ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
47o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Consiglio |
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2004/C 116/1 |
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2004/C 116/2 |
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2004/C 116/3 |
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2004/C 116/4 |
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2004/C 116/5 |
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2004/C 116/6 |
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2004/C 116/7 |
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2004/C 116/8 |
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IT |
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I Comunicazioni
Consiglio
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/1 |
ACCORDO
tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi
(2004/C 116/01)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio europeo ha deciso, in applicazione della politica estera e di sicurezza comune, di dotare l'Unione europea delle capacità necessarie per prendere ed attuare decisioni nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attività di gestione delle crisi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE. |
(2) |
L'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo status
noto come SOFA UE, si applica, in linea generale, soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri. |
(3) |
Le disposizioni dell'articolo 18 del SOFA UE non si applicano alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi armati abbia subito ferite o sia deceduto, qualora l'atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato nel territorio dei paesi terzi in cui è condotta o sostenuta l'operazione UE di gestione delle crisi oppure in alto mare. |
(4) |
Sarà necessario concludere accordi specifici (SOFA) con i paesi terzi ospitanti interessati in caso di esercitazioni o operazioni eseguite al di fuori del territorio degli Stati membri. In linea generale, tali accordi conterranno disposizioni relative alle richieste di indennizzo presentate dai paesi terzi interessati o dai loro cittadini, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ai sensi del presente accordo si intende per:
1. |
«militari»:
|
2. |
«personale civile»: il personale civile distaccato dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione europea per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni, o il personale civile, ad eccezione del personale assunto in loco, che lavora con i quartieri generali o le forze o che è in altro modo messo a disposizione dell'Unione europea dagli Stati membri per le stesse attività. |
Articolo 2
Le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto qualora l'atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato:
— |
nel quadro della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni e |
— |
al di fuori dei territori in cui si applica il SOFA UE. |
Articolo 3
Ciascun Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro qualora un suo militare o membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.
Articolo 4
1. Ciascun Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per i danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, se il danno:
— |
è stato causato da un militare o da un membro del personale civile dell'altro Stato membro, nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dei compiti citati, oppure |
— |
è stato causato da un veicolo, natante o aereo di proprietà dell'altro Stato membro ovvero utilizzato o gestito dal personale di quest'ultimo e a condizione che il veicolo, il natante o l'aereo che ha causato il danno sia stato utilizzato in relazione ai compiti citati o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni. |
2. Le richieste di indennizzo per il salvataggio in mare presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro sono oggetto di rinuncia, purché il natante o il carico salvati siano di proprietà di uno Stato membro o siano utilizzati o gestiti dal suo personale in relazione ai compiti citati.
Articolo 5
In caso di richieste di indennizzo, diverse da quelle oggetto di rinuncia ai sensi degli articoli 3 e 4,
— |
per un danno ai beni di proprietà di uno Stato membro o da esso utilizzati o gestiti in relazione alla preparazione o all'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni, o |
— |
nel caso in cui un membro del personale di uno Stato membro abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, |
la responsabilità di un altro Stato membro è stabilita e l'importo dei danni è convenuto mediante trattative tra gli Stati membri interessati, semprechè gli Stati membri interessati non convengano altrimenti.
Uno Stato membro rinuncia a chiedere un indennizzo se l'importo del danno è inferiore a 10 000 EUR. Tale importo può essere modificato con decisione unanime degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
Articolo 6
Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non autorizzano uno Stato membro a rifiutarsi di pagare ad una parte diversa da quelle contraenti del presente accordo un indennizzo completo o parziale per danni causati ad un bene fornito da tale parte ad uno o più Stati membri nell'ambito di un accordo di locazione, leasing, noleggio o di altro tipo.
Articolo 7
Le controversie tra gli Stati membri connesse con le richieste di indennizzo che non possano essere risolte mediante trattative tra gli Stati membri interessati sono deferite a un arbitro scelto, mediante accordo tra i medesimi Stati membri, fra i cittadini degli Stati interessati che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giurisdizionale. Se gli Stati membri interessati non sono in grado di giungere ad un accordo sull'arbitro nell'arco di due mesi, ciascuno di essi può chiedere al presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di scegliere una persona con le suddette qualifiche.
Articolo 8
1. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'approvazione del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento di tali procedure costituzionali da parte dell'ultimo Stato membro.
2. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo. Il depositario pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonché le informazioni sulla sua entrata in vigore dopo che sono state espletate le procedure costituzionali di cui al paragrafo 1.
Articolo 9
Il presente accordo è redatto in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril del dos mil cuatro.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendvier.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the twenty-eight day of April in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kahsituhattaneljö.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra,
Pour le gouvernement de la République française
Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland
Per il Governo della Repubblica italiana
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Regierung der Republik Österreich
Pelo Governo da República Portuguesa
Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar
På svenska regeringens vägnar
For the Government of the United Kingdom of Great Britain
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien
For regeringen for Kongeriget Danmark
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
Por el Gobierno del Reino de España
DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI
Firmando il presente accordo, tutti gli Stati membri, si adopereranno, nella misura in cui il loro ordinamento giuridico interno lo consenta, per limitare quanto più possibile le richieste di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro nel caso in cui un militare o un membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto ovvero siano stati causati danni ai beni di loro proprietà o da essi utilizzati o gestiti, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.
Gli Stati membri si adopereranno per soddisfare il più presto possibile i requisiti delle loro procedure costituzionali al fine di permettere una tempestiva entrata in vigore del presente accordo.
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/8 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
(2004/C 116/02)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori indipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), in particolare l'articolo 82,
visti gli atti relativi all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (2), in particolare l'articolo 52,
visti gli elenchi di candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati sopra richiamati,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 23 settembre 2002 (3), il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti per il periodo che va dal 23 settembre 2002 al 22 settembre 2004. |
(2) |
Occorre procedere alla nomina dei membri titolari e supplenti dei nuovi Stati membri di detto comitato per un periodo che scade il 22 settembre 2004, |
DECIDE:
Articolo unico
Sono nominati membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti per il periodo che va dal 1o maggio 2004 al 22 settembre 2004:
I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
Paese |
Titolari |
Supplenti |
Repubblica ceca |
Sig.ra Gabriela VOPATOVÁ Sig. Jiří BAUER |
Sig. Petr HRUBEC |
Estonia |
Sig.ra Merle MALVET Sig.ra Vilja KUZMIN |
Sig.ra Edith KALLASTE |
Cipro |
Sig.ra Dora PETSA Sig.ra Eleni PAROUTI |
Sig.ra Sylia KYRMITSI |
Lettonia |
Sig.ra Ilona PĒTERSONE Sig.ra Daina FROMHOLDE |
Sig.ra Ringla VĪKSNE |
Lituania |
Sig.ra Vida PETRYLAITĖ Sig.ra Janina ANDRIUSKEVICIUTE |
Sig. Vytautas KRIAUZA |
Ungheria |
Sig.ra Éva LUKÁCS Sig.ra Judit RÉZMŰVES |
Sig.ra Katalin NOVÁK |
Malta |
Sig. Frankie MICALLEF Sig. Joseph CHURCH |
Sig.ra Shirley SULTANA |
Polonia |
Sig.ra Elżbieta ROŻEK Sig.ra Grażyna SYPNIEWSKA |
Sig.ra Maria WASILEWSKA |
Slovenia |
Sig.ra Renata CVELBAR BEK Sig.ra Zvezdana VEBER HARTMAN |
Sig. Radivoj RADAK |
Slovacchia |
Sig.ra Natália DIANIŠKOVÁ Sig.ra Magdaléna LACOVÁ |
Sig.ra Daniela PIVOVAROVÁ |
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
Paesi |
Titolari |
Supplenti |
Repubblica ceca |
Sig.ra Jaroslava BAUEROVÁ Sig.ra Helena ČORNEJOVÁ |
Sig. Petr JINDRA |
Estonia |
Sig. Margo KIKAS Sig.ra Kaia VASK |
Sig.ra Liina CARR |
Cipro |
Sig. Erotokritos KOUMIDES Sig. Pavlos KALOSINATOS |
Sig.ra Anna PILAVAKI |
Lettonia |
Sig. Ivo KRIEVS Sig.ra Rita PFEIFERE |
Sig.ra Marija TOMSONE |
Lituania |
Sig.ra Aldona BALSIENE Sig. Vydas PUSKEPALIS |
Sig.ra Lina GIRIŪNIENĖ |
Ungheria |
Sig.ra Erzsébet BÚZÁSNÉ PUTZ Sig. Péter MÓZER |
Sig. Zoltán PAPP |
Malta |
Sig.ra Josephine ATTARD SULTANA Sig. John BENCINI |
... |
Polonia |
Sig.ra Ewa KĘDZIOR Sig. Jacek DUBIŃSKI |
Sig. Tomasz KRZEMIEŃSKI |
Slovenia |
Sig.ra Metka ROKSANDIĆ Sig.ra Katarina LAVRIN-MARENČE |
Sig. Ivan AŠENBERGER |
Slovacchia |
Sig.ra Mária SVOREŇOVÁ Sig.ra Zdena DVORANOVÁ |
Sig.ra Dagmar LIGOCKÁ |
III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
Paese |
Titolari |
Supplenti |
Repubblica ceca |
Sig. M. Vladislav LÁNSKÝ Sig. Jiří SVOBODA |
... |
Estonia |
Sig.ra Gerli JÕGI Sig.ra Victoria METS |
Sig. Renno MÄGI |
Cipro |
Sig. Michael ANTONIOU Sig. Emilios MICHAEL |
Sig. Leftteris KARYDIS |
Lettonia |
Sig.ra Ieva JAUNZEME Sig. Imants JANSONS |
Sig.ra Anita NIPĀNE |
Lituania |
Sig.ra Giedre OSINATE Sig. Arturas STRAVINSKAS |
Sig.ra Jurgita NASUTAVICIUTE |
Ungheria |
Sig. Károly G. TÓTH Sig.ra Terézia BOROS |
... |
Malta |
Sig. Manwel SAID Sig. Tonio FARRUGIA |
Sig. Lawrence MIZZI |
Polonia |
Sig. Andrzej JANKOWSKI Sig. Zbigniew ZUREK |
Sig. Jacek MĘCINA |
Slovenia |
Sig.ra Urška JEREB Sig.ra Nina GLOBOČNIK |
Sig.ra Slavi PIRŠ |
Slovacchia |
Sig.ra Marta VENCELOVÁ Sig. Marian RYBÁR |
Sig. Marián NANIÁŠ |
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDOWELL
(1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.1945/93 (GU L 181 del 23.7.1993, pag.1).
(3) GU C 245 dell'11.10.2002, pag. 1.
30.4.2004 |
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C 116/11 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
recante nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
(2004/C 116/03)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (1), in particolare l'articolo 52,
vista la decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, in particolare l'articolo 3,
visti gli elenchi di candidature presentate al Consiglio dai governi dei summenzionati Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 22 dicembre 2003 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006. |
(2) |
È opportuno nominare i membri titolari e supplenti dei nuovi Stati membri del omitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, per il periodo che scade il 31 dicembre 2006, |
DECIDE:
Articolo unico
Sono nominati membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006:
I. RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO
Paese |
Membri titolari |
Membri supplenti |
Repubblica ceca |
Sig.ra Daniela KUBÍČKOVÁ |
Sig. Josef JIRKAL Sig. Michael VÍT |
Estonia |
Sig. Ivar RAIK |
Sig.ra Katrin LEPISK Sig. Tooma VALNER |
Cipro |
Sig. Leandros NICOLAIDES |
Sig. Anastasios YIANNAKI Sig. Marios KOURTELLIS |
Lettonia |
Sig. Renārs LŪSIS |
Sig.ra Inta LAGANOVSKA Sig. Jānis BĒRZIŅŠ |
Lituania |
Sig. Romas KANCEVICIUS |
Sig. Jonas NAUJALIS Sig.ra Rita ZUBKEVICIUTE |
Ungheria |
Sig. András BÉKÉS |
Sig. György UNGVÁRY Sig. Péter ESZTÓ |
Malta |
Sig. Mark GAUCI |
Sig. Vince ATTARD Sig. Silvio FARRUGIA |
Polonia |
Sig.ra Danuta KORADECKA |
Sig. Daniel PODGÓRSKI … |
Slovenia |
Sig.ra Tatjana PETRIČEK |
Sig.ra Mojca GRUNTAR ČINČ Sig. Jože HAUKO |
Slovacchia |
Sig.ra Elena BARTUNKOVÁ |
Sig.ra L'ubica HETTYCHOVÁ Sig. Ivan MAJER |
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
Paese |
Membri titolari |
Membri supplenti |
Repubblica ceca |
Sig. Pavel SKÁCELÍK |
Sig. Vlastimil ALTNER Sig. Luboš POMAJBÍK |
Estonia |
Sig. Argo SOON |
Sig. Peeter ROSS Sig. Ülo KRISTJUHAN |
Cipro |
Sig. Nikos ANDREOU |
Sig.ra Olga POULIDA … |
Lettonia |
Sig. Ziedonis ANTAPSONS |
Sig. Mārtiņš PUŽULS Sig.ra Ija RUDZĪTE |
Lituania |
Sig. Rimantas KUMPIS |
Sig.ra Aurelija MALUKAITE Sig.ra Gediminas MOZURA |
Ungheria |
Sig. Pál GERGELY |
Sig. Károly GYÖRGY Sig.ra Szilvia BORBÉLY |
Malta |
Sig. Saviour SAMMUT |
Sig. Joseph GERADA … |
Polonia |
Sig.ra Iwona PAWLACZYK |
Sig. Jacek GADOWSKI Sig. Ludwik STASZAK |
Slovenia |
Sig.ra Lučka BÖHM |
Sig. Vilko ŠVAB Sig.ra Spomenka GERŽELJ |
Slovacchia |
Sig. Peter RAMPAŠEK |
Sig. Jaroslav BOBELA Sig. Ján KOŠOVSKÝ |
III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
Paese |
Membri titolari |
Membri supplenti |
Repubblica ceca |
Sig. Miroslav BURIŠÍN |
Sig. František HROBSKÝ Sig.ra Ludmilla HÁLKOVOVÁ |
Estonia |
Sig.ra Iren VÕITRA |
Sig. Ilmar LINK Sig.ra Kristiina KIBE |
Cipro |
Sig. Petros PETROU |
Sig. Lefteris CARYDIS … |
Lettonia |
Sig. Aleksandrs GRIGORJEVS |
Sig. Edgars KORČAGINS Sig.ra Irēna UPZARE |
Lituania |
Sig. Jonas GUZAVICIUS |
Sig.ra Laura SIRVYDIENE Sig. Vytautas TRECIOKAS |
Ungheria |
Sig. József István KOVÁCS |
Sig. Antal SZABADKAI Sig.ra Judit NOSZTRAI |
Malta |
Sig. John SCICLUNA |
Sig. Joe DELIA … |
Polonia |
… |
Sig.ra Julia ROLA-JANICKA Sig. Jacek MĘCINA |
Slovenia |
Sig.ra Azra SERAŽIN |
Sig.ra Nina GLOBOČNIK Sig.ra Slavi PIRŠ |
Slovacchia |
Sig. Juraj UHEREK |
Sig. Milan ONDAŠ … |
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDOWELL
(2) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 17.
30.4.2004 |
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C 116/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
relativa alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale dei rappresentanti della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia
(2004/C 116/04)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),
visti gli elenchi delle candidature presentate al Consiglio dai governi della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia per i loro rappresentanti nonché dalla Commissione per i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 6 marzo 2003 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 6 marzo 2003 fino al 5 marzo 2006. |
(2) |
Occorre procedere alla nomina dei membri titolari e supplenti dei nuovi Stati membri del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale entro il 5 marzo 2006, |
DECIDE:
Articolo unico
Sono nominati membri del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 1o maggio 2004 al 5 marzo 2006:
I. RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO
Paesi |
Titolari |
Repubblica ceca |
Sig. Miroslav KOSTKA |
Estonia |
Sig. Kalle TOOM |
Cipro |
Sig. Michael PHYSENTZIDES |
Lettonia |
Sig. Gunars KRUSTS |
Lituania |
Sig. Romualdas PUSVASKIS |
Ungheria |
Sig. János JAKAB |
Malta |
Sig. Charles MIZZI |
Polonia |
Sig. Krzysztof KAFEL |
Slovenia |
Sig. Gorazd JENKO |
Slovacchia |
Sig. Juraj VANTUCH |
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
Paesi |
Titolari |
Repubblica ceca |
Sig. Radovan LANGER |
Estonia |
Sig.ra Kaja TOOMSALU |
Cipro |
Sig. Nicos NICOLAOU |
Lettonia |
Sig.ra Beata JAKUBOVA |
Lituania |
Sig.ra Regina BARTIENE |
Ungheria |
Sig.ra Gabriella LIPKA BASKI |
Malta |
Sig. Anthony MICALLEF DEBONO |
Polonia |
Sig. Bogdan OLSZEWSKI |
Slovenia |
Sig.ra Metka ROKSANDIC |
Slovacchia |
Sig. Dusan HARVAN |
III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
Paesi |
Titolari |
Repubblica ceca |
Sig.ra Denisa NEUWIRTHOVÁ |
Estonia |
Sig. Tarmo KRIIS |
Cipro |
Sig. Leonidas PASCHALIDES |
Lettonia |
Sig.ra Ieva JAUNZEME |
Lituania |
Sig.ra Laura SIRVYDIENE |
Ungheria |
Sig. Peter KOVACS |
Malta |
Sig. Emmanuel SAÏD |
Polonia |
Sig. Jozef JACEK HORDEJUK |
Slovenia |
Sig. Janez DEKLEVA |
Slovacchia |
Sig. Daniel HRDINA |
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDOWELL
(1) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 354/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 1).
(2) GU C 64 del 18.3.2003, pag. 4.
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/16 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
(2004/C 116/05)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (1), in particolare l'articolo 8,
visti gli elenchi di candidature presentati al Consiglio dai governi della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visti gli elenchi di candidature presentati al Consiglio dal presidente del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, per quanto riguarda la proposta dei gruppi di membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno a detto comitato;
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 3 giugno 2002 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2005. |
(2) |
Occorre nominare i membri titolari e i supplenti dei nuovi Stati membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per il periodo che scade il 2 giugno 2005, |
DECIDE:
Articolo unico
Sono nominati membri titolari e membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo dal 1o maggio 2004 al 2 giugno 2005:
I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
Paese |
Titolari |
Supplenti |
Repubblica ceca |
M. Petr ŠIMERKA |
Mme Daniela KUBÍČKOVÁ |
Estonia |
M. Tiit KAADU |
Mme Ester RÜNKLA |
Cipro |
|
|
Lettonia |
M. Renārs LŪSIS |
Mme Jolanta KANČA |
Lituania |
Mme Aldona SABAITIENE |
M. Gintaras CEPAS |
Ungheria |
M. András BÉKÉS |
Mme Mária GROSZMANN |
Malta |
M. Mark GAUCI |
M. David SALIBA |
Polonia |
M. Daniel PODGÓRSKI |
|
Slovenia |
Mme Nataša BELOPAVLOVIČ |
M. Borut BREZOVAR |
Slovacchia |
M. Ivan MAJER |
Mme Elena BARTUNKOVÁ |
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
Paese |
Titolari |
Supplenti |
Repubblica ceca |
M. Luboš POMAJBÍK |
M. Vlastimil ALTNER |
Estonia |
M. Ülo KRISTJUHAN |
M. Argo SOON |
Cipro |
|
|
Lettonia |
M. Ziedonis ANTAPSONS |
M. Mārtiņš PUŽULS |
Lituania |
Mme Gediminas MOZURA |
M. Rimantas KUMPIS |
Ungheria |
M. Pál GERGELY |
M. Károly GYÖRGY |
Malta |
M. Joseph GERADA |
M. Saviour SAMMUT |
Polonia |
Mme Iwona PAWLACZYK |
M. Ludwik STASZAK |
Slovenia |
Mme Lučka BÖHM |
M. Vilko ŠVAB |
Slovacchia |
M. Ján KOŠOVSKÝ |
M. Peter RAMPÁŠEK |
III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
Paese |
Titolari |
Supplenti |
Repubblica ceca |
M. Miroslav BURIŠÍN |
M. František HROBSKÝ |
Estonia |
M. Ilmar LINK |
Mme Iren VÕITRA |
Cipro |
|
|
Lettonia |
M. Edgars KORČAGINS |
Mme Irēna UPZARE |
Lituania |
Mme Laura SIRVYDIENE |
M. Vytautas TRECIOKAS |
Ungheria |
M. József István KOVÁCS |
M. Antal SZABADKAI |
Malta |
M. Joe DELIA |
M. John SCICLUNA |
Polonia |
Mme Julia ROLA-JANICKA |
M. Jacek MĘCINA |
Slovenia |
Mme Nina GLOBOČNIK |
Mme Azra SERAŽIN |
Slovacchia |
M. Milan ONDAŠ |
M. Juraj UHEREK |
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL
(1) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1643/95 del 29 giugno 1995;
(2) GU C 161 del 5.7.2002, pag. 5.
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/18 |
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza
(2004/C 116/06)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
tenendo presente l'azione comune 97/339/GAI del Consiglio, del 26 maggio 1997, in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (1), e la direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (2),
richiamando le conclusioni del Consiglio del 13 luglio 2001 sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza,
sottolineando l'importanza del Manuale di sicurezza ad uso delle autorità e dei servizi di polizia in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza adottato dal Consiglio il 28 e 29 novembre 2002,
considerando quanto segue:
1 |
le autorità degli Stati membri responsabili della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione di Consigli europei e di altri eventi internazionali di pari risonanza devono assicurare il rispetto del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di riunirsi in modo pacifico, prevenendo quanto più possibile le interferenze di elementi i cui obiettivi o le cui azioni costituiscano reato o siano di natura violenta, |
2 |
le turbative avvenute in occasione di alcuni Consigli europei e di altri eventi internazionali di pari risonanza hanno limitato il pieno esercizio delle libertà sancite dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, |
3 |
in tali occasioni si è evidenziata la necessità di una più efficace e coordinata collaborazione a livello europeo fra le autorità competenti degli Stati membri, e che i servizi di polizia si assistano reciprocamente, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini di prevenzione e ricerca dei fatti punibili, |
4 |
è opportuno che, nel rispetto delle legislazioni nazionali, sia favorita la cooperazione tra i servizi di polizia degli Stati membri anche attraverso un mirato scambio di informazioni che rilevino nella prevenzione di turbative dell'ordine pubblico e per la sicurezza delle manifestazioni, |
5 |
i Consigli europei si tengono a Bruxelles presso la sede del Consiglio dell'Unione europea e gli altri Stati membri devono collaborare pienamente con le autorità del Regno del Belgio e con l'Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, |
6 |
con riferimento alla sicurezza dei Consigli europei e agli eventi di pari risonanza è necessario conferire piena efficacia alle disposizioni contenute nell'azione comune 97/339/GAI, che disciplina alcune forme di cooperazione di polizia in occasione di manifestazioni che rilevino per l'ordine e la sicurezza pubblica, |
7 |
un'efficace prevenzione si consegue anche attraverso misure adottate dagli Stati membri al fine di scoraggiare la partecipazione di facinorosi a manifestazioni all'estero, connesse con lo svolgimento dei Consigli europei ed eventi di pari risonanza, |
8 |
i dispositivi di sicurezza per eventi internazionali hanno talvolta comportato il ricorso all'applicazione delle misure previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1990 (in seguito denominata «convenzione di Schengen»), con conseguenti possibili situazioni di disagio presso alcuni transiti di frontiera dello Stato membro ospitante l'evento — dovute al massiccio afflusso di persone da sottoporre a controlli — e di pregiudizio alla libertà di movimento dei cittadini nell'Unione europea, |
9 |
la mancanza di dati e di segnalazione su persone nei cui confronti si hanno fondati sospetti per ritenere che possano causare turbative allo svolgimento dei Consigli europei e altri eventi internazionali di pari risonanza può impedire un'applicazione efficace e meno gravosa delle misure previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, |
10 |
la disponibilità di dati su tali soggetti può consentire controlli mirati per la loro individuazione, agevolando la libera circolazione delle altre persone, |
11 |
gli Stati membri sono pienamente consapevoli che il ripristino dei controlli alle frontiere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, è una misura da applicare conformemente ai criteri stabiliti dalla convenzione e nel pieno rispetto della decisione del comitato esecutivo del 20 dicembre 1995 (3), |
ADOTTA LA SEGUENTE RISOLUZIONE:
1. |
Nel rispetto delle legislazioni nazionali, gli Stati membri sono invitati a fornire allo Stato membro che ospita una riunione del Consiglio europeo o altro evento di pari risonanza le informazioni di cui dispongono circa gli spostamenti — ai fini della partecipazione all'evento stesso — di persone o gruppi nei confronti dei quali esistono fondati motivi per ritenere che essi intendano entrare nello Stato membro con il fine di provocare turbative all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'evento ovvero di commettere reati connessi all'evento stesso. Le informazioni possono essere fornite anche agli Stati membri attraverso i quali è previsto che essi transitino. |
2. |
Conformemente a quanto disposto dall'azione comune 97/339/GAI, le informazioni sui gruppi di cui al punto precedente dovrebbero comprendere la composizione globale, gli itinerari e i luoghi di transito e di soggiorno previsti, e i mezzi di trasporto. Lo Stato membro che invia le informazioni può anche specificare ogni altro utile elemento nonché il grado di affidabilità delle informazioni stesse. |
3. |
Lo Stato membro che per la sicurezza di un Consiglio europeo o di un evento di pari risonanza applica i controlli alle frontiere ai fini di proteggere l'effettuazione di tali eventi, in particolare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, può intraprendere altresì ogni iniziativa affinché siano limitati, quanto più possibile, i disagi causati dall'effettuazione dei controlli alle persone in transito; in tal senso dovrebbe essere privilegiata l'effettuazione di controlli svolti sulla base di informazioni di intelligence specialmente mirati su soggetti nei confronti dei quali vi sono fondati motivi per ritenere che intendano entrare nello Stato membro con il fine di provocare turbative all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'evento ovvero di commettere reati connessi all'evento stesso. |
4. |
Al fine di agevolare la possibilità per lo Stato membro ospitante l'evento di effettuare controlli mirati sulle persone in transito, gli altri Stati membri, sono invitati a mettere a disposizione ogni informazione che sia ritenuta utile. Le informazioni fornite possono, ove consentito dalla legislazione nazionale, riguardare i nominativi di soggetti nei confronti dei quali vi sono fondati motivi per ritenere che intendano entrare nello Stato membro con il fine di provocare turbative all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'evento ovvero di commettere reati connessi all'evento stesso ivi compresi i nominativi di soggetti condannati per reati relativi a turbative all'ordine pubblico di manifestazioni o altri eventi. |
5. |
In riferimento ai punti 3 e 4, la sola esistenza di condanne penali non dovrebbe giustificare automaticamente l'adozione delle misure di ordine pubblico e di pubblica sicurezza cui si fa riferimento nella risoluzione. |
6. |
Lo Stato membro può utilizzare le informazioni ricevute ai sensi del punto 4 per l'effettuazione dei controlli alle frontiere. Le informazioni potranno essere utilizzate anche per prevenire reati o garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dell'evento. |
7. |
Nulla nella presente risoluzione dovrebbe essere interpretato nel senso di derogare al principio in base al quale lo scambio di dati di carattere personale deve avvenire conformemente alla legislazione nazionale e internazionale applicabile, tenendo presenti le disposizioni di cui al titolo VI della convenzione di Schengen e della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale nonché — se del caso — dei principi contenuti nella raccomandazione n. (87) 15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia. |
8. |
Le informazioni di carattere personale dovrebbero essere utilizzate e conservate esclusivamente fino alla conclusione dell'evento per il quale sono state trasmesse e per i fini previsti dalla presente risoluzione, salvo se diversamente convenuto con lo Stato membro che le ha fornite. |
9. |
Analogamente a quanto previsto dall'azione comune 97/339/GAI, gli altri Stati membri possono inviare ufficiali di collegamento nel paese membro sede dell'evento, a seguito di specifiche intese, al fine di fornire assistenza alle autorità locali nella predisposizione e nell'attuazione delle misure di sicurezza e di ordine pubblico. |
10. |
A seguito di specifiche intese bilaterali con lo Stato membro che adotta le misure previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Schengen in occasione dello svolgimento sul proprio territorio di Consigli europei e altri eventi internazionali di pari risonanza e qualora ritenuto più opportuno, i controlli di cui al punto 3 potranno anche essere effettuati con il supporto di ufficiali di collegamento inviati da paesi membri in specifici valichi di frontiera concordati. |
(1) GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1.
(2) GU 56 del 4.4.1964, pag. 850.
(3) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 133.
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/20 |
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
relativo a un modello di protocollo che istituisce negli Stati membri partenariati tra il settore pubblico e quello privato per ridurre i danni causati dalla criminalità organizzata
(2004/C 116/07)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
considerando quanto segue:
(1) |
Uno degli obiettivi dell'Unione europea è offrire ai cittadini un livello elevato di sicurezza all'interno di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. |
(2) |
Tale obiettivo è realizzato prevedendo la criminalità organizzata e lottando contro tale fenomeno mediante una più stretta cooperazione tra le forze di polizia e le altre autorità competenti negli Stati membri. |
(3) |
La strategia dell'Unione Europea per l'inizio del nuovo millennio in materia di prevenzione e controllo della criminalità organizzata, ed in particolare il suo capitolo 2.3, sottolinea l'importanza di rafforzare la prevenzione della criminalità organizzata e le forme di partenariato tra sistema di giustizia penale e società civile. |
(4) |
Le raccomandazioni contenute nella relazione UE 2003 sulla criminalità organizzata sostengono i partenariati tra le organizzazioni pubbliche e quelle private in quanto importante strategia ai fini della prevenzione della criminalità. |
(5) |
La raccomandazione n. 8 della relazione finale sul secondo ciclo di valutazioni reciproche invita gli Stati membri ad esaminare la messa punto di strumenti atti a facilitare la conclusione di accordi formali tra le strutture di contrasto e le compagnie private. |
(6) |
I risultati del congresso «Affrontare la criminalità organizzata nell'ambito di un partenariato» (Dublino, 20-21 novembre 2003) cofinanziato all'interno del programma della Comunità europea AGIS e sviluppato tramite un partenariato delle future presidenze irlandese e olandese del Consiglio con il sostegno dell'Europol e della Commissione europea affrontano parimenti tale questione. |
(7) |
Se non si farà nulla per contenerla, la criminalità organizzata sarà sempre più causa di gravi danni sociali ed economici per i governi e le imprese, oltre a nuocere seriamente alla qualità di vita dei cittadini. |
(8) |
L'intera società ha interesse a prevenire l'avanzata e la penetrazione della criminalità organizzata, che deve essere contrastata sul piano locale, nazionale e dell'UE. |
(9) |
I settori pubblico e privato hanno entrambi interesse a definire congiuntamente le modalità per determinare e prevenire l'incidenza dei danni derivanti dalle attività della criminalità organizzata. Sistemi di partenariato in materia di lotta contro la criminalità organizzata esistono già o sono in fase di creazione sotto varie forme in alcuni Stati membri ed hanno fornito risultati positivi. Tali sistemi comprendono partenariati tra il settore pubblico e quello privato che operano con successo a titolo informale. |
(10) |
I sistemi di partenariato previsti nel contesto della presente risoluzione lasciano impregiudicati gli obblighi legali e regolamentari che incombono al settore privato per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, e in particolare la lotta al riciclaggio di denaro. |
(11) |
L'efficace funzionamento delle strutture di partenariato nel settore doganale ha portato all'aumento delle informazioni disponibili e alla riduzione dei costi per le imprese, |
INCORAGGIA i governi degli Stati membri
a promuovere l'utilizzo, ove opportuno, del modello di protocollo allegato alla presente risoluzione, da parte delle rispettive autorità competenti che desiderano istituire o sviluppare partenariati tra il settore pubblico e quello privato, sulla base della fiducia reciproca e del comune obiettivo di ridurre i danni causati dalla criminalità organizzata.
Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL
ALLEGATO
MODELLO DI PROTOCOLLO PER L'ISTITUZIONE DI PARTENARIATI TRA IL SETTORE PUBBLICO E QUELLO PRIVATO AL FINE DI RIDURRE I DANNI CAUSATI DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
I protocolli nazionali per l'istituzione di partenariati tra il settore pubblico e quello privato possono contenere, senza che ciò sia limitativo, disposizioni relative ai seguenti aspetti:
A. Struttura e partecipazione
Riguardo alla struttura ed alla partecipazione ai partenariati tra il settore pubblico e quello privato, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'inclusione dei seguenti elementi
Piattaforma nazionale per monitorare il processo di partenariato
1. |
La piattaforma nazionale potrebbe essere composta di membri appropriati delle strutture di contrasto, membri di organismi rappresentativi dell'industria e/o delle principali imprese/società/industrie, organizzazioni di consumatori, rappresentanti pubblici eletti, funzionari dei dipartimenti governativi e degli enti statali competenti, rappresentanti delle vittime e di organizzazioni non governative. Previo accordo, si potrebbe inoltre prevedere la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico o di altri organismi di ricerca con esperienza nel settore della criminalità organizzata e delle sua prevenzione. |
2. |
L'istituzione di sottogruppi di esperti, con competenze specifiche per settore o riguardo a forme particolari di criminalità organizzata (ad esempio la contraffazione), che riferirebbero alla piattaforma nazionale. L'eventuale necessità di colmare le lacune in termini di conoscenze o competenze in settori quali la contabilità a fini giudiziari (forensic accounting), la finanza o la tecnologia dell'informazione, ecc. potrebbe costituire un fattore importante al riguardo. |
3. |
I sottogruppi di esperti potrebbero essere composti di membri delle strutture di contrasto e di organismi rappresentativi specifici dell'industria/impresa o delle principali società operanti nel settore in questione. Anche delle autorità di regolamentazione potrebbero essere incluse, laddove esistenti. |
B. Mandato e ruolo
a) |
Il mandato della piattaforma nazionale potrebbe essere il seguente:
|
b) |
Il mandato dei sottogruppi di esperti potrebbe essere il seguente:
|
C. Procedure
1. |
A richiesta di una delle parti della piattaforma nazionale o di un sottogruppo di esperti, le informazioni fornite dovrebbero essere considerate riservate. Le informazioni potrebbero inoltre essere scambiate nel rispetto dell'anonimato, ad esempio un organismo rappresentativo potrebbe trasmettere informazioni su uno dei suoi membri senza specificare il nome dell'impresa o della persona. |
2. |
Non si applicherebbero sanzioni ai rappresentanti di imprese private o dell'industria che desiderassero trasmettere informazioni su reati da loro subiti e non segnalati in precedenza alle pertinenti strutture di contrasto, ad esempio, per motivi connessi alla riservatezza o credibilità del cliente. |
3. |
Non sussisterebbe per qualsiasi parte della piattaforma nazionale o sottogruppo di esperti l'obbligo di fornire informazioni. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire su base volontaria ma potrebbe essere utilizzato dalle strutture di contrasto a fini di indagine. |
D. Settori che saranno coperti dai gruppi di esperti
Finanza e banche
Tecnologia dell'informazione e Internet
Prodotti di design
Industria musicale
Industria farmaceutica
Industria automobilistica
Settore dei trasporti
Industria degli armamenti
Vendita al dettaglio
Industria dei servizi (industria dell'intrattenimento, alberghi, ristoranti)
Industria del tabacco e
Qualsiasi altro settore pertinente.
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/23 |
Notifica di entrata in vigore
(2004/C 116/08)
L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999, è entrato in vigore il 1o maggio 2004, a seguito dell'espletamento, il 30 aprile 2004, da parte di tutte le parti contraenti, delle procedure necessarie al riguardo.