ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 118

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
30 aprile 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2004/C 118/1

Domanda di parere presentata dal Parlamento europeo ai sensi dell'art. 300, n. 6, del Trattato CE — Parere 1/04

1

2004/C 118/2

Sentenza della Corte — Sesta Sezione 29 aprile 2004 nella causa C-372/97: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee. (Aiuti concessi dagli Stati — Trasporti di merci su strada — Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza — Presupposti per una deroga al divieto di cui all'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) — Aiuti nuovi o aiuti esistenti — Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento — Motivazione»)

1

2004/C 118/3

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-387/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Ricorso per inadempimento — Articoli 30 e 36 Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) — Direttiva 65/65/CEE — Preparati alimentari contenenti un tenore di vitamine superiore al triplo della dose giornaliera raccomandata — Preparati legalmente immessi in commercio come integratori alimentari nello Stato membro di esportazione — Preparati classificati quali medicinali nello Stato membro di importazione — Nozione di “medicinale” — Ostacolo — Salute pubblica — Proporzionalità — Ricevibilità della domanda»)

2

2004/C 118/4

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nel procedimento C-496/99 P: Commissione delle Comunità europee contro CAS Succhi di Frutta SpA («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Politica agricola comune — Aiuto alimentare — Procedura di aggiudicazione — Decisione della Commissione che modifica le condizioni successivamente all'aggiudicazione — Pagamento degli aggiudicatari con frutta diversa da quella specificata nel bando di gara»)

2

2004/C 118/5

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-150/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria («Ricorso per inadempimento — Articoli 28 CE e 30 CE — Direttiva 65/65/CEE — Preparati alimentari contenenti vitamine A, D o K o sali minerali del gruppo dei cromati o contenenti un tenore di altre vitamine o di altri sali minerali superiore alla dose giornaliera — Preparati legalmente immessi in commercio quali integratori alimentari nello Stato membro di esportazione — Preparati classificati come medicinali nello Stato membro di importazione — Nozione di “medicinale” — Ostacolo — Giustificazione — Salute pubblica — Proporzionalità»)

3

2004/C 118/6

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-277/00: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Decisione 2000/567/CE — Aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania alla System Microelectronic Innovation GmbH, Francoforte sull'Oder (Land Brandeburgo) — Art. 88, n. 2, CE — Diritti della difesa — Compatibilità con il mercato comune — Art. 87, n. 1, CE — Recupero degli aiuti illegali — Recupero nei confronti di imprese diverse dal beneficiario iniziale»)

3

2004/C 118/7

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-278/00: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Consolidamento dei debiti delle cooperative agricole da parte dei poteri pubblici»)

4

2004/C 118/8

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-298/00 P: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee e Impresa Edo Collerigh e a. («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti concessi dagli Stati — Trasporto di merci su strada — Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza — Aiuti esistenti o aiuti nuovi — Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento — Motivazione»)

4

2004/C 118/9

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nel procedimento C-470/00 P: Parlamento europeo contro Carlo Ripa di Meana («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Deputati al Parlamento europeo — Regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività — Termine di presentazione della domanda di adesione a tale regime — Conoscenza acquisita — Impugnazione incidentale — Onere delle spese — Irricevibilità»)

5

2004/C 118/0

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nel procedimento C-17/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Finanzamt Sulingen contro Walter Sudholz («Sesta direttiva IVA — Artt. 2 e 3 della decisione 2000/186/CE — Limitazione forfettaria del diritto di detrazione dell'IVA su veicoli che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali — Autorizzazione con effetto reatroattivo di una disposizione tributaria nazionale»)

5

2004/C 118/1

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nel procedimento C-77/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo): Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) contro Fazenda Pública («Sesta direttiva IVA — Artt. 2, 4, n. 2, 13, parte B, lett. d), e 19, n. 2 — Nozione di “attività economiche” — Nozione di “operazioni finanziarie accessorie” — Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso»)

6

2004/C 118/2

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-91/01: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Raccomandazione relativa alla definizione delle piccole e medie imprese — Disciplina degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese — Requisito dell'indipendenza — Legittimo affidamento — Certezza del diritto»)

7

2004/C 118/3

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-106/01 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)]: The Queen, ex parte Novartis Pharmaceuticals UK Ltd contro The licensing Authority established by the Medicines Act 1968 (rappresentata da The Medicines Control Agency, con l'intervento di Sangstat UK Ltd e Imtix-Sangstat UK Ltd («Medicinali — Autorizzazione all'immissione in commercio — Procedura relativa a prodotti essenzialmente simili»)

7

2004/C 118/4

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-159/01: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Esenzione parziale dal prelievo sulle sostanze minerali a favore della coltura in serra o su substrato»)

8

2004/C 118/5

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nei procedimenti riuniti C-162/01 P e C-163/01 P: Edouard Bouma e Bernard M.J.B. Beusmans contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee. («Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttori che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Produttori SLOM 1983 — Non ripresa della produzione alla fine dell'impegno»)

9

2004/C 118/6

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-194/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 75/442/CEE — Nozione di rifiuto — Catalogo europeo dei rifiuti — Direttiva 91/689/CEE — Elenco dei rifiuti pericolosi)

9

2004/C 118/7

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nelle cause riunite C-199/01 P e C-200/01 P: IPK-München GmbH contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Decisione della Commissione che nega il versamento del saldo di un contributo finanziario)

10

2004/C 118/8

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-222/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): British American Tabacco Manufacturing BV contro Hauptzollamt Krefeld («Libera circolazione delle merci — Transito comunitario esterno — Temporanea rimozione dei documenti di transito e di trasporto — Violazione dei sigilli e scarico parziale della merce — Sottrazione di una merce al controllo doganale — Nascita di un'obbligazione doganale all'importazione — Presenza insospettata di agenti in incognito appartenenti ai servizi doganali — Circostanze particolari che giustificano lo sgravio o il rimborso dei dazi all'importazione — Responsabilità dell'obbligato principale in caso di raggiri o di negligenza manifesta di coloro ai quali si è affidato»)

10

2004/C 118/9

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-240/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento di uno Stato — Accise sugli oli minerali — Direttiva 92/81/CEE — Oli minerali usati come combustibile»)

11

2004/C 118/0

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nel procedimento C-308/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Londra): GIL Insurance Ltd e a. contro Commissioners of Customs & Excise («Sesta direttiva IVA — Imposta sui premi assicurativi — Aliquota più elevata che si applica a taluni contratti di assicurazione — Assicurazione collegata alla locazione o alla vendita di elettrodomestici — Aiuti di Stato»)

11

2004/C 118/1

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-338/01: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea. («Direttiva 2001/44/CE — Scelta del fondamento normativo»)

12

2004/C 118/2

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-341/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg): Plato Plastik Robert Frank GmbH contro Caropack Handelsgesellschaft mbH (Direttiva 94/62/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Sacchetti di plastica con manici — Normativa nazionale in materia di raccolta e di recupero degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio — Raccolta e recupero degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio — Ricorso obbligatorio a un'impresa autorizzata ovvero obbligo di provvedere a un sistema di raccolta — Ricevibilità)

12

2004/C 118/3

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-359/01 P: British Sugar plc contro Tate & Lyle plc, Napier Brown & Co. Ltd e Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Mercato dello zucchero — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Intesa — Impatto sul commercio tra Stati membri — Ammenda — Proporzionalità)

13

2004/C 118/4

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nel procedimento C-387/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Harald Weigel e Ingrid Weigel contro Finanzlandesdirektion für Vorarlberg («Libera circolazione dei lavoratori — Importazione di autoveicolo — Imposta sul consumo normale di carburante (“Normverbrauchsabgabe”) — Dazi doganali e tasse equivalenti — Imposizioni fiscali discriminatorie — Sesta direttiva IVA — Imposta sulla cifra d'affari»)

13

2004/C 118/5

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nel procedimento C-418/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main): IMS Health GmbH & Co. OHG contro NDC Health GmbH & Co. KG («Concorrenza — Art. 82 CE — Abuso di posizione dominante — Struttura ad aree utilizzata per la fornitura di dati sulle vendite regionali di prodotti farmaceutici in uno Stato membro — Diritto d'autore — Rifiuto di concedere una licenza d'uso»)

14

2004/C 118/6

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nelle cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P: Henkel KGaA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Ricorso contro una pronuncia di primo grado — Marchio comunitario — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Pasticche di forma tridimensionale per lavabiancheria o lavastoviglie — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo)

15

2004/C 118/7

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nelle cause riunite C-468/01 P a C-472/01 P: Procter & Gamble Company contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Ricorso contro una pronuncia di primo grado — Marchio comunitario — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Pasticche di forma tridimensionale per lavabiancheria o per lavastoviglie — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo)

15

2004/C 118/8

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nelle cause riunite C-473/01 P a C-474/01 P: Procter & Gamble Company contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Ricorso contro una pronuncia di primo grado — Marchio comunitario — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Pasticche di forma tridimensionale per lavabiancheria o per lavastoviglie — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo)

16

2004/C 118/9

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-476/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Frankenthal: Felix Kapper («Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Requisito della residenza — Art. 8, n. 4 — Effetti della revoca o dell'annullamento di una patente di guida precedente — Riconoscimento di una nuova patente rilasciata da un altro Stato membro»)

16

2004/C 118/0

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nelle cause riunite C-482/01 e C-493/01 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Georgios Orfanopoulos e a. contro Land Baden- Württemberg e Raffaele Oliveri contro Land Baden-Württemberg («Libera circolazione delle persone — Ordine pubblico — Direttiva 64/221/CEE — Decisione di allontanamento motivata da violazioni della legge penale — Presa in considerazione della durata del soggiorno e delle condizioni personali — Diritti fondamentali — Tutela della vita familiare — Presa in considerazione delle circostanze sopravvenute tra l'ultima decisione dell'autorità amministrativa e l'esame, da parte di un giudice amministrativo, della legittimità di tale decisione — Diritto dell'interessato ad avvalersi delle valutazioni di opportunità dinanzi a un'autorità chiamata a fornire un parere»)

17

2004/C 118/1

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nelle cause riunite C-487/01 e C-7/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad de Nederlanden): Geemente Leudsen (C-487/01), Holin Groep BV cs (C-7/02) contro Staatssecretaris van Financiën («Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE — Deduzione dell'imposta versata a monte — Modifica della legislazione nazionale che sopprime la possibilità di optare per l'imposizione della locazione di beni immobili — Rettifica delle deduzioni — Applicazione ai contratti in corso»)

18

2004/C 118/2

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-102/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Ingeborg Beuttenmüller contro Land Baden-Württemberg («Libera circolazione dei lavoratori — Riconoscimento dei diplomi — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Professione di insegnante nelle scuole primarie e secondarie — Titolare di un diploma di studi post-secondari della durata di due anni — Condizioni di esercizio della professione»)

18

2004/C 118/3

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-111/02: Parlamento europeo contro Patrick Reynolds («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Comando presso un gruppo politico del Parlamento — Decisione di porre fine al comando — Diritti della difesa»)

19

2004/C 118/4

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-117/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Costruzione di villaggi di vacanza e di complessi alberghieri — Omessa sottoposizione a una tale valutazione di un progetto per la costruzione di un complesso alberghiero»)

20

2004/C 118/5

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-137/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Finanzamt Offenbach am Main-Land contro Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR («Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione della sesta direttiva IVA — Diritto di detrazione dell'IVA pagata a monte da una Vorgründungsgesellschaft (società di diritto civile avente ad oggetto la predisposizione dei mezzi necessari all'attività di una costituenda società di capitali) — Trasferimento a titolo oneroso alla costituita società di capitali dell'intero complesso dei detti mezzi — Trasferimento non soggetto ad IVA a seguito dell'esercizio della facoltà (prevista nell'art. 5, n. 8, della sesta direttiva IVA) da parte dello Stato membro interessato»)

20

2004/C 118/6

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-152/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinazhof): Terra Baubedarf-Handel GmbH contro Finanzamt Osterholz-Scharmbeck («Sesta direttiva IVA — Artt. 17, n. 1, e 18, nn. 1 e 2 — Diritto alla deduzione dell'IVA pagata a monte — Condizioni per l'esercizio di tale diritto»)

21

2004/C 118/7

Sentenza della Corte (seduta plenaria) 27 aprile 2004 nella causa C-159/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords): Gregory Paul Turner contro Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd, Changepoint SA («Convenzione di Bruxelles — Procedimento avviato in uno Stato contraente — Procedimento avviato in un altro Stato contraente dal convenuto in un procedimento già esistente — Convenuto che agisce in mala fede e con lo scopo di ostacolare il procedimento già esistente — Compatibilità con la Convenzione dell'emanazione di un ordine contro il convenuto che impedisce di proseguire l'azione nell'altro Stato contraente»)

21

2004/C 118/8

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-160/02: (domanda di decisione pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof): Friedrich Skalka contro Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regime austriaco di integrazione compensativa alle pensioni di vecchiaia — Qualificazione delle prestazioni e liceità del requisito di residenza alla luce del regolamento (CEE) n. 1408/71)

22

2004/C 118/9

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-171/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese («Artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE — Direttiva 92/51/CEE — Sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali — Attività di vigilanza privata — Misure di uno Stato membro che impongono come requisito per poter esercitare un'attività di vigilanza privata di avere la sede della società o una rappresentanza nel territorio portoghese, di essere costituiti in forma di persona giuridica, di possedere un capitale sociale specifico e di fornire documenti e garanzie già presentati nello Stato membro d'origine — Omessa previsione del riconoscimento delle qualifiche personali nel settore dei servizi di vigilanza privata»)

22

2004/C 118/0

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-181/02 P, Commissione delle Comunità europee contro Kvaerner Warnow Werft GmbH («Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Aiuti concessi dagli Stati — Costruzione navale — Decisione della Commissione che autorizza gli aiuti — Requisiti — Rispetto di un “limite di capacità” — Nozione»)

23

2004/C 118/1

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-224/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus): Heikki Antero Pusa contro Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö («Cittadinanza dell'Unione — Art. 18 CE — Diritto di libera circolazione e di soggiorno negli Stati membri — Pignoramento della retribuzione — Modalità»)

24

2004/C 118/2

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-371/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt): Björnekulla Fruktindustrier AB contro Procordia Food AB («Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 12, n. 2, lett. a) — Decadenza dei diritti conferiti dal marchio — Marchio divenuto la generica denominazione commerciale — Ambienti rilevanti ai fini della valutazione»)

24

2004/C 118/3

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 28 aprile 2004 nel procedimento C-373/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Sakir Öztürk contro Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter («Art. 9 dell'accordo di associazione CEE-Turchia — Art. 3 della decisione n. 3/80 — Principio della parità di trattamento — Art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Pensione di vecchiaia — Pensione anticipata in caso di disoccupazione — Presupposto costituito dal percepimento, da parte del lavoratore, di prestazioni di disoccupazione nello Stato membro interessato»)

25

2004/C 118/4

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 5 aprile 2004 nel procedimento C-3/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto): Alessandro Mosconi, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia contro Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia – Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Articolo 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 85/384/CEE — Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura — Artt. 10 e 11, lett. g) — Normativa nazionale che riconosce l'equivalenza dei titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva agli architetti i lavori riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico — Principio della parità di trattamento — Situazione puramente interna ad uno Stato membro)

25

2004/C 118/5

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 30 aprile 2004 nella causa C-172/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation): Robert Bourgard contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Politica sociale — Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Lavoratori autonomi — Deroga ammessa in materia di fissazione dell'età pensionabile — Possibilità per i lavoratori di sesso maschile di far valere il diritto anticipato alla pensione di vecchiaia — Limitazione alle sole discriminazioni necessariamente ed oggettivamente collegate alla differenza dell'età pensionabile — Metodo di calcolo — Riduzione a causa di anticipazione)

26

2004/C 118/6

Ordinanza della Corte (Tertza Sezione) 27 aprile 2004 nella causa C-358/02 (domanda di decisione pregiudiziale del Tribunal du travail de Bruxelles): Yamina Haddad contro Stato belga (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Accordo di cooperazione CEE-Marocco — Art. 41, n. 1 — Ambito di applicazione ratione personae — Principio di non discriminazione in materia di sicurezza sociale — Assegno per minorati)

26

2004/C 118/7

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 30 aprile 2004 nel procedimento C-446/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Gouralnik & Partner GmbH (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all'esportazione — Dichiarazione inesatta — Conseguenze in ordine alla validità della dichiarazione)

27

2004/C 118/8

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 22 marzo 2004 nella causa C-455/02 P: Sgaravatti Mediterranea Srl contro Commissione delle Comunità europee (Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Principio del ne bis in idem — FEAOG — Soppressione di un contributo finanziario — Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

27

2004/C 118/9

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 28 aprile 2004 nel procedimento C-3/03 P: Matratzen Concord GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). («Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Somiglianza tra due marchi — Rischio di confusione — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente il vocabolo “Matratzen” — Marchio anteriore denominativo MATRATZEN»)

28

2004/C 118/0

Ordinanza della Corte (terza Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-47/03 P: Michael Cwik contro Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Funzionari — Motivazione delle sentenze — Riorganizzazione delle strutture amministrative della Commissione — Riassegnazione — Interesse del servizio — Sviamento di potere — Dovere di sollecitudine — Impugnazione manifestamente irricevibile)

28

2004/C 118/1

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 31 marzo 2004 nel procedimento C-51/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Löbau): Nicoleta Maria Georgescu («Regolamento (CE) n. 539/2001 — Paesi per i quali l'applicazione dell'abolizione del visto obbligatorio è sospesa fino a una successiva decisione del Consiglio — Portata della sospensione — Incompetenza della Corte»)

28

2004/C 118/2

Ordinanza della Corte (Grande Sezione) 12 marzo 2004 nella causa C-54/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Austroplant-Arzneimittel GmbH contro Repubblica d'Austria (Rinvio pregiudiziale — Art. 104, n. 5, del regolamento di procedura — Domanda di chiarimenti al giudice nazionale — Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

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2004/C 118/3

Ordinanza della Corte (Prima Sezione), del 1o aprile 2004, nella causa C-156/03 P, Commissione delle Comunità europee contro Les Laboratoires Servier SA (Direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE — Specialità medicinali per uso umano — Dexfenfluramina e fenfluramina — Ritiro di un'autorizzazione d'immissione sul mercato — Competenza della Commissione — Condizioni di ritiro — Ricorso manifestamente infondato)

29

2004/C 118/4

Ordinanza della Corte (quarta Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-184/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Helmut Fröschl contro Repubblica d'Austria (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Certificato d'idoneità richiesto ai fini dell'esercizio di un'attività professionale — Equivalenza — Presupposti — Esperienza professionale maturata in un altro Stato membro — Principio di non discriminazione — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi)

30

2004/C 118/5

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-187/03 P: Zissis Drouvis contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Funzionari — Pensioni — Coefficiente correttore — Art. 82, n. 1, secondo comma, dello statuto — Principio di uguaglianza di trattamento — Libertà di circolazione e di stabilimento dei lavoratori — Ricorso manifestamente infondato contro una pronuncia del Tribunale di primo grado)

30

2004/C 118/6

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-202/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia): DAC SpA contro Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici — Misure provvisorie ante causam»)

31

2004/C 118/7

Ordinanza della Corte (terza Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-216/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): DLD Trading Company Import-Export, spol. s.r.o. contro Repubblica d'Austria (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)

31

2004/C 118/8

Ordinanza della Corte (terza Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-229/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Monika Herbstrith contro Repubblica d'Austria (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)

32

2004/C 118/9

Causa C-136/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 3 febbraio 2004, nella causa Sachen Deutsches Milch-Kontor GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

32

2004/C 118/0

Causa C-148/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova con ordinanza 11 febbraio 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Unicredito Italiano SpA e Agenzia Entrate Ufficio Genova 1

32

2004/C 118/1

Causa C-154/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), con ordinanza 30 gennaio 2004, nella causa promossa da: The Queen (ex parte (1) Alliance for Natural Health e (2) Nutri-Link Ltd contro Secretary of State for Health

33

2004/C 118/2

Causa C-155/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), con ordinanza 30 gennaio 2004, nella causa promossa da: The Queen (ex parte (1) National Association of Health Stores e (2) Health Food Manufacturers Association contro (1) Secretary of State for Health e (2) National Assembly for Wales

33

2004/C 118/3

Causa C-163/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con sentenza 22 gennaio 2004, nella causa Franz Werner contro Finanzamt Cloppenburg

33

2004/C 118/4

Causa C-176/04: Ricorso del Regno del Belgio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 aprile 2004

34

2004/C 118/5

Causa C-177/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato 14 aprile 2004

34

2004/C 118/6

Cancellazione dal ruolo della causa C-49/03

34

2004/C 118/7

Cancellazione dal ruolo della causa C-56/03

35

2004/C 118/8

Cancellazione dal ruolo della causa C-63/03

35

2004/C 118/9

Cancellazione dal ruolo della causa C-304/03

35

2004/C 118/0

Cancellazione dal ruolo della causa C-326/03

35

2004/C 118/1

Cancellazione dal ruolo della causa C-381/03

35

2004/C 118/2

Cancellazione dal ruolo della causa C-392/03

35

2004/C 118/3

Cancellazione dal ruolo della causa C-493/03

35

2004/C 118/4

Cancellazione dal ruolo della causa C-20/04

35

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2004/C 118/5

Sentenza del Tribunale di primo grado, del 21 aprile 2004, nella causa T-172/01, M. contro Corte di giustizia delle Comunità europee (Coniuge divorziato da un ex dipendente di un'istituzione comunitaria, poi deceduto — Assegni alimentari — Accordo orale tra gli ex coniugi — Diritto applicabile ai requisiti di forma dell'accordo e all'ammissibilità dei mezzi di prova della sua esistenza (art. 27 dell'Allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee)

36

2004/C 118/6

Sentenza del Tribunale di primo grado, del 21 aprile 2004, nella causa T-313/01, R. contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Previdenza sociale — Rifiuto di previa autorizzazione per un intervento chirurgico — Rifiuto in ragione del carattere a parere dell'amministrazione esclusivamente estetico dell'operazione — Violazione delle disposizioni della normativa comune)

36

2004/C 118/7

Sentenza del Tribunale di Primo Grado 31 marzo 2004 nella causa T-10/02, Marie-Claude Girardot contro Commissione delle Comunità europee (Pubblico impiego — Art. 29, n. 1, dello Statuto — impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti — Agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. d), del RAA — Rigetto di candidatura — Mancanza di scrutinio per merito comparativo — Sentenza interlocutoria)

36

2004/C 118/8

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 28 aprile 2004 nella causa T-124/02, The Sunrider Corp. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Regolamenti (CE) nn. 40/94 e 2868/95 — Spese del procedimento di opposizione — Parziale rinuncia alla domanda di marchio — Rinuncia all'opposizione — Rimborso della tassa di ricorso — Obbligo di motivazione»)

37

2004/C 118/9

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 21 aprile 2004 nella causa T-127/02, Concept-Anlagen u. Geräte nach GMP für Produktion u. Labor GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Marchio figurativo contenente l'elemento verbale «ECA» — Impedimento assoluto alla registrazione — Emblema di un'organizzazione internazionale intergovernativa — Art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 6 ter della convenzione di Parigi»)

37

2004/C 118/0

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 31 marzo 2004 nella causa T-216/01, Fieldturf Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Marchio denominativo LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS — Impedimenti assoluti di rifiuto — Art. 7, n. 1, lett. b), e art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 — Rifiuto di registrazione)

38

2004/C 118/1

Sentenza del Tribunale di primo grado, del 28 aprile 2004, nella causa T-277/02, Athanacia-Nancy Pascall contro Consiglio dell'Unione europea (Dipendenti — Concorso generale — Esame orale — Omessa iscrizione nella lista di riserva — Ricorso d'annullamento)

38

2004/C 118/2

Sentenza del Tribunale di primo grado, del 22 aprile 2004, nella causa T-343/02, Roland Schintgen contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Comitato del personale della Commissione di Lussemburgo — Elezioni del Comitato del personale di Lussemburgo — Sistema elettorale — Principi di equità e democrazia)

38

2004/C 118/3

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 29 aprile 2004 nella causa T-399/02, Eurocermex SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Marchio tridimensionale — Forma di una bottiglia — Bottiglia a collo lungo nel quale è inserita una fetta di limone — Impedimenti assoluti — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

39

2004/C 118/4

Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 marzo 2004 nella causa T-216/99, Ter Huurne's Handelsmaatschappij BV, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Inerzia della ricorrente — Non luogo a provvedere)

39

2004/C 118/5

Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 aprile 2004 nella causa T-321/01 DEP, Internationaler Hilfsfonds eV contro Commissione delle Comunità europee (Procedura — Liquidazione delle spese)

39

2004/C 118/6

Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2004 nella causa T-66/02, Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis e Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis contro Commissione delle Comunità europee. («Fondi strutturali — Quadro comunitario di sostegno — Programma operativo — Richiesta di modifica — Ricorso per carenza — Presa di posizione che mette fine alla carenza — Non luogo a statuire»)

40

2004/C 118/7

Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2004 nella causa T-139/02, Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis et Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis contro Commissione delle Comunità europee («Fondi strutturali — Quadro comunitario di sostegno — Programma operativo — Risposta della Commissione ad una domanda di modifica avente ad oggetto una decisione di approvazione di un programma operativo — Ricorso di annullamento — Interesse diretto — Irricevibilità»)

40

2004/C 118/8

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 2 aprile 2004 nella causa T-231/02, Piero Gonnelli e Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO) contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano individualmente — Regolamento — Norme di commercializzazione per l'olio d'oliva — Irricevibilità)

41

2004/C 118/9

Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 aprile 2004 nella causa T-308/02, SGL Carbon AG contro Commissione delle Comunità europee («Intese — Ammenda — Rigetto di una domanda di agevolazioni di pagamento — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»)

41

2004/C 118/0

Ordinanza del Tribunale di Primo Grado 23 gennaio 2004 nella causa T-248/03, Société de Produits Nestlé S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Opposizione — Soluzione amichevole — Non luogo a statuire)

41

2004/C 118/1

Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 aprile 2004 nella causa T-337/03, Luis Bertelli Gálvez contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso per carenza — Procedimento ex art. 7 UE — Denuncia di asserite violazioni dei principi sanciti dall'art. 6, n. 1, UE, da parte delle autorità giudiziarie spagnole — Incompetenza manifesta)

42

2004/C 118/2

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 30 aprile 2004 nella causa T-412/03 R, Angelo Wille contro Parlamento europeo (Procedimento sommario — Procedimento di concorso — Sospensione dell'esecuzione e domanda di provvedimenti provvisori — Ricevibilità)

42

2004/C 118/3

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 30 aprile 2004 nella causa T-439/03 R, Ulrike Eppe contro Parlamento europeo (Procedimento sommario — Procedimento di concorso — Domanda di provvedimenti provvisori — Ricevibilità)

42

2004/C 118/4

Causa T-82/04: Ricorso del sig. Jamal Ouariachi contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 febbraio 2004

43

2004/C 118/5

Causa T-92/04: Ricorso di Marta Cristiana Moren Abat contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 marzo 2004

43

2004/C 118/6

Causa T-99/04: Ricorso della AC-Treuhand AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 marzo 2004

43

2004/C 118/7

Causa T-104/04: Ricorso della Peroxid-Chemie GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 marzo 2004

44

2004/C 118/8

Causa T-113/04: Ricorso delle società Atlantic Container Line AB, Grupo TMM SA De CV, Hanjin Shipping Co Ltd, Hyundai Merchant Marine Co Ltd, Mediterranean Shipping Co SA, Neptune Orient Lines Ltd, Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, PxxO Nedlloyd Container Line Limited e Sea-Land Service, Inc contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 marzo 2004

45

2004/C 118/9

Causa T-116/04: Ricorso della Wieland-Werke Aktiengesellschaft contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 marzo 2004

45

2004/C 118/0

Causa T-117/04: Ricorso presentato il 24 marzo 2004 dalla Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e a. contro la Commissione delle Comunità europee

46

2004/C 118/1

Causa T-118/04: Ricorso del sig. Giuseppe Caló contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 2004

47

2004/C 118/2

Causa T-120/04: Ricorso della. Peróxidos Orgánicos, S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 marzo 2004

47

2004/C 118/3

Causa T-121/04: Ricorso del sig. Henri Boquien e altri 12 contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 marzo 2004

48

2004/C 118/4

Causa T-122/04: Ricorso della Outokumpu OYJ e Outokumpu Copper Products OY contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2004

48

2004/C 118/5

Causa T-124/04: Ricorso del sig. Jamal Ouariachi contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1o aprile 2004

49

2004/C 118/6

Causa T-125/04: Ricorso del sig. Patrick Rousseaux contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 marzo 2004

49

2004/C 118/7

Causa T-126/04: Ricorso del sig. Willem Goris contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 marzo 2004

50

2004/C 118/8

Causa T-128/04: Ricorso della sig.ra Carla Piccinni-Leopardi contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2004

50

2004/C 118/9

Causa C-130/04: Ricorso del sig. Gerhard Frauerwieser contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 1o aprile 2004

50

2004/C 118/0

Causa T-131/04: Ricorso del sig. Luc Jacobs contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 2004

51

2004/C 118/1

Causa T-138/04: Ricorso di Cementir Cementerie del Tirreno spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 2004

51

2004/C 118/2

Cancellazione dal ruolo della causa T-248/99

52

2004/C 118/3

Cancellazione dal ruolo della causa T-253/99

52

2004/C 118/4

Cancellazione dal ruolo della causa T-320/99

52

2004/C 118/5

Cancellazione dal ruolo della causa T-246/01 R

52

2004/C 118/6

Cancellazione dal ruolo della causa T-409/03

53

2004/C 118/7

Cancellazione dal ruolo della causa T-82/04

53

 

III   Informazioni

2004/C 118/8

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 106 del 30.4.2004

54

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/1


Domanda di parere presentata dal Parlamento europeo ai sensi dell'art. 300, n. 6, del Trattato CE

Parere 1/04

(2004/C 118/01)

Il 21 aprile 2004 il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. R. Passos, H. Duintjer Tebbens e N. Lorenz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di parere ai sensi dell'art. 300, n. 6, del Trattato CE.

Il Parlamento europeo chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

a)

Se l'art. 300, n. 3, primo comma, prima frase, CE, costituisca il fondamento giuridico adeguato dell'atto del Consiglio vertente sulla conclusione dell'accordo, attualmente allo studio, tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento dei dati PNR («Passanger Name Record») da parte dei vettori aerei all'ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere del Ministero americano della Sicurezza interna.

b)

Se il summenzionato accordo, allo studio, debba considerarsi compatibile con il diritto alla tutela dei dati personali, qual è garantito, in particolare, dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che la Comunità deve rispettare allo stesso modo del Trattato.


30.4.2004   

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C 118/1


SENTENZA DELLA CORTE

Sesta Sezione

29 aprile 2004

nella causa C-372/97: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (1).

(Aiuti concessi dagli Stati - Trasporti di merci su strada - Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza - Presupposti per una deroga al divieto di cui all'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) - Aiuti nuovi o aiuti esistenti - Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento - Motivazione»)

(2004/C 118/02)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-372/97, Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. O. Fiumara), con domicilio eletto in Lussemburog, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P. Nemitz e P. Stancanelli, assistiti dall'avv. M. Moretto), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) in favore degli autotrasportatori di detta Regione (GU 1998, L 66, pag. 18), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici; avvocato generale: sig. S. Alber; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non occorre provvedere sui capi del ricorso diretti a far annullare gli artt. 2 e 5 della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in favore degli autotrasportatori di detta Regione, nei limiti in cui tali articoli dichiarano illegittimi gli aiuti concessi dal 1o luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 387 del 20.12.1997.


30.4.2004   

IT

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C 118/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-387/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(«Ricorso per inadempimento - Articoli 30 e 36 Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) - Direttiva 65/65/CEE - Preparati alimentari contenenti un tenore di vitamine superiore al triplo della dose giornaliera raccomandata - Preparati legalmente immessi in commercio come integratori alimentari nello Stato membro di esportazione - Preparati classificati quali medicinali nello Stato membro di importazione - Nozione di “medicinale” - Ostacolo - Salute pubblica - Proporzionalità - Ricevibilità della domanda»)

(2004/C 118/03)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-387/99, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra C. Schmidt, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig. W.-D. Plessing, assistito dall'avv. J. Sedemund) con l'intervento del Regno di Danimarca (agente: sig. J. Molde) con domicilio eletto in Lussemburgo e della Repubblica di Finlandia (agenti: sig.re T. Pynnä e E. Bygglin) con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, classificando come medicinali i preparati vitaminici ed i preparati contenenti sali minerali legalmente prodotti o immessi in commercio quali integratori alimentari in altri Stati membri, qualora contengano un tenore di vitamine e di sali minerali superiore al triplo della dose giornaliera raccomandata dalla Deutsche Gesellschaft für Ernährung, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: M. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Classificando sistematicamente come medicinali i preparati vitaminici prodotti o legalmente immessi in commercio quali integratori alimentari in altri Stati membri, quando contengano vitamine, diverse dalle vitamine A e D, in misura superiore al triplo della dose giornaliera raccomandata dalla Deutsche Gesellschaft für Ernärung (Associazione tedesca per l'alimentazione), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Danimarca e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 366 del 18.12.1999.


30.4.2004   

IT

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C 118/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 aprile 2004

nel procedimento C-496/99 P: Commissione delle Comunità europee contro CAS Succhi di Frutta SpA (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Politica agricola comune - Aiuto alimentare - Procedura di aggiudicazione - Decisione della Commissione che modifica le condizioni successivamente all'aggiudicazione - Pagamento degli aggiudicatari con frutta diversa da quella specificata nel bando di gara»)

(2004/C 118/04)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-496/99 P, Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente sig. F. Ruggeri Laderchi, successivamente sigg. T. van Rijn e L. Visaggio, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 14 ottobre 1999 nelle cause riunite T-191/96 e T-106/97, CAS Succhi di Frutta/Commissione (Racc. pag. II-3181), procedimento in cui l'altra parte è: CAS Succhi di Frutta SpA, con sede in Castagnaro (avv.ti: inizialmente A. Tizzano, G.M. Roberti e F. Sciaudone, successivamente G. M. Roberti e F. Sciaudone), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), e dalla sig.ra F. Macken, giudici; avvocato generale: sig. S. Alber; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del presente procedimento.


(1)  GU C 79 del 18.3.2000.


30.4.2004   

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C 118/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-150/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(«Ricorso per inadempimento - Articoli 28 CE e 30 CE - Direttiva 65/65/CEE - Preparati alimentari contenenti vitamine A, D o K o sali minerali del gruppo dei cromati o contenenti un tenore di altre vitamine o di altri sali minerali superiore alla dose giornaliera - Preparati legalmente immessi in commercio quali integratori alimentari nello Stato membro di esportazione - Preparati classificati come medicinali nello Stato membro di importazione - Nozione di “medicinale” - Ostacolo - Giustificazione - Salute pubblica - Proporzionalità»)

(2004/C 118/05)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-150/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. C. Schieferer) con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Repubblica d'Austria (agenti: inizialmente sig. H. Dossi in seguito sig.ra C. Pesendorfer) con domicilio eletto in Lussemburgo, con l'intervento del Regno di Danimarca (agente: sig. J. Molde) con domicilio eletto in Lussemburgo, e della Repubblica di Finlandia (agenti: sig.re T. Pynnä e E. Bygglin) con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, classificando preparati a base di vitamine e di sali minerali come medicinali quando il quantitativo del composto vitaminico superi la semplice dose giornaliera e, più in generale, quando tali preparati contengano vitamine A, D o K o sali minerali del gruppo dei cromati, senza precisare che il loro maggiore apporto in vitamine o il loro tenore di vitamine o di sali minerali costituisca un serio rischio per la salute, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 28 CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann e J. N. Cunha Rodrigues, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Classificando sistematicamente come medicinali i preparati vitaminici o contenenti sali minerali prodotti o legalmente immessi in commercio quali integratori alimentari negli altri Stati membri, quando contengano vitamine – diverse dalle vitamine A, C, D o K – o sali minerali – diversi da quelli del gruppo dei cromati – in misura superiore alla dose giornaliera semplice di tali sostanze nutritive, o quando contengano vitamine A, D o K, indipendentemente dal loro tenore, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 28 CE.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

4)

Il Regno di Danimarca e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 163 del 10.6.2000.


30.4.2004   

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C 118/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-277/00: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Decisione 2000/567/CE - Aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania alla System Microelectronic Innovation GmbH, Francoforte sull'Oder (Land Brandeburgo) - Art. 88, n. 2, CE - Diritti della difesa - Compatibilità con il mercato comune - Art. 87, n. 1, CE - Recupero degli aiuti illegali - Recupero nei confronti di imprese diverse dal beneficiario iniziale»)

(2004/C 118/06)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-277/00, Repubblica federale di Germania (agenti: sig. W.-D. Plessing, assistito dal sig. M. Schütte) contro Commissione delle Comunità europee (agenti sigg. K.-D. Borchardt e V. Di Bucci), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 11 aprile 2000, 2002/567/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di System Microelectronic Innovation GmbH, Francoforte sull'Oder (Land Brandeburgo) (GU L 238, pag. 50), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione 11 aprile 2000, 2000/567/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di System Microelectronic Innovation GmbH, Francoforte sull'Oder (Land Brandeburgo), è annullata nella parte in cui ordina il recupero degli aiuti concessi alla System Microelectronic Innovation GmbH nei confronti di imprese diverse dalla stessa ed il recupero degli aiuti concessi alla Silicium Microelectronic Integration GmbH nei confronti di imprese diverse da quest'ultima.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee sopportano ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 273 del 23.9.2000


30.4.2004   

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C 118/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-278/00: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Aiuti di Stato - Consolidamento dei debiti delle cooperative agricole da parte dei poteri pubblici»)

(2004/C 118/07)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-278/00, Repubblica ellenica (agenti: sig. I. Chalkias e sig.ra C. Tsiavou), con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti sigg. J. Flett e D. Triantafyllou), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 1o marzo 2002, n. 2002/458/CE, relativa ai regimi di aiuto attuati dalla Grecia per il consolidamento dei debiti delle cooperative agricole nel 1992 e 1994, compresi gli aiuti per la ristrutturazione della cooperativa lattiero-casearia AGNO (GU 2002, L 159, pag. 1), o, in subordine, dell'art. 2 di questa stessa decisione, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 259 del 9.9.2000


30.4.2004   

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C 118/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-298/00 P: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee e Impresa Edo Collerigh e a. (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Aiuti concessi dagli Stati - Trasporto di merci su strada - Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza - Aiuti esistenti o aiuti nuovi - Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento - Motivazione»)

(2004/C 118/08)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-298/00 P, Repubblica italiana (agenti: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. G. Aiello), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 15 giugno 2000 nelle cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, Alzetta e a./Commissione (Racc. pag. II-2319), procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. V. Di Bucci), con domicilio eletto in Lussemburgo, Impresa Edo Collerigh e a. (avv.: sig. V. Cinque), Mauro Alzetta e a., Masotti Srl e a., Impresa Anna Maria Baldo e a., SUTES Spa e a., Ditta Pietro Stagno e a., Ditta Carlo Fabris & C. Snc, Ditta Franco D'Odorico, Ditta Fiorindo Birri, Ditta Maria Cecilia Framalicco, Autotrasporti Claudio Di Viola & C. Snc e Impresa Amedeo Musso, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso e l'impugnazione incidentale sono respinti.

2)

La Repubblica italiana, l'Impresa Edo Collorigh e a. nonché la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 285 del 7.10.2000


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C 118/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nel procedimento C-470/00 P: Parlamento europeo contro Carlo Ripa di Meana (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Deputati al Parlamento europeo - Regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività - Termine di presentazione della domanda di adesione a tale regime - Conoscenza acquisita - Impugnazione incidentale - Onere delle spese - Irricevibilità»)

(2004/C 118/09)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-470/00 P, Parlamento europeo (agenti: sigg. A. Caiola e G. Ricci, poi da questi ultimi assistiti dall'avv. F. Capelli), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 26 ottobre 2000 nelle cause riunite da T-83/99 a T-85/99, Ripa di Meana e a./Parlamento (Racc. pag. II-3493), procedimento in cui le altre parti sono: Carlo Ripa di Meana, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Montecastello di Vibio, Leoluca Orlando, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Palermo, e Gastone Parigi, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Pordenone, rappresentati dagli avv.ti W. Viscardini e G. Donà, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti in primo grado, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas e A. La Pergola, giudici; avvocato generale: sig. J. Mischo; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 ottobre 2000, cause riunite da T 83/99 a T 85/99, Ripa di Meana e a./Parlamento, è annullata nella parte in cui accoglie, nelle cause T 83/99 e T 84/99, i ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando.

2)

I ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando volti all'annullamento delle decisioni contenute nelle lettere del Collegio dei questori del 4 febbraio 1999, nn. 300762 e 300763, con cui sono state respinte le loro rispettive domande dirette ad ottenere l'applicazione, con effetto retroattivo, del regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività di cui all'allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo, sono respinti.

3)

L'impugnazione incidentale proposta dal sig. Parigi è irricevibile.

4)

I sigg. Ripa di Meana e Orlando sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Parlamento europeo sia in primo grado sia nell'ambito della presente impugnazione.

5)

Il sig. Parigi è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo in ordine all'impugnazione incidentale.


(1)  GU C 79 del 10.3.2001.


30.4.2004   

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C 118/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nel procedimento C-17/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Finanzamt Sulingen contro Walter Sudholz (1)

(«Sesta direttiva IVA - Artt. 2 e 3 della decisione 2000/186/CE - Limitazione forfettaria del diritto di detrazione dell'IVA su veicoli che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali - Autorizzazione con effetto reatroattivo di una disposizione tributaria nazionale»)

(2004/C 118/10)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-17/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Finanzamt Sulingen e Walter Sudholz, domanda vertente sulla validità degli artt. 2 e 3 della decisione del Consiglio 28 febbraio 2000, 2000/186/CE, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 59, pag. 12), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'esame del procedimento che ha condotto all'adozione della decisione del Consiglio 28 febbraio 2000, 2000/186/CE, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, non ha rivelato alcuna irregolarità tale da inficiare la validità di tale decisione.

2)

L'art. 3 della decisione 2000/186 è invalido nella parte in cui prevede l'applicazione retroattiva dell'autorizzazione accordata dal Consiglio dell'Unione europea alla Repubblica federale di Germania a decorrere dal 1o aprile 1999.

3)

L'art. 2 della decisione 2000/186 rispetta i requisiti sostanziali previsti nell'art. 27, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, e non è invalido.


(1)  GU C 79 del 10.3.2001


30.4.2004   

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C 118/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nel procedimento C-77/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo): Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) contro Fazenda Pública (1)

(«Sesta direttiva IVA - Artt. 2, 4, n. 2, 13, parte B, lett. d), e 19, n. 2 - Nozione di “attività economiche” - Nozione di “operazioni finanziarie accessorie” - Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso»)

(2004/C 118/11)

Lingua processuale: il portoghese

Nel procedimento C-77/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal Central Administrativo (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), già Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM) e Fazenda Pública, con l'intervento di: Ministério Público, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, 4, n. 2, 13, parte B, lett. d), e 19, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

In una fattispecie quale quella di cui alla causa principale:

attività consistenti nella mera vendita di azioni e di altri titoli, come le partecipazioni in fondi di investimento, non costituiscono attività economiche ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme e, pertanto, non rientrano nella sfera di applicazione della direttiva medesima;

operazioni di collocamento di somme di investimento non costituiscono prestazioni di servizi «effettuate a titolo oneroso», ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva 77/388, e non sono pertanto neanch'esse comprese nella sfera di applicazione di quest'ultima;

l'importo del fatturato relativo a tali operazioni, conseguentemente, deve essere escluso dal calcolo del prorata di deduzione di cui agli artt. 17 e 19 della direttiva medesima;

per contro, la concessione annua, da parte di una holding, di prestiti onerosi alle società partecipate nonché gli investimenti della medesima in depositi bancari ovvero in titoli, quali buoni del Tesoro o certificati di deposito, costituiscono attività economiche compiute da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ai sensi degli artt. 2, punto 1, e 4, n. 2, della sesta direttiva 77/388;

tuttavia, tali operazioni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 13 B, lett. d), punti 1 e 5, della direttiva medesima;

all'atto del calcolo del prorata di deduzione previsto dagli artt. 17 e 19 della sesta direttiva 77/388, tali operazioni devono essere considerate come operazioni accessorie ai sensi dell'art. 19, n. 2, seconda frase, della sesta direttiva 77/388, laddove implichino solamente un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l'imposta sul valore aggiunto è dovuta; sebbene l'entità dei redditi provenienti dalle operazioni finanziarie ricomprese nella sfera di applicazione della sesta direttiva possa costituire un indizio nel senso che tali operazioni non debbano esere considerate accessorie ai sensi della detta disposizione, la circostanza che redditi superiori a quelli prodotti dall'attività indicata come principale dall'impresa interessata provengano da tali operazioni non può, di per sé, escludere la qualificazione di queste ultime quali «operazioni accessorie»;

spetta al giudice del rinvio stabilire se le operazioni in esame nella causa principale implichino solamente un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l'IVA è dovuta e, eventualmente, escludere gli interessi derivanti da tali operazioni dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di deduzione.

2)

Lavori del genere di quelli oggetto della causa principale, effettuati dai membri di un consorzio conformemente alle clausole di un contratto di consorzio e corrispondenti alla quota assegnata in tale contratto a ciascuno di essi, non costituiscono una cessione di beni o una prestazione di servizi «effettuate a titolo oneroso» ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, né, di conseguenza, un'operazione imponibile ai sensi di quest'ultima. La circostanza che i detti lavori siano realizzati dal membro gestore del consorzio è irrilevante al riguardo. Per contro, quando il superamento della quota di lavori fissata da tale contratto per un membro del consorzio implichi il pagamento, da parte degli altri membri del consorzio, del corrispettivo per i lavori eccedenti tale quota, questi ultimi costituiscono una cessione di beni ovvero una prestazione di servizi «effettuate a titolo oneroso» ai sensi della disposizione medesima.


(1)  GU C 118 del 21.4.2001.


30.4.2004   

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C 118/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-91/01: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Aiuti concessi dagli Stati - Raccomandazione relativa alla definizione delle piccole e medie imprese - Disciplina degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese - Requisito dell'indipendenza - Legittimo affidamento - Certezza del diritto»)

(2004/C 118/12)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-91/01, Repubblica italiana (agente: sig. I. M. Braguglia, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Di Bucci e J.M. Flett), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 2000, 2001/779/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore della Solar Tech srl (GU 2001, L 292, pag. 45), nella parte in cui non ha ammesso l'applicabilità a tale aiuto della maggiorazione del 15 % in equivalente sovvenzione lordo prevista per le piccole e medie imprese, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 118 del 21.4.2001.


30.4.2004   

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C 118/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-106/01 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)]: The Queen, ex parte Novartis Pharmaceuticals UK Ltd contro The licensing Authority established by the Medicines Act 1968 (rappresentata da The Medicines Control Agency, con l'intervento di Sangstat UK Ltd e Imtix-Sangstat UK Ltd (1)

(«Medicinali - Autorizzazione all'immissione in commercio - Procedura relativa a prodotti essenzialmente simili»)

(2004/C 118/13)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-106/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra The Queen, ex parte Novartis Pharmaceuticals UK Ltd e The licensing Authority established by the Medicines Act 1968 (rappresentata da The Medicines Control Agency, con l'intervento di Sangstat UK Ltd e Imtix-Sangstat UK Ltd, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali (GU 1965, 22, pag. 369), come modificata dalle direttive del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/2/CEE (GU 1987, L 15, pag. 36), 3 maggio 1989, 89/341/CEE (GU L 142, pag. 11), e 14 giugno 1993, 93/39/CEE (GU L 214, pag. 22), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Prodotti diversi non possono essere considerati essenzialmente simili ai sensi dell'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), sub i) o iii), della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali, come modificata dalle direttive del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/21/CEE, 3 maggio 1989, 89/341/CEE, e 14 giugno 1993, 93/39/CEE, qualora non siano bioequivalenti.

2)

Nell'ambito della procedura prevista dall'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), sub i) o iii), della direttiva 65/65 modificata, occorre tener conto, ai fini della determinazione della forma farmaceutica di un medicinale, della forma in cui quest'ultimo è presentato e della forma in cui esso viene somministrato, inclusa la forma fisica. In questo contesto, medicinali come quelli di cui trattasi nella causa principale, che si presentano sotto forma di una soluzione che per essere somministrata al paziente va diluita in una bevanda e che, dopo essere stati diluiti, formano, rispettivamente, una macroemulsione, una microemulsione ed una nanodispersione, vanno considerati come aventi la stessa forma farmaceutica, a condizione che le differenze relative alla forma di somministrazione non appaiano significative da un punto di vista scientifico.

3)

La riserva, ossia la procedura abbreviata ibrida prevista dall'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), ultimo comma, della direttiva 65/65 modificata, si applica alle domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate ai sensi del punto 8, lett. a), sub i) o iii), di tale disposizione.

Una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale può essere presentata ai sensi della riserva, facendo riferimento ad un medicinale autorizzato, a condizione che il medicinale per cui si richiede l'autorizzazione all'immissione in commercio sia essenzialmente simile al medicinale autorizzato, ad eccezione, eventualmente, di una o più delle differenze menzionate nella riserva.

4)

L'autorità competente di uno Stato membro, nel valutare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un nuovo prodotto C, presentata in base all'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), sub iii), della direttiva 65/65 modificata, con riferimento ad un prodotto A autorizzato da oltre 6 o 10 anni, è legittimata, ai fini della concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, a fare riferimento, in mancanza di consenso del responsabile dell'immissione in comercio, a dati trasmessi a supporto di un prodotto B autorizzato negli ultimi 6 o 10 anni, in base alla procedura abbreviata ibrida prevista dall'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), della direttiva 65/65 modificata, con riferimento al prodotto A, mentre tali dati consistono in prove cliniche fornite al fine di dimostrare la sicurezza del prodotto B, benché questo sia maggiormente biodisponibile rispetto al prodotto A, se somministrato secondo il medesimo dosaggio.

5)

Nel caso dell'esame di due domande ibride di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti B e C, presentate ai sensi dell'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), ultimo comma, della direttiva 65/65 modificata e facendo riferimento ad un prodotto A, l'autorità competente di uno Stato membro non viola il principio generale di non discriminazione per il fatto che richiede come condizione di concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio tutti i dati clinici relativi alla biodisponibilità per il prodotto B, ma, dopo aver esaminato i dati presentati per il prodotto B, non richiede gli stessi dati per il prodotto C.


(1)  GU C 173 del 16.6.2001


30.4.2004   

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C 118/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-159/01: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Aiuti di Stato - Esenzione parziale dal prelievo sulle sostanze minerali a favore della coltura in serra o su substrato»)

(2004/C 118/14)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-159/01, Regno dei Paesi Bassi (agente: sig.ra J. Van Bakel), con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Triantafyllou e H. van Vliet), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 21 dicembre 2000, 2001/371/CE, relativa all'esenzione dai prelievi sulle sostanze minerali che i Paesi Bassi intendono concedere nel quadro della legge sui concimi (GU 2001, L 130, pag. 42), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 212 del 28.7.2001


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C 118/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 aprile 2004

nei procedimenti riuniti C-162/01 P e C-163/01 P: Edouard Bouma e Bernard M.J.B. Beusmans contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (1).

(«Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Produttori che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione - Produttori SLOM 1983 - Non ripresa della produzione alla fine dell'impegno»)

(2004/C 118/15)

Lingua processuale: l'olandese

Nei procedimenti riuniti C-162/01 P e C-163/01 P, Edouard Bouma, residente a Rutten (Paesi Bassi), Bernard M.J.B. Beusmans, residente a Noorbeek (Paesi Bassi), rappresentati dall'avv. E.H. Pijnacker Hordijk, advocaat, aventi ad oggetto due ricorsi diretti all'annullamento delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo delle Comunità europee (Quarta Sezione) 31 gennaio 2001, causa T-533/93, Bouma/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-203), e causa T-73/94, Beusmans/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-223), procedimenti in cui le altre parti sono: Consiglio dell'Unione europea (agente: sig.ra A.-M. Colaert) e Commissione delle Comunità europee (agente: sig. T. Van Rijn, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

I sigg. Bouma e Beusmans sono rispettivamente condannati alle spese.


(1)  GU C 227 dell'11.8.2001.


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C 118/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-194/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 75/442/CEE - Nozione di rifiuto - Catalogo europeo dei rifiuti - Direttiva 91/689/CEE - Elenco dei rifiuti pericolosi)

(2004/C 118/16)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-194/01, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. zur Hausen), con domicilio eletto in Lussemburgo contro Repubblica d'Austria (agente: sig. H. Dossi), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE (GU L 168, pag. 28), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, A. Rosas (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 200 del 14.7.2001.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 aprile 2004

nelle cause riunite C-199/01 P e C-200/01 P: IPK-München GmbH contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Decisione della Commissione che nega il versamento del saldo di un contributo finanziario)

(2004/C 118/17)

Lingua processuale: il tedesco

Nelle cause riunite C-199/01 P e C-200/01 P, IPK-München GmbH, con sede a Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv. H.-J. Prieß, e Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Grunwald), aventi ad oggetto due ricorsi diretti all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità euopee (Terza Sezione) il 6 marzo 2001, nella causa T-331/94, IPK-München/Commissione (Racc. pag. II-779), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg.  J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 212 del 28.7.2001

GU C 289 del 13.10.2001


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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-222/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): British American Tabacco Manufacturing BV contro Hauptzollamt Krefeld (1)

(«Libera circolazione delle merci - Transito comunitario esterno - Temporanea rimozione dei documenti di transito e di trasporto - Violazione dei sigilli e scarico parziale della merce - Sottrazione di una merce al controllo doganale - Nascita di un'obbligazione doganale all'importazione - Presenza insospettata di agenti in incognito appartenenti ai servizi doganali - Circostanze particolari che giustificano lo sgravio o il rimborso dei dazi all'importazione - Responsabilità dell'obbligato principale in caso di raggiri o di negligenza manifesta di coloro ai quali si è affidato»)

(2004/C 118/18)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-222/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE dal Bundesfinanzhof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra British American Tabacco Manufacturing BV e Hauptzollamt Krefeld, domanda vertente sull'interpretazione della normativa comunitaria relativa alla nascita, allo sgravio ed al rimborso di un'obbligazione doganale, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Allorché la temporanea rimozione del documento di transito T 1 dalla merce alla quale esso si riferisce impedisce l'esibizione di detto documento ad ogni richiesta eventuale del servizio doganale, una tale rimozione costituisce una sottrazione di tale merce al controllo doganale ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2144, riguardante l'obbligazione doganale, quand'anche le autorità doganali non abbiano reclamato la produzione effettiva di tale documento o accertato che esso non avrebbe potuto essere loro presentato senza un considerevole ritardo.

2)

La circostanza che gli illeciti nel procedimento di transito comunitario siano stati originati dal comportamento di un funzionario del servizio doganale in incognito costituisce una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o alla sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069, che giustifica, eventualmente, lo sgravio o il rimborso dei dazi versati dall'obbligato principale, a condizione che nessun raggiro o negligenza manifesta gli sia imputabile.

3)

Un raggiro o una negligenza manifesta da parte di coloro ai quali l'obbligato principale ha affidato l'attività inerente all'adempimento di obblighi che gli derivano dalla procedura di transito comunitario esterno non esclude, di per sé, il rimborso a quest'ultimo dei dazi dovuti a causa della sottrazione al controllo doganale delle merci assoggettate a tale regime, purché nessun raggiro o negligenza manifesta gli sia imputabile.


(1)  GU C 245 dell'1.9.2001


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SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-240/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Accise sugli oli minerali - Direttiva 92/81/CEE - Oli minerali usati come combustibile»)

(2004/C 118/19)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-240/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e K. Gross), con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Repubblica federale di Germania (agenti sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, applicando l'art. 4, n. 1, punto 2, lett. b), del Mineralölsteuergesetz (legge sulla fiscalità degli oli minerali) 21 dicembre 1992 (BGBl. I, pag. 2185, ber. 1993 I, pag. 169), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), come modificata con la direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE (GU L 365, pag. 46), in quanto detto Stato membro non ha assoggettato alle accise tutti gli oli minerali destinati all'utilizzazione quali combustibili, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Applicando l'art. 4, n. 1, punto 2, lett. b), del Mineralölsteuergesetz (legge tributaria sugli oli minerali) 21 dicembre 1992, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 2, n. 2, prima frase, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, come modificata con la direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE, in quanto essa non ha assoggettato alle accise tutti gli oli minerali destinati ad essere utilizzati come combustibile.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 245 dell'1.9.2001


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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nel procedimento C-308/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Londra): GIL Insurance Ltd e a. contro Commissioners of Customs & Excise (1)

(«Sesta direttiva IVA - Imposta sui premi assicurativi - Aliquota più elevata che si applica a taluni contratti di assicurazione - Assicurazione collegata alla locazione o alla vendita di elettrodomestici - Aiuti di Stato»)

(2004/C 118/20)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-308/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, Londra (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra GIL Insurance Ltd e a. e Commissioners of Customs & Excise, domanda vertente sull'interpretazione, da un lato, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e, dall'altro, degli artt. 87 CE e 88 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore) e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Un'imposta sui premi assicurativi quale quella di cui trattasi nella causa principale è compatibile con l'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

2)

L'art. 13 B, sub a), della sesta direttiva 77/388, in base al quale le operazioni di assicurazione sono esonerate dall'imposta sul valore aggiunto, non si oppone, per quanto riguarda un'imposta sui premi assicurativi quale quella di cui trattasi nella causa principale, all'introduzione di un'aliquota speciale identica all'aliquota base dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto la detta imposta è compatibile con l'art. 33 della sesta direttiva 77/388, di modo che prima dell'introduzione della detta aliquota non occorre rispettare la procedura prevista dall'art. 27 della stessa direttiva che obbliga ogni Stato membro che intende introdurre misure particolari di deroga alla detta direttiva a chiedere una previa autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea.


(1)  GU C 303 del 27.10.2001


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SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-338/01: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea (1).

(«Direttiva 2001/44/CE - Scelta del fondamento normativo»)

(2004/C 118/21)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-338/01, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R. Lyal), con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta da Parlemento europeo (agenti: sigg. R. Passos e A. Baas), con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra Sims-Robertson e sig. F. Florindo Gijón), sostenuto da Irlanda (agente: sig. D. O'Hagan, assistito dal sig. E. Fitzsimons, SC, e dai sigg. K. Maguire e D. Moloney, BL), con domicilio eletto in Lussemburgo, da Granducato di Lussemburgo (agente: sig. J. Faltz), da Repubblica portoghese (agenti: sigg. L. Fernandes, V. Guimarães e Â. Seiça Neves), con domicilio eletto in Lussemburgo, e da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig. J. E. Collins, assistito dal sig. D. Wyatt, QC), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CE, che modifica la direttiva 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise (GU L 175, pag. 17) e, dall'altro, il mantenimento degli effetti della direttiva medesima sino all'entrata in vigore di una direttiva adottata in base ad un fondamento normativo appropriato, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra F. Macken, giudici; avvocato generale: sig. S. Alber; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

3)

L'Irlanda, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 303 del 27.10.2001.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-341/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg): Plato Plastik Robert Frank GmbH contro Caropack Handelsgesellschaft mbH (1)

(Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Sacchetti di plastica con manici - Normativa nazionale in materia di raccolta e di recupero degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio - Raccolta e recupero degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio - Ricorso obbligatorio a un'impresa autorizzata ovvero obbligo di provvedere a un sistema di raccolta - Ricevibilità)

(2004/C 118/22)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-341/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht Korneuburg nella causa dinanzi ad esso pendente tra Plato Plastik Robert Frank GmbH e Caropack Handelsgesellschaft mbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, punto 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), nonché di altre disposizioni comunitarie, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 3, punto 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, dev'essere interpretata nel senso che i sacchetti di plastica con manici consegnati, gratuitamente o a titolo oneroso, a un cliente in un negozio costituiscono imballaggi ai sensi della direttiva medesima.

2)

La nozione di «produttore» si riferisce, nel contesto dell'art. 3, punto 1, primo capoverso, della direttiva 94/62, al produttore delle merci, ad esclusione del fabbricante dei prodotti di imballaggio.


(1)  GU C 331 del 24.11.2001


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C 118/13


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-359/01 P: British Sugar plc contro Tate & Lyle plc, Napier Brown & Co. Ltd e Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Mercato dello zucchero - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Intesa - Impatto sul commercio tra Stati membri - Ammenda - Proporzionalità)

(2004/C 118/23)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-359/01 P, British Sugar plc, con sede in Peterborough (Regno Unito), (avvocati: sigg. T. Sharpe, QC, e D. Jowell, barrister, nonché dal sig. A. Nourry, solicitor), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 12 luglio 2001, nelle cause riunite T-202/98, T-204/98 e T-207/98, Tate & Lyle e a./Commissione (Racc. pag. II-2035), procedimento in cui le altre parti sono: Tate & Lyle plc, con sede in Londra (Regno Unito), Napier Brown & Co. Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), Commissione delle Comunità europee (agente: sig. K. Wiedner, assistito dal sig. N. Khan, barrister), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, C.W.A. Timmermans e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso contro la pronuncia di primo grado è respinto.

2)

La British Sugar plc sopporterà le spese.


(1)  GU C 317 del 10.11.2001.


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C 118/13


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 aprile 2004

nel procedimento C-387/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Harald Weigel e Ingrid Weigel contro Finanzlandesdirektion für Vorarlberg (1)

(«Libera circolazione dei lavoratori - Importazione di autoveicolo - Imposta sul consumo normale di carburante (“Normverbrauchsabgabe”) - Dazi doganali e tasse equivalenti - Imposizioni fiscali discriminatorie - Sesta direttiva IVA - Imposta sulla cifra d'affari»)

(2004/C 118/24)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-387/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Harald Weigel, Ingrid Weigel e Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12 CE, 23 CE, 25 CE, 39 CE e 90 CE, nonché della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (GU L 376, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della sesta sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici; avvocato generale: sig. A Tizzano; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Gli artt. 39 CE e 12 CE non ostano a che un privato proveniente da uno Stato membro, che si stabilisca in un altro Stato membro a seguito del cambiamento del suo luogo di lavoro e che, in tale contesto, importi la propria autovettura in quest'ultimo Stato, venga assoggettato ad un'imposta sul consumo quale la «Normverbrauchsabgabe» di base oggetto della causa principale.

2)

Un'imposta sul consumo quale la «Normverbrauchsabgabe» di base oggetto della causa principale costituisce un'imposizione interna la cui compatibilità con il diritto comunitario deve essere esaminata non con riguardo agli artt. 23 CE e 25 CE, bensì all'art. 90 CE.

3)

L'art. 90 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad un'imposta sul consumo quale la «Normverbrauchsabgabe» di base oggetto della causa principale qualora l'entità dell'imposta medesima rifletta con precisione il deprezzamento effettivo degli autoveicoli usati importati da un privato e permetta di conseguire l'obiettivo di una tassazione dei veicoli medesimi che non sia in nessun caso superiore all'importo dell'imposta residuale incorporato nel valore degli autoveicoli usati equivalenti già immatricolati nel territorio nazionale.

4)

L'art. 90 CE deve essere interpretato nel senso che osta alla riscossione, in caso di importazione da parte di un privato di un autoveicolo usato proveniente da un altro Stato membro, di un'addizionale del 20 % di un'imposta che presenti le caratteristiche della «Normverbrauchsabgabe» di base oggetto della causa principale.


(1)  GU C 369 del 22.12.2001.


30.4.2004   

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C 118/14


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nel procedimento C-418/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main): IMS Health GmbH & Co. OHG contro NDC Health GmbH & Co. KG (1)

(«Concorrenza - Art. 82 CE - Abuso di posizione dominante - Struttura ad aree utilizzata per la fornitura di dati sulle vendite regionali di prodotti farmaceutici in uno Stato membro - Diritto d'autore - Rifiuto di concedere una licenza d'uso»)

(2004/C 118/25)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-418/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra IMS Health GmbH & Co. OHG e NDC Health GmbH & Co. KG, domanda vertente domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 82 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg.  P. Jann (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg.  C.W.A. Timmermans e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Ai fini della valutazione del carattere eventualmente abusivo di un rifiuto di un'impresa in posizione dominante di concedere una licenza d'uso su una struttura ad aree protetta da un diritto di proprietà intellettuale di cui essa è titolare, il grado di partecipazione degli utenti allo sviluppo della detta struttura e lo sforzo, in particolare in termini di costi, che gli utenti potenziali dovrebbero fornire per poter acquistare studi sulle vendite regionali di prodotti farmaceutici presentati sulla base di una struttura alternativa, sono elementi che debbono essere presi in considerazione per accertare se la struttura protetta sia indispensabile per la commercializzazione di studi di siffatta natura.

2)

il rifiuto opposto da un'impresa che detiene una posizione dominante e che è titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una struttura ad aree indispensabile per la presentazione di dati sulle vendite regionali di prodotti farmaceutici in uno Stato membro di concedere una licenza per l'uso di tale struttura ad un'altra impresa, che pure intende fornire siffatti dati nello stesso Stato membro, costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 CE qualora siano integrate le seguenti condizioni:

l'impresa che ha chiesto la licenza intende offrire sul mercato della fornitura dei dati di cui trattasi prodotti o servizi nuovi che il titolare del diritto di proprietà intellettuale non offre e per i quali esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori;

il rifiuto non è giustificato da considerazioni obiettive;

il rifiuto è tale da riservare al titolare del diritto di proprietà intellettuale il mercato della fornitura dei dati sulle vendite di prodotti farmaceutici nello Stato membro interessato escludendo ogni concorrenza sul detto mercato.


(1)  GU C 3 del 5.1.2002


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C 118/15


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nelle cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P: Henkel KGaA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Ricorso contro una pronuncia di primo grado - Marchio comunitario - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Pasticche di forma tridimensionale per lavabiancheria o lavastoviglie - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo)

(2004/C 118/26)

Lingua processuale: il tedesco

Nelle cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel KGaA, con sede in Düsseldorf (Germania), (avocato: sig. C. Osterrieth), aventi ad oggetto due ricorsi diretti all'annullamento delle pronunce del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 19 settembre 2001, nelle cause T-335/99, Henkel /UAMI (pasticca rettangolare rossa e bianca) (Racc. pag. II-2581), e T-336/99, Henkel/UAMI (pasticca rettangolare verde e bianca) (Racc. pag. II-2589), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig. D. Schennen e dalla sig.ra S. Laitinen), composta dai sigg. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I ricorsi d'impugnazione sono respinti.

2)

La Henkel KGaA sopporterà le spese.


(1)  GU C 84 del 6.4.2002.


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(Sesta Sezione)

29 aprile 2004

nelle cause riunite C-468/01 P a C-472/01 P: Procter & Gamble Company contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Ricorso contro una pronuncia di primo grado - Marchio comunitario - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Pasticche di forma tridimensionale per lavabiancheria o per lavastoviglie - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo)

(2004/C 118/27)

Lingua processuale: l'inglese

Nelle cause riunite C-468/01 P a C-472/01 P, aventi ad oggetto cinque ricorsi diretti all'annullamento delle pronunce del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda sezione) 19 settembre 2001, nelle cause T-117/00, Procter & Gamble/UAMI (pasticca quadrata bianca e verde chiaro) (Racc. pag. II-2723), T-118/00, Procter & Gamble/UAMI (pasticca quadrata bianca, macchiettata di verde, e verde chiaro) (Racc. pag. II-2731), T-119/00, Procter & Gamble/UAMI (pasticca quadrata bianca macchiettata di giallo e di blu) (Racc. pag. II-2761), T-120/00, Procter & Gamble/UAMI (pasticca quadrata bianca macchiettata di blu) (Racc. pag. II-2769), e T-121/00, Procter & Gamble/UAMI (pasticca quadrata bianca macchiettata di verde e di blu) (Racc. pag. II-2777), e procedimenti in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig. D. Schennen e dalla sig.ra C. Røhl Søberg), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I ricorsi d'impugnazione sono respinti.

2)

La Procter & Gamble Company sopporterà le spese.


(1)  GU C 68 del 16.3.2002.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 aprile 2004

nelle cause riunite C-473/01 P a C-474/01 P: Procter & Gamble Company contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Ricorso contro una pronuncia di primo grado - Marchio comunitario - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Pasticche di forma tridimensionale per lavabiancheria o per lavastoviglie - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo)

(2004/C 118/28)

Lingua processuale: l'inglese

Nelle cause riunite C-473/01 P a C-474/01 P, Procter & Gamble Company, con sede in Cincinnati (Stati Uniti), (avv.ti: C. van Nispen e G. Kuipers), aventi ad oggetto due ricorsi diretti al parziale annullamento delle pronunce del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda sezione) 19 settembre 2001, nelle cause T-128/00, Procter & Gamble/UAMI (pasticca quadrata con incrostazione) (Racc. pag. II-2785), e T-129/00, Procter & Gamble/UAMI (pasticca rettangolare con incrostazione) (Racc. pag. II-2793) procedimenti in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig. D. Schennen e dalla sig.ra C. Røhl Søberg), la Corte (Sesta Sezione) composta dai sigg. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I ricorsi d'impugnazione sono respinti.

2)

La Procter & Gamble Company sopporterà le spese.


(1)  GU C 68 del 16.3.2002.

GU 84 del 6.4.2002.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-476/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Frankenthal: Felix Kapper (1)

(«Direttiva 91/439/CEE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Requisito della residenza - Art. 8, n. 4 - Effetti della revoca o dell'annullamento di una patente di guida precedente - Riconoscimento di una nuova patente rilasciata da un altro Stato membro»)

(2004/C 118/29)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-476/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell'art. 234 CE, dall'Amtsgericht Frankenthal (Germania) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Felix Kapper, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 2 giugno 1997, 97/26/CE (GU L 150, pag. 41), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 9 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 2 giugno 1997, 97/26/CE, dev'essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro neghi il riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per il motivo che, secondo le informazioni di cui il primo Stato membro dispone, il titolare della patente, all'epoca del rilascio di quest'ultima, aveva stabilito la sua residenza normale nel territorio di tale Stato membro e non nel territorio dello Stato membro del rilascio.

2)

Il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva 91/439 dev'essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per il motivo che il suo titolare è stato oggetto, sul territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente di guida rilasciata dallo stesso Stato membro, qualora il periodo di divieto temporaneo di ottenervi una nuova patente, che accompagna il detto provvedimento, sia trascorso prima della data di rilascio della patente di guida da parte dell'altro Stato membro.


(1)  GU C 56 del 2.3.2002


30.4.2004   

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C 118/17


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nelle cause riunite C-482/01 e C-493/01 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Georgios Orfanopoulos e a. contro Land Baden- Württemberg e Raffaele Oliveri contro Land Baden-Württemberg (1)

(«Libera circolazione delle persone - Ordine pubblico - Direttiva 64/221/CEE - Decisione di allontanamento motivata da violazioni della legge penale - Presa in considerazione della durata del soggiorno e delle condizioni personali - Diritti fondamentali - Tutela della vita familiare - Presa in considerazione delle circostanze sopravvenute tra l'ultima decisione dell'autorità amministrativa e l'esame, da parte di un giudice amministrativo, della legittimità di tale decisione - Diritto dell'interessato ad avvalersi delle valutazioni di opportunità dinanzi a un'autorità chiamata a fornire un parere»)

(2004/C 118/30)

Lingua processuale: il tedesco

Nelle cause riunite C-482/01 e C-493/01, avente ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Georgios Orfanopoulos, Natascha Orfanopoulos, Melina Orfanopoulos, Sofia Orfanopoulos eLand Baden- Württemberg (C-482/01), e tra Raffaele Oliveri e Land Baden-Württemberg (C-493/01), domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 39, n. 3, CE e 9, n. 1, della direttiva del consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, 56, pag. 850) (causa C482/01), e degli artt. 39 CE e 3 della stessa direttiva (causa C-493/01), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Spetta al giudice del rinvio accertare di quali disposizioni del diritto comunitario, oltre l'art. 18, n. 1, CE, un cittadino di un altro Stato membro come il sig. Oliveri può avvalersi, ove occorra, alla luce delle circostanze della controversia che ha dato luogo alla causa C 493/01. A tale proposito, spetta in particolare a tale giudice verificare se l'interessato rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 39 CE, come lavoratore o come altra persona che può beneficiare, in forza delle disposizioni del diritto derivato adottate per l'attuazione di tale articolo, della libera circolazione, oppure se può avvalersi di altre disposizioni del diritto comunitario, quali la direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, o l'art. 49 CE che si applica in particolare ai destinatari di servizi.

2)

L'art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, contrasta con una normativa nazionale che impone alle autorità nazionali di espellere dal territorio cittadini di altri Stati membri i quali, per aver commesso un reato doloso previsto dalla legge sugli stupefacenti, siano stati condannati ad una pena restrittiva della libertà personale per minorenni di almeno due anni, purché all'esecuzione della pena non sia stata applicata la sospensione condizionale.

3)

L'art. 3 della direttiva 64/221 osta a una pratica nazionale secondo la quale, nell'esaminare la legittimità dell'espulsione di un cittadino di un altro Stato membro, il giudice nazionale non debba prendere in considerazione elementi di fatto successivi all'ultimo provvedimento dell'autorità competente comportanti il venir meno o una rilevante attenuazione della minaccia attuale che il comportamento del soggetto interessato costituirebbe per l'ordine pubblico. Ciò avviene soprattutto qualora tra la data del provvedimento di espulsione, da un lato, e quella della sua valutazione da parte del giudice competente, dall'altro, sia trascorso molto tempo.

4)

Gli artt. 39 CE e 3 della direttiva 64/221 ostano a una legislazione nazionale o a una pratica nazionale secondo la quale un cittadino di un altro Stato membro che è stato condannato ad una determinata pena per reati specifici, viene espulso dal territorio, nonostante la presa in considerazione delle circostanze familiari, basandosi sulla presunzione che costui debba essere espulso, senza tener adeguatamente conto del suo comportamento personale né del pericolo che esso costituisce per l'ordine pubblico.

5)

L'art. 39 CE e la direttiva 64/221 non ostano all'espulsione di un cittadino di uno Stato membro che è stato condannato a una determinata pena per reati specifici e che, da un lato, costituisce una minaccia attuale per l'ordine pubblico, e, dall'altro, ha soggiornato per molti anni nello Stato membro ospitante e può far valere circostanze familiari contro la detta espulsione, purché la valutazione effettuata dall'autorità nazionale, caso per caso, di dove si situi il giusto equilibrio tra gli interessi legittimi presenti avvenga nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e, in particolare, tenendo debitamente conto del rispetto dei diritti fondamentali, come la tutela della vita familiare.

6)

L'art. 9, n. 1, della direttiva 64/221 osta a una disposizione di uno Stato membro che non prevede né procedimenti di opposizione né ricorsi, - in cui abbia luogo anche un esame di opportunità -, contro una decisione d'espulsione di un cittadino di un altro Stato membro adottata da un'autorità amministrativa, qualora non venga istituita un'apposita autorità indipendente da tale amministrazione. Spetta al giudice nazionale verificare se i giudici come i Verwaltungsgerichte sono in grado di esaminare l'opportunità dei provvedimenti di espulsione.


(1)  GU C 56 del 2.3.2002.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nelle cause riunite C-487/01 e C-7/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad de Nederlanden): Geemente Leudsen (C-487/01), Holin Groep BV cs (C-7/02) contro Staatssecretaris van Financiën (1)

(«Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE - Deduzione dell'imposta versata a monte - Modifica della legislazione nazionale che sopprime la possibilità di optare per l'imposizione della locazione di beni immobili - Rettifica delle deduzioni - Applicazione ai contratti in corso»)

(2004/C 118/31)

Lingua processuale: l'olandese

Nelle cause riunite C-487/01 e C-7/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Geemente Leudsen (C-487/01), Holin Groep BV cs (C-7/02) e Staatssecretaris van Financiën, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5, n. 7, lett. a), 17 e 20, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché dei principi generali del diritto comunitario, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Gli artt. 17 e 20 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, interpretati in conformità con i principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, non ostano a che uno Stato membro sopprima il diritto di optare per l'imposizione delle locazioni d'immobili, comportando una rettifica delle deduzioni effettuate sui beni d'investimento immobiliare oggetto della locazione, in conformità con l'art. 20 della sesta direttiva 77/388.

Qualora uno Stato membro sopprima il diritto di optare per l'imposizione delle locazioni d'immobili, esso deve tener conto del legittimo affidamento dei soggetti passivi nella scelta delle modalità di applicazione della modifica legislativa. La soppressione di un contesto normativo del quale un soggetto passivo dell'IVA ha beneficiato pagando meno imposte, senza che vi sia stata una pratica abusiva, non può, tuttavia, di per sé, violare il legittimo affidamento fondato sul diritto comunitario.

2)

L'art. 5, n. 7, lett. a), della sesta direttiva 77/388 prevede la destinazione di un bene, da parte del soggetto passivo, ai bisogni della sua impresa e non una modifica legislativa che sopprime il diritto di optare per l'imposizione di un'operazione economica in linea di principio esente.


(1)  GU C 44 del 16.2.2002

GU C 109 del 4.5.2002


30.4.2004   

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C 118/18


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-102/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Ingeborg Beuttenmüller contro Land Baden-Württemberg (1)

(«Libera circolazione dei lavoratori - Riconoscimento dei diplomi - Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE - Professione di insegnante nelle scuole primarie e secondarie - Titolare di un diploma di studi post-secondari della durata di due anni - Condizioni di esercizio della professione»)

(2004/C 118/32)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-102/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ingeborg Beuttenmüller e Land Baden-Württemberg, domanda vertente sull'interpretazione delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), e 18 giugno 1992, 92/51/CEE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A Rosas (relatore), A. La Pergola e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, dev'essere interpretato nel senso che l'abilitazione alla professione di insegnante, acquisita in Austria in seguito alla formazione precedentemente biennale, è equivalente a un diploma ai sensi del primo comma della stessa disposizione, nel caso in cui l'autorità competente di tale Stato membro confermi che il certificato di esame rilasciato in seguito alla formazione biennale deve essere considerato equivalente al diploma ottenuto in seguito ad una formazione triennale e conferisce, in tale Stato membro, gli stessi diritti per quanto riguarda l'accesso alla professione di insegnante o il suo esercizio. È compito del giudice nazionale, tenuto conto degli elementi di prova presentati dall'interessata, conformemente all'art. 8, n. 1, di tale direttiva, nonché delle disposizioni nazionali applicabili per la valutazione di tali elementi, stabilire se l'ultima condizione enunciata all'art. 1, lett. a), secondo comma, debba considerarsi soddisfatta nella causa principale. Tale condizione riguarda il diritto di esercitare una professione regolamentata e non la remunerazione e le altre condizioni di lavoro applicabili nello Stato membro che riconosce l'equivalenza tra una vecchia e una nuova formazione.

2)

L'art. 3, lett. a), della direttiva 89/48 può essere invocato da un cittadino di uno Stato membro contro una normativa nazionale non conforme a tale direttiva. Quest'ultima osta ad una simile normativa nazionale quando, per il riconoscimento di un'abilitazione all'insegnamento acquisita o riconosciuta in uno Stato membro diverso dallo Stato ospitante essa esige, senza ammettere eccezioni, che la formazione post-secondaria abbia almeno una durata triennale e che essa riguardi almeno due fra le materie richieste per l'insegnamento nello Stato membro di accoglienza.

3)

In assenza di misure di trasposizione adottate nel termine prescritto all'art. 17, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull'art. 3, lett. a), di tale direttiva per ottenere, nello Stato membro ospitante, il riconoscimento di un'abilitazione alla professione di insegnante quale quella acquisita in Austria sulla base di una formazione di due anni. In circostanze simili a quelle della causa principale, tale possibilità non è né esclusa a causa dell'applicazione della deroga prevista all'art. 3, ultimo comma, di tale direttiva, né subordinata alla condizione che il richiedente si sia previamente sottoposto alle misure di compensazione previste all'art. 4 della medesima direttiva.


(1)  GU C 144 del 15.6.2002.


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C 118/19


Sentenza della Corte

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-111/02: Parlamento europeo contro Patrick Reynolds (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Comando presso un gruppo politico del Parlamento - Decisione di porre fine al comando - Diritti della difesa»)

(2004/C 118/33)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-111/02, Parlamento europeo (agenti: sigg. H. von Hertzen e D. Moore), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 23 gennaio 2002, nella causa T-237/00, Reynolds/Parlamento (Racc. pag. II-163), procedimento in cui l'altra parte è Patrick Reynolds, dipendente del Parlamento europeo, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato dai sigg. P, Legros e S. Rodrigues, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I punti 1, 2, 4 e 5 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 gennaio 2002, causa T-237/00, Reynolds/Commissione, sono annullati.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 156 del 29.6.2002


30.4.2004   

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C 118/20


Sentenza della Corte

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-117/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Costruzione di villaggi di vacanza e di complessi alberghieri - Omessa sottoposizione a una tale valutazione di un progetto per la costruzione di un complesso alberghiero»)

(2004/C 118/34)

Lingua processuale: il portoghese

Nella causa C-117/02, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. A. Caeiros), con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Repubblica portoghese (agenti: sig L. Fernandes e sig.re M. Telles Romão e M. João Lois), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che, avendo reso possibile l'autorizzazione di un progetto di complesso turistico, comprendente insediamenti residenziali, alberghi e campi da golf, nella zona di Ponta do Abano, senza che fosse stato valutato l'impatto ambientale di tale progetto, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. A Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le spese.


(1)  GU C 156 del 29.6.2002.


30.4.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-137/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Finanzamt Offenbach am Main-Land contro Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR (1)

(«Domanda di pronuncia pregiudiziale - Interpretazione della sesta direttiva IVA - Diritto di detrazione dell'IVA pagata a monte da una Vorgründungsgesellschaft (società di diritto civile avente ad oggetto la predisposizione dei mezzi necessari all'attività di una costituenda società di capitali) - Trasferimento a titolo oneroso alla costituita società di capitali dell'intero complesso dei detti mezzi - Trasferimento non soggetto ad IVA a seguito dell'esercizio della facoltà (prevista nell'art. 5, n. 8, della sesta direttiva IVA) da parte dello Stato membro interessato»)

(2004/C 118/35)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-137/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Finanzamt Offenbach am Main-Land e Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 17, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE (GU L 102, pag. 18, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Una società (di persone) creata al solo fine di costituire una società di capitali può legittimamente portare in detrazione l'imposta anticipata sull'acquisto di beni e servizi ricevuti quando, in conformità al suo scopo sociale, successivamente alla costituzione della società di capitali la sua sola operazione a valle sia stata la cessione a quest'ultima dietro corrispettivo degli acquisti effettuati, e qualora, avendo lo Stato membro interessato esercitato la facoltà prevista dagli artt. 5, n. 8, e 6, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, un tale trasferimento non venga considerato né quale cessione né come prestazione.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002


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Sentenza della Corte

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-152/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinazhof): Terra Baubedarf-Handel GmbH contro Finanzamt Osterholz-Scharmbeck (1)

(«Sesta direttiva IVA - Artt. 17, n. 1, e 18, nn. 1 e 2 - Diritto alla deduzione dell'IVA pagata a monte - Condizioni per l'esercizio di tale diritto»)

(2004/C 118/36)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-152/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Terra Baubedarf-Handel GmbH e Finanzamt Osterholz-Scharmbeck, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 17 e 18 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig.. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Ai fini della deduzione prevista dall'art. 17, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, l'art. 18, n. 2, primo comma, della direttiva medesima deve essere interpretato nel senso che il diritto alla deduzione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti da tale disposizione, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d'imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato.


(1)  GU C 156 del 29.6.2002.


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SENTENZA DELLA CORTE

(seduta plenaria)

27 aprile 2004

nella causa C-159/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords): Gregory Paul Turner contro Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd, Changepoint SA (1)

(«Convenzione di Bruxelles - Procedimento avviato in uno Stato contraente - Procedimento avviato in un altro Stato contraente dal convenuto in un procedimento già esistente - Convenuto che agisce in mala fede e con lo scopo di ostacolare il procedimento già esistente - Compatibilità con la Convenzione dell'emanazione di un ordine contro il convenuto che impedisce di proseguire l'azione nell'altro Stato contraente»)

(2004/C 118/37)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-159/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla House of Lords (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Gregory Paul Turner e Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd, Changepoint SA, domanda vertente sull'interpretazione della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), la Corte (seduta plenaria), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 27 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quale modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, deve essere interpretata nel senso che essa osta all'emanazione di un ordine mediante il quale un organo giurisdizionale di uno Stato contraente vieta a una parte del procedimento dinanzi ad esso pendente di proporre o di proseguire un'azione giudiziaria dinanzi a un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, anche quando tale parte agisce in mala fede allo scopo di ostacolare il procedimento già esistente.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002


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C 118/22


Sentenza della Corte

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-160/02: (domanda di decisione pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof): Friedrich Skalka contro Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (1)

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regime austriaco di integrazione compensativa alle pensioni di vecchiaia - Qualificazione delle prestazioni e liceità del requisito di residenza alla luce del regolamento (CEE) n. 1408/71)

(2004/C 118/38)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-160/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Friedrich Skalka e Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis, nonché dell'allegato II bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dal sig. J.-P. Puissochet (relatore) e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le disposizioni dell'art. 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, e quelle dell'allegato II bis di tale regolamento devono essere interpretate nel senso che l'integrazione compensativa, ai sensi del Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz (legge federale relativa alla previdenza sociale per i lavoratori autonomi nel settore del commercio), rientra nell'ambito di applicazione del detto regolamento e, di conseguenza, rappresenta una prestazione sociale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, dello stesso regolamento, di modo che la situazione di una persona che, dopo il 1o giugno 1992, soddisfa le condizioni per la concessione di tale prestazione è disciplinata esclusivamente, a partire dal 1ogennaio 1995, data di adesione dalla Repubblica d'Austria all'Unione europea, dal sistema di coordinamento istituito dal detto art. 10 bis.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002.


30.4.2004   

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C 118/22


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-171/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (1)

(«Artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE - Direttiva 92/51/CEE - Sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali - Attività di vigilanza privata - Misure di uno Stato membro che impongono come requisito per poter esercitare un'attività di vigilanza privata di avere la sede della società o una rappresentanza nel territorio portoghese, di essere costituiti in forma di persona giuridica, di possedere un capitale sociale specifico e di fornire documenti e garanzie già presentati nello Stato membro d'origine - Omessa previsione del riconoscimento delle qualifiche personali nel settore dei servizi di vigilanza privata»)

(2004/C 118/39)

Lingua processuale: il portoghese

Nella causa C-171/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra M. Pataria e sig. A. Caeiros), con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Repubblica portoghese (agente: sig. L. Fernandes, assistito dal sig. J.M. Calheiros), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che:

1.

tenuto conto del fatto che, nell'ambito del regime di autorizzazione da rilasciare da parte del Ministro degli Interni, le imprese straniere che intendono esercitare in Portogallo, nel settore dei servizi di vigilanza privata, attività di sorveglianza su persone e beni

a)

devono avere la sede o una rappresentanza nel territorio portoghese,

b)

non possono avvalersi dei documenti e delle garanzie già presentati nel loro Stato membro di stabilimento,

c)

devono essere costituite in forma di persona giuridica,

d)

devono avere un capitale sociale specifico,

2.

tenuto conto del fatto che il personale delle imprese straniere che intendono esercitare in Portogallo, nel settore dei servizi di vigilanza privata, attività di sorveglianza su persone e beni deve essere in possesso di un tesserino professionale rilasciato dalle autorità portoghesi,

3.

tenuto conto del fatto che le professioni del settore dei servizi di vigilanza privata non sono soggette al regime comunitario di riconoscimento delle qualifiche professionali,

la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt 39 CE, 43 CE e 49 CE, nonché della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Imponendo come requisiti agli operatori stranieri, affinché possano esercitare in Portogallo, nel settore dei servizi di vigilanza privata, attività di sorveglianza su persone e beni, che

abbiano la sede o una rappresentanza permanente nel territorio portoghese;

siano costituiti in forma di persona giuridica;

abbiano un capitale sociale minimo;

ottengano un'autorizzazione rilasciata dalle autorità portoghesi, senza che sia tenuto conto dei documenti e delle garanzie già presentati nello Stato membro di origine, e che il loro personale sia in possesso di un tesserino professionale rilasciato dalle dette autorità, senza che sia tenuto conto dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro di origine,

la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002


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C 118/23


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-181/02 P, Commissione delle Comunità europee contro Kvaerner Warnow Werft GmbH (1)

(«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Aiuti concessi dagli Stati - Costruzione navale - Decisione della Commissione che autorizza gli aiuti - Requisiti - Rispetto di un “limite di capacità” - Nozione»)

(2004/C 118/40)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-181/02 P, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K.-D. Borchardt e V. Kreuschitz), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) il 28 febbraio 2002, nelle cause riunite T-227/99 e T-134/00, Kvaerner Warnow Werft/Commissione (Racc. pag. II-1205), procedimento in cui l'altra parte è: Kvaerner Warnow Werft GmbH, con sede in Rostock-Warnemünde (Germania), rappresentata dal sig. M. Schütte, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sig.ri. C.W.A. Timmermans, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: M. P. Léger, cancelliere: M. Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002


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C 118/24


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-224/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus): Heikki Antero Pusa contro Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö (1)

(«Cittadinanza dell'Unione - Art. 18 CE - Diritto di libera circolazione e di soggiorno negli Stati membri - Pignoramento della retribuzione - Modalità»)

(2004/C 118/41)

Lingua processuale: il finlandese

Nella causa C-224/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Korkein oikeus (Finlandia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Heikki Antero Pusa e Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 18 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A Rosas, A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il diritto comunitario osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale la quota pignorabile di una pensione versata regolarmente in tale Stato ad un debitore è determinata deducendo da tale pensione la ritenuta alla fonte dell'imposta sul reddito da corrispondere nel detto Stato, mentre l'imposta che il titolare di una siffatta pensione deve versare successivamente su quest'ultima nello Stato membro in cui risiede non dà luogo ad alcuna presa in considerazione ai fini della determinazione delle quote pignorabili di tale pensione.

2)

Il diritto comunitario non osta invece ad una siffatta normativa nazionale qualora essa preveda una simile presa in considerazione, anche laddove assoggettasse quest'ultima alla condizione che il debitore provi di aver effettivamente versato o di dover versare entro un termine certo un importo preciso a titolo dell'imposta sul reddito nello Stato membro in cui risiede. Ciò vale tuttavia solo qualora, in primo luogo, il diritto del debitore interessato ad ottenere una siffatta presa in considerazione emerga chiaramente dalla detta normativa, in secondo luogo, le modalità in base alle quali interviene tale presa in considerazione siano idonee a garantire all'interessato il diritto ad ottenere, su base annua, un adeguamento delle quote pignorabili della sua pensione nella stessa misura applicata nel caso in cui una siffatta imposta fosse stata dedotta alla fonte nello Stato membro che ha adottato la normativa, e, in terzo luogo, le dette modalità non abbiano l'effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tale diritto.


(1)  GU C 202 del 24.8.2002


30.4.2004   

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C 118/24


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-371/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt): Björnekulla Fruktindustrier AB contro Procordia Food AB (1)

(«Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 12, n. 2, lett. a) - Decadenza dei diritti conferiti dal marchio - Marchio divenuto la generica denominazione commerciale - Ambienti rilevanti ai fini della valutazione»)

(2004/C 118/42)

Lingua processuale: lo svedese

Nella causa C-371/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Svea hovrätt (Svezia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Björnekulla Fruktindustrier AB e Procordia Food AB, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12, n. 2, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. H. von Holstein, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 12, n. 2, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui intervengano intermediari nella distribuzione al consumatore o all'utilizzatore finale di un prodotto coperto da un marchio registrato, gli ambienti rilevanti per valutare se il detto marchio sia diventato la comune denominazione commerciale del prodotto in questione sono costituiti dall'insieme dei consumatori o degli utilizzatori finali e, a seconda delle caratteristiche del mercato del prodotto interessato, dall'insieme degli operatori professionali che intervengono nella commercializzazione di quest'ultimo.


(1)  GU C 305 del 7.12.2002


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C 118/25


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

28 aprile 2004

nel procedimento C-373/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Sakir Öztürk contro Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (1)

(«Art. 9 dell'accordo di associazione CEE-Turchia - Art. 3 della decisione n. 3/80 - Principio della parità di trattamento - Art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Pensione di vecchiaia - Pensione anticipata in caso di disoccupazione - Presupposto costituito dal percepimento, da parte del lavoratore, di prestazioni di disoccupazione nello Stato membro interessato»)

(2004/C 118/43)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-373/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente fra Sakir Öztürk e Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara, il 12 settembre 1963, dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità mediante la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, pag. 3685), nonché sull'interpretazione dell'art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (JO 1997, L 28, pag. 1), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 28 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 3, n. 1, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari, deve essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una normativa di uno Stato membro che subordini il riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia anticipata a motivo di disoccupazione alla condizione che l'interessato abbia unicamente beneficiato, per un certo periodo antecedente alla domanda di pensione, di prestazioni da parte dell'assicurazione di disoccupazione di tale Stato.


(1)  GU C 7 dell'11.01.2003


30.4.2004   

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C 118/25


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

5 aprile 2004

nel procedimento C-3/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto): Alessandro Mosconi, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia contro Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia – Ministero per i Beni e le Attività Culturali (1)

(Articolo 104, n. 3, del regolamento di procedura - Direttiva 85/384/CEE - Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura - Artt. 10 e 11, lett. g) - Normativa nazionale che riconosce l'equivalenza dei titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva agli architetti i lavori riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico - Principio della parità di trattamento - Situazione puramente interna ad uno Stato membro)

(2004/C 118/44)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-3/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nella causa dinanzi ad essa pendente tra Alessandro Mosconi, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in presenza di: Comune di San Martino Buon Albergo (Verona), Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Architetti di Verona e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15), in particolare degli artt. 10 e 11, lett. g), di tale direttiva, nonché del principio della parità di trattamento, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 5 aprile 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Quando si tratti di una situazione puramente interna ad uno Stato membro, né la direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi – in particolare i suoi artt. 10 e 11, lett. g) –, né il principio della parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale che riconosce, in linea di principio, l'equivalenza dei titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva ai soli architetti i lavori riguardanti in particolare gli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico.


(1)  GU C 56 del 2.3.2002


30.4.2004   

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C 118/26


ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

30 aprile 2004

nella causa C-172/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation): Robert Bourgard contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Lavoratori autonomi - Deroga ammessa in materia di fissazione dell'età pensionabile - Possibilità per i lavoratori di sesso maschile di far valere il diritto anticipato alla pensione di vecchiaia - Limitazione alle sole discriminazioni necessariamente ed oggettivamente collegate alla differenza dell'età pensionabile - Metodo di calcolo - Riduzione a causa di anticipazione)

(2004/C 118/45)

Lingua di procedura: il francese

Nel procedimento C-172/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Robert Bourgard e Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 30 aprile 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, letto in combinato disposto con l'art. 7, n. 1, lett. a), della medesima direttiva va interpretato nel senso che non osta, qualora la normativa nazionale di uno Stato membro abbia mantenuto una differenza di età pensionabile tra i lavoratori maschili ed i lavoratori femminili, a che tale Stato membro, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, calcoli l'importo della pensione di vecchiaia diversamente a seconda del sesso del lavoratore ed applichi ai lavoratori di sesso maschile, i soli ad avere il diritto di chiedere il beneficio della pensione di vecchiaia con anticipazione nei cinque anni precedenti la normale età pensionabile, una riduzione del 5 % per ogni anno di anticipazione.


(1)  GU C 156 del 29.6.2002


30.4.2004   

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C 118/26


ORDINANZA DELLA CORTE

(Tertza Sezione)

27 aprile 2004

nella causa C-358/02 (domanda di decisione pregiudiziale del Tribunal du travail de Bruxelles): Yamina Haddad contro Stato belga (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Accordo di cooperazione CEE-Marocco - Art. 41, n. 1 - Ambito di applicazione ratione personae - Principio di non discriminazione in materia di sicurezza sociale - Assegno per minorati)

(2004/C 118/46)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-358/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal du travail de Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente tra Yamina Haddad e lo Stato belga, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1), la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas, presidente di Sezione, R. Schintgen (relatore) e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, il 27 aprile 2004 ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211, dev'essere interpretato nel senso che non si applica alla situazione di una studentessa di nazionalità marocchina disoccupata, moglie di un cittadino marocchino parimenti disoccupato, entrambi residenti sul territorio di uno Stato membro che rifiuti all'interessata il beneficio di un assegno per minorati, mentre la coppia è assicurata su base volontaria nell'ambito del regime di assicurazione malattia di tale Stato, qualora non sia dimostrato che l'interessata risiede insieme ad un lavoratore di cittadinanza marocchina con cui la stessa ha uno stretto legame di parentela.


(1)  GU C 305 del 7.12.2002.


30.4.2004   

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C 118/27


ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

30 aprile 2004

nel procedimento C-446/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Gouralnik & Partner GmbH (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Dichiarazione inesatta - Conseguenze in ordine alla validità della dichiarazione)

(2004/C 118/47)

Lingua di procedura: il tedesco

Nel procedimento C-446/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Hauptzollamt Hamburg-Jonas e Gouralnik & Partner GmbH, domanda vertente sull'interpretazione della disciplina relativa alle restituzioni all'esportazione, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 30 aprile 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

1)

Con riguardo alle restituzioni chieste anteriormente al 1o aprile 1995, l'art. 78, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario e l'art. 3, n. 5, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che sussiste il diritto a beneficiare di restituzioni all'esportazione, quantomeno all'aliquota relativa al prodotto effettivamente esportato, quando, nell'ambito di una verifica effettuata dalle autorità doganali, sia stato accertato che la partita di merce dichiarata ed esportata non era integralmente costituita dalla merce dichiarata ma comprendeva, in parte, altra merce alla quale si applicava un'aliquota di restituzione inferiore e le autorità doganali abbiano effettuato la revisione della dichiarazione ai sensi dell'art. 78, n. 1, del codice doganale comunitario.

2)

Ai fini della decisione, è irrilevante la questione se la merce oggetto di dichiarazione doganale inesatta sia analoga a quella effettivamente dichiarata.

3)

Con riguardo alle restituzioni chieste successivamente al 1o aprile 1995, trova applicazione in tale ipotesi l'art. 11 del regolamento n. 3665/87, nel testo risultante dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, che modifica il regolamento n. 3665/87 riguardo al recupero degli importi indebitamente versati e alle relative sanzioni.


(1)  GU C 55 del 8.3.2003.


30.4.2004   

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C 118/27


ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

22 marzo 2004

nella causa C-455/02 P: Sgaravatti Mediterranea Srl contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 - Principio del ne bis in idem - FEAOG - Soppressione di un contributo finanziario - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

(2004/C 118/48)

Lingua di procedura: l'italiano

Nel procedimento C-455/02 P, Sgaravatti Mediterranea Srl, con sede in Capoterra (avv.ti: sigg. M. Merla e P. Ferrari), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 26 settembre 2002, causa T-199/99, Sgaravatti Mediterranea/Commissione (Racc. pag. II-3731), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Cattabriga e sig. L. Visaggio, assistiti dall'avv. M. Moretto), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, S. von Bahr, K. Lenaerts e K. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 22 marzo 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 44 del 22.2.2003


30.4.2004   

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C 118/28


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

28 aprile 2004

nel procedimento C-3/03 P: Matratzen Concord GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1).

(«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Somiglianza tra due marchi - Rischio di confusione - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente il vocabolo “Matratzen” - Marchio anteriore denominativo MATRATZEN»)

(2004/C 118/49)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-3/03 P, Matratzen Concord GmbH, già Matratzen Concord AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dal sig. W.-W. Wodrich, Rechtsanwalt, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 23 ottobre 2002 nella causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (Matratzen) (Racc. pag. II-4335), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 ottobre 2000, che aveva negato la registrazione di un marchio figurativo come marchio comunitario (procedimenti riuniti R 728/1999-2 e R 792/1999-2), procedimento in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. A. von Mühlendahl e G. Schneider), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di Sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 28 aprile 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


30.4.2004   

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C 118/28


ORDINANZA DELLA CORTE

(terza Sezione)

1o aprile 2004

nella causa C-47/03 P: Michael Cwik contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Impugnazione - Funzionari - Motivazione delle sentenze - Riorganizzazione delle strutture amministrative della Commissione - Riassegnazione - Interesse del servizio - Sviamento di potere - Dovere di sollecitudine - Impugnazione manifestamente irricevibile)

(2004/C 118/50)

Lingua di procedura: il francese

Nella causa C-47/03 P, Michael Cwik, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente a Tervuren (Belgio) (avvocato: sig. N. Lhoëst), avente ad oggetto un ricorso volto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (seconda Sezione) 26 novembre 2002, causa T-103/01, Cwik/Commissione (Racc. PI pag. I-A-229 e I-1137), altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, assistito dall'avv. D. Waelbroeck), la Corte (terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 1o aprile 2004 un'ordinanza del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Cwik è condannato alle spese del procedimento.


(1)  GU C 83 del 5.4.2004.


30.4.2004   

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C 118/28


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

31 marzo 2004

nel procedimento C-51/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Löbau): Nicoleta Maria Georgescu (1)

(«Regolamento (CE) n. 539/2001 - Paesi per i quali l'applicazione dell'abolizione del visto obbligatorio è sospesa fino a una successiva decisione del Consiglio - Portata della sospensione - Incompetenza della Corte»)

(2004/C 118/51)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-51/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Amtsgericht Löbau) nella causa dinanzi ad esso pendente a carico di Nicoleta Maria Georgescu, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81, p. 1), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di Sezione, dal sig. J.-P. Puissochet e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 31 marzo 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere la questione proposta dall'Amtsgericht Löbau (Germania) con la sua ordinanza di rinvio 21 ottobre 2002.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


30.4.2004   

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C 118/29


ORDINANZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

12 marzo 2004

nella causa C-54/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Austroplant-Arzneimittel GmbH contro Repubblica d'Austria (1)

(Rinvio pregiudiziale - Art. 104, n. 5, del regolamento di procedura - Domanda di chiarimenti al giudice nazionale - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2004/C 118/52)

Lingua di procedura: il tedesco

Nella causa C-54/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra la Austroplant-Arzneimittel GmbH e la Repubblica d'Austria, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8), la Corte (grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermanns, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici, ha pronunciato il 12 marzo 2004 un'ordinanza del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 29 gennaio 2003 è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003


30.4.2004   

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C 118/29


ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

del 1o aprile 2004

nella causa C-156/03 P, Commissione delle Comunità europee contro Les Laboratoires Servier SA (1)

(Direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE - Specialità medicinali per uso umano - Dexfenfluramina e fenfluramina - Ritiro di un'autorizzazione d'immissione sul mercato - Competenza della Commissione - Condizioni di ritiro - Ricorso manifestamente infondato)

(2004/C 118/53)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-156/03 P, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. B. Wainwright e H. Støvlbæk), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) il 28 gennaio 2003, nella causa T-147/00, Laboratoires Servier/Commissione (Racc. pag. II-85), procedimento in cui l'altra parte è: Les Laboratoires Servier SA, con sede in Neuilly-sur-Seine (Francia), rappresentata dai sigg. I. S. Forrester, QC, e J. Killick, barrister, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, A. La Pergola, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 1o aprile 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del presente procedimento e del procedimento sommario.


(1)  GU C 146 del 21.06.03.


30.4.2004   

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C 118/30


ORDINANZA DELLA CORTE

(quarta Sezione)

1o aprile 2004

nella causa C-184/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Helmut Fröschl contro Repubblica d'Austria (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Certificato d'idoneità richiesto ai fini dell'esercizio di un'attività professionale - Equivalenza - Presupposti - Esperienza professionale maturata in un altro Stato membro - Principio di non discriminazione - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi)

(2004/C 118/54)

Lingua di procedura: il tedesco

Nella causa C-184/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Helmut Fröschl e la Repubblica d'Austria, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE, la Corte (quarta Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 1o aprile 2004 un'ordinanza del seguente tenore:

Gli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che, in circostanze quali quelle della causa principale, rifiuta di riconoscere un'esperienza professionale come equivalente al possesso di un certificato d'idoneità richiesto ai fini dell'esercizio di un'attività di fotografo quale lavoratore autonomo, per la sola ragione che tale esperienza è stata maturata nello Stato membro di stabilimento e non in un altro Stato membro.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004


30.4.2004   

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C 118/30


ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-187/03 P: Zissis Drouvis contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Funzionari - Pensioni - Coefficiente correttore - Art. 82, n. 1, secondo comma, dello statuto - Principio di uguaglianza di trattamento - Libertà di circolazione e di stabilimento dei lavoratori - Ricorso manifestamente infondato contro una pronuncia del Tribunale di primo grado)

(2004/C 118/55)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-187/03 P, Zissis Drouvis, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Maroussi Attikis (Grecia), (avv: I. Stomoulis), avente ad oggetto un ricorso presentato contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 26 febbraio 2003, causa T-184/00, Drouvis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretto all'annullamento di questa sentenza, procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee, (agenti: sig. J. Currall, assistito dall'avv. P. Anestis), e Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra D. Zahariou e sig. A. Pillette), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, C. Gulmann e R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.R.Grass, ha emesso, il 29 aprile, un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

1)

Il ricorso d'impugnazione è respinto.

2)

Il sig. Drouvis è condannato alle spese.

3)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 171 del 19 luglio 2003.


30.4.2004   

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C 118/31


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-202/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia): DAC SpA contro Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia (1)

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Direttiva 89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici - Misure provvisorie ante causam»)

(2004/C 118/56)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-202/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra DAC SpA e Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia, in presenza di: Pellegrini SpA, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, n. 3, e 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N.Cunha Rodrigues (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. J.-P.Puissochet e K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass ha emesso il 29 aprile 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a conferire ai loro organi competenti a conoscere dei ricorsi la facoltà di adottare, indipendentemente dalla previa proposizione di un ricorso di merito, qualsiasi provvedimento provvisorio, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica dell'appalto in esame.


(1)  GU C 171 del 19.7.2003.


30.4.2004   

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ORDINANZA DELLA CORTE

(terza Sezione)

1o aprile 2004

nella causa C-216/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): DLD Trading Company Import-Export, spol. s.r.o. contro Repubblica d'Austria (1)

(Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità)

(2004/C 118/57)

Lingua di procedura: il tedesco

Nella causa C-216/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra la Trading Company Import-Export, spol. s.r.o. e la Repubblica d'Austria, domanda vertente, da un lato, sulla validità del regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3316, che modifica il regolamento (CE) n. 355/94 con l'introduzione di una deroga temporanea applicabile all'Austria in materia di franchigie doganali (GU L 350, pag. 12), e del regolamento del Consiglio 14 dicembre 1998, n. 2744, che modifica il regolamento (CE) n. 355/94 e che proroga le misure temporanee di deroga applicabili alla Germania e all'Austria (GU L 345, pag. 9), con riferimento alla «normativa sulle franchigie doganali, in particolare al regolamento (CEE) del Consiglio [28 marzo 1983 n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1)], nonché al principio dell'Unione doganale», nonché ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento e, d'altro lato, sulla validità della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, pag. 6), nonché delle «disposizioni nazionali d'esecuzione», con riferimento all'«obiettivo dell'armonizzazione dell'IVA e delle imposte di consumo negli Stati membri, della liberalizzazione ovvero agevolazione del traffico dei viaggiatori con gli Stati terzi e della realizzazione di uniformità fra le franchigie fiscali e doganali nel traffico dei viaggiatori», la Corte (terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 1o aprile 2004 un'ordinanza del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 7 aprile 2003 è irricevibile.


(1)  GU C 251 del 18.10.2003


30.4.2004   

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C 118/32


ORDINANZA DELLA CORTE

(terza Sezione)

1o aprile 2004

nella causa C-229/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Monika Herbstrith contro Repubblica d'Austria (1)

(Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità)

(2004/C 118/58)

Lingua di procedura: il tedesco

Nella causa C-229/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Monika Herbstrith e la Repubblica d'Austria, domanda vertente, da un lato, sull'effetto diretto della «parità di trattamento tra uomini e donne prevista dal diritto comunitario nel settore del lavoro, in particolare [della] direttiva 76/207/CEE del Consiglio»9 febbraio 1976 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), ovvero sui presupposti della responsabilità di uno Stato membro per il risarcimento dei danni cagionati a privati per violazioni del diritto comunitario e, d'altro lato, sulla «regola sull'onere della prova contenuta all'art. 4 della direttiva 97/80 del Consiglio»15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (GU 1998, L 14, pag. 6), la Corte (terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 1o aprile 2004 un'ordinanza del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 7 aprile 2003 è irricevibile.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004


30.4.2004   

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C 118/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 3 febbraio 2004, nella causa Sachen Deutsches Milch-Kontor GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-136/04)

(2004/C 118/59)

Con ordinanza 3 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 marzo 2004, nella causa Sachen Deutsches Milch-Kontor GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il regolamento (CEE) n. 3445/89 (1) ed il regolamento (CEE) n. 1706/89 (2) debbano essere interpretati nel senso che non può beneficiare di restituzioni all'esportazione un quantitativo di formaggio della sottovoce 0406 90 della nomenclatura combinata che, per le sue caratteristiche, sia destinato alla trasformazione in un paese terzo e che dovrebbe dunque essere classificato, dal punto di vista della tariffa doganale, nella sottovoce 0406 90 11 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 2886/89 (3).


(1)  GU L 336, pag. 1.

(2)  GU L 166, pag. 36.

(3)  GU L 282, pag. 1.


30.4.2004   

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C 118/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova con ordinanza 11 febbraio 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Unicredito Italiano SpA e Agenzia Entrate Ufficio Genova 1

(Causa C-148/04)

(2004/C 118/60)

Con ordinanza 11 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 23 marzo 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Unicredito Italiano SpA e Agenzia Entrate Ufficio Genova 1, la Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2002/581/CE dell'11/12/2001 (1) sia invalida ed incompatibile con il diritto comunicario, in quanto le disposizioni della legge Ciampi e del relativo decreto legislativo riguardante le banche, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione CE, sono compatibili con il mercato comune o, comunque, rientrano nelle deroghe di cui all'art. 87, par. 3, lett. b) e c) del Trattato CE;

2.

se, in particolare, l'art. 4 della citata decisione sia invalido e incompatibile con il diritto comunitario, in quanto la Commissione:

a)

ha violato il dovere di fornire adeguata motivazione ai sensi dell'art. 253 del Trattato CE; e/o

b)

ha violato il principio del legittimo affidamento; e/o

c)

ha violato il principio di proporzionalità.

3.

in ogni caso se la corretta interpretazione degli art. 87 ss. del Trattato CE, dell'art. 14 del Regolamento CE n. 659/1999 (2) e dei principi generali del diritto comunitario e segnatamente di quelli richiamati in motivazione, osti all'applicazione dell'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (conv. in legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità» in suppl.ord. n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.2.2003).


(1)  GU L 184 del 13.7.2002 p. 27

(2)  GU L 83 del 27.3.1999 p. 1


30.4.2004   

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C 118/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), con ordinanza 30 gennaio 2004, nella causa promossa da: The Queen (ex parte (1) Alliance for Natural Health e (2) Nutri-Link Ltd contro Secretary of State for Health

(Causa C-154/04)

(2004/C 118/61)

Con ordinanza 30 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 marzo 2004, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), nella causa promossa da: The Queen (ex parte (1) Alliance for Natural Health e (2) Nutri-Link Ltd contro Secretary of State for Health, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 3, 4, n. 1, e 15, lett. b), della direttiva 2002/46/CE (1) siano da invalidare per i seguenti motivi:

a)

inadeguatezza del ricorso all'art. 95 CE come fondamento normativo;

b)

violazione i) degli artt. 28 CE, e 30 CE e/o ii) degli artt. 1, n. 2, e 24, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 3285/94 (2);

c)

violazione del principio di sussidiarietà;

d)

violazione del principio di proporzionalità;

e)

violazione del principio della parità di trattamento;

f)

violazione dell'art. 6, n. 2, UE, interpretato alla luce dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e dell'art. 1 del Primo Protocollo della detta Convenzione, e del diritto fondamentale alla proprietà e/o del diritto a esercitare un'attività economica;

g)

violazione dell'art. 253 CE e/o dell'obbligo di motivazione».


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 10 giugno 2002, 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3285, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 126).


30.4.2004   

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C 118/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), con ordinanza 30 gennaio 2004, nella causa promossa da: The Queen (ex parte (1) National Association of Health Stores e (2) Health Food Manufacturers Association contro (1) Secretary of State for Health e (2) National Assembly for Wales

(Causa C-155/04)

(2004/C 118/62)

Con ordinanza 30 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 marzo 2004, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), nella causa promossa da: The Queen (ex parte (1) National Association of Health Stores e (2) Health Food Manufacturers Association contro (1) Secretary of State for Health e (2) National Assembly for Wales, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

La questione pregiudiziale è identica a quella di cui al procedimento C-154/04 (1).


(1)  Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.


30.4.2004   

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C 118/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con sentenza 22 gennaio 2004, nella causa Franz Werner contro Finanzamt Cloppenburg

(Causa C-163/04)

(2004/C 118/63)

Con sentenza 22 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 marzo 2004, nella causa Franz Werner contro Finanzamt Cloppenburg, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il titolare di un'azienda agricola possa adibire un terreno, che ha sempre utilizzato per operazioni sottoposte alle disposizioni sul regime forfetario per i produttori agricoli (art. 25 della sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari), ad un'attività di affitto normalmente soggetta al regime fiscale ordinario di imposta sul valore aggiunto e dedurre l'imposta assolta a monte per un pollaio realizzato su quel terreno?


(1)  GU L 145, pag. 1.


30.4.2004   

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C 118/34


Ricorso del Regno del Belgio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 aprile 2004

(Causa C-176/04)

(2004/C 118/64)

Il 14 aprile 2004 il Regno del Belgio, rappresentato dal sig. A. Goldman, in qualità di agente, assistito dal sig. H. Gilliams, avocat, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il Regno del Belgio chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE (1), che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per la parte in cui in essa esclude dal finanziamento comunitario, per quanto riguarda il ricorrente, una spesa di EUR 9 332 809 relativa a taluni seminativi;

in subordine, in forza della sua competenza giurisdizionale anche di merito, ridurre la rettifica di EUR 9 322 809, applicata della Commissione, ad EUR 1 079 814.

Il ricorrente chiede altresì che la Commissione sia condannata alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I due presunti inadempimenti che la Commissione imputa al Belgio, vale a dire l'incompletezza dei controlli amministrativi ed il ritardo nella presentazione dei dati grafici per gli anni di raccolta in questione, si baserebbero in realtà su un'errata applicazione, da parte della Commissione, delle disposizioni comunitarie vigenti. Pertanto, la Commissione ha errato nell'imporre una rettifica forfetaria nei confronti del ricorrente.


(1)  GU L 40, pag. 31.


30.4.2004   

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C 118/34


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato 14 aprile 2004

(Causa C-177/04)

(2004/C 118/65)

Il 14 aprile 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica francese, avendo omesso di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 25 aprile 2002, causa C-52/00, vertente sulla trasposizione non corretta della direttiva 85/374/CE (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 228, n. 1, CE;

2.

ordinare alla Repubblica francese di versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 137 150 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza nella causa C-52/00, dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa fino al giorno in cui verrà data esecuzione alla sentenza nella causa C-52/00 (2).

3.

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'esecuzione della sentenza della Corte 25 aprile 2002 implicava la modifica delle disposizioni del Codice civile francese incompatibili con la direttiva 85/374. La Repubblica francese avrebbe quindi dovuto avviare, immediatamente dopo la pronuncia della sentenza, il procedimento legislativo a tal fine necessario. Orbene, le modifiche non sono ancora state adottate. La penalità di EUR 137 150 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza è adatta alla gravità e alla durata dell'infrazione e tiene conto della necessità che la sanzione risulti effettiva.


(1)  Direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29).

(2)  Racc. pag. I-3827.


30.4.2004   

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C 118/34


Cancellazione dal ruolo della causa C-49/03 (1)

(2004/C 118/66)

Con ordinanza 26 marzo 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-49/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Rennes): Alain Rousseau contro Association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL).


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


30.4.2004   

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C 118/35


Cancellazione dal ruolo della causa C-56/03 (1)

(2004/C 118/67)

Con ordinanza 23 marzo aprile 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-56/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.


(1)  GU C 83 del 5.4.2003.


30.4.2004   

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C 118/35


Cancellazione dal ruolo della causa C-63/03 (1)

(2004/C 118/68)

Con ordinanza 24 marzo 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-63/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.


(1)  GU C 83 del 5.4.2003.


30.4.2004   

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C 118/35


Cancellazione dal ruolo della causa C-304/03 (1)

(2004/C 118/69)

Con ordinanza 26 aprile 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-304/03: Commissione delle Comunità europee contro PROSECOM — Protecção, Segurança e Comunicações, Lda


(1)  GU C 213 del 6.9.2003


30.4.2004   

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C 118/35


Cancellazione dal ruolo della causa C-326/03 (1)

(2004/C 118/70)

Con ordinanza 25 marzo 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-326/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica


(1)  GU C 226 del 20.9.2003.


30.4.2004   

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C 118/35


Cancellazione dal ruolo della causa C-381/03 (1)

(2004/C 118/71)

Con ordinanza 18 marzo 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-381/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.


(1)  GU C 264 dell'1.11.2003.


30.4.2004   

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C 118/35


Cancellazione dal ruolo della causa C-392/03 (1)

(2004/C 118/72)

Con ordinanza 19 marzo 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-392/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.


(1)  GU C 264 dell'1.11.2003.


30.4.2004   

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C 118/35


Cancellazione dal ruolo della causa C-493/03 (1)

(2004/C 118/73)

Con ordinanza 30 marzo 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-493/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bordeaux): Ministère public contro André Rochus Hiebeler.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


30.4.2004   

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C 118/35


Cancellazione dal ruolo della causa C-20/04 (1)

(2004/C 118/74)

Con ordinanza 29 aprile 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-20/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30.4.2004   

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C 118/36


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 21 aprile 2004

nella causa T-172/01, M. contro Corte di giustizia delle Comunità europee (1)

(Coniuge divorziato da un ex dipendente di un'istituzione comunitaria, poi deceduto - Assegni alimentari - Accordo orale tra gli ex coniugi - Diritto applicabile ai requisiti di forma dell'accordo e all'ammissibilità dei mezzi di prova della sua esistenza (art. 27 dell'Allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee)

(2004/C 118/75)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-172/01, M., residente in Atene, rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e H. Tagaras, contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: sig. M. Schauss, assistito dall'avv. T. Papazissi), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento del rifiuto di accordare alla ricorrente la pensione di reversibilità del suo ex coniuge, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. A.W.H. Meij, presidente, dai sigg. N.J. Forwood e H. Legal, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 21 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 317del 10.11.01.


30.4.2004   

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C 118/36


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 21 aprile 2004

nella causa T-313/01, R. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Previdenza sociale - Rifiuto di previa autorizzazione per un intervento chirurgico - Rifiuto in ragione del carattere a parere dell'amministrazione esclusivamente estetico dell'operazione - Violazione delle disposizioni della normativa comune)

(2004/C 118/76)

Lingua processuale: il greco

Nella causa T-313/01, R., dipendente della Commissione residente in Bruxelles, rappresentata dall' avv. C. Tagaras, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra L. Lozano Palacios, assistiti dall'avv. P. Anestis), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento del rifiuto di previa autorizzazione per un intervento chirurgico e, dall'altro, il rimborso delle spese dell'operazione di cui trattasi, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 21 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione del 22 maggio 2001, con la quale si respinge la domanda di previa autorizzazione presentata dalla ricorrente, è annullata.

2)

La Commissione è condannata a rimborsare alla ricorrente l'85 % del costo dell'intervento chirurgico, come indicato dal chirurgo della ricorrente nella prescrizione del 16 maggio 2001.

3)

Le parti determineranno di comune accordo l'importo del rimborso alla ricorrente dei costi dell'operazione effettuata nei termini della prescrizione medica e comunicheranno al Tribunale l'importo deciso entro tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.

4)

In caso di mancato accordo, le parti faranno pervenire al Tribunale, entro tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, le loro richieste quantificate sull'importo da rimborsare.

5)

Le spese, comprese quelle sostenute per la perizia medica, sono riservate.


(1)  GU C 44 del 16.02.02.


30.4.2004   

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C 118/36


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 marzo 2004

nella causa T-10/02, Marie-Claude Girardot contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Pubblico impiego - Art. 29, n. 1, dello Statuto - impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti - Agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. d), del RAA - Rigetto di candidatura - Mancanza di scrutinio per merito comparativo - Sentenza interlocutoria)

(2004/C 118/77)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-10/02, Marie-Claude Girardot, residente in L'Haÿ-les-Roses (Francia), rappresentata dall'avv. N. Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente sig.re F. Clotuche-Cuvieusart e L. Lozano Palacios, successivamente sig.re Clotuche-Duvieusart e H. Tserepa-Lacombe), avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 13 marzo 2001 che respinge la candidatura a sette posti permanenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, in secondo luogo, una domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 15 marzo 2001 che respinge la candidatura ad un posto permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca, e, in terzo luogo, una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione relative alla nomina ai suddetti posti, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, H. Legal e dalla sig.ra M.E. Martins RIbeiro, giudici; cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 31 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione 13 marzo 2001, che respinge la candidatura della sig.ra Girardot a sette posti permanenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca, è annullata.

2)

La decisione della Commissione 15 marzo 2001, che respinge la candidatura della sig.ra Girardot ad un posto permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca è annullata.

3)

Per il resto, il ricorso è respinto.

4)

Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro tre mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, o l'importo fissato di comune accordo dell'indennizzo pecuniario dovuto per l'illegittimità delle decisioni 13 e 15 marzo 2001, ovvero, in mancanza di accordo, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione di tale importo.

5)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 68 del 16.3.2002.


30.4.2004   

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C 118/37


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Seconda Sezione)

28 aprile 2004

nella causa T-124/02, The Sunrider Corp. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Regolamenti (CE) nn. 40/94 e 2868/95 - Spese del procedimento di opposizione - Parziale rinuncia alla domanda di marchio - Rinuncia all'opposizione - Rimborso della tassa di ricorso - Obbligo di motivazione»)

(2004/C 118/78)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-124/02, The Sunrider Corp., con sede in Torrance, California (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. A. Kockläuner, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig. G. Schneider), altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn, con sede in Bremen (Brema) (Germania), nella causa T-124/02, e Friesland Brands BV, con sede in Leeuwarden (Paesi Bassi) nella causa T-156/02, avente ad oggetto i ricorsi rispettivamente diretti, nella causa T-124/02, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 gennaio 2002 (procedimento R 386/2000-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn e The Sunrider Corp., e, nella causa T-156/02, contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 febbraio 2002 (procedimento R 34/2000-1), relativa a un procedimento di opposizione tra Friesland Brands BV e The Sunrider Corp., il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, 'J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig. B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 28 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La ricorrente sopporterà le spese.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002


30.4.2004   

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C 118/37


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Quarta Sezione)

21 aprile 2004

nella causa T-127/02, Concept-Anlagen u. Geräte nach «GMP» für Produktion u. Labor GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Marchio figurativo contenente l'elemento verbale «ECA» - Impedimento assoluto alla registrazione - Emblema di un'organizzazione internazionale intergovernativa - Art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 6 ter della convenzione di Parigi»)

(2004/C 118/79)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-127/02, Concept-Anlagen u. Geräte nach «GMP» für Produktion u. Labor GmbH con sede in Heidelberg (Germania), rappresentata dall'avv. G. Hodapp, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. G. Schneider), avente ad oggetto un ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 18 febbraio 2002 (procedimento R 466/2000-2), relativa ad una domanda di registrazione di un marchio figurativo contenente l'elemento verbale «ECA» come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, e dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 21 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 144 del 15.6.2002


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SENTENZA DEL TRIBUNALE

(Quarta Sezione)

31 marzo 2004

nella causa T-216/01, Fieldturf Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Marchio denominativo LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS - Impedimenti assoluti di rifiuto - Art. 7, n. 1, lett. b), e art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 - Rifiuto di registrazione)

(2004/C 118/80)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-216/01, Fieldturf Inc., con sede in Montreal (Canada), rappresentata dall'avv. P. Baronikians, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (agente: sig. O. Waelbroeck), avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione 15 maggio 2002 della prima commissione di ricorso dell'UAMI (caso R 462/2001-1), riguardante la registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS, il Tribunale di primo grado della Comunità europee (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 31 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 233 del 28.9.2002


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 28 aprile 2004

nella causa T-277/02, Athanacia-Nancy Pascall contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(Dipendenti - Concorso generale - Esame orale - Omessa iscrizione nella lista di riserva - Ricorso d'annullamento)

(2004/C 118/81)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-277/02, Athanacia-Nancy Pascall, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti J.-N. Louis, E. Marchal e A. Coolen, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig. F.Anton e sig.ra D. Zahariou), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della commissione esaminatrice Consiglio /A/393, la quale stabilisce una lista di riserva per amministratori di lingua greca e con la quale si decide di attribuire alla ricorrente un punteggio inferiore al minimo richiesto per l'esame orale e di non iscriverla nella lista di riserva, il Tribunale (Giudice unico), composto dal sig. J. Pirrung; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 28 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Consiglio sopporterà le proprie spese, nonché un quarto delle spese della ricorrente.

3)

La ricorrente sopporterà i tre quarti delle proprie spese.


(1)  GU C 274 del 09.01.02.


30.4.2004   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 22 aprile 2004

nella causa T-343/02, Roland Schintgen contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Comitato del personale della Commissione di Lussemburgo - Elezioni del Comitato del personale di Lussemburgo - Sistema elettorale - Principi di equità e democrazia)

(2004/C 118/82)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-343/02, Roland Schintgen, dipendente della Commissione residente in Keispelt (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. L. Vogel, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e V. Joris), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione all'autorità che ha il potere di nomina 16 luglio 2002, notificata al ricorrente il 6 agosto 2002, con cui si respinge il reclamo proposto dal ricorrente il 28 febbraio 2002, relativo all'annullamento delle elezioni del novembre 2001 per il comitato locale del personale della Commissione a Lussemburgo, alla designazione degli eletti a detto comitato nonché all'astensione della Commissione dall'annullare tali elezioni, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente, e dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 22 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 19 del 25.01.03.


30.4.2004   

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C 118/39


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Seconda Sezione)

29 aprile 2004

nella causa T-399/02, Eurocermex SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Marchio tridimensionale - Forma di una bottiglia - Bottiglia a collo lungo nel quale è inserita una fetta di limone - Impedimenti assoluti - Carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2004/C 118/83)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-399/02, Eurocermex SA, con sede a Evere (Belgio), rappresentata dagli avv.ti A. Bertrand e T. Reisch, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig.ra S. Laitinen e sig. A. Rassat), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 21 ottobre 2002 (procedimento R 188/2002-1), riguardante la domanda di registrazione di un marchio tridimensionale (bottiglia a collo lungo nel quale è inserita una fetta di limone) come marchio comunitario, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, e dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio Gonzáles, amministratore, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 44 del 22.2.2003


30.4.2004   

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C 118/39


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 marzo 2004

nella causa T-216/99, Ter Huurne's Handelsmaatschappij BV, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso di annullamento - Inerzia della ricorrente - Non luogo a provvedere)

(2004/C 118/84)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa T-216/99, Ter Huurne's Handelsmaatschappij BV, con sede in Haaksbergen (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. H.C. van der Sijs, sostenuta dal Regno dei Pesi Bassi, rappresentato dal sig. M. Fierstra e dalla sig.ra L. Cuelenaere, indi dalla sig.ra Cuelenaere e dal sig. V. Koningsberger e, infine, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agenti, contro Commissione delle Comunità europee (rappresentata inizialmente dai sigg. G. Rozet e H. Speyart, successivamente dai sigg. G. Rozet e H. van Vliet, in qualità di agenti), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 1999, 1999/705/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, e dai sigg. A.W.H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 23 marzo 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è luogo a provvedere sul ricorso in oggetto.

2)

La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese della Commissione. Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2000


30.4.2004   

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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 aprile 2004

nella causa T-321/01 DEP, Internationaler Hilfsfonds eV contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Procedura - Liquidazione delle spese)

(2004/C 118/85)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-321/01 DEP, Internationaler Hilfsfonds eV, con sede in Rosbach (Germania), rappresentata dall'avv. H. Kaltenecker, contro la Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re M.-J. Jonczy e S. Fries), avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 2003, Internationaler Hilfsfonds / Commissione (T-321/01), (Racc. pag. 0000), il 19 aprile 2004 il Tribunale (terza sezione) composto dal sig. J. Azizi, presidente e dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'importo complessivo delle spese che la Commissione deve rimborsare alla ricorrente nella causa T-321/01 è pari a 6 750 EUR.


(1)  GU C 56 del 02.03.2002


30.4.2004   

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C 118/40


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 marzo 2004

nella causa T-66/02, Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis e Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis contro Commissione delle Comunità europee (1).

(«Fondi strutturali - Quadro comunitario di sostegno - Programma operativo - Richiesta di modifica - Ricorso per carenza - Presa di posizione che mette fine alla carenza - Non luogo a statuire»)

(2004/C 118/86)

Lingua processuale: il greco

Nella causa T-66/02, Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis e Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisi, con sede in Atene (Grecia), rappresentate dai sigg. T. Antoniou e C. Tsiliotis, avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra M. Condou-Durande e sig. L. Flynn), avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare, ai sensi dell'art. 232 CE, la carenza della Commissione, in quanto quest'ultima è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1) e del Trattato CE, essendosi astenuta dall'eliminare la discriminazione illegittima tra istituti privati e istituti pubblici di formazione professionale in Grecia, risultante dal fatto che solo questi ultimi sono finanziati dal terzo quadro comunitario di sostegno e, in particolare, dal programma operativo «Istruzione e formazione professionale iniziale», il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 15 marzo 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002


30.4.2004   

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C 118/40


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 marzo 2004

nella causa T-139/02, Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis et Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Fondi strutturali - Quadro comunitario di sostegno - Programma operativo - Risposta della Commissione ad una domanda di modifica avente ad oggetto una decisione di approvazione di un programma operativo - Ricorso di annullamento - Interesse diretto - Irricevibilità»)

(2004/C 118/87)

Lingua processuale: il greco

Nella causa T-139/02, Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis et Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis, con sede in Atene (Grecia), rappresentate dagli avv.ti T. Antoniou e C. Tsiliotis contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra M. Condou-Durande e sig. L. Flynn), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 febbraio 2002 di non porre fine all'asserita discriminazione tra istituti di formazione professionale pubblici e privati in Grecia per quanto riguarda l'accesso al finanziamento dei fondi strutturali previsto dal Terzo quadro comunitario di sostegno e, in particolare, dal Programma operativo per l'istruzione e la formazione professionale iniziale, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 15 marzo 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

I ricorrenti sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 55 dell'8 .3.2003


30.4.2004   

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C 118/41


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Terza Sezione)

2 aprile 2004

nella causa T-231/02, Piero Gonnelli e Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO) contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano individualmente - Regolamento - Norme di commercializzazione per l'olio d'oliva - Irricevibilità)

(2004/C 118/88)

Lingua di procedura: l'italiano

Nella causa C-231/02, Piero Gonnelli, residente a Reggello e Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO), con sede in Roma, rappresentati dall'avv. U. Scuro, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Cattabriga e sig. C. Loggi), avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GU L 155, pag. 27), il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente, dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 2 aprile 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

I ricorrenti sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.


(1)  GU C 331 del 24.11.2001


30.4.2004   

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C 118/41


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

29 aprile 2004

nella causa T-308/02, SGL Carbon AG contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Intese - Ammenda - Rigetto di una domanda di agevolazioni di pagamento - Ricorso di annullamento - Irricevibilità»)

(2004/C 118/89)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-308/02, SGL Carobn AG, con sede in Wiesbaden (Germania), rappresentata dall'avv. M. Klusmann, contro Commissione delle Comunità europee (agenti sigg. G. Wilms e W. Mölls), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 luglio 2002, nella parte in cui respinge la domanda della ricorrente diretta ad ottenere delle agevolazioni di pagamento dell'ammenda inflittale nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (COMP/E-1/36.490 – Elettrodi di grafite) e fissa interessi di mora superiori al 6,04 %, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 29 aprile 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La ricorrente sopporterà la proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.


(1)   GU C 31 dell'8 .3.2003


30.4.2004   

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C 118/41


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 gennaio 2004

nella causa T-248/03, Société de Produits Nestlé S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Soluzione amichevole - Non luogo a statuire)

(2004/C 118/90)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-248/03, Société de Produits Nestlé S.A., con sede in Vevey (Svizzera), rappresentata dall'avv. J.-J. Evrard, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg.. O Montaldo e I. de Medrano Caballero), procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) era il Grupo Kalise Menorquina S.A., con sede in Palau de Plegamans (Spagna), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 aprile 2003 (pratica R 732/2001-2), relativa ad un procedimento di opposizione, il Tribunale (Quarta Sezione) composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 23 gennaio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non occorre statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata a sopportare le sue spese e quelle dell'UAMI.


(1)  GU C 239 del 4.10.03


30.4.2004   

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C 118/42


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 aprile 2004

nella causa T-337/03, Luis Bertelli Gálvez contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso per carenza - Procedimento ex art. 7 UE - Denuncia di asserite violazioni dei principi sanciti dall'art. 6, n. 1, UE, da parte delle autorità giudiziarie spagnole - Incompetenza manifesta)

(2004/C 118/91)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa T-337/03, Luis Bertelli Gálvez, residente a Madrid (Spagna), rappresentato dall'avv. J. Puche Rodríguez-Acosta, contro Commissione delle Comunità europee, avente ad oggetto una domanda presentata ai sensi dell'art. 232, terzo comma, CE, diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall'intraprendere nei confronti del Regno di Spagna, il procedimento previsto dall'art. 7 UE a seguito della denuncia del ricorrente avente ad oggetto assertite violazioni nei suoi riguardi dei principi della libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come pure dello stato di diritto, sanciti nell'art. 6, n. 1, UE, da parte delle autorità giudiziarie di tale Stato membro, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 2 aprile 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto per manifesta incompetenza.

2)

Il ricorrente sopporterà le proprie spese.


(1)  Non ancora pubblicata.


30.4.2004   

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C 118/42


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 aprile 2004

nella causa T-412/03 R, Angelo Wille contro Parlamento europeo (1)

(Procedimento sommario - Procedimento di concorso - Sospensione dell'esecuzione e domanda di provvedimenti provvisori - Ricevibilità)

(2004/C 118/92)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-412/03 R, Angelo Wille, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. D. Rogalla, contro il Parlamento europeo (agenti: sigg. J. de Wachter e N. Lorenz), avente ad oggetto, in primo luogo, il riconoscimento della possibilità, per il ricorrente, di partecipare alle prove del concorso EUR/A/167/02, in secondo luogo, l'annullamento del procedimento del concorso medesimo e il suo nuovo avvio con la partecipazione del ricorrente e, in terzo luogo, l'inibizione, per il Parlamento, di redigere un elenco degli idonei e di procedere alle assunzioni in base ai risultati del detto concorso, il presidente del Tribunale; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 30 aprile 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 94 del 17.04.2004.


30.4.2004   

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C 118/42


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 aprile 2004

nella causa T-439/03 R, Ulrike Eppe contro Parlamento europeo (1)

(Procedimento sommario - Procedimento di concorso - Domanda di provvedimenti provvisori - Ricevibilità)

(2004/C 118/93)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-439/03 R, Ulrike Eppe, residente in Hannover (Germania), rappresentata dall'avv. D. Rogalla, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. J. de Wachter e N. Lorenz), avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento del procedimento di concorso EUR/A/167/02, nonché del nuovo avvio del procedimento con la presenza della ricorrente e, in subordine, la domanda volta a inibire al Parlamento europeo di redigere un elenco degli idonei e di procedere alle assunzioni in base ai risultati del detto concorso, il presidente del Tribunale; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 30 aprile 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda di provvedimenti sommari è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 94 del 17.04.2004.


30.4.2004   

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C 118/43


Ricorso del sig. Jamal Ouariachi contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 febbraio 2004

(Causa T-82/04)

(2004/C 118/94)

Lingua processuale: il francese

Il 25 febbraio 2004, il sig. Jamal Ouariachi, residente in Rabat (Marocco), rappresentato dall'avv. France Blanmailland, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a versare al ricorrente un'indennità forfettaria pari a 150 000 EUR a titolo di risarcimento per i danni morali da lui subiti;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, di cittadinanza marocchina e spagnola e residente in Marocco, è divorziato dal 2000 e ha un diritto di visita dei suoi due figli che sono stati affidati alla loro madre. Nel 2002, la madre ha portato i figli in Sudan dove, secondo il ricorrente, ha raggiunto un dipendente della Commissione, il quale all'epoca lavorava presso la delegazione dell'Unione europea in Khartoum, Sudan.

Il ricorrente sostiene che, per potere sottrarre i figli al loro padre e lasciare il territorio marocchino per il Sudan, la sua ex moglie si è avvalsa di un invito proveniente dalla delegazione dell'Unione europea in Khartoum e che sulla base di tale invito il consolato del Sudan ha rilasciato il visto sul passaporto.

Il ricorrente sostiene inoltre che il dipendente in questione, firmando le pagelle scolastiche dei due figli, ha usurpato l'identità del ricorrente.


30.4.2004   

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C 118/43


Ricorso di Marta Cristiana Moren Abat contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 marzo 2004

(Causa T-92/04)

(2004/C 118/95)

Lingua processuale: il tedesco

Il 4 marzo 2004 la sig.ra Marta Cristiana Moren Abat, Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. G. Lebitsch, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/1/02 del 22 aprile 2003 con cui la ricorrente non è stata ammessa, in conseguenza del risultato ottenuto ai test di preselezione, alla fase successiva del concorso;

annullare la decisione della commissione giudicatrice presso l'autorità che ha il potere di nomina del 30 gennaio 2004 in merito al reclamo presentato dalla ricorrente ex art. 90, n. 2, dello Statuto;

condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti corrispondono a quelli fatti valere nella causa T-91/04 (Just/Commissione).


30.4.2004   

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C 118/43


Ricorso della AC-Treuhand AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 marzo 2004

(Causa T-99/04)

(2004/C 118/96)

Lingua processuale: il tedesco

Il 16 marzo 2004 la AC-Treuhand-AG, con sede in Zurigo (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti M. Karl, C. Steinle e J. Drolshammer, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 10 dicembre 2003 (rettificata il 7 gennaio 2004) nel caso COMP/E-2/37.857 — Perossido organico, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Con la contestata decisione la Commissione ha accertato che la ricorrente e 5 altre imprese e, rispettivamente, associazioni di imprese hanno violato l'art. 81 CE partecipando a varie intese ed a pratiche concordate nel mercato dei prodotti a base di perossidi organici ed ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di EUR 1 000.

La ricorrente fa presente che essa non fabbrica né smercia prodotti a base di perossidi organici e che non è mai stata presente sul mercato cui si riferisce l'infrazione. Con il suo ricorso essa contesta la constatazione della Commissione secondo cui la ricorrente, con le prestazioni di servizi fornite tramite tre fabbricanti di prodotti a base di perossidi organici, ha violato l'art. 81 CE. La inesatta valutazione giuridica della Commissione si baserebbe su errate allegazioni di fatto. La Commissione avrebbe fatto proprie acriticamente queste allegazioni inesatte perché la ricorrente non avrebbe avuto modo di esprimersi a questo riguardo nel procedimento istruttorio. Perciò la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente ed avrebbe trasgredito il diritto fondamentale ad un procedimento corretto.

La ricorrente sostiene inoltre che sebbene la Commissione le abbia inflitto solo un'ammenda simbolica, essa si vede costretta ad impugnare la decisione per acquisire la certezza del diritto in relazione alla sua attività commerciale. La decisione costituirebbe – per usare le parole della Commissione — un precedente, con il quale la stessa Commissione si muove in un campo nuovo del diritto. Se la decisione diventasse definitiva, le prestazioni di servizi della ricorrente, finora legittime e compatibili con la concorrenza, potrebbero in futuro essere vietate e perseguite con un'ammenda.

La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione ha violato il principio nullum crime, nulla poena sine lege, dato che la ricorrente come impresa non è stata parte dell'intesa sulla limitazione della concorrenza né costituisce un'associazione di imprese. La valutazione giuridica della Commissione, per quanto riguarda la ricorrente, sarebbe non solo errata, ma anche estremamente confusa e contraddittoria. La decisione impugnata violerebbe infine il precetto di esattezza, il principio della certezza del diritto e quello del legittimo affidamento.


30.4.2004   

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C 118/44


Ricorso della Peroxid-Chemie GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 marzo 2004

(Causa T-104/04)

(2004/C 118/97)

Lingua processuale: il tedesco

Il 16 marzo 2004 la Peroxid GmbH & Co. KG, con sede in Pullach (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Karl e C. Steinle, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 2, lett. a), c) e d), della decisione della Commissione delle Comunità europee 10 dicembre 2003 (rettificata il 7 gennaio 2004) nel caso COMP/E-2/37.857 — Perossidi organici;

in subordine, ridurre le ammende comminate alla ricorrente all'art. 2, lett. c) e d), della decisione;

fissare a EUR 120,75 Mio le ammende comminate alla Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V., alla Akzo Nobel N.V. ed alla Akzo Nobel Chemicals International B.V., in quanto imprese responsabili in solido;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Con la contestata decisione la Commissione ha accertato che la ricorrente ed altre cinque imprese (tra cui anche la Akzo) e, rispettivamente, associazioni di imprese hanno violato l'art. 81, n. 1, CE partecipando a varie intese e pratiche concordate nel mercato dei prodotti a base di perossidi organici. Alla ricorrente sono state inflitte due ammende. Alla Akzo non è stata comminata alcuna ammenda.

La ricorrente propone ricorso non contro la decisione nel suo complesso, ma esclusivamente contro le ammende ivi comminate. La ricorrente rileva che la Commissione non avrebbe dovuto comminarle due ammende a causa della sua partecipazione alla violazione di norme sulla concorrenza nel mercato dei perossidi organici. La Commissione avrebbe violato o le disposizioni in materia di prescrizione oppure il divieto del ne bis in idem. Qualora entrambe le ammende siano state comminate per due diverse infrazioni della ricorrente, la prima infrazione della ricorrente (commessa dal 1971 a fine agosto 1992) sarebbe già stata prescritta. Qualora, invece, entrambe le ammende siano state comminate a causa di un'unica infrazione continuata della ricorrente, ciò costituirebbe una doppia sanzione vietata.

La ricorrente fa valere, inoltre, che la Commissione non avrebbe rispettato il limite massimo di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, poiché le ammende inflitte alla ricorrente superano decisamente il 10 % del suo volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente all'adozione della decisione. Inoltre, la Commissione non avrebbe dovuto qualificare la ricorrente come recidiva e pertanto aumentare l'importo di base delle ammende inflittele del 50 %. In tal modo, la Commissione avrebbe violato il principio della presunzione d'innocenza e i diritti della difesa dellaricorrente.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento e la comunicazione sui collaboratori del 1996, in quanto non ha inflitto ammende alla Akzo, malgrado sia provato che tale impresa ha svolto un ruolo decisivo nell'attuazione dell'infrazione. In tal modo, la Commissione avrebbe conferito al concorrente principale della ricorrente un beneficio finanziario ingiustificato nell'ordine di un importo a tre cifre di milioni, che pregiudicherebbe la ricorrente direttamente ed individualmente.


30.4.2004   

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C 118/45


Ricorso delle società Atlantic Container Line AB, Grupo TMM SA De CV, Hanjin Shipping Co Ltd, Hyundai Merchant Marine Co Ltd, Mediterranean Shipping Co SA, Neptune Orient Lines Ltd, Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, PxxO Nedlloyd Container Line Limited e Sea-Land Service, Inc contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 marzo 2004

(Causa T-113/04)

(2004/C 118/98)

Lingua processuale: l'inglese

Il 19 marzo 2004, le società Atlantic Container Line AB con sede in Goteborg (Svezia), Grupo TMM SA De CV, con sede in Tlalpan (Messico), Hanjin Shipping Co Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud), Hyundai Merchant Marine Co Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud), Mediterranean Shipping Co SA, con sede in Ginevra (Svizzera), Neptune Orient Lines Ltd, con sede in Singapore (Repubblica di Singapore), Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, con sede in Levington (Regno Unito), PxxO Nedlloyd Container Line Limited, con sede in Londra (Regno Unito) e Sea-Land Service, Inc, con sede in Jacksonville (USA), rappresentate dai sigg. J. Pheasant, M. Levitt e K. Nicholson, Solicitors., hanno presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

a)

ingiungere alla Commissione di pagare alle ricorrenti le somme esposte nell'allegato A.1 alla presente domanda;

b)

ingiungere alla Commissione di pagare alle ricorrenti gli interessi all'aliquota praticata dalla Banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento del capitale maggiorati del 2 %, o all'aliquota che il Tribunale riterrà equa in ragione delle circostanze, da corrispondere in relazione al periodo decorrente dalla data alla quale è cessata ogni rispettivo obbligo individuale delle ricorrenti, per le spese relative alla loro garanzia bancaria (come esposto nell'allegato A.1) fino alla data della sentenza Tribunale nel presente ricorso;

c)

ingiungere alla Commissione di pagare alle ricorrenti interessi all'aliquota che il Tribunale riterrà equa in ragione di tutte le circostanze della specie sugli importi che il Tribunale vorrà ordinare di pagare ai sensi dei punti b) e c) di cui sopra, a partire dalla data della sentenza del Tribunale nella presente causa fino al momento del loro pagamento;

d)

ordinare l'annullamento della decisione contenuta o citata nella lettera ella Commissione 6 gennaio 2004;

e)

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

In data 16 dicembre 1998 la Commissione imponeva ammende alle ricorrenti in relazione a due violazioni dell'art. 82 CE. Con sentenza 30 settembre 2003 (1), il Tribunale di primo grado annullava totalmente le due ammende.

Le ricorrenti deducono di aver subito perdite pecuniarie considerevoli quale diretta conseguenza dell'illegittima imposizione da parte della Commissione delle dette ammende. Secondo le ricorrenti tali perdite assumono la forma di spese cui sono incorse le ricorrenti nel provvedere ad accendere garanzie bancarie in luogo del pagamento delle ammende illegittimamente imposte e nel mantenere accese tali garanzie dalla data in cui esse sono state per la prima volta ottenute, fino alla data della loro cancellazione. Il pagamento di una somma pari a tali costi è necessaria al fine di reintegrare le ricorrenti nella posizione giuridica nella quale esse si sarebbero trovate se la Commissione non avesse illegittimamente imposto siffatte ammende.

Le ricorrenti intendono ottenere un'ingiunzione con la quale alla Commissione viene fatto obbligo di adottare le «misure necessarie» richieste dall'art. 233 CE al fine di conformarsi alla sentenza sopra menzionata, pagando a ciascuna delle ricorrenti un importo equivalente ai costi sostenuti rispettivamente di esse ricorrente nel provvedere alla sua garanzia bancaria, unitamente agli interessi nella misura opportuna.


(1)  Sentenza 30 settembre 2003, cause riunite T-191/98 e T-212/98–T-214/98, Atlantic Container e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).


30.4.2004   

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C 118/45


Ricorso della Wieland-Werke Aktiengesellschaft contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 marzo 2004

(Causa T-116/04)

(2004/C 118/99)

Lingua processuale: il tedesco

Il 24 marzo 2004 la Wieland-Werke Aktiengesellschaft, con sede in Ulm (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Bechtold e U. Soltész, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione (caso COMP/E-1/38.240 – Tubi industriali);

in subordine, ridurre l'ammenda comminata con la decisione;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti:

Con la contestata decisione la Commissione ha accertato che la ricorrente ed altre cinque imprese hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e, a decorrere dal 1o gennaio 1994, l'art. 53, n. 1, dell'accordo SEE partecipando a varie intese e pratiche concordate consistenti in accordi sui prezzi e ripartizione del mercato nel settore dei tubi industriali. La Commissione ha inflitto ammende alle imprese in questione.

La ricorrente fa valere che la Commissione, nell'adozione dell'ammenda, non ha tenuto adeguatamente conto delle dimensioni dell'impresa interessata. In considerazione del reddito complessivo della ricorrente l'ammenda inflittale sarebbe eccessivamente elevata. Ciò violerebbe il principio di proporzionalità e gli stessi orientamenti della Commissione. Inoltre, tale metodo condurrebbe ad un trattamento più sfavorevole delle piccole e medie imprese e violerebbe quindi il principio generale di uguaglianza nonché il principio della determinazione individuale dell'ammenda.

La ricorrente sostiene poi che nella fissazione dell'ammenda non è stata presa adeguatamente in considerazione la portata economica dell'infrazione, in quanto la Commissione non avrebbe calcolato correttamente il volume di mercato. Inoltre, l'aumento dell'ammenda pari al 10 % annuo, stabilito dalla Commissione in base alla durata dell'infrazione, sarebbe insufficientemente motivato.

La ricorrente fa inoltre valere che il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire le ammende non ottempererebbe al principio di determinatezza proprio dello Stato di diritto. In particolare la fissazione dell'importo di base, che avviene in assoluta indipendenza dalle relazioni commerciali dell'impresa interessata e dalla portata economica dell'infrazione, conferirebbe alla Commissione un margine discrezionale praticamente illimitato. L'art. 15 del regolamento 17/62 non sarebbe più compatibile con il principio di determinatezza e quindi con il diritto comunitario di rango superiore. Infine, la Commissione, nell'applicare la normativa sui collaboratori del 1996, avrebbe pregiudicato la ricorrente rispetto ad altre imprese senza apparente giustificazione.


30.4.2004   

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C 118/46


Ricorso presentato il 24 marzo 2004 dalla Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e a. contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-117/04)

(2004/C 118/100)

Lingua processuale: l'olandese

Il 24 marzo 2004 la Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren, con sede in Zeewolde (Paesi Bassi), la Jachthaven Zijl Zeewolde B.V., con sede in Zeewolde (Paesi Bassi), la Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Wolderwijd II B.V., con sede in Zeewolde (Paesi Bassi), la Jachthaven Strand-Horst B.V., con sede in Ermelo (Paesi Bassi), la Recreatiegebied Erkemederstrand V.O.F., con sede in Zeewolde (Paesi Bassi), la Jachthaven- en Campingbedrijf Nieuwboer B.V., con sede in Bunschoten-Spakenburg (Paesi Bassi) e la Jachthaven Naarden B.V., con sede in Naarden (Paesi Bassi), rappresentate dagli avv.ti T.R. Ottervanger e A.S. Bijleveld, hanno presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 17 dicembre 2003, C(2003)3890 def., relativa alla misura d'aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di porti turistici non aventi scopo di lucro nei Paesi Bassi, e considerare l'aiuto accordato quale un aiuto al funzionamento illegittimo;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata la Commissione considera che l'aiuto di Stato nei confronti dei porti turistici di cui trattasi non costituisca un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Con riferimento al porto turistico di Wieringermeer, la Commissione ha ritenuto che non si configuri alcun vantaggio e, con riferimento ai porti turistici di Enkhuizen e Nijkerk, che la misura non incida sugli scambi fra Stati membri.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono che la Commissione ha applicato e interpretato in maniera errata l'art. 87, n. 1, CE. Le ricorrenti sostengono in primo luogo che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nel considerare che la misura d'aiuto nei confronti dei porti turistici di Enkhuizen e Nijkerk non incida sugli scambi tra gli Stati membri. A parere delle ricorrenti i porti turistici sono attivi in un settore turistico internazionale e non hanno una funzione strettamente locale.

Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione ha del pari commesso un errore manifesto di valutazione nel calcolare l'importo dell'aiuto di Stato per il porto turistico di Nijkerk. Secondo le ricorrenti la Commissione a torto ha considerato che il valore stimato fosse basato su un porto non inquinato e ben mantenuto.

Le ricorrenti sostengono inoltre che nei confronti del porto turistico di Wieringermeer si configura un aiuto di Stato.

Le ricorrenti deducono infine la violazione dell'obbligo di motivazione e dell'art. 253 CE.


30.4.2004   

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C 118/47


Ricorso del sig. Giuseppe Caló contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 2004

(Causa T-118/04)

(2004/C 118/101)

Lingua processuale: il francese

Il 26 marzo 2004, il sig. Giuseppe Caló, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione 9 luglio e 1o ottobre 2003 e, nella misura del necessario, la decisione del presidente della Commissione 29 luglio 2003;

condannare la Commissione a pagare al ricorrente il risarcimento del danno morale subito nella misura simbolica di 1 Euro;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente nella presente causa impugna la decisione con la quale l'APN gli attribuisce assieme al suo posto e ad altri 4 direttori delle DG ESTAT, una nuova assegnazione presso il direttore generale della direzione generale di assegnazione nonché la decisione di dare corso al procedimento per l'assegnazione degli impieghi di direttore delle direzioni ESTAT/B, ESTAT/C, ESTAT/C, ESTAT/E ed ESTAT/F ai sensi degli artt. 29, n. 1, lett. a) e c), e 29, n. 2, dello Statuto.

Tali decisioni sarebbero state adottate a seguito delle irregolarità constatate in seno all'EUROSTAT.

A sostegno delle sue affermazioni il ricorrente deduce:

violazione dell'art. 2, n. 1, dello Statuto e delle decisioni della Commissione 21 gennaio 1998 e 9 novembre 2001, relative all'esercizio del potere dell'APN, in quanto la decisione di assegnare il ricorrente al nuovo impiego di consigliere principale di cui trattasi, sarebbe stata adottata da un'autorità priva dei poteri di APN;

violazione del dovere di motivazione;

illegittimità degli avvisi di posto vacante COM/173/03, COM/174/03, COM/175/03, COM/176/03 e COM/177/03, nella misura in cui non precisano il contesto giuridico normativo in considerazione del quale l'istituzione intende procedere all'esame comparativo dei rispettivi meriti dei candidati.

Le decisioni impugnate sarebbero infine lesive della reputazione professionale e della dignità del ricorrente.


30.4.2004   

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C 118/47


Ricorso della. Peróxidos Orgánicos, S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 marzo 2004

(Causa T-120/04)

(2004/C 118/102)

Lingua processuale: l'inglese

Il 22 marzo 2004 la Peróxidos Orgánicos, S.A, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dagli avv.ti A. Creus e B. Uriarte, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare gli artt. 1, 2 e 4 della decisione della Commissione delle Comunità europee 10 dicembre 2003, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (Caso COMP/E-2/37 585 Perossidi organici) nella misura in cui la riguarda;

in subordine, annullare l'ammenda comminatale;

porre le spese del procedimento a carico della Commissione.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione contestata la Commissione ha accertato che la ricorrente, fra l'altro, ha violato l'art. 81 del Trattato CE partecipando, dal 1o luglio 1971 al 31 dicembre 1999, a varie intese e pratiche concordate nel settore dei perossidi organici. Per questo motivo la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di EUR 500 000.

A sostegno del ricorso, la ricorrente assume che il procedimento contro di essa si era proscritto in forza del regolamento n. 2988/1974 (1), dato che la sua partecipazione a tale violazione è cessata nel gennaio 1997 e quindi è trascorso un periodo di oltre cinque anni prima del primo ricorso proposto dalla Commissione nella causa in oggetto.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319 del 29.11.1974, pagg. 1-3).


30.4.2004   

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C 118/48


Ricorso del sig. Henri Boquien e altri 12 contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 marzo 2004

(Causa T-121/04)

(2004/C 118/103)

Lingua processuale: il francese

Il 26 marzo 2004, il sig. Henri Boquien e altri 12, tutti domiciliati in Francia, rappresentati dall'avv. Jean Péricaud, avocat, hanno presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

Condannare in solido il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee a versare a ciascun ricorrente un'indennità pari al pregiudizio subito maggiorato degli interessi di legge a partire dalla data di presentazione del presente ricorso.

Condannare in solido il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi invocati nella causa T-440/03, Arizmendi e a. contro Consiglio e Commissione (1).


(1)  GU C 59 del 6.3.2004, pag. 31.


30.4.2004   

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C 118/48


Ricorso della Outokumpu OYJ e Outokumpu Copper Products OY contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2004

(Causa T-122/04)

(2004/C 118/104)

Lingua processuale: l'inglese

Il 29 marzo 2004, la Outokumpu OYJ e la Outokumpu Copper Products OY, con sede in Espoo (Finlandia), rappresentate dal sig. J. Ratliff, Barrister, e dai sigg. F. Distefano e J. Louostarinen, Lawyers, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

Annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato  CE (caso COMP/E-1/38 240–Industrial tubes) nella parte in cui impone un'ammenda di EUR 18 130 000 alle ricorrenti;

Ridurre l'ammenda così imposta alle ricorrenti nella decisione di cui sopra nell'ambito della competenza giurisdizionale riconosciuta a questo Tribunale ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Consiglio n. 17/62 e dell'art. 230 del Trattato  CE;

Condannare la Commissione alle spese di causa, comprese quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti deducono che la Commissione è incorsa in errore di diritto, laddove ha aumentato l'importo dell'ammenda a loro carico per recidiva, sulla base della decisione della Commissione 18 luglio 1990, relativa ai prodotti piatti di acciaio inossidabili laminati a freddo (1). Le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 (2), degli orientamenti del 1998 in materia di imposizione delle ammende (3), dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, e dell'obbligo di motivazione. Deducono altresì che la Commissione è incorsa in errore manifesto di valutazione.

Inoltre le ricorrenti deducono che la Commissione è incorsa in errore di diritto aumentando l'ammenda a fini dissuasivi. Secondo le ricorrenti, esse sono divenute di dimensioni maggiori delle altre società coinvolte, alla fine effettiva dell'infrazione o dopo di essa, e pertanto non avevano all'epoca le più ampie risorse o il maggiore potere economico che la Commissione afferma che le ricorrenti abbiano.

Le ricorrenti deducono altresì la violazione dei principi fondamentali che limitano il potere discrezionale della Commissione laddove ha considerato solo le cifre di affari all'atto della determinazione dell'effetto dissuasivo.

Infine le ricorrenti deducono che la Commissione è incorsa in errore di diritto prendendo in considerazione il prezzo pieno, comprensivo del prezzo per il metallo, e cioè, non solo il margine del produttore per il procedimento di conversione per la trasformazione del rame in rubi ad uso industriale, ma anche il sottostante fatturato per il rame, che non rientrava in alcun modo in un'illecita cooperazione.


(1)  Decisione della Commissione 18 luglio 1990, 90/417/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA concernente l'accordo e le pratiche concordate, posti in essere dai produttori europei di prodotti piatti di acciaio inossidabili laminati a freddo (GU L 220, pag. 28).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17/62: Primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU P 13 del 21.2.1962, pagg. 204-211).

(3)  Comunicazione della Commissione Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU C 9 del 14.1.1998, pagg. 3-5).


30.4.2004   

IT

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C 118/49


Ricorso del sig. Jamal Ouariachi contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1o aprile 2004

(Causa T-124/04)

(2004/C 118/105)

Lingua processuale: il francese

Il 1o aprile 2004 il sig. Jamal Ouariachi, residente in Rabat (Marocco), rappresentato dall'avv. France Blanmailland, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a versargli un'indennità forfetaria per un importo totale di EUR 150 000, a titolo di risarcimento dei danni morali da lui subiti;

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente è di cittadinanza marocchina/spagnola ed abita in Marocco. Con il presente ricorso, egli chiede il risarcimento del danno morale che avrebbe subito per il fatto che la sua ex moglie ha lasciato il Marocco con i loro due bambini, privandolo così del suo diritto di visitare i propri figli. L'ex moglie del ricorrente si sarebbe recata nel Sudan per raggiungervi un agente della Commissione che le avrebbe fornito un invito della delegazione dell'Unione europea nel Sudan al fine di consentirle di ottenere un visto.

Il ricorrente fa anche valere il fatto che l'agente in questione avrebbe più volte firmato le pagelle scolastiche dei suoi figli usurpando così la sua identità.


30.4.2004   

IT

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C 118/49


Ricorso del sig. Patrick Rousseaux contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 marzo 2004

(Causa T-125/04)

(2004/C 118/106)

Lingua processuale: il francese

Il 28 marzo 2004, il sig. Patrick Rousseaux, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'APN 14 aprile 2003 laddove essa:

non ha fissato l'inquadramento del ricorrente al grado A6, scatto 3, al momento della sua assunzione;

non ha ricostruito la carriera per gradi del ricorrente anticipando la data delle sue promozioni al grado A5 e A4;

ha limitato la data di entrata in vigore della decisione di reinquadramento, per quanto riguarda i suoi effetti pecuniari, al 5 ottobre 1995;

annullare la decisione dell'APN 11 dicembre 2003, portata a conoscenza del ricorrente il 19 dicembre 2003, di rigetto del suo reclamo R/474/03;

condannare la convenuta al pagamento di un'indennità fissata provvisoriamente a 125 000 EUR nel caso in cui, per ipotesi, le sia impossibile ricostruire la carriera per gradi del ricorrente;

condannare la convenuta alla totalità delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Con il presente ricorso, il ricorrente, che era stato inquadrato al grado A7, scatto 3, al momento della sua assunzione, nell'ottobre 1986, si oppone alla decisione dell'APN di fissare tale inquadramento, al momento della sua revisione, al grado A6, scatto 2, e non al grado A6, scatto 3, di non ricostruire la sua carriera e di limitare la data di entrata in vigore della decisione relativa al suo reinquadramento al 5 ottobre 1995.

Egli fa valere, a sostegno delle sue richieste:

relativamente all'anzianità di scatto alla data di assunzione, la violazione delle decisioni della Commissione 6 giugno 1973 e 1o settembre 1983, relative ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione, la violazione dell'art. 4, n. 3, dello Statuto e del principio di eguaglianza, nonché l'inosservanza dell'obbligo di motivazione degli atti;

relativamente al rifiuto di procedere ad una ricostruzione di carriera, la violazione degli artt. 5, n. 3, e 45 dello Statuto;

la violazione dell'art. 62 dello Statuto, relativamente alla limitazione degli effetti pecuniari della decisione relativa al suo inquadramento.


30.4.2004   

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C 118/50


Ricorso del sig. Willem Goris contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 marzo 2004

(Causa T-126/04)

(2004/C 118/107)

Lingua processuale: il francese

Il 24 marzo 2004, il sig. Willem Goris, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'APN 5 maggio 2003 laddove essa:

non ha fissato l'inquadramento del ricorrente al grado B4, scatto 3, al momento della sua assunzione;

non ha ricostruito la carriera per gradi del ricorrente anticipando la data della sua promozione al grado B3 e concedendogli, eventualmente, una promozione al grado B2;

ha limitato la data di entrata in vigore della decisione di reinquadramento, per quanto riguarda i suoi effetti pecuniari, al 5 ottobre 1995;

per quanto occorra, annullare la decisione implicita dell'APN 14 dicembre 2003 di rigetto del reclamo del ricorrente (R/487/03);

condannare la convenuta al pagamento di un'indennità fissata provvisoriamente a 125 000 EUR nel caso in cui, per ipotesi, le sia impossibile ricostruire la carriera per gradi del ricorrente;

condannare la convenuta alla totalità delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Con il presente ricorso, il ricorrente, che era stato inquadrato al grado B5, scatto 3, al momento della sua assunzione, nel settembre 1994, si oppone alla decisione dell'APN di fissare tale inquadramento, al momento della sua revisione, al grado B4, scatto 2, e non al grado B4, scatto 3, di non ricostruire la sua carriera e di limitare la data di entrata in vigore della decisione relativa al suo reinquadramento al 5 ottobre 1995.

I motivi dedotti sono identici a quelli di cui alla causa T-125/04, Rousseaux/Commissione.


30.4.2004   

IT

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C 118/50


Ricorso della sig.ra Carla Piccinni-Leopardi contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2004

(Causa T-128/04)

(2004/C 118/108)

Lingua processuale: il francese

Il 29 marzo 2004 la sig.ra Carla Piccinni-Leopardi, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis ed Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 14 aprile 2003, nella parte in cuifissa al secondo scatto del suo grado l'inquadramento all'atto dell'assunzione,rettifica e fissa alla data del 1o aprile 1999 il suo inquadramento nel grado A5e ne limita gli effetti pecuniari al 5 ottobre 1995;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

I motivi fatti valere nella causa in esame sono gli stessi invocati nella causa T-402/03, Katalagarianakis/Commissione (GU C 35, pag. 17).


30.4.2004   

IT

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C 118/50


Ricorso del sig. Gerhard Frauerwieser contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 1o aprile 2004

(Causa C-130/04)

(2004/C 118/109)

Lingua processuale: il francese

Il 1o aprile 2004, il sig. Gerhard Frauerwieser, rappresentato dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

Condannare la Commissione a completare il fascicolo personale del ricorrente redigendo il suo rapporto di fine periodo di prova e i suoi rapporti informativi, a partire dal momento della sua assunzione presso la Commissione, in data 1o novembre 1996, redigendo, tra l'altro, i rapporti informativi per i periodi 1997/1999 e 1999/2001;

Annullare il procedimento di valutazione relativo al periodo 2001/2002 nella misura in cui riguarda il ricorrente;

In subordine, annullare il rapporto di sviluppo di carriera (REC/CDR) per il periodo 1o luglio 2001-31 dicembre 2002;

Statuire sugli oneri, spese e onorari e condannare la Commissione al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento del procedimento di redazione dei rapporti informativi per l'anno 2001/2002, nella parte in cui lo riguarda, e si oppone al rifiuto dell'APN di accogliere le sue domande affinché fosse completato il suo fascicolo personale, redigendo i suo rapporto di fine periodo di prova e quelli informativi mancanti. Domanda altresì, in subordine, l'annullamento del suo rapporto di sviluppo di carriera per il periodo 1o luglio 2001-31 dicembre 2002.

A sostegno delle sue affermazioni, deduce:

violazione degli artt. 26 e 43 dello Statuto, nonché delle relative disposizioni generali di attuazione;

violazione della Guida di Valutazione e della guida specifica per la redazione dei rapporti informativi per l'esercizio 2001/2002;

violazione del principio di non discriminazione;

violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e della regola «patere legem quam ipse feristi»;

violazione del dovere di sollecitudine.


30.4.2004   

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C 118/51


Ricorso del sig. Luc Jacobs contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 2004

(Causa T-131/04)

(2004/C 118/110)

Lingua processuale: il francese

Il 26 marzo 2004, il sig. Luc Jacobs, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'APN 14 aprile 2003 laddove essa:

non ha fissato l'inquadramento del ricorrente al grado B4, scatto 3, al momento della sua assunzione;

non ha ricostruito la carriera per gradi del ricorrente anticipando la data della sua promozione al grado B3 e concedendogli, eventualmente, una promozione al grado B2;

ha limitato la data di entrata in vigore della decisione di reinquadramento, per quanto riguarda i suoi effetti pecuniari, al 5 ottobre 1995;

annullare la decisione dell'APN 11 dicembre 2003, portata a conoscenza del ricorrente il 16 dicembre 2003, di rigetto del suo reclamo R/473/03;

condannare la convenuta al pagamento di un'indennità fissata provvisoriamente a 125 000 EUR nel caso in cui, per ipotesi, le sia impossibile ricostruire la carriera per gradi del ricorrente;

condannare la convenuta alla totalità delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Con il presente ricorso, il ricorrente, che era stato inquadrato al grado B5, scatto 3, al momento della sua assunzione, nel gennaio 1991, si oppone alla decisione dell'APN di fissare tale inquadramento, al momento della sua revisione, al grado B4, scatto 2, e non al grado B4, scatto 3, di non ricostruire la sua carriera e di limitare la data di entrata in vigore della decisione relativa al suo reinquadramento al 5 ottobre 1995.

I motivi dedotti sono identici a quelli di cui alla causa T-125/04, Rousseaux/Commissione.


30.4.2004   

IT

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C 118/51


Ricorso di Cementir Cementerie del Tirreno spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 2004

(Causa T-138/04)

(2004/C 118/111)

Lingua processuale: l'italiano

il 7 aprile 2004, Cementir Cementerie del Tirreno spa, con gli avvocati Denis Fosselard e Piero Fattori, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione contenuta nella lettera del 28 gennaio 2004 in quanto fissa ad un ammontare di 4 770 949,89 Euro gli interessi di mora sull'ammenda al cui pagamento è tenuta la ricorrente

-condannare la Commissione alle spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha applicato un'aliquota fissa del 7,25 % nel determinare gli interessi di mora dovuti sull'importo dell'ammenda comminata a Cementir con Decisione del 30 novembre 1994, come modificato dal Tribunale con sentenza del 15 marzo 2000, e successivamente confermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza del 7 febbraio 2004.

La ricorrente impugna la decisione e fonda la sua domanda su due motivi.

Con il primo motivo, si denuncia la violazione dei principi generali di diritto comunitario ed in particolare del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, considerato che l'applicazione di un tasso fisso del 7,25 % per un periodo di nove anni ha determinato la fissazione di un ammontare di interessi esorbitante e particolarmente gravoso. Secondo la ricorrente il ricorso ad un'aliquota fissa, calcolata sulla base della situazione di mercato esistente nel 1995, risulta assolutamente irragionevole se applicata ad un periodo estremamente ampio, quale un arco temporale di ben nove anni. Peraltro, nel periodo in esame, i tassi di mercato si sono fortemente ridotti e ciò ha determinato una situazione nella quale il diritto di Cementir alla tutela giurisdizionale è stato assoggettato a condizioni particolarmente gravose.

Con il secondo motivo, la ricorrente chiede che il Tribunale annulli la decisione contenuta nella lettera del 28 gennaio 2004 per violazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 3, lettera B, del Trattato CE. Cementir ritiene, infatti, che l'applicazione di un tasso di interesse varabile (maggiorato da un spread ragionevole) costituirebbe una misura altrettanto efficace per raggiungere gli obiettivi perseguitati dalla Commissione, senza imporre ingiustificate restrizioni al diritto alla piena tutela giurisdizionale.


30.4.2004   

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C 118/52


Cancellazione dal ruolo della causa T-248/99 (1)

(2004/C 118/112)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 23 marzo 2004 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-248/99: Autobedrijf Diepenmaat V.O.F. sostenuta da: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2000.


30.4.2004   

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C 118/52


Cancellazione dal ruolo della causa T-253/99 (1)

(2004/C 118/113)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 23 marzo 2004 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-253/99: Oliehandel Van den Belt B.V. sostenuta da: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2000.


30.4.2004   

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C 118/52


Cancellazione dal ruolo della causa T-320/99 (1)

(2004/C 118/114)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 23 marzo 2004 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-320/99: W.F. Milder sostenuta da: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 63 del 4.3.2000.


30.4.2004   

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C 118/52


Cancellazione dal ruolo della causa T-246/01 R (1)

(2004/C 118/115)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 24 marzo 2004 il presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-246/01 R: GrafTech International Ltd contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 17 del 19.1.2002.


30.4.2004   

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C 118/53


Cancellazione dal ruolo della causa T-409/03 (1)

(2004/C 118/116)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 27 aprile 2004, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-409/03: Manuel Simões dos Santon contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


30.4.2004   

IT

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C 118/53


Cancellazione dal ruolo della causa T-82/04 (1)

(2004/C 118/117)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 1o aprile 2004 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-82/04: Jamal Ouariachi contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  Non ancora pubblicata.


III Informazioni

30.4.2004   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/54


(2004/C 118/118)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 106 del 30.4.2004

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 94 del 17.4.2004

GU C 85 del 3.4.2004

GU C 71 del 20.3.2004

GU C 59 del 6.3.2004

GU C 47 del 21.2.2004

GU C 35 del 7.2.2004

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