ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 116

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
30 aprile 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2004/C 116/1

Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi

1

2004/C 116/2

Decisione del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

8

2004/C 116/3

Decisione del Consiglio del 29 aprile 2004 recante nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

11

2004/C 116/4

Decisione del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale dei rappresentanti della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia

14

2004/C 116/5

Decisione del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

16

2004/C 116/6

Risoluzione del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza

18

2004/C 116/7

Risoluzione del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo a un modello di protocollo che istituisce negli Stati membri partenariati tra il settore pubblico e quello privato per ridurre i danni causati dalla criminalità organizzata

20

2004/C 116/8

Notifica di entrata in vigore

23

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/1


ACCORDO

tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi

(2004/C 116/01)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo ha deciso, in applicazione della politica estera e di sicurezza comune, di dotare l'Unione europea delle capacità necessarie per prendere ed attuare decisioni nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attività di gestione delle crisi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE.

(2)

L'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo status

dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea,

dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni,

dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito,

noto come SOFA UE, si applica, in linea generale, soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri.

(3)

Le disposizioni dell'articolo 18 del SOFA UE non si applicano alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi armati abbia subito ferite o sia deceduto, qualora l'atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato nel territorio dei paesi terzi in cui è condotta o sostenuta l'operazione UE di gestione delle crisi oppure in alto mare.

(4)

Sarà necessario concludere accordi specifici (SOFA) con i paesi terzi ospitanti interessati in caso di esercitazioni o operazioni eseguite al di fuori del territorio degli Stati membri. In linea generale, tali accordi conterranno disposizioni relative alle richieste di indennizzo presentate dai paesi terzi interessati o dai loro cittadini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai sensi del presente accordo si intende per:

1.

«militari»:

a)

il personale militare distaccato dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS);

b)

il personale militare supplementare degli Stati membri, diverso dal personale delle istituzioni dell'Unione europea, cui l'EUMS può ricorrere temporaneamente, su richiesta del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni;

c)

il personale militare degli Stati membri distaccato presso i quartieri generali e le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea, o il relativo personale, nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni;

2.

«personale civile»: il personale civile distaccato dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione europea per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni, o il personale civile, ad eccezione del personale assunto in loco, che lavora con i quartieri generali o le forze o che è in altro modo messo a disposizione dell'Unione europea dagli Stati membri per le stesse attività.

Articolo 2

Le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto qualora l'atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato:

nel quadro della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni e

al di fuori dei territori in cui si applica il SOFA UE.

Articolo 3

Ciascun Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro qualora un suo militare o membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

Articolo 4

1.   Ciascun Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per i danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, se il danno:

è stato causato da un militare o da un membro del personale civile dell'altro Stato membro, nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dei compiti citati, oppure

è stato causato da un veicolo, natante o aereo di proprietà dell'altro Stato membro ovvero utilizzato o gestito dal personale di quest'ultimo e a condizione che il veicolo, il natante o l'aereo che ha causato il danno sia stato utilizzato in relazione ai compiti citati o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni.

2.   Le richieste di indennizzo per il salvataggio in mare presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro sono oggetto di rinuncia, purché il natante o il carico salvati siano di proprietà di uno Stato membro o siano utilizzati o gestiti dal suo personale in relazione ai compiti citati.

Articolo 5

In caso di richieste di indennizzo, diverse da quelle oggetto di rinuncia ai sensi degli articoli 3 e 4,

per un danno ai beni di proprietà di uno Stato membro o da esso utilizzati o gestiti in relazione alla preparazione o all'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni, o

nel caso in cui un membro del personale di uno Stato membro abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali,

la responsabilità di un altro Stato membro è stabilita e l'importo dei danni è convenuto mediante trattative tra gli Stati membri interessati, semprechè gli Stati membri interessati non convengano altrimenti.

Uno Stato membro rinuncia a chiedere un indennizzo se l'importo del danno è inferiore a 10 000 EUR. Tale importo può essere modificato con decisione unanime degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non autorizzano uno Stato membro a rifiutarsi di pagare ad una parte diversa da quelle contraenti del presente accordo un indennizzo completo o parziale per danni causati ad un bene fornito da tale parte ad uno o più Stati membri nell'ambito di un accordo di locazione, leasing, noleggio o di altro tipo.

Articolo 7

Le controversie tra gli Stati membri connesse con le richieste di indennizzo che non possano essere risolte mediante trattative tra gli Stati membri interessati sono deferite a un arbitro scelto, mediante accordo tra i medesimi Stati membri, fra i cittadini degli Stati interessati che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giurisdizionale. Se gli Stati membri interessati non sono in grado di giungere ad un accordo sull'arbitro nell'arco di due mesi, ciascuno di essi può chiedere al presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di scegliere una persona con le suddette qualifiche.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'approvazione del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento di tali procedure costituzionali da parte dell'ultimo Stato membro.

2.   Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo. Il depositario pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonché le informazioni sulla sua entrata in vigore dopo che sono state espletate le procedure costituzionali di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Il presente accordo è redatto in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril del dos mil cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-eight day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kahsituhattaneljö.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra,

Pour le gouvernement de la République française

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Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

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Per il Governo della Repubblica italiana

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Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

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Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Regierung der Republik Österreich

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Pelo Governo da República Portuguesa

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Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

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På svenska regeringens vägnar

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For the Government of the United Kingdom of Great Britain

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Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

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For regeringen for Kongeriget Danmark

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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

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Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por el Gobierno del Reino de España

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DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

Firmando il presente accordo, tutti gli Stati membri, si adopereranno, nella misura in cui il loro ordinamento giuridico interno lo consenta, per limitare quanto più possibile le richieste di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro nel caso in cui un militare o un membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto ovvero siano stati causati danni ai beni di loro proprietà o da essi utilizzati o gestiti, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.

Gli Stati membri si adopereranno per soddisfare il più presto possibile i requisiti delle loro procedure costituzionali al fine di permettere una tempestiva entrata in vigore del presente accordo.


30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

(2004/C 116/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori indipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), in particolare l'articolo 82,

visti gli atti relativi all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (2), in particolare l'articolo 52,

visti gli elenchi di candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati sopra richiamati,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 23 settembre 2002 (3), il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti per il periodo che va dal 23 settembre 2002 al 22 settembre  2004.

(2)

Occorre procedere alla nomina dei membri titolari e supplenti dei nuovi Stati membri di detto comitato per un periodo che scade il 22 settembre 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti per il periodo che va dal 1o maggio 2004 al 22 settembre 2004:

I.   RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese

Titolari

Supplenti

Repubblica ceca

Sig.ra Gabriela VOPATOVÁ

Sig. Jiří BAUER

Sig. Petr HRUBEC

Estonia

Sig.ra Merle MALVET

Sig.ra Vilja KUZMIN

Sig.ra Edith KALLASTE

Cipro

Sig.ra Dora PETSA

Sig.ra Eleni PAROUTI

Sig.ra Sylia KYRMITSI

Lettonia

Sig.ra Ilona PĒTERSONE

Sig.ra Daina FROMHOLDE

Sig.ra Ringla VĪKSNE

Lituania

Sig.ra Vida PETRYLAITĖ

Sig.ra Janina ANDRIUSKEVICIUTE

Sig. Vytautas KRIAUZA

Ungheria

Sig.ra Éva LUKÁCS

Sig.ra Judit RÉZMŰVES

Sig.ra Katalin NOVÁK

Malta

Sig. Frankie MICALLEF

Sig. Joseph CHURCH

Sig.ra Shirley SULTANA

Polonia

Sig.ra Elżbieta ROŻEK

Sig.ra Grażyna SYPNIEWSKA

Sig.ra Maria WASILEWSKA

Slovenia

Sig.ra Renata CVELBAR BEK

Sig.ra Zvezdana VEBER HARTMAN

Sig. Radivoj RADAK

Slovacchia

Sig.ra Natália DIANIŠKOVÁ

Sig.ra Magdaléna LACOVÁ

Sig.ra Daniela PIVOVAROVÁ

II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paesi

Titolari

Supplenti

Repubblica ceca

Sig.ra Jaroslava BAUEROVÁ

Sig.ra Helena ČORNEJOVÁ

Sig. Petr JINDRA

Estonia

Sig. Margo KIKAS

Sig.ra Kaia VASK

Sig.ra Liina CARR

Cipro

Sig. Erotokritos KOUMIDES

Sig. Pavlos KALOSINATOS

Sig.ra Anna PILAVAKI

Lettonia

Sig. Ivo KRIEVS

Sig.ra Rita PFEIFERE

Sig.ra Marija TOMSONE

Lituania

Sig.ra Aldona BALSIENE

Sig. Vydas PUSKEPALIS

Sig.ra Lina GIRIŪNIENĖ

Ungheria

Sig.ra Erzsébet BÚZÁSNÉ PUTZ

Sig. Péter MÓZER

Sig. Zoltán PAPP

Malta

Sig.ra Josephine ATTARD SULTANA

Sig. John BENCINI

...

Polonia

Sig.ra Ewa KĘDZIOR

Sig. Jacek DUBIŃSKI

Sig. Tomasz KRZEMIEŃSKI

Slovenia

Sig.ra Metka ROKSANDIĆ

Sig.ra Katarina LAVRIN-MARENČE

Sig. Ivan AŠENBERGER

Slovacchia

Sig.ra Mária SVOREŇOVÁ

Sig.ra Zdena DVORANOVÁ

Sig.ra Dagmar LIGOCKÁ

III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese

Titolari

Supplenti

Repubblica ceca

Sig. M. Vladislav LÁNSKÝ

Sig. Jiří SVOBODA

...

Estonia

Sig.ra Gerli JÕGI

Sig.ra Victoria METS

Sig. Renno MÄGI

Cipro

Sig. Michael ANTONIOU

Sig. Emilios MICHAEL

Sig. Leftteris KARYDIS

Lettonia

Sig.ra Ieva JAUNZEME

Sig. Imants JANSONS

Sig.ra Anita NIPĀNE

Lituania

Sig.ra Giedre OSINATE

Sig. Arturas STRAVINSKAS

Sig.ra Jurgita NASUTAVICIUTE

Ungheria

Sig. Károly G. TÓTH

Sig.ra Terézia BOROS

...

Malta

Sig. Manwel SAID

Sig. Tonio FARRUGIA

Sig. Lawrence MIZZI

Polonia

Sig. Andrzej JANKOWSKI

Sig. Zbigniew ZUREK

Sig. Jacek MĘCINA

Slovenia

Sig.ra Urška JEREB

Sig.ra Nina GLOBOČNIK

Sig.ra Slavi PIRŠ

Slovacchia

Sig.ra Marta VENCELOVÁ

Sig. Marian RYBÁR

Sig. Marián NANIÁŠ

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.1945/93 (GU L 181 del 23.7.1993, pag.1).

(2)  GU L 236 del 23.09.2003.

(3)  GU C 245 dell'11.10.2002, pag. 1.


30.4.2004   

IT

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C 116/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

recante nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

(2004/C 116/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (1), in particolare l'articolo 52,

vista la decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, in particolare l'articolo 3,

visti gli elenchi di candidature presentate al Consiglio dai governi dei summenzionati Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 22 dicembre 2003 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.

(2)

È opportuno nominare i membri titolari e supplenti dei nuovi Stati membri del omitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, per il periodo che scade il 31 dicembre 2006,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006:

I.   RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Repubblica ceca

Sig.ra Daniela KUBÍČKOVÁ

Sig. Josef JIRKAL

Sig. Michael VÍT

Estonia

Sig. Ivar RAIK

Sig.ra Katrin LEPISK

Sig. Tooma VALNER

Cipro

Sig. Leandros NICOLAIDES

Sig. Anastasios YIANNAKI

Sig. Marios KOURTELLIS

Lettonia

Sig. Renārs LŪSIS

Sig.ra Inta LAGANOVSKA

Sig. Jānis BĒRZIŅŠ

Lituania

Sig. Romas KANCEVICIUS

Sig. Jonas NAUJALIS

Sig.ra Rita ZUBKEVICIUTE

Ungheria

Sig. András BÉKÉS

Sig. György UNGVÁRY

Sig. Péter ESZTÓ

Malta

Sig. Mark GAUCI

Sig. Vince ATTARD

Sig. Silvio FARRUGIA

Polonia

Sig.ra Danuta KORADECKA

Sig. Daniel PODGÓRSKI

Slovenia

Sig.ra Tatjana PETRIČEK

Sig.ra Mojca GRUNTAR ČINČ

Sig. Jože HAUKO

Slovacchia

Sig.ra Elena BARTUNKOVÁ

Sig.ra L'ubica HETTYCHOVÁ

Sig. Ivan MAJER

II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Repubblica ceca

Sig. Pavel SKÁCELÍK

Sig. Vlastimil ALTNER

Sig. Luboš POMAJBÍK

Estonia

Sig. Argo SOON

Sig. Peeter ROSS

Sig. Ülo KRISTJUHAN

Cipro

Sig. Nikos ANDREOU

Sig.ra Olga POULIDA

Lettonia

Sig. Ziedonis ANTAPSONS

Sig. Mārtiņš PUŽULS

Sig.ra Ija RUDZĪTE

Lituania

Sig. Rimantas KUMPIS

Sig.ra Aurelija MALUKAITE

Sig.ra Gediminas MOZURA

Ungheria

Sig. Pál GERGELY

Sig. Károly GYÖRGY

Sig.ra Szilvia BORBÉLY

Malta

Sig. Saviour SAMMUT

Sig. Joseph GERADA

Polonia

Sig.ra Iwona PAWLACZYK

Sig. Jacek GADOWSKI

Sig. Ludwik STASZAK

Slovenia

Sig.ra Lučka BÖHM

Sig. Vilko ŠVAB

Sig.ra Spomenka GERŽELJ

Slovacchia

Sig. Peter RAMPAŠEK

Sig. Jaroslav BOBELA

Sig. Ján KOŠOVSKÝ

III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Repubblica ceca

Sig. Miroslav BURIŠÍN

Sig. František HROBSKÝ

Sig.ra Ludmilla HÁLKOVOVÁ

Estonia

Sig.ra Iren VÕITRA

Sig. Ilmar LINK

Sig.ra Kristiina KIBE

Cipro

Sig. Petros PETROU

Sig. Lefteris CARYDIS

Lettonia

Sig. Aleksandrs GRIGORJEVS

Sig. Edgars KORČAGINS

Sig.ra Irēna UPZARE

Lituania

Sig. Jonas GUZAVICIUS

Sig.ra Laura SIRVYDIENE

Sig. Vytautas TRECIOKAS

Ungheria

Sig. József István KOVÁCS

Sig. Antal SZABADKAI

Sig.ra Judit NOSZTRAI

Malta

Sig. John SCICLUNA

Sig. Joe DELIA

Polonia

Sig.ra Julia ROLA-JANICKA

Sig. Jacek MĘCINA

Slovenia

Sig.ra Azra SERAŽIN

Sig.ra Nina GLOBOČNIK

Sig.ra Slavi PIRŠ

Slovacchia

Sig. Juraj UHEREK

Sig. Milan ONDAŠ

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 236, del 23.9.2003.

(2)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 17.


30.4.2004   

IT

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativa alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale dei rappresentanti della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia

(2004/C 116/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),

visti gli elenchi delle candidature presentate al Consiglio dai governi della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia per i loro rappresentanti nonché dalla Commissione per i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 6 marzo 2003 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 6 marzo 2003 fino al 5 marzo 2006.

(2)

Occorre procedere alla nomina dei membri titolari e supplenti dei nuovi Stati membri del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale entro il 5 marzo 2006,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 1o maggio 2004 al 5 marzo 2006:

I.   RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO

Paesi

Titolari

Repubblica ceca

Sig. Miroslav KOSTKA

Estonia

Sig. Kalle TOOM

Cipro

Sig. Michael PHYSENTZIDES

Lettonia

Sig. Gunars KRUSTS

Lituania

Sig. Romualdas PUSVASKIS

Ungheria

Sig. János JAKAB

Malta

Sig. Charles MIZZI

Polonia

Sig. Krzysztof KAFEL

Slovenia

Sig. Gorazd JENKO

Slovacchia

Sig. Juraj VANTUCH

II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paesi

Titolari

Repubblica ceca

Sig. Radovan LANGER

Estonia

Sig.ra Kaja TOOMSALU

Cipro

Sig. Nicos NICOLAOU

Lettonia

Sig.ra Beata JAKUBOVA

Lituania

Sig.ra Regina BARTIENE

Ungheria

Sig.ra Gabriella LIPKA BASKI

Malta

Sig. Anthony MICALLEF DEBONO

Polonia

Sig. Bogdan OLSZEWSKI

Slovenia

Sig.ra Metka ROKSANDIC

Slovacchia

Sig. Dusan HARVAN

III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paesi

Titolari

Repubblica ceca

Sig.ra Denisa NEUWIRTHOVÁ

Estonia

Sig. Tarmo KRIIS

Cipro

Sig. Leonidas PASCHALIDES

Lettonia

Sig.ra Ieva JAUNZEME

Lituania

Sig.ra Laura SIRVYDIENE

Ungheria

Sig. Peter KOVACS

Malta

Sig. Emmanuel SAÏD

Polonia

Sig. Jozef JACEK HORDEJUK

Slovenia

Sig. Janez DEKLEVA

Slovacchia

Sig. Daniel HRDINA

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 354/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 1).

(2)  GU C 64 del 18.3.2003, pag. 4.


30.4.2004   

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C 116/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

(2004/C 116/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (1), in particolare l'articolo 8,

visti gli elenchi di candidature presentati al Consiglio dai governi della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visti gli elenchi di candidature presentati al Consiglio dal presidente del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, per quanto riguarda la proposta dei gruppi di membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno a detto comitato;

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 3 giugno 2002 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2005.

(2)

Occorre nominare i membri titolari e i supplenti dei nuovi Stati membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per il periodo che scade il 2 giugno 2005,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo dal 1o maggio 2004 al 2 giugno 2005:

I.   RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese

Titolari

Supplenti

Repubblica ceca

M. Petr ŠIMERKA

Mme Daniela KUBÍČKOVÁ

Estonia

M. Tiit KAADU

Mme Ester RÜNKLA

Cipro

 

 

Lettonia

M. Renārs LŪSIS

Mme Jolanta KANČA

Lituania

Mme Aldona SABAITIENE

M. Gintaras CEPAS

Ungheria

M. András BÉKÉS

Mme Mária GROSZMANN

Malta

M. Mark GAUCI

M. David SALIBA

Polonia

M. Daniel PODGÓRSKI

 

Slovenia

Mme Nataša BELOPAVLOVIČ

M. Borut BREZOVAR

Slovacchia

M. Ivan MAJER

Mme Elena BARTUNKOVÁ

II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese

Titolari

Supplenti

Repubblica ceca

M. Luboš POMAJBÍK

M. Vlastimil ALTNER

Estonia

M. Ülo KRISTJUHAN

M. Argo SOON

Cipro

 

 

Lettonia

M. Ziedonis ANTAPSONS

M. Mārtiņš PUŽULS

Lituania

Mme Gediminas MOZURA

M. Rimantas KUMPIS

Ungheria

M. Pál GERGELY

M. Károly GYÖRGY

Malta

M. Joseph GERADA

M. Saviour SAMMUT

Polonia

Mme Iwona PAWLACZYK

M. Ludwik STASZAK

Slovenia

Mme Lučka BÖHM

M. Vilko ŠVAB

Slovacchia

M. Ján KOŠOVSKÝ

M. Peter RAMPÁŠEK

III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese

Titolari

Supplenti

Repubblica ceca

M. Miroslav BURIŠÍN

M. František HROBSKÝ

Estonia

M. Ilmar LINK

Mme Iren VÕITRA

Cipro

 

 

Lettonia

M. Edgars KORČAGINS

Mme Irēna UPZARE

Lituania

Mme Laura SIRVYDIENE

M. Vytautas TRECIOKAS

Ungheria

M. József István KOVÁCS

M. Antal SZABADKAI

Malta

M. Joe DELIA

M. John SCICLUNA

Polonia

Mme Julia ROLA-JANICKA

M. Jacek MĘCINA

Slovenia

Mme Nina GLOBOČNIK

Mme Azra SERAŽIN

Slovacchia

M. Milan ONDAŠ

M. Juraj UHEREK

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1643/95 del 29 giugno 1995;

(2)  GU C 161 del 5.7.2002, pag. 5.


30.4.2004   

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C 116/18


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza

(2004/C 116/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

tenendo presente l'azione comune 97/339/GAI del Consiglio, del 26 maggio 1997, in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (1), e la direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (2),

richiamando le conclusioni del Consiglio del 13 luglio 2001 sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza,

sottolineando l'importanza del Manuale di sicurezza ad uso delle autorità e dei servizi di polizia in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza adottato dal Consiglio il 28 e 29 novembre 2002,

considerando quanto segue:

1

le autorità degli Stati membri responsabili della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione di Consigli europei e di altri eventi internazionali di pari risonanza devono assicurare il rispetto del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di riunirsi in modo pacifico, prevenendo quanto più possibile le interferenze di elementi i cui obiettivi o le cui azioni costituiscano reato o siano di natura violenta,

2

le turbative avvenute in occasione di alcuni Consigli europei e di altri eventi internazionali di pari risonanza hanno limitato il pieno esercizio delle libertà sancite dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo,

3

in tali occasioni si è evidenziata la necessità di una più efficace e coordinata collaborazione a livello europeo fra le autorità competenti degli Stati membri, e che i servizi di polizia si assistano reciprocamente, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini di prevenzione e ricerca dei fatti punibili,

4

è opportuno che, nel rispetto delle legislazioni nazionali, sia favorita la cooperazione tra i servizi di polizia degli Stati membri anche attraverso un mirato scambio di informazioni che rilevino nella prevenzione di turbative dell'ordine pubblico e per la sicurezza delle manifestazioni,

5

i Consigli europei si tengono a Bruxelles presso la sede del Consiglio dell'Unione europea e gli altri Stati membri devono collaborare pienamente con le autorità del Regno del Belgio e con l'Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio,

6

con riferimento alla sicurezza dei Consigli europei e agli eventi di pari risonanza è necessario conferire piena efficacia alle disposizioni contenute nell'azione comune 97/339/GAI, che disciplina alcune forme di cooperazione di polizia in occasione di manifestazioni che rilevino per l'ordine e la sicurezza pubblica,

7

un'efficace prevenzione si consegue anche attraverso misure adottate dagli Stati membri al fine di scoraggiare la partecipazione di facinorosi a manifestazioni all'estero, connesse con lo svolgimento dei Consigli europei ed eventi di pari risonanza,

8

i dispositivi di sicurezza per eventi internazionali hanno talvolta comportato il ricorso all'applicazione delle misure previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1990 (in seguito denominata «convenzione di Schengen»), con conseguenti possibili situazioni di disagio presso alcuni transiti di frontiera dello Stato membro ospitante l'evento — dovute al massiccio afflusso di persone da sottoporre a controlli — e di pregiudizio alla libertà di movimento dei cittadini nell'Unione europea,

9

la mancanza di dati e di segnalazione su persone nei cui confronti si hanno fondati sospetti per ritenere che possano causare turbative allo svolgimento dei Consigli europei e altri eventi internazionali di pari risonanza può impedire un'applicazione efficace e meno gravosa delle misure previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Schengen,

10

la disponibilità di dati su tali soggetti può consentire controlli mirati per la loro individuazione, agevolando la libera circolazione delle altre persone,

11

gli Stati membri sono pienamente consapevoli che il ripristino dei controlli alle frontiere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, è una misura da applicare conformemente ai criteri stabiliti dalla convenzione e nel pieno rispetto della decisione del comitato esecutivo del 20 dicembre 1995 (3),

ADOTTA LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

1.

Nel rispetto delle legislazioni nazionali, gli Stati membri sono invitati a fornire allo Stato membro che ospita una riunione del Consiglio europeo o altro evento di pari risonanza le informazioni di cui dispongono circa gli spostamenti — ai fini della partecipazione all'evento stesso — di persone o gruppi nei confronti dei quali esistono fondati motivi per ritenere che essi intendano entrare nello Stato membro con il fine di provocare turbative all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'evento ovvero di commettere reati connessi all'evento stesso. Le informazioni possono essere fornite anche agli Stati membri attraverso i quali è previsto che essi transitino.

2.

Conformemente a quanto disposto dall'azione comune 97/339/GAI, le informazioni sui gruppi di cui al punto precedente dovrebbero comprendere la composizione globale, gli itinerari e i luoghi di transito e di soggiorno previsti, e i mezzi di trasporto. Lo Stato membro che invia le informazioni può anche specificare ogni altro utile elemento nonché il grado di affidabilità delle informazioni stesse.

3.

Lo Stato membro che per la sicurezza di un Consiglio europeo o di un evento di pari risonanza applica i controlli alle frontiere ai fini di proteggere l'effettuazione di tali eventi, in particolare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, può intraprendere altresì ogni iniziativa affinché siano limitati, quanto più possibile, i disagi causati dall'effettuazione dei controlli alle persone in transito; in tal senso dovrebbe essere privilegiata l'effettuazione di controlli svolti sulla base di informazioni di intelligence specialmente mirati su soggetti nei confronti dei quali vi sono fondati motivi per ritenere che intendano entrare nello Stato membro con il fine di provocare turbative all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'evento ovvero di commettere reati connessi all'evento stesso.

4.

Al fine di agevolare la possibilità per lo Stato membro ospitante l'evento di effettuare controlli mirati sulle persone in transito, gli altri Stati membri, sono invitati a mettere a disposizione ogni informazione che sia ritenuta utile. Le informazioni fornite possono, ove consentito dalla legislazione nazionale, riguardare i nominativi di soggetti nei confronti dei quali vi sono fondati motivi per ritenere che intendano entrare nello Stato membro con il fine di provocare turbative all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'evento ovvero di commettere reati connessi all'evento stesso ivi compresi i nominativi di soggetti condannati per reati relativi a turbative all'ordine pubblico di manifestazioni o altri eventi.

5.

In riferimento ai punti 3 e 4, la sola esistenza di condanne penali non dovrebbe giustificare automaticamente l'adozione delle misure di ordine pubblico e di pubblica sicurezza cui si fa riferimento nella risoluzione.

6.

Lo Stato membro può utilizzare le informazioni ricevute ai sensi del punto 4 per l'effettuazione dei controlli alle frontiere. Le informazioni potranno essere utilizzate anche per prevenire reati o garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dell'evento.

7.

Nulla nella presente risoluzione dovrebbe essere interpretato nel senso di derogare al principio in base al quale lo scambio di dati di carattere personale deve avvenire conformemente alla legislazione nazionale e internazionale applicabile, tenendo presenti le disposizioni di cui al titolo VI della convenzione di Schengen e della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale nonché — se del caso — dei principi contenuti nella raccomandazione n. (87) 15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

8.

Le informazioni di carattere personale dovrebbero essere utilizzate e conservate esclusivamente fino alla conclusione dell'evento per il quale sono state trasmesse e per i fini previsti dalla presente risoluzione, salvo se diversamente convenuto con lo Stato membro che le ha fornite.

9.

Analogamente a quanto previsto dall'azione comune 97/339/GAI, gli altri Stati membri possono inviare ufficiali di collegamento nel paese membro sede dell'evento, a seguito di specifiche intese, al fine di fornire assistenza alle autorità locali nella predisposizione e nell'attuazione delle misure di sicurezza e di ordine pubblico.

10.

A seguito di specifiche intese bilaterali con lo Stato membro che adotta le misure previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Schengen in occasione dello svolgimento sul proprio territorio di Consigli europei e altri eventi internazionali di pari risonanza e qualora ritenuto più opportuno, i controlli di cui al punto 3 potranno anche essere effettuati con il supporto di ufficiali di collegamento inviati da paesi membri in specifici valichi di frontiera concordati.


(1)  GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1.

(2)  GU 56 del 4.4.1964, pag. 850.

(3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 133.


30.4.2004   

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C 116/20


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo a un modello di protocollo che istituisce negli Stati membri partenariati tra il settore pubblico e quello privato per ridurre i danni causati dalla criminalità organizzata

(2004/C 116/07)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi dell'Unione europea è offrire ai cittadini un livello elevato di sicurezza all'interno di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

Tale obiettivo è realizzato prevedendo la criminalità organizzata e lottando contro tale fenomeno mediante una più stretta cooperazione tra le forze di polizia e le altre autorità competenti negli Stati membri.

(3)

La strategia dell'Unione Europea per l'inizio del nuovo millennio in materia di prevenzione e controllo della criminalità organizzata, ed in particolare il suo capitolo 2.3, sottolinea l'importanza di rafforzare la prevenzione della criminalità organizzata e le forme di partenariato tra sistema di giustizia penale e società civile.

(4)

Le raccomandazioni contenute nella relazione UE 2003 sulla criminalità organizzata sostengono i partenariati tra le organizzazioni pubbliche e quelle private in quanto importante strategia ai fini della prevenzione della criminalità.

(5)

La raccomandazione n. 8 della relazione finale sul secondo ciclo di valutazioni reciproche invita gli Stati membri ad esaminare la messa punto di strumenti atti a facilitare la conclusione di accordi formali tra le strutture di contrasto e le compagnie private.

(6)

I risultati del congresso «Affrontare la criminalità organizzata nell'ambito di un partenariato» (Dublino, 20-21 novembre 2003) cofinanziato all'interno del programma della Comunità europea AGIS e sviluppato tramite un partenariato delle future presidenze irlandese e olandese del Consiglio con il sostegno dell'Europol e della Commissione europea affrontano parimenti tale questione.

(7)

Se non si farà nulla per contenerla, la criminalità organizzata sarà sempre più causa di gravi danni sociali ed economici per i governi e le imprese, oltre a nuocere seriamente alla qualità di vita dei cittadini.

(8)

L'intera società ha interesse a prevenire l'avanzata e la penetrazione della criminalità organizzata, che deve essere contrastata sul piano locale, nazionale e dell'UE.

(9)

I settori pubblico e privato hanno entrambi interesse a definire congiuntamente le modalità per determinare e prevenire l'incidenza dei danni derivanti dalle attività della criminalità organizzata. Sistemi di partenariato in materia di lotta contro la criminalità organizzata esistono già o sono in fase di creazione sotto varie forme in alcuni Stati membri ed hanno fornito risultati positivi. Tali sistemi comprendono partenariati tra il settore pubblico e quello privato che operano con successo a titolo informale.

(10)

I sistemi di partenariato previsti nel contesto della presente risoluzione lasciano impregiudicati gli obblighi legali e regolamentari che incombono al settore privato per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, e in particolare la lotta al riciclaggio di denaro.

(11)

L'efficace funzionamento delle strutture di partenariato nel settore doganale ha portato all'aumento delle informazioni disponibili e alla riduzione dei costi per le imprese,

INCORAGGIA i governi degli Stati membri

a promuovere l'utilizzo, ove opportuno, del modello di protocollo allegato alla presente risoluzione, da parte delle rispettive autorità competenti che desiderano istituire o sviluppare partenariati tra il settore pubblico e quello privato, sulla base della fiducia reciproca e del comune obiettivo di ridurre i danni causati dalla criminalità organizzata.

Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


ALLEGATO

MODELLO DI PROTOCOLLO PER L'ISTITUZIONE DI PARTENARIATI TRA IL SETTORE PUBBLICO E QUELLO PRIVATO AL FINE DI RIDURRE I DANNI CAUSATI DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

I protocolli nazionali per l'istituzione di partenariati tra il settore pubblico e quello privato possono contenere, senza che ciò sia limitativo, disposizioni relative ai seguenti aspetti:

A.   Struttura e partecipazione

Riguardo alla struttura ed alla partecipazione ai partenariati tra il settore pubblico e quello privato, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'inclusione dei seguenti elementi

Piattaforma nazionale per monitorare il processo di partenariato

1.

La piattaforma nazionale potrebbe essere composta di membri appropriati delle strutture di contrasto, membri di organismi rappresentativi dell'industria e/o delle principali imprese/società/industrie, organizzazioni di consumatori, rappresentanti pubblici eletti, funzionari dei dipartimenti governativi e degli enti statali competenti, rappresentanti delle vittime e di organizzazioni non governative. Previo accordo, si potrebbe inoltre prevedere la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico o di altri organismi di ricerca con esperienza nel settore della criminalità organizzata e delle sua prevenzione.

2.

L'istituzione di sottogruppi di esperti, con competenze specifiche per settore o riguardo a forme particolari di criminalità organizzata (ad esempio la contraffazione), che riferirebbero alla piattaforma nazionale. L'eventuale necessità di colmare le lacune in termini di conoscenze o competenze in settori quali la contabilità a fini giudiziari (forensic accounting), la finanza o la tecnologia dell'informazione, ecc. potrebbe costituire un fattore importante al riguardo.

3.

I sottogruppi di esperti potrebbero essere composti di membri delle strutture di contrasto e di organismi rappresentativi specifici dell'industria/impresa o delle principali società operanti nel settore in questione. Anche delle autorità di regolamentazione potrebbero essere incluse, laddove esistenti.

B.   Mandato e ruolo

a)

Il mandato della piattaforma nazionale potrebbe essere il seguente:

1.

facilitare la cooperazione, i contatti e lo scambio di informazioni ed esperienze tra le autorità pubbliche degli Stati membri ed il settore privato;

2.

discutere e convenire le priorità per i sottogruppi di esperti;

3.

monitorare i lavori dei sottogruppi di esperti;

4.

esaminare le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori elaborate dai sottogruppi di esperti;

5.

esaminare le iniziative proposte dai sottogruppi di esperti;

6.

elaborare, sulla base dell'analisi e della discussione delle relazioni dei sottogruppi di esperti, strategie nazionali per la prevenzione dei danni causati dalla criminalità organizzata.

b)

Il mandato dei sottogruppi di esperti potrebbe essere il seguente:

1.

discutere questioni di interesse comune rilevanti per un settore industriale o economico specifico;

2.

sviluppare modelli di intelligence comuni e condividere i dati di intelligence utilizzati in questi modelli, tenendo conto degli obblighi giuridici dei partner e delle pertinenti disposizioni interne ed internazionali in materia di protezione dei dati e riservatezza;

3.

scambiare informazioni su reati specifici di criminalità, in particolare di criminalità organizzata, di cui siano state vittime delle imprese;

4.

scambiare informazioni e dati raccolti nel quadro di studi governativi e di studi sulla vulnerabilità settoriale realizzati dall'industria;

5.

convenire disposizioni per il follow-up dello scambio di informazioni, comprese azioni preventive nel settore privato;

6.

individuare i modi per divulgare le migliori pratiche in tutto il settore privato;

7.

individuare misure preventive che possano essere attuate dalle imprese vittime della criminalità organizzata;

8.

individuare misure di impermeabilizzazione contro la criminalità che contribuiscano a proteggere prodotti e servizi dalle attività della criminalità organizzata;

9.

contribuire alla messa a punto di valutazioni del danno economico;

10.

contribuire all'elaborazione di programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica volti a mettere in guardia i cittadini contro i pericoli della criminalità organizzata e ad informarli sui modi di prevenzione;

11.

individuare/esaminare le possibilità di corsi di formazione reciproci, ad esempio in materia di procedure bancarie per gli investigatori nel settore del riciclaggio di denaro;

12.

concepire strategie di attuazione per le misure di prevenzione della criminalità già individuate.

C.   Procedure

1.

A richiesta di una delle parti della piattaforma nazionale o di un sottogruppo di esperti, le informazioni fornite dovrebbero essere considerate riservate. Le informazioni potrebbero inoltre essere scambiate nel rispetto dell'anonimato, ad esempio un organismo rappresentativo potrebbe trasmettere informazioni su uno dei suoi membri senza specificare il nome dell'impresa o della persona.

2.

Non si applicherebbero sanzioni ai rappresentanti di imprese private o dell'industria che desiderassero trasmettere informazioni su reati da loro subiti e non segnalati in precedenza alle pertinenti strutture di contrasto, ad esempio, per motivi connessi alla riservatezza o credibilità del cliente.

3.

Non sussisterebbe per qualsiasi parte della piattaforma nazionale o sottogruppo di esperti l'obbligo di fornire informazioni. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire su base volontaria ma potrebbe essere utilizzato dalle strutture di contrasto a fini di indagine.

D.   Settori che saranno coperti dai gruppi di esperti

Finanza e banche

Tecnologia dell'informazione e Internet

Prodotti di design

Industria musicale

Industria farmaceutica

Industria automobilistica

Settore dei trasporti

Industria degli armamenti

Vendita al dettaglio

Industria dei servizi (industria dell'intrattenimento, alberghi, ristoranti)

Industria del tabacco e

Qualsiasi altro settore pertinente.


30.4.2004   

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C 116/23


Notifica di entrata in vigore

(2004/C 116/08)

L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999, è entrato in vigore il 1o maggio 2004, a seguito dell'espletamento, il 30 aprile 2004, da parte di tutte le parti contraenti, delle procedure necessarie al riguardo.