ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 158

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
15 giugno 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2004/C 158/1

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti

1

 

Commissione

2004/C 158/2

Tassi di cambio dell'euro

2

 

Banca centrale europea

2004/C 158/3

Parere della Banca centrale europea, del 24 maggio 2004, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1165/98 relativo alle statistiche congiunturali (COM(2003) 823 definitivo) (CON/2004/19)

3

 

III   Informazioni

 

Commissione

2004/C 158/4

Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca — Area tematica prioritaria Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute

5

2004/C 158/5

MEDIA PLUS (2001-2005) — Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive europee — Crescita e audiovisivo: i2i audiovisivo

14

2004/C 158/6

Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca

16

2004/C 158/7

Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca

19

2004/C 158/8

Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca

22

2004/C 158/9

Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca — Priorità tematica/area: tecnologie della società dell'informazione (TSI) — Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-IST-3 — Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-IST-FETPI

26

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

15.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 158/1


Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti

(2004/C 158/01)

L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, firmato a Washington il 28 maggio 2004(*), è entrato in vigore il 28 maggio 2004, ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo.


Commissione

15.6.2004   

IT

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C 158/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

2 giugno 2004

(2004/C 158/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2198

JPY

yen giapponesi

133,24

DKK

corone danesi

7,4377

GBP

sterline inglesi

0,66475

SEK

corone svedesi

9,0893

CHF

franchi svizzeri

1,5276

ISK

corone islandesi

87,22

NOK

corone norvegesi

8,1993

BGN

lev bulgari

1,9475

CYP

sterline cipriote

0,5844

CZK

corone ceche

31,625

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

251,40

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6576

MTL

lire maltesi

0,4254

PLN

zloty polacchi

4,6455

ROL

leu rumeni

40 766

SIT

tolar sloveni

239,03

SKK

corone slovacche

39,99

TRL

lire turche

1 831 286

AUD

dollari australiani

1,7032

CAD

dollari canadesi

1,6611

HKD

dollari di Hong Kong

9,5122

NZD

dollari neozelandesi

1,9291

SGD

dollari di Singapore

2,072

KRW

won sudcoreani

1 415,03

ZAR

rand sudafricani

7,9345


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Banca centrale europea

15.6.2004   

IT

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C 158/3


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 maggio 2004

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1165/98 relativo alle statistiche congiunturali

(COM(2003) 823 definitivo)

(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)

1.

Il 30 aprile 2004, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1165/98 relativo alle statistiche congiunturali (in seguito «regolamento proposto»).

2.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

3.

L'obiettivo del regolamento proposto è di rendere migliori le statistiche congiunturali delle imprese dell'Unione europea (UE). In particolare, il regolamento proposto richiede la produzione di un indice dei prezzi all'importazione per i prodotti industriali e di un indice dei prezzi alla produzione nel settore dei servizi. Esso richiede inoltre che taluni indicatori economici di rilievo siano elaborati con una maggiore frequenza e siano trasmessi a scadenze ridotte.

A.

Considerazioni di carattere generale

4.

La BCE ha specificato quali sono le statistiche congiunturali necessarie per la conduzione della politica monetaria (1). Il regolamento proposto deriva dal piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria (UEM) (in seguito «Piano d'azione UEM») messo a punto, su richiesta del Consiglio Ecofin, dalla Commissione europea (Eurostat) in stretta collaborazione con la BCE. Il piano d'azione UEM ha richiamato l'attenzione sulla necessità di migliorare le statistiche coperte dal Regolamento (CE) n. 1165/98. Il regolamento proposto è anche importante alla luce dei principali indicatori economici europei (PIEE), adottati dal Consiglio Ecofin il 18 febbraio 2003 e comprendenti otto indicatori, contenuti nel regolamento proposto. La BCE accoglie con favore l'attuale «gentlemen's agreement» concluso tra gli istituti statistici nazionali e l'Eurostat, diretto ad assicurare che i PIEE contenuti nel regolamento proposto siano pubblicati in linea con gli obiettivi dei PIEE, a prescindere dalla data di adozione del regolamento proposto.

5.

La BCE sostiene con convinzione il regolamento proposto che include indicatori della massima importanza per la valutazione del ciclo economico e per la conduzione della politica monetaria. Esso rappresenta inoltre un passo avanti importante verso l'istituzione di statistiche essenziali, mensili e trimestrali, per il settore dei servizi, relative al fatturato e ai prezzi alla produzione. Il regolamento proposto riflette le proposte congiunte del febbraio 2003 del Comitato del programma statistico e del Comitato per le statistiche monetarie, finanziarie e di bilancia dei pagamenti.

6.

La BCE accoglie con particolare favore la maggiore frequenza e i termini per la trasmissione più ravvicinati previsti per molti indicatori. Ai fini della valutazione della situazione economica da parte della BCE, sono più importanti indicatori tempestivi aggregati rispetto a disaggregazioni dettagliate.

7.

La BCE è anche a favore dell'introduzione nel regolamento proposto della disaggregazione per origine di nuovi ordinativi e prezzi, vale a dire, provenienti dall'interno o dall'esterno dell'area dell'euro. Essi sono necessari alla BCE al fine di consentire una distinzione tra gli sviluppi economici dell'area dell'euro o ad essa esterni. La BCE concorda con il fatto che tale disaggregazione possa solo essere effettuata dagli Stati membri che hanno adottato l'euro. Tuttavia, è importante che gli Stati membri che adottano l'euro in futuro siano anche in grado di fornire, per quel momento, serie storiche sufficientemente lunghe.

8.

La BCE si rallegra dell'opzione prevista nel regolamento proposto, di elaborare alcuni indicatori dell'area dell'euro attraverso i così detti «programmi di campionamento europei». Alla luce delle limitate risorse a disposizione e della necessità di stabilire delle priorità, ciò contribuisce a migliorare le statistiche dell'area dell'euro e, allo stesso tempo, può ridurre le risorse necessarie a livello nazionale. Per lo stesso motivo, la BCE appoggia il fatto che il regolamento proposto riduca in maniera significativa gli obblighi di trasmissione per i piccoli paesi della UE, consentendo loro di concentrarsi sull'elaborazione degli aggregati principali.

9.

Ulteriori sforzi sono necessari per migliorare la comparabilità delle statistiche esistenti coperte dal Regolamento (CE) n. 1165/98. Nonostante sia stato fatto già molto dal 1997, vi sono ancora dei fattori che impediscono la realizzazione di aggregati dell'area dell'euro di qualità e la realizzazione di una comparabilità dei dati nazionali (quali le diverse prassi nazionali per quanto riguarda i giorni lavorativi e la destagionalizzazione e per le revisioni).

B.

Considerazioni di carattere specifico

10.

La BCE è a favore del fatto che la nuova variabile dei prezzi all'importazione (allegato, parte A) sia elaborata a partire dal 2005 e concorda con i termini previsti per la sua trasmissione. Tale variabile fornisce ulteriori importanti informazioni per l'analisi dei prezzi dell'area dell'euro. La BCE necessita di tale variabile al fine di determinare i prezzi delle importazioni nel settore industriale dell'area dell'euro nel suo insieme, provenienti dal di fuori dell'area dell'euro.

11.

Per quanto riguarda i dati sull'impiego, le ore di lavoro e le retribuzioni lorde, il regolamento proposto richiede dati trimestrali aventi un termine di trasmissione di tre mesi (due mesi per l'impiego). Dal punto di vista della BCE, tale frequenza trimestrale in combinazione con i lunghi termini di trasmissione non è soddisfacente. Per quanto riguarda gli aggregati principali dell'area dell'euro, tali dati dovrebbero essere resi disponibili a cadenza mensile e con termini di trasmissione di massimo un mese.

12.

La BCE è lieta di rilevare la riduzione dei termini di trasmissione e lo spostamento della frequenza da trimestrale a mensile per le statistiche di produzione nel settore della costruzione (allegato, parte B).

13.

La BCE accoglie con favore il previsto studio di fattibilità di una variabile sui prezzi alla produzione nella costruzione. Tale variabile dovrebbe essere complementare all'attuale variabile relativa ai costi di costruzione — che è un indice dei prezzi dei mezzi di produzione — dal momento che l'indice dei prezzi alla produzione è più adatto all'analisi dei prezzi.

14.

La BCE è a favore dei miglioramenti di rilievo previsti per le statistiche nel settore dei servizi, in particolare dell'introduzione di un indice dei prezzi alla produzione. Tale indice fornirà una componente di valore per l'analisi dei prezzi nell'area dell'euro e contribuirà a migliorare la qualità delle stime di crescita nei conti nazionali. Visto che il termine per gli obiettivi di pubblicazione dei PIEE, per l'indice dei prezzi alla produzione, non è superiore a due mesi decorrenti dal trimestre di segnalazione, la BCE suggerisce di allineare i termini per la trasmissione richiesti nel regolamento proposto (tre mesi) all'obiettivo di pubblicazione dei PIEE più appropriato. Inoltre, il regolamento proposto stabilisce una data entro la quale è possibile modificare la lista delle attività coperte dalle statistiche sui prezzi alla produzione. Tale restrizione potrebbe rivelarsi controproduttiva dal momento che statistiche del tutto nuove sono in fase di sviluppo. La copertura di statistiche nel settore dei servizi relative ai prezzi alla produzione dovrebbe essere modificata laddove necessario, in conformità dei mutevoli requisiti di informazione. La BCE suggerisce quindi la cancellazione delle scadenze.

15.

Per quanto riguarda la variabile sul fatturato nel settore dei servizi, si apprezza che il regolamento proposto accorci i termini di trasmissione da tre a due mesi. La BCE accoglie con favore altresì i previsti studi di fattibilità sull'elaborazione a frequenza mensile di variabili sul fatturato nel settore dei servizi.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 maggio 2004.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Requisiti nel campo delle statistiche economiche generali, Banca centrale europea, agosto 2000. Si veda anche il parere dell'Istituto monetario europeo su una proposta di regolamento del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (CON/97/19).


III Informazioni

Commissione

15.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 158/5


Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»

Area tematica prioritaria «Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute»

(2004/C 158/04)

1.

Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (2) di seguito «programma specifico»).

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre 2002 un programma di lavoro (3) di seguito «programmi di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (4) (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte.

2.

I presenti inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «gli inviti») comprendono la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte negli allegati. Gli allegati contengono, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

3.

Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST.

4.

Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» (7). Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti gli inviti possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:

Commissione europea

FP6 Information Desk

Direzione generale della ricerca

B-1049 Bruxelles/Brussels

Indirizzo Internet: www.cordis.lu/fp6

5.

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere inviate secondo le modalità seguenti:

in formato elettronico utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte (EPSS (8)), o

utilizzando moduli cartacei.

Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) e il contenuto (parte B).

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on-line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte delle azioni indirette di RST può essere presentata esclusivamente in formato «pdf» («portable document format» compatibile con Adobe Versione 3 o più aggiornato con caratteri compatibili). Documenti compressi («zippati») non saranno accettati.

L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on-line) è reperibile nel sito Cordis: www.cordis.lu.

Le proposte di azioni indirette di RST inviate on-line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate.

Le versioni di proposte diazioni RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memoria (ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate.

Le proposte d azioni indirette di RST possono essere anche preparate ed inviate utilizzando i moduli distribuiti insieme alla «Guida del proponente» (di seguito «versione cartacea») o utilizzando la versione off-line dell'EPSS.

Le proposte di azione indiretta, presentate in versione cartacea, che risultano incomplete, non saranno accettate.

Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportati nell'allegato J degli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte».

6.

Le proposte di azioni indirette di RST presentate in versione cartacea e inviate per posta, devono pervenire alla Commissione all'indirizzo riportato in appresso, con la seguente dicitura:

«FP6 — Research Proposals»

(Codice identificativo dell'invito: …)

Commissione europea

B-1049 Bruxelles/Brussels

Le proposte consegnate direttamente o tramite terzi designati dai proponenti (compresi i corrieri privati (9)), devono pervenire all'indirizzo riportato in appresso, con la seguente dicitura:

«FP6 — Research Proposals»

(Codice identificativo dell'invito: …)

Commissione europea

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles/Brussels

7.

Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate.

Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro.

8.

Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione.

Qualora la stessa proposta di azione indiretta di RST sia presentata in versione cartacea ed in formato elettronico (ossia, on-line), la Commissione esaminerà solamente il testo presentato in formato elettronico.

9.

Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva.

10.

I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta concernente un'azione indiretta di RST).


(1)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(2)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

(3)  Decisione C(2002) 4789 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555 e C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, e C(2004) 2002. Tutte decisioni non pubblicate.

(4)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(7)  C(2003) 883 del 27 marzo 2003, modificato da ultimo da C(2004) 1855 del 18 maggio 2004.

(8)  L'EPSS è un software che aiuta all'elaborazione e alla presentazione di proposte per via elettronica.

(9)  Qualora i corrieri postali dovessero chiedere il numero di telefono del destinatario, si prega di comunicare il seguente numero: (32-2) 299 12 33 (sig.ra Roxane Henry).


ALLEGATO 1

1.   Programma specifico: Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca

2.   Attività: area tematica prioritaria «Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute»

3.   Denominazione dell'invito: invito tematico nell'area «Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute»

4.   Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4

5.   Data di pubblicazione:

6.   Data di scadenza: 9 settembre 2004 alle 17.00 (ora di Bruxelles)

7.   Bilancio totale indicativo: 4 milioni di EUR, ripartiti come segue:

8.   Settori oggetto dell'invito e strumenti: I proponenti interessati sono invitati a presentare proposte sul tema seguente riportato solo col titolo abbreviato. Per la denominazione e la definizione del tema nella loro versione integrale, i proponenti devono fare riferimento al programma di lavoro (sezione 1.3 Contenuto tecnico). La valutazione delle proposte si baserà sulla denominazione completa dei temi nella formulazione riportata nel programma di lavoro. Lo strumento da utilizzare viene specificato.

9.   Numero minimo di partecipanti (1):

Strumento

Numero minimo di partecipanti

CA

3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui almeno 2 SM o PCA

SSA

1 soggetto giuridico di 1 SM o SA

10.   Limitazioni alla partecipazione: Nessuna.

11.   Accordi consortili: i partecipanti alle azioni di coordinamento (CA) e alle azioni di sostegno specifico (SSA) sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.

12.   Procedura di valutazione:

la procedura di valutazione prevede una sola fase,

in sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato,

il processo di valutazione può assumere la forma di una valutazione «a distanza»,

I proponenti possono essere invitati a discutere della loro proposta.

13.   Criteri di valutazione: per i criteri applicabili alle CA/SSA, cfr. l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).

14.   Calendario indicativo per la valutazione e la firma dei contratti:

Esiti della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro circa 3 mesi a decorrere dalla data di scadenza.

Firma dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi all'invito in questione entreranno in vigore entro la fine del 2004.


(1)  Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.


ALLEGATO 2

1.   Programma specifico: Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca

2.   Attività: area tematica prioritaria «Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute»

3.   Denominazione dell'invito: invito tematico nell'area «Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute»

4.   Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5

5.   Data di pubblicazione:

6.   Data di scadenza: 16 novembre 2004 alle 17.00 (ora di Bruxelles)

7.   Bilancio totale indicativo: 540 milioni di EUR, ripartiti come segue:

8.   Settore oggetto dell'invito e strumenti: I proponenti interessati sono invitati a presentare proposte nelle aree seguenti riportate solo col codice di attività. Per la denominazione e la definizione dei temi nella loro versione integrale, i proponenti devono fare riferimento al programma di lavoro (sezione 1.3 Contenuto tecnico). La valutazione delle proposte si baserà sulla denominazione completa dei temi nella formulazione riportata nel programma di lavoro.

a)

Conoscenze fondamentali e strumenti di base della genomica funzionale in tutti gli organismi

Riferimento del tema

Strumento

Espressione genica e proteomica

LSH-2004-1.1.1-1

IP

LSH-2004-1.1.1-2

IP

Genomica strutturale

LSH-2004-1.1.2-1

IP

Genomica comparativa e genetica delle popolazioni

LSH-2004-1.1.3-1

IP

LSH-2004-1.1.3-2

IP

Bioinformatica

LSH-2004-1.1.4-1

NoE

Strategie pluridisciplinari della genomica funzionale per lo studio dei processi biologici fondamentali

LSH-2004-1.1.5-1

IP o NoE

LSH-2004-1.1.5-2

IP

LSH-2004-1.1.5-3

NoE

LSH-2004-1.1.5-4

NoE o IP

LSH-2004-1.1.5-5

IP

Nell'intera area

LSH-2004-1.1.0-1

STREP

LSH-2004-1.1.0-2

CA

LSH-2004-1.1.0-3

SSA

b)

Applicazione delle conoscenze e delle tecnologie nel campo della genomica e biotecnologia per la salute

Riferimento del tema

Strumento

Progettazione razionale e più celere di farmaci nuovi, più sicuri e più efficaci, in particolare mediante le metodologie farmacogenomiche

LSH-2004-1.2.1-1

IP

LSH-2004-1.2.1-2

IP

LSH-2004-1.2.1-3

IP

LSH-2004-1.2.1-4

STREP

LSH-2004-1.2.1-5

STREP

LSH-2004-1.2.1-6

STREP

LSH-2004-1.2.1-7

SSA

Sviluppo di nuovi strumenti diagnostici

LSH-2004-1.2.2-1

IP

LSH-2004-1.2.2-2

STREP

LSH-2004-1.2.2-3

STREP

LSH-2004-1.2.2-4

STREP

LSH-2004-1.2.2-5

SSA

LSH-2004-1.2.2-6

SSA

LSH-2004-1.2.2-7

SSA

Sviluppo di nuovi test in vitro destinati a sostituire la sperimentazione animale

LSH-2004-1.2.3-1

IP

LSH-2004-1.2.3-2

STREP

LSH-2004-1.2.3-3

SSA

LSH-2004-1.2.3-4

SSA

LSH-2004-1.2.3-5

SSA

Sviluppo e sperimentazione di nuovi strumenti di profilassi e terapeutici, con le terapie geniche somatiche, le terapie cellulari (in particolare con cellule staminali, ad esempio nel settore dei disturbi neurologici e neuromuscolari) e le immunoterapie

LSH-2004-1.2.4-1

IP

LSH-2004-1.2.4-2

IP

LSH-2004-1.2.4-3

NoE

LSH-2004-1.2.4-4

STREP

LSH-2004-1.2.4-5

STREP

LSH-2004-1.2.4-6

STREP

LSH-2004-1.2.4-7

STREP

 LSH-2004-1.2.4-8

SSA

Attività di ricerca innovative nel campo della postgenomica con numerose possibilità di applicazione

LSH-2004-1.2.5-1

IP

LSH-2004-1.2.5-2

IP

 LSH-2004-1.2.5-3

IP

 LSH-2004-1.2.5-4

STREP

a)

Metodologie genomiche nel campo delle conoscenze e delle tecnologie mediche orientate alle applicazioni

Riferimento del tema

Strumento

Insieme del tema

LSH-2004-2.1.0-1

SSA

Lotta contro le malattie cardiovascolar, il diabete e le malattie rare

LSH-2004-2.1.1-1

IP

 LSH-2004-2.1.1-2

IP

 LSH-2004-2.1.1-3

IP

 LSH-2004-2.1.1-4

STREP

 LSH-2004-2.1.1-5

IP

 LSH-2004-2.1.1-6

IP

LSH-2004-2.1.1-7

IP

 LSH-2004-2.1.1-8

STREP

LSH-2004-2.1.1-9

STREP

LSH-2004-2.1.1-10

STREP

 LSH-2004-2.1.1-11

CA

 LSH-2004-2.1.1-12

CA, SSA

Lotta contro la resistenza agli antibiotici e ad altri medicinali

LSH-2004-2.1.2-1

NoE

LSH-2004-2.1.2-2

STREP

LSH-2004-2.1.2-3

STREP

LSH-2004-2.1.2-4

STREP

LSH-2004-2.1.2-5

SSA

LSH-2004-2.1.2-6

SSA

Studio del cervello e lotta contro le malattie del sistema nervoso

LSH-2004-2.1.3-1

IP

LSH-2004-2.1.3-2

IP

LSH-2004-2.1.3-3

STREP, CA

LSH-2004-2.1.3-4

STREP

LSH-2004-2.1.3-5

CA, SSA

LSH-2004-2.1.3-6

SSA

LSH-2004-2.1.3-7

SSA

LSH-2004-2.1.3-8

SSA

Studio dello sviluppo umano e del processo di invecchiamento

LSH-2004-2.1.4-1

IP

LSH-2004-2.1.4-2

IP

LSH-2004-2.1.4-3

STREP

LSH-2004-2.1.4-4

STREP

LSH-2004-2.1.4-5

SSA

b)

Lotta contro il cancro

Riferimento del tema

Strumento

LSH-2004-2.2.0-1

NoE

LSH-2004-2.2.0-2

IP

LSH-2004-2.2.0-3

IP

LSH-2004-2.2.0-4

NoE

LSH-2004-2.2.0-5

IP

LSH-2004-2.2.0-6

STREP

LSH-2004-2.2.0-7

STREP

LSH-2004-2.2.0-8

STREP

c)

Lotta contro le principali malattie infettive legate alla povertà

Riferimento del tema

Strumento

LSH-2004-2.3.0-1

IP, NoE

LSH-2004-2.3.0-2

IP

LSH-2004-2.3.0-3

IP, NoE

LSH-2004-2.3.0-4

IP

LSH-2004-2.3.0-5

STREP

LSH-2004-2.3.0-6

STREP

LSH-2004-2.3.0-7

STREP

LSH-2004-2.3.0-8

CA

LSH-2004-2.3.0-9

CA

SSA nell'insieme della priorità tematica 1

Riferimento del tema

Strumento

LSH-2004-3-1

SSA

LSH-2004-3-2

SSA

LSH-2004-3-3

SSA

LSH-2004-3-4

SSA

LSH-2004-3-5

SSA

LSH-2004-3-6

SSA

LSH-2004-3-7

SSA

LSH-2004-3-8

SSA

9.   Numero minimo di partecipanti (1):

Strumento

Numero minimo di partecipanti

IP, NOE, STREP e CA

3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui almeno 2 SM o PCA

SSA

1 soggetto giuridico di uno SM o SA

10.   Limitazioni alla partecipazione: nessuna.

11.   Accordi consortili:

I partecipanti ai progetti integrati (IP) e alle reti di eccellenza (NoE) sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.

I partecipanti alle STREP, alle CA e alle SSA derivanti da questo invito sono incoraggiati, ma non tenuti, a sottoscrivere un accordo consortile.

12.   Procedura di valutazione:

La procedura di valutazione prevede una sola fase.

In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

Il processo di valutazione può assumere la forma di una valutazione «a distanza».

I proponenti possono essere invitati a discutere della loro proposta.

13.   Criteri di valutazione: Per i criteri applicabili ai singoli strumenti cfr. l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).

14.   Calendario indicativo per la valutazione e la firma dei contratti:

Esiti della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro circa 4 mesi a decorrere dalla data di scadenza.

Firma dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi all'invito in questione entreranno in vigore entro la fine del 2005.


(1)  Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.


15.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 158/14


MEDIA PLUS (2001-2005)

Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive europee

Crescita e audiovisivo: i2i audiovisivo

(2004/C 158/05)

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DG EAC32/04

1.   Introduzione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione 2000/821/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000, riguardante l'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA PLUS – Sviluppo, Distribuzione e Promozione – 2001-2005), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 336 del 30.12.2000, pag. 82.

Tra le azioni da realizzare contemplate da detta decisione figura lo sviluppo di progetti di produzione.

2.   Obiettivi e descrizione

L'obiettivo del sostegno è di agevolare l'accesso ai finanziamenti esterni che possono essere offerti da istituti bancari e finanziari alle società europee di produzione indipendenti. In particolare, il sostegno mira a ridurre:

il costo delle assicurazioni audiovisive stipulate per la realizzazione di un' opera cinematografica e audiovisiva: Modulo 1 – intervento sulla voce «Assicurazione» di un bilancio di produzione.

il costo della garaznia di buon fine per la realizzazione di un'opera cinematografica e audiovisiva: Modulo 2 – Intervento sulla voce «Garanzia di buon fine» di un bilancio di produzione.

il costo di un finanziamento impiegando i crediti professionali per la realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva: Modulo 3 – Intervento sulla voce «Spese finanziarie» di un bilancio di produzione.

3.   Candidati eligibili

Il presente invito a presentare proposte è aperto alle società europee di produzione indipendenti provenienti da: i 25 paesi dell'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Bulgaria.

4.   Bilancio e durata dei progetti

La somma totale disponibile per il presente invito a presentare proposte è di 2,7 milioni di EUR. Il contributo finanziario della Commissione non potrà essere superiore a 50 %-(60 %) dei costi eligibili. L'importo del sostegno potrà variare da 1 500 a 50 000 EUR.

L'importo massimo del sostegno è di 50 000 EUR. Il progetto dovrà cominciare tra il 1o gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2004. La durata massima del progetto è di 35 mesi.

5.   Candidature

La data limite prevista per la presentazione delle candidature è il 6 agosto 2004.

6.   Ulteriori Informazioni

Le società europee che vogliono rispondere al presente invito e ricevere le linee di orientamento da seguire per presentare una proposta volta ad ottenere un contributo finanziario nel quadro del Crescita e Audiovisivo: i2i Audiovisivo, dovranno inviare la loro domanda tramite posta o fax a:

Commissione europea

Unità C3 (MEDIA)

Costas Daskalakis

Ufficio B100 4/27

rue de Genève 1

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2)299 92 14

Il testo completo del presente invito a presentare proposte è disponibile sul sito internet: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/i2iav_en.html.

Le candidature dovranno rispettare le linee di orientamento del presente invito ed essere presentate tramite i formulari previsti.


15.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 158/16


Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»

(2004/C 158/06)

1.

Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (2) (di seguito «il programma specifico»).

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre 2002 un programma di lavoro (3) (di seguito «il programma di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (4) (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte.

2.

I presenti inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «gli inviti») comprendono la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte negli allegati. Gli allegati contengono, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

3.

Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione europea proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST.

4.

Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» (7). Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti gli inviti possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:

Commissione europea

The FP6 Information Desk

Direzione generale RTD

B-1049 Bruxelles

Indirizzo Internet: www.cordis.lu/fp6

5.

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere inviate secondo le modalità seguenti:

in formato elettronico utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte [EPSS (8)], o

utilizzando moduli cartacei.

Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on-line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST può essere presentata esclusivamente in formato «pdf» («portable document format» compatibile con Adobe versione 3 o più aggiornato con font incorporati). Documenti compressi («zippati») non saranno accettati.

L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on-line) è reperibile nel sito Cordis: www.cordis.lu.

Le proposte di azioni indirette di RST inviate on line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate.

Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere anche preparate ed inviate utilizzando i moduli distribuiti insieme alla «Guida del proponente» (di seguito «versione cartacea») o utilizzando la versione off-line dell'EPSS.

Le proposte di azione indiretta, presentate in versione cartacea, che risultano incomplete, non saranno accettate.

Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportati nell'allegato J degli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte».

6.

Le proposte di azioni indirette di RST presentate in versione cartacea e inviate per posta, devono pervenire alla Commissione all'indirizzo riportato in appresso, con la seguente dicitura:

«FP6 - Research Proposals»

(Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-ACC-SSA-2)

Commissione europea

B-1049 Bruxelles

Le proposte consegnate direttamente o tramite terzi designati dai proponenti [compresi i corrieri privati (9)], devono pervenire all'indirizzo riportato in appresso, con la seguente dicitura:

«FP6 - Research Proposals»

(Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-ACC-SSA-2)

Commissione europea

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles

7.

Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate.

Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro.

8.

Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione.

Qualora la stessa proposta di azione indiretta di RST sia presentata in versione cartacea ed in formato elettronico (ossia, on line), la Commissione esaminerà solamente il testo presentato in formato elettronico.

9.

Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva.

10.

I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta concernente un'azione indiretta di RST).


(1)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(2)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

(3)  Decisione C(2002) 4789 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555 e C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, e C(2004) 2002, tutte decisioni non pubblicate.

(4)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(7)  C(2003) 883 del 27 marzo 2003, modificato da ultimo da C(2004) 1855 del 18 maggio 2004.

(8)  L'EPSS è un software di aiuto per l'elaborazione e la presentazione di proposte per via elettronica.

(9)  Qualora i servizi di corriere dovessero chiedere il numero di telefono del destinatario, si prega di comunicare il seguente numero: (32-2) 29 96206 (Sig.ra Virginia Enache).


ALLEGATO

1.   Programma specifico: Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

2.   Priorità tematica/area: Tutte le aree tematiche prioritarie

3.   Denominazione dell'invito: Azioni di sostegno specifico (SSA) per i paesi candidati associati

4.   Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-ACC-SSA-2

5.   Data di pubblicazione:

6.   Data di scadenza: 14 ottobre 2004 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles)

7.   Bilancio totale indicativo: 19 800 000 EUR

8.   Settore e strumenti:

Settore

Strumenti

Cfr. allegato D del programma di lavoro

Azione di sostegno specifico

9.   Numero minimo di partecipanti:

Strumento

Numero minimo

Azione di sostegno specifico

Un soggetto giuridico di un PCA (1)

10.   Limitazioni alla partecipazione: nessuna

11.   Accordo consortile: I partecipanti alle azioni di RST derivanti dal presente invito non sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.

12.   Procedura di valutazione:

La procedura di valutazione prevede una sola fase.

In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

13.   Criteri di valutazione: per i criteri applicabili ai singoli strumenti (ivi compresi i punteggi minimi, il punteggio minimo complessivo e le ponderazioni) cfr. allegato B del programma di lavoro.

14.   Calendario indicativo per la valutazione e la selezione:

Risultati della valutazione: due mesi a decorrere dalla data di scadenza menzionata al punto 6.

Firma dei contratti: sei mesi a decorrere dalla data di scadenza menzionata al punto 6.


(1)  PCA: Paesi candidati associati — Bulgaria, Romania e Turchia.


15.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 158/19


Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»

(2004/C 158/07)

1.

Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (2) (di seguito «il programma specifico»).

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre 2002 un programma di lavoro (3) (di seguito «il programma di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (4) (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte.

2.

I presenti inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «gli inviti») comprendono la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte negli allegati. Gli allegati contengono, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

3.

Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione europea proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST.

4.

Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» (7). Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti gli inviti possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:

Commissione europea

The FP6 Information Desk

Direzione generale RTD

B-1049 Bruxelles

Indirizzo Internet: www.cordis.lu/fp6

5.

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere inviate secondo le modalità seguenti:

in formato elettronico utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte [EPSS (8)], o

utilizzando moduli cartacei.

Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST puo' essere presentata esclusivamente in formato pdf («portable document format» compatibile con Adobe Versione 3 o più aggiornato con font incorporati). Documenti compressi («zippati») non saranno accettati.

L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on line) è reperibile nel sito Cordis: www.cordis.lu.

Le proposte di azioni indirette di RST inviate on line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate.

Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere anche preparate ed inviate utilizzando i moduli distribuiti insieme alla «Guida del proponente» (di seguito «versione cartacea») o utilizzando la versione off-line dell'EPSS.

Le proposte di azione indiretta, presentate in versione cartacea, che risultano incomplete, non saranno accettate.

Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportati nell'allegato J degli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte».

6.

Le proposte di azioni indirette di RST presentate in versione cartacea e inviate per posta, devono pervenire alla Commissione all'indirizzo riportato in appresso, con la seguente dicitura:

«FP6 - Research Proposals»

(Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-TC-SSA-General)

Commissione europea

B-1049 Bruxelles

Le proposte consegnate direttamente o tramite terzi designati dai proponenti (compresi i corrieri privati) (9), devono pervenire all'indirizzo riportato in appresso, con la seguente dicitura:

«FP6 - Research Proposals»

(Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-TC-SSA-General)

Commissione europea

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles

7.

Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate.

Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro.

8.

Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione.

Qualora la stessa proposta di azione indiretta di RST sia presentata in versione cartacea ed in formato elettronico (ossia, on line), la Commissione esaminerà solamente il testo presentato in formato elettronico.

9.

Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva.

10.

I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta concernente un'azione indiretta di RST).


(1)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(2)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

(3)  Decisione C(2002)4789 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555 e C(2003) 4609, C(2003 5183, C(2004) 433, e C(2004) 2002, tutte decisioni non pubblicate.

(4)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(7)  C(2003) 883 del 27 marzo 2003, modificato da ultimo da C(2004) 1855 del 18 maggio 2004.

(8)  L'EPSS è un software di aiuto per l'elaborazione e la presentazione di proposte per via elettronica.

(9)  Qualora i servizi di corriere dovessero chiedere il numero di telefono del destinatario, si prega di comunicare il seguente numero: (32-2) 2963061 (Daniel Descoutures).


ALLEGATO

1.   Programma specifico: Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca

2.   Priorità tematica/area: Tutte le aree tematiche prioritarie

3.   Denominazione dell'invito: Azioni di sostegno specifico (SSA) per determinati paesi beneficiari

4.   Denominazione dell'invito: FP6-2004-TC-SSA-General

5.   Data di pubblicazione:

6.   Data di scadenza: 14 ottobre 2004 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles)

7.   Bilancio totale indicativo: 2 900 000 EUR

8.   Settore e strumenti:

Settore

Strumenti

Cfr. allegato E del programma di lavoro

Azione di sostegno specifico

9.   Numero minimo di partecipanti:

Strumento

Numero minimo

Azione di sostegno specifico

1 soggetto giuridico di un paese che abbia sottoscritto un accordo di cooperazione S & T con la CE o che si appresti a negoziare un accordo di questo tipo (1)

10.   Limitazioni alla partecipazione: nessuna

11.   Accordo consortile: I partecipanti alle azioni di RST derivanti dal presente invito nonsono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile

12.   Procedura di valutazione:

La procedura di valutazione prevede una sola fase.

In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

13.   Criteri di valutazione: per i criteri applicabili ai singoli strumenti (ivi compresi i punteggi minimi, il punteggio minimo complessivo e le ponderazioni) cfr. allegato Bdel programma di lavoro.

14.   Calendario indicativo per la valutazione e la selezione:

Risultati della valutazione: 2 mesi a decorrere dalla data di scadenza menzionata al punto 6.

Firma dei contratti: sei mesi a decorrere dalla data di scadenza menzionata al punto 6.


(1)  Come precisato nel programma di lavoro, i partecipanti selezionati dei paesi terzi che hanno sottoscritto un accordo di cooperazione S & T con la CE o che si apprestano a negoziare un accordo di questo tipo possono beneficiare di un contributo finanziario comunitario.


15.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 158/22


Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»

(2004/C 158/08)

1.

Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (2) (di seguito «il programma specifico»).

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre 2002 un programma di lavoro (3) (di seguito «il programma di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (4) (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte.

2.

I presenti inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «gli inviti») comprendono la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte negli allegati. Gli allegati contengono, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

3.

Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione europea proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST.

4.

Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» (7). Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti gli inviti possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:

Commissione europea

The FP6 Information Desk

Direzione generale RTD

B-1049 Bruxelles

Indirizzo Internet: www.cordis.lu/fp6

5.

I proponenti sono invitati a presentare le proposte di azioni indirette di RST unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte [EPSS (8)]. Un coordinatore può tuttavia, in casi eccezionali, chiedere alla Commissione l'autorizzazione di presentare una proposta in versione cartacea prima del termine ultimo dell'invito. La richiesta deve essere inviata per iscritto ad uno degli indirizzi seguenti: Commissione europea, Direzione generale RTD, Direzione G, Ufficio: MO75 6-13, B-1049 Bruxelles; Belgio; Tel. (32-2) 299 83 15, Fax (32-2) 296 70 23 o rdt-nmp@cec.eu.int. Nella richiesta occorre illustrare i motivi per cui si chiede di beneficiare di questa possibilità eccezionale. I proponenti che desiderano presentare la loro proposta in versione cartacea sono tenuti ad accertarsi che la loro richiesta di deroga e le procedure collegate siano portate a termine a tempo debito, in modo da rispettare il termine ultimo dell'invito.

Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on-line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST può essere presentata esclusivamente in formato «pdf» («portable document format» compatibile con Adobe Versione 3 o più aggiornato con font incorporati). Documenti compressi («zippati») non saranno accettati.

L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on-line) è reperibile nel sito Cordis: www.cordis.lu.

Le proposte di azioni indirette di RST inviate on-line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate.

Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate.

Qualsiasi proposta di azione indiretta, autorizzata alla presentazione cartacea, che si presenti incompleta, non sarà accettata.

Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportate nell'allegato J degli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e selezione delle proposte».

6.

Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate.

Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro.

7.

Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione.

8.

Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva.

9.

I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST).


(1)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(2)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

(3)  Decisione C(2002) 4789 della Commissione, modificata dalle decisioni C (2003) 577, C 2003) 955, C (2003)1952, C(2003) 3543, C (2003) 3555 e C (2003) 4609, C (2003) 5183, C (2004) 433, e C 2004) 2002, tutte decisioni non pubblicate.

(4)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(7)  C(2003) 883 del 27 marzo 2003, modificato da ultimo da C(2004) 1855 del 18 maggio 2004.

(8)  L'EPSS è un software di aiuto per l'elaborazione e la presentazione di proposte per via elettronica.


ALLEGATO 1

1.   Programma specifico: Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della Ricerca.

2.   Priorità tematica/area: Priorità tematica 2: «Tecnologie della società dell'informazione» (TSI) e priorità tematica 3: «Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza, nuovi processi e dispositivi di produzione» (NMP).

3.   Denominazione dell'invito: Secondo invito congiunto a presentare proposte tra le priorità tematiche 2 e 3.

4.   Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-IST-NMP-2.

5.   Data di pubblicazione (1): 15 giugno 2004.

6.   Data di scadenza (2): 14.10.2004 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

7.   Bilancio totale indicativo: 180 milioni di EUR, indicativamente con una ripartizione equilibrata di fondi tra i tre diversi obiettivi (bilancio congiunto tra priorità 2 e priorità 3).

8.   Settore e strumenti: si invita a presentare proposte riguardanti i seguenti obiettivi:

9.   Numero minimo di partecipanti (3):

Strumento

Numero minimo

IP e STREP

Tre soggetti giuridici indipendenti di tre SM o SA diversi, con almeno due SM o PCA

SSA

1 soggetto giuridico

L'industria è invitata ad assumere un ruolo leader nei progetti integrati (PI) e, ove appropriato, nei progetti specifici mirati di ricerca (STREP).

10.   Limitazione alla partecipazione: nessuna.

11.   Accordo consortile: i partecipanti ai progetti integrati sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.

12.   Procedura di valutazione: la procedura di valutazione prevede una sola fase. I proponenti sono tenuti a rispettare il numero massimo di pagine (carattere tipografico 12) come descritto nella Guida per i Proponenti. Le proposte non saranno valutate in forma anonima.

13.   Criteri di valutazione: per i criteri applicabili ai singoli strumenti cfr. l'allegato B del programma di lavoro.

14.   Calendario indicativo per la valutazione e la firma dei contratti: si stima che risultati della valutazione saranno disponibili entro 2 mesi a decorrere dalla data di scadenza.


(1)  I direttori generali responsabili dell'invito possono anticipare o posticipare di un mese, rispetto alla data inizialmente prevista, la pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

(2)  Qualora la data di pubblicazione prevista sia anticipata o posticipata (cfr. nota precedente), le date di scadenza possono essere modificate di conseguenza, se necessario, nella pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

(3)  SM= Stati membri dell'UE; SA (che comprendono i PCA) = Stati Associati; PCA= Paesi Candidati Associati. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato Membro o Stato Associato e che sia composto dal numero di partecipanti richiesto può essere l'unico partecipante in un'azione indiretta.


ALLEGATO 2

1.   Programma specifico: Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della Ricerca.

2.   Attività: area tematica prioritaria di ricerca «Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza, nuovi processi e dispositivi di produzione».

3.   Denominazione dell'invito: attività coordinate CE-NSF per la ricerca applicata ai materiali per la computazione.

4.   Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-NMP-NSF-1.

5.   Data di pubblicazione (1): 15 giugno 2004.

6.   Data di scadenza (2): 14 ottobre 2004 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

7.   Bilancio totale indicativo: 6 milioni di EUR (si prevede un livello di finanziamento simile da parte dell'NSF per finanziare i progetti delle équipe di ricerca degli USA).

8.   Settori oggetto dell'invito e strumenti:

Settore

Strumento

NMP-NSF-1 Attività coordinate UE-NSF per la ricerca applicata ai materiali per la computazione

STREP

9.   Numero minimo di partecipanti:

Strumento

Numero minimo

STREP

3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui almeno 2 SM o PCA (4)

10.   Limiti alla partecipazione: Nessuna.

11.   Accordi consortili: I partecipanti ai progetti specifici mirati di ricerca (STREP) risultanti dal presente invito sono incoraggiati ma non obbligati a sottoscrivere un accordo consortile.

12.   Procedura di valutazione:

Per le proposte STREP, la procedura di valutazione prevede una sola fase, conformemente alle regole stabilite per il 6o PQ e all'allegato B del programma di lavoro NMP (edizione del dicembre 2003). Le proposte presentate all'NSF (5) sono sottoposte alla procedura di valutazione dell'NSF.

Le proposte non saranno valutate in forma anonima.

13.   Criteri di valutazione:

per i criteri applicabili ai singoli strumenti (ivi compresi le loro ponderazioni individuali, i loro punteggi minimi e il minimo punteggio complessivo) cfr. allegato B del programma di lavoro NMP (edizione del 2003);

sarà prestata attenzione alla rilevanza delle proposte ai fini degli obiettivi generali della priorità 3 e degli obiettivi specifici descritti per ogni area oggetto dell'invito.

14.   Calendario indicativo per la valutazione e la firma dei contratti: si stima che risultati della valutazione saranno disponibili entro 2 mesi a decorrere dalla data di scadenza.


(1)  Il direttore generale responsabile dell'invito può anticipare o posticipare di un mese, rispetto alla data inizialmente prevista, la pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

(2)  Qualora la data di pubblicazione prevista sia anticipata o posticipata (cfr. nota precedente), le date di scadenza possono essere modificate di conseguenza, se necessario.

(3)  Considerando il bilancio indicativo disponibile per questo invito, si prevede di finanziare circa 5 proposte.

(4)  È richiesta una partecipazione equilibrata di partner dell'Europa e degli Stati Uniti.

(5)  Le proposte devono essere inviate simultaneamente alla CE e alla NSF per presentare una richiesta di finanziamento. Non sono previsti movimenti di fondi tra la CE e gli USA. Le équipe di ricerca europee inviano le proposte alla CE, conformemente alle regole del 6o PQ, quelle degli USA all'NSF (cfr. indirizzo Internet: www.nsf.org). Le due proposte devono essere presentate in conformità con le rispettive regole per i proponenti della CE e dell'NSF, ma la loro parte tecnica deve essere comune.


15.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 158/26


Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»

Priorità tematica/area: tecnologie della società dell'informazione (TSI)

Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-IST-3

Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-IST-FETPI

(2004/C 158/09)

1.

Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (2) (di seguito «il programma specifico»).

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 , del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre 2002 un programma di lavoro (3)(di seguito «il programma di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (4) (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte.

2.

I presenti inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «gli inviti») comprendono la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte negli allegati. Gli allegati contengono, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

3.

Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST.

4.

Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» (7). Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti gli inviti possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:

Commissione europea

The IST Information Desk

Direzione generale INFSO

BU31 1/19

B-1049 Bruxelles

e-mail: ist@cec.eu.int

Indirizzo Internet: http://www.cordis.lu/ist

5.

I proponenti sono invitati a presentare le proposte di azioni indirette di RST unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte (EPSS) (8). Un coordinatore può tuttavia, in casi eccezionali, chiedere alla Commissione l'autorizzazione di presentare una proposta in versione cartacea prima del termine ultimo dell'invito. La richiesta deve essere inviata per iscritto ad uno degli indirizzi seguenti:

Commissione europea

The IST Information Desk

Direzione generale INFSO

BU31 1/19

B-1049 Bruxelles

e-mail: ist@cec.eu.int

Nella richiesta occorre illustrare i motivi per cui si chiede di beneficiare di questa possibilità eccezionale. I proponenti che desiderano presentare la loro proposta in versione cartacea sono tenuti ad accertarsi che la loro richiesta di deroga e le procedure collegate siano portate a termine a tempo debito, in modo da rispettare il termine ultimo dell'invito.

Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on-line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST può essere presentata esclusivamente in formato «pdf» («portable document format» compatibile con Adobe Versione 3 o più aggiornato con font incorporati). Documenti compressi («zippati») non saranno accettati.

L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on-line) è reperibile nel sito Cordis: www.cordis.lu.

Le proposte di azioni indirette di RST inviate on-line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate.

Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (ossia CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate.

Qualsiasi proposta di azione indiretta, autorizzata alla presentazione cartacea, che si presenti incompleta, non sarà accettata.

Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportate nell'allegato J degli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e selezione delle proposte».

6.

Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate.

Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro.

7.

Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione.

8.

Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva.

9.

I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST).


(1)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(2)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

(3)  Decisione C(2002) 4789 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, e C(2004) 2002, tutte decisioni non pubblicate.

(4)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(7)  C(2003) 883 del 27 marzo 2003, modificato da ultimo da C(2004)2002 del 18 maggio 2004.

(8)  L'EPSS è un software di aiuto per l'elaborazione e la presentazione di proposte per via elettronica.


ALLEGATO

1.   Programma specifico: Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca

2.   Priorità tematica/area: Tecnologie della società dell'informazione (TSI)

3.   Denominazione dell'invito: Invito 3 della priorità TSI

4.   Codice identificativo dell'invito: FP6-2004-IST-3

5.   Data di pubblicazione:

6.   Data di scadenza: 22.9.2004, ore 17.00 (ora di Bruxelles)

7.   Bilancio totale indicativo: 28 milioni di EUR, ripartiti come segue:

10 milioni di EUR per l'obiettivo 2.3.6.1,

8 milioni di EUR per l'obiettivo 2.3.6.2,

10 milioni di EUR per l'obiettivo 2.3.6.3.

8.   Settori oggetto dell'invito e strumenti: Si invita a presentare proposte riguardanti i seguenti obiettivi:

2.3.6.1: Incoraggiare, promuovere e facilitare la partecipazione alle attività in materia di TSI di organismi dei nuovi Stati membri (NSM) e dei paesi candidati associati (PCA).

2.3.6.2: Preparare la futura cooperazione internazionale in materia di TSI.

2.3.6.3: Realizzare gli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca in un determinato settore delle TSI (cfr. il punto 10 per le limitazioni alla partecipazione alle azioni di coordinamento).

Gli obiettivi possono essere realizzati attraverso azioni che utilizzano i seguenti strumenti:

9.   Numero minimo di partecipanti (1):

Obiettivo

Numero minimo di partecipanti

Tutti gli obiettivi

Per le azioni di coordinamento: 3 soggetti giuridici indipendenti di tre SM o SA differenti, di cui almeno 2 SM o PCA

Per le azioni di sostegno specifico: 1 soggetto giuridico indipendente

10.   Limitazioni alla partecipazione:

Obiettivo

Limitazione

2.3.6.1 e 2.3.6.2

Nessuna

2.3.6.3

Per le azioni di coordinamento:

Il numero minimo di partecipanti deve comprendere esclusivamente: i) gli enti pubblici responsabili del finanziamento o della gestione delle attività di ricerca svolte a livello nazionale o regionale; ii) altri organismi nazionali o regionali che finanziano o gestiscono tali attività di ricerca; oppure iii) gli organismi operanti a livello europeo che abbiano tra i propri compiti il coordinamento paneuropeo delle attività di ricerca finanziate dagli Stati membri.

I soggetti giuridici che seguono possono partecipare senza limitazione in aggiunta al numero minimo di partecipanti: a) enti di beneficenza o altre organizzazioni private che gestiscono programmi di ricerca pianificati strategicamente e attuati a livello nazionale o regionale; oppure b) principali partecipanti ad attività di ricerca a livello nazionale o regionale che apportano competenze tecniche a sostegno di attività quali la definizione di calendari o l'elaborazione di visioni comuni a lungo termine.

Per le azioni di sostegno specifico:

Nessuna limitazione.

11.   Accordi consortili: I partecipanti alle azioni di RST derivanti dal presente invito sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.

12.   Procedura di valutazione: La procedura di valutazione prevede una sola fase. In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

13.   Criteri di valutazione: Cfr. la sezione 2.5 del programma di lavoro IST 2003-2004 (2).

14.   Calendario indicativo per la valutazione e la firma dei contratti: Si prevede che i risultati della valutazione saranno disponibili entro due mesi a decorrere dalla data di scadenza.

Tecnologie emergenti e future (TEF) — Iniziative proattive

1.

:

Programma specifico

:

Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca

2.

:

Priorità tematica/area:

:

Tecnologie della società dell'informazione (TSI)

3.

:

Denominazione dell'invito

:

Tecnologie emergenti e future — Iniziative proattive

4.

:

Codice identificativo dell'invito

:

FP6-2004-IST-FETPI

5.

:

Data di pubblicazione

:

15.6.2004

6.

:

Data/e di scadenza (3)

:

22.9.2004, ore 17.00 (ora di Bruxelles)

7.

:

Bilancio totale indicativo

:

80 milioni di EUR

8.

:

Settori oggetti dell'invito e strumenti

:

I settori oggetti dell'invito sono i seguenti:

2.3.4.2.(iv): Elaborazione delle informazioni e comunicazioni quantistiche

2.3.4.2.(v): Informatica globale

2.3.4.2.(vi): Tecnologie emergenti nel campo della nanoelettronica

2.3.4.2.(vii): Sistemi d'informazione intelligenti di ispirazione biologica

Gli obiettivi possono essere realizzati attraverso azioni che utilizzano i seguenti strumenti:

Settore

Strumento/i

2.3.4.2.(iv)

Progetti integrati

2.3.4.2.(v), 2.3.4.2.(vi), 2.3.4.2.(vii)

Progetti integrati, reti di eccellenza (4)

9.

:

Numero minimo di partecipanti (5)

:

Settore

Numero minimo

Tutti i settori

Tre soggetti giuridici indipendenti di tre SM o SA diversi, con almeno due SM o PCA

10.

:

Limitazione alla partecipazione

:

Nessuna.

11.

:

Accordo consortile

:

I partecipanti alle azioni di RST derivanti dal presente invito sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.

12.

:

Procedura di valutazione:

:

La procedura di valutazione prevede una sola fase. In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

13.

:

Criteri di valutazione

:

Cfr. la sezione 2.5 del programma di lavoro IST 2003-2004 (6).

14.

:

Calendario indicativo per la valutazione e la firma dei contratti

:

Si prevede che i risultati della valutazione saranno disponibili entro due mesi a decorrere dalla data di scadenza.


(1)  SM = Stati membri dell'UE; SA (che comprendono i PCA) = Stati associati; PCA = paesi candidati associati. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo a un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.

(2)  Cfr. Information Society Technologies (tecnologie della società dell'informazione) sul sito Internet http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm

(3)  Le richieste di valutazione preliminare possono essere presentate a mezzo posta elettronica o fax in qualsiasi momento anteriormente al 1o luglio 2004

(4)  Cfr. il punto 2.3.4.2 del programma di lavoro IST 2003-2004.

(5)  SM = Stati membri dell'UE; SA (che comprendono i PCA) = Stati associati; PCA = paesi candidati associati. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo a un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.

(6)  Cfr. Information Society Technologies (tecnologie della società dell'informazione) sul sito Internet http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.