ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 103E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
29 aprile 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   (Comunicazioni)

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

SESSIONE 2004 — 2005

 

Lunedì 29 marzo 2004

2004/C 103E/1

PROCESSO VERBALE

1

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Ripresa della sessione

Commemorazione

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Composizione del Parlamento

Verifica dei poteri

Composizione delle commissioni

Decadenza del mandato di un deputato

Presentazione di documenti

Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento

Petizioni

Ordine dei lavori

Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ***I — Mercati degli strumenti finanziari ***II (discussione)

Protezione dei dati personali dei passeggeri del trasporto aereo (discussione)

Tutela degli interessi finanziari delle Comunità e lotta contro la frode (2002) (discussione)

Parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ***II (discussione)

Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) ***II (discussione)

Uguaglianza tra le donne e gli uomini (programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo) ***II (discussione)

Parità di trattamento tra donne e uomini (accesso a beni e servizi e loro fornitura) * (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

ELENCO DEI PRESENTI

24

 

Martedì 30 marzo 2004

2004/C 103E/2

PROCESSO VERBALE

25

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della seduta

Storno di stanziamenti

Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/America centrale * — Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/Comunità andina * (discussione)

Igiene dei prodotti alimentari ***II — Igiene per i prodotti alimentari di origine animale ***II — Prodotti di origine animale destinati al consumo umano (igiene e disposizioni sanitarie) ***II — Prodotti di origine animale destinati al consumo umano (controlli ufficiali) ***II (discussione)

Protezione degli animali * (discussione)

Turno di votazioni

Veicoli a motore (omologazione dei fari direzionali) *** (articolo 10 bis del regolamento) (votazione)

Abrogazione della direttiva 72/462/CEE * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Bilancia dei pagamenti, scambi internazionali di servizi e investimenti diretti all'estero ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Solventi organici ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Mobilizzazione del Fondo di solidarietà (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Progetto di bilancio rettificativo 5/2004 (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Richieste alle agenzie europee (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Accordo CE/Confederazione elvetica in materia di tassazione dei redditi da risparmio * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Tribunale della funzione pubblica europea * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Statuto della Corte di giustizia * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Regolamento di procedura della Corte di giustizia (regime linguistico) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (ricorsi diretti) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Importazioni nella Comunità di determinati ungulati vivi * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Debito pubblico su base trimestrale * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Immunità parlamentare dell'on. PANNELLA (votazione)

Immunità parlamentare dell'on. SCHULZ (votazione)

Immunità parlamentare dell'on. LEHNE (votazione)

Mercati degli strumenti finanziari ***II (votazione)

Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) ***II (votazione)

Uguaglianza tra le donne e gli uomini (programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo) ***II (votazione)

Parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ***II (votazione)

Igiene dei prodotti alimentari ***II (votazione)

Igiene per i prodotti alimentari di origine animale ***II (votazione)

Prodotti di origine animale destinati al consumo umano (igiene e disposizioni sanitarie) ***II (votazione)

Prodotti di origine animale destinati al consumo umano (controlli ufficiali) ***II (votazione)

Emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ***I (votazione)

Parità di trattamento tra donne e uomini (accesso a beni e servizi e loro fornitura) * (votazione)

Protezione degli animali * (votazione)

Tutela degli interessi finanziari delle Comunità e lotta contro la frode (2002) (votazione)

Dichiarazioni di voto

Correzioni di voto

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Ordine del giorno

Iniziativa comune per la pace, la stabilità e la democrazia nell'insieme della grande regione del Medio Oriente (dichiarazioni seguite da discussione)

Situazione nel Kosovo (dichiarazioni seguite da discussione)

Igiene dei mangimi ***I (discussione)

Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari ***I (discussione)

Gas fluorurati ad effetto serra ***I (discussione)

Ambiente e salute (discussione)

Conclusione della Convenzione d'Århus * — Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Århus ***I — Accesso alla giustizia in materia ambientale ***I (discussione)

Responsabilità ambientale ***III (discussione)

Gestione dei rifiuti delle industrie estrattiveGestione dei rifiuti delle industrie estrattive ***I (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

ELENCO DEI PRESENTI

43

ALLEGATO I

45

ALLEGATO II

58

TESTI APPROVATI

101

P5_TA(2004)0189Veicoli a motore (omologazione dei fari direzionali) ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei fari direzionali per i veicoli a motore (COM(2003) 498 — 5925/2004 — C5-0113/2004 — 2003/0188(AVC))

101

P5_TA(2004)0190Direttiva 72/462/CEE *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 72/462/CEE (COM(2004) 71 — C5-0110/2004 — 2004/0022(CNS))

101

P5_TA(2004)0191Scambi internazionali di servizi e investimenti diretti all'estero ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (COM(2003) 507 — C5-0402/2003 — 2003/0200(COD))

102

P5_TC1-COD(2003)0200Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

103

ALLEGATO IFLUSSI DI DATI

108

ALLEGATO IIDEFINIZIONI

117

P5_TA(2004)0192Contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (5633/1/2004 — C5-0095/2004 — 2001/0226(COD))

129

P5_TA(2004)0193Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (16041/1/2003 — C5-0067/2004 — 2002/0090(COD))

130

P5_TA(2004)0194Solventi organici ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (14780/2/2003 — C5-0019/2004 — 2002/0301(COD))

131

P5_TA(2004)0195Comunicazione dei dati relativi alle persone trasportate ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (13732/1/2003 — C5-0013/2004 — 2003/0044(COD))

131

P5_TC2-COD(2003)0044Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi

132

P5_TA(2004)0196Mobilizzazione del fondo di solidarietàRisoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del fondo di solidarietà dell'Unione europea, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (COM(2004) 168 — C5-0134/2004 — 2004/2025(ACI))

137

ALLEGATODECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

137

P5_TA(2004)0197Bilancio rettificativo n. 5/2004Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 (7684/2004 — C5-0166/2004 — 2004/2023(BUD))

138

P5_TA(2004)0198Richieste alle Agenzie europeeDecisione del Parlamento europeo sull'introduzione nel regolamento di un nuovo articolo relativo alle richieste alle Agenzie europee (2004/2008(REG))

140

P5_TA(2004)0199Conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (COM(2003) 789 — C5-0645/2003 — 2003/0296(COD))

141

P5_TC1-COD(2003)0296Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura 30 il marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

141

AllegatoTrasmissione dei dati

146

P5_TA(2004)0200Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione (COM(2004) 42 — C5-0090/2004 — 2004/0016(CNS))

149

P5_TA(2004)0201Accordo tra la CE/Confederazione svizzera in materia di tassazione dei redditi da risparmio *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d'intesa che lo accompagna (COM(2004) 75 — C5-0103/2004 — 2004/0027(CNS))

149

P5_TA(2004)0202Pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2003) 841 — C5-0054/2004 — 2003/0331(CNS))

152

P5_TA(2004)0203Tribunale della funzione pubblica europea *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il tribunale della funzione pubblica europea (COM(2003) 705 — C5-0581/2003 — 2003/0280(CNS))

153

P5_TA(2004)0204Statuto della Corte di giustizia *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo su un progetto di decisione del Consiglio recante modifica degli articoli 16 e 17 del protocollo sullo statuto della Corte della giustizia (14617/2003 — C5-0579/2003 — 2003/0823(CNS))

155

P5_TA(2004)0205Regolamento di procedura della Corte di giustizia (regime linguistico) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico (articolo 29) (15167/2003 — C5-0585/2003 — 2003/0824(CNS))

156

P5_TA(2004)0206Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (ricorsi diretti) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo su un progetto di decisione del Consiglio inteso a modificare l'articolo 35 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado in materia di lingua processuale, in vista della nuova ripartizione delle competenze per i ricorsi diretti e dell'allargamento dell'Unione (15738/2003 — C5-0625/2003 — 2003/0825(CNS))

157

P5_TA(2004)0207Importazioni nella Comunità di determinati ungolati vivi *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati ungulati vivi e recante modifica delle direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE (COM(2003) 570 — C5-0483/2003 — 2003/0224(CNS))

157

P5_TA(2004)0208Debito pubblico su base trimestrale *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (COM(2003) 761 — C5-0649/2003 — 2003/0295(CNS))

159

P5_TA(2004)0209Richiesta di difesa immunità parlamentare dell'on. Marco PannellaRisoluzione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dell'on. Marco Pannella (2003/2116(IMM))

160

P5_TA(2004)0210Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dell'on. Martin SchulzDecisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi presentata dall'on. Martin Schulz (2004/2016(IMM))

161

P5_TA(2004)0211Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dell'on. Klaus-Heiner LehneDecisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi presentata dall'on. Klaus-Heiner Lehne (2004/2015(IMM))

162

P5_TA(2004)0212Mercati degli strumenti finanziari ***IIRisoluzione legislativa relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (13421/3/2003 — C5-0015/2004 — 2002/0269(COD))

163

P5_TC2-COD(2002)0269Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativi ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

164

ALLEGATO IELENCO DEI SERVIZI DELLE ATTIVITÀ E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

218

ALLEGATO IICLIENTI PROFESSIONALI AI FINI DELLA PRESENTE DIRETTIVA

220

P5_TA(2004)0213Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (13599/1/2003 — C5-0016/2004 — 1992/0449C(COD))

222

P5_TC2-COD(1992)0449Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo uno della direttiva 89/391/CEE)

223

ALLEGATOVALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI

230

P5_TA(2004)0214Parità tra donne e uomini ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (16185/1/2003 — C5-0068/2004 — 2003/0109(COD))

234

P5_TC2-COD(2003)0109Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini

234

ALLEGATO

238

P5_TA(2004)0215Parità tra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla promozione della parità tra i sessi nella cooperazione allo sviluppo (5402/1/2004 — C5-0093/2004 — 2003/0176(COD))

241

P5_TA(2004)0216Igiene dei prodotti alimentari ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (10543/2/2002 — C5-0008/2004 — 2000/0178(COD))

241

P5_TC2-COD(2000)0178Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

242

ALLEGATO IPRODUZIONE PRIMARIA

254

ALLEGATO IIREQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I)

257

P5_TA(2004)0217Igiene per gli alimenti di origine animale ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5420/2/2003 — C5-0009/2004 — 2000/0179(COD))

264

P5_TC2-COD(2000)0179Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

264

ALLEGATO IDEFINIZIONI

277

ALLEGATO IIREQUISITI CONCERNENTI DIVERSI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

280

ALLEGATO IIIREQUISITI SPECIFICI

283

P5_TA(2004)0218Igiene e disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (11584/1/2003 — C5-0010/2004 — 2000/0182(COD))

327

P5_TA(2004)0219Prodotti di origine animale destinati al consumo umano: controlli ufficiali ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (11583/1/2003 — C5-0011/2004 — 2002/0141(COD))

328

P5_TC2-COD(2002)0141Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

329

ALLEGATO ICARNI FRESCHE

344

ALLEGATO IIMOLLUSCHI BIVALVI VIVI

369

ALLEGATO IIIPRODOTTI DELLA PESCA

372

ALLEGATO IVLATTE CRUDO E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

374

ALLEGATO VSTABILIMENTI NON SOGGETTI AL REQUISITO DELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

375

ALLEGATO VIREQUISITI PER I CERTIFICATI CHE ACCOMPAGNANO LE IMPORTAZIONI

375

P5_TA(2004)0220Emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (COM(2003) 138 — C5-0151/2003 — 2003/0045(COD))

376

P5_TC1-COD(2003)0045Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

377

P5_TA(2004)0221Accesso a beni e servizi e loro fornitura *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (COM(2003) 657 — C5-0654/2003 — 2003/0265(CNS))

405

P5_TA(2004)0222Protezione degli animali *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE (COM(2003) 425 — C5-0438/2003 — 2003/0171(CNS))

412

P5_TA(2004)0223Tutela degli interessi finanziari delle Comunità e lotta contro la frode (2002)Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode — Relazione annuale 2002 (COM(2003) 445 — C5-0593/2003 — 2003/2248(INI))

435

 

Mercoledì 31 marzo 2004

2004/C 103E/3

PROCESSO VERBALE

444

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della seduta

Presentazione di documenti

Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento

Consiglio europeo/Sicurezza (dichiarazioni seguite da discussione)

Benvenuto

Turno di votazioni

Servizi finanziari (comitati) ***I (votazione)

Sudan (articolo 104 bis del regolamento) (votazione)

Trattori agricoli e forestali (omologazione dei motori a combustione interna) *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/America centrale * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/Comunità andina * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Fondo di garanzia per le azioni esterne * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Nuova politica dell'UE in materia di relazioni con i paesi vicini dopo l'allargamento * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Assistenza macrofinanziaria all'Albania * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Governance della politica di sviluppo nell'Unione (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Responsabilità ambientale ***III (votazione)

Igiene dei mangimi ***I (votazione)

Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari ***I (votazione)

Cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica ***I (votazione)

Gas fluorurati ad effetto serra ***I (votazione)

Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Århus ***I (votazione)

Accesso alla giustizia in materia ambientale ***I (votazione)

Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ***I (votazione)

Conclusione della Convenzione d'Århus * (votazione)

Programma europeo di radionavigazione via satellite * (votazione)

Mandato europeo di ricerca delle prove * (votazione)

Organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento di cittadini illegali * (votazione)

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale * (votazione)

Protezione dei dati personali dei passeggeri aerei (votazione)

Ambiente e salute (votazione)

Correzioni di voto

Dichiarazioni di voto

Dichiarazione della Presidenza

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Domanda di adesione all'UE della Croazia (discussione)

Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2003) (discussione)

Relazione sulle industrie estrattive richiesta dalla Banca mondiale (dichiarazioni seguite da discussione)

Traffico internazionale di organi (dichiarazioni seguite da discussione)

Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Ordine del giorno

Accordo di pesca CE/Danimarca e Groenlandia * (discussione)

Comunicazione dei dati relativi alle persone trasportate * (discussione)

SIS (documenti di immatricolazione dei veicoli) ***I (discussione)

Regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti (discussione)

Iscrizione in bilancio del FES (discussione)

Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ***III (discussione)

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della CE ***II (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

ELENCO DEI PRESENTI

461

ALLEGATO I

463

ALLEGATO II

483

TESTI APPROVATI

527

P5_TA(2004)0224Servizi finanziari (comitati) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE e 94/19/CE del Consiglio e le direttive 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (COM(2003) 659 — C5-0520/2003 — 2003/0263(COD))

527

P5_TC1-COD(2003)0263Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

527

P5_TA(2004)0225SudanRisoluzione del Parlamento europeo sul Sudan

538

P5_TA(2004)0226Omologazione dei motori a combustione interna ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei motori a combustione interna destinati ad essere installati sui trattori agricoli e forestali e le macchine mobili non stradali, per quanto riguarda la loro potenza netta, la loro coppia netta e il loro consumo specifico (COM(2003) 414 — 5924/2004 — C5-0151/2004 — 2003/0155(AVC))

542

P5_TA(2004)0227Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/America centrale *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama dall'altra (COM(2003) 677 — C5-0658/2003 — 2003/0266(CNS))

542

P5_TA(2004)0228Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/Comunità andina *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra (COM(2003) 695 — C5-0657/2003 — 2003/0268(CNS))

543

P5_TA(2004)0229Fondo di garanzia *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(2003) 604 — C5-0502/2003 — 2003/0233(CNS))

544

P5_TA(2004)0230Nuova politica con i paesi vicini dell'UE dopo l'allargamento *Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini nel quadro dell'Europa ampliata (COM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS))

546

P5_TA(2004)0231Assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (COM(2003) 834 — C5-0048/2004 — 2003/0330(CNS))

548

P5_TA(2004)0232Governance nella politica di sviluppo dell'UERisoluzione del Parlamento europeo sulla governance nella politica di sviluppo dell'Unione europea (2003/2164(INI))

550

P5_TA(2004)0233Responsabilità ambientale ***IIIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno (PE-CONS 3622/2004 — C5-0079/2004 — 2002/0021(COD))

554

P5_TA(2004)0234Igiene dei mangimi ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (COM(2003) 180 — C5-0175/2003 — 2003/0071(COD))

555

P5_TC1-COD(2003)0071Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

556

ALLEGATO I

571

ALLEGATO II

573

ALLEGATO III

576

ALLEGATO IV

578

ALLEGATO V

579

P5_TA(2004)0235Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (COM(2003) 689 — C5-0549/2003 — 2003/0272(COD))

579

P5_TC1-COD(2003)0272Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

580

ALLEGATO I

594

ALLEGATO II

594

ALLEGATO III

595

P5_TA(2004)0236Cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1726/2000 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (COM(2003) 627 — C5-0495/2003 — 2003/0245(COD))

596

P5_TC1-COD(2003)0245Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1726/2000 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica

596

P5_TA(2004)0237Gas fluorurati ad effetto serra ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra (COM(2003) 492 — C5-0397/2003 — 2003/0189(COD))

600

P5_TC1-COD(2003)0189Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra

600

ALLEGATO I

611

ALLEGATO II

611

P5_TA(2004)0238Applicazione della Convenzione di Århus ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 622 — C5-0505/2003 — 2003/0242(COD))

612

P5_TC1-COD(2003)0242Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

613

P5_TA(2004)0239Accesso alla giustizia in materia ambientale ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 624 — C5-0513/2003 — 2003/0246(COD))

626

P5_TC1-COD(2003)0246Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale

626

P5_TA(2004)0240Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (COM(2003) 319 — C5-0256/2003 — 2003/0107(COD))

633

P5_TC1-COD(2003)0107Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

634

ALLEGATO IPOLITICA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI E INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL PUBBLICO INTERESSATO

653

ALLEGATO IICARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI

655

ALLEGATO IIICRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI DEPOSITO DEI RIFIUTI

655

P5_TA(2004)0241Accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia: Convenzione di Århus *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione dle Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 625 — C5-0526/2003 — 2003/0249(CNS))

656

P5_TA(2004)0242Programma europeo di radionavigazione via satellite *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alle strutture di gestione del programma europeo di radionavigazione via satellite (COM(2003) 471 — C5-0391/2003 — 2003/0177(CNS))

657

P5_TA(2004)0243Mandato europeo di ricerca delle prove *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali (COM(2003) 688 — C5-0609/2003 — 2003/0270(CNS))

659

P5_TA(2004)0244Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (COM(2003) 854 — C5-0080/2004 — 2003/0334(CNS))

663

P5_TA(2004)0245Protezione dei dati personali dei passeggeri aereiRisoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR — Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (2004/2011(INI))

665

P5_TA(2004)0246Strategia europea per ambiente e saluteRisoluzione del Parlamento europeo sulla strategia europea per l'ambiente e la salute (COM(2003) 338 — C5-0551/2003 — 2003/2222(INI))

670

 

Giovedì 1o aprile 2004

2004/C 103E/4

PROCESSO VERBALE

675

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della seduta

Presentazione di documenti

Progressi realizzati dalla Turchia sulla via dell'adesione (discussione)

Turno di votazioni

Approvazione della Commissione designata (votazione)

Progetto di bilancio rettificativo 4/2004 (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Accise/Imposte sui premi assicurativi ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Accordo di pesca CE/Guinea-Bissau * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Finanziamento dei programmi di controllo della pesca degli Stati membri * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Attività comunitarie di pesca nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Accordo CE/Guinea * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Medaglie e gettoni simili a monete metalliche in euro/Estensione dell'applicazione agli Stati membri non partecipanti * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ***III (votazione)

Progetto di bilancio rettificativo 3/2004 (votazione)

Norme generali sul multilinguismo (modifica del regolamento) (votazione)

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della CE ***II (votazione)

SIS (documenti di immatricolazione dei veicoli) ***I (votazione)

Accordo di pesca CE/Danimarca e Groenlandia * (votazione)

Consiglio europeo/Sicurezza in Europa (votazione)

Comunicazione dei dati relativi alle persone trasportate * (votazione)

Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo * (votazione)

Consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca * (votazione)

Tregua olimpica (votazione)

Situazione nel Kosovo (votazione)

Industrie estrattive (votazione)

Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2003) (votazione)

Domanda di adesione all'UE della Croazia (votazione)

Progressi realizzati dalla Turchia sulla via dell'adesione (votazione)

Iscrizione in bilancio del FES (votazione)

Dichiarazioni di voto

Correzioni di voto

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Prevenzione e riciclo dei rifiuti (discussione)

Conferenza internazionale sull'energia rinnovabile (Bonn, giugno 2004) (dichiarazione seguita da discussione)

Turno di votazioni

Conferenza internazionale sull'energia rinnovabile (Bonn, giugno 2004) (votazione)

Storno di stanziamenti

Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Composizione del Parlamento

Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51 del regolamento)

Decisioni relative ad alcuni documenti

Diritti delle persone sordo-cieche (dichiarazione scritta)

Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Calendario delle prossime sedute

Interruzione della sessione

ELENCO DEI PRESENTI

695

ALLEGATO I

696

ALLEGATO II

713

TESTI APPROVATI

762

P5_TA(2004)0247Approvazione della nuova composizione della CommissioneDecisione del Parlamento europeo recante approvazione della nuova composizione della Commissione

762

P5_TA(2004)0248Bilancio rettificativo n. 4/2004Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2004 dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (7683/2004 — C5-0165/2004 — 2004/2022(BUD))

762

ALLEGATO I

763

P5_TA(2004)0249Cooperazione amministrativa in materia di accise ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (COM(2003) 797 — C5-0660/2003 — 2003/0309(COD))

764

P5_TA(2004)0250Detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi e la direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (COM(2003) 797 — C5-0661/2003 — 2003/0310(COD))

764

P5_TA(2004)0251Stock ittici altamente migratori nell'Oceano pacifico occidentale e centrale ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e gestione degli stock ittici altamente migratori nell'Oceano pacifico occidentale e centrale (COM(2003) 855 — C5-0127/2004 — 2003/0332(AVC))

765

P5_TA(2004)0252Risorse genetiche in agricoltura *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (COM(2003) 817 — C5-0025/2004 — 2003/0321(CNS))

766

P5_TA(2004)0253Accordo di pesca CE/Guinea Bissau *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla Decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca (COM(2003) 593 — C5-0498/2003 — 2003/0227(CNS))

766

P5_TA(2004)0254Azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (COM(2003) 658 — C5-0547/2003 — 2003/0261(CNS))

768

P5_TA(2004)0255Partecipazione finanziaria ai programmi di controllo della pesca degli Stati membri *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri (COM(2003) 706 — C5-0602/2003 — 2003/0281(CNS))

771

P5_TA(2004)0256Attività della pesca comunitaria nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 del Consiglio che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) (COM(2003) 611 — C5-0515/2003 — 2003/0237(CNS))

775

P5_TA(2004)0257Accordo CE/Guinea *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008 (COM(2003) 765 — C5-0024/2004 — 2003/0290(CNS))

775

P5_TA(2004)0258Medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (COM(2004) 39 — C5-0075/2004 — 2004/0010(CNS))

779

P5_TA(2004)0259Medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento CEE n. — relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (COM(2004) 39 — C5-0076/2004 — 2004/0011(CNS))

779

P5_TA(2004)0260Regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestitiRisoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti (COM(2003) 315 — C5-0373/2003 — 2003/2155(INI)

780

P5_TA(2004)0261Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ***IIIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili dei paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (PE-CONS 3616/2004 — C5-0062/2004 — 2002/0014 (COD))

788

P5_TA(2004)0262Bilancio rettificativo n. 3/2004Progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 (7682/2004 — C5-0164/2004 — 2004/2021(BUD))

789

P5_TA(2004)0263Bilancio rettificativo n. 3/2004Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 (7682/2004 — C5-0164/2004 — 2004/2021(BUD))

790

P5_TA(2004)0264Norme generali sul multilinguismoDecisione del Parlamento europeo sulle modifiche da apportare al regolamento del Parlamento europeo sulle misure precauzionali relative all'applicazione delle norme generali sul multilinguismo (2003/2227(REG))

791

P5_TA(2004)0265Assegnazione di bande orarie negli aeroporti ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (16305/1/2003 — C5-0094/2004 — 2001/0140(COD))

793

P5_TA(2004)0266SIS — Documenti di immatricolazione dei veicoli ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al Sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (COM(2003) 510 — C5-0412/2003 — 2003/0198(COD))

794

P5_TC1-COD(2003)0198Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 1o aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli

795

P5_TA(2004)0267Accordo di pesca CE-Danimarca e Groenlandia *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (COM(2003) 609 — C5-0514/2003 — 2003/0236(CNS))

798

P5_TA(2004)0268Consiglio europeo/Sicurezza in EuropaRisoluzione del Parlamento europeo sull'esito del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004

799

P5_TA(2004)0269Consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2003) 607 — C5-0504/2003 — 2003/0238(CNS))

806

P5_TA(2004)0270Tregua olimpicaRisoluzione del Parlamento europeo sulla tregua olimpica

816

P5_TA(2004)0271Situazione nel KosovoRisoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Kosovo

817

P5_TA(2004)0272Industrie estrattiveRisoluzione del Parlamento europeo sulla relazione concernente le industrie estrattive, commissionata dalla Banca mondiale

819

P5_TA(2004)0273Richiesta di adesione all'Unione europea della CroaziaRisoluzione del Parlamento europeo recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla domanda di adesione all'Unione europea della Croazia (2003/2254(INI))

822

P5_TA(2004)0274Progressi realizzati dalla Turchia sulla via dell'adesioneRisoluzione del Parlamento europeo sulla relazione periodica 2003 della Commissione europea sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione ((COM(2003) 676 — SEC(2003) 1212 — C5-0535/2003 — 2003/2204(INI))

826

P5_TA(2004)0275Iscrizione in bilancio del FESRisoluzione del Parlamento europeo sull'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo (FES) (2003/2163(INI))

833

P5_TA(2004)0276Conferenza internazionale sulle energie rinnovabiliRisoluzione del Parlamento europeo sulla Conferenza internazionale sulle energie rinnovabili (Bonn, giugno 2004)

838

P5_TA(2004)0277Diritti delle persone sordo-ciecheDichiarazione del Parlamento europeo sui diritti delle persone sordo-cieche

840

IT

 


I (Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2004 — 2005

Lunedì 29 marzo 2004

29.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 103/1


PROCESSO VERBALE

(2004/C 103 E/01)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1.   Ripresa della sessione

La seduta è aperta alle 17.05.

2.   Commemorazione

Il Presidente rende omaggio, a nome del Parlamento, alla memoria della Principessa Juliana, sovrana dei Paesi Bassi dal 1948 al 1980, deceduta il 20 marzo scorso.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

3.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

*

* *

Interviene Martin Schulz, il quale segnala che la stampa tedesca ha riportato le gravi accuse rivolte da un deputato al Parlamento nei confronti di 200 deputati, che in circa 7 200 casi si sarebbero resi colpevoli di irregolarità concernenti il pagamento delle indennità giornaliere e l'elenco dei presenti. Martin Schulz chiede al Presidente di farsi trasmettere dal deputato in questione un elenco dei casi segnalati, di farli esaminare dalle istanze competenti e di dare seguito alla questione (il Presidente si impegna in tal senso).

Interviene Mary Elizabeth Banotti, questore, la quale segnala che il Collegio dei questori esaminerà con urgenza la questione.

4.   Composizione del Parlamento

Christos Folias è stato nominato Segretario di Stato in seno al governo greco.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo cessa con decorrenza 10 marzo 2004.

Le competenti autorità greche hanno comunicato la nomina di Meropi Kaldi in sostituzione di Christos Folias, come deputato al Parlamento, con decorrenza 24 marzo 2004.

Il Presidente ricorda le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento.

*

* *

Le competenti autorità lettoni hanno comunicato la decadenza dei rispettivi mandati, in quanto esservatori, di Juris Dobelis e Aldis Kuskis, con decorrenza 18 marzo 2004, e di Rihards Piks con decorrenza 24 marzo 2004.

Le stesse autorità hanno inoltre comunicato la nomina, in quanto osservatori, di Silva Golde in sostituzione di Rihards Piks, con decorrenza 24 marzo 2004, e di Inese Slesere in sostituzione di Aldis Kuskis con decorrenza 25 marzo 2004.

5.   Verifica dei poteri

Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di dichiarare valido il mandato di Marie-Françoise Duthu.

6.   Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo PPE-DE, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

commissione BUDG: José Javier Pomés Ruiz in sostituzione di María Esther Herranz García

commissione RETT: María Esther Herranz García in sostituzione di José Javier Pomés Ruiz

commissione AGRI: Meropi Kaldi in sostituzione di Christos Folias

commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima: Salvador Garriga Polledo in sostituzione di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya

Silva Golde (punto 4) è stata nominata osservatore presso la commissione AFET, in sostituzione di Rihards Piks;

Inese Slesere (punto 4) è stata nominata osservatore presso la commissione ENVI, in sostituzione di Aldis Kuskis.

7.   Decadenza del mandato di un deputato

Facendo riferimento alla lettera del ministro degli affari esteri francese contenente in allegato un fascicolo relativo alla decadenza del mandato di Michel Raymond, di cui era stata data comunicazione nella seduta del 12 gennaio 2004(punto 4 del PV del 12.1.2004), e al deferimento della questione alla commissione JURI, il Presidente fa la seguente dichiarazione:

«il 17 marzo, il presidente della commissione giuridica e per il mercato interno mi ha comunicato che la maggioranza della commissione JURI, dopo aver esaminato la questione nelle sue riunioni del 27 gennaio, 19 febbraio e 8 e 17 marzo, ritiene che il Parlamento non debba tenere conto della decadenza del mandato di Michel Raymond fino a quando il Consiglio di Stato, presso il quale Michel Raymond ha presentato ricorso il 26 gennaio 2004, non abbia deliberato sul decreto del governo francese del 25 novembre 2003. Intendo seguire il parere della commissione giuridica e per il mercato interno».

Interviene Pervenche Berès su tale comunicazione.

8.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'omologazione degli autoveicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (COM(2004) 162 — C5-0126/2004 — 2004/0053(COD))

deferimento

merito ENVI

 

parere: RETT

base giuridica

articolo 95 trattato CE

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (6132/1/04 — C5-0127/2004 — 2003/0332(AVC))

deferimento

merito PECH

 

parere: BUDG, ENVI

base giuridica

articoli 37 e 300, paragrafo 2, comma 1 e paragrafo 3, comma 2 trattato CE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (COM(2004) 151 — C5-0128/2004 — 2004/0052(CNS))

deferimento

merito ENVI

 

parere: AGRI

base giuridica

articolo 3-7 trattato CE

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto riguarda le condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento (COM(2004) 155 — C5-0129/2004 — 2004/0051(CNS))

deferimento

merito AGRI

 

parere: ITRE, RETT

base giuridica

articoli 36 e 37, paragrafo 2 e articolo 299, paragrafo 2 trattato CE

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 821/2000/CE del 20 dicembre 2000, del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (COM(2004) 175 — C5-0130/2004 — 2003/0067(COD))

deferimento

merito CULT

 

parere: BUDG, JURI, ITRE

base giuridica

articolo 157, paragrafo 3 trattato CE

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001 relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-formazione) (2001-2005) (COM(2004) 176 — C5-0131/2004 — 2003/0064(COD))

deferimento

merito CULT

 

parere: BUDG, JURI, ITRE, EMPL

base giuridica

articolo 150 trattato CE

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (COM(2004) 91 — C5-0132/2004 — 2004/0023(COD))

deferimento

merito LIBE

 

parere: BUDG, JURI, ITRE, CULT, FEMM

base giuridica

articolo 153, paragrafo 2 trattato CE

Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (COM(2004) 171 — C5-0133/2004 — 2004/0066(COD))

deferimento

merito CULT

 

parere: ECON, JURI, ITRE

base giuridica

articolo 157, paragrafo 3 trattato CE

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà UE, a norma del punto 3 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 7 novembre 2002, sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (COM(2004) 168 — C5-0134/2004 — 2004/2025(ACI))

deferimento

merito BUDG

 

parere: RETT

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 sullo scarico da dare al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale sull'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2002 (6191/2004 — C5-0136/2004 — 2003/2240(DEC))

deferimento

merito CONT

 

parere: EMPL

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 sullo scarico da dare al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2002 (6189/2004 — C5-0137/2004 — 2003/2241(DEC))

deferimento

merito CONT

 

parere: EMPL

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 sullo scarico da dare al direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia sull'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2002 (6192/2004 — C5-0138/2004 — 2003/2243(DEC))

deferimento

merito CONT

 

parere: LIBE

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 sullo scarico da dare al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze sull'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2002 (6194/2004 — C5-0139/2004 — 2003/2244(DEC))

deferimento

merito CONT

 

parere: LIBE

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 sullo scarico da dare al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2002 (6188/2004 — C5-0140/2004 — 2003/2245(DEC))

deferimento

merito CONT

 

parere: ENVI

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 sullo scarico da dare al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2002 (6195/2004 — C5-0141/2004 — 2003/2246(DEC))

deferimento

merito CONT

 

parere: EMPL

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 sullo scarico da dare al direttore del centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea sull'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2002 (6193/2004 — C5-0142/2004 — 2003/2247(DEC))

deferimento

merito CONT

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 sullo scarico da dare al direttore dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2002 (6196/2004 — C5-0143/2004 — 2003/2255(DEC))

deferimento

merito CONT

 

parere: ENVI

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 sullo scarico da dare al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale sull'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2002 (6190/2004 — C5-0144/2004 — 2003/2259(DEC))

deferimento

merito CONT

 

parere: EMPL

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2002 (6185/2004 — C5-0145/2004 — 2003/2210(DEC))

deferimento

merito CONT

 

parere: tutte le commissioni interessate

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del fondo europeo di sviluppo (Sesto FES) per l'esercizio 2002 (6850/2004 — C5-0146/2004 — 2003/2189(DEC))

deferimento

merito CONT

 

parere: BUDG, DEVE

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (Settimo FES) per l'esercizio 2002 (6851/2004 — C5-0147/2004 — 2003/2189(DEC))

deferimento

merito CONT

 

parere: BUDG, DEVE

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (Ottavo FES) per l'esercizio 2002 (6852/2004 — C5-0148/2004 — 2003/2189(DEC))

deferimento

merito CONT

 

parere: BUDG, DEVE

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 sullo scarico da dare al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2002 (6187/2004 — C5-0149/2004 — 2003/2242(DEC))

deferimento

merito CONT

 

parere: AFET

Raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 sullo scarico da dare al direttore amministrativo dell'Eurojust sull'esecuzione del bilancio dell'Eurojust per l'esercizio 2002 (6186/2004 — C5-0150/2004 — 2003/2256(DEC))

deferimento

merito CONT

 

parere: LIBE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei motori a combustione interna destinati ad essere installati sui trattori agricoli e forestali e le macchine mobili non stradali, per quanto riguarda la loro potenza netta, la loro coppia netta e il loro consumo specifico (5924/2004 — C5-0151/2004 — 2003/0155(AVC))

deferimento

merito ITRE

 

parere: AGRI

base giuridica

articolo 300, paragrafo 3, comma 2 trattato CE

Proposta di storno di stanziamenti DEC6/2004 sezione III — Commissione — titoli 04, 15, 19, 21, 25, 31 — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (SEC(2004) 356 — C5-0157/2004 — 2004/2028(GBD))

deferimento

merito BUDG

base giuridica

articolo 274 trattato CE

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006) (COM(2004) 212 — C5-0158/2004 — 2003/0113(COD))

deferimento

merito CULT

 

parere: BUDG, CONT

base giuridica

articolo 149 trattato CE

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (COM(2004) 210 — C5-0159/2004 — 2003/0114(COD))

deferimento

merito CULT

 

parere: BUDG, CONT, LIBE

base giuridica

articoli 149 e 150 trattato CE

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (COM(2004) 211 — C5-0160/2004 — 2003/0115(COD))

deferimento

merito CULT

 

parere: BUDG, CONT

base giuridica

articolo 151, paragrafo 5 trattato CE

Proposta di storno di stanziamenti DEC7/2004 sezione III — Commissione — titoli 01, 02, 04, 05-09, 11, 13-27, 29 — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (SEC(2004) 366 — C5-0161/2004 — 2004/2029(GBD))

deferimento

merito BUDG

base giuridica

articolo 274 trattato CE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (COM(2004) 190 — C5-0162/2004 — 2004/0064(CNS))

deferimento

merito LIBE

base giuridica

articoli 95 e 300, paragrafo 2 trattato CE

Progetto di bilancio rettificativo n. 5 per l'esercizio 2004 — Sezione III: Commissione (7684/2004 — C5-0166/2004 — 2004/2023(BUD))

deferimento

merito BUDG

 

parere: tutte le commissioni interessate

base giuridica

articolo 272 trattato CE e articolo 177 EURATOM

2)

dalle commissioni parlamentari

2.1)

relazioni:

* Relazione sul progetto di decisione del Consiglio intesa a modificare l'articolo 35 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado in materia di lingua processuale, in vista della nuova ripartizione delle competenze per i ricorsi diretti e dell'allargamento dell'Unione (15738/03 — C5-0625/2003 — 2003/0825(CNS)) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0126/2004).

* Relazione sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia per quanto riguarda il regime linguistico (articolo 29) (15167/2003 — C5-0585/2003 — 2003/0824(CNS)) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0127/2004).

* Relazione sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica degli articoli 16 e 17 del protocollo sullo statuto della Corte della giustizia (14617/2003 — C5-0579/2003 — 2003/0823(CNS)) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0128/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1726/2000 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (COM(2003) 627 — C5-0495/2003 — 2003/0245(COD)) — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Relatrice: on. Maes (A5-0132/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (COM(2003) 180 — C5-0175/2003 — 2003/0071(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatrice: on. Keppelhoff-Wiechert (A5-0133/2004).

Relazione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode — relazione annuale 2002 (COM(2003) 445 — C5-0593/2003 — 2003/2248(INI)) — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: on. Bösch (A5-0135/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (COM(2003) 667 — C5-0527/2003 — 2003/0260(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatrice: on. Jackson (A5-0137/2004).

* Relazione

1.

sull'iniziativa dell'Irlanda per l'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/820/GAI che istituisce l'Accademia europea di Polizia (AEP) (15400/2003 — C5-0001/2004 — 2004/0801(CNS));

2.

sull'iniziativa del Regno Unito in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/820/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (AEP) (5121/2004 — C5-0040/2004 — 2004/0802(CNS)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatrice: on. Roure (A5-0140/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne temporanee tra gli Stati membri (COM(2003) 502 — C5-0443/2003 — 2003/0194(CNS)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Stockton (A5-0141/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri (COM(2003) 502 — C5-0442/2003 — 2003/0193(CNS)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatrice: on. Cerdeira Morterero (A5-0142/2004).

Relazione sull'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo (FES) — (2003/2163(INI)) — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Relatore: on. Scarbonchi (A5-0143/2004).

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti (COM(2003) 315 — C5-0373/2003 — 2003/2155(INI)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: on. Marinho (A5-0144/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (COM(2003) 727 — C5-0612/2003 — 2003/0284(CNS)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatrice: on. Klamt (A5-0145/2004).

*** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei fari direzionali per i veicoli a motore (COM(2003) 498 — 5925/2004 — C5-0113/2004 — 2003/0188(AVC)) (Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1, del regolamento) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: on. Berenguer Fuster (A5-0146/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (COM(2003) 689 — C5-0549/2003 — 2003/0272(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatrice: on. Thors (A5-0147/2004).

***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 (COM(2003) 700 — C5-0548/2003 — 2003/0274(COD)) — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: on. Rocard (A5-0148/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (COM(2003) 817 — C5-0025/2004 — 2003/0321(CNS)) — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: on. Graefe zu Baringdorf (A5-0149/2004).

* Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2003) 841 — C5-0054/2004 — 2003/0331(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: on. Karas (A5-0150/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (COM(2003) 789 — C5-0645/2003 — 2003/0296(COD)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatrice: on. Lulling (A5-0151/2004).

Relazione sulle richieste alle Agenzie europee (2004/2008(REG)) — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: on. Corbett (A5-0152/2004).

Relazione sulle modifiche da apportare al regolamento del Parlamento europeo sulle misure precauzionali relative all'applicazione delle norme generali sul multilinguismo (2003/2227(REG)) — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: on. Dell'Alba (A5-0153/2004).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi basati sui progetti del Protocollo di Kyoto (COM(2003) 403 — C5-0355/2003 — 2003/0173(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: on. de Roo (A5-0154/2004).

* Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (COM(2003) 657 — C5-0654/2003 — 2003/0265(CNS)) (Cooperazione rafforzata tra le commissioni — articolo 162 bis) — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatrice: on. Prets (A5-0155/2004).

* Relazione

1.

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (COM(2004) 39 — C5-0075/2004 — 2004/0010(CNS));

2.

sulla proposta di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. (...) relativo a medaglie e gettoni simili a monete metalliche in euro (COM(2004) 39 — C5-0076/2004 — 2004/0011(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: on. Pomés Ruiz (A5-0156/2004).

* Relazione

1.

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (COM(2003) 797 — C5-0660/2003 — 2003/0309(COD));

2.

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca a assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi e la direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (COM(2003) 797 — C5-0661/2003 — 2003/0310(COD))- Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatrice: on. Randzio-Plath (A5-0157/2004).

* Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione (COM(2004) 42 — C5-0090/2004 — 2004/0016(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatrice: on. Berès (A5-0158/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 973/2001 (COM(2003) 589 — C5-0480/2003 — 2003/0229(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatore: on. Lisi (A5-0159/2004).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE e 94/19/CE del Consiglio e le direttive 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (COM(2003) 659 — C5-0520/2003 — 2003/0263(COD)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatrice: on. Randzio-Plath (A5-0162/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca (COM(2003) 593 — C5-0498/2003 — 2003/0227(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatore: on. Stevenson (A5-0163/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008 (COM(2003) 765 — C5-0024/2004 — 2003/0290(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatrice: on. McKenna (A5-0164/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) (COM(2003) 611 — C5-0515/2003 — 2003/0237(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatore: on. Busk (A5-0165/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri (COM(2003) 706 — C5-0602/2003 — 2003/0281(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatrice: on. Attwooll (A5-0166/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2003) 607 — C5-0504/2003 — 2003/0238(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatore: on. Ó Neachtain (A5-0167/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (COM(2003) 658 — C5-0547/2003 — 2003/0261(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatore: on. H. Martin (A5-0168/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d'intesa che lo accompagna (COM(2004) 75 — C5-0103/2004 — 2004/0027(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: on. Garcìa-Margallo y Marfil (A5-0169/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (COM(2003) 761 — C5-0649/2003 — 2003/0295(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatrice: on. Lulling (A5-0170/2004).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio (COM(2003) 453 — C5-0369/2003 — 2003/0172(COD)) (Cooperazione rafforzata tra commissioni, articolo 162 bis) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatrice: on. Thors (A5-0171/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra (COM(2003) 492 — C5-0397/2003 — 2003/0189(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: on. Goodwill (A5-0172/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 625 — C5-0526/2003 — 2003/0249(CNS)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatrice: on. Korhola (A5-0173/2004).

*** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (6132/1/04 — C5-0127/2004 — 2003/0332(AVC)) — Commissione per la pesca.

Relatrice: on. Miguélez Ramos (A5-0174/2004).

Relazione sul progetto di bilancio suppletivo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2004 — Revisione dello Statuto del personale (2004/2022(BUD)) — Commissione per i bilanci.

Relatore: on. Mulder (A5-0175/2004).

Relazione sulla comunicazione della Commissione: Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti (COM(2003) 301 — C5-0385/2003 — 2003/2145(INI)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: on. Florenz (A5-0176/2004).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (COM(2003) 319 — C5-0256/2003 — 2003/0107(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: on. Sjöstedt (A5-0177/2004).

* Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 72/462/CEE (COM(2004) 71 — C5-0110/2004 — 2004/0022(CNS)) (Procedura semplificata, articolo 158, paragrafo 1 del regolamento) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatrice: on. Jackson (A5-0178/2004).

Relazione sulla richiesta di difesa dell'immunità dell'on. Marco Pannella (2003/2116(IMM)) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. Lehne (A5-0180/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il tribunale della funzione pubblica europea (COM(2003) 705 — C5-0581/2003 — 2003/0280(CNS)) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. Medina Ortega (A5-0181/2004).

Relazione sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi presentata da Martin Schulz (2004/2016(IMM)) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. MacCormick (A5-0184/2004).

Relazione sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi presentata da Klaus-Heiner Lehne (2004/2015(IMM)) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. MacCormick (A5-0185/2004).

* Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati ungulati vivi e recante modifica delle direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE (COM(2003) 570 — C5-0483/2003 — 2003/0224(CNS)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatrice: on. Doyle (A5-0186/2004).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (COM(2003) 356 — C5-0288/2003 — 2003/0134(COD)) (Cooperazione rafforzata tra le commissioni — articolo 162 bis) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatrice: on. Ghilardotti (A5-0188/2004).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 624 — C5-0513/2003 — 2003/0246(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatrice: on. Schörling (A5-0189/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 622 — C5-0505/2003 — 2003/0242(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatrice: on. Korhola (A5-0190/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori») (COM(2003) 443 — C5-0335/2003 — 2003/0162(COD)) (Cooperazione rafforzata tra le commissioni, articolo 162 bis) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatrice: on. Gebhardt (A5-0191/2004).

Relazione sul quadro normativo per un'area unica dei pagamenti (2003/2101(INI)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: on. Radwan (A5-0192/2004).

Relazione su una strategia europea per l'ambiente e la salute (COM(2003) 338 — C5-0551/2003 — 2003/2222(INI)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatrice: on. Paulsen (A5-0193/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole a seguito dell'allargamento (COM(2003) 605 — C5-0477/2003 — 2003/0234(COD)) — Commissione per i bilanci.

Relatore: on. Böge (A5-0194/2004).

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del fondo di solidarietà dell'Unione europea, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (COM(2004) 168 — C5-0134/2004 — 2004/2025(ACI)) — Commissione per i bilanci.

Relatore: on. Wynn (A5-0195/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE (COM(2003) 425 — C5-0438/2003 — 2003/0171(CNS)) — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: on. Maat (A5-0197/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione n. 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini nel quadro dell'Europa ampliata (COM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS)) — Commissione per i bilanci.

Relatore: on. Böge (A5-0198/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(2003) 604 — C5-0502/2003 — 2003/0233(CNS)) — Commissione per i bilanci.

Relatore: on. Seppänen (A5-0199/2004).

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, Sezione III, Commissione (2004/2021(BUD)) — Commissione per i bilanci.

Relatori: onn. Mulder e Gill (A5-0202/2004).

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, Sezione III, Commissione (2004/2023(BUD)) — Commissione per i bilanci.

Relatore: on. Mulder (A5-0203/2004).

Relazione sulla relazione periodica 2003 della Commissione europea sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione (COM(2003) 676 — C5-0535/2003 — 2003/2204(INI)) — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: on. Oostlander (A5-0204/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (COM(2003) 510 — C5-0412/2003 — 2003/0198(COD)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: on. Coelho (A5-0205/2004).

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla domanda di adesione all'Unione europea della Croazia (2003/2254(INI)) — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: on. Balta (A5-0206/2004).

Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2003) (2003/2006(INI)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatrice: on. Boumediene-Thiery (A5-0207/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (COM(2003) 854 — C5-0080/2004 — 2003/0334(CNS)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatrice: on. Sbarbati (A5-0208/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sulle strutture di gestione del programma europeo di radionavigazione via satellite (COM(2003) 471 — C5-0391/2003 — 2003/0177(CNS)) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: on. Radwan (A5-0209/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (COM(2003) 507 — C5-0402/2003 — 2003/0200(COD)) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: on. Berenguer Fuster (A5-0210/2004).

* Relazione sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (6620/2004 — C5-0111/2004 — 2003/0809(CNS)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: on. Schmitt (A5-0211/2004).

***I Relazione sulla modifica della base giuridica e sull'«orientamento generale» del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale (Nuova consultazione) (15769/2003 — C5-0027/2004 — 2002/0220(COD)) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerc e l'energia.

Relatore: on. Mombaur (A5-0213/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove dirette all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali (COM(2003) 688 — C5-0609/2003 — 2003/0270(CNS)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatrice: on. Paciotti (A5-0214/2004).

*** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) (5747/04 — C5-0065/2004 — 2003/0214(AVC)) — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatrice: on. de Veyrac (A5-0215/2004).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione della direttiva 2002/15/CE e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (COM(2003) 628 — C5-0601/2003 — 2003/0255(COD)) (Cooperazione rafforzata tra le commissioni, articolo 162 bis) — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: on. Markov (A5-0216/2004).

Relazione sulla governance nella politica di sviluppo dell'Unione europea (2003/2164(INI)) — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Relatrice: on. Sanders-ten Holte (A5-0219/2004).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (COM(2003) 448 — C5-0351/2003 — 2003/0175(COD)) — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: on. Cocilovo (A5-0220/2004).

2.2)

raccomandazioni per la seconda lettura:

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale (5420/2/2003 — C5-0009/2004 — 2000/0179(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: on. Schnellhardt (A5-0129/2004).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio (11584/1/2003 — C5-0010/2004 — 2000/0182(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: on. Schnellhardt (A5-0130/2004).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (10543/2/2002 — C5-0008/2004 — 2000/0178(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: on. Schnellhardt (A5-0131/2004).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (5633/1/2004 — C5-0095/2004 — 2001/0226(COD)) — Commissione per i bilanci.

Relatore: on. Turchi (A5-0134/2004).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (14780/2/2003 — C5-0019/2004 — 2002/0301(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: on. Lisi (A5-0136/2004).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (11583/1/2003 — C5-0011/2004 — 2002/0141(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: on. Schnellhardt (A5-0138/2004).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo (5402/1/2004 — C5-0093/2004 — 2003/0176(COD)) — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatrice: on. Zrihen Zaari (A5-0160/2004).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini (16185/1/2003 — C5-0068/2004 — 2003/0109(COD)) — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatrice: on. Kratsa-Tsagaropoulou (A5-0161/2004).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (13732/1/2003 — C5-0013/2004 — 2003/0044(COD)) — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: on. Schmitt (A5-0179/2004).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (16041/1/2003/RIV1 — C5-0067/2004 — 2002/0090(COD)) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. Wuermeling (A5-0187/2004).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (13599/1/2003 — C5-0016/2004 — 1992/0449C(COD)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: on. Perez Alvarez (A5-0196/2004).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (16305/1/2003 — C5-0094/2004 — 2001/0140(COD)) — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: on. Stockmann (A5-0217/2004).

3)

dai deputati

3.1)

proposte di risoluzione (articolo 48 del regolamento)

Salvador Garriga Polledo sul Consiglio industriale europeo (B5-0149/2004)

deferimento

merito: ITRE

 

parere: EMPL

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Roberto Felice Bigliardo, Roberta Angelilli, Franz Turchi, Sergio Berlato, Mauro Nobilia e Antonio Mussa sul riconoscimento del lavoro usurante agli operatori degli istituti penitenziari (B5-0150/2004)

deferimento

merito: EMPL

Franz Turchi sul riconoscimento dell'obesità come disagio sociale e come grave condizione oggettiva di handicap (B5-0151/2004)

deferimento

merito: ENVI

 

parere: EMPL

Franz Turchi sull'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per il conseguimento della patente di guida (B5-0152/2004)

deferimento

merito: RETT

Paolo Bartolozzi, a nome del gruppo PPE-DE, sul riconoscimento dei «mercati storici» (B5-0155/2004)

deferimento

merito: CULT

 

parere: RETT

Cristiana Muscardini sulla cooperazione contro il terrorismo (B5-0157/2004)

deferimento

merito: LIBE

Geneviève Fraisse sulla creazione di un Istituto europeo per le pari opportunità (B5-0158/2004)

deferimento

merito: FEMM

3.2)

dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 51 del regolamento)

Sebastiano (Nello) Musumeci sulla criminalità organizzata (19/2004);

Marie Anne Isler Béguin sui diritti fondamentali nell'UE e per un nuovo civismo all'insegna della solidarietà (20/2004);

Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain Esclopé, Véronique Mathieu e Jean Saint-Josse sul riconoscimento della specificità del vino e la difesa del settore vitivinicolo europeo (21/2004);

Dana Rosemary Scallon, Hiltrud Breyer, Patsy Sörensen e Johannes (Hans) Blokland sulla protezione dei minori nel quadro delle parafilie (22/2004);

Marie Anne Isler Béguin sull'ottimizzazione dei quadri di scambio economico dell'Unione europea con i paesi terzi (23/2004);

Jean-Thomas Nordmann, Glyn Ford e Lennart Sacrédeus sull'antisemitismo (24/2004);

Caroline Lucas, Jean Lambert e Paul A.A.J.G. Lannoye sui problemi di salute legati all'esposizione a radiazioni TETRA (25/2004);

Marie Anne Isler Béguin, Jan Marinus Wiersma, Hans Modrow, Charles Tannock e Samuli Pohjamo su un programma d'azione dell'Unione in favore dei residenti delle regioni contaminate dall'incidente di Chernobyl (26/2004);

Marie Anne Isler Béguin sul principio di ingerenza ambientale (27/2004).

4)

dalla delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione

***III Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari [PE-CONS 3616/2004 — C5-0062/2004 — 2002/0014(COD)] — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione.

Relatore: Nelly Maes (A5-0125/2004)

***III Relazione sul progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale [PE-CONS 3622/2004 — C5-0079/2004 — 2002/0021(COD) — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione.

Relatore: Toine Manders (A5-0139/2004)

9.   Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento

E' stata distribuita la comunicazione della Commissione sui seguiti dati alle posizioni e risoluzioni approvate dal Parlamento nel corso delle tornate di novembre I e II 2003.

10.   Petizioni

Conformemente all'articolo 174, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate, sono state deferite alla commissione competente:

il 19 marzo 2004

di Josep Maria Valls Garcia (n. 220/2004);

di Diego de Alvear Álvarez de Toledo (n. 221/2004);

di Maria Dolores Rodríguez Pérez (n. 222/2004);

di Maria Yolanda de Pablo García (Coordinadora Contra la Ampliación del Aeropuerto de San Sebastián) (n. 223/2004);

di José Antonio García Díaz (n. 224/2004);

di Ayxsa Bárbara de la Rosa García (n. 225/2004);

di Christiane Dohring (n. 226/2004);

di Marie Claire Maupile (n. 227/2004);

di Foscarina Caniato (n. 228/2004);

di Emilio Sassone Corsi (Unione Astrofili Italiani) (n. 229/2004);

di Strocchi (n. 230/2004);

di Guido Wanda (Coordinamento Volontario Privato Eco-Animalista) (n. 231/2004);

di Marita Rampazi (Movimento Federalista Europeo) (n. 232/2004);

il 22 marzo 2004

di Wesley Henn (n. 233/2004);

di Ulrike Schnur (n. 234/2004);

di A.M. Buchmüller (n. 235/2004);

di Rainer Dietrich (n. 236/2004);

di Dolly Huther (Initiative für den Erhalt des Erwerbsarbeitsplatz von Milena Düsterwald) (con 2 firme) (n. 237/2004);

di Roswitha Schmidt (n. 238/2004);

di David Bartolmäs (n. 239/2004);

di Andrea e Petra Schaumann (n. 240/2004);

di Augusto Müller-Bruckmann (n. 241/2004);

di Eberhard Haug-Adrion (n. 242/2004);

di Konrad Lindauer (n. 243/2004);

di Frank Wassmuth (n. 244/2004);

di Michael Buergermeister (n. 245/2004);

di Matthias Klinger (n. 246/2004);

di Bernard Derek Borman-Schreiber von Ullersdorf (n. 247/2004);

di Henny van der Does (n. 248/2004);

di Anita Maria Söderberg (n. 249/2004);

di Constant Verbraeken (n. 250/2004);

11.   Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il progetto definitivo di ordine del giorno della tornata di marzo II (PE 342.517/PDOJ) è stato distribuito. Sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 111 del regolamento):

Sedute dal 29 marzo 2004 al 1o aprile 2004

lunedì

la Commissione ha chiesto che la discussione sulla raccomandazione per la seconda lettura di Olga Zrihen sulla parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo (A5-0160/2004) (punto 48 del PDOJ), prevista alla fine della seduta, venga anticipata dopo la discussione sulla relazione di Herbert Bösch sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode (2002) (A5-0135/2004) (punto 12 del PDOJ).

Il Parlamento manifesta il suo assenso sulla richiesta.

martedì

nessuna richiesta di modifica

mercoledì

nessuna richiesta di modifica

giovedì

nessuna richiesta di modifica

L'ordine dei lavori è così fissato.

12.   Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Intervengono, ai sensi dell'articolo 121 bis del regolamento, per interventi di un minuto volti a richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Camilo Nogueira Román, Theresa Villiers, Astrid Thors, Konstantinos Alyssandrakis, Charles Tannock, Giorgos Katiforis, Christopher Heaton-Harris, Giacomo Santini, Nelly Maes, Carlos Lage e Efstratios Korakas.

PRESIDENZA: Charlotte CEDERSCHIÖLD

Vicepresidente

Intervengono Marie-Françoise Duthu e Jens-Peter Bonde.

13.   Emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ***I — Mercati degli strumenti finanziari ***II (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE [COM(2003) 138 — C5-0151/2003 — 2003/0045(COD)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Peter William Skinner (A5-0079/2004) Relatore per parere (articolo 162 bis del regolamento): Klaus-Heiner Lehne, commissione JURI

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio [13421/3/2003 — C5-0015/2004 — 2002/0269(COD)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Theresa Villiers (A5-0114/2004)

Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione).

Peter William Skinner illustra la sua relazione.

Theresa Villiers presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Intervengono Klaus-Heiner Lehne (relatore per parere della commissione JURI), Othmar Karas, a nome del gruppo PPE-DE, Giorgos Katiforis, a nome del gruppo PSE, Olle Schmidt, a nome del gruppo ELDR, Philippe A.R. Herzog, a nome del gruppo GUE/NGL, Pervenche Berès, Ward Beysen, Alexander Radwan, Ieke van den Burg, Astrid Lulling, Harald Ettl, Thomas Mann, Benedetto Della Vedova e Frits Bolkestein.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.24 e punto 7.32 del PV del 30.03.2004

14.   Protezione dei dati personali dei passeggeri del trasporto aereo (discussione)

Proposta di risoluzione sulla protezione dei dati personali dei passeggeri del trasporto aereo [2004/2011(INI)] — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (B5-0156/2004)

Johanna L.A. Boogerd-Quaak (autore) illustra la proposta di risoluzione.

Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione).

Intervengono Jorge Salvador Hernández Mollar, a nome del gruppo PPE-DE, e Elena Ornella Paciotti, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

Intervengono Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Marco Cappato, non iscritto, Hubert Pirker, Joke Swiebel, Patricia McKenna, Christian Ulrik von Boetticher, Carlos Coelho, Giacomo Santini, Charlotte Cederschiöld, Johanna L.A. Boogerd-Quaak e Frits Bolkestein.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.23 del PV del 31.03.2004

15.   Tutela degli interessi finanziari delle Comunità e lotta contro la frode (2002) (discussione)

Relazione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode — Relazione annuale 2002 [COM(2003) 445 — C5-0593/2003 — 2003/2248(INI)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Herbert Bösch (A5-0135/2004)

Herbert Bösch illustra la sua relazione.

Interviene Michaele Schreyer (membro della Commissione).

Intervengono Gabriele Stauner, a nome del gruppo PPE-DE, Paulo Casaca, a nome del gruppo PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, a nome del gruppo ELDR, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, e Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE.

PRESIDENZA: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, Jeffrey William Titford e Michaele Schreyer.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.35 del PV del 30.03.2004

16.   Parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo [5402/1/2004 — C5-0093/2004 — 2003/0176(COD)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Olga Zrihen (A5-0160/2004) Olga Zrihen presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Michaele Schreyer (membro della Commissione).

Interviene Lone Dybkjær, a nome del gruppo ELDR.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.27 del PV del 30.03.2004

17.   Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) [13599/1/2003 — C5-0016/2004 — 1992/0449C(COD)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Manuel Pérez Álvarez (A5-0196/2004)

Manuel Pérez Álvarez presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Stavros Dimas (membro della Commissione).

Interviene Jan Andersson, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Intervengono Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, Helle Thorning-Schmidt e Stavros Dimas.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.25 del PV del 30.03.2004

18.   Uguaglianza tra le donne e gli uomini (programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo) ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini [16185/1/2003 — C5-0068/2004 — 2003/0109(COD)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A5-0161/2004)

Astrid Lulling (relatore supplente) presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Stavros Dimas (membro della Commissione).

Interviene Lone Dybkjær, a nome del gruppo ELDR.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.26 del PV del 30.03.2004

19.   Parità di trattamento tra donne e uomini (accesso a beni e servizi e loro fornitura) * (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura [COM(2003) 657 — C5-0654/2003 — 2003/0265(CNS)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Christa Prets (A5-0155/2004)

Interviene Stavros Dimas (membro della Commissione).

Christa Prets illustra la sua relazione.

Intervengono Joke Swiebel (relatore per parere della commissione LIBE), Angelika Niebler (relatore per parere della commissione JURI), Olga Zrihen (relatore per parere della commissione ITRE), Elspeth Attwooll (relatore per parere della commissione EMPL), Astrid Lulling, a nome del gruppo PPE-DE, Lone Dybkjær, a nome del gruppo ELDR, Geneviève Fraisse, a nome del gruppo GUE/NGL, Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Marianne L.P. Thyssen, Ilda Figueiredo, Stavros Dimas e Astrid Lulling, che rivolge una domanda alla Commissione, alla quale Stavros Dimas risponde.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.33 del PV del 30.03.2004

20.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 342.517/OJMA).

21.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 21.55.

Julian Priestley

Segretario generale

Pat Cox

Presidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Berenguer Fuster, Berès, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Cappato, Cardoso, Carnero González, Carrilho, Casaca, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Coelho, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Cossutta, Paolo Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Dover, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Duthu, Dybkjær, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Formentini, Foster, Fourtou, Fraisse, Friedrich, Gahler, Garaud, Garot, Garriga Polledo, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Harbour, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Jackson, Jeggle, Jöns, Jové Peres, Junker, Kaldi, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lehne, Leinen, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Morgan, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Papayannakis, Parish, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Raschhofer, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Ilka Schröder, Schroedter, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Sturdy, Suominen, Swiebel, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Tsatsos, Turchi, Turco, Twinn, Väyrynen, Vairinhos, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vattimo, van Velzen, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wynn, Zacharakis, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Osservatori

Bagó, Beneš, Biela, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Demetriou, Ékes, Filipek, Gałażewski, Golde, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Kamiński, Kāposts, Kłopotek, Klukowski, Daniel Kroupa, Laar, Libicki, Liepiņa, Litwiniec, Łyżwiński, Mallotová, Manninger, Matsakis, Palečková, Pieniążek, Podgórski, Pospíšil, Savi, Sefzig, Siekierski, Šlesere, Smorawiński, Surján, Szczygło, Tomczak, Vaculík, George Varnava, Vella, Wiśniowska, Wittbrodt, Żenkiewicz


Martedì 30 marzo 2004

29.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 103/25


PROCESSO VERBALE

(2004/C 103 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 9.20.

Interviene Ioannis Patakis sulla mobilizzazione degli agricoltori in Grecia contro la PAC.

2.   Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la richiesta del Comitato delle regioni dell'8 marzo 2004, relativa a uno storno di stanziamenti (inf 1/2004), conformemente all'articolo 22 del regolamento finanziario.

Ha deciso di sollevare un'obiezione per il seguente motivo: in virtù dell'articolo 43 del regolamento finanziario, la richiesta di storno di stanziamento avrebbe dovuto essere presentata a titolo dell'articolo 24 del regolamento finanziario.

Il Comitato delle regioni è invitato, per il momento, ad astenersi dall'effettuare detto storno di stanziamenti.

La commissione per i bilanci invita il Comitato delle regioni a sottometterle una nuova richiesta di storno a titolo dell'articolo 24 del regolameno finanziario.

3.   Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Consiglio ha trasmesso copia conforme dei seguenti documenti:

accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), dall'altra;

accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra;

verbale di rettifica dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra.

4.   Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/America centrale * — Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/Comunità andina * (discussione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra [COM(2003) 677 — C5-0658/2003 — 2003/0266(CNS)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Raimon Obiols i Germà (A5-0120/2004)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, cioè le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra [COM(2003) 695 — C5-0657/2003 — 2003/0268(CNS)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A5-0119/2004)

Interviene Christopher Patten (membro della Commissione)

Raimon Obiols i Germà illustra la sua relazione (A5-0120/2004).

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra illustra la sua relazione (A5-0119/2004).

Intervengono Ana Miranda de Lage (relatore per parere della commissione ITRE), Margrietus J. van den Berg (relatore per parere della commissione DEVE), Fernando Fernández Martín, a nome del gruppo PPE-DE, Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Sérgio Ribeiro, a nome del gruppo GUE/NGL, e Richard Howitt

PRESIDENZA: James L.C. PROVAN

Vicepresidente

Interviene Marie-Hélène Gillig

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.4 e punto 6.5 del PV del 31.03.2004

5.   Igiene dei prodotti alimentari ***II — Igiene per i prodotti alimentari di origine animale ***II — Prodotti di origine animale destinati al consumo umano (igiene e disposizioni sanitarie) ***II — Prodotti di origine animale destinati al consumo umano (controlli ufficiali) ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari [10543/2/2002 — C5-0008/2004 — 2000/0178(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Horst Schnellhardt (A5-0131/2004)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale [5420/2/2003 — C5-0009/2004 — 2000/0179(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Horst Schnellhardt (A5-0129/2004)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio nonché la decisione 95/408/CE del Consiglio [11584/1/2003 — C5-0010/2004 — 2000/0182(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Horst Schnellhardt (A5-0130/2004)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [11583/1/2003 — C5-0011/2004 — 2002/0141(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Horst Schnellhardt (A5-0138/2004)

Horst Schnellhardt illustra le raccomandazioni per la seconda lettura.

Interviene David Byrne (membro della Commissione)

Intervengono Peter Liese, a nome del gruppo PPE-DE, Dorette Corbey, a nome del gruppo PSE, Marit Paulsen, a nome del gruppo ELDR, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Francesco Fiori, David Robert Bowe, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Catherine Stihler e Phillip Whitehead

La discussione è chiusa.

Votazione: punti 7.28-7.31.

6.   Protezione degli animali * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE [COM(2003) 425 — C5-0438/2003 — 2003/0171(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Albert Jan Maat (A5-0197/2004)

Interviene David Byrne (membro della Commissione)

Albert Jan Maat illustra la sua relazione.

Intervengono Patricia McKenna (relatore per parere della commissione ENVI), Neil Parish, a nome del gruppo PPE-DE, Niels Busk, a nome del gruppo ELDR, Salvador Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL, e Caroline Lucas, a nome del gruppo Verts/ALE

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Intervengono Bent Hindrup Andersen, a nome del gruppo EDD, Dominique F.C. Souchet, non iscritto, Francesco Fiori, María Rodríguez Ramos, Elspeth Attwooll, Christel Fiebiger, Alexander de Roo, Gerard Collins, Gordon J. Adam, Daniela Raschhofer, Samuli Pohjamo, Jonas Sjöstedt, Eurig Wyn, Sebastiano (Nello) Musumeci, Agnes Schierhuber, Torben Lund, Chris Davies, Liam Hyland, Jan Marinus Wiersma, Encarnación Redondo Jiménez, Christa Prets, James Nicholson, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther Herranz García, Giacomo Santini, Marialiese Flemming e David Byrne

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.34.

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

7.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

7.1.   Veicoli a motore (omologazione dei fari direzionali) *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei fari direzionali per i veicoli a motore [COM(2003) 498 — 5925/2004 — C5-0113/2004 — 2003/0188(AVC)] (Simplified procedure — Rule 158(1) of the Rules of Procedure) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Luis Berenguer Fuster (A5-0146/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0189)

7.2.   Abrogazione della direttiva 72/462/CEE * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 72/462/CEE [COM(2004) 71 — C5-0110/2004 — 2004/0022(CNS)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Caroline F. Jackson (A5-0178/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0190)

7.3.   Bilancia dei pagamenti, scambi internazionali di servizi e investimenti diretti all'estero ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero [COM(2003) 507 — C5-0402/2003 — 2003/0200(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Luis Berenguer Fuster (A5-0210/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0191)

7.4.   Contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee [5633/1/2004 — C5-0095/2004 — 2001/0226(COD) — Commissione per i bilanci.

Relatore: Franz Turchi (A5-0134/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P5_TA(2004)0192)

7.5.   Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati [16041/1/2003 — C5-0067/2004 — 2002/0090(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Joachim Wuermeling (A5-0187/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P5_TA(2004)0193)

7.6.   Solventi organici ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE [14780/2/2003 — C5-0019/2004 — 2002/0301(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Giorgio Lisi (A5-0136/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P5_TA(2004)0194)

7.7.   Servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi [13732/1/2003 — C5-0013/2004 — 2003/0044(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Ingo Schmitt (A5-0179/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO e EMENDAMENTI

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0195)

7.8.   Mobilizzazione del Fondo di solidarietà (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'UE, in applicazione del punto 3 dell'Accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [COM(2004) 168 — C5-0134/2004 — 2004/2025(ACI)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Terence Wynn (A5-0195/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0196)

7.9.   Progetto di bilancio rettificativo 5/2004 (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2004 dell'Unione europea per l'esercizio 2004 [7684/2004 — C5-0166/2004 — 2004/2023(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Jan Mulder (A5-0203/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0197)

7.10.   Richieste alle agenzie europee (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulle richieste rivolte alle Agenzie europee [2004/2008(REG)] — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Richard Corbett (A5-0152/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

EMENDAMENTI e PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0198)

7.11.   Conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale [COM(2003) 789 — C5-0645/2003 — 2003/0296(COD)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Astrid Lulling (A5-0151/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0199)

Prima della votazione, la relatrice ha fatto una dichiarazione sulla base dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento. Ha ugualmente fatto una dichiarazione sulla sua relazione A5-0170/2004 (punto 7.20).

7.12.   Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione [COM(2004) 42 — C5-0090/2004 — 2004/0016(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Pervenche Berès (A5-0158/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0200)

7.13.   Accordo CE/Confederazione elvetica in materia di tassazione dei redditi da risparmio * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d'intesa che lo accompagna [COM(2004) 75 — C5-0103/2004 — 2004/0027(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: José Manuel García-Margallo y Marfil (A5-0169/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0201)

7.14.   Pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi [COM(2003) 841 — C5-0054/2004 — 2003/0331(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Othmar Karas (A5-0150/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0202)

7.15.   Tribunale della funzione pubblica europea * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il tribunale della funzione pubblica europea [COM(2003) 705 — C5-0581/2003 — 2003/0280(CNS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Manuel Medina Ortega (A5-0181/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 15)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0203)

7.16.   Statuto della Corte di giustizia * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica degli articoli 16 e 17 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia [14617/2003 — C5-0579/2003 — 2003/0823(CNS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: José María Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0128/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 16)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0204)

7.17.   Regolamento di procedura della Corte di giustizia (regime linguistico) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico (articolo 29) [15167/2003 — C5-0585/2003 — 2003/0824(CNS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: José María Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0127/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 17)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0205)

7.18.   Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (ricorsi diretti) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di decisione del Consiglio inteso a modificare l'articolo 35 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado in materia di lingua processuale, in vista della nuova ripartizione delle competenze per i ricorsi diretti e dell'allargamento dell'Unione [15738/2003 — C5-0625/2003 — 2003/0825(CNS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: José María Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0126/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 18)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0206)

7.19.   Importazioni nella Comunità di determinati ungulati vivi * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati ungulati vivi e recante modifica delle direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE [COM(2003) 570 — C5-0483/2003 — 2003/0224(CNS)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Avril Doyle (A5-0186/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 19)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0207)

7.20.   Debito pubblico su base trimestrale * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale [COM(2003) 761 — C5-0649/2003 — 2003/0295(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Astrid Lulling (A5-0170/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 20)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0208)

7.21.   Immunità parlamentare dell'on. PANNELLA (votazione)

Relazione sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dell'on. Marco Pannella [2003/2116(IMM)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Klaus-Heiner Lehne (A5-0180/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 21)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0209)

7.22.   Immunità parlamentare dell'on. SCHULZ (votazione)

Relazione sulla richiesta, presentata dallo stesso on. Martin Schulz, di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi [2004/2016(IMM)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Neil MacCormick (A5-0184/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 22)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0210)

Interventi sulla votazione:

Il relatore ha proposto un emendamento orale al paragrafo 4. Tale modifica si applica ugualmente alla relazione A5-0185/2004 (punto 7.23).

7.23.   Immunità parlamentare dell'on. LEHNE (votazione)

Relazione sulla richiesta, presentata dallo stesso on. Klaus-Heiner Lehne, di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi [2004/2015(IMM)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Neil MacCormick (A5-0185/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 23)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0211)

7.24.   Mercati degli strumenti finanziari ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio [13421/3/2003 — C5-0015/2004 — 2002/0269(COD)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Theresa Villiers (A5-0114/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 24)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0212)

7.25.   Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) [13599/1/2003 — C5-0016/2004 — 1992/0449C(COD)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Manuel Pérez Álvarez (A5-0196/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 25)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0213)

7.26.   Uguaglianza tra le donne e gli uomini (programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini [16185/1/2003 — C5-0068/2004 — 2003/0109(COD)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A5-0161/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 26)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0214)

7.27.   Parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo [5402/1/2004 — C5-0093/2004 — 2003/0176(COD)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Olga Zrihen (A5-0160/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 27)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P5_TA(2004)0215)

7.28.   Igiene dei prodotti alimentari ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari [10543/2/2002 — C5-0008/2004 — 2000/0178(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Horst Schnellhardt (A5-0131/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 28)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0216)

7.29.   Igiene per i prodotti alimentari di origine animale ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale [5420/2/2003 — C5-0009/2004 — 2000/0179(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Horst Schnellhardt (A5-0129/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 29)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0217)

7.30.   Prodotti di origine animale destinati al consumo umano (igiene e disposizioni sanitarie) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio nonché la decisione 95/408/CE del Consiglio [11584/1/2003 — C5-0010/2004 — 2000/0182(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Horst Schnellhardt (A5-0130/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 30)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P5_TA(2004)0218)

7.31.   Prodotti di origine animale destinati al consumo umano (controlli ufficiali) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [11583/1/2003 — C5-0011/2004 — 2002/0141(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Horst Schnellhardt (A5-0138/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 31)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0219)

7.32.   Emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE [COM(2003) 138 — C5-0151/2003 — 2003/0045(COD)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Peter William Skinner (A5-0079/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 32)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0220)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0220)

7.33.   Parità di trattamento tra donne e uomini (accesso a beni e servizi e loro fornitura) * (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura [COM(2003) 657 — C5-0654/2003 — 2003/0265(CNS)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Christa Prets (A5-0155/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 33)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0221)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0221)

7.34.   Protezione degli animali * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE [COM(2003) 425 — C5-0438/2003 — 2003/0171(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Albert Jan Maat (A5-0197/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 34)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0222)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0222)

Interventi sulla votazione:

Robert J.E. Evans ha chiesto che la votazione sia rinviata a domani. Più di 32 deputati hanno sostenuto tale richiesta. Albert Jan Maat, relatore, è intervenuto sulla richiesta.

Il Parlamento ha respinto la richiesta.

Patricia McKenna ha ricordato che il gruppo Verts/ALE aveva chiesto una votazione distinta sull'emendamento 81.

7.35.   Tutela degli interessi finanziari delle Comunità e lotta contro la frode (2002) (votazione)

Relazione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode — Relazione annuale 2002 [COM(2003) 445 — C5-0593/2003 — 2003/2248(INI)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Herbert Bösch (A5-0135/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 35)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0223)

8.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Maat — A5-0197/2004

Nelly Maes

9.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Jackson — A5-0178/2004

votazione unica

a favore: Cees Bremmer, Charlotte Cederschiöld, Rainer Wieland

astensione: José Ribeiro e Castro

Relazione Medina Ortega — A5-0181/2004

votazione unica

a favore: Ria G.H.C. Oomen-Ruijten

Relazione Prets — A5-0155/2004

emendamento 36

a favore: Doris Pack

emendamento 39

contro: Marie-Françoise Garaud

risoluzione legislativa

astensione: Paul Rübig

Relazione Maat — A5-0197/2004

emendamento 100

contro: Olga Zrihen, Yvonne Sandberg-Fries, Hans Karlsson, Jan Andersson, Maj Britt Theorin, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen

emendamento 101

contro: Yvonne Sandberg-Fries, Hans Karlsson, Jan Andersson, Maj Britt Theorin, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen

emendamento 102

contro: Patricia McKenna, Yvonne Sandberg-Fries, Hans Karlsson, Jan Andersson, Maj Britt Theorin, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen

emendamento 103

astensione: Yvonne Sandberg-Fries, Hans Karlsson, Jan Andersson, Maj Britt Theorin, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen

emendamento 105 (lettera e)

a favore: Efstratios Korakas

emendamento 106

a favore: Ioannis Averoff

emendamento 115

astensione: Efstratios Korakas

emendamento 110

contro: Helle Thorning-Schmidt

risoluzione legislativa

a favore: Christa Prets

Relazione Bösch — A5-0135/2004

emendamenti 1 + 5

a favore: Jean-Thomas Nordmann

astensione: Caroline Lucas

emendamenti 2 + 6

astensione: Caroline Lucas

Arlette Laguiller, Chantal Cauquil e Armonia Bordes erano presenti ma non hanno partecipato alla votazione sulla relazione A5-0079/2004.

(La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 15.05)

10.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

11.   Ordine del giorno

La votazione sulla relazione Reimer Böge (A5-0194/2004), prevista per il turno di votazione di domani, è rinviata alla tornata di aprile 2004 al fine di poter cercare un accordo in prima lettura con il Consiglio.

12.   Iniziativa comune per la pace, la stabilità e la democrazia nell'insieme della grande regione del Medio Oriente (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Iniziativa comune per la pace, la stabilità e la democrazia nell'insieme della grande regione del Medio Oriente

Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) e Christopher Patten (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Il Presidente comunica che la settimana scorsa è stata istituita ad Atene l'Assemblea parlamentare euromediterranea.

Intervengono Philippe Morillon, a nome del gruppo PPE-DE, Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Cecilia Malmström, a nome del gruppo ELDR, Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, Per Gahrton, a nome del gruppo Verts/ALE, Franz Turchi, a nome del gruppo UEN, Paul Coûteaux, a nome del gruppo EDD, Gianfranco Dell'Alba, non iscritto, Armin Laschet e Pasqualina Napoletano

PRESIDENZA: Renzo IMBENI

Vicepresidente

Intervengono Luciana Sbarbati, Yasmine Boudjenah, Nelly Maes, Ulla Margrethe Sandbæk, Charles Tannock, Emilio Menéndez del Valle, Jean-Thomas Nordmann, Alima Boumediene-Thiery, Rijk van Dam, Edward H.C. McMillan-Scott, Margrietus J. van den Berg, Willy C.E.H. De Clercq, Mary Elizabeth Banotti, Johannes (Hannes) Swoboda, Ioannis Souladakis, Maj Britt Theorin, Proinsias De Rossa, Jan Dhaene e Dick Roche

La discussione è chiusa.

13.   Situazione nel Kosovo (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Situazione nel Kosovo

Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) e Christopher Patten (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Interviene Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE.

PRESIDENZA: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, Hans Modrow, a nome del gruppo GUE/NGL, Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, Bruno Gollnisch, non iscritto, Jan Marinus Wiersma e Bart Staes.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Cecilia Malmström e Sarah Ludford, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione in Kossovo (B5-0160/2004);

Jannis Sakellariou, Johannes (Hannes) Swoboda e Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, sulla situazione in Kosovo (B5-0162/2004);

Doris Pack, Arie M. Oostlander, Philippe Morillon e Giorgio Lisi, a nome del gruppo PPE-DE, sulla situazione in Kosovo (B5-0163/2004);

Joost Lagendijk e Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione in Kosovo (B5-0164/2004);

Hans Modrow e Giuseppe Di Lello Finuoli, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Kosovo (B5-0168/2004);

Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, sulla situazione in Kosovo (B5-0172/2004)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.24 del PV dell'1.4.2004

14.   Igiene dei mangimi ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi [COM(2003) 180 — C5-0175/2003 — 2003/0071(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Hedwig Keppelhoff-Wiechert (A5-0133/2004)

Interviene David Byrne (membro della Commissione).

Hedwig Keppelhoff-Wiechert illustra la sua relazione.

Intervengono Neil Parish (relatore per parere della commissione AGRI), Phillip Whitehead, a nome del gruppo PSE, e David Byrne.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.11 del PV del 31.03.2004

15.   Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari [COM(2003) 689 — C5-0549/2003 — 2003/0272(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Astrid Thors (A5-0147/2004)

Interviene David Byrne (membro della Commissione).

Astrid Thors illustra la sua relazione.

Intervengono Dorette Corbey (relatore per parere della commissione ITRE), Phillip Whitehead, a nome del gruppo PSE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, Didier Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, e David Byrne.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.12 del PV del 31.03.2004

16.   Gas fluorurati ad effetto serra ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra [COM(2003) 492 — C5-0397/2003 — 2003/0189(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Robert Goodwill (A5-0172/2004)

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

Robert Goodwill illustra la sua relazione.

Intervengono David Robert Bowe (relatore per parere della commissione ITRE), Eija-Riitta Anneli Korhola, a nome del gruppo PPE-DE, Dorette Corbey, a nome del gruppo PSE, Chris Davies, a nome del gruppo ELDR, Caroline Lucas, a nome del gruppo Verts/ALE, Bernd Lange e Margot Wallström.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.14 del PV del 31.03.2004

(La seduta, sospesa alle 18.40, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Raimon OBIOLS I GERMÀ

Vicepresidente

17.   Ambiente e salute (discussione)

Relazione sulla strategia europea per l'ambiente e la salute [COM(2003) 338 — C5-0551/2003 — 2003/2222(INI)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Marit Paulsen (A5-0193/2004)

Marit Paulsen illustra la sua relazione.

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

Intervengono Antonios Trakatellis, a nome del gruppo PPE-DE, Minerva Melpomeni Malliori, a nome del gruppo PSE, Didier Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, Riitta Myller e Catherine Stihler.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.24 del PV del 31.03.2004

18.   Conclusione della Convenzione d'Århus * — Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Århus ***I — Accesso alla giustizia in materia ambientale ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale [COM(2003) 625 — C5-0526/2003 — 2003/0249(CNS)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Eija-Riitta Anneli Korhola (A5-0173/2004)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale [COM(2003) 622 — C5-0505/2003 — 2003/0242(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Eija-Riitta Anneli Korhola (A5-0190/2004)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale [COM(2003) 624 — C5-0513/2003 — 2003/0246(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Inger Schörling (A5-0189/2004)

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

Eija-Riitta Anneli Korhola illustra le sue relazioni (A5-0173/2004 e A5-0190/2004).

Inger Schörling illustra la sua relazione (A5-0189/2004).

Intervengono: Hartmut Nassauer (relatore per parere della commissione LIBE), Claude Moraes (supplente del relatore per parere della commissione LIBE), Anne-Marie Schaffner (relatore per parere della commissione JURI), Françoise Grossetête, a nome del gruppo PPE-DE, María Sornosa Martínez, a nome del gruppo PSE, Astrid Thors, a nome del gruppo ELDR, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, Jean-Louis Bernié, a nome del gruppo EDD, Giorgio Lisi, Johannes (Hans) Blokland, Margot Wallström e Astrid Thors (il Presidente le ritira la parola).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.18, punto 6.15 e punto 6.16 del PV del 31.03.2004

19.   Responsabilità ambientale ***III (discussione)

Relazione sul progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale [PE-CONS 3622/2004 — C5-0079/2004 — 2002/0021(COD) — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione.

Relatore: Toine Manders (A5-0139/2004)

Toine Manders illustra la sua relazione.

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

Intervengono Angelika Niebler, a nome del gruppo PPE-DE, Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE, Inger Schörling, a nome del gruppo Verts/ALE, Inglewood, Manuel Medina Ortega, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Toine Manders e Margot Wallström.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.10 del PV del 31.03.2004

20.   Gestione dei rifiuti delle industrie estrattiveGestione dei rifiuti delle industrie estrattive ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [COM(2003) 319 — C5-0256/2003 — 2003/0107(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Jonas Sjöstedt (A5-0177/2004)

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione)

Jonas Sjöstedt illustra la sua relazione.

Intervengono Marjo Matikainen-Kallström (relatore per parere della commissione ITRE), Christa Klaß, a nome del gruppo PPE-DE, Jutta D. Haug, a nome del gruppo PSE, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, David Robert Bowe e Margot Wallström.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.17 del PV del 31.03.2004

21.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 342.517/OJME).

22.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.15.

Julian Priestley

Segretario generale

José Pacheco Pereira

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Busk, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Cardoso, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Cossutta, Paolo Costa, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Formentini, Foster, Fourtou, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gahrton, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Kaldi, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Osservatori

A. Nagy, Bagó, Balla, Bastys, Beneš, Biela, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Christodoulidis, Chronowski, Cybulski, Demetriou, Didžiokas, Drzęla, Ékes, Filipek, Gałażewski, Golde, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Hegyi, Heriban, Ilves, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kłopotek, Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Lachnit, Libicki, Liepiņa, Lisak, Litwiniec, Łyżwiński, Maldeikis, Mallotová, Manninger, Matsakis, Őry, Palečková, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Rutkowski, Savi, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Szczygło, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Valys, George Varnava, Vastagh, Vella, Wiśniowska, Wittbrodt, Záborská, Zahradil, Żenkiewicz, Žiak


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Veicoli a motore (omologazione dei fari direzionali) ***

Raccomandazione: BERENGUER FUSTER (A5-0146/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

2.   Abrogazione della direttiva 72/462/CEE *

Relazione: JACKSON (A5-0178/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

307, 1, 20

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE

3.   Bilancia dei pagamenti, scambi internazionali di servizi e investimenti diretti all'estero ***I

Relazione: BERENGUER FUSTER (A5-0210/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: TURCHI (A5-0134/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

approvazione senza votazione

 

+

 

5.   Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: WUERMELING (A5-0187/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

approvazione senza votazione

 

+

 

6.   Solventi organici ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: LISI (A5-0136/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

approvazione senza votazione

 

+

 

7.   Servizi aerei tra Stati membri e paesi terzi ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: SCHMITT (A5-0179/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Mobilizzazione del Fondo di solidarietà

Relazione: TERENCE WYNN (A5-0195/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

9.   Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2004

Relazione: MULDER (A5-0203/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

10.   Richieste alle agenzie europee

Relazione: CORBETT (A5-0152/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

11.   Conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale ***I

Relazione: LULLING (A5-0151/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

12.   Imposizione dei prodotti energetici e dell'elettricità *

Relazione: BERÈS (A5-0158/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

13.   Accordo CE/Confederazione elvetica in materia di tassazione dei redditi da risparmio *

Relazione: GARCÍA MARGALLO Y MARFIL (A5-0169/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

14.   Pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi *

Relazione: KARAS (A5-0150/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

15.   Tribunale della funzione pubblica europea *

Relazione: MEDINA ORTEGA (A5-0181/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

452, 10, 22

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

16.   Statuto della Corte di giustizia *

Relazione: GIL-ROBLES (A5-0128/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

17.   Regolamento di procedura della Corte di giustizia (regime linguistico) *

Relazione: GIL-ROBLES (A5-0127/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

18.   Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (ricorsi diretti) *

Relazione: GIL-ROBLES (A5-0126/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

19.   Importazioni nella Comunità di determinati ungulati vivi *

Relazione: DOYLE (A5-0186/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

20.   Debito pubblico su base trimestrale *

Relazione: LULLING (A5-0170/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

21.   Immunità dell'on. Pannella

Relazione: LEHNE (A5-0180/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

22.   Immunità dell'on. Schulz

Relazione: MACCORMICK (A5-0184/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

M. L'on. MacCormick, relatore, ha proposto un emendamento orale volto a inserire i termini «e alla Commissione» al paragrafo 4. Tale modifica concerne ugualmente la sua relazione A5-0185/2004 sull'immunità parlamentare dell'on. Lehne (vedi punto 23).

23.   Immunità dell'on. Lehne

Relazione: MACCORMICK (A5-0185/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

24.   Mercati degli strumenti finanziari ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: VILLIERS (A5-0114/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

blocco n. 1

4 gruppi politici

 

+

 

blocco n. 2

commissione

 

 

blocco n. 3

commissione

 

-

 

blocco n. 1 = 4 gruppi politici (emm. da 54 a 82)

blocco n. 2 = commissione economica (emm. 1, 2, 7, da 11 a 14, da 16 a 18, 20, da 30 a 37, da 39 a 41, da 46 a 50 et 53)

blocco n. 3 = commissione economica (emm. da 3 a 6, da 8 a 10, 15, 19, da 21 a 29, 38, da 42 a 45, 51 e 52)

25.   Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: PÉREZ ÁLVAREZ (A5-0196/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-5

commissione

 

+

 

26.   Uguaglianza tra le donne e gli uomini (programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: KRATSA-TSAGAROPOULOU (A5-0161/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-2

commissione

 

+

 

27.   Parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: ZRIHEN (A5-0160/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

approvazione senza votazione

 

+

 

28.   Igiene dei prodotti alimentari ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: SCHNELLHARDT (A5-0131/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

blocco n. 1

commissione

 

-

 

insieme del testo

blocco n. 2

PPE-DE+PSE

 

+

 

blocco n. 3

commissione

 

 

Blocco n. 1 = commissione per l'ambiente (emm. 3, 4, 8)

Blocco n. 2 = commissione per l'ambiente e PPE-DE+PSE (emm. 7 e da 10 a 15)

Blocco n. 3 = commissione per l'ambiente (emm. 1, 2, 5, 6, 9)

29.   Igiene per i prodotti alimentari di origine animale ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: SCHNELLHARDT(A5-0129/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

2-8

commissione

 

-

 

art. 10

10

PPE-DE + PSE

 

+

 

1

commissione

 

 

allegato 3 e considerando 19

11

PPE-DE + PSE

 

+

 

9

PPE-DE + PSE

 

+

 

30.   Prodotti di origine animale destinati al consumo umano (igiene e disposizioni sanitarie) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: SCHNELLHARDT (A5-0130/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

approvazione senza votazione

 

+

 

31.   Prodotti di origine animale destinati al consumo umano (controlli ufficiali) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: SCHNELLHARDT (A5-0138/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco di compromesso

11

18

19

20

commissione + 2 gruppi politici

 

+

 

maiali e vitelli

9+14

commissione

AN

+

354, 130, 19

21

PPE-DE + PSE

 

 

piccole imprese artigianali

23

Verts/ALE

 

-

 

24

Verts/ALE

 

-

 

22

PPE-DE + PSE

 

+

 

resto del testo

1-8

10

12

13

15-17

commissione

 

 

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE em. 9

32.   Emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ***II

Relazione: SKINNER (A5-0079/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

blocco n. 1

commissione

 

+

 

blocco n. 2

commissione

 

-

 

blocco n. 3

PSE + ELDR + PPE -DE

 

+

 

blocco n. 4

commissione

 

 

art. 4, § 2, dopo la lettera c)

162

Verts/ALE

 

 

art. 4, § 5

163

Verts/ALE

AN

-

116, 379, 8

cons. 1

160

Verts/ALE

 

 

cons. 2

161

Verts/ALE

AN

-

115, 368, 6

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

390, 8, 102

L'emendamento 168/riv. non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Gli emendamenti da 210 a 255 sono annullati

Blocco n. 1 = commissione economica (emm. da 2 a 4, 7, 9, 12, da 15 a 21, da 23 a 27, 29, da 31 a 42, da 44 a 49, da 52 a 58, da 60 a 66, da 71 a 74, 77, 78, da 80 a 88, 90, da 94 a 97, da 99 a 104, da 106 a 108, 111, 112, 114, 115, da 118 a 126, 128, 137, da 139 a 155, 157 e 158)

Blocco n. 2 = commissione economica (emm. 6, 30, 67, 79, 110, 113, 117, 131 e 138)

Blocco n. 3 = PPE-DE + PSE + ELDR (emm. da 164/riv a 167/riv e da 169/riv a 209/riv)

Blocco n. 4 = commissione economica (emm. 1, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 22, 28, 43, 50, 51, 59, 68, 69, 70, 75, 76, 89, 91, 92, 93, 98, 105, 109, 116, 127, 129, 130, da 132 a 136, 156 e 159)

Richieste di votazione per appello nominale

PSE votazione finale

Verts/ALE emm. 163, 161

Richieste di votazione distinta

PSE blocco n. 2

33.   Parità di trattamento tra donne e uomini (accesso a beni e servizi e loro fornitura) *

Relazione: PRETS (A5-0155/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

4

9

12

13

18-20

24

28

31-34

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

2

commissione

vd

+

 

3

commissione

vd

+

 

7

commissione

vd

+

 

8

commissione

vd

+

 

10

commissione

vd

+

 

15

commissione

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

286, 193, 9

16

commissione

vd

+

 

17

commissione

vd

+

 

25

commissione

vd

+

 

29

commissione

vd/VE

+

255, 237, 2

30

commissione

vd

+

 

uguaglianza

1

commissione

vd

+

 

42

PSE

vd

+

 

43

PSE

vd

+

 

44

PSE

vd

+

 

45

PSE

vd

+

 

11

commissione

vd

 

23

commissione

vd

 

26

commissione

vd

 

27

commissione

vd

 

art. 1, § 4

39

Verts/ALE

AN

-

64, 424, 17

14

commissione

 

+

 

art. 2, § 1, lettera c)

 

testo originale

vd

+

 

art. 3, § 2

 

testo originale

vd

+

 

art. 4

36

PPE-DE

AN

-

184, 301, 18

art. 4, § 1

40

Verts/ALE

 

-

 

art. 4, § 2

41

Verts/ALE

 

-

 

22

commissione

 

+

 

art. 8, § 1

 

testo originale

AN

+

326, 157, 17

cons. 10

37

Verts/ALE

 

-

 

5

commissione

 

+

 

dopo il cons. 10

38

Verts/ALE

 

-

 

6

commissione

 

+

 

cons. 13

35

PPE-DE

AN

-

192, 292, 18

cons. 14

 

testo originale

vd

+

 

cons. 17

 

testo originale

vd

+

 

cons. 19

 

testo originale

vd

+

 

votazione: proposta modificata

AN

+

313, 107, 84

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

313, 141, 47

L'emendamento 21 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm. 35, 36, art. 8 § 1

PSE proposta modificata, votazione finale

ELDR proposta modificata, votazione finale

GUE/NGL em. 39

Verts/ALE votazione finale

on. HEATON-HARRIS ea: emm. 35, 36, votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE emm. 2, 3, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 25, 29, 30, 1, 42, 43, 44, 45, 11, 23, 26, 27, cons 14, 17, 19, art 2, § 1, lettera c), art 2, § 1, lettera d), art 3, § 2

ELDR em. 7

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

em. 15

prima parte:«La presente direttiva ... del lavoro»

seconda parte:«in particolare ... o assistenza sociale»

34.   Protezione degli animali *

Relazione: MAAT (A5-0197/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

2-8

10-12

14-26

29-45

47-72

74-79

82-88

94-97

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

13

commissione

vd

+

 

46

commissione

vd

+

 

81

commissione

VE

+

297, 174, 17

89

commissione

vd/VE

+

350, 134, 8

90

commissione

vd/VE

+

333, 154, 3

91

commissione

vd

+

 

92

commissione

vd

+

 

93

commissione

vd

+

 

art. 1, § 2

109

PPE-DE

 

+

 

9

commissione

 

 

art. 2, lettera h)

121/riv.

EVANS ea

VE

+

263, 230, 2

art 2, lettera k)

104

ELDR

VE

-

195, 294, 5

art. 2, lettera n)

98

EVANS ea

AN

-

226, 257, 16

art. 3, dopo la lettera c)

103

EDD

AN

-

175, 317, 11

dopo l'art. 3

114

Verts/ALE

AN

-

185, 310, 3

115

Verts/ALE

AN

+

364, 130, 6

art. 10, dopo il § 2

100

EDD

AN

-

52, 430, 17

art. 13, dopo la lettera c)

122/riv.

EVANS ea

VE

-

171, 318, 4

art. 14

27/28

commissione

 

+

 

101

EDD

AN

-

138, 358, 4

118

GUE/NGL

 

-

 

art. 31

102

EDD

AN

-

139, 357, 4

allegato 1, capitolo 2, punto 1.1, lettera d)

120

GUE/NGL

 

-

 

allegato 1, capitolo 2, punto 1.1, dopo la lettera h)

119

GUE/NGL

 

-

 

73

commissione

 

+

 

allegato 1, capitolo 2, punto 4

112

PARISH ea

AN

+

404, 98, 1

allegato 1, capitolo 5, punto 1, prima del § 1

113

Verts/ALE

 

-

 

123/riv.

EVANS ea

AN

-

237, 258, 5

111

PPE-DE

AN

-

227, 260, 7

80

commissione

VE

+

378, 117, 1

allegato 1, capitolo 5, punto 1.1, lettera a)

117

GUE/NGL

 

-

 

allegato 1, capitolo 5, punto 1.1, dopo la lettera a)

99/riv.

EVANS ea

AN

-

204, 290, 9

allegato 1, capitolo 5, punto 1.1, lettera d)

107=

108=

REDONDO ea

RODRIGUEZ ea

 

-

 

105 pc

ELDR

AN

-

127, 368, 8

annexe 1, chapitre 5, point 1.1, alinéa e)

105 pc

ELDR

AN

-

182, 302, 11

allegato 1, capitolo 5, punto 1.1, dopo la lettera f)

105 pc

ELDR

AN

-

127, 363, 6

106

REDONDO ea

AN

-

107, 392, 4

allegato 1, capitolo 5, dopo il punto 1.1

105 pc

ELDR

 

 

allegato 1, capitolo 7, punto 1.3

124/riv.

EVANS ea

VE

-

231, 256, 5

allegato 1, capitolo 7, tabella «bovini»

110

PPE-DE

AN

+

317, 176, 3

cons. 5

1

commissione

 

+

 

116

GUE/NGL

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

261, 194, 44

Varie

Gli emm. 27 e 28 sono stati fusionati

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE emm. 114, 115, 123/riv, votazione finale

GUE/NGL emm. 102, 105, 106, 110, 111, 115

EDD emm. 100, 101, 102, 103

M. PARISH ea emm. 98, 99/riv, 112

Richieste di votazione distinta

PSE emm. 89, 90, 91, 92, 93

GUE/NGL emm. 13, 46

Interventi:

La on. McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, ha chiesto che l'emendamento 81 sia oggetto di votazione distinta.

35.   Tutela degli interessi finanziari delle Comunità e lotta contro la frode (2002)

Relazione: BÖSCH (A5-0135/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

1S=

5S=

PSE

ELDR

AN

-

185, 268, 31

§ 2

2S=

6S=

PSE

ELDR

AN

-

233, 242, 13

§ 3

7S

ELDR

VE

+

229, 216, 6

§ 39

8

ELDR

 

-

 

§ 43

9

ELDR

 

-

 

§ 45

10S

ELDR

 

-

 

§ 46

11

ELDR

 

-

 

§ 56

12

ELDR

 

+

 

§ 57

13

ELDR

 

-

 

dopo il § 59

14

PPE-DE

VE

+

247, 164, 5

cons. B

3

ELDR

 

-

 

dopo il cons. B

4

ELDR

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

EDD emm. 1/5, 2/6

Richieste di votazione distinta

EDD §§ 1 e 2 (soltanto in caso di ritiro degli emm. 1/5 e/o 2/6)


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Jackson A5-0178/2004

Favorevoli: 307

EDD: Andersen, Bernié, Blokland, Booth, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Sbarbati, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci

NI: Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Herranz García, Jackson, Jarzembowski, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Nisticò, Ojeda Sanz, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Provan, Purvis, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cercas, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Garot, Ghilardotti, Goebbels, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Hume, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lund, McAvan, McCarthy, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Theorin, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Bigliardo, Musumeci, Nobilia, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 1

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

Astensioni: 20

EDD: Abitbol, Kuntz

NI: Berthu, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Queiró, Thomas-Mauro

2.   Relazione Medina Ortega A5-0181/2004

Favorevoli: 452

EDD: Andersen, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 10

EDD: Bernié, Booth, Farage, Saint-Josse, Titford

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Stirbois

Astensioni: 22

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis, Vachetta

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco, Varaut

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Segni

3.   Raccomandazione Schnellhardt -A5-138/2004

Favorevoli: 354

EDD: Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Nordmann, Procacci, Rutelli

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brok, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Niebler, Nisticò, Pacheco Pereira, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, de Veyrinas, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 130

EDD: Abitbol, Booth, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Atkins, Avilés Perea, Bayona de Perogordo, Böge, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Foster, Goodwill, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Maat, McMillan-Scott, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Purvis, Salafranca Sánchez-Neyra, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Andersson, van den Berg, van den Burg, Corbey, Färm, Hedkvist Petersen, van Hulten, Karlsson, Sandberg-Fries, Swiebel, Theorin, Wiersma

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Queiró, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 19

EDD: Coûteaux

NI: Berthu, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Mennea, Pannella, Souchet, Speroni, Turco

PPE-DE: Smet, Thyssen

UEN: Caullery, Pasqua, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Bouwman

4.   Relazione Skinner A5-0079/2004

Favorevoli: 116

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Costa Paolo, Nordmann, Procacci, Rutelli

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Gobbo, Martin Hans-Peter, Speroni

PPE-DE: Koch, Mastella, Morillon, Sacrédeus, Wachtmeister, Wijkman, von Wogau

PSE: Carraro, Darras, Désir, Dhaene, El Khadraoui, Fava, Garot, Ghilardotti, Gillig, Guy-Quint, Imbeni, Lalumière, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Poignant, Rocard, Roure, Ruffolo, Sacconi, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 379

EDD: Abitbol, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Mennea, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 8

EDD: Bernié, Saint-Josse

GUE/NGL: Herzog

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer

PSE: van den Burg, Lund

5.   Relazione Skinner A5-0079/2004

Favorevoli: 115

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Costa Paolo, Nordmann

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fourtou, Mastella, Morillon, Sacrédeus, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Carraro, Darras, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Garot, Ghilardotti, Gillig, Guy-Quint, Imbeni, Lalumière, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Poignant, Rocard, Roure, Ruffolo, Sacconi, Savary, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 368

EDD: Abitbol, Bernié, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 6

NI: Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Speroni

PSE: van den Burg, Dehousse, Lund

6.   Relazione Skinner A5-0079/2004

Favorevoli: 390

EDD: Bernié, Blokland, van Dam, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Schörling

Contrari: 8

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

PPE-DE: Herranz García

Verts/ALE: Frassoni

Astensioni: 102

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Coûteaux, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Claeys, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martin Hans-Peter, Speroni, Stirbois

PSE: Carrilho, Darras, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Garot, Gillig, Guy-Quint, Lalumière, Napoletano, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Thorning-Schmidt, Van Lancker

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

7.   Relazione Prets A5-0155/2004

Favorevoli: 64

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Lynne, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Ainardi, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Morgantini, Vachetta

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois

PSE: Dehousse, Stockmann, Swiebel

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 424

EDD: Abitbol, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 17

EDD: Bernié, Booth, Farage, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Kaufmann, Korakas, Patakis

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

8.   Relazione Prets A5-0155/2004

Favorevoli: 184

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

ELDR: Flesch, Nordmann

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Perry, Pirker, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schwaiger, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Bowe, Corbett, Dehousse, Evans Robert J.E., Gill, Hänsch, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Poos, Read, dos Santos, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick, Wyn

Contrari: 301

EDD: Andersen, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Formentini, Huhne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Bourlanges, Brienza, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, De Mita, Deprez, Ferrer, Florenz, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jeggle, Kastler, Klaß, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Liese, Maat, Marini, Matikainen-Kallström, Morillon, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stauner, Stockton, Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, Wachtmeister

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 18

EDD: Bernié, Saint-Josse

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Costa Raffaele, Fernández Martín, Marques, Wijkman

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Queiró

9.   Relazione Prets A5-0155/2004

Favorevoli: 326

EDD: Andersen, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Avilés Perea, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, von Boetticher, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Deprez, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Herranz García, Kratsa-Tsagaropoulou, Maat, Marini, Marques, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Smet, Stauner, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 157

EDD: Bernié, Booth, Farage, Saint-Josse, Titford

ELDR: Flesch

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Descamps, De Veyrac, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oostlander, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Caullery, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Astensioni: 17

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

ELDR: Manders

NI: Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Kronberger, Lang, Pannella, Stirbois, Turco

PPE-DE: Sommer

PSE: Dehousse

10.   Relazione Prets A5-0155/2004

Favorevoli: 192

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

ELDR: Flesch

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oostlander, Pacheco Pereira, Parish, Perry, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Trakatellis, Twinn, Van Orden, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Bowe, Corbett, Dehousse, Evans Robert J.E., Hänsch, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Poos, Read, dos Santos, Simpson, Skinner, Stihler, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román

Contrari: 292

EDD: Andersen, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, De Mita, Deprez, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Herranz García, Klamt, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Maat, Marini, Marques, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Smet, Sommer, Stauner, Theato, Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 18

EDD: Bernié, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

PSE: Gill, Mann Erika

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland

11.   Relazione Prets A5-0155/2004

Favorevoli: 313

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, De Mita, Deprez, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Herranz García, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Maat, McCartin, Marini, Marques, Menrad, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Wijkman

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 107

EDD: Blokland, Booth, van Dam, Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Atkins, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Callanan, Chichester, Descamps, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Foster, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Jarzembowski, Kastler, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Mombaur, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oostlander, Parish, Perry, Poettering, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Santer, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis

PSE: Adam, Bowe, Corbett, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Read, dos Santos, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Marchiani

Astensioni: 84

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

ELDR: Flesch

NI: Berthu, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, Mennea, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Bremmer, Cederschiöld, Daul, De Veyrac, Flemming, Florenz, Fourtou, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Korhola, Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Montfort, Morillon, Nisticò, Pacheco Pereira, Pirker, Podestà, Posselt, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santini, Schmitt, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, de Veyrinas, Vlasto, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Hänsch, Poos

UEN: Caullery, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick

12.   Relazione Prets A5-0155/2004

Favorevoli: 313

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, De Mita, Deprez, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Maat, Marini, Marques, Menrad, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Smet, Stenmarck, Stenzel, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Wijkman

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 141

EDD: Blokland, Booth, van Dam, Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Berthu, Garaud, Hager, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Atkins, Bartolozzi, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Callanan, Chichester, Daul, Descamps, De Veyrac, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oostlander, Parish, Perry, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübig, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Twinn, Van Orden, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling

PSE: Adam, Bowe, Corbett, Evans Robert J.E., Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Marchiani

Astensioni: 47

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

ELDR: Flesch

NI: Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Lang, Mennea, Pannella, Sichrovsky, Stirbois, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Flemming, Hatzidakis, Hermange, Knolle, Liese, Lulling, Marinos, Matikainen-Kallström, Morillon, Pacheco Pereira, Podestà, Rovsing, Sacrédeus, Sommer, Stauner, Zacharakis

PSE: Gill, Hänsch, Poos

UEN: Caullery, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick, Nogueira Román

13.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 226

EDD: Abitbol, Andersen, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Dybkjær, Huhne, Lynne, Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni, Stirbois, Turco

PPE-DE: Andria, Atkins, Banotti, Bowis, Bradbourn, Callanan, Chichester, Cocilovo, Costa Raffaele, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Flemming, Florenz, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Lehne, McMillan-Scott, Marini, Nisticò, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Stevenson, Stockton, Sturdy, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carrilho, Casaca, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Gebhardt, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, Lange, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Murphy, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Bigliardo, Muscardini, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 257

EDD: Bernié, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brienza, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Campos, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Garot, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lalumière, Leinen, Linkohr, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rocard, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Terrón i Cusí, Tsatsos, Walter, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 16

ELDR: Costa Paolo

GUE/NGL: Puerta

NI: Berthu

PSE: Carraro, Fava, Ghilardotti, Imbeni, Lage, Myller, Napoletano, Paciotti, Pittella, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Vattimo

14.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 175

EDD: Andersen, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, Dybkjær, Maaten, Malmström, Paulsen, Rousseaux, Schmidt, Vermeer

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Cocilovo, Fatuzzo, Flemming, Florenz, Marini, Sacrédeus, Stockton, Wijkman

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Karlsson, Lund, McNally, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothley, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Sornosa Martínez, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Wiersma

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 317

EDD: Abitbol, Bernié, Coûteaux, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Garaud, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Baltas, Campos, Carraro, Casaca, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Hume, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Read, Rocard, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Tsatsos, Vattimo, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 11

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PSE: Carrilho, El Khadraoui, Lage, Myller, Zrihen

15.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 185

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Clegg, Costa Paolo, Davies, Dybkjær, Huhne, Lynne, Malmström, Newton Dunn, Paulsen, Rousseaux, Schmidt, Thors, Watson

GUE/NGL: Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Andria, Bowis, Costa Raffaele, Fatuzzo, Marini, Sacrédeus, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Casaca, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ghilardotti, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Karlsson, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 310

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Marset Campos, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Mennea, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Terrón i Cusí, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Walter, Zorba, Zrihen

Astensioni: 3

NI: Gobbo, Speroni

PSE: Myller

16.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 364

EDD: Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Casaca, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ghilardotti, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Karlsson, Kinnock, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 130

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Marset Campos, Modrow, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci

NI: Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Speroni

PPE-DE: Avilés Perea, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Hernández Mollar, Herranz García, Mastella, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Piscarreta, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rocard, Rothe, Rothley, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Terrón i Cusí, Vairinhos, Walter, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 6

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

PPE-DE: Hermange, Schaffner

PSE: Myller, dos Santos

17.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 52

EDD: Andersen, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Costa Paolo, Dybkjær

GUE/NGL: Caudron, Eriksson, Krarup, Markov, Meijer, Papayannakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

PPE-DE: Wieland

PSE: Andersson, Bowe, Carraro, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Hedkvist Petersen, Imbeni, Karlsson, Linkohr, Lund, Napoletano, Paciotti, Pittella, Rapkay, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Schulz, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Zrihen

UEN: Bigliardo, Muscardini, Segni

Contrari: 430

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Garot, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Tsatsos, Vairinhos, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn

Astensioni: 17

NI: Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Andria, Costa Raffaele

PSE: Lage, dos Santos, Schmid Gerhard, Sousa Pinto

Verts/ALE: Lucas

18.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 138

EDD: Andersen, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Costa Paolo, Dybkjær

GUE/NGL: Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Eriksson, Krarup, Laguiller, Markov, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Ilgenfritz, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Berend, Brok, Kauppi, Klamt, Lulling, Pastorelli, Sacrédeus, Stauner, Theato, Wijkman

PSE: Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Casaca, Corbey, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Imbeni, Jöns, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lange, Linkohr, Lund, Mann Erika, Martin David W., Müller, Napoletano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Wiersma, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 358

EDD: Bernié, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bowe, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Evans Robert J.E., Garot, Gill, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hänsch, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Izquierdo Collado, Junker, Karamanou, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Poos, Rocard, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Terrón i Cusí, Tsatsos, Vairinhos, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Evans Jillian, Hudghton, MacCormick, Wyn

Astensioni: 4

NI: Gobbo, Speroni

PSE: Mendiluce Pereiro, dos Santos

19.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 139

EDD: Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, Costa Paolo

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Brie, Cauquil, Eriksson, Figueiredo, Korakas, Krarup, Laguiller, Markov, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Fatuzzo, Flemming, Sacrédeus, Stauner, Wijkman

PSE: Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carraro, Désir, Dhaene, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ghilardotti, Hedkvist Petersen, van Hulten, Imbeni, Karlsson, Lund, McNally, Napoletano, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Watts, Wiersma

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 357

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Modrow, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Mennea, Sichrovsky

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bowe, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Tsatsos, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 4

PPE-DE: Florenz, Goepel, Marini

PSE: Evans Robert J.E.

20.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 404

EDD: Abitbol, Andersen, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ghilardotti, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Imbeni, Karlsson, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 98

EDD: Bernié, Saint-Josse

NI: Gobbo, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bayona de Perogordo, Bourlanges, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Deprez, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Herranz García, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, van Hulten, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Rothley, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Terrón i Cusí, Tsatsos, Walter, Zorba

Astensioni: 1

GUE/NGL: Puerta

21.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 237

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Eriksson, Krarup, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Speroni, Stirbois, Turco

PPE-DE: Andria, Atkins, Banotti, Bowis, Bradbourn, Callanan, Chichester, Cocilovo, Costa Raffaele, Deprez, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Flemming, Florenz, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kastler, Khanbhai, Kirkhope, Lehne, Liese, McMillan-Scott, Marini, Nicholson, Parish, Perry, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Sacrédeus, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wenzel-Perillo, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carraro, Casaca, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Karlsson, Kinnock, Lange, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Napoletano, Paciotti, Pittella, Randzio-Plath, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Muscardini, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 258

EDD: Kuntz

ELDR: Maaten, Manders, Mulder, Pesälä, Pohjamo, Thors, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, de La Perriere, Mennea, Sichrovsky, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brienza, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Daul, De Mita, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Campos, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Garot, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lalumière, Leinen, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rocard, Rothley, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Terrón i Cusí, Tsatsos, Vairinhos, Walter, Zorba

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick

Astensioni: 5

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Goepel

PSE: Lage, dos Santos

22.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 227

EDD: Bernié, Booth, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford

ELDR: Maaten, Manders, Mulder, Thors, Vermeer

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Mennea, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Bowe, Corbey, Färm, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Karlsson, Kinnock, Kreissl-Dörfler, McAvan, McCarthy, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Read, Sandberg-Fries, Simpson, Skinner, Stihler, Theorin, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Hudghton, MacCormick

Contrari: 260

EDD: Abitbol, Andersen, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer

PPE-DE: Andria, Avilés Perea, Bastos, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Costa Raffaele, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Marini, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Bigliardo, Muscardini

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 7

NI: Gobbo, Kronberger, Speroni

PPE-DE: Daul

PSE: Lage, dos Santos, Sousa Pinto

23.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 204

EDD: Andersen, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Clegg, Costa Paolo, Davies, Duff, Huhne, Lynne, Newton Dunn, Watson

GUE/NGL: Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Eriksson, Krarup, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Callanan, Chichester, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kastler, Khanbhai, Kirkhope, McCartin, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Bösch, Bowe, Carraro, Casaca, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Imbeni, Karlsson, Kinnock, Lange, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Read, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Simpson, Skinner, Stihler, Theorin, Thorning-Schmidt, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 290

EDD: Abitbol, Bernié, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, De Clercq, Flesch, Formentini, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brienza, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Garot, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, van Hulten, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lalumière, Leinen, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Vairinhos, Walter, Wiersma, Zorba

UEN: Berlato

Astensioni: 9

ELDR: Dybkjær, Thors

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Marini

PSE: Dehousse, Lage, Murphy, dos Santos, Sousa Pinto

24.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 127

EDD: Abitbol, Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bordes, Caudron, Cauquil, Laguiller, Papayannakis, Scarbonchi

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Pannella, Turco

PPE-DE: Andria, Banotti, Costa Raffaele, Fatuzzo, Flemming, Florenz, Marini, Podestà, Sacrédeus, Stenzel, Wijkman

PSE: Adam, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carraro, Casaca, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ghilardotti, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Napoletano, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zrihen

UEN: Andrews, Fitzsimons, Muscardini

Verts/ALE: de Roo, Schroedter, Staes

Contrari: 368

EDD: Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Dybkjær, Maaten, Mulder, Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, van den Burg, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Färm, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Rothley, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Tsatsos, Vairinhos, Walter, Wiersma, Zorba

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Sörensen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 8

GUE/NGL: Krivine

NI: Claeys, Dillen

PPE-DE: Goepel

PSE: Lage, dos Santos, Sousa Pinto, Swoboda

25.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 182

EDD: Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vinci

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Ilgenfritz, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Andria, Costa Raffaele, Fatuzzo, Flemming, Florenz, Marini, Sacrédeus, Stenzel, Wijkman

PSE: Adam, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carraro, Casaca, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ghilardotti, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Kinnock, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Napoletano, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Stihler, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zrihen

UEN: Muscardini, Pasqua

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 302

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Dybkjær, Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Bakopoulos, Eriksson, Krarup, Markov, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, van den Burg, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hume, Izquierdo Collado, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rocard, Rothley, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Tsatsos, Walter, Wiersma, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Evans Jillian, Hudghton, MacCormick, Mayol i Raynal, Wyn

Astensioni: 11

EDD: Bernié, Saint-Josse

NI: Gobbo, Speroni

PPE-DE: Goepel

PSE: Lage, Mendiluce Pereiro, dos Santos, Sousa Pinto, Swoboda, Torres Marques

26.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 127

EDD: Bernié, Blokland, Booth, van Dam, Farage, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bordes, Caudron, Cauquil, Krivine, Laguiller, Manisco, Papayannakis, Scarbonchi

NI: Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gobbo, Ilgenfritz, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Andria, Costa Raffaele, Fatuzzo, Flemming, Florenz, McCartin, Marini, Sacrédeus, Stenzel, Wijkman

PSE: Adam, Bösch, Bowe, Bullmann, Carraro, Casaca, Corbett, Dehousse, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Ettl, Fava, Ghilardotti, Honeyball, Howitt, Hughes, Imbeni, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Linkohr, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Morgan, Murphy, Napoletano, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Berlato, Collins, Crowley, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Contrari: 363

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Coûteaux, Sandbæk

ELDR: Dybkjær, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Rapkay, Rocard, Rothley, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Walter, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

GUE/NGL: Morgantini

PPE-DE: Goepel

PSE: Lage, Mann Erika, dos Santos, Swoboda

27.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 107

EDD: Abitbol, Bernié, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Formentini

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci

NI: Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Speroni

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gouveia, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, McCartin, Marini, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Piscarreta, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Trakatellis

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Díez González, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Paasilinna, Pérez Royo, Rothley, Sauquillo Pérez del Arco, Sornosa Martínez, Souladakis, Terrón i Cusí, Tsatsos, Vairinhos, Zorba

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 392

EDD: Andersen, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Caudron, Eriksson, Fraisse, Krarup, Markov, Meijer, Papayannakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Berend, Bodrato, Böge, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Casaca, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Jöns, Junker, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Andrews, Muscardini

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 4

GUE/NGL: Morgantini

PSE: Lage, Obiols i Germà, dos Santos

28.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 317

EDD: Abitbol, Booth, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Caudron, Papayannakis, Scarbonchi

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Hager, de La Perriere, Mennea, Pannella, Sichrovsky, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Baltas, Bowe, Casaca, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Paasilinna, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Savary, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick

Contrari: 176

EDD: Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, Costa Paolo, Dybkjær, Malmström, Paulsen, Schmidt, Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bayona de Perogordo, Bowis, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Dimitrakopoulos, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Florenz, García-Orcoyen Tormo, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Kratsa-Tsagaropoulou, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Stenzel

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Díez González, Dührkop Dührkop, Ettl, Färm, Fava, Ghilardotti, Goebbels, Hedkvist Petersen, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Junker, Karlsson, Lund, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Sornosa Martínez, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Vairinhos, Vattimo, Wiersma, Zrihen

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 3

GUE/NGL: Morgantini

NI: Souchet

PPE-DE: Santini

29.   Relazione Maat A5-0197/2004

Favorevoli: 261

EDD: Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Berthu, Gobbo, Mennea, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Foster, Fourtou, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Baltas, Campos, Ceyhun, Darras, Dehousse, Désir, Duhamel, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lalumière, Lange, Leinen, Malliori, Mann Erika, Mastorakis, Müller, Myller, Paasilinna, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Rothley, Roure, Sakellariou, Savary, Souladakis, Stockmann, Tsatsos, Walter, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Evans Jillian, Hudghton, MacCormick, Wyn

Contrari: 194

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Coûteaux, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Malmström, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Andria, Avilés Perea, Bastos, Bayona de Perogordo, Bowis, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Dimitrakopoulos, Fatuzzo, Ferrer, Flemming, Florenz, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Marini, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Stenzel

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ghilardotti, Goebbels, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Karlsson, Lage, Linkohr, Lund, McNally, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 44

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Costa Paolo, Dybkjær

GUE/NGL: Eriksson, Herzog, Krarup, Krivine, Meijer, Morgantini, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Sichrovsky

PPE-DE: Banotti, Doyle, Fiori, Pacheco Pereira, Stauner

PSE: Bowe, Corbett, El Khadraoui, Gill, Honeyball, Karamanou, Katiforis, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, dos Santos, Zrihen

Verts/ALE: Nogueira Román

30.   Relazione Bösch A5-135/2004

Favorevoli: 185

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Cossutta

PPE-DE: Bodrato, Böge, Cocilovo, De Mita, Deprez, Fatuzzo, Grosch, Marini

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Fitzsimons

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Rod, Sörensen

Contrari: 268

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Costa Raffaele, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Barón Crespo, Medina Ortega, Terrón i Cusí

UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Gahrton, Graefe zu Baringdorf, McKenna, Schörling, Staes, Wuori, Wyn

Astensioni: 31

ELDR: Andreasen, Busk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

PSE: Lund, Mendiluce Pereiro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Maes, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schroedter, Voggenhuber

31.   Relazione Bösch A5-0135/2004

Favorevoli: 233

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, De Mita, Deprez, Marini

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 242

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Krarup, Krivine, Laguiller

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Costa Raffaele, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Gahrton, Lannoye, Lucas, McKenna, Rod, Staes, Wuori

Astensioni: 13

ELDR: Andreasen, Busk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Garaud

PSE: Lund

Verts/ALE: Isler Béguin, Schörling


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2004)0189

Veicoli a motore (omologazione dei fari direzionali) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei fari direzionali per i veicoli a motore (COM(2003)498 — 5925/2004 — C5-0113/2004 — 2003/0188(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003)498 — 5925/2004) (1),

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997 (2),

vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, comma 2 del trattato CE (C5-0113/2004),

visto l'articolo 86, paragrafo 1, l'articolo 97, paragrafo 7 e l'articolo 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0146/2004),

1.

esprime il suo parere conforme sulla proposta di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

P5_TA(2004)0190

Direttiva 72/462/CEE *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 72/462/CEE (COM(2004)71 — C5-0110/2004 — 2004/0022(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)71) (1),

visti l'articolo37 e l'articolo 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0110/2004),

visti l'articolo 67 e l'articolo 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0178/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0191

Scambi internazionali di servizi e investimenti diretti all'estero ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (COM(2003)507 — C5-0402/2003 — 2003/0200(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)507) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0402/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0210/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0200

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

previa consultazione della Banca centrale europea conformemente all'articolo 105, paragrafo 4, del trattato (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 99, paragrafo 3, del trattato stabilisce che la Commissione presenti relazioni al Consiglio al fine di consentire a quest'ultimo di sorvegliare l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con taluni indirizzi di massima.

(2)

Conformemente all'articolo 133, paragrafi 2 e 3, del trattato, la Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune e il Consiglio autorizza la Commissione ad aprire i negoziati necessari.

(3)

L'applicazione e la revisione degli accordi commerciali, incluso l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (4), e dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC/TRIP) (5) nonché i negoziati in corso e futuri con riguardo a ulteriori accordi rendono necessario disporre delle pertinenti informazioni statistiche.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (6) (SEC 95) contiene il quadro di riferimento delle norme, delle definizioni, delle nomenclature e delle regole contabili comuni per l'elaborazione dei conti degli Stati membri al fine di rispondere alle esigenze statistiche della Comunità europea nell'intento di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri.

(5)

Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'UME presentato al Consiglio nel settembre 2000 e la terza, quarta e quinta relazione sull'avanzamento dei lavori, anch'esse accolte favorevolmente dal Consiglio , contemplano la presentazione entro 90 giorni di conti europei trimestrali per settore istituzionale. La presentazione tempestiva di dati trimestrali di bilancia dei pagamenti costituisce un presupposto essenziale per l'elaborazione di tali conti europei trimestrali.

(6)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (7) ha istituito un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità e precisa le variabili da rilevare in tale settore.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 sui pagamenti transfrontalieri in euro  (8) aveva un impatto diretto sulla raccolta di statistiche e un aumento della soglia prevista da detto regolamento avrebbe un notevole impatto sull'onere di comunicazione per le imprese e sulla qualità della bilancia dei pagamenti degli Stati membri, in particolare nei paesi che hanno sistemi di raccolta basati sulle liquidazioni .

(8)

Collettivamente, il manuale della bilancia dei pagamenti del Fondo monetario internazionale, l'indirizzo della Banca centrale europea, del 2 maggio 2003, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali (9), il manuale delle statistiche degli scambi internazionali di servizi delle Nazioni Unite e la definizione di riferimento degli investimenti diretti all'estero dell'OCSE definiscono le norme generali per l'elaborazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi o agli investimenti diretti all'estero.

(9)

Nel campo delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, la Banca centrale europea e la Commissione coordinano, se del caso, i lavori relativi alla loro elaborazione. Il presente regolamento definisce in particolare le informazioni statistiche che la Commissione richiede agli Stati membri per produrre statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero; ai fini della produzione e della diffusione di queste statistiche comunitarie, la Commissione e gli Stati membri si consultano reciprocamente su questioni riguardanti la qualità dei dati forniti e la loro diffusione.

(10)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (10), le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione all'autorità comunitaria (Eurostat) di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario preveda la trasmissione di tali dati.

(11)

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (11) ha definito un regime di riservatezza che si applica alle informazioni statistiche riservate trasmesse alla Banca centrale europea.

(12)

La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997 (12).

(13)

Poiché gli scopi dell'azione proposta, ossia la creazione di norme di qualità statistica comuni per la produzione di statistiche comparabili relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Vi è una chiara esigenza di elaborare a livello comunitario statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero nel rispetto di standard di qualità statistica comuni.

(15)

Al fine di garantire l'ottemperanza agli obblighi precisati nel presente regolamento, le istituzioni nazionali incaricate della rilevazione dei dati all'interno degli Stati membri possono avere necessità di accedere a fonti di dati amministrativi, quali i registri di imprese gestiti da altre istituzioni pubbliche, e ad altre basi di dati contenenti informazioni sulle posizioni e sulle operazioni sull'estero ogni qualvolta tali dati sono necessari per la produzione di statistiche comunitarie.

(16)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (13),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

Articolo 2

Trasmissione dei dati

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati relativi alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero come precisato nell'Allegato I. I dati sono quelli definiti nell'Allegato II.

2.   Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione nel rispetto delle scadenze indicate nell'Allegato I.

Articolo 3

Fonti di dati

1.   Gli Stati membri raccolgono le informazioni richieste nel presente regolamento utilizzando tutte le fonti che essi ritengono pertinenti e appropriate. Esse possono comprendere fonti di dati amministrativi quali i registri di imprese .

2.   Le persone fisiche e giuridiche tenute a fornire le informazioni rispettano, allorché trasmettono tali informazioni, i termini temporali e le definizioni fissate dalle istituzioni nazionali responsabili per la rilevazione di dati all'interno degli Stati membri in conformità con il presente regolamento.

3.   Nel caso in cui i dati richiesti non possano essere rilevati a un costo ragionevole è ammessa la trasmissione delle migliori stime possibili (compresi i valori zero) .

Articolo 4

Criteri e relazioni in tema di qualità

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni ragionevoli che ritengono necessaire per garantire la qualità dei dati trasmessi conformemente a standard di qualità comuni.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla qualità dei dati comunicati (in appresso «relazione sulla qualità»).

3.   Gli standard di qualità comuni nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono specificati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, tenuto conto delle implicazioni per quanto concerne i costi di rilevazione e di elaborazione dei dati e cambiamenti importanti riguardanti la rilevazione dei dati .

La qualità dei dati trasmessi sarà valutata, sulla base delle relazioni sulla qualità, dalla Commissione assistita dal comitato della bilancia dei pagamenti. Tale valutazione della Commissione sarà trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.

4.   Entro un termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore di significativi cambiamenti metodologici o di altro tipo suscettibili d'influenzare i dati trasmessi, gli Stati membri ne informano la Commissione. Quest'ultima notifica al Parlamento europeo e agli altri Stati membri ogni siffatta comunicazione.

Articolo 5

Flussi di dati

Le statistiche da elaborare sono raggruppate per la trasmissione alla Commissione secondo i seguenti flussi di dati:

a)

indicatori della bilancia dei pagamenti in euro;

b)

statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti;

c)

scambi internazionali di servizi;

d)

flussi di investimenti diretti all'estero;

e)

posizioni di investimenti diretti all'estero.

Tali flussi di dati sono conformi a quanto specificato nell'Allegato I.

Articolo 6

Riferimento temporale e periodicità

Gli Stati membri elaborano i flussi di dati nel rispetto del primo periodo di riferimento e della periodicità specificati nell'Allegato I.

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati di cui al presente regolamento utilizzando un formato e una procedura definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Trasmissione e scambio di dati riservati

1.    Nonostante le norme stabilite nell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE, Euratom) 1588/90, la trasmissione di dati riservati tra Eurostat e la Banca centrale europea può avvenire nella misura in cui tale trasmissione è necessaria per garantire la coerenza tra i dati della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea e quelli del territorio economico degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato.

Il primo comma si applica a condizione che la Banca centrale europea tenga debito conto dei principi definiti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97, e in base alle disposizioni contemplate dall'articolo 14 dello stesso regolamento .

2.   Lo scambio di dati riservati, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) 322/97, è permesso tra gli Stati membri nella misura in cui tale scambio è necessario per garantire la qualità dei dati della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea.

Gli Stati membri che ricevono dati riservati da altri Stati membri trattano tali informazioni in maniera riservata.

Articolo 9

Diffusione

La Commissione provvede alla diffusione delle statistiche comunitarie elaborate in forza del presente regolamento con una cadenza simile a quella indicata nell'Allegato I.

Articolo 10

Adeguamento al progresso economico e tecnico

Le disposizioni necessarie per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Tali disposizioni riguardano:

a)

l'aggiornamento delle definizioni (Allegato II);

b)

l'aggiornamento delle esigenze con riguardo ai dati, inclusi i termini per la trasmissione nonché le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni di flussi di dati (Allegato I).

Articolo 11

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato della bilancia dei pagamenti».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4.   La Banca centrale europea può partecipare alle riunioni del comitato in veste di osservatore.

Articolo 12

Relazione sull'applicazione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

In particolare la relazione:

a)

registra la qualità delle statistiche elaborate;

b)

valuta i benefici che derivano alla Comunità e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni, dalle statistiche elaborate in rapporto ai relativi costi;

c)

individua i settori in cui sono possibili potenziali miglioramenti e gli emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti;

d)

riesamina il funzionamento del comitato della bilancia dei pagamenti e raccomanda l'eventualità di ridefinire la portata delle misure di esecuzione.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(2)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 191.

(5)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214.

(6)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1 ).

(7)  GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

(8)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

(9)  GU L 131 del 28.5.2003, pag. 20.

(10)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(11)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(12)   GU L 52 del 22.2.1997, pag.1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(13)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO I

FLUSSI DI DATI

1.   Indicatori della bilancia dei pagamenti in euro

BOP_EUR

Indicatori in euro

Scadenza: T + 2 mesi

Periodicità: trimestrale

 

Crediti

Debiti

Saldo netto

Conto corrente

Extra UE

Extra UE

Extra UE

Servizi

Extra UE

Extra UE

Extra UE


2.   Statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti

BOP_Q

Dati trimestrali

Scadenza: T + 3 mesi

Periodicità: trimestrale

 

Crediti

Debiti

Saldo netto

I.

Conto corrente

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Beni

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Trasporti

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Viaggi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Comunicazioni

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi di costruzione

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi di assicurazione

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi finanziari

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi informatici e di informazione

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Royalty e diritti di licenza

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Altri servizi alle imprese

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi personali, culturali e ricreativi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi delle amministrazioni pubbliche n.c.a.

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Redditi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Redditi da lavoro dipendente

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Redditi da capitale

 

 

 

— Investimenti diretti

Livello 1

Livello 1

Livello 1

— Investimenti di portafoglio

Extra UE

 

Mondo

— Altri investimenti

Extra UE

Extra UE

Extra UE

Trasferimenti correnti

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Amministrazioni pubbliche

Extra UE

Extra UE

Extra UE

Altri settori

Extra UE

Extra UE

Extra UE

II.

Conto capitale

Extra UE

Extra UE

Extra UE

 

 

Attività nette

Passività nette

Saldo netto

III.

Conto finanziario

 

 

 

Investimenti diretti

 

 

Livello 1

All'estero

 

 

Livello 1

— Azioni ed altre partecipazioni

 

 

Livello 1

— Utili reinvestiti

 

 

Livello 1

— Altri flussi

 

 

Livello 1

Nell'economia segnalante

 

 

Livello 1

— Azioni ed altre partecipazioni

 

 

Livello 1

— Utili reinvestiti

 

 

Livello 1

— Altri flussi

 

 

Livello 1

Investimenti di portafoglio

Extra UE

Mondo

 

Strumenti finanziari derivati

 

 

Mondo

Altri investimenti

Extra UE

Extra UE

Extra UE


3.   Scambi internazionali di servizi

BOP_ITS

Scambi internazionali di servizi

Scadenza: T + 9 mesi

Periodicità: annuale

 

Crediti

Debiti

Saldo netto

Totale servizi

Livello 3

Livello 3

Livello 3

Trasporti

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti marittimi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti aerei

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri trasporti

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Classificazione estesa di «Altri trasporti»

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti spaziali

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti ferroviari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti su strada

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti per vie d'acqua interne

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti mediante condotte e trasmissione di energia elettrica

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Viaggi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Viaggi d'affari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Altri viaggi d'affari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Viaggi per motivi personali

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Spese per motivi di salute

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Spese per motivi d'istruzione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Altri viaggi per motivi personali

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Comunicazioni

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi postali e di corriere

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di telecomunicazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di costruzione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Costruzioni all'estero

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Costruzioni nell'economia segnalante

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di assicurazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Assicurazioni sulla vita e fondi pensione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Assicurazioni di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altre assicurazioni dirette

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Riassicurazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi ausiliari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi finanziari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi informatici e di informazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi informatici

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di informazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Servizi delle agenzie d'informazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Altri servizi di fornitura di informazioni

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Royalty e diritti di licenza

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Diritti di franchising e diritti simili

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altre royalty e altri diritti di licenza

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi alle imprese

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Merchanting e altri servizi connessi al commercio

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Merchanting

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Altri servizi connessi al commercio

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Servizi di leasing operativo

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Servizi tecnici, professionali e alle imprese diversi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi legali e contabili, consulenza di gestione e pubbliche relazioni

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi legali

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Pubblicità, studi di mercato e sondaggi di opinione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Ricerca e sviluppo

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Servizi in campo agricolo, minerario e di lavorazione in loco

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Trattamento dei rifiuti e disinquinamento

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Servizi in campo agricolo, minerario e altri servizi di lavorazione in loco

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Altri servizi alle imprese

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Servizi tra imprese collegate n.c.a.

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi personali, culturali e ricreativi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi audiovisivi e connessi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi personali, culturali e ricreativi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Servizi di istruzione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Servizi sanitari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

— Altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi delle amministrazioni pubbliche n.c.a.

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Ambasciate e consolati

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Agenzie e unità militari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi delle amministrazioni pubbliche

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Voci per memoria

 

 

 

Operazioni inerenti ad audiovisivi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi postali

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi di corriere

Livello 1

Livello 1

Livello 1

4.   Questionari per i flussi di investimenti diretti all'estero

BOP_FDI

Flussi di investimenti diretti (1)

Scadenza: T + 9 mesi

Periodicità: annuale

A

Ripartizione geografica

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

 

Investimenti diretti all'estero

 

 

 

510

Azioni ed altre partecipazioni

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

525

Utili reinvestiti

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

530

Altri flussi

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

505

Investimenti diretti all'estero: totale

Saldo netto

Livello 3

Non richiesta

 

Investimenti diretti nell'economia segnalante

 

 

 

560

Azioni ed altre partecipazioni

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

575

Utili reinvestiti

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

580

Altri flussi

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale

Saldo netto

Livello 3

Non richiesta

 

Redditi da investimenti diretti

 

 

 

332

Dividendi

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

333

Utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

334

Interessi

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

330

Redditi da investimenti diretti: totale

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 3

Non richiesta


BOP_FDI

Flussi di investimenti diretti

Scadenza: T + 21 mesi

Periodicità: annuale

A

Ripartizione geografica

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

 

Investimenti diretti all'estero

 

 

 

510

Azioni ed altre partecipazioni

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

525

Utili reinvestiti

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

530

Altri flussi

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

505

Investimenti diretti all'estero: totale

Saldo netto

Livello 3

Non richiesta

 

Investimenti diretti nell'economia segnalante

 

 

 

560

Azioni e altre partecipazioni

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

575

Utili reinvestiti

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

580

Altri flussi

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale

Saldo netto

Livello 3

Non richiesta

 

Redditi da investimenti diretti

 

 

 

332

Dividendi

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

333

Utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

334

Interessi

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

330

Redditi da investimenti diretti: totale

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 3

Non richiesta

B

Ripartizione per attività

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

505

Investimenti diretti all'estero: totale

Saldo

Livello 1

Livello 2

 

 

netto

Livello 2

Livello 1

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale

Saldo

Livello 1

Livello 2

 

 

netto

Livello 2

Livello 1

330

Redditi da investimenti diretti: totale

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 1

Livello 2

 

 

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Livello 1

5.   Questionari per le posizioni di investimenti diretti all'estero

BOP_POS

Posizioni di investimenti diretti (2)

Scadenza: T+ 9 mesi

Periodicità: annuale

A

Ripartizione geografica

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

 

Investimenti diretti: attività

 

 

 

506

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti

Posizioni nette

Livello 1

Non richiesta

530

Altri flussi

Posizioni nette

Livello 1

Non richiesta

505

Investimenti diretti all'estero: totale attività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

 

Investimenti diretti: passività

 

 

 

556

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti

Posizioni nette

Livello 1

Non richiesta

580

Altri flussi

Posizioni nette

Livello 1

Non richiesta

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale passività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta


BOP_POS

Posizioni di investimenti diretti

Scadenza: T+ 21 mesi

Periodicità: annuale

A

Ripartizione geografica

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

 

Investimenti diretti: attività

 

 

 

506

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

530

Altri flussi

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

505

Investimenti diretti all'estero: totale attività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 3

Non richiesta

 

Investimenti diretti: passività

 

 

 

556

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

580

Altri flussi

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale passività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 3

Non richiesta

B

Ripartizione per attività

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

505

Investimenti diretti all'estero: totale attività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 1

Livello 2

 

 

 

Livello 2

Livello 1

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale passività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 1

Livello 2

 

 

 

Livello 2

Livello 1

6.   Livelli di ripartizione geografica

 

Livello 1

 

Livello 2

A1

Mondo (tutte le entità)

A1

Mondo (tutte le entità)

D2

UE15 (intra UE15)

D2

UE15 (intra UE15)

U4

Zona extra euro

U4

Zona extra euro

4A

Istituzioni dell'Unione europea

4A

Istituzioni dell'Unione europea

D4

Extra UE-15

D4

Extra UE-15

 

 

IS

Islanda

 

 

LI

Liechtenstein

 

 

NO

Norvegia

CH

Svizzera

CH

Svizzera

 

 

BG

Bulgaria

 

 

HR

Croazia

 

 

RO

Romania

 

 

RU

Federazione russa

 

 

TR

Turchia

 

 

EG

Egitto

 

 

MA

Marocco

 

 

NG

Nigeria

 

 

ZA

Sudafrica

CA

Canada

CA

Canada

US

Stati Uniti d'America

US

Stati Uniti

 

 

MX

Messico

 

 

AR

Argentina

 

 

BR

Brasile

 

 

CL

Cile

 

 

UY

Uruguay

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Israele

 

 

CN

Cina

 

 

HK

Hong Kong

 

 

IN

India

 

 

ID

Indonesia

JP

Giappone

JP

Giappone

 

 

KR

Corea del Sud

 

 

MY

Malaysia

 

 

PH

Filippine

 

 

SG

Singapore

 

 

TW

Taiwan

 

 

TH

Thailandia

 

 

AU

Australia

 

 

NZ

Nuova Zelanda

Z8

Extra UE-15 non attribuiti

Z8

Extra UE-15 non attribuiti

C4

Centri finanziari offshore (3)

C4

Centri finanziari offshore (3)


Livello 3

7Z

Organizzazioni internazionali escluse le istituzioni dell'Unione europea

EG

Egitto

LK

Sri Lanka

SG

Singapore

AD

Andorra

ER

Eritrea

LR

Liberia

SH

SanťElena

AE

Emirati arabi uniti

ES

Spagna

LS

Lesotho

SI

Slovenia

AF

Afghanistan

ET

Etiopia

LT

Lituania

SK

Slovacchia

AG

Antigua e Barbuda

FI

Finlandia

LU

Lussemburgo

SL

Sierra Leone

AI

Anguilla

FJ

Figi

LV

Lettonia

SM

San Marino

AL

Albania

FK

Isole Falkland (Malvine)

LY

Gran Giamahiria araba libica

SN

Senegal

AM

Armenia

FM

Micronesia, Stati federati di

MA

Marocco

SO

Somalia

AN

Antille olandesi

FO

Isole Faer Øer

MD

Moldavia, Repubblica di

SR

Suriname

AO

Angola

FR

Francia

MG

Madagascar

ST

São Tomé e Príncipe

AQ

Antartide

GA

Gabon

MH

Isole Marshall

SV

Salvador

AR

Argentina

GB

Regno Unito

MK (4)

Macedonia, ex Repubblica iugoslava di

SY

Repubblica araba siriana

AS

Samoa americane

GD

Grenada

ML

Mali

SZ

Swaziland

AT

Austria

GE

Georgia

MM

Myanmar

TC

Turks e Caicos

AU

Australia

GG

Guernsey (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)

MN

Mongolia

TD

Ciad

AW

Aruba

GH

Ghana

MO

Macao

TG

Togo

AZ

Azerbaigian

GI

Gibilterra

MP

Marianne settentrionali

TH

Thailandia

BA

Bosnia Erzegovina

GL

Groenlandia

MQ

Martinica

TJ

Tagikistan

BB

Barbados

GM

Gambia

MR

Mauritania

TK

Tokelau

BD

Bangladesh

GN

Guinea

MS

Montserrat

TM

Turkmenistan

BE

Belgio

GQ

Guinea equatoriale

MT

Malta

TN

Tunisia

BF

Burkina Faso

GR

Grecia

MU

Maurizio

TO

Tonga

BG

Bulgaria

GS

Georgia del Sud e Isole Sandwich meridionali

MV

Maldive

TP

Timor est

BH

Bahrein

GT

Guatemala

MW

Malawi

TR

Turchia

BI

Burundi

GU

Guam

MX

Messico

TT

Trinidad e Tobago

BJ

Benin

GW

Guinea Bissau

MY

Malaysia

TV

Tuvalu

BM

Bermuda

GY

Guyana

MZ

Mozambico

TW

Taiwan, Provincia della Cina

BN

Brunei Darussalam

HK

Hong Kong

NA

Namibia

TZ

Tanzania, Repubblica unita di

BO

Bolivia

HM

Isole Heard e McDonald

NC

Nuova Caledonia

UA

Ucraina

BR

Brasile

HN

Honduras

NE

Niger

UG

Uganda

BS

Bahamas

HR

Croazia

NF

Isola Norfolk

UM

Isole minori lontane degli Stati Uniti

BT

Bhutan

HT

Haiti

NG

Nigeria

US

Stati Uniti

BV

Isola di Bouvet

HU

Ungheria

NI

Nicaragua

UY

Uruguay

BW

Botswana

ID

Indonesia

NL

Paesi Bassi

UZ

Uzbekistan

BY

Bielorussia

IE

Irlanda

NO

Norvegia

VA

Città del Vaticano

BZ

Belize

IL

Israele

NP

Nepal

VC

Saint Vincent e Grenadine

CA

Canada

IM

Isola di Man (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)

NR

Nauru

VE

Venezuela

CC

Isole Cocos (Keeling)

IN

India

NU

Niue

VG

Isole Vergini britanniche

CD

Congo, Repubblica democratica del

IO

Territorio britannico dell'Oceano Indiano

NZ

Nuova Zelanda

VI

Isole Vergini americane

CF

Repubblica centrafricana

IQ

Iraq

OM

Oman

VN

Vietnam

CG

Congo

IR

Iran, Repubblica islamica dell'

PA

Panama

VU

Vanuatu

CH

Svizzera

IS

Islanda

PE

Perù

WF

Wallis e Futuna

CI

Côte d'Ivoire

IT

Italia

PF

Polinesia francese

WS

Samoa

CK

Isole Cook

JE

Jersey (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)

PG

Papua Nuova Guinea

YE

Yemen

CL

Cile

JM

Giamaica

PH

Filippine

YT

Mayotte

CM

Camerun

JO

Giordania

PK

Pakistan

YU

Iugoslavia

CN

Cina

JP

Giappone

PL

Polonia

ZA

Sudafrica

CO

Colombia

KE

Kenya

PN

Pitcairn

ZM

Zambia

CR

Costa Rica

KG

Kirghizistan

PR

Portorico

ZW

Zimbabwe

CU

Cuba

KH

Cambogia

PS

Territorio palestinese occupato

 

 

CV

Capo Verde

KI

Kiribati

PT

Portogallo

 

 

CX

Isola Christmas

KM

Comore

PW

Palau

 

 

CY

Cipro

KN

Saint Kitts e Nevis

PY

Paraguay

 

 

CZ

Repubblica ceca

KP

Corea, Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord)

QA

Qatar

 

 

DE

Germania

KR

Corea, Repubblica di (Corea del Sud)

RO

Romania

 

 

DJ

Gibuti

KW

Kuwait

RU

Federazione russa

 

 

DK

Danimarca

KY

Isole Cayman

RW

Ruanda

 

 

DM

Dominica

KZ

Kazakistan

SA

Arabia Saudita

 

 

DO

Repubblica dominicana

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

SB

Isole Salomone

 

 

DZ

Algeria

LB

Libano

SC

Seicelle

 

 

EC

Ecuador

LC

Saint Lucia

SD

Sudan

 

 

EE

Estonia

LI

Liechtenstein

SE

Svezia

 

 

7.   Livelli di ripartizione per attività

Livello 1

Livello 2

 

ICFA

NACE Rev. 1

 

AGRICOLTURA E PESCA

Sezioni A, B

ESTRAZIONE DI MINERALI

ESTRAZIONE DI MINERALI

Sezione C

 

di cui:

 

 

Estrazione di petrolio e di gas

Divisione 11

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Sezione D

 

Industrie alimentari

Sottosezione DA

 

Industrie tessili e dell'abbigliamento

Sottosezione DB

 

Industria del legno, stampa e editoria

Sottosezioni DD & DE

 

TOTALE industrie tessili + industria del legno

 

 

Raffinerie di petrolio e altri trattamenti

Divisione 23

 

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

Divisione 24

 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

Divisione 25

Prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche

TOTALE prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche

 

 

Prodotti in metallo

Sottosezione DJ

 

Macchine ed apparecchi meccanici

Divisione 29

 

TOTALE prodotti in metallo ed apparecchi meccanici

 

 

Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici

Divisione 30

 

Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

Divisione 32

Macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e app. per le comunicazioni

TOTALE macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

 

 

Autoveicoli

Divisione 34

 

Altri mezzi di trasporto

Divisione 35

Veicoli e altri mezzi di trasporto

TOTALE veicoli + altri mezzi di trasporto

 

 

Attività manifatturiere n.c.a.

 

ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

Sezione E

COSTRUZIONI

COSTRUZIONI

Sezione F

TOTALE SERVIZI

TOTALE SERVIZI

 

COMMERCIO E RIPARAZIONI

COMMERCIO E RIPARAZIONI

Sezione G

 

Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

Divisione 50

 

Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi

Divisione 51

 

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa

Divisione 52

ALBERGHI E RISTORANTI

ALBERGHI E RISTORANTI

Sezione H

TRASPORTI, MAGAZZ. E COMUNICAZIONI

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

Sezione I

 

Trasporti e magazzinaggio

Div. 60, 61, 62, 63

 

Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte

Divisione 60

 

Trasporti marittimi e per vie d'acqua

Divisione 61

 

Trasporti aerei

Divisione 62

 

Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio

Divisione 63

 

Poste e telecomunicazioni

Divisione 64

 

Attività postali e di corriere

Gruppo 64.1

 

Telecomunicazioni

Gruppo 64.2

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Sezione J

 

Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Divisione 65

 

Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

Divisione 66

 

Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni

Divisione 67

 

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

Sezione K, Div. 70

 

NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO

Sezione K, Div. 71

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

Sezione K, Div. 72

RICERCA E SVILUPPO

RICERCA E SVILUPPO

Sezione K, Div. 73

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

Sezione K, Div. 74

 

Attività legali, contabilità, studi di mercato e consulenza

Gruppo 74.1

 

Attività degli studi legali e notarili

Classe 74.11

 

Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale

Classe 74.12

 

Studi di mercato e sondaggi di opinione

Classe 74.13

 

Consulenza amministrativo-gestionale

Classi 74.14, 74.15

 

Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici

Gruppo 74.2

 

Pubblicità

Gruppo 74.4

 

Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.

Gruppi 74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8

 

ISTRUZIONE

Sezione M

 

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Sezione N

 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI

Sezione O, Div. 90

 

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A.

Sezione O, Div. 91

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

Sezione O, Div. 92

 

Attività cinematografiche, radiotelevisive, dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento

Gruppi 92.1, 92.2, 92.3

 

Attività delle agenzie di stampa

Gruppo 92.4

 

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

Gruppo 92.5

 

Attività sportive e ricreative

Gruppi 92.6, 92.7

 

ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI

Sezione O, Div. 93

 

Non attribuiti

 


8.   TRASMISSIONE DI DATI

(Primi periodi di riferimento)

Indicatori della bilancia dei pagamenti in euro

BOP_EUR

Indicatori in euro

Scadenza: T + 2 mesi

Periodicità: trimestrale

Primo periodo di riferimento: Q1 2006

Statistiche trimestrali inerenti alla bilancia dei pagamenti

BOP_Q

Dati trimestrali

Scadenza: T + 3 mesi

Periodicità: trimestrale

Primo periodo di riferimento: Q1 2006

Scambi internazionali di servizi

BOP_ITS

Scambi internazionali di servizi

Scadenza: T + 9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006

Questionari per i flussi di investimenti diretti all'estero (FDI )

BOP_FDI

Flussi di investimenti diretti

Scadenza: T + 9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006

BOP_FDI A + B

Flussi di investimenti diretti

Scadenza: T + 21 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006

Questionari per le posizioni di investimenti diretti all'estero (FDI)

BOP_POS A  (5)

Posizioni di investimenti diretti

Scadenza: T + 9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006

BOP_POS A + B  (6)

Posizioni di investimenti diretti

Scadenza: T + 21 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006


(1)  Esclusivamente la ripartizione geografica.

(2)  Esclusivamente la ripartizione geografica.

(3)  Solo per gli investimenti diretti all'estero.

(4)  Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva che sarà attribuita al paese a conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

(5)   Le posizioni FDI al 31.12.2005 saranno trasmesse nel settembre 2007 conformemente agli attuali gentlemen's agreements.

(6)   I dati riveduti sulle posizioni FDI al 31.12.2005 saranno trasmessi nel settembre 2008 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

ALLEGATO II

DEFINIZIONI

BENI (codice 100)

In tale posta del conto corrente della bilancia dei pagamenti figurano i beni mobili per i quali si verifica un trasferimento della proprietà (tra residenti e non residenti). Tali beni dovrebbero essere misurati al valore di mercato su base fob. Fanno eccezione alla regola del trasferimento della proprietà (e le relative operazioni sono registrate nei beni): i beni in leasing finanziario, i beni trasferiti tra un'impresa madre e una filiale e alcune merci in lavorazione. Scambi intracomunitari di beni: il paese partner dovrebbe essere definito secondo il principio della spedizione.

I beni includono: merci in generale, merci in lavorazione, riparazioni, provviste di bordo e oro non monetario.

SERVIZI (codice 200)

Trasporti (codice 205)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto prestati dai residenti in un'economia a favore dei residenti in un'altra economia, che implicano il trasporto di passeggeri, il movimento di merci (noli), il noleggio di mezzi di trasporto con equipaggio e i connessi servizi di supporto e ausiliari.

Trasporti marittimi (codice 206)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto via mare. È richiesta la seguente ripartizione: Trasporti marittimi di passeggeri (codice 207), Trasporti marittimi di merci (codice 208) e Altri trasporti marittimi (codice 209).

Trasporti aerei (codice 210)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto per via aerea. È richiesta la seguente ripartizione: Trasporti aerei di passeggeri (codice 211), Trasporti aerei di merci (codice 212) e Altri trasporti aerei (codice 213).

Altri trasporti (codice 214)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto non prestati per via aerea o marittima. È richiesta la seguente ripartizione: Altri trasporti di passeggeri (codice 215), Altri trasporti di merci (codice 216) e Altri trasporti diversi (codice 217)

È richiesta un'estesa classificazione della voce Altri trasporti (codice 214) come segue:

Trasporti spaziali (codice 218)

Sono inclusi i lanci di satelliti da parte di imprese commerciali per conto dei proprietari dei satelliti (quali le società di telecomunicazioni) e altre attività svolte dagli operatori di veicoli spaziali quale il trasporto di beni e persone per esperimenti scientifici. Sono inclusi anche i trasporti spaziali di passeggeri e gli esborsi sostenuti da un'economia per far viaggiare i propri residenti sui veicoli spaziali di un'altra economia.

Trasporti ferroviari (codice 219)

Trasporti mediante l'uso di carrozze ferroviarie. È necessaria un'ulteriore suddivisione tra Trasporti ferroviari di passeggeri (codice 220), Trasporti ferroviari di merci (codice 221) e Altri trasporti ferroviari (codice 222).

Trasporti su strada (codice 223)

Trasporti effettuati mediante autocarri, camion, autobus e pullman. È necessaria un'ulteriore suddivisione fra Trasporti di passeggeri su strada (codice 224), Trasporti di merci su strada (codice 225) e Altri trasporti su strada (codice 226).

Trasporti per vie d'acqua interne (codice 227)

Riguardano i trasporti internazionali su fiumi, canali e laghi. Sono incluse le vie d'acqua interne a un paese e quelle in comune tra due o più paesi. È necessaria un'ulteriore suddivisione fra Trasporti di passeggeri per vie d'acqua interne (codice 228), Trasporti di merci per vie d'acqua interne (codice 229) e Altri trasporti per vie d'acqua interne (codice 230).

Trasporti mediante condotte e trasmissione di energia elettrica (codice 231)

Trasporti internazionali di merci mediante condotte. Sono inclusi anche gli oneri per la trasmissione di energia elettrica se questa è separata dal processo di produzione e di distribuzione. È esclusa la fornitura di energia elettrica, così come la fornitura di petrolio e prodotti connessi, di acqua e di altre merci mediante condotte. Sono esclusi anche i servizi di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas e altri prodotti petroliferi (inclusi in Altri servizi alle imprese (codice 284)).

Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti (codice 232)

Gli altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti comprendono tutti gli altri servizi di trasporto che non possono essere attribuiti a nessuna delle ripartizioni dei servizi di trasporto sopra descritte.

Viaggi (codice 236)

I viaggi riguardano principalmente i beni e i servizi acquistati in un'economia dai viaggiatori che soggiornano per periodi inferiori a un anno in tale economia. I beni e i servizi sono acquistati dai viaggiatori o per loro conto, oppure sono forniti ad essi gratuitamente (ossia come omaggio) per loro uso personale o perché li possano offrire a loro volta. Sono esclusi i trasporti di passeggeri nelle economie che i viaggiatori stanno visitando quando tali servizi di trasporto sono prestati da vettori non residenti nella particolare economia visitata, nonché i trasporti internazionali di passeggeri: entrambi sono inclusi nei servizi ai passeggeri alla voce trasporti. Sono esclusi anche i beni acquistati dai viaggiatori per la rivendita nella propria economia o in qualsiasi altra economia. I viaggi sono articolati in due suddivisioni: Viaggi d'affari (codice 237) e Viaggi per motivi personali (codice 240).

Viaggi d'affari (codice 237)

I viaggi d'affari riguardano gli acquisti di beni e servizi da parte di coloro che viaggiano per affari. Sono inclusi anche gli acquisti di beni e servizi per uso personale da parte dei lavoratori stagionali, dei lavoratori frontalieri e degli altri lavoratori non residenti nell'economia in cui sono occupati, i cui datori di lavoro sono residenti in tale economia. I viaggi d'affari sono ulteriormente ripartiti in Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri (codice 238) e Altri viaggi d'affari (codice 239).

Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri (codice 238)

Sono inclusi gli acquisti di beni e servizi per uso personale da parte dei lavoratori stagionali, dei lavoratori frontalieri e degli altri lavoratori non residenti nell'economia in cui sono occupati, i cui datori di lavoro sono residenti in tale economia.

Altri viaggi d'affari (codice 239)

Comprende tutti i Viaggi d'affari (codice 237) non inclusi nelle Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri (codice 238).

Viaggi per motivi personali (codice 240)

I viaggi per motivi personali comprendono i beni e i servizi acquistati dai viaggiatori che si recano all'estero non per ragioni d'affari bensì per altri scopi: vacanze, partecipazione ad attività culturali e ricreative, visite ad amici e parenti, pellegrinaggi, istruzione e motivi di salute. I Viaggi per motivi personali (codice 240) sono ripartiti in tre suddivisioni: Spese per motivi di salute (codice 241), Spese per motivi d'istruzione (codice 242) e Altri viaggi per motivi personali (codice 243).

Spese per motivi di salute (codice 241)

Sono definite come il totale delle spese sostenute da quanti viaggiano per ragioni mediche.

Spese per motivi d'istruzione (codice 242)

Sono definite come il totale delle spese sostenute da studenti.

Altri viaggi per motivi personali (codice 243)

Sono compresi i Viaggi per motivi personali (codice 240) non inclusi nelle Spese per motivi di salute (codice 241) o nelle Spese per motivi d'istruzione (codice 242).

Altri servizi (981)

Sono tutti i Servizi (codice 200) non inclusi nei Trasporti (codice 205) o nei Viaggi (codice 236).

Comunicazioni (codice 245)

Sono inclusi i Servizi postali e di corriere (codice 246) e i Servizi di telecomunicazione (codice 247).

Servizi postali e di corriere (codice 246)

Comprende i Servizi postali (codice 958) e i Servizi di corriere (codice 959).

Servizi postali (codice 958)

Sono inclusi i servizi di fermoposta, i servizi telegrafici e i servizi prestati agli sportelli postali quali la vendita di francobolli, le spedizioni di denaro, ecc. Spesso, ma non sempre, tali servizi sono prestati dalle amministrazioni postali nazionali. I servizi postali sono oggetto di accordi internazionali e i flussi tra operatori di economie diverse dovrebbero essere registrati su base lorda.

Servizi di corriere (codice 959)

I servizi di corriere sono incentrati sulle consegne espresso e porta a porta. Per prestare tali servizi i corrieri possono far uso di mezzi di trasporto propri, pubblici o la cui proprietà è condivisa con altri privati. Sono incluse le consegne espresso che possono includere ad esempio il ritiro a richiesta o le consegne in tempi definiti.

Servizi di telecomunicazione (codice 247)

Comprendono la trasmissione di suoni, immagini o altre informazioni via telefono, telex, telegramma, cavi radiotelevisivi, radiotelediffusione, satellite, posta elettronica, fax, ecc., inclusi i servizi in rete alle imprese e i servizi di teleconferenza e di supporto. Non è incluso il valore delle informazioni trasportate. Sono compresi anche i servizi di telefoni cellulari, i servizi Internet e i servizi di accesso in linea inclusa la fornitura di accesso a Internet.

Servizi di costruzione (codice 249)

Sono comprese le Costruzioni all'estero (codice 250) e le Costruzioni nell'economia segnalante (codice 251).

Costruzioni all'estero (codice 250)

Le costruzioni all'estero comprendono i servizi di costruzione prestati a favore di non residenti da imprese residenti nell'economia segnalante (crediti) e i beni e i servizi acquistati da tali imprese nell'economia ospitante (debiti).

Costruzioni nell'economia segnalante (codice 251)

Sono compresi i servizi di costruzione prestati a favore di residenti nell'economia segnalante da imprese di costruzione non residenti (debiti) e i beni e i servizi acquistati nell'economia segnalante da tali imprese non residenti (crediti).

Servizi di assicurazione (codice 253)

Riguarda la fornitura a non residenti di diversi tipi di assicurazione da parte di compagnie d'assicurazione residenti e viceversa. Tali servizi sono stimati o valutati in funzione del compenso del servizio incluso nei premi totali, anziché del valore complessivo dei premi. Comprendono Assicurazioni sulla vita e fondi pensione (codice 254), Assicurazioni di merci (codice 255), Altre assicurazioni dirette (codice 256), Riassicurazione (codice 257) e Servizi ausiliari (codice 258) delle assicurazioni.

Assicurazioni sulla vita e fondi pensione (codice 254)

Le polizze di assicurazione sulla vita, con o senza utili, prevedono versamenti periodici a favore di un assicuratore (può trattarsi anche di un pagamento in un'unica soluzione) in cambio dei quali questo si impegna a versare all'assicurato una somma minima convenuta o una rendita vitalizia a una certa data o anche prima in caso di decesso dell'assicurato. L'assicurazione temporanea per il caso di morte che garantisce il pagamento di un capitale in caso di morte ma non in altre situazioni costituisce una forma di assicurazione diretta ed è pertanto esclusa dalla presente voce ed inclusa nella voce Altre assicurazioni dirette.

I fondi pensione sono fondi distinti costituiti al fine di fornire un reddito al momento del pensionamento a gruppi specifici di lavoratori. Sono organizzati e gestiti da datori di lavoro pubblici o privati oppure congiuntamente dai datori di lavoro e i loro dipendenti. Sono finanziati con i contributi versati dai datori di lavoro e/o dai lavoratori e con i proventi degli investimenti delle attività del fondo ed eseguono operazioni finanziarie per conto proprio. I fondi pensione non includono i regimi di sicurezza sociale previsti per ampie fasce della popolazione che sono imposti, controllati o finanziati dalle amministrazioni pubbliche. Sono inclusi i servizi di gestione dei fondi pensione. Nel caso dei fondi pensione i «premi» sono generalmente descritti come «contributi», mentre gli «indennizzi» sono generalmente indicati come «prestazioni».

Assicurazioni di merci (codice 255)

I servizi di assicurazione delle merci si riferiscono all'assicurazione stipulata per le merci destinate ad essere esportate o importate su una base coerente con la misurazione delle merci fob e il loro trasporto.

Altre assicurazioni dirette (codice 256)

Le altre assicurazioni dirette riguardano tutte le altre forme di assicurazione contro gli incidenti e contro i danni. Sono incluse le assicurazioni temporanee per il caso di morte, le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie (quando non rientrano nei regimi di sicurezza sociale delle amministrazioni pubbliche), le assicurazioni marittime, aeree e per altri tipi di trasporto, le assicurazioni contro l'incendio e altri danni, le assicurazioni contro le perdite finanziarie, le assicurazioni di responsabilità civile e le altre assicurazioni quali l'assicurazione viaggi o quelle relative a prestiti e carte di credito.

Riassicurazione (codice 257)

La riassicurazione è il processo con il quale viene ceduta una parte del rischio di assicurazione, spesso a operatori specializzati, in cambio di una quota proporzionale dei premi incassati. Le operazioni di riassicurazione possono riferirsi ad assicurazioni che coprono numerosi tipi diversi di rischio.

Servizi ausiliari (codice 258)

Comprendono le operazioni che sono strettamente legate alle attività di assicurazione e dei fondi pensione. Sono incluse le commissioni degli agenti, i servizi di agenzia e di brokeraggio, i servizi di consulenza in materia di assicurazione e pensioni, i servizi di valutazione e adeguamento, i servizi attuariali, i servizi di amministrazione delle merci assicurate salvate e i servizi di regolamentazione e monitoraggio sugli indennizzi e i servizi di recupero.

Servizi finanziari (codice 260)

I servizi finanziari comprendono i servizi d'intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari, fatta eccezione per quelli delle compagnie di assicurazione sulla vita e dei fondi pensione (inclusi nella voce Assicurazioni sulla vita e fondi pensione) e gli altri servizi di assicurazione prestati tra residenti e non residenti. Tali servizi possono essere prestati da istituti bancari, borse, società di factoring, gestori di carte di credito e altre imprese. Sono inclusi i servizi prestati in relazione ad operazioni inerenti a strumenti finanziari, nonché altri servizi connessi ad attività finanziarie come quelli di consulenza, di custodia e di gestione di attività.

Servizi informatici e di informazione (codice 262)

Comprendono Servizi informatici (codice 263) e Servizi di informazione (codice 264).

Servizi informatici (codice 263)

Comprendono i servizi in relazione a hardware e software e i servizi di elaborazione dei dati. Sono inclusi i servizi di consulenza e di implementazione in materia di hardware e software, i servizi di manutenzione e riparazione di computer e periferiche, i servizi di ripristino, di consulenza e di assistenza in questioni connesse alla gestione delle risorse informatiche, l'analisi, la progettazione e la programmazione di sistemi chiavi in mano (inclusa progettazione e sviluppo di pagine Web) e la consulenza tecnica in merito al software, lo sviluppo, la produzione, la fornitura e la documentazione di software su misura, inclusi i sistemi operativi realizzati su richiesta di utenti specifici, la manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto quali la formazione fornita nell'ambito della consulenza, i servizi di elaborazione dei dati quali l'inserimento dei dati, la tabulazione e l'elaborazione in time-sharing, i servizi connessi all'inserimento di pagine Web (ossia la concessione di spazio su server in Internet per ospitare le pagine Web dei clienti) e la gestione di strutture informatiche.

Servizi di informazione (codice 264)

Comprendono i Servizi delle agenzie d'informazione (codice 889) e gli Altri servizi di fornitura di informazioni (codice 890).

Servizi delle agenzie d'informazione (codice 889)

I servizi delle agenzie d'informazione includono la fornitura ai mezzi di comunicazione di notizie, fotografie e articoli.

Altri servizi di fornitura di informazioni (codice 890)

Includono i servizi delle basi di dati — concezione di una base di dati, memorizzazione dei dati e diffusione di dati e di basi di dati (inclusi directory e elenchi di indirizzi) sia in linea sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo — e i portali di ricerca sul Web (servizi dei motori di ricerca che provvedono a cercare indirizzi Internet per i clienti che lo richiedono tramite l'inserimento di parole chiave). Sono inclusi anche gli abbonamenti diretti e non in blocco a giornali e periodici, per e-mail, trasmissione elettronica o altri mezzi.

Royalty e diritti di licenza (codice 266)

Comprendono i Diritti di franchising e diritti simili (codice 891) e Altre royalty e altri diritti di licenza (codice 892).

Diritti di franchising e diritti simili (codice 891)

Comprendono gli introiti e gli esborsi internazionali per diritti di franchising e royalty corrisposti per l'uso di marchi registrati.

Altre royalty e altri diritti di licenza (codice 892)

Comprendono gli introiti e gli esborsi internazionali connessi all'uso autorizzato di attività non finanziarie immateriali non prodotte e di diritti di proprietà (quali brevetti, diritti d'autore e progetti e processi industriali) e all'uso mediante contratti di licenza di originali o prototipi (quali manoscritti, programmi informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore).

Altri servizi alle imprese (codice 268)

Comprendono Merchanting e altri servizi connessi al commercio (codice 269), Servizi di leasing operativo (codice 272) e Servizi tecnici, professionali e alle imprese diversi (codice 273).

Merchanting e altri servizi connessi al commercio (codice 269)

Comprendono Merchanting (codice 270) e Altri servizi connessi al commercio (codice 271).

Merchanting (codice 270)

Il merchanting è definito come l'acquisto di un bene da un non residente da parte di un residente nell'economia segnalante e la successiva rivendita del bene a un altro non residente. Nel corso del processo il bene non entra nell'economia segnalante né la lascia.

Altri servizi connessi al commercio (codice 271)

Comprendono le commissioni sulle operazioni su beni e servizi tra:

a)

commercianti, mediatori in merci, intermediari e commissionari residenti e

(b)

non residenti.

Servizi di leasing operativo (codice 272)

Riguardano le operazioni tra residenti e non residenti di leasing e di noleggio, senza operatore, di navi, aeromobili e mezzi di trasporto quali carrozze ferroviarie, container e impianti di trivellazione senza equipaggio.

Servizi tecnici, professionali e alle imprese diversi (codice 273)

Comprendono Servizi legali e contabili, consulenza di gestione e pubbliche relazioni (codice 274), Pubblicità, studi di mercato e sondaggi di opinione (codice 278), Ricerca e sviluppo (codice 279), Servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici (codice 280), Servizi in campo agricolo, minerario e di lavorazione in loco (codice 281), Altri servizi alle imprese (codice 284) e Servizi tra imprese collegate n.c.a. (codice 285).

Servizi legali e contabili, consulenza di gestione e pubbliche relazioni (codice 274)

Comprendono i Servizi legali (codice 275), Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale (codice 276) e Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni (codice 277).

Servizi legali (codice 275)

Comprendono i servizi legali di consulenza e di rappresentanza in qualsiasi procedura giuridica, giudiziaria e statutaria, i servizi di redazione di documenti e strumenti giuridici, la consulenza in materia di certificazione e i servizi di deposito e di composizione.

Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale (codice 276)

Comprendono la registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing di dati contabili e di documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la preparazione di documenti fiscali.

Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni (codice 277)

Comprendono i servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di definire la loro politica e strategia aziendale e la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi i servizi di revisione gestionale, di consulenza in materia di gestione del mercato, della produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza operativa connessi al miglioramento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con il pubblico in generale e altre istituzioni.

Pubblicità, studi di mercato e sondaggi di opinione (codice 278)

I servizi tra residenti e non residenti riguardano la progettazione, la creazione e la commercializzazione di messaggi pubblicitari da parte di agenzie pubblicitarie, la pianificazione dei mezzi inclusa la compravendita di spazi pubblicitari, i servizi di esposizione forniti da fiere commerciali, la promozione di prodotti all'estero, gli studi di mercato, il telemarketing e i sondaggi di opinione su vari argomenti.

Ricerca e sviluppo (codice 279)

Sono compresi i servizi prestati tra residenti e non residenti in relazione alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi.

Servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici (codice 280)

Riguardano le operazioni tra residenti e non residenti in connessione all'elaborazione di progetti di sviluppo urbanistico o di altro tipo, alla pianificazione, elaborazione e supervisione di progetti di dighe, ponti, aeroporti, progetti chiavi in mano, ecc., alla sorveglianza, alla cartografia, alla verifica e certificazione di prodotti e alle ispezioni tecniche.

Servizi in campo agricolo, minerario e di lavorazione in loco (codice 281)

Comprendono Trattamento dei rifiuti e disinquinamento (codice 282) e Servizi in campo agricolo, minerario e altri servizi di lavorazione in loco (codice 283).

Trattamento dei rifiuti e disinquinamento (codice 282)

Sono incluse le attività di trattamento di rifiuti radioattivi e di altro tipo, il risanamento di terreni contaminati, la pulizia di aree inquinate anche a seguito di perdite di petrolio, il recupero di siti minerari e i servizi di decontaminazione e di risanamento. Sono inclusi anche tutti gli altri servizi relativi alla pulizia e al ripristino dell'ambiente.

Servizi in campo agricolo, minerario e altri servizi di lavorazione in loco (codice 283)

Comprendono:

a)

i servizi agricoli accessori all'agricoltura quali la fornitura di macchine agricole con operatore, i servizi di raccolta, trattamento dei raccolti e lotta contro i parassiti e i servizi di presa in pensione, cura e allevamento di bestiame; sono inclusi anche i servizi di caccia, pesca, silvicoltura e abbattimento di alberi;

b)

i servizi minerari prestati presso i giacimenti di petrolio e gas, inclusi i servizi di perforazione, di costruzione di derrick, di riparazione e smantellamento e la cementazione delle tubazioni dei pozzi petroliferi e di gas; sono inclusi anche i servizi accessori alle attività di prospezione ed esplorazione mineraria quali i servizi d'ingegneria mineraria e d'indagine geologica;

c)

altri servizi di lavorazione in loco relativi al trattamento o alla lavorazione in loco di beni importati senza trasferimento della proprietà, trasformati ma non riesportati nel paese da cui i beni provengono (venendo invece venduti nell'economia di lavorazione o a una terza economia) o viceversa.

Altri servizi alle imprese (codice 284)

Comprendono i servizi tra residenti e non residenti quali il collocamento di personale, i servizi di investigazione e vigilanza, di traduzione e interpretazione, fotografici, di pulizia di immobili, di attività immobiliare a favore delle imprese e qualsiasi altro servizio a favore delle imprese che non può essere classificato in nessuno dei servizi sopra elencati.

Servizi tra imprese collegate n.c.a. (codice 285)

In questa voce confluiscono tutti i restanti servizi. Sono compresi i pagamenti tra imprese collegate per servizi che non possono essere attribuiti a nessun'altra classificazione specifica. Sono inclusi i flussi finanziari da filiali, società affiliate e associate verso la loro impresa madre o altre imprese collegate, che si configurano come contributi ai costi generali di gestione delle filiali, affiliate ed associate (per la pianificazione, l'organizzazione e il controllo) nonché rimborsi delle spese pagate direttamente dalle imprese madri. Sono incluse anche le operazioni tra le imprese madri e le loro filiali, affiliate e associate a copertura delle spese generali.

Servizi personali, culturali e ricreativi (codice 287)

Comprendono Servizi audiovisivi e connessi (codice 288) e Altri servizi personali, culturali e ricreativi (codice 289).

Servizi audiovisivi e connessi (codice 288)

Comprendono i servizi, e i connessi compensi, in relazione alla produzione di film (su pellicola o videonastro), di programmi radiotelevisivi (in diretta o registrati) e di registrazioni musicali. Sono inclusi gli introiti o gli esborsi per noleggi, i compensi percepiti da attori, produttori, ecc. residenti per produzioni all'estero (o da non residenti per attività realizzate nell'economia segnalante), i proventi dalla cessione ai mezzi di comunicazione di diritti di distribuzione per un numero limitato di spettacoli in aree specifiche e dall'accesso a canali televisivi criptati (quali i servizi via cavo). Sono compresi i compensi ad attori, registi e produttori che realizzano produzioni musicali e teatrali, eventi sportivi, manifestazioni circensi e altre manifestazioni simili, nonché i proventi dalla cessione dei diritti di distribuzione (televisione, radio e cinema) connessi a tali attività.

Altri servizi personali, culturali e ricreativi (codice 289)

Comprendono Servizi di istruzione (codice 895), Servizi sanitari (codice 896) e Altri servizi personali, culturali e ricreativi diversi(codice 897).

Servizi di istruzione (codice 895)

Comprendono i servizi prestati tra residenti e non residenti in relazione all'istruzione, quali i corsi per corrispondenza e l'istruzione impartita con l'ausilio della televisione o di Internet nonché da insegnanti, ecc. che prestano servizi direttamente nelle economie ospitanti.

Servizi sanitari (codice 896)

Comprendono i servizi prestati da medici, infermieri, personale paramedico e simili, nonché da laboratori e servizi analoghi, sia in loco sia a distanza. Sono escluse tutte le spese sostenute dai viaggiatori per motivi di salute (incluse nei viaggi).

Altri servizi personali, culturali e ricreativi diversi (codice 897)

Tale voce raccoglie gli Altri servizi personali, culturali e ricreativi (codice 289) non inclusi nei Servizi di istruzione (codice 895) e nei Servizi sanitari (codice 896).

Servizi delle amministrazioni pubbliche n.c.a. (codice 291)

In tale voce confluiscono tutte le operazioni delle amministrazioni pubbliche (incluse quelle delle organizzazioni internazionali) che non figurano nelle altre componenti delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti sopra definite. Sono incluse tutte le operazioni (su beni e servizi) di ambasciate, consolati, unità militari e agenzie di difesa con residenti nelle economie in cui le ambasciate, i consolati, le unità militari e le agenzie di difesa sono localizzati e tutte le operazioni con le altre economie. Sono escluse le operazioni con residenti nelle economie rappresentate dalle ambasciate, dai consolati, dalle unità militari e dalle agenzie di difesa e le operazioni negli spacci e tali ambasciate e consolati.

È richiesta una ripartizione di tale voce tra servizi di Ambasciate e consolati (codice 292), servizi di Agenzie e unità militari (codice 293) e Altri servizi delle amministrazioni pubbliche n.c.a. (codice 294).

REDDITI (codice 300)

I redditi comprendono due tipi di operazioni tra residenti e non residenti:

(i)

quelle riguardanti i redditi da lavoro dipendente corrisposti a lavoratori non residenti (ad esempio, lavoratori frontalieri, stagionali e altri lavoratori temporanei) e

(ii)

quelle connesse a introiti ed esborsi relativi a redditi da capitale su attività e passività finanziarie sull'estero.

Redditi da lavoro dipendente (codice 310)

I redditi da lavoro dipendente comprendono le retribuzioni e gli altri compensi, in danaro o in natura, riconosciuti a singole persone — in economie diverse da quelle in cui risiedono — quale corrispettivo per il lavoro svolto per conto di residenti in tali economie (e da questi retribuito). Sono compresi i contributi versati dai datori di lavoro per conto dei lavoratori a sistemi di sicurezza sociale, ad assicurazioni private o a fondi pensione (con o senza costituzione di riserve) per garantire benefici ai dipendenti.

Redditi da capitale (codice 320)

I redditi da capitale consistono nei redditi derivanti dalla proprietà di attività finanziarie sull'estero, corrisposti dai residenti in un'economia ai residenti in un'altra economia. I redditi da capitale comprendono gli interessi, i dividendi, i trasferimenti di utili di filiali e le quote spettanti agli investitori diretti degli utili non distribuiti delle imprese d'investimento diretto. I redditi da capitale sono da ripartire tra investimenti diretti, investimenti di portafoglio e altri investimenti.

Redditi da investimenti diretti (codice 330)

I redditi da investimenti diretti, ossia i redditi da azioni e altre partecipazioni e gli interessi, comprendono i redditi percepiti da un investitore diretto residente in un'economia per effetto della proprietà di capitali d'investimento diretto in un'impresa in un'altra economia. I redditi da investimenti diretti sono presentati su base netta per gli investimenti diretti sia all'estero sia nell'economia segnalante (ovvero, redditi da azioni e altre partecipazioni e interessi percepiti meno redditi da azioni e altre partecipazioni e interessi corrisposti). I redditi da azioni e altre partecipazioni sono suddivisi in:

(i)

utili distribuiti (dividendi e utili delle filiali distribuiti) e

(ii)

utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti. Gli interessi sono costituiti dagli interessi versati — su debiti interaziendali — a/da investitori diretti da/a imprese associate all'estero. I redditi da azioni privilegiate a interesse fisso sono considerati non come dividendi bensì come interessi e sono inclusi negli interessi.

Dividendi e utili delle filiali distribuiti (codice 332)

I dividendi, inclusi i dividendi in azioni, consistono nella distribuzione degli utili attribuiti alle azioni e alle altre quote di partecipazione al capitale delle società private, delle cooperative e delle società pubbliche. Gli utili distribuiti possono assumere la forma di dividendi su azioni normali o privilegiate detenute da investitori diretti in imprese associate all'estero o viceversa.

Utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti (codice 333)

Gli utili reinvestiti comprendono la quota spettante agli investitori diretti — proporzionale al capitale detenuto:

(i)

degli utili che le affiliate e le imprese associate straniere non distribuiscono come dividendi e

(ii)

degli utili che le filiali e le altre imprese non costituite in società non trasferiscono agli investitori diretti (se tale parte degli utili non è individuata, tutti gli utili delle filiali sono considerati per convenzione come distribuiti).

Interessi (codice 334)

In tale voce sono compresi gli interessi da corrispondere — sui debiti interaziendali — a/da investitori diretti da/a imprese associate all'estero. I redditi da azioni privilegiate a interesse fisso sono considerati non come dividendi bensì come interessi e sono inclusi negli interessi.

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti all'estero (codice 506)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti.

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti nell'economia segnalante (codice 556)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti.

Redditi da investimenti di portafoglio (codice 339)

I redditi da investimenti di portafoglio comprendono le operazioni tra residenti e non residenti e derivano dalla detenzione di azioni, obbligazioni, titoli e strumenti di mercato monetario. La categoria è suddivisa in redditi da azioni e partecipazioni (dividendi) e interessi.

Redditi da altri investimenti (codice 370)

I redditi da altri investimenti comprendono gli introiti e gli esborsi per interessi con riguardo rispettivamente a tutti gli altri crediti (attività) e passività di residenti nei confronti di non residenti. In teoria tale categoria comprende anche i diritti imputati alle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazionevita e sulle riserve dei fondi pensione. Gli interessi sulle attività comprendono gli interessi su prestiti a lungo e a breve termine, su depositi, su altri crediti finanziari e commerciali e sulla posizione di creditore di un'economia presso l'FMI. Gli interessi sulle passività comprendono gli interessi su mutui, su depositi e su altri debiti e gli interessi connessi all'utilizzo dei crediti e dei prestiti accordati dall'FMI. Sono inclusi anche gli interessi versati all'FMI sui diritti speciali di prelievo del Fondo detenuti nel conto generale delle risorse.

Trasferimenti correnti (codice 379)

I trasferimenti correnti sono voci di contropartita delle operazioni unilaterali con cui un'entità economica fornisce una risorsa concreta o uno strumento finanziario ad un'altra entità senza ricevere in cambio una risorsa concreta o uno strumento finanziario. Tali risorse sono consumate immediatamente o subito dopo il trasferimento. Trasferimenti correnti sono tutti i trasferimenti diversi dai trasferimenti in conto capitale. Essi sono ripartiti, in funzione del settore dell'economia segnalante, tra amministrazioni pubbliche e altri settori.

Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche (codice 380)

I trasferimenti tra amministrazioni pubbliche comprendono gli aiuti internazionali correnti relativi ai trasferimenti correnti — in denaro o in natura — tra amministrazioni pubbliche di economie differenti o tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni internazionali.

Altri settori (codice 390)

I trasferimenti correnti tra altri settori di un'economia e non residenti comprendono quelli effettuati tra singole persone, tra organizzazioni o istituzioni non governative (o tra i due gruppi), oppure tra istituzioni governative non residenti e singole persone o istituzioni non governative.

Conto capitale (codice 994)

Il conto capitale comprende tutte le operazioni che implicano introiti e esborsi in relazione a trasferimenti in conto capitale e acquisizioni/cessioni di attività non finanziarie non prodotte.

Conto finanziario (codice 995)

Il conto finanziario comprende tutte le operazioni associate al trasferimento della proprietà di attività e passività finanziarie sull'estero di un'economia. Tali variazioni includono la creazione e la liquidazione di crediti nei confronti o del resto del mondo. Tutte le componenti sono classificate secondo il tipo d'investimento o secondo una ripartizione funzionale (investimenti diretti, investimenti di portafoglio, strumenti finanziari derivati, altri investimenti, riserve).

INVESTIMENTI DIRETTI (codice 500)

Gli investimenti diretti all'estero consistono negli investimenti internazionali che riflettono l'obiettivo di un'entità residente in un'economia (investitore diretto) di acquisire un interesse duraturo in un'impresa residente in un'economia diversa da quella dell'investitore (impresa di investimento diretto). Un «interesse duraturo» implica l'esistenza di una relazione a lungo termine tra l'investitore diretto e l'impresa e un grado significativo d'influenza dell'investitore sulla gestione dell'impresa di investimento diretto. Gli investimenti diretti comprendono sia l'operazione iniziale tra le due entità — ossia l'operazione che istituisce la relazione d'investimento diretto — sia le successive operazioni tra questi e tra le imprese affiliate, costituite in società o meno.

Investimenti diretti all'estero (codice 505)

Gli investimenti diretti sono classificati in primo luogo in base alla direzione: investimenti diretti all'estero di residenti e investimenti di non residenti nell'economia segnalante.

Azioni ed altre partecipazioni (codice 510)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Comprendono anche l'acquisizione da parte di un'impresa d'investimento diretto di azioni del suo investitore diretto.

Utili reinvestiti (codice 525)

Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti. Tali utili reinvestiti sono registrati come redditi con un'operazione di contropartita in conto capitale.

Altri flussi di investimento diretto (codice 530)

Gli altri flussi di investimento diretto (o operazioni finanziarie tra imprese) riguardano l'assunzione o la concessione di prestiti — anche nella forma di titoli di debito, crediti di fornitura e azioni privilegiate a interesse fisso (considerate come titoli di debito) — tra investitori diretti e imprese affiliate, filiali e associate. I crediti nei confronti dell'investitore diretto dell'impresa d'investimento diretto sono anch'essi registrati come flussi di investimento diretto.

Investimenti diretti nell'economia segnalante (codice 555)

Gli investimenti diretti sono classificati in primo luogo in base alla direzione: investimenti diretti all'estero di residenti e investimenti di non residenti nell'economia segnalante.

Azioni ed altre partecipazioni (codice 560)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Comprendono anche l'acquisizione da parte di un'impresa d'investimento diretto di azioni del suo investitore diretto.

Utili reinvestiti (codice 575)

Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti. Tali utili reinvestiti sono registrati come redditi con un'operazione di contropartita in conto capitale.

Altri flussi di investimento diretto (codice 580)

Gli altri flussi di investimento diretto (o operazioni finanziarie tra imprese) riguardano l'assunzione o la concessione di prestiti — anche nella forma di titoli di debito, crediti di fornitura e azioni privilegiate a interesse fisso (considerate come titoli di debito) — tra investitori diretti e imprese affiliate, filiali e associate. I crediti nei confronti dell'investitore diretto dell'impresa d'investimento diretto sono anch'essi registrati come flussi di investimento diretto.

INVESTIMENTI DI PORTAFOGLIO (codice 600)

Gli investimenti di portafoglio riguardano le operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni e a titoli di debito. Questi ultimi sono ripartiti in obbligazioni, strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari derivati quando generano crediti e debiti finanziari. Altrimenti sono classificati come investimenti diretti o come riserve.

Strumenti finanziari derivati (codice 910)

Consistono in strumenti finanziari collegati ad un altro strumento finanziario specifico oppure a un indicatore o a una merce, mediante i quali è possibile negoziare sui mercati finanziari, in maniera autonoma, specifici rischi finanziari (quali il rischio di cambio, di credito, di variazione dei tassi d'interesse, di oscillazione del prezzo di un'azione o di una merce, ecc.).

ALTRI INVESTIMENTI (codice 700)

Nella voce altri investimenti confluiscono tutte le restanti operazioni finanziarie che non rientrano negli investimenti diretti, negli investimenti di portafoglio, negli strumenti finanziari derivati, né nelle riserve.

P5_TA(2004)0192

Contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (5633/1/2004 — C5-0095/2004 — 2001/0226(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (5633/1/2004 — C5-0095/2004),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 134) (2),

viste le proposte modificate della Commissione (COM(2003) 38) (3) e (COM(2003) 561) (3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 78 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i bilanci (A5-0134/2004),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 163.

(2)  GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 291.

(3)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0193

Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (16041/1/2003 — C5-0067/2004 — 2002/0090(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (16041/1/2003 — C5-0067/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 159) (3) e sulla proposta modificata (COM(2003) 61) (1),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 341) (1),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 78 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0187/2004),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 79.

(3)  GU C 203 del 27.8.2002, pag. 86.

P5_TA(2004)0194

Solventi organici ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (14780/2/2003 — C5-0019/2004 — 2002/0301(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (14780/2/2003 — C5-0019/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 750) (1),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 78 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0136/2004),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi approvati del 25.9.2003, P5_TA(2003)0411.

P5_TA(2004)0195

Comunicazione dei dati relativi alle persone trasportate ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (13732/1/2003 — C5-0013/2004 — 2003/0044(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (13732/1/2003 — C5-0013/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 94) (3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0179/2004),

1.

ricorda la sua posizione secondo cui, nel negoziare accordi su uno spazio aereo aperto, si deve provvedere a stabilire l'inammissibilità di contributi diretti e indiretti per le imprese del trasporto aereo; in caso contrario si avrebbe una distorsione del mercato a svantaggio delle imprese del settore degli Stati membri e della Comunità; gli accordi bilaterali sul trasporto aereo dovrebbero quindi essere sostituiti da accordi comunitari solo se lo Stato terzo dispone parimenti di un mercato liberalizzato ovvero se un accordo comunitario con uno Stato terzo comporta un valore aggiunto per gli Stati membri;

2.

modifica come segue la posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 33.

(2)  Testi approvati il 2.9.2003, P5_TA(2003)0356.

(3)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2003)0044

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni aeronautiche internazionali tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state tradizionalmente disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con paesi terzi, dai loro allegati e da altre intese bilaterali o multilaterali correlate.

(2)

A seguito delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98, la Comunità ha competenza esclusiva quanto riguarda vari aspetti di tali accordi.

(3)

La Corte ha anche chiarito il diritto dei vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento all'interno della Comunità, compreso il diritto ad un accesso non discriminatorio al mercato.

(4)

Qualora risulti che l'oggetto di un determinato accordo rientra in parte nella competenza della Comunità e in parte in quella di uno dei suoi Stati membri, è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sia durante il processo di negoziazione e conclusione di tali accordi sia in sede di attuazione degli impegni assunti con tali accordi. L'obbligo di cooperazione scaturisce dall'esigenza della rappresentanza unitaria della Comunità a livello internazionale. Le istituzioni della Comunità e gli Stati membri dovrebbero intraprendere tutte le iniziative necessarie per garantire la migliore cooperazione possibile sotto questo profilo.

(5)

La procedura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione istituita dal presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia.

(6)

Tutti gli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e i paesi terzi che contengono disposizioni in contrasto con il diritto comunitario dovrebbero essere modificati o sostituiti da nuovi accordi interamente compatibili con il diritto comunitario.

(7)

Senza pregiudizio delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 300, gli Stati membri hanno facoltà di apportare modifiche agli accordi vigenti e di prendere le opportune disposizioni per assicurarne l'attuazione fino al momento in cui entri in vigore un accordo concluso dalla Comunità.

(8)

È essenziale assicurare che lo Stato membro che conduce negoziati tenga conto del diritto comunitario, degli interessi della Comunità in senso lato e dei negoziati in corso da parte della Comunità.

(9)

Se uno Stato membro intende associare vettori aerei al processo negoziale, tutti i vettori aerei stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato dovrebbero ricevere parità di trattamento.

(10)

Lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale di un'attività di trasporto aereo mediante un'organizzazione stabile. La forma giuridica di tale stabilimento, si tratti di una succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non dovrebbe essere il fattore determinante a questo riguardo. Quando un'impresa è stabilita nel territorio di diversi Stati membri, come definito nel trattato, essa dovrebbe assicurare, per evitare che il diritto nazionale venga eluso, che ognuno degli stabilimenti adempia agli obblighi che, conformemente al diritto comunitario, possono essere previsti dal diritto nazionale applicabile alle sue attività.

(11)

Per garantire che i diritti dei vettori aerei comunitari non siano oggetto di indebite restrizioni, negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei non dovrebbe essere inserita nessuna nuova clausola che riduca il numero di vettori aerei comunitari che possono essere designati per fornire servizi in un determinato mercato.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero istituire procedure trasparenti e non discriminatorie ai fini della distribuzione dei diritti di traffico fra i vari vettori aerei comunitari. Nell'applicare tali procedure gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto della necessità di mantenere la continuità dei servizi aerei.

(13)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(14)

Qualsiasi Stato membro, adducendo a motivo la riservatezza delle disposizioni degli accordi bilaterali da esso negoziati, può chiedere alla Commissione di non comunicare agli altri Stati membri le informazioni ottenute.

(15)

Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno Unito e il Regno di Spagna hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei Ministri degli affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.

(16)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il coordinamento dei negoziati con paesi terzi intesi a concludere accordi in materia di servizi aerei, la necessità di garantire un approccio armonizzato nell'attuazione e nell'applicazione degli accordi e la verifica della loro conformità con il diritto comunitario, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario, a motivo dell'ambito di applicazione comunitario del presente regolamento, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Notifica alla Commissione

1.   Uno Stato membro può, senza pregiudizio delle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri, avviare negoziati con un paese terzo al fine di concludere un nuovo accordo in materia di servizi aerei o modificare un accordo vigente, i suoi allegati o qualsiasi altra intesa bilaterale o multilaterale, il cui oggetto rientri in parte nelle competenze della Comunità, purché:

in tali negoziati siano incluse tutte le clausole tipo pertinenti, elaborate e sancite congiuntamente dagli Stati membri e dalla Commissione;

sia rispettata la procedura di notifica prevista nei paragrafi 2, 3 e 4.

La Commissione è, se del caso, invitata a partecipare a tali negoziati in qualità di osservatore.

2.   Lo Stato membro che intende avviare siffatti negoziati notifica per iscritto alla Commissione questa sua intenzione. La notifica comprende una copia dell'accordo esistente, se disponibile, e altra documentazione pertinente nonché l'indicazione delle disposizioni che saranno oggetto del negoziato, le finalità del negoziato e ogni altra informazione pertinente. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri tali notifiche e, su richiesta, la documentazione d'accompagnamento, fatti salvi gli obblighi di riservatezza.

Le informazioni sono trasmesse almeno un mese prima del previsto inizio dei negoziati formali con il paese terzo interessato. Se a causa di circostanze eccezionali l'inizio dei negoziati formali è fissato con un preavviso inferiore ad un mese, lo Stato membro trasmette le informazioni quanto prima.

3.   Gli Stati membri possono formulare osservazioni allo Stato membro che ha notificato la sua intenzione di avviare negoziati ai sensi del paragrafo 2. Lo Stato membro in questione tiene conto per quanto possibile di tali osservazioni nel corso dei negoziati.

4.   Se entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione giunge alla conclusione che i negoziati potrebbero:

pregiudicare gli obiettivi di negoziati in corso tra la Comunità e il paese terzo interessato, e/o

sfociare in un accordo incompatibile con il diritto comunitario,

essa informa di conseguenza lo Stato membro.

Articolo 2

Consultazione dei soggetti interessati e partecipazione ai negoziati

Qualora i vettori aerei e altre parti interessate debbano essere coinvolti nei negoziati di cui all'articolo 1, gli Stati membri garantiscono parità di trattamento a tutti i vettori aerei comunitari stabiliti nei loro rispettivi territori a cui si applica il trattato.

Articolo 3

Divieto di introdurre disposizioni più restrittive

Uno Stato membro non conclude alcun nuovo accordo con un paese terzo che riduca il numero dei vettori aerei comunitari che possono, conformemente alle disposizioni vigenti, essere designati per fornire servizi tra il suo territorio e tale paese terzo, né in relazione all'intero mercato del trasporto aereo tra le due parti né in base a specifiche coppie di città.

Articolo 4

Conclusione degli accordi

1.   All'atto della firma di un accordo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il risultato dei negoziati, con tutta la documentazione pertinente.

2.   Se i negoziati sono sfociati in un accordo che include le pertinenti clausole tipo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lo Stato membro è autorizzato a concludere l'accordo.

3.   Se i negoziati sono sfociati in un accordo che non include le pertinenti clausole tipo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lo Stato membro è autorizzato a concludere l'accordo secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, purché la conclusione dello stesso non pregiudichi l'oggetto e lo scopo della politica comune dei trasporti della Comunità. Lo Stato membro può applicare l'accordo in via provvisoria in attesa dell'esito di tale procedura.

4.   Nonostante i paragrafi 2 e 3, se la Commissione sta negoziando attivamente con lo stesso paese terzo in base a un mandato specifico relativo a tale paese o alla decisione 2003/.../CE del Consiglio, del ..., che autorizza la Commissione ad aprire negoziati con paesi terzi in merito alla sostituzione di determinate disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali mediante un accordo comunitario (4), lo Stato membro interessato può essere autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ad applicare in via provvisoria e/o a concludere l'accordo.

Articolo 5

Ripartizione dei diritti di traffico

Quando uno Stato membro conclude un accordo o conviene modifiche ad un accordo esistente o ai suoi allegati che prevedano limitazioni all'uso dei diritti di traffico o al numero dei vettori aerei comunitari che possono essere designati per l'utilizzo dei diritti di traffico, tale Stato membro ripartisce tali diritti di traffico tra i vettori aerei comunitari ammessi a fruirne mediante una procedura trasparente e non discriminatoria.

Articolo 6

Pubblicazione delle procedure

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le procedure di cui si avvalgono ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 e, se del caso, dell'articolo 2. La Commissione provvede a che tali procedure siano pubblicate a fini informativi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro otto settimane dalla ricezione della comunicazione. Le procedure nuove e le eventuali successive modifiche delle procedure esistenti sono comunicate alla Commissione almeno otto settimane prima della loro entrata in vigore in modo che questa possa provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il suddetto termine di otto settimane.

Articolo 7

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (5).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Il Comitato adottato il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Riservatezza

Nel notificare alla Commissione i negoziati e il loro esito come disposto dagli articoli 1 e 4, gli Stati membri comunicano alla stessa se determinati elementi debbano considerarsi riservati e se possano essere condivisi con altri Stati membri. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6).

Articolo 9

Gibilterra

1.   Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.

2.   L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai Ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I Governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 234 del 30.9.2003, pag. 21.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 (GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 33) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4)  GU L ...

(5)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

P5_TA(2004)0196

Mobilizzazione del fondo di solidarietà

Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del fondo di solidarietà dell'Unione europea, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (COM(2004) 168 — C5-0134/2004 — 2004/2025(ACI))

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2004) 168 — C5-0134/2004),

visto l'Accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (1),

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

visti i risultati del trilogo del 16 marzo 2004,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0195/2004),

A.

considerando la necessità che l'Unione europea attivi urgentemente adeguati strumenti istituzionali e di bilancio per ovviare ai danni provocati dagli incendi boschivi verificatisi in Spagna (agosto 2003), dalla violente tempesta e dalle forti inondazioni che hanno colpito Malta (15 settembre 2003) e dalle inondazioni nel sud della Francia (dicembre 2003),

1.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione relativa alla mobilizzazione del fondo di solidarietà dell'Unione europea,

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2004

relativa alla mobilizzazione del fondo di solidarietà dell'Unione europea, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (1), in particolare il punto 3,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2)

Malta ha presentato una richiesta di mobilizzazione del Fondo il 10 novembre 2003 in relazione ad una catastrofe provocata da tempeste e inondazioni; la Spagna ha presentato un'analoga richiesta il 1o ottobre 2003 a seguito di una catastrofe provocata da incendi; la Francia ha presentato analoga richiesta il 26 gennaio 2004 a seguito di una catastrofe naturale provocata da inondazioni.

(3)

L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

(4)

Le tempeste e le inondazioni avvenute a Malta nel settembre 2003, gli incendi occorsi in Spagna nell'estate 2003 e le inondazioni del sud della Francia del dicembre 2003 soddisfano le condizioni previste per la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

DECIDONO:

Articolo 1

Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilizzato per fornire l'importo di 21 916 995 EUR in stanziamento di impegno.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 30 marzo 2004

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

P5_TA(2004)0197

Bilancio rettificativo n. 5/2004

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 (7684/2004 — C5-0166/2004 — 2004/2023(BUD))

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, adottato in via definitiva il 18 dicembre 2003 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3),

visto l'Accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4),

viste le conclusioni del trilogo del 16 marzo 2004, fra cui la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di attivare il meccanismo di mobilità con riferimento al Fondo di solidarietà dell'Unione europea, per una somma di EUR 21 916 995,

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo 5/2004 dell'Unione europea per l'esercizio 2004, presentato dalla Commissione il 9 marzo 2004 (SEC(2004) 269),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2004 adottato dal Consiglio il 26 marzo 2004 (7684/2004 — C5-0166/2004),

visti l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0203/2004),

A.

considerando il dovere dell'Unione europea di dimostrare la propria solidarietà alle popolazioni delle regioni degli Stati membri e degli Stati candidati colpite da catastrofi naturali, con gravi conseguenze sulle condizioni di vita, l'ambiente naturale e l'economia,

B.

considerando che per l'assistenza finanziaria dell'Unione europea sono state mobilitate adeguate risorse, in conformità delle disposizioni del Fondo di solidarietà dell'UE e dell'Accordo interistituzionale che ne regola il finanziamento,

C.

considerando che il 17 marzo 2004 i rappresentanti delle regioni colpite degli Stati membri e degli Stati candidati hanno riferito al Parlamento sulle conseguenze delle catastrofi naturali,

D.

considerando che la finalità del BR 5/2004 è di iscrivere formalmente tali risorse finanziarie nel bilancio 2004,

1.

accoglie con favore il BR 5/2004, il cui scopo è di iscrivere immediatamente nel bilancio 2004 le risorse finanziarie mobilitate a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, per gli interventi di assistenza a favore delle popolazioni colpite da tali catastrofi;

2.

sottolinea che l'approvazione del BR 5/2004 in un'unica lettura ha assicurato la maggiore rapidità possibile degli interventi di assistenza a carico del bilancio UE ai Paesi e alle regioni interessati, secondo le richieste presentate,

3.

approva senza modifiche il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2004;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 53 del 23.02.2004.

(3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(4)  GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

P5_TA(2004)0198

Richieste alle Agenzie europee

Decisione del Parlamento europeo sull'introduzione nel regolamento di un nuovo articolo relativo alle richieste alle Agenzie europee (2004/2008(REG))

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del suo Presidente datata 21 novembre 2003,

visti gli articoli 180 e 181 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A5-0152/2004),

1.

decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2.

ricorda che tale modifica entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO ATTUALE

NUOVO TESTO PROPOSTO

Emendamento 1

Capitolo VI, titolo

RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI

RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI

Emendamento 2

Articolo 54 bis (nuovo)

 

Articolo 54 bis

Richieste alle Agenzie europee

1. Laddove il Parlamento abbia il diritto di presentare una richiesta ad una Agenzia europea, ogni deputato può presentare per iscritto una tale richiesta al Presidente del Parlamento. Le richieste devono riguardare temi che rientrino nella missione dell'Agenzia interessata e sono corredate da informazioni generali che definiscano la questione e l'interesse comunitario.

2. Il Presidente deve, previa consultazione della commissione competente, inoltrare la richiesta all'Agenzia o adottare ogni altra misura appropriata. Il deputato richiedente è immediatamente informato. Ogni richiesta inoltrata dal Presidente ad una Agenzia deve prevedere un limite di tempo per la risposta.

3. Qualora l'Agenzia ritenga di non essere in grado di rispondere alla richiesta formulata, o ne chieda una modifica, essa è tenuta ad informarne immediatamente il Presidente che adotta ogni misura appropriata, previa consultazione della commissione competente, ove necessario.

P5_TA(2004)0199

Conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (COM(2003) 789 — C5-0645/2003 — 2003/0296(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 789) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0645/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0151/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0296

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura 30 il marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

dopo aver consultato la Banca centrale europea conformemente all'articolo 105, paragrafo 4, del trattato,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria approvato dal Consiglio Ecofin nel settembre 2000 si precisa che è urgentemente necessario disporre di una serie limitata di conti settoriali trimestrali e che questi conti devono essere trasmessi entro 90 giorni dalla fine del trimestre cui si riferiscono.

(2)

Nella relazione comune del Consiglio Ecofin e della Commissione al Consiglio europeo sulle statistiche e sugli indicatori della zona euro, adottata dal Consiglio Ecofin il 18 febbraio 2003, è sollecitata la piena applicazione entro il 2005 delle iniziative ad elevata priorità in diversi campi, tra cui quella relativa ai conti nazionali trimestrali per settore istituzionale.

(3)

Ai fini dell'analisi delle fluttuazioni cicliche dell'economia dell'Unione europea e della gestione della politica monetaria nell'ambito dell'Unione economica e monetaria è necessario disporre di statistiche macroeconomiche sui comportamenti economici e sulle interrelazioni dei singoli settori istituzionali, non individuabili sulla base dei dati elaborati a livello del totale dell'economia. Occorre pertanto procedere alla compilazione di conti trimestrali per settore istituzionale per l'insieme dell'Unione europea e per la zona euro.

(4)

La compilazione di tali conti rientra nell'obiettivo generale di realizzazione di un sistema di conti annuali e trimestrali per l'Unione europea e per la zona euro. Il sistema comprende i principali aggregati macroeconomici e i conti finanziari e non finanziari per settore istituzionale. Lo scopo è rappresentato dalla ricerca della coerenza tra tutti questi conti e, con riferimento ai conti del resto del mondo, tra i dati della bilancia dei pagamenti e i dati dei conti nazionali.

(5)

Ai fini della compilazione dei conti europei per settore istituzionale conformemente ai principi del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità si rende necessaria la trasmissione di conti nazionali trimestrali per settore istituzionale degli Stati membri (3). I conti europei devono tuttavia rispecchiare l'economia della zona europea nel suo complesso e possono non coincidere con la semplice aggregazione dei conti degli Stati membri. In particolare l'obiettivo è quello di tener conto delle operazioni delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea nei conti della zona in questione (l'Unione europea o la zona euro, a seconda dei casi) .

(6)

L'elaborazione di specifiche statistiche comunitarie è disciplinata dalle norme contemplate dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (4).

(7)

Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, ossia la compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale per l'Unione europea e per la zona euro, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. In particolare allorché forniscono un contributo trascurabile al totale europeo, gli Stati membri dovrebbero essere esentati dal trasmettere l'intera serie di dati dettagliati.

(8)

Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(9)

Il comitato del programma statistico e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti sono stati consultati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Il presente regolamento definisce una cornice comune in cui inquadrare gli apporti degli Stati membri alla compilazione dei conti trimestrali non finanziari europei per settore istituzionale.

Articolo 2

Trasmissione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale come specificato in allegato, ad esclusione in un primo tempo delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G.

2.   Un calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G e qualsiasi decisione riguardo a una articolazione delle operazioni elencate nell'allegato per settore di contropartita sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3.   I dati trimestrali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione al più tardi 90 giorni di calendario dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono. Contemporaneamente va trasmessa anche qualsiasi revisione dei dati relativi ai trimestri precedenti.

4.   Il termine di trasmissione specificato al paragrafo 3 può essere modificato di un massimo di cinque giorni secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

5.   La prima trasmissione di dati trimestrali è quella dei dati per il primo trimestre del 2005. Gli Stati membri trasmettono tali dati entro il termine massimo del 30 giugno 2005. Questa prima trasmissione include i dati retrospettivi per i periodi dal primo trimestre del 1999.

Articolo 3

Obblighi in merito alla trasmissione dei dati

1.   Tutti gli Stati membri trasmettono i dati specificati nell'allegato con riguardo al settore del resto del mondo (S.2) e al settore delle amministrazioni pubbliche (S.13). Uno Stato membro il cui prodotto interno lordo a prezzi correnti è normalmente superiore all'1% del corrispondente totale comunitario trasmette i dati precisati nell'allegato per tutti i settori istituzionali.

2.   La Commissione determina la percentuale del prodotto interno lordo a prezzi correnti complessivo della Comunità rappresentata normalmente dal prodotto interno lordo di uno Stato membro, come specificato al paragrafo 1, sulla base della media aritmetica dei dati annuali relativi agli ultimi tre anni trasmessi dagli Stati membri.

3.   La percentuale (1 %) del totale comunitario di cui al paragrafo 1 può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

4.   Deroghe al presente regolamento possono essere accettate dalla Commissione nel caso in cui i sistemi statistici nazionali necessitino di considerevoli adeguamenti. Tali deroghe non possono avere una durata superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 4

Definizioni e standard

Gli standard, le definizioni, le classificazioni e le norme contabili per i dati trasmessi ai fini del presente regolamento sono quelli fissati nel regolamento (CE) n. 2223/96 (6) (nel prosieguo «regolamento SEC»).

Articolo 5

Fonti dei dati e requisiti di coerenza

1.   Gli Stati membri elaborano i dati di cui al presente regolamento attingendo a tutte le fonti ritenute pertinenti, dando la priorità alle informazioni dirette quali quelle ricavate da fonti amministrative o da indagini sulle imprese e sulle famiglie.

Se tali informazioni dirette, in particolare per i dati retrospettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, non possono essere rilevate, è ammessa la trasmissione di accurati dati stimati.

2.   I dati comunicati dagli Stati membri ai fini del presente regolamento sono coerenti con i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche e con i principali aggregati trimestrali del totale dell'economia trasmessi alla Commissione nel quadro del programma di trasmissione di dati del regolamento SEC.

3.   I dati trimestrali comunicati dagli Stati membri ai fini del presente regolamento sono conformi ai corrispondenti dati annuali trasmessi nel contesto del programma di trasmissione di dati del regolamento SEC.

Articolo 6

Standard di qualità e relazioni

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo della qualità dei dati trasmessi onde soddisfare standard di qualità comuni da definire secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2.   Entro un anno dalla prima trasmissione di dati gli Stati membri forniscono alla Commissione una descrizione aggiornata delle fonti, dei metodi e dei trattamenti statistici utilizzati.

3.   Gli Stati membri che adottano importanti modifiche metodologiche o di altra natura suscettibili di influenzare i dati trasmessi ne informano la Commissione entro un termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore di tali modifiche.

Articolo 7

Misure di esecuzione

Le misure di esecuzione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Tali misure includono:

a)

la determinazione del calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G conformemente all'articolo 2, paragrafo 2;

b)

la richiesta dell'articolazione per settore di contropartita delle operazioni specificate nell'allegato conformemente all'articolo 2, paragrafo 2;

c)

la revisione dei termini delle trasmissioni trimestrali conformemente all'articolo 2, paragrafo 4;

d)

la modifica della percentuale (1 %) del totale comunitario ai fini della determinazione dell'obbligo di trasmissione di dati per tutti i settori istituzionali conformemente all'articolo 3, paragrafo 3;

e)

la definizione di standard di qualità dei dati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio del 19 giugno 1989  (7).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Relazione sull'applicazione del regolamento

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

In particolare la relazione:

a)

fornirà informazioni sulla qualità delle statistiche elaborate;

b)

valuterà i benefici derivanti alla Comunità, agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di dati statistici dall'elaborazione delle statistiche in questione in rapporto ai relativi costi;

c)

individuerà le possibilità di potenziale miglioramento e gli emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004.

(3)  Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996 (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

(4)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 310 del 30.11.1996, pag.1.

(7)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Allegato

Trasmissione dei dati

 

IMPIEGHI

RISORSE

 

S1

S1N

S11

S12

S13

S14_S15

S2

S1

S1N

S11

S12

S13

S14_S15

S2

 

Totale economia

Totale economia non specificato

Società non finanziarie

Società finanziarie

Amministrazioni pubbliche

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Resto del mondo

Totale economia

Totale economia non specificato

Società non finanziarie

Società finanziarie

Amministrazioni pubbliche

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Resto del mondo

P.1

Produzione

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

P.2

Consumi intermedi

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

P.3

Spesa per consumi finali

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

P.31

Spesa per consumi individuali

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

P.32

Spesa per consumi collettivi

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.5

Investimenti lordi

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

P.51

Investimenti fissi lordi

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

P.5N

Variazone delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

P.6

Esportazioni di beni e servizi

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

P.7

Importazioni di bei e servizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D.1

Redditi da lavoro dipendente

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

D.2

Imposte sulla produzione e sulle importazioni

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

X

 

X

D.21

Imposte sui prodotti

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

D.29

Altre imposte sulla produzione

X

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

X

 

X

D.3

Contributi

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 

D.31

Contributi ai prodotti

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

D.39

Altri contributi alla produzione

X

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

D.21-D.31

Imposte sui prodotti al netto dei contributi ai prodotti

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

D.4

Redditi da capitale

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

D.41

Interessi

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

D.4N

Redditi da capitale diversi dagli interessi

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

D.42

Utili distribuiti dalle società

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

D.43

Utili reinvestiti di investementi diretti all'estero

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

D.44

Redditi da capitale attribuiti agli assicurati

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

D.45

Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

D.5

Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

X

D.6

Contributi e prestazioni sociali

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

D.61

Contributi sociali

X

 

 

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

D.62

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

D.63

Trasferimenti sociali in natura

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

D.7

Altri trasferimenti correnti

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

D.71

Premi netti di assicurazione contro i danni

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

X

D.72

Indennizzi di assicurazione contro i danni

X

 

 

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

D.7N

Altri trasferimenti correnti n.c.a.

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

D.8

Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

D.9

Trasferimenti in conto capitale

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

D.91

Imposte in conto capitale

X

 

X

X

 

X

X

X

 

 

 

X

 

 

D.9N

Contributi agli investimenti e altri trasferimenti in conto capitale

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

K.1

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

K.2

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 


 

SALDI CONTABILI

 

S1

S1N

S11

S12

S13

S14_S15

S2

 

Totale economia

Totale economia non specificato

Società non finanziarie

Società finanziarie

Amministrazioni pubbliche

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Resto del mondo

B.1G

Valore aggiunto lordo

X

X

X

X

X

X

 

B.1N

Valore aggiunto netto

X

X

X

X

X

X

 

B.2G

Risultato lordo di gestione

X

 

X

X

X

X

 

B.3G

Reddito misto lordo

X

 

 

 

 

X

 

B.4G

Reddito lordo da impresa

X

 

X

X

 

X

 

B.5G

Saldo dei redditi primari, lordo

X

 

X

X

X

X

 

B.6G

Reddito disponibile lordo

X

 

X

X

X

X

 

B.7G

Reddito disponibile corretto lordo

X

 

 

 

X

X

 

B.8G

Risparmio lordo

X

 

X

X

X

X

 

B.9

Accreditamento/indebitamento

X

 

X

X

X

X

X

B.11

Saldo degli scambi di beni e servizi con il resto del mondo

 

 

 

 

 

 

X

B.12

Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo

 

 

 

 

 

 

X

P5_TA(2004)0200

Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione (COM(2004) 42 — C5-0090/2004 — 2004/0016(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 42) (1),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0090/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visto il suo parere del 24 settembre 2003 sul progetto di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici e dell'elettricità (2),

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0158/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  P5_TA(2003)0404.

P5_TA(2004)0201

Accordo tra la CE/Confederazione svizzera in materia di tassazione dei redditi da risparmio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d'intesa che lo accompagna (COM(2004) 75 — C5-0103/2004 — 2004/0027(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 75) (1),

visto il progetto di accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti d'interessi, e del memorandum d'intesa che lo accompagna,

visti gli articoli 94 e 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0103/2004),

visti gli articoli 67 e 97, paragrafo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0169/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) considerando che il fine ultimo è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi realizzati in uno Stato membro e destinati a beneficiari effettivi e a privati, residenti in un altro Stato membro, siano sottoposti a un'imposizione fiscale efficace, necessaria per lottare contro una dannosa concorrenza fiscale e contribuire a migliorare il funzionamento del mercato unico eliminando incentivi artificiali al flusso di capitali nell'Unione europea e al di là delle sue frontiere,

Emendamento 2

Considerando 4 ter (nuovo)

 

(4 ter) considerando che un trattamento fiscale equo ed efficace dei risparmi in Europa implica necessariamente che gli Stati membri abbiano il diritto di tassare il reddito dei loro residenti in tutto il territorio comunitario, conformemente alle loro rispettive disposizioni fiscali e aliquote d'imposizione nazionali,

Emendamento 3

Considerando 4 quater (nuovo)

 

(4 quater) considerando che il miglior modo di tassare effettivamente i redditi da risparmio è uno scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali,

Emendamento 4

Considerando 4 quinquies (nuovo)

 

(4 quinquies) considerando che la Svizzera, come taluni Stati membri, ha optato, nel quadro della direttiva 2003/48/CE, per un'imposta ritenuta alla fonte e introdurrà un'imposta equivalente sui fondi provenienti da residenti dell'Unione europea, con il trasferimento del 75% dell'entrata generata da tale ritenuta alla fonte allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

Emendamento 5

Considerando 4 sexies (nuovo)

 

(4 sexies) considerando, tuttavia, che bisogna tenere presenti le esigenze dei settori bancari di taluni Stati membri e le loro differenze strutturali concedendo ai medesimi un periodo transitorio durante il quale potranno imporre una ritenuta fiscale alla fonte ad un tasso progressivamente crescente fino a raggiungere il 35 %; considerando che, fintantoché non sarà generalizzato lo scambio di informazioni sul reddito, tale pratica garantirà un livello minimo di tassazione effettiva, e considerando che la maggior parte di tale gettito dovrebbe essere trasferita allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo dell'interesse,

Emendamento 6

Considerando 4 septies (nuovo)

 

(4 septies) considerando che, onde evitare la fuga di capitali all'esterno delle frontiere dell'Unione europea, l'applicazione di tale accordo è condizionata dall'adozione e dall'attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella decisione del Consiglio europeo di Feira del 19-20 giugno 2000, nonché da parte degli Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino rispettivamente, di misure identiche o equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2003/48/CE o nell'accordo approvato dalla presente decisione sull'imposizione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi,

Emendamento 7

Considerando 4 octies (nuovo)

 

(4 octies) considerando che la conclusione di un accordo con la Svizzera non dovrebbe essere vincolata ai negoziati in corso con altre parti,

Emendamento 8

Considerando 4 nonies (nuovo)

 

(4 nonies) considerando che è necessario che i negoziati con i paesi terzi summenzionati vengano conclusi tempestivamente; considerando che qualsiasi nuova controrichiesta proveniente da tali paesi non dovrebbe essere accettata; considerando che gli accordi con tali paesi dovrebbero comportare gli stessi elementi fondamentali di quelli enunciati nell'accordo con la Svizzera,

Emendamento 9

Considerando 4 decies (nuovo)

 

(4 decies) considerando che le stesse misure verranno applicate in tutti i territori dipendenti o associati interessati (isole anglonormande, isola di Mann nonché territori dipendenti o associati dei Caraibi),


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0202

Pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2003) 841 — C5-0054/2004 — 2003/0331(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 841) (1),

visto l'articolo 94 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0054/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0150/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 3, lettera a), punto i) (direttiva 2003/49/CE)

 

(1 bis)

All'articolo 3, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

i)

ha una delle forme enumerate nell'allegato alla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (2); e

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)

Articolo 3, lettera b), primo comma (direttiva 2003/49/CE)

 

(1 ter)

All'articolo 3, il primo comma della lettera b) è sostituito dal seguente:

b)

«società consociata»: una società consociata di una seconda società, perlomeno allorché:

i)

la prima detiene una partecipazione diretta minima del 20% nel capitale della seconda (a decorrere dal 1o gennaio 2007 la percentuale minima è del 15 %; a decorrere dal 1o gennaio 2009 essa è del 10 %), oppure

ii)

la seconda società detiene una partecipazione diretta minima del 20% nel capitale della prima (a decorrere dal 1o gennaio 2007 la percentuale minima è del 15 %; a decorrere dal 1o gennaio 2009 essa è del 10 %), oppure

iii)

una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 20% nel capitale sia della prima sia della seconda (a decorrere dal 1o gennaio 2007 la percentuale minima è del 15 %; a decorrere dal 1o gennaio 2009 essa è del 10 %).

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Allegato (direttiva 2003/49/CE)

2.

Il testo dell' allegato è sostituito dal testo allegato alla presente direttiva .

2. L 'allegato è soppresso .


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)   GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2003/123/CE (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 41).

P5_TA(2004)0203

Tribunale della funzione pubblica europea *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il tribunale della funzione pubblica europea (COM(2003) 705 — C5-0581/2003 — 2003/0280(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 705) (1),

visti gli articoli 225 A e 245 del trattato CE e gli articoli 140 B e 160 del trattato CEEA, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0581/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0181/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 119, paragrafo 2, del trattato Euratom;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

ARTICOLO 2, PUNTO 1

Titolo VI (nuovo) (Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia)

1)

È aggiunto il seguente titolo VI :

Titolo VI

LE CAMERE GIURISDIZIONALI

Articolo 65

Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura delle camere giurisdizionali istituite sulla base degli articoli 225A del trattato CE e 140 B del trattato CEEA, sono riportate in allegato al presente statuto.

1)

È aggiunto il seguente titolo IV bis :

Titolo IV bis

LE CAMERE GIURISDIZIONALI

Articolo 62 bis

Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura delle camere giurisdizionali istituite sulla base degli articoli 225A del trattato CE e 140 B del trattato CEEA, sono riportate in allegato al presente statuto.

Emendamento 2

ALLEGATO

Allegato I, articolo 2, comma 1 (Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia)

Il tribunale della funzione pubblica è composto da sei giudici, nominati dal Consiglio per un periodo di sei anni, scelti tra i candidati presentati dagli Stati membri, previa consultazione con il comitato previsto dall'articolo 3.

Il tribunale della funzione pubblica è composto da sei giudici, nominati dal Consiglio per un periodo di sei anni, scelti tra i candidati figuranti sulla lista presentata dal comitato previsto dall'articolo 3 a seguito di una procedura di invito a presentare candidature. Detto comitato adotta un parere preliminarmente alla decisione del Consiglio.

Emendamento 3

ALLEGATO

Allegato I, articolo 3 (Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia)

È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere, preliminarmente alla decisione di nomina, sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del tribunale della funzione pubblica. Il comitato può integrare il parere con una lista di candidati che posseggono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale lista dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati dal Consiglio.

È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere, preliminarmente alla decisione di nomina, sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del tribunale della funzione pubblica. Il comitato integra il parere con una lista di candidati che posseggono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale lista dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati dal Consiglio.

Il comitato è composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado e tra giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del comitato e le sue norme di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia.

Il comitato è composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado e tra giuristi di notoria competenza , uno dei quali proposto dal Parlamento europeo . La designazione dei membri del comitato e le sue norme di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata , previo parere del Parlamento europeo e su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia.

Emendamento 4

ALLEGATO

Allegato I, articolo 7, paragrafo 2 (Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia)

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 40 dello statuto della Corte, la fase scritte della procedura comprende la presentazione del ricorso e del controricorso, a meno che il tribunale della funzione pubblica non ritenga necessario un secondo scambio di memorie scritte. In quest'ultimo caso, il tribunale, sentite le parti, può decidere di pronunciarsi omettendo la fase orale.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 40 dello statuto della Corte, la fase scritte della procedura comprende la presentazione del ricorso e del controricorso, a meno che il tribunale della funzione pubblica non ritenga necessario un secondo scambio di memorie scritte. Il tribunale, sentite le parti, può decidere di pronunciarsi omettendo la fase orale.

Emendamento 5

ALLEGATO

Allegato I, articolo 7, paragrafo 3 (Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia)

3. In ogni stato del procedimento, compreso il deposito del ricorso, il tribunale della funzione pubblica esamina le possibilità di una composizione transattiva della controversia e si adopera per agevolare tale soluzione.

Soppresso


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0204

Statuto della Corte di giustizia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo su un progetto di decisione del Consiglio recante modifica degli articoli 16 e 17 del protocollo sullo statuto della Corte della giustizia (14617/2003 — C5-0579/2003 — 2003/0823(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14617/2003) (1),

visti l'articolo 245, secondo comma, del trattato CE e l'articolo 160, secondo comma, del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0579/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0128/2004),

1.

approva il progetto di decisione del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0205

Regolamento di procedura della Corte di giustizia (regime linguistico) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico (articolo 29) (15167/2003 — C5-0585/2003 — 2003/0824(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15167/2003) (1),

visto il parere della Commissione ai sensi dell'articolo 245, secondo comma, del trattato CE, concernente le richieste di modifica dell'articolo 29 del regolamento di procedura della Corte di giustizia e dell'articolo 35 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, presentate dalla Corte e dal Tribunale, ai sensi dell'articolo 64 dello statuto della Corte (SEC(2004) 223),

visti l'articolo 245, secondo comma, del trattato CE e l'articolo 160, secondo comma, del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0585/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0127/2004),

1.

approva il progetto di decisione del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0206

Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (ricorsi diretti) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo su un progetto di decisione del Consiglio inteso a modificare l'articolo 35 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado in materia di lingua processuale, in vista della nuova ripartizione delle competenze per i ricorsi diretti e dell'allargamento dell'Unione (15738/2003 — C5-0625/2003 — 2003/0825(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15738/2003) (1),

visto il parere della Commissione ai sensi dell'articolo 245, secondo comma, del trattato CE, concernente le richieste di modifica dell'articolo 29 del regolamento di procedura della Corte di giustizia e dell'articolo 35 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, presentate dalla Corte e dal Tribunale, ai sensi dell'articolo 64 dello statuto della Corte (SEC(2004) 223),

visti l'articolo 245, secondo comma, del trattato CE e l'articolo 160, secondo comma, del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0625/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0126/2004),

1.

approva il progetto di decisione del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0207

Importazioni nella Comunità di determinati ungolati vivi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati ungulati vivi e recante modifica delle direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE (COM(2003) 570 — C5-0483/2003 — 2003/0224(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 570) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0483/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0186/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

ARTICOLO 1

La presente direttiva stabilisce norme sanitarie applicabili all'importazione nella Comunità di ungulati vivi delle specie elencate all'allegato I.

La presente direttiva stabilisce norme sanitarie applicabili all'importazione o al transito nella Comunità di ungulati vivi delle specie elencate all'allegato I.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame)

Emendamento 2

ARTICOLO 2, LETTERA c BIS) (nuova)

 

c bis)

«ungulati»: le specie animali che figurano nell'allegato I;

Emendamento 3

ARTICOLO 8, LETTERA e)

e)

accompagnino i loro proprietari come animali da compagnia;

e)

accompagnino i loro proprietari come animali da compagnia e siano elencati nella presente direttiva come ungulati ammissibili come animali da compagnia, e ciò anche qualora essi non siano previsti dalle norme zoosanitarie del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2),

Emendamento 4

ARTICOLO 9

In deroga all'articolo 7, punto a), e conformemente alla procedura prevista all'articolo 14, paragrafo 2, possono essere stabilite disposizioni per l'importazione nella Comunità di ungulati vivi provenienti da un paese terzo autorizzato, nel quale siano presenti determinate malattie elencate nell'allegato II e/o nel quale siano state praticate vaccinazioni contro tali malattie.

In deroga all'articolo 7, punto a), e conformemente alla procedura prevista all'articolo 14, paragrafo 2, possono essere stabilite disposizioni per l'importazione nella Comunità di ungulati vivi provenienti da un paese terzo autorizzato, nel quale siano presenti determinate malattie elencate nell'allegato II e/o nel quale siano state praticate vaccinazioni contro tali malattie. Le deroghe sono concesse caso per caso.

Emendamento 5

ARTICOLO 17, PUNTO 1 BIS (NUOVO)

Articolo 19, punto iii bis) (nuovo) (Direttiva 90/426/CEE)

 

1 bis)

All'articolo 19 è aggiunto il seguente punto:

iii bis)

può designare un laboratorio di riferimento comunitario per una o più delle malattie equine menzionate nell'Allegato A nonché stabilire le competenze, i doveri e le modalità di collaborazione con i laboratori incaricati di diagnosticare le malattie infettive degli equini negli Stati membri.

(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)   GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

P5_TA(2004)0208

Debito pubblico su base trimestrale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (COM(2003) 761 — C5-0649/2003 — 2003/0295(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 761) (1),

visto l'articolo 104 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0649/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0170/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 4, paragrafo 1

1. Qualora il Consiglio decida di modificare il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato, esso modifica contemporaneamente il presente regolamento in modo che le definizioni del debito pubblico su base trimestrale e del debito pubblico in essere alla fine dell'anno continuino a concordare.

1. Qualora il Consiglio decida di modificare il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato, esso modifica contemporaneamente l'articolo 1 del presente regolamento in modo che le definizioni del debito pubblico su base trimestrale e del debito pubblico in essere alla fine dell'anno continuino a concordare.

Emendamento 2

Articolo 4, paragrafo 2

2. Qualora la Commissione introduca nuovi riferimenti al SEC 95 nell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) 3605/93, conformemente all'articolo 7 del medesimo, essa introduce contemporaneamente i medesimi nuovi riferimenti nel presente regolamento in modo che le definizioni del debito pubblico su base trimestrale e del debito pubblico in essere alla fine dell'anno continuino a concordare.

2. Qualora la Commissione introduca nuovi riferimenti al SEC 95 nell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) 3605/93, conformemente all'articolo 7 del medesimo, essa introduce contemporaneamente i medesimi nuovi riferimenti nell'articolo 1 del presente regolamento in modo che le definizioni del debito pubblico su base trimestrale e del debito pubblico in essere alla fine dell'anno continuino a concordare.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

P5_TA(2004)0209

Richiesta di difesa immunità parlamentare dell'on. Marco Pannella

Risoluzione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dell'oMarco Pannella (2003/2116(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di difesa dell'immunità dell'on. Marco Pannella, a seguito della sua condanna a un periodo di reclusione — successivamente commutata in un provvedimento limitativo della sua libertà di movimento — per atti che hanno avuto luogo in Italia, presentata dall'on. Maurizio Turco il 29 aprile 2003 e comunicata al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria il 4 giugno 2003,

visti gli articoli 9 e 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0180/2004),

A.

considerando che l'articolo 10, lettera a) del protocollo conferisce ai membri del Parlamento europeo nel loro paese un'immunità da procedimenti giudiziari equivalente a quella di un membro del Parlamento di tale paese,

B.

considerando che l'on. Marco Pannella è stato eletto deputato al Parlamento europeo in Italia,

C.

considerando che l'on. Marco Pannella, a seguito di una condanna avente forza di res judicata pronunciata dalle autorità italiane, è stato soggetto ad un provvedimento che ne ha limitato la libertà di movimento per otto mesi, in connessione con azioni pubbliche concernenti l'uso di droghe proibite,

D.

considerando che tali azioni erano chiaramente parte della sua attività politica, realizzata in buona fede e comportante atti collettivi di simbolica violazione della legge,

E.

considerando tuttavia che, a quanto risulta, i deputati del Parlamento italiano non godono in tali circostanze dell'immunità parlamentare,

F.

considerando, in base alle prove fornite, che l'on. Marco Pannella non è protetto dall'immunità parlamentare in relazione ai procedimenti giudiziari sottoposti all'attenzione del Presidente del Parlamento europeo,

1.

decide che non sarebbe opportuno prendere iniziative intese a sollevare presso le autorità italiane questioni concernenti l'attività politica dell'on. Pannella.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383 e causa 149/85, Wybot/Faure, Raccolta 1986, pag. 2391.

P5_TA(2004)0210

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dell'on. Martin Schulz

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi presentata dall'on. Martin Schulz (2004/2016(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di difesa della sua immunità parlamentare e dei privilegi presentata dall'on. Martin Schulz e annunciata in seduta plenaria il 26 febbraio 2004 in relazione ai procedimenti legali civili (richiesta di provvedimento provvisorio e causa principale) pendenti dinanzi al Tribunale distrettuale di Amburgo,

visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0184/2004),

A.

considerando che l'on. Martin Schulz è stato eletto al Parlamento europeo alla quinta elezione tenutasi dal 10 al 13 giugno 1999 e che i suoi poteri sono stati verificati dal Parlamento il 15 dicembre 1999 (2),

B.

considerando che i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi dagli stessi nell'esercizio delle loro funzioni (3),

C.

considerando che i procedimenti civili avviati nei confronti dell'on. Martin Schulz dinanzi al Tribunale distrettuale di Amburgo fanno riferimento a opinioni espresse in una dichiarazione stampa direttamente connesse con una questione a quel tempo oggetto di discussione in seno al Parlamento,

D.

considerando che l'immunità da procedimenti giudiziari di cui godono i deputati al Parlamento europeo si estende altresì ai procedimenti civili,

E.

considerando che, per essere efficace, tale protezione deve contemplare sia l'istanza di provvedimento provvisorio sia la causa principale,

F.

considerando che i deputati al Parlamento europeo hanno la responsabilità di partecipare alla politica o di fare dichiarazioni stampa e che di conseguenza quando pubblicano siffatte dichiarazioni su questioni controverse si ritiene giustamente che siano impegnati nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di membri al Parlamento europeo;

1.

decide di difendere l'immunità parlamentare e i privilegi dell'on. Martin Schulz;

2.

propone, sulla base dell'articolo 9 del summenzionato Protocollo e con debito rispetto delle procedure nello Stato membro interessato, di sostenere che nel caso in questione non possono essere intentati procedimenti e invita la Corte a trarre le necessarie conclusioni;

3.

chiede alla Commissione di verificare se il paragrafo 5, seconda frase della Europaabgeordnetengesetz (legge sui deputati europei) della Repubblica federale di Germania è compatibile con il diritto comunitario, in particolare con l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione nonché la relazione della sua commissione alle autorità tedesche, al Tribunale distrettuale di Amburgo e alla Commissione.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 2403 e causa 149/85, Wybot/Faure, Raccolta 1986, pag. 2391.

(2)  Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri a seguito della quinta elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo il 10-13 giugno 1999 (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 93).

(3)  Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

P5_TA(2004)0211

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dell'on. Klaus-Heiner Lehne

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi presentata dall'on. Klaus-Heiner Lehne (2004/2015(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di difesa della sua immunità e dei suoi privilegi presentata dall'on. Klaus-Heiner Lehne e annunciata in seduta plenaria il 26 febbraio 2004 in relazione ai procedimenti civili (istanza di provvedimento provvisorio e di procedimento principale) pendenti dinanzi al Tribunale distrettuale di Amburgo,

visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0185/2004),

A.

considerando che l'on. Klaus-Heiner Lehne è stato eletto al Parlamento europeo alla quinta elezione tenutasi dal 10 al 13 giugno 1999 e che i suoi poteri sono stati verificati dal Parlamento il 15 dicembre 1999 (2),

B.

considerando che i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi dagli stessi nell'esercizio delle loro funzioni (3),

C.

considerando che i procedimenti civili avviati nei confronti dell'on. Klaus-Heiner Lehne dinanzi al Tribunale distrettuale di Amburgo fanno riferimento a opinioni espresse in una dichiarazione stampa direttamente connesse con una questione a quel tempo oggetto di discussione in seno al Parlamento,

D.

considerando che l'immunità dai procedimenti giudiziari di cui godono i deputati al Parlamento europeo si estende altresì ai procedimenti civili,

E.

considerando che, per essere efficace, tale protezione deve contemplare sia l'istanza di provvedimento provvisorio che il procedimento principale,

F.

considerando che i deputati al Parlamento europeo hanno la responsabilità di partecipare alla politica o di fare dichiarazioni stampa e che di conseguenza quando pubblicano siffatte dichiarazioni su questioni controverse si ritiene giustamente che siano impegnati nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di membri al Parlamento europeo;

1.

decide di difendere l'immunità parlamentare e i privilegi dell'on. Klaus-Heiner Lehne;

2.

propone, sulla base dell'articolo 9 del summenzionato Protocollo e con debito rispetto delle procedure nello Stato membro interessato, di decidere che nel caso in questione non possano essere intentati procedimenti e invita la Corte a trarre le necessarie conclusioni;

3.

chiede alla Commissione di verificare se il paragrafo 5, comma 2, dell'Europaabgeordnetengesetz (legge sui deputati al Parlamento europeo) della Repubblica federale di Germania è compatibile con il diritto comunitario, in particolare con l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione nonché la relazione della sua commissione alle autorità tedesche, al Tribunale distrettuale di Amburgo e alla Commissione.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383 e causa 149/85, Wybot/Faure, Raccolta 1986, pag. 2391.

(2)  Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri a seguito della quinta elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo del 10-13 giugno 1999 (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 93).

(3)  Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

P5_TA(2004)0212

Mercati degli strumenti finanziari ***II

Risoluzione legislativa relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (13421/3/2003 — C5-0015/2004 — 2002/0269(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (13421/3/2003 — C5-0015/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 625) (3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0114/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi approvati del 25.9.2003, P5_TA(2003)0410.

(3)  GU C 71 E del 25.3.2003, pag. 62.

P5_TC2-COD(2002)0269

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativi ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere della Banca centrale europea (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (5), era intesa a stabilire le condizioni alle quali le imprese di investimento e le banche autorizzate potevano prestare determinati servizi o stabilire succursali in altri Stati membri sulla base dell'autorizzazione e della vigilanza dello Stato membro di origine. A tal fine la direttiva mirava ad armonizzare i requisiti di autorizzazione iniziale e di esercizio per le imprese di investimento, comprese le norme di comportamento. Essa prevedeva inoltre l'armonizzazione di alcune condizioni riguardanti la gestione dei mercati regolamentati.

(2)

Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di questi sviluppi, occorre che il quadro giuridico comunitario disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine è indispensabile assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione e consentire alle imprese di investimento di prestare servizi in tutta la Comunità, nel quadro del mercato unico, sulla base della vigilanza dello Stato membro di origine. In considerazione di quanto precede, è necessario che la direttiva 93/22/CEE sia sostituita da una nuova direttiva.

(3)

Per via della sempre maggiore dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate, è opportuno includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che richiedono un'autorizzazione.

(4)

È opportuno includere nell'elenco degli strumenti finanziari taluni strumenti finanziari derivati su merci e altri derivati costituiti e negoziati in modo tale da richiedere un approccio di regolamentazione comparabile a quello degli strumenti finanziari tradizionali.

(5)

È necessario stabilire un regime organico che disciplini l'esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari, indipendentemente dai metodi di negoziazione utilizzati, in modo da garantire un'elevata qualità nell'esecuzione delle operazioni degli investitori nonché l'integrità e l'efficienza globale del sistema finanziario. Occorre creare un quadro coerente e sensibile al rischio che regolamenti i principali tipi di sistemi di esecuzione degli ordini esistenti attualmente nel mercato finanziario europeo. È necessario prendere atto dell'emergere, a fianco dei mercati regolamentati, di una nuova generazione di sistemi di negoziazione organizzati, che dovrebbero essere sottoposti ad obblighi per preservare il funzionamento efficiente ed ordinato dei mercati finanziari. Per porre in essere un quadro normativo adeguato, occorre prevedere l'inclusione di un nuovo servizio di investimento che consiste nella gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione.

(6)

Occorre introdurre definizioni di mercato regolamentato e di sistema multilaterale di negoziazione che siano strettamente allineate, in modo da riflettere il fatto che entrambi esplicano la stessa funzione di negoziazione organizzata. Le definizioni dovrebbero escludere i sistemi bilaterali dove un'impresa di investimento intraprende ogni operazione per proprio conto e non come controparte interposta tra l'acquirente e il venditore senza assunzione di rischi. Il termine «sistema» comprende tutti i mercati che sono costituiti da una serie di regole e da una piattaforma di negoziazione nonché quelli che funzionano esclusivamente in base a una serie di regole. I mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione non sono tenuti a gestire un sistema «tecnico» per il confronto («matching») degli ordini. Un mercato costituito esclusivamente da una serie di regole che disciplinano aspetti relativi all'acquisizione della qualità di membri, all'ammissione di strumenti alla negoziazione, alla negoziazione tra membri, agli obblighi di notifica e, se del caso, di trasparenza, è un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi della presente direttiva e le operazioni concluse in base a tali regole sono considerate come concluse nell'ambito del sistema di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. I termini «interessi di acquisto e di vendita» vanno intesi in senso ampio ed includono ordini, quotazioni di prezzi e manifestazioni di interesse. Con la formula «consentire l'incontro al suo interno ed in base a regole non discrezionali stabilite dal gestore del sistema» si intende che l'incontro degli interessi ha luogo in base alle regole del sistema o tramite i protocolli o le procedure operative interne del sistema (comprese le procedure incorporate nel software informatico). I termini «regole non discrezionali» significano che le regole non lasciano all'impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione alcuna discrezionalità su come possano interagire gli interessi. Le definizioni prescrivono che gli interessi si incontrino in modo tale da dare luogo ad un contratto, il che significa che l'esecuzione ha luogo in base alle regole del sistema o tramite i suoi protocolli o le sue procedure operative interne.

(7)

La presente direttiva è destinata a disciplinare le imprese la cui abituale attività consiste nel prestare servizi o effettuare attività di investimento a titolo professionale. Occorre pertanto escludere dal suo ambito d'applicazione chiunque eserciti altre attività professionali.

(8)

Le persone che amministrano mezzi propri (patrimonio) e le imprese che non prestano servizi di investimento e/o non effettuano attività d'investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio a meno che siano market-maker o negozino per conto proprio al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione su base organizzata, frequente e sistematica fornendo un sistema accessibile ai terzi al fine di avviare negoziazioni con essi, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(9)

Nel testo, il riferimento a persone, dovrebbe essere inteso nel senso che esso include sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

(10)

Occorre escludere le imprese di assicurazioni le cui attività sono oggetto di appropriata sorveglianza da parte delle autorità competenti in materia di vigilanza prudenziale e che sono soggette alla direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (6), alla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (7) e alla direttiva 2000/83/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (8).

(11)

Occorre escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le persone che non prestano servizi a terzi, ma la cui attività consiste nel prestare servizi di investimento esclusivamente alla loro impresa madre, alle loro imprese figlie o ad altre imprese figlie della loro impresa madre.

(12)

Occorre parimenti escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva chiunque presti servizi di investimento unicamente a titolo accessorio nell'ambito della propria attività professionale, a condizione che detta attività sia disciplinata e che detta disciplina non escluda la prestazione, a titolo accessorio, di servizi di investimento.

(13)

Occorre escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le persone i cui servizi di investimento consistono esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori e che pertanto non prestano servizi di investimento a terzi.

(14)

È necessario escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le banche centrali ed altri organismi che svolgano funzioni analoghe, nonché gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengano nella medesima, dove per gestione si intende anche l'investimento del debito pubblico, ad eccezione degli organismi a capitale parzialmente o integralmente pubblico aventi scopi commerciali o scopi connessi con l'acquisizione di partecipazioni.

(15)

È necessario escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli organismi di investimento collettivo e i fondi pensione, siano essi coordinati o no a livello comunitario, nonché i depositari e dirigenti di tali organismi, in quanto essi sono soggetti ad una normativa specifica adeguata alle loro attività.

(16)

Per beneficiare delle esenzioni di cui alla presente direttiva le persone interessate dovrebbero soddisfare in modo continuo le condizioni fissate per tali esenzioni. In particolare le persone che prestano servizi d'investimento o effettuano attività d'investimento e beneficiano delle esenzioni previste nella presente direttiva in quanto tali servizi o attività sono accessori alla loro attività principale, considerata nell'ambito del gruppo, cessano di beneficiare di tali esenzioni riguardanti i servizi accessori quando i servizi o le attività in questione non sono più accessori alla loro attività principale.

(17)

Per garantire la tutela degli investitori e la stabilità del sistema finanziario è necessario che le persone che prestano servizi e/o effettuano attività di investimento contemplati dalla presente direttiva siano soggette ad autorizzazione da parte del loro Stato membro d'origine.

(18)

Gli enti creditizi che sono autorizzati in virtù della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (9), non necessitano di un'altra autorizzazione in virtù della presente direttiva per prestare servizi o effettuare attività di investimento. Se un ente creditizio decide di prestare servizi o effettuare attività di investimento, le autorità competenti dovrebbero verificare, prima di accordare un'autorizzazione, che detto ente rispetti le pertinenti disposizioni della presente direttiva.

(19)

Qualora un'impresa di investimento presti uno o più servizi di investimento o effettui una o più attività di investimento, non contemplati dalla sua autorizzazione, su base non regolare, non dovrebbe necessitare di un'autorizzazione aggiuntiva in virtù della presente direttiva.

(20)

Ai fini della presente direttiva, l'attività di ricezione e trasmissione di ordini dovrebbe comprendere anche l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra di essi.

(21)

Nel contesto della futura revisione del quadro normativo di Basilea II sull'adeguatezza patrimoniale, gli Stati membri riconoscono la necessità di riesaminare se le società di investimento che eseguono ordini della clientela su una base principale di confronto devono o non devono essere considerate come agenti a titolo principale ed essere quindi soggette a ulteriori requisiti di regolamentazione sul patrimonio.

(22)

I principi del mutuo riconoscimento e della vigilanza esercitata dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non dovrebbero concedere o dovrebbero revocare l'autorizzazione qualora determinati elementi, come il contenuto del programma d'attività, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte, indichino in modo evidente che l'impresa di investimento ha scelto l'ordinamento giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigorosi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle proprie attività. Se un'impresa di investimento è una persona giuridica dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Se un'impresa di investimento non è una persona giuridica dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua amministrazione centrale. Gli Stati membri dovrebbero altresì prescrivere che l'amministrazione centrale di un'impresa di investimento sia sempre situata nel suo Stato membro d'origine e che vi operi effettivamente.

(23)

Un'impresa di investimento autorizzata nel proprio Stato membro d'origine dovrebbe essere autorizzata a prestare servizi o effettuare attività in tutta la Comunità senza dover richiedere un'autorizzazione separata all'autorità competente dello Stato membro in cui desidera prestare tali servizi o effettuare tali attività.

(24)

Poiché talune imprese d'investimento sono esentate da taluni obblighi imposti dalla direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (10), esse dovrebbero essere tenute a detenere un capitale minimo o a sottoscrivere un'assicurazione della responsabilità civile professionale o a porre in essere una combinazione di entrambi. Occorre che gli adeguamenti degli importi di tale assicurazione si basino su quelli effettuati nel quadro della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa (11). Questo particolare regime ai fini dell'adeguatezza patrimoniale non dovrebbe pregiudicare eventuali decisioni riguardanti il trattamento che si riterrà opportuno riservare a tali imprese nel quadro delle future revisioni della legislazione comunitaria sull'adeguatezza patrimoniale.

(25)

Poiché l'ambito di applicazione della regolamentazione prudenziale dovrebbe essere limitato ai soggetti che costituiscano una fonte di rischio di controparte per gli altri partecipanti al mercato in quanto gestiscono un portafoglio di negoziazione a titolo professionale, occorre escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i soggetti che negoziano per proprio conto strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati su merci coperti dalla presente direttiva, nonché quelli che prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci ai clienti della loro attività principale accessoriamente alla loro attività principale, considerata nell'ambito del gruppo, e purché tale attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva.

(26)

Per proteggere gli investitori occorre in particolare provvedere affinché i loro diritti di proprietà e altri diritti analoghi su valori mobiliari, nonché i loro diritti sui fondi affidati ad un'impresa, siano tenuti separati da quelli della predetta impresa. Questo principio non dovrebbe vietare peraltro all'impresa di operare in nome proprio ma per conto dell'investitore quando il tipo stesso di operazione lo richieda e l'investitore vi acconsenta, per esempio in caso di prestito di titoli.

(27)

Qualora un cliente, ai sensi della normativa comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (12), trasferisca la piena proprietà di strumenti finanziari o fondi ad un'impresa di investimento allo scopo di assicurare, o di coprire in altro modo, obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali, detti strumenti finanziari o fondi non dovrebbero essere più considerati appartenenti al cliente.

(28)

Le procedure previste in materia di autorizzazione, all'interno della Comunità, di succursali di imprese di investimento autorizzate in paesi terzi dovrebbero continuare ad applicarsi a tali imprese. Le predette succursali non dovrebbero beneficiare del diritto di libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite. Per quanto riguarda i casi in cui la Comunità non è soggetta ad obblighi bilaterali o multilaterali, è opportuno prevedere una procedura intesa a garantire un regime di reciprocità alle imprese di investimento comunitarie nei paesi terzi in questione.

(29)

La gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano simultaneamente ha aumentato le possibilità che vi siano conflitti tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario prevedere regole volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

(30)

Un servizio dovrebbe essere considerato come prestato su iniziativa del cliente a meno che il cliente lo richieda in risposta ad una comunicazione personalizzata da o per conto dell'impresa a quel particolare cliente, che contiene un invito o è intesa a influenzare il cliente rispetto ad uno strumento finanziario o operazione finanziaria specifici. Un servizio può essere considerato come prestato su iniziativa del cliente nonostante il cliente lo richieda sulla base di comunicazioni contenenti una promozione o offerta di strumenti finanziari effettuate con mezzi che siano per natura generali e rivolti al pubblico o a un più ampio gruppo o categoria di clienti o di potenziali clienti.

(31)

Uno degli obiettivi della presente direttiva è proteggere gli investitori. Le misure destinate a proteggere gli investitori dovrebbero essere adeguate alle specificità di ciascuna categoria di investitori (clienti al dettaglio, professionali e controparti).

(32)

In deroga al principio in base al quale per le succursali l'autorizzazione, la vigilanza e il controllo dell'ottemperanza agli obblighi sono di competenza dell'autorità dello Stato membro di origine, è opportuno affidare all'autorità competente dello Stato membro ospitante la responsabilità di controllare l'osservanza degli obblighi specificati nella presente direttiva per qualsiasi operazione effettuata tramite una succursale nel territorio in cui quest'ultima è situata; l'autorità dello Stato membro ospitante è infatti più vicina alla succursale ed è pertanto in una posizione migliore per individuare le infrazioni delle regole relative alle operazioni della succursale ed intervenire di conseguenza.

(33)

È necessario imporre effettivamente alle imprese di investimento un obbligo di esecuzione alle condizioni migliori in modo da garantire che esse eseguano gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Questo obbligo dovrebbe applicarsi alle imprese di investimento che hanno obblighi di natura contrattuale o derivanti da un rapporto di intermediazione nei confronti del cliente.

(34)

La concorrenza leale esige che i partecipanti al mercato e gli investitori possano raffrontare i prezzi che le sedi di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e intermediari) sono tenute a rendere pubblici. A tale fine si raccomanda agli Stati membri di eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento a livello europeo delle pertinenti informazioni e della relativa pubblicazione.

(35)

Quando stabilisce il rapporto di attività con il cliente l'impresa di investimento può chiedere allo stesso tempo al cliente o al potenziale cliente il consenso alla propria strategia di esecuzione nonché alla possibilità che il suo ordine sia eseguito al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

(36)

Le persone che prestano servizi di investimento per conto di più di un'impresa di investimento non dovrebbero essere considerate agenti collegati ma imprese di investimento se rientrano nella definizione prevista dalla presenta direttiva, fatta eccezione per talune persone che possono essere esentate.

(37)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli agenti collegati di intraprendere attività contemplate da altre direttive e attività connesse riguardanti servizi o strumenti finanziari che non rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, anche per conto di parti dello stesso gruppo finanziario.

(38)

Le condizioni per l'esercizio di attività al di fuori dei locali dell'impresa di investimento (vendita porta a porta) non dovrebbero essere disciplinate dalla presente direttiva.

(39)

Le autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero registrare o dovrebbero revocare la registrazione qualora le attività realmente svolte indichino chiaramente che un agente collegato ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigorosi in vigore in un altro Stato membro nel cui territorio intende svolgere o svolge effettivamente la maggior parte della sua attività.

(40)

Ai fini della presente direttiva le controparti qualificate dovrebbero essere considerate in qualità di clienti.

(41)

Per garantire l'osservanza delle norme di comportamento (comprese le norme sull'esecuzione alle condizioni migliori e gestione degli ordini del cliente) nei confronti degli investitori maggiormente bisognosi della protezione da queste offerta e tenendo conto di una prassi di mercato consolidata in tutta la Comunità, è opportuno chiarire che si può rinunciare all'applicazione delle norme di comportamento in caso di operazioni concluse o concordate tra controparti qualificate.

(42)

Per le operazioni eseguite tra controparti qualificate, l'obbligo di informazione per gli ordini dei clienti con limite di prezzo dovrebbe essere applicato solo se la controparte invia esplicitamente un ordine con limite di prezzo a un'impresa di investimento affinché lo esegua.

(43)

Gli Stati membri tutelano il diritto alla vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (13).

(44)

Nel duplice intento di tutelare gli investitori e garantire il buon funzionamento dei mercati mobiliari, è necessario garantire la trasparenza delle operazioni e assicurare che le norme previste a tal fine si applichino alle imprese di investimento quando intervengono sul mercato. Per consentire agli investitori o ai partecipanti al mercato di valutare in qualunque momento le condizioni di un'operazione su azioni da loro presa in considerazione e di verificare a posteriori le condizioni alle quali è stata conclusa, occorre stabilire regole comuni per la pubblicazione di informazioni dettagliate sulle operazioni su azioni concluse e sulle possibilità di negoziazione esistenti. Queste regole sono necessarie per garantire l'effettiva integrazione dei mercati azionari degli Stati membri, per rafforzare l'efficacia del processo globale di formazione dei prezzi degli strumenti rappresentativi del capitale e per favorire il rispetto effettivo dell'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori. Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile porre in atto un regime globale di trasparenza per tutte le operazioni su azioni, indipendentemente dal fatto che siano eseguite da un'impresa di investimento su base bilaterale o tramite mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. L'obbligo che la presente direttiva impone alle imprese di investimento di indicare i prezzi di acquisto/vendita e di eseguire un ordine al prezzo indicato non esime un'impresa di investimento dall'obbligo di indirizzare un ordine a un altro luogo di esecuzione quando questa internalizzazione potrebbe impedire che l'impresa soddisfi al meglio gli obblighi di esecuzione.

(45)

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicare l'obbligo di segnalazione delle operazioni agli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

(46)

Uno Stato membro può decidere di applicare i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione di cui alla presente direttiva a strumenti finanziari diversi dalle azioni. In tal caso detti requisiti dovrebbero applicarsi a tutte le imprese di investimento per le quali detto Stato membro è lo Stato membro d'origine per le loro operazioni all'interno del territorio di tale Stato membro e quelle effettuate su base transfrontaliera tramite la libera prestazione di servizi. Essi dovrebbero applicarsi altresì alle operazioni effettuate all'interno del territorio dello Stato membro delle filiali, stabilite nel suo territorio, delle imprese di investimento autorizzate in un altro Stato membro.

(47)

Tutte le imprese di investimento dovrebbero avere le stesse possibilità di divenire membri dei mercati regolamentati o di avervi accesso in tutta la Comunità. Indipendentemente dalle modalità organizzative delle operazioni applicate attualmente negli Stati membri, è importante abolire le restrizioni tecniche e giuridiche all'accesso ai mercati regolamentati.

(48)

Per agevolare la finalizzazione delle operazioni transfrontaliere, è inoltre opportuno prevedere che le imprese di investimento possano accedere ai sistemi di compensazione e di regolamento in tutta la Comunità, indipendentemente dal fatto che le operazioni siano state o meno concluse tramite i mercati regolamentati dello Stato membro in questione. Occorre che le imprese di investimento che desiderano partecipare direttamente ai sistemi di regolamento di altri Stati membri rispettino i requisiti operativi e commerciali prescritti per l'acquisizione della qualità di membri e le misure prudenziali volte ad assicurare il funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari.

(49)

L'autorizzazione a gestire un mercato regolamentato dovrebbe comprendere tutte le attività direttamente collegate all'esposizione, all'elaborazione, all'esecuzione, alla conferma e alla notifica degli ordini, dal momento in cui tali ordini sono ricevuti dal mercato regolamentato al momento in cui sono trasmessi per successiva finalizzazione, nonché tutte le attività relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione. Dovrebbero inoltre essere incluse le operazioni concluse tramite market maker designati dal mercato regolamentato nel quadro dei sistemi di tale mercato e in conformità delle regole che disciplinano tali sistemi. Non tutte le operazioni concluse da membri dei mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione o da partecipanti agli stessi devono essere considerate operazioni concluse nell'ambito dei sistemi dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione. Le operazioni concluse su base bilaterale da membri o partecipanti che non ottemperano a tutti gli obblighi derivanti da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi della presente direttiva, dovrebbero essere considerate operazioni concluse al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione ai fini della definizione di internalizzatori sistematici. In tal caso dovrebbe applicarsi l'obbligo, per le imprese di investimento, di pubblicare quotazioni ferme se sono soddisfatte le condizioni stabilite nella presente direttiva.

(50)

Gli internalizzatori sistematici potrebbero decidere di dare accesso alle loro quotazioni solo ai clienti al dettaglio, solo ai clienti professionali o a entrambi. Non dovrebbero essere autorizzati a discriminare all'interno di tali categorie di clienti.

(51)

L'articolo 27 non impone agli internalizzatori sistematici di pubblicare quotazioni irrevocabili riguardanti transazioni oltre le dimensioni normali del mercato.

(52)

Se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico in azioni e altri strumenti finanziari, l'obbligo di procedere a quotazione si applica soltanto per quanto riguarda le azioni, fatto salvo il considerando 46.

(53)

La presente direttiva non ha lo scopo di prescrivere l'applicazione di requisiti di trasparenza prenegoziazione alle transazioni effettuate fuori listino, contraddistinte dal fatto che sono ad hoc e saltuarie, che vengono realizzate con controparti professionali e sono un elemento di relazioni d'affari a loro volta contraddistinte da negoziazioni oltre le dimensioni normali del mercato e in cui le operazioni sono effettuate al di fuori del sistema usualmente utilizzato dall'impresa interessata per le sue operazioni in veste di internalizzatore sistematico.

(54)

Le dimensioni normali del mercato per una categoria di azioni non sono sensibilmente sproporzionate rispetto ad altre azioni che rientrano nella stessa categoria.

(55)

La revisione della direttiva 93/6 /CEE dovrebbe fissare i requisiti patrimoniali minimi che i mercati regolamentati dovrebbero osservare, al fine di ottenere l'autorizzazione, e nel far ciò dovrebbe tenere conto della peculiarità dei rischi connessi con questi mercati.

(56)

Il gestore di un mercato regolamentato dovrebbe poter gestire anche un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

(57)

Le disposizioni della presente direttiva relative all'ammissione di strumenti alla negoziazione in base alle regole applicate dal mercato regolamentato non dovrebbero pregiudicare l'applicazione delle disposizioni della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (14). Non si dovrebbe impedire al mercato regolamentato di applicare agli emittenti di valori mobiliari o di strumenti che intende ammettere alla negoziazione requisiti più severi di quelli previsti dalla presente direttiva.

(58)

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di designare diverse autorità competenti per assicurare l'osservanza degli ampi obblighi previsti dalla presente direttiva. Tali autorità dovrebbero essere di natura pubblica per garantire la loro indipendenza dagli operatori economici ed evitare i conflitti di interesse. In conformità della legislazione nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare adeguati finanziamenti delle autorità competenti. La designazione delle predette autorità pubbliche non dovrebbe impedire a queste ultime di delegare funzioni sotto la loro responsabilità.

(59)

Le informazioni riservate ricevute dal punto di contatto di uno Stato membro attraverso il punto di contatto di un altro Stato membro non dovrebbero essere considerate puramente di carattere interno.

(60)

È necessario rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti in modo da creare le premesse affinché le norme vengano osservate in modo equivalente in tutto il mercato finanziario integrato. Un certo numero di poteri comuni a tutte le autorità e risorse adeguate dovrebbero garantire l'efficacia della vigilanza.

(61)

Ai fini della protezione dei clienti e senza pregiudizio del loro diritto di adire le vie legali, è opportuno che gli Stati membri incoraggino gli organismi pubblici o privati istituiti ai fini della composizione extragiudiziale delle controversie a cooperare nella risoluzione delle vertenze transfrontaliere, tenendo conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (15). Quando attuano le disposizioni relative ai reclami e alle procedure di ricorso per le composizioni extragiudiziali, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad utilizzare i meccanismi di cooperazione transfrontaliera esistenti, in particolare la rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari (FIN-Net).

(62)

Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti, altre autorità, organismi o persone dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi, come stabilito dalla direttiva 95/46/CE.

(63)

È necessario rafforzare le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e potenziare i doveri di assistenza e cooperazione reciproche. A causa della crescente attività transfrontaliera, le autorità competenti dovrebbero trasmettersi reciprocamente le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, in modo tale da garantire l'effettiva applicazione della presente direttiva, anche in situazioni in cui le violazioni o presunte violazioni possono interessare le autorità di due o più Stati membri. Nello scambio di informazioni è necessaria un'osservanza rigorosa del segreto professionale per garantire la trasmissione senza intoppi di tali informazioni e la protezione dei diritti delle persone.

(64)

Nella sessione del 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari europei. Nella relazione finale tale comitato ha proposto l'introduzione di nuove tecniche legislative basate su un approccio a quattro livelli, ovvero principi quadro, misure di esecuzione, cooperazione e vigilanza sull'osservanza della normativa. Il livello 1 corrisponde alla direttiva, che dovrebbe limitarsi a stabilire principi quadro di carattere generale, mentre il livello 2 consta delle misure tecniche di esecuzione che dovrebbero essere adottate dalla Commissione con l'assistenza di un comitato.

(65)

La risoluzione adottata dal Consiglio europeo di Stoccolma del 23 marzo 2001 ha approvato la relazione finale del comitato dei saggi e la proposta di un approccio articolato su quattro livelli volto ad accrescere l'efficienza e la trasparenza del processo di regolamentazione a livello comunitario nel settore dei valori mobiliari.

(66)

Secondo il Consiglio europeo di Stoccolma è necessario ricorrere più frequentemente alle misure di esecuzione (livello 2) per garantire che le disposizioni tecniche siano al passo con l'evoluzione dei mercati e delle pratiche di vigilanza e si dovrebbero fissare delle scadenze per tutte le fasi dei lavori relativi al livello 2.

(67)

Nella sua risoluzione sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari, del 5 febbraio 2002, anche il Parlamento europeo ha approvato la relazione del comitato dei saggi, basandosi sulla dichiarazione solenne fatta dalla Commissione dinanzi al Parlamento alla stessa data e sulla lettera inviata il 2 ottobre 2001 dal commissario responsabile del mercato interno al presidente della commissione parlamentare per i problemi economici e monetari in merito alle garanzie previste quanto al ruolo del Parlamento europeo in tale processo.

(68)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).

(69)

Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla trasmissione del primo progetto di misure di esecuzione per esaminare tale progetto e pronunciarsi in merito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, questo periodo può essere abbreviato. Se entro tale periodo il Parlamento europeo approva una risoluzione, occorre che la Commissione riveda il suo progetto.

(70)

Per tenere conto degli ulteriori sviluppi intervenuti nei mercati finanziari, la Commissione dovrebbe presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione delle disposizioni riguardanti l'assicurazione della responsabilità civile professionale, sull'ambito di applicazione delle regole di trasparenza e sull'eventuale autorizzazione, in qualità di imprese di investimento, dei negoziatori specializzati in strumenti finanziari derivati su merci.

(71)

Per raggiungere lo scopo di creare un mercato finanziario integrato, nel quale gli investitori siano efficacemente tutelati e l'efficienza e l'integrità del mercato nel suo insieme siano salvaguardate, è necessario che le imprese di investimento debbano rispettare gli stessi obblighi in qualsiasi Stato membro esse ottengano l'autorizzazione e che i mercati regolamentati e gli altri sistemi di negoziazione siano soggetti alle stesse norme in tutta la Comunità, in modo da impedire che l'opacità o le disfunzioni di un mercato mettano a repentaglio il buon funzionamento del sistema finanziario europeo nel suo insieme. Poiché questo scopo può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle imprese di investimento e ai mercati regolamentati.

2.   Le seguenti disposizioni si applicano anche agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2000/12/CE, quando prestano uno o più servizi e/o effettuano una o più attività di investimento:

l'articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 11,13 e 14,

il capo II del titolo II, escluso l'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma,

il capo III del titolo II, esclusi l'articolo 31, paragrafi da 2 a 4 e l'articolo 32, paragrafi da 2 a 6 e paragrafi 8 e 9,

gli articoli da 48 a 53, 57, 61 e 62, e

l'articolo 71, paragrafo 1.

Articolo 2

Esenzioni

1.   La presente direttiva non si applica:

a)

alle imprese di assicurazioni ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE né alle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2002/83/CE né alle imprese che esercitano le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 64/225/CEE;

b)

alle persone che prestano servizi di investimento esclusivamente alla propria impresa madre, alle proprie imprese figlie o ad altre imprese figlie della propria impresa madre;

c)

alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione dei servizi di cui trattasi;

d)

alle persone che non prestano servizi di investimento o non esercitano attività di investimento diversi dalla negoziazione per proprio conto a meno che siano market-maker o negozino per conto proprio in modo organizzato, frequente e sistematico al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, fornendo un sistema accessibile ai terzi al fine di avviare negoziazioni;

e)

alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;

f)

alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria impresa madre, le proprie imprese figlie o altre imprese figlie della propria impresa madre;

g)

ai membri del Sistema europeo di banche centrali e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe e ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

h)

agli organismi di investimento collettivo e ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno a livello comunitario, nonché ai soggetti depositari e dirigenti di tali organismi;

i)

alle persone che negoziano strumenti finanziari per conto proprio, o che prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci o forniscono contratti derivati figuranti nell'allegato I, sezione C 10, ai clienti della loro attività principale purché ciò costituisca un'attività accessoria alla loro attività principale, considerata nell'ambito del gruppo, e purché tale attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva o di servizi bancari ai sensi della direttiva 2000/12/CE;

j)

alle persone che forniscono consulenza in materia di investimenti nell'esercizio di un'altra attività professionale non contemplata dalla presente direttiva, purché tale consulenza non sia specificamente rimunerata;

k)

alle persone la cui attività principale consiste nel negoziare per conto proprio merci e/o strumenti derivati su merci.

Questa esenzione non si applica allorché le persone che negoziano per conto proprio merci e/o strumenti derivati su merci fanno parte di un gruppo la cui attività principale consiste nella prestazione di altri servizi di investimento, secondo la definizione della presente direttiva, o di servizi bancari di cui alla direttiva 2000/12/CE;

l)

alle imprese che prestano servizi e/o esercitano attività di investimento consistenti esclusivamente nel negoziare per conto proprio nei mercati dei contratti finanziari a termine (future) o di opzione o in altri mercati di strumenti derivati o nei mercati a pronti soltanto a fini di copertura di posizioni nei mercati di strumenti derivati o che negoziano o fissano i prezzi per conto di altri membri degli stessi mercati e sono garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione degli stessi mercati;

m)

alle associazioni istituite da fondi pensione danesi e finlandesi, il cui solo obiettivo è la gestione delle attività dei fondi pensione affiliati;

n)

agli «agenti di cambio» le cui attività e funzioni sono disciplinate dall'articolo 201 del decreto legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58.

2.   I diritti conferiti dalla presente direttiva non si applicano alla prestazione di servizi come controparte nelle operazioni realizzate da organismi pubblici che gestiscono il debito pubblico o dai membri del Sistema europeo di banche centrali nel quadro dei compiti loro assegnati dal trattato e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea o che svolgono compiti equivalenti in virtù di disposizioni di diritto nazionale.

3.   Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, può, riguardo alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c), i) e k), definire i criteri per determinare se un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale a livello di gruppo e per determinare quando un'attività è esercitata sporadicamente.

Articolo 3

Esenzioni facoltative

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva alle persone rispetto alle quali essi sono lo Stato membro d'origine che:

non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti, e

non sono autorizzate a prestare servizi di investimento, tranne la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d'investimento collettivo e l'attività di consulenza in materia di investimenti relativa a tali strumenti finanziari, e

nell'ambito della prestazione di tali servizi sono autorizzate a trasmettere ordini soltanto a:

i)

imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva,

ii)

enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2000/12/CE,

iii)

succursali di imprese di investimento o di enti creditizi che sono autorizzati in un paese terzo e che sono tenuti ad ottemperare e ottemperano a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella presente direttiva, nella direttiva 2000/12/CE o nella direttiva 93/6/CEE,

iv)

organismi d'investimento collettivo autorizzati in virtù della legislazione di uno Stato membro a vendere quote al pubblico, nonché ai dirigenti di siffatti organismi,

v)

società di investimento a capitale fisso, quali definite all'articolo 15, paragrafo 4 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (17), i cui titoli sono quotati o negoziati in un mercato regolamentato in uno Stato membro,

a condizione che le attività di tali persone siano regolamentate a livello nazionale.

2.   Le persone escluse dall'ambito d'applicazione della presente direttiva a norma del paragrafo 1 non godono delle libertà di prestare servizi e/o di effettuare attività di investimento o di stabilire succursali previste, rispettivamente, dalle disposizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 32.

Articolo 4

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«impresa di investimento»: qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale;

Gli Stati membri possono includere nella definizione di «impresa di investimento» le imprese che non sono persone giuridiche a condizione che:

a)

il loro status giuridico garantisca ai terzi un livello di protezione dei loro interessi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche, e

b)

siano oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente adeguata al loro status giuridico.

Tuttavia quando una persona fisica presta servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, può essere considerata come un'impresa di investimento ai fini della presente direttiva soltanto se, fatti salvi gli altri requisiti fissati da quest'ultima e dalla direttiva 93/6/CEE, soddisfa le condizioni seguenti:

a)

i diritti di proprietà dei terzi sugli strumenti e i fondi devono essere salvaguardati, in particolare in caso di insolvenza dell'impresa o dei suoi proprietari, di confisca, di compensazione o di qualsiasi altra azione intentata dai creditori dell'impresa o dei suoi proprietari;

b)

l'impresa deve essere soggetta a norme il cui scopo è il controllo della sua solvibilità, nonché di quella dei suoi proprietari;

c)

i conti annuali dell'impresa devono essere controllati da una o più persone abilitate, in virtù della legislazione nazionale, alla revisione dei conti;

d)

quando un'impresa ha un solo proprietario, quest'ultimo deve provvedere alla protezione degli investitori in caso di cessazione dell'attività dell'impresa dovuta al suo decesso, alla sua incapacità o a qualsiasi altra situazione simile;

2)

«servizio e attività di investimento»: qualsiasi servizio o attività riportati nella sezione A dell'allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell'allegato I;

Agendo secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, la Commissione stabilisce:

i contratti derivati di cui nella sezione C 7 dell'allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, verificando, tra l'altro, se questi strumenti sono compensati e regolamentati in stanze di compensazione riconosciute oppure se sono soggetti a regolari richiami di margine,

i contratti derivati di cui nella sezione C 10 dell'allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, verificando, tra l'altro, se questi strumenti sono commercializzati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, o se sono oggetto di compensazione e regolamentazione in stanze di compensazione riconosciute oppure se sono soggetti a regolari richiami di margine;

3)

«servizio accessorio»: qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'allegato I;

4)

«consulenza in materia di investimenti»: prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari;

5)

«esecuzione di ordini per conto dei clienti»: conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti;

6)

«negoziazione per conto proprio»: contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie;

7)

«internalizzatore sistematico»: un'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;

8)

«market maker»: una persona che si propone sui mercati finanziari, su base continua, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari impegnando posizioni proprie ai prezzi da essa definiti;

9)

«gestione del portafoglio»: gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari;

10)

«cliente»: persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento e/o servizi accessori;

11)

«cliente professionale»: cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell'allegato II;

12)

«cliente al dettaglio»: cliente che non sia un cliente professionale;

13)

«gestore del mercato»: persona o persone che gestisce/gestiscono e/o amministra/amministrano l'attività di un mercato regolamentato. Il gestore del mercato può coincidere con il mercato regolamentato stesso;

14)

«mercato regolamentato»: sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro — al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali — di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni del titolo III;

15)

«sistema multilaterale di negoziazione»: sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro — al suo interno ed in base a regole non discrezionali — di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti ai sensi delle disposizioni del titolo II;

16)

«ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato;

17)

«strumento finanziario»: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell'allegato I;

18)

«valori mobiliari»: categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziate nel mercato dei capitali, ad esempio:

a)

azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

b)

obbligazioni ed altri titoli di credito compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

c)

qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;

19)

«strumenti del mercato monetario»: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;

20)

«Stato membro d'origine»:

a)

in caso di imprese di investimento:

i)

se l'impresa di investimento è una persona fisica, Stato membro in cui tale persona ha la propria amministrazione centrale;

ii)

se l'impresa di investimento è una persona giuridica, Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria;

iii)

se, in base al diritto nazionale cui è soggetta, l'impresa d'investimento non ha sede statutaria, Stato membro in cui è situata la sua amministrazione centrale;

b)

in caso di mercati regolamentati: Stato membro in cui è registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede statutaria, lo Stato membro in cui è situata la sua amministrazione centrale;

21)

«Stato membro ospitante»: Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine in cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta servizi e/o esercita attività o Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti ivi stabiliti;

22)

«autorità competente»: autorità designata da ciascuno Stato membro, a norma dell'articolo 48, salvo altrimenti indicato nella presente direttiva;

23)

«enti creditizi»: enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE;

24)

«società di gestione degli OICVM»: società di gestione ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (18);

25)

«agente collegato»: persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;

26)

«succursale»: sede di attività diversa dalla sede dell'amministrazione centrale che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e fornisce servizi e/o attività di investimento e che può inoltre prestare servizi accessori per i quali l'impresa di investimento è stata autorizzata; tutte le sedi di attività insediate nello stesso Stato membro da un'impresa di investimento che abbia la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un'unica succursale;

27)

«partecipazione qualificata»: partecipazione in un'impresa di investimento, diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, in linea con il disposto dell'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE, oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa;

28)

«impresa madre»: impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (19);

29)

«impresa figlia»: impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;

30)

«controllo»: controllo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

31)

«stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

a)

da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

b)

da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

2.   Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, chiarire le definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo.

TITOLO II

CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

CAPO I

CONDIZIONI E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE

Articolo 5

Requisiti per l'autorizzazione

1.   Ciascuno Stato membro prescrive che la prestazione di servizi o l'esercizio di attività di investimento come occupazione o attività abituale a titolo professionale sia soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi delle disposizioni del presente capo. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine designata a norma dell'articolo 48.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono che qualsiasi gestore di un mercato sia autorizzato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione, previa verifica del fatto che rispetta le disposizioni del presente capo, eccettuati gli articoli 11 e 15.

3.   Gli Stati membri istituiscono un registro di tutte le imprese di investimento. Questo registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi e/o sulle attività per i quali l'impresa di investimento è autorizzata. Il registro viene aggiornato regolarmente.

4.   Ciascuno Stato membro prescrive che:

un'impresa di investimento che sia una persona giuridica abbia l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha la sede statutaria;

un'impresa di investimento che non sia una persona giuridica o un'impresa di investimento che sia una persona giuridica ma che in base al suo diritto nazionale non ha una sede statutaria, abbia la sua amministrazione centrale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività.

5.   Nel caso delle imprese di investimento che si limitano a prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti o il servizio di ricezione e trasmissione di ordini alle condizioni stabilite all'articolo 3, gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di delegare le funzioni amministrative, di preparazione o accessorie connesse al rilascio di un'autorizzazione, alle condizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 6

Oggetto dell'autorizzazione

1.   Lo Stato membro d'origine garantisce che nell'autorizzazione siano specificati i servizi o le attività di investimento che l'impresa di investimento è autorizzata a prestare. L'autorizzazione può coprire uno o più servizi accessori di cui alla sezione B dell'allegato I. L'autorizzazione non può mai essere rilasciata solo per la prestazione di servizi accessori.

2.   Un'impresa di investimento che chiede l'autorizzazione a estendere la propria attività ad altri servizi o attività di investimento o a servizi accessori non coperti dall'autorizzazione iniziale presenta una richiesta di estensione della sua autorizzazione.

3.   L'autorizzazione è valida per tutta la Comunità e consente ad un'impresa di investimento di prestare i servizi o di esercitare le attività per i quali è autorizzata ovunque nella Comunità, sia tramite lo stabilimento di una succursale che in regime di libera prestazione dei servizi.

Articolo 7

Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione

1.   L'autorità competente non concede l'autorizzazione se prima non si è pienamente assicurata che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

2.   L'impresa di investimento fornisce tutte le informazioni — compreso un programma di attività che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa — di cui l'autorità competente necessita per accertarsi che l'impresa di investimento abbia adottato, al momento dell'autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente capo.

3.   Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione.

Articolo 8

Revoca dell'autorizzazione

L'autorità competente può revocare l'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di investimento quando quest'ultima:

a)

non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di prestare servizi di investimento o di esercitare attività di investimento da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;

b)

ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione, ad esempio non rispetta più le condizioni della direttiva 93/6/CEE;

d)

ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva per quanto concerne le condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento;

e)

ricade in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 9

Persone che dirigono effettivamente l'attività

1.   Gli Stati membri prescrivono che le persone che dirigono effettivamente l'attività di un'impresa di investimento abbiano onorabilità e professionalità sufficienti per assicurare una gestione sana e prudente di detta impresa.

Quando il gestore del mercato che richiede l'autorizzazione a gestire un sistema multilaterale di negoziazione e le persone che dirigono effettivamente l'attività di tale sistema coincidono con le persone che dirigono effettivamente l'attività del mercato regolamentato, si ritiene che tali persone soddisfino i requisiti stabiliti al primo comma.

2.   Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di investimento notifichi all'autorità competente qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua direzione, fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare se i nuovi dirigenti abbiano onorabilità e professionalità sufficienti.

3.   L'autorità competente rifiuta l'autorizzazione se non è certa che le persone che dirigeranno effettivamente l'attività dell'impresa di investimento abbiano onorabilità e professionalità sufficienti o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nella direzione mettano a repentaglio la gestione sana e prudente dell'impresa.

4.   Gli Stati membri prescrivono che la direzione delle imprese di investimento sia assicurata da almeno due persone che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione alle imprese di investimento che sono persone fisiche o alle imprese di investimento che sono persone giuridiche dirette da un'unica persona fisica conformemente al loro statuto e alla legislazione nazionale applicabile. Gli Stati membri prescrivono comunque che siano state adottate misure alternative per garantire la gestione sana e prudente di tali imprese.

Articolo 10

Azionisti e soci con partecipazioni qualificate

1.   Le autorità competenti non autorizzano la prestazione di servizi o attività di investimento da parte di un'impresa di investimento fintanto che non siano stati loro comunicati l'identità degli azionisti o soci, diretti o indiretti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate e gli importi di tali partecipazioni.

Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire la gestione sana e prudente di un'impresa di investimento, non sono certe dell'idoneità degli azionisti o soci che detengono partecipazioni qualificate.

Quando esistono stretti legami tra l'impresa di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

2.   L'autorità competente rifiuta di rilasciare l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa di investimento ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

3.   Gli Stati membri impongono a tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano acquisire o vendere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento di notificare preventivamente, a norma del secondo comma, all'autorità competente l'entità della partecipazione di cui verrebbero in possesso. Tali persone devono parimenti informare l'autorità competente quando intendono aumentare o ridurre la loro partecipazione qualificata se in seguito la quota dei diritti di voto o del capitale da loro detenuta raggiunge, scende al di sotto o supera i limiti del 20 %, 33% o 50% oppure se l'impresa di investimento diventa o cessa di essere una loro impresa figlia.

Fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità competente dispone di un termine massimo di tre mesi dalla data della notifica di un progetto di acquisizione di cui al primo comma per opporsi a detto progetto se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di investimento, non è certa dell'idoneità delle persone di cui al primo comma. Nei casi in cui l'autorità competente non si oppone al progetto notificato, essa può fissare un termine massimo per la realizzazione del medesimo.

4.   Se l'acquirente di una partecipazione di cui al paragrafo 3 è un'impresa di investimento, un ente creditizio, un'impresa di assicurazioni o una società di gestione di un OICVM autorizzati in un altro Stato membro o l'impresa madre di un'impresa di investimento, di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazioni o di una società di gestione di un OICVM autorizzati in un altro Stato membro, o una persona che controlla un'impresa di investimento, un ente creditizio, un'impresa di assicurazioni o una società di gestione di un OICVM autorizzati in un altro Stato membro e se, in virtù di tale acquisizione, l'impresa diventerebbe un'impresa figlia dell'acquirente o passerebbe sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione è oggetto della consultazione preventiva di cui all'articolo 60.

5.   Gli Stati membri prescrivono che se le imprese di investimento vengono a conoscenza di acquisizioni o cessioni di partecipazioni nel loro capitale che facciano sì che le partecipazioni superino uno dei livelli di cui al paragrafo 3, primo comma, o scendano al di sotto di uno di tali livelli, abbiano l'obbligo di comunicarlo immediatamente all'autorità competente.

Le imprese di investimento comunicano altresì all'autorità competente, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti e dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l'entità delle medesime, quali risultano, per esempio, dalle informazioni comunicate nel corso dell'assemblea generale annuale degli azionisti e dei soci ovvero in virtù della regolamentazione applicabile alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

6.   Gli Stati membri prescrivono che quando l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1, primo comma può pregiudicare la gestione sana e prudente dell'impresa di investimento, l'autorità competente adotti misure adeguate per porre termine a tale situazione.

Tali misure possono consistere nella richiesta di provvedimenti giudiziari e/o nell'imposizione di sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute dagli azionisti o soci in questione.

Misure analoghe sono prese nei confronti delle persone che non ottemperino all'obbligo di informare l'autorità prima dell'acquisizione o dell'incremento di una partecipazione qualificata. In caso di acquisizione di una partecipazione nonostante l'opposizione dell'autorità competente, gli Stati membri, indipendentemente da altre eventuali sanzioni che verranno adottate, dispongono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

Articolo 11

Adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato

L'autorità competente si accerta che i soggetti che chiedono un'autorizzazione in qualità di imprese di investimento abbiano ottemperato, al momento dell'autorizzazione, agli obblighi previsti dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (20).

Articolo 12

Dotazione patrimoniale iniziale

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti rilascino l'autorizzazione solo a condizione che l'impresa di investimento disponga di un sufficiente capitale iniziale conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 93/6/CEE, tenuto conto della natura dei servizi o delle attività di cui trattasi.

In attesa della revisione della direttiva 93/6/CEE, le imprese di investimento di cui all'articolo 67 sono soggette ai requisiti patrimoniali previsti in tale articolo.

Articolo 13

Requisiti di organizzazione

1.   Lo Stato membro d'origine prescrive che le imprese di investimento rispettino i requisiti di organizzazione di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2.   Le imprese di investimento applicano politiche e procedure sufficienti a garantire che l'impresa, ivi compresi i suoi dirigenti, i suoi dipendenti e gli agenti collegati adempiano agli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni della presente direttiva nonché alle opportune regole per le operazioni personali di tali persone.

3.   Le imprese di investimento mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse, quali definiti all'articolo 18, incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

4.   Le imprese di investimento adottano misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità nella prestazione di servizi e nell'esercizio di attività di investimento. A tal fine le imprese di investimento utilizzano sistemi, risorse e procedure appropriati e proporzionati.

5.   Quando le imprese di investimento affidano ad un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali ai fini della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente ai clienti e dell'esercizio continuo e soddisfacente di attività di investimento, adottano misure ragionevoli per evitare un indebito aggravamento del rischio operativo. L'affidamento a terzi di funzioni operative importanti non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che le imprese di investimento adempiano a tutti i loro obblighi.

Le imprese di investimento dispongono di procedure amministrative e contabili sane, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di elaborazione elettronica dei dati.

6.   Le imprese di investimento tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni sufficienti atte a consentire all'autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti previsti dalla presente direttiva e, in particolare di verificare che le imprese di investimento hanno adempiuto tutti gli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.

7.   Quando detengono strumenti finanziari appartenenti ai clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà di questi ultimi, segnatamente in caso di insolvenza dell'impresa di investimento, e per impedire che gli strumenti dei clienti siano utilizzati dall'impresa di investimento per conto proprio, salvo accordo esplicito dei clienti stessi.

8.   Quando detengono fondi appartenenti ai clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate per salvaguardare i diritti di questi ultimi e per impedire che i fondi dei clienti siano utilizzati dalle imprese per conto proprio, salvo nel caso degli enti creditizi.

9.   In caso di succursali di imprese di investimento, ferma restando la possibilità per l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento di avere accesso diretto alle pertinenti registrazioni, l'autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata si accerta che siano stati soddisfatti gli obblighi previsti al paragrafo 6 per quanto concerne le operazioni effettuate dalla succursale.

10.   Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari sotto il profilo tecnico e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 2 a 9, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione che specifichino i requisiti di organizzazione concreti da imporre alle imprese di investimento che prestano diversi servizi di investimento e/o esercitano diverse attività di investimento e servizi accessori o una loro combinazione.

Articolo 14

Processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni in un sistema multilaterale di negoziazione

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 13, instaurino regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato e fissino criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione instaurino regole trasparenti concernenti i criteri per la determinazione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell'ambito del loro sistema.

Gli Stati membri prescrivono che, se del caso, le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione forniscano o si accertino che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere ai suoi utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che dei tipi di strumenti negoziati.

3.   Gli Stati membri garantiscono che gli articoli 19, 21 e 22 non si applichino alle operazioni concluse in base alle regole che disciplinano un sistema multilaterale di negoziazione tra i membri del medesimo o i suoi partecipanti ovvero tra il sistema multilaterale di negoziazione e i suoi membri o i suoi partecipanti in relazione all'impiego del sistema multilaterale di negoziazione. Tuttavia i membri del sistema multilaterale di negoziazione o i suoi partecipanti rispettano gli obblighi contemplati dagli articoli 19, 21 e 22 nei confronti dei loro clienti quando, agendo per conto di questi ultimi, eseguono i loro ordini tramite i sistemi di un sistema multilaterale di negoziazione.

4.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione instaurino e mantengano regole trasparenti, basate su criteri oggettivi che disciplinano l'accesso al sistema. Tali regole ottemperano alle condizioni stabilite all'articolo 42, paragrafo 3.

5.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione informino chiaramente i suoi utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel loro sistema. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione adottino preventivamente le misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito dei sistemi del sistema multilaterale di negoziazione.

6.   Quando un valore mobiliare che è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato è negoziato anche in un sistema multilaterale di negoziazione senza il consenso dell'emittente, quest'ultimo non è soggetto ad alcun obbligo nei confronti di tale sistema per quanto riguarda la divulgazione iniziale, continuativa o ad hoc di informazioni finanziarie.

7.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione eseguano immediatamente qualsiasi istruzione dell'autorità competente di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione, a norma dell'articolo 50, paragrafo 1.

Articolo 15

Relazioni con i paesi terzi

1.   Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle loro imprese di investimento nello stabilirsi o nel prestare servizi di investimento e/o nell'eseguire attività di investimento in un paese terzo.

2.   Qualora constati, sulla base delle informazioni comunicatele in applicazione del paragrafo 1, che un paese terzo non concede alle imprese di investimento comunitarie un accesso effettivo al mercato, equivalente a quello concesso dalla Comunità alle imprese di investimento di tale paese terzo, la Commissione può presentare al Consiglio proposte affinché le sia conferito un mandato di negoziazione adeguato al fine di ottenere possibilità di concorrenza comparabili per le imprese di investimento comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3.   Qualora constati, sulla base delle informazioni comunicatele in applicazione del paragrafo 1, che in un paese terzo le imprese di investimento comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale che garantisce possibilità di concorrenza pari a quelle delle imprese di investimento di tale paese e che le condizioni per un accesso effettivo al mercato non sono soddisfatte, la Commissione può avviare negoziati per porre rimedio a questa situazione.

Nei casi previsti al primo comma, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, in qualsiasi momento e parallelamente all'avvio dei negoziati, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le decisioni in merito alle domande di autorizzazione, già presentate o future, in merito all'acquisizione di partecipazioni da parte delle imprese madri, dirette o indirette, soggette alla legislazione del paese terzo in questione. Tale limitazione o sospensione non si applica alla costituzione di imprese figlie da parte di imprese di investimento debitamente autorizzate nella Comunità o da parte di loro imprese figlie, né all'acquisizione di partecipazioni in imprese di investimento comunitarie da parte di tali imprese o imprese figlie. La durata di tali misure non può superare i tre mesi.

Prima dello scadere del termine di tre mesi di cui al secondo comma e in base all'esito dei negoziati, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, di prorogare tali misure.

4.   Qualora la Commissione constati il verificarsi di una delle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri la informano su sua richiesta:

a)

di ogni domanda di autorizzazione di un'impresa figlia diretta o indiretta la cui impresa madre sia soggetta al diritto del paese terzo in questione;

b)

di ogni progetto di acquisizione di partecipazione, di cui siano informati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, da parte di una siffatta impresa madre, in un'impresa di investimento comunitaria, che renderebbe quest'ultima una sua impresa figlia.

Questo obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo in questione o quando cessino di applicarsi le misure di cui al paragrafo 3, secondo e terzo comma.

5.   Le misure adottate in forza del presente articolo sono conformi agli obblighi cui è soggetta la Comunità in virtù di accordi internazionali sia bilaterali che multilaterali applicabili all'accesso all'attività delle imprese di investimento o al suo esercizio.

CAPO II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 16

Riesame periodico delle condizioni per ottenere l'autorizzazione iniziale

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento autorizzate nel loro territorio soddisfino in ogni momento alle condizioni per ottenere l'autorizzazione iniziale stabilite nel capo I del presente titolo.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti determinino i metodi appropriati per controllare che le imprese di investimento ottemperino agli obblighi che incombono loro a norma del paragrafo 1. Essi prescrivono che le imprese di investimento notifichino alle autorità competenti qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l'autorizzazione iniziale.

3.   Nel caso delle imprese di investimento che si limitano a prestare consulenza in materia di investimenti, gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti possano delegare le loro funzioni amministrative, di preparazione o accessorie connesse al riesame delle condizioni per ottenere l'autorizzazione iniziale, secondo le condizioni stabilite nell'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 17

Obblighi generali in materia di vigilanza continua

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività delle imprese di investimento per accertare che esse rispettino le condizioni di esercizio previste nella presente direttiva. Essi garantiscono inoltre che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se l'impresa di investimento ottemperi a tali obblighi.

2.   Nel caso delle imprese di investimento che si limitano a prestare consulenza in materia di investimenti, gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti possano delegare le funzioni amministrative, di preparazione o accessorie connesse al controllo periodico dei requisiti di esercizio, alle condizioni stabilite nell'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 18

Conflitti di interesse

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento adottino ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

2.   Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'impresa di investimento a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa di investimento informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

3.   Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari sotto il profilo tecnico e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione volte a:

a)

definire le misure che si può ragionevolmente richiedere alle imprese di investimento di adottare per rilevare, prevenire, gestire e/o divulgare i conflitti di interesse quando prestano vari servizi di investimento e servizi accessori o una combinazione di entrambi;

b)

stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti delle imprese di investimento.

SEZIONE 2

Disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori

Articolo 19

Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento e/o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e che esse rispettino in particolare i principi di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2.   Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dalle imprese di investimento a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.

3.   Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite in una forma comprensibile informazioni appropriate:

sull'impresa di investimento e i relativi servizi,

sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte; ciò dovrebbe comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento,

sulle sedi di esecuzione, e

sui costi e gli oneri connessi,

cosicché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato.

4.   Quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l'impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e esperienze del cliente o potenziale cliente, in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o al potenziale cliente.

5.   Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di investimento diversi da quelli di cui al paragrafo 4, le imprese di investimento chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è adatto al cliente.

Qualora l'impresa di investimento ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il prodotto o il servizio non sia adatto al cliente o potenziale cliente, avverte quest'ultimo di tale situazione. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al primo comma circa le sue conoscenze e esperienze, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l'impresa di investimento avverte il cliente o potenziale cliente che tale decisione le impedirà di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a lui. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

6.   Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente, con o senza servizi accessori, a prestare detti servizi di investimento ai loro clienti senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla determinazione di cui al paragrafo 5 quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito (escluse le obbligazioni o titoli di credito che incorporano uno strumento derivato), OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi. Un mercato di paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se rispetta requisiti equivalenti a quelli fissati al Titolo III. La Commissione pubblica un elenco dei mercati da considerare equivalenti. L'elenco è aggiornato periodicamente;

il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;

il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'impresa di investimento non è tenuta a valutare l'idoneità dello strumento o servizio prestato o proposto e che pertanto egli non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di comportamento delle imprese. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;

l'impresa di investimento rispetta i propri obblighi a norma dell'articolo 18.

7.   Le imprese di investimento predispongono una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l'impresa di investimento ed il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l'impresa fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere integrati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.

8.   I clienti devono ricevere dall'impresa di investimento adeguate relazioni sui servizi prestati ai suoi clienti. Tali relazioni comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto.

9.   Nel caso in cui un servizio di investimento sia proposto come parte di un prodotto finanziario che è già soggetto ad altre disposizioni di diritto comunitario o a norme comuni europee connesse con gli enti creditizi e i crediti al consumo in relazione alla valutazione del rischio dei clienti e/o ai requisiti in materia di informazione, detto servizio non è ulteriormente soggetto agli obblighi stabiliti dal presente articolo.

10.   Per assicurare la necessaria tutela degli investitori e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 8, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione volte a garantire che le imprese di investimento rispettino i principi di cui ai predetti paragrafi quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai loro clienti. Queste misure di esecuzione prendono in considerazione:

a)

la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;

b)

la natura degli strumenti finanziari proposti o considerati;

c)

la natura del cliente o potenziale cliente (al dettaglio o professionale).

Articolo 20

Prestazione di servizi tramite un'altra impresa di investimento

Gli Stati membri consentono ad un'impresa di investimento che riceva, tramite un'altra impresa di investimento, istruzioni di fornire servizi di investimento o servizi accessori per conto di un cliente di basarsi sulle informazioni relative a tale cliente comunicate dall'impresa che ha trasmesso le istruzioni. L'impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile della completezza e dell'accuratezza delle informazioni trasmesse.

L'impresa di investimento che riceva in questo modo istruzioni di prestare servizi per conto di un cliente può inoltre basarsi sulle raccomandazioni relative al servizio o all'operazione in questione fornite al cliente da un'altra impresa di investimento. L'impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile dell'adeguatezza, per il cliente, delle raccomandazioni o consulenza fornite.

L'impresa di investimento che riceva le istruzioni o gli ordini dei clienti tramite un'altra impresa di investimento rimane responsabile della prestazione del servizio o dell'esecuzione dell'operazione in questione sulla base delle informazioni o raccomandazioni summenzionate, ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente titolo.

Articolo 21

Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente

1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni, della natura, dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Tuttavia, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, l'impresa di investimento è tenuta ad eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento istituiscano e attuino efficaci meccanismi per ottemperare al paragrafo 1. In particolare gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di definire ed attuare una strategia di esecuzione degli ordini che consenta loro di ottenere, per gli ordini del loro cliente, il miglior risultato possibile a norma del paragrafo 1.

3.   La strategia di esecuzione degli ordini specifica, per ciascuna categoria di strumenti, le informazioni circa le varie sedi nelle quali l'impresa di investimento esegue gli ordini dei suoi clienti e i fattori che influenzano la scelta della sede di esecuzione. Essa precisa almeno le sedi che permettono all'impresa di investimento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento forniscano informazioni appropriate ai loro clienti in merito alla loro strategia di esecuzione degli ordini. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare dei loro clienti per la strategia di esecuzione degli ordini.

Gli Stati membri prescrivono, qualora la strategia di esecuzione degli ordini preveda che gli ordini dei clienti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, che l'impresa di investimento, in particolare, informi i clienti o potenziali clienti circa tale possibilità. Gli Stati membri prescrivono parimenti che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare esplicito dei loro clienti prima di procedere all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Le imprese di investimento possono ottenere che tale consenso sia formulato sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni.

4.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di controllare l'efficacia dei loro dispositivi di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze. In particolare le imprese di investimento valutano, regolarmente se le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per il cliente o se esse debbano modificare i dispositivi di esecuzione. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento notifichino ai clienti qualsiasi modifica rilevante dei loro dispositivi per l'esecuzione degli ordini o della loro strategia di esecuzione.

5.   Gli Stati membri prescrivono inoltre che le imprese di investimento devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, dietro loro richiesta, che hanno eseguito gli ordini in conformità della strategia dell'impresa in materia di esecuzione.

6.   Per garantire la necessaria tutela degli investitori e il funzionamento equo ed ordinato dei mercati e per assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 3 e 4, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti:

a)

i criteri per determinare l'importanza relativa dei vari fattori che a norma del paragrafo 1 possono essere presi in considerazione per determinare il miglior risultato possibile tenuto conto dell'entità e del tipo dell'ordine nonché della natura, al dettaglio o professionale del cliente;

b)

i fattori che possono essere presi in considerazione da un'impresa di investimento allorché riesamina i suoi dispositivi in materia di esecuzione e le circostanze nelle quali può rivelarsi appropriata una modifica di tali dispositivi, e in particolare, i fattori per determinare quali sedi consentano alle imprese di investimento di ottenere, regolarmente, il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti;

c)

la natura e la portata delle informazioni da fornire ai clienti in merito alle strategie di esecuzione, a norma del paragrafo 3.

Articolo 22

Regole per la gestione degli ordini dei clienti

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti applichino procedure e dispositivi che assicurino un'esecuzione rapida, equa ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa impresa.

Tali procedure o dispositivi permettono l'esecuzione di ordini equivalenti dei loro clienti in funzione della data della loro ricezione da parte dell'impresa di investimento.

2.   Gli Stati membri prescrivono che, in caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, le imprese di investimento adottino misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. Gli Stati membri possono decidere che le imprese di investimento ottemperino a questi obblighi trasmettendo ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti possano esentare dall'obbligo di pubblicazione in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2.

3.   Per garantire che le misure volte ad assicurare la protezione degli investitori ed il funzionamento equo ed ordinato dei mercati finanziari tengano conto dell'evoluzione di tali mercati sotto il profilo tecnico e per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione che definiscono:

a)

le condizioni e la natura delle procedure e dei dispositivi che determinano un'esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti e le situazioni nelle quali o i tipi di operazioni per i quali le imprese di investimento possono ragionevolmente rinunciare ad un'esecuzione rapida in modo da ottenere condizioni più favorevoli per i clienti;

b)

i diversi metodi attraverso i quali si può considerare che un'impresa di investimento abbia adempiuto al proprio obbligo di divulgare al mercato gli ordini dei clienti con limite di prezzo non eseguibili immediatamente.

Articolo 23

Obblighi delle imprese di investimento che nominano agenti collegati

1.   Gli Stati membri possono decidere di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati per promuovere i loro servizi, procurare clienti o ricevere ordini dei clienti o dei potenziali clienti e trasmetterli, collocare strumenti finanziari e prestare consulenza rispetto agli strumenti e servizi finanziari proposti da tali imprese.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che decidono di nominare agenti collegati mantengano la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta da detti agenti quando operano per conto di tali imprese. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di garantire che gli agenti collegati comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale impresa rappresentano.

Gli Stati membri possono consentire, a norma dell'articolo 13, paragrafi 6, 7 e 8, agli agenti collegati registrati nel loro territorio di amministrare fondi e/o strumenti finanziari dei loro clienti per conto e sotto la piena responsabilità dell'impresa di investimento per la quale operano nel loro territorio o, in caso di attività transfrontaliera, nel territorio di uno Stato membro che consente all'agente collegato di amministrare fondi del cliente.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento controllino le attività esercitate dai loro agenti collegati in modo che esse continuino a rispettare le disposizioni della presente direttiva quando agiscono tramite agenti collegati.

3.   Gli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati istituiscono un registro pubblico. Gli agenti collegati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti.

Qualora, a norma del paragrafo 1, lo Stato membro in cui l'agente collegato è stabilito decida di non permettere alle imprese di investimento, autorizzate dalle rispettive autorità competenti, di nominare agenti collegati, detti agenti collegati sono iscritti nel registro presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento per conto della quale agiscono.

Gli Stati membri assicurano che gli agenti collegati siano iscritti nel registro pubblico solo quando sia stato accertato che soddisfano il criterio dell'onorabilità e possiedono conoscenze generali, commerciali e professionali adeguate per essere in grado di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti il servizio proposto al cliente o potenziale cliente.

Gli Stati membri possono decidere di lasciare alle imprese di investimento la facoltà di verificare se gli agenti collegati che esse hanno nominato soddisfano il criterio dell'onorabilità e possiedano le conoscenze di cui al precedente comma.

Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato dal pubblico.

4.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che nominano agenti collegati adottino misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività degli agenti collegati che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sulle attività esercitate dall'agente collegato per conto dell'impresa di investimento.

Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di collaborare con le imprese di investimento e gli enti creditizi, le loro associazioni o altri soggetti nel registrare gli agenti collegati e nel controllare l'ottemperanza di tali agenti ai requisiti fissati al paragrafo 3. In particolare gli agenti collegati possono essere registrati da un'impresa di investimento, un ente creditizio o da loro associazioni e altri soggetti sotto la vigilanza dell'autorità competente.

5.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento nominino solo gli agenti collegati iscritti nei registri pubblici di cui al paragrafo 3.

6.   Gli Stati membri possono inasprire i requisiti fissati nel presente articolo o aggiungere altri requisiti per gli agenti collegati iscritti nel registro nell'ambito della loro giurisdizione.

Articolo 24

Operazioni con controparti qualificate

1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti e/o a negoziare per conto proprio e/o a ricevere e trasmettere ordini possano determinare o concludere operazioni con controparti qualificate senza essere obbligate a conformarsi agli obblighi previsti agli articoli 19, 21 e 22, paragrafo 1 rispetto a tali operazioni o a qualsiasi servizio accessorio ad esse direttamente connesso.

2.   Gli Stati membri riconoscono come controparti qualificate, ai fini del presente articolo, le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICVM e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo il diritto comunitario o il diritto interno di uno Stato membro, le imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere k) e l), i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali.

La classificazione come controparte qualificata- di cui al primo comma non pregiudica il diritto del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli articoli 19, 21 e 22.

3.   Gli Stati membri possono altresì riconoscere come controparti qualificate altre imprese che soddisfano requisiti adeguati determinati in precedenza, comprese soglie quantitative. Nel caso di un'operazione per la quale la potenziale controparte rientra in un'altra giurisdizione, l'impresa di investimento tiene conto dello status di tale altra impresa, come stabilito dalla legislazione o dalle misure dello Stato membro nel quale l'impresa è stabilita.

Gli Stati membri assicurano che l'impresa di investimento che conclude operazioni a norma del paragrafo 1 con siffatte imprese ottenga dalla sua eventuale controparte la conferma esplicita che quest'ultima accetta di essere trattata come controparte qualificata. Gli Stati membri autorizzano l'impresa di investimento ad ottenere tale conferma sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni.

4.   Gli Stati membri possono riconoscere come controparti qualificate soggetti di paesi terzi equivalenti alle categorie di soggetti menzionate al paragrafo 2.

Gli Stati membri possono parimenti riconoscere come controparti qualificate imprese di paesi terzi quali quelle di cui al paragrafo 3 soggette a condizioni e requisiti identici a quelli contemplati al paragrafo 3.

5.   Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 2, 3 e 4 alla luce dei cambiamenti nella prassi di mercato e per facilitare il buon funzionamento del mercato unico, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione che precisino:

a)

le procedure per chiedere di essere trattati come clienti a norma del paragrafo 2;

b)

le procedure per ottenere l'esplicita conferma dalle eventuali controparti a norma del paragrafo 3;

c)

i requisiti adeguati determinati in precedenza, comprese soglie quantitative, in base ai quali un'impresa può essere considerata come controparte qualificata a norma del paragrafo 3.

SEZIONE 3

Trasparenza e integrità del mercato

Articolo 25

Obbligo di preservare l'integrità del mercato, di segnalare le operazioni effettuate e di conservarne la registrazione

1.   Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (21), gli Stati membri provvedono a mettere in atto le misure appropriate per consentire alle autorità competenti di controllare le attività delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale in maniera da rafforzare l'integrità del mercato.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento tengano a disposizione dell'autorità competente, per almeno cinque anni, i dati riguardanti tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso, sia per conto proprio sia per conto dei clienti. In caso di operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (22).

3.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunichino i dettagli di tali operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro la fine del giorno lavorativo seguente. Questo obbligo si applica a prescindere dal fatto che tali operazioni siano state effettuate in un mercato regolamentato o no.

Le autorità competenti, a norma dell'articolo 58, istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che anche l'autorità competente del mercato più pertinente per tali strumenti finanziari in termini di liquidità riceva tali informazioni.

4.   Queste comunicazioni comprendono in particolare i nomi e i numeri degli strumenti acquistati o venduti, la quantità, la data e l'ora dell'esecuzione, i prezzi della transazione e i mezzi per individuare le imprese di investimento interessate.

5.   Gli Stati membri prevedono che tali comunicazioni siano presentate alle autorità competenti dalle imprese di investimento stesse o con un terzo che agisce per loro conto, o da un sistema di confronto degli ordini («trade matching system») e di notifica approvato dall'autorità competente ovvero dal mercato regolamentato o dal sistema multilaterale di negoziazione i cui sistemi sono stati utilizzati per concludere l'operazione. Quando le operazioni concluse sono comunicate direttamente all'autorità competente dal mercato regolamentato, dal sistema multilaterale di negoziazione o da un sistema di confronto degli ordini («trade matching system») e di notifica approvato dall'autorità competente, le imprese di investimento possono essere esentate dall'obbligo di cui al paragrafo 3.

6.   Quando, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 7, le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità competente dello Stato membro ospitante, questa trasmette le informazioni in questione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, a meno che queste ultime decidano di non voler ricevere tali informazioni.

7.   Per assicurare che le misure volte a proteggere l'integrità del mercato siano modificate per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari sotto il profilo tecnico e per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione che precisano i metodi e le procedure da seguire per comunicare le operazioni finanziarie, la forma e il contenuto di tali comunicazioni e i criteri per definire un mercato rilevante a norma del paragrafo 3.

Articolo 26

Controllo dell'ottemperanza alle regole del sistema multilaterale di negoziazione e ad altri obblighi di legge

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongano e mantengano dispositivi e procedure efficaci, pertinenti per il sistema multilaterale di negoziazione, per controllare regolarmente l'ottemperanza alle sue regole da parte degli utenti. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione controllano le operazioni effettuate dai loro utenti nell'ambito dei loro sistemi per identificare le infrazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunichino all'autorità competente le infrazioni significative alle sue regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunichino senza indugio le informazioni pertinenti all'autorità competente per le indagini e il perseguimento degli abusi di mercato e le offrano piena assistenza nell'investigare e perseguire gli abusi di mercato commessi nei suoi sistemi o per loro tramite.

Articolo 27

Obbligo per le imprese di investimento di pubblicare quotazioni irrevocabili

1.   Gli Stati membri prescrivono che gli internalizzatori sistematici di azioni pubblichino quotazioni irrevocabili delle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati per le quali essi sono internalizzatori sistematici e per le quali esiste un mercato liquido. Nel caso di azioni per le quali non esiste un mercato liquido, gli internalizzatori sistematici comunicano le loro quotazioni alla clientela su richiesta.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli internalizzatori sistematici quando negoziano quantitativi fino alla dimensione standard del mercato. Gli internalizzatori che negoziano soltanto quantitativi al di sopra delle dimensioni standard del mercato non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo

Gli internalizzatori sistematici possono decidere il quantitativo o i quantitativi delle loro quotazioni. Per una particolare azione ciascuna quotazione include un prezzo o prezzi irrevocabili di acquisto e/o di vendita per un quantitativo o quantitativi che potrebbero corrispondere alle dimensioni standard del mercato per la categoria di azioni alla quale l'azione appartiene. Il prezzo o i prezzi riflettono anche le condizioni prevalenti di mercato per quell'azione.

Le azioni sono raggruppate in categorie sulla base del valore medio aritmetico degli ordini eseguiti nel mercato di quell'azione. Le dimensioni standard del mercato per ciascuna categoria di azioni sono rappresentative del valore medio aritmetico degli ordini eseguiti nel mercato per le azioni incluse in ciascuna categoria di azioni.

Il mercato di ciascuna azione è costituito da tutti gli ordini eseguiti nell'Unione europea relativamente a quell'azione, esclusi i volumi elevati rispetto alle normali dimensioni di mercato per quell'azione.

2.   L'autorità competente del mercato più pertinente in termini di liquidità, come definita all'articolo 25 per ciascuna azione, determina almeno ogni anno e sulla base del valore medio aritmetico degli ordini eseguiti nel mercato relativamente a quell'azione la categoria di azioni alla quale appartiene. Questa informazione è resa pubblica a tutti gli operatori del mercato

3.   Gli internalizzatori sistematici pubblicano le loro quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di contrattazione. Essi hanno facoltà di aggiornare in qualsiasi momento le quotazioni. Hanno altresì facoltà di ritirarle, in condizioni eccezionali di mercato.

Le quotazioni sono pubblicate in modo da essere facilmente accessibili ad altri partecipanti al mercato a condizioni commerciali ragionevoli.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 21, gli internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai loro clienti al dettaglio in relazione alle azioni per le quali sono internalizzatori sistematici, ai prezzi quotati al momento in cui ricevono l'ordine.

Gli internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai loro clienti professionali in relazione alle azioni per le quali sono internalizzatori sistematici, al prezzo quotato al momento in cui ricevono l'ordine. Essi possono tuttavia eseguire detti ordini ad un prezzo migliore in casi giustificati, a patto che il prezzo rientri in una forbice pubblicata prossima alle condizioni di mercato e gli ordini siano di dimensioni maggiori di quelle abitualmente considerate da un investitore al dettaglio

Inoltre, gli internalizzatori sistematici possono eseguire gli ordini che ricevono dai loro investitori professionali a prezzi diversi da quelli delle loro quotazioni senza doversi conformare alle condizioni stabilite nel quarto comma, riguardo alle transazioni quando l'esecuzione in vari titoli fa parte di una sola transazione o riguardo ad ordini soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.

In una situazione in cui un internalizzatore sistematico, che effettua un'unica quotazione oppure la cui quotazione più elevata è inferiore alle dimensioni del mercato, riceve da un cliente un ordine più consistente della sua quotazione, ma inferiore alle dimensioni standard del mercato, può decidere di eseguire quella parte dell'ordine eccedente rispetto alla sua quotazione purché l'ordine sia eseguito al prezzo quotato, tranne i casi in cui è diversamente consentito dalle condizioni dei due comma precedenti. Nei casi in cui l'internalizzatore sistematico fa una quotazione diversificata e riceve un ordine dalle dimensioni intermedie che sceglie di eseguire, l'ordine è eseguito applicando uno dei prezzi quotati, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 22, tranne i casi in cui è diversamente consentito dalle condizioni dei due comma precedenti.

4.   Le autorità competenti controllano:

a)

che le società di investimento aggiornino regolarmente i prezzi di acquisto/vendita pubblicati a norma del paragrafo 1 e mantengano i prezzi che riflettono le condizioni di mercato prevalenti;

b)

che le società d'investimento rispettino le condizioni relative al miglioramento del prezzo di cui al quarto comma del paragrafo 3.

5.   Gli internalizzatori sistematici sono autorizzati a decidere, in base alla loro politica commerciale ed in modo non discriminatorio e oggettivo, quali investitori possono accedere alle loro quotazioni. A tale scopo, chiare norme disciplineranno l'accesso alle loro quotazioni. Gli internalizzatori sistematici possono rifiutarsi di avviare o interrompere relazioni commerciali con gli investitori in base a considerazioni di ordine commerciale, quali la situazione dell'investitore in termini di credito, il rischio della controparte e il regolamento finale dell'operazione.

6.   Per limitare il rischio di esposizione a operazioni multiple dello stesso cliente gli internalizzatori sistematici sono autorizzati a limitare, in modo non discriminatorio, il numero delle operazioni di uno stesso cliente che si impegnano a concludere alle condizioni pubblicate. Essi sono inoltre autorizzati a limitare in modo non discriminatorio e ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22 il numero totale delle transazioni dei diversi clienti nello stesso momento e sempre che ciò sia consentito soltanto quando il numero e/o il volume degli ordini cercato dai clienti supera notevolmente la norma.

7.   Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 6, in modo da consentire una valutazione efficace delle azioni e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le condizioni migliori per i loro clienti, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione che:

a)

specifichino i criteri per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2;

b)

specifichino i criteri che stabiliscono quando una quotazione è pubblicata su base regolare e continua ed è facilmente accessibile nonché i mezzi tramite i quali le imprese di investimento possono ottemperare all'obbligo di pubblicare le loro quotazioni, ad esempio:

i)

tramite le strutture di un mercato regolamentato che abbia ammesso alla negoziazione lo strumento su cui verte l'operazione;

ii)

tramite i servizi di un terzo;

iii)

tramite dispositivi propri;

c)

specifichino i criteri generali per stabilire quali siano le transazioni in cui l'esecuzione su diversi titoli è parte di un'unica transizione o di ordini che sono soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato;

d)

specifichino i criteri generali per stabilire che cosa possa essere considerato come circostanza eccezionale di mercato che consente il ritiro delle quotazioni ovvero come condizione per un aggiornamento delle quotazioni.

e)

specifichino i criteri per determinare quale sia la dimensione abitualmente trattata dagli investitori al dettaglio.

f)

specifichino i criteri per stabilire che cosa significa superare notevolmente la norma del paragrafo 6;

g)

specifichino i criteri per stabilire quando i prezzi ricadono in un ventaglio pubblico vicino alle condizioni di mercato.

Articolo 28

Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento

1.   Gli Stati membri prescrivono almeno che le imprese di investimento che concludono per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni su azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione rendano pubblici il volume e il prezzo di tali operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate per quanto possibile in tempo reale, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo da essere facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni pubblicate in applicazione del paragrafo 1 e i limiti di tempo entro i quali sono pubblicate siano conformi ai requisiti adottati a norma dell'articolo 45. Quando le misure adottate a norma dell'articolo 45 prevedono la comunicazione differita di talune categorie di operazioni su azioni, questa possibilità si applica, mutatis mutandis, alle operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione.

3.   Per garantire il funzionamento trasparente ed ordinato dei mercati nonché l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione che:

a)

specifichino i mezzi tramite i quali le imprese di investimento possono ottemperare agli obblighi che incombono loro a norma del paragrafo 1, ad esempio:

i)

tramite le strutture di un mercato regolamentato che abbia ammesso alla negoziazione lo strumento su cui verte l'operazione o tramite le strutture di un sistema multilaterale di negoziazione nel quale sia negoziata l'azione su cui verte l'operazione;

ii)

tramite i servizi di un terzo;

iii)

tramite dispositivi propri;

b)

chiariscano le modalità di applicazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1 alle operazioni che comportano l'uso di azioni a fini di garanzia, di prestito o altro quando lo scambio di queste azioni è determinato da fattori diversi dal loro prezzo di mercato.

Articolo 29

Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per i sistemi multilaterali di negoziazione

1.   Gli Stati membri prescrivono quanto meno che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione rendano pubblichi i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi pubblicizzati tramite i loro sistemi per le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli Stati membri prescrivono che tali informazioni siano messe a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli e in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.

2.   Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possano esentare le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione dall'obbligo di pubblicare le informazioni di cui al paragrafo 1 in base al modello di mercato o al tipo e alle dimensioni degli ordini nei casi di cui al paragrafo 3. In particolare le autorità competenti possono esentare da tale obbligo le operazioni riguardanti volumi che, per le azioni o categorie di azioni negoziate, sono elevati se raffrontati alle dimensioni normali del mercato.

3.   Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione riguardanti:

a)

la forbice delle quotazioni di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai market-maker designati nonché lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che devono essere pubblicati;

b)

i tipi e le dimensioni degli ordini che possono essere esentati dall'informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 2;

c)

i modelli di mercato che possono essere esentati dall'informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 2. In particolare l'applicabilità dell'obbligo ai metodi di negoziazione utilizzati da un sistema multilaterale di negoziazione che conclude operazioni in base alle sue regole con riferimento a prezzi stabiliti al di fuori dei sistemi del sistema multilaterale di negoziazione o tramite asta periodica.

Salvo nei casi giustificati dalla natura specifica del sistema multilaterale di negoziazione, il contenuto di tali misure di esecuzione è uguale a quello delle misure di esecuzione previste all'articolo 44 per i mercati regolamentati.

Articolo 30

Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i sistemi multilaterali di negoziazione

1.   Gli Stati membri prescrivono almeno che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione rendano pubblici il prezzo, il volume e il momento di esecuzione delle operazioni concluse nell'ambito dei suoi sistemi riguardanti azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli Stati membri prescrivono che i dati di tali operazioni siano resi pubblici a condizioni commerciali ragionevoli e per quanto possibile in tempo reale. Questo requisito non si applica ai dati di negoziazioni eseguite in un sistema multilaterale di negoziazione resi pubblici nell'ambito dei sistemi di un mercato regolamentato.

2.   Gli Stati membri prevedono che l'autorità competente possa autorizzare le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione a differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni in base al loro tipo o alle loro dimensioni. In particolare l'autorità competente può autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni riguardano volumi che, per tali azioni o categorie di azioni, sono elevati se raffrontati alle dimensioni normali del mercato. Gli Stati membri prescrivono che i sistemi multilaterali di negoziazione ottengano dall'autorità competente la preventiva approvazione delle misure proposte per la pubblicazione differita delle operazioni e prescrivono che tali misure siano comunicate chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico degli investitori.

3.   Per garantire il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari e assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione riguardanti:

a)

la portata e il contenuto delle informazioni da mettere a disposizione del pubblico;

b)

le condizioni alle quali le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione possono prevedere la pubblicazione differita delle operazioni nonché i criteri da applicare nel decidere per quali operazioni, a motivo delle dimensioni e del tipo di azione su cui verte l'operazione, è ammessa la pubblicazione differita.

Salvo nei casi giustificati dalla natura specifica del sistema multilaterale di negoziazione, il contenuto di tali misure di esecuzione è uguale a quello delle misure di esecuzione previste all'articolo 45 per i mercati regolamentati.

CAPO III

DIRITTI DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Articolo 31

Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento

1.   Gli Stati membri assicurano che qualsiasi impresa di investimento autorizzata e sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti di un altro Stato membro ai sensi della presente direttiva, e per quanto riguarda gli enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE, possa liberamente prestare servizi e/o svolgere attività nonché prestare servizi accessori sul loro territorio, purché tali servizi e attività siano coperti dall'autorizzazione. I servizi accessori possono essere prestati soltanto insieme ad un servizio e/o ad un'attività di investimento.

Gli Stati membri non impongono obblighi supplementari a tali imprese di investimento o enti creditizi per le materie disciplinate dalla presente direttiva.

2.   Un'impresa di investimento che desideri prestare servizi o esercitare attività sul territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che desideri modificare la gamma dei servizi o attività già testati comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine:

a)

lo Stato membro nel quale intende operare;

b)

un programma di attività che indichi in particolare i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori che intende prestare e se intende avvalersi di agenti collegati sul territorio degli Stati membri nei quali intende prestare servizi.

Qualora l'impresa d'investimento intenda avvalersi di agenti collegati, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa d'investimento comunica, a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e entro un termine ragionevole, l'identità degli agenti collegati che l'impresa di investimento intende impiegare in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante può rendere pubbliche tali informazioni.

3.   Nel mese seguente la ricezione di tali informazioni, l'autorità competente dello Stato membro d'origine le trasmette all'autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell'articolo 56, paragrafo 1. L'impresa di investimento può allora cominciare a prestare il servizio o i servizi di investimento in questione nello Stato membro ospitante.

4.   In caso di modifica di uno qualunque dei dati comunicati a norma del paragrafo 2, l'impresa di investimento informa per iscritto l'autorità competente del suo Stato membro d'origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.

5.   Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento e gli operatori di mercato che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione di altri Stati membri, senza assoggettarle ad ulteriori obblighi di legge o amministrativi, ad instaurare opportuni dispositivi nel loro territorio in modo da agevolare l'accesso ai loro sistemi ed il relativo uso da parte di utenti o partecipanti remoti stabiliti nel loro territorio.

6.   L'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione comunica all'autorità competente del suo Stato membro d'origine lo Stato membro in cui intende instaurare tali dispositivi. L'autorità competente dello Stato membro d'origine del sistema multilaterale di negoziazione trasmette, entro un mese, l'informazione allo Stato membro in cui il sistema multilaterale di negoziazione intende fornire tali dispositivi.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine del sistema multilaterale di negoziazione comunica, su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro che ospita il sistema multilaterale di negoziazione e in tempi ragionevoli, l'identità dei membri o partecipanti del sistema multilaterale di negoziazione stabiliti in tale Stato membro.

Articolo 32

Stabilimento di succursali

1.   Gli Stati membri assicurano che la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori e/o l'esercizio di attività di investimento sul loro territorio ai sensi della presente direttiva e della direttiva 2000/12/CE possano essere effettuati tramite lo stabilimento di succursali, purché tali servizi e attività siano coperti dall'autorizzazione concessa all'impresa di investimento o all'ente creditizio nel suo Stato membro d'origine. I servizi accessori possono essere prestati soltanto insieme ad un servizio e/o ad un'attività di investimento.

Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo, ad eccezione di quelli previsti ai sensi del paragrafo 7, all'organizzazione e all'attività della succursale per le materie trattate dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che desiderano stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifichino preventivamente all'autorità competente del loro Stato membro d'origine e le forniscano le informazioni seguenti:

a)

gli Stati membri nel cui territorio intendono stabilire una succursale;

b)

un programma delle attività che indichi tra l'altro i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori prestati dalla succursale e la sua struttura organizzativa e specifichi se essa intende avvalersi di agenti collegati;

c)

l'indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti;

d)

i nomi delle persone responsabili della gestione della succursale.

Qualora un'impresa d'investimento si avvalga di un agente collegato, stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, tale agente collegato è assimilato alla succursale ed è soggetto alle disposizioni della presente direttiva in materia di succursali.

3.   A meno di avere motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della solidità finanziaria di un'impresa di investimento tenuto conto delle attività previste, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica queste informazioni, nei tre mesi seguenti la loro ricezione, all'autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, e ne informa l'impresa di investimento.

4.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante informazioni dettagliate sul sistema di indennizzo degli investitori autorizzato al quale l'impresa di investimento ha aderito ai sensi della direttiva 97/9/CE. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa inoltre l'autorità competente dello Stato membro ospitante di qualsiasi modifica di tali informazioni.

5.   Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuta di comunicare le informazioni di cui sopra all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro tre mesi a decorrere dalla ricezione delle predette informazioni, le ragioni del suo rifiuto all'impresa di investimento interessata.

6.   A partire dalla ricezione di una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro ospitante o in assenza di tale comunicazione, entro due mesi dalla data di trasmissione della comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, la succursale può essere stabilita e cominciare la sua attività.

7.   Spetta all'autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata vigilare affinché i servizi prestati dalla succursale nel suo territorio ottemperino agli obblighi fissati dagli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.

L'autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per consentire all'autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti dagli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi e/o le attività prestate dalla succursale nel suo territorio.

8.   Ciascuno Stato membro prevede che quando un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro ha stabilito una succursale nel suo territorio, l'autorità competente dello Stato membro d'origine di tale impresa possa, nell'esercizio delle sue responsabilità e dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro ospitante, procedere a verifiche in loco presso tale succursale.

9.   In caso di modifica di uno dei dati comunicati a norma del paragrafo 2, l'impresa di investimento informa per iscritto l'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.

Articolo 33

Accesso ai mercati regolamentati

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento degli altri Stati membri che sono autorizzate ad eseguire gli ordini dei clienti o a negoziare per conto proprio abbiano il diritto di diventare membri dei mercati regolamentati stabiliti sul loro territorio o di avervi accesso secondo una delle modalità seguenti:

a)

direttamente, stabilendo una succursale nello Stato membro ospitante;

b)

diventando membri remoti o avendo accesso remoto al mercato regolamentato, senza dover essere stabilite nello Stato membro d'origine di tale mercato, quando le sue procedure e i sistemi di negoziazione del mercato in questione non richiedono una presenza fisica per la conclusione delle operazioni nel mercato.

2.   Gli Stati membri non impongono alle imprese di investimento che esercitano il diritto di cui al paragrafo 1 alcun obbligo aggiuntivo di natura regolamentare o amministrativa per quanto riguarda le materie disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 34

Accesso ai sistemi di controparte centrale, compensazione e regolamento e diritto di designare il sistema di regolamento

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento degli altri Stati membri abbiano il diritto di accedere ai sistemi di controparte centrale, compensazione e regolamento esistenti nel loro territorio per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.

Essi prescrivono che l'accesso di tali imprese di investimento a tali strutture sia subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti ed obiettivi identici a quelli che si applicano ai partecipanti nazionali. Essi non limitano l'uso di tali strutture alla compensazione e al regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione stabiliti nel loro territorio.

2.   Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati stabiliti sul loro territorio offrano a tutti i loro membri o partecipanti il diritto di designare il sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate al loro interno a condizione che:

a)

vi siano, tra il sistema di regolamento designato e qualunque altro sistema o struttura, i collegamenti e i dispositivi necessari per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni in questione; e

b)

vi sia il riconoscimento, da parte dell'autorità competente per la vigilanza sul mercato regolamentato, che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse in tale mercato tramite un sistema di regolamento diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari.

Tale valutazione del mercato regolamentato da parte dell'autorità competente lascia impregiudicate le competenze delle banche centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di regolamento o di altre autorità preposte alla vigilanza di tali sistemi. L'autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati da tali istituzioni per evitare un'indebita duplicazione dei controlli.

3.   I diritti concessi alle imprese di investimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto dei gestori dei sistemi di controparte centrale, compensazione o regolamento di rifiutare l'accesso ai servizi richiesti per ragioni commerciali legittime.

Articolo 35

Disposizioni relative agli accordi di controparte centrale, di compensazione e di regolamento nell'ambito dei sistemi multilaterali di negoziazione

1.   Gli Stati membri non impediscono alle imprese d'investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione di concludere accordi appropriati con una controparte centrale, stanza di compensazione e con un sistema di regolamento di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione e/o il regolamento di alcune o di tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato nel quadro dei loro sistemi.

2.   L'autorità competente delle imprese d'investimento e dei gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione non può opporsi al ricorso ad una controparte centrale, ad una stanza di compensazione e/o a sistemi di regolamento di un altro Stato membro salvo qualora possa dimostrare che ciò è necessario per preservare il funzionamento ordinato di tale sistema multilaterale di negoziazione e tenuto conto delle condizioni fissate dall'articolo 34, paragrafo 2 per i sistemi di regolamento.

Per evitare un'indebita duplicazione dei controlli l'autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati sul sistema di compensazione e di regolamento dalle banche centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di compensazione e di regolamento o da altre autorità preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi.

TITOLO III

MERCATI REGOLAMENTATI

Articolo 36

Autorizzazione e legge applicabile

1.   Gli Stati membri riservano l'autorizzazione ad operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano alle disposizioni del presente titolo.

L'autorità competente concede l'autorizzazione ad operare in qualità di mercato regolamentato solo quando si è accertata che sia il gestore del mercato che i sistemi del mercato regolamentato in questione ottemperano quanto meno ai requisiti stabiliti dal presente titolo.

Nel caso di un mercato regolamentato che sia una persona giuridica e che sia gestito o amministrato da un gestore del mercato diverso dal mercato regolamentato stesso, gli Stati membri determinano in che modo i vari obblighi imposti al gestore del mercato in virtù della presente direttiva debbano essere ripartiti tra il mercato regolamentato e il gestore del mercato.

Il gestore del mercato regolamentato fornisce tutte le informazioni, tra cui un programma di attività che precisi anche i tipi di attività previste e la struttura organizzativa, necessarie per permettere all'autorità competente di accertarsi che il mercato regolamentato abbia instaurato, al momento dell'autorizzazione iniziale, tutti i dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente titolo.

2.   Gli Stati membri prescrivono che il gestore del mercato regolamentato svolga le attività attinenti all'organizzazione e al funzionamento del mercato stesso sotto la vigilanza dell'autorità competente. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti controllino regolarmente che i mercati regolamentati rispettino le disposizioni del presente titolo. Essi garantiscono inoltre che le autorità competenti controllino che i mercati regolamentati ottemperino in ogni momento alle condizioni per l'autorizzazione iniziale stabilite nel presente titolo.

3.   Gli Stati membri assicurano che il gestore del mercato abbia la responsabilità di garantire che il mercato regolamentato che gestisce soddisfi tutti i requisiti previsti dal presente titolo.

Gli Stati membri assicurano parimenti che il gestore del mercato abbia il diritto di esercitare i diritti che corrispondono al mercato regolamentato che gestisce in virtù della presente direttiva.

4.   Fatte salve le disposizioni pertinenti della direttiva 2003/6/CE, la legge applicabile alle negoziazioni concluse nel quadro dei sistemi del mercato regolamentato è quella dello Stato membro d'origine del mercato in questione.

5.   L'autorità competente può revocare l'autorizzazione rilasciata ad un mercato regolamentato allorché questo:

a)

non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di funzionare da più di sei mesi, salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non preveda che l'autorizzazione permanga anche in tali casi;

b)

ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare:

c)

non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

d)

ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva;

e)

ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale.

Articolo 37

Obblighi inerenti alla gestione del mercato regolamentato

1.   Gli Stati membri prescrivono che le persone che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato abbiano onorabilità e professionalità sufficienti per garantire la gestione sana e prudente e il funzionamento del mercato regolamentato. Gli Stati membri prescrivono inoltre che il gestore del mercato regolamentato comunichi all'autorità competente l'identità delle persone che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato e qualsiasi successivo cambiamento.

L'autorità competente rifiuta di approvare i cambiamenti proposti quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che essi mettono concretamente a repentaglio la gestione sana e prudente e il funzionamento del mercato regolamentato.

2.   Gli Stati membri assicurano che, nel processo di autorizzazione di un mercato regolamentato, si consideri che la persona o le persone che dirigono effettivamente le attività e le operazioni di un mercato regolamentato già autorizzato secondo le condizioni della presente direttiva soddisfino i requisiti stabiliti al paragrafo 1.

Articolo 38

Obblighi riguardanti le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato

1.   Gli Stati membri prescrivono che le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato siano idonee.

2.   Gli Stati membri prescrivono che il gestore del mercato regolamentato:

a)

trasmetta all'autorità competente e renda pubbliche informazioni sulla proprietà del mercato regolamentato e/o del gestore del mercato, ed in particolare l'identità delle parti che sono in grado di esercitare un'influenza significativa sulla sua gestione e l'entità dei loro interessi;

b)

comunichi all'autorità competente e renda pubblico qualsiasi trasferimento di proprietà che dia origine a cambiamenti dell'identità delle persone che esercitano un'influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato.

3.   L'autorità competente rifiuta di approvare i cambiamenti proposti agli assetti di controllo del mercato regolamentato e/o del gestore del mercato quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente di tale mercato.

Articolo 39

Requisiti di organizzazione

Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati:

a)

prendano misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall'autorità competente;

b)

siano adeguatamente attrezzati per gestire i rischi ai quali sono esposti, si dotino di dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi che possano comprometterne il funzionamento e prendano misure efficaci per attenuare tali rischi;

c)

pongano in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;

d)

si dotino di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta e ordinata nonché di criteri obiettivi che consentano l'esecuzione efficiente degli ordini;

e)

si dotino di dispositivi efficaci atti ad agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito dei loro sistemi;

f)

dispongano, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, di risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto.

Articolo 40

Ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione

1.   Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati siano dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione.

Tali regole assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili.

2.   Nel caso degli strumenti derivati, le regole assicurano in particolare che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché con l'esistenza di condizioni efficaci di regolamento.

3.   In aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati adottino e mantengano dispositivi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto comunitario per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc.

Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati si dotino di dispositivi atti ad agevolare ai loro membri e ai loro partecipanti l'accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base alla normativa comunitaria.

4.   Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati siano dotati dei dispositivi necessari per controllare regolarmente l'osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari che ammettono alla negoziazione.

5.   Un valore mobiliare, una volta ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato, e in ottemperanza alle pertinenti disposizioni della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (23), può essere ammesso alla negoziazione in altri mercati regolamentati anche senza il consenso dell'emittente. Questi mercati informano l'emittente di aver ammesso alla negoziazione i suoi titoli. L'emittente non è soggetto all'obbligo di fornire le informazioni di cui al paragrafo 3 direttamente ad un mercato regolamentato che abbia ammesso i suoi titoli alla negoziazione senza il suo consenso.

6.   Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione che specifichino:

a)

le caratteristiche delle diverse categorie di strumenti che devono essere prese in considerazione dal mercato regolamentato per valutare se uno strumento sia stato emesso in modo compatibile con le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma ai fini dell'ammissione alla negoziazione sui diversi segmenti che il mercato gestisce;

b)

i dispositivi che il mercato regolamentato deve porre in atto perché si consideri che ha adempiuto al proprio obbligo di verificare che l'emittente di un valore mobiliare rispetti tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc;

c)

i dispositivi di cui il mercato regolamentato deve dotarsi a norma del paragrafo 3 per agevolare ai suoi membri e ai suoi partecipanti l'accesso alle informazioni che sono state pubblicate alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria.

Articolo 41

Sospensione e ritiro di strumenti dalla negoziazione

1.   Fatto salvo il diritto dell'autorità competente, di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettere j) e k), di richiedere la sospensione o il ritiro di uno strumento finanziario dalla negoziazione, il gestore del mercato regolamentato può sospendere o ritirare dalla negoziazione gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del mercato regolamentato, a meno che tale misura non rischi di causare un danno significativo agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

Fatta salva la possibilità, per i gestori dei mercati regolamentati, di informare direttamente i gestori di altri mercati regolamentati, gli Stati membri prescrivono che il gestore di un mercato regolamentato che sospende o ritira dalle negoziazioni uno strumento finanziario renda pubblica la decisione e comunichi le informazioni pertinenti all'autorità competente. Quest'ultima è tenuta ad informare le autorità competenti degli altri Stati membri.

2.   Un'autorità competente che richiede di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione in uno o più mercati regolamentati rende immediatamente pubblica la sua decisione e informa le autorità competenti degli altri Stati membri. Salvo qualora ciò possa causare danni significativi agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, le autorità competenti degli altri Stati membri richiedono la sospensione o il ritiro di tale strumento finanziario dalla negoziazione nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione che operano sotto la loro autorità.

Articolo 42

Accesso ai mercati regolamentati

1.   Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati stabiliscano e mantengano regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, per quanto riguarda l'accesso al mercato regolamentato o l'acquisizione della qualità di membro.

2.   Tali regole specificano gli obblighi imposti ai membri o ai partecipanti derivanti:

a)

dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;

b)

dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;

c)

dagli standard professionali imposti al personale delle imprese di investimento o dagli enti creditizi che sono operanti nel mercato;

d)

dalle condizioni stabilite, per i membri o partecipanti diversi dalle imprese di investimento e dagli enti creditizi, a norma del paragrafo 3;

e)

dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

3.   I mercati regolamentati possono ammettere in qualità di membri o partecipanti le imprese di investimento, gli enti creditizi autorizzati in virtù della direttiva 2000/12/CE e chiunque:

a)

soddisfi i requisiti di onorabilità e professionalità;

b)

disponga di un livello sufficiente di capacità di negoziazione e di competenza;

c)

disponga, se del caso, di adeguati dispositivi organizzativi;

d)

disponga di risorse sufficienti per il ruolo che deve svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato per garantire l'adeguato regolamento delle operazioni.

4.   Gli Stati membri assicurano che per le operazioni concluse su un mercato regolamentato i membri e i partecipanti non siano tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi prescritti agli articoli 19, 21 e 22. Tuttavia, i membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano gli obblighi previsti agli articoli 19, 21 e 22 per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato.

5.   Gli Stati membri assicurano che le regole in materia di accesso ai mercati regolamentati o di acquisizione della qualità di membro prevedano la partecipazione diretta o remota delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

6.   Senza imporre ulteriori obblighi di legge o amministrativi, ciascuno Stato membro autorizza i mercati regolamentati degli altri Stati membri a dotarsi nel suo territorio di dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel suo territorio.

Il mercato regolamentato comunica all'autorità competente del suo Stato membro d'origine lo Stato membro in cui intende predisporre tali dispositivi. L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui il mercato regolamentato intende predisporre tali dispositivi.

Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del mercato regolamentato comunica in tempi ragionevoli l'identità dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro

7.   Gli Stati membri prescrivono che i gestori dei mercati regolamentati comunichino regolarmente alle autorità competenti di tali mercati gli elenchi dei rispettivi membri e partecipanti.

Articolo 43

Controllo dell'ottemperanza alle regole dei mercati regolamentati e ad altri obblighi di legge

1.   Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati predispongano e mantengano dispositivi e procedure efficaci per il controllo regolare dell'ottemperanza alle loro regole da parte dei loro membri o partecipanti. I mercati regolamentati controllano le operazioni eseguite dai loro membri o partecipanti nel quadro dei loro sistemi, al fine di rilevare le infrazioni a tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato.

2.   Gli Stati membri prescrivono che i gestori dei mercati regolamentati segnalino all'autorità competente del mercato regolamentato le infrazioni significative alle loro regole o le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato. Gli Stati membri prescrivono inoltre che i gestori dei mercati regolamentati comunichino senza ritardo le informazioni pertinenti all'autorità competente per le indagini e il perseguimento degli abusi di mercato nel mercato regolamentato e le offrano piena assistenza nell'investigare e perseguire gli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro tramite.

Articolo 44

Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per i mercati regolamentati

1.   Gli Stati membri prescrivono quanto meno che i mercati regolamentati rendano pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e la profondità degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi pubblicizzati tramite i loro sistemi per le azioni ammesse alla negoziazione. Gli Stati membri prescrivono che tali informazioni siano messe a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli e in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.

I mercati regolamentati possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che essi utilizzano per divulgare le informazioni di cui al primo comma alle imprese di investimento che sono tenute a pubblicare le loro quotazioni in azioni a norma dell'articolo 27.

2.   Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possano esentare i mercati regolamentati dall'obbligo di pubblicare le informazioni di cui al paragrafo 1 in base al modello di mercato o al tipo e alle dimensioni degli ordini nei casi di cui al paragrafo 3. In particolare le autorità competenti possono esentare da tale obbligo le operazioni di dimensioni elevate se raffrontate alle dimensioni delle operazioni normalmente negoziate sul mercato aventi ad oggetto le stesse azioni o categorie di azioni.

3.   Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione riguardanti:

a)

la forbice delle quotazioni di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai market-maker designati nonché la profondità degli interessi di negoziazione espressi a tali quotazioni che devono essere pubblicati;

b)

le dimensioni e i tipi degli ordini che possono essere esentati dall'informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 2;

c)

i modelli di mercato che possono essere esentati dall'informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 2, in particolare l'applicabilità dell'obbligo ai metodi di negoziazione utilizzati dai mercati regolamentati che concludono operazioni in base alle loro regole con riferimento a prezzi stabiliti al di fuori del mercato regolamentato o tramite asta periodica.

Articolo 45

Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i mercati regolamentati

1.   Gli Stati membri prescrivono quanto meno che i mercati regolamentati rendano pubblici il prezzo, il volume e la data di esecuzione delle operazioni concluse riguardanti le azioni ammesse alla negoziazione. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni dettagliate riguardanti tutte queste operazioni siano rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli e per quanto possibile in tempo reale.

I mercati regolamentati possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che essi utilizzano per divulgare le informazioni di cui al primo comma, alle imprese di investimento che sono tenute a pubblicare i dettagli delle loro operazioni su azioni a norma dell'articolo 28.

2.   Gli Stati membri prevedono che l'autorità competente possa autorizzare i mercati regolamentati a differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni in base al loro tipo o alle loro dimensioni. In particolare l'autorità competente può autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni di dimensioni elevate se raffrontate alle dimensioni delle operazioni normalmente negoziate sul mercato aventi ad oggetto le stesse azioni o categorie di azioni. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati ottengano dall'autorità competente la preventiva approvazione delle misure proposte per la pubblicazione differita delle operazioni e prescrivono che tali misure siano comunicate chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico degli investitori.

3.   Per garantire il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari e assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione riguardanti:

a)

la portata e il contenuto delle informazioni da mettere a disposizione del pubblico;

b)

le condizioni alle quali il mercato regolamentato può prevedere la pubblicazione differita delle operazioni nonché i criteri da applicare nel decidere per quali operazioni, a motivo delle dimensioni e del tipo di azione su cui verte l'operazione, è ammessa la pubblicazione differita.

Articolo 46

Disposizioni riguardanti gli accordi di controparte centrale e di compensazione e di regolamento

1.   Gli Stati membri non vietano ai mercati regolamentati di concludere con una controparte centrale o una stanza di compensazione e un sistema di regolamento di un altro Stato membro gli accordi necessari per prevedere la compensazione e/o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti a tali mercati nel quadro dei loro sistemi.

2.   L'autorità competente per il mercato regolamentato non può opporsi al ricorso ad una controparte centrale, ad una stanza di compensazione e/o a sistemi di regolamento di un altro Stato membro salvo qualora possa dimostrare che ciò è necessario per preservare il funzionamento ordinato del predetto mercato e tenuto conto delle condizioni fissate dall'articolo 34, paragrafo 2 per i sistemi di regolamento.

Per evitare un'indebita duplicazione dei controlli l'autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati sul sistema di compensazione e di regolamento dalle banche centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di compensazione e di regolamento o da altre autorità preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi.

Articolo 47

Elenco dei mercati regolamentati

Ciascuno Stato membro compila l'elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d'origine e comunica agli altri Stati membri e alla Commissione tale elenco. Esso provvede altresì a comunicare ogni modifica del predetto elenco. La Commissione pubblica l'elenco di tutti i mercati regolamentati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e lo aggiorna almeno una volta all'anno. La Commissione pubblica e aggiorna inoltre l'elenco sul suo sito web ogniqualvolta gli Stati membri comunicano una modifica dei loro elenchi.

TITOLO IV

AUTORITÀ COMPETENTI

CAPO I

DESIGNAZIONE, POTERI E PROCEDURE DI RICORSO

Articolo 48

Designazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti incaricate dello svolgimento di ciascuna delle mansioni previste dalle diverse disposizioni della presente direttiva. Esso comunica alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri l'identità delle autorità competenti responsabili dell'espletamento di ciascuna delle predette mansioni ed indica qualsiasi eventuale ripartizione delle stesse.

2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono autorità pubbliche, fatta salva la possibilità di delegare funzioni ad altri soggetti, quando ciò sia espressamente previsto negli articoli 5, paragrafo 5, 16, paragrafo 3, 17, paragrafo 2 e 23, paragrafo 4.

Qualsiasi delega di funzioni a soggetti diversi dalle autorità di cui al paragrafo 1 non può comportare l'esercizio di pubblici poteri né l'uso di poteri discrezionali di giudizio. Gli Stati membri stabiliscono che, prima di conferire la delega, le autorità competenti adottino ogni misura ragionevole per assicurare che il soggetto al quale devono essere delegate funzioni abbia la capacità e le risorse per assolverle tutte con efficacia; la delega ha luogo solo se è stato fissato un quadro chiaramente definito e documentato per l'esercizio delle funzioni delegate, che stabilisca le funzioni che devono essere espletate e le condizioni di tale espletamento. Dette condizioni includono una clausola che obbliga il soggetto in questione ad agire e a essere organizzato in modo da evitare conflitti di interesse, per far sì che le informazioni ottenute nell'espletamento delle funzioni delegate non siano utilizzate impropriamente o per impedire la concorrenza. In ogni caso, la responsabilità finale della vigilanza sul rispetto della presente direttiva e delle misure di esecuzione spetta all'autorità competente o alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1.

Gli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di qualsiasi accordo concluso riguardo alla delega di funzioni, incluse le condizioni precise che disciplinano tale delega.

3.   La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno una volta all'anno e lo aggiorna continuamente sul suo sito web.

Articolo 49

Collaborazione tra autorità nello stesso Stato membro

Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente per l'applicazione di una disposizione della presente direttiva, i ruoli di tali autorità sono definiti con chiarezza ed esse collaborano strettamente.

Ciascuno Stato membro prescrive che tale collaborazione avvenga anche tra le autorità competenti ai fini della presente direttiva e le autorità dello stesso Stato membro preposte alla vigilanza sugli enti creditizi e altri istituti finanziari, sui fondi pensione, sugli OICVM, sugli intermediari assicurativi e riassicurativi, e sulle imprese di assicurazioni.

Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti scambino le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti.

Articolo 50

Poteri da conferire alle autorità competenti

1.   Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Esse, nei limiti previsti dal quadro giuridico nazionale, esercitano tali poteri:

a)

direttamente; o

b)

in collaborazione con altre autorità; o

c)

sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni a norma dell'articolo 48, paragrafo 2; o

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.   I poteri di cui al paragrafo 1 sono esercitati conformemente al diritto nazionale e comprendono quanto meno il diritto di:

a)

avere accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne copia;

b)

chiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

c)

eseguire ispezioni in loco;

d)

richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati;

e)

richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva;

f)

richiedere il blocco e/o il sequestro dei beni;

g)

richiedere la temporanea interdizione dell'esercizio dell'attività professionale;

h)

richiedere ai revisori dei conti delle imprese di investimento e dei mercati regolamentati di fornire informazioni;

i)

adottare qualunque tipo di misura per garantire che le imprese di investimento e i mercati regolamentati continuino a rispettare gli obblighi di legge;

j)

richiedere la sospensione delle negoziazioni di uno strumento finanziario;

k)

richiedere il ritiro di uno strumento finanziario dalla negoziazione, sia in un mercato regolamentato che nell'ambito di altri dispositivi di negoziazione;

l)

riferire fatti all'autorità giudiziaria ai fini della promozione dell'azione penale;

m)

autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche.

Articolo 51

Sanzioni amministrative

1.   Fatte salve le procedure per la revoca dell'autorizzazione o il diritto degli Stati membri di irrogare sanzioni penali, gli Stati membri assicurano, conformemente al loro diritto nazionale, che possano essere adottate misure o irrogate sanzioni amministrative appropriate a carico delle persone responsabili nel caso in cui le disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva non siano rispettate. Gli Stati membri assicurano che queste misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri fissano le sanzioni da applicare in caso di mancata collaborazione alle indagini di cui all'articolo 50.

3.   Gli Stati membri stabiliscono che l'autorità competente può divulgare al pubblico qualsiasi misura o sanzione applicata per il mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Articolo 52

Diritto di ricorso

1.   Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate ai sensi della presente direttiva siano adeguatamente motivate e siano soggette a ricorso giurisdizionale. Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.

2.   Gli Stati membri prevedono che uno o più dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano, nell'interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o fare ricorso ai competenti organismi amministrativi per ottenere che le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva siano applicate:

a)

organismi pubblici o loro rappresentanti;

b)

organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;

c)

organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri.

Articolo 53

Meccanismo extragiudiziale per i reclami degli investitori

1.   Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti.

2.   Gli Stati membri assicurano che non vi siano disposizioni di legge o regolamentari che impediscano a tali organismi di collaborare efficacemente nella composizione delle controversie transfrontaliere.

Articolo 54

Segreto professionale

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per gli organismi ai quali sono state delegate funzioni a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, nonché i revisori dei conti e gli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti siano soggetti all'obbligo del segreto professionale. Quest'obbligo implica che le informazioni riservate ricevute da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere rivelate ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata che non consenta di identificare le singole imprese di investimento, i gestori del mercato, i mercati regolamentati o qualsiasi altra persona, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o dalle altre disposizioni della presente direttiva.

2.   Qualora un'impresa di investimento, un gestore del mercato o un mercato regolamentato siano dichiarati falliti o siano soggetti a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere rivelate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

3.   Fatti salvi i casi contemplati dalla legge penale, le autorità competenti, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti nell'ambito di applicazione della presente direttiva o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite e/o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali funzioni. Tuttavia, qualora l'autorità competente o un'altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi.

4.   Qualsiasi informazione riservata ricevuta, scambiata o trasmessa a norma della presente direttiva è soggetta alle condizioni in materia di segreto professionale stabilite nel presente articolo. Tuttavia, il presente articolo non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi della presente direttiva e di altre direttive applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli OICVM, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altri con l'assenso dell'autorità competente o altra autorità, organismo, o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l'informazione.

5.   Questo articolo non osta a che le autorità competenti possano scambiare o trasmettere, in conformità della legislazione nazionale, informazioni riservate che non sono state ricevute da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Articolo 55

Relazioni con i revisori dei conti

1.   Gli Stati membri stabiliscono quanto meno che qualunque persona autorizzata ai sensi dell'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (24), che svolga in un'impresa di investimento una funzione descritta all'articolo 51 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (25), all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE o all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE o qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente alle autorità competenti qualunque fatto o decisione riguardante la predetta impresa di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:

a)

costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano le condizioni in materia di autorizzazione o regolamentano specificamente l'attività delle imprese di investimento;

b)

compromettere la continuità dell'attività dell'impresa di investimento;

c)

comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

Tale persona ha anche il dovere di riferire fatti e decisioni, di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio di una delle funzioni di cui al primo comma, riguardanti un'impresa che abbia stretti legami con l'impresa di investimento nell'ambito della quale svolge la predetta funzione.

2.   La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte di persone autorizzate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 non viola alcuna restrizione contrattuale o giuridica in materia di pubblicazione di informazioni e non implica per tali persone alcun tipo di responsabilità.

CAPO II

COLLABORAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI DEI DIVERSI STATI MEMBRI

Articolo 56

Obbligo di collaborazione

1.   Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva, valendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.

Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare, si scambiano informazioni e collaborano nell'ambito delle indagini o delle attività di vigilanza.

Per agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo.

2.   Quando, tenuto conto della situazione dei mercati dei valori mobiliari nello Stato membro ospitante, le operazioni di un mercato regolamentato che ha instaurato dispositivi in uno Stato membro ospitante hanno acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato, le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante del mercato regolamentato concludono adeguati accordi di collaborazione.

3.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l'assistenza prevista al paragrafo 1.

Le autorità competenti possono avvalersi dei loro poteri a fini di collaborazione anche laddove il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione di alcuna regolamentazione in vigore nel loro Stato membro.

4.   Quando un'autorità competente ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva siano o siano stati commessi nel territorio di un altro Stato membro da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza, ne informa l'autorità competente dell'altro Stato membro con la maggiore precisione possibile. Quest'ultima adotta provvedimenti appropriati. Essa comunica all'autorità competente che l'ha informata il risultato del suo intervento ed eventualmente gli sviluppi intermedi di rilievo. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le competenze dell'autorità competente che ha trasmesso le informazioni.

5.   Per assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 2 la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione che stabiliscano i criteri secondo i quali le operazioni di un mercato regolamentato in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro.

Articolo 57

Collaborazione nelle attività di vigilanza o in materia di indagini

L'autorità competente di uno Stato membro può richiedere la collaborazione dell'autorità competente di un altro Stato membro per un'attività di vigilanza, una verifica in loco o un'indagine. Nel caso di imprese di investimento che siano membri remoti di un mercato regolamentato l'autorità competente del mercato regolamentato può scegliere di rivolgersi ad esse direttamente; in tal caso essa informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del membro remoto.

Se un'autorità competente riceve una richiesta che riguardi una verifica in loco o un'indagine, essa vi adempie, nel quadro dei suoi poteri:

a)

effettuando le verifiche o le indagini direttamente; o

b)

autorizzando l'autorità che le ha richieste a effettuare le verifiche o le indagini; o

c)

autorizzando revisori dei conti o esperti a effettuare le verifiche o le indagini.

Articolo 58

Scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate quali punti di contatto ai fini della presente direttiva a norma dell'articolo 56, paragrafo 1 si scambiano immediatamente le informazioni richieste per lo svolgimento delle mansioni delle autorità competenti, designate a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, previste dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva.

Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per la finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.

2.   L'autorità competente che è stata designata come punto di contatto può trasmettere le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e degli articoli 55 e 63 alle autorità di cui all'articolo 49. Essa trasmette tali informazioni ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche solo con il consenso espresso delle autorità competenti che le hanno divulgate e solamente per le finalità per le quali le predette hanno espresso il loro accordo, fatte salve circostanze debitamente giustificate. In quest'ultimo caso il punto di contatto informerà immediatamente il punto di contatto che ha trasmesso le informazioni.

3.   Le autorità di cui all'articolo 49 nonché altri organismi o persone fisiche o giuridiche che ricevono informazioni riservate a norma del paragrafo 1 del presente articolo o degli articoli 55 e 63 possono avvalersi delle stesse soltanto nell'espletamento delle loro mansioni, segnatamente:

a)

per verificare che le condizioni di accesso all'attività delle imprese di investimento siano rispettate e per facilitare il controllo su base individuale o su base consolidata dell'esercizio di tale attività, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla direttiva 93/6/CEE, le procedure amministrative e contabili e i meccanismi interni di controllo;

b)

per controllare il buon funzionamento dei sistemi di negoziazione;

c)

per irrogare sanzioni;

d)

nell'ambito di ricorsi amministrativi contro decisioni delle autorità competenti;

e)

nell'ambito di procedimenti giudiziari promossi a norma dell'articolo 52; o

f)

in meccanismi extragiudiziali per i reclami degli investitori di cui all'articolo 53.

4.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione relative alle procedure per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

5.   Il presente articolo e gli articoli 54 e 63 non precludono alle autorità competenti la possibilità di trasmettere alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea nella loro qualità di autorità monetarie nonché, laddove appropriato, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate di cui potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni; analogamente nulla osta a che le autorità o organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti tali informazioni di cui queste potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 59

Rifiuto di collaborare

Un'autorità competente può rifiutare di adempiere ad una richiesta di collaborazione in un'indagine, in una verifica in loco o in un'attività di vigilanza prevista all'articolo 57, ovvero di scambiare informazioni come previsto all'articolo 58 solo qualora:

a)

tale indagine, verifica in loco, attività di vigilanza o scambio di informazioni rischi di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato interessato;

b)

sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro;

c)

le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato in tale Stato membro per gli stessi atti.

In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l'autorità competente informa l'autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate.

Articolo 60

Consultazione tra autorità prima di un'autorizzazione

1.   L'autorità competente dell'altro Stato membro interessato è consultata prima della concessione dell'autorizzazione ad un'impresa di investimento che sia:

a)

un'impresa figlia di un'impresa di investimento o di un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro; o

b)

un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di investimento o di un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro; o

c)

controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un'impresa di investimento o un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro.

2.   L'autorità competente di uno Stato membro responsabile della vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese di assicurazioni è consultata prima della concessione dell'autorizzazione ad un'impresa di investimento che sia:

a)

un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di assicurazioni autorizzata nella Comunità; o

b)

un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa di assicurazioni autorizzata nella Comunità; o

c)

controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un ente creditizio o un'impresa di assicurazioni autorizzati nella Comunità.

3.   Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare per valutare l'idoneità degli azionisti o dei membri nonché l'onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente le attività dell'impresa e che sono coinvolte nella gestione di un altro soggetto dello stesso gruppo. Esse si scambiano vicendevolmente tutte le informazioni riguardanti questi aspetti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate ai fini della concessione di un'autorizzazione nonché del controllo in via continuativa dell'ottemperanza alle condizioni di esercizio.

Articolo 61

Poteri degli Stati membri ospitanti

1.   Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere, a fini statistici, che tutte le imprese di investimento aventi succursali nel loro territorio presentino loro relazioni periodiche sulle attività di tali succursali.

2.   Per l'esercizio delle responsabilità loro conferite dalla presente direttiva, gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che le succursali delle imprese di investimento forniscano le informazioni necessarie per controllare che esse osservino le norme di tali Stati loro applicabili nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 7. Tali requisiti non possono essere più rigorosi di quelli imposti dagli stessi Stati membri alle imprese stabilite nel loro territorio per controllare l'osservanza di dette norme.

Articolo 62

Misure cautelari da adottarsi dagli Stati membri ospitanti

1.   Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un'impresa di investimento operante nel suo territorio in regime di libera prestazione di servizi non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva o che un'impresa di investimento che ha una succursale nel suo territorio non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva che non conferiscono alcun potere all'autorità competente dello Stato membro ospitante, informa in proposito l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali misure, l'impresa di investimento persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati. Tra tali misure figura la possibilità di impedire alle imprese di investimento in infrazione di avviare ulteriori operazioni nei loro territori. La Commissione è informata di tali misure senza ritardo.

2.   Quando le autorità competenti di uno Stato membro ospitante accertano che un'impresa di investimento che ha una succursale nel territorio di tale Stato viola le disposizioni di legge o regolamentari adottate in tale Stato in attuazione delle disposizioni della presente direttiva che conferiscono loro poteri, tali autorità esigono dall'impresa di investimento interessata che ponga fine alla sua situazione irregolare.

Se l'impresa di investimento interessata non adotta i provvedimenti necessari, le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano tutte le misure appropriate per assicurare che essa ponga fine alla sua situazione irregolare. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante, l'impresa di investimento persiste nel violare le disposizioni di legge o regolamentari di cui al primo comma in vigore nello Stato membro ospitante, quest'ultimo può, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, adottare misure appropriate per impedire o sanzionare ulteriori irregolarità e, se necessario, per impedire a detta impresa di investimento di avviare ulteriori operazioni nel suo territorio. La Commissione è informata di tali misure senza ritardo.

3.   Quando ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, l'autorità competente dello Stato membro ospitante di tale mercato o sistema informa in proposito l'autorità competente dello Stato membro d'origine del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione.

Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per l'inadeguatezza di tali misure, tale mercato regolamentato o il sistema multilaterale di negoziazione persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il funzionamento ordinato dei mercati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati. Tra tali misure figura la possibilità di impedire al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nello Stato membro ospitante. La Commissione è informata di tali misure senza ritardo.

4.   Le misure adottate a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 che comportano sanzioni o restrizioni delle attività di un'impresa di investimento o di un mercato regolamentato sono opportunamente giustificate e comunicate all'impresa di investimento sul mercato regolamentato interessato.

CAPO III

COLLABORAZIONE CON I PAESI TERZI

Articolo 63

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1.   Gli Stati membri possono concludere accordi di collaborazione che prevedono scambi di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 54. Lo scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di tali autorità competenti.

Gli Stati membri possono trasferire dati personali verso un paese terzo ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE.

Gli Stati membri possono inoltre concludere accordi di collaborazione che prevedono scambi di informazioni con autorità, organismi e persone fisiche o giuridiche di paesi terzi competenti nei seguenti settori:

i)

la vigilanza sugli enti creditizi, su altre organizzazioni finanziarie, su imprese di assicurazioni e della vigilanza sui mercati finanziari;

ii)

la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e le altre procedure analoghe;

iii)

la revisione legale dei conti delle imprese di investimento e di altre istituzioni finanziarie, enti creditizi e delle imprese di assicurazione, nello svolgimento della loro funzione di vigilanza, o della gestione di sistemi di indennizzo degli investitori, nello svolgimento delle loro funzioni;

iv)

la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e fallimento delle imprese di investimento e altre procedure analoghe;

v)

la vigilanza sulle persone responsabili della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altre istituzioni finanziarie,

solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 54. Tale scambio di informazioni deve essere finalizzato allo svolgimento delle funzioni di tali autorità, organismi, o persone fisiche o giuridiche.

2.   Quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, non possono essere divulgate senza l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, se del caso, unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo. La stessa disposizione si applica alle informazioni fornite da autorità competenti di paesi terzi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (26) (in seguito denominato «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa, a condizione che le misure di esecuzione adottate secondo questa procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, alla scadenza di un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di quest'ultima che prevedono l'adozione di norme e decisioni tecniche a norma del paragrafo 2. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono prorogare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e, a tal fine, le riesaminano prima della scadenza di tale periodo.

Articolo 65

Relazioni e revisioni

1.   Anteriormente al ... (27) la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventuale estensione del campo di applicazione delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione alle operazioni relative a categorie di strumenti finanziari diversi dalle azioni.

2.   Anteriormente al ... (28) la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione dell'articolo 27.

3.   Anteriormente al ... (29) la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda:

a)

l'opportunità di mantenere l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k) per le imprese la cui attività principale consiste nel negoziare per conto proprio strumenti finanziari derivati su merci;

b)

il contenuto e la forma da dare ai requisiti adeguati da applicare ai fini dell'autorizzazione delle predette imprese in qualità di imprese di investimento ai sensi della presente direttiva e della relativa vigilanza;

c)

l'adeguatezza delle norme riguardanti la nomina degli agenti collegati ai fini della prestazione di servizi e/o dell'esercizio di attività di investimento, in particolare per quanto riguarda la vigilanza;

d)

l'opportunità di mantenere l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i).

4.   Anteriormente al ... (29) la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'eliminazione degli ostacoli che possono impedire il consolidamento a livello europeo delle informazioni che le sedi di negoziazione sono tenute a rendere pubbliche.

5.   Sulla base delle relazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 la Commissione può presentare proposte di modifica della presente direttiva.

6.   Anteriormente al ... (30) la Commissione, sulla base delle discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di mantenere i requisiti in materia di assicurazione della responsabilità civile professionale imposti agli intermediari in base alla normativa comunitaria.

Articolo 66

Modifica della direttiva 85/611/CEE

L'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE è sostituito dal seguente:

«4.   L'articolo 2, paragrafo 2 e gli articoli 12, 13 e 19 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ..., (31) relativa ai mercati degli strumenti finanziari (32) si applicano alla prestazione, da parte delle società di gestione, dei servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 67

Modifica della direttiva 93/6/CEE

La direttiva 93/6/CEE è così modificata:

1.

L'articolo 2, punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   «impresa di investimento»: tutti gli enti rispondenti alla definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., (33) relativa ai mercati degli strumenti finanziari (34), soggetti agli obblighi derivanti da tale direttiva, ad eccezione:

a)

degli enti creditizi;

b)

delle imprese locali definite al punto 20;

c)

delle imprese che sono esclusivamente autorizzate a prestare i servizi di consulenza in materia di investimenti e/o a ricevere e trasmettere ordini di investitori, in entrambi i casi senza detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti.

2.

All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le imprese di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b) hanno un capitale iniziale di 50 000 EUR nella misura in cui beneficiano della libertà di stabilimento o di prestare servizi a norma degli articoli 31 o 32 della direttiva 2004/39/CE.»

3.

All'articolo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi:

«4 bis)   In attesa della revisione della direttiva 93/6/CEE, le imprese di cui all'articolo 2, punto 2, lettera c) della stessa:

a)

hanno un capitale iniziale di 50 000 EUR o

b)

sottoscrivono un'assicurazione della responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 1 000 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1 500 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo o

c)

dispongono di una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).

Gli importi di cui al presente paragrafo sono periodicamente soggetti a revisione ad opera della Commissione per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in linea e contemporaneamente con gli aggiustamenti effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa (35).

4 ter   Quando un'impresa di investimento di cui all'articolo 2, punto 2, lettera c) è registrata anche a titolo della direttiva 2002/92/CE, essa deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4 paragrafo 3 di tale direttiva e deve inoltre:

a)

avere un capitale iniziale di 25 000 EUR, o

b)

sottoscrivere un'assicurazione della responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 500 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 750 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo o

c)

disporre di una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).

Articolo 68

Modifica della direttiva 2000/12/CE

L'allegato I della direttiva 2000/12/CE è così modificato:

Al termine dell'allegato I è aggiunta la frase seguente:

«I servizi e le attività di cui all'allegato I, Sezioni A e B, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., (36) relativa ai mercati degli strumenti finanziari (37), sono soggetti al mutuo riconoscimento ai sensi della presente direttiva quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, Sezione C di tale direttiva.

Articolo 69

Abrogazione della direttiva 93/22/CEE

La direttiva 93/22/CEE è abrogata a partire dal ... (38). I riferimenti alla direttiva 93/22/CEE s'intendono fatti alla presente direttiva.

I riferimenti ai termini definiti nella direttiva 93/22/CEE o ai suoi articoli s'intendono fatti ai termini equivalenti definiti nella presente direttiva o agli articoli della presente direttiva.

Articolo 70

Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... (38). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 71

Disposizioni transitorie

1.   Le imprese di investimento già autorizzate nei rispettivi Stati membri d'origine a prestare servizi di investimento anteriormente al ... (38) si considerano autorizzate ai fini della presente direttiva se le legislazioni di detti Stati membri contemplano che per esercitare siffatte attività esse debbano ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste negli articoli da 9 a14.

2.   Un mercato regolamentato o un gestore del mercato già autorizzato nel suo Stato membro d'origine anteriormente al ... (38) si considera autorizzato ai fini della presente direttiva se la legislazione di tale Stato membro contempla che il mercato regolamentato o il gestore del mercato (a seconda dei casi) debba ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste nel titolo III.

3.   Gli agenti collegati già registrati in un registro pubblico anteriormente al ... (39) si considerano registrati ai fini della presente direttiva se le legislazioni di detti Stati membri contemplano che gli agenti collegati debbano ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste nell'articolo 21.

4.   Le informazioni comunicate anteriormente al ... (39) ai fini degli articoli 17, 18 o 30 della direttiva 93/22/CEE si considerano comunicate ai fini degli articoli 31 e 32 della presente direttiva.

5.   Ogni sistema rientrante nella definizione di sistema multilaterale di negoziazione gestito da un operatore del mercato regolamentato è autorizzato in quanto sistema multilaterale di negoziazione su richiesta dell'operatore del mercato regolamentato, purché sia conforme a criteri equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva per l'autorizzazione e la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e a condizione che la relativa richiesta sia inoltrata entro ... (40)

6.   Le imprese di investimento sono autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, purché detta classificazione sia stata accertata dall'impresa di investimento sulla base di un'adeguata valutazione della perizia, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, per cui esiste una sicurezza ragionevole, alla luce della natura delle transazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di prendere le proprie decisioni in materia di investimenti ed è consapevole dei rischi che assume. Dette imprese di investimento informano i propri clienti sulle condizioni fissate nella direttiva in materia di classificazione dei clienti.

Articolo 72

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 73

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 71 E del 25.3.2003, pag. 62.

(2)  GU C 220 del 16.9.2003, pag. 1.

(3)  GU C 144 del 20.6.2003, pag. 6.

(4)  Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 2003 (GU C 60 E del 9.3.2004, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004.

(5)  GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del dell'11.2.2003, pag. 1).

(6)  GU P 56 del 4.4.1964, pag. 878. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 1972.

(7)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE.

(8)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

(9)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE.

(10)  GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE.

(11)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

(12)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

(13)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(14)  GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(15)  GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(18)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35).

(19)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

(20)  GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

(21)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(22)  GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

(23)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(24)  GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

(25)  GU L 122 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

(26)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

(27)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(28)  Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(29)  Trenta mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(30)  Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(31)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(32)  GU L ...»

(33)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(34)  GU L ...»

(35)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3

(36)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(37)  GU L ...»

(38)  24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

(39)  24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(40)  42 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

ELENCO DEI SERVIZI DELLE ATTIVITÀ E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Sezione A: servizi e attività di investimento

(1)

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.

(2)

Esecuzione di ordini per conto dei clienti.

(3)

Negoziazione per conto proprio.

(4)

Gestione di portafogli.

(5)

Consulenza in materia di investimenti.

(6)

Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile.

(7)

Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile.

(8)

Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Sezione B: servizi accessori

(1)

Affitto di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali.

(2)

Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.

(3)

Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

(4)

Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento.

(5)

Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

(6)

Servizi connessi con l'assunzione a fermo.

(7)

Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell'allegato 1, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5),(6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.

Sezione C: strumenti finanziari

(1)

Valori mobiliari;.

(2)

Strumenti del mercato monetario.

(3)

Quote di un organismo di investimento collettivo.

(4)

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o di altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

(5)

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione).

(6)

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti purché negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione.

(7)

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto C.6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini.

(8)

Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

(9)

Contratti finanziari differenziali.

(10)

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini.

ALLEGATO II

CLIENTI PROFESSIONALI AI FINI DELLA PRESENTE DIRETTIVA

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume. Per essere considerato un cliente professionale, il cliente deve ottemperare ai seguenti criteri:

I.   Categorie di clienti professionali

Dovrebbero essere considerati clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento ai fini della presente direttiva:

1)

i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari. Si intendono inclusi nell'elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, che si tratti di soggetti autorizzati da uno Stato membro a norma di una direttiva europea, di soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato membro senza riferimento ad una direttiva europea o di soggetti autorizzati o regolamentati da un paese terzo:

a)

enti creditizi;

b)

imprese di investimento;

c)

altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;

d)

imprese di assicurazione;

e)

organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;

f)

fondi pensione e società di gestione di tali fondi;

g)

i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;

h)

singoli membri di una borsa;

i)

altri investitori istituzionali;

2)

le imprese di grandi dimensioni che ottemperano a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

totale di bilancio: 20 000 000 EUR,

fatturato netto: 40 000 000 EUR,

fondi propri: 2 000 000 EUR.

3)

i governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe.

(4)

Altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie.

I soggetti summenzionati sono considerati clienti professionali. Devono tuttavia essere autorizzati a richiedere un trattamento non professionale e le imprese di investimento possono convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. Quando il cliente di un'impresa di investimento è un'impresa come definita in precedenza, l'impresa di investimento deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa viene considerata un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che l'impresa e il cliente convengano diversamente. L'impresa deve inoltre informare il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

Spetta al cliente considerato professionale chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

Questo livello maggiore di protezione verrà concesso quando un cliente considerato professionale conclude un accordo scritto con l'impresa di investimento per non essere considerato come cliente professionale ai fini delle norme di comportamento applicabili. Tale accordo dovrebbe precisare quale o quali sono i servizi o le operazioni o il tipo o i tipi di prodotti o operazioni ai quali si applica.

II.   Clienti che su richiesta possono essere trattati come professionali

II.1.   Criteri di identificazione

I clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I, compresi gli organismi del settore pubblico e i singoli investitori privati, possono anch'essi essere autorizzati a rinunciare ad alcune delle protezioni previste dalle norme di comportamento delle imprese.

Le imprese di investimento dovrebbero pertanto essere autorizzate a trattare i predetti clienti come clienti professionali purché siano rispettati i criteri e le procedure pertinenti menzionati in appresso. Tuttavia esse non dovrebbero presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.

Qualunque riduzione della protezione prevista dalle norme standard di comportamento delle imprese è considerata valida solo se dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente l'impresa di investimento possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Il test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario potrebbe essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

In caso di soggetti di piccole dimensioni, la persona oggetto della valutazione di cui sopra dovrebbe essere la persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto.

Nel corso della predetta valutazione, dovrebbero essere soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:

il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500 000 EUR;

il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

II.2.   Procedura

I clienti definiti in precedenza possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

i clienti devono comunicare per iscritto all'impresa di investimento che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio o operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;

l'impresa di investimento deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;

i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, le imprese di investimento devono essere tenute a prendere tutte le misure ragionevoli possibili per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1.

Tuttavia, se i clienti sono già stati classificati come clienti professionali in base a parametri e procedure simili a quelli descritti in precedenza, le loro relazioni con le imprese di investimento non dovrebbero essere influenzate dalle eventuali nuove regole adottate ai sensi del presente allegato.

Le imprese devono applicare politiche e procedure interne appropriate e scritte per classificare i clienti. Spetta ai clienti professionali informare l'impresa di investimento di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l'impresa di investimento constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.

P5_TA(2004)0213

Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (13599/1/2003 — C5-0016/2004 — 1992/0449C(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (13599/1/2003 — C5-0016/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1992) 560) (3),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(1994) 284) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0196/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 66 E del 16.3.2004, pag. 1.

(2)  GU C 128 del 9.5.1994, p. 146.

(3)  GU C 77 del 18.3.1993, p. 12.

(4)  GU C 230 del 19.8.1994, p. 3.

P5_TC2-COD(1992)0449

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo uno della direttiva 89/391/CEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

In base al trattato il Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

(2)

La comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede l'introduzione di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su questo programma d'azione (4) che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore e alle vibrazioni nonché a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.

(3)

Come primo passo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2002/44/CE, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (5). Successivamente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/10/CE, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (6).

(4)

Si ritiene ora necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati ai campi elettromagnetici, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, la presente direttiva non riguarda gli effetti a lungo termine, inclusi eventuali effetti cancerogeni dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, per cui mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza.

(5)

La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e lascia quindi agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli per la protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori inferiori per i valori di azione o per i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

(6)

È opportuno che un sistema di protezione contro i campi elettromagnetici si limiti a definire, senza entrare in eccessivo dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare al fine di permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.

(7)

La riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l'applicazione di misure preventive fin dalla progettazione dei posti di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso.

(8)

I datori di lavoro dovrebbero adeguarsi ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

(9)

Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7), quest'ultima si applica pertanto all'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

(10)

La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

(11)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(12)

L'aderenza ai valori limite di esposizione e ai valori di azione dovrebbe fornire un elevato livello di protezione rispetto agli effetti accertati sulla salute, che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici, ma essa non evita necessariamente i problemi di interferenza o effetti sul funzionamento di dispositivi medici quali protesi metalliche, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e di altro tipo; problemi di interferenza specialmente con gli stimolatori cardiaci possono verificarsi per valori inferiori ai valori di azione ed esigono quindi appropriate precauzioni e misure protettive,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente direttiva, che è la diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.

2.   La presente direttiva riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto.

3.   La presente direttiva non riguarda ipotizzati effetti a lungo termine.

4.   La presente direttiva non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

5.   La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all'insieme del settore definito nel paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più rigorose e/o più specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a)

«campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;

b)

«valori limite di esposizione»: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;

c)

«valori di azione»: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nella presente direttiva. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

Articolo 3

Valori limite di esposizione e valori di azione

1.   I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato, tabella 1.

2.   I valori di azione sono riportati nell'allegato, tabella 2.

3.   Ai fini della valutazione, della misurazione e/o del calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, finché norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda valutazione, misurazione e calcolo, gli Stati membri potranno usare altre norme o linee guida scientificamente fondate.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 4

Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

1.   Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura e/o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo possono essere effettuati conformemente alle norme e alle linee guida scientificamente fondate di cui all'articolo 3 finché tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda valutazione, misurazione e calcolo saranno contemplate da norme europee armonizzate del CENELEC e, se del caso, tenendo conto dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature se contemplate dalle pertinenti direttive comunitarie.

2.   Sulla base della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata a norma del paragrafo 1, una volta che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 3, il datore di lavoro valuta e, se del caso, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.

3.   La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz (9) e siano rispettate per i lavoratori le restrizioni da essa previste e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

4.   La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui all'articolo 7 e all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e/o calcolo del livello di esposizione sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione.

5.   A norma dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a)

il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;

b)

i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 3 della presente direttiva;

c)

tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente a rischio;

d)

qualsiasi effetto indiretto, quale:

i)

interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);

ii)

rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;

iii)

innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

iv)

incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

e)

l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

f)

per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;

g)

sorgenti multiple di esposizione;

h)

esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.

6.   Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali; essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria la rendano necessaria.

Articolo 5

Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

1.   Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici si basa sui principi generali di prevenzione della direttiva 89/391/CEE.

2.   Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, se i valori di azione di cui all'articolo 3 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, deve definire e attuare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, e che tenga conto in particolare:

a)

di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;

b)

della scelta di attrezzature che emettano meno campi elettromagnetici, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c)

delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o di analoghi meccanismi di protezione della salute;

d)

degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei sistemi dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e)

della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f)

della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

g)

della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

3.   In base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i valori di azione sono indicati con un'apposita segnaletica a norma della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare si sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (10), a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile e vi sia il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.

4.   In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione.

Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

5.   A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori particolarmente a rischio.

Articolo 6

Informazione e formazione dei lavoratori

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della presente direttiva, con particolare riguardo:

a)

alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;

b)

all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati;

c)

ai risultati della valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma dell'articolo 4 della presente direttiva;

d)

alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

e)

alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;

f)

alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.

Articolo 7

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie oggetto della presente direttiva.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 8

Sorveglianza sanitaria

1.   Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all'esposizione a campi elettromagnetici, una adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata a norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE.

In ogni caso, ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre ad un controllo medico, in conformità del diritto e della prassi nazionali. Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una rivalutazione dei rischi a norma dell'articolo 4.

2.   Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per garantire che il medico e/o l'autorità medica responsabile della sorveglianza sanitaria abbia accesso ai risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.

3.   I risultati della sorveglianza sanitaria sono conservati in forma idonea per consentirne la consultazione successiva, tenendo conto delle prescrizioni in materia di riservatezza. I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Modifiche tecniche

1.   Le modifiche dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, di cui all'allegato, sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2 del trattato.

2.   Le modifiche dell'allegato di carattere strettamente tecnico e conformi:

a)

all'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;

b)

al progresso tecnico, all'evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze relative ai campi elettromagnetici,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 11

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Relazione

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali.

Ogni cinque anni la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato consultivo per la sicurezza e la tutela della salute sul luogo di lavoro del contenuto di tali relazioni, della valutazione degli sviluppi nel settore in questione, nonché di qualsiasi iniziativa, in particolare concernente l'esposizione ai campi magnetici statici, che può essere giustificata dalle nuove conoscenze scientifiche.

Articolo 13

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (11). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 77 del 18.3.1993, pag. 12 e GU C 230 del 19.8.1994, pag. 3.

(2)  GU C 249 del 13.9.1993, pag. 28.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (GU C 128 del 9.5.1994, pag. 146), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 18 dicembre 2003 (GU C 66 E del 16.3.2004, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004.

(4)  GU C 260 del 15.10.1990, pag. 167.

(5)  GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.

(6)  GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38.

(7)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

(10)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.

(11)  4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:

Corrente di contatto (IC). La corrente di contatto tra una persona e un oggetto è espressa in Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico può essere caricato dal campo.

Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per metro quadro (A/m).

Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m).

Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m).

Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A/m = 4π 10-7 T.

Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro quadro (W/m).

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza.

A.   VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:

sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale,

fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso,

fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR,

fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.

Tabella 1: Valori limite di esposizione (articolo 3, paragrafo 1). Tutte le condizioni devono essere rispettate

Intervallo di frequenza

Densità di corrente per capo e tronco J (mA/m2) (rms)

SAR mediato sul corpo intero (W/kg)

SAR localizzato (capo e tronco) (W/kg)

SAR localizzato (arti) (W/kg)

Densità di potenza (W/m2)

fino a 1 Hz

40

-

-

-

-

1-4 Hz

40/f

-

-

-

-

4-1000 Hz

10

-

-

-

-

1000 Hz-100 kHz

f/100

-

-

-

100 kHz-10 MHz

f/100

0.4

10

20

-

10 MHz-10 GHz

-

0.4

10

20

-

10-300 GHz

-

-

-

-

50

Note:

1.

f è la frequenza in Hertz.

2.

I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione.

3.

Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm2 perpendicolare alla direzione della corrente.

4.

Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2) Formula .

5.

Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2tp).

6.

Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

7.

La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.

8.

Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.

9.

Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un qualsiasi periodo di 68/f1.05 minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m2.

10.

Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

B.   VALORI DI AZIONE

I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).

Tabella 2: Valori di azione (articolo 3, paragrafo 2) (valori efficaci (rms)imperturbati)

Intervallo di frequenza

Intensità di campo elettrico E (V/m)

Intensità di campo magnetico H (A/m)

Induzione magnetica B (μT)

Densità di potenza di onda piana equivalente Seq (W/m2)

Corrente di contatto, IC (mA)

Corrente indotta attraverso gli arti, IL (mA)

0-1 Hz

 

1,63 × 105

2 x 105

-

1,0

-

1-8 Hz

20 000

1,63 × 105/f2

2 × 105/f2

-

1,0

-

8-25 Hz

20 000

2 × 104/f

2,5 × 104/f

-

1,0

-

0,025-0,82kHz

500/f

20/f

25/f

-

1,0

-

0,82-2,5 kHz

610

24,4

30,7

-

1,0

-

2,5-65 kHz

610

24,4

30,7

-

0,4 f

-

65-100 kHz

610

1 600/f

2 000/f

-

0,4 f

-

0,1-1 MHz

610

1,6/f

2/f

-

40

-

1-10 MHz

610/f

1,6/f

2/f

-

40

-

10-110 MHz

61

0,16

0,2

10

40

100

110-400 MHz

61

0,16

0,2

10

-

-

400-2000 MHz

3f Formula

0,008f Formula

0,01f Formula

f/40

-

-

2-300 GHz

137

0,36

0,45

50

-

-

Note:

1.

f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.

2.

Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, Seq, E2, H2, B2 e IL 2 devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

3.

Per le frequenze che superano 10 GHz, Seq, E2, H2 e B2 devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f1.05 minuti (f in GHz).

4.

Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2) Formula . Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2tp).

Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10a, dove a = (0,665 log (f/105) + 0,176), f in Hz.

Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di potenza di onda piana equivalente.

5.

Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

6.

Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, Seq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per Seq, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla frequenza portante.

P5_TA(2004)0214

Parità tra donne e uomini ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (16185/1/2003 — C5-0068/2004 — 2003/0109(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (16185/1/2003 — C5-0068/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 279) (1),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004) 17) (1),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0161/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi approvati del 20.11.2003, P5_TA(2003)0511.

P5_TC2-COD(2003)0109

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1)

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il principio della parità tra donne e uomini è un principio fondamentale del diritto comunitario ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2 del trattato e in forza della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Secondo il trattato, la parità tra donne e uomini rappresenta uno dei «compiti» e degli obiettivi particolari della Comunità, la quale ha l'obbligo positivo di promuoverla in tutte le sue attività.

(2)

L'articolo 13, paragrafo 1 del trattato conferisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere tutte le discriminazioni fondate, tra l'altro, sul sesso. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione di tale obiettivo.

(3)

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e l'articolo 23 sancisce il principio della parità tra donne e uomini in tutti i settori.

(4)

L'esperienza dell'azione condotta a livello comunitario ha dimostrato che la promozione della parità di genere richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di strumenti legislativi e di azioni concrete progettati per rafforzarsi reciprocamente.

(5)

Il Libro bianco della Commissione sulla governance europea sostiene il principio della partecipazione dei cittadini dalla fase della concezione a quella dell'attuazione delle politiche, del coinvolgimento della società civile e delle organizzazioni che la compongono e di una consultazione più efficace e più trasparente delle parti interessate.

(6)

La quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino ha adottato il 15 settembre 1995 una dichiarazione e una piattaforma d'azione che invitano i governi, la comunità internazionale e la società civile ad adottare misure strategiche intese all'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne e degli ostacoli alla parità tra donne e uomini.

(7)

Con la decisione 2001/51/CE (3) il Consiglio ha istituito il programma d'azione comunitaria concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini. Tali azioni dovrebbero essere integrate da misure di sostegno negli ambienti interessati.

(8)

Le linee di bilancio A-3037 (n. ABB 040501) e A-3046 (n. ABB 040503) del bilancio generale dell'Unione europea relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti sono state destinate a sostenere la Lobby europea delle donne e talune organizzazioni femminili operanti per promuovere la parità tra donne e uomini.

(9)

Il regolamento (CE, Euratom) 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), in seguito denominato il «regolamento finanziario», impone l'adozione di un atto di base per le azioni di sostegno esistenti, che sia conforme a queste disposizioni.

(10)

Le attività di alcune organizzazioni contribuiscono a promuovere la parità di genere, in particolare nel caso delle misure comunitarie specificamente destinate alle donne.

(11)

In particolare, la Lobby europea delle donne, che è composta dalla maggior parte delle organizzazioni femminili esistenti nei quindici Stati membri e che conta più di tremila membri, esercita una funzione essenziale di promozione, controllo e diffusione delle misure comunitarie destinate alle donne in vista della realizzazione della parità tra donne e uomini. La sua attività si inserisce in una prospettiva d'interesse generale europeo.

(12)

Di conseguenza, occorrerebbe adottare un programma strutturato volto ad accordare un aiuto finanziario a queste organizzazioni, sotto forma di sovvenzione di funzionamento per attività con scopi di interesse generale europeo in materia di parità di genere o con un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore e sotto forma di sovvenzioni per determinate iniziative.

(13)

Il presente programma ha un ambito di applicazione geografica ampio in quanto il nuovo trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede, in materia di parità di genere, una cooperazione allargata tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dall'altro. L'accordo SEE definisce le procedure di partecipazione degli Stati EFTA che sono parti dell'accordo SEE ai programmi comunitari in questo settore. Occorrerebbe inoltre prevedere la partecipazione della Romania e della Bulgaria al presente programma conformemente alle condizioni di cui ai loro accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione e della Turchia conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (5).

(14)

Nel definire le modalità per la concessione dell'aiuto occorrerebbe tener conto della natura particolare delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della promozione della parità tra donne e uomini.

(15)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (6).

(16)

La dichiarazione comune sugli atti di base per le sovvenzioni adottata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 24 novembre 2003 prevede, a titolo eccezionale, che si introducano in questo programma clausole transitorie riguardanti il periodo di ammissibilità delle spese,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1.   La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria (in seguito denominato «il programma») per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini.

2.   L'obiettivo generale del programma è quello di sostenere le attività di tali organizzazioni, che, nell'ambito del loro programma di lavoro permanente o di iniziative specifiche, perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

3.   Il programma inizia il 1o gennaio 2004 e si conclude il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

Accesso al programma

1.   Per poter beneficiare di una sovvenzione, le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini devono rispettare le disposizioni dell'allegato e le attività devono:

a)

contribuire allo sviluppo e all'attuazione di azioni comunitarie nel settore della promozione della parità tra donne e uomini;

b)

essere conformi ai principi che stanno alla base dell'azione comunitaria nel settore politico dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e alle disposizioni legali che la disciplinano;

c)

avere un potenziale di influsso transnazionale.

2.   L'organizzazione di cui trattasi dev'essere giuridicamente costituita da oltre un anno, operante individualmente o sotto forma di diverse associazioni coordinate.

Articolo 3

Partecipazione di paesi terzi

Oltre alle organizzazioni stabilite negli Stati membri, possono partecipare al programma anche le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini che sono stabilite:

a)

negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione il 16 aprile 2003;

b)

nei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

c)

in Romania e Bulgaria, sulla base del fatto che le condizioni per la loro partecipazione devono essere stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;

d)

in Turchia, sulla base del fatto che le condizioni per la sua partecipazione devono essere stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari.

Articolo 4

Selezione dei beneficiari

1.   Le sovvenzioni di funzionamento sono concesse direttamente ai beneficiari di cui al punto 2.1 dell'allegato.

2.   La concessione di una sovvenzione di funzionamento, nell'ambito del suo programma di lavoro permanente o la concessione di una sovvenzione per iniziative specifiche ad un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea nel settore della promozione della parità tra donne e uomini deve rispettare i criteri generali precisati nell'allegato. La selezione delle organizzazioni beneficiarie di tali sovvenzioni, ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 dell'allegato, risulta da un invito a presentare proposte.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

1.   Le sovvenzioni di funzionamento concesse, ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'allegato, ad organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini possono finanziare non oltre l'80% delle spese totali finanziabili dell'organizzazione interessata nell'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa.

2.   A norma dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento finanziario e data la natura delle organizzazioni oggetto della presente decisione, il principio di regressività non si applica alle sovvenzioni concesse nell'ambito del programma.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2004-2005 è pari a 2,2 milioni di EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Clausole transitorie

Per le sovvenzioni accordate nel 2004 il periodo di ammissibilità delle spese potrà avere inizio il 1o gennaio 2004, purché le spese in questione non risultino anteriori alla data in cui è stata depositata la domanda di sovvenzione ovvero alla data in cui ha inizio l'esercizio finanziario del beneficiario.

Nel corso del 2004 ai beneficiari il cui esercizio finanziario abbia inizio prima del 1o marzo può essere concessa un'esenzione dall'obbligo di firmare l'accordo relativo alla sovvenzione entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, di cui all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento finanziario. In tale caso gli accordi relativi alle sovvenzioni dovranno essere firmati entro il 30 giugno 2004.

Articolo 8

Controllo e valutazione

Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del programma. Detta relazione si fonda sui risultati ottenuti dai beneficiari e valuta in particolare l'efficienza di cui questi ultimi danno prova quanto al conseguimento degli obiettivi definiti nell'articolo 1 e nell'allegato.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 115.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 febbraio 2004 (GU C 95 E del 20.4.2004, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004.

(3)  GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

(6)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

ALLEGATO

1.   Attività sostenute

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 mira a rafforzare e a rendere più efficace l'azione comunitaria nel settore della parità tra donne e uomini, sostenendo finanziariamente le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, in particolare la Lobby europea delle donne.

1.1

Le attività delle organizzazioni attive nel promuovere la parità tra donne e uomini che possono contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria sono, in particolare, le seguenti:

funzione di rappresentanza delle parti interessate a livello comunitario,

azioni di sensibilizzazione destinate a promuovere la parità di genere, in particolare attraverso studi, campagne e seminari,

diffusione di informazioni sull'azione comunitaria per promuovere la parità di genere,

azioni che favoriscono, in particolare, la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, la partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni, la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, contro gli stereotipi fondati sul sesso e contro le discriminazioni nel luogo di lavoro,

misure che promuovono la cooperazione con le organizzazioni femminili nei paesi terzi e aumentano la consapevolezza della situazione delle donne attraverso il mondo.

1.2

Le attività della Lobby europea delle donne nella rappresentanza e nel coordinamento delle organizzazioni femminili non governative e nell'intermediazione dell'informazione sulle donne nei confronti delle istituzioni europee e delle organizzazioni non governative sono in particolare le seguenti:

controllare l'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino (Nazioni Unite),

prendere posizione per il miglioramento della normativa europea in materia di parità di genere e per l'inserimento delle donne in tutti i settori d'azione politica,

partecipare alle riunioni e alle conferenze nel settore della parità di genere,

condurre azioni per garantire l'integrazione dei punti di vista e degli interessi delle donne nelle politiche nazionali ed europee, in particolare incoraggiando la partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni,

rafforzare la parità tra donne e uomini nel processo d'allargamento dell'Unione europea e sviluppare la cooperazione con le organizzazioni femminili degli Stati membri che aderiscono.

2.   Realizzazione delle attività sostenute

Le attività realizzate dalle organizzazioni che possono ricevere una sovvenzione comunitaria in forza del programma rientrano in una delle categorie seguenti:

2.1

Categoria 1: attività permanenti della Lobby europea delle donne, i cui membri sono, tra l'altro, le organizzazioni femminili degli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'osservanza dei principi seguenti:

indipendenza nella selezione dei suoi membri;

autonomia nelle sue attività, ai sensi del punto 1.2.

2.2

Categoria 2: attività permanenti di un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità di genere o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

Possono partecipare al programma, ai sensi dell'articolo 2 gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività esclusivamente nella prospettiva della parità tra donne e uomini o le organizzazioni con un mandato più ampio che svolgono una parte delle loro attività esclusivamente nella prospettiva della parità tra donne e uomini.

Per sostenere la realizzazione del programma di lavoro permanente di un'organizzazione siffatta può essere concessa una sovvenzione annuale di funzionamento.

2.3

Categoria 3: azioni specifiche di un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

3.   Selezione dei beneficiari

3.1

Alla Lobby europea delle donne, che svolge attività della categoria 1, può essere direttamente concessa una sovvenzione di funzionamento previa approvazione di un piano di lavoro e un bilancio appropriati.

3.2

Le organizzazioni beneficiarie di una sovvenzione di funzionamento, in quanto svolgono attività rientranti nella categoria 2, sono selezionate in base ad inviti a presentare proposte.

3.3

Le organizzazioni beneficiarie di una sovvenzione in quanto svolgono un'azione specifica rientrante nella categoria 3, sono selezionate in base ad inviti a presentare proposte.

4.   Controlli e audit

4.1

Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento deve tenere a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il quale è stata concessa la sovvenzione, in particolare lo stato verificato dei conti, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione deve fare in modo che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei membri delle organizzazioni siano messi a disposizione della Commissione.

4.2

La Commissione, o tramite i suoi agenti o tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di concordare un audit sul modo in cui dev'essere usata la sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati in qualsiasi momento durante la durata dell'accordo concernente una sovvenzione e per un periodo di cinque anni a partire dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, i risultati di questi audit potranno condurre a decisioni di recupero della Commissione.

4.3

Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione devono avere un accesso adeguato, in particolare, agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni che possono risultare necessarie, anche in formato elettronico, per condurre a termine gli audit.

4.4

La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) deve disporre degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto d'accesso.

4.5

Per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee avverso le frodi e altre irregolarità, nell'ambito del programma la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (1). Se necessario, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).


(1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(2)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

P5_TA(2004)0215

Parità tra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla promozione della parità tra i sessi nella cooperazione allo sviluppo (5402/1/2004 — C5-0093/2004 — 2003/0176(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (5402/1/2004 — C5-0093/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 465) (1),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 78 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0160/2004),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi adottati del 18.12.2003, P5_TA(2003)0596.

P5_TA(2004)0216

Igiene dei prodotti alimentari ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (10543/2/2002 — C5-0008/2004 — 2000/0178(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (10543/2/2002 — C5-0008/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 438) (3),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 33) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0131/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 48 E del 24.2.2004, pag. 1.

(2)  GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 267.

(3)  GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 43.

(4)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2000)0178

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana è uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare stabiliti nel regolamento (CE) 178/2002 (4). Quest'ultimo stabilisce anche altri principi e definizioni comuni per la legislazione alimentare nazionale e comunitaria, compreso l'obiettivo della realizzazione della libera circolazione degli alimenti nella Comunità.

(2)

La direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari (5), ha previsto le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari e le procedure per verificare la conformità con tali norme.

(3)

L'esperienza dimostra che queste norme e procedure costituiscono una solida base per garantire la sicurezza alimentare. Nell'ambito della politica agricola comune sono state adottate varie direttive volte a fissare norme sanitarie specifiche per la produzione e l'immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato. Tali norme sanitarie hanno ridotto le barriere commerciali per i prodotti di cui trattasi, contribuendo alla creazione del mercato interno e garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute pubblica.

(4)

In materia di salute pubblica, le norme e le procedure summenzionate contengono principi comuni, in particolare in relazione alle responsabilità dei fabbricanti e delle autorità competenti, ai requisiti strutturali, operativi e igienici degli stabilimenti, alle procedure di riconoscimento degli stabilimenti, ai requisiti per il magazzinaggio e il trasporto e ai bolli sanitari.

(5)

Questi principi costituiscono una base comune per la produzione in condizioni d'igiene di tutti gli alimenti, compresi i prodotti di origine animale elencati nell'allegato I del trattato.

(6)

In aggiunta a questa base comune, occorrono norme d'igiene specifiche per determinati prodotti alimentari. Il regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (6), stabilisce tali norme.

(7)

L'obiettivo fondamentale delle nuove norme d'igiene generali e specifiche è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti.

(8)

Per garantire la sicurezza degli alimenti dal luogo di produzione primaria al punto di commercializzazione o esportazione occorre una strategia integrata. Ogni operatore del settore alimentare lungo la catena alimentare dovrebbe garantire che tale sicurezza non sia compromessa.

(9)

Le norme comunitarie non dovrebbero applicarsi alla produzione primaria per uso privato domestico, né alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo privato domestico. Inoltre, esse dovrebbero applicarsi solo alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione.

(10)

I pericoli alimentari presenti a livello della produzione primaria dovrebbero essere identificati e adeguatamente controllati per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tuttavia, in caso di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari, da parte dell'operatore del settore alimentare che li produce, al consumatore finale o a dettaglianti locali, è opportuno tutelare la salute pubblica mediante la normativa nazionale, in particolare data la stretta relazione tra il produttore e il consumatore.

(11)

L'applicazione dei principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) alla produzione primaria non è ancora praticabile su base generalizzata. Manuali di corretta prassi operativa dovrebbero tuttavia incoraggiare l'uso di prassi corrette in materia di igiene a livello di azienda agricola. Se occorre, tali manuali dovrebbero essere integrati da norme d'igiene specifiche per la produzione primaria. E' opportuno che i requisiti d'igiene applicabili alla produzione primaria e a operazioni connesse differiscano da quelli previsti per altre operazioni.

(12)

La sicurezza degli alimenti è il risultato di diversi fattori: la legislazione dovrebbe stabilire requisiti d'igiene minimi; dovrebbero essere effettuati controlli ufficiali per verificarne l'osservanza da parte degli operatori del settore alimentare e questi ultimi dovrebbero elaborare e realizzare programmi e procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui principi del sistema HACCP.

(13)

L'efficace applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP implica la collaborazione e l'impegno pieni dei dipendenti delle imprese alimentari. A tal fine, sarebbe necessaria una formazione degli stessi. Il sistema HACCP è uno strumento volto ad aiutare gli operatori del settore alimentare a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare. Tale sistema non dovrebbe essere considerato come un meccanismo di autoregolamentazione e non dovrebbe sostituire i controlli ufficiali.

(14)

Il requisito di definire procedure basate sui principi del sistema HACCP non dovrebbe inizialmente essere applicato alla produzione primaria, ma la fattibilità della sua estensione sarà uno degli elementi del riesame che la Commissione effettuerà in seguito all'attuazione del presente regolamento. É tuttavia opportuno che gli Stati membri incoraggino gli operatori a livello della produzione primaria ad applicare tali principi per quanto possibile.

(15)

I requisiti del sistema HACCP dovrebbero tener conto dei principi contenuti nel Codex Alimentarius. Essi dovrebbero essere abbastanza flessibili per poter essere applicati in qualsiasi situazione, anche nelle piccole imprese. In particolare, è necessario riconoscere che in talune imprese alimentari non è possibile identificare punti critici di controllo e che, in alcuni casi, le prassi in materia di igiene possono sostituire la sorveglianza dei punti critici di controllo. Analogamente, il requisito di stabilire «limiti critici» non implica la necessità di fissare un limite numerico in ciascun caso. Inoltre, il requisito di conservare documenti deve essere flessibile onde evitare oneri inutili per le imprese molto piccole.

(16)

È inoltre opportuna una certa flessibilità per permettere di continuare ad utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti e in relazione ai requisiti strutturali degli stabilimenti. La flessibilità è particolarmente importante per le regioni soggette a particolari vincoli geografici, tra cui le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato. Tuttavia, la flessibilità non dovrebbe compromettere gli obiettivi di igiene alimentare. Inoltre, dato che tutti gli alimenti prodotti conformemente alle norme d'igiene saranno in libera circolazione in tutta la Comunità, la procedura che consente flessibilità agli Stati membri dovrebbe essere pienamente trasparente. Per risolvere contrasti dovrebbe prevedere, se necessario, un dibattito in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

(17)

La fissazione di obiettivi di riduzione dei patogeni o standard di produzione può orientare l'applicazione delle norme d'igiene. Occorre pertanto stabilire le procedure all'uopo necessarie. Detti obiettivi integrerebbero la legislazione alimentare vigente, quale il regolamento (CEE) 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (7), che prevede la fissazione di tolleranze massime per contaminanti specifici e il regolamento (CE) 178/2002 che vieta l'immissione sul mercato di alimenti non sicuri e stabilisce una base uniforme per l'applicazione del principio di precauzione.

(18)

Per tener conto del progresso scientifico e tecnico dovrebbe essere assicurata una cooperazione stretta ed efficace fra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il presente regolamento tiene conto degli obblighi internazionali previsti nell'accordo dell'OCM sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie e delle norme internazionali per la sicurezza alimentare contenute nel Codex Alimentarius.

(19)

La registrazione degli stabilimenti e la cooperazione degli operatori del settore alimentare sono necessarie per consentire alle autorità competenti di effettuare in modo efficace i controlli ufficiali.

(20)

La rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti. Il regolamento (CE) 178/2002 contiene norme per garantire la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti e stabilisce la procedura per l'adozione delle norme di applicazione di tali principi in relazione a settori specifici.

(21)

Gli alimenti importati nella Comunità devono rispondere ai requisiti generali fissati dal regolamento (CE) 178/2002 oppure rispondere a norme equivalenti alle norme comunitarie. Il presente regolamento fissa taluni requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti importati nella Comunità.

(22)

Gli alimenti esportati dalla Comunità verso i paesi terzi devono rispondere ai requisiti generali fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002. Il presente regolamento fissa taluni requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti esportati dalla Comunità.

(23)

La normativa comunitaria sull'igiene degli alimenti dovrebbe essere avvalorata da pareri scientifici. A tal fine, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare andrebbe consultata ogniqualvolta risultasse necessario.

(24)

Dato che il presente regolamento sostituisce la direttiva 93/43/CEE, quest'ultima dovrebbe essere abrogata.

(25)

I requisiti del presente regolamento non dovrebbero applicarsi sinché non siano entrati in vigore tutti gli elementi della nuova disposizione sull'igiene degli alimenti. È altresì opportuno prevedere che debbano intercorrere almeno diciotto mesi tra l'entrata in vigore e l'applicazione delle nuove norme, affinché le industrie interessate possano disporre del tempo necessario per adattarvisi.

(26)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:

a)

la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare;

b)

è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;

c)

è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per quelli congelati;

d)

l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all'applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare;

e)

i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell'applicazione dei principi del sistema HACCP;

f)

è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi;

g)

è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti.

Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alla produzione primaria per uso domestico privato;

b)

alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

c)

alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.

d)

ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene.

3.   Gli Stati membri stabiliscono, in conformità della legislazione nazionale, norme che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2, lettera c). Siffatte norme nazionali garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«igiene degli alimenti», in seguito denominata «igiene»: le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto;

b)

«prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.

c)

«stabilimento»: ogni unità di un'impresa del settore alimentare;

d)

«autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità a cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza; la definizione include, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo;

e)

«equivalente»: riferito a sistemi diversi, significa capace di conseguire gli stessi obiettivi;

f)

«contaminazione»: la presenza o l'introduzione di un pericolo;

g)

«acqua potabile»: l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano (9);

h)

«acqua di mare pulita»: l'acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plancton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti;

i)

«acqua pulita»: acqua di mare pulita e acqua dolce di qualità analoga;

j)

«confezionamento»: il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore;

k)

«imballaggio»: il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore;

l)

«recipiente ermeticamente chiuso»: contenitore destinato ad impedire la penetrazione al suo interno di pericoli;

m)

«trattamento»: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti;

n)

«prodotti non trasformati»: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;

o)

«prodotti trasformati»: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

2.   Si applicano altresì le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002.

3.   Negli allegati del presente regolamento per «ove necessario», «ove opportuno», «adeguato» e «sufficiente» si intendono rispettivamente laddove risulti necessario, opportuno, adeguato o sufficiente per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento.

CAPO II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

Articolo 3

Obblighi generali

Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento.

Articolo 4

Requisiti generali e specifici in materia d'igiene

1.   Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell'allegato I rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) .../2004 (10).

2.   Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al paragrafo 1, rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) .../2004 (10).

3.   Gli operatori del settore alimentare se necessario adottano le seguenti misure igieniche specifiche:

a)

rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari;

b)

le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi del presente regolamento;

c)

rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti;

d)

mantenimento della catena del freddo;

e)

campionature e analisi.

4.   I criteri, i requisiti e gli obiettivi di cui al paragrafo 3 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

I metodi connessi di campionatura e di analisi sono stabiliti secondo la stessa procedura.

5.   Se il presente regolamento, il regolamento (CE) n. .../2004 (10) e le relative misure di applicazione non specificano i metodi di campionatura o di analisi, gli operatori del settore alimentare possono utilizzare metodi appropriati contenuti in altre normative comunitarie o nazionali o, qualora non siano disponibili, metodi che consentano di ottenere risultati equivalenti a quelli ottenuti utilizzando il metodo di riferimento, purché detti metodi siano scientificamente convalidati in conformità di norme o protocolli riconosciuti a livello internazionale.

6.   Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare i manuali di cui agli articoli 7, 8 e 9 come ausilio ai fini dell'osservanza dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

Articolo 5

Analisi dei pericoli e punti critici di controllo

1.   Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.

2.   I principi del sistema HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;

b)

identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;

c)

stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;

d)

stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;

e)

stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo;

f)

stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e); e

g)

predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f).

Qualora intervenga un qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in qualsivoglia altra fase gli operatori del settore alimentare riesaminano la procedura e vi apportano le necessarie modifiche.

3.   Il paragrafo 1 si applica unicamente agli operatori del settore alimentare che intervengono in qualsivoglia fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva alla produzione primaria e alle operazioni associate di cui all'allegato I.

4.   Gli operatori del settore alimentare:

a)

dimostrano all'autorità competente che essi rispettano il paragrafo 1, secondo le modalità richieste dall'autorità competente, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'impresa alimentare;

b)

garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del presente articolo siano costantemente aggiornati;

c)

conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo adeguato.

5.   Le modalità dettagliate di attuazione del presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Tali modalità possono facilitare l'attuazione del presente articolo da parte di taluni operatori del settore alimentare, in particolare prevedendo la possibilità di utilizzare le procedure contenute nei manuali per l'applicazione dei principi del sistema HACCP, al fine di rispettare il paragrafo 1. Siffatte modalità possono specificare inoltre il periodo durante il quale gli operatori del settore alimentare conservano i documenti e le registrazioni a norma del paragrafo 4, lettera c).

Articolo 6

Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento

1.   Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.

2.   In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

3.   Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento è prescritto:

a)

a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato;

b)

a norma del regolamento (CE) n. .../2004 (11); o

c)

da una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo territorio a norma della legislazione nazionale, come previsto alla lettera a), comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.

CAPO III

MANUALI DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA

Articolo 7

Elaborazione, diffusione e uso dei manuali

Gli Stati membri promuovono l'elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP, a norma dell'articolo 8. Manuali comunitari sono elaborati a norma dell'articolo 9.

La divulgazione e l'uso di manuali nazionali e comunitari sono incoraggiati. Ciononostante, gli operatori del settore alimentare possono usare tali manuali su base volontaria.

Articolo 8

Manuali nazionali

1.   I manuali nazionali di corretta prassi operativa, una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dai settori dell'industria alimentare:

a)

in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere sostanzialmente toccati, quali autorità competenti e gruppi di consumatori;

b)

tenendo conto dei pertinenti codici di prassi del Codex alimentarius; e

c)

se riguardano la produzione primaria e le operazioni associate elencate nell'allegato I, tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla parte B dell'allegato I.

2.   I manuali nazionali possono essere elaborati sotto l'egida di uno degli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva 98/34/CE (12).

3.   Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire che:

a)

siano stati elaborati a norma del paragrafo 1;

b)

il loro contenuto risulti funzionale per i settori a cui sono destinati; e

c)

costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e per i prodotti alimentari interessati.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione manuali nazionali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri.

5.   I manuali di corretta prassi elaborati ai sensi della direttiva 93/43/CEE continuano ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, purché siano compatibili con i suoi obiettivi.

Articolo 9

Manuali comunitari

1.   Prima che siano elaborati manuali comunitari di corretta prassi operativa per l'igiene o per l'applicazione dei principi del sistema HACCP, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 14. L'obiettivo di tale consultazione è di esaminare l'utilità di tali manuali, la loro portata e gli argomenti da trattare.

2.   Quando vengono approntati manuali comunitari, la Commissione garantisce che siano elaborati e diffusi:

a)

dai rappresentanti interessati dei settori dell'impresa alimentare europea, comprese le PMI, e di altre parti in causa, quali gruppi di consumatori o in consultazione con gli stessi;

b)

in collaborazione con i soggetti i cui interessi possano essere sostanzialmente toccati, comprese le autorità competenti;

c)

tenendo conto dei pertinenti codici di prassi del Codex alimentarius; e

d)

se riguardano la produzione primaria e le operazioni associate elencate nell'allegato I, tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla parte B dell'allegato I.

3.   Il comitato di cui all'articolo 14 valuta i progetti di manuali comunitari al fine di garantire che:

a)

siano stati elaborati a norma del paragrafo 2;

b)

il loro contenuto risulti funzionale per i settori a cui sono destinati in tutta la Comunità; e

c)

costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e per i prodotti alimentari interessati.

4.   La Commissione invita periodicamente il comitato di cui all'articolo 14 a riesaminare ogni manuale comunitario elaborato a norma del presente articolo, in cooperazione con gli organismi menzionati nel paragrafo 2.

Scopo di tale riesame è garantire che i manuali rimangano praticabili e tener conto degli sviluppi tecnologici e scientifici.

5.   I titoli e i riferimenti dei manuali comunitari approntati a norma del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

CAPO IV

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

Articolo 10

Importazioni

In materia di igiene degli alimenti importati le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) 178/2002 includono i requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento.

Articolo 11

Esportazioni

In materia d'igiene degli alimenti esportati o riesportati le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 includono i requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Misure di attuazione e disposizioni transitorie

Le misure di attuazione e le disposizioni transitorie possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 13

Modifica e adattamento degli allegati I e II

1.   Gli allegati I e II possono essere modificati o aggiornati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:

a)

della necessità di sottoporre a revisione le raccomandazioni di cui all'allegato I, parte B, punto 2;

b)

dell'esperienza maturata con l'applicazione di sistemi basati sul sistema HACCP a norma dell'articolo 5;

c)

degli sviluppi tecnologici, delle loro conseguenze pratiche e delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la composizione degli alimenti;

d)

dei pareri scientifici, in particolare della valutazione di nuovi rischi;

e)

dei criteri microbiologici e relativi alla temperatura degli alimenti.

2.   Possono essere concesse deroghe agli allegati I e II in particolare allo scopo di agevolare l'applicazione dell'articolo 5 per le piccole imprese secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 tenendo conto dei relativi fattori di rischio, purché tali deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adattare i requisiti di cui all'allegato II.

4.

a)

Le misure nazionali di cui al paragrafo 3 perseguono l'obiettivo di:

i)

consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti; o

ii)

tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.

b)

In altri casi, esse si applicano soltanto alla costruzione, allo schema e all'attrezzatura degli stabilimenti.

5.   Uno Stato membro che desideri adottare misure nazionali a cui fa riferimento il paragrafo 3 invia una notifica in tal senso alla Commissione e agli altri Stati membri. Tale notifica:

a)

fornisce una descrizione particolareggiata dei requisiti che il suddetto Stato membro ritiene necessario adattare e la natura di tale adattamento;

b)

descrive i prodotti alimentari e gli stabilimenti interessati;

c)

espone le motivazioni dell'adattamento, se del caso, fornendo anche una sintesi dell'analisi del pericolo effettuata e indicando le eventuali misure da adottare per garantire che l'adattamento non pregiudichi gli obiettivi del presente regolamento; e

d)

fornisce ogni altra informazione pertinente.

6.   Gli altri Stati membri dispongono di tre mesi, a decorrere dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, per inviare osservazioni scritte alla Commissione. Qualora si tratti degli adattamenti derivanti dal paragrafo 4, lettera b), tale periodo è prorogato, su richiesta di qualsiasi Stato membro, di quattro mesi. La Commissione può, e se riceve osservazioni scritte da uno o più Stati membri, deve consultare gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1. La Commissione può decidere secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, se le misure previste possano essere attuate previe, se necessario, le opportune modifiche. La Commissione può, se del caso, proporre misure generali a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo.

7.   Uno Stato membro può adottare misure nazionali per adeguare i requisiti di cui all'allegato II soltanto:

a)

in conformità di una decisione adottata ai sensi del paragrafo 6, o

b)

se, un mese dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, la Commissione non ha provveduto a informare gli Stati membri di aver ricevuto osservazioni scritte o che intende proporre l'adozione di una decisione a norma del paragrafo 6.

Articolo 14

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

La Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare su ogni questione rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento che potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica e, in particolare, prima di proporre criteri, requisiti o obiettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 16

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

1.   Entro ... (13), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione.

2.   La relazione in particolare prende in esame l'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento e valuta altresì l'opportunità e la fattibilità di prevedere l'estensione dei requisiti dell'articolo 5 agli operatori del settore alimentare impegnati nella produzione primaria e nelle operazioni connesse elencate nell'allegato I.

3.   La Commissione, se del caso, correda delle pertinenti proposte la suddetta relazione.

Articolo 17

Abrogazione

1.   La direttiva 93/43/CEE è abrogata a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

2.   I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti al presente regolamento.

3.   Tuttavia, le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'articolo 10 della direttiva 93/43/CEE rimangono in vigore fino alla loro sostituzione con decisioni adottate a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 178/2002. Nell'attesa che siano definiti i criteri o i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, letter da a) a e) del presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere le norme nazionali che stabiliscono tali criteri o requisiti da essi adottate ai sensi della direttiva 93/43/CEE.

4.   In attesa dell'applicazione di una nuova normativa comunitaria che stabilisce norme per il controllo ufficiale degli alimenti, gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire l'assolvimento degli obblighi fissati dal presente regolamento o da esso derivanti.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica diciotto mesi dopo la data in cui sono entrati in vigore i seguenti atti:

a)

regolamento (CE) n. .../2004 (14).

b)

regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (14), e

c)

direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene degli alimenti e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano (14).

Tuttavia, esso non si applica anteriormente al 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 43.

(2)  GU C 155 del 29.5.2001, pag. 39.

(3)  Posizione del Parlamento del 15 maggio 2002 (GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 267), posizione comune del Consiglio del 27 ottobre 2003 (GU C 48 E del 24.2.2004, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004.

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(5)  GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(10)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(11)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(12)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37). Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

(13)  Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(14)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

PRODUZIONE PRIMARIA

PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE

I.   AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il presente allegato si applica alla produzione primaria e alle seguenti operazioni associate:

a)

il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;

b)

il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento; e

c)

in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

II.   REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE

2. Nella misura del possibile, gli operatori del settore alimentare devono assicurare, che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni, tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti i prodotti primari.

3. Fatto salvo l'obbligo generale di cui al punto 2 gli operatori del settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese:

a)

le misure di controllo della contaminazione derivante dall'aria, dal suolo, dall'acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi, nonché il magazzinaggio, la gestione e l'eliminazione dei rifiuti, e

b)

le misure relative alla salute e al benessere degli animali nonché alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la salute umana, compresi i programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

a)

tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e le operazioni associate, inclusi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettarli in modo adeguato;

b)

tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le attrezzature, i contenitori, le gabbie, i veicoli e le imbarcazioni;

c)

per quanto possibile, assicurare la pulizia degli animali inviati al macello e, ove necessario, degli animali da produzione;

d)

utilizzare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione;

e)

assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari;

f)

per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi;

g)

immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;

h)

prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;

i)

tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana; e

j)

usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

a)

tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le strutture, le attrezzature, i contenitori, le casse di trasporto, i veicoli e le imbarcazioni;

b)

assicurare, ove necessario, la produzione, il trasporto e condizioni di magazzinaggio igieniche e la pulizia dei prodotti vegetali;

c)

usare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione;

d)

assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari;

e)

per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e insetti nocivi;

f)

immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;

g)

tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana; e

h)

utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III.   TENUTA DELLE REGISTRAZIONI

7. Gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare e devono mettere a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni a loro richiesta.

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

a)

la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;

b)

i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;

c)

l'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;

d)

i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e

e)

tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:

a)

l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocido;

b)

l'insorgenza di qualsiasi malattia o infestazione che possa incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine vegetale; e

c)

i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

10. Gli operatori del settore alimentare possono essere assistiti da altre persone, quali i veterinari, gli agronomi e i tecnici agricoli, nella tenuta delle registrazioni.

PARTE B: RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA

1. I manuali nazionali o comunitari di cui agli articoli da 7 a 9 del presente regolamento dovrebbero contenere orientamenti per una corretta prassi igienica ai fini del controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate.

2. I manuali di corretta prassi igienica dovrebbero contenere informazioni adeguate sui pericoli che possono insorgere nella produzione primaria e nelle operazioni associate e sulle azioni di controllo dei pericoli, comprese le misure pertinenti previste dalla normativa comunitaria e nazionale o dai programmi comunitari e nazionali. Tra tali pericoli e misure figurano ad esempio:

a)

il controllo della contaminazione dovuta a micotossine, metalli pesanti e materiale radioattivo;

b)

l'uso di acqua, rifiuti organici e prodotti fertilizzanti;

c)

l'uso corretto e adeguato di prodotti fitosanitari e biocidi e loro rintracciabilità;

d)

l'uso corretto e adeguato di prodotti medicinali veterinari e di additivi dei mangimi e loro rintracciabilità;

e)

la preparazione, il magazzinaggio, l'uso e la rintracciabilità dei mangimi,

f)

l'adeguata eliminazione di animali morti, rifiuti e strame;

g)

le misure protettive volte a evitare l'introduzione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo tramite gli alimenti, nonché l'obbligo di informarne le autorità competenti;

h)

le procedure, le prassi e i metodi per garantire che l'alimento sia prodotto, manipolato, imballato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche adeguate, compresi la pulizia accurata e il controllo degli animali infestanti;

i)

le misure concernenti la pulizia degli animali da macello e da produzione;

j)

le misure concernenti la tenuta delle registrazioni.

ALLEGATO II

REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I)

INTRODUZIONE

I capitoli da V a XII si applicano a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e i rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue:

il capitolo I si applica a tutte le strutture destinate agli alimenti, salvo quelle a cui si applica il capitolo III;

il capitolo II si applica a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, trattati o trasformati, salvo i locali adibiti a mensa a cui si applica il capitolo III;

il capitolo III si applica alle strutture elencate nel titolo del capitolo;

il capitolo IV si applica a tutti i tipi di trasporto.

CAPITOLO I

REQUISITI GENERALI APPLICABILI ALLE STRUTTURE DESTINATE AGLI ALIMENTI

(DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL CAPITOLO III)

1. Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni.

2. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti devono:

a)

consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d'igiene;

b)

essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;

c)

consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la contaminazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti;

d)

ove necessario, disporre di adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggio a temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari in condizioni adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e, ove opportuno, registrata.

3. Deve essere disponibile un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.

4. Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani.

5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o sostituite.

6. Gli impianti sanitari devono disporre di un buon sistema di aerazione, naturale o meccanico.

7. Nei locali destinati agli alimenti deve esserci un'adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale.

8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione. Qualora i canali di scarico siano totalmente o parzialmente scoperti, essi devono essere progettati in modo da evitare che il flusso proceda da una zona contaminata verso o in un'area pulita, in particolare un'area dove vengano manipolati alimenti che possono presentare un alto rischio per i consumatori finali.

9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale.

10. I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono manipolati alimenti.

CAPITOLO II

REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AI LOCALI ALL'INTERNO DEI QUALI I PRODOTTI ALIMENTARI VENGONO PREPARATI, LAVORATI O TRASFORMATI (ESCLUSI I LOCALI ADIBITI A MENSA E QUELLI SPECIFICATI NEL CAPITOLO III)

1. I locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III, ma compresi i locali a bordo dei mezzi di trasporto) devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni. In particolare:

a)

i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno, la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente drenaggio;

b)

le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza adeguata per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente;

c)

i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle;

d)

le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere, se necessario, munite di barriere antinsetti facilmente amovibili per la pulizia; qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;

e)

le porte devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

f)

le superfici (comprese quelle delle attrezzature) nelle zone di manipolazione degli alimenti e, in particolare, quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

2. Ove necessario, si devono prevedere opportune attrezzature per la pulizia, la disinfezione e il deposito degli strumenti di lavoro e degli impianti. Tali attrezzature devono essere in materiale resistente alla corrosione e facili da pulire e disporre di un'adeguata erogazione di acqua calda e fredda.

3. Si devono prevedere adeguate attrezzature, ove necessario, per le operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda, conformemente ai requisiti del capitolo VII, e deve essere mantenuto pulito e, ove necessario, disinfettato.

CAPITOLO III

REQUISITI APPLICABILI ALLE STRUTTURE MOBILI E/O TEMPORANEE (QUALI PADIGLIONI, CHIOSCHI DI VENDITA, BANCHI DI VENDITA AUTOTRASPORTATI), AI LOCALI UTILIZZATI PRINCIPALMENTE COME ABITAZIONE PRIVATA MA DOVE GLI ALIMENTI SONO REGOLARMENTE PREPARATI PER ESSERE COMMERCIALIZZATI E AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. Le strutture e i distributori automatici debbono, per quanto ragionevolmente possibile, essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali e di animali infestanti.

2. In particolare, ove necessario:

a)

devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi);

b)

le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

c)

si devono prevedere opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;

d)

laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;

e)

deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;

f)

devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);

g)

devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;

h)

i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

CAPITOLO IV

TRASPORTO

1. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e disinfezione.

2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati.

3. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti.

4. I prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione «esclusivamente per prodotti alimentari».

5. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.

6. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.

7. Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata.

CAPITOLO V

REQUISITI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE

1. Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono:

a)

essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione;

b)

essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;

c)

ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati;

d)

essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia delle apparecchiature e dell'area circostante.

2. Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo necessario per garantire gli obiettivi del presente regolamento.

3. Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi.

CAPITOLO VI

RIFIUTI ALIMENTARI

1. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti.

2. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori o sistemi di evacuazione utilizzati sono adatti allo scopo. I contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche, essere facilmente pulibili e, se necessario, disinfettabili.

3. Si devono prevedere opportune disposizioni per il deposito e la rimozione dei rifiuti alimentari, dei sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e, ove necessario, al riparo da animali e altri animali infestanti.

4. Tutti i rifiuti devono essere eliminati in maniera igienica e rispettosa dell'ambiente conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia e non devono costituire, direttamente o indirettamente, una fonte di contaminazione diretta o indiretta.

CAPITOLO VII

RIFORNIMENTO IDRICO

a)

Il rifornimento di acqua potabile deve essere sufficiente. L'acqua potabile va usata, ove necessario, per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati.

b)

Per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l'acqua pulita può essere usata anche per il lavaggio esterno. Allorché si utilizzano queste acque devono essere disponibili attrezzature adeguate per la fornitura.

2. Qualora acqua non potabile sia utilizzata ad esempio per la lotta antincendio, la produzione di vapore, la refrigerazione e altri scopi analoghi, essa deve passare in condotte separate debitamente segnalate. Le condotte di acqua non potabile non devono essere raccordate a quelle di acqua potabile, evitando qualsiasi possibilità di riflusso.

3. L'acqua riciclata utilizzata nella trasformazione o come ingrediente non deve presentare rischi di contaminazione e deve rispondere ai requisiti fissati per l'acqua potabile, a meno che l'autorità competente non abbia accertato che la qualità della stessa non è tale da compromettere l'integrità dei prodotti alimentari nella loro forma finita.

4. Il ghiaccio che entra in contatto con gli alimenti o che potrebbe contaminare gli stessi deve essere ottenuto da acqua potabile o, allorché è utilizzato per la refrigerazione di prodotti della pesca interi, da acqua pulita. Esso deve essere fabbricato, manipolato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.

5. Il vapore direttamente a contatto con gli alimenti non deve contenere alcuna sostanza che presenti un pericolo per la salute o possa contaminare gli alimenti.

6. Laddove il trattamento termico venga applicato a prodotti alimentari racchiusi in contenitori ermeticamente sigillati, occorre garantire che l'acqua utilizzata per raffreddare i contenitori dopo il trattamento non costituisca una fonte di contaminazione per i prodotti alimentari.

CAPITOLO VIII

IGIENE PERSONALE

1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.

2. Nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea deve essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli alimenti. Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un'impresa alimentare e che possa venire a contatto con gli alimenti deve denunciare immediatamente la propria malattia o i propri sintomi, precisando se possibile le cause, al responsabile dell'impresa alimentare.

CAPITOLO IX

REQUISITI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI

1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti, diversi dagli animali vivi, o qualsiasi materiale utilizzato nella trasformazione dei prodotti, se risultano contaminati, o si può ragionevolmente presumere che siano contaminati, da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, sostanze decomposte o estranee in misura tale che, anche dopo che l'impresa alimentare ha eseguito in maniera igienica le normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento, il prodotto finale risulti inadatto al consumo umano.

2. Le materie prime e tutti gli ingredienti immagazzinati in un'impresa alimentare devono essere opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.

3. In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.

4. Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni).

5. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, in grado di consentire la crescita di microrganismi patogeni o la formazione di tossine non devono essere conservati a temperature che potrebbero comportare rischi per la salute. La catena del freddo non deve essere interrotta. È tuttavia permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, l'esposizione e la fornitura, purché ciò non comporti un rischio per la salute. Gli stabilimenti per la fabbricazione, la manipolazione e il condizionamento di alimenti trasformati devono disporre di locali adeguati, sufficientemente ampi per consentire il magazzinaggio separato delle materie prime e dei prodotti trasformati e di uno spazio refrigerato separato sufficiente.

6. Se i prodotti alimentari devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine del trattamento termico, o dell'ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico, ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.

7. Lo scongelamento dei prodotti alimentari deve essere effettuato in modo tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine. Nel corso dello scongelamento, gli alimenti devono essere sottoposti a temperature che non comportino rischi per la salute. Qualora il liquido proveniente dal processo di scongelamento possa costituire un rischio per la salute, esso deve essere adeguatamente allontanato. Dopo lo scongelamento, gli alimenti devono essere manipolati in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine.

8. Le sostanze pericolose e/o non commestibili, compresi gli alimenti per animali, devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.

CAPITOLO X

REQUISITI APPLICABILI AL CONFEZIONAMENTO E ALL'IMBALLAGGIO DI PRODOTTI ALIMENTARI

1. I materiali di cui sono composti il confezionamento e l'imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione.

2. I materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione.

3. Le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti. Ove opportuno, in particolare in caso di utilizzo di scatole metalliche e di vasi in vetro, è necessario garantire l'integrità del recipiente e la sua pulizia.

4. I confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati per i prodotti alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare.

CAPITOLO XI

TRATTAMENTO TERMICO

I seguenti requisiti si applicano solo agli alimenti immessi sul mercato in contenitori ermeticamente chiusi.

1. Qualsiasi procedimento di trattamento termico per la trasformazione di un prodotto non trasformato o per la trasformazione ulteriore di un prodotto trasformato deve:

a)

innalzare ogni parte del prodotto sottoposto al trattamento a una determinata temperatura per un determinato periodo di tempo;

b)

impedire che il prodotto subisca contaminazioni nel corso del processo.

2. Al fine di garantire che il procedimento usato raggiunga gli obiettivi ricercati, gli operatori del settore alimentare devono controllare regolarmente i principali parametri pertinenti (in particolare la temperatura, la pressione, la sigillatura e le caratteristiche microbiologiche), anche ricorrendo ad apparecchiature automatiche.

3. I procedimenti utilizzati devono essere conformi alle norme riconosciute a livello internazionale (ad esempio, la pastorizzazione, il procedimento UHT o la sterilizzazione).

CAPITOLO XII

FORMAZIONE

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:

1.

che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;

2.

che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP; e

3.

che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.

P5_TA(2004)0217

Igiene per gli alimenti di origine animale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5420/2/2003 — C5-0009/2004 — 2000/0179(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (5420/2/2003 — C5-0009/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 438) (3),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 33) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0129/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 48 E del 24.2.2004, pag. 23.

(2)  GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 288.

(3)  GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 58.

(4)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2000)0179

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. .../2004 (4) il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono norme generali per gli operatori del settore alimentare in materia di igiene dei prodotti alimentari.

(2)

Alcuni prodotti alimentari possono presentare rischi specifici per la salute umana, che richiedono l'applicazione di specifiche norme in materia di igiene. Ciò vale in particolar modo per gli alimenti di origine animale, nei quali sono spesso stati segnalati rischi microbiologici e chimici.

(3)

Nell'ambito della politica agricola comune sono state adottate varie direttive volte a fissare norme sanitarie specifiche per la produzione e l'immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato. Tali norme sanitarie hanno ridotto le barriere commerciali per i prodotti di cui trattasi, contribuendo alla creazione del mercato interno e garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute pubblica.

(4)

In materia di salute pubblica, le norme summenzionate contengono principi comuni, in particolare in relazione alle responsabilità dei fabbricanti e delle autorità competenti, requisiti strutturali, operativi e igienici degli stabilimenti, procedure di riconoscimento degli stabilimenti, requisiti per magazzinaggio e trasporto e bolli sanitari.

(5)

Questi principi costituiscono una base comune per la produzione in condizioni di igiene degli alimenti di origine animale e consentono la semplificazione delle direttive esistenti.

(6)

È auspicabile conseguire un'ulteriore semplificazione mediante l'applicazione delle medesime norme, ove appropriato, a tutti i prodotti di origine animale.

(7)

Il requisito del regolamento (CE) n. /2004 (4) che impone agli operatori del settore alimentare che intervengono in qualsivoglia fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti dopo la produzione primaria e le operazioni associate di istituire, applicare e mantenere procedure basate sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), permette anch'esso una semplificazione.

(8)

Nell'insieme, detti elementi giustificano una riformulazione delle norme di igiene specifiche previste nelle direttive esistenti.

(9)

Gli obiettivi principali della riformulazione sono di assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori per quanto attiene alla sicurezza degli prodotti, in particolare assoggettando gli operatori del settore alimentare in tutta la Comunità alle medesime norme, e di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti di origine animale, in tal modo contribuendo al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.

(10)

Occorre mantenere e, ove necessario per assicurare la tutela del consumatore, rafforzare norme particolareggiate in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

(11)

Le norme comunitarie non dovrebbero applicarsi alla produzione primaria per uso domestico privato, né alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo privato domestico. Inoltre, nel caso di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari o di taluni tipi di carni, da parte dell'operatore del settore alimentare che li produce, al consumatore finale o a un laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio a livello locale, è opportuno tutelare la salute pubblica mediante la normativa nazionale, in particolare a causa della stretta relazione tra il produttore e il consumatore.

(12)

I requisiti del regolamento (CE) n. .../2004 (5) sono in genere sufficienti a garantire la sicurezza degli alimenti negli stabilimenti che svolgono attività al dettaglio che implicano la vendita o la fornitura diretta di alimenti di origine animale al consumatore finale. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi generalmente alle attività di commercio all'ingrosso (ossia quando un laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio svolge operazioni in vista della fornitura di alimenti di origine animale a un altro stabilimento). Ciononostante, ad eccezione dei requisiti specifici in materia di temperatura stabiliti nel presente regolamento, i requisiti del regolamento (CE) n. .../2004 (5) dovrebbero essere sufficienti per le attività all'ingrosso che si limitano al magazzinaggio o al trasporto.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa discrezionalità per estendere o limitare al commercio al dettaglio l'applicazione dei requisiti del presente regolamento ai sensi della legislazione nazionale. Tuttavia, gli Stati membri possono limitarne l'applicazione soltanto quando ritengano che i requisiti del regolamento (CE) n. .../2004 (5) siano sufficienti per conseguire gli obiettivi in materia di igiene degli alimenti e quando la fornitura di alimenti di origine animale da un laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio a un altro esercizio rappresenti un'attività marginale, localizzata e limitata. Detta fornitura dovrebbe pertanto rappresentare solo una modesta parte del fatturato dell'esercizio. Gli esercizi riforniti dovrebbero essere situati nelle sue immediate vicinanze e la fornitura dovrebbe vertere soltanto su taluni tipi di prodotti o di esercizi.

(14)

A norma dell'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a adottare tutte le misure necessarie per assicurare che gli operatori del settore alimentare osservino gli obblighi stabiliti nel presente regolamento.

(15)

La rintracciabilità degli alimenti è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli stessi. Oltre a conformarsi alle norme generali del regolamento (CE) n. 178/2002 (6), gli operatori del settore alimentare, responsabili di stabilimenti soggetti al riconoscimento a norma del presente regolamento, dovrebbero assicurare che a tutti i prodotti di origine animale che essi immettono sul mercato sia stata apposta una bollatura sanitaria o un marchio di identificazione.

(16)

Gli alimenti importati nella Comunità devono rispondere ai requisiti generali fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 oppure rispondere a norme equivalenti alle norme comunitarie. Il presente regolamento definisce requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale importati nella Comunità.

(17)

L'adozione del presente regolamento non dovrebbe ridurre il livello di protezione previsto dalle garanzie aggiuntive convenute per la Finlandia e la Svezia all'atto della loro adesione alla Comunità e confermate dalle decisioni 94/968/CE (7), 95/50/CE (8), 95/160/CE (9), 95/161/CE (10), 95/168/CE (11), 95/409/CE (12), 95/410/CE (13) e 95/411/CE (14). Il regolamento dovrebbe prevedere una procedura volta a concedere, per un periodo transitorio, garanzie a qualsiasi Stato membro che abbia un programma nazionale approvato di controllo equivalente, per gli alimenti di origine animale interessati, a quelli approvati per la Finlandia e la Svezia. Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (15), prevede una procedura simile per quanto concerne gli animali vivi e le uova da cova.

(18)

È opportuno che i requisiti strutturali e in materia di igiene stabiliti nel presente regolamento si applichino a tutti i tipi di stabilimenti, comprese le piccole imprese e le unità di macellazione mobili.

(19)

È opportuna la flessibilità per permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti e in relazione ai requisiti strutturali degli stabilimenti. La flessibilità è particolarmente importante per le regioni soggette a particolari vincoli geografici, tra cui le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato. Tuttavia, la flessibilità non dovrebbe compromettere gli obiettivi di igiene alimentare. Inoltre, dato che tutti gli alimenti prodotti conformemente alle norme d'igiene saranno generalmente in libera circolazione in tutta la Comunità, la procedura che consente flessibilità agli Stati membri dovrebbe essere pienamente trasparente. Per risolvere contrasti dovrebbe prevedere, se necessario, un dibattito in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 e stabilire che la Commissione coordini il processo e adotti le misure necessarie.

(20)

La definizione delle carni separate meccanicamente (CSM) dovrebbe essere generica e contemplare tutti i metodi di separazione meccanica. Celeri sviluppi tecnologici in questo settore rendono opportuna una definizione flessibile. I requisiti tecnici per le CSM dovrebbero tuttavia variare in funzione della valutazione del rischio del prodotto a seconda dei diversi metodi.

(21)

Vi sono interazioni tra gli operatori del settore alimentare, compreso il settore degli alimenti per animali, e nessi tra le considerazioni in materia di salute degli animali, benessere degli animali e salute pubblica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. È pertanto necessaria una comunicazione adeguata tra i diversi attori lungo la catena alimentare, dalla produzione primaria al commercio al dettaglio.

(22)

Al fine di assicurare un'adeguata ispezione della selvaggina selvatica oggetto di attività venatorie immessa nel mercato della Comunità, le carcasse di animali oggetto di detta attività e relativi visceri sono presentati presso un centro di lavorazione della selvaggina per un'ispezione post mortem ufficiale. Tuttavia, per conservare talune tradizioni venatorie senza pregiudicare la sicurezza degli alimenti, è opportuno prevedere una formazione destinata ai cacciatori che immettono nel mercato selvaggina selvatica destinata all'alimentazione umana. Ciò dovrebbe mettere i cacciatori in grado di intraprendere un esame iniziale della selvaggina selvatica all'atto della cattura. In tali circostanze, ai cacciatori che si sono sottoposti alla formazione non occorre richiedere di consegnare al centro di lavorazione della selvaggina tutti i visceri per un esame post mortem, se effettuano questo esame iniziale senza individuare alcuna anomalia o rischio. Tuttavia, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di stabilire nel loro territorio norme più rigorose per tenere conto di rischi specifici.

(23)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire criteri per il latte crudo in attesa dell'adozione di nuovi requisiti per l'immissione del latte crudo sul mercato. Tali criteri dovrebbero consistere in valori limite, il che implica che, nell'eventualità di un superamento, gli operatori del settore alimentare devono adottare misure correttive e segnalarlo all'autorità competente. I criteri non dovrebbero consistere in massimali oltre i quali il latte crudo non può essere immesso sul mercato. Ciò implica che in determinate circostanze il latte crudo che non ottempera appieno ai criteri può essere utilizzato per il consumo umano senza rischi per la salute, ove vengano adottate misure adeguate. Per quanto riguarda il latte crudo e la crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, è opportuno autorizzare ciascuno Stato membro a mantenere o a definire idonee misure sanitarie per garantire che nel suo territorio si raggiungano gli obiettivi del presente regolamento.

(24)

È opportuno che il criterio per il latte crudo usato per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari sia tre volte superiore al criterio per il latte crudo raccolto presso l'azienda zootecnica. Il criterio per il latte utilizzato per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari trasformati è un valore assoluto, mentre per il latte raccolto presso l'azienda si tratta di un valore medio. L'osservanza dei requisiti in materia di temperatura stabiliti nel presente regolamento non impedirà completamente la proliferazione batterica durante il trasporto e il magazzinaggio.

(25)

La presente riformulazione consente di abrogare le norme di igiene attualmente vigenti. A tale scopo è adottata la direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano (16).

(26)

Le norme riguardanti le uova stabilite nel presente regolamento sostituiscono inoltre quelle della decisione 94/371/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova (17), che l'abrogazione dell'allegato II della direttiva 92/118/CEE (18) rende nulle.

(27)

La normativa comunitaria sull'igiene degli alimenti dovrebbe essere avvalorata da pareri scientifici. A tal fine, l'autorità europea per la sicurezza alimentare andrebbe consultata ogniqualvolta risultasse necessario.

(28)

Per tener conto del progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere assicurata una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(29)

I requisiti previsti dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi fintantoché non saranno entrate in vigore tutte le componenti della nuova normativa in materia di igiene degli alimenti. È parimenti opportuno prevedere che trascorrano almeno diciotto mesi tra l'entrata in vigore e l'applicazione delle nuove norme, in modo da dare alle industrie interessate il tempo necessario per adeguarsi.

(30)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (19),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Dette norme integrano quelle previste dal regolamento (CE) n. .../2004 (20). Esse si applicano ai prodotti di origine animale trasformati e non.

2.   Salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica agli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. Tuttavia, i prodotti trasformati di origine animale utilizzati per preparare detti prodotti sono ottenuti e manipolati conformemente ai requisiti fissati dal presente regolamento.

3.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alla produzione primaria per uso domestico privato;

b)

alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

c)

alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale;

d)

alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche;

e)

ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.

4.   Gli Stati membri stabiliscono, nell'ambito della legislazione nazionale, norme che disciplinano le attività e che si applicano alle persone di cui al paragrafo 3, lettere c), d) e e). Tali norme nazionali garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

5.

a)

Salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica al commercio al dettaglio.

b)

Il presente regolamento si applica tuttavia al commercio al dettaglio quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, salvo:

i)

quando le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell'allegato III; oppure

ii)

quando la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un'attività marginale, localizzata e ristretta.

c)

Gli Stati membri possono adottare misure nazionali per l'applicazione dei requisiti fissati dal presente regolamento ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio situati nel loro territorio, ai quali esso non si applicherebbe ai sensi delle lettere a) o b).

6.   Il presente regolamento si applica fermi restando:

a)

le pertinenti norme di polizia sanitaria e di sanità pubblica e le norme più rigorose adottate per la prevenzione, la lotta e l'eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

b)

i requisiti relativi al benessere degli animali e

c)

i requisiti concernenti l'identificazione degli animali e la rintracciabilità dei prodotti di origine animale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002;

2)

le definizioni previste dal regolamento (CE) n. .../2004 (21);

3)

le definizioni previste nell'allegato I; e

4)

le eventuali definizioni tecniche contenute negli allegati II e III.

CAPO II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

Articolo 3

Obblighi generali

1.   Gli operatori del settore alimentare rispettano le pertinenti disposizioni degli allegati II e III.

2.   Gli operatori del settore alimentare non usano sostanze diverse dall'acqua potabile — o, ove il regolamento (CE) n. .../2004 (22) o il presente regolamento ne consenta l'uso, dall'acqua pulita — per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che l'uso sia stato approvato secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Gli operatori del settore alimentare osservano inoltre le condizioni di uso che possono essere adottate secondo tale procedura. L'uso di una sostanza approvata non esime l'operatore del settore alimentare dal dovere di rispettare i requisiti imposti dal presente regolamento.

Articolo 4

Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti

1.   Gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato prodotti di origine animale fabbricati nella Comunità solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti che:

a)

soddisfano i pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n. .../2004 (22), agli allegati II e III del presente regolamento e altri pertinenti requisiti della legislazione alimentare; e

b)

sono registrati presso l'autorità competente o riconosciuti, qualora richiesto ai sensi del paragrafo 2.

2.   Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. .../2004 (22), gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del presente regolamento possono operare solo se l'autorità competente li ha riconosciuti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, ad eccezione degli stabilimenti che effettuano esclusivamente:

a)

produzione primaria;

b)

operazioni di trasporto;

c)

magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazioni termicamente controllate o

d)

operazioni di vendita al dettaglio diverse da quelle cui si applica il presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b).

3.   Uno stabilimento soggetto al riconoscimento a norma del paragrafo 2 può operare solo se l'autorità competente, ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (22):

a)

ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di un'ispezione in loco o

b)

ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale.

4.   Gli operatori del settore alimentare cooperano con le autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (22). In particolare gli operatori del settore alimentare garantiscono che uno stabilimento cessi di operare se l'autorità competente ritira il riconoscimento o, in caso di riconoscimento condizionale, non lo proroga o non concede il pieno riconoscimento.

5.   Il presente articolo non vieta ad uno stabilimento di immettere sul mercato alimenti tra la data di applicazione del presente regolamento e la prima ispezione successiva da parte dell'autorità competente, se lo stabilimento:

a)

è soggetto al riconoscimento a norma del paragrafo 2 e ha immesso sul mercato prodotti di origine animale conformemente alla normativa comunitaria immediatamente prima dell'applicazione del presente regolamento, o

b)

appartiene a una categoria per la quale non era previsto il riconoscimento prima dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione

1.   Gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato un prodotto di origine animale manipolato in uno stabilimento soggetto al riconoscimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 solo se questo è contrassegnato:

a)

da un bollo sanitario apposto ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (23), o

b)

qualora tale regolamento non preveda l'applicazione di un bollo sanitario, da un marchio di identificazione apposto ai sensi dell'allegato II, sezione I del presente regolamento.

2.   Gli operatori del settore alimentare possono applicare un marchio di identificazione a un prodotto di origine animale solo se esso è stato prodotto ai sensi del presente regolamento in stabilimenti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4.

3.   Gli operatori del settore alimentare non possono rimuovere dalle carni un bollo sanitario applicato ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004, salvo se essi le tagliano, trattano o lavorano secondo altre modalità.

Articolo 6

Prodotti di origine animale di provenienza esterna dalla Comunità

1.   Gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi provvedono affinché l'importazione avvenga esclusivamente se:

a)

il paese terzo di spedizione figura in un elenco, compilato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. [... (23)]/2004, di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti;

b)

i)

lo stabilimento da cui il prodotto è stato spedito ed ottenuto o preparato figura in un elenco, compilato a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. [... (23)]/2004, di stabilimenti dai quali sono consentite le importazioni di tale prodotto, ove applicabile;

ii)

nel caso delle carni fresche, delle carni macinate, delle preparazioni di carni, dei prodotti a base di carne e delle CSM, il prodotto è stato fabbricato con carni ottenute da macelli e laboratori di sezionamento inseriti in elenchi compilati ed aggiornati a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. [... (23)]/2004 o in stabilimenti comunitari riconosciuti;

iii)

nel caso dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, l'area di produzione è inserita in un elenco compilato a norma dell'articolo 13 del succitato regolamento, ove applicabile;

c)

il prodotto soddisfa:

i)

i requisiti stabiliti dal presente regolamento, compresi i requisiti in materia di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione di cui all'articolo 5;

ii)

i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. [... (23)]/2004; e

iii)

le condizioni di importazione previste dalla normativa comunitaria che disciplina i controlli all'importazione dei prodotti di origine animale;

d)

sono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. [... (23)]/2004 concernenti i certificati e i documenti, ove applicabile.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'importazione di prodotti della pesca può inoltre aver luogo secondo le disposizioni speciali di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. [... (23)]/2004.

3.   Gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale provvedono affinché:

a)

i prodotti siano messi a disposizione per un controllo all'importazione ai sensi della direttiva 97/78/CE (24);

b)

l'importazione sia conforme ai requisiti della direttiva 2002/99/CE (25); e

c)

le operazioni sotto il loro controllo effettuate dopo l'importazione siano svolte conformemente ai requisiti dell'allegato III.

4.   Gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale assicurano che tali alimenti soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per quanto concerne i prodotti trasformati di origine animale. Essi devono inoltre poter dimostrare (per esempio attraverso documenti o certificati appositi, che non devono necessariamente avere il formato di cui al paragrafo 1, lettera d)) di aver ottemperato a tale prescrizione.

CAPO III

SCAMBI

Articolo 7

Documenti

1.   Se prescritto ai sensi degli allegati II o III, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché ciascuna partita di prodotti di origine animale sia accompagnata dai certificati o documenti appropriati.

2.   Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2:

a)

possono essere stabiliti modelli di documento; e

b)

si può prevedere l'utilizzazione di documenti elettronici.

Articolo 8

Garanzie speciali

1.   Gli operatori del settore alimentare che intendono commercializzare in Svezia o in Finlandia gli alimenti di origine animale indicati in appresso devono rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 2 con riguardo alle salmonelle:

a)

carni bovine e suine, incluse le carni macinate, ma ad esclusione delle preparazioni di carni e delle carni separate meccanicamente;

b)

carni di pollame delle seguenti specie: carni di pollo, tacchino, faraona, anatra e oca, incluse le carni macinate, ma ad esclusione delle preparazioni di carni e delle carni separate meccanicamente; e

c)

uova.

2.

a)

Nel caso delle carni bovine e suine e del pollame, i campioni delle partite devono essere stati prelevati dallo stabilimento di spedizione e sottoposti a prove microbiologiche, con risultati negativi, conformemente alla normativa comunitaria.

b)

Nel caso delle uova, i centri di imballaggio forniscono una garanzia che le partite provengono da allevamenti che sono stati sottoposti a prove microbiologiche, con risultati negativi, conformemente alla normativa comunitaria.

c)

Nel caso delle carni bovine e suine, le prove di cui alla lettera a) non sono obbligatorie se le partite sono destinate ad uno stabilimento in cui verranno sottoposte a pastorizzazione, sterilizzazione o a un trattamento di effetto analogo. Nel caso delle uova, le prove di cui alla lettera b) non sono obbligatorie se le partite sono destinate alla fabbricazione di prodotti trasformati mediante un procedimento che garantisce l'eliminazione della salmonella.

d)

Le prove di cui alle lettere a) e b) non sono obbligatorie per i prodotti alimentari provenienti da uno stabilimento in cui si applica un programma di controllo riconosciuto equivalente, riguardo agli alimenti di origine animale in questione e secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, a quello approvato per la Svezia e la Finlandia.

e)

Nel caso delle carni bovine e suine e del pollame, gli alimenti sono accompagnati da un documento o certificato commerciale conforme al modello stabilito dalla normativa comunitaria nel quale si dichiari che:

i)

le prove di cui alla lettera a) sono state effettuate con risultati negativi;

ii)

le carni sono destinate a uno dei trattamenti previsti alla lettera c); oppure

iii)

le carni provengono da uno stabilimento di cui alla lettera d).

f)

Nel caso delle uova, deve accompagnare le partite un certificato attestante che le prove di cui alla lettera b) sono state effettuate con risultati negativi, oppure che le uova sono destinate ad essere utilizzate nel modo previsto alla lettera c).

3.   Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2:

a)

i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere aggiornati per tener conto in particolare di modifiche dei programmi di controllo degli Stati membri o dell'adozione di criteri microbiologici ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (26); e

b)

le norme di cui al paragrafo 2 riguardanti un qualsiasi prodotto alimentare di cui al paragrafo 1 possono essere estese, totalmente o parzialmente, a qualsiasi Stato membro, o a qualsiasi sua regione, che disponga di un programma di controllo riconosciuto equivalente a quello approvato per la Svezia e la Finlandia riguardo agli alimenti di origine animale in questione.

4.   Ai fini del presente articolo, per «programma di controllo» si intende un programma di controllo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Misure di attuazione e misure transitorie

Le misure di attuazione e le misure transitorie possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 10

Modifica e adattamento degli allegati II e III

1.   Gli allegati II e III possono essere adattati o aggiornati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, tenendo conto:

a)

dell'elaborazione di manuali di buona prassi;

b)

dell'esperienza maturata con l'applicazione di sistemi basati sul sistema HACCP a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. .../2004 (26);

c)

degli sviluppi tecnologici e delle loro conseguenze pratiche nonché delle aspettative dei consumatori in materia di composizione degli alimenti;

d)

dei pareri scientifici, in particolare di nuove valutazioni dei rischi;

e)

dei criteri microbiologici e relativi alla temperatura degli alimenti;

f)

di modifiche nell'andamento dei consumi.

2.   Possono essere concesse deroghe agli allegati II e III secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, purché esse non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 8, misure nazionali per adattare i requisiti di cui all'allegato III.

4.

a)

Le misure nazionali di cui al paragrafo 3 perseguono l'obiettivo di:

i)

consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti; o

ii)

tener conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.

b)

In altri casi, esse si applicano soltanto alla costruzione, allo schema e alle attrezzature degli stabilimenti.

5.   Uno Stato membro che desideri adottare misure nazionali a cui fa riferimento il paragrafo 3 invia una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. Ogni notifica deve:

a)

fornire una descrizione particolareggiata dei requisiti che lo Stato membro in questione ritiene necessario adattare e la natura di tale adattamento;

b)

descrivere i prodotti alimentari e gli stabilimenti interessati;

c)

esporre le motivazioni degli adattamenti (se del caso, fornendo anche una sintesi dell'analisi del rischio effettuata e indicando le eventuali misure da adottare per garantire che l'adattamento non pregiudichi gli obiettivi del presente regolamento); e

d)

fornire ogni altra informazione pertinente.

6.   A decorrere dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, gli altri Stati membri dispongono di tre mesi per inviare osservazioni scritte alla Commissione. Qualora si tratti degli adattamenti derivanti dal paragrafo 4, lettera b), tale periodo è prorogato, su richiesta di qualsiasi Stato membro, fino a quattro mesi. La Commissione può e, se riceve osservazioni scritte da uno o più Stati membri, deve consultare gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1. La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, se le misure previste possono essere attuate previe, se necessarie, le opportune modifiche. La Commissione può, se del caso, proporre misure generali a norma dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo.

7.   Uno Stato membro può adottare misure nazionali per adattare i requisiti di cui all'allegato III soltanto:

a)

in ottemperanza a una decisione adottata a norma del paragrafo 6,

b)

se, un mese dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, la Commissione non ha provveduto ad informare gli Stati membri di aver ricevuto osservazioni scritte o che intende proporre l'adozione della decisione a norma del paragrafo 6, o

c)

a norma del paragrafo 8.

8.   Uno Stato membro può, di sua iniziativa e fatte salve le disposizioni generali del trattato, mantenere o stabilire misure nazionali

a)

intese a vietare o limitare l'immissione sul mercato nel suo territorio di latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta; o

b)

intese a consentire, con l'autorizzazione dell'autorità competente, l'impiego di latte crudo non corrispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore di germi e di cellule somatiche per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno 60 giorni e di prodotti lattiero-caseari ottenuti in rapporto alla fabbrica di siffatti formaggi, purché ciò non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 11

Decisioni specifiche

Fatta salva la generalità dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1, possono essere fissate misure di attuazione o adottate modifiche degli allegati II e III, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2:

1)

per stabilire norme per il trasporto di carni appena macellate;

2)

per precisare, per quanto concerne le carni separate meccanicamente, quale tenore in calcio sia considerato non molto più elevato di quello delle carni macinate;

3)

per stabilire altri trattamenti che si possono applicare in uno stabilimento di trasformazione ai molluschi bivalvi vivi delle zone di produzione delle classi B o C che non siano stati sottoposti a depurazione o stabulazione;

4)

per specificare metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine;

5)

per stabilire requisiti igienico-sanitari supplementari per i molluschi bivalvi vivi in collaborazione con il laboratorio comunitario di riferimento pertinente, compresi:

a)

i valori limite e i metodi di analisi per altre biotossine marine,

b)

le procedure per le analisi virologiche e le relative norme virologiche, e

c)

i piani di campionamento e i metodi e le tolleranze analitiche da applicare per accertare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari;

6)

per stabilire requisiti o controlli sanitari qualora sia scientificamente provata la necessità di siffatti interventi per tutelare la salute pubblica;

7)

per estendere l'allegato III, sezione VII, capitolo IX ai molluschi bivalvi vivi diversi dai pettinidi;

8)

per specificare criteri volti a determinare quando i dati epidemiologici indicano che una zona di pesca non presenta rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti e, di conseguenza, quando l'autorità competente può autorizzare gli operatori del settore alimentare a non congelare i prodotti della pesca a norma dell'allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D;

9)

per stabilire criteri di freschezza e limiti di utilizzazione dell'istamina e dell'azoto volatile totale per i prodotti della pesca;

10)

per consentire l'impiego, per la fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari, di latte crudo non corrispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX per quanto riguarda il tenore di germi e di cellule somatiche;

11)

fatta salva la direttiva 96/23/CE (27), per fissare un valore massimo approvato per il totale complessivo dei residui delle sostanze antibiotiche nel latte crudo; e

12)

per approvare processi equivalenti per la produzione di gelatina o collagene.

Articolo 12

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

La Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare su ogni questione rientrante nell'ambito d'applicazione del presente regolamento che potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica e, in particolare, prima di proporre di estendere l'allegato III, sezione III ad altre specie animali.

Articolo 14

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

1.   Entro (28) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento.

2.   La Commissione, se del caso, correda delle pertinenti proposte la suddetta relazione.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica diciotto mesi dopo la data in cui sono entrati in vigore tutti i seguenti atti:

a)

regolamento (CE) n. .../2004 (29);

b)

regolamento (CE) n. .../2004 (29);

c)

direttiva (CE) n. .../2004 (29).

Tuttavia esso non si applica anteriormente al 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 58.

(2)  GU C 155 del 29.5.2001, pag. 39.

(3)  Posizione del Parlamento del 15 maggio 2002 (GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 288), posizione comune del Consiglio del 27 ottobre 2003 (GU C 48 E del 24.2.2004, pag. 23) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004.

(4)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(5)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(6)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(7)  GU L 371 del 31.12.1994, pag. 36.

(8)  GU L 53 del 9.3.1995, pag. 31.

(9)  GU L 105 del 9.5.1995, pag. 40.

(10)  GU L 105 del 9.5.1995, pag. 44.

(11)  GU L 109 del 16.5.1995, pag. 44.

(12)  GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 21.

(13)  GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 25.

(14)  GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 29.

(15)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(16)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(17)  GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.

(18)  Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 4). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

(19)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(20)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(21)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(22)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(23)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(24)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9). Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

(25)  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

(26)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(27)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(28)  Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(29)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per

1.   CARNI

1.1.   «carne»: tutte le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8, compreso il sangue;

1.2.   «ungulati domestici»: carni di animali domestici delle specie bovina (comprese le specie Bubalus e Bison), suina, ovina e caprina e di solipedi domestici;

1.3.   «pollame»: carni di volatili d'allevamento, compresi i volatili che non sono considerati domestici ma che vengono allevati come animali domestici, ad eccezione dei ratiti;

1.4.   «lagomorfi»: carni di conigli e lepri, nonché carni di roditori;

1.5.   «selvaggina selvatica»:

ungulati e lagomorfi selvatici, nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente negli Stati membri interessati, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero;

selvaggina di penna oggetto di attività venatoria ai fini del consumo umano.

1.6.   «selvaggina d'allevamento»: ratiti e mammiferi terrestri d'allevamento diversi da quelli di cui al punto 1.2;

1.7.   «selvaggina selvatica piccola»: selvaggina di penna e lagomorfi che vivono in libertà;

1.8.   «selvaggina selvatica grossa»: mammiferi terrestri selvatici che vivono in libertà i quali non appartengono alla categoria della selvaggina selvatica piccola;

1.9.   «carcassa»: il corpo di un animale dopo il macello e la tolettatura;

1.10.   «carni fresche»: carni che non hanno subito alcun trattamento salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata;

1.11.   «frattaglie»: le carni fresche diverse da quelle della carcassa, inclusi i visceri e il sangue;

1.12.   «visceri»: organi delle cavità toracica, addominale e pelvica, nonché la trachea e l'esofago, e il gozzo degli uccelli;

1.13.   «carni macinate»: carni disossate che sono state sottoposte a un'operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell'1% di sale;

1.14.   «carni separate meccanicamente» o «CSM»: prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa;

1.15.   «preparazioni di carni»: carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche;

1.16.   «macello»: stabilimento adibito alla macellazione e la tolettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano;

1.17.   «laboratorio di sezionamento»: stabilimento adibito al disosso e al sezionamento di carni;

1.18.   «centro di lavorazione della selvaggina»: ogni stabilimento in cui la selvaggina e le carni della selvaggina oggetto di attività venatorie sono preparate per essere immesse sul mercato.

2.   MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

2.1.   «molluschi bivalvi»: i molluschi lamellibranchi filtratori;

2.2.   «biotossine marine»: sostanze tossiche accumulate dai molluschi bivalvi in particolare quale risultato dell'assorbimento di plancton contenente tossine;

2.3.   «rifinitura»: la conservazione di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione di classe A, da centri di purificazione o centri di spedizione, in bacini o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco, preservare o migliorarne le qualità organolettiche e assicurare un buon stato di vitalità prima del loro confezionamento o imballaggio;

2.4.   «produttore»: la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi vivi con qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo scopo di trattarli e immetterli sul mercato;

2.5.   «zona di produzione»: le parti di mare, di laguna o di estuario dove si trovano banchi naturali di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi ultimi vengono raccolti vivi;

2.6.   «zona di stabulazione»: le parti di mare, di laguna o di estuario, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi;

2.7.   «centro di spedizione»: lo stabilimento a terra o galleggiante, riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, al confezionamento e all'imballaggio dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano;

2.8.   «centro di depurazione»: lo stabilimento comprendente bacini alimentati con acqua marina pulita, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati per il tempo necessario alla riduzione dei contaminanti affinché diventino idonei al consumo umano;

2.9.   «stabulazione»: trasferimento di molluschi bivalvi vivi in zone marine, lagunari o di estuari per il tempo necessario alla riduzione dei contaminanti affinché diventino idonei al consumo umano; ciò non include l'operazione specifica di trasferimento di molluschi bivalvi in zone più adatte a una crescita o un ingrasso ulteriori.

3.   PRODOTTI DELLA PESCA

3.1.   «prodotti della pesca»: tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali;

3.2.   «nave officina»: la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti a una o più delle seguenti operazioni, seguite da un confezionamento o imballaggio e, se necessario, da un congelamento o surgelazione: sfilettatura, affettatura, pelatura, sgusciatura, tritatura o trasformazione;

3.3.   «nave frigorifero»: la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono congelati, se necessario dopo operazioni preliminari quali il dissanguamento, la decapitazione, l'eviscerazione e il taglio delle pinne; ove del caso, tali operazioni sono seguite da confezionamento o imballaggio;

3.4.   «prodotto della pesca separato meccanicamente»: prodotto ottenuto rimuovendo la carne dai prodotti della pesca utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura della carne;

3.5.   «prodotti della pesca freschi»: i prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione;

3.6.   «prodotti della pesca preparati»: i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura e la tritatura.

4.   LATTE

4.1.   «latte crudo»: il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di animali di allevamento che non è stato riscaldato a più di 40 °C e non è stato sottoposto ad alcun trattamento avente un effetto equivalente;

4.2.   «azienda di produzione del latte»: lo stabilimento in cui si trovano uno o più animali di allevamento destinati alla produzione di latte ai fini della sua immissione in commercio quale alimento.

5.   UOVA

5.1.   «uova»: le uova — diverse dalle uova rotte, incubate o cotte — di volatili di allevamento nel loro guscio, adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di ovoprodotti;

5.2.   «uova liquide»: contenuto non trasformato delle uova dopo la rimozione del guscio;

5.3.   «uova incrinate»: uova il cui guscio è danneggiato ma in cui la membrana è ancora intatta;

5.4.   «centro di imballaggio»: uno stabilimento in cui le uova sono calibrate in base alla qualità e al peso.

6.   COSCE DI RANA E LUMACHE

6.1.   «cosce di rana»: le parti posteriori del corpo sezionato trasversalmente dietro alle membra anteriori, eviscerate e spellate, provenienti dalla specie Rana sp. (famiglia ranidi);

6.2.   «lumache»: i gasteropodi terrestri delle specie Helix Pomatia L., Helix Aspersa Muller, Helix lucorum e specie appartenenti alla famiglia acatinidi.

7.   PRODOTTI TRASFORMATI

7.1.   «prodotti a base di carne»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche;

7.2.   «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di latte crudo o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati;

7.3.   «ovoprodotti»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di uova, o vari componenti o miscugli di uova o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati;

7.4.   «prodotti della pesca trasformati»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati;

7.5.   «grasso animale fuso»: grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese le ossa, destinato al consumo umano;

7.6.   «ciccioli»: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi e acqua;

7.7.   «gelatina»: proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali;

7.8.   «collagene»: prodotto a base di proteine ottenuto da ossa, pelli e tendini, fabbricato secondo i pertinenti requisiti del presente regolamento;

7.9.   «stomachi, vesciche e intestini trattati»: stomachi, vesciche e intestini sottoposti a un trattamento quale la salatura, il riscaldamento o l'essiccazione dopo essere stati prodotti e puliti.

8.   ALTRE DEFINIZIONI

8.1.   «prodotti d'origine animale»:

alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue;

molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo;

8.2.   «mercato all'ingrosso»: azienda del settore alimentare comprendente varie unità separate che hanno in comune impianti e sezioni in cui i prodotti alimentari sono venduti agli operatori del settore alimentare.

ALLEGATO II

REQUISITI CONCERNENTI DIVERSI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

SEZIONE I

MARCHIATURA D'IDENTIFICAZIONE

Ove richiesto a norma dell'articolo 5 o 6, e fatte salve le disposizioni di cui all'allegato III, gli operatori del settore alimentare devono garantire che i prodotti di origine animale abbiano una marchiatura d'identificazione effettuata ai sensi delle disposizioni in appresso.

A.   APPLICAZIONE DELLA MARCHIATURA D'IDENTIFICAZIONE

1.

Il marchio dev'essere apposto prima che il prodotto lasci lo stabilimento.

2.

Tuttavia, non è necessario applicare un nuovo marchio a un prodotto a meno che ne venga rimosso l'imballaggio e/o il confezionamento oppure esso sia ulteriormente trasformato in un altro stabilimento, nel qual caso il nuovo marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui hanno luogo tali operazioni.

3.

Una marchiatura d'identificazione non è necessaria per le uova riguardo alle quali il regolamento (CEE) n. 1907/90 (1) stabilisce requisiti in materia di etichettatura o marchiatura.

4.

Gli operatori del settore alimentare devono, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, disporre di sistemi e procedure che consentano di identificare gli operatori che hanno messo a loro disposizione, e ai quali hanno consegnato, prodotti di origine animale.

B.   FORMA DELLA MARCHIATURA D'IDENTIFICAZIONE

5.

Il marchio dev'essere leggibile e indelebile e i caratteri devono essere facilmente decifrabili; dev'essere chiaramente esposto in modo da poter essere controllato dalle autorità competenti.

6.

Il marchio deve indicare il nome del paese in cui è situato lo stabilimento, indicato per esteso o mediante un codice a due lettere conforme alla norma ISO pertinente.

Nel caso degli Stati membri tuttavia i codici sono AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE e UK.

Gli operatori del settore alimentare possono continuare a utilizzare materiale e impianti ordinati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento finché non sono esauriti o devono essere sostituiti.

7.

Il marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento. Se uno stabilimento produce sia alimenti a cui si applica il presente regolamento che alimenti a cui esso non si applica, l'operatore del settore alimentare può utilizzare lo stesso marchio d'identificazione a entrambi i tipi di alimenti.

8.

Quando viene applicato in uno stabilimento situato nella Comunità, il marchio deve essere di forma ovale e includere l'abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK o EY.

C.   METODO PER LA MARCHIATURA

9.

Secondo la presentazione dei vari prodotti di origine animale, il marchio può essere apposto direttamente sul prodotto, sull'involucro o sull'imballaggio o essere stampato su un'etichetta apposta a sua volta sul prodotto, sull'involucro o sull'imballaggio. Il marchio può consistere anche in una targhetta inamovibile di materiale resistente.

10.

Nel caso di tagli di carne e frattaglie imballati, il marchio deve essere apposto su un'etichetta fissata all'imballaggio o essere stampato sull'imballaggio stesso, in modo da essere distrutto al momento dell'apertura. Ciò non è necessario tuttavia se l'apertura comporta la distruzione dell'imballaggio. Se il confezionamento offre la stessa protezione dell'imballaggio l'etichetta può essere fissata sul confezionamento.

11.

Nel caso di prodotti di origine animale collocati in contenitori da trasporto o in grandi imballaggi e destinati ad essere ulteriormente manipolati, trasformati, confezionati o imballati in un altro stabilimento, il marchio può essere apposto sulla superficie esterna del contenitore o dell'imballaggio.

12.

Nel caso di prodotti di origine animale liquidi, granulati o in polvere trasportati sfusi e di prodotti della pesca trasportati sfusi, il marchio d'identificazione non è necessario se i documenti di accompagnamento contengono le informazioni di cui ai punti 6 e 7 e, se del caso, 8.

13.

Quando i prodotti di origine animale sono posti in un imballaggio destinato al consumatore finale è sufficiente che il marchio sia apposto soltanto sulla superficie esterna di detto imballaggio.

14.

Quando il marchio è apposto direttamente sui prodotti di origine animale, i colori utilizzati devono essere autorizzati conformemente alle disposizioni comunitarie relative all'uso dei coloranti nei prodotti alimentari.

SEZIONE II

OBIETTIVI DELLE PROCEDURE BASATE SUI PRINCIPI HACCP

1.

Gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono assicurare che le procedure da essi messe in atto conformemente ai requisiti generali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. .../2004 (2) soddisfino i requisiti che l'analisi di rischio riveli necessari e gli specifici requisiti elencati nel punto 2.

2.

Le procedure devono garantire che ogni animale o, se del caso, ogni lotto di animali ammesso nei locali del macello:

a)

sia adeguatamente identificato;

b)

sia accompagnato dalle opportune informazioni fornite dall'azienda di provenienza di cui alla Sezione III;

c)

non provenga da un'azienda o da una zona soggetta a un divieto di movimento o ad altre restrizioni per ragioni connesse con la salute umana o animale, salvo se l'autorità competente lo permette;

d)

sia pulito;

e)

sia sano, per quanto l'operatore del settore alimentare possa giudicare; e

f)

sia in condizioni soddisfacenti di benessere al momento dell'arrivo nel macello.

3.

In caso di inosservanza di uno dei requisiti di cui al paragrafo 2, l'operatore del settore alimentare deve avvertire il veterinario ufficiale e adottare le misure appropriate.

SEZIONE III

INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE

Gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono, se del caso, richiedere, ricevere, controllare le informazioni sulla catena alimentare nonché intervenire, come previsto nella presente sezione per tutti gli animali diversi dalla selvaggina selvatica, avviati o destinati ad essere avviati al macello.

1.

I gestori dei macelli non devono accettare animali nei locali dei macelli senza aver richiesto ed essere in possesso delle pertinenti informazioni in materia di sicurezza alimentare che figurano nei registri tenuti presso l'azienda di provenienza degli animali a norma del regolamento (CE) n. .../2004 (3).

2.

I gestori dei macelli devono essere in possesso delle informazioni almeno 24 ore prima dell'arrivo degli animali nei macelli, tranne nelle circostanze di cui al punto 7.

3.

Le pertinenti informazioni in materia di sicurezza alimentare di cui al punto 1 riguardano, in particolare:

a)

lo status sanitario dell'azienda di provenienza o lo status sanitario del territorio regionale per quanto riguarda gli animali;

b)

le condizioni di salute degli animali;

c)

i medicinali veterinari somministrati e gli altri trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali nell'arco di un determinato periodo e con un tempo di sospensione superiore a zero giorni, come pure le date delle somministrazioni e dei trattamenti e i tempi di sospensione;

d)

la presenza di malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni;

e)

i risultati, se pertinenti ai fini della tutela della salute pubblica, di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati dagli animali o su altri campioni prelevati al fine di diagnosticare malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni, compresi i campioni prelevati nel quadro del monitoraggio e controllo delle zoonosi e dei residui;

f)

le pertinenti relazioni relative alle ispezioni ante e post mortem sugli animali della stessa azienda di provenienza, comprese, in particolare, le relazioni del veterinario ufficiale;

g)

i dati relativi alla produzione, quando ciò potrebbe indicare la presenza di una malattia;

h)

il nome e l'indirizzo del veterinario privato che assiste di norma l'azienda di provenienza.

4.

a)

Tuttavia non è necessario che i conduttori dei macelli siano in possesso:

i)

delle informazioni di cui al punto 3, lettere a), b), f) e h), se il conduttore è già a conoscenza di tali informazioni (ad esempio grazie ad un accordo permanente o ad un sistema di garanzia della qualità); oppure

ii)

delle informazioni di cui al punto 3, lettere a), b), f) e g), se il produttore dichiara che non vi sono informazioni da riferire al riguardo.

b)

Le informazioni non devono necessariamente essere fornite quale estratto integrale dei registri dell'azienda di provenienza. Esse possono essere trasmesse con scambio di dati elettronici o sotto forma di dichiarazione standardizzata firmata dal produttore.

5.

Gli operatori del settore alimentare che decidono di accettare gli animali nei locali del macello previa valutazione delle pertinenti informazioni sulla catena alimentare, devono mettere queste ultime a disposizione del veterinario ufficiale senza indugio e, salvo nelle circostanze di cui al punto 7, almeno 24 ore prima dell'arrivo degli animali o del lotto. L'operatore del settore alimentare deve notificare al veterinario ufficiale qualsiasi informazione che pone un problema di ordine sanitario prima dell'ispezione ante mortem dell'animale in questione.

6.

Se un animale arriva al macello senza informazioni sulla catena alimentare, l'operatore deve immediatamente notificarlo al veterinario ufficiale. La macellazione dell'animale non può aver luogo fino a quando il veterinario ufficiale non lo autorizzi.

7.

Se l'autorità competente lo permette, le informazioni sulla catena alimentare possono accompagnare gli animali ai quali si riferiscono al momento dell'arrivo al macello, anziché precederli di almeno 24 ore, nel caso di:

a)

animali della specie suina, pollame o selvaggina d'allevamento che sono stati sottoposti a un'ispezione ante mortem nell'azienda di provenienza, se accompagnati da un certificato, firmato dal veterinario, in cui si attesta che quest'ultimo ha esaminato gli animali nell'azienda e li ha trovati sani;

b)

solipedi domestici;

c)

animali che sono stati sottoposti a macellazione di emergenza, se accompagnati da una dichiarazione, firmata dal veterinario, in cui si attesta il risultato favorevole dell'ispezione ante mortem;

d)

animali che non sono consegnati direttamente dall'azienda di provenienza al macello.

I gestori dei macelli devono valutare le informazioni pertinenti. Se accettano gli animali per la macellazione, essi devono consegnare i documenti di cui alle lettere a) e c) al veterinario ufficiale. La macellazione o la tolettatura degli animali non possono aver luogo fino a quando il veterinario ufficiale non lo autorizzi.

8.

Gli operatori del settore alimentare devono controllare i passaporti di cui sono muniti i solipedi domestici per assicurare che gli animali siano destinati alla macellazione per il consumo umano. Se accettano gli animali per la macellazione, essi devono dare il passaporto al veterinario ufficiale.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/2003 (GU L 305 del 22.11.2003, pag. 1).

(2)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(3)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO III

REQUISITI SPECIFICI

SEZIONE I:

CARNI DI UNGULATI DOMESTICI

CAPITOLO I: TRASPORTO DI ANIMALI VIVI AL MACELLO

Gli operatori del settore alimentare che trasportano animali vivi al macello devono conformarsi ai seguenti requisiti:

1.

Durante la raccolta e il trasporto, gli animali devono essere manipolati con cura, evitando inutili sofferenze.

2.

Gli animali che presentano sintomi di malattia o provenienti da allevamenti che risultano contaminati da agenti nocivi per la salute pubblica possono essere trasportati al macello solo quando l'autorità competente lo autorizzi.

CAPITOLO II: REQUISITI RELATIVI AI MACELLI

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli in cui sono macellati ungulati domestici soddisfino i seguenti requisiti.

1.

a)

I macelli devono avere stalle di sosta adeguate e conformi alle norme d'igiene o, se il clima lo permette, recinti di attesa facili da pulire e da disinfettare. Tali strutture devono essere attrezzate con dispositivi per abbeverare gli animali e, se necessario, nutrirli. L'evacuazione delle acque reflue non deve compromettere la sicurezza degli alimenti.

b)

Per il ricovero degli animali malati o sospetti devono inoltre essere previste strutture separate che si possano chiudere a chiave o, se il clima lo permette, recinti separati, dotati di un sistema di drenaggio autonomo e atti ad evitare la contaminazione di altri animali, a meno che l'autorità competente consideri superflue tali strutture.

c)

Le dimensioni delle stalle di sosta devono garantire il rispetto del benessere degli animali. La loro disposizione deve essere tale da facilitare le ispezioni ante mortem, compresa l'identificazione degli animali o dei gruppi di animali.

2.

Per evitare la contaminazione delle carni, essi devono:

a)

disporre di un congruo numero di altri locali adatti all'esecuzione delle operazioni cui sono destinati;

b)

disporre di un locale separato per lo svuotamento e la pulizia di stomaci e intestini, a meno che l'autorità competente non autorizzi caso per caso, in un determinato macello, la separazione di queste operazioni nel tempo;

c)

assicurare la separazione, nel tempo o nello spazio, delle operazioni seguenti:

i)

stordimento e dissanguamento,

ii)

per i suini, scottatura, depilazione, raschiatura e bruciatura,

iii)

eviscerazione e successiva tolettatura,

iv)

manipolazione delle budella e delle trippe pulite,

v)

preparazione e pulizia di altre frattaglie, in particolare manipolazione delle teste scuoiate, qualora tale operazione non venga effettuata sulla linea di macellazione,

vi)

imballaggio delle frattaglie,

vii)

spedizione delle carni;

d)

disporre di installazioni che impediscano il contatto tra le carni e il pavimento, i muri e le attrezzature;

e)

disporre di linee di macellazione (se attive) progettate in modo da consentire il costante avanzamento del processo di macellazione ed evitare contaminazioni reciproche tra le diverse parti della linea di macellazione. Se più linee di macellazione sono attive all'interno di uno stesso impianto, deve esserci un'adeguata separazione tra esse, in modo da evitare contaminazioni reciproche.

3.

Devono possedere dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C, o un sistema alternativo con effetto equivalente;

4.

I lavabi destinati al personale addetto alla manipolazione di carni non protette devono essere provvisti di rubinetti concepiti in modo da impedire la diffusione della contaminazione;

5.

Devono essere disponibili strutture, che si possano chiudere a chiave, riservate al deposito refrigerato delle carni trattenute in osservazione e strutture separate, che si possano chiudere a chiave, per il deposito delle carni dichiarate non idonee al consumo umano.

6.

Il macello deve disporre di uno spazio separato dotato di adeguate strutture per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto per il bestiame. Tuttavia i macelli non devono avere tali spazi e strutture se l'autorità competente lo consenta e qualora esistano nelle vicinanze spazi e strutture ufficialmente autorizzati.

7.

Il macello deve disporre di strutture, che possano essere chiuse a chiave, riservate alla macellazione degli animali malati o sospetti. La presenza di queste strutture non è tuttavia necessaria se tale macellazione avviene in altri stabilimenti a tal fine autorizzati dall'autorità competente o se viene effettuata al termine del normale periodo di macellazione.

8.

Se il letame o il contenuto del tubo digerente è depositato nel macello, quest'ultimo deve disporre di un reparto speciale riservato a tal fine.

9.

Devono avere un'adeguata struttura che si possa chiudere a chiave o, se necessario, un locale ad uso esclusivo del servizio veterinario.

CAPITOLO III: REQUISITI PER I LABORATORI DI SEZIONAMENTO

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i laboratori di sezionamento che trattano carni di ungulati domestici:

1)

siano costruiti in modo tale da evitare la contaminazione delle carni, in particolare:

a)

consentendo il costante avanzamento delle operazioni, o

b)

garantendo una separazione nella lavorazione dei diversi lotti di produzione;

2)

dispongano di locali per il magazzinaggio separato di carni confezionate e non confezionate, salvo qualora tali prodotti siano immagazzinati in momenti diversi o in maniera tale che il materiale di confezionamento e le modalità di magazzinaggio non possano provocare la contaminazione delle carni;

3)

dispongano di locali di sezionamento attrezzati per garantire il rispetto dei requisiti di cui al capitolo V;

4)

dispongano di lavabi muniti di rubinetti concepiti in modo da impedire la diffusione della contaminazione, destinati al personale addetto alla manipolazione di carni non protette;

5)

dispongano di strutture per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C o di un sistema alternativo con effetto equivalente.

CAPITOLO IV: IGIENE DELLA MACELLAZIONE

Gli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli in cui vengono macellati ungulati domestici devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1.

Una volta arrivati al macello, gli animali devono essere macellati senza indebito ritardo. Tuttavia, ove richiesto per motivi di benessere, prima della macellazione dev'essere loro concesso un periodo di riposo.

2.

a)

Non devono essere utilizzate per il consumo umano le carni di animali diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), se sono morti per cause diverse dalla macellazione effettuata nel macello.

b)

Nei locali adibiti alla macellazione possono essere introdotti soltanto animali vivi destinati alla macellazione, ad eccezione:

i)

degli animali macellati d'urgenza fuori dal macello ai sensi del capitolo VI,

ii)

degli animali macellati nel luogo di produzione a norma della sezione III, e

iii)

della selvaggina selvatica a norma della sezione IV, capitolo II.

c)

Le carni di animali macellati presso un macello a seguito di incidente possono essere usate per il consumo umano se risulta da un'ispezione che essi non presentano gravi lesioni, oltre a quelle dovute all'incidente.

3.

Gli animali, o, se del caso, ciascuna partita di animali da macellare, devono recare un marchio d'identificazione che consenta di determinarne l'origine.

4.

Gli animali devono essere puliti.

5.

I conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni del veterinario designato dall'autorità competente ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (1) per garantire che l'ispezione ante mortem di ogni animale da macellare venga svolta in condizioni adeguate.

6.

Gli animali introdotti in un macello devono essere macellati senza indebito ritardo.

7.

Lo stordimento, il dissanguamento, la scuoiatura, l'eviscerazione e la tolettatura devono essere effettuati senza indebito ritardo e in modo da evitare contaminazioni delle carni. In particolare:

a)

durante il dissanguamento, la trachea e l'esofago devono rimanere intatti, salvo nel caso di macellazione effettuata secondo un'usanza religiosa;

b)

durante la rimozione della pelle e dei velli:

i)

dev'essere evitato qualsiasi contatto tra la parte esterna della cute e la carcassa; e

ii)

gli operatori e le attrezzature che entrano in contatto con la superficie esterna della pelle e dei velli non devono toccare le carni;

c)

devono essere prese misure atte a evitare l'uscita del contenuto dal tubo digerente durante e dopo l'eviscerazione e a far sì che quest'ultima sia completata il più presto possibile dopo lo stordimento;

d)

l'asportazione delle mammelle non deve dar luogo alla contaminazione della carcassa con il latte o il colostro.

8.

Dev'essere effettuata una scuoiatura completa della carcassa e di altre parti del corpo destinate al consumo umano, salvo per i suini e le teste e le zampe degli ovini e caprini e dei vitelli. Le teste e le zampe devono essere manipolate in modo da evitare contaminazioni di altre carni.

9.

I suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole. Il rischio di contaminazione delle carni con l'acqua utilizzata per la scottatura dev'essere ridotto al minimo. Per tale operazione possono essere utilizzati esclusivamente additivi autorizzati. I suini devono poi essere risciacquati a fondo con acqua potabile.

10.

Le carcasse devono essere esenti da contaminazioni fecali visibili. Ogni contaminazione visibile deve essere eliminata senza indugio mediante rifilatura o operazione alternativa di effetto equivalente.

11.

Le carcasse e le frattaglie non devono venire a contatto con il pavimento, le pareti o le strutture.

12.

I conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione post mortem di tutti gli animali macellati venga svolta in condizioni adeguate ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (1).

13.

Sino al completamento dell'ispezione post mortem le parti di un animale macellato sottoposto a tale ispezione devono:

a)

essere identificabili come appartenenti a una data carcassa;

b)

non venire a contatto con altre carcasse, frattaglie o visceri, anche se già sottoposti a ispezione post mortem.

Tuttavia i peni possono essere scartati immediatamente, purché non presentino alcuna lesione patologica.

14.

Entrambi i reni devono essere privati della loro copertura di grasso; nel caso di bovini, suini e solipedi, dev'essere rimossa anche la capsula perirenale.

15.

Se il sangue o le altre frattaglie di più animali vengono raccolti nello stesso recipiente prima che sia terminata l'ispezione post mortem, tutto il contenuto del recipiente dev'essere dichiarato non idoneo al consumo umano qualora la carcassa di uno o più di tali animali sia dichiarata non idonea al consumo umano.

16.

Dopo l'ispezione post mortem:

a)

le tonsille dei bovini e dei solipedi devono essere asportate in condizioni d'igiene;

b)

le parti non idonee al consumo umano devono essere rimosse il più rapidamente possibile dal reparto pulito dello stabilimento;

c)

le carni trattenute in osservazione o dichiarate non idonee al consumo umano e i sottoprodotti non commestibili non devono entrare in contatto con carni dichiarate idonee al consumo umano; e

d)

ad eccezione dei reni, i visceri o le parti di visceri che rimangono nella carcassa devono essere asportati, integralmente e il più rapidamente possibile, salvo diversa autorizzazione dell'autorità competente.

17.

Una volta ultimate la macellazione e l'ispezione post mortem, le carni devono essere immagazzinate conformemente ai requisiti previsti nel capitolo VII.

18.

Se sono destinate a ulteriore trasformazione:

a)

le trippe devono essere sbiancate o pulite;

b)

i visceri devono essere svuotati e puliti; e

c)

le teste e le zampe devono essere scuoiate o scottate e depilate.

19.

Nel caso di stabilimenti riconosciuti per la macellazione di animali di specie diverse o per la manipolazione di carcasse di selvaggina d'allevamento e di selvaggina selvatica, devono essere prese le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni reciproche provvedendo a separare, nel tempo o nello spazio, le operazioni riguardanti le diverse specie. Devono essere disponibili locali separati per il ricevimento e il magazzinaggio di carcasse non scuoiate di selvaggina d'allevamento macellata nell'azienda agricola e di selvaggina selvatica.

20.

Se il macello non dispone di strutture, che si possano chiudere a chiave, riservate alla macellazione degli animali malati o sospetti, le strutture usate per la macellazione di tali animali devono essere pulite, lavate e disinfettate sotto controllo ufficiale prima della ripresa della macellazione di altri animali.

CAPITOLO V: IGIENE DURANTE LE OPERAZIONI DI SEZIONAMENTO E DI DISOSSO

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che le operazioni di sezionamento e di disosso delle carni di ungulati domestici abbiano luogo conformemente ai seguenti requisiti.

1.

Nei macelli le carcasse di ungulati domestici possono essere sezionate in mezzene o in quarti, e le mezzene in non più di tre pezzi. Le successive operazioni di sezionamento e di disosso devono essere effettuate presso un laboratorio di sezionamento.

2.

Tali operazioni devono essere organizzate in modo da prevenire o minimizzare la contaminazione. A tal fine gli operatori del settore alimentare devono garantire in particolare quanto segue:

a)

le carni destinate al sezionamento sono trasferite progressivamente nei locali di lavorazione, secondo le necessità;

b)

durante le operazioni di sezionamento, disosso, rifilatura, affettatura, spezzettatura, confezionamento ed imballaggio, le carni sono mantenute a una temperatura non superiore a 3°C per le frattaglie e 7°C per le altre carni, mediante una temperatura ambiente non superiore a 12°C o un sistema alternativo di effetto equivalente;

c)

nel caso di impianti riconosciuti per il sezionamento di carni di specie animali diverse, sono prese le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni reciproche, se del caso provvedendo a separare, nel tempo o nello spazio, le operazioni riguardanti le diverse specie.

3.

Tuttavia le carni possono essere disossate e sezionate prima che sia stata raggiunta la temperatura di cui al punto 2, lettera b) ai sensi del capitolo VII, punto 3.

4.

Le carni possono essere inoltre disossate e sezionate prima di aver raggiunto la temperatura di cui al punto 2, lettera b), se il locale di sezionamento è nello stesso luogo del locale di macellazione. In questo caso le carni devono essere trasportate al locale di sezionamento direttamente dal locale di macellazione, o previa sosta in un deposito refrigerato o di raffreddamento. Non appena sezionate e, ove opportuno imballate, le carni devono essere refrigerate alla temperatura di cui al punto 2, lettera b).

CAPITOLO VI: MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che le carni di ungulati domestici, che sono stati sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello, siano destinati al consumo umano solo se soddisfano i seguenti requisiti.

1.

Un animale per il resto sano deve aver subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere.

2.

Un veterinario deve eseguire l'ispezione ante mortem dell'animale.

3.

L'animale macellato e dissanguato deve essere trasportato al macello in condizioni igieniche soddisfacenti e senza indebito ritardo. L'asportazione dello stomaco e degli intestini, ma nessuna altra tolettatura può essere praticata sul posto sotto la supervisione del veterinario. I visceri asportati devono accompagnare l'animale abbattuto al macello ed essere identificati come appartenenti all'animale stesso.

4.

Se trascorrono più di due ore tra l'operazione di macellazione e l'arrivo al macello l'animale deve essere refrigerato. Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria.

5.

Una dichiarazione dell'operatore del settore alimentare che ha allevato l'animale, attestante l'identità dell'animale e indicante i prodotti veterinari o le altre cure somministratigli con le relative date di somministrazione e tempi di sospensione, deve accompagnare l'animale macellato al macello.

6.

Una dichiarazione del veterinario, attestante il risultato positivo dell'ispezione ante mortem, la data, l'ora e la motivazione della macellazione d'urgenza e la natura di eventuali trattamenti somministrati all'animale dal veterinario, deve accompagnare l'animale macellato al macello.

7.

L'animale macellato deve essere idoneo al consumo umano dopo l'ispezione post mortem effettuata nel macello conformemente al regolamento (CE) n. .../2004 (2) compreso qualsiasi altro test aggiuntivo in caso di macellazione d'urgenza.

8.

Gli operatori del settore alimentare devono seguire tutte le eventuali istruzioni del veterinario ufficiale dopo l'ispezione post mortem per quanto riguarda l'uso delle carni.

9.

Gli operatori del settore alimentare non possono immettere nel marcato carni di animali che sono stati sottoposti a macellazione d'urgenza, a meno che esse rechino uno speciale marchio sanitario da non confondere con il marchio sanitario previsto dal regolamento (CE) n. .../2004 (2) né con il marchio di identificazione previsto nell'allegato II, sezione I, del presente regolamento. Siffatte carni possono essere immesse nel mercato soltanto nello Stato membro in cui si effettua la macellazione ed in conformità della legislazione nazionale.

CAPITOLO VII: MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che il magazzinaggio e il trasporto delle carni di ungulati domestici abbia luogo conformemente ai seguenti requisiti.

1.

a)

Salvo che altre disposizioni specifiche non stabiliscano diversamente, l'ispezione post mortem deve essere immediatamente seguita da raffreddamento nel macello per assicurare una temperatura in tutta la carne non superiore a 3 °C per le frattaglie e a 7 °C per le altre carni, secondo una curva di raffreddamento che consenta una continua diminuzione della temperatura. Tuttavia la carne può essere sezionata e disossata durante il raffreddamento a norma del capitolo V, paragrafo 4.

b)

Durante le operazioni di raffreddamento occorre provvedere a un'adeguata aerazione onde evitare la formazione di condensa sulla superficie delle carni.

2.

La carne deve raggiungere la temperatura di cui al punto 1 e restare a tale temperatura durante il magazzinaggio.

3.

La carne deve raggiungere la temperatura di cui al punto 1 prima del trasporto e restare a tale temperatura durante il trasporto. Tuttavia, il trasporto può avvenire anche, allorché sia consentito dall'autorità competente, ai fini della produzione di prodotti specifici, a condizione che:

a)

tale trasporto avvenga in conformità delle norme specificate dall'autorità competente in materia di trasporto da un determinato stabilimento a un altro;

b)

le carni lascino il macello, o il laboratorio di sezionamento situato nei locali del macello, immediatamente e il trasporto abbia una durata non superiore a due ore.

4.

Le carni destinate al congelamento devono essere congelate senza indebiti ritardi, tenendo conto del periodo di stabilizzazione eventualmente necessario prima del congelamento stesso.

5.

Le carni non confezionate devono essere immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni imballate, a meno che il magazzinaggio o il trasporto non avvengano in tempi diversi o in maniera tale che il materiale di confezionamento e le modalità del magazzinaggio o del trasporto non possano essere fonte di contaminazione delle carni.

SEZIONE II

CARNI DI POLLAME E DI LAGOMORFI

CAPITOLO I: TRASPORTO DI ANIMALI VIVI AL MACELLO

Gli operatori del settore alimentare che trasportano animali vivi ai macelli devono conformarsi ai seguenti requisiti:

1.

Durante la raccolta e il trasporto, gli animali vivi devono essere manipolati con cura, evitando inutili sofferenze.

2.

Gli animali vivi che presentano sintomi di malattia o provenienti da allevamenti che risultano contaminati da agenti nocivi per la salute pubblica possono essere trasportati al macello solo con l'autorizzazione dell'autorità competente.

3.

Le gabbie per la consegna degli animali al macello e i moduli, se del caso, devono essere costruiti con materiali resistenti alla corrosione, facili da pulire e da disinfettare. Immediatamente dopo ogni svuotamento e, ove necessario, prima del riutilizzo, tutte le attrezzature usate per la raccolta e la consegna degli animali vivi devono essere pulite, lavate e disinfettate.

CAPITOLO II: REQUISITI RELATIVI AI MACELLI

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli in cui vengono macellati il pollame o i lagomorfi soddisfino i seguenti requisiti.

1.

Devono disporre di un locale o un luogo coperto per il ricevimento degli animali e la loro ispezione prima della macellazione.

2.

Per evitare la contaminazione delle carni, essi devono:

a)

disporre di un congruo numero di locali adatti all'esecuzione delle operazioni cui sono destinati;

b)

disporre di un locale separato per le operazioni di eviscerazione e successiva tolettatura, compresa l'aggiunta di condimenti a carcasse intere di pollame, a meno che l'autorità competente consenta caso per caso, in un determinato macello, la separazione nel tempo di queste operazioni;

c)

assicurare la separazione, nel tempo o nello spazio, delle operazioni seguenti:

i)

stordimento e dissanguamento,

ii)

spiumatura o scuoiatura, eventualmente abbinata alla scottatura, e

iii)

spedizioni delle carni; e

d)

disporre di installazioni che impediscano il contatto tra le carni e il pavimento, i muri e le attrezzature; e

e)

disporre di linee di macellazione (se attive) progettate in modo da consentire il costante avanzamento del processo di macellazione ed evitare contaminazioni reciproche tra le diverse parti della linea di macellazione. Qualora negli stessi locali funzioni più di una linea di macellazione, deve esserci un'adeguata separazione delle linee per evitare contaminazioni reciproche.

3.

Devono possedere dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82°C, o un sistema alternativo con effetto equivalente.

4.

I lavabi destinati al personale addetto alla manipolazione di carni non confezionate devono essere provvisti di rubinetti concepiti in modo da impedire la diffusione della contaminazione;

5.

Devono essere disponibili strutture, che si possano chiudere a chiave, riservate al deposito refrigerato delle carni trattenute in osservazione e strutture separate, che si possano chiudere a chiave, per il deposito delle carni dichiarate non idonee al consumo umano.

6.

Deve esserci un reparto separato dotato di adeguati impianti per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione:

a)

delle attrezzature di trasporto quali le gabbie;

b)

dei mezzi di trasporto.

Tali reparti e impianti non sono obbligatori per b) qualora esistano nelle vicinanze opportune strutture ufficialmente autorizzate.

7.

Devono avere un'adeguata struttura che si possa chiudere a chiave o, se necessario, un locale ad uso esclusivo del servizio veterinario.

CAPITOLO III: REQUISITI PER I LABORATORI DI SEZIONAMENTO

1.

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i laboratori di sezionamento che trattano carni di pollame o di lagomorfi:

a)

siano costruiti in modo da evitare contaminazioni delle carni, in particolare:

i)

consentendo il costante avanzamento delle operazioni, o

ii)

garantendo una separazione nella lavorazione dei diversi lotti di produzione;

b)

dispongano di locali per il magazzinaggio separato di carni confezionate e non confezionate, salvo qualora tali prodotti siano immagazzinati in momenti diversi o in maniera tale che il materiale di confezionamento e le modalità del magazzinaggio non possano essere fonte di contaminazione delle carni;

c)

dispongano di locali di sezionamento attrezzati per garantire il rispetto dei requisiti di cui al capitolo V;

d)

dispongano di lavabi destinati al personale addetto alla manipolazione di carni non confezionate provvisti di rubinetti concepiti in modo da impedire la diffusione della contaminazioni;

e)

dispongano di strutture per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C o di un sistema alternativo con effetto equivalente.

2.

Se le seguenti operazioni sono effettuate in un laboratorio di sezionamento:

a)

eviscerazione delle oche e delle anatre destinate alla produzione di «foie gras», stordite, dissanguate e spiumate nell'azienda di ingrasso, oppure

b)

eviscerazione del pollame a eviscerazione differita,

gli operatori del settore alimentare devono garantire che tale laboratorio disponga di locali separati adibiti allo scopo.

CAPITOLO IV: IGIENE DELLA MACELLAZIONE

Gli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli in cui vengono macellati il pollame o i lagomorfi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1.

a)

Non devono essere utilizzate per il consumo umano le carni di animali diversi da quelli di cui alla lettera b), se sono morti per cause diverse dalla macellazione effettuata nel macello.

b)

Nei locali adibiti alla macellazione possono essere introdotti soltanto animali vivi destinati alla macellazione, ad eccezione:

i)

del pollame a eviscerazione differita, delle anatre e oche allevate per la produzione di «foie gras» e uccelli non considerati domestici ma allevati come domestici, macellati nell'azienda a norma del capitolo VI,

ii)

della selvaggina d'allevamento macellata nel luogo di produzione a norma della sezione III, e

iii)

della selvaggina selvatica piccola a norma della sezione IV, capitolo III.

2.

I conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione ante mortem venga svolta in condizioni adeguate.

3.

Nel caso di stabilimenti riconosciuti per la macellazione di animali di specie diverse o per la manipolazione di ratiti d'allevamento e di selvaggina selvatica piccola, devono essere prese le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni reciproche provvedendo a separare, nel tempo o nello spazio, le operazioni riguardanti le diverse specie. Devono essere disponibili locali separati per il ricevimento e il magazzinaggio di carcasse di ratiti d'allevamento macellati nell'azienda agricola e di selvaggina selvatica piccola.

4.

Gli animali introdotti nel locale di macellazione devono essere macellati senza inutili indugi.

5.

Lo stordimento, il dissanguamento, la scuoiatura o spennatura, l'eviscerazione e la tolettatura devono essere effettuati senza inutili indugi, in modo da evitare contaminazioni delle carni. Occorre in particolare adottare misure volte ad evitare l'uscita del contenuto dal tubo digerente durante l'eviscerazione.

6.

I conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione post mortem venga svolta in condizioni adeguate, provvedendo in particolare affinché gli animali macellati possano essere esaminati in condizioni adeguate.

7.

Dopo l'ispezione post mortem:

a)

le parti non idonee al consumo umano devono essere rimosse il più rapidamente possibile dal reparto pulito dello stabilimento;

b)

le carni trattenute in osservazione o dichiarate non idonee al consumo umano e i sottoprodotti non commestibili non devono entrare in contatto con carni dichiarate idonee al consumo umano; e

c)

ad eccezione dei reni, i visceri o le parti di visceri rimasti nella carcassa devono essere asportati, se possibile integralmente e con la massima sollecitudine, salvo diversa disposizione dell'autorità competente.

8.

Dopo l'ispezione e l'eviscerazione, gli animali macellati devono essere puliti e refrigerati appena possibile a una temperatura non superiore a 4°C, salvo nel caso di sezionamento a caldo.

9.

Se le carcasse sono sottoposte a un procedimento di refrigerazione per immersione, occorre attenersi alle seguenti prescrizioni:

a)

si devono prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare contaminazioni delle carcasse, tenendo conto di parametri quali il peso della carcassa, la temperatura dell'acqua, il volume e la direzione del flusso d'acqua e il tempo di refrigerazione;

b)

l'impianto dev'essere completamente svuotato, pulito e disinfettato ogniqualvolta ciò sia necessario e come minimo una volta al giorno.

10.

Gli animali malati o sospetti e quelli macellati in applicazione di programmi di eradicazione o controllo delle malattie non devono essere macellati negli stabilimenti di cui trattasi, salvo qualora autorizzato dall'autorità competente. In tal caso, la macellazione deve aver luogo sotto sorveglianza ufficiale e adeguate misure devono essere adottate per evitare contaminazioni; prima di venir riutilizzati, i locali devono essere puliti e disinfettati.

CAPITOLO V: IGIENE DURANTE E DOPO LE OPERAZIONI DI SEZIONAMENTO E DI DISOSSO

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che le operazioni di sezionamento e di disosso delle carni di pollame e di lagomorfi abbia luogo conformemente ai seguenti requisiti.

1.

Tali operazioni devono essere organizzate in modo da prevenire o minimizzare le contaminazioni. A tal fine gli operatori del settore alimentare devono garantire in particolare quanto segue:

a)

le carni destinate al sezionamento sono trasferite progressivamente nei locali di lavorazione, secondo le necessità;

b)

durante le operazioni di sezionamento, disosso, rifilatura, affettatura, spezzettatura, confezionamento e imballaggio la temperatura delle carni è mantenuta non oltre i 4°C, mantenendo la temperatura ambiente a 12°C o con un sistema alternativo di effetto equivalente;

c)

nel caso di impianti riconosciuti per il sezionamento di carni di specie animali diverse, sono prese le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni reciproche, se del caso provvedendo a separare, nel tempo o nello spazio, le operazioni riguardanti le diverse specie.

2.

Tuttavia le carni possono essere disossate e sezionate prima che sia stata raggiunta la temperatura di cui al punto 1, lettera b) se il locale di sezionamento si trova nel medesimo luogo del locale di macellazione, purché siano trasportate al locale di sezionamento:

a)

direttamente dal locale di macellazione, o

b)

previa sosta in un deposito refrigerato o di raffreddamento.

3.

Non appena sezionate e, ove opportuno, imballate, le carni devono essere refrigerate alla temperatura di cui al punto 1, lettera b).

4.

Le carni non confezionate devono essere immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni confezionate, salvo qualora tali prodotti siano immagazzinati o trasportati in momenti diversi o in maniera tale che il materiale di confezionamento e le modalità di magazzinaggio o di trasporto non possano essere fonte di contaminazione delle carni.

CAPITOLO VI: MACELLAZIONE NELL'AZIENDA

Gli operatori del settore alimentare possono macellare nell'azienda il pollame di cui al capitolo IV, punto 1, lettera b), punto i), solo previa autorizzazione dell'autorità competente e conformemente ai seguenti requisiti.

1.

L'azienda deve essere periodicamente sottoposta ad ispezione veterinaria.

2.

L'operatore del settore alimentare deve informare in anticipo l'autorità competente della data e dell'ora di macellazione.

3.

L'azienda deve disporre di strutture per la raccolta dei volatili in cui sia possibile effettuare un'ispezione ante mortem del gruppo da macellare.

4.

L'azienda deve disporre di locali adatti per la macellazione conforme alle norme d'igiene e per l'ulteriore manipolazione dei volatili.

5.

Devono essere rispettate le disposizioni relative al benessere degli animali.

6.

I volatili abbattuti devono essere accompagnati al macello da una dichiarazione dell'operatore del settore alimentare che ha allevato gli animali, che indichi i prodotti veterinari o le altre cure ad essi somministrati con le relative date di somministrazione e tempi di sospensione, nonché la data e l'ora dell'abbattimento.

7.

L'animale abbattuto deve essere accompagnato al macello da un certificato del veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (3).

8.

Nel caso di pollame allevato per la produzione di «foie gras», i volatili non eviscerati sono trasportati immediatamente e se necessario refrigerati in un macello o in un laboratorio di sezionamento. Essi devono essere eviscerati entro 24 ore dalla macellazione sotto il controllo dell'autorità competente.

9.

Il pollame a eviscerazione differita ottenuto presso l'azienda agricola di produzione può essere conservato fino a 15 giorni a una temperatura non superiore a 4°C. Successivamente esso deve essere eviscerato in un macello o in un laboratorio di sezionamento situato nello stesso Stato membro dell'azienda di produzione.

SEZIONE III

CARNI DI SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO

1.

Le disposizioni della sezione I si applicano alla produzione e alla commercializzazione delle carni di artiodattili selvatici d'allevamento (cervidi e suidi), a meno che l'autorità competente non le consideri inadeguate.

2.

Le disposizioni della sezione II si applicano alla produzione e alla commercializzazione delle carni di ratiti. Tuttavia, quelle della sezione I si applicano se l'autorità competente le ritiene adeguate. Devono essere previste strutture adeguate, adattate alle dimensioni degli animali.

3.

In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli operatori del settore alimentare possono macellare i ratiti e ungulati d'allevamento di cui al paragrafo 1 nel luogo di origine, con l'autorizzazione dell'autorità competente, se:

a)

gli animali non possono essere trasportati, per evitare che chi li manipola corra dei rischi o per proteggere il benessere degli animali;

b)

l'allevamento è periodicamente sottoposto ad ispezione veterinaria;

c)

il proprietario degli animali presenta una domanda;

d)

l'autorità competente viene informata in anticipo della data e dell'ora di macellazione di questi animali;

e)

l'azienda dispone di procedimenti per la raccolta degli animali ai fini di un'ispezione ante mortem del gruppo da macellare;

f)

l'azienda dispone di strutture per la macellazione, il dissanguamento, e, dove i ratiti debbano essere spiumati, la spiumatura degli animali;

g)

sono rispettate le disposizioni relative al benessere degli animali;

h)

gli animali macellati e dissanguati sono trasportati al macello in condizioni igieniche soddisfacenti e senza indebito ritardo. Qualora il trasporto impieghi più di due ore, gli animali sono, se necessario, refrigerati. L'eviscerazione può essere effettuata sul posto sotto la supervisione del veterinario;

i)

una dichiarazione dell'operatore del settore alimentare che ha allevato gli animali, che attesti l'identità degli animali e indichi i prodotti veterinari o le altre cure somministrati loro con le relative date di somministrazione e tempi di sospensione, accompagna gli animali macellati al macello; e

j)

durante il trasporto allo stabilimento riconosciuto, un certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto, che attesti il risultato positivo dell'ispezione ante mortem, la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento e la data e l'ora della macellazione, accompagna gli animali macellati.

4.

Gli operatori del settore alimentare hanno inoltre la facoltà di macellare i bisonti nell'azienda in circostanze eccezionali a norma del paragrafo 3.

SEZIONE IV

CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA

CAPITOLO I: CORSI DI FORMAZIONE PER CACCIATORI IN MATERIA DI IGIENE E DI SANITÀ

1.

Le persone che cacciano selvaggina selvatica al fine di commercializzarla per il consumo umano devono disporre di sufficienti nozioni in materia di patologie della selvaggina e di produzione e trattamento della selvaggina e delle carni di selvaggina dopo la caccia per poter eseguire un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto.

2.

Tuttavia è sufficiente se almeno una persona tra i componenti di un gruppo di cacciatori dispone delle nozioni di cui al punto 1. I riferimenti a una «persona formata» contenuti nella presente sezione riguardano tali persone.

3.

La persona formata potrebbe anche essere il responsabile di una riserva venatoria o un allevatore di selvaggina, se fanno parte del gruppo di cacciatori o si trovano nelle immediate vicinanze del luogo in cui avviene la caccia. In quest'ultimo caso il cacciatore deve presentare la selvaggina al responsabile della riserva venatoria o all'allevatore di selvaggina ed informarli di qualsiasi comportamento anomalo osservato prima dell'abbattimento.

4.

La formazione deve essere dispensata in modo tale da garantire all'autorità competente che i cacciatori dispongano delle necessarie nozioni. Essa dovrebbe contemplare almeno le seguenti materie:

a)

normale quadro anatomico, fisiologico e comportamentale della selvaggina selvatica;

b)

comportamenti anomali e modificazioni patologiche riscontrabili nella selvaggina selvatica a seguito di malattie, contaminazioni ambientali o altri fattori che possono incidere sulla salute umana dopo il consumo;

c)

norme igienico-sanitarie e tecniche adeguate per la manipolazione, il trasporto, l'eviscerazione ecc. di capi di selvaggina selvatica dopo l'abbattimento; e

d)

disposizioni legislative ed amministrative concernenti le condizioni di sanità e igiene pubblica e degli animali per la commercializzazione della selvaggina selvatica.

5.

L'autorità competente dovrebbe incoraggiare le associazioni venatorie a dispensare tale formazione.

CAPITOLO II: TRATTAMENTO DELLA SELVAGGINA SELVATICA GROSSA

1.

Dopo l'abbattimento, la selvaggina selvatica grossa deve essere privata dello stomaco e dell'intestino il più rapidamente possibile e, se necessario, essere dissanguata.

2.

La persona formata deve effettuare un esame della carcassa e dei visceri asportati volto a individuare eventuali caratteristiche indicanti che la carne presenta un rischio per la salute. L'esame deve essere eseguito al più presto dopo l'abbattimento.

3.

Le carni di selvaggina selvatica grossa possono essere immesse sul mercato soltanto se la carcassa è trasportata a un centro di lavorazione della selvaggina al più presto possibile dopo l'esame di cui al paragrafo 2. I visceri devono accompagnare la carcassa come è specificato nel paragrafo 4. I visceri devono essere identificabili come appartenenti a un determinato animale.

4.

a)

Se durante l'esame, di cui al paragrafo 2, non è stata riscontrata alcuna caratteristica anomala né sono stati rilevati comportamenti anomali prima dell'abbattimento e non vi è un sospetto di contaminazione ambientale, la persona formata deve allegare alla carcassa una dichiarazione con numero di serie che attesti quanto sopra. Questa dichiarazione deve inoltre indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento. In tal caso, non è necessario che la testa e i visceri accompagnino la carcassa, eccettuato nel caso di specie che possono essere soggette a Trichinosi (suini, solipedi ed altri), la cui testa (eccetto le zanne) e diaframma devono accompagnare la carcassa. Tuttavia, i cacciatori devono soddisfare i requisiti supplementari imposti nello Stato membro dove ha luogo la caccia, in particolare per permettere il controllo di taluni residui e sostanze ai sensi della direttiva 96/23/CE.

b)

In altre circostanze la testa (eccetto le zanne, i palchi e le corna) e tutti i visceri eccetto lo stomaco e l'intestino, devono accompagnare la carcassa. La persona formata che ha effettuato l'esame deve informare l'autorità competente delle caratteristiche anomale, del comportamento anormale o del sospetto di contaminazione ambientale che gli hanno impedito di rilasciare una dichiarazione ai sensi della lettera a).

c)

Se nessuna persona formata è disponibile per effettuare l'esame di cui al punto 2 in un caso specifico, la testa (eccetto le zanne, i palchi e le corna) e tutti i visceri eccetto lo stomaco e gli intestini devono accompagnare la carcassa.

5.

La refrigerazione deve iniziare entro un ragionevole lasso di tempo dall'abbattimento e raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore a 7 °C. Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria.

6.

Durante il trasporto al centro di lavorazione della selvaggina, è vietato ammucchiare le carcasse.

7.

La selvaggina selvatica grossa consegnata a un centro di lavorazione della selvaggina deve essere presentata all'autorità competente per ispezione.

8.

Inoltre, i capi interi di selvaggina selvatica grossa non scuoiata possono essere scuoiati e commercializzati solo a condizione che:

a)

prima dello scuoiamento siano immagazzinati e manipolati separatamente dagli altri prodotti alimentari e non congelati

b)

dopo lo scuoiamento siano sottoposti a un'ispezione finale ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (4).

9.

Le disposizioni di cui alla sezione I, capitolo V, si applicano alle operazioni di sezionamento e di disosso della selvaggina selvatica grossa.

CAPITOLO III: TRATTAMENTO DELLA SELVAGGINA SELVATICA PICCOLA

1.

La persona formata deve effettuare un esame volto a individuare eventuali caratteristiche indicanti che la carne presenta un rischio per la salute. L'esame deve essere eseguito al più presto dopo l'abbattimento.

2.

Se vengono riscontrate caratteristiche anomale durante l'esame, rilevati comportamenti anomali prima dell'abbattimento o vi siano sospetti di contaminazione ambientale, la persona formata provvede a informarne l'autorità competente.

3.

Le carni di selvaggina selvatica piccola possono essere immesse sul mercato soltanto se la carcassa è trasportata a un centro di lavorazione della selvaggina il più presto possibile dopo l'esame di cui al paragrafo 1.

4.

La refrigerazione deve iniziare entro un ragionevole lasso di tempo dall'abbattimento e raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore a 4 °C. Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria.

5.

L'eviscerazione deve essere effettuata o completata senza ritardi indebiti all'arrivo nel centro di lavorazione della selvaggina, a meno che l'autorità competente non autorizzi diversamente.

6.

La selvaggina selvatica piccola consegnata a un centro di lavorazione della selvaggina deve essere presentata all'autorità competente per ispezione.

7.

Le disposizioni di cui alla sezione II, capitolo V, si applicano alle operazioni di sezionamento e di disosso della selvaggina selvatica piccola.

SEZIONE V

CARNI MACINATE, PREPARAZIONI DI CARNI E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE (CSM)

CAPITOLO I: REQUISITI DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE

Gli operatori del settore alimentare che gestiscono stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente devono garantire che questi ultimi:

1)

siano costruiti in modo tale da evitare la contaminazione delle carni e dei prodotti, in particolare:

a)

consentendo il costante avanzamento delle operazioni, o

b)

garantendo una separazione nella lavorazione dei diversi lotti di produzione;

2)

dispongano di locali per il magazzinaggio separato di carni e prodotti confezionati e non confezionati, salvo qualora tali prodotti siano immagazzinati in momenti diversi o in maniera tale che il materiale di confezionamento e le modalità di magazzinaggio non possano provocare la contaminazione delle carni o dei prodotti;

3)

dispongano di locali attrezzati in modo da garantire il rispetto dei requisiti di temperatura di cui al capitolo III;

4)

dispongano di lavabi utilizzati dal personale addetto alla manipolazione di carni e prodotti non confezionati concepiti in modo da evitare il diffondersi di contaminazioni;

5)

dispongano di strutture per la disinfezione degli attrezzi da lavoro in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C o un sistema alternativo con effetto equivalente.

CAPITOLO II: REQUISITI DELLE MATERIE PRIME

Gli operatori del settore alimentare che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente devono garantire che le materie prime impiegate soddisfino i seguenti requisiti.

1.

Le materie prime utilizzate per la preparazione di carni macinate:

a)

devono essere conformi ai requisiti fissati per le carni fresche;

b)

devono provenire da muscoli scheletrici, compresi tessuti grassi aderenti;

c)

non devono derivare:

i)

da resti di sezionamento, raschiatura (ad eccezione dei muscoli interi);

ii)

da carni separate meccanicamente;

iii)

da carni contenenti frammenti di ossa o pelle; o

iv)

da carni della testa, esclusi i masseteri, parte non muscolosa della linea alba, regione del carpo e del tarso, raschiatura delle ossa e muscoli del diaframma (a meno che siano state asportate le sierose).

2.

Le seguenti materie prime possono essere utilizzate per le preparazioni di carni:

a)

carni fresche;

b)

carni che devono soddisfare i requisiti di cui al punto 1; e

c)

se è evidente che le preparazioni di carni non sono destinate ad essere consumate prima di aver subito un trattamento termico:

i)

carni derivate dalla macinazione o triturazione di carni che ottemperano ai requisiti di cui al punto 1, diversi dal punto 1, lettera c), punto i) e

ii)

carni separate meccanicamente che ottemperano ai requisiti di cui al capitolo III, punto 3, lettera d).

3.

Le materie prime utilizzate per produrre carni separate meccanicamente devono soddisfare i requisiti seguenti:

a)

devono soddisfare le condizioni previste per le carni fresche;

b)

le seguenti materie prime non devono essere utilizzate per produrre carni separate meccanicamente:

i)

nel caso dei volatili da cortile: le zampe, la pelle del collo e la testa; e

ii)

nel caso di altri animali: le ossa della testa, le zampe, le code, il femore, la tibia, il perone, l'omero, il radio e l'ulna.

CAPITOLO III: IGIENE DURANTE E DOPO LA PRODUZIONE

Gli operatori del settore alimentare che producono carni macinate, preparazioni di carne e carni separate meccanicamente devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti.

1.

Tali operazioni devono essere organizzate in modo da prevenire o minimizzare la contaminazione. A tal fine gli operatori del settore alimentare devono garantire in particolare che le carni utilizzate:

a)

siano ad una temperatura non superiore a 4 °C per i volatili da cortile, a 3 °C per le frattaglie e a 7 °C per le altre carni e

b)

siano portate gradualmente nei locali di preparazione, secondo necessità.

2.

Alla produzione di carni macinate e preparazioni di carni si applicano i requisiti seguenti:

a)

a meno che l'autorità competente autorizzi il disosso immediatamente prima della macinazione, le carni congelate o surgelate usate per la produzione di carni macinate o preparazioni di carni devono essere disossate prima del congelamento e possono essere immagazzinate soltanto per un periodo di tempo limitato;

b)

qualora siano preparate con carni refrigerate, le carni macinate devono essere preparate:

i)

nel caso del pollame, entro un periodo massimo di 3 giorni dalla macellazione;

ii)

nel caso di animali diversi dal pollame entro un periodo massimo di 6 giorni dalla macellazione, oppure

iii)

entro un periodo massimo di 15 giorni dalla macellazione degli animali per le carni bovine disossate e imballate sotto vuoto;

c)

immediatamente dopo la produzione le carni macinate e preparazioni di carni devono essere confezionate o imballate ed essere:

i)

refrigerate a una temperatura interna non superiore a 2 °C per le carni macinate e a 4 °C per le preparazioni di carni; oppure

ii)

congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C.

Queste condizioni di temperatura devono essere mantenute durante l'immagazzinamento e il trasporto.

3.

I seguenti requisiti si applicano alla produzione e all'utilizzazione di carni separate meccanicamente prodotte con tecniche che non alterano la struttura delle ossa utilizzate per produrre le stesse e il cui tenore di calcio non è molto più elevato di quello delle carni macinate.

a)

Le materie prime da disossare provenienti da un macello in situ non devono avere più di 7 giorni; negli altri casi le materie prime da disossare non devono avere più di 5 giorni. Tuttavia le carcasse di pollame non devono avere più di 3 giorni.

b)

La separazione meccanica deve avvenire immediatamente dopo il disosso.

c)

Se non sono utilizzate immediatamente dopo essere state ottenute, le carni separate meccanicamente devono essere confezionate o imballate e successivamente refrigerate ad una temperatura non superiore a 2 °C o congelate ad una temperatura interna non superiore a - 18 °C. Tali requisiti di temperatura devono essere mantenuti durante la conservazione e il trasporto.

d)

Se l'operatore del settore alimentare ha svolto analisi che dimostrano che le carni separate meccanicamente soddisfano i criteri microbiologici stabiliti per le carni macinate adottati ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (5), esse possono essere utilizzate nelle preparazioni di carne che chiaramente non sono destinate ad essere consumate prima di aver subito un trattamento termico e nei prodotti a base di carne.

e)

Le carni separate meccanicamente per cui non si dimostri che soddisfano i criteri di cui alla lettera d) possono essere utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di prodotti a base di carne trattati termicamente in stabilimenti riconosciuti conformemente al presente regolamento.

4.

Alla produzione e all'utilizzazione di carni separate meccanicamente prodotte con tecniche diverse da quelle di cui al punto 3 si applicano i requisiti seguenti:

a)

le materie prime da disossare provenienti da un macello in situ non devono avere più di 7 giorni. In caso diverso, le materie prime da disossare non devono avere più di 5 giorni. Tuttavia, le carcasse di pollame non devono avere più di 3 giorni;

b)

se la separazione meccanica non avviene immediatamente dopo il disosso, le ossa carnose devono essere immagazzinate e trasportate ad una temperatura non superiore a 2 °C o, se congelate, ad una temperatura non superiore a - 18 °C;

c)

le ossa carnose ottenute da carcasse congelate non devono essere ricongelate;

d)

le carni separate meccanicamente, se non sono utilizzate entro un'ora dall'operazione, devono essere refrigerate immediatamente ad una temperatura non superiore a 2 °C;

e)

se, dopo la refrigerazione, non sono lavorate entro 24 ore, le carni separate meccanicamente devono essere congelate entro 12 ore della produzione e devono raggiungere una temperatura interna non superiore a - 18 °C entro sei ore;

f)

le carni separate meccanicamente e congelate devono essere confezionate o imballate prima dell'immagazzinamento o del trasporto, non devono essere conservate per più di tre mesi e devono essere mantenute ad una temperatura non superiore a - 18 °C durante la conservazione e il trasporto;

g)

le carni separate meccanicamente possono essere utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di prodotti a base di carne trattati termicamente, in stabilimenti riconosciuti conformemente al presente regolamento.

5.

Le carni macinate, le preparazioni di carne e le carni separate meccanicamente non devono essere ricongelate dopo il decongelamento.

CAPITOLO IV: ETICHETATTURA

1.

In aggiunta ai requisiti di cui alla direttiva 2000/13/CE (6), gli operatori del settore alimentare devono garantire la conformità con il requisito di cui al paragrafo 2, sempre che e nella misura in cui lo richiedano le disposizioni nazionali dello Stato membro nel cui territorio il prodotto è commercializzato.

2.

Gli imballaggi destinati al consumatore finale contenenti carni macinate di pollame o di solipedi o preparazioni di carni contenenti carni separate meccanicamente devono recare un avvertimento indicante che siffatti prodotti devono essere cotti prima del consumo.

SEZIONE VI:

PRODOTTI A BASE DI CARNE

1.

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che non siano utilizzati per la preparazione di prodotti a base di carne:

a)

gli organi dell'apparato genitale maschile e femminile, ad esclusione dei testicoli;

b)

gli organi dell'apparato urinario, ad esclusione dei reni e della vescica;

c)

la cartilagine della laringe, della trachea e dei bronchi extralobulari;

d)

gli occhi e le palpebre;

e)

il condotto auditivo esterno;

f)

i tessuti cornei;

g)

nei volatili, la testa — ad eccezione della cresta e delle orecchie, dei barbigli e della caruncola — l'esofago, il gozzo, gli intestini e gli organi dell'apparato genitale.

2.

Tutte le carni incluse le carni macinate e le preparazioni di carni, utilizzate per la produzione di prodotti a base di carne devono soddisfare i requisiti prescritti per le carni fresche. Tuttavia le carni macinate e le preparazioni a base di carne utilizzate per la produzione di prodotti a base di carne non devono soddisfare altri requisiti specifici di cui alla sezione V.

SEZIONE VII

MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

1.

La presente sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi. Fatta eccezione per le disposizioni relative alla depurazione si applica anche agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi.

2.

I capitoli da I a VIII si applicano agli animali raccolti nelle zone di produzione che l'autorità competente ha classificato ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (7). Il capitolo IX si applica ai pettinidi raccolti fuori da queste zone.

I capitoli V, VI, VIII e IX, nonché il punto 3 del capitolo VII, si applicano alla vendita al dettaglio.

3.

I requisiti della presente sezione integrano quelli fissati nel regolamento (CE) n. .../2004 (7).

a)

Nel caso di operazioni che hanno luogo prima che i molluschi bivalvi vivi arrivino a un centro di spedizione o a un centro di depurazione, integrano i requisiti fissati nell'allegato I del presente regolamento;

b)

nel caso di altre operazioni, integrano i requisiti fissati nell'allegato II del presente regolamento.

CAPITOLO I: REQUISITI GENERALI PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

1.

I molluschi bivalvi vivi non possono essere immessi sul mercato per la vendita al dettaglio se non attraverso un centro di spedizione in cui deve essere apposto un marchio di identificazione a norma del capitolo VII.

2.

Gli operatori del settore alimentare possono accettare lotti di molluschi bivalvi vivi solo se sono soddisfatti i requisiti documentali di cui ai punti da 3 a 7.

3.

In caso di trasferimento da uno stabilimento all'altro di un lotto di molluschi bivalvi vivi da parte di un operatore del settore alimentare, un documento di registrazione deve accompagnare il lotto dal momento dell'invio fino a quello dell'arrivo al centro di spedizione o di trasformazione.

4.

Il documento di registrazione deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento ricevente e deve contenere almeno le indicazioni specificate in appresso.

a)

In caso di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da un'area di produzione, il documento di registrazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

i)

identità e indirizzo del produttore,

ii)

data di raccolta,

iii)

ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile, oppure con un numero di codice,

iv)

status sanitario della zona di produzione;

v)

specie di molluschi e quantità ispettiva; e

vi)

destinazione del lotto.

b)

In caso di lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da una zona di stabulazione, il documento di registrazione deve contenere almeno le informazioni di cui alla lettera a) e le informazioni seguenti:

i)

ubicazione della zona di stabulazione; e

ii)

durata della stabulazione.

c)

In caso di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da un centro di depurazione, il documento di registrazione deve contenere almeno le informazioni di cui alla lettera a) e le informazioni seguenti:

i)

indirizzo del centro di depurazione,

ii)

durata della depurazione, e

iii)

date in cui il lotto è entrato e uscito dal centro di depurazione.

5.

Gli operatori del settore alimentare che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi devono compilare le pertinenti sezioni del documento di registrazione in maniera facilmente leggibile e non alterabile. Gli operatori del settore alimentare che ricevono i lotti devono apporre sul documento un timbro con la data al ricevimento del lotto o registrare la data di ricevimento in altro modo.

6.

Gli operatori del settore alimentare devono conservare una copia del documento di registrazione per ciascun lotto inviato e ricevuto per almeno dodici mesi dall'invio o dalla ricezione (o per il periodo eventualmente specificato dalla competente autorità).

7.

Tuttavia se:

a)

il personale che raccoglie molluschi bivalvi vivi gestisce anche il centro di spedizione, il centro di depurazione, la zona di stabulazione o lo stabilimento di trasformazione che riceve i molluschi bivalvi vivi, e

b)

un'unica autorità competente controlla tutti gli stabilimenti in questione,

i documenti di registrazione non sono necessari, se tale autorità competente lo permette.

CAPITOLO II: REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E ALLA RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

A.   REQUISITI DELLE ZONE DI PRODUZIONE

1.

I produttori possono raccogliere i molluschi bivalvi vivi soltanto nelle zone di produzione la cui ubicazione e i cui confini sono fissati e classificati dall'autorità competente — se del caso in cooperazione con gli operatori del settore alimentare — come appartenenti alle classi A, B o C, ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (8).

2.

Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato i molluschi bivalvi vivi, destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V.

3.

Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione.

4.

Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto previa stabulazione di lunga durata, conformemente alla parte C del presente capitolo.

5.

Dopo la depurazione o la stabulazione, i molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione delle classi B o C devono soddisfare tutti i requisiti previsti al capitolo V. Tuttavia, i molluschi bivalvi vivi provenienti da dette zone che non sono stati sottoposti a depurazione o stabulazione possono essere inviati a uno stabilimento di trasformazione, dove devono essere sottoposti ad un trattamento per l'eliminazione dei microrganismi patogeni (se del caso, previa asportazione di sabbia, fanghi o muco nello stesso o in altro stabilimento). I metodi di trattamento consentiti sono i seguenti:

a)

trattamento sterilizzante in contenitori ermeticamente chiusi; e

b)

trattamenti termici comprendenti

i)

immersione in acqua bollente per il tempo necessario a portare la temperatura interna della loro carne ad un minimo di 90°C e mantenimento di questa temperatura interna minima per almeno 90°secondi;

ii)

cottura, da 3 a 5 minuti, in un contenitore chiuso la cui temperatura sia compresa fra 120 e 160°C e la pressione compresa fra 2 e 5 kg/cm2, con successiva sgusciatura nonché congelamento della carne a — 20°C al centro della massa;

iii)

cottura a vapore sotto pressione, in un contenitore chiuso in cui siano rispettati i requisiti di cui al punto i), per quanto riguarda il tempo di cottura e la temperatura interna della carne dei molluschi. Dev'essere utilizzata una metodologia convalidata. Devono essere definite procedure basate sui principi del sistema HACCP per verificare la omogenea distribuzione del calore.

6.

Gli operatori del settore alimentare non devono produrre, né raccogliere, molluschi bivalvi vivi in zone che non sono state classificate dall'autorità competente o che sono inadatte per ragioni sanitarie. Gli operatori del settore alimentare devono tener conto di tutte le pertinenti informazioni relativamente all'adeguatezza delle zone per quanto riguarda la produzione e la raccolta, comprese le informazioni ottenute attraverso gli autocontrolli e l'autorità competente. Essi debbono utilizzare tali informazioni, segnatamente quelle sulle condizioni ambientali e meteorologiche, per stabilire il trattamento appropriato cui sottoporre i lotti raccolti.

B.   REQUISITI PER LA RACCOLTA E IL SUCCESSIVO TRATTAMENTO

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono molluschi bivalvi o li manipolano immediatamente dopo la raccolta, devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1.

Le tecniche di raccolta e le successive manipolazioni non devono provocare una contaminazione ulteriore del prodotto o danni eccessivi ai gusci o ai tessuti dei molluschi bivalvi vivi, o cambiamenti tali da comprometterne la possibilità di depurazione, trasformazione o stabulazione. In particolare gli operatori del settore alimentare:

a)

devono proteggere in modo adeguato i molluschi bivalvi da compressioni, abrasioni o vibrazioni;

b)

non devono esporre i molluschi bivalvi vivi a temperature eccessive;

c)

non devono immergere nuovamente i molluschi bivalvi vivi in acqua che potrebbe contaminarli ulteriormente;

d)

se la rifinitura avviene in bacini naturali, devono utilizzare unicamente le zone che l'autorità competente ha definito di classe A.

2.

I mezzi di trasporto devono consentire un adeguato drenaggio, devono essere attrezzati in modo da garantire le migliori condizioni di sopravvivenza e devono fornire una protezione efficace contro la contaminazione.

C.   REQUISITI PER LA STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Gli operatori del settore alimentare che procedono alla stabulazione dei molluschi bivalvi vivi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1.

Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare soltanto le zone riconosciute dall'autorità competente per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. I confini di tali zone devono essere chiaramente segnalati con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione, in modo da ridurre al minimo i rischi di estensione della contaminazione.

2.

Nelle zone di stabulazione devono essere assicurate condizioni ottimali di depurazione. In particolare, gli operatori del settore alimentare:

a)

devono usare tecniche di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi destinati alla stabulazione che permettano loro di riprendere a nutrirsi con il processo di filtrazione una volta immersi in acque naturali;

b)

non devono procedere alla stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ad una densità che ne impedisca la depurazione;

c)

devono immergere i molluschi bivalvi vivi in acqua di mare nella zona di stabulazione per un adeguato periodo di tempo stabilito in funzione della temperatura dell'acqua, periodo che non può essere inferiore a due mesi salvo qualora l'autorità competente decida altrimenti sulla scorta dell'analisi di rischio dell'operatore del settore alimentare; e

d)

nell'ambito della zona di stabulazione, devono provvedere ad una separazione dei settori sufficiente ad impedire che i diversi lotti si mescolino tra loro; si deve ricorrere al sistema «tutto dentro, tutto fuori» in modo che non sia possibile introdurre un nuovo lotto prima che sia stata estratta la totalità di quello precedente.

3.

Gli operatori del settore alimentare che gestiscono le zone di stabulazione devono tenere a disposizione dell'autorità competente a fini ispettivi i registri in cui annotano regolarmente la provenienza dei molluschi bivalvi vivi, i periodi di stabulazione, i settori di stabulazione impiegati e la successiva destinazione di ciascun lotto stabulato.

CAPITOLO III: REQUISITI STRUTTURALI PER I CENTRI DI SPEDIZIONE E DI DEPURAZIONE

1.

Gli impianti sulla terraferma non devono essere situati in aree soggette a inondazioni in seguito a normali alte maree o allo scolo delle acque dalle zone circostanti.

2.

I bacini e i serbatoi per l'acqua devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

le superfici interne devono essere lisce, resistenti e impermeabili, nonché facili da pulire;

b)

devono essere costruiti in modo tale da consentire lo scolo completo dell'acqua;

c)

i punti di alimentazione dell'acqua devono essere situati in modo da evitare contaminazioni nell'approvvigionamento idrico.

3.

Inoltre, nei centri di depurazione, i bacini devono essere adatti al volume e al tipo di prodotto da depurare.

CAPITOLO IV: REQUISITI D'IGIENE PER I CENTRI DI DEPURAZIONE E DI SPEDIZIONE

A.   REQUISITI PER I CENTRI DI DEPURAZIONE

Gli operatori del settore alimentare che depurano i molluschi bivalvi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1.

Prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango e dai detriti accumulati con acqua pulita.

2.

Il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente e continuino a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalità in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione e il trasporto prima di essere commercializzati.

3.

La quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacità del centro di depurazione. I molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario affinché siano conformi alle norme sanitarie di cui al capitolo V e ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (9).

4.

Qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi bivalvi vivi, gli stessi debbono essere della medesima specie e il trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dal lotto che necessita della depurazione più lunga.

5.

I contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare pulita possa passare; lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura dei gusci durante il processo di depurazione.

6.

Nel bacino in cui sono sottoposti a depurazione molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini.

7.

Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviata a un centro di spedizione deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.

B.   REQUISITI PER I CENTRI DI SPEDIZIONE

Gli operatori del settore alimentare che lavorano nei centri di spedizione devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1.

Le operazioni di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, in particolare la rifinitura, la cernita, il confezionamento e l'imballaggio non devono provocare contaminazioni del prodotto né alterarne la vitalità.

2.

Prima della spedizione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con acqua pulita.

3.

I molluschi bivalvi vivi devono provenire da:

a)

una zona di produzione di classe A;

b)

una zona di stabulazione;

c)

un centro di depurazione, o

d)

un altro centro di spedizione.

4.

I requisiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche ai centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci. I molluschi manipolati in tali centri devono provenire da una zona di produzione di classe A o da una zona di stabulazione.

CAPITOLO V: NORME SANITARIE PER I MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (10), gli operatori del settore alimentare devono garantire che i molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato e destinati al consumo umano soddisfino i requisiti contenuti nel presente capitolo.

1.

Essi devono presentare caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido intervalvolare.

2.

Essi non devono contenere biotossine marine in quantità totali (misurate nel corpo intero o nelle parti consumabili separatamente) superiori ai seguenti limiti:

a)

PSP («Paralytic Shellfish Poison»): 800 microgrammi/kg;

b)

ASP («Amnesic Shellfish Poison»): 20 mg/kg di acido domoico;

c)

acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine complessivamente: 160 microgrammi di equivalente acido okadaico/kg;

d)

yessotossine: 1 mg di equivalente yessotossine/kg;

e)

azaspiracidi: 160 microgrammi di equivalente azaspiracido/kg.

CAPITOLO VI: CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

1.

Le ostriche devono essere confezionate o imballate con la parte concava del guscio rivolta verso il basso.

2.

I colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quando lasciano il centro di spedizione fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale.

CAPITOLO VII: MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

1.

L'etichetta, compreso il marchio di identificazione, deve essere impermeabile.

2.

Ferme restando le disposizioni generali in materia di marchi di identificazione di cui all'allegato II, Sezione I, l'etichetta deve recare le seguenti informazioni:

a)

specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica);

b)

data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese.

In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il termine minimo di conservazione può essere sostituito dalla menzione «Questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto».

3.

Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni imballaggio di molluschi bivalvi vivi che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.

CAPITOLO VIII: ALTRI REQUISITI

1.

Gli operatori del settore alimentare che conservano e trasportano molluschi bivalvi vivi devono garantire che questi ultimi siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità.

2.

Una volta imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua.

CAPITOLO IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI RACCOLTI FUORI DALLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi fuori dalle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1.

I pettinidi possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo.

2.

Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono all'autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A si applicano per analogia ai pettinidi.

3.

I pettinidi possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un centro di distribuzione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i pettinidi, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto concerne i centri di distribuzione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV.

4.

Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi devono conformarsi:

a)

ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l'ubicazione della zona in cui i pettinidi sono stati raccolti; o

b)

per quanto riguarda i pettinidi imballati e i pettinidi confezionati se il confezionamento fornisce una protezione equivalente a quella dell'imballaggio, ai requisiti del capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l'etichettatura.

SEZIONE VIII

PRODOTTI DELLA PESCA

1.

La presente sezione non si applica a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini immessi vivi sul mercato. Fatta eccezione per i capitoli I e II, essa si applica a detti animali quando non sono immessi vivi sul mercato, nel qual caso essi devono essere stati ottenuti a norma della sezione VII.

2.

Il capitolo III, parti A, C e D, il capitolo IV e il capitolo VI si applicano alla vendita al dettaglio.

3.

I requisiti della presente sezione integrano quelli definiti nel regolamento (CE) n. .../2004 (11).

a)

nel caso di stabilimenti, incluse le navi, impegnati nella produzione primaria e operazioni connesse essi integrano i requisiti di cui all'allegato I di detto regolamento;

b)

nel caso di altri stabilimenti, incluse le navi, essi integrano i requisiti di cui all'allegato II di detto regolamento.

4.

In relazione ai prodotti della pesca:

a)

la produzione primaria comprende l'allevamento, la pesca e la raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell'immissione sul mercato; e

b)

le operazioni connesse comprendono una qualsiasi delle operazioni indicate in appresso, se svolte a bordo di navi da pesca: macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento; esse includono anche:

1)

il trasporto e il magazzinaggio di prodotti della pesca la cui natura non sia stata sostanzialmente alterata, inclusi i prodotti vivi della pesca, nelle aziende acquicole di terra e

2)

il trasporto dei prodotti della pesca la cui natura non sia stata sostanzialmente alterata, inclusi i prodotti vivi della pesca, dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione.

CAPITOLO I: REQUISITI APPLICABILI ALLE NAVI

Gli operatori del settore alimentare devono garantire:

1.

che le navi utilizzate per prelevare i prodotti della pesca dal loro ambiente naturale o per trattarli o trasformarli dopo il prelievo siano conformi ai requisiti strutturali e ai requisiti relativi alle attrezzature di cui alla parte I;

2.

che le operazioni effettuate a bordo delle navi si svolgano conformemente alle norme di cui alla parte II.

I.   REQUISITI STRUTTURALI E REQUISITI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE

A. Requisiti applicabili a tutte le navi

1.

Le navi devono essere concepite in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti con acque di sentina, acque residue, fumo, carburante, olio, grasso o altre sostanze nocive.

2.

Le superfici che possono venire a contatto con i prodotti della pesca devono essere fabbricate con materiale appropriato, resistente alla corrosione, liscio e facile da pulire; esse devono essere dotate di un rivestimento solido e non tossico.

3.

Le attrezzature e il materiale per la lavorazione dei prodotti della pesca devono essere fabbricati con materiale resistente alla corrosione, facile da pulire e da disinfettare.

4.

Se le navi hanno un punto di alimentazione dell'acqua utilizzato per i prodotti della pesca, esso deve essere situato in modo da evitare contaminazioni nell'approvvigionamento idrico.

B. Requisiti applicabili alle navi progettate e attrezzate per la conservazione dei prodotti della pesca freschi a bordo per oltre 24 ore

1.

Le navi progettate e attrezzate per la conservazione dei prodotti della pesca a bordo per oltre 24 ore devono essere dotate di stive, cisterne o contenitori per la conservazione dei prodotti della pesca alle temperature prescritte al capitolo VII.

2.

Le stive devono essere separate dal comparto macchine e dai locali riservati all'equipaggio da paratie sufficienti a evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti della pesca stivati. Le stive e i contenitori usati per la conservazione dei prodotti della pesca devono poterne assicurare il mantenimento in soddisfacenti condizioni igieniche e, ove necessario, devono garantire che l'acqua di fusione del ghiaccio non rimanga a contatto con i prodotti.

3.

Nelle navi attrezzate per la refrigerazione dei prodotti della pesca in acqua di mare pulita refrigerata, le cisterne devono avere un sistema che assicuri al loro interno una temperatura uniforme. Tali dispositivi devono ottenere un grado di refrigerazione che possa far raggiungere alla massa di pesci e acqua di mare pulita una temperatura non superiore a 3 °C sei ore dopo il carico e non superiore a 0 °C sedici ore dopo e devono consentire il monitoraggio e, ove necessario, la registrazione delle temperature.

C. Requisiti applicabili alle navi frigorifero

Le navi frigorifero devono:

1.

disporre di installazioni con capacità frigorifera in grado di ridurre rapidamente la temperatura fino a una temperatura non superiore a - 18 °C al centro del prodotto;

2.

disporre di dispositivi con capacità frigorifera in grado di mantenere i prodotti della pesca nelle stive di magazzinaggio ad una temperatura non superiore a - 18 °C. I locali di magazzinaggio devono essere muniti di un termografo posto in un luogo tale da essere facilmente leggibile; l'elemento sensibile del termometro deve essere posto nella zona della stiva in cui la temperatura è la più elevata;

3.

rispettare i requisiti applicabili alle navi progettate e attrezzate per la conservazione dei prodotti della pesca a bordo per oltre 24 ore di cui alla parte B, paragrafo 2.

D. Requisiti applicabili alle navi officina

1.

Le navi officina devono disporre almeno:

a)

di una zona di raccolta riservata all'imbarco dei prodotti della pesca, progettata in modo da poter separare le successive catture; essa deve essere facile da pulire e atta a proteggere i prodotti dall'azione del sole o delle intemperie nonché da qualunque fonte di contaminazione;

b)

di un sistema di convogliamento dei prodotti della pesca dalla zona di raccolta verso i reparti di lavoro, conforme alle norme d'igiene;

c)

di reparti di lavoro di dimensioni sufficienti a consentire di realizzare la preparazione e la trasformazione dei prodotti della pesca nel rispetto delle norme d'igiene, facili da pulire e da disinfettare, progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti;

d)

di reparti destinati alla conservazione dei prodotti finiti, di dimensioni sufficienti, progettati in modo da poter essere facilmente puliti; se a bordo funziona un'unità di trattamento dei rifiuti, una stiva separata deve essere destinata al magazzinaggio di tali rifiuti;

e)

di un locale destinato al magazzinaggio dei materiali di imballaggio, separato dai locali adibiti alla preparazione e alla trasformazione dei prodotti;

f)

di attrezzature speciali per evacuare direttamente in mare o, se le circostanze lo richiedono, in una cisterna a tenuta stagna riservata a tal fine, i rifiuti e prodotti della pesca non idonei al consumo umano; se i rifiuti sono conservati e trattati a bordo per essere igienizzati, devono essere previsti locali separati adibiti a tal fine;

g)

di una bocca di pompaggio dell'acqua situata in modo tale da evitare contaminazioni dei rifornimenti idrici; e

h)

di dispositivi per il lavaggio delle mani ad uso del personale addetto alla manipolazione dei prodotti della pesca non confezionati, i cui rubinetti devono essere concepiti in modo tale da evitare il diffondersi di contaminazioni.

2.

Tuttavia le navi officina che praticano a bordo la cottura, la refrigerazione e il confezionamento di crostacei e molluschi non sono tenute a soddisfare i requisiti di cui al punto 1 se a bordo di tali navi non è effettuata nessuna altra forma di trattamento o trasformazione.

3.

Le navi officina che congelano i prodotti della pesca devono disporre di attrezzature conformi alle disposizioni applicabili alle navi frigorifere di cui alla parte C, punti 1 e 2.

II.   REQUISITI APPLICABILI IN MATERIA DI IGIENE

1.

Al momento della loro utilizzazione le parti delle navi o i contenitori riservati alla conservazione dei prodotti della pesca devono essere mantenuti puliti e in buono stato di manutenzione. In particolare, non devono essere contaminati da carburante o da acque di sentina.

2.

Appena possibile dopo il caricamento a bordo, i prodotti della pesca devono essere posti al riparo dalle contaminazioni e dall'azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore. Nella fase di lavaggio, l'acqua utilizzata deve essere acqua potabile o, se del caso, acqua pulita.

3.

I prodotti della pesca devono essere manipolati e conservati evitandone danneggiamenti. Gli operatori possono utilizzare strumenti pungenti per spostare pesci di grande taglia o pesci che comportano un rischio di ferimento per gli operatori stessi, purché le carni dei prodotti in questione non debbano subire danneggiamenti.

4.

I prodotti della pesca, ad eccezione dei prodotti mantenuti vivi, devono essere refrigerati il più rapidamente possibile dopo essere stati caricati a bordo. Se tuttavia la refrigerazione non è realizzabile, i prodotti della pesca devono essere sbarcati appena possibile.

5.

Il ghiaccio utilizzato per la refrigerazione dei prodotti della pesca deve essere fatto con acqua potabile o acqua pulita.

6.

Quando i pesci sono decapitati e/o eviscerati a bordo, tali operazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle norme igieniche, appena possibile dopo la cattura e i prodotti devono essere immediatamente e abbondantemente lavati con acqua potabile o acqua pulita. In tal caso, i visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica vengono rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano. I fegati, le uova e i lattimi destinati al consumo umano sono conservati sotto ghiaccio, ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio fondente, o congelati.

7.

Qualora si pratichi il congelamento di pesci interi in salamoia per la fabbricazione di conserve, occorre raggiungere per tali prodotti una temperatura non superiore a - 9°C. La salamoia non deve costituire una fonte di contaminazione per i pesci.

CAPITOLO II: REQUISITI APPLICABILI DURANTE E DOPO LE OPERAZIONI DI SBARCO

1.

Gli operatori del settore alimentare responsabili delle operazioni di scarico e di sbarco dei prodotti della pesca devono:

a)

garantire che le attrezzature utilizzate per le operazioni di scarico e di sbarco che vengono a contatto con i prodotti della pesca siano costruite con materiale facile da pulire e da disinfettare e siano in buono stato di manutenzione e di pulizia, nonché

b)

evitare la contaminazione dei prodotti della pesca durante le operazioni di scarico e di sbarco, in particolare:

i)

effettuando lo scarico e lo sbarco rapidamente;

ii)

ponendo i prodotti della pesca immediatamente in un ambiente protetto, alla temperatura di cui al capitolo VII; e

iii)

non utilizzando attrezzature né ricorrendo a manipolazioni che possano provocare inutili deterioramenti delle parti commestibili dei prodotti della pesca.

2.

Gli operatori del settore alimentare responsabili degli impianti collettivi per le aste e dei mercati all'ingrosso, o delle loro parti, in cui i prodotti della pesca vengono esposti per la vendita devono garantire la conformità ai seguenti requisiti:

a)

i)

devono essere disponibili strutture, che si possano chiudere a chiave, riservate al deposito refrigerato dei prodotti della pesca trattenuti in osservazione e strutture separate, che si possano chiudere a chiave per il deposito dei prodotti della pesca dichiarati non idonei al consumo umano

ii)

ove richiesto dall'autorità competente, deve essere disponibile un'adeguata struttura che si possa chiudere a chiave o, se necessario, un locale ad uso esclusivo dell'autorità competente.

b)

Durante l'esposizione o il deposito dei prodotti della pesca:

i)

i locali non devono essere utilizzati ad altri fini;

ii)

i veicoli i cui gas di scarico possono influire negativamente sulla qualità dei prodotti della pesca non devono avere accesso ai locali;

iii)

le persone che hanno accesso ai locali non vi devono introdurre altri animali;

iv)

i locali devono essere ben illuminati al fine di facilitare i controlli ufficiali.

3.

Se non è stato possibile effettuare la refrigerazione a bordo, i prodotti freschi della pesca, ad eccezione dei prodotti mantenuti vivi, devono essere refrigerati il più rapidamente possibile dopo lo sbarco e devono essere conservati a una temperatura che si avvicini a quella del ghiaccio fondente.

4.

Gli operatori del settore alimentare devono cooperare con le autorità competenti per consentire loro di effettuare i controlli ufficiali ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (12), in particolare per quanto concerne le procedure di notifica per lo sbarco dei prodotti della pesca che l'autorità competente dello Stato membro del quale la nave batte bandiera o l'autorità competente dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca potrebbero ritenere necessarie.

CAPITOLO III: REQUISITI APPLICABILI AGLI STABILIMENTI, INCLUSE LE NAVI, PER LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Gli operatori del settore alimentare devono garantire la conformità ai requisiti in appresso, ove pertinenti, negli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca.

A.   REQUISITI PER I PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI

1.

Se non vengono distribuiti, spediti, preparati o trasformati immediatamente dopo essere arrivati in uno stabilimento a terra, i prodotti refrigerati non imballati devono essere conservati sotto ghiaccio in strutture adeguate. Va reimmesso ghiaccio ogniqualvolta sia necessario. I prodotti della pesca freschi imballati devono essere refrigerati a una temperatura che si avvicini a quella del ghiaccio fondente.

2.

Operazioni quali la decapitazione e l'eviscerazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme igieniche. Quando è possibile dal punto di vista tecnico e commerciale, l'eviscerazione deve essere praticata il più rapidamente possibile dopo la cattura o lo sbarco. I prodotti devono essere lavati accuratamente con acqua potabile o, a bordo delle navi, con acqua pulita subito dopo tali operazioni.

3.

Le operazioni come la sfilettatura e l'affettatura devono essere eseguite in modo da evitare la contaminazione o l'insudiciamento dei filetti e delle trance. I filetti e le trance non devono restare sui tavoli di lavoro più del tempo richiesto per la loro preparazione. Essi devono essere confezionati e se necessario imballati e devono essere refrigerati al più presto una volta preparati.

4.

I contenitori utilizzati per la spedizione o la conservazione di prodotti della pesca freschi preparati non imballati conservati sotto ghiaccio devono essere tali da assicurare che l'acqua di fusione del ghiaccio non sia a contatto con i prodotti.

5.

I prodotti della pesca interi ed eviscerati possono essere trasportati e conservati in acqua refrigerata a bordo delle navi. Si può continuare a trasportarli in acqua refrigerata dopo lo sbarco, e dagli impianti di acquacoltura fino all'arrivo al primo stabilimento a terra che effettua una qualsiasi attività diversa dal trasporto e dalla selezionatura.

B.   REQUISITI PER I PRODOTTI CONGELATI

Gli stabilimenti a terra che congelano i prodotti della pesca devono disporre di attrezzature che soddisfino i requisiti previsti per le navi frigorifero al capitolo I, parte I.C, punti 1 e 2.

C.   REQUISITI PER I PRODOTTI DALLA PESCA SEPARATI MECCANICAMENTE

Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti della pesca separati meccanicamente devono garantire la conformità ai requisiti in appresso.

1.

Le materie prime utilizzate devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a)

solo pesci interi e spine di pesce possono essere utilizzati per la produzione di prodotti della pesca separati meccanicamente;

b)

tutte le materie prime devono essere prive di intestini.

2.

Il processo di fabbricazione deve essere conforme ai seguenti requisiti:

a)

la separazione meccanica deve essere effettuata senza indugio dopo la sfilettatura;

b)

se vengono utilizzati pesci interi, devono essere preventivamente eviscerati e lavati;

c)

una volta ultimata la separazione meccanica, i prodotti della pesca devono essere al più presto possibile congelati o incorporati in prodotti destinati alla congelazione o ad un trattamento stabilizzante.

D.   REQUISITI RELATIVI AI PARASSITI

1.

I prodotti ittici di seguito precisati devono essere congelati a una temperatura non superiore a - 20 °C in ogni parte della massa per almeno 24 ore; il trattamento dev'essere eseguito sul prodotto crudo o sul prodotto finito:

a)

i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi;

b)

i prodotti della pesca a base delle specie seguenti, se devono essere sottoposti ad un trattamento di affumicatura a freddo durante il quale la temperatura all'interno del prodotto non supera i 60 °C:

i)

aringhe,

ii)

sgombri,

iii)

spratti,

iv)

salmone (selvatico) dell'Atlantico e del Pacifico;

c)

prodotti della pesca marinati e/o salati se il trattamento praticato non garantisce la distruzione delle larve di nematodi.

2.

Gli operatori del settore alimentare non sono obbligati a praticare i trattamenti di cui al paragrafo 1 qualora:

a)

i dati epidemiologici disponibili indichino che le zone di pesca d'origine non presentano rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti;

b)

le autorità competenti lo autorizzino.

3.

I prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnati, alla loro immissione sul mercato, da un'attestazione del produttore che indichi il trattamento al quale sono stati sottoposti, salvo qualora siano forniti al consumatore finale.

CAPITOLO IV: REQUISITI PER I PRODOTTI DELLA PESCA TRASFORMATI

Gli operatori del settore alimentare che effettuano la cottura di crostacei e di molluschi devono garantire la conformità ai requisiti in appresso.

1.

Alla cottura deve far seguito il raffreddamento rapido, utilizzando a tale scopo acqua potabile o, a bordo delle navi, acqua pulita. Se non viene utilizzato alcun altro metodo di conservazione, il raffreddamento deve proseguire fino a raggiungere la temperatura del ghiaccio in fusione.

2.

La sgusciatura deve essere effettuata in condizioni igieniche evitando la contaminazione dei prodotti. Se l'operazione viene eseguita a mano, gli addetti devono lavarsi accuratamente le mani.

3.

Una volta sgusciati, i prodotti cotti devono essere congelati immediatamente o refrigerati appena possibile alla temperatura stabilita nel capitolo VII.

CAPITOLO V: NORME SANITARIE PER I PRODOTTI DELLA PESCA

Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (13), gli operatori del settore alimentare devono garantire, in funzione della natura del prodotto o delle specie, che i prodotti della pesca immessi sul mercato per il consumo umano soddisfino i requisiti contenuti nel presente capitolo.

A.   CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Gli operatori del settore alimentare devono effettuare un esame organolettico dei prodotti della pesca. In particolare, tale esame deve garantire che i prodotti della pesca soddisfano tutti i criteri di freschezza.

B.   ISTAMINA

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che i limiti relativi all'istamina non siano superati.

C.   AZOTO VOLATILE TOTALE

I prodotti della pesca non trasformati non devono essere immessi sul mercato se le analisi chimiche rivelano che i limiti relativi all'ABTV o al TMA-N sono stati superati.

D.   PARASSITI

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i prodotti della pesca siano sottoposti ad un controllo visivo alla ricerca di endoparassiti visibili prima dell'immissione sul mercato. Gli operatori non devono immettere sul mercato per il consumo umano i prodotti della pesca manifestamente infestati da parassiti.

E.   TOSSINE NOCIVE PER LA SALUTE UMANA

1.

Non devono essere immessi sul mercato i prodotti della pesca ottenuti da pesci velenosi delle seguenti famiglie: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae e Canthigasteridae.

2.

Non devono essere immessi sul mercato i prodotti della pesca contenenti biotossine (ad esempio la ciguatossina o le tossine che paralizzano i muscoli). Tuttavia, i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini possono essere immessi sul mercato se sono stati prodotti a norma della sezione VII e soddisfino i requisiti di cui al capitolo V, punto 2 di detta sezione.

CAPITOLO VI: CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA

1.

I vani di carico nei quali i prodotti della pesca freschi sono conservati sotto ghiaccio devono essere costruiti con materiali impermeabili e garantire che l'acqua di fusione non rimanga a contatto con i prodotti.

2.

I blocchi congelati preparati a bordo delle navi devono essere adeguatamente confezionati prima dello sbarco.

3.

Quando i prodotti della pesca sono confezionati a bordo delle navi, gli operatori del settore alimentare devono garantire che il materiale di confezionamento:

a)

non sia fonte di contaminazione;

b)

sia depositato in modo tale da non essere esposto al rischio di contaminazione;

c)

se destinato ad essere riutilizzato, sia facile da pulire e, se del caso, da disinfettare.

CAPITOLO VII: CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Gli operatori del settore alimentare che effettuano la conservazione dei prodotti della pesca devono garantire la conformità ai requisiti in appresso.

1.

I prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati decongelati, nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, devono essere mantenuti ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione.

2.

I prodotti della pesca congelati devono essere mantenuti a una temperatura non superiore a - 18 °C in tutti i punti del prodotto; tuttavia, i pesci interi congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a - 9 °C.

3.

I prodotti della pesca mantenuti vivi devono essere mantenuti a una temperatura e in condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro e vitalità.

CAPITOLO VIII: TRASPORTO DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Gli operatori del settore alimentare che effettuano il trasporto di prodotti della pesca devono garantire la conformità ai requisiti in appresso.

1.

Durante il trasporto i prodotti della pesca devono essere mantenuti alle temperature prescritte. In particolare:

a)

i prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati decongelati nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, devono essere mantenuti ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione;

b)

i prodotti della pesca congelati, eccetto i pesci congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve, devono essere mantenuti, durante il trasporto, a una temperatura stabile, non superiore a - 18 °C, in ogni parte della massa, con eventuali brevi fluttuazioni verso l'alto, di 3 °C al massimo.

2.

Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a conformarsi al requisito di cui al paragrafo 1, lettera b) se i prodotti della pesca congelati sono trasportati da un deposito frigorifero verso uno stabilimento riconosciuto per esservi decongelati al loro arrivo al fine della preparazione e/o trasformazione, se la distanza da percorrere è breve e se l'autorità competente lo autorizza.

3.

Se i prodotti della pesca sono mantenuti sotto ghiaccio, l'acqua di fusione non deve rimanere a contatto con i prodotti.

4.

I prodotti della pesca immessi vivi sul mercato devono essere trasportati in condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità.

SEZIONE IX

LATTE CRUDO E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI TRASFORMATI

CAPITOLO I: LATTE CRUDO — PRODUZIONE PRIMARIA

Gli operatori del settore alimentare che producono o, se del caso, raccolgono latte crudo devono garantire l'osservanza dei requisiti contenuti nel presente capitolo.

I.   REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO

1.

Il latte crudo deve provenire da animali:

a)

che non presentano sintomi di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il latte;

b)

che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;

c)

che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;

d)

ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE; e

e)

per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2.

a)

In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:

i)

vacche o bufale appartenenti ad un allevamento che, ai sensi della direttiva 64/432/CEE (14) è indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;

ii)

pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE (15), o

iii)

femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente;

b)

per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:

i)

vacche o bufale appartenenti a un allevamento che, ai sensi della direttiva 64/432/CEE, è ufficialmente indenne da tubercolosi, o

ii)

femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente;

c)

in caso di compresenza di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.

3.

Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:

a)

nel caso di vacche e bufale che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;

b)

nel caso di ovini o caprini che non presentano reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono stati vaccinati contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:

i)

per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi, o

ii)

previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi; e

c)

nel caso di femmine di altre specie che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui la tubercolosi o la brucellosi sono state individuate a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii) o al paragrafo 2, lettera b), punto ii), se sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4.

Il latte crudo provenente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.

5.

Dev'essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al paragrafo 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali.

II.   IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE

A.   Requisiti per i locali e le attrezzature

1.

Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.

2.

I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.

3.

Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.

4.

Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.

B.   Igiene della mungitura, della raccolta e del trasporto

1.

La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando in particolare:

a)

che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;

b)

che il latte di ciascuna vacca sia controllato al fine di rilevare anomalie organolettiche o fisicochimiche dal mungitore o con un metodo che abbia risultati analoghi e non sia utilizzato per il consumo umano il latte che presenta tali anomalie;

c)

che non sia utilizzato per il consumo umano il latte di vacche che presentano segni clinici di malattie alla mammella, salvo che in ottemperanza alle istruzioni di un veterinario;

d)

che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano; e

e)

che il trattamento per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli sia utilizzato solo se l'autorità competente lo ha approvato e in maniera tale da non determinare la presenza di residui di livello inammissibile nel latte.

2.

Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8°C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6°C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.

3.

La catena del freddo dev'essere mantenuta durante il trasporto e all'arrivo presso lo stabilimento di destinazione la temperatura del latte non deve superare i 10°C.

4.

Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui ai paragrafi 2 e 3 se il latte rispetta i criteri definiti nella parte III e se:

a)

la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, o

b)

è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.

C.   Igiene del personale

1.

Le persone addette alla mungitura e/o alla manipolazione del latte crudo devono indossare abiti idonei e puliti.

2.

Le persone addette alla mungitura devono curare con grande attenzione la pulizia personale. A questo scopo devono essere disponibili installazioni idonee attigue al locale di mungitura per consentire agli addetti alla mungitura e alla manipolazione del latte crudo di lavarsi le mani e le braccia.

III.   CRITERI PER IL LATTE CRUDO

1.

In attesa della fissazione di criteri nel contesto di una normativa più specifica sulla qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari, si applicano, per il latte crudo, le seguenti norme.

2.

Deve essere controllato ai fini della conformità ai punti 3 e 4 un numero rappresentativo di campioni di latte crudo raccolti da aziende produttrici di latte, prelevati con metodo aleatorio. I controlli possono essere effettuati da o per conto:

a)

di operatori del settore alimentare che producono il latte,

b)

di operatori del settore alimentare che raccolgono o trasformano il latte,

c)

di gruppi di operatori del settore alimentare, oppure

d)

nel quadro di un regime di controllo nazionale o regionale.

3.

a)

Gli operatori del settore alimentare devono porre in atto procedure intese a garantire che il latte soddisfi i seguenti criteri:

i)

per il latte di vacca crudo:

Tenore di germi a 30 °C (per ml)

≤ 100 000 (16)

Tenore di cellule somatiche (per ml)

≤ 400 000 (17)

ii)

per il latte crudo proveniente da altre specie:

Tenore di germi a 30 °C (per ml)

≤ 1 500 000 (16)

b)

Tuttavia, se il latte crudo proveniente da specie diverse dalle vacche è destinato alla fabbricazione di prodotti fatti con latte crudo mediante un processo che non comporta alcun trattamento termico, gli operatori del settore alimentare devono prendere misure affinché il latte crudo utilizzato soddisfi i seguenti criteri.

Tenore di germi a 30 °C (per ml)

≤ 500 000 (16)

4.

Fatta salva la direttiva 96/23/CE, gli operatori del settore alimentare devono porre in atto procedure intese a garantire che il latte crudo non sia immesso sul mercato se:

a)

contiene residui di antibiotici in quantità tale che, riguardo ad una qualunque delle sostanze di cui agli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 (18), siano superati i livelli autorizzati a norma di detto regolamento, ovvero

b)

il totale complessivo dei residui delle sostanze antibiotiche supera ogni valore massimo approvato.

5.

Allorché il latte crudo non soddisfa le norme di cui ai punti 3 e 4, gli operatori del settore alimentare devono informare l'autorità competente e adottare misure volte a correggere la situazione.

I. CAPITOLO II: REQUISITI RELATIVI AI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

I.   REQUISITI DI TEMPERATURA

1.

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che, al momento dell'accettazione presso uno stabilimento di trasformazione, il latte sia rapidamente refrigerato ad una temperatura non superiore a 6 °C e mantenuto a tale temperatura fino al termine della trasformazione.

2.

Gli operatori del settore alimentare possono tuttavia mantenere il latte ad una temperatura superiore se:

a)

la trasformazione ha inizio immediatamente dopo la mungitura, o entro 4 ore dall'accettazione presso lo stabilimento di trasformazione, oppure

b)

l'autorità competente autorizza una temperatura superiore per ragioni tecnologiche relative alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

II.   REQUISITI PER IL TRATTAMENTO TERMICO

1.

Quando latte crudo o prodotti lattiero-caseari sono sottoposti a trattamento termico, gli operatori del settore alimentare devono accertarsi che ciò avvenga nel rispetto dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. .../2004 (19), allegato II, capitolo XI.

2.

Nel valutare se sottoporre il latte crudo a trattamento termico, gli operatori del settore alimentare devono:

a)

tenere conto delle procedure elaborate sulla base dei principi dell'HACCP ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (19); e

b)

conformarsi ai requisiti prescritti dall'autorità competente all'atto del riconoscimento di uno stabilimento o dell'esecuzione di controlli ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (19) sull'organizzazione dei controlli ufficiali.

III.   CRITERI PER IL LATTE CRUDO DI VACCA

1.

Gli operatori del settore alimentare che fabbricano prodotti lattiero-caseari devono porre in atto procedure intese a garantire che, immediatamente prima della trasformazione:

a)

il latte crudo di vacca utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari abbia un tenore di germi a 30 °C inferiore a 300 000 per ml; e

b)

il latte di vacca trasformato utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari abbia un tenore di germi a 30 °C inferiore a 100 000 per ml.

2.

Se il latte non risponde ai criteri di cui al paragrafo 1, gli operatori del settore alimentare devono informare l'autorità competente e prendere misure volte a correggere la situazione.

CAPITOLO III: CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

La chiusura ermetica dell'imballaggio destinato alla vendita al consumatore deve essere effettuata immediatamente dopo il riempimento nello stabilimento in cui ha luogo l'ultimo trattamento termico di prodotti lattiero-caseari allo stato liquido, mediante dispositivi di chiusura che impediscano le contaminazioni. Il sistema di chiusura ermetica deve essere concepito in modo tale da permettere di identificare facilmente e con chiarezza gli imballaggi che sono stati aperti.

CAPITOLO IV: ETICHETTATURA

1.

Oltre a soddisfare i requisiti di cui alla direttiva 2000/13/CE, tranne nei casi di cui all'articolo 13, paragrafi 4 e 5 di tale direttiva, l'etichetta deve mostrare chiaramente:

a)

per il latte crudo destinato al consumo umano, i termini «latte crudo»;

b)

per i prodotti fabbricati con latte crudo, il procedimento di fabbricazione per il quale non è necessario effettuare un trattamento termico o altre forme di trattamento fisico o chimico, i termini «fabbricato con latte crudo».

2.

I requisiti di cui al punto 1 si applicano ai prodotti destinati al commercio al dettaglio. Il termine «etichettatura» include qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto o che si riferisca ad esso.

CAPITOLO V: MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE

In deroga ai requisiti di cui all'allegato II, sezione I:

1.

anziché indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento, il marchio di identificazione può includere un riferimento al punto in cui, nel confezionamento o nell'imballaggio, è indicato il numero di riconoscimento dello stabilimento;

2.

nel caso di bottiglie riutilizzabili, il marchio di identificazione può indicare soltanto la sigla del paese di spedizione e il numero di riconoscimento dello stabilimento.

SEZIONE X

UOVA E OVOPRODOTTI

CAPITOLO I: UOVA

1.

Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.

2.

Le uova vanno immagazzinate e trasportate alla temperatura più adatta, preferibilmente costante, per garantire una conservazione ottimale delle loro caratteristiche igieniche.

3.

Le uova devono essere consegnate al consumatore entro un termine di ventun giorni dalla data di deposizione.

CAPITOLO II: OVOPRODOTTI

1.   REQUISITI RELATIVI AGLI STABILIMENTI

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che gli stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti siano costruiti, progettati e attrezzati in modo che sia assicurata la separazione tra le seguenti operazioni:

1)

lavare, asciugare e disinfettare le uova sporche, dove queste operazioni vengano effettuate;

2)

rompere le uova, raccoglierne il contenuto e eliminare le parti di gusci e membrane; e

3)

operazioni diverse da quelle di cui ai punti 1 e 2.

II.   MATERIE PRIME DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI OVOPRODOTTI

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che le materie prime impiegate per la fabbricazione di ovoprodotti soddisfino i seguenti requisiti:

1.

il guscio delle uova impiegate nella fabbricazione di ovoprodotti deve essere completamente sviluppato e non presentare incrinature; tuttavia, le uova incrinate possono essere utilizzate per la fabbricazione di ovoprodotti purché lo stabilimento di produzione o il centro di imballaggio le consegni direttamente a uno stabilimento di trasformazione dove devono essere rotte al più presto;

2.

le uova liquide ottenute in uno stabilimento riconosciuto a tal fine possono essere utilizzate come materia prima. Esse devono essere ottenute nel rispetto dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 7 della parte III.

III.   PRESCRIZIONI DI IGIENE PARTICOLARI PER LA FABBRICAZIONE DI OVOPRODOTTI

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che tutte le operazioni siano eseguite in modo da evitare qualsiasi contaminazione durante la produzione, la manipolazione e il magazzinaggio di ovoprodotti; in particolare nel rispetto dei requisiti seguenti:

1.

si può procedere alla rottura delle uova soltanto se sono pulite e asciutte;

2.

le uova devono essere rotte in modo da rendere minima la contaminazione, in particolare garantendo un'adeguata separazione da altre operazioni; le uova incrinate devono essere trasformate al più presto;

3.

le uova diverse da quelle di gallina, di tacchina e di faraona devono essere manipolate e trasformate separatamente da queste; gli impianti debbono essere puliti e disinfettati prima di essere riutilizzati per la trasformazione delle uova di gallina, tacchina e faraona;

4.

ai fini del consumo umano, è vietato estrarre il contenuto mediante centrifugazione o schiacciatura delle uova o procedere a centrifugazione di gusci vuoti per ottenere i residui degli albumi;

5.

dopo la rottura delle uova, ogni particella degli ovoprodotti deve essere sottoposta al più presto a una trasformazione allo scopo di eliminare i rischi microbiologici o di ridurli a un livello accettabile; una partita la cui trasformazione sia stata insufficiente può essere sottoposta immediatamente a una nuova trasformazione nel medesimo stabilimento, purché venga resa così idonea al consumo umano; qualora venga constatato che non è idonea al consumo umano, essa deve essere denaturata per garantire che non sia impiegata per detto consumo;

6.

la trasformazione non è richiesta nel caso di albume per la fabbricazione di albumina in polvere o cristallizzata, destinata ad essere sottoposta a successivo trattamento termico;

7.

se la trasformazione non viene effettuata immediatamente dopo la rottura, le uova liquide devono essere conservate congelate o a una temperatura non superiore a 4°C; il periodo di conservazione a 4°C prima della trasformazione non deve superare le 48 ore; tuttavia questi requisiti non si applicano ai prodotti destinati ad essere privati degli zuccheri, purché tale processo sia eseguito al più presto;

8.

i prodotti che non siano stati stabilizzati per la conservazione a temperatura ambiente devono essere raffreddati ad una temperatura non superiore a 4 °C; i prodotti da congelare debbono essere congelati immediatamente dopo la trasformazione.

IV.   CARATTERISTICHE ANALITICHE

1.

Il tenore di acido 3 OH-butirrico non deve essere superiore a 10 mg/kg di ovoprodotto allo stato di materia secca non modificato.

2.

Il tenore di acido lattico delle materie prime impiegate per la fabbricazione di ovoprodotti non deve essere superiore a 1 g/kg di materia secca. Tuttavia, per i prodotti fermentati questo valore deve essere quello constatato prima del processo di fermentazione.

3.

La quantità residua di gusci, di membrane di uova e di altre eventuali particelle negli ovoprodotti non deve essere superiore a 100 mg/kg di ovoprodotto.

V.   ETICHETTATURA E MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE

1.

Oltre ai requisiti generali in materia di marchiatura di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, ogni consegna di ovoprodotti non destinati alla vendita al minuto, bensì a essere impiegati quali ingredienti nella fabbricazione di un altro prodotto, debbono recare un'etichetta su cui sono precisati la temperatura alla quale devono essere mantenuti gli ovoprodotti e il periodo durante il quale ne viene in tal modo garantita la conservazione;

2.

Per quanto riguarda le uova liquide, l'etichetta di cui al paragrafo 1 deve anche recare l'indicazione: «ovoprodotti non pastorizzati — da sottoporre a trattamento nel luogo di destinazione» e precisare la data e l'ora di rottura.

SEZIONE XI

COSCE DI RANA E LUMACHE

Gli operatori del settore alimentare che preparano cosce di rana o lumache utilizzate per il consumo umano devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1.

Le rane e le lumache devono essere macellate in uno stabilimento costruito, sistemato ed attrezzato a tal fine.

2.

Lo stabilimento in cui le cosce di rana sono preparate deve avere un locale riservato al deposito e al lavaggio delle rane vive, nonché alla macellazione e al dissanguamento. Tale locale deve essere fisicamente separato da quello adibito alla preparazione.

3.

Le rane e le lumache che muoiono al di fuori della macellazione nello stabilimento non devono essere preparate per il consumo umano.

4.

Le rane e le lumache devono essere oggetto di un esame organolettico effettuato per campionamento. Se tale esame indica che possono presentare un pericolo, non devono essere utilizzate per il consumo umano.

6.

Immediatamente dopo la preparazione, le cosce di rana devono essere accuratamente lavate con acqua corrente potabile e immediatamente refrigerate ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio fondente, congelate o trasformate.

Dopo la macellazione, l'epatopancreas delle lumache, se può presentare un pericolo, deve essere tolto e non deve essere utilizzato per il consumo umano.

SEZIONE XII

GRASSI FUSI DI ORIGINE ANIMALE E CICCIOLI

CAPITOLO I: REQUISITI RELATIVI AGLI STABILIMENTI DI RACCOLTA O DI TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che gli stabilimenti di raccolta o di trasformazione di materie prime per la produzione di grassi fusi di origine animale e ciccioli siano conformi ai seguenti requisiti.

1.

I centri che provvedono alla raccolta delle materie prime e al loro successivo trasporto agli stabilimenti di trasformazione devono disporre di impianti per immagazzinarvi le materie prime ad una temperatura non superiore a 7°C.

2.

Ogni stabilimento di trasformazione deve avere:

a)

impianti di refrigerazione;

b)

un locale di spedizione, tranne qualora lo stabilimento proceda soltanto alle spedizioni di grassi animali fusi in cisterne;

c)

se del caso, impianti adeguati per la preparazione di prodotti aventi come componenti grassi fusi di origine animale insieme con altri prodotti alimentari e/o condimenti.

3.

Tuttavia, gli impianti di refrigerazione di cui ai punti 1 e 2, lettera a) non sono necessari, se le modalità di fornitura di materie prime assicurano che esse non sono mai immagazzinate o trasportate senza refrigerazione attiva, salvo quanto previsto al capitolo II, punto 1, lettera d).

CAPITOLO II: REQUISITI D'IGIENE PER LA PREPARAZIONE DI GRASSI FUSI DI ORIGINE ANIMALE E DI CICCIOLI

Gli operatori del settore alimentare che preparano i grassi fusi di origine animale e i ciccioli devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1.

Le materie prime devono:

a)

provenire da animali che sono stati macellati in un macello e sono risultati idonei al consumo umano a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem;

b)

essere costituite da tessuti adiposi o ossa ragionevolmente esenti da sangue e impurità;

c)

provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (20) o del presente regolamento; e

d)

essere trasportate e immagazzinate fino al momento della loro fusione nel rispetto delle prescritte condizioni di igiene e mantenute a una temperatura interna non superiore a 7 °C. Tuttavia le materie prime possono essere immagazzinate e trasportate senza refrigerazione attiva purché siano sottoposte a fusione entro dodici ore dal giorno in cui sono state ottenute.

2.

Durante la fusione è vietato l'uso di solventi.

3.

Quando i grassi da raffinare rispettano le norme di cui al punto 4, il grasso fuso di origine animale preparato conformemente alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 può essere raffinato nel medesimo stabilimento o in un altro stabilimento allo scopo di migliorarne la qualità fisico-chimica.

4.

Il grasso fuso di origine animale deve essere conforme alle norme seguenti, a seconda del tipo:

 

Ruminanti

Suini

Altri animali

Sego commestibile

Sego da raffinare

Grasso commestibile

Strutto e altri grassi da raffinare

Grassi commestibili

Grassi da raffinare

Prima spremitura (21)

Altro

Strutto (22)

Altro

AGL (m/m% acido oleico) massimo

0,75

1,25

3,0

0,75

1,25

2,0

1,25

3,0

Perossido massimo

4 meq/kg

4 meq/kg

6 meq/kg

4 meq/kg

4 meq/kg

6 meq/kg

4 meq/kg

10 meq/kg

Impurità insolubili totali

Máximo 0,15%

Máximo 0,5%

Odore, sapore, colore

normale

5.

I ciccioli destinati al consumo umano devono essere immagazzinati conformemente ai requisiti di temperatura seguenti:

a)

se i ciccioli sono fusi a una temperatura non superiore a 70 °C, devono essere immagazzinati:

i)

a una temperatura non superiore a 7 °C per un periodo non superiore a 24 ore, o

ii)

a una temperatura non superiore a - 18 °C;

b)

se i ciccioli sono fusi a una temperatura superiore a 70 °C, e se hanno un tenore di umidità pari o superiore al 10% (m/m), devono essere immagazzinati:

i)

a una temperatura non superiore a 7 °C per un periodo non superiore a 48 ore, o a qualsiasi rapporto tempo/temperatura che dia una garanzia equivalente, o

ii)

a una temperatura non superiore a - 18 °C;

c)

se i ciccioli sono fusi a una temperatura superiore a 70 °C e se hanno un tenore di umidità inferiore al 10% (m/m), non vi è nessuna prescrizione specifica.

SEZIONE XIII

STOMACHI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI

1. Gli operatori del settore alimentare che trattano stomachi, vesciche e intestini devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1.

Gli intestini, le vesciche e gli stomachi di animali possono essere immessi sul mercato unicamente se:

a)

provengono da animali che sono stati macellati in un macello e sono risultati idonei al consumo umano a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem;

b)

sono stati salati, riscaldati o essiccati; e

2.

dopo il trattamento di cui alla lettera b), sono state prese misure adeguate per impedire la ricontaminazione.

Gli

stomachi, le vesciche e gli intestini trattati che non possono essere conservati a temperatura ambiente devono essere immagazzinati refrigerati, utilizzando impianti previsti a tale scopo, fino al momento della spedizione. In particolare, i prodotti che non sono né salati né essiccati devono essere mantenuti a una temperatura non superiore a 3 °C.

SEZIONE XIV

GELATINA

1.

Gli operatori del settore alimentare che fabbricano gelatina devono conformarsi ai requisiti della presente sezione.

2.

Ai fini della presente sezione per «concia» si intende il processo di indurimento delle pelli, mediante agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, sali di ferro, sali di silicio, aldeidi o chinoni o altri agenti indurenti sintetici.

CAPITOLO I: REQUISITI DELLE MATERIE PRIME

1.

Per la produzione di gelatina destinata all'utilizzazione negli alimenti possono essere impiegate le seguenti materie prime:

a)

ossa;

b)

pelli di ruminanti d'allevamento;

c)

pelli di suini;

d)

pelle di pollame;

e)

tendini e legamenti;

f)

pelli di selvaggina selvatica;

g)

pelle e spine di pesce.

2.

È vietato l'uso di pelli se sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale processo sia stato o no terminato.

3.

Le materie prime di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) devono provenire da animali macellati in un macello e le cui carcasse siano risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem o, nel caso delle pelli di selvaggina selvatica, che siano risultate idonee al consumo umano.

4.

Le materie prime devono provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (23) o del presente regolamento.

5.

I centri di raccolta e le concerie possono altresì fornire materia prima per la produzione di gelatina destinata al consumo umano, se l'autorità competente li autorizza in modo specifico a tale scopo e se soddisfano i seguenti requisiti:

a)

devono disporre di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di refrigerazione;

b)

i locali di deposito devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime;

c)

qualora in detti locali siano depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni del presente capitolo, durante le fasi di ricevimento, magazzinaggio, lavorazione e spedizione esse devono essere tenute separate dalle materie prime conformi alle disposizioni del presente capitolo.

CAPITOLO II: TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DELLE MATERIE PRIME

1.

In sostituzione del marchio di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, un documento che indichi lo stabilimento di origine e che contenga le informazioni riportate nell'appendice del presente allegato deve accompagnare le materie prime durante il trasporto, al momento della consegua al centro di raccolta o alla conceria e al momento della consegna allo stabilimento produttore di gelatina.

2.

Le materie prime devono essere trasportate e conservate allo stato refrigerato o congelato, salvo se vengono lavorate entro 24 ore dalla partenza. Tuttavia, le ossa sgrassate ed essiccate o l'osseina, le pelli salate, essiccate e calcinate, nonché le pelli trattate con acido o alcali possono essere trasportate e conservate a temperatura ambiente.

CAPITOLO III: REQUISITI PER LA PRODUZIONE DI GELATINA

1.

Il processo di produzione della gelatina deve garantire che:

a)

tutto il materiale osseo di ruminanti proveniente da animali nati, allevati o macellati in paesi o regioni classificati come aventi una bassa incidenza di BSE ai sensi della normativa comunitaria venga sottoposto a trattamento tale da garantire che, dopo essere stato finemente frantumato e sgrassato con acqua calda, esso subisca un trattamento con acido cloridrico diluito (alla concentrazione minima del 4% e a pH <1,5), di durata non inferiore a due giorni, seguito da un trattamento alcalino con una soluzione satura di calce (pH > 12,5), della durata di almeno 20 giorni e comprendente uno stadio di sterilizzazione a 138-140°C, della durata di 4 secondi oppure da ogni trattamento equivalente approvato; e

b)

le altre materie prime siano sottoposte a un trattamento con acido o alcali, seguito da uno o più risciacqui; il pH dev'essere quindi adeguatamente regolato; la gelatina dev'essere estratta mediante riscaldamento, eventualmente ripetuto più volte, e purificata per filtrazione e sterilizzazione.

2.

Se un operatore del settore alimentare che fabbrica gelatina rispetta i requisiti che si applicano alla gelatina destinata al consumo umano per quanto riguarda tutta la gelatina da lui prodotta, può produrre e immagazzinare la gelatina non destinata al consumo umano nello stesso stabilimento.

CAPITOLO IV: REQUISITI DEI PRODOTTI FINITI

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che la gelatina rispetti i limiti per i residui riportati nella tabella seguente:

Residui

Limiti

As

1,00 ppm

Pb

5,00 ppm

Cd

0,50 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10,00 ppm

Cu

30,00 ppm

Zn

50,00 ppm

SO2 (Reith Williams)

50,00 ppm

H2O2 (Farmacopea europea 1986 (V2O2))

10,00 ppm

SEZIONE XV

COLLAGENE

1.

Gli operatori del settore alimentare che fabbricano collagene devono conformarsi ai requisiti della presente sezione.

2.

Ai fini della presente sezione per «concia» si intende il processo di indurimento delle pelli mediante agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, sali di ferro, sali di silicio, aldeidi e chinoni o altri agenti indurenti sintetici.

CAPITOLO I: REQUISITI DELLE MATERIE PRIME

1.

Per la produzione di collagene destinato all'utilizzazione negli alimenti possono essere impiegate le seguenti materie prime:

a)

pelli di ruminanti d'allevamento;

b)

pelli e ossa di suini;

c)

pelle e ossa di pollame;

d)

tendini;

e)

pelli di selvaggina selvatica; e

f)

pelle e spine di pesce.

2.

È vietato l'uso di pelli se sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale processo sia stato o no terminato.

3.

Le materie prime di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) devono provenire da animali macellati in un macello e le cui carcasse siano risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem o, nel caso delle pelli di selvaggina selvatica, che siano risultate idonee al consumo umano.

4.

Le materie prime devono provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (24) o del presente regolamento.

5.

I centri di raccolta e le concerie possono altresì fornire materie prime per la produzione di collagene destinato al consumo umano, se l'autorità competente li autorizza in modo specifico a tale scopo e se soddisfano i seguenti requisiti:

a)

devono disporre di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di refrigerazione;

b)

i locali di deposito devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime;

c)

qualora in detti locali siano depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni del presente capitolo, durante le fasi di ricevimento, magazzinaggio, lavorazione e spedizione esse devono essere tenute separate dalle materie prime conformi alle disposizioni del presente capitolo.

CAPITOLO II: TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DELLE MATERIE PRIME

1.

In sostituzione del marchio di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, un documento che indichi lo stabilimento di origine e che contenga le informazioni riportate nell'appendice del presente allegato deve accompagnare le materie prime durante il trasporto e al momento della consegua al centro di raccolta, alla conceria o allo stabilimento produttore di collagene.

2.

Le materie prime devono essere trasportate e conservate allo stato refrigerato o congelato, salvo se vengono lavorate entro 24 ore dalla partenza. Tuttavia, le ossa sgrassate ed essiccate o l'osseina, le pelli salate, essiccate e calcinate, nonché le pelli trattate con acido o alcali possono essere trasportate e conservate a temperatura ambiente.

CAPITOLO III: REQUISITI PER LA PRODUZIONE DI COLLAGENE

1.

Il collagene deve essere prodotto mediante un processo che assicuri che le materie prime siano sottoposte ad un trattamento di lavaggio, di adeguamento del pH utilizzando acido o alcali, seguito da uno o più risciacqui, filtrazione e sterilizzazione o da un processo riconosciuto equivalente.

2.

Dopo essere stato sottoposto al processo di cui al paragrafo 1, il collagene può subire un processo di essiccazione.

3.

Se un operatore del settore alimentare che fabbrica collagene rispetta i requisiti applicabili al collagene destinato al consumo umano per tutto il collagene da lui prodotto, può produrre e immagazzinare il collagene non destinato al consumo umano nello stesso stabilimento.

CAPITOLO IV: REQUISITI DEI PRODOTTI FINITI

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che il collagene rispetti i limiti per i residui riportati nella tabella seguente:

Residui

Limiti

As

1,00 ppm

Pb

5,00 ppm

Cd

0,50 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10,00 ppm

Cu

30,00 ppm

Zn

50,00 ppm

SO2 (Reith Williams)

50,00 ppm

H2O2 (Farmacopea europea 1986 (V2O2))

10,00 ppm

CAPITOLO V: ETICHETTATURA

Il confezionamento e l'imballaggio contenente collagene deve recare l'indicazione «collagene idoneo al consumo umano» nonché la data di preparazione.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(3)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(4)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(5)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(6)  Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(7)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(8)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(9)  L'Ufficio delle pubblicazioni inserirà il numero ufficiale del regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari.

(10)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(11)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(12)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(13)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(14)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64). Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(15)  Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(16)  Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.

(17)  Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese, a meno che l'autorità competente non specifichi una metodologia diversa per tenere conto delle variazioni stagionali dei livelli di produzione.

(18)  Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 324/2004 della Commissione (GU L 58 del 26.2.2004, pag. 16).

(19)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(20)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(21)  Grassi fusi di origine animale ottenuti mediante fusione a bassa temperatura di grasso fresco di cuore, omento, reni e mesentere di bovini, nonché di grassi provenienti dalle sale di taglio.

(22)  Grasso fuso di origine animale ottenuto dal tessuto adiposo dei suini.

(23)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(24)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Appendice dell'ALLEGATO III

MODELLO DI DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA MATERIA PRIMA DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI GELATINA O COLLAGENE

I.   Identificazione della materia prima

Tipo di prodotti: ...

Data di fabbricazione: ...

Tipo di imballaggio: ...

Numero di colli: ...

Periodo di conservazione garantito: ...

Peso netto (kg): ...

II.   Origine della materia prima

Indirizzo e numero di registrazione dello o degli stabilimenti di produzione riconosciuti: ... ...

III.   Destinazione della materia prima

La materia prima è inviata:

da: ...

(luogo di carico)

a: ...

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: ...

Nome e indirizzo del mittente: ...

Nome e indirizzo del destinatario: ...

P5_TA(2004)0218

Igiene e disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (11584/1/2003 — C5-0010/2004 — 2000/0182(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (11584/1/2003 — C5-0010/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 438) (3),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 455) (4)

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 78 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0130/2004),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 48 E del 24.2.2004, pag. 131.

(2)  Testi approvati del 3.6.2003, P5_TA(2003)0228.

(3)  GU C 365 E del 19.12.2000, p. 132.

(4)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0219

Prodotti di origine animale destinati al consumo umano: controlli ufficiali ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (11583/1/2003 — C5-0011/2004 — 2002/0141(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (11583/1/2003 — C5-0011/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 377) (3),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 577) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0138/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 48 E del 24.2.2004, pag. 82.

(2)  Testi approvati del 5.6.2003, P5_TA(2003)0254.

(3)  GU C 262 E del 29.10.2002, p. 449.

(4)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2002)0141

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione, (1)

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, (2)

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, (3)

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme generali in materia di igiene applicabili a tutti i prodotti alimentari e il regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale.

(2)

Occorrono norme specifiche per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale in considerazione degli aspetti specifici connessi con tali prodotti.

(3)

La portata delle norme specifiche di controllo rispecchierà la portata delle norme specifiche di igiene per gli operatori commerciali previste dal regolamento (CE) n. .../2004 (4). Tuttavia gli Stati membri dovrebbero anche effettuare adeguati controlli ufficiali per applicare le norme nazionali stabilite in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4 di detto regolamento. Essi potranno procedere in tal senso estendendo i principi del presente regolamento a dette norme nazionali.

(4)

I controlli ufficiali sui prodotti di origine animale dovrebbero riguardare tutti gli aspetti importanti per la tutela della salute pubblica e, se del caso, della salute e del benessere degli animali. Detti controlli dovrebbero basarsi sulle più recenti informazioni pertinenti disponibili e pertanto dovrebbe essere possibile adattarli via via che si rendono disponibili nuove informazioni pertinenti.

(5)

La normativa comunitaria in materia di sicurezza dei prodotti alimentari dovrebbe poggiare su una solida base scientifica. A tal fine, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrebbe essere consultata ogniqualvolta ciò sia necessario.

(6)

La natura e l'intensità dei controlli ufficiali dovrebbero essere basate su una valutazione dei rischi riguardanti la salute pubblica, la salute e il benessere degli animali, se del caso, il tipo e la produttività dei processi effettuati e l'operatore del settore alimentare interessato.

(7)

È opportuno prevedere l'adeguamento di talune norme specifiche di controllo, attraverso la procedura trasparente di cui al regolamento (CE) n. .../2004 (4) e al regolamento (CE) n. .../2004 (4) al fine di consentire la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze specifiche degli stabilimenti che utilizzano metodi tradizionali, con bassa produttività o situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici. La procedura dovrebbe inoltre consentire la realizzazione di progetti pilota per sperimentare nuovi approcci ai controlli sulle carni in materia di igiene. Tuttavia tale flessibilità non dovrebbe compromettere gli obiettivi in materia di igiene dei prodotti alimentari.

(8)

I controlli ufficiali sulla produzione delle carni sono necessari per verificare che gli operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria. Detti controlli ufficiali dovrebbero consistere in audit delle attività degli operatori del settore alimentare e in attività di ispezione e in verifiche sui controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare.

(9)

Tenuto conto delle loro conoscenze specialistiche, è opportuno che i veterinari ufficiali effettuino audit e ispezioni di macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e taluni laboratori di sezionamento. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere quale sia il personale più adatto per gli audit e le ispezioni di altri tipi di stabilimenti.

(10)

I controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi vivi e sui prodotti della pesca sono necessari per controllare il rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria. I controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi vivi dovrebbero riguardare in particolare le zone di stabulazione e produzione dei molluschi bivalvi nonché il prodotto finale.

(11)

I controlli ufficiali sulla produzione di latte crudo sono necessari per controllare il rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria. Tali controlli ufficiali dovrebbero riguardare in particolare le aziende di produzione di latte e il latte crudo al momento della raccolta.

(12)

Le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero applicarsi sinché non siano entrati in vigore tutti gli elementi della nuova legislazione sull'igiene dei prodotti alimentari. É altresì opportuno prevedere che debba intercorrere almeno 18 mesi tra l'entrata in vigore e l'applicazione delle nuove norme, affinché le autorità competenti e le industrie interessate possano disporre del tempo necessario per adattarvisi.

(13)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale.

2.   Esso si applica soltanto per le attività e le persone alle quali si applica il regolamento (CE) n. .../2004 (6).

3.   L'esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi del presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore alimentare per la sicurezza dei prodotti alimentari, come previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (7) e la responsabilità civile o penale risultante dalla violazione dei loro obblighi.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per la verifica dell'ottemperanza alla normativa in materia di prodotti alimentari comprese le norme sulla salute degli animali e sul benessere degli animali;

b)

«verifica»: il controllo, mediante esame e la presentazione di prove obiettive, dell'ottemperanza a requisiti specifici;

c)

«autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro responsabile per effettuare controlli veterinari o qualsiasi autorità cui sia stata delegata tale competenza;

d)

«audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono attuate in modo efficace e sono adeguate per raggiungere determinati obiettivi;

e)

«ispezione»: l'esame di stabilimenti, di animali e di prodotti alimentari e della loro trasformazione, delle aziende del settore dei prodotti alimentari e del loro sistema di gestione e di produzione compresi documenti, test sul prodotto finito e sulle prassi di somministrazione di mangimi, nonché dell'origine e destinazione degli input e output di produzione per verificare che tutte queste voci siano conformi alle prescrizioni di legge;

f)

«veterinario ufficiale»: veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente;

g)

«veterinario autorizzato»: veterinario designato dall'autorità competente ad effettuare controlli specifici per suo conto su imprese;

h)

«assistente specializzato ufficiale»: persona qualificata, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione, nominata dall'autorità competente e operante sotto l'autorità e responsabilità di un veterinario ufficiale;

i)

«bollo sanitario»: bollo indicante, quando applicato, che sono stati effettuati controlli ufficiali in conformità del presente regolamento.

2.   Se del caso si applicano anche le definizioni di cui ai seguenti regolamenti:

a)

regolamento (CE) n. 178/2002;

b)

le definizioni di «sottoprodotti di origine animale», «TSE» (encefalopatia spongiforme trasmissibile), e «materiale specifico a rischio» stabilite nel regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (8);

c)

regolamento (CE) n. .../2004 (9); e salvo la definizione di autorità competente; e

d)

regolamento (CE) n. .../2004 (9)

CAPO II

CONTROLLI UFFICIALI IN RELAZIONE AGLI STABILIMENTI COMUNITARI

Articolo 3

Riconoscimento degli stabilimenti

1.

a)

Laddove la normativa comunitaria richiede il riconoscimento degli stabilimenti, l'autorità competente effettua una visita in loco. L'autorità competente riconosce lo stabilimento per le attività interessate soltanto se l'operatore del settore alimentare dimostra che esso soddisfa i pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n. .../2004 (9), al regolamento (CE) n. .../2004 (9) e altri requisiti pertinenti della legislazione alimentare.

b)

L'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora dalla visita in loco risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Essa concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da una nuova visita in loco, effettuata entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti di cui alla lettera a). Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti in questione, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare in totale sei mesi.

2.   Per le navi officina e le navi congelatrici battenti bandiera degli Stati membri, i periodi massimi di tre o sei mesi applicabili al riconoscimento condizionato degli altri stabilimenti possono essere, se necessario prolungati. Tuttavia il riconoscimento condizionato non può superare in totale 12 mesi. Le ispezioni di tali navi sono effettuate come specificato all'allegato III.

3.   L'autorità competente attribuisce ad ogni stabilimento riconosciuto, compresi quelli ai quali è stato concesso un riconoscimento condizionato, un numero di riconoscimento al quale possono essere aggiunti codici indicanti i tipi di prodotti di origine animale fabbricati. Nel caso dei mercati all'ingrosso il numero di riconoscimento può essere integrato da un numero secondario indicante le unità o i gruppi di unità che vendono o fabbricano i prodotti di origine animale.

4.

a)

L'autorità competente riesamina il riconoscimento degli stabilimenti in occasione dei controlli ufficiali effettuati conformemente agli articoli da 4 a 8.

b)

Qualora l'autorità competente individui gravi mancanze o debba arrestare la produzione di uno stabilimento ripetutamente e l'operatore del settore alimentare non sia in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura, l'autorità competente avvia le procedure per revocare il riconoscimento dello stabilimento. Tuttavia, l'autorità competente può sospendere il riconoscimento di uno stabilimento se l'operatore del settore alimentare può garantire che esso ovvierà alle mancanze entro un ragionevole lasso di tempo.

c)

Nel caso dei mercati all'ingrosso, l'autorità competente può revocare o sospendere il riconoscimento per talune unità o gruppi di unità.

5.   I paragrafi da 1 a 3 si applicano sia:

a)

agli stabilimenti che iniziano a commercializzare prodotti di origine animale alla data dell'applicazione del presente regolamento o successivamente; sia

b)

agli stabilimenti che già commercializzano prodotti di origine animale ma rispetto ai quali non vi era precedentemente esigenza di riconoscimento. In quest'ultimo caso, la visita in loco dell'autorità competente, richiesta a titolo del paragrafo 1 è effettuata il più rapidamente possibile.

Il paragrafo 4 si applica anche a stabilimenti riconosciuti che commercializzano prodotti di origine animale in conformità della legislazione comunitaria immediatamente prima dell'applicazione del presente regolamento.

6.   Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti, con i rispettivi numeri di riconoscimento e altre informazioni pertinenti e li rendono accessibili agli altri Stati membri e al pubblico con modalità che possono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 4

Principi generali dei controlli ufficiali in relazione a tutti i prodotti di origine animale che rientrano nel campo di applicazione del regolamento

1.   Gli Stati membri si adoperano affinché gli operatori del settore alimentare forniscano tutta l'assistenza necessaria per consentire che i controlli ufficiali effettuati dall'autorità competente possano svolgersi in modo efficace.

Garantiranno in particolare:

l'accesso a edifici, stabilimenti, impianti e altre infrastrutture;

l'accesso alla documentazione e ai registri richiesti a titolo del presente regolamento oppure ritenuti dall'autorità competente necessari per valutare la situazione

2.   L'autorità competente effettua controlli ufficiali per verificare il rispetto da parte degli operatori del settore alimentare dei requisiti previsti:

a)

dal regolamento (CE) n. .../2004 (10);

b)

dal regolamento (CE) n. .../2004 (10); e

c)

dal regolamento (CE) n. 1774/2002.

3.   I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

audit di buone prassi igieniche e procedure basate su HACCP;

b)

i controlli ufficiali di cui agli articoli da 5 a 8; e

c)

qualsiasi compito di audit specificato negli allegati del presente regolamento.

4.   Gli audit di buone prassi igieniche verificano il costante rispetto delle procedure degli operatori del settore alimentare per quanto riguarda almeno:

a)

controlli sull'informazione in materia di catena alimentare;

b)

concezione e manutenzione dei locali e delle attrezzature;

c)

igiene preoperativa, operativa e postoperativa;

d)

igiene personale

e)

formazione in materia di igiene e procedure di lavoro

f)

lotta contro i parassiti;

g)

qualità delle acque;

h)

controllo della temperatura; e

i)

controlli sui prodotti alimentari che entrano ed escono dallo stabilimento e la documentazione di accompagnamento.

5.   Audit con procedure basate su HACCP verificano che gli operatori del settore alimentare applichino dette procedure in permanenza e correttamente, provvedendo in particolare ad assicurare che le procedure forniscano le garanzie specificate nella Sezione II dell'allegato II del regolamento (CE) n. .../2004 (10). In particolare essi determineranno se le procedure garantiscono, nella misura del possibile, che i prodotti di origine animale:

a)

sono conformi ai criteri microbiologici stabiliti a titolo della normativa comunitaria;

b)

sono conformi alla normativa comunitaria su residui, contaminanti e sostanze proibite; e

c)

non presentano pericoli fisici quali corpi estranei.

Allorquando, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. .../2004 (10) un operatore del settore alimentare utilizza procedure contenute in manuali per l'applicazione di principi HACCP anziché stabilire sue procedure proprie, l'audit dovrà comprendere il corretto uso di detti manuali.

6.   La verifica di conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. .../2004 (11) per quanto riguarda l'applicazione della bollatura di identificazione si effettua in tutti gli stabilimenti approvati in conformità di detto regolamento, oltre alla verifica di conformità con altre esigenze in materia di tracciabilità.

7.   Nel caso di macelli, centri di lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento che commercializzano carni fresche, un veterinario ufficiale effettua i compiti di audit di cui ai paragrafi 3 e 4.

8.   Nello svolgere compiti di audit, le autorità competenti prendono particolare cura di:

a)

determinare se il personale e le attività del personale nello stabilimento in tutte le fasi del processo di produzione soddisfano i pertinenti requisiti dei regolamenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Per facilitare l'audit, le autorità competenti possono effettuare prove di rendimento atte ad accertare che il rendimento del personale soddisfi determinati parametri;

b)

verificare i pertinenti dati dell'operatore del settore alimentare;

c)

prelevare campioni per analisi di laboratorio ogniqualvolta ciò sia necessario; e

d)

documentare elementi presi in considerazione e i risultati dell'audit.

9.   La natura e l'intensità dei compiti di audit per i singoli stabilimenti dipende dal rischio valutato. A tal fine, l'autorità competente valuta regolarmente:

a)

rischi per la salute pubblica e, se del caso, animale;

b)

nel caso di macelli, aspetti relativi al benessere degli animali;

c)

il tipo e la produttività dei processi effettuati; e

d)

i dati precedenti relativi all'operatore del settore alimentare per quanto riguarda la conformità alla legislazione alimentare.

Articolo 5

Carni fresche

Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali sulle carni fresche vengano effettuati in conformità dell'allegato I.

(1)

Il veterinario ufficiale svolge compiti ispettivi nei macelli che commercializzano carni fresche, nei centri di lavorazione della selvaggina e nei laboratori di sezionamento in conformità dei requisiti generali della Sezione I, Capo II, dell'allegato I e dei requisiti specifici della Sezione IV, in particolare per quanto riguarda:

a)

le informazioni sulla catena alimentare;

b)

l'ispezione ante mortem;

c)

il benessere degli animali;

d)

l'ispezione post mortem;

e)

il materiale specifico a rischio;

f)

le prove di laboratorio

(2)

La bollatura sanitaria delle carcasse di ungulati domestici, mammiferi di selvaggina di allevamento diversi dai lagomorfi, selvaggina in libertà di grosse dimensioni nonché delle mezze carcasse, dei quarti e dei tagli ottenuti sezionando le mezze carcasse in tre pezzi è effettuata nei macelli e nei centri di lavorazione della selvaggina, conformemente alla sezione I, capo III dell'allegato I. Le bollature sanitarie sono applicate dal veterinario ufficiale o sotto la sua responsabilità, qualora i controlli ufficiali non abbiano individuato mancanze tali da rendere la carne inadatta al consumo umano.

(3)

Dopo l'esecuzione dei controlli di cui ai punti 1 e 2, il veterinario ufficiale prende appropriate misure, come previsto dall'allegato I, Sezione II, in particolare per quanto riguarda:

a)

la comunicazione dei risultati dell'ispezione;

b)

decisioni concernenti l'informazione sulla catena alimentare;

c)

decisioni concernenti gli animali vivi;

d)

decisioni concernenti il benessere degli animali; e

e)

decisioni concernenti la carne.

(4)

Gli assistenti specializzati ufficiali possono assistere il veterinario ufficiale con controlli ufficiali effettuati in conformità delle Sezioni I e II dell'allegato I, come specificato nella Sezione III, Capo I. In tal caso, essi operano quale parte di una squadra indipendente.

5.

a)

gli Stati membri provvedono a dotarsi di personale ufficiale in numero sufficiente a effettuare i controlli ufficiali di cui all'allegato I con la frequenza specificata nella sezione III, Capo II.

b)

Si segue un'impostazione basata sui rischi per valutare il numero di personale ufficiale che deve essere presente sulla linea di macellazione in ogni determinato macello. Il numero di personale ufficiale coinvolto è stabilito dall'autorità competente ed è sufficiente per soddisfare tutte le esigenze del presente regolamento.

6.

a)

Gli Stati membri possono autorizzare il personale dei macelli a coadiuvare nei controlli ufficiali svolgendo taluni compiti specifici, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, in relazione alla produzione delle carni di pollame e di lagomorfi, conformemente all'allegato I, sezione III, capo III, parte A. In tal caso, essi provvedono affinché il personale che svolge detti compiti:

i)

sia qualificato e segua una formazione, in conformità di dette disposizioni;

ii)

operi in maniera indipendente dal personale di produzione; e

iii)

riferisca qualsiasi mancanza al veterinario ufficiale.

b)

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare il personale dei macelli a svolgere compiti specifici di campionamento e di prova conformemente all'allegato I, sezione III, Capo III, parte B.

(7)

Gli Stati membri provvedono a che i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali abbiano le qualifiche e siano formati conformemente all'allegato I, sezione III, Capo IV.

Articolo 6

Molluschi bivalvi vivi

Gli Stati membri assicurano che la produzione e la commercializzazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi siano sottoposte a controlli ufficiali come descritto all'allegato II.

Articolo 7

Prodotti della pesca

Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali sui prodotti della pesca siano effettuati conformemente all'allegato III.

Articolo 8

Latte crudo e prodotti lattieri

Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali sul latte crudo e sui prodotti lattieri siano effettuati in conformità dell'allegato IV.

Articolo 9

Azioni in caso di mancata applicazione della normativa

1.   Allorché identifica una non conformità con i regolamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), l'autorità competente interviene per assicurare che l'operatore del settore alimentare ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi all'operatore del settore alimentare per quanto riguarda la non conformità.

2.   Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:

a)

l'imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione correttiva ritenuta necessaria per garantire la sicurezza dei prodotti di origine animale o il rispetto dei pertinenti requisiti giuridici;

b)

la restrizione o il divieto della commercializzazione, dell'importazione o dell'esportazione di prodotti di origine animale;

c)

controllare o, se necessario, disporre il ritiro e/o la distruzione dei prodotti di origine animale;

d)

l'autorizzazione dell'uso dei prodotti di origine animale per fini diversi da quelli originariamente previsti;

e)

la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda del settore alimentare interessata per un appropriato periodo di tempo;

f)

la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;

g)

per le partite provenienti da paesi terzi il sequestro seguito dalla distruzione o dal rinvio;

h)

altre misure ritenute opportune dall'autorità competente.

3.   L'autorità competente trasmette all'operatore del settore alimentare interessato, o a un suo rappresentante:

a)

notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere conformemente al paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni; e

b)

informazioni sui diritti di appello avverso tali decisioni e sulla procedura e scadenze applicabili.

Se del caso, l'autorità competente notifica la sua decisione anche all'autorità competente dello Stato d'invio.

CAPO III

PROCEDURE DI IMPORTAZIONE

Articolo 10

Principi e condizioni generali

Per garantire l'applicazione uniforme dei principi e delle condizioni stabiliti all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano le procedure descritte nel presente capo.

Articolo 11

Elenchi di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di determinati prodotti di origine animale

1.   I prodotti di origine animale sono importati da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato e aggiornato secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

2.   Un paese terzo figura in tale elenco solo se vi è stato effettuato un controllo comunitario il quale dimostri che la rispettiva autorità competente fornisce garanzie adeguate come previsto al paragrafo 4. Tuttavia un paese terzo può figurare in siffatto elenco senza che sia stato effettuato alcun controllo comunitario se:

a)

il rischio determinato in conformità dell'articolo 18, punto 18, non è tale da giustificarlo; e

b)

si determina che, al momento di decidere di aggiungere un particolare paese terzo ad un elenco, in conformità del paragrafo 1, altre informazioni indicano che l'autorità competente fornisce le necessarie garanzie.

3.   Gli elenchi compilati in conformità del presente articolo possono essere combinati con altri elenchi compilati a fini di salute pubblica e salute degli animali.

4.   Nel compilare o aggiornare gli elenchi si tiene conto in particolare dei seguenti criteri:

a)

la legislazione del paese terzo concernente:

i)

i prodotti di origine animale,

ii)

l'uso di medicinali veterinari, comprese le norme riguardanti il divieto o l'autorizzazione del loro impiego, la loro distribuzione e la loro commercializzazione e le relative norme amministrative e di controllo; e

iii)

la preparazione e la somministrazione dei mangimi, comprese le procedure per l'uso di additivi e per la preparazione e l'impiego di mangimi medicati, nonché la qualità igienica sia delle materie prime utilizzate per la preparazione di mangimi sia del prodotto finale;

b)

l'organizzazione delle autorità competenti dei paesi terzi, i loro poteri e la loro indipendenza, la supervisione cui sono sottoposte nonché l'autorità di cui godono per far rispettare efficacemente la loro legislazione;

c)

la formazione del personale sull'esecuzione di controlli ufficiali;

d)

le risorse disponibili alle autorità competenti comprese le strutture diagnostiche;

e)

l'esistenza e il funzionamento di procedure di controllo documentario e di sistemi di controllo basati su priorità;

f)

se del caso, la situazione riguardante la salute degli animali, nonché la procedura di notifica alla Commissione e agli organi internazionali pertinenti in caso di insorgenza di malattie degli animali;

g)

l'entità e il funzionamento dei controlli ufficiali sull'importazione di animali e prodotti di origine animale;

h)

le assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza ai requisiti comunitari.

i)

condizioni sanitarie di produzione, lavorazione, manipolazione, magazzinaggio e spedizione effettivamente applicate ai prodotti di origine animale destinati alla Comunità;

j)

esperienza acquisita in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese terzo e risultati dei controlli effettuati sulle importazioni;

k)

risultati dei controlli comunitari eseguiti nel paese terzo e soprattutto risultati della valutazione delle autorità competenti e l'azione che le autorità competenti hanno intrapreso alla luce delle eventuali raccomandazioni rivolte loro a seguito di un controllo comunitario;

l)

esistenza, applicazione e comunicazione di un programma approvato di controllo delle zoonosi; e

m)

esistenza, applicazione e comunicazione di un programma approvato di controllo dei residui.

5.   La Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico la versione aggiornata di tutti gli elenchi compilati o aggiornati conformemente al presente articolo.

Articolo 12

Elenchi degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale

1.   I prodotti di origine animale possono essere importati nella Comunità solo se sono stati spediti dagli — e ottenuti o preparati negli — stabilimenti che figurano negli elenchi compilati e aggiornati conformemente al presente articolo, salvo:

a)

quando, caso per caso, si decide, in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, che le garanzie che un determinato paese terzo fornisce rispetto a importazioni di determinati prodotti di origine animale sono tali che la procedura di cui al presente articolo non è necessaria ai fini dell'accertamento della conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2; e

b)

nei casi specificati all'allegato V.

Inoltre le carni fresche, le carni macinate, le preparazioni di carni, i prodotti a base di carni separate meccanicamente (MSM) possono essere importati nella Comunità solo se sono stati fabbricati con carni ottenute da macelli e laboratori di sezionamento inseriti in elenchi compilati ed aggiornati a norma del presente articolo o in stabilimenti comunitari riconosciuti.

2.   Uno stabilimento può essere inserito in un siffatto elenco solo se l'autorità competente del paese terzo di origine garantisce che:

a)

lo stabilimento, insieme a qualsiasi stabilimento che lavora materie prime di origine animale utilizzate per la lavorazione dei prodotti di origine animale interessati, soddisfa i pertinenti requisiti comunitari, in particolare quelli del regolamento (CE) .../2004 (12), oppure i requisiti determinati quali equivalenti ai suddetti requisiti all'atto della decisione di inserire il paese terzo in questione nel pertinente elenco, in conformità dell'articolo 11;

b)

un servizio ispettivo ufficiale nel paese terzo sorveglia gli stabilimenti e, se del caso, mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni pertinenti sugli stabilimenti che forniscono materie prime;

c)

essa dispone effettivamente del potere di fermare le esportazioni degli stabilimenti verso la Comunità qualora questi non soddisfino i requisiti di cui alla lettera a).

3.   Le autorità competenti dei paesi terzi che figurano negli elenchi compilati e aggiornati in conformità dell'articolo 11 garantiscono che gli elenchi degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 siano compilati, aggiornati e comunicati alla Commissione.

4.

a)

La Commissione trasmette ai punti di contatto designati dagli Stati membri a tal fine regolari notifiche in merito agli elenchi nuovi o aggiornati inviatile dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati in conformità del paragrafo 3.

b)

Se entro venti giorni dalla notifica da parte della Commissione nessuno Stato membro solleva obiezioni all'elenco nuovo o modificato, le importazioni provenienti dagli stabilimenti che figurano nell'elenco sono autorizzate dieci giorni lavorativi dopo la data alla quale la Commissione l'ha reso accessibile al pubblico.

c)

La Commissione, qualora almeno uno Stato membro formuli osservazioni scritte, o qualora essa ritenga necessario apportare una modifica ad un elenco alla luce di informazioni pertinenti quali relazioni di ispezione della Comunità o una notifica nell'ambito del sistema di allarme rapido, ne informa gli Stati membri e mette la questione all'ordine del giorno della riunione successiva della sezione competente del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, affinché si pronunci, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

5.   La Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico la versione aggiornata di tutti gli elenchi.

Articolo 13

Molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini

1.   Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini provengono da zone di produzione di paesi terzi inserite negli elenchi compilati e aggiornati conformemente all'articolo 12.

2.   Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica ai pettinidi raccolti fuori delle zone di produzione classificate. Tuttavia i controlli ufficiali in relazione ai pettinidi sono effettuati conformemente all'allegato II, capo III.

3.

a)

Prima di compilare gli elenchi di cui al paragrafo 1, si tiene particolare conto delle garanzie che l'autorità competente del paese terzo può fornire in merito all'osservanza dei requisiti di cui al presente regolamento per quanto riguarda la classificazione e il controllo delle zone di produzione.

b)

Viene effettuato un controllo comunitario in loco prima della compilazione di tali elenchi a meno che:

i)

il rischio determinato in conformità dell'articolo 18, punto 8 non sia tale da giustificarla; e

ii)

si determini, al momento di decidere di aggiungere una particolare zona di produzione ad un elenco in conformità del paragrafo 1, che altre informazioni indicano che l'autorità competente fornisce le necessarie garanzie.

4.   La Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico la versione aggiornata di tutti gli elenchi compilati o aggiornati conformemente al presente articolo.

Articolo 14

Documenti

1.   All'atto dell'importazione nella Comunità ciascuna partita di prodotti di origine animale è accompagnata da un documento conforme ai requisiti di cui all'allegato VI.

2.   Il documento attesta che il prodotto soddisfa:

a)

I requisiti per esso fissati in base al regolamento (CE) .../2004 (13) e al regolamento (CE) .../2004 (13) o disposizioni equivalenti a tali requisiti; e

b)

le eventuali condizioni specifiche di importazione fissate a norma dell'articolo 18, punto 19.

3.   I documenti possono includere i dettagli richiesti ai sensi di altra normativa comunitaria in materia di salute pubblica e salute degli animali.

4.   Esenzioni dal paragrafo 1 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 qualora sia possibile ottenere le garanzie di cui al paragrafo 2 del presente articolo in altro modo.

Articolo 15

Disposizioni speciali per i prodotti della pesca

1.   Le procedure stabilite nel presente capo non si applicano ai prodotti della pesca freschi sbarcati nella Comunità direttamente da un peschereccio che batte bandiera di un paese terzo.

I controlli ufficiali concernenti tali prodotti della pesca si effettuano in conformità dell'Allegato III.

2.

a)

I prodotti della pesca importati da una nave officina o da una nave frigorifero che batte bandiera di un paese terzo devono provenire da navi che figurano in un elenco compilato e aggiornato secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

b)

Tuttavia, in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), una nave può essere inclusa in un elenco siffatto anche:

i)

sulla base di una comunicazione congiunta dell'autorità competente del paese terzo del quale la nave batte bandiera e dell'autorità competente di un altro paese terzo, alla quale la precedente autorità competente abbia delegato la responsabilità dell'ispezione della nave in questione, a condizione che:

il paese terzo in questione figuri nell'elenco dei paesi terzi, compilato conformemente

all'articolo 11, dal quale sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca,

tutti i prodotti della pesca provenienti dalla nave interessata e destinati a essere commercializzati nella Comunità siano sbarcati direttamente in quel paese terzo,

l'autorità competente del suddetto paese terzo abbia ispezionato la nave e dichiari che essa soddisfa i requisiti comunitari, e

l'autorità competente del paese terzo in questione dichiari che procederà periodicamente a ispezioni della nave per garantire che essa continua a soddisfare i requisiti comunitari; oppure

ii)

sulla base di una comunicazione congiunta dell'autorità competente del paese terzo del quale la nave batte bandiera e dell'autorità competente di uno Stato membro, alla quale la precedente autorità competente abbia delegato la responsabilità dell'ispezione della nave in questione, a condizione che:

tutti i prodotti della pesca provenienti dalla nave interessata e destinati a essere commercializzati nella Comunità siano sbarcati direttamente in quello Stato membro,

l'autorità competente di tale Stato abbia ispezionato la nave e dichiari che essa soddisfa i requisiti comunitari,

l'autorità competente dello Stato membro in questione abbia dichiarato che procederà periodicamente a ispezioni della nave per garantire che essa continua a soddisfare i requisiti comunitari.

c)

La Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico la versione aggiornata di tutti gli elenchi compilati o aggiornati conformemente al presente articolo.

3.   Quando i prodotti della pesca sono importati direttamente da un peschereccio o da una nave frigorifero, un documento firmato dal comandante può sostituire il documento prescritto a norma dell'articolo 14.

4.   Le norme di applicazione particolareggiate del presente articolo possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Misure di attuazione e misure transitorie

Le misure di attuazione e le misure transitorie possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 17

Modifica e adattamento degli allegati

1.   Gli allegati I, II, III, IV, V e VI possono essere modificati o integrati per tener conto dei progressi scientifici e tecnici secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

2.   Possono essere concesse deroghe agli allegati I, II, III, IV, V e VI secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, purché non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri possono, senza compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adattare i requisiti di cui all'allegato I.

4.   Le misure nazionali di cui al paragrafo 3:

a)

perseguano l'obiettivo di:

i)

favorire la prosecuzione dell'utilizzo di metodi tradizionali in tutte le fasi della produzione, trasformazione o distribuzione dei prodotti alimentari; o

ii)

venire incontro alle esigenze delle imprese del settore alimentare con bassa produzione e situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici; oppure

iii)

consentire la realizzazione di progetti pilota per sperimentare nuovi approcci ai controlli sulle carni in materia di igiene.

b)

riguardano in particolare i seguenti elementi dell'allegato I:

i)

l'informazione sulla catena alimentare;

ii)

la presenza dell'autorità competente negli stabilimenti.

5.   Lo Stato membro che desideri adottare le misure nazionali di cui al paragrafo 3, invia notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. Ciascuna notifica deve:

a)

fornire una descrizione particolareggiata dei requisiti che lo Stato membro in questione ritiene necessario adattare e la natura dell'adattamento desiderato;

b)

descrivere gli stabilimenti interessati;

c)

esporre le motivazioni dell'adattamento, fornendo anche, se del caso, una sintesi dell'analisi del rischio effettuata e indicando le misure eventuali da prendere affinché l'adattamento non pregiudichi gli obiettivi del presente regolamento; e

d)

fornire ogni altra informazione pertinente.

6.   A decorrere dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, gli altri Stati membri dispongono di tre mesi per inviare osservazioni scritte alla Commissione. La Commissione può e, qualora riceva osservazioni scritte da parte di uno o più Stati membri, deve consultare gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1. La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, se le misure previste possono essere attuate previ, se necessari, gli opportuni emendamenti. Se del caso, la Commissione può proporre misure di applicazione generale conformemente ai paragrafi 1 o 2 di tale articolo.

7.   Uno Stato membro può adottare misure nazionali per adattare i requisiti di cui all'allegato I soltanto:

a)

in ottemperanza a una decisione adottata conformemente al paragrafo 6,

b)

qualora, un mese dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, la Commissione non abbia comunicato agli Stati membri di avere ricevuto osservazioni scritte o di aver intenzione di proporre l'adozione di una decisione conformemente al paragrafo 6.

8.   Quando uno Stato membro adotta misure nazionali di attuazione di un progetto pilota per sperimentare nuovi approcci ai controlli sulle carni in materia di igiene conformemente ai paragrafi da 3 a 7, esso comunica i risultati alla Commissione non appena questi sono disponibili. La Commissione esamina l'opportunità di proporre misure di applicazione generale conformemente al paragrafo 1.

Articolo 18

Decisioni specifiche

Fatta salva la generalità dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 1, possono essere fissate misure di attuazione o adottate modifiche degli allegati I, II, III, IV, V o VI secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, per specificare:

1)

le prove per valutare le prestazioni degli operatori del settore alimentare e del loro personale;

2)

il metodo di comunicazione dei risultati delle ispezioni;

3)

i criteri per determinare quando, sulla base di un'analisi del rischio, non è necessaria la presenza permanente del veterinario ufficiale nei macelli e stabilimenti di manipolazione della selvaggina durante l'ispezione ante mortem e post mortem;

4)

le norme riguardanti il contenuto delle prove per veterinari ufficiali e assistenti specializzati ufficiali;

5)

i criteri microbiologici per il controllo del processo in relazione all'igiene negli stabilimenti;

6)

le procedure alternative, le prove sierologiche o altre prove di laboratorio che forniscano garanzie almeno equivalenti alle procedure specifiche di ispezione post mortem descritte nell'allegato I, sezione IV e che pertanto possono sostituirle, qualora l'autorità competente decida in tal senso;

7)

le circostanze che non rendono necessarie alcune delle procedure specifiche di ispezione post mortem descritte nell'allegato I, sezione IV, in funzione dell'azienda, della regione o del paese d'origine e in base ai principi dell'analisi del rischio;

8)

le norme per le prove di laboratorio;

9)

il trattamento a freddo da applicare alle carni in relazione alla cisticercosi e trichinosi;

10)

le condizioni alle quali le aziende e le regioni possono essere certificate come ufficialmente indenni da cisticerco e trichine;

11)

i metodi da seguire nell'esame relativo alle condizioni di cui all'allegato I, sezione IV, capitolo IX;

12)

per i suini da ingrasso, i criteri per le condizioni di stabulazione controllata e i sistemi di produzione integrata;

13)

i criteri per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi bivalvi vivi in collaborazione con il laboratorio comunitario di riferimento pertinente, compresi:

a)

i valori limite e i metodi di analisi per le biotossine marine;

b)

le procedure per le analisi virologiche e le relative norme virologiche, e

c)

i piani di campionamento nonché i metodi e le tolleranze analitiche da applicare per accertare il rispetto dei criteri;

14)

i criteri organolettici della freschezza per la valutazione dei prodotti della pesca;

15)

i limiti analitici, i metodi di analisi e i piani di campionamento per i controlli ufficiali sui prodotti della pesca richiesti conformemente all'allegato III, incluso in relazione ai parassiti e ai contaminanti ambientali;

16)

il metodo con cui la Commissione compilerà gli elenchi dei paesi terzi e degli stabilimenti nei paesi terzi, accessibili al pubblico ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 15;

17)

i modelli di documenti e i criteri per l'uso di documenti elettronici;

18)

i criteri per determinare i rischi che particolari prodotti di origine animale importati nella Comunità presentano;

19)

condizioni specifiche alle importazioni di particolari prodotti di origine animale, tenuto conto dei rischi ad essi associati, delle informazioni fornite dai paesi terzi interessati e, se del caso, dei risultati dei controlli comunitari effettuati in detti paesi terzi. Tali condizioni specifiche alle importazioni possono essere stabilite per un singolo prodotto di origine animale o per un gruppo di prodotti. Essi possono applicarsi a un singolo paese terzo o a regioni di un paese terzo, o a un gruppo di paesi terzi; e

20)

le condizioni che disciplinano le importazioni di prodotti di origine animale da un paese terzo o da una regione di un paese terzo, in seguito all'attuazione di un accordo di equivalenza o di un audit soddisfacente, che riconosca che le misure applicate dal paese terzo o dalla regione in questione offrono garanzie equivalenti a quelle applicate nella Comunità, se il paese terzo fornisce prova oggettiva nel merito.

Articolo 19

Procedura del comitato permanente

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 20

Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

La Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento qualora necessario e, in particolare:

1)

prima di proporre di modificare i requisiti specifici concernenti le procedure di ispezione post mortem stabilite nella sezione IV dell'allegato I;

2)

prima di proporre di modificare le disposizioni dell'allegato I, sezione IV, capitolo IX, sulle carni di animali nei quali l'ispezione post mortem ha rivelato lesioni che indicano infezione da brucellosi o tubercolosi; e

3)

prima di proporre le misure di attuazione relativamente ai punti da 5 a 15 dell'articolo 18.

Articolo 21

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

1.   Entro [...] (14) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l'esperienza acquisita nel quadro dell'applicazione del presente regolamento.

2.   La Commissione, se del caso, correda delle pertinenti proposte la suddetta relazione.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile diciotto mesi dopo la data in cui sono entrati in vigore tutti i seguenti atti:

a)

regolamento (CE) n. .../2004 (15);

b)

regolamento (CE) n. .../2004 (15) e;

c)

direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... ..., che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CEE (15).

Tuttavia, esso non è applicabile anteriormente al 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 449.

(2)  GU C 95 del 23.4.2003, pag. 22.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 27 ottobre 2003 (GU C 48 E del 24.2.2004, pag. 82) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004.

(4)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(8)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 22).

(9)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(10)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(11)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(12)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(13)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(14)  Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(15)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

CARNI FRESCHE

SEZIONE I:

COMPITI DEL VETERINARIO UFFICIALE

CAPO I: COMPITI DI AUDIT

1.

Oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 4, paragrafo 4 concernenti gli audit relativi alle buone prassi igieniche, il veterinario ufficiale verifica la costante osservanza delle procedure dell'operatore del settore alimentare per quanto riguarda qualsiasi raccolta, trasporto, magazzinaggio, manipolazione, lavorazione e utilizzo o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, compresi i materiali specifici a rischio, di cui l'operatore del settore alimentare è responsabile.

2.

Oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 4, paragrafo 5, relativi agli audit dei principi basati sull'HACCP, il veterinario ufficiale si accerta che le procedure dell'operatore garantiscano, nella misura del possibile, che le carni:

a)

non presentino anomalie o alterazioni fisiopatologiche;

b)

non presentino contaminazione fecale o di altro tipo;

c)

non contengano materiali specifici a rischio, tranne quando previsto in virtù della normativa comunitaria e siano state prodotte in conformità della normativa comunitaria riguardante le TSE.

CAPO II: COMPITI ISPETTIVI

Il veterinario ufficiale, nell'esecuzione dei compiti ispettivi in conformità del presente capitolo, tiene conto dei risultati dei compiti di audit svolti secondo l'articolo 4 e il capo I del presente allegato. Se del caso il veterinario ufficiale si regola di conseguenza nell'indirizzare i compiti ispettivi.

A.   Informazioni sulla catena alimentare

1.

Il veterinario ufficiale controlla ed analizza le informazioni pertinenti tratte dai registri tenuti presso l'azienda di provenienza degli animali destinati alla macellazione e tiene conto dei risultati documentati di tali controlli ed analisi nell'effettuare le ispezioni ante e post mortem.

2.

Nell'eseguire i propri compiti ispettivi, il veterinario ufficiale tiene conto dei certificati ufficiali che accompagnano gli animali e delle eventuali dichiarazioni fatte dai veterinari che effettuano i controlli a livello della produzione primaria, compresi i veterinari ufficiali e quelli autorizzati.

3.

Quando gli operatori del settore alimentare adottano nella catena alimentare misure aggiuntive per garantire la sicurezza degli alimenti mediante sistemi integrati, sistemi privati di controllo, certificazioni conferite da una terza parte indipendente o altri sistemi, e quando tali misure sono documentate e gli animali sottoposti a tali meccanismi sono chiaramente identificabili, il veterinario ufficiale può tenerne conto nell'espletare i compiti ispettivi e nel verificare le procedure basate sull'HACCP.

B.   Ispezione ante mortem

1.

Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 4 e 5:

a)

il veterinario ufficiale effettua un'ispezione ante mortem di tutti gli animali prima della macellazione;

b)

l'ispezione ante mortem ha luogo entro 24 ore dall'arrivo al macello e meno di 24 ore prima della macellazione.

Inoltre, il veterinario ufficiale può richiedere un'ispezione in qualunque momento.

2.

L'ispezione ante mortem deve in particolare permettere di accertare, riguardo al singolo animale controllato; eventuali segni:

a)

che il benessere degli animali è stato compromesso; oppure

b)

di condizioni che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali, prestando particolare attenzione all'individuazione delle zoonosi, delle malattie di cui all'elenco A o, laddove opportuno, dell'elenco B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

3.

Il veterinario ufficiale, oltre all'ispezione ante mortem ordinaria esegue un'ispezione clinica di tutti gli animali che l'operatore del settore alimentare o un assistente specializzato ufficiale hanno eventualmente scartato.

4.

In caso di macellazione d'emergenza fuori dal macello e nel caso di selvaggina cacciata, il veterinario ufficiale presso il macello o lo stabilimento di manipolazione della selvaggina esamina la dichiarazione di accompagnamento della carcassa dell'animale rilasciata rispettivamente dal veterinario o dalla persona formata in conformità del regolamento (CE) n. .../2004 (1).

5.

Nei casi previsti nella sezione III, capo 2 o nella sezione IV, l'ispezione ante mortem può essere effettuata nell'azienda di provenienza. In tali casi, il veterinario ufficiale presso il macello deve effettuare l'ispezione ante mortem soltanto quando e nella misura specificati.

C.   Benessere degli animali

Il veterinario ufficiale verifica la conformità alle pertinenti norme comunitarie e nazionali relative al benessere degli animali, come le norme relative alla protezione degli animali al momento della macellazione e durante il trasporto.

D.   Ispezione post mortem

1.

Immediatamente dopo la macellazione la carcassa e le frattaglie che l'accompagnano sono sottoposte a un'ispezione post mortem. Tutte le superfici esterne devono essere esaminate; a tale scopo potrebbero essere necessarie una manipolazione minima della carcassa e delle frattaglie o speciali attrezzature tecniche. Occorre prestare un'attenzione particolare all'individuazione delle zoonosi, delle malattie di cui all'elenco A e, laddove opportuno, all'elenco B dell'UIE. La velocità della catena di macellazione e il numero dei membri del personale ispettivo presente sono tali da consentire un'ispezione adeguata.

2.

Sono effettuati ulteriori esami, come la palpazione e l'incisione di parti della carcassa e delle frattaglie, e prove di laboratorio ove ciò sia ritenuto necessario:

a)

per giungere a una diagnosi definitiva, oppure

b)

per individuare la presenza di:

i)

una malattia degli animali,

ii)

agenti contaminanti a livelli superiori a quelli stabiliti in virtù della normativa comunitaria,

iii)

una non conformità rispetto ai criteri microbiologici, oppure

iv)

altri fattori che potrebbero richiedere che le carni siano dichiarate non idonee al consumo umano o che siano imposte restrizioni all'utilizzazione delle stesse,

in particolare nel caso di animali sottoposti a macellazione d'emergenza.

3.

Ai fini dell'ispezione post mortem, il veterinario ufficiale dispone che le carcasse dei solipedi domestici, dei bovini di età superiore ai sei mesi e dei suini domestici di età superiore alle quattro settimane siano tagliate a metà longitudinalmente lungo la colonna vertebrale. Se ciò risulta necessario per l'ispezione, il veterinario ufficiale può inoltre disporre il taglio longitudinale di qualunque testa o carcassa. Tuttavia, per tener conto di particolari abitudini alimentari, del progresso tecnologico o di situazioni sanitarie specifiche, l'autorità competente può autorizzare la presentazione all'ispezione di carcasse non tagliate a metà di solipedi domestici, bovini di età superiore ai sei mesi e suini domestici di età superiore alle quattro settimane.

4.

Durante l'ispezione devono essere adottate precauzioni per garantire che la contaminazione della carne dovuta a operazioni come la palpazione, il sezionamento o l'incisione sia ridotta al minimo.

5.

Se deve essere eseguita una macellazione di emergenza, prima di essere dichiarata idonea per il consumo umano la carcassa è sottoposta quanto prima possibile a un'ispezione post mortem delle carni a norma di punti da 1 a 4.

E.   Materiali specifici a rischio e altri sottoprodotti animali

In conformità delle specifiche norme comunitarie in materia di materiali specifici a rischio e altri sottoprodotti animali, il veterinario ufficiale controlla le operazioni di rimozione, separazione e, se del caso, marcatura di detti prodotti. Il veterinario ufficiale si accerta che l'operatore del settore alimentare prenda tutte le misure necessarie per evitare di contaminare le carni con materiali specifici a rischio durante la macellazione (compreso lo stordimento) e per la rimozione dei materiali specifici a rischio.

F.   Prove di laboratorio

1.

Il veterinario ufficiale assicura che il campionamento sia effettuato e che i campioni siano adeguatamente identificati, manipolati, inviati al laboratorio idoneo ai fini:

a)

del monitoraggio e del controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

b)

di prove specifiche di laboratorio per la diagnosi delle TSE, conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

c)

della rilevazione di sostanze o prodotti non autorizzati e del controllo delle sostanze regolamentate, in particolare nel contesto dei piani nazionali sui residui di cui alla direttiva 96/23/CE (3); e

d)

dell'individuazione delle malattie di cui all'elenco A e, laddove opportuno, di cui all'elenco B dell'UIE.

2.

Il veterinario ufficiale assicura inoltre che siano effettuate le altre prove di laboratorio necessarie.

CAPO III: BOLLATURA SANITARIA

1.

Il veterinario ufficiale sovrintende alla bollatura sanitaria e ai bolli utilizzati.

2.

Il veterinario ufficiale assicura in particolare:

a)

che il bollo sanitario sia apposto soltanto se l'animale (ungulati domestici, mammiferi selvatici d'allevamento diversi dai lagomorfi, e selvaggina in libertà di grosse dimensioni) è stato sottoposto a ispezione ante mortem e post mortem in conformità del presente regolamento e non vi sono motivi per dichiarare le carni non idonee al consumo umano. Tuttavia il bollo sanitario può essere apposto prima dei risultati dell'esame della trichinosi, se il veterinario ufficiale è certo che la carne dell'animale interessato sarà commercializzata soltanto in caso di risultati soddisfacenti; e

b)

la bollatura sanitaria sia effettuata sulla superficie esterna della carcassa, mediante un bollo impresso con l'inchiostro o a fuoco, in modo tale che se le carcasse sono tagliate in mezze carcasse o quarti o le mezze carcasse sono tagliate in tre parti, un bollo sanitario sia apposto su ciascuna di esse.

3.

Il bollo sanitario dev'essere un bollo ovale di almeno 6,5 cm di larghezza per 4,5 cm di altezza recante le seguenti informazioni in caratteri perfettamente leggibili.

a)

il bollo deve indicare il nome del paese in cui lo stabilimento è situato, che può essere scritto per intero in lettere maiuscole o indicato con un codice a due lettere in conformità della pertinente norma ISO.

Nel caso degli Stati membri, tuttavia, i codici sono: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE e UK.

b)

il bollo deve indicare il numero di riconoscimento del macello.

c)

Se apposto in un macello all'interno della Comunità, il bollo deve includere l'abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK o EY.

4.

L'altezza deve essere pari ad almeno 0,8 cm per le lettere e ad almeno 1 cm per le cifre. Le dimensioni e i caratteri del bollo possono essere ridotti nel caso di agnelli, capretti e porcellini.

5.

I colori utilizzati per la bollatura sanitaria devono essere autorizzati in conformità delle norme comunitarie sull'impiego di sostanze coloranti nei prodotti alimentari.

6.

Il bollo sanitario può comprendere anche un'indicazione del veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione sanitaria delle carni. Le autorità competenti e gli operatori del settore alimentare possono continuare ad utilizzare attrezzature da essi ordinate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento fino al loro esaurimento o alla loro sostituzione.

7.

Le carni degli animali che sono stati sottoposti a macellazione di emergenza al di fuori del macello devono recare un bollo sanitario speciale, che non può essere confuso né con il bollo sanitario previsto nel presente capitolo né col marchio di identificazione previsto all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) .../2004 (4).

8.

Le carni di selvaggina selvatica non scuoiata non possono recare un bollo sanitario a meno che, dopo la scuoiatura in uno stabilimento per la manipolazione della selvaggina siano state sottoposte ad ispezione post mortem e dichiarate idonee al consumo umano.

9.

Il presente capo si applica fatte salve le norme in materia di salute degli animali concernenti la bollatura sanitaria.

SEZIONE II

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI AI CONTROLLI

CAPO I: COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ISPEZIONI

1.

Il veterinario ufficiale registra e valuta i risultati delle attività ispettive.

2.

a)

Se dalle ispezioni emerge la presenza di una malattia o condizione che potrebbe ripercuotersi sulla salute pubblica o degli animali, oppure una situazione che compromette il benessere degli animali, il veterinario ufficiale ne informa l'operatore del settore alimentare.

b)

Qualora il problema in questione sorga durante la produzione primaria, il veterinario ufficiale ne informa il veterinario che assiste l'azienda di provenienza, l'operatore del settore alimentare responsabile di tale azienda (premettendo che tali informazioni non pregiudicano la possibilità di successivi procedimenti giudiziari) e, laddove opportuno, l'autorità competente responsabile della supervisione dell'azienda di provenienza degli animali o della zona di caccia.

c)

Se gli animali interessati sono stati allevati in un altro Stato membro o in un paese terzo, il veterinario ufficiale informa l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento. Detta autorità competente adotta appropriate misure in conformità della legislazione comunitaria applicabile.

3.

I risultati delle ispezioni e delle analisi sono inclusi nelle pertinenti basi di dati.

4.

Il veterinario ufficiale, se effettuando le ispezioni ante o post mortem, o qualunque altro tipo di attività ispettiva, sospetta la presenza di un agente infettivo indicato all'elenco A dell'UIE, o, laddove opportuno all'elenco B dell'UIE, deve informarne immediatamente l'autorità competente ed entrambi devono prendere tutte le misure e le precauzioni necessarie per prevenire il diffondersi dell'agente infettivo in conformità della legislazione comunitaria applicabile.

CAPO II: DECISIONI RELATIVE ALLE INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE

1.

Il veterinario ufficiale accerta che gli animali siano macellati soltanto se l'operatore del macello ha ottenuto e verificato le pertinenti informazioni sulla catena alimentare.

2.

Tuttavia, il veterinario ufficiale può permettere che gli animali siano macellati all'interno del macello anche se non sono disponibili le pertinenti informazioni relative alla catena alimentare. In tal caso, prima che la carcassa sia ammessa al consumo umano devono essere fornite tutte le pertinenti informazioni sulla catena alimentare. In attesa di un giudizio definitivo, la carcassa e le relative frattaglie devono essere conservate separatamente dalle altre carni.

3.

Nonostante il paragrafo 2, quando le pertinenti informazioni sulla catena alimentare non sono disponibili entro 24 ore dall'arrivo al macello dell'animale, tutte le sue carni sono dichiarate non idonee al consumo umano. Se l'animale non è ancora stato macellato, è abbattuto separatamente da altri animali.

4.

Quando i registri, la documentazione o le altre informazioni che accompagnano gli animali indicano che:

a)

l'animale proviene da un'azienda o da una zona soggetta a un divieto di movimento o ad altre restrizioni per ragioni connesse con la salute pubblica o degli animali;

b)

le norme relative all'uso di medicinali veterinari non sono state rispettate; oppure

c)

sussistono altre condizioni che potrebbero incidere negativamente sulla salute umana o degli animali,

gli animali non possono essere ammessi alla macellazione se non in conformità delle procedure stabilite in virtù della normativa comunitaria al fine di eliminare i rischi per la salute umana o degli animali.

Se sono già al macello, gli animali devono essere abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano. Si adottano le opportune precauzioni per salvaguardare la salute pubblica e degli animali. Se ritenuto necessario dal veterinario ufficiale, si procede a controlli ufficiali presso l'azienda di provenienza.

5.

L'autorità competente adotta provvedimenti adeguati qualora rilevi che i registri, la documentazione o le altre informazioni che accompagnano gli animali non corrispondono alla situazione effettiva nell'azienda di provenienza o alle vere condizioni degli animali o sono deliberatamente intese a fuorviare il veterinario ufficiale. L'autorità stessa interviene nei confronti dell'operatore del settore alimentare responsabile dell'azienda di provenienza degli animali e di qualsiasi altra persona coinvolta. L'intervento può consistere, in particolare, in controlli aggiuntivi. I costi di siffatti controlli aggiuntivi sono a carico dell'operatore del settore alimentare responsabile dell'azienda di provenienza o di qualsiasi altra persona coinvolta.

CAPO III: DECISIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI VIVI

1.

Il veterinario ufficiale verifica l'osservanza, da parte dell'operatore del settore alimentare, dell'obbligo di assicurare, ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (5) [che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale] che gli animali ammessi alla macellazione ai fini del consumo umano siano correttamente identificati. Il veterinario ufficiale provvede affinché gli animali di cui non è ragionevolmente possibile stabilire l'identità siano abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano. Se ritenuto necessario dal veterinario ufficiale, si procede a controlli ufficiali presso l'azienda di provenienza.

2.

In caso di considerazioni prioritarie in materia di benessere degli animali, i cavalli possono essere sottoposti a macellazione all'interno del macello anche se non sono state fornite le informazioni a norma di legge necessarie sulla loro identità. Dette informazioni devono però essere fornite prima che la carcassa possa essere dichiarata idonea al consumo umano. Questi obblighi valgono anche in caso di macellazione d'emergenza di cavalli fuori dal macello.

3.

Il veterinario ufficiale verifica l'osservanza, da parte dell'operatore del settore alimentare, dell'obbligo di assicurare, ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004 (5), di assicurare che gli animali la cui pelle o vello sia in condizioni tali da presentare un rischio inaccettabile di contaminazione delle carni durante la macellazione non possono essere macellati ai fini del consumo umano, a meno che essi non vengano preventivamente ripuliti.

4.

Gli animali affetti da una malattia o una condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni e, in generale, gli animali che presentano i segni clinici di una malattia sistemica o di cachessia non possono essere macellati ai fini del consumo umano. Tali animali devono essere abbattuti separatamente, in condizioni tali da impedire la contaminazione di altri animali o carcasse, e dichiarati non idonei al consumo umano.

5.

La macellazione degli animali che si sospettano affetti da una malattia o condizione che può incidere negativamente sulla salute umana o degli animali è differita. Detti animali devono essere sottoposti a un esame ante mortem dettagliato al fine di stabilire una diagnosi. Inoltre, il veterinario ufficiale può decidere che si proceda a campionamento e ad esami di laboratorio per completare un'ispezione post mortem. Ove necessario, gli animali sono macellati separatamente o al termine della macellazione ordinaria, con tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione delle altre carni.

6.

Gli animali che potrebbero contenere residui di medicinali veterinari a livelli superiori a quelli stabiliti conformemente alla normativa comunitaria, o residui di sostanze proibite, sono trattati in conformità della direttiva 96/23/CE.

7.

Il veterinario ufficiale impone le condizioni alle quali devono essere trattati gli animali nell'ambito di un regime specifico di eradicazione o di controllo di una determinata malattia, come per la brucellosi o la tubercolosi, o di agenti zoonosici come le salmonelle, sotto il controllo diretto del veterinario ufficiale stesso. L'autorità ufficiale stabilisce le condizioni in base alle quali tali animali possono essere macellati. Queste condizioni devono prefiggersi di minimizzare la contaminazione di altri animali e delle carni di altri animali.

8.

Come regola generale gli animali presentati alla macellazione in un macello devono essere lì macellati. Tuttavia, in circostanze eccezionali, ad esempio un grave guasto degli impianti, il veterinario ufficiale può consentire i movimenti diretti ad un altro macello.

CAPO IV: DECISIONI RIGUARDANTI IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

1.

In caso di mancato rispetto delle norme relative alla protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento, il veterinario ufficiale si accerta che l'operatore del settore alimentare adotti immediatamente le misure correttive necessarie e impedisca il ripetersi di tale mancanza.

2.

Il veterinario ufficiale segue per quanto riguarda l'azione coercitiva un approccio proporzionato e progressivo, che varia dall'emissione di direttive al rallentamento e all'interruzione della produzione, in funzione della natura e della gravità del problema.

3.

Se del caso, il veterinario ufficiale informa le altre autorità competenti dei problemi in materia di benessere degli animali.

4.

Qualora rilevi il mancato rispetto delle norme relative alla protezione degli animali durante il trasporto, il veterinario ufficiale adotta le misure necessarie in conformità della pertinente normativa comunitaria.

5.

Qualora:

a)

un assistente specializzato ufficiale effettui verifiche sul benessere degli animali ai sensi delle sezioni III o IV; e

b)

dette verifiche individuino il mancato rispetto delle norme sulla protezione degli animali,

l'assistente specializzato ufficiale deve immediatamente informare il veterinario ufficiale e, in casi urgenti, deve prendere le misure necessarie di cui ai punti da 1 a 4 in attesa dell'arrivo del veterinario ufficiale.

CAPO V: DECISIONI RIGUARDANTI LE CARNI

1.

Le carni sono dichiarate non idonee al consumo umano se:

a)

provengono da animali che non sono stati sottoposti a ispezione ante mortem, eccezion fatta per la selvaggina cacciata;

b)

provengono da animali le cui frattaglie non sono state sottoposte a ispezione post mortem; tranne quando diversamente stabilito dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. .../2004 (6);

c)

provengono da animali morti prima della macellazione, nati morti, abortiti o macellati prima dei 7 giorni di età;

d)

risultano da rifilatura dei punti di dissanguamento;

e)

provengono da animali affetti da una malattia di cui all'Allegato A o, laddove opportuno, dall'Allegato B dell'UIE, tranne quando diversamente stabilito dalla sezione IV;

f)

provengono da animali affetti da una malattia generalizzata, quali setticemia, piemia, tossiemia o viremia generalizzate;

g)

non sono conformi ai criteri microbiologici stabiliti in virtù della normativa comunitaria intesa a determinare se un alimento possa essere immesso sul mercato;

h)

è stata su di esse rilevata un'infestazione parassitaria, tranne quando diversamente stabilito dalla sezione IV;

i)

contengono residui o contaminanti a livelli superiori a quelli stabiliti dalla normativa comunitaria; se del caso, uno scostamento dal relativo livello deve far scattare ulteriori analisi;

j)

fatte salve norme comunitarie più specifiche, provengono da animali o carcasse di animali contenenti residui di sostanze proibite o da animali trattati con sostanze proibite;

k)

consistono nel fegato e nei reni di animali di età superiore a due anni originari di regioni nelle quali l'attuazione dei piani approvati ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 96/23/CE ha permesso di constatare la presenza generalizzata di metalli pesanti nell'ambiente;

l)

sono trattate illegalmente con sostanze decontaminanti;

m)

sono trattate illegalmente con radiazioni ionizzanti o raggi UV;

n)

contengono corpi estranei, (eccezion fatta, per la selvaggina selvatica, del materiale utilizzato per cacciare l'animale);

o)

superano i livelli massimi consentiti di radioattività stabiliti in virtù della normativa comunitaria;

p)

presentano alterazioni fisiopatologiche, anomalie nella consistenza, un dissanguamento insufficiente (fatta salva la selvaggina selvatica) o anomalie organolettiche in particolare un intenso odore sessuale;

q)

provengono da animali cachettici;

r)

contengono materiale specifico a rischio, tranne nei casi previsti in virtù della normativa comunitaria;

s)

sono sporche o presentano una contaminazione fecale o di altro tipo;

t)

consistono in sangue che può rappresentare un rischio per la salute pubblica o degli animali a causa dello stato di salute degli animali da cui proviene o della contaminazione verificatasi nel processo di macellazione;

u)

secondo il parere del veterinario ufficiale, emesso dopo esame di tutte le informazioni pertinenti, possono costituire un rischio per la salute pubblica o degli animali o per qualsiasi altro motivo non sono idonee al consumo umano.

2.

Il veterinario ufficiale può imporre requisiti concernenti l'utilizzazione delle carni sottoposte a macellazione d'emergenza al di fuori del macello.

SEZIONE III

RESPONSABILITÀ E FREQUENZA DEI CONTROLLI

CAPO I: ASSISTENTI SPECIALIZZATI UFFICIALI

Gli assistenti specializzati ufficiali possono assistere il veterinario ufficiale per tutti i compiti, fatte salve le seguenti restrizioni e qualsiasi norma specifica stabilita nella sezione IV:

1.

in relazione ai compiti di audit, gli assistenti specializzati ufficiali possono solo raccogliere informazioni riguardo alle buone prassi igieniche e alle procedure basate sull'HACCP;

2.

in relazione all'ispezione ante mortem e ai controlli relativi al benessere degli animali, gli assistenti specializzati ufficiali possono solo effettuare una prima osservazione degli animali e prestare assistenza in mansioni di carattere esclusivamente pratico;

3.

in relazione all'ispezione post mortem, il veterinario ufficiale deve sorvegliare regolarmente il lavoro degli assistenti specializzati ufficiali e, nel caso di animali che siano stati sottoposti a macellazione d'emergenza al di fuori del macello, effettuare personalmente l'ispezione.

CAPO II: FREQUENZA DEI CONTROLLI

1.

L'autorità competente provvede affinché almeno un veterinario ufficiale presenzi:

a)

all'intera ispezione ante mortem e post mortem nei macelli; e

b)

all'intera ispezione post mortem negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina.

2.

Tuttavia, l'autorità competente può adeguare questo approccio in taluni macelli o stabilimenti di lavorazione della selvaggina individuati sulla base di un'analisi del rischio e conformemente ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, laddove esistenti. In tali casi:

a)

non occorre che il veterinario ufficiale presenzi all'ispezione ante mortem nel macello se:

i)

un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato ha effettuato l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza, ha verificato le informazioni sulla catena alimentare e ha comunicato i risultati della verifica all'assistente specializzato ufficiale del macello;

ii)

l'assistente specializzato ufficiale del macello si è accertato che dalle informazioni sulla catena alimentare non si rilevi alcun problema possibile per la sicurezza dei prodotti alimentari e che lo stato generale di salute e benessere degli animali sia soddisfacente, e

iii)

il veterinario ufficiale si accerta regolarmente che l'assistente specializzato ufficiale svolge tali verifiche correttamente,

b)

non occorre che il veterinario ufficiale sia presente in ogni momento durante l'ispezione postmortem se:

i)

un assistente specializzato ufficiale effettua tale ispezione e mette da parte le carni che presentano anomalie e tutte le altre carni dello stesso animale;

ii)

il veterinario ufficiale successivamente esamina tutte le suddette carni, e

iii)

l'assistente specializzato ufficiale documenta le proprie procedure e constatazioni in modo tale da consentire al veterinario ufficiale di accertarsi del rispetto delle norme previste.

Tuttavia, per quanto riguarda il pollame e i lagomorfi, l'assistente specializzato ufficiale può scartare le carni che presentano anomalie e, fatta la salva la Sezione IV, il veterinario ufficiale non ha l'obbligo di esaminare sistematicamente tutte le siffatte carni.

3.

La flessibilità prevista al paragrafo 2 non si applica:

a)

agli animali che sono stati sottoposti a macellazione d'emergenza;

b)

agli animali che si sospettano affetti da una malattia o una condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana;

c)

ai bovini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente esenti da tubercolosi;

d)

ai bovini, ovini e caprini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente esenti da brucellosi;

e)

nel caso del manifestarsi di una malattia di cui all'elenco A o, se del caso, all'elenco B dell'UIE; sono interessati gli animali che possono contrarre la malattia in questione e provenienti da una regione specifica definita in base all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (7);

f)

se sono necessari controlli più rigorosi, per tener conto delle malattie emergenti o di particolari malattie dell'elenco B.

4.

Nei laboratori di sezionamento, l'autorità competente provvede affinché un veterinario ufficiale o un assistente specializzato ufficiale sia presente durante la lavorazione delle carni con una frequenza che consenta il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

CAPO III: COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE DEL MACELLO

A.   COMPITI SPECIFICI PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE DI CARNI DI POLLAMEE LAGOMORFI

Gli Stati membri possono autorizzare il personale dei macelli a svolgere la funzione di assistente specializzato ufficiale nei controlli sulla produzione di carne di pollame e di lagomorfi. In materia vigono le condizioni seguenti:

a)

se lo stabilimento ha applicato per almeno 12 mesi le buone prassi igieniche di cui all'articolo 4, paragrafo 4 e le procedure basate sull'HACCP, l'autorità competente può autorizzare che dipendenti dello stabilimento, che hanno seguito la stessa formazione degli assistenti specializzati ufficiali e superato lo stesso esame, sotto la sorveglianza e il controllo del veterinario ufficiale svolgano compiti di assistente specializzato ufficiale e facciano parte del gruppo indipendente di ispezione dell'autorità competente nello stabilimento. In tal caso il veterinario ufficiale è presente all'ispezione degli animali e delle carni, vigila sulle relative attività ed effettua regolari prove della prestazione onde garantire che l'operato del personale del macello sia conforme ai criteri specifici fissati dall'autorità competente e provvede alla registrazione dei risultati di dette prove della prestazione. Disposizioni dettagliate per le prove della prestazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18. Qualora la situazione igienica dello stabilimento sia pregiudicata a causa del lavoro di detto personale e qualora detto personale non svolga correttamente tali compiti oppure in generale svolga la sue attività in modo ritenuto insoddisfacente dall'autorità competente, il personale in questione è sostituito da assistenti specializzati ufficiali.

Inoltre nello stabilimento i responsabili della produzione e dell'ispezione devono essere distinti e lo stabilimento che intenda utilizzare personale interno per le ispezioni deve possedere una certificazione riconosciuta internazionalmente.

b)

L'autorità competente dello Stato membro decide in via di principio e caso per caso se consentire l'applicazione del sistema sopra esposto. Se lo Stato membro opta in via di principio per detto sistema, comunica la decisione e i relativi requisiti alla Commissione. Le aziende del settore alimentare in uno Stato membro in cui si applica il sistema hanno la facoltà di decidere liberamente l'applicazione effettiva o meno del sistema. L'autorità competente non obbliga le aziende del settore alimentare a introdurre il sistema sopra esposto. Ove l'autorità competente ritenga che l'azienda del settore alimentare non soddisfi i requisiti, in essa non si applica il sistema. Per valutare la questione, l'autorità competente effettua un'analisi dei registri relativi alla produzione e alle ispezioni, del tipo di attività dello stabilimento, della precedente conformità ai requisiti di legge, delle conoscenze specialistiche, della deontologia e del senso di responsabilità del personale del macello in relazione a questioni attinenti alla sicurezza alimentare, e altre informazioni rilevanti.

B.   MANSIONI SPECIFICHE PER QUANTO RIGUARDA IL CAMPIONAMENTO E LE ANALISI

Il personale del macello che ha ricevuto una specifica formazione sotto la supervisione del veterinario ufficiale può, sotto la responsabilità e la supervisione dello stesso, svolgere mansioni specifiche per quanto riguarda il campionamento e le analisi sugli animali di tutte le specie.

CAPO IV: QUALIFICHE PROFESSIONALI

A.   VETERINARI UFFICIALI

1.

L'autorità competente può nominare veterinari ufficiali soltanto i veterinari che hanno superato un esame attestante che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2.

2.

L'autorità competente deve provvedere ad organizzare l'esame. L'esame deve confermare la conoscenza dei seguenti argomenti nella misura necessaria in funzione dell'esperienza e delle qualifiche del veterinario:

a)

normativa nazionale e comunitaria in materia di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e sostanze farmaceutiche;

b)

principi della politica agricola comune, misure di mercato, restituzioni all'esportazione e accertamento delle frodi (compreso il contesto globale: OMC, SPS, Codex Alimentarius, UIE);

c)

nozioni fondamentali sulla trasformazione degli alimenti e tecnologia alimentare;

d)

principi, concetti e metodi delle buone prassi di fabbricazione e della gestione della qualità;

e)

gestione preventiva della qualità (buone prassi di allevamento);

f)

promozione e applicazione dell'igiene e sicurezza dei prodotti alimentari (buone prassi igieniche);

g)

principi, concetti e metodi dell'analisi di rischio;

h)

principi, concetti e metodi dell'HACCP, utilizzo dell'HACCP in tutta la catena di produzione degli alimenti;

i)

prevenzione e controllo dei rischi per la salute umana derivanti dai prodotti alimentari;

j)

dinamica della popolazione di infezione e intossicazione;

k)

epidemiologia diagnostica;

l)

sistemi di monitoraggio e sorveglianza;

m)

audit e valutazione regolamentare dei sistemi per la gestione della sicurezza alimentare;

n)

principi e applicazioni diagnostiche dei moderni metodi di analisi;

o)

tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore della sanità pubblica veterinaria;

p)

elaborazione dati e applicazioni di biostatistica;

q)

indagini sulle manifestazioni delle malattie umane di origine alimentare;

r)

aspetti rilevanti delle TSE;

s)

benessere degli animali durante produzione, trasporto e macellazione;

t)

problemi ambientali connessi con la produzione di alimenti (compresa la gestione dei rifiuti);

u)

principio di precauzione e preoccupazioni dei consumatori;

v)

principi di formazione per il personale che lavora nella catena di produzione degli alimenti.

I candidati possono acquisire le conoscenze richieste nel quadro della loro formazione veterinaria di base o attraverso la formazione effettuata, o l'esperienza professionale acquisita, dopo aver ottenuto la qualifica di veterinario. L'autorità competente può organizzare esami diversi per tener conto dell'esperienza dei candidati. Tuttavia, quando l'autorità competente ha accertato che i candidati hanno acquisito tutte le conoscenze richieste nell'ambito di un diploma universitario, o attraverso una formazione continua conclusasi con il conseguimento di un titolo postuniversitario, essa può derogare all'obbligo dell'esame.

3.

Il veterinario deve avere la capacità di praticare la cooperazione interdisciplinare.

4.

Inoltre, ciascun veterinario ufficiale segue una formazione pratica per un periodo di prova di almeno 200 ore prima di iniziare a lavorare autonomamente. Durante tale periodo, il veterinario in prova lavora sotto la supervisione di veterinari ufficiali presso macelli, laboratori di sezionamento, posti di ispezione delle carni fresche e aziende. La formazione riguarda in particolare l'audit dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare.

5.

Il veterinario ufficiale si tiene aggiornato e resta attento ai nuovi sviluppi mediante attività regolari di formazione continua e mediante le pubblicazioni specializzate. Il veterinario ufficiale partecipa, laddove possibile, ad attività annuali di formazione continua.

6.

I veterinari che sono già stati nominati veterinari ufficiali devono avere conoscenze adeguate riguardo agli argomenti di cui al paragrafo 2. Se necessario, devono acquisire tali conoscenze tramite attività di formazione continua. L'autorità competente adotta a tal fine i provvedimenti adeguati.

7.

Nonostante i paragrafi da 1 a 6, gli Stati membri possono stabilire regole specifiche per i veterinari ufficiali che lavorano a tempo parziale che sono responsabili del controllo di piccole imprese artigianali.

B.   ASSISTENTI SPECIALIZZATI UFFICIALI

1.

L'autorità competente può nominare assistenti specializzati ufficiali soltanto persone che hanno seguito una formazione e hanno superato un esame conformemente ai requisiti in appresso.

2.

L'autorità deve provvedere ad organizzare tali esami. Per essere ammessi a sostenere detti esami i candidati devono dimostrare di avere ricevuto:

a)

almeno 500 ore di formazione teorica e almeno 400 ore di formazione pratica, che vertano su settori specificati al punto 5; e

b)

la formazione complementare necessaria per poter espletare con competenza i compiti di assistente specializzato ufficiale.

3.

La formazione pratica di cui al paragrafo 2, lettera a), si svolge presso macelli, laboratori di sezionamento, sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, aziende e altri stabilimenti appropriati.

4.

La formazione e gli esami riguardano principalmente le carni rosse o il pollame. Tuttavia, coloro che hanno seguito la formazione per una delle due categorie, superando il relativo esame, devono frequentare solo una formazione abbreviata per presentarsi all'esame riguardante l'altra categoria. La formazione e gli esami dovrebbero riguardare la selvaggina in libertà, la selvaggina d'allevamento e i lagomorfi, secondo il caso.

5.

La formazione per gli assistenti specializzati ufficiali verte sulle seguenti materie, la cui conoscenza è confermata da esami:

a)

in relazione alle aziende:

i)

parte teorica:

nozioni generali sull'industria dell'allevamento — organizzazione, metodi di produzione, commercio internazionale, ecc.;

buone prassi di allevamento;

conoscenze di base delle malattie, in particolare delle zoonosi — virus, batteri, parassiti, ecc.;

monitoraggio delle malattie e utilizzazione di medicinali e vaccini, controllo dei residui;

ispezione igienica e sanitaria;

benessere degli animali nell'allevamento e durante il trasporto;

requisiti ambientali — negli edifici, negli allevamenti e in generale;

leggi, regolamenti e disposizioni amministrative nel settore;

preoccupazioni dei consumatori e controllo della qualità;

ii)

parte pratica:

visite ad aziende di vario tipo che praticano diversi metodi di allevamento;

visite agli stabilimenti di produzione;

osservazione del carico e dello scarico di animali;

esercitazioni di laboratorio;

controlli veterinari;

documentazione;

b)

in relazione al macello e al laboratorio di sezionamento:

i)

parte teorica:

nozioni generali sull'industria delle carni — organizzazione, metodi di produzione, commercio internazionale e tecnologia della macellazione e del sezionamento;

conoscenze di base in materia di igiene e buone prassi igieniche, in particolare igiene occupazionale, igiene in fase di macellazione, sezionamento e magazzinaggio, nonché igiene del lavoro;

HACCP e audit delle procedure basate sull'HACCP;

benessere degli animali al momento dello scarico dopo il trasporto e al macello;

conoscenze di base di anatomia e fisiologia degli animali macellati;

conoscenze di base di patologia degli animali macellati;

conoscenze di base di anatomia patologica degli animali macellati;

conoscenza sufficiente delle TSE e di altre importanti zoonosi e agenti zoonotici;

conoscenza dei metodi e dei procedimenti di macellazione, ispezione, preparazione, confezionamento, imballaggio e trasporto delle carni fresche;

conoscenze di base di microbiologia;

ispezione ante-mortem;

esame per l'individuazione della trichinosi;

ispezione post-mortem;

lavori tecnico-amministrativi;

conoscenza delle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative nel settore;

procedura di campionamento;

aspetti legati alle frodi;

ii)

parte pratica:

identificazione degli animali;

controllo dell'età;

ispezione e valutazione degli animali macellati;

ispezione post-mortem presso il macello;

esame per l'individuazione della trichinosi;

identificazione della specie animale mediante esame delle parti tipiche dell'animale;

identificazione e relativo commento delle parti di animali macellati che presentano alterazioni;

controllo igienico, compreso l'audit delle buone prassi igieniche e delle procedure basate sull'HACCP;

registrazione dei risultati dell'ispezione ante-mortem;

campionamento;

rintracciabilità delle carni;

documentazione.

6.

Gli assistenti specializzati ufficiali si tengono aggiornati e restano attenti ai nuovi sviluppi mediante attività regolari di formazione continua e mediante le pubblicazioni specializzate. Gli assistenti specializzati ufficiali partecipano, laddove possibile, ad attività annuali di formazione continua.

7.

Le persone che sono già state nominate assistenti specializzati ufficiali devono avere conoscenze adeguate riguardo agli argomenti di cui al paragrafo 5. Se necessario, devono acquisire tali conoscenze tramite attività di formazione continua. L'autorità competente adotta a tal fine i provvedimenti adeguati.

8.

Tuttavia, quando gli assistenti specializzati ufficiali svolgono soltanto campionamento e analisi in relazione all'individuazione della trichinosi, l'autorità competente deve accertarsi unicamente che essi abbiano ricevuto l'idonea formazione per detti compiti.

SEZIONE IV

REQUISITI SPECIFICI

CAPO I: BOVINI DOMESTICI

A.   BOVINI DI ETÀ INFERIORE ALLE SEI SETTIMANE

Le carcasse e frattaglie dei bovini di età inferiore alle sei settimane sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione post-mortem:

1.

ispezione visiva della testa e della gola; incisione ed esame dei linfonodi retrofaringei (Lnn. retropharyngiales); ispezione della cavità boccale e retroboccale; palpazione della lingua; asportazione delle amigdale;

2.

ispezione visiva dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo posteriore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

3.

ispezione visiva del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

4.

ispezione visiva del diaframma;

5.

ispezione visiva del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); palpazione e, se del caso, incisione del fegato e dei suoi linfonodi;

6.

ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

7.

ispezione visiva e, se necessario, palpazione della milza;

8.

ispezione visiva dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);

9.

ispezione visiva della pleura e del peritoneo;

10.

ispezione visiva e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni. In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale.

B.   BOVINI DI ETÀ SUPERIORE A SEI SETTIMANE

Le carcasse e frattaglie dei bovini oltre le sei settimane di età sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione post-mortem:

1)

ispezione visiva della testa e della gola; incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari, retrofaringei e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidei); esame dei masseteri esterni, in cui si devono praticare due incisioni parallele alla mandibola, e dei masseteri interni (muscoli pterigoidei interni), che devono essere incisi lungo un unico piano. Ispezione visiva e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un'accurata ispezione visiva delle cavità boccale e retroboccale. Asportazione delle amigdale;

2)

ispezione della trachea e dell'esofago; ispezione visiva e palpazione dei polmoni; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo posteriore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

3)

ispezione visiva del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

4)

ispezione visiva del diaframma;

5)

ispezione visiva e palpazione del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); incisione del fegato sulla faccia gastrica e incisione alla base del lobo caudato per l'esame dei dotti biliari;

6)

ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

7)

ispezione visiva e, se necessario, palpazione della milza;

8)

ispezione visiva dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);

9)

ispezione visiva della pleura e del peritoneo;

10)

ispezione visiva degli organi genitali (ad eccezione del pene, se già scartato);

11)

ispezione visiva e, se del caso, palpazione e incisione delle mammelle e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii). Nella vacca, ciascuna mammella deve essere aperta con una lunga e profonda incisione fino ai seni galattofori (sinus lactiferes) e i linfonodi delle mammelle devono essere incisi, salvo quando esse sono escluse dal consumo umano.

CAPO II: OVINI E CAPRINI DOMESTICI

Le carcasse e frattaglie di ovini e caprini sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione post-mortem:

1.

ispezione visiva della testa dopo scuoiamento e, in caso di dubbio, esame della gola, della bocca, della lingua e dei linfonodi retrofaringei e parotidei. Senza pregiudizio delle norme di polizia sanitaria, detti esami non sono necessari se l'autorità competente è in grado di garantire che la testa, compresi la lingua e il cervello, sarà esclusa dal consumo umano;

2.

ispezione visiva dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales); in caso di dubbio, tali organi e linfonodi devono essere incisi ed esaminati;

3.

ispezione visiva del pericardio e del cuore; in caso di dubbio, il cuore deve essere inciso ed esaminato;

4.

ispezione visiva del diaframma;

5.

ispezione visiva del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; incisione del fegato sulla faccia gastrica per l'esame dei dotti biliari;

6.

ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);

7.

ispezione visiva e, se necessario, palpazione della milza;

8.

ispezione visiva dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);

9.

ispezione visiva della pleura e del peritoneo;

10.

ispezione visiva degli organi genitali (ad eccezione del pene, se già scartato);

11.

ispezione visiva delle mammelle e dei relativi linfonodi;

12.

ispezione visiva e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani. In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale.

CAPO III: SOLIPEDI DOMESTICI

Le carcasse e frattaglie dei solipedi sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione post-mortem:

1.

ispezione visiva della testa e, previa separazione della lingua, della gola; palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi sottomascellari, retrofaringei e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidei); ispezione visiva e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un'accurata ispezione visiva delle cavità boccale e retroboccale. Asportazione delle amigdale;

2.

ispezione visiva dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo posteriore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

3.

ispezione visiva del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

4.

ispezione visiva del diaframma;

5.

ispezione visiva, palpazione e, se necessario, incisione del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales);

6.

ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici.

7.

ispezione visiva e, se necessario, palpazione della milza;

8.

ispezione visiva e palpazione dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);

9.

ispezione visiva della pleura e del peritoneo;

10.

ispezione visiva degli organi genitali degli stalloni (ad eccezione del pene, se già scartato) e delle giumente;

11.

ispezione visiva delle mammelle e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); se del caso, incisione dei linfonodi sopramammari;

12.

ispezione visiva e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani. In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale;

13.

ricerca della melanosi e dei melanomi su tutti i cavalli grigi o bianchi in corrispondenza dei muscoli e dei linfonodi (Lnn. subrhomboidei) delle spalle sotto la cartilagine scapolare previo distacco del legamento di una spalla. I reni devono essere isolati ed esaminati mediante incisione attraverso l'intero organo.

CAPO IV: SUINI DOMESTICI

A.   ISPEZIONE ANTE-MORTEM

1.

L'autorità competente può decidere che i suini destinati alla macellazione debbano essere sottoposti a un'ispezione ante-mortem presso l'azienda di provenienza. In tal caso la macellazione di un lotto di suini provenienti da un'azienda può essere autorizzata solo se:

a)

essi sono accompagnati dal certificato sanitario previsto al CAPO X, Parte A, e

b)

sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.

L'ispezione ante-mortem presso l'azienda di provenienza comprende quanto segue:

a)

controlli dei registri o della documentazione conservati presso l'azienda, comprese le informazioni sulla catena alimentare;

b)

esame dei suini per stabilire se:

i)

essi sono affetti da una malattia o una condizione che potrebbe trasmettersi ad altri animali o agli esseri umani a causa della manipolazione o del consumo della carne, oppure mostrano un comportamento individuale o collettivo tale da far temere l'insorgere di una siffatta malattia;

ii)

essi mostrano alterazioni generali del comportamento o segni di malattie che potrebbero rendere le carni non idonee al consumo umano; oppure

iii)

appaiono segni o vi siano motivi di sospettare che i suini contengano residui chimici a livelli superiori a quelli stabiliti dalla normativa comunitaria o residui di sostanze proibite.

3.

Un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato effettua l'ispezione ante-mortem presso l'azienda. I suini sono inviati direttamente al macello e non possono essere messi assieme agli altri suini.

4.

L'ispezione ante-mortem presso il macello si limita:

a)

al controllo dell'identificazione degli animali, e

b)

a un esame diagnostico per accertare se siano state rispettate le norme relative al benessere degli animali e se vi siano segni di condizioni che potrebbero influire negativamente sulla salute umana o degli animali. Quest'esame può essere svolto da un assistente specializzato ufficiale.

5.

Se i suini non sono macellati entro i tre giorni successivi al rilascio del certificato sanitario previsto al paragrafo 1, lettera a):

a)

se non hanno lasciato l'azienda di provenienza per essere condotti al macello, i suini sono nuovamente esaminati e si rilascia un nuovo certificato sanitario;

b)

se sono già condotti al macello o si trovano presso il macello, la macellazione può essere autorizzata dopo aver valutato il motivo del ritardo, purché i suini siano sottoposti a un'ulteriore ispezione veterinaria ante-mortem.

B.   ISPEZIONE POST-MORTEM

1.

Le carcasse e frattaglie dei suini diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione post-mortem:

a)

ispezione visiva della testa e della gola; incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (Lnn. mandibulares); ispezione visiva della cavità boccale e retroboccale e della lingua.

b)

ispezione visiva dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo posteriore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c)

ispezione visiva del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

d)

ispezione visiva del diaframma;

e)

ispezione visiva del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;

f)

ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

g)

ispezione visiva e, se necessario, palpazione della milza;

h)

ispezione visiva dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);

i)

ispezione visiva della pleura e del peritoneo;

j)

ispezione visiva degli organi genitali (ad eccezione del pene, se già scartato);

k)

ispezione visiva delle mammelle e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); nella scrofa, incisione dei linfonodi sopramammari;

l)

ispezione visiva e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

2.

L'autorità competente può decidere, sulla base di dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall'azienda, che i suini da ingrasso stabulati dallo svezzamento in sistemazioni controllate, in sistemi di produzione integrati, debbano, in alcuni dei casi o in tutti i casi descritti al paragrafo 1, essere sottoposti soltanto all'ispezione visiva.

CAPO V: POLLAME

A.   ISPEZIONE ANTE-MORTEM

1.

L'autorità competente può decidere che i volatili destinati alla macellazione debbono essere sottoposti a un'ispezione ante-mortem presso l'azienda di provenienza. In tal caso la macellazione di un gruppo di volatili provenienti da un'azienda può essere autorizzata solo se:

a)

essi sono accompagnati dal certificato sanitario previsto al CAPO X, Parte A, e

b)

sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.

L'ispezione ante-mortem presso l'azienda di provenienza comprende quanto segue:

a)

controlli dei registri o della documentazione conservati presso l'azienda, comprese le informazioni sulla catena alimentare;

b)

ispezione del gruppo per stabilire se i volatili:

i)

sono affetti da una malattia o una condizione che potrebbe trasmettersi ad altri animali o agli esseri umani a causa della manipolazione o del consumo della carne, oppure mostrano un comportamento tale da far temere l'insorgere di una siffatta malattia;

ii)

mostrano alterazioni generali del comportamento o segni di malattie che potrebbero rendere le carni non idonee al consumo umano; oppure

iii)

mostrano segni di contenere residui chimici a livelli superiori a quelli stabiliti dalla normativa comunitaria o residui di sostanze proibite.

3.

Un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato effettua l'ispezione ante-mortem presso l'azienda.

4.

Se l'ispezione ante-mortem è stata effettuata presso l'azienda, l'ispezione ante-mortem presso il macello può limitarsi:

a)

al controllo dell'identificazione degli animali e

b)

a un esame diagnostico per accertare se siano state rispettate le norme relative al benessere degli animali e se vi siano segni di condizioni che potrebbero influire negativamente sulla salute umana o degli animali. Quest'esame diagnostico può essere effettuato da un assistente specializzato ufficiale.

5.

Se i volatili non sono macellati entro i tre giorni successivi al rilascio del certificato sanitario previsto al paragrafo 1, lettera a):

a)

se il gruppo non hanno lasciato l'azienda di provenienza per essere condotto al macello esso viene nuovamente esaminato e si rilascia un nuovo certificato sanitario;

b)

se il gruppo è già condotto al macello o si trova presso il macello, la macellazione può essere autorizzata dopo aver valutato il motivo del ritardo e previo nuovo esame del gruppo.

6.

Se l'ispezione ante-mortem non è effettuata presso l'azienda, il veterinario ufficiale effettua un'ispezione del gruppo presso il macello.

7.

Se mostrano sintomi clinici di una malattia, i volatili non possono essere macellati ai fini del consumo umano. L'abbattimento di tali volatili sulla catena di macellazione può però avere luogo alla fine del normale processo di macellazione, purché siano adottate le opportune precauzioni per evitare il rischio di diffondere organismi patogeni e si puliscano e disinfettino gli impianti subito dopo l'abbattimento.

8.

Nel caso di volatili allevati per la produzione di foie gras e di volatili a eviscerazione differita macellati nell'azienda di provenienza, l'ispezione ante-mortem è effettuata conformemente ai paragrafi 2 e 3. Un certificato conforme al modello riportato nella Parte C accompagna le carcasse non eviscerate al macello o al laboratorio di sezionamento.

B.   ISPEZIONE POST-MORTEM

1.

Tutti i volatili sono sottoposti a ispezione post-mortem conformemente alle sezioni I e III. Inoltre il veterinario ufficiale effettua personalmente i seguenti controlli:

a)

ispezione quotidiana dei visceri e delle cavità di un campione rappresentativo di volatili;

b)

un'ispezione approfondita, per ciascuna partita di volatili della stessa origine, di un campione casuale di parti di volatili o di volatili interi dichiarati non idonei al consumo umano in seguito all'ispezione post-mortem, e

c)

le ulteriori indagini necessarie se esiste motivo di sospettare che le carni dei volatili in causa potrebbero non essere idonee al consumo umano.

2.

Nel caso di volatili allevati per la produzione di foie gras e di volatili a eviscerazione differita macellati nell'azienda di provenienza, l'ispezione post-mortem include un controllo del certificato che accompagna le carcasse. Quando tali carcasse sono trasportate direttamente dall'azienda in un laboratorio di sezionamento, l'ispezione post-mortem ha luogo presso il laboratorio di sezionamento.

C.   MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO

CERTIFICATO SANITARIO

per i volatili allevati per la produzione di foie gras e i volatili a eviscerazione differita macellati nell'azienda di provenienza

Servizio competente: ...N.: ...1.   Identificazione delle carcasse non eviscerateSpecie: ...Numero: ...2.   Provenienza delle carcasse non eviscerateIndirizzo dell'azienda: ...3.   Destinazione delle carcasse non eviscerateLe carcasse non eviscerate sono trasportate al seguente laboratorio di sezionamento: ...4.   DichiarazioneIl sottoscritto dichiara che:

le carcasse non eviscerate di cui sopra appartengono a volatili esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ... (ore) del ... (data) e giudicati sani;

i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e non determinano il divieto di macellare i volatili.

Fatto a: ... ,(Luogo)il: ...(Data)Timbro...(Firma del veterinario ufficiale o del veterinario autorizzato)

CAPO VI: LAGOMORFI D'ALLEVAMENTO

Ai lagomorfi d'allevamento si applicano le norme previste per il pollame.

CAPO VII: SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO

A.   ISPEZIONE ANTE-MORTEM

1.

L'ispezione ante-mortem può essere effettuata presso l'azienda di provenienza quando siano soddisfatti i requisiti dell'Allegato III, Sezione III, del regolamento (CE) n. .../2004 (8). In tal caso essa è effettuata da un veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato.

2.

L'ispezione ante-mortem presso l'azienda comprende il controllo dei registri o della documentazione conservati presso l'azienda, comprese le informazioni sulla catena alimentare.

3.

Se l'ispezione ante-mortem ha luogo non più di tre giorni prima dell'arrivo degli animali al macello e se questi ultimi vengono consegnati vivi al macello, l'ispezione ante-mortem presso il macello si limita:

a)

al controllo dell'identificazione degli animali, e

b)

a un esame diagnostico per accertare se siano state rispettate le norme relative al benessere degli animali e se vi siano segni di condizioni che potrebbero influire negativamente sulla salute umana e degli animali.

4.

Gli animali vivi esaminati presso l'azienda devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello fornito al Capo X, Parte A. Un certificato conforme al modello fornito al Capo X, Parte B, accompagna gli animali esaminati e macellati nell'azienda.

B.   ISPEZIONE POST-MORTEM

1.

L'ispezione post-mortem consta della palpazione e, qualora ciò sia ritenuto necessario, dell'incisione delle parti dell'animale che hanno subito alterazioni o che per qualunque altro motivo risultano sospette.

2.

Le procedure di ispezione post-mortem descritte per i bovini e gli ovini, i suini domestici e il pollame si applicano alle specie corrispondenti di selvaggina d'allevamento.

3.

Se gli animali sono stati macellati nell'azienda, il veterinario ufficiale del macello controlla il certificato che li accompagna.

CAPO VIII: SELVAGGINA SELVATICA

A.   ISPEZIONE POST MORTEM

1.

La selvaggina è sottoposta a ispezione al più presto dopo l'ammissione allo stabilimento di manipolazione.

2.

Il veterinario ufficiale deve tener conto della dichiarazione o delle informazioni che la persona formata partecipante alla caccia dell'animale ha fornito conformemente al regolamento (CE) n. .../2004 (9).

3.

Durante l'ispezione post mortem il veterinario ufficiale procede alle seguenti operazioni:

a)

esame visivo della carcassa, delle sue cavità e, se del caso, degli organi, al fine di:

i)

individuare eventuali anomalie non provocate dal processo della caccia. A tal fine la diagnosi può basarsi su ogni informazione fornita dalla persona formata sul comportamento dell'animale prima dell'abbattimento;

ii)

accertarsi che la morte non sia dovuta a cause diverse dalla caccia.

Qualora i risultati del solo esame visivo non permettano una valutazione, dev'essere effettuato un esame più approfondito in laboratorio;

b)

esame delle alterazioni organolettiche;

c)

palpazione degli organi, se del caso;

d)

in caso di fondato sospetto circa la presenza di residui o contaminanti, analisi a campione dei residui non dovuti al processo della caccia, inclusi i contaminanti ambientali. Qualora, a causa di tale sospetto, sia effettuata un'ispezione più approfondita, il veterinario deve attendere la conclusione dell'ispezione prima di procedere alla valutazione di tutti i capi uccisi in una determinata battuta di caccia o della parte di essi che si può presumere presenti le stesse anomalie.

e)

ricerca delle caratteristiche dalle quali possa essere desunta una pericolosità delle carni per la salute. In particolare:

i)

segnalazione, da parte del cacciatore, di alterazioni del comportamento e perturbazioni nello stato generale dell'animale vivo;

ii)

tumori o ascessi che si presentino numerosi o sparsi in organi interni o nella muscolatura;

iii)

artrite, orchite, alterazione patologica del fegato o della milza, infiammazione dell'intestino o della regione ombelicale;

iv)

presenza di corpi estranei non dovuti al processo della caccia, nelle cavità, in particolare nello stomaco e nell'intestino, o nell'urina, con alterazioni del colore della pleura o del peritoneo (qualora le pertinenti viscere siano presenti);

v)

presenza di parassiti;

vi)

formazione di gas in notevole quantità nel tubo gastroenterico con alterazione del colore degli organi interni (qualora le viscere siano presenti);

vii)

notevoli alterazioni del colore, della consistenza o dell'odore della muscolatura o degli organi;

viii)

vecchie fratture aperte;

ix)

cachessia e/o edema generalizzato o localizzato;

x)

conglutinazioni o concrescenze recenti di organi con la pleura o il peritoneo;

xi)

altre alterazioni notevoli ed evidenti, come ad esempio putrefazione.

4.

Su richiesta del veterinario ufficiale, la colonna vertebrale e la testa devono essere divise a metà longitudinalmente.

5.

Nel caso di selvaggina di piccole dimensioni non eviscerata immediatamente dopo l'uccisione, un campione rappresentativo di animali della stessa provenienza è sottoposto a ispezione post mortem dal veterinario ufficiale. Qualora l'ispezione riveli la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o di una delle caratteristiche elencate al paragrafo 3, lettera e), il veterinario ufficiale effettua ulteriori controlli sull'insieme della partita al fine di determinare se essa debba essere dichiarata non idonea al consumo umano o se si debba procedere all'ispezione di ogni singola carcassa.

6.

In caso di dubbio, il veterinario ufficiale può eseguire, sulle parti in causa degli animali, ulteriori sezionamenti e ispezioni ritenuti necessari ai fini di una diagnosi definitiva.

B.   DECISIONI SUCCESSIVE AI CONTROLLI

Oltre ai casi di cui alla sezione II, capo V, le carni che durante l'ispezione post mortem presentano una delle caratteristiche elencate al paragrafo 3, lettera e) della Parte A sono dichiarate non idonee al consumo umano.

CAPO IX: RISCHI SPECIFICI

A.   Encefalopatie spongiformi trasmissibili

I controlli ufficiali effettuati in relazione alle TSE tengono conto dei requisiti del regolamento (CE) n. 999/2001 e delle altre norme comunitarie pertinenti.

B.   Cisticercosi

1.

Le procedure di ispezione post mortem di cui ai capitoli I e IV sono le prescrizioni minime per l'esame della cisticercosi nei bovini di età superiore a 6 settimane e nei suini. Possono essere inoltre utilizzati esami sierologici specifici. Nel caso dei bovini di età superiore a 6 settimane, l'incisione dei masseteri in sede di ispezione post mortem non è obbligatoria se si ricorre a un esame sierologico specifico. Altrettanto vale per i bovini di età superiore a 6 settimane allevati in un'azienda ufficialmente certificata come esente da cisticercosi.

2.

La carne infettata da cisticerco è dichiarata non idonea al consumo umano. Se tuttavia l'animale non è generalmente infettato da cisticerco, le parti non infette possono essere dichiarate idonee al consumo umano dopo aver subito un trattamento a freddo.

C.   Trichinosi

1.

Le carcasse di suini (domestici, selvaggina d'allevamento e selvaggina in libertà), di solipedi e di altre specie esposte alla trichinosi sono sottoposte a un esame volto a individuare questa malattia, conformemente alla normativa comunitaria applicabile, a meno che tale normativa non preveda altrimenti.

2.

La carne di animali infettati da trichine è dichiarata non idonea al consumo umano.

D.   Morva

1.

Se del caso, i solipedi sono esaminati per accertare l'eventuale presenza di morva. La ricerca della morva nei solipedi include un esame accurato delle mucose della trachea, della laringe, delle cavità nasali, dei seni e delle loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa e ablazione del setto nasale.

2.

La carne di cavallo in cui è stata diagnosticata la presenza di morva è dichiarata non idonea al consumo umano.

E.   Tubercolosi

1.

Qualora gli animali abbiano reagito in modo positivo o dubbio a tubercolinoreazione o vi siano altri motivi per sospettare un'infezione, essi sono macellati separatamente dagli altri, con tutte le precauzioni per evitare il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della catena di macellazione e del personale presente nel macello.

2.

Tutte le carni di animali nelle quali l'ispezione post mortem ha rivelato lesioni tubercolari localizzate in una serie di organi o in una serie di zone della carcassa, sono dichiarate non idonee al consumo umano. Tuttavia, qualora una lesione tubercolare sia stata constatata nei linfonodi di un solo organo o di una sola parte di carcassa, solo l'organo colpito o la parte di carcassa colpita e i linfonodi associati devono essere dichiarati non idonei al consumo umano.

F.   Brucellosi

1.

Qualora gli animali abbiano reagito in modo positivo o dubbio al controllo della brucellosi o vi siano altri motivi per sospettare un'infezione, essi sono macellati separatamente dagli altri, con tutte le precauzioni per evitare il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della catena di macellazione e del personale presente nel macello.

2.

Le carni degli animali nelle quali l'ispezione post mortem ha rivelato lesioni che indichino un'infezione acuta da brucellosi, sono dichiarate non idonee al consumo umano. Nei casi in cui gli animali hanno reagito in modo positivo o dubbio al controllo della brucellosi, le mammelle, gli organi genitali e il sangue sono dichiarati non idonei al consumo umano, anche se non si constata alcuna lesione.

CAPO X: MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO

A.   MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER GLI ANIMALI VIVI

CERTIFICATO SANITARIO

per gli animali vivi trasportati dall'azienda al macello

Servizio competente: ...N: ...1.   Identificazione degli animaliSpecie: ...Numero di animali: ...Marchio di identificazione: ...2.   Provenienza degli animaliIndirizzo dell'azienda di provenienza: ...Identificazione del centro (10): ...3.   Destinazione degli animaliGli animali sono avviati al seguente macello: ...mediante il seguente mezzo di trasporto: ...4.   Altre informazioni pertinenti...5.   DichiarazioneIl sottoscritto dichiara che:

gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ... (ore) del ... (data) e giudicati sani;

i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e non determinano il divieto di macellarli.

Fatto a: ...(Luogo)il: ...(Data)Timbro...(Firma del veterinario ufficiale o del veterinario autorizzato)

B.   MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER GLI ANIMALI MACELLATI NELL'AZIENDA

CERTIFICATO SANITARIO

per gli animali macellati nell'azienda

Servizio competente: ...N: ...1.   Identificazione degli animaliSpecie: ...Numero di animali: ...Marchio di identificazione: ...2.   Provenienza degli animaliIndirizzo dell'azienda di provenienza: ...Identificazione del centro (11): ...3.   Destinazione degli animaliGli animali sono avviati al seguente macello: ...mediante il seguente mezzo di trasporto: ...4.   Altre informazioni pertinenti;...5.   DichiarazioneIl sottoscritto dichiara che:

gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ... (ore) del ... (data) e giudicati sani;

essi sono stati macellati presso l'azienda alle ... (ore) del ... (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati effettuati correttamente;

i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e non determinano il divieto di macellarli.

Fatto a: ...(Luogo)il: ...(Data)Timbro...(Firma del veterinario ufficiale o del veterinario autorizzato)


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2003 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28).

(3)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(5)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(6)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 121 del 29.7.1964. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(8)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(9)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(10)  facoltativo.

(11)  facoltativo.

ALLEGATO II

MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

CAPO I: CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai molluschi bivalvi vivi e, per analogia, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi.

CAPO II: CONTROLLI UFFICIALI SUI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI PROVENIENTI DA ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

A.   CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE E DI STABULAZIONE

1.

L'autorità competente fissa l'ubicazione e i confini delle zone di produzione e di stabulazione da essa classificate. Se del caso essa può farlo in collaborazione con l'operatore del settore alimentare.

2.

L'autorità competente classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all'appartenenza ad una delle tre categorie in funzione del livello di contaminazione fecale. Se del caso, essa può farlo in collaborazione con l'operatore del settore alimentare.

3.

L'autorità competente può classificare come zone di classe A le zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'Allegato III, Sezione VII, Capo V del regolamento (CE) n. .../... 2004 (1).

4.

L'autorità competente può classificare come zone di classe B le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3. I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 4 600E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvolare.

5.

L'autorità competente può classificare come zone di classe C le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione di lunga durata al fine di soddisfare i requisiti sanitari di cui al punto 3. I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 46 000E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvolare.

6.

Se decide in linea di principio di classificare una zona di produzione o di stabulazione, l'autorità competente deve:

a)

effettuare un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione;

b)

esaminare i quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico, ecc.;

c)

determinare le caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione;

d)

istituire un programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione, basato sull'esame di dati prestabiliti e su un certo numero di campioni; la distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi della zona considerata.

B.   MONITORAGGIO DELLE ZONE DI STABULAZIONE E DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

1.

Le zone di stabulazione e produzione classificate devono essere monitorate periodicamente al fine di verificare:

a)

che non siano commesse infrazioni circa l'origine, la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi;

b)

la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di produzione e di stabulazione;

c)

la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi;

d)

la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi.

2.

Per attuare il paragrafo 1, lettere b), c) e d), devono essere definiti piani di campionamento che prevedano lo svolgimento di tali controlli ad intervalli regolari, o caso per caso se i periodi di raccolta sono irregolari. La distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi della zona considerata.

3.

I piani di campionamento per il controllo della qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi devono in particolar modo tenere conto:

a)

delle probabili variazioni della contaminazione fecale;

b)

dei parametri di cui al paragrafo 6. della Parte A.

4.

I piani di campionamento per rilevare la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi devono tener conto in particolare delle possibili variazioni della presenza di plancton contenente biotossine marine. Il campionamento deve comprendere quanto segue:

a)

campionamento periodico volto a individuare eventuali cambiamenti nella composizione del plancton contenente tossine e nella relativa distribuzione geografica; qualora i risultati ottenuti facciano sospettare un accumulo di tossine nella polpa dei molluschi, si procede a un campionamento intensivo;

b)

prove periodiche di tossicità sui molluschi più sensibili alla contaminazione provenienti dalla zona in questione.

5.

Il prelievo di campioni ai fini dell'analisi delle tossine nei molluschi deve avere, come regola generale, cadenza settimanale nei periodi in cui è consentita la raccolta. Tale frequenza può essere ridotta in determinate zone e per determinati tipi di molluschi se la valutazione dei rischi relativa alla presenza di tossine o fitoplancton suggerisce un rischio molto basso di tossicità. Essa deve essere aumentata se tale valutazione indica che il prelievo di campioni settimanale sarebbe insufficiente. La valutazione dei rischi dev'essere periodicamente rivista, al fine di valutare il rischio di tossicità connesso coi molluschi bivalvi vivi provenienti dalle zone in questione.

6.

Se sono noti i tassi di accumulazione delle tossine di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona, una delle specie con il tasso più elevato può essere utilizzata in qualità di indicatore, rendendo possibile lo sfruttamento di tutte le specie del gruppo se i livelli di tossine della specie che fa da indicatore sono sotto i limiti prescritti. Quando i livelli di tossine della specie che fa da indicatore sono al di sopra dei limiti prescritti, il raccolto delle altre specie è permesso soltanto se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di tossine restano al di sotto dei limiti.

7.

Per quanto riguarda il monitoraggio del plancton, i campioni devono essere rappresentativi della colonna d'acqua e devono fornire informazioni sulla presenza di specie tossiche e sulle tendenze in atto all'interno della popolazione esaminata. Qualora siano rilevati cambiamenti delle popolazioni tossiche che possono portare a un accumulo di tossine, si deve aumentare la frequenza del campionamento dei molluschi oppure decidere la chiusura precauzionale delle zone interessate fino all'ottenimento dei risultati dell'analisi delle tossine.

8.

I piani di campionamento per il controllo della presenza di contaminanti chimici devono consentire di rilevare qualsiasi superamento dei livelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 466/2001 (2).

C.   DECISIONI SUCCESSIVE AL MONITORAGGIO

1.

Se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta di molluschi bivalvi vivi. Tuttavia, l'autorità competente può riclassificare una zona di produzione come zona delle classi B o C se essa soddisfa i pertinenti criteri stabiliti nella Parte A e non presenta altri rischi per la salute umana.

2.

L'autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa soltanto una volta che i requisiti sanitari per i molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, l'autorità competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta. Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di informazioni sulle tendenze concernenti il fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento.

D.   ALTRI REQUISITI DI MONITORAGGIO

1.

L'autorità competente provvede a sorvegliare le zone di produzione classificate, in cui ha vietato o sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi, in modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana.

2.

Oltre al monitoraggio delle zone di stabulazione e produzione di cui al paragrafo 7, dev'essere istituito un sistema di controllo comprendente analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti per il prodotto finito in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Tale sistema di controllo è volto in particolare a verificare che i livelli delle biotossine marine e dei contaminanti non superino i limiti di sicurezza e che la qualità microbiologica dei molluschi non costituisca un rischio per la salute umana.

E.   REGISTRAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

L'autorità competente:

a)

redige e tiene aggiornato un elenco delle zone di produzione e di stabulazione riconosciute dalle quali i molluschi bivalvi vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni del presente allegato, precisandone l'ubicazione, i confini e la classe di appartenenza. L'elenco dev'essere comunicato alle parti interessate dal presente allegato, come i produttori, raccoglitori e responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione;

b)

informa senza indugio le parti interessate dal presente allegato, quali i produttori, i raccoglitori e i responsabili dei centri di depurazione e di spedizione, di qualsiasi variazione relativa all'ubicazione, ai confini e alla classe di una zona di produzione, nonché della chiusura, temporanea o definitiva, della medesima;

c)

agisce tempestivamente qualora i controlli di cui al presente allegato indichino che una zona di produzione dev'essere chiusa o riclassificata o può essere riaperta.

F.   CONTROLLI DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Per decidere in merito a classificazione, apertura o chiusura delle zone di produzione, l'autorità competente può tener conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o dalle organizzazioni che li rappresentano. In tal caso, l'autorità competente deve avere designato il laboratorio in cui effettuare l'analisi e, ove necessario, il campionamento e l'analisi devono essere stati eseguiti in conformità di un protocollo concordato fra l'autorità competente e gli operatori del settore alimentare o l'organizzazione interessati.

CAPO III: CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE RACCOLTE AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

I controlli ufficiali sulle pectinidae raccolte al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione. Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V del regolamento (CE) n. .../2004 (3) e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX di tale regolamento.


(1)  Nota per l'Ufficio di pubblicazione: inserire per favore numero del regolamento che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale.

(2)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 655/2004 (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 48).

(3)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO III

PRODOTTI DELLA PESCA

CAPO I: CONTROLLI UFFICIALI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

1.

I controlli ufficiali della produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca comprendono, in particolare:

a)

un controllo regolare sulle condizioni igieniche dello sbarco e della prima vendita;

b)

ispezioni, a intervalli periodici, sulle navi e degli stabilimenti a terra, comprese le vendite all'asta e i mercati all'ingrosso, per verificare, in particolare:

i)

laddove opportuno se sono ancora rispettate le condizioni di approvazione,

ii)

se i prodotti della pesca sono trattati correttamente,

iii)

se i requisiti di igiene e temperatura sono soddisfatti, e

iv)

le condizioni igieniche degli stabilimenti, incluse le navi, delle relative installazioni e attrezzature e l'igiene del personale; e

c)

controlli sulle condizioni di magazzinaggio e di trasporto.

2.

Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 3, i controlli ufficiali delle navi:

a)

possono essere effettuati quando le navi accostano ad un porto di uno Stato membro,

b)

riguardano tutte le navi che sbarcano prodotti della pesca nei porti della Comunità, indipendentemente dalla bandiera battuta, e

c)

se necessario, qualora il controllo ufficiale venga effettuato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave, possono essere svolti quando la nave si trova in mare o nel porto di un altro Stato membro o di un paese terzo.

3.

a)

In caso di ispezione su una nave officina o nave congelatrice battente bandiera di uno Stato membro, effettuata ai fini del riconoscimento della nave stessa, l'autorità competente dello Stato membro del quale la nave batte bandiera effettua ispezioni conformi ai requisiti dell'articolo 3, in particolare i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Se necessario l'autorità competente può ispezionare la nave in mare o nel porto di un altro Stato membro o di un paese terzo.

b)

Quando l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave ha concesso a quest'ultima il riconoscimento condizionato in conformità dell'articolo 3, la stessa autorità può autorizzare l'autorità competente:

i)

di un altro Stato membro, o

ii)

di un paese terzo che figura in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di prodotti della pesca, compilato in conformità dell'articolo 11,

a effettuare un'ispezione successiva volta a garantire il riconoscimento definitivo o il prolungamento del riconoscimento condizionato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o a riesaminare il riconoscimento conformemente all'articolo 3, paragrafo 4. Se necessario l'autorità competente può ispezionare la nave in mare o nel porto di un altro Stato membro o di un paese terzo.

4.

Quando l'autorità competente di uno Stato membro autorizza l'autorità competente di un altro Stato membro o di un paese terzo a effettuare ispezioni per suo conto, conformemente al paragrafo 3, le due autorità competenti devono concordare reciprocamente le condizioni che disciplinano dette ispezioni. Tali condizioni devono assicurare, in particolare, che l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave riceva senza indugio relazioni sui risultati delle ispezioni nonché su ogni sospetta inosservanza, in modo tale da consentirle di prendere le misure necessarie.

CAPO II: CONTROLLI UFFICIALI SUI PRODOTTI DELLA PESCA

I controlli ufficiali sui prodotti della pesca comprendono almeno i seguenti elementi.

A.   ESAMI ORGANOLETTICI

Controlli organolettici a campione effettuati in tutte le fasi della produzione, lavorazione e distribuzione. Uno degli scopi di tali controlli è quello di verificare il rispetto dei criteri di freschezza stabiliti conformemente alla normativa comunitaria. In particolare si tratta di verificare, in tutte le fasi della porduzione, lavorazione e distribuzaione, che i prodotti della pesca superino almeno i livelli minimi dei criteri di freschezza stabiliti conformemente alla normativa comunitaria.

B.   INDICATORI DI FRESCHEZZA

Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi circa la freschezza dei prodotti della pesca, possono essere prelevati campioni da sottoporre ad esami di laboratorio per determinare i livelli di azoto basico volatile totale (ABVT) e di trimetilamina-azoto (TMA-N).

L'autorità competente utilizza i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria.

Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi sulla presenza di altre condizioni che potrebbero nuocere alla salute umana, sono prelevati campioni adeguati a fini di verifica.

C.   ISTAMINA

Controlli a campione per la sorveglianza dell'istamina al fine di verificare il rispetto dei livelli accettabili stabiliti dalla normativa comunitaria.

D.   RESIDUI E CONTAMINANTI

È istituito un sistema di monitoraggio per il controllo del livello di contaminazione con residui e contaminanti, conformemente alla normativa comunitaria.

E.   CONTROLLI MICROBIOLOGICI

Ove necessario, tali controlli microbiologici sono effettuati conformemente alle norme e ai criteri pertinenti stabiliti dalla normativa comunitaria.

F.   PARASSITI

Controlli a campione intesi a verificare il rispetto della normativa comunitaria relativa ai parassiti.

G.   PRODOTTI DELLA PESCA VELENOSI

I controlli sono tesi a verificare che i seguenti prodotti della pesca non siano immessi sul mercato:

1.

non sono immessi sul mercato i pesci velenosi delle seguenti famiglie: Tetradontidae, molidae, diodontidae e canthigasteridae; e

2.

i prodotti della pesca contenenti biotossine, quali ciguatera o altre tossine pericolose per la salute umana. Tuttavia, i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini possono essere immessi sul mercato se sono stati prodotti a norma della sezione VII dell'allegato III del regolamento (CE) n. .../2004 (1) e soddisfano i requisiti di cui al capitolo V, punto 2 di detta sezione.

CAPO III: DECISIONI SUCCESSIVE AI CONTROLLI

I prodotti della pesca sono dichiarati non idonei al consumo umano se:

1.

in seguito a controlli organolettici, chimici, fisici o microbiologici o a controlli relativi alla presenza di parassiti essi si rivelano non conformi alla pertinente normativa comunitaria;

2.

essi contengono, nelle loro parti commestibili, contaminanti o residui che superano i limiti previsti dalla normativa comunitaria o in quantità tali che l'assorbimento alimentare calcolato sia superiore alla dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo;

3.

essi derivano da:

i)

pesci velenosi,

ii)

prodotti della pesca non conformi ai requisiti del punto 2 della parte G del capitolo II in merito alle biotossine, o

iii)

molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati o gasteropodi marini che contengono biotossine in quantità che superano i limiti previsti dal regolamento (CE) n. .../2004 (1), o

4.

l'autorità competente ritiene che essi possano rappresentare un rischio per la salute pubblica o degli animali o che, per qualsiasi motivo, non siano idonei al consumo umano.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO IV

LATTE CRUDO E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

CAPO I: CONTROLLO DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE DI LATTE

1.

Gli animali che si trovano presso le aziende di produzione di latte devono essere sottoposti a controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto delle norme sanitarie relative alla produzione di latte crudo, in particolare di quelle relative allo stato di salute degli animali e all'impiego di medicinali veterinari. I controlli possono essere effettuati in occasione dei controlli veterinari eseguiti in conformità delle norme comunitarie sulla sanità pubblica o sulla salute e sul benessere degli animali e possono essere eseguiti da un veterinario autorizzato.

2.

Se vi è motivo di sospettare che le norme relative alla salute degli animali non sono state applicate, si procede a controllare lo stato di salute generale degli animali.

3.

Le aziende di produzione di latte sono sottoposte a controlli ufficiali per verificare il rispetto delle norme igieniche. Questi controlli ufficiali possono comportare ispezioni o monitoraggio dei controlli svolti dalle organizzazioni professionali. Se risulta un livello d'igiene inadeguato, l'autorità competente verifica che vengono presi i provvedimenti adeguati per rettificare la situazione.

CAPO II: CONTROLLO DEL LATTE CRUDO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1.

L'autorità competente segue i controlli svolti in conformità dell'allegato III, sezione IX, capo I, parte III del regolamento (CE) n. .../2004 (1).

2.

Se l'operatore del settore alimentare non ha rettificato la situazione entro tre mesi a decorrere dalla prima notifica della mancata conformità ai criteri all'autorità competente per quanto riguarda il tenore di germi e il tenore di cellule somatiche, la consegna del latte crudo di quell'azienda di produzione è sospesa o — conformemente a una specifica autorizzazione o a istruzioni generali dell'autorità competente — subordinata ai requisiti di trattamento e uso necessari a tutelare la salute umana, fino a che l'operatore del settore alimentare non abbia dimostrato che il latte crudo è di nuovo conforme ai criteri.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO V

STABILIMENTI NON SOGGETTI AL REQUISITO DELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

I seguenti stabilimenti di paesi terzi non è necessario che figurino negli elenchi elaborati ed aggiornati conformemente all'articolo 12, paragrafo 4:

1.

stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali l'allegato III del regolamento (CE) n. .../2004 (1) non prevede requisiti;

2.

stabilimenti che effettuano solo una produzione primaria;

3.

stabilimenti che effettuano solo operazioni di trasporto;

4.

stabilimenti che effettuano solo magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono condizioni di conservazione a temperatura controllata.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO VI

REQUISITI PER I CERTIFICATI CHE ACCOMPAGNANO LE IMPORTAZIONI

1.

Il rappresentante dell'autorità competente del paese terzo di spedizione che rilascia il certificato che accompagna una partita di prodotti di origine animale diretta nella Comunità deve firmare il certificato e accertare che esso rechi un timbro ufficiale. Questo requisito si applica a ciascun foglio del certificato qualora esso si componga di più fogli. Nel caso di navi officina, l'autorità competente può autorizzare il comandante o un altro ufficiale della nave a firmare il certificato.

2.

Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali del paese terzo di spedizione e in quella o quelle dello Stato membro in cui è effettuata l'ispezione alla frontiera, o è accompagnato da una traduzione conforme in detta o dette lingue ufficiali. Se lo Stato membro di destinazione lo richiede, il certificato dev'essere inoltre accompagnato da una traduzione conforme nella lingua o nelle lingue ufficiali di tale Stato membro. Uno Stato membro può tuttavia accettare l'uso di una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla sua.

3.

La versione originale del certificato accompagna la partita all'ingresso nella Comunità.

4.

Il certificato deve essere composto, alternativamente, di:

a)

un unico foglio di carta;

b)

due o più pagine che compongono un foglio di carta integrato e indivisibile;

c)

una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»).

5.

Il certificato deve recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.

6.

Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente del paese terzo di spedizione.

P5_TA(2004)0220

Emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (COM(2003) 138 — C5-0151/2003 — 2003/0045(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 138) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 44 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0151/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0079/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0045

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 30 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Mercati mobiliari efficienti , trasparenti ed integrati contribuiscono a creare un vero mercato unico nella Comunità e stimolano la crescita e la creazione di occupazione grazie ad una migliore allocazione del capitale e ad una riduzione dei costi. La comunicazione di informazioni accurate , complete e tempestive sugli emittenti di valori mobiliari rafforza la fiducia degli investitori e consente una valutazione informata dei risultati economici e degli attivi di tali emittenti. Ciò rafforza sia la tutela dell'investitore sia l'efficienza del mercato .

(2)

A tal fine gli emittenti di valori mobiliari dovrebbero garantire agli investitori una trasparenza adeguata tramite un flusso regolare di informazioni. Sempre a tal fine, gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche che detengono diritti di voto o strumenti finanziari che comportano un'autorizzazione ad acquistare azioni esistenti con diritti di voto dovrebbero altresì informare gli emittenti in merito all'acquisizione o ad altre modifiche di partecipazioni importanti cosicché questi ultimi siano in grado di tenere il pubblico informato.

(3)

La comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 intitolata «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» (4) individua una serie di azioni che sono necessarie per completare il mercato unico dei servizi finanziari. Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha chiesto che tale piano venga attuato entro il 2005. Il Piano d'azione sottolinea la necessità di adottare una direttiva che rafforzi gli obblighi di trasparenza. Tale necessità è stata confermata dal Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002.

(4)

La presente direttiva dovrebbe garantire la compatibilità con i compiti conferiti al SEBC e alle banche centrali degli Stati membri dal trattato e dallo statuto del SEBC; al riguardo occorre prestare particolare attenzione alle banche centrali degli Stati membri le cui azioni sono attualmente ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, al fine di garantire il conseguimento di obiettivi del diritto comunitario primario.

(5)

Una maggiore armonizzazione delle disposizioni di diritto nazionale riguardanti gli obblighi di informazione periodica e continuativa per gli emittenti di valori mobiliari deve garantire un grado elevato di tutela degli investitori in tutta la Comunità. Tuttavia la presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione comunitaria vigente in materia di quote emesse dagli organismi di investimento collettivo diversi da quelli di tipo chiuso o in materia di quote acquisite o cedute tramite tali organismi.

(6)

La vigilanza sugli emittenti di azioni o di titoli di debito il cui valore nominale unitario sia inferiore a 1 000 EUR ai fini della presente direttiva è esercitata nel modo più efficace dallo Stato membro nel quale l'emittente ha la sua sede legale. Sotto questo profilo è importante garantire la coerenza con la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di valori mobiliari (5). Nella stessa prospettiva, è opportuno introdurre una certa flessibilità autorizzando gli emittenti di paesi terzi e le società UE che emettono solo titoli diversi da quelli summenzionati a scegliere lo Stato membro d'origine.

(7)

Un grado elevato di tutela degli investitori in tutta la Comunità consentirebbe di rimuovere gli ostacoli all'ammissione di valori mobiliari in mercati regolamentati situati o operanti nel territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine non devono più essere autorizzati a limitare l'ammissione di valori mobiliari nei loro mercati regolamentati imponendo obblighi più severi in materia di informazione periodica e continuativa agli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

(8)

La soppressione di barriere in base al principio dello Stato membro d'origine ai sensi della presente direttiva non dovrebbe incidere sui settori non contemplati dalla presente direttiva, come il diritto degli azionisti di intervenire nella gestione di un emittente. Non dovrebbe neppure incidere sul diritto dello Stato membro di origine di obbligare l'emittente a pubblicare altresì sui quotidiani, in parte o integralmente, le informazioni previste dalla regolamentazione.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (6) ha già creato le premesse per la convergenza degli obblighi di informativa finanziaria in tutta la Comunità per gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che sono tenuti a redigere conti consolidati. Pertanto è già in essere un regime specifico per gli emittenti di valori mobiliari, oltre al sistema generale previsto per tutte le società dalle direttive sul diritto societario. La presente direttiva sviluppa questo approccio per quanto riguarda l'informativa finanziaria annuale e infrannuale, incluso il principio di fornire un quadro fedele delle attività e delle passività, della situazione patrimoniale e degli utili o delle perdite dell'emittente. Un bilancio abbreviato, come parte della relazione finanziaria semestrale, rappresenta altresì una base sufficiente per dare un quadro fedele dei primi sei mesi dell'esercizio finanziario di un emittente .

(10)

Una volta che i valori mobiliari dell'emittente sono stati ammessi in un mercato regolamentato, la relazione finanziaria annuale dovrebbe assicurare l'informazione su base annua. Una migliore comparabilità delle relazioni finanziarie annuali è utile agli investitori nei mercati mobiliari solo se questi ultimi possono avere la certezza che dette relazioni saranno pubblicate entro un dato termine dopo la fine dell'esercizio finanziario. Per quanto riguarda i titoli di debito che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato anteriormente al 1o gennaio 2005 e che sono stati emessi da emittenti registrati in un paese terzo, lo Stato membro di origine può, a determinate condizioni, esentare detti emittenti dall'obbligo di stilare relazioni finanziarie conformemente alle norme previste dalla presente direttiva.

(11)

La direttiva introdurrà relazioni finanziarie semestrali più esaustive per gli emittenti di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Ciò permetterebbe agli investitori di fare una valutazione più informata della situazione dell'emittente.

(12)

Lo Stato membro d'origine può prevedere esenzioni alle relazioni semestrali da parte degli emittenti di titoli di debito nel caso di:

enti creditizi che operano come piccoli emittenti di titoli di debito, o

emittenti già esistenti all'entrata in vigore della presente direttiva che emettono esclusivamente titoli di debito incondizionatamente e irrevocabilmente garantiti dallo Stato membro d'origine o da una delle sue autorità regionali o locali, oppure

per un periodo transitorio di dieci anni, solamente per quanto riguarda i titoli di debito che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato anteriormente al 1o gennaio 2005 e diretti soltanto ad investitori professionali. Una tale esenzione concessa da uno Stato membro non può essere estesa a titoli di debito successivamente ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

(13)

Il Parlamento europeo e il Consiglio accolgono favorevolmente l'impegno della Commissione di esaminare rapidamente la possibilità di migliorare la trasparenza quanto alle politiche retributive, alla remunerazione totale versata (ivi compresi i compensi contingenti o differiti) e ai benefici in natura concessi ai membri degli organi amministrativi, di gestione e di controllo sulla base del suo piano d'azione per l''Ammodernamento del diritto societario e il miglioramento della governance delle società nell'Unione europea del 21 maggio 2003, nonché dell'intenzione della Commissione di presentare una raccomandazione in materia in un prossimo futuro.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli emittenti le cui quote siano ammesse agli scambi in un mercato regolamentato e le cui principali attività si svolgano nell'industria estrattiva a comunicare i pagamenti effettuati ai governi nella loro relazione finanziaria annuale. Lo Stato membro d'origine dovrà inoltre incoraggiare un aumento della trasparenza di tali pagamenti nell'ambito di quanto stabilito nei vari fori finanziari internazionali.

(15)

La presente direttiva renderà anche obbligatorie le relazioni finanziarie semestrali per gli emittenti di soli titoli di debito nei mercati regolamentati. Si dovrebbero prevedere esenzioni soltanto per i mercati all'ingrosso sulla base di un valore nominale unitario a partire da 50 000 EUR, come ai sensi della direttiva 2003/71/CE. Qualora i titoli di debito siano emessi in un'altra valuta, le esenzioni sono possibili soltanto se il valore nominale unitario in siffatta valuta, alla data di emissione, è almeno equivalente alla suddetta soglia.

(16)

La disponibilità di informazioni più tempestive e più attendibili sui risultati dell'emittente di azioni nel corso dell'esercizio finanziario presuppone inoltre una maggiore frequenza dell'informazione infrannuale. Andrebbe pertanto introdotto l'obbligo di pubblicare un resoconto di gestione provvisorio durante i primi sei mesi e un secondo resoconto di gestione provvisorio durante gli altri sei mesi dell'esercizio finanziario. Gli emittenti di azioni che già pubblicano relazioni finanziarie trimestrali non dovrebbero sottostare all'obbligo di pubblicare resoconti di gestione provvisori.

(17)

All'emittente, ai suoi organi di amministrazione, di direzione o di controllo o alle persone responsabili presso l'emittente dovrebbero essere applicate adeguate norme relative alla responsabilità, ai sensi della legislazione o normativa di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero restare liberi di determinare il grado di responsabilità.

(18)

Il pubblico dovrebbe essere informato delle modifiche delle partecipazioni importanti in emittenti i cui valori mobiliari sono negoziati in un mercato regolamentato situato o operante all'interno della Comunità. Le predette informazioni dovrebbero consentire agli investitori di acquisire o cedere azioni essendo pienamente consapevoli di modifiche negli assetti di voto; esse dovrebbero inoltre rafforzare il controllo effettivo degli emittenti di azioni e migliorare la trasparenza globale del mercato rispetto ad importanti movimenti di capitali. In talune situazioni dovrebbero essere fornite informazioni in merito alle azioni o agli strumenti finanziari, come previsto all'articolo 12, depositati a titolo di garanzia.

(19)

L'articolo 9 e l'articolo 10, lettera c), non dovrebbero applicarsi alle azioni distribuite ai o dai membri del SEBC nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie purché i diritti di voto connessi a siffatte azioni non siano esercitati; il riferimento a un «breve periodo» andrebbe inteso in relazione alle operazioni di credito svolte conformemente al trattato e agli atti giuridici della BCE, in particolare gli orientamenti su strumenti e procedure di politica monetaria della BCE e TARGET, e alle operazioni di credito al fine di esercitare funzioni equivalenti conformemente alle disposizioni nazionali.

(20)

Per evitare oneri inutili a carico di taluni partecipanti del mercato e per determinare chiaramente i soggetti che esercitano effettivamente un'influenza su un emittente non è necessario stabilire obblighi di notifica di partecipazioni importanti in azioni o altri strumenti finanziari, come previsto all'articolo 12, che conferiscono il diritto di acquisire azioni per quanto riguarda i «market maker» (operatori principali) o i depositari oppure di partecipazioni in azioni o altri strumenti finanziari acquisiti esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento, entro i limiti e le garanzie da applicare in tutta l'Unione europea. Lo Stato membro d'origine dovrebbe essere autorizzato ad accordare esenzioni limitate per quanto riguarda le partecipazioni in portafogli di negoziazione di enti creditizi e imprese di investimento.

(21)

Per determinare chiaramente i soggetti che sono effettivamente i principali detentori di azioni o di altri strumenti finanziari nello stesso emittente in tutta l'Unione europea, un'impresa madre non dovrebbe essere tenuta ad aggregare le sue partecipazioni a quelle gestite da un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o da un'impresa di investimento, purché queste ultime esercitino diritti di voto indipendentemente dall'impresa madre e rispettino talune altre condizioni.

(22)

L'informazione continuativa dei possessori di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dovrebbe continuare ad essere basata sul principio della parità di trattamento. Tale principio si applica solo ai possessori di azioni che sono nella stessa posizione e non pregiudica pertanto la questione di quanti diritti di voto possano essere connessi ad una determinata azione. Analogamente, i possessori di titoli di debito dello stesso grado dovrebbero continuare a beneficiare di parità di trattamento anche nel caso di debito pubblico. È indispensabile agevolare l'informazione dei possessori di azioni e/o di titoli di debito nelle assemblee generali. In particolare occorre favorire una partecipazione più attiva dei possessori di azioni e/o di titoli di debito residenti all'estero, consentendo loro di delegare altre persone ad agire per loro conto. Per le stesse ragioni i possessori di azioni e/o di titoli di debito dovrebbero decidere in un'assemblea generale se l'uso delle moderne tecnologie di informazione e di comunicazione debba diventare una realtà. In tal caso gli emittenti dovrebbero prendere provvedimenti per informare effettivamente i possessori di loro azioni e/o titoli di debito, per quanto sia loro possibile individuarli.

(23)

L'eliminazione degli ostacoli esistenti e l'applicazione efficace dei nuovi obblighi di informazione comunitari presuppongono anche un controllo adeguato da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine. La presente direttiva dovrebbe prevedere almeno una garanzia minima della disponibilità tempestiva di tali informazioni. Per tale ragione, in ogni Stato membro dovrebbe esistere almeno un sistema di deposito e di archiviazione di tali informazioni .

(24)

L'eventuale obbligo per l'emittente di tradurre tutta l'informazione continuativa e periodica in tutte le lingue pertinenti di tutti gli Stati membri dove i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione lungi dal promuovere l'integrazione dei mercati mobiliari, ha effetti deterrenti sull'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in mercati regolamentati oltre frontiera. Pertanto l'emittente deve avere il diritto in taluni casi di fornire informazioni redatte in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Giacché è necessario un impegno particolare per attirare gli investitori dall'estero, anche da paesi esterni alla Comunità, gli Stati membri non devono più impedire agli azionisti, alle persone che esercitano diritti di voto o ai possessori di strumenti finanziari di notificare all'emittente le informazioni richieste in una lingua utilizzata comunemente negli ambienti della finanza internazionale.

(25)

L'accesso degli investitori all'informazione sugli emittenti dovrebbe essere più organizzato a livello europeo, per promuovere attivamente l'integrazione dei mercati europei del capitale. Al momento della ricerca di un accesso a tale informazione, gli investitori che non si trovino nello Stato membro d'origine dell'emittente dovrebbero essere messi sullo stesso piano di quelli che vi si trovano. Ciò può essere ottenuto facendo sì che lo Stato membro garantisca il rispetto dei requisiti minimi di qualità per la diffusione delle informazioni in tutta l'Unione europea in modo rapido e su base non discriminatoria, a seconda del tipo di informazione regolamentata in questione. Inoltre, l'informazione che è stata diffusa dovrebbe essere disponibile nello Stato membro d'origine in modo centralizzato, consentendo di creare una rete europea, a prezzi accessibili per l'investitore al dettaglio, pur senza comportare un'inutile duplicazione dei requisiti di classificazione per gli emittenti. Gli emittenti devono beneficiare di una libera concorrenza al momento di scegliere i mezzi o gli operatori per la diffusione delle informazioni ai sensi della presente direttiva.

(26)

Per semplificare ulteriormente l'accesso degli investitori all'informazione societaria in tutti gli Stati membri, occorre lasciare alle autorità nazionali di vigilanza il compito di formulare orientamenti per l'istituzione di reti elettroniche, in stretta consultazione con le altre parti interessate, in particolare con gli emittenti di valori mobiliari, gli investitori, i partecipanti al mercato, i gestori di mercati regolamentati ed i fornitori di informazioni finanziarie.

(27)

Per assicurare l'effettiva tutela degli investitori ed il corretto funzionamento dei mercati regolamentati all'interno della Comunità, le regole riguardanti le informazioni che devono essere pubblicate dagli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato della Comunità devono applicarsi anche agli emittenti che non hanno sede legale in uno Stato membro e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 48 del trattato. Occorre inoltre garantire che eventuali informazioni pertinenti supplementari sugli emittenti della Comunità o di paesi terzi la cui comunicazione sia obbligatoria in un paese terzo ma non in uno Stato membro vengano messe a disposizione del pubblico nella Comunità.

(28)

In ogni Stato membro deve essere designata un'unica autorità competente, cui spetti la responsabilità finale per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, nonché per la collaborazione internazionale. Tale autorità deve avere carattere di organo amministrativo e deve esserne garantita l'indipendenza nei confronti degli operatori economici in modo da prevenire conflitti di interessi. Gli Stati membri possono tuttavia designare un'altra autorità competente per verificare che le informazioni di cui alla presente direttiva siano elaborate conformemente al pertinente quadro per la redazione di relazioni e per prendere le misure appropriate in caso di violazione individuata; non occorre che tale autorità abbia carattere di organo amministrativo.

(29)

L'incremento delle attività transfrontaliere impone che venga migliorata la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e che venga adottato un insieme di disposizioni di ampia portata per lo scambio di informazioni e per l'adozione di provvedimenti cautelari. L'organizzazione delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza in ogni Stato membro non deve ostacolare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti.

(30)

Nella riunione del 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il Comitato dei Saggi per la regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Nella relazione finale il Comitato dei Saggi ha proposto l'introduzione di nuove tecniche legislative basate su un approccio articolato su quattro livelli, vale a dire principi essenziali, misure tecniche di esecuzione, cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione dei mercati mobiliari e vigilanza sul rispetto delle norme comunitarie. La presente direttiva deve limitarsi a stabilire principi quadro di carattere generale, mentre le misure tecniche di esecuzione, che devono essere adottate dalla Commissione con l'assistenza del Comitato europeo dei valori mobiliari, devono regolamentare i dettagli di natura tecnica.

(31)

Con la risoluzione adottata nel marzo 2001 il Consiglio europeo di Stoccolma ha approvato la relazione finale del Comitato dei Saggi e la proposta di un approccio articolato su quattro livelli per accrescere l'efficienza e la trasparenza del processo legislativo di adozione della normativa comunitaria in materia di valori mobiliari.

(32)

Secondo la risoluzione del Consiglio europeo di Stoccolma, occorre utilizzare più frequentemente le misure di esecuzione, per garantire che le disposizioni tecniche possano tenere il passo con l'evoluzione dei mercati e della vigilanza, e occorre fissare un calendario per tutte le fasi dei lavori relativi alle misure di esecuzione.

(33)

Con la sua risoluzione sull'attuazione della legislazione riguardante i servizi finanziari, del 5 febbraio 2002, anche il Parlamento europeo ha approvato la relazione del Comitato dei Saggi, sulla base della dichiarazione solenne fatta dal presidente della Commissione di fronte al Parlamento quello stesso giorno e della lettera, del 2 ottobre 2001, inviata dal Commissario responsabile del mercato interno al presidente della commissione parlamentare per i problemi economici e monetari concernente le garanzie previste per il ruolo del Parlamento europeo in tale processo.

(34)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(35)

Il Parlamento europeo deve disporre di un periodo di tre mesi dalla prima trasmissione del progetto di misure di esecuzione per esaminarle e pronunciarsi in merito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, questo periodo può essere abbreviato. Qualora, entro tale periodo, il Parlamento europeo approvi una risoluzione, la Commissione deve riesaminare il progetto di misure.

(36)

Al fine di tenere conto dei nuovi sviluppi intervenuti nei mercati mobiliari, potrebbe rendersi necessaria l'adozione di misure tecniche di esecuzione per le norme contenute nella presente direttiva. La Commissione deve essere pertanto autorizzata a adottare misure di esecuzione, purché queste ultime non modifichino gli elementi essenziali della presente direttiva e purché la Commissione agisca secondo i principi ivi sanciti, sentito il Comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione del 6 giugno 2001 (8).

(37)

Nell'esercitare le sue competenze di attuazione conformemente alla presente direttiva la Commissione dovrebbe rispettare i seguenti principi:

la necessità di garantire la fiducia nei mercati finanziari tra gli investitori promuovendo elevati standard di trasparenza nei mercati finanziari;

la necessità di fornire agli investitori un'ampia gamma di investimenti competitivi e un livello di pubblicità delle informazioni e a tutela adattati alle loro condizioni;

la necessità di garantire che autorità di regolamentazione indipendenti applichino coerentemente le norme, soprattutto per quanto concerne la lotta contro la criminalità economica;

la necessità di elevati livelli di trasparenza e consultazione con tutti i partecipanti al mercato e con il Parlamento europeo e il Consiglio;

la necessità di incoraggiare l'innovazione sui mercati finanziari affinché siano dinamici ed efficaci;

la necessità di garantire l'integrità del mercato attraverso un monitoraggio rigoroso e reattivo dell'innovazione finanziaria;

l'importanza di ridurre il costo del capitale e di aumentare l'accesso a quest'ultimo;

l'equilibrio tra costi e benefici in relazione ai partecipanti al mercato su una base a lungo termine (comprese le piccole e medie imprese e i piccoli investitori) in qualsiasi misura di attuazione;

la necessità di promuovere la concorrenza internazionale dei mercati finanziari UE fatta salva l'estensione della cooperazione internazionale che risulta estremamente necessaria;

la necessità di realizzare condizioni uniformi per tutti i partecipanti al mercato stabilendo regolamentazioni a livello europeo ogni volta che sia opportuno;

la necessità di rispettare le differenze nei mercati nazionali qualora non si ripercuotano indebitamente sulla coerenza del singolo mercato;

la necessità di garantire la coerenza con le altre normative UE nel settore, in quanto gli squilibri nell'informazione e la mancanza di trasparenza possono compromettere il funzionamento dei mercati e soprattutto nuocere ai consumatori e ai piccoli investitori.

(38)

Per garantire l'osservanza degli obblighi fissati dalla presente direttiva o dalle misure di esecuzione della stessa, l'eventuale violazione dei predetti obblighi deve essere prontamente individuata e, se necessario, sanzionata. A tal fine le eventuali misure e sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive, proporzionate e applicate in modo conseguente. Gli Stati Membri devono garantire che le decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti siano soggette al diritto di ricorso all'autorità giudiziaria .

(39)

La presente direttiva mira a rafforzare gli obblighi di trasparenza attualmente applicabili agli emittenti di valori mobiliari e agli investitori che acquisiscono o cedono partecipazioni importanti in emittenti le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato . La presente direttiva sostituisce alcuni degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale (9) e l'informazione da pubblicare su detti valori. Per riunire gli obblighi di trasparenza in un unico atto è necessario modificare conformemente tale direttiva. Siffatta modifica tuttavia non pregiudica la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi supplementari ai sensi degli articoli da 42 a 63 della direttiva 2001/34/CE che rimane valida.

(40)

Poiché gli scopi delle misure proposte, vale a dire garantire la fiducia degli investitori tramite requisiti di trasparenza equivalenti per tutta la Comunità e completare in questo modo il mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri sulla base della legislazione comunitaria vigente e possono dunque, a motivo delle dimensioni delle misure in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)

La presente direttiva è in linea con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (10) .

(42)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente direttiva stabilisce obblighi riguardanti la comunicazione di informazioni periodiche e continuative sugli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

La presente direttiva non si applica né alle quote emesse dagli organismi di investimento collettivo diversi da quelli di tipo chiuso, né alle quote acquisite o cedute in tali organismi.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4, ai valori mobiliari che sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che sono stati emessi da loro ovvero dalle loro autorità regionali o locali.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 17 alle banche centrali nazionali quali emittenti di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato se tale ammissione ha avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«valori mobiliari»: valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari  (11), ad eccezione degli strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 19, della medesima direttiva aventi durata inferiore ai 12 mesi, ai quali può essere applicata la legislazione nazionale;

b)

«titoli di debito»: obbligazioni ed altri titoli di debito, ad eccezione dei valori mobiliari equivalenti ad azioni di società o che, in caso di conversione o di esercizio dei diritti da loro conferiti, comportano il diritto di acquisire azioni o valori mobiliari equivalenti ad azioni;

c)

«mercato regolamentato»: mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE;

d)

«emittente»: soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, compreso uno Stato, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; in caso di certificati rappresentativi di valori mobiliari, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari;

e)

« azionista »: persona fisica o giuridica di diritto privato o pubblico che, direttamente o indirettamente, detiene :

i)

azioni dell'emittente a proprio nome e per proprio conto;

ii)

azioni dell'emittente a proprio nome, ma per conto di un'altra persona fisica o giuridica ;

iii)

certificati rappresentativi di valori mobiliari, nel qual caso l'azionista è il portatore di tali certificati rappresentativi ;

f)

« impresa controllata»: impresa

i)

nella quale una persona fisica o giuridica ha la maggioranza dei diritti di voto; o

ii)

della quale una persona fisica o giuridica ha il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione , di direzione o di controllo e, nello stesso tempo, è azionista o socio dell'impresa in questione; o

iii)

della quale una persona fisica o giuridica è azionista o socio e nella quale esercita da sola , in virtù di un accordo concluso con altri azionisti o soci dell'impresa in questione , il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci; o

iv)

sulla quale una persona fisica o giuridica ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo ;

g)

«organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso»: i fondi comuni di investimento e le società di investimento:

i)

aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico ed il cui funzionamento sia soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e

ii)

le cui quote siano, su richiesta dei possessori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali organismi;

h)

«quote di un organismo di investimento collettivo»: i valori mobiliari emessi da un organismo di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tale organismo;

i)

«Stato membro d'origine»:

i)

per gli emittenti di titoli di debito di valore nominale inferiore a 1 000 EUR o per gli emittenti di azioni:

quando l'emittente ha sede nella Comunità, lo Stato membro nel quale ha la sede legale;

quando l'emittente ha sede in un paese terzo, lo Stato membro nel quale è tenuto a depositare le informazioni annuali presso l'autorità competente conformemente all'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE ;

lo stesso regime si applica a titoli di debito in valute diverse dall'euro, purché il relativo valore nominale unitario, alla data dell'emissione, sia inferiore a 1 000 EUR o pressoché equivalente a 1 000 EUR;

ii)

per gli emittenti diversi da quelli di cui al punto i), lo Stato membro scelto dall'emittente tra gli Stati membri in cui l'emittente ha la sede legale e gli Stati membri che hanno ammesso i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato sul loro territorio ; l'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine; la scelta resta valida per almeno tre anni a meno che i valori mobiliari dell'emittente non siano più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato nell'Unione europea ;

j)

«Stato membro ospitante»: uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine nel quale i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

k)

«informazioni previste dalla regolamentazione»: tutte le informazioni che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, è tenuto a comunicare a norma della presente direttiva, dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)  (12) o delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro , quali adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva ;

l)

«mezzi elettronici»: attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione d igitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico;

m)

«società di gestione»: una società quale definita all'articolo 1 bis, punto 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.V.M.) (13);

n)

«operatore indipendente»: una persona continuamente presente sui mercati finanziari, disposta a negoziare per conto proprio, acquistando e vendendo strumenti finanziari impegnando il proprio capitale a prezzi fissati autonomamente.

o)

«ente creditizio»: un'impresa quale definita all'articolo 1, punto 1, lettera a) della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (14);

p)

«valori mobiliari emessi in modo continuo o ripetuto»: titoli di debito in serie aperta dello stesso emittente o almeno due distinte emissioni di un tipo e/o una categoria simile.

2.   Ai fini della definizione di «impresa controllata» di cui al paragrafo 1, lettera f), punto ii), i diritti del possessore dei valori mobiliari in relazione a votazioni, nomine e rimozioni includono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata dall'azionista e quelli di qualunque persona fisica o giuridica che agisca, seppure a nome proprio, per conto dell'azionista o di qualsiasi altra impresa controllata dall'azionista .

3.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

In particolare la Commissione :

a)

ai fini del paragrafo 1, lettera i), punto ii), stabilisce la procedura in base alla quale l'emittente può effettuare la scelta di cui a tale punto;

b)

quando ciò sia appropriato ai fini della scelta dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 1, lettera i), punto ii), adegua il periodo triennale in riferimento ai dati relativi all'emittente alla luce di eventuali nuovi obblighi previsti dal diritto comunitario in materia di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c)

ai fini del paragrafo 1, lettera l), stila un elenco indicativo dei mezzi che non possono essere considerati mezzi elettronici, tenendo conto dell'allegato V della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche  (15).

Articolo 3

Integrazione dei mercati mobiliari

1.   Lo Stato membro d'origine può assoggettare un emittente ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva .

Lo Stato membro d'origine può altresì assoggettare un possessore di azioni o una persona fisica o giuridica, di cui agli articoli 10 o 12, ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva.

2.   Uno Stato membro ospitante non può:

a)

per quanto riguarda l'ammissione di valori mobiliari in un mercato regolamentato sul suo territorio, imporre obblighi di informazione più severi di quelli previsti dalla presente direttiva o dall'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE;

b)

per quanto riguarda la notifica di informazioni, imporre ai possessori di azioni o alle persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10 o 12 obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva.

CAPO II

INFORMAZIONI PERIODICHE

Articolo 4

Relazioni finanziarie annuali

1.   L'emittente pubblica la sua relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dopo la fine di ciascun esercizio finanziario e assicura che resti a disposizione del pubblico per almeno cinque anni .

2.   La relazione finanziaria annuale comprende:

a)

il bilancio sottoposto a revisione;

b)

la relazione sulla gestione;

c)

attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati .

3.    Se l'emittente è tenuto ad approntare i conti consolidati conformemente alla direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983  (16) , il bilancio sottoposto a revisione comprende tali conti consolidati redatti conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i conti annuali della società capogruppo redatti conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la capogruppo ha sede .

Se l'emittente non è tenuto ad approntare i conti consolidati il bilancio sottoposto a revisione comprende i conti redatti conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la società ha sede .

4.   Il bilancio è sottoposto a revisione conformemente agli articoli 51 e 51 bis della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società  (17) e, se l'emittente è tenuto ad approntare i conti consolidati, conformemente all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE .

La relazione di revisione, firmata dalla persona o dalle persone responsabili della revisione del bilancio viene comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.

5.   La relazione sulla gestione è stilata conformemente all'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE e, se l'emittente è tenuto ad approntare i conti consolidati, conformemente all'articolo 36 della direttiva 83/349/CEE .

6.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

La Commissione specifica in particolare le condizioni tecniche alle quali la relazione finanziaria annuale pubblicata, compresa la relazione di revisione, deve restare a disposizione del pubblico. Se del caso la Commissione può altresì modificare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Relazioni finanziarie semestrali

1.   L'emittente di azioni o titoli di debito pubblica una relazione finanziaria semestrale riguardante i primi sei mesi dell'esercizio finanziario quanto prima dopo la fine del semestre considerato, ma comunque entro due mesi a decorrere dalla fine di tale semestre. L'emittente provvede affinché la relazione finanziaria semestrale resti a disposizione del pubblico per almeno cinque anni .

2.   La relazione finanziaria semestrale comprende:

a)

un bilancio abbreviato;

b)

una relazione intermedia sulla gestione ;

c)

attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che , a quanto loro consta, il bilancio abbreviato redatto in conformità della serie di principi contabili applicabili fornisce una presentazione fedele e attendibile delle attività e passività della situazione patrimoniale, degli utili e delle perdite dell'emittente o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, come prescritto al paragrafo 3, e che la relazione intermedia sulla gestione comprende un'analisi attendibile delle informazioni cui al paragrafo 4 .

3.    Se l'emittente è tenuto ad approntare i conti consolidati, il bilancio abbreviato è redatto conformemente ai principi contabili internazionali applicabili per l'informativa finanziaria infrannuale, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 .

Se l'emittente non è tenuto ad approntare i conti consolidati, il bilancio abbreviato contiene almeno uno stato patrimoniale sintetico, un conto economico sintetico e note esplicative di tali conti. Nel redigere lo stato patrimoniale sintetico e il conto economico sintetico l'emittente segue per la rilevazione e la valutazione gli stessi principi utilizzati nelle relazioni finanziarie annuali.

4.     La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno un riferimento agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario e relativa incidenza sul bilancio abbreviato unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio finanziario. Per gli emittenti di azioni la relazione intermedia sulla gestione contiene altresì le principali operazioni delle parti correlate.

5.   Se la relazione finanziaria semestrale è stata sottoposta a revisione, la relazione di revisione è riprodotta integralmente. La stessa disposizione si applica anche in caso di revisione limitata. Se la relazione finanziaria semestrale non è stata sottoposta né a revisione né a revisione limitata, l'emittente riporta tale informazione nella predetta relazione.

6.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

In particolare la Commissione:

a)

specifica le condizioni tecniche alle quali la relazione finanziaria semestrale pubblicata, compresa la revisione limitata , deve restare a disposizione del pubblico;

b)

chiarisce la natura della revisione limitata; e

c)

specifica il contenuto minimo dello stato patrimoniale sintetico, del conto economico sintetico e delle note esplicative di tali conti qualora non siano redatti in conformità dei principi contabili internazionali, quali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 .

Se del caso, la Commissione può altresì modificare il periodo di 5 anni di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Informazione finanziaria trimestrale

1.    Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE, l'emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato pubblica una dichiarazione rilasciata dalla sua direzione durante il primo semestre dell'esercizio finanziario e un'altra dichiarazione della sua direzione durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario. Detta dichiarazione è rilasciata in un periodo che va da dieci settimane dall'inizio a sei settimane prima della fine del pertinente semestre. Essa contiene informazioni che coprono il periodo fra l'inizio del pertinente semestre e la data di pubblicazione. Detta dichiarazione fornisce:

una spiegazione degli eventi materiali e delle operazioni avvenuti durante il pertinente periodo e relativa incidenza sulla posizione finanziaria dell'emittente e delle sue imprese controllate, e

una descrizione generale della sua posizione finanziaria e dell'andamento dell'emittente, delle sue imprese controllate durante il pertinente periodo.

2.    Gli emittenti che ai sensi della legislazione nazionale, delle norme del mercato regolamentato e di loro propria iniziativa pubblicano relazioni finanziarie trimestrali in conformità della suddetta legislazione o delle suddette norme non sono tenuti a presentare dichiarazioni pubbliche rilasciate dalla direzione di cui al paragrafo 1.

3.    La Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo, al più tardi dopo ... (Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva), una relazione sulla trasparenza delle relazioni trimestrali e delle dichiarazioni della direzione degli emittenti, allo scopo di esaminare se le informazioni fornite raggiungono l'obiettivo di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata della situazione patrimoniale dell'emittente. Tale relazione comprende una valutazione di impatto sui settori per i quali la Commissione intende proporre emendamenti al presente articolo.

Articolo 7

Responsabilità

Gli Stati membri assicurano che la responsabilità per le informazioni da redigere e rendere pubbliche conformemente agli articoli 4, 5 , 6 e 15 compete quanto meno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, di direzione o di controllo e gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino agli emittenti, agli organi suddetti o alle persone che sono responsabili presso gli emittenti stessi .

Articolo 8

Esenzioni

1.   Gli articoli 4, 5 e 6 non si applicano ai seguenti emittenti:

a)

le autorità statali, regionali o locali di uno Stato, gli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri a prescindere dal fatto che esse emettano o meno azioni o altri valori mobiliari; e

b)

gli emittenti esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR , o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario alla data di emissione è equivalente almeno a 50 000 EUR .

2.     Lo Stato membro d'origine può scegliere di non applicare l'articolo 5 agli enti creditizi le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso soltanto titoli di debito purché il totale dell'importo nominale di tutti i titoli in questione resti inferiore a 100 000 000 EUR e essi non abbiano pubblicato un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE.

3.     Lo Stato membro d'origine può scegliere di non applicare l'articolo 5 agli emittenti già esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE che emettono esclusivamente sul mercato regolamentato titoli di debito con garanzia incondizionata e irrevocabile dello Stato membro d'origine o di una delle autorità regionali o locali di quest'ultimo.

CAPO III

INFORMAZIONE CONTINUATIVA

SEZIONE I

INFORMAZIONE SULLE PARTECIPAZIONI IMPORTANTI

Articolo 9

Notifica dell'acquisizione o della cessione di partecipazioni importanti

1.   Lo Stato membro d'origine assicura che un azionista, qualora acquisisca o ceda azioni di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che comportano diritti di voto, notifichi all'emittente la percentuale di diritti di voto a seguito dell'acquisizione o della cessione laddove tale percentuale raggiunga, superi o scenda al di sotto di una delle seguenti soglie: 5%, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50% e 75 %.

I diritti di voto sono calcolati in base a tutte le azioni che comportano tali diritti anche se il loro esercizio è sospeso. Inoltre l'informazione suddetta deve essere notificata anche riguardo a tutte le azioni che appartengono a una medesima categoria che comportano diritti di voto.

2.    Lo Stato membro d'origine assicura che gli azionisti notifichino all'emittente la percentuale di diritti di voto laddove tale percentuale raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 1 a seguito di fatti che modificano la distribuzione dei diritti di voto, basandosi sulle informazioni pubblicate a norma dell'articolo 14. Qualora l'emittente abbia sede in un paese terzo la notifica è compiuta per fatti di portata equivalente.

3.   Gli Stati membri possono non applicare :

a)

la soglia del 30% quando lo Stato membro d'origine applica una soglia di un terzo;

b)

la soglia del 75 % quando lo Stato membro d'origine applica una soglia di due terzi.

4.     Il presente articolo non si applica alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento breve, né ai depositari di azioni in quanto tali purché tali depositari possano soltanto esercitare diritti di voto per dette azioni secondo istruzioni impartite per iscritto o con mezzi elettronici.

5.     Il presente articolo non si applica neppure all'acquisizione o alla cessione di una partecipazione importante pari o superiore alla soglia del 5% da parte di un operatore principale in quanto tale purché:

a)

sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE;

b)

non intervenga nella gestione dell'emittente interessato né eserciti alcuna influenza su quest'ultimo allo scopo di acquisire tali azioni o di sostenere il prezzo di esse.

6.     Gli Stati membri d'origine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), possono prevedere che i diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, quale definito all'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 93/6/CEE, non siano conteggiati ai fini del presente articolo purché:

a)

i diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione non superino il 5% e

b)

l'ente creditizio o l'impresa di investimento assicuri che i diritti di voto connessi alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.

7.     Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme nei paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, misure di esecuzione.

La Commissione definisce in particolare, la durata massima del «ciclo di regolamento breve» di cui al paragrafo 4 nonché idonei meccanismi di controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine. Inoltre, la Commissione può stilare un elenco dei fatti di cui al paragrafo 2.

Articolo 10

Acquisizione o cessione di quote rilevanti di diritti di voto

Gli obblighi di notifica di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, si applicano anche ad una persona fisica o giuridica nella misura in cui abbia diritto ad acquisire, a cedere o ad esercitare i diritti di voto in uno dei seguenti casi o in un insieme di essi :

a)

i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona fisica o giuridica ha concluso un accordo che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto che detengono, una politica comune durevole nei confronti della gestione dell'emittente in questione;

b)

i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo concluso con tale persona fisica o giuridica che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;

c)

i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempreché tale persona controlli i diritti di voto e dichiari la sua volontà di esercitarli;

d)

i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l'usufrutto;

e)

i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi delle lettere da a) a d) da un'impresa controllata da tale persona fisica o giuridica;

f)

i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti ;

g)

i diritti di voto detenuti da un terzo, a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica;

h)

h) i diritti di voto che tale persona fisica o giuridica può esercitare in virtù di una delega qualora possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti.

Articolo 11

Esenzione relativa al Sistema europeo di banche centrali

Gli articoli 9 e 10, lettera c), non si applicano alle azioni distribuite ai o dai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni distribuite ai o dai membri del SEBC sotto forma di pegno, di operazioni pronti contro termine o contratti simili di liquidità concessi per motivi di politica monetaria nell'ambito di un sistema di pagamento.

L'esenzione si applica alle operazioni suddette per un breve periodo e a condizione che i diritti di voto connessi a tali azioni non siano esercitati.

Articolo 12

Procedure in materia di notifica e comunicazione delle partecipazioni importanti

1.   La notifica di cui agli articoli 9 e 10 include le informazioni seguenti:

a)

la situazione derivante dall'operazione, in termini di diritti di voto;

b)

la catena di imprese controllate mediante le quali i diritti di voto sono effettivamente detenuti, se del caso;

c)

la data alla quale è stata raggiunta o superata la soglia; e

d)

l'identità dell'azionista, anche se quest'ultimo non ha diritto ad esercitare i diritti di voto alle condizioni previste dall'articolo 10 e della persona fisica o giuridica avente il diritto di esercitare i diritti di voto per conto dell'azionista.

2.    La notifica all'emittente viene effettuata il più presto possibile e comunque entro quattro giorni di negoziazione a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l'azionista o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10:

a)

viene a conoscenza dell'acquisizione o della cessione o della possibilità di esercitare diritti di voto ovvero al giorno in cui, considerate le circostanze, sarebbe dovuto venirne a conoscenza, indipendentemente dalla data in cui l'acquisizione, la cessione o la possibilità di esercitare i diritti di voto prende effetto; o

b)

è informato dei fatti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 .

3.    Un'impresa è esentata dall'obbligo di notifica prevista conformemente al paragrafo 1, se la notifica è effettuata dall'impresa madre, o ove l'impresa madre sia un'impresa controllata, dall'impresa madre di quest'ultima .

4.     L'impresa madre di una società di gestione non è tenuta ad aggregare le sue partecipazioni ai sensi degli articoli 9 e 10 con le partecipazioni gestite dalla società di gestione alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE, purché la società di gestione eserciti i diritti di voto separatamente dall'impresa madre.

Gli articoli 9 e 10 si applicano tuttavia qualora l'impresa madre o un'altra impresa controllata dell'impresa madre abbia investito in partecipazioni gestite da tale società di gestione e la società di gestione non abbia discrezionalità ad esercitare i diritti di voto connessi a tali partecipazioni e possa esercitare i diritti di voto connessi alle azioni in questione esclusivamente dietro istruzioni dirette impartite dall'impresa madre o da un'altra impresa controllata dell'impresa madre.

5.     L'impresa madre di una società d'investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE non è tenuta ad aggregare le sue partecipazioni ai sensi degli articoli 9 e 10 con le partecipazioni che tale società d'investimento gestisce, su base individualizzata, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 9 della direttiva 2004/39/CE purché:

la società d'investimento sia autorizzata a fornire il servizio di gestione del portafoglio di cui al punto 4 della sezione A dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

essa possa esercitare i diritti di voto connessi alle azioni in questione esclusivamente dietro istruzioni impartite per iscritto o con mezzi elettronici o assicuri che i servizi di gestione individualizzata del portafoglio siano prestati separatamente rispetto a qualsiasi altro servizio a condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE mediante la creazione di opportuni meccanismi;

essa eserciti i suoi diritti di voto separatamente dall'impresa madre.

Gli articoli 9 e 10 si applicano tuttavia qualora l'impresa madre o un'altra impresa controllata dell'impresa madre abbia investito in partecipazioni gestite da tale società di gestione e la società di gestione non abbia discrezionalità ad esercitare i diritti di voto connessi a tali partecipazioni e possa esercitare i diritti di voto connessi alle azioni in questione esclusivamente dietro istruzioni dirette impartite dall'impresa madre o da un'altra impresa controllata dell'impresa madre.

6.   Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, ma comunque entro tre giorni di negoziazione a decorrere da tale ricevimento, l'emittente rende pubbliche tutte le informazioni contenute nella notifica .

7.     Uno Stato membro di origine può esentare gli emittenti dall'obbligo di cui al paragrafo 4 se le informazioni contenute nella notifica sono rese pubbliche dalla sua autorità competente, alle condizioni di cui all'articolo 17, al momento del ricevimento della notifica e comunque entro tre giorni di negoziazione a decorrere da tale ricevimento.

8.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 , 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, la Commissione adotta secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2 , misure di esecuzione volte a:

a)

stabilire un formato standard da utilizzare in tutta la Comunità per la notifica all'emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 ;

b)

predisporre un calendario dei giorni di negoziazione per tutti gli Stati membri ;

c)

stabilire i casi in cui l'azionista o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10 o entrambi devono effettuare la necessaria notifica all'emittente;

d)

precisare le circostanze nelle quali l'azionista o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10 sarebbe dovuto venire a conoscenza dell'acquisizione o della cessione;

e)

precisare le condizioni di indipendenza che devono essere soddisfatte dalle società di gestione e dalle loro imprese madri o dalle società d'investimento e dalle loro imprese madri per beneficiare delle esenzioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

Articolo 13

Detenzione di strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquisire azioni

1.     Gli obblighi di notifica previsti all'articolo 9 si applicano altresì alla persona fisica o giuridica che detiene, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquisire, su iniziativa esclusiva del detentore, in virtù di un accordo formale, azioni alle quali sono connessi diritti di voto, già emesse, di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

2.     La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le misure di esecuzione per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo. Definisce in particolare:

a)

i tipi di strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e la loro aggregazione;

b)

la natura dell'accordo formale di cui al paragrafo 1;

c)

il contenuto della notifica da effettuare, stabilendo un formato standard da utilizzare in tutta la Comunità a tale scopo;

d)

il periodo di notifica;

e)

i soggetti a cui deve essere effettuata la notifica.

Articolo 14

Acquisizione o cessione da parte di un emittente di azioni proprie

1.     Qualora un emittente di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato acquisisca o ceda azioni proprie, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto dell'emittente, lo Stato membro ospitante assicura che l'emittente pubblichi la percentuale di azioni proprie quanto prima e comunque entro i quattro giorni di negoziazione successivi a tale acquisizione o cessione nel caso in cui la percentuale raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie del 5% o del 10% dei diritti di voto. Tale percentuale è calcolata in base al numero totale di azioni cui sono connessi i diritti di voto.

2.     La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le misure di esecuzione per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 15

Totale dei diritti di voto e del capitale

Ai fini del calcolo delle soglie di cui all'articolo 9, lo Stato membro ospitante prescrive almeno che l'emittente comunichi al pubblico il totale dei diritti di voto e del capitale alla fine di ciascun mese di calendario durante il quale si è verificato un aumento o una diminuzione di tale totale.

Articolo 16

Informazioni supplementari

1.    L'emittente di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato rende pubblica quanto prima qualsiasi modifica nei diritti connessi alle varie categorie di azioni, compresi i valori mobiliari incorporanti derivati emessi dall'emittente stesso e che danno accesso alle azioni di tale emittente.

2.     L'emittente di valori mobiliari diversi dalle azioni, ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, rende pubblica quanto prima qualsiasi modifica dei diritti dei possessori di valori mobiliari diversi dalle azioni, compresi i cambiamenti delle condizioni relative a tali valori mobiliari che possano indirettamente pregiudicare detti diritti, in particolare a seguito di una modifica delle condizioni relative al prestito o dei tassi di interesse.

3.     L'emittente di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato rende pubbliche quanto prima le nuove emissioni di prestiti e, in particolare, le garanzie personali e reali di cui saranno corredate. Fatta salva la direttiva 2003/6/CE, il disposto del presente paragrafo non si applica a un organismo pubblico internazionale di cui fa parte almeno uno Stato membro.

SEZIONE II

INFORMAZIONI PER I POSSESSORI DI VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

Articolo 17

Obblighi di informazione per gli emittenti le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato

1.   L'emittente di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato garantisce parità di trattamento per tutti i possessori di azioni che si trovano in condizioni identiche.

2.   L'emittente garantisce che tutti gli strumenti e le informazioni necessari per consentire ai possessori di azioni di esercitare i loro diritti siano disponibili nello Stato membro d'origine e che sia preservata l'integrità dei dati. Ai possessori di azioni non viene impedito di esercitare i propri diritti tramite delega, nel rispetto della legge del paese in cui l'emittente è registrato . In particolare, l'emittente:

a)

fornisce le informazioni sul luogo, sulla data e sull'ordine del giorno delle assemblee, sul numero complessivo di azioni e di diritti di voto e sui diritti dei possessori di azioni di partecipare alle assemblee;

b)

mette a disposizione un modulo di delega, su carta o, se possibile, su supporto elettronico, a ciascuna persona avente diritto di voto in un'assemblea dei possessori di azioni, unitamente all'avviso di convocazione di assemblea , o su richiesta dopo un annuncio dell'assemblea ;

c)

designa come suo agente un organismo finanziario presso il quale i possessori di azioni possano esercitare i loro diritti finanziari; e

d)

pubblica le comunicazioni o distribuisce le circolari relative all'assegnazione e al pagamento dei dividendi nonché alle emissioni di nuove azioni, comprese le informazioni sulle modalità di attribuzione, di sottoscrizione, di cancellazione e di conversione.

3.   Per la trasmissione delle informazioni ai possessori di azioni, lo Stato membro d'origine consente agli emittenti di utilizzare i mezzi elettronici, purché la relativa decisione sia presa in un'assemblea generale e rispetti almeno le condizioni seguenti:

a)

l'uso dei mezzi elettronici non dipende in alcun modo dall'ubicazione della sede o della residenza del possessore di azioni o, nei casi di cui all'articolo 10, lettere da a) a h), delle persone fisiche o giuridiche;

b)

vengono posti in atto sistemi di identificazione in modo che gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare diritti di voto o di dare istruzioni in merito, siano effettivamente informate;

c)

gli azionisti o, nei casi di cui all'articolo 10, lettere da a) a e), le persone fisiche o giuridiche aventi il diritto di acquisire, cedere o esercitare i diritti di voto sono contattati per iscritto per richiederne l'autorizzazione quanto all'uso dei mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni; in caso di mancata obiezione entro un periodo di tempo ragionevole, il consenso è dato per acquisito; essi possono poi chiedere in futuro, in ogni momento, che le informazioni siano trasmesse per iscritto ;

d)

l'eventuale ripartizione dei costi connessi alla trasmissione di tali informazioni con mezzi elettronici è stabilita dall'emittente conformemente al principio di parità di trattamento di cui al paragrafo 1.

4.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, nonché per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Essa specifica in particolare i tipi di istituti finanziari tramite i quali il possessore di azioni può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 18

Obblighi di informazione per gli emittenti i cui titoli di debito sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

1.   L'emittente di titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato garantisce parità di trattamento per tutti i possessori di titoli di debito dello stesso grado per quanto riguarda tutti i diritti collegati a tali titoli.

2.   L'emittente garantisce che tutte le informazioni e tutti gli strumenti necessari per consentire ai possessori di titoli di debito di esercitare i loro diritti siano disponibili al pubblico nello Stato membro d'origine e che sia preservata l'integrità dei dati. Ai possessori di titoli di debito non viene impedito di esercitare i propri diritti tramite delega, nel rispetto della legge del paese nel quale l'emittente ha sede . In particolare, l'emittente:

a)

pubblica le comunicazioni o distribuisce le circolari riguardanti il luogo, la data e l'ordine del giorno delle assemblee dei possessori di titoli di debito, il pagamento degli interessi, l'esercizio di eventuali diritti di conversione, di permuta, di sottoscrizione, di cancellazione e di rimborso nonché il diritto di tali possessori a parteciparvi;

b)

mette a disposizione un modulo di delega, su carta o, se possibile, su supporto elettronico, a ciascuna persona avente diritto di voto in un'assemblea dei possessori di titoli di debito, unitamente all'avviso di convocazione di assemblea , o su richiesta dopo un annuncio dell'assemblea ; e

c)

designa come suo agente un organismo finanziario presso il quale i possessori di titoli di debito possano esercitare i loro diritti finanziari.

3.   Se sono invitati ad un'assemblea soltanto i possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario ammonta ad almeno 50 000 EUR o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore unitario è almeno equivalente, alla data dell'emissione, a 50 000 EUR , l'emittente può scegliere come sede dell'assemblea qualsiasi Stato membro, purché tutti gli strumenti e le informazioni necessari per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato membro.

4.   Per la trasmissione delle informazioni ai possessori di titoli di debito, lo Stato membro d'origine o lo Stato membro scelto dall'emittente conformemente al paragrafo 3 consente agli emittenti di utilizzare i mezzi elettronici, purché la relativa decisione sia presa in un'assemblea generale e rispetti almeno le condizioni seguenti:

a)

l'uso dei mezzi elettronici non dipende in alcun modo dall'ubicazione della sede o della residenza del possessore dei titoli di debito o della persona delegata a rappresentarlo;

b)

vengono posti in atto sistemi di identificazione in modo che i possessori di titoli di debito siano effettivamente informati;

c)

i possessori di titoli di debito sono contattati per iscritto per richiederne l'autorizzazione quanto all' uso dei mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni ; in caso di mancata obiezione entro un periodo di tempo ragionevole, il consenso è dato per acquisito; essi possono poi chiedere in futuro, in ogni momento, che le informazioni siano trasmesse per iscritto ;

d)

l'eventuale ripartizione dei costi connessi alla trasmissione di informazioni con mezzi elettronici è stabilita dall'emittente conformemente al principio di parità di trattamento di cui al paragrafo 1.

5.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, nonché per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Essa specifica in particolare i tipi di istituti finanziari tramite i quali il possessore di titoli di debito può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).

CAPO IV

OBBLIGHI GENERALI

Articolo 19

Controllo dello Stato membro d'origine

1.   Quando l'emittente , o qualsiasi persona che abbia sollecitato senza il consenso di quest'ultimo l'ammissione dei propri valori mobiliari alla negoziazione su un mercato regolamentato, comunica le informazioni previste dalla regolamentazione, le deposita nel contempo presso l'autorità competente del suo Stato membro d'origine. Tale autorità competente può decidere di pubblicare le predette informazioni nel suo sito Internet.

Quando l'emittente intende modificare il suo atto costitutivo o il suo statuto, comunica il progetto di modifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine e al mercato regolamentato nel quale ha ottenuto l'ammissione dei suoi valori mobiliari alla negoziazione. Tale comunicazione viene effettuata prontamente, al più tardi il giorno della convocazione dell'assemblea generale che deve votare la modifica o esserne informata.

2.   Lo Stato membro d'origine può esentare l'emittente dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le informazioni comunicate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE o all'articolo 12, paragrafo 6 della presente direttiva.

3.   Le informazioni da notificare all'emittente conformemente agli articoli 9, 10, 11 e 12 sono depositate nel contempo presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

4.   Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

La Commissione specifica in particolare la procedura secondo la quale l'emittente o il possessore di azioni o di altri strumenti finanziari o la persona di cui all'articolo 10 deposita le informazioni presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente rispettivamente ai paragrafi 1 o 3 al fine di:

a)

consentire il deposito con mezzi elettronici nello Stato membro d'origine;

b)

coordinare il deposito della relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 4 della presente direttiva con il deposito delle informazioni annuali di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE .

Articolo 20

Regime linguistico

1.   Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato soltanto nello Stato membro d'origine, le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine .

2.   Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sia nello Stato membro d'origine sia in uno o più Stati membri ospitanti, le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate:

a)

in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine; e

b)

a scelta dell'emittente, o in una lingua accettata dall'autorità competente di tali Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3.   Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri ospitanti ma non nello Stato membro d'origine, le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate , a scelta dell'emittente, o in una lingua accettata dall'autorità competente di tali Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Inoltre, lo Stato membro di origine può stabilire nelle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che le informazioni previste dalla regolamentazione siano comunicate, o in una lingua accettata dalla sua autorità o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

4.   Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, gli obblighi di cui ai paragrafo 1, 2 e 3 spettano non all'emittente bensì alla persona che ha richiesto tale ammissione senza il consenso dell'emittente.

5.   Gli Stati membri consentono agli azionisti e alla persona fisica o giuridica di cui agli articoli 9, 10 e 12 di notificare le informazioni all'emittente a norma della presente direttiva soltanto in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Se l'emittente riceve tale notifica, gli Stati membri non possono imporre allo stesso di fornire una traduzione in una lingua accettata dalle autorità competenti.

6.     In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualora i valori immobiliari il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 50 000 EUR, o nel caso dei titoli di debito in valute diverse dall'euro, almeno equivalenti a 50 000 EUR alla data di emissione, siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate al pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o della persona che, con il consenso dell'emittente, ha chiesto tale ammissione.

7.   Se presso una Corte o un tribunale di uno Stato membro viene promossa un'azione legale relativa al contenuto delle informazioni previste dalla regolamentazione, la responsabilità per il pagamento dei costi della traduzione di tali informazioni ai fini dell'azione legale è stabilita conformemente alla legge di tale Stato membro.

Articolo 21

Accesso rapido alle informazioni previste dalla regolamentazione

1.   Lo Stato membro d'origine assicura che l'emittente , o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, comunichi le informazioni previste dalla regolamentazione in modo tale da garantire l'accesso rapido a tali informazioni su base non discriminatoria e le metta a disposizione del meccanismo ufficialmente designato di cui al paragrafo 2. L'emittente, o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, non può far sostenere agli investitori i costi specifici della comunicazione di informazioni. Lo Stato membro d'origine prescrive all'emittente di utilizzare i mezzi che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione europea. Lo Stato membro d'origine non può imporre l'obbligo di utilizzare solo i mezzi di comunicazione i cui gestori sono stabiliti sul suo territorio .

2.     Lo Stato membro d'origine garantisce che ci sia almeno un meccanismo ufficialmente designato per lo stoccaggio centrale delle informazioni regolamentate. Tali meccanismi devono soddisfare norme minime di qualità quanto a sicurezza, certezza delle fonti di informazione, registrazione cronologica e facilità di accesso per gli utenti finali e sono in linea con la procedura di deposito di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

3.    Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in un unico Stato membro ospitante e non nello Stato membro d'origine, lo Stato membro ospitante assicura la comunicazione delle informazioni previste dalla regolamentazione conformemente agli obblighi di cui al paragrafo 1.

4.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, nonché per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

In particolare la Commissione specifica:

a)

norme minime per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione , di cui al paragrafo 1 ;

b)

norme minime per i meccanismi designati per lo stoccaggio centrale delle informazioni, di cui al paragrafo 2;

La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.

Articolo 22

Orientamenti

1.   Le autorità competenti degli Stati membri elaborano orientamenti appropriati per facilitare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni da comunicare a norma della direttiva 2003/6/CE, della direttiva 2003/71/CE e della presente direttiva.

L'obiettivo di tali orientamenti è la creazione di:

a)

una rete elettronica da istituire a livello nazionale tra le autorità nazionali di regolamentazione dei mercati mobiliari, i gestori dei mercati regolamentati e i registri nazionali delle imprese di cui alla direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi  (18); e

b)

un'unica rete elettronica, o una piattaforma di reti elettroniche, tra gli Stati membri.

2.   La Commissione esamina i risultati raggiunti nell'applicazione del paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2006 e, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, può adottare misure di esecuzione volte a facilitare l'applicazione degli articoli 19 e 21.

Articolo 23

Paesi terzi

1.   Quando la sede legale dell'emittente è in un paese terzo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può esentare tale emittente dagli obblighi di cui agli articoli da 4 a 7 e agli articoli 12, paragrafo 6, 13, 14 e da 16 a 18, purché la legislazione del paese terzo in questione stabilisca obblighi equivalenti o l'emittente si conformi ai requisiti di legge di un paese terzo che l'autorità competente dello Stato membro d'origine considera equivalenti .

Tuttavia le informazioni da fornire conformemente agli obblighi previsti dal paese terzo sono depositate conformemente all'articolo 19 e comunicate conformemente agli articoli 20 e 21.

2.     In deroga al paragrafo 1, l'emittente la cui sede legale si trovi in un paese terzo è esentato dalla preparazione della dichiarazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 5 prima dell'esercizio finanziario che inizia il o dopo il 1o gennaio 2007, a condizione che tale emittente prepari le sue dichiarazioni finanziarie a norma dei requisiti internazionalmente accettati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tuttavia le informazioni da fornire conformemente agli obblighi previsti dal paese terzo sono depositate conformemente all'articolo 15 e comunicate conformemente agli articoli 16 e 17.

3.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine assicura che le informazioni comunicate in un paese terzo che possono rivestire importanza per il pubblico nella Comunità siano comunicate conformemente agli articoli 20 e 21, anche se non si tratta di informazioni previste dalla regolamentazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera k).

4.   Per garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1 , la Commissione adotta secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, misure di esecuzione :

a)

mettendo a punto un meccanismo che assicuri il principio dell'equivalenza delle informazioni previste dalla presente direttiva, tra cui bilanci, e le informazioni, tra cui i bilanci, previste dalla legislazione, dalla normativa o dalle disposizioni amministrative di un paese terzo;

b)

certificanti che, in virtù delle sue disposizioni interne di natura legislativa, regolamentare, amministrativa o delle pratiche o procedure basate sulle norme fissate da organizzazioni internazionali, il paese terzo in cui è registrato l'emittente impone obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva. Entro e non oltre cinque anni dalla data di cui all'articolo 31, la Commissione adotta, ai sensi della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le decisioni necessarie in merito all'equivalenza delle norme contabili utilizzate da emittenti di paesi terzi alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3. Qualora decida che le norme contabili di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può autorizzare gli emittenti in questione a continuare a utilizzare tali norme per un adeguato periodo transitorio.

5.     Onde assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 3, la Commissione, ai sensi della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, può adottare misure di esecuzione che definiscono il tipo di informazioni comunicate in un paese terzo che rivestono importanza per i cittadini della Comunità.

6.     Le imprese la cui sede legale si trova in un paese terzo e che avrebbero chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 85/611/CEE o, per quanto riguarda la gestione del portafoglio, della direttiva 2004/39/CE se avessero la sede legale o (solo nel caso di una società d'investimento) la sede principale nella Comunità sono altresì esentate dall'aggregare partecipazioni con quelle dell'impresa madre secondo le disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5, purché soddisfino requisiti di indipendenza equivalenti a quelli delle società di gestione o delle società di investimento.

7.     Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 4, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, adotta misure di esecuzione certificanti che in virtù delle sue disposizioni interne di natura legislativa, regolamentare e amministrativa un paese terzo impone obblighi di indipendenza equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e dalle relative misure di esecuzione.

CAPO V

AUTORITÁ COMPETENTI

Articolo 24

Autorità competenti e loro poteri

1.   Ciascuno Stato membro designa l'autorità centrale di cui all'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 2003/71/CE come l'autorità amministrativa centrale competente responsabile per assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva e per garantire l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della stessa. Gli Stati membri informano in seguito la Commissione.

2.     Tuttavia, ai fini del paragrafo 5, lettera h), gli Stati membri possono designare un'altra autorità competente, diversa da quella centrale competente di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri possono autorizzare la loro autorità centrale competente a delegare alcuni compiti. Eccettuati i compiti di cui al paragrafo 5, lettera h), eventuali deleghe di compiti riguardanti gli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalle relative misure di esecuzione sono esaminate cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva e scadono otto anni dopo l'entrata in vigore della stessa . Tali deleghe vengono conferite secondo modalità precise e indicano i compiti da svolgere e le condizioni del loro svolgimento.

Tali condizioni includono una clausola che impone all'entità alla quale sono delegati i compiti di essere organizzata in modo che siano evitati i conflitti di interesse e che le informazioni ottenute nello svolgimento dei compiti delegati non siano utilizzate in modo scorretto o per impedire la concorrenza. In ogni caso la responsabilità finale di vigilare sull'osservanza delle disposizioni della presente direttiva e delle misure di esecuzione adottate conformemente alla presente direttiva spetta all'autorità competente designata conformemente al paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali disposizioni in materia di delega di compiti, comprese le condizioni precise che regolamentano le deleghe.

5.   Ciascuna autorità competente è dotata di tutti i poteri necessari all'adempimento delle sue funzioni. Ha quanto meno il potere di:

a)

esigere che i revisori, gli emittenti, i possessori di azioni o di altri strumenti finanziari o le persone di cui agli articoli 10 o 12, e le persone che li controllano o che sono da loro controllate, trasmettano informazioni e documenti;

b)

imporre all'emittente di comunicare le informazioni di cui alla lettera a) con i mezzi ed entro i termini che l'autorità ritiene necessari. L'autorità competente può pubblicare tali informazioni di propria iniziativa qualora gli emittenti, o le persone che li controllano o sono da loro controllate, non lo facciano e dopo aver sentito l'emittente;

c)

imporre agli amministratori degli emittenti e dei possessori di azioni o di altri strumenti finanziari, o delle persone di cui agli articoli 10 e 12, di notificare le informazioni previste dalla presente direttiva o dalla legislazione nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e, se necessario, di fornire ulteriori informazioni e documenti;

d)

sospendere o richiedere che il mercato regolamentato rilevante sospenda la negoziazione di valori mobiliari per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli per sospettare che le disposizioni della presente direttiva, o della legislazione nazionale adottata in attuazione della presente direttiva, siano state violate dall'emittente;

e)

proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni della presente direttiva, o della legislazione nazionale adottata in attuazione della presente direttiva, sono state violate o se ha ragionevoli dubbi per sospettare che sarebbero violate;

f)

controllare che l'emittente comunichi le informazioni tempestivamente con l'obiettivo di garantire al pubblico un accesso efficace e a pari condizioni in tutti gli Stati membri in cui sono negoziati i valori mobiliari e adottare le iniziative appropriate in caso contrario ;

g)

rendere pubblico il fatto che un emittente, o un possessore di azioni o di altri strumenti finanziari o la persona di cui agli articoli 10 e 12 , non ottempera ai suoi obblighi;

h)

appurare che le informazioni di cui alla presente direttiva siano stilate conformemente al pertinente quadro fissato per le stesse e prendere le misure appropriate nel caso si scoprano violazioni; e

i)

effettuare ispezioni nel proprio territorio conformemente alla legislazione nazionale, allo scopo di verificare la conformità alle disposizioni della presente direttiva e alle sue misure di esecuzione. Qualora sia necessario in base alla legislazione nazionale, la o le autorità competenti possono avvalersi di tale potere mediante ricorso all'organo giurisdizionale competente e/o in cooperazione con altre autorità.

6.    Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 non pregiudicano il diritto degli Stati membri di adottare disposizioni legislative e amministrative diverse per i territori europei d'oltremare per le cui relazioni esterne siano responsabili.

7.     La comunicazione alle autorità competenti da parte dei revisori di fatti o decisioni in relazione con quanto l'autorità competente esige ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera a) non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali revisori responsabilità di alcun tipo.

Articolo 25

Segreto d'ufficio e cooperazione tra Stati membri

1.   Tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti e presso le entità cui le autorità competenti abbiano eventualmente delegato dei compiti sono vincolate al segreto d'ufficio. Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non possono essere comunicate ad alcun altro soggetto od autorità se non in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio dei loro poteri, siano essi previsti dalla presente direttiva o dalla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva . Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri.

3.   Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti. Le informazioni scambiate sono coperte dal segreto d'ufficio cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

4.     Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità o con gli organi competenti di paesi terzi autorizzati dalle rispettive legislazioni a espletare i compiti (o alcuni dei compiti) attribuiti dalla presente direttiva alle autorità competenti conformemente all'articolo 24. Siffatto scambio di informazioni beneficia di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.

Articolo 26

Provvedimenti cautelari

1.   Qualora l'autorità competente di uno Stato membro ospitante accerti che un emittente o un possessore di azioni o di altri strumenti finanziari o la persona di cui all'articolo 10 ha commesso irregolarità o ha violato i propri obblighi, essa informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2.   Se, nonostante i provvedimenti presi dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o giacché tali provvedimenti si rivelano inadeguati, l'emittente o il possessore di valori mobiliari persevera nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte i provvedimenti opportuni per tutelare gli investitori conformemente all'articolo 3, paragrafo 2. La Commissione viene informata al più presto di tali provvedimenti.

CAPO VI

MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 27

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari istituito dall'articolo 1 della decisione 2001/528/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa decisione, purché le misure di esecuzione adottate conformemente a tale procedura non alterino le disposizioni essenziali della presente direttiva.

3.   Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, allo scadere di un termine di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva l'applicazione delle sue disposizioni relative all'adozione di misure tecniche e decisioni secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono prorogare la validità delle predette disposizioni deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato; a tal fine essi le riesaminano prima dello scadere del termine di quattro anni.

Articolo 28

Sanzioni

1.   Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, a che possano almeno essere prese le opportune misure amministrative o possano essere comminate sanzioni civili e/o amministrative alle persone che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a che le predette misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa comunicare al pubblico ogni misura o sanzione che sia stata applicata per violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo il caso in cui la comunicazione possa turbare gravemente i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Articolo 29

Diritto di ricorso

Gli Stati membri assicurano a che le decisioni prese conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione della presente direttiva possano essere oggetto di ricorso presso un organo giurisdizionale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Disposizioni transitorie

1.    In deroga all' articolo 5, paragrafo 3 della presente direttiva, lo Stato membro d'origine può esentare dall'obbligo di comunicare il bilancio conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 gli emittenti di cui all'articolo 9 di detto regolamento per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2006 o dopo tale data.

2.   Fermo restando l'articolo 12, paragrafo 2, entro ... (19) un possessore di azioni notifica all'emittente, conformemente agli articoli 9, 10 e 12 la percentuale di diritti di voto e di capitale che detiene a tale data nella sua società, a meno che non abbia già effettuato una notifica contenente informazioni equivalenti prima di tale data.

Fermo restando l'articolo 12, paragrafo 6, l'emittente comunica a sua volta le informazioni ricevute in tali notifiche entro ... (20).

3.    Se un emittente è registrato in un paese terzo, lo Stato membro di origine può esentarlo, soltanto riguardo ai titoli di debito già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'Unione europea anteriormente al 1o gennaio 2005, dall'obbligo di redigere il bilancio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e la relazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, purché:

a)

l'autorità competente dello Stato membro di origine riconosca che le relazioni finanziarie annuali redatte da emittenti di un tale paese terzo forniscono un quadro veritiero e attendibile dello stato patrimoniale, della posizione finanziaria e dei risultati conseguiti dall'emittente;

b)

il paese terzo in cui è registrato l'emittente non abbia reso obbligatoria l'applicazione delle norme contabili internazionali di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002; e

c)

la Commissione non abbia preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera b) in materia di equivalenza tra le norme contabili di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e

le norme contabili sancite dalla legislazione, dalla normativa o dalle disposizioni amministrative del paese terzo in cui è registrato l'emittente, oppure

le norme contabili di un paese terzo cui un'emittente ha deciso di conformarsi.

4.     Lo Stato membro di origine può esentare gli emittenti, soltanto riguardo ai titoli di debito già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'Unione europea anteriormente al 1o gennaio 2005, dall'obbligo di presentare relazioni finanziarie semestrali ai sensi dell'articolo 5 per un periodo di dieci anni successivo al 1o gennaio 2005, purché lo Stato membro di origine abbia deciso di permettere ai suddetti emittenti di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 27 della direttiva 2001/34/CE all'atto dell'ammissione alla negoziazione di tali titoli di debito.

Articolo 31

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (21). Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri che adottano misure conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 2 o 3, all'articolo 9, paragrafo 6 o all'articolo 30 le comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 32

Modifiche

A partire dalla data specificata all'articolo 31, paragrafo 1, la direttiva 2001/34/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 1, sono soppresse le lettere g) e h);

2)

l'articolo 4 è soppresso;

3)

all'articolo 6, è soppresso il paragrafo 2;

(4)

Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Gli Stati membri possono assoggettare gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale ad obblighi supplementari, purché tali obblighi supplementari siano di applicazione generale per tutti gli emittenti o per categoria di emittenti.»

5)

gli articoli da 65 a 97 sono soppressi;

6)

gli articoli 102 e 103 sono soppressi;

7)

all'articolo 107, paragrafo 3, è soppresso il secondo comma;

8)

il paragrafo 2 dell'articolo 108 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), sono soppresse le parole «e le informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse»,

b)

la lettera b) è soppressa,

c)

alla lettera c), è soppresso il punto iii),

d)

la lettera d) è soppressa.

I riferimenti alle disposizioni soppresse si intendono come riferimenti alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 33

Riesame

Entro il 30 giugno 2009, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva , come pure sull'opportunità di abolire l'esenzione per i titoli di debito esistenti una volta trascorso il periodo di dieci anni di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e sulle sue potenziali implicazioni per i mercati finanziari europei .

Articolo 34

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 35

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  GU C ...

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004.

(4)  COM(1999) 232 def.

(5)   GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64 .

(6)   GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1 .

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33).

(9)   GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1 .

(10)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(11)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1 .

(12)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16 .

(13)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2004/39/CE.

(14)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2004/69/CE della Commissione (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44).

(15)  GU L 204 del 21.7.1998, pag 37 . Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 68).

(16)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

(17)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE.

(18)  GU L 65 del del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).

(19)   Due mesi dopo la data di cui all'articolo 31, paragrafo 1 .

(20)   Tre mesi dopo la data di cui all'articolo 31, paragrafo 1 .

(21)   24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

P5_TA(2004)0221

Accesso a beni e servizi e loro fornitura *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (COM(2003) 657 — C5-0654/2003 — 2003/0265(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 657) (1),

visto l'articolo 13, paragrafo 1, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0654/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e i pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0155/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Titolo

direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

direttiva del Consiglio che attua la parità tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

(L'emendamento si applica a tutto il testo.)

Emendamento 2

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) Nell'ambito della tradizione dei diritti civili, il diritto alla parità di trattamento spetta a una persona in quanto individuo e non in quanto membro di un gruppo con determinate caratteristiche attinenti alla razza, al sesso, alla religione o all'appartenenza etnica. Poiché donne e uomini rappresentano le due metà dell'umanità, le donne non sono un gruppo minoritario e non devono pertanto essere condiferate o trattate come tali.

Emendamento 3

Considerando 2 ter (nuovo)

 

(2 ter) Oltre al divieto di discriminazione, è importante rispettare gli altri diritti e libertà fondamentali.

Emendamento 4

Considerando 9

(9) I problemi sono particolarmente evidenti nel settore dei beni e dei servizi. Occorre pertanto evitare e sopprimere la discriminazione fondata sul sesso in questo settore. Come per la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, questo obiettivo può essere raggiunto mediante una normativa comunitaria.

(9) I problemi sono particolarmente evidenti nel settore dei beni e dei servizi. Occorre pertanto evitare e sopprimere la discriminazione fondata sul sesso in questo settore. Come per la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, questo obiettivo può essere più efficacemente raggiunto mediante una normativa comunitaria.

Emendamento 5

Considerando 10

(10) Tale normativa dovrebbe vietare la discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e a servizi . Per servizi si dovrebbero intendere quelli che sono normalmente forniti dietro compenso.

(10) Tale normativa dovrebbe attuare il principio del diritto individuale alla parità uomo-donna. Essa dovrebbe vietare la discriminazione fondata sul sesso e conseguire una parità di fatto tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a tutti i beni e servizi disponibili al pubblico . Per servizi si dovrebbero intendere quelli che sono normalmente forniti dietro compenso. Vanno considerati beni quelli aventi un valore economico.

Emendamento 6

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis) La presente direttiva non si applica all'istruzione né al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità.

Emendamento 7

Considerando 11

(11) Oltre a vietare la discriminazione, è importante imporre nel contempo il rispetto di altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in quest'ambito, nonché la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Il divieto di discriminazione dovrebbe pertanto essere applicato all'accesso ai beni e ai servizi che sono disponibili al pubblico e alla loro fornitura. Non dovrebbe applicarsi al contenuto dei mezzi di comunicazione o alla pubblicità.

soppresso

Emendamento 8

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis) La differenziazione nei premi o nelle prestazioni dei prodotti assicurativi in base al sesso (inclusi i rischi di gravidanza) ha un carattere discriminatorio giacché il sesso è un fattore su cui è impossibile influire ed è unicamente destinato a un gruppo sulla base di ipotesi statistiche; una tariffazione diversa in relazione a diversi profili di rischio dovrebbe essere attribuibile al comportamento e alle scelte dei singoli individui.

Emendamento 9

Considerando 12

(12) Il principio della parità di trattamento non dovrebbe precludere il riconoscimento di differenze legate a beni o servizi per i quali gli uomini e le donne non si trovano in situazione analoga, sia perché i beni o i servizi sono destinati esclusivamente o principalmente agli individui di un sesso, come l'appartenenza a circoli privati, sia perché implicano competenze che sono esercitate in maniera diversa a seconda del sesso.

soppresso

Emendamento 10

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis) Tenuto conto delle disparità tra gli Stati membri e dei relativi rischi di distorsioni della concorrenza durante il periodo di transizione, gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione annuale alla Commissione sui progressi compiuti ai fini dell'eliminazione dei fattori attuariali relativi al sesso. Una tale costante sorveglianza da parte della Commissione, che dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio, unitamente alla piena trasparenza nell'uso di tali fattori, dovrebbe limitare le distorsioni di concorrenza durante il periodo di transizione.

Emendamento 42

Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente direttiva istituisce un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l' accesso a beni e servizi e la loro fornitura, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e donne .

1. La presente direttiva istituisce un quadro per la lotta alla discriminazione e il raggiungimento della parità fra i sessi nell' accesso a beni e servizi e la loro fornitura, al fine di garantire negli Stati membri la parità tra donne e uomini .

Emendamento 12

Articolo 1, paragrafo 2

2. Nei limiti delle competenze attribuite alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone per quanto riguarda l'accesso ai beni e ai servizi che sono disponibili al pubblico e la loro fornitura, compreso l'alloggio, sia per il settore pubblico sia per quello privato, compresi gli organismi pubblici.

2. Nei limiti delle competenze attribuite alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone per quanto riguarda l'accesso a tutti i beni e servizi che sono disponibili al pubblico e la loro fornitura, sia per il settore pubblico sia per quello privato, compresi gli organismi pubblici.

Emendamento 13

Articolo 1, paragrafo 3

3. La presente direttiva non preclude il riconoscimento di differenze legate a beni o servizi per i quali gli uomini e le donne non si trovano in situazione analoga, sia perché i beni o i servizi sono destinati esclusivamente o principalmente agli individui di un sesso, sia perché implicano competenze che sono esercitate in maniera diversa a seconda del sesso.

soppresso

Emendamento 14

Articolo 1, paragrafo 4

4. La presente direttiva non si applica all'istruzione, né al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, in particolare la pubblicità e la pubblicità televisiva quali definite nell'articolo 1, lettera b), della direttiva 89/552/CEE del Consiglio .

4. La presente direttiva non si applica all'istruzione, né al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, eccezion fatta per la pubblicità dei requisiti per l'accesso a beni e per la fornitura di servizi .

Emendamento 15

Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. La presente direttiva lascia impregiudicata l'attuazione del diritto comunitario del lavoro, in particolare delle disposizioni comunitarie attualmente vigenti in materia di regimi pensionistici aziendali, previdenza sociale e assistenza sociale.

Emendamento 16

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

(d)

la molestia sessuale sussiste quando si manifesta un comportamento non desiderato con connotazioni sessuali, che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale, e ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

(d)

la molestia sessuale sussiste quando si manifesta un comportamento non desiderato con connotazioni sessuali, che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale, e ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro .

Emendamento 17

Articolo 2, paragrafo 2

2. L'incitamento alla discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso è considerato alla stregua di discriminazione a titolo della presente direttiva.

soppresso

Emendamento 18

Articolo 3, titolo

Principio della parità di trattamento

Parità

Emendamento 19

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

(a)

non vi è discriminazione diretta fondata sul sesso, compreso un trattamento meno favorevole delle donne a motivo di gravidanza e maternità;

(a)

non vi è discriminazione diretta fondata sul sesso, compreso un trattamento meno favorevole a motivo di gravidanza, maternità e paternità ;

(b) non vi è discriminazione indiretta fondata sul sesso.

(b)

non vi è discriminazione indiretta fondata sul sesso , in particolare per ragioni legate allo stato di famiglia o allo stato civile né per motivi connessi con l'obiettivo di conciliare famiglia e lavoro.

Emendamento 20

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Anche l'incitamento alla discriminazione sessuale diretta o indiretta è considerato alla stregua di discriminazione a titolo della presente direttiva.

Emendamento 22

Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono rinviare l'attuazione delle misure necessarie per conformarsi a quanto disposto al paragrafo 1 al più tardi fino al [ sei anni dalla data di cui al paragrafo 1].

2. In caso di difficoltà nell'applicazione delle misure necessarie per conformarsi a quanto disposto al paragrafo 1 , gli Stati membri possono decidere di rinviarne l'attuazione per un periodo non superiore ai [ quattro anni dalla data di cui al paragrafo 1].

In tal caso, gli Stati membri interessati ne informano immediatamente la Commissione. Essi compilano, pubblicano e aggiornano regolarmente tabelle dettagliate su mortalità e speranza di vita delle donne e degli uomini.

In tal caso, gli Stati membri interessati ne informano immediatamente la Commissione. Inoltre, essi presentano periodicamente alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nel superamento di dette difficoltà. Essi aggiornano e pubblicano altresì annualmente tabelle dettagliate su mortalità e speranza di vita delle donne e degli uomini.

 

La Commissione trasmette le informazioni di cui sopra al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 43

Articolo 5

Il principio della parità di trattamento non impedisce ad alcun Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate ad evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso.

Al fine di assicurare una piena ed effettiva uguaglianza, la parità tra donne e uomini non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate ad evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso.

Emendamento 24

Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.

1. Gli Stati membri mantengono disposizioni, o possono introdurne di nuove, più favorevoli alla tutela della parità tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.

Emendamento 25

Articolo 7, paragrafo 2

2. Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie affinché il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione a titolo della presente direttiva venga effettivamente riparato o indennizzato secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito. Detto compenso o riparazione non è a priori limitato da un tetto massimo.

2. Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie affinché il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione a titolo della presente direttiva venga effettivamente riparato o indennizzato secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito. Detto compenso o riparazione non è a priori limitato da un tetto massimo né dalla mancata previsione del riconoscimento di interessi per compensare la perdita subita dal beneficiario dell'indennizzo per effetto dell'intervallo di tempo intercorso fino al pagamento effettivo della somma riconosciuta.

Emendamento 44

Articolo 9

Gli Stati membri introducono nei loro ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli quale reazione a un reclamo o a un'azione giudiziaria volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento .

Gli Stati membri introducono nei loro ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere tutte le persone , incluse quelle diverse dalla vittima, da trattamenti o conseguenze sfavorevoli , tra cui la rescissione unilaterale del contratto da parte del fornitore di beni o servizi, quale reazione a un reclamo o a un'azione giudiziaria o a qualsiasi altra azione di sostegno volta a garantire la parità tra donne e uomini .

Emendamento 45

Articolo 10

Gli Stati membri avviano il dialogo con le organizzazioni non governative interessate che, conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno un interesse legittimo nella lotta alla discriminazione fondata sul sesso, al fine di promuovere il principio della parità di trattamento .

Gli Stati membri avviano un dialogo regolare con le organizzazioni non governative interessate e con le parti sociali che, conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno un interesse legittimo nella lotta alla discriminazione fondata sul sesso, al fine di promuovere la parità.

Emendamento 28

Articolo 11, paragrafo 1

1. Gli Stati membri designano e adottano le disposizioni necessarie affinché uno o più organismi siano incaricati di promuovere, analizzare, controllare e sostenere la parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di organismi incaricati di attuare il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

1. Gli Stati membri designano e adottano le disposizioni necessarie affinché uno o più organismi indipendenti siano incaricati di promuovere, analizzare, controllare e sostenere la parità tra uomini e donne e combattere le discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi possono far parte di organi indipendenti incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di organismi incaricati di attuare la parità tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Emendamento 29

Articolo 11, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano le seguenti competenze :

(a)

fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 3, fornire alle vittime di discriminazione un'assistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione;

(b)

condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

(c)

pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere efficacemente i propri compiti istituzionali, che dovranno includere :

(a)

fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 3, avviare procedimenti giudiziari ogni qualvolta si renda necessario per combattere le discriminazioni e fornire alle vittime di discriminazione un'assistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione;

(b)

condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

(c)

produrre statistiche suddivise per genere, pubblicare relazioni indipendenti , formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione e passare al vaglio la legislazione e le politiche per valutarne l'incidenza sulla parità tra uomini e donne .

Emendamento 30

Articolo 12, alinea

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il principio della parità di trattamento sia rispettato per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura nel campo d'applicazione della presente direttiva, e in particolare fanno sì che:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la parità sia rispettata nel campo d'applicazione della presente direttiva, e in particolare fanno sì che:

Emendamento 31

Articolo 12, lettera (b)

(b)

siano o possano essere abrogate oppure siano modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento che figurano nei contratti di lavoro individuali, nei contratti collettivi , nei regolamenti interni delle aziende, nonché nelle norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro.

(b)

siano o possano essere abrogate oppure siano modificate le disposizioni contrarie alla parità che figurano in contratti o accordi , nei regolamenti interni delle aziende, nonché nelle norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro.

Emendamento 32

Articolo 13

Sanzioni

Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione . Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre la data indicata all'articolo 16, paragrafo 1, e ne comunicano immediatamente ogni ulteriore modifica.

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste , che possono includere un risarcimento pecuniario a favore della vittima, sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre la data indicata all'articolo 16, paragrafo 1, e ne comunicano immediatamente ogni ulteriore modifica.

Emendamento 33

Articolo 14

Trasparenza

Divulgazione di informazioni

Gli Stati membri fanno sì che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con tutti i mezzi opportuni e in tutto il territorio nazionale.

Gli Stati membri fanno sì che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate , in particolare dei consumatori e dei fornitori di beni e servizi, con tutti i mezzi opportuni e in tutto il territorio nazionale.

Emendamento 34

Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro e non oltre il [ cinque anni dalla data di entrata in vigore] e successivamente ogni cinque anni.

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva , compresa una valutazione degli effetti, dei risultati e dell'efficacia delle misure adottate, entro e non oltre [ tre anni dalla data di entrata in vigore] e successivamente ogni tre anni.

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione acclude alla relazione proposte di modifica della direttiva.

Sulla base dei dati informativi pervenuti, la Commissione redige una relazione di sintesi, che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro e non oltre [quattro anni dalla data di entrata in vigore] e successivamente con periodicità quadriennale. Se del caso, la Commissione acclude alla relazione proposte di modifica della direttiva.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0222

Protezione degli animali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE (COM(2003) 425 — C5-0438/2003 — 2003/0171(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 425) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0438/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0197/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 5

(5) In considerazione del benessere degli animali, il trasporto di animali su lunghi percorsi, compresi gli animali da macello, va ridotto nella misura del possibile .

(5) In considerazione del benessere degli animali, è opportuno che gli animali restino nei veicoli il minor tempo possibile; a tal fine, è necessario disporre di più di un conducente, al fine di ridurre al minimo il tempo di trasporto e il numero e la durata delle soste. Per tale ragione andrebbe promosso l'impiego di mattatoi mobili, segnatamente in zone periferiche o scarsamente abitate.

Emendamento 2

Considerando 10

(10) Lo scarico e successivo carico di animali provoca maggiore stress che se li si lasciano all'interno del veicolo in buone condizioni. Inoltre, il contatto nei punti di sosta tra animali di diversa origine può portare alla diffusione di malattie infettive. Per tale motivo, in considerazione del benessere e della salute degli animali, va evitato l'uso di punti di sosta. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE, va abrogato.

(10) Lo scarico e successivo carico di animali provoca maggiore stress che se li si lasciano all'interno del veicolo in buone condizioni. Inoltre, il contatto tra animali di diversa origine , nei punti di sosta e nei mercati, può portare alla diffusione di malattie infettive. Per tale motivo, in considerazione del benessere e della salute degli animali, va evitato l'uso di punti di sosta , purché sia possibile garantire condizioni adeguate per gli animali . Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE, va abrogato.

Emendamento 3

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis) Per i trasporti su lunga distanza dovrebbero essere previsti punti di sosta per il rifornimento di carburante dei veicoli da trasporto e per consentire agli animali di abbeverarsi e nutrirsi in caso di imprevisti, per poter mungere gli animali che allattano ed eventualmente avvalersi dell'assistenza di un veterinario in caso di emergenza.

Emendamento 4

Considerando 15 bis (nuovo)

 

(15 bis) La limitazione del trasporto di animali potrebbe avere gravi conseguenze economiche per le regioni periferiche; il presente regolamento deve pertanto prevedere le deroghe necessarie per impedire l'isolamento commerciale di tali regioni.

Emendamento 5

Considerando 16

(16) Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada stabilisce periodi massimi di guida e periodi minimi di riposo per i guidatori dei trasporti su strada. È opportuno che i tempi di viaggio per gli animali siano disciplinati analogamente. Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada stabilisce l'installazione e l'uso del cronotachigrafo per assicurare un efficace controllo del rispetto della legislazione sociale in materia di trasporti su strada. È necessario che i dati registrati dal cronotachigrafo siano resi disponibili e controllati in modo da far rispettare i limiti dei tempi di viaggio in virtù della legislazione sul benessere degli animali .

(16) Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada stabilisce periodi massimi di guida e periodi minimi di riposo per i guidatori dei trasporti su strada. È opportuno che i tempi di viaggio per gli animali siano disciplinati analogamente. Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada stabilisce l'installazione e l'uso del cronotachigrafo per assicurare un efficace controllo del rispetto della legislazione sociale in materia di trasporti su strada. Nel caso del trasporto di animali, per controllare la durata del viaggio, il percorso e le attività realizzate durante il viaggio dovrebbe essere utilizzato un sistema GPS, con la possibilità di un sistema automatizzato di controllo del trasporto di animali.

Emendamento 6

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis) Data la grande flessibilità e versatilità delle nuove tecnologie di posizionamento satellitare e comunicazione mobile, la loro applicazione ai sistemi di monitoraggio («tracking and tracing») risponde ai requisiti delle nuove misure per la protezione degli animali durante il trasporto previste a livello comunitario. Queste tecnologie consentono di individuare, monitorare e controllare i veicoli che trasportano animali. Per quanto riguarda il posizionamento satellitare, il progetto Galileo (2) varato dall'Unione europea nel 2002 dovrebbe fornire, a partire dal 2008, servizi ottimali ai fini di cui sopra.

Emendamento 7

Considerando 25 bis (nuovo)

 

(25 bis) Per garantire il benessere degli animali, tutelandone la salute e nel contempo la sanità pubblica, occorre ridurre al minimo il trasporto degli animali, nel rispetto delle prassi corrette di allevamento.

Emendamento 8

Considerando 25 ter (nuovo)

 

(25 ter) Va privilegiata la macellazione degli animali quanto più vicino possibile al luogo di allevamento, il che permette di promuovere lo sviluppo di mattatoi a livello locale e, di conseguenza, dell'occupazione, segnatamente nelle regioni di allevamento meno favorite.

Emendamento 109

Articolo 1, paragrafo 2

2. Il presente regolamento non si applica al trasporto di un animale unico accompagnato dalla persona che ne è responsabile durante il trasporto.

2. Il presente regolamento non si applica al trasporto di un animale unico accompagnato dalla persona che ne è responsabile durante il trasporto , al trasporto legato alla transumanza e al pascolo tradizionali, né al trasporto di equini registrati destinati alla riproduzione o a competizioni, che siano identificabili mediante passaporti individuali. Esso non si applica neppure al trasporto di animali destinati a spettacoli pubblici, ad esibizioni, ad attività culturali, sportive e di formazione, alla ripopolazione nonché a centri zoologici e naturalistici .

 

I settori esclusi dal presente regolamento devono comunicare dettagliatamente alle autorità competenti le prassi abitualmente seguite in materia di trasporto oltre a sottoporsi a regolari controlli e a dimostrare l'osservanza dei rispettivi requisiti specifici, in modo da garantire il benessere degli animali trasportati.

Emendamento 10

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Il presente regolamento non osta all'introduzione di disposizioni nazionali più rigorose, compreso il divieto assoluto di esportazione di equini vivi destinati alla produzione o alla macellazione, intese a promuovere il benessere degli animali durante il trasporto effettuato interamente all'interno del territorio di uno Stato membro o durante il trasporto marittimo in partenza dal territorio di uno Stato membro.

Emendamento 11

Articolo 2, lettera a bis) (nuova)

 

(a bis)

«animali certificati da riproduzione»: animali destinati alla riproduzione, per i quali è rilasciato un certificato di iscrizione al libro genealogico;

Emendamento 12

Articolo 2, lettera c)

(c)

«guardiano»: una persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio;

(c)

«guardiano»: una persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio e le operazioni di carico e scarico ;

Emendamento 121/riv.

Articolo 2, lettera h)

(h)

«viaggio»: l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;

(h)

«viaggio»: l'intera operazione di trasporto dal carico del primo animale sul luogo di partenza allo scarico dell'ultimo animale sul luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;

Emendamento 13

Articolo 2, lettera k bis) (nuova)

 

(k bis)

«trasporto a fini di macellazione»: il trasporto di animali che saranno macellati entro un mese dall'arrivo nel luogo di destinazione;

Emendamento 14

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Articolo 3 bis

Va privilegiata la macellazione degli animali quanto più vicino possibile al luogo di allevamento. Lo sviluppo di mattatoi a livello locale e, di conseguenza, dell'occupazione nelle regioni meno favorite rientra nell'ambito della politica di sviluppo rurale.

Per ridurre al minimo la durata del viaggio o per evitare il trasporto del bestiame da macello, è promosso l'impiego di mattatoi mobili nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999 (3)

Emendamento 15

Articolo 3 ter (nuovo)

 

Articolo 3 ter

La Commissione procede a un riesame delle norme sugli aiuti di Stato allo scopo di assicurare che siano destinate risorse sufficienti ai mattatoi locali, per consentire loro di soddisfare i requisiti richiesti e per garantirne la solidità finanziaria.

Emendamento 115

Articolo 3 quater (nuovo)

 

Articolo 3 quater

La Commissione esamina come incoraggiare e promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione di un maggior numero di piccoli macelli locali — e di macelli mobili — e pubblica a tal fine una relazione entro dicembre 2004. La relazione esamina in particolare se gli oneri relativi alle ispezioni sull'igiene delle carni debbano essere fissati in funzione del numero di capi (capacità di lavorazione) o corrispondere ad un importo fisso giornaliero.

Emendamento 16

Articolo 6, paragrafo 7

7. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano alle persone che trasportano animali fino ad una distanza massima di 50 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

7. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano alle persone che trasportano animali fino ad una distanza massima di 100 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

Emendamento 17

Articolo 7, paragrafo 1

1. Nessuno può trasportare animali su strada per lunghi percorsi a meno che il mezzo di trasporto sia stato ispezionato e omologato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1.

1. È proibito il trasporto di animali su strada su distanze tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione superiori a 100 km, a meno che il mezzo di trasporto sia stato ispezionato e omologato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1.

Emendamento 18

Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Il personale operante nei centri di raccolta garantisce che gli animali abbiano un accesso agevole e costante ad acqua fresca e pulita.

Emendamento 19

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

(a)

affidare l'accudimento di animali soltanto a personale che abbia seguito corsi di formazione sulle pertinenti regole tecniche di cui all'allegato I;

(a)

affidare l'accudimento degli animali soltanto a personale che abbia ricevuto una formazione sulle pertinenti regole tecniche di cui all'allegato I , sulla fisiologia animale, sulle loro necessità alimentari ed idriche, sul loro comportamento e sui fattori generatori di stress e, soprattutto, sugli aspetti concreti del trattamento degli animali e sulle cure da prestare agli animali in caso d'emergenza .

Emendamento 20

Articolo 10, titolo

Autorizzazioni ai trasportatori che fanno viaggi su lunghi percorsi

Autorizzazioni ai trasportatori che trasportano animali su distanze tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione superiori a 100 km

Emendamento 21

Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), (i)

(i)

certificati di formazione validi per i conducenti quali previsto all'articolo 16, paragrafo 2, per tutti i conducenti destinati a effettuare viaggi su lunghi percorsi ;

(i)

certificati di formazione validi per i conducenti quali previsto all'articolo 16, paragrafo 2, per tutti i conducenti destinati a effettuare viaggi superiori ai 100 km o alle 2 ore ;

Emendamento 22

Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), (ii)

(ii)

certificati di autorizzazione validi come previsto all'articolo 17, paragrafo 2, per tutti i mezzi di trasporto su strada da usarsi per viaggi su lunghi percorsi ;

(ii)

certificati di autorizzazione validi come previsto all'articolo 17, paragrafo 2, per tutti i mezzi di trasporto su strada da usarsi per viaggi superiori ai 100 km o alle 2 ore ;

Emendamento 23

Articolo 11

Articolo 11

Autorizzazioni ai trasportatori che non fanno viaggi su lunghi percorsi

1. L'autorità competente concede, su richiesta, autorizzazioni ai trasportatori che non fanno viaggi su lunghi percorsi a patto che essi ottemperino all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da (a) a (d).

2. L'autorità competente concede tali autorizzazioni conformemente al modello riportato nel capitolo II dell'allegato III, valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio.

soppresso

Emendamenti 24 e 25

Articolo 12, paragrafi 1-3

1. L'autorità competente può limitare la portata di un'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o articolo 11, paragrafo 1 , conformemente a criteri verificabili durante il trasporto.

1. L'autorità competente può limitare la portata di un'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, conformemente a criteri verificabili durante il trasporto.

2. L'autorità competente rilascia ciascuna autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o articolo 11, paragrafo 1 , contrassegnandola con un numero unico nello Stato membro. L'autorizzazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità.

2. L'autorità competente rilascia ciascuna autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, contrassegnandola con un numero unico nello Stato membro. L'autorizzazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità , di cui una è l'inglese .

3. L'autorità competente tiene registro delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o articolo 11, paragrafo 1 , così che l'autorità competente possa identificare rapidamente i trasportatori, in particolare nel caso di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento.

3. L'autorità competente tiene registro delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, così che l'autorità competente possa identificare rapidamente i trasportatori, in particolare nel caso di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 26

Articolo 13, lettera c)

(c)

invia quanto prima le informazioni relative al previsto viaggio su lungo percorso riportate nel giornale di viaggio all'autorità competente del luogo di destinazione o del punto di uscita.

(c)

invia quanto prima le informazioni relative al previsto viaggio su lungo percorso riportate nel giornale di viaggio all'autorità competente del luogo di destinazione o del punto di uscita. A tal fine, l'autorità competente notifica quanto prima tutti i trasporti di cui ha accertato la conformità al presente regolamento avvalendosi del sistema per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.

Emendamenti 27 e 28

Articolo 14

L'autorità competente effettua, in qualsiasi momento del viaggio su lungo percorso, controlli appropriati su base aleatoria o mirata per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano credibili e in linea con il presente regolamento. In particolare l'autorità competente verifica che i tempi di viaggi e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui al capitolo V dell'allegato I.

L'autorità competente effettua, per il tramite di rappresentanti qualificati , in qualsiasi momento del viaggio su lungo percorso, controlli ufficiali appropriati su base aleatoria o mirata su aspetti rilevanti per la protezione degli animali per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano credibili e in linea con il presente regolamento. Il numero di animali da controllare e delle ispezioni corrisponde almeno al 20% degli animali trasportati, e in almeno il 10% dei casi si dovrebbe trattare di controlli stradali campione. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di sufficiente personale specializzato per effettuare i controlli di cui sopra.

Per l'esecuzione dei controlli vengono utilizzate tecnologie di posizionamento satellitare e comunicazione mobile.

Qualora i compiti di controllo siano delegati a più autorità di uno Stato membro, l'autorità centrale assicura che detti controlli siano effettuati in modo coordinato, in particolare per evitare doppi controlli e non ritardare inutilmente il trasporto.

L'autorità competente registra i risultati dei controlli effettuati relativamente ai viaggi su lungo percorso nel sistema per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.

Emendamento 29

Articolo 15, comma unico bis (nuovo)

 

Nel quadro del presente regolamento, la formazione è strutturata sulla base di criteri uniformi in tutti gli Stati membri.

Emendamento 30

Articolo 16, paragrafo 1

1. Corsi di formazione sono messi a disposizioni del personale dei trasportatori e dei centri di raccolta ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).

1. Corsi di formazione e di aggiornamento sono messi a disposizioni del personale dei trasportatori e dei centri di raccolta e viene istituita una procedura di certificazione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).

Emendamento 31

Articolo 16, paragrafo 2

2. Il certificato di formazione per i conducenti di veicoli su strada che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è rilasciato conformemente all'allegato IV. Il certificato di formazione è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è rilasciato e due altre lingue ufficiali della Comunità. Il certificato di formazione è rilasciato dall'autorità competente o dall'organo designato a tal fine dagli Stati membri e conformemente al modello riportato nel capitolo III dell'allegato III.

2. Il certificato di formazione per i conducenti di veicoli su strada che trasportano animali di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è rilasciato conformemente all'allegato IV. Il certificato di formazione è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è rilasciato e due altre lingue ufficiali della Comunità , di cui una è l'inglese. Il certificato di formazione è rilasciato dall'autorità competente o dall'organo designato a tal fine dagli Stati membri e conformemente al modello riportato nel capitolo III dell'allegato III. Gli attestati relativi al completamento di un ciclo di studi presso un istituto agrario o a una formazione pertinente sono considerati certificati di formazione ai sensi dell'allegato IV.

Emendamento 32

Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. La portata del certificato di formazione può essere limitata a una specie determinata, a un sottogruppo, ovvero a tempi di trasporto o periodi di tempo determinati.

Emendamento 33

Articolo 16, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. Il personale responsabile deve aggiornare le proprie conoscenze a intervalli appropriati, in modo da acquisire informazioni sugli ulteriori sviluppi scientifici in materia di trattamento degli animali.

Emendamento 34

Articolo 17, paragrafo 1, alinea

1. L'autorità competente o l'organo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di autorizzazione dei mezzi di trasporto su strada usati per viaggi di lungo percorso a patto che i mezzi di trasporto:

1. L'autorità competente o l'organo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di autorizzazione dei mezzi di trasporto su strada usati per viaggi di distanza superiore ai 100 km tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione a patto che i mezzi di trasporto:

Emendamento 35

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

(b)

siano stati ispezionati con esito positivo dall'autorità competente per quanto concerne le disposizioni dei capitoli II e VI dell'allegato I che si applicano alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto su strada usati per viaggi di lungo percorso .

(b)

siano stati ispezionati con esito positivo dall'autorità competente per quanto concerne le disposizioni dell'allegato I, capitolo II e , nel caso dei mezzi di trasporto su strada per viaggi di lungo percorso, capitolo VI che si applicano alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto su strada

Emendamento 36

Articolo 17, paragrafo 2

2. L'autorità competente o l'organo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredandolo di un numero unico nello Stato membro e conformemente al modello riportato nel capo IV dell'allegato III. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità. I certificati sono validi per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio e sono rinnovati ogni qualvolta il mezzo di trasporto sia modificato o riattato.

2. L'autorità competente o l'organo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredandolo di un numero unico nello Stato membro e conformemente al modello riportato nel capitolo IV dell'allegato III. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità , di cui una è l'inglese . I certificati sono validi per un periodo non superiore a tre anni dalla data di rilascio e perdono la loro validità non appena il mezzo di trasporto viene modificato o riattato.

Emendamento 41

Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. In ogni Stato membro, i veicoli dispongono di una licenza per le specie di animali che sono autorizzati a trasportare; il peso e le dimensioni degli animali incidono sul numero di animali che i singoli veicoli sono autorizzati a trasportare. Ogni veicolo viene contrassegnato con le informazioni pertinenti, in modo da garantire il loro rispetto in tutto il territorio dell'Unione.

Emendamento 37

Articolo 17, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. L'autorità competente registra i certificati di autorizzazione dei mezzi di trasporto in una base dati elettronica, secondo modalità atte a consentire alle autorità competenti di tutti gli Stati membri di identificare rapidamente un mezzo di trasporto, soprattutto in caso di non ottemperanza alle prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 38

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

(a)

operi regolarmente a partire dallo Stato membro in cui la richiesta è presentata;

(a)

operi a partire dallo Stato membro in cui la richiesta è presentata;

Emendamento 39

Articolo 18, paragrafo 2

2. L'autorità competente o l'organo designato dallo Stato membro rilasciano ciascun certificato corredato di un numero unico nello Stato membro. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità. I certificati sono validi per non più di cinque anni dalla data di rilascio e sono rinnovati ogni qualvolta la nave adibita al trasporto di bestiame è modificata o riattata.

2. L'autorità competente o l'organo designato dallo Stato membro rilasciano ciascun certificato corredato di un numero unico nello Stato membro. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità , di cui una è l'inglese . I certificati sono validi per non più di cinque anni dalla data di rilascio e sono rinnovati ogni qualvolta la nave adibita al trasporto di bestiame è modificata o riattata.

Emendamento 40

Articolo 18, paragrafo 3

3. L'autorità competente tiene registro delle navi adibite al trasporto di bestiame autorizzate, in modo da poterle identificare rapidamente soprattutto in caso di non ottemperanza al presente regolamento.

3. L'autorità competente tiene registro , in una base dati elettronica, delle navi adibite al trasporto di bestiame autorizzate, in modo da poterle identificare rapidamente soprattutto in caso di non ottemperanza al presente regolamento.

Emendamento 42

Articolo 19, paragrafo - 1 (nuovo)

 

- 1. Prima di avviare le operazioni di carico, il trasportatore compila interamente e correttamente il «giornale di viaggio per navi adibite al trasporto di animali» quale definito all'allegato III, capitolo IV bis, che viene quindi presentato all'autorità competente.

Emendamento 43

Articolo 19, paragrafo 1, alinea

1. L'autorità competente ispeziona le navi adibite al trasporto di bestiame prima del caricamento degli animali per verificare in particolare che:

1. L'autorità competente ispeziona le navi adibite al trasporto di bestiame prima del caricamento degli animali per verificare la correttezza del «giornale di viaggio per navi adibite al trasporto di animali» e in particolare per accertarsi che:

Emendamento 44

Articolo 20, paragrafo 1, alinea

1. Fatti salvi i controlli di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003 allorché gli animali sono presentati in punti di uscita o in posti d'ispezione frontalieri , veterinari ufficiali degli Stati membri controllano che gli animali siano trasportati conformemente al presente regolamento e in particolare:

1. Fatti salvi i controlli di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003, veterinari ufficiali degli Stati membri controllano ai punti d'uscita e ai posti d'ispezione frontalieri che gli animali siano trasportati conformemente al presente regolamento e in particolare:

Emendamento 45

Articolo 20, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

 

(f bis)

che, in caso di importazioni ed esportazioni, i trasportatori abbiano fornito prova del fatto che il viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione è conforme ai tempi di viaggio di cui all'allegato I, capitolo V.

Emendamento 46

Articolo 20, paragrafo 2

2. In caso di viaggi di lungo percorso per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina i veterinari ufficiali dei punti di uscita e dei posti d'ispezione frontalieri eseguono e registrano i controlli di cui alla sezione 3 «Luogo di destinazione» dell'allegato II. Le registrazioni di tali controlli e di quelli di cui al paragrafo 1 sono mantenute dall'autorità competente per un periodo di almeno cinque anni dalla data dei controlli, compresa copia del corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 se il veicolo è coperto da tale regolamento.

2. In caso di viaggi di lungo percorso o di trasporto a fini di macellazione di equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina i veterinari ufficiali dei punti di uscita e dei posti d'ispezione frontalieri eseguono e registrano i controlli di cui alla sezione 3 «Luogo di destinazione» dell'allegato II. Le registrazioni di tali controlli e di quelli di cui al paragrafo 1 sono mantenute dall'autorità competente per un periodo di almeno cinque anni dalla data dei controlli, compresa copia del corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 se il veicolo è coperto da tale regolamento.

Emendamento 47

Articolo 20, paragrafo 3

3. Qualora l'autorità competente ritenga che gli animali siano stati trascurati o maltrattati durante il viaggio e non siano quindi idonei a completare il viaggio, essi sono scaricati, abbeverati, alimentati e fatti riposare.

3. Qualora l'autorità competente ritenga che gli animali siano stati trascurati o maltrattati durante il viaggio o non siano idonei a continuare il viaggio, essi sono scaricati, abbeverati, alimentati e fatti riposare per un periodo di almeno 24 ore; se del caso vengono adottati provvedimenti conformemente all'articolo 22 .

Emendamento 48

Articolo 20, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Se, in caso di importazioni, il trasporto degli animali non è conforme al presente regolamento, e segnatamente alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere (a), (b), (c), (d), (f) o (f bis), ovvero ai paragrafi 2 e 3, l'autorità competente può vietare che gli animali accedano al territorio dell'Unione europea.

Emendamento 49

Articolo 20, paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter. Tutti gli animali importati ai fini della macellazione sono scaricati al posto d'ispezione frontaliero o nelle sue immediate vicinanze, fatti riposare per almeno 24 ore nonché riforniti di cibo e acqua, a meno che il trasporto sino al mattatoio possa essere completato in 2 ore al massimo. La presente disposizione non si applica se i paesi d'origine e di transito hanno recepito nei propri ordinamenti nazionali la normativa comunitaria sul benessere degli animali e se i capi importati sono conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 50

Articolo 20, paragrafo 3 quater (nuovo)

 

3 quater. Se, in caso di esportazioni, il trasporto degli animali non è conforme al presente regolamento, e segnatamente alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere (a), (b), (c), (d), (f) o (f bis), ovvero ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'autorità competente può vietare che gli animali escano dal territorio dell'Unione europea.

Emendamento 51

Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. L'autorità competente assicura che i controlli ufficiali necessari ai sensi dell'articolo 14 siano organizzati ed effettuati in modo tale da consentire l'immediata ripresa del viaggio. La durata dei controlli non dovrebbe superare la mezz'ora.

Emendamento 52

Articolo 22, paragrafo 2, lettera d)

(d)

la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta;

(d)

la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta o l'autorizzazione a continuare il trasporto sino al luogo di destinazione per la via più diretta, optando a seconda dei casi per la soluzione più umana ;

Emendamento 53

Articolo 22, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro identificano un numero sufficiente di strutture idonee per lo scarico e ne informano la Commissione a intervalli regolari.

Emendamento 54

Articolo 23, paragrafo 2

2. Ciascuno Stato membro indica alla Commissione un punto di contatto ai fini del presente regolamento compreso , ove disponibile, un indirizzo elettronico , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, come anche gli eventuali aggiornamenti di tale notifica. La Commissione inoltra gli estremi del punto di contatto agli altri Stati membri nel quadro del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Ciascuno Stato membro indica alla Commissione un punto di contatto ai fini del presente regolamento compreso un indirizzo elettronico. Entro ...  (4) la Commissione crea una banca dati elettronica centrale in cui vengono raccolte tutte le informazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7, dal punto di contatto indicato da ciascuno Stato membro conformemente al presente paragrafo. La Commissione è responsabile della gestione di tale banca dati nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Emendamento 55

Articolo 24

Gli Stati membri stabiliscono regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni come anche le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 25 entro il gg/mm/aa [inserire 18 mesi dopo la data della pubblicazione] e le notificano senza indugio le successive modifiche che le riguardano.

Gli Stati membri stabiliscono regole su sanzioni uniformi a livello comunitario applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni come anche le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 25 entro il gg/mm/aa [inserire 18 mesi dopo la data della pubblicazione] e le notificano senza indugio le successive modifiche che le riguardano. In caso di violazioni colpose o deliberate che arrecano gravi sofferenze agli animali, le sanzioni comportano il ritiro, per un anno, dell'autorizzazione rilasciata al trasportatore e l'obbligo di seguire una formazione adeguata per tutto il personale. In caso di violazioni colpose o deliberate che arrecano gravi sofferenze agli animali, le sanzioni devono includere la possibilità di una pena detentiva di durata sino a due anni.

Emendamento 56

Articolo 25, paragrafo 2

2. Allorché un'autorità competente stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme al presente regolamento, essa lo comunica senza indugio all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore o il certificato di autorizzazione del mezzo di trasporto. Tale notifica è corredata di tutte le informazioni e i documenti pertinenti.

2. Allorché un'autorità competente stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme al presente regolamento, essa lo comunica senza indugio all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore o il certificato di autorizzazione del mezzo di trasporto e, qualora il conducente sia coinvolto nella mancata osservanza delle norme del presente regolamento, all'autorità competente che ha rilasciato il certificato di formazione del conducente . Tale notifica è corredata di tutte le informazioni e i documenti pertinenti.

Emendamento 57

Articolo 25, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Qualora si verifichino tre violazioni del presente regolamento nell'arco di un anno, l'autorità competente sospende per almeno un anno o revoca l'autorizzazione del trasportatore e, se del caso, il certificato di autorizzazione del mezzo di trasporto interessato.

Emendamento 58

Articolo 25, paragrafo 5

5. In caso di violazione del presente regolamento ad opera di un conducente che detiene un certificato di formazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, l'autorità competente ha facoltà di sospendere o ritirare il certificato di formazione, in particolare se dalla violazione risulta che il conducente è sprovvisto di sufficienti conoscenze o consapevolezza per trasportare animali conformemente al presente regolamento.

5. In caso di violazione del presente regolamento ad opera di un conducente che detiene un certificato di formazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, l'autorità competente sospende o ritira il certificato di formazione, in particolare se dalla violazione risulta che il conducente è sprovvisto di sufficienti conoscenze o consapevolezza per trasportare animali conformemente al presente regolamento , salvo nel caso in cui si tratti di una violazione di lieve entità e che non abbia compromesso il benessere degli animali, ovvero in presenza di circostanze particolari dalle quali risulti che si tratta di una violazione che sfugge al controllo del conducente .

Emendamento 59

Articolo 25, paragrafo 6

6. In caso di violazione grave o ripetuta del presente regolamento, uno Stato membro può proibire temporaneamente che il trasportatore o il mezzo di trasporto in questione trasportino animali sul suo territorio, anche se il trasportatore o il mezzo di trasporto sono autorizzati da un altro Stato membro, a patto che si siano esaurite tutte le possibilità offerte dall'assistenza reciproca e dallo scambio di informazioni come da articolo 23.

6. In caso di violazione del presente regolamento, uno Stato membro può proibire temporaneamente o completamente, in funzione della gravità dell'infrazione, che il trasportatore o il mezzo di trasporto in questione trasportino animali sul suo territorio, anche se il trasportatore o il mezzo di trasporto sono autorizzati da un altro Stato membro, a patto che si siano esaurite tutte le possibilità offerte dall'assistenza reciproca e dallo scambio di informazioni come da articolo 23.

Emendamento 60

Articolo 25, paragrafo 7

7. Gli Stati membri assicurano che tutti i punti di contatto di cui all'articolo 23, paragrafo 2 ricevano senza indugio notifica delle decisioni prese ai sensi del paragrafo 4, lettera c) o dei paragrafi 5 o 6.

7. Gli Stati membri assicurano che alla banca dati elettronica di cui all'articolo 23, paragrafo 3 pervenga notifica delle decisioni prese ai sensi del paragrafo 4, lettera c) o dei paragrafi 5 o 6.

Emendamento 61

Articolo 26, paragrafo 1

1. L'autorità competente controlla che le disposizioni del presente regolamento siano rispettate effettuando ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d'accompagnamento. Tali ispezioni sono effettuate su una proporzione adeguata degli animali trasportati annualmente in ciascuno Stato membro e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini. La proporzione delle ispezioni è aumentata laddove si accerti che le disposizioni del presente regolamento sono state tenute in non cale. Le proporzioni di cui sopra sono determinate conformemente alle procedure di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

1. L'autorità competente controlla che le disposizioni del presente regolamento siano rispettate effettuando ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d'accompagnamento. Tali ispezioni sono effettuate su una proporzione adeguata , pari almeno al 10% degli animali trasportati annualmente in ciascuno Stato membro e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini. La proporzione delle ispezioni è aumentata laddove si accerti che le disposizioni del presente regolamento sono state tenute in non cale. Le proporzioni di cui sopra sono determinate conformemente alle procedure di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Emendamento 62

Articolo 26, paragrafo 2

2. L'autorità competente presenta annualmente alla Commissione entro il 30 giugno una relazione annuale relativa all'anno precedente sulle ispezioni di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata di un'analisi delle principali carenze riscontrate e di un piano d'azione per ovviarvi.

2. L'autorità competente presenta annualmente alla Commissione entro il 30 giugno una relazione annuale relativa all'anno precedente sulle ispezioni di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata di un'analisi delle principali carenze riscontrate e di un piano d'azione per ovviarvi nonché di una documentazione sulle misure sanzionatorie adottate dalle autorità. La relazione è messa a disposizione del Parlamento europeo e degli Stati membri, su loro richiesta .

Emendamento 63

Articolo 27

Gli esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato e, nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, effettuare controlli in loco conformemente alle procedure di cui alla decisione 98/139/CE della Commissione.

Gli esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato e nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, effettuare controlli in loco conformemente alle procedure di cui alla decisione 98/139/CE della Commissione. In ogni Stato membro viene effettuato almeno un controllo all'anno .

Emendamento 64

Articolo 28

Guide di buone pratiche

Guide di buone pratiche e programmi di certificazione

Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di guide di buone pratiche comprendenti orientamenti sull'ottemperanza al presente regolamento e in particolare all'articolo 10, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri elaborano guide di buone pratiche e di programmi di certificazione comprendenti orientamenti sull'ottemperanza al presente regolamento e in particolare all'articolo 10, paragrafo 1. Le guide sono elaborate in ambito nazionale, da un gruppo di Stati membri, o a livello comunitario. La diffusione e l'uso di dette guide nazionali e comunitarie sono incoraggiati. Il loro uso è tuttavia facoltativo.

2. I programmi di certificazione per i trasportatori che effettuano viaggi di lungo percorso includono orientamenti sull'ottemperanza al presente regolamento e garantiscono norme sul benessere degli animali superiori alle norme minime definite dal regolamento.

La partecipazione a un programma di certificazione è obbligatoria per taluni trasportatori che effettuano viaggi di lungo percorso, come specificato nell'allegato I.

Emendamento 65

Articolo 29, paragrafo 1

1. Gli allegati possono essere modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

1. Gli allegati al presente regolamento sono modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, tranne nel caso degli allegati III, IV, V e VI, che possono essere modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Emendamento 66

Articolo 29, paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis. La Commissione elabora una relazione, che trasmette al Parlamento europeo, intesa a permettere di valutare l'impatto del presente regolamento su tutti i comparti interessati dal rafforzamento delle norme relative al benessere degli animali durante il trasporto. Qualsiasi ulteriore modifica delle disposizioni contenute negli allegati del presente regolamento che possa risultare dall'applicazione del paragrafo 1, costituisce l'oggetto di una valutazione d'impatto preliminare, che deve essere parimenti trasmessa al Parlamento europeo.

Emendamento 67

Articolo 30 bis (nuovo)

 

Articolo 30 bis

Proteine di fase acuta

Stante la necessità di dimostrare scientificamente le ripercussioni del presente regolamento sul benessere degli animali, entro ... (5) la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti dalle ricerche sulle proteine di fase acuta, corredata, se del caso, di proposte di revisione del regolamento stesso.

Emendamento 68

Articolo 32, paragrafo 2,

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), i) (direttiva 64/432/CEE)

(i)

disporre di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione, approvate dall'autorità competente, compresi impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame; ovvero

(i)

poter disporre delle attrezzature necessarie, messe loro a disposizione dagli Stati membri, affinché possano effettuare adeguatamente la pulizia e la disinfezione dei veicoli; dette attrezzature , compresi gli impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame, devono essere approvate dall'autorità competente; ovvero

Emendamento 69

Articolo 33

Allegato A, parte II, punto 3 (direttiva 93/119/CE)

3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli animali ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Gli strumenti concepiti per dirigere gli animali possono essere usati soltanto a tal fine e unicamente per brevi periodi.

«3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli animali ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Gli strumenti concepiti per dirigere gli animali possono essere usati soltanto a tal fine e unicamente per brevi periodi. È vietato l'uso di strumenti che somministrano scariche elettriche. »

Emendamento 70

Articolo 34, comma 2

Esso si applica a decorre dal gg/mm/aa [inserire 18 mesi dopo la data di pubblicazione].

Esso si applica a decorre dal gg/mm/aa [inserire 24 mesi dopo la data di pubblicazione].

Emendamento 71

Allegato I, capitolo I, punto 2, lettera e)

(e)

sono suini di meno di quattro settimane, ovini di meno di una settimana e bovini di meno di due settimane d'età , a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km .

(e)

sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e bovini di meno di due settimane d'età;

Emendamento 72

Allegato I, capitolo I, punto 3, alinea

3.

Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:

3.

Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto su brevi distanze se:

Emendamento 73

Allegato I, capitolo II, punto 1.1, lettera h bis) (nuova)

 

(h bis)

essere dotati, a partire dal 2008, di un'adeguata strumentazione di navigazione satellitare, che consenta la registrazione dei dati relativi alla posizione e la loro trasmissione alle autorità competenti;

Emendamento 74

Allegato I, capitolo II, punto 1.1, lettera h ter) (nuova)

 

(h ter)

essere muniti di rampe esterne ed interne di pendenza non superiore al 30% rispetto all'orizzontale e provviste di tasselli ad intervalli non superiori a 30 cm.

Emendamento 112

Allegato I, capitolo II, punto 1.4

1.4.

Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere la peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole.

1.4.

Al fine di evitare lo sballottamento degli animali durante il trasporto, devono essere utilizzate delle paratie per ripartire folti gruppi di animali o suddividere un'area che contiene un numero di animali inferiore alla sua capacità normale. Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole. Le paratie sono costruite e piazzate in modo tale che gli animali non possano ferirsi restando intrappolati con le zampe tra il fondo della paratia e il pavimento del veicolo o tra le sbarre delle paratie stesse.

Emendamento 75

Allegato I, capitolo II, punto 1.5

1.5

I suinetti di meno di 10 kg, gli agnelli di meno di 20 kg, i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d'età ricevano un'adeguata lettiera in quantità sufficiente affinché gli animali possano accovacciarsi senza entrare a diretto contatto con il pavimento.

1.5

T utti gli animali ricevano un'adeguata lettiera in quantità sufficiente affinché possano accovacciarsi senza entrare a diretto contatto con il pavimento. Il materiale deve garantire l'assorbimento ottimale dell'urina e degli escrementi.

Emendamento 76

Allegato I, capitolo III, punto 1.4

1.4

Le rampe non devono essere più ripide del 33,3% rispetto all'orizzontale per i suini, i vitelli e i cavalli e non più ripide del 50% per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli a patto che le rampe siano provviste di tasselli a intervalli massimi di 30 centimetri.

1.4

Le rampe esterne ed interne non devono avere una pendenza superiore al 30% per i suini, i vitelli e i cavalli , gli ovini e i bovini ed essere provviste di tasselli a intervalli massimi di 30 centimetri.

Emendamento 77

Allegato I, capitolo III, punto 1.11, lettera f bis) (nuova)

 

(f bis) animali maschi e femmine sessualmente maturi.

Emendamento 78

Allegato I, capitolo IV, punto 9 bis (nuovo)

 

9 bis.

Deve essere previsto un sistema di navigazione satellitare che registra ininterrottamente le informazioni sulla posizione durante il viaggio; tali dati sono trasmessi alle autorità competenti, su loro richiesta.

Emendamento 79

Allegato I, capitolo V, lettera b)

(b)

per «tempo di viaggio» s'intende un periodo durante un viaggio che non è interrotto da un periodo minimo di riposo come stabilito al paragrafo 1.1, punti (d) e (e) della sezione 1.

(b)

per «tempo di viaggio» s'intende un periodo durante un viaggio che non è interrotto da un periodo minimo di riposo come stabilito al paragrafo 1.1, punti (d) e (e) della sezione 1. In vista della tutela degli animali, in caso di ritardi imprevisti (causati da code, guasti, incidenti, deviazioni, forza maggiore, ecc.) il trasporto può essere prolungato di due ore, soprattutto in considerazione della vicinanza della località di destinazione o dell'area di riposo prevista dal ruolino di marcia.

Emendamento 80

Allegato I, capitolo V, punto - 1. (nuovo)

 

- 1.

Il trasporto su strada o ferrovia di animali destinati alla macellazione quali gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina è autorizzato solo se il tempo di viaggio non supera le 9 ore. Tale limitazione non si applica se in un raggio di 500 km dal luogo di partenza non sono disponibili almeno due mattatoi. All'interno del proprio territorio, gli Stati membri possono applicare tempi di viaggio più brevi o vietare l'esportazione di talune specie per ragioni morali.

Emendamento 81

Allegato I, capitolo V, punto 1.1, lettera d bis) (nuova)

 

(d bis)

per il trasporto su strada, certificato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, i tempi di viaggio non superano quelli previsti per i conducenti dal regolamento (CEE) n. 3820/85. Sequenze di tempi di viaggio possono essere ripetute durante il viaggio. Nell'interesse degli animali, il tempo massimo di viaggio può essere prolungato al massimo di due ore, tenendo conto della prossimità della destinazione finale.

Emendamento 82

Allegato I, capitolo VI, punto 1.2

1.2) Gli equidi devono avere accesso permanente al fieno.

1.2)

Gli equidi devono avere accesso al fieno e all'acqua ogni 9 ore .

Emendamento 83

Allegato I, capitolo VI, punto 1.7

1.7)

Gli animali non devono essere legati durante i movimenti del mezzo di trasporto. Tale disposizione non si applica agli equidi registrati di cui alla direttiva 90/426/CEE.

1.7)

Gli animali non devono essere legati durante i movimenti del mezzo di trasporto. Tale disposizione non si applica agli equidi registrati di cui alla direttiva 90/426/CEE. Tuttavia, in via eccezionale, gli animali possono essere legati quando ciò sia necessario per motivi legati al loro benessere e/o alle disposizioni di diritto del lavoro e quando sia garantito un sufficiente approvvigionamento di acqua e mangime.

Emendamento 84

Allegato I, capitolo VI, punto 1.9 bis (nuovo)

 

1.9 bis

I bovini dovrebbero essere trasportati in gruppi di massimo 8 bovini adulti o 15 vitelli; i suini in gruppi di massimo 15 suini o giovani scrofe, 60 suinetti di peso inferiore a 10 kg, 30-32 suinetti di peso tra 10 e 30 kg; gli ovini e i caprini in gruppi di massimo 30 animali.

Emendamento 85

Allegato I, capitolo VI, punto 3.1

3.1)

I sistemi di ventilazione sugli autoveicoli devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento durante il viaggio, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia in sosta o si stia muovendo, possano mantenere nel veicolo la temperatura conforme al livello di umidità, tra le temperature massima e minima riportate nella tabella 1 .

3.1)

I sistemi di ventilazione sugli autoveicoli devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in modo tale che, all'interno del veicolo, sia garantito per tutti gli animali il mantenimento di una temperatura fra i 5°C e i 30°C, con un eventuale margine di tolleranza di + 5°C a seconda della temperatura esterna.

Emendamento 86

Allegato I, capitolo VI, tabella 1

Specie-Tipo/Peso/Età-Temperatura minima °C/Temperatura massima °C

 

Sopprimere la tabella

Emendamento 87

Allegato I, capitolo VII, punto 1.2 bis (nuovo)

 

1.2 bis)

In caso di trasporti via mare su lungo percorso, rispetto alla superficie minima d'impiantito di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dev'essere garantito un 10% addizionale alle femmine gravide nell'ultimo terzo della gestazione, ai bovini maschi non castrati e ai bovini diretti verso destinazioni a sud del 30esimo parallelo.

Emendamento 88

Allegato I, capitolo VII, punto 1.7 bis (nuovo)

 

1.7 bis)

L'altezza dei compartimenti deve permettere a tutti gli animali di stare in piedi in maniera naturale, con spazio sufficiente al di sopra della parte più alta del corpo tale da permettere un'adeguata ventilazione. L'altezza interna dei compartimenti per il bestiame deve essere quanto meno 10 cm al di sopra del garrese del capo di maggiori dimensioni.

Emendamento 89

Allegato I, capitolo VII, tabella 1, equini

Peso medio in kg

Area A1 per animale in m2

50

0,488

100

0,625

150

0,763

200

0,90

250

1,038

300

1,175

350

1,313

400

1,450

450

1,588

500

1,725

550

1,863

600

2,000

650

2,125

700

2,250

750

2,375

800

2,500

Peso medio in kg

Area A1 per animale in m2

50

0,50

100

0,60

 

 

200

0,900

 

 

300

1,20

 

 

400

1,50

 

 

500

1,70

 

 

600

1,90

 

 

700

2,00

 

 

 

 

Emendamento 110

Allegato I, capitolo VII, tabella 1, bovini

Peso medio in kg

Area A1 per animale in m2

Area A2 per animale in m2

50

0,289

0,439

100

0,459

0,563

150

0,603

0,686

200

0,731

0,810

250

0,849

0,934

300

0,959

1,058

350

1,064

1,181

400

1,163

1,305

450

1,259

1,429

500

1,351

1,553

550

1,440

1,676

600

1,526

1,800

650

1,610

1,913

700

1,692

2,025

750

1,772

2,138

800

1,851

2,250

Peso medio in kg

Area A1 per animale in m2

Area A2 per animale in m2

50

0,300

0,350

100

0,400

0,500

 

 

 

200

0,700

0,800

 

 

 

300

1,000

1,100

 

 

 

400

1,100

1,150

 

 

 

500

1,300

1,400

 

 

 

600

1,500

1,600

 

 

 

700

1,700

1,800

 

 

 

 

 

 

Emendamento 90

Allegato I, capitolo VII, tabella 2, ovini e caprini

Peso medio in kg

Area A1 o A2 per animale inm2

20

0,240

30

0,265

40

0,290

50

0,315

60

0,340

70

0,390

80

0,440

Peso medio in kg

Area A1 o A2 per animale inm2

20

0,25

 

 

 

 

50

0,30

 

 

70

0,40

80

0,50

Emendamento 91

Allegato I, capitolo VII, tabella 3, suini, H1 (CM) — Ventilazione forzata

Peso medio in kg

H1 (cm) Ventilazione forzata

20

66

30

70

40

74

50

77

70

84

90

90

100

92

110

95

130

99

150

103

170

106

190

109

 

 

210

111

230

112

Peso medio in kg

H1 (cm) Ventilazione forzata

20

60

30

60

 

 

50

70

70

80

 

 

100

90

 

 

 

 

150

100

 

 

 

 

200

110

 

 

 

 

Emendamento 92

Allegato I, capitolo VII, tabella 3, suini, H2 (CM) — Ventilazione passiva

Peso medio in kg

H1 (cm) Ventilazione forzata

20

81

30

85

40

89

50

92

70

99

90

105

100

107

110

110

130

114

150

118

170

121

190

124

 

 

210

126

230

127

Peso medio in kg

H1 (cm) Ventilazione forzata

20

70

30

70

 

 

50

80

70

90

 

 

100

100

 

 

 

 

150

120

 

 

 

 

200

130

 

 

 

 

Emendamento 93

Allegato I, capitolo VII, tabella 3, area A1 per animale in m2, suini

Peso medio in kg

Area A1 per animale (inm2)

 

 

20

0,143

30

0,187

40

0,227

50

0,264

70

0,331

90

0,391

100

0,420

110

0,448

130

0,501

150

0,551

170

0,599

190

0,646

 

 

210

0,691

230

0,734

Peso medio in kg

Area A1 per animale (inm2)

 

jusque 4 heures

plus de 4 heures

20

0,119

0,15

30

0,156

0,20

40

0,189

 

50

0,220

0,30

70

0,276

0,35

90

0,326

 

100

0,350

0,45

110

0,373

 

130

0,417

 

150

0,460

0,55

170

0,499

 

190

0,538

 

200

 

0,70

210

0,575

 

230

0,612

 

Emendamento 94

Allegato II, paragrafo 3, lettera d)

(d)

assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al punto di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita .

(d)

assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al punto di destinazione.

Emendamento 95

Allegato II, punto 7 bis (nuovo)

 

7 bis.

Le registrazioni relative alla navigazione satellitare sono trasmesse all'autorità competente, su sua richiesta, nel formato da essa domandato.

Emendamento 96

Allegato III, capitolo IV bis (nuovo)

 

Capitolo IV bis

Giornale di viaggio per le navi adibite al trasporto di animali

1. Informazioni sulla nave:

Nome della nave:

Bandiera:

Numero IMO:

Società di classificazione:

Autorità ISM rilasciante:

Operatore ISM:

Informazioni dettagliate per contattare l'armatore / il gestore della nave:

Nome del capitano:

Informazioni dettagliate per contattare il trasportatore autorizzato:

Numero di autorizzazione:

Data e luogo di emissione:

Indirizzo dettagliato dell'autorità rilasciante:

2. Caratteristiche della nave adibita al trasporto di animali:

Superficie totale disponibile per gli animali, esclusi rampe, passaggi e depositi (inm2):

Capacità di acqua dolce, esclusa la zavorra (in t):

Possibilità di produzione giornaliera di acqua dolce in navigazione (in t):

3. Informazioni sul viaggio:

Porto di carico:

Data e orario previsti per la partenza dal porto di carico:

Porto di scarico:

Data e orario previsti per l'approdo al porto di scarico:

Durata del viaggio (ore / giorni):

Distanza tra il porto di carico e il porto di scarico (in miglia marine):

Informazioni sul carico (tipo di animali, numero, peso):

Numero di animali gravidi:

Numero di bovini maschi non castrati:

Superficie totale necessaria per gli animali (inm2):

Tonnellate complessive di foraggio necessarie per il trasporto via mare + margine di sicurezza:

Tonnellate complessive d'acqua necessarie per il trasporto via mare + margine di sicurezza:

Tonnellate complessive di foraggio disponibili a bordo alla partenza:

Tonnellate complessive d'acqua disponibili a bordo alla partenza:

4. Firme:

Firma del capitano:

Firma per approvazione dell'autorità competente:

Emendamento 97

ALLEGATO IV, PUNTO 1

1.

I conducenti di trasporti su strada di cui all'articolo 6, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafo 1 devono aver completato positivamente la formazione di cui al paragrafo 2 ed aver superato un esame riconosciuto dall'autorità competente che assicura che gli esaminatori siano indipendenti.

1.

I conducenti di trasporti su strada di cui all'articolo 6, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafo 1 devono aver completato positivamente la formazione di cui al paragrafo 2 ed aver superato un esame riconosciuto dall'autorità competente che assicura che gli esaminatori siano indipendenti. L'esaminatore più valutare e tenere conto di formazioni o esperienze precedenti.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)   Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio del 21 maggio 2002, relativo alla costruzione dell'impresa comune Galileo (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1).

(3)   Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamento (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(4)  Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(5)   Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

P5_TA(2004)0223

Tutela degli interessi finanziari delle Comunità e lotta contro la frode (2002)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode — Relazione annuale 2002 (COM(2003) 445 — C5-0593/2003 — 2003/2248(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale 2002 della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode (COM(2003) 445 — C5-0593/2003),

vista la relazione di attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per l'esercizio conclusosi nel giugno 2003 (1),

vista la relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 2002 (2),

vista la sua risoluzione del 4 dicembre 2003 sulla relazione della Commissione sulla valutazione delle attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (3),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (COM(2004) 103),

visti l'articolo 276, paragrafo 3 e l'articolo 280, paragrafo 5 del trattato CE,

visti l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0135/2004),

A.

considerando che il numero dei casi di frode e irregolarità comunicati nel 2002 è aumentato del 13% e che quello degli importi accertati è aumentato del 35,8 %; considerando che, rispetto all'anno precedente, tale cifra è aumentata del 13% nel settore delle risorse proprie tradizionali e del 36% nel settore agricolo, che il numero dei casi riguardanti le azioni strutturali è più che quadruplicato, in combinazione con la conclusione dei programmi per il periodo 1994-1999, e che il numero di casi scoperti nel settore delle spese dirette ha registrato un incremento del 21% (cfr. Allegati 1-4 alla relazione A5-0135/2004),

B.

considerando che il volume complessivo dei casi di irregolarità e di frode elencati nella relazione annuale 2002 della Commissione ammontava a poco meno di 2,12 miliardi di euro, di cui 1,18 miliardi di euro sono stati comunicati dagli Stati membri e 0,94 miliardi di euro dall'OLAF; i casi indicati dagli Stati membri possono essere ripartiti come segue:

— Risorse proprie:

324 544 459 EUR

(esercizio 2001: 238 908 883 EUR)

— FEAOG-Garanzia:

198 079 000 EUR

(esercizio 2001: 140 685 000 EUR)

— Azioni strutturali:

614 094 000 EUR

(esercizio 2001: 201 549 000 EUR)

— Spese dirette:

42 605 000 EUR

(esercizio 2001: 42 548 000 EUR)

C.

considerando che nel periodo preso in esame dalla relazione sono stati comunicati, ai fini di un recupero, casi relativi alle risorse proprie tradizionali per un importo pari a 324,54 milioni di euro, casi in relazione al FEAOG-Garanzia per un importo pari a 171,58 milioni di euro e casi relativi alle misure strutturali per un importo pari a 368,29 milioni di euro e che, nel settore delle risorse proprie tradizionali, hanno potuto essere recuperati 80,6 milioni di euro, ossia il 24,8% dell'importo accertato nell'anno 2002,

D.

considerando che nel 2002 l'OLAF ha avviato indagini su 415 casi e ne ha conclusi 652 e che l'entità del danno relativo ai casi conclusi in tale periodo è stata stimata a circa 937 milioni di euro,

E.

considerando che a conclusione dell'esercizio 2002 la Comunità ha registrato un'eccedenza di bilancio di 7,4 miliardi di euro (2001: 15,0 miliardi di euro, 2000: 11,6 miliardi di euro), imputabile soprattutto al fatto che gli Stati membri avevano preventivato per eccesso di circa 4,8 miliardi di euro le relative spese nel quadro dei Fondi strutturali e che, anche per quanto concerne i fondi direttamente gestiti dalla Commissione, le spese previste erano state sopravvalutate di 1,8 miliardi di euro,

Comunicazione di irregolarità e frodi da parte degli Stati membri

1.

lamenta il fatto che alla Commissione, dopo l'affare Eurostat, siano mancate forza e volontà per applicare, contro le resistenze del suo apparato, i necessari correttivi nel quadro della sua politica di decentralizzazione delle responsabilità della gestione finanziaria; osserva che tale decentralizzazione potrà presentare, in assenza di contrappesi indipendenti ed efficaci, rischi notevoli per gli interessi finanziari della Comunità;

2.

ricorda che nel 1999 la Commissione ha iniziato il suo mandato con l'annuncio reboante di una politica di tolleranza zero in materia di frodi e corruzione, ma osserva che adesso essa lascia ai suoi successori, per quanto concerne la lotta contro le irregolarità e le frodi, una situazione quanto mai confusa, con disposizioni in parte contraddittorie e servizi e organi di nuova costituzione, per cui sono facilmente prevedibili conflitti di competenze e palleggiamento di responsabilità;

3.

si aspetta che nella futura Commissione un membro sia competente esclusivamente per il controllo dei bilanci, in modo tale da sottolineare l'importanza di tale funzione e da evitare sin dal principio eventuali conflitti di interesse;

4.

prende atto con grande preoccupazione del fatto che la comunicazione e il monitoraggio delle irregolarità e delle frodi non sono presi seriamente da molti Stati membri; ricorda che tali Stati membri finiscono in tal modo per assumere un comportamento illegale;

5.

constata che solo una piccola parte dei servizi di controllo e d'indagine nazionali sono impiegati nella lotta alle frodi e invita gli Stati membri a ripensare il loro atteggiamento a tale riguardo;

6.

è deluso dal fatto che, dopo molti anni, i progressi in tale settore continuano ad essere del tutto insoddisfacenti, come riconosce la stessa Commissione: Le pratiche delle amministrazioni nazionali continuano a variare da uno Stato membro all'altro, nonostante gli sforzi di armonizzazione promossi in tal senso. I dati comunicati dagli Stati membri sono spesso incompleti; ad esempio, in diversi casi mancano gli importi o l'identificazione dei prodotti interessati. Inoltre, la distinzione tra «frode» e altre irregolarità dipende dal fatto che non sempre gli Stati membri percepiscono il «rischio criminale» allo stesso modo. Conseguentemente una percentuale non trascurabile di comunicazioni si astiene da qualificare il caso come frode o semplice irregolarità (4);

7.

constata che la Germania, la Grecia e la Spagna violano il diritto vigente (5) e non comunicano in forma digitale all'OLAF le irregolarità nel settore agricolo e segnala che la Germania e la Spagna sono responsabili del 52% del numero complessivo di comunicazioni; invita gli Stati membri interessati a trasmettere le loro comunicazioni in formato digitale;

8.

constata che nel settore delle risorse proprie tradizionali (importo interessato: EUR 324 544 459) la libera circolazione di beni (sigarette, banane, zucchero, alluminio) è particolarmente colpita da irregolarità;

9.

constata con incredulità che nel settore agricolo (importo interessato: EUR 198 079 000) non è stato possibile identificare il prodotto in questione nel 50% dei casi; segnala inoltre che la maggior parte delle irregolarità riguardava la frutta e gli ortaggi;

10.

osserva che, nel caso delle azioni strutturali (importo interessato: EUR 614 094 000), le cause principali delle irregolarità sono il conteggio di spese non ammissibili, la mancata conclusione dell'azione nonché la mancanza o l'insufficienza di documenti giustificativi;

11.

sottolinea che il recupero di importi pagati indebitamente non rappresenta una sanzione e che è essenziale, solo a fini di dissuasione, che la Commissione e l'OLAF esortino le autorità nazionali competenti a perseguire a livello penale i tentativi di frode;

Recupero di importi versati in eccedenza o indebitamente (6)

12.

constata che dai settori di cui in appresso vanno recuperati circa 2,2 miliardi di euro:

risorse proprie: EUR 243 981 821 dall'esercizio 2002 (1,24 miliardi di euro dagli esercizi 1998-2001 (7)); nell'esercizio 2002 le irregolarità sono state commesse soprattutto dalla Germania, dai Paesi Bassi e dall'Italia;

azioni strutturali: EUR 368 287 000 dall'esercizio 2002 (EUR 337 656 000 dagli esercizi precedenti); nell'esercizio 2002 le irregolarità sono state commesse soprattutto dalla Germania;

13.

invita l'OLAF a fornire, entro la fine di marzo 2004, informazioni circa il corretto svolgimento, nel 2002 a Bucarest, di un seminario di formazione Tempus-Phare per alti funzionari rumeni organizzato dall'Université Libre di Bruxelles;

14.

prende atto della dichiarazione della Commissione (in risposta all'interrogazione scritta E-3812/03) secondo cui l'OLAF ha ripreso le sue indagini in relazione al caso dei seminari di formazione Tempus per alti funzionari rumeni; sottolinea l'esigenza di sollecitare la restituzione dei fondi versati per tale programma all'Université Libre di Bruxelles, qualora non siano addotte prove sufficienti che alti funzionari statali hanno effettivamente partecipato a tali seminari;

15.

prende inoltre atto, in relazione a questo caso, della dichiarazione della Commissione (in risposta all'interrogazione scritta E-3812/03) secondo cui gli addebiti al riguardo sono stati oggetto in un primo momento di un controllo antifrode effettuato da una società di audit privata, i cui risultati sono stati utilizzati dall'OLAF nelle sue indagini; si aspetta che, nella prossima relazione di attività, l'OLAF rediga un elenco di tutti i casi in cui ha acconsentito ad audit condotti da società private invece di avviare esso stesso le indagini sin dal primo momento;

16.

accoglie favorevolmente il fatto che, nel novembre 2002 e nel gennaio 2003, la Commissione abbia verificato i sistemi procedurali per la comunicazione e il monitoraggio delle irregolarità nel quadro dei Fondi strutturali, giungendo alle seguenti conclusioni, che dovranno essere messe in pratica nei prossimi mesi (8):

garantire la comunicazione sistematica e immediata di tutte le irregolarità;

garantire la vigilanza sistematica sul monitoraggio delle irregolarità e della loro comunicazione, in modo tale da consentire all'OLAF di aggiornare le comunicazioni;

garantire la correttezza e la completezza delle informazioni contenute nella comunicazione;

adottare o potenziare misure di coordinamento a livello nazionale al fine di garantire un'interpretazione e procedure armonizzate;

elaborare, formulare più chiaramente e completare a livello nazionale le istruzioni relative al trattamento delle irregolarità;

introdurre quanto prima possibile la trasmissione elettronica dei dati alla Commissione;

trasmettere all'OLAF indicazioni aggiornate relative ai sistemi per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1681/94 (9) (articolo 2);

mettere a punto un registro dei crediti; gli organismi di pagamento dovrebbero iniziare a trasmettere le necessarie relazioni sui recuperi dei pagamenti, tenendone conto nelle dichiarazioni di spesa;

Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (10)

17.

constata che, al 1o dicembre 2003 (11), il FEAOG-Garanzia registrava un importo complessivo di 2,08 miliardi di euro riguardante i recuperi e che 657 milioni di euro di tale importo erano imputabili a irregolarità comunicate già nel periodo precedente al 1995;

18.

constata che la Commissione ha compiuto progressi per quanto riguarda la liquidazione dei casi arretrati;

19.

prende atto a tale proposito della decisione 2003/481/CE della Commissione, del 27 giugno 2003 (12), relativa alle conseguenze finanziarie di irregolarità commesse da alcuni operatori, ai termini della quale, su un importo complessivo non recuperabile di 73,6 milioni di euro, solo 5,6 milioni di euro (ossia il 7,6 %) era imputabile alla negligenza degli Stati membri, mentre il resto è stato addebitato al bilancio comunitario;

20.

invita la Corte dei conti ad esaminare, anche in vista di altre future decisioni di questo tipo, se nella predetta decisione del 27 giugno 2003 la Commissione non sia stata troppo indulgente nei confronti degli Stati membri, e a presentare quanto prima possibile una relazione speciale al riguardo;

21.

constata che, su un importo da recuperare pari a 2,08 miliardi di euro, oltre due terzi (1,40 miliardi di euro) riguardano l'Italia;

22.

ricorda la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale, già nella sua sentenza dell'11 ottobre 1990 (causa C-34/89, Repubblica italiana/Commissione) (13) aveva ricordato agli Stati membri l'obbligo generale di diligenza, in base al quale questi ultimi devono adottare misure volte a rimuovere rapidamente le irregolarità, onde evitare il pericolo di rendere difficile o impossibile il recupero di importi pagati in eccedenza;

Restituzioni all'esportazione di bovini vivi in Libano

23.

constata che nel 2002 sono stati esportati in Libano 226 867 bovini vivi e che è stato versato un importo di oltre 52 milioni di euro a titolo di restituzioni all'esportazione, il che significa che sono state esportate 121 026,6 tonnellate di bovini vivi in Libano; non ritiene che il mercato libanese sia in grado di assorbire un volume così elevato di carne bovina importata e dubita perciò che il Libano sia l'unico luogo di destinazione finale dei bovini vivi; invita pertanto la Commissione a sospendere immediatamente il pagamento delle restituzioni all'esportazione di bovini vivi in Libano, fino a quando non sarà stato accertato che non sono stati commessi abusi in tale contesto;

24.

invita l'OLAF ad avviare un'indagine sulle evidenti irregolarità commesse in relazione alle restituzioni alle esportazioni di animali vivi in Libano;

25.

invita la Commissione ad adottare misure sollecite per abolire un sistema di restituzioni alle esportazioni evidentemente esposto agli abusi e si aspetta dalla Commissione l'indicazione del relativo calendario; chiede al Consiglio di appoggiare gli sforzi del Parlamento intesi a sopprimere le restituzioni all'esportazione nell'interesse del pubblico;

26.

plaude alle misure adottate dalla Commissione nel settore agricolo per mettere fine all'uso delle restituzioni all'esportazione a sostegno della prassi, certo legale ma non giustificabile sul piano etico, di importare prodotti agricoli in uno dei dieci futuri Stati membri e di rispedirli nel paese d'origine dopo l'adesione di tali paesi;

La relazione annuale di attività dell'OLAF e la sua politica di informazione

27.

è deluso dalla relazione annuale di attività dell'OLAF per l'esercizio conclusosi nel giugno 2003 in quanto, pur contenendo molte tabelle e grafici e alcuni esempi concreti, essa non permette una valutazione complessiva dei risultati e dei successi delle indagini da esso svolte;

28.

deplora in particolare che il caso probabilmente più importante verificatosi nel periodo preso in esame dalla relazione — il caso Eurostat — sia stato addirittura espressamente escluso dalla relazione;

29.

critica il fatto che il periodo coperto dalla relazione, che va da metà anno alla metà dell'anno successivo, renda inutilmente difficile un confronto d'insieme con la relazione annuale della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità; chiede pertanto che siano armonizzati i periodi presi in esame dalle relazioni;

30.

ricorda che il Parlamento ha invitato l'OLAF ad informarlo ad intervalli trimestrali sulle sue indagini interne ed esterne (14) e deplora che esso non lo abbia fatto nel 2003;

31.

deplora altresì che le tavole sinottiche cambino continuamente di formato, rendendo impossibile seguire i casi che si estendono su più periodi presi in esame dalla relazione; specifica pertanto che in futuro le tavole sinottiche dovranno presentare le seguenti colonne: CMS (Case Management System) numero e data d'iscrizione, istituzione / società interessata, allegazione / sospetto, valutazione: inizio-fine, indagine: inizio-fine, situazione attuale, eventuale danno finanziario; misure di seguito raccomandate: procedimenti disciplinari / procedimenti penali / recupero; misure di seguito effettivamente applicate e loro risultati;

32.

constata che più volte informazioni interne dell'OLAF sono trapelate alla stampa; osserva altresì che, il 27 marzo 2002, l'OLAF ha pubblicato un comunicato stampa in cui ha affermato, tra l'altro, che sarebbe stata avviata un'indagine interna volta ad accertare se i documenti in questione fossero stati ottenuti «dietro pagamento di un funzionario» (15); ricorda che un giornalista di un settimanale tedesco che aveva pubblicato vari articoli sul caso OLAF si è sentito diffamato da tale dichiarazione e ha presentato ricorso presso il Mediatore europeo;

33.

constata che la posizione dell'OLAF si è rivelata insostenibile, inducendo il Mediatore europeo a raccomandare, nel giugno 2003, che l'OLAF dovrebbe considerare il ritiro degli addebiti di corruzione resi pubblici, che potrebbero essere interpretati come diretti contro il ricorrente (16); lamenta il fatto che l'OLAF non abbia seguito tale raccomandazione ma che abbia anzi ripetuto, in un comunicato stampa del 30 settembre 2003, che vi era un sospetto di corruzione, dichiarando soltanto che «finora» non erano emerse prove al riguardo;

34.

ricorda che l'OLAF può avviare indagini solo sulla base di un sospetto fondato, in conformità dell'articolo 6 del regolamento relativo alle indagini svolte dall'OLAF, e che tali indagini devono svolgersi in modo continuativo per un periodo di tempo che deve essere proporzionato alle circostanze; chiede al Comitato di vigilanza dell'OLAF di far sapere se, in questo caso, si sia contravvenuto a tali disposizioni e se l'indagine sia stata utilizzata eventualmente per esercitare pressioni sui giornalisti o per intimidirli;

Revisione del regolamento (CE) n. 1073/1999 (17) relativo alle indagini svolte dall'OLAF

35.

ricorda che il 18 novembre 2003 il Presidente della Commissione ha annunciato la presentazione di proposte legislative che potrebbero essere adottate dal Parlamento e dal Consiglio prima delle elezioni europee, fornendo in tal modo un contributo al ripristino della fiducia del pubblico scossa dal caso Eurostat;

36.

ricorda la summenzionata risoluzione del 4 dicembre 2003 sulla valutazione delle attività dell'OLAF, in cui ha appoggiato l'intenzione del Presidente della Commissione di assegnare una maggiore priorità ai compiti primari dell'OLAF, di migliorare il flusso di informazioni tra l'OLAF e le istituzioni, di tutelare meglio i diritti alla difesa delle persone indagate e di rafforzare il ruolo del Comitato di vigilanza dell'OLAF;

37.

dichiara di non comprendere per quale motivo la Commissione trasmetta con oltre un anno di ritardo la relazione valutativa delle attività dell'Ufficio a norma dell'articolo 15 del regolamento relativo all'OLAF e, dopo l'approvazione della summenzionata risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2003, abbia avuto bisogno di oltre due mesi per varare, il 10 febbraio 2004, un apposito pacchetto di proposte (COM(2004) 103); constata che tale ritardo rende impossibile realizzare una revisione del regolamento relativo all'OLAF prima delle elezioni europee;

38.

constata che le proposte legislative presentate dalla Commissione si muovono, in parte, nella giusta direzione, ma che tuttavia i seguenti punti sono del tutto inaccettabili e andrebbero considerati quasi come una provocazione:

a)

invece di affermare che l'OLAF dovrebbe finalmente assolvere pienamente alla sua funzione primaria, a lungo trascurata, nel settore delle indagini interne, la proposta della Commissione apre ora espressamente all'OLAF la possibilità di rinunciare alle indagini interne, anche laddove esista il fondato sospetto che siano stati commessi reati di frode o di corruzione o altre attività illecite a danno degli interessi finanziari della Comunità;

b)

invece di subordinare amministrativamente il segretariato del Comitato di vigilanza dell'OLAF al Segretariato generale del Parlamento europeo, la Commissione propone ora una sua attribuzione amministrativa al Segretariato della Commissione, mettendo in tal modo in dubbio l'indipendenza del Comitato;

c)

invece di rafforzare i diritti delle persone interessate da un'indagine interna, si vorrebbe privarle della possibilità, prevista finora dal regolamento relativo all'OLAF, di ricorrere presso la Corte di giustizia della Comunità europee ove, nel corso delle sue indagini, l'OLAF adottasse misure suscettibili di arrecare loro pregiudizio; in tal modo si spalancherebbe la porta agli abusi di potere (ad esempio, apertura di un'indagine senza fondati motivi, eccessiva durata delle indagini) per il fatto che tali violazioni verrebbero in futuro sottratte ad un controllo giudiziario;

39.

constata altresì che la proposta presentata dalla Commissione prevede modifiche del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (18) relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione, cosa che potrebbe ritardare una rapida adozione da parte del Consiglio; ritiene che alle carenze emerse nell'ambito dell'applicazione del predetto regolamento si dovrebbe ovviare mediante una sua modifica diretta e non mediante una modifica del regolamento relativo all'OLAF;

40.

sottolinea l'esigenza che nel periodo transitorio le disposizioni attualmente in vigore del regolamento relativo all'OLAF siano applicate con rigore;

41.

sottolinea in particolare a tale riguardo che il Direttore dell'OLAF, in conformità dell'articolo 10 del regolamento, è espressamente tenuto a trasmettere alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato informazioni su fatti penalmente perseguibili; ribadisce che il regolamento non riconosce al Direttore alcun potere discrezionale in proposito (paragrafo 16 della sua risoluzione del 4 dicembre 2003 sulla valutazione delle attività dell'OLAF), ma che le decisioni in merito spettano unicamente alle autorità giudiziarie nazionali competenti;

42.

sottolinea nuovamente l'opinione espressa al paragrafo 18 della sua risoluzione del 4 dicembre 2003, che occorre dare priorità alle indagini relative ai settori in cui le autorità nazionali non hanno alcun interesse particolare o alcuna competenza, vale a dire alle indagini all'interno delle istituzioni e delle agenzie e relative alle attività gestite direttamente dalla Commissione; osserva che, in linea di principio, le indagini nei settori menzionati devono essere condotte nel rispetto delle rigorose regole concernenti le indagini interne, poiché in questi casi si tratta di indagare sull'eventuale coinvolgimento o negligenza di funzionari dell'UE;

43.

ricorda che l'autorità di bilancio ha apposto il seguente commento all'organigramma dell'OLAF che autorizza per il 2004 in totale 329 posti: «80 di tali impieghi sono destinati alle indagini interne, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1073/1999. I funzionari inquirenti saranno riuniti in una Direzione specifica»; si aspetta che l'OLAF concluda, al più tardi entro il luglio 2004, la riorganizzazione interna necessaria a tal fine;

44.

ricorda che talvolta l'OLAF fa notizia con indagini al di fuori della Comunità (ad esempio per eventuale uso indebito dei fondi destinati all'Autorità palestinese); chiede che tale questione sia esaminata nel quadro della proposta di revisione del regolamento relativo all'OLAF;

45.

prende atto della tendenza ravvisabile nelle sentenze del Tribunale di primo grado a respingere, in quanto irricevibili, i reclami presentati da funzionari e da altri agenti contro l'OLAF, fintantoché i relativi controlli OLAF non hanno portato all'imposizione di una sanzione disciplinare; ricorda che l'articolo 14 del regolamento relativo all'OLAF prevede espressamente un controllo della legittimità delle misure che l'Ufficio adotta nel quadro di un'indagine interna, senza subordinare ciò a determinate condizioni; invita la Commissione a precisare chiaramente, nei prossimi procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado, che il legislatore intendeva offrire alle persone interessate una tutela affidabile fondata sullo Stato di diritto fin dal periodo delle indagini;

46.

chiede al futuro Parlamento di procedere in via prioritaria alla revisione del regolamento relativo all'OLAF già nel settembre 2004;

Lotta alle frodi presso la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti

47.

ricorda le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 luglio 2003 (cause C-11/00 e C-15/00) che estendono alla Banca centrale europea e alla Banca europea per gli investimenti l'applicazione del regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'OLAF;

48.

invita le due banche ad adottare senza indugio le decisioni previste dall'articolo 4 del regolamento relativo all'OLAF relative alle indagini interne dell'OLAF e a dare attuazione alla decisione standard sulle indagini interne;

49.

richiama l'attenzione sul fatto che, anche in mancanza di una siffatta decisione sulle indagini interne dell'OLAF, a norma dell'articolo 7 del regolamento relativo all'OLAF le due banche sono tenute a comunicare senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode o di corruzione o ad ogni altra attività illecita;

50.

ritiene che le due banche debbano provvedere senza indugio a fornire le comunicazioni finora omesse, affinché l'OLAF possa farsi un quadro completo di tutti i casi di irregolarità e frode emersi presso le banche successivamente alla sua costituzione nel 1999; si attende a tale riguardo una relazione dell'OLAF al più tardi entro il settembre 2004;

51.

ritiene che le sentenze della Corte di giustizia si applichino, mutatis mutandis, anche al Fondo europeo per gli investimenti e chiede pertanto al Fondo di adottare le decisioni necessarie;

Contratti con società esterne

52.

constata che, tra il 1998 e il primo semestre 2003, la Commissione ha pagato alle cinque più importanti società di consulenza internazionali un importo di circa 115 milioni di euro e che due di queste società hanno percepito oltre 77 milioni di euro, ossia oltre due terzi dell'importo; osserva che tali dati riguardano evidentemente solo le spese gestite direttamente dalla Commissione e invita quest'ultima a stilare una statistica contenente anche i dati sui pagamenti relativi alle spese non direttamente gestite dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda i Fondi strutturali;

53.

ricorda la pessima impressione suscitata dall'aggiudicazione di un appalto al consorzio «ASCII» per un valore complessivo di 23 milioni di euro nel 2002, in quanto di esso ha beneficiato anche un portavoce della Commissione che, al momento dei fatti, era un funzionario in aspettativa «per motivi personali» (19);

54.

invita la Commissione a riesaminare, in considerazione del livello elevato degli importi destinati ad appalti di consulenza e delle passate esperienze negative fatte nell'aggiudicazione di appalti a società esterne, la sua politica di esternalizzazione delle attività; constata che la Commissione dovrebbe ricorrere all'appalto a società esterne solo in casi eccezionali;

55.

rimanda al titolo V (articolo 89) del nuovo regolamento finanziario, il quale stabilisce che gli «appalti pubblici [...] rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione» e che le procedure d'aggiudicazione di appalti di norma «si svolgono assicurando la più ampia concorrenza»; ricorda che, secondo gli esperti, la mancata pubblicazione e la manipolazione di bandi di gara per appalti pubblici possono comportare notevoli costi aggiuntivi per i contribuenti europei ;

56.

si aspetta che il Direttore dell'OLAF denunci tutti i casi di violazione delle disposizioni relative ai bandi di gara alle competenti autorità giudiziarie e non accetti più, a titolo di giustificazione, che tali infrazioni sono da attribuire ad ignoranza o incompetenza e non sono state commesse a fini di arricchimento personale;

57.

ricorda che l'articolo 314 del Codice penale belga si applica anche ai bandi di gara pubblicati dalle Istituzioni europee con sede a Bruxelles; in base a tale articolo, costituisce reato anche il solo fatto che potenziali offerenti siano esclusi con mezzi fraudolenti dalla partecipazione a un bando di gara, senza che sia necessario fornire prove, in genere difficili da addurre, circa l'entità del danno risultante o il sussistere di un atto di corruzione a fini di arricchimento personale;

Altre osservazioni

58.

accoglie favorevolmente il fatto che la Commissione illustri dettagliatamente in quale forma i paesi in via di adesione sono stati coinvolti nella politica di prevenzione e di lotta alle frodi;

59.

accoglie favorevolmente l'apertura dell'inchiesta dell'OLAF sul finanziamento degli edifici del Parlamento a Bruxelles, ivi compresi tutti i pagamenti effettuati tra il promotore, la SA Forum Léopold, e la WestLB (che ha fornito il finanziamento) nonché possibili pagamenti a terzi; si aspetta che, se del caso, le competenti autorità giudiziarie forniscano tutta l'assistenza necessaria qualora le parti sottoposte all'inchiesta invochino il segreto bancario;

60.

invita la Commissione ad informare per iscritto la commissione competente del Parlamento europeo sulle misure di lotta al contrabbando di sigarette, compreso il ricorso pendente dinanzi ai tribunali americani, nonché sulle misure di protezione dell'euro e della proprietà intellettuale;

61.

chiede informazioni sullo stato dei negoziati con la Svizzera relativi alla lotta alla corruzione; chiede in particolare di sapere se la Svizzera:

è inamovibile nel respingere controlli amministrativi sugli operatori economici stabiliti nel suo territorio;

è disposta a recepire le norme del Consiglio d'Europa relative alla cooperazione giudiziaria nel settore dei reati doganali e fiscali, e

continua a considerare come attività lecita il riciclaggio, da parte di istituti finanziari svizzeri, degli utili provenienti da frodi fiscali;

62.

ribadisce (20) che l'elenco di 80 pagine delle nuove disposizioni giuridiche nazionali relative all'attuazione degli obiettivi dell'articolo 280 del trattato CE avrà solo un valore limitato finché non verrà analizzato dalla Commissione nell'intento di evidenziare eventuali carenze nella tutela degli interessi finanziari della Comunità; chiede che nella relazione annuale 2003 venga dedicata una sezione ad una siffatta analisi, in cui la Commissione illustri in quali settori persiste un urgente bisogno di azione;

63.

constata che il 21 gennaio 2004 il Commissario Solbes ha trasmesso alla presidente della commissione per il controllo dei bilanci il Piano d'azione Eurostat 2004; ritiene che, alla conclusione delle indagini dell'OLAF, occorrerebbe procedere ad un audit amministrativo e gestionale indipendente della nuova struttura di Eurostat;

64.

invita la Commissione a garantire che lo spirito dei regimi commerciali preferenziali con gli Stati confinanti non venga minato dal sostegno alle esportazioni verso uno Stato in via di adesione di merci destinate in realtà a restare nell'Unione europea;

*

* *

65.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alla Corte dei conti europea, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti, al Fondo europeo per gli investimenti, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.


(1)  http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/reports/index_en.html.

(2)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 1.

(3)  P5_TA(2003)0551.

(4)  COM(2003) 445, titolo III, punto 10.1. Cfr. anche il punto 11.

(5)  GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

(6)   Cfr. anche Allegati 5-7 alla relazione A5-0135/2004.

(7)  Non è chiaro se parte degli importi è stata già recuperata per questi esercizi.

(8)  Commissione, DG Politica regionale e OLAF, relazione riepilogativa sulla verifica dei sistemi e delle procedure di comunicazione e monitoraggio delle irregolarità nel quadro dei Fondi strutturali del 19 dicembre 2003.

(9)  GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

(10)   Lettera del Commissario Schreyer al relatore in data 30 gennaio 2004.

(11)  Lettera D (2004) 3541 del Commissario Schreyer in data 30 gennaio 2004.

(12)  GU L 160 del 28.6.2003, pag. 83.

(13)  Racc. 1990, I-3603.

(14)  Paragrafi 140 e 142 della risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (Commissione) (GU L 148 del 16.6.2003, pag. 21).

(15)  http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/press_room/pr/2002/2002_03_en.html.

(16)  http://www.europarl.ep.ec/ombudsman/recommen/en/021840.html.

(17)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(18)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(19)  Stando a informazioni pubblicate su Agence Europe del 30 settembre 2002, punto 29.

(20)  Paragrafo 56 della risoluzione del Parlamento europeo, del 13 marzo 2003, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro le frodi — Relazione annuale (2001) (GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 392); cfr. anche risoluzione del Parlamento europeo, del 29 novembre 2001, sullo stesso argomento (GU C 153 E del 27.6.2002, pag. 325).


Mercoledì 31 marzo 2004

29.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 103/444


PROCESSO VERBALE

(2004/C 103 E/03)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 9.05.

Intervengono:

Christa Randzio-Plath su un incidente di cui è stata vittima ieri nei locali del Parlamento provocato da un'equipe televisiva (Il Presidente le assicura che vigilerà affinché i deputati possano esercitare le loro funzioni senza ostacoli);

Glenys Kinnock la quale, rievocando il decimo anniversario del genocidio ruandese che ricorre mercoledì prossimo, chiede che il Parlamento osservi un minuto di silenzio per commemorare l'avvenimento (Il Presidente prende atto di tale richiesta).

2.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dalle commissioni parlamentari:

relazioni:

*** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei motori a combustione interna destinati ad essere installati sui trattori agricoli e forestali e le macchine mobili non stradali, per quanto riguarda la loro potenza netta, la loro coppia netta e il loro consumo specifico [COM(2003) 414 — 5924/2004 — C5-0151/2004 — 2003/0155(AVC)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Luis Berenguer Fuster (A5-0223/2004)

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE [COM(2003) 834 — C5-0048/2004 — 2003/0330(CNS)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Luis Berenguer Fuster (A5-0225/2004)

2)

dai deputati:

dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 51 del regolamento):

Hans-Gert Poettering, Enrique Barón Crespo, Graham R. Watson e Charles Pasqua, sulla situazione delle persone sequestrate in Colombia (28/2004)

3.   Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento

E' stata distribuita la comunicazione della Commissione sui seguiti dati alle posizioni e risoluzioni approvate dal Parlamento nel corso delle tornate di dicembre I e II 2003.

4.   Consiglio europeo/Sicurezza (dichiarazioni seguite da discussione)

Relazione del Consiglio europeo e dichiarazione della Commissione: Riunione del Consiglio europeo (Bruxelles, 25 e 26 marzo 2004)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Sicurezza dei cittadini in Europa dopo gli attentati di Madrid

Bertie Ahern (Presidente in carica del Consiglio e del Consiglio europeo) e Romano Prodi (Presidente della Commissione) fanno dichiarazioni.

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Gerard Collins, a nome del gruppo UEN, William Abitbol, a nome del gruppo EDD, Marco Cappato, non iscritto, Avril Doyle, Klaus Hänsch, Cecilia Malmström, Pedro Marset Campos, Josu Ortuondo Larrea, Jens-Peter Bonde, Philip Claeys, Gerardo Galeote Quecedo, Anna Terrón i Cusí, Andrew Nicholas Duff, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Graham H. Booth, Daniela Raschhofer, Jonathan Evans, Proinsias De Rossa, Herman Schmid, Georges Berthu e Françoise Grossetête.

PRESIDENZA: Renzo IMBENI

Vicepresidente

Intervengono Pervenche Berès, Mario Borghezio, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Christa Randzio-Plath, Richard Corbett, Jorge Salvador Hernández Mollar e Elmar Brok.

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

Intervengono Charlotte Cederschiöld, Charles Tannock, Piia-Noora Kauppi, Hartmut Nassauer, Bertie Ahern, Romano Prodi, Josu Ortuondo Larrea, per fatto personale, e José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra su tale intervento.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Andrew Nicholas Duff, Sarah Ludford, Jules Maaten, Cecilia Malmström e Luciana Sbarbati, a nome del gruppo ELDR, sui risultati del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004 (B5-0165/2004)

Gerard Collins, a nome del gruppo UEN, sul Consiglio europeo di Bruxelles del 25-26 marzo 2004 (B5-0178/2004)

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Joost Lagendijk e Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, sul Consiglio europeo di Bruxelles del 25/26 marzo 2004 (B5-0179/2004)

Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo (B5-0180/2004)

Elmar Brok, Jorge Salvador Hernández Mollar, Othmar Karas, Philippe Morillon, Íñigo Méndez de Vigo, Arie M. Oostlander, Hans-Gert Poettering, Ilkka Suominen e W.G. van Velzen, a nome del gruppo PPE-DE, sull'esito del Consiglio europeo di Bruxelles del 25-26 marzo 2004 e sulla sicurezza dei cittadini europei in seguito agli attentati di Madrid (B5-0182/2004)

Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, sui risultati del Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 marzo 2004 (B5-0183/2004)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.19 del PV dell'1.4.2004

PRESIDENZA: Guido PODESTÀ

Vicepresidente

5.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a Oleg Morozov, presidente della delegazione della Duma russa presso la commissione parlamentare di cooperazione UE/Russia e vicepresidente della Duma, nonché a Alexandre Belousov e Guennadi Gorbunov, membri del Consiglio della Federazione presenti in tribuna d'onore.

Interviene Monica Frassoni.

*

* *

Interviene Martin Schulz, il quale ritorna sulle accuse rivolte da un deputato del Parlamento, e riportate da alcuni giornali tedeschi, in merito a irregolarità concernenti le indennità giornaliere nonché all'elenco dei presenti di cui alcuni deputati si sarebbero resi colpevoli (punto 3 del PV del 29.03.2004). A nome dei deputati tedeschi interessati del gruppo PSE, egli reitera la sua richiesta volta a far esaminare ciascun caso dalle istanze di controllo competenti e chiede che i risultati di tale inchiesta siano resi pubblici prima della fine della legislatura.

Intervengono, per associarsi alle dichiarazioni, Hartmut Nassauer, a nome dei deputati tedeschi interessati del gruppo PPE-DE, Klaus-Heiner Lehne, Heide Rühle, Enrique Barón Crespo, il quale chiede che l'inchiesta riguardi anche i deputati che hanno formulato tali accuse, Sylvia-Yvonne Kaufmann e Elmar Brok.

Interviene Robert Atkins sulle regole in vigore al Parlamento riguardo all'uso di macchine fotografiche.

Il Presidente si impegna a trasmettere tali osservazioni al Presidente del Parlamento.

6.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

6.1.   Servizi finanziari (comitati) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE e 94/19/CE del Consiglio e le direttive 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari [COM(2003) 659 — C5-0520/2003 — 2003/0263(COD)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Christa Randzio-Plath (A5-0162/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0224)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0224)

Interventi sulla votazione:

Sono intervenuti prima della votazione Christa Randzio-Plath (relatore), Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) e Frits Bolkestein (membro della Commissione).

6.2.   Sudan (articolo 104 bis del regolamento) (votazione)

Proposta di risoluzione sul Sudan — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.(B5-0153/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0225)

Interventi sulla votazione:

Richard Howitt, a nome del gruppo PSE, ha proposto che tutti gli emendamenti siano votati in blocco (il Presidente respinge la richiesta, giacché taluni emendamenti sono incompatibili).

6.3.   Trattori agricoli e forestali (omologazione dei motori a combustione interna) *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei motori a combustione interna destinati ad essere installati sui trattori agricoli e forestali e le macchine mobili non stradali, per quanto riguarda la loro potenza netta, la loro coppia netta e il loro consumo specifico [COM(2003) 414 — 5924/2004 — C5-0151/2004 — 2003/0155(AVC)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Luis Berenguer Fuster (A5-0223/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0226)

6.4.   Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/America centrale * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra [COM(2003) 677 — C5-0658/2003 — 2003/0266(CNS)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Raimon Obiols i Germà (A5-0120/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0227)

6.5.   Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/Comunità andina * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, cioè le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra [COM(2003) 695 — C5-0657/2003 — 2003/0268(CNS)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A5-0119/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0228)

6.6.   Fondo di garanzia per le azioni esterne * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne [COM(2003) 604 — C5-0502/2003 — 2003/0233(CNS)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Esko Olavi Seppänen (A5-0199/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0229)

6.7.   Nuova politica dell'UE in materia di relazioni con i paesi vicini dopo l'allargamento * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e della nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini [COM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Reimer Böge (A5-0198/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0230)

Interventi sulla votazione:

Reimer Böge (relatore) ha chiesto, a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento, che siano posti in votazione soltanto gli emendamenti e che la votazione sul progetto di risoluzione legislativa sia rinviata.

Il Presidente ha constatato l'assenza di opposizione a tale richiesta. La questione è pertanto rinviata per un nuovo esame alla commissione competente.

6.8.   Assistenza macrofinanziaria all'Albania * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE [COM(2003) 834 — C5-0048/2004 — 2003/0330(CNS)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Luis Berenguer Fuster (A5-0225/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0231)

6.9.   Governance della politica di sviluppo nell'Unione (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla governance della politica di sviluppo nell'Unione europea [2003/2164(INI)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Relatore: Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte (A5-0219/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0232)

6.10.   Responsabilità ambientale ***III (votazione)

Relazione sul progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale [PE-CONS 3622/2004 — C5-0079/2004 — 2002/0021(COD) — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione.

Relatore: Toine Manders (A5-0139/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROGETTO COMUNE

Approvazione (P5_TA(2004)0233)

6.11.   Igiene dei mangimi ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi [COM(2003) 180 — C5-0175/2003 — 2003/0071(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Hedwig Keppelhoff-Wiechert (A5-0133/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0234)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0234)

6.12.   Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari [COM(2003) 689 — C5-0549/2003 — 2003/0272(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Astrid Thors (A5-0147/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0235)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0235)

6.13.   Cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1726/2000 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica [COM(2003) 627 — C5-0495/2003 — 2003/0245(COD)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Relatore: Nelly Maes (A5-0132/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0236)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0236)

Interventi sulla votazione:

Poul Nielson (membro della Commissione) ha fatto conoscere la posizione della Commissione in merito agli emendamenti.

Nelly Maes (relatore) a seguito di tale dichiarazione ha ritirato l'emendamento 3 e ha chiesto che l'emendamento 4 sostituisca l'emendamento 2.

6.14.   Gas fluorurati ad effetto serra ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra [COM(2003) 492 — C5-0397/2003 — 2003/0189(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Robert Goodwill (A5-0172/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0237)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0237)

Interventi sulla votazione:

Caroline Lucas, a nome del gruppo Verts/ALE, ha ritirato la richiesta di votazione per appello nominale sull'emendamento 87.

6.15.   Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Århus ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale [COM(2003) 622 — C5-0505/2003 — 2003/0242(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Eija-Riitta Anneli Korhola (A5-0190/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 15)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0238)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0238)

6.16.   Accesso alla giustizia in materia ambientale ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale [COM(2003) 624 — C5-0513/2003 — 2003/0246(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Inger Schörling (A5-0189/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 16)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0239)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0239)

6.17.   Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [COM(2003) 319 — C5-0256/2003 — 2003/0107(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Jonas Sjöstedt (A5-0177/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 17)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0240)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0240)

6.18.   Conclusione della Convenzione d'Århus * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale [COM(2003) 625 — C5-0526/2003 — 2003/0249(CNS)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Eija-Riitta Anneli Korhola (A5-0173/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 18)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0241)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0241)

6.19.   Programma europeo di radionavigazione via satellite * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sulle strutture di gestione del programma europeo di radionavigazione via satellite [COM(2003) 471 — C5-0391/2003 — 2003/0177(CNS)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Alexander Radwan (A5-0209/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 19)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0242)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0242)

6.20.   Mandato europeo di ricerca delle prove * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove dirette all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali [COM(2003) 688 — C5-0609/2003 — 2003/0270(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Elena Ornella Paciotti (A5-0214/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 20)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0243)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0243)

6.21.   Organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento di cittadini illegali * (votazione)

Relazione sull'iniziativa della Repubblica italiana in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri [12025/2003 — C5-0440/2003 et 14025/2003 — C5-0582/2003 — 2003/0821(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Adeline Hazan (A5-0091/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 21)

INIZIATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Reiezione

L'iniziativa è rinviata in commissione.

Interventi sulla votazione:

Prima della votazione, Adeline Hazan (relatore) ha motivato la posizione della commissione competente, nella quale si chiede la reiezione dell'iniziativa. Dopo la reiezione dell'iniziativa, si è espressa a favore del rinvio in commissione.

6.22.   Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale [COM(2003) 854 — C5-0080/2004 — 2003/0334(CNS)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Luciana Sbarbati (A5-0208/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 22)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0244)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0244)

6.23.   Protezione dei dati personali dei passeggeri aerei (votazione)

Proposta di risoluzione Protezione dei dati personali dei passeggeri del trasporto aereo [2004/2011(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.(B5-0156/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 23)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0245)

Interventi sulla votazione:

Marco Cappato è intervenuto prima della votazione.

6.24.   Ambiente e salute (votazione)

Relazione sulla strategia europea per l'ambiente e la salute [COM(2003) 338 — C5-0551/2003 — 2003/2222(INI)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Marit Paulsen (A5-0193/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 24)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0246)

7.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Proposta di risoluzione — B5-0153/2004 Sudan

risoluzione (insieme del testo)

a favore: Koenraad Dillen, Marie-France Stirbois

Relazione Goodwill — A5-0172/2004

emendamento 37

contro: Othmar Karas, Rainer Wieland

emendamento 38

contro: Othmar Karas

emendamento 112

a favore: Othmar Karas

emendamento 90

a favore: Lone Dybkjær, Yvonne Sandberg-Fries

contro: Othmar Karas

emendamento 92

contro: Othmar Karas

Relazione Korhola — A5-0190/2004

emendamento 45, prima parte

a favore: Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson

emendamento 57

a favore: Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson

emendamento 55

a favore: Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson, Torben Lund

Relazione Schörling — A5-0189/2004

emendamento 24

a favore: Ioannis Patakis

emendamenti 39, 41-43

a favore: Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson, Hubert Pirker, Claude Turmes

emendamento 40, prima parte

a favore: Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson, Albert Jan Maat

emendamento 40, seconda parte

a favore: Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson

emendamento 29, prima parte

a favore: Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson, Othmar Karas, Ioannis Patakis

emendamento 38 = 44

contro: Othmar Karas

emendamento 25

contro: Jan Andersson, Othmar Karas

emendamento 36

a favore: Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson

contro: Othmar Karas

Relazione Sjöstedt — A5-0177/2004

emendamento 91 = 97

a favore: Jan Andersson

Proposta di risoluzione — B5-0156/2004 Protezione dei dati personali dei passeggeri del trasporto aereo

paragrafo 1, parte introduttiva

contro: Charlotte Cederschiöld

astensioni: Armonia Bordes

paragrafo 10

contro: Charlotte Cederschiöld

risoluzione (insieme del testo)

contro: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ioannis Marinos

astensioni: Marie-Thérèse Hermange

Deputati che hanno dichiarato di non aver partecipato alle votazioni:

Arlette Laguiller, Chantal Cauquil e Armonia Bordes erano presenti ma non hanno partecipato alla votazione sulla relazione A5-0198/2004 e sulla proposta di risoluzione B5-0153/2004.

John Hume non ha potuto partecipare ieri a tutta la votazione.

Christian Foldberg Rovsing ha fatto una dichiarazione di interessi finanziari e non ha pertanto partecipato alla votazione sulla relazione A5-0209/2004.

8.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

*

* *

Intervengono Nicholson of Winterbourne e Jürgen Zimmerling, il quale chiede la revoca dell'immunità parlamentare per il deputato che ha accusato di frode alcuni colleghi (punto 3 del PV del 29.03.2004).

(La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 15.05)

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

9.   Dichiarazione della Presidenza

Il Presidente, in risposta alle richieste avanzate da diversi deputati prima del turno di votazioni (punto 5 del PV), fa una dichiarazione sulle denunce di frode riprese dal alcuni giornali tedeschi.

Segnala in particolare di opporsi a che i deputati al Parlamento si assumano una responsabilità collettiva di fronte alle critiche formulate, evocando a tale proposito un chiaro esempio di volontà di nuocere legata ad accuse senza fondamento: una relazione che gli è appena stata trasmessa, elaborata da un grafologo indipendente, conclude che le 27 firme di due osservatori, sottoposte ad analisi in seguito ad accuse anonime di frode, erano risultate perfettamente autentiche.

Aggiunge che, qualora fossero fornite delle prove di malversazione, queste formeranno ovviamente l'oggetto di indagini approfondite ma che fino a quando tali prove non saranno state addotte, ogni deputato beneficerà della presunzione di innocenza.

PRESIDENZA: José PACHECO PEREIRA

Vicepresidente

10.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

11.   Domanda di adesione all'UE della Croazia (discussione)

Relazione contenente una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Croazia [2003/2254(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Alexandros Baltas (A5-0206/2004)

Alexandros Baltas illustra la sua relazione.

Interviene Poul Nielson (membro della Commissione).

Intervengono Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, Paavo Väyrynen, a nome del gruppo ELDR, Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, Michl Ebner e Demetrio Volcic.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.27 del PV dell'1.4.2004

12.   Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2003) (discussione)

Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2003) [2003/2006(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Alima Boumediene-Thiery (A5-0207/2004)

Alima Boumediene-Thiery illustra la sua relazione.

Intervengono Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) e António Vitorino (membro della Commissione).

PRESIDENZA: David W. MARTIN

Vicepresidente

Intervengono Stockton (relatore per parere della commissione PETI), Joke Swiebel, a nome del gruppo PSE, Olle Schmidt, a nome del gruppo ELDR, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a nome del gruppo GUE/NGL, Maurizio Turco, non iscritto, Robert J.E. Evans, Yasmine Boudjenah, Koenraad Dillen, Giacomo Santini, Anna Karamanou, Ilda Figueiredo, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Ole Krarup, Ilka Schröder, Dick Roche e António Vitorino.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.26 del PV dell'1.4.2004

13.   Relazione sulle industrie estrattive richiesta dalla Banca mondiale (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Relazione sulle industrie estrattive richiesta dalla Banca mondiale

Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) e António Vitorino (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Anders Wijkman, a nome del gruppo PPE-DE, Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, Didier Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, Monica Frassoni, Astrid Thors, a nome del gruppo ELDR, e Dick Roche.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Niall Andrews, a nome del gruppo UEN, sulla revisione concernente le industrie estrattive, commissionata dalla Banca mondiale (B5-0161/2004)

Richard Howitt, Linda McAvan e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sulla relazione sulle industrie estrattive richiesta dalla Banca mondiale (B5-0166/2004)

Anders Wijkman, a nome del gruppo PPE-DE, sulla relazione della «Extractive Industries Review» commissionata dalla Banca mondiale (B5-0167/2004)

Yasmine Boudjenah e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, sul rapporto sul settore estrattivo commissionato dalla Banca mondiale (B5-0169/2004)

Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte, a nome del gruppo ELDR, sull'analisi del settore estrattivo commissionata dalla Banca mondiale (B5-0170/2004)

Nuala Ahern, Monica Frassoni, Pierre Jonckheer, Paul A.A.J.G. Lannoye, Nelly Maes, Patricia McKenna, Didier Rod e Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla relazione commissionata dalla Banca mondiale sull'industria estrattiva (B5-0171/2004)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.25 del PV dell'1.4.2004

14.   Traffico internazionale di organi (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Traffico internazionale di organi

Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) e António Vitorino (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Carlos Coelho, a nome del gruppo PPE-DE, e Carlos Lage, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA: Catherine LALUMIÈRE

Vicepresidente

Intervengono Giorgio Calò, a nome del gruppo ELDR, José Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN, Robert J.E. Evans, Dick Roche e António Vitorino.

La discussione è chiusa.

15.   Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Il Presidente comunica, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio le seguenti posizioni comuni, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione, su:

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la generalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (C5-0163/2004 — 2003/0081(COD) — 6277/1/2004 — 7353/2004 — COM(2004) 222)

deferimento

merito: RETT

 

competente per parere prima lettura: ITRE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 1o aprile 2004.

16.   Ordine del giorno

La votazione sulla relazione Florenz (A5-0176/2004), prevista per il turno di votazione di domani, è rinviata alla tornata di aprile 2004; la discussione si svolgerà domani come previsto.

(La seduta, sospesa alle 17.50, è ripresa alle 18.00)

17.   Accordo di pesca CE/Danimarca e Groenlandia * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro [COM(2003) 609 — C5-0514/2003 — 2003/0236(CNS)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Rosa Miguélez Ramos (A5-0060/2004)

Rosa Miguélez Ramos illustra la sua relazione.

Interviene António Vitorino (membro della Commissione).

Intervengono Brigitte Langenhagen, a nome del gruppo PPE-DE, Carlos Lage, a nome del gruppo PSE, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Catherine Stihler, Ian Stewart Hudghton, Struan Stevenson, Heinz Kindermann e António Vitorino.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.18 del PV dell'1.4.2004

18.   Comunicazione dei dati relativi alle persone trasportate * (discussione)

Relazione sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate [6620/2004 — C5-0111/2004 — 2003/0809(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Ingo Schmitt (A5-0211/2004)

Ingo Schmitt illustra la sua relazione.

Interviene António Vitorino (membro della Commissione).

Intervengono Martine Roure, a nome del gruppo PSE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a nome del gruppo GUE/NGL, e Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.20 del PV dell'1.4.2004

(La seduta, sospesa alle 19.00, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

19.   SIS (documenti di immatricolazione dei veicoli) ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli [COM(2003) 510 — C5-0412/2003 — 2003/0198(COD)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Carlos Coelho (A5-0205/2004)

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Carlos Coelho illustra la sua relazione.

Intervengono Elena Ornella Paciotti, a nome del gruppo PSE, Ole Krarup, a nome del gruppo GUE/NGL, e Robert J.E. Evans.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.17 del PV dell'1.4.2004

20.   Regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti (discussione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti [COM(2003) 315 — C5-0373/2003 — 2003/2155(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Luís Marinho (A5-0144/2004)

Luís Marinho illustra la sua relazione.

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Francisca Sauquillo Pérez del Arco (relatore per parere della commissione DEVE), Carlos Coelho, a nome del gruppo PPE-DE, e Georges Berthu, non iscritto

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.12 del PV dell'1.4.2004

21.   Iscrizione in bilancio del FES (discussione)

Relazione sull'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo (FES) [2003/2163(INI)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Relatore: Michel-Ange Scarbonchi (A5-0143/2004)

Michel-Ange Scarbonchi illustra la sua relazione.

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Kyösti Tapio Virrankoski (relatore per parere della commissione BUDG), Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, Didier Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, Ulla Margrethe Sandbæk, a nome del gruppo EDD, Glenys Kinnock, Nelly Maes e Karin Junker.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.29 del PV dell'1.4.2004

22.   Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ***III (discussione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari [PE-CONS 3616/2004 — C5-0062/2004 — 2002/0014(COD)] — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione.

Relatore: Nelly Maes (A5-0125/2004)

Nelly Maes illustra la sua relazione.

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Interviene Ulrich Stockmann, a nome del gruppo PSE.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.13 del PV dell'1.4.2004

23.   Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della CE ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità [16305/1/2003 — C5-0094/2004 — 2001/0140(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Ulrich Stockmann (A5-0217/2004)

Ulrich Stockmann presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Georg Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, Loyola de Palacio e Georg Jarzembowski.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.16 del PV dell'1.4.2004

24.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 342.517/OJJE).

25.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 22.40.

Julian Priestley

Segretario generale

Alonso José Puerta

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, André-Léonard, Andrews, Andria, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Averoff, Avilés Perea, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Cossutta, Paolo Costa, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, van Dam, Darras, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Kaldi, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Pirker, Piscarreta, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Osservatori

A. Nagy, Bagó, Balla, Balsai, Bastys, Biela, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Czinege, Demetriou, Didžiokas, Drzęla, Fazakas, Gałażewski, Germič, Golde, Genowefa Grabowska, Gruber, Hegyi, Heriban, Ilves, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kłopotek, Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kubovič, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Lachnit, Landsbergis, Laštvka, Libicki, Lisak, Litwiniec, Maldeikis, Mallotová, Manninger, Matsakis, Őry, Palečková, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Rutkowski, Savi, Siekierski, Smorawiński, Surján, Svoboda, Szabó, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Vadai, Valys, George Varnava, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wittbrodt, Zėborská, Zahradil, Żenkiewicz, Žiak


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Servizi finanziari (comitati) ***I

Relazione: RANDZIO-PLATH (A5-0162/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco unico

1-11

12-38

commissione

PSE + PPE-DE + ELDR

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

2.   Sudan

Proposta di risoluzione: B5-0153/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione B5-0153/2004

(commissione per lo sviluppo)

dopo il § 2

3

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

dopo il § 3

4-5

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

§ 5

6

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

§ 7

29

PSE + ELDR + Verts + EDD + GUE

VE

+

289, 208, 3

§ 8

7

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

32

ELDR

 

+

 

§ 9

8

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

§ 10

9

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

§ 11

10

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

33

ELDR

 

+

 

§ 13

11

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

dopo il § 13

12-17

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

§ 14

18

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

34

ELDR

 

 

dopo il § 14

19

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

20

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

§ 15

21

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

dopo il § 18

31

ELDR + EDD

 

+

 

§ 19

22

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

§ 20

23

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

§ 21

24S

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

30

PPE-DE

 

R

 

dopo il § 21

25

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

§ 22

26

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

§ 23

27

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

§ 24

28

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

§ 35

35

ELDR

AN

+

255, 222, 30

dopo il cons. A

1-2

PSE + ELDR + Verts + EDD + PPE + GUE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

493, 6, 12

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

Verts/ALE: em. 35

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: em. 29

Varie

Il gruppo PPE-DE ha ritirato il suo em. 30.

3.   Trattori agricoli e forestali (omologazione dei motori a combustione interna) ***

Raccomandazione: BERENGUER FUSTER (A5-0223/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/America centrale *

Relazione: OBIOLS I GERMÀ (A5-0120/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/Comunità andina *

Relazione: SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (A5-0119/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

6.   Fondo di garanzia per le azioni esterne *

Relazione: SEPPÄNEN (A5-0199/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

7.   Nuova politica dell'UE in materia di relazioni con i paesi vicini dopo l'allargamento *

Relazione: BÖGE (A5-0198/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica sugli emendamenti

AN

+

497, 13, 13

La votazione sul progetto di risoluzione legislativa è stato rinviato (articolo 69, paragrafo 2 del regolamento).

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione unica

8.   Assistenza macrofinanziaria all'Albania *

Relazione: BERENGUER FUSTER (A5-0225/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

9.   Governance della politica di sviluppo nell'Unione

Relazione: SANDERS-TEN-HOLTE (A5-0219/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

10.   Responsabilita ambientale ***III

Relazione: MANDERS (A5-0139/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: progetto comune

 

+

 

11.   Igiene dei mangimi ***I

Relazione: KEPPELHOFF-WIECHERT (A5-0133/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

blocco n. 1

PSE + ELDR + PPE-DE

 

+

 

blocco n. 2

commissione

 

 

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1

8

12-15

commissione

 

+

 

art. 8

19

PPE-DE

VE

-

234, 274, 4

46

PSE + ELDR

 

+

 

5

commissione

 

 

cons. 24

18

Verts/ALE

 

-

 

32

PSE + ELDR + PPE-DE

 

+

 

2

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Blocco n. 1 = PSE, ELDR+PPE-DE (emm. 20-31, 33-45, 47-91)

Blocco n. 2 = commissione per l'ambiente (emm. 3, 4, 6, 7, 9-11, 16, 17)

12.   Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ***I

Relazione: THORS (A5-0147/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

blocco n. 1

commissione

 

+

 

blocco n. 2

ELDR + PSE + PPE-DE

 

+

 

blocco n. 3

commissione

 

 

17

commissione

vd

 

27

Verts/ALE

VE

-

102, 417, 2

28

Verts/ALE

 

-

 

29

Verts/ALE

 

-

 

30

Verts/ALE

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

blocco n. 1 = commissione per l'ambiente (emm. 9, 10, 12, 21, 22, 25)

blocco n. 2 = ELDR, PSE + PPE-DE (emm. 31-102)

blocco n. 3 = commissione per l'ambiente (emm. 1-8, 11, 13-20, 23, 24, 26)

Richieste di votazione distinta

PPE-DE em. 17

13.   Cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica ***I

Relazione: MAES (A5-0132/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il cons. 1

1

commissione

 

+

 

art. 2, § 1

4

Verts/ALE + PSE + PPE-DE

 

+

 

art. 9, § 3

2

commissione

vd

 

3

commissione

vd

R

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Gli emendamenti 5 e 6 sono stati annullati.

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm. 2, 3

14.   Gas fluorati ad effetto serra ***I

Relazione: GOODWILL (A5-0172/2004)Rapport: GOODWILL (A5-0172/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

2-7

9-12

15-18

20-29

31

35-36

39-44

47-50

54-55

57

59-62

67

69

71

74-79

81-83

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

30

commissione

vd

+

 

37

commissione

AN

-

221, 283, 8

38

commissione

AN

-

214, 290, 8

45

commissione

vd

-

 

51

commissione

vd

-

 

52

commissione

vd

+

 

53

commissione

vd

+

 

56

commissione

vd

-

 

58

commissione

vd

-

 

63

commissione

vd

+

 

64

commissione

vd

+

 

66

commissione

vd/VE

-

207, 296, 3

68

commissione

vd

-

 

73

commissione

vd

+

 

80

commissione

vd

+

 

art. 1, § 1

93

Verts/ALE

 

-

 

8

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

art. 2, dopo la lettera b)

94

Verts/ALE

 

-

 

art. 2, dopo la lettera e)

95

Verts/ALE

 

-

 

13

commissione

 

+

 

art. 2, dopo la lettera g)

108

PPE-DE

 

+

 

14

commissione

 

 

art. 2, lettera h)

85S=

96S=

PSE

Verts/ALE

 

+

 

19

commissione

 

 

art. 3, dopo il § 1

107

PPE-DE

VE

+

271, 233, 4

art. 3, § 2, lettera a)

97

Verts/ALE

 

-

 

art. 3, § 3

110

PPE-DE

 

+

 

32

commissione

 

+

 

art. 3, § 4

33

commissione

 

+

 

109

PPE-DE

 

 

art. 3, § 5

106

PPE-DE

 

-

 

34

commissione

 

+

 

art. 6, § 1, lettera a), frase introduttiva

46

commissione

 

+

 

98

Verts/ALE

 

-

 

art. 6, § 1, lettera a), dopo il primo trattino

99

Verts/ALE

 

-

 

art. 6, § 1, lettera c), dopo il secondo trattino

100

Verts/ALE

 

-

 

art. 7, § 3

65

commissione

 

+

 

101

Verts/ALE

 

 

art. 7, dopo il § 3

89

PSE

 

-

 

art. 9, § 1

111

PPE-DE

VE

+

255, 246, 1

70

commissione

 

 

art. 9, § 2

102

Verts/ALE

vs

 

 

1

-

 

2

-

 

112

PPE-DE

AN

+

303, 199, 8

72

commissione

 

 

dopo l'art. 10

86

PSE

 

+

 

art. 12 e 13

104

PPE-DE

 

+

 

105

PPE-DE

 

+

 

allegato 2

103

Verts/ALE

vs

 

 

1

-

 

2

-

 

3

-

 

4

-

 

5

-

 

6

-

 

84

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

87

PSE

VE

-

238, 243, 33

base giuridica

90

Verts/ALE

AN

-

100, 399, 12

1

commissione

 

-

 

dopo il cons. 4

91

Verts/ALE

 

-

 

cons. 5

92

Verts/ALE

AN

-

212, 296, 7

dopo il cons. 9

88

PSE

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: em. 112

Verts/ALE: emm. 37, 38, 90, 92, 112

Richieste di votazione distinta

PPE-DE emm. 19, 37, 38, 51, 52, 53, 56, 58, 64, 66, 73, 80

ELDR: emm. 45, 38, 58, 68

Verts/ALE: emm. 30, 63

UEN em. 66

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

em. 8

prima parte: insieme del testo tranne la soppressione dei termini «all'immissione in commercio»

seconda parte: la soppressione di tali termini

em. 84

prima parte: insieme del testo tranne la soppressione della riga «Perfluorocarburi»

seconda parte: la soppressione della riga «Perfluorocarburi»

em. 102

prima parte: insieme del testo tranne la data «1o gennaio 2007»

seconda parte: tale data

em. 103

prima parte: righe da 1 a 9

seconda parte: riga 10

terza parte: riga 11

quarta parte: riga 12

quinta parte: riga 13

sesta parte: riga 14

Varie

L'em. 113 è stato annullato.

15.   Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Århus ***I

Relazione: KORHOLA (A5-0190/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1

3

5

17

19

22

23

36-38

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

4

commissione

vd

+

 

6

commissione

vd

+

 

7

commissione

AN

+

275, 222, 7

9

commissione

vd

+

 

10

commissione

vd

+

 

15

commissione

vd

-

 

16

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

18

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

25

commissione

vd

+

 

art. 2, § 1, lettera b)

43

PPE-DE

VE

+

319, 183, 6

art. 2, § 1, lettera d)

8

commissione

VE

+

306, 195, 3

44

PPE-DE

 

+

 

art. 2, § 1, lettera g)

45

PPE-DE + Verts/ALE

vs

 

 

1/AN

+

363, 143, 11

2

-

 

11

commissione

 

 

12

commissione

VE

-

189, 311, 5

13

commissione

vd

-

 

14

commissione

vd

-

 

art. 2, § 2

57S

Verts/ALE

AN

-

135, 370, 6

art. 8

21

commissione

 

+

 

46

PPE-DE

 

+

 

art. 9, titolo

47

PPE-DE

 

+

 

24 + 26 - 28

commissione

 

-

 

dopo l'art. 9

48

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

29

commissione

 

 

art. 10

30=

49=

commissione

PPE-DE

 

+

 

dopo l'art. 10

50

PPE-DE

 

+

 

51

PPE-DE

 

+

 

31

commissione

 

 

art. 11, titolo

52

PPE-DE

 

+

 

32

commissione

 

 

dopo l'art. 11

53

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

art. 12

58

Verts/ALE

AN

+

273, 218, 23

34

commissione

 

 

54

PPE-DE

 

 

33

commissione

 

+

 

35

commissione

 

+

 

cons. 1

39

PPE-DE

 

+

 

cons. 10

55

Verts/ALE

AN

-

133, 372, 9

40

PPE-DE

 

+

 

cons. 15

56

Verts/ALE

 

+

 

2

commissione

 

 

cons. 21 e dopo il cons. 21

41

PPE-DE

 

+

 

42

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

votazione: proposta modificata

VE

+

301, 189, 18

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 20 che non riguarda tutte le versioni linguistiche non stato è per questo motivo posto in votazione (cfr. articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento).

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 7, 45 (prima parte), 55, 57, 58

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 16

prima parte:«le istituzioni ... e come possono essere ottenute»

seconda parte:«le istituzioni ... mezzi elettronici»

em. 18

prima parte: insieme del testo tranne i termini «o, al più tardi, entro 15 giorni lavorativi»

seconda parte: tali termini

Verts/ALE

em. 42

prima parte: insieme del testo tranne i termini «qualora tale atto o omissione li riguardi direttamente e individualmente»

seconda parte: tali termini

em. 45

prima parte: g) «diritto ambientale ... risorse naturali»

seconda parte: resto

em. 48

prima parte: insieme del testo tranne i termini «qualora tale atto o omissione li riguardi direttamente e individualmente»

seconda parte: tali termini

em. 53

prima parte: insieme del testo tranne i termini «qualora tale decisione li riguardi direttamente e individualmente»

seconda parte: tali termini

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm. 6, 7, 9, 10, 15, 25

ELDR: emm. 4, 13, 14, 15

Verts/ALE: em. 35

16.   Accesso alla giustizia in materia ambientale ***I

Relazione: SCHÖRLING (A5-0189/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di reiezione

24

EDD + THORS

AN

-

40, 453, 6

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-2

4-6

13

20-22

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

3

commissione

vd

+

 

7

commissione

vd

+

 

9

commissione

vd

+

 

12

commissione

vd

+

 

18

commissione

vd

+

 

19

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

23

commissione

vd

+

 

blocco «soggetti abilitati»

39

41-43

Verts/ALE

AN

-

152, 346, 5

40

Verts/ALE

vs/AN

 

 

1

-

138, 350, 9

2

-

100, 396, 7

8

commissione

 

-

 

11

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

16

commissione

 

+

 

17

commissione

 

+

 

32

PPE-DE

 

+

 

art. 2, § 1, lettera e)

28

PPE-DE

VE

-

230, 264, 5

art. 2, § 1, lettera g)

29

PPE-DE + Verts/ALE

vs

 

 

1/AN

+

354, 140, 12

2

-

 

art. 3

30

PPE-DE

 

+

 

10

commissione

 

 

art. 4

31

PPE-DE

 

-

 

art. 8, comma 1

37

GUE/NGL

 

-

 

art. 8, lettera a)

26

EDD

 

-

 

33

PPE-DE

 

+

 

14

commissione

 

+

 

art. 8, lettera c)

34

PPE-DE

 

+

 

art. 8, dopo la lettera c)

15

commissione

 

+

 

art. 10, dopo il § 1

35

PPE-DE

 

+

 

art. 10, dopo il § 2

38=

44=

Verts/ALE + GUE/NGL

Verts/ALE

AN

-

241, 260, 9

dopo il cons. 1

25

EDD

AN

-

50, 451, 5

cons. 7

36

Verts/ALE + GUE/NGL

AN

-

128, 372, 7

cons. 9

27

PPE-DE

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 24, 25, 36, 38, 29 (prima parte), 39-43

EDD: em. 24

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 11

prima parte: insieme del testo tranne i termini «a prescindere dall'origine nazionale»

seconda parte: tali termini

ELDR

em. 19

prima parte:«In nessun caso ... del ricorrente»

seconda parte:«D'altro canto ... presente direttiva»

em. 40

prima parte: insieme del testo tranne i termini «che promuovono la protezione dell'ambiente e/o sviluppo sostenibile»

seconda parte: tali termini

Verts/ALE

em. 29

prima parte:«g) ‹diritto ambientale› ... risorse naturali»

seconda parte: resto

Richieste di votazione distinta

PPE-DE emm. 7, 3, 9, 12, 18, 23

Verts/ALE em. 15

17.   Gestione dei rifiuti delle indutrie estrattive ***I

Relazione: SJÖSTEDT (A5-0177/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

4

6-9

12

14

16-17

19

21

24

26

28-29

31-32

34-35

37-40

42-46

50-51

54-56

58-62

64-65

69-70

72

75-76

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

1

commissione

vd

-

 

3

commissione

vd

+

 

11

commissione

vd

+

 

18

commissione

vd

-

 

20

commissione

vd

+

 

22

commissione

vd

+

 

30

commissione

vd

+

 

33

commissione

vd

-

 

48

commissione

vd

+

 

52

commissione

vd

+

 

53

commissione

vd

+

 

57

commissione

vd

+

 

63

commissione

vd

+

 

66

commissione

AN

+

488, 9, 5

67

commissione

vd/VE

+

260, 222, 3

68

commissione

vd

+

 

73

commissione

vd

+

 

74

commissione

vd

+

 

art. 2, § 1

90

Verts/ALE

 

+

 

art. 2, § 2, lettera d)

91S=

97S=

Verts/ALE

GUE/NGL

AN

-

151, 339, 9

13

commissione

 

+

 

art. 2, § 3

92

Verts/ALE

 

-

 

98

GUE/NGL

AN

+

258, 231, 13

87

PSE

 

 

15

commissione

 

 

art. 4, § 1

88

PSE

 

+

 

art. 5, § 1

25

commissione

 

+

 

80

PPE-DE

 

-

 

art. 5, § 2, lettera a) iii)

99

GUE/NGL

 

-

 

27

commissione

 

+

 

art. 6, § 3

83

PPE-DE

 

-

 

36

commissione

 

+

 

art. 8

81

PPE-DE

 

-

 

41

commissione

 

+

 

art. 10, dopo il § 3

93

Verts/ALE

 

+

 

art. 11, § 2, lettera c)

94

Verts/ALE

 

-

 

47

commissione

 

+

 

art. 13, § 3

95

Verts/ALE

 

-

 

dopo l'art. 18

71

commissione

AN

+

260, 226, 8

82

PPE-DE

 

 

art. 20, § 2, comma 2

84

PPE-DE

 

-

 

cons. 4

79

ELDR

 

-

 

2

commissione

AN

+

478, 4, 9

cons. 7

5

commissione

 

+

 

85

PSE

 

 

cons. 8

86

PSE

 

+

 

96

GUE/NGL

 

 

cons. 21

89

Verts/ALE

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Gli emendamenti 10, 23, 49, 77 e 78 che non riguardano tutte le versioni linguistiche per tale motivo non sono stati posti in votazione (cfr. articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento).

Richieste di votazione distinta

PPE-DE emm. 3, 20, 22, 25, 30, 33, 41, 48, 52, 53, 57, 63, 67, 68, 74

PSE: em. 18

ELDR: emm. 11, 73

GUE/NGL emm. 1, 73

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL emm. 98, 91S/97S, 71, 2, 66

18.   Conclusione della Convenzione di Århus *

Relazione: KORHOLA (A5-0173/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamento della commissione competente

1

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

prima parte: insieme del testo tranne i termini «nel rispetto di determinate condizioni»

seconda parte: tali termini

19.   Programma europeo di radionavigazione via satellite *

Relazione: RADWAN (A5-0209/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-9

commissione

 

+

 

art. 4 e 5

10

RADWAN ea

VE

+

257, 192, 8

11

RADWAN ea

VE

+

298, 156, 4

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

20.   Mandato europeo di ricerca delle prove *

Relazione: PACIOTTI (A5-0214/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

2-4

6

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

1

commissione

vd

+

 

art. 10 fino a dopo l'art. 19

8

ELDR

 

+

 

9

ELDR

 

+

 

10

ELDR

 

+

 

11

ELDR

 

+

 

12

ELDR

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

13

ELDR

 

+

 

art. 25

5

commissione

 

+

 

7

GUE/NGL

AN

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per parti separate

PSE

em. 12

prima parte:«1. Gli Stati membri adottano ... alle parti interessate.»

seconda parte:«6. Lo Stato di esecuzione ... sul ricorso.»

Richieste di votazione distinta

GUE/NGL: em. 1

21.   Organizzazione di voli congiunti per l'allontanemento di cittadini illegali *

Relazione: HAZAN (A5-0091/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: testo dell'iniziativa

 

-

 

L'iniziativa è stata rinviata in commissione.

22.   Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale *

Relazione: SBARBATI (A5-0208/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-4

6-9

commissione

 

+

 

art. 4, § 5

11

PPE-DE

 

-

 

5

commissione

 

+

 

art. 4, dopo il § 5

10

Verts/ALE + PSE

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

23.   Protezione dei dati personali dei passeggeri del trasporto aereo

Proposta di risoluzione: B5-0156/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione della commissione per le libertà

(B5-0156/2004)

§ 1, frase introduttiva

 

testo originale

AN

+

226, 203, 18

§ 1, punto 1.1, lettera a)

7

PSE

 

+

 

§ 1, dopo il punto 1.2

8

PSE

 

+

 

§ 4

9

PSE

 

+

 

§ 10

 

testo originale

AN

+

233, 207, 12

cons. A

1

PSE

 

+

 

cons. B

2

PSE

 

+

 

cons. E

 

testo originale

vd

-

 

cons. G

3

PSE

 

+

 

cons. H

4

PSE

 

+

 

cons. I

5

PSE

 

+

 

cons. K

6

PSE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

229, 202, 19

Richieste di votazione distinta

PPE-DE §§ 1 [frase introduttiva], 10

PSE cons. E

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

ELDR §§ 1 [frase introduttiva], 10, votazione finale

GUE/NGL votazione finale

24.   Ambiente e salute

Relazione: PAULSEN (A5-0193/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

 

testo originale

vd

+

 

dopo il § 1

4

PSE

 

+

 

5

PSE

 

+

 

9

Verts/ALE

AN

-

130, 282, 3

dopo il § 2

10

Verts/ALE

AN

-

115, 295, 10

11

Verts/ALE

 

+

 

§ 3

 

testo originale

vd

+

 

§ 6

 

testo originale

vd

+

 

§ 10

12

Verts/ALE

 

-

 

6

PSE

 

+

 

§ 11

13

Verts/ALE

AN

-

118, 287, 6

§

testo originale

vd

+

 

§ 12

 

testo originale

vd

+

 

§ 13

 

testo originale

vd

+

 

§ 14

 

testo originale

vd

+

 

§ 15

3

ELDR

 

+

 

dopo il § 16

14

Verts/ALE

 

-

 

§ 17

 

testo originale

vd

+

 

§ 19

15

Verts/ALE

AN

+

284, 111, 6

dopo il cons. F

7

Verts/ALE

 

-

 

cons. G

8

Verts/ALE

 

-

 

cons. K

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

-

93, 232, 4

cons. L

1

ELDR

 

+

 

cons. M

2

ELDR

 

+

 

cons. P

 

testo originale

 

+

 

cons. Q

 

testo originale

 

+

 

cons. R

 

testo originale

 

+

 

cons. S

 

testo originale

 

+

 

cons. V

 

testo originale

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 9, 10, 13, 15

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

cons K

prima parte: insieme del testo tranne i termini «esiste una potenziale minaccia grave o irreversibile alla salute o all'ambiente»

seconda parte: tali termini

Richieste di votazione distinta

PPE-DE §§ 11, 12

PSE: §§ 1, 3, 6, 13, 14, 17, cons. P, Q, R, S, V


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   B5-0153/2004 — Sudan

Favorevoli: 493

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Mennea, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 6

NI: Dillen, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

Astensioni: 12

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Krarup, Krivine

NI: Berthu, Borghezio, Garaud

PPE-DE: Montfort

2.   Relazione Böge A5-0198/2004

Favorevoli: 497

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Beysen, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 13

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois, Varaut

Astensioni: 13

EDD: Coûteaux, Kuntz

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krivine, Patakis, Vachetta

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Speroni

PSE: Dehousse

UEN: Berlato

3.   Relazione Goodwill A5-0172/2004

Favorevoli: 221

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Calò, Dybkjær, Monsonís Domingo

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Bremmer, Costa Raffaele, Fatuzzo, Flemming, Karas, Pirker, Rack, Schierhuber, Stenzel, Wijkman

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Mussa

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 283

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Morgan, Murphy, Poos, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 8

EDD: Coûteaux

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Speroni, Turco

PPE-DE: Scallon

PSE: Bowe

4.   Relazione Goodwill A5-0172/2004

Favorevoli: 214

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Ebner, Fatuzzo, Flemming, Karas, Pirker, Schierhuber, Stenzel, Wijkman

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 290

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Gill, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Poos, Read, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 8

EDD: Coûteaux

NI: Borghezio, Cappato, Dupuis, Speroni, Turco

PPE-DE: Scallon

PSE: Bowe

5.   Relazione Goodwill A5-0172/2004

Favorevoli: 303

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, De Clercq, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Berès, Cashman, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Piecyk, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Sakellariou, Schmid Gerhard, Skinner, Stockmann, Titley, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma

UEN: Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 199

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sørensen, Thors, Van Hecke, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Lulling, Santer, Suominen, van Velzen

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Ettl, Fava, Ghilardotti, Hänsch, Hedkvist Petersen, Hoff, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Koukiadis, Lage, Lavarra, Linkohr, Lund, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Poos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 8

ELDR: Flesch

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Turco

PPE-DE: Scallon

PSE: Bowe, Roth-Behrendt

6.   Relazione Goodwill A5-0172/2004

Favorevoli: 100

EDD: Andersen, Bonde, Coûteaux, Sandbæk

ELDR: Gasòliba i Böhm, Sbarbati

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Brok, Ebner, Flemming, Karas, Schierhuber, Stenzel

PSE: Andersson, Hedkvist Petersen, Karlsson, Lund, Theorin

UEN: Camre, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 399

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 12

EDD: Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Turco

PPE-DE: Scallon, Wijkman

7.   Relazione Goodwill A5-0172/2004

Favorevoli: 212

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Ebner, Flemming, Karas, Pirker, Schierhuber, Stenzel

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 296

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Poos, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 7

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Turco

PPE-DE: Scallon

PSE: Mann Erika

8.   Relazione Korhola A5-0190/2004

Favorevoli: 275

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Konrad, Langen, Lehne, Sacrédeus, Santer, Scallon, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 222

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Nordmann

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Frassoni

Astensioni: 7

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Turco

UEN: Hyland

9.   Relazione Korhola A5-0190/2004

Favorevoli: 363

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Ceyhun, Roure, Sandberg-Fries, Theorin, Van Lancker

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 143

ELDR: Vallvé

NI: Borghezio, Garaud, Speroni

PPE-DE: Mastella

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Astensioni: 11

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Turco

PSE: Bowe

10.   Relazione Korhola A5-0190/2004

Favorevoli: 135

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Doyle, Fatuzzo, Oostlander, Sacrédeus, Scallon

PSE: Andersson, Carrilho, Pérez Royo, Sandberg-Fries, Theorin

UEN: Andrews, Camre, Fitzsimons

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 370

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Monsonís Domingo

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Martinez, Mennea, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Jonckheer, Maes, Onesta, Rühle

Astensioni: 6

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Speroni, Turco

11.   Relazione Korhola A5-0190/2004

Favorevoli: 273

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Fitzsimons, Hyland

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 218

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse

UEN: Bigliardo, Crowley, Muscardini, Segni

Astensioni: 23

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Martin Hans-Peter, Speroni, Turco

PPE-DE: Schierhuber

UEN: Berlato, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

12.   Relazione Korhola A5-0190/2004

Favorevoli: 133

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Sacrédeus, Scallon, Wijkman

PSE: Andersson, Corbey, Sandberg-Fries, Theorin

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 372

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Nordmann

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Flautre

Astensioni: 9

EDD: Coûteaux

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Speroni, Turco

PPE-DE: Schierhuber

13.   Relazione Schörling A5-0189/2004

Favorevoli: 40

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: van den Bos, Manders, Thors

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Jackson, Sacrédeus

PSE: Dehousse

UEN: Marchiani, Thomas-Mauro

Contrari: 453

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Mennea, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

EDD: Bonde, Sandbæk

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: De Sarnez, Matikainen-Kallström

PSE: Bowe

14.   Relazione Schörling A5-0189/2004

Favorevoli: 152

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Fatuzzo, Flemming, Rack, Rübig, Sacrédeus, Scallon, Schierhuber, Stenzel, Theato, Wijkman

PSE: Andersson, Corbey, Dhaene, El Khadraoui, Lund, Miranda de Lage, Randzio-Plath, Sandberg-Fries, Theorin, Van Lancker, Zrihen

UEN: Bigliardo

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 346

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

ELDR: Nordmann

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 5

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Turco

15.   Relazione Schörling A5-0189/2004

Favorevoli: 138

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Marques, Sacrédeus, Scallon, Wijkman

PSE: Andersson, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Goebbels, Leinen, Lund, Myller, Sandberg-Fries, Theorin, Van Lancker

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 350

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Nordmann

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Crowley, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 9

GUE/NGL: Alyssandrakis, Herzog, Korakas, Patakis

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Turco

UEN: Hyland

16.   Relazione Schörling A5-0189/2004

Favorevoli: 100

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Malmström

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Florenz, Marques, Sacrédeus, Scallon

PSE: Andersson, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Lund, Sandberg-Fries, Theorin, Van Lancker

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 396

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 7

GUE/NGL: Herzog, Patakis

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Turco

17.   Relazione Schörling A5-0189/2004

Favorevoli: 354

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Raschhofer, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Darras, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Leinen, Sandberg-Fries, Theorin, Van Lancker, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 140

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet, Speroni

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Thomas-Mauro

Astensioni: 12

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Patakis

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Turco

18.   Relazione Schörling A5-0189/2004

Favorevoli: 241

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Brok, Sacrédeus, Scallon, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 260

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Goebbels

UEN: Camre, Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 9

ELDR: Dybkjær

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Speroni, Turco

PSE: Bowe

19.   Relazione Schörling A5-0189/2004

Favorevoli: 50

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Davies, Thors

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Flemming, Pirker, Rack, Rübig, Sacrédeus, Scallon, Schierhuber, Stenzel, Wijkman

PSE: Andersson, Dehousse, Dührkop Dührkop, Obiols i Germà, Randzio-Plath, Van Lancker

UEN: Andrews, Camre, Thomas-Mauro

Contrari: 451

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Mennea, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 5

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Turco

20.   Relazione Schörling A5-0189/2004

Favorevoli: 128

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Sacrédeus, Scallon, Wijkman

PSE: De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Lund, Sandberg-Fries, Theorin, Van Lancker, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 372

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders, Nordmann, Paulsen, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 7

ELDR: Vermeer

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Turco

UEN: Camre

21.   Relazione Sjöstedt A5-0177/2004

Favorevoli: 488

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Coûteaux, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 9

EDD: Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

PPE-DE: Hieronymi

PSE: Piecyk

Astensioni: 5

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Turco

22.   Relazione Sjöstedt A5-0177/2004

Favorevoli: 151

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Sacrédeus, Scallon, Wijkman

PSE: Aparicio Sánchez, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Hedkvist Petersen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Lavarra, Lund, Martínez Martínez, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Obiols i Germà, Pérez Royo, Prets, Randzio-Plath, Rothley, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Sornosa Martínez, Terrón i Cusí, Theorin, Valenciano Martínez-Orozco

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 339

EDD: Abitbol, Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Gasòliba i Böhm, Monsonís Domingo, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Thors, Väyrynen, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 9

EDD: Coûteaux

GUE/NGL: Papayannakis

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Speroni

PPE-DE: Lisi

23.   Relazione Sjöstedt A5-0177/2004

Favorevoli: 258

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Vallvé, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Sacrédeus, Scallon

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 231

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse

UEN: Berlato, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 13

EDD: Coûteaux

GUE/NGL: Herzog, Papayannakis

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Speroni, Turco

PPE-DE: Wijkman

PSE: Zrihen

UEN: Camre

24.   Relazione Sjöstedt A5-0177/2004

Favorevoli: 260

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Sacrédeus, Scallon, Wijkman

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 226

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu

ELDR: Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Méndez de Vigo, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Goebbels, Paasilinna, Swiebel

UEN: Berlato, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 8

EDD: Coûteaux

GUE/NGL: Herzog, Papayannakis

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Turco

25.   Relazione Sjöstedt A5-0177/2004

Favorevoli: 478

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 4

GUE/NGL: Vachetta

PPE-DE: Bremmer, Grosch

PSE: Adam

Astensioni: 9

EDD: Bernié, Mathieu

GUE/NGL: Krivine, Papayannakis

NI: Cappato, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Turco

26.   B5-0156/2004 _ Dati personali

Favorevoli: 226

EDD: Andersen, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois, Turco

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, Ferrer, Konrad, Sacrédeus, Santer, Scallon, Thyssen, Wijkman, von Wogau

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 203

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Nordmann

NI: Beysen, de La Perriere, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Bösch, Casaca, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Gill, Hughes, van Hulten, Kinnock, Kuhne, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Roth-Behrendt, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Walter, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Muscardini, Mussa, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 18

ELDR: Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Cauquil, Krivine, Laguiller, Vachetta

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Kronberger, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Ebner, Zacharakis

PSE: Dehousse, Duin, Müller, Schmid Gerhard

27.   B5-0156/2004 _ Dati personali

Favorevoli: 233

EDD: Andersen, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Kronberger, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Mennea, Raschhofer, Stirbois, Turco

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, Ferrer, Garriga Polledo, Sacrédeus, Scallon, Wijkman

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, van den Burg, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 207

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Berthu, Beysen, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langenhagen, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Bullmann, Casaca, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Hughes, Kinnock, Kuhne, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Roth-Behrendt, Simpson, Skinner, Stihler, Stockmann, Titley, Walter, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Muscardini, Mussa, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 12

ELDR: Nicholson of Winterbourne, Nordmann

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Coelho, Zacharakis

PSE: Bösch, Dehousse, Mann Erika, Schmid Gerhard

28.   B5-0156/2004 _ Dati personali

Favorevoli: 229

EDD: Andersen, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Mennea, Raschhofer, Stirbois, Turco

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, Ferrer, Sacrédeus, Scallon, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 202

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Rousseaux

NI: Berthu, Beysen, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Casaca, Cashman, Corbett, Dehousse, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Hughes, van Hulten, Kinnock, Kuhne, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Roth-Behrendt, Simpson, Skinner, Stihler, Stockmann, Titley, Walter, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Muscardini, Mussa, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 19

ELDR: Clegg, Nordmann

GUE/NGL: Korakas, Patakis

NI: Claeys, Dillen

PPE-DE: Arvidsson, Banotti, Cederschiöld, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Grönfeldt Bergman, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Stenmarck, Zacharakis

PSE: Ceyhun, Schmid Gerhard

Verts/ALE: MacCormick

29.   Relazione Paulsen A5-0193/2004

Favorevoli: 130

EDD: Andersen, Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Galeote Quecedo, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Scallon, Wijkman

PSE: Izquierdo Rojo, Lund, Myller, Vairinhos, Weiler, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Crowley

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 282

ELDR: Nordmann

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Mennea

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Muscardini, Mussa, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 3

NI: Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter

30.   Relazione Paulsen A5-0193/2004

Favorevoli: 115

EDD: Andersen, Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Pomés Ruiz

PSE: Vairinhos

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wyn

Contrari: 295

ELDR: Nordmann, Pesälä, Virrankoski

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mennea, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Crowley, Muscardini, Queiró

Astensioni: 10

NI: Berthu, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Varaut

UEN: Berlato, Mussa, Nobilia, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

31.   Relazione Paulsen A5-0193/2004

Favorevoli: 118

EDD: Andersen, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Martens

PSE: Corbey, Dehousse, Lund, Vairinhos

UEN: Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Turmes, Wyn

Contrari: 287

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Beysen, Mennea

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Muscardini, Mussa, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 6

ELDR: Nordmann

NI: Berthu, Borghezio, de La Perriere, Martin Hans-Peter

UEN: Camre

32.   Relazione Paulsen A5-0193/2004

Favorevoli: 284

EDD: Andersen, Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Mennea, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

PSE: van den Berg, Cashman, Dhaene, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Kinnock, Lund, McAvan, McCarthy, Miller, Moraes, Morgan, Myller, Roure, Skinner, Stihler, Swiebel, Swoboda, Titley, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Whitehead, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Mussa, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wyn

Contrari: 111

NI: Berthu, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Böge, Bourlanges, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Konrad, Schnellhardt, Stenmarck, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Theorin, Torres Marques, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba

Astensioni: 6

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Florenz

PSE: Dehousse, Murphy


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2004)0224

Servizi finanziari (comitati) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE e 94/19/CE del Consiglio e le direttive 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (COM(2003) 659 — C5-0520/2003 — 2003/0263(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 659) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0520/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A5-0162/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0263

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

visto il parere della Banca centrale europea (4)

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

considerando quanto segue:

(1)

Il Piano d'azione per i servizi finanziari (6) presentato dalla Commissione individua una serie di misure necessarie per completare il mercato unico dei servizi finanziari.

(2)

In occasione del vertice di Lisbona del marzo 2000, il Consiglio europeo ha chiesto che si giunga alla piena attuazione del predetto Piano di azione entro il 2005.

(3)

Il 17 luglio 2000 il Consiglio aveva istituito il Comitato dei Saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Nella sua relazione finale il comitato dei saggi ha sollecitato l'introduzione di un approccio normativo articolato su quattro livelli per accrescere la flessibilità, l'efficienza e la trasparenza del processo di adozione della normativa comunitaria in materia di valori mobiliari.

(4)

Nella risoluzione in favore di una più efficace regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari nell'Unione europea il Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001 ha espresso apprezzamento per la relazione del comitato dei saggi e ha sollecitato l'attuazione dell'approccio articolato su quattro livelli.

(5)

Alla luce di quanto precede, il 6 giugno 2001 la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE (7) e 2001/528/CE (8) che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.

(6)

La trasparenza e la responsabilità democratica devono essere inerenti a tale procedura, detta Lamfalussy, e alla sua estensione, e ciò può essere garantito sufficientemente soltanto dal rispetto dell'equilibrio interistituzionale per quanto riguarda le misure di esecuzione.

(7)

La presente direttiva che modifica le direttive 73/239/CEE  (9) , 85/611/CEE  (10) , 91/675/CEE  (11) , 92/49/CEE  (12) , 93/6/CEE  (13) , 94/19/CE  (14) , 98/78/CE  (15) , 2000/12/CE  (16) , 2001/34/CE  (17) , 2002/83/CE  (18) et 2002/87/CE  (19) mira soltanto ad apportare alcune modifiche alla struttura organizzativa delle commissioni. Tali modifiche non estendono né i poteri per l'adozione di misure di esecuzione conferiti alla Commissione da tali direttive, né i poteri conferiti al Consiglio dalla direttiva 93/6/CEE.

(8)

Nella sua risoluzione del 5 febbraio 2002  (20) il Parlamento europeo ha approvato questo approccio su quattro livelli nel settore dei valori mobiliari sulla base della dichiarazione solenne fatta lo stesso giorno di fronte al Parlamento dal Presidente della Commissione e sulla base della lettera del 2 ottobre 2001 indirizzata dal Commissario per il mercato interno al presidente della commissione per i problemi economici e monetari in merito alla salvaguardia del ruolo del Parlamento europeo in questa procedura. Nella sua risoluzione del 21 novembre 2002  (21) il Parlamento europeo ha chiesto l'estensione di alcuni aspetti di tale approccio ai settori delle banche e delle assicurazioni, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio a garantire un equilibrio istituzionale appropriato.

(9)

L'impegno preso dalla Commissione in merito alla legislazione sui valori mobiliari con la succitata dichiarazione del 5 febbraio 2002 e con la succitata lettera del 2 ottobre 2001 dovrebbe essere completato da garanzie sufficienti in merito ad un equilibrio istituzionale adeguato.

(10)

Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare, per gli altri settori dei servizi finanziari, misure basate sulla relazione finale del comitato dei saggi.

(11)

Sono necessarie salvaguardie per quanto riguarda l'estensione dell'approccio su quattro livelli anche perché le istituzioni dell'Unione europea non godono ancora di una vasta esperienza pratica dell'approccio su quattro livelli del processo Lamfalussy. Inoltre, la prima e la seconda relazione interlocutoria del gruppo di controllo interistituzionale che controlla il processo Lamfalussy ha sottolineato talune osservazioni e critiche in merito al funzionamento della procedura.

(12)

La velocità dell'adozione della legislazione e la qualità della legislazione stessa rappresentano obiettivi fondamentali del processo Lamfalussy. Il successo della procedura dipende più dalla volontà politica dei partner istituzionali di creare un quadro appropriato per l'adozione della legislazione che dall'accelerazione della creazione delle pertinenti disposizioni tecniche delegate. Inoltre, un'enfasi eccessiva sulla velocità di creazione delle disposizioni delegate può creare problemi significativi in merito alla qualità delle disposizioni stesse.

(13)

L'estensione della procedura Lamfalussy non reca pregiudizio a eventuali decisioni riguardanti l'organizzazione del controllo a livello europeo.

(14)

A tal fine, per quanto riguarda il settore bancario, il ruolo del comitato consultivo bancario (CCB) istituito dalla direttiva 2000/12/CE dovrebbe essere adeguato.

(15)

Onde riflettere tale cambiamento di ruolo il CCB dovrebbe essere sostituito dal «comitato bancario europeo».

(16)

Le misure di esecuzione della direttiva 2000/12/CE sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (22), per cui devono essere adottate mediante la procedura di «comitatologia» prevista all'articolo 5 di tale decisione.

(17)

Le misure di esecuzione adottate non dovrebbero modificare le disposizioni essenziali delle direttive.

(18)

Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla prima trasmissione di un progetto di misure di esecuzione che consenta di valutarle ed esprimere il proprio parere. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente giustificati, tale periodo può essere abbreviato. Se entro tale periodo il Parlamento europeo approva una risoluzione, la Commissione riesamina il progetto di misure di esecuzione.

(19)

Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione, la Commissione dovrebbe rispettare i seguenti principi:

la necessità di garantire la fiducia nei mercati finanziari da parte degli investitori promuovendo elevati standard di trasparenza dei mercati finanziari,

la necessità di fornire agli investitori un'ampia gamma di investimenti concorrenziali e un livello di informazione e tutela adattato alle loro rispettive circostanze,

l'esigenza di garantire che autorità di regolamentazione indipendenti applichino coerentemente le norme, soprattutto per quanto riguarda la lotta contro la criminalità economica,

la necessità di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con tutti i partecipanti del mercato e con il Parlamento europeo e il Consiglio,

la necessità di incoraggiare l'innovazione nei mercati finanziari che devono essere dinamici ed efficienti,

la necessità di garantire l'integrità del mercato mediante un controllo ravvicinato e reattivo dell'innovazione finanziaria,

l'importanza di ridurre il costo del capitale e di aumentarne l'accessibilità,

l'equilibrio a lungo termine dei costi e dei benefici per i partecipanti del mercato (incluse le piccole e medie imprese e i piccoli investitori) nelle misure di esecuzione,

la necessità di promuovere la competitività internazionale dei mercati finanziari UE senza pregiudicare la necessaria estensione della cooperazione internazionale,

n la necessità di giungere ad una situazione di parità per tutti i partecipanti del mercato fissando norme a livello europeo ogni volta che ciò si riveli opportuno,

la necessità di rispettare le diversità dei mercati nazionali qualora esse non rappresentino un indebito ostacolo alla coerenza del mercato unico,

la necessità di garantire la coerenza con altre norme legislative comunitarie in tale settore, in quanto squilibri nell'informazione e mancanza di trasparenza possono mettere a rischio il funzionamento dei mercati e soprattutto danneggiare i consumatori e i piccoli investitori.

(20)

Alcune disposizioni esistenti per le modifiche tecniche alla direttiva 2000/12/CE dovrebbero essere allineate alla decisione 1999/468/CE.

(21)

Al fine di garantire la coerenza istituzionale e giuridica con l'approccio scelto in altri settori comunitari, la decisione della Commissione 2004/10/CE, del 5 novembre 2003 (23), istituisce il comitato bancario europeo con funzioni consultive per assistere la Commissione nell'elaborazione della legislazione bancaria comunitaria.

(22)

Pertanto i riferimenti alle funzioni consultive del CCB nella direttiva 2000/12/CE dovrebbero essere eliminati.

(23)

Le competenze del CCB relative al controllo dei coefficienti di osservazione della solvibilità e della liquidità degli enti creditizi non sono più necessarie tenuto conto dell'armonizzazione delle regole in materia di adeguatezza patrimoniale e dell'evoluzione delle tecniche utilizzate dagli enti creditizi per misurare e gestire il loro rischio di liquidità.

(24)

La cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza hanno compiuto notevoli progressi, in particolare grazie ai memorandum d'intesa, e hanno reso superfluo il monitoraggio periodico da parte della Commissione e la presentazione sistematica di relazioni al CCB su alcune decisioni individuali in materia di vigilanza.

(25)

L'istituzione del comitato bancario europeo non dovrebbe pregiudicare altre forme di cooperazione tra le diverse autorità che partecipano alla regolamentazione e alla vigilanza degli enti creditizi, in particolare all'interno del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria istituito con decisione della Commissione 2004/5/CE, del 5 novembre 2003 (24) .

(26)

La direttiva 91/675/CEE ha istituito un comitato delle assicurazioni (CA) incaricato di assistere la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione conferitele dalle direttive sulle assicurazioni, in particolare per quanto concerne gli adeguamenti tecnici necessari per tenere conto degli sviluppi intervenuti in questo settore; le misure tecniche di esecuzione sono adottate secondo la procedura di comitatologia stabilita dalla decisione 1999/468/CE.

(27)

La direttiva 91/675/CEE prevede altresì che il CA esamini ogni questione relativa all'applicazione delle disposizioni comunitarie riguardanti il settore assicurativo ed in particolare consigli la Commissione sulle proposte legislative che essa intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

(28)

Le assicurazioni e le pensioni aziendali e professionali sono soggette ad una legislazione comunitaria rigorosa tendente a costruire un mercato interno che fornisca una tutela adeguata agli assicurati e ai beneficiari, fondato sui principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi; questa legislazione dovrebbe essere adeguata, in particolare nei suoi aspetti finanziari e tecnici, affinché possa tenere tempestivamente conto dei rapidi cambiamenti ai quali questi settori sono esposti e assicurare così il buon funzionamento del mercato interno e la stabilità del sistema finanziario.

(29)

Il ruolo del CA deve pertanto essere adeguato e la sua denominazione deve pertanto essere trasformata in «Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali». Tuttavia, segnatamente nel settore delle pensioni aziendali o professionali, tale comitato non dovrebbe prendere in considerazione questioni di diritto sociale e del lavoro come l'organizzazione dei regimi occupazionali e, in particolare, la partecipazione obbligatoria nonché le disposizioni derivanti da accordi collettivi di lavoro.

(30)

Le misure di esecuzione degli atti previsti dalla direttiva 91/675/CEE sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE per cui devono essere adottate mediante la procedura di «comitatologia» prevista all'articolo 5 di tale decisione.

(31)

Al fine di garantire la coerenza istituzionale e giuridica con l'approccio scelto in altri settori comunitari, la decisione della Commissione 2004/9/CE, del 5 novembre 2003 (25), istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali con funzioni consultive per assistere la Commissione nel settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

(32)

I riferimenti alle funzioni consultive del CA nella direttiva 91/675/CEE devono pertanto essere soppressi.

(33)

La direttiva 85/611/CEE ha istituito il comitato di contatto OICVM, incaricato di assistere la Commissione agevolando un'applicazione armonizzata della predetta direttiva mediante una regolare concertazione e consigliando, se necessario, la Commissione sulle integrazioni o modifiche da apportare alla predetta direttiva.

(34)

Il comitato di contatto OICVM può agire anche in veste di comitato di «comitatologia» ai sensi della decisione 1999/468/CE per assistere la Commissione, per quanto riguarda le modifiche tecniche da apportare alla direttiva 85/611/CEE.

(35)

Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare misure per trasferire all'ESC, tra l'altro, le funzioni di consulenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione detenute dal comitato di contatto OICVM.

(36)

Per applicare pienamente il modello adottato dalle recenti direttive nel settore dei valori mobiliari, in particolare dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (26) che attribuisce all'ESC la funzione di consigliare la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione ma lascia che gli altri aspetti del lavoro di tale comitato siano disciplinati dalla decisione 2001/528/CE, occorre sopprimere le disposizioni dell'articolo 53 della direttiva 85/611/CEE, che definiscono l'organizzazione e le funzioni dell'attuale comitato di contatto OICVM al di fuori della sua competenza di «comitatologia».

(37)

Ciò richiede un'estensione delle competenze dell'ESC al di là di quelle già conferitegli dalla direttiva 2003/6/CE, in modo che esse comprendano espressamente le funzioni attualmente previste ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 85/611/CEE. Le misure di esecuzione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi della decisione 1999/468/CE per cui devono essere adottate mediante la procedura di «comitatologia» prevista all'articolo 5 di tale decisione.

(38)

E' pertanto necessario modificare opportunamente le direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE, 93/6/CEE, 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE , 2002/83/CE e 2002/87/CE.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 93/6/CEE, 94/19/CE E 2000/12/CE RELATIVE AL SETTORE BANCARIO

Articolo 1

Direttiva 93/6/CEE

All'articolo 7, paragrafo 9 della direttiva 93/6/CEE, i termini «comitato consultivo bancario» sono soppressi .

Articolo 2

Direttiva 94/19/CE

All'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 94/19/CE, i termini «comitato consultivo bancario» sono sostituiti da «comitato bancario europeo».

Articolo 3

Direttiva 2000/12/CE

La direttiva 2000/12/CE è modificata come segue:

1.

All'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione, secondo la procedura stabilita dall'articolo 60, paragrafo 2, decide in merito alle modifiche da apportare all'elenco di cui al paragrafo 3.»

2.

All'articolo 2, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, la Commissione può, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 60, paragrafo 2, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza.»

3.

All' articolo 4, i termini «e al comitato consultivo bancario» sono eliminati.

4.

All'articolo 22, paragrafo 9, l'ultima frase è soppressa.

5.

All'articolo 22, paragrafo 10, l'ultima frase è soppressa.

6.

All'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, la frase iniziale è sostituita dalla seguente: «Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri» e sia l'ultima frase della lettera a) sia l'ultima frase della lettera b) sono soppresse.

7.

All'articolo 24, paragrafo 2 e all'articolo 49, paragrafo 2 i termini «comitato consultivo bancario» sono sostituiti dai termini «comitato bancario europeo».

8.

All'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2 del trattato, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva»

9.

All'articolo 52, paragrafo 9, la terza frase è sostituita dalla seguente:

« L'autorità competente interessata notifica l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri »

10.

All'articolo 56 bis, i termini «il comitato consultivo bancario può» sono sostituiti dai termini «la Commissione può richiedere al comitato bancario europeo di».

11.

Il titolo IV è soppresso.

12.

All'articolo 60, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo (in appresso «il comitato») istituito dalla decisione 2004/10/CE della Commissione del 5 novembre 2003  (27) (in prosieguo denominato «comitato»), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

13)

L'articolo 64 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, i termini «e il comitato bancario europeo» sono soppressi;

b)

al paragrafo 6, i termini «e il comitato bancario europeo» sono soppressi;

Capitolo II

Modifiche delle direttive 73/239/CEE, 91/675/CEE , 92/49/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE relative alle assicurazioni e alle pensioni aziendali e professionali

Articolo 4

Direttiva 73/239/CEE

La direttiva 73/239/CEE è modificata come segue:

1.

L'articolo 29 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 29 bis

1.   Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri :

a)

di ogni autorizzazione concessa ad una impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;

b)

di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia.

2.   Quando viene concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.»

2)

All'articolo 29 ter, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti al primo comma, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura di cui all' articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione  (28) e conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 ed all'articolo 8 della stessa , che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di:

a)

domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente,

b)

acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette disciplinate dal diritto del paese terzo in questione.

Articolo 5

Direttiva 91/675/CEE

La direttiva 91/675/CEE è modificata come segue:

1.

Nel titolo il termine «comitato delle assicurazioni» è sostituito da «comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali».

2.

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1.   La Commissione è assistita dal «comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali» istituito in virtù della decisione 2004/9/CE della Commissione del 5 novembre 2003 (29) (in prosieguo denominato il «comitato») composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2.    Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/6/CE della Commissione del 5 novembre 2003  (30) partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.

3.   La Commissione può invitare esperti e osservatori a partecipare alle riunioni.

4.   Ai compiti di segretariato provvedono i servizi della Commissione.

5.   Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

3.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

Quando gli atti adottati nei settori dell'assicurazione diretta vita e non vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da essi stabilite, si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione  (31), le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 di tale decisione

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.

L'articolo 3 e l'articolo 4 sono soppressi.

Articolo 6

Direttiva 92/49/CEE

All'articolo 40, paragrafo 10, della direttiva 92/49/CEE, i termini «presenta al comitato per le assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE una relazione che riporta il» sono sostituiti dai termini seguenti «informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del».

Articolo 7

Direttiva 98/78/CE

La direttiva 98/78/CE è modificata come segue:

1.

All'articolo 10 bis, paragrafo 3, i termini «La Commissione e il comitato delle assicurazioni» sono sostituiti dai termini: «Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2 del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali».

2.

All'articolo 11, paragrafo 5, i termini «sottopone al comitato delle assicurazioni» sono sostituiti dal termine «prepara».

Articolo 8

Direttiva 2002/83/CE

La direttiva 2002/83/CE è modificata come segue:

1.

All'articolo 46, paragrafo 9, i termini « la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione di sintesi » sono sostituiti dai termini « la Commissione informa il comitato in merito a ».

2.

L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

« Articolo 58

Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

a)

di ogni autorizzazione concessa ad una società figlia diretta o indiretta di una o più società madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;

b)

di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua affiliata.

Quando viene concessa l'autorizzazione, di cui al primo comma, lettera a), ad una società figlia diretta o indiretta di una o più società madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione e agli altri Stati membri. »

3.

All'articolo 65, i paragrafi 1 e 3 sono soppressi.

CAPITOLO III

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 85/611/CEE E 2001/34/CE SUI VALORI MOBILIARI

Articolo 9

Direttiva 85/611/CEE

La direttiva 85/611/CEE è modificata come segue:

1.

L'articolo 6 quater è modificato come segue:

a)

al paragrafo 9 l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi.»

b)

al paragrafo 10 l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi»

2.

All'articolo 14, paragrafo 6, il secondo comma è soppresso.

3.

All'articolo 21, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Tali informazioni sono discusse nell'ambito del comitato europeo dei valori mobiliari »

4.

All'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Tale comunicazione può essere discussa nell'ambito del comitato europeo dei valori mobiliari.»

5.

Il titolo della sezione X è sostituito dal seguente:

6.

L'articolo 53 è soppresso.

7.

L'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 53 bis

Le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei settori che seguono sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2:

a)

chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità,

b)

allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.»

8.

È inserito il seguente articolo 53 ter:

«Articolo 53 ter

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (32) , in prosieguo denominato «comitato»

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione  (33)conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 10

Direttiva 2001/34/CE

La direttiva 2001/34/CE è modificata come segue:

1.

L'articolo 108 è soppresso.

2.

All'articolo 109, paragrafo 1, il termine «comitato» è sostituito dal termine «comitato europeo dei valori mobiliari istituito con direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (34)

CAPITOLO IV

MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2002/87/CE RELATIVA AI CONGLOMERATI FINANZIARI

Articolo 11

Direttiva 2002/87/CE

All'articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2002/87/CE è sostituito dal testo seguente:

«2.   Fatti salvo l'articolo 300, paragrafo 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione, il comitato bancario europeo, il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e il comitato per i conglomerati finanziari esaminano il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva. »

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 12

1.     Le misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 della stessa non possono modificare le disposizioni essenziali delle direttive.

2.     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.     Ove le condizioni fissate in base al trattato relative all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione vengano modificate, la Commissione riesamina la presente direttiva e, se del caso, propone modifiche. Tale riesame viene effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 13

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un mese dalla sua entrata in vigore.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Destinatari della presente direttiva sono gli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ..., ..., pag. ...

(2)  GU C ..., ..., pag. ...

(3)  GU C ..., ..., pag. ...

(4)  GU C 58 del 6.3.2004, pag. 23.

(5)  Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.

(6)  COM(1999) 232 def.

(7)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

(8)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

(9)  Direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(10)  Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o. i. c. v. m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(11)  Direttiva 91/675/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che istituisce un comitato di assicurazioni (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(12)  Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

(13)  Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/39/CE.

(14)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

(15)  Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE.

(16)  Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/69/CE della Commissione (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44).

(17)  Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/71/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(18)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

(19)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35 del 11.2.2003, pag. 1).

(20)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.

(21)  GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 382.

(22)  GU L 184 del 17.7.1999, p.23.

(23)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

(24)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 28.

(25)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.

(26)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(27)   GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36. »

(28)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. »

(29)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.

(30)   GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30. »

(31)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

(32)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(33)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

(34)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

P5_TA(2004)0225

Sudan

Risoluzione del Parlamento europeo sul Sudan

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1),

vista la costituzione della Repubblica del Sudan adottata il 30 giugno 1998,

vita la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici adottata il 16 dicembre 1966,

visti l'articolo 104 bis e l'articolo 104, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la commissione parlamentare per lo sviluppo e la cooperazione ha inviato una delegazione in Sudan dal 19 al 24 febbraio 2004,

B.

considerando che durante un attacco sferrato il 27 febbraio 2004 nella regione di Tawilah, nel Darfur settentrionale, 30 villaggi sono stati incendiati e rasi al suolo, 200 persone sono state uccise, oltre 200 donne e ragazze sono state stuprate e 150 donne e bambini sono stati rapiti,

C.

considerando che il 22 marzo 2004 il Coordinatore ONU per gli aiuti umanitari al Sudan, Mukesh Kapila, ha richiamato l'attenzione sulla situazione umanitaria nel Dafur, definendola una delle peggiori nel mondo, con circa 700 000 sfollati interni, 110 000 rifugiati nel vicino Ciad e più di 10 000 morti dall'inizio della ribellione nel febbraio 2003,

1.

accoglie favorevolmente i progressi dei negoziati per un accordo di pace tra il governo sudanese e il Movimento/Esercito per la liberazione del popolo sudanese (SPLM/A) a Naivasha, Kenya;

2.

richiama l'attenzione sull'importanza politica del processo di pace tra il governo sudanese e l'SPLM/A per porre fine a uno dei più lunghi conflitti in Africa, che è costato la vita a quasi due milioni di persone e ha causato lo sfollamento di altri quattro milioni;

3.

ribadisce tuttavia che la pace in Sudan può ritenersi raggiunta soltanto quando tutte le parti coinvolte nei conflitti in tutte le zone del paese interessate accetteranno e rispetteranno il cessate il fuoco e quando verranno avviati e conclusi anche nel Darfur processi di pace che vedano la partecipazione dei capi comunità e dei capi tribù, dei parlamentari, della società civile, delle associazioni di donne nonché delle fazioni belligeranti,

4.

esorta il governo del Sudan e l'SPLM/A a concludere quanto prima l'accordo di pace;

5.

invita tutte le parti del conflitto di Darfur a dichiarare senza indugio un immediato cessate il fuoco e ad avviare negoziati che pongano fine al conflitto nella regione;

6.

accoglie con favore il recente annuncio relativo alla fissazione di colloqui tra il governo sudanese e i ribelli; appoggia l'iniziativa del governo olandese, che agisce per la Presidenza in carica del Consiglio nel Sudan, volta a facilitare il dialogo tra le varie parti in conflitto e chiede all'UE di rafforzare al massimo il sostegno all'iniziativa nell'ambito della comunità internazionale nonché di assicurare che verrà predisposto un monitoraggio multilaterale del cessate il fuoco e che al processo di pace verranno associate tutte le parti interessate, tra cui capi comunità e capi tribù, associazioni di donne, parlamentari e la società civile,

7.

invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare attentamente la situazione nel Darfur, ad adottare le misure necessarie per pervenire ad una soluzione pacifica e ad aderire coerentemente ai principi sanciti dall'accordo di Cotonou, in particolare per quanto concerne il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto,

8.

accoglie favorevolmente il clima di distensione nella regione del monte Nuba a seguito dell'esecuzione del cessate il fuoco, e nota con soddisfazione il parziale ripristino della libertà di movimento della popolazione tra le zone soggette al controllo del governo e quelle controllate dall'SPLM/A;

9.

ritiene che l'UE debba appoggiare una possibile missione dell'ONU di supporto alla pace, che va approvata dal Consiglio di sicurezza, e ritiene che l'UE possa svolgere un ruolo importante di pacificatore e osservatore a condizione che sia proporzionato alle esigenze e che riconosca il successo dell'approccio discreto adottato dalla commissione militare congiunta nei Monti Nuba,

10.

invita il governo sudanese e l'SPLM/A, una volta concluso l'accordo di pace, ad ampliare l'ambito di applicazione di tale accordo in uno spirito di unità nazionale per garantire lo sviluppo dell'intero paese e assicurare che la distribuzione della ricchezza — compresi i proventi del petrolio — vada a beneficio di tutte le regioni del Sudan;

11.

invita tutte le compagnie petrolifere che operano in Sudan a garantire che i cittadini che in passato hanno dovuto abbandonare le loro regioni d'origine a causa di insediamenti per lo sfruttamento petrolifero abbiano il diritto di ritornare alle loro case e vengano risarciti integralmente per l'espulsione e il rientro o il trasferimento, e ad agire nel pieno rispetto dell'iniziativa sulla trasparenza delle industrie estrattive e dei principi internazionali della sicurezza volontaria; invita la Commissione a verificare questo aspetto in relazione alle sue politiche sulla responsabilità sociale delle imprese;

12.

riconosce l'importanza di un pronto ripristino degli aiuti allo sviluppo dell'Unione europea dopo la firma dell'accordo di pace e dell'attuazione di un cessate il fuoco monitorato parallelamente all'avvio dei negoziati, ma esorta a procedere ad una erogazione graduale dei fondi FES in funzione del miglioramento generale della democrazia e del rispetto dei diritti umani in Sudan, ivi compresi:

la fine della campagna di epurazione etnica condotta dal governo nella regione di Darfur e la ripresa dell'accesso dell'aiuto umanitario senza restrizioni alla popolazione a rischio nella regione

la nomina di un'autorità per il meridione del paese, dotato di pieni poteri, sul modello dell'esperienza di Zanzibar in Tanzania,

un più ampio ricorso alle Nazioni Unite e alle ONG internazionali per la fornitura degli aiuti,

fissazione di criteri di riferimento specifici basati su quelli già stabiliti nel quadro del dialogo politico UE-Sudan in relazione alla democrazia, ai diritti umani e alla governance, relativamente ai quali valutare i progressi ai fini dell'erogazione graduale dei fondi disponibili,

ricorso quanto più frequente possibile alle esistenti linee di bilancio orizzontali e agevolazione del trasferimento di fondi dalla envelope A all'envelope B per le spese relative alla pacificazione prima della firma finale per ridurre futuri ritardi nell'esecuzione,

convocazione di una conferenza internazionale di OMG operanti in Sudan al fine di affrontare i problemi relativi alla capacità per le forniture di futuri aiuti;

13.

esorta la Commissione ad adoprarsi per garantire una transizione lineare tra aiuto umanitario, ricostruzione e sviluppo; ritiene essenziale che i futuri interventi di riabilitazione e ricostruzione sostenuti dal FES siano collegati a interventi di assistenza a carico dei fondi ECHO; ritiene inoltre che quando le azioni umanitarie si rivelano efficaci ed hanno una componente attinente allo sviluppo la Commissione debba sostenerne l'estensione a carico del FES;

14.

esprime la sua costernazione per le gravi ferite riportate da un membro di una ONG per l'assistenza umanitaria che effettuava una distribuzione di cibo finanziata dalla CE, causate da una mina terrestre il 5 febbraio 2004, e sottolinea l'importanza di realizzare estesi programmi di sminamento in tutto il territorio del Sudan;

15.

invita le autorità sudanesi a porre fine alla pratica dell'impunità per i funzionari governativi e il personale militare e a perseguire penalmente gli autori di violazioni dei diritti umani e altri reati e chiunque abbia partecipato o possa avere partecipato a stupri e omicidi, al traffico di armi, al furto di bestiame e al saccheggio (vedasi membri dell'esercito) , inclusi i membri del «Lord's Resistance Army» (LRA);

16.

invita il governo del Sudan, il Movimento di Liberazione sudanese (SLM) e il Movimento per la Giustizia e l'Uguaglianza (JEM) ad optare per la via del dialogo e della negoziazione e ad astenersi dal ricorrere direttamente o indirettamente alla lotta armata per difendere i propri interessi;

17.

critica i ritardi sistematici e l'ostruzione del governo del Sudan in relazione all'accesso del personale umanitario, in violazione del principio della neutralità dell'aiuto umanitario, ed invita il governo sudanese e i gruppi ribelli che operano a Darfur a permettere quanto prima alle Nazioni Unite, ad altre organizzazioni umanitarie e al personale della CE l'accesso permanente a tutte le regioni di Darfur senza alcuna restrizione; esorta altresì il governo sudanese ad adoprarsi per garantire la sicurezza dei dispensatori di aiuto umanitario e dei profughi interni (IDP) nei campi delle zone controllate dal governo;

18.

evidenzia le prove schiaccianti raccolte dal Coordinatore residente dell'ONU per gli aiuti umanitari, da ONG e da giornalisti riguardo alla complicità del governo sudanese nelle atrocità perpetrate dalla milizia Janjaweed a danni di civili nel Darfur;

19.

prende atto con estrema preoccupazione della dichiarazione pubblica recentemente rilasciata da Mukesh Kapila, Coordinatore residente dell'ONU per gli aiuti umanitari, il quale afferma che la situazione nel Darfur va considerata la più grave crisi o catastrofe umanitaria e dei diritti umani oggi nel mondo e che la violenza nel Darfur appare particolarmente mirata contro un gruppo etnico specifico nonché esercitata in modo sistematico;

20.

condanna duramente il sostegno finanziario, logistico e di altra natura che il governo sudanese avrebbe fornito alla milizia Janjaweed, così come il bombardamento indiscriminato di civili che sarebbe avvenuto l'8 e il 12 marzo 2004 e chiede al governo di cessare immediatamente la fornitura di ogni tipo di sostegno a detta milizia, di agire ai fini dello scioglimento di quest'ultima e di porre fine a tutti gli attacchi contro la popolazione civile;

21.

chiede che venga immediatamente creata una zona di esclusione aerea nel Darfur sotto la piena supervisione e il monitoraggio dell'ONU e chiede al governo del Sudan di provvedere immediatamente al divieto di decollo di tutti i velivoli;

22.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che almeno un milione di persone sono state interessate dalla recente violenza nel Darfur, tra cui 110 000 rifugiati nel Ciad e circa 700 000 sfollati interni;

23.

chiede al governo sudanese di proteggere i propri cittadini nei loro villaggi, di assicurare che gli sfollati interni si trovino in luoghi sicuri e abbiano accesso a servizi, mezzi di sostentamento e assistenza e di porre fine alla sua politica riferita di espulsione degli abitanti del Darfur dal loro ambiente rurale verso il Ciad e centri urbani del Darfur;

24.

condanna duramente il fatto che le milizie Janjaweed prendano di mira i civili nei villaggi e nei centri profughi, uccidendo, esercitando violenza sessuale nei confronti delle donne , saccheggiando, vessando e procedendo all'arruolamento forzato anche di bambini;

25.

esprime estrema preoccupazione per le continue notizie relative a sparizioni, rapimenti e stupri, che costituiscono atti in lampante violazione del diritto internazionale ed equivalenti a crimini di guerra;

26.

invita tutte le parti coinvolte nel conflitto ad astenersi dal reclutare e utilizzare bambini soldato di età inferiore a 18 anni;

27.

invita l'ONU a nominare un rappresentante speciale del Segretario generale per il Sudan incaricato di monitorare la situazione nel Darfur e di sovrintendere a un'indagine esaustiva delle atrocità commesse dalle milizie Janjaweed nei confronti dei civili nonché di perseguire penalmente i colpevoli;

28.

invita l'UE e gli altri donatori a fornire il massimo dell'aiuto umanitario per rimediare ai danni causati dai combattimenti in Sudan e nei paesi limitrofi, in particolare in Ciad, e per proteggere e assistere gli sfollati e i profughi;

29.

esorta i governi di Ciad, Libia e Repubblica centroafricana a controllare più attentamente il traffico di armi di piccolo taglio nella regione;

30.

plaude al miglioramento delle relazioni tra il Sudan e l'Uganda; invita il governo del Sudan a fare tutto il possibile per impedire al gruppo terrorista LRA di Joseph Kony di operare fuori del territorio sudanese;

31.

rileva con preoccupazione che le sanzioni imposte per l'adulterio secondo la legge Sharia sono pregiudizievoli soprattutto per le donne, in quanto i requisiti relativi alle prove non vengono mai soddisfatti nel caso degli uomini mentre una donna incinta è automaticamente considerata colpevole;

32.

condanna le pratiche della fustigazione e dall'amputazione e tutte le punizioni corporali eseguite in Sudan e sottolinea che esse non sono conformi agli obblighi che il paese è tenuto a rispettare ai sensi della Convenzione internazionale per i diritti civili e politici né agli indicatori in materia di diritti umani concordati nel quadro del dialogo politico UE-Sudan;

33.

ritiene che l'applicazione di elementi della legge della Sharia costituisca una violazione del diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione internazionale per i diritti civili e politici di cui il Sudan è firmatario;

34.

invita tutte le autorità sudanesi a procedere alla riforma del sistema di carcerazione prolungata per ammende insolute (inflitte molto spesso a donne condannate per produzione di alcool) e a far sì che a tutti coloro che sono detenuti preventivamente sia garantito un processo rapido ed equo, nonché a garantire che i diritti della difesa siano rispettati conformemente all'articolo 32 della costituzione;

35.

richiama l'attenzione sulla completa mancanza di libertà di parola, di stampa o di infrastrutture indipendenti per quanto attiene ai diritti umani in Sudan ed esorta le autorità sudanesi a rivedere, conformemente agli strumenti internazionali di cui sono firmatari, le metodologie di lavoro e i principi portanti concernenti le unità speciali di polizia e militari, i servizi di informazioni militari e di sicurezza interna istituiti durante la guerra, come ad esempio l'Ufficio di Sicurezza nazionale (NSB), non appena l'accordo di pace sarà concluso;

36.

NRPARAMSG incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo del Sudan, ai governi degli Stati membri dell'UE, ai governi degli USA e della Norvegia, ai governi dei paesi limitrofi del Sudan, al Segretario generale dell'ONU , al copresidente dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Consiglio ACP.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

P5_TA(2004)0226

Omologazione dei motori a combustione interna ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei motori a combustione interna destinati ad essere installati sui trattori agricoli e forestali e le macchine mobili non stradali, per quanto riguarda la loro potenza netta, la loro coppia netta e il loro consumo specifico (COM(2003) 414 — 5924/2004 — C5-0151/2004 — 2003/0155(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 414 — 5924/2004) (1),

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997 (2)

vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, comma 2, del trattato CE (C5-0151/2004),

visti gli articoli 86, paragrafo 1, 97, paragrafo 7 e 158, paragrafo 1del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0223/2004),

1.

esprime il suo parere conforme sulla proposta di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

P5_TA(2004)0227

Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/America centrale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama dall'altra (COM(2003) 677 — C5-0658/2003 — 2003/0266(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 677) (1),

visti l'articolo 181 del trattato CE in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0658/2003),

visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0120/2004),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0228

Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/Comunità andina *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra (COM(2003) 695 — C5-0657/2003 — 2003/0268(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 695) (1),

visto l'articolo 181 del trattato CE in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0657/2003),

visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0119/2004),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla comunità andina e i suoi Stati membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0229

Fondo di garanzia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(2003) 604 — C5-0502/2003 — 2003/0233(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 604) (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0502/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0199/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) I prestiti a titolo del fondo di garanzia Euratom a favore dei paesi terzi continueranno in futuro ad essere accordati esclusivamente in conformità della decisione 94/179/Euratom del Consiglio (2); il che significa che non possono essere concessi prestiti ai paesi terzi per il finanziamento di nuove centrali nucleari, ma solo per misure destinate a migliorare il grado di sicurezza degli impianti nucleari esistenti.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

 

(5 bis) Il fatto che i prestiti concessi dalla BEI ai paesi di prossima adesione non siano più coperti dal fondo di garanzia lascerà un margine supplementare per i prestiti ad altri paesi e/o ad altre regioni, come stabilito dalla decisione 2000/24/CE del Consiglio (3).

Emendamento 3

CONSIDERANDO 5 TER (nuovo)

 

(5 ter) Il margine supplementare creato in seguito all'allargamento nell'ambito del mandato dei prestiti garantiti della BEI ammonta a 2 180 milioni di EUR. Per quanto riguarda il suo potenziale utilizzo, è stata presentata, parallelamente alla presente proposta, una proposta specifica (COM(2003) 603).

Emendamento 4

CONSIDERANDO 5 QUATER (nuovo)

 

(5 quater) La quota della dotazione del fondo di garanzia che corrisponde ai prestiti non più coperti da esso ammonta a 343 milioni di EUR e verrà iscritta in bilancio nello stato delle entrate.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 7 (regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94)

3) All'articolo 7, la data «31 marzo» è sostituita da « 30 giugno ».

3) All'articolo 7, la data «31 marzo» è sostituita da « 31 maggio ».


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)   Decisione 94/179/Euratom del Consiglio, del 21 marzo 1994, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU L 84 del 29.3.1994, pag. 41).

(3)   Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

P5_TA(2004)0230

Nuova politica con i paesi vicini dell'UE dopo l'allargamento *

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini nel quadro dell'Europa ampliata (COM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è approvata con le seguenti modifiche (1):

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 4

(4) Occorre prevedere un'estensione condizionata del mandato generale di prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) alla Russia e ai Nuovi Stati Indipendenti Occidentali al fine di sostenere la politica basata sulla comunicazione della Commissione «Europa ampliata — Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali».

(4) Occorre prevedere un'estensione condizionata del mandato generale di prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) alla Russia e ai Nuovi Stati Indipendenti Occidentali al fine di sostenere la politica basata sulla comunicazione della Commissione «Europa ampliata — Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» , in conformità della risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2003 .

Emendamento 2

CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

 

(4 bis) È opportuno prendere in considerazione l'inclusione dei paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale nel mandato di prestiti dopo il 2006.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 4 TER (nuovo)

 

(4 bis) Occorre adottare le misure preparatorie necessarie allo scopo di includere, a partire dalla prossima generazione di mandati di prestito della BEI, che entrerà in vigore al più tardi il 1o gennaio 2008, i seguenti paesi: Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 8

(8) Conformemente all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 prevedono l'iscrizione nel bilancio comunitario di un massimale di 200 milioni di EUR all'anno per la riserva per la garanzia dei prestiti.

(8) Conformemente all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 prevedono l'iscrizione nel bilancio comunitario di un massimale di 200 milioni di EUR all'anno (ai prezzi del 1999) per la riserva per la garanzia dei prestiti.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 8 BIS (NUOVO)

 

(8 bis) Una stretta collaborazione tra la BEI e la Commissione consentirà di garantire coerenza e sinergia con i programmi di cooperazione geografica e di assicurare che le operazioni di prestito della BEI completino e rafforzino le politiche dell'UE per dette regioni.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A), ii)

Articolo 1, paragrafo 1, comma 2, periodo 2 (decisione 2000/24/CE)

Il massimale complessivo di prestito è pari a 19 760 milioni di EUR , ripartito nel modo seguente:

Paesi vicini dell'area sud-est:

9 185 milioni di EUR,

Paesi terzi mediterranei:

6 520 milioni di EUR,

America Latina ed Asia:

2 480 milioni di EUR,

Repubblica del Sudafrica:

825 milioni di EUR,

Azione speciale per il sostegno del consolidamento e dell'intensificazione dell'Unione doganale CE-Turchia:

450 milioni di EUR,

Russia e Nuovi Stati Indipendenti Occidentali:

300 milioni di EUR ;

e può essere utilizzato fino al 31 gennaio 2007. I crediti già firmati sono presi in considerazione e dedotti dai massimali regionali. Tuttavia l'efficacia del massimale per la Russia ed i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali è subordinata al rispetto da parte di questi paesi di condizioni precise fissate dalla Commissione conformemente alla sua comunicazione «Europa ampliata — Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali». La Commissione autorizza l'erogazione del massimale per la Russia e i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali paese per paese. Tuttavia, per quanto riguarda la Russia, i progetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della decisione 2001/777/CE del Consiglio sono ammissibili appena sia stato raggiunto il massimale di 100 milioni di EUR della decisione.

Il massimale complessivo di prestito è pari a 20 260 milioni di EUR , ripartito nel modo seguente:

Paesi vicini dell'area sud-est:

9 185 milioni di EUR,

Paesi terzi mediterranei:

6 520 milioni di EUR,

America Latina ed Asia:

2 480 milioni di EUR,

Repubblica del Sudafrica:

825 milioni di EUR,

Azione speciale per il sostegno del consolidamento e dell'intensificazione dell'Unione doganale CE-Turchia:

450 milioni di EUR,

Russia e i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali:

800 milioni di EUR;

e può essere utilizzato fino al 31 gennaio 2007. I crediti già firmati sono presi in considerazione e dedotti dai massimali regionali. Tuttavia l'efficacia del massimale per la Russia ed i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali è subordinata al rispetto da parte di questi paesi di condizioni precise fissate dalla Commissione conformemente alla sua comunicazione «Europa ampliata — Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali». La Commissione autorizza l'erogazione del massimale per la Russia e i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali paese per paese. Tuttavia, per quanto riguarda la Russia, i progetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della decisione 2001/777/CE del Consiglio sono ammissibili appena sia stato raggiunto il massimale di 100 milioni di EUR della decisione.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA b bis (nuova)

Articolo 1, paragrafo 3 bis (decisione 2000/24/CE)

 

b bis)

È inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. La BEI è invitata a elaborare studi di fattibilità sull'inclusione dei paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale nel mandato di prestiti a partire dal 2007.»


(1)  Dopo l'approvazione dei seguenti emendamenti, la questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 69, paragrafo 2 del regolamento (A5-0198/2004).

P5_TA(2004)0231

Assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (COM(2003) 834 — C5-0048/2004 — 2003/0330(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 834) (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0048/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e della commissione per i bilanci (A5-0225/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 2

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) Questo sostegno finanziario, in particolare la componente costituta da un contributo a fondo perduto, verrà fornito dopo aver verificato la capacità di rispettare le condizioni finanziarie e politiche stabilite.

Emendamento 1

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) Il Fondo monetario internazionale ha concluso il terzo esame nell'ambito delle agevolazioni per la riduzione della povertà e per la crescita (PRGF) in favore dell'Albania.

Emendamento 3

Considerando 11

(11) L'inclusione nell'assistenza di una componente costituita da un contributo a fondo perduto non pregiudica i poteri dell'Autorità di bilancio.

(11) L'inclusione nell'assistenza di una componente costituita da un contributo a fondo perduto non pregiudica i poteri dell'Autorità di bilancio. La componente costituita da un contributo a fondo perduto sarà messa a disposizione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2666/2000 (2) (CARDS).

Emendamento 4

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis) Questo tipo di assistenza, compresi sia i prestiti a lungo termine che la componente costituita da un contributo a fondo perduto, è del tutto eccezionale e non rappresenta in alcun modo un precedente per il futuro.

Emendamento 5

Articolo 2, paragrafo 1

1. Previa consultazione del Comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità dell'Albania le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie cui è subordinato il prestito, che saranno oggetto di un memorandum d'intesa. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

1. Previa consultazione del Comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità dell'Albania le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie cui è subordinato il prestito, che saranno oggetto di un memorandum d'intesa. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 4. Il Parlamento europeo è informato sul testo definitivo concordato del Memorandum di intesa.

Emendamento 6

Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. La Commissione garantisce e assiste, in particolare, i progressi conseguiti in materia di mobilizzazione delle entrate attraverso la politica e l'amministrazione fiscale, al pari della riduzione della portata dell'economia informale, in quanto ciò contribuirà in modo significativo a ridurre l'attuale deficit di entrate che deve essere colmato attraverso aiuti macrofinanziari esterni, quale l'attuale meccanismo di prestiti e sovvenzioni.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)   GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

P5_TA(2004)0232

Governance nella politica di sviluppo dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo sulla governance nella politica di sviluppo dell'Unione europea (2003/2164(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo «Governance e sviluppo» (COM(2003) 615),

viste le conclusioni della sessione del Consiglio del 17 novembre 2003 su tale comunicazione (1),

visti gli articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 181 bis del trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la relazione sullo sviluppo umano 2003 del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Democratizzazione, Stato di diritto, rispetto dei diritti dell'uomo e sana gestione degli affari pubblici: le sfide del partenariato tra l'Unione europea e i paesi ACP» (COM(1998) 146) e la sua risoluzione del 15 gennaio 1999 (2) sulla citata comunicazione,

vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul Programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi nella cooperazione allo sviluppo della Comunità (3),

vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (4),

vista la sua risoluzione del 15 maggio 2003 sul rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo (5),

visto il Libro bianco della Commissione su «La Governance Europea» (6),

vista la posizione comune 98/350/PESC del Consiglio del 25 maggio 1998 sui diritti umani, i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo in Africa (7),

visto il regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi (8),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale relativa alla partecipazione degli attori non statali alla politica di sviluppo dell'Unione europea (9),

visti gli obiettivi di sviluppo del Millennio espressi nella relativa dichiarazione, adottata in occasione del Vertice del Millennio delle Nazioni Unite svoltosi dal 6 all'8 settembre 2000, dichiarazione in cui si afferma che il conseguimento di detti obiettivi dipende, tra l'altro, dal buon governo e in cui si assume un forte impegno a favore del buon governo, dello sviluppo e della riduzione della povertà a livello nazionale e internazionale,

vista la dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione del 10 novembre 2000 sulla politica di sviluppo della Comunità europea, in cui il rafforzamento delle capacità istituzionali nell'ambito del buon governo figura tra le sei priorità della politica comunitaria di sviluppo,

vista la relazione dell'OCSE su come la globalizzazione migliori la governance (10),

viste le conclusioni del Consiglio relative alla Conferenza internazionale di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo, adottate il 22 marzo 2002, in cui si sottolinea che i paesi in via di sviluppo hanno la responsabilità principale nel creare un clima macroeconomico sano e un contesto appropriato per gli investimenti,

visto il piano di attuazione di Johannesburg, in cui si sottolinea, tra l'altro, che il buon governo all'interno di ciascun paese e a livello internazionale è essenziale per lo sviluppo sostenibile,

viste le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 2002, in cui si accolgono con favore le proposte della Commissione in vista di un approfondimento dei suoi lavori sulla governance, considerata uno dei settori prioritari della politica di sviluppo della Comunità, e, in particolare, l'istituzione con gli Stati membri di un gruppo di esperti allo scopo di definire un approccio coerente e comune dell'UE a tali questioni, onde creare un quadro politico fondato sui nessi tra democrazia, buon governo e sviluppo, con i paesi partner e in associazione con i soggetti non statali,

visto l'Accordo di partenariato ACP-UE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (11), e in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 che prevede un approccio efficace alla governance,

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0219/2004),

A.

considerando che il concetto di buona governance determina in modo critico la capacità di un paese di garantire lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale, e che esso va al di là delle nozioni di diritti dell'uomo, Stato di diritto e democrazia, ingloba amministrazione efficiente e lotta contro la corruzione, e riguarda in ultima analisi la capacità dello Stato di servire i cittadini attraverso una gestione efficace e trasparente delle risorse naturali e umane,

B.

considerando che la Commissione desidera sostenere la governance nei paesi in via di sviluppo attraverso il dialogo e il rafforzamento delle capacità, e insiste sul fatto che non esiste un'unica soluzione valida per tutti e che la governance dovrebbe essere analizzata e promossa su basi nazionali specifiche,

C.

considerando che lo stato deplorevole delle politiche governative e dei sistemi amministrativi di numerosi paesi in via di sviluppo rappresentano un importante ostacolo allo sviluppo sostenibile,

D.

considerando che la governance è un elemento centrale della strategia di sviluppo sia della comunità internazionale dei donatori che dell'agenda per lo sviluppo dell'Unione europea, nonché parte integrante dei «processi della strategia di riduzione della povertà»,

E.

considerando che l'introduzione del concetto di governance nell'agenda per lo sviluppo alla fine degli anni '80 rispecchiava una crescente preoccupazione quanto all'efficacia degli aiuti, e che era emerso chiaramente che le politiche di aiuto necessitavano urgentemente di essere riformate,

F.

considerando che in passato gli aiuti allo sviluppo sono stati concessi troppo spesso senza tener in debito conto le priorità del paese beneficiario e i suoi attori e, a volte, l'esistenza di regimi non democratici, che ciò ha comportato squilibri macroeconomici e uno spreco delle risorse, un'eccessiva dipendenza dagli aiuti, un incentivo ridotto ad avviare riforme economiche e ha consentito altresì a regimi corrotti di rimanere al potere utilizzando gli aiuti allo sviluppo per servire i propri fini,

G.

considerando che la condizionalità, il cui obiettivo era di portare a riforme di politica di lungo periodo, è completamente fallita,

H.

considerando che una qualche condizionalità è malgrado tutto necessaria, in quanto la comunità dei donatori deve rendere conto ai cittadini dell'Unione europea che chiedono una migliore scelta degli obiettivi e un migliore controllo per quanto attiene all'inoltro degli aiuti,

I.

considerando che una nuova concezione degli aiuti ha già modificato le politiche di aiuto dei donatori internazionali, che si concentrano sui paesi che hanno registrato buoni risultati a livello di politica macroeconomica e di governance,

J.

considerando che gli aiuti sono più efficaci se sono orientati in modo più sistematico in direzione dei paesi poveri con programmi di riforma economica sani, ovvero se sono utilizzati per promuovere buone politiche,

K.

ricordando che dall'inizio degli anni '90 viene inserita sistematicamente negli accordi della CE con i paesi terzi, ivi compresi gli accordi commerciali e di cooperazione e gli accordi di associazione, una clausola da cui risulta che il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce un «elemento essenziale»,

L.

considerando che la democrazia e il buon governo sono collegati, e che ogni società dovrebbe creare proprie modalità interne per progredire nel settore della democrazia,

M.

considerando che la parità di genere e il conferimento di responsabilità alle donne sono elementi essenziali del buon governo,

N.

considerando che promuovendo il buon governo l'Unione europea affronta una delle cause principali della migrazione, dell'emarginazione, delle agitazioni civili e dei conflitti armati,

O.

considerando che è impossibile ridurre la povertà senza un'azione da parte delle stesse popolazioni povere, e che la partecipazione di queste ultime è essenziale per il tipo di governance che la comunità internazionale vorrebbe vedere instaurata,

P.

considerando che le amministrazioni locali e i responsabili delle decisioni politiche locali sono i più vicini alla popolazione, e che devono essere coinvolti nel processo di rafforzamento della governance e della democrazia,

1.

accoglie favorevolmente l'approccio ampio, aperto e pragmatico della Commissione rispetto a quello che è un fattore critico determinante nella capacità degli Stati di eliminare la povertà e di favorire lo sviluppo sostenibile;

2.

si compiace della posizione della Commissione secondo cui la governance deve essere caratterizzata dal dialogo e dallo sviluppo delle capacità istituzionali;

3.

ritiene che il rifiuto dell'assistenza dovrebbe essere limitato o ai casi in cui il persistere delle violazioni dei diritti fondamentali universali di uomini, donne e bambini viene ignorato dal governo e in cui non si notano segni di miglioramento, oppure quando è esso stesso il protagonista diretto di tali violazioni;

4.

sottolinea a tale proposito che il dialogo non dovrebbe essere interrotto e che in tutti i casi l'assistenza umanitaria e l'aiuto alimentare andrebbero mantenuti;

5.

ritiene che sia importante concentrarsi su modi specifici, pragmatici e concreti di trasformare tali principi in programmi, politiche ed azioni, basati sulle esperienze proprie a ciascun paese in via di sviluppo e su una partecipazione attiva delle organizzazioni della società civile, ivi comprese le reti dei comuni che vi cooperano;

6.

chiede alla Commissione di garantire il seguito della comunicazione su governance e sviluppo, nonché di sviluppare e di rendere operativi i principi trasponendoli in linee direttrici, e di spiegare nella relazione annuale in che modo la questione della governance è stata affrontata;

7.

ritiene che i diversi scenari illustrati nella citata comunicazione della Commissione forniscano un buon contesto per l'analisi e la successiva definizione di un quadro politico inteso ad aumentare la coerenza fra l'approccio della CE e quello degli Stati membri in materia di governance;

8.

è del parere che la politica comunitaria sulla governance dovrebbe essere integrata nello sviluppo e negli strumenti di accompagnamento, ivi compresi i progetti, i programmi settoriali, il sostegno di bilancio e gli accordi commerciali; sottolinea in tale contesto l'importanza essenziale di migliorare le valutazioni per quanto riguarda l'efficacia dei piani di sviluppo di ciascun paese in via di sviluppo, onde por fine all'utilizzazione inefficace o allo spreco delle risorse nonché all'indebitamento ingiustificato e di migliorare gli scambi esterni;

9.

ritiene che i donatori possano cedere il controllo al paese beneficiario, nel quadro di obiettivi stabiliti in un accordo e a condizione che siano garantiti la trasparenza e un monitoraggio adeguato; ritiene altresì, a tale riguardo, che il sostegno di bilancio, laddove appropriato, possa essere uno strumento prezioso per promuovere la governance per il tramite di miglioramenti a livello sia della gestione delle finanze pubbliche che del funzionamento dei servizi pubblici;

10.

sottolinea che gli indicatori della governance dovrebbero essere adattati alle esigenze specifiche del paese partner;

11.

insiste sul fatto che è necessario un approccio flessibile, dal momento che gli scenari definiti dalla Commissione possono in alcuni casi sovrapporsi, e chiede che la politica dell'Unione europea sia adeguatamente adattata al paese interessato;

12.

ritiene che il lavoro che richiedono i partenariati problematici rappresenti una sfida particolarmente importante per l'Unione europea, e sottolinea la necessità di riservare un'attenzione particolare all'elaborazione di strategie efficaci per quanto concerne tali partenariati e le situazioni postconflitto;

13.

si compiace della posizione della Commissione secondo cui i donatori non possono abbandonare completamente i paesi meno efficienti, poiché le popolazioni non dovrebbero pagare per la mancanza di impegno dei loro governi;

14.

chiede alla Commissione di concentrarsi in maniera più specifica sulle questioni della responsabilità e della trasparenza, dal momento che meccanismi di responsabilità deboli tendono a favorire la corruzione compromettendo così il buon governo;

15.

ritiene che il principio della «responsabilità sociale delle imprese» debba essere meglio formulato, in particolare per quanto attiene al lavoro minorile, allo scopo di creare un clima favorevole agli investimenti;

16.

ritiene che specifici indicatori sociali debbano essere previsti allo scopo di ottenere dati più puntuali sulla governance raggiunta dai paesi e sollecita un maggior coinvolgimento in tal senso della società civile;

17.

ritiene che siano necessarie visioni più ampie riguardo ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali;

18.

chiede alla Commissione di rivolgere particolare attenzione alla libertà di espressione e di riunione, al fine di consentire ai partiti politici dell'opposizione di esprimere liberamente le loro opinioni e di garantire l'esistenza di organi di comunicazione indipendenti;

19.

sottolinea che occorre porre maggiormente l'accento sulla necessità per l'Unione europea di ampliare la percezione del rafforzamento della democrazia a livello locale, provinciale e nazionale; sottolinea l'importanza del decentramento e delle istituzioni governative locali, ai fini del ravvicinamento dell'amministrazione pubblica alla popolazione, e chiede strategie che consentano lo sviluppo di una governance efficace a livello locale;

20.

sottolinea a tale riguardo che è importante portare avanti le riforme elettorali e parlamentari, al di là dell'istituzione di sistemi elettorali basati sul pluralismo, per garantire un'attività politica più vasta ed efficace in seno alla popolazione; è consapevole del fatto che in alcuni paesi ciò rappresenta un obiettivo di lungo termine;

21.

ricorda la fondamentale funzione che può essere svolta dall'Unione europea nell'assistere e monitorare i processi elettorali al fine di contribuire a una crescita democratica in quei paesi;

22.

sottolinea che in un contesto di una buona governance è essenziale porre fine all'impunità;

23.

rileva che è quindi essenziale creare un sistema giudiziario indipendente e offrire ai cittadini un accesso agevole alla giustizia e all'informazione pubblica;

24.

fa notare che l'istruzione è molto importante per permettere alla società civile di partecipare alla promozione della governance e della democrazia a tutti i livelli di governo;

25.

sottolinea che la comunicazione su governance e sviluppo non dà la dovuta priorità all'integrazione della dimensione di genere, che è uno strumento di primaria importanza della governance; chiede che l'Unione europea integri nell'analisi della governance un approccio basato sul genere, dal momento che, ai fini dell'eliminazione della povertà, è essenziale che gli aspetti relativi al genere siano esplicitamente inclusi nell'analisi della povertà;

26.

sottolinea che bisognerebbe prestare un'attenzione maggiore al ruolo del settore privato nella promozione del buon governo e del controllo volontario della corruzione, dal momento che la lotta contro la corruzione è un elemento essenziale in un contesto in cui le economie possono prosperare ed essere pienamente integrate nel sistema commerciale multilaterale;

27.

pone in evidenza che una corretta gestione dell'immigrazione è un fattore importante se si desidera garantire un buon governo generale, e a tale proposito invita a migliorare il dialogo con i paesi in via di sviluppo;

28.

chiede all'Unione europea di sostenere lo sviluppo delle capacità per i governi e la società civile, di porre l'accento sul rafforzamento delle capacità organizzative, istituzionali e di creazione di reti delle ONG dei paesi in via di sviluppo e di sostenere organi di comunicazione indipendenti;

29.

è del parere che, per offrire il sostegno necessario per lo sviluppo delle capacità, vi sia bisogno di personale debitamente formato a livello delle delegazioni;

30.

chiede una maggiore cooperazione con le Nazioni Unite, l'OCSE, la Banca mondiale e altri donatori internazionali per quanto concerne l'assistenza ai programmi di buona governance e, in particolare, più coerenza fra le politiche dei donatori e le politiche macroeconomiche;

31.

sottolinea che il programma NEPAD, che è un'iniziativa africana, è uno strumento essenziale per valutare una buona governance nei paesi dell'Africa;

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  DEVGEN 144/Doc. 14773/03.

(2)  GU C 104 del 14.4.1999, pag. 185.

(3)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 153.

(4)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.

(5)  GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 255.

(6)  GU C 287 del 12.10.2001, pag. 1.

(7)  GU L 158 del 2.6.1998, pag. 1.

(8)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8.

(9)  P5_TA(2003)0380.

(10)  CD/DOC (2001)13.

(11)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

P5_TA(2004)0233

Responsabilità ambientale ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno (PE-CONS 3622/2004 — C5-0079/2004 — 2002/0021(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e la pertinente dichiarazione della Commissione (PE-CONS 3622/2004 — C5-0079/2004),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 17) (2),

vista la sua posizione in seconda lettura (3) sulla posizione comune del Consiglio (4),

visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2004) 55 — C5-0044/2004),

visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

visto l'articolo 83 del suo regolamento,

vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0139/2004),

1.

approva il progetto comune e ricorda la pertinente dichiarazione della Commissione al riguardo;

2.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla pertinente dichiarazione della Commissione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 14.5.2003, P5_TA(2003) 0211.

(2)  GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 132.

(3)  Testi approvati del 17.12.2003, P5_TA(2003) 0575.

(4)  GU C 277 E del 18.11.2003, pag. 10.

P5_TA(2004)0234

Igiene dei mangimi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (COM(2003) 180 — C5-0175/2003 — 2003/0071(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 180) (1),

visti gli articoli 251, paragrafo 2, 37, paragrafo 2, e 152, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0175/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0133/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0071

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

La produzione animale svolge un ruolo molto importante nel settore agricolo della Comunità. Il suo buon funzionamento dipende in larga misura dall'uso di mangimi sicuri e di buona qualità.

(2)

La ricerca di un elevato livello di protezione della salute umana e della salute degli animali è uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare, come stabilito nel regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (5). Tale regolamento fissa anche altri principi e definizioni comuni per la legislazione alimentare nazionale e comunitaria, compreso l'obiettivo di conseguire la libera circolazione dei mangimi nella Comunità.

(3)

La direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/542/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (6) ha stabilito le condizioni e le modalità che si applicano a talune categorie di stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali per consentire loro di esercitare. Dall'esperienza risulta che tali condizioni e modalità costituiscono una valida base per garantire la sicurezza dei mangimi.

(4)

La direttiva 98/51/CE della Commissione del 9 luglio 1998 che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (7) ha stabilito talune misure per dare attuazione alla direttiva 95/69/CE del Consiglio, comprese disposizioni per le importazioni da paesi terzi.

(5)

La direttiva 95/69/CE del Consiglio ha fissato le condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti che producono talune sostanze elencate nella direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali  (8).

(6)

Dall'esperienza risulta inoltre che è necessario assicurare che tutte le imprese nel settore dei mangimi, compresa l'acquacoltura, operino conformemente a requisiti di sicurezza armonizzati e che occorre effettuare un riesame generale per tener conto della necessità di assicurare un livello più elevato di protezione della salute umana, della salute degli animali e dell'ambiente.

(7)

L'obiettivo principale delle nuove norme in materia di igiene contenute nel presente regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto concerne la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, tenendo particolarmente conto dei seguenti principi:

a)

la responsabilità primaria della sicurezza dei mangimi ricade sull'operatore del settore dei mangimi;

b)

la necessità di garantire la sicurezza dei mangimi lungo l'intera filiera alimentare, a partire dalla produzione primaria dei mangimi fino alla loro somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare;

c)

l'attuazione generalizzata di procedure basate sui principi dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) che, assieme all'applicazione di buone pratiche igieniche, dovrebbe rafforzare la responsabilità degli operatori del settore dei mangimi;

d)

i manuali di buone pratiche forniscono un'assistenza preziosa agli operatori del settore dei mangimi, a tutti i livelli della filiera, per conformarsi alle norme di igiene dei mangimi e per applicare i principi HACCP;

e)

la definizione di criteri microbiologici basati su criteri scientifici di valutazione del rischio;

f)

la necessità di assicurare che i mangimi importati siano di standard almeno equivalente a quello dei mangimi prodotti nella Comunità.

(8)

Per assicurare la piena applicazione del sistema di registrazione e riconoscimento a tutti gli operatori del settore dei mangimi e, di conseguenza, garantire la piena rintracciabilità è opportuno provvedere affinché gli operatori del settore dei mangimi si riforniscano e facciano uso solo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti conformemente al presente regolamento.

(9)

Occorre un approccio integrato per garantire la sicurezza dei mangimi a partire dalla produzione primaria di mangimi fino alla loro immissione sul mercato o esportazione. La produzione primaria dei mangimi comprende prodotti che subiscono soltanto trattamento fisico semplice, quale pulitura, imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale o insilamento.

(10)

Secondo i principi di proporzionalità e sussidiarietà, non è appropriato che le norme comunitarie si applichino a taluni casi di produzione domestica privata di mangimi e di alimentazione di certi animali o alla fornitura diretta di piccole quantità di produzione primaria di mangimi a livello locale e alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

(11)

Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, occorre che i pericoli legati ai mangimi nella produzione primaria di mangimi siano identificati ed adeguatamente controllati. I principi fondamentali delle norme del presente regolamento dovrebbero quindi applicarsi sia alle aziende agricole che fabbricano mangimi ad uso esclusivo della produzione propria, sia alle aziende agricole che commercializzano mangimi. Occorre tenere conto del fatto che il rischio diminuisce se i mangimi sono prodotti e somministrati ad animali ad esclusivo consumo domestico o ad animali non destinati alla produzione alimentare. Il commercio di piccole quantità di mangimi a livello locale e la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia sono soggetti ad una disciplina particolare nel quadro del presente regolamento.

(12)

L'applicazione dei principi HACCP alla produzione primaria di mangimi è l'obiettivo a medio termine della legislazione europea in materia d'igiene; manuali di buone pratiche dovrebbero già ora incoraggiare l'uso di appropriati requisiti igienici.

(13)

La sicurezza dei mangimi dipende da diversi fattori. La legislazione dovrebbe fissare requisiti minimi di igiene. Dovrebbero essere eseguiti controlli ufficiali per verificarne l'osservanza da parte degli operatori del settore dei mangimi. Inoltre, tali operatori dovrebbero prendere misure o adottare procedure per conseguire un elevato livello di sicurezza dei mangimi.

(14)

Il sistema HACCP può aiutare gli operatori del settore dei mangimi a raggiungere uno standard più elevato di sicurezza dei mangimi; non dovrebbe tuttavia essere considerato un meccanismo di autoregolamentazione e non sostituisce i controlli ufficiali.

(15)

L'attuazione dei principi HACCP richiede piena cooperazione e impegno da parte del personale delle aziende dei mangimi.

(16)

Nella produzione dei mangimi il sistema HACCP dovrebbe tener conto dei principi contenuti nel Codex Alimentarius, seppur prevedendo sufficiente flessibilità in tutte le situazioni. In certe imprese nel settore dei mangimi non è possibile identificare punti critici di controllo e, in certi casi, l'adozione di buone pratiche può sostituire il monitoraggio dei punti critici di controllo. Analogamente, il requisito di stabilire «limiti critici» non impone la fissazione di un limite numerico in ogni caso. Il requisito di mantenere la documentazione deve essere flessibile per evitare inutili aggravi alle imprese molto piccole. É opportuno far sì che gli operatori del settore che svolgono operazioni a livello di produzione primaria di mangimi, tra cui operazioni correlate e miscelazione di mangimi con mangimi complementari per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, non siano tenuti ad osservare il sistema HACCP.

(17)

Occorre anche flessibilità per tener conto delle esigenze delle imprese nel settore dei mangimi site in regioni che risentono di vincoli geografici specifici o determinati requisiti strutturali. Questa flessibilità tuttavia non dovrebbe compromettere gli obiettivi in materia di igiene dei mangimi. Si dovrebbe, ove opportuno prevedere un dibattito in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(18)

Per assicurare la rintracciabilità dal fabbricante all'utente finale e per favorire l'efficacia nell'applicazione dei controlli ufficiali, è opportuno un sistema di registrazione e riconoscimento di tutte le imprese del settore dei mangimi da parte dell'autorità competente dello Stato membro. Le autorità competenti degli Stati membri possono avvalersi dei sistemi vigenti di raccolta di dati in materia di imprese del settore dei mangimi per avviare e applicare il sistema previsto nel presente regolamento.

(19)

È opportuno mantenere un sistema di riconoscimento delle imprese nel settore dei mangimi per le attività che possono presentare un rischio più elevato nella fabbricazione dei mangimi. Si dovrebbero prevedere procedure per estendere l'attuale campo di applicazione del sistema di riconoscimento secondo quanto attualmente previsto nella direttiva 95/69/CE.

(20)

Per ottenere la registrazione o il riconoscimento, le imprese nel settore dei mangimi dovrebbero soddisfare diverse condizioni pertinenti alle loro operazioni per quanto concerne strutture, attrezzature, personale, produzione, controllo di qualità, stoccaggio e documentazione per garantire sia la sicurezza dei mangimi che la rintracciabilità del prodotto. Occorre prevedere la possibilità di variare tali condizioni in modo da adeguarle ai diversi tipi di imprese del settore dei mangimi. É opportuno consentire agli Stati membri di concedere un riconoscimento condizionato qualora dalla visita in loco risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. É altresì opportuno fissare un limite di tempo massimo per tale riconoscimento condizionato.

(21)

Si dovrebbe prevedere la sospensione, modifica o revoca in via temporanea della registrazione o del riconoscimento qualora gli stabilimenti cambino o cessino le attività o non soddisfino più le condizioni a queste applicabili.

(22)

La rintracciabilità dei mangimi e dei loro ingredienti lungo l'intera filiera è un elemento essenziale per garantire la sicurezza dei mangimi. Il regolamento (CE) n. 178/2002 contiene regole per assicurare la rintracciabilità dei mangimi e dei loro ingredienti e prevede una procedura per l'adozione di norme di attuazione applicabili a settori specifici.

(23)

Le crisi che siano succedute in relazione ai mangimi hanno dimostrato che un'anomalia in una qualsiasi fase della filiera può avere conseguenze economiche gravi. La produzione e la complessa catena di distribuzione dei mangimi ne rendono difficile il ritiro dal mercato. I costi per rimediare ai danni economici che si registrano lungo la filiera dei mangimi e degli alimenti sono spesso sostenuti con fondi pubblici. Si potrebbe più facilmente ovviare a tali conseguenze economiche ad un costo ridotto per la società se l'operatore la cui attività provoca un danno economico nel settore dei mangimi fosse tenuto finanziariamente responsabile. Tuttavia, l'introduzione di un sistema obbligatorio generalizzato di responsabilità finanziaria e di garanzie finanziarie, ad esempio sotto forma di assicurazione, applicato a tutti gli operatori del settore dei mangimi può non essere realizzabile o opportuna. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare questa possibilità in modo più approfondito, considerando le disposizioni legislative in vigore in materia di responsabilità in altri settori, nonché i sistemi e le prassi vigenti negli Stati membri. A tal fine la Commissione dovrebbe presentare una relazione corredata, nel caso da proposte legislative.

(24)

I mangimi importati nella Comunità devono soddisfare i requisiti generali stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002 e le condizioni d'importazione stabilite nel regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali]  (9). Per evitare perturbazioni commerciali, in attesa che siano messe a punto le misure d'esecuzione, è opportuno che le importazioni continuino ad essere autorizzate alle condizioni stabilite della direttiva 98/51/CE.

(25)

I prodotti comunitari esportati verso i paesi terzi devono rispondere ai requisiti generali fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002.

(26)

É opportuno estendere il campo d'applicazione del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi disposto dal regolamento (CE) n. 178/2002 ai rischi per la salute degli animali o per l'ambiente dovuti ai mangimi somministrati agli animali non destinati alla produzione alimentare.

(27)

La normativa comunitaria sull'igiene dei mangimi deve essere avvalorata da pareri scientifici. A tal fine l'Autorità europea per la sicurezza alimentare andrebbe consultata ogniqualvolta risulti necessario.

(28)

Per tener conto del progresso tecnico e scientifico sarebbe necessaria una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la sicurezza degli animali.

(29)

Il presente regolamento tiene conto degli obblighi internazionali statuiti nell'Accordo sanitario e fitosanitario dell'OMC e delle norme internazionali in materia di sicurezza alimentare contenuti nel Codex Alimentarius.

(30)

Le direttive 95/69/CE e 98/51/CE dovrebbero essere abrogate.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e assicurarne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(32)

É opportuno prevedere una data differita di applicazione del presente regolamento per dare alle imprese del settore dei mangimi interessate il tempo di adeguarsi.

(33)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10);

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a)

norme generali in materia di igiene dei mangimi;

b)

condizioni e disposizioni atte ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi;

c)

condizioni e disposizioni per la registrazione e il riconoscimento.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica:

a)

alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria di mangimi fino alla loro immissione sul mercato;

b)

alla somministrazione di mangimi agli animali destinati alla produzione di alimenti;

c)

alle importazioni di mangimi da paesi terzi e alle esportazioni verso questi ultimi.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alla produzione domestica privata di mangimi:

per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato e

per gli animali non allevati per la produzione alimentare;

b)

alla somministrazione di mangimi agli animali destinati alla produzione alimentare per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [sull'igiene dei prodotti alimentari] (11) ;

c)

alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione alimentare;

d)

alla fornitura diretta di piccole quantità di produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per consumo in loco;

e)

alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

3.   Gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2. Tali norme e orientamenti nazionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) 178/2002 fatte salve le seguenti definizioni specifiche:

a)

«igiene dei mangimi», le misure e condizioni necessarie per controllare i pericoli e assicurare l'idoneità al consumo animale di un mangime, tenuto conto del suo uso previsto;

b)

«operatore del settore dei mangimi», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo;

c)

«additivi di mangimi», le sostanze o i microrganismi autorizzati in virtù del regolamento (CE) 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (12) ;

d)

«stabilimento», un'unità di un'impresa nel settore dei mangimi;

e)

«autorità competente», l'autorità di uno Stato membro o di un paese terzo designata per effettuare i controlli ufficiali;

f)

«produzione primaria di mangimi», la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni ad eccezione di un semplice trattamento fisico.

CAPO II

OBBLIGHI

Articolo 4

Obblighi generali

1.   Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente alla normativa comunitaria vigente, alla legislazione nazionale con essa compatibile nonché ai dettami della buona pratica e soprattutto che soddisfino i pertinenti requisiti in materia di igiene stabiliti nel presente regolamento.

2.   Nell'alimentazione di animali destinati alla produzione alimentare gli agricoltori prendono misure e adottano procedure per mantenere al livello più basso ragionevolmente ottenibile il rischio di contaminazione biologica, chimica e fisica dei mangimi, degli animali e dei prodotti di origine animale.

Articolo 5

Obblighi specifici

1.    Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

a)

il trasporto, lo stoccaggio e la manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;

b)

le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;

c)

la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati;

gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

2.    Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

3.   Gli operatori del settore dei mangimi:

a)

soddisfano criteri microbiologici specifici;

b)

prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici.

I criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

4.   Gli operatori del settore dei mangimi possono usare i manuali di cui agli articoli 20, 21 e 22 in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

5.   Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione alimentare.

6.     Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Articolo 6

Sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP)

1.   Gli operatori del settore dei mangimi che effettuano operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 5, paragrafo 1, pongono in atto, gestiscono e mantengono una procedura scritta permanente o procedure basate sui principi di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).

2.   I principi HACCP di cui al paragrafo 1 sono:

a)

identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;

b)

identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili;

c)

stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati;

d)

stabilire ed applicare nei punti critici di controllo procedure di monitoraggio efficaci;

e)

stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo;

f)

stabilire procedure per verificare se i provvedimenti enunciati alle lettere da a) a e) sono completi e funzionano in modo efficace; le procedure di verifica devono essere svolte regolarmente;

g)

stabilire una documentazione e registrazioni commisurate alla natura e alle dimensioni dell'impresa nel settore dei mangimi onde dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f).

3.   Ogniqualvolta si apporti una modifica al prodotto, al processo o a qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione, gli operatori del settore dei mangimi sottopongono a revisione la loro procedura e apportano i necessari cambiamenti.

4.   Nell'ambito del sistema di procedure di cui al paragrafo 1, gli operatori del settore dei mangimi possono utilizzare manuali di buone pratiche unitamente a manuali sull'applicazione dell'HACCP elaborati secondo le disposizioni di cui all'articolo 20.

5.   Conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, possono essere adottate misure per agevolare l'attuazione del presente articolo, anche per le piccole imprese.

Articolo 7

Documenti concernenti il sistema HACCP

1.   Gli operatori del settore dei mangimi:

a)

forniscono all'autorità competente prove della loro conformità ai requisiti di cui all'articolo 6 nella forma richiesta dall'autorità competente;

b)

assicurano che la documentazione in cui si descrivono le procedure sviluppate conformemente all'articolo 6 sia sempre aggiornata.

2.   L'autorità competente tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa nel settore dei mangimi allorché stabilisce requisiti quanto alla forma di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.   Disposizioni dettagliate per l'attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all' articolo 31, paragrafo 2. Tali disposizioni possono aiutare certi operatori del settore dei mangimi ad attuare i principi HACCP sviluppati conformemente agli articoli 20, 21 e 22 al fine di ottemperare ai requisiti dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Garanzie finanziarie

1.     Per predisporre un sistema efficace di garanzie finanziarie per gli operatori del settore dei mangimi, la Commissione presenta, entro ... (13), una relazione sulle garanzie finanziarie nel settore che, oltre ad esaminare le disposizioni legislative, i sistemi e le pratiche nazionali vigenti in relazione alla responsabilità nel settore dei mangimi e settori connessi, è, corredata nel caso, di proposte legislative riguardanti un sistema praticabile di garanzie applicabile a livello dell'UE. Tali garanzie dovrebbero coprire i costi totali di cui gli operatori potrebbero essere tenuti responsabili in diretta conseguenza del ritiro dal mercato, trattamento e/o distruzione di qualsiasi mangime, animale e alimento ad esso riconducibile.

2.     Gli operatori del settore dei mangimi sono responsabili delle infrazioni alla legislazione applicabile in materia di sicurezza dei mangimi e gli operatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 presentano prova della loro copertura tramite le garanzie finanziarie richieste dalle misure legislative comunitarie di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Controlli ufficiali, notifica e registrazione

1.   Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti conformemente agli strumenti comunitari applicabili e alla legislazione nazionale compatibile.

2.    Gli operatori del settore dei mangimi:

a)

notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;

b)

forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo come dalla lettera a), compresa la notifica all'autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.

3.     L'autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

Articolo 10

Riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e cui si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora:

1)

tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:

a)

fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi contemplati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti contemplati dalla direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;

b)

fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento;

c)

fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento;

2)

il riconoscimento sia prescritto ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è ubicato;

3)

il riconoscimento sia prescritto da un regolamento adottato secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 11

Gli operatori del settore dei mangimi non possono operare:

a)

senza la registrazione di cui all'articolo 9; oppure

b)

senza il riconoscimento prescritto conformemente all'articolo 10.

Articolo 12

Obbligo degli Stati membri di fornire informazioni sulle norme nazionali in materia di riconoscimento

Ciascuno Stato membro che richieda il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di certi stabilimenti ubicati sul suo territorio, informa la Commissione e gli altri Stati membri delle pertinenti norme nazionali.

Articolo 13

Riconoscimento di stabilimenti ad opera dell'autorità competente

1.    L'autorità competente riconosce gli stabilimenti soltanto qualora un'ispezione in loco effettuata prima dell'avvio di qualsiasi attività abbia dimostrato che essi soddisfano i requisiti pertinenti fissati del presente regolamento.

2.     L'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora dalla visita in loco risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Essa concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da una nuova visita in loco, effettuata entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti di cui al paragrafo 1. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti in questione, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare in totale sei mesi.

Articolo 14

Sospensione della registrazione o del riconoscimento ad opera dell'autorità competente

L'autorità competente sospende temporaneamente la registrazione o il riconoscimento di uno stabilimento per una, più o tutte le attività qualora risulti che lo stabilimento non soddisfa più le condizioni che si applicano a tali attività.

Tale sospensione dura fino al momento in cui lo stabilimento soddisfi nuovamente tali condizioni. Se entro un anno non si realizza la conformità a dette condizioni si applica l'articolo 15.

Articolo 15

Revoca della registrazione o del riconoscimento ad opera dell'autorità competente

L'autorità competente revoca la registrazione o il riconoscimento di uno stabilimento per una o più delle sue attività qualora:

a)

lo stabilimento cessi una o più attività;

b)

risulti che lo stabilimento non abbia adempiuto alle condizioni che si applicano alle sue attività per un periodo di un anno;

c)

l'autorità competente individui gravi mancanze o debba arrestare la produzione di uno stabilimento ripetutamente e l'operatore del settore dei mangimi non sia in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura.

Articolo 16

Modifiche alla registrazione o al riconoscimento di uno stabilimento

L'autorità competente, su richiesta, apporta modifiche alla registrazione o al riconoscimento di uno stabilimento nel caso in cui lo stabilimento abbia dimostrato la sua capacità di impegnarsi in attività addizionali rispetto a quelle per le quali ha ottenuto la prima registrazione o il primo riconoscimento o che le rimpiazzano.

Articolo 17

Esenzione dalle visite in loco

Gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di eseguire le visite in loco di cui all'articolo 13 nelle imprese nel settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediarie e non detengono i prodotti nei loro locali.

Queste imprese nel settore dei mangimi presentano all'autorità competente, in un modello deciso da quest'ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento.

Articolo 18

Misure transitorie

1.   Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati conformemente alla direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività a condizione che presentino alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti, al più tardi alla data di messa in applicazione del presente regolamento, una notifica a tal fine.

2.   Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né un riconoscimento né una registrazione conformemente alla direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione conformemente al presente regolamento possono continuare le loro attività a condizione che presentino alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti una domanda di registrazione al più tardi alla data di messa in applicazione del presente regolamento.

3.     Entro due anni dalla data di messa in applicazione del presente regolamento il richiedente deve dichiarare, in un modello deciso dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.

4.     Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. .../2004 [sull'igiene dei prodotti alimentari].

Articolo 19

Elenco degli stabilimenti registrati e riconosciuti

1.   Per ciascuna attività l'autorità competente iscrive in uno o più elenchi nazionali gli stabilimenti da essa registrati conformemente all'articolo 9.

2.     Gli stabilimenti da essa riconosciuti conformemente all'articolo 13 sono iscritti in un elenco nazionale con un numero di identificazione individuale.

3.   Gli Stati membri mantengono aggiornati i dati degli stabilimenti riportati nell'elenco di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alle decisioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 a fini di sospensione, ritiro o modifica della registrazione o del riconoscimento.

4.   L'elenco di cui al paragrafo 2 deve essere redatto conformemente al modello riportato nell'allegato V, capo I.

5.   Il numero di riconoscimento di cui al paragrafo 2 è codificato nella forma stabilita nell'allegato V, capo II.

La Commissione consolida e rende accessibile al pubblico la sezione dell'elenco degli Stati membri che contiene l'elenco degli stabilimenti di cui al paragrafo 2 per la prima volta nel novembre 2007 e successivamente ogni anno, entro il 30 novembre, l'elenco consolidato che tiene conto delle modifiche apportate nel corso dell'anno.

Gli Stati membri rendono accessibili al pubblico gli elenchi degli stabilimenti di cui al paragrafo 1.

CAPO III

MANUALI DI BUONE PRATICHE

Articolo 20

Elaborazione, diffusione e uso dei manuali

1.    La Commissione incoraggia l'elaborazione di manuali comunitari di buone pratiche per il settore dei mangimi e per l'applicazione dei principi HACCP conformemente all'articolo 22.

Ove necessario, gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di manuali nazionali conformemente all'articolo 21.

2.   La diffusione e l'uso dei manuali nazionali e di quelli comunitari sono incoraggiati dalle autorità competenti.

3.   Tuttavia, gli operatori del settore dei mangimi possono usare tali manuali su base volontaria.

Articolo 21

Manuali nazionali

1.   Il settore dei mangimi provvede all'elaborazione e alla diffusione degli eventuali manuali nazionali di buone pratiche:

a)

in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere toccati in modo sostanziale, quali autorità competenti e gruppi di utilizzatori;

b)

tenendo conto dei pertinenti codici di buone pratiche del Codex Alimentarius, e

c)

se riguardano la produzione primaria di mangimi tenendo conto dei requisiti stabiliti nell'allegato I.

2.    Gli Stati membri valutano i manuali nazionali per assicurare che:

a)

siano stati elaborati conformemente al paragrafo 1;

b)

il loro contenuto possa essere messo in pratica nei settori cui sono destinati;

c)

costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 nei settori e/o per i mangimi interessati.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i manuali nazionali.

La Commissione istituisce e gestisce un sistema di registrazione per tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 22

Manuali comunitari

1.   Prima di elaborare manuali comunitari di buone pratiche igieniche o per l'applicazione dei principi HACCP, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 31, paragrafo 1. L'obiettivo di tale consultazione è di esaminare l'utilità di tali manuali, la loro portata e il loro oggetto.

2.   Quando vengono predisposti i manuali comunitari la Commissione assicura che essi siano elaborati e diffusi:

a)

da o in consultazione con idonei rappresentanti dei settori europei dei mangimi e di altre parti interessate, come ad esempio gruppi di consumatori;

b)

in collaborazione con le parti i cui interessi possono essere toccati, in modo sostanziale, comprese le autorità competenti.

3.   I manuali comunitari sono elaborati e diffusi tenendo conto:

a)

dei pertinenti codici di buone pratiche del Codex Alimentarius, e

b)

se riguardano la produzione primaria di mangimi tenendo conto dei requisiti stabiliti nell'allegato I.

4.   Il comitato di cui all'articolo 31, paragrafo 1 valuta i progetti di manuali comunitari per assicurare che:

a)

siano stati elaborati conformemente ai paragrafi 2 e 3;

b)

il loro contenuto possa essere messo in pratica nei settori cui sono destinati in tutta la Comunità, e

c)

costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 nei settori e/o per i mangimi interessati.

5.   La Commissione invita il comitato di cui all'articolo 31, paragrafo 1 a esaminare periodicamente i manuali comunitari elaborati conformemente al presente articolo, in cooperazione con gli organismi citati al paragrafo 2. L'obiettivo di tale esame è di assicurare che i manuali continuino a poter essere messi in pratica e di tener conto degli sviluppi tecnologici e scientifici.

6.   I titoli e i riferimenti di manuali comunitari elaborati in conformità del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

CAPO IV

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

Articolo 23

Importazioni

1.   Gli operatori del settore dei mangimi che importano mangimi da paesi terzi assicurano che vengano effettuate importazioni soltanto alle seguenti condizioni:

a)

il paese terzo di invio figura in un elenco, redatto conformemente all'articolo 48 del regolamento (CE) .../2004 [relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali], di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di mangimi;

b)

lo stabilimento di invio figura in un elenco, redatto e tenuto aggiornato dal paese terzo conformemente all'articolo 48 del regolamento (CE) .../2004 [relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali], di stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di mangimi;

c)

il mangime è stato prodotto dallo stabilimento di invio o da un altro stabilimento figurante nell'elenco di cui alla lettera b) o nella Comunità;

d)

il mangime soddisfa:

i)

i requisiti stabiliti nel presente regolamento e qualsiasi altro strumento normativo comunitario che fissi regole per i mangimi, o

ii)

le condizioni che la Comunità riconosce come almeno equivalenti a ciò, o

iii)

se esiste un accordo specifico tra la Comunità e il paese di esportazione, i requisiti in esso contenuti.

2.   Un modello di certificato di importazione può essere adottato secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 24

Provvedimenti provvisori

In deroga all'articolo 33 e in attesa della compilazione degli elenchi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b) le importazioni continuano ad essere autorizzate alle condizioni previste dall'articolo 6 della direttiva 98/51/CE.

Articolo 25

Esportazioni

I mangimi, compresi i mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, prodotti nella Comunità e destinati a essere immessi sul mercato di paesi terzi devono soddisfare le disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) 178/2002.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Misure di attuazione

Possono essere definite misure di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 27

Modifica degli allegati I, II, e III

Gli allegati I, II e III possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, per tener conto:

a)

dell'elaborazione di codici di buone pratiche;

b)

dell'esperienza tratta dall'attuazione di sistemi basati sui principi HACCP in virtù dell'articolo 6;

c)

degli sviluppi tecnologici;

d)

di pareri scientifici, in particolare di nuove valutazioni del rischio;

e)

della definizione di obiettivi in materia di sicurezza dei mangimi; e

f)

della fissazione di requisiti riguardanti operazioni specifiche.

Articolo 28

Deroghe alle disposizioni degli allegati I, II e III

Per motivi particolari, possono essere concesse deroghe alle disposizioni degli allegati I, II e III secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, a patto che tali deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 29

Sistema di allarme rapido

Qualora mangimi specifici, compresi i mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, presentino gravi rischi per la salute umana o per la salute degli animali o per l'ambiente, sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) 178/2002.

Articolo 30

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e prendono le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro ... (14) e le notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 31

Procedura del comitato permanente

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 (in seguito denominato «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 32

Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

La Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare su qualsiasi questione rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento che possa avere un impatto significativo sulla salute pubblica, in particolare, prima di proporre criteri o obiettivi conformemente all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 33

Abrogazione

Le direttive 95/69/CE e 98/51/CE sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri concernenti i termini di recepimento, con effetto dalla data di messa in applicazione del presente regolamento.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. .../2004 [sull'igiene dei prodotti alimentari] (15) .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  GU C ...

(3)  GU C ...

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 31.3.2004.

(5)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(6)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 182 del 16.5.2003, pag. 1).

(7)  GU L 208 del 24.7.1998, pag. 43.

(8)  GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L ...

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU L ...

(12)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(13)  12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(14)   Due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

(15)  Cfr. articolo 22 del regolamento citato: tale data cadrà il 1o gennaio 2006 o successivamente, in funzione della pubblicazione del pacchetto «igiene» nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

PARTE A

REQUISITI PER LE IMPRESE NEL SETTORE DEI MANGIMI AL LIVELLO DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI MANGIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili della produzione primaria di mangimi assicurano che le operazioni siano gestite e condotte in modo tale da prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli in grado di compromettere la sicurezza dei mangimi.

2. Gli operatori del settore dei mangimi assicurano, nei limiti del possibile, che i prodotti primari fabbricati, preparati, puliti, confezionati, immagazzinati e trasportati sotto la loro responsabilità siano protetti da contaminazioni e deterioramenti.

3. Gli operatori del settore dei mangimi soddisfano gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 attenendosi ad appropriate disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo degli elementi di pericolo, tra cui:

i)

misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall'aria, dal terreno, dall'acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti e

ii)

misure correlate alla salute delle piante, alla salute degli animali e all'ambiente che hanno implicazioni per la sicurezza dei mangimi, compresi programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

4. Se del caso gli operatori del settore dei mangimi prendono misure appropriate, in particolare:

a)

per mantenere puliti e, ove necessario dopo la pulitura, disinfettare in modo appropriato i locali, le attrezzature, i contenitori, le casse e i veicoli usati per la produzione, la preparazione, il vaglio, il confezionamento, lo stoccaggio e il trasporto di mangimi;

b)

per assicurare, ove necessario, condizioni igieniche di produzione, trasporto e stoccaggio dei mangimi e la loro igienicità;

c)

per l'uso di acqua pulita ove necessario al fine di prevenire contaminazioni pericolose;

d)

per prevenire, nei limiti del possibile, che animali e parassiti causino contaminazioni pericolose;

e)

per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;

f)

per assicurare che i materiali di imballaggio non siano fonte di contaminazione pericolosa dei mangimi;

g)

per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

Tenuta di registri

1. Gli operatori del settore dei mangimi compilano e conservano registrazioni delle misure poste in atto per controllare gli elementi di pericolo in modo appropriato e per un periodo appropriato commisuratamente alla natura e alla grandezza dell'impresa nel settore dei mangimi. Gli operatori del settore dei mangimi mettono a disposizione dell'autorità competente le informazioni pertinenti contenute in tali registri.

2. Gli operatori del settore dei mangimi devono in particolare tenere registrazioni di:

a)

ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;

b)

l'uso di sementi geneticamente modificate;

c)

ogni insorgenza di parassiti o malattie in grado di pregiudicare la sicurezza dei prodotti primari;

d)

i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni prelevati a fini diagnostici aventi importanza per la sicurezza dei mangimi;

e)

la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.

3. Altre persone come veterinari, agronomi e tecnici delle aziende agricole possono assistere gli operatori del settore dei mangimi nella tenuta delle registrazioni pertinenti alle attività che essi espletano nell'azienda agricola.

PARTE B

RACCOMANDAZIONI PER MANUALI DI BUONE PRATICHE

1. I manuali nazionali e comunitari redatti ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del presente regolamento contengono orientamenti in materia di buone pratiche per il controllo dei pericoli nella produzione primaria di mangimi.

2. I manuali di buone pratiche contengono informazioni appropriate sugli eventuali pericoli che possono insorgere nella produzione primaria di mangimi e sulle azioni atte a controllare tali pericoli, comprese le pertinenti misure stabilite nella legislazione comunitaria e nazionale o nei programmi comunitari e nazionali quali:

a)

controllo della contaminazione sotto forma ad esempio di microtossine, metalli pesanti, materiale radioattivo;

b)

uso di acqua, residui organici e fertilizzanti;

c)

uso corretto e appropriato di prodotti fitosanitari e biocidi e la loro rintracciabilità;

d)

l'uso corretto e appropriato di medicinali veterinari e di additivi dei mangimi e la loro rintracciabilità;

e)

(la preparazione, l'immagazzinamento e) la rintracciabilità delle materie prime dei mangimi;

f)

l'adeguata eliminazione degli animali morti, dei rifiuti e degli scarti;

g)

misure di protezione per prevenire l'introduzione di malattie contagiose trasmissibili agli animali per il tramite dei mangimi e gli obblighi di notifica all'autorità competente;

h)

procedure, pratiche e metodi per assicurare che il mangime sia prodotto, preparato, confezionato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche appropriate, compresi un'efficace pulitura e controllo dei parassiti;

i)

misure legate alla tenuta di registri.

ALLEGATO II

REQUISITI PER LE IMPRESE NEL SETTORE DEI MANGIMI DIVERSE DA QUELLE AL LIVELLO DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI MANGIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

Impianti e attrezzatura

1. Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio dei mangimi, le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze vanno tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di controllo dei parassiti.

2. La concezione, la progettazione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e delle attrezzature devono:

a)

consentire un'adeguata pulizia e/o disinfezione;

b)

essere tali da ridurre al minimo il rischio di errore nonché da evitare la contaminazione, la contaminazione incrociata e in generale tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con i mangimi devono essere asciugate ogni volta che siano state sottoposte a una pulitura a umido.

3. Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e/o produzione devono formare oggetto di una verifica adeguata e periodica conformemente alle procedure scritte stabilite dal fabbricante per i prodotti.

a)

Tutte le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione di mangimi devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e devono essere sottoposti regolarmente a verifiche della loro accuratezza.

b)

Tutti i miscelatori usati nella produzione di mangimi devono essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e devono essere in grado di produrre opportune miscele omogenee e diluizioni omogenee. Gli operatori devono dimostrare l'efficacia dei miscelatori per quanto concerne l'omogeneità.

4. I locali devono essere dotati di un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale.

5. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo; devono essere concepiti e costruiti per evitare il rischio di contaminazione dei mangimi.

6. L'acqua usata nella produzione dei mangimi deve essere di qualità adatta per gli animali; le condutture dell'acqua devono essere inerti.

7. Le acque luride, le acque reflue e l'acqua piovana devono essere smaltite in modo tale da assicurare che le attrezzature e la sicurezza e qualità dei mangimi non ne risentano. Si deve assicurare il controllo degli scarti e delle polveri per prevenire invasioni di parassiti.

8. Le finestre e le altre aperture devono essere, ove necessario, a prova di parassiti. Le porte devono avere una buona tenuta e, una volta chiuse essere a prova di parassiti.

9. Se necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere concepiti, costruiti e rifiniti in modo tale da prevenire l'accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la crescita di muffe indesiderabili e la dispersione di particelle che possano pregiudicare la sicurezza e la qualità dei mangimi.

Personale

Le imprese nel settore dei mangimi devono disporre di personale numericamente sufficiente e in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti in questione. Esse devono predisporre, per metterlo a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui siano definite le qualifiche (ad esempio, diplomi, esperienze professionali) e le responsabilità del personale di inquadramento. Tutto il personale deve essere informato chiaramente per iscritto dei suoi compiti, delle sue responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità ricercata dei prodotti in questione.

Produzione

1. Deve essere designata una persona qualificata e responsabile della produzione.

2. Gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare che le diverse fasi della produzione siano svolte secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite volte a definire, convalidare e assicurare la padronanza dei punti critici nel processo di fabbricazione.

3. Vanno adottate misure tecniche o organizzative per evitare o ridurre al minimo, a seconda delle necessità, le contaminazioni incrociate e gli errori. Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per effettuare i controlli durante la fabbricazione.

4. La presenza di mangimi proibiti, di sostanze indesiderabili e di altri contaminanti in relazione alla salute umana o alla salute degli animali va verificata e devono essere poste in atto appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio.

5. I residui e i materiali non adatti come mangimi vanno isolati e identificati. I materiali di tal genere contenenti livelli pericolosi di farmaci veterinari, contaminanti o altri elementi di pericolo sono smaltiti in modo appropriato e non vengono usati quale mangime.

6. Gli operatori del settore dei mangimi prendono le misure adeguate per garantire l'efficace rintracciamento dei prodotti fabbricati.

Controllo di qualità

1. Se del caso deve essere designata una persona qualificata e responsabile del controllo di qualità.

2. Le imprese nel settore dei mangimi devono, quale parte del loro sistema di controllo, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.

3. Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo al controllo di qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e le frequenze di campionamento, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche — e la destinazione in caso di non conformità — dalle materie prime ai prodotti finali.

4. Per garantire la rintracciabilità, il produttore deve provvedere a una documentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finale. La relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente, almeno per un periodo commisurato all'uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato. Inoltre, campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) vanno prelevati in quantità sufficiente secondo una procedura predeterminata dal fabbricante e sono conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione esclusivamente per sopperire al fabbisogno proprio del produttore). I campioni sono sigillati ed etichettati per agevolarne l'identificazione; essi devono essere conservati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo nella composizione del campione o una sua adulterazione. I campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo appropriato a seconda dell'uso per il quale i mangimi sono immessi sul mercato. Nel caso dei mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, il fabbricante del mangime deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.

Stoccaggio e trasporto

1. I mangimi trasformati sono tenuti separati dai componenti di mangimi non trasformati e dagli additivi per evitare una contaminazione incrociata del mangime trasformato e si devono usare adeguati materiali di imballaggio.

2. I mangimi vanno conservati e trasportati in appositi contenitori. Essi sono immagazzinati in posti all'uopo designati, adattati e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e solo le persone autorizzate dagli operatori del settore dei mangimi vi hanno accesso.

3. I mangimi sono immagazzinati e trasportati in modo tale da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento.

4. I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura sono tenuti puliti. Vengono introdotti programmi di pulitura e si riducono al minimo le tracce di detergenti e disinfettanti.

5. Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo gli scarti per contenere l'invasione di parassiti.

6. Se del caso le temperature devono essere mantenute quanto più basse possibile per evitare la condensa e il deterioramento.

Documentazione

1. Tutti gli operatori del settore dei mangimi, compresi coloro che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, riportano in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all'acquisto, alla produzione e alla vendita, per un'effettiva rintracciabilità dal momento della ricezione e della consegna, compresa l'esportazione fino alla destinazione finale.

2. Gli operatori del settore dei mangimi, a eccezione di quelli che fungono esclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto nei loro locali, tengono un registro con la seguente documentazione:

a)

Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli.

Le imprese nel settore dei mangimi devono disporre di un sistema di documentazione volto a definire e assicurare il controllo dei punti critici nel processo di fabbricazione e di stabilire e attuare piani di controllo della qualità. Esse devono conservare i risultati dei controlli pertinenti. Tale documentazione deve essere conservata per consentire di rintracciare la storia della fabbricazione di ciascuna partita di prodotto messa in circolazione e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo.

b)

Documenti relativi alla rintracciabilità, in particolare:

i)

Additivi:

natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;

denominazione e indirizzo dello stabilimento in cui è consegnato l'additivo, natura e quantità degli additivi consegnati e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;

ii)

Prodotti coperti dalla direttiva 82/471/CEE:

natura dei prodotti e quantità prodotta, date rispettive di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;

nome e indirizzo degli stabilimenti o degli utilizzatori (stabilimenti o agricoltori ) cui tali prodotti sono stati consegnati, unitamente a dettagli sulla natura e quantità dei prodotti consegnati e, se del caso, al numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua.

iii)

Premiscele:

nome e indirizzi dei fabbricanti o fornitori di additivi, natura e quantità degli additivi usati e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;

data di fabbricazione della premiscela, e numero della partita se del caso;

nome e indirizzo dello stabilimento cui la premiscela è consegnata, data di consegna, natura e quantità della premiscela consegnata, e numero della partita se del caso.

iv)

Mangimi composti/materie prime per mangimi:

nome e indirizzo dei fabbricanti o dei fornitori dell'additivo/ della premiscela, natura e quantità della premiscela usata, con numero di partita se del caso;

nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime per mangimi e dei mangimi complementari e data di consegna;

tipo, quantità e formulazione del mangime composto;

natura e quantità delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell'acquirente (ad esempio agricoltore, altri operatori nel settore dei mangimi).

Reclami e ritiro dei prodotti

1. Gli operatori del settore dei mangimi mettono in atto un sistema di registrazione e trattamento dei reclami.

2. Essi introducono, ove ciò risulti necessario, un sistema per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Essi definiscono con procedure scritte la destinazione dei prodotti ritirati che, prima di essere rimessi in circolazione, devono essere sottoposti a un nuovo controllo di qualità.

ALLEGATO III

BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Pascolo

La pratica del pascolo su terreni adibiti a pascolo e su coltivi è gestita in modo da ridurre al minimo la contaminazione degli alimenti di origine animale da parte di fonti di pericolo fisico, biologico o chimico.

Se del caso, si osserva un adeguato periodo di riposo prima di consentire al bestiame di pascolare su terreni adibiti a pascolo, coltivi e residui del raccolto e tra turni di rotazione del pascolo per ridurre al minimo la contaminazione incrociata di tipo biologico derivante dagli escrementi, laddove sussista tale problema potenziale, e assicurare che siano rispettati i periodi di sospensione per le applicazioni di prodotti agrochimici.

Prescrizioni relative alle attrezzature da stalla per la somministrazione dei mangimi

L'unità di produzione animale è concepita in modo da poter essere adeguatamente pulita. L'unità di produzione animale e l'attrezzatura per la somministrazione dei mangimi sono pulite a fondo e regolarmente per prevenire l'eventuale insorgere di fonti di pericolo. I prodotti chimici usati per la pulitura e l'igienizzazione sono usati conformemente alle istruzioni e conservati lontano dai mangimi e dagli spazi previsti per la somministrazione degli alimenti agli animali.

È posto in atto un sistema di controllo dei parassiti per impedirne l'accesso all'unità di produzione animale al fine di ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dei mangimi e delle lettiere o delle unità di bestiame.

Gli edifici e le attrezzature di somministrazione dei mangimi sono tenuti puliti. Sono posti in atto sistemi per rimuovere regolarmente il letame, gli scarti e altre possibili fonti di contaminazione dei mangimi.

I mangimi e il materiale delle lettiere usati nell'unità di produzione animale sono cambiati con frequenza e non lasciati ammuffire.

Somministrazione degli alimenti

1.   Stoccaggio

I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare un'inutile contaminazione incrociata.

Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali.

I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.

2.   Distribuzione

Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime giusto sia inviato alla destinazione giusta. Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime è manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate. I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.

I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati.

Mangimi e acqua

L'acqua da bere o destinata all'acquacoltura è di qualità adeguata agli animali allevati. Quando vi sia motivo di temere una contaminazione di animali o di prodotti animali derivante dall'acqua, sono prese le misure necessarie a valutare e ridurre al minimo i rischi.

Gli impianti di somministrazione dei mangimi e dell'acqua devono essere concepiti, costruiti e ubicati in modo da ridurre al minimo la contaminazione dei mangimi e dell'acqua. I sistemi di erogazione dell'acqua sono sottoposti a pulitura e manutenzione regolare, ove possibile.

Personale

La persona responsabile della somministrazione di alimenti agli animali e della loro manipolazione possiede le necessarie abilità, conoscenze e competenza.

ALLEGATO IV

CAPO 1

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

additivi nutrizionali: tutti gli additivi del gruppo

additivi zootecnici: tutti gli additivi del gruppo

additivi tecnologici:

additivi contemplati dall'allegato I, punto 1, lettera b) («antiossidanti») del regolamento (CE) n. 1831/2003: soltanto quelli con un contenuto massimo fissato

additivi organolettici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 2, lettera b) («coloranti») del regolamento (CE) n. 1831/2003

carotenoidi e xantofille.

Prodotti contemplati dalla direttiva 82/471/CEE:

Proteine ricavate da microrganismi appartenenti al gruppo dei batteri, dei lieviti, delle alghe, dei funghi inferiori: tutti i prodotti del gruppo (a eccezione del sottogruppo 1.2.1)

Prodotti collaterali risultanti dalla produzione di aminoacidi mediante fermentazione: tutti i prodotti del gruppo

CAPO 2

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

— Additivi tecnologici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 4, lettera d) («altri additivi tecnologici») del regolamento (CE) n. 1831/2003

Antibiotici: tutti gli additivi

Coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi

Stimolatori della crescita: tutti gli additivi

Additivi nutrizionali:

additivi contemplati dall'allegato I, punto 3, lettera a) (vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente bene definite) del regolamento (CE) n. 1831/2003: A e D

additivi contemplati dall'allegato I, punto 3, lettera b) (composti di oligoelementi) del regolamento (CE) n. 1831/2003: Cu e Se

CAPO 3

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

— Additivi zootecnici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 4, lettera d) («altri additivi zootenici») del regolamento (CE) n. 1831/2003

Antibiotici: tutti gli additivi

Coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi

Stimolatori della crescita: tutti gli additivi

ALLEGATO V

CAPO I

ELENCO DI IMPRESE RICONOSCIUTE NEL SETTORE DEI MANGIMI

1

2

3

4

5

Numero di riconoscimento

Attività

Nome o ragione sociale (1)

Indirizzo (2)

Osservazioni

 

 

 

 

 

CAPO II

Il numero di riconoscimento deve essere strutturato nel seguente modo:

1.

il carattere «α» se l'impresa nel settore dei mangimi è riconosciuta;

2.

il codice ISO dello Stato membro o del paese terzo in cui l'impresa nel settore dei mangimi è sita;

3.

il numero di riferimento nazionale per un massimo di otto caratteri alfanumerici.


(1)  Nome o ragione sociale delle imprese nel settore dei mangimi.

(2)  Indirizzo delle imprese nel settore dei mangimi.

P5_TA(2004)0235

Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (COM(2003) 689 — C5-0549/2003 — 2003/0272(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 689) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0549/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0147/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0272

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (4), che sostituisce la direttiva 76/893/CEE, introduce principi generali per l'eliminazione delle differenze tra gli ordinamenti degli Stati membri per quanto riguarda tali materiali ed oggetti e dispone l'adozione di direttive di attuazione relative a gruppi specifici di materiali e oggetti (direttive specifiche). Tale impostazione è risultata efficace e va dunque continuata.

(2)

Le direttive specifiche adottate in base alla direttiva 89/109/CEE contengono di norma disposizioni che lasciano agli Stati membri uno scarso margine discrezionale nelle operazioni di recepimento e sono soggette a frequenti modificazioni, necessarie per il loro rapido adeguamento al progresso tecnologico. Deve pertanto essere possibile conferire a tali misure la forma di regolamenti o decisioni. Allo stesso tempo, è opportuno includere nel loro ambito una serie di questioni aggiuntive. La direttiva 89/109/CEE deve quindi essere sostituita.

(3)

Il principio alla base del presente regolamento prevede che ogni materiale od oggetto destinato a venire a contatto diretto o indiretto con i prodotti alimentari sia sufficientemente inerte da escludere il trasferimento di sostanze verso gli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o comportare una modificazione inaccettabile nella composizione degli alimenti o deteriorarne le caratteristiche organolettiche.

(4)

I nuovi tipi di materiali e oggetti concepiti per mantenere attivamente o migliorare le condizioni degli alimenti («materiali e oggetti attivi destinati al contatto con gli alimenti») non sono concepiti per essere inerti, contrariamente ai materiali e agli oggetti tradizionali. Altri tipi di nuovi materiali e oggetti sono concepiti per controllare le condizioni dell'alimento («materiali e oggetti intelligenti destinati al contatto con gli alimenti»). Entrambi i tipi di materiali e oggetti possono essere messi a contatto coi prodotti alimentari. È pertanto necessario, per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, che i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti destinati al contatto con gli alimenti siano inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, e che siano stabilite le norme principali per il loro impiego. Ulteriori norme devono figurare in misure specifiche, che comprendano elenchi positivi di sostanze e/o di materiali e oggetti autorizzati, da adottarsi il più presto possibile.

(5)

I materiali e gli oggetti attivi destinati al contatto con gli alimenti sono espressamente concepiti in modo da contenere componenti «attivi» che verranno ceduti all'alimento o che assorbiranno sostanze dallo stesso. Detti materiali e oggetti vanno distinti da quelli tradizionalmente utilizzati per la cessione di componenti naturali a tipi specifici di alimenti nel corso del processo di fabbricazione, come le botti di legno.

(6)

I materiali e gli oggetti attivi destinati a venire a contatto con gli alimenti possono alterarne la composizione o le proprietà organolettiche solo qualora le alterazioni siano conformi a disposizioni comunitarie applicabili agli alimenti, quali il disposto della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (5). In particolare, sostanze quali gli additivi alimentari deliberatamente incorporati in taluni materiali e oggetti attivi destinati a venire a contatto con gli alimenti e ceduti all'alimento imballato o al suo ambiente, devono essere autorizzate in conformità delle disposizioni comunitarie applicabili agli alimenti ed essere soggette ad altre norme stabilite in una misura specifica. I consumatori devono inoltre poter contare su un'etichettatura e informazioni adeguate sul corretto utilizzo di materiali e di oggetti attivi, in conformità della normativa sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull'etichettatura di tali prodotti.

(7)

I materiali e gli oggetti attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti non devono alterarne la composizione o le caratteristiche organolettiche, né devono fornire ai consumatori informazioni fuorvianti sulle condizioni degli alimenti. Ad esempio, i materiali e gli oggetti attivi destinati a venire a contatto con gli alimenti non devono cedere o assorbire sostanze quali aldeidi o amine per dissimulare un deterioramento incipiente dell'alimento. Le alterazioni volte a dissimulare i segni di deterioramento possono ingannare il consumatore e non devono pertanto essere autorizzate. Analogamente, non devono essere autorizzati i materiali e gli oggetti attivi destinati al contatto con gli alimenti e causa di un'alterazione del colore dei medesimi e di conseguenti informazioni fuorvianti al consumatore.

(8)

Ogni materiale od oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari che viene immesso sul mercato deve essere conforme alle norme del presente regolamento. Tuttavia, devono essere esclusi i materiali e gli oggetti commercializzati in qualità di oggetti di antiquariato, essendo disponibili in quantità limitata, come del resto è limitato il loro contatto con i prodotti alimentari.

(9)

I materiali di ricopertura o di rivestimento che fanno parte degli alimenti e possono essere consumati con i medesimi non devono essere contemplati dal presente regolamento. D'altronde, il presente regolamento si dovrebbe applicare ai materiali di ricopertura o di rivestimento utilizzati per ricoprire la crosta dei formaggi, i salumi o la frutta, ma che non formano un tutt'uno con gli alimenti, né sono destinati a essere consumati con i medesimi.

(10)

È necessario definire vari tipi di restrizioni e condizioni d'impiego per i materiali e gli oggetti di cui al presente regolamento nonché per la sostanze impiegate nella loro fabbricazione. È opportuno istituire tali restrizioni e condizioni d'impiego mediante misure specifiche attinenti alle particolari caratteristiche tecnologiche di ciascun gruppo di materiali e oggetti.

(11)

A norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (6), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») deve essere consultata prima che nell'ambito delle misure specifiche siano adottate disposizioni aventi implicazioni di salute pubblica.

(12)

Le sostanze da includere negli elenchi previsti da misure specifiche, comprendenti le sostanze autorizzate all'interno della Comunità per l'uso nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, devono essere sottoposte ad una valutazione di sicurezza prima dell'autorizzazione. La valutazione di sicurezza e l'autorizzazione di tali sostanze non devono pregiudicare le relative disposizioni della normativa comunitaria in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione di sostanze chimiche.

(13)

Le differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative alla valutazione della sicurezza e all'autorizzazione delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari possono ostacolare la libera circolazione di tali materiali e oggetti, creando condizioni di concorrenza distorta. Occorre pertanto istituire un procedimento di autorizzazione a livello comunitario. La valutazione di sicurezza di tali sostanze deve essere svolta dall'Autorità, affinché avvenga in modo armonizzato.

(14)

La valutazione di sicurezza delle sostanze deve essere seguita da una decisione di gestione del rischio che valuti l'opportunità di inserire le sostanze in un elenco comunitario di sostanze autorizzate.

(15)

È opportuno prevedere l'eventualità di un esame amministrativo delle azioni o delle omissioni specifiche dell'Autorità, in virtù del presente regolamento. Tale esame non deve pregiudicare il ruolo dell'Autorità in qualità di riferimento scientifico indipendente in materia di valutazione dei rischi.

(16)

L'etichettatura agevola l'impiego corretto dei materiali e degli oggetti da parte degli utilizzatori. Le modalità secondo cui l'etichettatura deve essere realizzata possono variare in funzione dell'utilizzatore.

(17)

La direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980 (7), ha introdotto un simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Per motivi di semplicità, tale simbolo deve essere inserito nell'ambito del presente regolamento.

(18)

La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari deve essere garantita in tutte le fasi per agevolare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, l'informazione destinata ai consumatori e riconoscere le responsabilità . Gli operatori delle aziende devono essere in grado di individuare almeno le aziende dalle quali e alle quali sono stati forniti i materiali e gli oggetti stessi.

(19)

In sede di controllo della conformità dei materiali e degli oggetti al presente regolamento, è opportuno tener conto delle necessità specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati. La Commissione si è impegnata, in virtù del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali] (8), ad aiutare i paesi in via di sviluppo in materia di sicurezza alimentare, compresa quella dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Detto regolamento prevede pertanto disposizioni specifiche che devono essere applicate anche ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(20)

È necessario stabilire procedure per l'adozione di misure di salvaguardia nelle situazioni in cui un determinato materiale od oggetto può costituire un serio rischio per la salute umana.

(21)

Ai documenti in possesso dell'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (9) .

(22)

È opportuno proteggere l'investimento effettuato da soggetti innovatori nel raccogliere informazioni e dati a sostegno delle richieste previste dal presente regolamento. Tuttavia, per prevenire l'inutile ripetizione di studi e in particolare di esperimenti sugli animali, la condivisione dei dati deve essere permessa purché vi sia l'accordo tra i soggetti interessati.

(23)

Devono essere designati laboratori di riferimento comunitari e nazionali al fine di promuovere l'elevata qualità e l'uniformità dei risultati delle analisi. Tale obiettivo sarà raggiunto nel quadro del regolamento (CE) n. .../2004 [relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali].

(24)

Per ragioni di carattere ambientale, nella Comunità deve essere favorito l'utilizzo di materiali e di oggetti riciclati, a condizione che siano stabiliti dei requisiti rigorosi a garanzia della sicurezza dei prodotti alimentari e della tutela del consumatore. Tali requisiti devono essere stabiliti tenendo altresì conto delle caratteristiche tecnologiche delle varie categorie di materiali e di oggetti di cui all'allegato I. La priorità deve essere attribuita all'armonizzazione delle norme concernenti i materiali e gli oggetti di plastica riciclati, visti il loro crescente utilizzo e la mancanza di normative e disposizioni nazionali o, quando esistano, la loro divergenza. È perciò necessario pubblicare quanto prima un progetto di misura specifica sui materiali di plastica riciclati, per chiarire la situazione giuridica in seno alla Commissione.

(25)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento e le modificazioni degli allegati I e II devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(26)

Gli Stati membri devono determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e provvedere affinché esse siano applicate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(27)

È necessario che gli operatori delle aziende dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi a taluni requisiti stabiliti dal presente regolamento.

(28)

Poiché gli scopi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle divergenze tra le disposizioni nazionali e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29)

Le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE devono pertanto essere abrogate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene all'immissione sul mercato comunitario di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto diretto o indiretto con i prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

2.   Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti ( qui di seguito denominati «materiali e oggetti» ), che, allo stato di prodotti finiti:

a)

sono destinati a essere messi a contatto con alimenti;

b)

sono già a contatto con alimenti e destinati a tal fine,

c)

saranno presumibilmente messi a contatto con alimenti o trasferiranno presumibilmente i propri costituenti agli alimenti , in condizioni di impiego normali o previdibili .

3.   Il presente regolamento non è applicabile:

a)

ai materiali e agli oggetti forniti in qualità di oggetti di antiquariato;

b)

ai materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, i salumi o la frutta, che formano un tutt'uno con gli alimenti e possono quindi essere consumati con i medesimi;

c)

agli impianti fissi, pubblici o privati, che servono per la distribuzione dell'acqua.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le pertinenti definizioni di cui al regolamento (CE) 178/2002, ad eccezione delle definizioni di «rintracciabilità» e di «immissione sul mercato» .

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«per materiali e oggetti attivi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari» (qui di seguito denominati «materiali e oggetti attivi») s'intendono materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni degli alimenti imballati. Essi sono espressamente concepiti in modo da contenere componenti che cedono sostanze all'alimento imballato o al suo ambiente, o le assorbono dagli stessi;

2)

«per materiali e oggetti intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari» (qui di seguito denominati «materiali e oggetti intelligenti») s'intendono materiali e oggetti che controllano le condizioni dell'alimento imballato o del suo ambiente;

3)

per «azienda» s'intende ogni impresa, avente o meno fini di lucro e di natura pubblica o privata, che svolga attività connesse con qualunque fase della fabbricazione, lavorazione e distribuzione dei materiali e degli oggetti;

4)

per «operatore dell'azienda» si intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto, nell'azienda sotto il suo controllo, delle norme del presente regolamento;

5)

per«rintracciabilità»s'intende la possibilità di rintracciare e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della fabbricazione, lavorazione e distribuzione ;

6)

per «immissione sul mercato» s'intende la detenzione di materiali e di oggetti per la vendita, inclusa l'offerta di vendita o qualsiasi altra forma di trasferimento, gratuita o meno, e la vendita, la distribuzione e le altre forme di trasferimento.

Articolo 3

Norme generali

1.    I materiali e gli oggetti , compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, essi non cedano ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da:

a)

costituire un pericolo per la salute umana;

b)

comportare una modificazione inaccettabile nella composizione dei prodotti alimentari ; o

c)

comportare un'alterazione delle loro caratteristiche organolettiche.

2.     L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori.

Articolo 4

Norme speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti

1.    In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), i materiali e gli oggetti attivi possono comportare modificazioni nella composizione o nelle caratteristiche organolettiche degli alimenti purché tali modificazioni rispettino le norme comunitarie applicabili agli alimenti, come le disposizioni della direttiva 89/107/CEE concernenti gli additivi alimentari e le misure di esecuzione connesse o, se non esistono norme comunitarie , le disposizioni nazionali relative agli alimenti.

2.     In attesa dell'adozione di norme aggiuntive in una misura specifica sui materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, le sostanze deliberatamente utilizzate in materiali e oggetti attivi da cedere a alimenti o al loro ambiente sono autorizzate e impiegate in conformità con le pertinenti norme comunitarie applicabili agli alimenti e devono essere conformi con le disposizioni del presente regolamento e le sue disposizioni di attuazione.

Tali sostanze sono considerate ingredienti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (11) .

3.   I materiali e gli oggetti attivi non possono comportare modificazioni nella composizione o nelle caratteristiche organolettiche degli alimenti , ad esempio dissimulando il deterioramento degli alimenti, tali da poter fuorviare i consumatori.

4.   I materiali e gli oggetti intelligenti non possono fornire informazioni sulle condizioni dell'alimento tali da poter fuorviare i consumatori.

5.     I materiali e gli oggetti attivi e intelligenti già entrati in contatto con gli alimenti sono adeguatamente etichettati per consentire al consumatore di individuare le parti non edibili.

6.     I materiali e gli oggetti attivi e intelligenti sono etichettati adeguatamente per segnalare che si tratta di materiali e oggetti attivi e/o intelligenti.

Articolo 5

Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti

1.    Per i gruppi di materiali e oggetti elencati all'allegato I e, se del caso, le combinazioni di tali materiali e oggetti o materiali e oggetti riciclati impiegati nella produzione di tali materiali e oggetti , possono essere adottate o modificate misure specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Tali misure specifiche possono includere:

a)

un elenco delle sostanze autorizzate per l'impiego nella produzione di materiali e oggetti ;

b)

uno o più elenchi di sostanze autorizzate, utilizzate in materiali e oggetti attivi o intelligenti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, o uno o più elenchi di materiali e articoli attivi o intelligenti e, se necessario, le condizioni particolari d'impiego di queste sostanze e/o dei materiali e degli oggetti nei quali queste sostanze sono state utilizzate;

c)

requisiti di purezza delle sostanze di cui alla lettera a);

d)

le condizioni particolari d'impiego di queste sostanze di cui alla lettera a) e/o dei materiali e degli oggetti nei quali queste sostanze sono state utilizzate;

e)

limiti specifici di migrazione di taluni costituenti o gruppi di costituenti nei o sui prodotti alimentari tenendo debitamente conto delle altre possibili fonti di esposizione a tali costituenti;

f)

un limite globale di migrazione dei costituenti nei o sui prodotti alimentari;

g)

disposizioni miranti a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dal contatto orale coi materiali e gli oggetti;

h)

altre norme che garantiscano l'osservanza degli articoli 3 e 4;

i)

norme fondamentali per il controllo dell'osservanza delle disposizioni stabilite nelle lettere da a) a h);

j)

norme riguardanti il prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo dell'osservanza delle disposizioni stabilite nelle lettere da a) a h);

k)

norme specifiche volte a garantire la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti , comprese le norme in materia di durata della conservazione delle registrazioni, o norme che consentano, se necessario, deroghe ai requisiti di cui all'articolo 17 ;

l)

norme aggiuntive per l'etichettatura dei materiali e degli oggetti attivi e intelligenti;

m)

disposizioni che prevedano l'istituzione e la gestione da parte della Commissione di un Registro comunitario, accessibile al pubblico, delle sostanze, dei processi o dei materiali e degli oggetti autorizzati (qui di seguito denominato «il Registro»);

n)

norme procedurali specifiche che adattino, se necessario, la procedura di cui agli articoli da 8 a 12 o che rendano idonea l'autorizzazione di taluni tipi di materiali e oggetti e/o processi impiegati nella loro produzione, compresa eventualmente una procedura per la singola autorizzazione di una sostanza, di un materiale, di un oggetto o di processo attraverso una decisione destinata al richiedente.

2.     Le direttive specifiche esistenti sui materiali e gli oggetti sono modificate in conformità con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 6

Norme specifiche nazionali

In mancanza delle misure specifiche di cui all'articolo 5, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali purché siano conformi alle disposizioni del trattato.

Articolo 7

Ruolo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

Le norme che possono avere implicazioni di salute pubblica vengono stabilite previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, qui di seguito denominata «l'Autorità».

Articolo 8

Norme generali per l'autorizzazione di sostanze

1.    Quando sia stato adottato l'elenco delle sostanze autorizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1 secondo comma, lettere a) e b) , chi intenda ottenere l'autorizzazione per una sostanza non ancora inserita in tale elenco deve presentare una richiesta in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1.

2.   Nessuna sostanza può essere autorizzata se non è stato adeguatamente e sufficientemente dimostrato che, se impiegata nei modi stabiliti nelle misure specifiche, il materiale od oggetto finale soddisfa le norme degli articoli 3 e 4.

Articolo 9

Richiesta d'autorizzazione per nuove sostanze

1.   Per l'autorizzazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, deve essere presentata richiesta secondo le norme che seguono:

a)

la richiesta è inviata all' autorità competente di uno Stato membro ed è corredata delle seguenti informazioni:

i)

nome e indirizzo del richiedente,

ii)

un fascicolo tecnico contenente le informazioni specificate negli orientamenti per la valutazione della sicurezza delle sostanze, che saranno pubblicati a cura dell'Autorità,

iii)

una sintesi del fascicolo tecnico;

b)

l'autorità competente di cui alla lettera a) :

i)

informa per iscritto il richiedente di aver ricevuto la richiesta entro 14 giorni dal ricevimento. La ricevuta reca la data di ricevimento della domanda;

ii)

informa senza indugio l'Autorità;

iii)

rende disponibili per l'Autorità la richiesta e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente;

c)

l'Autorità informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della richiesta e rende loro disponibile la richiesta e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente.

2.   L'Autorità pubblica orientamenti dettagliati sulla preparazione e presentazione delle richieste di autorizzazione (12) .

Articolo 10

Parere dell'Autorità

1.   Entro il termine di sei mesi dal ricevimento della richiesta valida, l'Autorità emette un parere in merito alla conformità della sostanza ai criteri di sicurezza di cui agli articoli 3 e 4 nelle condizioni d'impiego previste per il materiale o l'oggetto in cui è usata.

L'Autorità può prorogare tale termine per un periodo massimo di altri sei mesi . In tal caso, indica i motivi della proroga al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri.

2.   L'Autorità può, laddove opportuno, invitare il richiedente a integrare le informazioni a corredo della domanda entro un termine da essa specificato. Allorché l'Autorità richiede informazioni supplementari il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso finché non sia stata fornita l'informazione richiesta. Analogamente tale termine è sospeso durante il periodo assegnato al richiedente per la preparazione di chiarimenti scritti o orali.

3.   Onde preparare il proprio parere l'Autorità:

a)

verifica che le informazioni e i documenti presentati dal richiedente siano conformi all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) nel qual caso la richiesta è considerata valida, ed esamina se la sostanza soddisfi i criteri di sicurezza di cui agli articoli 3 e 4;

b)

informa il richiedente, la Commissione e gli Stati membri nel caso in cui una domanda non sia valida.

4.   Il parere, qualora sia favorevole all'autorizzazione della sostanza oggetto della valutazione, comprende le seguenti informazioni:

a)

denominazione e caratteristiche della sostanza e

b)

se del caso, raccomandazioni relative a condizioni o restrizioni d'impiego della sostanza valutata e/o del materiale od oggetto e

c)

una valutazione dell'adeguatezza del metodo d'analisi proposto ai fini di controllo previsti.

5.   L'Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente.

6.   L'Autorità rende pubblico il proprio parere, previa omissione di tutte le informazioni ritenute riservate ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 11

Autorizzazione comunitaria

1.    L'autorizzazione comunitaria della sostanza o delle sostanze avviene sotto forma di adozione di una misura specifica. La Commissione prepara, se del caso, un progetto di misura specifica , come previsto all'articolo 5, recante l'autorizzazione della sostanza o delle sostanze valutate dall'Autorità e la definizione o modificazione delle condizioni d'impiego.

2.   Il progetto di misura specifica tiene conto del parere dell'Autorità, delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario e di altri fattori rilevanti in materia. Se il progetto di misura specifica non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione indica senza tardare i motivi delle divergenze. Qualora decida di non elaborare un progetto di misura specifica dopo il parere positivo dell'Autorità, la Commissione lo comunica senza tardare al richiedente e gli illustra i motivi della propria decisione.

3.    L'autorizzazione comunitaria sotto forma di misura specifica , come previsto dal paragrafo 1 , è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

4.   Quando una determinata sostanza sia stata autorizzata a norma del regolamento, ogni operatore d'azienda che usi la sostanza stessa o i materiali o gli oggetti che la contengono deve conformarsi alle condizioni o restrizioni inerenti all'autorizzazione.

5.   Il richiedente od ogni operatore di azienda che usi la sostanza autorizzata o i materiali o gli oggetti che la contengono comunica immediatamente alla Commissione ogni nuova informazione scientifica o tecnica che possa influire sulla valutazione della sicurezza della sostanza autorizzata per quanto riguarda la salute umana. Se necessario, l'Autorità riesamina allora la valutazione.

6.   L'autorizzazione lascia impregiudicata la responsabilità generale, civile e penale dell'operatore d'azienda relativamente alla sostanza autorizzata, al materiale o all'oggetto che la contiene e al prodotto alimentare a contatto con tale materiale od oggetto.

Articolo 12

Modificazione, sospensione e revoca delle autorizzazioni

1.   Il richiedente od ogni operatore di azienda che usi la sostanza autorizzata o i materiali o gli oggetti che la contengono può chiedere, con la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la modificazione di un'autorizzazione già concessa.

2.   La richiesta contiene quanto segue:

a)

un riferimento alla richiesta originaria,

b)

un fascicolo tecnico contenente le nuove informazioni in conformità degli orientamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2,

c)

una nuova sintesi completa del fascicolo tecnico in forma standardizzata.

3.   Di propria iniziativa o in seguito alla richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità valuta se il parere o l'autorizzazione sia ancora conforme al presente regolamento, all'occorrenza seguendo la procedura di cui all'articolo 10. L'Autorità, se necessario, può consultare il richiedente.

4.   La Commissione esamina senza indugio il parere dell'Autorità e prepara un progetto di misura specifica.

5.   Il progetto di misura specifica che comporti la modificazione dell'autorizzazione precisa quali modificazioni debbano essere apportate alle condizioni di impiego ed alle eventuali restrizioni inerenti all'autorizzazione stessa.

6.   La misura specifica relativa alla modificazione, sospensione o revoca dell'autorizzazione è adottata con la procedura stabilita dall'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 13

Autorità competenti degli Stati membri

Ogni Stato membro notifica alla Commissione e all'Autorità il nome e l'indirizzo, nonché un punto di contatto, dell'autorità nazionale competente o delle autorità che nel suo territorio hanno la responsabilità di ricevere la richiesta di autorizzazione di cui agli articoli da 9 a 12. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità nazionali competenti nonché i punti di contatto notificati conformemente al presente articolo.

Articolo 14

Riesame amministrativo

Qualsiasi atto adottato nell'ambito dei poteri assegnati all'autorità dal presente regolamento, o qualunque omissione nel loro esercizio, può essere oggetto da parte della Commissione di un riesame di propria iniziativa o in risposta ad una richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi persona direttamente e individualmente interessata.

A tale effetto viene presentata una richiesta alla Commissione entro due mesi dalla data in cui la parte interessata ha avuto notizia dell'atto o dell'omissione in parola.

La Commissione prende una decisione entro due mesi chiedendo, ove opportuno, all'autorità di annullare l'atto o di rimediare all'omissione.

Articolo 15

Etichettatura

1.   Fatte salve le misure specifiche di cui all'articolo 5 , i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con l'alimento al momento dell'immissione sul mercato sono accompagnati da:

a)

la dicitura al contatto con gli alimenti o un'indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra) o il simbolo riprodotto nell'allegato II e

b)

se necessario , speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e appropriato e

c)

il nome o la ragione sociale e in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore , responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità e

d)

un'adeguata etichettatura o contrassegnatura, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all'articolo 17 e

e)

nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull'impiego o sugli impieghi consentiti ed altre informazioni pertinenti quali il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dal componente attivo , in modo da permettere agli operatori delle aziende alimentari che utilizzano tali materiali od oggetti di conformarsi a ogni altra disposizione comunitaria pertinente o, in difetto, alle disposizioni nazionali sugli alimenti incluse le disposizioni sull'etichettatura degli alimenti .

2.     Tuttavia, le informazioni previste al paragrafo 1, lettera a) non sono obbligatorie per quegli articoli che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

3.   Le informazioni previste al paragrafo 1 devono essere scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile.

4.     Il commercio al dettaglio di materiali e oggetti è proibito se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) non sono espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti.

5.     Lo Stato membro in cui il materiale o l'oggetto è commercializzato può, nel rispetto delle disposizioni del trattato, imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità.

6.     I paragrafi 4 e 5 non impediscono che le indicazioni dell'etichettatura siano fornite in più lingue.

7.   Al momento della vendita al consumatore finale, le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere visibili:

a)

sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi, o

b)

su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi, o

c)

su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; tuttavia, per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), quest'ultima modalità è ammessa soltanto se l'apposizione, su detti materiali e oggetti, dell'informazione o di un'etichetta recante l'informazione non è possibile, per motivi tecnici, né nella fase di fabbricazione né in quella di commercializzazione.

8.   Nelle altre fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale, le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere visibili su:

a)

i documenti di accompagnamento, o

b)

le etichette o gli imballaggi, o

c)

i materiali e gli oggetti stessi.

9.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), sono riservate ai materiali e agli oggetti conformi:

a)

ai criteri fissati negli articoli 3 e 4 e

b)

alle misure specifiche di cui all'articolo 5 o, in difetto, alle disposizioni nazionali applicabili a detti materiali e oggetti .

Articolo 16

Dichiarazione di conformità

1.   Le misure specifiche di cui all'articolo 5 devono prevedere che i materiali e gli oggetti cui essi si riferiscono siano accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.

Tale conformità è dimostrata da una documentazione appropriata. Questa è resa disponibile alle autorità competenti su loro richiesta.

2.   In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali relativamente alle dichiarazioni di conformità per i materiali e gli oggetti .

Articolo 17

Rintracciabilità

1.   La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti deve essere garantita in tutte le fasi in modo da facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni al consumatore e attribuire la responsabilità .

2.    Tenendo in debita considerazione la fattibilità tecnica, gli operatori delle aziende devono predisporre sistemi e procedure atti a consentire l'individuazione delle aziende da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti contemplati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione usati nella loro fabbricazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti su loro richiesta.

3.   I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario devono essere identificabili da un opportuno sistema che ne consenta la rintracciabilità mediante l'etichettatura o la documentazione o le informazioni pertinenti.

Articolo 18

Misure di salvaguardia

1.   Se uno Stato membro, in base a nuove informazioni o a una nuova valutazione di informazioni preesistenti, ha motivi fondati per ritenere che l'impiego di un materiale od oggetto presenti un pericolo per la salute pubblica, pur essendo conforme alle misure specifiche pertinenti, può sospendere temporaneamente o sottoporre a restrizioni, sul proprio territorio, l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi.

Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sospensione o le restrizioni.

2.   La Commissione esamina quanto prima, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, ed eventualmente su parere dell'Autorità, i motivi addotti dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, emette senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

3.   Le modificazioni alle misure specifiche, ritenute necessarie dalla Commissione al fine di rimediare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e di garantire la tutela della salute umana, sono adottate con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

4.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere in vigore la sospensione o le restrizioni fino all'adozione delle modificazioni di cui al paragrafo 3 o finché la Commissione non abbia rifiutato di adottare tali modificazioni .

Articolo 19

Accesso pubblico

1.    Le richieste di autorizzazione, le informazioni supplementari fornite dai richiedenti e i pareri dell'Autorità sono resi accessibili al pubblico, fatte salve le informazioni riservate , conformemente agli articoli 38, 39 e 41 del regolamento (CE) n. 178/2002 .

2.    Le richieste di accesso ai documenti ricevuti in base al presente regolamento sono trattate dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) 1049/2001.

Articolo 20

Riservatezza

1.   Il richiedente può indicare quali informazioni presentate ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, 10, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2 debbano essere trattate in modo riservato poiché dalla loro rivelazione potrebbe essere significativamente danneggiata la sua posizione concorrenziale. In tal caso deve produrre una giustificazione verificabile.

2.   Non possono essere considerate riservate le informazioni riguardanti:

a)

il nome e l'indirizzo del richiedente, nonché la denominazione chimica della sostanza;

b)

le informazioni che attengono direttamente alla valutazione della sicurezza della sostanza;

c)

il metodo o i metodi di analisi.

3.   La Commissione determina, previa consultazione del richiedente, quali informazioni debbano essere mantenute riservate e informa il richiedente e l'Autorità della propria decisione.

4.   L'Autorità, quando ne sia richiesta, fornisce alla Commissione e agli Stati membri ogni informazione in suo possesso.

5.   La Commissione, l'Autorità e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni ricevute a norma del presente regolamento, eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese pubbliche in determinate circostanze al fine di proteggere la salute umana.

6.   Se un richiedente ritira o ha ritirato una domanda, l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri rispettano la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali ricevute, comprese le informazioni in materia di ricerca e sviluppo e le informazioni in merito alla cui riservatezza la Commissione e il richiedente non concordano.

Articolo 21

Condivisione dei dati

Le informazioni contenute nella richiesta presentata a norma degli articoli 9 , paragrafo 1, 10, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2 possono essere usate a beneficio di un altro richiedente, purché l'autorità ritenga che la sostanza sia la stessa per la quale è stata presentata la richiesta originaria, in particolare per il grado di purezza e la natura delle impurità, e purché il nuovo richiedente abbia concordato con quello originario la possibilità di tale uso delle informazioni.

Articolo 22

Modificazioni agli allegati I e II

Le modificazioni agli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 23

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1 del regolamento (CE) 178/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento a questo paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3.     Il comitato adotta il proprio regolamento.

Articolo 24

Misure di ispezione e controllo

1.   Gli Stati membri svolgono controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento in conformità delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria in materia di controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi .

2.   Laddove necessario e su richiesta della Commissione, l'Autorità contribuisce all'elaborazione di orientamenti tecnici in materia di campionatura ed analisi, al fine di agevolare l'attuazione coordinata del paragrafo 1.

3.     Il laboratorio comunitario di riferimento per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e i laboratori nazionali di riferimento istituiti in conformità del regolamento (CE) .../2004 [relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali] devono assistere gli Stati membri nell'attuazione del paragrafo 1 contribuendo ad un elevato livello di qualità e di uniformità dei risultati analitici.

Articolo 25

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano le disposizioni prese alla Commissione entro ... (13) e comunicano senza indugio ogni modificazione successiva delle stesse.

Articolo 26

Abrogazioni

Sono abrogate le direttive 89/109/CEE e 80/590/CEE.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 27

Disposizioni transitorie

I materiali e gli oggetti legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 15 si applica a partire da ... (14).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il [...]

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  GU C ...

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 31.3.2004.

(4)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(6)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4.

(7)  GU L 151 del 19.6.1980, pag. 21.

(8)  GU L ...

(9)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(12)  In attesa di tale pubblicazione, i richiedenti possono consultare gli «Orientamenti del comitato scientifico per l'alimentazione umana riguardanti la presentazione delle richieste di valutazione di sicurezza per sostanze destinate ad essere impiegate, prima dell'autorizzazione., in materiali a contatto con i prodotti alimentari» (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out82_en.pdf).

(13)  Sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

(14)  Due anni dalla data di adozione del presente regolamento.

ALLEGATO I

ELENCO DI GRUPPI DI MATERIALI E OGGETTI CHE POTREBBERO ESSERE SOTTOPOSTI A MISURE SPECIFICHE

(1)

Materiali e oggetti attivi e intelligenti

(2)

Adesivi

(3)

Ceramiche

(4)

Turaccioli

(5)

Gomme naturali

(6)

Vetro

(7)

Resine a scambio ionico

(8)

Metalli e leghe

(9)

Carta e cartone

(10)

Materie plastiche

(11)

Inchiostri da stampa

(12)

Cellulosa rigenerata

(13)

Siliconici

(14)

Prodotti tessili

(15)

Vernici e rivestimenti

(16)

Cere

(17)

Legno

ALLEGATO II

Image

ALLEGATO III

TABELLA DI CONCORDANZA

Direttiva 89/109/CEE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

-

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

-

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

-

Articolo 6

-

Articolo 7

-

Articolo 8

-

Articolo 9

-

Articolo 10

-

Articolo 11

-

Articolo 12

Articolo 4

-

-

Articolo 13

-

Articolo 14

Articolo 6

Articolo 15

-

Articolo 16

-

Articolo 17

Articolo 5

Articolo 18

Articolo 7

-

-

Articolo 19

-

Articolo 20

-

Articolo 21

Articolo

Articolo 22

Articolo 8

-

Articolo 9

Articolo 23

-

Articolo 24

-

Articolo 25

Articolo 10

Articolo 26

-

Articolo 27

Articolo 11

-

Articolo 12

-

Articolo 13

Articolo 28

Allegato I

Allegato I

Allegato II

-

Allegato III

Allegato III

Direttiva 80/590/CEE

Presente regolamento

Allegato

Allegato II

P5_TA(2004)0236

Cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1726/2000 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (COM(2003) 627 — C5-0495/2003 — 2003/0245(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 627) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 179 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0495/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0132/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0245

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1726/2000 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1726/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (3), la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una revisione intermedia, non oltre il 31 ottobre 2003. Sulla base di tale revisione intermedia, sono state suggerite alcune modifiche al regolamento (CE) n. 1726/2000.

(2)

La revisione intermedia comprende suggerimenti e proposte volti a migliorare l'attuazione della cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica, alcuni dei quali sono già stati formulati nella valutazione della strategia nazionale del 2002 e sono stati presi in considerazione nel programma indicativo 2003-2005. Essi riguardano, in particolare, l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini a tutti i livelli dei progetti — dalla pianificazione all'esecuzione — la razionalizzazione delle procedure amministrative, il miglioramento dei criteri per la valutazione dei progetti e dei programmi quanto alla loro concezione nonché la chiarificazione delle condizioni per la concessione degli stanziamenti del Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo (PERS) a favore dei programmi regionali.

(3)

Conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (4), è possibile fornire finanziamenti alla Repubblica del Sudafrica mediante sostegni diretti di bilancio. Il regolamento (CE) n. 1726/2000 potrebbe tuttavia essere interpretato in modo tale da ritenere che siano esclusi i sostegni di bilancio non mirati. Inoltre, il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), contiene, nel titolo IV della seconda parte, disposizioni specifiche per le «Azioni esterne». È pertanto opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 1726/2000 al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002  (6).

(4)

Alla luce dell'attuazione del Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo, in particolare del programma indicativo pluriennale 2000-2002, è opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 1726/2000, in particolare per quanto attiene all'adozione di programmi settoriali, al finanziamento tramite sostegni di bilancio e al finanziamento congiunto di progetti e di programmi nel settore della cooperazione e integrazione regionale.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1726/2000 è entrato in vigore nel 2000 e scadrà il 31 dicembre 2006. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 1, prevede programmazioni triennali. Affinché i programmi possano corrispondere al periodo di validità del regolamento, è anche necessario prevedere programmi indicativi quadriennali.

(6)

L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, (7) del quale i Sudafrica è firmatario, è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. Il protocollo n. 3 di detto accordo definisce lo status condizionale del Sudafrica nel quadro dell'accordo stesso.

(7)

La decisione 1999/753/CE del Consiglio del 29 luglio 1999  (8) ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica sudafricana. Nell'allegato X, l'accordo stabilisce che la Comunità fornirà aiuti finalizzati alla ristrutturazione del settore sudafricano dei vini e alcolici nonché alla commercializzazione e distribuzione di tali prodotti del Sudafrica. I due relativi accordi sugli scambi di vino e di bevande spiritose sono stati approvati rispettivamente con le decisioni del Consiglio 2002/51/CE (9) e 2002/52/CE  (10) , entrambe del 21 gennaio 2002. È pertanto necessario inserire un importo addizionale nella dotazione finanziaria prevista dal regolamento (CE) n. 1726/2000.

(8)

Nella pratica, il comitato del Fondo europeo di sviluppo svolge la funzione di «Comitato per il Sudafrica» ai fini del regolamento (CE) n. 1726/2000. È opportuno istituire formalmente tale comitato.

(9)

L'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1726/2000 chiede alla Commissione di consultare il comitato in merito alle decisioni di finanziamento che essa intende prendere riguardo ai progetti e programmi di importo superiore a 5 milioni di EUR. Ai fini di una sana gestione finanziaria e della razionalizzazione delle procedure, è opportuno portare tale limite a 8 milioni di EUR.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1726/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1726/2000 è modificato come segue:

1.

All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1.     I programmi si concentrano sulla lotta alla povertà, tengono conto delle esigenze delle comunità in precedenza sfavorite, prendono in considerazione la dimensione dello sviluppo connessa all'ambiente e provvedono all'integrazione sistematica («mainstreaming») dell'uguaglianza dei sessi in tutte le politiche, in particolare rafforzando la partecipazione delle donne a tutti i livelli delle politiche, della programmazione e dell'attuazione. Nell'ambito di tutti questi programmi occorre prestare particolare attenzione al potenziamento della capacità istituzionali. »

2.

All'articolo 2, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La cooperazione allo sviluppo attuata in base al presente regolamento si concentrerà principalmente sulle are di cooperazione di cui all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo al Sudafrica dell'accordo di Cotonou e in particolare sui seguenti aspetti:»

3.

L'articolo 4 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

2.   I finanziamenti comunitari possono riguardare:

ii)

il punto a) è sostituito dal seguente:

a)

spese a carico del bilancio statale a sostegno dell'attuazione delle riforme e delle politiche nei settori prioritari individuati attraverso un dialogo politico, utilizzando gli strumenti più adeguati, anche sotto forma di sostegni di bilancio e sotto altre forme specifiche di aiuti di bilancio.

iii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

Una parte dei finanziamenti può essere fornita a beneficiari finali mirati (ad esempio imprenditori emergenti), sotto forma di capitale di rischio o sotto altre forme di partecipazione finanziaria. La Banca europea per gli investimenti può essere associata alla gestione di tali fondi, come più opportuno. Le risorse del presente regolamento non saranno utilizzate per fini di concorrenza sleale.

b)

è inserito il seguente paragrafo 4 a:

«4 a.   I singoli progetti e programmi a favore della cooperazione e integrazione regionale verranno finanziati dal Programma europeo per la Ricostruzione e lo Sviluppo (PERS) e/o con fondi regionali del Fondo europeo di Sviluppo (FES).

La Commissione si adopera per garantire un equilibrio tra i finanziamenti provenienti dalle due fonti a livello di Programma indicativo pluriennale, impegnando a favore della cooperazione e dell'integrazione regionale una percentuale indicativa del PERS simile alla quota di fondi FES destinati alla cooperazione ed integrazione regionale nel protocollo finanziario dell'Accordo di Cotonou.»

4.

L'articolo 5 è soppresso

5.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Programmazione

1.   La programmazione indicativa pluriennale si svolge nel contesto di stretti contatti con il governo sudafricano e tenendo conto dei risultati del coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7. Il processo di programmazione indicativa rispetterà pienamente il principio di programmazione diretta dal beneficiario.

2.   Per prepararsi a ciascun ciclo di programmazione, nel contesto di un maggiore coordinamento, anche in loco, con gli Stati membri, la Commissione redige un documento strategico nazionale di concerto con il governo sudafricano. Tale documento strategico nazionale tiene conto dei risultati dell'ultima valutazione generale delle operazioni finanziate in base al regolamento (CE) n. 2259/96 e al presente regolamento, e di altre valutazioni periodiche delle azioni. Esso è legato ad un'analisi mirata ai problemi e prende in considerazione questioni trasversali quali la riduzione della povertà, l'uguaglianza dei sessi, l'ambiente e la sostenibilità. Al documento strategico nazionale è allegato un progetto del programma indicativo pluriennale. È selezionato un numero limitato di settori di cooperazione sulla base delle aree individuate all'articolo 2 del presente regolamento. Per tali settori sono definite modalità e misure di accompagnamento. Per quanto possibile sono elaborati indicatori di efficienza al fine di agevolare l'attuazione degli obiettivi e la valutazione delle relative ripercussioni. Il documento strategico nazionale e il progetto di programma indicativo pluriennale sono esaminati dal comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in seguito denominato «il comitato». Il comitato esprime il suo parere secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3.   Il programma indicativo pluriennale è negoziato e firmato dalla Commissione e dal governo sudafricano. Il risultato finale dei negoziati è trasmesso per informazione al comitato. Il documento è discusso dal comitato a richiesta di uno o più membri.

4.   Una volta l'anno, il comitato esamina il funzionamento, i risultati e la costante pertinenza del documento strategico nazionale e del programma indicativo pluriennale. Il comitato può invitare la Commissione a negoziare con il governo sudafricano modifiche del programma indicativo pluriennale qualora vi siano valutazioni o altri sviluppi pertinenti che forniscano indicazioni in tal senso.

5.   Una volta l'anno, il comitato discute, sulla base di una presentazione svolta dalla Commissione, gli orientamenti generali delle operazioni da attuare nell'anno successivo.»

6.

L'articolo 7, paragrafo 2, è soppresso.

7.

L'articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è assistita dal comitato per il Sudafrica, in appresso denominato «comitato».»

b)

Nei paragrafi 5 e 6, l'importo di «5 milioni di EUR» è sostituito dall'importo di «8 milioni di EUR».

8.

All'articolo 10, paragrafo 1, l'importo di «885,5 milioni di EUR» è sostituito dall'importo di «900,5 milioni di EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.

(3)  GU L 198 del 4.8.2000, pag. 1.

(4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(7)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(8)  GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

(9)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 3.

(10)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.

P5_TA(2004)0237

Gas fluorurati ad effetto serra ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra (COM(2003) 492 — C5-0397/2003 — 2003/0189(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 492) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0397/2003),

visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 67 e 63 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0172/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0189

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta» (4) individua nei cambiamenti climatici una priorità d'intervento. Esso riconosce che la Comunità si è impegnata a realizzare tra il 2008 e il 2012 una riduzione dell'8% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a lungo termine, sarà necessario ridurre le emissioni complessive di gas serra del 70% circa rispetto al 1990.

(2)

L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5), è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.

(3)

La decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante la conclusione del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (6) stabilisce per la Comunità e i suoi Stati membri l'impegno a ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto nella misura dell'8% rispetto ai livelli del 1990.

(4)

Nell'allegato II della decisione 2002/358/CE sono stati fissati obiettivi di riduzione diversi per i singoli Stati membri. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad adottare azioni specifiche. I singoli Stati membri dovrebbero pertanto avere anche la possibilità di adottare o mantenere azioni adeguate per conseguire i rispettivi obiettivi nazionali di riduzione.

(5)

Occorre emanare disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra , fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (7), la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (8), la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (9) e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (10).

(6)

Dato che esistono alternative agli idrofluorocarburi (HFC), ai perfluorocarburi (PFC) e all'esafluoruro di zolfo (SF6) per la grande maggioranza delle applicazioni, è essenziale limitarne l'uso alle applicazioni per le quali non esistono alternative.

(7)

Gli Stati membri stanno adottando o hanno in programma provvedimenti divergenti per ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra . Tale eterogeneità potrebbe creare ostacoli o falsare la concorrenza nel mercato interno. È quindi opportuno adottare provvedimenti a livello comunitario per garantire la protezione del mercato interno mediante l'armonizzazione delle prescrizioni relative al monitoraggio, al contenimento, all'immissione in commercio e all'uso dei gas fluorurati ad effetto serra .

(8)

Le restrizioni riguardanti l'immissione in commercio e l'uso di determinate applicazioni dei gas fluorurati ad effetto serra sono considerate adatte a prevenire le distorsioni del mercato interno che potrebbero derivare dall'eterogeneità dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, ove siano disponibili alternative valide e non sia possibile migliorare il contenimento e il recupero; occorre inoltre tenere presenti le iniziative volontarie di alcuni settori dell'industria e lo sviluppo, tuttora in corso, di soluzioni alternative.

(9)

Il protocollo di Kyoto prevede l'elaborazione di relazioni sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra e i dati sulla produzione, l'importazione e l'esportazione dei gas fluorurati ad effetto serra possono contribuire ad avvalorare la precisione di tali relazioni. È pertanto opportuno che i produttori, gli importatori e gli esportatori di gas fluorurati ad effetto serra siano tenuti a comunicare ogni anno i dati relativi a tali gas. Per adempiere agli obblighi previsti nel quadro del protocollo di Kyoto per quanto riguarda il rilevamento e la comunicazione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra nel proprio territorio, gli Stati membri dovrebbero anche avere la facoltà di stabilire obblighi nazionali supplementari in materia di comunicazione.

(10)

Le emissioni di idrofluorocarburo-134a (HFC-134a) dei condizionatori d'aria installati sui veicoli a motore destano crescenti preoccupazioni a causa della loro incidenza sui cambiamenti climatici. È prevista in tempi molto brevi la disponibilità di alternative sicure ed efficaci sotto il profilo dei costi. Tali alternative non sono dannose per il clima o lo sono in misura nettamente minore e non comportano effetti negativi sul consumo energetico dei veicoli e sulle emissioni di anidride carbonica provocate da quest'ultimo.

(11)

Al fine di agevolare il monitoraggio e la verifica dei tassi di perdita degli impianti di condizionamento installati sui veicoli nuovi, la Commissione promuoverà l'elaborazione di norme europee e adotterà le altre misure necessarie al fine di modificare la pertinente normativa comunitaria in materia di omologazione.

(12)

Le operazioni di messa in funzione, riparazione, manutenzione nonché le attività di recupero e di ispezione attengono a professioni internazionali che dovrebbero essere svolte da professionisti opportunamente formati e certificati. La messa a punto di una serie di criteri europei per le qualifiche professionali è essenziale per conseguire l'obiettivo del presente regolamento.

(13)

Occorre emanare disposizioni per il monitoraggio, la valutazione e la revisione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

(14)

Gli Stati membri devono emanare norme sanzionatorie da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e provvedere alla loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(15)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(16)

Poiché, per salvaguardare il mercato interno, gli scopi dell'azione proposta (contenimento, comunicazione dei dati, limitazione dell'uso e dell'immissione in commercio di taluni gas fluorurati ad effetto serra ) non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità dell'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11) attraverso il comitato istituito dal regolamento (CE) 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono  (12),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica al contenimento, all'uso e al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra, tra cui gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoruro di zolfo , quali elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto, all'immissione in commercio e all'uso di prodotti e impianti contenenti tali gas nonché alla comunicazione di dati su questi gas. L'allegato I riporta un elenco indicativo dei gas contemplati dal presente regolamento .

Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 75/442/CEE, 96/61/CE, 2000/53/CE e 2002/96/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«produttore», la persona fisica o giuridica che fabbrica gas fluorurati ad effetto serra all'interno della Comunità;

b)

«immissione in commercio», la fornitura o messa a disposizione a terzi , contro pagamento o gratuitamente, di gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal presente regolamento, oppure di prodotti ed impianti che contengono o utilizzano per il proprio funzionamento detti gas. Per quanto riguarda i veicoli, la «immissione in commercio» si riferisce ai nuovi tipi di veicoli ;

c)

«contenitore», un'attrezzatura a pressione trasportabile quale definita all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 (13) per la fornitura di gas fluorurati ad effetto serra. Non rientrano in questa definizione i contenitori usati in laboratorio a fini analitici e gli aerosol dosatori;

d)

«recupero», la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di riparazione o di smaltimento delle stesse ;

e)

«riciclaggio», il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base quale filtrazione ed essiccazione. Per i refrigeranti il riciclaggio prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature, spesso effettuata in loco;

f)

«rigenerazione», il ritrattamento e la valorizzazione di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a un determinato standard di rendimento. Ciò spesso comporta un trattamento esterno al sito in un impianto centralizzato;

g)

«distruzione», la trasformazione irreversibile della natura chimica di una sostanza;

h)

«veicolo», un veicolo a motore della categoria M1 o della classe I della categoria N1, come definito nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE (14);

i)

«idrofluorocarburi», un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio, a prescindere dal fatto che la sostanza sia isolata o mescolata o in preparazione, grezza, recuperata, riciclata o rigenerata;

j)

«perfluorocarburi», un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio, a prescindere dal fatto che la sostanza sia isolata o mescolata o in preparazione, grezza, recuperata, riciclata o rigenerata;

k)

«gas fluorurati» ad effetto serra, idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze, eccetto qualora il preparato sia una sostanza controllata ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 o abbia un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 15;

l)

«potenziale di riscaldamento globale», il potenziale di riscaldamento globale fino a 100 anni (GWP) pubblicato nella seconda relazione di valutazione adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) o, se tale valore non è pubblicato in detta relazione, un potenziale di riscaldamento globale determinato in conformità della metodologia IPCC;

m)

«impianto di condizionamento d'aria contenente gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 50 », un impianto di condizionamento d'aria che impiega idrofluorocarburi il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 50, come indicato nell'allegato I . Nel caso di veicoli a motore, si tratta di impianti di condizionamento d'aria concepiti per la climatizzazione dell'abitacolo che utilizzano idrofluorocarburi il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 50, come indicato nell'allegato I ;

n)

«aerosol tecnici», aerosol usati nella manutenzione, riparazione, pulitura, collaudo, disinfezione, costruzione, installazione e in altre applicazioni per le quali è richiesta una formulazione non infiammabile per motivi di sicurezza, ivi compresi gli aerosol utilizzati nelle stelle filanti di cui all' 'allegato della direttiva 94/48/CE (15);

o)

«produttori di piccole serie», produttori di veicoli che vendono meno di 50 000 esemplari all'anno nell'Unione europea.

Articolo 3

Prevenzione

Sono adottate tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 4

Contenimento

1.    I proprietari e gli operatori adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra .

2.     Prima della messa in funzione di un sistema di refrigerazione o di condizionamento d'aria o di una pompa di calore, tutti i componenti e l'intero sistema sono sottoposti a test standardizzati definiti secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3.     Gli operatori di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio non progettati in conformità dello standard ISO 14520 e contenenti gas fluorurati ad effetto serra garantiscono che, all'atto della messa in servizio ed in conformità del paragrafo 5, i sistemi che comprendono almeno un circuito, contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra, vengono ispezionati da una società o da una persona debitamente autorizzata.

4.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, il proprietario assicura che gli impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse — nonché gli impianti e le pompe mobili, ad eccezione dei sistemi di cui all'articolo 10 — e i sistemi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra, ad eccezione di apparecchiature e sistemi ad uso esclusivamente personale, siano ispezionati per verificare la presenza di perdite dopo la manutenzione e su base regolare con la frequenza indicata di seguito:

a)

gli impianti comprendenti almeno un circuito alimentato in modo indipendente e contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono ispezionati da società accreditate/personale certificato almeno una volta l'anno;

b)

gli impianti contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono ispezionati da società accreditate/personale certificato quattro volte l'anno;

c)

gli impianti contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono ispezionati da società accreditate/personale certificato una volta al mese.

Nel caso previsto alla lettera a), qualora sia stata individuata e riparata una perdita, un mese dopo si procede ad un'ispezione supplementare.

Nei casi previsti alle lettere b) e c), qualora non siano individuate perdite in seguito a tre ispezioni consecutive, la frequenza delle ispezioni è ridotta rispettivamente a sei e due mesi.

Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma ISO 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.

5.   Ove esista un sistema di rilevamento delle perdite fisso o mobile , per monitorare i punti in cui si potrebbe verificare una perdita , le verifiche sono effettuate due volte all'anno per i casi di cui al paragrafo 4, lettera b) e quattro volte all'anno per i casi di cui al paragrafo 4, lettera c). La frequenza delle ispezioni è ridotta a una volta all'anno nel caso del paragrafo 4, lettera b) rispettivamente a due volte all'anno nel caso del paragrafo 4, lettera c), ove nel corso di tre anni consecutivi le ispezioni non abbiano rilevato alcuna perdita .

6.    Gli operatori di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio comprendenti almeno un circuito alimentato in modo indipendente e contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite per monitorare i punti in cui si può verificare una perdita .

7.   I proprietari e gli operatori di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati negli impianti, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione e di riparazione. Su richiesta, i registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.

8.     Le perdite sono identificate e riparate quanto prima possibile da personale debitamente certificato.

9.     Le imprese che installano, distribuiscono sistemi di protezione antincendio ovvero ne effettuano la manutenzione, sono registrate presso le autorità competenti.

Articolo 5

Recupero

1.   Sono recuperati a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione i gas fluorurati ad effetto serra contenuti nei seguenti tipi di apparecchiature:

a)

circuiti di raffreddamento di impianti di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore;

b)

apparecchiature contenenti solventi;

c)

sistemi di protezione antincendio ed estintori;

d)

commutatori di tensione (AT).

Il recupero è effettuato durante le operazioni di manutenzione e riparazione e in fase di smaltimento definitivo delle apparecchiature.

2.   I gas fluorurati ad effetto serra inutilizzati sono recuperati dai contenitori ricaricabili a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione.

3.   I gas fluorurati ad effetto serra contenuti in altri prodotti e apparecchiature sono recuperati a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione per quanto ciò sia tecnicamente fattibile ed efficace sotto il profilo dei costi.

4.     Gli Stati membri garantiscono l'adozione di un registro elettronico del personale certificato/delle società accreditate accessibile al pubblico.

Articolo 6

Programmi di formazione e certificazione

1.   Gli Stati membri istituiscono programmi di formazione e certificazione /accreditamento per il personale /le società di riparazione che manipolano gas fluorurati ad effetto serra, ivi compreso che intervengono nelle attività di messa in funzione, riparazione, manutenzione nonché recupero e ispezione di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, e articolo 5, sulla base di un insieme di criteri che garantiscono le norme professionali, oppure adeguano ai requisiti del presente regolamento i sistemi già esistenti .

Il proprietario dell'impianto/sistema assicura che il personale/società di riparazione in questione dispone della certificazione/dell'accreditamento richiesti.

Gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile per il rilascio della certificazione/dell'accreditamento obbligatori alle società e al personale nei settori industriali interessati e per il controllo dell'adeguata applicazione del regime di certificazione/accreditamento nonché della continuità dell'osservanza delle competenze e delle qualifiche richieste. La certificazione/l'accreditamento si applica:

alla messa in funzione,

alla riparazione,

alla manutenzione,

alle attività di recupero e ispezione di cui agli articoli 4 e 5.

2.     I programmi di certificazione/accreditamento assicurano che il personale/le società di riparazione che intervengono nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 dispongano di una competenza in relazione ai regolamenti e alle norme applicabili e per quanto concerne la manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell'impianto che trattano nell'ambito della loro professione.

3.     Qualora uno Stato membro ritenga che l'insieme dei criteri per le qualifiche professionali attestanti un livello sufficiente di competenza per l'esercizio delle attività di messa in funzione, riparazione, manutenzione nonché delle attività di recupero e ispezione di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei quali le autorità competenti riconoscono le qualifiche ottenute in un altro Stato membro, non offrano garanzie adeguate per quanto riguarda le qualifiche professionali, ne informa la Commissione.

La Commissione, se del caso, adotta una decisione che stabilisce i requisiti essenziali e il riconoscimento reciproco dei programmi di formazione e certificazione/accreditamento secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4.   Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni relative ai programmi di formazione e certificazione/accreditamento di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione valuta se un programma è conforme al paragrafo 1 bis e, in tal caso, lo approva secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro , a condizione che i programmi di certificazione/accreditamento siano stati approvati dalla Commissione.

5.   Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione determina il formato di tali notifiche secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 7

Comunicazione delle informazioni

1.   Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, sono comunicate alla Commissione le informazioni indicate di seguito in riferimento all'anno precedente.

a)

Ogni produttore di gas fluorurati ad effetto serra che produce più di una tonnellata all'anno comunica:

la propria produzione complessiva di ciascun gas fluorurato ad effetto serra ;

le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra immesse in commercio nella Comunità, includendo stime delle quantità prodotte per una serie di applicazioni;

le quantità di gas fluorurati ad effetto serra usati, importati per essere riciclati, rigenerati o distrutti;

le quantità riciclate, rigenerate o distrutte di ciascun gas fluorurato ad effetto serra .

b)

Ogni importatore di gas fluorurati ad effetto serra compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica:

le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra importato o fornito nella Comunità;

le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra immesse in commercio nella Comunità, includendo stime delle quantità importate per una serie di applicazioni;

le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra importato per essere riciclato , rigenerato o distrutto;

una stima delle emissioni prevedibili lungo il ciclo di vita della sostanza.

c)

Ogni esportatore che esporta più di una tonnellata all'anno, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica:

le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra esportate dalla Comunità;

le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra importato per essere riciclato , rigenerato o distrutto .

2.     La Commissione procede ad uno studio per stimare l'impatto delle importazioni ed esportazioni di impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra sulle stime precitate in materia di emissioni.

3.     Le autorità competenti dello Stato membro procedono ogni due anni a una revisione del campione rappresentativo dei dati per ognuna delle categorie indicate nell'articolo 4, paragrafo 4, e comunicano alla Commissione le emissioni stimate. Il formato di tale relazione è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2 entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Il formato da utilizzare per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2 entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.   La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono comunicate.

6.     Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, i dati reali sulle emissioni corrispondenti ai dati sulle ricariche sono registrati seguendo le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, piuttosto che quelle di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo. Tali dati sono registrati da personale formato e certificato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

7.   Seguendo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione può modificare le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 al fine di migliorare l'applicazione pratica delle disposizioni medesime.

Articolo 8

Limitazioni dell'uso

1.   Dal 1o gennaio 2007 è vietato l'uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio.

2.   L'uso di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici è vietato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Immissione in commercio

L'immissione in commercio di prodotti e impianti che contengono o utilizzano per il proprio funzionamento gas fluorurati ad effetto serra nelle applicazioni di cui all'allegato II è vietata secondo le modalità indicate nell'allegato medesimo.

Gli Stati membri promuovono l'immissione sul mercato di impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria che utilizzino gas il cui potenziale di riscaldamento globale è inferiore a 150. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altro tipo per incoraggiare l'immissione sul mercato di tali impianti, essi notificano tali misure alla Commissione.

Articolo 10

Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli nuovi

1.   Dal 31 dicembre 2006, chiunque immetta in commercio veicoli di nuovo tipo muniti di impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 si accerta che sia stato verificato che il tasso di perdita non superi i valori limite definiti da una specifica procedura di prova armonizzata adottata dalla Commissione.

2.     La Commissione specifica il parametro per misurare il tasso di perdita.

3.    Dal 1o gennaio 2011 gli Stati membri non possono più rilasciare l'omologazione per tipo CE a norma della direttiva 70/156/CEE per un nuovo tipo di autoveicolo se il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzato nell'impianto di condizionamento d'aria è superiore a 50. Per i produttori di piccole serie il divieto vige dal 1o gennaio 2013.

4.     Dal 1o gennaio 2014 gli Stati membri rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o l'uso di veicoli nuovi equipaggiati con sistemi di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 50.

5.     Gli Stati membri promuovono l'installazione di sistemi di condizionamento d'aria contenenti un gas, come il CO2, efficiente e con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 100. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altro tipo per promuovere l'installazione di impianti di condizionamento con un potenziale di riscaldamento globale inferiore, essi provvedono a notificare tali misure alla Commissione.

6.     Gli Stati membri possono prevedere incentivi finanziari o fiscali per consentire la modifica di autoveicoli in circolazione con il montaggio di sistemi di condizionamento d'aria che utilizzano gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale massimo inferiore a 50.

Articolo 11

Promozione di alternative

Gli Stati membri promuovono l'immissione sul mercato di impianti che utilizzano gas con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 100. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altra natura per promuovere l'immissione sul mercato di siffatti impianti, sono tenuti a notificare tali misure alla Commissione.

Articolo 12

Informazioni ai consumatori

Gli Stati membri assicurano che i consumatori e i cittadini siano informati del potenziale di riscaldamento globale dei prodotti contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 13

Relazione sui progressi

Entro i due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi nello sviluppo di impianti di condizionamento dell'aria ecologici. Sulla base di detta relazione, la Commissione verifica le date della loro introduzione di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e le conferma oppure, se del caso, formula proposte.

Articolo 14

Riesame

1.   In base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione dei gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d'aria e di refrigerazione, la Commissione riesamina il presente regolamento e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2005. Se necessario, tale relazione è accompagnata da proposte legislative.

2.     Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle eventuali azioni per eliminare gradualmente gli HFC nei nuovi sistemi di condizionamento dell'aria, di refrigerazione e le pompe di calore, sulla base di una valutazione delle tecnologie alternative con emissioni totali di gas a effetto serra (dirette e indirette) più basse.

3.   Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita con l'applicazione del medesimo. In particolare, la relazione:

esamina l'impatto delle disposizioni sulle emissioni effettive e previste di gas fluorurati ad effetto serra e l'efficacia di tali disposizioni sotto il profilo dei costi;

valuta i programmi di formazione e certificazione istituiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1;

esamina la necessità di norme comunitarie sul controllo delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra prodotte dagli impianti, ivi comprese le prescrizioni tecniche relative alla progettazione di prodotti ed impianti;

esamina la necessità di elaborare e diffondere note informative sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra ;

fornisce una panoramica generale che abbracci lo sviluppo della tecnologia, l'esperienza acquisita, gli obblighi in materia di ambiente e le eventuali ripercussioni sul funzionamento del mercato interno;

verifica se le disposizioni e le finalità di cui all'articolo 4 in materia di riciclaggio, rigenerazione o distruzione di gas fluorurati a effetto serra sono state osservate e conseguite, nonché esamina se sia necessario rivedere le definizioni, i requisiti e le procedure di autorizzazione vigenti nel trasporto transfrontaliero di gas fluorurati a effetto serra a fini di riciclaggio o di sfruttamento termico.

4.   Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento nonché di modifica alla direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore (16) e dei loro rimorchi, per tener conto delle necessarie procedure di controllo per la misurazione del tasso di perdita dai sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli.

Articolo 15

Comitato sui gas fluorati ad effetto serra

1.   La Commissione è assistita da un comitato permanente sui gas fluorurati ad effetto serra .

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della stessa.

3.   Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 16

Comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali

1.     La Commissione è assistita da un Comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.     Il Comitato può essere invitato a fornire il suo parere su qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del presente regolamento.

4.     Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

Sanzioni

1.    Gli Stati membri emanano norme sanzionatorie da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano le norme sanzionatorie alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(2)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.

(4)  Decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

(5)  GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

(6)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(7)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(9)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata dalla decisione 2002/525/CE (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 81).

(10)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2004/232/CE della Commissione (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 28).

(13)  GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.

(14)  Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).

(15)  Direttiva 94/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 331 del 21.12.1994, pag. 7).

(16)  GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.

ALLEGATO I

Gas fluorurati ad effetto serra

Gas fluorurato ad effetto serra

Formula chimica

Potenziale di riscaldamento globale

Esafluoruro di zolfo

SF6

23900

Idrofluorocarburi (HFC):

HFC-23

CHF3

11700

HFC-32

CH2F2

650

HFC-41

CH3F

150

HFC-43-10mee

C5H2F10

1300

HFC-125

C2HF5

2800

HFC-134

C2H2F4

1000

HFC-134a

CH2FCF3

1300

HFC-152a

C2H4F2

140

HFC-143

C2H3F3

300

HFC-143a

C2H3F3

3800

HFC-227ea

C3HF7

2900

HFC-236fa

C3H2F6

6300

HFC-245ca

C3H3F5

560

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

890

Perfluorocarburi (PFC)

Perfluorometano

CF4

6500

Perfluoroetano

C2F6

9200

Perfluoropropano

C3F8

7000

Perfluorobutano

C4F10

7000

Perfluoropentano

C5F12

7500

Perfluoroesano

C6F14

7400

Perfluorociclobutano

c-C4F8

8700

ALLEGATO II

Gas fluorurato ad effetto serra

Applicazione

Data di messa al bando

Gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 50

Condizionamento dell'aria nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri (nuovi tipi di veicoli)

1o gennaio 2011

(1o gennaio 2011  (1))

Esafluoruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi

Contenitori non ricaricabili, tranne quelli usati a fini analitici e di laboratorio e gli aerosol dosatori

Un anno dopo l'entrata in vigore

Idrofluorocarburi e perfluorocarburi

Refrigeranti in sistemi non confinati ad evaporazione diretta

Data di entrata in vigore

Esafluoruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi

Finestre

Due anni dopo l'entrata in vigore

Esafluoruro di zolfo

Calzature

Data di entrata in vigore

Idrofluorocarburi

Schiume monocomponente, tranne quelle conformi a norme di sicurezza nazionali

Un anno dopo l'entrata in vigore

Idrofluorocarburi

Aerosol , esclusi aerosol tecnici e dosatori medici a inalazione o altri prodotti farmaceutici

Due anni dopo l'entrata in vigore

Idrofluorocarburi e perfluorocarburi

Calzature

1o luglio 2006


(1)   Per i produttori di piccole serie si applica la data del 1o gennaio 2013 .

P5_TA(2004)0238

Applicazione della Convenzione di Århus ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 622 — C5-0505/2003 — 2003/0242(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 622) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0505/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0190/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0242

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

La normativa comunitaria in materia ambientale è destinata a contribuire alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente , alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla protezione della salute umana.

(2)

Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (5) sottolinea l'importanza di fornire adeguate informazioni sull'ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno del pubblico nei confronti delle decisioni adottate. Così come i programmi precedenti (6), il sesto programma promuove un'attuazione e applicazione più efficace della normativa comunitaria nel campo della tutela dell'ambiente, in particolare attraverso il controllo del rispetto delle norme comunitarie e l'adozione di misure per contrastare le violazioni della normativa ambientale comunitaria.

(3)

Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito «convenzione di Århus»). Occorre adeguare le norme di diritto comunitario alle disposizioni della convenzione per consentire la conclusione di quest'ultima da parte della Comunità.

(4)

Per contribuire all'attuazione della convenzione, la Comunità ha adottato tre direttive  (7). Occorre adottare le misure necessarie per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari.

(5)

È opportuno disciplinare i tre pilastri della convenzione di Århus (accesso alle informazioni, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale) in un unico atto normativo e stabilire disposizioni comuni per quanto riguarda gli obiettivi e le definizioni. Ciò contribuisce a razionalizzare la normativa e ad accrescere la trasparenza delle misure di attuazione adottate a livello comunitario.

(6)

Il principio generale è che i diritti garantiti dai tre pilastri della convenzione di Århus devono essere accessibili al pubblico senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza.

(7)

L'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Århus detta una definizione molto ampia di «autorità pubblica»; l'idea di fondo è che ogniqualvolta viene esercitato il potere pubblico, gli individui e le loro organizzazioni devono godere di determinati diritti. È pertanto necessario che le istituzioni e gli organi comunitari soggetti alle disposizioni del regolamento siano definiti in modo altrettanto ampio e funzionale , includendo, in particolare ai fini dell'accesso all'informazione, le persone fisiche o giuridiche che hanno responsabilità o funzioni pubbliche, o che prestano servizi pubblici sotto il controllo delle istituzioni e degli organi comunitari . Coerentemente con la convenzione di Århus, occorre escludere dalla definizione le istituzioni e gli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo.

(8)

La definizione di «informazioni ambientali» comprende le informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili in qualsiasi forma. La definizione, che è stata armonizzata con quella adottata nella direttiva 2003/4/CE, ha lo stesso contenuto della definizione prevista dalla convenzione di Århus. La definizione di «documenti» di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1049/2001  (8) comprende le informazioni ambientali quali definite nel presente regolamento.

(9)

È opportuno che il presente regolamento fornisca una definizione di « piani, programmi e politiche » ai sensi della convenzione di Århus mantenendo un parallelismo con l'impostazione seguita in relazione agli obblighi imposti agli Stati membri dalla normativa comunitaria vigente. Occorre definire i « piani, programmi e politiche in materia ambientale» in relazione al loro contributo al conseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria o alla loro capacità di incidere significativamente sulla realizzazione di tali obiettivi. La decisione 1600/2002/CE stabilisce gli obiettivi della politica ambientale comunitaria e le azioni previste per conseguire tali obiettivi nell'arco di dieci anni a partire dal 22 luglio 2002. Al termine, occorrerà adottare un nuovo programma di azione in materia ambientale.

(10)

Trattandosi di una disciplina in costante evoluzione, e al fine di includere le pertinenti disposizioni in materia, è opportuno che la definizione di diritto ambientale si riferisca agli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, e in particolare alla protezione o al miglioramento dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile , compresa la salute umana e la protezione delle risorse naturali.

(11)

È opportuno che siano soggetti a ricorso gli atti amministrativi aventi effetti esterni e giuridicamente vincolanti. Allo stesso modo, devono essere soggette a ricorso le omissioni, nei casi in cui il diritto ambientale preveda un obbligo di agire. Oltre ad escludere gli atti adottati dalle istituzioni o dagli organi comunitari nell'esercizio del potere giudiziario e legislativo, occorre anche escludere le procedure di inchiesta nelle quali le istituzioni e gli organi comunitari agiscano in qualità di organi di controllo amministrativo in virtù del trattato.

(12)

La convenzione di Århus impone l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia su richiesta di quest'ultimo, sia nel quadro di una politica di diffusione attiva delle informazioni ad opera delle autorità soggette alle sue disposizioni. Il regolamento (CE) 1049/2001 si applica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché alle agenzie e organi simili istituiti da atti normativi comunitari. Il regolamento stabilisce una serie di norme che sono in larga misura conformi alle disposizioni della convenzione di Århus. È necessario estendere l'applicazione di tale regolamento a tutte le altre istituzioni e agli altri organi comunitari.

(13)

Nelle materie in cui le disposizioni della convenzione di Århus non sono riprese, in tutto o in parte, nel regolamento (CE) 1049/2001, è necessario adottare le pertinenti disposizioni, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni ambientali.

(14)

Affinché il diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia effettivo è indispensabile che le informazioni fornite siano di buona qualità. È quindi opportuno introdurre regole che impongano alle istituzioni e agli organi comunitari di assicurare tale qualità.

(15)

Per quanto riguarda le eccezioni all'accesso alle informazioni ambientali, le disposizioni in materia della direttiva 2003/4/CE devono applicarsi anche alle istituzioni e organismi comunitari.

(16)

In virtù della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (9), è già stata istituita a livello comunitario una rete destinata a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo di una serie di malattie trasmissibili. La decisione 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)  (10) , integra le politiche nazionali in materia. Il miglioramento delle informazioni e delle conoscenze per promuovere la salute pubblica e rafforzare la capacità di rispondere rapidamente e in modo coordinato alle minacce per la salute fa parte integrante di questo programma ed è un obiettivo totalmente conforme alle disposizioni della convenzione di Århus. Pertanto il presente regolamento si applica fatte salve le decisioni n2119/98/CE e 1786/2002/CE.

(17)

La prima parte dell'articolo 7 della convenzione di Århus impone alle Parti contraenti di adottare le disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione dei piani e dei programmi in materia ambientale.

(18)

Secondo la convenzione di Århus, tali disposizioni devono prevedere termini ragionevoli per informare il pubblico del processo decisionale in materia ambientale in questione. Il pubblico dovrebbe essere informato sulle questioni in esame mediante il ricorso a strumenti quali siti web specifici. Per essere effettiva, la partecipazione del pubblico deve avvenire in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili. Nel processo decisionale relativo ai piani, ai programmi e alle politiche in materia ambientale occorre tenere adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico. In sede di adozione delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, le istituzioni e gli organi comunitari devono individuare il pubblico ammesso a partecipare alla luce degli obiettivi della convenzione di Århus, tenendo presenti anche le organizzazioni non governative attive in questo campo.

(19)

L'articolo 9, paragrafo 3 della convenzione di Århus prevede l'accesso a procedure di ricorso di natura giurisdizionale o non giurisdizionale nei confronti degli atti o delle omissioni dei privati o delle pubbliche autorità che violano le norme di diritto ambientale. Occorre quindi adottare apposite disposizioni sull'accesso alla giustizia per dare attuazione alla convenzione in modo compatibile con il trattato. In questo contesto è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente agli atti e alle omissioni delle pubbliche autorità, lasciando agli Stati membri il compito di disciplinare la questione dei privati, nel quadro della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [sull'accesso alla giustizia in materia ambientale].

(20)

Per assicurare mezzi di ricorso adeguati e efficaci, in conformità della pertinente normativa comunitaria sui ricorsi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, è opportuno che l'istituzione o l'organo comunitario che ha emanato l'atto o compiuto l'omissione oggetto di contestazione abbia la possibilità di riconsiderare la propria decisione o — nel caso di un comportamento omissivo — di adottare il provvedimento richiesto.

(21)

La convenzione di Århus conferisce alle organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente il diritto di partecipare alla definizione di determinati piani e programmi in materia ambientale e di accedere alla giustizia per quanto riguarda questioni relative all'ambiente, mentre per altri membri del pubblico tale diritto è attribuito se subiscono gli effetti delle decisioni o delle omissioni, o se hanno un interesse in relazione ad esse. Allo scopo di tutelare questo diritto contro qualsiasi forma di abuso, il diritto comunitario dovrebbe stabilire criteri di base per il riconoscimento di tali organizzazioni abilitate.

(22)

Ciononostante, sarebbe opportuno che le istituzioni e gli organi comunitari, in particolare la Commissione, si adoperassero maggiormente per razionalizzare le attuali procedure di ottenimento delle informazioni e di accesso alla giustizia, ad esempio quelle relative alle denunce e alle petizioni presentate al Parlamento europeo.

(23)

I soggetti attivi nel campo della tutela dell'ambiente e/o della promozione dello sviluppo sostenibile che soddisfino determinati requisiti, finalizzati ad assicurare che il loro obiettivo primario sia la protezione dell'ambiente e/o la promozione dello sviluppo sostenibile , devono avere il diritto di proporre ricorsi in materia ambientale per contestare la legittimità procedurale e sostanziale degli atti e delle omissioni di natura amministrativa che violano il diritto ambientale comunitario. L'oggetto del ricorso deve rientrare nell'ambito delle attività statutarie di tali soggetti.

(24)

I membri del pubblico che vantino un interesse sufficiente o facciano valere la violazione di un diritto, qualora siano direttamente e individualmente interessati, devono avere il diritto di proporre ricorsi in materia di ambientale concernenti la legittimità procedurale e sostanziale degli atti e delle omissioni di natura amministrativa che violano il diritto ambientale.

(25)

Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, è opportuno che i soggetti abilitati possano promuovere ricorsi in materia ambientale dinanzi alla Corte di giustizia per contestare l'atto o l'omissione amministrativa in questione.

(26)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e applica i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende garantire la tutela dell'ambiente e l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1.   Il presente regolamento stabilisce le regole per l'applicazione dei principi della convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito «convenzione di Århus») alle istituzioni e agli organi comunitari, e a tal fine:

a)

garantisce al pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute , ricevute o elaborate dalle istituzioni e dagli organi comunitari o da terzi per loro conto, e definisce le condizioni generali e le modalità pratiche per l'esercizio di tale diritto;

b)

assicura la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni;

c)

prevede la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani, programmi e politiche in materia ambientale ad opera delle istituzioni e degli organi comunitari;

d)

prevede l'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario alle condizioni stabilite nel regolamento stesso.

2.   Il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni comunitarie riguardanti l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«richiedente», qualsiasi persona fisica o giuridica che chiede informazioni ambientali;

b)

« membro del pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché , a norma del diritto nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

c)

«istituzioni e organi comunitari», le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici, istituiti dal trattato o sulla base del medesimo, che esercitano funzioni pubbliche, salvo qualora agiscano nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo;

d)

«soggetto abilitato», qualsiasi associazione o organizzazione che abbia come obiettivo la tutela dell'ambiente e/o la promozione dello sviluppo sostenibile o che, in un determinato momento, si trovi impegnata in un'azione concreta di protezione dell'ambiente in cui è ubicata, e che sia stata riconosciuta in conformità degli articoli 19 e 20;

e)

«informazioni ambientali», qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:

i)

lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, comprese le zone umide, le zone costiere e marine, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché l'interazione fra questi elementi;

ii)

fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui al punto i);

iii)

le misure (compresi i provvedimenti amministrativi), le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui ai punti i) e ii), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;

iv)

i rapporti sull'attuazione della normativa ambientale;

v)

le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche utilizzate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al punto iii);

vi)

lo stato di salute e la sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni di vita delle persone, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto i) o, attraverso tali elementi, da uno qualsiasi dei fattori di cui ai punti ii) e iii); e

vii)

lo stato di avanzamento delle procedure di infrazione al diritto comunitario;

f)

« piani, programmi e politiche in materia ambientale», i piani, i programmi e le politiche :

i)

elaborati e/o finanziati e/o adottati da un'istituzione o da un organo comunitario;

ii)

previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

iii)

che contribuiscono al conseguimento o possono incidere significativamente sulla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale comunitaria stabiliti nella decisione 1600/2002/CE in successivi programmi di azione generali in materia ambientale.

Si considerano « piani, programmi e politiche in materia ambientale» anche i programmi di azione generali in materia ambientale.

La definizione non comprende i piani e i programmi finanziari o di bilancio né i programmi di lavoro interni delle istituzioni o degli organi comunitari;

g)

«diritto ambientale», qualsiasi normativa comunitaria avente come obiettivo primario o sussidiario la tutela o il miglioramento dell'ambiente, compresa la salute umana, e la tutela o l'uso razionale delle risorse naturali, ad esempio nei seguenti settori:

i)

protezione delle risorse idriche;

ii)

protezione dal rumore;

iii)

protezione del suolo;

iv)

inquinamento atmosferico;

v)

pianificazione e gestione del territorio;

vi)

conservazione della natura e biodiversità;

vii)

gestione dei rifiuti;

viii)

sostanze chimiche, compresi biocidi e pesticidi;

ix)

biotecnologie;

x)

altre emissioni, scarichi e rilasci nell'ambiente;

xi)

valutazione di impatto ambientale;

xii)

accesso alle informazioni ambientali e partecipazione ai processi decisionali;

h)

«atto amministrativo», qualsiasi provvedimento amministrativo avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti adottato da un'istituzione o da un organo comunitario in forza del diritto ambientale;

i)

«omissione amministrativa», l'inerzia di un'istituzione o di un organo comunitario a fronte di un obbligo giuridico di agire previsto dal diritto ambientale.

2.   Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari in qualità di organi di controllo amministrativo, segnatamente in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato:

articoli 81, 82, 86 e 87 (regole di concorrenza);

articoli 226 e 228 (procedimenti di infrazione);

articolo 195 (ricorsi al Mediatore europeo);

articolo 280 (procedimenti dinanzi all'Ufficio europeo per la lotta antifrode).

TITOLO II

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Articolo 3

Applicazione del regolamento (CE) 1049/2001

Il regolamento (CE) 1049/2001 si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni o dagli organi comunitari o da terzi per loro conto senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza del richiedente o, qualora si tratti di persone giuridiche, sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività.

Ai fini del presente regolamento, il termine «istituzione» di cui al regolamento (CE) n.1049/2001 deve intendersi come «istituzione o organo comunitario».

Articolo 4

Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali

1.   Le istituzioni e gli organi comunitari organizzano le informazioni ambientali in loro possesso o detenute da terzi per loro conto e attinenti alle loro funzioni ai fini della diffusione attiva e sistematica presso il pubblico, in particolare mediante le tecnologie telematiche e/o elettroniche, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12 del regolamento (CE) 1049/2001. Le informazioni in materia di ambiente sono immediatamente registrate ed immesse nelle banche dati conformemente ai principi del presente regolamento e sono rese accessibili in forma elettronica e in apposite banche dati dotate di sistemi di interrogazione nonché in altri strumenti informatici destinati ad aiutare il pubblico a trovare le informazioni richieste.

Le informazioni messe a disposizione mediante tecnologie telematiche e/o elettroniche non devono necessariamente comprendere le informazioni raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già disponibili in formato elettronico. Qualora le informazioni siano state raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non siano disponibili copie elettroniche, viene indicato chiaramente dove esse possono essere reperite e come possono essere ottenute.

Le istituzioni e gli organi comunitari conservano le informazioni ambientali in loro possesso o detenute da terzi per loro conto in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili mediante strumenti telematici o altri mezzi elettronici.

2.     Le istituzioni e gli organi comunitari si adoperano per fornire assistenza al pubblico prestandogli il miglior orientamento possibile onde consentirgli di avere accesso alle informazioni, di partecipare più facilmente al processo decisionale e di avere accesso alla giustizia in materia ambientale.

3.   Ove opportuno, le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) 1049/2001, le banche dati o i registri comprendono i seguenti documenti:

a)

rapporti sullo stato di attuazione di:

i)

trattati, convenzioni e accordi internazionali e atti normativi comunitari, nazionali, regionali o locali riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente;

ii)

piani, programmi e politiche in materia ambientale;

b)

rapporti sullo stato dell'ambiente, secondo quanto indicato al paragrafo 5;

c)

dati (o sintesi di dati) ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

d)

autorizzazioni aventi un impatto significativo sull'ambiente e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;

e)

studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi ai diversi elementi dell'ambiente, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.

4.   Ove opportuno, le istituzioni e gli organi comunitari possono adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 creando collegamenti a siti Internet nei quali è possibile reperire le informazioni.

5.   La Commissione provvede affinché, ad intervalli periodici non superiori a 4 anni, sia pubblicato e diffuso un rapporto sullo stato dell'ambiente, contenente informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni a cui esso è sottoposto.

Articolo 5

Qualità delle informazioni ambientali

1.   Nei limiti delle loro possibilità, le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che tutte le informazioni raccolte da loro stessi o per loro conto e pubblicate siano aggiornate, precise e comparabili.

2.   Su esplicita domanda, le istituzioni e gli organi comunitari specificano al richiedente dove possono essere ottenute, se disponibili, indicazioni sulle procedure di misurazione utilizzate per raccogliere le informazioni, compresi i metodi di analisi, di campionamento e di preparazione dei campioni, o rinviano alla procedura standardizzata utilizzata.

Articolo 6

Rifiuto della richiesta di accesso ad informazioni ambientali

Nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso né sono detenute da terzi per suo conto, l'istituzione o l'organo comunitario interpellato indica quanto prima o, al più tardi, entro 15 giorni lavorativi, al richiedente l'altra istituzione o l'altro organo comunitario o l'autorità pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE presso cui ritiene possibile ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta all'istituzione o all'organo comunitario o alla pubblica autorità in questione, informandone il richiedente.

Nel caso in cui la richiesta sia formulata in termini troppo generici, l'istituzione o l'organo comunitario chiede al richiedente, non appena possibile e al più tardi nei limiti di tempo fissati all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001, di precisare la richiesta e lo assiste in tale compito, ad esempio fornendogli informazioni sull'uso dei registri pubblici di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) 1049/2001. Solo dopo aver dato al richiedente questa possibilità, l'istituzione o l'organo comunitario può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta ai sensi del presente comma.

Le istituzioni e gli organi comunitari rifiutano l'accesso alle informazioni ambientali e decidono di non diffonderle attivamente qualora tale divulgazione sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

Le istituzioni e gli organi comunitari non possono respingere una richiesta o decidere di non diffondere attivamente le informazioni se queste ultime vertono sulle emissioni nell'ambiente, in virtù delle eccezioni relative alla protezione delle informazioni commerciali o industriali, alla protezione dei dati personali o alla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono.

Le istituzioni e gli organi comunitari possono negare l'accesso alle informazioni ambientali o decidere di non divulgarle solo in virtù di una delle eccezioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE o del terzo comma del presente articolo.

Le eccezioni stabilite nel presente regolamento sono interpretate in modo restrittivo. In ogni caso specifico l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto.

Articolo 7

Tasse

Le istituzioni e gli organi comunitari non coperti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 possono, nel caso in cui l'articolo 10 di detto regolamento non sia applicabile, applicare una tassa ragionevole per la fornitura delle informazioni. Essi pubblicano e mettono a disposizione dei richiedenti il relativo tariffario, indicando le circostanze nelle quali può essere richiesto o meno il pagamento di una tassa e quando la fornitura delle informazioni è subordinata al pagamento anticipato di detta tassa.

Articolo 8

Cooperazione

In caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, le istituzioni e gli organi comunitari collaborano con le autorità pubbliche di cui alla direttiva 2003/4/CE, su loro richiesta, e le aiutano a diffondere immediatamente e senza indugio tutte le informazioni ambientali in possesso di dette istituzioni o organi e/o delle autorità pubbliche in questione o detenute da terzi per conto degli uni o delle altre che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o a attenuare i danni derivanti da tale minaccia.

Il primo comma si applica fatti salvi gli eventuali obblighi specifici previsti dalla normativa comunitaria, e in particolare dalla decisione 2119/98/CE e dalla decisione 1786/2002/CE.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALL'ELABORAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI E POLITICHE IN MATERIA AMBIENTALE AD OPERA DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI COMUNITARI

Articolo 9

Disposizioni generali

I membri del pubblico che subiscono o che potrebbero subire gli effetti di un piano, di un programma o di una politica in materia ambientale, o che hanno un interesse in relazione ad essi sono autorizzati a partecipare all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di tale piano, programma o politica.

Le istituzioni e gli organi comunitari prevedono per i membri del pubblico la possibilità di partecipare tempestivamente e in modo effettivo all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di tali piani, programmi o politiche. In particolare, nel caso in cui la Commissione elabori una proposta di piano, programma o politica in materia ambientale da sottoporre ad altre istituzioni e organi comunitari per decisione, essa prevede, in questa fase preparatoria, la partecipazione dei membri del pubblico.

Le istituzioni e gli organi comunitari individuano i membri del pubblico di cui al primo comma , ivi comprese le organizzazioni non governative interessate, quali le associazioni che promuovono la protezione ambientale e/o lo sviluppo sostenibile .

Articolo 10

Consultazioni

Quando elaborano, modificano o riesaminano un piano, un programma o una politica in materia ambientale, le istituzioni e gli organi comunitari ne informano i membri del pubblico tramite un avviso pubblico o un altro mezzo appropriato, ad esempio un mezzo elettronico.

Tale informazione include, se sono disponibili, il progetto di proposta e le informazioni o le valutazioni ambientali relative al piano, al programma o alla politica in preparazione.

L'istituzione o l'organo comunitario che elabora, modifica o riesamina il piano, il programma o la politica in materia ambientale informa i'membri del pubblico delle modalità pratiche della partecipazione e, in particolare, dell'entità amministrativa dell'istituzione o dell'organo comunitario presso cui possono essere ottenute le informazioni pertinenti e a cui possono essere sottoposti i commenti o i quesiti, nonché del calendario per la trasmissione dei commenti.

Le istituzioni e gli organi comunitari prevedono modalità pratiche atte a consentire a membri del pubblico di formulare commenti e pareri in una fase iniziale, prima che si adottino le decisioni sul piano, sul programma o sulla politica. In funzione della natura del piano, del programma o della politica, i membri del pubblico devono avere la possibilità di formulare commenti in diverse fasi dell'elaborazione del piano, del programma o della politica.

Tali modalità pratiche comprendono scadenze ragionevoli per le diverse fasi, che diano tempo sufficiente per informare i membri del pubblico e che consentano a questi ultimi di prepararsi e di partecipare in modo effettivo al processo decisionale in materia ambientale. Di regola, nel caso di consultazioni scritte su un piano, un programma o una politica in materia ambientale, per il ricevimento dei commenti è previsto un termine di otto settimane. Quando si organizzano riunioni o audizioni, se ne deve dare l'avviso con almeno quattro settimane di anticipo. Tali termini possono essere ridotti in caso di urgenza o qualora i membri del pubblico abbiano già avuto la possibilità di formulare commenti sul piano, sul programma o sulla politica in questione.

Articolo 11

Risultati della partecipazione dei membri del pubblico

Nel decidere riguardo al piano, al programma o alla politica in materia ambientale, le istituzioni e gli organi comunitari tengono debitamente conto dei risultati del processo di partecipazione dei membri del pubblico.

Le istituzioni e gli organi comunitari informano i membri del pubblico in merito al piano, al programma o alla politica, incluso il suo testo, nonché in merito alle motivazioni e alle considerazioni su cui è basata la decisione, inclusa l'informazione circa il processo di partecipazione del pubblico.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 12

Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi da parte dei soggetti abilitati

1.   Qualsiasi soggetto abilitato legittimato ad agire ai sensi dell'articolo 14 può, qualora ritenga che un atto o un'omissione di natura amministrativa abbia violato il diritto ambientale, presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo che ha adottato l'atto o, in caso di presunta omissione, che avrebbe dovuto adottarlo

La richiesta deve essere formulata per iscritto entro un termine non superiore a dodici settimane dalla data in cui l'atto amministrativo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o reso altrimenti accessibile ai membri del pubblico o, in caso di presunta omissione, entro dodici settimane dalla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere adottato ai termini di legge. Tale richiesta deve specificare la presunta violazione del diritto ambientale e la decisione che si intende ottenere.

2.   L'istituzione o l'organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa non sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e comunque entro dodici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo in questione emana una decisione scritta con la quale stabilisce le misure da adottare per assicurare il rispetto del diritto ambientale o respinge la richiesta. La decisione, che deve essere corredata di una motivazione, è rivolta al soggetto abilitato che ha presentato la richiesta.

3.   Qualora nonostante la dovuta diligenza non sia in grado di prendere una decisione su una richiesta di riesame interno entro i termini di cui al paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, l'istituzione o l'organo comunitario informa il soggetto abilitato che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento, indicando la data in cui prevede di adottare una decisione sulla richiesta.

4.   L'istituzione o l'organo comunitario adotta una decisione sulla richiesta di riesame interno entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della gravità della violazione del diritto ambientale e in ogni caso entro un termine non superiore a diciotto settimane dal ricevimento della richiesta. L'istituzione o l'organo in questione informa immediatamente il soggetto abilitato della decisione adottata.

Articolo 13

Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi da parte di membri del pubblico

1.     I membri del pubblico legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 15, che ritengono che un atto o un'omissione di natura amministrativa ha violato il diritto ambientale, possono, qualora tale atto o omissione li riguardi direttamente e individualmente, presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo comunitario che ha adottato l'atto o, in caso di presunta omissione, che avrebbe dovuto adottarlo.

La richiesta deve essere formulata per iscritto entro un termine non superiore a dodici settimane dalla data in cui l'atto amministrativo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o reso altrimenti accessibile ai membri del pubblico o, in caso di presunta omissione, entro dodici settimane dalla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere adottato ai termini di legge. Tale richiesta deve specificare la presunta violazione del diritto ambientale e la decisione che si intende ottenere.

2.     L'istituzione o l'organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa non sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e comunque entro otto settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo in questione emana una decisione scritta con la quale stabilisce le misure da adottare per assicurare il rispetto del diritto ambientale o respinge la richiesta. La decisione, che deve essere corredata di una motivazione, è rivolta al membro del pubblico che ha presentato la richiesta.

3.     Qualora, nonostante la dovuta diligenza, non sia in grado di prendere una decisione su una richiesta di riesame interno entro i termini di cui al paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, l'istituzione o l'organo comunitario informa il membro del pubblico che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento, indicando la data in cui prevede di adottare una decisione sulla richiesta.

4.     L'istituzione o l'organo comunitario adotta una decisione sulla richiesta di riesame interno entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura, della portata e della gravità della violazione del diritto ambientale, e comunque entro un termine non superiore a 45 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. L'istituzione o l'organo in questione informa immediatamente il membro del pubblico interessato della decisione adottata.

Articolo 14

Legittimazione ad agire dei soggetti abilitati

Ciascun soggetto abilitato può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 12 senza dover vantare un interesse sufficiente o far valere la violazione di un diritto a condizione che:

a)

sia stato riconosciuto in conformità degli articoli 19 e 20, e

b)

l'oggetto della richiesta rientri nelle sue attività statutarie.

Articolo 15

Legittimazione ad agire dei membri del pubblico

I membri del pubblico possono formulare una richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 13 a condizione di:

a)

vantare un interesse sufficiente o

b)

far valere la violazione di un diritto.

Articolo 16

Denunce al Mediatore

Qualora l'istituzione o l'organo comunitario non abbia preso, entro i termini previsti, una decisione su una richiesta di riesame interno formulata ai sensi dell'articolo 13, il membro del pubblico può presentare una denuncia al Mediatore, secondo le pertinenti disposizioni del trattato.

Articolo 17

Ricorsi presentati dinanzi alla Corte di giustizia da soggetti abilitati

1.   Il soggetto abilitato che abbia formulato una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 12 può, qualora ritenga che la decisione adottata da un'istituzione o da un organo comunitario in risposta alla sua richiesta sia insufficiente a garantire il rispetto del diritto ambientale, proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 230, paragrafo 4 del trattato per contestare la legittimità procedurale e sostanziale della decisione.

2.   Qualora l'istituzione o l'organo comunitario non abbia preso, entro il termine di cui all'articolo 12, una decisione su una richiesta di riesame interno formulata ai sensi del medesimo articolo, il soggetto abilitato può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 232, paragrafo 3 del trattato.

Articolo 18

Ricorsi presentati dinanzi alla Corte di giustizia da membri del pubblico

1.     I membri del pubblico che abbiano formulato una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 13, se ritengono che la decisione adottata da un'istituzione o da un organo comunitario in risposta alla loro richiesta sia insufficiente a garantire il rispetto del diritto ambientale, possono, qualora tale decisione li riguardi direttamente e individualmente, proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 230, paragrafo 4 del trattato per contestare la legittimità procedurale e sostanziale della decisione.

2.     Qualora l'istituzione o l'organo comunitario non abbia preso, entro il termine di cui all'articolo 13, una decisione su una richiesta di riesame interno formulata ai sensi del medesimo articolo, i membri del pubblico che hanno formulato la richiesta possono, a condizione di essere direttamente e individualmente interessati, proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 232, paragrafo 3 del trattato.

Articolo 19

Criteri per il riconoscimento dei soggetti abilitati

Per essere riconosciuti, i soggetti abilitati devono soddisfare i seguenti criteri:

a)

devono essere persone giuridiche indipendenti e senza fini di lucro, aventi come obiettivo la tutela dell'ambiente e/o la promozione dello sviluppo sostenibile o che, in un determinato momento, si trovano impegnate in un'azione concreta di protezione dell'ambiente in cui sono ubicate ;

b)

devono essere legalmente costituiti da più di due anni, nel corso dei quali devono aver operato attivamente ai fini della tutela dell'ambiente e/o della promozione dello sviluppo sostenibile secondo quanto stabilito dal proprio statuto;

c)

devono sostenere attività che non siano contrarie alle buone forme e non violino l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 20

Procedura per il riconoscimento dei soggetti abilitati

1.   La Commissione adotta le disposizioni necessarie a garantire il rapido riconoscimento dei soggetti abilitati che soddisfano i criteri di cui all'articolo 19. Tali disposizioni prevedono un riconoscimento caso per caso o un riconoscimento preventivo valido per un determinato periodo futuro.

2.   Ad intervalli periodici la Commissione verifica la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento.

Qualora un soggetto abilitato cessi di soddisfare i criteri di cui all'articolo 19, il riconoscimento è revocato. Il soggetto interessato è informato almeno un mese prima dell'adozione della relativa decisione. La decisione deve specificare i motivi della revoca e il soggetto abilitato ha il diritto di presentare ricorso .

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Misure di applicazione

Le istituzioni e gli organi comunitari adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni del presente regolamento. L'adeguamento ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento .

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica sei mesi dopo la data di cui al primo comma .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(2)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(3)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.

(5)  Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

(6)  Quarto programma comunitario di azione in materia ambientale (GU C 328 del 7.12.1987, pag. 1); quinto programma comunitario di azione in materia ambientale (GU C 138 del 17.9.1993, pag. 1).

(7)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26), direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17) e direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [sull'accesso alla giustizia in materia ambientale] (GU L ...).

(8)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(10)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

P5_TA(2004)0239

Accesso alla giustizia in materia ambientale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 624 — C5-0513/2003 — 2003/0246(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 624) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0513/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0189/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

esorta la Commissione e il Consiglio a fare in modo che gli Stati membri ratifichino quanto prima possibile la Convenzione di Århus;

3.

chiede alla Commissione e al Consiglio di creare e pubblicare un «quadro di valutazione per le convenzioni» riguardante le convenzioni internazionali in materia di ambiente e di esaminare continuamente, in occasione delle riunioni del Consiglio, tale «tabella dei risultati»;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0246

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

Un più ampio accesso del pubblico alla giustizia in materia ambientale consente di rimediare alle attuali carenze nell'applicazione del diritto ambientale, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria e in ultima analisi al miglioramento dell'ambiente.

(2)

Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito «convenzione di Århus»). Occorre adeguare la norme di diritto comunitario alle disposizioni della convenzione per consentire la conclusione di quest'ultima da parte della Comunità.

(3)

La convenzione di Århus garantisce il diritto di accesso alla giustizia al fine di contribuire alla tutela del diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere, spettante a ciascun individuo delle generazioni presenti e future.

(4)

La convenzione di Århus si compone di tre pilastri: accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale. Per dare attuazione al primo e al secondo pilastro della convenzione sono già state adottate due direttive: la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (5) e la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (6). È ora necessario dare attuazione al terzo pilastro della convenzione.

(5)

L'articolo 9, paragrafo 3 della convenzione di Århus prevede l'accesso a procedure di ricorso di natura giurisdizionale o non giurisdizionale nei confronti degli atti o delle omissioni dei privati o delle pubbliche autorità che violano il diritto ambientale. Secondo il principio di sussidiarietà, l'impugnazione degli atti e delle omissioni dei privati deve avvenire nel rispetto dei criteri previsti dalla legislazione dei singoli Stati membri.

(6)

Per dare piena attuazione al disposto dell'articolo 9, paragrafo 3 della convenzione di Århus e rafforzare la tutela dell'ambiente, occorre prevedere la possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale nei confronti degli atti e delle omissioni delle pubbliche autorità che violano il diritto ambientale. Tali procedimenti devono essere equi e non eccessivamente lunghi o onerosi. Occorre inoltre prevedere misure provvisorie di salvaguardia per assicurare l'intervento degli organi giurisdizionali e degli altri organi di ricorso.

(7)

Occorre altresì adottare apposite disposizioni riguardanti gli atti e le omissioni impugnabili dinanzi agli organi di ricorso. Devono essere soggetti a ricorso gli atti amministrativi aventi effetti esterni e giuridicamente vincolanti, nella misura in cui non siano adottati da organi o istituzioni che agiscono nell'esercizio del potere legislativo o giudiziario. Allo stesso modo, devono essere soggette a ricorso le omissioni, nei casi in cui il diritto ambientale preveda un obbligo di agire.

(8)

Trattandosi di una disciplina in costante evoluzione, è opportuno che la definizione di diritto ambientale si riferisca agli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, e in particolare alla protezione o al miglioramento dell'ambiente, compresa la salute umana e la protezione delle risorse naturali. Gli Stati membri devono avere la possibilità di estendere tale definizione al diritto ambientale di esclusiva origine nazionale.

(9)

I membri del pubblico che vantino un interesse sufficiente o facciano valere la violazione di un diritto devono avere la possibilità di promuovere ricorsi in materia ambientale dinanzi ad organi giurisdizionali o non giurisdizionali per contestare la legittimità procedurale e sostanziale di atti e omissioni di natura amministrativa che violano il diritto ambientale.

(10)

I soggetti attivi nel campo della tutela dell'ambiente e/o dello sviluppo sostenibile che soddisfino determinati requisiti devono avere la possibilità di promuovere ricorsi in materia ambientale per contestare la legittimità procedurale e sostanziale di atti e omissioni di natura amministrativa che violano il diritto ambientale. L'oggetto del ricorso deve rientrare nell'ambito delle loro attività statutarie.

(11)

È opportuno adottare apposite disposizioni per permettere all'autorità pubblica designata in base al diritto nazionale di riconsiderare l'atto amministrativo o — nel caso di un comportamento omissivo — di provvedere affinché sia adottato il provvedimento richiesto.

(12)

Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, il richiedente deve avere la possibilità di ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale contro gli atti o le omissioni della pubblica autorità.

(13)

La presente direttiva deve essere periodicamente riesaminata alla luce dell'esperienza acquisita e sulla base dei rapporti trasmessi dagli Stati membri. A seguito di tale riesame occorre procedere alla sua revisione. La Commissione deve presentare un rapporto di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Copia di tale rapporto deve essere inviata al Mediatore europeo perchè effettui una valutazione.

(14)

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di mantenere in vigore o di introdurre misure che prevedano un più ampio accesso alla giustizia.

(15)

Un presupposto per la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva e per un'applicazione sufficientemente uniforme della medesima è che le giurisdizioni nazionali si avvalgano della possibilità di chiedere una pronunzia in via pregiudiziale della Corte di giustizia delle Comunità europee allorché venga sollevata dinanzi ad esse una questione concernente l'interpretazione della legislazione comunitaria in materia ambientale e, qualora non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno contro le loro decisioni, adempiano coerentemente all'obbligo che è fatto loro dall'articolo 234 del trattato di rivolgersi alla Corte di giustizia per una pronunzia in via pregiudiziale.

(16)

Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri, in quanto il diritto di accesso alla giustizia deve essere garantito in modo da assicurare l'applicazione uniforme del diritto ambientale comunitario, e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(17)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e applica i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira in particolare a garantire l'effettiva tutela dell'ambiente e a promuovere l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce disposizioni volte a garantire l'accesso alla giustizia in materia ambientale ai membri del pubblico e ai soggetti abilitati.

La direttiva si applica fatte salve le altre disposizioni comunitarie riguardanti l'accesso alla giustizia in materia ambientale , qualora tali disposizioni siano più dettagliate o garantiscano un maggior accesso alla giustizia. Nei casi dubbi si applicano le disposizioni della presente direttiva. La direttiva si applica anche fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono un più ampio accesso alla giustizia rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

La presente direttiva stabilisce un quadro normativo minimo di accesso alla giustizia in materia ambientale. Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di continuare ad applicare o introdurre misure che prevedano un accesso alla giustizia in materia ambientale più ampio di quanto contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«autorità pubblica»,

i)

la pubblica amministrazione degli Stati membri, compresa l'amministrazione a livello nazionale, regionale o locale, ad esclusione dei pubblici ministeri e degli organi, delle amministrazioni o delle istituzioni che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo;

ii)

ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi con l'ambiente;

iii)

ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui ai punti i) o ii);

b)

«membro del pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

c)

«soggetto abilitato», qualsiasi associazione, organizzazione o gruppo che abbia come obiettivo la tutela dell'ambiente e che sia stato riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 9;

d)

«atto amministrativo», qualsiasi provvedimento amministrativo avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti adottato da una pubblica autorità in forza del diritto ambientale;

e)

«omissione amministrativa»l'inerzia amministrativa di una pubblica autorità a fronte di un obbligo giuridico di agire previsto dal diritto ambientale;

f)

«ricorsi in materia ambientale», le procedure di ricorso di natura amministrativa o giurisdizionale concernenti questioni aventi attinenza con l'ambiente , che si svolgono dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo imparziale e indipendente istituito dalla legge e si concludono con una decisione vincolante;

g)

«diritto ambientale», la normativa comunitaria e la legislazione adottata per recepire la normativa comunitaria che abbiano come obiettivo primario o sussidario la tutela o il miglioramento dell'ambiente, compresa la salute umana e la tutela o l'uso razionale delle risorse naturali, ad esempio nei seguenti settori:

i)

protezione delle risorse idriche;

ii)

protezione dal rumore;

iii)

protezione del suolo;

iv)

inquinamento atmosferico;

v)

pianificazione e gestione del territorio;

vi)

conservazione della natura e biodiversità;

vii)

gestione dei rifiuti;

viii)

sostanze chimiche, compresi biocidi e pesticidi;

ix)

biotecnologie;

x)

altre emissioni, scarichi e rilasci nell'ambiente;

xi)

valutazione di impatto ambientale;

xii)

accesso alle informazioni ambientali e partecipazione del pubblico ai processi decisionali.

2.   Gli Stati membri possono includere nella definizione di cui al paragrafo 1, lettera g) il diritto ambientale di esclusiva origine nazionale.

Articolo 3

Atti e omissioni dei privati

Gli Stati membri provvedono affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente stabiliti dal diritto nazionale possano promuovere ricorsi in materia ambientale contro gli atti e le omissioni dei privati e delle autorità pubbliche che violano le disposizioni delle leggi nazionali relative all'ambiente.

Articolo 4

Legittimazione ad agire dei membri del pubblico

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i membri del pubblico abbiano accesso a ricorsi in materia ambientale, e in particolare a misure provvisorie di salvaguardia, per contestare la legittimità sostanziale e procedurale di atti e omissioni amministrativi che violano il diritto ambientale:

a)

qualora vantino un interesse sufficiente, o

b)

qualora facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo esiga tale presupposto.

Le richieste riguardanti le misure provvisorie di salvaguardia non sono soggette al rispetto della procedura di cui all'articolo 6.

2.   Gli Stati membri determinano le nozioni di interesse sufficiente e di violazione di un diritto ai fini del paragrafo 1 in base alle disposizioni di diritto nazionale, coerentemente con l'obiettivo di assicurare un ampio accesso alla giustizia.

Articolo 5

Legittimazione ad agire dei soggetti abilitati

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti abilitati riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 abbiano accesso a ricorsi in materia ambientale, e in particolare a misure provvisorie di salvaguardia, senza dover dimostrare un interesse sufficiente o far valere la violazione di un diritto, a condizione che, a norma dell'articolo 8, l'oggetto del ricorso rientri specificamente nelle loro attività statutarie e che il ricorso riguardi il loro ambito geografico specifico di azione.

2.    Nelle cause transfrontaliere gli Stati membri garantiscono procedimenti equi e non discriminatori.

3.   Le richieste riguardanti le misure provvisorie di salvaguardia non sono soggette al rispetto della procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Richiesta di riesame interno

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i membri del pubblico e i soggetti abilitati legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 5, possano, qualora ritengano che un atto o un'omissione di natura amministrativa abbia violato il diritto ambientale, presentare una richiesta di riesame interno all'autorità pubblica designata in base al diritto nazionale.

Gli Stati membri stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della richiesta. I termini non devono essere inferiori a quattro settimane dalla data di adozione dell'atto amministrativo o, in caso di presunta omissione, dalla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere adottato secondo la legge.

2.   L'autorità pubblica di cui al paragrafo 1 prende in considerazione la richiesta a meno che essa non sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e in ogni caso entro dodici settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità emana una decisione scritta con la quale stabilisce le misure da adottare per assicurare il rispetto del diritto ambientale o respinge la richiesta. La decisione è rivolta al membro del pubblico o al soggetto abilitato che ha presentato la richiesta e deve essere motivata.

3.   Qualora nonostante la dovuta diligenza non sia in grado di prendere una decisione su una richiesta di riesame interno entro i termini di cui al paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, l'autorità informa il richiedente dei motivi di impedimento, indicando la data in cui prevede di adottare una decisione sulla richiesta.

4.   L'autorità pubblica adotta una decisione sulla richiesta di riesame interno entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della gravità della violazione del diritto ambientale, e in ogni caso entro diciotto settimane dal ricevimento della richiesta. L'autorità pubblica informa immediatamente il richiedente della decisione adottata.

Articolo 7

Ricorsi in materia ambientale

Il richiedente può promuovere un ricorso in materia ambientale qualora l'autorità pubblica non abbia adottato una decisione su una richiesta di riesame interno entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 o qualora a suo giudizio la decisione adottata da tale autorità sia inadeguata ad assicurare il rispetto del diritto ambientale. Tuttavia il riesame interno non può essere considerato un presupposto per promuovere un ricorso in materia ambientale.

Il primo comma non limita il diritto a promuovere ricorsi in materia ambientale o a presentare richieste di intervento ai sensi della legislazione nazionale.

Articolo 8

Criteri per il riconoscimento dei soggetti abilitati

Per essere riconosciuti quali soggetti abilitati, le organizzazioni, le associazioni e i gruppi internazionali, nazionali, regionali o locali devono soddisfare i seguenti criteri:

a)

devono essere persone giuridiche indipendenti e senza fini di lucro, aventi come obiettivo la tutela dell'ambiente e/o la promozione dello sviluppo sostenibile oppure enti o persone giuridiche che, in un determinato momento, si trovino impegnati in un'azione concreta di tutela dell'ambiente in cui sono ubicati ;

b)

devono disporre di una struttura organizzativa idonea a garantire il perseguimento dei fini statutari;

c)

devono essere dotati di personalità giuridica e aver operato attivamente ai fini della tutela dell'ambiente e/o dello sviluppo sostenibile , secondo quanto previsto dal proprio statuto, per un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro in cui sono costituiti, ma in ogni caso non superiore a tre anni;

d)

devono sostenere attività che non siano contrarie alle buone forme e non violino lo stato di diritto;

e)

devono aver fatto certificare il proprio bilancio di esercizio da un revisore ufficiale per un determinato periodo di tempo stabilito da ciascuno Stato membro secondo quanto disposto dalla lettera c).

Articolo 9

Procedura per il riconoscimento dei soggetti abilitati

1.   Gli Stati membri istituiscono una procedura per garantire il rapido riconoscimento dei soggetti abilitati che soddisfino i criteri di cui all'articolo 8; tale procedura può consistere in un riconoscimento caso per caso («riconoscimento ad hoc»), o in un riconoscimento preventivo. La capacità di agire in giudizio dei soggetti abilitati può essere esaminata anche al momento di decidere su una questione che costituisce l'oggetto di un ricorso.

Gli Stati membri che scelgono una procedura di riconoscimento preventivo devono prevedere anche la possibilità di un riconoscimento rapido ad hoc nell'ambito del ricorso in materia ambientale in oggetto .

2.   Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti responsabili del riconoscimento.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni di rigetto delle richieste di riconoscimento possano essere impugnate dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.

4.   Gli Stati membri definiscono le modalità della procedura di riconoscimento.

Articolo 10

Disposizioni relative ai ricorsi in materia ambientale

Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso di cui alla presente direttiva siano obiettive, eque, rapide e giuste e offrano rimedi adeguati ed effettivi. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi in materia ambientale non siano eccessivamente onerosi .

Al fine di garantire l'accesso a ricorsi in materia ambientale i cui costi non siano eccessivamente onerosi, gli Stati membri fanno sì che i membri del pubblico siano informati quanto prima possibile del costo previsto per tali ricorsi.

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico sia informato tempestivamente riguardo a come e quando promuovere un ricorso in materia ambientale.

Le decisioni adottate in virtù della presente direttiva sono emanate o registrate per iscritto e sono accessibili al pubblico.

Gli Stati membri prendono in considerazione l'istituzione di idonei meccanismi di assistenza per rimuovere o ridurre le barriere finanziarie e di altro tipo che ostacolano l'accesso alla giustizia.

In nessun caso, e in base al disposto degli articoli da 3 a 5, sarà omesso di accogliere le domande di accesso alla giustizia a causa della mancanza di capacità economica del ricorrente.

D'altro canto, gli Stati membri istituiranno uffici d'informazione e/o altri meccanismi d'informazione per spiegare in modo particolareggiato come accedere agli strumenti giuridici nei ricorsi in materia ambientale descritti nella presente direttiva.

Articolo 11

Rapporti sull'applicazione della direttiva

Entro il 1o gennaio 2011, ciascuno Stato membro predispone un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri trasmettono i loro rapporti alla Commissione entro sei mesi .

I rapporti esaminano fra l'altro l'efficacia dei ricorsi in materia ambientale rispetto alle spese, ai rimedi e al riconoscimento dei soggetti abilitati.

Sulla base dei rapporti nazionali la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto comunitario sull'applicazione della presente direttiva e può proporre le modifiche eventualmente necessarie. Copia di tale rapporto è inviata al Mediatore europeo perché effettui una valutazione.

Articolo 12

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre i 1o luglio 2006 . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  GU C ...

(3)  GU C ...

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.

(5)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(6)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

P5_TA(2004)0240

Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (COM(2003) 319 — C5-0256/2003 — 2003/0107(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 319) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0256/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0177/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0107

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione «Sicurezza delle attività minerarie: situazione dopo i recenti incidenti» (5) definisce, tra gli interventi prioritari, un'iniziativa volta a regolamentare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive. Tale intervento è inteso ad integrare le iniziative riguardanti la prevista modifica della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (6) e la preparazione di un documento sulle migliori tecniche disponibili riguardanti la roccia sterile e gli sterili derivanti dalle attività estrattive nell'ambito della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (7).

(2)

Nella risoluzione del 19 giugno 2001 sulla comunicazione in questione (8), il Parlamento europeo ha sostenuto con forza la necessità di una direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive.

(3)

Nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (9), gli obiettivi fissati per i rifiuti che vengono ancora prodotti sono i seguenti: ridurne il livello di pericolosità; far sì che essi presentino il minor rischio possibile; privilegiare il recupero e soprattutto il riciclo; ridurre al minimo il quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento e garantire uno smaltimento sicuro; trattare i rifiuti destinati allo smaltimento il più vicino possibile al luogo in cui sono stati prodotti purché ciò non comporti una minor efficacia delle operazioni di trattamento dei rifiuti. La decisione n. 1600/2002/ CE prevede inoltre, tra le azioni prioritarie rispetto agli incidenti e alle catastrofi, la preparazione di misure che contribuiscano ad evitare il pericolo di incidenti rilevanti, con particolare riguardo a quelli connessi alle attività estrattive, e lo sviluppo di misure in materia di rifiuti di estrazione. Infine, un'altra azione prioritaria contemplata dalla decisione consiste nella promozione di una gestione sostenibile delle industrie estrattive nell'intento di ridurne l'impatto ambientale.

(4)

In conformità degli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria in materia di ambiente, è necessario fissare requisiti minimi per prevenire o ridurre, per quanto possibile, qualsiasi effetto negativo sull'ambiente o sulla salute umana derivante dalla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, come gli sterili (cioè i solidi che rimangono dopo il trattamento di minerali con varie tecniche), la roccia sterile e lo strato di copertura (cioè il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per accedere ad un giacimento o un corpo minerario) e il topsoil (cioè lo strato più superficiale del terreno) , a condizione che tali rifiuti rientrino nella definizione di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (10). La presente direttiva dovrebbe pertanto disciplinare la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive onshore. .

(5)

In conformità dell'articolo 24 della Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, adottata nel quadro del vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, è necessario proteggere le risorse naturali alla base dello sviluppo economico e sociale e invertire l'attuale tendenza al degrado delle risorse naturali, mediante una gestione sostenibile e integrata delle stesse.

(6)

Per evitare duplicazioni e disposizioni amministrative sproporzionate, il campo di applicazione della presente direttiva deve essere limitato alle operazioni ritenute prioritarie per realizzare gli obiettivi fissati.

(7)

Le disposizioni della presente direttiva non devono pertanto applicarsi ai flussi di rifiuti generati durante l'estrazione di minerali o le operazioni di trattamento che non sono tuttavia direttamente connessi ai processi di estrazione o di trattamento. Se i suddetti rifiuti vengono depositati sul terreno o interrati, si applicano le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti  (11).

(8)

Analogamente, le disposizioni della presente direttiva non devono applicarsi ai rifiuti derivanti dall'estrazione e dal trattamento di risorse minerarie in alto mare, mentre ai rifiuti non inquinati derivanti dalla prospezione di risorse minerali, ai rifiuti inerti non pericolosi e alla terra non inquinata derivanti dall'estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di risorse minerali si applicano solo alcune disposizioni, visti i minori rischi ambientali che tali rifiuti comportano.

(9)

Inoltre, anche se la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che possono essere radioattivi rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, questa non deve riguardare gli aspetti specifici della radioattività.

(10)

Al fine di rispettare i principi e le priorità della direttiva 75/442/CEE, ed in particolare gli articoli 3 e 4, gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori impegnati nell'industria estrattiva facciano tutto il necessario per prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative, effettive o potenziali, sull'ambiente o sulla salute umana connesse alla gestione dei rifiuti generati dalle industrie estrattive.

(11)

Tali misure devono fondarsi sul concetto di «migliori tecniche disponibili» di cui alla direttiva 96/61/CE e, nell'applicarle, gli Stati membri devono determinare in che modo le caratteristiche tecniche delle strutture di deposito dei rifiuti, la loro ubicazione geografica e le condizioni ambientali locali possano eventualmente essere prese in esame.

(12)

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori dell'industria estrattiva elaborino adeguati piani di gestione dei rifiuti per il trattamento, il recupero e il deposito dei rifiuti di estrazione. I piani devono essere strutturati in modo tale da garantire un'adeguata pianificazione delle varie soluzioni di gestione dei rifiuti al fine di ridurre al minimo la produzione e la pericolosità dei rifiuti e di incentivarne il recupero. Infine, i rifiuti delle industrie estrattive devono essere caratterizzati rispetto alla loro composizione per garantire, nei limiti del possibile, che reagiscano unicamente secondo modalità prevedibili.

(13)

Per ridurre al minimo il rischio di incidenti e garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, gli Stati membri devono garantire che ciascun operatore adotti e applichi una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti riguardo ai rifiuti. A livello di prevenzione, tale politica deve comportare la messa in atto di un sistema di gestione della sicurezza, la presentazione di piani di emergenza in caso di incidente e la divulgazione delle informazioni in materia di sicurezza alle persone che possono essere colpite da un incidente rilevante. In caso di incidente, gli operatori devono essere tenuti a fornire alle autorità competenti tutte le informazioni del caso necessarie per attenuare i danni ambientali effettivi o potenziali. Queste disposizioni particolari non devono applicarsi alle strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive che rientrano nell'ambito della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

(14)

Vista la particolare natura della gestione dei rifiuti derivanti dalle industrie estrattive, è necessario introdurre procedimenti speciali di richiesta e autorizzazione per tutte le categorie di strutture di deposito a cui vengono conferiti tali rifiuti. I procedimenti devono essere in linea con le disposizioni generali in materia di autorizzazioni stabilite dall'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE.

(15)

Gli Stati membri devono garantire che, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (convenzione di Århus), sottoscritta dalla Comunità europea, il pubblico venga informato sulle domande di autorizzazione per la gestione dei rifiuti e che il pubblico interessato venga consultato prima del rilascio dell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti.

(16)

Occorre indicare chiaramente i requisiti ai quali devono rispondere le strutture di deposito dei rifiuti al servizio delle industrie estrattive per quanto riguarda l'ubicazione, la gestione, il controllo, la chiusura e le misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di pericoli per l'ambiente, in un'ottica di breve e di lungo termine, ed in particolare riguardo all'inquinamento delle acque sotterranee dovuto all'infiltrazione di percolato nel suolo.

(17)

È necessario definire chiaramente le categorie di strutture utilizzate per il deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive, alla luce dei probabili effetti inquinanti dovuti al funzionamento delle suddette strutture o ad incidenti che comportino la fuoriuscita di rifiuti dalla struttura stessa.

(18)

Anche i rifiuti utilizzati per la ripiena dei vuoti di miniera devono essere soggetti ad alcuni obblighi per la protezione delle acque di superficie e sotterranee e per garantire la stabilità dei rifiuti e un adeguato monitoraggio alla cessazione delle attività di smaltimento.

(19)

Per garantire che le strutture di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive siano costruite adeguatamente e sottoposte a corretta manutenzione, gli Stati membri devono intervenire opportunamente per garantire che la progettazione, l'ubicazione e la gestione di tali strutture siano sotto la responsabilità di persone competenti sotto il profilo tecnico. La formazione e le conoscenze acquisite dagli operatori e dal personale devono essere tali da garantire loro le competenze necessarie. Le autorità competenti devono inoltre verificare, con loro piena soddisfazione, che gli operatori garantiscano disposizioni adeguate riguardo alla costruzione e alla manutenzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti o all'ampliamento o alla modifica delle strutture esistenti, compresa la fase successiva alla chiusura della struttura e/o alla cessazione delle attività estrattive.

(20)

Occorre definire i tempi e le modalità di chiusura delle strutture di deposito al servizio delle industrie estrattive, nonché gli obblighi e le responsabilità dell'operatore della struttura nel periodo successivo alla chiusura.

(21)

Gli Stati membri devono provvedere affinché gli operatori delle industrie estrattive applichino controlli sulle attività di monitoraggio e gestione, per evitare l'inquinamento delle acque e del suolo e per individuare qualsiasi effetto potenzialmente nocivo per l'ambiente o per la salute umana dovuto alle proprie strutture di deposito. Inoltre, per ridurre al minimo l'inquinamento delle acque, è necessario che il deposito di rifiuti nei corpi idrici recettori sia conforme alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (12). Occorre inoltre ridurre ai livelli minimi possibili le concentrazioni di cianuro e di suoi composti nei bacini di decantazione degli sterili di alcune industrie estrattive con il ricorso alle migliori tecniche disponibili, visto che tali sostanze hanno effetti tossici e dannosi. Devono pertanto essere fissati limiti massimi di concentrazione per evitare tali effetti tossici e dannosi.

(22)

L'operatore di una struttura per il deposito dei rifiuti delle industrie estrattive deve essere tenuto a prestare una garanzia finanziaria, sotto forma di cauzione o di altro strumento equivalente, per far sì che vengano rispettati tutti gli obblighi risultanti dall'autorizzazione, compresi quelli riguardanti la chiusura del sito e la fase successiva alla chiusura. La garanzia finanziaria deve essere sufficiente a coprire il costo di ripristino del sito effettuato da terze parti indipendenti e in possesso delle adeguate qualifiche. Tale garanzia deve inoltre essere disponibile prima dell'avvio delle operazioni di deposito dei rifiuti all'interno della struttura adibita a tal fine e deve essere attualizzata periodicamente. Infine, in base al principio «chi inquina paga» e in linea con la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (13), è importante precisare che gli operatori impegnati nelle industrie estrattive devono disporre di un'adeguata copertura per la responsabilità civile riguardo ai danni ambientali o alla minaccia imminente di danni dovuti alle operazioni che effettuano.

(23)

Nel caso di strutture di deposito dei rifiuti dell'industria estrattiva che possano verosimilmente avere effetti negativi significativi a livello transfrontaliero sull'ambiente nel territorio di un altro Stato membro, occorre istituire una procedura comune che agevoli la consultazione tra paesi limitrofi. Tale procedura deve servire a garantire un adeguato scambio di informazioni tra le autorità e una corretta informazione del pubblico in merito alle strutture che possono avere impatti negativi per l'ambiente.

(24)

Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità competenti organizzino un sistema efficace di ispezioni o di misure di controllo equivalenti per le strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive. Fatti salvi gli obblighi contenuti nell'autorizzazione, prima dell'avvio delle operazioni di deposito occorre effettuare un'ispezione per verificare che le condizioni stabilite dall'autorizzazione siano rispettate. Gli Stati membri devono inoltre garantire che gli operatori e chi subentra ad essi conservino registri aggiornati su tali strutture di deposito dei rifiuti e che avvenga un opportuno trasferimento di informazioni tra l'operatore e il successore per quanto riguarda lo stato della struttura e le operazioni che vi vengono svolte.

(25)

Gli Stati membri devono inviare rapporti periodici alla Commissione riguardo all'attuazione della direttiva, contenenti anche informazioni sugli incidenti o sugli incidenti sfiorati. Sulla base di tali rapporti, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.

(26)

Gli Stati membri devono fissare le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, garantendone l'applicazione; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(27)

È necessario che gli Stati membri garantiscano che sia stilato un inventario dei siti chiusi situati sul loro territorio, dal momento che tali siti comportano spesso elevati rischi ambientali. Gli Stati membri e la Comunità hanno la responsabilità di ripristinare i siti abbandonati suscettibili di avere serie ripercussioni negative sull'ambiente. Dovrebbe pertanto essere possibile fare ricorso ai Fondi strutturali e ad altri finanziamenti comunitari pertinenti per redigere inventari e adottare misure per bonificare le strutture in questione.

(28)

La Commissione deve garantire un adeguato scambio di informazioni tecnico-scientifiche sulle modalità di inventariare le strutture di deposito dei rifiuti chiuse a livello di Stati membri e sullo sviluppo di metodi per aiutare gli Stati membri a conformarsi all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE in occasione del ripristino di strutture chiuse. Deve inoltre essere garantito lo scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili, sia all'interno degli Stati membri che tra di essi.

(29)

La presente direttiva potrebbe essere uno strumento utile di cui tener conto al momento di verificare che i progetti beneficiari di finanziamenti comunitari nel contesto degli aiuti allo sviluppo contemplino le misure necessarie a prevenire o ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi sull'ambiente. Tale approccio è coerente con l'articolo 6 del trattato, in particolare per quanto concerne l'integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella politica comunitaria in materia di cooperazione allo sviluppo.

(30)

L'obiettivo della presente direttiva, che è quello di migliorare la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, non può essere conseguito in maniera efficace dai singoli Stati membri, in quanto l'impropria gestione di questi rifiuti può causare inquinamento transfrontaliero. Secondo il principio «chi inquina paga», è necessario anche tener conto degli eventuali danni causati all'ambiente dai rifiuti delle industrie estrattive. Divergenze nell'applicazione del principio «chi inquina paga» a livello nazionale possono creare sensibili disparità nell'onere finanziario imposto agli operatori economici. L'esistenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive ostacola inoltre la possibilità di garantire una gestione minima e responsabile di tali rifiuti in condizioni di sicurezza e di garantirne il massimo recupero in tutta la Comunità. Poiché pertanto, alla luce della scala e degli effetti dell'azione proposta, tale obiettivo può essere raggiunto più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare misure ai sensi del principio di sussidiarietà stabilito nell'articolo 5 del trattato .

(31)

I provvedimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottati in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (14).

(32)

Il funzionamento delle strutture di deposito dei rifiuti esistenti al momento del recepimento della presente direttiva deve essere oggetto di regolamentazione per poter adottare, entro un determinato periodo di tempo, provvedimenti per adeguarle alle disposizioni della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

Al fine di garantire un'applicazione continua e coerente dei principi e delle priorità fissati nella direttiva 75/442/CEE, ed in particolare negli articoli 3 e 4, la presente direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, nonché eventuali rischi per la salute umana conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Al fine di garantire un'applicazione coerente dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 2, la presente direttiva si applica alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, di seguito «rifiuti di estrazione», cioè ai rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave , come gli sterili (cioè i solidi che rimangono dopo il trattamento di minerali con varie tecniche), la roccia sterile e lo strato di copertura (cioè il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per accedere ad un giacimento o un corpo minerario) e il topsoil (cioè lo strato più superficiale del terreno), a condizione che tali rifiuti rientrino nella definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE. La presente direttiva disciplina pertanto la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive onshore .

La direttiva 75/442/CEE o la legislazione nazionale equivalente continuano ad applicarsi a tutti gli aspetti della gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che non rientrano nella presente direttiva.

2.   Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

a)

i rifiuti prodotti durante la prospezione, l'estrazione e il trattamento di risorse minerali, ma che non derivano direttamente da tali operazioni, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie usate e gli accumulatori;

b)

i rifiuti derivanti dalle attività di estrazione e di trattamento in alto mare delle risorse minerali ;

c)

i rifiuti prodotti in un sito di estrazione o di trattamento e trasportati per essere depositati sul terreno o interrati in un sito esterno all'industria estrattiva ;

3.    Alle seguenti sostanze, a condizione che rientrino nella definizione di rifiuti di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, si applicano solo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6, dell'articolo 7, dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) ad e) , dell'articolo 12, dell'articolo 13, paragafi da 1 a 3 e dell'articolo 18 della presente direttiva:

a)

rifiuti inerti non pericolosi e terra non inquinata derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio delle risorse minerali;

b)

rifiuti derivanti dalla prospezione di risorse minerali .

4.   Fatte salve altre normative comunitarie in vigore, ai rifiuti disciplinati dalla presente direttiva non si applica la direttiva 1999/31/CE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, per:

1)

«rifiuto»: s'intende la definizione di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;

2)

«rifiuto pericoloso»: s'intende la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (15);

3)

«rifiuto inerte»: s'intendono i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolato e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità del percolato devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche;

4)

«risorsa minerale» o «minerale»: s'intende un deposito naturale nella crosta terrestre di un composto organico o inorganico, quali idrocarburi, scisti bituminosi, carbone, lignite, metalli e minerali metallici , pietra, ardesia, argilla, ghiaia o sabbia; è incluso il gas naturale ed è esclusa l'acqua;

5)

«industrie estrattive»: s'intendono tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto;

6)

«trattamento»: s'intende il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici , termici o chimici svolti sulle risorse minerali al fine di estrarre e trattare il minerale, compresa la riduzione delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti precedentemente scartati ;

7)

«sterili»: s'intende il materiale solido che rimane dopo il trattamento dei minerali per separazione (ad esempio, frantumazione, macinazione, vagliatura, flottazione e altre tecniche fisico-chimiche) per ricavare i minerali pregiati dalla roccia meno pregiata;

8)

«cumulo»: s'intende una struttura attrezzata per lo smaltimento dei rifiuti solidi in superficie;

9)

«diga»: s'intende una struttura attrezzata, progettata per contenere o confinare l'acqua e/o i rifiuti all'interno di un bacino di decantazione;

10)

«bacino di decantazione»: s'intende una struttura naturale o attrezzata per lo stoccaggio, la discarica o lo smaltimento di rifiuti fini, in genere gli sterili, nonché quantitativi variabili di acqua allo stato libero derivanti dal trattamento delle risorse minerali e dalla depurazione e riciclaggio dell'acqua di processo;

11)

«cianuro dissociabile con un acido debole»: s'intende il cianuro e i suoi composti che si dissociano con un acido debole ad un pH determinato;

12)

«percolato»: s'intende qualsiasi liquido che filtra attraverso i rifiuti depositati e che viene emesso dalla struttura di deposito dei rifiuti o vi è contenuto, compreso il drenaggio inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente se non viene trattato adeguatamente;

13)

«struttura di deposito dei rifiuti»: s'intende qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione , e che comprende una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti di miniera dove vengono risistemati i rifiuti dopo l'estrazione del minerale;

14)

«incidente rilevante»: s'intende un evento avvenuto nel sito che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno del sito;

15)

«sostanza pericolosa»: s'intende una sostanza, una miscela o un preparato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose  (16) e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi  (17);

16)

«migliori tecniche disponibili»: s'intendono le tecniche definite all'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE;

17)

«corpo idrico recettore»: s'intendono le acque di superficie definite all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE, le acque sotterranee definite all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE, le acque di transizione definite all'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva 2000/60/CE e le acque costiere di cui all'articolo 2, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE;

18)

«ripristino»: s'intende il trattamento del terreno sul quale si trova la struttura di deposito dei rifiuti, al fine di ripristinare uno stato soddisfacente del terreno rispetto alla situazione precedente l'inizio delle attività, in particolare riguardo almeno alla qualità del suolo (considerando in particolare la sua composizione e struttura) , alla flora e alla fauna selvatiche, agli habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici;

19)

«pubblico»: s'intende una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

20)

«pubblico interessato»: s'intende il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 della presente direttiva o che ha un interesse da far valere in tali processi; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale;

21)

«operatore»: s'intende la persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui avviene la gestione dei rifiuti, comprese le fasi operative e quelle successive alla chiusura;

22)

«detentore dei rifiuti»: s'intende chi produce i rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

23)

«persona competente»: s'intende una persona fisica che dispone delle conoscenze tecniche e dell'esperienza prescritte dal diritto nazionale dello Stato membro in cui opera la persona in questione e necessarie per svolgere le funzioni derivanti dalla presente direttiva;

24)

«autorità competente»: s'intende l'autorità designata dallo Stato membro e che ha il compito di svolgere le funzioni derivanti dalla presente direttiva;

25)

«sito»: s'intende tutto il terreno situato in una precisa zona geografica e gestito da un operatore.

Articolo 4

Disposizioni generali

1.   Gli Stati membri garantiscono che l'operatore di una struttura di deposito dei rifiuti faccia tutto il necessario per impedire e ridurre il più possibile gli effetti negativi per l'ambiente e/o per la salute umana derivanti dalla gestione della struttura, anche dopo la chiusura della stessa, e per impedire il verificarsi di incidenti rilevanti connessi alla struttura e limitarne le conseguenze per l'ambiente e per la salute umana.

2.   Le misure, necessarie per il conseguimento di tali obiettivi, di cui al paragrafo 1 si basano, tra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili, senza che venga imposto l'impiego di alcuna tecnica o tecnologia specifica, ma tenendo conto delle caratteristiche tecniche della struttura di deposito, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

Articolo 5

Piano di gestione dei rifiuti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore elabori un piano di gestione dei rifiuti per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di prospezione e di estrazione in strutture di deposito dei rifiuti .

2.   Il piano di gestione dei rifiuti persegue gli obiettivi elencati di seguito:

a)

prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità, in particolare:

i)

tenendo conto delle opzioni in materia di gestione dei rifiuti nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e trattamento dei minerali;

ii)

tenendo conto delle modifiche che i rifiuti possono subire a seguito dell'aumento della superficie e dell'esposizione a particolari condizioni esterne;

iii)

prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti nei vuoti di miniera dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione è fattibile dal punto di vista pratico e non presenta rischi per l'ambiente , conformemente alle norme in materia ambientale attualmente vigenti a livello comunitario e, ove pertinenti, alle prescrizioni della presente direttiva e se non è contraria all'interesse pubblico per quanto riguarda l'ulteriore sfruttamento paesaggistico ;

iv)

ripristinando il topsoil dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti o, se non fosse possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando il topsoil altrove;

v)

impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali;

b)

incentivare il recupero dei rifiuti attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti interessati, se queste operazioni non comportano rischi per l'ambiente , conformemente alle norme ambientali vigenti a livello comunitario e/o, ove pertinenti, ad altre prescrizioni della presente direttiva ;

c)

assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti a breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, già nella fase di progettazione, della gestione a breve e lungo termine durante il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti, e optando per un progetto concepito in modo tale da rendere minima e infine nulla la necessità di monitoraggio, controllo e gestione della struttura dopo la sua chiusura al fine di prevenire, o quanto meno minimizzare, eventuali effetti negativi a lungo termine, riconducibili alla fuoriuscita dalla struttura di inquinanti trasportati dall'atmosfera o dalle acque, nonché a garantire la stabilità geotecnica a lungo termine di cumuli o dighe che sorgano al di sopra della superficie preesistente del terreno.

3.   Il piano di gestione dei rifiuti presenta almeno i seguenti elementi:

a)

caratterizzazione dei rifiuti a norma dell'allegato II e stima del quantitativo totale di rifiuti che verranno prodotti nella fase operativa;

b)

descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti;

c)

descrizione delle modalità in cui possono presentarsi gli effetti sull'ambiente o sulla salute umana a seguito dello smaltimento dei rifiuti e dei provvedimenti preventivi da adottare, al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b), d) e e) ;

d)

procedure di controllo e monitoraggio proposte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c);

e)

piano proposto per il ripristino e la chiusura , ivi compresi le procedure connesse alla fase successiva alla chiusura e il monitoraggio di cui all'articolo 12;

f)

misure per prevenire il deterioramento dello status delle acque e l'inquinamento dell'atmosfera del suolo ai sensi dell'articolo 13.

Il piano di gestione dei rifiuti contiene informazioni sufficienti, che consentano all'autorità competente di verificare la conformità alle disposizioni della presente direttiva da parte dell'operatore. I piani devono comprovare, in particolare, in che modo l'opzione e il metodo scelti conformemente al paragrafo 2, lettera a) (i), rispondono agli obiettivi del piano di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 2, lettera a).

4.   Il piano di gestione dei rifiuti viene riesaminato ogni cinque anni ed eventualmente modificato se subentrano cambiamenti rilevanti nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti o nel tipo di rifiuti smaltiti. Tutte le eventuali modifiche vengono notificate all'autorità competente.

5.   I piani predisposti nell'ambito di altre normative nazionali o comunitarie e contenenti le informazioni descritte nel paragrafo 3 possono essere utilizzati per evitare la presentazione superflua di informazioni e la ripetizione di attività da parte dell'operatore, a condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.

Articolo 6

Prevenzione di incidenti rilevanti e informazione

1.   Il presente articolo si applica alle strutture di gestione dei rifiuti di categoria A definite all'articolo 9, ad esclusione delle strutture che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE.

2.   Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare la direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)  (18) e la direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)  (19), gli Stati membri garantiscono che vengano individuati i rischi di incidenti rilevanti e che a livello di progettazione, costruzione, funzionamento e manutenzione , chiusura e post-chiusura della struttura di deposito dei rifiuti vengano incorporati tutti gli elementi necessari per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente, compresi eventuali impatti transfrontalieri.

3.   Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2:

a)

l'operatore è tenuto a formulare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti in materia di rifiuti e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che la attui, in base agli elementi del punto 1 dell'allegato I. Nell'ambito di tale politica, l'operatore nomina un responsabile della sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. L'operatore trasmette all'autorità competente una relazione di sicurezza che illustra le modalità di attuazione della politica e del sistema di cui sopra. L'operatore prepara inoltre un piano di emergenza interno contenente le misure da adottare nel sito nel caso si verifichi un incidente;

b)

le autorità competenti preparano un piano di emergenza esterno riguardo alle misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. L'operatore fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie per consentirle di preparare tale piano.

4.   I piani di emergenza del paragrafo 3 perseguono i seguenti obiettivi:

a)

limitare e controllare gli incidenti rilevanti e altri incidenti onde ridurne al minimo gli effetti, e soprattutto limitare i danni alla salute umana o all'ambiente e ai beni;

b)

mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute umana, l'ambiente e i beni contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e di altri incidenti;

c)

comunicare le informazioni necessarie al pubblico e ai servizi o alle autorità interessate della zona;

d)

garantire il ripristino, il recupero e il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Gli Stati membri garantiscono che, in caso di incidente rilevante, l'operatore comunichi immediatamente all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entità, effettiva o potenziale, del danno ambientale.

5.   Gli Stati membri garantiscono che al pubblico interessato venga data tempestivamente la possibilità di partecipare fattivamente alla preparazione o al riesame del piano di emergenza esterno di cui al paragrafo 3. A tal fine il pubblico interessato è informato di qualsiasi proposta e dispone di tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti.

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico interessato possa esprimere osservazioni entro termini ragionevoli e che, nell'adottare la decisione sul piano di emergenza esterno, si tengano in debito conto tali osservazioni.

6.   Gli Stati membri garantiscono che le informazioni riguardanti le misure di sicurezza e le azioni da intraprendere in caso di incidente, che devono contenere almeno gli elementi descritti al punto 2 dell'allegato I, vengano divulgate gratuitamente e automaticamente al pubblico interessato.

Tali informazioni vengono riesaminate ogni tre anni ed eventualmente aggiornate.

Articolo 7

Domanda e autorizzazione

1.   Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE le strutture di deposito dei rifiuti non possono operare senza l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. L'autorizzazione contiene gli elementi indicati al paragrafo 2 e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura in base ai criteri dell'articolo 9. Eventuali modifiche strutturali di tipo qualitativo o quantitativo successive all'ottenimento dell'autorizzazione operativa devono essere a loro volta autorizzate.

A condizione che vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo, le autorizzazioni rilasciate nell'ambito di altre normative nazionali o comunitarie possono essere riunite in un'unica autorizzazione, se ciò consente di evitare la presentazione superflua di informazioni o la ripetizione di attività da parte dell'operatore o dell'autorità competente.

2.   La domanda di autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi:

a)

identità dell'operatore;

b)

ubicazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti ed eventuali ubicazioni alternative;

c)

tipo di minerale o minerali estratti e natura dello strato di copertura e/o dei minerali di ganga che saranno rimossi nel corso delle operazioni estrattive;

d)

piano di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 5;

e)

se applicabile, un documento che attesti l'istituzione di una politica per la prevenzione di incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza che la attui ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3;

f)

disposizioni adeguate, sotto forma di garanzia, ai sensi dell'articolo 14.

g)

le informazioni fornite dall'operatore a norma dell'articolo 5 della direttiva 85/337/CEE (20), qualora ai sensi di detta direttiva sia obbligatoria una valutazione di impatto ambientale.

3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che il pubblico sia informato riguardo alle domande di autorizzazione per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 e che il pubblico interessato abbia la possibilità di partecipare, con tempestività ed efficacia, alla procedura di rilascio dell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6.

4.   L'autorizzazione viene rilasciata solo se dalla domanda risulta che:

a)

l'operatore adempie a tutte le disposizioni della presente direttiva;

b)

la gestione dei rifiuti è conforme al piano o ai piani di gestione dei rifiuti del caso di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE.

5.   Le informazioni contenute in un'autorizzazione rilasciata nell'ambito del presente articolo sono messe a disposizione delle autorità competenti , sia nazionali che comunitarie, al fine di istituire un inventario nazionale e comunitario delle strutture di deposito dei rifiuti in questione , se richieste a fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere puramente commerciale, ad esempio riguardanti i rapporti commerciali e le componenti dei costi, non sono rese pubbliche.

Articolo 8

Partecipazione del pubblico

1.   Il pubblico viene informato, mediante pubblici avvisi o altro mezzo adeguato, ad esempio per via elettronica, se possibile, delle questioni indicate di seguito fin dalle prime fasi della procedura di autorizzazione o al massimo quando le informazioni possono essere ragionevolmente fornite:

a)

domanda di autorizzazione o, eventualmente, richiesta di aggiornamento di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7;

b)

se applicabile, necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 15;

c)

informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, sulle autorità cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e a cui possono essere rivolti osservazioni e quesiti nonché sui termini per la loro presentazione;

d)

natura delle eventuali decisioni o, se esiste, del progetto di decisione;

e)

se applicabile, informazioni dettagliate sulla proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni dell'autorizzazione;

f)

indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione;

g)

dettagli delle disposizioni in merito alla partecipazione e alla consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato abbia a disposizione, in tempi adeguati:

a)

conformemente alla legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri forniti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1;

b)

conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (21), altre informazioni oltre a quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo e attinenti alla decisione di cui all'articolo 7 della presente direttiva, e che vengono divulgate solo dopo che il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Il pubblico interessato ha diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima dell'adozione di una decisione.

4.   I risultati delle consultazioni svoltesi a norma del presente articolo sono tenuti in debita considerazione al momento della decisione , che comprende una motivazione rispetto a commenti e posizioni specifiche .

5.   Le modalità precise per la partecipazione del pubblico nell'ambito del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri e devono consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente.

6.   Dopo l'adozione della decisione l'autorità competente informa il pubblico interessato secondo le modalità opportune, mettendo a disposizione le seguenti informazioni:

a)

contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione;

b)

motivazioni e considerazioni su cui si è fondata la decisione.

Articolo 9

Sistema di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri classificano le strutture di deposito dei rifiuti costituite da cumuli o da bacini di decantazione attrezzati in una delle seguenti categorie, in funzione del potenziale rischio:

1)

categoria A: struttura di deposito di rifiuti il cui guasto o cattivo funzionamento potrebbe presentare un notevole rischio di incidente;

2)

categoria B: qualsiasi struttura di deposito non appartenente alla categoria A.

I criteri applicabili per classificare le strutture di deposito nella categoria A sono fissati all'allegato III.

Articolo 10

Vuoti di miniera

Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore che valuta l'ipotesi di utilizzare i rifiuti e altri residui di produzione per la ripiena dei vuoti di miniera adotti i provvedimenti adeguati per:

1)

garantire la stabilità dei rifiuti in questione e dei vuoti di miniera ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2;

2)

impedire l'inquinamento della terra nonché delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 6 ;

3)

monitorare i rifiuti e i vuoti ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5.

La direttiva 1999/31/CE continua ad applicarsi ai rifiuti non derivanti da attività di estrazione utilizzati per riempire i vuoti di miniera.

Articolo 11

Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti

1.   Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti sia affidata ad una persona competente e che siano garantiti lo sviluppo tecnico e la formazione del personale.

2.   L'autorità competente si accerta, con piena soddisfazione, che nella costruzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti o nella modifica di una struttura esistente, l'operatore garantisca che:

a)

la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto in particolare degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree protette nonché di fattori geologici, idrogeologici e geotecnici, e sia progettata in modo da soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, delle acque sotterranee e di superficie e garantire una raccolta efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalità e i tempi previsti dall'autorizzazione;

b)

la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilità fisica e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie;

c)

siano in atto disposizioni adeguate per il monitoraggio e l'ispezione costanti della struttura di deposito dei rifiuti da parte di personale dell'autorità competente e per l'intervento qualora si riscontrasse un'instabilità o una contaminazione delle acque o del suolo;

d)

siano previste disposizioni adeguate affinché il progetto, l'ubicazione e la costruzione della struttura di deposito dei rifiuti siano convalidati, prima dell'avvio delle operazioni, da un esperto che non sia dipendente della società che gestisce la struttura. Le relazioni relative a tali convalide indipendenti sono trasmesse all'autorità competente, che se ne avvale per autorizzare il progetto, l'ubicazione e la costruzione della struttura di deposito dei rifiuti;

e)

siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti;

f)

siano previste disposizioni adeguate per la fase successiva alla cessazione delle attività della struttura di deposito.

I resoconti sui monitoraggi e sulle ispezioni di cui alla lettera c) confluiscono, insieme ai documenti relativi all'autorizzazione, in una scheda e garantiscono, soprattutto in caso di cambiamento dell'operatore, una trasmissione adeguata delle informazioni.

3.   L'operatore notifica all'autorità competente senza inutili ritardi tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilità della struttura e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di controllo e monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare.

L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere.

Alla frequenza stabilita dall'autorità competente, ed in ogni caso almeno una volta all'anno, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di ampliare le conoscenze sul comportamento dei rifiuti. Sulla base di tale relazione, l'autorità competente può decidere che è necessaria la convalida da parte di un esperto indipendente.

4.     Se una struttura di deposito dei rifiuti rientra nella categoria A, nel quadro della domanda di autorizzazione inoltrata all'autorità competente l'operatore trasmette una relazione sulle modalità secondo cui intende ottemperare ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f). L'autorità competente può chiedere ulteriori chiarimenti, come pure la realizzazione di studi complementari.

Articolo 12

Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti e per la fase successiva alla chiusura

1.   Gli Stati membri provvedono ad adempiere alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5.

2.   Una struttura di deposito dei rifiuti può avviare la procedura di chiusura solo se viene rispettata una delle seguenti condizioni:

a)

le condizioni opportune indicate nell'autorizzazione sono soddisfatte;

b)

l'autorità competente, previa richiesta dell'operatore, concede l'autorizzazione;

c)

l'autorità competente adotta una decisione motivata in merito.

3.   Una struttura di deposito dei rifiuti può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente ha proceduto, con tempestività, ad un'ispezione finale del sito, ha esaminato tutti i rapporti presentati dall'operatore, ha certificato che il sito è stato ripristinato e ha comunicato la propria approvazione all'operatore stesso.

L'approvazione non limita in alcun modo gli obblighi dell'operatore contemplati dalle condizioni dell'autorizzazione o in altri atti normativi.

4.   A meno che l'autorità competente non decida di assumersi gli incarichi dell'operatore, dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito e fatte salve tutte le normative nazionali o comunitarie in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti, l'operatore è responsabile della manutenzione, del monitoraggio e del controllo della struttura nella fase successiva alla chiusura per tutto il tempo ritenuto necessario dall'autorità competente in base alla natura e alla durata del rischio.

5.   Se l'autorità competente lo ritiene necessario ai fini del rispetto delle norme ambientali della Comunità, segnatamente quelle di cui alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità  (22) , alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose  (23) e alla direttiva 2000/60/CE , dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore controlla, fra l'altro , la stabilità fisico-chimica della struttura di deposito e riduce al minimo gli effetti negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque sotterranee e di superficie, garantendo che:

a)

tutte le singole strutture siano monitorate e conservate tramite strumenti di controllo e misurazione sempre pronti per l'uso;

b)

ove applicabile, i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti puliti e non siano ostruiti,

c)

siano create strutture per il trattamento passivo o attivo delle acque, qualora ciò sia necessario per impedire la migrazione di percolato contaminato dalla struttura verso corpi idrici sotterranei o superficiali contigui.

6.   Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore notifica, senza indebiti ritardi, tutti gli eventi o gli sviluppi che possano incidere sulla stabilità della struttura e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni di controllo e monitoraggio del caso. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare.

L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere.

Nei casi e alla frequenza stabiliti dall'autorità competente , e in ogni caso almeno una volta all'anno , l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di approfondire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti.

Articolo 13

Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo

1.   L'autorità competente verifica che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato delle acque, in linea con la direttiva 2000/60/CE, fra l'altro al fine di:

a)

valutare la probabilità che si produca percolato, ivi incluso il contaminante presente nel percolato, dai rifiuti smaltiti durante la fase operativa e dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti e determinare, se necessario, il bilancio idrico della struttura;

b)

impedire la produzione di percolato e la contaminazione della terra e delle acque di superficie o sotterranee da parte dei rifiuti;

c)

raccogliere le acque inquinate e il percolato;

d)

trattare le acque, il percolato e altri effluenti contaminati raccolti dalla struttura di deposito dei rifiuti fino a renderli conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze , di modo che essi soddisfino ai requisiti fissati dalla normativa comunitaria, in particolare quelli di cui alle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 2000/60/CE .

2.     L'autorità competente deve vigilare che l'operatore abbia applicato le misure necessarie per evitare l'inquinamento dell'atmosfera e, in particolare, la polvere.

3.   Se, in base alla valutazione dei rischi ambientali e tenuto conto, in particolare, delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE o 2000/60/CE, secondo il caso, l'autorità competente decide che la raccolta e il trattamento del percolato non sono necessari o se stabilisce , sulla base dell'analisi prevista ai sensi della direttiva 2000/60/CE, che la struttura non rappresenta alcun potenziale pericolo per il suolo, le acque sotterranee o di superficie, è possibile limitare o rinunciare all'applicazione delle disposizioni pertinenti del paragrafo 1, lettere b), c) e d).

4.   Gli Stati membri subordinano lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida, liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori al rispetto, da parte dell'operatore, delle disposizioni del caso della direttiva 2000/60/CE.

5.   Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza di cianuro, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto al livello più basso possibile utilizzando le migliori tecniche disponibili e che, in ogni caso, il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di decantazione non superi 50 ppm a partire [dalla data di recepimento], 25 ppm a partire [dalla data di recepimento + 5 anni] e 10 ppm a partire [dalla data di recepimento + 10 anni].

Su richiesta dell'autorità competente l'operatore dimostra, attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto delle condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui sopra non possono essere ridotti ulteriormente.

6.     Nel caso dei vuoti di miniera, inclusi i vuoti sotterranei e i vuoti superficiali riempiti, che potranno essere inondati dopo la chiusura, l'operatore adotta le misure necessarie per evitare il degrado dello stato delle acque e l'inquinamento del suolo e fornisce all'autorità competente, come minimo 6 mesi prima della fine del drenaggio dei vuoti, informazioni sui seguenti elementi:

a)

la disposizione dei vuoti di miniera, indicando chiaramente quelli che potranno essere inondati alla fine del drenaggio, accompagnata da dati geologici;

b)

una sintesi della quantità e della qualità delle acque trovate nei vuoti di miniera come minimo nel corso degli ultimi due anni di attività;

c)

stime dell'impatto, inclusa l'ubicazione e la quantità, sulle acque sotterranee e superficiali dei futuri scarichi inquinanti dei vuoti di miniera, e piani mirati a limitare tali scarichi nonché a garantire il ripristino;

d)

proposte relative al monitoraggio del processo di inondazione dei vuoti, al fine di assicurare una rapida allerta in caso di necessità di misure di attenuazione.

Articolo 14

Garanzia finanziaria e responsabilità civile in campo ambientale

1.   Prima dell'avvio di qualunque operazione che comporti il deposito o l'interramento dei rifiuti, l'autorità competente chiede una garanzia, come per esempio una cauzione o altro strumento equivalente, in base a modalità che saranno definite dagli Stati membri e approvate dalla Commissione, affinché:

a)

vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva, comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;

b)

in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per il ripristino del terreno che possa aver subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti.

2.   L'importo della garanzia di cui al paragrafo 1 viene calcolato in base:

a)

al probabile impatto ambientale della struttura di deposito dei rifiuti, tenuto conto, in particolare, della categoria cui appartiene la struttura, delle caratteristiche dei rifiuti e della destinazione futura del terreno dopo il ripristino;

b)

al presupposto che le opere di ripristino necessarie verranno valutate e realizzate da terze parti indipendenti e debitamente qualificate.

3.   L'importo della garanzia viene periodicamente adeguato in base alle opere di ripristino necessarie per la struttura.

4.   Se l'autorità competente approva la chiusura di un impianto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, fornisce all'operatore una dichiarazione scritta che lo esonera dall'obbligo di costituire una garanzia di cui al paragrafo 1 , lettera b) e da tutti gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a) fatta eccezione per gli obblighi post-chiusura dell'impianto di cui all'articolo 12, paragrafo 4 .

5.   Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE si applicano, mutatis mutandis, ai danni ambientali causati dall'esercizio di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e a qualsiasi pericolo immediato di danni che possano derivare dall'esercizio di qualsiasi struttura di questo genere.

6.     L'autorizzazione a costruire una nuova struttura di deposito dei rifiuti su un sito in esercizio è subordinata alla preventiva costituzione di una garanzia, da parte dell'operatore, secondo i termini stabiliti al paragrafo 1.

Articolo 15

Effetti transfrontalieri

1.   Se uno Stato membro si rende conto che il funzionamento di una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A può verosimilmente comportare effetti negativi rilevanti per l'ambiente di un altro Stato membro, o quando uno Stato membro può subirne le conseguenze, lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 trasmette contemporaneamente le informazioni fornite a norma dell'articolo in questione all'altro Stato membro e ai propri cittadini. Tali informazioni costituiscono il punto di partenza delle eventuali consultazioni necessarie nell'ambito dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri interessati su base reciproca e paritaria.

2.   Nell'ambito dei rapporti bilaterali gli Stati membri garantiscono che, nei casi illustrati al paragrafo 1, le domande siano messe a disposizione del pubblico interessato dello Stato membro che può subire gli effetti negativi per un periodo di tempo adeguato, affinché possa presentare le proprie osservazioni prima che l'autorità competente pervenga a una decisione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di incidente in una struttura di deposito dei rifiuti di cui al paragrafo 1, le informazioni che l'operatore trasmette all'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 vengano inviate immediatamente agli altri Stati membri per contribuire a ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entità del danno ambientale effettivo o potenziale.

Articolo 16

Ispezioni dell'autorità competente

1.   Prima dell'avvio delle operazioni di smaltimento e a intervalli periodici stabiliti dallo Stato membro interessato, l'autorità competente ispeziona le strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 6 per garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione. Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore a norma delle condizioni dell'autorizzazione.

2.   Gli Stati membri impongono all'operatore di tenere a disposizione i registri aggiornati di tutte le operazioni di gestione dei rifiuti e di metterli a disposizione dell'autorità competente per l'ispezione e garantiscono che, se dovesse cambiare l'operatore durante la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti, le informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura vengano trasferiti adeguatamente al nuovo operatore.

Articolo 17

Obbligo di comunicazione delle informazioni

1.   Ogni tre anni gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione viene elaborata sulla base di un questionario o di un prospetto che la Commissione adotta secondo la procedura dell'articolo 22, paragrafo 2. La relazione viene inviata alla Commissione entro i nove mesi successivi alla conclusione del triennio cui essa si riferisce.

La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla data in cui pervengono le relazioni degli Stati membri.

2.   Ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione informazioni su eventi comunicati dagli operatori ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 6. La Commissione rende disponibili tali informazioni su richiesta degli Stati membri. A loro volta, gli Stati membri renderanno disponibili tali informazioni al pubblico interessato che le richieda.

Articolo 18

Sanzioni

Gli Stati membri istituiscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie affinché vengano attuate. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 19

Inventario dei siti chiusi

Gli Stati membri garantiscono che:

1.

entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, venga realizzato un inventario dei siti chiusi (incluse le strutture abbandonate) ubicati sul rispettivo territorio. Tale inventario, che deve essere accessibile al pubblico, contiene come minimo informazioni sui seguenti elementi:

a)

l'ubicazione georeferenziata del sito;

b)

il tipo di minerale o di minerali precedentemente estratti;

c)

i tipi di rifiuti presenti sul sito;

d)

la stabilità fisica e chimica dei siti;

e)

l'eventuale presenza di fenomeni di drenaggio acido o alcalino, o di concentrazione di metalli;

f)

le condizioni ambientali del sito, in particolare per quanto riguarda la qualità del suolo, le acque superficiali e il relativo bacino di raccolta, inclusi i sottobacini fluviali e le acque sotterranee;

2.

i siti elencati nell'inventario di cui al punto 1 vengano classificati, in base al grado di impatto sulla salute umana e sull'ambiente, in due categorie: una categoria superiore che comprende i siti chiusi che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, in un prossimo futuro, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana, l'ambiente e/o i beni, e una categoria inferiore che comprende i siti che non hanno effetti negativi rilevanti per l'ambiente e non sono suscettibili di rappresentare, in un prossimo futuro, una grave minaccia per la salute umana, l'ambiente e/o i beni;

3.

entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, si proceda al ripristino dei siti classificati nella categoria superiore dell'inventario, al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE. Qualora l'autorità competente non possa garantire un avvio simultaneo di tutti i necessari interventi di ripristino, essa ha facoltà di decidere quali siti devono essere riabilitati in via prioritaria;

4.

i costi finanziari connessi al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 3 siano imputati al produttore dei rifiuti, qualora sia possibile individuarlo e localizzarlo. In caso contrario, si applicano le norme nazionali o comunitarie in materia di responsabilità.

Articolo 20

Scambio di informazioni

1.   La Commissione, coadiuvata dal comitato di cui all'articolo 22, garantisce che vi sia uno scambio adeguato di informazioni tecniche e scientifiche tra gli Stati membri al fine di elaborare metodologie per soddisfare l'articolo 19. Le metodologie in questione permettono , in particolare, di istituire le procedure più opportune di valutazione dei rischi e le azioni correttive alla luce delle diverse caratteristiche geologiche e idrogeologiche presenti in Europa:

2.   Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente segua o venga informata dell'evoluzione delle migliori tecniche disponibili.

3.   La Commissione organizza uno scambio di informazioni , con la partecipazione dello European IPPC Bureau e in base alla procedura volta a elaborare documenti di riferimento sulle migliori tecniche a disposizione (BREFs) di cui alla direttiva 96/61/CE, tra gli Stati membri e le organizzazioni interessate riguardo alle migliori tecniche disponibili, al relativo monitoraggio e alla loro evoluzione. La Commissione pubblica i risultati di tale scambio di informazioni.

Articolo 21

Provvedimenti di attuazione e modifica

1.   Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per:

a)

l'armonizzazione e la trasmissione periodica delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 6 della presente direttiva;

b)

l'attuazione dell'articolo 13, paragrafo 4, comprese le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione;

c)

le linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2;

d)

le linee guida tecniche in materia di ispezioni di cui all'articolo 16;

e)

la definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell'allegato II;

f)

la definizione dei criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all'allegato III, compresi eventuali limiti di concentrazione per i rifiuti pericolosi e le sostanze pericolose;

g)

la definizione di eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l'attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico.

2.   La Commissione adotta le eventuali modifiche successive necessarie per l'adeguamento degli allegati all'evoluzione scientifica e tecnica secondo la procedura dell'articolo 22, paragrafo 2.

Le suddette modifiche sono apportate esclusivamente per garantire un livello elevato di protezione ambientale.

Articolo 22

Comitato

1.   La Commissione è assista dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, di seguito denominato «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 23

Disposizione transitoria

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi struttura di deposito di rifiuti a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione o che sia già in funzione alla [data di recepimento] o prima di tale data si conformi alle disposizioni della presente direttiva entro quattro anni dalla data in questione, ad esclusione delle strutture dell'articolo 14, paragrafo 1, per le quali è necessario garantire la conformità entro sei anni da tale data.

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che, a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva e indipendentemente dalla chiusura di una struttura per il deposito dei rifiuti di cui al paragrafo 1, l'operatore:

a)

garantisca che la struttura in questione sia fatta funzionare e, in caso di chiusura, sia gestita in modo da non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva e di quelli di qualsiasi altro atto pertinente della legislazione comunitaria, inclusa la direttiva 2000/60/CE;

b)

garantisca che la struttura in questione non provochi alcun degrado dello stato delle acque superficiali o sotterranee a norma della direttiva 2000/60/CE né l'inquinamento del suolo, dovuto a percolato, acqua contaminata, o a qualsiasi altro effluente o residuo, in forma solida, fangosa o liquida;

c)

adotti tutte le misure necessarie per porre rimedio alle conseguenze di qualsiasi violazione delle disposizioni di cui alla lettera b), al fine di assicurare il rispetto della legislazione comunitaria in materia, inclusa la direttiva 2000/60/CE.

Articolo 24

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [data di entrata in vigore + 18 mesi]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ... del ..., pag. ...

(2)  GU C ... del ..., pag. ...

(3)  GU C80 del 30.3.2004, pag. 35 .

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.

(5)  COM(2000) 664 def.

(6)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26, Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(8)  GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 382.

(9)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(10)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(11)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(12)  GU L 327 del 22.2.2000, pag. 1, modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(13)   GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56 .

(14)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(15)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

(16)  GU 196 del 16.8.1967, pag. l. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(17)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(18)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9.

(19)  GU L 404 del 31.12.1992, pag. 10.

(20)  Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40). Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(21)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(22)  GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

(23)  GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

ALLEGATO I

POLITICA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI E INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL PUBBLICO INTERESSATO

1.   Politica in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti

La politica dell'operatore in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e il sistema di gestione della sicurezza devono essere proporzionali ai rischi di incidente rilevante che la struttura di deposito dei rifiuti presenta. Ai fini della loro attuazione, è necessario tener conto dei seguenti elementi:

1)

la politica in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti deve includere tutti gli obiettivi e i principi generali di azione dell'operatore in merito al controllo dei rischi di incidenti rilevanti;

2)

il sistema di gestione della sicurezza deve includere la parte del sistema generale di gestione comprendente la struttura organizzativa, le funzioni, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per determinare e applicare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;

3)

nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza devono essere trattati i seguenti aspetti:

a)

organizzazione e personale: ruolo e responsabilità del personale coinvolto nella gestione dei principali rischi a tutti i livelli dell'organizzazione; individuazione delle esigenze di formazione del personale interessato e fornitura di tale formazione; coinvolgimento dei dipendenti ed eventualmente degli appaltatori;

b)

individuazione e valutazione dei rischi rilevanti: adozione e messa in pratica di procedure che consentano di individuare sistematicamente i principali rischi connessi con le operazioni normali e anomale e valutazione della probabilità che si producano e della loro gravità;

c)

controllo operativo: adozione e messa in pratica di procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, compresa la manutenzione dell'impianto, i processi, le apparecchiature e gli arresti temporanei;

d)

gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per pianificare le modifiche o la progettazione di nuove strutture per il deposito dei rifiuti;

e)

pianificazione delle emergenze: adozione e applicazione di procedure per individuare emergenze prevedibili attraverso un'analisi sistematica e per preparare, sperimentare e rivedere i piani di emergenza per affrontare tali emergenze;

f)

monitoraggio delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per esaminare continuamente il rispetto degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di gestione della sicurezza dell'operatore, nonché i meccanismi di indagine e intervento correttivo in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le procedure devono riguardare il sistema utilizzato dall'operatore per riferire su episodi di incidenti rilevanti o di incidenti sfiorati, in particolare quelli che comportano un guasto delle misure di protezione, le indagini svolte in proposito e il seguito dato all'evento sulla base degli insegnamenti tratti;

g)

audit e analisi: adozione e applicazione di procedure per la valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e l'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza; analisi documentata delle prestazioni della politica e del sistema di sicurezza, nonché aggiornamento da parte della direzione.

2.   Informazioni da comunicare al pubblico interessato

(1)

Nome dell'operatore e indirizzo della struttura di deposito dei rifiuti.

(2)

Identificazione della persona che fornisce le informazioni in base alla posizione che occupa.

(3)

Conferma che la struttura di deposito dei rifiuti è assoggettata alle norme e/o disposizioni amministrative che attuano la presente direttiva ed eventualmente del fatto che le informazioni attinenti agli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 sono state trasmesse all'autorità competente.

(4)

Spiegazione, in termini chiari e semplici, della o delle attività svolta/e nel sito.

(5)

Nomi comuni o generici o classificazione generale di rischio delle sostanze e dei preparati trattati nella struttura di deposito dei rifiuti e dei rifiuti che potrebbero causare un incidente rilevante, con l'indicazione delle principali caratteristiche pericolose.

(6)

Informazioni generali sul tipo di rischi di incidenti rilevanti, compresi i potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente circostanti.

(7)

Informazioni adeguate sulle modalità di allerta e informazione della popolazione interessata che vive nelle zone circostanti in caso di incidente rilevante.

(8)

Informazioni adeguate sulle azioni che la popolazione interessata deve intraprendere e sul comportamento da adottare in caso di incidente rilevante.

(9)

Conferma del fatto che l'operatore è tenuto a prendere provvedimenti adeguati sul sito, in particolare contatto con i servizi di emergenza, per affrontare gli incidenti rilevanti e minimizzarne gli effetti.

(10)

Riferimento al piano di emergenza esterno elaborato per affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al di fuori del sito; tali informazioni devono includere l'invito a seguire tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza nel momento dell'incidente.

(11)

Informazioni dettagliate sulle sedi presso cui chiedere altre informazioni, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza stabilite dalla normativa nazionale.

ALLEGATO II

CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti da smaltire in una struttura di deposito dei rifiuti devono essere caratterizzati in modo da garantire la stabilità fisico-chimica a lungo termine della struttura che li accoglie e prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti. La caratterizzazione comprende, se opportuno e in base alla categoria della struttura, i seguenti elementi:

1)

descrizione delle caratteristiche fisiche, chimiche e radiologiche previste dei rifiuti da smaltire , con particolare riferimento alla loro stabilità alle condizioni atmosferiche/meteorologiche di superficie ;

2)

classificazione dei rifiuti ai sensi della voce pertinente della decisione 2000/532/CE della Commissione (1), con particolare riguardo alle caratteristiche di pericolosità;

3)

descrizione delle sostanze chimiche da utilizzare nel trattamento delle risorse minerali e relativa stabilità;

4)

descrizione del metodo di deposito;

5)

sistema di trasporto dei rifiuti.


(1)  GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18.

ALLEGATO III

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI DEPOSITO DEI RIFIUTI

Una struttura per il deposito dei rifiuti appartiene alla categoria A se:

in caso di violazione o guasto non è ragionevolmente possibile escludere la possibilità che vi siano perdite umane e/o gravi danni ambientali sulla base della valutazione dei rischi alla luce di fattori quali la dimensione, l'ubicazione e l'impatto ambientale della struttura, oppure

contiene rifiuti classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE oltre un limite stabilito, oppure

contiene sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE oltre un determinato limite.

P5_TA(2004)0241

Accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia: Convenzione di Århus *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione dle Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 625 — C5-0526/2003 — 2003/0249(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 625) (1),

visti l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0526/2003),

visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0173/2004),

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione della convenzione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) In virtù delle sue disposizioni sull'accesso alla giustizia, la convenzione di Århus promuove in particolare il diritto ad un processo equo in materia ambientale e fornisce al pubblico, nel rispetto di determinate condizioni, la possibilità di rivendicare il suo diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e di esercitare il suo dovere di tutelare e migliorare l'ambiente.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0242

Programma europeo di radionavigazione via satellite *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alle strutture di gestione del programma europeo di radionavigazione via satellite (COM(2003) 471 — C5-0391/2003 — 2003/0177(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 471) (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0391/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0209/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 6

(6) Per conseguire questo obiettivo, l'Autorità di vigilanza potrà concludere un contratto di concessione con il concessionario che sarà selezionato al termine della fase di sviluppo di GALILEO e vigilare sull'osservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi — in particolare di servizio pubblico — derivanti dal contratto di concessione.

(6) Per conseguire questo obiettivo, l'Autorità di vigilanza conclude un contratto di concessione con il concessionario che sarà selezionato in tempo utile prima del termine della fase di sviluppo dal Consiglio in cooperazione con l'impresa comune e la Commissione, e vigila sull'osservanza da parte del concessionario degli obblighi — in particolare di servizio pubblico — derivanti dal contratto di concessione.

Emendamento 2

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis) L'Autorità di vigilanza assicura la certificazione del sistema e dei suoi elementi.

Emendamento 3

Considerando 11

(11) Allo scioglimento dell'impresa comune (al termine della fase di sviluppo), essa trasferirà all'Autorità di vigilanza la proprietà dell'insieme del sistema europeo di radionavigazione via satellite (EGNOS e GALILEO), compreso quanto sarà stato realizzato dal concessionario durante la fase di spiegamento; ciò è giustificato dal fatto che le fasi di definizione e di sviluppo del programma sono state interamente finanziate da fondi pubblici e che tutti gli elementi così sviluppati saranno messi a disposizione del concessionario. È anche la contropartita del fatto che una parte importante della fase di spiegamento dovrebbe essere finanziata con stanziamenti comunitari.

(11) Allo scioglimento dell'impresa comune (al termine della fase di sviluppo), l' Autorità di vigilanza diviene proprietaria dell'insieme del sistema europeo di radionavigazione via satellite (EGNOS e GALILEO) , essendo le fasi di definizione e di sviluppo del programma state interamente finanziate da fondi pubblici. Tutti gli sviluppi realizzati dal concessionario durante la fase di spiegamento divengono anch'essi proprietà dell'autorità di vigilanza, in quanto finanziati in gran parte da fondi comunitari. Tutti gli elementi del sistema di radionavigazione via satellite sono messi a disposizione del concessionario.

Emendamento 4

Considerando 14

(14) Bisogna prevedere la possibilità di creare un Comitato scientifico e tecnico preposto a compiti quali studi e consulenze.

(14) Bisogna prevedere la possibilità di creare un Comitato scientifico e tecnico preposto a compiti quali studi e consulenze. In concreto, è opportuno che tale comitato faccia propri i risultati dell'attività della Signal Task Force.

Emendamento 5

Considerando 15 bis (nuovo)

 

(15 bis) Le procedure di nomina alle varie funzioni devono essere trasparenti.

Emendamento 6

Articolo 2, primo trattino

funge da autorità concedente nei confronti del concessionario privato incaricato di realizzare e gestire la fase di dispiegamento ed operativa del programma; a tal fine conclude con quest'ultimo il contratto di concessione ; vigila sull'osservanza, da parte del concessionario, del contratto di concessione e dell'allegato capitolato d'oneri; cede al concessionario il diritto di utilizzazione, per tutta la durata della concessione, dei beni materiali ed immateriali indicati all'articolo 3, paragrafo 1;

funge da autorità concedente nei confronti del concessionario privato incaricato di realizzare e gestire la fase di dispiegamento ed operativa del programma; a tal fine conclude con quest'ultimo il contratto di concessione. In caso di ritardi nella costituzione dell'Autorità di vigilanza la Commissione e il Consiglio possono incaricare l'impresa comune della firma del contratto. L'Autorità di vigilanza vigila sull'osservanza, da parte del concessionario, del contratto di concessione e dell'allegato capitolato d'oneri; cede al concessionario il diritto di utilizzazione, per tutta la durata della concessione, dei beni materiali ed immateriali indicati all'articolo 3, paragrafo 1;

Emendamento 7

Articolo 2, quarto trattino

è depositaria di tutte le frequenze necessarie al funzionamento del sistema e provvede al coordinamento delle iniziative degli Stati membri a tal fine; è l'interlocutrice del concessionario in materia di utilizzazione di tali frequenze;

è depositaria dei diritti d'uso di tutte le frequenze necessarie al funzionamento del sistema . Gli Stati membri dichiarano la propria disponibilità a trasferire tali diritti d'uso all'Autorità di vigilanza. Questa provvede al coordinamento delle iniziative degli Stati membri a tal fine; è l'interlocutrice del concessionario in materia di utilizzazione di tali frequenze;

Emendamento 8

Articolo 2, trattino 4 bis (nuovo)

 

L'Autorità di vigilanza assicura la certificazione del sistema e dei suoi elementi; essa incarica organismi di certificazione riconosciuti del rilascio dei relativi certificati e del controllo del rispetto delle norme e condizioni ivi enunciate.

Emendamento 10 riv.

Articolo 4, paragrafo 3

3. L'Autorità di vigilanza ha sede a Bruxelles. Essa può stabilire propri uffici locali negli Stati membri, previo assenso di questi ultimi.

3. L'Autorità di vigilanza ha la propria sede in vicinanza della sede del concessionario. La seconda sede è a Bruxelles. Essa può stabilire propri uffici locali in altri Stati membri, previo assenso di questi ultimi.

Emendamento 11 riv.

Articolo 5, paragrafo 2

2. Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. Sei sono designati dalla Commissione, sei dal Consiglio dell'Unione europea. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato è rinnovabile una volta.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. Quattro sono designati dalla Commissione, otto dal Consiglio dell'Unione europea. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Il Parlamento europeo ha la facoltà di nominare un osservatore che assista alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Emendamento 9

Articolo 20

Presso il Segretario generale del Consiglio è creato un centro per la sicurezza e la protezione — permanente e operativo .

Un'azione comune del Consiglio definisce le competenze dell'Unione europea nei casi in cui le capacità e le modalità operative del sistema mettano a repentaglio la sicurezza interna ed esterna dell'Unione e dei suoi Stati membri.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0243

Mandato europeo di ricerca delle prove *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali (COM(2003) 688 — C5-0609/2003 — 2003/0270(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 688) (1),

visti gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0609/2003),

visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0214/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 3

(3) La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri è stato il primo concreto strumento adottato in materia di reciproco riconoscimento nel settore penale.

(3) La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri è stato il primo concreto strumento adottato in materia di reciproco riconoscimento nel settore penale , sebbene la sua attuazione da parte degli Stati membri sia stata deludente in quanto lenta e incompleta .

Emendamento 2

Articolo 6, comma 1 bis (nuovo)

 

1 bis. L'autorità competente dello Stato di emissione motiva per iscritto la conformità alle disposizioni di cui al primo comma.

Emendamento 3

Articolo 9, paragrafo 1

1. Quando l'autorità di emissione chiede di acquisire oggetti, documenti o dati ad integrazione di un precedente mandato europeo di ricerca delle prove emesso ai fini del medesimo procedimento, e il contenuto del mandato europeo iniziale rimane esatto, non è obbligata ad emettere un nuovo mandato europeo di ricerca delle prove. In questo caso, emette un mandato di ricerca di prove supplementari contenente le informazioni richieste nel formulario B, che figura in allegato.

1. Quando l'autorità di emissione chiede di acquisire oggetti, documenti o dati ad integrazione di un precedente mandato europeo di ricerca delle prove emesso ai fini del medesimo procedimento, e il contenuto del mandato europeo iniziale rimane esatto, non è obbligata ad emettere un nuovo mandato europeo di ricerca delle prove. In questo caso, emette un mandato di ricerca di prove supplementari contenente le informazioni richieste nel formulario B, che figura in allegato , inclusa una chiara esposizione dei motivi per cui la richiesta di prove supplementari è valida ai sensi del mandato originario e dell'articolo 6 .

Emendamento 8

Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Qualora i dati vengano scambiati conformemente alla presente decisione quadro, la persona interessata può rivendicare i diritti relativi alla protezione dei dati, inclusi il blocco, la correzione, la soppressione e l'accesso ai dati personali e ai relativi mezzi di impugnazione per lui o lei derivanti ai sensi della legislazione dello Stato membro di emissione o di esecuzione. In particolare, la persona interessata può rivendicare i diritti per lui o lei derivanti ai sensi della legislazione dello Stato di emissione o di esecuzione riguardanti l'uso del casellario giudiziario nello Stato membro di esecuzione trasmesso ai sensi della presente decisione quadro, incluse le disposizioni sulla riabilitazione dei trasgressori e sull'utilizzazione di quel casellario per determinare la colpevolezza o la pena nei procedimenti penali.

Emendamento 9

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

b)

una persona fisica non deve essere costretta a produrre oggetti, documenti o dati quando ciò possa comportare la sua autoincriminazione; e

b)

una persona non deve essere costretta a produrre oggetti, documenti o dati quando ciò possa comportare la sua autoincriminazione ai sensi della legislazione dello Stato membro di emissione o di esecuzione;

Emendamento 10

Articolo 13, frase introduttiva

L'autorità di emissione può chiedere che l'autorità di esecuzione:

Fatti salvi gli articoli 11 e 12, l'autorità di emissione può chiedere che l'autorità di esecuzione:

Emendamento 11

Articolo 15, paragrafo 1

1. Il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato di esecuzione si oppongono al riconoscimento o all'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove se esso è contrario al principio ne bis in idem ai sensi della decisione quadro 2003/.../GAI relativa all'applicazione del principio «ne bis in idem»

1. Il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato di esecuzione si oppongono al riconoscimento o all'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove se:

a)

esso è contrario al principio ne bis in idem ai sensi della decisione quadro 2003/.../GAI relativa all'applicazione del principio «ne bis in idem», o qualora lo Stato membro di emissione abbia convenuto che viene data preferenza al foro di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro, conformemente ad altri strumenti comunitari o altrimenti previo accordo dello Stato membro di emissione;

b)

il reato sul quale il mandato di ricerca delle prove è basato è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, qualora quello Stato avesse giurisdizione per perseguire il reato nel quadro del suo diritto penale;

c)

la persona oggetto del mandato europeo di ricerca delle prove può, a causa della sua età, non essere ritenuta penalmente responsabile per le azioni sulle quali il mandato di ricerca delle prove è basato, in virtù della legislazione dello Stato membro di esecuzione;

d)

vi sono ragioni di credere che, sulla base di elementi obiettivi, il mandato di ricerca venga emesso ai fini del procedimento giudiziario o della punizione di una persona in base al suo sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o orientamento sessuale o che la posizione di quella persona possa essere pregiudicata da una qualunque di queste ragioni;

e)

l'esecuzione del mandato impedirebbe a uno Stato membro di applicare le sue disposizioni costituzionali in materia di equo processo, privacy e protezione dei dati personali, libertà di associazione, libertà di stampa e libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione; o

f)

vi sono sostanziali motivi di credere che l'esecuzione del mandato pregiudicherebbe l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali racchiusi nell'articolo 6 del trattato UE, in particolare quelli relativi al diritto di un equo processo o al diritto al rispetto della vita privata, inclusa la protezione dei dati.

Emendamento 12

Articolo 19, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro un mandato europeo di ricerca delle prove la cui esecuzione , in applicazione dell'articolo 11, richiede il ricorso a misure coercitive .

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro un mandato europeo di ricerca delle prove eseguito in applicazione dell'articolo 11.

Emendamento 13

Articolo 19 bis (nuovo)

 

Articolo 19 bis

Uso successivo delle prove

L'uso delle prove acquisite ai sensi della presente decisione quadro non pregiudica in alcun modo i diritti della difesa in sede di procedimenti penali successivi in cui le prove vengano utilizzate, in particolare relativamente all'ammissibilità delle prove, all'obbligo di rivelare tali prove alla difesa e all'abilità della difesa di mettere in dubbio tali prove.

Emendamento 4

Articolo 22, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Entro il 1o ottobre 2006 e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro, con un'attenzione particolare all'applicazione delle garanzie procedurali.

Emendamento 5

Articolo 25, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro il 1o gennaio 2005.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro il 1o gennaio 2005 e fanno tutto il possibile per raggiungere un accordo, entro tale data, su una decisione quadro in materia di garanzie procedurali a favore degli imputati, anche per quanto concerne la raccolta dei mezzi di prova e la loro ammissibilità .

Emendamento 6

Articolo 25, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Ciascuno Stato membro designa, in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio, le autorità di emissione e le autorità di esecuzione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0244

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (COM(2003) 854 — C5-0080/2004 — 2003/0334(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 854) (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0080/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0208/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 11

(11) A norma dell'articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio d'amministrazione .

(11) A norma dell'articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza .

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 2, commi 2 e 3 (Regolamento (CEE) n. 337/75)

I membri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono nominati dal Consiglio.

I membri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono nominati dal Consiglio sulla base di elenchi di candidati presentati dagli Stati membri, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni dei lavoratori.

Nel presentare l'elenco dei candidati , gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nella composizione del consiglio di direzione .

 

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 2, comma 5 (Regolamento (CEE) n. 337/75)

L'elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'elenco dei membri del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet del Centro .

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 4 (regolamento (CEE) n. 337/75)

4. Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi indicati al paragrafo 5 e la Commissione , il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di un anno rinnovabile .

4. Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi indicati al paragrafo 5, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di due anni rinnovabili .

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 5 (Regolamento (CEE) n. 337/75)

5. All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore. Il coordinatore del gruppo dei datori di lavoro e quello del gruppo dei lavoratori sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione senza diritto di voto.

5. All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore. Il coordinatore del gruppo dei datori di lavoro e quello del gruppo dei lavoratori sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza senza diritto di voto.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 8 bis (nuovo) (Regolamento (CEE) n. 337/75)

 

8 bis. Gli Stati membri, le organizzazioni di cui al paragrafo 2, il Consiglio, la Commissione e il consiglio di direzione si adoperano, ciascuno secondo le proprie attribuzioni, per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nelle candidature e nelle nomine di cui al paragrafo 2, nell'elezione di cui al paragrafo 4 e nelle nomine di cui al paragrafo 8.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 337/75)

 

(2 bis)

L'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

1.     Il direttore e il vicedirettore sono nominati dalla Commissione sulla base di un elenco di candidati presentati dal consiglio di direzione.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 337/75)

 

(2 ter)

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

2.     Il direttore e il vicedirettore sono scelti in base alla loro competenza e offrono ogni garanzia di indipendenza.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)

 

(2 quater)

All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

2 bis.     Il direttore e i vicedirettori sono nominati per una durata di cinque anni. L'incarico è rinnovabile.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0245

Protezione dei dati personali dei passeggeri aerei

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR — Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (2004/2011(INI))

Il Parlamento europeo,

visti la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche don riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), e in particolare il suo articolo 25, nonché il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (2),

visto il progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR — Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (C5-0124/2004),

visti il parere espresso il 29 gennaio 2004 dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 della direttiva 95/46/CE sulla tutela dei dati personali e quello espresso il 17 febbraio 2004 dal comitato di cui all'articolo 31 della direttiva sopra citata,

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2004 (3) sull'applicazione della direttiva 95/46/CE,

vista la posizione espressa dai parlamenti nazionali al riguardo,

visti il parere della commissione belga per la privacy su due casi relativi al trasferimento da parte di tre compagnie aeree dei dati personali di alcuni passeggeri transatlantici — tra cui quelli di un deputato europeo — secondo il quale sono stati violati il diritto nazionale ed europeo in materia di privacy; la constatazione del Consiglio secondo la quale le misure USA confliggono potenzialmente con la legislazione comunitaria e degli Stati membri sulla protezione dei dati (2562a sessione del Consiglio Affari Generali — Bruxelles, 23 febbraio 2004); il documento interno della Commissione che conferma l'effettiva esistenza di tale conflitto; la condanna da parte del Parlamento europeo della flagrante violazione della legislazione sulla privacy; il fatto che le maggiori responsabilità incombono alla Commissione, agli Stati membri nonché a talune autorità garanti della privacy,

visto l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4),

visto l'articolo 88 del suo regolamento,

A.

ricordando che l'amministrazione USA, in applicazione del Transport Security Act (Legge sulla sicurezza dei trasporti) e dei relativi provvedimenti di attuazione, come l'Aviation Security Screening Records (5) (Registri di controllo della sicurezza aerea) ha imposto alle compagnie aeree che operano in Europa di consentire l'accesso ai dati commerciali contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR), al fine di stabilire preventivamente la minaccia potenziale che ogni passeggero potrebbe rappresentare e di garantire che terroristi o individui responsabili di gravi crimini siano identificati e arrestati o che sia loro negato l'ingresso negli Stati Uniti,

B.

constatando che è necessario un chiaro quadro giuridico se si vuole consentire tale accesso è illegale secondo il diritto nazionale ed europeo sulla privacy, e che ciononostante né la Commissione, né gli Stati membri, né le autorità garanti della privacy e dotate di poteri vincolanti hanno operato per assicurare l'applicazione della legge,

C.

ricordando che, nel settore dei trasporti aerei, la pratica passeggeri (PNR) è un archivio contenente una serie di informazioni commerciali che riguardano in particolare:

a)

i dati che consentono di individuare il passeggero, le persone che lo accompagnano e coloro che hanno chiesto la prenotazione per suo conto, l'agenzia o il dipendente che l'hanno effettuata e/o che hanno emesso il biglietto, ecc.,

b)

i dati concernenti il percorso per il quale è stato emesso il biglietto, ma anche tutti gli altri segmenti che costituiscono l'itinerario completo di un percorso composto da diverse tratte che implicano quindi più biglietti,

c)

i dati concernenti i mezzi di pagamento, il numero di carta di credito del passeggero, le condizioni speciali concesse a categorie particolari (frequent flyers, membri di categorie speciali), gli indirizzi e-mail nonché gli indirizzi fisici e i numeri di telefono privati e/o professionali dichiarati al momento della prenotazione, le persone da avvisare, ecc.,

d)

i dati relativi ad un servizio particolare connesso alle condizioni di salute della persona, alle sue preferenze alimentari, ecc.,

e)

le osservazioni specifiche effettuate dal personale della compagnia aerea,

f)

se del caso, dettagli sulle prenotazioni di un'automobile a noleggio e stanze d'albergo,

D.

considerando che i dati PNR variano a seconda delle pratiche commerciali seguite da ogni compagnia aerea e sono trattati da centri di prenotazione e che, di conseguenza, le compagnie aeree dovrebbero mettere a punto programmi adeguati per estrapolare i dati che potrebbero legittimamente essere trasferiti,

Quanto ai principi di tutela dei dati da parte dell'Europa

E.

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come viene interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (6), ammette un'ingerenza nella vita privata solo quando «... sia prevista dalla legge» (7), sia necessaria (8) in una società democratica (9) per perseguire scopi legittimi e non sia sproporzionata (10) in rapporto all'obiettivo perseguito,

F.

consapevole che, in questa fase, non esiste una base giuridica nell'Unione europea che consenta di utilizzare a fini di sicurezza pubblica i dati commerciali PNR e che tale base giuridica è indispensabile per modificare la finalità per cui i dati sono stati originariamente raccolti e per autorizzare l'utilizzazione di questi dati a scopi di sicurezza pubblica,

G.

ricordando che questa base giuridica deve definire esattamente i dati da raccogliere, le norme da seguire per la loro elaborazione e le responsabilità di tutte le parti interessate (passeggeri, compagnie aeree e autorità pubbliche),

H.

considerando che il Consiglio ha di recente approvato il mandato negoziale della Commissione per un accordo internazionale in questo settore,

E da parte degli Stati Uniti

I.

considerando che negli Stati Uniti la protezione della vita privata, pur essendo citata dal quarto emendamento alla Costituzione, non è considerata come un diritto fondamentale,

a)

ma è disciplinata da disposizioni specifiche (che tuttavia non contemplano il settore dei trasporti) e dal Freedom of Information Act (Legge sulla libertà di informazione),

b)

permette ai soli cittadini USA e ai residenti legali di beneficiare di una protezione dei dati e, in particolare, del diritto di accesso e di rettifica relativamente ai soli dati detenuti dalle autorità pubbliche federali (Privacy Act del 1974), in modo che

c)

nessuna tutela giuridica è attualmente garantita per i dati dei passeggeri non americani e in particolare europei, né alcun diritto di ricorso giurisdizionale contro eventuali abusi delle misure restrittive della libertà di circolazione,

Quanto all'impatto giuridico di una decisione in materia di adeguatezza a norma dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE

J.

consapevole del fatto che il progetto di decisione presentato dalla Commissione:

a)

è una misura di semplice esecuzione della direttiva 95/46/CE che non può avere l'effetto di ridurre i criteri di protezione dei dati garantiti nella UE come stabilito dalla direttiva 95/46/CE,

b)

riguarda una situazione caratterizzata ancora da un limbo giuridico sia negli Stati Uniti (poiché gli «impegni» presi dagli Stati Uniti non in tutti i casi hanno effetti giuridici) che in Europa (poiché non è stata ancora adottata nessuna base giuridica che consenta il legittimo trasferimento di dati PNR ad autorità pubbliche),

c)

una volta adottato, priverà in pratica gli Stati membri (attualmente responsabili di garantire la protezione delle persone quanto ai dati PNR) di ogni possibilità di bloccare i trasferimenti per garantire i diritti dei loro cittadini,

K.

deplorando che, per tutto il 2003, la Commissione non abbia tenuto conto delle ripetute richieste del Parlamento europeo e delle autorità di controllo dei dati che la invitavano:

a)

a definire i dati che potrebbero essere trasferiti legittimamente senza rischi (vedasi l'elenco dei 19 punti proposti il 13 giugno 2003 dal Gruppo di cui all'articolo 29 della direttiva 95/46/CE) (11),

b)

a sostituire immediatamente il sistema «PULL» (utilizzato senza base giuridica dall'amministrazione USA e senza filtri per i dati sensibili o per i voli non transatlantici) col sistema «PUSH» (che permette a ogni compagnia aerea di trasferire solo i dati legittimi e per i soli voli con destinazione USA),

c)

a negoziare un accordo internazionale con gli USA che preveda garanzie reali per i passeggeri o quantomeno la stessa protezione di cui beneficiano i cittadini USA,

L.

facendo proprie gran parte delle riserve formulate all'unanimità dalle autorità di controllo dei dati riunite in seno al gruppo di lavoro previsto dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, precisamente il 29 gennaio 2004 (12),

1.

ritiene che la decisione della Commissione del ..., che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR — Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti, esuli dalle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, in quanto:

Per quanto riguarda la base giuridica e la forma

1.1.

il progetto di decisione non è (e non potrebbe essere):

a)

una base giuridica che possa, in seno all'Unione europea, modificare le finalità per cui sono stati raccolti dati nel PNR e permetterne il trasferimento totale o parziale a terzi da parte delle compagnie aeree (13); esso può avere però quale probabile risultato una riduzione dei criteri di protezione dei dati previsti dalla direttiva 95/46/CE all'interno dell'UE o la creazione di nuovi criteri d'intesa con paesi terzi;

b)

un accordo internazionale in applicazione del quale la Commissione sarebbe tenuta ad autorizzare il trasferimento di tali dati; non si può che deplorare l'ambigua formulazione di alcune clausole della decisione e degli impegni corrispondenti (come quelle relative alla durata, ai meccanismi di controllo, ai casi di sospensione o revoca della decisione, alle condizioni di intervento degli Stati membri, ecc.) che potrebbero indurre falsamente a ritenere che tale testo sia suscettibile di creare alcuni obblighi in quanto sono esplicitamente esclusi dalla clausola 47 la quale stipula che «tali impegni non creano alcun diritto o vantaggio per alcuna persona o parte, privata o pubblica»;

Per quanto riguarda il contenuto

1.2.

il progetto di decisione si fonda su «impegni» la cui obbligatorietà è lungi dall'essere evidente:

a)

sia per la fonte che è puramente amministrativa (e quindi soggetta a possibili ristrutturazioni interne al Departement of Home Security (DHS — Ministero della sicurezza interna) che renderebbero obsolete le separazioni tra strutture interne);

b)

sia per il contenuto in quanto, da una parte, si fa riferimento a garanzie che non sono ancora una base giuridica negli USA e, dall'altra, si mantiene la possibilità di modificare la regolamentazione in qualsiasi momento, in particolare per quanto riguarda le modalità di utilizzazione e riutilizzazione dei dati;

1.3.

il sistema «pull» di accesso ai dati PNR mette a repentaglio eventuali limitazioni che possano essere state convenute e deve essere sostituito da un sistema «push» dotato di filtri adeguati;

2.

ritiene che l'importanza della questione sia tale che l'Unione europea debba regolarla con gli Stati Uniti sulla base di un vero accordo internazionale che, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, definisca:

a)

i dati che possono essere trasferiti in modo automatizzato (APIS) e i dati che possono essere trasferiti caso per caso;

b)

l'elenco dei reati gravi per cui è possibile avanzare una richiesta supplementare;

c)

l'elenco delle autorità e delle agenzie che potrebbero condividere i dati e le condizioni di tutela dei dati da rispettare:

d)

il periodo di conservazione per i due tipi di dati, fermo restando che i dati relativi alla prevenzione di reati gravi devono essere scambiati sulla base dell'accordo UE/USA sulla cooperazione giudiziaria e l'estradizione;

e)

il ruolo che le compagnie aeree devono svolgere nel trasferire i dati dei passeggeri e gli strumenti previsti (APIS, PNR, ecc.) a fini di sicurezza pubblica;

f)

le garanzie da fornire ai passeggeri per consentire loro di correggere i dati che li riguardano o fornire spiegazioni in caso di discordanze tra i dati connessi a un contratto di viaggio e i dati figuranti nei documenti di identità, nei visti e nei passaporti;

g)

le responsabilità delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri e delle autorità pubbliche in caso di errori di trascrizione o di codificazione e per quanto concerne la tutela dei dati trattati;

h)

il diritto di far ricorso ad un'autorità indipendente e a meccanismi di rimedio in caso di violazione dei diritti dei passeggeri;

3.

si dichiara disposto a esaminare in base alla procedura d'urgenza un accordo internazionale che rispetti i suddetti principi; ritiene che, se fosse adottato tale accordo, la Commissione potrebbe legittimamente dichiarare che i dati sarebbero adeguatamente protetti negli USA;

4.

invita la Commissione a presentare al Parlamento una nuova decisione in materia di adeguatezza, a chiedere al Consiglio il mandato per un nuovo e rigoroso accordo internazionale nel rispetto dei principi enunciati nella presente risoluzione;

5.

invita, in attesa di una soluzione legislativa definitiva o della conclusione di uno o più accordi internazionali:

a)

gli Stati membri a imporre immediatamente il rispetto del diritto nazionale ed europeo sulla privacy, richiamando in particolare l'attenzione sull'obbligo fatto, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46/CE, alle compagnie aeree e alle agenzie di viaggio di ottenere dai passeggeri il consenso per il trasferimento dei dati; tale consenso deve essere concesso spontaneamente e i passeggeri devono essere informati in merito alle possibilità di scelta per influenzare il contenuto del proprio PNR, alle conseguenze di un mancato consenso e all'assenza di un livello adeguato di protezione negli Stati Uniti;

b)

la Commissione ad intervenire per assicurare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2299/89 e, nella fattispecie, a verificare che i dati non siano trasferiti, in particolare attraverso i sistemi telematici di prenotazione (CRS), senza il consenso del passeggero e che le amministrazioni di paesi terzi non abbiano accesso a tali sistemi;

6.

invita la Commissione a bloccare:

a)

il sistema «PULL» a partire dal 1o luglio 2004 e, dopo tale data, ad applicare il sistema «PUSH» con i 19 punti proposti il 13 giugno 2003 dal gruppo di lavoro di cui all'articolo articolo 29 della direttiva 95/46/CE;

b)

le iniziative concernenti l'istituzione di una gestione centralizzata europea dei dati PNR come delineato nella Comunicazione COM(2003) 826 e come è stato recentemente confermato dal Commissario competente alla commissione parlamentare, in quanto tali iniziative violano per il momento i principi di proporzionalità e di sussidiarietà;

7.

si riserva comunque il diritto di adire la Corte di giustizia qualora il progetto di decisione venga adottato dalla Commissione; ricorda alla Commissione l'obbligo di cooperazione leale tra istituzioni previsto all'articolo 10 del Trattato e la invita a non adottare, durante il periodo elettorale, una decisione come quella esaminata dalla presente risoluzione;

8.

si riserva il diritto di adire la Corte di Giustizia per verificare la legalità del previsto accordo internazionale e, in particolare, la sua compatibilità con la tutela di un diritto fondamentale;

9.

ritiene estremamente importante che l'esito dei negoziati non sia adottato come modello per le ulteriori attività dell'UE in ordine al varo delle proprie misure finalizzate alla lotta contro la criminalità, alla memorizzazione dei dati nonché alla tutela della privacy;

10.

invita la Commissione a ritirare il progetto di decisione;

*

* *

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, nonché al Congresso degli Stati Uniti.


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/1999 (GU L 40 del 13.2.1999, pag. 1).

(3)  P5_TA(2004)0141.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  FEDERAL REGISTER 68 FR 2101 il TSA intende utilizzare questo sistema di registrazioni per agevolare il passeggero TSA e il programma di verifica della sicurezza aerea ai sensi dell'Aviation and Transportation Security Act. Il TSA intende usare il sistema CAPPS II per effettuare valutazioni dei rischi al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e dei voli.

(6)  CEDU, sentenza Amann contro Svizzera del 16 febbraio 2000, raccolta delle sentenze e decisioni 2000-II, par. 65, e Rotaru contro Romania del 4 maggio 2000, raccolta delle sentenze e delle decisioni 2000-V, par. 43).

(7)  Il ricorso a una legge è tanto più giustificato quando si tratta della protezione di un diritto fondamentale e tale protezione non può essere lasciata a misure di tipo amministrativo o a semplici provvedimenti di attuazione. Una «legge» deve inoltre essere elaborata con precisione sufficiente per consentire ai destinatari delle sue disposizioni di conformarvi la propria condotta e rispondere all'esigenza di prevedibilità che deriva dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (vedasi in particolare CEDU, sentenza Rekvényi contro Ungheria del 20 maggio 1999, raccolta delle sentenze e decisioni 1999-III, par. 34). Nel caso in questione, la legge deve anche comportare disposizioni esplicite e dettagliate sulle persone autorizzate a consultare i fascicoli, la natura di tali fascicoli, la procedura da seguire e l'uso che può essere fatto delle informazioni così ottenute (vedasi CEDU, sentenza Rotaru contro Romania, 4 maggio 2000).

(8)  Il concetto di «necessità» implica l'esigenza sociale imperiosa che la misura adottata sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito (vedasi in particolare CEDU, sentenza Gillow contro Regno Unito del 24 novembre 1986, Serie A n. 109, par. 55) e che, in questa prospettiva, il legislatore usufruisca di un margine di valutazione «la cui ampiezza non dipende solo dalla finalità ma anche dal carattere proprio dell'ingerenza» (vedasi CEDU, sentenza Leander contro Svezia del 26 marzo 1987, Serie A n. 116, par. 59).

(9)  Il criterio di società «democratica» si applica alle relazioni tra poteri pubblici e cittadini ed è da considerare tanto più presente quando sono i cittadini a controllare le istituzioni e non il contrario. Evidentemente, qualunque sia la natura di tali relazioni, in ogni democrazia è essenziale valutare con molta cautela ogni forma di raccolta e di stoccaggio sistematico dei dati, soprattutto qualora tali dati riguardino persone che non rappresentano un pericolo per la collettività.

(10)  Il criterio di proporzionalità si applica a tutti i parametri del trattamento dei dati (ad esempio in che momento i dati vengono trasferiti, quali dati sono trasferiti, a chi, per fare cosa, durata della conservazione, durata della deroga). Nel quadro del diritto europeo tali valutazioni devono anche essere fatte tenendo presente le esigenze di sussidiarietà che disciplinano i rapporti tra gli Stati membri e l'Unione europea. Ciò è tanto più necessario nel caso in cui gli Stati membri venissero privati della possibilità di intervenire da un atto di un'Istituzione.

(11)  I dati dovrebbero includere le informazioni seguenti: «PNR record locator code», data di prenotazione, data/e prevista/e del viaggio, nome del passeggero, altri nomi presenti nel PNR, l'itinerario di viaggio, le coordinate dei biglietti gratuiti, biglietti di sola andata, «ticketing field information», dati «ATFQ (Automatic Ticket Fare Quote)», numero del biglietto, data in cui il biglietto è stato emesso, «no show history», numero di bagagli, numero identificativo dei bagagli, «no show information», numero di bagagli per ogni segmento, modifiche volontarie o involontarie di classe, dettagli delle modifiche effettuate sui dati PNR e riguardanti gli elementi precedentemente menzionati.

(12)  http:www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp87-fr.pdf.

(13)  Peraltro, l'obbligo imposto alle compagnie aeree dalla legislazione americana non può essere considerato come un obbligo legale sufficiente ai sensi dell'articolo 7, lettera c) della direttiva 95/46/CE che va interpretato alla luce dei diritti fondamentali i quali, secondo una giurisprudenza costante, fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte di giustizia delle Comunità europee assicura il rispetto (cfr. in particolare sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C-274/99 P, Rec. p. I-1611, punto 37).

P5_TA(2004)0246

Strategia europea per ambiente e salute

Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia europea per l'ambiente e la salute (COM(2003) 338 — C5-0551/2003 — 2003/2222(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sulla strategia europea per l'ambiente e la salute (COM(2003) 338 — C5-0551/2003),

vista la proposta di raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori (COM(2003) 230), del 5 maggio 2003,

visti l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0193/2004),

A.

considerando che nel quadro del Sesto Programma comunitario d'azione in materia di ambiente si è posta l'obiettivo di contribuire a raggiungere un elevato livello di qualità della vita dei cittadini offrendo un ambiente in cui il livello di inquinamento non comporti rischi di effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente,

B.

considerando che il Programma d'azione comunitario in materia di sanità pubblica (2003-2008) considera l'ambiente come uno dei principali fattori determinanti della salute,

C.

considerando che l'obiettivo della strategia europea per l'ambiente e la salute è di conseguire una comprensione migliore delle minacce ambientali per la salute umana, individuare il carico di malattia dovuto a fattori ambientali nell'UE e pianificare risposte politiche alle problematiche che possono emergere,

D.

considerando che gli obiettivi ultimi della strategia proposta consistono nel

ridurre il carico di malattia dovuto a fattori ambientali nell'UE,

identificare e prevenire nuove minacce per la salute causate da fattori ambientali,

rafforzare la capacità politico-strategica dell'UE in questo ambito;

E.

considerando che, nel quadro dell'ampliamento dell'Unione, il rafforzamento delle azioni concernenti la salute e l'ambiente riveste un'importanza particolare,

F.

considerando che la strategia elenca gli elementi principali alla base dell'elevata complessità della correlazione tra ambiente e salute; che la complessità, con i fattori indeterminati, le incertezze e i divari di conoscenza che ne derivano, non può essere addotta a pretesto per ritardare l'adozione di misure precauzionali o preventive,

G.

considerando che è prevista l'istituzione di un sistema integrato di monitoraggio dell'ambiente e della salute per rilevare i dati nel tempo,

H.

considerando che nel giugno 2004 si terrà a Budapest una Conferenza ministeriale sull'ambiente e la salute; che è importante che il contributo della Commissione, ossia il Piano d'azione 2004-2010, costituisca un buon esempio per far fronte in termini concreti al carico di malattia causato da fattori ambientali,

I.

considerando la necessità di esaminare il nesso fra le azioni proprie dell'UE e quelle di altri programmi, ad esempio i programmi dell'OMS e dell'OCSE, data l'inutilità di creare e di mantenere azioni e organizzazioni che si sovrappongono,

J.

considerando che per essere coronata da successo la strategia per l'ambiente e la salute dovrebbe avere un'impostazione intersettoriale e che occorre quindi sottolineare il nesso esistente tra la strategia e la legislazione futura,

K.

considerando che nella comunicazione non si fa menzione del principio di precauzione e che è invece necessario ricorrere a un approccio fattivo basato sul principio di precauzione quando la scienza non offre conclusioni certe e al tempo stesso i costi potenziali e i danni alla salute e all'ambiente derivanti dall'inazione sono troppo grandi,

L.

considerando che l'asma e le malattie respiratorie sono strettamente legate al traffico e all'inquinamento atmosferico,

M.

considerando che la comunicazione della Commissione non insiste abbastanza sulle allergie e sull'inquinamento atmosferico all'interno degli edifici e degli alloggi,

N.

considerando che il tabagismo passivo rappresenta un fattore di inquinamento ambientale molto importante,

O.

considerando che il mutamento climatico e i suoi effetti sulla salute non sono stati presi in esame nella comunicazione,

P.

considerando che, malgrado il termine fosse stato fissato per la fine del 2003, non sono ancora state presentate le proposte legislative sulla definizione di standard di qualità ambientale e misure di controllo delle emissioni per le sostanze prioritarie previste dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1), come riportato nella strategia,

Q.

considerando che non esiste ancora una proposta legislativa per una revisione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (2),

R.

considerando che non esiste ancora una legislazione armonizzata volta a proteggere i bambini dai giocattoli in PVC morbido,

S.

considerando che è difficile comprendere perché i pesticidi siano relegati al «secondo ciclo» dopo il 2010 dal momento che, per il loro elevato potenziale di produrre impatti negativi sulla salute e per il fatto che la legislazione comunitaria sui pesticidi è attualmente in corso di revisione, sarebbe opportuno tenere pienamente conto dei rischi potenziali che comportano per i bambini,

T.

considerando l'impatto di un intervento preventivo, in special modo nel caso dell'infanzia,

U.

considerando che aumentare la consapevolezza è uno dei principali obiettivi che la strategia deve prefiggersi di raggiungere,

V.

considerando che il finanziamento della strategia per l'ambiente e la salute resta da chiarire,

W.

considerando che continuano a mancare informazioni sul nesso tra, ad esempio, emissioni di diossine e PCB e il loro accumulo nell'ecosistema e negli alimenti,

1.

accoglie con favore l'intento di giungere a una migliore comprensione dei legami tra fattori ambientali e determinate malattie, ma ritiene che sia un'illusione credere che la strategia possa «colmare le lacune che ostacolano una piena conoscenza della relazione tra ambiente e salute», e ancor meno «produrre le informazioni necessarie per istituire un rapporto di causa-effetto», data l'enorme complessità della correlazione tra ambiente e salute;

2.

sottolinea l'importanza di tenere conto dell'impatto socioeconomico nei lavori sull'ambiente e la salute;

3.

invita la Commissione a tenere sempre conto della prospettiva di genere durante l'esecuzione della strategia europea per l'ambiente e la salute;

4.

sottolinea che fra le priorità immediate del piano d'azione devono essere una mappatura e una valutazione più approfondite a breve termine dei livelli di evidenza già disponibili che descrivono i nessi esistenti tra l'esposizione ai fattori ambientali e certe malattie, desunti dai vari studi già disponibili e raccolti durante la prima fase, nonché dai dati tossicologici disponibili, al fine di proporre quanto prima possibile misure concrete a tutela della salute umana e dell'ambiente;

5.

invita la Commissione a definire un inventario dei danni alla salute notoriamente provocati da fattori ambientali, compresi i costi di tali danni;

6.

chiede che il nesso esistente tra traffico, trasporti e inquinamento atmosferico da un lato e asma e malattie respiratorie dall'altro sia sottolineato maggiormente nel primo ciclo della strategia, dal momento che l'asma e le malattie respiratorie sono strettamente legate all'inquinamento atmosferico, e che sia attribuita pari importanza alle due problematiche;

7.

raccomanda che il piano d'azione proponga misure più ampie al fine di migliorare la qualità dell'aria nelle aree residenziali, nei luoghi pubblici (in particolare asili nido e scuole) e sui posti di lavoro;

8.

ribadisce che proteggere la salute dei bambini da malattie legate all'ambiente costituisce un investimento essenziale al fine di assicurare un adeguato sviluppo umano ed economico;

9.

chiede che il piano d'azione tenga conto della protezione degli abitanti dai rischi legati al radon e alle intossicazioni da ossido di carbonio nelle aree residenziali;

10.

raccomanda che il piano d'azione preveda studi volti a individuare zone pericolose in quanto a emissioni ed esposizione che comportano un rischio per la salute e che tali studi oggettivino i rischi corsi al fine di trovare rapidamente i mezzi per prevenirne gli effetti sulla salute apportando i rimedi necessari; raccomanda altresì che il piano d'azione preveda l'elaborazione di norme e di dispositivi di protezione, nonché informazioni sui rischi correlati all'habitat domestico;

11.

chiede che il piano d'azione attribuisca un'attenzione particolare alle persone che vivono nei pressi di siti inquinanti e rafforzi la politica di prevenzione imperniata sull'identificazione, la quantificazione e la riduzione delle emissioni, nonché sull'aumento del monitoraggio ambientale per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e le sostanze che nuocciono al sistema riproduttivo e a quello nervoso;

12.

sottolinea l'importanza di proteggere le risorse idriche e la conseguente necessità di contenere le emissioni inquinanti industriali e urbane, puntiformi e diffuse, nonché le emissioni agricole dovute a fertilizzanti e a fitofarmaci; ritiene che ciò richieda un'evoluzione delle politiche e delle pratiche agricole;

13.

insiste affinché il piano d'azione prenda in considerazione i problemi legati all'etichettatura, dal momento che un'etichettatura chiara e comprensibile è indispensabile per informare e sensibilizzare i consumatori circa l'impatto di determinati prodotti sulla qualità dell'ambiente; ritiene inoltre che il piano d'azione debba stabilire altri mezzi e metodi particolari per assicurare un'informazione appropriata per i bambini-consumatori;

14.

sottolinea che il nesso intercorrente tra il sistema integrato di monitoraggio e risposta della strategia e la proposta di regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche — REACH, (COM(2003) 644), che fornirà dati tossicologici e sull'esposizione, dev'essere chiarito maggiormente e rafforzato all'interno della strategia; segnala che le attuali metodologie di valutazione dei rischi non prendono in specifica considerazione i feti, i neonati e i bambini né l'ampia gamma di modelli di esposizione che esistono in queste fasce di popolazione;

15.

invita la Commissione a richiedere il parere del suo Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente per valutare se l'attuale proposta REACH fornirà ai bambini una protezione adeguata nei confronti dell'esposizione a sostanze chimiche nocive, in particolare quelle contenute negli articoli;

16.

ritiene che il biomonitoraggio previsto debba contemplare determinati pesticidi nonché certe sostanze ignifughe bromurate e certi ftalati, al fine di coprire sostanze non ancora adeguatamente regolamentate;

17.

raccomanda che il piano d'azione preveda proposte legislative volte a ridurre la dipendenza dai pesticidi nel contesto della strategia tematica sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

18.

rileva l'importanza dell'educazione in materia di salute collegata all'ambiente e chiede che la strategia definisca meglio i metodi e le attività da perseguire per aumentare la consapevolezza; ritiene che occorra perseguire l'obiettivo di informare ogni persona in modo tale da consentirle di fare le scelte appropriate tenendo conto della sua salute; sottolinea il ruolo cruciale dell'accesso del pubblico all'informazione in tale contesto; chiede alla Commissione di far sì che tutte le prove del degrado ambientale suscettibili di nuocere alla salute, in particolare quella dei bambini, vengano messe a disposizione del pubblico; chiede specificamente la creazione di registri pubblicamente accessibili sulla mappatura geografica delle principali emissioni da un lato e delle principali patologie dall'altro;

19.

chiede che nella strategia venga inserito il principio di precauzione e che il piano d'azione comprenda un elenco dei contaminanti ambientali per i quali il livello di prove scientifiche disponibili riguardo all'ambito di impatto (ad esempio molecolare, cellulare o istologico) è sufficiente a dimostrare la probabilità di ripercussioni potenzialmente gravi e irreversibili sulla salute;

20.

esorta la Commissione ad accelerare la messa in atto del progetto pilota «Monitoraggio integrato delle diossine e dei PCB nella regione baltica» e ad iniziare quanto prima a utilizzare tali informazioni integrate quale base per lo sviluppo di una nuova politica;

21.

raccomanda che il mutamento climatico e le sue implicazioni sulla salute vengano affrontati in via prioritaria all'interno del piano comunitario d'azione e che vengano proposte misure al fine di valutare, prevenire, ridurre e mitigare le ripercussioni sulla salute del mutamento climatico, ricorrendo agli strumenti legislativi comunitari più idonei;

22.

raccomanda che il piano d'azione tenga conto in modo più specifico della problematica del tabagismo passivo in particolare sul luogo di lavoro e negli edifici pubblici, contempli proposte legislative atte a limitare il fumo sul luogo di lavoro in stanze chiuse dedicate e realizzi una campagna di sensibilizzazione per informare il grande pubblico sull'incidenza di un ambiente inquinato dal tabacco sulla salute dei bambini;

23.

sottolinea che creare un sistema comunitario di monitoraggio e risposta e garantirne l'autentico successo e l'utilità richiederà finanziamenti comunitari; segnala che sensibilizzare il grande pubblico e divulgare i risultati e le informazioni richiederà altresì notevoli risorse; sottolinea che occorre chiarire il finanziamento della strategia;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1.


Giovedì 1o aprile 2004

29.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 103/675


PROCESSO VERBALE

(2004/C 103 E/04)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Raimon OBIOLS I GERMÀ

Vicepresidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 10.00.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio per commemorare il decimo anniversario del genocidio in Ruanda.

Interviene Evelyne Gebhardt, la quale protesta contro il programma televisivo trasmesso ieri sera da un'emittente tedesca nel quale si mostravano i metodi utilizzati da un deputato per rilevare i presunti casi di frode al Parlamento.

2.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Progetto di bilancio rettificativo n. 3 per l'esercizio 2004 — Stato generale delle entrate e delle spese — Sezione II — Consiglio; Sezione III — Commissione; Sezione IV — Corte di giustizia; Sezione V — Corte dei conti; Sezione VI — Comitato economico e sociale; Sezione VII — Comitato delle regioni; Sezione VIII — Parte A — Mediatore europeo (7682/2004 — C5-0164/2004 — 2004/2021(BUD))

deferimento

merito: BUDG

 

parere TUTTE

base giuridica

Articolo 272 trattato CE, Articolo 177 EURATOM

Progetto di bilancio rettificativo n. 4 per l'esercizio 2004 — Stato generale delle entrate e delle spese — Sezione I — Parlamento; Sezione II — Consiglio; Sezione III — Commissione; Sezione IV — Corte di Giustizia; Sezione V — Corte dei Conti; Sezione VI — Comitato Economico e Sociale; Sezione VII — Comitato delle Regioni; Sezione VIII — Parte A — Mediatore europeo; Sezione VIII — Parte B — Garante europeo della protezione dei dati (7683/2004 — C5-0165/2004 — 2004/2022(BUD))

deferimento

merito: BUDG

 

parere TUTTE

base giuridica

Articolo 272 trattato CE, Articolo 177 EURATOM

Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti DEC2/2004 sezione III — Commissione — titoli 04, 15, 18, 19, 25, 31 — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (C5-0168/2004 — 2004/2017(GBD))

deferimento

merito: BUDG

base giuridica

Articolo 274 trattato CE

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di «e-government» alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (COM(2004) 219 — C5-0169/2004 — 2003/0147(COD))

deferimento

merito: ITRE

 

parere BUDG, LIBE

base giuridica

Articolo 156 trattato CE

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (COM(2004) 179 — C5-0170/2004 — 2003/0126(COD))

deferimento

merito: ECON

 

parere JURI

base giuridica

Articolo 285, paragrafo 1 trattato CE

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche della società dell'informazione (COM(2004) 216 — C5-0171/2004 — 2003/0199(COD))

deferimento

merito: ITRE

 

parere BUDG, ECON

base giuridica

Articolo 285, paragrafo 1 trattato CE

Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti DEC3/2004 sezione III — Commissione — titoli 04, 15, 31 — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (C5-0172/2004 — 2004/2018(GBD))

deferimento

merito: BUDG

base giuridica

Articolo 274 trattato CE

Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti DEC4/2004 sezione III — Commissione — titoli 07, 09, 31 — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (C5-0173/2004 — 2004/2019(GBD))

deferimento

merito: BUDG

base giuridica

Articolo 274 trattato CE

Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti DEC5/2004 sezione III — Commissione — titoli 01, 03, 05, 13, 25, 27 — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (C5-0174/2004 — 2004/2024(GBD))

deferimento

merito: BUDG

base giuridica

Articolo 274 trattato CE

2)

dai deputati

proposte di risoluzione (articolo 48 del regolamento)

Cristiana Muscardini sull'aumento della bolla speculativa e sulla crisi del sistema (B5-0159/2004).

deferimento

merito: ECON

 

parere: ITRE

3.   Progressi realizzati dalla Turchia sulla via dell'adesione (discussione)

Relazione sulla relazione periodica 2003 della Commissione sui progressi realizzati dalla Turchia sulla via dell'adesione [COM(2003) 676 — SEC(2003) 1212 — C5-0535/2003 — 2003/2204(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Arie M. Oostlander (A5-0204/2004)

Arie M. Oostlander illustra la sua relazione.

Interviene Günther Verheugen (membro della Commissione)

Intervengono Geoffrey Van Orden, Miet Smet (relatore per parere della commissione EMPL), Harald Ettl (relatore per parere della commissione EMPL), Karl Erik Olsson (relatore per parere della commissione AGRI), Renate Sommer (relatore per parere della commissione RETT), Anna Karamanou (relatore per parere della commissione FEMM), Ilkka Suominen, a nome del gruppo PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, Andrew Nicholas Duff, a nome del gruppo ELDR, Sylviane H. Ainardi, a nome del gruppo GUE/NGL, Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, Philip Claeys, non iscritto, Elmar Brok, Günther Verheugen, Giorgos Katiforis, Joan Vallvé, Efstratios Korakas, Eurig Wyn, Mogens N.J. Camre, Véronique Mathieu, Markus Ferber, Catherine Lalumière, Ole Andreasen e Bent Hindrup Andersen

PRESIDENZA: Catherine LALUMIÈRE

Vicepresidente

Intervengono Georges Berthu, James E.M. Elles, Jo Leinen, Mario Borghezio, Ursula Stenzel, Reino Paasilinna, Jean-Thomas Nordmann, Werner Langen, Ozan Ceyhun, Johan Van Hecke, Michl Ebner, Martine Roure, Ursula Schleicher, Jules Maaten e Cristina Gutiérrez-Cortines

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.28.

PRESIDENZA: Renzo IMBENI

Vicepresidente

Interviene Michel Rocard, presidente della commissione CULT, il quale chiede, a nome del gruppo PSE, sulla base dell'articolo 146 del regolamento, l'aggiornamento della discussione sulla sua relazione A5-0148/2004 alla prossima tornata.

Il Parlamento approva la richiesta.

Intervengono: Charles Tannock, il quale chiede, da un lato, che la Conferenza dei presidenti adotti una posizione in merito alle due relazioni che gli sono state deferite sul finanziamento dell'Autorità palestinese da parte dell'Unione e, dall'altro, che si preveda una discussione in Aula sulla questione, e Franz Turchi, il quale si associa alla richiesta (Il Presidente prende atto della richiesta).

4.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

4.1.   Approvazione della Commissione designata (votazione)

Proposta di decisione B5-0184/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0247)

Interventi sulla votazione:

Margot Wallström (membro della Commissione), prima della votazione, ha illustrato la posizione della Commissione.

4.2.   Progetto di bilancio rettificativo 4/2004 (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 — revisione dello statuto del personale [7683/2004 — C5-0165/2004 — 2004/2022(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Relatori: Jan Mulder e Neena Gill (A5-0175/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0248)

4.3.   Accise/Imposte sui premi assicurativi ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulle proposte:

1.

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise [COM(2003) 797 — C5-0660/2003 — 2003/0309(COD)] e

2.

di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e la direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [COM(2003) 797 — C5-0661/2003 — 2003/0310(COD)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Christa Randzio-Plath (A5-0157/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE e PROGETTI DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0249 e P5_TA(2004)0250)

4.4.   Stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale [COM(2003) 855 — COM(2003) 855 — 2003/0332(AVC)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Rosa Miguélez Ramos (A5-0174/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0251)

4.5.   Conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura [COM(2003) 817 — C5-0025/2004 — 2003/0321(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A5-0149/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0252)

4.6.   Accordo di pesca CE/Guinea-Bissau * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca [COM(2003) 593 — C5-0498/2003 — 2003/0227(CNS)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Struan Stevenson (A5-0163/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0253)

4.7.   Azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca [COM(2003) 658 — C5-0547/2003 — 2003/0261(CNS)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Hugues Martin (A5-0168/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0254)

4.8.   Finanziamento dei programmi di controllo della pesca degli Stati membri * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri [COM(2003) 706 — C5-0602/2003 — 2003/0281(CNS)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Elspeth Attwooll (A5-0166/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0255)

4.9.   Attività comunitarie di pesca nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) [COM(2003) 611 — C5-0515/2003 — 2003/0237(CNS)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Niels Busk (A5-0165/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0256)

4.10.   Accordo CE/Guinea * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008 [COM(2003) 765 — C5-0024/2004 — 2003/0290(CNS)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Patricia McKenna (A5-0164/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0257)

4.11.   Medaglie e gettoni simili a monete metalliche in euro/Estensione dell'applicazione agli Stati membri non partecipanti * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulle proposte:

1.

di regolamento del Consiglio relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro [COM(2004) 39 — C5-0075/2004 — 2004/0010(CNS)] e

2.

di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. ... relativo a medaglie e gettoni simili a monete metalliche in euro [COM(2004) 39 — C5-0076/2004 — 2004/0011(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: José Javier Pomés Ruiz (A5-0156/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE e PROGETTI DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0258 e P5_TA(2004)0259)

4.12.   Regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti [COM(2003) 315 — C5-0373/2003 — 2003/2155(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Luís Marinho (A5-0144/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0260)

4.13.   Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ***III (votazione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari [PE-CONS 3616/2004 — C5-0062/2004 — 2002/0014(COD)] — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione.

Relatore: Nelly Maes (A5-0125/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROGETTO COMUNE

Approvazione (P5_TA(2004)0261)

4.14.   Progetto di bilancio rettificativo 3/2004 (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 al bilancio dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, Sezione III — Commissione [2004/2021(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Corelatori: Jan Mulder e Neena Gill (A5-0202/2004)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

BRS 3

(Richiesta la maggioranza qualificata)

Emendamenti approvati (vedi allegato 1) (P5_TA(2004)0262)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

(Richiesta la maggioranza semplice)

Approvazione (P5_TA(2004)0263)

4.15.   Norme generali sul multilinguismo (modifica del regolamento) (votazione)

Relazione sulle modifiche da apportare al regolamento del Parlamento europeo sulle misure precauzionali relative all'applicazione delle norme generali sul multilinguismo [2003/2227(REG)] — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Gianfranco Dell'Alba (A5-0153/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 15)

TESTO DEL REGOLAMENTO

Emendamenti approvati (vedi allegato 1)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0264)

Interventi sulla votazione:

Jo Leinen, in sostituzione del relatore, ha proposto un emendamento orale all'emendamento 2.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1o maggio 2004.

4.16.   Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della CE ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità [16305/1/2003 — C5-0094/2004 — 2001/0140(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Ulrich Stockmann (A5-0217/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 16)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P5_TA(2004)0265)

4.17.   SIS (documenti di immatricolazione dei veicoli) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli [COM(2003) 510 — C5-0412/2003 — 2003/0198(COD)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Carlos Coelho (A5-0205/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 17)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0266)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0266)

4.18.   Accordo di pesca CE/Danimarca e Groenlandia * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro [COM(2003) 609 — C5-0514/2003 — 2003/0236(CNS)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Rosa Miguélez Ramos (A5-0060/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 18)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0267)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0267)

4.19.   Consiglio europeo/Sicurezza in Europa (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0165/2004, B5-0178/2004, B5-0179/2004, B5-0180/2004, B5-0182/2004 e B5-0183/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 19)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC5-0165/2004

(in sostituzione delle B5-0165/2004, B5-0182/2004 e B5-0183/2004):

presentata da:

Hans-Gert Poettering, Ilkka Suominen, W.G. van Velzen, Íñigo Méndez de Vigo, Elmar Brok, Jorge Salvador Hernández Mollar, Othmar Karas, Arie M. Oostlander, Philippe Morillon e Hubert Pirker, a nome del gruppo PPE-DE,

Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE,

Andrew Nicholas Duff, Jules Maaten, Sarah Ludford, Cecilia Malmström, Karin Riis-Jørgensen e Luciana Sbarbati, a nome del gruppo ELDR,

Gerard Collins.

Approvazione (P5_TA(2004)0268)

(Le proposte di risoluzione B5-0178/2004, B5-0179/2004 e B5-0180/2004 decadono)

4.20.   Comunicazione dei dati relativi alle persone trasportate * (votazione)

Relazione sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate [6620/2004 — C5-0111/2004 — 2003/0809(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Ingo Schmitt (A5-0211/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 20)

INIZIATIVA

Reiezione

L'iniziativa è rinviata alla commissione competente.

Interventi sulla votazione:

Sono intervenuti Anna Terrón i Cusí, dopo la reiezione dell'iniziativa, per chiedere, sulla base dell'articolo 68, paragrafo 3 del regolamento, il rinvio dell'iniziativa alla commissione competente, e Ingo Schmitt (relatore) per chiedere che il progetto di risoluzione legislativa venisse posto in votazione. Il Parlamento ha respinto la richiesta del relatore.

4.21.   Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 973/2001 [COM(2003) 589 — C5-0480/2003 — 2003/0229(CNS)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Giorgio Lisi (A5-0159/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 21)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Reiezione

La questione è nuovamente rinviata alla commissione competente, sulla base dell'articolo 68, paragrafo 3 del regolamento.

Interventi sulla votazione:

Sono intervenuti Margot Wallström (membro della Commissione), la quale ha precisato che la Commissione non ritirava la sua proposta, Struan Stevenson (presidente della commissione PECH), il quale ha chiesto che la questione non venisse rinviata in commissione vista l'imminente fine della legislatura, e Giorgio Lisi (relatore), il quale ha chiesto, sulla base dell'articolo 68, paragrafo 3 del regolamento, il rinvio in commissione della questione senza porre in votazione il progetto di risoluzione legislativa.

4.22.   Consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca [COM(2003) 607 — C5-0504/2003 — 2003/0238(CNS)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Seán Ó Neachtain (A5-0167/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 22)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0269)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0269)

Interventi sulla votazione:

Seán Ó Neachtain (relatore) è intervenuto prima della votazione.

4.23.   Tregua olimpica (votazione)

Proposta di risoluzione B5-0177/2004

La discussione si è svolta il 25 febbraio 2004(punto 14 del PV del 25.02.2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 23)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0270)

4.24.   Situazione nel Kosovo (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0160/2004, B5-0162/2004, B5-0163/2004, B5-0164/2004, B5-0168/2004 e B5-0172/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 24)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0160/2044

(in sostituzione delle B5-0160/2004, B5-0162/2004, B5-0163/2004, B5-0164/2004 e B5-0172/2004):

presentata da:

Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE,

Johannes (Hannes) Swoboda, Jan Marinus Wiersma e Jannis Sakellariou, a nome del gruppo PSE,

Cecilia Malmström e Sarah Ludford, a nome del gruppo ELDR,

Joost Lagendijk e Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE

Cristiana Muscardini e Luís Queiró, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P5_TA(2004)0271)

(La proposta di risoluzione B5-0168/2004 decade)

4.25.   Industrie estrattive (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0161/2004, B5-0166/2004, B5-0167/2004, B5-0169/2004, B5-0170/2004 e B5-0171/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 25)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B5-0161/2004

Reiezione

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0166/2004

(in sostituzione delle B5-0166/2004, B5-0167/2004, B5-0169/2004, B5-0170/2004 e B5-0171/2004):

presentata da:

Anders Wijkman, a nome del gruppo PPE-DE,

Richard Howitt, Linda McAvan e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE,

Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte, a nome del gruppo ELDR,

Monica Frassoni, Didier Rod, Caroline Lucas, Paul A.A.J.G. Lannoye, Claude Turmes, Nelly Maes, Pierre Jonckheer, Patricia McKenna e Nuala Ahern, a nome del gruppo Verts/ALE,

Yasmine Boudjenah, a nome del gruppo GUE/NGL

Approvazione (P5_TA(2004)0272)

4.26.   Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2003) (votazione)

Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2003) [2003/2006(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Alima Boumediene-Thiery (A5-0207/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 26)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Reiezione

Interventi sulla votazione:

Il relatore ha presentato un emendamento orale al paragrafo 74.

4.27.   Domanda di adesione all'UE della Croazia (votazione)

Relazione contenente una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Croazia [2003/2254(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Alexandros Baltas (A5-0206/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 27)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0273)

4.28.   Progressi realizzati dalla Turchia sulla via dell'adesione (votazione)

Relazione sulla relazione periodica 2003 della Commissione sui progressi realizzati dalla Turchia sulla via dell'adesione [COM(2003) 676 — SEC(2003) 1212 — C5-0535/2003 — 2003/2204(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Arie M. Oostlander (A5-0204/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 28)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0274)

Interventi sulla votazione:

Arie M. Oostlander (relatore) per una precisazione terminologica sul paragrafo 37.

Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, ha presentato un emendamento orale all'emendamento 23.

4.29.   Iscrizione in bilancio del FES (votazione)

Relazione sull'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo (FES) [2003/2163(INI)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Relatore: Michel-Ange Scarbonchi (A5-0143/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 29)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0275)

Interventi sulla votazione:

Michel-Ange Scarbonchi (relatore) ha proposto una correzione di ordine tecnico al considerando I.

5.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Dell'Alba — A5-0153/2004

Jean-Maurice Dehousse

Consiglio europeo/Sicurezza (RC5-0165/2004)

Jean-Maurice Dehousse

Situazione nel Kosovo (RC5-0160/2004)

Bernd Posselt

Relazione Baltas — A5-0206/2004

Bernd Posselt

Relazione Oostlander — A5-0204/2004

Jean-Louis Bourlanges, Jean-Maurice Dehousse, Bernd Posselt

6.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione McKenna — A5-0164/2004

votazione unica

a favore: Hubert Pirker

Relazione Miguélez Ramos — A5-0060/2004

risoluzione legislativa

a favore: Brigitte Langenhagen, Ieke van den Burg

Consiglio europeo/Sicurezza — RC5-0165/2004

emendamento 8

a favore: Martine Roure, Georges Garot,

contro: Gary Titley, Richard Corbett, Seán Ó Neachtain, Eurig Wyn, Ioannis Patakis

astensione: Sylvia-Yvonne Kaufmann

emendamento 12

a favore: Alejo Vidal-Quadras Roca, Fernando Fernández Martín, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Eurig Wyn, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Salvador Garriga Polledo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Manuel García-Margallo y Marfil, Manuel Pérez Álvarez

contro: Ioannis Patakis

emendamento 9

a favore: Eurig Wyn, Ioannis Patakis, Sylvia-Yvonne Kaufmann

emendamento 3

a favore: Christine De Veyrac

emendamento 6

contro: Efstratios Korakas, Konstantinos Alyssandrakis

emendamento 14

a favore: Jan Dhaene

paragrafo 32

a favore: Seán Ó Neachtain

contro: Sylvia-Yvonne Kaufmann

paragrafo 43, prima parte

a favore: Richard Corbett, Harlem Désir, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Elizabeth Lynne

contro: Bob van den Bos, Karin Riis-Jørgensen

paragrafo 43, seconda parte

a favore: Nicole Thomas-Mauro, Michael Gahler, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Elizabeth Lynne

contro: Bob van den Bos

Tregua olimpica — B5-0177/2004

emendamento 2

contro: Hugues Martin, Torben Lund

Relazione Boumediene-Thiery — A5-0207/2004

emendamento 1

contro: Francesco Fiori

paragrafo 12

a favore: Miet Smet

contro: Françoise Grossetête

astensioni: Christine De Veyrac, Per-Arne Arvidsson, Charlotte Cederschiöld, Per Stenmarck, Anders Wijkman

paragrafo 89

a favore: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

paragrafo 109

a favore: Marie-Françoise Garaud

paragrafo 130

a favore: Véronique De Keyser, Per Stenmarck, Dominique Vlasto, Marie-Hélène Descamps, Marie-Thérèse Hermange, Hugues Martin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl,

paragrafo 136

a favore: Marie-Françoise Garaud

emendamento 23

contro: Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Richard Corbett, Linda McAvan

paragrafo 154

contro: Neena Gill, Linda McAvan, Richard Corbett

risoluzione (insieme del testo)

a favore: Phillip Whitehead

astensione: Neena Gill

Relazione Oostlander — A5-0204/2004

emendamento 7

a favore: Elizabeth Montfort

emendamento 8

a favore: Elizabeth Montfort

risoluzione (insieme del testo)

a favore: Elmar Brok

contro: Charles Pasqua

astensione: Doris Pack

Deputati che hanno dichiarato di non aver partecipato alle votazioni:

Arlette Laguiller, Chantal Cauquil e Armonia Bordes erano presenti ma non hanno partecipato alla votazione sul Consiglio europeo / Sicurezza (Proposta di risoluzione comune RC5-0165/2004), emendamenti 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e paragrafi 32 e 43.

(La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

7.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Interviene Elizabeth Lynne, la quale si rallegra per il fatto che la dichiarazione scritta 1/2004, sui diritti delle persone sordo-cieche, abbia raccolto oggi le firme della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

8.   Prevenzione e riciclo dei rifiuti (discussione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione: Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti [COM(2003) 301 — C5-0385/2003 — 2003/2145(INI)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Karl-Heinz Florenz (A5-0176/2004)

Karl-Heinz Florenz illustra la sua relazione.

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione)

Intervengono María del Pilar Ayuso González (relatore per parere della commissione ITRE), Eija-Riitta Anneli Korhola, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Dhaene, a nome del gruppo PSE, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, e Margot Wallström

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.32 del PV del 20.04.2004

9.   Conferenza internazionale sull'energia rinnovabile (Bonn, giugno 2004) (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: Conferenza internazionale sull'energia rinnovabile (Bonn, giugno 2004)

Margot Wallström (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono María del Pilar Ayuso González, a nome del gruppo PPE-DE, Mechtild Rothe, a nome del gruppo PSE, Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, Eija-Riitta Anneli Korhola, Rolf Linkohr e Margot Wallström

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Mihail Papayannakis, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla Conferenza internazionale sulle energie rinnovabili (Bonn, giugno 2004) (B5-0173/2004)

Eryl Margaret McNally e Mechtild Rothe, a nome del gruppo PSE, sulla Conferenza internazionale sulle energie rinnovabili (Bonn, giugno 2004) (B5-0174/2004)

Nuala Ahern, Danielle Auroi, Marie Anne Isler Béguin, Hiltrud Breyer, Monica Frassoni, Caroline Lucas, Paul A.A.J.G. Lannoye, Alain Lipietz e Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla Conferenza internazionale sulle energie rinnovabili (Bonn — giugno 2004) (B5-0175/2004)

Giles Bryan Chichester e Peter Michael Mombaur, a nome del gruppo PPE-DE, sulla Conferenza internazionale di Bonn sull'energia rinnovabile — giugno 2004 («renewables 2004») (B5-0176/2004)

Nicholas Clegg, a nome del gruppo ELDR, sulla Conferenza internazionale sulle energie rinnovabili — Bonn, giugno 2004 (B5-0181/2004)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.1.

Interviene Bernd Posselt sull'organizzazione dei lavori della presente tornata.

10.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

10.1.   Conferenza internazionale sull'energia rinnovabile (Bonn, giugno 2004) (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0173/2004, B5-0174/2004, B5-0175/2004, B5-0176/2004 e B5-0181/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 30)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC5-0173/2004

(in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0173/2004, B5-0174/2004, B5-0175/2004, B5-0176/2004 e B5-0181/2004)

presentata da:

María del Pilar Ayuso González, Anders Wijkman e Peter Liese, a nome del gruppo PPE-DE,

Mechtild Rothe, a nome del gruppo PSE,

Nicholas Clegg, a nome del gruppo ELDR,

Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE,

Mihail Papayannakis, a nome del gruppo GUE/NGL

Approvazione (P5_TA(2004)0276)

*

* *

Interviene Karsten Knolle, il quale protesta contro quelle che ritiene essere delle carenze nei servizi di trasporto per i deputati (il Presidente prende atto di tali osservazioni e comunica che deferirà la questione all'Ufficio di presidenza).

11.   Storno di stanziamenti

Nella riunione del 30 marzo 2004, la commissione per i bilanci ha esaminato la richiesta presentata dalla Corte dei conti relativa a uno storno di stanziamenti (V/03/AB/2004).

La commissione per i bilanci ha deciso di non sollevare obiezioni, a norma dell'articolo 22 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, per quanto riguarda il 50% della richiesta, pari a un importo di 493 000 euro.

PROVENIENZA DEGLI STANZIAMENTI:

 

 

— Voce 1100 — Stipendi base

SI/SP

- 493 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

 

 

— Voce 1110 — Agenti ausiliari

SI/SP

493 000 EUR

Tuttavia, a norma dell'articolo 22 del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha deciso di sollevare un'obiezione per quanto riguarda il restante 50% della richiesta, pari a un importo di 493 000 euro, giustificandola debitamente con i seguenti motivi:

la richiesta non distingue tra i posti di agente ausiliario previsti nel bilancio 2004 e i nuovi posti richiesti; e

la richiesta presenta quasi un raddoppio degli stanziamenti previsti originariamente, dovuto in parte al fatto che, durante la procedura di bilancio, sono state effettuate delle previsioni errate e non sono stati considerati alcuni compiti. Pertanto, la Corte dei conti dovrebbe fornire motivazioni più precise per questi errori.

Di conseguenza, per quanto riguarda l'importo rimanente, la Corte dei conti è invitata a presentare una richiesta di storno a norma dell'articolo 24 del regolamento finanziario.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esamianto la proposta di storno di stanziamenti n. 2/2004 (C5-0112/2004 — SEC(2004) 248).

Ha deciso di autorizzare, preso atto del parere del Consiglio, a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, lo storno in base alla seguente ripartizione:

PROVENIENZA DEGLI STANZIAMENTI:

 

 

Capitolo 31.02 — Riserve per interventi finanziari

 

 

Articolo 31.0241 — 04.0409 Contributo alle spese di funzionamento della Piattaforma europea delle organizzazioni non governative operanti in campo sociale

SI

-1 000 000 EUR

 

SP

-1 000 000 EUR

— Articolo 31.0241 — 04.0501 Lobby europea delle donne

SI

- 750 000 EUR

 

SP

- 750 000 EUR

Voce 31.0241 — 15.020108 Agenzia europea per lo sviluppo dell'educazione per bisogni speciali

SI

- 750 000 EUR

 

SP

- 750 000 EUR

— Voce 31.0241 — 15.060101 Azioni a favore della società civile

SI

-4 150 000 EUR

 

SP

-1 830 000 EUR

— Voce 31.0241 — 15.060102 Associazione «La Nostra Europa»

SI

- 600 000 EUR

 

SP

- 600 000 EUR

— Voce 31.0241 — 15.070101 Forum della gioventù dell'Unione europea

SI

-2 000 000 EUR

 

SP

-2 000 000 EUR

— Articolo 31.0241 — 18.0301 Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli

SI

- 450 000 EUR

 

SP

- 450 000 EUR

Articolo 31.0241 — 18.0603 Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea

SI

- 300 000 EUR

 

SP

- 300 000 EUR

— Articolo 31.0241 — 19.0401 Centro interuniversitario europeo

SI

-1 732 000 EUR

 

SP

-1 732 000 EUR

— Voce 31.0241 — 25.020101 Archivi storici dell'Unione europea

SI

-1 600 000 EUR

 

SP

-1 600 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

 

 

Capitolo 04.04 — Promozione di una societá senza esclusi

 

 

Articolo 04.0409 — Contributo alle spese di funzionamento della Piattaforma europea delle organizzazioni non governative operanti in campo sociale

SI

1 000 000 EUR

 

SP

1 000 000 EUR

Capitolo 04.05 — Pari opportunitá per donne e uomoni

 

 

— Articolo 04.0501 — Lobby europea delle donne

SI

750 000 EUR

 

SP

750 000 EUR

Capitolo 15.02 — Istruzione

 

 

Articolo 15.0201 — Sostegno ad attività ed organismi operanti a livello europeo nel settore dell'istruzione

 

 

Voce 15.020108 — Agenzia europea per lo sviluppo dell'educazione per bisogni speciali

SI

750 000 EUR

 

SP

750 000 EUR

Capitolo 15.06 — Diadolo con i cittadini

 

 

Articolo 15.0601 — Sostegno ad attività ed organismi operanti a livello europeo nel settore della cittadinanza europea attiva

 

 

— Voce 15.060101 — Azioni a favore della società civile

SI

4 150 000 EUR

 

SP

1 830 000 EUR

— Voce 15.060102 — Associazione «La Nostra Europa»

SI

600 000 EUR

 

SP

600 000 EUR

Capitolo 15.07 — Gioventù

 

 

Articolo 15.0701 — Supporto ad organismi attivi a livello europeo nel settore Gioventù

 

 

— Voce 15.070101 — Forum della gioventù dell'Unione europea

SI

2 000 000 EUR

 

SP

2 000 000 EUR

Capitolo 18.03 — POLITICHE COMUNI DI ASILO ED IMMIGRAZIONE

 

 

— Articolo 18.0301 — Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli

SI

450 000 EUR

 

SP

450 000 EUR

Capitolo 18.06 — Creazione di un vero spazio di giustizia in materia penale e civile

 

 

Articolo 18.0603 — Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea

SI

300 000 EUR

 

SP

300 000 EUR

Capitolo 19.04 — Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR)

 

 

— Articolo 19.0401 — Centro interuniversitario europeo

SI

1 732 000 EUR

 

SP

1 732 000 EUR

Capitolo 25.02 — Relazioni con la societá civile, trasparenza ed informazione

 

 

— Articolo 25.0201 — Istituzioni d'interesse europeo

 

 

— Voce 25.020101 — Archivi storici dell'Unione europea

SI

1 600 000 EUR

 

SP

1 600 000 EUR

12.   Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Su richiesta del gruppo PPE-DE, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

Delegazione per le relazioni con la Svizzera, l'Islanda e la Norvegia: Meropi Kaldi

Delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Ucraina e UE-Moldavia e delegazione per le relazioni con la Bielorussia: Meropi Kaldi

13.   Composizione del Parlamento

María del Carmen Ortiz Rivas ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da membro del Parlamento, con decorrenza 1o aprile 2004.

María Rodríguez Ramos ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da membro del Parlamento, con decorrenza 1o aprile 2004.

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da membro del Parlamento, con decorrenza 2 aprile 2004.

Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da membro del Parlamento, con decorrenza 2 aprile 2004.

Alexandros Alavanos ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da membro del Parlamento, con decorrenza 15 aprile 2004.

Conformemente all'articolo 8 del suo regolamento e all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il Parlamento constata tali vacanze e ne informa gli Stati membri interessati.

14.   Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51 del regolamento)

Numero di firme raccolte dalle dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51, paragrafo 3, del regolamento):

N. Documento

Primo firmatario

Firme

1/2004

Richard Howitt, Mario Mantovani, Elizabeth Lynne, Patricia McKenna e Ilda Figueiredo

320

2/2004

Marie Anne Isler Béguin

35

3/2004

Philip Claeys e Koenraad Dillen

21

4/2004

Hiltrud Breyer, Alexander de Roo, Marie Anne Isler Béguin, Paul A.A.J.G. Lannoye e Caroline Lucas

48

5/2004

Claude Moraes, Stephen Hughes, Imelda Mary Read, Marie-Hélène Gillig e Alejandro Cercas

51

6/2004

Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford, Johannes (Hannes) Swoboda e Nelly Maes

60

7/2004

Ward Beysen

7

8/2004

Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno Gollnisch e Mario Borghezio

12

9/2004

Marie Anne Isler Béguin e Jean Lambert

23

10/2004

Mario Borghezio

11

11/2004

Marie-Thérèse Hermange, Neena Gill, Joseph Daul, Giorgio Lisi e Georges Garot

95

12/2004

Thierry Cornillet, Monica Frassoni, Jo Leinen, Mariotto Segni e Diana Wallis

130

13/2004

Gary Titley, Richard Corbett, Martin Schulz e Olivier Duhamel

40

14/2004

Michl Ebner, Alima Boumediene-Thiery, Neena Gill e Ingo Schmitt

35

15/2004

Philip Bushill-Matthews, Bashir Khanbhai e Nirj Deva

20

17/2004

Glenys Kinnock, Michael Gahler, Johan Van Hecke, Nelly Maes e Pernille Frahm

61

18/2004

Anne E.M. Van Lancker, Jan Dhaene, Saïd El Khadraoui e Nelly Maes

29

19/2004

Sebastiano (Nello) Musumeci

5

20/2004

Marie Anne Isler Béguin

12

21/2004

Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain Esclopé, Véronique Mathieu e Jean Saint-Josse

42

22/2004

Dana Rosemary Scallon, Hiltrud Breyer, Patsy Sörensen e Johannes (Hans) Blokland

31

23/2004

Marie Anne Isler Béguin

7

24/2004

Jean-Thomas Nordmann, Glyn Ford e Lennart Sacrédeus

37

25/2004

Caroline Lucas, Jean Lambert e Paul A.A.J.G. Lannoye

15

26/2004

Marie Anne Isler Béguin, Jan Marinus Wiersma, Hans Modrow, Charles Tannock e Samuli Pohjamo

25

27/2004

Marie Anne Isler Béguin

11

28/2004

Hans-Gert Poettering, Enrique Barón Crespo, Graham R. Watson e Charles Pasqua

92

15.   Decisioni relative ad alcuni documenti

Competenza delle commissioni

La commissione DEVE è competente per parere sulla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 975/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (COM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD))

(Competenti per parere: AFET, BUDG)

(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 1o aprile 2004)

(Inizialmente competente per il merito AFET — Processo verbale del 5 novembre 2003)

Decisione di elaborare una relazione, conformemente all'articolo 180 del regolamento

Commissione AFCO:

Regolamento del Parlamento europeo: eventuale aggiornamento della votazione in vista di un accordo in prima lettura (2004/2027(REG))

(Seguito della lettera del Presidente dell'11 marzo 2004)

Cooperazione tra le commissioni parlamentari

L'articolo 162 bis del regolamento è applicato alla seguente relazione:

Della commissione JURI:

Proposta di direttiva relativa ai servizi del mercato interno (COM(2004) 2 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD))

Procedura a norma dell'articolo 162 bis per JURI e EMPL

(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 25 marzo 2004)

Modifica a titoli di relazioni già autorizzate dalla Conferenza dei presidenti

Commissione RETT:

Terza relazione sulla coesione economica e sociale (2004/2005(INI)) — C5-0092/2004

(PV del 29.01.2004)

(Titolo precedente: Terza relazione di coesione: Fondi strutturali dopo il 2005)

16.   Diritti delle persone sordo-cieche (dichiarazione scritta)

La dichiarazione scritta 1/2004, presentata da Richard Howitt, Mario Mantovani, Elizabeth Lynne, Patricia McKenna e Ilda Figueiredo sui diritti delle persone sordo-cieche, il 1 aprile 2004 ha raccolto le firme della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento e sarà, pertanto, conformemente all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento, trasmessa ai suoi destinatari e pubblicata nei testi approvati della presente seduta (P5—TA(2004)0277) con l'indicazione dei nomi dei firmatari.

17.   Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

18.   Calendario delle prossime sedute

Le prossime sedute si terranno dal 19 al 22 aprile 2004.

19.   Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 16.15.

Julian Priestley

Segretario generale

Pat Cox

Presidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Belder, Berend, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brok, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carnero González, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Cossutta, Cox, Crowley, van Dam, Dary, Daul, Davies, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, De Veyrac, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dillen, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Duthu, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flesch, Florenz, Foster, Fourtou, Frassoni, Gahler, Gahrton, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, van Hulten, Hyland, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jové Peres, Junker, Kaldi, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pack, Papayannakis, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Perry, Pesälä, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Scarbonchi, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwaiger, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Walter, Watson, Watts, Wenzel-Perillo, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Osservatori

A. Nagy, Bastys, Biela, Kazys Jaunutis Bobelis, Chronowski, Cybulski, Czinege, Demetriou, Drzęla, Fazakas, Germič, Golde, Genowefa Grabowska, Hegyi, Heriban, Kelemen, Kłopotek, Klukowski, Kriščiūnas, Kubovič, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Laštvka, Litwiniec, Maldeikis, Mallotová, Matsakis, Plokšto, Podgórski, Szabó, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomczak, Vadai, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wittbrodt, Żenkiewicz, Žiak


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Approvazione della Commissione nella sua nuova composizione *

Proposta di decisione: (B5-0184/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione B5-0184/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN)

votazione: decisione (insieme del testo)

AN

+

324, 12, 65

2.   Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2004

Relazione: MULDER + GILL (A5-0175/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

maggioranza qualificata

3.   Accise/Imposte sui premi assicurativi ***I

Relazione: RANDZIO-PLATH (A5-0157/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ***

Relazione: MIGUÉLEZ RAMOS (A5-0174/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura *

Relazione: GRAEFE ZU BARINGDORF (A5-0149/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

6.   Accordo di pesca CE/Guinea-Bissau *

Relazione: STEVENSON (A5-0163/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

7.   Azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca *

Relazione: HUGHES MARTIN (A5-0168/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Finanziamento dei programmi di controllo della pesca degli Stati membri *

Relazione: ATTWOOLL (A5-0166/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

9.   Attività comunitarie di pesca nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale *

Relazione: BUSK (A5-0165/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

10.   Accordo CE/Guinea *

Relazione: MCKENNA (A5-0164/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

378, 5, 39

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

11.   Medaglie e gettoni simili a monete metalliche in euro/Estensione dell'applicazione agli Stati membri non partecipanti *

Relazione: POMÉS RUIZ (A5-0156/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

12.   Regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti *

Relazione: MARINHO (A5-0144/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

13.   Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ***III

Relazione: MAES (A5-0125/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: progetto comune

 

+

 

14.   Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2004

Relazione: MULDER + GILL (A5-0202/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Progetto di bilancio rettificativo n. 3

Commissione

6

PPE-DE

 

-

 

1

commissione

 

+

 

Corte di giustizia

2

commissione

 

+

 

Corte dei conti

3

commissione

 

+

 

Comitato economico e sociale

4

commissione

 

+

 

Comitato delle regioni

5

commissione

 

+

 

proposta di risoluzione

§ 5

 

testo originale

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: § 5

15.   Norme generali sul multilinguismo (modifica del regolamento)

Relazione: DELL'ALBA (A5-0153/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

testo del regolamento

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-2

4-5

commissione

 

+

em. 2 modificato oralmente

dopo l'art. 117

6

Verts/ALE

AN

-

94, 317, 9

3

commissione

 

+

 

progetto di decisione

cons D

7

EDD ea

 

-

 

votazione: progetto di decisione

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: em. 6

Varie

M. Jo Leinen, in sostituzione del relatore, ha proposto il seguente emendamento orale come aggiunta all'emendamento 2: «Fatto salvo il consenso dei membri di uno qualsiasi dei predetti organi, è possibile derogare in via eccezionale a detto regime. In caso di disaccordo l'Ufficio di presidenza decide. »

16.   Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della CE ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: STOCKMANN (A5-0217/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

approvazione senza votazione

 

+

 

17.   SIS (documenti di immatricolazione dei veicoli) ***I

Relazione: COELHO (A5-0205/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

2-3

5-7

10-11

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

1

commissione

vd

+

 

4

commissione

vd

+

 

8

commissione

vd

+

 

9

commissione

AN

-

190, 197, 38

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: em. 9

Richieste di votazione distinta

GUE/NGL emm. 1, 4, 8

18.   Accordo di pesca CE/Danimarca e Groenlandia *

Relazione: MIGUÉLEZ RAMOS (A5-0060/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1

3-4

commissione

 

+

 

art. 3

2

commissione

VE

+

271, 137, 6

5

MIGUELEZ RAMOS ea

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

299, 101, 16

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

19.   Consiglio europeo/Sicurezza in Europa

Proposte di risoluzione: B5-0165/2004, B5-0178/2004, B5-0179/2004, B5-0180/2004, B5-0182/2004, B5-0183/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione comune RC5-0165/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, COLLINS)

dopo il § 2

8

Verts/ALE

AN

-

78, 285, 29

dopo il § 4

12

ELDR, PSE, GUE/NGL + Verts/ALE

AN

+

197, 173, 15

dopo il § 5

1

PPE-DE

 

+

 

9

Verts/ALE

AN

+

385, 6, 21

§ 6

 

testo originale

vd

+

 

§ 7

 

testo originale

vd

+

 

§ 8

11

ELDR

 

+

 

dopo il § 18

10

PSE

 

+

 

§ 21

 

testo originale

vd

+

 

§ 24

13

PSE

 

-

 

§ 25

 

testo originale

AN

+

362, 33, 18

§ 27

2

Verts/ALE

AN

-

93, 313, 5

dopo il § 28

3

Verts/ALE

AN

+

211, 172, 22

§ 29

4

Verts/ALE

AN

-

95, 299, 17

dopo il § 29

5

Verts/ALE

AN

-

74, 315, 24

6

Verts/ALE

AN

-

84,307,21

dopo il § 30

14

PSE

AN

-

196, 220, 7

§ 32

7

Verts/ALE

AN

-

184, 219, 9

§

testo originale

AN

+

309, 101, 8

§ 41

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

204, 194, 11

3

+

 

§ 43

 

testo originale

vs/AN

 

 

1

-

194, 204, 14

2

+

295,70,20

dopo il § 43

15

PSE

VE

+

191, 183, 14

16

PSE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0165/2004

 

ELDR

 

 

B5-0178/2004

 

UEN

 

 

B5-0179/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0180/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0182/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0183/2004

 

PSE

 

 

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE em. 12, § 43

PSE emm. 12, 14

Verts/ALE tutti gli emendamenti del gruppo Verts/ALE, §§ 25, 32

Richieste di votazione distinta

ELDR § 43

Verts/ALE §§ 6, 7, 21

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 43

prima parte:«ribadisce a tale riguardo ... 10 aprile 2002 [e]»

seconda parte:«invita il Consiglio ... la politica delle uccisioni extragiudiziarie»

PPE-DE, UEN

§ 41

prima parte:«ribadisce la condanna ... contro la popolazione civile»

seconda parte:«commessi da entrambe le parti»

terza parte:«e invita palestinesi ... possa spezzarsi»

20.   Comunicazione dei dati relativi alle persone trasportate *

Relazione: INGO SCHMITT (A5-0211/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: testo dell'iniziativa

 

-

 

L'iniziativa è rinviata alla commissione competente.

21.   Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo *

Relazione: LISI (A5-0159/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

1-10

KINDERMANN ea

VE

-

152, 227, 11

votazione: proposta

VE

-

170, 202, 10

Conformemente all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento, la questione è nuovamente rinviata alla commissione competente.

22.   Consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca *

Relazione: O'NEACHTAIN (A5-0167/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco n. 1

1-2

4-7

10-15

17-21

23-28

30

32-33

35

37

39-45

47-50

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco n. 2

3

8-9

16

22

29

31

36

38

46

51

commissione

vd

+

 

art. 6

52

ELDR

 

-

 

34

commissione

 

+

 

art. 11

53

ELDR

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE emm. 3, 8, 9, 16, 22, 29, 31, 36, 38, 46, 51 (in blocco)

23.   Tregua olimpica

Proposta di risoluzione: B5-0177/riv./2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione dei gruppi PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN

(B5-0177/riv./2004)

insieme del testo

1

ELDR

 

+

 

dopo il § 1

2

GUE/NGL

AN

-

65, 297, 15

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL em. 2

24.   Situazione nel Kosovo

Proposte di risoluzione: B5-0160/2004, B5-0162/2004, B5-0163/2004, B5-0164/2004, B5-0168/2004, B5-0172/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione comune RC5-0160/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN)

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0160/2004

 

ELDR

 

 

B5-0162/2004

 

PSE

 

 

B5-0163/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0164/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0168/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0172/2004

 

UEN

 

 

25.   Industrie estrattive

Proposte di risoluzione: B5-0161/2004, B5-0166/2004, B5-0167/2004, B5-0169/2004, B5-0170/2004, B5-0171/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione dei gruppi politici

B5-0161/2004

 

UEN

 

-

 

proposta di risoluzione comune RC5-0166/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1

1

PPE-DE

 

+

 

§ 8

2

PPE-DE

 

+

 

§ 9

3

PPE-DE

 

+

 

§ 10, lettera c), trattino 3

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

cons. I

 

testo originale

vd

-

 

cons P

 

testo originale

vd

-

 

cons Q

 

testo originale

vd

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0166/2004

 

PSE

 

 

B5-0167/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0169/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0170/2004

 

ELDR

 

 

B5-0171/2004

 

Verts/ALE

 

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE cons. P, Q

ELDR cons. I, Q

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE, ELDR

§ 10, lettera c), trattino 3

prima parte: insieme del testo tranne i termini «la garanzia che ... e delle popolazioni indigene»

seconda parte: tali termini

26.   Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2003)

Relazione: BOUMEDIENE-THIERY (A5-0207/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 7

1

Verts/ALE

AN

-

97, 279, 3

dopo il § 8

2

Verts/ALE

 

-

 

dopo il § 9

16

GUE/NGL

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 12

 

testo originale

AN

+

205, 162, 13

dopo il § 12

17

GUE/NGL

 

+

 

dopo il § 14

15

GUE/NGL

 

+

 

§ 21

 

testo originale

vd

+

 

§ 22

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 26

 

testo originale

vd/VE

+

191, 177, 2

§ 27

18

GUE/NGL

 

-

 

§ 28

 

testo originale

vd

-

 

dopo il § 29

19

GUE/NGL

 

-

 

§ 47

 

testo originale

vd/VE

+

259, 90, 7

§ 48

 

testo originale

vd

+

 

§ 57

4

PSE

 

+

 

§ 58

12S

PPE-DE

 

-

 

§ 59

 

testo originale

vd

+

 

§ 60

 

testo originale

vd

+

 

§ 63

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 64

 

testo originale

vd

+

 

§ 70

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 71

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo il § 73

20

GUE/NGL

 

-

 

§ 74

 

testo originale

vd

+

Modificato oralmente

§ 76

 

testo originale

vd

+

 

§ 78

 

testo originale

AN

+

185, 184, 5

§ 82

 

testo originale

vd

+

 

§ 88

 

testo originale

vd

+

 

§ 89

 

testo originale

AN

+

320, 35, 22

dopo il § 89

3

Verts/ALE

AN

-

103,258,8

§ 97

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 98

13

PPE-DE

 

-

 

§

testo originale

vs/AN

 

 

1

+

353, 13, 10

2

+

189, 176, 8

dopo il § 98

5

ELDR

 

-

 

dopo il § 99

21

GUE/NGL

 

+

 

§ 102

7

PPE-DE

 

-

 

§ 103

8S=

10S=

PPE-DE

 

-

 

§

testo originale

vs/AN

 

 

1

+

192, 164, 14

2

+

175, 169, 19

§ 104

11

PPE-DE

 

-

 

9

PPE-DE

VE

-

176, 191, 7

§

testo originale

AN

+

188, 178, 7

§ 106

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 109

 

testo originale

AN

+

344, 31, 5

dopo il § 129

22

GUE/NGL

AN

+

195, 170, 8

§ 130

 

testo originale

AN

+

311, 58, 2

§ 136

 

testo originale

AN

+

203, 161, 13

§ 139

23

GUE/NGL

AN

-

75, 278, 9

§ 143

24

GUE/NGL

 

+

 

§

testo originale

vd

 

§ 146

14S

PPE-DE

 

-

 

25

GUE/NGL

AN

+

186, 182, 8

§

testo originale

AN

 

§ 147

 

testo originale

vd

-

 

dopo il § 152

6

ELDR

 

+

 

§ 154

 

testo originale

AN

+

184, 182, 12

§ 155

 

testo originale

vd

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

-

177, 184, 13

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE § 154, votazione finale

GUE/NGL emm. 22, 23, 25, votazione finale

Verts/ALE §§ 78, 98, 109, 136, 146, emm. 1, 3

EDD §§ 12, 89, 103, 104, 130

Richieste di votazione distinta

PPE-DE §§ 12, 21, 22, 26, 28, 59, 60, 63, 64, 74, 76, 78, 82, 88, 104, 143, 146, 155

PSE §§ 28, 47, 48, 147

UEN §§ 12, 21, 26, 28, 64, 103, 104

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 98

prima parte:«esprime preoccupazione ... dell'asilo e dell'immigrazione»

seconda parte:«(ad esempio in paesi come Spagna e Portogallo)»

PSE

§ 70

prima parte:«ribadisce che la libertà ... determinati gruppi politici»

seconda parte:«nonché il suo rifiuto ... mezzo di espressione»

ELDR

§ 103

prima parte: insieme del testo tranne il termine «adozione»

seconda parte: tale termine

em. 16

prima parte:«ricorda le sue critiche ... diritti dell'uomo»

seconda parte:«ribadisce la propria preoccupazione ... di deposizione»

Verts/ALE

§ 70

prima parte:«ribadisce che la libertà ... determinati gruppi politici»

seconda parte:«nonché il suo rifiuto ... mezzo di espressione»

UEN

§ 22

prima parte:«ribadisce la richiesta ... reintegrazione sociale»

seconda parte:«richiama al riguardo ... da numerosi giuristi»

§ 63

prima parte:«deplora il fatto ... diritti fondamentali dell'Unione europea»

seconda parte:«ricorda la sua risoluzione ... evitare un conflitto di interessi»

§ 71

prima parte: insieme del testo tranne i termini «sotto la Presidenza italiana»

seconda parte: tali termini

§ 97

prima parte: insieme del testo tranne i termini «come Grecia e Italia»

seconda parte: tali termini

§ 106

prima parte:«sollecita gli Stati membri ... lavortori frontalieri»

seconda parte:«sollecita i Paesi Bassi ... sanzioni finanziarie»

Varie

Il relatore ha proposto il seguente emendamento orale al paragrafo 74:

ribadisce la sua richiesta affinché gli Stati membri e l'Unione europea concedano lo status di rifugiato alle persone perseguitate da agenti non statali in una situazione in cui lo Stato non può o non vuole proteggerli a causa del loro sesso, del loro orientamento sessuale ovvero che rischiano di subire una mutilazione genitale femminile;

27.   Domanda di adesione all'UE della Croazia

Relazione: BALTAS (A5-0206/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1, lettera e)

 

testo originale

 

+

Modificato oralmente

§ 1, lettera q)

 

testo originale

vd

+

 

cons Q

1

PSE

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

votazione: raccomandazione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PSE § 1, lettera q)

ELDR § 1, lettera q)

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 1

prima parte: insieme del testo tranne i termini «le proposte e la Croazia e»

seconda parte: tali termini

Varie

Il relatore ha proposto il seguente emendamento orale al paragrafo 1, lettera e):

rammentare la necessità di rispettare il diritto internazionale e l'importanza di preservare la cooperazione regionale e rapporti di buon vicinato, adottando un atteggiamento di compromesso e di dialogo nella prospettiva di una gestione multilaterale delle risorse ittiche ed ambientali nell'Adriatico;

28.   Progressi realizzati dalla Turchia sulla via dell'adesione

Relazione: OOSTLANDER (A5-0204/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 2

7

EDD

AN

-

53, 286, 8

8

EDD

AN

-

51, 277, 10

§ 3

39

ELDR

 

-

 

§ 4

13

PPE-DE

 

+

 

§ 5

14

PPE-DE

 

+

 

4

PSE

 

+

 

§ 7

9=

38=

Verts/ALE

ELDR

 

-

 

dopo il § 7

17

FERBER ea

VE

-

87, 237, 10

41

PPE-DE

VE

-

105, 212, 18

1

PPE-DE

 

-

 

18

FERBER ea

 

-

 

19

FERBER ea

 

-

 

31

ELDR

 

+

 

§ 8

10=

37=

Verts/ALE

ELDR

 

-

 

dopo il § 17

5

PSE

 

+

 

dopo il § 20

21

FERBER ea

VE

-

130, 187, 20

§ 22

11=

36=

Verts/ALE

ELDR

 

+

 

§ 24

22

FERBER ea

 

+

 

dopo il § 33

23

FERBER ea

 

+

Modificato oralmente

§ 36

35

ELDR

 

-

 

dopo il § 36

16

PPE-DE

 

+

 

2

PPE-DE

 

 

20

FERBER ea

 

 

24

FERBER ea

 

-

 

§ 37

34

ELDR

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 38

25S

FERBER ea

VE

+

165, 160, 12

§ 39

15

PPE-DE

 

+

 

§ 40

6

PSE

 

+

approvazione 6 = 26, seconda parte decade

dopo il § 40

26

FERBER ea

 

+

 

§ 41

12=

33=

Verts/ALE

ELDR

 

-

 

dopo il § 43

40

ROURE ea

 

-

 

§ 44

3S

PSE

 

+

 

§ 47

32

ELDR

 

-

 

dopo il § 47

28

FERBER ea

 

-

 

27

FERBER ea

 

-

 

cons. B

29

FERBER ea

 

-

 

dopo il cons. E

30

FERBER ea

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

211, 84, 46

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

EDD emm. 7, 8, votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE, PSE

em. 34

prima parte:«ritiene che ... nuova e delicata»

seconda parte: (soppressione)

Varie

M. Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, ha proposto un emendamento orale all'emendamento 23, volto a sostituire il termine «esigenze» con il termine «diritti».

Il relatore ha segnalato una modifica di ordine tecnico da apportare al paragrafo 37 che consiste nella sostituzione del termine «coalizione» con il termine «unione».

29.   Iscrizione in bilancio del FES

Relazione: SCARBONCHI (A5-0143/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 11

1/riv.

PPE-DE

 

+

 

§ 32

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 39

2

PPE-DE

VE

+

84, 77, 3

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per parti separate

ELDR

§ 32

prima parte:«ritiene che l'accumulo ... dei paesi ACP»

seconda parte:«chiede alla CE ... capacità di esecuzione dei bilanci»

Il relatore ha chiesto la soppressione dei termini «che l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE» nel considerando I.

30.   Conferenza internazionale sull'energia rinnovabile

Proposte di risoluzione: B5-0173/2004, B5-0174/2004, B5-0175/2004, B5-0176/2004, B5-0181/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione comune RC5-0173/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 3

1

Verts/ALE

 

-

 

2

Verts/ALE

 

-

 

dopo il § 3

3

Verts/ALE

 

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0173/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0174/2004

 

PSE

 

 

B5-0175/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0176/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0181/2004

 

ELDR

 

 


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   B5-184/2004 — Approvazione della Commissione

Favorevoli: 324

ELDR: Andreasen, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Caudron, Herzog, Kaufmann, Marset Campos, Modrow, Papayannakis, Puerta

NI: Beysen

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Cercas, Ceyhun, De Keyser, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 12

EDD: Abitbol, Kuntz, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Fiebiger, Figueiredo, Korakas, Krarup, Meijer, Ribeiro

NI: de La Perriere, Varaut

Astensioni: 65

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Sandbæk

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Jové Peres, Krivine, Laguiller, Manisco, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Claeys, Della Vedova, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois, Turco

PPE-DE: Balfe, Callanan, Chichester, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Purvis, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Dehousse

UEN: Camre, Pasqua

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Rod, Schroedter

2.   Relazione McKenna A5-0164/2004

Favorevoli: 378

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Dary, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 5

EDD: Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Paulsen, Schmidt

PPE-DE: Pirker

Astensioni: 39

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Patakis, Vachetta

NI: Borghezio, Cappato, Claeys, Della Vedova, Garaud, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Turco, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Callanan, Chichester, Dover, Foster, Goodwill, Harbour, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Perry, Purvis, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

3.   Relazione Dell'Alba A5-0153/2004

Favorevoli: 94

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Salafranca Sánchez-Neyra

PSE: Dhaene, Duhamel, van Hulten, Katiforis, Vairinhos

UEN: Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 317

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Della Vedova, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Cercas, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Astensioni: 9

EDD: Abitbol, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Herzog, Puerta

NI: Cappato, Garaud

PSE: McAvan

4.   Relazione Coelho A5-0205/2004

Favorevoli: 190

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Cappato, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Bodrato

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 197

EDD: Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Hager, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 38

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Vachetta

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Kronberger, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Callanan, Chichester, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Khanbhai, Nicholson, Perry, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

5.   Relazione Miguelez Ramos A5-0060/2004

Favorevoli: 299

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Caudron, Eriksson, Krarup, Meijer, Modrow, Naïr, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Perry, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Vatanen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bowe, Bullmann, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Gebhardt, Gill, Glante, Görlach, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Leinen, McAvan, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Murphy, Paasilinna, Piecyk, Poos, Rapkay, Read, Rothley, Sandberg-Fries, dos Santos, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swiebel, Thorning-Schmidt, Titley, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 101

EDD: Abitbol

ELDR: Manders, Sanders-ten Holte

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Manisco, Marset Campos, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Almeida Garrett, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bodrato, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Fernández Martín, Fiori, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gouveia, Graça Moura, Hernández Mollar, Herranz García, Lisi, Naranjo Escobar, Nisticò, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berger, van den Burg, Campos, Carnero González, Cercas, Corbett, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Fava, Garot, Gillig, Goebbels, Hänsch, Hazan, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rocard, Rothe, Roure, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Souladakis, Sousa Pinto, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo

Astensioni: 16

EDD: Kuntz

ELDR: Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Fiebiger, Herzog, Krivine, Laguiller, Vachetta

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Kronberger, Turco

PSE: Bösch

6.   B5-0165/2004 — Risoluzione comune — Consiglio europeo

Favorevoli: 78

ELDR: De Clercq

GUE/NGL: Caudron, Modrow, Naïr, Scarbonchi

NI: Cappato, Dillen, Kronberger, Turco

PPE-DE: Avilés Perea, Ferrer

PSE: Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Carnero González, Corbett, Corbey, Dehousse, Désir, Dhaene, El Khadraoui, Garot, Gill, Gillig, Hazan, van Hulten, Kinnock, Koukiadis, Lavarra, Leinen, Napoletano, Paciotti, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rothley, Sacconi, Scheele, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Weiler, Whitehead, Zrihen

UEN: Camre, Muscardini, Ó Neachtain, Pasqua

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 285

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Blak, Dary, Korakas, Krarup, Manisco, Ribeiro, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Bösch, Campos, Cercas, Ceyhun, De Keyser, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Gebhardt, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Honeyball, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Linkohr, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Paasilinna, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Roure, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Walter, Watts, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Evans Jillian, Gahrton, Mayol i Raynal

Astensioni: 29

EDD: Kuntz, Mathieu

ELDR: Monsonís Domingo

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Krivine, Marset Campos, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta

NI: Borghezio, Claeys, Della Vedova, Stirbois

PPE-DE: Scapagnini

PSE: Piecyk

UEN: Berlato, Mussa, Nobilia, Turchi

7.   B5-0165/2004 — Risoluzione comune — Consiglio europeo

Favorevoli: 197

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Ayuso González, Bayona de Perogordo, Bremmer, Camisón Asensio, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Hernández Mollar, Herranz García, Naranjo Escobar, Pomés Ruiz, Varela Suanzes-Carpegna, Zabell

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carnero González, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Linkohr, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 173

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Eriksson, Korakas, Krarup, Seppänen

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Della Vedova, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bastos, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Brok, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Astensioni: 15

ELDR: Monsonís Domingo

GUE/NGL: Krivine, Patakis, Vachetta

NI: Garaud

UEN: Berlato, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Gahrton

8.   B5-0165/2004 — Risoluzione comune — Consiglio europeo

Favorevoli: 385

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Beysen, Borghezio, Cappato, Della Vedova, Hager, Kronberger, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Cercas, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 6

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Varaut

PPE-DE: Menrad, Mombaur

Astensioni: 21

EDD: Abitbol, Kuntz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois

UEN: Berlato, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Thomas-Mauro, Turchi

9.   B5-0165/2004 — Risoluzione comune — Consiglio europeo

Favorevoli: 362

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Krarup, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Buitenweg, Echerer, Maes, Onesta

Contrari: 33

EDD: Abitbol

PPE-DE: Lehne, Montfort

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 18

EDD: Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krivine, Patakis, Ribeiro, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Cappato, Della Vedova, Martin Hans-Peter, Turco

PPE-DE: Konrad

UEN: Muscardini, Queiró, Ribeiro e Castro

10.   B5-0165/2004 — Risoluzione comune — Consiglio europeo

Favorevoli: 93

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Callanan, Korhola, Sacrédeus, Wijkman

PSE: Andersson, Carnero González, Dehousse, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Karlsson, Lavarra, Lund, Myller, Napoletano, Paciotti, Randzio-Plath, Sacconi, Sornosa Martínez, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 313

EDD: Abitbol, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Désir, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 5

ELDR: van den Bos

NI: Cappato, Della Vedova, Martin Hans-Peter, Turco

11.   B5-0165/2004 — Risoluzione comune — Consiglio europeo

Favorevoli: 211

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Krarup, Manisco, Marset Campos, Meijer, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Sacrédeus, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Cercas, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Crowley, Hyland, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 172

EDD: Abitbol, Kuntz

NI: Beysen, Cappato, Della Vedova, Garaud, Hager, de La Perriere, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 22

EDD: Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Krivine, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Marques

UEN: Muscardini, Mussa, Nobilia, Turchi

12.   B5-0165/2004 — Risoluzione comune — Consiglio europeo

Favorevoli: 95

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, Calò, Thors, Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Callanan, Sacrédeus, Wijkman

PSE: Dehousse, Fava, Linkohr, Lund, Napoletano, Paciotti, Patrie, Sacconi, Scheele, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 299

EDD: Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, van den Bos, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Beysen, Cappato, Della Vedova, Hager, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Skinner, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 17

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois

UEN: Berlato, Muscardini, Mussa, Nobilia, Turchi

13.   B5-0165/2004 — Risoluzione comune — Consiglio europeo

Favorevoli: 74

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Jové Peres, Kaufmann, Krarup, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Sacrédeus, Wijkman

PSE: Dehousse, Lund, Roure, Thorning-Schmidt, Van Lancker, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 315

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Cossutta, Scarbonchi

NI: Beysen, Borghezio, Cappato, Della Vedova, Garaud, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 24

GUE/NGL: Alyssandrakis, Herzog, Korakas, Krivine, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois, Varaut

PSE: Dhaene, Fava, Napoletano, Paciotti, Sacconi, Sornosa Martínez, Vattimo, Volcic

14.   B5-0165/2004 — Risoluzione comune — Consiglio europeo

Favorevoli: 84

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Thors

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Jové Peres, Kaufmann, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Florenz, Sacrédeus, Wijkman

PSE: Dehousse, Kuckelkorn, Linkohr, Lund, Myller, Roure, Thorning-Schmidt, Van Lancker, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 307

EDD: Abitbol, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Cossutta, Patakis

NI: Beysen, Borghezio, Hager

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 21

GUE/NGL: Herzog

NI: Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois, Turco, Varaut

PSE: Fava, Lavarra, Napoletano, Paciotti, Sacconi, Vattimo, Volcic

15.   B5-0165/2004 — Risoluzione comune — Consiglio europeo

Favorevoli: 196

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Mathieu, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bodrato, Callanan, Sacrédeus, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 220

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Beysen, Borghezio, Cappato, Hager, de La Perriere, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Dhaene, Marinho, Swiebel

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Astensioni: 7

EDD: Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Berthu, Della Vedova, Martin Hans-Peter

16.   B5-0165/2004 — Risoluzione comune — Consiglio europeo

Favorevoli: 184

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Krarup, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 219

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Beysen, Cappato, Della Vedova, Hager, de La Perriere, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 9

EDD: Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Borghezio, Garaud, Martin Hans-Peter

17.   B5-0165/2004 — Risoluzione comune — Consiglio europeo

Favorevoli: 309

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Calò, De Clercq, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Rousseaux, Schmidt, Thors

GUE/NGL: Cossutta, Kaufmann

NI: Beysen, Borghezio, Cappato, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Gahrton, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta

Contrari: 101

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: van den Bos, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Newton Dunn, Olsson, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Jové Peres, Korakas, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Ebner, Koch, Mastella

PSE: Dehousse, Zorba, Zrihen

UEN: Ó Neachtain

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 8

EDD: Esclopé, Kuntz

GUE/NGL: Herzog

NI: Berthu, de La Perriere, Martin Hans-Peter

PSE: dos Santos

UEN: Marchiani

18.   B5-0165/2004 — Risoluzione comune — Consiglio europeo

Favorevoli: 194

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Calò, Clegg, Duff, Manders, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Väyrynen, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Dary, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Cercas, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 204

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, De Clercq, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Mulder, Nordmann, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Blak, Schröder Ilka

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Della Vedova, Hager, de La Perriere, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Désir, dos Santos, Stockmann, Zimeray

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 14

ELDR: Paulsen, Rousseaux

GUE/NGL: Di Lello Finuoli, Manisco, Papayannakis

NI: Claeys, Dillen, Martinez, Varaut

PPE-DE: Wijkman

PSE: Corbett, Gill, Mann Erika, Skinner

19.   B5-0165/2004 — Risoluzione comune — Consiglio europeo

Favorevoli: 295

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Calò, Clegg, Duff, Jensen, Monsonís Domingo, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Bourlanges, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hermange, Hieronymi, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Theato, Thyssen, Trakatellis, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Cercas, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Garot, Gillig, Glante, Goebbels, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Crowley, Hyland, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 70

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: van den Bos, De Clercq, Flesch, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski

GUE/NGL: Blak, Schröder Ilka

NI: Berthu, Cappato, Della Vedova, de La Perriere, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Cederschiöld, Chichester, Dover, Elles, Foster, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Harbour, Herranz García, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Perry, Purvis, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Zimmerling

PSE: Gebhardt, Görlach, Lange, dos Santos, Stockmann, Zimeray

UEN: Berlato, Camre, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 20

ELDR: Maaten, Paulsen, Rousseaux, Vermeer

GUE/NGL: Manisco

NI: Borghezio, Gollnisch

PSE: Corbett, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Kinnock, Mann Erika, Murphy, Read, Skinner, Titley, Watts, Whitehead

Verts/ALE: Nogueira Román

20.   B5-0177/2004/riv. — Tregua olimpica

Favorevoli: 65

EDD: Andersen, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger

PPE-DE: Pomés Ruiz

PSE: Lund

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wyn

Contrari: 297

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Ceyhun, Corbett, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, McAvan, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Scheele, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 15

GUE/NGL: Seppänen

NI: Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois, Turco

PSE: Dehousse

UEN: Queiró

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

21.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 97

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Cappato, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Sacrédeus, Wijkman

PSE: Désir, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wyn

Contrari: 279

EDD: Abitbol, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Dary, Scarbonchi

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 3

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

22.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 205

EDD: Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Maaten, Manders, Mulder, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Beysen, Cappato, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Turco

PPE-DE: Atkins, Balfe, Matikainen-Kallström, Perry, Pomés Ruiz, Rovsing, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Ceyhun, Corbett, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Wyn

Contrari: 162

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz

ELDR: Lynne, Newton Dunn, Nordmann, Thors

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Wynn

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 13

NI: Kronberger

PPE-DE: Bourlanges, Cornillet, Deprez, Foster, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Twinn, Van Orden

PSE: Dehousse

23.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 185

EDD: Andersen, Bonde

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Cappato, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Fatuzzo, Sacrédeus, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Scheele, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 184

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Nordmann, Pesälä, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oostlander, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Corbett, Honeyball, Kinnock, Martin David W., Read, dos Santos, Titley, Whitehead

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 5

ELDR: Manders

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Matikainen-Kallström

PSE: Bowe, Souladakis

24.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 320

EDD: Andersen, Bonde, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Maaten, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Borghezio, Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Oostlander, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 35

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Lynne

PPE-DE: Atkins, Avilés Perea, Balfe, Bowis, Callanan, Chichester, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Hieronymi, Inglewood, Khanbhai, Kratsa-Tsagaropoulou, Nicholson, Oomen-Ruijten, Perry, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Vatanen, Villiers

PSE: Paasilinna

UEN: Berlato, Camre, Marchiani

Astensioni: 22

EDD: Abitbol, Esclopé, Kuntz

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Varaut

UEN: Caullery, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

25.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 103

EDD: Andersen, Bonde

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Cappato, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PSE: Linkohr, Marinho, Zorba

UEN: Berlato, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 258

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Nordmann, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zrihen

UEN: Camre, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Astensioni: 8

EDD: Kuntz

ELDR: Manders

GUE/NGL: Herzog, Puerta

PPE-DE: Wijkman

PSE: Dehousse, Zimeray

UEN: Caullery

26.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 353

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Cappato, Della Vedova, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oostlander, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbett, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 13

EDD: Abitbol

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Montfort, Oomen-Ruijten

PSE: Corbey

UEN: Marchiani

Astensioni: 10

EDD: Kuntz

NI: Berthu, Beysen, de La Perriere, Martin Hans-Peter

PSE: Dehousse

UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Thomas-Mauro

27.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 189

EDD: Andersen, Bonde

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Blak, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Cappato, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Turco

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 176

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Nordmann

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oostlander, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 8

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Kronberger

PSE: Dehousse, Koukiadis, Malliori, Souladakis

28.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 192

EDD: Andersen, Bonde

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Jensen, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Olsson, Paulsen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Cappato, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Balfe, Bowis, Bremmer, Harbour, Inglewood, Keppelhoff-Wiechert, Perry, Smet, Thyssen, Twinn, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbett, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 164

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hermange, Hieronymi, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 14

EDD: Esclopé, Mathieu

ELDR: Manders, Newton Dunn

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Goodwill, Khanbhai, Matikainen-Kallström, Purvis, Sturdy, Suominen, Tannock, Van Orden

PSE: Souladakis

29.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 175

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Lynne, Maaten, Mulder, Olsson, Sanders-ten Holte, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Cappato, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Bowis, Perry, Sturdy, Twinn

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbett, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 169

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Calò, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hermange, Hieronymi, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Tannock, Theato, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Duthu

Astensioni: 19

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Mathieu

ELDR: Manders, Paulsen, Rousseaux, Schmidt

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Kronberger, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Harbour, Inglewood, Matikainen-Kallström, Purvis, Suominen, Thyssen

PSE: Koukiadis

30.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 188

EDD: Andersen, Bonde

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Cappato, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Turco

PPE-DE: Cornillet, Dover, Villiers, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbett, Corbey, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, Ettl, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 178

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: De Clercq, Nordmann, Pesälä

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Paasilinna

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 7

ELDR: Manders

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Kronberger

PPE-DE: Matikainen-Kallström, Suominen

31.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 344

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Della Vedova, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hermange, Hieronymi, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Scheele, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 31

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Callanan, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Inglewood, Khanbhai, Marques, Nicholson, Perry, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Vatanen, Villiers

UEN: Camre

Astensioni: 5

EDD: Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

PPE-DE: Montfort

PSE: Dehousse

32.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 195

EDD: Andersen, Bonde

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Dover, Santini

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 170

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Nordmann, Pesälä, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Hager, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 8

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström

PSE: Dehousse, Koukiadis, Souladakis

33.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 311

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Kuntz

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Stirbois, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Veyrac, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Fourtou, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Posselt, Pronk, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Santini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Suominen, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbett, Corbey, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 58

EDD: Saint-Josse

NI: Hager, Martinez

PPE-DE: Atkins, Ayuso González, Balfe, Bremmer, Brok, Callanan, Descamps, Dover, Doyle, Elles, Ferber, Foster, Gahler, Goodwill, Hansenne, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Klaß, Knolle, Konrad, Langen, Laschet, Liese, Maat, Martens, Martin Hugues, Mombaur, Nicholson, Niebler, Perry, Pomés Ruiz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rovsing, Santer, Schierhuber, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Vatanen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Zacharakis

PSE: De Keyser, Lalumière

UEN: Camre, Pasqua

Astensioni: 2

EDD: Mathieu

PSE: Dehousse

34.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 203

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Florenz, Graça Moura, McCartin

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 161

EDD: Abitbol, Kuntz

ELDR: Nordmann

NI: Berthu, Beysen, Hager

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 13

EDD: Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Cappato, Della Vedova, Garaud, de La Perriere, Turco, Varaut

PPE-DE: Wijkman

PSE: Dehousse, Koukiadis, Souladakis

35.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 75

EDD: Andersen

ELDR: Lynne

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Bowe, Corbett, Gill, Honeyball, Kinnock, Krehl, Lage, Marinho, Martin David W., Paasilinna, Prets, Read, Skinner, Thorning-Schmidt, Watts

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Rod, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 278

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Goepel, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Garot, Gebhardt, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Koukiadis, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Scheele, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Flautre

Astensioni: 9

EDD: Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Turco

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

36.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 186

EDD: Andersen, Bonde

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, Duff, Jensen, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Cappato, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Turco

PPE-DE: Fiori, Korhola, Matikainen-Kallström

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 182

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: De Clercq, Nordmann, Pesälä, Van Hecke, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 8

ELDR: Flesch, Manders, Mulder, Sanders-ten Holte

PPE-DE: Suominen

PSE: Dehousse, Koukiadis, Souladakis

37.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 184

EDD: Andersen, Bonde

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 182

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Nordmann

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Honeyball, Kinnock, Martin David W., Read, Skinner, Titley, Watts, Whitehead

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 12

EDD: Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Cappato, Della Vedova, Kronberger, Turco

PSE: Koukiadis, Souladakis

UEN: Crowley, Hyland, Ó Neachtain

38.   Relazione Boumediene-Thiery A5-0207/2004

Favorevoli: 177

EDD: Andersen

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Jensen, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Cappato, Della Vedova, Martin Hans-Peter, Turco

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Garot, Gebhardt, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Volcic, Walter, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 184

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: De Clercq, Nordmann, Van Hecke, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Gill, Skinner, Watts, Whitehead

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 13

ELDR: Lynne, Pesälä

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Smet, Thyssen, Wijkman

PSE: Adam, Bowe, Read

39.   Relazione Oostlander A5-0204/2004

Favorevoli: 53

EDD: Abitbol, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Caudron, Dary, Meijer

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Bébéar, Bourlanges, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Ferrer, Fourtou, Grossetête, Hermange, Kaldi, Karas, Lamassoure, Martin Hugues, Morillon, Posselt, Rübig, Stenzel, de Veyrinas, Vlasto

PSE: Dehousse, Marinho, Patrie, Poignant, Zorba

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Contrari: 286

EDD: Andersen, Bonde

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Eriksson, Fiebiger, Kaufmann, Krivine, Laguiller, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt

NI: Cappato, Della Vedova, Hager, Martin Hans-Peter, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Dell'Utri, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Florenz, Foster, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hansenne, Harbour, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Santer, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Paasilinna, Paciotti, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Crowley, Muscardini, Mussa

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, MacCormick, Maes, Onesta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 8

EDD: Belder, Blokland, van Dam

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

PPE-DE: Santini, Zacharakis

40.   Relazione Oostlander A5-0204/2004

Favorevoli: 51

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Caudron, Dary, Krarup, Meijer, Naïr, Scarbonchi

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Bébéar, Bourlanges, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Ferrer, Grossetête, Hermange, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Martin Hugues, Morillon, Vatanen, de Veyrinas, Vlasto

PSE: Patrie, Poignant

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Evans Jillian, Maes, Wyn

Contrari: 277

EDD: Andersen, Bonde

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Eriksson, Fiebiger, Kaufmann, Krivine, Laguiller, Modrow, Papayannakis, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt

NI: Cappato, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Berend, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Dell'Utri, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glase, Goepel, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hansenne, Harbour, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Leinen, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Crowley

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, MacCormick, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber

Astensioni: 10

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

PPE-DE: Montfort, Santini, Zacharakis

PSE: Dehousse

UEN: Berlato, Muscardini, Mussa

41.   Relazione Oostlander A5-0204/2004

Favorevoli: 211

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Kaufmann, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt

NI: Cappato, Della Vedova, Martin Hans-Peter, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bayona de Perogordo, Bowis, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Doorn, Doyle, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, García-Margallo y Marfil, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Kaldi, Knolle, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lisi, Maat, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Menrad, Naranjo Escobar, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Rovsing, Santini, Smet, Stenmarck, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Roure, Sacconi, dos Santos, Scheele, Skinner, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Zrihen

UEN: Crowley, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Lucas, MacCormick, Maes, Onesta, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wyn

Contrari: 84

EDD: Abitbol, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Monsonís Domingo

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Cornillet, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Florenz, Fourtou, Gahler, Glase, Goepel, Grossetête, Hansenne, Hermange, Hieronymi, Jeggle, Karas, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Lehne, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martin Hugues, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Niebler, Pack, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rübig, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Stenzel, de Veyrinas, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis

PSE: Ceyhun, Rothley

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Mussa, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Voggenhuber

Astensioni: 46

GUE/NGL: Blak, Bordes, Cauquil, Krivine, Laguiller

NI: Claeys, Dillen

PPE-DE: Banotti, Callanan, Dover, Elles, Fatuzzo, Foster, Goodwill, Harbour, Inglewood, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Nicholson, Perry, Sacrédeus, Santer, Schmitt, Sommer, Stevenson, Stockton, Tannock, Theato, Twinn, Van Orden, Villiers, Zimmerling

PSE: Ettl, Poignant

UEN: Berlato, Muscardini

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, McKenna, Rod


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2004)0247

Approvazione della nuova composizione della Commissione

Decisione del Parlamento europeo recante approvazione della nuova composizione della Commissione

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 214, paragrafo 2, comma 3 e 215 del trattato CE,

visto l'articolo 33, paragrafo 4 del suo regolamento,

viste le dimissioni di Anna Diamantopoulou dalla carica di membro della Commissione, rassegnate il 10 marzo 2004,

vista l'investitura di Stavros Dimas in qualità di membro della Commissione decretata dal governo della Repubblica ellenica il 12 marzo 2004 (1210/B/1975),

vista l'audizione del Commissario designato tenutasi in presenza delle competenti commissioni parlamentari,

A.

considerando che la Commissione dovrebbe assumere l'impegno di rispettare pienamente lo spirito della corretta cooperazione interistituzionale ed evitare di dare l'impressione di anticipare l'approvazione del Parlamento in merito alla nuova composizione della Commissione,

1.

approva la nuova composizione della Commissione quanto al mandato che rimane da svolgere fino al 31 ottobre 2004;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione ai governi degli Stati membri.

P5_TA(2004)0248

Bilancio rettificativo n. 4/2004

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2004 dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (7683/2004 — C5-0165/2004 — 2004/2022(BUD))

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, definitivamente adottato il 18 dicembre 2003 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 4/2004 dell'Unione europea per l'esercizio 2004, presentato dalla Commissione il 9 marzo 2004 (SEC(2004) 277),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2004 dell'Unione europea per l'esercizio 2004, stabilito dal Consiglio il 26 marzo 2004 (7683/2004 — C5-0165/2004),

visti l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0175/2004),

A.

considerando che il bilancio rettificativo si propone di adeguare tutte le sezioni del bilancio per l'esercizio 2004 alle modifiche introdotte dalla revisione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità,

B.

considerando che il bilancio rettificativo si riferisce principalmente agli organigrammi, che devono essere modificati al momento dell'entrata in vigore della riforma dello statuto prevista per il 1o maggio 2004,

C.

considerando che tali modifiche al bilancio entreranno in vigore contestualmente al nuovo statuto del personale,

1.

sottolinea la necessità che tutte le istituzioni adeguino in modo coerente i propri organigrammi al nuovo statuto del personale;

2.

accoglie favorevolmente l'accordo raggiunto in occasione del trilogo del 16 marzo 2004 in merito alle norme sulle assunzioni per il 2004, prima e dopo l'entrata in vigore del nuovo statuto del personale, come indicato nell'allegata dichiarazione congiunta dell'Autorità di bilancio,

3.

ritiene che ogni istituzione debba dotarsi di norme chiare sulla creazione di nuove unità; sottolinea che l'Autorità di bilancio dovrebbe essere tenuta al corrente della creazione di nuove unità nella misura in cui esse comportano un impatto sul bilancio, e che ciascuna istituzione dovrebbe includere nel proprio stato di previsione una lista delle unità;

4.

approva senza modifiche il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2004;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002.

(2)  GU L 53 del 23.2.2004.

(3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

ALLEGATO I

Dichiarazione congiunta dell'autorità di bilancio relativa al bilancio rettificativo n. 4/2004

In occasione dell'adozione del bilancio rettificativo n. 4/2004 relativo alla revisione degli organigrammi, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato la seguente dichiarazione:

 

Le assunzioni di personale sono regolate dalle disposizioni in merito dello statuto del personale. Pertanto, tutte le istituzioni applicheranno nel 2004 le seguenti norme:

Tutti i funzionari assunti prima del 1o maggio 2004 saranno inquadrati a norma dell'articolo 2 dell'allegato XIII del nuovo statuto del personale.

Tutti i funzionari assunti dopo il 1o maggio 2004 saranno inquadrati a norma del nuovo statuto del personale, segnatamente degli articoli 5, 12 e 13 dell'allegato XIII, a prescindere che siano assegnati a nuovi impieghi o a impieghi vacanti.

 

Durante la preparazione della prima lettura del bilancio 2005 e in tempo debito per addivenire a decisioni in occasione della concertazione di bilancio del mese di luglio, ogni istituzione, ufficio o agenzia è tenuto a riferire all'autorità di bilancio in merito all'applicazione della struttura gerarchica rivista e al relativo impatto sul proprio organigramma. Qualora ciò sia necessario per il 2004, ogni istituzione, ufficio o agenzia proporrà un adeguamento del proprio organigramma nella misura in cui l'occupazione effettiva dei posti differisce dalla conversione dell'organigramma approvata nell'aprile 2004. Le proposte tengono conto delle esigenze summenzionate nonché della necessità che l'organigramma preveda posti vacanti per scopi ordinari di assunzione e di promozione, a norma dello statuto del personale.

P5_TA(2004)0249

Cooperazione amministrativa in materia di accise ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (COM(2003) 797 — C5-0660/2003 — 2003/0309(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 797) (1),

visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0660/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0157/2004),

A.

considerando che allo stato attuale l'armonizzazione dell'imposizione indiretta è difficilmente attuabile per via legislativa; che una cooperazione e un coordinamento più stretti tra le autorità fiscali sono una soluzione temporanea che preserva la sovranità nazionale e che è necessaria per risolvere il problema delle minori entrate, nel settore dell'IVA e delle accise, dovute alle frodi fiscali e al crimine organizzato,

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0250

Detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi e la direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (COM(2003) 797 — C5-0661/2003 — 2003/0310(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 797) (1),

visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0661/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0157/2004),

A.

considerando che allo stato attuale l'armonizzazione dell'imposizione indiretta è difficilmente attuabile per via legislativa; che una cooperazione e un coordinamento più stretti tra le autorità fiscali sono una soluzione temporanea che preserva la sovranità nazionale e che è necessaria per risolvere il problema delle minori entrate, nel settore dell'IVA e delle accise, dovute alle frodi fiscali e al crimine organizzato,

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0251

Stock ittici altamente migratori nell'Oceano pacifico occidentale e centrale ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e gestione degli stock ittici altamente migratori nell'Oceano pacifico occidentale e centrale (COM(2003) 855 — C5-0127/2004 — 2003/0332(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 855) (1),

vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, in combinazione con l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE (C5-0127/2004),

visto l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A5-0174/2004),

1.

esprime il suo parere conforme sulla proposta di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, nonché al governo della Nuova Zelanda in quanto depositario della Convenzione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0252

Risorse genetiche in agricoltura *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (COM(2003) 817 — C5-0025/2004 — 2003/0321(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 817) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0025/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0149/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0253

Accordo di pesca CE/Guinea Bissau *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla Decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca (COM(2003) 593 — C5-0498/2003 — 2003/0227(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2003) 593) (1),

visti l'articolo 37, l'articolo 300, paragrafo 2, nonché l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0498/2003),

visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A5-0163/ 2004),

1.

approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea Bissau.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) È importante che il Parlamento e il Consiglio siano informati del modo in cui l'accordo viene gestito e la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale sulla sua attuazione.

Emendamento 2

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Articolo 2 bis

Nell'ultimo anno di validità del Protocollo, e prima di un accordo sul suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione e le condizioni di esecuzione dell'accordo, con particolare riferimento alle misure specifiche.

Emendamento 3

Articolo 2 ter (nuovo)

 

Articolo 2 ter

Sulla base di tali relazioni e previa consultazione del Parlamento, il Consiglio conferisce alla Commissione il mandato di negoziare nuovi accordi.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0254

Azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (COM(2003) 658 — C5-0547/2003 — 2003/0261(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 658) (1),

visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0547/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0168/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 4

(4) Non devono essere incoraggiati aumenti della produzione eccedenti la prevedibile crescita della domanda. Sono necessarie migliori strategie di commercializzazione, ma spesso mancano statistiche attendibili sul consumo di pesce nonché studi economici sui mercati e sulla commercializzazione dei prodotti acquicoli.

(4) Non devono essere incoraggiati aumenti della produzione eccedenti la prevedibile crescita della domanda. Sono necessarie migliori strategie di commercializzazione, ma spesso mancano statistiche attendibili sul consumo di pesce nonché studi economici sui mercati e sulla commercializzazione dei prodotti acquicoli. Ciò nondimeno, andrebbe mantenuto il livello di finanziamento per quei settori e progetti acquicoli che, sulla scorta di dati affidabili, abbiano dimostrato un'espansione ordinata e un margine supplementare di crescita.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 5

(5) Le fioriture di alghe tossiche sono una delle maggiori minacce che incombono sul futuro della molluschicoltura europea. In alcuni casi le fioriture possono protrarsi per periodi eccezionalmente lunghi e può essere giustificata una compensazione per i molluschicoltori colpiti , salvo che si tratti di fenomeni periodici .

(5) Le fioriture di alghe tossiche sono una delle maggiori minacce che incombono sul futuro della molluschicoltura europea. In alcuni casi le fioriture possono protrarsi per periodi eccezionalmente lunghi e può essere giustificata una compensazione per i molluschicoltori colpiti.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

 

(5 bis) Al fine di lottare contro la minaccia delle alghe tossiche, è opportuno portare avanti la ricerca in materia per meglio conoscere questo fenomeno e meglio difendersene.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO - 1

Articolo 12, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 2792/1999)

 

- 1)

All'articolo 12, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera d bis):

d bis)

qualora il Consiglio adotti un Piano di recupero o qualora la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure di emergenza, l'importo massimo dei pagamenti compensativi di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo è aumentato del 20 %.

Inoltre, il peschereccio sul quale sono imbarcati i beneficiari non è soggetto a misure di arresto definitivo delle attività di pesca, come contemplato alla lettera b).

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera g) (regolamento (CE) n. 2792/1999)

 

1 bis)

All'articolo 15, paragrafo 3, il testo della lettera g) è sostituito dal testo seguente:

g)

eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei, nonché aiuti alla ricerca finalizzata all'eliminazione delle alghe tossiche;

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA a)

Articolo 16, paragrafo 1 bis (regolamento (CE) n. 2792/1999)

1 bis. Gli Stati membri possono concedere una compensazione finanziaria ai molluschicoltori nei casi in cui la contaminazione dovuta alla proliferazione di alghe tossiche renda necessario, per la tutela della salute umana, sospendere la raccolta per più di sei mesi consecutivi. La compensazione non può essere concessa per più di sei mesi di sospensione della raccolta durante tutto il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la fine del 2006.

1 bis. Gli Stati membri possono concedere una compensazione finanziaria ai molluschicoltori nei casi in cui l'accumulo di tossine dovuta alla proliferazione di alghe tossiche renda necessario, per la tutela della salute umana, sospendere la raccolta per più di quindici giorni consecutivi nei periodi di intensa commercializzazione, sempre che le imprese della zona considerata abbiano subíto un danno effettivo e sia determinata in maniera oggettiva una perdita della produzione, tenendo anche conto sia del ciclo economico dell'impresa sia del ciclo produttivo . La compensazione non può essere concessa per più di sei mesi di sospensione della raccolta durante tutto il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la fine del 2006.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA b bis) (nuova)

Articolo 16, paragrafo 3, comma 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2792/1999)

 

b bis)

Al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

Qualora il Consiglio adotti un Piano di recupero o qualora la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure di emergenza, l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a) e lettera b), punto ii) non si applicano.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA c)

Articolo 16, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 2792/1999)

4. Un periodico arresto stagionale delle attività di pesca e di acquacoltura non può beneficiare delle compensazioni di cui ai paragrafi 1, 1 bis , 2 e 3.

4. Un periodico arresto stagionale delle attività di pesca non può beneficiare delle compensazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 17, paragrafo 2, comma 3 (regolamento (CE) n. 2792/1999)

Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto come progetti pilota iniziative di ricerca applicata di importo totale non superiore a 150 000 euro e di durata non superiore a tre anni, condotte da un operatore economico, da un organismo scientifico o tecnico ovvero da un altro organismo competente, purché contribuiscano agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella Comunità.

Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto come progetti pilota iniziative di ricerca applicata di importo totale non superiore a 150 000 euro e di durata non superiore a tre anni, condotte da un operatore economico, da un organismo scientifico o tecnico , da un'organizzazione professionale rappresentativa ovvero da un altro organismo competente, purché contribuiscano agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella Comunità.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)

Allegato III, punto 2.2, lettera c) (regolamento (CE) n. 2792/1999)

c)

sono ammissibili le spese iniziali sostenute dalle imprese acquicole per partecipare al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001, nonché gli investimenti che riguardano i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e quelli relativi alle imbarcazioni di servizio;

c)

sono ammissibili le spese iniziali sostenute dalle imprese acquicole per partecipare al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001, nonché gli investimenti che riguardano i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e quelli relativi alle imbarcazioni di servizio impiegate in acquacoltura ;

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)

Allegato III, punto 2.2, lettera d) (regolamento (CE) n. 2792/1999)

d)

i pescherecci, come definiti all'articolo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 2371/2002, anche se utilizzati esclusivamente per le attività acquicole, non sono considerati imbarcazioni di servizio;

d)

i pescherecci, come definiti all'articolo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 2371/2002, a meno che non siano utilizzati esclusivamente per le attività acquicole, non sono considerati imbarcazioni di servizio;

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)

Allegato III, punto 2.2, lettera e), punto ii) (regolamento (CE) n. 2792/1999)

ii)

miglioramento di attività acquicole tradizionali quali la molluschicoltura, importanti per mantenere il tessuto sociale e ambientale di determinate zone;

ii)

miglioramento di attività acquicole tradizionali quali la molluschicoltura e le attività acquicole negli stagni , importanti per mantenere il tessuto sociale e ambientale di determinate zone;

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)

Allegato III, punto 2.2, lettera e), punto v bis) (nuovo) (regolamento (CE) n. 2792/1999)

 

v bis)

incremento della produzione attraverso l'attivazione di nuove imprese che si dedicano alle specie il cui mercato non sia prossimo alla saturazione; in nessun caso la produzione potrà eccedere l'andamento prevedibile della domanda.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)

Allegato III, punto 2.2, lettera e), punto v ter) (nuovo) (regolamento (CE) n. 2792/1999)

 

v ter) creazione di allevamenti in mare aperto.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0255

Partecipazione finanziaria ai programmi di controllo della pesca degli Stati membri *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri (COM(2003) 706 — C5-0602/2003 — 2003/0281(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 706) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0602/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A5-0166/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis) C'è apparentemente ancora molto da fare per migliorare il controllo terrestre degli sbarchi ed affrontare così seriamente il problema, ritenuto di una certa gravità, degli sbarchi illegali.

Emendamento 2

Considerando 12

(12) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata della partecipazione finanziaria della Comunità, un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

(12) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata della partecipazione finanziaria della Comunità, un importo di riferimento finanziario indicativo , ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

Emendamento 3

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis) Nel passato, valutare l'efficacia dei programmi si è dimostrato un compito arduo a causa di carenze nella identificazione di obiettivi e indicatori specifici per il monitoraggio degli effetti dei progetti di ispezione e sorveglianza.

Emendamento 4

Articolo 3, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere un contributo finanziario presentano annualmente alla Commissione, entro il 31 gennaio, un programma annuale di controllo delle attività di pesca, indicante:

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere un contributo finanziario presentano annualmente alla Commissione, entro il 1o giugno per l'anno 2004 ed entro il 31 gennaio per l'anno 2005 , un programma annuale di controllo delle attività di pesca, indicante:

Emendamento 5

Articolo 3, paragrafo 1, lettera g bis) (nuova)

 

g bis)

un elenco degli indicatori da utilizzare per valutare l'efficacia del programma.

Emendamento 6

Articolo 3, paragrafo 2

2. Per il 2004, i nuovi Stati membri presentano il loro programma annuale di controllo delle attività di pesca entro il 1o giugno 2004.

soppresso

Emendamento 7

Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)

(g)

iniziative varie, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e a incoraggiare l'applicazione della normativa della PCP;

g)

iniziative varie, tra cui seminari , sussidi mediali e scambio di informazioni , intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale, di applicare la normativa della PCP e circa l'importanza di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni ;

Emendamento 8

Articolo 4, paragrafo 1, lettera h)

(h)

acquisto e ammodernamento di imbarcazioni e di velivoli adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti dei nuovi Stati membri.

(h)

acquisto e ammodernamento di imbarcazioni e di velivoli adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 1, lettera h bis) (nuova)

 

h bis)

costi di impianto per nuovi ed innovativi metodi di controllo terrestre.

Emendamento 10

Articolo 5, paragrafo 1

1. Il riferimento finanziario per la realizzazione delle azioni che beneficiano di una partecipazione finanziaria per il periodo 2004-2005 ammonta a 70 milioni di euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

1. Il riferimento finanziario indicativo per la realizzazione delle azioni che beneficiano di una partecipazione finanziaria per il periodo 2004-2005 ammonta a 70 milioni di euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie secondo l'adeguamento per l'esercizio 2005 .

Emendamento 11

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

b)

per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e g), la Commissione può decidere di applicare un'aliquota di partecipazione superiore al 50 % della spesa ammissibile;

b)

per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e g), la Commissione può decidere di applicare un'aliquota di partecipazione che può raggiungere il 100 % della spesa ammissibile;

Emendamento 12

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

c)

per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), l'aliquota è limitata al 35 % della spesa ammissibile.

c)

per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), l'aliquota è limitata al 50 % della spesa ammissibile.

Emendamento 13

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

c)

riguardano progetti di costo superiore a 50 000 EUR, tranne per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) e g);

c)

riguardano progetti , o una serie di progetti concernenti una stessa azione ex articolo 4, di costo superiore a 50 000 EUR, tranne per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) e g);

Emendamento 14

Articolo 16, comma 2, lettera a), punto (iii)

(iii)

l'impatto sui programmi di controllo delle attività di pesca, valutato mediante appositi indicatori,

(iii)

l'impatto sui programmi di controllo delle attività di pesca, valutato mediante gli appositi indicatori elencati nel programma annuale ,

Emendamento 15

Articolo 16, comma 2, lettera b), punto (iii)

(iii)

l'impatto sui programmi di controllo delle attività di pesca, valutato mediante appositi indicatori,

(iii)

l'impatto sui programmi di controllo delle attività di pesca, valutato mediante gli appositi indicatori elencati nel programma annuale ,

Emendamento 16

Articolo 17

Entro e non oltre il 30 giugno 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, una relazione sull'applicazione della presente decisione e della decisione 2001/431/CE.

Entro e non oltre il 30 giugno 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, lettera b), una relazione sull'applicazione della presente decisione e della decisione 2001/431/CE. Su richiesta del Parlamento europeo, di uno Stato membro o del Consiglio, la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, lettera b), mette a disposizione dati informativi intermedi sull'attuazione della presente Decisione.

Emendamento 17

Allegato I, Parte A, punto 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

L'elenco degli indicatori da utilizzare per la valutazione dell'efficacia generale del programma deve includere, fra l'altro:

(a)

il numero di infrazioni constatate;

(b)

la percentuale di procedimenti di violazione conclusi rispetto a quelli aperti;

(c)

il numero di ispezioni condotte sia in mare che nei porti e il numero di avvistamenti registrati dagli aerei di ricognizione in rapporto alle risorse disponibili per tali attività;

(d)

indicatori specifici per ciascun progetto.

Emendamento 18

Allegato II, lettera g)

g) seminari e mezzi di comunicazione

g)

seminari , mezzi di comunicazione e scambio di informazioni

Emendamento 19

Allegato II, lettera h bis) (nuova)

 

(h bis)

spese per l'installazione di nuovi metodi innovativi di controllo da terra

(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0256

Attività della pesca comunitaria nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 del Consiglio che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) (COM(2003) 611 — C5-0515/2003 — 2003/0237(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 611) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0515/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0165/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0257

Accordo CE/Guinea *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008 (COM(2003) 765 — C5-0024/2004 — 2003/0290(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2003) 765) (1),

visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0024/2004),

visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0164/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata e approva la conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) Il protocollo deve soddisfare tutti i criteri dei trattati in vigore in materia di pesca, sviluppo e ambiente firmati dall'Unione europea.

Emendamento 2

Considerando 4 ter (nuovo)

 

(4 ter) Il protocollo deve garantire che le possibilità di pesca supplementari siano subordinate alla partecipazione di pescatori e imprese locali e alla presenza di prove tangibili che dimostrino il ricorso alla gestione sostenibile a livello economico, sociale e ambientale nella zona di pesca.

Emendamento 3

Considerando 4 quater (nuovo)

 

(4 quater) Il protocollo deve assicurare che il governo della Repubblica di Guinea impieghi la contropartita ai fini del miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali dei cittadini guineani.

Emendamento 4

Considerando 4 quinquies (nuovo)

 

(4 quinquies) Il protocollo deve tutelare gli interessi delle comunità costiere locali dipendenti dalla pesca, visto che spesso non sono in grado di farlo da sole.

Emendamento 5

Considerando 4 sexies (nuovo)

 

(4 sexies) Il protocollo deve garantire che la Comunità europea, contribuendo finanziariamente al potenziamento delle attività di sorveglianza della pesca, provveda in maniera efficace a combattere la pesca illegale.

Emendamento 6

Considerando 4 septies (nuovo)

 

(4 septies) Il protocollo deve garantire che le joint-venture tra operatori comunitari e guineani incoraggino la partecipazione della comunità locale e siano finalizzate al miglioramento delle condizioni economiche dei cittadini della Repubblica di Guinea.

Emendamento 7

Considerando 4 octies (nuovo)

 

(4 octies) Il protocollo deve assicurare la protezione di mammiferi e uccelli dalle reti e dai palangari con metodi rispettosi dell'ambiente.

Emendamento 8

Considerando 4 nonies (nuovo)

 

(4 nonies) Il protocollo deve esaminare le possibilità di sviluppo di una politica di sorveglianza con i paesi vicini, al fine di conseguire una migliore cooperazione e una maggiore protezione degli stock ittici nella regione.

Emendamento 9

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Articolo 2 bis

I livelli delle possibilità di pesca per tutti i segmenti di flotta fissati nel presente protocollo devono essere riesaminati sulla base delle conclusioni della riunione del sottocomitato scientifico del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (CECAF) tenutasi nel febbraio 2004.

Emendamento 10

Articolo 2 ter (nuovo)

 

Articolo 2 ter

Durante il periodo di applicazione del protocollo e prima dell'avvio dei negoziati per un suo eventuale rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione di valutazione generale corredata da un'analisi costi/benefici e da una valutazione dell'esecuzione delle azioni da realizzare.

Emendamento 11

Articolo 2 quater (nuovo)

 

Articolo 2 quater

Le possibilità di pesca per le navi adibite alla pesca di pesci e cefalopodi dovrebbero essere esaminate, nel 2005 o nel 2006, alla luce delle informazioni sullo stato di tutti gli stock interessati.

Emendamento 12

Articolo 2 quinquies (nuovo)

 

Articolo 2 quinquies

Le possibilità di pesca per i pescherecci per traino adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi non devono essere aumentate nel 2005 o nel 2006, a meno che non vi siano prove chiare e inequivocabili di un netto miglioramento dello stato di tutti gli stock pescati da tali pescherecci. Il Parlamento deve essere consultato su qualsiasi incremento, supportato da una giustificazione scientifica.

Emendamento 13

Articolo 2 sexies (nuovo)

 

Articolo 2 sexies

Sulla base dell'articolo 2 ter della citata relazione e tenendo conto del parere del Parlamento europeo al riguardo, il Consiglio, ove del caso, autorizza la Commissione ad avviare negoziati finalizzati all'approvazione di un nuovo protocollo.

Emendamento 14

Articolo 2 septies (nuovo)

 

Articolo 2 septies

La Commissione elabora, entro la fine del 2004, uno studio sulle possibilità di convertire gli importi attualmente iscritti come «misure mirate» in progetti specifici finanziati dalla Commissione, che siano soggetti a un opportuno audit e alla verifica dei risultati.

Emendamento 15

Articolo 2 octies (nuovo)

 

Articolo 2 octies

La Commissione riferisce sulla fattibilità del finanziamento di un programma di sorveglianza regionale coordinato nelle acque del CECAF che includa elementi aerei e marittimi.

Emendamento 16

Articolo 2 nonies (nuovo)

 

Articolo 2 nonies

Nei casi in cui gli Stati membri non trasmettano alla Commissione dati sulle catture dei pescherecci battenti la loro bandiera, la Commissione potrà valutare la possibilità di avviare azioni legali contro gli Stati membri inadempienti e, qualora la situazione persista, di revocare i diritti di accesso.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0258

Medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (COM(2004) 39 — C5-0075/2004 — 2004/0010(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 39) (1),

consultato dal Consiglio (C5-0075/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0156/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0259

Medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento CEE n. — relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (COM(2004) 39 — C5-0076/2004 — 2004/0011(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 39) (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0076/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0156/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0260

Regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti» (COM(2003) 315 — C5-0373/2003 — 2003/2155(INI)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(2003) 315),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla politica comune in materia di asilo e all'Agenda per la protezione (COM(2003) 152),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, segnatamente il suo articolo 14,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata formalmente il 7 dicembre 2000 (1), segnatamente gli articoli 1, 18 e 19,

visto il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (2), adottato dalla Convenzione europea il 13 giugno e 10 luglio 2003, presentato al Presidente del Consiglio europeo a Roma, il 18 luglio 2003 e, segnatamente gli articoli II-1, II-18 e II-19,

vista la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, completata dal Protocollo di New York, del 31 gennaio 1967,

visto il trattato sull'Unione europea (versione consolidata) (3), in particolare il quarto trattino dell'articolo 2 e l'articolo 6;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata) (4), segnatamente l'articolo 63,

visto il Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (5), in particolare i suoi punti 8, 32, 33, 34, 36 e 37,

viste le conclusioni del Consiglio europeo, tenutosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, in particolare i punti 13, 14, 15, 16 e 17,

viste le conclusioni del Consiglio europeo, tenutosi a Laeken il 14 e 15 dicembre 2001, in particolare i punti 38, 39, 40 e 41,

viste le conclusioni del Consiglio europeo, tenutosi a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002, in particolare i punti 28, 29, 37, 38 e 39,

viste le conclusioni del Consiglio europeo, tenutosi a Salonicco il 19 e 20 giugno 2003, in particolare i punti 24, 25, 26 e 27,

viste le conclusioni del Consiglio europeo, tenutosi a Bruxelles il 16 e 17 ottobre 2003, in particolare i punti 30, 31, 32 e 33,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto di asilo» (COM(2000) 755),

vista l'Agenda o Programma per la protezione, approvata da parte del Comitato esecutivo dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) e accolta con soddisfazione dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2002, dopo consultazioni mondiali sulla protezione internazionale,

visti l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0144/2004),

A.

considerando che l'Unione europea si basa sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'eguaglianza e della solidarietà,

B.

considerando che l'Unione europea si basa sui principi della democrazia e dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri,

C.

ricordando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti riconosciuti dalle tradizioni costituzionali e gli obblighi internazionali comuni degli Stati membri, garantendo il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti, basato sull'applicazione integrale della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, modificato e completato dal protocollo di New York del 1967,

D.

riconoscendo che una politica comune in materia di asilo, compreso un regime europeo comune di asilo, rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a coloro che, mossi da necessità impellenti, cercano legittimamente protezione nella Comunità,

E.

rammentando che il Consiglio europeo di Tampere ha approvato un piano, in conformità del calendario previsto nel trattato di Amsterdam e nel Piano d'azione di Vienna, che si prefigge la creazione di un regime europeo di asilo che dovrebbe comprendere nel breve termine la determinazione chiara e funzionale dello Stato responsabile dell'esame di una domanda di asilo, di norme minime comuni per una procedura di asilo efficace e giusta, di norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo e di norme minime comuni in materia di riconoscimento e contenuto dello status di profugo, da integrare con norme minime relative alle forme di protezione sussidiaria che offrano uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di questa protezione,

F.

riconoscendo che il Consiglio europeo di Tampere ha indicato che le questioni relative all'asilo e alle migrazioni sono distinte ma strettamente collegate, motivo per cui è necessario sviluppare una politica comune dell'Unione europea che consista nei seguenti elementi:

a)

collaborazione con i paesi di origine mediante un approccio globale che tratti i problemi politici, dei diritti dell'uomo e dello sviluppo dei paesi e delle regioni di origine e di transito;

b)

un regime europeo comune in materia di asilo;

c)

la garanzia di un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio dell'Unione mediante una politica d'integrazione più decisa;

d)

necessità di gestire in modo più efficace i flussi migratori in tutte le loro fasi, facendo fronte all'immigrazione illegale all'origine, lottando contro coloro che praticano la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento economico dei migranti,

G.

considerando che la Commissione ha elaborato proposte in tutti gli ambiti della politica in materia di asilo di cui alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e ha richiesto il parere del Parlamento europeo, ma che le decisioni del Consiglio si lasciano attendere ormai da cinque anni,

H.

rammentando che il Consiglio europeo di Laeken ha dimostrato che un'autentica politica comune in materia di asilo e di immigrazione presuppone, tra gli altri strumenti, da un lato l'integrazione della politica in materia di flussi migratori nella politica estera dell'Unione europea e, dall'altro, lo sviluppo di un sistema europeo di scambi di informazioni sull'asilo, l'immigrazione e i paesi di origine,

I.

rammentando che il Consiglio europeo di Siviglia ha indicato che le misure da adottare per la gestione congiunta dei flussi migratori devono rispettare l'equilibrio necessario tra, da un lato, una politica d'integrazione degli immigrati legalmente stabiliti e una politica di asilo che rispetti le convenzioni internazionali e, dall'altro, una lotta decisa contro l'immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani, motivo per cui:

a)

ha istituito un piano globale di lotta contro l'immigrazione illegale;

b)

ha approvato il piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri segnalando le misure da adottare per l'avvio progressivo di una gestione coordinata e integrata delle frontiere esterne;

c)

ha ritenuto che la lotta contro l'immigrazione illegale richieda uno sforzo più intenso da parte dell'Unione europea, motivo per cui occorre fare ricorso a tutti gli strumenti del caso nelle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi al fine di promuovere la prosperità economica dei paesi interessati, riducendo così la causa dei movimenti migratori;

d)

ha esortato il Consiglio ad approvare i lavori legislativi in corso in merito alla definizione di una politica comune in materia di asilo e immigrazione,

J.

sottolineando che occorre tener conto del fatto che esistono tre tipi di diverse realtà: i richiedenti asilo, le persone temporaneamente sfollate, gli immigrati per motivi economici,

K.

elogiando l'opera effettuata dal Comitato esecutivo dell'ACNUR che ha approvato, nell'autunno del 2002, l'agenda o programma per la protezione, che comprende due sezioni: la prima è la dichiarazione degli Stati firmatari della Convenzione di Ginevra e relativo protocollo, adottata nella riunione ministeriale delle parti contraenti l'11 e 12 dicembre 2001, in commemorazione del cinquantenario della Convenzione, mentre la seconda è costituita dal programma d'azione, che consta di sei obiettivi, ciascuno dei quali persegue vari fini,

L.

considerando che, malgrado la Convenzione del 1951 e il suo protocollo del 1967 costituiscano la chiave di volta del regime di protezione internazionale a favore dei profughi, da sola la Convenzione non basta, motivo per cui il programma di protezione ha il compito di realizzare progressi costruendo sulle basi della convenzione, adeguando e rafforzando il regime di protezione internazionale, garantendo una maggiore solidarietà, integrando la gestione dei flussi vincolati all'asilo mediante strumenti o politiche ammodernate, fornendo una risposta alle sfide attuali che fronteggia la buona gestione del problema dei profughi in tutto il mondo, dinanzi alle difficoltà nell'applicare le norme di protezione internazionali in situazioni in cui esistono flussi migratori misti e quando milioni di persone si vedono costrette a fuggire dal proprio paese cercando rifugio dai pericoli e dalle persecuzioni,

M.

rilevando che vari capitoli dell'agenda o programma per la protezione contengono un appello per l'elaborazione di nuovi disposizioni e strumenti, permettendo di fornire una risposta alle sfide che, attualmente, sono costituite da una buona governance del problema dei rifugiati in tutto il mondo, che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel corso della 53a sessione del Comitato esecutivo ha chiesto lo sviluppo di questi strumenti sotto forma di accordi speciali multilaterali al fine di integrare la Convenzione del 1951, accordi denominati «Convenzione +», e il cui fine è di migliorare la Convenzione di Ginevra, stimolare la solidarietà e ampliare la gestione dei flussi migratori in rapporto all'asilo mediante strumenti o politiche complementari, in modo da contribuire a una migliore gestione del flusso dei richiedenti asilo, in particolare quando appartengono ai gruppi più vulnerabili, come le donne e i bambini,

N.

prendendo atto del contributo particolare del Regno Unito al Consiglio europeo che si è tenuto a Bruxelles, il 20 e 21 marzo 2003, grazie alla presentazione di un documento dal titolo «New international approaches to asylum processing and protection» (nuovi approcci internazionali per l'esame delle domande di asilo e di protezione) e del fatto che il primo ministro britannico, mediante lettera del 10 marzo 2003, ha chiesto alla presidenza dell'UE di includere il tema della «miglior gestione del regime di asilo» all'ordine del giorno del Consiglio, ciò che ha costituito il catalizzatore di un intenso dibattito che continua ad essere aperto e cui partecipano e contribuiscono tutti i protagonisti della problematica dell'asilo, sia all'interno che all'esterno dell'Unione

O.

considerando che il Consiglio europeo di Salonicco, da un lato ha ricordato al Consiglio la necessità di adottare, entro la fine del 2003, le proposte di direttive concernenti le norme minime in materia di asilo ancora in sospeso e, dall'altro, ha chiesto alla Commissione di esplorare tutti i parametri che consentano di garantire che l'ingresso nell'Unione europea delle persone che necessitano di protezione internazionale abbia luogo in forma più ordinata e meglio gestita e di studiare in qual modo le regioni di origine potrebbero garantire in modo migliore la sicurezza di queste persone,

P.

considerando che è opportuno esaminare congiuntamente le due comunicazioni della Commissione, oggetto della presente risoluzione, sia quella del 26 marzo 2003 che quella del 3 giugno 2003, poiché, benché esse abbiano motivazioni diverse, affrontano entrambe le premesse e gli obiettivi fondamentali di un'eventuale nuova impostazione per sistemi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti, esplorando nuove vie che completano l'impostazione progressiva definita a Tampere e nel quadro dell'applicazione dell'agenda o programma per la protezione elaborato dalla comunità internazionale dopo due anni di consultazioni a livello mondiale, quale risposta all'attuale crisi del sistema dovuta all'utilizzo abusivo delle procedure di asilo, all'aumento dei flussi misti cui partecipano persone che necessitano legittimamente di protezione insieme ad emigranti che invece sfruttano la via dell'asilo per accedere al territorio dell'Unione alla ricerca di un miglioramento della propria situazione economica, tutto questo mentre la maggior parte dei profughi permane in accampamenti male attrezzati in paesi terzi,

1.

ritiene che la comunicazione della Commissione del 26 marzo 2003 sia estremamente opportuna in quanto si iscrive nel contesto dell'applicazione del programma per la protezione, elaborato dalla comunità internazionale e approvato dal Comitato esecutivo dell'ACNUR;

2.

manifesta la sua profonda preoccupazione nel costatare che i progressi registrati nell'adozione del programma legislativo della prima fase di un regime europeo comune in materia di asilo, definito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, si sono realizzati con ritardo e al prezzo di una diminuzione dell'effetto utile dell'armonizzazione e che il Consiglio non è stato ancora in grado di adottare le proposte di direttiva relative allo status di rifugiato e alle procedure di asilo;

3.

deplora l'incapacità del Consiglio di rispettare i termini stabiliti dai Consigli europei di Tampere, Laeken, Siviglia e Salonicco per l'adozione, da un lato, della proposta di direttiva concernente le norme minime comuni europee per la concessione dello status di rifugiato o il beneficio delle persone che per altri motivi necessitano di protezione internazionale e, dall'altro, della proposta di direttiva del Consiglio concernente le norme minime relative alle procedure che devono applicare gli Stati membri per concedere o ritirare lo status di rifugiato; deplora altresì che il Consiglio GAI del 27 e 28 novembre 2003 abbia rinunciato a ricercare un accordo politico su questi due atti fondamentali della prima fase di armonizzazione di un regime comune in materia di asilo basato su norme minime e abbia deciso di rinviare l'adozione al 2004;

4.

a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco, invita la Commissione ad esaminare tutti i parametri volti a consentire un accesso più ordinato e ragionevole nell'Unione europea alle persone che chiedono asilo e ad esaminare, congiuntamente all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), come rafforzare la capacità di protezione nelle regioni di origine;

5.

si felicita dei progressi fatti negli ultimi mesi a livello comunitario in materia di asilo, ma chiede espressamente che sia raggiunto al più presto un accordo unanime riguardo alle due direttive relative rispettivamente a norme procedurali minime e alla definizione di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria, con un'attenzione particolare alle attività dedicate alle ONG per arrivare a procedure efficaci e concrete: in questo quadro auspica il rinnovo del Fondo europeo per i rifugiati; richiede inoltre di sostenere la solidarietà comunitaria incoraggiando il partenariato con le amministrazioni locali e regionali e con le ONG;

6.

prende atto del fatto che, attualmente, esiste una crisi del regime di asilo in tutti gli Stati membri, crisi i cui riflessi si manifestano in un crescente malessere dell'opinione pubblica, a causa di un ricorso abusivo alle procedure di asilo dovuto ad un incremento dei flussi migratori ibridi, frequentemente alimentati da passatori, cui partecipano sia le persone che necessitano legittimamente di una protezione internazionale, sia emigranti per motivi economici che utilizzano le vie e le procedure di asilo per accedere al territorio degli Stati membri in cerca di migliori condizioni di vita: per questo motivo, molte richieste di protezione internazionale sono respinte come infondate;

7.

prende atto del fatto che esiste una crisi del regime di asilo in tutti gli Stati membri, poiché la percentuale delle domande di asilo che vengono accolte dalle autorità oscilla tra il 3 e il 5% mentre il termine delle procedure di asilo degli Stati membri relative alle domande giudicate ammissibili la percentuale dei richiedenti che ottengono il diritto di asilo risulta tra il 30 e il 60%;

8.

segnala al riguardo l'assenza di una politica d'immigrazione legale negli Stati membri dell'Unione, motivo per cui molti immigrati sfruttano la via e le procedure di asilo per entrare nel territorio degli Stati membri alla ricerca di condizioni di vita migliori; invita pertanto gli Stati membri ad applicare una politica in materia d'immigrazione che sia orientata in funzione del mercato del lavoro e a creare le basi di una politica comune dell'Unione in materia d'immigrazione;

9.

ritiene che si dovrebbero considerare anche altre situazioni suscettibili di tutela ai sensi del diritto di asilo segnatamente donne e bambine che rischiano di subire mutilazioni genitali, bambini soldato, vittime delle nuove forme di schiavitù;

10.

constata che esiste attualmente una necessità di affrontare in modo più sistematico i problemi dell'immigrazione e dell'asilo in conformità degli impegni assunti dall'Unione europea;

11.

desidera trasmettere alla Commissione e al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a)

rafforzare gli aiuti alle regioni da cui hanno origine i flussi migratori mediante il finanziamento di progetti di cooperazione volti a migliorare le condizioni di vita, affinché la cooperazione incida sulla riduzione delle masse di emigranti;

b)

prevedere ed eventualmente rafforzare gli aiuti alle regioni limitrofe sicure dei paesi di origine dei richiedenti asilo effettivi, nonché dei paesi attraverso i quali questi transitano; se si garantisse la protezione dei richiedenti asilo in altri luoghi, la pressione alla frontiere dell'UE diminuirebbe; a tal fine si dovrà però contribuire al funzionamento dell'ACNUR e della Croce Rossa, nonché all'ordine e al rispetto dei diritti umani nei campi profughi; chiede che a tale scopo siano avviati programmi specifici volti a prestare aiuti finanziari e tecnici per contribuire a garantire tale protezione nelle regioni limitrofe e di transito;

c)

facilitare, prevedendo l'assistenza tecnica necessaria, l'integrazione delle persone che si trovano nel territorio dell'Unione europea e beneficiano della protezione derivata dal diritto d'asilo, potendo contare sulla partecipazione di organismi competenti dell'Unione europea, autorità nazionali e locali, sindacati, associazioni imprenditoriali, organizzazioni non governative e organizzazioni aventi fini culturali, sociali e sportivi;

12.

ritiene che l'assenza di investimenti e aiuti allo sviluppo ai paesi nei quali si dirigono in primo luogo quanti cercano asilo, così come il basso livello di finanziamento dell'ACNUR, abbiano seriamente ostacolato la creazione di regimi di protezione in Africa e Asia;

13.

considera che l'insufficienza di aiuti e la scarsità di investimenti in situazioni post-conflittuali abbiano favorito il riprodursi di conflitti in molti paesi, impedendo un ritorno duraturo dei rifugiati e generando nuovi flussi di rifugiati;

14.

si congratula con la Commissione per la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di assistenza tecnica e finanziaria a favore dei paesi terzi nei settori dell'asilo e dell'immigrazione che, nel quadro della linea di bilancio B7-667, prevede un programma pluriennale di cinque anni (2004-2008) con una dotazione di 250 milioni di euro, al fine di fornire risposte specifiche e complementari alle necessità sentite dai paesi terzi di origine e di transito nei loro sforzi volti a garantire una gestione migliore dei flussi migratori in tutti i loro aspetti e dimensioni, compresi quelli inerenti alla protezione internazionale;

15.

si congratula per la presentazione, da parte della Commissione, della sua comunicazione del 3 giugno 2003«Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti» che deve intendersi, da un lato, come risposta al punto 61 delle conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2003, che chiedeva, su proposta dal primo ministro britannico, di esaminare il tema delle nuove impostazioni in materia di protezione internazionale, e, dall'altro, va ben oltre quanto indicato nella posizione della Commissione in materia di premesse ed obiettivi fondamentali di una nuova impostazione che migliori e risolva i problemi che affliggono gli attuali sistemi di asilo;

16.

è convinto che zone di protezione regionali e i centri di transito al di fuori dell'UE non siano in grado di garantire lo stesso livello di protezione; che la credibilità e la fiducia in un regime di asilo efficace non possono essere ripristinate con la creazione di zone di protezione regionali e di centri di smistamento dei transiti qualora essi minino i principi chiave della Convenzione di Ginevra, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e l'idea stessa della condivisione delle responsabilità;

17.

appoggia lo spirito del programma per la protezione e dei concetti contenuti nella «Convenzione +», documenti elaborati sotto l'egida dell'ACNUR, ed invita caldamente l'Unione europea ad esaminare con decisione e ad impegnarsi in vista di una nuova impostazione per la protezione internazionale basata, da un lato, su una migliore gestione dell'accesso delle persone che necessitano di protezione internazionale sul territorio degli Stati membri e, dall'altro, su un solido apporto di risposte adeguate alle necessità di protezione nelle regioni di provenienza dei rifugiati,

18.

si rallegra del contenuto del programma di protezione multilaterale adottato dal Comitato esecutivo dell'ACNUR, quale risposta alle sfide poste attualmente alla gestione del problema dei profughi nel mondo, constatando nel contempo che l'Unione europea, quale eminente protagonista del successo del programma nel lungo termine, dovrebbe attribuire la priorità ai punti del programma riguardanti:

a)

le misure volte a favorire un miglior sistema di accesso alla protezione;

b)

la ricerca di soluzioni durature mediante la politica del ritorno e/o dell'integrazione nella società di accoglienza e/o attraverso i dispositivi di reinsediamento;

c)

una ripartizione migliore degli oneri e delle responsabilità in materia di gestione dei profughi, utilizzando gli strumenti della politica estera di protezione;

19.

si rallegra del fatto che la Convenzione europea abbia previsto, nel suo progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, un regime europeo comune in materia di asilo (articolo III-167) e una politica comune in materia di immigrazione (articolo III-168), ciò che consentirà di abbandonare l'attuale sistema di norme minime in cui gli Stati membri continuano a conservare gran parte dei rispettivi regimi nazionali, sostituendolo con un autentico regime europeo di asilo con una procedura di asilo comune e uno status uniforme valido in tutta l'Unione per le persone cui viene concesso l'asilo e che consenta inoltre l'adozione di misure inerenti all'associazione e alla cooperazione con paesi terzi al fine di gestire i flussi di persone che richiedono l'asilo o una protezione sussidiaria o temporanea;

20.

ritiene che l'armonizzazione a livello dell'Unione degli strumenti e delle procedure di asilo e di protezione esistenti, ponendo fine alle disparità tra gli Stati membri, costituisca il miglior modo per lottare contro l'immigrazione clandestina e contro le reti che contribuiscono ad alimentarla; crede che l'armonizzazione debba seguire le migliori pratiche degli Stati membri e non debba basarsi sul minimo comune denominatore;

21.

ricorda che é imperativo per l'Unione disporre di meccanismi rapidi che permettano di distinguere, tra i richiedenti asilo, da una parte coloro che necessitano veramente di una protezione internazionale e, dall'altra, i migranti per motivi economici, e che queste procedure devono rispettare pienamente gli impegni internazionali; sottolinea che le persone che hanno bisogno di protezione internazionale devono avere accesso al territorio degli Stati membri, e che tale accesso dovrebbe essere compatibile con le misure di controllo alle frontiere esterne;

22.

ricorda che la priorità è quella di creare condizioni adeguate nei paesi d'origine eliminando le cause dell'esilio; chiede di provvedere, nell'ambito del sostegno e delle procedure collegate, a un sistema di accoglienza;

23.

invita l'Unione europea, dinanzi alla crisi dell'attuale regime di asilo in tutti gli Stati membri, ad esplorare, quanto prima possibile, nuove vie in tale settore che, completando l'impostazione definita a Tampere, nel contesto di un'Europa allargata, perseguano i seguenti obiettivi complementari:

a)

miglioramento della qualità delle decisioni;

b)

razionalizzazione delle procedure di esame delle domande di asilo;

c)

miglioramento della protezione nelle regioni di provenienza;

d)

esame delle richieste di protezione tenendo conto delle necessità, una volta che si sia regolamentato l'accesso all'Unione europea mediante l'instaurazione di un regime di ingressi protetti e di programmi di reinsediamento;

e)

esame delle richieste di protezione sulla base delle esigenze, sottolineando che un sistema di zone protette e di programmi di reinsediamento potrebbero integrare ma non sostituirsi all'accesso all'UE tramite un esame individuale delle domande di asilo;

24.

ritiene che una nuova impostazione verso sistemi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti dovrà essere basata, come requisito fondamentale, su una armonizzazione dei sistemi di asilo esistenti negli Stati membri dell'Unione e dovrà farsi strada affrontando sia il fenomeno dei flussi migratori misti (persone che hanno bisogno di protezione internazionale e emigranti per motivi economici), sia la dimensione esterna di tali flussi;

25.

ritiene che una nuova impostazione futura non debba influire sull'armonizzazione legislativa in corso nell'ambito dell'asilo, poiché, in avvenire, i richiedenti asilo continueranno ad arrivare spontaneamente negli Stati membri e le loro richieste dovranno continuare ad essere soggette a norme comuni,

26.

condivide altresì il parere secondo cui l'armonizzazione non deve puntare al minimo comun denominatore, ma basarsi sulle migliori prassi degli Stati membri e conformarsi agli obblighi giuridici internazionali;

27.

chiede all'Unione europea che le nuove impostazioni nell'ambito dei sistemi di asilo si basino sulle seguenti premesse:

a)

rispettare pienamente gli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, come la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

b)

affrontare le cause profonde della migrazione forzata,

c)

affrontare innanzitutto le cause alla base delle migrazioni, incoraggiando una migliore conoscenza dei flussi migratori e instaurando un'autentica politica di prevenzione,

d)

procedere a una valutazione dell'evoluzione economica e demografica dell'Unione, della situazione nei paesi di origine e della capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro,

e)

facilitare l'ingresso legale, nel territorio dell'Unione europea, per i cittadini di paesi terzi con finalità di occupazione o ricongiungimento familiare, integrato necessariamente dall'esistenza di condizioni minime di accoglienza e da una politica d'integrazione,

f)

combattere l'immigrazione clandestina nel più rigoroso rispetto degli obblighi umanitari internazionali, senza consentire espulsioni collettive, ma prevedere una valutazione caso per caso delle domande di asilo; devono essere punite le reti organizzate di bande criminali e i singoli individui responsabili della tratta degli esseri umani e non le vittime della stessa,

g)

gestire congiuntamente i flussi migratori e in particolare la politica in materia di visti e, parallelamente, intensificare i controlli alle frontiere esterne,

h)

condividere l'onere sia all'interno dell'Unione europea che con i paesi terzi di accoglienza dei rifugiati, creando una associazione con i paesi di provenienza, di transito, di primo asilo e di destinazione,

i)

gestire in modo efficace la distribuzione del sostegno finanziario ai profughi,

j)

migliorare la protezione nella regione di provenienza ed esaminare le richieste di protezione tenendo conto delle necessità, una volta regolamentato l'accesso all'Unione europea mediante la creazione di sistemi di ingresso protetto e di programmi di reinsediamento;

k)

avviare la nuova impostazione, che deve essere complementare e non sostitutiva del regime europeo comune in materia di asilo, previsto a Tampere, ed integrarsi in una sua futura evoluzione,

l)

non permettere che l'esame di nuove impostazioni giustifichino ritardi nell'adozione, da parte del Consiglio, delle proposte di direttiva ancora in sospeso della prima fase del regime europeo comune in materia di asilo,

m)

prevedere che le nuove iniziative, sia dell'UE che degli Stati membri, siano conformi alle iniziative globali previste nel programma per la protezione e nella Convenzione + dell'ACNUR,

n)

fare in modo che le eventuali conseguenze finanziarie di queste nuove impostazioni sul bilancio comunitario rispettino le prospettive finanziarie dell'Unione europea;

28.

ritiene che, alla luce delle carenze degli attuali regimi di asilo, sia inderogabile esplorare nuove strade e sviluppare un nuovo approccio complementare di detti sistemi di asilo che deve essere realizzato nel quadro di un'autentica ripartizione degli oneri e delle responsabilità, il cui obiettivo globale sia di garantire una migliore gestione dei flussi di asilo nella loro dimensione territoriale europea e nelle regioni di origine, in modo da arrivare a sistemi di asilo gestiti in modo migliore, maggiormente accessibili e più equi;

29.

esorta l'Unione europea a tener conto, in vista di una sua rapida applicazione, del fatto che una nuova impostazione complementare degli attuali sistemi di asilo deve basarsi, perseguendolo come primo obiettivo politico, sull'arrivo organizzato e ordinato, nel territorio dell'Unione europea, delle persone che necessitano di protezione internazionale dalla regione di provenienza mediante:

a)

un regime di reinsediamento su scala comunitaria, che consisterebbe nel trasferimento di rifugiati provenienti da un primo paese di accoglienza sul territorio dell'Unione europea e per la cui creazione dovrebbe essere elaborato uno strumento legislativo, comprendente un capitolo specifico nel nuovo strumento finanziario che succederà al Fondo europeo per i rifugiati, la cui scadenza é prevista per il 2004 e

b)

la creazione di procedure di ingresso protetto, che permetterebbero ad uno straniero di presentare una richiesta di asilo, o di ogni altra forma di protezione internazionale, dinanzi ad un potenziale paese di accoglienza, ma fuori dal territorio di tale paese, e di ottenere un permesso di ingresso se la richiesta riceve una risposta positiva, il che richiederebbe l'approvazione di uno strumento legislativo che disciplini tale materia;

30.

chiede all'Unione europea di tener anche conto del fatto che, per quanto riguarda l'attuazione di nuove impostazioni in materia di diritto di asilo, il secondo obiettivo politico da perseguire, in modo complementare al primo, consiste in una condivisione a livello finanziario, tecnico e fisico, delle responsabilità in seno all'UE e con le regioni di provenienza, considerando che queste ultime si trovano attualmente confrontate ad una forte pressione determinata da flussi di rifugiati e ai problemi che ne derivano;

31.

deplora la pratica di collocare i richiedenti asilo in centri di detenzione, in particolare quando ciò riguarda i gruppi vulnerabili come le donne e i bambini, e incoraggia il ricorso alle altre opzioni disponibili come gli obblighi di comparizione e altri metodi non basati sulla custodia;

32.

esorta l'Unione europea a garantire, nel quadro di una nuova impostazione dei regimi in materia di diritto di asilo, che il terzo obiettivo politico da adottare, in modo complementare ai primi due, sia quello di un approccio integrato finalizzato all'istituzione di un processo decisionale efficiente in materia d'asilo e di procedure di rimpatrio eseguibili, ristrutturando le procedure di asilo negli Stati membri dell'UE, al fine di filtrare rapidamente le persone provenienti dai paesi di primo asilo, che offrano una protezione efficace, e di instaurare una stretta collaborazione tra l'UE, i paesi di provenienza e quelli di primo asilo sulle questioni collegate al rimpatrio;

33.

chiede alla Commissione che, qualora venga costituito un gruppo operativo regionale dell'UE incaricato della diffusione di informazioni, del disbrigo delle pratiche e delle procedure di reinsediamento e di ingresso protetto, tale gruppo cooperi con le organizzazioni non governative specializzate e attive nel campo delle migrazioni e dell'asilo sia nei paesi di origine che nel territorio dell'UE.

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 364 del del 18.12.2000, pag. 1.

(2)  GU C 169 del 18.7.2003.

(3)  GU C 325 del del 24.12.2002, pag. 1.

(4)  GU C 325 del del 24.12.2002, pag. 1.

(5)  GU C 19 del del 23.1.1999, pag. 1.

P5_TA(2004)0261

Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili dei paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (PE-CONS 3616/2004 — C5-0062/2004 — 2002/0014 (COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 316/2004 — C5-0062/ 2004),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 8) (2),

vista la sua posizione in seconda lettura (3) sulla posizione comune del Consiglio (4),

visto il parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2003) 674 — C5-0537/2003) (5),

visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

visto l'articolo 83 del suo regolamento,

vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0125/2004),

1.

approva il progetto comune;

2.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 343.

(2)  GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 351.

(3)  Testi approvati del 9.10.2003, P5_TA (2003) 0422.

(4)  GU C 233 E del 30.9.2003, pag. 12.

(5)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0262

Bilancio rettificativo n. 3/2004

Progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 (7682/2004 — C5-0164/2004 — 2004/2021(BUD))

EMENDAMENTO 1

SEZIONE IV: Corte di giustizia

(importi in milioni di euro)

Linea

Bilancio 2004

BR 3/2004

Emendamento

Bilancio 2004 + BR 3 (emendato)

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

1 1 0 0 Stipendi base

 

92 002 109

2 274 000

1 819 200

93 821 309

 

 

 

227 400

227 400

EMENDAMENTO 2

SEZIONE III: Commissione

(importi in milioni di euro)

Linea

Bilancio 2004

BR 3/2004

Emendamento

Bilancio 2004 + BR 3 (emendato)

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

XX 01 01 01 01 Retribuzioni ed indennità

 

1 318 290 000

30 652 000

24 521 600

1 342 811 600

 

 

 

3 065 200

3 065 200

EMENDAMENTO 3

SEZIONE V: Corte dei conti

(importi in milioni di euro)

Linea

Bilancio 2004

BR 3/2004

Emendamento

Bilancio 2004 + BR 3 (emendato)

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

1 1 0 0 Stipendi base

 

46 206 744

1 087 200

869 760

47 076 504

 

 

 

108 720

108 720

EMENDAMENTO 4

SEZIONE VI: Comitato delle regioni

(importi in milioni di euro)

Linea

Bilancio 2004

BR 3/2004

Emendamento

Bilancio 2004 + BR 3 (emendato)

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

1 1 0 0 Stipendi base

 

19 837 130

446 870

357 496

20 194 626

 

 

 

44 687

44 687

EMENDAMENTO 5

SEZIONE VI: Comitato economico e sociale

(importi in milioni di euro)

Linea

Bilancio 2004

BR 3/2004

Emendamento

Bilancio 2004 + BR 3 (emendato)

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

Stanziamenti di impegno

1 1 0 0 Stipendi base

 

35 993 918

753 103

602 482

36 596 400

 

 

 

75 310

75 310

P5_TA(2004)0263

Bilancio rettificativo n. 3/2004

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 (7682/2004 — C5-0164/2004 — 2004/2021(BUD))

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, adottato in via definitiva il 18 dicembre 2003 (2),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2003 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, quale modificato dal Consiglio (3),

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 3/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, che la Commissione ha presentato il 9 marzo 2004 (SEC(2004) 272),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 che il Consiglio ha stabilito il 26 marzo 2004 (7682/2004 — C5-0164/2004),

visti l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0202/2004),

A.

considerando che l'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato una modifica degli emolumenti e delle pensioni del personale dell'UE dell'1% (rettifica di un errore di calcolo nel 2002) e del 3,4% (effetto dell'indicizzazione annua prevista dallo statuto),

B.

considerando che al paragrafo 27 della succitata risoluzione il Parlamento ha confermato la propria decisione di lasciare un margine sufficiente a coprire il costo di eventuali esigenze emergenti come l'adeguamento degli emolumenti del personale, rilevando che nel corso del 2004 sarebbero stati redatti bilanci rettificativi che avrebbero reso possibili tali finanziamenti,

C.

considerando che uno dei principali obiettivi del bilancio rettificativo n. 3/2004 è quello di iscrivere formalmente gli effetti degli adeguamenti delle retribuzioni del personale UE nel bilancio 2004

D.

considerando che il Parlamento ha provveduto alle esigenze supplementari derivanti dall'adeguamento delle remunerazioni con un semplice trasferimento nell'ambito del proprio bilancio, che pertanto non figura in questo bilancio rettificativo,

E.

considerando che altre istituzioni sono state invitate a seguire tale esempio di ridistribuzione delle risorse al fine di ridurre quanto più possibile gli effetti degli aumenti delle retribuzioni e delle pensioni previsti dallo statuto,

F.

considerando che, alla luce della situazione della rubrica 5 dove si stima un margine negativo di circa 45 milioni di euro per l'esercizio 2005, tutte le istituzioni dovrebbero fare del loro meglio per realizzare economie nell'ambito dei rispettivi bilanci,

G.

considerando che dovrebbero essere resi disponibili fondi per le esigenze del personale delle varie istituzioni europee, in particolare in relazione all'allargamento,

1.

approva la decisione di bilancio di ridurre del 10% gli importi richiesti dalle altre istituzioni e di iscrivere il 10% di tali importi nella riserva al fine di esplorare in primo luogo tutte le possibilità di risparmio e ridistribuzione nell'ambito dei bilanci delle rispettive istituzioni;

2.

approva l'appoccio di escludere da tale riduzione la richiesta dal Consiglio e altresì la richiesta del Mediatore europeo, alla luce delle ridotte possibilità di ridistribuzione offerte dal suo ristretto bilancio;

3.

esorta le istituzioni interessate a dare una valutazione della situazione in merito alle loro effettive esigenze in termine di personale, in particolare in relazione all'ampliamento, entro l'inizio di settembre 2004; invita la Commissione a presentare un progetto preliminare di bilancio rettificativo in settembre, qualora ciò fosse necessario;

4.

si impegna, a seguito della valutazione delle istituzioni, a rivedere la situazione alla fine del settembre 2004 in ordine a una possibile revoca della riserva e a considerare un progetto preliminare di bilancio rettificativo sulle retribuzioni in ottobre;

5.

accoglie favorevolmente la decisione del Consiglio di modificare le osservazioni di bilancio sulla linea 02 04 01, come proposto dalla Commissione, con la seguente frase: «Questo stanziamento è altresì destinato a finanziare alcuni lavori preparatori, in particolare a produrre uno strumento informatico/database per la catalogazione e la gestione dei prodotti chimici»;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002.

(2)  GU L 53 del 23.02.2004.

(3)  P5_TA(2003)0588.

(4)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25.

P5_TA(2004)0264

Norme generali sul multilinguismo

Decisione del Parlamento europeo sulle modifiche da apportare al regolamento del Parlamento europeo sulle misure precauzionali relative all'applicazione delle norme generali sul multilinguismo (2003/2227(REG))

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del suo Presidente datata 6 novembre 2003,

visti gli articoli 180 e 181 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A5-0153/2004),

A.

considerando che è la sola Istituzione al mondo a lavorare simultaneamente e pariteticamente con un numero così grande di lingue,

B.

considerando la necessità di introdurre, in via transitoria, misure precauzionali in considerazione della sfida costituita dal quasi raddoppiamento delle lingue ufficiali in data 1o maggio 2004 risultante dall'ampliamento dell'Unione europea in detta data,

C.

considerando che dette misure gli consentiranno di garantire un servizio di qualità equivalente a ciascuno dei suoi membri e di razionalizzare il suo funzionamento avvalendosi al meglio delle risorse umane di bilancio di cui dispone,

D.

considerando la necessità di proseguire la riflessione sui migliori strumenti per tutelare la diversità e la ricchezza culturale e linguistica dell'Europa,

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

decide che tali modifiche entrano in vigore il 1o maggio 2004, data di adesione di dieci nuovi Stati membri all'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTI

Emendamento 1

Articolo 22, paragrafo 8, commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

 

Allorquando tali riunioni sono autorizzate, il regime linguistico è fissato a partire dalle lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissione.

Nello stesso modo si procede per quanto riguarda le delegazioni, fatto salvo il consenso dei membri e dei membri sostituti interessati.

Emendamento 2

Articolo 117, paragrafo 3 (nuovo)

3. Durante le riunioni di commissione è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissione in questione.

3. Durante le riunioni di commissione e di delegazione è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissione o della delegazione in questione.

 

3 bis. Durante le riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. Fatto salvo il consenso dei membri di uno qualsiasi dei predetti organi, è possibile derogare in via eccezionale a detto regime. In caso di disaccordo l'Ufficio di presidenza decide.

Emendamento 3

Articolo 117 bis (nuovo)

 

Articolo 117 bis

Norma transitoria

1. In sede di applicazione dell'articolo 117, si tiene conto in via eccezionale, con riferimento alle lingue ufficiali dei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004, a decorrere da questa data e fino al 31 dicembre 2006, della disponibilità effettiva ed in numero sufficiente di interpreti e corrispondenti traduttori.

2. Il Segretario generale sottopone ogni tre mesi all'Ufficio di presidenza una relazione dettagliata sui progressi compiuti in vista della piena applicazione dell'articolo 117 e ne invia copia a tutti i deputati.

3. Il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, può decidere in ogni momento l'abrogazione anticipata del presente articolo o la sua eventuale proroga alla scadenza di cui al paragrafo 1.

Emendamento 4

Articolo 139, paragrafo 6, comma 1 bis (nuovo)

 

L'articolo 117 si applica, mutatis mutandis, al presente paragrafo.

Emendamento 5

Articolo 165, paragrafo 4

4. Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17, 18, 117, 118, 119, 121, paragrafo 1, 123, 125, 127, 128, 130, 131, paragrafo 1, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146 e 147.

4. Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17, 18, 118, 119, 121, paragrafo 1, 123, 125, 127, 128, 130, 131, paragrafo 1, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146 e 147.

P5_TA(2004)0265

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (16305/1/2003 — C5-0094/2004 — 2001/0140(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (16305/1/2003 — C5-0094/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 335) (3),

vista la proposta modificata (COM(2002) 623) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 78 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0217/2004),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 261 E del 30.10.2003, pag. 116.

(3)  GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 131.

(4)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0266

SIS — Documenti di immatricolazione dei veicoli ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al Sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (COM(2003) 510 — C5-0412/2003 — 2003/0198(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 510) (1),

visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 71, paragrafo 1, lettera d) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0412/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0205/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0198

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 1o aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (5), prevede che gli Stati membri si prestino assistenza reciproca per l'attuazione della direttiva e possano comunicarsi informazioni sul piano bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare eventualmente, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Per tale verifica ci si potrà avvalere segnatamente di strumenti elettronici interconnessi.

(2)

Il sistema di informazione Schengen (qui di seguito «SIS»), istituito dal titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (6) (qui di seguito «convenzione di Schengen del 1990»), integrato nel quadro dell'Unione europea sulla base del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, pone in essere una rete elettronica tra gli Stati membri e contiene, fra l'altro, dati concernenti veicoli a motore rubati, altrimenti sottratti o smarriti, di cilindrata superiore a 50 cc.

(3)

La decisione del Consiglio del ... [relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere] (7) contempla l'uso del SIS come parte integrante della strategia di applicazione della legge contro la criminalità connessa con veicoli.

(4)

In base all'articolo 100, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990, tali dati vengono inseriti nel SIS, a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.

(5)

L'articolo 101, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990 stabilisce che l'accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultare direttamente tali dati è riservato esclusivamente alle autorità competenti in materia di controlli alle frontiere e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese, nonché di coordinamento dei vari controlli.

(6)

L'articolo 102, paragrafo 4, della convenzione di Schengen del 1990 specifica che, in via di principio, i dati non possono essere utilizzati per scopi amministrativi.

(7)

Le autorità o i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio di carte di circolazione e specificamente designati a tal fine dovrebbero avere accesso ai dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, ai dati relativi a rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg, nonché ai dati concernenti targhe e documenti di immatricolazione di veicoli che siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti, al fine di essere in grado di verificare se i veicoli che vengono loro presentati a scopo di immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti .

(8)

All'uopo è necessario adottare norme che concedano, a tali autorità e servizi, l'accesso a questi dati e permettano loro di usarli a fini amministrativi per il regolare rilascio delle carte di circolazione.

(9)

La raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 20 novembre 2003 sul Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) espone una serie di importanti preoccupazioni e considerazioni in relazione allo sviluppo del SIS, con particolare riferimento all'accesso al SIS da parte di organismi privati quali le agenzie di immatricolazione dei veicoli.

(10)

Nella misura in cui i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione non siano autorità pubbliche, questo accesso dovrà essere accordato in modo indiretto, per il tramite di un'autorità menzionata nell'articolo 101, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990, che sia garante dell'effettiva conformità delle misure adottate da questi Stati membri al disposto dell'articolo 118 della convenzione di Schengen.

(11)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (8), nonché le norme specifiche sulla protezione dei dati personali della convenzione di Schengen del 1990, che integrano o chiariscono i principi espressi nella direttiva, devono essere applicate dalle autorità o servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione.

(12)

L'obiettivo dell'azione proposta, segnatamente concedere accesso al SIS ai servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione, onde agevolare il loro compito, ai sensi della direttiva 1999/37/CE, può essere raggiunto solo a livello comunitario a motivo dell'effettiva natura del SIS, in quanto sistema informatico interconnesso. L'azione dei singoli Stati membri non potrebbe raggiungere un obiettivo del genere. Il presente regolamento non travalica quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

(13)

Gli Stati membri devono poter disporre di un lasso di tempo sufficiente per poter adottare le misure pratiche di attuazione del presente regolamento.

(14)

Per quanto concerne Islanda e Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che ricadono nell'ambito di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9).

(15)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il titolo V della convenzione di Schengen del 1990 è modificato come segue:

1.

All'articolo 100, paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera g):

« g) certificati di immatricolazione e targhe di veicoli che sono stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti. »

2.

E' inserito il seguente articolo 102 A:

«Articolo 102A

1.   Nonostante gli articoli 92, paragrafo 1; 100, paragrafo 1; 101, paragrafi 1 e 2; 102 paragrafi 1, 4 e 5, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (10), hanno diritto di avere accesso ai seguenti dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti:

a)

dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc;

b)

dati relativi a rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg;

c)

dati relativi a certificati di immatricolazione e targhe di veicoli che sono stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti.

Fatto salvo il paragrafo 2, la legge nazionale di ciascun Stato membro disciplina l'accesso dei servizi a questi dati.

2.   I servizi di cui al paragrafo 1 che siano servizi statali hanno il diritto di consultare direttamente i dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen cui si fa riferimento nel presente paragrafo.

I servizi di cui al paragrafo 1 che non siano servizi statali hanno accesso ai dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen per il tramite di una delle autorità menzionate all'articolo 101, paragrafo 1. Tale autorità sarà autorizzata a consultare direttamente i dati. Lo Stato membro interessato deve accertarsi che i servizi e il loro personale siano tenuti a rispettare tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati loro trasmessi dalla pubblica autorità.

3.   L'articolo 100, paragrafo 2, non è applicabile ad una ricerca eseguita sulla base delle disposizioni del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, da parte dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del sistema d'informazione Schengen, che diano motivo di sospettare che un reato è stato commesso, è disciplinata dalla legge nazionale.

4.     Ogni anno, dopo aver chiesto il parere dell'autorità di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 per quanto attiene alle norme relative alla protezione dei dati, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente articolo. In tale relazione la Commissione precisa il numero di ricerche effettuate nonché il numero di veicoli rubati identificati, e indica le modalità con cui le norme relative alla protezione dei dati sono state applicate. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati necessari per elaborare tale relazione.

3.

L'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« Articolo 103

Ciascuno Stato membro provvede affinché una trasmissione di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen dall'organo di gestione dell'archivio ai fini del controllo dell'ammissibilità o meno della ricerca.

La registrazione include la persona o l'oggetto su cui la ricerca è effettuata, il terminale o l'utente che effettua la ricerca, il luogo, la data e l'ora della ricerca nonché i motivi della stessa.

La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata al più tardi un anno dopo essere stata effettuata. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso sarà di applicazione dal [sei mesi dalla data di pubblicazione].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  GU C ...

(3)  GU C ...

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 1o aprile 2004.

(5)  GU L 138 del 1.6.1999, pag.57. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/127/CE (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29).

(6)  GU L 239 del del 22.9.2000, pag.19.

(7)  GU L ...

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(10)   GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/127/CE (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29).»

P5_TA(2004)0267

Accordo di pesca CE-Danimarca e Groenlandia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (COM(2003) 609 — C5-0514/2003 — 2003/0236(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2003) 609) (1),

visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0514/2003),

visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A5-0060/2004),

1.

approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Danimarca e della Groenlandia.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) La contropartita finanziaria di cui all'articolo 11 del protocollo che modifica il quarto protocollo dovrebbe riflettere esclusivamente il valore commerciale dei diritti di pesca, e non comprendere più importi che rientrano nell'assistenza finanziaria ai paesi terzi.

Emendamento 2

Articolo 3, paragrafo 1

1. Qualora si riscontri una sottoutilizzazione delle opportunità di pesca nell'ambito delle licenze e dei contingenti assegnati a uno Stato membro nelle acque sotto giurisdizione o sovranità della Groenlandia, la Commissione, fatte salve le competenze attribuite agli Stati membri in virtù dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento n. 2371/2002, può riassegnare, per la campagna di pesca in questione, le possibilità di pesca non utilizzate ai pescherecci di un altro Stato membro che ne faccia richiesta .

1. Qualora si riscontri una sottoutilizzazione delle opportunità di pesca nell'ambito delle licenze e dei contingenti assegnati a uno Stato membro nelle acque sotto giurisdizione o sovranità della Groenlandia, la Commissione, fatte salve le competenze attribuite agli Stati membri in virtù dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, e fatto salvo il principio della stabilità relativa, può istituire procedure di consultazione tra gli Stati membri per favorire un'utilizzazione ottimale delle possibilità di pesca.

Emendamento 3

Articolo 4 bis, paragrafo 1 (nuovo)

 

Articolo 4 bis

1. Durante il periodo di applicazione del protocollo e anteriormente al suo eventuale rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale contenente un'analisi del rapporto costi/benefici.

Emendamento 4

Articolo 4 bis, paragrafo 2 (nuovo)

 

2. Alla luce di tale relazione e tenuto conto del parere del Parlamento europeo in materia, il Consiglio autorizza la Commissione, se del caso, ad avviare negoziati in vista dell'adozione di un nuovo protocollo.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0268

Consiglio europeo/Sicurezza in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo sull'esito del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa elaborato dalla Convenzione europea,

vista le sue risoluzioni del 24 settembre 2003 (1), 4 dicembre 2003 (2) e 18 dicembre 2003 (3) e del 29 gennaio 2004 (4) e 11 marzo 2004 (5),

A.

considerando che il Consiglio europeo ha riaffermato il suo impegno riguardo al raggiungimento di un accordo sul Trattato costituzionale ed ha deciso che l'accordo sul Trattato costituzionale dovrebbe essere raggiunto al più tardi per il Consiglio europeo del 17-18 giugno,

B.

considerando che la necessità di rafforzare la strategia UE sul terrorismo è diventata più evidente che mai in seguito ai brutali attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e a quelli perpetrati a Madrid l'11 marzo 2004,

C.

considerando che il terrorismo costituisce un crimine contro l'umanità e contro i valori di una società aperta, democratica, multiculturale e che, come tale, rappresenta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza internazionale,

D.

considerando che la lotta contro il terrorismo trascende la tradizionale distinzione tra politica estera e politica interna,

E.

considerando che solo attraverso una maggiore cooperazione a livello europeo e internazionale sarà possibile accrescere la sicurezza dei cittadini,

F.

ritiene che la Convenzione sul progetto di trattato costituzionale abbia già indicato la soluzione alle disfunzioni constatate nella realizzazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e nella prevenzione e lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Invita il Consiglio europeo e il Consiglio a anticipare nella misura del possibile in base ai trattati esistenti le soluzioni come il passaggio della cooperazione giudiziaria penale al pilastro comunitario (art. 42 TUE), il passaggio alla maggioranza qualificata e alla codecisione delle politiche previste dal Titolo IV del TCE, la trasformazione di Europol in agenzia europea e la sua associazione ad Eurojust, la consultazione del PE su tutti gli accordi internazionali relativi all'SLSG.

LA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA

1.

prende atto con soddisfazione dell'impegno del Consiglio europeo di raggiungere un accordo sul trattato costituzionale al più tardi in occasione del vertice del 17 e 18 giugno 2004 e ritiene che, nella misura del possibile, si dovrebbe pervenire a detto accordo prima delle elezioni europee;

2.

ribadisce che i termini dell'accordo negoziato non dovrebbero in alcun caso mettere in discussione l'equilibrio del testo quale emerso dai lavori della Convenzione; ricorda alla CIG che il Parlamento non sosterrà una Costituzione che non sia fondamentalmente basata sulle proposte della Convenzione, che non tenga presenti le prerogative finanziarie attuali del Parlamento o che manchi di estendere in modo significativo il campo di applicazione della votazione a maggioranza qualificata in Consiglio più la codecisione con il Parlamento;

3.

si impegna a mantenere il suo coinvolgimento attivo nella CIG a tutti i livelli nonostante la campagna elettorale;

4.

ritiene che, nel momento in cui si svolge l'allargamento più ambizioso della nostra storia, la Costituzione rappresenti l'espressione della rifondazione politica del nostro continente;

5.

chiede al Consiglio europeo di stabilire che la cerimonia solenne della firma del futuro Trattato Costituzionale avvenga nella città di Madrid, come atto simbolico per affermare che la più efficace risposta al terrorismo e al suo messaggio di paura e di barbarie risiede nella forza delle istituzioni europee e nella crescita di un processo di partecipazione libera, civile e democratica;

IL TERRORISMO

6.

condanna tutti gli attacchi terroristici, a prescindere dal motivo, indipendentemente dal luogo in cui questi attacchi si svolgono e da chiunque ne sia l'artefice, ivi compreso il recente, brutale attacco di Madrid dell'11 marzo 2004; esprime le sue condoglianze e la sua solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e al popolo della Spagna;

7.

si compiace del sostegno che il Consiglio europeo ha fornito alla proposta del Parlamento di creare una Giornata europea delle vittime del terrorismo;

8.

esprime ammirazione per il comportamento esemplare della popolazione di Madrid e della società spagnola in generale dinanzi all'ondata di terrore degli attentati dell'11 marzo 2004; sottolinea il comportamento civico e umanitario dei cittadini nonché l'efficacia dei servizi di pronto soccorso e l'aiuto prestato da tutte le istituzioni alle vittime e alle loro famiglie; sottolinea che dinanzi ad eventi così drammatici non vi sono stati in alcun momento atteggiamenti xenofobi o di rifiuto nei confronti di religioni o paesi concreti;

9.

ritiene necessario perseguire lo sviluppo della cooperazione transatlantica e un piano d'azione a livello mondiale contro tutte le forme di terrorismo; invita il prossimo Vertice UE/USA che avrà luogo a Dublino il 25/26 giugno 2004 ad avviare un piano d'azione comune per la lotta contro il terrorismo unendo una determinazione e un'azione vigorosa contro il terrorismo;

10.

plaude alla dichiarazione sulla solidarietà contro il terrorismo che include l'impegno politico degli Stati membri e in via di adesione ad agire in modo congiunto contro gli atti terroristici nello spirito della clausola di solidarietà contenuta nel progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (articolo I — 42);

11.

prende atto che il Consiglio ha approvato l'istituzione di un coordinatore antiterrorismo; anticipa che tale incarico farà parte dell'amministrazione comune del Consiglio, della Commissione e degli Stati membri una volta che la Costituzione sarà entrata in vigore, e sarà pertanto soggetto al controllo parlamentare e giudiziario dell'UE; pur notando che gli Stati membri, in teoria, sostengono la lotta contro il terrorismo, deplora l'incresciosa mancanza di sostegno da parte degli Stati membri relativamente a un finanziamento adeguato nel quadro del bilancio UE;

12.

deplora che l'agenda europea nella lotta contro il terrorismo progredisca, evidentemente, solo in seguito ad eventi tragici e non in quanto risultato di un approccio comunitario coordinato e coerente; deplora che il Consiglio abbia accordato al Parlamento europeo poco o, in alcuni casi, nessun tempo per esaminare adeguatamente la legislazione antiterrorismo elaborata dopo l'11 settembre 2001 e sottolinea, ancora una volta, il suo diritto di essere pienamente e debitamente coinvolto nel processo legislativo; chiede al Consiglio di coinvolgere pienamente il Parlamento nell'elaborazione delle misure — legislative e operative — richieste, previste o già presentate e tenere debitamente conto del suo parere, anche per quanto riguarda le possibili implicazioni finanziarie;

13.

deplora, in particolare, che cinque Stati membri non siano riusciti a rispettare il termine per l'applicazione del mandato di arresto europeo e li esorta ad attuarlo rapidamente; chiede alla Commissione europea di presentare una relazione alla fine di quest'anno sul funzionamento operativo di questo strumento giuridico fondamentale;

14.

esorta il Consiglio, dopo aver ricevuto il parere del Parlamento europeo, ad adottare rapidamente la proposta di decisione quadro sulle garanzie procedurali nell'ambito del diritto penale nell'Unione europea che la Commissione ha appena presentato e che assicureranno la protezione dei diritti individuali, dopo l'entrata in vigore del mandato di arresto europeo;

15.

evidenzia che una delle priorità per l'UE nella lotta contro il terrorismo è il rafforzamento della cooperazione tra i servizi di polizia, incluso un ruolo più strutturato per il gruppo di lavoro dei capi di polizia dell'UE onde garantire l'interoperabilità dei piani di sicurezza nazionale e mettere in comune i dati dell'intelligence; invita pertanto gli Stati membri e quelli in via di adesione ad operare in tal senso;

16.

accoglie con favore la richiesta del Consiglio europeo di adottare, entro il 1o maggio 2004, la direttiva del Consiglio sul risarcimento alle vittime di crimini gravi e del terrorismo, al fine di compensarle per i danni e le sofferenze cui esse sono state soggette, e dichiara la propria intenzione di aumentare significativamente gli stanziamenti finanziari destinati al progetto pilota relativo, facendone un'azione principale dell'UE incentrata in particolare sull'assistenza psicologica e materiale alle vittime;

17.

ritiene che non si possa permettere alle misure adottate per difendere i valori della democrazia e della libertà contro gli atti terroristici di pregiudicare gli aspetti fondamentali di tali valori; in particolare, si dovrebbero accrescere gli sforzi volti a rafforzare la protezione delle libertà civili, dei diritti fondamentali e dei dati personali;

18.

evidenzia che per affrontare la minaccia terrorista, l'Unione europea non necessita di eccezionali strumenti o istituzioni giuridiche, ma che il Consiglio deve adottare le proposte esistenti e gli Stati membri devono applicare pienamente gli strumenti legislativi pertinenti nella lotta contro il terrorismo; a tale riguardo, invita la Commissine a pubblicare una regolare «classifica» sul recepimento da parte degli Stati membri della legislazione antiterrorismo;

19.

deplora l'intollerabile mancanza di progressi e la costante incapacità degli Stati membri di esercitare una pressione congiunta sugli Stati Uniti per incriminare o rilasciare i detenuti di Guantánamo;

20.

deplora che il ruolo di Europol e di Eurojust sia stato sinora sottovalutato e chiede un rafforzamento dello stesso nella raccolta di informazioni strategiche e nel coordinamento delle investigazioni delle attività criminali transfrontaliere, in cooperazione con le autorità di polizia e giudiziarie nazionali; deplora altresì che l'unità antiterrorismo creata dopo l'11 settembre 2001 in seno ad Europol sia stata smantellata e chiede al Consiglio europeo di ripristinarla; esorta gli Stati membri a trasformare l'Ufficio di polizia europeo (Europol) in una genuina agenzia europea e raccomanda la sua immediata riorganizzazione e rinforzo; raccomanda l'istituzione di un Ufficio del pubblico ministero europeo e l'armonizzazione della definizione di reati gravi e transnazionali, entrambi strumenti importanti nella lotta contro il terrorismo;

21.

esprime grave preoccupazione per l'intenzione manifestata da alcuni Stati membri e dalla comunicazione della Commissione COM(2003) 826 di raccogliere, a fini di informazione, dati privati e commerciali, quali i dati concernenti i passeggeri dei trasporti aerei, le informazioni relative alle telecomunicazioni e quelle bancarie, suscettibili di violare la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati;

22.

chiede al Consiglio e agli Stati membri di garantire un dialogo democratico tra le istituzioni e i cittadini e di promuovere la comprensione interculturale e interreligiosa; chiede nuovamente, in particolare al Consiglio, di adottare la decisione quadro sulla lotta al razzismo e alla xenofobia;

23.

esorta la Commissione a realizzare un'analisi realistica della minaccia costituita dagli attacchi terroristici nell'UE che comporta l'utilizzazione di armi biologiche e chimiche e a dare avvio, alla luce di quanto emerso dall'analisi, ai necessari provvedimenti legislativi per affrontare tali attacchi;

24.

ricorda che la lotta al terrorismo presuppone una vasta alleanza intesa a eliminare la povertà e l'ingiustizia e ad instaurare la democrazia e il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo in tutto il mondo; sottolinea pertanto che il terrorismo internazionale va combattuto con fermezza, non solo attraverso strumenti militari, ma anche affrontando alla radice gli enormi problemi politici, sociali, economici e ambientali del mondo moderno;

25.

invita la Commissione e il Consiglio a collaborare maggiormente con la commissione antiterrorismo delle Nazioni Unite e a rafforzare il ricorso al Meccanismo di reazione rapida per quanto riguarda determinati progetti in paesi prioritari volti a fornire assistenza tecnica ai paesi terzi vulnerabili, sia per potenziare le loro strutture antiterrorismo, sia per eliminare le cause di eventuali conflitti;

26.

invita il Consiglio a rafforzare il dialogo, la cooperazione e i legami tra l'Europa e il mondo arabo e mussulmano al fine di sostenere le forze politiche moderate e la società civile in tali paesi;

LA STRATEGIA DI LISBONA

27.

ricorda che troppo spesso questi vertici lanciano proclami altisonanti che poi non sono seguiti da azioni concrete; concorda pertanto con il Consiglio europeo nel ritenere che ora la questione critica è la necessità di migliorare l'attuazione degli impegni già assunti, il che significa adottare provvedimenti specifici, realistici e concreti;

28.

appoggia e condivide l'approccio equilibrato della strategia di Lisbona, ma teme che un intervento timido e ritardato potrebbe rendere difficile se non impossibile l'obiettivo di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo; ritiene che gli sforzi finora espletati siano lodevoli nelle intenzioni ma insufficienti nell'attuazione; a tal riguardo, evidenzia che il 40% di tutte le direttive di Lisbona adottate non sono ancora state pienamente attuate da tutti gli Stati membri;

29.

si rammarica per il fatto che le conclusioni della Presidenza abbiano evidenziato eccessivamente i processi burocratici, trascurando il ruolo cruciale degli individui che lavorano e che competono nei settori del commercio, dell'istruzione e della ricerca, i quali rappresentano la forza trainante della crescita, dell'occupazione e dell'innovazione;

30.

mette in guardia l'Europa dal rischio di sprecare il suo ricco potenziale umano ed economico e sollecita i Capi di Stato e di governo dell'Unione ad assumersi le proprie responsabilità. L'Europa è chiaramente incapace di trarre vantaggio dai suoi indicatori economici positivi

31.

sottolinea che la creazione di «gruppi ad alto livello» non può sostituire l'azione politica; che gli obiettivi e i meccanismi sono già presenti nel processo di Lisbona ma devono essere ora pienamente attuati; chiede una stretta cooperazione tra il gruppo ad alto livello e il Parlamento europeo nel suo ruolo di colegislatore;

32.

ricorda che la valutazione dei risultati conseguiti dagli Stati membri nell'attuazione della strategia di Lisbona, così come la prossima revisione di metà percorso prevista nel 2005, dovrebbero essere condotte sotto l'egida della Commissione; raccomanda la stesura, da parte della Commissione, di un esauriente catalogo paese per paese, nonché di uno scadenzario con le misure da prendere per raggiungere gli obiettivi di Lisbona e suggerisce che, a tal fine, la Commissione definisca obiettivi simili ai criteri di Maastricht e ne garantisca il raggiungimento attraverso un meccanismo basato sul Patto di stabilità e crescita;

33.

ricorda che l'articolo 6 del trattato CE prevede che tutte le politiche tengano conto del principio dello sviluppo sostenibile; ricorda che la strategia di Lisbona è stata completata con la strategia sullo sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio di Göteborg del 2001; rileva che la strategia di Lisbona corredata del principio della sostenibilità punta all'integrazione tra le dimensioni economica, sociale ed ambientale;

34.

plaude alla dimensione ambientale delle conclusioni del Consiglio e insiste sulla necessità di politiche ambiziose in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica e sviluppo di tecnologie pulite; ribadisce che il protocollo di Kyoto rappresenta soltanto il primo passo di una strategia globale intesa ad affrontare il problema del cambiamento climatico e che sarebbe utile prendere in considerazione ulteriori obiettivi di riduzione delle emissioni; sottolinea che le politiche ambientali possono contribuire ad uno sviluppo economico e sociale sostenibile e alla creazione di posti di lavoro;

35.

prende atto della richiesta di progressi verso un aumento e un miglioramento della qualità dei posti di lavoro nei prossimi anni; fa riferimento al fatto che per raggiungere l'obiettivo di Lisbona del 70% dell'occupazione nel 2010, occorre creare 22 milioni di posti di lavoro nella UE-25; ciò deve essere raggiunto mediante riforme strutturali, rendendo redditizio il lavoro, aprendo nuove vie verso l'occupazione per più persone e assicurando un mercato del lavoro più flessibile e meglio adattato alle nuove sfide; ricorda che, per attuare con successo la strategia di Lisbona, è necessario investire maggiormente nei settori delle risorse umane, dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, con attenzione particolare per l'istruzione, l'acquisizione di competenze e la formazione lungo l'intero arco della vita; chiede che le riforme strutturali negli Stati membri vengano accelerate al fine di incrementare la competitività e garantire loro una posizione di spicco in un mondo sempre più globalizzato e accoglie con favore l'incentivo offerto dall'allargamento a un ulteriore adeguamento delle economie e dei sistemi normativi dell'Unione alle necessità di una società moderna; chiede alla Commissione di concepire la sua «road map» (ruolino di marcia) per il 2010 in modo da dare priorità alle misure comunitarie e nazionali a favore della crescita e dell'occupazione, comprese le proposte chiave per il mercato interno, quali il brevetto comunitario, le misure volte a sbloccare il potenziale di creazione di occupazione delle PMI, il settore della ricerca europea, nonché quello dell'istruzione superiore europea;

36.

approva la riforma fondamentale del regolamento (CEE) n. 1408/71 che semplifica e modernizza le disposizioni che facilitano la libera circolazione dei lavoratori e tutelano i diritti in materia di sicurezza sociale delle persone che si spostano nell'Unione in quanto misura significativa per i cittadini europei; auspica che tutte le istituzioni europee interessate siano consapevoli della loro responsabilità di concludere questa riforma prima della fine del mandato dell'attuale Parlamento europeo;

37.

ricorda agli Stati membri che raggiungere e mantenere una sana posizione di bilancio in linea con il Patto di stabilità e di crescita e ottenere la stabilità dei prezzi sono due basi fondamentali; ritiene che gli Stati membri debbano assicurare che rispettano gli impegni assunti in materia di consolidamento del bilancio; rileva inoltre che è essenziale assicurare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche; il Parlamento europeo incoraggia gli Stati membri ad affrontare le implicazioni finanziarie di una popolazione che invecchia riducendo il debito pubblico e rafforzando le riforme in materia di lavoro, sanità e pensioni;

38.

invita nuovamente tutti gli Stati membri ad aumentare al 3% del PNL, entro il 2010, la spesa per la ricerca; critica fortemente il Consiglio, che non ha dato seguito alle sue dichiarazioni, e gli Stati membri, che fanno poco o nulla per aumentare la spesa destinata alla ricerca e allo sviluppo — e in alcuni casi l'hanno addirittura ridotta; chiede l'istituzione di un Consiglio europeo per la ricerca allo scopo di rafforzare sul piano mondiale la posizione della ricerca di base condotta in Europa; accoglie inoltre con favore l'accresciuta enfasi posta sul rafforzamento degli investimenti delle imprese nella ricerca e nello sviluppo e invita gli Stati membri a dare un seguito alle azioni proposte dal Consiglio europeo;

CIPRO

39.

condivide la posizione del Consiglio europeo per quanto riguarda Cipro, ovvero il suo sostegno agli sforzi del Segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, al fine di aiutare le parti interessate a cogliere questa opportunità storica di raggiungere un accordo generale sul problema di Cipro conformemente con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e la sua disponibilità ad accettare i termini di tale accordo secondo i principi su cui l'Unione si fonda;

40.

fa appello alle quattro parti affinché colgano quest'opportunità storica di riunificare l'isola, divisa da trent'anni;

LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE

Russia

41.

accoglie con favore l'intenzione del Consiglio di instaurare un partenariato strategico tra l'UE e la Federazione russa basato sul rispetto dei valori comuni, e la dichiarazione del Consiglio in merito all'interesse forte e genuino dell'UE per una Russia aperta, stabile e democratica;

42.

ribadisce la propria convinzione secondo cui l'accordo di partenariato e cooperazione (APC) resta la pietra angolare essenziale di tale relazione e accoglie con favore la posizione del Consiglio secondo cui l'APC sarà applicabile a tutti gli Stati membri, senza precondizioni o distinzioni, a partire dal 1o maggio 2004;

43.

è del parere che qualsiasi discussione sulle preoccupazioni legittime della Russia per quanto concerne l'impatto dell'allargamento debba restare totalmente separata dall'estensione dell'APC ai nuovi Stati membri;

44.

ribadisce il suo appello per una soluzione politica al conflitto in Cecenia e invita il Consiglio ad affrontare con fermezza questo aspetto in occasione del prossimo Vertice UE/Russia del 21 maggio 2004;

Medio Oriente

45.

appoggia la dichiarazione del Consiglio europeo circa la drammatica situazione in Medio Oriente ed esprime la sua forte preoccupazione riguardo alla situazione in Medio Oriente e condanna in particolare l'uccisione extragiudiziaria del leader di Hamas, lo sceicco Ahmed Yassin e di altri sette palestinesi da parte delle forze israeliane il 22 marzo 2004;

46.

ribadisce la condanna di tutti gli atti terroristici contro la popolazione civile commessi da entrambe le parti e invita i palestinesi a non rispondere a quest'ultima provocazione, affinché la spirale di violenza e terrorismo possa spezzarsi;

47.

pur riconoscendo il diritto e il dovere di Israele di difendere la sua popolazione dagli attacchi terroristici, respinge con fermezza la pratica delle uccisioni extragiudiziarie in quanto contraria al diritto internazionale e causa di vittime innocenti nonché di rappresaglie e ulteriori violenze; invita la società civile e tutti i partiti politici israeliani ad esigere che il loro governo operi nel pieno rispetto del diritto internazionale;

48.

invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di agire applicando pienamente l'articolo 2 dell'accordo di associazione con Israele qualora quest'ultimo continui a attuare la politica delle uccisioni extragiudiziarie;

49.

chiede al Consiglio di esortare gli Stati membri dell'UE all'interno del Consiglio di sicurezza dell'ONU a presentare senza indugio alcuno una proposta per istituire una forza di interposizione internazionale sui confini del 1967, incaricata di proteggere tanto i cittadini israeliani quanto quelli palestinesi da attentati terroristici e da incursioni ed interventi militari;

50.

deplora il fatto che gli Stati membri dell'UE presenti nel Consiglio di sicurezza e nella Commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU non siano stati in grado di mantenere una posizione in linea con quella convenuta nel corso del Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 25 e 26 marzo 2004;

51.

è convinto che in assenza di una forte pressione sulle due parti la Road Map rimarrà inattuata e invita l'Amministrazione statunitense ad assumersi le proprie responsabilità rispetto alla crisi attuale e a chiedere al Governo israeliano e all'Autorità nazionale palestinese di compiere un serio sforzo per riprendere autentici negoziati e ad avviare, unitamente all'Unione europea, un dialogo e una cooperazione di maggior respiro tra tutti i paesi della regione mediorientale;

52.

ritiene che l'Unione europea e gli Stati Uniti, d'intesa con altre organizzazioni internazionali, debbano proporre un «partenariato per la pace e la sicurezza» tra Israele, la Palestina ed altri paesi della regione; reputa altresì che l'Unione europea dovrebbe proporre un accordo speciale di associazione con Israele, la Palestina e la Giordania per garantire una soluzione pacifica e sostenibile dell'attuale conflitto;

Partenariato strategico dell'UE con il Mediterraneo e il Medio Oriente

53.

sottolinea la necessità di un approccio più ampio nei confronti della situazione in tutta la regione mediorientale, in particolare in seguito alla guerra in Iraq e alle tensioni generate per motivi religiosi, culturali, sociali ed economici;

54.

resta convinto che tale nuovo processo debba svolgersi con la partecipazione dell'UE, della Lega araba e degli altri paesi interessati della regione e che debba avvalersi di una varietà di strumenti già messi in atto nell'ambito del processo di Barcellona, di altri accordi di cooperazione e della strategia UE per un'Europa più ampia;

Iraq

55.

appoggia pienamente la richiesta espressa dal Consiglio europeo affinché le Nazioni Unite svolgano un ruolo determinante e sempre più impegnativo, avallato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, nel processo di transizione politica; ritiene che sia urgentemente necessario disporre della strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'Iraq, che l'Alto rappresentante per la PESC e la Commissione sono stati invitati a elaborare, per definire una posizione comune degli Stati membri dell'Unione europea;

56.

ribadisce la propria convinzione secondo cui l'ONU dovrebbe ricoprire un ruolo fondamentale nella ricostruzione del paese e ritiene che una maggiore partecipazione dell'ONU al processo di trasferimento della sovranità, all'organizzazione delle future elezioni nazionali e alla nomina del governo provvisorio rappresenti un passo concreto e determinato verso la normalizzazione del paese;

Afganistan

57.

accoglie con favore la decisione della Germania di organizzare un'ulteriore conferenza sull'Afganistan, sottolineando l'impegno dell'UE ad assistere tale paese, e ritiene che la decisione del Presidente Kharzai di tenere elezioni generali, libere e giuste nel mese di settembre rappresenti un'opportunità unica per far progredire la democrazia in Afganistan;

Le nuove prospettive finanziarie

58.

concorda con il Consiglio europeo sul calendario per il raggiungimento di un accordo politico sulle nuove prospettive finanziarie nel corso del Consiglio europeo del giugno 2005, ma ribadisce la propria opinione secondo cui queste prospettive finanziarie dovrebbero coprire un periodo di cinque anni a partire dal 2007;

*

* *

59.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi candidati.


(1)  P5_TA(2003)0407.

(2)  P5_TA(2003)0548 e 0549.

(3)  P5_TA(2003)0593 e 0589.

(4)  P5_TA(2004)0052.

(5)  P5_TA(2003)0178.

P5_TA(2004)0269

Consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2003) 607 — C5-0504/2003 — 2003/0238(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 607) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0504/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A5-0167/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando - 1 (nuovo)

 

(- 1) L'applicazione del principio della buona gestione alla politica comune della pesca rende necessario l'effettivo coinvolgimento di tutti i professionisti del settore della pesca nel processo decisionale, ai fini dell'elaborazione e della gestione di tale politica. Tale coinvolgimento nel processo decisionale deve avvenire il più a monte possibile.

Emendamento 2

Considerando 1

(1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca prevede, in particolare agli articoli 31 e 32, nuove forme di partecipazione delle parti interessate alla politica comune della pesca attraverso l'istituzione di consigli consultivi regionali.

(1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca prevede, in particolare agli articoli 31 e 32, nuove forme di partecipazione delle parti interessate alla politica comune della pesca attraverso l'istituzione di consigli consultivi regionali e segnatamente la possibilità di essere consultate dalla Commissione sulle misure proposte, quali i piani di ricostituzione o gestione pluriennali .

Emendamento 3

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis) Nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse di pesca, va riconosciuta importanza primaria al ruolo della pesca commerciale e agli interessi economici e sociali ad essa collegati.

Emendamento 4

Considerando 1 ter (nuovo)

 

(1 ter) I consigli consultivi regionali costituiscono un metodo efficace per trarre profitto dalle conoscenze dei pescatori in una fase importante dell'elaborazione e della gestione della politica comune della pesca. L'efficacia dei consigli consultivi regionali è direttamente connessa al grado di partecipazione e di coinvolgimento degli operatori in questione.

Emendamento 5

Considerando 1 quater (nuovo)

 

(1 quater) Organismi industriali degni di credito operanti a livello comunitario — quali le organizzazioni dei produttori — già assolvono un ruolo importante nel dialogo sulla politica in materia di pesca e sulle relative misure.

Emendamento 6

Considerando 1 quinquies (nuovo)

 

(1 quinquies) Per quanto riguarda i pareri scientifici forniti all'UE, la tendenza è quella di un'accresciuta partecipazione da parte dell'industria.

Emendamento 7

Considerando 2

(2) Affinché l'istituzione dei consigli consultivi regionali rispetti una certa coerenza, è opportuno che detti consigli corrispondano ad unità di gestione basate su criteri biologici e che il loro numero sia limitato , in modo che sia loro possibile offrire una consulenza significativa .

(2) Affinché l'istituzione dei consigli consultivi regionali rispetti una certa coerenza, è opportuno che detti consigli corrispondano ad unità di gestione basate su criteri biologici e che , per motivi di carattere pratico, il loro numero sia limitato.

Emendamento 8

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) I consigli consultivi regionali si appoggiano a sottocomitati corrispondenti a sottounità geografiche, il cui ruolo sarà quello di proporre raccomandazioni tecniche ai consigli consultivi regionali e che dovranno disporre degli strumenti necessari per assolvere tale funzione. I sottocomitati sono posti sotto l'autorità dei consigli consultivi regionali.

Emendamento 9

Considerando 4

(4) Ai fini di una maggiore efficienza, occorre limitare le dimensioni dei consigli consultivi regionali, pur garantendo che in essi siano rappresentati tutti gli interessi toccati dalla politica comune della pesca.

(4) Ai fini di una maggiore efficienza, occorre limitare le dimensioni dei consigli consultivi regionali, garantendo che in essi siano rappresentati tutti gli interessi toccati dalla politica comune della pesca e riconoscendo nel contempo il primato degli interessi del settore, dati gli effetti su esso prodotti dalle politiche e decisioni di gestione.

Emendamento 10

Considerando 5

(5) È indispensabile stabilire collegamenti tra i diversi consigli consultivi regionali per evitare sovrapposizioni su questioni che risultano di comune interesse per più consigli.

(5) È indispensabile stabilire collegamenti tra i diversi consigli consultivi regionali per evitare inutili duplicazioni su questioni che risultano di comune interesse per più consigli.

Emendamento 11

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Dal momento che gli interessi della pesca costiera e della pesca al di là del limite delle 6-12 miglia in parte si sovrappongono, è fondamentale prevedere un canale di comunicazione tra i consigli consultivi regionali e le pertinenti organizzazioni della pesca costiera.

Emendamento 12

Considerando 6

(6) Tenuto conto dei compiti affidati al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, rinnovato ai sensi della decisione 1999/478/CE della Commissione e in seno al quale è rappresentato un ampio ventaglio di organizzazioni e di interessi europei, l'attività dei consigli consultivi regionali deve essere coordinata con quella di detto comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura.

(6) Tenuto conto dei compiti affidati al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, rinnovato ai sensi della decisione 1999/478/CE della Commissione e in seno al quale è rappresentato un ampio ventaglio di organizzazioni e di interessi europei, l'attività dei consigli consultivi regionali deve essere coordinata con quella di detto comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura , al quale dovrebbero essere altresì trasmesse le relazioni; dovrebbe inoltre esistere un regolare scambio di informazioni fra i comitati consultivi regionali e gli organismi nazionali, nonché con il CIEM .

Emendamento 13

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) Dal momento che i consigli consultivi regionali sono stati istituiti in primo luogo per fornire consulenza alla Commissione su questioni attinenti alla gestione della pesca in talune zone marittime o di pesca, la presenza di rappresentanti della Commissione alle riunioni dovrebbe essere obbligatoria, tranne che in casi eccezionali.

Emendamento 14

Considerando 7

(7) Per garantire che i consigli consultivi regionali siano effettivamente istituiti è indispensabile prevedere un contributo pubblico alle spese a cui essi dovranno far fronte nella loro fase di avviamento.

(7) Considerata l'importanza che i consigli consultivi regionali rivestiranno in futuro per il processo di gestione della pesca, è indispensabile prevedere la disponibilità di fondi pubblici intesi a garantire l'operatività effettiva di tali organi e a consentire, a seconda dei casi, processi di dialogo e attività di ricerca e di analisi.

Emendamento 15

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 fissa una serie di principi di buona gestione che dovrebbero applicarsi anche ai consigli consultivi regionali in quanto elementi integranti della politica comune della pesca; questi ultimi dovrebbero a loro volta cercare di improntare la propria attività alla massima trasparenza.

Emendamento 16

Considerando 7 ter (nuovo)

 

(7 ter) Dato l'importante ruolo di gestione che dovrebbe essere conferito ai consigli consultivi regionali una volta dimostrata la loro efficienza, è importante che la verifica del loro funzionamento condotta dalla Commissione comprenda una valutazione della misura in cui tale obiettivo può essere realizzato e degli strumenti da utilizzare a tale fine.

Emendamento 17

Articolo 1, punto 1

(1)

«Stato membro interessato»: uno Stato membro che detiene diritti di pesca per specie regolamentate nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale;

(1)

«Stato membro interessato»: uno Stato membro che detiene diritti di pesca per specie regolamentate o che dichiari e dimostri di avere un interesse legittimo in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale;

Emendamento 18

Articolo 1, punto 2

(2)

«Settore della pesca»: armatori , pescatori artigianali, pescatori dipendenti, organizzazioni di produttori, trasformatori, commercianti e altre organizzazioni di mercato e reti associative femminili;

(2)

«Settore della pesca»: proprietari di pescherecci , pescatori artigianali, pescatori dipendenti, pescatori a percentuale, organizzazioni di produttori, comitati regionali e nazionali, allevatori di molluschi, trasformatori, commercianti e altre organizzazioni di mercato e reti associative femminili;

Emendamento 19

Articolo 1, punto 3

(3)

«Altri gruppi di interesse»: gruppi e organizzazioni per la difesa dell'ambiente, acquacoltori, consumatori e pescatori ricreativi o sportivi;

(3)

«Altri gruppi di interesse»: gruppi e organizzazioni per la difesa dell'ambiente, acquacoltori, consumatori , pescatori ricreativi o sportivi e reti associative femminili, per il tramite delle loro associazioni riconosciute ;

Emendamento 20

Articolo 1, punto 4

(4)

«Settore delle catture»: armatori , pescatori artigianali, pescatori dipendenti e organizzazioni di produttori.

(4)

«Settore delle catture»: proprietari di pescherecci , pescatori artigianali, pescatori dipendenti , pescatori a percentuale e organizzazioni di produttori.

Emendamento 21

Articolo 2, comma 1, lettera (f bis) (nuova)

 

(f bis)

Popolazioni di tonnidi e altri grandi migratori

Emendamento 22

Articolo 2, comma 1, lettera (f ter) (nuova)

 

(f ter) Acque lontane

Emendamento 23

Articolo 2, comma 3

Ciascun consiglio consultivo regionale può creare suddivisioni per trattare questioni concernenti specifiche zone di pesca e regioni biologiche.

Ciascun consiglio consultivo regionale crea, se lo ritiene opportuno, suddivisioni per trattare questioni concernenti specifiche zone di pesca e regioni biologiche.

Emendamento 24

Articolo 2, comma 3 bis (nuovo)

 

I consigli consultivi regionali sono enti non commerciali costituiti in persona giuridica e registrati in uno Stato membro dell'UE.

Emendamento 25

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Articolo 2 bis

Sottocomitati

I sottocomitati hanno il compito di sostenere i rispettivi consigli consultivi per quanto riguarda gli aspetti tecnici della politica comune della pesca. La composizione dei sottocomitati si basa sul modello della composizione dei consigli consultivi.

Emendamento 26

Articolo 3, paragrafo 1, alinea

1. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse che desiderino lavorare nell'ambito di uno dei consigli consultivi regionali presentano una domanda in tal senso agli Stati membri interessati e alla Commissione. La domanda deve contenere:

1. I rappresentanti del settore della pesca , con la partecipazione dei gruppi di interesse che desiderino lavorare nell'ambito di uno dei consigli consultivi regionali presentano una domanda in tal senso agli Stati membri interessati e alla Commissione. La domanda deve contenere:

Emendamento 27

Articolo 3, paragrafo 2

2. Gli Stati membri interessati accertano se la domanda è conforme alle disposizioni contenute nella presente decisione e inviano una raccomandazione alla Commissione relativa al consiglio consultivo regionale di cui trattasi.

2. Gli Stati membri interessati accertano la rappresentatività della richiesta, se del caso previa discussione con le parti interessate, nonché la sua conformità alle disposizioni contenute nella presente decisione e inviano una raccomandazione alla Commissione relativa al consiglio consultivo regionale di cui trattasi.

Emendamento 28

Articolo 4, paragrafo 3

3. L'assemblea generale nomina un comitato esecutivo composto da un numero di membri compreso tra dodici e diciotto . Il comitato consultivo gestisce le attività del Consiglio consultivo regionale e ne adotta le raccomandazioni e i suggerimenti.

3. L'assemblea generale nomina un comitato esecutivo composto da un numero di membri compreso tra dodici e ventiquattro . Il comitato consultivo gestisce le attività del Consiglio consultivo regionale e ne adotta le raccomandazioni e i suggerimenti.

Emendamento 29

Articolo 5, paragrafo 1

1. I consigli consultivi regionali sono composti da rappresentanti del settore della pesca e da altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca.

1. I consigli consultivi regionali sono composti da rappresentanti del settore della pesca e ad essi partecipano, in qualità di osservatori, altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca , nella fattispecie quelli che hanno interessi legittimi e sono coinvolti nella gestione sostenibile delle zone di pesca .

Emendamento 30

Articolo 5, paragrafo 2

2. I membri dell'assemblea generale sono nominati di comune accordo dagli Stati membri interessati. Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte al riguardo agli Stati membri interessati .

2. I membri dell'assemblea generale sono scelti fra persone e organismi concordati con gli Stati membri interessati. Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte al riguardo ai consigli consultivi regionali .

Emendamento 31

Articolo 5, paragrafo 3

3. Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo due terzi dei seggi sono attribuiti a rappresentanti del settore della pesca e un terzo a rappresentanti degli altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca.

3. Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo almeno due terzi dei seggi sono attribuiti a rappresentanti del settore della pesca e un terzo a rappresentanti degli altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca.

Emendamento 32

Articolo 6, paragrafo 1

1. Scienziati provenienti da istituti degli Stati membri interessati o da organismi internazionali sono invitati a partecipare ai lavori dei consigli consultivi regionali in qualità di esperti .

1. Scienziati provenienti da istituti degli Stati membri interessati o da organismi internazionali o altri esperti sono invitati a partecipare ai lavori dei consigli consultivi regionali in qualità di consulenti .

Emendamento 33

Articolo 6, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

 

Le organizzazioni che rappresentano la pesca costiera possono partecipare in qualità di osservatori per le eventuali questioni di loro interesse.

Emendamento 34

Articolo 6, paragrafo 3

3. La Commissione può assistere alle riunioni dei consigli consultivi regionali.

3. La Commissione assiste alle riunioni dei consigli consultivi regionali.

Emendamento 35

Articolo 6, paragrafo 4

4. Un rappresentante del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura può partecipare come osservatore ai consigli consultivi regionali.

4. Un rappresentante del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura può partecipare come osservatore ai consigli consultivi regionali , salvo nei casi in cui le riunioni si tengano espressamente a porte chiuse per decisione dei membri votanti .

Emendamento 36

Articolo 6, paragrafo 6

6. Le riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo sono pubbliche.

6. Le riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo sono pubbliche , salvo nel caso in cui i membri votanti decidano il contrario .

Emendamento 37

Articolo 7, paragrafo 1

1. I consigli consultivi regionali adottano le misure necessarie per la loro organizzazione.

1. I consigli consultivi regionali adottano le misure necessarie per la loro organizzazione sulla base di principi di buona gestione della politica comune della pesca.

Emendamento 38

Articolo 7, paragrafo 2

2. Le raccomandazioni e i suggerimenti sono adottati dai membri del comitato esecutivo per quanto possibile per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni e nei suggerimenti adottati dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi.

2. Le raccomandazioni e i suggerimenti sono adottati dai membri del comitato esecutivo per consenso.

Emendamento 39

Articolo 7, paragrafo 4

4. Gli Stati membri interessati forniscono tutto l'aiuto necessario, anche sul piano logistico, per agevolare il funzionamento dei consigli consultivi regionali.

4. Gli Stati membri interessati forniscono tutto l'aiuto necessario, anche sul piano logistico, nonché informazioni in materia di pesca e dati scientifici per agevolare il funzionamento dei consigli consultivi regionali. Qualora le informazioni e i dati di cui sopra siano stati già raccolti dagli Stati membri o dalla Commissione utilizzando denaro pubblico o siano stati già messi a disposizione della Commissione e di organismi internazionali, essi sono forniti al consiglio consultivo regionale tempestivamente e a titolo gratuito.

Emendamento 40

Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. I consigli consultivi regionali hanno facoltà di inviare osservatori alle riunioni di organizzazioni cui gli Stati membri o la Commissione abbiano dato l'incarico di fornire consulenza scientifica in materia di pesca per l'area interessata. Tali organizzazioni includono il comitato consultivo per la gestione della pesca, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca della Commissione.

Emendamento 41

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Articolo 7 bis

Consultazione

A norma dell'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione si impegna a consultare previamente i consigli consultivi regionali su tutte le misure aventi incidenza sul settore della pesca.

In particolare, essa consulta i consigli consultivi regionali interessati dalle proposte di piani di ricostituzione o gestione pluriennali che essa intende attuare, e ciò sin dalla fase di elaborazione di tali piani, viste le conseguenze socioeconomiche talvolta drammatiche per le zone di pesca implicate.

Emendamento 42

Articolo 8

Se una questione interessa due o più consigli consultivi regionali, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.

Se una questione interessa due o più consigli consultivi regionali, questi ultimi possono coordinare le loro posizioni , qualora lo ritengano opportuno, al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.

Emendamento 43

Articolo 8, comma 1 bis (nuovo)

 

Viene organizzata una conferenza annuale, alla quale partecipano rappresentanti di tutti i consigli consultivi regionali e assistono osservatori del Parlamento europeo e della Commissione.

Emendamento 44

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Articolo 8 bis

Coordinamento tra consigli consultivi regionali e organizzazioni della pesca costiera

Se una questione discussa in seno a un consiglio consultivo regionale è suscettibile di interessare l'attività di pesca all'interno della zona delle 6-12 miglia, il consiglio consultivo regionale adotta la propria posizione previa consultazione delle organizzazioni della pesca costiera legittimamente interessate. Le raccomandazioni adottate dal consiglio consultivo regionale fanno riferimento a tale consultazione.

Emendamento 45

Articolo 9, paragrafo 1

1. I consigli consultivi regionali aventi personalità giuridica possono chiedere di beneficiare di un aiuto finanziario comunitario.

1. I consigli consultivi regionali aventi personalità giuridica come prescritto all'articolo 2 possono chiedere di beneficiare di un aiuto finanziario comunitario.

Emendamento 46

Articolo 9, paragrafo 2

2. L'aiuto comunitario all'avviamento può essere concesso per le spese di funzionamento dei consigli consultivi regionali nei primi tre anni successivi alla loro istituzione, secondo le condizioni stabilite nell'allegato II, parte I .

2. Viene fornito un aiuto comunitario per il funzionamento dei consigli consultivi regionali, mirante in particolare a coprire i costi delle rispettive segreterie, delle riunioni, della ricerca, dell'interpretazione e traduzione e della divulgazione di informazioni nonché i costi del personale scientifico e delle missioni di lavoro. È assicurato il rimborso di una parte delle spese di viaggio sostenute dai membri che partecipano alle riunioni, da determinare in funzione della distribuzione geografica dei partecipanti e dell'area coperta dal consiglio consultivo regionale.

 

I fondi destinati a coprire i costi operativi di cui sopra sono accordati per i primi tre anni su base degressiva, secondo le condizioni stabilite nell'allegato II, parte 1.

Emendamento 47

Articolo 9, paragrafo 3

3. Può essere concesso un aiuto comunitario per le spese di interpretazione e di traduzione delle riunioni dei consigli consultivi regionali, secondo le condizioni stabilite nell'allegato II, parte 2.

soppresso

Emendamento 48

Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura annuale di bilancio.

Emendamento 49

Articolo 9, paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter. Gli stanziamenti d'impegno previsti per gli anni 2007-2009 sono subordinati a un accordo dell'autorità di bilancio sulle prospettive finanziarie per il periodo successivo al 2006.

Emendamento 50

Articolo 10, paragrafo 3

3. Ogni consiglio consultivo regionale nomina un auditor certificato per il periodo durante il quale esso beneficia di un aiuto comunitario .

3. Ogni consiglio consultivo regionale nomina un revisore contabile certificato.

Emendamento 51

Allegato II

Parte 1 Partecipazione alle spese di avviamento dei consigli consultivi regionali (CCR)

Parte 1 Aiuto comunitario volto a permettere il funzionamento dei consigli consultivi regionali (CCR)

La Commissione contribuirà in parte alle spese di funzionamento dei CCR per un periodo di tre anni a partire dal loro anno di istituzione.

La Comunità coprirà i costi relativi alle spese di funzionamento dei CCR durante i loro primi tre anni di attività, secondo la seguente scala degressiva:

 

1o Anno

90% UE

10% Stato membro

0% Altri membri

2o Anno

80% UE

20% Stato membro

0% Altri membri

3o Anno

70% UE

25% Stato membro

5% Altri membri

Per il primo anno l'importo concesso sarà limitato per ciascun CCR ad un massimo dell'85% delle spese di funzionamento previste e non potrà superare i 100 000 EUR . Per i due anni successivi il contributo sarà decrescente e in funzione della dotazione disponibile. La Commissione firmerà con ciascun CCR e per ogni anno una «Convenzione di sovvenzione per il funzionamento» in cui saranno definiti i termini, le condizioni precise e le modalità di concessione del finanziamento in questione.

Per il primo anno l'importo concesso sarà limitato per ciascun CCR ad un massimo di 500 000 EUR, compresa una riserva di 100 000 EUR per le ricerche scientifiche commissionate dai CCR . Per i due anni successivi il contributo sarà decrescente secondo quanto stabilito nel presente allegato .

Le spese ammissibili sono le spese necessarie per assicurare il normale funzionamento dei CCR consentendo loro di perseguire gli obiettivi prefissati.

Le spese ammissibili sono le spese necessarie per assicurare il normale funzionamento dei CCR consentendo loro di perseguire gli obiettivi prefissati.

Sono ammissibili le seguenti spese dirette:

spese di personale (costo del personale per giorno di lavoro dedicato al progetto);

attrezzature (nuove o usate);

costi per materiali e forniture;

spese per l'invio di informazioni ai membri;

spese di viaggio e di soggiorno degli esperti scientifici che parteciperanno alle riunioni dei comitati (conformemente ai criteri stabiliti dai servizi della Commissione);

spese di audit;

un «accantonamento per imprevisti», limitato ad un massimo del 5% delle spese dirette ammissibili.

Sono ammissibili le seguenti spese dirette:

 

Segreteria

 

Coordinatore

 

Assistente amministrativo

 

Presidente

 

Relatore/Relatrice

 

Consulenti scientifici

 

Beni strumentali

 

Beni non immobilizzati & scorte

 

Divulgazione di informazioni

 

Audit

 

Traduzione & interpretazione

 

Assemblea generale (una l'anno)

 

Affitto sale per riunioni

 

Viaggi & pernottamenti (esperti e comitato esecutivo)

 

Riunioni del comitato esecutivo (tre l'anno)

 

Affitto sale per riunioni

 

Viaggi & pernottamenti (esperti e comitato esecutivo)

 

Riunioni di gruppi di lavoro (quattro l'anno)

 

Affitto sale per riunioni

 

Viaggi & pernottamenti (esperti)

 

Varie

 

Riserva per le ricerche scientifiche commissionate dai CCR

Parte 2 Assunzione delle spese di interpretazione e di traduzione

 

La Commissione firmerà con ciascun CCR e per ogni anno una «Convenzione di sovvenzione dell'azione» in cui saranno definiti i termini, le condizioni precise e le modalità di concessione del finanziamento in questione.

 


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0270

Tregua olimpica

Risoluzione del Parlamento europeo sulla tregua olimpica

Il Parlamento europeo,

vista la risoluzione del 1990, seguita dalla risoluzione 56/75 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'11 dicembre 2001, in cui ha deciso di esaminare il tema della «costruzione di un mondo pacifico e migliore attraverso lo sport e l'ideale olimpico» ogni due anni, prima di ogni edizione dei giochi olimpici e i giochi paralimpici estivi ed invernali,

vista la 58a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la sua risoluzione «costruire un mondo pacifico e migliore attraverso lo sport e l'ideale olimpico» (A/58/L.9), copresentata e adottata all'unanimità da un numero record di 190 Stati membri delle Nazioni Unite il 3 novembre 2003,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003, in cui il Consiglio sostiene l'idea di una tregua olimpica ed accoglie favorevolmente la pertinente risoluzione approvata all'unanimità dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

vista l'antica tradizione ellenica dell'ekecheiria, vale a dire la sospensione di tutti i conflitti durante i giochi olimpici al fine di consentire ad atleti, artisti e spettatori di recarsi ad Olimpia e partecipare ai giochi,

visto che i giochi olimpici e i giochi paralimpici si svolgono nel 2004 ad Atene, in Grecia, dove la tradizione della tregua olimpica è originata,

visto l'articolo 42, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che i giochi olimpici e i giochi paralimpici e la tregua olimpica contribuiscono alla costruzione di un mondo basato sulle regole della competizione leale, dell'umanità, della riconciliazione e della tolleranza e promuovono il dialogo, la cooperazione e la comprensione multiculturali,

B.

considerando che il periodo dei giochi olimpici e i giochi paralimpici dovrebbe fornire un'opportunità di dialogo pacifico e di ricerca di soluzioni durature per il ripristino della pace in tutte le regioni in conflitto, dove le prime vittime sono i bambini, i giovani, le donne e gli anziani,

1.

chiede al Consiglio di esortare gli Stati membri i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i paesi confinanti a rispettare ed osservare la tregua olimpica durante lo svolgimento dei giochi olimpici e dei giochi paralimpici e a servirsi di tale tregua olimpica quale strumento per promuovere la pace, il dialogo e la riconciliazione nelle regioni in conflitto sia durante che oltre il periodo in cui si svolgono i giochi olimpici e i giochi paralimpici;

2.

invita il Consiglio a lanciare un appello alle parti in conflitto in tutto il mondo affinché rispettino la tregua olimpica;

3.

esorta il Consiglio a sostenere il Comitato olimpico internazionale nei suoi sforzi volti a promuovere la pace e la comprensione umana attraverso lo sport e l'ideale olimpico;

4.

invita il Consiglio a mobilitare tutte le organizzazioni sportive internazionali e i comitati olimpici nazionali degli Stati membri affinché avviino azioni concrete a livello nazionale, regionale e mondiale volte a promuovere e rafforzare una cultura di pace basata sull'iniziativa della tregua olimpica;

5.

accoglie favorevolmente la creazione, da parte del Comitato olimpico internazionale, di una Fondazione internazionale per la tregua olimpica e di un Centro internazionale per la tregua olimpica, volti a promuovere ulteriormente gli ideali della pace e della comprensione attraverso lo sport, e invita il Consiglio a sostenere tali organizzazioni;

6.

accoglie favorevolmente il sostegno individuale apportato da personalità europee e mondiali alla promozione della tregua olimpica;

7.

invita il Consiglio a riesaminare questa tematica ogni due anni, prima dello svolgimento di ciascuna edizione dei giochi olimpici e i giochi paralimpici estivi ed invernali, e a ribadire il proprio sostegno all'iniziativa della tregua olimpica prima dello svolgimento dei giochi olimpici e dei giochi paralimpici invernali a Torino (Italia) nel 2006;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei paesi confinanti.

P5_TA(2004)0271

Situazione nel Kosovo

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Kosovo

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Kosovo e nell'ex Iugoslavia, in particolare la sua risoluzione del 15 febbraio 2001 (1),

viste le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, in particolare la risoluzione 1244 del 10 giugno 1999,

vista la dichiarazione del Consiglio Relazioni esterne su Serbia e Montenegro e sul Kosovo del 22 marzo 2004,

vista la ferma condanna della violenza in Kosovo espressa dal Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 marzo 2004,

visto l'articolo 37, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

allarmato dalla più grave esplosione di violenza a sfondo principalmente etnico verificatasi in Kosovo da cinque anni a questa parte, che ha provocato dozzine di morti, un migliaio di feriti e la distruzione di varie centinaia di case e di una quarantina di chiese ortodosse, monasteri, scuole e altri edifici in tutto il Kosovo,

B.

considerando che la polizia dell'ONU ha indicato che la maggior parte degli episodi di violenza è rivolta contro la minoranza etnica serba,

C.

sottolineando che atti di violenza sono stati compiuti anche contro la forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR) e contro le strutture e il personale della Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK),

D.

sottolineando che la coesistenza etnica, culturale e religiosa e il rispetto delle minoranze sono due elementi basilari di cui occorre tener conto prima di prendere qualsiasi decisione sull'assetto definitivo del Kosovo;

E.

considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno effettuato considerevoli investimenti di carattere politico, finanziario e umano per favorire il processo di pace nella regione,

1.

condanna i recenti episodi di violenza a sfondo etnico avvenuti in Kosovo il 17-18 marzo 2004 e chiede che venga immediatamente e definitivamente posto termine a ogni atto illecito e violento, compresa la distruzione del patrimonio religioso e culturale del Kosovo, che fa parte del patrimonio comune europeo; esprime il proprio cordoglio alla popolazione del Kosovo e alle famiglie colpite;

2.

condanna allo stesso modo la distruzione di edifici religiosi musulmani in Serbia;

3.

condanna l'uccisione di due agenti di polizia dell'ONU avvenuta il 23 marzo 2004, nonché altri attacchi alle truppe KFOR e al personale e alle sedi UNMIK;

4.

rammenta alla comunità albanese del Kosovo e ai suoi leader che i recenti episodi di violenza, e le tarde e incerte espressioni di condanna da parte della leadership kosovaro-albanese, segnano una rottura del processo «standards before status» condotto dall'UNMIK, il che potrebbe mettere gravemente a repentaglio la sicurezza e la prosperità del Kosovo a lungo termine;

5.

invita le Istituzioni provvisorie di autogoverno del Kosovo (PISG) nonché i partiti politici e le organizzazioni della società civile della regione a condannare fermamente i recenti episodi di violenza e ad adoperarsi al massimo per garantire che essi non si ripetano;

6.

esorta allo stesso modo la comunità serba del Kosovo ad astenersi da ulteriori violenze, a cessare di rivolgere richieste di aiuto alla Serbia e al Montenegro e a rispettare pienamente gli orientamenti dell'UNMIK in materia di sicurezza e amministrazione locale, ed esige che il governo di Belgrado smantelli tutte le strutture parallele che sostiene in Kosovo, anche per trasmettere ai serbi della regione un chiaro segnale della necessità di impegnarsi pienamente per la ricostruzione del Kosovo;

7.

esige che gli albanesi del Kosovo permettano ai loro compatrioti serbi che sono fuggiti in zone sotto protezione KFOR di fare ritorno alle proprie case senza correre rischi;

8.

invita il Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU, Harri Holkeri, l'UNMIK e la KFOR a compiere ulteriori sforzi per stabilizzare la situazione, fra l'altro adottando misure per consentire il ritorno in condizioni di sicurezza delle persone fuggite in seguito ai recenti atti di violenza; sottolinea inoltre che si devono sostenere maggiormente le comunità impegnate per la coesistenza e le ONG che si adoperano per favorire il dialogo tra le diverse minoranze al fine di avviare un processo di riconciliazione reale ed efficace;

9.

sollecita l'UNMIK ad avviare indagini approfondite su questi episodi ed invita le autorità e le forze di polizia del Kosovo a cooperare pienamente e a consegnare i responsabili alla giustizia;

10.

accoglie con favore le recenti decisioni di inviare ulteriori truppe della KFOR in Kosovo, e chiede che le truppe stanziate in loco siano dotate di sufficienti risorse operative per un efficace svolgimento della loro missione di mantenimento dell'ordine e della legalità, compresa la protezione del patrimonio culturale di entrambe le comunità;

11.

invita la Presidenza irlandese, il Consiglio e la Commissione ad intraprendere le seguenti azioni, unilateralmente o nelle sedi multilaterali, in particolare l'ONU e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa:

nominare urgentemente un rappresentante speciale dell'UE per la regione, mentre si compiace della decisione dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune di inviare un rappresentante personale a Pristina;

fornire un sostegno aggiuntivo all'UNMIK al fine di rafforzare le azioni finalizzate alla creazione di un quadro istituzionale in Kosovo, che assicuri un'adeguata tutela delle minoranze della regione;

sostenere la creazione di un solido sistema giudiziario, che si basi, a breve termine, su giudici e pubblici ministeri internazionali;

mantenere la pressione su tutte le parti, stabilendo chiari riferimenti per quanto riguarda sanzioni e premi;

avviare uno studio urgente delle condizioni socioeconomiche in Kosovo e del programma di privatizzazione, che non ha progredito secondo i piani originari;

12.

invita ciononostante il Consiglio ad avviare una riflessione approfondita sull'assetto definitivo del Kosovo, che coinvolga politici, intellettuali ed ONG della regione, al fine di stabilire un calendario e definire opzioni concrete;

13.

ammonisce che questi episodi sono un passo indietro sulla strada verso l'integrazione dei paesi dell'Europa sudorientale nelle strutture europee, e invita tutti governi interessati e il Consiglio ad adottare le misure necessarie per evitare la destabilizzazione dei paesi confinanti;

14.

sollecita la Commissione a portare avanti per il Kosovo il «Tracking Mechanism» del Processo di stabilizzazione e associazione, ma sottolinea che esso deve essere chiaramente subordinato ad un'autentica cooperazione delle PISG con l'UNMIK e al pieno rispetto dei valori fondamentali dell'UE da parte delle autorità del Kosovo;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ad Harri Holkeri, alle Istituzioni provvisorie di autogoverno del Kosovo e ai governi della Serbia e dell'Unione di Stati Serbia-Montenegro.


(1)  GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 277.

P5_TA(2004)0272

Industrie estrattive

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione concernente le industrie estrattive, commissionata dalla Banca mondiale

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 37, paragrafo 4 del suo regolamento,

A.

considerando che nel 2000 James Wolfensohn, Presidente della Banca mondiale, ha commissionato uno studio indipendente per esaminare il sostegno accordato dal gruppo della Banca mondiale (GBM) a progetti petroliferi, minerari e gassiferi, nel quadro di due compiti espliciti della Banca mondiale, la riduzione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile,

B.

considerando che il comitato per la valutazione dell'industria estrattiva ha presentato nel gennaio 2004 il risultato di un processo durato due anni, che ha visto la partecipazione di numerosi soggetti interessati e ha comportato consultazioni con l'industria, la società civile, il mondo universitario e governi dei cinque continenti, nonché visite di studio e di siti destinati ad accogliere progetti,

C.

considerando che le raccomandazioni della relazione sulle industrie estrattive (RIE) interessano anche le banche europee, la BEI e la BERS, in ragione del fatto che un cospicuo numero di operazioni sono cofinanziate dalla Società finanziaria internazionale e dalle banche europee, e che esse riguardano parimenti le agenzie di credito all'esportazione degli Stati membri,

D.

considerando che entro il mese di aprile 2004 tutti i governi dell'Unione europea devono definire la propria posizione rispetto alle conclusioni della relazione,

E.

considerando che la Banca mondiale dovrebbe utilizzare la sua influenza per collaborare con i governi ai fini della messa a punto e dell'attuazione di politiche e meccanismi di ridistribuzione delle entrate derivanti dalle risorse a vantaggio delle popolazioni locali, e in particolare al fine di ridurre la povertà,

F.

considerando che gli Stati membri dell'Unione europea detengono circa il 30% dei voti all'interno dei consigli d'amministrazione della Banca mondiale e dell'FMI e che essi potrebbero avere un'importante influenza sul processo decisionale della Banca mondiale qualora si giungesse ad un approccio concertato dell'UE,

G.

considerando che la RIE giunge alla conclusione che il gruppo della Banca mondiale può svolgere un ruolo nei settori petrolifero, minerario e del gas, ma solo se si verificano le condizioni per promuovere la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile,

H.

considerando che la RIE richiede un maggiore equilibrio tra le considerazioni di valenza ecologica, economica e sociale e invita il GBM a rivedere le proprie norme sociali e ambientali e ad applicarle in modo efficace, subordinandone il sostegno finanziario al buon governo, al rispetto dei diritti dell'uomo da parte delle aziende e dei governi, ai risultati in favore dei più indigenti e allo sviluppo sostenibile,

I.

considerando che la relazione 2002 dell'OED («Operations evaluation department») sull'industria estrattiva, risultato di uno studio interno alla Banca mondiale, ha raggiunto le medesime conclusioni della RIE sull'assenza di risultati quanto al miglioramento della situazione della povertà a seguito di investimenti nei settori estrattivi, e raccomandava migliore governance e trasparenza come condizioni previe al finanziamento di tali progetti estrattivi,

J.

considerando che il petrolio, i minerali e il gas si ritrovano in circa 60 paesi in via di sviluppo o in via di transizione, nei quali più dei due terzi delle persone più indigenti al mondo sopravvive con meno di due dollari al giorno, e che dodici dei paesi mondiali che più dipendono dai minerali e sei di quelli che più dipendono dal petrolio sono classificati dalla Banca mondiale come paesi poveri ad alto indebitamento,

K.

considerando che i paesi che dipendono principalmente dalle industrie estrattive tendono ad avere livelli più elevati di povertà, mortalità infantile, guerre civili, corruzione e totalitarismo rispetto a quelli che dispongono di economie più diversificate,

L.

considerando che l'intero settore estrattivo rappresenta appena il 2% delle attività del GBM e che la relazione ha dimostrato che tanto i governi, quanto il settore industriale, sollecitano tale sostegno nelle aree in cui la governance è deficitaria e le violazioni dei diritti dell'uomo o altre forme di rischio politico sono molto elevate,

M.

considerando che il GBM, in quanto istituzione multilaterale, sta definendo norme valide a livello mondiale e dovrebbe avvalersi della sua autorità per sostenere le industrie che intendono operare in futuro nei paesi in via di sviluppo, al fine di espletare il suo mandato di lenimento della povertà attraverso lo sviluppo sostenibile,

N.

considerando che, a tal fine, il GBM dovrebbe promuovere l'efficienza energetica e definire obiettivi per un maggior utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,

1.

plaude all'iniziativa del presidente della Banca mondiale Wolfensohn di sottoporre a valutazione il settore dell'industria estrattiva (RIE) e auspica che il gruppo della Banca mondiale dimostrerà il suo impegno per lo sviluppo sostenibile tenendo nel debito conto le raccomandazioni della RIE in questo anno fiscale e, ove opportuno, l'avvio di un processo per la loro attuazione attraverso cambiamenti delle esistenti politiche e norme del GBM, lo sviluppo di nuove politiche e procedure, con chiari indicatori e scadenze ed una squadra dotata di finanziamenti e di personale adeguati; ritiene che il processo di attuazione debba essere trasparente e che il GBM dovrebbe fornire relazioni di avanzamento trimestrali al consiglio d'amministrazione, agli Stati membri e al grande pubblico;

2.

sostiene, relativamente alla governance a favore dei poveri, le raccomandazioni destinate a promuovere la trasparenza e la buona gestione delle imprese tanto pubbliche quanto private nel settore delle industrie estrattive;

3.

chiede la trasparenza dei flussi di entrate e degli investimenti derivanti da progetti dell'industria estrattiva sostenuti dalla Banca mondiale, dalla BEI, dalla BERS e dalle agenzie di crediti all'esportazione;

4.

sostiene lo sviluppo di un dialogo tra le industrie estrattive e le comunità locali per quanto riguarda l'attuazione di nuovi progetti e riconosce la necessità di accordare un adeguato indennizzo per le violazioni contro i loro mezzi di sussistenza e i loro diritti;

5.

invita la presidenza irlandese a consultare i ministri competenti degli Stati membri sulla RIE al fine di raggiungere una posizione comune dell'Unione europea in favore della stessa prima della riunione del consiglio d'amministrazione della Banca mondiale;

6.

invita gli Stati membri a riferirsi alle conclusioni della relazione presso altri organismi finanziari nazionali o internazionali, quali la BEI, la BERS, le agenzie nazionali di credito ecc., per garantire che i problemi allo studio siano debitamente sottoposti a discussione e affrontati;

7.

invita la Commissione ad inaugurare un processo per introdurre lo spirito di tutte le raccomandazioni della REI negli orientamenti ambientali e sociali dell'UE per la cooperazione economica e lo sviluppo, ad analizzare tutti i suoi programmi di sostegno finanziario in Europa e con i paesi terzi e ad attuarli, segnatamente in collaborazione con l'FMI, la Banca mondiale, la BEI e la BERS;

8.

esorta il Consiglio e la Commissione a esplorare la possibilità di una normativa volta ad armonizzare politiche e procedure degli organismi nazionali di credito all'esportazione degli Stati membri, a sostegno dell'attuazione delle risultanze della REI;

9.

invita la Commissione ad esprimere una posizione favorevole a tenere nel debito conto le raccomandazioni della REI e, ove opportuno, alla relativa attuazione, dal momento che il Commissario europeo allo sviluppo è invitato, come di consueto, a intervenire al comitato congiunto per lo sviluppo Banca mondiale/FMI nel corso delle riunioni di primavera 2004 delle Istituzioni di Bretton Woods,

10.

invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a sostenere segnatamente le seguenti richieste della REI ed a impegnare tutta la loro influenza ai fini della loro piena attuazione:

a)

conformare le priorità nel settore dell'energia del GBM al suo mandato sociale e ambientale;

b)

incrementare simultaneamente gli investimenti in progetti di energia rinnovabile che possano soddisfare le esigenze energetiche della parte di mondo ridotta all'indigenza;

c)

garantire la presenza di condizioni adeguate di governance prima dell'avvio di un progetto, segnatamente attraverso:

la definizione di chiare norme quanto alla pubblicazione di accordi finanziari tra i governi e le imprese del settore, onde combattere la corruzione e definire accordi sulla divisione dei profitti con le comunità locali;

l'allestimento di un meccanismo per la risoluzione delle controversie incaricato di arbitrare ogni tipo di conflitto, che gli enti locali possano adire pienamente;

la proibizione del reinsediamento forzato, attraverso la partecipazione valutativa delle comunità potenzialmente interessate; l'adozione di tali principi dovrebbe essere ispirata e guidata dal Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene;

d)

garantire che i progetti sostenuti ottemperino alla legislazione internazionale sui diritti umani e a tutte le norme centrali in materia di diritto del lavoro;

e)

esigere piena trasparenza riguardo al flusso dei profitti e agli investimenti dei progetti sostenuti nel settore estrattivo;

f)

rafforzare la politica di protezione degli habitat naturali e rifiutare di finanziare progetti nel settore dell'industria estrattiva in zone tutelate e habitat naturali minacciati o iscritti al patrimonio mondiale;

g)

rifiutare di finanziare progetti in aree in cui siano in corso conflitti armati o sussistano gravi rischi di conflitto armato;

h)

ridurre al minimo il sostegno alle miniere che utilizzano materiali tossici, come il cianuro e il mercurio, e imporre una moratoria sul ricorso allo smaltimento sottomarino dei residui di lisciviazione;

11.

sostiene e plaude alle raccomandazioni a favore della promozione dell'energia rinnovabile e del riconoscimento del gas naturale come combustibile transitorio;

12.

invita il nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa a svolgere un ruolo attivo nell'incoraggiare i governi africani ad adottare i principi della relazione e a definire norme severe per il conseguimento della totale trasparenza negli accordi con le industrie estrattive di paesi terzi, compresa la pubblicazione dei conti delle compagnie nazionali;

13.

pone l'accento sul fatto che ogni intervento intrapreso, volto ad incrementare la trasparenza dei pagamenti e delle entrate, deve trasformarsi in un sistema legale, che richieda alle imprese del settore di rendere pubbliche, paese per paese, le imposte totali, i diritti e gli altri pagamenti versati al governo, il che dovrebbe evitare che funzionari corrotti conseguano accordi confidenziali tali da impedire alle imprese di rivelare le imposte versate ai governi;

14.

invita le compagnie petrolifere ad ottemperare all'Iniziativa per la trasparenza dell'industria estrattiva ed esorta ad adottare misure per garantire che esse siano soggette agli stessi livelli di trasparenza delle imprese private in merito ai pagamenti e alle entrate;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al presidente e ai direttori esecutivi della Banca mondiale, all'amministratore delegato dell'FMI nonché ai presidenti della BEI e della BERS.

P5_TA(2004)0273

Richiesta di adesione all'Unione europea della Croazia

Risoluzione del Parlamento europeo recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla domanda di adesione all'Unione europea della Croazia (2003/2254(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Alexandros Baltas a nome del gruppo PSE sulla domanda di adesione all'Unione europea della Croazia (B5-0476/2003),

vista la sua risoluzione legislativa del 12 dicembre 2001 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (1),

vista la sua risoluzione legislativa del 12 dicembre 2001 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (2),

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 che stabilisce i criteri cui devono attenersi i paesi candidati all'adesione all'Unione europea,

vista la sua risoluzione legislativa del 6 ottobre 2000 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti ai prestiti per progetti da realizzare in Croazia (3),

vista la sua risoluzione legislativa del 15 novembre 2000 sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3906/89, della decisione 97/256/CE e del regolamento (CEE) n. 1360/90 (4),

vista la risoluzione 827 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 25 maggio 1993, che istituisce il Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (tpiy),

vista la risoluzione 1503 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2003 sul processo di stabilizzazione e di associazione a favore dell'Europa sudorientale: seconda relazione annuale (5),

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione firmato dalla Croazia e dalla Comunità europea il 29 ottobre 2001,

visto l'accordo interinale firmato dalla Croazia e dalla Comunità europea il 29 ottobre 2001,

vista la domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Croazia il 21 febbraio 2003,

visto il programma CARDS e il programma annuale adottato dalla Commissione nel giugno 2003 a favore della Croazia,

vista la relazione della Commissione sul processo di stabilizzazione e di associazione a favore dell'Europa sudorientale: seconda relazione annuale (COM(2003) 139),

vista la dichiarazione della conferenza ministeriale di Venezia a favore di una pesca sostenibile e responsabile nel Mediterraneo, svoltasi il 25-26 novembre 2003,

viste le conclusioni dei Consigli europei di Salonicco (20-22 giugno 2003) e di Bruxelles (12-13 dicembre 2003) riguardo alla Croazia,

viste le conclusioni del Consiglio (Affari esteri) del 13 ottobre e 9 dicembre 2003 riguardo alla Croazia,

visti l'articolo 49, paragrafo 3, e l'articolo 104 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0206/2004),

A.

accogliendo con soddisfazione la domanda di adesione della Croazia all'Unione europea e sottolineando la vocazione europea del paese e il carattere simbolico della domanda di adesione presentata da un altro paese dell'ex Iugoslavia,

B.

affermando che la volontà della Croazia di aderire all'Unione europea potrebbe servire da esempio e da stimolo per gli altri paesi della regione balcanica,

C.

considerando che la domanda di adesione costituisce un seguito logico dei passi già compiuti dalla Croazia per raggiungere il massimo grado di avvicinamento possibile tra questo paese e l'Unione europea, come la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e la definizione e la progressiva attuazione delle riforme giuridiche necessarie per la piena incorporazione dell'acquis comunitario,

D.

ritenendo che l'ancoraggio della Croazia all'Unione europea imprimerà un nuovo impeto alla regione, favorendone altresì lo sviluppo,

E.

considerando che l'avvicinamento della Croazia all'Unione europea e lo stimolo che esso genera nella regione dei Balcani riflettono il ruolo chiave che l'Unione può continuare a svolgere a favore della pace, della stabilità e della prosperità nella regione e che l'Unione, grazie alla propria esperienza storica e recente, conosce l'impatto positivo che la prospettiva di una potenziale adesione genera in tutti i paesi che aspirano a diventare candidati,

F.

considerando che le elezioni legislative del 23 novembre 2003 si sono svolte correttamente, nel rispetto delle norme previste per qualsiasi paese democratico,

G.

accogliendo con soddisfazione la legge costituzionale del 13 dicembre 2002 sui diritti delle minoranze nazionali, che costituisce un quadro indispensabile e utile per disciplinarne lo status,

H.

prendendo atto che il nuovo governo, al pari del governo precedente, appoggia l'adesione della Croazia all'Unione europea,

I.

rilevando che le riforme avviate dalla Croazia nel corso degli ultimi anni in ambito economico hanno favorito un migliore andamento dell'economia nazionale (il tasso di crescita è passato dal 4,1 % del PNL nel 2001 al 5,2% nel 2002; l'inflazione è passata dal 7,4% nel 2000 al 2,3% nel 2002),

J.

osservando che la Croazia è già beneficiaria dell'accordo interinale, che favorisce l'apertura del mercato europeo e si ripercuote positivamente sull'economia croata ma deplorando la mancata entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione,

K.

essendo comunque consapevole del fatto che la firma di tale accordo ha promosso riforme legislative di grande rilievo e ha contribuito direttamente al rafforzamento della cooperazione in materia di sviluppo economico e sociale e alla definizione di quadri di dialogo politico e di cooperazione in materia di giustizia e di affari interni,

L.

accogliendo con soddisfazione il fatto che la Croazia è stato il primo paese dell'Europa sudorientale a ratificare lo statuto recante istituzione del Tribunale penale internazionale, rifiutando nel contempo di concludere un accordo bilaterale con gli Stati Uniti in ordine al Tribunale penale internazionale; rilevando che la cooperazione della Croazia con il TPIY non è sempre stata soddisfacente, il che ha danneggiato l'immagine del paese in seno alla comunità internazionale, influendo sul processo di ratifica dell'accordo di stabilizzazione e di associazione da parte di alcuni Stati membri; si compiace ciò nondimeno dell'impegno del nuovo governo croato a cooperare pienamente con il Tribunale,

M.

sostenendo la posizione comune adottata dal Consiglio il 16 aprile 2003 intesa ad appoggiare un'applicazione effettiva del mandato del TPIY, imponendo il divieto di viaggiare alle persone che si sottraggono alla giustizia,

N.

considerando che, benché la partecipazione attiva della Croazia al patto di stabilità abbia favorito la cooperazione regionale, si rende necessario un ulteriore impegno da parte di tutti i paesi interessati per rafforzare il clima di sicurezza e di fiducia reciproca;

O.

affermando che la prospettiva dell'adesione potrà fungere da incentivo per proseguire le riforme necessarie all'ammodernamento del paese e soprattutto al consolidamento delle istituzioni democratiche, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze,

P.

accogliendo favorevolmente l'accordo concluso dal nuovo governo con la minoranza serba; sottolineando l'importanza delle misure intese a favorire il ritorno dei profughi e rammentando a tale proposito gli impegni assunti dalla Croazia nell'ambito degli accordi di Dayton, di Parigi e di Erdut,

Q.

considerando che la decisione del governo croato in ordine alla creazione di una zona ecologica di protezione della pesca nell'Adriatico nonostante la prospettiva di concludere un accordo multilaterale con tutti i paesi del bacino adriatico, ha sollevato tensioni politiche nei rapporti con la Slovenia e l'Italia,

R.

prendendo atto della dichiarazione della conferenza ministeriale sullo sviluppo sostenibile della pesca nel Mediterraneo, secondo cui creazione di zone di pesca permette anche di migliorare la salvaguardia e il controllo delle risorse ittiche e contribuisce ad una migliore gestione delle risorse e ad un impegno comune per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; che è opportuno, fatti salvi i diritti sovrani degli Stati e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto internazionale, approfondire la riflessione sulle modalità di creazione di zone di protezione della pesca; tenendo conto dei precedenti esistenti per raggiungere a un approccio concertato, regionale e fondato sul dialogo e il coordinamento,

S.

riaffermando che l'allargamento è un processo evolutivo e aperto a qualsiasi paese europeo che soddisfi i criteri enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e i criteri di Copenaghen,

T.

riconoscendo che la domanda della Croazia di aderire all'Unione europea rappresenta una sfida che tale paese è pronto a raccogliere; sottolineando che una decisione positiva avrebbe un impatto significativo sugli altri paesi dell'Europa sudorientale,

1.

rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a)

sottolineare la necessità che la Croazia onori gli impegni derivanti dagli accordi di Dayton e di Parigi, in particolare per quanto riguarda il ritorno dei profughi;

b)

invitare la Croazia a proseguire il dialogo con i paesi vicini, allo scopo di giungere a un accordo sul tracciato delle proprie frontiere con la Slovenia e sulle questioni ancora in sospeso con l'Italia;

c)

incoraggiare la Croazia a proseguire la sua partecipazione all'organizzazione Alpe-Adria al fine di migliorare la cooperazione transfrontaliera con l'Italia, la Slovenia e l'Ungheria ed attuare nuovi programmi di cooperazione transfrontaliera con la Bosnia, la Serbia e il Montenegro,

d)

invitare la Croazia a contribuire all'ulteriore rafforzamento del Patto di stabilità dei paesi dell'Europa sudorientale allo scopo di sviluppare la sicurezza e la fiducia reciproca tra tutti i paesi della regione,

e)

rammentare la necessità di rispettare il diritto internazionale e l'importanza di preservare la cooperazione regionale e rapporti di buon vicinato, adottando un atteggiamento di compromesso e di dialogo nella prospettiva di una gestione multilaterale delle risorse ittiche ed ambientali nell'Adriatico;

f)

chiedere alla Croazia di migliorare ulteriormente la cooperazione con il TPIY, rammentando l'importanza che vi annette l'Unione europea;

g)

incoraggiare la Croazia ad adottare le misure necessarie per impedire l'entrata o il transito sul proprio territorio di individui ricercati dal TPIY, in armonia con la predetta posizione comune del Consiglio;

h)

accogliere favorevolmente la celebrazione di processi interni contro presunti criminali di guerra; sottolineare che andrebbero istruiti procedimenti giudiziari contro le persone sospettate indipendentemente dalla loro origine etnica e che a tutti coloro che affrontano imputazioni di crimini di guerra dinanzi ai tribunali croati deve applicarsi una sola norma di responsabilità penale,

i)

chiedere alle autorità croate di proseguire la politica di incoraggiamento al ritorno dei profughi mediante:

l'effettiva applicazione del quadro giuridico, in particolare per quanto riguarda la restituzione dei beni immobili, segnatamente a livello locale,

incentivi a carattere economico, quali l'accesso all'alloggio, le possibilità di lavoro, il sostegno finanziario ai lavori di edilizia,

l'instaurazione di un clima sociale e psicologico improntato alla fiducia e all'accoglienza, favorevole nei confronti dei profughi e degli sfollati;

j)

insistere sull'indipendenza della magistratura e incoraggiare le autorità croate a proseguire la strategia avviata nel 2002 e mirata alla riforma del sistema giudiziario; in ordine ai processi interni per crimini di guerra, la Croazia dovrebbe applicare in particolare la legislazione recentemente entrata in vigore, che prevede adeguate misure di protezione dei testimoni,

k)

coadiuvare in qualsiasi modo possibile le autorità croate nel loro impegno per la realizzazione di strutture amministrative efficaci onde assicurare l'applicazione delle riforme;

l)

insistere sulla libertà e l'indipendenza dei mezzi di informazione e incoraggiare le autorità croate a perfezionare le disposizioni legislative inerenti alla legge sulla radiotelevisione croata (HRT) onde escluderne le possibilità di ingerenza politica e renderla pienamente conforme agli standard europei;

m)

incoraggiare la partecipazione attiva di tutti i cittadini e delle organizzazioni non governative al consolidamento della democrazia, provvedendo a garantire i diritti delle minoranze etniche e della popolazione Rom;

n)

complimentarsi per la nomina dei rappresentanti della minoranza serba in seno al governo croato come pure per l'elezione di otto rappresentanti delle minoranze etniche al Parlamento croato, un evento reso possibile grazie alla nuova legge elettorale e che ne ha pertanto aumentato il numero rispetto alla legislatura precedente;

o)

incoraggiare la Croazia a proseguire le riforme economiche e strutturali, allo scopo di sviluppare e garantire un'economia di mercato valida, richiamando nel contempo l'attenzione sulla necessità di assicurare la trasparenza e di accelerare il processo di privatizzazione;

p)

invitare i nuovi Stati membri a interessarsi attivamente agli orientamenti europei della Croazia, mettendo a frutto la propria conoscenza della regione e facendo beneficiare la Croazia della loro esperienza in questa fase di riforme;

q)

esortare gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a ratificare l'accordo di stabilizzazione e di associazione;

r)

invitare la Croazia a proseguire la lotta alla corruzione, che va supportata dall'applicazione efficace di una legislazione in materia;

s)

invitare il Consiglio a prevedere una maggiore assistenza dell'Unione, attivando, a sostegno dei programmi CARDS, SAPARD e ISPA, nonché degli strumenti Twinning e TAIEX, risorse finanziarie supplementari attraverso la BEI, la BERS e altri istituti finanziari internazionali, nonché fonti di investimento private, allo scopo di favorire più efficacemente possibile il processo di riforma e assicurare il finanziamento di reti e infrastrutture nei settori chiave dell'economia del paese, nonché il reinsediamento dei profughi;

t)

promuovere l'informazione sull'Unione europea, i suoi valori, nonché i vantaggi e gli obblighi che derivano dall'adesione;

u)

approvare la determinazione della Croazia di vincolare il proprio avvenire a quello dell'Unione europea, alle sue norme e ai suoi doveri democratici, come pure ai suoi valori condivisi da tutti i popoli europei;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione e al governo e al parlamento della Croazia.


(1)  GU C 177 E del 25.7.2002, pag.122.

(2)  GU C 177 E del 25.7.2002, pag.123.

(3)  GU C 178 del 22.6.2001, pag. 297.

(4)  GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 168.

(5)  P5_TA(2003)0523.

P5_TA(2004)0274

Progressi realizzati dalla Turchia sulla via dell'adesione

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione periodica 2003 della Commissione europea sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione ((COM(2003) 676 — SEC(2003) 1212 — C5-0535/2003 — 2003/2204(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il Documento di strategia della Commissione europea del 5 novembre 2003 sui progressi compiuti da Bulgaria, Romania e Turchia in vista dell'adesione ((COM(2003) 676),

vista la relazione periodica 2003 del 5 novembre 2003 della Commissione europea sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione (SEC(2003) 1212),

vista la sua risoluzione del 5 giugno 2003 sulla domanda di adesione della Turchia all'Unione europea (1),

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2003 su «Europa ampliata — Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» (2),

viste le conclusione dei Consigli europei (Salonicco, 19-20 giugno 2003 e Bruxelles, 12 dicembre 2003),

visti l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0204/2004),

A.

considerando che, nonostante le forti resistenze, sono stati compiuti passi avanti coraggiosi dall'adozione della già citata risoluzione del 5 giugno 2003, ma che in molti campi sono necessarie riforme accompagnate da una loro coerente attuazione,

B.

considerando che, nonostante la determinazione del suo governo, la Turchia non rispetta ancora i criteri politici di Copenaghen, che non è ancora stato instaurato un quadro chiaro a garanzia dei diritti politici, civili, economici, sociali e culturali e che occorrono sforzi ben più incisivi che semplici rimedi e modifiche per migliorare la coerenza delle disposizioni e delle prassi giuridiche, il che sottolineerà il carattere drastico e fondamentale della trasformazione della Turchia in vista dell'adesione,

C.

considerando che nonostante alcuni dei cambiamenti introdotti nell'ambito dei pacchetti di riforme politiche che segnano un significativo passo avanti verso la completa adesione ai criteri politici di Copenaghen, la Turchia ha mantenuto una Costituzione adottata nel 1982 durante il regime militare che riflette una filosofia ampiamente autoritaria,

D.

considerando che molti dei paesi che aderiranno all'Unione europea nel maggio 2004 (tra cui la Polonia) hanno proceduto all'adozione di nuove Costituzioni, poiché hanno visto in tale esercizio il punto di partenza del processo di riforma e di modernizzazione della loro società e del loro Stato,

E.

considerando che il governo dell'AKP ha accelerato e realizzato misure specifiche per proseguire sul cammino delle riforme nonostante una difficile situazione internazionale (guerra in Iraq) e interna (attentati terroristici), il che riflette l'interesse strategico delle autorità turche a pervenire alla piena adesione ai criteri di Copenaghen,

F.

considerando che un'eventuale adesione all'UE dovrà in ultima analisi soddisfare le aspettative dei suoi cittadini, i quali devono anche essere convinti del carattere democratico delle riforme e della loro applicazione,

G.

considerando che, se il Consiglio dovesse decidere di avviare i negoziati di adesione, l'Unione deve prepararsi all'adesione della Turchia mediante misure che assicurino il regolare funzionamento dell'Unione,

H.

considerando che una soluzione equa, praticabile e funzionale del problema cipriota, basata sul piano delle Nazioni Unite, riveste un'importanza essenziale per le relazioni tra l'UE e la Turchia nonché per le aspirazioni di quest'ultima ad aderire all'UE; che una tale soluzione soddisfa i «principi di Balladur», che valgono per tutti i paesi candidati all'adesione attuali e futuri (nessun contenzioso in materia di frontiere, ma buone relazioni con i paesi vicini e rispetto dei diritti delle minoranze);

I.

conscio che l'aderenza ai criteri politici di Copenaghen costituisce una condizione preliminare per l'avvio dei negoziati di adesione,

1.

si compiace della forte motivazione e della volontà politica del governo dell'AKP e della grande maggioranza della rappresentanza popolare nel realizzare riforme di portata rivoluzionaria per la Turchia, non solo allo scopo di aderire ai criteri politici di Copenaghen, in linea con l'impegno ripetutamente espresso dalle autorità turche per la democrazia e per l'Europa, ma anche di migliorare le condizioni economiche, sociali e politiche della popolazione turca; rileva che tali riforme potranno essere giudicate soltanto sulla base della loro trasposizione ad ogni livello nelle prassi quotidiane del sistema giudiziario e di sicurezza nonché dell'amministrazione civile e militare e che dovranno essere sostenute dalla società; è consapevole che si tratta di un processo di ampio respiro in cui la Turchia dovrà continuare a prendere decisioni fondamentali per le quali l'aiuto europeo continuerà ad essere indispensabile;

2.

sottolinea che spetterà alla Turchia decidere in modo sovrano se vorrà, o se potrà, far propri i principi e i valori politici dell'UE in quanto adeguati allo Stato e alla società turchi o respingerli poiché ritenuti inadeguati; considera importante a tal fine rafforzare tutte quelle misure di carattere politico e culturale che possono contribuire a migliorare la conoscenza di questi valori da parte dei cittadini turchi nonché la conoscenza della Turchia fra i cittadini dell'Unione europea;

3.

ritiene, con riferimento all'ultima relazione della Commissione sui progressi compiuti, che in molti campi siano state realizzate riforme che segnano passi importanti, ma che dovranno essere compiuti molti altri passi successivi; si riferisce in proposito alla cauta formulazione della Commissione che parla ad esempio di diminuzione delle limitazioni mentre i criteri politici richiedono misure integrative più rigorose;

4.

considera che la recente istituzione da parte del governo di un gruppo di monitoraggio, incaricato di controllare l'effettiva attuazione delle riforme e aperto a informazioni trasmesse da ambasciate e organizzazioni per i diritti umani, costituisce un'iniziativa importante soprattutto perché rappresenta un segnale significativo della volontà della Turchia di continuare ad avanzare sulla via del rispetto dei criteri politici di Copenaghen;

5.

plaude alle modifiche costituzionali riprese nei sette pacchetti «di armonizzazione» e che hanno incontestabilmente migliorato le disposizioni fino ad allora in vigore; ritiene che la stesura di una nuova Costituzione sia un'ulteriore e forse necessario riflesso del carattere radicale dei cambiamenti richiesti ai fini dell'adesione all'UE e fa presente che una moderna Costituzione può gettare le basi per la modernizzazione dello Stato turco quale la esigono i criteri politici di Copenaghen; ritiene che tale Costituzione debba basarsi esplicitamente sui principi dello Stato di diritto e dei fondamenti democratici nei quali i diritti degli individui e delle minoranze sono in equilibrio con i diritti collettivi, conformemente ai criteri comuni a tutta l'UE, e rispettare il diritto internazionale; in questo senso si attende che vengano compiuti ulteriori importanti passi per una revisione del ruolo del Consiglio di sicurezza nazionale, grazie alla quale ogni riferimento al ruolo attuale di tale organismo dovrebbe essere rimosso dalla Costituzione;

6.

è convinto che la Turchia, visto l'appoggio di politici, intellettuali e magistrati, disponga della capacità di realizzare un progetto di tale portata ed esorta vivamente la Turchia a collaborare strettamente con il Comitato di Venezia del Consiglio d'Europa in vista dell'adozione di una nuova e moderna Costituzione;

7.

ritiene che la strategia di preadesione della Commissione, nell'affrontare sistematicamente le lacune in campo giudiziario e democratico, confermi la priorità assoluta dei criteri di Copenaghen per gli Stati membri dell'UE e che tale approccio possa portare all'avvio delle attività riguardanti gli altri 31 capitoli (recepimento della normativa comunitaria); considera che in tale programma potranno figurare elementi quali la stesura di una nuova Costituzione democratica, la posizione dell'esercito, la filosofia dello Stato e del diritto, l'organizzazione dell'amministrazione pubblica, le relazioni con le minoranze e la libertà di religione;

8.

si rammarica per il persistente problema dell'alto tasso di detenzione e uso di armi in Turchia e sollecita le autorità turche ad agire per porvi rimedio, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 91/ 477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (3);

I criteri politici di Copenaghen

Organizzazione dello Stato

9.

ritiene che la limitazione del potere politico e sociale dell'esercito costituisca un processo difficile ma inevitabile; giudica che l'attuale posizione della Turchia nel conflitto cipriota riflette anche il potere politico dell'esercito; è fiducioso che il governo dell'AKP tutelerà i valori democratici e lo esorta a continuare la campagna contro l'ultranazionalismo e l'inerzia burocratica a tutti i livelli dello Stato turco, ad opporsi alle forze antagoniste presenti nell'esercito, nel potere giudiziario, nell'amministrazione nazionale e locale e in taluni settori della società turca;

10.

si compiace del fatto che il governo abbia l'intenzione di porre sotto il controllo parlamentare le spese per la difesa; rileva tuttavia con preoccupazione che esiste un'influente rete (formale e informale) dell'esercito comprendente, tra l'altro, gruppi di riflessione, imprese e fondi, che potrebbe rivelarsi un ostacolo alla riforma dello Stato; esorta vivamente la piena applicazione della normativa comunitaria in materia di diritto societario, di politica di concorrenza e di responsabilità finanziaria nel caso di aziende aventi legami di carattere militare;

11.

esorta vivamente il governo a trasformare gli attuali Consigli per l'istruzione superiore (YOK) e per gli audiovisivi (RTÜK), che attualmente fungono da enti di vigilanza, in nuovi consigli assolutamente civili non soggetti ad alcun controllo da parte dei militari, analogamente alle prassi vigenti negli Stati membri dell'UE; rileva che tali riforme dovrebbero consolidare gli istituti di istruzione superiore e di studi scientifici affinché questi operino in modo indipendente, senza interferenze esterne, e puntino alla massima qualità accademica;

12.

ritiene che le autorità debbano adoperarsi al massimo per realizzare un cambiamento di mentalità nell'amministrazione lavorando al rafforzamento delle capacità (anche mediante il perfezionamento professionale, la partecipazione a seminari e programmi di scambio (europei) e in particolare favorendo l'assunzione di nuovi funzionari più competenti in materia di normativa e di procedure richieste per l'adesione all'UE;

Stato di diritto e democrazia

13.

ricorda l'importanza di una società civile attiva per rafforzare il carattere democratico della società e creare una base per le riforme tra la popolazione e ritiene che lo Stato debba promuovere maggiormente l'istituzione e il funzionamento di organizzazioni sociali libere; si compiace a questo proposito della recente istituzione del Dipartimento Associazioni in seno al ministero per gli Affari esteri;

14.

sottolinea la necessità di informare maggiormente l'opinione pubblica turca sugli ideali e sui valori dell'UE; esorta le autorità statali a impegnarsi in un dialogo, nonché a cooperare, con i rappresentanti delle ONG e, tramite essi, con la società civile; reputa necessario tale dialogo per conseguire il cambiamento di mentalità che deve accompagnare le recenti riforme normative;

15.

ricorda che la libertà sindacale non è pienamente garantita e che il dialogo sociale resta estremamente limitato; evidenzia la necessità di un'azione immediata da parte delle autorità turche per eliminare le disposizioni restrittive e attribuire al diritto sindacale un'importanza analoga a quella che esso riveste negli altri Stati membri dell'UE;

16.

plaude all'auspicio espresso in seno al governo, al Parlamento e al potere giudiziario di abolire i Tribunali per la sicurezza dello Stato; invita il governo a presentare quanto prima una proposta al parlamento;

17.

si compiace dell'adesione della Turchia al GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) del Consiglio d'Europa; ritiene tuttavia che occorra proseguire gli sforzi tesi a combattere la corruzione in quanto questo fenomeno resta ampiamente diffuso in numerosi settori della vita pubblica;

18.

sottolinea la necessità di rispettare pienamente il diritto internazionale e di accettare la supremazia della normativa comunitaria su quella nazionale (sulla quale l'articolo 90 della Costituzione è ambiguo), dato che condividere il parziale trasferimento di sovranità è un requisito essenziale dell'adesione all'UE;

19.

sottolinea l'importanza del Tribunale penale internazionale per l'Unione europea e raccomanda pertanto alle autorità turche di firmare e ratificare quanto prima lo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale;

20.

chiede nuovamente alla Turchia di dare immediata esecuzione alle sentenze pendenti della Corte europea dei diritti dell'uomo e ricorda che non ci sono spazi per un atteggiamento facoltativo e interpretazioni proprie; si compiace del pagamento di un giusto risarcimento relativo alla lunga causa Loizidou e chiede alla Turchia di dare esecuzione, senza ulteriori indugi, alla prima sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (1996) nel caso succitato e di restituire alla sig.ra Loizidou e a tutti gli altri sfollati il diritto di godimento pacifico della proprietà nel contesto di una soluzione praticabile;

21.

deplora l'andamento del procedimento giudiziario riaperto ai danni di Leyla Zana, vincitrice del Premio Sakarov, e di altri tre ex deputati del Partito della democrazia (DEP); rileva che tale procedimento simboleggia il divario tra l'ordinamento giudiziario turco e quello dell'UE; rivolge un nuovo appello per la liberazione di Leyla Zana e degli altri tre ex deputati di origine curda, nonché un'amnistia dei detenuti per reati di opinione;

22.

sottolinea la necessità di continuare gli sforzi tesi a rendere competente ed indipendente il potere giudiziario; invita le autorità a garantire che le modifiche legislative si traducano in un cambiamento di mentalità e condotta in seno all'intera magistratura; chiede che proseguano i programmi di scambio e di formazione destinati a funzionari giudiziari e giudici nonché la partecipazione a simposi riguardanti il diritto dell'UE; sottolinea l'importanza della formazione destinata a formatori turchi e si compiace degli attuali progetti, avviati dal Consiglio d'Europa, di formare la magistratura in ordine agli aspetti del diritto europeo;

23.

condanna le azioni legali intentate per motivi politici, che possono andare fino all'interdizione, nei confronti di partiti politici come l'HADEP e il DEHAP, in quanto lesivi della libertà di espressione, di organizzazione e di riunione;

24.

chiede che il sistema elettorale sia riformato al fine di ridurre la soglia del 10 %, garantendo in tal modo una più ampia rappresentanza delle forze politiche in seno alla Grande assemblea nazionale, includendo i partiti a predominanza curda;

Situazione dei diritti dell'uomo e tutela delle minoranze

25.

constata il perdurare di pratiche di tortura e maltrattamenti; ricorda la politica di intransigenza totale del governo in materia di tortura; deplora i modesti progressi registrati nel rinvio a giudizio di seviziatori; chiede con insistenza che siano intrapresi sforzi educativi per far evolvere le mentalità degli agenti delle forze dell'ordine al fine di garantire il rigoroso rispetto del diritto;

26.

condanna le intimidazioni e gli ostacoli all'attività dei difensori dei diritti umani e di organizzazioni dei diritti umani da parte di talune autorità;

27.

guarda con interesse alla promessa applicazione del diritto ad effettuare trasmissioni in lingue diverse dal turco; esorta il Consiglio amministrativo per gli audiovisivi (RTÜK) ad adoperarsi per esaminare le richieste di trasmissioni nelle diverse lingue e dialetti e a non frapporre ulteriori ostacoli e limitazioni;

28.

invita le autorità turche ad adoperarsi maggiormente per una rapida e completa applicazione delle riforme legislative sui diritti culturali che consentono l'istruzione in lingue tradizionali diverse dal turco e l'uso di tali lingue nei mezzi d'informazione; sottolinea il significato di tali riforme per la popolazione curda (la principale minoranza); auspica che le autorità forniscano i mezzi necessari per stimolare lo sviluppo socioeconomico delle regioni curde, in particolare nella parte sudorientale della Turchia, al fine di creare le condizioni che consentano alla popolazione curda di costruire un futuro pacifico e prospero;

29.

constata con preoccupazione che la violenza in ambito domestico e altre forme di violenza contro le donne sono ancora molto diffuse; sollecita la Turchia ad offrire piena protezione giuridica e assistenza giudiziaria ed economica alle vittime ed a fornire centri di accoglienza e strutture di questo tipo, praticamente inesistenti nel paese; invita la Commissione a proseguire l'attento monitoraggio degli sviluppi in tale settore;

30.

invita la Turchia ad inserire la parità di genere nel sesto pacchetto di riforme del Codice penale, all'articolo 51 delle disposizioni generali che fa riferimento ai reati commessi sotto l'effetto di una provocazione estrema e si applica ai reati ritenuti per tradizione contrari alla «virtù»; chiede inoltre che si ponga fine alla pratica consistente nel ridurre le pene nelle cause concernenti «delitti d'onore» commessi per motivi legati ai costumi e alle tradizioni (articolo 462), rilevando che tali reati dovrebbero essere considerati omicidi di primo grado; chiede parimenti la soppressione del termine «verginità» nelle disposizioni del Codice penale concernenti il reato di stupro;

31.

esprime il timore che la riserva turca sull'articolo 27 della Convenzione relativo ai diritti civili e politici limiti estremamente la portata del diritto delle minoranze etniche, religiose e linguistiche a mantenere la propria cultura, professare la propria religione o usare la propria lingua; ricorda a questo proposito le limitazioni del diritto di associazione tuttora vigenti;

32.

sottolinea che la Convenzione di Losanna del 1923 relativa alla posizione delle minoranze non può essere interpretata in chiave minimalista, in quanto ciò non è conforme ai diritti fondamentali vigenti nell'UE; osserva che la Costituzione già afferma, all'articolo 10, il principio di uguaglianza dinanzi alla legge e rileva che la promulgazione di una nuova Costituzione deve escludere una tale interpretazione restrittiva della Convenzione di Losanna;

33.

osserva che nel campo della libertà di espressione sono state apportate numerose modifiche alla legislazione; deplora tuttavia che i pubblici ministeri continuino ad applicare disposizioni del codice di procedure penale (articoli 312 e 169) e disposizioni alternative previste dalla legge antiterrorismo (articolo 7) allo scopo di limitare la libertà di espressione; attende con impazienza la revisione del codice penale in sintonia con le recenti riforme;

34.

constata che la Turchia continua a dare al concetto di Stato laico un'interpretazione diversa da quella comune nell'UE e che è più esatto parlare di controllo statale sulla confessione principale e di discriminazioni contro le altre confessioni;

35.

rinnova il proprio appello alle autorità turche di porre fine immediatamente a tutte le discriminazioni e ostacoli nei confronti delle minoranze religiose, tra l'altro in materia di diritto alla proprietà, status giuridico, amministrazione interna, norme sull'assetto dell'ambiente e divieto di formazione dei religiosi; sollecita al riguardo il ritiro delle minacce di sequestro nei confronti dell'orfanotrofio greco-ortodosso di Priggipos (B. Ada) e il riconoscimento dei diritti di proprietà del suo legittimo proprietario, la comunità greco-ortodossa; reitera la richiesta di riapertura del seminario greco-ortodosso di Halki; deplora che nel campo della libertà religiosa si registrino pochi miglioramenti; invita la Turchia a risolvere tutte queste difficoltà facendo tesoro della giurisprudenza in materia della Corte europea dei diritti umani (cfr. tra l'altro le cause Kokkinakis, Manoussakis, Chiesa metropolitane di Bessarabia, Serif, Chiesa cattolica di Canea, Hasan e Chaush);

36.

fa presente che, ai fini del soddisfacimento dei criteri politici, ha rilevanza anche il riconoscimento dei diritti religiosi comuni delle minoranze cristiane e non islamiche in Turchia, e che la questione dello status giuridico delle minoranze non islamiche in questo paese va chiarita e risolta nel senso del memorandum del 23 settembre 2003 della chiesa greco-ortodossa, della chiesa siriaca, della chiesa armena e della chiesa cattolica romana alla commissione per i diritti dell'uomo dell'Assemblea nazionale turca;

37.

si compiace del dialogo tra la Turchia e le Nazioni Unite sul ritorno dei profughi, ma deplora il perdurare dei problemi relativi al ritorno nelle zone di origine delle persone sfollate all'interno del paese e dei profughi residenti in Europa e che per gli ortodossi siriani sia tuttora molto difficile ristabilirsi nella zona sudorientale della Turchia per ragioni di sicurezza, economiche e sociali; deplora nel contempo il mantenimento di guardie nei villaggi curdi e siriani-ortodossi, in relazione alle quali la situazione è rimasta immutata;

38.

sostiene l'appello degli intellettuali turchi (accademici, storici, attivisti dei diritti dell'uomo, avvocati, educatori, artisti e scrittori) e delle ONG che protestano contro la circolare emanata il 14 aprile 2003 dal Ministero dell'istruzione; condanna, in sintonia con gli autori della protesta, l'uso della storia quale mezzo per indottrinare la gioventù fomentando l'odio razziale;

Riforme nel quadro dell'UE

39.

ritiene che la stessa Unione europea debba essere pronta ad un'eventuale adesione della Turchia e pertanto ad una nuova situazione geopolitica; chiede alla Commissione di effettuare un'ampia indagine sull'impatto dell'adesione all'Unione, che tenga presente la necessità di riformare l'attuale politica in una serie di aree essenziali come la politica agricola e quella relativa ai Fondi strutturali, e anche sotto il profilo finanziario e istituzionale, per poter far fronte ad ulteriori ampliamenti, e di informare il Parlamento e il Consiglio delle trasformazioni interne che saranno necessarie per un funzionamento efficace, fermo restando il nostro modello di integrazione; ribadisce pertanto la richiesta che gli Stati membri risolvano le loro divergenze in ordine alla Costituzione sulla base del progetto proposto dalla Convenzione, cui hanno partecipato rappresentanti della Turchia;

40.

ricorda le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen, del giugno 1993, relative all'allargamento dell'Unione europea ai paesi dell'Europa centrale e orientale; osserva in particolare, a tale riguardo, che «la capacita dell'Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso tempo inalterato il ritmo dell'integrazione europea, riveste parimenti grande importanza, nell'interesse generale dell'Unione e dei paesi candidati»; insiste affinché la Commissione tenga pienamente conto di tale criterio prima di presentare, nell'ottobre 2004, una proposta definitiva in merito alla possibile apertura dei negoziati con la Turchia nel dicembre 2004;

41.

ritiene che, in considerazione di quanto sopra, l'UE debba dotarsi di una Costituzione che preveda procedure decisionali efficaci nel campo della politica estera comune di sicurezza e difesa prima di estendere le frontiere esterne dell'UE in una regione geopolitica totalmente nuova e delicata; è convinto che occorra trovare risposte comuni in merito alla posizione dell'UE nella regione intesa come unione di Stati di diritto democratici;

42.

ritiene che nel campo della lotta al terrorismo l'UE non abbia fatto abbastanza a favore della Turchia e che essa debba estendere la cooperazione con la Turchia in materia di lotta al terrorismo; rileva che una cooperazione del genere rende ancora più urgente e addirittura presuppone la riforma dell'ordinamento giudiziario turco e la relativa legislazione;

Relazioni esterne della Turchia

43.

resta convinto che la soluzione del conflitto cipriota darebbe un notevole impulso alla candidatura della Turchia all'adesione all'UE; si compiace dell'impegno assunto dal nuovo «governo» di Cipro settentrionale di raggiungere una composizione entro il 1o maggio 2004; invita le autorità turche a mantenere il loro atteggiamento costruttivo per riprendere i negoziati sulla base del piano Annan per una soluzione giusta, praticabile e funzionale del problema cipriota, in linea con le pertinenti risoluzioni dell'ONU; chiede alla Turchia, conformemente a tali risoluzioni, di ritirare le proprie truppe di occupazione in base ad un calendario determinato;

44.

ritiene, conformemente alle sue precedenti risoluzioni, che Cipro dovrebbe avere uno statuto smilitarizzato;

45.

invita il governo della Repubblica di Cipro, prossimo all'adesione all'UE, a mantenere la propria sincerità nei confronti del piano Annan, (conformemente ai requisiti dell'iniziativa Balladur che valgono anche per il governo cipriota) e ad adoperarsi al massimo per giungere ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, sulla base delle proposte del Segretario generale delle Nazioni unite Kofi Annan, prima del 1o maggio 2004;

46.

esorta il governo a proseguire sul cammino intrapreso al fine di svolgere un ruolo costruttivo nella regione, dando priorità agli interessi della popolazione locale e dell'economia regionale; esorta la Turchia a compiere ogni sforzo per coordinare in modo più efficace con l'UE la sua politica nel Caucaso meridionale, dando pieno appoggio al mandato e all'azione del Rappresentante speciale dell'UE per questa regione; chiede alla Turchia di riaprire il confine con l'Armenia, favorire relazioni di buon vicinato con l'Armenia, promuovere congiuntamente soluzioni eque dei conflitti regionali e non ostacolare in alcun modo questa storica riconciliazione;

47.

auspica l'avvio di un dialogo tra universitari e organizzazioni sociali e non governative turchi ed armeni per superare le tragiche esperienze del passato, come espresso nelle sue precedenti risoluzioni (del 18 giugno 1987 (4), 15 novembre 2000 (5), 28 febbraio 2002 (6) e 26 febbraio 2004 (7));

48.

incoraggia la Turchia, nel quadro del continuo miglioramento delle relazioni bilaterali fra la Turchia e la Grecia, ad agire nello spirito delle conclusioni di Helsinki e in linea con i principi del diritto internazionale che, anche in questo caso, dovrebbero prevalere sull'ordinamento interno;

49.

esorta la Turchia a rispettare e porre in risalto, quale componente dell'identità nazionale turca, il patrimonio culturale cristiano siriaco-armeno;

50.

si attende dalle autorità turche un atteggiamento costruttivo per quanto riguarda la ricostruzione dello Stato iracheno, dove tutti i gruppi etnici e religiosi possano trovare adeguato rispetto per i loro interessi politici, economici, sociali e culturali;

*

* *

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Consiglio d'Europa, alla Corte europea dei diritti dell'uomo e al governo e al Parlamento della Turchia.


(1)  P5_TA(2003)0265.

(2)  P5_TA-PROV(2003)0520.

(3)  GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

(4)  GU C 190 del 20.7.1987, pag. 119.

(5)  GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 182.

(6)  GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 89.

(7)  P5_TA(2004)0122.

P5_TA(2004)0275

Iscrizione in bilancio del FES

Risoluzione del Parlamento europeo sull'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo (FES) (2003/2163(INI))

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 177-181, 268 e 271 del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), in particolare l'Allegato I «Protocollo finanziario» e l'Allegato IV «Procedure di attuazione e di gestione»,

viste le sue risoluzioni del 14 febbraio 1973 sull'iscrizione del Fondo europeo di sviluppo (2) nel bilancio delle Comunità e del 12 luglio 1995 sull'iscrizione del FES nel bilancio dell'Unione (3),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Verso la piena integrazione della cooperazione con i paesi ACP nel bilancio dell'UE» (COM(2003) 590),

visti i lavori della Convenzione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (4),

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per i bilanci (A5-0143/2004),

A.

considerando che il gruppo ACP comprende 40 dei 48 paesi meno sviluppati del mondo,

B.

considerando che l'Unione europea ha assunto impegni finanziari in relazione all'Assistenza ufficiale allo sviluppo al Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ed alla Conferenza delle Nazioni Unite di Monterrey del 2002 sul finanziamento allo sviluppo,

C.

considerando che l'accordo di Cotonou è stato firmato nel 2000 per un periodo di 20 anni, ma che il nono FES è entrato in vigore solo nel 2003 a causa di ritardi nella procedura di ratifica del Protocollo finanziario,

D.

considerando che il Fondo europeo di sviluppo (FES) opera al di fuori del bilancio UE sulla base dei contributi volontari degli Stati membri,

E.

considerando che la, già citata, comunicazione della Commissione «Verso la piena integrazione della cooperazione con i paesi ACP nel bilancio dell'UE» è stata pubblicata prima della presentazione del quadro finanziario relativo al periodo successivo al 2006,

F.

considerando che i livelli di finanziamento per lo sviluppo dei paesi ACP vanno garantiti e che nessuno di tali paesi deve ritrovarsi in una posizione meno favorevole come conseguenza delle modifiche apportate al sistema di finanziamento,

G.

considerando che i negoziati tra gli Stati membri sui contributi agli ultimi FES sono stati difficili, con il risultato che gli aumenti sono stati meno generosi che in passato, e che il prossimo ampliamento probabilmente aggraverà questa situazione,

H.

considerando che il Parlamento europeo non ha poteri sul FES o sulla sua esecuzione, ma può solo concedere il discarico per le spese già effettuate, e che l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE non dispone di una competenza formale in relazione al FES,

I.

considerando che la questione dell'iscrizione del FES in bilancio è stata sollevata per la prima volta in seno al Parlamento europeo nel 1971 (5) e che il Parlamento ha successivamente reiterato la richiesta di integrare il FES nel bilancio,

J.

considerando che la Convenzione europea ha raccomandato l'iscrizione in bilancio del FES (6),

K.

considerando che i principi del partenariato, dell'assunzione della responsabilità e della partecipazione sono sanciti nell'accordo di Cotonou come elementi fondamentali di una strategia mirata all'eliminazione della povertà,

L.

considerando che l'altissimo livello di partecipazione ACP al processo decisionale riguardante la programmazione e l'esecuzione del FES rafforza sia il partenariato donatore-beneficiario che l'assunzione di responsabilità in ordine ai programmi da parte dei paesi ACP,

M.

considerando che il Parlamento europeo ha dichiarato che è necessario destinare in via prioritaria il 35% dei fondi all'infrastruttura sociale di base, in particolare all'istruzione e alla sanità;

N.

considerando che nell'ambito del FES l'attribuzione dei fondi è basata su stanziamenti specifici per paese e regione,

O.

considerando che recentemente si è registrata una tendenza a dirottare le risorse del FES verso utilizzazioni al di fuori delle dotazioni nazionali e regionali, come il Fondo mondiale per la lotta contro l'Hiv/Aids, la tubercolosi e la malaria, il Fondo per l'acqua e lo Strumento per la pace in Africa, con la riserva che tali risorse vengano utilizzate nei paesi ACP,

P.

considerando che le procedure di esecuzione del FES sono lunghe e complesse e conducono a ritardi, e che l'importo degli arretrati dei vari FES è attualmente pari a quasi 11 miliardi di euro,

Q.

considerando che si sono registrate riduzioni significative dei pagamenti in arretrato nel quadro dei programmi di aiuto finanziati dal bilancio comunitario e nel quadro del FES,

R.

considerando che i paesi ACP ricevono finanziamenti anche dal bilancio comunitario e che esistono quindi due meccanismi procedurali distinti attraverso i quali gli stessi beneficiari ricevono fondi dallo stesso donatore, con lo spreco di risorse e la duplicazione degli sforzi che ciò comporta,

S.

considerando che il principio dell'annualità applicabile al bilancio dell'UE non si applica ai FES, i cui fondi devono essere erogati al 100% senza un limite temporale effettivo; che i vari FES erano previsti per un periodo di 5 anni, ma che all'atto pratico l'esecuzione è durata in media tra i 12 e i 13 anni, il che ha portato alla sovrapposizione automatica di vari FES allo stesso tempo,

T.

considerando che il carattere pluriennale dei FES consente una certa prevedibilità delle risorse per i paesi ACP, ma porta a fluttuazioni nell'erogazione dell'aiuto, con alti e bassi nei livelli di erogazione nel corso dell'esecuzione di ciascun FES,

U.

considerando che la Commissione porta avanti una politica di ristrutturazione nel settore delle relazioni esterne comprendente, in particolare, una decentramento che trasferisce l'autorità decisionale alle delegazioni esterne,

V.

considerando che appena l'1% dei finanziamenti del nono FES è destinato alla spesa per il supporto amministrativo (7), mentre la percentuale corrispondente per gli aiuti esterni iscritti in bilancio è pari al 3%,

W.

considerando che la cooperazione con il Sudafrica è già finanziata dal bilancio comunitario,

X.

considerando che l'iscrizione in bilancio richiederebbe modifiche tecniche dell'accordo di Cotonou,

1.

esprime gravissima inquietudine per il persistere di elevati livelli di povertà in numerosi paesi ACP, per il costante aggravarsi della situazione relativa ad alcune malattie come la pandemia dell'Hiv/Aids, la tubercolosi e la malaria e per l'incessante problema delle penurie alimentari, e sottolinea la sua determinazione a portare avanti la lotta contro questi flagelli con risorse finanziarie adeguate;

2.

è dell'opinione che, poiché molti dei paesi ACP sono tra i più poveri del mondo e devono affrontare gravi difficoltà per conseguire gli Obiettivi di sviluppo del millennio, l'Unione europea abbia un'importante responsabilità politica e finanziaria al riguardo; insiste affinché il partenariato UE-ACP continui a basarsi sull'obiettivo reciproco dell'eliminazione della povertà e del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio;

3.

osserva che per rispettare l'impegno collettivo di conseguire gli Obiettivi di sviluppo del millennio (MDG) occorrerà raddoppiare gli sforzi volti ad incrementare i livelli di aiuto nonché a migliorare l'efficacia dell'aiuto stesso; si compiace pertanto dell'impegno dei donatori internazionali ad incrementare i livelli di aiuto in linea con la Conferenza sullo sviluppo di Monterrey, e insiste affinché tale impegno sia rispettato; esorta gli Stati membri dell'Unione affinché rispettino l'impegno assunto di raggiungere un livello d'aiuto intermedio pari allo 0, 39% del loro PIL nel 2006 e allo 0,7% in seguito; ritiene che le autorità di bilancio debbano garantire che l'iscrizione in bilancio consenta di aumentare la dotazione globale disponibile per l'aiuto durante tutto il periodo coperto dalle prospettive finanziarie;

4.

osserva che qualunque decisione sull'iscrizione in bilancio del FES deve essere coerente con l'elevato livello degli impegni assunti in ordine all'Assistenza ufficiale allo sviluppo al Consiglio europeo di Barcellona e alla Conferenza delle Nazioni Unite di Monterrey del 2002 sul finanziamento allo sviluppo;

5.

ritiene che l'aiuto sarebbe più efficace se i donatori coordinassero meglio i loro sforzi, lo svincolassero completamente — in particolare per quanto riguarda l'aiuto alimentare e l'assistenza tecnica — e se la politica estera e il commercio estero presentassero maggiore coerenza con i grandi obiettivi di sviluppo stabiliti dalle Nazioni Unite; ritiene indispensabile apportare una soluzione radicale alla questione del debito estero dei paesi in via di sviluppo, che ostacola ogni possibilità di crescita;

6.

riconosce l'importanza del partenariato ACP-UE quale elemento centrale della politica di sviluppo dell'UE e il ruolo chiave svolto dai vari FES, fin dalla loro creazione nel 1957, ai fini del consolidamento e rafforzamento di tale partenariato;

7.

ritiene che il sistema di finanziamento del FES al di fuori del bilancio sia collegato a fattori storici che non sono più d'attualità nell'Unione europea di oggi, e che saranno ancora meno pertinenti dopo l'ampliamento;

8.

constata che l'iscrizione in bilancio del FES viene proposta quale nuovo modello di finanziamento in sostituzione del prossimo FES (il decimo) e quindi a partire dai bilanci 2007/2008; constata che tale iscrizione in bilancio richiederà modifiche sia del corpus che degli allegati dell'accordo di Cotonou e di conseguenza la ratifica da parte del Consiglio congiunto dei ministri ACP-UE;

9.

deplora vivamente la mancanza di responsabilità parlamentare implicita nel fatto che il Parlamento europeo non partecipa ad alcun aspetto del processo decisionale relativo ai livelli di finanziamento del FES, alla programmazione o alle assegnazioni per paese, regione o settore, nonché la limitazione dei suoi poteri a un discarico annuale; chiede insistentemente che venga posto rimedio a questo deficit democratico;

10.

ribadisce la sua posizione secondo cui la cooperazione ACP-UE e le relative convenzioni finanziarie (Fondi europei di sviluppo) dovrebbero essere politicamente ancorate, controllate e legittimate mediante la piena associazione del Parlamento europeo, assicurando in tal modo il legame con i cittadini europei, l'equilibrio istituzionale tra le istituzioni dell'Unione europea e condizioni di parità tra la cooperazione ACP e gli altri programmi esterni dell'Unione;

11.

ritiene inoltre che sia necessario considerare il ruolo che dovrebbe svolgere l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE in ordine al bilancio del FES e, quando il FES sarà finalmente iscritto in bilancio, incoraggiarlo a fornire un prezioso contributo all'autorità di bilancio UE su questioni di bilancio relative ai paesi ACP;

12.

accoglie favorevolmente il conseguimento, nell'ambito dell'accordo di Copenaghen, di un'intesa in base alla quale i paesi in via di adesione parteciperanno ai finanziamenti FES a partire dal decimo FES;

13.

esprime preoccupazione per il fatto che, se il FES dovesse restare al di fuori del bilancio comunitario, il carattere volontario dei contributi degli Stati membri e l'impatto dell'ampliamento renderebbero un aumento dei livelli di finanziamento per i futuri FES più improbabile che in passato;

14.

ribadisce la necessità di garantire, mediante impegni o meccanismi di controllo da definire, che non vi sia una riduzione del valore complessivo dei fondi assegnati al FES dopo l'iscrizione di quest'ultimo in bilancio; osserva che i futuri stanziamenti potrebbero vincolare le risorse finanziarie disponibili alla crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione europea;

15.

chiede al Consiglio di approvare una dichiarazione che fornisca garanzie giuridiche che l'iscrizione in bilancio del FES e le nuove prospettive finanziarie non possano risultare in una riduzione degli impegni durante il periodo coperto dall'accordo di Cotonou (e oltre il periodo delle prospettive finanziarie);

16.

chiede che il FES venga integrato nel bilancio dell'UE senza che vengano compromesse la cooperazione e le politiche di sviluppo in vigore e con modalità tali da assicurare la complementarità con gli attuali programmi esterni;

17.

segnala che l'attuale massimale delle risorse proprie, ammontante all'1,24% del RNL, non include lo 0,03% di RNL costituito dalla quota annuale del FES; sollecita la Commissione e il Consiglio a tenere conto, nelle future prospettive finanziarie, della quota del FES in sede di fissazione dei massimali delle risorse proprie e delle azioni esterne;

18.

sottolinea che una condizione «sine qua non» per l'iscrizione in bilancio del FES consiste nel garantire la debita utilizzazione del FES dopo la sua iscrizione in bilancio per evitare che i fondi vengano dirottati per far fronte ad altre esigenze o per rispondere a preoccupazioni legate più alle esigenze dei donatori che allo sviluppo, come la lotta contro il terrorismo, il riciclaggio del denaro, l'immigrazione clandestina, la ricostruzione di uno Stato ACP;

19.

invita la Commissione e il Consiglio a circoscrivere i fondi del FES creando una sottorubrica FES nelle prospettive finanziarie;

20.

chiede alle Istituzione europee, nel quadro della negoziazione delle nuove prospettive finanziarie, di inserire un impegno nell'Accordo interistituzionale che disciplinerà le prospettive finanziarie per il prossimo periodo, al fine di garantire l'erogazione dei fondi destinati ai paesi ACP per tutta la durata di dette prospettive finanziarie; insiste sul fatto che è essenziale che le risorse destinate ai paesi ACP non diminuiscano in termini reali;

21.

sottolinea che il regolamento che istituisce l'autorità giuridica per l'esecuzione di un FES iscritto in bilancio verrebbe adottato secondo la procedura di codecisione;

22.

dichiara la sua determinazione ad inserire in un futuro regolamento sul FES un quadro finanziario fisso che sia valido per l'intero periodo delle prospettive finanziarie, come avviene attualmente per il Sudafrica. Alla scadenza di tale periodo vi sarà l'obbligo giuridico di elaborare un nuovo regolamento con nuove disposizioni finanziarie per il periodo coperto dalle prospettive finanziarie successive; esprime l'intenzione di controllare la piena applicazione di tali disposizioni in conformità del paragrafo 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999;

23.

prende atto della preoccupazione dei paesi ACP più poveri o «con risultati meno buoni» che l'iscrizione del FES in bilancio possa portare a riduzioni degli importi loro attribuiti e chiede alla Commissione di spiegare come intende assicurare che gli interessi di tali paesi non siano lesi in questo modo;

24.

rileva l'importanza di consultare i paesi ACP durante le discussioni sull'iscrizione in bilancio del FES, e prende atto che le procedure decisionali e di esecuzione attualmente in vigore nell'ambito del FES richiedono l'accordo dei paesi ACP in tutte le fasi della definizione delle priorità politiche e dell'attuazione, traducendo così in realtà i concetti di «partenariato» e di «assunzione della responsabilità» cui aspirano tutti i donatori e i paesi in via di sviluppo;

25.

esprime l'intenzione di salvaguardare i principi di «partenariato» e di «assunzione della responsabilità » dei programmi di sviluppo da parte dei paesi in via di sviluppo nell'ambito della procedura di codecisione relativa a un futuro regolamento applicabile al FES assicurando la piena partecipazione dei paesi ACP all'elaborazione dei documenti strategici pluriennali e ad altri aspetti del processo decisionale relativamente all'utilizzazione dei fondi, nonché la consultazione della società civile e di altri soggetti interessati;

26.

afferma che la programmazione accompagnata dalla chiara partecipazione e dall'autorizzazione dei documenti sulla strategia per paese (DSP) e dei programmi indicativi nazionali (PIN) da parte del governo beneficiario, compresa la partecipazione attiva della rispettiva società civile, rimarrà la base dei programmi pluriennali concernenti specifici paesi o regioni;

27.

rileva che saranno necessarie speciali procedure di bilancio per salvaguardare la prevedibilità e la pluriennalità dei finanziamenti e dei programmi, e che ogni nuova procedura istituita deve continuare a consentire una gestione comune e al contempo differenziata delle procedure finanziarie;

28.

esprime grave preoccupazione per la complessità e la lunghezza delle attuali procedure FES, che compromettono l'erogazione concreta degli aiuti e provocano ritardi sia negli impegni che nei pagamenti; chiede che queste procedure vengano razionalizzate, semplificate e armonizzate con altri donatori conformemente alle migliori pratiche internazionali; osserva che l'iscrizione in bilancio costituirebbe un utile strumento per conseguire questo scopo;

29.

critica in particolare l'inutile complessità, la duplicazione degli sforzi e lo spreco di risorse, sia per la Commissione che per i paesi ACP, derivanti dalla necessità di applicare due procedure distinte per i contributi del FES e per quelli di fondi iscritti in bilancio, come nel caso dell'aiuto alimentare, l'aiuto umanitario e il cofinanziamento delle ONG; ritiene che ciò sia in contrasto con una gestione coerente dell'aiuto; chiede che questa situazione inaccettabile venga rettificata al più presto e sottolinea che l'iscrizione in bilancio del FES lo consentirebbe;

30.

appoggia pienamente l'iscrizione in bilancio del FES per porre fine alla complessità amministrativa e alla frammentazione delle risorse finanziarie a disposizione delle relazioni esterne dell'Unione, che contravvengono al principio dell'unità e della trasparenza del bilancio sancito dal trattato e dal regolamento finanziario;

31.

osserva che la semplificazione delle procedure contribuirebbe anche ad una maggiore trasparenza e faciliterebbe l'elaborazione di relazioni sull'impiego dei fondi, permettendo una valutazione dell'efficacia degli aiuti;

32.

ritiene che l'accumulo di pagamenti arretrati in un programma di aiuto a favore di paesi in cui i bisogni sono cosi pressanti sia inammissibile; chiede che la Commissione esamini le cause della lentezza dell'erogazione dei Fondi del FES, individuando in quale misura tale lentezza è dovuta rispettivamente alle farraginose procedure comunitarie e in quale misura alla scarsa capacità amministrativa dei paesi ACP; chiede alla Commissione, nel quadro del suo dialogo con gli altri attori dello sviluppo, di garantire che i servizi pubblici siano dotati delle risorse umane e finanziarie necessarie per garantire l'aumento della capacità di esecuzione dei bilanci;

33.

richiama l'attenzione sul fatto che problemi analoghi di pagamenti in arretrato verificatisi nei programmi di aiuto iscritti in bilancio sono stati in larga misura risolti da un lato, mediante la politica della Commissione di attribuzione del processo decisionale alle delegazioni e, dall'altro, grazie alla disponibilità di maggiori risorse per le spese amministrative nei programmi iscritti in bilancio rispetto al FES; chiede che vengano applicati miglioramenti analoghi al FES;

34.

ricorda che l'entrata in vigore del nono FES è stata rinviata per vari anni a causa dei gravi ritardi verificatisi nel processo di ratifica e che l'iscrizione in bilancio risolverebbe automaticamente il problema, in quanto un FES iscritto in bilancio non avrebbe bisogno di essere ratificato;

35.

riconosce il valore della prevedibilità delle risorse offerta dagli attuali FES, la quale facilita la programmazione a lungo termine nei paesi ACP; chiede che questa caratteristica sia mantenuta in un FES iscritto in bilancio grazie alla specificazione del livello delle dotazioni nazionali nei documenti strategici riguardanti i singoli paesi;

36.

ricorda che gli stanziamenti specifici per paesi e regioni continuano a costituire la base per l'iscrizione in bilancio del FES, e che il trasferimento di impegni verso i fondi a favore della sanità e della cancellazione del debito in relazione agli Obiettivi di sviluppo del millennio sarà effettuato soltanto in consultazione con i partner ACP;

37.

chiede che al momento di iscrivere il FES nel bilancio dell'Unione europea si presti particolare attenzione al principio della coerenza affinché il commercio e l'aiuto concorrano ulteriormente all'obiettivo dell'eliminazione della povertà;

38.

prende atto delle preoccupazioni manifestate dai paesi ACP circa gli effetti del principio di annualità che si applica al bilancio comunitario ma non al FES, nonché per la norma n+3 del nuovo regolamento finanziario in base alla quale i singoli contratti che danno esecuzione ad accordi di finanziamento con paesi terzi beneficiari devono essere conclusi entro tre anni dalla data dell'impegno di bilancio;

39.

è convinto che la disciplina finanziaria debba reggere l'esecuzione del FES e che essa debba diventare gradualmente più rapida ed efficace;

40.

ritiene che le nuove disposizioni del regolamento finanziario applicabili al FES, unitamente al regolamento finanziario per il bilancio generale, inclusi la norma n+3 e lo sviluppo della «programmazione evolutiva» (decisioni su dotazioni destinate a paesi specifici, nel quadro di una dotazione codecisa, in cui l'applicazione e l'esecuzione/risultato hanno un ruolo maggiore) assicureranno una gestione dell'aiuto più efficiente e quindi più efficace;

41.

ritiene che tali progressi debbano contribuire a una maggiore esecuzione effettiva dei fondi nei paesi ACP, in particolare mediante la graduale eliminazione degli impegni da liquidare («RAL»), giovando quindi al conseguimento degli obiettivi prefissati in materia di cooperazione e a una sana gestione finanziaria;

42.

osserva con soddisfazione che è probabile che l'iscrizione del FES in bilancio determini un andamento più regolare degli esborsi annuali rispetto al sistema attuale, in cui i livelli di erogazione dell'aiuto raggiungono un picco ogni volta che entra in funzione un nuovo FES;

43.

sottolinea l'importanza di prendere una decisione sull'iscrizione in bilancio del FES prima di avviare un serio dibattito sulle prospettive finanziarie del dopo 2006;

44.

ritiene che la revisione quinquennale dell'accordo di Cotonou, prevista per il 2005, sarebbe l'occasione ideale per apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'iscrizione in bilancio del FES; osserva che i negoziati sulla revisione devono iniziare nel maggio 2004, per cui una decisione sull'iscrizione in bilancio dovrebbe essere presa prima di tale data;

45.

si compiace del sostegno della Commissione, manifestato da tempo, all'iscrizione in bilancio del FES;

46.

invita il Consiglio a votare unanimemente a favore dell'iscrizione in bilancio del FES;

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU 14 del 27.3.1973, pag. 25.

(3)  GU C 249 del 25.9.1995, pag. 68.

(4)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(5)  Proposta della Commissione per le relazioni con gli Stati africani e il Madagascar nella seduta del 21 giugno 1971.

(6)  Gruppo di lavoro VII «Azione esterna», relazione finale destinata ai membri della Convenzione (CONV 459/02 del 16.12.2002, punto 9).

(7)  Accordo interno, nono FES.

P5_TA(2004)0276

Conferenza internazionale sulle energie rinnovabili

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Conferenza internazionale sulle energie rinnovabili (Bonn, giugno 2004)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (1),

vista la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, secondo la quale la protezione dell'ambiente e lo sviluppo economico costituiscono una sfida interdipendente ed indissolubile,

vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico del 1992, in particolare l'articolo 2 e il relativo protocollo di Kyoto del 1997,

visti i risultati del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002,

viste le raccomandazioni della Conferenza europea sulle energie rinnovabili tenutasi a Berlino il dal 19 al 21 gennaio 2004,

visto il ruolo delle energie rinnovabili nel più ampio contesto dello sviluppo sostenibile e il loro impatto positivo sulla sicurezza degli approvvigionamenti di energia, sullo sviluppo economico, sulla creazione di posti di lavoro, sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sull'eradicazione della povertà,

visto l'articolo 37, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea e gli Stati membri concordano sulla necessità di promuovere in forma prioritaria fonti energetiche rinnovabili, dal momento che esse consentono di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto,

B.

considerando che l'Unione europea deve assicurare un ulteriore aumento dell'uso delle energie rinnovabili e degli investimenti nell'efficienza energetica,

C.

considerando che le energie rinnovabili rappresentano uno dei comparti industriali in più rapida crescita nell'Unione europea, creando nuovi posti di lavoro innovativi, e che il settore europeo delle energie rinnovabili è all'avanguardia nel mondo nello sviluppo di tecnologie per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili,

1.

accoglie favorevolmente l'iniziativa adottata dal governo tedesco di organizzare la Conferenza «renewables 2004»;

2.

esorta la Commissione e il Consiglio ad avviare un processo politico volto a stabilire obiettivi ambiziosi e scadenzati per aumentare la quota delle energie rinnovabili sul consumo totale di energia, in una prospettiva di medio e lungo termine da affrontare anteriormente alla Conferenza internazionale di Bonn che si terrà nel giugno 2004;

3.

invita la Commissione e il Consiglio a mettere in atto gli sforzi necessari per raggiungere l'obiettivo del 20% per il contributo delle energie rinnovabili al consumo energetico totale interno nell'UE entro il 2020;

4.

sottolinea l'importanza strategica delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica in molti settori politici dell'UE e nelle relazioni internazionali, in particolare per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo;

5.

invita la Commissione e il Consiglio a fare dell'accesso a fonti energetiche sostenibili una priorità nelle strategie di riduzione della povertà e, al fine di incoraggiare e di facilitare tale sviluppo, a chiedere alle principali istituzioni finanziarie, quali la BEI, la BERS, la Banca mondiale e le agenzie nazionali di credito all'esportazione, di attribuire priorità agli investimenti nel campo delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica;

6.

invita la Commissione a mettere a punto un quadro regolamentare volto ad accelerare la crescita dei mercati delle energie rinnovabili al tempo stesso creando condizioni di parità e affrontando gli ostacoli amministrativi e commerciali attraverso una rigorosa applicazione delle misure regolamentari a livello locale, nazionale ed europeo;

7.

esorta la Commissione a procedere tempestivamente a un riesame delle sovvenzioni nel settore dell'energia;

8.

invita gli Stati membri a promuovere l'uso di biocombustibili, in particolare nei trasporti pubblici;

9.

sottolinea la necessità di accrescere il sostegno all'R&S e all'innovazione nelle energie rinnovabili e di divulgare e promuovere i risultati in tutti i settori della società;

10.

invita tutti i governi a ratificare e ad applicare la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico del 1992 nonché il protocollo di Kyoto del 1997;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi in via di adesione.


(1)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

P5_TA(2004)0277

Diritti delle persone sordo-cieche

Dichiarazione del Parlamento europeo sui diritti delle persone sordo-cieche

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visto l'articolo 13 del trattato CE e il principio della dignità umana,

A.

considerando che la sordocecità costituisce una disabilità distinta, caratterizzata da deficienze della vista e dell'udito che comportano difficoltà nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità,

B.

considerando che circa 150 000 cittadini dell'Unione europea sono sordo-ciechi,

C.

considerando che talune di queste persone sono completamente sorde e cieche, ma che la maggior parte di esse mantiene un uso parziale di uno o di entrambi i sensi,

D.

considerando che, poiché si tratta di una disabilità specifica, le persone sordo-cieche hanno bisogno di un sostegno specifico da parte di persone provviste di conoscenze specialistiche,

1.

invita le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordo-cieche,

2.

dichiara che le persone sordo-cieche dovrebbero godere degli stessi diritti di cui godono tutti i cittadini dell'Unione europea e che tali diritti dovrebbero essere applicati attraverso un'adeguata legislazione in ogni Stato membro e comprendere:

il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea,

il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell'illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari,

il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona,

il diritto alla formazione permanente,

il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi e/o assistenti,

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

Elenco dei firmatari

Aaltonen, Ahern, Ainardi, Andersen, Andersson, André-Léonard, Andreasen, Andrews, Andria, Aparicio Sánchez, Attwooll, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Barón Crespo, Bastos, Beazley, Bébéar, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bernié, Beysen, Bigliardo, Blak, Bodrato, Bonde, Boogerd-Quaak, Bordes, Borghezio, Boumediene-Thiery, Bowe, Bowis, Bremmer, Breyer, Brie, Brok, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Camre, Cappato, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Chichester, Clegg, Coelho, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Corrie, Cossutta, Crowley, Darras, Daul, Davies, Dehousse, De Clercq, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Di Lello Finuoli, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Esclopé, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans R., Färm, Fatuzzo, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flesch, Ford, Formentini, Foster, Frahm, Gahler, Garot, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Gobbo, Goepel, Görlach, Gollnisch, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Haug, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Huhne, van Hulten, Hyland, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Jensen, Jonckheer, Karamanou, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keßler, Khanbhai, Kinnock, Koch, Korhola, Koukiadis, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhne, Laguiller, Lalumière, Lambert, Lange, de La Perriere, Liese, Linkohr, Lisi, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, McAvan, McCarthy, MacCormick, McKenna, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Mantovani, Marchiani, Marinos, Marques, Martens, Martin D., Martin H., Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mauro, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda De Lage, Modrow, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Myller, Naranjo Escobar, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Nisticò, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Ortiz Rivas, O'Toole, Paciotti, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Perry, Piecyk, Pohjamo, Pomés Ruiz, Prets, Pronk, Puerta, Purvis, Read, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rousseaux, Rovsing, Rühle, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scheele, Schmid G., Schmidt, Schörling, Schröder I., Schröder J., Sichrovsky, Simpson, Skinner, Smet, Sörensen, Sornosa Martínez, Souladakis, Staes, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Sturdy, Sudre, Swiebel, Swoboda, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titley, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Vatanen, Vinci, Vlasto, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wijkman, Wuori, Wyn, Wynn, Zabell, Zrihen