ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 102E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
28 aprile 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   (Comunicazioni)

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

SESSIONE 2003 — 2004

 

Lunedì 8 marzo 2004

2004/C 102E/1

PROCESSO VERBALE

1

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Ripresa della sessione

Dichiarazioni della Presidenza

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Composizione delle commissioni

Composizione del Parlamento

Presentazione di documenti

Storno di stanziamenti

Petizioni

Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Dichiarazioni scritte (articolo 51 del regolamento)

Ordine dei lavori

Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Uguaglianza dei sessi — DAPHNE II ***II — Conciliare vita professionale, familiare e privata — Situazione delle donne di gruppi minoritari nell'Unione (discussione)

Popolazione e sviluppo (discussione)

Diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione ***II (discussione)

Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti * (discussione)

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne * (discussione)

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

Chiusura della sessione annuale

ELENCO DEI PRESENTI

19

ALLEGATO I

20

 

Martedì 9 marzo 2004

2004/C 102E/2

PROCESSO VERBALE

21

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della sessione annuale

Apertura della seduta

Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

Presentazione di documenti

Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti ***I (discussione)

Proprietà intellettuale ***I (discussione)

Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria (discussione)

Corretta attuazione dell'accordo di associazione CE-Israele (Interrogazioni orali con discussione)

Turno di votazioni

Elezione di un vicepresidente del Parlamento europeo

Rifiuti ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Navigazione mercantile ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Partecipazione ai programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Tutela degli interessi finanziari della Comunità ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 (Sezione III) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 (Sezione VIII, B) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Modifica dell'importo di riferimento finanziario del sesto programma quadro Euratom per tenere conto dell'allargamento* (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di regolamenti) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Titolo di soggiorno di breve durata * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Personale Europol: 1. Statuto, 2 e 3. Stipendi, assegni familiari e indennità * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Attentati biologici e chimici (sicurezza della salute) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Tutela dei dati (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Diritti dei detenuti nell'Unione europea (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

DAPHNE II ***II (votazione)

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei (votazione)

Ristrutturazione del regolamento interno del Parlamento europeo (votazione)

Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti ***I (votazione)

Proprietà intellettuale ***I (votazione)

Compatibilità elettromagnetica ***I (votazione)

Inquinamento provocato dai motori alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto ***I (votazione)

Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti * (votazione)

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne * (votazione)

Conciliare vita professionale, familiare e privata (votazione)

Situazione delle donne di gruppi minoritari nell'Unione (votazione)

Popolazione e sviluppo (votazione)

Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria (votazione)

Dichiarazioni di voto

Correzioni di voto

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Composizione del Parlamento

Diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processo (discussione)

Processo di stabilizzazione e di associazione (partenariati europei) * (discussione)

Gioventù europea (promozione degli organismi attivi) ***II — Istruzione e formazione (promozione degli organismi attivi) ***II — Cultura (promozione degli organismi attivi) ***II (discussione)

Istruzione e formazione — La cittadinanza in azione (comunicazioni della Commissione)

Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Qualità dell'aria ambiente ***I (discussione)

Regimi di sostegno a favore degli agricoltori * — OCM nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola * (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

ELENCO DEI PRESENTI

44

ALLEGATO 1

46

ALLEGATO II

59

TESTI APPROVATI

106

P5_TA(2004)0123Rifiuti ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (versione codificata) (COM(2003) 731 — C5-0577/2003 — 2003/0283(COD))

106

P5_TA(2004)0124Solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (Versione codificata) (COM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD))

106

P5_TA(2004)0125Attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile (Versione codificata) (COM(2003) 732 — C5-0578/2003 — 2003/0285(COD))

107

P5_TA(2004)0126Gare di appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1267/1999 del Consiglio per consentire ai paesi oggetto del processo di stabilizzazione e di associazione di partecipare alle gare di appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione (COM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS))

108

P5_TA(2004)0127Tutela degli interessi finanziari della Comunità ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (COM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD))

108

P5_TC1-COD(2003)0152Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma HERCULE)

109

ALLEGATO

113

P5_TA(2004)0128Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 (Sezione III — Commissione) per l'esercizio finanziario 2004 (06696/2004 — C5-0108/2004 — 2004/2009(BUD))

116

P5_TA(2004)0129Bilancio rettificativo n. 2/2004Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 per l'esercizio finanziario 2004 (Sezione VIII B — Garante europeo della protezione dei dati) (06699/2004 — C5-0109/2004 — 2004/2010(BUD))

118

P5_TA(2004)0130Modifica dell'importo di riferimento finanziario del sesto programma quadro Euratom per tenere conto dell'allargamento *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione n. 2002/668/Euratom allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (COM(2003) 778 — C5-0031/2004 — 2003/0298(CNS))

120

P5_TA(2004)0131Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di regolamenti) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 2236/95, (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n. .../2004 allo scopo di adottare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (COM(2003) 777 — C5-0652/2003 — 2003/0305(COD))

121

P5_TA(2004)0132Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e .../2004/CE allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (COM(2003) 777 — C5-0651/2003 — 2003/0304(COD))

122

P5_TA(2004)0133Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni n. 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE e 20/2004/CE allo scopo di adottare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea (COM(2003) 777 — C5-0650/2003 — 2003/0303(COD))

123

P5_TA(2004)0134Convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali (5382/2002 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS))

124

P5_TA(2004)0135Titolo di soggiorno di breve durata *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale i quali cooperino con le autorità competenti (14432/2003 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS))

135

P5_TA(2004)0136Personale Europol: Statuto *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale dell'Europol (5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS))

140

P5_TA(2004)0137Personale Europol: Stipendi e indennità *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità al personale dell'Europol (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS))

141

P5_TA(2004)0138Personale Europol: Stipendi e indennità *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol (5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS))

141

P5_TA(2004)0139Miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitarioRisoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione sul miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario (COM(2002) 725 — C5-0008/2003 — 2003/2008(INI))

142

P5_TA(2004)0140Cooperazione in materia di predisposizione e reazione agli attentati biologici e chimiciRaccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla cooperazione nell'Unione europea in materia di predisposizione e reazione agli attentati biologici e chimici (sicurezza della salute) (2003/2187(INI))

146

P5_TA(2004)0141Tutela dei datiRisoluzione del Parlamento europeo sulla prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE) (COM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI))

147

P5_TA(2004)0142I diritti dei detenuti nell'Unione europeaRaccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (2003/2188(INI))

154

P5_TA(2004)0143DAPHNE II ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II) (13816/1/2003 — C5-0599/2003 — 2003/0025(COD))

159

P5_TC2-COD(2003)0025Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II)

160

ALLEGATOOBIETTIVI E AZIONI SPECIFICI

166

P5_TA(2004)0144Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeoDecisione del Parlamento europeo sulle modifiche del regolamento del Parlamento europeo a seguito dell'adozione del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (2003/2205(REG))

170

P5_TA(2004)0145Ristrutturazione del regolamento interno del Parlamento europeoDecisione del Parlamento europeo sulla ristrutturazione del regolamento del Parlamento europeo a seguito della sua decisione del 12 giugno 2002 e delle modifiche puntuali divenute nel frattempo necessarie (2003/2233(REG))

173

P5_TA(2004)0146Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti (COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD))

183

P5_TC1-COD(2003)0030Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti

184

ALLEGATO ITERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 15

232

ALLEGATO IIAUTORITÀ COMPETENTI

232

ALLEGATO IIICARATTERIZZAZIONE DEI METODI DI ANALISI

234

ALLEGATO IVATTIVITÀ E IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTROLLI UFFICIALI CONCERNENTI GLI STABILIMENTI COMUNITARI

235

ALLEGATO VATTIVITÀ E IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTROLLI UFFICIALI CONCERNENTI LE MERCI E GLI ANIMALI VIVI INTRODOTTI NELLA COMUNITÀ

237

ALLEGATO VICRITERI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DELLE TASSE

239

ALLEGATO VIILABORATORI COMUNITARI DI RIFERIMENTO

239

ALLEGATO VIIINORME DI ATTUAZIONE CHE RESTANO IN VIGORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 61

241

P5_TA(2004)0147Proprietà intellettuale ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD))

242

P5_TC1-COD(2003)0024Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

243

P5_TA(2004)0148Compatibilità elettromagnetica ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica (COM(2002) 759 — C5-0634/2002 — 2002/0306(COD))

256

P5_TC1-COD(2002)0306Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE

257

ALLEGATO IRequisiti essenziali

267

ALLEGATO IIProcedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 7 (controllo di produzione interno)

267

ALLEGATO IIIProcedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 7

268

ALLEGATO IVDocumentazione tecnica, dichiarazione di conformità CE

268

ALLEGATO VMarcatura CE

269

ALLEGATO VICriteri per la valutazione degli organismi da notificare

270

ALLEGATO VIITavola di corrispondenza

270

P5_TA(2004)0149AInquinamento provocato dai motori alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (COM(2003) 522 — C5-0456/2003 — 2003/0205(COD))

271

P5_TC1-COD(2003)0205Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (versione rifusa)

272

ALLEGATO IAMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE, SPECIFICHE E PROVE E CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

282

ALLEGATO IISCHEDA INFORMATIVA N. ... CONFORME ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 70/156/CEE CONCERNENTE L'OMOLOGAZIONE CE

309

ALLEGATO IIIPROCEDIMENTO DI PROVA

329

ALLEGATO IVCARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO PRESCRITTO PER PROVE DI OMOLOGAZIONE E PER VERIFICARE LA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

422

ALLEGATO VSISTEMI ANALITICI E DI CAMPIONAMENTO

425

ALLEGATO VICERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

453

ALLEGATO VIIESEMPIO DI PROCEDIMENTO DI CALCOLO

455

ALLEGATO VIIICARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE RELATIVE AI MOTORI AD ACCENSIONE SPONTANEA A ETANOLO

474

ALLEGATO IXTermini d'attuazione in diritto nazionale delle direttive abrogate

478

ALLEGATO XTABELLA DI CONCORDANZA

478

P5_TA(2004)0150Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS))

479

P5_TA(2004)0151Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (COM(2003) 687 — C5-0613/2003 -2003/0273(CNS))

480

P5_TA(2004)0152Conciliare vita professionale, familiare e privataRisoluzione del Parlamento europeo sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata (2003/2129(INI))

492

P5_TA(2004)0153Situazione delle donne di gruppi minoritari nell'UnioneRisoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne appartenenti a gruppi minoritari nell'Unione europea (2003/2109(INI))

497

P5_TA(2004)0154Popolazione e sviluppoRisoluzione del Parlamento europeo su popolazione e sviluppo: 10 anni dopo la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (Il Cairo 1994) (2003/2133(INI))

503

P5_TA(2004)0155Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitariaRisoluzione del Parlamento europeo sulle comunicazioni della Commissione sulla semplificazione e il miglioramento della regolamentazione comunitaria (COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS))

512

 

Mercoledì 10 marzo 2004

2004/C 102E/3

PROCESSO VERBALE

515

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della seduta

Preparazione del Consiglio europeo (Bruxelles, 25/26 marzo 2004) — Seguito della CIG (dichiarazioni seguite da discussione)

Nuovi Stati membri (relazione di valutazione globale) — Progressi compiuti dalla Bulgaria per soddisfare i criteri di adesione — Progressi realizzati dalla Romania per soddisfare i criteri di adesione (discussione)

Firma dei bilanci rettificativi n. 1 e n. 2 per l'esercizio finanziario 2004

Turno di votazioni

Codice internazionale di gestione della sicurezza nella Comunità ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Processo di stabilizzazione e di associazione (partenariati europei) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Fiscalità da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione ***II (votazione)

Gioventù europea (promozione degli organismi attivi) ***II (votazione)

Istruzione e formazione (promozione degli organismi attivi) ***II (votazione)

Cultura (promozione degli organismi attivi) ***II (votazione)

Regimi di sostegno a favore degli agricoltori * (votazione)

OCM nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola * (votazione)

Numero delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste, delegazioni interparlamentari e delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare (votazione)

Uguaglianza dei sessi (votazione)

Diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processo (votazione)

Dichiarazioni di voto

Correzioni di voto

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Nuovi Stati membri (relazione di valutazione globale) — Progressi compiuti dalla Bulgaria per soddisfare i criteri di adesione — Progressi realizzati dalla Romania per soddisfare i criteri di adesione (seguito della discussione)

Rete transeuropea dei trasporti ***I (discussione)

Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali da parte di fornitori di servizi di trasporto aereo non comunitari ***II — Sicurezza dell'aviazione civile ***I — Vettori aerei ed esercenti di aeromobili (assicurazioni) ***II (discussione)

Strategia per il mercato interno: priorità 2003-2006 (discussione)

IVA nel settore postale * (discussione)

Accordo di cooperazione scientifica e tecnica CE/Israele * (discussione)

Erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) ***II (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

ELENCO DEI PRESENTI

528

ALLEGATO I

530

ALLEGATO II

536

TESTI APPROVATI

565

P5_TA(2004)0156Codice internazionale di gestione della sicurezza nella Comunità ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza (COM(2003) 767 — C5-0627/2003 — 2003/0291(COD))

565

P5_TA(2004)0157Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo di adesione della Comunità europea alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (COM(2003) 696 — C5-0041/2004 — 2003/0269(CNS))

565

P5_TA(2004)0158Processo di stabilizzazione e di associazione *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (COM(2003) 684 — C5-0574/2003 — 2003/0267(CNS))

566

P5_TA(2004)0159Fiscalità da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (COM(2003) 613 — C5-0506/2003 — 2003/0239(CNS))

569

P5_TA(2004)0160Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (13263/3/2003 — C5-0014/2004 — 2001/0111(COD))

571

P5_TA(2004)0161Gioventù europea (promozione degli organismi attivi) ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (15327/1/2003 — C5-0021/2004 — 2003/0113(COD))

572

P5_TC2-COD(2003)0113Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù

572

ALLEGATO

577

P5_TA(2004)0162Istruzione e formazione (promozione degli organismi attivi) ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (15334/1/2003 — C5-0022/2004 — 2003/0114(COD))

581

P5_TC2-COD(2003)0114Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione

581

ALLEGATO

586

P5_TA(2004)0163Cultura (promozione degli organismi attivi) ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (15331/1/2003 — C5-0023/2004 — 2003/0115(COD))

591

P5_TC2-COD(2003)0115Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura

592

P5_TA(2004)0164Regimi di sostegno a favore degli agricoltori *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2003) 698 — C5-0597/2003 — 2003/0278(CNS))

601

P5_TA(2004)0165OCM nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (COM(2003) 698 — C5-0598/2003 — 2003/0279(CNS))

626

P5_TA(2004)0166Numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentareDecisione del Parlamento europeo sul numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare

635

P5_TA(2004)0167Parità di genereRisoluzione del Parlamento europeo sulle politiche dell'Unione europea sulla parità di genere

638

P5_TA(2004)0168Diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processoRaccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sul diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processo (2003/2229(INI))

640

 

Giovedì 11 marzo 2004

2004/C 102E/4

PROCESSO VERBALE

645

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della seduta

Dichiarazione della Presidenza

Presentazione di documenti

Sicurezza sociale per i lavoratori e i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ***I (discussione)

Assistenza sanitaria e assistenza agli anziani (discussione)

Turno di votazioni

Adattamenti dei trattati a seguito della riforma della politica agricola comune * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali da parte di fornitori di servizi di trasporto aereo non comunitari ***II (votazione)

Vettori aerei ed esercenti di aeromobili (assicurazioni) ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) ***II (votazione)

Rete transeuropea dei trasporti ***I (votazione)

Sicurezza dell'aviazione civile ***I (votazione)

Benvenuto

Turno di votazioni

Sicurezza sociale per i lavoratori e i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ***I (votazione)

IVA nel settore postale * (votazione)

Accordo di cooperazione scientifica e tecnica CE/Israele * (votazione)

Preparazione del Consiglio europeo (Bruxelles, 25/26 marzo 2004) (votazione)

sui progressi nell'applicazione dello Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (2003) (votazione)

Nuovi Stati membri (relazione di valutazione globale) (votazione)

Progressi compiuti dalla Bulgaria per soddisfare i criteri di adesione (votazione)

Progressi realizzati dalla Romania per soddisfare i criteri di adesione (votazione)

Strategia per il mercato interno: priorità 2003-2006 (votazione)

Assistenza sanitaria e assistenza agli anziani (votazione)

Dichiarazioni di voto

Correzioni di voto

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Haiti (dichiarazione seguita da discussione)

Conseguenze per l'ambiente marino di sonar attivi a bassa frequenza (dichiarazione seguita da discussione)

Ucraina (discussione)

Venezuela (discussione)

Myanmar (discussione)

Turno di votazioni

Ucraina (votazione)

Venezuela (votazione)

Birmania (votazione)

Haiti (votazione)

Verifica dei poteri

Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Decisioni relative ad alcuni documenti

Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51 del regolamento)

Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Calendario delle prossime sedute

Interruzione della sessione

ELENCO DEI PRESENTI

663

ALLEGATO I

664

ALLEGATO II

682

TESTI APPROVATI

756

P5_TA(2004)0169Adattamenti dei trattati a seguito della riforma della politica agricola comune *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune (COM(2003) 643 — C5-0525/2003 — 2003/0253(CNS))

756

P5_TA(2004)0170Protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali da parte di fornitori di servizi di trasporto aereo non comunitari ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea (14141/1/2003 — C5-0018/2004 — 2002/0067(COD))

756

P5_TC2-COD(2002)0067Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea

757

P5_TA(2004)0171Vettori aerei ed esercenti di aeromobili (assicurazioni) ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (13910/1/2003 — C5-0012/2004 — 2002/0234(COD))

767

P5_TC2-COD(2002)0234Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili

768

P5_TA(2004)0172Erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (14816/1/2003 — C5-0017/2004 — 2003/0147(COD))

776

P5_TC2-COD(2003)0147Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC)

776

P5_TA(2004)0173Rete transeuropea dei trasporti ***IRisoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(2003) 564 — C5-0485/2003 — 2001/0229(COD))

792

P5_TC1-COD(2001)0229Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. .../2004/CE recante modifica alla decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (nuova consultazione)

793

ALLEGATO

801

P5_TA(2004)0174Sicurezza dell'aviazione civile ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2003) 566 — C5-0424/2003 — 2003/0222(COD))

804

P5_TA(2004)0175Sicurezza sociale per i lavoratori e i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(2003) 468 — C5-0368/2003 — 2003/0184(COD))

804

P5_TC1-COD(2003)0184Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

805

P5_TA(2004)0176IVA nel settore postale *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale (COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS))

814

P5_TA(2004)0177Accordo di cooperazione scientifica e tecnica CE/Israele *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (COM(2003) 568 — C5-0478/2003 — 2003/0220(CNS))

817

P5_TA(2004)0178Consiglio europeo (CIG)Risoluzione del Parlament europeo sulla preparazione del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004

818

P5_TA(2004)0179Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (2003)Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi compiuti nel 2003 in ordine alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) (articoli 2 e 39 del trattato UE)

819

P5_TA(2004)0180Nuovi Stati membri (relazione di valutazione globale)Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione di valutazione globale della Commissione europea in merito al livello di preparazione all'adesione all'UE della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (COM (2003) 675 — C5-0532/2003 — 2003/2201(INI))

829

P5_TA(2004)0181Progressi compiuti dalla Bulgaria per soddisfare i criteri di adesioneRisoluzione del Parlamento europeo sui progressi della Bulgaria verso l'adesione (COM(2003) 676 — C5-0533/2003 — 2003/2202(INI))

846

P5_TA(2004)0182Progressi realizzati dalla Romania per soddisfare i criteri di adesioneRisoluzione del Parlamento europeo sui progressi realizzati dalla Romania in vista dell'adesione (COM(2003) 676 — C5-0534/2003 — 2003/2203(INI))

851

P5_TA(2004)0183Strategia per il mercato interno, Priorità 2003-2006Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia per il mercato interno — Priorità 2003-2006 (COM(2003) 238 — C5-0379/2003 — 2003/2149(INI))

857

P5_TA(2004)0184Assistenza sanitaria e assistenza agli anzianiRisoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relativa alla proposta di relazione comune su Servizi sanitari e assistenza agli anziani: strategie nazionali di sostegno per assicurare un livello elevato di protezione sociale (COM(2002) 774 — C5-0408/2003 — 2003/2134(INI))

862

P5_TA(2004)0185UcrainaRisoluzione del Parlamento europeo sull'Ucraina

870

P5_TA(2004)0186VenezuelaRisoluzione del Parlamento europeo sul Venezuela

873

P5_TA(2004)0187Birmania (rinnovo delle sanzioni nel mese di aprile)Risoluzione del Parlamento europeo sulla Birmania/Myanmar

874

P5_TA(2004)0188HaitiRisoluzione del Parlamento europeo sulla situazione a Haiti

877

IT

 


I (Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2003 — 2004

Lunedì 8 marzo 2004

28.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 102/1


PROCESSO VERBALE

(2004/C 102 E/01)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1.   Ripresa della sessione

La seduta è aperta alle 17.05.

2.   Dichiarazioni della Presidenza

Il Presidente fa una dichiarazione nella quale condanna, a nome del Parlamento, l'attentato che ha avuto luogo il 2 marzo 2004 a Baghdad e che ha fatto più di 170 vittime e 400 feriti. Comunica di aver trasmesso le condoglianze del Parlamento alle famiglie delle vittime e alle autorità irachene.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

Il Presidente fa di seguito una dichiarazione in occasione della celebrazione della giornata internazionale della donna.

Intervengono su tale argomento Lissy Gröner, Monica Frassoni, Pasqualina Napoletano, la quale suggerisce la realizzazione di uno studio sull'attività delle donne all'interno del Parlamento (il Presidente risponde che investirà della questione i servizi competenti del Parlamento), Anna Karamanou, presidente della commissione FEMM, María Antonia Avilés Perea, Eija-Riitta Anneli Korhola, Nelly Maes, Freddy Blak, Ilda Figueiredo, María Luisa Bergaz Conesa, Marianne Eriksson, Astrid Lulling e Olle Schmidt.

3.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Jan Mulder ha comunicato di essere stato presente alla seduta del 26 febbraio 2004 ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

4.   Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo PSE, il Parlamento ratifica la seguente nomina:

Commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima:

Juan de Dios Izquierdo Collado in sostituzione di Ewa Hedkvist Petersen.

5.   Composizione del Parlamento

Le competenti autorità polacche hanno comunicato la nomina di Jozef Kubica in sostituzione di Jozef Oleksy, quale osservatore al Parlamento, con decorrenza 2 marzo 2004.

6.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 976/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi (6018/2004 — C5-0078/2004 — 2004/0807(CNS))

deferimento

merito: AFET

 

parere: BUDG, DEVE

base giuridica:

articolo 181 A, paragrafo 2 trattato CE

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2130/2001 relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia (COM(2004) 126 — C5-0097/2004 — 2004/0040(COD))

deferimento

merito: DEVE

 

parere: BUDG, CONT

base giuridica:

articolo 179, paragrafo 1 trattato CE

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2004) 127 — C5-0100/2004 — 2004/0045(COD))

deferimento

merito: ENVI

 

parere: ITRE

base giuridica:

articolo 95, paragrafo 1 trattato CE

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti dei cittadini dell'Unione (COM(2004) 116 — C5-0101/2004 — 2004/0039(CNS))

deferimento

merito: LIBE

base giuridica:

articolo 62 trattato CE

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (COM(2004) 147 — C5-0102/2004 — 2002/0309(COD))

deferimento

merito: RETT

 

parere: ENVI

base giuridica:

articolo 71, paragrafo 1 trattato CE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d'intesa che lo accompagna (COM(2004) 75 — C5-0103/2004 — 2004/0027(CNS))

deferimento

merito: ECON

 

parere: JURI

base giuridica:

articoli 94 e 300, paragrafo 2 trattato CE

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti (COM(2004) 138 — C5-0104/2004 — 2002/0216(COD))

deferimento

merito: ENVI

 

parere: ITRE

base giuridica:

articolo 95 trattato CE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni tecniche uniformi in tema di protezione degli autoveicoli contro impieghi non autorizzati (5048/2004 — C5-0105/2004 — 2003/0248(AVC))

deferimento

merito: ITRE

 

parere: RETT

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni tecniche uniformi applicabili al comportamento alla combustione dei materiali impiegati nell'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (5049/2004 — C5-0106/2004 — 2003/0247(AVC))

deferimento

merito: ITRE

 

parere: ENVI, RETT

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni uniformi in tema d'omologazione dei pneumatici sotto il profilo del rumore di rotolamento (5047/2004 — C5-0107/2004 — 2003/0254(AVC))

deferimento

merito: ITRE

 

parere: ENVI, RETT

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 per l'esercizio 2004 — Sezione III — Commissione (6696/2004 — C5-0108/2004 — 2004/2009(BUD))

deferimento

merito: BUDG

 

parere: TUTTE

base giuridica:

articolo 272 trattato CE, articolo 177 EURATOM e articolo 28 trattato CE

Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 per l'esercizio 2004 — Sezione VIII — Parte B — Garante europeo della protezione dei dati (6699/2004 — C5-0109/2004 — 2004/2010(BUD))

deferimento

merito: BUDG

 

parere: LIBE, TUTTE

base giuridica:

articolo 272 trattato CE e articolo 177 EURATOM

Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 72/462/CEE (COM(2004) 71 — C5-0110/2004 — 2004/0022(CNS))

deferimento

merito: ENVI

 

parere: AGRI

base giuridica:

articoli 37 e 94 trattato CE

Consiglio dell'Unione europea: Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (6620/2004 — C5-0111/2004 — 2003/0809(CNS))

deferimento

merito: LIBE

 

parere: RETT

base giuridica:

articoli 62, paragrafo 2 e 63, paragrafo 3 trattato CE

Proposta di storno di stanziamenti DEC2/2004 sezione III — Commissione — Titoli 4, 15, 18, 19, 25, 31 — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (SEC(2004) 248 — C5-0112/2004 — 2004/2017(GBD))

deferimento

merito: BUDG

base giuridica:

articolo 274 trattato CE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei fari direzionali per i veicoli a motore (5925/2004 — C5-0113/2004 — 2003/0188(AVC))

deferimento

merito: ITRE

 

parere: ENVI, RETT

base giuridica:

trattato CE

2)

dalle commissioni parlamentari

2.1)

relazioni:

Relazione sulla ristrutturazione del regolamento del Parlamento europeo a seguito della sua decisione del 12 giugno 2002 e delle modifiche puntuali divenute nel frattempo necessarie (2003/2233(REG)) — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: on. Corbett

(A5-0068/2004).

Relazione sulle modifiche del regolamento del Parlamento europeo a seguito dell'adozione del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (2003/2205(REG)) — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: on. Dimitrakopoulos

(A5-0071/2004).

*** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (versione codificata) (Procedura semplificata — Articolo 158, paragrafo 1 del Regolamento) (COM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD)) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. Gargani

(A5-0085/2004).

*** I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile (versione codificata) (COM(2003) 732 — C5-0578/2003 — 2003/0285(COD)) (Procedura semplificata — Articolo 158, paragrafo 1 del Regolamento) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. Gargani

(A5-0086/2004).

*** I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (COM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD)) — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: on. Bösch

(A5-0087/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1267/1999 del Consiglio per consentire ai paesi oggetto del processo di stabilizzazione e di associazione di partecipare alle gare di appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione (COM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS)) (Procedura semplificata — Articolo 158, paragrafo 1 del Regolamento) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: on. Berenguer Fuster

(A5-0089/2004).

Relazione sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata (2003/2129(INI)) (Cooperazione rafforzata tra le commissioni — Articolo 162 bis)— Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatrice: on. Bastos

(A5-0092/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (COM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: on. von Boetticher

(A5-0093/2004).

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (2003/2188(INI)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: on. Turco

(A5-0094/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (15102/2/03 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS)) (Nuova consultazione) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: on. Oostlander

(A5-0095/2004).

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla cooperazione nell'Unione europea in materia di predisposizione e reazione agli attentati biologici e chimici (sicurezza della salute) (2003/2187(INI)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: on. Schmid

(A5-0097/2004).

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Proposta di relazione comune su «Servizi sanitari e assistenza agli anziani: strategie nazionali di sostegno per assicurare un livello elevato di protezione sociale» (COM(2002) 774 — C5-0408/2003 — 2003/2134(INI)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatrice: on. Jöns

(A5-0098/2004).

* Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale i quali cooperino con le autorità competenti (14432/03 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS)) (Nuova consultazione) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatrice: on. Sörensen

(A5-0099/2004).

* Relazione sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali (5382/02 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatrice: on. Matikainen-Kallström

(A5-0100/2004).

Relazione sulla situazione delle donne appartenenti a gruppi minoritari nell'Unione europea (2003/2109(INI)) — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatrice: on. Valenciano Martìnez-Orozco

(A5-0102/2004).

Relazione sui progressi compiuti dalla Romania per soddisfare i criteri di adesione (COM(2003) 676 — C5-0534/2003 — 2003/2203(INI)) — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Nicholson of Winterbourne

(A5-0103/2004).

Relazione sulla prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE) (COM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: on. Cappato

(A5-0104/2004).

Relazione sui progressi compiuti dalla Bulgaria per soddisfare i criteri di adesione (COM(2003) 676 — C5-0533/2003 — 2003/2202(INI)) — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: on. Van Orden

(A5-0105/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (COM(2003) 698 — C5-0598/2003 — 2003/0279(CNS)) — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: on. Lavarra

(A5-0106/2004).

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sul diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processo (2003/2229(INI)) — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: on. Andreasen

(A5-0107/2004).

* Relazione 1. sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale dell'Europol (5435/04 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS)); 2. sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità al personale dell'Europol (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS)); 3. sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol (5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: on. Turco

(A5-0108/2004).

Relazione sulla comunicazione della Commissione sul miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario (COM(2002) 725 — C5-0008/2003 — 2003/2008(INI)) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. MacCormick

(A5-0109/2004).

*** I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(2003) 564 — C5-0485/2003 — 2001/0229(COD)) (Nuova consultazione) — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: on. Bradbourn

(A5-0110/2004).

Relazione sulla relazione di valutazione globale della Commissione europea in merito al livello di preparazione all'adesione all'UE della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (COM(2003) 675 — C5-0532/2003 — 2003/2201(INI)) — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: on. Brok

(A5-0111/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (COM(2003) 684 — C5-0574/2003 — 2003/0267(CNS)) — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: on. J.J. Lagendijk

(A5-0112/2004).

*** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica (COM(2002) 759 — C5-0634/2002 — 2002/0306(COD)) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: on. Berenguer Fuster

(A5-0113/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (COM(2003) 568 — C5-0478/2003 — 2003/0220(CNS)) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatrice: on. Quisthoudt-Rowohl

(A5-0115/2004).

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico sociale europeo europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia per il mercato interno: Priorità 2003-2006 (COM(2003) 238 — C5-0379/2003 — 2003/2149(INI)) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. Miller

(A5-0116/2004).

*** I Relazione direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (versione codificata), (Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1 del Regolamento) (COM(2003) 731 — C5-0577/2003 — 2003/0283(COD)) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. Gargani

(A5-0117/2004).

Terza relazione sulle comunicazioni della Commissione sulla semplificazione e il miglioramento della regolamentazione comunitaria (COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS)) — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. Medina Ortega

(A5-0118/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra (COM(2003) 695 — C5-0657/2003 — 2003/0268(CNS)) — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: on. Salafranca Sánchez-Neyra

(A5-0119/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras Nicaragua e Panama (COM(2003) 677 — C5-0658/2003 — 2003/0266(CNS)) — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: on. Obiols i Germa

(A5-0120/2004).

* Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (COM(2003) 613 — C5-0506/2003 — 2003/0239(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: on. Karas

(A5-0121/2004).

* Seconda relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale (COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: on. Schmidt

(A5-0122/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2003) 698 — C5-0597/2003 — 2003/0278(CNS)) — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: on. Daul

(A5-0123/2004).

2.2)

raccomandazioni per la seconda lettura:

*** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea (14141/1/2003 — C5-0018/2004 — 2002/0067(COD)) — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: on. Clegg

(A5-0064/2004).

*** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori e agli esercenti di aeromobili (13910/1/2003 — C5-0012/2004 — 2002/0234(COD)) — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: on. Nicholson

(A5-0088/2004).

*** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (13263/3/2003 — C5-0014/2004 — 2001/0111(COD)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: on. Santini

(A5-0090/2004).

*** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (13421/3/2003 — C5-0015/2004 — 2002/0269(COD)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatrice: on. Villiers

(A5-0114/2004).

3)

dai deputati

3.1)

interrogazioni orali (articolo 42 del regolamento):

Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, alla Commissione sulla corretta attuazione dell'accordo di associazione CE-Israele (B5-0067/2004)

Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione, sulla corretta applicazione dell'accordo di associazione CE-Israele (B5-0068/2004)

Graham Watson, a nome del gruppo ELDR, alla Commissione, sulla corretta applicazione dell'accordo di associazione CE-Israele (B5-0069/2004)

Jannis Sakellariou e Emilio Menéndez del Valle, a nome del gruppo PSE, alla Commissione, sulla corretta attuazione dell'accordo di associazione CE-Israele (B5-0070/2004)

3.2)

interrogazioni orali in vista dell'ora delle interrogazioni (articolo 43 del regolamento) (B5-0066/2004)

MacCormick Neil, Morgantini Luisa, Newton Dunn Bill, Flemming Marialiese, Nogueira Román Camilo, Casaca Paulo, Izquierdo Rojo María, Sacconi Guido, Lage Carlos, Howitt Richard, Garriga Polledo Salvador, Ayuso González María del Pilar, Isler Béguin Marie Anne, Bergaz Conesa María Luisa, Alavanos Alexandros, McKenna Patricia, Fitzsimons James (Jim), Evans Robert J.E., Seppänen Esko Olavi, Ferrández Lezaun Juan Manuel, Keppelhoff-Wiechert Hedwig, Lucas Caroline, Bowis John, Cappato Marco, Posselt Bernd, Banotti Mary Elizabeth, Crowley Brian, Sacrédeus Lennart, Ahern Nuala, Trakatellis Antonios, Boudjenah Yasmine, Thors Astrid, Collins Gerard, Miguélez Ramos Rosa, Souladakis Ioannis, Ludford Sarah, Cushnahan John Walls, Riis-Jørgensen Karin, Andrews Niall, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Nogueira Román Camilo, Martínez Martínez Miguel Angel, Cappato Marco, McKenna Patricia, Posselt Bernd, Morgantini Luisa, Ó Neachtain Seán, Ahern Nuala, Andrews Niall, Fitzsimons James (Jim), Izquierdo Rojo María, Seppänen Esko Olavi, Schmidt Olle, Sacrédeus Lennart, Newton Dunn Bill, O'Toole Barbara, De Rossa Proinsias, Casaca Paulo, Collins Gerard, El Khadraoui Säid, Crowley Brian, Miguélez Ramos Rosa, Souladakis Ioannis, Cushnahan John Walls, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi

3.3)

proposte di risoluzione (articolo 48 del regolamento)

Cristiana Muscardini sull'inviolabilità della dignità umana e del diritto all'integrità fisica della persona (B5-0112/2004)

deferimento

merito: FEMM

 

parere: LIBE, DEVE

Antonio Mussa sulla creazione di reti di sorveglianza oncologica europea (B5-0113/2004)

deferimento

merito: ENVI

Roberta Angelilli sull'istituzione di un'Autorità europea a tutela dei risparmiatori (B5-0115/2004)

deferimento

merito: ECON

 

parere: JURI

Roberta Angelilli sulla costituzione di un Fondo europeo di garanzia per le vittime degli incidenti stradali avvenuti in territorio extra comunitario, in assenza di sufficiente copertura assicurativa (B5-0116/2004)

deferimento

merito: JURI

 

parere: RETT

4)

Comitato di conciliazione

Progetto comune approvato dal comitato di conciliazione relativo alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (3616/2004 — C5-0062/2004 — 2002/0014(COD))

7.   Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. DEC 1/2004 (C5-0071/2003 — SEC(2004) 177).

Preso atto del parere del Consiglio, essa ha autorizzato, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 181, paragrafo 1, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, lo storno in base alla seguente ripartizione:

PROVENIENZA DEGLI STANZIAMENTI

 

 

Capitolo 31.01 — Riserve per spese amministrative

 

 

Articolo 31.0140 — Riserva per spese amministrative

 

 

Voce 17.010403 — Attività comunitarie a favore dei consumatori — Spese di gestione amministrativa

SND

-1 000 000

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

 

 

Capitolo 17.01 — Spese amministrative del settore «Salute e tutela dei consumatori»

 

 

Articolo 17.0104 — Spese di supporto per le attività del settore «Salute e tutela dei consumatori»

 

 

Voce 17.010403 — Attività comunitarie a favore dei consumatori — Spese di gestione amministrativa

SND

1 000 000

8.   Petizioni

Conformemente all'articolo 174, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate, sono state deferite alla commissione competente:

il 16 febbraio 2004

di Antonio Marín Segovia (Cercle Obert de Benicalap) (n. 136/2004);

di Jorge Mira Vallet (HazteOir.org, el portal del ciudadano activo) (n. 137/2004);

di Diego Muñoz Narvaez (n. 138/2004);

di Antonio Alonso (n. 139/2004);

di Pedro Muiños Cabanas (n. 140/2004);

di Pedro Miguel Zubizarreta Lizarraga (n. 141/2004);

di Jean Brillouet (n. 142/2004);

di Marc Gouttebel (n. 143/2004);

di Jean Pierre Gauthier (n. 144/2004);

di Yasmin von Hohenstaufen (Unione Consumatori Lavoratori Europei) (n. 145/2004);

di Giovanni Termine (n. 146/2004);

di Piero Lo Grasso (n. 147/2004);

il 24 febbraio 2004

di Wolfgang Rund (n. 148/2004);

di Ulrich Adolf Kalkstein (n. 149/2004);

di José Carlos Faria Feijoeiro (Comissão de Ambiente e Defesa da Ribeira dos Milagres) (n. 150/2004);

di Paulo Jacopino (n. 151/2004);

di Gert Schlüter (n. 152/2004);

di Erika Schwenzer (n. 153/2004);

di Ellen Renate Koesling (n. 154/2004);

di Petra Messerer (n. 155/2004);

di Brigitte Michels (n. 156/2004);

di Hans Schmitz (n. 157/2004);

di Dimitra Aivaliotou (n. 158/2004);

di Risto Routti (n. 159/2004);

di Eugene Rooney (n. 160/2004);

di Jorma Kero (n. 161/2004);

di Aso Asad Mohammad (n. 162/2004);

di Internationaler Bund der Tierversuchsgegner (più 41 firme) (n. 163/2004);

di Eric Orton (n. 164/2004);

di Sean Tunctan (n. 165/2004);

di Kate Harrington (n. 166/2004);

di Pedro Giffuni (n. 167/2004);

di John Gleeson (Ballygraigue Road Residents' Association) (n. 168/2004);

di Susan Palmqvist (n. 169/2004);

di Ursula Elisabeth Ahmad (n. 170/2004);

di Andrew Colbear (n. 171/2004);

di Juan Pablo Vent (n. 172/2004);

di Barbara Dekker (n. 173/2004);

di Charan Singh (Schromni Akali dal (Amritsar), Holland) (n. 174/2004);

di Marijke Ameling (Rk Kerk Joannes de Doper te Boskoop) (n. 175/2004);

di Herman Nieuwenhuis (più 4 firme) (n. 176/2004);

di Kjell Edström (n. 177/2004);

il 27 febbraio 2004

di Christos Kondylakis (Greek Center for Marine Research) (n. 178/2004);

di Christos Kondylakis (Greek Center for Marine Research) (n. 179/2004);

di Christos Kondylakis (Greek Center for Marine Research) (n. 180/2004);

di Buci Hider (Somatio Alvanon Metanaston Stin Ellada) (n. 181/2004);

di Elias Rodriguez Lozano (n. 182/2004);

di Plataforma Antiincineradora de Grefacsa (n. 183/2004);

di Rosa Estrada Santaularia (n. 184/2004);

di A. Terrazzoni (Association Contre le Grand Contournement d'Orléans et le massacre de la Sologne) (n. 185/2004);

di Jacqueline Decroÿ (Fondation Princesse Decroÿ) (n. 186/2004);

di Paula Boeuf (n. 187/2004);

di Giuseppe Marchi (n. 188/2004);

di Artur dos Santos Ferreira (n. 189/2004);

di Adam Peerally (SPOBARG — Rapresentações e Serviços Tecnológicos, Lda.) (n. 190/2004);

il 4 marzo 2004

di Nicolaos Eleftheriou (n. 191/2004);

di Theodoros Papoulakos (n. 192/2004);

di Cristina Ruiz Ordóñez (n. 193/2004);

di Pedro Fernando Mercado (n. 194/2004);

di Antonio Martin Garvi (n. 195/2004);

di Michel Castelin (n. 196/2004);

di Simone Jarrousse (n. 197/2004);

di Giuseppe Argernto (n. 198/2004);

di Giovanna Bensi (n. 199/2004);

di Nguyen Thanh Son (n. 200/2004);

di Peter Neitzke (n. 201/2004);

di Manfred Such (n. 202/2004);

di Dieter Enger (n. 203/2004);

di Christa von Bethmann Hollweg (Initiative gegen die Verletzung Ökologischer Kinderrechte) (n. 204/2004);

di Anna Peters (n. 205/2004);

di Monika Sieg (n. 206/2004);

di Hans-Jürgen Gattermann (n. 207/2004);

di Irene Berti (n. 208/2004);

di Gerhart Rieck (n. 209/2004);

di Gavin Barrett (n. 210/2004);

di Alexander Dakers (più 11 firme) (n. 211/2004);

di Maria Tsampa (n. 212/2004);

di Frank Harvey (n. 213/2004);

di Graham Pearse (n. 214/2004);

di Christine McPherson (Save Stobhill Campaign) (n. 215/2004);

di Leo Joki (n. 216/2004);

di Abdulkadir Sheikh Mao (n. 217/2004);

di Z. e C. Pekeloma (più 10 firme) (n. 218/2004);

di H.P.T.M. Willems (Gemeente Heusden) (con 3 firme) (n. 219/2004).

9.   Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Consiglio ha trasmesso copia conforme dei seguenti documenti:

Memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (ADS)

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca che istituisce una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione

10.   Dichiarazioni scritte (articolo 51 del regolamento)

Le dichiarazioni scritte n. 28, 29, 30 e 31/2003 non hanno raccolto il numero di firme necessario e pertanto decadono, a norma dell'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento.

11.   Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il progetto definitivo di ordine del giorno della tornata di MARZO I (PE 342.369/PDOJ) è stato distribuito. Sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 111 del regolamento):

Sedute dall'8 all'11 marzo 2004

lunedì

nessuna richiesta di modifica

martedì

il gruppo PPE-DE chiede di rinviare le relazioni Obiols i Germà (A5-0120/2004) (punto 65 del PDOJ) e Salafranca Sanchez-Neyra (A5-0119/2004) (punto 66 del PDOJ)a una prossima tornata.

Interviene José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE-DE, il quale motiva la richiesta.

Il Parlamento manifesta il suo assenso sulla richiesta.

il gruppo PSE chiede di rinviare la votazione sulla relazione Kronberger (A5-0047/2004) (punto 28 del PDOJ) a una prossima tornata, la discussione resta iscritta come previsto all'ordine del giorno di martedì.

Intervengono: Hans Kronberger, relatore, il quale motiva la richiesta, Karl-Heinz Florenz, a nome del gruppo PPE-DE, e Dagmar Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE.

Con VE (77 favorevoli, 56 contrari, 3 astensioni), il Parlamento approva la richiesta.

mercoledì

il gruppo Verts/ALE chiede di iscrivere delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulle conclusioni da trarre e le prospettive per l'Unione europea un anno dopo l'inizio della guerra in Iraq, e presenta delle proposte di risoluzione.

Interviene Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, il quale motiva la richiesta.

Con AN (39 favorevoli, 88 contrari, 3 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

(Renzo Imbeni ha comunicato di avere voluto votare contro tale richiesta.)

giovedì

il gruppo Verts/ALE chiede di concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione sulle conseguenze per l'ambiente marino di sonar attivi a bassa frequenza (punto 95 del PDOJ) con la presentazione di proposte di risoluzione.

Interviene Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, la quale motiva la richiesta.

Il Parlamento respinge la richiesta.

*

* *

L'ordine dei lavori è così fissato.

12.   Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Intervengono, ai sensi dell'articolo 121 bis del regolamento, per interventi di un minuto volti a richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Claude Turmes, Antonio Tajani, Phillip Whitehead, Diana Wallis, José Ribeiro e Castro, Renzo Imbeni, Neil MacCormick, Charles Tannock, Joan Vallvé, Olivier Dupuis, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Lage e Nelly Maes

13.   Uguaglianza dei sessi — DAPHNE II ***II — Conciliare vita professionale, familiare e privata — Situazione delle donne di gruppi minoritari nell'Unione (discussione)

Interrogazione orale presentata da Anna Karamanou, a nome della commissione FEMM, alla Commissione: Uguaglianza dei sessi (B5-0065/2004)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II) [13816/1/2003 — C5-0599/2003 — 2003/0025(COD)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Lissy Gröner

(A5-0083/2004)

Relazione sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata [2003/2129(INI)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Regina Bastos

(A5-0092/2004).

Relatore per parere (articolo 162 bis del regolamento): Herman Schmid, commissione EMPL

Relazione sulla situazione delle donne appartenenti a gruppi minoritari nell'Unione europea [2003/2109(INI)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

(A5-0102/2004)

Anna Karamanou svolge l'interrogazione orale.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

Lissy Gröner presenta la raccomandazione per la seconda lettura (A5-0083/2004).

Regina Bastos illustra la sua relazione (A5-0092/2004).

Anna Karamanou (relatore supplente) illustra la relazione (A5-0102/2004).

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

Intervengono Herman Schmid (relatore per parere della commissione EMPL), María Antonia Avilés Perea, a nome del gruppo PPE-DE, Christa Prets, a nome del gruppo PSE, e Karin Riis-Jørgensen, a nome del gruppo ELDR.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

Intervengono Marianne Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL, Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, José Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN, Daniela Raschhofer, non iscritto, Maria Martens, Olga Zrihen, Olle Schmidt, Geneviève Fraisse, Marie-Thérèse Hermange, Joke Swiebel, Anne André-Léonard, Ilda Figueiredo, Christa Klaß, Hans Karlsson, Astrid Lulling, Manuel Pérez Álvarez e Margot Wallström.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento, per concludere la discussione:

Lissy Gröner, a nome del gruppo PSE, Lone Dybkjær, a nome del gruppo ELDR, Patsy Sörensen, a nome del gruppo Verts/ALE, Marianne Eriksson e Geneviève Fraisse sulle politiche dell'Unione europea sulla parità di genere (B5-0121/2004)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.20, punto 9.29 e punto 9.30 del PV del 09.03.2004 e punto 5.12 del PV del 10.03.2004 (B5-0121/2004).

14.   Popolazione e sviluppo (discussione)

Relazione su popolazione e sviluppo: 10 anni dopo la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (Il Cairo, 1994) [2003/2133(INI)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Relatore: Karin Junker

(A5-0055/2004)

Karin Junker illustra la sua relazione.

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

Interviene Geneviève Fraisse (relatore per parere della commissione FEMM).

PRESIDENZA: Charlotte CEDERSCHIÖLD

Vicepresidente

Intervengono Giacomo Santini, a nome del gruppo PPE-DE, Maj Britt Theorin, a nome del gruppo PSE, José Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN, Ulla Margrethe Sandbæk, a nome del gruppo EDD, Emma Bonino, non iscritto, Maria Martens e Linda McAvan.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.31 del PV del 09.03.2004.

15.   Diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE [13263/3/2003 — C5-0014/2004 — 2001/0111(COD)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Giacomo Santini

(A5-0090/2004)

Giacomo Santini presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene António Vitorino (membro della Commissione).

Intervengono Arie M. Oostlander, a nome del gruppo PPE-DE, Robert J.E. Evans, a nome del gruppo PSE, Ole B. Sørensen, a nome del gruppo ELDR, Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Carlos Coelho, Joke Swiebel e António Vitorino.

Interviene Olle Schmidt, il quale fa sapere che avrebbe auspicato una proroga del termine di presentazione di emendamenti a questa raccomandazione, fissato alle 19.00 di oggi, poiché vari deputati non erano presenti a causa di un problema relativo ai mezzi di trasporto.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.5 del PV del 10.03.2004.

16.   Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti * (discussione)

Relazione sul progetto di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti [15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Arie M. Oostlander

(A5-0095/2004)

Interviene António Vitorino (membro della Commissione).

Arie M. Oostlander illustra la sua relazione.

Interviene Robert J.E. Evans, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA: Catherine LALUMIÈRE

Vicepresidente

Intervengono Olle Schmidt, a nome del gruppo ELDR, Charlotte Cederschiöld, a nome del gruppo PPE-DE, Niall Andrews, a nome del gruppo UEN, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Marco Cappato, non iscritto, e Carlos Coelho.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.27 del PV del 09.03.2004.

17.   Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne [COM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Christian Ulrik von Boetticher

(A5-0093/2004)

Interviene António Vitorino (membro della Commissione).

Christian Ulrik von Boetticher illustra la sua relazione.

Intervengono Carlos Coelho, a nome del gruppo PPE-DE, Adeline Hazan, a nome del gruppo PSE, Ole B. Sørensen, a nome del gruppo ELDR, Ozan Ceyhun, Joan Vallvé e António Vitorino.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.28 del PV del 09.03.2004.

18.   Statuto e finanziamento dei partiti politici europei (discussione)

Relazione sulle modifiche del regolamento del Parlamento europeo a seguito dell'adozione del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo [2003/2205(REG)] — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Giorgos Dimitrakopoulos

(A5-0071/2004)

Giorgos Dimitrakopoulos illustra la sua relazione.

Intervengono Neil MacCormick, a nome del gruppo Verts/ALE, Philip Claeys, non iscritto, Othmar Karas, a nome del gruppo PPE-DE, Richard Corbett, Neil MacCormick sul precedente intervento, Nigel Paul Farage, a nome del gruppo EDD, Georges Berthu e Jean-Maurice Dehousse.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.21 del PV del 09.03.2004.

19.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 342.369/OJMA).

20.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 22.00.

21.   Chiusura della sessione annuale

La sessione 2003-2004 del Parlamento europeo è chiusa.

In virtù delle disposizioni del trattato, il Parlamento si riunirà domani, martedì 9 marzo 2004, alle 9.00.

Julian Priestley

Segretario generale

Gerhard Schmid

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Auroi, Avilés Perea, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brok, Buitenweg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Celli, Cercas, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Cornillet, Cox, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, Dell'Alba, Della Vedova, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Dover, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Florenz, Foster, Fourtou, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gebhardt, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hansenne, Harbour, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Lavarra, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Markov, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Morgan, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Onesta, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Parish, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Prets, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Savary, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turco, Turmes, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Osservatori

Bagó, Beneš, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Mihael Brejc, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Demetriou, Filipek, Gadzinowski, Germič, Giertych, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Grzyb, Horvat, Jerzy Jaskiernia, Kelemen, Klopotek, Klukowski, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lepper, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lisak, Litwiniec, Lyżwiński, Macierewicz, Maldeikis, Manninger, Matsakis, Őry, Pasternak, Alojz Peterle, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Janno Reiljan, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szájer, Szczyglo, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Valys, Vella, Vėsaitė, Wikiński, Winiarczyk-Kossakowska, Wiśniowska, Wittbrodt, Żenkiewicz, Žiak


ALLEGATO I

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Modifica ordine del giorno

Iraq

Favorevoli: 39

ELDR: Vallvé, Van Hecke

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Puerta, Sjöstedt, Uca

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Posselt, Zacharakis

PSE: Duhamel, Gillig, Izquierdo Rojo, Malliori, Miranda de Lage, Poos, Scheele, Souladakis, Swiebel

Verts/ALE: Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Frassoni, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Maes, Onesta, de Roo, Staes, Turmes

Contrari: 88

EDD: Blokland

ELDR: Andreasen, André-Léonard, van den Bos, Calò, Davies, Paulsen, Riis-Jørgensen, Schmidt, Wallis

NI: Berthu, Beysen, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bremmer, Decourrière, Deprez, Descamps, Dover, Elles, Ferber, Fiori, García-Orcoyen Tormo, Glase, Gomolka, Gouveia, Helmer, Hermange, Klaß, Korhola, Liese, Lulling, Martens, Morillon, Oostlander, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Radwan, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Stenmarck, Stenzel, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Trakatellis, Wachtmeister, von Wogau

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Berger, Corbett, Díez González, Färm, Gebhardt, Gröner, Hänsch, Hedkvist Petersen, Junker, Karamanou, Karlsson, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Lalumière, Lange, McAvan, McNally, Mastorakis, Medina Ortega, Müller, Napoletano, Obiols i Germà, Prets, Roth-Behrendt, Rothe, Schulz, Swoboda, Van Lancker, Whitehead, Zrihen

UEN: Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 3

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Koukiadis, Lage


Martedì 9 marzo 2004

28.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 102/21


PROCESSO VERBALE

(2004/C 102 E/01)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Renzo IMBENI

Vicepresidente

1.   Apertura della sessione annuale

Conformemente all'articolo 196, primo comma, del trattato CE e all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, la sessione 2004-2005 del Parlamento europeo è aperta.

2.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 9.00.

3.   Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 50 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

I.

UCRAINA

Marie Anne Isler Béguin e Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'Ucraina (B5-0129/2004);

Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, sull'Ucraina (B5-0132/2004);

Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sull'Ucraina (B5-0135/2004);

Isabelle Caullery, a nome del gruppo UEN, sull'Ucraina (B5-0137/2004);

Jan Marinus Wiersma e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sull'Ucraina (B5-0139/2004);

Bernd Posselt, Gabriele Stauner e Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE, sull'Ucraina (B5-0141/2004);

Luigi Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'Ucraina (B5-0143/2004);

II.

VENEZUELA

Fernando Fernández Martín e José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE-DE, sul Venezuela (B5-0123/2004);

Rolf Linkohr, Manuel Medina Ortega, Giovanni Pittella e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sulla situazione dei diritti dell'uomo in Venezuela (B5-0126/2004);

Alima Boumediene-Thiery, Monica Frassoni, Alain Lipietz, Miquel Mayol i Raynal, Camilo Nogueira Román e Josu Ortuondo Larrea, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione dei diritti dell'uomo in Venezuela (B5-0128/2004);

Anne André-Léonard e Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sul Venezuela (B5-0136/2004);

Fausto Bertinotti, Ilda Figueiredo, Pedro Marset Campos e Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Venezuela (B5-0144/2004);

Cristiana Muscardini e Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, sulla situazione in Venezuela (B5-0147/2004);

III.

BIRMANIA

Ulla Margrethe Sandbæk, a nome del gruppo EDD, sulla Birmania/Myanmar (rinnovo delle sanzioni) (B5-0127/2004);

Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sulla Birmania (B5-0134/2004);

Glenys Kinnock e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sulla Birmania (B5-0138/2004);

Philip Bushill-Matthews, John Walls Cushnahan, Nirj Deva, Thomas Mann, Bernd Posselt e Geoffrey Van Orden, a nome del gruppo PPE-DE, sulla Birmania (B5-0140/2004);

Yasmine Boudjenah, Marianne Eriksson e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla Birmania (B5-0145/2004);

Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla Birmania (rinnovo delle sanzioni) (B5-0146/2004).

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 120 del regolamento.

4.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dalla commissione ITRE:

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (14816/1/2003 — C5-0017/2004 — 2003/0147(COD) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Imelda Mary Read

(A5-0124/2004)

2)

dai deputati:

dichiarazione scritta per l'iscrizione nel registro (articolo 51 del regolamento):

Anne E.M. Van Lancker, Jan Dhaene, Saïd El Khadraoui e Nelly Maes, sull'inquinamento acustico provocato dagli aeroporti (18/2004).

5.   Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti [COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Marit Paulsen

(A5-0449/2003)

Interviene David Byrne (membro della Commissione).

Interviene Christa Klaß, a nome del gruppo PPE-DE, la quale chiede l'aggiornamento della votazione (il Presidente ricorda che, conformemente all'articolo 146, paragrafo 4, del regolamento, una richiesta di questo tipo deve essere presentata al momento della votazione).

Marit Paulsen illustra la sua relazione.

Intervengono Neil Parish (relatore per parere della commissione AGRI), Christa Klaß, a nome del gruppo PPE-DE, Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE, Liam Hyland, a nome del gruppo UEN, Jean-Louis Bernié, a nome del gruppo EDD, Robert Goodwill, Phillip Whitehead, Hiltrud Breyer, Patricia McKenna e David Byrne.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.23

6.   Proprietà intellettuale ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Janelly Fourtou

(A5-0468/2003)

Interviene David Byrne (membro della Commissione).

Janelly Fourtou illustra la sua relazione.

Intervengono Luis Berenguer Fuster (relatore per parere della commissione ITRE), Angelika Niebler, a nome del gruppo PPE-DE, e Arlene McCarthy, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono Toine Manders, a nome del gruppo ELDR, Geneviève Fraisse, a nome del gruppo GUE/NGL, Raina A. Mercedes Echerer, a nome del gruppo Verts/ALE, Marco Cappato, non iscritto, Francesco Fiori, Manuel Medina Ortega, Willy C.E.H. De Clercq, Neil MacCormick, Malcolm Harbour, Reino Paasilinna, Elly Plooij-van Gorsel, Claude Turmes, Paolo Bartolozzi e Marcelino Oreja Arburúa.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.24

7.   Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria (discussione)

Terza relazione sulle comunicazioni della Commissione sulla semplificazione e il miglioramento della regolamentazione comunitaria [COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Manuel Medina Ortega

(A5-0118/2004)

Interviene David Byrne (membro della Commissione)

Manuel Medina Ortega illustra la sua relazione.

Intervengono Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, Ioannis Koukiadis, a nome del gruppo PSE, e Giuseppe Gargani.

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.32

8.   Corretta attuazione dell'accordo di associazione CE-Israele (Interrogazioni orali con discussione)

Interrogazione orale presentata da Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, alla Commissione, sulla corretta attuazione dell'accordo di associazione UE/Israele (B5-0067/2004).

Interrogazione orale presentata da Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione, sulla corretta attuazione dell'accordo di associazione CE-Israele (B5-0068/2004).

Interrogazione orale presentata da Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, alla Commissione, sulla corretta attuazione dell'accordo di associazione CE-Israele (B5-0069/2004).

Interrogazione orale presentata da Jannis Sakellariou e Emilio Menéndez del Valle, a nome del gruppo PSE, alla Commissione, sulla corretta attuazione dell'accordo di associazione CE-Israele (B5-0070/2004).

Intervengono Jannis Sakellariou, il quale chiede la sospensione della seduta in attesa dell'arrivo di Erkki Liikanen (membro della Commissione), e Ulla Margrethe Sandbæk, la quale appoggia la richiesta.

Il Parlamento approva la richiesta.

(La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 11.15)

Joost Lagendijk, Yasmine Boudjenah, Johanna L.A. Boogerd-Quaak e Jannis Sakellariou svolgono le interrogazioni orali.

Erkki Liikanen risponde alle interrogazioni orali.

Intervengono Armin Laschet, a nome del gruppo PPE-DE, Pasqualina Napoletano, a nome del gruppo PSE, Jean-Thomas Nordmann, a nome del gruppo ELDR, Franz Turchi, a nome del gruppo UEN, Ulla Margrethe Sandbæk, a nome del gruppo EDD, Marco Pannella, non iscritto, Cees Bremmer, Emilio Menéndez del Valle, Caroline Lucas, Marco Pannella, sul proprio intervento precedente, Bastiaan Belder, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nelly Maes e Erkki Liikanen.

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

9.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

Interviene Maurizio Turco, il quale segnala che la relazione Matikainen-Kallström (A5-0100/2004) non riprende il parere di minoranza espresso in commissione LIBE (il Presidente risponde che se il parere è stato espresso in commissione figurerà nella relazione).

9.1.   Elezione di un vicepresidente del Parlamento europeo

L'ordine del giorno reca l'elezione di un vicepresidente in sostituzione di Joan Colom i Naval, nominato alla Corte dei conti della Catalogna (punto 7 del PV del 25.02.2004).

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal gruppo PSE la candidatura di Raimon Obiols i Germà.

Poiché Raimon Obiols i Germà è l'unico candidato, il Presidente propone di procedere all'elezione per acclamazione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento.

Il Parlamento elegge Raimon Obiols i Germà per acclamazione.

Il Presidente proclama Raimon Obiols i Germà eletto alla carica di vicepresidente del Parlamento europeo e si congratula per la sua elezione.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento, Raimon Obiols i Germà prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente uscente.

9.2.   Rifiuti ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (versione codificata) [COM(2003) 731 — C5-0577/2003 — 2003/0283(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Giuseppe Gargani

(A5-0117/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0123)

9.3.   Solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (versione codificata) [COM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Giuseppe Gargani

(A5-0085/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0124)

9.4.   Navigazione mercantile ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile [COM(2003) 732 — C5-0578/2003 — 2003/0285(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Giuseppe Gargani

(A5-0086/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0125)

9.5.   Partecipazione ai programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1267/1999 del Consiglio per consentire ai paesi oggetto del processo di stabilizzazione e di associazione di partecipare alle gare di appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione [COM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Luis Berenguer Fuster

(A5-0089/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0126)

9.6.   Tutela degli interessi finanziari della Comunità ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità [COM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Herbert Bösch

(A5-0087/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0127)

9.7.   Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 (Sezione III) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 Sezione III — Commissione [6696/2004 — C5-0108/2004 — 2004/2009(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Jan Mulder

(A5-0059/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0128)

Jan Mulder (relatore) ha fatto una dichiarazione sulla base dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

9.8.   Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 (Sezione VIII, B) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 Sezione VIII (B) — Garante europeo della protezione dei dati [6699/2004 — C5-0109/2004 — 2004/2010(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Neena Gill

(A5-0073/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0129)

9.9.   Modifica dell'importo di riferimento finanziario del sesto programma quadro Euratom per tenere conto dell'allargamento* (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di modifica dell'importo di riferimento finanziario — ai sensi dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, articolo 34, terzo comma — del sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), per tenere conto dell'allargamento [COM(2003) 778 — C5-0031/2004 — 2003/0298(CNS)] — Commissione per i bilanci.

Relatori: Reimer Böge e Joan Colom i Naval

(A5-0069/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0130)

9.10.   Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di regolamenti) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 2236/95, (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n..../2004 allo scopo di adottare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento [COM(2003) 777 — C5-0652/2003 — 2003/0305(COD)] — Commissione per i bilanci.

Relatori: Reimer Böge e Joan Colom i Naval

(A5-0066/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0131)

9.11.   Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2376/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e.../2004/CE allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento [COM(2003) 777 — C5-0651/2003 — 2003/0304(COD)] — Commissione per i bilanci.

Relatori: Reimer Böge e Joan Colom i Naval

(A5-0067/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0132)

9.12.   Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni n. 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE e 20/2004/CE allo scopo di adottare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea [COM(2003) 777 — C5-0650/2003 — 2003/0303(COD)] — Commissione per i bilanci.

Relatori: Reimer Böge e Joan Colom i Naval

(A5-0065/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0133)

9.13.   Convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali [5382/2002 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Marjo Matikainen-Kallström

(A5-0100/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

INIZIATIVA DEL REGNO DI SPAGNA, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0134)

9.14.   Titolo di soggiorno di breve durata * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale i quali cooperino con le autorità competenti [14432/2003 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Patsy Sörensen

(A5-0099/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0135)

9.15.   Personale Europol: 1. Statuto, 2 e 3. Stipendi, assegni familiari e indennità * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione:

1.

dell'atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale dell'Europol

[5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS)]

2.

della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità al personale dell'Europol

[5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS)]

3.

della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol

[5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Maurizio Turco

(A5-0108/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice) (Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

INIZIATIVA DELL'IRLANDA

Respinta

Approvazione (P5_TA(2004)0136, P5_TA(2004)0137 e P5_TA(2004)0138)

PROGETTI DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Maurizio Turco (relatore) ha fatto una dichiarazione sulla base dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

Egli ha chiesto che il Parlamento confermi la reiezione dell'iniziativa mediante l'approvazione del progetto di risoluzione legislativa.

9.16.   Miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione sul miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario [COM(2002) 725 — C5-0008/2003 — 2003/2008(INI)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Neil MacCormick

(A5-0109/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 15)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0139)

Neil MacCormick (relatore) ha fatto una dichiarazione sulla base dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

9.17.   Attentati biologici e chimici (sicurezza della salute) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla cooperazione nell'Unione europea in materia di predisposizione e reazione agli attentati biologici e chimici (sicurezza della salute) [2003/2187(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Gerhard Schmid

(A5-0097/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 16)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0140)

9.18.   Tutela dei dati (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla prima relazione della Commissione europea sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE) [COM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Marco Cappato

(A5-0104/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 17)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0141)

Marco Cappato (relatore) fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

9.19.   Diritti dei detenuti nell'Unione europea (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea [2003/2188(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Maurizio Turco

(A5-0094/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 18)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE

Interviene Jorge Salvador Hernández Mollar, il quale segnala una modifica da apportare alla motivazione, sulla base dell'articolo 161, paragrafo 1, del regolamento.

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0142)

9.20.   DAPHNE II ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II) [13816/1/2003 — C5-0599/2003 — 2003/0025(COD)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Lissy Gröner

(A5-0083/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 19)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0143)

9.21.   Statuto e finanziamento dei partiti politici europei (votazione)

Relazione sulle modifiche del regolamento del Parlamento europeo a seguito dell'adozione del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo [2003/2205(REG)] — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Giorgos Dimitrakopoulos

(A5-0071/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 20)

TESTO DEL REGOLAMENTO

Emendamenti approvati (vedi allegato 1)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0144)

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata.

9.22.   Ristrutturazione del regolamento interno del Parlamento europeo (votazione)

Relazione sulla ristrutturazione del regolamento del Parlamento europeo a seguito della sua decisione del 12 giugno 2002 e delle modifiche puntuali divenute nel frattempo necessarie [2003/2233(REG)] — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Richard Corbett

(A5-0068/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 21)

TESTO DEL REGOLAMENTO

Emendamenti approvati (vedi allegato 1)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0145)

Interventi sulla votazione:

Sono intervenuti: Richard Corbett (relatore) prima della votazione e Monica Frassoni sull'emendamento 4.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il primo giorno della prima tornata successiva alle elezioni al Parlamento europeo che si terranno nel giugno del 2004.

9.23.   Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti [COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Marit Paulsen

(A5-0449/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 22)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0146)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0146)

Interventi sulla votazione:

Horst Schnellhardt, a nome del gruppo PPE-DE, ha chiesto l'aggiornamento della votazione al turno di votazioni di domani.

Sono intervenuti su tale richiesta Dagmar Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE, Marit Paulsen (relatore) e Caroline F. Jackson, presidente della commissione ENVI.

Con VE (225 favorevoli, 257 contrari, 10 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

9.24.   Proprietà intellettuale ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Janelly Fourtou

(A5-0468/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 23)

Intervengono: Neil MacCormick, che chiede un chiarimento sulla situazione del relatore, al quale numerosi giornali rimproverano di non aver dichiarato un interesse personale nella questione, e Astrid Thors, la quale si associa a tali osservazioni (il Presidente risponde che deferirà la questione all'Ufficio di presidenza).

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0147)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0147)

Interventi sulla votazione:

Marco Cappato sulla versione italiana dell'emendamento 83 (il Presidente risponde che fa fede la versione inglese).

Raina A. Mercedes Echerer sulla versione francese degli emendamenti 53 e 54, per i quali fa fede la versione inglese.

9.25.   Compatibilità elettromagnetica ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica [COM(2002) 759 — C5-0634/2002 — 2002/0306(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Luis Berenguer Fuster

(A5-0113/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 24)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0148)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0148)

9.26.   Inquinamento provocato dai motori alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti da motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (versione rifusa) [COM(2003) 522 — C5-0456/2003 — 2003/0205(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Bernd Lange

(A5-0057/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 25)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0149)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0149)

9.27.   Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti * (votazione)

Relazione sul progetto di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti [15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Arie M. Oostlander

(A5-0095/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 26)

PROGETTO DEL CONSIGLIO

Approvazione (P5_TA(2004)0150)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0150)

9.28.   Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne [COM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Christian Ulrik von Boetticher

(A5-0093/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 27)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0151)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0151)

Interventi sulla votazione:

Christian Ulrik von Boetticher (relatore), prima della votazione, sulla sua relazione.

9.29.   Conciliare vita professionale, familiare e privata (votazione)

Relazione sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata [2003/2129(INI)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Regina Bastos

(A5-0092/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 28)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0152)

Interventi sulla votazione:

Regina Bastos (relatore) sull'emendamento 2.

9.30.   Situazione delle donne di gruppi minoritari nell'Unione (votazione)

Relazione sulla situazione delle donne appartenenti a gruppi minoritari nell'Unione europea [2003/2109(INI)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

(A5-0102/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 29)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0153)

9.31.   Popolazione e sviluppo (votazione)

Relazione su popolazione e sviluppo: 10 anni dopo la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (Il Cairo, 1994) [2003/2133(INI)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Relatore: Karin Junker

(A5-0055/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 30)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0154)

9.32.   Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria (votazione)

Terza relazione sulle comunicazioni della Commissione sulla semplificazione e il miglioramento della regolamentazione comunitaria [COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Manuel Medina Ortega

(A5-0118/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 31)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0155)

10.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Dimitrakopoulos — A5-0071/2004

Daniela Raschhofer

Relazione Corbett — A5-0068/2004

Richard Corbett, Christopher J.P. Beazley, sull'intervento precedente, e Richard Corbett, il quale risponde a Christopher J.P. Beazley.

Relazione Paulsen — A5-0449/2003

Horst Schnellhardt sulla procedura seguita per questa votazione (il Presidente fa presente che la procedura era conforme al regolamento).

Relazione Fourtou — A5-0468/2003

Astrid Thors anche a nome di Johanna L.A. Boogerd-Quaak; Daniela Raschhofer e Claude Turmes.

11.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Sörensen — A5-0099/2004

votazione unica

a favore: Juan José Bayona de Perogordo, Christopher J.P. Beazley

Relazione Turco — A5-0108/2004

iniziativa

contro: Giuseppe Di Lello Finuoli, Fausto Bertinotti, Luigi Vinci

Relazione Cappato — A5-0104/2004

votazione unica

a favore: Marie-Hélène Descamps

Raccomandazione per la seconda lettura Gröner A5-0083/2004

emendamento 5

a favore: Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain Esclopé, Véronique Mathieu

Relazione Corbett — A5-0068/2004

emendamento 4

a favore: Juan José Bayona de Perogordo

Relazione Paulsen — A5-0449/2003

emendamento 82

contro: Pervenche Berès, Eurig Wyn

astensioni: Bruno Gollnisch

Relazione Fourtou — A5-0468/2003

emendamenti 103 e 108 (identici)

a favore: Gilles Savary

astensioni: Hans-Peter Martin

emendamenti 104S e 109S (identici)

a favore: Marco Cappato, Gilles Savary

astensioni: Hans-Peter Martin

emendamento 111

a favore: Gilles Savary

emendamento 53

a favore: Ursula Stenzel, Gilles Savary

emendamento 54, prima parte

a favore: Ursula Stenzel, Gilles Savary

Relazione Oostlander — A5-0095/2004

emendamento 1

contro: Rijk van Dam

Relazione Bastos — A5-0092/2004

emendamento 8

contro: Anders Wijkman

astensioni: Roy Perry

emendamento 2S

contro: Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson, Yvonne Sandberg-Fries, Hans-Peter Martin, Giovanni Procacci

risoluzione (insieme del testo)

contro: Giovanni Procacci

Relazione Junker — A5-0055/2004

emendamenti 21, 20, 23S, 8, 10, 12, 14

a favore: Giovanni Procacci

emendamento 30

a favore: Peder Wachtmeister

emendamento 23S

contro: Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain Esclopé

emendamento 14

contro: Marie-Hélène Gillig

risoluzione (insieme del testo)

contro: Giovanni Procacci

(La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 15.05)

PRESIDENZA: Gerhard SCHMID

Vicepresidente

12.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Astrid Thors ha comunicato di essere stata presente ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

13.   Composizione del Parlamento

Le competenti autorità spagnole hanno comunicato la nomina di Maria del Carmen Ortiz Rivas in sostituzione di Joan Colom i Naval, come deputato al Parlamento, con decorrenza 8 marzo 2004.

14.   Diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processo (discussione)

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sul diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processo [2003/2229(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Ole Andreasen

(A5-0107/2004)

Ole Andreasen illustra la sua relazione.

Interviene Christopher Patten (membro della Commissione).

Intervengono Sarah Ludford (relatore per parere della commissione LIBE), Cees Bremmer, a nome del gruppo PPE-DE, Jacques F. Poos, a nome del gruppo PSE, Marianne Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Mogens N.J. Camre, a nome del gruppo UEN, Charles Tannock, Michael Cashman, Matti Wuori, Proinsias De Rossa, Jean Lambert e Martine Roure.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.13 del PV del 10.03.2004.

15.   Processo di stabilizzazione e di associazione (partenariati europei) * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione [COM(2003) 684 — C5-0574/2003 — 2003/0267(CNS)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Joost Lagendijk

(A5-0112/2004)

Interviene Günther Verheugen (membro della Commissione).

Joost Lagendijk illustra la sua relazione.

Intervengono Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, Günther Verheugen e Johannes (Hannes) Swoboda su quest'ultimo intervento.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.3. del PV del 10.03.2004

16.   Gioventù europea (promozione degli organismi attivi) ***II — Istruzione e formazione (promozione degli organismi attivi) ***II — Cultura (promozione degli organismi attivi) ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù [15327/1/2003 — C5-0021/2004 — 2003/0113(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Christa Prets

(A5-0075/2004)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione [15334/1/2003 — C5-0022/2004 — 2003/0114(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Doris Pack

(A5-0076/2004)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura [15331/1/2003 — C5-0023/2004 — 2003/0115(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Ulpu Iivari

(A5-0077/2004)

Christa Prets presenta la raccomandazione per la seconda lettura (A5-0075/2004).

Doris Pack presenta la raccomandazione per la seconda lettura (A5-0076/2004).

Ulpu Iivari presenta la raccomandazione per la seconda lettura (A5-0077/2004).

Interviene Viviane Reding (membro della Commissione).

PRESIDENZA: José PACHECO PEREIRA

Vicepresidente

Intervengono Christopher J.P. Beazley, a nome del gruppo PPE-DE, Lissy Gröner, a nome del gruppo PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, a nome del gruppo ELDR, Roy Perry, Eurig Wyn e Theresa Zabell.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.6, punto 5.7 e punto 5.8 del PV del 10.03.2004.

(La seduta, sospesa alle 16.50 in attesa dell'ora fissata per il punto successivo all'ordine del giorno, è ripresa alle 17.00)

17.   Istruzione e formazione — La cittadinanza in azione (comunicazioni della Commissione)

Comunicazione della Commissione: La nuova generazione di programmi comunitari in materia di istruzione e formazione dopo il 2006 (COM(2004) 156)

Comunicazione della Commissione: Far sì che la cittadinanza diventi effettiva: promuovere la cultura e la diversità europee mediante programmi nei settori della gioventù, della cultura, dell'audiovisivo e della partecipazione civica (COM(2004) 0154)

Viviane Reding (membro della Commissione) fa le comunicazioni.

Intervengono Doris Pack, Christa Prets, Michel Rocard e Lissy Gröner per porre domande alle quali risponde Viviane Reding.

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

18.   Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B5-0066/2004).

Prima parte

Interrogazione 27 di Neil MacCormick: Possibile abuso di posizione dominante.

Franz Fischler (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Neil MacCormick e John Purvis.

L'interrogazione 28 decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 29 di Bill Newton Dunn: Situazione paritaria in tutta l'Unione per i sospetti accusati.

António Vitorino (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bill Newton Dunn e Neil MacCormick.

L'interrogazione 30 decade, poiché il suo autore è assente.

Seconda parte

Interrogazione 31 di Camilo Nogueira Román: Settore alieutico della Galizia e Agenzia europea per la gestione della pesca.

Franz Fischler risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Camilo Nogueira Román e Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

Interrogazione 32 di Paulo Casaca: Misure di emergenza per porre rimedio all'esaurimento delle risorse ittiche nelle acque delle Azzorre.

Franz Fischler risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Paulo Casaca.

Interrogazione 33 di María Izquierdo Rojo: Riconoscimento della realtà produttiva spagnola nella prossima OCM dell'olio di oliva.

Franz Fischler risponde all'interrogazione e alle domande complementari di María Izquierdo Rojo e Ioannis Patakis.

L'interrogazione 34 decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 35 di Carlos Lage: Utilizzazione di determinate denominazioni enologiche tradizionali da parte di paesi terzi.

Franz Fischler risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Carlos Lage.

Interrogazione 36 di Richard Howitt: Revisione di medio periodo del regime dello zucchero.

Franz Fischler risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Richard Howitt e Agnes Schierhuber.

Le interrogazioni 37 e 38 riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 39 di Marie Anne Isler Béguin: Perdite umane e finanziarie causate dall'inquinamento nell'UE allargata.

Margot Wallström (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Marie Anne Isler Béguin e Piia-Noora Kauppi.

Interrogazione 40 di María Luisa Bergaz Conesa: Linea elettrica a Redes, Parco naturale e riserva della biosfera (Asturie, Spagna).

Margot Wallström risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di María Luisa Bergaz Conesa.

L'interrogazione 41 decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 42 di Patricia McKenna: Lettere di messa in mora in materia di ambiente.

Margot Wallström risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Patricia McKenna e Caroline Lucas.

Interrogazione 43 di James (Jim) Fitzsimons: Conferenza ONU sul mutamento climatico.

Margot Wallström risponde all'interrogazione.

Interviene James (Jim) Fitzsimons.

Interrogazione 44 di Robert J.E. Evans: Trofei di caccia.

Margot Wallström risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Robert J.E. Evans, Patricia McKenna e Marie Anne Isler Béguin.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

L'ora delle interrogazioni riservata alla Commissione è chiusa.

(La seduta, sospesa alle 19.00, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

19.   Qualità dell'aria ambiente ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente [COM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Hans Kronberger

(A5-0047/2004)

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

Hans Kronberger illustra la sua relazione.

Intervengono Caroline F. Jackson, a nome del gruppo PPE-DE, Bernd Lange, a nome del gruppo PSE, Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Eija-Riitta Anneli Korhola, David Robert Bowe, Alexander de Roo, Riitta Myller e Margot Wallström.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.19 del PV del 20.04.2004

20.   Regimi di sostegno a favore degli agricoltori * — OCM nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [COM(2003) 698 — C5-0597/2003 — 2003/0278(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Joseph Daul

(A5-0123/2004).

Correlatori: Sergio Berlato, Vincenzo Lavarra, Xaver Mayer e María Rodríguez Ramos

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 [COM(2003) 698 — C5-0598/2003 — 2003/0279(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Vincenzo Lavarra

(A5-0106/2004)

Interviene Franz Fischler (membro della Commissione).

Joseph Daul (relatore), Sergio Berlato (correlatore) e Alejandro Cercas (in sostituzione del correlatore María Rodríguez Ramos) illustrano la relazione (A5-0123/2004).

Vincenzo Lavarra illustra la sua relazione (A5-0106/2004).

Intervengono: Xaver Mayer (correlatore A5-0123/2004), Francesco Fiori, a nome del gruppo PPE-DE, Giovanni Procacci, a nome del gruppo ELDR, Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, Salvador Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, Dominique F.C. Souchet, non iscritto, Encarnación Redondo Jiménez, María Izquierdo Rojo, Joan Vallvé, Ilda Figueiredo, Juan Manuel Ferrández Lezaun, Roberta Angelilli, María del Pilar Ayuso González, Gordon J. Adam, Luciana Sbarbati, Ioannis Patakis, Giacomo Santini, Eryl Margaret McNally, Kyösti Tapio Virrankoski e Franz Fischler.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.9 e punto 5.10 del PV del 10.03.2004.

21.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 342.370/OJME).

22.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.15.

Julian Priestley

Segretario generale

Gérard Onesta

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Celli, Cercas, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Flesch, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Markov, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortiz Rivas, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Osservatori

Bagó, Balsai, Bastys, Beneš, Biela, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Mihael Brejc, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Demetriou, Filipek, Gadzinowski, Galażewski, Germič, Giertych, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Grzyb, Gurmai, Holáň, Horvat, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kelemen, Klopotek, Klukowski, Konečná, Kósáné Kovács, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Lachnit, Lepper, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Lyżwiński, Macierewicz, Maldeikis, Manninger, Maštálka, Matsakis, Őry, Ouzký, Palečková, Pasternak, Pęczak, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Podobnik, Pospíšil, Protasiewicz, Rouček, Rutkowski, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szájer, Szczyglo, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Vadai, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Winiarczyk-Kossakowska, Wiśniowska, Wittbrodt, Żenkiewicz, Žiak


ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Rifiuti ***I

Relazione: GARGANI (A5-0117/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

2.   Solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ***I

Relazione: GARGANI (A5-0085/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

3.   Navigazione mercantile ***I

Relazione: GARGANI (A5-0086/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Participazione ai programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione *

Relazione: BERENGUER FUSTER (A5-0089/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Tutela degli interessi finanziari della Comunità ***I

Relazione: BÖSCH (A5-0087/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

Varie

L'em. 5 della commissione competente è volto ad aggiungere un nuovo considerando 7 bis.

6.   Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 (Sezione III)

Relazione: MULDER (A5-0059/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

7.   Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 (Sezione VIII, B)

Relazione: GILL (A5-0073/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Modifica dell'importo di riferimento finanziario del sesto programma quadro Euratom per tenere conto dell'allargamento *

Relazione: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0069/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

9.   Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di regolamenti) ***I

Relazione: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0066/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

10.   Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) ***I

Relazione: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0067/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

11.   Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) (II) ***I

Relazione: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0065/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

12.   Convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali *

Relazione: MATIKAINEN-KALLSTRÖM (A5-0100/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

13.   Titolo di soggiorno di breve durata *

Relazione: SØRENSEN (A5-0099/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

449,45,7

Richieste di votazione per appello nominale:

PPE-DE: votazione unica

14.   Personale Europol: 1. Statuto, 2 e 3. Stipendi, assegni familiari e indennità *

Relazione: TURCO (A5-0108/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: iniziativa

AN

54,411,43

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale:

Verts/ALE: iniziativa

15.   Miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario

Relazione: MacCORMICK (A5-0109/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

16.   Attentati biologici e chimici (sicurezza della salute)

Relazione: SCHMID (A5-0097/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

17.   Tutela dei dati

Relazione: CAPPATO (A5-0104/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

439,39,28

Richieste di votazione per appello nominale:

Verts/ALE votazione unica

18.   Diritti dei detenuti nell'Unione europea

Relazione: TURCO (A5-0094/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

439,49,20

Richieste di votazione per appello nominale:

PSE, Verts/ALE votazione unica

19.   DAPHNE II ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: GRÖNER (A5-0083/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-4

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

5

commissione

AN

+

452,7,47

Richieste di votazione per appello nominale

PSE em. 5

20.   Statuto e finanziamento dei partiti politici europei

Relazione: DIMITRAKOPOULOS (A5-0071/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazioni in blocco

2-3

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

5

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

art. 22

8

UEN

 

 

1

commissione

 

+

 

dopo l'art. 184

6

EDD + Dell'Alba

 

R

 

7

EDD + Dell'Alba

 

R

 

4

commissione

 

+

 

votazione: proposta di decisione (insieme)

 

+

 

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

em. 5

prima parte: insieme del testo tranne il paragrafo 5

seconda parte: tale paragrafo

21.   Ristrutturazione del regolamento interno del Parlamento europeo

Relazione: CORBETT (A5-0068/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazioni in blocco

1-3

5-8

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

4

commissione

AN

+

390,78,38

votazione: proposta di decisione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE em. 4

22.   Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti ***I

Relazione: PAULSEN (A5-0449/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

Blocco 1

139 emendamenti di 4 gruppi politici

VE

+

301,190,10

173

4 gruppi politici

vd

+

 

206

4 gruppi politici

vs

 

 

1

+

 

2

 

Blocco 2

54 emendamenti della commissione

 

 

2

commissione

vd

 

12

commissione

vd

 

13

commissione

vd

 

14

commissione

vd

 

15

commissione

vd

 

16

commissione

vd

 

17

commissione

vd

 

20

commissione

vd

 

21

commissione

 

 

28

commissione

vd

 

31

commissione

vd

 

33

commissione

vd

 

35

commissione

vd

 

37

commissione

vd

 

45

commissione

vd

 

53

commissione

vd

 

66

commissione

vd

 

67

commissione

vd

 

68

commissione

 

 

70

commissione

vd

 

71

commissione

vd

 

79

commissione

vd

 

5

commissione

 

+

 

60

commissione

vd

+

 

art. 5

147

ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE

 

+

 

82

PPE-DE

AN

204,299,9

art. 26, dopo il comma unico

83

PPE-DE

 

 

84

PPE-DE

 

 

85

PPE-DE

 

 

art. 28

175

ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE

 

+

 

51

commissione

 

 

86

PPE-DE

 

 

allegato 4

224

ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE

 

+

 

87

PPE-DE

 

 

cons. 32

81

PPE-DE

 

 

96

ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE

 

+

 

votazione: proposta modificata

VE

+

289,202,15

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

287,194,23


Blocco no 1 =

139 emendamenti di 4 gruppi politici (emendamenti da 88 a 95, da 97 a 146, da 148 a 174, da 176 a 223, da 225 a 227, 228/80 [identici] e 229)

Blocco no 2 =

76 emendamenti della commissione per l'ambiente (emendamenti da 1 a 4, da 6 a 50, da 52 a 59 e da 61 a 79)

Blocco no 3 =

2 emendamenti della commissione per l'ambiente (emendamenti 5 e 60)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE em. 82

ELDR votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE

em. 173 (blocco no 1)

 

emm. 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 28, 31, 33, 35, 37, 45, 53, 66, 67, 70, 71, 79 (blocco no 2)

 

em. 60 (blocco no 3)

Richieste di votazione per parti separate

ELDR

em. 206 (blocco no 1)

prima parte: insieme del testo tranne i termini «e possono includere ... diritto penale nazionale»

seconda parte: tali termini

23.   Proprietà intellettuale ***I

Relazione: FOURTOU (A5-0468/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

blocco 1

4 gruppi politici

 

+

 

blocco 2

commissione

 

 

art. 2

77

PPE + PSE + ELDR + UEN

VE

+

307,185,7

101=

106=

CAPPATO ea

GUE/NGL

 

 

55

Verts/ALE

 

 

13

commissione

 

 

art. 5

80

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

19

commissione

 

 

102=

107=

CAPPATO ea

GUE/NGL

 

 

art. 7

103=

108=

CAPPATO ea

GUE/NGL

AN

156,346,8

82

PPE + PSE + ELDR + UEN

VE

+

375,121,3

24-26

commissione

 

 

art. 8

104 S =

109 S =

CAPPATO ea

GUE/NGL

AN

137,352,22

83

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

27

commissione

 

 

113

EDD

AN

 

art. 9

84

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

29

commissione

 

 

105 =

110 =

CAPPATO ea

GUE/NGL

 

 

art. 10, dopo il § 5

111

EDD

AN

165,343,10

cons. 13

53

Verts/ALE

AN

193,310,12

58

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

5

commissione

 

 

dopo il cons. 13

54

Verts/ALE

vs/AN

 

 

1

198,305,11

2

 

59

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

dopo il cons. 22

112

EDD

 

 

votazione: proposta modificata

AN

+

339,144,38

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

330,151,39


Blocco 1 =

38 emendamenti di 4 gruppi politici (emendamenti 56, 57, da 60 a 76, 78, 79, 81, da 85 a 100)

Blocco 2 =

44 emendamenti della commissione giuridica (emendamenti da1 a 4, da 6 a 12, da 14 a 18, da 20 a 23, 28, da 30 a 52)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm. 104, 53, 103, 111, 54

Verts/ALE em. 53, proposta modificata e voto finale

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

em. 54

prima parte: insieme del testo ad eccezione dei termini «per atti commessi ... diretti o indiretti»

seconda parte: tali termini

24.   Compatibilità elettromagnetica ***I

Relazione: BERENGUER FUSTER (A5-0113/004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-15

17-26

30

32-36

38

commissione

 

+

 

art. 7

39

PSE

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Gli emendamenti 16, 27, 28, 29, 31 e 37 sono stati annullati.

25.   Inquinamento provocato dai motori alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto ***I

Relazione: LANGE (A5-0057/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1

3

6-7

9

11

commissione

 

+

 

art. 2, dopo il § 9

13

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

4

commissione

 

 

art. 1, § 3, lettere a) e b)

14

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

5

commissione

 

 

dopo l'art. 4

15

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

8

commissione

 

 

art. 7, dopo il § 1

16

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

10

commissione

 

 

art. 8

17

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

dopo il cons. 15

12

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

2

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

26.   Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti *

Relazione: OOSTLANDER (A5-0095/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 1

1

Verts/ALE

AN

+

261,242,7

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE em. 1

27.   Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne *

Relazione: VON BOETTICHER (A5-0093/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-52

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

28.   Conciliare vita professionale, familiare e privata

Relazione: BASTOS (A5-0092/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 3

8

PSE

AN

+

241,222,48

§ 7

 

testo originale

AN

+

470,20,14

§ 8

9

ELDR

 

 

§ 13

10S

ELDR

 

 

§ 15

11

ELDR

 

 

§ 16

12

ELDR

 

 

§ 17

13

ELDR

 

 

§ 18

14

ELDR

 

 

§ 20

15S

ELDR

 

 

§ 21

4

GUE/NGL

 

 

16

ELDR

 

 

§ 26

17

ELDR

 

 

dopo il § 29

5

GUE/NGL

AN

169,321,21

§ 30

6

GUE/NGL

 

 

§ 31

18

ELDR

 

 

dopo il visto 9

7

PPE-DE + PSE

 

+

 

dopo il visto 11

1

UEN

VE

+

305,199,7

cons. G

2S

UEN

AN

+

353,143,13

cons. K

3

UEN

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

424,51,37

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm. 8, 5, 2, votazione finale

PSE § 7, votazione finale

29.   Situazione delle donne di gruppi minoritari nell'Unione

Relazione: MARTÍNEZ OROZCO (A5-0102/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 13

 

testo originale

vd

+

 

§ 14, trattino 1

1

PPE-DE

 

 

§ 14, trattino 2

 

testo originale

vd

+

 

§ 14, trattino 4

 

testo originale

vd

+

 

§ 14, trattino 5

 

testo originale

vd

+

 

§ 14, trattino 8

2

PPE-DE

 

 

§ 16

3

PPE-DE

 

 

5

PSE

 

+

 

§ 20

4

PPE-DE

 

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

311,38,156

Richieste di votazione per appello nominale

PSE votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE §§ 13, 14 (trattino 2), 14 (trattino 4), 14 (trattino 5)

30.   Popolazione e sviluppo

Relazione: JUNKER (A5-0055/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 4

31

UEN

 

 

dopo il § 4

28

UEN

 

 

§ 6

15

PPE-DE

 

 

§ 7

16

PPE-DE

 

 

§ 8

17

PPE-DE

 

 

dopo il § 9

5

PSE

 

+

 

§ 10

 

testo originale

vd

+

 

dopo il § 10

26

GUE/NGL

 

+

 

§ 11

18

PPE-DE

 

 

§ 13

19

PPE-DE

 

+

 

§ 17

 

testo originale

vd

+

 

§ 20

21

PPE-DE

AN

186,305,16

30

UEN

AN

215,285,3

20

PPE-DE

AN

207,281,18

dopo il § 21

4

PSE

 

+

 

§ 23

 

testo originale

vd

+

 

§ 24

24

Verts/ALE + ea

 

+

 

§ 25

25

Verts/ALE + ea

 

+

 

dopo il § 25

22

PPE-DE

 

+

 

§ 26

23S

PPE-DE

AN

228,277,3

visto 12

6

PPE-DE

 

 

dopo il visto 15

27

UEN

 

 

dopo il visto 29

1

PSE

 

+

 

dopo il cons C

29

UEN

 

 

cons. D

 

testo originale

vd

+

 

cons. E

7

PPE-DE

 

 

cons. K

8

PPE-DE

AN

210,283,11

cons. L

9

PPE-DE

 

 

cons. Q

10

PPE-DE

AN

217,277,11

dopo il cons. R

11

PPE-DE

 

+

 

dopo il cons. Y

12

PPE-DE

AN

210,284,12

cons. Z

13

PPE-DE

VE

+

256,173,72

cons. AB

14

PPE-DE

AN

210,286,8

cons. AC

2

PSE

 

+

 

dopo il cons. AC

3

PSE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

287,196,13

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm. 20, 21, votazione finale

PSE emm. 30, 20, 21, 23S, 8, 10, 12, 14, voto finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE § 10

UEN cons. D, §§ 10, 17, 23

31.   Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria

3a Relazione: MEDINA ORTEGA (A5-0118/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Sörensen A5-0099/2004

Risoluzione

Favorevoli: 449

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 45

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Sturdy, Twinn, Villiers

Astensioni: 7

NI: Beysen, Borghezio, Mennea, Speroni

UEN: Caullery, Segni, Thomas-Mauro

Relazione Turco A5-0108/2004

Testo

Favorevoli: 54

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere

PPE-DE: Ferri, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Naranjo Escobar, Oreja Arburúa, Salafranca Sánchez-Neyra, Vidal-Quadras Roca, Zabell

UEN: Andrews, Camre, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Ribeiro e Castro

Contrari: 411

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Kaufmann, Patakis

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Speroni, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gargani, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Menrad, Mombaur, Morillon, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 43

EDD: Abitbol, Kuntz

GUE/NGL: Puerta

NI: Berthu, Kronberger, Souchet

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

Relazione Cappato A5-0104/2004

Risoluzione

Favorevoli: 439

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 39

EDD: Belder, Blokland, van Dam

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Descamps, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

Astensioni: 28

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Beazley

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Relazione Turco A5-0094/2004

Risoluzione

Favorevoli: 439

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 49

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Borghezio, Speroni

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 20

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Beazley

UEN: Queiró

Raccomandazione Gröner A5-0083/2004

Emendamento 5

Favorevoli: 452

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 7

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse

Astensioni: 47

EDD: Bernié, Booth, Mathieu, Titford

GUE/NGL: Patakis

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

Relazione Corbett A5-0068/2004

Emendamento 4

Favorevoli: 390

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Caudron, Naïr

NI: Beysen, Borghezio, Mennea, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Contrari: 78

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Krarup, Manisco, Markov, Patakis, Scarbonchi

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Stirbois, Turco

PPE-DE: Deva, De Veyrac, Goodwill, Maat, Schleicher, Tannock

PSE: Dehousse, Miguélez Ramos

UEN: Marchiani, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 38

EDD: Booth, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Davies

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Eriksson, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Meijer, Modrow, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet

PSE: Berger, Dhaene, Mendiluce Pereiro, Scheele

Relazione Paulsen A5-0449/2003

Emendamento 82

Favorevoli: 204

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Fiebiger

NI: Beysen, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zimmerling, Zissener

PSE: Berès, Görlach, Kindermann, Marinho

UEN: Andrews, Fitzsimons, Hyland, Queiró

Verts/ALE: Wyn

Contrari: 299

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Sacrédeus, Stenmarck, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 9

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Pannella, Turco

Relazione Paulsen A5-0449/2003

Risoluzione

Favorevoli: 287

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Ebner, Grönfeldt Bergman, Hortefeux, Maat, Oomen-Ruijten, Sacrédeus, Stenmarck, Trakatellis, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Poli Bortone, Segni

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 194

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Goebbels

UEN: Caullery, Marchiani, Queiró

Astensioni: 23

EDD: Bonde, Kuntz, Sandbæk

GUE/NGL: Patakis

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Pannella, Stirbois, Turco

PPE-DE: Flemming

PSE: Dehousse, Görlach, Kindermann

UEN: Camre, Pasqua, Ribeiro e Castro

Relazione Fourtou A5-0468/2003

Emendamenti 103 e 108

Favorevoli: 156

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Monsonís Domingo, Plooij-van Gorsel, Rutelli, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Stirbois, Turco

PPE-DE: Korhola, Lulling, Matikainen-Kallström, Suominen, Vatanen, Vlasto, Wijkman

PSE: van den Berg, Berger, van den Burg, Carrilho, Casaca, Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Fava, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miranda de Lage, Napoletano, Paciotti, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Scheele, Sornosa Martínez, Swiebel, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Poli Bortone, Queiró, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 346

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Astensioni: 8

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog

NI: Gollnisch

UEN: Camre, Ribeiro e Castro

Relazione Fourtou A5-0468/2003

Emendamenti 104 e 109

Favorevoli: 137

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Monsonís Domingo, Plooij-van Gorsel, Rutelli, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Korhola, Lulling, Matikainen-Kallström, Suominen, Vatanen, Wijkman

PSE: van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carrilho, Casaca, Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Ettl, Fava, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Marinho, Mendiluce Pereiro, Napoletano, Paciotti, Prets, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Swiebel, Swoboda, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Poli Bortone, Queiró, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 352

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Boselli, Bowe, Campos, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Astensioni: 22

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Raschhofer, Stirbois

PSE: Zimeray

UEN: Camre

Relazione Fourtou A5-0468/2003

Emendamento 111

Favorevoli: 165

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Plooij-van Gorsel, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Speroni, Turco

PPE-DE: Korhola, Matikainen-Kallström, Suominen, Vatanen

PSE: Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, van Hulten, Imbeni, Lalumière, Lavarra, Marinho, Mendiluce Pereiro, Napoletano, Paciotti, Pittella, Poignant, Prets, Rocard, Roure, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Wiersma, Zimeray, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 343

EDD: Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Boselli, Bowe, Cashman, Ceyhun, Corbett, Díez González, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 10

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog, Puerta

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Jarzembowski, Lisi

UEN: Camre

Relazione Fourtou A5-0468/2003

Emendamento 53

Favorevoli: 193

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Plooij-van Gorsel, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Stirbois, Turco

PPE-DE: Doorn, Ferri, Karas, Korhola, Matikainen-Kallström, Rack, Rübig, Schierhuber, Suominen, Vatanen, Zappalà

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Mendiluce Pereiro, Müller, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 310

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Boselli, Bowe, Cashman, Corbey, Díez González, Evans Robert J.E., Färm, Gill, Glante, Goebbels, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poos, Read, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 12

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog

NI: Martin Hans-Peter

UEN: Camre, Nobilia, Turchi

Relazione Fourtou A5-0468/2003

Emendamento 54, prima parte

Favorevoli: 198

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, Clegg, Plooij-van Gorsel, Rutelli, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Stirbois, Turco

PPE-DE: Doorn, Karas, Korhola, Matikainen-Kallström, Pronk, Rack, Rübig, Schierhuber, Vatanen

PSE: Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Müller, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Swiebel, Swoboda, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zrihen

UEN: Berlato, Muscardini, Poli Bortone, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 305

EDD: Kuntz

ELDR: Andreasen, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Boselli, Bowe, Cashman, Corbey, Díez González, Evans Robert J.E., Färm, Gill, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Pérez Royo, Poos, Rapkay, Read, Rothley, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 11

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog

NI: Martin Hans-Peter, Mennea

UEN: Bigliardo, Camre, Nobilia, Turchi

Relazione Fourtou A5-0468/2003

Proposta Commissione

Favorevoli: 339

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse, Herzog, Jové Peres, Puerta

NI: Beysen, Borghezio, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Boselli, Bowe, Campos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fruteau, Garot, Gill, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Contrari: 144

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, Clegg, Malmström, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Schmidt, Thors

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Kaufmann, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Korhola, Matikainen-Kallström, Schierhuber, Vatanen

PSE: van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carraro, Carrilho, Ceyhun, Dehousse, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Gebhardt, Goebbels, Görlach, Haug, van Hulten, Imbeni, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Lavarra, Leinen, Mendiluce Pereiro, Müller, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Scheele, Schulz, Swiebel, Swoboda, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 38

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Vallvé, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Brie, Caudron, Koulourianos, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Martin Hans-Peter, Stirbois

PPE-DE: Lisi, Suominen, Wijkman

PSE: Roth-Behrendt, dos Santos, Savary

UEN: Camre

Relazione Fourtou A5-0468/2003

Risoluzione

Favorevoli: 330

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse, Herzog, Puerta

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Boselli, Bowe, Campos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Díez González, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fruteau, Garot, Gill, Gillig, Glante, Guy-Quint, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Contrari: 151

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, Clegg, Malmström, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Schmidt, Thors

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Blak, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Kaufmann, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Deva, Florenz, Korhola, Matikainen-Kallström, Schierhuber, Wijkman

PSE: van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carraro, Carrilho, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Gebhardt, Goebbels, Görlach, Haug, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Leinen, Mendiluce Pereiro, Moraes, Müller, Napoletano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schulz, Soares, Swiebel, Swoboda, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 39

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, van den Bos, Vallvé, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Jové Peres, Koulourianos, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Martin Hans-Peter, Stirbois

PPE-DE: Lisi, Marini, Suominen

PSE: Gröner, Roth-Behrendt, Sousa Pinto

Relazione Oostlander A5-0095/2004

Emendamento 1

Favorevoli: 261

EDD: Andersen, Bonde, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Mantovani, Mauro, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 242

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Pérez Royo, Sandberg-Fries, Theorin

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 7

EDD: Booth, Farage, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Eriksson

PSE: Dehousse, Hänsch

Relazione Bastos A5-0092/2004

Emendamento 8

Favorevoli: 241

ELDR: Plooij-van Gorsel, Sanders-ten Holte

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Berend, von Boetticher, Gutiérrez-Cortines, Mombaur, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 222

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Poli Bortone, Segni, Turchi

Astensioni: 48

EDD: Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Turco

PPE-DE: Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Van Lancker

Relazione Bastos A5-0092/2004

Paragrafo 7

Favorevoli: 470

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 20

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Garaud, Mennea

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Mantovani, Stenmarck, Wachtmeister

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Poli Bortone, Segni

Astensioni: 14

EDD: Saint-Josse

GUE/NGL: Patakis

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Pannella, Stirbois, Turco

PSE: Dehousse

Relazione Bastos A5-0092/2004

Emendamento 5

Favorevoli: 169

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: McMillan-Scott

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, Malliori, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 321

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Bowe, Carraro, Carrilho, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Fava, Fruteau, Gillig, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Hume, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Morgan, Müller, Paciotti, Poignant, Poos, Read, Rocard, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Trentin, Tsatsos, Vattimo, Veltroni, Volcic, Zimeray, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 21

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PSE: Van Lancker

UEN: Camre

Relazione Bastos A5-0092/2004

Emendamento 2

Favorevoli: 353

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: André-Léonard, Rutelli

GUE/NGL: Herzog

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 143

EDD: Andersen, Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Bremmer, Maat, Martens, Oomen-Ruijten, Thyssen, Wijkman

PSE: Andersson, Dehousse, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Gillig, Gröner, Guy-Quint, Junker, Lund, Marinho, Miguélez Ramos, Roure, Swiebel, Theorin, Van Lancker, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 13

EDD: Bernié, Butel, Esclopé

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström, Suominen

Relazione Bastos A5-0092/2004

Risoluzione

Favorevoli: 424

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Rutelli

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kastler, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 51

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Fatuzzo, Grönfeldt Bergman, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Swiebel

Astensioni: 37

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Ainardi, Fiebiger, Krarup, Patakis, Sjöstedt

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Callanan, Fiori, Jeggle, Keppelhoff-Wiechert, Lulling, Nicholson, Posselt, Radwan

PSE: Dehousse, Gillig, Guy-Quint, Lund, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre

Relazione Valenciano Martinez-Orozco A5-0102/2004

Risoluzione

Favorevoli: 311

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: André-Léonard, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Speroni, Turco

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bodrato, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Cocilovo, Corrie, Deprez, Deva, Dover, Elles, Ferri, Gargani, Goodwill, Harbour, Inglewood, Jackson, Khanbhai, McMillan-Scott, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, van Velzen

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 38

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Busk, Davies, Riis-Jørgensen, Sørensen

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Berend, von Boetticher, Ferber, Florenz, Foster, Goepel, Gomolka, Helmer, Jarzembowski, Klamt, Koch, Langen, Lechner, Mayer Xaver, Menrad, Nassauer, Oostlander, Posselt, Radwan, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Schleicher, Schwaiger, Sommer, Wieland, Zimmerling, Zissener

Astensioni: 156

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Patakis

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà

UEN: Andrews, Caullery, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 21

Favorevoli: 186

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Calò

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Duin

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Muscardini, Poli Bortone, Turchi

Contrari: 305

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Balfe, Decourrière, Matikainen-Kallström, Posselt, Schaffner, Smet, Sudre, Thyssen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 16

EDD: Booth, Titford

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Descamps, Grönfeldt Bergman, Hermange, Lamassoure, Martin Hugues, Rack, Rübig, Scallon, Stenmarck, Suominen, Wachtmeister

UEN: Thomas-Mauro

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 30

Favorevoli: 215

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, van Dam, Kuntz, Titford

ELDR: Calò

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Leinen, Soares

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 285

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Jarzembowski, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Schaffner, de Veyrinas, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 3

PPE-DE: Suominen

UEN: Caullery, Pasqua

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 20

Favorevoli: 207

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Calò

NI: Beysen, Borghezio, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 281

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Hyland, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 18

EDD: Booth, Titford

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Lamassoure, Posselt, Rack, Rübig, Scallon, Suominen

UEN: Camre

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 23

Favorevoli: 228

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz

ELDR: Calò

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 277

EDD: Andersen, Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 3

EDD: Titford

NI: Souchet

PSE: Dehousse

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 8

Favorevoli: 210

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Miguélez Ramos

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 283

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Schaffner, Suominen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 11

EDD: Booth, Titford

ELDR: Calò

NI: Borghezio, de La Perriere, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Posselt, Rack, Rübig, Scallon

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 10

Favorevoli: 217

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 277

EDD: Andersen, Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström, Suominen, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 11

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Titford

ELDR: Calò

GUE/NGL: Patakis

PPE-DE: Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Scallon

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 12

Favorevoli: 210

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 284

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström, Schaffner, Suominen, de Veyrinas, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 12

EDD: Abitbol, Booth, Titford

ELDR: Calò

GUE/NGL: Patakis

NI: de La Perriere

PPE-DE: Martin Hugues, Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Scallon

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 14

Favorevoli: 210

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Gillig

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 286

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Schaffner, Suominen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 8

EDD: Abitbol, Booth, Titford

ELDR: Calò

PPE-DE: Posselt, Rack, Rübig, Scallon

Relazione Junker A5-0055/2004

Risoluzione

Favorevoli: 287

EDD: Andersen, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Gargani, Grönfeldt Bergman, Jackson, Matikainen-Kallström, Nisticò, Schaffner, Stenmarck, Sumberg, Tannock, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 196

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Calò

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Marinho

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 13

EDD: Abitbol, Booth, Titford

PPE-DE: Cornillet, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Grosch, Maat, Oomen-Ruijten, Trakatellis, de Veyrinas, Vlasto


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2004)0123

Rifiuti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (versione codificata) (COM(2003) 731 — C5-0577/2003 — 2003/0283(COD))

(Procedura di codecisione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 731) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0577/2003),

visti gli articoli 67, 89 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0117/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0124

Solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (Versione codificata) (COM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD))

(Procedura di codecisione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 467) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0364/2003),

visti gli articoli 67, 89 e 158, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0085/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0125

Attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile (Versione codificata) (COM(2003) 732 — C5-0578/2003 — 2003/0285(COD))

(Procedura di codecisione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 732) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0578/2003),

visti gli articoli 67, 89 e 158, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0086/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0126

Gare di appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1267/1999 del Consiglio per consentire ai paesi oggetto del processo di stabilizzazione e di associazione di partecipare alle gare di appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione (COM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 793) (1),

visto l'articolo 181 bis, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0049/2004),

visti gli articoli 67 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0089/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0127

Tutela degli interessi finanziari della Comunità ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (COM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 278) (1),

visto il parere n. 8/2003 della Corte dei conti delle Comunità europee (2),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 280, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0312/2003),

visto l'articolo 112 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3),

vista la dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2003 sui programmi che sono adottati con la procedura di codecisione (4),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i bilanci (A5-0087/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con il massimale delle rubriche 3 e 5 delle prospettive finanziarie 2000-2006;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

chiede inoltre che in caso di eventuali rinnovi del programma d'azione dopo il 2006 gli obiettivi dello stesso, in conformità del parere della Corte dei conti delle Comunità europee, debbano essere definiti più chiaramente e quantificabili meglio allo scopo di facilitarne la valutazione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 318 del 30.12.2003, pag. 5.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  P5_TA(2003)0588.

P5_TC1-COD(2003)0152

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. . . ./2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma «HERCULE»)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e gli Stati membri si prefiggono di combattere la frode e qualsiasi altra attività illegale che lede gli interessi finanziari della Comunità. Si rivela necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili per realizzare quest'obiettivo, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio attuale delle responsabilità tra il livello nazionale ed il livello comunitario.

(2)

Le azioni aventi in particolare lo scopo di informare meglio, effettuare studi, svolgere attività di formazione o prevedere un'assistenza tecnica o scientifica nel settore della lotta antifrode contribuiscono sensibilmente al miglioramento della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

(3)

È opportuno pertanto promuovere azioni in questo settore nonché sostenere gli organismi attivi in quest'ultimo mediante l'erogazione di sovvenzioni di funzionamento. Le esperienze già acquisite dimostrano l'utilità, riguardo alle attività di promozione intraprese a livello nazionale, di prevedere un sostegno a livello comunitario.

(4)

Il sostegno ad organismi ed azioni è stato dato fino al 2003 a carico di crediti iscritti nelle linee di bilancio A03600 e A03010 «Conferenze, congressi e riunioni connessi alle attività delle associazioni di giuristi europei per la tutela degli interessi finanziari della Comunità», e nella linea B5-910 «Azioni generali di lotta contro la frode» del bilancio generale dell'Unione europea.

(5)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), prescrive, all'articolo 112, condizioni rigorose per la concessione di un aiuto finanziario alle azioni già avviate, che sono specificate nell'atto giuridico di base.

(6)

È opportuno pertanto adottare tale atto di base affinché siano razionalizzate e completate tutte le misure di sostegno esistenti mediante l'adozione della presente decisione, che istituisce un programma d'azione comunitaria strutturato, specifico e pluridisciplinare protratto nel tempo.

(7)

Occorre che il presente programma sia aperto all'insieme degli Stati membri e dei paesi vicini, considerando l'importanza di garantire una tutela effettiva ed equivalente degli interessi finanziari della Comunità al di là dei soli Stati membri.

(8)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, a provvedere a un'entrata in vigore di tale atto di base a decorrere dall'esercizio 2004.

(9)

Occorre anche tenere conto della specificità precipua particolare degli organismi attivi nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità nello stabilire le modalità di concessione del sostegno.

(10)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4).

(11)

È necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione intermedia dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sull'esecuzione del presente programma e una relazione finale di detto ufficio sul conseguimento degli obiettivi del suddetto programma.

(12)

La presente decisione rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

(13)

La presente decisione non pregiudica le sovvenzioni assegnate nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità sulla base di programmi riguardanti l'azione repressiva giudiziaria,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1.   La presente decisione stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità. Il programma è denominato programma HERCULE.

2.   Il programma mira a contribuire alla tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante la promozione di azioni ed il sostegno di organismi secondo i criteri generali che figurano nell'allegato e precisati in ciascun programma annuale di sovvenzione. Esso tiene conto degli aspetti transnazionali e pluridisciplinari. Si preoccupa, in modo prioritario, di assicurare la convergenza del contenuto delle azioni per provvedere, sulla base di una riflessione sulle migliori pratiche, ad una tutela effettiva ed equivalente, pur rispettando le particolarità delle tradizioni di ogni Stato membro.

Articolo 2

Accesso al programma

1.   Per beneficiare di una sovvenzione comunitaria a favore di un'azione nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, il beneficiario di tale sovvenzione deve rispettare le disposizioni che figurano nell'allegato. L'azione deve essere conforme ai principi che sottendono l'attività comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità e tenere conto dei criteri specifici fissati negli inviti a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma annuale di sovvenzioni, che specifica i criteri generali contenuti nell'allegato.

2.   Per potere beneficiare di una sovvenzione comunitaria al funzionamento a favore del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, l'organismo in questione deve rispettare i criteri generali contenuti nell'allegato.

3.   Le richieste di sovvenzioni comunitarie di funzionamento devono contenere tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa selezionare i beneficiari alla luce di aspetti come:

il tipo di organismo,

le misure di protezione degli interessi finanziari della Comunità,

i costi previsti per l'attuazione delle misure,

tutti i criteri di cui al punto 4 dell'allegato.

Articolo 3

Partecipazione di paesi non membri della Comunità

Oltre a quelli aventi sede negli Stati membri, la partecipazione al programma d'azione comunitaria è aperta ai beneficiari ed agli organismi che hanno sede:

a)

nei paesi in via d'adesione che il 16 aprile 2003 hanno firmato il trattato di adesione;

b)

nei paesi dell'EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

c)

in Bulgaria e in Romania, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei consigli di associazione rispettivi;

d)

in Turchia, attenendosi al criterio che le condizioni di partecipazione sono stabilite a norma della decisione 2002/179/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (5):

Articolo 4

Selezione dei beneficiari

1.   Il programma copre un tipo di procedura di assegnazione mediante un invito a presentare proposte per tutti i beneficiari.

2.   Gli organismi beneficiari delle sovvenzioni destinate ad azioni sono selezionati mediante un invito a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma di sovvenzioni annuale, che specifica i criteri generali contenuti nell'allegato. Per la concessione di una sovvenzione per un'azione che entra nel quadro del presente programma si applicano i criteri generali precisati nell'allegato.

3.   La selezione degli organismi beneficiari di sovvenzioni al funzionamento deve essere svolta mediante un invito a presentare proposte. Per la concessione di una sovvenzione al funzionamento a favore del programma di lavoro permanente di un organismo beneficiario si applicano i criteri generali che figurano nell'allegato. Sulla base dell'invito a presentare proposte la Commissione decide ai sensi dell'articolo 116 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 l'elenco degli organismi beneficiari e l'ammontare assegnato.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

1.   La sovvenzione destinata ad azioni non può finanziare la totalità dei costi. L'importo di una sovvenzione per un'azione concessa ai sensi del presente programma non può superare i seguenti tassi:

a)

il 50% dei costi ammissibili per il sostegno tecnico;

b)

l'80% dei costi ammissibili per la formazione, la promozione dello scambio di personale specializzato e l'organizzazione di seminari e conferenze, a condizione che si tratti dei beneficiari di cui al punto 2, primo trattino dell'allegato;

c)

il 90% dei costi ammissibili per l'organizzazione di seminari, conferenze o altre manifestazioni, a condizione che si tratti dei beneficiari di cui al punto 2, secondo e terzo trattino dell'allegato.

2.   L'importo di una sovvenzione al funzionamento assegnata ai sensi del presente programma non può superare il 70% dei costi ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è assegnata.

Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) 1605/2002, la sovvenzione al funzionamento così assegnata, in caso di rinnovo, ha carattere degressivo. In caso di concessione di una sovvenzione ad un organismo che ha già beneficiato l'anno precedente di una sovvenzione al funzionamento, la nuova sovvenzione corrisponde ad una percentuale di cofinanziamento comunitario inferiore di almeno 10 punti alla percentuale di cofinanziamento comunitario cui corrispondeva la sovvenzione dell'anno precedente.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.   Il presente programma inizia il 1o gennaio 2004 e termina il 31 dicembre 2006.

2.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo 2004-2006, è di 11 775 000 EUR.

3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Controllo e valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

entro il 30 giugno 2006 una relazione dell'OLAF sull'attuazione del presente programma e sull'opportunità del suo proseguimento;

b)

entro il 31 dicembre 2007 una relazione dell'OLAF sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma. In detta relazione, che si basa sui risultati conseguiti dai beneficiari delle sovvenzioni, si procede in particolare a una valutazione dell'efficienza con cui essi operano alla luce del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e all'allegato.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 318 del 30.12.2003, pag. 5.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, con rettifica nella GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

(4)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(5)  GU L 61 del 2.3.2002, pag. 27.

ALLEGATO

1.   ATTIVITÀ SOVVENZIONATE

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 consiste nel rafforzare l'azione comunitaria nel settore della prevenzione e della lotta alla frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, promuovendo le azioni in questo settore e il funzionamento degli enti che operano in quest'ultimo.

Le azioni suscettibili di contribuire al rafforzamento ed all'efficacia dell'attività comunitaria, ai sensi dell'articolo 2, sono in particolare le seguenti:

organizzazione di seminari e conferenze;

promozione di studi scientifici e di dibattiti sulle politiche comunitarie nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità;

coordinamento delle attività che riguardano la tutela degli interessi finanziari della Comunità;

formazione e sensibilizzazione;

promozione dello scambio di personale specializzato;

divulgazione di conoscenze scientifiche che riguardano l'azione comunitaria;

sviluppo e messa a disposizione di strumenti informatici specifici;

assistenza tecnica;

promozione e rafforzamento dello scambio di dati.

2.   REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOVVENZIONATE

Le attività realizzate dai soggetti che possono ricevere una sovvenzione comunitaria ai sensi del programma sono rappresentate in particolare da azioni orientate al rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari e che perseguono obiettivi d'interesse generale europeo in questo settore o obiettivi che si iscrivono nel quadro della politica dell'Unione europea in materia.

Ai sensi dell'articolo 2 gli enti che hanno accesso al programma sono:

ogni amministrazione nazionale o regionale di uno Stato membro o di un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuova il rafforzamento dell'azione della Comunità nel settore della tutela degli interessi finanziari comunitari;

tutti gli istituti di ricerca e d'insegnamento, dotati di personalità giuridica da almeno un anno, situati ed attivi in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuovono il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari;

ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica da almeno un anno e legalmente costituito in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuove il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari.

Una sovvenzione annuale al funzionamento può essere accordata per sostenere la realizzazione delle attività permanenti di uno degli enti sopra indicati.

3.   SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Gli organismi beneficiari di una sovvenzione per un'azione o di una sovvenzione di funzionamento di cui al punto 2 sono scelti mediante inviti a presentare proposte.

4.   CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

Le domande di sovvenzione per azioni o, se del caso, di sovvenzioni al funzionamento, sono valutate secondo i seguenti criteri:

la concordanza dell'azione proposta con gli obiettivi del presente programma;

la complementarità dell'azione proposta con altre attività sovvenzionate;

la fattibilità dell'azione proposta, cioè le possibilità concrete di realizzazione con i mezzi proposti;

la proporzionalità tra costi e benefici dell'azione proposta;

il valore aggiunto dell'attività proposta;

l'ambito dei destinatari dell'azione proposta;

gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari dell'azione proposta;

la dimensione geografica dell'attività proposta.

5.   COSTI AMMISSIBILI

Ai sensi del punto 2, per la determinazione dell'ammontare della sovvenzione sono presi in considerazione solo i costi ammissibili necessari per la corretta realizzazione dell'azione considerata.

Sono altresì ammissibili i costi legati alla partecipazione di rappresentanti dei paesi dei Balcani coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale (1) e determinati paesi della Comunità di Stati indipendenti (2).

6.   CONTROLLI E AUDIT

6.1.   Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il quale questa è stata accordata, in particolare i conti sottoposti a revisione, per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento finale. Il beneficiario di una sovvenzione provvede a che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei membri siano messi a disposizione della Commissione.

6.2.   La Commissione, sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo che è stato fatto della sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione e per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, i risultati degli audit potranno dare luogo a decisioni di recupero della Commissione.

6.3.   Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un accesso appropriato, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per effettuare gli audit.

6.4.   La Corte dei conti e l'OLAF dispongono degli stessi diritti dei soggetti di cui al punto 6.3, in particolare del diritto d'accesso.

6.5.   Inoltre, per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità, la Commissione effettua controlli e audit in loco nel quadro del programma, ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3). Se necessario, l'OLAF effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

7.   GESTIONE DEL PROGRAMMA

In base ad un'analisi in termini di rapporto costi/efficacia, la Commissione può ricorrere ad esperti e attuare qualsiasi altra forma d'assistenza tecnica ed amministrativa che non implichi l'esercizio di potestà pubbliche, in subappalto nell'ambito dei contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre, può finanziare studi ed organizzare riunioni di esperti, suscettibili di facilitare l'attuazione del programma, ed intraprendere azioni d'informazione, di pubblicazione e di diffusione, direttamente legate al conseguimento dell'obiettivo del programma.


(1)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Serbia e Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Croazia.

(2)  Bielorussia, Repubblica moldava, Federazione russa, Ucraina.

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

P5_TA(2004)0128

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 (Sezione III — Commissione) per l'esercizio finanziario 2004 (06696/2004 — C5-0108/2004 — 2004/2009(BUD))

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e in particolare gli articoli 37 e 38 (1),

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, quale adottato in via definitiva il 18 dicembre 2003 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3),

visto l'articolo 28 dell'Atto concernente le condizioni di accesso della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nonché gli adeguamenti ai trattati su cui si basa l'Unione europea (4),

viste le dichiarazioni sulla procedura di bilancio 2004 (5) e sul bilancio UE-25 (6) adottate alle riunioni di conciliazione per il bilancio del 16 luglio 2003 e del 24 novembre 2003 tra il Parlamento europeo e il Consiglio,

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 1/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 presentato dalla Commissione il 3 febbraio 2004 (SEC(2004) 105),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 stabilito dal Consiglio il 26 febbraio 2004 (06696/2004 — C5-0108/2004),

visti l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0059/2004),

A.

considerando che secondo l'articolo 28 del trattato di adesione, il bilancio 2004 è adeguato per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri mediante un bilancio rettificativo che entrerà il vigore il 1o maggio 2004,

B.

considerando che nella riunione di conciliazione per il bilancio del 16 luglio 2003 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto sul fatto che gli importi iscritti nei documenti di bilancio per gli attuali 15 Stati membri (UE-15) e quelli per l'Unione ampliata (UE-25) costituiscono entrambi parte della procedura di bilancio,

C.

considerando che la Commissione ha proposto importi per l'UE-25 nel progetto preliminare di bilancio 2004, pur includendo per ciascuna linea di bilancio l'importo proposto per l'UE-15,

D.

considerando che il Consiglio ha ufficialmente iscritto nel progetto di bilancio 2004 importi per l'UE-15, pur convenendo politicamente sulla sua posizione in prima lettura relativamente alle cifre per l'UE-25,

E.

considerando che il Parlamento europeo nella sua prima lettura ha emendato il progetto di bilancio 2004 il che ha comportato cifre esplicite sia per l'UE-25 sia per l'UE-15,

F.

considerando che nella riunione di conciliazione del 24 novembre 2003 i due rami dell'autorità di bilancio hanno raggiunto un accordo sugli importi per l'UE-15 e l'UE-25,

G.

considerando che il Parlamento europeo ha successivamente approvato il bilancio 2004 con cifre per l'UE-15, indicando nel contempo cifre per l'UE-10,

H.

considerando che, in linea con l'accordo politico, la Commissione ha elaborato un progetto preliminare di bilancio rettificativo all'inizio del 2004 per l'iscrizione in bilancio degli importi per l'UE-25,

1.

accoglie con favore il fatto che la Commissione ha seguito l'invito del Parlamento europeo e del Consiglio a presentare, all'inizio del 2004, un progetto preliminare di bilancio rettificativo per l'iscrizione in bilancio degli importi per l'UE-25;

2.

conferma che le cifre presentate nel bilancio rettificativo n. 1/2004 corrispondono a quelle approvate dal Parlamento europeo nella procedura di bilancio 2004;

3.

esprime la sua soddisfazione per il fatto che sono in tal modo rispettate le cifre per i 25 Stati membri quali concordate dai due rami dell'autorità di bilancio;

4.

rileva che con l'approvazione del bilancio rettificativo n. 1/2004 sarà ripristinato il principio dell'unità del bilancio, quale sancito nell'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e che di conseguenza vi sarà solamente un unico bilancio per la futura Unione europea a 25;

5.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 senza modifiche e chiede alla Commissione di pubblicare il bilancio per l'UE-25 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002.

(2)  GU L 53 del 23.2.2004.

(3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(4)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(5)  Allegato alla risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2003 sul bilancio 2004 — Sezione III: Commissione, P5_TA(2003)0499.

(6)  Allegato alla risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 sul progetto di bilancio 2004 — come emendato dal Consiglio, P5_TA(2003)0558.

P5_TA(2004)0129

Bilancio rettificativo n. 2/2004

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 per l'esercizio finanziario 2004 (Sezione VIII B — Garante europeo della protezione dei dati) (06699/2004 — C5-0109/2004 — 2004/2010(BUD))

Il Parlamento europeo

visti gli articoli 272 del trattato CE e 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2),

vista la decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 1o luglio 2002 relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati (3),

vista la decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell'organo di controllo indipendente prevista dall'articolo 286 del trattato CE (Garante europeo della protezione dei dati) (4),

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, approvato definitivamente il 18 dicembre 2003 (5),

visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (6),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 2/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, presentato dalla Commissione il 3 febbraio 2004 (SEC(2004) 104),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, stabilito dal Consiglio il 26 febbraio 2004 (06699/2004 — C5-0109/2004),

visti l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0073/2004),

A.

considerando che, in circostanze inevitabili, eccezionali e impreviste, la Commissione può presentare dei progetti preliminari di bilancio rettificativo,

B.

considerando che la nomina del Garante europeo della protezione dei dati e del suo assistente è già avvenuta,

C.

considerando che il bilancio rettificativo n. 2/2004 fornirà gli stanziamenti di bilancio necessari per avviare le operazioni del Garante europeo della protezione dei dati,

D.

considerando che la proposta della Commissione è identica al bilancio approvato nel 2002 per la Sezione VIII (B) in termini di spesa e di tabella dell'organico e che le modifiche riguardanti le entrate sono di carattere tecnico,

1.

ritiene che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 stabilito dal Consiglio fornisca al Garante europeo della protezione dei dati stanziamenti sufficienti per l'esercizio 2004 per iniziare a svolgere il suo incarico;

2.

chiede che, in vista della prima lettura del bilancio per l'esercizio 2005 da parte del Parlamento, il Garante europeo della protezione dei dati presenti, entro il 30 settembre 2004, una relazione all'Autorità di bilancio valutando la situazione per quanto riguarda il fabbisogno operativo, i progressi compiuti nella creazione delle strutture amministrative e delle procedure di assunzione, l'accordo di cooperazione con il Parlamento europeo nonché la gestione finanziaria e di bilancio;

3.

ritiene che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 sia compatibile con il massimale della rubrica 5 delle prospettive finanziarie senza limitare altre attività;

4.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 senza modifiche;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dei dati.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1.

(4)  GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

(5)  GU L 53 del 23.2.2004.

(6)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

P5_TA(2004)0130

Modifica dell'importo di riferimento finanziario del sesto programma quadro Euratom per tenere conto dell'allargamento *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione n. 2002/668/Euratom allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (COM(2003) 778 — C5-0031/2004 — 2003/0298(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 778) (1),

visto l'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0031/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0069/2004),

1.

considera gli importi di cui alla proposta legislativa compatibili con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie quale adeguato e rivisto per tenere conto dell'allargamento;

2.

chiede che l'autorità di bilancio sia maggiormente associata alla definizione dell'incidenza finanziaria dei programmi legislativi in conformità della dichiarazione sulla programmazione finanziaria allegata alla sua risoluzione del 26 ottobre 2000 sull'accordo interistituzionale sulle schede finanziarie (2);

3.

si compiace delle proposte della Commissione per quanto riguarda l'accordo sugli importi indicativi raggiunto in sede di conciliazione il 24 novembre 2003;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 197 del 12.7.2001, pag. 354.

P5_TA(2004)0131

Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di regolamenti) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 2236/95, (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n. . . ./2004 allo scopo di adottare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (COM(2003) 777 — C5-0652/2003 — 2003/0305(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 777) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 71, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 156, primo comma, e 175, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0652/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci (A5-0066/2004),

1.

ritiene che gli importi di cui alle proposte legislative siano compatibili con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie quali adattate e rivedute, al fine di tener conto dell'allargamento;

2.

chiede che l'autorità di bilancio sia maggiormente associata alla definizione dell'incidenza finanziaria dei programmi legislativi in conformità della dichiarazione sulla programmazione finanziaria allegata alla sua risoluzione del 26 ottobre 2000 sull'accordo interistituzionale sulle schede finanziarie (2);

3.

si compiace delle proposte della Commissione per quanto riguarda l'accordo sulle cifre indicative raggiunto alla conciliazione del 24 novembre 2003;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 197 del 12.7.2001, pag. 354.

P5_TA(2004)0132

Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e . . ./2004/CE allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (COM(2003) 777 — C5-0651/2003 — 2003/0304(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 777) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95, 153, paragrafo 2, 156, primo comma, 157, paragrafo 3, 175, paragrafo 1 e 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0651/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0067/2004),

1.

ritiene che gli importi menzionati nelle proposte legislative siano compatibili con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie, adattato e riveduto per tener conto dell'allargamento;

2.

chiede all'autorità di bilancio di partecipare maggiormente alla definizione dell'impatto finanziario dei programmi legislativi in conformità della dichiarazione sulla programmazione finanziaria allegata alla sua risoluzione del 26 ottobre 2000 sull'accordo interistituzionale sulle schede finanziarie (2);

3.

si compiace delle proposte della Commissione riguardo all'accordo sugli importi indicativi raggiunto in sede di conciliazione il 24 novembre 2003;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 197 del 12.7.2001, pag. 354.

P5_TA(2004)0133

Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni n. 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE e 20/2004/CE allo scopo di adottare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea (COM(2003) 777 — C5-0650/2003 — 2003/0303(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 777) (1),

visti gli articoli 129, 137, paragrafo 2, 149, 150 e 251, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0650/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0065/2004),

1.

ritiene che gli importi menzionati nelle proposte legislative siano compatibili con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie, adattato e riveduto per tener conto dell'allargamento;

2.

chiede che l'autorità di bilancio sia maggiormente associata alla definizione dell'incidenza finanziaria dei programmi legislativi in conformità della dichiarazione sulla programmazione finanziaria allegata alla sua risoluzione del 26 ottobre 2000 sull'accordo interistituzionale sulle schede finanziarie (2);

3.

si compiace delle proposte della Commissione per quanto riguarda l'accordo sugli importi indicativi raggiunto in sede di conciliazione il 24 novembre 2003;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 197 del 12.7.2001, pag. 354.

P5_TA(2004)0134

Convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali (5382/2002 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa del Regno di Spagna (5382/2002) (1),

visti l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera d) del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0249/2003),

visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 106, 67 e 63 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0100/2004),

1.

approva l'iniziativa del Regno di Spagna quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno di Spagna;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Regno di Spagna.

TESTO DEL REGNO DI SPAGNA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Titolo (Atto del Consiglio)

Atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali

Atto del Consiglio che stabilisce, in base all'ar ticolo 30, paragrafo 1, lettera a), all'ar ticolo 32 e all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri relativa alla prevenzione, localizzazione, investigazione e perseguimento dei reati commessi in alto mare

Emendamento 2

Visto 1 (Atto del Consiglio)

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera d),

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'ar ticolo 30, paragrafo 1, lettera a), l'ar ticolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera d),

Emendamento 3

Considerando 1 (Atto del Consiglio)

considerando che, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea, gli Stati membri ritengono che la cooperazione doganale costituisca una questione d'interesse comune che rientra nell'ambito della cooperazione prevista dal titolo VI del trattato ,

considerando che, per realizzare l'obie ttivo dell'Unione europea di conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è urgente e indispensabile rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri per prevenire, localizzare, investigare e combattere i reati commessi in alto mare e sottoporre a giudizio le persone fisiche o giuridiche responsabili degli stessi,

Emendamento 4

Considerando 1 (Convenzione)

RICHIAMANDO la necessità di intensificare gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza doganale, firmata a Roma il 7 settembre 1967 e nella convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997.

RICHIAMANDO la necessità di intensificare gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza doganale, firmata a Roma il 7 settembre 1967 e nella convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997 , nonché la necessità di stabilire una cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri aventi funzioni coercitive, inclusi i servizi di polizia, doganali e altri servizi specializzati, al fine di lottare contro i reati commessi in alto mare in navi battenti bandiera degli Stati membri o prive di nazionalità .

Emendamento 5

Considerando 2 (Convenzione)

TENENDO PRESENTE la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, in cui è tra l'altro contemplato il diritto di inseguimento, e la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.

TENENDO PRESENTE la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, in cui è contemplato , all'ar ticolo 111, il diritto di inseguimento, e la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988 , in particolare il suo articolo 17 .

Emendamento 6

Considerando 3 (Convenzione)

CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali sono responsabili, all'inter no del territorio doganale della Comunità, compreso il mare territoriale e lo spazio aereo, e specialmente nei valichi di ingresso e uscita, della prevenzione, accertamento e repressione di violazioni doganali non solamente alla normativa comunitaria, ma anche alle legislazioni nazionali, e in particolare della lotta contro il contrabbando, compreso quello di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Soppresso

Emendamento 7

Considerando 4 (Convenzione)

CONSIDERANDO che a volte, nella lotta contro il traffico di droga, è necessario e efficace che l'azione delle dogane si svolga fuori del territorio doganale comunitario, particolarmente in alto mare.

CONSIDERANDO che a volte, nella lotta contro la criminalità , risulta imprescindibile, necessario e efficace che le autorità competenti degli Stati membri intervengano in alto mare.

Emendamento 8

Considerando 5 (Convenzione)

CONSIDERANDO che l'aumento del traffico marittimo di sostanze stupefacenti e psicotrope costituisce una realtà che minaccia seriamente la salute e la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea.

CONSIDERANDO che l'aumento dei reati commessi in alto mare in navi che battono bandiera degli Stati membri dell'Unione europea, o prive di nazionalità, costituisce una realtà che minaccia seriamente la salute e la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea.

Emendamento 9

Considerando 6 (Convenzione)

CONSIDERANDO che, in base alle forme speciali di cooperazione istituite tra gli Stati membri dell'Unione europea sia all'inter no degli stessi Stati membri sia nelle rispettive acque territoriali , i funzionari di uno Stato membro sono legittimati ad agire nel territorio di un altro Stato membro, a volte senza autorizzazione preventiva.

CONSIDERANDO che, in base alle forme speciali di cooperazione istituite tra gli Stati membri dell'Unione europea , in particolare dalla convenzione di attuazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (2) riferita alle frontiere terrestri, nonché dalla convenzione redatta sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (3), riferita a qualunque tipo di frontiera, i funzionari di uno Stato membro sono legittimati ad agire nel territorio di un altro Stato membro, a volte senza autorizzazione preventiva.

Emendamento 10

Considerando 7 (Convenzione)

CONVINTE che sia necessario rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali nella lotta contro il traffico di droga estendendo le possibilità di azione immediata e senza autorizzazione preventiva delle navi delle autorità competenti di uno Stato membro contro navi di un altro Stato membro, per motivi di urgenza, mentre attualmente non è possibile agire senza autorizzazione preventiva al di fuori delle acque territoriali,

CONVINTE che sia necessario rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti nella lotta contro reati commessi in alto mare estendendo le possibilità di azione immediata e senza autorizzazione preventiva delle navi delle autorità competenti di uno Stato membro contro navi di un altro Stato membro, per motivi di urgenza, mentre attualmente non è possibile agire senza autorizzazione preventiva al di fuori delle acque territoriali,

Emendamento 11

Articolo 1, lettera a) (Convenzione)

a)

Nave: qualsiasi natante che opera in alto mare, idoneo al trasporto di cose e/o persone, compresi i veicoli a cuscino d'aria, le imbarcazioni senza dislocamento e i sommergibili.

a)

Nave: qualsiasi tipo di imbarcazione che opera in alto mare, idoneo al trasporto di cose e/o persone, compresi i veicoli a cuscino d'aria, le imbarcazioni senza dislocamento e i sommergibili.

Emendamento 12

Articolo 1, lettera d) (Convenzione)

d)

Violazione pertinente : le violazioni di cui all'articolo 3.

d)

Violazioni : i comportamenti o atti intenzionali qualificati come reati nel diritto interno degli Stati membri o nel diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 3.

Emendamento 13

Articolo 1, lettera e), prima frase (Convenzione)

e)

Autorità doganali : le autorità responsabili dell'applicazione della legislazione doganale nonché le altre autorità designate come competenti per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

e)

Autorità competenti : le autorità degli Stati membri designate come competenti per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione , inclusi i servizi di polizia, doganali e altri servizi specializzati aventi funzioni coercitive .

Emendamento 14

Articolo 2 (Convenzione)

Le amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea si prestano la massima cooperazione reciproca al fine di eliminare il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope via mare, conformemente al diritto internazionale del mare.

Il fine della presente convenzione è promuovere, facilitare e definire la cooperazione operativa e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri in connessione con la prevenzione, la localizzazione, l'investigazione e il perseguimento dei reati di cui all'articolo 3 commessi in alto mare in navi che battono bandiera di uno Stato membro o prive di nazionalità, in conformità con il diritto marittimo internazionale e nei limiti delle competenze ad esse attribuite in virtù di disposizioni nazionali o internazionali.

Emendamento 15

Articolo 3 (Convenzione)

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché nel diritto nazionale siano classificati e sanzionati come violazioni i fatti perpetrati a bordo di navi o mediante qualsivoglia altra imbarcazione o natante che non siano esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione a norma dell'articolo 4, e che consistono nel possesso a fini di distribuzione, nel trasporto, trasbordo, deposito, vendita, fabbricazione o trasformazione di stupefacenti o sostanze psicotrope, conformemente alle definizioni contenute negli strumenti internazionali in materia ..

Ciascuno Stato membro adotta le misure , legislative e di altro tipo, necessarie affinché nel diritto nazionale siano classificati e sanzionati come violazioni penali i fatti intenzionali commessi in alto mare a bordo di navi o mediante qualsivoglia altra imbarcazione o natante che non siano esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione a norma dell'articolo 4, e che navighino battendo bandiera di uno degli Stati membri o prive di nazionalità, quali definiti dalla legge di ciascuno Stato membro, se nello Stato membro che chiede di procedere per tali reati il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per essi previsto è pari o superiore a tre anni, per atti analoghi commessi nel territorio soggetto alla sua sovranità e riferiti ai seguenti reati:

a)

traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope;

b)

traffico illecito di sostanze iscritte nelle tabelle I e II della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, destinate alla produzione illegale di droga (precursori);

c)

traffico illecito di armi, loro componenti, munizioni ed esplosivi;

d)

traffico di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

e)

traffico illecito di rifiuti tossici e nocivi;

f)

traffico illecito di materiali nucleari o materiali e attrezzature destinati alla produzione di armamenti nucleari, batteriologici e chimici;

g)

commercio transfrontaliero illegale di mercanzie soggette a imposte;

h)

tratta di esseri umani;

i)

traffico clandestino di immigranti;

j)

traffico di veicoli rubati;

k)

traffico illecito di organi e tessuti umani o di sostanze ormonali;

l)

violazione di diritti di proprietà industriale e contraffazione di merci;

m)

sequestro, detenzione illegale di persone e navi e presa di ostaggi.

Emendamento 16

Articolo 3 bis (nuovo) (Convenzione)

 

Articolo 3 bis

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei reati di cui all'articolo 3 quando tali reati siano commessi in alto mare por conto di esse da parte di qualunque persona che agisca a titolo personale o quale membro di un organo della persona giuridica basato su:

a)

un potere di rappresentanza di tale persona giuridica;

b)

un'autorità di prendere decisioni a nome di tale persona giuridica;

c)

un'autorità di esercitare un controllo nell'ambito di tale persona giuridica.

2. Senza pregiudizio dei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando l'assenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile che una persona soggetta alla sua autorità commetta uno dei reati di cui all'articolo 3 per conto di una persona giuridica.

3. La responsabilità delle persone giuridiche in virtù dei paragrafi 1 e 2 si intende senza pregiudizio dell'avvio di azioni penali contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici di reati elencati nell'articolo 3.

Emendamento 17

Articolo 4 (Convenzione)

Sono escluse dal campo di applicazione della presente convenzione le navi da guerra e quelle utilizzate per un servizio pubblico ufficiale di tipo non commerciale.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente convenzione le navi da guerra , le navi ausiliari dell'esercito e altre navi di proprietà di uno Stato o da esso utilizzate e quelle utilizzate in quel momento unicamente per un servizio pubblico ufficiale di tipo non commerciale quando si trovino in alto mare .

Emendamento 18

Articolo 4 bis (nuovo) (Convenzione)

 

Articolo 4 bis

Competenza

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a dichiararsi competente per quanto concerne i reati di cui all'articolo 3 commessi in alto mare:

a)

quando il reato è commesso a bordo di una nave che batte la sua bandiera;

b)

quando il reato è commesso a bordo di una nave da un suo cittadino o da una persona avente la residenza abituale sul suo territorio, o da una persona giuridica stabilita sul suo territorio;

c)

quando il reato è commesso a bordo di una nave priva di nazionalità o assimilata;

d)

quando il reato è commesso a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro.

Tale competenza viene esercitata solo quando lo Stato che effettua l'intervento abbia ricevuto un'autorizzazione preventiva da parte dello Stato di bandiera o, eccezionalmente, senza autorizzazione preventiva quando l'urgenza della situazione lo renda impossibile, rendendo immediatamente conto alle autorità competenti.

2. Nulla di quanto disposto nella presente convenzione autorizza uno Stato membro ad esercitare nel territorio di un altro Stato giurisdizioni o funzioni che il diritto nazionale di tale Stato riserva esclusivamente alla proprie autorità.

Emendamento 19

Articolo 5, paragrafo 1 (Convenzione)

1. Fatte salve le disposizioni della convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali, ciascuno Stato membro esercita la giurisdizione esclusiva per quanto riguarda le violazioni commesse nelle sue acque territoriali, marittime o interne, anche se abbiano avuto inizio o debbano essere portate a compimento in un altro Stato membro.

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legislazione nazionale o internazionale in vigore, ciascuno Stato membro esercita la giurisdizione esclusiva per quanto riguarda le violazioni commesse nelle sue acque territoriali, marittime o interne, anche se abbiano avuto inizio o debbano essere portate a compimento in un altro Stato membro.

Emendamento 20

Articolo 6, paragrafo 1 (Convenzione)

1. In caso vi sia il fondato sospetto che sia stata commessa una delle violazioni di cui all'articolo 3, ciascuno Stato membro riconosce agli altri Stati membri un diritto di rappresentanza, che autorizza l'intervento di imbarcazioni o aerei appartenenti alle rispettive autorità doganali nei confronti delle navi dell'altro Stato membro.

1. In caso vi sia il fondato sospetto che sia stata commessa una delle violazioni di cui all'articolo 3, ciascuno Stato membro riconosce agli altri Stati membri un diritto di rappresentanza, che autorizza l'intervento in alto mare di imbarcazioni o aerei appartenenti alle rispettive autorità competenti nei confronti delle navi dell'altro Stato membro.

Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 2 (Convenzione)

2. Nell'esercizio del diritto di rappresentanza di cui al paragrafo 1, le imbarcazioni o gli aerei ufficiali possono inseguire, fermare e abbordare la nave, esaminare i documenti, identificare e interpellare le persone che si trovano a bordo e ispezionare la nave e, se i sospetti sono confermati, procedere al sequestro della droga , alla detenzione delle persone presunte responsabili e all'accompagnamento della nave fino al porto più vicino o più idoneo in cui essa è immobilizzata prima della sua restituzione, informando, se possibile prima oppure immediatamente dopo, lo Stato di cui la nave batte bandiera.

2. Nell'esercizio del diritto di rappresentanza di cui al paragrafo 1, le imbarcazioni o gli aerei ufficiali di uno Stato membro debitamente autorizzati allo svolgimento di tali compiti possono inseguire, fermare e abbordare la nave, esaminare i documenti, identificare e interpellare le persone che si trovano a bordo e ispezionare la nave e il suo carico e, se i sospetti sono confermati, procedere al sequestro del corpo del reato, prendere e ottenere elementi probatori, procedere alla detenzione delle persone presunte responsabili e all'accompagnamento della nave fino al porto più vicino o più idoneo in cui essa è immobilizzata prima della sua restituzione, informando, se possibile prima oppure immediatamente dopo, lo Stato di cui la nave batte bandiera , cui trasmettono immediatamente una sintesi delle prove di tutte le violazioni constatate . Lo Stato membro di bandiera accusa immediatamente ricevuta di tale documentazione.

Emendamento 22

Articolo 6, paragrafo 3 (Convenzione)

3. Questo diritto si esercita conformemente alle norme generali del diritto internazionale.

3. Questo diritto si esercita conformemente alle norme generali del diritto internazionale , delle norme dell'Unione europea in proposito e in conformità con quanto previsto nella presente convenzione.

Emendamento 23

Articolo 7, paragrafo 1 (Convenzione)

1. Quando è stata adottata una misura in applicazione dell'articolo 6, si tiene nel debito conto la necessità di non mettere a repentaglio la vita in mare, né la sicurezza della nave e del carico, e di non ledere gli interessi commerciali e legali dello Stato di bandiera o gli interessi commerciali di terzi.

1. Quando è stata adottata una misura in applicazione dell'articolo 6, lo Stato membro che effettua l'inter vento, se del caso, tiene nel debito conto la necessità di non mettere a repentaglio la vita in mare, né la sicurezza della nave e del carico, e di non ledere gli interessi commerciali e legali dello Stato di bandiera o gli interessi commerciali di terzi.

Emendamento 24

Articolo 7, paragrafo 2 (Convenzione)

2. In ogni caso, se la misura è stata adottata senza che emergessero elementi sospetti sufficienti per lo svolgimento dell'operazione , lo Stato membro che l'ha svolta è considerato responsabile dei danni e perdite occasionate, a meno che abbia agito su richiesta dello Stato di bandiera .

2. Quando la misura è stata adottata in un modo non giustificabile in conformità con la presente convenzione , lo Stato membro che l'ha svolta è considerato responsabile dei danni e perdite occasionate.

Emendamento 25

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo) (Convenzione)

 

2 bis. Lo Stato che interviene è tenuto a riparare ogni perdita, danno o pregiudizio subito dalle persone fisiche o giuridiche a seguito di negligenza o errori commessi nel corso dell'inter vento che gli siano imputabili.

Emendamento 26

Articolo 7, paragrafo 3 (Convenzione)

3. Il periodo di immobilizzazione della nave è ridotto al minimo indispensabile, e la nave è restituita allo Stato di bandiera o le deve essere consentito di navigare liberamente il più presto possibile.

3. Il periodo di immobilizzazione della nave è ridotto al minimo indispensabile al fine di permettere di portare a buon fine l'indagine relativa alle violazioni in questione , e la nave è restituita allo Stato di bandiera o le deve essere consentito di navigare liberamente il più presto possibile.

Emendamento 27

Articolo 7, paragrafo 4 (Convenzione)

4. Le persone detenute godono degli stessi diritti di cui gode il cittadino e in specie il diritto a un interprete e all'assistenza legale.

4. Le persone detenute godono degli stessi diritti di cui gode il cittadino dello Stato che esercita la sua giurisdizione competente e, in particolare, il diritto ad un giudizio imparziale in conformità con l'ar ticolo 6 della convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 28

Articolo 7, paragrafo 5 (Convenzione)

5. Il periodo di detenzione è soggetto al controllo giudiziario e ai termini previsti dalla legislazione dello Stato membro che effettua l'intervento.

5. Il periodo di detenzione è soggetto al controllo giudiziario e ai termini previsti dalla legislazione dello Stato membro che effettua l'intervento. Le persone non sospettate di aver commesso una violazione sono immediatamente liberate e gli oggetti che non possono servire quali prove sono restituiti.

Emendamento 29

Articolo 8, titolo (Convenzione)

RINUNCIA ALLA GIURISDIZIONE

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA

Emendamento 30

Articolo 8, paragrafo 1 (Convenzione)

1. Ciascuno Stato membro ha giurisdizione prioritaria sulle proprie navi, con facoltà di rinunciarvi a favore dello Stato che effettua l'intervento.

1. Ciascuno Stato membro ha giurisdizione prioritaria sulle navi che battono la sua bandiera , con facoltà di rinunciarvi a favore dello Stato che effettua l'intervento.

Emendamento 31

Articolo 8, paragrafo 2 (Convenzione)

2. Prima di porre in essere le fasi iniziali lo Stato che effettua l'intervento, trasmette allo Stato di bandiera una sintesi del materiale probatorio raccolto riguardo a tutte le violazioni pertinenti riscontrate, se possibile inviandolo per fax o altro mezzo; lo Stato di bandiera comunica entro un mese se intende esercitare la propria giurisdizione o se vi rinuncia e, se lo ritiene necessario, può anche chiedere informazioni supplementari.

2. Prima di porre in essere le fasi iniziali lo Stato che effettua l'intervento, trasmette allo Stato di bandiera una sintesi del materiale probatorio raccolto riguardo a tutte le violazioni pertinenti riscontrate, se possibile inviandolo per fax o altro mezzo; lo Stato di bandiera comunica entro un mese se intende esercitare la propria giurisdizione prioritaria o se vi rinuncia e, se lo ritiene necessario, può anche chiedere informazioni supplementari.

Emendamento 32

Articolo 8, paragrafo 3 (Convenzione)

3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2 senza che sia stata comunicata alcuna decisione, si presume che lo Stato membro di bandiera rinunci all'esercizio della propria giurisdizione.

3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2 senza che sia stata comunicata alcuna decisione, si presume che lo Stato membro di bandiera rinunci all'esercizio della propria giurisdizione prioritaria .

Emendamento 33

Articolo 8, paragrafo 4 (Convenzione)

4. Lo Stato di bandiera della nave che rinuncia alla giurisdizione prioritaria, invia all'altro Stato membro le informazioni e i documenti in suo possesso. Nel caso in cui decida di esercitare la propria giurisdizione, l'altro Stato trasmette allo Stato che ha giurisdizione prioritaria la documentazione e gli elementi di prova raccolti, il corpo del reato e le persone detenute.

4. Lo Stato di bandiera della nave che rinuncia alla giurisdizione prioritaria invia allo Stato membro che ha effettuato l'inter vento le informazioni e i documenti in suo possesso. Nel caso in cui lo Stato di bandiera decida di esercitare la propria giurisdizione prioritaria, lo Stato che ha effettuato l'inter vento gli trasmette la documentazione e gli elementi di prova raccolti, il corpo del reato e le persone detenute.

Emendamento 34

Articolo 8, paragrafo 6 (Convenzione)

6. La consegna delle persone detenute non comporta un procedimento formale di estradizione, essendo sufficiente un ordine di detenzione relativo alla persona interessata o un documento equivalente, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di ciascuna parte. Lo Stato che effettua l'intervento certifica il periodo di detenzione trascorso.

6. La consegna delle persone detenute non comporta un procedimento formale di estradizione, essendo sufficiente l'originale o una copia certificata di un ordine di detenzione relativo alla persona interessata o un documento equivalente, emesso da un'autor ità giudiziaria dello Stato di bandiera e, ove del caso, in conformità con la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'ar resto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4) nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di ciascuna parte. Lo Stato che effettua l'intervento certifica il periodo di detenzione trascorso.

Emendamento 35

Articolo 8, paragrafo 8 (Convenzione)

8. Fatte salve le competenze generali dei Ministeri degli Affari esteri degli Stati membri, le comunicazioni previste nella presente convenzione avvengono di norma tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia. .

8. Ciascuno Stato membro designa un'autor ità centrale dipendente dal Ministero della giustizia incaricata di inviare, ricevere o notificare tutte le comunicazioni previste dalla presente convenzione e che funzionerà ventiquattr'or e al giorno, tutti i giorni dell'anno.

Emendamento 36

Articolo 9, paragrafo 1 (Convenzione)

1. Gli Stati membri convengono di risolvere le controversie sull'inter pretazione o applicazione della presente convenzione, incluse quelle relative ai danni, mediante trattative dirette tra i rispettivi Ministeri della Giustizia e degli Affari esteri.

soppresso

Emendamento 37

Articolo 9, paragrafo 2 (Convenzione)

2. Se non è possibile raggiungere un accordo nel senso previsto nel paragrafo 1, la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra Stati membri relativa all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data alla quale esso è stato adito da uno dei suoi membri.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra Stati membri relativa all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data alla quale esso è stato adito da uno dei suoi membri.

Emendamento 38

Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo) (Convenzione)

 

2 bis. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra Stati membri relativa all'inter pretazione o applicazione della presente convenzione.

Emendamento 39

Articolo 9, paragrafo 3 (Convenzione)

3. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni definite dai paragrafi da 4 a 7, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione.

3. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni definite dai paragrafi da 4 a 7, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione nonché sulla validità e l'inter pretazione delle sue misure di applicazione .

Emendamento 40

Articolo 10, paragrafo 1 (Convenzione)

1. La presente convenzione è soggetta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

1. La presente convenzione è aperta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

Emendamento 41

Articolo 10, paragrafo 2 (Convenzione)

2. Gli Stati membri notificano al depositario il completamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio il completamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

Emendamento 42

Articolo 10, paragrafo 3 (Convenzione)

3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.

3. La presente convenzione entra in vigore , per gli Stati membri che l'hanno adottata, novanta giorni dopo la data della notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea la cui notifica faccia sì che la convenzione sia stata adottata da almeno la metà degli Stati membri .


(1)  GU C 45 del 19.02.2002, pag. 8.

(2)   GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(3)   GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

(4)   GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

P5_TA(2004)0135

Titolo di soggiorno di breve durata *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale i quali cooperino con le autorità competenti (14432/2003 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS))

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (14432/2003) (1),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 71) (2),

vista la sua posizione del 5 dicembre 2002 (3),

nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0557/2003),

visti l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0099/2004),

1.

approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

PROGETTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1 (nuovo)

 

(1) Alla luce dell'ampliamento e degli stretti vincoli culturali con i nuovi vicini, l'Unione europea ha un'impor tante responsabilità nella lotta contro la tratta di esseri umani e nella prestazione di aiuto alle vittime del favoreggiamento dell'immig razione illegale.

Emendamento 2

Considerando 2 (nuovo)

 

(2) La tratta di esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti dell'uomo, che deve essere attivamente combattuta.

Emendamento 3

Considerando 3 (nuovo)

 

(3) Al fine di proteggere i cittadini di paesi terzi che sono vittime della tratta di persone, gli Stati membri effettuano una valutazione dei rischi per tale persone, a prescindere dal fatto che queste decidano o meno di tornare al proprio paese di origine.

Emendamento 4

Considerando 4 (nuovo)

 

(4) Onde garantire che la vittima superi la condizione di dipendenza e impedire che riprenda nuovamente contatti con la rete criminale, gli Stati membri possono vincolare il rilascio di un tale titolo di soggiorno alla partecipazione della vittima a programmi intesi a promuovere la sua integrazione o a prepararla al rimpatrio.

Emendamento 5

Considerando 5 (nuovo)

 

(5) Il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo considerano la dichiarazione di Bruxelles sulla lotta contro la tratta di esseri umani il principale testo di riferimento per l'ulteriore sviluppo della politica di lotta contro tale tratta a livello europeo; la presente direttiva rientra nel campo d'applicazione e riflette gli obiettivi di tale documento.

Emendamento 6

Articolo 4

 

La presente direttiva non incide sulla protezione prevista per i rifugiati, per i beneficiari di una protezione sussidiaria e per chi chiede protezione internazionale a norma del diritto internazionale dei rifugiati, né sugli altri strumenti in materia di diritti dell'uomo, come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Emendamento 7

Articolo 6

La presente direttiva non preclude agli Stati membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per i beneficiari della presente direttiva.

La presente direttiva non preclude agli Stati membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per i beneficiari della presente direttiva , compresi i minori vittime della tratta di esseri umani o del favoreggiamento dell'immigrazione illegale .

Emendamento 8

Articolo 7

Quando le autorità competenti degli Stati membri ritengono che un cittadino di un paese terzo possa rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, esse informano questa persona delle possibilità offerte a norma della presente direttiva.

Quando le autorità competenti degli Stati membri ritengono che un cittadino di un paese terzo possa rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, esse informano questa persona , in una lingua che possa comprendere, delle possibilità offerte a norma della presente direttiva.

Emendamento 9

Articolo 8, paragrafo 1, comma 2

La durata e la decorrenza del periodo di cui al comma precedente vengono stabilite conformemente alla legislazione nazionale .

La durata del periodo in questione è di 30 giorni a decorrere dalla data alla quale il cittadino di un paese terzo rompe ogni rapporto con i presunti autori dei reati di cui all'ar ticolo 2, lettere b) e c).

Emendamento 10

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Il periodo di riflessione viene esteso in casi eccezionali, quali lo stato di sofferenza fisica o psicologica, o per motivi connessi alla sicurezza di terzi.

Emendamento 11

Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano al cittadino di un paese terzo interessato che non disponga di risorse sufficienti l'accesso a condizioni di sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, compresa, se del caso e se prevista dalla legislazione nazionale, un'assistenza psicologica.

1. Gli Stati membri assicurano al cittadino di un paese terzo interessato che non disponga di risorse sufficienti l'accesso a condizioni di sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, come donne incinte, portatori di handicap, vittime di violenze sessuali o di altre forme di violenza e, purché gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista all'ar ticolo 3, paragrafo 3, minorenni, compresa, se del caso, un'assistenza psicologica.

Emendamento 12

Articolo 9, paragrafo 3, comma 2

Gli Stati membri possono fornire al cittadino di un paese terzo interessato un'assistenza legale gratuita se previsto e alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale.

Gli Stati membri forniscono al cittadino di un paese terzo interessato un'assistenza legale gratuita alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale.

Emendamento 13

Articolo 9, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)

 

Gli Stati membri assicurano l'effettiva disponibilità del cittadino del paese terzo a cooperare con le autorità competenti per la durata del titolo di soggiorno.

Emendamento 14

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. All'atto del rilascio di un titolo di soggiorno gli Stati membri prendono in considerazione l'e ventualità di rilasciarne uno anche ai familiari che accompagnano la vittima, per lo stesso intervallo di tempo limitato.

Emendamento 15

Articolo 10, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. L'assenza di documenti d'identità o il possesso di documenti falsi non ostano al rilascio e al rinnovo del titolo di soggiorno.

Emendamento 16

Articolo 12, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri definiscono le norme secondo le quali il cittadino di un paese terzo beneficiario del titolo di soggiorno è autorizzato ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione.

1. Gli Stati membri definiscono le norme secondo le quali il cittadino di un paese terzo beneficiario del titolo di soggiorno è autorizzato ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e linguistica e all'istruzione.

Emendamento 17

Articolo 13 bis (nuovo)

 

Articolo 13 bis

Procedimento giudiziario

Gli Stati membri tutelano la privacy e l'identità delle persone coinvolte in un procedimento giudiziario e assicurano in particolare il carattere riservato di tale procedimento.

Emendamento 18

Articolo 14, lettera c bis) (nuova)

 

c bis)

Gli Stati membri provvedono altresì affinché i minorenni non accompagnati siano alloggiati in base al seguente ordine di preferenza:

presso parenti adulti;

presso una famiglia in affidamento;

presso un istituto specializzato nell'accoglienza di minorenni;

presso altre strutture adatte a i minorenni.

Emendamento 19

Articolo 16, paragrafo 1

1. Il titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva non è rinnovato se non risultano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o se una decisione adottata dalle autorità competenti ha posto fine al relativo procedimento .

1. Il titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva non è rinnovato nei casi seguenti:

a)

quando non è più necessario prolungare il soggiorno del cittadino di paese terzo interessato ai fini dell'indagine o del procedimento giudiziario,

b)

quando una decisione delle autorità competenti abbia posto fine al procedimento.

Emendamento 20

Articolo 16, paragrafo 2

2. Allo scadere del titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri .

2. Allo scadere del titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri. Se il cittadino di un paese terzo interessato richiede un titolo di soggiorno di altro tipo, e fatte salve le norme pertinenti della normativa generale riguardante gli stranieri, gli Stati membri tengono in considerazione la sua cooperazione nell'esaminare la richiesta.

Emendamento 21

Articolo 17, lettere da a) a e)

a)

se il beneficiario ha ristabilito attivamente, volontariamente e di propria iniziativa, un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati, oppure

a)

per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica, oppure

b)

se l'autor ità competente ritiene fraudolenta o abusiva la cooperazione o la denuncia della vittima, oppure

b)

se la vittima cessa di cooperare,

c)

per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla tutela della sicurezza pubblica, oppure

c)

se il beneficiario ha ristabilito un legame con i presunti autori dei fatti di reato di cui trattasi, oppure

d)

se la vittima cessa di cooperare,

d)

se l'autor ità competente ritiene fraudolenta o abusiva la cooperazione o la denuncia della vittima.

e)

se le autorità competenti decidono di archiviare il caso.

 

Emendamento 22

Articolo 17, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Qualora decidano di non rinnovare o di ritirare il titolo di soggiorno di un cittadino di un paese terzo, le autorità competenti procedono a una valutazione dei rischi per la sicurezza della vittima, a prescindere dal fatto che questa intenda o meno tornare volontariamente nel proprio paese di origine.

Emendamento 23

Articolo 17, paragrafo 1 ter (nuovo)

 

La decisione delle autorità competenti di non rinnovare o di ritirare un titolo di soggiorno può essere impugnata dinanzi ad un giudice.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 393.

(3)  GU C 27 E del 30.1.2004, pag. 140.

P5_TA(2004)0136

Personale Europol: Statuto *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale dell'Europol (5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa d'Irlanda (5435/2004) (1),

vista la Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia («convenzione Europol») (2) e in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0057/2004),

visti gli articoli 67 e 61, paragrafo 4, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0108/2004),

1.

respinge l'iniziativa d'Irlanda;

2.

invita l'Irlanda a ritirare l'iniziativa;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonchè al governo dell'Irlanda.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

P5_TA(2004)0137

Personale Europol: Stipendi e indennità *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità al personale dell'Europol (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa dell'Irlanda (5436/2004) (1),

visto l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (2) e in particolare l'articolo 44,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0058/2004),

visti gli articoli 67 e 61, paragrafo 4, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0108/2004),

1.

respinge l'iniziativa dell'Irlanda;

2.

invita l'Irlanda a ritirare l'iniziativa;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo dell'Irlanda.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

P5_TA(2004)0138

Personale Europol: Stipendi e indennità *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol (5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa dell'Irlanda (5438/2004) (1),

visto l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (2) e in particolare l'articolo 44,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0059/2004),

visti gli articolo 67 e 61, paragrafo 4, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0108/2004),

1.

respinge l'iniziativa dell'Irlanda;

2.

invita l'Irlanda a ritirare l'iniziativa;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo dell'Irlanda.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

P5_TA(2004)0139

Miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione sul miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario (COM(2002) 725 — C5-0008/2003 — 2003/2008(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione sul miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario (COM(2002) 725 — C5-0008/2003),

vista la XX relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (COM(2003) 669),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2003) 804),

visti gli articoli 47, paragrafo 2, e 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0109/2004),

A.

considerando che la prassi della Commissione di riferire annualmente al Parlamento in merito all'applicazione del diritto comunitario ha ormai compiuto vent'anni,

B.

considerando che questa serie di relazioni consente a lungo termine di giudicare in che misura la Comunità si sia autenticamente impegnata a sostenere lo stato di diritto, sia tramite l'azione della Commissione in quanto custode dei trattati che attraverso l'azione degli Stati membri in quanto supremi sovrani degli stessi,

C.

considerando in particolare che queste relazioni illustrano sia la qualità dei risultati degli Stati membri nel trasporre le direttive che il livello del loro impegno per un leale adempimento degli obblighi comunitari che loro incombono,

D.

considerando che per un controllo adeguato sono necessari:

giudizi qualitativi sulle pratiche adottate nell'applicare effettivamente il diritto, e

un'indicazione quantitativa del numero di direttive la cui trasposizione o effettiva applicazione è ritardata in riferimento alla scadenze stabilite o altrimenti carente,

E.

considerando che gran parte dell'attività della Commissione volta a garantire l'applicazione del diritto comunitario ha origine da denunce che i cittadini presentano alla Commissione su quanto considerano violazioni,

F.

considerando che il numero medio annuale di denunce presentate dai cittadini è aumentato da 536 nel periodo 1983-1989 a 1346 nel periodo 1999-2002,

G.

considerando che in questo intero arco di tempo i principali settori cui si riferiscono le denunce dei cittadini sono stati il mercato unico (36% nel periodo 1990-1998, 27% nel 1999-2002), l'ambiente (31% nel 1990-1998, 40% nel 1999- 2002) e l'agricoltura (14% nel 1990-1998, 4% nel 1999-2002); che quindi le preoccupazioni ambientali stanno diventando predominanti fra i cittadini che intervengono attivamente,

H.

considerando che l'aumento del numero di denunce illustra il ruolo indispensabile che questi cittadini «attivisti» svolgono nell'applicazione del diritto comunitario,

I.

considerando che nella sua risoluzione del 3 giugno 2003 sulla XVIII e XIX relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario (1) il Parlamento ha invitato la Commissione a tenere gli autori delle denunce pienamente informati in merito all'andamento di queste ultime e a trasmettere loro copia di tutta la corrispondenza scambiata tra la Commissione e gli Stati membri in seguito alla loro denuncia,

J.

considerando che, a quanto pare, la Commissione mantiene in generale un livello soddisfacente di vigilanza nel sostenere lo stato di diritto per quanto riguarda le questioni contemplate dalla XX relazione e da quelle precedenti, e che tali relazioni costituiscono a loro volta uno strumento essenziale affinché il Parlamento possa svolgere il suo ruolo di controllo dei risultati dell'esecutivo,

K.

considerando che il numero di procedimenti pregiudiziali è il risultato della qualità della legislazione comunitaria,

L.

considerando che l'incapacità del legislatore comunitario di raggiungere una buona qualità nell'attività legislativa può essere a sua volta dannosa alla corretta comprensione e applicazione del diritto comunitario; che quindi il rigoroso rispetto dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003, «Legiferare meglio» (2) rivestirà la massima importanza e dovrebbe essere oggetto delle future relazioni di questo tipo,

M.

considerando che gli Stati membri, con frequenza abituale, non soddisfano o perlomeno non soddisfano tempestivamente alcuni degli obblighi che i loro governi assumono liberamente in quanto partecipanti al processo legislativo della Comunità, e talvolta mostrano un cinico disinteresse nei confronti dei loro obblighi palesi, rinviandone l'adempimento fino alla fase più tardiva possibile del processo di applicazione o sfruttando l'inosservanza degli obblighi giuridici (ad esempio quelli previsti dal patto di stabilità e crescita) come strumento per ottenere de facto un mutamento giuridico,

N.

considerando che le istituzioni comunitarie hanno il dovere di garantire che i cittadini europei possano esercitare pienamente i propri diritti nell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla giustizia e l'attuazione di diritti che sono stati giudizialmente dichiarati e riconosciuti in seguito a una procedura regolare e conforme alla legge,

O.

considerando che la Commissione deve assumere una certa responsabilità nell'assistere le autorità degli Stati membri a conseguire un recepimento tempestivo e un'efficace applicazione a livello regionale e locale nonché a livello nazionale,

P.

considerando che la Commissione ha messo a punto il sistema SOLVIT per risolvere alcuni problemi politicamente non controversi di applicazione del diritto comunitario nel singolo caso attraverso una rete di agenzie amministrative degli Stati membri, e che tale sistema è a disposizione dei deputati e dei loro assistenti,

1.

si compiace dei miglioramenti nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario che la Commissione prefigura nella sua comunicazione;

2.

si compiace degli impegni che la Commissione ha assunto, in risposta alle raccomandazioni del Mediatore europeo, in merito ai suoi rapporti con gli autori delle denunce (COM(2002) 141 def.), ma si rammarica che malgrado questi impegni non si riesca a tenere gli autori delle denunce pienamente informati dell'andamento di queste ultime e a trasmettere loro copia di tutta la corrispondenza scambiata tra la Commissione e gli Stati membri in seguito alla loro denuncia;

3.

si compiace della determinazione della Commissione, illustrata nel citato documento di lavoro SEC(2003) 804, di garantire, soprattutto nel caso del diritto ambientale, che le norme della Comunità siano di facile applicazione, che gli orientamenti e i testi interpretativi siano elaborati consultando tutti i soggetti interessati, che vi sia un contatto proattivo con gli Stati membri (comprese, si spera, le loro autorità regionali interessate) e che si utilizzi la rete informale UE sull'applicazione del diritto ambientale;

4.

sostiene in generale gli sforzi della Commissione per risolvere i problemi di recepimento in modo proattivo anziché reattivo;

5.

ribadisce il suo auspicio di una maggiore cooperazione tra i deputati del Parlamento europeo e dei parlamenti degli Stati membri, compresi, ove opportuno, quelli regionali o ad altro livello interno, per favorire e rafforzare un efficace controllo a livello nazionale degli affari europei; ritiene che i parlamenti di ogni livello debbano svolgere un prezioso ruolo nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario, contribuendo quindi a rafforzare le legittimità democratica dell'Unione e ad avvicinarla ai cittadini;

6.

ribadisce pertanto la propria raccomandazione alla Commissione di trasmettere le sue relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario ai parlamenti nazionali, anche per l'ulteriore inoltro, se del caso, ai parlamenti interni interessati;

7.

deplora il fatto che, nonostante l'assidua attività della Commissione volta a garantire la corretta applicazione del diritto comunitario, rimangono vistosi esempi di una protratta e pertinace inadempienza da parte degli Stati membri degli obblighi dichiarati, pregiudicando in tal modo l'ideale dell'Unione quale comunità di diritto;

8.

si compiace dell'intenzione della Commissione di dare la priorità alle procedure d'infrazione ex articolo 228 CE e di rafforzare i meccanismi di cui dispone per espletare la sua mansione di controllo dell'attuazione del diritto comunitario;

9.

invita ancora una volta la Commissione a fissare scadenze brevi per la fase precontenziosa della procedura per inadempimento, che dovrebbe concludersi entro un termine predefinito che va fissato sin dall'inizio;

10.

ricorda che le petizioni trasmesse da singoli alla Commissione, al Mediatore e alle commissioni competenti del Parlamento consentono all'Unione europea di valutare il modo in cui il diritto comunitario viene applicato a livello nazionale ed europeo;

11.

esorta ancora una volta la Commissione a compiere ogni sforzo per ridurre il periodo relativamente lungo necessario per esaminare denunce o petizioni e a trovare soluzioni pratiche ai problemi sottoposti, decidendo al momento del ricevimento se siano più appropriati metodi alternativi, come le riunioni pacchetto o la rete SOLVIT, oppure le procedure formali;

12.

ribadisce la sua convinzione che una stretta cooperazione e accordi di monitoraggio tra la Commissione, il Consiglio, il Mediatore e le commissioni competenti del Parlamento sono indispensabili per garantire un efficace intervento in tutti i casi in cui l'autore di una petizione abbia legittimamente denunciato una violazione del diritto comunitario;

13.

deplora vivamente la condotta della Commissione nei confronti del Parlamento e in particolare della sua commissione competente nella vicenda relativa ai Lloyd's di Londra, in relazione alla quale è stato opposto un ostinato rifiuto a comunicare pienamente con il Parlamento in merito a tutte le questioni da esso sollevate;

14.

ribadisce ancora una volta la richiesta alla Commissione di includere in futuro nelle sue relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario un capitolo dedicato alle petizioni a lei trasmesse dalle commissioni competenti del Parlamento;

15.

ribadisce la richiesta alla Commissione di elaborare un elenco di tutte le relazioni aventi attinenza con l'applicazione del diritto comunitario da parte delle autorità nazionali degli Stati membri dello Spazio economico europeo, siano esse di natura generale o settoriale;

16.

accoglie con favore i passi compiuti dalla Commissione a fini di vigilanza sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in linea con i principi del diritto comunitario, e prende atto del tenore della sezione 2.15 della XX relazione della Commissione; rinnova però in tale contesto il suo invito alla Commissione ad elaborare in futuro una relazione sull'applicazione del diritto dell'Unione europea che comprenda le questioni rientranti nel secondo e nel terzo pilastro;

17.

rileva che i tribunali di alcuni Stati membri non sollecitano quasi mai pronunce in via pregiudiziale a norma dell'articolo 234 del trattato CE e ripete il suo invito alla Commissione ad indagarne i motivi e a riferirne al Parlamento;

18.

rileva con preoccupazione che la scarsa familiarità con il diritto comunitario da parte della magistratura e degli avvocati a livello nazionale ostacola seriamente la piena applicazione del diritto comunitario;

19.

accoglie con favore le iniziative volte a facilitare la soluzione extragiudiziale delle controversie, come la rete extragiudiziale europea e la rete per le denunce relative ai servizi finanziari; invita la Commissione a dedicare un'attenta vigilanza all'evoluzione di questi organismi e a riferirne i risultati al Parlamento europeo, poiché questo processo costituirà un altro prezioso indicatore dell'applicazione delle norme comunitarie e dell'accesso alla giustizia;

20.

accoglie con grande favore, in relazione a ciò, il recente ulteriore sviluppo della rete SOLVIT; nota che l'accesso generalizzato per i membri del Parlamento europeo è ormai possibile e dovrebbe essere reso disponibile su base sistematica a tutti i deputati e i loro assistenti; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere largamente l'uso di tale rete presso i potenziali utilizzatori e a devolvere risorse adeguate ad assicurarne la capacità di far fronte all'aumentato flusso di casi da risolvere;

21.

invita a riflettere sui modi per sviluppare il ruolo dei mediatori o difensori civici nazionali e regionali nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario;

22.

rileva con preoccupazione che le recente giurisprudenza in materia di diritto dei singoli richiedenti di avviare procedure dinanzi alla Corte di giustizia non fornisce una interpretazione e applicazione uniformi del diritto comunitario, e si rammarica che anche il progetto di costituzione compia solo timidi passi verso un miglioramento della situazione al riguardo;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Mediatore europeo e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  PS_TA(2003)0231.

(2)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

P5_TA(2004)0140

Cooperazione in materia di predisposizione e reazione agli attentati biologici e chimici

Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla cooperazione nell'Unione europea in materia di predisposizione e reazione agli attentati biologici e chimici (sicurezza della salute) (2003/2187(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata da Anna Terrón i Cusí e Gerhard Schmid a nome del gruppo PSE, sulle misure da prendere di fronte alla possibile minaccia di attentati con agenti biologici e chimici (B5-0407/2003),

visto l'articolo 49, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0097/2004),

A.

considerando che si sta discutendo la minaccia cui sono soggetti gli Stati membri per attentati terroristici con agenti biologici e chimici,

B.

considerando che, oltre ai meccanismi per un rapido allarme degli Stati membri, uno scambio di informazioni e lo sfruttamento comune delle capacità di laboratorio, è stato proposto anche lo stoccaggio europeo di vaccini, antibiotici, ecc.,

C.

considerando che i meccanismi per un rapido allarme degli Stati membri, lo scambio di informazioni e lo sfruttamento comune delle capacità di laboratorio, nonché lo stoccaggio di vaccini, antibiotici, ecc. potrebbero avere serie conseguenze sui bilanci dell'Unione europea e degli Stati membri e richiedere misure legislative mirate,

D.

considerando che gli interventi di bilancio e giuridici potrebbero essere giustificati solo sulla base di una chiara analisi del rischio che attribuisca probabilità certe all'impiego di armi biologiche e chimiche nell'UE da parte di terroristi,

E.

considerando che le analisi a tal fine necessarie vanno chiaramente oltre le possibilità della Commissione,

1.

raccomanda al Consiglio:

a)

di effettuare, nel quadro della cooperazione europea tra polizie nazionali e coinvolgendo Europol, nonché tenendo conto dei risultati della cooperazione dei servizi di intelligence nel settore della lotta al terrorismo, una analisi realistica della minaccia che funga da base per un serio intervento dell'Unione europea;

b)

di trasmettere in idonea forma al Parlamento le nozioni generali e quindi pubblicabili di questa analisi, affinché possa disporre di una base razionale per le sue eventuali prossime deliberazioni di bilancio;

c)

di avviare, alla luce dei risultati dell'analisi, i necessari interventi legislativi per far fronte alla minaccia di attentati biologici e chimici;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.

P5_TA(2004)0141

Tutela dei dati

Risoluzione del Parlamento europeo sulla prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE) (COM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la Prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE) (COM(2003) 265 — C5-0375/2003),

visti i testi di diritto internazionale a tutela del diritto alla vita privata e, in particolare, l'articolo 12 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, l'articolo 17 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, l'articolo 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (1), la convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatico dei personali del 28 gennaio 1981 (2) e le raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa,

visti l'articolo 6 del trattato UE sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nell'Unione, l'articolo 286 del trattato CE, nonché gli articoli 7 e 8 della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione dedicati rispettivamente al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale,

viste le disposizioni del diritto comunitario a tutela del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE, 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (4),

visti gli altri strumenti UE relativi alla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro, in particolare il progetto di documento di lavoro della Presidenza greca su norme comuni per la protezione dei dati personali nel quadro del terzo pilastro e l'annuncio del Commissario Vitorino relativo alla presentazione, nel 2004, di uno strumento giuridico in proposito (5),

visti i pareri del gruppo di lavoro sulla privacy istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE (gruppo «Articolo 29»),

visti i documenti relativi al trasferimento di dati personali dei passeggeri transatlantici agli USA, ed in particolare: i pareri del Gruppo di lavoro articolo 29, le Comunicazioni della Commissione, gli Undertakings degli USA, l'opinione della Commissione belga per la protezione della vita privata sulle denunce di alcuni passeggeri, la denuncia depositata presso la Commissione per violazione del regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (6),

vista la sentenza della Corte di Giustizia nella causa Österreichscher Rundfunk e altri del 20 maggio 2003 (7),

visti l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0104/2004),

A.

considerando che il diritto alla vita privata è un diritto fondamentale dell'uomo, sancito da tutti i principali strumenti giuridici che garantiscono le libertà e i diritti dei cittadini a livello internazionale, europeo e nazionale,

B.

considerando che l'UE ha elaborato un regime giuridico volto a garantire la vita privata dei cittadini mediante un alto livello di protezione dei dati nei settori del primo pilastro,

C.

considerando che, a causa dell'attuale struttura in pilastri dell'UE, attività che rientrano nel campo del secondo e del terzo pilastro sono escluse da questo regime giuridico e sono parzialmente coperte da frammentarie disposizioni specifiche, che il Parlamento europeo è solo parzialmente consultato o informato e che la Corte di Giustizia ha poteri limitati al riguardo,

D.

considerando che la direttiva 95/46/EC incarica la Commissione di riferire periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva stessa, presentando, se del caso, opportune proposte di modifica,

E.

considerando che, dopo gli attacchi terroristici del settembre 2001, a livello nazionale, europeo e internazionale sono state adottate o sono previste misure volte a rafforzare la sicurezza intervenendo sui diritti alla vita privata e alla protezione dei dati,

F.

considerando che il trasferimento di dati a paesi e organizzazioni terzi costituisce motivo di preoccupazione, non solo per le disparità tra le normative degli Stati membri, talune eccessivamente permissive e altre eccessivamente rigide, ma soprattutto perché la valutazione vincolante dell'adeguatezza della protezione fornita dai destinatari a un diritto fondamentale dei cittadini europei è riservata alla Commissione, organo esecutivo, e non al Parlamento europeo,

G.

considerando che sono tuttora in corso negoziati fra l'UE e gli USA con riferimento al trasferimento illegale agli USA dei dati dei passeggeri transatlantici, e che questo Parlamento ha sollecitato la Commissione ad agire ai sensi dell'articolo 232 del trattato CE,

H.

considerando che la Commissione belga per la protezione della privacy ha appurato che i dati personali di alcuni passeggeri transatlantici europei — tra cui quelli di un deputato europeo — sono stati trasferiti agli USA illegalmente, in violazione della legge belga, e delle direttive europee,

I.

considerando che il Gruppo di lavoro «articolo 29» ha affermato nel suo parere sul trasferimento di dati relativi ai passeggeri transatlantici agli USA che i progressi realizzati non consentono di pervenire a una soluzione favorevole («the progress made does not allow a favourable adequacy finding to be achieved») e che numerosi ulteriori questioni sono da risolvere prima che la Commissione possa giungere ad una decisione di adeguatezza,

J.

considerando che l'UE, le sue istituzioni e gli Stati membri devono rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'UE — in particolare, l'articolo 8 -, la Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché i principi generali del diritto internazionale, e che le politiche attualmente condotte di «data retention» (retenzione delle informazioni) e di trasferimento di dati a Stati terzi rischiano di violarli gravemente,

K.

considerando che la Commissione e gli Stati membri, nonché le Autorità garanti per la privacy nazionali, sono i responsabili per l'applicazione effettiva delle leggi nazionali ed europee sulla privacy e per sanzionare le violazioni di queste,

L.

considerando che le leggi nazionali ed europee, in tema di trasferimento dei dati personali a paesi terzi, sono state violate in modo flagrante nel caso del trasferimento dei dati personali dei passeggeri transatlantici alle autorità responsabili per l'applicazione della legge negli USA, e che il comportamento della Commissione, degli Stati membri, nonché di alcune Autorità garanti per la Privacy — in particolare di quelle alle quali le leggi nazionali attribuiscono poteri di blocco del trasferimento dei dati — é stato di sostanziale connivenza con la violazione della legge e del principio di legalità;

M.

considerando che nel contesto globale della società dell'informazione via Internet non possono essere trovate soluzioni soltanto nell'ambito dell'UE,

Necessità di un regime europeo generale interpilastri di protezione della vita privata e dei dati

1.

criticando i gravissimi ritardi accumulati dalla Commissione al riguardo, la esorta a proporre entro la prima metà del 2004, come annunciato, uno «strumento giuridico» sulla protezione della vita privata nell'ambito del terzo pilastro; ritiene che tale strumento debba avere carattere vincolante e mirare a garantire, nell'ambito del terzo pilastro, lo stesso livello di protezione dei diritti alla vita privata e dei dati esistente per il primo pilastro; ritiene che tale strumento debba armonizzare a questi alti livelli le attuali norme in materia di vita privata e protezione dei dati relative a Europol, Eurojust e tutti gli altri organismi e azioni del terzo pilastro, nonché lo scambio di dati tra essi e con paesi e organizzazioni di paesi terzi;

2.

ritiene che, a lungo termine, la direttiva 95/46/EC dovrà essere applicata, con i dovuti adeguamenti, a tutti i settori d'attività dell'UE, al fine di garantire un alto livello di norme armonizzate e comuni in materia di protezione della vita privata e dei dati;

3.

reputa che il rispetto delle norme in materia di protezione della vita privata e dei dati debba essere garantito da autorità di controllo nazionali, da un'autorità comune dell'UE, alla quale i cittadini avranno il diritto di fare appello, nonché dalla Corte di giustizia delle Comunità europee; ritiene inoltre che il Parlamento europeo debba essere consultato con poteri decisionali su ogni proposta relativa a, o che abbia un impatto su, la protezione della vita privata nell'UE, come accordi internazionali di suoi organismi, adequacy findings, e altro;

4.

ritiene che sia necessario fin da subito agevolare per i cittadini il godimento dei loro diritti rispetto alla privacy e la protezione dei dati personali (accesso ai dati, correzione, modifica, cancellazione, etc) attraverso la previsione di una procedura unica presso le Autorità per la privacy nazionali relativamente ai dati stoccati nelle banche dati nazionali ed europee, di primo e terzo pilastro;

5.

si rallegra del fatto che la Commissione abbia condotto una consultazione e un dibattito franchi e approfonditi con tutte le parti interessate (governi e autorità di vigilanza degli Stati membri, organizzazioni, società, cittadini), anche in forma elettronica, sull'attuazione della direttiva, e prende atto dei risultati di tale consultazione;

L'applicazione della direttiva 95/46/EC sulla protezione dei dati

6.

deplora che alcuni Stati membri non abbiano attuato la direttiva prima della scadenza prevista del 24 ottobre 1998, obbligando la Commissione ad avviare, l'11 gennaio 2000, procedure d'infrazione nei confronti di Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania e Irlanda; prende atto del fatto che tutti gli Stati membri hanno ora recepito la direttiva e invita l'Irlanda a notificare immediatamente alla Commissione la sua recente legge di applicazione; deplora il fatto che l'applicazione tardiva della direttiva da parte degli Stati membri e le persistenti differenze nelle modalità della sua applicazione a livello nazionale abbiano impedito agli operatori economici di trarne pienamente vantaggio ed abbiano ostacolato alcune attività transfrontaliere in seno all'Unione europea;

7.

invita tutte le parti interessate, istituzioni europee, Stati membri e autorità di tutela dei dati, nonché i settori economici e della società civile, a fornire il proprio contributo e cooperare per consentire una corretta applicazione dei principi di protezione dei dati disciplinati dalla direttiva;

8.

condivide l'opinione della Commissione secondo la quale, visto che l'applicazione della direttiva è stata lenta e l'esperienza acquisita in proposito è ancora molto limitata, è preferibile non modificare la direttiva per il momento — ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 16 — e che le attuali lacune di applicazione della direttiva potranno essere colmate mediante azioni avviate a livello europeo e nazionale dagli Stati membri e dalle autorità di tutela dei dati sulla base del programma annunciato nella comunicazione della Commissione;

9.

ricorda che è la garanzia della tutela dei dati a condizionare il completamento del mercato interno; in tale ottica chiede alla Commissione di individuare i settori in cui le divergenze d'interpretazione della direttiva ostacolano il buon funzionamento del Mercato interno e di riferire al riguardo a questo Parlamento;

10.

condivide l'opinione della Commissione rispetto al fatto che, se tale cooperazione non avrà dato i risultati sperati entro un termine di 6 mesi, essa avvierà un procedimento giudiziario nei confronti degli Stati membri che omettano o rifiutino di rispettare la direttiva; a tal riguardo, ritiene che la Commissione debba riservare una particolare attenzione e determinazione quanto al rispetto effettivo delle eccezioni legali alla privacy, vegliando al rispetto della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della relativa giurisprudenza;

Trasferimenti di dati a Stati o organizzazioni terzi

11.

si compiace del fatto che la Commissione intenda semplificare il quadro regolamentare per le imprese nel campo delle disposizioni sui trasferimenti internazionali di dati;

12.

ricorda che non devono essere consentite eccezioni al principio secondo il quale i dati connessi al primo pilastro possono essere trasferiti a paesi e organizzazioni terzi solo se il livello di protezione dei dati è analogo a quello applicato dall'UE;

13.

ricorda, soprattutto ad Europol, Eurojust e agli altri organismi del terzo pilastro, che i dati raccolti a fini di ordine pubblico possono essere trasferiti solo caso per caso verso paesi o organismi che rispettino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e le norme europee in materia di protezione dei dati, quali i principi relativi alla protezione dei dati indicati nella raccomandazione del Consiglio d'Europa R(87) 15 sull'uso dei dati personali nel settore della polizia; chiede inoltre di essere consultato prima di tali trasferimenti di dati, e di ricevere relazioni in proposito dopo tali trasferimenti; chiede urgentemente a Europol ed Eurojust di chiarire e mettere a disposizione dei cittadini e del Parlamento europeo le informazioni necessarie relative allo scambio di dati, personali e non, con Stati e organismi terzi;

14.

ribadisce che le norme UE in materia di protezione dei dati sono gravemente violate — come peraltro confermato dal parere della Commissione belga per la protezione della vita privata, dalle opinioni del Gruppo di lavoro «articolo 29» e dal rapporto della rete di esperti sui diritti umani dell'UE- quando i dati personali vengono trasferiti o consultati direttamente e sistematicamente da organismi o autorità di polizia di uno Stato terzo, senza informare e senza ottenere il consenso della persona oggetto dei dati, in particolare quando i dati sono raccolti per uno scopo diverso e senza autorizzazione di un giudice, com'è il caso delle autorità statunitensi che consultano i dati relativi ai passeggeri transatlantici raccolti nell'UE dalle compagnie aeree e attraverso sistemi di prenotazione elettronici;

15.

concorda con l'opinione del Gruppo di lavoro «articolo 29» rispetto all'inadeguatezza del regime sulla privacy negli Stati Uniti allo stato attuale e anche rispetto all'ultima versione degli Undertakings, e sugli elementi problematici che persistono e rispetto ai quali i progressi ottenuti nel corso di un anno di negoziati della Commissione con le autorità USA sono assolutamente insufficienti;

16.

Propone che la direttiva sia modificata nel senso che la valutazione circa l'adeguatezza della protezione dei dati personali dei cittadini europei da parte di un paese terzo, nel quale tali dati siano destinati ad essere trasferiti, possa essere adottata solo previa approvazione del Parlamento europeo;

17.

Chiede che gli accordi che si stanno negoziando o sono stati negoziati in materia di trasmissione di dati personali fra la UE e parti terze o paesi terzi garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati e che, comunque, mantengano il livello garantito dalla direttiva 95/46/CE;

Eccezioni alle leggi in materia di vita privata

18.

ritiene che le leggi degli Stati membri che consentono la conservazione su grande scala di dati relativi alle comunicazioni dei cittadini a fini di ordine pubblico non siano pienamente conformi alla convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla relativa giurisprudenza, in quanto rappresentano un'ingerenza nel diritto alla vita privata e vengono meno all'obbligo di autorizzazione da parte della magistratura, caso per caso e per periodi limitati, alla distinzione tra categorie di persone che possono essere oggetto di sorveglianza, al rispetto della confidenzialità di comunicazioni protette (ad esempio le comunicazioni avvocato-cliente), alla specificazione della natura dei reati o delle circostanze che autorizzano tale interferenza; inoltre, vi sono gravi dubbi sulla loro necessità nell'ambito di una società democratica, oltre che, come specificato dall'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE, sulla loro opportunità e proporzionalità;

19.

invita la Commissione a elaborare un documento sul diritto alla vita privata e le condizioni in base alle quali le eccezioni possono essere legali, sulla base della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della giurisprudenza connessa e delle direttive UE in materia di protezione dei dati, ed esorta le istituzioni europee ad avviare una discussione aperta e trasparente sulla base di tale documento;

Altre considerazioni

20.

chiede agli Stati membri di rispettare i criteri della chiarezza giuridica e della certezza del diritto ai fini di una migliore regolamentazione nell'applicazione della direttiva onde evitare oneri inutili alle imprese e in particolare alle PMI;

21.

insiste sul fatto che la libera circolazione dei dati personali è essenziale ai fini dell'efficace svolgimento di quasi tutte le attività economiche a livello di Unione; ritiene che si tratti quindi di eliminare al più presto tali differenze d'interpretazione per consentire alle organizzazioni multinazionali di definire politiche paneuropee in materia di tutela dei dati;

22.

sottolinea la necessità che, nell'applicazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati relativo alla protezione dei dati (8), gli Stati membri e le istituzioni europee attuino un livello equivalente di tutela dei diritti fondamentali e di protezione dei cittadini;

23.

chiede alla Commissione di adottare un approccio di armonizzazione della direttiva in esame con gli altri testi legislativi, quali la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori, onde evitare incoerenze fra tali proposte;

24.

invita gli Stati membri e le rispettive autorità di controllo a creare un contesto meno complesso e gravoso per i responsabili del trattamento dei dati e concorda con la Commissione sull'esigenza di evitare l'imposizione di prescrizioni che potrebbero essere abolite senza effetti deleteri per l'elevato livello di tutela garantito dalla direttiva;

25.

sottolinea che la gestione e la tutela dei dati sono attualmente un fattore decisivo di successo per le imprese;

26.

concorda con la Commissione sul fatto che sono necessari miglioramenti affinché gli operatori economici abbiano una scelta più vasta di clausole contrattuali tipo nel campo della tutela dei dati, per quanto possibile basate sulle clausole presentate dai rappresentanti delle imprese;

27.

invita gli Stati membri ad assicurare che le autorità di tutela dei dati dispongano dei mezzi necessari allo svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva 95/46/EC e siano indipendenti ed autonome dai governi nazionali; ritiene che le autorità di tutela dei dati debbano rafforzare continuamente la propria efficienza ed efficacia e svolgere un ruolo più attivo a livello nazionale o europeo nel quadro del gruppo di lavoro «articolo 29», ad esempio per contribuire ad attuare il programma proposto dalla Commissione e per assicurare l'applicazione della legge;

28.

deplora che sette Stati membri — Belgio, Germania, Grecia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo — non abbiano rispettato la scadenza per l'applicazione della direttiva 2002/58/CE entro il 31 ottobre 2003, e li invita a compiere i passi necessari;

29.

chiede che la Commissione, gli Stati membri e le Autorità nazionali per la privacy compiano valutazioni annuali, del rispetto delle norme nazionali ed europee sulla privacy, a prescindere dal pilastro di riferimento, proponendo se necessario modifiche alla legislazione, le trasmettano agli organi — in particolare parlamentari — competenti e le rendano pubbliche, specialmente su Internet;

30.

si inquieta per gli sviluppi del SIS e per i piani del Consiglio per i quali il SIS II dovrebbe consentire l'aggiunta di nuove categorie di segnalazione (persone e oggetti), di nuovi settori, la messa in relazione delle segnalazioni, la modifica della durata di conservazione delle segnalazioni, nonché la registrazione e il trasferimento di dati biometrici, segnatamente fotografie e impronte digitali, così come l'accesso a nuove autorità, vale a dire Europol, Eurojust e autorità giudiziarie nazionali, se necessario, per ragioni differenti da quelle inizialmente definite, come ad esempio per la segnalazione di mandati di cattura europei, nonché stigmatizza la confusione giuridica creata dal fatto che il SIS riguarda sia il primo che il terzo pilastro, con livelli di protezione della privacy differenti;

31.

si inquieta per l'orientamento generale adottato dal Consiglio sulle proposte volte a integrare dati biometrici (foto digitali e impronte digitali) su visti e i titoli di soggiorno mediante un chip elettronico, in particolare perché i dati potrebbero essere facilmente copiati in banche dati centralizzate in caso di controllo; teme che nuovi sviluppi nel settore della protezione dei dati, quale il possibile impiego della biometrica, rendano maggiormente gravosa l'opera delle autorità di vigilanza le quali attualmente esplicano «uno sforzo di applicazione senza le necessarie risorse» per svolgere «una vasta serie di compiti» (COM (2003) 265); chiede agli Stati membri di mettere risorse supplementari a disposizione delle autorità di vigilanza sulla protezione dei dati per garantire un funzionamento efficace del sistema;

32.

invita gli Stati membri e le autorità nazionali ed europee a vigilare affinché la legislazione sulla privacy non venga utilizzata abusivamente al fine o con il risultato di ostacolare il diritto all'accesso ai documenti, la trasparenza amministrativa e la pubblicità istituzionale, o anche di rendere eccessivamente complesso l'esercizio individuale della «libertà di essere conosciuti»: invita la Commissione a presentare un rapporto, sulla base di un parere del Gruppo di lavoro articolo 29, su questo tipo di pratiche abusive, proponendo linee guida ed eventuali accorgimenti legislativi per prevenire tali pratiche;

33.

invita la Commissione a continuare a monitorare la questione della videosorveglianza, anche in virtù delle giurisprudenze nazionali, e rimane in attesa di potere esaminare la proposta annunciata in materia di protezione della vita privata nell'ambito del lavoro;

34.

chiede urgentemente ad Eurojust di chiarire quali norme nazionali ed europee ha fino ad oggi applicato e sta applicando, dato che al riguardo permangono una grande confusione e gravi dubbi;

35.

ritiene che l'autoregolamentazione sia un buon dispositivo per evitare una legislazione eccessivamente dettagliata e invita il mondo imprenditoriale a creare un codice di condotta sulla tutela dei dati personali;

36.

chiede alle istanze nazionali, europee e internazionali di compiere uno sforzo supplementare in direzione dei principi internazionalmente concordati, al fine di migliorare l'applicazione delle linee guida dell'OCSE e della Convenzione del Consiglio d'Europa;

37.

sottolinea che la protezione dei dati personali e della vita privata dovrebbe far parte dei programmi d'insegnamento con riferimento all'informatica e ad Internet; invita gli Stati membri e la Commissione a sensibilizzare i cittadini per quanto concerne il diritto alla protezione dei dati.

*

* *

38.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri, alle Autorità per la privacy nazionali, ad Europol ed Eurojust, nonché al governo degli Stati Uniti.


(1)  (STE n. 005).

(2)  (STE n. 108).

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(5)  Cfr. resoconto integrale delle sedute, seduta di mercoledì, 19 novembre 2003.

(6)  GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1.

(7)  Cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Raccolta della giurisprudenza 2003, pag. I-4989.

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

P5_TA(2004)0142

I diritti dei detenuti nell'Unione europea

Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (2003/2188(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Marco Cappato e Giuseppe Di Lello Finuoli, a nome del gruppo GUE/NGL, sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (B5-0362/2003/riv),

visti i testi dell'Unione europea sulla protezione dei diritti dell'uomo, in particolare gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea, l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il progetto di Costituzione europea che renderà obbligatoria questa Carta,

visti gli strumenti internazionali sui diritti dell'uomo e la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, in particolare: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 5), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (articolo 7), la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il Protocollo facoltativo relativo alla creazione di un sistema di visite regolari presso i luoghi di detenzione predisposto da organismi internazionali e nazionali indipendenti,

visti i testi che a livello del Consiglio d'Europa riguardano i diritti dell'uomo e la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, in particolare: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 3), i suoi protocolli e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; la Convenzione europea del 1987 sulla prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, che ha creato il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti (Comitato Prevenzione Tortura (CPT)) del Consiglio d'Europa, nonché i rapporti di detto Comitato,

visti i testi concernenti specificatamente i diritti delle persone private della libertà, in particolare: a livello delle Nazioni Unite, l'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti e le dichiarazioni e principi adottati dall'Assemblea generale; a livello del Consiglio d'Europa, la risoluzione (73)5 sull'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti, la raccomandazione R(87)3 sulle regole penitenziarie europee, le altre raccomandazioni adottate dal Comitato dei ministri (1) e le raccomandazioni adottate dall'Assemblea parlamentare,

viste le regole delle Nazioni Unite in merito alla tutela dei minori privati della libertà, adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 45/113 del 14 dicembre 1990 e l'insieme di regole minime delle Nazioni Unite concernenti l'amministrazione della giustizia per i minori (Regole di Beijing), adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985,

visti le sue risoluzioni annuali sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea, la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulle cattive condizioni di detenzione nelle carceri dell'Unione europea (2) e la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sulle condizioni carcerarie dell'Unione europea: ristrutturazioni e pene sostitutive (3),

viste le sue ripetute richieste alla Commissione e al Consiglio perché propongano una decisione quadro relativa ai diritti dei detenuti (4),

vista la risoluzione adottata dal Consiglio sul trattamento dei tossicodipendenti nelle carceri e la raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2003 sulla prevenzione e la riduzione dei rischi provocati dalla tossicodipendenza (5),

vista la relazione del Gruppo di esperti indipendenti sui diritti dell'uomo riguardante la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri nel 2002,

visto l'articolo 49, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0094/2004),

A.

considerando che l'Unione europea si è prefissa di sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e che, secondo l'articolo 6 del TUE, essa rispetta i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, il che implica obblighi positivi al fine di assicurare effettivamente il rispetto di tale impegno,

B.

considerando che l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale e l'entrata in vigore del mandato d'arresto europeo richiedono misure complementari urgenti nei settori della tutela effettiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, specialmente in considerazione del fatto che il numero dei cittadini di uno Stato membro detenuti in un altro Stato membro potrebbe aumentare di conseguenza,

C.

considerando che secondo i dati raccolti dal Consiglio d'Europa, 539.436 persone erano detenute al 1o settembre 2002 nell'Unione europea allargata e che questi dati denotano un quadro allarmante:

sovrappopolazione;

inflazione della popolazione carceraria;

aumento dei detenuti stranieri;

detenuti in attesa di condanna definitiva;

numero di morti e suicidi;

D.

considerando che i rapporti del CPT segnalano la persistenza drammatica di alcuni problemi, come i maltrattamenti, l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie, delle attività previste e delle cure disponibili,

E.

considerando che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 3) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati membri obblighi non solo negativi, proibendo di sottoporre i detenuti a trattamenti inumani e degradanti, ma anche positivi richiedendo loro di assicurarsi che le condizioni di detenzione siano conformi alla dignità umana e che inchieste approfondite ed efficaci abbiano luogo in caso di violazione di tali diritti,

F.

considerando che il Consiglio d'Europa sta rivedendo le regole penitenziarie europee e che un'iniziativa sull'elaborazione di una Carta penitenziaria europea è stata lanciata in seno all'Assemblea parlamentare dal deputato Michel Hunault, relatore sulla situazione delle carceri e case di reclusione in Europa,

G.

considerando che il Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura a altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è stato firmato soltanto da 8 Stati membri o aderenti all'Unione europea (Austria, Danimarca, Spagna, Finlandia, Italia, Malta, Svezia, Regno Unito) e che soltanto 3 l'hanno ratificata (Malta, Spagna e Regno Unito),

H.

considerando che alcuni Stati membri prevedono la prerogativa per i parlamentari nazionali e europei di visitare e ispezionare i luoghi di detenzione e che il Parlamento europeo aveva chiesto di riconoscere questa prerogativa ai deputati europei sul territorio dell'Unione europea (6),

I.

considerando che uno dei problemi che gli Stati spesso sollevano è la mancanza di fondi per il miglioramento dei luoghi di detenzione e che potrebbe risultare necessario creare una linea di bilancio per incoraggiarli a rispettare standard più elevati e le raccomandazioni del CPT,

J.

considerando che il fatto di garantire condizioni di detenzione decenti e l'accesso a strutture di preparazione al reinserimento favoriscono la diminuzione del numero di recidivi,

K.

considerando l'esistenza di regimi di detenzione speciali, legali o di fatto, e ricordando che nei confronti del regime italiano detto del 41 bis, il Comitato per la prevenzione della tortura ha manifestato inquietudini, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per il ritardo con cui il Tribunale di sorveglianza ha esaminato il ricorso di un detenuto, e che il Gruppo di esperti indipendenti dell'Unione europea sui diritti dell'uomo ha affermato nella sua relazione sull'anno 2002 che «nella misura in cui questo regime eccezionale comprende (. . .) misure che non presentano alcun nesso con l'obiettivo di sicurezza, è lecito di interrogarsi sulla compatibilità con l'approccio preconizzato dal Comitato per la prevenzione della tortura»;

L.

considerando che la situazione nei cosiddetti «centri di permanenza per stranieri» è estremamente allarmante, come denunciato dal recente rapporto di Medici senza frontiere, ad esempio per l'Italia, e che i diritti all'assistenza legale e sanitaria per i richiedenti asilo sono violati,

M.

considerando che gli Stati membri si sono impegnati in seno al Consiglio d'Europa ad estendere l'applicazione delle sanzioni alternative al carcere e all'arresto;

N.

considerando che il Consiglio ha approvato risoluzioni e raccomandazioni riguardo al problema specifico della tossicodipendenza e della riduzione dei rischi, in particolare sul trattamento in ambito carcerario o fuori dal carcere, che non sempre sono rispettate dagli Stati membri,

O.

considerando che il Consiglio ha avviato sotto la presidenza italiana un'iniziativa in materia di carceri;

1.

rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a)

proseguire le sue attività in merito alle persone detenute, in special modo coordinando una posizione comune agli Stati membri e aderenti all'Unione europea, assicurando in seno al Consiglio d'Europa una revisione delle regole penitenziarie europee basata su un grado di protezione più elevato, sulla scorta dei principi elaborati dal Comitato per la prevenzione della tortura e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

b)

promuovere, sulla base di un contributo comune agli Stati membri dell'Unione europea, l'elaborazione di una Carta penitenziaria europea comune ai paesi membri del Consiglio d'Europa;

c)

operare affinché tale Carta includa norme precise e obbligatorie per gli Stati membri concernenti:

il diritto di disporre di un avvocato e di un'assistenza sanitaria e di informare una terza persona della propria detenzione;

il diritto alla sicurezza mentale e fisica, in particolare la protezione contro la violenza dei codetenuti e la prevenzione dei suicidi;

norme sulle condizioni di detenzione: aspetti sanitari, abitativi, pulizia, ventilazione, luce, alimentazione;

il diritto di disporre dei servizi medici interni e, se necessario, esterni;

le attività di rieducazione, istruzione, riabilitazione e reinserimento sociale e professionale, soprattutto informando i detenuti circa i mezzi esistenti per preparare il loro reinserimento;

la separazione dei detenuti: minori, persone in detenzione provvisoria, condannati;

misure specifiche per le categorie vulnerabili: minori, donne, persone con problemi psichiatrici o fisici o di malattia, persone anziane o con tendenze suicide, tossicodipendenti, stranieri, richiedenti asilo, ecc.;

la tutela particolare dei minori attraverso:

la garanzia che il carcere rappresenta una misura eccezionale adottata laddove non esiste altra alternativa,

un personale inquadrato pronto a raccogliere le sfide rappresentate dal lavorare con tale gruppo di età e a comprendere i bisogni specifici,

un programma di attività appropriato e multidisciplinare che abbini lo sport, l'istruzione e la formazione tecnica e professionale, valorizzando talune competenze che favoriranno il reinserimento sociale dopo la scarcerazione,

un trattamento equo tra uomini e donne quanto al loro accesso alle attività al momento della incarcerazione ai sensi della norma 26.4 delle Regole di Beijing;

la tutela delle donne attraverso:

la separazione materiale dagli uomini,

un personale femminile o, laddove risulti materialmente impossibile, come minimo la presenza di un personale misto,

un'appropriata risposta ai bisogni specifici di igiene e di salute delle donne, compresa la prevenzione del tumore al seno e del tumore al collo dell'utero;

la tutela particolare delle donne incinte e madri di bambini piccoli attraverso:

un regime alimentare adeguato per la gravidanza,

esami ginecologici e parti svolti senza la presenza di manette o impedimenti simili,

la nascita dei bambini al di fuori delle carceri,

locali all'interno delle carceri a disposizione delle madri con i loro bambini che non riflettano l'universo carcerario e incentrati sui bisogni del bambino;

il diritto di visita per le famiglie, gli amici e terze persone;

il diritto ad una vita affettiva e sessuale prevedendo misure e luoghi appositi;

l'esistenza di parlatori che consentano il ravvicinamento familiare, in particolare di spazi attrezzati affinché i genitori detenuti e i loro bambini possano svolgere talune attività;

il diritto di ricorso effettivo dei detenuti per la difesa dei loro diritti contro le sanzioni o i trattamenti arbitrari;

i regimi di sicurezza speciali;

il ricorso, nella misura del possibile, a carceri aperte o semi-aperte, la promozione di misure alternative all'incarcerazione quali, in particolare, il lavoro di interesse generale;

l'informazione del detenuto sui propri diritti, da fornire anche su carta in una lingua a lui comprensibile;

la formazione del personale penitenziario e delle forze dell'ordine;

d)

dichiarare che se tale iniziativa non trova attuazione a breve termine o se i risultati non sono soddisfacenti, l'Unione europea elaborerà una Carta dei diritti delle persone private della libertà vincolante per gli Stati membri e suscettibile di essere invocata davanti alla Corte di giustizia;

e)

esortare gli Stati membri e quelli aderenti a ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che stabilisce un sistema di visite regolari presso i luoghi di detenzione predisposto da organismi internazionali e nazionali indipendenti, affidando a questi ultimi anche compiti di controllo e ricorso per i detenuti, nonché a elaborare un rapporto annuale pubblico per i rispettivi parlamenti ed invitare l'Unione europea a integrare la richiesta di firmarlo e ratificarlo nella sua politica di relazioni con i paesi terzi;

f)

prendere iniziative a livello dell'Unione affinché sia garantita ai deputati nazionali la prerogativa di visitare e ispezionare i luoghi di detenzione e affinché questo diritto sia ugualmente riconosciuto ai parlamentari europei sul territorio dell'Unione europea;

g)

esortare gli Stati membri a lottare contro il suicidio nelle carceri e a svolgere sistematicamente inchieste imparziali allorché un detenuto muore in carcere;

h)

varare un'iniziativa di valutazione delle legislazioni degli Stati membri al fine di assicurarsi che siano conformi alle norme elaborate dal Consiglio d'Europa, dal Comitato per la prevenzione della tortura e della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché alla giurisprudenza pertinente, alle osservazioni del Comitato dei diritti dell'uomo, del Comitato contro la tortura e del Relatore speciale sulla tortura delle Nazioni Unite e garantendo che siano effettivamente applicate;

i)

invitare gli Stati membri a allocare fondi adeguati a favore della ristrutturazione e modernizzazione dei luoghi di detenzione, nonché a fornire alla polizia e al personale penitenziario una formazione sui diritti dei detenuti e sul trattamento dei detenuti che soffrono di disturbi psichici, e invitare a creare una specifica linea di bilancio a livello di UE per incoraggiare tali progetti;

j)

invitare il Comitato per la prevenzione della tortura e il Commissario ai diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa a promuovere una serie di visite ad hoc negli Stati membri che si sono dotati di regimi speciali, legali o di fatto, compresi i centri di permanenza per stranieri, e chiedere al Gruppo europeo di esperti dei diritti dell'uomo di condurre un'analisi sulla compatibilità di questi regimi con i diritti e le libertà fondamentali;

k)

ricordare agli Stati membri gli impegni assunti in seno al Consiglio d'Europa per allargare l'applicazione delle sanzioni alternative al carcere e invitarli ad incrementare gli sforzi a livello tanto legislativo quanto giudiziario;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani, al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al Comitato ONU dei diritti dell'uomo, al Comitato ONU contro la tortura, al Relatore speciale ONU sulla tortura, all'Alto Commissario ONU per i diritti umani.


(1)  Per una lista completa delle raccomandazioni e risoluzioni del Consiglio d'Europa nel campo penale: http://www.coe.int/T/F/Affaires_juridiques/Coopéation_juridique/Emprisonnement_et_alternatives/Instruments_juridiques/Liste_instruments.asp#TopOfPage

(2)  GU C 32 del 5.2.1996, pag. 102.

(3)  GU C 98 del 9.4.1999, pag. 299.

(4)  Cfr. la sua raccomandazione al Consiglio del 6 novembre 2003 su norme minime in materia di garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali dell'Unione europea, paragrafo 23: «incoraggia il Consiglio e la Commissione a accelerare l'indagine sulle condizioni dei detenuti e delle carceri nell'Unione europea, allo scopo di adottare una decisione quadro sui diritti dei detenuti e su norme minime comuni per garantire tali diritti sulla base dell'articolo 6 del trattato UE» (P5_TA(2003)0484), come anche la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2002), paragrafo 22: «considera in generale che in uno spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia sia opportuno anche mobilitare le capacità europee per migliorare il funzionamento delle strutture delle carceri, ad esempio ... elaborando una decisione quadro sugli standard minimi a tutela dei diritti dei detenuti nell'Unione europea» (P5_TA(2003)0376).

(5)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31.

(6)  Cfr. per esempio il paragrafo 41 della sua precitata risoluzione del 17 dicembre 1998«chiede che i deputati europei dispongano del diritto di visita e di ispezione negli istituti penitenziari e nei centri di ritenzione per i rifugiati situati sul territorio dell'Unione europea».

P5_TA(2004)0143

DAPHNE II ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II) (13816/1/2003 — C5-0599/2003 — 2003/0025(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (13816/1/2003 — C5-0599/2003),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 54) (2),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 616) (3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0083/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 3.09.2003, P5_TA(2003)0366.

(2)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(3)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2003)0025

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. . . ./2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne, ivi comprese la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia grave per la salute fisica e psichica delle vittime di tale violenza. Gli effetti di tali atti di violenza sono così diffusi in tutta la Comunità da costituire un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.

(2)

È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per la società nel suo complesso.

(3)

Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Una risoluzione dell'Assemblea mondiale per la sanità, adottata nel corso della 49a Assemblea mondiale per la sanità, svoltasi a Ginevra nel 1996, dichiara che la violenza è uno dei principali problemi per la sanità pubblica nel mondo. La relazione mondiale sulla violenza e la salute presentata dall'Organizzazione Mondiale per la sanità il 3 ottobre 2002 a Bruxelles raccomanda di promuovere misure di prevenzione primaria, di potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di violenza e di migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza.

(4)

Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni, dichiarazioni e protocolli delle principali organizzazioni e istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro, la conferenza mondiale sulle donne e il Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale. Tali importanti attività svolte dalle organizzazioni internazionali dovrebbero essere integrate dalle attività della Comunità. Infatti, l'articolo 3, paragrafo 1), lettera p) del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

(5)

La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (4) ribadisce, tra l'altro, il diritto alla dignità, eguaglianza e solidarietà. La carta prevede una serie di disposizioni mirate specificamente a tutelare e promuovere l'integrità fisica e psichica, la parità di trattamento tra uomini e donne, i diritti del fanciullo e la non discriminazione nonché per proibire i trattamenti disumani o degradanti, la schiavitù, il lavoro forzato e il lavoro minorile.

(6)

La Commissione è stata invitata dal Parlamento europeo a preparare ed attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza, in particolare nelle risoluzioni del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Ulteriori azioni della lotta contro la tratta delle donne» (5) e del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili (6).

(7)

Il programma di azione fissato dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE) (7), ha contribuito ad aumentare la consapevolezza nell'Unione europea e a migliorare e consolidare la cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri attive nella lotta contro la violenza.

(8)

Il programma Daphne ha ottenuto una risposta superiore alle aspettative dimostrando di andare incontro ad un'esigenza profondamente sentita dal settore del volontariato. I progetti finanziati hanno già incominciato ad avere effetti moltiplicatori sulle attività delle organizzazioni non governative e delle istituzioni in Europa. Tale programma ha già contribuito in maniera decisiva all'elaborazione di una politica dell'Unione europea in materia di lotta contro la violenza, la tratta, l'abuso sessuale e la pornografia, con implicazioni che vanno ben al di là dei confini dell'Unione europea, come risulta dalla relazione intermedia del programma Daphne.

(9)

Nella risoluzione del 4 settembre 2002 sulla revisione intermedia del programma Daphne (8), il Parlamento europeo sottolinea che il programma Daphne risponde all'esigenza fondamentale di disporre di strategie efficaci per combattere la violenza e che esso deve essere continuato dopo il 2003, e chiede alla Commissione di presentare una proposta per un nuovo programma d'azione che comprenda tutte le esperienze acquisite dal 1997 a cui sia destinato un finanziamento adeguato.

(10)

È auspicabile garantire la continuità dei progetti finanziati dal programma Daphne, basandosi sulle esperienze acquisite e creare le opportunità per promuovere il valore aggiunto europeo derivante da tali esperienze e, a tal fine, è necessario istituire una seconda fase del programma, in prosieguo denominato «programma Daphne II».

(11)

La Comunità può recare un valore aggiunto alle azioni che devono essere prevalentemente intraprese dagli Stati membri per prevenire la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali, perpetrata contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e dei gruppi a rischio attraverso la divulgazione e lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione di un approccio innovativo, la fissazione congiunta di priorità, lo sviluppo di eventuali reti, la selezione di progetti a livello comunitario e la motivazione e mobilitazione di tutti i soggetti interessati. Tali azioni dovrebbero altresì essere rivolte ai bambini e alle donne introdotti negli Stati membri attraverso la tratta di esseri umani. La Comunità può inoltre individuare e incoraggiare buone pratiche.

(12)

Il programma Daphne II può recare un valore aggiunto individuando e promuovendo le buone pratiche, incoraggiando l'innovazione e favorendo lo scambio delle esperienze in materia maturate nel corso delle azioni intraprese negli Stati membri, compreso lo scambio d'informazioni sulle diverse normative, sulle sanzioni e sui risultati conseguiti. Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente programma e di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, occorre scegliere con cura i settori in cui portare avanti le attività mediante una selezione di progetti che apportino un maggiore valore aggiunto a livello comunitario e mostrino il cammino da fare mediante la sperimentazione e la divulgazione di nuove idee per prevenire e combattere la violenza, nel contesto di un approccio multidisciplinare.

(13)

Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne, non possono essere realizzati in misura sufficienti dagli Stati membri e possono essere meglio raggiunti a livello comunitario, considerata l'esigenza di un approccio coordinato e multidisciplinare che favorisca la costituzione di reti transnazionali per la formazione, l'informazione, lo studio e lo scambio di migliori pratiche, e la selezione di progetti a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Il programma Daphne II dovrebbe avere la durata di cinque anni al fine di permettere che le azioni da attuare dispongano del tempo sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati e per trarre insegnamenti e raccogliere esperienze da integrare nelle buone pratiche in tutta l'Unione europea.

(15)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(16)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (10),

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

È istituita la seconda fase del programma Daphne per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio (in prosieguo «il programma Daphne II») per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2008. Tale programma può essere prorogato.

Ai fini del programma Daphne II, per «bambini's»intendono i bambini e gli adolescenti fino all'età di 18 anni, conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti del fanciullo.

Tuttavia, i progetti le cui azioni siano destinate specificamente a gruppi di beneficiari come, ad esempio, i «teenager» (di età dai 13 ai 19 anni) oppure a persone di età compresa tra i 12 e i 25 anni, sono considerati destinati alla categoria cosiddetta dei «giovani».

Articolo 2

Obiettivi del programma

1.   Il programma Daphne II contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione dalla violenza, che comprenda la tutela della salute fisica e psichica.

Obiettivo del presente programma è prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne mediante misure preventive e sostegno alle vittime e ai gruppi a rischio, ed in particolare la prevenzione dell'esposizione futura alla violenza. Il programma è inteso inoltre ad assistere ed incoraggiare le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni attive nel settore.

2.   Le azioni da realizzare nel quadro del programma Daphne II, quali fissate nell'allegato, intendono:

a)

promuovere azioni transnazionali:

i)

per costituire reti multidisciplinari, segnatamente a sostegno delle vittime della violenza e dei gruppi a rischio;

ii)

per assicurare l'espansione della base di conoscenze, dello scambio di informazioni e dell'individuazione e divulgazione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;

iii)

per promuovere la sensibilizzazione nei confronti della violenza tra destinatari specifici, come gli operatori del settore, le autorità competenti e settori particolari del grande pubblico, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza, di promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della stessa e di incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;

iv)

studiare i fenomeni collegati alla violenza nonché i possibili metodi di prevenzione della stessa e indagare ed affrontare le cause della violenza a tutti i livelli della società;

b)

attuare, su iniziativa della Commissione, azioni complementari, come studi, elaborazione di indicatori, raccolte di dati, realizzazione di statistiche ripartite per sesso e per età, seminari, riunioni di esperti o altre attività per consolidare la base delle conoscenze del programma e divulgare le informazioni ottenute dal presente programma.

Articolo 3

Accesso al programma

1.   Il programma Daphne II è aperto alla partecipazione di organizzazioni pubbliche e private e di istituzioni (autorità locali a livello competente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operino al fine di prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne o di proteggere contro tali atti di violenza o di fornire sostegno alle vittime o di attuare azioni mirate intese a promuovere il rifiuto di tali violenze o a incoraggiare un'evoluzione delle attitudini e dei comportamenti verso i gruppi vulnerabili e le vittime della violenza.

2.   Il presente programma è inoltre aperto alla partecipazione:

a)

dei paesi aderenti che hanno firmato il trattato di adesione in data 16 aprile 2003;

b)

dei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;

c)

della Romania e della Bulgaria, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che devono essere stabilite conformemente al rispettivo accordo europeo, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei consigli d'associazione;

d)

della Turchia, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che devono essere stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica turca sui principi generali per la partecipazione della Repubblica turca ai programmi comunitari (11).

3.   I progetti, per poter fruire di un finanziamento nell'ambito di tale programma, coinvolgono almeno due Stati membri, hanno una durata massima di due anni e mirano alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma Daphne II comprende le seguenti categorie di azioni:

a)

individuazione e scambio di migliori pratiche ed esperienze operative, in particolare in vista dell'attuazione di misure preventive e di assistenza alle vittime;

b)

indagini analitiche per categoria, studi e ricerche;

c)

attività settoriali con la partecipazione dei beneficiari, soprattutto i bambini e i giovani, in tutte le fasi dell'ideazione, dell'esecuzione e della valutazione del progetto;

d)

costituzione di reti multidisciplinari durature;

e)

formazione ed ideazione di strumenti didattici;

f)

elaborazione ed attuazione di programmi di trattamento e di sostegno destinati alle vittime e alle persone a rischio, da un lato, e agli autori di atti di violenza, dall'altro, assicurando nel contempo la sicurezza delle vittime;

g)

elaborazione ed attuazione di azioni di sensibilizzazione rivolte a un pubblico specifico, ideazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari;

h)

divulgazione dei risultati ottenuti dai due programmi Daphne: adattamento, trasferimento e utilizzazione da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche;

i)

identificazione e valorizzazione di azioni volte a contribuire a un trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza, ossia ad un approccio che favorisca il rispetto nei loro confronti e ne promuova il benessere e l'autorealizzazione.

Articolo 5

Finanziamento

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Daphne II per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 è pari a 50 milioni EUR, di cui 29 milioni EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l'importo è considerato confermato se è compatibile, per la fase in questione, con le prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia nel 2007.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3.   Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e i beneficiari della sovvenzione.

4.   L'intervento a carico del bilancio generale della Comunità non supera l'80% del costo complessivo del progetto.

Tuttavia, le azioni complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere finanziate fino al 100%, a condizione che non superino un massimale del 15 % dello stanziamento totale annuo per il presente programma.

Articolo 6

Attuazione del programma

1.   La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma Daphne II e provvede a che tutti i risultati o prodotti finanziati dal presente programma siano accessibili gratuitamente e in forma elettronica.

2.   La Commissione garantisce un approccio equilibrato, che rispetti i tre gruppi destinatari, bambini, giovani e donne, nell'attuazione del presente programma.

3.   Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione riguardanti il programma di lavoro annuale sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4.   Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione riguardanti tutti gli altri aspetti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 7

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Controllo e valutazione

1.   La Commissione prende tutte le misure necessarie per assicurare un controllo e una valutazione permanente del programma Daphne II che tengano conto degli obiettivi generali e specifici stabiliti dall'articolo 2 e degli obiettivi specifici stabiliti dall'allegato.

2.   Al più tardi entro il 1o giugno 2006, la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la pertinenza, l'utilità, la sostenibilità, l'efficacia e l'efficienza del programma Daphne II fino a quel momento. Tale relazione comprende una valutazione ex ante al fine di sostenere eventuali azioni future. Inoltre, contestualmente alla presentazione del progetto preliminare di bilancio per il 2007, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio l'esito della valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati ottenuti rispetto a quanto previsto nel piano annuale di attuazione.

Al più tardi entro il 1o giugno 2006, la Commissione riferisce, nell'ambito della procedura di bilancio per il 2007, in merito alla conformità dell'importo previsto per il 2007/2008 con le nuove prospettive finanziarie. Se del caso la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007/2008 al fine di assicurare la conformità degli stanziamenti annuali con le nuove prospettive finanziarie.

3.   Al termine del programma Daphne II, la Commissione presenta una relazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione contiene, tra l'altro, informazioni sui lavori svolti nell'ambito delle azioni di cui al punto II, lettera c) dell'allegato, che serviranno da base per valutare la necessità di un'ulteriore azione politica.

4.   La Commissione trasmette la relazione di cui ai paragrafi 2 e 3 anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 208 del 3.9.2003, pag. 52.

(2)  GU C 256 del 24.10.2003, pag. 85.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 3 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 1o dicembre 2003 (GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004.

(4)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(5)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.

(6)  GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

(7)  GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

(8)  GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 390.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione n. 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(11)  GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

ALLEGATO

OBIETTIVI E AZIONI SPECIFICI

I.   AZIONI TRANSNAZIONALI:

1.   INDIVIDUAZIONE E SCAMBIO DI MIGLIORI PRATICHE ED ESPERIENZE OPERATIVE

Obiettivo:

sostenere ed incoraggiare lo scambio, l'adattamento e l'utilizzazione di migliori pratiche per applicarle ad altri contesti o aree geografiche

Incoraggiare e promuovere lo scambio di migliori pratiche al livello comunitario in materia di protezione e assistenza di bambini, giovani e donne - vittime o gruppi a rischio — con particolare attenzione ai seguenti settori:

a)

prevenzione (generale o destinata a categorie specifiche);

b)

protezione e assistenza alle vittime (assistenza psicologica, medica, sociale, scolastica e giuridica, messa a disposizione di alloggi, allontanamento e protezione delle vittime, azioni di formazione e di reintegrazione nella vita sociale e lavorativa);

c)

procedure per la tutela degli interessi superiori dei bambini, in particolare quelli che sono vittime della prostituzione, dei giovani e delle donne vittime di atti di violenza;

d)

valutazione dell'impatto effettivo che i vari tipi di violenza hanno in Europa sulle vittime e sulla società, al fine di definire una risposta adeguata.

2.   INDAGINI ANALITICHE PER CATEGORIA, STUDI E RICERCHE

Obiettivo: studiare i fenomeni connessi alla violenza

Finanziare attività di ricerca, studi basati sul sesso e sull'età e indagini analitiche per categoria nel settore della violenza al fine di:

a)

indagare e valutare le diverse cause, circostanze e meccanismi che fanno insorgere e aumentare gli atti di violenza, tra cui le azioni che obbligano all'accattonaggio o al furto;

b)

analizzare e comparare i modelli esistenti in materia di prevenzione e di protezione;

c)

elaborare pratiche di prevenzione e di protezione;

d)

valutare l'impatto della violenza, anche in termini di salute, sia sulle vittime che sulla società nel suo complesso, compresi i costi economici;

e)

studiare la possibilità di creare filtri che vietino la diffusione di informazioni di tipo pedopornografico su Internet;

f)

realizzare studi sui bambini che sono vittime della prostituzione al fine di contribuire a prevenire questo fenomeno attraverso una migliore conoscenza dei fattori di rischio.

3.   ATTIVITÀ SETTORIALI CON LA PARTECIPAZIONE DEI BENEFICIARI

Obiettivo: attuazione di metodi sperimentati per la prevenzione e la protezione dagli atti di violenza

Finanziare l'attuazione di metodi, di moduli di formazione e di assistenza (psicologica, medica, sociale, scolastica, giuridica e finalizzata alla reintegrazione) che coinvolgano direttamente i beneficiari.

4.   COSTITUZIONE DI RETI MULTIDISCIPLINARI DURATURE

Obiettivo:

sostenere ed incoraggiare la collaborazione tra le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni, come le autorità locali (a livello competente), attive nella lotta contro la violenza

Sostenere la costituzione e il potenziamento di reti multidisciplinari e incoraggiare e sostenere la cooperazione tra le ONG e le diverse organizzazioni ed enti pubblici al fine di migliorare il livello di conoscenza e di comprensione dei rispettivi ruoli e di fornire un sostegno globale e multidisciplinare alle vittime degli atti di violenza e alle categorie a rischio.

Le reti svolgono in particolare attività dirette ad affrontare i problemi connessi alla violenza, al fine di:

a)

realizzare un quadro comune per l'analisi del fenomeno della violenza, che comprenda la definizione dei diversi tipi di violenza, delle cause della violenza e di tutte le sue conseguenze, e per la preparazione di adeguate risposte multisettoriali;

b)

valutare i diversi tipi e l'efficacia delle misure e delle pratiche finalizzate alla prevenzione e all'individuazione degli atti di violenza nonché alla prestazione di assistenza alle vittime della violenza, segnatamente al fine di garantire che esse non siano mai più esposte ad atti di violenza;

c)

promuovere attività che affrontino il problema a livello internazionale e nazionale.

5.   FORMAZIONE ED IDEAZIONE DI STRUMENTI DIDATTICI

Obiettivo: elaborare strumenti didattici sulla prevenzione della violenza e sul trattamento positivo

Ideare e sperimentare strumenti didattici e azioni sulla prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne e sul trattamento positivo, nonché sulla gestione dei conflitti, destinati alle scuole e agli istituti di istruzione per gli adulti, alle associazioni, alle imprese, alle istituzioni pubbliche e alle ONG.

6.   ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI TRATTAMENTO

Obiettivo:

elaborazione ed attuazione di programmi di trattamento destinati alle vittime e alle persone a rischio, quali i bambini e i giovani testimoni di episodi di violenza domestica, da un lato, e agli autori di atti di violenza, dall'altro, al fine di prevenire la violenza

Individuare le possibili cause, circostanze e meccanismi che portano all'insorgere e all'aumento degli atti di violenza, come la natura della motivazione degli autori di atti di violenza e dei responsabili dello sfruttamento sessuale o di altro genere a scopo commerciale.

Elaborare, sperimentare ed attuare programmi di trattamento basati sui risultati degli studi di cui sopra.

7.   AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTE A UN PUBBLICO SPECIFICO

Obiettivo:

sensibilizzare e migliorare il livello di comprensione del fenomeno della violenza e della prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne al fine di promuovere una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza, di assistere le vittime e i gruppi a rischio e di denunciare gli episodi di violenza

Sono ammissibili alla sovvenzione, tra gli altri, i seguenti tipi di azione:

a)

l'elaborazione e l'attuazione di azioni di informazione e di sensibilizzazione finalizzate ai bambini, ai giovani e alle donne, segnatamente sui rischi potenziali della violenza e sui mezzi per evitarla; rientrano tra i destinatari anche professionisti come insegnanti, educatori, medici, animatori giovanili o assistenti sociali, avvocati, autorità di polizia, mezzi di informazione, ecc.;

b)

lo sviluppo di fonti di informazione a livello comunitario per assistere ed informare le ONG e gli enti pubblici sulle informazioni pubblicamente disponibili in materia di violenza, i metodi per prevenirla e la riabilitazione delle vittime, realizzate da fonti governative, non governative, accademiche e altre ancora; ciò dovrebbe rendere possibile l'integrazione dei dati in tutti i sistemi d'informazione attinenti;

c)

l'incoraggiamento all'introduzione di misure e servizi specifici che aumentino il numero di denunce alle autorità di episodi di violenza e di diverse forme di sfruttamento sessuale o di altro genere a scopo commerciale contro i bambini, i giovani e le donne;

d)

la promozione, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, di campagne pubblicitarie di condanna delle azioni di violenza e di sostegno alle vittime, sotto forma di aiuto psicologico, morale e pratico.

Incoraggiamento alla preparazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari.

II.   AZIONI COMPLEMENTARI

Al fine di garantire che tutti i settori del programma siano pienamente coperti, anche in assenza di proposte — o di proposte adeguate — per un determinato settore, la Commissione svolge ulteriori attività per colmare tali lacune.

Pertanto, il programma finanza azioni complementari, su iniziativa della Commissione, tra l'altro, nei seguenti settori:

a)

aiuto all'elaborazione di indicatori sulla violenza che permettano di valutare quantitativamente l'impatto delle politiche e dei progetti. Tale azione deve poggiare sull'esperienza acquisita riguardo a tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne;

b)

istituzione di una procedura per una raccolta regolare e sostenibile di dati, preferibilmente con l'assistenza di EUROSTAT, al fine di poter effettuare una valutazione quantitativa più accurata sugli episodi di violenza nell'Unione;

c)

individuazione, ove possibile, degli aspetti politici alla luce delle attività svolte dai progetti finanziati al fine di proporre politiche comuni sulla violenza a livello comunitario e di rafforzare la pratica giudiziaria;

d)

analisi e valutazione dei progetti finanziati al fine di preparare un Anno europeo contro la violenza;

e)

divulgazione su scala europea delle buone pratiche derivanti dai progetti finanziati; ciò può essere realizzato in diversi modi:

i)

realizzazione e distribuzione di materiale scritto, di CD-ROM, di filmati video, la creazione di siti Internet, la promozione di campagne pubblicitarie e la realizzazione di spot pubblicitari;

ii)

distaccamento e organizzazione di scambi di personale con esperienza in materia da un'organizzazione all'altra per la reciproca assistenza nell'attuazione di nuove soluzioni o di pratiche che si sono rivelate efficaci altrove;

iii)

autorizzazione a una singola ONG ad utilizzare, adattare o trasferire i risultati ottenuti nell'ambito dei due programmi Daphne in un'altra zona dell'Unione o ad un'altra categoria di beneficiari;

iv)

l'istituzione di un servizio di assistenza incaricato di aiutare le ONG, in particolare quelle che partecipano per la prima volta, ad elaborare i loro progetti, a stabilire contatti con altri partner nonché ad utilizzare l'acquis Daphne e trarne profitto;

v)

cooperazione più stretta possibile con i mass media;

f)

organizzazione di seminari per tutti gli interessati coinvolti nei progetti finanziati al fine di migliorare la gestione e la capacità di costituire reti nonché di contribuire allo scambio di informazioni;

g)

svolgimento di studi e organizzazione di riunioni di esperti e seminari direttamente collegati alla realizzazione dell'azione di cui formano parte integrante.

Inoltre, la Commissione può ricorrere, nell'esecuzione del programma, ad organizzazioni di assistenza tecnica, che saranno finanziate nell'ambito del quadro globale di bilancio e, alle stesse condizioni, ad esperti.

P5_TA(2004)0144

Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo

Decisione del Parlamento europeo sulle modifiche del regolamento del Parlamento europeo a seguito dell'adozione del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (2003/2205(REG))

Il Parlamento europeo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 191,

visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (1),

vista la lettera del suo Presidente in data 6 novembre 2003,

visti gli articoli 180 e 181 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A5-0071/2004),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTI

Emendamento 1

Articolo 22, paragrafo 9 bis (nuovo)

 

9 bis. L'Ufficio di presidenza fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e svolge, nel quadro dell'attuazione di detto regolamento, i compiti che gli sono attribuiti dal presente regolamento.

Emendamento 2

Capitolo XXVI bis (Titolo) (nuovo)

 

CAPITOLO XXVI bis

COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI A LIVELLO EUROPEO

Emendamento 3

Articolo 184 bis (nuovo)

 

Articolo 184a

Competenze del Presidente

Il Presidente rappresenta il Parlamento nelle sue relazioni con i partiti politici a livello europeo, conformemente all'ar ticolo 19, paragrafo 4.

Emendamento 4

Articolo 184 ter (nuovo)

 

Articolo 184 ter

Competenze dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza decide in merito alla domanda di finanziamento presentata dal partito politico a livello europeo nonché alla ripartizione degli stanziamenti fra i partiti politici beneficiari. Esso stabilisce un elenco dei beneficiari e degli importi assegnati.

2. L'Ufficio di presidenza decide l'e ventuale sospensione o riduzione di un finanziamento e l'e ventuale recupero delle somme indebitamente riscosse.

3. L'Ufficio di presidenza approva, una volta concluso l'esercizio di bilancio, la relazione di attività finale e i conteggi finanziari finali del partito politico beneficiario.

4. L'Ufficio di presidenza, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, può concedere l'assistenza tecnica ai partiti politici a livello europeo sulla base delle loro proposte. L'Ufficio di presidenza può delegare al Segretario generale determinati tipi di decisioni relative alla concessione di assistenza tecnica.

5. In tutti i casi di cui ai paragrafi precedenti l'Ufficio di presidenza agisce sulla base di una proposta del Segretario generale. Tranne nei casi di cui ai paragrafi 1 e 4, prima di prendere una decisione l'Ufficio di presidenza sente i rappresentanti del partito politico interessato. L'Ufficio di presidenza può, in qualsiasi momento, chiedere il parere della Conferenza dei presidenti.

 

6. Allorché il Parlamento constata, previa verifica, che un partito politico a livello europeo non rispetta più i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, l'Ufficio di presidenza decide l'esclusione di tale partito politico dal finanziamento.

Emendamento 5

Articolo 184 quater (nuovo)

 

Articolo 184 quater

Competenze della commissione competente e del Parlamento riunito in seduta plenaria

1. Su richiesta di un quarto dei membri del Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il Presidente, previo scambio di opinioni in sede di Conferenza dei presidenti, chiede alla commissione competente di verificare se un partito politico a livello europeo continua a rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.

2. La commissione competente, prima di sottoporre una proposta di decisione al Parlamento, sente i rappresentanti del partito politico interessato e sollecita ed esamina il parere del comitato composto di personalità indipendenti previsto dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Il Parlamento vota a maggioranza dei suffragi espressi la proposta di decisione che constata che il partito politico interessato rispetta i principi enunciati nel paragrafo 1 o che non li rispetta. Non è possibile presentare emendamenti. In entrambi i casi, se la proposta di decisione non ottiene la maggioranza, si considera approvata la decisione contraria.

4. La decisione del Parlamento prende effetto il giorno della presentazione della domanda di cui al paragrafo 1.

5. Il Presidente rappresenta il Parlamento al comitato di personalità indipendenti.

6. La commissione competente elabora la relazione prevista dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione di detto regolamento e sulle attività finanziate, e la presenta in seduta plenaria.


(1)  U L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

P5_TA(2004)0145

Ristrutturazione del regolamento interno del Parlamento europeo

Decisione del Parlamento europeo sulla ristrutturazione del regolamento del Parlamento europeo a seguito della sua decisione del 12 giugno 2002 e delle modifiche puntuali divenute nel frattempo necessarie (2003/2233(REG))

Il Parlamento europeo,

viste le lettere del suo Presidente in data 21 ottobre 2003 e 11 dicembre 2003,

visto l'articolo 43 dell'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea e agli adeguamenti dei trattati sui quali si basa l'Unione europea, firmato il 16 aprile 2003 ad Atene,

visti gli articoli 180 e 181 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A5-0068/2004),

1.

decide di ristrutturare il suo regolamento conformemente al nuovo indice in appresso;

2.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

3.

decide che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prima tornata dopo le elezioni del Parlamento europeo nel 2004;

4.

incarica il suo Presidente di adeguare il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 del suo regolamento all'ampliamento dell'Unione aggiungendo, nelle rispettive lingue ufficiali, le denominazioni dei rappresentanti eletti al Parlamento europeo negli Stati membri aderenti il 1o maggio 2004;

5.

decide di adeguare anche la data del 1o luglio 2004 prevista per l'entrata in vigore della nuova versione dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento per tener conto della data, adesso nota, dell'ampliamento, e di fissare al 30 aprile 2004 la data per l'entrata in vigore di detta disposizione; ciò, tuttavia, fatto salvo il mantenimento degli attuali gruppi politici fino al termine della legislatura;

6.

incarica il suo Segretario generale di fare il necessario affinché il regolamento, nella sua versione ristrutturata e adattata all'aumento del numero di deputati, conformemente all'articolo 180, paragrafo 8, sia disponibile immediatamente dopo le elezioni del Parlamento europeo nel 2004;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1(Proposta di ristrutturazione del regolamento)(La numerazione attuale dei capitoli e degli articoli è indicata in corsivo tra parentesi)

TITOLO I

DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI

CAPITOLO 1

DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO (capitolo I)

 

Articolo 1:

Il Parlamento europeo (articolo 1)

 

Articolo 2:

Indipendenza del mandato (articolo 2)

 

Articolo 3:

Verifica dei poteri (articolo 7)

 

Articolo 4:

Durata del mandato (articolo 8)

 

Articolo 5:

Privilegi e immunità (articolo 3)

 

Articolo 6:

Revoca dell'immunità (articolo 6)

 

Articolo 7:

Procedure in materia di immunità (articolo 6bis)

 

Articolo 8:

Rimborso delle spese e pagamento delle indennità (articolo 5)

 

Articolo 9:

Norme di comportamento (articolo 9)

 

Articolo 10:

Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (articolo 9bis)

CAPITOLO 2

CARICHE (capitolo III)

 

Articolo 11:

Presidente decano (articolo 12)

 

Articolo 12:

Candidature e disposizioni generali (articolo 13)

 

Articolo 13:

Elezione del Presidente — Allocuzione inaugurale (articolo 14)

 

Articolo 14:

Elezione dei vicepresidenti (articolo 15)

 

Articolo 15:

Elezione dei questori (articolo 16)

 

Articolo 16:

Durata delle cariche (articolo 17)

 

Articolo 17:

Vacanza (articolo 18)

 

Articolo 18:

Cessazione anticipata delle cariche (articolo 185bis)

CAPITOLO 3

ORGANI E ATTRIBUZIONI (capitolo IV)

 

Articolo 19:

Attribuzioni del Presidente (articolo 19)

 

Articolo 20:

Attribuzioni dei vicepresidenti (articolo 20)

 

Articolo 21:

Composizione dell'Ufficio di presidenza (articolo 21)

 

Articolo 22:

Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza (articolo 22)

 

Articolo 23:

Composizione della Conferenza dei presidenti (articolo 23)

 

Articolo 24:

Attribuzioni della Conferenza dei presidenti (articolo 24)

 

Articolo 25:

Attribuzioni dei questori (articolo 25)

 

Articolo 26:

Conferenza dei presidenti di commissione (articolo 26)

 

Articolo 27:

Conferenza dei presidenti di delegazione (articolo 27)

 

Articolo 28:

Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti (articolo 28)

CAPITOLO 4

GRUPPI POLITICI (capitolo V)

 

Articolo 29:

Costituzione di gruppi politici (articolo 29)

 

Articolo 30:

Attività e status giuridico dei gruppi politici (articolo 29bis)

 

Articolo 31:

Deputati non iscritti (articolo 30)

 

Articolo 32:

Ripartizione dei posti in Aula (articolo 31)

TITOLO II

LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE

CAPITOLO 1

PROCEDURE LEGISLATIVE — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE (capitolo VIII)

 

Articolo 33:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione (articolo 57)

 

Articolo 34:

Esame del rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dello Stato di diritto e delle incidenze finanziarie (articolo 58)

 

Articolo 35:

Verifica della base giuridica (articolo 63)

 

Articolo 36:

Verifica della compatibilità finanziaria (articolo 63bis)

 

Articolo 37:

Informazione e accesso del Parlamento ai documenti (articolo 64)

 

Articolo 38:

Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio (articolo 62 bis)

 

Articolo 39:

Iniziativa a norma dell'articolo 192 del trattato CE (articolo 59)

 

Articolo 40:

Esame di documenti legislativi (articolo 60)

 

Articolo 41:

Consultazione sulle iniziative presentate da uno Stato membro (articolo 61)

CAPITOLO 2

PROCEDURE IN COMMISSIONE

 

Articolo 42:

Relazioni di carattere legislativo (articolo 159)

 

Articolo 43:

Procedura semplificata (articolo 158)

 

Articolo 44:

Relazioni di carattere non legislativo (articolo 160)

 

Articolo 45:

Relazioni di iniziativa (articolo 163)

 

Articolo 46:

Pareri delle commissioni (articolo 162)

 

Articolo 47:

Cooperazione rafforzata tra le commissioni (articolo 162bis)

 

Articolo 48:

Modalità di elaborazione delle relazioni (articolo 161)

CAPITOLO 3

PRIMA LETTURA

 

Fase dell'esame in commissione

 

Articolo 49:

Modifica di una proposta della Commissione (articolo 65)

 

Articolo 50:

Posizione della Commissione e del Consiglio sugli emendamenti (articolo 66)

 

Fase dell'esame in Aula

 

Articolo 51:

Conclusione della prima lettura (articolo 67)

 

Articolo 52:

Reiezione della proposta della Commissione (articolo 68)

 

Articolo 53:

Adozione di emendamenti a una proposta della Commissione (articolo 69)

 

Seguito da dare

 

Articolo 54:

Seguito da dare al parere del Parlamento (articolo 70)

 

Articolo 55:

Nuova consultazione del Parlamento (articolo 71)

Procedura di codecisione

Altre procedure

 

Articolo 56:

Procedura di concertazione prevista nella dichiarazione comune del 1975 (articolo 72)

CAPITOLO 4

SECONDA LETTURA

 

Fase dell'esame in commissione

 

Articolo 57:

Comunicazione della posizione comune del Consiglio (articolo 74)

 

Articolo 58:

Proroga dei termini (articolo 75)

 

Articolo 59:

Deferimento alla commissione competente e successiva procedura (articolo 76)

 

Fase dell'esame in Aula

 

Articolo 60:

Conclusione della seconda lettura (articolo 77)

 

Articolo 61:

Reiezione della posizione comune del Consiglio (articolo 79)

 

Articolo 62:

Emendamenti alla posizione comune del Consiglio (articolo 80)

CAPITOLO 5

TERZA LETTURA

 

Conciliazione

 

Articolo 63:

Convocazione del Comitato di conciliazione (articolo 81)

 

Articolo 64:

Delegazione al Comitato di conciliazione (articolo 82)

 

Fase dell'esame in Aula

 

Articolo 65:

Progetto comune (articolo 83)

CAPITOLO 6

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA

 

Articolo 66:

Accordo in prima lettura (articolo 73)

 

Articolo 67:

Accordo in seconda lettura (articolo 78)

 

Articolo 68:

Firma degli atti approvati (articolo 84)

CAPITOLO 7

PROCEDURA DI BILANCIO (capitolo IX)

 

Articolo 69:

Bilancio generale (articolo 92)

 

Articolo 70:

Discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio (articolo 93)

 

Articolo 71:

Altre procedure in materia di discarico (articolo 93bis)

 

Articolo 72:

Controllo del Parlamento sull'esecuzione del bilancio (articolo 94)

CAPITOLO 8

PROCEDURE INTERNE DI BILANCIO

 

Articolo 73:

Stato di previsione del Parlamento (articolo 183)

 

Articolo 74:

Competenze in materia di assunzione e di liquidazione delle spese (articolo 184)

CAPITOLO 9

PROCEDURA DEL PARERE CONFORME

 

Articolo 75:

Procedura del parere conforme (articolo 86)

CAPITOLO 10

COOPERAZIONE RAFFORZATA (capitolo XIV)

 

Articolo 76:

Procedure in seno al Parlamento (articolo 109)

CAPITOLO 11

ALTRE PROCEDURE

 

Articolo 77:

Procedura di parere ai sensi dell'articolo 122 del trattato CE (articolo 85)

 

Articolo 78:

Procedure relative al dialogo sociale (articolo 87)

 

Articolo 79:

Procedure relative alla verifica di accordi volontari (articolo 87bis)

 

Articolo 80:

Codificazione (articolo 89)

 

Articolo 81:

Disposizioni di attuazione (articolo 88)

CAPITOLO 12

TRATTATI E ACCORDI INTERNAZIONALI (capitolo X e capitolo XI)

 

Articolo 82:

Trattati di adesione (articolo 96)

 

Articolo 83:

Accordi internazionali (articolo 97)

 

Articolo 84:

Procedure basate sull'articolo 300 del trattato CE in caso di applicazione provvisoria o sospensione di accordi internazionali ovvero di definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale (articolo 98)

CAPITOLO 13

RAPPRESENTANZA ESTERNA DELL'UNIONE E POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (capitolo XI)

 

Articolo 85:

Nomina dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (articolo 99)

 

Articolo 86:

Nomina di rappresentanti speciali ai fini della politica estera e di sicurezza comune (articolo 100)

 

Articolo 87:

Dichiarazioni dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e di altri rappresentanti speciali (articolo 101)

 

Articolo 88:

Rappresentanza internazionale (articolo 102)

 

Articolo 89:

Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (articolo 103)

 

Articolo 90:

Raccomandazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (articolo 104)

 

Articolo 91:

Violazione dei diritti umani (articolo 104bis)

CAPITOLO 14

COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (capitolo XII)

 

Articolo 92:

Informazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (articolo 105)

 

Articolo 93:

Consultazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (articolo 106)

 

Articolo 94:

Raccomandazioni nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (articolo 107)

CAPITOLO 15

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO (capitolo XIII)

 

Articolo 95:

Constatazione di una violazione (articolo 108)

TITOLO III

TITOLO III TRASPARENZA DEI LAVORI (capitolo XXII)

 

Articolo 96:

Trasparenza delle attività del Parlamento (articolo 171)

 

Articolo 97:

Diritto di accesso del pubblico ai documenti (articolo 172)

TITOLO IV

TITOLO IV RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI (capitolo VI)

CAPITOLO 1

NOMINE

 

Articolo 98:

Elezione del Presidente della Commissione (articolo 32)

 

Articolo 99:

Elezione della Commissione (articolo 33)

 

Articolo 100:

Mozione di censura contro la Commissione (articolo 34)

 

Articolo 101:

Nomina dei membri della Corte dei conti (articolo 35)

 

Articolo 102:

Nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo 36)

CAPITOLO 2

DICHIARAZIONI

 

Articolo 103:

Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo (articolo 37)

 

Articolo 104:

Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione (articolo 38)

 

Articolo 105:

Dichiarazioni della Corte dei conti (articolo 39)

 

Articolo 106:

Dichiarazioni della Banca centrale europea (articolo 40)

 

Articolo 107:

Raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche (articolo 41)

CAPITOLO 3

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO, ALLA COMMISSIONE E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

 

Articolo 108:

Interrogazioni orali con discussione (articolo 42)

 

Articolo 109:

Tempo delle interrogazioni (articolo 43)

 

Articolo 110:

Interrogazioni scritte (articolo 44)

 

Articolo 111:

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea (articolo 40bis)

CAPITOLO 4

RELAZIONI DI ALTRE ISTITUZIONI

 

Articolo 112:

Relazioni annuali e altre relazioni di altre istituzioni (articolo 47)

CAPITOLO 5

RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI

 

Articolo 113:

Proposte di risoluzione (articolo 48)

 

Articolo 114:

Raccomandazioni destinate al Consiglio (articolo 49)

 

Articolo 115:

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 50)

 

Articolo 116:

Dichiarazioni scritte (articolo 51)

 

Articolo 117:

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo (articolo 52)

 

Articolo 118:

Consultazione del Comitato delle Regioni (articolo 53)

CAPITOLO 6

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

 

Articolo 119:

Accordi interistituzionali (articolo 54)

CAPITOLO 7

DEFERIMENTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

 

Articolo 120:

Ricorsi davanti alla Corte di giustizia (articolo 91)

 

Articolo 121:

Conseguenze dell'inazione del Consiglio dopo l'approvazione della sua posizione comune nel quadro della procedura di cooperazione (articolo 90)

TITOLO V

RELAZIONI CON I PARLAMENTI NAZIONALI (capitolo VII)

 

Articolo 122:

Scambio di informazioni, contatti e agevolazioni reciproche (articolo 55)

 

Articolo 123:

Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari (COSAC) (articolo 56)

 

Articolo 124:

Conferenza di parlamenti (articolo 56bis)

TITOLO VI

SESSIONI

CAPITOLO 1

SESSIONI DEL PARLAMENTO (capitolo II)

 

Articolo 125:

Legislature, sessioni, tornate, sedute (articolo 10, paragrafo 1)

 

Articolo 126:

Convocazione del Parlamento (articolo 10, altri paragrafi)

 

Articolo 127:

Luogo di riunione (articolo 11)

 

Articolo 128:

Partecipazione dei deputati alle sedute (articolo 4)

CAPITOLO 2

ORDINE DEI LAVORI DEL PARLAMENTO (capitolo XV)

 

Articolo 129:

Progetto di ordine del giorno (articolo 110)

 

Articolo 130:

Procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione (articolo 110bis)

 

Articolo 131:

Approvazione e modifica dell'ordine del giorno (articolo 111)

 

Articolo 132:

Discussione straordinaria (articolo 111bis)

 

Articolo 133:

Urgenza (articolo 112)

 

Articolo 134:

Discussione congiunta (articolo 113)

 

Articolo 135:

Termini (articolo 115)

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE (capitolo XVI)

 

Articolo 136:

Accesso all'Aula (articolo 116)

 

Articolo 137:

Lingue (articolo 117)

 

Articolo 138:

Distribuzione dei documenti (articolo 118)

 

Articolo 139:

Facoltà di parlare e contenuto degli interventi (articolo 119)

 

Articolo 140:

Ripartizione del tempo di parola (articolo 120)

 

Articolo 141:

Elenco degli oratori (articolo 121)

 

Articolo 142:

Interventi di un minuto (articolo 121bis)

 

Articolo 143:

Fatto personale (articolo 122)

 

Articolo 144:

Richiamo all'ordine (articolo 123)

 

Articolo 145:

Esclusione dall'Aula (articolo 124)

 

Articolo 146:

Tumulto in Aula (articolo 125)

CAPITOLO 4

NUMERO LEGALE E VOTAZIONI (capitolo XVII)

 

Articolo 147:

Numero legale (articolo 126)

 

Articolo 148:

Presentazione e svolgimento degli emendamenti (articolo 139 salvo primo comma del paragrafo 1)

 

Articolo 149:

Ricevibilità degli emendamenti (articolo 140)

 

Articolo 150:

Procedura di votazione (articolo 127)

 

Articolo 151:

Parità di voti (articolo 128)

 

Articolo 152:

Basi della votazione (articolo 129)

 

Articolo 153:

Ordine di votazione degli emendamenti (articolo 130)

 

Articolo 154:

Esame in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula (articolo 130bis)

 

Articolo 155:

Votazione per parti separate (articolo 131)

 

Articolo 156:

Diritto di voto (articolo 132)

 

Articolo 157:

Votazione (articolo 133)

 

Articolo 158:

Votazione per appello nominale (articolo 134)

 

Articolo 159:

Votazione elettronica (articolo 135)

 

Articolo 160:

Votazione a scrutinio segreto (articolo 136)

 

Articolo 161:

Dichiarazioni di voto (articolo 137)

 

Articolo 162:

Contestazione della votazione (articolo 138)

CAPITOLO 5

INTERVENTI SULLA PROCEDURA (capitolo XVIII)

 

Articolo 163:

Mozioni di procedura (articolo 141)

 

Articolo 164:

Richiamo al regolamento (articolo 142)

 

Articolo 165:

Questione pregiudiziale (articolo 143)

 

Articolo 166:

Rinvio in commissione (articolo 144)

 

Articolo 167:

Chiusura della discussione (articolo 145)

 

Articolo 168:

Aggiornamento della discussione e della votazione (articolo 146)

 

Articolo 169:

Sospensione o chiusura della seduta (articolo 147)

CAPITOLO 6

PUBBLICITÁ DEI LAVORI

 

Articolo 170:

Processo verbale (articolo 148)  (1)

 

Articolo 171:

Resoconto integrale (articolo 149)

TITOLO VII

COMMISSIONI E DELEGAZIONI

CAPITOLO 1

COMMISSIONI — COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI (capitolo XX)

 

Articolo 172:

Costituzione delle commissioni permanenti (articolo 150, paragrafo 1)

 

Articolo 173:

Costituzione delle commissioni temporanee (articolo 150, paragrafo 2)

 

Articolo 174:

Commissioni d'inchiesta (articolo 151)

 

Articolo 175:

Composizione delle commissioni (articolo 152)

 

Articolo 176:

Membri supplenti (articolo 153)

 

Articolo 177:

Attribuzioni delle commissioni (articolo 154)

 

Articolo 178:

Commissione incaricata della verifica dei poteri (articolo 155)

 

Articolo 179:

Sottocommissioni (articolo 156)

 

Articolo 180:

Uffici di presidenza delle commissioni (articolo 157)

CAPITOLO 2

COMMISSIONI — FUNZIONAMENTO (capitolo XX)

 

Articolo 181:

Riunioni delle commissioni (articolo 166)

 

Articolo 182:

Processo verbale delle riunioni delle commissioni (articolo 167)

 

Articolo 183:

Votazione in commissione (articolo 139, paragrafo 1, primo comma e articolo 165, paragrafi 1, 2, 3 e 5)

 

Articolo 184:

Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione (articolo 165, paragrafo 4)

 

Articolo 185:

Tempo delle interrogazioni in commissione (articolo 164)

CAPITOLO 3

DELEGAZIONI INTERPARLAMENTARI (capitolo XXI)

 

Articolo 186:

Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari (articolo 168)

 

Articolo 187:

Cooperazione con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (articolo 169)

 

Articolo 188:

Commissioni parlamentari miste (articolo 170)

TITOLO VIII

PETIZIONI (capitolo XXIII)

 

Articolo 189:

Diritto di petizione (articolo 174)

 

Articolo 190:

Esame delle petizioni (articolo 175)

 

Articolo 191:

Pubblicità delle petizioni (articolo 176)

TITOLO IX

MEDIATORE (capitolo XXIV)

 

Articolo 192:

Nomina del Mediatore (articolo 177)

 

Articolo 193:

Azione del Mediatore (articolo 179)

 

Articolo 194:

Destituzione del Mediatore (articolo 178)

TITOLO X

SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO

 

Articolo 195:

Segretariato generale (articolo 182)

TITOLO XI

APPLICAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO (capitolo XXV)

 

Articolo 196:

Applicazione del regolamento (articolo 180)

 

Articolo 197:

Modifica del regolamento (articolo 181)

TITOLO XII

DISPOSIZIONI VARIE (capitolo XXVII)

 

Articolo 198:

Questioni pendenti (articolo 185)

 

Articolo 199:

Struttura degli allegati (articolo 186)

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTI

Emendamento 2

Articolo 91, paragrafi 1 e 2

1. Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione comunitaria per assicurarsi che i suoi diritti siano stati pienamente rispettati.

1. Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione comunitaria e le misure di attuazione per assicurarsi che i trattati, in particolare per quanto concerne i diritti del Parlamento, siano stati pienamente rispettati.

2. La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione dei diritti del Parlamento .

2. La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione del diritto comunitario .

Emendamento 3

Articolo 94, paragrafo 1

1. Il Parlamento procede al controllo dell'esecuzione del bilancio in corso. Esso affida tale compito alla sua commissione competente in materia di controllo dei bilanci nonché alle altre commissioni interessate.

1. Il Parlamento procede al controllo dell'esecuzione del bilancio in corso. Esso affida tale compito alle sue commissioni competenti in materia di bilancio e di controllo dei bilanci nonché alle altre commissioni interessate.

Emendamento 4

Articolo 150, paragrafo 2

2. Il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni temporanee le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza.

2. Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni temporanee le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza.

Emendamento 5

Articolo 158, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Il paragrafo 1, prima e seconda frase, il paragrafo 2, prima, seconda e terza frase, e il paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis ai pareri delle commissioni ai sensi dell'articolo 162.

Emendamento 6

Articolo 183, paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis. Le disposizioni attuative da seguire per la procedura che stabilisce lo stato di previsione del Parlamento sono adottate alla maggioranza dei voti espressi e allegate al presente regolamento.

Emendamento 7

Allegato IV, articolo 7 bis (nuovo)

 

Articolo 7 bis

Procedure da applicare per stabilire lo stato di previsione del Parlamento

1. Per quanto riguarda le questioni relative al bilancio del Parlamento, l'Ufficio di presidenza e la commissione competente in materia di bilancio decidono in fasi successive:

a)

l'organigramma,

b)

il progetto preliminare e il progetto di stato di previsione.

 

2. Le decisioni sull'organigramma sono prese secondo la seguente procedura:

a)

l'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma di ciascun esercizio,

b)

viene avviata una concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione competente in materia di bilancio qualora il parere di quest'ultima diverga delle decisioni dell'Ufficio di presidenza,

c)

al termine della procedura, la decisione finale sullo stato di previsione dell'organigramma spetta all'Ufficio di presidenza, conformemente all'ar ticolo 182, paragrafo 3, del regolamento, fatte salve le decisioni prese conformemente all'ar ticolo 272 del trattato CE.

3. Per quanto riguarda lo stato di previsione propriamente detto, la procedura relativa ai preparativi ha inizio non appena l'Ufficio di presidenza si sia pronunciato definitivamente sull'organigramma. Le tappe di questa procedura sono quelle delineate all'ar ticolo 183 del regolamento e cioè:

a)

l'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione delle entrate e delle spese (paragrafo 1);

b)

la commissione competente in materia di bilancio stabilisce il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese (paragrafo 2);

c)

si avvia una fase di concertazione se la commissione competente in materia di bilancio e l'Ufficio di presidenza hanno posizioni molto divergenti.

Emendamento 8

Allegato V, articolo 2, interpretazione

Gli emendamenti alla proposta di risoluzione sui quali si voterà in Aula sono trasmessi, per esame, alla commissione competente per il merito.

Soppresso


(1)  Per le riunioni di commissione cfr. l'articolo 182 (articolo 167).

P5_TA(2004)0146

Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti (COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 52) (1),

visti gli articoli 251, paragrafo 2, 37, 95 e 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0032/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0449/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0030

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n... ./2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95 e 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

I mangimi e gli alimenti devono essere sicuri e sani. La normativa comunitaria comprende una serie di norme per garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Queste regole interessano anche la produzione e la commercializzazione dei mangimi e degli alimenti.

(2)

Le norme fondamentali per quanto concerne la normativa sui mangimi e sugli alimenti sono contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (4).

(3)

Oltre alle suddette norme fondamentali, una normativa più specifica in materia di alimenti e mangimi disciplina diversi settori quali l'alimentazione degli animali compresi i mangimi medicati, l'igiene dei mangimi e degli alimenti, le zoonosi, i sottoprodotti animali, i residui e i contaminanti, il controllo e l'eradicazione di malattie degli animali aventi un impatto sulla salute pubblica, l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti, i pesticidi, gli additivi dei mangimi e degli alimenti, le vitamine, i sali minerali, gli oligoelementi ed altri additivi, i materiali che sono a contatto con gli alimenti, i requisiti di qualità e composizione, l'acqua potabile, la ionizzazione, i nuovi alimenti e gli organismi geneticamente modificati (OGM).

(4)

La normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti si basa sul principio che gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione nell'ambito delle aziende sotto il loro controllo sono responsabili di assicurare che i mangimi e gli alimenti soddisfino i requisiti della normativa sui mangimi e sugli alimenti aventi rilevanza per le loro attività.

(5)

La salute e il benessere degli animali sono fattori importanti che contribuiscono alla qualità e alla sicurezza degli alimenti, alla prevenzione della diffusione delle malattie degli animali e a un trattamento umano degli animali. Le norme che disciplinano tali materie sono stabilite in vari atti. Detti atti specificano gli obblighi delle persone fisiche e giuridiche riguardo alla salute e al benessere degli animali nonché i doveri delle autorità competenti.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero applicare la normativa in materia di mangimi e di alimenti e le norme sulla salute e il benessere degli animali nonché controllare e verificare il rispetto delle pertinenti disposizioni delle medesime da parte degli operatori del settore in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine si dovrebbero organizzare i controlli ufficiali.

(7)

È pertanto opportuno definire a livello comunitario un quadro armonizzato di norme generali per l'organizzazione dei succitati controlli. È altresì opportuno valutare, alla luce dell'esperienza, se tale quadro generale funzioni correttamente, in particolare nel settore della salute e del benessere degli animali. È quindi opportuno che la Commissione presenti una relazione corredata, se del caso, delle proposte necessarie.

(8)

Di norma tale quadro comunitario non dovrebbe comprendere i controlli ufficiali concernenti gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali poiché tali controlli sono già adeguatamente assicurati dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (5). Certi aspetti del presente regolamento dovrebbero tuttavia applicarsi anche al settore della fitosanità e in particolare quelli riguardanti la messa a punto di piani di controllo nazionali pluriennali e di ispezioni comunitarie negli Stati membri e nei paesi terzi. È quindi appropriato modificare di conseguenza la direttiva 2000/29/CE.

(9)

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (6), il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (7), e il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (8) contengono misure specifiche per la verifica della conformità ai requisiti in essi contenuti. I requisiti del presente regolamento dovrebbero essere sufficientemente flessibili per tener conto della specificità di tali ambiti.

(10)

Per la verifica della conformità alle norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (seminativi, vino, olio d'oliva, ortofrutticoli, luppolo, latte e prodotti a base di latte, carne di manzo e di vitello, carni ovine e caprine e miele) esiste già un sistema collaudato e specifico di controllo. Il presente regolamento non dovrebbe quindi applicarsi a tali ambiti, tanto più che i suoi obiettivi sono diversi da quelli perseguiti dai meccanismi di controllo relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

(11)

Le autorità competenti per l'esecuzione di controlli ufficiali dovrebbero soddisfare un certo numero di criteri operativi in modo da assicurare la loro imparzialità ed efficacia. Esse dovrebbero disporre di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto e disporre di adeguate strutture e attrezzature per ben espletare i loro compiti.

(12)

Controlli ufficiali andrebbero effettuati utilizzando tecniche appropriate sviluppate a tal fine, compresi controlli rutinari di sorveglianza e controlli più intensivi quali ispezioni, verifiche, audit, campionamenti e l'esame di campioni. La corretta attuazione di queste tecniche esige un'adeguata formazione del personale addetto ai controlli ufficiali. Occorre anche una formazione per assicurare che le autorità competenti prendano decisioni in modo uniforme, in particolare per quanto concerne l'attuazione dei principi HACCP (analisi di rischio e punti critici di controllo).

(13)

La frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere regolare e proporzionata al rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli eseguiti dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti in virtù di programmi di controllo basati su HACCP o di programmi di garanzia della qualità, laddove tali programmi sono concepiti per soddisfare i requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti e delle norme sulla salute e benessere degli animali. Si dovrebbero effettuare controlli ad hoc laddove emerga il sospetto di non conformità. Potrebbero inoltre essere effettuati in ogni momento controlli ad hoc anche quando non vi sia il sospetto di non conformità.

(14)

I controlli ufficiali dovrebbero svolgersi sulla base di procedure documentate in modo da assicurare che essi siano condotti uniformemente e siano costantemente di alto livello.

(15)

Le autorità competenti dovrebbero assicurare che ove diverse unità di controllo siano coinvolte nell'esecuzione dei controlli ufficiali vi siano appropriate procedure di coordinamento e vengano efficacemente applicate.

(16)

Le autorità competenti dovrebbero anche assicurare che, qualora la competenza ad eseguire controlli ufficiali sia stata delegata dal livello centrale al livello regionale o locale, vi sia un coordinamento efficace ed efficiente tra il livello centrale e il livello regionale o locale.

(17)

I laboratori che partecipano all'analisi di campioni ufficiali dovrebbero operare secondo procedure approvate internazionalmente o a norme di efficienza basate su criteri e usare metodi di analisi che siano stati convalidati nei limiti del possibile. Detti laboratori dovrebbero in particolare disporre di attrezzature che consentano la corretta determinazione di standard quali i livelli massimi di residui fissati dalla normativa comunitaria.

(18)

La designazione di laboratori di riferimento comunitari e nazionali deve contribuire ad assicurare un'elevata qualità e uniformità dei risultati analitici. Tale obiettivo può essere raggiunto mediante attività quali l'applicazione di metodi analitici convalidati, l'assicurazione che siano disponibili materiali di riferimento, l'organizzazione di test comparativi e la formazione del personale di laboratorio.

(19)

Le attività dei laboratori di riferimento dovrebbero coprire tutti gli ambiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti e di salute degli animali, in particolare quelli in cui vi è la necessità di risultati analitici e diagnostici precisi.

(20)

Per diverse attività legate ai controlli ufficiali, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha sviluppato norme europee (norme EN) appropriate ai fini del presente regolamento. Questi norme EN concernono in particolare il funzionamento e la valutazione dei laboratori che eseguono i test e il funzionamento e l'accreditamento degli organismi di controllo. Norme internazionali sono state anche elaborate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC). Queste norme possono in certi casi ben definiti essere appropriate ai fini del presente regolamento, tenendo conto che criteri di efficienza sono fissati nella normativa sui mangimi e sugli alimenti per assicurare la flessibilità e l'efficienza rispetto ai costi.

(21)

Per la delega di competenza a eseguire compiti specifici di controllo da parte dell'autorità competente a un organismo di controllo si dovrebbero prendere disposizioni specificando anche le condizioni a cui tale delega può avvenire.

(22)

Dovrebbero essere disponibili procedure appropriate per la cooperazione delle autorità competenti negli e tra gli Stati membri, in particolari allorché i controlli ufficiali rivelano che problemi legati ai mangimi e agli alimenti interessano più di uno Stato membro. Per agevolare tale cooperazione gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organi di collegamento aventi il ruolo di coordinare la trasmissione e la ricezione delle richieste di assistenza.

(23)

A norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri informano la Commissione qualora dispongano di informazioni relative all'esistenza di un rischio serio, diretto o indiretto, per la salute umana derivante da mangimi o alimenti.

(24)

È importante creare procedure uniformi per il controllo dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi e introdotti nel territorio della Comunità, tenendo conto del fatto che procedure armonizzate di importazione sono già state stabilite per gli alimenti di origine animale ai sensi della direttiva 97/78/CE del Consiglio (9) e per gli animali vivi ai sensi della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (10). Tali procedure esistenti sono valide e andrebbero mantenute.

(25)

I controlli dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi di cui alla direttiva 97/78/CE si limitano agli aspetti veterinari. Occorre integrare tali controlli con controlli ufficiali su aspetti non coperti dai controlli veterinari come ad esempio quelli relativi agli additivi, all'etichettatura, alla tracciabilità, all'irradiazione di prodotti alimentari e ai materiali a contatto con gli alimenti.

(26)

La normativa comunitaria stabilisce anche procedure per il controllo dei mangimi importati ai sensi della direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (11). Tale direttiva contiene i principi e le procedure da applicarsi a cura degli Stati membri allorché autorizzano alla libera circolazione i mangimi importati.

(27)

È opportuno stabilire regole comunitarie al fine di assicurare che i mangimi e gli alimenti provenienti da paesi terzi siano sottoposti a controlli ufficiali prima di essere immessi in libera pratica nella Comunità. Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai controlli all'importazione di mangimi e alimenti per i quali può esservi un rischio accresciuto di contaminazione.

(28)

Si dovrebbe inoltre predisporre l'organizzazione di controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti introdotti nel territorio della Comunità in regimi doganali diversi da quello della libera circolazione e in particolare le merci introdotte nei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (12), come anche la loro immissione in una zona franca o in un magazzino franco. Ciò comprende l'introduzione di mangimi e alimenti provenienti da paesi terzi ad opera di passeggeri di mezzi di trasporto internazionali e mediante pacchi inviati per via postale.

(29)

Ai fini dei controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti è necessario definire il territorio della Comunità in cui si applicano le regole per assicurare che i mangimi e gli alimenti introdotti in detto territorio siano sottoposti ai controlli stabiliti dal presente regolamento. Tale territorio non è necessariamente identico a quello di cui all'articolo 229 del trattato né a quello definito all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(30)

Per assicurare un'organizzazione più efficiente dei controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti provenienti da pesi terzi e per agevolare i flussi commerciali può essere necessario designare specifici punti di entrata nel territorio della Comunità per i mangimi e gli alimenti provenienti da paesi terzi. Analogamente, può essere necessario richiedere una notifica previa dell'arrivo dei beni sul territorio della Comunità. Occorre far si che ciascun punto di entrata designato abbia accesso alle strutture necessarie per effettuare i controlli in tempi ragionevoli.

(31)

All'atto di definire le regole per i controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi si dovrebbe assicurare che le autorità competenti e i servizi doganali operino di concerto tenendo conto del fatto che regole a tal fine sono già contenute nel regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti (13).

(32)

Per organizzare i controlli ufficiali dovrebbero essere disponibili adeguate risorse finanziarie. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di riscuotere tasse o diritti per coprire i costi sostenuti per i controlli ufficiali. In questo contesto, le autorità competenti degli Stati membri avranno la facoltà di stabilire le tasse e i diritti come importi forfettari basati sui costi sostenuti e tenendo conto della situazione specifica degli stabilimenti. Se si impongono tasse agli operatori, dovrebbero essere applicati principi comuni. È quindi opportuno stabilire i criteri per la fissazione dei livelli delle tasse di ispezione. Per quanto concerne le tasse applicabili ai controlli alle importazioni, è opportuno stabilire direttamente gli importi per i principali beni d'importazione, al fine di assicurare la loro applicazione uniforme e evitare distorsioni agli scambi.

(33)

La normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti prevede la registrazione o il riconoscimento di certe aziende del settore dei mangimi e degli alimenti da parte dell'autorità competente. Ciò vale in particolare per il regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'igiene dei prodotti alimentari (14), il regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale (14), la direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (15), e il futuro regolamento sull'igiene dei mangimi. Si dovrebbero porre in atto procedure per assicurare che la registrazione e il riconoscimento delle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti vengano effettuati in modo efficace e trasparente.

(34)

Per realizzare un approccio uniforme e globale in materia di controlli ufficiali, gli Stati membri dovrebbero stabilire e applicare piani di controllo nazionali pluriennali conformemente a orientamenti generali elaborati a livello comunitario. Questi orientamenti dovrebbero promuovere strategie nazionali coerenti, identificare le priorità in base ai rischi nonché le procedure di controllo più efficaci. Una strategia comunitaria dovrebbe applicare un approccio completo e integrato ai sistemi di controllo. Considerato il carattere non vincolante di taluni orientamenti tecnici da adottare, è opportuno stabilirli mediante una procedura di comitato consultivo.

(35)

I piani di controllo nazionali pluriennali dovrebbero coprire la normativa in materia di di mangimi e di alimenti nonché le norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(36)

I piani di controllo nazionali pluriennali dovrebbero costituire una salda base per i servizi ispettivi della Commissione al fine di effettuare i controlli negli Stati membri. I piani di controllo dovrebbero consentire ai servizi ispettivi della Commissione di verificare se i controlli ufficiali negli Stati membri sono organizzati conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Ove necessario e, in particolare, nel caso in cui l'audit cui sono sottoposti gli Stati membri rispetto ai piani di controllo nazionali pluriennali riveli lacune o carenze, si dovrebbero effettuare ispezioni e audit dettagliati.

(37)

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare alla Commissione una relazione annuale contenente informazioni sull'attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali. Tale relazione dovrebbe contenere i risultati dei controlli ufficiali e degli audit effettuati durante il precedente anno e, ove necessario, un aggiornamento del piano di controllo iniziale in funzione di questi risultati.

(38)

I controlli comunitari negli Stati membri dovrebbero consentire ai servizi di controllo della Commissione di verificare se la normativa in materia di mangimi e di alimenti e le norme sulla salute e sul benessere degli animali sono attuate in modo uniforme e corretto in tutta la Comunità.

(39)

Controlli comunitari nei paesi terzi sono necessari per verificare la conformità o l'equivalenza alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti, nonché alle norme sulla salute e, ove opportuno, sul benessere degli animali. I paesi terzi possono essere anche sollecitati a fornire informazioni sui loro sistemi di controllo. Tali informazioni, che dovrebbero essere strutturate sulla base di orientamenti comunitari, dovrebbero costituire la base per successivi controlli della Commissione da effettuarsi in un quadro multidisciplinare che copra i principali settori che esportano verso la Comunità. Ciò dovrebbe consentire una semplificazione dell'attuale regime, accrescere un'efficace cooperazione sul piano dei controlli e quindi facilitare i flussi commerciali.

(40)

Per assicurare che le merci importate siano conformi o siano equivalenti alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti è necessario stabilire procedure che consentano la definizione delle condizioni di importazione e dei requisiti di certificazione a seconda dei casi.

(41)

Violazioni alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali possono costituire una minaccia per la salute umana, la salute degli animali e il benessere degli animali. Tali violazioni dovrebbero essere quindi oggetto di misure efficaci, dissuasive e proporzionate a livello nazionale in tutta la Comunità.

(42)

Tali misure dovrebbero comprendere un'azione amministrativa ad opera delle autorità competenti negli Stati membri che dovrebbero disporre di procedure a tal fine. Il vantaggio di tali procedure è che consentono di intervenire rapidamente al fine di correggere la situazione.

(43)

Gli operatori dovrebbero avere diritto di impugnazione avverso le decisioni prese dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali ed essere informati di tale diritto.

(44)

È opportuno tener conto delle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo e in particolare di quelli meno sviluppati, e introdurre misure a tale fine. La Commissione dovrebbe impegnarsi a fornire un sostegno ai paesi in via di sviluppo per quanto attiene alla sicurezza dei mangimi e degli alimenti, che assume un'importanza essenziale per la salute umana e lo sviluppo degli scambi. Tale sostegno dovrebbe trovare il suo spazio nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo.

(45)

Le regole contenute nel presente regolamento corroborano l'approccio integrato e orizzontale necessario per attuare una coerente politica di controllo della sicurezza dei mangimi e degli alimenti nonché della salute e del benessere degli animali. Tuttavia vi deve essere libertà di manovra per sviluppare regole specifiche in materia di controlli ove necessario, ad esempio per quanto concerne la fissazione di livelli massimi di residui per taluni contaminanti a livello comunitario. Analogamente, si devono mantenere le regole più specifiche già esistenti nel campo dei controlli dei mangimi e degli alimenti e in materia di salute e benessere degli animali. Queste comprendono in particolare i seguenti atti: Direttiva 96/22/CE (16), direttiva 96/23/CE (17), regolamento (CE) n. .../... (18), regolamento (CE) n. 999/2001 (19), regolamento (CE) n. 2160/2003 (20), direttiva 86/362/CEE (21), direttiva 90/642/CEE (22) e le regole di attuazione da essa risultanti, direttiva 92/1/CEE (23), direttiva 92/2/CEE (24), e atti relativi al controllo delle malattie degli animali quali l'afta epizootica, la peste suina ecc., nonché prescrizioni relative ai controlli ufficiali sul benessere degli animali.

(46)

Il presente regolamento copre ambiti già coperti in certi atti attualmente in vigore. È quindi opportuno abrogare in particolare i seguenti atti in materia di controlli dei mangimi e degli alimenti e rimpiazzarli con le norme del presente regolamento: direttiva 70/373/ (25) del Consiglio, direttiva 85/591/CEE (26) del Consiglio, direttiva 89/397/CEE (27) del Consiglio, direttiva 93/99/CEE (28) del Consiglio, decisione 93/383/CEE (29) del Consiglio, direttiva 95/53/CE del Consiglio, direttiva 96/43/CE (30) del Consiglio, decisione 98/728/CE (31) del Consiglio, Decisione 1999/313/CE (32) del Consiglio.

(47)

Alla luce del presente regolamento, la direttiva 96/23/CE, la direttiva 97/78/CE e la direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate.

(48)

Poiché lo scopo del presente regolamento, cioé di assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli ufficiali non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della sua complessità, del suo carattere transfrontaliero, e, con riferimento alle importazioni di mangimi e di alimenti, del suo carattere internazionale, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(49)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (33),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

(1)   Il presente regolamento fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a

a)

prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente; e

b)

garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.

2.   Il presente regolamento non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle norme sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli.

3.   Il presente regolamento lascia impregiudicate disposizioni comunitarie specifiche relative ai controlli ufficiali.

4.   L'esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi del presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, come previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002 e la responsabilità civile o penale risultante dalla violazione dei loro obblighi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Inoltre si applicano le definizioni seguenti:

1)

«controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

2)

«verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici.

3)

«normativa in materia di mangimi»: le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i mangimi in generale e la sicurezza dei mangimi in particolare, a livello comunitario o nazionale; essa copre qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso dei mangimi;

4)

«autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo;

5)

«organismo di controllo»: un terzo indipendente cui l'autorità competente ha delegato certi compiti di controllo;

6)

«audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi;

7)

«ispezione»: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali.

8)

«monitoraggio»: la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali;

9)

«sorveglianza»: l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività;

10)

«non conformità»: la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali;

11)

«campionamento per l'analisi»: il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali;

12)

«certificazione ufficiale»: la procedura per cui l'autorità competente o gli organismi di controllo autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano un'assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa alla conformità;

13)

«blocco ufficiale»: la procedura con cui l'autorità competente fa sì che i mangimi o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; include il magazzinaggio da parte degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità competente;

14)

«equivalenza»: la capacità di sistemi o misure diversi di raggiungere gli stessi obiettivi; «equivalente» indica sistemi o misure diversi atti a raggiungere gli stessi obiettivi;

15)

«importazione»: l'immissione in libera pratica di alimenti o mangimi o l'intenzione di immettere in libera pratica mangimi o alimenti, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in uno dei territori di cui all'allegato I;

16)

«introduzione»: l'importazione definita al punto 15 e l'immissione di merci in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f) del regolamento (CEE) n. 2913/92, nonché il loro ingresso in una zona franca o in un magazzino franco;

17)

«controllo documentale»l'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di mangimi e di alimenti che accompagnano la partita;

18)

«controllo di identità»: un'ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa;

19)

«controllo materiale»: un controllo del mangime o dell'alimento stesso che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull'etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti;

20)

«piano di controllo»: una descrizione elaborata dall'autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale.

TITOLO II

CONTROLLI UFFICIALI AD OPERA DEGLI STATI MEMBRI

CAPO I:

OBBLIGHI GENERALI

Articolo 3

Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali

(1)   Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto:

a)

dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali;

b)

dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

c)

l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti; e

d)

qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

2.   I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, salvo qualora sia necessaria una notifica preliminare dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, come nel caso degli audit.

I controlli ufficiali possono inoltre essere eseguiti su base ad hoc.

3.   I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale. In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull'uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzinaggio dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento.

4.   I controlli ufficiali vengono effettuati, con la stessa accuratezza, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità, e sulle introduzioni da paesi terzi nei territori di cui all'allegato I.

5.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che i prodotti destinati ad essere inviati in un altro Stato membro siano controllati con la stessa accuratezza di quelli destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio.

6.   L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può verificare la conformità dei mangimi e degli alimenti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti mediante controlli di natura non discriminatoria. Nella misura strettamente necessaria per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono chiedere agli operatori cui sono recapitate merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di dette merci.

7.   Uno Stato membro che, nel corso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il magazzinaggio o il trasporto, accerti una non conformità adotta le misure appropriate, che possono includere il rinvio allo Stato membro di origine.

CAPO II:

AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 4

Designazione delle autorità competenti e criteri operativi

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal presente regolamento.

(2)   Le autorità competenti assicurano quanto segue:

a)

l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi sono garantite;

b)

il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse;

c)

esse dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire test e dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente;

d)

esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente;

e)

esse hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le misure previste nel presente regolamento;

f)

esse dispongono di piani di emergenza e sono pronte a gestire questi piani in casi di emergenza;

g)

gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti sono tenuti a sottoporsi ad ogni ispezione effettuata a norma del presente regolamento e a coadiuvare il personale dell'autorità competente nell'assolvimento dei suoi compiti.

3.   Se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli ufficiali ad un'altra autorità o ad altre autorità che non siano l'autorità centrale competente, in particolare quelle a livello regionale o locale, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate, anche, ove opportuno, in materia di protezione dell'ambiente e della salute.

4.   Le autorità competenti assicurano l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli. I criteri elencati al paragrafo 2 devono essere pienamente rispettati da ogni autorità a cui è stata conferita la competenza di effettuare i controlli ufficiali.

5.   Se, nell'ambito di un'autorità competente, vi sono più unità competenti a effettuare i controlli ufficiali, si deve assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra queste diverse unità.

6.   Le autorità competenti procedono a audit interni o possono far eseguire audit esterni, e prendono le misure appropriate alla luce dei loro risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del presente regolamento. Tali audit sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo trasparente.

7.   Norme dettagliate per l'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 62 paragrafo 3.

Articolo 5

Delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali

1.   L'autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.

Un elenco di compiti che possono o meno essere delegati può essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

Tuttavia, le attività di cui all'articolo 54 non sono oggetto di tale delega.

2.   Le autorità competenti possono delegare compiti specifici ad un dato organismo di controllo soltanto nei seguenti casi:

a)

vi è una descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo può espletare e delle condizioni a cui può svolgerli;

b)

è comprovato che l'organismo di controllo:

i)

possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;

ii)

dispone di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto;

iii)

è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;

c)

l'organismo di controllo opera ed è accreditato conformemente alla norma europea EN 45004 «Criteri generali per il funzionamento di diversi tipi di organismi che eseguono ispezioni» e/o a un'altra norma se più pertinente, dati i compiti che gli sono stati delegati;

d)

i laboratori operano conformemente alle norme di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

e)

l'organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente su base regolare e in qualsiasi momento quest'ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa, l'organismo di controllo ne informa immediatamente l'autorità competente;

f)

vi è un coordinamento efficiente ed efficace tra l'autorità competente che dà la delega e l'organismo di controllo.

3.   Le autorità competenti che delegano compiti specifici agli organismi di controllo organizzano audit o ispezioni di questi ultimi a seconda delle necessità. Se, a seguito di audit o ispezioni, risultano carenze da parte di tali organismi nell'espletamento dei compiti loro delegati, l'autorità competente che conferisce la delega può ritirarla. La delega è ritirata senza indugio se l'organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi.

4.   Lo Stato membro che desideri delegare un compito specifico di controllo a un organismo di controllo ne informa la Commissione. Tale notifica contiene una descrizione dettagliata:

a)

dell'autorità competente che vorrebbe conferire la delega;

b)

del compito da delegarsi;

c)

dell'organismo di controllo cui il compito sarebbe delegato.

Articolo 6

Personale che esegue controlli ufficiali

L'autorità competente assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali:

a)

riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente. Tale formazione copre, a seconda dei casi, gli ambiti di cui all'allegato II, capo I;

b)

si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del caso, un'ulteriore formazione su base regolare;

c)

abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare.

Articolo 7

Trasparenza e riservatezza

1.   Le autorità competenti si impegnano a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. A tal fine le informazioni pertinenti in loro possesso sono messe a disposizione del pubblico al più presto.

In generale il pubblico ha accesso:

a)

alle informazioni concernenti le attività di controllo delle autorità competenti e la loro efficacia,

b)

alle informazioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   L'autorità competente prende iniziative per garantire che i membri del proprio personale siano tenuti a non divulgare le informazioni ottenute nell'espletamento dei loro compiti di controllo ufficiali che per la loro natura sono coperte dal segreto professionale in casi debitamente giustificati. La tutela del segreto professionale non preclude la divulgazione da parte delle autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Le norme della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (34) rimangono impregiudicate

3.   Le informazioni coperte dal segreto professionale includono in particolare:

la riservatezza delle indagini preliminari o dei procedimenti giudiziari in corso;

dei dati personali;

i documenti oggetto di un'eccezione di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, elativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (35);

le informazioni tutelate dalla legislazione nazionale e dalla normativa comunitaria concernenti segnatamente il segreto professionale, la riservatezza delle deliberazioni, le relazioni internazionali e la difesa nazionale.

Articolo 8

Procedure di controllo e verifica

1.   I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro, agli ambiti di cui all'allegato II, capo II.

2.   Gli Stati membri assicurano che esse dispongono di procedure giuridiche intese a garantire al personale delle autorità competenti l'accesso alle infrastrutture ed alla documentazione mantenuta dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, così da essere in grado di svolgere adeguatamente i loro compiti.

3.   Le autorità competenti devono prevedere procedure per:

a)

verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti;

b)

assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente necessari e che la documentazione di cui al paragrafo 1 sia opportunamente aggiornata.

4.   La Commissione può elaborare orientamenti per i controlli ufficiali secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Questi orientamenti possono comprendere, in particolare, raccomandazioni per i controlli ufficiali in materia di:

a)

applicazione dei principi HACCP;

b)

sistemi di gestione attuati dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti al fine di ottemperare ai requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti.

c)

sicurezza microbiologica, fisica e chimica dei mangimi e degli alimenti.

Articolo 9

Relazioni

1.   L'autorità competente elabora relazioni sui controlli ufficiali da essa effettuati.

2.   Le relazioni comprendono una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali, dei metodi di controllo applicati, dei risultati dei controlli ufficiali e, se del caso, l'indicazione degli interventi da adottarsi a cura dell'operatore interessato.

3.   L'autorità competente rilascia una copia della relazione di cui al paragrafo 2 all'operatore interessato, almeno in caso di non conformità.

Articolo 10

Attività, metodi e tecniche di controllo

1.   I compiti correlati ai controlli ufficiali sono eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e analisi.

2.   I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l'altro, le seguenti attività:

a)

l'esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati così ottenuti;

b)

l'ispezione di:

i)

impianti dei produttori primari, aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, compresi adiacenze, locali, uffici, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti, nonché di mangimi e alimenti;

ii)

materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di mangimi e alimenti;

iii)

prodotti semilavorati;

iv)

materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;

v)

prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione e antiparassitari;

vi)

etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;

c)

controlli delle condizioni igieniche nelle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti;

d)

valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP, tenendo conto dell'uso delle guide a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria.

e)

esame di materiale scritto e di altre registrazioni che possano avere pertinenza per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti;

f)

interviste con gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e con il loro personale;

g)

lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;

h)

controlli effettuati con gli strumenti propri dell'autorità competente per verificare le misure degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;

i)

qualsiasi altra attività richiesta per assicurare l'attuazione degli obiettivi del presente regolamento.

CAPO III:

CAMPIONAMENTO E ANALISI

Articolo 11

Metodi di campionamento e di analisi

1.   I metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie oppure

a)

se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, ad esempio quelli accettati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o quelli accettati dalla legislazione nazionale; oppure

b)

in assenza, ad altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici.

2.   Allorquando il paragrafo 1 non è d'applicazione, i metodi di analisi possono essere convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente.

3.   I metodi di analisi devono essere caratterizzati, quando possibile, dai criteri opportuni elencati nell'allegato III.

4.   Le seguenti misure di attuazione possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3:

a)

metodi di campionamento e di analisi, compresi i metodi di conferma o di riferimento da usarsi in caso di controversia;

b)

criteri di efficienza, parametri di analisi, incertezza della misura e procedure di convalida dei metodi di cui alla lettera a); e

c)

norme sull'interpretazione dei risultati.

5.   Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti i cui prodotti sono oggetto di campionamento e di analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti, fatto salvo l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente in caso di emergenza.

6.   In particolare, esse vigilano affinché gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere di esperti, a meno che ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente deperibili o dello scarsissimo quantitativo di substrato disponibile.

7.   I campioni devono essere manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne la validità dal punto sia giuridico che analitico.

Articolo 12

Laboratori ufficiali

1.   L'autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali.

2.   2. Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme europee:

a)

EN ISO/IEC 17025 su «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura»;

b)

EN 45002 su «Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova»;

c)

EN 45003 su «Sistemi di accreditamento dei laboratori di taratura e di prova — requisiti generali per il funzionamento e il riconoscimento»;

tenendo conto dei criteri per i diversi metodi di prova stabiliti nella normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti.

3.   L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova di cui al paragrafo 2 possono riguardare singole prove o gruppi di prove.

4.   L'autorità competente può annullare la designazione di cui al paragrafo 1 se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono più rispettate.

CAPO IV:

GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 13

Piani di emergenza per i mangimi e gli alimenti

1.   Per l'attuazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborano piani operativi di emergenza in cui si stabiliscono le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente.

2.   I piani di emergenza specificano:

a)

le autorità amministrative da coinvolgere;

b)

i loro poteri e responsabilità;

c)

i canali e le procedure per trasmettere informazioni tra gli attori pertinenti.

3.   Gli Stati membri rivedono tali piani di emergenza a seconda delle necessità, in particolare alla luce dei cambiamenti nell'organizzazione dell'autorità competente e dell'esperienza, compresa l'esperienza acquisita a seguito di esercizi di simulazione.

4.   Se del caso, possono essere adottate misure di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3. Tali misure possono fissare norme armonizzate per i piani di emergenza nella misura necessaria a far sì che questi ultimi siano compatibili con il piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002. In esse è indicato anche il ruolo dei soggetti interessati all'elaborazione e gestione dei piani di emergenza.

CAPITOLO V

CONTROLLI UFFICIALI SULL'INTRODUZIONE DI MANGIMI E ALIMENTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI

Articolo 14

Controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti di origine animale

1.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative ai controlli veterinari sui mangimi e gli alimenti di origine animale previsti dalla direttiva 97/78/CE. Tuttavia, l'autorità competente designata a norma della direttiva 97/78/CE svolge, se del caso, controlli ufficiali integrativi per la verifica della conformità agli aspetti della normativa in materia di mangimi e di alimenti non coperti da tale direttiva, compresi gli aspetti di cui al Titolo VI, Capo II del presente regolamento.

2.   Le norme generali di cui agli articoli da 18 a 25 del presente regolamento si applicano anche ai controlli ufficiali su tutti i mangimi e gli alimenti, compresi quelli di origine animale.

3.   I risultati soddisfacenti dei controlli sulle merci:

a)

poste in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f) del regolamento (CEE) n. 2913/92; oppure

b)

destinate ad essere manipolate in zone franche o in magazzini franchi, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 15, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92,

non esentano gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti dall'obbligo di conformità di tali prodotti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti dal momento dell'immissione in libera pratica, né osta a che successivamente vengano eseguiti controlli ufficiali sui mangimi o gli alimenti interessati.

Articolo 15

Controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti di origine non animale

1.   L'autorità competente esegue controlli ufficiali regolari sui mangimi e gli alimenti di origine non animale non inclusi nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE, importati nei territori di cui all'allegato I. Essa organizza detti controlli sulla base del piano di controllo nazionale pluriennale elaborato a norma degli articoli da 41 a 43 e sulla base dei rischi potenziali. I controlli coprono tutti gli aspetti della normativa in materia di mangimi e di alimenti.

2.   I controlli si svolgono in un luogo appropriato, compreso il punto di entrata delle merci in uno dei territori di cui all'allegato I, il punto di immissione in libera pratica, i magazzini, gli stabilimenti dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti che li importa o in altri punti della catena alimentare animale e umana.

(3)   Tali controlli possono essere effettuati anche su merci:

a)

poste in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f) del regolamento (CEE) n. 2913/92; o

b)

destinate ad entrare in zone franche o in magazzini franchi, quali definiti all'articolo 14, paragrafo 15, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92.

4.   I risultati soddisfacenti dei controlli di cui al paragrafo 3 non esentano gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti dall'obbligo di conformità di tali prodotti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti dal momento dell'immissione in libera pratica, né ostano a che successivamente vengano eseguiti controlli ufficiali sui mangimi o gli alimenti interessati.

5.   Secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, è predisposto e aggiornato un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata nei territori di cui all'allegato I. La frequenza e la natura di tali controlli sono stabilite secondo la stessa procedura. Nel contempo le tasse relative a tali controlli possono essere fissate secondo la stessa procedura.

Articolo 16

Tipi di controlli sui mangimi e sugli alimenti di origine non animale

1.   I controlli ufficiali di cui all'articolo 15, paragrafo 1 comprendono almeno un controllo documentale sistematico, un controllo di identità per campionamento e, se del caso, un controllo fisico.

2.   I controlli fisici sono effettuati con una frequenza che dipende da:

a)

i rischi associati ai diversi tipi di alimenti e mangimi;

b)

la cronistoria della conformità alle norme per il prodotto in questione del paese terzo e dello stabilimento d'origine, nonché degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che importano ed esportano il prodotto;

c)

i controlli effettuati dall'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti che importa il prodotto;

d)

le garanzie fornite dall'autorità competente del paese terzo d'origine.

3.   Gli Stati membri assicurano che i controlli fisici sono effettuati in condizioni appropriate e in un luogo che abbia accesso alle appropriate infrastrutture di controllo, che consenta di svolgere adeguatamente le indagini, di prelevare un numero di campioni adeguato alla gestione dei rischi e di manipolare in modo igienico i mangimi e gli alimenti. I campioni devono essere manipolati in modo tale da garantirne la validità dal punto di vista sia giuridico che analitico. Gli Stati membri garantiscono che le attrezzature e le metodologie siano idonee a misurare i valori limite previsti dalla normativa comunitaria o dalla legislazione nazionale

Articolo 17

Punti di entrata e notifica previa

1.   Per l'organizzazione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 15, paragrafo 5, gli Stati membri devono:

designare particolari punti di entrata nel loro territorio che abbiano accesso alle appropriate infrastrutture di controllo per i vari tipi di mangimi e alimenti e

richiedere agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili delle partite di notificare anticipatamente l'arrivo e la natura di una partita.

Gli Stati membri possono applicare le stesse norme ad altri mangimi di origine non animale.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi misura da essi adottata a norma del paragrafo 1.

Tali misure sono concepite in modo da evitare inutili turbative degli scambi.

Articolo 18

Azione in casi sospetti

In caso di sospetta non conformità oppure se sussistono dubbi quanto all'identità o all'effettiva destinazione della partita, o alla corrispondenza tra la partita e le sue garanzie certificate, l'autorità competente effettua controlli ufficiali per confermare il sospetto o il dubbio ovvero dimostrarlo infondato. L'autorità competente dispone il blocco ufficiale della partita interessata fino all'ottenimento dei risultati dei controlli ufficiali.

Articolo 19

Azioni in seguito ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi

1.   L'autorità competente dispone il blocco ufficiale dei mangimi o degli alimenti provenienti da paesi terzi che non sono conformi alla normativa in materia di mangimi o di alimenti e, consultati gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, prende le seguenti misure per quanto riguarda siffatti mangimi o alimenti:

a)

ordina che detti mangimi o alimenti siano distrutti, sottoposti a trattamento speciale a norma dell'articolo 20 o rinviati al di fuori della Comunità a norma dell'articolo 21; può anche prendere altre misure appropriate quali l'uso di mangimi o alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;

b)

se i mangimi o gli alimenti sono già stati immessi sul mercato, procede al loro monitoraggio o, se del caso, ne ordina il richiamo o il ritiro prima di prendere una delle misure di cui sopra;

c)

si accerta che i mangimi o gli alimenti non causino nessun effetto nocivo per la salute degli esseri umani e degli animali, né direttamente né tramite l'ambiente, nel corso dell'attuazione delle misure di cui alle lettere a) e b) oppure in attesa della medesima.

2.   Tuttavia, se:

a)

i controlli ufficiali di cui agli articoli 14 e 15 indicano che una partita è nociva per la salute degli esseri umani o degli animali o non sicura, l'autorità competente dispone il blocco ufficiale della partita in questione in attesa della sua distruzione o qualsiasi altra misura appropriata necessaria a tutelare la salute degli esseri umani e degli animali;

b)

i mangimi o gli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli a norma dell'articolo 15, paragrafo 5 non sono presentati per i controlli ufficiali, o non sono presentati conformemente ai requisiti specifici stabiliti a norma dell'articolo 17, l'autorità competente ordina che siano richiamati e ne dispone il blocco ufficiale senza indugio, decidendone in seguito la distruzione oppure il rinvio, a norma dell'articolo 21.

3.   Allorché non permette l'introduzione di mangimi o alimenti, l'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri delle sue constatazioni e dell'identità dei prodotti in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, e notifica le sue decisioni ai servizi doganali, unitamente alle informazioni relative alla destinazione finale della partita.

4.   Le decisioni sulle partite sono soggette al diritto di ricorso di cui all'articolo 54, paragrafo 3.

Articolo 20

Trattamenti speciali

1.   I trattamenti speciali di cui all'articolo 19 possono comprendere:

a)

il trattamento o la lavorazione, per mettere i mangimi o gli alimenti in conformità con i requisiti della normativa comunitaria o con i requisiti di un paese terzo di rinvio, compresa la decontaminazione, se del caso, ma esclusa la diluizione.

b)

il trattamento in qualsiasi altro modo adeguato a fini diversi dal consumo animale o umano.

2.   L'autorità competente assicura che i trattamenti speciali siano eseguiti in stabilimenti sotto il suo controllo o sotto il controllo di un altro Stato membro e conformemente alle condizioni previste secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3 o, in mancanza di tali condizioni, alle norme nazionali.

Articolo 21

Rinvio di partite

1.   L'autorità competente autorizza il rinvio di partite solo nei casi in cui:

a)

la destinazione sia stata convenuta con l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, responsabile della partita;

b)

l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti abbia informato prima l'autorità competente del paese terzo di origine o del paese di destinazione se diverso dei motivi e delle circostanze per cui i mangimi o gli alimenti in questione non hanno potuto essere immessi sul mercato della Comunità; e

c)

quando il paese terzo di destinazione non è il paese terzo d'origine, l'autorità competente del paese terzo di destinazione abbia notificato all'autorità competente la sua disponibilità ad accettare la partita.

2.   Fatte salve le regole nazionali applicabili rispetto ai termini previsti per chiedere un ulteriore parere di esperti e qualora i risultati dei controlli ufficiali non lo precludano, il rinvio avviene, in linea generale, entro un massimo di 60 giorni dal giorno in cui l'autorità competente ha deciso sulla destinazione della partita a meno che non sia stata avviata un'azione legale,. Se, allo scadere del periodo di 60 giorni il rinvio non avviene, la partita è distrutta, a meno che il ritardo sia giustificato.

3.   In attesa del rinvio delle partite o della conferma dei motivi del rifiuto, l'autorità competente dispone il blocco ufficiale delle partite in questione.

4.   Secondo la la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, l'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri e notifica le sue decisioni ai servizi doganali. Le autorità competenti cooperano conformemente al titolo IV per adottare le ulteriori misure necessarie a garantire che non sia possibile reintrodurre nella Comunità le partite respinte.

Articolo 22

Costi

L'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile delle partite o il suo rappresentante sono responsabili dei costi sostenuti dalle autorità competenti per le attività di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21.

Articolo 23

Approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi

1.   I controlli specifici pre-esportazione che un paese terzo effettua su mangimi e alimenti immediatamente prima della loro esportazione verso la Comunità al fine di verificare che i prodotti esportati soddisfino i requisiti della Comunità possono essere approvati secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3. L'approvazione si applica soltanto ai mangimi e agli alimenti provenienti dal paese terzo in questione e può essere concessa per uno o più prodotti.

2.   Qualora sia stata concessa una simile approvazione, la frequenza dei controlli alle importazioni di mangimi o alimenti può essere ridotta di conseguenza. Tuttavia, gli Stati membri effettuano controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti importati conformemente all'approvazione di cui al paragrafo 1 per assicurare che i controlli pre-esportazione effettuati nel paese terzo rimangano efficaci.

3.   L'approvazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa ai paesi terzi soltanto se:

a)

un audit comunitario ha dimostrato che i mangimi o gli alimenti esportati verso la Comunità soddisfano i requisiti comunitari ovvero requisiti equivalenti;

b)

i controlli effettuati nel paese terzo prima dell'invio sono ritenuti sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli documentali, d'identità e fisici stabiliti dalla normativa comunitaria.

4.   L'approvazione di cui al paragrafo 1 specifica quale è l'autorità competente del paese terzo sotto la cui responsabilità vengono effettuati i controlli pre-esportazione e, ove necessario l'organismo di controllo cui tale autorità competente può delegare alcuni compiti. Tale delega può essere approvata soltanto se sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 5 o condizioni equivalenti.

5.   L'autorità competente e qualsiasi organismo di controllo specificati nell'approvazione sono responsabili dei contatti con la Comunità.

6.   L'autorità competente o l'organismo di controllo del paese terzo assicura la certificazione ufficiale di ciascuna partita controllata prima della sua entrata in uno dei territori di cui all'allegato I. L'approvazione di cui al paragrafo 1 specifica un modello per tali certificati.

7.   Fatto salvo l'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, quando i controlli ufficiali delle importazioni soggette alla procedura di cui al paragrafo 2 mettono in luce non conformità significative, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri nonché gli operatori interessati , secondo la procedura di cui al titolo IV del presente regolamento; gli Stati membri aumentano il numero di partite controllate e, ove necessario per consentire un adeguato esame analitico della situazione, conservano un numero appropriato di campioni in condizioni di magazzinaggio appropriate.

8.   Qualora risulti che, in un numero significativo di partite, le merci non corrispondono alle informazioni contenute nei certificati rilasciati dall'autorità competente o dall'organismo di controllo del paese terzo, la ridotta frequenza di cui al paragrafo 2 non si applica più.

Articolo 24

Autorità competenti e servizi doganali

1.   Per l'organizzazione dei controlli ufficiali di cui al presente capo, le autorità competenti e i servizi doganali collaborano strettamente.

2.   Per quanto concerne le partite di mangimi e alimenti di origine animale e di mangimi e alimenti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, i servizi doganali non ne consentono l'introduzione né la manipolazione in zone franche o in magazzini franchi senza l'accordo dell'autorità competente.

3.   Quando sono prelevati campioni, l'autorità competente informa i servizi doganali e gli operatori interessati e indica se le merci possono o meno essere messe in uscita prima che siano disponibili i risultati delle analisi dei campioni, purché sia garantita la tracciabilità della partita.

4.   In caso di immissione in libera pratica, le autorità competenti e i servizi doganali collaborano ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6 del regolamento (CEE) n. 339/93.

Articolo 25

Misure di attuazione

1.   Le misure necessarie per assicurare l'attuazione uniforme dei controlli ufficiali sull'introduzione di mangimi e alimenti sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

2.   In particolare possono essere stabilite norme dettagliate per:

a)

i mangimi e gli alimenti importati o posti in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f) del regolamento (CEE) n. 2913/92 o destinati a essere manipolati in zone franche o in magazzini franchi, quali definiti nell'articolo 4, paragrafo 15, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92;

b)

gli alimenti destinati all'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri di mezzi internazionali di trasporto;

c)

mangimi e alimenti ordinati a distanza (per esempio per lettera, telefono o internet) e recapitati al consumatore;

d)

mangimi destinati agli animali domestici o ai cavalli e alimenti trasportati dai passeggeri e dall'equipaggio di mezzi di trasporto internazionali;

e)

condizioni specifiche o esenzioni concernenti certi territori di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 in modo da tener conto dei vincoli naturali specifici di tali territori;

f)

il fine di assicurare la coerenza delle decisioni prese dalle autorità competenti in materia di mangimi e alimenti provenienti da paesi terzi nel quadro dell'articolo 19;

g)

le partite aventi origine comunitaria rispedite da un paese terzo;

h)

i documenti che devono accompagnare le partite quando sono stati prelevati i campioni.

CAPO VI:

FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI

Articolo 26

Principi generali

Gli Stati membri garantiscono che per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse.

Articolo 27

Tasse o diritti

1.   Gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali.

2.   Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa.

3.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 6, le tasse riscosse per quanto riguarda le attività specifiche di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, non sono inferiori agli importi minimi specificati nell'allegato IV, sezione B e nell'allegato V, sezione B. Tuttavia, per un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2008, per quanto riguarda le attività di cui all'allegato IV, sezione A, gli Stati membri possono continuare a utilizzare gli importi attualmente applicati ai sensi della direttiva 85/73/CEE.

Gli importi di cui all'allegato IV, sezione B, e all'allegato V, sezione B, sono aggiornati almeno ogni due ann secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, in particolare per tenere conto dell'inflazione.

4.   Le tasse riscosse ai fini di controlli ufficiali a norma dei paragrafi 1 o 2:

a)

non sono superiori ai costi sostenuti dalle autorità competenti in relazione ai criteri elencati all'allegato VI, e

b)

possono essere fissate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo o, ove applicabili, agli importi stabiliti all'allegato IV, sezione B o all'allegato V, sezione B.

5.   Nel fissare le tasse gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

a)

il tipo di azienda del settore interessata e i relativi fattori di rischio;

b)

gli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva;

c)

i metodi tradizionali impiegati per la produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti;

d)

le esigenze delle aziende del settore situate in regioni soggette a particolari difficoltà di ordine geografico.

6.   Qualora, in considerazione dei sistemi dei controlli effettuati in proprio, e di rintracciamento attuati dalle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, nonché del livello di conformità rilevato durante lo svolgimento dei controlli ufficiali, per quanto riguarda un determinato tipo di mangime o alimento o di attività, i controlli ufficiali si effettuino con frequenza ridotta, oppure al fine di tenere conto dei criteri di cui al paragrafo 5, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono fissare la tassa per i controlli ufficiali ad un livello inferiore all'importo minimo di cui al paragrafo 4, lettera b), a condizione che lo Stato membro interessato trasmetta alla Commissione una relazione in cui si specifica:

a)

il tipo di mangime, alimento o attività interessato,

b)

i controlli effettuati nell'azienda del settore degli alimenti e dei mangimi interessata e

c)

il metodo di calcolo della riduzione della tassa.

7.   L'autorità competente che effettui contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento, li considera quale attività unica e riscuote un'unica tassa.

8.   Le tasse per il controllo sulle importazioni sono pagate dall'operatore o dal suo rappresentante all'autorità competente incaricata dei controlli sulle importazioni.

9.   Le tasse non vengono rimborsate, direttamente o indirettamente, a meno che non sono state indebitamente riscosse.

10.   Fatti salvi i costi derivanti dalle spese di cui all'articolo 28, gli Stati membri non percepiscono nessun'altra tassa oltre a quelle previste nel presente articolo in attuazione del presente regolamento.

11.   Gli operatori o altre pertinenti aziende o i loro rappresentanti ricevono prova del loro pagamento delle tasse.

12.   Gli Stati membri pubblicano il metodo di calcolo delle tasse e lo comunicano alla Commissione. La Commissione esamina se le tasse sono conformi ai requisiti fissati nel presente regolamento.

Articolo 28

Spese derivanti da controlli ufficiali supplementari

Se la rilevazione dei casi di non conformità porta a effettuare controlli ufficiali che vanno al di là della normale attività di controllo dell'autorità competente, quest'ultima addebita le spese determinate da tali controlli ufficiali supplementari agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della non conformità o, eventualmente al titolare o al depositario dei prodotti al momento in cui i controlli ufficiali supplementari sono eseguiti. Le attività normali di controllo consistono nella consueta attività di controllo richiesta dalla normativa comunitaria o dalla legislazione nazionale e in particolare quella descritta nel piano di cui all'articolo 41. Le attività che esulano dalle normali attività di controllo comprendono il prelievo e l'analisi di campioni come anche altri controlli necessari per accertare l'entità del problema e verificare se sia stato effettuato un intervento correttivo, o per individuare e/o provare casi di non conformità.

Articolo 29

Livello delle spese

All'atto di fissare il livello delle spese di cui all'articolo 28 si tiene conto dei principi di cui all'articolo 27.

CAPO VII:

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 30

Certificazione ufficiale

1.   Fatti salvi i requisiti di certificazione ufficiale adottati per la salute e il benessere degli animali, possono essere adottati requisiti secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, in materia di:

a)

circostanze nelle quali è necessaria una certificazione ufficiale;

b)

modelli dei certificati;

c)

qualificazioni dei funzionari certificanti;

d)

principi da rispettarsi per assicurare una certificazione affidabile, compresa la certificazione elettronica;

e)

procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati e di certificati di sostituzione;

f)

partite suddivise in partite più piccole o che sono mescolate con altre partite.

g)

documenti che devono accompagnare le merci una volta effettuati i controlli ufficiali.

2.   Quando è richiesta questa certificazione ufficiale si assicura che:

a)

sussista una correlazione tra il certificato e la partita;

b)

l'informazione riportata sul certificato sia accurata e autentica.

3.   Un modello unico di certificato unisce, se del caso, i requisiti riguardanti la certificazione ufficiale dei mangimi e degli alimenti ad altri requisiti di certificazione ufficiale.

Articolo 31

Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti

1.

a)

Le autorità competenti stabiliscono le procedure che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione del loro stabilimento a norma del regolamento (CE) n... ./... (36), o della direttiva 95/69/CE e del futuro regolamento sull'igiene dei mangimi;

b)

esse elaborano e tengono aggiornato un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che sono stati registrati. Se simile elenco esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.

2.

a)

Le autorità competenti stabiliscono le procedure che gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti devono seguire per il riconoscimento del loro stabilimento a norma del regolamento (CE) n... ./... (37), del regolamento (CE) n... ./... (38), o della direttiva 95/69/CE e del futuro regolamento sull'igiene dei mangimi.

b)

Al ricevimento di una domanda di riconoscimento presentata da un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti l'autorità competente effettua una visita in loco.

c)

L'autorità competente procede al riconoscimento dello stabilimento per le attività interessate soltanto se l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti ha dimostrato di soddisfare i pertinenti requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti.

d)

L'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Essa concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da un nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti della normativa in materia di mangimi o di alimenti. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti in questione, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare in totale sei mesi.

e)

L'autorità competente riesamina il riconoscimento degli stabilimenti in occasione dei controlli ufficiali. Qualora l'autorità competente individui gravi mancanze o debba arrestare la produzione di uno stabilimento ripetutamente e l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti non sia in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura, l'autorità competente avvia le procedure per revocare il riconoscimento dello stabilimento. Tuttavia, l'autorità competente può sospendere il riconoscimento di uno stabilimento se l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti può garantire che esso ovvierà alle mancanze entro un ragionevole lasso di tempo.

f)

Le autorità competenti tengono elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti, e li rendono accessibili agli altri Stati membri e al pubblico con modalità che possono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

TITOLO III

LABORATORI DI RIFERIMENTO

Articolo 32

Laboratori comunitari di riferimento

1.   I laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti di cui all'allegato VII sono responsabili di:

a)

fornire ai laboratori nazionali di riferimento dettagli sui metodi di analisi, compresi i metodi di riferimento;

b)

coordinare l'applicazione, ad opera dei laboratori nazionali di riferimento, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare organizzando test comparativi e assicurando un appropriato follow-up di questi ultimi conformemente a protocolli internazionalmente accettati, se disponibili;

c)

coordinare, nel loro ambito di competenza, le disposizioni pratiche necessarie per applicare nuovi metodi di analisi e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi in tale ambito;

d)

condurre corsi di formazione iniziale e avanzata a beneficio del personale dei laboratori nazionali di riferimento e di esperti dei paesi in via di sviluppo;

e)

fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione, particolarmente nei casi in cui gli Stati membri contestano i risultati delle analisi;

f)

collaborare con i laboratori responsabili delle analisi dei mangimi e degli alimenti nei paesi terzi.

2.   I laboratori comunitari di riferimento nel settore della salute degli animali sono responsabili di:

a)

coordinare i metodi di diagnosi delle malattie negli Stati membri;

b)

apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai delle malattie negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizooziologici;

c)

facilitare la formazione iniziale o ulteriore degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;

d)

collaborare, per quanto concerne i metodi diagnostici delle malattie degli animali che rientrano nel loro ambito di competenza, con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui tali malattie sono diffuse;

e)

condurre corsi di formazione iniziale e avanzata a beneficio del personale dei laboratori nazionali di riferimento e di esperti dei paesi in via di sviluppo.

3.   L'articolo 12, paragrafi 2 e 3 si applica ai laboratori comunitari di riferimento.

4.   I laboratori comunitari di riferimento devono soddisfare i requisiti seguenti. Essi devono:

a)

disporre di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche diagnostiche e di analisi applicate nel loro ambito di competenze;

b)

possedere le attrezzature e i prodotti necessari per espletare i compiti loro assegnati;

c)

disporre di un'appropriata infrastruttura amministrativa;

d)

assicurare che il personale rispetti la natura riservata di certe tematiche, risultati o comunicazioni;

e)

avere sufficiente conoscenza delle norme e delle prassi internazionali;

f)

disporre, se del caso, di un elenco aggiornato delle sostanze di riferimento e dei reagenti disponibili e di un elenco aggiornato dei fabbricanti e dei fornitori di tali sostanze e reagenti;

g)

tenere conto delle attività di ricerca a livello nazionale e comunitario,

h)

disporre di personale qualificato a cui far ricorso in situazioni di emergenza nell'ambito della Comunità.

5.   Altri laboratori di riferimento comunitari pertinenti per i campi di cui all'articolo 1 possono essere inseriti nell'allegato VII secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3. L'allegato VII può essere aggiornato secondo la stessa procedura.

6.   Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori comunitari di riferimento possono essere stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

7.   I laboratori comunitari di riferimento possono ottenere un contributo finanziario della Comunità a norma dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (39).

8.   I laboratori comunitari di riferimento possono essere oggetto di controlli comunitari per verificarne la conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Se da tali controlli risulta che un laboratorio non è conforme a tali requisiti o non espleta i compiti per i quali i laboratori sono stati designati, possono essere adottate le necessarie misure secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

9.   I paragrafi da 1 a 7 si applicano lasciando impregiudicate norme più specifiche, e in particolare il capo VI del regolamento (CE) n. 999/2001 e l'articolo 14 della direttiva 96/23/CE.

Articolo 33

Laboratori nazionali di riferimento

1.   Gli Stati membri predispongono che per ciascun laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 32 siano designati uno o più laboratori nazionali di riferimento. Uno Stato membro può designare un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e un singolo laboratorio può essere il laboratorio nazionale di riferimento di più di uno Stato membro.

2.   Questi laboratori nazionali di riferimento:

a)

collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento nel loro ambito di competenza;

b)

coordinano, nella loro sfera di competenza, le attività dei laboratori ufficiali responsabili dell'analisi dei campioni a norma dell'articolo 11;

c)

se del caso, organizzano test comparativi tra i laboratori nazionali ufficiali e assicurano un adeguato follow-up dei test comparativi effettuati;

d)

assicurano la trasmissione all'autorità competente e ai laboratori nazionali ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento;

e)

offrono assistenza scientifica e tecnica all'autorità competente per l'attuazione di piani di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 53;

f)

hanno la responsabilità di effettuare altri compiti specifici previsti secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, fatti salvi ulteriori compiti nazionali previsti.

3.   L'articolo 12, paragrafi 2 e 3 si applica ai laboratori nazionali di riferimento.

4.   Gli Stati membri comunicano la denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento alla Commissione, al pertinente laboratorio comunitario di riferimento e agli altri Stati membri.

5.   Gli Stati membri che hanno più di un laboratorio nazionale di riferimento per un laboratorio comunitario di riferimento, devono far sì che questi laboratori operino in stretta collaborazione in modo da assicurare un efficiente coordinamento tra di loro, con gli altri laboratori nazionali e con il laboratorio comunitario di riferimento.

6.   Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori nazionali di riferimento possono essere fissati secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

7.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano lasciando impregiudicate norme più specifiche, in particolare il capo VI del regolamento (CE) n. 999/2001 e l'articolo 14 della direttiva 96/23/CE.

TITOLO IV

ASSISTENZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEI SETTORI DEI MANGIMI E DEGLI ALIMENTI

Articolo 34

Principi generali

1.   Se i risultati dei controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti richiedono l'intervento in più di uno Stato membro, le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa.

2.   Le autorità competenti forniscono assistenza amministrativa a richiesta o spontaneamente se necessario per l'andamento delle indagini. L'assistenza amministrativa può comprendere, se del caso, la partecipazione a controlli in loco effettuati dall'autorità competente di un altro Stato membro.

3.   Gli articoli da 35 a 40 non pregiudicano le norme nazionali applicabili per il rilascio di documenti che sono oggetto di procedimenti giudiziari o vi hanno attinenza, né volte e a tutelare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche.

Articolo 35

Organo di collegamento

1.   Ciascuno Stato membro designa uno o più organi di collegamento per assicurare gli eventuali contatti con gli organi di collegamento degli altri Stati membri. Gli organi di collegamento hanno il compito di curare e coordinare la comunicazione tra autorità competenti, in particolare la trasmissione e il ricevimento delle domande di assistenza.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i dati utili relativi agli organi di collegamento da essi designati e le eventuali modifiche apportate a tali dati.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, la designazione di organismi di collegamento non preclude contatti diretti, scambi di informazioni o cooperazione tra il personale delle autorità competenti nei vari Stati membri.

4.   Le autorità competenti cui si applica la direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati Membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (40) assicurano, se del caso, i contatti con le autorità che operano ai sensi del presente titolo.

Articolo 36

Assistenza a richiesta

1.   Alla ricezione di una richiesta motivata, l'autorità competente che riceve la richiesta assicura che l'autorità competente che l'ha inoltrata riceva tutte le informazioni e tutti i documenti necessari a consentirle di verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti nell'ambito della sua giurisdizione. A tal fine, l'autorità competente dello Stato membro che riceve la richiesta predispone lo svolgimento delle eventuali indagini amministrative necessarie per ottenere tali informazioni e documenti.

2.   Le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 sono inviati senza indebito ritardo. I documenti possono essere trasmessi in originale o in copia.

3.   Previo accordo tra l'autorità che ha inoltrato la richiesta e l'autorità che riceve la richiesta, il personale designato dalla prima può presenziare alle indagini amministrative.

Tali indagini sono sempre effettuate dal personale dell'autorità che ha ricevuto la richiesta.

Il personale dell'autorità che ha inoltrato la richiesta non può, di propria iniziativa, esercitare i poteridi indagine conferiti ai funzionari dell'autorità che ha ricevuto la richiesta. Detto personale ha tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti di questi ultimi, per il loro tramite e ai soli fini dell'indagine amministrativa in corso.

4.   Il personale dell'autorità che ha inoltrato la richiesta presente in un altro Stato membro a norma del paragrafo 3 deve essere sempre in grado di esibire un mandato scritto contenente le indicazioni della propria identità e del proprio ruolo ufficiale.

Articolo 37

Assistenza spontanea

1.   Un'autorità competente che venga a conoscenza di una non conformità che potrebbe avere implicazioni per un altro Stato membro o per altri Stati membri trasmette tale informazione all'altro Stato membro o agli altri Stati membri senza che ne abbia ricevuto richiesta e senza indugio.

2.   Gli Stati membri che ricevono tali informazioni indagano sulla materia e informano lo Stato membro che ha fornito le informazioni sui risultati delle indagini e, se del caso, sulle misure adottate.

Articolo 38

Assistenza in caso di non conformità

1.   L'autorità competente dello Stato membro di destinazione che, nel corso di un controllo ufficiale effettuato nel luogo di destinazione delle merci o durante il loro trasporto, accerti che le merci non soddisfano i requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti in modo da creare un rischio per la salute umana o degli animali o da costituire una seria violazione della normativa stessa, si mette immediatamente in contatto con l'autorità competente dello Stato membro d'invio.

2.   L'autorità competente dello Stato membro d'invio indaga in merito, prende tutte le misure necessarie e notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione la natura delle indagini e dei controlli ufficiali effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

3.   Qualora l'autorità competente dello Stato membro di destinazione nutra il timore che tali misure non siano adeguate, le autorità competenti dei due Stati membri esaminano insieme i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con un'ispezione congiunta in loco effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafi 3 e 4. Esse informano la Commissione se non sono in grado di concordare misure appropriate.

Articolo 39

Relazioni con i paesi terzi

1.   Quando un paese terzo comunica all'autorità competente di uno Stato membro informazioni da cui risulta una non conformità e/o un rischio per la salute umana o degli animali, questa è tenuta a trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri se ritiene che possano esservi interessate oppure su loro richiesta. Tali informazioni sono anche comunicate alla Commissione ove rivestano interesse a livello comunitario.

2.   Se il paese terzo ha assunto l'impegno giuridico di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sono o appaiono contrarie alla pertinente normativa in materia di mangimi e di alimenti, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle norme relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi.

Articolo 40

Assistenza coordinata e follow-up della Commissione

1.   La Commissione coordina senza ritardo l'azione intrapresa dagli Stati membri allorché, in seguito a informazioni ricevute dagli Stati membri o da altre fonti, viene a conoscenza di attività che sono o appaiono contrarie alla normativa in materia di mangimi o di alimenti e che sono di particolare interesse a livello comunitario, in particolare se:

a)

tali attività hanno o possono avere ramificazioni in più Stati membri;

b)

si presume che siano state condotte attività analoghe in diversi Stati membri;

c)

gli Stati membri non sono in grado di concordare un'azione appropriata in caso di non conformità.

2.   Se i controlli ufficiali a destinazione evidenziano casi ripetuti di non conformità o altri rischi per la salute umana, delle piante o degli animali, derivanti dai mangimi o dagli alimenti direttamente o tramite l'ambiente, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

3.   La Commissione ha facoltà di:

a)

in collaborazione con lo Stato membro interessato, inviare un gruppo di ispettori per effettuare un controllo ufficiale in loco;

b)

chiedere all'autorità competente dello Stato membro di invio di intensificare i suoi controlli ufficiali in merito e di riferire sull'azione e sulle misure intraprese.

4.   Allorché le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 sono prese per affrontare casi di ripetuta non conformità da parte di un'azienda del settore dei mangimi e degli alimenti, l'autorità competente addebita tutte le spese derivanti da tali misure all'azienda in questione.

TITOLO V

PIANI DI CONTROLLO

Articolo 41

Piani di controllo nazionali pluriennali

Al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e dell'articolo 45 del presente regolamento, ciascuno Stato membro elabora un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale.

Articolo 42

Principi per l'elaborazione dei piani di controllo nazionali pluriennali

1.   Gli Stati membri:

a)

attuano il piano di cui all'articolo 41 per la prima volta entro il 1o gennaio 2007;

b)

lo aggiornano regolarmente alla luce dei pertinenti sviluppi;

c)

forniscono, a richiesta, alla Commissione la versione più recente del piano.

2.   Ciascun piano di controllo nazionale pluriennale contiene informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali nello Stato membro interessato, in particolare:

a)

sugli obiettivi strategici del piano di controllo e sul modo in cui le priorità dei controlli e lo stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi;

b)

sulla categorizzazione del rischio delle attività interessate;

c)

sulla designazione delle autorità competenti e sui loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché sulle risorse di cui esse dispongono;

d)

sull'organizzazione generale e la gestione dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti;

e)

sui sistemi di controllo applicati ai diversi settori e sul coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori;

f)

se del caso, sulla delega di compiti a organismi di controllo;

g)

sui metodi per assicurare la conformità ai criteri operativi di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

h)

sulla formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali di cui all'articolo 6;

i)

sulle procedure documentate di cui agli articoli 8 e 9;

j)

sull'organizzazione e sul funzionamento di piani di emergenza in caso di emergenze per malattie di origine animale o alimentare, contaminazioni di mangimi e di alimenti e altri rischi per la salute umana;

k)

sull'organizzazione della cooperazione e dell'assistenza reciproca.

3.   I piani di controllo nazionali pluriennali possono essere adattati durante la loro applicazione. Modifiche possono essere apportate in considerazione dei seguenti fattori o per tenerne conto:

a)

nuova normativa;

b)

il manifestarsi di nuove malattie o di altri rischi per la salute;

c)

cambiamenti significativi nella struttura, nella gestione o nel funzionamento delle autorità nazionali competenti;

d)

i risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri;

e)

i risultati dei controlli comunitari a norma dell'articolo 45;

f)

qualsiasi modifica degli orientamenti di cui all'articolo 43;

g)

i risultati scientifici;

h)

il risultato di audit effettuati da un paese terzo in uno Stato membro.

Articolo 43

Orientamenti per i piani di controllo nazionali pluriennali

1.   I piani di controllo nazionali pluriennali di cui all'articolo 41 tengono conto degli orientamenti fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2. Essi devono in particolare:

a)

promuovere un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti, della normativa sulla salute e sul benessere degli animali e abbracciare tutti i settori e tutte le fasi della catena alimentare animale e umana, comprese l'importazione e l'introduzione;

b)

individuare le priorità in funzione dei rischi e i criteri per la categorizzazione del rischio delle attività interessate e le procedure di controllo più efficaci;

c)

individuare altre priorità e le procedure di controllo più efficaci;

d)

individuare le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi, compreso l'impiego dei mangimi, che possono fornire le informazioni più affidabili e indicative sulla conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti;

e)

incoraggiare l'adozione delle migliori pratiche a tutti i livelli del sistema di controllo;

f)

incoraggiare lo sviluppo di controlli efficaci sui sistemi di rintracciabilità;

g)

fornire consulenza sullo sviluppo di sistemi per registrare l'efficacia e i risultati delle azioni di controllo;

h)

rispecchiare le norme e le raccomandazioni emanate dai pertinenti organismi internazionali per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi ufficiali;

i)

fissare criteri per l'esecuzione degli audit di cui all'articolo 4, paragrafo 6;

j)

stabilire la struttura delle relazioni annuali prescritte all'articolo 44 e le informazioni che devono contenere;

k)

segnalare i principali indicatori di efficienza da applicarsi all'atto della valutazione dei piani di controllo nazionali pluriennali.

2.   Laddove necessario, gli orientamenti sono adattati alla luce dell'analisi delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 44, o dei controlli comunitari effettuati a norma dell'articolo 45.

Articolo 44

Relazioni annuali

1.   Un anno dopo l'avvio dei piani di controllo nazionali pluriennali, e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione comprendente:

a)

qualsiasi modifica dei piani di controllo nazionali pluriennali per tener conto dei fattori di cui all'articolo 42, paragrafo 3;

b)

i risultati dei controlli e degli audit effettuati nell'anno precedente secondo le disposizioni del piano di controllo nazionale pluriennale;

c)

il tipo e il numero di casi di mancata conformità accertati;

d)

le azioni volte ad assicurare il funzionamento efficace dei piani di controllo nazionali pluriennali, comprese le azioni per farli rispettare e i loro risultati.

2.   Per favorire una presentazione coerente della relazione e in particolare dei risultati dei controlli ufficiali, le informazioni di cui al paragrafo 1 tengono conto degli orientamenti stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri mettono a punto le loro relazioni e le trasmettono alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno cui esse si riferiscono.

4.   Alla luce delle relazioni di cui al paragrafo 1, del risultato dei controlli comunitari effettuati a norma dell'articolo 45 e di qualsiasi altra informazione pertinente, la Commissione elabora una relazione annuale sul funzionamento generale dei controlli ufficiali negli Stati membri che può, se del caso, comprendere raccomandazioni su:

a)

eventuali miglioramenti ai sistemi di controllo ufficiali e di audit negli Stati membri, compreso il loro campo di applicazione, la loro gestione e attuazione;

b)

azioni specifiche di controllo concernenti settori o attività, a prescindere dal fatto se questi siano coperti o meno dai piani di controllo nazionali pluriennali,

c)

piani coordinati volti ad affrontare questioni d'interesse particolare.

5.   I piani di controllo nazionali pluriennali e i relativi orientamenti vengono adattati, ove opportuno, sulla base delle conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione.

6.   La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e la rende disponibile al pubblico.

TITOLO VI

ATTIVITÀ COMUNITARIE

CAPO I:

CONTROLLI COMUNITARI

Articolo 45

Controlli comunitari negli Stati membri

1.   Esperti della Commissione effettuano audit generali e specifici negli Stati membri. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti. Gli audit generali e specifici sono organizzati in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri. Gli audit sono effettuati su base regolare. L'obiettivo principale è di verificare che globalmente i controlli ufficiali negli Stati membri si svolgano conformemente ai piani di controllo nazionali pluriennali di cui all'articolo 41 e alla normativa comunitaria. A tal fine e per promuovere l'efficienza e l'efficacia degli audit, la Commissione, prima di effettuarli, può chiedere agli Stati membri di fornire, non appena possibile, copie aggiornate dei piani di controllo nazionali.

2.   Gli audit specifici e le ispezioni in uno o più campi specifici possono completare gli audit generali. Gli audit specifici e le ispezioni servono in particolare a:

a)

verificare l'attuazione del piano di controllo nazionale pluriennale, della normativa in materia di mangimi e di alimenti e di quella sulla salute e sul benessere degli animali e possono comprendere, a seconda dei casi, ispezioni in loco di servizi ufficiali e di strutture attinenti al settore sottoposto a audit;

b)

verificare il funzionamento e l'organizzazione delle autorità competenti;

c)

indagare su problemi importanti o ricorrenti negli Stati membri;

d)

indagare su situazioni di emergenza, problemi emergenti o nuovi sviluppi negli Stati membri.

3.   La Commissione stila, per ciascun controllo effettuato, una relazione sui risultati. Tale relazione, se del caso, contiene raccomandazioni agli Stati membri per una migliore conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. La Commissione rende le relazioni disponibili al pubblico. Per le relazioni sui controlli effettuati in uno Stato membro, la Commissione fornisce alla pertinente autorità competente un progetto di relazione per eventuali osservazioni, delle quali tiene conto nella stesura della relazione definitiva e che pubblica insieme a quest'ultima.

4.   La Commissione stabilisce un programma di controllo annuale, lo comunica anticipatamente agli Stati membri e riferisce sui suoi risultati. La Commissione può modificare il programma per tener conto degli sviluppi della situazione nel campo della sicurezza dei mangimi e degli alimenti, della salute e del benessere degli animali e della fitosanità.

5    li Stati membri:

a)

assicurano un appropriato follow-up delle raccomandazioni risultanti dai controlli comunitari;

b)

forniscono tutta l'assistenza necessaria e tutta la documentazione e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed effettivo;

c)

assicurano che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali e a tutte le informazioni, compresi i sistemi informatici, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti.

6.   Norme dettagliate sui controlli comunitari negli Stati membri possono essere stabilite o modificate secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

Articolo 46

Controlli comunitari nei paesi terzi

1.   Esperti della Commissione possono effettuare controlli ufficiali in paesi terzi al fine di verificare, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, la conformità o l'equivalenza della legislazione e dei sistemi del paese terzo alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e a quella sulla salute degli animali. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti. Tali controlli ufficiali prendono in considerazione, in particolare:

a)

la legislazione del paese terzo;

b)

l'organizzazione delle autorità competenti del paese terzo, i poteri di cui loro dispongono e il loro livello di indipendenza, la supervisione cui sono sottoposte nonché l'autorità di cui esse godono per far rispettare effettivamente la legislazione pertinente;

c)

la formazione del personale per l'esecuzione dei controlli ufficiali;

d)

le risorse di cui dispongono le autorità competenti, comprese le strutture diagnostiche;

e)

l'esistenza e il funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controllo basati su priorità;

f)

se del caso, la situazione riguardante la salute degli animali, le zoonosi e la fitosanità, nonché le procedure di notifica ai servizi della Commissione e agli organismi internazionali pertinenti in caso di insorgenza di malattie degli animali e delle piante;

g)

l'entità e il funzionamento dei controlli ufficiali sulle importazioni di animali, piante e di prodotti da essi derivati;

h)

le assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza ai requisiti comunitari.

2.   Per promuovere l'efficienza e l'efficacia dei controlli in un paese terzo la Commissione, prima di effettuare tali controlli, può richiedere che il paese terzo presenti le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1 nonché, se del caso, le registrazioni scritte dell'attuazione di siffatti controlli.

3.   La frequenza dei controlli comunitari nei paesi terzi è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a)

una valutazione del rischio presentato dai prodotti esportati verso la Comunità;

b)

le disposizioni della normativa comunitaria;

c)

il volume e la natura delle importazioni dal paese in questione;

d)

i risultati dei controlli già effettuati dai servizi della Commissione o da altri organi ispettivi;

e)

i risultati dei controlli all'importazione e degli altri eventuali controlli eseguiti dalle autorità competenti degli Stati membri;

f)

le informazioni ricevute dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare o da organismi analoghi;

g)

le informazioni ricevute da organismi internazionalmente riconosciuti come ad esempio l'OMS, il Codex Alimentarius della Commissione e l'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), o da altre fonti;

h)

prove di emergenti situazioni di malattia o altre circostanze che possono dar luogo all'importazione di animali vivi, piante vive, mangimi o alimenti da un paese terzo che presenta rischi per la salute;

i)

la necessità di indagare o reagire riguardo a situazioni di emergenza in singoli paesi terzi.

I criteri per determinare i rischi ai fini della valutazione del rischio di cui alla lettera a) vengono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

4.   Le modalità e le norme dettagliate per i controlli nei paesi terzi possono essere determinate o modificate secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

Vi rientrano in particolare modalità e norme dettagliate per:

a)

controlli nei paesi terzi nel contesto di un accordo bilaterale;

b)

controlli in altri paesi terzi.

Le tasse relative ai suddetti controlli possono essere stabilite su base reciproca, secondo la medesima procedura.

5.   Se durante un controllo comunitario si individua un rischio serio per la salute umana o degli animali, la Commissione prende immediatamente tutte le misure di emergenza necessarie a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 o alle disposizioni in materia di salvaguardia previste da altri strumenti pertinenti del diritto comunitario.

6.   La Commissione riferisce sui risultati di ciascun controllo comunitario effettuato. Se del caso la relazione contiene raccomandazioni. La Commissione mette le relazioni a disposizione del pubblico.

7.   La Commissione comunica anticipatamente agli Stati membri il suo programma di controlli nei paesi terzi e riferisce sui suoi risultati. Può modificare il programma per tener conto degli sviluppi della situazione nel campo della sicurezza dei mangimi e degli alimenti, della salute degli animali e della fitosanità.

CAPO II:

CONDIZIONI DI IMPORTAZIONE

Articolo 47

Condizioni generali di importazione

1.   Spetta alla Commissione chiedere ai paesi terzi che intendono esportare merci nella Comunità di fornire le seguenti informazioni accurate e aggiornate sull'organizzazione generale e sulla gestione dei sistemi di controllo sanitario:

a)

i regolamenti di ordine sanitario o fitosanitario adottati o proposti sul suo territorio;

b)

le procedure di controllo e d'ispezione, di produzione e di quarantena, le procedure di approvazione della tolleranza ai pesticidi e degli additivi alimentari in vigore sul suo territorio;

c)

le procedure di valutazione del rischio, i fattori di cui si tiene conto nonché la determinazione dell'adeguato livello di protezione sanitaria o fitosanitaria;

d)

se del caso il follow-up dato alle raccomandazioni fatte in seguito ai controlli di cui all'articolo 46.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere proporzionate alla natura delle merci e possono tenere conto della situazione specifica e della struttura del paese terzo e della natura dei prodotti esportati verso la Comunità. Esse si riferiscono almeno alle merci destinate ad essere esportate verso la Comunità.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 e 2 possono anche riguardare:

a)

i risultati dei controlli nazionali effettuati sulle merci destinate all'esportazione nella Comunità;

b)

importanti cambiamenti che sono stati apportati alla struttura e al funzionamento dei pertinenti sistemi di controllo, in particolare per soddisfare i requisiti o le raccomandazioni comunitari.

4.   Allorché un paese terzo non fornisce le suddette informazioni oppure queste risultino inadeguate, possono essere fissate specifiche condizioni di importazione in conformità della procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, su base strettamente temporanea e caso per caso, in seguito a consultazioni con il paese terzo interessato.

5.   Gli orientamenti che specificano come le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 debbono essere elaborate e presentate alla Commissione, nonché le misure transitorie che consentono ai paesi terzi di avere il tempo necessario per preparare queste informazioni, sono stabiliti in conformità delle procedure di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Articolo 48

Condizioni specifiche di importazione

1.   Nella misura in cui le condizioni e le procedure dettagliate da rispettare all'atto di importare merci da paesi terzi o da regioni degli stessi non siano previste dalla normativa comunitaria, e in particolare dal regolamento (CE) n... ./2004 (41) esse sono stabilite, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

2.   Le condizioni e le procedure dettagliate di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a)

l'elaborazione di un elenco di paesi terzi da cui possono essere importati prodotti specifici in uno dei territori di cui all'allegato I;

b)

la definizione di modelli di certificati di accompagnamento delle partite;

c)

condizioni speciali di importazione a seconda del tipo di prodotto o di animale e degli eventuali rischi ad esso associati.

3.   I paesi terzi figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2, lettera a) soltanto se le loro autorità competenti forniscono garanzie adeguate per quanto concerne la conformità o l'equivalenza alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali.

4.   All'atto di elaborare o aggiornare gli elenchi, si prendono in considerazione in particolare i seguenti criteri:

a)

la legislazione del paese terzo nel settore in questione;

b)

la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente del paese terzo e dei suoi servizi di controllo, nonché i poteri di cui dispongono e le garanzie che possono essere fornite per quanto concerne l'attuazione della legislazione in materia;

c)

l'esistenza di adeguati controlli ufficiali;

d)

la regolarità e rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo sulla presenza di rischi potenziali nei mangimi e negli alimenti e negli animali vivi;

e)

le garanzie fornite da un paese terzo che:

i)

le condizioni applicate agli stabilimenti da cui i mangimi e gli alimenti possono essere importati verso la Comunità sono conformi o equivalenti ai requisiti fissati nella normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti;

ii)

esiste ed è tenuto aggiornato un elenco di tali stabilimenti;

iii)

l'elenco degli stabilimenti e le sue versioni aggiornate sono comunicati alla Commissione senza indugio;

iv)

gli stabilimenti sono oggetto di controlli regolari ed efficaci da parte delle autorità competenti del paese terzo.

5.   Nell'adottare le condizioni speciali di importazione di cui al paragrafo 2, lettera c), si tiene conto delle informazioni presentate dai paesi terzi interessati e, se del caso, dei risultati dei controlli comunitari effettuati in tali paesi terzi. Condizioni speciali di importazione possono essere definite per un singolo prodotto o per un gruppo di prodotti e possono applicarsi a un singolo paese terzo, a regioni dello stesso o a un gruppo di paesi terzi.

Articolo 49

Equivalenza

1.   In seguito all'attuazione di un accordo di equivalenza o ad un audit soddisfacente, può essere presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, che riconosca che le misure applicate in settori specifici da un paese terzo o da una regione dello stesso offrono garanzie equivalenti a quelle applicate nella Comunità se il paese terzo fornisce prove oggettive in proposito.

2.   La decisione di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni che disciplinano le importazioni da tale paese terzo o regione di paese terzo.

Queste condizioni possono comprendere:

a)

la natura e il contenuto dei certificati che devono accompagnare il prodotto;

b)

requisiti specifici applicabili alle importazioni verso la Comunità;

c)

se del caso, procedure per l'elaborazione e la modifica di elenchi di regioni o di stabilimenti da cui le importazioni sono consentite.

3.   La decisione di cui al paragrafo 1 è revocata secondo la stessa procedura e senza indugio se una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza stabilita al tempo della sua adozione cessa di essere soddisfatta.

Articolo 50

Sostegno ai paesi in via di sviluppo

   Secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3 possono essere adottate e mantenute, fintantoché abbiano effetti comprovati, le seguenti misure atte ad assicurare che i paesi in via di sviluppo siano in grado di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento:

a)

introduzione progressiva dei requisiti di cui agli articoli 47 e 48 per i prodotti esportati verso la Comunità. I progressi compiuti nel soddisfacimento di tali requisiti sono valutati e presi in considerazione all'atto di stabilire se per un periodo di tempo limitato si rendano necessarie deroghe specifiche, parziali o totali a detti requisiti. L'introduzione progressiva tiene altresì conto dei progressi realizzati nella creazione della capacità istituzionale di cui al paragrafo 2;

b)

assistenza per la fornitura delle informazioni di cui all'articolo 47, se del caso ad opera di esperti comunitari;

c)

promozione di progetti comuni tra paesi in via di sviluppo e Stati membri;

d)

elaborazione di orientamenti per aiutare i paesi in via di sviluppo ad organizzare controlli ufficiali sui prodotti esportati verso la Comunità;

e)

invio di esperti comunitari nei paesi in via di sviluppo per fornire assistenza nell'organizzazione dei controlli ufficiali;

f)

partecipazione del personale dei paesi in via di sviluppo preposto ai controlli ai corsi di formazione di cui all'articolo 51.

2.   Nel contesto della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, la Commissione promuove il sostegno ai paesi in via di sviluppo per quanto riguarda la sicurezza dei mangimi e degli alimenti in generale e il rispetto delle norme relative ai mangimi e agli alimenti in particolare, allo scopo di rafforzare la capacità istituzionale richiesta per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5, 12, 47 e 48.

CAPO III:

FORMAZIONE DEL PERSONALE PREPOSTO AI CONTROLLI

Articolo 51

Formazione del personale preposto ai controlli

1.   La Commissione può organizzare corsi di formazione per il personale delle autorità competenti degli Stati membri responsabile dei controlli ufficiali di cui al presente regolamento. Tali corsi di formazione servono a sviluppare un approccio armonizzato ai controlli ufficiali negli Stati membri e possono comprendere in particolare una formazione:

a)

sulla normativa comunitaria in materia di mangimi e alimenti e sulle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

b)

sui metodi e sulle tecniche di controllo, come l'audit dei sistemi concepiti dagli operatori per conformarsi alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

c)

sui controlli da effettuarsi sulle merci importate nella Comunità;

d)

sui metodi e sulle tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione dei mangimi e degli alimenti.

2.   I corsi di formazione di cui al paragrafo 1 possono essere aperti a partecipanti di paesi terzi, in particolare dei paesi in via di sviluppo.

3.   Norme dettagliate per l'organizzazione di corsi di formazione possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

CAPO IV:

ALTRE ATTIVITÀ COMUNITARIE

Articolo 52

Controlli dei paesi terzi negli Stati membri

1.   Su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri e in cooperazione con esse, esperti della Commissione possono assistere gli Stati membri nel corso di controlli effettuati da paesi terzi.

2.   In tal caso, gli Stati membri sul cui territorio un paese terzo deve effettuare un controllo informano la Commissione sulla relativa programmazione, portata e documentazione e comunicano qualsiasi altra informazione pertinente che consenta alla Commissione di partecipare efficacemente al controllo.

3.   L'assistenza della Commissione serve in particolare a:

a)

chiarire la normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e le norme sulla salute e sul benessere degli animali;

b)

fornire informazioni e dati disponibili a livello comunitario che possano essere utili per il controllo effettuato dal paese terzo;

c)

assicurare l'uniformità per quanto concerne i controlli effettuati dai paesi terzi.

Articolo 53

Piani coordinati di controllo

La Commissione può raccomandare piani coordinati secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2. Tali piani sono:

a)

organizzati annualmente conformemente a un programma;

b)

se ritenuto necessario, organizzati ad hoc in particolare al fine di stabilire la prevalenza di rischi potenziali associati a mangimi, alimenti o animali.

TITOLO VII

MISURE DI ATTUAZIONE

CAPO I:

MISURE NAZIONALI DI ATTUAZIONE

Articolo 54

Azioni in caso di non conformità alla normativa

1.   L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.

2.   Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:

a)

l'imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

b)

la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali;

c)

il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;

d)

l'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;

e)

la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;

f)

la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;

g)

le misure di cui all'articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi;

h)

qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.

3.   L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante:

a)

notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma del paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni;

b)

informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.

4.   Se del caso, l'autorità competente notifica la sua decisione anche all'autorità competente dello Stato membro d'invio.

5.   Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile.

Articolo 55

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le regole in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le disposizioni applicabili in caso di violazione della normativa in materia di mangimi e di alimenti e qualsiasi successiva modifica.

CAPO II:

MISURE COMUNITARIE DI ATTUAZIONE

Articolo 56

Misure di salvaguardia

1.   Sono adottate misure secondo le procedure stabilite all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002:

a)

se la Commissione ha la prova di una grave carenza nei sistemi di controllo di uno Stato membro;

b)

se tale carenza può costituire un rischio eventuale e diffuso per la salute umana, la salute o il benessere degli animali, direttamente o tramite l'ambiente.

2.   Tali misure sono adottate soltanto dopo che:

a)

i controlli comunitari hanno indicato e segnalato la non conformità alla normativa comunitaria;

b)

lo Stato membro interessato non ha corretto la situazione a richiesta della Commissione e entro i termini da essa fissati.

TITOLO VIII

ADATTAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

Articolo 57

Modifica della direttiva 96/23/CE

La direttiva 96/23/CE è così modificata:

1)

all'articolo 14 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I laboratori comunitari di riferimento sono quelli di cui al pertinente punto dell'allegato VII del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (42).

2)

all'articolo 30, la frase del paragrafo 1 che inizia con le parole «Qualora da questi nuovi controlli risulti ...» e che termina con le parole «... o l'utilizzazione per altri scopi autorizzati dalla normativa comunitaria, senza però avere diritto a indennizzi o compensazioni», è sostituita dalla seguente:

«Qualora i controlli dimostrino la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati o siano stati superati i limiti massimi, si applicano le disposizioni degli articoli da 19 a 22 del regolamento (CE) n. .../2004 (43) del Parlamento europeo e del Consiglio del ... .»

3)

l'allegato V è abrogato;

Articolo 58

Modifica della direttiva 97/78/CE

La direttiva 97/78/CE è modificata come segue:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Controlli veterinari sui prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti in uno dei territori elencati nell'allegato I sono effettuati dagli Stati membri a norma della presente direttiva e del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (44).

2)

all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“prodotti”: i prodotti di origine animale di cui alle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (45), alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (46) e al regolamento (CE) n.../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (47); sono inclusi anche i prodotti vegetali di cui all'articolo 19;

3)

all'articolo 7, paragrafo 3, le parole «le spese d'ispezione previste dalla direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (modificata e codificata)» sono sostituite da:

«le spese d'ispezione di cui al regolamento (CE) n. .../2004 (48)

4)

all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) sono soppresse le seguenti parole:

«o, nel caso di stabilimenti autorizzati ai sensi della decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, degli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, da stabilimenti che siano stati oggetto di una ispezione comunitaria o nazionale»gestrichen.

5)

all'articolo 12, il paragrafo 9 è abrogato;

6)

all'articolo 15, il paragrafo 5 è abrogato;

7)

all'articolo 16 è inserito il paragrafo seguente:

«4.   Norme dettagliate per l'introduzione di prodotti di origine animale destinati all'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri di mezzi internazionali di trasporto, nonché di prodotti di origine animale ordinati a distanza (per esempio per lettera, telefono o Internet) e recapitati al consumatore sono stabilite a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. .../... (48)

8)

l'articolo 21 è abrogato;

9)

l'articolo 23 è abrogato;

10)

all'articolo 24, paragrafo 1, secondo trattino, le parole «conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b)» sono sostituite dalle parole «conformemente all'articolo 17».

Articolo 59

Modifica della direttiva 2000/29/CE

Nella direttiva 2000/29/CE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 21 si applicano, secondo il caso, gli articoli da 41 a 46 del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (49).

Articolo 60

Modifica del regolamento (CE) .../... (50)

Il regolamento (CE) .../... (50) è modificato come segue:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il presente regolamento si applica ad integrazione del regolamento (CE) n... ./... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ....., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (51).

2.

all'articolo 2:

a)

al paragrafo 1, le lettere a), b), d) ed e) sono abrogate e

b)

al paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«b bis) Regolamento (CE) n... ./... (50)»

3.

all'articolo 3:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti riconoscono gli stabilimenti nel momento e alle condizioni specificate all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n... ./... (50)

b)

il paragrafo 4, lettere a) e b) e il paragrafo 6 sono abrogati;

4)

l'articolo 9 è abrogato;

5)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Per garantire l'applicazione uniforme dei principi e delle condizioni stabiliti all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 e del titolo VI, capo II, del regolamento (CE) n... ./... si applicano le procedure descritte nel presente capitolo.»

6)

all'articolo 11:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Un paese terzo figura in tale elenco solo se vi è stato effettuato un controllo comunitario il quale dimostri che la sua autorità competente fornisce garanzie adeguate come previsto all'articolo 48, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. .../... (52). Tuttavia, un paese terzo può figurare in siffatto elenco senza che sia stato effettuato alcun controllo comunitario se:

a)

il rischio determinato in conformità dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. .../... (52) non è tale da giustificarlo;

b)

al momento di decidere di aggiungere un particolare paese terzo ad un elenco, a norma del paragrafo 1, si determina che altre informazioni indicano che l'autorità competente fornisce le necessarie garanzie.»

b)

al paragrafo 4 la parte iniziale è sostituita dalla seguente:

«4.   Nel compilare o aggiornare gli elenchi si tiene conto in particolare dei criteri elencati nell'articolo 46 e nell'articolo 48, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.../... (52). Si tiene inoltre conto di quanto segue:»

c)

le lettere da b) a h) del paragrafo 4 sono abrogate;

7)

l'articolo 14, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le eventuali condizioni specifiche di importazione fissate a norma dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. .../... (52)

8)

all'articolo 18, i punti da 17 a 20 sono abrogati.

Articolo 61

Abrogazione di atti comunitari

1.   Le direttive 70/373/CEE, 85/591/CEE, 89/397/CEE, 93/99/CEE e 95/53/CE e le decisioni 93/383/CEE, 98/728/CE e 1999/313/CE sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2006. La direttiva 85/73/CEE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008.

2.   Tuttavia, le norme di attuazione adottate sulla base di tali atti, in particolare quelle riportate nell'elenco dell'allegato VIII, rimangono in vigore nella misura in cui non sono in contraddizione col presente regolamento, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie sulla base del presente regolamento.

3.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 oppure, per le questioni che riguardano principalmente aspetti fitosanitari, dal comitato fitosanitario permanente istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio (53).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 63

Misure di attuazione e misure transitorie

1.   Le misure di attuazione e le misure transitorie necessarie per assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

Ciò si applica in particolare:

a)

alla delega di compiti di controllo agli organismi di controllo di cui all'articolo 5, se tali organismi di controllo erano già funzionanti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

b)

a qualsiasi deviazione riguardante le norme menzionate all'articolo 12, paragrafo 2;

c)

alla non conformità di cui all'articolo 28 che ha generato spese determinate da controlli ufficiali supplementari;

d)

alle spese sostenute in applicazione dell'articolo 54;

e)

alle norme relative alle analisi microbiologiche, fisiche e/o chimiche nell'ambito dei controlli ufficiali, in particolare in caso di sospetto rischio e anche alla sorveglianza della sicurezza dei prodotti importati da paesi terzi;

f)

alla definizione dei mangimi che, ai fini del presente regolamento, devono essere considerati mangimi di origine animale.

2.   Per tener conto della specificità dei regolamenti (CEE) n. 2092/91, (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92, misure specifiche da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3 possono prevedere le necessarie deroghe e modifiche alle norme stabilite nel presente regolamento.

Articolo 64

Modifica degli allegati e riferimenti a norme europee

Secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3:

1.

gli allegati del presente regolamento possono essere aggiornati, a eccezione dell'allegato I, dell'allegato IV e dell'allegato V, senza pregiudizio dell'articolo 27, paragrafo 3, in particolare per tener conto delle modifiche di carattere amministrativo e del progresso scientifico e/o tecnologico;

2.

i riferimenti alle norme europee di cui al presente regolamento possono essere aggiornati nel caso in cui il CEN modifichi tali riferimenti.

Articolo 65

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

1.   Entro ... (54), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   La relazione riesamina in particolare l'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento e prende segnatamente in considerazione i seguenti elementi:

a)

nuova valutazione del campo di applicazione, con riferimento alla salute e al benessere degli animali;

b)

garanzia del contributo dato al finanziamento dei controlli ufficiali da altri settori attraverso l'ampliamento dell'elenco di attività di cui all'allegato IV, sezione A e all'allegato V, sezione A;, e attraverso la presa in considerazione, in particolare, dell'impatto della legislazione comunitaria in materia di igiene dei mangimi e degli alimenti dopo la sua adozione;

c)

fissazione di importi minimi aggiornati per le tasse di cui all'allegato IV, sezione B e all'allegato V, sezione B, tenendo conto in particolare i fattori di rischio.

3.   La Commissione, se del caso, correda la relazione di pertinenti proposte.

Articolo 66

Sostegno finanziario della Comunità

1.   Gli stanziamenti necessari per:

a)

le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri designati dalla Commissione per assistere i propri esperti a norma dell'articolo 45, paragrafo 1 e dell'articolo 46, paragrafo 1;

b)

la formazione del personale di controllo di cui all'articolo 51;

c)

il finanziamento di altre misure necessarie per assicurare l'applicazione del presente regolamento,

sono autorizzati annualmente nell'ambito della procedura di bilancio.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1, lettera c) comprendono in particolare l'organizzazione di conferenze, la creazione di basi di dati, la pubblicazione di informazioni, l'organizzazione di studi e l'organizzazione di riunioni per preparare le sessioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

3.   Un sostegno tecnico e un contributo finanziario della Comunità per l'organizzazione delle attività di cui all'articolo 50 possono essere concessi entro i limiti delle risorse umane e finanziarie di cui dispone la Commissione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Tuttavia, gli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 234 del 30.9.2003, pag. 25.

(2)  GU C 23 del 27.1.2004, pag. 14.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 31 dell' 1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(5)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/31/CE della Commissione (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 18).

(6)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 1).

(7)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(8)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(9)  Direttiva del Consiglio 97/78/CE del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(10)  Direttiva del Consiglio 91/496/CEE del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 del 1o.7.1996, pag. 1).

(11)  GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

(12)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(13)  GU L 40 del 17.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(14)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(15)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 .

(16)  Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17).

(17)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(18)  Regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU: inserire riferimento al regolamento).

(19)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2245/2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28).

(20)  Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici contenuti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

(21)  Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2004/2/CE (GU L 14 del 21.1.2004, pag. 10).

(22)  Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE della Commissione.

(23)  Direttiva 92/1/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 34 del 11.2.1992, pag. 28).

(24)  Direttiva 92/2/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 34 dell'11.2.1992, pag. 30).

(25)  Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(26)  Direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50).Direttiva modificata dal ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(27)  Direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23).

(28)  Direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(29)  Decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31). Decisione modificata dalla decisione 1999/312/CE (GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 37).

(30)  Direttiva 96/43/CE del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale (GU L 162 del 1o.7.1996, pag. 1).

(31)  Decisione 98/728/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa ad un sistema comunitario di tasse nel settore dell'alimentazione degli animali (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 51).

(32)  Decisione 1999/313/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi (GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40).

(33)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(34)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(35)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(36)  Regolamento (CE) n... ./... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L ..., pag... .).

(37)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(38)  Regolamento (CE) n... ./... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme specifiche di igiene per i prodotti alimentari di origine animale e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE (GU L ...).

(39)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(40)  GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

(41)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(42)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.»

(43)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(44)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.»

(45)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1).

(46)  GU L 18 del 23.01.2003, pag. 11.

(47)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.»

(48)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(49)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.»

(50)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(51)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.»

(52)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(53)  GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25.

(54)  Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento

ALLEGATO I

TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 15

1.

Il territorio del Regno del Belgio.

2.

Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia.

3.

Il territorio della Repubblica federale di Germania.

4.

Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla.

5.

Il territorio della Repubblica ellenica.

6.

Il territorio della Repubblica francese.

7.

Il territorio dell'Irlanda.

8.

Il territorio della Repubblica italiana.

9.

Il territorio del Granducato di Lussemburgo.

10.

Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.

11.

Il territorio della Repubblica portoghese.

12.

Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

13.

Il territorio della Repubblica d'Austria.

14.

Il territorio della Repubblica di Finlandia.

15.

Il territorio del Regno di Svezia.

ALLEGATO II

AUTORITÀ COMPETENTI

Capo I: Tematiche per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali

1.

Varie tecniche di controllo, come realizzazione di audit, campionamento e ispezione.

2.

Procedure di controllo.

3.

Normativa in materia di mangimi e di alimenti.

4.

Le diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e i possibili rischi per la salute umana nonché, se del caso, per la salute degli animali, delle piante e per l'ambiente.

5.

Valutazione della non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.

6.

Pericoli inerenti alla zootecnia e alla produzione di mangimi e di alimenti.

7.

La valutazione dell'applicazione delle procedure relative ad analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).

8.

Sistemi di gestione, ad esempio programmi di garanzia della qualità gestiti dalle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti e valutazione degli stessi nella misura pertinente ai requisiti fissati nella normativa in materia di mangimi e di alimenti.

9.

Sistemi ufficiali di certificazione.

10.

Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra Stati membri e Commissione.

11.

Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali.

12.

Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compresi quelli legati a test di efficienza, accreditamento e valutazione del rischio che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali.

13.

Qualsiasi altro settore, compreso quello della salute e del benessere degli animali, si ritenga necessario per assicurare che i controlli siano condotti conformemente al presente regolamento.

CAPO II: SETTORI PER LE PROCEDURE DI CONTROLLO

1.

L'organizzazione dell'autorità competente e la relazione tra le autorità centrali competenti e le autorità cui è stato conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali.

2.

La relazione tra le autorità competenti e gli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti connessi ai controlli ufficiali.

3.

La dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere.

4.

I compiti, le responsabilità e gli obblighi del personale.

5.

La procedura di campionamento, i metodi e le tecniche di controllo, l'interpretazione dei risultati e le successive decisioni.

6.

I programmi di monitoraggio e sorveglianza.

7.

L'assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l'intervento di più di uno Stato membro.

8.

Le attività da svolgere a seguito dei controlli ufficiali.

9.

La collaborazione con altri servizi o dipartimenti che possano avere responsabilità in materia.

10.

La verifica dell'adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi e dei test di rilevamento.

11.

Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali.

ALLEGATO III

CARATTERIZZAZIONE DEI METODI DI ANALISI

1.

I metodi di analisi devono essere caratterizzati dai seguenti criteri:

a)

esattezza;

b)

applicabilità (matrice e gamma di concentrazione);

c)

limite di rilevazione;

d)

limite di determinazione;

e)

precisione;

f)

ripetibilità;

g)

riproducibilità;

h)

recupero;

i)

selettività;

j)

sensibilità;

k)

linearità;

l)

incertezza delle misurazioni;

m)

altri criteri a scelta.

2.

I valori di precisione di cui al punto 1, lettera e) sono ottenuti in seguito a una prova interlaboratorio condotta conformemente a un protocollo internazionalmente riconosciuto sulle prove interlaboratorio (ad esempio ISO 5725:1994 o Protocollo internazionale armonizzato dell'IUPAC) oppure, qualora si siano stabiliti criteri di efficienza per i metodi analitici, sono basati su prove di conformità ai criteri. I valori di ripetibilità e riproducibilità sono espressi in forma internazionalmente riconosciuta (ad esempio con intervalli di confidenza del 95% secondo quanto definito dalla norma ISO 5725/1994 oppure dall'IUPAC). I risultati della prova interlaboratorio sono pubblicati o disponibili senza restrizioni.

3.

Occorre dare la preferenza a metodi di analisi uniformemente applicabili a più categorie di prodotti, rispetto a quelli che si applicano soltanto a singoli prodotti.

4.

Nel caso in cui i metodi di analisi possono essere convalidati soltanto nell'ambito di un singolo laboratorio, essi devono essere convalidati, per esempio, conformemente agli orientamenti armonizzati dell'IUPAC oppure, qualora si siano stabiliti criteri di efficienza per i metodi analitici, sulla base di prove di conformità ai criteri.

5.

I metodi di analisi adottati ai sensi del presente regolamento vanno enunciati secondo la presentazione standard dei metodi di analisi raccomandata dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

ALLEGATO IV

ATTIVITÀ E IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTROLLI UFFICIALI CONCERNENTI GLI STABILIMENTI COMUNITARI

SEZIONE A: ATTIVITÀ

1.

Le attività contemplate dalle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 93/119/CE e 96/23/CE per le quali gli Stati membri riscuotono attualmente tasse ai sensi della direttiva 85/73/CEE.

2.

L'approvazione degli stabilimenti di mangimi.

SEZIONE B: IMPORTI MINIMI

Per i controlli relativi al seguente elenco di prodotti, gli Stati membri riscuotono almeno gli importi minimi di tasse od oneri corrispondenti.

CAPO I:

IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI APPLICABILI ALLE ISPEZIONI DEI MATTATOI

a)

carni bovine

 

 

— bovini adulti:

5 EUR/capo

 

— bovini giovani:

2 EUR/capo

b)

solipedi/equidi:

3 EUR/capo

c)

carni suine: animali con carcassa di peso

 

 

— inferiore a 25 kg:

0,5 EUR/capo

 

— pari o superiore a 25 kg:

1 EUR/capo

d)

carni ovine e caprine: animali con carcassa di peso

 

 

— inferiore a 12 kg:

0,15 EUR/capo

 

— pari o superiore a 12 kg:

0,25 EUR/capo

e)

pollame

 

 

— pollame del genere Gallus e faraone:

0,005 EUR/capo

 

— anatre e oche:

0,01 EUR/capo

 

— tacchini:

0,025 EUR/capo

 

— carni di conigli di allevamento:

0,005 EUR/capo

CAPO II:

IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI APPLICABILI AI CONTROLLI DEGLI IMPIANTI DI SEZIONAMENTO

Per tonnellata di carne:

carni bovine, suine, equine, ovine e caprine:

2 EUR

— carni di pollame e di conigli di allevamento:

1,5 EUR

— carni di selvaggina di allevamento e selvatica:

— piccola selvaggina di penna e di pelo:

1,5 EUR

— carni di ratiti (struzzo, emù, nandù):

3 EUR

— cinghiali e ruminanti:

2 EUR

CAPO III:

IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI APPLICABILI AI CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA

a)

piccola selvaggina di penna:

0,005 EUR/capo

b)

piccola selvaggina di pelo:

0,01 EUR/capo

c)

ratiti:

0,5 EUR/capo

d)

mammiferi terrestri::

 

 

— cinghiali:

1,5 EUR/capo

 

— ruminanti:

0,5 EUR/capo

CAPO IV:

IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI APPLICABILI ALLA PRODUZIONE DI LATTE

— 1 EUR per 30 tonnellate e

— 0,5 EUR per tonnellata supplementare.

CAPO V:

IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUICOLTURA

a)

Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquicoltura:

1 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese;

0,5 EUR per tonnellata supplementare.

b)

prima vendita nel mercato del pesce

0,5 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese;

0,25 EUR per tonnellata supplementare.

c)

prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente ai regolamenti (CEE) n. 103/76 e n. 104/76:

1 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese;

0,5 EUR per tonnellata supplementare.

Le tasse riscosse sulle specie di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione non devono superare i 50 EUR per partita.

Gli Stati membri riscuoteranno 0,5 EUR/tonnellata per la lavorazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura.

ALLEGATO V

ATTIVITÀ E IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTROLLI UFFICIALI CONCERNENTI LE MERCI E GLI ANIMALI VIVI INTRODOTTI NELLA COMUNITÀ

SEZIONE A: ATTIVITÀ O CONTROLLI

Le attività contemplate dalle direttive 97/78/CE e 91/496/CEE per le quali gli Stati membri riscuotono attualmente tasse ai sensi della direttiva 85/73/CEE.

SEZIONE B: TASSE O ONERI

CAPO I:

TASSE APPLICABILI ALLE CARNI IMPORTATE

L'importo minimo della tassa per il controllo ufficiale all'importazione di una partita di carni è fissato a:

55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e

9 EUR per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate.

CAPO II:

TASSE APPLICABILI AI PRODOTTI DELLA PESCA IMPORTATI

1.

L'importo minimo della tassa per il controllo ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca è stabilito a:

55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e

9 EUR per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate.

2.

Il suddetto importo per il controllo ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa è pari a:

600 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,

1200 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 1000 tonnellate,

2400 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 2000 tonnellate,

3600 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2000 tonnellate.

3.

Nel caso di prodotti della pesca catturati nel loro habitat naturale e direttamente sbarcati da una nave battente la bandiera di un paese terzo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV, sezione B, capo V, lettera a).

CAPO III

TASSE O ONERI APPLICABILI AI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ALLE CARNI DI POLLAME, DI SELVAGGINA SELVATICA, DI CONIGLIO, DI SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO, AI SOTTOPRODOTTI E AI MANGIMI DI ORIGINE ANIMALE

1.

La tassa minima per il controllo ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, o di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi è fissata a:

55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e

9 EUR per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate.

2.

L'importo suddetto per il controllo ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi trasportati come carico alla rinfusa è pari a:

600 EUR per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,

1200 EUR per nave, con un carico di prodotti fino a 1000 tonnellate,

2400 EUR per nave, con un carico di prodotti fino a 2000 tonnellate,

3600 EUR per nave, con un carico di prodotti superiore a 2000 tonnellate.

CAPO IV

TASSE APPLICABILI AL TRANSITO ATTRAVERSO LA COMUNITÀ DI MERCI E DI ANIMALI VIVI

L'importo delle tasse o degli oneri per il controllo ufficiale del transito di merci e di animali vivi attraverso la Comunità è fissato a un livello minimo di 30 EUR, maggiorato di 20 EUR per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.

CAPO V

TASSE APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI

1.

La tassa per il controllo ufficiale all'importazione di una partita di animali vivi è fissata:

a)

per bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo e per i seguenti mammiferi terrestri: cinghiali e ruminanti, a:

55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e

9 EUR per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate;

b)

per gli animali di altre specie, al costo effettivo dell'ispezione per capo o per tonnellata importata, a:

55 EUR per partita, fino a 46 tonnellate, oppure

420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate.

Resta inteso che questo importo minimo non si applica alle importazioni di specie di cui alla decisione 92/432/CEE della Commissione.

2.

Su richiesta di uno Stato membro, corredata di adeguati documenti giustificativi e secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE, alle importazioni da taluni paesi terzi si possono applicare tasse di importo inferiore.

ALLEGATO VI

CRITERI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DELLE TASSE

1.

Stipendi del personale partecipante ai controlli ufficiali;

2.

Costi per il personale addetto ai controlli ufficiali, ivi compresi strutture, strumenti, attrezzatura, formazione, costi di viaggio e costi correlati;

3.

costi di analisi di laboratorio e di campionamento.

ALLEGATO VII

LABORATORI COMUNITARI DI RIFERIMENTO

I.

Laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti

1.

Laboratorio comunitario di riferimento per il latte e i prodotti a base di latte

AFSSA-LERHQA

94700 Maison Alfort

Francia

2.

Laboratori comunitari di riferimento per l'analisi e il test delle zoonosi (salmonella)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Paesi Bassi

3.

Laboratorio comunitario di riferimento per il monitoraggio delle biotossine marine

Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spanien

4.

Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi

Laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Regno Unito

5.

Laboratori comunitari di riferimento per i residui

a)

Per i residui elencati nell'allegato I, categoria A 1, 2, 3, 4, categoria B 2 d) e categoria B 3 d) della direttiva 96/23/CE del Consiglio

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

NL-3720 BA Bithoven, Paesi Bassi

b)

Per i residui elencati nell'allegato I, categoria B 1 e categoria B 3 e) della direttiva 96/23/CE del Consiglio e per i residui di carbadox e olaquidox

Laboratoires d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants AFSSA —Site de Fougères

BP 90203, Francia

c)

Per i residui elencati nell'allegato I, categoria A 5 e categoria B 2 a), b), e) della direttiva 96/23/CE del Consiglio

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Postfach 140162

53056 Bonn, Germania

d)

Per i residui elencati nell'allegato I, categoria B 2 c) e categoria B 3 a), b), c) della direttiva 96/23/CE del Consiglio

Istituto Superiore di Sanità

I-00161-Roma, Italia

6.

Laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Il laboratorio di cui all'allegato X, capo B del regolamento (CE) n. 999/2001.

7.

Laboratorio comunitario di riferimento per gli additivi impiegati nell'alimentazione degli animali

Il laboratorio di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1).

8.

Laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati (OGM)

Il laboratorio di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (2).

9.

Laboratorio comunitario di riferimento per i materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti

Centro comune di ricerca della Commissione

II.

Laboratori comunitari di riferimento per la salute degli animali


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO VIII

NORME DI ATTUAZIONE CHE RESTANO IN VIGORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 61

1.

Norme di attuazione basate sulla direttiva 70/373/CEE relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

a)

Prima direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, che fissa i metodi d'analisi comunitari per controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. (1).

b)

Seconda direttiva 71/393/CEE della Commissione, del 18 novembre 1971, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (2).

c)

Terza direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali (3).

d)

Quarta direttiva 73/46/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (4),

e)

Prima direttiva 76/371/CEE della Commissione, del 1o marzo 1976, che fissa i modi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali. (5).

f)

Settima direttiva 76/372/CEE della Commissione, del 1o marzo 1976, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (6).

g)

Ottava direttiva 78/633/CEE della Commissione, del 15 giugno 1978, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali (7),

h)

Nona direttiva 81/715/CEE della Commissione, del 31 luglio 1981, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (8).

i)

Decima direttiva 84/425/CEE della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (9).

j)

Undicesima direttiva 93/70/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo degli alimenti per animali (10).

k)

Dodicesima direttiva 93/117/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (11).

l)

Direttiva 98/64/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquindox negli alimenti per animali (12).

m)

Direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (13).

n)

Direttiva 1999/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione dell'amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per animali (14),

o)

Direttiva 1999/76/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per animali (15),

p)

Direttiva 2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali (16).

q)

Direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi (17).

2.

Norme di attuazione basate sulla direttiva 95/53/CE, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Direttiva 98/68/CE della Commissione, del 10 settembre 1998, che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi (18).


(1)  GU L 155 del 12.7.1971, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/27/CE della Commissione (GU L 118 del 6.5.1999, pag. 36).

(2)  GU L 279 del 20.12.1971, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/64/CE della Commissione (GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14).

(3)  GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/79/CE della Commissione (GU L 209 del 7.8.1999, pag. 23).

(4)  GU L 83 del 30.3.1973, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/27/CE della Commissione.

(5)  GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1.

(6)  GU L 102 del 15.4.1976, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/14/CE della Commissione (GU L 94 del 13.4.1994, pag. 30).

(7)  GU L 206 del 29.7.1978, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU L 15 del 18.1.1984, pag. 28).

(8)  GU L 257 del 10.9.1981, pag. 38.

(9)  GU L 238 del 6.9.1984, pag. 34.

(10)  GU L 234 del 17.9.1993, pag. 17.

(11)  GU L 329 del 30.12.1993, pag. 54.

(12)  GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14.

(13)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.

(14)  GU L 118 del 6.5.1999, pag. 36.

(15)  GU L 207 del 6.8.1999, pag. 13.

(16)  GU L 174 del 13.7.2000, pag. 32.

(17)  GU L 209 del 6.8.2002, pag. 15.

(18)  GU L 261 del 24.9.1998, pag. 32.

P5_TA(2004)0147

Proprietà intellettuale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 46) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0055/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0468/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0024

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La realizzazione del mercato interno comporta l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza, creando un contesto favorevole all'innovazione e agli investimenti. In tale quadro, la tutela della proprietà intellettuale è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Essa è importante non solo per la promozione dell'innovazione e dell'attività di creazione, ma anche per lo sviluppo dell'occupazione e la crescita della concorrenzialità.

(2)

La tutela della proprietà intellettuale dovrebbe consentire all'inventore o al creatore di trarre legittimo profitto dalla sua invenzione o dalla sua creazione. Dovrebbe inoltre consentire la massima diffusione delle opere, delle idee e delle nuove conoscenze. Nello stesso tempo, essa non dovrebbe essere di ostacolo alla libertà d'espressione, alla libera circolazione delle informazioni, alla tutela dei dati personali, anche su Internet.

(3)

Tuttavia, in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono. È dunque necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, oggi ampiamente parte dell'acquis comunitario, sia effettivamente applicato nella Comunità. In proposito, gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un'importanza capitale per il successo del mercato interno.

(4)

A livello internazionale, tutti gli Stati membri e la stessa Comunità, per le questioni di sua competenza, sono legati dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (« l'accordo sugli ADPIC»), approvato, in quanto parte dei negoziati multilaterali dell'"Uruguay Round», con decisione 94/800/CE del Consiglio (3), e concluso nell'ambito dell'OMC.

(5)

L'accordo sugli ADPIC contiene in particolare alcune disposizioni relative agli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che rappresentano norme comuni applicabili a livello internazionale, attuate in tutti gli Stati membri. È necessario che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, compreso l'accordo sugli ADPIC.

(6)

Talune convenzioni internazionali, cui hanno aderito tutti gli Stati membri, contengono ugualmente disposizioni sugli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Si tratta in particolare della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e della Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

(7)

Dalle consultazioni avviate al riguardo dalla Commissione risulta che, malgrado l'accordo sugli ADPIC, negli Stati membri sussistono ancora notevoli differenze in relazione agli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, le modalità di applicazione dei provvedimenti provvisori per salvaguardare, in particolare, gli elementi di prova o quelli relativi al calcolo dei risarcimenti o le modalità di applicazione dei procedimenti inibitori d'urgenza variano notevolmente da uno Stato all'altro. In alcuni Stati membri, non sono previste misure, procedure e mezzi di ricorso come il diritto d'informazione o il ritiro, a spese dell'autore della violazione, delle merci controverse immesse sul mercato.

(8)

Le disparità tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri in materia di strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno e rendono impossibile assicurare che i diritti di proprietà intellettuale beneficino di un livello di tutela omogeneo su tutto il territorio della Comunità. Questa situazione non favorisce la libera circolazione nel mercato interno, né crea un contesto favorevole ad una sana concorrenza tra le imprese.

(9)

Le attuali disparità portano anche ad un indebolimento del diritto sostanziale della proprietà intellettuale e ad una frammentazione del mercato interno in questo settore. Ciò comporta una perdita di fiducia degli operatori economici nei riguardi del mercato interno e, di conseguenza, una riduzione degli investimenti nell'innovazione e nella creazione. Le violazioni del diritto di proprietà intellettuale appaiono sempre più legate alla criminalità organizzata. La diffusione dell'uso di Internet permette una distribuzione immediata e globale dei prodotti pirata. L'effettivo rispetto del diritto sostanziale della proprietà intellettuale dovrebbe essere garantito da un'azione specifica a livello comunitario. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia rappresenta dunque una condizione essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno.

(10)

L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(11)

La presente direttiva non si propone di stabilire norme armonizzate in materia di cooperazione giudiziaria, di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle pronunce in materia civile e commerciale, né di occuparsi della legge applicabile. Alcuni strumenti comunitari disciplinano queste materie in generale e, in linea di principio, si applicano anche alla proprietà intellettuale.

(12)

La presente direttiva non dovrebbe incidere sull'applicazione delle regole di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato. Le misure previste nella presente direttiva non dovrebbero essere utilizzate per limitare indebitamente la concorrenza con modalità che contravvengono al trattato.

(13)

È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di comprendervi tutti i diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e/o dal diritto interno dello Stato membro interessato. Tuttavia, questo requisito non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere per finalità interne le disposizioni della presente direttiva ad atti di concorrenza sleale, comprese le copie pirata o attività simili.

(14)

È necessario che le misure previste dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 1 e dall'articolo 9, paragrafo 2 siano applicate unicamente ad atti commessi su scala commerciale. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare tali misure anche nei confronti di altri atti. Per atti commessi su scala commerciale si intendono gli atti effettuati per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti, con l'esclusione di norma degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede.

(15)

La presente direttiva dovrebbe far salvi il diritto sostanziale della proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (5) e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (6).

(16)

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni particolari per il rispetto dei diritti e in materia di eccezioni nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi stabilite negli strumenti comunitari, segnatamente quelle previste nella direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (7) e nella direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (8).

(17)

Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione.

(18)

Il diritto di chiedere l'applicazione di tali misure, procedure e mezzi di ricorso dovrebbe essere riconosciuto non soltanto ai titolari dei diritti, ma anche alle persone direttamente interessate e legittimate ad agire nella misura in cui ciò è consentito dalla legge applicabile e conformemente ad essa, comprese eventualmente le organizzazioni professionali di gestione dei diritti o di difesa degli interessi collettivi e individuali di cui sono responsabili.

(19)

Poiché il diritto d'autore esiste fin dalla creazione dell'opera e non richiede una registrazione formale, è opportuno riprendere la regola di cui all'articolo 15 della convenzione di Berna secondo la quale si presume autore di un'opera letteraria e artistica la persona il cui nome è indicato sull'opera. Analoga presunzione dovrebbe essere valida per il titolare dei diritti connessi poiché spesso è il titolare di un diritto connesso, ad esempio il produttore di fonogrammi, che si adopera per difendere i diritti e contrastare gli atti di pirateria.

(20)

Posto che la prova è un elemento determinante per l'accertamento della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, è opportuno garantire che siano effettivamente a disposizione i mezzi per presentare, ottenere e proteggere le prove. Le procedure dovrebbero avere riguardo ai diritti della difesa e fornire le garanzie necessarie, anche riguardo alla tutela delle informazioni riservate. Per le violazioni commesse su scala commerciale è importante che gli organi giurisdizionali possano ordinare l'accesso, se del caso, a documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso del presunto autore della violazione.

(21)

Altre misure finalizzate a garantire un elevato livello di protezione esistono in alcuni Stati membri e dovrebbero poter essere applicate in tutti gli Stati membri. È il caso del diritto d'informazione, che consente di ottenere informazioni preziose sull'origine delle merci o servizi controversi, sui circuiti di distribuzione e sull'identità di terzi coinvolti nella violazione.

(22)

È altresì indispensabile definire misure provvisorie che consentano la cessazione immediata della violazione, senza la necessità di attendere la decisione nel merito, nel rispetto dei diritti della difesa, assicurando la proporzionalità delle misure provvisorie in funzione delle specificità di ciascuna situazione e avendo adottato tutte le garanzie necessarie a coprire le spese o i danni causati alla parte convenuta in caso di domande infondate. Queste misure appaiono particolarmente giustificate nei casi in cui è debitamente accertato che un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto.

(23)

Fatti salvi eventuali altre misure, procedure e mezzi di ricorso disponibili, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di richiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento inibitorio dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri. Per quanto riguarda le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, la direttiva 2001/29/CE prevede già un ampio livello di armonizzazione. Pertanto l'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE non dovrebbe essere pregiudicato dalla presente direttiva.

(24)

A seconda dei casi e se le circostanze lo richiedono, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso da prevedere dovrebbero comprendere misure inibitorie, volte ad impedire nuove violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Dovrebbero altresì essere contemplate misure correttive, ove appropriato a spese dell'autore della violazione, tra cui il ritiro, l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, o la distruzione dei prodotti controversi e, nei casi appropriati dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati nella creazione o fabbricazione di tali prodotti. Queste misure correttive dovrebbero tenere conto degli interessi dei terzi inclusi, segnatamente, i consumatori ed i privati che agiscono in buona fede.

(25)

Occorre consentire agli Stati membri di prevedere, nei casi in cui una violazione è stata commessa in modo non intenzionale e senza negligenza, e laddove le misure correttive o inibitorie previste dalla presente direttiva sarebbero sproporzionate, la possibilità, in casi appropriati, di erogare compensazioni pecuniarie alla parte lesa come misura alternativa. Tuttavia, allorché l'utilizzazione commerciale di prodotti oggetto di contraffazione o la prestazione dei servizi costituirebbero una violazione della legge diversa da quella in materia di proprietà intellettuale o sarebbero tali da poter pregiudicare i consumatori, tale utilizzazione dovrebbe rimanere vietata.

(26)

Allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l'altrui diritto, è opportuno che l'entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita di guadagno subita dal titolare dei diritti o i guadagni illeciti realizzati dall'autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati. In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, l'entità dal risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l'ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale. (Il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche).

(27)

Quale ulteriore deterrente per i futuri autori di violazioni e contributo alla consapevolezza del pubblico in generale è opportuno divulgare le decisioni sui casi di violazione della proprietà intellettuale.

(28)

In aggiunta alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso di natura civile ed amministrativa previsti ai sensi della presente direttiva anche le sanzioni penali costituiscono, nei casi appropriati, un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

(29)

I settori economico-industriali dovrebbero partecipare attivamente alla lotta contro la pirateria e la contraffazione. Lo sviluppo di codici di condotta nei settori direttamente interessati rappresenta un mezzo complementare agli strumenti normativi. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta. Il controllo della fabbricazione dei dischi ottici, segnatamente mediante l'apposizione di un codice identificativo sui dischi fabbricati nella Comunità, contribuisce a limitare le violazioni dei diritti della proprietà intellettuale in questo settore particolarmente esposto agli attacchi della pirateria. Queste misure tecniche di protezione non dovrebbero però essere utilizzate abusivamente allo scopo di proteggere i mercati e controllare le importazioni parallele.

(30)

Allo scopo di agevolare l'applicazione uniforme della presente direttiva, è opportuno prevedere una cooperazione e scambi di informazioni tra gli Stati membri, da una parte, e tra questi e la Commissione, dall'altra, in particolare mediante la creazione di una rete di corrispondenti designati dagli Stati membri e mediante relazioni periodiche di valutazione dell'applicazione della presente direttiva e dell'efficacia delle misure adottate dai vari organi nazionali.

(31)

Poiché, per i motivi già menzionati, gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della proprietà intellettuale in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, di tale Carta,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Oggetto e campo d'applicazione

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini «diritti di proprietà intellettuale» includono i diritti di proprietà industriale.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1.   Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all'articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

2.   La presente direttiva si applica fatto salvo il disposto delle norme specifiche sull'attuazione dei diritti e sulle eccezioni contenute nella legislazione comunitaria in materia di diritto d'autore e diritti connessi al diritto d'autore, segnatamente nella direttiva 91/250/CEE, in particolare l'articolo 7 della medesima, o nella direttiva 2001/29/CE, e in particolare gli articoli da 2 a 6 e l'articolo 8 di quest'ultima.

3.   La presente direttiva fa salve:

a)

le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE, la direttiva 1999/93/CE, o la direttiva 2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE in particolare;

b)

gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo sugli ADPIC, inclusi quelli concernenti i procedimenti e le sanzioni penali;

c)

le eventuali disposizioni nazionali degli Stati membri concernenti i procedimenti e le sanzioni penali per quanto riguarda le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

CAPO II

Misure, procedure e mezzi di ricorso

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 3

Obbligo generale

1.   Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2.   Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

Articolo 4

Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso

Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo:

a)

ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile,

b)

a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime,

c)

agli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime,

d)

agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime.

Articolo 5

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previst dalla presente direttiva,

a)

affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso;

b)

la disposizione di cui alla lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.

Sezione 2

Elementi di prova

Articolo 6

Elementi di prova

1.   Gli Stati membri assicurano che, a richiesta della parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate. Ai fini del presente paragrafo gli Stati membri possono disporre che l'autorità giudiziaria competente consideri come elementi di prova ragionevoli un numero sostanziale di copie di un'opera o di qualsiasi altro oggetto protetto o un ragionevole campione.

2.   Alle stesse condizioni, in caso di violazione commessa su scala commerciale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso, su richiesta di una parte, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Articolo 7

Misure di protezione delle prove

1.   Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.

In caso di adozione di misure di protezione delle prove inaudita altera parte, il convenuto viene informato al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

2.   Gli Stati membri assicurano che le misure di protezione degli elementi di prova possono essere subordinate alla costituzione di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente da parte dell'attore al fine di garantire il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto, conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4.

3.   Gli Stati membri assicurano che le misure di protezione degli elementi di prova siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se l'attore non ha promosso un'azione nel merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che verrà determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure ove la legislazione di uno Stato membro lo consenta o, in mancanza di tale determinazione, entro un periodo che non superi i venti giorni lavorativi o i trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

4.   Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

5.   Gli Stati membri possono adottare misure per tutelare l'identità dei testimoni.

Sezione 3

Diritto d'informazione

Articolo 8

Diritto d'informazione

1.   Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a)

sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b)

sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

c)

sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure

d)

sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a)

nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b)

informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:

a)

accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;

b)

disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo;

c)

disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d)

accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, oppure

e)

disciplinano la protezione o la riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali

Sezione 4

Misure provvisorie e cautelari

Articolo 9

Misure provvisorie e cautelari

1.   Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore,

a)

emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e, imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare; un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, contro un intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale; ingiunzioni contro intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso sono contemplate dalla direttiva 2001/29/CE;

b)

disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

2.   Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale gli Stati membri assicurano che, quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l'autorità giudiziaria competente possa disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi. A tal fine la competente autorità può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.

3.   L'autorità giudiziaria ha facoltà, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, di richiedere all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente.

4.   Gli Stati membri assicurano che le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 possano, ove opportuno, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto.In tal caso le parti ne vengono informate, senza indugio, al più tardi dopo l'esecuzione delle misure.

Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

5.   Gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall'autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

6.   Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, quale previsto al paragrafo 7.

7.   Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

Sezione 5

Misure adottate a seguito di decisione sul merito

Articolo 10

Misure correttive

1.   Salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore, le misure adeguate da adottarsi per le merci riguardo alle quali esse ha accertato che violino un diritto di proprietà intellettuale e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci. Siffatte misure comprendono:

a)

il ritiro dai circuiti commerciali,

b)

l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, oppure

c)

la distruzione.

2.   L'autorità giudiziaria ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che non vi si oppongono motivi particolari.

3.   Nel considerare la richiesta di misure correttive si tiene conto della necessità di proporzionalità tra la gravità della violazione e i mezzi di ricorso ordinati, nonché degli interessi dei terzi.

Articolo 11

Ingiunzioni

Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un'ingiunzione è oggetto, ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE.

Articolo 12

Misure alternative

Gli Stati membri possono stabilire che nei casi adeguati e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui alla presente sezione, l'autorità giudiziaria competente può ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui alla presente sezione, se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

Sezione 6

Risarcimento del danno e spese connesse all'azione

Articolo 13

Risarcimento del danno

1.   Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:

a)

tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;

o

b)

oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2.   Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati

Articolo 14

Spese giudiziarie

Stati membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

Sezione 7

Misure di pubblicazione

Articolo 15

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Gli Stati membri assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione, compresa l'affissione della decisione, e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Gli Stati membri possono prevedere misure di pubblicità addizionali, appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione.

CAPO III

Sanzioni degli Stati membri

Articolo 16

Sanzioni degli Stati membri

Fatte salve le misure, le procedure ed i mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa e previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri possono applicare altre appropriate sanzioni nei casi in cui il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato.

CAPO IV

Codici di condotta e cooperazione amministrativa

Articolo 17

Codici di condotta

Gli Stati membri incoraggiano:

a)

l'elaborazione, da parte delle associazioni o organizzazioni di imprese o professionali, di codici di condotta a livello comunitario con l'intento di contribuire ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare mediante l'apposizione sui dischi ottici di un codice che consenta di individuare l'origine della loro fabbricazione;

b)

la trasmissione alla Commissione di progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario e di eventuali valutazioni in merito all'applicazione di tali codici.

Articolo 18

Valutazione

1.   Trascorsi tre anni dalla data di cui all'articolo 20, paragrafo 1 ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Sulla base di tali relazioni la Commissione redige una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresa una valutazione dell'efficacia delle misure adottate, nonché della sua incidenza sull'innovazione e sullo sviluppo della società dell'informazione. Tale relazione viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Essa è accompagnata, se del caso e alla luce degli sviluppi nell'ordinamento giuridico comunitario, da proposte di modifica della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutto l'aiuto e tutta l'assistenza necessari per permetterle di redigere la relazione di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 19

Scambio di informazioni e corrispondenti

Al fine di promuovere la collaborazione, compreso lo scambio di informazioni, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per tutte le questioni riguardanti l'applicazione delle misure di cui alla presente direttiva. Esso comunica i nominativi e i dati concernenti i corrispondenti nazionali agli altri Stati membri e alla Commissione

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 20

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (9). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nell'ambito disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 32 del 5.2.2004, pag. 15.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004.

(3)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(6)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(7)  GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42. Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CEE (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9.

(8)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(9)  24 mesi dalla data di adozione della presente direttiva.

P5_TA(2004)0148

Compatibilità elettromagnetica ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica (COM(2002) 759 — C5-0634/2002 — 2002/0306(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 759) (1),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0634/2002),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0113/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2002)0306

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (4) è stata oggetto di un riesame nel quadro dell'iniziativa per la semplificazione della legislazione relativa al mercato interno, nota come iniziativa SLIM. Il processo SLIM e la successiva consultazione approfondita hanno messo in luce la necessità di completare, rafforzare e chiarire il quadro istituito dalla direttiva 89/336/CEE.

(2)

Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che le reti delle radiocomunicazioni, inclusi la ricezione di emissioni di radiodiffusione e il servizio radioamatoriale operante conformemente ai regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dell'erogazione dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni nonché le apparecchiature connesse siano protette dalle perturbazioni elettromagnetiche.

(3)

È necessario armonizzare le disposizioni di diritto nazionale che assicurano la protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche per garantire la libera circolazione degli apparecchi elettrici ed elettronici senza ridurre i livelli giustificati di protezione negli Stati membri.

(4)

La protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche esige l'imposizione di obblighi ai vari operatori economici, obblighi che devono essere applicati in modo equo ed efficace affinché sia assicurata tale protezione.

(5)

È necessario regolamentare la compatibilità elettromagnetica al fine di garantire il funzionamento del mercato interno, ossia di una zona senza frontiere interne in cui le merci, le persone, i servizi e i capitali possano circolare liberamente.

(6)

Le apparecchiature oggetto della presente direttiva devono comprendere sia gli apparecchi, sia gli impianti fissi. Per gli uni e per gli altri devono però essere adottate disposizioni distinte, perché mentre gli apparecchi in quanto tali possono circolare liberamente all'interno della Comunità, gli impianti fissi sono installati in un luogo prestabilito e constano di apparecchi di vari tipi e, se necessario, di altri dispositivi. La composizione e la funzione di tali impianti corrispondono nella maggior parte dei casi ad esigenze particolari degli operatori.

(7)

La presente direttiva non concerne le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, già oggetto della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (5). I requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica delle due direttive assicurano lo stesso livello di protezione.

(8)

La presente direttiva non concerne gli aeromobili e le apparecchiature destinate a essere installate a bordo di aeromobili, che sono già oggetto di speciali norme comunitarie o internazionali in materia di compatibilità elettromagnetica.

(9)

La presente direttiva non concerne le apparecchiature che, per loro natura, non presentano rischi in termini di compatibilità elettromagnetica.

(10)

La presente direttiva non concerne la sicurezza delle apparecchiature, che è oggetto di disposizioni legislative comunitarie o nazionali distinte.

(11)

Gli apparecchi oggetto della presente direttiva sono apparecchi finiti messi in commercio per la prima volta sul mercato della Comunità. Alcuni componenti o sottoinsiemi vanno in certi casi considerati apparecchi se sono messi a disposizione dell'utente finale .

(12)

I principi sui quali la presente direttiva si basa sono quelli enunciati nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione (6). Secondo questo approccio, la progettazione e la fabbricazione delle apparecchiature devono essere conformi a requisiti essenziali per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica. Tali requisiti trovano espressione tecnica nelle norme europee armonizzate adottate dagli enti di normazione europei CEN (Comitato europeo di normazione), CENELEC (Comitato europeo di normazione elettronica) ed ETSI (Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni). Il CEN, il CENELEC e l'ETSI sono riconosciuti come organismi competenti ad adottare, nell'ambito della presente direttiva, norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra tali organismi e la Commissione, e alla procedura stabilita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (7).

(13)

Norme armonizzate riflettono lo stato dell'ar te generalmente riconosciuto in materia di compatibilità elettromagnetica nell'Unione europea. L'esistenza di norme armonizzate a livello comunitario relative alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature è dunque nell'interesse del funzionamento del mercato interno. La conformità ad una norma armonizzata i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti, conformità che può tuttavia essere dimostrata in altri modi. L'osservanza di una norma armonizzata significa la conformità alle sue disposizioni e la dimostrazione di tale conformità secondo i metodi che la norma armonizzata descrive o ai quali essa fa riferimento.

(14)

I fabbricanti di apparecchiature destinate a essere collegate alle reti devono costruire tali apparecchiature in modo tale che le reti non subiscano un deterioramento inaccettabile del servizio quando sono utilizzate in condizioni d'esercizio normali. Gli operatori delle reti devono costruire le loro reti in modo tale che i fabbricanti di apparecchiature destinate a essere collegate alle reti non debbano sopportare un onere sproporzionato per evitare che le reti subiscano un deterioramento inaccettabile del servizio. Gli enti di normazione europei devono tenere nel dovuto conto quest'obiettivo (compresi gli effetti cumulativi dei tipi pertinenti di fenomeni elettromagnetici) nell'elaborare le norme armonizzate.

(15)

L'immissione sul mercato o la messa in servizio di un apparecchio deve essere possibile soltanto se i fabbricanti interessati hanno stabilito che tale apparecchio è stato progettato e fabbricato conformemente alle prescrizioni della presente direttiva. Gli apparecchi immessi sul mercato devono essere provvisti della marcatura CE che attesta la conformità alla direttiva. La valutazione della conformità è responsabilità del fabbricante, che non è tenuto a ricorrere ad un organismo indipendente di valutazione della conformità, ma ha la facoltà di avvalersi dei servizi di un tale organismo.

(16)

L'obbligo di valutazione della conformità impone al fabbricante di procedere a una valutazione della compatibilità elettromagnetica dell'apparecchio in relazione ai fenomeni pertinenti, per determinare se l'apparecchio sia conforme ai requisiti in materia di protezione previsti dalla presente direttiva.

(17)

Se un apparecchio può assumere diverse configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica deve stabilire che l'apparecchio è conforme ai requisiti in materia di protezione nelle configurazioni che il fabbricante prevede siano rappresentative di un uso normale nelle applicazioni cui è destinato. In tali casi è sufficiente effettuare una valutazione sulla base della configurazione che ha la massima probabilità di produrre la massima perturbazione e della configurazione soggetta alla massima perturbazione.

(18)

Gli impianti fissi, comprese le macchine di grandi dimensioni e le reti, possono generare perturbazioni elettromagnetiche o essere da esse interessati. Può esistere un'interfaccia tra impianti fissi e apparecchi, e le perturbazioni elettromagnetiche prodotte da impianti fissi possono influire su apparecchi, e inversamente. Dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica, è irrilevante se le perturbazioni elettromagnetiche provengono da apparecchi o da impianti fissi. Di conseguenza, gli impianti fissi e gli apparecchi devono essere sottoposti ad un regime coerente e completo di requisiti essenziali. Occorre poter utilizzare per gli impianti fissi norme armonizzate onde dimostrare la conformità ai requisiti essenziali corrispondenti a tali norme.

(19)

Per le loro caratteristiche specifiche, gli impianti fissi non devono essere soggetti all'obbligo della marcatura CE o della dichiarazione di conformità.

(20)

Non è giustificato effettuare la valutazione della conformità di un apparecchio immesso sul mercato per essere integrato in un dato impianto fisso, e non altrimenti commercializzato, separatamente dall'impianto fisso nel quale deve essere incorporato. Un tale apparecchio deve quindi essere esonerato dalle procedure di valutazione della conformità abitualmente applicabili agli apparecchi, ma non deve compromettere la conformità dell'impianto fisso in cui è integrato. Qualora un apparecchio sia integrato in più impianti fissi identici, l'identificazione delle caratteristiche di compatibilità elettromagnetica degli impianti in questione dovrebbe essere sufficiente a garantire l'esenzione dalla procedura di valutazione della conformità.

(21)

Un periodo transitorio è necessario per far sì che i fabbricanti e le altre parti interessate possano adattarsi alla nuova regolamentazione.

(22)

La direttiva 89/336/CEE deve pertanto essere abrogata.

(23)

Poiché gli scopi dell'azione proposta, ossia assicurare il funzionamento del mercato interno introducendo l'obbligo di conformità delle apparecchiature ad un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1.   La presente direttiva disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Essa mira a garantire il funzionamento del mercato interno prescrivendo che le apparecchiature siano conformi a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica. La presente direttiva si applica alle apparecchiature quali definite all'ar ticolo 2.

2.   La presente direttiva non si applica:

a)

alle apparecchiature oggetto della direttiva 1999/5/CE;

b)

ai prodotti aeronautici, alle parti e alle pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (8);

c)

alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (9), a meno che tali apparecchiature siano disponibili in commercio. I kit di componenti per radioamatori e le apparecchiature commerciali modificate e utilizzate da radioamatori non sono considerati apparecchiature disponibili in commercio .

3.   La presente direttiva non si applica alle apparecchiature che, per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:

a)

sono incapaci di generare , o di contribuire a generare, emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;

b)

funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate.

4.    Qualora per le apparecchiature di cui al paragrafo 1 i requisiti di cui all'allegato I siano interamente o parzialmente stabiliti in modo più specifico da altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica , ovvero cessa di applicarsi, a tali apparecchiature in relazione ai suddetti requisiti a decorrere dalla data di attuazione di tali direttive .

5.   La presente direttiva non ha rilievo ai fini dell'applicazione della legislazione comunitaria o nazionale che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.

Articolo 2

Definizioni

1.   A fini della presente direttiva, s'intende per:

a)

«apparecchiatura»: ogni apparecchio o impianto fisso;

b)

«apparecchio»: ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;

c)

«impianto fisso»: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo predeterminato;

d)

«compatibilità elettromagnetica»: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili in altre apparecchiature in questo campo;

e)

«perturbazione elettromagnetica»: ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione ;

f)

«immunità»: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;

g)

«scopi di sicurezza»: scopi di preservazione della vita umana o dei beni;

h)

«ambiente elettromagnetico»: il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo.

2.   Ai fini della presente direttiva, sono considerati apparecchi ai sensi del paragrafo 1, lettera b):

a)

i «componenti» o «sottoinsiemi» destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni;

b)

gli «impianti mobili», definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente di altri dispositivi, che sono destinati ad essere spostati e utilizzati in luoghi diversi.

Articolo 3

Immissione sul mercato, messa in servizio

Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché le apparecchiature siano immesse sul mercato o messe in servizio soltanto se sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva quando sono installati, mantenuti ed utilizzati correttamente ai fini previsti.

Articolo 4

Libera circolazione delle apparecchiature

1.   Gli Stati membri non ostacolano, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro territorio di apparecchiature conformi alla presente direttiva.

2.   Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura:

a)

misure intese a rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica esistente o prevedibile in un sito determinato,

b)

misure prese per scopi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti , laddove utilizzate per motivi di sicurezza in situazioni relative allo spettro chiaramente definite.

Fatta salva la direttiva 98/34/CE gli Stati membri notificano queste misure alla Commissione e agli altri Stati membri .

Le misure speciali che sono state accettate sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Gli Stati membri non ostacolano la presentazione e/o la dimostrazione , in occasione di fiere commerciali, esposizioni o manifestazioni simili, di apparecchiature non conformi alla presente direttiva, a condizione che sia chiaramente segnalato che tali apparecchiature non possono essere immesse sul mercato e/o messe in servizio fintantoché non sono state rese conformi alla presente direttiva. La dimostrazione può aver luogo solo a condizione che siano prese adeguate misure per evitare perturbazioni elettromagnetiche.

Articolo 5

Requisiti essenziali

Le apparecchiature di cui all'articolo 1 sono conformi ai requisiti essenziali specificati nell'allegato I.

Articolo 6

Norme armonizzate

1.    Per «norma armonizzata» si intende una specificazione tecnica adottata da un organismo di normazione europeo riconosciuto, su mandato della Commissione, secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE per stabilire un requisito europeo. L'osser vanza della «norma armonizzata» non è obbligatoria.

2.    La conformità delle apparecchiature alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conferisce una presunzione, da parte degli Stati membri, di conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, a cui tali norme si riferiscono. Tale presunzione di conformità si limita all'ambito di applicazione della(e) norma(e) armonizzata(e) applicata(e) e ai pertinenti requisiti essenziali coperti dalla(e) norma(e) armonizzata(e) .

3.   Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che una norma armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE (qui di seguito «il comitato»), esponendo i propri motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza.

4.   Sentito il parere del comitato, la Commissione adotta una delle decisioni seguenti per quanto riguarda i riferimenti alla norma armonizzata in questione:

a)

non pubblicare;

b)

pubblicare con restrizioni;

c)

mantenere il riferimento nella pubblicazione di cui al paragrafo 2 ;

d)

ritirare il riferimento dalla pubblicazione di cui al paragrafo 2 .

La Commissione informa al più presto gli Stati membri della propria decisione.

CAPITOLO II

APPARECCHI

Articolo 7

Procedura di valutazione della conformità per gli apparecchi

La conformità di un apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'ar ticolo 5 è dimostrata utilizzando la procedura descritta all'allegato II (controllo di produzione interna). A discrezione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità , può essere tuttavia seguita anche la procedura descritta all'allegato III .

Articolo 8

Marcatura CE

1.   Gli apparecchi la cui conformità alla presente direttiva è stata stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 7 recano la marcatura CE attestante tale conformità. L'apposizione della marcatura CE è compito del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

La marcatura CE è apposta conformemente alle disposizioni dell'allegato V.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proibire l'apposizione sugli apparecchi, sul loro imballaggio e sulle loro istruzioni per l'uso di segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE.

3.   Altri segni possono essere apposti sugli apparecchi, sul loro imballaggi e sulle loro istruzioni per l'uso, purché non compromettano né la visibilità né la leggibilità della marcatura CE.

4.   Fatto salvo l'articolo 10, se un'autorità competente accerta che la marcatura CE è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità rendono gli apparecchi in questione conformi alle disposizioni relative alla marcatura CE alle condizioni imposte dallo Stato membro interessato.

Articolo 9

Altri marchi e informazioni

1.     Ogni apparecchio è identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permetta l'identificazione.

2.     Su ogni apparecchio figura il nome e l'indir izzo del fabbricante e, se questi non è stabilito nella Comunità, il nome e l'indir izzo del suo mandatario o della persona stabilita nella Comunità responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato della Comunità.

3.     Il fabbricante fornisce informazioni sulle precauzioni specifiche da adottare per l'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione e l'uso dell'apparecchio, affinché, quando è messo in servizio, esso sia conforme ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1.

4.     Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti in materia di protezione non sia assicurata nelle zone residenziali, questa restrizione d'uso è chiaramente indicata, se del caso anche sull'imballaggio.

5.     Le informazioni necessarie per consentire un uso dell'apparecchio conforme ai fini cui è destinato sono contenute nelle istruzioni che accompagnano l'apparecchio.

Articolo 10

Misure di salvaguardia

1.   Se uno Stato membro accerta che un apparecchio recante la marcatura CE non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, adotta tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato tale apparecchio, vietarne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, o per limitarne la libera circolazione.

2.   Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure, indicandone le ragioni e specificando, in particolare, se la non conformità è dovuta:

a)

all'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, se l'apparecchio non è conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 6;

b)

ad un'applicazione erronea delle norme armonizzate di cui all'articolo 6;

c)

a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 6.

3.   La Commissione consulta quanto prima le parti interessate, quindi comunica agli Stati membri se ritiene la misura giustificata o no.

4.   Qualora la misura di cui al paragrafo 1 sia giustificata da una lacuna delle norme armonizzate, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, sottopone la questione al comitato e avvia la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4 , se lo Stato membro interessato intende mantenere la misura.

5.   Se l'apparecchio non conforme è stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato III , lo Stato membro interessato adotta le misure del caso nei riguardi dell'autore della dichiarazione di cui all'allegato III, punto 3, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 11

Decisioni riguardanti il ritiro, il divieto e la limitazione della libertà di circolazione di apparecchi

1.   Ogni decisione presa in applicazione della presente direttiva di ritirare un apparecchio dal mercato, vietarne o limitarne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, o limitarne la libertà di circolazione indica le ragioni precise su cui si basa. Tali decisioni sono immediatamente comunicate alla parte interessata, che è al tempo stesso informata dei mezzi di ricorso che la legislazione nazionale vigente nello Stato membro in questione mette a sua disposizione e dei termini entro cui è possibile avvalersene.

2.   Nel caso in cui sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 1, il fabbricante, il suo mandatario o un'altra parte interessata hanno la possibilità di presentare anticipatamente il loro punto di vista, a meno che tale consultazione sia impossibile in ragione del carattere urgente della misura da adottare, in particolare quando esso sia giustificato dall'esigenza di tutelare l'interesse pubblico.

Articolo 12

Organismi notificati

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi da essi designati per svolgere i compiti di cui all'allegato III. Per determinare gli organismi da designare, gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'allegato VI.

La notifica precisa se questi organismi sono designati a svolgere i compiti di cui all'allegato III per tutti gli apparecchi disciplinati dalla presente direttiva e/o per i requisiti essenziali di cui all'allegato I, o se la loro designazione si limita a determinati aspetti specifici e/o a determinate categorie di apparecchi .

2.    Gli organismi conformi ai criteri di valutazione fissati dalle pertinenti norme armonizzate sono considerati conformi ai criteri specificati nell'allegato VI a cui tali norme armonizzate si riferiscono. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti di queste norme.

3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco di organismi notificati e provvede a tenere aggiornato tale elenco.

4.   Se uno Stato membro ritiene che un organismo notificato non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VI, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. La Commissione ritira dall'elenco di cui al paragrafo 4 il riferimento a quest'organismo.

CAPITOLO III

IMPIANTI FISSI

Articolo 13

Impianti fissi

1.   Gli apparecchi che sono stati immessi sul mercato e che possono essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le disposizioni relative agli apparecchi della presente direttiva.

Le disposizioni degli articoli 5, 7 , 8 e 9 non hanno tuttavia carattere obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere integrati in un impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in commercio. In tali casi, la documentazione d'accompagnamento identifica l'impianto fisso e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica e indica le precauzioni da prendere per l'integrazione dell'apparecchio nell'impianto fisso al fine di non pregiudicare la conformità dell'impianto specificato. La documentazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 .

2.   Quando vi è motivo di supporre la non conformità dell'impianto fisso, in particolare quando vi sono reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono chiedere la prova della conformità dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviare una valutazione.

Quando una è constatata non conformità, le autorità competenti possono imporre le misure necessarie per rendere gli impianti conformi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I.

3.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per identificare la persona o le persone responsabili della messa in conformità di un impianto fisso ai pertinenti requisiti essenziali.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Abrogazione

La direttiva 89/336/CEE è abrogata con efficacia al . ... (10) .

I riferimenti alla direttiva 89/336/CEE sono considerati riferimenti alla presente direttiva e sono modificati come risulta dalla tavola di corrispondenza figurante nell'allegato VII.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di apparecchiature conformi alla direttiva 89/336/CEE e immesse sul mercato prima del . . . (11).

Articolo 16

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al . . . (12) . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal . . . (13).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C . . .

(2)   GU C 220 del 16.9.2003, pag. 13.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004.

(4)  GU L 139 del 23.5.1989, p.19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, p.1).

(5)  GU L 91 del 7.4.1999, p.10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU C 136 del 4.6.1985, p.1.

(7)  GU L 204 del 21.7.1998, p.37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217, 5.8.1998, p. 18).

(8)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

(9)  Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni istituita dalla Conferenza dei plenipotenziari svoltasi a Ginevra nel 1992 e modificata dalla Conferenza dei plenipotenziari svoltasi a Kyoto nel 1994.

(10)  30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(11)  54 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(12)  24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(13)  30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

Requisiti essenziali

1.   Requisiti in materia di protezione

Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo tale che:

a)

le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione;

b)

presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile .

2.     Requisiti specifici per gli impianti fissi

Installazione e utilizzo previsto di componenti:

Gli impianti fissi sono installati secondo le buone pratiche dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1. Dette buone pratiche dell'ingegneria industriale sono documentate e la/le persona/e responsabile/i mantiene/mantengono la pertinente documentazione a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini di ispezione, fintanto che l'impianto fisso rimane in funzione.

ALLEGATO II

Procedura di valutazione della conformità di cui all'ar ticolo 7 (controllo di produzione interno)

1. Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilità elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei fenomeni pertinenti, al fine di conformarsi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1. La corretta applicazione di tutte le pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, equivale all'esecuzione della valutazione della compatibilità elettromagnetica.

2. La valutazione della compatibilità elettromagnetica tiene conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati. Se gli apparecchi possono assumere varie configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica accerta che gli apparecchi soddisfanno i requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1, in tutte le configurazioni possibili identificate dal fabbricante come rappresentative dell'uso cui gli apparecchi sono destinati.

3. Secondo le disposizioni dell'allegato IV, il fabbricante predispone la documentazione tecnica attestante la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali della presente direttiva.

4. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità tengono la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.

5. La conformità dell'apparecchio a tutti i pertinenti requisiti essenziali è attestata da una dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.

6. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità tengono la dichiarazione di conformità CE a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno di dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.

7. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la dichiarazione di conformità CE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti incombe alla persona che immette gli apparecchi in questione sul mercato della Comunità.

8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo produttivo garantisca che i prodotti siano conformi alla documentazione tecnica di cui al punto 3 e alle disposizioni della direttiva ad essi applicabili.

9. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità CE sono redatte secondo le disposizioni dell'allegato IV.

ALLEGATO III

Procedura di valutazione della conformità di cui all'ar ticolo 7

1. Tale procedura consiste nell'applicazione dell'allegato II, integrato dai punti seguenti:

2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità presentano la documentazione tecnica all'organismo notificato di cui all'ar ticolo 12 e sollecitano una valutazione da parte di quest'ultimo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità indicano all'organismo notificato gli aspetti dei requisiti essenziali che esso deve valutare.

3. L'organismo notificato verifica la documentazione tecnica e valuta se essa dimostri in modo adeguato il rispetto dei requisiti della direttiva che esso è chiamato a valutare. Se la conformità dell'apparecchio è confermata, l'organismo notificato rilascia al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità una dichiarazione attestante la conformità dell'apparecchio. La dichiarazione dell'organismo notificato riguarda unicamente gli aspetti dei requisiti essenziali che esso ha sottoposto a valutazione.

4. Il fabbricante aggiunge la dichiarazione dell'organismo notificato alla documentazione tecnica.

ALLEGATO IV

Documentazione tecnica, dichiarazione di conformità CE

1.   Documentazione tecnica

La documentazione tecnica relativa alla progettazione e alla fabbricazione dell'apparecchio deve permettere di valutarne la conformità ai requisiti essenziali. Deve comprendere in particolare:

una descrizione generale dell'apparecchio;

la prova della conformità alle norme armonizzate eventualmente applicate, in tutto o in parte;

quando il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o le ha applicate solo in parte, una descrizione e una spiegazione delle misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva, con una descrizione della valutazione della compatibilità elettromagnetica di cui all'allegato II, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami effettuati, i rapporti di prova, ecc.;

la dichiarazione dell'organismo notificato , qualora sia stata seguita la procedura di cui all'allegato III .

2.   Dichiarazione di conformità CE

La dichiarazione di conformità CE deve contenere almeno gli elementi seguenti:

un riferimento alla presente direttiva;

l'identificazione dell'apparecchio a cui si riferisce, ai sensi dell'ar ticolo 9, paragrafo 1 ;

il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l'indirizzo del suo mandatario nella Comunità;

un riferimento datato alle specificazioni rispetto a cui è dichiarata la conformità, per assicurare la conformità dell'apparecchio alle disposizioni della presente direttiva;

la data della dichiarazione;

le generalità e la firma della persona autorizzata ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario.

ALLEGATO V

Marcatura CE

La marcatura CE è costituita dalla sigla «CE» nella seguente forma:

Image

La marcatura CE deve avere un'altezza non inferiore a 5 mm. Se è ridotta o ingrandita, devono essere rispettate le proporzioni del grafico qui sopra riportato.

La marcatura CE deve essere apposta sull'apparecchio o sulla sua targhetta identificativa. Se le caratteristiche dell'apparecchio non lo consentono, la marcatura CE deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sui documenti d'accompagnamento.

Se l'apparecchio è disciplinato da altre direttive riguardanti altri aspetti, che prevedono anch'esse la marcatura CE, quest'ultima indica che l'apparecchio è conforme anche a tali altre direttive.

Tuttavia, quando una o più di tali direttive consentono al fabbricante, durante un periodo transitorio, di scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, le disposizioni delle direttive applicate, come pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere indicate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte dalle direttive e che accompagnano l'apparecchio.

ALLEGATO VI

Criteri per la valutazione degli organismi da notificare

1.

Gli organismi notificati dagli Stati soddisfano le condizioni minime seguenti:

a)

disponibilità di personale e dei mezzi e attrezzature necessari;

b)

competenza tecnica e integrità professionale del personale;

c)

indipendenza nella stesura delle relazioni e nell'esecuzione dei compiti di verifica previsti dalla presente direttiva;

d)

indipendenza del personale amministrativo e tecnico nei confronti di tutte le parti, i gruppi o le persone direttamente o indirettamente interessati dall'apparecchiatura in questione;

e)

rispetto del segreto professionale da parte del personale;

f)

sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale.

2.

Le condizioni di cui al punto 1 sono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri .

ALLEGATO VII

Tavola di corrispondenza

Direttiva 89/336/CEE

La presente direttiva

Articolo 1, punto 1)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c)

Articolo 1, punto 2)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 1, punto 3)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 1, punto 4)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 1, punti 5 e 6)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5 e allegato I

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafi 3 e 4

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafi 3 e 4

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7 e allegato II

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 7 e allegato II

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 7 e allegato II

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 18

Allegato I, punto 1

Allegato IV, punto 2

Allegato I, punto 2

Allegato V

Allegato II

Allegato VI

Allegato III

P5_TA(2004)0149A

Inquinamento provocato dai motori alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (COM(2003) 522 — C5-0456/2003 — 2003/0205(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 522) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0456/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0057/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0205

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (versione rifusa)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (5), è una delle direttive particolari nell'ambito della procedura di omologazione istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (6). La direttiva 88/77/CEE ha subito diverse e sostanziali modificazioni al fine di introdurre limiti d'emissione di inquinanti più severi. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

La direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1o ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (7), la direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio (8) e la direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (9), hanno introdotto disposizioni che, sebbene autonome, sono strettamente collegate con il regime stabilito dalla direttiva 88/77/CEE. Tali disposizioni autonome vanno interamente integrate nella direttiva oggetto di rifusione per ragioni di chiarezza e certezza del diritto.

(3)

È necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse prescrizioni in particolare per consentire l'attuazione, per ogni tipo di veicolo, del sistema d'omologazione CE oggetto della direttiva 70/156/CEE.

(4)

Il programma della Commissione sulla qualità dell'aria, sulle emissioni provocate dal traffico stradale e sulle tecnologie dei combustibili e della riduzione delle emissioni (10) (nel prosieguo: «il primo programma Auto-Oil») ha dimostrato la necessità di ridurre ulteriormente le emissioni di inquinanti dei veicoli pesanti al fine di rispettare le future norme sulla qualità dell'aria.

(5)

La riduzione dei limiti di emissione in vigore a decorrere dall'anno 2000, corrispondente ad una diminuzione del 30% delle emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi totali, ossidi di azoto e particolato, è stata ritenuta indispensabile dal primo programma Auto-Oil per raggiungere un livello sufficiente di qualità dell'aria a medio termine. Una riduzione del 30% dell'opacità del fumo di scarico deve contribuire ulteriormente alla diminuzione del particolato. L'ulteriore riduzione dei limiti di emissione in vigore a decorrere dall'anno 2005, corrispondente ad una diminuzione del 30% delle emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi totali, ossidi di azoto e dell'80% del particolato dovrebbe contribuire notevolmente a migliorare la qualità dell'aria a medio e a lungo termine. Il limite per gli ossidi di azoto a decorrere dal 2008 dovrebbe implicare una riduzione ulteriore del 43% del limite d'emissione di questo inquinante.

(6)

Le prove di omologazione relative alle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e all'opacità del fumo sono effettuate per consentire una valutazione più rappresentativa delle prestazioni in termini di emissioni dei motori in condizioni di prova che si avvicinano maggiormente a quelle reali di un veicolo in circolazione. Dal 2000 i motori convenzionali ad accensione spontanea ed i motori ad accensione spontanea attrezzati con taluni tipi di dispositivi di controllo delle emissioni vengono provati mediante un ciclo di prova allo stato stazionario e una nuova prova di risposta al carico per misurare l'opacità del fumo. I motori ad accensione spontanea attrezzati di sistemi avanzati di controllo delle emissioni vengono inoltre provati mediante un nuovo ciclo di prova transiente. Dal 2005 tutti i motori ad accensione spontanea devono essere sottoposti ai suddetti cicli di prova. I motori a gas sono soggetti solo al nuovo ciclo di prova transiente.

(7)

In tutte le situazioni di carico scelte casualmente, che si verificano in condizioni di funzionamento definite, i valori limite non devono essere superati oltre una percentuale appropriata.

(8)

Quando si fissano le nuove norme e procedure di prova occorre tenere conto dell'impatto della futura evoluzione dei trasporti nella Comunità sulla qualità dell'aria. I lavori intrapresi dalla Commissione in questo settore dimostrano che l'industria dei motori nella Comunità ha compiuto grandi passi nel perfezionamento della tecnologia che consente di ridurre considerevolmente le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato. Sono tuttavia ancora necessari ulteriori miglioramenti dei limiti d'emissione ed altre prescrizioni tecniche nell'interesse della tutela dell'ambiente e della sanità pubblica. Per le disposizioni future vanno presi in particolare considerazione i risultati delle ricerche in corso sulle caratteristiche del particolato fine.

(9)

È necessario apportare ulteriori miglioramenti alla qualità dei carburanti per consentire prestazioni efficienti e durevoli dei sistemi di controllo delle emissioni dei veicoli in circolazione.

(10)

Nuove disposizioni relative ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) vanno introdotte a decorrere dal 2005 per facilitare l'individuazione immediata del deterioramento o del guasto dei dispositivi di controllo delle emissioni del motore. Ciò dovrebbe aumentare la capacità diagnostica e di riparazione, migliorando significativamente le prestazioni in termini di emissioni sostenibili dei veicoli pesanti in circolazione. Poiché a livello internazionale lo sviluppo dei sistemi OBD per i motori diesel destinati ai veicoli pesanti è ancora nella fase embrionale, questi sistemi vanno introdotti nella Comunità in due fasi per consentire lo sviluppo di un sistema OBD affidabile. Affinché gli Stati membri possano meglio garantire che i proprietari e gli operatori di veicoli pesanti ottemperino all'obbligo di riparare i guasti indicati dal sistema OBD, è opportuno registrare la distanza percorsa oppure il tempo trascorso dopo l'indicazione del guasto al conducente.

(11)

I motori ad accensione spontanea sono di per sé motori con un ciclo di vita molto lungo che, con una manutenzione corretta ed efficace, hanno dimostrato di poter mantenere livelli elevati di prestazioni in termini di emissioni per le lunghissime distanze percorse nell'ambito dell'uso commerciale. Le future norme in materia di emissioni promuoveranno tuttavia l'introduzione di sistemi di controllo delle emissioni a valle del motore (ad esempio i sistemi de NOx, filtri del particolato diesel e sistemi che utilizzano entrambe queste tecniche, nonché eventuali nuovi sistemi non ancora sviluppati). È pertanto necessario stabilire una prescrizione relativa alla durabilità di tali sistemi, che sarà alla base delle procedure atte a garantire la conformità dei sistemi di controllo delle emissioni dei motori nel periodo di riferimento. A tal fine occorre tenere conto delle notevoli distanze percorse dai veicoli pesanti, dell'esigenza di includere nelle prescrizioni una manutenzione appropriata e tempestiva e della possibilità di omologare i veicoli della categoria N1 a norma della presente direttiva oppure della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (11).

(12)

Si deve consentire agli Stati membri di accelerare l'immissione sul mercato di veicoli conformi ai requisiti comunitari mediante incentivi fiscali che rispettino le disposizioni del trattato e altre condizioni volte ad evitare distorsioni nel mercato interno. Le disposizioni della presente direttiva devono far salvo il diritto degli Stati membri di includere le emissioni di inquinanti e di altre sostanze nella base di calcolo delle tasse di circolazione dei veicoli a motore.

(13)

Poiché alcuni degli incentivi fiscali sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, essi vanno notificati alla Commissione in applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato al fine di valutarne la compatibilità. La notifica di tali misure a norma della presente direttiva fa salvo l'obbligo di notifica a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(14)

Al fine di semplificare ed accelerare la procedura va conferita alla Commissione la competenza ad adottare le misure d'attuazione delle disposizioni essenziali della presente direttiva, nonché le misure necessarie per adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico.

(15)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva e per il suo adeguamento al progresso scientifico e tecnico devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(16)

La Commissione deve monitorare l'esigenza di introdurre limiti d'emissione per gli inquinanti non ancora regolamentati che deriva da un uso più diffuso di nuovi carburanti alternativi e di nuovi sistemi di controllo delle emissioni.

(17)

La Commissione dovrebbe presentare quanto prima le proposte che ritiene appropriate per un'ulteriore serie di valori limite per le emissioni di NOx e di particolato.

(18)

Poiché gli scopi della presente direttiva, ossia la realizzazione del mercato interno mediante l'introduzione di prescrizioni tecniche comuni relative alle emissioni gassose e di particolato per tutti i tipi di veicoli, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19)

L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

(20)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato IX, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

a)

«veicolo», qualsiasi veicolo, come definito nell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE ed azionato da un motore ad accensione spontanea o a gas, ad eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi massa massima a carico tecnicamente ammissibile inferiore o pari a 3,5 tonnellate;

b)

«motore ad accensione spontanea o a gas», la fonte di propulsione motrice di un veicolo che può essere omologata in quanto entità tecnica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;

c)

«veicolo ecologico migliorato (EEV)», il veicolo azionato da un motore conforme ai valori di emissione limite facoltativi indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.

Articolo 2

Obblighi degli Stati membri

1.   Per i tipi di motori ad accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII, in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri

a)

rifiutano di rilasciare l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE;

b)

rifiutano l'omologazione nazionale.

2.   Ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII, e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

a)

cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformemente alla medesima;

b)

vietano l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita e l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 1o ottobre 2003 ed eccettuati i veicoli e i motori destinati ad essere esportati in paesi terzi nonché i motori di sostituzione per veicoli in circolazione, per i tipi di motori a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore a gas, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII, gli Stati membri:

a)

cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformemente alla medesima;

b)

vietano l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi e la vendita e l'utilizzazione di motori nuovi.

4.   Qualora siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4, in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore siano conformi ai valori limite fissati nelle righe B1 o B2 ovvero ai valori limite facoltativi fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti agli inquinanti gassosi ed al particolato emessi da un motore e all'opacità del fumo prodotto dal motore:

a)

rifiutare di concedere l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CE, o di concedere l'omologazione nazionale per un tipo di veicolo azionato da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas;

b)

vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas;

c)

rifiutare di concedere l'omologazione CE per un tipo di motore ad accensione spontanea o a gas;

d)

vietare la vendita o l'uso di motori ad accensione spontanea o a gas nuovi.

(5)   A decorrere dal 1o ottobre 2005, per i tipi di motori ad accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas che non soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B1 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

a)

rifiutano di rilasciare un'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE;

b)

rifiutano l'omologazione nazionale

6.   A decorrere dal 1o ottobre 2006, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B1 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

a)

cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformemente alla medesima;

b)

vietano l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita e l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.

7.   A decorrere dal 1o ottobre 2008, per i tipi di motori ad accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas che non soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B2 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

a)

rifiutano di rilasciare un'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE;

b)

rifiutano l'omologazione nazionale.

8.   A decorrere dal 1o ottobre 2009, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B2 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

a)

cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformemente alla medesima;

b)

vietano l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita e l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.

9.   A norma del paragrafo 4, il motore che soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e rispetta, in particolare, i valori limite fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I è considerato conforme ai requisiti dei paragrafi 1, 2 e 3.

A norma del paragrafo 4, il motore che soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e rispetta, in particolare, i valori limite fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I d è considerato conforme ai requisiti dei paragrafi 1, 2 e 3 e da 5 a 8.

10.     Per i motori ad accensione spontanea e i motori a gas che, ai fini dell'omologazione, devono rispettare i valori limite di cui all'allegato I, punto 6.2.1. vale quanto segue: in tutte le situazioni di carico scelte casualmente all'inter no di una determinata area di controllo, e con l'eccezione di condizioni specifiche di funzionamento del motore non soggette a tale disposizione, i valori delle emissioni, rilevati durante un intervallo di soli 30 secondi, non devono superare di più del 100% i valori limite di cui alle righe B2 e C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1. dell'allegato I. L'area di controllo alla quale si applica la percentuale non superabile, le condizioni di funzionamento del motore che ne sono escluse e le altre condizioni del caso sono definite secondo la procedura di cui all'ar ticolo 7.

Articolo 3

Durabilità dei sistemi di controllo delle emissioni

1.   A decorrere dal 1o ottobre 2005 per le nuove omologazioni e dal 1o ottobre 2006 per tutte le omologazioni, il costruttore deve dimostrare che il motore ad accensione spontanea o a gas, omologato a norma dei limiti d'emissione di cui alla riga B1, B2 o C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1. dell'allegato I, è conforme ai limiti d'emissione per la vita utile seguente:

a)

di 100.000 km. oppure di cinque anni, a seconda della condizione che si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio su veicoli della categoria N1 e M2 ;

b)

di  200 000 km oppure di sei anni, a seconda della condizione che si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio su veicoli delle categorie N2 , N3 con massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 16 tonnellate e M3 categoria I, categoria II e categoria A, e categoria B con massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate ;

c)

di  500 000 km oppure di sette anni, a seconda della condizione che si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio su veicoli delle categorie N3 con massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 16 tonnellate e M3 , categoria III e categoria B con massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 tonnellate .

A decorrere dal 1o ottobre 2005 per i nuovi tipi e a decorrere dal 1o ottobre 2006 per tutti i tipi, i certificati di omologazione rilasciati ai veicoli saranno condizionati anche alla conferma della funzionalità dei dispositivi di controllo delle emissioni per tutta la normale durata di vita del veicolo in condizioni di esercizio normali (conformità dei veicoli in circolazione sottoposti a corretta manutenzione e correttamente utilizzati).

2.   Le misure di attuazione del paragrafo 1 sono adottate entro il [30 giugno 2004].

Articolo 4

Sistemi diagnostici di bordo

1.   A decorrere dal 1o ottobre 2005 per le nuove omologazioni di veicoli e dal 1o ottobre 2006 per tutte le omologazioni, un motore ad accensione spontanea, omologato a norma dei limiti d'emissione di cui alla riga B1 o C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1. dell'allegato I, oppure un veicolo azionato da un tale motore, deve essere dotato di un sistema diagnostico di bordo (OBD) che segnali la presenza di un guasto al conducente qualora vengano superati i limiti OBD di cui alla riga B1 o C della tabella che figura al paragrafo 3.

Nel caso di sistemi di post-trattamento degli scarichi il sistema OBD può effettuare il monitoraggio al fine di individuare i seguenti guasti importanti:

a)

di un catalizzatore, montato come unità separata, che può essere o meno parte di un sistema deNOx o di un filtro del particolato diesel;

b)

di un sistema deNOx, se in dotazione;

c)

di un filtro del particolato diesel, se in dotazione;

d)

di un sistema combinato deNOx-filtro del particolato diesel.

2.   A decorrere dal 1o ottobre 2008 per le nuove omologazioni e dal 1o ottobre 2009 per tutte le omologazioni, un motore ad accensione spontanea o a gas omologato a norma dei limiti d'emissione di cui alla riga B2 o C delle tabelle di cui al punto 6.2.1. dell'allegato I, oppure un veicolo azionato da un tale motore, deve essere dotato di un sistema OBD che segnali la presenza di un guasto al conducente qualora vengano superati i limiti OBD di cui alla riga B2 o C della tabella che figura al paragrafo 3.

Il sistema OBD deve inoltre includere un'interfaccia tra l'unità elettronica di controllo del motore (EECU) e qualsiasi altro sistema elettrico od elettronico del motore o del veicolo che fornisce un input o riceve un output dall'EECU e che influisce sul corretto funzionamento del sistema di controllo delle emissioni (ad es. l'interfaccia tra l'EECU e un'unità elettronica di controllo della trasmissione).

3.   I limiti massimi OBD sono i seguenti:

Riga

Motori ad accensione spontanea

Massa degli ossidi di azoto

Massa di particolato

(NOx) g/kWh

(PT) g/kWh

B1 (2005)

7.0

0.1

B2 (2008)

7.0

0.1

C (EEV)

7.0

0.1

4.     È garantito un accesso illimitato e normalizzato al sistema OBD per l'ispezione, la diagnosi, la manutenzione e la riparazione, coerentemente con le relative disposizioni della direttiva 70/220/CEE e le disposizioni intese a garantire la compatibilità dei pezzi di ricambio con i veicoli equipaggiati con sistemi OBD.

5.   Le misure di attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate entro il [30 giugno 2004].

Articolo 5

Sistemi di controllo delle emissioni che utilizzano reagenti consumabili

Nel definire le misure necessarie all'applicazione dell'ar ticolo 4, come indicato all'ar ticolo 7, paragrafo 1, la Commissione prevede, se del caso, misure tecniche volte a ridurre al minimo il rischio che i sistemi di controllo delle emissioni che utilizzano reagenti consumabili siano mantenuti in attività in modo inadeguato. Inoltre, se del caso, si prevedono misure volte a garantire che le emissioni di ammoniaca derivanti dall'uso di reagenti consumabili siano ridotte al minimo.

Articolo 6

Incentivi fiscali

1.   Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali soltanto per i veicoli conformi alla presente direttiva. Tali incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato nonché al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Gli incentivi riguardano tutti i veicoli nuovi messi in vendita sul mercato di uno Stato membro e che siano conformi in anticipo ai valori limite fissati nella riga B1 o B2 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.

Essi cessano al momento dell'applicazione cogente dei valori limite di emissione di cui alla riga B1, stabiliti all'articolo 2, paragrafo 6, o a decorrere dall'applicazione cogente dei valori limite di emissione di cui alla riga B2 stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 8.

3.   Gli incentivi riguardano tutti i veicoli nuovi messi in vendita sul mercato di uno Stato membro e che siano conformi ai valori limite facoltativi fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.

4.   Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, per ciascun tipo di veicolo gli incentivi non devono superare il costo supplementare delle soluzioni tecniche introdotte per garantire il rispetto dei valori limite fissati nelle righe B1 o B2 ovvero dei valori limite facoltativi fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I e della loro installazione sul veicolo.

5.   Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione dei progetti intesi ad istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al presente articolo in modo da poter presentare le proprie osservazioni.

Articolo 7

Misure d'applicazione e modificazioni

1.   Le misure necessarie per l'applicazione dell'ar ticolo 2, paragrafo 10, e degli articoli 3 e 4 della presente direttiva sono adottate dalla Commissione assistita dal comitato istituito dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della medesima.

2.   Le modificazioni della presente direttiva, necessarie per adeguarla al progresso scientifico e tecnico, sono adottate dalla Commissione assistita dal comitato istituito dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della medesima.

Articolo 8

Revisione e relazioni

1.   La Commissione esamina l'esigenza di introdurre nuovi limiti d'emissione riguardanti gli inquinanti non ancora regolamentati da applicare ai veicoli pesanti e ai motori per veicoli pesanti. Tale esame si basa sull'introduzione più diffusa sul mercato di nuovi carburanti alternativi e sull'introduzione di nuovi sistemi di controllo delle emissioni di scarico compatibili con gli additivi per ottemperare alle norme future disposte dalla presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte legislative concernenti un'ulter iore limitazione delle emissioni di NOx e di particolato per i veicoli pesanti.

Se del caso, essa esamina la necessità di stabilire un valore limite supplementare per il numero e la dimensione delle particelle, che inserisce eventualmente nelle proposte.

3.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'andamento dei negoziati relativi ad un ciclo di servizio armonizzato su scala mondiale (WHDC).

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui requisiti di funzionamento di un sistema di misurazione di bordo (OBM). Sulla base di tale relazione la Commissione presenta, se del caso, una proposta di misure che includano specifiche tecniche e relativi allegati al fine di prevedere l'omologazione di sistemi OBM che garantiscano almeno livelli di controllo equivalenti a quelli dei sistemi OBD e che siano con essi compatibili .

Articolo 9

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro ... (13) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Qualora l'adozione delle misure di attuazione di cui all'articolo 7 sia differita oltre ... (14) , gli Stati membri adempiono a tale obbligo entro la data di attuazione prevista dalla direttiva che contiene dette musure di attuazione . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra dette disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ...* oppure, qualora l'adozione delle misure d'attuazione di cui all'articolo 7 sia differita oltre ... (14), dalla data di attuazione prevista dalla direttiva che contiene tali misure d'attuazione ..

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Essi recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri decidono le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10 Abrogazione

Le direttive elencate nell'allegato IX, parte A sono abrogate con effetto a decorrere dal ... (15), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato IX, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tabella di concordanza contenuta nell'allegato X.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  GU C ...

(3)  GU C ...

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 9.3.2004.

(5)  GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(6)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).

(7)  GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1.

(8)  GU L 44 del 16. 2.2000, pag. 1.

(9)  GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10.

(10)  COM(96) 248 definitivo.

(11)  GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/76/CE della Commissione (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 29 ).

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13)  12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(14)  3 mesi dalla data di adozione della presente direttiva.

(15)  Giorno successivo alla data di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

ALLEGATO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE, SPECIFICHE E PROVE E CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva riguarda gli inquinanti gassosi e il particolato emessi da tutti i veicoli azionati da motori ad accensione spontanea e gli inquinanti gassosi emessi da tutti i veicoli azionati da motori ad accensione comandata alimentati a gas naturale o GPL, e i motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata specificati nell'articolo 1, esclusi i veicoli di categoria N1, N2 e M2 omologati in base alla direttiva 70/220/CEE.

2.   DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini della presente direttiva si intende per:

2.1.   «ciclo di prova» una sequenza di punti di prova aventi ciascuno una velocità e una coppia definite che il motore deve percorrere in condizioni operative stazionarie (prova ESC) o transienti (prove ETC, ELR);

2.2.   «omologazione di un motore (di una famiglia di motori)» l'omologazione di un tipo di motore (famiglia di motori) relativamente al livello di emissione di inquinanti gassosi e di particolato;

2.3.   «motore diesel» un motore che funziona secondo il principio di accensione spontanea;

«motore a gas» un motore alimentato con gas naturale (GN) o gas di petrolio liquefatto (GPL);

2.4.   «tipo di motore »una categoria di motori che non differiscono per quanto riguarda gli aspetti essenziali delle caratteristiche del motore definiti nell'allegato II della presente direttiva;

2.5.   «famiglia di motori »Un raggruppamento di motori eseguito dal costruttore che, in base alle loro caratteristiche di progetto definite nell'allegato II, appendice 2 della presente direttiva, hanno caratteristiche di emissione allo scarico simili; tutti i membri della famiglia devono essere conformi ai valori limite di emissione applicabili;

2.6.   «motore capostipite» Un motore scelto all'interno della famiglia di motori in modo che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tali famiglie di motori;

2.7.   «inquinanti gassosi» monossido di carbonio, idrocarburi [supponendo un rapporto CH1,85 per il carburante diesel, CH2,525 per il GPL e CH2,93 per il GN (NMHC), e una molecola CH300,5 per i motori ad accensione spontanea a etanolo], metano (supponendo un rapporto CH4 per il GN) e ossidi di azoto, questi ultimi espressi in biossido di azoto (NO2) equivalente;

«particolato» qualsiasi materiale raccolto su un materiale filtrante specificato dopo diluizione dello scarico con aria filtrata e pulita in modo che la temperatura non superi i 325 K (52 °C);

2.8.   «fumo» particelle sospese nella corrente di scarico di un motore diesel che assorbono, riflettono o rifrangono la luce;

2.9.   «potenza netta» la potenza in kW CE ottenuta sul banco di prova all'estremità dell'albero a gomiti, o suo equivalente, misurata secondo il metodo CE di misurazione della potenza definito nella direttiva 80/1269/CEE del Consiglio  (1) modificata da ultimo dalla direttiva 1999/99/CE della Commissione (2) ;

2.10.   «potenza massima (Pmax) dichiarata» la potenza massima in kW CE (potenza netta) dichiarata dal costruttore nella domanda di omologazione;

2.11.   «carico percentuale» la frazione della coppia massima disponibile ad una data velocità del motore;

2.12.   «prova ESC» un ciclo di prova costituito da 13 modi a regime dinamico stazionario da applicarsi secondo il punto 6.2 del presente allegato;

2.13.   «prova ELR» un ciclo di prova costituito da una sequenza di aumenti di carico a gradino a velocità costanti del motore da applicarsi secondo il punto 6.2 del presente allegato;

2.14.   «prova ETC» un ciclo di prova costituito da 1 800 modi in regime transitorio, normalizzati secondo per secondo da applicarsi secondo il punto 6.2 del presente allegato;

2.15.   «intervallo dei regimi di funzionamento del motore» l'intervallo di velocità del motore più frequentemente utilizzato durante il funzionamento del motore nell'impiego reale, che è compreso tra il basso e l'alto regime, come definito nell'allegato III della presente direttiva;

2.16.   «basso regime (nloo)» la più bassa velocità del motore alla quale si ottiene il 50% della potenza massima dichiarata;

2.17.   «alto regime (nhi)» la più alta velocità del motore alla quale si ottiene il 70% della potenza massima dichiarata;

2.18.   «regime A, B e C del motore» le velocità di prova all'interno dell'intervallo di regimi di funzionamento del motore da usarsi per la prova ESC e per la prova ELR, come definito nell'allegato III, appendice 1 della presente direttiva;

2.19.   «area di controllo» l'area compresa tra i regimi A e C del motore e tra il 25 e il 100% di carico;

2.20.   «regime di riferimento (nref)» la velocità del motore da impiegare come valore 100% per denormalizzare i valori della velocità istantanea prescritti in termini percentuali della prova ETC, come definito nell'allegato III, appendice 2 della presente direttiva;

2.21.   «opacimetro» uno strumento progettato per misurare l'opacità di particelle di fumo mediante il principio di estinzione della luce;

2.22.   «gruppo di gas GN» uno dei gruppi H o L definiti nella norma europea EN 437 del novembre 1993;

2.23.   «autoadattabilità» qualsiasi dispositivo del motore che permette di mantenere costante il rapporto aria/carburante;

2.24.   «ritaratura» una regolazione fine di un motore a GN allo scopo di fornire le stesse prestazioni (potenza, consumo di carburante) con gas naturale di un gruppo differente;

2.25.   «indice di Wobbe (inferiore Wl; o superiore Wu)» il rapporto tra il corrispondente potere calorifico di un gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento:

Formula

2.26.   «fattore di spostamento λ (Sλ)» un'espressione che descrive la flessibilita richiesta ad un sistema di gestione del motore relativamente ad un cambiamento del rapporto di eccesso d'aria λ se il motore e alimentato con una composizione di gas diversa dal metano puro (per il calcolo di Sλ vedi allegato VII).

2.27.   «impianto di manipolazione (defeat device)» un dispositivo che misura, rileva o reagisce a variabili di funzionamento (per es. la velocità del veicolo, il regime del motore, la marcia innestata, la temperatura, la pressione di aspirazione od ogni altro parametro) al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di qualsiasi componente o funzione del sistema di controllo delle emissioni, in modo da diminuire l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni che si verificano durante la normale utilizzazione del veicolo, a meno che l'utilizzazione di tale dispositivo sia parte integrante delle procedure di prova applicate per la certificazione delle emissioni;

Detto elemento non è considerato un impianto di manipolazione se:

la necessità di un simile impianto è giustificata ai fini della protezione temporanea del motore da condizioni di funzionamento discontinue che possono causare danni o guasti e non è applicabile alcun altro dispositivo avente lo stesso scopo che non diminuisca l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni.

l'impianto funziona esclusivamente ove necessario per l'avviamento e/o il preriscaldamento del motore e non è applicabile alcun altro dispositivo avente lo stesso scopo che non diminuisca l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni.

Figura 1

Definizioni specifiche dei parametri di prova

Image

2.28.   «dispositivo ausiliario di controllo» un sistema, una funzione o una strategia di controllo installato in un motore o in un veicolo, che è utilizzato per proteggere il motore e/o i suoi accessori da condizioni di funzionamento che potrebbero danneggiarlo o per facilitare l'avviamento del motore. Un dispositivo ausiliario di controllo può anche essere una strategia o un dispositivo di cui sia stato dimostrato che non costituisce un impianto di manipolazione;

2.29.   «strategia contraddittoria di controllo delle emissioni» qualsiasi strategia o mezzo che, quando il veicolo è in funzione in condizioni d'utilizzazione normali, riduce l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni a un livello inferiore a quello prevedibile secondo le procedure applicabili di prova delle emissioni.

2.30.   Simboli e abbreviazioni

2.30.1.   Simboli dei parametri di prova

Simbolo

Unità

Definizione

AP

m2

Area della sezione trasversale della sonda di campionamento isocinetico

AT

m2

Area della sezione trasversale del tubo di scappamento

CEE

Efficienza etano

CEM

Efficienza metano

C1

Idrocarburo carbonio 1 equivalente

conc

ppm/vol.%

Pedice indicante la concentrazione

D0

m3/s

Intercetta della funzione di taratura della PDP

DF

Fattore di diluizione

D

Costante della funzione di Bessel

E

Costante della funzione di Bessel

EZ

g/kWh

Emissione di NOx interpolata del punto di controllo

fa

Fattore atmosferico del laboratorio

fc

s-1

Frequenza di intercettazione del filtro di Bessel

FFH

Fattore specifico per il carburante per il calcolo della concentrazione su umido della concentrazione su secco

FS

Fattore stechiometrico

GAIRW

kg/h

Portata massica di aria di ammissione su umido

GAIRD

kg/h

Portata massica di aria di ammissione su secco

GDILW

kg/h

Portata massica di aria di diluizione su umido

GEDFW

kg/h

Portata massica di gas di scarico diluito equivalente su umido

GEXHW

kg/h

Portata massica di gas di scarico su umido

GFUEL

kg/h

Portata massica di carburante

GTOTW

kg/h

Portata massica di gas di scarico diluito su umido

H

MJ/m3

Potere calorifico

HREF

g/kg

Valore di riferimento dell'umidità assoluta (10,71 g/kg)

Ha

g/kg

Umidità assoluta dell'aria di ammissione

Hd

g/kg

Umidità assoluta dell'aria di diluizione

HTCRAT

mol/mol

Rapporto idrogeno su carbonio

i

Pedice indicante una singola modalità

K

Costante di Bessel

k

m-1

Coefficiente di assorbimento della luce

KH,D

Fattore di correzione dell'umidità per NOx per motori diesel

KH,G

Fattore di correzione dell'umidità per NOx per motori a gas

KV

 

Funzione di taratura del CFV

KW,a

Fattore di correzione da secco a umido per l'aria di ammissione

KW,d

Fattore di correzione da secco a umido per l'aria di diluizione

KW,e

Fattore di correzione da secco a umido per il gas di scarico diluito

KW,r

Fattore di correzione da secco a umido per il gas di scarico non diluito

L

%

Coppia percentuale riferita alla coppia massima per il regime di prova del motore

La

m

Lunghezza efficace del cammino ottico

m

 

Coefficiente angolare della funzione di taratura della PDP

mass

g/h or g

Pedice indicante la portata massica o il flusso massico delle emissioni

MDIL

kg

Massa del campione di aria di diluizione passata attraverso i filtri di campionamento del particolato

Md

mg

Massa del campione di particolato raccolto dall'aria di diluizione

Mf

mg

Massa del campione di particolato raccolto

Mf,p

mg

Massa del campione di particolato raccolto sul filtro principale

Mf,b

mg

Massa del campione di particolato raccolto sul filtro di sicurezza

MSAM

 

Massa del campione di scarico diluito passato attraverso i filtri di campionamento del particolato

MSEC

kg

Massa dell'aria di diluizione secondaria

MTOTW

kg

Massa CVS totale su tutto il ciclo, su umido

MTOTW,i

kg

Massa CVS istantanea su umido

N

%

Opacità

NP

Giri totali di PDP su tutto il ciclo

NP,i

Giri totali di PDP nel corso di un intervallo di tempo

n

min-1

Velocità del motore

np

s-1

Velocità PDP

nhi

min-1

elocità alta del motore

nlo

min-1

Velocità bassa del motore

nref

min-1

Velocità di riferimento nel motore per la prova ETC

pa

kPa

Tensione di vapore di saturazione dell'aria di ammissione del motore

pA

kPa

Pressione assoluta

pB

kPa

Pressione atmosferica totale

pd

kPa

Tensione di vapore di saturazione dell'aria di diluizione

ps

kPa

Pressione atmosferica a secco

p1

kPa

Depressione all'aspirazione della pompa

P(a)

kW

Potenza assorbita dai dispositivi applicati per la prova

P(b)

kW

Potenza assorbita dai dispositivi rimossi per la prova

P(n)

kW

Potenza netta non corretta

P(m)

kW

Potenza misurata al banco prova

Ω

Costante di Bessel

Qs

m3/s

Portata volumica CVS

q

Rapporto di diluizione

r

Rapporto tra l'area della sezione trasversale della sonda isocinetica e quella del tubo di scarico

Ra

%

Umidità relativa dell'aria di ammissione

Rd

%

Umidità relativa dell'aria di diluizione

Rf

Fattore di risposta del FID

ρ

kg/m3

Densità

S

kW

Regolazione del banco dinamometrico

Si

m-1

Indice di fumo istantaneo

Sλ

 

Fattore di spostamento λ

T

K

Temperatura assoluta

Ta

K

Temperatura assoluta dell'aria di ammissione

t

s

Tempo di misurazione

te

s

Tempo di risposta elettrica

tf

s

Tempo di risposta del filtro per la funzione di Bessel

tp

s

Tempo di risposta fisica

Δt

s

Intervallo di tempo tra successivi dati di fumo (= 1/frequenza di campionamento)

Δti

s

Intervallo di tempo per il flusso istantaneo nel CFV

τ

%

Trasmittanza del fumo

V0

m3/rev

Portata volumica della PDP nelle condizioni effettive

W

Indice di Wobbe

Wact

kWh

Lavoro nel ciclo effettivo di ETC

Wref

kWh

Lavoro nel ciclo di riferimento di ETC

WF

Fattore di ponderazione

WFE

Fattore di ponderazione effettivo

X0

m3/rev

Funzione di taratura della portata volumica della PDP

Yi

m-1

Indice di fumo medio di Bessel misurato su 1 s.

2.30.2.   Simboli dei componenti chimici

CH4

Metano

C2H6

Etano

C2H5OH

Etanolo

C3H8

Propano

CO

Monossido di carbonio

DOP

Diottiftalato

CO2

Biossido di carbonio

HC

Idrocarburi

NMHC

Idrocarburi diversi dal metano

NOx

Ossidi d'azoto

NO

Ossido nitrico

NO2

Biossido d'azoto

PT

Particolato

2.30.3.   Abbreviazioni

CFV

Venturi a portata critica

CLD

Rivelatore a chemiluminescenza

ELR

Prova europea di risposta al carico

ESC

Ciclo europeo a stato stazionario

ETC

Ciclo transiente europeo

FID

Rivelatore a ionizzazione di fiamma

GC

Gascromatografo

HCLD

Rivelatore a chemiluminescenza riscaldato

HFID

Rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato

GPL

Gas di petrolio liquefatto

NDIR

Analizzatore a infrarossi non dispersivo

GN

Gas naturale

NMC

Cutter idrocarburi diversi dal metano

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

3.1.   Domanda di omologazione CE per un tipo di motore o una famiglia di motori come entità tecnica

3.1.1.   La domanda di omologazione di un tipo di motore o di una famiglia di motori relativamente al livello dell'emissione di inquinanti gassosi e di particolato per motori diesel e relativamente al livello di emissione di inquinanti gassosi per motori a gas deve essere presentata dal costruttore del motore o da un suo mandatario.

3.1.2.   La domanda deve essere accompagnata dai documenti, in triplice copia, indicati nel seguito e dai seguenti dettagli:

3.1.2.1.   Una descrizione del tipo di motore o della famiglia di motori, se applicabile, comprendente i dati di cui all'allegato II della presente direttiva conformi alle prescrizioni degli articoli 3 e 4 della direttiva 70/156/CEE.

3.1.3.   Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione definite nel punto 6 deve essere presentato un motore conforme alle caratteristiche del «tipo di motore» o del «motore capostipite» descritto nell'allegato II.

3.2.   Domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo relativamente al suo motore

3.2.1.   La domanda di omologazione di un veicolo per quanto concerne l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dal suo motore o famiglia di motori diesel e per quanto concerne il livello dell'emissione di inquinanti gassosi prodotti dal suo motore o famiglia di motori a gas deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo mandatario.

3.2.2.   La domanda deve essere accompagnata dai documenti, in triplice copia, indicati nel seguito e dai seguenti dettagli:

3.2.2.1.   Una descrizione del tipo di veicolo, delle parti del veicolo correlate al motore e del tipo di motore o della famiglia di motori, se applicabile, comprendente i dati di cui all'allegato II, insieme con la documentazione richiesta in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 70/156/CEE.

3.3.   Domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo con un motore omologato

3.3.1.   La domanda di omologazione di un veicolo per quanto concerne l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dal suo motore o famiglia di motori diesel omologato e per quanto concerne il livello dell'emissione di inquinanti gassosi prodotti dal suo motore o famiglia di motori a gas omologato deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo mandatario.

3.3.2.   La domanda deve essere accompagnata dai documenti, in triplice copia, indicati nel seguito e dai seguenti dettagli:

3.3.2.1.   Una descrizione del tipo di veicolo e delle parti del veicolo correlate al motore compresi i dati di cui all'allegato II, se applicabile, e una copia della scheda di omologazione CE (allegato VI) per il motore o la famiglia di motori, se applicabile, come entità tecnica installata nel tipo di veicolo, insieme con la documentazione richiesta in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 70/156/CEE.

4.   OMOLOGAZIONE CE

4.1.   Concessione dell'omologazione CE per carburante universale

Per la concessione dell'omologazione CE a combustibili universali devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

4.1.1.   Nel caso del carburante diesel, il motore capostipite è conforme ai requisiti della presente direttiva relativi al carburante di riferimento specificato nell'allegato IV.

4.1.2.   Nel caso del gas naturale si deve dimostrare che il motore capostipite è in grado di adattarsi a qualsiasi composizione di carburante che si possa trovare sul mercato. Come gas naturale vi sono in generale due tipi di carburante, carburante ad elevato potere calorifico (gas H) e carburante a basso potere calorifico (gas L), ma con una significativa dispersione in tutti e due gli intervalli; essi differiscono in modo significativo per quanto riguarda il contenuto energetico espresso dall'indice di Wobbe e per quanto riguarda il loro fattore di spostamento λ (Sλ). Le formule per il calcolo dell'indice di Wobbe e di Sλ sono fornite ai punti 2.25 e 2.26. I gas naturali con fattore di spostamento λ compreso tra 0,89 e 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) sono considerati come appartenenti al gruppo H, mentre i gas naturali con fattore di spostamento λ compreso tra 1,08 e 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) sono considerati come appartenenti al gruppo L. La composizione dei combustibili di riferimento riflette le variazioni di tali parametri.

Il motore capostipite deve rispettare i requisiti della presente direttiva con i combustibili di riferimento GR (carburante 1) e G25 (carburante 2), quali specificati nell'allegato IV, senza alcuna regolazione di adeguamento al carburante tra le due prove. Tuttavia, dopo il cambio del carburante è ammesso un periodo di adattamento su un ciclo ETC senza misure. Prima della prova, il motore capostipite verrà rodato con la procedura indicata al punto 3, appendice 2, dell'allegato III.

4.1.2.1.   A richiesta del costruttore, il motore può essere provato con un terzo carburante (carburante 3) se il fattore di spostamento (Sλ) e compreso tra 0,89 (ossia il gruppo inferiore del GR) e 1,19 (ossia il gruppo superiore del G25), per esempio quando il carburante 3 sia un carburante disponibile sul mercato. I risultati di questa prova possono essere utilizzati come base per la valutazione della conformità della produzione.

4.1.3.   Nel caso di un motore alimentato a gas naturale autoadattabile al gruppo dei gas H da una parte e al gruppo dei gas L dall'altra, e che commuta tra il gruppo H e il gruppo L mediante un commutatore, il motore capostipite deve essere provato con il carburante di riferimento pertinente specificato nell'allegato IV per ciascun gruppo, in ciascuna posizione del commutatore. I combustibili sono GR (carburante 1) e G23 (carburante 3) per il gruppo di gas H e G25 (carburante 2) e G23 (carburante 3) per il gruppo di gas L. Il motore capostipite deve essere conforme ai requisiti della presente direttiva in entrambe le posizioni del commutatore senza alcuna regolazione di adeguamento al carburante tre le due prove in ciascuna posizione del commutatore. Tuttavia, dopo il cambio del carburante è ammesso un periodo di adattamento su un ciclo ETC senza misure. Prima della prova, il motore capostipite verrà rodato con la procedura indicata al punto 3, appendice 2, dell'allegato III.

4.1.3.1.   A richiesta del costruttore, il motore può essere provato con un terzo carburante invece del G23 (carburante 3) se il fattore di spostamento λ (Sλ) e compreso tra 0,89 (ovvero il gruppo inferiore del GR) e 1,19 (ovvero il gruppo superiore del G25), per esempio quando il carburante 3 sia un carburante disponibile sul mercato. I risultati di questa prova possono essere utilizzati come base per la valutazione della conformità della produzione.

4.1.4.   Nel caso dei motori a gas naturale, il rapporto dei risultati delle emissioni «r» viene determinato come segue per ciascun inquinante:

Formula

o

Formula

e

Formula

4.1.5.   Nel caso del GPL, si deve dimostrare che il motore capostipite è in grado di adattarsi a qualsiasi composizione di carburante che si possa trovare sul mercato. Nel GPL vi sono variazioni della composizione C3/C4. I combustibili di riferimento riflettono queste variazioni. Il motore capostipite deve essere conforme ai requisiti di emissione con i combustibili di riferimento A e B specificati nell'allegato IV senza alcuna regolazione di adeguamento al carburante tra le due prove. Tuttavia, dopo il cambio del carburante è ammesso un periodo di adattamento su un ciclo ETC senza misure. Prima della prova, il motore capostipite verrà rodato con la procedura indicata al punto 3, appendice 2, dell'allegato III.

4.1.5.1.   Il rapporto dei risultati delle emissioni «r» viene determinato come segue per ciascun inquinante:

Formula

4.2.   Concessione dell'omologazione CE per un gruppo di combustibili limitato

Per la concessione dell'omologazione CE per un gruppo di combustibili limitato devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

4.2.1.   Omologazione per quanto riguarda le emissioni allo scarico di un motore funzionante con gas naturale e predisposto per funzionare o con i gas del gruppo H o con i gas del gruppo L.

Il motore capostipite viene provato con il carburante di riferimento pertinente come specificato nell'allegato IV per il gruppo corrispondente. I combustibili sono GR (carburante 1) e G23 (carburante 3) per i gas del gruppo H e G25 (carburante 2) e G23 (carburante 3) per i gas del gruppo L. Il motore capostipite deve essere conforme ai requisiti della presente direttiva senza alcuna regolazione di adeguamento al carburante tra le due prove. Tuttavia, dopo il cambio del carburante è ammesso un periodo di adattamento su un ciclo ETC senza misure. Prima della prova, il motore capostipite verrà rodato con la procedura indicata al punto 3, appendice 2, dell'allegato III.

4.2.1.1.   A richiesta del costruttore, il motore può essere provato con un terzo carburante invece del G23 (carburante 3) se il fattore di spostamento λ (Sλ) è compreso tra 0,89 (ovvero il gruppo inferiore del GR) e 1,19 (ovvero il gruppo superiore del G25), per esempio quando il carburante 3 sia un carburante disponibile sul mercato. I risultati di questa prova possono essere utilizzati come base per la valutazione della conformità della produzione.

4.2.1.2.   Il rapporto dei risultati delle emissioni «r» viene determinato come segue per ciascun inquinante:

Formula

o

Formula

e

Formula

4.2.1.3.   Alla consegna al cliente, il motore deve recare una targhetta (vedi punto 5.1.5) indicante per quale gruppo di gas il motore è omologato.

4.2.2.   Omologazione per quanto riguarda le emissioni allo scarico di un motore funzionante a gas naturale o GPL e predisposto per funzionare con una composizione specifica di carburante.

4.2.2.1.   Il motore capostipite deve essere conforme ai requisiti di emissione con i combustibili di riferimento GR e G25 nel caso del gas naturale, o con i combustibili di riferimento A e B nel caso del GPL, come specificato nell'allegato IV. Tra una prova e l'altra è ammessa la registrazione del sistema di alimentazione. Questa registrazione consiste in una ritaratura della base di dati del sistema di alimentazione, senza alcuna modifica nella strategia di controllo o nella struttura fondamentale della base di dati. Se necessario, è permessa la sostituzione di parti direttamente correlate con la portata di carburante (come gli ugelli dell'iniettore).

4.2.2.2.   Se il costruttore lo desidera, il motore può essere provato con i combustibili di riferimento GR e G23 o con i combustibili di riferimento G25 e G23, nel qual caso l'omologazione è valida solo per i gas del gruppo H o del gruppo L, rispettivamente.

4.2.2.3.   Alla consegna al cliente, il motore deve recare una targhetta (vedi punto 5.1.5) indicante la composizione del carburante per la quale il motore è stato tarato.

4.3.   Omologazione di un membro di una famiglia di motori per quanto riguarda le emissioni allo scarico

4.3.1.   Con l'eccezione del caso citato al punto 4.3.2, l'omologazione di un motore capostipite viene estesa a tutti i membri della famiglia, senza prove ulteriori, per qualsiasi composizione di carburante che rientri nel gruppo per il quale il motore capostipite è stato omologato (nel caso dei motori descritti al punto 4.2.2) o lo stesso gruppo di combustibili (nel caso dei motori descritti ai punti 4.1 o 4.2) per cui è stato omologato il motore capostipite.

4.3.2.   Secondo motore di prova

Nel caso di una domanda di omologazione di un motore, o di un veicolo per quanto concerne il suo motore, dove tale motore fa parte di una famiglia di motori, se il servizio tecnico determina che, per quanto concerne il motore capostipite scelto, la domanda presentata non rappresenta totalmente la famiglia di motori definita nell'allegato I, appendice 1, il servizio tecnico stesso può selezionare e provare un motore di riferimento alternativo e, se necessario, uno addizionale.

4.4.   Certificato di omologazione

Per l'omologazione di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, viene emesso un certificato conforme al modello che figura nell'allegato VI.

5.   MARCATURE DEL MOTORE

5.1.   Il motore omologato come entità tecnica deve recare:

5.1.1.   il marchio o la denominazione commerciale del costruttore del motore;

5.1.2.   la descrizione commerciale del costruttore;

5.1.3.   il numero di omologazione CE preceduto dalle lettere indicanti il paese che concede l'omologazione CE (3);

5.1.4.   Nel caso di un motore a GN, una delle seguenti marcature, disposta dopo il numero di omologazione CE:

H nel caso che il motore sia omologato e tarato per gas del gruppo H;

L nel caso che il motore sia omologato e tarato per gas del gruppo L;

HL nel caso che il motore sia omologato e tarato sia per il gruppo H che per il gruppo L di gas;

Ht nel caso che il motore sia omologato e tarato per una specifica composizione di gas del gruppo H e possa venire trasformato per un altro specifico gas del gruppo H mediante registrazione dell'alimentazione del motore;

Lt nel caso che il motore sia omologato e tarato per una specifica composizione di gas del gruppo L e possa venire trasformato per un altro specifico gas del gruppo L mediante registrazione dell'alimentazione del motore;

HLt nel caso che il motore sia omologato e tarato per una specifica composizione di gas nell'intervallo H o nell'intervallo L e possa venire trasformato per un altro specifico gas del gruppo H o del gruppo L mediante registrazione dell'alimentazione del motore.

5.1.5.   Targhette

Nel caso di motori alimentati a GN o GPL con omologazione limitata ad un gruppo di combustibili, si possono applicare le seguenti targhette:

5.1.5.1.   Contenuto

Le targhette devono fornire le seguenti informazioni:

Nel caso del punto 4.2.1.3, la targhetta deve riportare la dicitura «USARE SOLO GAS NATURALE GRUPPO H». Se del caso, sostituire «H» con «L».

Nel caso del punto 4.2.2.3, la targhetta deve riportare la dicitura «USARE SOLO GAS NATURALE DI COMPOSIZIONE . . .» o «USARE SOLO GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO DI COMPOSIZIONE . . .» secondo il caso. La targhetta deve riportare tutte le informazioni indicate nelle appropriate tabelle dell'allegato IV, con i singoli costituenti e i limiti specificati dal costruttore del motore.

Le lettere e le cifre devono avere un'altezza di almeno 4 mm.

Nota:

Se per mancanza di spazio non è possibile applicare tale targhetta, si può utilizzare un codice semplificato. In tal caso note esplicative contenenti tutte le suddette informazioni devono essere facilmente accessibili per la persona che riempie il serbatoio o esegue la manutenzione o riparazione del motore e dei suoi accessori, nonché per le autorità interessate. L'ubicazione e il contenuto di dette note esplicative saranno stabiliti di concerto dal costruttore e dall'autorità che rilascia l'omologazione.

5.1.5.2.   Proprietà

Le targhette devono essere in grado di durare per tutta la vita utile del motore e devono essere chiaramente leggibili, e indelebili. In aggiunta le targhette devono essere apposte in modo tale che il loro fissaggio abbia una durata pari alla vita utile del motore e che non possano venire rimosse senza distruggerle o cancellarle.

5.1.5.3.   Posizionamento

Le targhette devono esser fissate ad una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che in linea di massima non deve essere sostituita per tutta la vita del motore. In aggiunta queste targhette devono essere posizionate in modo da essere facilmente visibili per una persona di altezza media dopo che il motore è stato completato con tutti i dispositivi occorrenti per il suo funzionamento.

5.2.   In caso di domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo relativamente al suo motore, la marcatura specificata al punto 5.1.5 va apposta anche in prossimità del bocchettone del carburante.

5.3.   In caso di domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo con un motore omologato, la marcatura specificata al punto 5.1.5 va apposta anche in prossimità del bocchettone del carburante.

6.   SPECIFICHE E PROVE

6.1.   Introduzione

6.1.1.   Dispositivo di controllo delle emissioni

6.1.1.1.   I componenti che possono influire sull'emissione di inquinanti gassosi e di particolato da motori diesel e sull'emissione di inquinanti gassosi da motori a gas devono essere progettati, costruiti, montati e installati in modo che, in condizioni d'uso normali, il motore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

6.1.2.   Funzioni del dispositivo di controllo delle emissioni

6.1.2.1.   L'utilizzo di un impianto di manipolazione e/o di una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni è vietato.

6.1.2.2.   Un dispositivo di controllo ausiliario può essere installato su un motore o un veicolo purché esso

funzioni soltanto al di fuori delle condizioni di cui al punto 6.1.2.4, o

sia attivato soltanto temporaneamente nelle condizioni di cui al punto 6.1.2.4. per scopi quali la protezione contro i danni del motore, la protezione del dispositivo di trattamento dell'aria (4), la gestione dei fumi (4), l'avviamento a freddo o il riscaldamento, o

sia attivato soltanto da segnali a bordo per scopi quali la sicurezza di funzionamento e strategie «limp-home».

6.1.2.3.   L'uso di un dispositivo, una funzione, un sistema o un mezzo di controllo del motore operante nelle condizioni specificate al punto 6.1.2.4 e che abbia per effetto l'uso di una strategia di controllo del motore diversa o modificata rispetto a quella abitualmente impiegata durante i cicli applicabili di prova delle emissioni è consentito se, conformemente ai requisiti di cui ai punti 6.1.3 e/o 6.1.4, è pienamente dimostrato che non ne consegue una riduzione dell'efficacia del sistema di controllo delle emissioni. In ogni altro caso, tali dispositivi sono considerati impianti di manipolazione.

6.1.2.4.   6.1.2.4. Le condizioni d'uso di cui al punto 6.1.2.2, in regime stazionario e in regime transitorio (4) sind:

altitudine non superiore a 1 000 metri (o equivalente pressione atmosferica di 90 kPa),

temperatura ambiente compresa entro 283 e 303 K (10-30 °C),

temperatura del liquido di raffreddamento del motore compresa tra 343 e 368 K (70-95 °C).

6.1.3.   Requisiti speciali per i sistemi elettronici di controllo delle emissioni

6.1.3.1.   Documentazione richiesta

Il costruttore fornisce una documentazione che illustra le caratteristiche principali del sistema e i mezzi con i quali esso controlla, direttamente o indirettamente, le sue variabili d'uscita.

La documentazione consta di due parti:

a)

la documentazione ufficiale, fornita al servizio tecnico al momento della presentazione della domanda di omologazione, comprende una descrizione completa del sistema. Tale documentazione può essere sommaria, purché dimostri che sono stati identificati tutti gli «output» permessi da una matrice ottenuta dalla gamma di controllo dei singoli «input» unitari. Tali informazioni sono accluse alla documentazione richiesta nell'allegato I, punto 3;

b)

materiale supplementare indicante i parametri che sono modificati da ogni dispositivo ausiliario di controllo e le condizioni limite in cui funziona il dispositivo. Il materiale supplementare comprende una descrizione della logica del sistema di controllo del carburante, delle strategie di regolazione dei tempi e dei punti di commutazione in tutti i modi di funzionamento.

Il materiale supplementare contiene inoltre una giustificazione dell'uso di ogni dispositivo di controllo ausiliario e dati su prove che dimostrino l'effetto sulle emissioni di gas di scarico di ogni dispositivo di controllo ausiliario installato sul motore o sul veicolo.

Questo materiale supplementare è strettamente riservato e resta in possesso del costruttore, ma può essere oggetto di verifica al momento dell'omologazione o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità dell'omologazione.

6.1.4.   Nel verificare se una strategia o un dispositivo sia da considerarsi un impianto di manipolazione o una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni, secondo le definizioni date ai punti 2.28 e 2.30, l'autorità di omologazione e/o il servizio tecnico può richiedere una prova aggiuntiva per l'individuazione di NOx mediante la prova ETC, che può essere eseguita congiuntamente alla prova di omologazione o alle procedure di controllo della conformità della produzione.

6.1.4.1.   In alternativa a quanto disposto nell'appendice 4 dell'allegato III della direttiva 88/77/CEE, per la prova di individuazione ETC delle emissioni di NOx può essere utilizzato un campione di gas di scarico greggio, seguendo le prescrizioni tecniche ISO DIS 16183 del 15 ottobre 2000.

6.1.4.2.   Nel verificare se una strategia o un dispositivo sia da considerarsi un impianto di manipolazione o una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni, secondo le definizioni date ai punti 2.28 e 2.30, è ammesso un margine addizionale del 10% per il valore limite di NOx appropriato.

6.1.5.   Disposizioni transitorie per l'estensione dell'omologazione

6.1.5.1.   Questo punto si applica soltanto ai motori ad accensione spontanea nuovi e ai veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea che sono stati omologati in base ai requisiti di cui alla riga A delle tabelle figuranti al punto 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE.

6.1.5.2.   In alternativa a quanto disposto ai punti 6.1.3 e 6.1.4, il costruttore può presentare al servizio tecnico i risultati di una prova di individuazione di NOx mediante la prova ETC sul motore conforme alle caratteristiche del motore capostipite descritte nell'allegato II e tenendo conto delle disposizioni di cui ai punti 6.1.4.1 e 6.1.4.2. Il costruttore deve inoltre dichiarare per iscritto che il motore non utilizza un impianto di manipolazione o una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni, come definiti al punto 2 del presente allegato.

6.1.5.3.   Il costruttore deve dichiarare per iscritto che i risultati della prova di individuazione dei NOx e la dichiarazione per il motore capostipite di cui al punto 6.1.4 si applicano anche a tutti i tipi di motore della famiglia di motori descritta nell'allegato II.

6.2.   Specifiche relative all'emissione di inquinanti gassosi e particolato e di fumo

Per l'omologazione in base alla riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 le emissioni devono essere determinate mediante le prove ESC e ELR sui motori diesel convenzionali, inclusi quelli provvisti di apparecchiatura elettronica di iniezione del carburante, riciclo del gas di scarico (EGR), e/o catalizzatori di ossidazione. I motori diesel provvisti di sistemi avanzati di post-trattamento dello scarico, come catalizzatori di deNOx e/o trappole del particolato, devono inoltre venire sottoposti alla prova ETC.

Per le prove di omologazione in base alle righe B1 o B2 o alla riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 le emissioni devono essere determinate mediante le prove ESC, ELR ed ETC.

Per i motori a gas le emissioni gassose devono essere determinate con la prova ETC.

I procedimenti di prova ESC ed ELR sono descritti nell'allegato III, appendice 1; il procedimento di prova ETC nell'allegato III, appendici 2 e 3.

Le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato, se del caso, e di fumo, se del caso, prodotte dal motore sottoposto a prova vengono misurate mediante i metodi descritti nell'allegato III, appendice 4. L'allegato V descrive i sistemi analitici raccomandati per gli inquinanti gassosi, i sistemi raccomandati di campionamento del particolato e il sistema raccomandato di misurazione del fumo.

Il servizio tecnico può approvare altri sistemi o altri analizzatori se questi risultano fornire risultati equivalenti nel rispettivo ciclo di prova. La determinazione dell'equivalenza dei sistemi sarà basata su uno studio di correlazione su 7 coppie di campioni (o più) tra il sistema in considerazione e uno dei sistemi di riferimento della presente direttiva. Per le emissioni di particolato, è riconosciuto come sistema di riferimento solo il sistema di diluizione a flusso pieno. «Risultati» è riferito al valore di emissione per lo specifico ciclo. Le prove di verifica della correlazione devono essere eseguite presso lo stesso laboratorio, con la stessa cella di prova e sullo stesso motore, e di preferenza in parallelo. Il criterio di equivalenza è definito come concordanza entro il ± 5% delle medie sulle coppie di campioni. Per l'introduzione di un nuovo sistema nella direttiva, la determinazione di equivalenza deve essere basata sul calcolo di ripetibilità e riproducibilità descritto nella norma ISO 5725.

6.2.1.   Valori limite

Le masse specifiche del monossido di carbonio, degli idrocarburi totali, degli ossidi di azoto e del particolato, determinate secondo la prova ESC e del fumo, determinato secondo la prova ELR, non devono superare i valori indicati nella tabella 1.

Tabella 1

Valori limite — prove ESC e ELR

Riga

Massa di monossido di carbonio (CO) g/kWh

Massa di idrocarburi (HC) g/kWh

Massa di ossidi d'azoto (NOx) g/kWh

Massa di particolato (PT) g/kWh

Fumo m-1

A (2000)

2,1

0,66

5,0

0,10

0,13 (5)

0,8

B 1 (2005)

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

B 2 (2008)

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5

C (EEV)

1,5

0,25

2,0

0,02

0,15

Per i motori diesel sottoposti aggiuntivamente alla prova ETC, e specificamente per i motori a gas, le masse specifiche del monossido di carbonio, degli idrocarburi diversi dal metano, del metano (se del caso), degli ossidi d'azoto e del particolato (se del caso) non devono superare i valori indicati nella tabella 2.

Tabella 2

Valori limite — prove ETC

Riga

Massa di monossido di carbonio (CO) g/kWh

Massa di idrocarburi diversi dal metano (NMHC) g/kWh

Massa di metano (CH4) (6) g/kWh

Massa di ossidi d'azoto (NOx) g/kWh

Massa di particolato (PT) (7) g/kWh

A (2000)

5,45

0,78

1,6

5,0

0,16

0,21 (8)

B 1 (2005)

4,0

0,55

1,1

3,5

0,03

B 2 (2008)

4,0

0,55

1,1

2,0

0,03

C (EEV)

3,0

0,40

0,65

2,0

0,02

6.2.2.   Misura degli idrocarburi per i motori diesel e a gas

6.2.2.1.   Il costruttore può scegliere di misurare la massa degli idrocarburi totali (THC) nella prova ETC invece di misurare la massa degli idrocarburi totali diversi dal metano. In tal caso, il limite per la massa degli idrocarburi totali è uguale a quello mostrato nella tabella 2 per la massa degli idrocarburi diversi dal metano.

6.2.3.   Prescrizioni specifiche per i motori diesel

6.2.3.1.   La massa specifica degli ossidi d'azoto misurata nei punti di controllo casuali entro l'area di controllo della prova ESC non deve superare di oltre il 10 per cento i valori interpolati dalle modalità di prova adiacenti. (Rif. allegato III, appendice 1, punti 4.6.2 e 4.6.3).

6.2.3.2.   L'indice di fumo al regime di prova casuale dell'ELR non deve superare il più alto degli indici di fumo dei due regimi di prova adiacenti di oltre il 20%, o il valore limite di oltre il 5%; si considera il valore più alto.

7.   INSTALLAZIONE SUL VEICOLO

7.1.   Il motore deve essere installato sul veicolo in modo da rispettare le seguenti caratteristiche concernenti l'omologazione del motore:

7.1.1.   la depressione di aspirazione non deve superare quella specificata nell'allegato VI per il motore omologato;

7.1.2.   la contropressione allo scarico non deve superare quella specificata nell'allegato VI per il motore omologato;

7.1.3.   il volume del sistema di scarico non deve differire di oltre il 40% da quello specificato nell'allegato VI per il motore omologato;

8.   FAMIGLIA DI MOTORI

8.1.   Parametri che definiscono la famiglia di motori

La famiglia di motori, determinata dal costruttore del motore, può essere definita in base a caratteristiche fondamentali che devono essere comuni a tutti i motori della famiglia. In alcuni casi si possono avere interazioni fra i parametri. Tenere conto anche di questi effetti per garantire che all'interno di una famiglia di motori siano inclusi solo motori con caratteristiche di emissione allo scarico simili.

Perché motori differenti siano considerati appartenenti alla stessa famiglia di motori, essi devono avere in comune i parametri fondamentali del seguente elenco:

8.1.1.   Ciclo di combustione:

2 tempi

4 tempi

8.1.2.   Fluido di raffreddamento:

aria

acqua

olio

8.1.3.   Per motori a gas e per motori con post-trattamento:

numero di cilindri

(altri motori diesel con un numero di cilindri minore rispetto al motore capostipite possono essere considerati come appartenenti alla stessa famiglia di motori se il sistema di alimentazione dosa il carburante per ogni singolo cilindro).

8.1.4.   Cilindrata unitaria:

i motori devono rientrare in una fascia totale di variazione del 15%

8.1.5.   Metodo di aspirazione dell'aria:

aspirazione naturale

con sovralimentazione

con sovralimentazione e dispositivo di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione

8.1.6.   Tipo/disegno della camera di combustione:

pre-camera

camera di turbolenza

camera aperta

8.1.7.   Valvole e luci — configurazione, dimensione e numero:

testata cilindri

parete cilindri

basamento motore

8.1.8.   Sistema di iniezione del carburante (motori diesel):

iniettore a pompa

pompa in linea

pompa distributore

elemento singolo

iniettore unitario

8.1.9.   Sistema di alimentazione (motori a gas):

unità di miscelazione

induzione/iniezione di gas (punto singolo, punti multipli)

iniezione di liquido (punto singolo, punti multipli)

8.1.10.   Sistema di accensione (motori a gas)

8.1.11.   Varie:

riciclo dei gas di scarico

iniezione/emulsione di acqua

iniezione d'aria secondaria

sistema di raffreddamento della sovralimentazione

8.1.12.   Post-trattamento dello scarico:

catalizzatore a 3 vie

catalizzatore di ossidazione

catalizzatore di riduzione

reattore termico

trappola del particolato

8.2.   Scelta del motore capostipite

8.2.1.   Motori diesel

Il motore capostipite della famiglia deve essere selezionato in base al criterio principale della quantità massima di carburante erogata per ogni corsa al regime dichiarato di coppia massima. Nel caso in cui due o più motori condividano questo criterio principale, il motore capostipite sarà scelto in base al criterio secondario della quantità massima di carburante erogata per ogni corsa al regime nominale. In certi casi, l'autorità omologante può ritenere che il caso peggiore per quanto riguarda il livello delle emissioni di una famiglia venga caratterizzato meglio provando un secondo motore. Pertanto l'autorità omologante può selezionare un secondo motore da sottoporre a prova, sulla base di caratteristiche che indicano che esso può presentare i livelli massimi di emissioni all'interno di quella famiglia di motori.

Se la famiglia comprende motori che presentano altre caratteristiche variabili che probabilmente incidono sulle emissioni allo scarico, anche queste caratteristiche devono essere identificate e considerate nella scelta del motore capostipite.

8.2.2.   Motori a gas

Il motore capostipite della famiglia deve essere scelto in base al criterio principale della massima cilindrata. Nel caso in cui due o più motori condividano questo criterio principale, il motore capostipite viene scelto utilizzando i criteri secondari nel seguente ordine:

quantità massima di carburante erogata per ogni corsa al regime di potenza nominale dichiarato;

fasatura di accensione più avanzata;

minimo tasso di EGR;

mancanza di pompa dell'aria o pompa con il minimo flusso effettivo d'aria.

In certi casi, l'autorità omologante può ritenere che il caso peggiore per quanto riguarda il livello delle emissioni di una famiglia venga caratterizzato meglio provando un secondo motore. Pertanto l'autorità omologante può selezionare un secondo motore da sottoporre a prova, sulla base di caratteristiche che indicano che esso può presentare i livelli massimi di emissioni all'interno di quella famiglia di motori.

9.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   Le misure intese a garantire la conformità della produzione sono prese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. La conformità della produzione è verificata in base alla descrizione contenuta nel certificato di omologazione che figura nell'allegato VI della presente direttiva.

Qualora l'autorità competente non fosse soddisfatta del procedimento di controllo del costruttore, si applicano i punti 2.4.2 e 2.4.3 nell'allegato X della direttiva 70/156/CEE.

9.1.1.   Se si deve eseguire la misurazione delle emissioni inquinanti e se un tipo di motore dispone di una o più estensioni dell'omologazione, le prove sono eseguite sul motore o sui motori descritti nel fascicolo informativo sulla relativa estensione.

9.1.1.1.   Conformità del motore per la prova delle emissioni inquinanti

Dopo la presentazione all'autorità, il costruttore non può eseguire alcuna regolazione sui motori selezionati.

9.1.1.1.1.   Si scelgono a caso tre motori della serie. I motori sottoposti soltanto alle prove ESC ed ELR o soltanto alla prova ETC per l'omologazione in base alla riga A delle tabelle del punto 6.2.1 devono essere sottoposti alle prove specificamente previste per il controllo della conformità della produzione. Con l'assenso dell'autorità competente tutti gli altri motori omologati in base alle righe A, B1 o B2 o C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 sono sottoposti ai cicli di prova ESC ed ELR o al ciclo ETC per il controllo della conformità della produzione. I valori limite figurano al punto 6.2.1 del presente allegato.

9.1.1.1.2.   Se l'autorità è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, che si applica ai veicoli a motore ed ai relativi rimorchi, le prove sono eseguite secondo l'appendice 1 del presente allegato.

Se l'autorità non è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE che si applica ai veicoli a motore ed ai relativi rimorchi, le prove sono eseguite secondo l'appendice 2 del presente allegato.

Su richiesta del costruttore, la prova può essere effettuata secondo l'appendice 3 del presente allegato.

9.1.1.1.3.   La produzione di una serie è considerata conforme o non conforme sulla base di una prova dei motori mediante campionamento, quando siano stati ottenuti un'accettazione per tutti gli inquinanti o un rifiuto per un inquinante, secondo i criteri di prova applicati nella rispettiva appendice.

Quando sia stata raggiunta una decisione di accettazione per un inquinante, questa non è modificata da eventuali altre prove eseguite per giungere a una decisione in merito agli altri inquinanti.

Quando non sia stata adottata una decisione di accettazione per tutti gli inquinanti ma non sia stato registrato alcun rifiuto per un inquinante, la prova è eseguita su un altro motore (vedi figura 2).

Il costruttore può decidere in qualunque momento di interrompere le prove se non viene presa alcuna decisione, nel qual caso viene registrato un rifiuto.

9.1.1.2.   Le prove sono eseguite solo su motori nuovi. I motori alimentati a gas verranno rodati utilizzando la procedura definita nel punto 3 dell'appendice 2 dell'allegato III.

9.1.1.2.1.   Tuttavia, a richiesta del costruttore, le prove possono essere eseguite su motori diesel o a gas che sono stati rodati per un periodo di tempo superiore a quello di cui al punto 9.1.1.2, fino ad un massimo di 100 ore di rodaggio. In questo caso il rodaggio è effettuato dal costruttore che deve impegnarsi a non eseguire alcuna regolazione su detti motori.

9.1.1.2.2.   Se il costruttore chiede di eseguire un rodaggio in conformità del punto 9.1.1.2.1, questo può venire effettuato su:

tutti i motori sottoposti a prova,

oppure

il primo motore sottoposto a prova, determinando un coefficiente di evoluzione calcolato come segue:

le emissioni di inquinante sono misurate a zero e a «x» ore sul primo motore sottoposto alla prova,

il coefficiente di evoluzione delle emissioni tra zero e «x» ore è calcolato per ciascun inquinante:

emissioni «x» ore/emissioni zero ore.

Il coefficiente può essere inferiore a 1.

Gli altri motori non sono sottoposti al rodaggio, ma alle loro emissioni a zero ore è applicato il coefficiente di evoluzione.

In questo caso, i valori da considerare sono:

i valori ad «x» ore per il primo motore,

i valori a zero ore moltiplicati per il coefficiente di evoluzione per i motori successivi.

9.1.1.2.3.   Per motori diesel e motori a GPL, tutte queste prove possono essere eseguite con carburante normalmente in commercio. Tuttavia, a richiesta del costruttore, possono essere utilizzati i combustibili di riferimento descritti nell'allegato IV. Come descritto al punto 4 del presente allegato, questo implica prove con almeno due combustibili di riferimento per ogni motore a gas.

9.1.1.2.4.   Per i motori a GN, tutte queste prove possono essere eseguite con carburante normalmente in commercio nel modo seguente:

per motori marcati H, con un carburante normalmente in commercio del gruppo H (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00),

per motori marcati L, con un carburante normalmente in commercio del gruppo L (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19),

per motori marcati HL, con un carburante normalmente in commercio del gruppo estremo del fattore di spostamento λ(0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

Tuttavia, a richiesta del costruttore, possono essere utilizzati i combustibili di riferimento descritti nell'allegato IV. Questo implica le prove conformemente al punto 4 del presente allegato.

9.1.1.2.5.   In caso di controversia per la non conformità di motori a gas quando si usa un carburante commerciale, le prove devono essere eseguite con il carburante di riferimento con il quale è stato provato il motore capostipite, o con l'eventuale carburante aggiuntivo 3 di cui ai punti 4.1.3.1 e 4.2.1.1 con i quali potrebbe essere stato provato il motore capostipite. I risultati devono poi essere convertiti mediante un calcolo che applica gli appropriati fattori «r», «ra» o «rb» come descritto nei punti 4.1.4, 4.1.5.1 e 4.2.1.2. Se r, ra o rb sono inferiori ad 1, non si effettua alcuna correzione. I risultati misurati e i risultati calcolati devono dimostrare che il motore rispetta i valori limite con tutti i combustibili pertinenti (combustibili 1, 2 e, se applicabile, carburante 3 nel caso dei motori a gas naturale e combustibili A e B nel caso dei motori a GPL).

9.1.1.2.6.   Le prove di conformità della produzione di un motore a gas stabilite per il funzionamento con una composizione specifica del carburante devono essere eseguite sul carburante per il quale il motore è stato tarato.

Figura 2

Schema della prova di conformità della produzione

Image


(1)  GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.

(2)  GU L 334 del 28.12.1999, pag. 32.

(3)  1 = Germania, 2 = Francia, 3 = Italia, 4 = Paesi Bassi, 5 = Svezia, 6 = Belgio, 9 = Spagna, 11 = Regno Unito, 12 = Austria, 13 = Lussemburgo, 16 = Norvegia, 17 = Finlandia, 18 = Danimarca, 21 = Portogallo, 23 = Grecia, FL = Liechtenstein, IS = Islanda IRL = Irlanda.

(4)  Oggetto di un'ulteriore valutazione da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2001.

(5)  Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm3 per cilindro e un regime nominale superiore a 3 000 min-1.

(6)  Solo per motori a GN.

(7)  Non si applica ai motori a gas nella fase A e nelle fasi B1 e B2.

(8)  Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm3 per cilindro e un regime nominale superiore a 3 000 min-1.

Appendice 1

PROCEDIMENTO PER LA PROVA DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE QUANDO LA DEVIAZIONE STANDARD È SODDISFACENTE

1.

La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità della produzione per le emissioni inquinanti nel caso la deviazione standard della produzione indicata dal costruttore sia soddisfacente.

2.

Con una dimensione minima del campione di tre motori, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto sia accettato con il 40% di produzione difettosa è 0,95 (rischio del produttore = 5%), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65% di produzione difettosa è 0,10 (rischio del consumatore = 10%).

3.

Per ciascuno degli inquinanti indicati al punto 6.2.1 dell'allegato I si applica il seguente procedimento (vedi figura 2):

sia

L

= il logaritmo naturale del valore limite dell'inquinante,

χi

= il logaritmo naturale del valore misurato per il motore «i» del campione,

s

= una stima della deviazione standard della produzione (dopo aver calcolato il logaritmo naturale delle misurazioni),

n

= la dimensione del campione preso in considerazione.

4.

Per ciascun campione si calcola la somma delle deviazioni standard rispetto al limite con la seguente formula:

Formula

5.

Successivamente:

se il risultato statistico della prova è superiore al limite di accettazione per la dimensione del campione indicata nella tabella 3, si giunge all'accettazione per l'inquinante;

se il risultato statistico della prova è inferiore al limite di rifiuto per la dimensione del campione indicata nella tabella 3, si giunge ad un rifiuto per l'inquinante;

altrimenti, si procede alla prova di un motore supplementare conformemente al punto 9.1.1.1 dell'allegato I applicando il procedimento al campione maggiorato di un'unità.

Tabella 3

Limiti di accettazione e di rifiuto del piano di campionamento dell'appendice 1

Dimensione minima del campione: 3

Numero totale dei motori sottoposti a prova (dimensione del campione)

Limite di accettazione An

Limite di rifiuto Bn

3

3,327

- 4,724

4

3,261

- 4,790

5

3,195

- 4,856

6

3,129

- 4,922

7

3,063

- 4,988

8

2,997

- 5,054

9

2,931

- 5,120

10

2,865

- 5,185

11

2,799

- 5,251

12

2,733

- 5,317

13

2,667

- 5,383

14

2,601

- 5,449

15

2,535

- 5,515

16

2,469

- 5,581

17

2,403

- 5,647

18

2,337

- 5,713

19

2,271

- 5,779

20

2,205

- 5,845

21

2,139

- 5,911

22

2,073

- 5,977

23

2,007

- 6,043

24

1,941

- 6,109

25

1,875

- 6,175

26

1,809

- 6,241

27

1,743

- 6,307

28

1,677

- 6,373

29

1,611

- 6,439

30

1,545

- 6,505

31

1,479

- 6,571

32

- 2,112

- 2,112

Appendice 2

PROCEDIMENTO PER LA PROVA DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE QUANDO LA DEVIAZIONE STANDARD È INSODDISFACENTE O NON DISPONIBILE

1.

La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità della produzione per le emissioni inquinanti nel caso la deviazione standard della produzione indicata dal costruttore sia insoddisfacente o non disponibile.

2.

Con una dimensione minima del campione di tre motori, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto sia accettato con il 40% di produzione difettosa è 0,95 (rischio del produttore = 5%), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65% di produzione difettosa è 0,10 (rischio del consumatore = 10%).

3.

I valori degli inquinanti di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I sono considerati logaritmi a distribuzione normale e devono essere trasformati nei loro logaritmi naturali. Siano «m0» e «m» rispettivamente le dimensioni minime e massime del campione (m0 = 3 e m = 32) e sia «n» la dimensione del campione in esame.

4.

Se i logaritmi naturali delle misurazioni eseguite sulla serie sono χ1, χ2 · χi ed «L» è il logaritmo naturale del valore limite per l'inquinante, si definiscano

di = χi - L

e

Formula Formula

5.

La Tabella 4 mostra i valori dei numeri di accettazione (An) e di rifiuto (Bn) in funzione del numero di campioni considerati. Il risultato statistico della prova è dato dal rapporto

Formula

/vn e deve essere utilizzato nel modo seguente per determinare se la serie è stata accettata o rifiutata.

Per m0 ≤ n < m:

serie accettata se Formula/vn ≤ An

serie rifiutata se Formula/vn ≥ Bn

eseguire un'altra misurazione se An < Formula/vn < Bn.

6.

Osservazioni

Per calcolare i valori successivi della statistica della prova, sono utili le seguente formule ricorsive:

Formula Formula

(n = 2, 3,...; Formula; v1 = 0)

Tabella 4

Limiti di accettazione e di rifiuto del piano di campionamento dell'appendice 2

Dimensione minima del campione: 3

Numero totale dei motori sottoposti a prova (dimensione del campione)

Limite di accettazione An

Limite di rifiuto Bn

3

- 0,80381

16,64743

4

- 0,76339

7,68627

5

- 0,72982

4,67136

6

- 0,69962

3,25573

7

- 0,67129

2,45431

8

- 0,64406

1,94369

9

- 0,61750

1,59105

10

- 0,59135

1,33295

11

- 0,56542

1,13566

12

- 0,53960

0,97970

13

- 0,51379

0,85307

14

- 0,48791

0,74801

15

- 0,46191

0,65928

16

- 0,43573

0,58321

17

- 0,40933

0,51718

18

- 0,38266

0,45922

19

- 0,35570

0,40788

20

- 0,32840

0,36203

21

- 0,30072

0,32078

22

- 0,27263

0,28343

23

- 0,24410

0,24943

24

- 0,21509

0,21831

25

- 0,18557

0,18970

26

- 0,15550

0,16328

27

- 0,12483

0,13880

28

- 0,09354

0,11603

29

- 0,06159

0,09480

30

- 0,02892

0,07493

31

- 0,00449

0,05629

32

- 0,03876

0,03876

Appendice 3

PROCEDIMENTO PER LA PROVA DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE SU RICHIESTA DEL COSTRUTTORE

1.

La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare, su richiesta del costruttore, la conformità della produzione riguardo le emissioni inquinanti.

2.

Con una dimensione minima del campione di tre motori, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto sia accettato con il 30% di produzione difettosa è 0,90 (rischio del produttore = 10%), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65% di produzione difettosa è 0,10 (rischio del consumatore = 10%).

3.

Per ciascuno degli inquinanti indicati al punto 6.2.1 dell'allegato I si applica il seguente procedimento (vedi figura 2):

sia

L

=

il valore limite dell'inquinante,

xi

=

il valore della misurazione per il motore «I» del campione,

n

=

la dimensione del campione preso in considerazione.

4.

Calcolare per il campione il risultato statistico della prova quantificando il numero dei motori non conformi, cioè xi = L

5.

Successivamente:

se il risultato statistico della prova è inferiore o uguale al numero di accettazione per la dimensione del campione indicata nella tabella 5, si giunge all'accettazione per l'inquinante;

se il risultato statistico della prova è superiore o uguale al numero di rifiuto per la dimensione del campione indicata nella tabella 5, si giunge ad un rifiuto per l'inquinante;

altrimenti, si procede alla prova di un motore supplementare conformemente al punto 9.1.1.1 dell'allegato I applicando il procedimento di calcolo al campione maggiorato di un'unità.

I valori di accettazione e di rifiuto indicati nella tabella 5 sono calcolati conformemente alla norma internazionale ISO 8422/1991.

Tabella 5

Limiti di accettazione e di rifiuto del piano di campionamento dell'appendice 3

Dimensione minima del campione: 3

Numero totale dei motori sottoposti a prova (dimensione del campione)

Limite di accettazione

Limite di rifiuto

3

3

4

0

4

5

0

4

6

1

5

7

1

5

8

2

6

9

2

6

10

3

7

11

3

7

12

4

8

13

4

8

14

5

9

15

5

9

16

6

10

17

6

10

18

7

11

19

8

9

ALLEGATO II

SCHEDA INFORMATIVA N.

CONFORME ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 70/156/CEE CONCERNENTE L'OMOLOGAZIONE CE

e relativa ai provvedimenti contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti da motori diesel destinati all'installazione su veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti da motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con GPL destinati all'installazione su veicoli

(DIRETTIVA 88/77/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE)

Tipo di veicolo/motore capostipite/tipo di motore (1): ...

DATI

GENERALI

0.l.

Marca (nome dell'azienda): ...

0.2.

Tipo e descrizione commerciale (citare eventuali varianti): ...

0.3.

Mezzo di identificazione del tipo e sua posizione, se marcato sul veicolo: ...

0.4.

Categoria del veicolo (se applicabile): ...

0.5

Categoria del motore: diesel/a GN/a GPL/ad etanolo (1): ...

0.6.

Nome e indirizzo del costruttore: ...

0.7.

Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari: ...

0.8.

Nel caso di componenti e di entità tecniche separate, posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE: ...

0.9.

Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ...

ALLEGATI

1.

Caratteristiche fondamentali del motore (capostipite) e informazioni relative alla conduzione della prova.

2.

Caratteristiche fondamentali della famiglia di motori

3.

Caratteristiche fondamentali dei tipi di motore della famiglia

4.

Caratteristiche delle parti del veicolo correlate al motore (se applicabile).

5.

Fotografie e/o disegni del motore capostipite /tipo di motore e, se applicabile, del vano motore.

6.

Elenco degli altri eventuali allegati.

Data e numero di pratica


(1)  Cancellare le diciture inutili.

Appendice 1

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL MOTORE (CAPOSTIPITE) E INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE DELLA PROVA (1)

1.   Descrizione del motore

1.1.

Costruttore: ...

1.2.

Codice assegnato al motore dal costruttore: ...

1.3.

Ciclo: quattro tempi/due tempi (2):

1.4.

Numero e disposizione dei cilindri: ...

1.4.1.

Alesaggio: ... mm

1.4.2.

Corsa: ... mm

1.4.3.

Ordine di accensione: ...

1.5.

Cilindrata: ... cm3

1.6.

Rapporto volumetrico di compressione (3) ...

1.7.

Disegno/i della camera di combustione del cielo del pistone: ...

1.8.

Sezione minima delle luci di ammissione e di scarico: ... cm2

1.9.

Regime al minimo: ... min-1

1.10.

Potenza massima netta: ... kW a min ... min-1

1.11.

Regime massimo ammesso: ... min-1

1.12.

Coppia massima netta: ... Nm a min ... min-1

1.13.

Sistema di combustione: accensione per compressione/accensione comandata (2)

1.14.

Carburante: diesel/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanolo (2)

1.15.

Sistema di raffreddamento

1.15.1.

A liquido

1.15.1.1.

Natura del liquido: ...

1.15.1.2.

Pompa/e di circolazione: si/no (2)

1.15.1.3.

Caratteristiche o marca (marche) e tipo/i (se applicabile): ...

1.15.1.4.

Rapporto/i di trasmissione (se applicabile): ...

1.15.2.

Ad aria

1.15.2.1.

Ventola: si/no (2)

1.15.2.2.

Caratteristiche o marca (marche) e tipo/i (se applicabile): ...

1.15.2.3.

Rapporto/i di trasmissione (se applicabile): ...

1.16.

Temperatura consentita dal costruttore

1.16.1.

Raffreddamento a liquido: temperatura massima all'uscita: ... K

1.16.2.

Raffreddamento ad aria: ... Punto di riferimento: ...

Temperatura massima in corrispondenza del punto di riferimento: ... K

1.16.3.

Temperatura massima dell'aria all'uscita del refrigeratore intermedio di aspirazione (se applicabile): ...

1.16.4.

Temperatura massima del gas di scarico nel punto del tubo o dei tubi di scarico adiacente alla flangia o alle flange esterne del collettore o dei collettori di scarico del turbocompressore o dei turbocompressori: ... K

1.16.5.

Temperatura del carburante: ... min. K, ... max. K

per motori diesel all'ingresso della pompa di iniezione, per motori a gas in corrispondenza dello stadio finale del regolatore di pressione

1.16.6.

Pressione del carburante: min. ... kPa, max. ... kPa

in corrispondenza dello stadio finale del regolatore di pressione, solo per motori a GN

1.16.7.

Temperatura del lubrificante: min. ... K, max. ... K

1.17.

Compressore: si/no (4)

1.17.1.

Marca: ...

1.17.2.

Tipo: ...

1.17.3.

Descrizione del sistema (per esempio pressione massima di sovralimentazione, valvola limitatrice della pressione di sovralimentazione, se applicabile): ...

1.17.4.

Refrigeratore intermedio: si/no (4)

1.18.

Sistema di aspirazione

Depressione massima ammissibile all'aspirazione al regime nominale del motore e sotto carico del 100% come specificato nella direttiva 80/1269/CEE (5), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/99/CE (6) e nelle condizioni operative indicate in queste: ... kPa

1.19.

Sistema di scarico

Contropressione massima ammissibile allo scarico al regime nominale del motore e sotto carico del 100% come specificato nella direttiva 80/1269/CEE(4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/21/CE(5) e nelle condizioni operative indicate in queste:

Volume nel sistema di scarico: ... cm3

2.   Misure contro l'inquinamento atmosferico

2.1.

Dispositivi per il riciclo dei gas del basamento (descrizione e disegni): ...

2.2.

Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono compresi in altre voci): ...

2.2.1.

Convertitore catalitico: si/no (7)

2.2.1.1.

Marca/marche: ...

2.2.1.2.

Tipo/i: ...

2.2.1.3.

Numero di convertitori catalitici e di elementi: ...

2.2.1.4.

Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici: ...

2.2.1.5.

Tipo di azione catalitica: ...

2.2.1.6.

Contenuto totale di metalli preziosi: ...

2.2.1.7.

Concentrazione relativa: ...

2.2.1.8.

Substrato (struttura e materiale): ...

2.2.1.9.

Densità delle celle: ...

2.2.1.10.

Tipo di alloggiamento del o dei convertitori catalitici: ...

2.2.1.11.

Posizione del o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento nel condotto di scarico): ...

2.2.2.

Sensore di ossigeno: si/no (7)

2.2.2.1.

Marca/marche: ...

2.2.2.2.

Tipo: ...

2.2.2.3.

Posizione: ...

2.2.3.

Iniezione di aria: si/no (7)

2.2.3.1.

Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.): ...

2.2.4.

EGR: si/no (7)

2.2.4.1.

Caratteristiche (portata, ecc.): ...

2.2.5.

Trappola del particolato: si/no (7):

2.2.5.1.

Dimensioni, forma e capacità della trappola del particolato: ...

2.2.5.2.

Tipo e disegno della trappola del particolato: ...

2.2.5.3.

Ubicazione (distanza di riferimento nel condotto di scarico): ...

2.2.5.4.

Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: ...

2.2.6.

Altri sistemi: si/no (7)

2.2.6.1.

Descrizione e funzionamento: ...

3.   Alimentazione del carburante

3.1.

Motori diesel

3.1.1.

Pompa di alimentazione

Pressione (8): ... kPa o diagramma caratteristico (9): ...

3.1.2.

Sistema di iniezione

3.1.2.1.

Pompa

3.1.2.1.1.

Marca/marche: ...

3.1.2.1.2.

Tipo/i: ...

3.1.2.1.3.

Mandata: ... mm3  (8) per corsa al regime di ... giri al min a iniezione massima, o diagramma caratteristico (8)  (9) ...

Indicare il metodo utilizzato: su motore /su banco prova pompe (9)

Se dotato di controllo della sovralimentazione, specificare la mandata di carburante e la pressione di sovralimentazione caratteristiche in funzione del regime.

3.1.2.1.4.

Anticipo dell'iniezione

3.1.2.1.4.1.

Curva dell'anticipo dell'iniezione (8) ...

3.1.2.1.4.2.

Fasatura statica di iniezione (8): ...

3.1.2.2.

Condotti di iniezione

3.1.2.2.1.

Lunghezza: ... mm

3.1.2.2.2.

Diametro interno: ... mm

3.1.2.3.

Iniettore/i

3.1.2.3.1.

Marca/marche: ...

3.1.2.3.2.

Tipo/i: ...

3.1.2.3.3.

«Pressione di apertura»: ... kPa (8)

o diagramma caratteristico (8)  (9): ...

3.1.2.4.

Regolatore

3.1.2.4.1.

Marca/marche: ...

3.1.2.4.2.

Tipo/i: ...

3.1.2.4.3.

Regime di inizio dell'interruzione a pieno carico: ... giri/min-1

3.1.2.4.4.

Regime massimo a vuoto: ... giri/min-1

3.1.2.4.5.

Regime al minimo: ... giri/min-1

3.1.3.

Sistema di avviamento a freddo

3.1.3.1.

Marca/marche: ...

3.1.3.2.

Tipo/i: ...

3.1.3.3.

Descrizione: ...

3.1.3.4.

Dispositivo ausiliario di avviamento: ...

3.1.3.4.1.

Marca/marche: ...

3.1.3.4.2.

Tipo: ...

3.2.

Motori a gas (10)

3.2.1.

Carburante: gas naturale/GPL (11)

3.2.2.

Regolatore/i di pressione o regolatore/i del vaporizzatore/della pressione (12)

3.2.2.1.

Marca/marche: ...

3.2.2.2.

Tipo/i: ...

3.2.2.3.

Numero degli stadi di riduzione della pressione: ...

3.2.2.4.

Pressione nello stadio finale: min ... kPa, max ... kPa

3.2.2.5.

Numero dei punti di regolazione principali:

3.2.2.6.

Numero di punti di regolazione del minimo: ...

3.2.2.7.

Numero della certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.3.

Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/ iniezione diretta (11)

3.2.3.1.

Regolazione del titolo della miscela: ...

3.2.3.2.

Descrizione del sistema e/o diagramma e disegni: ...

3.2.3.3.

Numero della certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.4.

Unità di miscelazione

3.2.4.1.

Numero: ...

3.2.4.2.

Marca/marche: ...

3.2.4.3.

Tipo/i: ...

3.2.4.4.

Ubicazione: ...

3.2.4.5.

Possibilità di regolazione: ...

3.2.4.6.

Numero della certificazione 1999/96/CE:+ ...

3.2.5.

Iniezione nel collettore di ammissione

3.2.5.1.

Iniezione: punto singolo/punti multipli (13)

3.2.5.2.

Iniezione: continua/fasatura simultanea/fasatura sequenziale (13)

3.2.5.3.

Apparecchiatura di iniezione

3.2.5.3.1.

Marca/marche: ...

3.2.5.3.2.

Tipo/i: ...

3.2.5.3.3.

Possibilità di registrazione: ...

3.2.5.3.4.

Numero della certificazione 1999/96/CE:

3.2.5.4.

Pompa di alimentazione (se applicabile):

3.2.5.4.1.

Marca/marche: ...

3.2.5.4.2.

Tipo/i: ...

3.2.5.4.3.

Numero della certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.5.5.

Iniettore/i:

3.2.5.5.1.

Marca/marche: ...

3.2.5.5.2.

Tipo/i: ...

3.2.5.5.3.

Numero della certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.6.

Iniezione diretta

3.2.6.1.

Pompa di iniezione/regolatore della pressione (13)

3.2.6.1.1.

Marca/marche: ...

3.2.6.1.2.

Tipo/i: ...

3.2.6.1.3

Fasatura dell'iniezione: ...

3.2.6.1.4.

Numero della certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.6.2.

Iniettore/i

3.2.6.2.1.

Marca/marche: ...

3.2.6.2.2.

Tipo/i: ...

3.2.6.2.3.

Pressione di apertura o diagramma caratteristico (14): ...

3.2.6.2.4.

Numero della certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.7.

Centralina elettronica (ECU)

3.2.7.1.

Marca/marche: ...

3.2.7.2.

Tipo/i: ...

3.2.7.3.

Possibilità di regolazione: ...

3.2.8.

Apparecchiature specifiche per il carburante GN

3.2.8.1.

Variante 1 (solo nel caso dell'omologazione di motori per diverse composizioni specifiche di carburante)

3.2.8.1.1.

Composizione del carburante:

metano (CH4):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

etano (C2H6):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

propano (C3H8):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

butano (C4H10):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

C5/C5+:

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

ossigeno (O2):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

inerti (N2, He ecc.):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

3.2.8.1.2.

Iniettore/i

3.2.8.1.2.1.

Marca/marche: ...

3.2.8.1.2.2.

Tipo/i: ...

3.2.8.1.3.

Altre (se del caso)

3.2.8.2.

Variante 2

(solo nel caso di omologazione per varie composizioni specifiche di carburante)

4.   Distribuzione

4.1.

Alzata massima e angoli di apertura e chiusura riferiti ai punti morti o dati equivalenti:

4.2.

Intervalli di riferimento e/o di regolazione (15): ...

5.   Sistema di accensione (solo motori con accensione a scintilla)

5.1.

Tipo di sistema di accensione: bobina comune e candele/bobina singola e candele/bobina sulla candela/altro (specificare) (15)

5.2.

Unità di comando dell'accensione

5.2.1.

Marca/marche: ...

5.2.2.

Tipo/i: ...

5.3.

Curva/mappa dell'anticipo di accensione (15)  (16): ...

5.4.

Fasatura dell'accensione (17): gradi prima del punto morto superiore ad un regime di giri al minuto e una MAP di ... Pa

5.5.

Candele

5.5.1.

Marca/marche: ...

5.5.2.

Tipo/i: ...

5.5.3.

Distanza tra gli elettrodi: ... mm

5.6.

Bobina/e di accensione

5.6.1.

Marca/marche: ...

5.6.2.

Tipo/i: ...

6.   Dispositivi azionati dal motore

Il motore deve essere presentato alla prova con i dispositivi ausiliari occorrenti per il funzionamento del motore (per esempio ventola, pompa dell'acqua, ecc.) come specificato nella, e nelle condizioni operative della, direttiva 80/1269/CEE (18), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/99/CE (19) , allegato I , punto 5.1.1.

6.1.

Dispositivi ausiliari da installare per la prova

Se è impossibile o inappropriato installare i dispositivi ausiliari sul banco prova, determinare la potenza da essi assorbita e sottrarla dalla potenza del motore misurata su tutta l'area di funzionamento del ciclo o dei cicli di prova.

6.2.

Dispositivi ausiliari da rimuovere per la prova

I dispositivi ausiliari occorrenti solo per il funzionamento del veicolo (per esempio compressore dell'aria, sistema di condizionamento dell'aria ecc.) devono essere rimossi per la prova. Laddove i dispositivi ausiliari non possano venire rimossi, si può determinare la potenza da essi assorbita e aggiungerla alla potenza del motore misurata su tutta l'area di funzionamento del ciclo o dei cicli di prova.

7.   Informazioni addizionali sulle condizioni di prova

7.1.

Lubrificante usato

7.1.1.

Marca: ...

7.1.2.

Tipo: ...

(Se lubrificante e carburante sono miscelati dichiarare la percentuale d'olio nella miscela):

7.2.

Apparecchiature azionate dal motore (se applicabile)

La potenza assorbita dai dispositivi ausiliari deve essere determinata solo,

se non sono applicati sul motore dispositivi ausiliari occorrenti per il suo funzionamento e/o

se sono applicati al motore dispositivi ausiliari non occorrenti per il suo funzionamento.

7.2.1.

Elenco e dettagli di identificazione: ...

7.2.2.

Potenza assorbita a vari regimi del motore indicati:

Apparecchiature

Potenza assorbita (kW) a vari regimi

minimo

basso regime

alto regime

regime A (20)

regime B (20)

regime C (20)

regime di riferimento (21)

P(a)

Ausiliari non occorrenti per il funzionamento del motore (da aggiungere alla potenza del motore misurata) vedi punto 6.1

 

 

 

 

 

 

 

P(b)

Ausiliari non occorrenti per il funzionamento del motore (da aggiungere alla potenza del motore misurata) vedi punto 6.2.

 

 

 

 

 

 

 

8.   Prestazioni del motore

8.1.

Regimi  (22)

Basso regime (nlo): ... giri/min

Alto regime (nhi): ... giri/min

per i cicli ESC e ELR

Minimo: ... giri/min

Regime A: ... giri/min

Regime B: ... giri/min

Regime C: ... giri/min

per il ciclo ETC

Regime di riferimento: ... giri/min

8.2.

Potenza del motore, misurata secondo le disposizioni della direttiva 80/1269/CEE (23), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/99/CE (24) in kW

 

Regime

minimo

regime A (25)

regime B (25)

regime C (25)

regime-drehzahl (26)

P(m)

Potenza misurata al banco prova

 

 

 

 

 

P(a)

 

 

 

 

 

Potenza assorbita dai dispositivi ausiliari da applicare per la prova (punto 6.1))

 

 

 

 

 

— se applicati

 

 

 

 

 

— se non applicati

0

0

0

0

0

P(b)

Potenza assorbita dai dispositivi ausiliari da rimuovere per la prova (punto 6.2))

— se applicati

— se non applicati

 

 

 

 

 

P(n)

 

 

 

 

 

Potenza netta del motore

 

 

 

 

 

= P(m) — P(a) + P(b)

0

0

0

0

0

8.3.

Regolazioni del dinamometro (kW)

Le regolazioni del dinamometro per le prove ESC e ELR e per il ciclo di riferimento della prova ETC devono essere basate sulla potenza netta P(n) del motore del punto 8.2. Si raccomanda di installare il motore sul banco prova nella condizione netta. In tal caso, P(m) e P(n) sono uguali. Se è impossibile o inappropriato far funzionare il motore in condizioni nette, le regolazioni del dinamometro devono essere corrette per riportarle alle condizioni nette utilizzando la formula di cui sopra.

8.3.1.

Prove ESC e ELR

Calcolare le regolazioni del dinamometro secondo la formula dell'allegato III, appendice 1, punto 1.2.

Carico percentuale

Regime

minimo

regime A

regime B

regime C

10

- - -

 

 

 

25

- - -

 

 

 

50

- - -

 

 

 

75

- - -

 

 

 

100

- - -

 

 

 

8.3.2.

Prova ETC

Se il motore non viene provato in condizioni nette, il costruttore del motore deve fornire la formula di correzione per la conversione della potenza misurata o del ciclo di lavoro misurato, determinati secondo l'allegato III, appendice 2, punto 2, nella potenza netta o nel ciclo di lavoro netto per tutta l'area di funzionamento del ciclo, che deve essere approvata dal Servizio tecnico.


(1)  Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il fabbricante deve fornire dettagli equivalenti a quelli specificati.

(2)  Cancellare le diciture inutili.

(3)  Specificare la tolleranza.

(4)  Cancellare le diciture inutili.

(5)  GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.

(6)  GU L 334 del 28.12.1999, pag. 32.

(7)  Cancellare le diciture inutili.

(8)  Specificare la tolleranza.

(9)  Cancellare le diciture inutili.

(10)  Nel caso di sistemi conformi ad uno schema differente, fornire informazioni equivalenti (per il punto 3.2).

(11)  Cancellare le diciture inutili.

(12)  Specificare la tolleranza.

(13)  Cancellare le diciture inutili.

(14)  Specificare la tolleranza.

(15)  Cancellare le diciture inutili.

(16)  Specificare la tolleranza.

(17)  Cancellare le diciture inutili.

(18)  GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.

(19)  GU L 334 del 28.12.1999, pag. 32.

(20)  Prova ESC.

(21)  Solo prova ETC.

(22)  Specificare la tolleranza; deve essere entro ± 3% del valore dichiarato dal costruttore.

(23)  GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46

(24)  GU L 334 del 28.12.1999, pag. 32.

(25)  Prova ESC.

(26)  Solo prova ETC.

Appendice 2

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA FAMIGLIA DEI MOTORI

1.   Parametri comuni

1.1

Ciclo di combustione: ...

1.2

Fluido di raffreddamento: ...

1.3

Numero di cilindri (1) ...

1.4

Cilindrata unitaria: ...

1.5

Metodo di alimentazione dell'aria: ...

1.6

Tipo e progetto della camera di combustione: ...

1.7

Valvole e luci: configurazione, dimensioni e numero: ...

1.8

Sistema di alimentazione combustibile: ...

1.9

Sistema di accensione (motori a gas): ...

1.10

Varie:

sistema di raffreddamento sovralimentazione (1) ...

riciclo dei gas scarico (1): ...

iniezione/emulsione d'acqua (1): ...

iniezione d'aria (1): ...

1.11

Dispositivo di post-trattamento dello scarico (1): ...

Dimostrazione di identicità del rapporto (o di valore minimo per il motore capostipite): capacità del sistema/ combustibile erogato per ogni corsa in base al o ai numeri di diagramma

2.   Elenco della famiglia di motori

2.1

Nome della famiglia di motori diesel: ...

2.1.1

Specifiche dei motori della famiglia: ...

 

Motore capostipite

Tipo di motore

 

 

 

 

 

N. cilindri

 

 

 

 

 

Regime nominale (giri/min)

 

 

 

 

 

Combustibile erogato

per corsa (mm3)

 

 

 

 

 

Potenza netta nominale (kW)

 

 

 

 

 

Regime di coppia massima (giri/min)

 

 

 

 

 

Combustibile erogato

per corsa (mm3)

 

 

 

 

 

Coppia massima (Nm)

 

 

 

 

 

Regime di minimo (giri/min)

 

 

 

 

 

Cilindrata del motore (in % del motore capostipite)

 

 

 

 

100

2.2

Nome della famiglia di motori a gas:

2.2.1

Specifiche dei motori della famiglia: ...

 

Motore capostipite

Tipo di motore

 

 

 

 

 

N. cilindri

 

 

 

 

 

Regime nominale (giri/min)

 

 

 

 

 

Combustibile erogato per corsa (mg)

 

 

 

 

 

Potenza netta nominale (kW)

 

 

 

 

 

Regime de coppia massima (giri/min)

 

 

 

 

 

Combustibile erogato

per corsa (mm3)

 

 

 

 

 

Coppia massima (Nm)

 

 

 

 

 

Regime di minimo (giri/min)

 

 

 

 

 

Cilindrata del motore (in % del motore capostipite)

 

 

 

 

100

Fasatura dell'accensione

 

 

 

 

 

Flusso EGR

 

 

 

 

 

Pompa dell'aria: sì/no

 

 

 

 

 

Portata effettiva della pompa dell'aria

 

 

 

 

 


(1)  Se non applicabile, indicare n.a.

Appendice 3

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL MOTORE ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA (1)

1.   Descrizione del motore

1.1.

Costruttore: ...

1.2.

Codice motore del costruttore: ...

1.3.

Ciclo: quattro tempi/due tempi (2)

1.4.

Numero e disposizione dei cilindri: ...

1.4.1.

Alesaggio: ... mm

1.4.2.

Corsa: ... mm

1.4.3.

Ordine di accensione: ...

1.5.

Cilindrata: ... cm3

1.6.

Rapporto volumetrico di compressione (3) ...

1.7.

Disegno/i della camera di combustione della testa del pistone: ...

1.8.

Sezione minima delle luci di entrata e di uscita: ... cm2

1.9.

Regime al minimo: ... min-1

1.10.

Potenza massima netta: ... kWa ... min-1

1.11

Regime massimo ammesso: ... min-1

1.12.

Coppia massima netta: ... Nm a ... min-1

1.13.

Sistema di combustione: accensione per compressione/accensione comandata (4)

1.14.

Carburante: diesel/ LPG / NG — H / NG — L / NG — HL / Ethanol (4)

1.15.

Sistema di raffreddamento

1.15.1.

A liquido

1.15.1.1.

Natura del liquido: ...

1.15.1.2.

Pompa/e di circolazione: sì/no (4)

1.15.1.3.

Caratteristiche o marca (marche) e tipo/i (se applicabile): ...

1.15.1.4.

Rapporto/i di trasmissione (se applicabile): ...

1.15.2.

Ad aria

1.15.2.1.

Ventola: sì/no (4)

1.15.2.2.

Caratteristiche o marca (marche) e tipo/i (se applicabile): ...

1.15.2.3.

Rapporto/i di trasmissione (se applicabile): ...

1.16.

Temperatura consentita dal costruttore

1.16.1.

Raffreddamento a liquido: temperatura massima all'uscita: ... K

1.16.2.

Raffreddamento ad aria: punto di riferimento:

... Temperatura massima in corrispondenza del punto di riferimento: ... K

1.16.3.

Temperatura massima dell'aria all'uscita del refrigeratore intermedio di aspirazione (se applicabile): ... K

1.16.4.

Temperatura massima del gas di scarico nel punto del tubo o dei tubi di scarico adiacenti alla flangia o alle flange esterne del collettore o dei collettori di scarico del turbocompressore o dei turbocompressori: ... K

1.16.5.

Temperatura del carburante: min ... K, max ... K

per motori diesel all'ingresso della pompa di iniezione, per motori a gas in corrispondenza dello stadio finale del regolatore di pressione

1.16.6.

Pressione del carburante: min ... kPa, max ... kPa

in corrispondenza dello stadio finale del regolatore di pressione, solo per motori a GN

1.16.7.

Temperatura del lubrificante: min ... K, max ... K

1.17.

Compressore: sì/no (5)

1.17.1.

Marca: ...

1.17.2.

Tipo: ...

1.17.3.

Descrizione del sistema (per esempio pressione massima di sovralimentazione, valvola di sfiato, se applicabile): ...

1.17.4.

Refrigeratore intermedio: sì/no (5)

1.18.

Sistema di aspirazione

Depressione massima ammissibile all'aspirazione al regime nominale del motore e sotto carico del 100% come specificato e alle condizioni di funzionamento precisate nella direttiva 80/1269/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/99/CE (7) ... kPa

1.19.

Sistema di scarico

Contropressione massima ammissibile allo scarico al regime nominale del motore e sotto carico del 100% come specificato e alle condizioni di funzionamento precisate nella direttiva 80/1269/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/99/CE (7) : ... kPa

Volume nel sistema di scarico: ... cm3

2.   Misure contro l'inquinamento atmosferico

2.1.

Dispositivi per il riciclo dei gas del basamento (descrizione e disegni):

2.2.

Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono compresi in altre voci: ...

2.2.1.

Convertitore catalitico: sì/no (5)

2.2.1.1.

Marca/marche:

2.2.1.2.

Tipo/i: ...

2.2.1.3.

Numero di convertitori catalitici e di elementi: ...

2.2.1.4.

Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici: ...

2.2.1.5.

Tipo di reazione catalitica: ...

2.2.1.6.

Contenuto totale di metalli preziosi: ...

2.2.1.7.

Concentrazione relativa: ...

2.2.1.8.

Substrato (struttura e materiale): ...

2.2.1.9.

Densità delle celle: ...

2.2.1.10.

Tipo di alloggiamento del o dei convertitori catalitici: ...

2.2.1.11.

Posizione del o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento nel condotto di scarico): ...

2.2.2.

Sensore di ossigeno: sì/no (8)

2.2.2.1.

Marca/marche: ...

2.2.2.2.

Tipo: ...

2.2.2.3.

Posizione: ...

2.2.3.

Iniezione di aria: sì/no (8)

2.2.3.1.

Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.): ...

2.2.4.

EGR: sì/no (8)

2.2.4.1.

Caratteristiche (portata ecc.): ...

2.2.5.

Trappola del particolato: sì/no (8): ...

2.2.5.1.

Dimensioni, forma e capacità della trappola del particolato: ...

2.2.5.2.

Tipo e progetto della trappola del particolato: ...

2.2.5.3.

Ubicazione (distanza di riferimento nel condotto di scarico): ...

2.2.5.4.

Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: ...

2.2.6.

Altri sistemi: sì/no (8)

2.2.6.1.

Descrizione e funzionamento: ...

3.   Alimentazione del carburante

3.1.

Motori diesel

3.1.1.

Pompa di alimentazione

Pressione (9) ... kPa o diagramma caratteristico (8): ...

3.1.2.

Sistema di iniezione

3.1.2.1.

Pompa

3.1.2.1.1.

Marca/marche: ...

3.1.2.1.2.

Tipo/i: ...

3.1.2.1.3.

Mandata: ... mm3  (9) per corsa al regime di ... giri/m+in a iniezione massima, o diagramma caratteristico (8)  (9): ...

Indicare il metodo utilizzato: su motore/su banco prova pompe (8)

Se dotato di controllo della sovralimentazione, specificare la mandata di carburante e la pressione di sovralimentazione caratteristiche in funzione del regime.

3.1.2.1.4.

Anticipo dell'iniezione

3.1.2.1.4.1.

Curva dell'anticipo dell'iniezione (9): ...

3.1.2.1.4.2.

Fasatura statica di iniezione (9): ...

3.1.2.2.

Condotti di iniezione

3.1.2.2.1.

Lunghezza: ... mm

3.1.2.2.2.

Diametro interno: ... mm

3.1.2.3.

Iniettore/i

3.1.2.3.1.

Marca/marche: ...

3.1.2.3.2.

Tipo/i: ...

3.1.2.3.3.

«Pressione di apertura»: ... kPA (10) o diagramma caratteristico (10)  (11):

3.1.2.4.

Regolatore

3.1.2.4.1.

Marca/marche: ...

3.1.2.4.2.

Tipo/i: ...

3.1.2.4.3.

Regime di inizio dell'interruzione a pieno carico: ... giri/min

3.1.2.4.4.

Regime massimo a vuoto: ... giri/min

3.1.2.4.5.

Regime al minimo: ... giri/min

3.1.3.

Sistema di avviamento a freddo

3.1.3.1.

Marca/marche: ...

3.1.3.2.

Tipo/i: ...

3.1.3.3.

Descrizione:

3.1.3.4.

Dispositivo ausiliario di avviamento: ...

3.1.3.4.1.

Marca: ...

3.1.3.4.2.

Tipo: ...

3.2.

Motori a gas  (12)

3.2.1.

Carburante: gas naturale/GPL (11)

3.2.2.

Regolatore/i di pressione o vaporizzatore/regolatore/i di pressione (10)

3.2.2.1.

Marca/marche: ...

3.2.2.2.

Tipo/i: ...

3.2.2.3.

Numero degli stadi di riduzione della pressione: ...

3.2.2.4.

Pressione nello stadio finale: min... kPa, max... kPa

3.2.2.5.

Numero di punti di regolazione principale: ...

3.2.2.6.

Numero di punti di regolazione al minimo: ...

3.2.2.7.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.3.

Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/iniezione diretta (13)

3.2.3.1.

Regolazione del titolo della miscela: ...

3.2.3.2.

Descrizione del sistema e/o diagramma e disegni: ...

3.2.3.3.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.4.

Unità di miscelazione

3.2.4.1.

Numero: ...

3.2.4.2.

Marca/marche: ...

3.2.4.3.

Tipo/i: ...

3.2.4.4.

Ubicazione: ...

3.2.4.5.

Possibilità di regolazione: ...

3.2.4.6.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.5.

Iniezione del collettore di ammissione

3.2.5.1.

Iniezione: punto singolo/punti multipli (13)

3.2.5.2.

Iniezione: continua/fasatura simultanea/fasatura sequenziale (13)

3.2.5.3.

Apparecchiatura di iniezione

3.2.5.3.1.

Marca/marche: ...

3.2.5.3.2.

Tipo/i: ...

3.2.5.3.3.

Possibilità di regolazione ...

3.2.5.3.4.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.5.4.

Pompa di alimentazione (se applicabile): ...

3.2.5.4.1.

Marca/marche: ...

3.2.5.4.2.

Tipo/i: ...

3.2.5.4.3.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.5.5.

Iniettore/i: ...

3.2.5.5.1.

Marca/marche: ...

3.2.5.5.2.

Tipo/i: ...

3.2.5.5.3.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.6

Direkteinspritzung

3.2.6.1.

Pompa di iniezione / regolatore della pressione (13)

3.2.6.1.1.

Marca/marche: ...

3.2.6.1.2.

Tipo/i: ...

3.2.6.1.3.

Fasatura dell'iniezione: ...

3.2.6.1.4.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.6.2.

Iniettore/i

3.2.6.2.1.

Marca/marche: ...

3.2.6.2.2.

Tipo/i: ...

3.2.6.2.3.

Pressione di apertura o diagramma caratteristico (14): ...

3.2.6.2.4.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.7.

Centralina elettronica (ECU)

3.2.7.1.

Marca/marche: ...

3.2.7.2.

Tipo/i: ...

3.2.7.3.

Possibilità di regolazione: ...

3.2.8.

Apparecchiature specifiche per il carburante GN

3.2.8.1.

Variante 1

(solo nel caso dell'omologazione di motori per diverse composizioni specifiche di carburante)

3.2.8.1.1.

Composizione del carburante:

metano (CH4):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

etano (C2H6):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

propano (C3H8):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

Bbutano (C4H10):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

C5/C5+:

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

ossigeno (O2):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

gas inerti (N2, He ecc.):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

3.2.8.1.2

Iniettore/i

3.2.8.1.2.1.

Marca/marche:

3.2.8.1.2.2.

Tipo/i:

3.2.8.1.3.

Altre (se applicabile)

3.2.8.2.

Variante 2

(solo nel caso di omologazione per varie composizioni specifiche di carburante)

4.   Distribuzione

4.1.

Alzata massima e angoli di apertura e chiusura riferiti ai punti morti o dati equivalenti: ..

4.2.

Intervalli di riferimento e/o di regolazione (15): ...

5.   Sistema di accensione (solo motori con accensione a scintilla)

5.1.

Tipo di sistema di accensione: bobina comune e candele /bobina sulla candela/altro (specificare) (15)

5.2.

Unità di comando dell'accensione

5.2.1.

Marca/marche: ...

5.2.2.

Tipo/i: ...

5.3.

Curva/mappa dell'anticipo di accensione (15)  (16): ...

5.4.

Fasatura dell'accensione (15) ... gradi prima del punto morto superiore ad un regime di ... giri/min una MAP di ... kPa

5.5.

Candele

5.5.1.

Marca/marche: ...

5.5.2.

Tipo/i: ...

5.5.3.

Distanza tra gli elettrodi: ... mm

5.6.

Bobina/e di accensione

5.6.1.

Marca/marche: ...

5.6.2.

Tipo/i: ...


(1)  Da presentare per ogni motore della famiglia.

(2)  Cancellare le diciture inutili.

(3)  Specificare la tolleranza

(4)  Cancellare le diciture inutili.

(5)  Cancellare le diciture inutili.

(6)  GU 375 del 31.12.1980, pag. 46.

(7)  GU L 334 del 28.12.1999, pag. 32.

(8)  Cancellare le diciture inutili.

(9)  Specificare la tolleranza.

(10)  Specificare la tolleranza.

(11)  Cancellare le diciture inutili.

(12)  Nel caso di sistemi conformi ad uno schema differente, fornire informazioni equivalenti (per il punto 3.2).

(13)  Cancellare le diciture inutili.

(14)  Specificare la tolleranza.

(15)  Cancellare le diciture inutili.

(16)  Specificare la tolleranza.

Appendice 4

CARATTERISTICHE DELLE PARTI DEL VEICOLO CORRELATE AL MOTORE

1.

Depressione del sistema di aspirazione al regime nominale e al 100% di carico: ... kPa

2.

Contropressione del sistema di scarico al regime nominale e al 100% di carico: ... kPa

3.

Volume del sistema di scarico: ... dm3

4.

Potenza assorbita dai dispositivi ausiliari occorenti per il funzionamento del motore come specificato e alle condizioni operative previste nella direttiva 80/1269/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/99/CE (2) , allegato I, punto 5.1.1.

Apparecchiature

Potenza assorbita (kW) a vari regimi

minimo

basso regime

alto regime

regime lA (3)

regime B (3)

regime C (3)

regime di riferimento (4)

P(a)

Ausiliari occorrenti per il funzionamento del motore (da sottrarre alla potenza del motore misurata) (vedi punto 6.1 dell'appendice 1)

 

 

 

 

 

 

 


(1)  GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.

(2)  GU L 334 del 28.12.1999, pag. 32.

(3)  Prova ESC.

(4)  Solo prova ETC.

ALLEGATO III

PROCEDIMENTO DI PROVA

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Il presente allegato descrive i metodi per la determinazione delle emissioni di componenti gassosi, particolato e fumo prodotti dai motori sottoposti a prova. Sono descritti tre cicli di prova da applicarsi secondo le disposizioni dell'allegato I, punto 6.2:

ESC, che è costituito da un ciclo in 13 modi a regime dinamico stazionario,

ELR che è costituito da una sequenza di aumenti di carico a gradino a differenti velocità costanti del motore che sono parte integrante di un procedimento di prova e vengono eseguiti in successione immediata;

ETC che è costituito da una sequenza di modi in regime transitorio normalizzati secondo per secondo.

1.2.   La prova viene eseguita con il motore montato su banco di prova e collegato a un banco dinamometrico.

1.3.   Principio di misura

Le emissioni da misurare prodotte dallo scarico del motore includono i componenti gassosi (monossido di carbonio, idrocarburi totali per i motori diesel nella sola prova ESC; idrocarburi diversi dal metano per i motori diesel e a gas nella sola prova ETC; metano per i motori a gas nella sola prova ETC e ossidi di azoto), il particolato (solo motori diesel) e il fumo (motori diesel nella sola prova ELR). Inoltre, si usa spesso il biossido di carbonio come gas tracciante per determinare il rapporto di diluizione dei sistemi a diluizione del flusso parziale del flusso totale. La buona pratica ingegneristica raccomanda la misurazione generale del biossido di carbonio come eccellente strumento per individuare problemi di misurazione durante l'esecuzione della prova.

1.3.1.   Prova ESC

Durante una sequenza prescritta di condizioni di funzionamento del motore a caldo, si esaminano in continuo le emissioni allo scarico di cui sopra prelevando un campione dal gas di scarico grezzo. Il ciclo di prova è costituito da un certo numero di modalità di regime e di potenza che coprono l'intervallo tipico di funzionamento dei motori diesel. Durante ciascuna modalità, determinare la concentrazione di ciascun inquinante gassoso, il flusso di scarico e la potenza al freno, ponderando i valori misurati. Diluire il campione di particolato con aria ambiente condizionata. Prelevare un unico campione durante l'intero procedimento di prova raccogliendolo su filtri adatti. Calcolare i grammi di ciascun inquinante emesso per kilowattora come descritto nell'appendice 1 del presente allegato. Misurare inoltre gli NOx in tre punti all'interno dell'area di controllo scelta dal servizio tecnico (1) e confrontare i valori misurati con i valori calcolati dalle modalità del ciclo di prova che inviluppano i punti di prova scelti. La verifica del controllo degli NOx garantisce l'efficacia del controllo delle emissioni del motore nell'intervallo tipico di funzionamento del motore.

1.3.2.   Prova ELR

Si misura mediante un opacimetro il fumo emesso a caldo da un motore durante una prova di risposta a carichi prescritti. La prova consiste nel sottoporre il motore, a velocità costante, a un carico dal 10% al 100% a tre differenti regimi. La prova deve inoltre venire eseguita a un quarto gradino di carico scelto dal servizio tecnico (1), confrontando il valore con i valori dei gradini di carico precedenti. Determinare il picco del fumo usando un algoritmo di calcolo della media come descritto nell'appendice 1 del presente allegato.

1.3.3.   Prova ETC

Durante un ciclo transiente prescritto di condizioni di funzionamento a caldo del motore, basato strettamente su condizioni di guida stradale specifiche di motori per veicoli pesanti installati su autocarri e autobus, si determinano gli inquinanti di cui sopra dopo avere diluito il gas di scarico totale con aria ambiente condizionata. Integrando la potenza rispetto al tempo del ciclo, utilizzando i segnali di retroazione di coppia motrice e velocità del banco dinamometrico collegato al motore, si ottiene il lavoro prodotto dal motore durante il ciclo. Determinare la concentrazione di NOx e HC sulla durata del ciclo mediante integrazione del segnale dell'analizzatore. La concentrazione di CO, CO2, e NMHC può venire determinata mediante integrazione del segnale dell'analizzatore o mediante campionamento con sacchetto. Per il particolato, raccogliere su filtri adatti un campione proporzionale. Determinare la portata del gas di scarico diluito sulla durata del ciclo per calcolare i valori massici di emissione degli inquinanti. Dalla relazione tra i valori massici delle emissioni e il lavoro del motore si ottengono i grammi di ciascun inquinante emessi per kilowattora, come descritto nell'appendice 2 del presente allegato.

2.   CONDIZIONI DI PROVA

2.1.   Condizioni di prova del motore

2.1.1.   Misurare la temperatura assoluta (Ta) dell'aria di alimentazione del motore espressa in Kelvin, e la pressione atmosferica riferita al secco (ps), espressa in kPa, e determinare il parametro F come segue:

a)

per i motori diesel:

motori ad aspirazione naturale e con sovralimentatore meccanico:

Formula

motori turbocompressi, con o senza raffreddamento dell'aria aspirata:

Formula

b)

per i motori a gas:

Formula

2.1.2.   Validità della prova

Perché una prova sia riconosciuta valida, il parametro F deve soddisfare la relazione:

0,96 ≤ F ≤ 1,06

2.2.   Motori con raffreddamento dell'aria di alimentazione

Registrare la temperatura dell'aria di alimentazione che, al regime della potenza massima dichiarata e a pieno carico, deve coincidere entro ± 5 K con la temperatura massima dell'aria di alimentazione specificata nell'allegato II, appendice 1, punto 1.16.3. La temperatura del fluido di raffreddamento non deve essere minore di 293 K (20 °C).

Se si usa un impianto di condizionamento dell'aria di alimentazione proprio della sala prova o un ventilatore estraneo al motore in prova, la temperatura dell'aria di alimentazione, al regime della potenza massima dichiarata e a pieno carico, deve coincidere entro ± 5 K con la temperatura massima dell'aria di alimentazione specificata nell'allegato II, appendice 1, punto 1.16.3. Usare per tutto il ciclo di prova la regolazione del dispositivo di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione necessaria per rispettare le condizioni di cui sopra, senza modificarle.

2.3.   Sistema di aspirazione aria del motore

Usare un sistema di aspirazione aria del motore che presenti una limitazione dell'aspirazione d'aria coincidente entro ± 100 Pa con il limite superiore del motore funzionante al regime di potenza massima dichiarata e a pieno carico.

2.4.   Sistema di scarico del motore

Usare un sistema di scarico che presenti una contropressione allo scarico coincidente entro ± 1 000 Pa con il limite superiore del motore funzionante al regime di potenza massima dichiarata e a pieno carico e un volume coincidente entro ± 40% con quello specificato dal costruttore. Si può usare un impianto di estrazione dei gas di scarico proprio della sala prova purché rappresenti le condizioni effettive di funzionamento del motore. Il sistema di scarico deve essere conforme ai requisiti di campionamento dei gas di scarico presentati nell'allegato III, appendice 4, punto 3.4 e nell'allegato V, punto 2.2.1, EP e punto 2.3.1, EP.

Se il motore è equipaggiato di un dispositivo di post-trattamento dello scarico, il condotto di scappamento deve avere lo stesso diametro di quello utilizzato per almeno 4 diametri del condotto a monte dell'ingresso dell'inizio della sezione di espansione che contiene il dispositivo di post-trattamento. La distanza dalla flangia del collettore di scarico o dall'uscita del turbocompressore al dispositivo di post-trattamento dello scarico deve essere uguale a quella utilizzata nella configurazione del veicolo o compresa entro le specifiche di distanza del costruttore. La contropressione o la limitazione allo scarico deve seguire gli stessi criteri di cui sopra e può venire regolata con una valvola. Il contenitore di post-trattamento può venire rimosso durante prove preparatorie e durante la mappatura del motore e sostituito con un contenitore equivalente avente un supporto del catalizzatore inattivo.

2.5.   Sistema di raffreddamento

Usare un sistema di raffreddamento del motore avente una capacità sufficiente per mantenere il motore alle temperature di funzionamento normali prescritte dal costruttore.

2.6.   Olio lubrificante

Le specifiche dell'olio lubrificante usato per la prova devono essere registrate e presentate con i risultati della prova come specificato nell'allegato II, appendice 1, punto 7.1.

2.7.   Carburante

Il carburante è quello di riferimento specificato nell'allegato IV.

La temperatura del carburante e il punto di misurazione devono essere specificati dal costruttore entro i limiti indicati nell'allegato II, appendice 1, punto 1.16.5. La temperatura del carburante non deve essere inferiore a 306 K (33 °C). Se non è specificata, deve essere di 311 K ± 5 K (38 °C ± 5 °C) all'ingresso dell'alimentazione del carburante.

Per i motori a GN e GPL, la temperatura del carburante e il punto di misurazione devono rispettare i limiti indicati nell'allegato II, appendice 1, punto 1.16.5 o nell'allegato II, appendice 3, punto 1.16.5 se il motore non è capostipite.

2.8.   Controllo dei sistemi di post-trattamento dello scarico

Se il motore è provvisto di un sistema di post-trattamento dello scarico, le emissioni misurate sul ciclo o sui cicli di prova devono essere rappresentative delle emissioni sul campo. Se questo non può essere ottenuto con un singolo ciclo di prova (p. es. per filtri del particolato con rigenerazione periodica), condurre più cicli di prova e fare una media e/o ponderazione dei risultati delle prove. La procedura esatta deve essere concordata tra il costruttore del motore e il servizio tecnico sulla base di criteri di buona ingegneristica.


(1)  I punti di prova devono essere scelti utilizzando metodi statistici di randomizzazione approvati.

Appendice 1

CICLI DI PROVA ESC E ELR

1.   REGOLAZIONI DEL MOTORE E DEL BANCO DINAMOMETRICO

1.1   Determinazione dei regimi A, B e C del motore

I regimi A, B e C devono essere dichiarati dal costruttore in conformità delle seguenti disposizioni:

Il regime elevato nhi viene determinato calcolando il 70% della potenza netta P(n) massima dichiarata come viene determinata nell'allegato II, appendice 1, punto 8.2. Il regime più elevato al quale si ottiene questo valore di potenza sulla curva della potenza è definito nhi.

Il regime basso nlo viene determinato calcolando il 50% della potenza netta P(n) massima dichiarata, come determinata nell'allegato II, appendice 1, punto 8.2. Il regime minimo al quale si ottiene questo valore di potenza sulla curva della potenza è definito nlo.

I regimi A, B e C vengono calcolati come segue:

Regime A = nlo + 25% (nhi - nlo)

Regime B = nlo + 50% (nhi - nlo)

Regime C = nlo + 75% (nhi - nlo)

I regimi A, B e C possono venire verificati mediante uno dei seguenti metodi:

a)

Per una determinazione accurata di nhi e nlo, effettuare la misura su punti di prova addizionali durante l'omologazione della potenza del motore secondo la direttiva 80/1269/CEE. La potenza massima, nhi e nlo determinati dalla curva di potenza e i regimi A, B e C del motore vengono calcolati secondo le disposizioni di cui sopra.

b)

Mappare il motore lungo la curva di pieno carico, dal regime massimo a vuoto al regime minimo, utilizzando almeno 5 punti di misurazione per ogni intervallo di 1000 giri al minuto e punti di misurazione entro ± 50 giri/min del regime alla potenza massima dichiarata. La potenza massima, nhi e nlo vengono determinati da questa curva di mappatura e i regimi A, B e C del motore vengono calcolati secondo le disposizioni di cui sopra.

Se i regimi A, B e C misurati coincidono entro ± 3% con i regimi dichiarati dal costruttore, per la prova delle emissioni usare i regimi dichiarati. Se per qualsiasi regime del motore viene superata la tolleranza, per la prova delle emissioni usare i regimi misurati.

1.2.   Determinazione delle regolazioni del banco dinamometrico

Determinare sperimentalmente la curva di coppia a pieno carico per calcolare i valori della coppia per le modalità di prova specificate in condizioni nette, come specificato nell'allegato II, appendice 1, punto 8.2. Tener conto, se applicabile, della potenza assorbita dalle apparecchiature azionate dal motore. Calcolare la regolazione del banco dinamometrico per ciascuna modalità di prova usando la formula:

s = P(n) * (L/100) se la prova viene eseguita sul motore allestito in condizioni che richiedano l'erogazione effettiva della potenza netta

s = P(n) * (L/100) + (P(a) — P(b)) se la prova non viene eseguita sul motore allestito in condizioni che richiedano l'erogazione effettiva di una potenza diversa dalla potenza netta

dove:

s

= regolazione del banco dinamometrico, kW

P(n)

= potenza netta del motore secondo quanto indicato nell'allegato II, appendice 1, punto 8.2, kW

L

= carico percentuale indicato al punto 2.7.1,%

P(a)

= potenza assorbita dai dispositivi ausiliari da installare come indicato nell'allegato II, appendice 1, punto 6.1

P(b)

= potenza assorbita dai dispositivi ausiliari da rimuovere come indicato nell'allegato II, appendice 1, punto 6.2

2.   ESECUZIONE DELLA PROVA ESC

Su richiesta dei costruttori, si può eseguire una prova senza valore per condizionare il motore e il sistema di scarico prima del ciclo di misurazione.

2.1.   Preparazione dei filtri di campionamento

Almeno un'ora prima della prova ciascun/a filtro/coppia di filtri viene introdotto/a in una scatola di Petri chiusa ma non sigillata e posto in una camera di pesata per la stabilizzazione. Al termine del periodo di stabilizzazione, ciascun/a filtro/coppia di filtri viene pesato/a e se ne registra la tara. Il filtro o la coppia di filtri viene poi conservato/a in una scatola di Petri chiusa o in un portafiltri fino al momento della prova. Se il filtro/ coppia di filtri non viene utilizzato/a entro otto ore dalla rimozione della camera di pesata, deve essere condizionato/a e pesato/a nuovamente prima dell'uso.

2.2.   Installazione dell'apparecchiatura di misurazione

Installare la strumentazione e le sonde del campione come prescritto. Quando si utilizza un sistema di diluizione a flusso pieno per la diluizione dei gas di scarico, il condotto di scarico deve essere collegato al sistema.

2.3.   Avviamento del sistema di diluizione e del motore

Il sistema di diluizione e il motore vengono avviati e riscaldati fino alla stabilizzazione delle temperature e delle pressioni al regime di potenza massima secondo le raccomandazioni del costruttore e la buona pratica ingegneristica.

2.4.   Avviamento del sistema di campionamento del particolato

Il sistema di campionamento del particolato viene avviato e fatto funzionare in derivazione (bypass). Il livello di fondo del particolato dell'aria di diluizione può essere determinato facendo passare aria di diluizione attraverso i filtri del particolato. Se si usa aria di diluizione filtrata, si può effettuare una misurazione unica prima o dopo la prova. Se l'aria di diluizione non è filtrata, si possono eseguire misure all'inizio e al termine del ciclo e calcolare la media dei valori.

2.5.   Regolazione del rapporto di diluizione

L'aria di diluizione deve avere caratteristiche tali che la temperatura del gas di scarico diluito immediatamente a monte del filtro principale non superi i 325 K (52 °C) in alcuna modalità. Il rapporto di diluizione (q) non deve essere minore di 4.

Sui sistemi in cui si usa la misurazione della concentrazione di CO2 o NOx per il controllo del rapporto di diluizione, misurare il contenuto di CO2 o NOx dell'aria di diluizione all'inizio e al termine di ciascuna prova. Le concentrazioni di fondo di CO2 o NOx misurate nell'aria di diluizione prima e dopo la prova devono corrispondere con una differenza massima di 100 ppm o 5 ppm, rispettivamente, una dall'altra.

2.6.   Controllo degli analizzatori

Gli analizzatori delle emissioni devono essere azzerati e calibrati.

2.7.   Ciclo di prova

2.7.1. Nel funzionamento al banco dinamometrico del motore di prova, utilizzare il seguente ciclo di 13 modalità:

Modalità numero

Regime motore

Carico percentuale

Fattore di ponderazione

Durata della modalità

1

minimo

0,15

4 minuti

2

A

100

0,08

2 minuti

3

B

50

0,10

2 minuti

4

B

75

0,10

2 minuti

5

A

50

0,05

2 minuti

6

A

75

0,05

2 minuti

7

A

25

0,05

2 minuti

8

B

100

0,09

2 minuti

9

B

25

0,10

2 minuti

10

C

100

0,08

2 minuti

11

C

25

0,05

2 minuti

12

C

75

0,05

2 minuti

13

C

50

0,05

2 minuti

2.7.2.   Sequenza di prova

Avviare la sequenza di prova. La prova viene eseguita in ordine di numero delle modalità secondo quanto specificato al punto 2.7.1.

Il motore deve essere fatto funzionare per il tempo prescritto in ciascuna modalità, completando le variazioni di regime e di carico nei primi 20 secondi. Il regime specificato deve venire mantenuto con un'approssimazione di ± 50 giri/minuto e la coppia specificata deve essere mantenuta con un'approssimazione di ± 2% della coppia massima al regime di prova.

Su richiesta del costruttore, la sequenza di prova può venire ripetuta un numero di volte sufficiente per campionare una maggior massa di particolato sul filtro. Il costruttore deve fornire una descrizione dettagliata delle procedure di valutazione e di calcolo dei dati. Le emissioni gassose vengono determinate solo nel primo ciclo.

2.7.3.   Risposta degli analizzatori

I dati forniti dagli analizzatori vengono registrati su un registratore scrivente o misurati con un sistema equivalente di acquisizione dei dati mentre il gas di scarico fluisce attraverso gli analizzatori per tutta la durata del ciclo di prova.

2.7.4.   Campionamento del particolato

Per la procedura di prova completa usare una coppia di filtri (filtri primario e di sicurezza, vedi allegato III, appendice 4). Tenere conto dei fattori modali ponderali specificati nella procedura del ciclo di prova prelevando un campione proporzionale alla portata massica dello scarico durante ciascuna singola modalità del ciclo. A questo scopo si può regolare la portata del campione, il tempo di campionamento e/o il rapporto di diluizione in modo opportuno per rispettare i limiti posti al valore numerico dei fattori di ponderazione effettivi indicato al punto 5.6.

Il tempo di campionamento per ogni modalità deve essere di almeno 4 secondi per 0,01 fattore di ponderazione. Eseguire il campionamento il più tardi possibile all'interno di ciascuna modalità. Il campionamento del particolato deve venire completato non più di 5 secondi prima del termine di ciascuna modalità.

2.7.5.   Condizioni del motore

Durante ciascuna modalità, registrare il regime e il carico del motore, la temperatura e la depressione dell'aria di aspirazione, la temperatura e la contropressione allo scarico, la portata di carburante e la portata d'aria o di scarico, la temperatura dell'aria di sovralimentazione, la temperatura del carburante e la sua umidità rispettando, durante il tempo di campionamento del particolato, le prescrizioni di regime e di carico (vedi punto 2.7.2), ma in ogni caso durante l'ultimo minuto di ciascuna modalità.

Registrare qualsiasi dato ulteriore occorrente per il calcolo (vedi punti 4 e 5).

2.7.6.   Controllo di NOx entro l'area di controllo

La verifica dei NOx all'interno dell'area di controllo deve essere eseguita immediatamente dopo il completamento della modalità 13.

Condizionare il motore nella modalità 13 per un periodo di 3 minuti prima di iniziare le misurazioni. Effettuare tre misurazioni in differenti punti entro l'area di controllo scelti dal servizio tecnico (1). La durata di ciascuna misurazione è di 2 minuti.

La procedura di misurazione è uguale alla misurazione di NOx nel ciclo a 13 modalità e viene condotta in conformità dei punti 2.7.3, 2.7.5, e 4.1 della presente appendice, e dell'allegato III, appendice 4, punto 3.

Il calcolo viene eseguito secondo il punto 4.

2.7.7.   Controllo degli analizzatori al termine della prova

Dopo il controllo delle emissioni, l'analizzatore viene ricontrollato con un gas di azzeramento e con lo stesso gas di calibrazione. La prova sarà considerata accettabile se la differenza dei risultati prima e dopo la prova è minore del 2% del valore relativo al gas di calibrazione.

3.   ESECUZIONE DELLA PROVA ELR

3.1.   Installazione dell'apparecchiatura di misurazione

L'opacimetro e le sonde del campione, se applicabile, devono essere installati a valle della marmitta o di eventuali dispositivi di post-trattamento, se presenti, secondo le procedure generali di installazione specificate dal costruttore dello strumento. Rispettare inoltre, se del caso, le prescrizioni del punto 10 della norma ISO IDS 11614.

Prima dei controlli di zero e fondo scala, riscaldare e stabilizzare l'opacimetro secondo le raccomandazioni del fabbricante dello strumento. Se l'opacimetro è dotato di un sistema di aria di spurgo per evitare che il gruppo ottico di misurazione si sporchi di fuliggine, attivare anche questo sistema e regolarlo secondo le raccomandazioni del costruttore.

3.2.   Controllo dell'opacimetro

I controlli di zero e fondo scala devono essere eseguiti nella modalità di lettura dell'opacità perché la scala dell'opacità offre due punti di taratura definibili con precisione, cioè 0% di opacità e 100% di opacità. Il coefficiente di assorbimento della luce viene poi calcolato in modo corretto sulla base dell'opacità misurata e del valore di LA, fornito dal costruttore dell'opacimetro, quando lo strumento viene riportato nella modalità di lettura k per l'esecuzione della prova.

Senza intercettazione del raggio di luce dell'opacimetro, regolare il valore letto su 0,0% ± 1,0% di opacità. Impedendo che la luce raggiunga il ricevitore, regolare la lettura su 100,0% ± 1,0% di opacità.

3.3.   Ciclo di prova

3.3.1.   Condizionamento del motore

Il riscaldamento del motore e del sistema deve essere eseguito alla potenza massima per stabilizzare i parametri del motore secondo le raccomandazioni del costruttore. La fase di precondizionamento dovrebbe inoltre proteggere la vera e propria misurazione dall'influenza di depositi rimasti nel sistema di scarico da una prova precedente.

Quando il motore è stabilizzato, avviare il ciclo entro 20 ± 2 s dopo la fase di precondizionamento. Su richiesta del costruttore si può eseguire una prova senza valore per un condizionamento ulteriore prima del ciclo di misurazione.

3.3.2.   Sequenza di prova

La prova è costituita da una sequenza di tre gradini di carico a ciascuno dei tre regimi A (ciclo 1), B (ciclo 2) e C (ciclo 3) determinati secondo l'allegato III, punto 1.1, a cui segue il ciclo 4 ad un regime compreso nell'area di controllo e ad un carico tra il 10% e il 100%, scelto dal servizio tecnico (2). Nel funzionamento del motore di prova al banco dinamometrico procedere secondo la sequenza mostrata in figura 3.

Figura 3

Sequenza della prova ELR

Image

a)

Far funzionare il motore al regime A e al 10% di carico per 20 ± 2 s. Rispettare il regime specificato entro ± 20 giri/min e la coppia specificata entro ± 2% della coppia massima al regime di prova.

b)

Al termine di un segmento spostare rapidamente la leva di comando nella posizione di apertura totale e mantenerla in tale posizione per 10 ± 1 s. Applicare il carico dinamometrico necessario per mantenere il regime del motore entro ± 150 giri/min per i primi 3 secondi ed entro ± 20 giri/min per il resto del segmento.

c)

Ripetere due volte la sequenza descritta alle lettere a) e b).

d)

Al completamento del terzo gradino di carico, regolare il motore sul regime B e sul 10% di carico entro 20 ± 2 s.

e)

Eseguire la sequenza da a) a c) con il motore funzionante al regime B.

f)

Al completamento del terzo gradino di carico, regolare il motore sul regime C e il 10% di carico entro 20 ± 2 s.

g)

Eseguire la sequenza da a) a c) con il motore funzionante al regime C.

h)

Al completamento del terzo gradino di carico, regolare il motore sul regime e su qualunque carico superiore al 10% entro 20 ± 2 s.

i)

Eseguire la sequenza da a) a c) con il motore funzionante al regime scelto.

3.4.   Convalida del ciclo

Le deviazioni standard relative dei valori medi di fumo a ciascun regime di prova (A, B, C) devono essere minori della cifra più alta tra il 15% del valore medio corrispondente (SVA, SVB, SVC, calcolati secondo il punto 6.3.3 della presente appendice da tre gradini successivi di carico a ciascun regime di prova) e il 10% del valore limite mostrato in tabella 1 dell'allegato I. Se la differenza è maggiore ripetere la sequenza fino a quando tre gradini di carico successivi sono conformi ai criteri di convalida.

3.5.   Controllo dell'opacimetro al termine della prova

La deriva dello zero dell'opacimetro dopo la prova non deve essere superiore al ± 5,0% del valore limite mostrato in l'allegato I, tabella 1.

4.   CALCOLO DELLE EMISSIONI GASSOSE

4.1.   Valutazione dei dati

Per la valutazione delle emissioni gassose, calcolare la media dei valori relativi agli ultimi 30 secondi di ciascuna modalità letti sul registratore e determinare le concentrazioni (conc) medie di HC, CO e NOx durante ciascuna modalità in base alla media dei valori registrati e ai corrispondenti dati di taratura. Si può usare un differente tipo di registrazione purché assicuri un'acquisizione equivalente dei dati.

Per la verifica di NOx all'interno dell'area di controllo, le prescrizioni di cui sopra valgono solo per NOx.

Il flusso del gas di scarico GEXHW o il flusso del gas di scarico diluito GTOTW, se usato in alternativa, viene determinato secondo l'allegato III, appendice 4, punto 2.3.

4.2.   Correzione secco/umido

Convertire la concentrazione misurata nel valore su umido secondo le formule seguenti, salvo che sia già stata misurata su umido.

conc (umido) = Kw × conc (secco)

Per il gas di scarico secco:

Formula

e

Formula

Per il gas di scarico diluito:

Formula

o

Formula

Per l'aria di diluizione

Per l'aria di aspirazione (se differente dall'aria di diluizione)

KW,d = 1 - KW1

KW,a = 1 - KW2

Formula

Formula

Formula

Formula

dove:

Ha, Hd

=

g d'acqua per kg di aria secca

Rd, Ra

=

umidità relativa dell'aria di diluizione/aspirazione,%

pd, pa

=

pressione di vapore di saturazione dell'aria di diluizione/aspirazione, kPa

pB

=

pressione barometrica totale, kPa

4.3.   Correzione del valore di NOx in funzione dell'umidità e della temperatura

Poiché l'emissione di NOx dipende dalle condizioni dell'aria ambiente, la concentrazione di NOx deve essere corretta per tenere conto della temperatura e dell'umidità dell'aria ambiente mediante i fattori forniti dalle formule seguenti.

Formula

in cui:

A

=

0,309 GFUEL/GAIRD - 0,0266

B

=

- 0,209 GFUEL/GAIRD + 0,00954

Ta

=

temperatura dell'aria, K

Ha

=

umidità dell'aria di aspirazione, g d'acqua per kg di aria secca

Ha

=

Feuchtigkeit der Ansaugluft, g Wasser je kg trockener Luft

Formula

dove:

Ra

=

umidità relativa dell'aria di aspirazione,%

pa

=

pressione di vapore di saturazione dell'aria di aspirazione, kPa

pB

=

pressione barometrica totale, kPa

4.4.   Calcolo delle portate massiche di emissione

Le portate massiche di emissione (g/h) per ciascuna modalità si calcolano come segue prendendo per la densità del gas di scarico 1,293 kg/m3 a 273 K (0 °C) e 101,3 kPa:

(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × GEXHW

(2) COx mass = 0,000966 x COconc x GEXHW

(3) HCmass = 0,000479 × HCconc × GEXHW

dove NOx conc, COconc, HCconc  (3) sono le concentrazioni medie (ppm) nel gas di scarico grezzo, come determinato al punto 4.1.

Se, in alternativa, le emissioni gassose vengono determinate con un sistema di diluizione a flusso pieno, si applicano le formule seguenti:

(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × GTOTW

(2) COx mass = 0,000966 × COconc × GTOTW

(3) HCmass = 0,000479 × HCconc × GTOTW

dove NOx conc, COconc, HCconc  (4) sono le concentrazioni (ppm) di fondo corrette medie di ciascuna modalità nel gas di scarico diluito determinate secondo l'allegato III, appendice 2, punto 4.3.1.1.

4.5.   Calcolo delle emissioni specifiche

Calcolare le emissioni (g/kWh) per tutti i singoli componenti nel modo seguente:

Formula

Formula

Formula

I fattori di ponderazione (WF) utilizzati nel calcolo di cui sopra sono descritti al punto 2.7.1.

4.6.   Calcolo dei valori di controllo dell'area

Per i tre punti di controllo scelti secondo il punto 2.7.6, l'emissione di NOx deve essere misurata e calcolata secondo il punto 4.6.1 e determinata anche mediante interpolazione dalle modalità del ciclo di prova più prossima al rispettivo punto di controllo secondo il punto 4.6.2. Confrontare poi i valori misurati con i valori interpolati secondo il punto 4.6.3.

4.6.1.   Calcolo delle emissioni specifiche

Calcolare l'emissione di NOx per ciascuno dei punti di controllo (Z) nel modo seguente:

NOx masse,Z = 0,001587 × NOx conc,Z × KH,D × GEXHW

Formula

4.6.2.   Determinazione del valore delle emissioni prodotte nel ciclo di prova

L'emissione di NOx- per ciascuno dei punti di controllo deve essere interpolata dalle quattro modalità più prossime del ciclo di prova che inviluppano il punto di controllo Z scelto come mostrato in Figura 4. Per queste modalità (R, S, T, U), valgono le seguenti definizioni:

Regime (R)

= Regime (T) = nRT

Regime (S)

= Regime (U) = nSU

Carico percentuale (R)

= Carico percentuale (S)

Carico percentuale (T)

= Carico percentuale (U)

L'emissione di NOx del punto di controllo Z scelto può venire calcolata come segue:

Formula

e:

Formula

Formula

Formula

Formula

dove:

ER, ES, ET, EU

= emissione specifica di NOx delle modalità di inviluppo calcolate secondo il punto 4.6.1

MR, MS, MT, MU

= coppia del motore nelle modalità di inviluppo

Figura 4

Interpolazione del punto di controllo NOx

Image

4.6.3.   Confronto dei valori di emissione di NOx

Confrontare l'emissione specifica di NOx misurata del punto di controllo Z (NOx,Z) con il valore interpolato (EZ) nel modo seguente:

Formula

5.   CALCOLO DELL'EMISSIONE DI PARTICOLATO

5.1.   Valutazione dei dati

Per la valutazione del particolato, registrare per ciascuna modalità le masse totali di campione (MSAM,i) che passano attraverso i filtri.

Riportare i filtri nella camera di pesata e condizionarli per almeno un'ora e non più di 80 ore, poi pesarli. Registrare il peso lordo dei filtri e sottrarre la tara (vedi punto 2.1 di questa appendice). La massa Mf del particolato è la somma delle masse di particolato raccolte sui filtri primario e di sicurezza.

Se occorre applicare una correzione del fondo, registrare la massa dell'aria di diluizione (MDIL) che passa attraverso i filtri e la massa del particolato (Md). Se è stata effettuata più di una misura, si deve calcolare il quoziente Md/MDIL per ciascuna singola misurazione e determinare poi la media dei valori.

5.2.   Sistema di diluizione a flusso parziale

I risultati finali della prova relativa all'emissione di particolato vengono determinati come segue. Poiché si possono usare vari tipi di controllo del grado di diluizione, si seguono differenti metodi di calcolo di GEDFW. Tutti i calcoli devono essere basati sui valori medi delle singole modalità ottenuti durante il periodo di campionamento.

5.2.1.   Sistemi isocinetici

GEDFW,i = GEXHW,i x qI

Formula

dove r è il rapporto delle aree delle sezioni trasversali della sonda isocinetica e del condotto di scarico:

Formula

5.2.2.   Sistemi con misura della concentrazioni di CO2 o NOx

GEDF W,i = GEXH W,i × qi

Formula

dove:

concE

=

concentrazione su umido del gas tracciante nello scarico grezzo

concD

=

concentrazione su umido del gas tracciante nello scarico diluito

concA

=

concentrazione su umido del gas tracciante nell'aria di diluizione

Le concentrazioni misurate su secco devono essere convertite nel valore su umido conformemente al punto 4.2 della presente appendice.

5.2.3.   Sistemi con misura di CO2 e metodo del bilancio del carbonio (5)

Formula

dove:

CO2D

=

CO2-concentrazione di CO2 nello scarico diluito

CO2A

=

CO2-concentrazione di CO2 nell'aria di diluizione

(concentrazioni in% in volume su umido) Questa equazione è basata sull'assunzione del bilancio del carbonio (gli atomi di carbonio forniti al motore vengono emessi come CO2) e si deriva come segue:

GEDFW,i = GEXHW,i × qi

e

Formula

5.2.4.   Sistemi con misura del flusso

GEDF W,i = GEXH W,i × qi

Formula

5.3.   Sistema di diluizione a flusso pieno

I risultati finali della prova relativa all'emissione di particolato risultano dai seguenti calcoli. Tutti i calcoli devono essere basati sui valori medi delle singole modalità ottenuti durante il periodo di campionamento.

GEDFW,i = GTOTW,i

5.4.   Calcolo della portata massica del particolato

Calcolare la portata massica del particolato come segue:

Formula

dove:

Formula

=

Formula

MSAM

=

Formula

i

=

1, ... n

determinati lungo tutto il ciclo di prova per sommatoria dei valori medi delle singole modalità durante il periodo di campionamento.

La portata massica del particolato può essere corretta per tener conto del fondo come segue:

Formula

Se si effettua più di una misura, sostituire Formula con Formula

Formula per le singole modalità

o

Formula per le singole modalità.

5.5.   Calcolo delle emissioni specifiche

Le emissioni di particolato si calcolano nel modo seguente:

Formula

5.6.   Fattore di ponderazione efficace

Il fattore di ponderazione efficace WFE,i per ciascuna modalità si calcola nel modo seguente:

Formula

Il valore dei fattori di ponderazione efficaci devono coincidere, con un'approssimazione di ± 0,003 (± 0,005 per la modalità di minimo) con i fattori di ponderazione elencati al punto 2.7.1.

6.   CALCOLO DEI VALORI DI FUMO

6.1.   Algoritmo di Bessel

Usare l'algoritmo di Bessel per calcolare i valori medi su 1 s dai valori istantanei del fumo, convertiti secondo il punto 6.3.1. L'algoritmo emula un filtro di secondo ordine a basso passaggio e il suo uso richiede calcoli iterativi per determinare i coefficienti. Questi coefficienti sono una funzione del tempo di risposta del sistema opacimetrico e della frequenza di campionamento. Pertanto, ripetere il punto 6.1.1 tutte le volte che il tempo di risposta del sistema e/o la frequenza di campionamento cambiano.

6.1.1.   Calcolo del tempo di risposta del filtro e delle costanti di Bessel

Il tempo di risposta di Bessel (tF) occorrente è una funzione dei tempi di risposta fisica ed elettrica del sistema opacimetrico specificati nell'allegato III, appendice 4, punto 5.2.4, e si calcola mediante la seguente equazione:

Formula

dove:

tp

=

tempo fisico di risposta, s

te

=

tempo elettrico di risposta, s

I calcoli per la stima della frequenza di intercettazione del filtro fc sono basati su un segnale di ingresso a gradino da 0 a 1 in = 0,01 s (vedi allegato VII). Il tempo di risposta è definito come il tempo trascorso tra il momento in cui il segnale in uscita di Bessel raggiunge il 10% (t10) e quello in cui raggiunge il 90% (t90) di questa funzione a gradino. Questo valore deve essere ottenuto mediante iterazione su fc fino a quando si ottiene t90-t10tF. La prima iterazione per fc è data dalla formula seguente:

Formula

Le costanti di Bessel E e K si calcolano mediante le equazioni seguenti:

Formula

K = 2 × E × (D × Ω2 - 1) - 1

dove:

D

=

0,618034

Δt

=

1/frequenza di campionamento

Ω

=

Formula

6.1.2.   Calcolo dell'algoritmo di Bessel

Utilizzando i valori di E e K, calcolare la risposta media di Bessel su 1 s ad un segnale di ingresso a gradino Si nel modo seguente:

Yi = Yi - 1 + E × (Si + 2 × Si - 1 + Si - 2 - 4 × Yi - 2) + K × (Yi - 1 - Yi - 2)

dove:

Si-2

=

Si-1 = 0

Si

=

1

Yi-2

=

Yi-1 = 0

I tempi t10 e t90 devono essere interpolati. La differenza di tempo tra t90 e t10 definisce il tempo di risposta tF per quel valore di fc. Se il tempo di risposta non è sufficientemente prossimo al tempo di risposta richiesto, continuare l'iterazione fino a quando il tempo effettivo di risposta coincide con un'approssimazione dell'1% con la risposta prescritta come segue:

((t90 - t10) - tF) ≤ 0,01 × tF

6.2.   Valutazione dei dati

I valori di misura del fumo devono essere campionati con una frequenza minima di 20 Hz.

6.3.   Determinazione del fumo

6.3.1.   Conversione dei dati

Poiché l'unità di misura fondamentale di tutti gli opacimetri è la trasmittanza, per ottenere gli indici di fumo la trasmittanza (t) deve essere convertita nel coefficiente di assorbimento della luce (k) come segue:

Formula

e

N = 100 — τ

dove:

k

=

coefficiente di assorbimento della luce, m-1

LA

=

lunghezza efficace del cammino ottico indicata dal costruttore dello strumento, m

N

=

opacità,%

τ

=

trasmittanza, %

Applicare la conversione prima di qualsiasi altra elaborazione dei dati.

6.3.2.   Calcolo del fumo medio di Bessel

La frequenza di intercettazione fc corretta è quella che dà luogo al tempo di risposta del filtro tF prescritto. Una volta determinata questa frequenza mediante il processo iterativo del punto 6.1.1, calcolare le costanti E e K dell'algoritmo di Bessel appropriate. Applicare poi l'algoritmo di Bessel alla registrazione del fumo (valori di K) come descritto al punto 6.1.2:

Yi = Yi - 1 + E x (Si + 2 x Si - 1 + Si - 2 - 4 x Yi - 2) + K x (Yi - 1 - Yi - 2)

L'algoritmo di Bessel è di tipo ricorsivo. Pertanto esso richiede dei valori iniziali di ingresso Si-1 e Si-2 e dei valori iniziali di uscita Yi-1 e Yi-2 per avviare l'algoritmo. Questi possono essere assunti pari a 0.

Per ciascun gradino di carico dei tre regimi A, B e C, scegliere il valore massimo su 1 s Ymax tra i singoli valori Yi di ciascuna traccia del fumo.

6.3.3.   Risultato finale

Gli indici di fumo (SV) medi di ciascun ciclo (regime di prova) si calcolano come segue:

Per il regime di prova A:

SVA = (Ymax1,A + Ymax2,A + Ymax3,A) / 3

Per il regime di prova B:

SVB = (Ymax1,B + Ymax2,B + Ymax3,B) / 3

Per il regime di prova C:

SVC = (Ymax1,C + Ymax2,C + Ymax3,C) / 3

dove:

Ymax1, Ymax2, Ymax3

=

indice di fumo medio di Bessel su 1 s più elevato in ciascuno dei tre gradini di carico a gradino.

Il valore finale si calcola come segue:

SV = (0,43 x SVA) + (0,56 x SVB) + (0,01 x SVC)


(1)  I punti di prova devono essere scelti utilizzando metodi statistici di randomizzazione approvati.

(2)  I punti di prova devono essere scelti utilizzando metodi statistici di randomizzazione approvati.

(3)  Su base C1 equivalente.

(4)  Su base C1 equivalente.

(5)  Il valore è valido solo per il carburante di riferimento specificato nell'allegato I.

Appendice 2

CICLO DI PROVA ETC

1.   PROCEDIMENTO DI MAPPATURA DEL MOTORE

1.1.   Determinazione dell'intervallo dei regimi di mappatura

Per la generazione dell'ETC sulla cella di prova, il motore deve essere mappato prima di ogni ciclo di prova per determinare la curva della coppia in funzione della velocità. I regimi minimo e massimo di mappatura sono definiti come segue:

regime minimo di mappatura

= regime di minimo

regime massimo di mappatura

= nhi × 1,02o, regime al quale la coppia a pieno carico cade a zero; si adotta il valore minore

1.2.   Realizzazione della mappa della potenza del motore

Riscaldare il motore alla potenza massima per stabilizzare i parametri del motore secondo le raccomandazioni del costruttore e la buona pratica ingegneristica. Quando il motore è stabilizzato, determinare la mappa del motore come segue:

a)

togliere il carico al motore e farlo funzionare al minimo;

b)

far funzionare il motore alla minima velocità di mappatura in condizioni di pieno carico/piena ammissione;

c)

aumentare la velocità del motore ad una media di 8 ± 1 min-1/s dal minimo al massimo regime di mappatura. Registrare la velocità e la coppia ad una frequenza di campionamento di almeno un punto al secondo.

1.3.   Generazione della curva di mappatura

Collegare tutti i punti dato registrati al punto 1.2 mediante interpolazione lineare tra i punti. La curva di coppia risultante è la curva di mappatura da usarsi per convertire i valori di coppia normalizzati del ciclo del motore nei valori di coppia effettivi per il ciclo di prova, come descritto al punto 2.

1.4.   Mappatura alternativa

Se un costruttore ritiene che le tecniche di mappatura di cui sopra non siano sicure o non siano rappresentative di un dato motore, se ne possono usare di alternative. Queste tecniche di mappatura devono soddisfare lo scopo delle procedure di mappatura specificate, cioè determinare la coppia massima disponibile a tutti i regimi del motore raggiunti durante i cicli di prova. Deviazioni dalle tecniche di mappatura specificate nel presente capitolo per motivi di sicurezza o rappresentatività devono essere approvate dal servizio tecnico insieme con la motivazione del loro uso. In nessun caso, tuttavia, si devono usare curve continue discendenti del regime per motori regolati o turbocompressi.

1.5.   Prove ripetitive

Non è necessario mappare un motore prima di ciascun ciclo di prova. Rimappare un motore prima del ciclo di prova se:

è trascorso un tempo irragionevole da quando è stata determinata l'ultima mappa, secondo una valutazione ingegneristica,

o,

il motore è stato sottoposto a modifiche fisiche o ritarature che potrebbero influire sulle sue prestazioni.

2.   GENERAZIONE DEL CICLO DI PROVA DI RIFERIMENTO

Il ciclo di prova transiente è descritto nell'appendice 3 del presente allegato. Il ciclo di riferimento si ottiene convertendo nel modo seguente i valori normalizzati di coppia e regime nei valori effettivi.

2.1.   Regime effettivo

Denormalizzare il regime usando la seguente equazione:

Formula

Il regime di riferimento (nref) corrisponde ai valori di regime al 100% specificati nella tabella della macchina dinamometrica dell'appendice 3. Questo regime è definito come segue (vedi figura 1 dell'allegato I):

nref = nlo + 95 % × (nhi - nlo)

dove nhi e nlo sono specificati secondo l'allegato I, punto 2 o determinati secondo l'allegato III, appendice 1, punto 1.1.

2.2.   Coppia effettiva

La coppia è normalizzata sulla coppia massima al rispettivo regime. I valori di coppia del ciclo di riferimento devono essere denormalizzati nel modo seguente utilizzando la curva di mappatura determinata secondo il punto 1.3:

Coppia effettiva = (% coppia × coppia massima/100)

per il rispettivo regime effettivo determinato al punto 2.1.

Per i valori di coppia negativi dei punti di trascinamento («m»), ai fini della generazione del ciclo di riferimento si devono adottare valori denormalizzati determinati in uno dei modi seguenti:

40% negativo della coppia positiva disponibile al regime associato;

mappatura della coppia negativa richiesta per il trascinamento del motore dal regime di mappatura minimo al regime di mappatura massimo;

determinazione della coppia negativa richiesta per trascinare il motore al minimo e al regime di riferimento e interpolazione lineare tra questi.

2.3.   Esempio della procedura di denormalizzazione

Come esempio, verranno denormalizzati i seguenti punti sperimentali:

% regime

= 43

% coppia

= 82

Dati i seguenti valori:

regime di riferimento

= 2 200 min- 1

regime di minimo

= 600 min- 1

si ottengono

regime effettivo = (43 × (2 200 - 600)/100) + 600 = 1 288 min-1

coppia effettiva = (82 × 700/100) = 574 Nm

dove la coppia massima osservata dalla curva di mappatura a 1 288 min- 1 700 Nm beträgt.

3.   ESECUZIONE DELLA PROVA DELLE EMISSIONI

Su richiesta dei costruttori, si può eseguire una prova senza valore per condizionare il motore e il sistema di scarico prima del ciclo di misurazione.

I motori alimentati a GN e GPL devono venire rodati con la prova ETC. Il motore viene rodato per almeno due cicli ETC e fino a quando le emissioni di CO misurate su un ciclo ETC non superano di oltre il 10% le emissioni di CO misurate nel precedente ciclo ETC.

3.1.   Preparazione di filtri di campionamento (solo per motori diesel)

Almeno un'ora prima della prova ciascun/a filtro/coppia di filtri viene introdotto/a in una scatola di Petri chiusa ma non sigillata e posto in una camera di pesata per la stabilizzazione. Al termine del periodo di stabilizzazione, ciascun/a filtro/coppia di filtri viene pesato/a e se ne registra la tara. Il filtro o la coppia di filtri viene poi conservato/a in una scatola di Petri chiusa o in un portafiltri fino al momento della prova. Se il filtro/ coppia di filtri non viene utilizzato/a entro otto ore dalla rimozione della camera di pesata, deve essere condizionato/a e pesato/a nuovamente prima dell'uso.

3.2.   Installazione dell'apparecchiatura di misurazione

Installare la strumentazione e le sonde del campione come prescritto. Il condotto di scarico deve essere collegato al sistema di diluizione a flusso pieno.

3.3.   Avviamento del sistema di diluizione e del motore

Il sistema di diluizione e il motore vengono avviati e riscaldati fino alla stabilizzazione delle temperature e delle pressioni al regime di potenza massima secondo le raccomandazioni del costruttore e la buona pratica ingegneristica.

3.4.   Avviamento del sistema di campionamento del particolato (solo per motori diesel)

Il sistema di campionamento del particolato viene avviato e fatto funzionare in derivazione (bypass). Il livello di fondo del particolato dell'aria di diluizione può essere determinato facendo passare aria di diluizione attraverso i filtri del particolato. Se si usa aria di diluizione filtrata, si può effettuare una misurazione unica prima o dopo la prova. Se l'aria di diluizione non è filtrata, si possono eseguire misure all'inizio e al termine del ciclo e calcolare la media dei valori.

3.5.   Regolazione del sistema di diluizione a flusso pieno

Il flusso di gas di scarico diluito totale deve essere regolato in modo da escludere la condensazione d'acqua nel sistema e da ottenere una temperatura superficiale massima del filtro di 325 K (52 °C) o minore (vedi allegato V, punto 2.3.1, DT).

3.6.   Controllo degli analizzatori

Gli analizzatori delle emissioni devono essere azzerati e calibrati. Se si usano sacchetti di campionamento, devono essere vuotati.

3.7.   Procedura di avviamento del motore

Avviare il motore stabilizzato secondo la procedura di avviamento raccomandata dal costruttore nel manuale d'uso utilizzando un motorino di avviamento di serie o la macchina dinamometrica. In alternativa, la prova può partire direttamente dalla fase di precondizionamento del motore senza spegnere il motore quando questo ha raggiunto il regime di minimo.

3.8.   Ciclo di prova

3.8.1.   Sequenza di prova

Se il motore ha raggiunto il regime di minimo, avviare la sequenza di prova. La prova deve essere eseguita secondo il ciclo di riferimento specificato al punto 2 della presente appendice. Le regolazioni di comando del regime e della coppia devono essere emesse ad una frequenza di 5 Hz o maggiore (valore raccomandato 10 Hz). Registrare almeno una volta al secondo durante il ciclo di prova il regime e la coppia di feedback; i segnali possono venire filtrati elettronicamente.

3.8.2.   Risposta degli analizzatori

All'avviamento del motore o della sequenza di prova, se il ciclo viene avviato direttamente dal precondizionamento, avviare simultaneamente le apparecchiature di misurazione:

avviare la raccolta o l'analisi dell'aria di diluizione;

avviare la raccolta o l'analisi del gas di scarico diluito;

avviare la misurazione della quantità di gas di scarico diluito (CVS) e delle temperature e pressioni prescritte;

avviare la registrazione dei dati di retroazione (feedback) di regime e coppia del banco dinamometrico.

HC e NOx devono essere misurati in continuo nella galleria di diluizione con una frequenza di 2 Hz. Le concentrazioni medie vengono determinate mediante integrazione dei segnali dell'analizzatore su tutto il ciclo di prova. Il tempo di risposta del sistema non deve essere maggiore di 20 s e deve essere coordinato con le fluttuazioni di flusso nel CVS e con gli scarti tra tempo di campionamento e ciclo di prova, se necessario determinare CO, CO2, NMHC e CH4 mediante integrazione o mediante analisi delle concentrazioni nel sacchetto di campionamento raccolte su tutto il ciclo. Le concentrazioni degli inquinanti gassosi presenti nell'aria di diluizione vengono determinate mediante integrazione o mediante raccolta nel sacchetto del fondo. Tutti gli altri valori devono essere registrati con almeno una misura al secondo (1 Hz).

3.8.3.   Campionamento del particolato (solo motori diesel)

All'avviamento del motore o della sequenza di prova, se il ciclo viene avviato direttamente dal precondizionamento, commutare il sistema di campionamento del particolato dal bypass alla raccolta del particolato.

Se non si usa compensazione del flusso, regolare la o le pompe del campione in modo che la portata attraverso la sonda di campionamento del particolato o il tubo di trasferimento venga mantenuta con un'approssimazione del ± 5% sulla portata impostata. Se si usa la compensazione di flusso (cioè il controllo proporzionale del flusso del campione), si deve dimostrare che il rapporto tra il flusso nella galleria principale e il flusso del campione di particolato non devia di oltre il ± 5% dal valore stabilito (salvo per i primi 10 secondi di campionamento).

Note: per operazioni a doppia diluizione, il flusso del campione è la differenza netta tra la portata attraverso i filtri del campione e la portata dell'aria di diluizione secondaria.

Registrare la temperatura e la pressione medie all'ingresso dei misuratori del gas o della strumentazione di controllo del flusso. Se la portata impostata non può venire mantenuta per tutto il ciclo (con un'approssimazione di ± 5%) a causa di un elevato carico di particolato sul filtro, la prova deve essere annullata. Eseguire di nuovo la prova utilizzando una portata minore e/o un filtro di diametro maggiore.

3.8.4.   Arresto del motore

Se il motore si arresta in qualunque momento durante il ciclo di prova, precondizionare e riavviare il motore e ripetere la prova. In caso di mal funzionamento di qualsiasi apparecchiatura di prova prescritta durante il ciclo di prova, annullare la prova.

3.8.5.   Operazioni da eseguire dopo la prova

Al completamento della prova, arrestare la misurazione del volume di gas di scarico diluito, il flusso di gas nei sacchetti di raccolta e la pompa di campionamento del particolato. Se si usa un analizzatore integratore, continuare il campionamento fino a quando sono trascorsi i tempi di risposta del sistema.

Se si usano i sacchetti di raccolta, analizzare le concentrazioni al più presto, in ogni caso non oltre 20 minuti dopo il termine del ciclo di prova.

Dopo l'analisi delle emissioni, usare un gas di azzeramento e lo stesso gas di calibrazione per ricontrollare gli analizzatori. La prova sarà considerata accettabile se la differenza dei risultati prima e dopo la prova è minore del 2% del valore relativo al gas di calibrazione.

Solo per i motori diesel, riportare i filtri del particolato nella camera di pesata non più di un'ora dopo il completamento della prova e condizionarli in una scatola di Petri chiusa ma non sigillata per almeno un'ora e non più di 80 ore prima dell'esecuzione della pesata.

3.9.   Verifica della conduzione della prova

3.9.1.   Spostamento dei dati

Per minimizzare l'effetto distorsivo del ritardo temporale tra i valori di retroazione e i valori del ciclo di riferimento, l'intera sequenza dei segnali di retroazione della velocità e della coppia può venire anticipata o ritardata nel tempo rispetto alla sequenza della velocità e della coppia di riferimento. Se i segnali di retroazione sono spostati, spostare la velocità e la coppia nella stessa misura e nella stessa direzione.

3.9.2.   Calcolo del lavoro prodotto nel ciclo

Il lavoro prodotto nel ciclo effettivo Wact (kWh) si calcola utilizzando ciascuna coppia di valori di retroazione della velocità del regime e della coppia del motore. Questo calcolo deve essere eseguito dopo l'eventuale spostamento dei dati di retroazione, se si sceglie questa opzione. Il lavoro prodotto nel ciclo effettivo Wact viene utilizzato per confronto con il lavoro prodotto nel ciclo di riferimento Wref e per il calcolo delle emissioni specifiche al freno (vedi punti 4.4 e 5.2). Usare la stessa metodologia per integrare sia la potenza di riferimento che la potenza effettiva del motore. Se si devono determinare valori compresi tra valori di riferimento adiacenti ovvero fra valori misurati contigui, si deve impiegare l'interpolazione lineare.

Nell'integrazione del lavoro prodotto nel ciclo di riferimento e in quello effettivo, tutti i valori di coppia negativi vengono posti uguali a zero ed inclusi. Se l'integrazione viene eseguita ad una frequenza minore di 5 Hertz, e se, durante un dato segmento di tempo, il valore di coppia si modifica da positivo a negativo o da negativo a positivo, calcolare la porzione negativa e porla uguale a zero. La porzione positiva deve essere inclusa nel valore integrato.

Wact deve essere compreso tra il - 15% e il + 5% di Wref.

3.9.3.   Analisi statistica di convalida del ciclo di prova

Eseguire regressioni lineari sui valori di feedback e sui valori di riferimento per il regime, la coppia e la potenza. Questo calcolo deve essere eseguito dopo l'eventuale spostamento dei dati di retroazione, se si sceglie questa opzione. Usare il metodo dei minimi quadrati con un'equazione di interpolazione ottimale avente la forma:

y = mx + b

dove:

y

=

valore di retroazione (effettivo) della velocità (min-1), della coppia (Nm) o della potenza (kW)

m

=

coefficiente angolare della linea di regressione

x

=

valore di riferimento della velocità (min- 1), della coppia (Nm) o della potenza (kW)

b

=

intercetta su y della linea di regressione

Calcolare l'errore standard della stima (SE) di y su x e il coefficiente di determinazione (r2) per ciascuna linea di regressione.

Si raccomanda di eseguire questa analisi a 1 Hertz. Tutti i valori negativi della coppia di riferimento e i valori di feedback associati devono essere cancellati dal calcolo statistico di convalida della coppia e della potenza del ciclo. Una prova può essere considerata valida, se rispetta i criteri indicati in tabella 6.

Tabella 6

Tolleranze della linea di regressione

NO VALID HPOS

NO VALID HPOSRegime

NO VALID HPOSCoppia

NO VALID HPOSPotenza

Errore standard della stima (SE) di Y su X

Massimo 100 min-1

Massimo 13% (15%) (1) della coppia massima del motore che risulta dalla mappa di potenza

Massimo 8% (15%) (1) della potenza massima del motore che risulta dalla mappa di potenza

Coefficiente angolare della linea di regressione, m

0,95 — 1,03

0,83-1,03

0,89-1,03

(0,83-1,03) (1)

Coefficiente di determinazione, r2

Min. 0,9700 (min.0,9500) (1)

Min. 0,8800 (min. 0,7500) (1)

Min. 0,9100 (min. 0,7500) (1)

Intercetta su Y della linea di regressione, b

± 50 min-1

Valore più elevato tra ± 20 Nm o ± 2% (± 20 Nm o ± 3%) (1) della coppia massima

Valore più elevato tra ± 4 kW o ± 2% (± 4 kW o ± 3%) (1) della potenza massima

È ammessa la cancellazione di punti dalle analisi di regressione secondo quanto indicato in tabella 7.

Tabella 7

Cancellazioni di punti dall'analisi di regressione ammesse

Condizione

Punti da cancellare

Pieno carico/piena ammissione e coppia di retroazione < coppia di riferimento

coppia e/o potenza

A vuoto, non al minimo, e coppia di retroazione > coppia di riferimento

coppia e/o potenza

A vuoto/ammissione chiusa, al minimo e velocità > velocità di riferimento al minimo

regime e/o potenza

4.   CALCOLO DELLE EMISSIONI GASSOSE

4.1.   Determinazione del flusso di gas di scarico diluito

La massa totale di gas di scarico diluito fluita durante tutto il ciclo (kg/prova) viene determinata mediante valori delle misure effettuate durante il ciclo e dai corrispondenti dati di taratura del dispositivo di misurazione della portata (V0 per PDP o KV per CFV, come determinato nell'allegato III, appendice 5, punto 2). Se la temperatura dello scarico diluito viene mantenuta costante durante tutto il ciclo mediante l'uso di uno scambiatore di calore (± 6 K per PDP-CVS, ± 11 K per CFV-CVS, vedi allegato V, punto 2.3), si applicano le formule seguenti.

Per il sistema PDP-CVS:

MTOTW = 1,293 × V0 × Np × (pB - p1) × 273 / (101,3 × T)

dove:

MTOTW

= massa di gas di scarico diluito, su umido, su tutto il ciclo, kg

V0

= volume di gas pompato per giro nelle condizioni di prova, m3/giro

NP

= giri totali della pompa per prova

pB

= pressione atmosferica nell'ambiente di prova, kPa

p1

= depressione al di sotto della pressione atmosferica all'ingresso della pompa kPa

T

= temperatura media del gas di scarico diluito all'ingresso della pompa sull'arco del ciclo, K

Per il sistema CFV-CVS:

MTOTW = 1,293 × t × Kv × pA / T0,5

dove:

MTOTW

= massa di gas di carico diluito, su umido, su tutto il ciclo, kg

t

= durata del ciclo, s

Kv

= coefficiente di taratura del tubo di Venturi a portata critica per le condizioni standard,

pA

= pressione assoluta all'ingresso del tubo di Venturi, kPa

T

= temperatura assoluta all'ingresso del tubo di Venturi, K

Se si usa un sistema con compensazione del flusso (cioè senza scambiatori di calore), calcolare le emissioni massiche istantanee e integrarle sul ciclo. In questo caso, la massa istantanea del gas di scarico diluito si calcola come segue.

Per il sistema PDP-CVS:

MTOTW,i = 1,293 × V0 × Np,i × (pB - p1) × 273 / (101,3 × T)

dove:

MTOTW,i

=

massa istantanea del gas di scarico diluito su umido, kg

Np,i

=

giri totali della pompa per ogni intervallo di tempo

Per il sistema CFV-CVS:

MTOTW,i = 1,293 × Δti × Kv × pA / T0,5

dove:

MTOTW,i

=

massa istantanea del gas di scarico diluito su umido, kg

Δti

=

intervallo di tempo, s

Se la massa totale del campione di particolato (MSAM) e di inquinanti gassosi supera lo 0,5% del flusso totale nel CVS (MTOTW), tale flusso deve essere corretto tenendo conto di MSAM oppure il flusso del campione di particolato deve essere rinviato nel CVS prima che nel dispositivo di misurazione del flusso (PDP o CFV).

4.2.   Correzione di NOx in funzione dell'umidità

Poiché l'emissione di NOx dipende dalle condizioni dell'aria ambiente, la concentrazione di NOx deve essere corretta per tenere conto dell'umidità dell'aria ambiente con fattori forniti dalle formule seguenti:

(a)

per i motori diesel:

Formula

(b)

per i motori a gas:

Formula

dove:

Ha

=

umidità dell'aria di aspirazione, g di acqua per kg di aria secca

in cui:

Formula

Ra

=

umidità relativa dell'aria di aspirazione,%

pa

=

pressione di vapore di saturazione dell'aria di aspirazione, kPa

pB

=

pressione barometrica totale, kPa

4.3.   Calcolo del flusso massico delle emissioni

4.3.1.   Sistemi a flusso massico costante

Per sistemi con scambiatore di calore, la massa degli inquinanti (g/prova) viene determinata dalle equazioni seguenti:

(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × MTOTW (motori diesel)

(2) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,G × MTOTW (motori a gas)

(3) COmass = 0,000966 × COconc × MTOTW

(4) HCmass = 0,000479 × HCconc × MTOTW (motori diesel)

(5) HCmass = 0,000502 × HCconc × MTOTW (motori a GPL)

(6) NMHCmass = 0,000516 × NMHCconc × MTOTW (motori a GN)

(7) CH4 mass = 0,000552 × CH4 conc × MTOTW (motori a GN)

dove:

NOx conc, COconc, HCconc  (2), NMHCconc

= concentrazioni corrette di fondo, medie sul ciclo ricavate per integrazione (metodo obbligatorio per NOx e HC) o misura in sacchetto, ppm

MTOTW

= massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo come determinata al punto 4.1, kg

KH,D

= fattore di correzione dell'umidità per motori diesel determinato al punto 4.2

KH,G

= fattore di correzione dell'umidità per motori a gas determinato al punto 4.2

Convertire nel valore su umido le concentrazioni misurate su secco secondo l'allegato III, appendice 1, punto 4.2.

La determinazione di NMHCconc dipende del metodo usato (vedi allegato III, appendice 4, punto 3.3.4). In ambedue i casi si deve determinare la concentrazione di CH4 e sottrarla dalla concentrazione di HC come segue:

(a)

metodo GC

NMHCconc = HCconc - CH4 conc

(b)

metodo NMC

Formula

dove:

HC (wCutter)

= concentrazione di HC quando campione di gas fluisce attraverso l'NMC

HC (oCutter)

= concentrazione di HC quando campione di gas bypassa l'NMC

CEM

= efficienza del metano determinata secondo l'allegato III; appendice 5, punto 1.8.4.1.

CEE

= efficienza del metano determinata secondo l'allegato III, appendice 5, punto 1.8.4.2.

4.3.1.1.   Determinazione delle concentrazioni corrette di fondo

La concentrazione di fondo media degli inquinanti gassosi nell'aria di diluizione deve essere sottratta dalle concentrazioni misurate per ottenere le concentrazioni nette degli inquinanti. I valori medi delle concentrazioni di fondo possono essere determinati mediante il metodo del sacchetto di campionamento oppure mediante misurazione continua e integrazione. Usare la formula seguente:

Formula

dove:

conc

= concentrazione del rispettivo inquinante nel gas di scarico diluito, corretta della quantità del rispettivo inquinante contenuta nell'aria di diluizione, ppm

conce

= concentrazione del rispettivo inquinante misurata nel gas di scarico diluito, ppm

concd

= concentrazione del rispettivo inquinante misurata nell'aria di diluizione, ppm

DF

= fattore di diluizione

Il fattore di diluizione si calcola come segue:

(a)

per motori diesel e motori a GPL:

Formula

(b)

per motori a GN:

Formula

dove:

CO2, conce

=

concentrazione di CO2 nel gas di scarico diluito, vol%

HCconce

=

concentrazione di HC nel gas di scarico diluito, ppm C1

NMHCconce

=

concentrazione di NMHC nel gas di scarico diluito, ppm C1

COconce

=

concentrazione di CO nel gas di scarico diluito, ppm

FS

=

fattore stechiometrico

Le concentrazioni misurate su secco devono essere convertite nel valore su umido conformemente all'allegato III, appendice 1, punto 4.2.

Il fattore stechiometrico si calcola come segue:

FS = 100 × (x/x + (y/2) + 3,76 × (x + (y/4)))

dove:

x, y

=

composizione del carburante CxHy

In alternativa, se la composizione del carburante non è nota, si può usare il seguente fattore stechiometrico:

FS (diesel)

= 13,4

FS (LPG)

= 11,6

FS (NG)

= 9,5

4.3.2.   Sistemi con compensazione del flusso

Per sistemi senza scambiatore di calore, la massa degli inquinanti (g/prova) deve essere determinata calcolando le emissioni massiche istantanee e integrando i valori istantanei sul ciclo. Inoltre, la correzione del fondo viene applicata direttamente al valore di concentrazione istantaneo. Si applicano le formule seguenti:

(1)

Formula

(motori diesel)

(2)

Formula

(motori a gas)

(3)

Formula

(4)

Formula

(motori diesel)

(5)

Formula

(motori a GPL)

(6)

Formula

(motori a GN)

(7)

Formula

(motori a GN)

dove:

conce

= concentrazione del rispettivo inquinante misurata nel gas di scarico diluito, ppm

concd

= concentrazione del rispettivo inquinante misurata nell'aria di diluizione, ppm

MTOTW,i

= massa istantanea del gas di scarico diluito (vedi punto 4.1), kg

MTOTW

= massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo (vedi punto 4.1), kg

KH,D

= fattore di correzione dell'umidità per i motori diesel determinato al punto 4.2

KH,G

= fattore di correzione dell'umidità per i motori a gas determinato al punto 4.2

DF

= fattore di diluizione determinato al punto 4.3.1.1.

4.4.   Calcolo delle emissioni specifiche

Calcolare le emissioni (g/kWh) per tutti i singoli componenti nel modo seguente:

Formula (motori diesel e a gas)

Formula (motori diesel e a gas)

Formula (motori diesel e a GPL)

Formula (motori a GN)

Formula (motori a GN)

dove:

Wact

=

lavoro prodotto nel ciclo effettivo determinato al punto 3.9.2, kWh

5.   CALCOLO DELLE EMISSIONI DI PARTICOLATO (SOLO MOTORI DIESEL)

5.1.   Calcolo della massa emessa

La massa di particolato (g/prova) si calcola come segue:

PTmass = (Mf/MSAM) × (MTOTW/1 000)

dove:

Mf

= massa di particolato campionata nel ciclo, mg

MTOTW

= massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo determinata al punto 4.1, kg

MSAM

= Masse des aus dem Verdünnungstunnel zum Abscheiden von Partikeln entnommenen verdünnten Abgases, kg

e

Mf

=

Mf,p + Mf,b, se pesati separatamente, mg

Mf,p

=

massa di particolato raccolta sul filtro principale, mg

Mf,b

=

massa di particolato raccolta sul filtro di sicurezza, mg

Se si usa un sistema a doppia diluizione, sottrarre la massa dell'aria di diluizione secondaria dalla massa totale del gas di scarico doppiamente diluito campionato attraverso i filtri del particolato.

MSAM = MTOT - MSEC

dove:

MTOT

=

massa del gas di scarico doppiamente diluito che passa attraverso il filtro del particolato, kg

MSEC

=

massa dell'aria di diluizione secondaria, kg

Se il valore di fondo del particolato nell'aria di diluizione viene determinato secondo il punto 3.4, si può correggere la massa del particolato per tenere conto del fondo. In questo caso, la massa di particolato (g/prova) si calcola come segue:

Formula

dove:

Mf, MSAM, MTOTW

= vedi sopra

MDIL

= massa dell'aria di diluizione primaria campionata mediante il campionatore del particolato di fondo, kg

Md

= massa del particolato di fondo raccolto dall'aria di diluizione primaria, mg

DF

= fattore di diluizione determinato al punto 4.3.1.1.

5.2.   Calcolo delle emissioni specifiche

Le emissioni di particolato (g/kWh) si calcolano nel modo seguente:

Formula

dove:

Wact

=

lavoro prodotto nel ciclo effettivo, determinato al punto 3.9.2, kWh.


(1)  Fino al 1o ottobre 2005 i valori indicati tra parentesi possono essere utilizzati nella prova di omologazione dei motori a gas (1). (Entro il 1o ottobre 2004 la Commissione riferirà sullo sviluppo della tecnologia dei motori a gas per confermare o modificare le tolleranze della linea di regressione applicabili ai motori a gas indicate in questa tabella.)

(2)  Su base C1 equivalente.

Appendice 3

TABELLA MACCHINA DINAMOMETRICA ETC

Tempo

s

Velocità normalizzata

%

Coppia normalizzata

%

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0

14

0

0

15

0

0

16

0,1

1,5

17

23,1

21,5

18

12,6

28,5

19

21,8

71

20

19,7

76,8

21

54,6

80,9

22

71,3

4,9

23

55,9

18,1

24

72

85,4

25

86,7

61,8

26

51,7

0

27

53,4

48,9

28

34,2

87,6

29

45,5

92,7

30

54,6

99,5

31

64,5

96,8

32

71,7

85,4

33

79,4

54,8

34

89,7

99,4

35

57,4

0

36

59,7

30,6

37

90,1

«m»

38

82,9

«m»

39

51,3

«m»

40

28,5

«m»

41

29,3

«m»

42

26,7

«m»

43

20,4

«m»

44

14,1

0

45

6,5

0

46

0

0

47

0

0

48

0

0

49

0

0

50

0

0

51

0

0

52

0

0

53

0

0

54

0

0

55

0

0

56

0

0

57

0

0

58

0

0

59

0

0

60

0

0

61

0

0

62

25,5

11,1

63

28,5

20,9

64

32

73,9

65

4

82,3

66

34,5

80,4

67

64,1

86

68

58

0

69

50,3

83,4

70

66,4

99,1

71

81,4

99,6

72

88,7

73,4

73

52,5

0

74

46,4

58,5

75

48,6

90,9

76

55,2

99,4

77

62,3

99

78

68,4

91,5

79

74,5

73,7

80

38

0

81

41,8

89,6

82

47,1

99,2

83

52,5

99,8

84

56,9

80,8

85

58,3

11,8

86

56,2

«m»

87

52

«m»

88

43,3

«m»

89

36,1

«m»

90

27,6

«m»

91

21,1

«m»

92

8

0

93

0

0

94

0

0

95

0

0

96

0

0

97

0

0

98

0

0

99

0

0

100

0

0

101

0

0

102

0

0

103

0

0

104

0

0

105

0

0

106

0

0

107

0

0

108

11,6

14,8

109

0

0

110

27,2

74,8

111

17

76,9

112

36

78

113

59,7

86

114

80,8

17,9

115

49,7

0

116

65,6

86

117

78,6

72,2

118

64,9

«m»

119

44,3

«m»

120

51,4

83,4

121

58,1

97

122

69,3

99,3

123

72

20,8

124

72,1

«m»

125

65,3

«m»

126

64

«m»

127

59,7

«m»

128

52,8

«m»

129

45,9

«m»

130

38,7

«m»

131

32,4

«m»

132

27

«m»

133

21,7

«m»

134

19,1

0,4

135

34,7

14

136

16,4

48,6

137

0

11,2

138

1,2

2,1

139

30,1

19,3

140

30

73,9

141

54,4

74,4

142

77,2

55,6

143

58,1

0

144

45

82,1

145

68,7

98,1

146

85,7

67,2

147

60,2

0

148

59,4

98

149

72,7

99,6

150

79,9

45

151

44,3

0

152

41,5

84,4

153

56,2

98,2

154

65,7

99,1

155

74,4

84,7

156

54,4

0

157

47,9

89,7

158

54,5

99,5

159

62,7

96,8

160

62,3

0

161

46,2

54,2

162

44,3

83,2

163

48,2

13,3

164

51

«m»

165

50

«m»

166

49,2

«m»

167

49,3

«m»

168

49,9

«m»

169

51,6

«m»

170

49,7

«m»

171

48,5

«m»

172

50,3

72,5

173

51,1

84,5

174

54,6

64,8

175

56,6

76,5

176

58

«m»

177

53,6

«m»

178

40,8

«m»

179

32,9

«m»

180

26,3

«m»

181

20,9

«m»

182

10

0

183

0

0

184

0

0

185

0

0

186

0

0

187

0

0

188

0

0

189

0

0

190

0

0

191

0

0

192

0

0

193

0

0

194

0

0

195

0

0

196

0

0

197

0

0

198

0

0

199

0

0

200

0

0

201

0

0

202

0

0

203

0

0

204

0

0

205

0

0

206

0

0

207

0

0

208

0

0

209

0

0

210

0

0

211

0

0

212

0

0

213

0

0

214

0

0

215

0

0

216

0

0

217

0

0

218

0

0

219

0

0

220

0

0

221

0

0

222

0

0

223

0

0

224

0

0

225

21,2

62,7

226

30,8

75,1

227

5,9

82,7

228

34,6

80,3

229

59,9

87

230

84,3

86,2

231

68,7

«m»

232

43,6

«m»

233

41,5

85,4

234

49,9

94,3

235

60,8

99

236

70,2

99,4

237

81,1

92,4

238

49,2

0

239

56

86,2

240

56,2

99,3

241

61,7

99

242

69,2

99,3

243

74,1

99,8

244

72,4

8,4

245

71,3

0

246

71,2

9,1

247

67,1

«m»

248

65,5

«m»

249

64,4

«m»

250

62,9

25,6

251

62,2

35,6

252

62,9

24,4

253

58,8

«m»

254

56,9

«m»

255

54,5

«m»

256

51,7

17

257

56,2

78,7

258

59,5

94,7

259

65,5

99,1

260

71,2

99,5

261

76,6

99,9

262

79

0

263

52,9

97,5

264

53,1

99,7

265

59

99,1

266

62,2

99

267

65

99,1

268

69

83,1

269

69,9

28,4

270

70,6

12,5

271

68,9

8,4

272

69,8

9,1

273

69,6

7

274

65,7

«m»

275

67,1

«m»

276

66,7

«m»

277

65,6

«m»

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«m»

1541

59,5

«m»

1542

59,6

0,5

1543

59,3

9,2

1544

59,4

11,2

1545

59,1

26,8

1546

59

11,7

1547

58,8

6,4

1548

58,7

5

1549

57,5

«m»

1550

57,4

«m»

1551

57,1

1,1

1552

57,1

0

1553

57

4,5

1554

57,1

3,7

1555

57,3

3,3

1556

57,3

16,8

1557

58,2

29,3

1558

58,7

12,5

1559

58,3

12,2

1560

58,6

12,7

1561

59

13,6

1562

59,8

21,9

1563

59,3

20,9

1564

59,7

19,2

1565

60,1

15,9

1566

60,7

16,7

1567

60,7

18,1

1568

60,7

40,6

1569

60,7

59,7

1570

61,1

66,8

1571

61,1

58,8

1572

60,8

64,7

1573

60,1

63,6

1574

60,7

83,2

1575

60,4

82,2

1576

60

80,5

1577

59,9

78,7

1578

60,8

67,9

1579

60,4

57,7

1580

60,2

60,6

1581

59,6

72,7

1582

59,9

73,6

1583

59,8

74,1

1584

59,6

84,6

1585

59,4

76,1

1586

60,1

76,9

1587

59,5

84,6

1588

59,8

77,5

1589

60,6

67,9

1590

59,3

47,3

1591

59,3

43,1

1592

59,4

38,3

1593

58,7

38,2

1594

58,8

39,2

1595

59,1

67,9

1596

59,7

60,5

1597

59,5

32,9

1598

59,6

20

1599

59,6

34,4

1600

59,4

23,9

1601

59,6

15,7

1602

59,9

41

1603

60,5

26,3

1604

59,6

14

1605

59,7

21,2

1606

60,9

19,6

1607

60,1

34,3

1608

59,9

27

1609

60,8

25,6

1610

60,6

26,3

1611

60,9

26,1

1612

61,1

38

1613

61,2

31,6

1614

61,4

30,6

1615

61,7

29,6

1616

61,5

28,8

1617

61,7

27,8

1618

62,2

20,3

1619

61,4

19,6

1620

61,8

19,7

1621

61,8

18,7

1622

61,6

17,7

1623

61,7

8,7

1624

61,7

1,4

1625

61,7

5,9

1626

61,2

8,1

1627

61,9

45,8

1628

61,4

31,5

1629

61,7

22,3

1630

62,4

21,7

1631

62,8

21,9

1632

62,2

22,2

1633

62,5

31

1634

62,3

31,3

1635

62,6

31,7

1636

62,3

22,8

1637

62,7

12,6

1638

62,2

15,2

1639

61,9

32,6

1640

62,5

23,1

1641

61,7

19,4

1642

61,7

10,8

1643

61,6

10,2

1644

61,4

«m»

1645

60,8

«m»

1646

60,7

«m»

1647

61

12,4

1648

60,4

5,3

1649

61

13,1

1650

60,7

29,6

1651

60,5

28,9

1652

60,8

27,1

1653

61,2

27,3

1654

60,9

20,6

1655

61,1

13,9

1656

60,7

13,4

1657

61,3

26,1

1658

60,9

23,7

1659

61,4

32,1

1660

61,7

33,5

1661

61,8

34,1

1662

61,7

17

1663

61,7

2,5

1664

61,5

5,9

1665

61,3

14,9

1666

61,5

17,2

1667

61,1

«m»

1668

61,4

«m»

1669

61,4

8,8

1670

61,3

8,8

1671

61

18

1672

61,5

13

1673

61

3,7

1674

60,9

3,1

1675

60,9

4,7

1676

60,6

4,1

1677

60,6

6,7

1678

60,6

12,8

1679

60,7

11,9

1680

60,6

12,4

1681

60,1

12,4

1682

60,5

12

1683

60,4

11,8

1684

59,9

12,4

1685

59,6

12,4

1686

59,6

9,1

1687

59,9

0

1688

59,9

20,4

1689

59,8

4,4

1690

59,4

3,1

1691

59,5

26,3

1692

59,6

20,1

1693

59,4

35

1694

60,9

22,1

1695

60,5

12,2

1696

60,1

11

1697

60,1

8,2

1698

60,5

6,7

1699

60

5,1

1700

60

5,1

1701

60

9

1702

60,1

5,7

1703

59,9

8,5

1704

59,4

6

1705

59,5

5,5

1706

59,5

14,2

1707

59,5

6,2

1708

59,4

10,3

1709

59,6

13,8

1710

59,5

13,9

1711

60,1

18,9

1712

59,4

13,1

1713

59,8

5,4

1714

59,9

2,9

1715

60,1

7,1

1716

59,6

12

1717

59,6

4,9

1718

59,4

22,7

1719

59,6

22

1720

60,1

17,4

1721

60,2

16,6

1722

59,4

28,6

1723

60,3

22,4

1724

59,9

20

1725

60,2

18,6

1726

60,3

11,9

1727

60,4

11,6

1728

60,6

10,6

1729

60,8

16

1730

60,9

17

1731

60,9

16,1

1732

60,7

11,4

1733

60,9

11,3

1734

61,1

11,2

1735

61,1

25,6

1736

61

14,6

1737

61

10,4

1738

60,6

«m»

1739

60,9

«m»

1740

60,8

4,8

1741

59,9

«m»

1742

59,8

«m»

1743

59,1

«m»

1744

58,8

«m»

1745

58,8

«m»

1746

58,2

«m»

1747

58,5

14,3

1748

57,5

4,4

1749

57,9

0

1750

57,8

20,9

1751

58,3

9,2

1752

57,8

8,2

1753

57,5

15,3

1754

58,4

38

1755

58,1

15,4

1756

58,8

11,8

1757

58,3

8,1

1758

58,3

5,5

1759

59

4,1

1760

58,2

4,9

1761

57,9

10,1

1762

58,5

7,5

1763

57,4

7

1764

58,2

6,7

1765

58,2

6,6

1766

57,3

17,3

1767

58

11,4

1768

57,5

47,4

1769

57,4

28,8

1770

58,8

24,3

1771

57,7

25,5

1772

58,4

35,5

1773

58,4

29,3

1774

59

33,8

1775

59

18,7

1776

58,8

9,8

1777

58,8

23,9

1778

59,1

48,2

1779

59,4

37,2

1780

59,6

29,1

1781

50

25

1782

40

20

1783

30

15

1784

20

10

1785

10

5

1786

0

0

1787

0

0

1788

0

0

1789

0

0

1790

0

0

1791

0

0

1792

0

0

1793

0

0

1794

0

0

1795

0

0

1796

0

0

1797

0

0

1798

0

0

1799

0

0

1800

0

0

«m» = trascinamento.

La figura 5 mostra una rappresentazione grafica della tabella dinamometrica ETC.

Figura 5

Tabella dinamometrica ETC

Image

Appendice 4

PROCEDURE DI MISURAZIONE E CAMPIONAMENTO

1.   INTRODUZIONE

I componenti gassosi, il particolato, e il fumo emessi dal motore sottoposto alla prova vengono misurati con i metodi definiti nell'allegato V. Questi descrivono i sistemi analitici raccomandati per le emissioni gassose (punto 1), i sistemi raccomandati di diluizione e campionamento del particolato (punto 2), e gli opacimetri raccomandati per la misurazione del fumo (punto 3).

Per il metodo ESC, i componenti gassosi vengono determinati nel gas di scarico grezzo. Facoltativamente possono venire determinati nel gas di scarico diluito se per la determinazione del particolato si usa un sistema di diluizione a flusso totale. Il particolato viene determinato con un sistema di diluizione a flusso parziale o a flusso totale.

Per l'ETC, per la determinazione delle emissioni gassose e di particolato si usa solo un sistema di diluizione a flusso totale, considerato sistema di riferimento. Tuttavia il servizio tecnico può approvare sistemi di diluizione a flusso parziale se ne viene dimostrata l'equivalenza secondo il punto 6.2 dell'allegato I e a condizione che gli venga fornita una descrizione dettagliata delle procedure di calcolo e di valutazione dei dati.

2.   BANCO DINAMOMETRICO E APPARECCHIATURE DELLA SALA PROVA

Per le prove di emissione dei motori al banco dinamometrico si usano le seguenti apparecchiature.

2.1.   Macchina dinamometrica

Usare una macchina dinamometrica con caratteristiche adeguate per eseguire i cicli di prova descritti nelle appendici 1 e 2 di questo allegato. Il sistema di misurazione della velocità deve avere una precisione del ± 2% del valore indicato. Il sistema di misurazione della coppia deve avere una precisione del ± 3% del valore indicato nel campo > 20% del fondo scala e una precisione dello ± 0,6% del fondo scala nel campo = 20% del fondo scala.

2.2.   Altri strumenti

Usare gli strumenti di misura occorrenti per il consumo del carburante, il consumo d'aria, la temperatura del refrigerante e del lubrificante, la pressione del gas di scarico e la depressione al collettore di aspirazione, la temperatura del gas di scarico, la temperatura di aspirazione dell'aria, la pressione atmosferica, l'umidità e la temperatura del carburante. Questi strumenti devono essere conformi ai requisiti presentati in tabella 8:

Tabella 8

Precisione degli strumenti di misura

Strumento di misura

Precisione

Consumo di carburante

± 2% del valore massimo del motore

Consumo d'aria

± 2% del valore massimo del motore

Temperature = 600 K (327 °C)

± 2 K assoluti

Temperature = 600 K (327 °C)

± 1% del valore indicato

Pressione atmosferica

± 0,1 kPa assoluti

Pressione del gas di scarico

± 0,2 kPa assoluti

Depressione all'aspirazione

± 0,05 kPa assoluti

Altre pressioni

± 0,1 kPa assoluti

Umidità relativa

± 3% assoluto

Umidità assoluta

± 5% del valore indicato

2.3.   Flusso dei gas di scarico

Per il calcolo delle emissioni contenute nello scarico grezzo, è necessario conoscere il flusso di gas di scarico (vedi punto 4.4 dell'appendice 1). Per la determinazione del flusso allo scarico si può usare uno dei metodi seguenti:

a)

misura diretta del flusso di gas di scarico mediante boccaglio di misurazione del flusso o sistema di misurazione equivalente;

b)

misura del flusso d'aria e del flusso di carburante mediante adatti metodi di misurazione e calcolo del flusso dello scarico mediante l'equazione seguente:

GEXH W = GAIR W + GFUEL (per la massa dello scarico umido)

La precisione della determinazione del flusso allo scarico deve essere ± 2,5% del valore indicato o migliore.

2.4.   Flusso di gas di scarico diluito

Per il calcolo delle emissioni contenute nel gas di scarico diluito con l'uso del sistema di diluizione a flusso totale (obbligatorio per ETC), è necessario conoscere la portata del gas di scarico diluito (vedi punto 4.3 dell'appendice 2). Misurare la portata massica totale del gas di scarico diluito (GTOTW) o la massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo (MTOTW) con una PDP o un CFV (allegato V, punto 2.3.1). La precisione deve essere di ± 2% del valore indicato o migliore, e si determina come prescritto nell'allegato III, appendice 5, punto 2.4.

3.   DETERMINAZIONE DEI COMPONENTI GASSOSI

3.1.   Specifiche generali degli analizzatori

Gli analizzatori devono avere un intervallo di misurazione appropriato alla precisione richiesta per misurare le concentrazioni dei componenti del gas di scarico (punto 3.1.1). Si raccomanda di utilizzare gli analizzatori in modo tale che la concentrazione misurata sia compresa tra il 15% e il 100% del fondo scala.

Se sistemi di estrazione dati (computer, registratori di dati) sono in grado di fornire una sufficiente precisione e risoluzione al di sotto del 15% del fondo scala, sono accettabili anche misure al di sotto del 15% del fondo scala. In tal caso, si devono eseguire tarature addizionali su almeno quattro punti diversi dallo zero nominalmente equidistanti per garantire la precisione delle curve di taratura secondo l'allegato III, appendice 5, punto 1.5.5.2.

La compatibilità elettromagnetica (CEM) dell'apparecchiatura deve essere tale da minimizzare errori addizionali.

3.1.1.   Errore di misura

L'errore totale di misura, inclusa la sensibilità incrociata con altri gas (vedi allegato III, appendice 5, punto 1.9), non deve superare il valore minore tra il ± 5% del valore letto e il ± 3,5% del fondo scala. Per concentrazioni minori di 100 ppm, l'errore di misura non deve essere superiore a ± 4 ppm.

3.1.2.   Ripetibilità

La ripetibilità, definita come 2,5 volte la deviazione standard di dieci risposte ripetitive ad un dato gas di taratura o calibrazione, non deve essere maggiore del ± 1% della concentrazione di fondo scala per ciascun intervallo utilizzato al di sopra di 155 ppm (o ppm di C) o del 2% di ciascun intervallo utilizzato al di sotto di 155 ppm (o ppm di C).

3.1.3.   Rumore

La risposta dell'analizzatore da picco a picco ai gas di azzeramento e di taratura o calibrazione su qualsiasi periodo di 10 secondi non deve superare il 2% del fondo scala su tutti gli intervalli utilizzati.

3.1.4   Deriva dello zero

La deriva dello zero per un periodo di un'ora deve essere inferiore al 2% del fondo scala sull'intervallo più basso utilizzato. La risposta di zero è definita come la risposta media, incluso il rumore, ad un gas di azzeramento su un intervallo di tempo di 30 secondi.

3.1.5.   Deriva del valore di calibrazione

La deriva del valore di calibrazione per un periodo di un'ora deve essere inferiore al 2% del fondo scala sull'intervallo più basso utilizzato. Il valore di calibrazione è definito come la differenza tra la risposta al gas di calibrazione e la risposta di zero. La risposta al gas di calibrazione è definita come la risposta media, incluso il rumore, ad un gas di calibrazione per un intervallo di tempo di 30 secondi.

3.2.   Essiccazione del gas

Il dispositivo facoltativo di essiccazione del gas deve avere effetti trascurabili sulla concentrazione dei gas misurati. Non sono ammessi gli essiccatori chimici per rimuovere l'acqua dal campione.

3.3.   Analizzatori

I punti da 3.3.1. a 3.3.4 della presente appendice descrivono i principi di misura da applicare. Una descrizione dettagliata dei sistemi di misurazione figura nell'allegato V. I gas da misurare devono essere analizzati con gli strumenti seguenti. Per analizzatori non lineari, è ammesso l'uso di circuiti di linearizzazione.

3.3.1.   Analisi del monossido di carbonio (CO)

L'analizzatore del monossido di carbonio deve essere del tipo ad assorbimento non dispersivo nell'infrarosso (NDIR).

3.3.2.   Analisi del biossido di carbonio (CO2)

L'analizzatore del biossido di carbonio deve essere del tipo ad assorbimento non dispersivo nell'infrarosso (NDIR).

3.3.3.   Analisi degli idrocarburi (HC)

Per i motori diesel l'analizzatore degli idrocarburi deve essere del tipo con rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) in cui il rivelatore, le valvole, le tubature, ecc. sono riscaldati in modo da mantenere il gas ad una temperatura di 463K ± 10K (190 ± 10 °C). Per i motori a GN e GPL, l'analizzatore degli idrocarburi può essere del tipo con rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) non riscaldato, secondo il metodo usato (vedi allegato V, punto 1.3).

3.3.4.   Analisi degli idrocarburi diversi dal metano (NMHC) (solo per motori a GN)

Determinare gli idrocarburi diversi dal metano mediante uno dei metodi seguenti:

3.3.4.1.   Metodo gascromatografico (GC)

Gli idrocarburi diversi dal metano vengono determinati per sottrazione del metano analizzato con un gascromatografo (GC) condizionato a 423 K (150 °C) dagli idrocarburi misurati secondo il punto 3.3.3.

3.3.4.2.   Metodo del separatore della frazione diversa dal metano (NMC)

La determinazione della frazione non costituita da metano viene eseguita con un NMC riscaldato disposto in linea con un FID secondo il punto 3.3.3 mediante sottrazione del metano dagli idrocarburi.

3.3.5.   Analisi degli ossidi di azoto (NOx)

L'analizzatore degli ossidi di azoto deve essere del tipo con rivelatore a chemiluminescenza (CLD) o con rivelatore a chemiluminescenza riscaldato (HCLD) con un convertitore NO2/NO se la misura viene effettuata sul secco. Se la misura viene effettuata su umido, si deve usare un HCLD con convertitore mantenuto al di sopra di 328 K (55 °C), a condizione che il controllo dell'estinzione causata dall'acqua rientri nella norma (allegato III, appendice 5, punto 1.9.2.2).

3.4.   Campionamento delle emissioni gassose

3.4.1.   Gas di scarico grezzo (solo ESC)

Le sonde di campionamento delle emissioni gassose devono essere disposte ad una distanza non inferiore al valore più elevato tra 0,5 m e il triplo del diametro del condotto di scarico a monte dell'uscita del sistema dei gas di scarico, se applicabile, e sufficientemente vicino al motore da assicurare una temperatura del gas di scarico di almeno 343 K (70 °C) in corrispondenza della sonda.

Nel caso di un motore multicilindrico con collettore di scarico ramificato, l'ingresso della sonda deve essere sufficientemente spostato verso valle da assicurare che il campione sia rappresentativo delle emissioni medie allo scarico di tutti i cilindri. In motori multicilindrici con gruppi di collettori distinti, come nel caso di un motore a «V», è consentito acquisire un campione da ciascun gruppo e calcolare un'emissione media degli scarichi. Si possono utilizzare anche altri metodi che si sono dimostrati corrispondenti ai metodi suddetti. Per il calcolo delle emissioni allo scarico usare la portata totale della massa allo scarico del motore.

Se il motore è dotato di un dispositivo di post-trattamento degli scarichi, il campione di gas di scarico deve essere prelevato a valle del sistema di post-trattamento dello scarico.

3.4.2.   Gas di scarico diluito (obbligatorio per ETC, facoltativo per ESC)

Il condotto di scarico tra il motore e il sistema di diluizione a flusso totale deve essere conforme ai requisiti dell'allegato V, punto 2.3.1, EP.

La/e sonda/e per il campionamento delle emissioni gassose devono essere installate nella galleria di diluizione in un punto in cui l'aria di diluizione e il gas di scarico sono ben miscelati, e in stretta vicinanza della sonda di campionamento del particolato.

Per l'ETC, il campionamento può in generale venire effettuato in due modi:

gli inquinanti vengono campionati in un sacchetto di campionamento su tutto il ciclo e misurati dopo il completamento della prova;

gli inquinanti vengono campionati in continuo e integrati durante tutto il ciclo; questo metodo è obbligatorio per HC e NOx.

4.   DETERMINAZIONE DEL PARTICOLATO

La determinazione del particolato richiede un sistema di diluizione. Per la diluizione si può utilizzare un sistema di diluizione a flusso parziale (solo ESC) o un sistema di diluizione a flusso totale (obbligatorio per ETC). La portata del sistema di diluizione deve essere sufficiente per eliminare completamente la condensazione d'acqua nei sistemi di diluizione e campionamento e per mantenere la temperatura del gas di scarico diluito su un valore non superiore a 325K (52 °C) immediatamente a monte dei portafiltri. È ammessa la deumidificazione dell'aria di diluizione prima dell'ingresso nel sistema di diluizione, ed è particolarmente utile se l'umidità dell'aria di diluizione è elevata. La temperatura dell'aria di diluizione deve essere di 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C). Se la temperatura ambiente è inferiore a 293K (20 °C), si raccomanda di preriscaldare l'aria di diluizione al di sopra del limite superiore di temperatura di 303K (30 °C). Tuttavia, la temperatura dell'aria di diluizione non deve superare i 325 K (52 °C) prima dell'introduzione degli scarichi nella galleria di diluizione.

Il sistema di diluizione a flusso parziale deve essere progettato in modo da suddividere la corrente di gas di scarico in due frazioni, la più piccola delle quali viene diluita con aria e successivamente utilizzata per la misura del particolato. Ne consegue che il rapporto di diluizione deve essere determinato con estrema precisione. Si possono applicare vari metodi di divisione e il tipo di divisione usato determina in misura significativa i materiali e le procedure di campionamento da impiegare (allegato V, punto 2.2). La sonda di campionamento del particolato va installata in stretta vicinanza della sonda di campionamento delle emissioni gassose e conformemente al disposto del punto 3.4.1.

Per determinare la massa del particolato occorrono un sistema di campionamento del particolato, filtri di campionamento del particolato, una bilancia precisa al microgrammo, e una camera di pesata a temperatura e umidità controllate.

Per il campionamento del particolato, si applica il metodo a filtro unico che utilizza una coppia di filtri (vedi punto 4.1.3) per l'intero ciclo di prova. Per l'ESC dedicare una considerevole attenzione ai tempi e ai flussi durante la fase di campionamento della prova.

4.1.   Filtri di campionamento del particolato

4.1.1.   Specifiche dei filtri

Usare filtri di fibra di vetro ricoperta di fluorocarburi o filtri a membrana a base di fluorocarburi. I filtri di tutti i tipi devono avere un'efficienza di raccolta del DOP (di-ottilftalato) da 0,3 μm almeno del 95% ad una velocitΰ del gas ortogonale alla superficie del filtro compresa tra 35 e 80 cm/s.

4.1.2.   Dimensioni dei filtri

I filtri del particolato devono avere un diametro minimo di 47 mm (37 mm di diametro della macchia). Sono accettabili anche filtri di diametro maggiore (punto 4.1.5).

4.1.3.   Filtro principale e filtro di sicurezza

Il gas di scarico diluito deve essere raccolto mediante una coppia di filtri disposti in serie (un filtro principale e un filtro di sicurezza) durante la sequenza di prova. Il filtro di sicurezza deve essere disposto non più di 100 mm a valle del filtro principale e non deve essere in contatto con esso. I filtri possono essere pesati separatamente o in coppia, con i filtri disposti lato macchiato contro lato macchiato.

4.1.4.   Velocità ortogonale alla superficie del filtro

Si deve ottenere una velocità ortogonale alla superficie del filtro del gas attraverso il filtro stesso da 35 a 80 cm/s. Fra l'inizio e la fine della prova la caduta di pressione non deve registrare un aumento superiore a 25 kPa.

4.1.5.   Carico depositato sui filtri

Il carico minimo raccomandato depositato sui filtri deve essere di 0,5 mg/1 075 mm2di area della macchia. Per i filtri delle dimensioni più comuni, i valori sono mostrati in Tabella 9.

Tabella 9

Carichi sul filtro raccomandati

Diametro del filtro

(mm)

Diametro raccomandato della macchia

(mm)

Carico minimo raccomandato

(mg)

47

37

0,5

70

60

1,3

90

80

2,3

110

100

3,6

4.2.   Specifiche della camera di pesata e della bilancia analitica

4.2.1.   Condizioni della camera di pesata

La temperatura della camera (o locale) in cui vengono condizionati e pesati i filtri del particolato deve essere mantenuta entro 295K ± 3 K (22 °C ± 3 °C) durante tutto il condizionamento e la pesata dei filtri. L'umidità deve essere mantenuta su un punto di rugiada di 282,5K ± 3 K (9,5 °C ± 3 °C) e un'umidità relativa del 45% ± 8%.

4.2.2.   Pesata del filtro di riferimento

L'ambiente della camera (o locale) deve essere esente da qualsiasi contaminante ambientale (come la polvere) che possa depositarsi sui filtri del particolato durante la loro stabilizzazione. Sono ammessi disturbi delle specifiche relative alla camera di pesata indicata al punto 4.2.1 se la durata del disturbo non supera i 30 minuti. La camera di pesata deve essere conforme alle specifiche richieste prima che il personale entri nella camera di pesata. Entro 4 ore dalla pesata del filtro/coppia di filtri campione, ma preferibilmente allo stesso momento, devono essere pesati almeno due filtri di riferimento o due coppie di filtri di riferimento non utilizzati. Questi devono essere delle stesse dimensioni e dello stesso materiale dei filtri campione.

Se il peso medio dei filtri di riferimento o della coppia di filtri di riferimento varia di oltre il ± 5% (± 7,5% per la coppia di filtri) rispetto al carico minimo raccomandato sul filtro (punto 4.1.5.), tra le pesate del filtro campione, tutti i filtri campione devono essere scartati e le prove di emissione ripetute.

Se non sono soddisfatti i criteri di stabilità della camera di pesata indicati al punto 4.2.1., ma la pesata del filtro o della coppia di filtri di riferimento è conforme ai criteri sopraindicati, il costruttore del motore può accettare i pesi dei filtri campione o annullare le prove, riparare il sistema di controllo della camera di pesata e rieseguire la prova.

4.2.3.   Bilancia analitica

La bilancia analitica utilizzata per determinare i pesi di tutti i filtri deve avere una precisione (deviazione standard) di 20μg e una risoluzione di 10μg (1 divisione della scala = 10μg). Per filtri di diametro inferiore ai 70 mm, la precisione e la risoluzione devono essere rispettivamente di 2μg e 1μg.

4.3.   Specifiche supplementari per la misura del particolato

Tutte le parti del sistema di diluizione e del sistema di campionamento comprese tra il condotto di scarico e il supporto dei filtri, che vengono a contatto con gas di scarico grezzi e diluiti, devono essere progettate in modo da minimizzare la deposizione o l'alterazione del particolato. Le parti devono essere fabbricate con materiali elettroconduttori che non reagiscano con i componenti dei gas di scarico e devono essere a massa per impedire effetti elettrostatici.

5.   DETERMINAZIONE DEL FUMO

Questo capitolo fornisce le specifiche per le apparecchiature prescritte e facoltative da usarsi per la prova ELR. Il fumo viene misurato con un opacimetro avente una scala di lettura della opacità e una scala di lettura del coefficiente di assorbimento della luce. La modalità di indicazione di opacità viene usata solo per la taratura e il controllo dell'opacimetro. Gli indici di fumo del ciclo di prova vengono misurati nella modalità di indicazione coefficiente di assorbimento della luce.

5.1.   Prescrizioni generali

L'ELR richiede l'uso di un sistema di misurazione del fumo e di elaborazione dati comprendente tre unità funzionali, che possono essere integrate in un unico componente o costituire un sistema di componenti collegati fra loro. Le tre unità funzionali sono:

un opacimetro conforme alle specifiche dell'allegato V, punto 3;

un'unità di elaborazione dati in grado di eseguire le funzioni descritte nell'allegato III, appendice 1, punto 6;

una stampante e/o un supporto di memorizzazione elettronica per registrare e fornire gli indici di fumo specificati nell'allegato III, appendice 1, punto 6.3.

5.2.   Prescrizioni specifiche

5.2.1   Linearità

La linearità deve essere compresa entro il ± 2% dell'opacità.

5.2.2.   Deriva dello zero

La deriva dello zero su un periodo di un un'ora non deve superare il ± 1% dell'opacità.

5.2.3.   Quadrante dell'opacimetro e intervallo

Per l'indicazione in opacità, la scala deve essere dello 0 — 100% di opacità e la risoluzione dello 0,1% di opacità. Per l'indicazione in coefficiente di assorbimento della luce, la scala deve essere di 0 — 30 m-1 di coefficiente di assorbimento della luce, e la risoluzione di 0,01 m-1 di coefficiente di assorbimento della luce.

5.2.4.   Tempo di risposta dello strumento

Il tempo di risposta fisica dell'opacimetro non deve superare 0,2 secondi. Il tempo di risposta fisica è il tempo che trascorre tra gli istanti in cui l'uscita di un ricevitore a risposta rapida raggiunge il 10 e il 90% della deviazione piena quando l'opacità del gas misurato viene modificata in meno di 0,1 s.

Il tempo di risposta elettrica dell'opacimetro non deve superare 0,05 s. Il tempo di risposta elettrica è il tempo che trascorre tra gli istanti in cui l'uscita dell'opacimetro raggiunge il 10 e il 90% del fondo scala quando la sorgente di luce viene interrotta o spenta completamente in meno di 0,01 s.

5.2.5.   Filtri di densità neutri

L'indice di eventuali filtri di densità neutri usati in combinazione con la taratura dell'opacimetro, le misure di linearità o la regolazione della calibrazione deve essere noto con una precisione dello 1,0% di opacità. La precisione del valore nominale del filtro deve essere controllata almeno annualmente utilizzando un sistema di riferimento riconducibile ad una norma nazionale o internazionale.

I filtri di densità neutri sono dispositivi di precisione e possono facilmente venire danneggiati durante l'uso. La manipolazione deve essere minima e, quando necessaria, eseguita con cura per evitare di graffiare o sporcare il filtro.

Appendice 5

PROCEDIMENTO DI TARATURA

1.   TARATURA DEGLI STRUMENTI ANALITICI

1.1.   Introduzione

Ciascun analizzatore deve essere tarato con la frequenza necessaria per soddisfare i requisiti di precisione della presente direttiva. In questo punto è descritto il metodo di taratura da utilizzare per gli analizzatori indicati nell'allegato III, appendice 4, punto 3 e nell'allegato V, punto 1.

1.2.   Gas di taratura

Rispettare la durata di conservazione di tutti i gas di taratura.

Registrare la data di scadenza dei gas di taratura dichiarata dal produttore.

1.2.1.   Gas puri

La purezza dei gas richiesta è definita dai limiti di contaminazione sottoindicati. Devono essere disponibili i seguenti gas:

Azoto purificato

(Contaminazione = 1 ppm C1, = 1 ppm CO, = 400 ppm CO2, = 0,1 ppm NO)

Ossigeno purificato

(Purezza > 99,5 vol% O2)

Miscela idrogeno-elio

(40 ± 2% idrogeno, rimanente elio)

(Contaminazione = 1 ppm C1, = 400 ppm CO2)

Aria sintetica purificata

(Contaminazione = 1 ppm C1, = 1 ppm CO, = 400 ppm CO2, = 0,1 ppm NO)

(Contenuto di ossigeno 18-21% vol)

Propano purificato o CO per la verifica del CVS

1.2.2.   Gas di taratura e di calibrazione

Devono essere disponibili miscele di gas aventi le seguenti composizioni chimiche:

C3H8 e aria sintetica purificata (vedi punto 1.2.1)

CO e azoto purificato

NOx e azoto purificato (la quantità di NO2 contenuta in questo gas di taratura non deve essere superiore al 5% del contenuto di NO);

CO2 e azoto purificato

CH4 e aria sintetica purificata

C2H6 e aria sintetica purificata

Nota: sono ammesse combinazioni di altri gas, purché i gas non reagiscano uno con l'altro.

La concentrazione effettiva dei gas di taratura e di calibrazione deve essere compresa entro il ± 2% del valore nominale. Tutte le concentrazioni dei gas di taratura devono essere indicate su base volume (% in volume o ppm in volume).

I gas utilizzati per la taratura e per la calibrazione possono essere ottenuti anche mediante un divisore di gas effettuando la diluizione con N2 purificato o con aria sintetica purificata. La precisione del dispositivo di miscelazione deve essere tale che la concentrazione dei gas di taratura diluiti possa venire determinata con un errore non superiore al ± 2%.

1.3.   Procedura operativa per gli analizzatori e per il sistema di campionamento

La procedura operativa per gli analizzatori deve seguire le istruzioni di avviamento e esecuzione dell'analisi del costruttore dello strumento. Devono essere rispettati i requisiti minimi presentati nei punti da 1.4 a 1.9.

1.4.   Prova di tenuta

Eseguire una prova di trafilamento del sistema. La sonda deve essere disinserita dal sistema di scarico e l'estremità chiusa. Mettere in funzione la pompa dell'analizzatore. Dopo un periodo iniziale di stabilizzazione, tutti i flussimetri devono indicare zero; in caso contrario, controllare le linee di campionamento e rimediare ai difetti.

Il trafilamento massimo ammissibile sul lato in depressione è lo 0,5% della portata di utilizzo per la porzione di sistema controllata. Si possono usare le portate attraverso l'analizzatore e attraverso il bypass per stimare le portate di utilizzo.

Un altro metodo è l'introduzione di un cambiamento di concentrazione a gradino all'inizio della linea di campionamento passando dal gas di azzeramento a quello di calibrazione. Se, dopo un adeguato periodo di tempo, il valore letto indica una concentrazione inferiore a quella introdotta, esistono problemi di taratura o di trafilamento.

1.5.   Procedimento di taratura

1.5.1.   Strumentazione

Gli strumenti montati devono essere tarati e le curve di taratura devono essere controllate rispetto a gas campione, impiegando le portate di gas utilizzate per il campionamento degli scarichi.

1.5.2.   Tempo di riscaldamento

Seguire i tempi di riscaldamento raccomandati dal costruttore. Se non è specificato, si raccomanda un tempo di riscaldamento degli analizzatori di almeno due ore.

1.5.3.   Analizzatori NDIR e HFID

Regolare opportunamente l'analizzatore NDIR e ottimizzare la fiamma di combustione dell'analizzatore HFID (punto 1.8.1).

1.5.4.   Taratura

Tarare ciascun intervallo operativo normalmente usato.

Azzerare gli analizzatori di CO, CO2, NOx e HC con aria sintetica (o azoto) purificati.

Introdurre negli analizzatori gli appropriati gas di taratura, registrare i valori e tracciare le curve di taratura conformemente al punto 1.5.5.

Se necessario, ricontrollare la regolazione dello zero e ripetere la procedura di taratura.

1.5.5.   Determinazione della curva di taratura

1.5.5.1.   Orientamento generale

La curva di taratura dell'analizzatore viene determinata mediante almeno cinque punti di taratura oltre lo zero distribuiti nel modo più uniforme possibile. La concentrazione nominale massima deve essere uguale o superiore al 90% del fondo scala.

La curva di taratura viene calcolata mediante il metodo dei minimi quadrati. Se il grado della polinomiale risultante è maggiore di 3, il numero dei punti di taratura (incluso lo zero) non deve essere inferiore al grado di questa polinomiale aumentato di 2.

La curva di taratura non deve differire di oltre il ± 2% dal valore nominale di ciascun punto di taratura né di oltre il ± 1% del fondo scala a zero.

Dalla curva di taratura e dai punti di taratura è possibile verificare se la taratura è stata eseguita correttamente. Devono essere indicati i differenti parametri caratteristici dell'analizzatore e in particolare:

l'intervallo di misurazione;

la sensibilità;

la data di esecuzione della taratura.

1.5.5.2.   Taratura al di sotto del 15% del fondo scala

La curva di taratura dell'analizzatore viene determinata mediante almeno 4 punti di taratura addizionali, escluso lo zero, nominalmente equidistanti al di sotto del 15% del fondo scala.

La curva di taratura viene calcolata con il metodo dei minimi quadrati.

La curva di taratura non deve differire di oltre il ± 4% dal valore nominale di ciascun punto di taratura né di oltre il ± 1% del fondo scala a zero.

1.5.5.3.   Metodi alternativi

Se è possibile dimostrare che una tecnica alternativa (per esempio elaboratore, commutatore di intervallo a comando elettronico, ecc.) può fornire una precisione equivalente, si possono utilizzare tali tecniche.

1.6.   Verifica della taratura

Ciascun intervallo operativo normalmente utilizzato deve essere controllato prima di ogni analisi secondo la procedura seguente.

La taratura viene controllata utilizzando un gas di azzeramento e un gas di calibrazione il cui valore nominale sia superiore all'80% del fondo scala dell'intervallo di misurazione.

Se, per i due punti considerati, il valore trovato non differisce di oltre il ± 4% del fondo scala dal valore di riferimento dichiarato, si possono modificare i parametri di aggiustamento. In caso contrario, determinare una nuova curva di taratura secondo il punto 1.5.5.

1.7.   Prova di efficienza del convertitore NOx

L'efficienza del convertitore utilizzato per la conversione di NO2 in NO viene controllata come indicato nei punti 1.7.1 — 1.7.8 (figura 6).

1.7.1.   Impianto di prova

L'efficienza dei convertitori può essere controllata con un ozonizzatore in base all'impianto di prova presentato in figura 6 (vedi inoltre allegato III, appendice 4, punto 3.3.5) e al procedimento descritto qui di seguito

1.7.2.   Taratura

CLD e HCLD devono essere tarati nell'intervallo di funzionamento più comune, secondo le specifiche del costruttore, utilizzando un gas di azzeramento e un gas di calibrazione (il cui contenuto di NO deve essere circa l'80% dell'intervallo operativo con una concentrazione di NO2 della miscela di gas inferiore al 5% della concentrazione di NO). L'analizzatore di NOx deve essere regolato nella posizione NO, in modo che il gas di calibrazione non passi attraverso il convertitore. Registrare la concentrazione indicata.

1.7.3.   Calcolo

L'efficienza del convertitore di NOx viene calcolata come segue:

Efficienza (%) = (1 + (a - b/c - d)) × 100

dove:

a

è la concentrazione di NOx conformemente al punto 1.7.6

b

è la concentrazione di NOx conformemente al punto 1.7.7

c

è la concentrazione di NO conformemente al punto 1.7.4

d

è la concentrazione di NO conformemente al punto 1.7.5

1.7.4.   Aggiunta di ossigeno

Attraverso un raccordo a T, aggiungere di continuo ossigeno o aria di azzeramento al flusso di gas fino a quando la concentrazione indicata risulti inferiore di circa il 20% alla concentrazione di taratura indicata al punto 1.7.2 (analizzatore in posizione NO). Registrare la concentrazione indicata c. Mantenere disattivato l'ozonizzatore durante tutto il processo.

1.7.5.   Attivazione dell'ozonizzatore

Attivare quindi l'ozonizzatore per generare una quantità di ozono sufficiente a ridurre la concentrazione di NO a circa il 20% (minimo 10%) della concentrazione di taratura di cui al punto 1.7.2. Registrare la concentrazione indicata d. (analizzatore in posizione NO).

1.7.6.   Posizione NOx

Commutare quindi l'analizzatore sulla posizione NOx in modo che la miscela gassosa (costituita da NO, NO2, O2 e N2) passi attraverso il convertitore. Registrare la concentrazione indicata a. (analizzatore in posizione NOx ).

1.7.7.   Disattivazione dell'ozonizzatore

Disattivare quindi l'ozonizzatore. La miscela di gas descritta al punto 1.7.6 entra nel rivelatore passando attraverso il convertitore. Registrare la concentrazione indicata b. (analizzatore in posizione NOx ).

1.7.8.   Posizione NO

Dopo commutazione sulla posizione NO con l'ozonizzatore disattivato, chiudere anche il flusso di ossigeno o aria sintetica. Il valore di NOx letto sull'analizzatore non deve deviare di oltre il ± 5% dal valore misurato conformemente al punto 1.7.2. (Analizzatore in posizione NO).

1.7.9.   Intervallo di prova

Verificare l'efficienza del convertitore prima di ciascuna taratura dell'analizzatore di NOx.

1.7.10.   Efficienza

L'efficienza del convertitore non deve essere inferiore al 90%, ma è vivamente raccomandata un'efficienza maggiore del 95%.

Nota: se, con l'analizzatore nell'intervallo più comune, l'ozonizzatore non può fornire una riduzione dall'80% al 20% conformemente al punto 1.7.5, utilizzare l'intervallo massimo che consente tale riduzione.

Figura 6

Schema del dispositivo di determinazione dell'efficienza del convertitore di NOx

Image

1.8.   Regolazione del FID

1.8.1.   Ottimizzazione della risposta del rivelatore

Il rivelatore FID deve essere messo a punto come specificato dal costruttore dello strumento. Come gas di calibrazione, utilizzare propano in aria per ottimizzare la risposta sull'intervallo operativo più comune.

Con le portate di carburante e di aria raccomandate dal costruttore, introdurre nell'analizzatore un gas di calibrazione contenente 350 ± 75 ppm C. Determinare la risposta ad una data portata di carburante in base alla differenza tra la risposta al gas di calibrazione e la risposta al gas di azzeramento. Il flusso del carburante deve essere regolato per incrementi al di sopra e al di sotto del valore specificato dal costruttore. Registrare le risposte di calibrazione e azzeramento a questi flussi di carburante. Riportare in grafico la differenza tra la risposta di calibrazione e la risposta di azzeramento e regolare il flusso di carburante sul lato ricco della curva.

1.8.2.   Fattori di risposta degli idrocarburi

Tarare l'analizzatore utilizzando propano in aria e aria sintetica purificata conformemente al punto 1.5.

Quando un analizzatore viene messo in servizio e dopo interruzioni di funzionamento piuttosto lunghe, determinare i fattori di risposta. Il fattore di risposta (Rf)) per una particolare specie idrocarburica è il rapporto tra il valore C1 letto sul FID e la concentrazione del gas nella bombola espressa in ppm di C1.

La concentrazione del gas di prova deve essere ad un livello tale da ottenere una risposta approssimativamente dell'80% del fondo scala. La concentrazione deve essere nota con una precisione del ± 2% riferita ad uno standard gravimetrico espressa in volume. Inoltre, la bombola del gas deve essere precondizionata per 24 ore ad una temperatura di 298 K ± 5 K (25 C ± 5 C).

I gas di prova e gli intervalli raccomandati per i fattori di risposta relativi sono i seguenti:

Metano e aria sintetica purificata: 1,00 = Rf = 1,15

Propilene e aria sintetica purificata: 0,90 = Rf = 1,10

Toluene e aria sintetica purificata: 0,90 = Rf = 1,10

Questi valori sono relativi al fattore di risposta (Rf) di 1,00 per propano e aria sintetica purificata.

1.8.3.   Controllo dell'interferenza dell'ossigeno

Quando si mette in servizio un analizzatore e dopo interruzioni di funzionamento piuttosto lunghe, controllare l'interferenza dell'ossigeno.

Il fattore di risposta è definito e deve essere determinato come descritto nel punto 1.8.2. Il gas di prova e l'intervallo raccomandato del fattore di risposta relativo sono i seguenti:

Propano o azoto 0,95 = Rf = 1,05

Questo valore è relativo al fattore di risposta (Rf) di 1,00 per propano e aria sintetica purificata.

La concentrazione dell'ossigeno nell'aria del bruciatore FID deve essere uguale, entro un errore non superiore a ± 1 mole%, alla concentrazione dell'ossigeno nell'aria del bruciatore utilizzata nell'ultimo controllo dell'interferenza dell'ossigeno. Se la differenza è maggiore, controllare l'interferenza dell'ossigeno e regolare se necessario l'analizzatore.

1.8.4.   Efficienza del dispositivo di eliminazione («cutter») degli idrocarburi diversi dal metano (NMC, solo per motori a GN)

L'NMC viene usato per la rimozione degli idrocarburi diversi dal metano dal gas campione mediante ossidazione di tutti gli idrocarburi escluso il metano. L'ideale sarebbe che la conversione del metano fosse dello 0% e quella degli altri idrocarburi rappresentati dall'etano del 100%. Per una misura accurata degli NMHC, si devono determinare le due efficienze e usarle per il calcolo della portata massima dell'emissione NMHC (vedi allegato III, appendice 2, punto 4.3)

1.8.4.1.   Efficienza riferita al metano

Far fluire il gas di taratura del metano attraverso il FID, con e senza bypass dell'NMC, e registrare le due concentrazioni. L'efficienza si determina come segue:

CEM = 1 - (concw/concw/o)

dove:

concw

=

concentrazione di HC quando il CH4 attraversa lo NMC

concw/o

=

concentrazione di HC quando il CH4 bypassa lo NMC.

1.8.4.2.   Efficienza riferita all'etano

Far fluire il gas di taratura dell'etano attraverso il FID, con e senza bypass dell'NMC, e registrare le due concentrazioni. L'efficienza si determina come segue:

Formula

dove:

concw

=

concentrazione di HC quando il C2H6 attraverso lo NMC

concw/o

=

concentrazione di HC quando il C2H6 bypassa lo NMC.

1.9.   Effetti di interferenza con gli analizzatori di CO, CO2 e NOx

Gas diversi da quello analizzato presenti nello scarico possono interferire in vari modi col valore letto. Si verifica un'interferenza positiva in strumenti NDIR quando il gas interferente fornisce, in minor misura, lo stesso effetto del gas misurato. Si verifica una interferenza negativa, negli strumenti NDIR, a causa di gas interferenti che ampliano la banda di assorbimento del gas misurato e, negli strumenti CLD, a causa di gas interferenti che estinguono la radiazione. Eseguire i controlli di interferenza descritti nei punti 1.9.1 e 1.9.2 prima dell'utilizzo dell'analizzatore e dopo periodi di inutilizzo importanti.

1.9.1.   Controllo dell'interferenza sull'analizzatore di CO

Acqua e CO2 possono interferire con le prestazioni dell'analizzatore di CO. Pertanto, gorgogliare attraverso acqua a temperatura ambiente un gas di calibrazione della CO2 avente una concentrazione dell'80 al 100% del fondo scala dell'intervallo operativo massimo durante la prova e registrare la risposta dell'analizzatore. La risposta dell'analizzatore non deve essere superiore all'1% del fondo scala per intervalli uguali o superiori a 300 ppm, e non deve essere superiore a 3 ppm per intervalli al di sotto delle 300 ppm.

1.9.2.   Controlli dell'attenuazione sull'analizzatore di NOx

I due gas che possono dare problemi sugli analizzatori CLD (e HCLD), sono CO2 e vapore acqueo. Le risposte di estinzione di questi gas sono proporzionali alle loro concentrazioni e richiedono pertanto tecniche d'analisi per determinare l'estinzione alle più elevate concentrazioni prevedibili durante la prova.

1.9.2.1.   Controllo dell'attenuazione da CO2

Far passare attraverso l'analizzatore NDIR un gas di calibrazione della CO2 avente una concentrazione dall'80 al 100% del fondo scala dell'intervallo operativo massimo e registrare come A il valore della CO2. Diluire poi approssimativamente al 50% con gas di calibrazione di NO e farlo passare attraverso gli analizzatori NDIR e (H)CLD, registrando come B e C rispettivamente i valori di CO2 e NO. Chiudere poi la CO2 e far passare solo i gas di calibrazione di NO attraverso l'analizzatore (H)CLD e registrare come D il valore di NO.

L'attenuazione viene calcolata come segue e non deve essere maggiore del 3% del fondo scala:

% attenuazione di CO2 = [1 - ((C x A)/(D x A) - (D x B))] x 100

dove:

A

è la concentrazione di CO2 non diluita misurata con NDIR in%

B

è la concentrazione di CO2 diluita misurata con NDIR in%

C

è la concentrazione di NO diluita misurata con (H)CLD in ppm

D

è la concentrazione di NO non diluita misurata con (H)CLD in ppm

Si possono usare metodi alternativi di diluizione e quantificazione dei valori dei gas di calibrazione di CO2 e NO, come la miscelazione dinamica.

1.9.2.2.   Controllo dell'attenuazione causata dall'acqua

Il controllo si applica solo alle misure della concentrazione dei gas umidi. Il calcolo dell'attenuazione provocata dall'acqua deve considerare la diluizione del gas di taratura per l'NO con vapore acqueo e scalare la concentrazione di vapore acqueo nella miscela in proporzione a quella prevista durante l'esecuzione delle prove.

Far passare un gas di calibrazione di NO avente una concentrazione dall'80 al 100% del fondo scala del normale intervallo operativo attraverso l'analizzatore (H)CLD e registrare come D il valore di NO. Gorgogliare poi il gas di calibrazione di NO attraverso acqua a temperatura ambiente e farlo passare attraverso l'analizzatore (H)CLD registrando come C il valore di NO. La pressione assoluta di funzionamento dell'analizzatore e la temperatura dell'acqua devono essere determinate e registrate rispettivamente come E e F. Determinare e registrare come G la pressione di vapore di saturazione della miscela che corrisponde alla temperatura dell'acqua nel gorgogliatore F. Calcolare la concentrazione di vapore acqueo (H, in%) della miscela come segue:

H = 100 × (G/E)

Calcolare la concentrazione attesa (De) del gas di calibrazione di NO diluito (in vapore acqueo) come segue:

De = D × (1 - H/100)

Per lo scarico di motori diesel, stimare la concentrazione massima del vapore acqueo nello scarico (Hm, in%) attesa durante le prove, assumendo un rapporto degli atomi H/C del carburante di 1,8:1, dalla concentrazione del gas di calibrazione di CO2 non diluito (A, come misurato nel punto 1.9.2.1) come segue:

Hm = 0,9 × A

L'estinzione provocata dall'acqua deve essere calcolata come segue e non deve essere superiore al 3% del fondo scala:

% estinzione = 100 × ((De - C)/De) × (Hm/H)

dove:

De

=

è la concentrazione attesa di NO diluito in ppm

C

=

è la concentrazione di NO diluito in ppm

Hm

=

è la concentrazione massima vapore acqueo in%

H

=

è la concentrazione effettiva vapore acqueo in%

Nota: è importante che il gas di calibrazione di NO contenga una concentrazione minima di NO2 per questa prova perché nei calcoli dell'estinzione non si è tenuto conto dell'assorbimento di NO2 in acqua.

1.10.   Frequenza di taratura

Tarare gli analizzatori conformemente al punto 1.5 almeno una volta ogni tre mesi o tutte le volte che vengono effettuate riparazioni o modifiche al sistema che possano influire sulla taratura.

2.   TARATURA DEL SISTEMA CVS

2.1.   Introduzione

Il sistema CVS viene tarato usando un flussimetro accurato riconducibile a norme nazionali e/o internazionali e un dispositivo di limitazione. Il flusso attraverso il sistema viene misurato a differenti regolazioni del limitatore, misurando i parametri di controllo del sistema e mettendoli in relazione al flusso.

Si possono usare vari tipi di flussimetro, per esempio tubo di Venturi tarato, flussimetro laminare tarato, flussimetro a turbina tarato.

2.2.   Taratura della pompa volumetrica (PDP)

Misurare tutti i parametri relativi alla pompa contemporaneamente ai parametri relativi al flussimetro collegato in serie con la pompa. Tracciare il grafico della portata calcolata (in m3/min all'ingresso della pompa, a pressione e temperature assolute) contro una funzione di correlazione che è il valore di una combinazione specifica di parametri della pompa. Determinare poi l'equazione lineare che indica la relazione tra la mandata della pompa e la funzione di correlazione. Se un CVS è dotato di comando a velocità multiple, eseguire la taratura per ogni intervallo usato. Durante la taratura la temperatura dev'essere mantenuta stabile.

2.2.1.   Analisi dei dati

La portata dell'aria (Qs) a ciascuna regolazione del limitatore (minimo 6 punti) viene calcolata in m3 standard al minuto in base ai dati di flussimetro usando il metodo prescritto dal costruttore. La portata d'aria viene poi convertita in mandata della pompa (V0) in m3/giro alla temperatura e pressione assolute all'ingresso della pompa nel modo seguente:

Formula

dove:

Qs

=

portata d'aria in condizioni normali (101,3 kPa, 273 K), m3/s

T

=

temperatura all'ingresso della pompa, K

pA

=

pressione assoluta all'ingresso della pompa (pa-p1), kPa

n

=

velocità della pompa, giri/secondo

Per tener conto dell'interazione tra le variazioni di pressione sulla pompa e il grado di scorrimento della pompa, calcolare la funzione di correlazione (X0) tra la velocità della pompa, il differenziale di pressione dall'ingresso della pompa all'uscita della pompa e la pressione assoluta all'uscita della pompa come segue:

Formula

dove:

Δpp

=

differenziale di pressione dall'ingresso della pompa all'uscita della pompa, kPa

pA

=

pressione di mandata assoluta all'uscita della pompa, kPa

Ricavare l'equazione di taratura mediante interpolazione lineare secondo il metodo dei minimi quadrati come segue:

V0 = D0 - m × (X0)

D0 e m sono le costanti intercetta e coefficiente angolare, rispettivamente, che descrivono le linee di regressione.

Per un sistema CVS con velocità multiple, le curve di taratura generate nei vari intervalli di mandata della pompa devono essere approssimativamente parallele e i valori dell'intercetta (D0) devono crescere al ridursi dell'intervallo di mandata della pompa.

I valori calcolati dell'equazione devono corrispondere con un'approssimazione di ± 0,5% al valore misurato di V0. I valori di m variano da pompa a pompa. L'ingresso di particolato provoca nel tempo una riduzione dello scorrimento della pompa che si riflette in valori più bassi per m. Pertanto, la taratura deve venire eseguita all'avviamento della pompa, dopo importanti lavori di manutenzione e se la verifica del sistema totale (punto 2.4) indica una variazione del grado di scorrimento.

2.3.   Taratura del tubo di Venturi a portata critica (CFV)

La taratura del CFV è basata sull'equazione di flusso per un tubo di Venturi a portata critica. Il flusso di gas è una funzione della pressione e temperatura di ingresso, come mostrato qui sotto:

Formula

dove:

Kv

coefficiente di taratura

pA

pressione assoluta all'ingresso del tubo di Venturi, kPa

T

temperatura all'ingresso del tubo di Venturi, K

2.3.1.   Analisi dei dati

La portata dell'aria (Qs) a ciascuna regolazione del limitatore (minimo 8 punti) viene calcolata in m3 normali al minuto in base ai dati di flussimetro usando il metodo prescritto dal costruttore. Il coefficiente di taratura si calcola come segue dai dati di taratura per ciascuna regolazione:

Formula

dove:

Qs

=

portata d'aria in condizioni normali (101,3 kPa, 273 K), m3/s

T

=

temperatura all'ingresso del tubo di Venturi, K

pA

=

pressione assoluta all'ingresso del tubo di Venturi, kPa

Per determinare il campo di portata critica, tracciare Kv in funzione della pressione di ingresso del tubo di Venturi. Alla portata critica (strozzata), Kv avrà un valore relativamente costante. Al diminuire della pressione (aumento del vuoto), cessa lo strozzamento del tubo di Venturi e Kv diminuisce, indicando che il CFV funziona al di fuori dell'intervallo ammesso.

Calcolare il Kv medio e la deviazione standard per almeno 8 punti nella regione di portata critica. La deviazione standard non deve superare ± 0,3% del KV medio.

2.4.   Verifica complessiva del sistema

La precisione totale del sistema di campionamento CVS e del sistema analitico viene determinata introducendo una massa nota di un gas inquinante nel sistema funzionante nella maniera normale. Analizzare l'inquinante e calcolare la massa secondo l'allegato III, appendice 2, punto 4.3, salvo nel caso del propano per il quale si usa un fattore di 0,000472 anziché 0,000479 per HC. Utilizzare una delle due tecniche seguenti.

2.4.1.   Misurazione con un orificio a portata critica

Alimentare nel sistema CVS una quantità nota di gas puro (monossido di carbonio o propano) attraverso un orificio tarato critico. Se la pressione di immissione è sufficientemente elevata, la portata, che viene regolata mediante l'orificio a portata critica, è indipendente dalla pressione di uscita dall'orificio (= portata critica). Il sistema CVS viene fatto funzionare come nella normale analisi delle emissioni di scarico per circa da 5 a 10 minuti. Analizzare un campione di gas con l'apparecchiatura usuale (sacchetto di campionamento o metodo di integrazione) e calcolare la massa del gas. La massa così determinata deve corrispondere con un'approssimazione del ± 3% alla massa nota del gas iniettato.

2.4.2.   Misurazione mediante una tecnica gravimetrica

Determinare il peso di una piccola bombola riempita di monossido di carbonio o di propano con una precisione di ± 0,01 grammi. Far funzionare per circa da 5 a 10 minuti il sistema CVS come nella normale analisi delle emissioni allo scarico iniettando monossido di carbonio o propano nel sistema. Determinare la quantità di gas puro scaricato mediante pesata differenziale. Analizzare un campione di gas con l'apparecchiatura usuale (sacchetto di campionamento o metodo di integrazione) e calcolare la massa del gas. La massa così determinata deve corrispondere con un'approssimazione del ± 3% alla massa nota del gas iniettato.

3.   TARATURA DEL SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DEL PARTICOLATO

3.1.   Introduzione

Tarare ciascun componente con la frequenza necessaria per rispettare i requisiti di precisione della presente direttiva. Il metodo di taratura da usare è descritto in questo punto per i componenti indicati nell'allegato III, appendice 4, punto 4 e allegato V, punto 2.

3.2.   Misura della portata

La taratura dei flussimetri per gas o della strumentazione per la misura dei flussi deve essere riconducibile a norme nazionali e/o internazionali. L'errore massimo del valore misurato non deve eccedere il ± 2% del valore letto.

Se il flusso di gas viene determinato mediante misura differenziale di flusso, l'errore massimo della differenza deve essere tale che la precisione di GEDF sia compresa entro il ± 4% (vedi anche allegato V, punto 2.2.1, EGA). Questo valore può essere calcolato dalla radice quadrata dell'errore quadratico medio di ciascuno strumento.

3.3.   Controllo delle condizioni di flusso parziale

Controllare il campo di velocità e le oscillazioni della pressione dei gas di scarico e regolarli secondo i requisiti dell'allegato V, punto 2.2.1, EP, se applicabile.

3.4.   Frequenza di taratura

La strumentazione di misura del flusso deve essere tarata almeno ogni 3 mesi o tutte le volte che si effettua un cambiamento o una riparazione del sistema che possa influenzare la taratura.

4.   TARATURA DELL'APPARECCHIATURA DI MISURAZIONE DEL FUMO

4.1.   Introduzione

Tarare l'opacimetro con la frequenza necessaria per rispettare i requisiti di precisione della presente direttiva. Il metodo di taratura da usare è descritto in questo punto per i componenti indicati nell'allegato III, appendice 4, punto 5 e allegato V, punto 3.

4.2.   Procedimento di taratura

4.2.1.   Tempo di riscaldamento

Riscaldare e stabilizzare l'opacimetro secondo le raccomandazioni del costruttore. Se l'opacimetro è provvisto di un sistema aria di spurgo per evitare depositi di fuliggine sulle parti ottiche dello strumento, attivare anche questo sistema e regolarlo secondo le raccomandazioni del costruttore.

4.2.2.   Determinazione della risposta di linearità

Controllare la linearità dell'opacimetro nella modalità di opacità secondo le raccomandazioni del costruttore. Introdurre nell'opacimetro tre filtri di densità neutri di trasmittanza nota conformi ai requisiti dell'allegato III, appendice 4, punto 5.2.5, e registrare i valori. I filtri di densità neutri devono avere opacità nominali approssimativamente del 10%, 20% e 40%.

La linearità non deve differire di oltre il ± 2% di opacità dal valore nominale del filtro di densità neutro. Eventuali deviazioni dalla linearità superiori al valore di cui sopra devono essere corrette prima di eseguire la prova.

4.3.   Frequenza di taratura

Tarare l'opacimetro secondo il punto 4.2.2 almeno ogni 3 mesi o tutte le volte che si effettua una riparazione o un cambiamento del sistema che possa influenzare la taratura.

ALLEGATO IV

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO PRESCRITTO PER PROVE DI OMOLOGAZIONE E PER VERIFICARE LA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

CARBURANTE DIESEL (1)

Parametro

Unità

LimitI (2)

Metodo di prova

Pubblicazione

Minimo

Massimo

Numero di cetano (3)

 

52,0

54,0

EN-ISO 5165

1998 (4)

Densità a 15 °C

kg/m3

833

837

EN-ISO 3675

1995

Distillazione:

 

 

 

 

 

— punto 50%

°C

245

EN-ISO 3405

1998

— punto 95%

°C

345

350

EN-ISO 3405

1998

— punto di ebollizione finale

°C

370

EN-ISO 3405

1998

Punto di infiammabilità

°C

55

EN 27719

1993

CFPP

°C

-5

EN 116

1981

Viscosità a 40 °C

mm2/s

2,5

3,5

EN-ISO 3104

1996

Idrocarburi aromatici policiclici

% m/m

3,0

6,0

IP 391 (7)

1995

Tenore di zolfo (5)

mg/kg

300

pr. EN-ISO/DIS 14596

1998 (4)

Corrosione del rame

 

1

EN-ISO 2160

1995

Conradson (10% DR)

% m/m

0,2

EN-ISO 10370

 

Tenore in ceneri

% m/m

0,01

EN-ISO 6245

1995

Tenore in acqua

% m/m

0,05

EN-ISO 12937

1995

Indice di neutralizzazione (acido forte)

mg KOH/g

0,02

ASTM D 974-95

1998 (4)

Stabilità all'ossidazione (6)

mg/ml

0,025

EN-ISO 12205

1996

% m/m

EN 12916

[1997] (4)

ETANOLO PER MOTORI DIESEL (8)

Parametro

Unità

Limiti (9)

Metodo di prova (10)

Minimo

Massimo

Alcole, massa

% m/m

92,4

ASTM D 5501

Alcole diverso dall'etanolo contenuto nell'alcole totale, massa

% m/m

2

ADTM D 5501

Densità a 15 °C

kg/m3

795

815

ASTM D 4052

Tenore in ceneri

% m/m

 

0,001

ISO 6245

Punto di infiammabilità

°C

10

 

ISO 2719

Acidità, calcolata come acido acetico

% m/m

0,0025

ISO 1388-2

Indice di neutralizzazione (acido forte)

KOH mg/l

1

 

Colore

In base alla scala

10

ASTM D 1209

Residuo di coloranti a 100 °C

mg/kg

 

15

ISO 759

Tenore in acqua

% m/m

 

6,5

ISO 760

Aldeidi, calcolati come acido acetico

% m/m

 

0,0025

ISO 1388-4

Tenore di zolfo

mg/kg

10

ASTM D 5453

Esteri, calcolati come etilacetato

% m/m

0,1

ASSTM D 1617

2.   GAS NATURALE (GN)

Sul mercato europeo i carburanti sono disponibili in due gruppi:

il gruppo H, i cui carburanti di riferimento sono GR e G23;

il gruppo L, i cui carburanti di riferimento sono G23 e G25.

Le caratteristiche dei carburanti di riferimento GR, G23 e G25 sono riassunte qui di seguito:

Carburante di riferimento GR

Caratteristiche

Unità

Base

Limiti

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Composizione:

 

 

 

 

 

Metano

 

87

84

89

 

Etano

 

13

11

15

 

Resto (11)

%-moli

1

ISO 6974

Tenore di zolfo

mg/m3  (12)

10

ISO 6326-5


Carburante di riferimento G23

Caratteristiche

Unità

Base

Limiti

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Composizione:

 

 

 

 

 

Metano

 

92,5

91,5

93,5

 

Resto (13)

%-moli

1

ISO 6974

N2

 

7,5

6,5

8,5

 

Tenore di zolfo

mg/m3  (14)

10

ISO 6326-5


Carburante di riferimento G25

Caratteristiche

Unità

Base

Limiti

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Composizione:

 

 

 

 

 

Metano

 

86

84

88

 

Resto (15)

%-moli

1

ISO 6974

N2

 

14

12

16

 

Tenore di zolfo

mg/m3  (16)

10

ISO 6326-5

3.   GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL)

Parametro

Unità

Limiti carburante A

Limiti carburante B

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Numero di ottano motore

 

92,5 (**)

 

92,5

 

EN 589 Allegato B

Composizione

 

 

 

 

 

 

Tenore C3

% vol

48

52

83

87

 

Tenore C4

% vol

48

52

13

17

ISO 7941

Olefine

% vol

 

12

 

14

 

Residuo all'evaporatore

mg/kg

 

50

 

50

NFM 41-015

Tenore totale di zolfo

ppm (in peso) (17)

 

50

 

50

EN 24260

Solfuro di idrogeno

 

assente

 

assente

ISO 8819

Corrosione striscia di rame

valutazione

 

classe 1

 

classe 1

ISO 6251 (18)

Acqua a 0°C

 

 

assente

 

assente

ispezione visiva


(1)  Se è richiesto calcolo dell'efficienza termica di un motore o veicolo, il potere calorifico di un carburante può essere calcolato da: Energia specifica (potere calorifico)(netto) in MJ/kg = (46,423 - 8,792d2 + 3,170d)(1 - (x + y + s)) + 9,420s - 2,499x

dove:

d

=

è la densità a 15 °C

x

=

è la frazione in massa dell'acqua (%/100)

y

=

è la frazione in massa delle ceneri (%/100)

s

=

è la frazione in massa dello zolfo (%/100)

(2)  I valori indicati nella specifica sono «valori effettivi». Per stabilire i loro valori limite sono state applicate le condizioni ISO 4259 Petroleums products — Determination and application of precision data in relation to methods of test, e nel fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura sia necessaria per ragioni statistiche, il produttore di un carburante deve comunque mirare ad un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R e al valore medio quando siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le condizioni della norma ISO 4259.

(3)  La forcella del numero di cetano non è conforme al requisito di una forcella minima di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e il consumatore del carburante, si possono applicare le condizioni ISO 4259 per risolvere tali controversie, eseguendo misurazioni ripetute fino ad acquisire la necessaria precisione anziché ricorrere a determinazioni singole.

(4)  Il mese di pubblicazione sarà inserito a tempo debito.

(5)  È registrato il valore effettivo del tenore di zolfo del carburante di prova. Inoltre il carburante di riferimento utilizzato per l'omologazione dei veicoli o dei motori in base ai valori limite di cui alla riga B della tabella, punto 6.2.1 dell'allegato I della presente direttiva, avrà un valore massimo di tenore di zolfo pari a 50 ppm. La Commissione provvederà a modificare, al più presto ed entro il 31 dicembre 1999, questo allegato in modo che la media di tenore di zolfo dei combustibili sul mercato sia coerente con il carburante di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE

(6)  Anche se la stabilità all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione sia limitata. Per le condizioni e la durata di immagazzinaggio chiedere istruzioni al fornitore.

(7)  Metodi nuovi e migliori per gli aromatici policiclici in corso di sviluppo

(8)  Può essere utilizzato un additivo per migliorare l'indice di cetano dell'etanolo, conformemente a quanto specificato dal costruttore del motore. La quantità massima ammessa è 10% m/m.

(9)  I valori indicati nella specifica sono «valori effettivi». Per stabilire i loro valori limite è stata applicata la norma ISO 4259, Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test, e, per fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura sia necessaria per ragioni statistiche, il produttore di un carburante deve comunque mirare ad un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R e al valore medio quando siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le condizioni della norma ISO 4259.

(10)  Quando saranno pubblicati metodi ISO equivalenti, questi verranno adottati per tutte le proprietà sopra elencate

(11)  IInerti +C2+

(12)  Valore da determinare in condizioni standard (293,2 K (20°C) e 101,3 kPa).

(13)  Inerti (diversi da N2) +C2+ +C2+

(14)  Valore da determinare in condizioni standard (293,2 K (20°C) e 101,3 kPa).

(15)  Inerti (diversi da N2) +C2+ +C2+

(16)  Valore da determinare in condizioni standard (293,2 K (20°C) e 101,3 kPa).

(17)  Valore da determinare in condizioni standard 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa

(18)  La determinazione della presenza di materiali corrosivi secondo questo metodo può risultare imprecisa se il campione contiene inibitori della corrosione o altri prodotti chimici che diminuiscono la corrosività del campione nei confronti della striscia di rame. È pertanto vietata l'aggiunta di tali composti al solo scopo di falsare il metodo di prova.

ALLEGATO V

SISTEMI ANALITICI E DI CAMPIONAMENTO

1.   DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI GASSOSE

1.1.   Introduzione

Il punto 1.2 e le figure 7 e 8 contengono la descrizione dettagliata dei sistemi di campionamento e analisi raccomandati. Poiché varie configurazioni possono fornire risultati equivalenti, non è richiesta una stretta conformità a queste figure. Si possono utilizzare componenti addizionali, come strumenti, valvole, solenoidi, pompe e interruttori, per ottenere informazioni supplementari e coordinare le funzioni dei sistemi componenti. Altri componenti che non sono necessari per mantenere la precisione di alcuni sistemi possono essere esclusi se la loro esclusione è basata su un giudizio di buona ingegneristica.

Figura 7

Schema di flusso del sistema di analisi dei gas grezzi di scarico per CO, CO2, NOx, HC

(solo ESC)

Image

1.2.   Descrizione del sistema analitico

Viene descritto un sistema d'analisi per la determinazione delle emissioni gassose nel gas di scarico grezzo (figura 7, solo ESC) o diluito (figura 8, ETC e ESC) basato sull'uso di:

analizzatore HFID per la misura degli idrocarburi;

analizzatore NDIR per la misura del monossido di carbonio e del biossido di carbonio;

analizzatore HCLD o equivalente per la misura degli ossidi d'azoto.

Il campione per tutti i componenti può venire prelevato con una sonda di campionamento o con due sonde di campionamento disposte in stretta vicinanza e suddivise internamente verso i differenti analizzatori. Porre cura nell'evitare che si verifichino condensazioni dei componenti dello scarico (comprendenti acqua e acido solforico) in alcun punto del sistema d'analisi.

Figura 8

Schema di flusso del sistema di analisi dei gas di scarico diluiti per CO, CO2, NOx, HC

(ETC, facoltativo per ESC)

Image

1.2.1.   Componenti delle figure 7 e 8

EP Condotto di scarico

Sonda di campionamento del gas di scarico (solo figura 7)

Si raccomanda una sonda diritta di acciaio inossidabile con l'estremità chiusa e a fori multipli. Il diametro interno non deve essere maggiore del diametro interno della linea di campionamento. Lo spessore della parete della sonda deve essere non superiore a 1 mm. Prevedere almeno 3 fori in 3 differenti piani radiali, dimensionati in modo da campionare flussi approssimativamente uguali. La sonda deve coprire almeno l'80% del diametro del tubo di scarico. Si possono usare una o due sonde di campionamento.

SP2 Sonda di campionamento di HC del gas di scarico diluito (solo figura 8)

La sonda deve:

essere definita come primo tratto, lungo da 254 mm a 762 mm della linea di campionamento riscaldata HSL1;

avere un diametro interno di 5 mm;

essere installata nella galleria di diluizione DT (vedi punto 2.3, figura 20) in un punto in cui l'aria di diluizione e il gas di scarico sono ben miscelati (cioè circa 10 diametri della galleria a valle del punto in cui lo scarico entra nella galleria di diluizione);

essere sufficientemente distante (radialmente) da altre sonde e dalla parete della galleria per non subire influenze di scie o elementi vorticosi;

essere riscaldata in modo da innalzare la temperatura della corrente gassosa a 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) all'uscita della sonda.

SP3 Sonda di campionamento di CO, CO2, NOx del gas di scarico diluito (solo figura 8)

La sonda deve:

essere nello stesso piano di SP2;

essere sufficientemente distante (radialmente) da altre sonde e dalla parete della galleria per non subire influenze di scie o elementi vorticosi;

essere isolata e riscaldata sulla sua intera lunghezza ad una temperatura non inferiore a 328 K (55 °C) per impedire la condensazione dell'acqua.

HSL1 Linea di campionamento riscaldata

La linea di campionamento fornisce il campione di gas prelevato da una singola sonda al punto/i di divisione e all'analizzatore HC.

La linea di campionamento deve:

avere un diametro interno non inferiore a 5 mm e non superiore a 13,5 mm;

essere di acciaio inossidabile o PTFE.

mantenere una temperatura di parete di 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) misurata su ciascuna sezione riscaldata separatamente controllata, se la temperatura del gas di scarico all'ingresso della sonda di campionamento è uguale o minore di 463 K (190 °C);

mantenere una temperatura di parete maggiore di 453 K (180 °C), se la temperatura del gas di scarico sulla sonda di campionamento è superiore a 463 K (190 °C);

mantenere una temperatura del gas di 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) immediatamente a monte del filtro riscaldato F2 e dell'analizzatore HFID;

HSL2 Linea di campionamento dei NOx riscaldata

La linea di campionamento deve:

mantenere una temperatura di parete da 328 K a 473 K (da 55 °C a 200 °C), fino al convertitore C, se si usa un bagno di raffreddamento B, o fino all'analizzatore, se non si usa il bagno di raffreddamento B.

essere di acciaio inossidabile o PTFE.

SL Linea di campionamento per CO e CO2

La linea deve essere fatta di PTFE o acciaio inossidabile e può essere riscaldata o non riscaldata.

BK Sacco campionamento del fondo (facoltativo; solo figura 8)

Per la misura delle concentrazioni di fondo.

BG Sacco del campione (facoltativo; figura 8 solo CO e CO2)

Per la misura delle concentrazioni del campione.

F1 Prefiltro riscaldato (facoltativo)

La temperatura deve essere uguale a quella di HSL1.

F2 Filtro riscaldato

Il filtro deve estrarre eventuali particelle solide dal campione di gas prima dell'analizzatore. La temperatura deve essere uguale a quella di HSL1. Cambiare il filtro quando necessario.

P Pompa di campionamento riscaldata

La pompa deve essere riscaldata alla temperatura di HSL1.

HC

Rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) per la determinazione degli idrocarburi. La temperatura deve venire mantenuta su 453 K-473 K (180 °C-200 °C).

CO, CO2

Analizzatori NDIR per la determinazione del monossido di carbonio e del biossido di carbonio. (facoltativi per la determinazione del rapporto di diluizione per la misura del PT).

NO

Analizzatore CLD o HCLD per la determinazione degli ossidi d'azoto. Se si utilizza un HCLD, mantenerlo ad una temperatura da 328 K a 473 K (55 °C-200 °C).

C Convertitore

Usare un convertitore per la riduzione catalitica di NO2 a NO prima dell'analisi nel CLD o HCLD.

B Bagno di raffreddamento (facoltativo)

Per raffreddare e condensare l'acqua del campione di gas di scarico. Il bagno deve essere mantenuto ad una temperatura da 273 K a 277 K (0°C — 4°C) mediante ghiaccio o mediante refrigerazione. Questo bagno è facoltativo se l'analizzatore non subisce interferenza dal vapore acqueo, come determinato nell'allegato III, appendice 5, punti 1.9.1 e 1.9.2. Se l'acqua viene rimossa mediante condensazione, sorvegliare la temperatura del gas campione o il punto di rugiada all'interno della trappola dell'acqua o a valle di essa. La temperatura del gas campione o il suo punto di rugiada non deve essere superiore a 280 K (7°C). Non sono ammessi essiccatori chimici per rimuovere l'acqua dal campione.

T1, T2, T3 Sensore di temperatura

Per il controllo della temperatura della corrente gassosa.

T4 Sensore di temperatura

Per il controllo della temperatura del convertitore NO2-NO.

T5 Sensore di temperatura

Per il controllo della temperatura del bagno di raffreddamento.

G1, G2, G3 Manometro

Per la misura della pressione nelle linee di campionamento.

R1, R2 Regolatore di pressione

Per il controllo della pressione dell'aria e del carburante, rispettivamente, per l'HFID.

R3, R4, R5 Regolatore di pressione

Per il controllo della pressione nelle linee di campionamento e nella corrente che fluisce verso gli analizzatori.

FL1, FL2, FL3 Flussimetro

Per il controllo del flusso nel bypass del campione.

FL4-FL6 Flussimetro (facoltativo)

Per il controllo della portata attraverso gli analizzatori.

V1-V5 Valvola di selezione

Valvolame adatto per selezionare il flusso di gas campione, gas di calibrazione o gas di azzeramento agli analizzatori.

V6, V7 Valvola a solenoide

Per bypassare il convertitore NO2-NO.

V8 Valvola ad ago

Per bilanciare il flusso attraverso il convertitore NO2-NO C e il bypass.

V9, V10 Valvola ad ago

Per regolare i flussi agli analizzatori.

V11, V12 Valvola a scatto (facoltativa)

Per il drenaggio della condensa dal bagno B.

1.3.   Analisi degli NMHC (solo motori a GN)

1.3.1.   Metodo gascromatografico (GC, figura 9)

Quando si usa il metodo GC, un piccolo volume misurato del campione viene iniettato in una colonna analitica attraverso la quale viene trascinato da un gas di trasporto inerte. La colonna separa i vari componenti in base ai loro punti di ebollizione in modo che essi eluiscano dalla colonna in momenti differenti. Poi essi passano attraverso un rivelatore che fornisce un segnale elettrico che dipende dalla loro concentrazione. Poiché non si tratta di una tecnica di analisi in continuo, può venire utilizzata solo in combinazione con il metodo di campionamento a sacchetto descritto nell'allegato III, appendice 4, punto 3.4.2.

Per gli NMHC si usa un GC automatico con FID. Il gas di scarico deve essere campionato in un sacchetto di campionamento dal quale ne viene prelevata una parte che viene iniettata nel GC. Il campione viene separato in due parti (CH4/aria/CO e NMHC/CO2/H2O) sulla colonna Porapak. La colonna a setacci molecolari separa il CH4 dall'aria e dal CO prima di inviarli al FID dove viene misurata la concentrazione. Un ciclo completo dall'iniezione di un campione a quella di un secondo campione può venire realizzato in 30 s. Per determinare gli NMHC, sottrarre la concentrazione di CH4 dalla concentrazione di HC totali (vedi allegato III, appendice 2, punto 4.3.1).

La figura 9 mostra un GC tipico assemblato per la determinazione di routine del CH4. Si possono usare anche altri metodi GC sulla base di una buona valutazione ingegneristica.

Figura 9

Schema di flusso per l'analisi del metano (metodo GC)

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Componenti della figura 9

PC Colonna Porapak

Usare una Porapak N, 180/300 μm (50/80 maglia), lunghezza 610 mm × 2,16 mm DI e condizionarla per almeno 12 ore a 423 K (150 °C) con gas di trasporto prima dell'uso iniziale.

MSC Colonna a setaccio molecolare

Usare il tipo 13X, 250/350 μm (45/60 maglia), 1 220 mm lunghezza Χ 2,16 mm DI e condizionarla per almeno 12 ore a 423 K (150 °C) con gas di trasporto prima dell'uso iniziale.

OV Forno

Per mantenere le colonne e le valvole ad una temperatura stabile per il funzionamento dell'analizzatore e per il condizionamento delle colonne a 423 K (150 °C).

SLP Ansa di iniezione del campione

Tubazione d'acciaio inossidabile di lunghezza sufficiente ad ottenere un volume di circa 1 cm3.

P Pompa

Per trasferire il campione al gascromatografo.

D Essiccatore

Usare un essiccatore contenente setaccio molecolare per rimuovere l'acqua ed altri contaminanti che potrebbero essere presenti nel gas di trasporto.

HC

Rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) per la misura della concentrazione del metano.

V1 Valvola di iniezione del campione

Per iniettare il campione prelevato dal sacchetto di campionamento attraverso SL di figura 8. Deve essere di piccolo volume morto, a tenuta di gas e riscaldabile a 423 K (150 °C).

V3 Valvola di selezione

Per selezionare gas di calibrazione, campione o flusso nullo.

V2, V4, V5, V6, V7, V8 Valvola ad ago

Per regolare i flussi nel sistema.

R1, R2, R3 Regolatore di pressione

Per il controllo dei flussi di carburante (= gas di trasporto), campione, e aria rispettivamente.

FC Capillare di flusso

Per il controllo della portata d'aria al FID.

G1, G2, G3 Manometro

Per il controllo dei flussi di carburante (= gas di trasporto), campione, e aria rispettivamente.

F1, F2, F3, F4, F5 Filtro

Filtri di metallo sinterizzato per impedire l'ingresso di polveri grossolane nella pompa o nello strumento

FL1

Per la misura della portata del bypass del campione.

1.3.2.   Metodo del dispositivo di eliminazione degli idrocarburi diversi dal metano (NMC, Figura 10)

Il dispositivo di eliminazione (cutter) ossida tutti gli idrocarburi escluso il CH4 a CO2 e H2O, in modo che facendo passare il campione attraverso l'NMC il FID rivela solo il CH4. Se si usa il campionamento a sacchetto, installare un sistema deviatore di flusso su SL (vedi punto 1.2, figura 8) con cui il flusso possa venire fatto passare alternatamente attraverso il cutter o in parallelo ad esso secondo la parte superiore della figura 10. Per le misure di NMHC, osservare ambedue i valori (HC e CH4) sul FID e registrarli. Se si usa il metodo di integrazione, installare un NMC in linea con un secondo FID in parallelo al FID normale in HSL1 (vedi punto 1.2, figura 8) secondo la parte inferiore della figura 10. Per la misurazione di NMHC, osservare i valori dei due FID (HC e CH4) e registrarli.

Caratterizzare il cutter a 600 K (327 °C) o temperatura superiore prima di controllare il suo effetto catalitico su CH4 e C2H6 a valori di H2O rappresentativi delle condizioni della corrente di scarico. Il punto di rugiada e il livello di O2 della corrente di scarico campionata devono essere noti. Registrare la risposta relativa del FID al CH4 (vedi allegato III, appendice 5, punto 1.8.2).

Figura 10

Schema di flusso per l'analisi del metano con il dispositivo di eliminazione degli idrocarburi diversi dal metano (NMC)

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Componenti della figura 10

NMC Cutter idrocarburi diversi dal metano

Per ossidare tutti gli idrocarburi tranne il metano.

HC

Rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) per la misura delle concentrazioni di HC e CH4. La temperatura deve venire mantenuta su 453 K-473 K (180 °C-200 °C).

V1 Valvola di selezione

Per selezionare campione, gas di azzeramento e gas di calibrazione. V1 è identica a V2 della figura 8.

V2, V3 Valvola a solenoide

Per il bypass dell'NMC.

V4 Valvola ad ago

Per bilanciare il flusso attraverso l'NMC e il bypass.

R1 Regolatore di pressione

Per il controllo della pressione nella linea di campionamento e del flusso verso HFID. R1 è identico a R3 della figura.

FL1 Flussimetro

Per la misura della portata del bypass del campione. FL1 è identico a FL1 della figura 8.

2.   DILUIZIONE DEL GAS DI SCARICO E DETERMINAZIONE DEL PARTICOLATO

2.1.   Introduzione

I punti 2.2, 2.3 e 2.4 e le figure da 11 a 22 contengono la descrizione dettagliata dei sistemi di diluizione e campionamento raccomandati. Poiché varie configurazioni possono fornire risultati equivalenti, non è richiesta una stretta conformità a queste figure. Componenti addizionali come strumenti, valvole, solenoidi, pompe ed interruttori possono essere usati per fornire informazioni addizionali e coordinare le funzioni dei sistemi componenti. Altri componenti che non sono necessari per mantenere la precisione su alcuni sistemi possono essere esclusi se la loro esclusione è basata su buona valutazione ingegneristica.

2.2.   Sistema di diluizione a flusso parziale

Nelle figure da 11 a 19 è descritto un sistema di diluizione basato sulla diluizione di una parte della corrente di gas di scarico. La divisione della corrente di gas di scarico e il successivo processo di diluizione possono essere effettuati mediante sistemi di diluizione di differente tipo. Per la successiva raccolta del particolato, si può trasferire al sistema di campionamento del particolato l'intero gas di scarico diluito o solo una frazione dello stesso (punto 2.4, figura 21). Il primo metodo è detto metodo di campionamento totale, il secondo metodo di campionamento frazionario.

Il calcolo del rapporto di diluizione dipende dal tipo di sistema usato. Sono raccomandati i tipi seguenti:

Sistemi isocinetici (figure 11, 12)

Con questi sistemi, il flusso che entra nel condotto di trasferimento deve concordare con il flusso principale di gas di scarico per quanto riguarda la velocità e/o la pressione del gas e pertanto richiede un flusso uniforme e regolare del gas di scarico in corrispondenza della sonda di campionamento. Normalmente ciò viene ottenuto utilizzando un risonatore e un condotto di avvicinamento rettilineo a monte del punto di campionamento. Il rapporto di divisione viene poi calcolato in base a valori facilmente misurabili, come i diametri dei tubi. Si noti che le condizioni isocinetiche vengono usate solo per far concordare le condizioni di flusso, ma non la distribuzione delle dimensioni. Tipicamente questa ultima condizione non è necessaria perché il particolato è sufficientemente piccolo da seguire i filetti fluidi.

Sistemi a controllo di flusso con misura della concentrazione (figure da 13 a 17)

Con questi sistemi, si preleva un campione dalla massa della corrente di gas di scarico regolando il flusso dell'aria di diluizione e il flusso totale del gas di scarico diluito. Il rapporto di diluizione viene determinato dalle concentrazioni di gas traccianti, come CO2 o NOx, presenti naturalmente nello scarico del motore. Le concentrazioni nel gas di scarico di diluizione e nell'aria di diluizione sono misurate, mentre la concentrazione nel gas di scarico grezzo può essere misurata direttamente o determinata in base al flusso di carburante e all'equazione del bilancio del carbonio, se è nota la composizione del carburante. I sistemi possono essere controllati in base al rapporto di diluizione calcolato (figure 13, 14) oppure in base al flusso entrante nel condotto di trasferimento (figure 12, 13, 14).

Sistemi a controllo di flusso con misura di portata (figure 18,19)

Con questi sistemi, si preleva un campione dalla massa della corrente di gas di scarico fissando la portata dell'aria di diluizione e la portata totale del gas di scarico diluito. Il rapporto di diluizione viene determinato in base alla differenza delle due portate. Occorre un'accurata taratura dei flussimetri uno rispetto all'altro perché la grandezza relativa delle due portate può essere causa di errori significativi a rapporti di diluizione superiori (15 o più). Il controllo della portata è immediato se si mantiene costante la portata dello scarico diluito e si varia se necessario la portata dell'aria di diluizione.

Quando si usano sistemi di diluizione a flusso parziale, occorre porre attenzione ad evitare potenziali problemi di perdita di particolato nel tubo di trasferimento assicurando che venga prelevato un campione rappresentativo dallo scarico del motore, e di determinazione del rapporto di divisione. Nei sistemi descritti questi punti critici sono attentamente considerati.

Figura 11

Sistema di diluizione a flusso parziale con sonda isocinetica e campionamento frazionario (controllo tramite SB)

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso il condotto di trasferimento TT mediante la sonda di campionamento isocinetico ISP. La pressione differenziale del gas di scarico tra il condotto di scarico e l'ingresso della sonda viene misurata con il trasduttore di pressione DPT. Questo segnale viene trasmesso al controllore di portata FC1 che controlla l'aspiratore dinamico SB in modo da mantenere una pressione differenziale di zero sull'estremità della sonda. In queste condizioni, le velocità dei gas di scarico in EP e ISP sono uguali e la portata attraverso ISP e TT è una frazione costante della portata di gas di scarico. Il rapporto di divisione è determinato dalle aree delle sezioni ortogonali di EP e ISP. La portata dell'aria di diluizione viene misurata con il dispositivo di misurazione della portata FM1. Il rapporto di diluizione è calcolato in base alla portata dell'aria di diluizione e al rapporto di divisione.

Figura 12

Sistema di diluizione a flusso parziale con sonda isocinetica e campionamento frazionario (controllo tramite PB)

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso il condotto di trasferimento TT mediante la sonda di campionamento isocinetico ISP. La pressione differenziale del gas di scarico tra il condotto di scarico e l'ingresso della sonda viene misurata con il trasduttore di pressione DPT. Questo segnale viene trasmesso al controllore di portata FC1 che controlla il compressore dinamico PB per mantenere una pressione differenziale di zero sull'estremità della sonda. Questo si effettua prelevando una piccola frazione dell'aria di diluizione, la cui portata è già stata misurata con il dispositivo di misurazione la portata FM1, e alimentandola a TT mediante un orificio pneumatico. In queste condizioni, le velocità del gas di scarico in EP e ISP sono uguali e la portata attraverso ISP e TT è una frazione costante della portata di gas di scarico. Il rapporto di divisione è determinato dalla aree delle sezioni ortogonali di EP e ISP. L'aria di diluizione viene aspirata attraverso DT mediante l'aspiratore dinamico SB, e la portata viene misurata con FM1 all'ingresso di DT. Il rapporto di diluizione viene calcolato in base alla portata dell'aria di diluizione e al rapporto di divisione.

Figura 13

Sistema di diluizione a flusso parziale con misura della concentrazione di CO2 o NOx e campionamento frazionario

Image

Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso la sonda di campionamento SP e il condotto di trasferimento TT. Le concentrazioni di un gas tracciante (CO2 o NOx) vengono misurate nel gas di scarico grezzo e in quello diluito e inoltre nell'aria di diluizione con l'analizzatore/i dei gas di scarico EGA. Questi segnali vengono trasmessi al controllore di portata FC2 che controlla il compressore dinamico PB o l'aspiratore dinamico SB per mantenere la desiderata divisione dello scarico e il rapporto di diluizione in DT. Il rapporto di diluizione viene calcolato dalle concentrazioni del gas tracciante nel gas di scarico grezzo, nel gas di scarico diluito e nell'aria di diluizione.

Figura 14

Sistema di diluizione a flusso parziale con misura della concentrazione di CO2, bilancio del carbonio e campionamento totale

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso la sonda di campionamento SP e il condotto di trasferimento TT. Le concentrazioni di CO2 vengono misurate nel gas di scarico diluito e nell'aria di diluizione con l'analizzatore/i dei gas di scarico EGA. I segnali di CO2 e di portata di carburante GFUEL vengono trasmessi al controllore di portata FC2, o al controllore di portata FC3 del sistema di campionamento del particolato (vedi figura 21). FC2 controlla il compressore dinamico PB, mentre FC3 controlla il sistema di campionamento del particolato (vedi figura 21), aggiustando in questo modo i flussi in ingresso e in uscita del sistema in modo da mantenere la desiderata divisione dello scarico e il rapporto di diluizione in DT. Il rapporto di diluizione viene calcolato in base alle concentrazioni di CO2 e da GFUEL assumendo valido il bilancio del carbonio.

Figura 15

Sistema di diluizione a flusso parziale con Venturi singolo, misura della concentrazione e campionamento frazionario

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso la sonda di campionamento SP e il condotto di trasferimento TT grazie alla pressione negativa creata dal tubo di Venturi VN in DT. La portata del gas attraverso TT dipende dallo scambio di quantità di moto nella zona del tubo di Venturi ed è pertanto influenzata dalla temperatura assoluta del gas all'uscita di TT. Di conseguenza, la divisione dello scarico per una data portata nella galleria non è costante e il rapporto di diluizione a basso carico è leggermente inferiore a quello a carico elevato. Le concentrazioni del gas tracciante (CO2 o NOx) vengono misurate nel gas di scarico grezzo, nel gas di scarico diluito e nell'aria di diluizione con l'analizzatore/i del gas di scarico EGA, e il rapporto di diluizione viene calcolato in base ai valori così misurati.

Figura 16

Sistema di diluizione a flusso parziale con Venturi gemelli od orifici gemelli, misura della concentrazione e campionamento frazionario

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso la sonda di campionamento SP e il condotto di trasferimento TT mediante un divisore di flusso che contiene una serie di orifici o tubi di Venturi. Il primo (FD1) è disposto in EP, il secondo (FD2) in TT. In aggiunta, occorrono due valvole di controllo della pressione (PCV1 e PCV2) per mantenere una divisione costante dello scarico mediante il controllo della contropressione in EP e della pressione in DT. PCV1 è disposta a valle di SP in EP, PCV2 è disposta tra il compressore dinamico PB e DT. Le concentrazioni dei gas traccianti (CO2 o NOx) vengono misurate nel gas di scarico grezzo, nel gas di scarico diluito e nell'aria di diluizione con l'analizzatore/i dei gas di scarico EGA. Queste concentrazioni sono necessarie per controllare la divisione dello scarico e possono essere utilizzate per regolare PCV1 e PCV2 ai fini di un controllo preciso della divisione. Il rapporto di diluizione è calcolato in base alle concentrazioni del gas tracciante.

Figura 17

Sistema di diluizione a flusso parziale con divisione a tubi multipli, misura della concentrazione e campionamento frazionario

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso il condotto di trasferimento TT mediante il divisore di flusso FD3 che è costituito da un certo numero di tubi delle stesse dimensioni (diametro, lunghezza e raggio della curva uguali) installati in EP. Il gas di scarico che passa attraverso uno di questi tubi viene inviato a DT, e il gas di scarico che passa attraverso il resto dei tubi viene fatto passare attraverso la camera di attenuazione DC. Quindi la divisione dello scarico è determinata dal numero totale di tubi. Un controllo costante della divisione richiede una pressione differenziale pari a zero tra DC e l'uscita di TT, che viene misurata con il trasduttore di pressione differenziale DPT. Si ottiene una pressione differenziale di zero iniettando aria fresca in DT all'uscita di TT. Le concentrazioni del gas tracciante (CO2 o NOx) vengono misurate nel gas di scarico grezzo, nel gas di scarico diluito e nell'aria di diluizione con l'analizzatore/i dei gas di scarico EGA. Queste concentrazioni sono necessarie per controllare la divisione dello scarico e possono essere utilizzate per controllare la portata dell'aria di iniezione ai fini di un preciso controllo della divisione. Il rapporto di diluizione è calcolato dalle concentrazioni del gas tracciante.

Figura 18

Sistema di diluizione a flusso parziale con controllo di flusso e campionamento totale

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso la sonda di campionamento SP e il condotto di trasferimento TT. La portata totale attraverso la galleria viene regolato con il controllore di portata FC3 e la pompa di campionamento P del sistema di campionamento del particolato (vedi figura 18). La portata dell'aria di diluizione viene controllata mediante il controllore di portata FC2, che può utilizzare GEXHW, GAIRW, o GFUEL come segnale di comando, per ottenere la desiderata divisione dello scarico. La portata del campione in DT è la differenza tra la portata totale e la portata dell'aria di diluizione. La portata dell'aria di diluizione viene misurata con il dispositivo di misurazione del flusso FM1, la portata totale con il dispositivo di misurazione della portata FM3 del sistema di campionamento del particolato (vedi figura 21). Il rapporto di diluizione viene calcolato in base a queste due portate.

Figura 19

Sistema di diluizione a flusso parziale con controllo del flusso e campionamento frazionario

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso la sonda di campionamento SP e il condotto di trasferimento TT. La divisione dello scarico e la portata entrante in DT vengono controllati mediante il controllore di portata FC2 che regola di conseguenza le portate (o velocità) del compressore dinamico PB e dell'aspiratore dinamico SB. Ciò è possibile perché il campione prelevato con il sistema di campionamento del particolato viene rinviato in DT. Come segnali di comando per FC2 si possono utilizzare GEXHW, GAIRW, o GFUEL. La portata dell'aria di diluizione viene misurata con il dispositivo di misurazione della portata FM1, la portata totale con il dispositivo di misurazione della portata FM2. Il rapporto di diluizione viene calcolato in base a queste due portate.

2.2.1.   Componenti delle figure da 11 a 19

EP Condotto di scarico

Il condotto di scarico può essere isolato. Allo scopo di ridurre l'inerzia termica del condotto di scarico, si raccomanda un rapporto dello spessore al diametro inferiore o uguale a 0,015. L'uso di sezioni flessibili deve essere limitato ad un rapporto lunghezza su diametro uguale o inferiore a 12. Minimizzare le curve per ridurre la deposizione per inerzia. Se il sistema include un silenziatore del banco di prova, anche il silenziatore può essere isolato.

Per un sistema isocinetico, il condotto di scarico non deve avere gomiti, curve né cambiamenti bruschi di diametro per almeno sei diametri del condotto a monte e tre diametri del condotto a valle dell'estremità della sonda. La velocità del gas nella zona di campionamento deve essere maggiore di 10 m/s, salvo al minimo. Le oscillazioni di pressione del gas di scarico non devono superare in media i ± 500 Pa. Qualsiasi misura attuata per ridurre le oscillazioni di pressione a parte l'utilizzo di un sistema di scarico del tipo a telaio (includente il silenziatore e il dispositivo di post-trattamento) non deve modificare le prestazioni del motore né provocare la deposizione di particolato.

Per sistemi senza sonde isocinetiche, si raccomanda un condotto rettilineo di 6 diametri del condotto a monte e 3 diametri del condotto a valle dell'estremità della sonda.

SP Sonda di campionamento (figure 10, 14, 15, 16, 18, 19)

Il diametro interno minimo è di 4 mm. Il rapporto minimo tra i diametri del condotto di scarico e della sonda è 4. La sonda deve essere un condotto aperto rivolto verso monte sull'asse del condotto di scarico, oppure una sonda a fori multipli come descritto sotto SP1 nel punto 1.2.1, figura 5.

ISP Sonda di campionamento isocinetico (figure 11, 12)

La sonda di campionamento isocinetico deve essere installata rivolta verso monte sull'asse del condotto di scarico dove sono rispettate le condizioni di flusso indicate nella sezione EP e progettata in modo da assicurare un campione proporzionale del gas di scarico grezzo. Il diametro interno minimo è di 12 mm.

È necessario un sistema di controllo per la divisione isocinetica dello scarico mantenendo una pressione differenziale di zero tra EP e ISP. In queste condizioni, le velocità dei gas di scarico in EP e ISP sono identiche e il flusso di massa attraverso ISP è una frazione costante del flusso del gas di scarico. L'ISP deve essere collegata ad un trasduttore di pressione differenziale DPT. Allo scopo di fornire una pressione differenziale pari a zero tra EP e ISP, si agisce sul controllore di flusso FC1.

FD1, FD2 Divisore di flusso (Figure 16)

Nel condotto di scarico EP e nel condotto di trasferimento TT, rispettivamente, è installata una serie di tubi di Venturi o di orifizi allo scopo di ottenere un campione proporzionale del gas di scarico grezzo. Per la divisione proporzionale mediante il controllo delle pressioni in EP e DT è necessario un sistema di controllo costituito da due valvole di controllo della pressione PCV1 e PCV2.

FD3 Divisore di flusso (Figure 17)

Nel condotto di scarico EP è installata una serie di tubi (unità a tubi multipli) che forniscono un campione proporzionale del gas di scarico grezzo. Uno dei tubi alimenta il gas di scarico alla galleria di diluizione DT, mentre gli altri tubi trasferiscono il gas di scarico in una camera di attenuazione DC. I tubi devono avere le stesse dimensioni (diametro, lunghezza e raggio di curvatura uguali) in modo che la divisione dello scarico dipenda dal numero totale di tubi. Un sistema di controllo provvede alla divisione proporzionale mantenendo una pressione differenziale pari a zero tra l'uscita dell'unità a tubi multipli in DC e l'uscita di TT. In queste condizioni, le velocità dei gas di scarico in EP e FD3 sono proporzionali e il flusso in TT è una frazione costante del flusso di gas di scarico. I due punti devono essere collegati ad un trasduttore di pressione differenziale DPT. Il controllo per assicurare una pressione differenziale pari a zero è assicurato dal controllore di flusso FC1.

EGA Analizzatore dei gas di scarico (figure 13, 14, 15, 16, 17)

Si possono utilizzare analizzatori di CO2 o NOx (con il metodo del bilancio del carbonio solo CO2). Gli analizzatori devono essere calibrati come gli analizzatori per la misura delle emissioni gassose. Si possono usare uno o più analizzatori per determinare le differenze di concentrazione. La precisione dei sistemi di misurazione deve essere tale che la precisione di GEDFW,i rientri nel ± 4%.

TT Condotto di trasferimento (figure da 11 a 19)

Il condotto di trasferimento deve:

essere il più breve possibile e comunque non più lungo di 5 m;

avere un diametro uguale o maggiore della sonda, ma non superiore a 25 mm;

uscire sulla linea mediana della galleria di diluizione e rivolto verso valle.

Se la lunghezza del tubo è di 1 metro o inferiore, il condotto deve essere isolato con materiale avente una conducibilità termica non superiore a 0,05 W/m*K con uno spessore radiale dell'isolamento pari al diametro della sonda. Se il condotto è più lungo di 1 metro, deve essere isolato e riscaldato ad una temperatura minima della parete di 523 K (250 °C).

DPT Trasduttore di pressione differenziale (figure 11, 12, 17)

Il trasduttore di pressione differenziale deve coprire un intervallo di ± 500 Pa o minore.

FC1 Controllore di portata (figure 11, 12, 17)

Per i sistemi isocinetici (figure 11, 12), è necessario un controllore di portata per mantenere una pressione differenziale pari a zero tra EP e ISP. La regolazione può essere effettuata mediante:

a)

controllo della velocità o della portata sull'aspiratore dinamico SB e mantenimento costante della velocità del compressore dinamico PB durante ciascuna modalità (figura 11);

o

b)

regolazione dell'aspiratore dinamico SB su una portata di massa costante dello scarico diluito e controllo della portata sul compressore dinamico PB, e quindi del flusso del campione di gas di scarico in una regione all'estremità del condotto di trasferimento TT (figura 12).

Nel caso di un sistema a controllo di pressione, l'errore residuo nell'anello di regolazione non deve superare i ± 3 Pa. Le oscillazioni di pressione nella galleria di diluizione non devono essere in media superiori a ± 250 Pa.

Per un sistema a tubi multipli (figura 17), è necessario un controllore di flusso per la divisione proporzionale dello scarico allo scopo di mantenere una pressione differenziale di zero tra l'uscita dell'unità a tubi multipli e l'uscita di TT. L'aggiustamento viene effettuato controllando la portata nell'aria di iniezione in DT all'uscita di TT.

PCV1, PCV2 Valvola di controllo pressione (figura 16)

Occorrono due valvole di controllo della pressione per il sistema a Venturi gemelli od orifizi gemelli per la divisione proporzionale del flusso mediante controllo della contropressione di EP e della pressione in DT. Le valvole devono essere disposte a valle di SP in EP e tra PB e DT.

DC Camera di attenuazione (figura 17)

Installare una camera di attenuazione all'uscita dell'unità a tubi multipli per minimizzare le oscillazioni di pressione nel condotto di scarico EP.

VN Venturi (figura 15)

Nella galleria di diluizione DT è installato un tubo di Venturi per creare una pressione negativa nella regione all'uscita del condotto di trasferimento TT. La portata di gas attraverso TT è determinata dallo scambio di quantità di moto nella zona del tubo di Venturi ed è fondamentalmente proporzionale alla portata della ventola di pressione PB che determina un rapporto di diluizione costante. Poiché lo scambio di quantità di moto è influenzato dalla temperatura all'uscita di TT e dalla differenza di pressione tra EP e DT, l'effettivo rapporto di diluizione è leggermente inferiore a basso carico che a carico elevato.

FC2 Controllore di portata (figure 13, 14, 18, 19, facoltativo)

Si può usare un controllore di portata per controllare la portata del compressore dinamico PB e/o dell'aspiratore dinamico SB. Il controllore può essere collegato al segnale della portata di scarico o al segnale della portata di carburante e/o al segnale differenziale di CO2 o NOx.

Quando si alimenta con aria pressurizzata (figura 18), FC2 controlla direttamente il flusso d'aria.

FM1 Dispositivo di misura della portata (figure 11, 12, 18, 19)

Contatore di gas o altra strumentazione di portata per misurare la portata dell'aria di diluizione. FM1 è facoltativo se PB è tarato per misurare la portata.

FM2 Dispositivo di misura della portata (figura 19)

Contatore di gas o altra strumentazione di misura della portata per misurare la portata di gas di scarico diluito. FM2 è facoltativo se l'aspiratore dinamico SB è tarato per misurare la portata.

PB Compressore dinamico (figure 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19)

Per il controllo della portata d'aria di diluizione, PB può essere collegata ai controllori di portata FC1 o FC2. PB non è richiesta se si usa una valvola a farfalla. PB può essere usato per misurare la portata dell'aria di diluizione, se tarato.

SB Aspiratore dinamico (figure 11, 12, 13, 16, 17, 19)

Solo per sistemi di campionamento frazionario. SB può essere usata per misurare la portata di gas di scarico diluito, se tarato.

DAF Filtro dell'aria di diluizione (figure da 11 a 19)

Si raccomanda di filtrare l'aria di diluizione e di depurarla su carbone vegetale per eliminare gli idrocarburi di fondo. Su richiesta dei fabbricanti, l'aria di diluizione deve essere prelevata secondo buona pratica ingegneristica per determinare i livelli di fondo del particolato, che possono poi essere sottratti dai valori misurati nello scarico diluito.

DT Galleria di diluizione (figure da 11 a 19)

La galleria di diluizione:

deve essere di lunghezza sufficiente a provocare un miscelamento completo dello scarico e dell'aria di diluizione in condizioni di flusso turbolento;

deve essere costruita in acciaio inossidabile con:

un rapporto dello spessore al diametro non superiore a 0,025 per gallerie con diametro interno maggiore di 75 mm;

uno spessore nominale non inferiore a 1,5 mm per gallerie di diluizione di diametro interno uguale o minore di 75 mm;

deve avere un diametro di almeno 75 mm per il tipo a campionamento frazionario;

dovrebbe avere un diametro di almeno 25 mm per il tipo a campionamento totale;

può essere riscaldata ad una temperatura di parete non superiore a 325 K (52 °C) mediante riscaldamento diretto o mediante preriscaldamento dell'aria di diluizione, purché la temperatura dell'aria non superi i 325 K (52 °C) prima dell'introduzione degli scarichi nella galleria di diluizione;

può essere isolata.

Lo scarico del motore deve essere accuratamente miscelato con l'aria di diluizione. Per sistemi a campionamento frazionario, la qualità della miscelazione deve essere controllata dopo l'immissione in circolazione mediante un profilo di CO2 della galleria con il motore in funzione (almeno quattro punti di misura equidistanti). Se necessario, si può usare un orifizio di miscelazione.

Nota: se la temperatura ambiente in prossimità della galleria di diluizione (DT) è inferiore a 293K (20°C), occorrono precauzioni per evitare perdite di particolato sulle pareti fredde della galleria di diluizione. Pertanto, si raccomanda di riscaldare e/o isolare la galleria entro i limiti indicati.

Ad elevati carichi del motore, la galleria può essere raffreddata mediante mezzi non aggressivi, come una ventola di circolazione, purché la temperatura del fluido di raffreddamento non sia inferiore a 293K (20 °C).

HE Scambiatore di calore (figure 16, 17)

Lo scambiatore di calore deve avere una capacità sufficiente per mantenere la temperatura all'ingresso del ventilatore di aspirazione SB entro un intervallo di ± 11K dalla temperatura di funzionamento media osservata durante la prova.

2.3   Sistema di diluizione a portata totale

In figura 20 è descritto un sistema di diluizione basato sulla diluizione dello scarico totale secondo il concetto di CVS (campionamento a volume costante). Si deve misurare il volume totale della miscela di gas di scarico e aria di diluizione. Si può utilizzare un sistema PDP o un sistema CFV.

Per la successiva raccolta del particolato, trasferire un campione del gas di scarico diluito al sistema di campionamento del particolato (punto 2.4, figure 21 e 22). Se l'operazione viene effettuata direttamente, si parla di diluizione singola. Se il campione viene diluito ancora una volta nella galleria di diluizione secondaria, si parla di doppia diluizione, utile quando non è possibile rispettare il requisito di temperatura sulla faccia del filtro con la diluizione singola. Benché si tratti in parte di un sistema di diluizione, il sistema di doppia diluizione è descritto come modifica di un sistema di campionamento del particolato nel punto 2.4, figura 22, perché la maggioranza dei suoi elementi sono comuni a quelli di un tipico sistema di campionamento del particolato.

Figura 20

Sistema di diluizione a flusso pieno

Image

Tutto il gas di scarico grezzo viene miscelato nella galleria di diluizione DT con l'aria di diluizione. La portata del gas di scarico diluito viene misurata con una pompa volumetrica PDP o con un Venturi a portata critica CFV. Si può usare uno scambiatore di calore HE o la compensazione elettronica del flusso EFC per il campionamento proporzionale del particolato e per la determinazione del flusso. Poiché la determinazione della massa di particolato è basata sul flusso di gas di scarico diluito totale, non è necessario il calcolo del rapporto di diluizione.

2.3.1.   Componenti della figura 20

EP Condotto di scarico

La lunghezza del condotto di scarico dall'uscita del collettore di scarico del motore, dello scarico di un turbo-compressore o del dispositivo di post-trattamento alla galleria di diluizione non deve essere superiore a 10 m. Se il condotto di scarico a valle del collettore di scarico del motore, dello scarico del turbocompressore o del dispositivo di post-trattamento supera i 4 m di lunghezza, tutta la tubatura oltre i 4 metri deve essere isolata, salvo per un misuratore dei fumi in linea, se usato. Lo spessore radiale dell'isolamento non deve essere inferiore a 25 mm. La conducibilità termica del materiale isolante deve avere un valore non superiore a 0,1 W/mK misurato a 673 K. Per ridurre l'inerzia termica del condotto di scarico, si raccomanda un rapporto dello spessore sul diametro uguale o inferiore a 0,015. L'uso di sezioni flessibili deve essere limitato ad un rapporto lunghezza su diametro uguale o inferiore a 12.

PDP Pompa volumetrica

La PDP misura il flusso totale di gas di scarico diluito in base al numero di giri della pompa e alla sua cilindrata. La contropressione del sistema di scarico non deve essere abbassata artificialmente dalla PDP o dal sistema di immissione dell'aria di diluizione. La contropressione statica allo scarico misurata con il sistema PDP in funzione deve rimanere in un intervallo di ± 1,5 kPa della pressione statica misurata senza collegamento al PDP a pari regime e carico del motore. La temperatura della miscela gassosa immediatamente a monte del PDP deve essere pari alla temperatura media di funzionamento osservata durante la prova, senza compensazione di flusso (± 6 K). La compensazione di flusso può essere usata solo se la temperatura all'entrata della PDP non supera i 323K (50 °C)

CFV Venturi a portata critica

Il CFV misura il flusso totale di scarico diluito mantenendo il flusso nelle condizioni strozzate (portata critica). La contropressione statica allo scarico misurata con il sistema CFV in funzione deve rimanere in un intervallo di ± 1,5 kPa della pressione statica misurata senza collegamento al CFV a pari regime e carico del motore. La temperatura della miscela gassosa immediatamente a monte del CFV deve essere pari alla temperatura media di funzionamento osservata durante la prova, senza compensazione di flusso (± 11 K).

HE Scambiatore di calore (facoltativo se si usa EFC)

Lo scambiatore di calore deve avere una capacità sufficiente a mantenere la temperatura entro i limiti sopraindicati.

EFC Scambiatore di calore (facoltativo se si usa EFC)

Se la temperatura all'ingresso della PDP o del CFV non viene mantenuta entro i limiti sopraindicati, occorre un sistema di compensazione della portata per la misura continua della portata e per il controllo del campionamento proporzionale nel sistema per la determinazione del particolato. A questo scopo, si usano i segnali di portata misurati in continuo per correggere la portata del campione attraverso i filtri del particolato del sistema di campionamento dello stesso (vedi punto 2.4, figure 21, 22).

DT Galleria di diluizione

La galleria di diluizione:

deve essere di diametro sufficientemente piccolo da provocare un flusso turbolento (numero di Reynolds maggiore di 4 000) e di lunghezza sufficiente a provocare una miscelazione completa del gas di scarico con l'aria di diluizione; si può usare un orifizio di miscelazione;

deve avere un diametro non inferiore a 460 mm con un sistema a diluizione singola;

deve avere un diametro non inferiore a 210 mm con un sistema a diluizione doppia;

può essere isolata.

I gas di scarico del motore devono essere diretti a valle del punto in cui vengono introdotti nella galleria di diluizione e accuratamente miscelati.

Quando si utilizza la diluizione singola, un campione prelevato dalla galleria di diluizione viene trasferito al sistema di campionamento del particolato (punto 2.4, figura 21). La portata della PDP o del CFV deve essere sufficiente a mantenere lo scarico diluito ad una temperatura minore o uguale a 325 K (52 °C) immediatamente prima del filtro principale del particolato.

Quando si usa la doppia diluizione, un campione prelevato dalla galleria di diluizione viene trasferito alla galleria di diluizione secondaria dove viene ulteriormente diluito e poi fatto passare attraverso i filtri di campionamento (punto 2.4, figura 22). La portata della PDP o del CFV deve essere sufficiente a mantenere la corrente di gas di scarico diluiti nella DT ad una temperatura minore o uguale a 464 K (191 °C) in corrispondenza della zona di campionamento. Il sistema di diluizione secondaria deve assicurare un'aria di diluizione secondaria sufficiente per mantenere la corrente di gas di scarico diluita due volte ad una temperatura minore o uguale a 325 K (52 °C) immediatamente prima del filtro principale del particolato.

DAF Filtro dell'aria di diluizione

Si raccomanda di filtrare l'aria di diluizione e di depurarla su carbone vegetale per eliminare gli idrocarburi di fondo. Su richiesta dei fabbricanti, l'aria di diluizione deve essere prelevata secondo buona pratica ingegneristica per determinare i livelli di fondo del particolato, che possono poi essere sottratti dai valori misurati nello scarico diluito.

PSP Sonda di campionamento del particolato

La sonda è la sezione iniziale di PTT e:

deve essere installata rivolta verso monte in un punto in cui l'aria di diluizione e i gas di scarico sono ben miscelati, cioè sull'asse della galleria di diluizione (DT) dei sistemi di diluizione, approssimativamente a 10 diametri della galleria a valle del punto in cui lo scarico entra nella galleria di diluizione;

deve avere un diametro interno non inferiore a 12 mm;

può essere riscaldata ad una temperatura di parete non superiore a 325 K (52°C) mediante riscaldamento diretto o mediante preriscaldamento dell'aria di diluizione, purché la temperatura dell'aria non superi i 325 K (52 °C) prima dell'introduzione degli scarichi nella galleria di diluizione;

può essere isolata.

2.4.   Sistema di campionamento del particolato

Il sistema di campionamento del particolato è necessario per raccogliere il particolato sul filtro del particolato. Nel caso di diluizione a flusso parziale e campionamento totale, che consiste nel far passare l'intero campione di gas di scarico diluito attraverso i filtri, il sistema di diluizione (punto 2.2, figure 14,18) e di campionamento formano usualmente un'unità integrata. Nel caso della diluizione a flusso parziale con campionamento frazionario o della diluizione a flusso totale, che consiste nel far passare attraverso i filtri solo una frazione del gas di scarico diluito, i sistemi di diluizione (punto 2.2, figure 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19; punto 2.3, figura 20) e di campionamento costituiscono usualmente unità differenti.

Nella presente direttiva, il sistema di doppia diluizione (figura 22) di un sistema di diluizione a flusso totale è considerato una modifica specifica di un sistema di campionamento del particolato tipico come illustrato nella figura 21. Il sistema di doppia diluizione include tutte le parti importanti del sistema di campionamento del particolato, come portafiltri e pompa di campionamento, e in aggiunta alcuni dispositivi di diluizione, come una fornitura dell'aria di diluizione e una galleria di diluizione secondaria.

Allo scopo di evitare qualsiasi impatto sugli anelli di regolazione, si raccomanda di tenere in marcia la pompa di campionamento durante l'intera procedura di prova. Per il metodo a filtro singolo, usare un sistema di bypass per far passare il campione attraverso i filtri di campionamento nei momenti desiderati. Si deve minimizzare l'interferenza della procedura di commutazione sugli anelli di regolazione.

Figura 21

Sistema di campionamento del particolato

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Un campione del gas di scarico diluito viene prelevato dalla galleria di diluizione DT di un sistema di diluizione a flusso parziale o a flusso totale attraverso la sonda di campionamento del particolato PSP e il condotto di trasferimento del particolato PTT mediante la pompa di campionamento P. Il campione viene fatto passare attraverso il portafiltro o i portafiltri. FH che contengono i filtri di campionamento del particolato. La portata del campione viene controllata mediante il controllore di flusso FC3. Se si usa la compensazione elettronica di flusso EFC (vedi figura 20) il flusso di gas di scarico diluito viene utilizzato come segnale di comando per FC3.

Figura 22

Sistema di doppia diluizione (solo sistema a flusso totale)

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Un campione del gas di scarico diluito viene prelevato dalla galleria di diluizione DT di un sistema di diluizione a flusso parziale o a flusso totale attraverso la sonda di campionamento del particolato PSP e il condotto di trasferimento del particolato PTT mediante la pompa di campionamento P. Il campione viene fatto passare attraverso il portafiltro o i portafiltri FH che contengono i filtri di campionamento del particolato. La portata del campione viene controllata mediante il controllore di flusso FC3. Se si usa la compensazione elettronica di flusso EFC (vedi figura 20) il flusso totale di gas di scarico diluito viene utilizzato come segnale di comando per FC3.

2.4.1.   Componenti delle figure 21 e 22

PTT Condotto di trasferimento del particolato (figure 21, 22)

Il condotto di trasferimento del particolato deve avere una lunghezza non superiore a 1020 mm, la quale deve essere minimizzata ogni qualvolta possibile. Se applicabile (cioè per i sistemi di campionamento frazionario con diluizione a flusso parziale e per i sistemi di diluizione a flusso totale), deve essere inclusa la lunghezza delle sonde di campionamento (SP, ISP, PSP, rispettivamente, vedi punti 2.2 e 2.3).

Le dimensioni sono valide per:

il tipo a campionamento frazionario con diluizione del flusso parziale e il sistema di diluizione singola a flusso totale: dalla punta della sonda (SP, ISP, PSP, rispettivamente) ai portafiltri;

il tipo a campionamento totale con diluizione su flusso parziale: dalla fine della galleria di diluizione ai portafiltri;

il sistema di doppia diluizione a flusso totale: dalla punta della sonda (PSP) alla galleria di diluizione secondaria.

Il condotto di trasferimento:

può essere riscaldato ad una temperatura di parete non superiore a 325K (52 °C) mediante riscaldamento diretto oppure mediante preriscaldamento dell'aria di diluizione, purché la temperatura dell'aria non superi i 325 K (52 °C) prima dell'introduzione degli scarichi nella galleria di diluizione;

può essere isolato.

SDT Galleria di diluizione secondaria (figura 22)

La galleria di diluizione secondaria deve avere un diametro non inferiore a 75 mm, ed essere di lunghezza sufficiente ad assicurare un tempo di residenza pari ad almeno 0,25 secondi per il campione diluito due volte. Il portafiltro principale, FH, deve essere disposto entro 300 mm dall'uscita di SDT.

La galleria di diluizione secondaria:

può essere riscaldata ad una temperatura di parete non superiore a 325 K (52 °C) mediante riscaldamento diretto o mediante preriscaldamento dell'aria di diluizione, purché la temperatura dell'aria non superi i 325 K (52 °C) prima dell'introduzione degli scarichi nella galleria di diluizione;

può essere isolata.

FH Portafiltri (figure 21, 22)

Per i filtri principale e di sicurezza si può usare un alloggiamento unico o alloggiamenti separati. Devono essere soddisfatti i requisiti dell'allegato III, appendice 4, punto 4.1.3.

I portafiltri:

possono essere riscaldati ad una temperatura di parete non superiore a 325 K (52 °C) mediante riscaldamento diretto o mediante preriscaldamento dell'aria di diluizione, purché la temperatura dell'aria non superi i 325 K (52 °C) prima dell'introduzione degli scarichi nella galleria di diluizione;

possono essere isolati.

P Pompa di campionamento (figure 21, 22)

La pompa di campionamento del particolato deve essere disposta ad una distanza sufficiente dalla galleria perché la temperatura del gas all'ingresso sia mantenuta costante (± 3 K), salvo si applichi la correzione di flusso mediante FC3.

DP Pompa dell'aria di diluizione (figura 22)

La pompa dell'aria di diluizione deve essere disposta in modo tale che l'aria di diluizione secondaria venga fornita ad una temperatura di 298 K ± 5 K (25°C ± 5°C), se l'aria di diluizione non è preriscaldata.

FC3 Controllore di flusso (figure 21, 22)

Usare un controllore di flusso per compensare le variazioni di portata del campione di particolato in conseguenza delle variazioni di temperatura e di contropressione nel percorso del campione, salvo siano disponibili altri mezzi. Il controllore di flusso è necessario se si applica la compensazione elettronica di flusso EFC (vedi figura 20).

FM3 Dispositivo di misura del flusso (figure 21, 22)

Il contatore di gas o la strumentazione di misura del flusso del campione di particolato deve essere disposto/a a distanza sufficiente dalla pompa P del campione perché la temperatura del gas all'ingresso rimanga costante (± 3 K), salvo si applichi la correzione di flusso mediante FC3.

FM4 Dispositivo di misura del flusso (figura 22)

Il contatore di gas o la strumentazione di misura del flusso dell'aria di diluizione devono essere disposti in modo tale che la temperatura del gas all'ingresso rimanga su 298 K ± 5 K (25°C ± 5°C).

BV Valvola a sfera (facoltativa)

La valvola a sfera deve avere un diametro interno non minore del diametro interno del tubo di trasferimento del particolato PTT, e un tempo di commutazione inferiore a 0,5 secondi.

Nota: se la temperatura ambiente in prossimità di PSP, PTT, SDT, e FH è inferiore a 293K (20°C), prendere delle precauzioni per evitare perdite di particolato sulle pareti fredde di questi parti. Pertanto, si raccomanda di riscaldare e/o isolare queste parti nei limiti indicati nelle rispettive descrizioni. Si raccomanda anche che la temperatura della faccia del filtro durante il campionamento non sia inferiore a 293K (20°C).

Ad elevati carichi del motore, le parti sopraindicate possono essere raffreddate mediante un mezzo non aggressivo, come una ventola di circolazione, sempreché la temperatura del fluido di raffreddamento non sia inferiore a 293K (20°C).

3.   DETERMINAZIONE DEL FUMO

3.1.   Introduzione

I punti 3.2 e 3.3 e le figure 23 e 24 contengono descrizioni dettagliate dei sistemi opacimetrici raccomandati. Poiché diverse configurazioni possono fornire risultati equivalenti, non è richiesta un'esatta conformità con le figure 23 e 24. Componenti addizionali come strumenti, valvole, solenoidi, pompe ed interruttori possono essere usati per fornire informazioni addizionali e coordinare le funzioni dei sistemi componenti. Altri componenti che non sono necessari per mantenere la precisione su alcuni sistemi possono essere esclusi se la loro esclusione è basata su buona valutazione ingegneristica.

Principio di misura: la luce viene trasmessa attraverso un tratto di lunghezza specifica del fumo da misurare e si usa la proporzione della luce incidente che raggiunge un ricevitore per valutare le proprietà di oscuramento della luce del materiale. La misurazione del fumo dipende dalla struttura dell'apparecchio e può venire eseguita nel condotto di scarico (opacimetro in linea a flusso totale), al termine del condotto di scarico (opacimetro a flusso totale al termine della linea), oppure prelevando un campione dal condotto di scarico (opacimetro a flusso parziale). Per la determinazione del coefficiente di assorbimento della luce dal segnale di opacità, la lunghezza del cammino ottico dello strumento deve essere fornita dal costruttore dello strumento stesso.

3.2.   Opacimetro a flusso totale

Si possono usare due tipi generali di opacimetro generalmente definibili a flusso totale (figura 23). Con l'opacimetro in linea, si misura l'opacità del flusso di scarico totale nel condotto di scarico. Con questo tipo di opacimetro, la lunghezza efficace del cammino ottico è una funzione della configurazione dell'opacimetro.

Con l'opacimetro a fine linea, l'opacità del pennacchio di scarico pieno viene misurata all'uscita del condotto di scarico. Con questo tipo di opacimetro, la lunghezza efficace del cammino ottico è una funzione della configurazione del condotto di scarico e della distanza tra la sua estremità e l'opacimetro.

Figura 23

Opacimetro a flusso totale

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3.2.1.   Componenti della figura 23

EP Condotto di scarico

Con un opacimetro in linea non vi devono essere variazioni del diametro del condotto di scarico entro tre diametri del condotto di scarico prima o dopo la zona di misurazione. Se il diametro della zona di misurazione è maggiore del diametro del condotto di scarico, si raccomanda di usare un condotto convergente gradualmente prima della zona di misurazione.

Con un opacimetro a fine linea, gli 0,6 m terminali del condotto di scarico devono avere sezione trasversale circolare e non contenere gomiti o curve. L'estremità del condotto di scarico deve essere tagliata ortogonalmente. Montare l'opacimetro al centro del pennacchio ad una distanza di 25 ± 5 mm dal termine del condotto di scarico.

OPL Lunghezza del cammino ottico

La lunghezza del cammino ottico oscurato dal fumo, tra la fonte di luce dell'opacimetro e il ricevitore, deve essere tale da tener conto di disuniformità dovute a gradienti di densità e effetto frangia. La lunghezza del cammino ottico deve essere fornita dal costruttore dello strumento tenendo conto di eventuali precauzioni contro il deposito di fuliggine (per esempio aria di spurgo). Se non è disponibile la lunghezza del cammino ottico, questa deve essere determinata secondo la norma ISO IDS 11614, punto 11.6.5. Per la determinazione corretta della lunghezza del cammino ottico è necessaria una velocità minima del gas di scarico di 20 m/s.

LS Sorgente di luce

La sorgente di luce deve essere una lampada a incandescenza con una temperatura di colore nell'intervallo da 2 800 a 3 250 K o un diodo fotoemettitore (LED) verde con un picco spettrale compreso tra 550 e 570 nm. La sorgente di luce deve essere protetta contro il deposito di fuliggine mediante mezzi che non influiscano sulla lunghezza del cammino ottico in misura superiore alle specifiche del costruttore.

LD Rivelatore di luce

Il rivelatore è una fotocellula o un fotodiodo (con filtro se necessario). Nel caso di una sorgente di luce incandescente, il ricevitore deve avere una risposta spettrale di picco simile alla curva fototopica dell'occhio umano (risposta massima) nell'intervallo da 550 a 570 nm, con una deviazione minore del 4% di tale risposta massima al di sotto di 430 nm e al di sopra di 680 nm. Il rivelatore della luce deve essere protetto contro il deposito di fuliggine mediante mezzi che non influiscano sulla lunghezza del cammino ottico in misura superiore alle specifiche del costruttore.

CL Lente di collimazione

La luce emessa dalla sorgente LS deve essere collimata in un fascio di diametro massimo di 30 mm. I raggi del fascio luminoso devono essere paralleli all'asse ottico con una tolleranza di 3°.

T1 Sensore di temperatura (facoltativo)

Durante la prova può essere controllata la temperatura del gas di scarico.

3.3.   Opacimetro a flusso parziale

Con l'opacimetro a flusso parziale (figura 24), si preleva un campione di scarico rappresentativo dal condotto di scarico e attraverso una linea di trasferimento lo si invia nella camera di misurazione. Con questo tipo di opacimetro, la lunghezza efficace del cammino ottico è una funzione della configurazione dell'opacimetro. I tempi di risposta indicati nel punto seguente valgono per la portata minima dell'opacimetro specificata dal costruttore dello strumento.

Figura 24

Opacimetro a flusso parziale

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3.3.1.   Componenti della figura 24

EP Condotto di scarico

Il condotto di scarico deve essere un tubo rettilineo di almeno 6 diametri del tubo a monte e 3 diametri del tubo a valle della punta della sonda.

SP Sonda di campionamento

La sonda di campionamento è un tubo aperto rivolto verso monte sull'asse o approssimativamente sull'asse del condotto di scarico. La distanza dalla parete del condotto di scarico deve essere di almeno 5 mm. Il diametro della sonda deve essere tale da garantire un campionamento rappresentativo e un flusso sufficiente attraverso l'opacimetro.

TT Tubo di trasferimento

Il tubo di trasferimento:

deve essere il più breve possibile e garantire una temperatura del gas di scarico di 373 ± 30 K (100°C ± 30°C) all'ingresso della camera di misurazione;

deve avere una temperatura di parete sufficientemente al di sopra del punto di rugiada del gas di scarico da impedire la condensazione;

deve essere uguale al diametro della sonda di campionamento su tutta la lunghezza;

deve avere un tempo di risposta minore di 0,05 s al flusso minimo attraverso lo strumento determinato secondo l'allegato III, appendice 4, punto 5.2.4;

non deve avere effetti significativi sul picco di fumo.

FM Dispositivo di misurazione del flusso

Strumentazione di misura del flusso per rilevare quando il flusso entrante nella camera di misurazione è corretto. Le portate minima e massima devono essere specificate dal costruttore dello strumento ed essere tali da rispettare le prescrizioni di tempo di risposta di TT e le specifiche di lunghezza del cammino ottico. Il dispositivo di misurazione del flusso può essere adiacente alla pompa di campionamento P, se usata.

MC Camera di misurazione

La camera di misurazione deve avere una superficie interna non riflettente, o un ambiente ottico equivalente. L'incidenza della luce diffusa sul rivelatore dovuta a riflessioni interne o effetti di diffusione deve essere ridotta al minimo.

La pressione del gas nella camera di misurazione non deve differire più di 0,75 kPa dalla pressione atmosferica. Ove ciò non sia possibile per le caratteristiche di progetto, il valore indicato dall'opacimetro deve essere ricalcolato a pressione atmosferica.

La temperatura di parete della camera di misurazione deve essere regolata con una precisione di ± 5 K tra 343 K (70°C) e 373 K (100°C), e in ogni caso sufficientemente al di sopra del punto di rugiada del gas di scarico da impedire la condensazione. La camera di misurazione deve essere equipaggiata di appropriati dispositivi per la misura della temperatura.

OPL Lunghezza del cammino ottico

La lunghezza del cammino ottico oscurato dal fumo, tra la fonte di luce dell'opacimetro e il ricevitore, deve essere tale da tener conto di disuniformità dovute a gradienti di densità e effetto frangia. La lunghezza del cammino ottico deve essere fornita dal costruttore dello strumento tenendo conto di eventuali precauzioni contro il deposito di fuliggine (per esempio aria di spurgo). Se non è disponibile la lunghezza del cammino ottico, questa deve essere determinata secondo la norma ISO IDS 11614, punto 11.6.5.

LS Sorgente di luce

La sorgente di luce deve essere una lampada a incandescenza con una temperatura di colore nell'intervallo da 2 800 a 3 250 K o un diodo fotoemettitore (LED) verde con un picco spettrale compreso tra 550 e 570 nm. La sorgente di luce deve essere protetta contro il deposito di fuliggine mediante mezzi che non influiscano sulla lunghezza del cammino ottico in misura superiore alle specifiche del costruttore.

LD Rivelatore di luce

Il rivelatore è una fotocellula o un fotodiodo (con filtro se necessario). Nel caso di una sorgente di luce incandescente, il ricevitore deve avere una risposta spettrale di picco simile alla curva fototopica dell'occhio umano (risposta massima) nell'intervallo da 550 a 570 nm, con una deviazione minore del 4% di tale risposta massima al di sotto di 430 nm e al di sopra di 680 nm. Il rivelatore della luce deve essere protetto contro il deposito di fuliggine mediante mezzi che non influiscano sulla lunghezza del cammino ottico in misura superiore alle specifiche del costruttore.

CL Lente di collimazione

La luce emessa dalla sorgente LS deve essere collimata in un fascio di diametro massimo di 30 mm. I raggi del fascio luminoso devono essere paralleli all'asse ottico con una tolleranza di 3°.

T1 Sensore di temperatura

Per il controllo della temperatura del gas di scarico all'ingresso della camera di misurazione.

P Pompa di campionamento (facoltativa)

Si può usare una pompa di campionamento a valle della camera di misurazione per trasferire il gas campione attraverso la camera di misurazione.

ALLEGATO VI

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Comunicazione riguardante:

l'omologazione (1)

la proroga dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/un'entità tecnica (tipo di motore/famiglia di motori)/componente (1) ai sensi della direttiva 88/77/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE

Omologazione CE n.: ... Proroga n.: ...

PARTE I

0

Dati generali

0.1

Marca del veicolo/dell'entità tecnica separata/del componente (1) ...

0.2

Denominazione del tipo di veicolo/dell'entità tecnica separata (tipo di motore/famiglia di motori)/del componente (1) fornita dal costruttore: ...

0.3

Codice di identificazione del tipo apposto dal costruttore sul motore/sull'entità tecnica separata (tipo di motore/famiglia di motori)/sul componente (1): ...

0.4

Categoria di veicolo: ...

0.5

Categoria di motore: diesel/a GN/a GPL/a etanolo (1) ...

0.6

Nome e indirizzo del costruttore: ...

0.7

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ...

PARTE II

1

Breve descrizione (se del caso): vedi allegato I ...

2

Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove: ...

3

Data del verbale di prova: ...

4

Numero del verbale di prova: ...

5

Ragioni dell'estensione dell'omologazione (se del caso): ...

6

Eventuali note: vedi allegato I. ...

7

Luogo: ...

8

Data: ...

9

Firma: ...

10

È allegato un elenco di documenti che costituiscono il fascicolo di omologazione depositato presso il servizio amministrativo che ha concesso l'omologazione e che può essere ottenuto su richiesta.


(1)  Cancellare le diciture inutili.

Appendice

della scheda di omologazione CE n. ... relativa all'omologazione di un veicolo/un'entità tecnica separata/un componente (1)

1

Breve descrizione

1.1

Particolari da compilare relativamente all'omologazione di un veicolo con un motore installato:

1.1.1

Marca del motore (denominazione dell'impresa): ...

1.1.2

Tipo e descrizione commerciale (citare eventuali varianti): ...

1.1.3

Codice apposto dal costruttore sul motore: ...

1.1.4

Categoria di veicolo (se del caso): ...

1.1.5

Categoria di motore: diesel/a GN/a GPL/a etanolo (1) ...

1.1.6

Nome e indirizzo del costruttore: ...

1.1.7

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore (se del caso): ...

1.2

Se il motore di cui al punto 1.1 è stato omologato come entità tecnica separata: ...

1.2.1

Numero di omologazione del motore/della famiglia di motori (1): ...

1.3

Particolari da compilare relativamente all'omologazione di un motore/di una famiglia di motori (1) come entità tecnica separata (condizioni da rispettare nell'installazione di un motore su un veicolo):

1.3.1

Depressione massima e/o minima all'aspirazione: ... kPa

1.3.2

Contropressione massima ammessa: ... kPa

1.3.3

Volume del sistema di scarico: ... cm3

1.3.4

Potenza assorbita da dispositivi ausiliari occorrenti per il funzionamento del motore:

1.3.4.1

Minimo: ... kW; Basso regime: ... kW; Alto regime: ... kW

Regime A: ... kW; Regime B: ... kW; Regime C: ... kW;

Regime di riferimento: ... kW

1.3.5

Eventuali limitazioni d'uso: ...

1.4

Livelli di emissione del motore /motore capostipite (1):

1.4.1

Prova ESC (se applicabile):

CO: ... g/kWh

THC: ... g/kWh

NOx: ... g/kWh

PT: ... g/kWh

1.4.2

Prova ELR (se applicabile):

Indice di fumo: ... m-1

1.4.3

Prova ETC (se applicabile):

CO:

g/kWh

THC:

g/kWh (2)

NMHC:

g/kWh (2)

CH4:

g/kWh (2)

NOx:

g/kWh

PT:

g/kWh (2)


(1)  Cancellare le diciture inutili.

(2)  Cancellare le diciture inutili.

ALLEGATO VII

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO DI CALCOLO

1.   PROVA ESC

1.1.   Emissioni gassose

Qui sotto sono mostrati i dati di misura per il calcolo dei risultati nelle singole modalità. In questo esempio, CO e NOx sono misurati su secco, HC su umido. La concentrazione di HC è indicata in propano equivalente (C3) e deve venire moltiplicata per 3 per ottenere il C1 equivalente. Il procedimento di calcolo è identico per le altre modalità.

P

Ta

Ha

GEXH

GAIRW

GFUEL

HC

CO

NOx

(kW)

(K)

(g/kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

82,9

294,8

7,81

563,38

545,29

18,09

6,3

41,2

495

Calcolo del fattore di correzione da secco a umido KW,r (allegato III, appendice 1, punto 4.2):

Formula e Formula

Formula

Calcolo delle concentrazioni a umido:

CO = 41,2 × 0,9239 = 38,1 ppm

NOx = 495 × 0,9239 = 457 ppm

Calcolo del fattore di correzione dell'umidità di NOx KH,D (allegato III, appendice 1, punto 4.3):

A = 0,309 × 18,09/541,06 - 0,0266 = -0,0163

B = - 0,209 × 18,09/541,06 + 0,00954 = 0,0026

Formula

Calcolo delle portate massiche delle emissioni (allegato III, appendice 1, punto 4.4):

NOx = 0,001587 × 457 × 0,9625 × 563,38 = 393,27 g/h

CO = 0,000966 × 38,1 × 563,38 = 20,735 g/h

HC = 0,000479 × 6,3 × 3 × 563,38 = 5,100 g/h

Calcolo delle emissioni specifiche (allegato III, appendice 1, punto 4,5):

Il seguente esempio è riferito al calcolo di CO; il procedimento di calcolo è identico per gli altri componenti.

Le portate massiche delle emissioni delle singole modalità vengono moltiplicate per i rispettivi fattori di ponderazione come indicato nell'allegato III, appendice 1, punto 2.7.1, e sommate per ottenere la portata massica media delle emissioni sul ciclo:

CO

= (6,7 × 0,15) + (24,6 × 0,08) + (20,5 × 0,10) + (20,7 × 0,10) + (20,6 × 0,05) + (15,0 × 0,05) + (19,7 × 0,05) + (74,5 × 0,09) + (31,5 × 0,10) + (81,9 × 0,08) + (34,8 × 0,05) + (30,8 × 0,05) + (27,3 × 0,05)

 

= 30,91 g/h

La potenza del motore delle singole modalità viene moltiplicata per i rispettivi fattori di ponderazione come indicato nell'allegato III, appendice 1, punto 2.7.1, e sommata per ottenere la potenza media sul ciclo:

P(n

= (0,1 × 0,15) + (96,8 × 0,08) + (55,2 × 0,10) + (82,9 × 0,10) + (46,8 × 0,05) + (70,1 × 0,05) + (23,0 × 0,05) + (114,3 × 0,09) + (27,0 × 0,10) + (122,0 × 0,08) + (28,6 × 0,05) + (87,4 × 0,05) + (57,9 × 0,05)

 

= 60,006 kW

Formula

Calcolo delle emissioni specifiche di NOx del punto casuale (allegato III, appendice 1, punto 4.6.1):

Si supponga di aver determinato i seguenti valori sul punto casuale:

nZ

=

1 600 min-1

MZ

=

495 Nm

NOx mass.Z

=

487,9 g/h (calcolata secondo le formule precedenti)

P(n)Z

=

83 kW

NOx,Z

=

487,9/83 = 5,878 g/kWh

Determinazione del valore delle emissioni dal ciclo di prova (allegato III, appendice 1, punto 4.6.2):

Si supponga che i valori delle quattro modalità di inviluppo sull'ESC siano i seguenti:

nRT

nSU

ER

ES

ET

EU

MR

MS

MT

MU

1368

1785

5,943

5,565

5,889

4,973

515

460

681

610

ETU = 5,889 + (4,973 - 5,889) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 5,377 g/kWh

ERS = 5,943 + (5,565 - 5,943) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 5,732 g/kWh

MTU = 681 + (601 - 681) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 641,3 Nm

MRS = 515 + (460 - 515) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 484,3 Nm

EZ = 5,732 + (5,377 - 5,732) × (495 - 484,3) / (641,3 - 484,3) = 5,708 g/kWh

Confronto dei valori di emissione di NOx (allegato III, appendice 1, punto 4.6.3):

NOx diff = 100 × (5,878 - 5,708) / 5,708 = 2,98%

1.2.   Emissioni di particolato

La misura del particolato è basata sul principio del campionamento del particolato su tutto il ciclo, il campione e le portate (MSAM e GEDF) vengono però determinati durante le singole modalità. Il calcolo di GEDF dipende dal sistema usato. Negli esempi che seguono, vengono usati un sistema con misurazione della CO2 e metodo del bilancio del carbonio e un sistema con misurazione del flusso. Quando si utilizza un sistema di diluizione a flusso totale, GEDF viene misurata direttamente mediante l'apparecchiatura CVS.

Calcolo di GEDF (allegato III, appendice 1, punti 5.2.3 e 5.2.4):

Si suppongano i seguenti dati di misura della modalità 4. Il procedimento di calcolo è identico per le altre modalità.

GEXH

GFUEL

GDILW

GTOTW

CO2D

CO2A

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

(%)

(%)

334,02

10,76

5,4435

6,0

0,657

0,040

(a)

metodo del bilancio del carbonio

Formula

(b)

metodo di misurazione del flusso

Formula

GEDF W = 334,02 × 10,78 = 3 600,7 kg/h

Calcolo della portata massica (allegato III, appendice 1, punto 5.4):

Le portate GEDFW delle singole modalità vengono moltiplicate per i rispettivi fattori di ponderazione, come indicato nell'allegato III, appendice 1, punto 2.7.1, e sommate per ottenere la GEDF media sul ciclo. La portata totale del campione MSAM viene ottenuta per sommatoria dalle portate del campione delle singole modalità.

Formula

= (3 567 × 0,15) + (3 592 × 0,08) + (3 611 × 0,10) + (3 600 × 0,10) + (3 618 × 0,05) + (3 600 × 0,05) + (3 640 × 0,05) + (3 614 × 0,09) + (3 620 × 0,10) + (3 601 × 0,08) + (3 639 × 0,05) + (3 582 × 0,05) + (3 635 × 0,05)

 

= 3 604,6 kg/h

MSAM

= 0,226 + 0,122 + 0,151 + 0,152 + 0,076 + 0,076 + 0,076 + 0,136 + 0,151 + 0,121 + 0,076 + 0,076 + 0,075

 

= 1,515 kg

Si supponga che la massa del particolato sui filtri sia pari a 2,5 mg, allora

Formula

Correzione del fondo (facoltativa)

Si supponga una misurazione del fondo con i valori seguenti. Il calcolo del fattore di diluizione DF è identico al punto 3.1 del presente allegato e non è riportato.

Md = 0,1 mg; MDIL = 1,5 kg

Sommatoria di DF

= [(1-1/119,15) × 0,15] + [(1-1/8,89) × 0,08] + [(1-1/14,75) × 0,10] + [(1-1/10,10) × 0,10] + [(1-1/18,02) × 0,05] + [(1-1/12,33) × 0,05] + [(1-1/32,18) × 0,05] + [(1-1/6,94) × 0,09] + [(1-1/25,19) × 0,10] + [(1-1/6,12) × 0,08] + [(1-1/20,87) × 0,05] + [(1-1/8,77) × 0,05] + [(1-1/12,59) × 0,05]

 

= 0,923

Formula

Calcolo delle emissioni specifiche (allegato III, appendice 1, punto 5,5):

P(n)

= (0,1 × 0,15) + (96,8 × 0,08) + (55,2 × 0,10) + (82,9 × 0,10) + (46,8 × 0,05 + (70,1 × 0,05) + (23,0 × 0,05) + (114,3 × 0,09) + (27,0 × 0,10) + (122,0 × 0,08) + (28,6 × 0,05) + (87,4 × 0,05) + (57,9 × 0,05)

 

= 60,006 kW

Formula

con correzione iniziale PT = (5,726/60,006) = 0,095 g/kWh,

Calcolo del fattore di ponderazione specifico (allegato III, appendice 1, punto 5.6):

Si assumono i valori calcolati per la modalità 4 di cui sopra, ne consegue

WFE,i = (0,152 × 360 4,6/1,515 × 360 0,7) = 0,1004

Questo valore è compreso nei valori prescritti di 0,10 ± 0,003.

2.   PROVA ELR

Poiché la filtrazione Bessel è un procedimento di calcolo della media completamente nuovo nella legislazione europea concernente gli scarichi, nel seguito vengono forniti una spiegazione del filtro di Bessel, un esempio della costruzione di un algoritmo di Bessel e un esempio del calcolo dell'indice finale di fumo. Le costanti dell'algoritmo di Bessel dipendono solo dalla configurazione dell'opacimetro e dalla frequenza di campionamento del sistema di acquisizione dei dati. Il costruttore dell'opacimetro dovrebbe fornire le costanti di filtrazione di Bessel finali per varie frequenze di campionamento e il cliente dovrebbe usare queste costanti per sviluppare l'algoritmo di Bessel e calcolare gli indici di fumo.

2.1.   Note generali sul filtro di Bessel

A motivo delle distorsioni ad alta frequenza, il segnale di opacità grezzo mostra di solito un tracciato molto disperso. Per rimuovere queste distorsioni ad alta frequenza, per la prova ELR è necessario un filtro di Bessel. Il filtro di Bessel è un filtro passa-basso di secondo ordine ricorsivo che garantisce la più rapida salita del segnale senza eccesso di correzione.

Supponendo un pennacchio di scarico grezzo in tempo reale nel condotto di scarico, ciascun opacimetro mostra una traccia di opacità ritardata e misurata in modo differente. Il ritardo e l'ampiezza della traccia di opacità misurata dipendono principalmente dalla geometria della camera di misurazione dell'opacimetro, incluse le linee di campionamento dello scarico, e dal tempo necessario per elaborare il segnale nei circuiti elettronici dell'opacimetro. I valori che caratterizzano questi due effetti sono detti tempo di risposta fisica ed elettrica e sono specifici di un singolo filtro per ciascun tipo di opacimetro.

L'obiettivo dell'applicazione di un filtro di Bessel è di garantire una caratteristica di filtrazione complessiva uniforme dell'intero sistema opacimetrico, comprendente:

tempo di risposta fisica dell'opacimetro (tp)

tempo di risposta elettrica dell'opacimetro (te)

tempo di risposta del filtro di Bessel applicato (tF)

Il tempo di risposta complessivo risultante del sistema tAver è dato dalla relazione:

Formula

e deve essere uguale per tutti i tipi di opacimetro allo scopo di ottenere lo stesso indice di fumo. Pertanto, un filtro di Bessel deve venire creato in modo tale che il tempo di risposta del filtro (tF) insieme con il tempo di risposta fisica (tp) ed elettrica (te) del singolo opacimetro forniscano il tempo di risposta complessivo (tAver) prescritto. Poiché tp e te sono valori dati per ogni singolo opacimetro e tAver nella presente direttiva è definito pari a 1,0 secondi, tF può venire calcolato come segue:

Formula

Per definizione, il tempo di risposta del filtro tF è il tempo di risalita dal 10% al 90% di un segnale in uscita filtrato a seguito di un segnale in ingresso a gradino. Pertanto, la frequenza di taglio del filtro di Bessel deve venire iterata in modo tale che il tempo di risposta del filtro di Bessel concordi con il tempo di risalita prescritto.

Figura a

Tracciati del segnale in ingresso a gradino e del segnale in uscita filtrato

Image

In figura a, sono mostrati i tracciati di un segnale in ingresso a gradino e del segnale in uscita filtrato secondo Bessel nonché il tempo di risposta del filtro di Bessel (tF).

La costruzione dell'algoritmo di filtrazione di Bessel finale è un processo in più fasi che richiede parecchi cicli di iterazione. Lo schema del procedimento di iterazione è presentato qui sotto.

Image

2.2.   Calcolo dell'algoritmo di Bessel

In questo esempio un algoritmo di Bessel viene sviluppato in più fasi secondo il procedimento interattivo di cui sopra basato sull'allegato III, appendice 1, punto 6.1.

Per l'opacimento e il sistema di acquisizione dei dati, si suppongano le seguenti caratteristiche:

tempo di risposta fisica tp 0,15 s

tempo di risposta elettrica te 0,05 s

tempo di risposta complessivo tAver 1,00 s (per definizione della presente direttiva)

frequenza di campionamento 150 Hz

Fase 1 Tempo di risposta del filtro di Bessel tF :

Formula

Fase 2 Stima della frequenza di taglio e calcolo delle costanti di Bessel E, K per la prima iterazione:

Formula

Δt = 1/150 = 0,006667 s

Formula

Formula

K = 2 × 7,07948×10-5 × (0,618034 × 150,0766442 - 1) — 1 = 0,970783

Questo fornisce l'algoritmo di Bessel:

Yi = Yi - 1 + 7,07948 E - 5 × (Si + 2 × Si - 1 + Si - 2 - 4 × Yi - 2) + 0,970783 × (Yi - 1 - Yi - 2)

dove Si rappresenta i valori del segnale in ingresso a gradino (« 0» o «1»), e Yi rappresenta i valori filtrati del segnale in uscita.

Fase 3 Applicazione del filtro di Bessel ad un ingresso a gradino:

Il tempo di risposta tF, del filtro di Bessel è definito come il tempo di risalita dal 10% al 90% del segnale in uscita filtrato a seguito di un segnale in ingresso a gradino. Per la determinazione di tempi di 10% (t10) e 90% (t90) del segnale di uscita, si deve applicare un filtro di Bessel ad un ingresso a gradino utilizzando i valori di fc, E og K visti sopra.

I numeri indice, il tempo e i valori di un segnale in ingresso a gradino e i valori conseguenti del segnale in uscita filtrato per la prima e la seconda iterazione sono mostrati in tabella B. I punti adiacenti a t10 e t90 sono indicati in grassetto.

In tabella B, prima iterazione, il valore del 10% lo si incontra tra i numeri 30 e 31, e il valore del 90% tra i numeri indice 191 e 192. Per il calcolo di tF,iter, si determinano i valori esatti di t10 e t90 mediante interpolazione lineare tra i punti di misurazione adiacenti, come segue:

t10 = tlower + Δt × (0,1 - outlower)/(outupper - outlower)

t90 = tlower + Δt × (0,9 - outlower)/(outupper - outlower)

dove outupper e outlower rispettivamente, sono i punti adiacenti dei segnali in uscita filtrati secondo Bessel, e tlower è il tempo del punto di tempo adiacente, come indicato in tabella B.

t10 = 0,200000 + 0,006667 × (0,1 - 0,099208)/(0,104794 - 0,099208) = 0,200945 s

t90 = 0,273333 + 0,006667 × (0,9 - 0,899147)/(0,901168 - 0,899147) = 1,276147 s

Fase 4 Tempo di risposta del filtro per il primo ciclo di iterazione:

tF,iter = 1,276147 - 0,200945 = 1,075202 s

Fase 5 Deviazione tra il tempo di risposta del filtro richiesto e quello ottenuto nel primo ciclo di iterazione:

Δ = (1,075202 - 0,987421)/0,987421 = 0,081641

Fase 6 Controllo del criterio di iterazione:

Si richiede |Δ| ≤ 0,01. Poiché 0,081641 > 0,01, il criterio di iterazione non è rispettato e bisogna avviare un ulteriore ciclo di iterazione. Per questo ciclo di iterazione, si calcola una nuova frequenza di taglio da fc e Δ come segue:

fc,new = 0,318152 × (1 + 0,081641) = 0,344126 Hz

Questa nuova frequenza di taglio viene utilizzata nel secondo ciclo di iterazione iniziando di nuovo dalla fase 2. L'iterazione deve venire ripetuta fino a quando si rientra nel criterio di iterazione. I valori ottenuti nella prima e nella seconda iterazione sono riassunti in tabella A.

Tabella A

Valori della prima e della seconda iterazione

Parametro

1. Iterazione

2. Iterazione

fc

(Hz)

0,318152

0,344126

E

(-)

7,07948 E-5

8,272777 E-5

K

(-)

0,970783

0,968410

t10

(s)

0,200945

0,185523

t90

(s)

1,276147

1,179562

tF,iter

(s)

1,075202

0,994039

Δ

(-)

0,081641

0,006657

fc,new

(Hz)

0,344126

0,346417

Fase 7 Algoritmo finale di Bessel:

Non appena si rientra nel criterio di iterazione, si calcolano le costanti finali del filtro di Bessel e l'algoritmo finale di Bessel secondo la fase 2. In questo esempio, il criterio di iterazione è stato rispettato dopo la seconda iterazione (Δ= 0,006657 ≤ 0,01). L'algoritmo finale viene poi usato per determinare gli indici di fumo medi (vedi il successivo punto 2.3).

Yi = Yi - 1 + 8,272777×10-5 × (Si+ 2 × Si - 1 + Si - 2 - 4 × Yi - 2) + 0,968410 × (Yi - 1 - Yi - 2)

Tabella B

Valori del segnale in ingresso a gradino e del segnale in uscita filtrato secondo Bessel per il primo e il secondo ciclo di iterazione

Indice i

Tempo

Segnale in ingresso a gradino SI

Segnale in uscita filtrato YI

[-]

[s]

[-]

[-]

1. Iteration

2. Iteration

- 2

- 0,013333

0

0,000000

0,000000

- 1

- 0,006667

0

0,000000

0,000000

0

0,000000

1

0,000071

0,000083

1

0,006667

1

0,000352

0,000411

2

0,013333

1

0,000908

0,001060

3

0,020000

1

0,001731

0,002019

4

0,026667

1

0,002813

0,003278

5

0,033333

1

0,004145

0,004828

~

~

~

~

~

24

0,160000

1

0,067877

0,077876

25

0,166667

1

0,072816

0,083476

26

0,173333

1

0,077874

0,089205

27

0,180000

1

0,083047

0,095056

28

0,186667

1

0,088331

0,101024

29

0,193333

1

0,093719

0,107102

30

0,200000

1

0,099208

0,113286

31

0,206667

1

0,104794

0,119570

32

0,213333

1

0,110471

0,125949

33

0,220000

1

0,116236

0,132418

34

0,226667

1

0,122085

0,138972

35

0,233333

1

0,128013

0,145605

36

0,240000

1

0,134016

0,152314

37

0,246667

1

0,140091

0,159094

~

~

~

~

~

175

1,166667

1

0,862416

0,895701

176

1,173333

1

0,864968

0,897941

177

1,180000

1

0,867484

0,900145

178

1,186667

1

0,869964

0,902312

179

1,193333

1

0,872410

0,904445

180

1,200000

1

0,874821

0,906542

181

1,206667

1

0,877197

0,908605

182

1,213333

1

0,879540

0,910633

183

1,220000

1

0,881849

0,912628

184

1,226667

1

0,884125

0,914589

185

1,233333

1

0,886367

0,916517

186

1,240000

1

0,888577

0,918412

187

1,246667

1

0,890755

0,920276

188

1,253333

1

0,892900

0,922107

189

1,260000

1

0,895014

0,923907

190

1,266667

1

0,897096

0,925676

191

1,273333

1

0,899147

0,927414

192

1,280000

1

0,901168

0,929121

193

1,286667

1

0,903158

0,930799

194

1,293333

1

0,905117

0,932448

195

1,300000

1

0,907047

0,934067

~

~

~

~

~

2.3.   Calcolo degli indici di fumo

Nello schema seguente è presentato un procedimento generale per la determinazione dell'indice finale di fumo

Image

In figura b, sono mostrati i tracciati del segnale di opacità grezzo misurato e dei coefficienti di assorbimento della luce (k) non filtrato e filtrato del primo gradino di carico di una prova ELR ed è indicato il valore massimo Ymax1,A (picco) del tracciato di k filtrato. Corrispondentemente, la tabella C contiene i valori numerici dell'indice i, del tempo (frequenza di campionamento 150 Hz), dell'opacità grezzo, di k non filtrato e di k filtrato. La filtrazione è stata condotta utilizzando le costanti dell'algoritmo di Bessel sviluppato al punto 2.2 del presente allegato. Data la grande quantità di dati, sono riportate in tabella solo le parti del tracciato di fumo intorno all'inizio e al picco.

Figura b

Tracciati dell'opacità misurata N, del k del fumo non filtrato e del k del fumo filtrato

Image

Il valore del picco (i = 272) è calcolato supponendo i seguenti dati della tabella C. Tutti gli altri indici di fumo sono calcolati nello stesso modo. Per avviare l'algoritmo, S-1, S-2, Y-1 e Y-2 vengono posti pari a zero.

LA (m)

0,430

Indice i

272

N ( %)

16,783

S271 (m-1)

0,427392

S270 (m-1)

0,427532

Y271 (m-1)

0,542383

Y270 (m-1)

0,542337

Calcolo del valore di k (allegato III, appendice 1, punto 6.3.1):

k = - (1/0,430) × ln (1 - (16,783/100)) = 0,427252 m- 1

Questo valore corrisponde a S272 nell'equazione seguente.

Calcolo del valore medio di fumo secondo Bessel (allegato III, appendice 1, punto 6.3.2):

Nell'equazione che segue si usano le costanti di Bessel del precedente punto 2.2. Il valore effettivo di k non filtrato calcolato sopra corrisponde a S272 (Si). S271 (Si-1) e S270 (Si-2) sono i due precedenti valori non filtrati di k, Y271 (Yi-1) e Y270 (Yi-2) sono i due precedenti valori di k filtrati.

Y272

= 0,542383 + 8,272777 × 10-5 × (0,427252 + 2 × 0,427392 + 0,427532 - 4 × 0,542337) + 0,968410 × (0,542383 - 0,542337)

 

= 0,542389 m-1

Questo valore corrisponde a Ymax1,A nell'equazione seguente.

Calcolo dell'indice di fumo finale (allegato III, appendice 1, punto 6.3.3):

Da ciascun tracciato del fumo si ricava il valore massimo di k filtrato per il calcolo ulteriore. Si suppongano i valori seguenti

Regime

Ymax (m-1)

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

A

0,5424

0,5435

0,5587

B

0,5596

0,5400

0,5389

C

0,4912

0,5207

0,5177

SVA = (0,5424 + 0,5435 + 0,5587) / 3 = 0,5482 m- 1

SVB = (0,5596 + 0,5400 + 0,5389) / 3 = 0,5462 m- 1

SVC = (0,4912 + 0,5207 + 0,5177) / 3 = 0,5099 m- 1

SV = (0,43 × 0,5482) + (0,56 × 0,5462) + (0,01 × 0,5099) = 0,5467 m- 1

Convalida del ciclo (allegato III, appendice 1, punto 3.4)

Prima di calcolare SV, il ciclo deve venire convalidato mediante calcolo delle deviazioni standard relative del fumo dei tre cicli per ciascun regime.

Regime

SV medio

(m-1)

Deviazione standard assoluta

(m-1)

Deviazione standard relativa

( %)

A

0,5482

0,0091

1,7

B

0,5462

0,0116

2,1

C

0,5099

0,0162

3,2

In questo esempio, il criterio di convalida del 15% è rispettato per ciascun regime.

Tabella C

Valore dell'opacità N, k non filtrato e k filtrato all'inizio del gradino di carico

Indice i

Tempo

Opacità N

k non filtrato

k filtrato

[-]

[s]

[%]

[m-1]

[m-1]

- 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

- 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

1

0,006667

0,020000

0,000465

0,000000

2

0,013333

0,020000

0,000465

0,000000

3

0,020000

0,020000

0,000465

0,000000

4

0,026667

0,020000

0,000465

0,000001

5

0,033333

0,020000

0,000465

0,000002

6

0,040000

0,020000

0,000465

0,000002

7

0,046667

0,020000

0,000465

0,000003

8

0,053333

0,020000

0,000465

0,000004

9

0,060000

0,020000

0,000465

0,000005

10

0,066667

0,020000

0,000465

0,000006

11

0,073333

0,020000

0,000465

0,000008

12

0,080000

0,020000

0,000465

0,000009

13

0,086667

0,020000

0,000465

0,000011

14

0,093333

0,020000

0,000465

0,000012

15

0,100000

0,192000

0,004469

0,000014

16

0,106667

0,212000

0,004935

0,000018

17

0,113333

0,212000

0,004935

0,000022

18

0,120000

0,212000

0,004935

0,000028

19

0,126667

0,343000

0,007990

0,000036

20

0,133333

0,566000

0,013200

0,000047

21

0,140000

0,889000

0,020767

0,000061

22

0,146667

0,929000

0,021706

0,000082

23

0,153333

0,929000

0,021706

0,000109

24

0,160000

1,263000

0,029559

0,000143

25

0,166667

1,455000

0,034086

0,000185

26

0,173333

1,697000

0,039804

0,000237

27

0,180000

2,030000

0,047695

0,000301

28

0,186667

2,081000

0,048906

0,000378

29

0,193333

2,081000

0,048906

0,000469

30

0,200000

2,424000

0,057067

0,000573

31

0,206667

2,475000

0,058282

0,000693

32

0,213333

2,475000

0,058282

0,000827

33

0,220000

2,808000

0,066237

0,000977

34

0,226667

3,010000

0,071075

0,001144

35

0,233333

3,253000

0,076909

0,001328

36

0,240000

3,606000

0,085410

0,001533

37

0,246667

3,960000

0,093966

0,001758

38

0,253333

4,455000

0,105983

0,002007

39

0,260000

4,818000

0,114836

0,002283

40

0,266667

5,020000

0,119776

0,002587

~

~

~

~

~


Valori dell'opacità N, di k filtrato e non filtrato intorno a Ymax1,A (= picco, indicato in grassetto)

Indice i

Tempo

Opacità N

k non filtrato

k filtrato

[-]

[s]

[%]

[m-1]

[m-1]

~

~

~

~

~

259

1,726667

17,182000

0,438429

0,538856

260

1,733333

16,949000

0,431896

0,539423

261

1,740000

16,788000

0,427392

0,539936

262

1,746667

16,798000

0,427671

0,540396

263

1,753333

16,788000

0,427392

0,540805

264

1,760000

16,798000

0,427671

0,541163

265

1,766667

16,798000

0,427671

0,541473

266

1,773333

16,788000

0,427392

0,541735

267

1,780000

16,788000

0,427392

0,541951

268

1,786667

16,798000

0,427671

0,542123

269

1,793333

16,798000

0,427671

0,542251

270

1,800000

16,793000

0,427532

0,542337

271

1,806667

16,788000

0,427392

0,542383

272

1,813333

16,783000

0,427252

0,542389

273

1,820000

16,780000

0,427168

0,542357

274

1,826667

16,798000

0,427671

0,542288

275

1,833333

16,778000

0,427112

0,542183

276

1,840000

16,808000

0,427951

0,542043

277

1,846667

16,768000

0,426833

0,541870

278

1,853333

16,010000

0,405750

0,541662

279

1,860000

16,010000

0,405750

0,541418

280

1,866667

16,000000

0,405473

0,541136

281

1,873333

16,010000

0,405750

0,540819

282

1,880000

16,000000

0,405473

0,540466

283

1,886667

16,010000

0,405750

0,540080

284

1,893333

16,394000

0,416406

0,539663

285

1,900000

16,394000

0,416406

0,539216

286

1,906667

16,404000

0,416685

0,538744

287

1,913333

16,394000

0,416406

0,538245

288

1,920000

16,394000

0,416406

0,537722

289

1,926667

16,384000

0,416128

0,537175

290

1,933333

16,010000

0,405750

0,536604

291

1,940000

16,010000

0,405750

0,536009

292

1,946667

16,000000

0,405473

0,535389

293

1,953333

16,010000

0,405750

0,534745

294

1,960000

16,212000

0,411349

0,534079

295

1,966667

16,394000

0,416406

0,533394

296

1,973333

16,394000

0,416406

0,532691

297

1,980000

16,192000

0,410794

0,531971

298

1,986667

16,000000

0,405473

0,531233

299

1,993333

16,000000

0,405473

0,530477

300

2,000000

16,000000

0,405473

0,529704

~

~

~

~

~

3.   PROVA ETC

3.1.   Emissioni gassose (motore diesel)

Si suppongono i seguenti risultati di prova per un sistema PDP-CVS

V0 (m3/rev)

0,1776

Np (rev)

23073

pB (kPa)

98,0

p1 (kPa)

2,3

T (K)

322,5

Ha (g/kg)

12,8

NOx conce (ppm)

53,7

NOx concd (ppm)

0,4

COconce (ppm)

38,9

COconcd (ppm)

1,0

HCconce (ppm)

9,00

HCconcd (ppm)

3,02

CO2,conce ( %)

0,723

Wact (kWh)

62,72

Calcolo del flusso di gas di scarico diluito (allegato III, appendice 2, punto 4.1):

MTOTW

= 1,293 × 0,1776 × 23 073 × (98,0 - 2,3) × 273 / (101,3 × 322,5)

 

= 423 7,2 kg

Calcolo del fattore di correzione di NOx (allegato III, appendice 2, punto 4.2):

Formula

Calcolo delle concentrazioni con correzione del fondo (allegato III, appendice 2, punto 4.3.1.1):

Supponendo un carburante diesel di composizione C1H1,8

Formula

Formula

NOx conc = 53,7 - 0,4 × (1 - (1/18,69)) = 53,3 ppm

COconc = 38,9 - 1,0 × (1 - (1/18,69)) = 37,9 ppm

HCconc = 9,00 - 3,02 × (1 - (1/18,69)) = 6,14 ppm

Calcolo del flusso massico delle emissioni (allegato III, appendice 2, punto 4.3.1):

NOx mass = 0,001587 × 53,3 × 1,039 × 423 7,2 = 372,391 g

COmass = 0,000966 × 37,9 × 423 7,2 = 155,129 g

HCmass = 0,000479 × 6,14 × 423 7,2 = 12,462 g

Calcolo delle emissioni specifiche (allegato III, appendice 2, punto 4.4):

Formula

Formula

Formula

3.2.   Emissioni di particolato (motore diesel)

Si suppongono i seguenti risultati di prova per un sistema DPD-CVS con doppia diluizione

MTOTW (kg)

4237,2

Mf,p (mg)

3,030

Mf,b (mg)

0,044

MTOT (kg)

2,159

MSEC (kg)

0,909

Md (mg)

0,341

MDIL (kg)

1,245

DF

18,69

Wact (kWh)

62,72

Calcolo delle emissioni massiche (allegato III, appendice 2, punto 5.1):

Mf = 3,030 + 0,044 = 3,074 mg

MSAM = 2,159 - 0,909 = 1,250 kg

Formula

Calcolo delle emissioni massiche con correzione del fondo (allegato III, appendice 2, punto 5.1):

Formula

Calcolo delle emissioni specifiche (allegato III, appendice 2, punto 5.2):

Formula

Formula, con correzione del fondo

3.3.   Emissioni gassose (motore a GN)

Si suppongono i seguenti risultati di prova per un sistema DPD-CVS con doppia diluizione

MTOTW (kg)

4237,2

Ha (g/kg)

12,8

NOx conce (ppm)

17,2

NOx concd (ppm)

0,4

COconce (ppm)

44,3

COconcd (ppm)

1,0

HCconce (ppm)

27,0

HCconcd (ppm)

3,02

CH4 conce (ppm)

18,0

CH4 concd (ppm)

1,7

CO2,conce ( %)

0,723

Wact (kWh)

62,72

Calcolo del fattore di correzione di NOx (allegato III, appendice 2, punto 4.2):

Formula

Calcolo della concentrazione di NMHC (allegato III, appendice 2, punto 4.3.1):

a)

metodo GC

NMHCconce = 27,0 - 18,0 = 9,0 ppm

b)

metodo NMC

Supponendo un'efficienza riferita al metano di 0,04 e un'efficienza riferita all'etano di 0,98 (vedi allegato III, appendice 5, punto 1.8.4)

Formula

Calcolo delle concentrazioni con correzione del fondo (allegato III, appendice 2, punto 4.3.1.1):

Supponendo un carburante di riferimento G20 (100% metano) di composizione C1H4:

Formula

Formula

Per NMHC, la concentrazione di fondo è la differenza tra HCconcd e CH4concd

NOx conc = 17,2 - 0,4 × (1 - (1/13,01)) = 16,8 ppm

COconc = 44,3 - 1,0 × (1 - (1/13,01)) = 43,4 ppm

NMHCconc = 8,4 - 1,32 × (1 - (1/13,01)) = 7,2 ppm

CH4 conc = 18,0 - 1,7 × (1 - (1/13,01)) = 16,4 ppm

Calcolo del flusso massico delle emissioni (allegato III, appendice 2, punto 4.3.1):

NOx mass = 0,001587 × 16,8 × 1,074 × 423 7,2 = 121,330 g

COmass = 0,000966 × 43,4 × 423 7,2 = 177,642 g

NMHCmass = 0,000502 × 7,2 × 423 7,2 = 15,315 g

CH4 mass = 0,000554 × 16,4 × 423 7,2 = 38,498 g

Calcolo delle emissioni specifiche (allegato III, appendice 2, punto 4.4):

Formula

Formula

Formula

Formula

4.   FATTORE DI SPOSTAMENTO Λ (SΛ)

4.1.   Calcolo del fattore di spostamento (Sλ) (1)

Formula

dove:

Sλ

= fattore spostamento λ

inert %:

= % in volume di gas inerti nel carburante (cioè N2, CO2, He, ecc.);

O2 *:

= % in volume dell'ossigeno originale nel carburante;

n e m

= sono riferiti al CnHm medio rappresentativo degli idrocarburi del carburante, cioè:

Formula

Formula

dove:

CH4

= % in volume di metano nel carburante,

C2

= % in volume di tutti gli idrocarburi C2 (per es. C2H6, C2H4, ecc.) nel carburante,

C3

= % in volume di tutti gli idrocarburi C3 (per es. C3H8, C3H6, ecc.) nel carburante,

C4

= % in volume di tutti gli idrocarburi C4 (per es. C4H10, C4H8, ecc.) nel carburante,

C5

= % in volume di tutti gli idrocarburi C5 (per es. C5H12, C5H10, ecc.) nel carburante,

Diluenti

= % in volume del gas di diluizione nel carburante (cioè.O2 *, N2, CO2, He, ecc.).

4.2.   Esempio del calcolo del fattore di spostamento λ Sλ:

Esempio 1: G25: CH4 = 86%, N2 = 14 % (in volume)

Formula

Formula

Formula

Esempio 2: GR: CH4 = 87%, C2H6 = 13 % (in volume-%)

Formula

Formula

Formula

Esempio 3: USA: CH4 = 89%, C2H6 = 4,5 %, C3H8 = 2,3 %, C6H14 = 0,2 %, O2 = 0,6 %, N2 = 4%

Formula

Formula

Formula


(1)  Stoichiometric Air/Fuel ratios of automotive fuels, SAE J1829, Giugno 1987. John B. Heywood, Internal combustion engine fundamentals, McGraw-Hill, 1988, capitolo 3.4 «Combustion stoichiometry» (pagine 68 — 72)

ALLEGATO VIII

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE RELATIVE AI MOTORI AD ACCENSIONE SPONTANEA A ETANOLO

Nel caso dei motori diesel a etanolo, le seguenti modifiche specifiche dei paragrafi, delle equazioni e dei fattori si applicano ai procedimenti di prova di cui all'allegato III della presente direttiva.

Allegato III, appendice 1:

4.2.   Correzione secco/umido

Formula

4.3.   Correzione del valore di NOx in funzione dell'umidità e della temperatura

Formula

in cui:

A

=

0,181 GFUEL/GAIRD - 0,0266.

B

=

- 0,123 GFUEL/GAIRD + 0,00954.

Ta

=

temperatura dell'aria, K

Ha

=

umidità dell'aria di aspirazione, g d'acqua per kg di aria secca

4.4.   Calcolo delle portate massiche di emissione

Le portate massiche di emissione (g/h) per ciascuna modalità si calcolano come segue, prendendo per la densità del gas di scarico 1,272 kg/m3 a 273 K (0 °C) e 101,3 kPa:

(1) NOx mass = 0,001613 × NOx conc × KH,D × GEXH W

(2) COx mass = 0,000982 × COconc × GEXH W

(3) HCmass = 0,000809 × HCconc × KH,D × GEXH W

dove:

NOx conc, COconc, HCconc  (1) sono le concentrazioni medie (ppm) nel gas di scarico grezzo, come determinate al punto 4.1.

Se, in alternativa, le emissioni gassose vengono determinate con un sistema di diluizione a flusso pieno, si applicano le formule seguenti:

(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × GTOT W

(2) COx mass = 0,000982 × COconc × GEXH W

(3) HCmass = 0,000809 × HCconc × KH,D × GEXH W

dove:

NOx conc, COconc, HCconc  (1) sono le concentrazioni (ppm) di fondo corrette medie di ciascuna modalità nel gas di scarico diluito, determinate secondo il punto 4.3.1.1, appendice 2 dell'allegato III.

Allegato III, appendice 2:

I punti 3.1, 3.4, 3.8.3, e 5 dell'appendice 2 si applicano non solo ai motori diesel, ma anche ai motori diesel alimentati con etanolo.

4.2.   Le condizioni della prova devono essere predisposte in modo che la temperatura e l'umidità dell'aria misurate all'aspirazione del motore siano regolate per le condizioni standard durante lo svolgimento della prova. Il valore standard deve essere 6 ± 0,5 g di acqua per kg di ria secca ad un intervallo di temperatura di 298 ± 3 K. Entro questi limiti, la concentrazione di NOx non deve più essere corretta. La prova è nulla se queste condizioni non sono soddisfatte.

4.3.   Calcolo del flusso massico delle emissioni

4.3.1.   Sistemi a flusso massico costante

Per sistemi con scambiatore di calore, la massa degli inquinanti (g/prova) viene determinata dalle equazioni seguenti:

(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × MTOT W (motori a etanolo)

(2) COx mass = 0,000966 × COconc × MTOT W (motori a etanolo)

(3) HCmass = 0,000794 × HCconc × MTOT W (motori a etanolo)

dove:

NOx conc, COconc, HCconc  (2), NMHCconc = concentrazioni di fondo corrette medie sul ciclo ricavate per integrazione (metodo obbligatorio per NOx e HC) o misura in sacchetto, ppm

MTOTW = massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo come determinata al punto 4.1, kg.

4.3.1.1.   Determinazione delle concentrazioni di fondo corrette

La concentrazione di fondo media degli inquinanti gassosi nell'aria di diluizione deve essere sottratta dalle concentrazioni misurate per ottenere le concentrazioni nette degli inquinanti. I valori medi delle concentrazioni di fondo possono essere determinati mediante il metodo del sacchetto di campionamento oppure mediante misurazione continua e integrazione. Usare la formula seguente:

Formula

dove:

conc

= concentrazione del rispettivo inquinante nel gas di scarico diluito, corretta della quantità del rispettivo inquinante contenuta nell'aria di diluizione, ppm

conce

= concentrazione del rispettivo inquinante misurata nel gas di scarico diluito, ppm

concd

= concentrazione del rispettivo inquinante misurata nell'aria di diluizione, ppm

DF

= fattore di diluizione.

Il fattore di diluizione si calcola come segue:

Formula

dove:

CO2conce

=

concentrazione di CO2 nel gas di scarico diluito, vol %

HCconce

=

concentrazione di HC nel gas di scarico diluito, ppm C1

COconce

=

concentrazione di CO nel gas di scarico diluito, ppm

FS

=

= fattore stechiometrico

Le concentrazioni misurate su secco devono essere convertite nel valore su umido conformemente all'allegato III, appendice 1, punto 4.2.

Il fattore stechiometrico per la composizione del carburante generale CHαOβNγ, è calcolato come segue:

Formula

In alternativa, se la composizione del carburante non è nota, si può usare il seguente fattore stechiometrico:

FS (etanolo) = 12,3.

4.3.2.   Sistemi con compensazione del flusso

Per sistemi senza scambiatore di calore, la massa degli inquinanti (g/prova) deve essere determinata calcolando le emissioni massiche istantanee e integrando i valori istantanei sul ciclo. Inoltre, la correzione del fondo viene applicata direttamente al valore di concentrazione istantaneo. Si applicano le formule seguenti:

 

Formula

 

Formula

 

Formula

dove:

conce

=

concentrazione del rispettivo inquinante misurata nel gas di scarico diluito, ppm

concd

=

concentrazione del rispettivo inquinante misurata nell'aria di diluizione, ppm

MTOTW,i

=

massa istantanea del gas di scarico diluito (cfr. punto 4.1), kg

MTOTW

=

massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo (cfr. punto 4.1), kg

DF

=

fattore di diluizione, come determinato al punto 4.3.1.1.

4.4.   Calcolo delle emissioni specifiche

Calcolare le emissioni (g/kWh) per tutti i singoli componenti nel modo seguente:

Formula

Formula

Formula

dove:

Wact

=

lavoro prodotto nel ciclo effettivo, come determinato al punto 3.9.2, en kWh.


(1)  Su base C1 equivalente.

(2)  Su base C1 equivalente.

ALLEGATO IX

Termini d'attuazione in diritto nazionale delle direttive abrogate

(di cui all'articolo 10)

Parte A

Direttive abrogate

Direttive

Gazzetta ufficiale

Direttiva 88/77/CEE

GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33

Direttiva 91/542/CEE

GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1

Direttiva 96/1/CE

GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1

Direttiva 1999/96/CE

GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1

Direttiva 2001/27/CE

GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10

Parte B

Termini d'attuazione in diritto nazionale

Direttiva

Termini d'attuazione

Termini di applicazione

Direttiva 88/77/CEE

1o luglio1988

 

Direttiva 91/542/CEE

1o gennaio 1992

 

Direttiva 96/1/CE

1o luglio 1996

 

Direttiva 1999/96/CE

1o luglio 2000

 

Direttiva 2001/27/CE

1o ottobre 2001

1o ottobre 2001

ALLEGATO X

TABELLA DI CONCORDANZA

(di cui all'articolo 10, secondo comma)

Direttiva 88/77/CEE

Direttiva 91/542/CEE

Direttiva 1999/96/CE

Direttiva 2001/27/CE

La presente direttiva

Articolo 1

-

 

-

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafo 3

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 3

-

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 5

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 4

-

Articolo 2, paragrafo 5

-

-

Articolo 2, paragrafo 5

-

Articolo 2, paragrafo 6

-

-

Articolo 2, paragrafo 6

-

Articolo 2, paragrafo 7

-

-

Articolo 2, paragrafo 7

-

Articolo 2, paragrafo 8

-

-

Articolo 2, paragrafo 8

-

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 3

-

-

-

-

-

-

Articolo 5 e 6

-

Articolo 3

-

-

Articolo 4

-

Articolo 4

-

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

-

Articolo 6, paragrafo 1

-

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

-

Articolo 6, paragrafo 2

-

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

-

Articolo 6, paragrafo 3

-

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 4

-

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

-

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 4

-

-

-

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 5 e 6

Articolo 7

-

Articolo 8

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 8

Articolo 3

Articolo 9

-

-

-

-

Articolo 10

-

-

Articolo 9

Articolo 4

Articolo 11

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 5

Articolo 12

Allegati I-VII

-

-

-

Allegati I-VII

-

-

-

Allegato VIII

Allegato VIII

-

-

-

-

Allegato IX

-

-

-

-

Allegato X

P5_TA(2004)0150

Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS))

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (15102/2/2003) (1),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 259) (2),

vista la sua posizione del 25 aprile 2002 (3),

visti gli articoli 31, paragrafo 1, lettera e), e 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE (C5-0618/2003),

visti l'articolo 106, l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0095/2004),

1.

approva la proposta di decisione quadro del Consiglio quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza il testo;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede alla Commissione di proseguire il suo lavoro e di presentare nuove proposte per la creazione di uno spazio giudiziario comune in materia penale;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

PROGETTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

Ambito di applicazione

Lo scopo di questa decisione quadro è di affrontare casi gravi e/o internazionali di traffico illecito di stupefacenti.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 144.

(3)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 98.

P5_TA(2004)0151

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (COM(2003) 687 — C5-0613/2003 -2003/0273(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2003) 687) (1),

visto l'articolo 66 del trattato CE,

visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0613/2003),

visto il Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e della commissione per i bilanci (A5-0093/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie senza pregiudicare altri settori;

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

(1) La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira ad una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del controllo e della sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne;

(1) La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira ad una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del controllo e della sorveglianza che costituisce una misura preventiva contro il traffico di esseri umani , il necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea nonché una componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne;

Emendamento 2

Considerando 6

(6) L'Agenzia deve offrire formazione a livello europeo agli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine, nonché formazione supplementare e seminari in materia di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne e trasferimento dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri ai funzionari dei servizi nazionali competenti ;

(6) L'Agenzia deve offrire formazione a livello europeo agli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine, nonché formazione supplementare e seminari in materia di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne;

Emendamento 3

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)Nello svolgimento delle attività summenzionate, l'Agenzia agisce conformemente agli obiettivi e alle priorità adottate dalla Commissione ai sensi dell'ar ticolo 12 della decisione 2002/463/CE del Consiglio (2) :

Emendamento 4

Considerando 9

(9) L'Agenzia deve inoltre aiutare gli Stati membri in circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;

(9) L'Agenzia deve inoltre aiutare gli Stati membri in circostanze eccezionali che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;

Emendamento 5

Considerando 10

(10) Nella maggioranza degli Stati membri, gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri sono di competenza delle autorità responsabili del controllo delle frontiere esterne. Considerato l'e vidente valore aggiunto dello svolgimento di questi compiti a livello europeo, l'Agenzia, sottostando alla politica comunitaria in materia di rimpatrio, deve dunque coordinare e organizzare le operazioni di rimpatrio degli Stati membri e sviluppare migliori pratiche in relazione all'acquisiz ione di documenti di viaggio e al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi dai territori degli Stati membri;

soppresso

Emendamento 6

Considerando 12

(12) Traendo spunto dalle esperienze dell'Organo comune di esperti in materia di frontiere esterne e dei centri specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente, delle frontiere terrestri, aeree e marittime poste in essere dagli Stati membri, l'Agenzia stessa può istituire reparti specializzati che si occupino di tali frontiere;

soppresso

Emendamento 7

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), va applicato al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.

Emendamento 8

Considerando 17

(17) La Commissione e gli Stati membri devono essere rappresentati nell'ambito del consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Agenzia. Questo consiglio di amministrazione va dotato dei necessari poteri per allestire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria , stabilire procedure di lavoro trasparenti per il processo decisionale a capo dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo ;

(17) La Commissione e gli Stati membri devono essere rappresentati nell'ambito del consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Agenzia. Questo consiglio di amministrazione va dotato dei necessari poteri per allestire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria e stabilire procedure di lavoro trasparenti per il processo decisionale a capo dell'Agenzia;

Emendamento 9

Considerando 18 bis (nuovo)

 

(18 bis) Il controllo delle frontiere nazionali rimane una competenza sovrana degli Stati membri;

Emendamento 10

Considerando 19

(19) Tenendo presente la natura costantemente in evoluzione delle sfide poste ad un'efficiente gestione delle frontiere esterne, è opportuno contemplare un possibile ampliamento graduale della portata delle azioni a capo dell'Agenzia, che potrebbe, ad esempio, comprendere l'assegnazione all'Agenzia del compito di effettuare ispezioni alle frontiere esterne e di semplificare la cooperazione operativa con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti, tenendo conto del quadro istituzionale della Comunità europea. Il presente regolamento va applicato a tutti i settori connessi alla gestione delle frontiere esterne sulla base di una proposta futura in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea;

soppresso

Emendamento 11

Considerando 20

(20) Dato che l'efficienza del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica, sussiste quindi l'esigenza di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'istituzione dell'Agenzia, che assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne, compreso il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri, rappresenta un significativo progresso in questa direzione;

(20) Dato che l'efficienza del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica, sussiste quindi l'esigenza di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'istituzione dell'Agenzia, che assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne, rappresenta un significativo progresso in questa direzione;

Emendamento 12

Considerando 26

(26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , in particolare nell'ar ticolo 19 .

Emendamento 13

Articolo 1, paragrafo 2

(2) L'Agenzia deve semplificare l'applicazione delle misure comunitarie presenti e future in materia di gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure, contribuendo in tal modo ad un livello efficiente, elevato e uniforme del controllo delle persone e della sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea.

(2) L'Agenzia , entro la propria sfera di competenza, stabilita all'ar ticolo 2, deve semplificare l'applicazione delle misure comunitarie in materia di gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure, contribuendo in tal modo ad un livello efficiente, elevato e uniforme del controllo delle persone e della sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea.

Emendamento 14

Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) effettua ispezioni alle frontiere esterne;

Emendamento 15

Articolo 2, lettera d bis) (nuova)

 

d bis)

studia misure volte a garantire la compatibilità dell'attrezzatura tecnica;

Emendamento 16

Articolo 2, lettera f)

f)

coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di trasferimento dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri.

soppresso

Emendamento 17

Articolo 2, lettera f bis) (nuova)

 

f bis)

esamina l'oppor tunità e la fattibilità della costituzione di un corpo di Guardie di confine europeo.

Emendamento 18

Articolo 2, lettera f bis) (nuova)

 

f bis)

provvede alla creazione e al coordinamento di una rete di ufficiali di collegamento competenti per l'immig razione;

Emendamento 19

Articolo 3, paragrafo 2

(2) L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati, disposti all'ar ticolo 13, per quanto concerne l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

soppresso

Emendamento 20

Articolo 3, paragrafo 4

(4) L'Agenzia può decidere di cofinanziare le operazioni e i progetti di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia.

soppresso

Emendamento 21

Articolo 4, comma 2

L'Agenzia prepara una valutazione dei rischi sia generale che mirata da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.

L'Agenzia prepara una valutazione dei rischi sia generale che mirata da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 22

Articolo 5, comma 2

L'Agenzia offre inoltre corsi e seminari di formazione supplementare su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi a beneficio di agenti dei servizi nazionali competenti degli Stati membri.

L'Agenzia offre inoltre corsi e seminari di formazione supplementare su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne a beneficio di agenti dei servizi nazionali competenti degli Stati membri.

Emendamento 23

Articolo 5, comma 2 bis (nuovo)

 

L'Agenzia può altresì tenere seminari di formazione su richiesta delle autorità degli Stati membri in ordine alle politiche dell'immig razione dell'Unione e alle procedure decise dalle istituzioni competenti.

Emendamento 24

Articolo 6

L'Agenzia prosegue gli sviluppi nel settore della ricerca relativa al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne e trasmette le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.

L'Agenzia prosegue gli sviluppi nel settore della ricerca relativa al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne e trasmette le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

Emendamento 25

Articolo 9

Articolo 9

Cooperazione in materia di rimpatrio

(1) L'Agenzia, nel rispetto della politica comunitaria in materia di rimpatrio, coordina o predispone le operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari comunitari appositamente previsti per il rimpatrio.

(2) L'Agenzia individua le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di trasferimento dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente dai territori degli Stati membri.

soppresso

Emendamento 26

Articolo 13

Articolo 13

Reparti specializzati

L'Agenzia valuta la necessità della presenza di reparti specializzati negli Stati membri e ne decide la creazione, previo consenso degli Stati stessi.

I reparti specializzati dell'Agenzia sviluppano le migliori pratiche per quanto riguarda i tipi particolari di frontiere esterne di cui sono responsabili. La coerenza e l'uniformità di tali pratiche è garantita dall'Agenzia.

Ogni reparto specializzato presenta all'Agenzia una relazione annuale particolareggiata della propria attività e fornisce inoltre ogni genere di informazione rilevante per il coordinamento della cooperazione operativa.

soppresso

Emendamento 27

Articolo 14, paragrafo 3

(3) Il personale dell'agenzia è composto in parte da un ristretto numero di funzionari ed esperti nazionali in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne inviati dagli Stati membri per eseguire funzioni di natura gestionale. La parte restante è costituita da altri dipendenti assunti dall'Agenzia per un periodo di tempo strettamente limitato alle sue esigenze.

(3) Il personale dell'agenzia è composto in parte da un ristretto numero di funzionari designati dalla Commissione ed esperti nazionali in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne inviati dagli Stati membri per eseguire funzioni di natura gestionale. La parte restante è costituita da altri dipendenti assunti dall'Agenzia per un periodo di tempo strettamente limitato alle sue esigenze.

Emendamento 28

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)

a)

nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'ar ticolo 23;

soppresso

Emendamento 29

Articolo 17, paragrafo 2, lettera c)

c)

adotta entro il 30 settembre di ogni anno, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza di tre-quarti, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato conformemente alla procedura annuale di bilancio della Comunità e al programma legislativo della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne;

c)

adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza di tre-quarti, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno in questione e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è completato alla luce del risultato della procedura annuale di bilancio della Comunità. Esso tiene debitamente conto del programma legislativo della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne

Emendamento 30

Articolo 17, paragrafo 2, lettera h bis) (nuova)

 

h bis)

firma memorandum d'intesa con il Collegio europeo di polizia, l'Agenzia europea per gli armamenti, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e altri organismi che operano nel settore di attività dell'Agenzia, sulla base di una chiara ripartizione delle responsabilità in modo tale da evitare duplicazioni di lavoro.

Emendamento 31

Articolo 18, paragrafo 1

(1) Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri e da due rappresentanti della Commissione . Il Consiglio nomina i membri del consiglio di amministrazione e i relativi supplenti per rappresentarli in caso di assenza. La Commissione nomina i propri rappresentanti e i relativi supplenti. Il mandato è di quattro anni, rinnovabile per un secondo termine.

(1) Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. Il Consiglio e la Commissione nominano ciascuno sei membri del consiglio di amministrazione e i relativi supplenti per rappresentarli in caso di assenza. Il mandato è di quattro anni, rinnovabile per un secondo termine.

Emendamento 32

Articolo 18, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

(1a)

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base della loro esperienza nel campo della protezione delle frontiere.

Emendamento 33

Articolo 19

(1) Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex-officio il presidente in caso di sua impossibilità ad esercitare le proprie funzioni.

Il consiglio di amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione.

(2) Il mandato del presidente e del vicepresidente scade nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. In base a tale disposizione, il mandato del presidente e del vicepresidente dura due anni ed è rinnovabile per un secondo termine.

 

Emendamento 34

Articolo 22, paragrafo 1

(1) L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Nel rispetto delle rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.

(1) L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.

Emendamento 35

Articolo 22, paragrafo 2

(2) Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle proprie funzioni.

(2) Il Parlamento europeo , a norma dell'articolo 23 bis, o il Consiglio invitano il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle proprie funzioni.

Emendamento 36

Articolo 23, paragrafo 1

(1) La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale, o eventualmente su altri siti stampa o Internet.

(1) La Commissione nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale, o eventualmente su altri siti stampa o Internet.

Emendamento 37

Articolo 23, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

(1a)

Il Parlamento europeo può tenere un'audizione dei candidati prima della loro nomina ed esprimere un parere.

Emendamento 38

Articolo 23, paragrafo 2

(2) Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due-terzi dei membri aventi diritto di voto.

(2) Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dalla Commissione sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne.

Il potere di revoca del direttore esecutivo incombe al consiglio di amministrazione in base alla medesima procedura .

Il potere di revoca del direttore esecutivo incombe alla Commissione.

Emendamento 39

Articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5

(3) Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

 

(4) Il vicedirettore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di dueterzi dei membri aventi diritto di voto.

 

Il potere di revoca del vicedirettore esecutivo incombe al consiglio di amministrazione in base alla medesima procedura.

 

(5) Il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dura cinque anni e può essere rinnovato dal consiglio di amministrazione per un altro termine, non superiore ai cinque anni.

(5) Il mandato del direttore esecutivo dura cinque anni e può essere rinnovato dalla Commissione per un altro termine, non superiore ai cinque anni.

Emendamento 40

Articolo 23 bis (nuovo)

 

Articolo 23 bis

Audizione del direttore esecutivo dinanzi al Parlamento europeo

Ogni anno il direttore esecutivo trasmette e presenta al Parlamento europeo la relazione generale sulle attività dell'Agenzia. Il Parlamento europeo può altresì richiedere in ogni momento un'audizione del direttore esecutivo su qualsiasi tema legato alle attività dell'Agenzia.

Emendamento 41

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Articolo 24 bis

Lingue di lavoro

L'Agenzia determina le lingue di lavoro utilizzate al suo interno.

Emendamento 42

Articolo 25 bis (nuovo)

 

Articolo 25 bis

Protezione dei dati personali

(1) Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.

 

(2) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione del paragrafo 1.

Emendamento 43

Articolo 26, paragrafo 1, trattino 4 bis (nuovo)

 

— un contributo dello Stato membro ospite.

Emendamento 44

Articolo 26, paragrafo 3

(3) Il direttore esecutivo prepara una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.

(3) Il direttore esecutivo prepara una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico provvisoria .

Emendamento 45

Articolo 26, paragrafo 6

(6) La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (definiti in appresso «autorità di bilancio») lo stato di previsione e il progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

(6) La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (definiti in appresso «autorità di bilancio») lo stato di previsione e la tabella dell'organico provvisoria unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

Emendamento 46

Articolo 26, paragrafo 11, comma 2

Nel caso in cui un reparto dell' autorità di bilancio abbia comunicato la propria intenzione di esprimere un parere, lo deve trasmettere al consiglio di amministrazione entro le sei settimane successive alla data di notifica del progetto.

L' autorità di bilancio comunica all'Agenzia la propria intenzione di esprimere un parere. Essa lo trasmettere al consiglio di amministrazione entro le sei settimane successive alla data di notifica del progetto. Il consiglio di amministrazione rinvia l'attuazione del progetto in questione fino a quando non sia pervenuto il parere.

Emendamento 47

Articolo 29, paragrafo 1

(1) Entro tre anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento.

(1) Entro due anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni due anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento , che ponga un'attenzione particolare al rispetto dei diritti fondamentali .

Emendamento 48

Articolo 29, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

La prima valutazione contiene anche i risultati degli studi realizzati dall'Agenzia sull'opportunità e la fattibilità della costituzione di un corpo di Guardie di confine europeo.

Emendamento 49

Articolo 29, paragrafo 2

(2) La valutazione analizza l'efficacia con cui l'Agenzia svolge le proprie funzioni; è altresì valutata l'incidenza dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia europeo che nazionale.

(2) La valutazione analizza l'efficacia con cui l'Agenzia svolge le proprie funzioni; sono altresì valutate l'incidenza dell'Agenzia , il suo valore aggiunto e le sue pratiche di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia europeo che nazionale.

Emendamento 50

Articolo 29, paragrafo 3

(3) Il consiglio di amministrazione riceve i risultati della valutazione e formula raccomandazioni riguardanti le modifiche al presente regolamento, l'Agenzia e i suoi metodi di lavoro alla Commissione, che da parte sua può trasmetterle , insieme al proprio parere in merito e ad alcune opportune proposte, al Consiglio. Se del caso, può essere allegato un piano d'azione con uno scadenzario. Sia i risultati della valutazione che le relative raccomandazioni devono essere rese pubbliche.

(3) Il consiglio di amministrazione riceve i risultati della valutazione e formula raccomandazioni riguardanti le modifiche al presente regolamento, l'Agenzia e i suoi metodi di lavoro alla Commissione, che da parte sua le trasmette , insieme al proprio parere in merito e ad alcune opportune proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, può essere allegato un piano d'azione con uno scadenzario. Sia i risultati della valutazione che le relative raccomandazioni devono essere rese pubbliche.

Emendamento 51

Articolo 30

La normativa finanziaria applicabile all'Agenzia va adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. La normativa non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, a meno che ciò non sia espressamente necessario per il funzionamento dell'Agenzia e previo consenso della Commissione.

La normativa finanziaria applicabile all'Agenzia va adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. La normativa non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, a meno che ciò non sia espressamente necessario per il funzionamento dell'Agenzia e previo consenso della Commissione. L'autor ità di bilancio viene debitamente informata di tali deroghe.

Emendamento 52

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento entra in vigore una volta fissata la sede definitiva dell'Agenzia.

L'Agenzia esercita le proprie funzioni a partire dal 1o gennaio 2005.

La decisione relativa alla sede viene adottata secondo una procedura in base alla quale gli Stati membri interessati all'assegnazione della sede presentano un'offerta concernente l'entità del contributo che sono disposti a versare all'Agenzia. Essi indicano inoltre la loro eventuale disponibilità a mettere a disposizione un edificio, il tipo di assistenza che può essere fornita e le competenze disponibili sul loro territorio nel settore di attività dell'Agenzia.

La decisione in merito alla sede dell'Agenzia viene presa dal Consiglio entro il 31 dicembre 2004. Lo Stato membro scelto per la sede dell'Agenzia contribuisce finanziariamente alla sua istituzione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)   Decisione 2002/463/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immig razione (programma ARGO) (GU L 161 del 19.6.2002, pag. 11).

(3)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

P5_TA(2004)0152

Conciliare vita professionale, familiare e privata

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata (2003/2129(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 9 giugno 1983 sulla politica familiare nella Comunità (1),

viste le conclusioni del Consiglio e dei ministri incaricati della politica della famiglia, riuniti in sede di Consiglio del 29 settembre 1989 in merito alle politiche familiari (2),

vista la raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992 sulla custodia dei bambini (3),

vista la direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (4),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 1994 sulla tutela delle famiglie e della cellula familiare al termine dell'anno internazionale della famiglia (5),

vista la direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa all'accordo quadro sul congedo parentale (6) concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES,

vista la sua risoluzione del 28 gennaio 1999 sulla tutela della famiglia e del bambino (7),

vista la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in seno al Consiglio il 29 giugno 2000, relativa alla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini alla vita professionale e alla vita familiare (8),

visti gli indicatori sull'articolazione tra la vita familiare e professionale adottati dal Consiglio europeo nel 2000,

visto l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

vista la relazione congiunta del marzo 2003 della Commissione e del Consiglio «Sostenere le strategie nazionali per il futuro delle cure sanitarie e delle cure alle persone anziane»,

visto che il 2004 è stato proclamato Anno internazionale della famiglia,

visto che nel 2004 si celebrerà il 10o anniversario dell'istituzione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della «Giornata internazionale della famiglia» che si celebra il 15 maggio di ogni anno;

visti l'articolo 136, l'articolo 137, paragrafo 1 e l'articolo 141, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0092/2004),

A.

considerando che uno degli obiettivi della Comunità europea è quello di promuovere l'occupazione e migliorare le condizioni di vita e di lavoro,

B.

considerando che la Comunità europea sostiene e completa l'azione degli Stati membri volta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 136 del trattato CE, segnatamente nel settore della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le rispettive opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento nel luogo di lavoro,

C.

considerando che sulla base dell'articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE occorre proteggere i lavoratori e le lavoratrici salariati che esercitano i diritti inerenti alla paternità, alla maternità o all'articolazione della vita professionale e familiare,

D.

considerando che il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha riconosciuto che era importante migliorare la pari opportunità sotto tutti gli aspetti, segnatamente consentendo di conciliare più agevolmente la vita professionale e la vita familiare, e che tali misure dovrebbero contribuire a far sì che la proporzione delle donne attive superi il 60% nel 2010,

E.

considerando che il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 è arrivato alla conclusione che gli Stati membri dovrebbero eliminare i freni alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e istituire entro il 2010, in pari misura nelle zone urbane e in quelle rurali, strutture di accoglienza per il 90% almeno dei bambini tra i tre anni e l'età di scolarità obbligatoria e per almeno il 33% dei bambini al di sotto di tre anni,

F.

considerando l'impegno assunto dagli Stati membri di «consentire agli uomini e alle donne di conciliare responsabilità familiari e responsabilità professionali», come previsto dal programma di azione di Pechino,

G.

considerando che la considerazione dell'articolazione della vita professionale e personale contribuisce al benessere degli uomini e delle donne, favorisce l'aumento del tasso di attività delle donne, e di conseguenza del tasso di attività globale, e contribuisce a sostenere il tasso di natalità,

H.

considerando che il fatto di tener conto della conciliazione delle varie età della vita da parte delle imprese non costituisce un costo, bensì un investimento utile e pertinente suscettibile di favorire la crescita sul lungo periodo,

I.

considerando che le donne debbono avere la possibilità di scegliere tra lavorare pur avendo dei bambini o restare a casa,

J.

considerando che i diritti dei bambini devono costituire uno degli assi fondamentali delle politiche della famiglia,

K.

considerando che nell'Unione europea il 17% della popolazione ha meno di 15 anni, il 16% ha un'età superiore ai 65 anni e la percentuale delle persone disabili si colloca tra il 10 e il 12%, mentre almeno il 15% dei bambini soffrono in varia misura di disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, dispraxia, discalcolia, disturbi dell'attenzione),

1.

rileva che la strategia europea per l'occupazione, così come la strategia di Lisbona, mira ad aumentare i tassi di occupazione delle donne e degli uomini e altresì a sostenere i mutamenti sociali necessari a tal fine; chiede pertanto alla Commissione di concretizzare le linee direttrici per l'occupazione, migliorando la leggibilità dei programmi d'azione e cofinanziando misure attive per le pari opportunità adottate sui mercati nazionali del lavoro;

2.

ricorda che l'elaborazione di politiche e l'adozione di misure intese a consentire di conciliare la vita professionale e privata contribuiranno in maniera determinante anche a contrastare il problema demografico cui deve far fronte la maggior parte degli Stati membri;

3.

ritiene che la politica a favore delle famiglie debba creare i presupposti per consentire ai genitori di passare più tempo con i propri figli; una ripartizione più equilibrata tra attività retribuita e cura dei figli dovrebbe in molti casi comportare un miglioramento dei contatti tra genitori e figli ed avere anche ripercussioni positive sulla formazione e la stabilità della famiglia; ritiene che una riduzione generale dell'orario lavorativo quotidiano costituisca il metodo più efficace per conciliare lavoro e vita familiare;

4.

è convinto che le significative disparità di retribuzione esistenti tra uomini e donne costituiscano al contempo una delle cause principali dell'attuale iniqua divisione del lavoro tra uomini e donne e una delle conseguenze dell'ineguale valore dello stesso;

5.

esorta la Commissione ad elaborare, sulla base degli indicatori sull'articolazione tra la vita professionale e familiare adottati dal Consiglio europeo nel 2000, una relazione di monitoraggio della situazione esistente negli Stati membri e nei paesi aderenti, ed esorta gli Stati membri a istituire varie forme di cooperazione e reti di scambio di buone prassi per acquisire una precisa conoscenza della situazione reale;

6.

chiede agli Stati membri e ai paesi aderenti di riesaminare i rispettivi sistemi nazionali di raccolta di dati e di metterli progressivamente a punto affinché ogni anno possano essere fornite statistiche sui nove indicatori adottati dal Consiglio europeo nel 2000; chiede altresì agli Stati membri e ai paesi aderenti di creare siti Internet raggruppanti banche di dati sulle strutture di sostegno esistenti;

7.

incoraggia gli Stati membri e i paesi aderenti a realizzare un'analisi dell'impatto delle rispettive politiche familiari («family mainstreaming»); li invita nel contempo a operare una distinzione fra «gender mainstreaming» e «family mainstreaming»; invita altresì la Commissione europea, nell'ambito della sua comunicazione sull''analisi di impatto" 2002 (COM(2002) 276), a tener conto delle varie dimensioni e definizioni della famiglia per individuare l'impatto sociale delle misure proposte;

8.

esorta la Commissione ad adottare le misure necessarie a elaborare una direttiva quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata al fine di attuare la risoluzione ad hoc del Consiglio del 29 giugno 2000 e le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona,

9.

esorta le istituzioni dell'Unione europea a migliorare la possibilità per i loro dipendenti di conciliare vita lavorativa, familiare e personale lungo tutto l'arco della vita introducendo modelli innovativi di orario lavorativo e di organizzazione del lavoro, tenendo presente che tanto gli uomini quanto le donne devono avere pari opportunità e responsabilità e che è necessario che le norme minime di cui all'acquis dell'Unione in materia di politiche sociali trovino pieno riscontro nelle condizioni di lavoro di tutto il personale;

10.

invita la Commissione ad organizzare una conferenza annuale sul tema «Conciliare vita lavorativa e vita familiare» con le parti sociali europee, agli Stati membri, alle ONG e a rappresentanti delle pertinenti commissioni del PE, al fine di valutare i progressi compiuti e analizzare e trovare soluzioni ai problemi irrisolti;

11.

raccomanda che la Commissione si adoperi ai fini della sensibilizzazione e attivi azioni pilota che consentano l'equilibrata partecipazione delle donne e degli uomini alla vita professionale e alla vita familiare;

12.

esorta gli Stati membri e i paesi aderenti a promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione al fine di far progredire la mentalità comune per una migliore condivisione delle responsabilità familiari all'interno della coppia, a livello tanto di popolazione nell'insieme quanto di gruppi obiettivo specifici;

13.

rileva che anche il nucleo familiare privato può fornire un posto di lavoro qualificato nell'ambito dell'economia domestica, dell'educazione dei figli e dell'assistenza e invita gli Stati membri a promuovere l'economia domestica in quanto figura professionale;

14.

propone l'elaborazione, in ciascuno Stato membro e in ciascun paese aderente, di una guida di informazione e sensibilizzazione destinata alle parti sociali, agli imprenditori, ai direttori delle risorse umane e ai lavoratori salariati contenente esempi di buone prassi per una migliore conciliazione della vita professionale e familiare;

15.

constata che, parallelamente al sostegno ai genitori per la custodia dei figli e delle persone bisognose di cure fornito sotto forma di assegni, esoneri o sgravi fiscali, occorre cercare una nuova via che consenta di offrire ai genitori una maggiore libertà di scelta soprattutto fornendo aiuti in denaro e in buoni (assegni per la custodia-istruzione, assegni per l'assunzione di un collaboratore domestico, buoni di servizio o tagliandi), essendo inteso che coloro che optano per l'attività familiare e l'educazione dei figli debbano poter usufruire, da anziani, delle stesse prestazioni sociali di cui avevano diritto da occupati;

16.

raccomanda l'adozione di politiche fiscali non discriminatorie nei confronti della famiglia e non penalizzanti per le famiglie in funzione delle loro dimensioni; plaude alle politiche già adottate con successo dagli Stati membri e dalle autorità regionali e locali, nel quadro delle rispettive competenze, in un'ottica sociale; ed infine, fatto salvo il principio di sussidiarietà, qualora tali politiche fiscali, parafiscali e tariffarie fossero discriminatorie, dovrebbero esserlo in senso positivo a favore della famiglia e della sua vocazione integrativa, ed in particolare delle famiglie numerose;

17.

sottolinea altresì la necessità di incrementare le indennità specifiche in tutti gli Stati membri e i paesi aderenti, soprattutto nel caso in cui vi siano figli disabili, famiglie numerose o nascite multiple, in modo da venire incontro alle famiglie a basso reddito che hanno almeno tre figli;

18.

prende atto delle specifiche necessità delle famiglie monoparentali, costituite essenzialmente da donne, e chiede pertanto agli Stati membri e ai paesi aderenti di accrescere il sostegno ad esse dato, garantire un più elevato computo dei periodi dedicati all'educazione dei figli e garantire l'individualizzazione dei diritti di sicurezza sociale;

19.

invita gli Stati membri e i paesi aderenti ad istituire un «audit per un mondo del lavoro orientato alla famiglia» al fine di incoraggiare le imprese ad attuare una politica del personale orientata alla famiglia;

20.

invita gli Stati membri a considerare che una parte delle spese sostenute dalle imprese destinate ai loro lavoratori salariati con famiglia a carico dovrebbe essere sostenuta dallo Stato, ad esempio laddove le azioni suscettibili di fruire di tale forma di rimborso fiscale potrebbero incoraggiare il lavoro a tempo parziale, la partecipazione delle imprese alle spese di custodia dei bambini, le assunzioni per sostituire persone in congedo di maternità, di paternità parentale, ecc.;

21.

esprime compiacimento per le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona, nelle quali si invitano vivamente gli Stati membri a eliminare i freni alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a istituire entro il 2010 strutture di accoglienza per almeno il 90% dei bambini tra i tre anni e l'età di scolarità obbligatoria e per almeno il 33% dei bambini al di sotto dei di tre anni; sottolinea tuttavia che per raggiungere tali obiettivi le autorità nazionali, regionali e locali devono incrementare il rispettivo contributo finanziario alla creazione e/o al funzionamento di servizi per la custodia dei bambini di elevata qualità e a costi sostenibili;

22.

è profondamente preoccupato in merito alla situazione lavoro/famiglia nei nuovi Stati membri, dove le vecchie infrastrutture di accoglienza dei bambini sono state in larga misura smantellate;

23.

invita gli Stati membri e i paesi aderenti a incoraggiare la flessibilità e la diversità dei servizi di custodia dei bambini, delle persone anziane e delle persone dipendenti per ampliare la scelta e rispondere alle preferenze, alle esigenze e alle situazioni specifiche dei bambini e dei loro genitori (soprattutto per i bambini che hanno esigenze particolari), compresa la disponibilità di detti servizi in tutte le zone e regioni degli Stati membri e dei paesi aderenti;

24.

incoraggia altresì le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali, le imprese e gli altri organismi competenti a favorire lo sviluppo di microasili d'impresa e interimpresa, nonché la flessibilità degli orari di lavoro al fine di conciliarli con i ritmi scolastici (oltre le attività extrascolastiche e i dopo-scuola) e i ritmi urbani (nella fattispecie gli orari di apertura dei servizi e dei negozi, i trasporti ecc.);

25.

raccomanda, fatto salvo il principio di sussidiarietà, che gli Stati membri e le autorità regionali e locali — nel quadro delle rispettive competenze — definiscano e applichino politiche di edilizia abitativa e urbanistica che tengano conto della problematica familiare e diano luogo a ambienti urbani integrati e umanizzati che consentano di soddisfare i bisogni fondamentali delle famiglie plurigenerazionali in condizioni propizie alla conciliazione tra vita scolastica o professionale, personale e familiare;

26.

esorta gli Stati membri e i paesi aderenti a facilitare l'accesso al congedo parentale retribuito che preveda una parte non trasferibile rispettando l'autonomia di scelta dei genitori e facilitando l'accesso ad altre forme di aspettativa di lunga durata (soprattutto le interruzioni di carriera) nonché quelle speciali di breve durata (congedo per allattamento, congedo per malattia di un membro della famiglia) e prevedendo una certa elasticità nell'organizzazione delle ferie, al fine di facilitare il ritorno all'occupazione delle persone che intendono reinserirsi;

27.

invita gli Stati membri e i paesi aderenti a dare piena esecuzione alla direttiva 75/117/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile (9) affinché le decisioni inerenti al congedo parentale e ad altri periodi di assenza siano prese, tra l'altro, sulla base della parità retributiva;

28.

invita ad incrementare le misure di accompagnamento e di formazione volte ad assicurare l'inclusione nel mercato del lavoro e il reinserimento delle persone che cercano lavoro dopo un periodo di aspettativa, con specifico riferimento alla necessità di consentire, durante il congedo parentale, la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;

29.

ricorda che la realizzazione dell'istruzione durante l'intero arco della vita professionale, così come l'accesso delle donne alla società dell'informazione, è possibile soltanto se i congedi di studio risultano finanziariamente realizzabili, cioè sono assicurati o da finanziamenti pubblici o da accordi definiti in ambito lavorativo;

30.

sottolinea altresì l'importanza della flessibilità degli orari di lavoro e del telelavoro, laddove sia possibile, in quanto consentono ai lavoratori dipendenti di far fronte alle proprie responsabilità professionali, familiari e di formazione, mantenendo un equilibrio tra gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;

31.

ritiene essenziale promuovere il lavoro a tempo parziale di qualità sia per gli uomini sia per le donne; sottolinea tuttavia che il lavoro a tempo parziale costituirà un mezzo efficace per conciliare famiglia e occupazione e promuovere la pari opportunità solo qualora esso venga proposto per ogni livello di qualifica, le prospettive di carriera non vengano intaccate nel lungo termine, il livello di protezione sociale fornito sia ragionevole e il carico di lavoro sostenibile;

32.

deplora che l'assistenza agli anziani non sia oggetto dell'attenzione dovuta, ed esorta gli Stati membri a fornire un'assistenza di alta qualità agli anziani, prevedendo l'aiuto a domicilio di personale qualificato;

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione europea, ai governi degli Stati membri e dei paesi aderenti.


(1)  GU C 184 dell'11.7.1983, pag. 116.

(2)  GU C 277 del 31.10.1989, pag. 2.

(3)  GU L 123 dell'8.5.1992, pag. 16.

(4)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(5)  GU C 18 del 23.1.1995, pag. 96.

(6)  GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4.

(7)  GU C 128 del 7.5.1999, pag. 79.

(8)  GU C 218 del 31.7.2000, pag. 5.

(9)  GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19.

P5_TA(2004)0153

Situazione delle donne di gruppi minoritari nell'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne appartenenti a gruppi minoritari nell'Unione europea (2003/2109(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il trattato CE e in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli 6 e 13 e l'articolo 141, paragrafo 4,

vista la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, le Convenzioni delle Nazioni Unite relative ai diritti civili e politici nonché ai diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconoscono che il diritto di ogni persona all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro la discriminazione costituisce un diritto universale e sono firmate da tutti gli Stati membri,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite (1979) sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino del 1995, che riconoscono la dimensione di genere della discriminazione etnica,

vista la convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro che vieta la discriminazione in materia di occupazione e lavoro,

visti gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (1),

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (2),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro (3),

vista la decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitario sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) (4),

vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2000 agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria EQUAL relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro (5),

vista la decisione n. 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (6),

vista la decisione n. 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) (7),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 10 ottobre 2001, «Progetto di relazione congiunta sull'integrazione sociale» (COM(2001) 565),

vista la decisione n. 2001/903/CE del Consiglio del 3 dicembre 2001, relativa all'Anno europeo dei disabili 2003 (8),

vista la decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitario inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (9),

vista la comunicazione della Commissione, del 24 gennaio 2003, «Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità» (COM(2003) 16),

vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sull'inclusione sociale attraverso il dialogo sociale e il partenariato (10),

vista la risoluzione del Consiglio del 15 luglio 2003 relativa alla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità (11),

vista la comunicazione della Commissione, del 30 ottobre 2003, al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo» (COM(2003) 650),

viste le conclusioni del Consiglio del 1o e 2 dicembre 2003 sulla promozione della parità di opportunità per le persone disabili,

viste le raccomandazioni del gruppo di lavoro del Consiglio d'Europa sulla discriminazione delle donne disabili,

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0102/2004),

A.

considerando che, conformemente all'articolo 6 del trattato UE, l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto; che tali principi dovrebbero comprendere il rispetto della diversità delle popolazioni che appartengono all'UE, secondo la cultura, la lingua e l'origine etnica nonché il rispetto e la considerazione degli interessi e delle preoccupazioni di tutti i gruppi e di tutte le minoranze;

B.

considerando la legislazione dell'UE che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica in settori quali l'occupazione, l'istruzione, la formazione professionale, la protezione sociale e la sicurezza sociale, le cure sanitarie, le prestazioni sociali, l'accesso ai beni e servizi e la fornitura di beni e servizi,

C.

considerando che i criteri di Copenaghen relativi all'adesione all'UE dei paesi candidati fanno anche riferimento alla protezione delle minoranze,

D.

considerando che conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità fra uomini e donne, in particolare a motivo del fatto che le donne sono spesso vittime discriminazioni multiple,

E.

considerando che l'ONG delle donne e le reti delle medesime ONG contribuiscono in misura considerevole alla difesa dei diritti delle donne e alla lotta contro le discriminazioni nei confronti delle donne,

F.

considerando la legislazione UE che vieta qualsiasi discriminazione fondata su un handicap nei settori dell'occupazione e del lavoro,

G.

considerando che le donne disabili subiscono una doppia discriminazione: rispetto agli uomini disabili, analogamente a quella che subiscono le donne rispetto agli uomini in generale, e rispetto alle donne non disabili; che esse sopportano inoltre tutti gli svantaggi risultanti dall'handicap, che sono peraltro diversi a seconda del tipo e della gravità dell'handicap,

H.

considerando che è fondamentale attuare politiche miranti a permettere alle donne disabili di condurre una vita indipendente, a garantire, nella misura del possibile, la loro sussistenza mediante il lavoro, di scegliere la loro vita privata, professionale o familiare, di avere accesso all'istruzione, all'occupazione, ai luoghi pubblici e privati e di mettere a disposizione di tutta la società la loro esperienza, le loro capacità e i loro talenti; che le politiche a favore delle persone disabili devono essere concepite, adottate e valutate allo scopo di garantire la parità di trattamento delle donne disabili,

I.

considerando che settori cruciali per migliorare lo status delle donne disabili sono, in particolare, la promozione dell'istruzione e della formazione, l'occupazione, la politica sociale, la partecipazione al processo decisionale, la partecipazione e l'integrazione nella vita sociale e culturale, il diritto alla sessualità, alla sanità, alla maternità e il diritto di fondare una famiglia, la protezione contro la violenza e gli abusi sessuali, la promozione dell'autostima, la promozione di reti e di organizzazione di donne disabili e la loro partecipazione al processo decisionale, il miglioramento dell'immagine delle donne disabili nei mezzi d'informazione,

J.

considerando che le donne migranti rappresentano in media il 50% della popolazione immigrata nell'UE e che il loro contributo in termini economici è importante per la sopravvivenza delle loro famiglie e per la stabilità economica dei loro paesi d'origine; che queste donne sono il più delle volte soggette a forme di discriminazione duplice o molteplice, in quanto donne in seno alla loro comunità e a motivo della loro origine etnica;

K.

considerando che il razzismo, la xenofobia e la discriminazione cui sono soggette le donne migranti sono fenomeni comuni a tutta l'UE; che tali fenomeni favoriscono la povertà e l'emarginazione sociale e, di conseguenza, la difficoltà di accesso alle risorse e ai servizi di base della società quali le cure sanitarie, l'alloggio, le prestazioni di assistenza e di protezione sociale, l'accesso al mercato del lavoro, l'istruzione, la formazione e la promozione, i tassi salariali e di sicurezza sociale,

L.

considerando che le donne migranti sono particolarmente vulnerabili dalla povertà e dall'emarginazione sociale a causa del loro basso livello d'istruzione e delle loro differenze culturali e linguistiche; che esse sono spesso vittime della tratta e di altre forme di violenza quali violenza domestica, prostituzione, matrimoni obbligati, mutilazioni dei genitali,

M.

considerando che le donne che hanno raggiunto il loro coniuge in virtù della politica di riunificazione familiare sono private dei diritti individuali e dipendono dallo status legale del loro coniuge; che queste donne sono minacciate di espulsione in caso di divorzio o di decesso del coniuge e si trovano nell'impossibilità di denunciare la violenza allorché ne sono vittime,

N.

considerando che in occasione del futuro allargamento dell'UE con l'adesione, in particolare, di cinque paesi — Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria e Romania — che ospitano le più importanti comunità di Rom, questi ultimi diventeranno la più grande minoranza etnica dell'UE e dunque la povertà, l'emarginazione e la discriminazione economica, sociale e politica cui essi sono confrontati rappresenteranno una sfida ed un grave motivo di preoccupazione per l'UE,

O.

considerando che le donne Rom sono vittime di discriminazioni moltiplici, ossia che esse sono discriminate ed emarginate nella società a motivo del loro status di minoranza etnica e che sono oppresse all'interno della loro comunità a motivo del loro sesso; che tale situazione fa sì che queste donne siano confrontate contemporaneamente al razzismo, al sessismo, alla povertà, all'emarginazione e alla violazione dei loro diritti umani, cosa che si traduce in una speranza di vita limitata e in un tasso di mortalità elevato, nell'analfabetismo dovuto all'accesso ristretto all'istruzione, nella persistenza di pregiudizi sessuali, nell'accesso limitato alle cure di sanità riproduttiva e sessuale, nella maternità precocissima e/o nei matrimoni forzati, il ratto, la tratta, la prostituzione forzata, l'abuso sessuale e la violenza domestica, la non partecipazione al mercato del lavoro e al processo decisionale in seno alla loro comunità,

Donne disabili

1.

esorta gli Stati membri a promuovere i diritti fondamentali delle donne disabili e, in particolare, a garantire la trasposizione e l'attuazione in tempi brevi della direttiva 2000/78/CE del Consiglio relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro;

2.

invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a tener conto degli interessi e dei bisogni delle donne disabili in tutte le politiche, i programmi, gli strumenti comunitari pertinenti, quali il Fondo sociale europeo, l'iniziativa Equal, la legislazione e il programma d'azione contro la discriminazione, il programma d'azione sulla parità tra uomini e donne, la lotta contro l'emarginazione sociale, i programmi in materia di sanità e cultura, il programma Daphné, le iniziative nei settori della società dell'informazione, della ricerca, ecc.;

3.

si compiace del piano d'azione (2004-2010) della Commissione a favore delle persone disabili; invita la Commissione a tener conto della prospettiva di genere al momento dell'elaborazione delle priorità di tale piano e della sua attuazione; sottolinea a tale riguardo la necessità di includere informazioni sulla situazione delle donne disabili nella futura relazione della Commissione sulla situazione delle persone disabili nell'Europa allargata;

4.

chiede che l'UE e gli Stati membri elaborino dati statistici sulla situazione delle persone disabili disaggregati per sesso e che avviino studi sulle donne disabili;

5.

invita gli Stati membri a favorire l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione delle donne disabili nell'ambiente ordinario, al fine di permettere la loro reale integrazione nella società e lo sviluppo della loro autonomia, autostima e autodifesa per evitare gli effetti negativi di un eccesso di protezione;

6.

invita gli Stati membri a promuovere il reinserimento professionale delle donne disabili, sia a livello delle formazioni offerte che della possibilità di conciliare formazione e responsabilità familiari, ad esempio: luoghi di formazione, custodia delle persone a carico, flessibilità di orari, tempo parziale, infrastrutture degli impianti e dei trasporti, accompagnamento personale o contatto con la famiglia; incoraggia le parti sociali a promuovere la parità di opportunità e l'accesso all'occupazione e alla formazione delle donne disabili, comprese le donne migranti, mediante le loro azioni e convenzioni collettive;

7.

invita gli Stati membri ad incoraggiare, a livello nazionale, regionale e locale, la costituzione di reti di donne disabili e di gruppi di mutua assistenza, al fine, in particolare, di migliorare l'espressione e la partecipazione alla vita sociale e politica delle donne disabili nonché di mettere a loro disposizione locali e mezzi finanziari, di trasporto, di custodia dei bambini e di altre persone a carico;

8.

invita gli Stati membri a prendere misure per aumentare la partecipazione delle donne disabili alla vita politica e ai processi decisionali;

9.

invita tutte le parti interessate, compresi i mezzi d'informazione, a prendere iniziative per cambiare gli atteggiamenti e i comportamenti nei confronti delle donne disabili, associando queste ultime all'elaborazione e all'attuazione di tali iniziative;

10.

invita gli Stati membri ad adottare misure energiche contro tutte le forme di violenza nei confronti delle ragazze e delle donne disabili, in particolare di quelle internate in istituti, come pure ad avviare studi specifici sulla violenza nei confronti delle donne disabili, al fine di determinare l'origine e l'ampiezza di tale violenza nonché di definire meglio le misure da adottare;

Donne migranti

11.

si compiace della legislazione e del programma d'azione adottati in materia di lotta contro la discriminazione, rileva tuttavia che in tali misure non è stata integrata la dimensione della parità tra donne e uomini; chiede che, tenendo conto delle discriminazioni fondate sul sesso, la dimensione della parità tra donne e uomini sia integrata nelle politiche, nei programmi e nelle azioni miranti a combattere il razzismo, la discriminazione e l'emarginazione sociale;

12.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di fare tutto il possibile per garantire l'applicazione effettiva della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e il suo protocollo facoltativo, nonché della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;

13.

ritiene che la tensione soggiacente alle società sempre più multietniche e multiculturali dell'UE sia imputabile alla divisione del mercato del lavoro e alla coesistenza delle culture; che tale situazione, generatrice di razzismo e di discriminazioni razziali, colpisce in particolare le donne a motivo del loro genere e della loro appartenenza etnica, favorendo la loro esclusione sociale, la precarietà del loro status legale, la violenza in tutte le sue forme, la difficoltà di accesso al mercato del lavoro, la sottovalutazione del loro contributo alla società ospite e la sopravvivenza di stereotipi secondo cui le donne migranti costituiscono una manodopera docile, flessibile ed economica;

14.

chiede agli Stati membri di elaborare, con il sostegno della Commissione, una strategia corredata di misure miranti a promuovere l'integrazione delle donne migranti nel paese ospite mediante:

l'organizzazione dei corsi di lingua e di cultura generale del paese ospite a basso prezzo,

la creazione di centri di consultazione sanitaria, di assistenza giuridica, di formazione professionale propedeutica alla ricerca di un posto di lavoro e di centri di accoglienza per le donne vittime della violenza domestica,

la creazione di centri di sostegno all'istruzione,

l'istituzione di servizi di buona qualità per la custodia dei bambini a basso prezzo,

la sensibilizzazione del personale dei servizi pubblici alla diversità culturale e alla dimensione della parità dei generi,

la promozione di azioni di sensibilizzazione contro il razzismo e del dialogo interculturale nel settore dell'istruzione,

la promozione di campagne di sensibilizzazione delle popolazioni migranti in merito all'importanza dell'istruzione delle donne e delle ragazze,

la partecipazione delle donne migranti alla vita politica e ai processi decisionali,

la promozione dell'elaborazione di studi, ricerche e statistiche disaggregate per sesso;

15.

raccomanda agli Stati membri e agli organi comunitari di tenere particolarmente conto della situazione delle donne musulmane nell'UE e di dare attuazione alle misure miranti a proteggere queste donne dalle violazioni dei loro diritti umani in seno alle comunità religiose e dalle pratiche che ostacolano l'istruzione, la formazione, l'occupazione, la promozione e soprattutto l'integrazione delle donne nei paesi ospiti; chiede che siano prese misure per combattere le mutilazioni dei genitali femminili e i matrimoni forzati nonché misure che riconoscano tali persecuzioni quali motivi legittimi per una domanda d'asilo;

16.

ritiene che i migranti, fra cui le donne, titolari di un permesso di soggiorno di lungo termine in uno Stato membro debbano godervi di diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea, quanto unico mezzo appropriato per combattere tutte le forme di discriminazione e per realizzare una società inclusiva;

Donne Rom

17.

si compiace del sostegno attivo dell'UE agli sforzi dei pubblici poteri, delle ONG e quanti altri si adoperano per il miglioramento del livello d'integrazione delle popolazioni Rom e della situazione delle donne Rom negli Stati membri e nei paesi aderenti e candidati attraverso politiche, programmi e progetti destinati a combattere la discriminazione, la povertà e l'esclusione sociale;

18.

richiama nondimeno l'attenzione della Commissione e dei governi interessati sul bisogno di assicurare: a) l'applicazione effettiva delle politiche attuate a livello comunitario e nazionale destinate a migliorare la situazione economica, sociale e politica delle donne Rom, la loro partecipazione ai processi decisionali e la protezione dei loro diritti umani, b) l'integrazione della problematica relativa alle popolazioni Rom, in generale, e la parità di trattamento e di opportunità per le donne Rom, in particolare, in tutte le politiche e in tutti i programmi pertinenti connessi con le politiche dell'occupazione e dell'integrazione sociale, nel Fondo sociale europeo, nell'iniziativa Equal, nei programmi d'istruzione e di formazione, nel programma Daphné nonché nella legislazione e nel programma d'azione contro la discriminazione, c) la consultazione delle donne Rom in sede di elaborazione di tutti i programmi e progetti suscettibili di interessarle e l'adozione di misure positive nei loro confronti;

19.

considera che l'assenza di dati e statistiche adeguati negli Stati membri e nei paesi aderenti e candidati rende difficile la comprensione dell'ampiezza delle discriminazioni nei confronti dei Rom e in particolare delle donne Rom ed ostacola l'elaborazione di politiche efficaci e la valutazione dell'impatto delle politiche già attuate;

20.

chiede ai governi interessati di prendere misure intese a migliorare la protezione della sanità riproduttiva e sessuale delle donne Rom, a prevenire e abolire la sterilizzazione forzata nonché a promuovere la pianificazione familiare, le alternative ai matrimoni precoci e l'educazione sessuale;

*

* *

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri e dei paesi aderenti e candidati all'adesione.


(1)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(2)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(3)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(4)  GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

(5)  GU C 127 del 5.5.2000, pag. 2.

(6)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23.

(7)  GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

(8)  GU L 335 del 19.12.2001, pag. 15.

(9)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1.

(10)  GU C 39 del 18.2.2003, pag. 1.

(11)  GU C 175 del 24.7.2003, pag. 1.

P5_TA(2004)0154

Popolazione e sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo su popolazione e sviluppo: 10 anni dopo la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (Il Cairo 1994) (2003/2133(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo svoltasi dal 5 al 13 settembre 1994 al Cairo, approvato da 179 Stati partecipanti,

viste le azioni chiave per l'ulteriore attuazione del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, approvate dalla ventunesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tenutasi dal 30 giugno al 2 luglio 1999 a New York,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che all'articolo 25, paragrafo 1 annovera la salute tra i diritti dell'uomo,

visti gli obiettivi strategici in materia di sanità approvati nel 1995 nell'ambito della Conferenza mondiale sulle donne a Pechino e confermati in occasione della 23a Assemblea generale speciale dell'ONU «Donne 2000: parità, sviluppo e pace per il 21o secolo» (Pechino + 5), tenutasi dal 5 al 9 giugno 2000 a New York,

visti gli obiettivi di sviluppo del Millennio, approvati nel Vertice del Millennio svoltosi dal 6 all'8 settembre 2000,

visto il Consenso di Monterrey, approvato durante la Conferenza sul finanziamento dello sviluppo il 22 marzo 2002,

vista la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 7 novembre 1967,

visti i risulti della Conferenza di Vienna del 1993 sui diritti dell'uomo, che ha espressamente riconosciuto i diritti della donna come diritti umani e condannato le violazioni del diritto della donna all'autodeterminazione sessuale che vengono commesse in nome della cultura e della tradizione,

vista la Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, approvata il 4 settembre 2002 dalla Conferenza sullo sviluppo sostenibile,

vista la risoluzione del Consiglio d'Europa sull'impatto della «Politica di Mexico City» sulla libera scelta della contraccezione in Europa (risoluzione 1347(2003) 1),

vista la Convenzione sui diritti dell'infanzia che, con la risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 dell'Assemblea generale della Nazioni Unite, è stata adottata ed aperta a firma, notifica e adesione,

visto lo svolgimento del Forum europeo della popolazione che si è tenuto dal 12 al 14 gennaio 2004 presso la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa e che ha discusso le questioni di grande urgenza per l'Europa, l'America del Nord e gli Stati successori dell'Unione sovietica in materia di demografia, salute sessuale e riproduttiva e diritti connessi, ed ha inoltre affrontato in particolare il tema dell'attuazione del programma d'azione del Cairo nei paesi in via di sviluppo da parte dei paesi donatori,

visto il regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo (1),

visto il regolamento (CE) n. 1568/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sul contributo alla lotta contro le malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, tubercolosi e malaria) nei paesi in via di sviluppo (2),

visti l'articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e d) e l'articolo 31 dell'Accordo di partenariato ACP-UE, firmato a Cotonou nel giugno 2000 (3),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 1996 sul seguito della Conferenza internazionale del Cairo sulla popolazione e lo sviluppo (4),

vista la risoluzione sull'importanza delle conferenze mondiali dell'ONU dal 1990 al 1996 sulla cooperazione fra l'Unione europea e gli Stati ACP nel quadro della Convenzione di Lomé, approvata dall'Assemblea paritetica ACP-UE il 29 ottobre 1997 in Togo (5),

vista la risoluzione sul seguito della 4a Conferenza mondiale sulle donne (Pechino 1995) approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 23 marzo 2000 ad Abuja (Nigeria) (6),

vista la propria risoluzione del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino (7),

vista la risoluzione sui risultati della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, svoltasi dal 5 al 9 giugno 2000 e dedicata al tema «Donne 2000: parità, sviluppo e pace per il 21o secolo», approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 12 ottobre 2000 a Bruxelles (Belgio) (8),

vista la risoluzione sull'importazione e la produzione locale di medicinali generici, approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 22 marzo 2001 a Libreville (Gabon) (9),

viste le risoluzioni sull'HIV/AIDS approvate dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 23 marzo 2000 ad Abuja (Nigeria) (10) e il 1o novembre 2001 a Bruxelles (Belgio) (11),

vista la risoluzione sui diritti dei disabili o degli anziani nei paesi ACP, approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP il 1o novembre 2001 a Bruxelles (Belgio) (12),

vista la propria risoluzione del 7 febbraio 2002 sulla politica dell'Unione europea nei confronti dei Paesi mediterranei partner per quanto riguarda la promozione dei diritti della donna e delle pari opportunità in tali paesi (13),

vista la risoluzione sull'incidenza delle malattie contagiose sulla salute, sui giovani e gli anziani e i disabili, approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 21 marzo 2002 a Città del Capo (Sudafrica) (14),

vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al Programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi nella cooperazione allo sviluppo della Comunità (15),

viste la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili (16) e la sua risoluzione del 3 luglio 2002 sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi (17),

vista la sua posizione del 13 febbraio 2003 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti l'igiene riproduttiva e sessuale e i diritti connessi nei paesi in via di sviluppo (18),

vista la risoluzione sui diritti dell'infanzia e in particolare la situazione dei soldati bambini approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 15 ottobre 2003 a Roma (19),

vista la risoluzione della Conferenza sull'HIV/AIDS organizzata sotto la Presidenza irlandese e svoltasi a Dublino il 23-24 febbraio 2004,

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0055/2004),

A.

considerando che cinque anni dopo, in sede di verifica dell'applicazione del programma d'azione, sono stati confermati ancora una volta il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo svoltasi nel 1994 al Cairo, approvato da 179 Stati, e il consenso raggiunto al riguardo,

B.

considerando che le persone che vivono sotto la soglia della povertà sono soprattutto donne e bambini, e che soprattutto alle donne e alle bambine viene negato l'accesso all'istruzione — il 57% dei bambini che non frequentano la scuola elementare sono femmine — cosicché le adolescenti e le donne sono nettamente svantaggiate anche per quanto riguarda l'accesso alla pianificazione familiare,

C.

considerando che la Conferenza del Cairo ha messo in evidenza diversi obiettivi riguardanti la popolazione e lo sviluppo, soprattutto la crescita economica sostenibile, lo sradicamento della povertà, l'istruzione, la parità fra i sessi, la riduzione dell'indice di mortalità neonatale, infantile e materna e ha posto per la prima volta l'accento sulle esigenze e i diritti delle donne e degli uomini in quanto singole persone, anziché proporre astratti obiettivi demografici,

D.

ribadendo che ogni persona ha il diritto di godere del livello più elevato possibile di salute fisica e mentale, che i programmi per la cura della salute riproduttiva devono fornire la più ampia gamma di servizi senza alcuna coercizione e che tutte le coppie e i singoli individui hanno il diritto fondamentale di decidere liberamente e responsabilmente il numero dei loro figli e il momento in cui procreare e avere accesso all'informazione sulla pianificazione familiare, all'istruzione sui metodi di contraccezione e agli strumenti da usare a tal fine (20),

E.

considerando che l'educazione sessuale e i servizi di pianificazione familiare devono prendere in considerazione in modo esplicito anche la responsabilità degli uomini per la salute riproduttiva delle loro partner e per una programmazione delle nascite che tenga conto delle esigenze familiari,

F.

considerando che, a norma del programma d'azione, a tutte le persone in età idonea deve essere consentito, al più presto e comunque entro il 2015, di vivere in condizioni di salute riproduttiva per il tramite del sistema di assistenza sanitaria di base (21),

G.

considerando che l'attuazione del programma d'azione sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio è indispensabile anche per garantire la salute riproduttiva in quanto tre degli obiettivi di sviluppo del Millennio sono direttamente collegati alla salute riproduttiva stessa (riduzione della mortalità infantile, miglioramento della salute delle madri, lotta contro lo HIV/AIDS, malaria e altre malattie); considerando inoltre che in tale ambito l'idea di interrelazione tra lotta alla povertà, accesso delle donne all'istruzione e alla formazione e salute sessuale e riproduttiva è ampiamente accettata e che, di conseguenza, risultano particolarmente proficui gli investimenti al riguardo,

H.

deplorando che nel 2000 le spese globali (compresi i crediti e i pagamenti delle Nazioni Unite) hanno però coperto solo il 45,6% dell'obiettivo fissato per tale anno dal programma d'azione e che i paesi donatori hanno fornito solo il 45% della quota di fondi promessi nell'ambito del programma d'azione del Cairo, mentre i paesi in via di sviluppo hanno raggiunto il 76%,

I.

considerando che in questo ambito non tutti i paesi donatori si sentono coinvolti allo stesso modo e che quindi esiste una massiccia carenza di finanziamenti nel settore della salute sessuale e riproduttiva sebbene l'Unione europea abbia svolto un ruolo fondamentale sia nella messa a disposizione a breve termine di fondi che nel sostegno al programma d'azione attraverso misure legislative,

J.

considerando che alcuni parlamentari si sono impegnati, nell'ambito della Conferenza parlamentare internazionale sull'attuazione del programma d'azione del Cairo svoltasi ad Ottawa nel 2002, ad intervenire affinché dal 5 al 10% dei bilanci nazionali venga destinato alla popolazione e alla salute sessuale e riproduttiva,

K.

considerando che il Forum europeo della popolazione, tenutosi per iniziativa della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa e con la partecipazione di numerosi parlamentari e organizzazioni non governative, ha espressamente confermato il programma d'azione del Cairo quale base comune d'azione nel campo della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti connessi,

L.

considerando che la Politica di Mexico City nega i fondi USAID a qualsiasi organizzazione estera che utilizzando risorse finanziarie non statunitensi pratica, cita, consiglia o propugna l'interruzione della gravidanza a prescindere dal fatto che essa sia legale o no nel paese in questione; considerando altresì che la Politica di Mexico City ha aggravato i problemi che intendeva di risolvere, visto che le cliniche chiudono, è molto più difficile accedere ai servizi sanitari della riproduzione e meno donne indigenti, a livello mondiale, possono permettersi la contraccezione, per cui c'è un aumento delle gravidanze indesiderate e sono molto le interruzioni della gravidanza eseguite in condizioni non sicure e quindi con un aumento dell'indice di mortalità materna,

M.

considerando che l'esigenza di garantire la parità fra i generi non è più considerata semplicemente come una questione di diritti e di buon governo, ma anche, e in misura crescente, come un aspetto dell'efficacia economica, visto che i progressi che si realizzano sul piano della parità tra i generi spesso ha un impatto positivo sul benessere della società nel suo complesso,

N.

preoccupato che in talune zone del mondo, la falsa credenza che gli uomini siano superiori alle donne spesso determina aborti coercitivi e rilevanti sotto il profilo del genere oppure dà luogo all'assassinio di neonate, per cui ad esempio stando al censimento demografico effettuato in Cina, nel 2000 sono nati 120 bambini a fronte di 100 bambine e ciò ha indotto l'UNICEF a stimare che entro pochi anni ci saranno 50 milioni di uomini che non potranno trovare una moglie,

O.

considerando che spesso il contesto culturale, religioso, sociale ed economico nonché la situazione relativa al rispetto dei diritti umani rappresentano fattori che non favoriscono l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne,

P.

considerando che molte ragazze e donne sono vittime a livello mondiale di diverse forme di violenza sociostrutturale, cioè di violenza domestica o militare maschile, subendo violenze sessuali in tempi di guerra e di crisi e dovendo sopportare gravidanze indesiderate, abusi sessuali e prostituzione forzata a prescindere dall'età, come pure mutilazioni dei genitali, matrimoni obbligati, l'abbandono o la vendita di bambine neonate, ecc., tutte cose che violano i diritti umani universali, il diritto di autodeterminazione sessuale e compromettono notevolmente la salute riproduttiva e psichica delle donne,

Q.

considerando che, secondo le indagini dell'ONU, una gravidanza su tre a livello mondiale è indesiderata o non pianificata e oltre 300 milioni di coppie non hanno accesso agli anticoncezionali il che comporta in molti casi che le donne devono abortire in condizioni non sicure, spesso con gravi conseguenze per la salute fino alla perdita della vita,

R.

considerando che ogni anno più di 500.000 donne muoiono durante la gravidanza e il parto e che l'obiettivo di sviluppo n. 5 del Millennio è di ridurre di tre quarti l'indice di mortalità materna; considerando altresì che il mancato accesso ai servizi sanitari di base e ai servizi e alla istruzione in materia di salute riproduttiva, ad esempio, ai consultori, contribuisce a far sì che la gravidanza sia una causa importante di decesso o di disabilità delle donne nei paesi in via di sviluppo,

S.

ribadendo, in conformità con il programma d'azione, che la famiglia è l'unità di base della società e deve pertanto ottenere protezione e sostegno globali,

T.

considerando che meno dell'1% delle donne nei paesi maggiormente colpiti dall'HIV hanno accesso ai servizi di prevenzione del contagio da madre a figlio e che 3 milioni e 200 mila bambini al di sotto dei quindici anni sono contagiati dall'HIV; considerando altresì che la metà di tutti i nuovi contagi da HIV colpiscono le fasce giovani della popolazione incluse le adolescenti e le giovani donne che costituiscono una categoria ad altissimo rischio, per cui per questa fascia si impongono programmi di prevenzione ad hoc,

U.

considerando che attualmente un miliardo di adolescenti sta entrando nella vita riproduttiva e che la metà di tutte le nuove infezioni HIV colpisce giovani, tra i quali il rischio è particolarmente elevato per ragazze e giovani donne,

V.

considerando che gran parte delle infezioni HIV/AIDS sono causate dall'uso di siringhe sporche in quanto nel mondo, anche secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, il 75% di tutte le iniezioni continua ad essere fatto con siringhe non sterili e considerando che in sette province cinesi circa 370.000 persone sono state contagiate dall'HIV per una carente igiene nelle donazioni di sangue,

W.

considerando l'allarmante diffusione delle malattie trasmesse sessualmente, tra cui l'HIV/AIDS, che fa sorgere la necessità di integrare pienamente i programmi di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale o dell'AIDS nei programmi in materia di salute sessuale e riproduttiva,

X.

considerando che attualmente l'80% di tutti i profughi a livello mondiale è costituito da donne e bambini, che, in condizioni di fuga la mortalità materna dovuta a malnutrizione e a gravidanze che si susseguono a breve distanza è spesso più elevata e che, a causa di rapporti sessuali non protetti e di situazioni di violenza sessuale, aumenta il numero di casi di malattie sessualmente trasmissibili,

Y.

considerando che il piano dell'OMS di formare decine di migliaia di «medici scalzi» che forniscano servizi sanitari in zone rurali e povere costituisce un passo nella giusta direzione,

Z.

deplorando che ambienti conservatori abbiano fatto in modo che i fondi per la pianificazione familiare e l'informazione vengano limitati o addirittura ridotti per cui, ad esempio, gli Stati Uniti, ripristinando la politica di Mexico City, hanno bloccato dal 2002 i contributi promessi al Fondo delle Nazioni Unite per le attività demografiche (UNFPA) e alle ONG attive in questo campo; plaudendo a questo riguardo all'iniziativa della Commissione di compensare la perdita di finanziamenti,

AA.

apprezzando l'impegno, spesso molto difficile, delle organizzazioni competenti come l'UNFPA per le quali occorre garantire un sostegno più ampio, anche in cooperazione con i servizi dell'Unione europea e con i servizi per l'estero degli Stati membri, al fine di migliorare i servizi sanitari, offrire possibilità di scelta ed evitare la morte evitabile di donne negli anni migliori della loro vita,

AB.

considerando che misure come i servizi sanitari di base o i programmi di istruzione di base non possono venir inserite dai paesi industrializzati e in via di sviluppo nelle spese per la politica demografica nemmeno se sono in relazione con quest'ultima,

AC.

considerando che, se non si salvaguardano adeguatamente la salute riproduttiva e i diritti in materia di riproduzione della più grande generazione di tutti i tempi di giovani che si accingono ad entrare nell'età fertile (1,2 miliardi di ragazzi), i costi e le conseguenze sociali saranno pesantissimi, poiché in questa fascia di età è già estremamente elevata l'incidenza di infezioni HIV/AIDS e di gravidanze indesiderate,

AD.

considerando che, nell'attuazione del programma d'azione, alla società civile spetta un ruolo importante e complementare e che la Commissione, soprattutto per quanto concerne i documenti strategici nazionali, dovrebbe maggiormente collaborare con i gruppi della società civile, in particolare con gruppi di donne , associazioni femminili, organizzazioni per la pianificazione familiare, movimenti sociali e organizzazioni di beneficenza e per lo sviluppo, nonché con imprese private,

AE.

considerando che, nel quadro della creazione di una consapevolezza e dell'informazione, sono soprattutto i mezzi di comunicazione a svolgere un ruolo importante,

1.

si aspetta che nel 2004, in occasione del decimo anniversario della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), un'esaustiva rassegna del livello di applicazione del programma d'azione del Cairo venga effettuata da tutte le sedi responsabili delle Nazioni Unite, in particolare però dai governi degli Stati membri dell'UE, dalla Commissione e dalle istituzioni ACP nonché dalle organizzazioni non governative competenti;

2.

si compiace dell'organizzazione della tavola rotonda sull'ICPD+10 (la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo 10 anni dopo), avente lo scopo di passare in rassegna e valutare i progressi compiuti e le sfide tuttora aperte per l'attuazione del programma d'azione dell'ICPD, e plaude alla Commissione per il suo sostegno a tale iniziativa;

3.

invita l'Unione europea a pubblicare un bilancio delle iniziative finora avviate e chiede agli Stati membri di mettere a disposizione maggiori risorse per la tutela della salute riproduttiva, conformemente agli impegni da essi assunti in materia di aiuti pubblici allo sviluppo (ODA, Official Development Aid);

4.

invita l'Unione europea, i suoi Stati membri e i nuovi paesi aderenti ad onorare pienamente gli obblighi assunti in relazione all'attuazione e al finanziamento del programma d'azione del Cairo anche per quanto concerne l'istruzione di base, secondaria e superiore e la formazione professionale, specialmente per le bambine e le donne, i servizi sanitari di base e un accesso agevole e poco costoso per tutti gli adolescenti, le donne e gli uomini in età riproduttiva a servizi sanitari di alta qualità, intesi a tutelare la salute sessuale e riproduttiva e il diritto ad assumere le decisioni in materia in modo libero e responsabile e su base egualitaria;

5.

invita la Commissione a trattare del programma d'azione in sede di cooperazione con i paesi terzi e in fori internazionali e a mettere a punto strategie per la sua applicazione a livello comune;

6.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a integrare la salute sessuale e riproduttiva e i diritti in materia di sessualità e riproduzione nelle loro politiche di sviluppo e, in tale ambito, ad adoperarsi per ridurre la mortalità neonatale, infantile e materna;

7.

invita l'UE e i suoi Stati membri ad impegnare gli Stati Uniti in un dibattito informato sull'impatto del ripristino della politica di Mexico City a livello mondiale, incoraggiando il Presidente George W. Bush a revocare tale scelta;

8.

chiede che anche una maggiore quota dell'aiuto umanitario e d'emergenza vada a beneficio della salute riproduttiva delle persone che si trovano in situazioni di grave difficoltà;

9.

ritiene indispensabile definire come beneficiari principali i «più poveri tra i poveri» nei paesi interessati, ad esempio intervenendo in modo mirato in sede di messa a punto dei programmi («Programming»), poiché sono loro a subire più gravemente le conseguenze del mancato accesso alle misure per la salute riproduttiva;

10.

invita l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi ACP, a prestare particolare attenzione alle sofferenze di un numero elevato di donne, soprattutto giovani, nelle zone agricole dei paesi in via di sviluppo (si stima uno 0,3% delle gravidanze), che soffrono di fistole vaginali, e di compiere ogni sforzo per prevenire tale malattia e garantire cure adeguate;

11.

sottolinea che l'interruzione della gravidanza non può essere considerata un metodo di pianificazione delle nascite, ma sostiene che le donne che non vedono altra vie d'uscita dalla situazione di grave difficoltà in cui si trovano devono avere la possibilità, a tutela della loro salute riproduttiva e psichica, di ricorrere ad un intervento immune da sanzioni e sicuro dal punto di vista medico, il che, nei paesi in via di sviluppo, comporterebbe una riduzione della mortalità materna, poiché il 14% delle madri che non sopravvivono al puerperio sono vittime di interruzioni della gravidanza praticate da mani inesperte;

12.

invita gli Stati membri ad astenersi dal citare in giudizio le donne che avessero abortito illegalmente;

13.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a coordinarsi meglio nell'ambito della comunità dei donatori e a mettere a disposizione più fondi per programmi nel settore della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in materia di sessualità e riproduzione in modo da ottemperare agli obblighi internazionali assunti nel 1994 al Cairo;

14.

invita l'UE e la comunità internazionale nel suo insieme, in assenza di una cura per l'AIDS, ad accrescere le risorse e l'impegno a favore della ricerca e dello sviluppo a livello internazionale di un vaccino contro l'AIDS e di test clinici esaurienti, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

15.

ritiene opportuno che i paesi in via di sviluppo ricevano aiuti di bilancio per il settore sanitario, ma chiede di garantire che una parte considerevole di tali aiuti venga impiegata anche per la salvaguardia o il ristabilimento della salute riproduttiva;

16.

sottolinea la necessità di migliorare l'accesso delle donne alla formazione, all'indipendenza economica e ai processi decisionali quali diritti essenziali e quali presupposti per lo sviluppo, e di ridurre in tal modo, attraverso il conferimento di responsabilità alle donne, le disuguaglianze legate al sesso e la povertà;

17.

sottolinea l'importanza di un'utile e attiva partecipazione dei giovani ai progetti, programmi e azioni di ogni tipo che possono avere un effetto positivo sulla loro vita;

18.

invita la Commissione ad elaborare un accordo quadro che serva ad accelerare la realizzazione degli obiettivi del Cairo da conseguire entro il 2015 e a coordinare gli sforzi in materia di cooperazione finanziaria dell'Unione europea, degli Stati membri e degli altri donatori istituzionali, per rendere ancora possibile il raggiungimento degli obiettivi concordati in ordine alle risorse globali per i programmi nei settori della popolazione e della salute riproduttiva, compreso l'HIV/AIDS;

19.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a sostenere gli sforzi della ricerca volti a sviluppare mezzi di difesa contro le malattie trasmissibili sessualmente e l'HIV/AIDS nonché metodi di facile uso da parte delle donne per la prevenzione di gravidanze indesiderate;

20.

ritiene necessario sensibilizzare il personale delle delegazioni della Commissione agli obiettivi stabiliti al Cairo e provvedere alla loro specializzazione sulle questioni di genere, al fine di accelerare la realizzazione degli obiettivi fissati in materia di salute e popolazione;

21.

si aspetta che l'OMS e le altre istanze responsabili facciano il possibile per evitare le infezioni di HIV dovute a siringhe sporche adottando adeguate misure di igiene, al fine di circoscrivere i danni alla salute riproduttiva dovuti a circostanze che esulano dal comportamento individuale e che possono determinare un'infezione potenzialmente mortale anche in chi pratica il «sesso sicuro»;

22.

invita l'Unione e i suoi Stati membri, nonché i governi e le istituzioni dei paesi in via di sviluppo a intraprendere vaste campagne di informazione e consulenza e ad adottare altre misure appropriate nei paesi in via di sviluppo al fine di:

assicurare ai bambini e ai giovani un'informazione e un'educazione sessuale che siano adeguate alla loro età e al loro sesso, tenendo conto delle loro capacità e delle loro situazioni esistenziali,

combattere lo sfruttamento e la repressione sessuale e/o dare aiuto alle vittime di sfruttamento e repressione sessuale,

sottolineare il fatto che ogni persona è degna di rispetto, a prescindere dal suo orientamento sessuale,

sottolineare il diritto di autodeterminazione sessuale di ogni individuo,

mettere a disposizione quantitativi sufficienti e poco costosi di contraccettivi,

migliorare la salute riproduttiva globale, incluso l'accesso a servizi poco costosi di salute sessuale e riproduttiva,

mettere a disposizione a prezzi sostenibili quantitativi sufficienti di medicinali per il trattamento di malattie sessualmente trasmissibili in particolare HIV/AIDS coinvolgendo a tal fine anche l'industria farmaceutica, e garantire la fornitura di medicinali generici e la ricerca specifica su tecniche terapeutiche antivirali mirate ai bambini,

fornire un maggior numero di servizi di prevenzione del contagio da madre a figlio,

consentire interruzioni della gravidanza sicure sotto il profilo medico,

fornire le informazioni necessarie per garantire una gravidanza e una maternità sicure;

23.

invita la Commissione e il Consiglio dei Ministri ACP ad attribuire grande importanza alla tutela della salute riproduttiva nel quadro della cooperazione ACP e ad inserire le misure necessarie a tal fine nei documenti strategici nazionali;

24.

invita l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi candidati nonché i paesi ACP a coinvolgere nella realizzazione dei loro obiettivi le organizzazioni della società civile, comprese le imprese private, e in particolare i mezzi di comunicazione;

25.

invita i paesi in via di sviluppo a mettere a disposizione, per parte loro, i fondi promessi all'assistenza sanitaria;

26.

sottolinea che si deve migliorare nettamente l'accesso agli anticoncezionali, in particolare i preservativi, soprattutto nei paesi più poveri e per gli strati più indigenti della popolazione;

27.

invita tutti i governi a vietare tradizioni e pratiche dannose come la mutilazione dei genitali femminili e, attraverso campagne di informazione al riguardo, a chiarire che si tratta di una insostenibile violazione dell'incolumità fisica della donna con gravi conseguenze per la salute che possono avere addirittura esiti mortali; a tal fine, li invita a recepire nelle loro politiche gli obiettivi e gli strumenti indicati nella «Dichiarazione del Cairo», adottata dai governi e dalle ONG partecipanti alla Conferenza del Cairo 2003, organizzata nell'ambito della Campagna Internazionale «STOPFGM!»(Campagna internazionale contro le mutilazioni dei genitali femminili).

28.

si rallegra del fatto che 15 Stati africani hanno vietato per legge la mutilazione dei genitali delle bambine e delle donne, il che avrà come conseguenza un beneficio per la salute riproduttiva delle donne, evitando loro pericolose infezioni e complicazioni durante la gravidanza e il parto, e invita gli altri Stati africani in cui viene praticata la mutilazione dei genitali ad adottare anch'essi provvedimenti legislativi al riguardo; ed in particolare invita gli stati africani a ratificare quanto prima il «Protocollo addizionale alla Carta Africana dei diritti umani, delle persone e delle donne in Africa» (Protocollo di Maputo) adottato dall'Unione Africana nel luglio 2003 nella capitale del Mozambico, che prevede la proibizione e la condanna di tutte quelle pratiche nocive che violano il rispetto dei diritti delle donne, invitando i governi ad adottare tutte le misure legislative, informative ed educative necessarie alla cessazione della pratica; chiede in particolare he vengano incoraggiate e sostenute tutte le iniziative al riguardo;

29.

invita la Commissione a collaborare con i paesi in via di sviluppo per affrontare e prevenire fin dalla nascita i problemi di fistola vaginale fra le bambine e le giovani donne, in particolare in relazione con i matrimoni precoci,

30.

intende dedicare particolare attenzione all'uguaglianza dei sessi e ai diritti sessuali e riproduttivi nel quadro delle sue future relazioni annuali sui diritti dell'uomo nel mondo e nell'Unione europea;

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Consiglio ACP/UE, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Fondo delle Nazioni Unite per le attività demografiche (UNFPA) e al Programma comune delle Nazioni Unite sull' HIV/AIDS (UNAIDS).


(1)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 1.

(2)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 7.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)  GU C 211 del 22.7.1996, pag. 31.

(5)  GU C 96 del 30.3.1998, pag. 19.

(6)  GU C 263 del 13.9.2000, pag. 41.

(7)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

(8)  GU C 64 del 28.2.2001, pag. 49.

(9)  GU C 265 del 20.9.2001, pag. 24.

(10)  GU C 263 del 13.9.2000, pag. 44.

(11)  GU C 78 del 2.4.2002, pag. 66.

(12)  GU C 78 del 2.4.2002, pag. 64.

(13)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 337.

(14)  GU C 231 del 27.9.2002, pag. 57.

(15)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 153.

(16)  GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

(17)  GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 369.

(18)  GU C 43 E del 19.2.2004, pag. 342.

(19)  GU C 26 del 29.1.2004, pag. 17.

(20)  Programma d'azione del Cairo, principio 8.

(21)  Programma d'azione del Cairo, paragrafo 7.6.

P5_TA(2004)0155

Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria

Risoluzione del Parlamento europeo sulle comunicazioni della Commissione sulla semplificazione e il miglioramento della regolamentazione comunitaria (COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Semplificare e migliorare la regolamentazione» (COM(2001) 726 — C5-0108/2002),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Governance europea: Legiferare meglio» (COM(2002) 275),

vista la comunicazione della Commissione in materia di valutazione d'impatto (COM(2002) 276),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Documento di consultazione — Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo — Proposta di principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione» (COM(2002) 277),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione: semplificare e migliorare la regolamentazione' » (COM(2002) 278),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni dal titolo «Gli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione “Semplificare e migliorare la regolamentazione”» (COM(2002) 412),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario » (COM(2003) 71),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Prima relazione sull'attuazione del quadro d'azione: Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario» (COM(2003) 623),

vista la relazione intermedia della Commissione al Consiglio europeo di Stoccolma dal titolo «Migliorare e semplificare l'ambiente regolamentare» (COM(2001) 130),

visto il Libro bianco della Commissione dal titolo «La governance europea» (1),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 1996 (2) sul rapporto del gruppo di esperti indipendenti sulla semplificazione legislativa e amministrativa nella Comunità («Deregolamentazione»),

vista la sua risoluzione del 13 maggio 1997 (3) sulle relazioni della Commissione al Consiglio europeo dal titolo «Legiferare meglio», relative all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, alla semplificazione e alla codificazione, per gli anni 1994-1996, e le sue risoluzioni del 18 dicembre 1998 (4) e del 26 ottobre 2000 (5) sulle relazioni della Commissione al Consiglio europeo elaborate con questo stesso titolo per gli anni 1997-1999,

visto l'accordo interistituzionale concluso tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione il 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (6),

vista la sua risoluzione del 29 novembre 2001 sul Libro bianco della Commissione «La governance europea» (7),

vista la relazione finale del gruppo consultivo di alto livello sulla qualità della regolamentazione, presieduto dal signor Mandelkern, del 13 novembre 2001,

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari (8),

vista la relazione elaborata dalla direzione generale degli studi del Parlamento europeo, su richiesta della commissione giuridica e per il mercato interno, sulla valutazione dell'impatto della legislazione comunitaria, gli sviluppi e le pratiche attuali negli Stati membri dell'Unione europea, a livello dell'Unione europea e in determinati paesi terzi selezionati (IV/JURI 106),

vista la sua decisione del 9 ottobre 2003 sulla stipula dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (9),

visti i pareri del Comitato economico e sociale (10),

visto il parere del Comitato delle regioni (CDR 0263/2002),

visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni ( A5-0443/2002),

vista la seconda relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0235/2003),

vista la terza relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0118/2004),

A.

considerando che la qualità e la comprensibilità della legislazione comunitaria incidono direttamente sul benessere e sulla prosperità dei cittadini e delle imprese comunitarie,

B.

considerando che è opportuno stabilire un quadro legislativo e regolamentare chiaro e preciso che faciliti e renda più trasparente il processo decisionale,

C.

considerando che il Parlamento ha sottoscritto con il Consiglio e la Commissione il citato accordo interistituzionale sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria,

D.

considerando che il Parlamento ha altresì sottoscritto con il Consiglio e la Commissione un accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (11),

1.

si compiace vivamente dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»,

2.

ritiene auspicabile instaurare un dialogo interistituzionale permanente tra le istituzioni comunitarie sul miglioramento della qualità della legislazione,

3.

rammenta che tale dialogo interistituzionale riguarda non solo i settori coperti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», ma anche qualsiasi altro settore che comporti l'adozione di una legislazione comunitaria,

4.

sottolinea che qualsiasi futuro dialogo interistituzionale tra le istituzioni in materia di legislazione deve tenere debitamente conto del principio di legittimità democratica, di cui il Parlamento è garante,

5.

ritiene che la Commissione debba sempre consultare l'autorità legislativa quando ritiene che sia utile un'autoregolamentazione,

6.

pone l'accento sul diritto del Parlamento di chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto legislativo, nell'ambito dell'esame, da parte di quest'ultima, delle pratiche di autoregolamentazione,

7.

sottolinea il diritto del Parlamento di opporsi all'applicazione di qualsiasi pratica di autoregolamentazione,

8.

difende il diritto del Parlamento di opporsi all'entrata in vigore di qualsiasi progetto di accordo volontario nell'ambito della coregolamentazione,

9.

ritiene fondamentale che la Commissione non possa non tener conto dell'opposizione manifestata dal Parlamento o dal Consiglio per quanto riguarda qualsiasi pratica volontaria nell'ambito dell'autoregolamentazione o della coregolamentazione,

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 287 del 12.10.2001, pag. 1

(2)  GU C 211 del 22.7.1996, pag. 23.

(3)  GU C 167 del 2.6.1997, pag. 34.

(4)  GU C 98 del 9.4.1999, pag. 500.

(5)  GU C 197 del 12.7.2001, pag. 433.

(6)  GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

(7)  GU C 153 E del 27.6.2002, pag. 314.

(8)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.

(9)  P5_TA(2003)0426.

(10)  GU C 125 del 27.5.2002, pag. 105, GU C 61 del 14.3.2003, pag. 142 e GU C 133 del 6.6.2003, pag. 5.

(11)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


Mercoledì 10 marzo 2004

28.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 102/515


PROCESSO VERBALE

(2004/C 102 E/01)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 9.00.

2.   Preparazione del Consiglio europeo (Bruxelles, 25/26 marzo 2004) — Seguito della CIG (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Preparazione del Consiglio europeo (Bruxelles, 25/26 marzo 2004) — Seguito della CIG.

Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) e Neil Kinnock (Vicepresidente della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Johannes Voggenhuber, a nome del gruppo Verts/ALE, Gerard Collins, a nome del gruppo UEN, Jens-Peter Bonde, a nome del gruppo EDD, Georges Berthu, non iscritto, Elmar Brok, Giorgio Napolitano, Andrew Nicholas Duff, Ilda Figueiredo, Nelly Maes, José Ribeiro e Castro, Emma Bonino, Avril Doyle, Margrietus J. van den Berg, Gérard Caudron, Camilo Nogueira Román, Hans-Peter Martin, Daniela Raschhofer, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Markus Ferber, Othmar Karas, Margie Sudre, Marjo Matikainen-Kallström, Jonathan Evans, Guido Bodrato, Dick Roche, Neil Kinnock, Avril Doyle, la quale si interroga sull'assenza del Presidente della Commissione e Neil Kinnock, il quale risponde che Romano Prodi è trattenuto da impegni professionali.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Monica Frassoni, Neil MacCormick e Johannes Voggenhuber, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla preparazione del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004 (B5-0117/2004)

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Klaus Hänsch e Giorgio Napolitano, a nome del gruppo PSE, sulla preparazione del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004 a Bruxelles (B5-0118/2004)

Elmar Brok e Íñigo Méndez de Vigo, a nome del gruppo PPE-DE, sulla preparazione del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004 a Bruxelles (B5-0119/2004)

Andrew Nicholas Duff, a nome del gruppo ELDR, sulla preparazione del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004 (B5-0120/2004)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.4 del PV dell'11.3.2004.

3.   Nuovi Stati membri (relazione di valutazione globale) — Progressi compiuti dalla Bulgaria per soddisfare i criteri di adesione — Progressi realizzati dalla Romania per soddisfare i criteri di adesione (discussione)

Relazione sulla relazione di valutazione globale della Commissione europea in merito al livello di preparazione all'adesione all'UE della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia [COM(2003) 675 — C5-0532/2003 — 2003/2201(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Elmar Brok

(A5-0111/2004).

Correlatori: Jürgen Schröder, Michael Gahler, Jacques F. Poos, Elisabeth Schroedter, Ioannis Souladakis, Luís Queiró, Ursula Stenzel, Jas Gawronski, Demetrio Volcic e Jan Marinus Wiersma

Relazione sui progressi compiuti dalla Bulgaria per soddisfare i criteri di adesione [COM(2003) 676 — C5-0533/2003 — 2003/2202(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Geoffrey Van Orden

(A5-0105/2004)

Relazione sui progressi compiuti dalla Romania per soddisfare i criteri di adesione [COM(2003) 676 — C5-0534/2003 — 2003/2203(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Nicholson of Winterbourne

(A5-0103/2004)

Elmar Brok illustra la sua relazione (A5-0111/2004).

Geoffrey Van Orden illustra la sua relazione (A5-0105/2004).

Nicholson of Winterbourne illustra la sua relazione (A5-0103/2004).

Intervengono Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) e Günther Verheugen (membro della Commissione).

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Gary Titley, a nome del gruppo PSE, Cecilia Malmström, a nome del gruppo ELDR, Pernille Frahm, a nome del gruppo GUE/NGL, Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, e Philip Claeys, non iscritto.

Essendo giunta l'ora del turno di votazioni, la discussione è qui interrotta.

Sarà ripresa alle 15.00 (punto 9).

4.   Firma dei bilanci rettificativi n. 1 e n. 2 per l'esercizio finanziario 2004

Dopo aver invitato i relatori Jan Mulder e Neena Gill, il presidente della commissione per i bilanci, Terence Wynn, Günther Verheugen (membro della Commissione), e il Presidente in carica del Consiglio, Dick Roche, ad unirsi a lui, il Presidente procede alla firma dei bilanci rettificativi n. 1 e n. 2 per l'esercizio finanziario 2004, che sono stati approvati ieri (punto 9.7 e punto 9.8 del PV del 09.03.2004).

5.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

5.1.   Codice internazionale di gestione della sicurezza nella Comunità ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza [COM(2003) 767 — C5-0627/2003 — 2003/0291(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa

(A5-0074/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0156)

5.2.   Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo di adesione della Comunità europea alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 [COM(2003) 696 — C5-0041/2004 — 2003/0269(CNS)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa

(A5-0070/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0157)

5.3.   Processo di stabilizzazione e di associazione (partenariati europei) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione [COM(2003) 684 — C5-0574/2003 — 2003/0267(CNS)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Joost Lagendijk

(A5-0112/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0158)

5.4.   Fiscalità da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi [COM(2003) 613 — C5-0506/2003 — 2003/0239(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Othmar Karas

(A5-0121/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0159)

5.5.   Diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE [13263/3/2003 — C5-0014/2004 — 2001/0111(COD)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Giacomo Santini

(A5-0090/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P5_TA(2004)0160)

5.6.   Gioventù europea (promozione degli organismi attivi) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù [15327/1/2003 — C5-0021/2004 — 2003/0113(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Christa Prets

(A5-0075/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0161)

5.7.   Istruzione e formazione (promozione degli organismi attivi) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione [15334/1/2003 — C5-0022/2004 — 2003/0114(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Doris Pack

(A5-0076/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0162)

5.8.   Cultura (promozione degli organismi attivi) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura [15331/1/2003 — C5-0023/2004 — 2003/0115(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Ulpu Iivari

(A5-0077/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0163)

5.9.   Regimi di sostegno a favore degli agricoltori * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [COM(2003) 698 — C5-0597/2003 — 2003/0278(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Joseph Daul

(A5-0123/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0164)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0164)

5.10.   OCM nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 [COM(2003) 698 — C5-0598/2003 — 2003/0279(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Vincenzo Lavarra

(A5-0106/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0165)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0165)

5.11.   Numero delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste, delegazioni interparlamentari e delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare (votazione)

Proposta di decisione della Conferenza dei presidenti, sul numero delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste, delegazioni interparlamentari e delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare(B5-0114/2004/riv.)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0166)

Interventi sulla votazione:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fa una precisazione sull'emendamento 1.

5.12.   Uguaglianza dei sessi (votazione)

Proposta di risoluzione B5-0121/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0167)

5.13.   Diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processo (votazione)

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sul diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processo [2003/2229(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Ole Andreasen

(A5-0107/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0168)

Interventi sulla votazione:

Il relatore ha proposto un emendamento orale all'emendamento 2.

6.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Daul — A5-0123/2004

Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Catherine Stihler

Relazione Andreasen — A5-0107/2004

Konstantinos Alyssandrakis

7.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Raccomandazione per la seconda lettura: Santini — A5-0090/2004

emendamento 1

a favore: Helle Thorning-Schmidt

emendamento 4

a favore: Claude Turmes

Relazione Daul — A5-0123/2004

blocco 1 (tabacco)

a favore: Luciana Sbarbati, William Abitbol, Giorgio Calò, Antonio Di Pietro

contro: Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Eija-Riitta Anneli Korhola, Dorette Corbey, Monica Frassoni, Avril Doyle

blocco 2 (cotone)

a favore: Giorgio Calò, Antonio Di Pietro

contro: Johanna L.A. Boogerd-Quaak

emendamento 50

a favore: Luís Queiró, Paul Rübig

contro: Franz Turchi, Roberta Angelilli, Walter Veltroni

emendamento 87

a favore: Luís Queiró

contro: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

emendamento 90

contro: Martin Schulz

emendamento 91

a favore: Eurig Wyn, Jillian Evans, Luís Queiró

contro: Catherine Stihler, Brian Simpson

emendamento 95

a favore: Luís Queiró

emendamento 96

a favore: Hans-Peter Martin, Jean Saint-Josse

emendamento 97

a favore: Luís Queiró

proposta modificata

a favore: Alexander Radwan, Paul Rübig, Reinhard Rack, Alejandro Cercas, Luciana Sbarbati, Giorgio Calò, Antonio Di Pietro

contro: Johan Van Hecke, Patricia McKenna

risoluzione legislativa

a favore: Alexander Radwan, Paul Rübig, Reinhard Rack, Giorgio Calò

(La seduta, sospesa alle 12.35, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

8.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

James Nicholson ha comunicato di non aver partecipato alla votazione unica sulla relazione Vattimo (A5-0027/2004) e alla votazione sulla risoluzione comune sugli assassinii politici in Cambogia (RC-B5-0079/2004) nella seduta del 12 febbraio 2004.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

9.   Nuovi Stati membri (relazione di valutazione globale) — Progressi compiuti dalla Bulgaria per soddisfare i criteri di adesione — Progressi realizzati dalla Romania per soddisfare i criteri di adesione (seguito della discussione)

Intervengono Jürgen Schröder (correlatore), Michael Gahler (correlatore), Jacques F. Poos (correlatore), Elisabeth Schroedter (correlatore), Ioannis Souladakis (correlatore), Luís Queiró (correlatore), Ursula Stenzel (correlatore), Jas Gawronski (correlatore), Demetrio Volcic (correlatore), Jan Marinus Wiersma (correlatore), Ioannis Koukiadis (relatore per parere della commissione JURI), W.G. van Velzen (relatore per parere della commissione ITRE), Miet Smet (relatore per parere della commissione EMPL), Harald Ettl (relatore per parere della commissione EMPL), Karl Erik Olsson (relatore per parere della commissione AGRI), Brigitte Wenzel-Perillo (relatore per parere della commissione RETT), Rijk van Dam (relatore per parere della commissione RETT), Emmanouil Mastorakis (relatore per parere della commissione RETT), Astrid Lulling (relatore per parere della commissione FEMM), Guido Podestà, Reino Paasilinna, Ole Andreasen, Hans Modrow, Nelly Maes, Véronique Mathieu e Gianfranco Dell'Alba.

PRESIDENZA: James L.C. PROVAN

Vicepresidente

Intervengono Gerardo Galeote Quecedo, Johannes (Hannes) Swoboda, Joan Vallvé, Mario Borghezio, Arie M. Oostlander, Jo Leinen, Jean-Thomas Nordmann, Philippe Morillon, Catherine Lalumière, Lennart Sacrédeus, Richard Howitt, Armin Laschet, Mechtild Rothe, Alfred Gomolka, Michael Gahler e Charles Tannock, Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) e Günther Verheugen (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punti 8.6, 8.7 e 8.8 del PV dell'11.3.2004

10.   Rete transeuropea dei trasporti ***I (discussione)

Relazione sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti [COM(2003) 564 — C5-0485/2003 — 2001/0229(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Philip Charles Bradbourn

(A5-0110/2004)

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Philip Charles Bradbourn illustra la sua relazione.

Intervengono Georg Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, e Gilles Savary, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

Intervengono Paolo Costa, a nome del gruppo ELDR, Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Adriana Poli Bortone, a nome del gruppo UEN, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, Reinhard Rack, Wilhelm Ernst Piecyk, Samuli Pohjamo, Josu Ortuondo Larrea, Felipe Camisón Asensio, Johannes (Hannes) Swoboda, Juan Manuel Ferrández Lezaun, Ewa Hedkvist Petersen, Juan de Dios Izquierdo Collado, Giovanni Claudio Fava e Loyola de Palacio.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.5 del PV dell'11.3.2004

11.   Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B5-0066/2004).

Interrogazione 1 di Camilo Nogueira Román: Rischio di un'Unione europea a due velocità.

Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Josu Ortuondo Larrea e Piia-Noora Kauppi.

Interrogazione 2 di Miguel Angel Martínez Martínez: Fiera del libro di Cuba.

Dick Roche risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Miguel Angel Martínez Martínez, Josu Ortuondo Larrea e Patsy Sörensen.

Interrogazione 3 di Marco Cappato: Esperimenti CAPPS II e violazione della legislazione dell'UE sulla protezione dei dati e la privacy.

Dick Roche risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Marco Cappato, Johanna L.A. Boogerd-Quaak e Patricia McKenna.

Interrogazione 4 di Patricia McKenna: Mancata sospensione dell'embargo UE sulle armi nei confronti della Cina.

Dick Roche risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Patricia McKenna.

Interrogazione 5 di Bernd Posselt: Tratta degli esseri umani e prostituzione forzata.

Dick Roche risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bernd Posselt, Robert J.E. Evans e Lennart Sacrédeus.

Interrogazione 6 di Luisa Morgantini: Restrizioni all'entrata nei territori palestinesi.

Dick Roche risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Luisa Morgantini, Olle Schmidt e Nuala Ahern.

Interviene Christopher J.P. Beazley, il quale chiede di porre una domanda complementare a seguito di quelle rivolte da Luisa Morgantini e da Nuala Ahern (il Presidente si oppone alla richiesta e ricorda le disposizioni applicabili nel caso di specie).

Interrogazione 7 di Seán Ó Neachtain: Status di lingua ufficiale per il gaelico.

Dick Roche risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Brian Crowley (in sostituzione dell'autore), Ian R.K. Paisley e Christopher J.P. Beazley.

Interrogazione 8 di Nuala Ahern: Esportazioni di materiali/armi nucleari verso il Pakistan.

Dick Roche risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Nuala Ahern.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

L'ora delle interrogazioni riservata al Consiglio è chiusa.

(La seduta, sospesa alle 19.00, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: David W. MARTIN

Vicepresidente

12.   Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Il Presidente comunica, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio la seguente posizione comune, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla e alla relativa posizione della Commissione, su:

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (C5-0118/2004 — 2002/0309(COD) — 5238/1/2004 — COM(2004) 0164)

deferimento

merito: RETT

 

competente per parere in prima lettura: ENVI

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 11 marzo 2004.

13.   Protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali da parte di fornitori di servizi di trasporto aereo non comunitari ***II — Sicurezza dell'aviazione civile ***I — Vettori aerei ed esercenti di aeromobili (assicurazioni) ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea [14141/1/2003 — C5-0018/2004 — 2002/0067(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Nicholas Clegg

(A5-0064/2004)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile [COM(2003) 566 — C5-0424/2003 — 2003/0222(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Jan Dhaene

(A5-0061/2004)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili [13910/1/2003 — C5-0012/2004 — 2002/0234(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: James Nicholson

(A5-0088/2004)

Nicholas Clegg presenta la raccomandazione per la seconda lettura (A5-0064/2004).

Jan Dhaene illustra la sua relazione (A5-0061/2004).

James Nicholson presenta la raccomandazione per la seconda lettura (A5-0088/2004).

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Georg Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, e Herman Vermeer, a nome del gruppo ELDR.

La discussione è chiusa.

Votazione: punti 6.2, 6.3 e 6.6 del PV dell'11.3.2004

14.   Strategia per il mercato interno: priorità 2003-2006 (discussione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Strategia per il mercato interno: Priorità 2003-2006 [COM(2003) 238 — C5-0379/2003 — 2003/2149(INI)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Bill Miller

(A5-0116/2004)

Bill Miller illustra la sua relazione.

Intervengono Malcolm Harbour (relatore per parere della commissione ITRE), Ieke van den Burg (relatore per parere della commissione EMPL), Frits Bolkestein (membro della Commissione), Piia-Noora Kauppi, a nome del gruppo PPE-DE, Ioannis Koukiadis, a nome del gruppo PSE, Philippe A.R. Herzog, a nome del gruppo GUE/NGL, Neil MacCormick, a nome del gruppo Verts/ALE, Benedetto Della Vedova, non iscritto, Evelyne Gebhardt, Frits Bolkestein e Neil MacCormick sul proprio intervento precedente.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.9 del PV dell'11.3.2004

15.   IVA nel settore postale * (discussione)

Seconda relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale [COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Olle Schmidt

(A5-0122/2004)

Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione).

Olle Schmidt illustra la sua relazione.

Intervengono Astrid Lulling, a nome del gruppo PPE-DE, Robert Goebbels, a nome del gruppo PSE, Philippe A.R. Herzog, a nome del gruppo GUE/NGL, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Proinsias De Rossa e Frits Bolkestein.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.2 del PV dell'11.3.2004

16.   Accordo di cooperazione scientifica e tecnica CE/Israele * (discussione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele [COM(2003) 568 — C5-0478/2003 — 2003/0220(CNS)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

(A5-0115/2004).

Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione).

Godelieve Quisthoudt-Rowohl illustra la sua relazione.

Intervengono Eryl Margaret McNally, a nome del gruppo PSE, Nuala Ahern, a nome del gruppo Verts/ALE, Emilio Menéndez del Valle, Erika Mann e Frits Bolkestein.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.3 del PV dell'11.3.2004

17.   Erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) [14816/1/2003 — C5-0017/2004 — 2003/0147(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Imelda Mary Read

(A5-0124/2004)

Imelda Mary Read presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.4 del PV dell'11.3.2004

18.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 342.369/OJJE).

19.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.05.

Julian Priestley

Segretario generale

Gérard Onesta

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Borghezio, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, van Dam, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lombardo, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortiz Rivas, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Osservatori

Bagó, Balsai, Bastys, Beneš, Biela, Kazys Jaunutis Bobelis, Mihael Brejc, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Czinege, Demetriou, Drzęźla, Ékes, Fazakas, Galażewski, Germič, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Grzyb, Gurmai, Holáň, Horvat, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kelemen, Kiršteins, Klopotek, Klukowski, Konečná, Kósáné Kovács, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Lachnit, Lepper, Liberadzki, Libicki, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Maldeikis, Manninger, Maštálka, Matsakis, Őry, Palečková, Pasternak, Pęczak, Pieniążek, Plokšto, Podobnik, Pospíšil, Protasiewicz, Janno Reiljan, Rouček, Rutkowski, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szabó, Szájer, Szczyglo, Szent-Iványi, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Vadai, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wiśniowska, Wittbrodt, Żenkiewicz


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Codice internazionale di gestione della sicurezza nella Comunità ***I

Relazione: COSTA (A5-0074/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

473,3,5

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione unica

2.   Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) *

Relazione: COSTA (A5-0070/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

3.   Processo di stabilizzazione e di associazione (partenariati europei) *

Relazione: LAGENDIJK (A5-0112/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Fiscalità da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi *

Relazione: KARAS (A5-0121/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: SANTINI (A5-0090/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

1

GUE/NGL

AN

93,412,1

2

GUE/NGL

 

 

3

GUE/NGL

 

 

4

GUE/NGL

AN

86,427,3

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL emm. 1 e 4

6.   Gioventù europea (promozione degli organismi attivi) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: PRETS (A5-0075/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

1

commissione

 

+

 

7.   Istruzione e formazione (promozione degli organismi attivi) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: PACK (A5-0076/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-3

commissione

 

+

 

8.   Cultura (promozione degli organismi attivi) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: IIVARI (A5-0077/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-5

commissione

 

+

 

9.   Regimi di sostegno a favore degli agricoltori *

Relazione: DAUL (A5-0123/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-4

7-19

21-24

35-36

39-43

49

51-61

72-82

84

86

commissione

 

+

 

blocco n. 1 — tabacco

25-34

37-38

62-69

71

85

commissione

AN

+

290,210,14

blocco n. 2 — cotone

5

6

44-48

70

83

commissione

AN

+

290,198,19

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

50

commissione

AN

164,331,10

 

87

commissione

AN

146,370,6

art. 1

90

GUE/NGL

AN

49,437,27

art. 60

91

GUE/NGL

AN

192,310,26

titolo 4, capitoli da 14 a 17

92

GUE/NGL

AN

42,463,24

art. 143 decies

93

GUE/NGL

 

 

 

96

Verts/ALE

AN

87,422,15

art. 143 duodecies

88

PPE-DE

 

R

 

art. 153

94

GUE/NGL

AN

42,470,17

allegato 7, parte H

95

GUE/NGL

AN

89,424,12

 

97

Verts/ALE

AN

61,446,18

cons. 13

89

GUE/NGL

 

 

 

20

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

AN

+

269,215,43

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

271,216,36

Gli emendamenti da 98 a 104 sono stati ritirati

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE sui blocchi di emendamenti e le votazioni distinte

PSE em. 87 + votazione finale

Verts/ALE emm. 96, 97

GUE/NGL emm. 90, 91, 92, 94, 95 + proposta modificata, votazione finale

UEN em. 87

Richieste di votazione distinta

PSE emm. 50, 87

ELDR emm. 25-34, 37-38, 62-69, 71, 85 (tabacco) = blocco n. 1 + emm. 5, 6, 44-48, 70, 83 (cotone) = blocco n. 2

Verts/ALE emm. 25-34, 37-38, 62-69, 71, 85 (tabacco) = blocco n. 1

Varie

Il gruppo PPE-DE ha ritirato l'em. 88.

10.   OCM nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola *

Relazione: LAVARRA (A5-0106/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-28

30-39

commissione

 

+

 

sezione 3 bis, dopo l'art. 9

44

32 deputati

 

+

 

 

29

commissione

 

 

 

42

GUE/NGL

AN

71,423,35

art. 21

43

GUE/NGL

VE

+

272,226,22

cons. 1

40

GUE/NGL

 

 

cons. 3

41

GUE/NGL

VE

248,257,18

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL em. 42

11.   Numero delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste, delegazioni interparlamentari e delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare

Proposta di decisione: B5-0114/2004/riv.

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di decisione B5-0114/2004/riv.

(Conferenza dei presidenti)

§ 1, lettera a)

9

GUE/NGL

 

 

 

3

ELDR

 

 

§ 1, lettera b)

10

PSE

 

 

§ 1, dopo la lettera b)

2

PPE-DE

VE

+

257,216,32

§ 1, lettera c)

11

PSE

 

+

 

 

7=

12=

PPE-DE PSE

 

+

 

 

4

ELDR

 

 

§ 1, lettera d)

8

PPE-DE

 

 

 

1=

13=

PPE-DE PSE

 

+

 

§ 1, lettera g)

14

PSE

VE

+

285,213,10

 

5

PPE-DE

 

 

§ 5

6S

PPE-DE

 

+

 

votazione: proposta di decisione (insieme)

 

+

 

12.   Parità di genere

Proposta di risoluzione: B5-0121/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione B5-0121/2004 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 7

 

testo originale

vd

+

 

§ 8

 

testo originale

vd/VE

+

273,196,32

§ 9

 

testo originale

vd

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE §§ 7, 8, 9

13.   Diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processo

Relazione: ANDREASEN (A5-0107/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1, lettera a)

4

Verts/ALE

VE

+

278,205,10

dopo il cons. A

1

Verts/ALE

 

 

dopo il cons. B

2

Verts/ALE

 

+

Modificato oralmente

dopo il cons C

3

Verts/ALE

 

 

votazione: raccomandazione (insieme del testo)

AN

+

425,62,29

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL votazione finale

Il relatore ha presentato un emendamento orale all'emendamento 2 volto a sostituire i termini «dell'invasione USA dell'Afganistan» con i termini «del conflitto in Afganistan». Il Presidente ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale.


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Costa A5-0074/2004

Risoluzione

Favorevoli: 478

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Meijer, Modrow, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Paisley, Pannella, Raschhofer, Souchet, Speroni, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 3

EDD: Booth, Farage, Titford

Astensioni: 5

GUE/NGL: Krarup

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Martinez

Raccomandazione Santini A5-0090/2004

Emendamento 1

Favorevoli: 93

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Fatuzzo, Ferri

PSE: Dhaene, El Khadraoui, Linkohr, Lund, Mendiluce Pereiro, Savary, Van Lancker

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 412

EDD: Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kastler, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 1

PSE: Swiebel

Raccomandazione Santini A5-0090/2004

Emendamento 4

Favorevoli: 86

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Cornillet

PSE: Keßler, Mendiluce Pereiro, Savary, Scheele

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 427

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 3

EDD: Booth, Farage, Titford

Relazione Daul A5-0123/2004

Blocco 1

Favorevoli: 290

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Boogerd-Quaak, Costa Paolo, Formentini, Monsonís Domingo, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Mennea, Pannella, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Mann Erika, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Soares, Sousa Pinto, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Mayol i Raynal

Contrari: 210

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Plooijvan Gorsel, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Eriksson, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krarup, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deva, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Florenz, Foster, Goepel, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Maat, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Sacrédeus, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Vatanen, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Baltas, van den Berg, Bösch, Bowe, Campos, Casaca, Cashman, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Mastorakis, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, O'Toole, Paasilinna, Read, Sandberg-Fries, Scheele, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Van Lancker, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 14

ELDR: Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Vallvé

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere

PPE-DE: Ebner, Scallon

PSE: Aparicio Sánchez, Iivari, Roth-Behrendt, Schmid Gerhard

Relazione Daul A5-0123/2004

Blocco 2

Favorevoli: 290

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Costa Paolo, Formentini, Monsonís Domingo, Procacci, Sbarbati

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Marinho, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Soares, Sousa Pinto, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Mayol i Raynal, Nogueira Román

Contrari: 198

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Eriksson, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krarup, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Martin Hans-Peter, Paisley

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dimitrakopoulos, Dover, Evans Jonathan, Foster, Gahler, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Nicholson, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Sacrédeus, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Baltas, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Cashman, Corbey, De Keyser, De Rossa, Dhaene, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Rapkay, Read, Sandberg-Fries, Scheele, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 19

ELDR: van den Bos, Pesälä, Pohjamo, Virrankoski

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PPE-DE: Corrie, Hansenne, Maat, Smet, Thyssen, van Velzen

PSE: Bösch, Myller, Schmid Gerhard

Relazione Daul A5-0123/2004

Emendamento 50

Favorevoli: 164

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Monsonís Domingo, Nordmann

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Duhamel, Lage, Veltroni

UEN: Andrews, Hyland

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Contrari: 331

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Paisley, Souchet, Speroni

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Corrie, De Mita, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Evans Jonathan, Ferber, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Nicholson, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Sacrédeus, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Collins, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 10

ELDR: Virrankoski

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PSE: Myller, Rothley

Relazione Daul A5-0123/2004

Emendamento 87

Favorevoli: 146

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Jové Peres

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cornillet, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berenguer Fuster, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, Pérez Royo, Randzio-Plath, Sauquillo Pérez del Arco, Valenciano Martínez-Orozco

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Mayol i Raynal, Nogueira Román

Contrari: 370

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Paisley, Pannella, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Beazley, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, De Mita, Deprez, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kastler, Khanbhai, Kirkhope, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Martens, Mauro, Montfort, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Podestà, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Sacrédeus, Santini, Scallon, Scapagnini, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Twinn, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

ELDR: Pesälä, Pohjamo

NI: Beysen

PSE: Aparicio Sánchez, Rothley, Schmid Gerhard

Relazione Daul A5-0123/2004

Emendamento 90

Favorevoli: 49

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar, Kastler, Langenhagen, Liese, Lisi, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Dehousse, Pérez Royo, Schulz, Torres Marques, Vairinhos

UEN: Fitzsimons

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Contrari: 437

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 27

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, de La Perriere, Martinez, Pannella, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PSE: Miranda de Lage, Ortiz Rivas, Scheele

Relazione Daul A5-0123/2004

Emendamento 91

Favorevoli: 192

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Coûteaux, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Claeys, Dell'Alba, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar, Kratsa-Tsagaropoulou, Liese, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell, Zacharakis

PSE: Baltas, Berès, Cashman, Dehousse, Dhaene, Ford, Howitt, Karamanou, Koukiadis, Lage, Lavarra, McCarthy, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Morgan, Paciotti, Poos, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Vattimo, Veltroni, Volcic, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori

Contrari: 310

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Malmström, Nordmann, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Krarup, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Paisley, Raschhofer, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Mann Erika, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, Scheele, Schulz, Skinner, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler

UEN: Camre, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Evans Jillian, Wyn

Astensioni: 26

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Carnero González, Cercas, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Katiforis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Obiols i Germà, Pérez Royo, Rothley, Sauquillo Pérez del Arco

Relazione Daul A5-0123/2004

Emendamento 92

Favorevoli: 42

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar, Klamt, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Dehousse, Vairinhos

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Contrari: 463

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 24

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schröder Ilka

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

PPE-DE: Bastos, Cardoso, Coelho, Graça Moura

Relazione Daul A5-0123/2004

Emendamento 96

Favorevoli: 87

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Vallvé, Virrankoski

GUE/NGL: Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Kratsa-Tsagaropoulou, Ojeda Sanz, Trakatellis, Wijkman, Zacharakis

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, Dührkop Dührkop, Haug, Izquierdo Collado, Marinho, Martínez Martínez, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, Randzio-Plath, Sauquillo Pérez del Arco, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 422

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick, Mayol i Raynal

Astensioni: 15

EDD: Esclopé

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Bastos, Cardoso, Coelho, Gouveia, Graça Moura

Relazione Daul A5-0123/2004

Emendamento 94

Favorevoli: 42

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín, Florenz, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gutiérrez-Cortines, Naranjo Escobar, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Dehousse, Vairinhos

Verts/ALE: Ahern, Mayol i Raynal

Contrari: 470

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gawronski, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 17

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schröder Ilka

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

Relazione Daul A5-0123/2004

Emendamento 95

Favorevoli: 89

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Hernández Mollar, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Zabell

PSE: Dehousse, Paasilinna, Vairinhos, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 424

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick

Astensioni: 12

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schröder Ilka

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella

Relazione Daul A5-0123/2004

Emendamento 97

Favorevoli: 61

ELDR: Vallvé

GUE/NGL: Brie, Eriksson, Frahm, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Kratsa-Tsagaropoulou, Trakatellis, Wijkman, Zacharakis

PSE: Dehousse, Goebbels, Vairinhos, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 446

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Paisley, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Glase, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick, Mayol i Raynal

Astensioni: 18

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis, Schröder Ilka

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Bastos, Cardoso, Coelho, Gouveia, Graça Moura

Relazione Daul A5-0123/2004

Proposta Commissione

Favorevoli: 269

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Costa Paolo, Formentini, Monsonís Domingo, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Vallvé, Virrankoski

NI: Berthu, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bullmann, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Soares, Sousa Pinto, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: McKenna, Nogueira Román

Contrari: 215

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Paisley, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Friedrich, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Maat, Martens, Nicholson, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Baltas, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Cashman, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Pérez Royo, Read, Sandberg-Fries, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Isler Béguin, Lagendijk, de Roo, Schörling, Staes, Wuori

Astensioni: 43

EDD: Coûteaux

ELDR: Thors

GUE/NGL: Koulourianos

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Gouveia, Grosch, Nisticò

PSE: Bösch, Roth-Behrendt

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Jonckheer, Lambert, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Turmes, Wyn

Relazione Daul A5-0123/2004

Risoluzione

Favorevoli: 271

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Costa Paolo, Di Pietro, Formentini, Monsonís Domingo, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Sbarbati, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski

NI: Berthu, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Marinho, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Soares, Terrón i Cusí, Torres Marques, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Nogueira Román

Contrari: 216

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Paisley, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Maat, Martens, Nicholson, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Sacrédeus, Smet, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Baltas, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Cashman, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Read, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, MacCormick, McKenna, Maes, Onesta, Rod, de Roo, Sörensen, Staes, Wuori

Astensioni: 36

ELDR: Thors

GUE/NGL: Koulourianos

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Gouveia, Grosch

PSE: Bösch, Bullmann, Myller, Roth-Behrendt

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Celli, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Messner, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Wyn

Relazione Lavarra A5-0106/2004

Emendamento 42

Favorevoli: 71

ELDR: Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois

PSE: Dehousse, Izquierdo Rojo, Randzio-Plath, Vairinhos

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 423

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick

Astensioni: 35

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schröder Ilka

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Ayuso González, Bastos, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Fernández Martín, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gouveia, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Hernández Mollar, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell

UEN: Hyland

Relazione Andreasen A5-0107/2004

Raccomandazione

Favorevoli: 425

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 62

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Bradbourn, Callanan, Chichester, Corrie, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Lisi, Lombardo, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Santini, Scapagnini, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 29

EDD: Bernié, Booth, Coûteaux, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Borghezio, Paisley

PPE-DE: Atkins, Bartolozzi, Bushill-Matthews, Descamps, Gomolka, Hermange, Martin Hugues, Montfort, Perry, Scallon, Schaffner, Schröder Jürgen, de Veyrinas, Vlasto, Zimmerling

PSE: Ceyhun


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2004)0156

Codice internazionale di gestione della sicurezza nella Comunità ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza (COM(2003) 767 — C5-0627/2003 — 2003/0291(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 767) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0627/2003),

visti l'articolo 67 e l'articolo 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0074/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

P5_TA(2004)0157

Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo di adesione della Comunità europea alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (COM(2003) 696 — C5-0041/2004 — 2003/0269(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 696) (1),

visti gli articoli 71 e 300, paragrafi 2 e 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0041/2004),

visti gli articoli 67 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0070/2004),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0158

Processo di stabilizzazione e di associazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (COM(2003) 684 — C5-0574/2003 — 2003/0267(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 684) (1),

visto l'articolo 181 A, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0574/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0112/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 5

(5) I partenariati europei per i paesi dei Balcani occidentali indicheranno le azioni da intraprendere in via prioritaria al fine di sostenere gli sforzi compiuti da tali paesi per avvicinarsi all'Unione europea e fungeranno da parametri in base ai quali misurare i progressi realizzati. Essi saranno adattati alle esigenze specifiche di ciascun paese e al suo specifico stadio di preparazione, nonché alle specificità del processo di stabilizzazione e di associazione, inclusa la cooperazione regionale. Il processo di stabilizzazione e di associazione resta il quadro generale di riferimento per i Balcani occidentali fino al momento dell'adesione.

(5) I partenariati europei per i paesi dei Balcani occidentali indicheranno le azioni da intraprendere in via prioritaria al fine di sostenere gli sforzi compiuti da tali paesi per avvicinarsi all'Unione europea e fungeranno da parametri in base ai quali misurare i progressi realizzati. Essi saranno adattati alle esigenze specifiche di ciascun paese e al suo specifico stadio di preparazione, nonché alle specificità del processo di stabilizzazione e di associazione, inclusa la cooperazione regionale. I partenariati europei saranno elaborati previa consultazione delle autorità dei paesi interessati. Il processo di stabilizzazione e di associazione resta il quadro generale di riferimento per i Balcani occidentali fino al momento dell'adesione.

Emendamento 2

Considerando 8

(8) Nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione l'assistenza comunitaria ai paesi dei Balcani occidentali sarà fornita mediante gli appositi strumenti finanziari, in particolare il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio; il presente regolamento è pertanto privo di implicazioni finanziarie .

(8) L'assistenza comunitaria ai paesi dei Balcani occidentali nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie continueràad essere fornita mediante gli appositi strumenti finanziari, in particolare il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio.

Emendamento 3

Considerando 9

(9) La programmazione delle risorse finanziarie che compongono l'assistenza comunitaria dovrebbe fondarsi sulle priorità dei partenariati europei ed essere decisa in conformità delle procedure indicate nei rispettivi strumenti finanziari.

(9) La programmazione delle risorse finanziarie che compongono l'assistenza comunitaria si fonderà sulle priorità dei partenariati europei e sarà decisa in conformità delle procedure indicate nei rispettivi strumenti finanziari.

Emendamento 4

Articolo 1

Sono istituiti partenariati europei per la Repubblica di Albania, la Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia e Montenegro, incluso il Kosovo, come definiti dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 (qui di seguito denominati «paesi partner»). I partenariati europei forniranno un quadro delle priorità risultanti dall'analisi delle diverse situazioni dei paesi partner, sulle quali occorre concentrare i preparativi in vista di un'ulteriore integrazione nell'Unione europea, alla luce dei criteri stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell'attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compresi, ove necessario, gli accordi di stabilizzazione e di associazione e, in particolare, la cooperazione regionale.

Sono istituiti partenariati europei per la Repubblica di Albania, la Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia e Montenegro, incluso il Kosovo, come definiti dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 (qui di seguito denominati «paesi partner»). Essi rappresentano un ulteriore, visibile passo avanti nella preparazione di questi paesi alla piena integrazione nell'Unione europea. I partenariati europei forniranno un quadro delle priorità risultanti dall'analisi delle diverse situazioni dei paesi partner, sulle quali occorre concentrare i preparativi in vista di un'ulteriore integrazione nell'Unione europea, alla luce dei criteri stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell'attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compresi, ove necessario, gli accordi di stabilizzazione e di associazione e, in particolare, la cooperazione regionale. Fermo restando che il regolamento (CE) n. 2666/2000 (regolamento CARDS) continua a costituire la base giuridica per l'assistenza finanziaria, i partenariati europei conterranno un riferimento ai mezzi finanziari disponibili per fornire assistenza al paese in questione nell'attuazione delle priorità e degli obiettivi indicati.

Emendamento 5

Articolo 2

Il Consiglio decide a maggioranza qualificata su proposta della Commissione i principi, le priorità e le condizioni da inserire nei partenariati europei, nonché qualsiasi successivo adeguamento.

Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo , i principi, le priorità e le condizioni da inserire nei partenariati europei, nonché qualsiasi successivo adeguamento. La condizionalità messa in atto nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e cui fa riferimento l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2666/2000 continua ad essere d'applicazione. In caso di mancato rispetto dei principi in questione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare le misure adeguate riguardo a qualsiasi forma di assistenza.

Emendamento 6

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Articolo 2 bis

Su proposta della Commissione, e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 2666/2000 qualora esso non consenta di fornire l'assistenza finanziaria secondo i principi, le priorità e le condizioni contemplate dai partenariati europei.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0159

Fiscalità da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (COM(2003) 613 — C5-0506/2003 — 2003/0239(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 613) (1),

visto l'articolo 94 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0506/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0121/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (b) (direttiva 90/434/CEE)

(b)

alle società europee (Societas Europaea o SE) di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, e alle società cooperative europee (SCE) di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, che trasferiscono la loro sede sociale da uno Stato membro all'altro .

(b)

al trasferimento da uno Stato membro all'altro della sede sociale delle società europee (Societas Europaea o SE) di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio (2), e delle società cooperative europee (SCE) di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio (3).

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 8, paragrafo 11 bis (nuovo) (direttiva 90/434/CEE)

 

11 bis. Per evitare possibili abusi connessi col rapido scambio di azioni, gli Stati membri applicano una disposizione contro gli abusi volta a stabilire un periodo minimo di detenzione delle azioni di 1 anno, che ciascuno Stato membro può estendere a 2 anni.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 8, paragrafo 11 ter (nuovo) (direttiva 90/434/CEE)

 

11 ter. Nei casi in cui il trasferimento di azioni dà chiaramente luogo ad una duplice imposizione, gli Stati membri — dopo essersi consultati con la Commissione — possono risolvere il problema ricorrendo a soluzioni considerate alternative ed equivalenti alle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 8, paragrafo 12 (direttiva 90/434/CEE)

12. Il fatto che una società acquisisca una partecipazione nella società acquisita da soci la cui residenza fiscale si trova al di fuori della Comunità non osta alla concessione dello sgravio fiscale di cui al presente articolo.

12. Il fatto che una società acquisisca una partecipazione nella società acquisita da soci la cui residenza fiscale si trova al di fuori della Comunità non osta alla concessione dello sgravio fiscale di cui al presente articolo, nella misura in cui non siano violati in modo significativo i diritti d'imposizione degli Stati membri riguardo ai soci di paesi terzi .

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 90/434/CEE)

 

2 bis. Per evitare possibili abusi connessi con la rapida rivendita di elementi d'attivo, gli Stati membri applicano una disposizione contro gli abusi volta a stabilire un periodo minimo di detenzione degli stessi di 1 anno, che ciascuno Stato membro può estendere a 2 anni.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 9, paragrafo 2 ter (nuovo) (direttiva 90/434/CEE)

 

2 ter. Nei casi in cui il trasferimento di elementi d'attivo dà chiaramente luogo ad una duplice imposizione, gli Stati membri — dopo essersi consultati con la Commissione — possono risolvere il problema ricorrendo a soluzioni considerate alternative ed equivalenti alle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 7

ALLEGATO

Allegato, lettera c) (direttiva 90/434/CEE)

c)

le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschraenkter Haftung», «bergrechtliche Gewerkschaft»;

c)

le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschraenkter Haftung», «bergrechtliche Gewerkschaft», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften» ;


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

(3)  GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

P5_TA(2004)0160

Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (13263/3/2003 — C5-0014/2004 — 2001/0111(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (13263/3/2003 — C5-0014/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 257) (3),

vista la proposta modificata delle Commissione (COM(2003) 199) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 78 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0090/2004),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 43 E del 19.2.2004, pag. 42.

(3)  GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 150.

(4)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0161

Gioventù europea (promozione degli organismi attivi) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (15327/1/2003 — C5-0021/2004 — 2003/0113(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (15327/1/2003 — C5-0021/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 272) (3),

vista la comunicazione della Commissione sulla posizione comune (COM(2004) 5),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0075/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi adottati del 6.11.2003, P5_TA(2003) 0474

(3)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2003)0113

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 149, paragrafo 4

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato istituisce una cittadinanza dell'Unione e stabilisce che l'azione della Comunità in materia d'istruzione, di formazione professionale e di gioventù sia volta a favorire, tra le altre azioni, lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori socio-educativi.

(2)

La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali che l'Unione europea deve affrontare consiste nell'avvicinare i cittadini, e in primo luogo i giovani, al progetto europeo e alle istituzioni europee. Le organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù permettono ai giovani di divenire cittadini attivi, di sviluppare il senso di responsabilità, di esprimere le proprie opinioni e i propri valori e di procedere a scambi al di là dei confini nazionali. Esse contribuiscono in tal modo ad avvicinare l'Europa ai giovani cittadini.

(3)

Nel Libro bianco dal titolo «Un nuovo slancio per la gioventù europea» presentato il 21 novembre 2001 la Commissione ritiene che la partecipazione dei giovani debba essere incoraggiata e auspica, in particolare, il rafforzamento delle strutture nelle quali i giovani possono farsi ascoltare; ritiene inoltre che l'informazione sia indispensabile allo sviluppo di una cittadinanza attiva. Anche il Parlamento europeo, nella sua risoluzione su detto Libro bianco, ha sottolineato l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni giovanili internazionali ed europee per consentire ai giovani di partecipare stabilmente alla vita democratica in Europa (3).

(4)

Nel Libro bianco sulla governance europea (4) la Commissione sollecita una trasparenza generale nonché la consultazione degli attori della società civile e il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche dell'Unione europea. La Commissione riconosce il ruolo delle organizzazioni non governative nel dare voce alle preoccupazioni dei cittadini.

(5)

La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nel Consiglio del 27 giugno 2002 relativa al quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù (5) approva le priorità tematiche proposte nel Libro bianco e in particolare la partecipazione e l'informazione, al fine in particolare d'incoraggiare la partecipazione dei giovani all'esercizio di una cittadinanza attiva, e propone meccanismi di attuazione del metodo aperto di coordinamento che prevede la consultazione dei giovani a livello nazionale secondo modalità proprie e la consultazione del Forum europeo della gioventù a livello europeo.

(6)

Il Forum europeo della gioventù esercita una funzione di rappresentanza dei giovani presso l'Unione europea e altre istituzioni internazionali. La sua azione è indispensabile per coordinare e trasmettere alle istituzioni europee i pareri delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e a queste ultime le informazioni riguardanti questioni europee per loro rilevanti. Le organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù offrono ai giovani opportunità d'istruzione, formazione e informazioni non formali e informali; esse costituiscono reti che rappresentano organismi senza fini di lucro attive negli Stati membri o in altri paesi europei.

(7)

Le linee di bilancio A-3023 e A-3029 del bilancio generale dell'Unione europea relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti sono destinate a sostenere il Forum europeo della gioventù ed organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù.

(8)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in prosieguo denominato «regolamento finanziario», impone di dotare di un atto di base le azioni di sostegno esistenti.

(9)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a raggiungere l'obiettivo di un'entrata in vigore di questo atto di base a decorrere dall'esercizio 2004.

(10)

È opportuno prevedere una copertura geografica del presente programma estesa agli Stati membri, ed eventualmente, per talune azioni, all'insieme dei paesi europei considerando l'importanza di rafforzare i vincoli tra l'Unione allargata e i suoi vicini nel continente europeo.

(11)

Gli eventuali cofinanziamenti non comunitari che provengano da risorse degli Stati dovrebbero essere conformi agli articoli 87 e 88 del trattato.

(12)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (7).

(13)

Il sostegno concesso a titolo della presente decisione dovrebbe essere realizzato nel rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1.   La presente decisione istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù.

2.   L'obiettivo generale del presente programma consiste nel sostenere le attività di tali organismi. Queste attività sono costituite dal programma di lavoro permanente di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo nel settore della gioventù o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore. Tali attività devono in particolare contribuire, o avere la capacità di contribuire, alla partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica e alla società nonché allo sviluppo e all'attuazione di azioni di cooperazione comunitaria nel settore della gioventù in senso lato. La cooperazione con il Forum europeo della gioventù partecipa a tale obiettivo generale nella misura in cui il Forum europeo della gioventù esercita attività di rappresentanza e di coordinamento delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e fa da tramite con le istituzioni europee per le informazioni sulla gioventù.

3.   Il presente programma è attuato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Accesso al programma

Per poter beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un organismo deve rispettare le disposizioni dell'allegato e presentare le seguenti caratteristiche:

a)

le sue attività devono essere conformi ai principi che sottendono l'azione comunitaria nel settore della politica della gioventù e tener conto delle priorità di cui all'allegato;

b)

deve trattarsi di un organismo giuridicamente costituito da più di un anno;

c)

deve esercitare le sue attività a livello europeo, da solo o sotto forma di varie associazioni coordinate, e la sua struttura e le sue attività devono avere un potenziale di impatto a livello dell'intera Unione o coprire almeno otto dei paesi indicati all'articolo 3, compresi gli Stati membri.

Articolo 3

Partecipazione di paesi al di fuori dell'Unione

1.   La partecipazione alle azioni del presente programma può essere aperta ad organismi stabiliti:

a)

negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione in data 16 aprile 2003;

b)

nei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;

c)

in Romania e in Bulgaria, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che saranno stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;

d)

in Turchia, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che saranno stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia del 26 febbraio 2002 sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (8).

2.   La partecipazione al presente programma può inoltre essere aperta ad organismi stabiliti negli Stati dei Balcani che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione per i paesi dell'Europa sudorientale (9) e ad alcuni Stati della Comunità degli Stati Indipendenti, conformemente alle condizioni e alle procedure da definire con tali paesi (10).

Articolo 4

Selezione dei beneficiari

Il programma riguarda due gruppi di beneficiari:

a)

gruppo 1: sovvenzioni di funzionamento concesse direttamente ai beneficiari di cui al punto 2.1 dell'allegato;

b)

gruppo 2: sovvenzioni di funzionamento concessi nel rispetto dei criteri globali precisati nell'allegato, a seguito di un invito a presentare proposte, alle attività permanenti di un organismo che persegue un fine di interesse generale europeo nel settore della gioventù.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

Le sovvenzioni concesse nell'ambito delle varie azioni del presente programma devono essere conformi alle disposizioni indicate nella sezione corrispondente dell'allegato.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 13 milioni di EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Attuazione

La Commissione è responsabile dell'attuazione del presente programma conformemente alle disposizioni dell'allegato e ne tiene regolarmente informati il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri.

Articolo 8

Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del presente programma. Tale relazione si basa, tra l'altro, su una relazione di valutazione esterna che dovrà essere disponibile entro la fine del 2006 e che esaminerà come minimo la pertinenza e la coerenza globali del programma, l'efficacia della sua esecuzione (preparazione, selezione, attuazione delle azioni) e l'efficacia globale e individuale delle varie azioni in termini di raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 1 e nell'allegato.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 10 DEL 14.1.2004, pag. 18.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 novembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 2003 (GU C 72 E del 23.3.2004, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2004.

(3)  GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 145.

(4)  GU C 287 del 12.10.2001, pag. 1.

(5)  GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(8)  GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

(9)  Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania, Serbia e Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Croazia.

(10)  Bielorussia, Moldavia, Federazione russa, Ucraina.

ALLEGATO

1.   ATTIVITÀ SOSTENUTE

L'obiettivo generale definito all'articolo 1 è rafforzare l'azione comunitaria nel settore della gioventù e aumentarne l'efficacia, promuovendo gli organismi attivi in questo campo.

1.1.   Le principali attività delle organizzazioni della gioventù suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria sono le seguenti:

rappresentanza delle opinioni e degli interessi dei giovani in tutta la loro diversità a livello comunitario;

scambi di giovani e servizi di volontariato;

programmi d'istruzione e di lavoro informali e non formali;

promozione dell'apprendimento e della comprensione interculturali;

dibattito sulle questioni europee e sulle politiche dell'Unione europea o sulle politiche della gioventù;

diffusione d'informazioni sull'azione comunitaria;

azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei cittadini.

1.2.   Le principali attività del Forum europeo della gioventù sono le seguenti:

rappresentanza dei giovani presso l'Unione europea;

coordinamento delle posizioni dei suoi membri nei confronti dell'Unione europea;

moltiplicatore dell'informazione sulla gioventù presso le istituzioni europee;

moltiplicatore dell'informazione dell'Unione europea presso i consigli nazionali della gioventù e le organizzazioni non governative;

promozione e preparazione della partecipazione dei giovani alla vita democratica;

contributo al nuovo quadro di cooperazione deciso a livello di Unione europea nel settore della gioventù;

contributo allo sviluppo delle politiche della gioventù, dell'occupazione giovanile e delle opportunità di formazione nonché alla diffusione di informazioni sui giovani e alla messa a punto di strutture rappresentative dei giovani in tutta Europa;

azioni di dibattito e di riflessione sulla gioventù in Europa e in altre regioni del mondo così come sull'azione dell'Unione europea a favore dei giovani.

2.   ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOSTENUTE

Le attività svolte dagli organismi suscettibili di ricevere una sovvenzione comunitaria a titolo del programma rientrano in uno dei seguenti ambiti:

2.1.   Sezione 1: Sostegno al Forum europeo della gioventù

2.1.1   Nell'ambito della presente sezione possono essere concesse sovvenzioni per sostenere attività permanenti del Forum europeo della gioventù, organismo che persegue un obiettivo di interesse generale europeo i cui membri sono i consigli nazionali della gioventù e le organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù, nel rispetto dei seguenti principi:

indipendenza del Forum europeo della gioventù nella selezione dei suoi membri, assicurando la più ampia rappresentanza dei vari tipi di organizzazioni giovanili;

autonomia del Forum europeo della gioventù nella definizione particolareggiata delle sue attività nel rispetto del punto 1.2;

coinvolgimento quanto più ampio possibile nelle attività del Forum europeo della gioventù delle organizzazioni della gioventù non membri e dei giovani che non fanno parte di organizzazioni;

contributo attivo del Forum europeo della gioventù alle attività politiche che riguardano i giovani a livello europeo, rispondendo in particolare alle domande delle istituzioni europee quando consultano la società civile e spiegando ai suoi membri le posizioni adottate da tali istituzioni;

copertura geografica dei membri estesa ai paesi menzionati all'articolo 3.

2.1.2   A titolo della sezione 1 del programma, le spese ammissibili del Forum europeo della gioventù comprendono le spese di funzionamento e le spese sostenute per svolgere le sue azioni.

2.1.3   La sovvenzione concessa al Forum europeo della gioventù non può finanziare l'integralità delle spese ammissibili di questo organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa.Il Forum deve ottenere un cofinanziamento pari ad almeno il 20 % del suo bilancio da fonti diverse da quelle comunitarie. Tale cofinanziamento può essere apportato, in parte o integralmente, in natura, a condizione che il valore attribuito a tale contributo non ecceda né il costo realmente sostenuto e giustificato da documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato in questione.

2.1.4   In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento del Forum europeo della gioventù tenuto conto della sua natura di organismo che persegue un obiettivo di interesse generale europeo.

2.1.5   Data la necessità di garantire la continuità del Forum europeo della gioventù, si tiene conto, al momento di stanziare le risorse del programma, del seguente orientamento: le risorse stanziate a titolo della sezione 1 non sono inferiori a 2 000 000 di EUR.

2.1.6   Possono essere concesse sovvenzioni al Forum europeo della gioventù previa ricezione di un programma di lavoro e di un bilancio adeguati. Esse possono essere concesse su base annuale nell'ambito di un accordo quadro di partenariato con la Commissione.

2.2   Sezione 2: Sostegno ad attività permanenti di organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo nel settore della gioventù o un obiettivo che s'iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

2.2.1   Le sovvenzioni possono essere concesse in virtù di questa parte per sostenere le spese di funzionamento e amministrative degli organismi suddetti. Vale a dire:

a)

un organismo senza fini di lucro che sviluppa le sue attività esclusivamente a favore dei giovani o un organismo con obiettivi più ampi che sviluppa una parte delle sue attività esclusivamente a favore dei giovani; in entrambi i casi, l'organismo deve coinvolgere i giovani nella gestione delle attività sviluppate a loro favore;

b)

una rete europea rappresentativa di organismi senza fini di lucro attivi a favore dei giovani e che coinvolgono i giovani nella gestione delle loro attività.

Una sovvenzione annuale di funzionamento può essere concessa per sostenere la realizzazione del programma di lavoro permanente di un organismo di questo tipo.

2.2.2   A titolo della sezione 2, sono prese in considerazione per determinare la sovvenzione di funzionamento solo le spese necessarie al corretto svolgimento delle normali attività dell'organismo selezionato, in particolare, le spese per il personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione.

2.2.3   La sovvenzione di funzionamento concessa a titolo della sezione 2 non può finanziare l'integralità delle spese ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa. Gli organismi interessati da questa sezione devono ottenere cofinanziamenti pari ad almeno il 20 % dei loro bilanci da fonti diverse da quelle comunitarie. Il tasso di cofinanziamento è determinato ogni anno nell'invito a presentare proposte. Tale cofinanziamento può essere apportato, in parte o integralmente, in natura, a condizione che il valore attribuito a tale contributo non ecceda né il costo realmente sostenuto e giustificato da documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato in questione.

2.2.4   In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la sovvenzione di funzionamento in tal modo concessa ha, in caso di rinnovo, un carattere degressivo. Tale degressività è applicata a partire dal terzo anno in misura del 2,5 % l'anno. Per rispettare tale regola, che si applica fatta salva la regola di cofinanziamento di cui sopra, le percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa per un dato esercizio è inferiore di almeno 2,5 punti alla percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa per l'esercizio precedente.

2.2.5   Gli organismi beneficiari di una sovvenzione di funzionamento a titolo della sezione 2 sono selezionati sulla base di un invito a presentare proposte.

Con gli organismi in tal modo selezionati possono essere stipulati accordi quadro di partenariato per il periodo del programma. Le sovvenzioni specifiche basate su tali accordi quadro sono concesse secondo le procedure previste negli accordi.

Gli accordi quadro non escludono tuttavia inviti annuali a presentare proposte riguardanti ulteriori beneficiari.

2.3.   Disposizioni transitorie

2.3.1   Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, il periodo di ammissibilità delle spese potrà iniziare dal 1o gennaio 2004, sempre che tali spese non siano precedenti alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né alla data in cui inizia l'esercizio finanziario del beneficiario.

2.3.2   Nel 2004 potranno essere concesse deroghe all'obbligo di firmare la convenzione di finanziamento entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, come previsto all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento finanziario, nel caso di beneficiari il cui esercizio finanziario inizia prima del primo marzo. In questo caso, la convenzione di finanziamento dovrebbe essere firmata entro il 30 giugno 2004.

3.   CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

3.1.   Le domande di sovvenzione sono valutate alla luce dei seguenti criteri:

adeguatezza rispetto agli obiettivi del programma;

qualità delle attività progettate;

effetto moltiplicatore che tali attività sono suscettibili di esercitare sui giovani;

portata geografica delle attività svolte;

implicazione dei giovani nell'organizzazione degli organismi interessati.

3.2.   La Commissione offre ai candidati la possibilità di rettificare eventuali errori formali entro un determinato lasso di tempo dalla presentazione della domanda.

4.   TRASPARENZA

Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito delle azioni del presente programma segnala in una sede ben visibile, quale la homepage di un sito web o una relazione annuale, di avere ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea.

5.   GESTIONE DEL PROGRAMMA

Sulla base di un'analisi costi/efficacia, la Commissione può decidere di affidare in tutto o in parte compiti di gestione del programma ad un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario; può inoltre far ricorso ad esperti nonché a qualunque altra spesa per assistenza tecnica ed amministrativa che non comporti l'esercizio di funzioni pubbliche, subappaltata nel quadro di contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre la Commissione può finanziare studi e organizzare riunioni di esperti, in grado di facilitare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni d'informazione, di pubblicazione e di diffusione direttamente collegate alla realizzazione dell'obiettivo del programma.

6.   CONTROLLI E AUDIT

6.1.   Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, ed in particolare il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove necessario, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.

6.2.   La Commissione ha il diritto di effettuare sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite qualunque altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit sull'utilizzo della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati per tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di tali audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.

6.3.   Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per svolgere tali audit.

6.4.   La Corte dei Conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) godono degli stessi diritti, e in particolare in materia di diritto di accesso, della Commissione.

6.5.   Inoltre, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (1). Se necessario, indagini sono svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

6.6.   Ogniqualvolta non sia specificato alcun regolamento nel presente atto di base, si applicano il regolamento finanziario e le relative modalità di esecuzione.


(1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag.2.

(2)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

P5_TA(2004)0162

Istruzione e formazione (promozione degli organismi attivi) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (15334/1/2003 — C5-0022/2004 — 2003/0114(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (15334/1/2003 — C5-0022/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 273) (3),

vista la comunicazione della Commissione sulla posizione comune (COM(2004) 4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0076/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi adottati del 6.11.2003, P5_TA(2003)0475.

(3)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2003)0114

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato dispone che la Comunità contribuisca allo sviluppo di un'istruzione di qualità sostenendo ed integrando l'azione degli Stati membri, attui una politica di formazione professionale che sostenga e integri l'azione degli Stati membri e incoraggi la cooperazione con i paesi terzi.

(2)

La dichiarazione di Laeken allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001 afferma che una delle sfide fondamentali che l'Unione europea deve affrontare consiste nell'avvicinare i cittadini al progetto europeo e alle istituzioni europee.

(3)

Il programma di lavoro dettagliato sul follow-up degli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa (3) adottato dal Consiglio il 14 giugno 2002, fissa un programma di attività che richiede sostegno a livello comunitario.

(4)

La dichiarazione dell'Unione europea formulata a Vienna il 10 dicembre 1998 in occasione del cinquantesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, prevede che l'UE dovrebbe sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dei diritti dell'uomo, ad esempio mediante attività didattiche e di formazione, di concerto con altre organizzazioni pertinenti, e assicurare la prosecuzione del programma europeo di master in diritti dell'uomo e democratizzazione, organizzati da quindici università europee.

(5)

Le conclusioni del Consiglio europeo di Colonia del 4 giugno 1999 affermavano che, per accrescere la sostenibilità e continuità del programma europeo di master in diritti dell'uomo e democratizzazione si dovrebbe prestare ulteriore attenzione alla questione della sicurezza del bilancio.

(6)

Le linee di bilancio A-3010, A-3011, A-3012, A-3013, A-3014, A-3017, A-3022, A-3027, A-3044, B3-1000 e B3-304 del bilancio generale dell'Unione europea relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti hanno dimostrato la loro efficacia nel campo dell'istruzione e della formazione.

(7)

Il Collegio d'Europa, che offre corsi post-universitari di discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche nella loro dimensione europea, l'Istituto universitario europeo che contribuisce allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico europeo mediante l'insegnamento superiore e la ricerca, l'Istituto europeo per l'amministrazione pubblica che forma i funzionari nazionali ed europei nel campo dell'integrazione europea, l'Accademia di diritto europeo di Treviri che fornisce una formazione di livello universitario ai professionisti e agli utenti del diritto europeo, il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione che offre master europei, Advanced Internship Programme e altre attività di istruzione, formazione e ricerca per la promozione dei diritti umani e la democratizzazione, l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per studenti disabili che si adopera per migliorare la qualità dell'istruzione per gli studenti con esigenze specifiche e per promuovere una cooperazione europea sostenibile in tale ambito e il Centro internazionale per la formazione europea che offre insegnamento, formazione e ricerca sui problemi dell'unificazione europea, della globalizzazione, del federalismo, del regionalismo e delle trasformazioni delle strutture della società contemporanea, sono organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo.

(8)

Si avverte in misura crescente la necessità che i giudici nazionali siano formati nell'applicazione del diritto comunitario e che tale formazione sia sostenuta dalla Comunità, segnatamente in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (4), che attribuisce ai giudici nazionali un più ampio potere di applicare tali disposizioni del trattato.

(9)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in prosieguo denominato «regolamento finanziario», impone di dotare di un atto di base le azioni di sostegno esistenti.

(10)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a conseguire l'obiettivo dell'entrata in vigore di tale atto di base a decorrere dall'esercizio 2004; la Commissione si è impegnata a tener presente il commento di bilancio nell'ambito dell'esecuzione.

(11)

È necessario assicurare un'adeguata stabilità e continuità dei finanziamenti, in virtù del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, alle istituzioni cui la Comunità ha assegnato un sostegno finanziario negli anni precedenti.

(12)

Occorre prevedere una copertura geografica del presente programma estesa agli Stati membri aderenti e, eventualmente, per certe azioni, ai paesi EFTA/SEE come anche ai paesi candidati all'adesione.

(13)

Gli eventuali finanziamenti non comunitari provenienti da risorse degli Stati dovrebbero essere conformi agli articoli 87 e 88 del trattato.

(14)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (6).

(15)

Il sostegno concesso a titolo della presente decisione dovrebbe avvenire nel rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo del programma e attività

1.   La presente decisione istituisce un programma di azione comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione (in prosieguo: «il programma»), per sostenere organismi e le loro attività che hanno per fine di estendere e approfondire le conoscenze sulla costruzione europea o di contribuire al raggiungimento di obiettivi politici comuni nel campo dell'istruzione e della formazione, sia all'interno che all'esterno della Comunità.

2.   L'obiettivo generale del programma consiste nel sostenere le attività di organismi nel campo dell'istruzione e della formazione.

Il programma comprende le seguenti attività:

a)

il programma di lavoro permanente di un organismo attivo a livello europeo o mondiale che persegue un obiettivo di interesse generale europeo nel campo dell'istruzione e della formazione o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in tale ambito;

b)

un'azione specifica di promozione dell'azione dell'Unione europea in tale ambito, di informazione sull'integrazione europea e sugli obiettivi che l'Unione persegue nel quadro delle sue relazioni internazionali o di sostegno all'azione comunitaria e di tramite per quest'ultima a livello nazionale.

Queste attività devono in particolare contribuire, o essere in grado di contribuire, allo sviluppo e all'attuazione della politica e delle azioni di cooperazione comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione.

3.   Il programma è attuato per il periodo che va dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Accesso al programma

Per poter beneficiare di una sovvenzione, l'organismo deve soddisfare i requisiti riportati nell'allegato e presentare le seguenti caratteristiche:

a)

essere una persona giuridica indipendente, senza scopo di lucro, attiva principalmente nel campo dell'istruzione o della formazione e avere un obiettivo orientato verso il pubblico interesse;

b)

essere un organismo legalmente costituito da più di due anni e la cui contabilità relativa agli ultimi due anni sia stata certificata da un revisore contabile iscritto al rispettivo registro;

c)

svolgere attività che siano conformi ai principi su cui si basa l'azione comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione e che tengano conto delle priorità di cui all'allegato.

In circostanze eccezionali la Commissione può accordare una deroga ai requisiti di cui al primo comma, lettera b), a patto che ciò non pregiudichi la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

Articolo 3

Partecipazione di paesi terzi

1.   Le azioni del programma possono essere aperte alla partecipazione di organismi stabiliti:

a)

negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione in data 16 aprile 2003;

b)

nei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;

c)

in Romania e in Bulgaria, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che saranno stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;

d)

in Turchia, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che saranno stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia del 26 febbraio 2002 sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (7).

Articolo 4

Selezione dei beneficiari

Il programma riguarda due gruppi di beneficiari:

a)

gruppo 1: sovvenzioni di funzionamento concesse direttamente ai beneficiari elencati espressamente al punto 2 dell'allegato;

b)

gruppo 2: sostegno concesso ad associazioni europee attive nel settore dell'istruzione o della formazione, ad attività nel settore dell'istruzione superiore relative all'integrazione europea, comprese le cattedre Jean Monnet, ad attività che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione e formazione in Europa, alla formazione di giudici nazionali nel campo del diritto europeo e a organizzazioni di cooperazione giudiziaria. I beneficiari sono selezionati mediante inviti a presentare proposte, conformemente ai criteri generali indicati nell'allegato.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

Le sovvenzioni concesse a titolo delle diverse azioni del programma sono concesse conformemente alle disposizioni di cui al pertinente capitolo dell'allegato.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 77 milioni di EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Esecuzione

La Commissione è incaricata dell'esecuzione del programma conformemente alle disposizioni dell'allegato.

Articolo 8

Monitoraggio e valutazione

1.   Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del programma.

Tale relazione si basa, tra l'altro, su una relazione valutativa esterna che deve essere disponibile entro la fine del 2006 e che esamina, come minimo, la pertinenza e la coerenza globali del programma, l'efficacia della sua esecuzione (preparazione, selezione, attuazione delle azioni), l'efficacia globale e individuale delle diverse azioni in termini di raggiungimento degli obiettivi quali definiti nell'articolo 1 e nell'allegato.

La Commissione riferisce inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio, su base annuale, in merito all'esecuzione del programma.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, conformemente al trattato, prendono una decisione in merito al proseguimento del programma a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 32 del 5.2.2004, pag. 52.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 2003 (GU C 72 E del 23.3.2004, pag. 19) e posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2004.

(3)  GU C 142 del 14.6.2002, pag.1.

(4)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(5)  GU L 248 del 16.9.02, pag. 1.

(6)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(7)  GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

ALLEGATO

1.   INTRODUZIONE

Gli obiettivi indicati all'articolo 1 vanno attuati mediante le azioni enunciate nel presente allegato.

Il presente allegato riporta due principali tipi di azioni:

il primo tipo, azioni 1 e 2, è volto a sostenere istituzioni specifiche o determinate associazioni attive a livello europeo nel campo dell'istruzione e della formazione;

il secondo tipo, azione 3, è volto a sostenere particolari attività o progetti imperniati sull'integrazione europea (azione 3A) o che coadiuvano le politiche dell'Unione europea nei campi dell'istruzione e della formazione al di là dei programmi comunitari in tali ambiti (azione 3B) o promuovono la formazione nel diritto europeo, in particolare all'indirizzo dei giudici nazionali (azione 3C).

2.   ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI SOSTEGNO

Le attività svolte dagli organismi che possono ricevere una sovvenzione comunitaria a titolo del programma rientrano in uno dei seguenti settori:

Azione 1: sostegno a istituzioni specifiche attive nel campo dell'istruzione e della formazione

Possono essere concesse sovvenzioni a titolo della presente azione del programma per sostenere talune spese di funzionamento e amministrative delle seguenti istituzioni che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo e agiscono nei seguenti ambiti:

Collegio d'Europa (Bruges e Natolin): insegnamento post-universitario delle discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche nella loro dimensione europea;

Istituto universitario europeo di Firenze: contributo allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico europeo tramite l'insegnamento superiore e la ricerca;

Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht: formazione di funzionari nazionali ed europei per permettere loro di assumere le loro responsabilità nel campo dell'integrazione europea;

Accademia di diritto europeo di Treviri: formazione continua, a livello universitario, degli operatori professionali e degli utenti del diritto europeo;

Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione: continuazione dei master europei in diritti dell'uomo e democratizzazione, Advanced Internship Programme e altre attività nel campo dell'istruzione, della formazione e della ricerca per la promozione dei diritti dell'uomo e della democratizzazione.

Agenzia europea di sviluppo dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche: miglioramento della qualità dell'istruzione per gli studenti con esigenze specifiche e attuazione, in tale ambito, di una cooperazione europea estesa e a lungo termine;

Centro internazionale di formazione europea: studio, insegnamento, formazione e ricerca sui problemi dell'unificazione europea e mondiale, federalismo, regionalismo e trasformazioni delle strutture della società contemporanea, in una prospettiva federalista globale.

La Commissione può concedere sovvenzioni alle istituzioni summenzionate previo ricevimento di un piano di lavoro e di un bilancio appropriati. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili contestualmente a un accordo quadro di partenariato con la Commissione.

Le sovvenzioni concesse a titolo della presente azione non sono soggette al principio di degressività enunciato all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Le attività delle istituzioni che beneficiano di un sostegno nell'ambito della presente azione possono svolgersi all'interno o all'esterno dell'Unione europea.

Le risorse da impegnare a titolo dell'azione 1 non ammontano a più del 65 % e a meno del 58 % del bilancio totale disponibile per il presente programma.

Azione 2: sostegno ad associazioni europee attive nel campo dell'istruzione o della formazione

In virtù di questa azione del programma possono essere concesse sovvenzioni a sostegno di talune spese di funzionamento e amministrative di associazioni europee attive nel settore dell'istruzione e della formazione che soddisfano i seguenti criteri di minima:

esistere in quanto organismo che persegue un obiettivo di interesse europeo generale quale definito all'articolo 162 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario fissate con regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (1)

operare nel campo dell'istruzione e della formazione a livello europeo e perseguire obiettivi chiari e ben definiti stabiliti nei rispettivi statuti;

avere membri in almeno dodici Stati membri dell'Unione europea;

essere composte di associazioni nazionali, regionali o locali;

essere insediate e legalmente costituite in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

svolgere la maggior parte della propria attività negli Stati membri dell'Unione europea, in paesi appartenenti allo Spazio economico europeo e/o nei paesi candidati.

Le sovvenzioni sono concesse a titolo della presente azione sulla base della selezione delle proposte presentate a seguito di uno o più inviti a presentare proposte. La sovvenzione comunitaria non copre più del 75 % delle spese ammissibili stabilite in un piano di lavoro approvato per l'associazione. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili nell'ambito di un accordo quadro di partenariato con la Commissione.

Le sovvenzioni concesse a titolo della presente azione non sono soggette al principio di degressività enunciato all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Le risorse da impegnare a titolo dell'azione 2 non ammontano a più del 4 % del bilancio totale disponibile per il presente programma.

Azione 3A: sostegno ad attività nel campo dell'istruzione superiore relative all'integrazione europea, comprese le cattedre Jean Monnet

Questa azione interessa attività di promozione dell'azione dell'Unione europea nel campo dell'istruzione superiore, di sensibilizzazione dell'ambiente interessato in tale campo all'integrazione europea e agli obiettivi che l'Unione persegue nel quadro delle sue relazioni internazionali ovvero di sostegno all'azione comunitaria e di tramite di quest'ultima a livello nazionale.

Le attività che beneficiano di un sostegno a titolo della presente azione possono svolgersi in paesi all'interno o all'esterno dell'Unione europea.

In particolare, conformemente all'articolo 2 della decisione, si contemplano le seguenti attività:

realizzazione di insegnamenti sull'integrazione europea nelle università;

creazione e sostegno di associazioni nazionali di docenti specializzati in integrazione europea;

promozione della riflessione e del dibattito sul processo di integrazione europea;

promozione della ricerca accademica sulle tematiche prioritarie dell'UE quali l'avvenire dell'Europa o il dialogo dei popoli e delle culture, compresa la ricerca condotta da giovani ricercatori.

Le sovvenzioni sono concesse a titolo della presente azione sulla base della selezione delle proposte presentate a seguito della pubblicazione di uno o più inviti a presentare proposte. La sovvenzione comunitaria non copre più del 75 % delle spese ammissibili delle attività selezionate per un finanziamento nell'ambito di questa azione.

Le risorse da impegnare a titolo dell'azione 3A non ammontano a più del 24 % e a meno del 20 % del bilancio totale disponibile per il presente programma.

Azione 3B: sostegno ad attività che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione e formazione in Europa

L'azione 3B interessa azioni di sostegno, di attuazione, di sensibilizzazione e di promozione relative al follow-up dei tre obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa concordati dal Consiglio europeo per il 2010 (2):

migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione europea;

facilitare l'accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione;

aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno;

e i 13 sotto-obiettivi ad essi associati. Queste azioni possono comprendere strategie di lunga portata che coprono il periodo fino al 2010 e possono riguardare sia gli aspetti intraeuropei che quelli relativi al ruolo dell'Europa nel mondo.

I tipi di attività da sostenere in virtù della presente azione rientrano nell'attuazione del metodo di coordinamento aperto nel campo dell'istruzione e della formazione, in particolare mediante valutazione tra pari, scambio di buone pratiche, scambio di informazioni e definizioni di indicatori e benchmark.

Tali attività comprendono in particolare:

il sostegno a studi, inchieste e ricerche legate alla realizzazione degli obiettivi concreti futuri;

riunioni di esperti, seminari, conferenze e visite di studio a sostegno dell'attuazione del programma di lavoro dettagliato sugli obiettivi;

preparazione e realizzazione di azioni di informazione e pubblicazioni volte a sensibilizzare gli ambienti interessati ai settori dell'istruzione e della formazione, comprese quelle volte ad assicurare la promozione dell'azione dell'Unione europea in questi ambiti e a migliorare la qualità, l'accesso di tutti e l'apertura al mondo dei sistemi di istruzione e formazione europei;

attività diverse a sostegno dell'azione comunitaria con il coinvolgimento degli attori della società civile che intervengono a livello nazionale o europeo negli ambiti dell'istruzione e della formazione.

Questa azione è attuata per il tramite di sovvenzioni concesse sulla base della selezione delle proposte presentate a seguito di uno o più inviti a presentare proposte.

Le sovvenzioni possono essere concesse a istituzioni stabilite in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in paesi appartenenti allo Spazio economico europeo o nei paesi candidati. Per le attività concernenti il terzo obiettivo (apertura dei sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno) le sovvenzioni possono essere eccezionalmente concesse a istituzioni stabilite in altri paesi terzi.

La sovvenzione comunitaria non copre di norma più del 75 % delle spese ammissibili delle proposte selezionate.

Le risorse da stanziare a titolo dell'azione 3B non ammontano a più del 14 % e a meno del 9 % del bilancio totale disponibile per il presente programma.

Azione 3C: sostegno alla formazione di giudici nazionali nel campo del diritto europeo

In virtù di questa azione possono essere concesse sovvenzioni per sostenere le azioni intraprese da organizzazioni di cooperazione giudiziaria e altre azioni volte a promuovere la formazione nel diritto europeo, in particolare all'indirizzo dei giudici nazionali.

Le attività che beneficiano di un sostegno a titolo della presente azione possono aver luogo in Stati membri, in paesi dello Spazio economico europeo o in paesi candidati.

Le sovvenzioni sono concesse a titolo della presente azione sulla base della selezione delle proposte presentate a seguito di uno o più inviti a presentare proposte. La sovvenzione comunitaria non copre di norma più del 75 % delle spese ammissibili dell'attività delineata in un piano di lavoro approvato.

Le risorse da stanziare in virtù dell'azione 3C non ammontano a più del 4 % del bilancio totale disponibile per il programma.

3.   TRASPARENZA

Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito delle azioni del programma segnala in una sede ben visibile, quale la homepage di un sito web o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea.

4.   CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

Le domande di sovvenzione presentate in risposta a un invito a presentare proposte sono valutate alla luce dei seguenti criteri:

pertinenza rispetto agli obiettivi del programma e dell'azione specifica interessata;

rilevanza in relazione alle priorità o ad altri criteri indicati nell'invito a presentare proposte;

qualità della proposta;

probabile impatto della proposta sull'istruzione e/o la formazione a livello europeo.

5.   SPESE AMMISSIBILI

All'atto di determinare l'importo di una sovvenzione concessa in virtù di un'azione del programma la Commissione ha la facoltà di ricorrere a un finanziamento forfettario basato su parametri pubblicati dei costi unitari.

Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, il periodo di ammissibilità delle spese potrà iniziare il 1o gennaio 2004, sempre che tali spese non siano precedenti alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né alla data in cui inizia l'esercizio finanziario del beneficiario.

Nel 2004 potranno essere concesse deroghe all'obbligo di firmare la convenzione di finanziamento entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, come previsto all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento finanziario, nel caso di beneficiari il cui esercizio finanziario inizia prima del primo marzo. In questo caso, la convenzione di finanziamento dovrebbe essere firmata entro il 30 giugno 2004.

6.   GESTIONE DEL PROGRAMMA

Sulla base di un'analisi costi/efficacia la Commissione può decidere di affidare in tutto o in parte compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario; può inoltre far ricorso a esperti nonché a qualunque altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa che non comporti l'esercizio di funzioni pubbliche, subappaltata nel quadro di contratti di prestazioni specifiche di servizi. La Commissione può inoltre finanziare studi e organizzare riunioni di esperti in grado di facilitare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni di informazione, pubblicazione e diffusione direttamente collegate alla realizzazione dell'obiettivo del programma.

7.   CONTROLLI E AUDIT

7.1   Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, in particolare il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove necessario, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.

7.2   La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit dell'utilizzo della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di tali audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.

7.3   Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per svolgere tali audit.

7.4   La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) godono degli stessi diritti, in particolare in materia di diritto di accesso, della Commissione.

7.5   Inoltre, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (3). Se necessario, indagini sono svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).


(1)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1

(2)  Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi d'istruzione e formazione in Europa (GU C 142 del 14.6.2002, p. 1).

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

P5_TA(2004)0163

Cultura (promozione degli organismi attivi) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (15331/1/2003 — C5-0023/2004 — 2003/0115(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (15331/1/2003 — C5-0023/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 275) (3),

vista la Comunicazione della Commissione sulla posizione comune (COM(2004) 3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0077/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in GU.

(2)  Testi adottati del 6.11.2003, P5_TA(2003)0476.

(3)  Non ancora pubblicata in GU.

P5_TC2-COD(2003)0115

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato assegna alla Comunità il compito di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli europei e di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune.

(2)

La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali che l'Unione europea deve affrontare consiste nell'avvicinare i cittadini al progetto europeo e alle istituzioni europee.

(3)

Il Consiglio e i ministri della cultura, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 14 novembre 1991 sulle reti culturali europee (2), hanno sottolineato l'importante ruolo delle reti di organizzazioni culturali nella cooperazione culturale in ambito europeo, e hanno convenuto di incoraggiare le organizzazioni culturali dei rispettivi paesi a partecipare attivamente alla cooperazione non governativa a livello europeo.

(4)

La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 (3) ha indicato come definire e valutare il valore aggiunto europeo delle azioni culturali.

(5)

La linea A-3042 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti è destinata a sostenere le organizzazioni d'interesse culturale europeo.

(6)

In seguito alle risoluzioni del Parlamento europeo sulle lingue e culture regionali, l'Unione europea si è impegnata in azioni di promozione e di salvaguardia della diversità linguistica nell'Unione europea, al fine di preservare le lingue come elemento del patrimonio culturale vivo dell'Europa.

(7)

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione ha sostenuto, a partire dal 1982, un organismo senza scopo di lucro, l'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse (EBLUL), organizzato in rete di comitati nazionali attivi negli Stati membri e, dal 1987, la rete d'informazione e documentazione Mercator. Tali organismi perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo: l'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse rappresenta tutte le comunità che vivono nell'Unione europea e che parlano una lingua regionale o minoritaria, e garantisce una diffusione d'informazioni europee presso tali comunità. La rete d'informazione e documentazione Mercator raccoglie e diffonde a livello europeo informazioni su tre aspetti essenziali per la promozione delle lingue regionali e minoritarie: l'istruzione, la legislazione e i mezzi di comunicazione.

(8)

La linea A-3015 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti è destinata a sostenere questi due organismi.

(9)

Il Parlamento europeo ha adottato, l'11 febbraio 1993, una risoluzione sulla protezione europea e internazionale dei campi di concentramento nazisti e relativi siti quali monumenti storici (4).

(10)

La linea A-3035 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti è destinata a sostenere la preservazione dei campi di concentramento nazisti come monumenti storici.

(11)

Il regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in prosieguo denominato «regolamento finanziario», impone di dotare di un atto di base le azioni di sostegno esistenti. La Commissione si è impegnata a tener conto dei commenti di bilancio nel contesto dell'attuazione.

(12)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a conseguire l'obiettivo di un'entrata in vigore di tale atto di base a decorrere dall'esercizio 2004.

(13)

È necessario assicurare un'adeguata stabilità e continuità dei finanziamenti nell'ambito del regolamento finanziario, alle istituzioni cui la Comunità ha assegnato un sostegno finanziario negli anni precedenti.

(14)

Risultano necessarie disposizioni transitorie per il 2004 e il 2005 per consentire l'erogazione di sovvenzioni in base alla parte 2 del presente programma comunitario. E' opportuno ricorrere all'eccezione citata nell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (6) in base alla quale possono essere assegnate sovvenzioni senza invito a presentare proposte a favore di organismi identificati in un atto di base come beneficiari di una sovvenzione.

(15)

Gli eventuali finanziamenti non comunitari provenienti da risorse degli Stati dovrebbero essere conformi agli articoli 87 e 88 del trattato.

(16)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (7).

(17)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(18)

È necessario valutare il contenuto delle azioni e, in particolare, il valore aggiunto europeo delle attività progettate dai beneficiari ammissibili ad una sovvenzione; tale valutazione può essere effettuata nel modo migliore avvalendosi di un comitato di gestione.

(19)

Il sostegno concesso a titolo della presente decisione dovrebbe avvenire nel rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma ed attività

1.   La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (in prosieguo: «il programma»).

2.   L'obiettivo generale del programma consiste nel sostenere le attività di tali organismi.

Il programma comprende le seguenti attività:

a)

il programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore;

b)

un'azione specifica in questo settore.

Queste attività devono contribuire, o essere in grado di contribuire, allo sviluppo e all'attuazione della politica e delle azioni di cooperazione comunitaria nel settore della cultura.

3.   Il programma è attuato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Accesso al programma

Per poter beneficiare di una sovvenzione, un organismo deve soddisfare i requisiti riportati nell'allegato I e presentare le seguenti caratteristiche:

a)

essere una persona giuridica indipendente, senza scopo di lucro, attiva principalmente nel settore della cultura, e avere un obiettivo orientato verso il pubblico interesse;

b)

essere un organismo legalmente costituito da più di due anni la cui contabilità relativa agli ultimi due anni sia stata certificata da un revisore contabile iscritto al rispettivo registro;

c)

svolgere attività conformi ai principi su cui si basa l'azione comunitaria nel settore della cultura e tenere conto delle priorità di cui all'allegato I.

Articolo 3

Selezione dei beneficiari

1.   La concessione di una sovvenzione di funzionamento a titolo del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore deve rispettare i criteri globali indicati nell'allegato I.

2.   La concessione di una sovvenzione per un'azione prevista dal programma rispetta i criteri globali indicati nell'allegato I. Le azioni sono selezionate sulla base di un invito a presentare proposte.

Articolo 4

Concessione della sovvenzione

Le sovvenzioni concesse a titolo delle diverse azioni del programma sono conformi alle disposizioni di cui alla pertinente sezione dell'allegato I.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 è pari a 19 milioni di EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 6

Misure di attuazione

1.   Sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le materie di seguito elencate:

a)

il piano di lavoro annuale, compresi gli obiettivi, le priorità, i criteri e le procedure di selezione;

b)

il sostegno finanziario (importi, durata e beneficiari) che deve fornire la Comunità nei settori che rientrano nelle azioni di cui alle sezioni 2 e 3 dell'allegato I e gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;

c)

il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma;

d)

le disposizioni per il monitoraggio e la valutazione del programma e per la divulgazione e il trasferimento dei risultati.

2.   Per tutte le altre materie, le misure necessarie all'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 7

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla decisione 508/2000/CE (9).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Monitoraggio e valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'attuazione del programma, sulla realizzazione degli obiettivi e su un eventuale programma futuro che sostituisce quello presente;

La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del programma.

b)

entro il 31 dicembre 2007, una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del programma. Detta relazione si basa, tra l'altro, sui risultati della valutazione esterna ed esamina i risultati ottenuti dai beneficiari del programma, in particolare l'efficacia, l'efficienza e il contenuto delle diverse azioni (considerate globalmente e individualmente) in termini di conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e all'allegato I.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 6 novembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 2003 (GU 72 E del 23.3.2004, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2004.

(2)  GU C 314 del 5.12.1991, pag. 1.

(3)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 5.

(4)  GU C 72 del 15.3.1993, pag. 118.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, del 31.12.2002, pag. 1).

(7)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

ALLEGATO I

1.   ATTIVITÀ SOSTENUTE

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1è di rafforzare l'azione comunitaria nel settore della cultura e l'efficacia di quest'azione, sostenendo gli organismi attivi in questo settore.

Il sostegno si concretizza in uno dei seguenti due tipi di sovvenzione:

sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse al programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore (sezioni 1 e 2); oppure:

sovvenzione destinata a cofinanziare un'azione specifica in questo settore (sezione 3).

Le principali attività di questi organismi suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria nel settore della cultura sono le seguenti:

rappresentanza dei soggetti interessati a livello comunitario,

diffusione di informazioni sull'azione comunitaria,

messa in rete degli organismi attivi nel settore della cultura,

rappresentanza e informazione delle comunità linguistiche regionali e minoritarie dell'Unione europea,

ricerca e diffusione di informazioni nei settori della legislazione, dell'istruzione e dei mezzi di comunicazione,

adempimento del ruolo di «ambasciatore» culturale, promozione della consapevolezza del patrimonio culturale comune dell'Europa;

preservazione e commemorazione dei principali siti e archivi connessi con le deportazioni, di cui sono simbolo i memoriali eretti nei siti dei campi di concentramento, e in altri luoghi di martirio e sterminio di massa di civili, nonché preservazione del ricordo delle vittime nei siti stessi.

2.   REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOSTENUTE

Le sovvenzioni possono essere concesse per sostenere le attività svolte dagli organismi che possono beneficiare di una sovvenzione comunitaria a titolo del programma e che rientrano in una delle seguenti sezioni:

2.1.   Sezione 1: attività permanenti dei seguenti organismi, che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura:

Ufficio europeo per le lingue meno diffuse;

centri della rete Mercator.

2.2.   Sezione 2: attività permanenti di altri organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

Sovvenzioni annuali di funzionamento possono essere concesse per sostenere la realizzazione dei programmi di lavoro permanenti di organizzazioni o di reti che operano a favore della cultura europea e della cooperazione nel settore culturale e apportano un contributo allo sviluppo della vita culturale e alla gestione della cultura.

2.3.   Sezione 3: azioni a favore della preservazione e commemorazione dei principali siti e archivi connessi con le deportazioni, di cui sono simbolo i memoriali eretti nei siti dei campi di concentramento e in altri luoghi di martirio e sterminio di massa di civili, nonché preservazione del ricordo delle vittime nei siti stessi.

3.   SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Sezione 1: a titolo di questa sezione del programma, possono essere concesse sovvenzioni all'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e ai centri della rete Mercator.

La Commissione può concedere tali sovvenzioni dietro ricezione di un programma di lavoro e di un bilancio adeguati.

Sezione 2:

1.

La Commissione pubblica inviti a presentare proposte per concedere le sovvenzioni a titolo di questa sezione del programma.

2.

Tuttavia, nel 2004 e nel 2005, in deroga al paragrafo 1, possono essere assegnate sovvenzioni agli organismi elencati nell'allegato II

3.

In tutti i casi, si applicano tutte le norme del regolamento finanziario, le sue norme di attuazione e l'atto di base.

Sezione 3: le azioni sostenute a titolo di questa sezione sono selezionate in base a inviti a presentare proposte.

4.   CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

Le domande di sovvenzioni di funzionamento sono valutate in base:

allo scambio di esperienze che promuovono una maggiore diversità culturale,

alla mobilità dell'arte e degli artisti,

alla qualità delle attività progettate,

al valore aggiunto europeo delle attività progettate,

al carattere duraturo delle attività progettate,

alla visibilità delle attività progettate,

alla rappresentatività degli organismi.

La concessione di una sovvenzione avviene in base a un programma di lavoro approvato dalla Commissione.

Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito delle azioni del programma segnala in una sede ben visibile, quale la homepage di un sito web o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea.

5.   FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI

5.1.   A titolo della sezione 1, le spese ammissibili dell'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e dei centri della rete Mercator comprendono le spese di funzionamento e quelle necessarie alla realizzazione delle loro azioni.

5.2.   La sovvenzione concessa all'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e ai centri della rete Mercator non può finanziare l'integralità delle spese ammissibili di questi organismi per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa: gli organismi in questione devono ottenere cofinanziamenti pari ad almeno il 20 % dei loro bilanci da fonti diverse da quelle comunitarie.

5.3.   In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento finanziario, il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento dell'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e dei centri della rete Mercator tenuto conto della loronatura di organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo.

5.4.   A titolo della sezione 2, sono prese in considerazione per determinare la sovvenzione di funzionamento le spese necessarie al corretto svolgimento delle normali attività dell'organismo selezionato in particolare le spese per il personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione, nonché le spese direttamente collegate alle attività dell'organismo.

5.5.   Una sovvenzione di funzionamento assegnata a titolo della sezione 2 del presente allegato non può finanziare l'integralità delle spese ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione viene concessa. Gli organismi interessati da questa sezione devono ottenere cofinanziamenti pari ad almeno il 20 % dei loro bilanci da fonti diverse da quelle comunitarie. Questo cofinanziamento può essere parzialmente fornito in natura, a condizione che il valore attribuito a tale contributo non ecceda il costo realmente sostenuto e giustificato da documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato considerato.

5.6.   Conformemente all'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento finanziario la sovvenzione di funzionamento in tal modo concessa ha, in caso di rinnovo, un carattere degressivo. Tale degressività è applicata a decorrere dal terzo anno in misura del 2,5 % l'anno. Per rispettare tale regola, che si applica fatta salva la regola di cofinanziamento di cui sopra, la percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa per un dato esercizio è inferiore di almeno 2,5 punti alla percentuale di cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa per l'esercizio precedente.

5.7.   Una sovvenzione concessa a titolo della sezione 3 del presente allegato non può coprire più del 75 % delle spese ammissibili dell'azione interessata.

5.8.   Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, il periodo di ammissibilità delle spese potrà iniziare il 1o gennaio 2004, sempre che tali spese non siano precedenti alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né alla data in cui inizia l'esercizio finanziario del beneficiario.

5.9.   Nel 2004 potranno essere concesse deroghe all'obbligo di firmare la convenzione di finanziamento entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, come previsto all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento finanziario, nel caso di beneficiari il cui esercizio finanziario inizia prima del primo marzo. In questo caso, la convenzione di finanziamento dovrebbe essere firmata entro il 30 giugno 2004.

6.   GESTIONE DEL PROGRAMMA

Sulla base di un'analisi costi/efficacia, la Commissione può decidere di affidare in tutto o in parte compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario; può inoltre far ricorso ad esperti, nonché a qualunque altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa che non comporti l'esercizio di funzioni pubbliche, subappaltata nel quadro di contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre la Commissione può finanziare studi e organizzare riunioni di esperti in grado di facilitare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni di informazione, pubblicazione e diffusione direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma.

7.   CONTROLLI E AUDIT

7.1.   Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, in particolare il rendiconto certificato per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove necessario, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.

7.2.   La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit dell'utilizzo della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di tali audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.

7.3.   Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per svolgere tali audit.

7.4.   La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) godono dei medesimi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

7.5.   Inoltre, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (1). Se necessario, indagini sono svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).


(1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(2)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

ALLEGATO II

Organismi di cui all'allegato I, capitolo 3, sezione 2, punto 2

l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea,

l'Orchestra barocca dell'Unione europea (EUBO),

Philharmony of the Nations,

l'Accademia europea di canto corale,

la Federazione europea delle corali dell'Unione,

Les Choeurs de l'Union européenne,

Europa Cantat (Federazione europea delle giovani corali),

il Centro operistico europeo di Manchester,

l'Orchestra giovanile di jazz dell'Unione europea (Swinging Europe),

la Fondazione internazionale Yehudi Menuhin,

l'Orchestra da camera europea,

l'Associazione europea dei conservatori, delle accademie di musica e delle Musikhochschulen (AEC),

la Fondazione dell'Accademia di Yuste,

il Consiglio europeo degli artisti (ECA);

il Forum europeo per le arti e il patrimonio (EFAH);

l'Incontro informale europeo di teatro (IETM);

la Convenzione teatrale europea,

l'Unione dei Teatri d'Europa,

il Premio Europa per il teatro,

il Premio Europa (riconoscimento conferito al migliore programma radiotelevisivo),

Europa Nostra;

il Congresso degli scrittori europei (EWC),

la Rete europea delle organizzazioni artistiche per l'infanzia e la gioventù (EU-NET ART),

la Fédération européenne des villages d'artistes (Euro Art),

la Rete europea dei centri di formazione in management culturale (ENCATC),

la Lega europea degli Istituti d'arte (ELIA),

il Network of European Museums Organisations (NEMO),

Momentum Europa,

la Rete europea dei bambini,

Les Rencontres, (Associazione delle città e delle regioni europee della cultura),

Europalia,

Euroballet,

la International Festivals and Events Association Europe,

la Fondazione Pegasus,

Hors-les-Murs,

la Huis Doorn (Paesi Bassi),

la Festa europea della musica,

il progetto «Tuning Educational Structures in Europe»,

la St Boniface Memorial Foundation 2004,

la European Community of Historic Armed Guilds.

P5_TA(2004)0164

Regimi di sostegno a favore degli agricoltori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2003) 698 — C5-0597/2003 — 2003/0278(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 698) (1),

visto l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0597/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A5-0123/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione richieda un adeguamento dei massimali delle sottorubriche 1a e 1b delle attuali prospettive finanziarie; chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento e al Consiglio una proposta contenente gli adeguamenti delle prospettive finanziarie richiesti;

3.

chiede di essere nuovamente consultato non appena l'autorità di bilancio avrà stabilito ufficialmente il quadro delle future prospettive finanziarie;

4.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando -1 (nuovo)

 

(-1) Si rammenta che una delle finalità della Politica Agricola Comune è di accrescere la produttività agricola sviluppando il progresso tecnico, garantendo lo sviluppo razionale della produzione agricola e un impiego ottimale dei fattori produttivi, in particolare della manodopera, assicurando in tal modo un tenore di vita equo della popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di tutti coloro che lavorano in agricoltura,

Emendamento 2

Considerando -1 bis (nuovo)

 

(-1bis) L'accordo raggiunto a Lussemburgo nel giugno 2003 sulla riforma della PAC stabilisce che l'applicazione del pagamento unico per azienda deve essere tale da non determinare l'abbandono della produzione e che nelle proposte sulla riforma delle organizzazione comune dei mercati di olio d'oliva, tabacco e cotone la Commissione è impegnata a fornire una prospettiva politica a lungo termine per questi settori.

Emendamento 3

Considerando 1

(1) Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l'introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica più globale di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.

(1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori nonché un regime di pagamento unico per tutta una serie di prodotti agricoli.

Emendamento 4

Considerando 2

(2) Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all'olio di oliva e al tabacco greggio sia in ampia misura disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico . Occorre invece integrare pienamente il luppolo in tale regime.

(2) Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all'olio di oliva e al tabacco greggio sia disaccoppiato attraverso formule specifiche atte a garantire il mantenimento del reddito di tutte le forze di lavoro impiegate in agricoltura a salvaguardia anche dell'integ rità del tessuto rurale . Occorre invece integrare pienamente il luppolo in tale regime.

Emendamento 5

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) La coltivazione del cotone si situa soprattutto in regioni il cui PIL è tra i più bassi dell'Unione europea e la cui economia è strettamente vincolata all'attività agricola. In tali regioni, la coltivazione del cotone e l'industr ia di sgranatura che la sostiene costituiscono fonti di reddito e di occupazione di prim'ordine, rappresentando in alcuni casi oltre l'80 % dell'attività del territorio in cui si svolgono. Inoltre, dal punto di vista agronomico, in alcune regioni, la composizione del suolo rende impossibili coltivazioni alternative a breve termine.

Emendamento 6

Considerando 2 ter (nuovo)

 

(2 ter) Il vigente regime di sostegno al cotone è caratterizzato dalla sua specificità. Esso si fonda sui trattati di adesione di Grecia, Spagna e Portogallo e si propone di sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunità oggi dipendenti da tale coltivazione, permettere un equo reddito per i produttori interessati e stabilizzare il mercato.

Emendamento 7

Considerando 2 quater (nuovo)

 

(2 quater) In caso di applicazione facoltativa o transitoria e per tutelare le legittime aspettative degli agricoltori, è necessario stabilire un termine massimo per l'adozione, da parte degli Stati membri, della decisione di applicare il regime di pagamento unico. D'altra parte, per garantire la continuazione dei regimi vigenti, dovrebbero essere stabilite determinate condizioni per poter beneficiare del sostegno, spettando alla Commissione la competenza a adottare disposizioni di attuazione.

Emendamento 8

Considerando 2 quinquies (nuovo)

 

(2 quinquies) Per poter rispondere a situazioni specifiche con la necessaria flessibilità, è opportuno che gli Stati membri possano stabilire un equilibrio tra i diritti al sostegno individuali e le medie regionali o nazionali, così come tra i pagamenti attuali e il pagamento unico. D'altra parte, per tener conto delle specifiche condizioni agricole di uno Stato membro, è necessario prevedere la possibilità che esso chieda un periodo transitorio per l'applicazione del regime di pagamento unico, fermo restando il rispetto dei massimali di bilancio previsti per tale regime. È necessario che la Commissione possa adottare le misure necessarie per fare fronte a casi di grave distorsione della concorrenza durante il periodo transitorio e per garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità.

Emendamento 9

Considerando 3

(3) Nel corso del periodo di riferimento 2000-2002 non esistevano aiuti diretti per i produttori di cotone. Tuttavia, nel quadro delle disposizioni in vigore in tale periodo, i produttori percepivano un sostegno indirettamente, attraverso un aiuto concesso alle imprese di sgranatura. Tale sostegno può essere valutato detraendo dai pagamenti erogati alle imprese di sgranatura la parte non obbligatoriamente trasferita ai produttori.

(3) Nel corso del periodo di riferimento 2000-2002 non esistevano aiuti diretti per i produttori di cotone. Tuttavia, nel quadro delle disposizioni in vigore in tale periodo, i produttori percepivano un sostegno indirettamente, attraverso un aiuto concesso alle imprese di sgranatura.

Emendamento 10

Considerando 4

(4) La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore nel settore del cotone nel regime di pagamento unico rischierebbe seriamente di provocare effetti devastanti sulla produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell'aiuto. Il relativo importo dovrà essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell'attività nel settore del cotone e di evitare che la coltura del cotone sia soppiantata da altre colture. In tale ottica appare giustificato fissare l'aiuto totale disponibile per ettaro per ciascuno Stato membro al 40 % della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

(4) La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore nel settore del cotone nel regime di pagamento unico rischierebbe seriamente di provocare effetti devastanti sulla produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che una parte sostanziale del sostegno resti legata alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell'aiuto. Il relativo importo dovrà essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell'attività nel settore del cotone e di evitare che la coltura del cotone sia soppiantata da altre colture. Per poter rispondere a situazioni specifiche con la flessibilità necessaria al raggiungimento di tale obiettivo , appare giustificato fissare l'aiuto totale disponibile per ettaro in modo che ciascuno Stato membro possa fissare sino all'80 % della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

Emendamento 11

Considerando 5

(5) È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente 60 % della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

(5) È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente 20 % della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

Emendamento 12

Considerando 6

(6) Per motivi ambientali è opportuno stabilire una superficie di base per ogni Stato membro per limitare le superfici investite a cotone . È necessario che le riduzioni per Stato membro rispecchino il superamento dei quantitativi nazionali garantiti medi verificatosi dopo la loro introduzione. Inoltre è opportuno limitare le superfici ammissibili a quelle autorizzate dagli Stati membri.

(6) Per motivi ambientali e di equilibrio del mercato è opportuno stabilire una superficie di base per ogni Stato membro che dia la priorità alle zone di coltivazione tradizionali, garantendo il proseguimento della coltivazione di cotone nelle zone in cui essa è particolarmente importante per l'economia agricola, e che permetta un'adeguata gestione delle acque irrigue, nonché rotazioni e tecniche di coltivazione favorevoli all'ambiente e, in particolare, il mantenimento delle condizioni del suolo delle terre di coltivazione. Tenendo conto di questi obiettivi , è opportuno limitare le superfici ammissibili a quelle autorizzate dagli Stati membri.

Emendamento 13

Considerando 7

(7) Per permettere ai produttori e alle imprese di sgranatura di migliorare la qualità del cotone, è opportuno incoraggiare la costituzione di organizzazioni interprofessionali che dovranno essere riconosciute dagli Stati membri. Tali organizzazioni dovranno essere finanziate dai membri. È necessario che la Comunità contribuisca indirettamente alle attività di tali organizzazioni attraverso una maggiorazione dell'aiuto agli agricoltori membri delle stesse.

(7) Per permettere ai produttori e alle imprese di sgranatura di migliorare la qualità del cotone, è opportuno incoraggiare la costituzione di organizzazioni di produttori che dovranno essere riconosciute dagli Stati membri. Tali organizzazioni dovranno essere finanziate dai membri. È necessario che la Comunità contribuisca indirettamente alle attività di tali organizzazioni attraverso una maggiorazione dell'aiuto agli agricoltori membri delle stesse.

Emendamento 14

Considerando 8

(8) Per favorire un approvvigionamento di qualità per l'industria, è opportuno autorizzare le organizzazioni riconosciute ad adottare una tabella di differenziazione dell'aiuto al quale hanno diritto i produttori loro membri. Tale tabella, che dovrà essere approvata dagli Stati membri, dovrà basarsi su criteri da stabilire.

(8) Per favorire un approvvigionamento di qualità per l'industria, è opportuno introdurre un aiuto supplementare attraverso le organizzazioni di produttori , al quale hanno diritto i loro membri, applicando una tabella da esse definita . Tale tabella, che dovrà essere approvata dagli Stati membri, dovrà basarsi su criteri da stabilire.

Emendamento 15

Considerando 9

(9) Alla luce dei recenti sviluppi sulla scena internazionale, risultanti in particolare dei negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, è opportuno escludere la possibilità di rinviare l'integ razione del cotone nel regime di pagamento unico.

Soppresso

Emendamento 16

Considerando 10

(10) Un'eventuale completa integrazione del regime di sostegno legato alla produzione attualmente in vigore nel settore dell'olio di oliva nel regime di pagamento unico potrebbe creare problemi per talune regioni della Comunità tradizionalmente dedite all'olivicoltura. In queste regioni si corre il grave rischio di mettere a repentaglio la cura degli oliveti, che porterebbe al degrado dei terreni e dei paesaggi e avrebbe un impatto negativo a livello sociale. È quindi opportuno che una parte del sostegno sia subordinata alla manutenzione degli oliveti che presentano un valore sociale o ambientale.

(10) Un'eventuale completa integrazione del regime di sostegno legato alla produzione attualmente in vigore nel settore dell'olio di oliva nel regime di pagamento unico potrebbe creare problemi per talune regioni della Comunità tradizionalmente dedite all'olivicoltura. In queste regioni si corre il grave rischio di mettere a repentaglio la cura degli oliveti, che porterebbe al degrado dei terreni e dei paesaggi e avrebbe un impatto negativo a livello sociale. È quindi opportuno che una parte del sostegno sia subordinata alla manutenzione degli oliveti che presentano un valore ambientale, socioeconomico o paesaggistico e/o all'avvio di azioni orientate alla qualità e alla stabilizzazione del mercato con effetti benefici sugli stessi oliveti e sulle attese dei consumatori. Si tratterà ugualmente di assicurare la permanenza degli oliveti nelle zone marginali o a basso rendimento, coprendo in modo significativo al costo di mantenimento degli olivi nelle stesse e mantenendo la popolazione nel territorio in zone a bassa densità.

Emendamento 17

Considerando 11

(11) Di conseguenza, è opportuno che il 60 % dell'importo medio dei pagamenti erogati a titolo di aiuto alla produzione nel settore dell'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento che va dal 2000 al 2002 sia convertito in diritti nell'ambito del regime di pagamento unico. Tuttavia, per ragioni di equità, occorre integrare pienamente nel regime di pagamento unico le aziende che dispongono di una superficie inferiore a 0,3 ettari SIG olivi, in base al sistema di informazione geografica degli oliveti.

(11) Di conseguenza, è opportuno che, a partire da una percentuale minima comune del 60 %, gli Stati membri convertano in diritti nell'ambito del regime di pagamento unico la percentuale dell'importo medio dei pagamenti erogati a titolo di aiuto alla produzione nel settore dell'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento che va dal 2000 al 2002. L'aumento della percentuale oltre il 60 % è subordinato alla verifica, da parte degli Stati membri, che una siffatta misura non comporti un maggiore rischio di abbandono o di estirpazione degli alberi. Nel caso di oliveti piantati prima del 1o maggio 1998 e di oliveti piantati successivamente nell'ambito di un programma autorizzato dalla Commissione, che non sono entrati in produzione nel periodo di riferimento, l'ammontare dell'aiuto unico disaccoppiato si determina prendendo a riferimento le rese medie produttive delle zone omogenee entro le quali si trovano gli oliveti di cui sopra. Tuttavia, per ragioni di equità, occorre integrare pienamente nel regime di pagamento unico le aziende che dispongono di una superficie inferiore a 0,5 ettari SIG olivi, in base al sistema di informazione geografica degli oliveti.

Emendamento 18

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis) Considerando l'estrema specificità delle pratiche agronomiche connesse alle coltivazioni arboree, è opportuno integrare la tabella delle pratiche agronomiche da rispettare affinché gli agricoltori che hanno diritto ad aiuti per la coltivazione di alberi mantengano l'aiuto fisso disaccoppiato.

Emendamento 19

Considerando 12 ter (nuovo)

 

(12 ter) Analogamente al divieto previsto per chi coltiva seminativi di passare a coltivazioni arboree o ortofrutta, è fatto divieto agli agricoltori che ricevono un aiuto disaccoppiato derivante da coltivazioni arboree di spostarsi verso seminativi.

Emendamento 20

Considerando 13

(13) Il 40 % rimanente degli aiuti alla produzione versati nel settore dell'olio di oliva nel corso del periodo di riferimento resta a disposizione degli Stati membri e assume la forma di dotazioni nazionali, intese a permettere l'erogazione di un aiuto agli agricoltori per il mantenimento degli olivi di particolare valore sociale o ambientale, con particolare riferimento alle tradizioni culturali locali, soprattutto nelle zone marginali. Di tale aiuto potranno beneficiare anche le aziende olivicole che dispongono di una superficie inferiore a 0,3 ettari SIG olivi. Per semplificazione, nell'ambito di tale regime non saranno concessi aiuti di importo inferiore a 50 euro.

(13) Il 40 % rimanente degli aiuti alla produzione versati nel settore dell'olio di oliva nel corso del periodo di riferimento resta a disposizione degli Stati membri e assume la forma di dotazioni nazionali, intese a permettere l'erogazione di un aiuto agli agricoltori per il mantenimento degli olivi di particolare valore sociale o ambientale, con particolare riferimento alle tradizioni culturali locali, soprattutto nelle zone marginali. Di tale aiuto potranno beneficiare anche le aziende olivicole che dispongono di una superficie inferiore a 0,5 ettari SIG olivi. Per semplificazione, nell'ambito di tale regime non saranno concessi aiuti di importo inferiore a 50 euro.

Emendamento 21

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis) E'oppor tuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di creare nell'ambito della dotazione nazionale una «Riserva Nazionale» per le imprese gestite da giovani agricoltori e per l'impiego dei diritti non utilizzati e per il recupero degli espianti, sempre nell'ambito del patrimonio olivicolo registrato dal GIS

Emendamento 22

Considerando 14

(14) È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trattenere una certa percentuale dell'aiuto versato per gli oliveti da destinare al finanziamento di azioni connesse alla qualità del prodotto, al monitoraggio e all'informazione, realizzate nell'ambito di programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di operatori olivicoli riconosciute.

(14) È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trattenere una certa percentuale dell'aiuto versato per gli oliveti da destinare al finanziamento di azioni connesse alla qualità del prodotto, al monitoraggio e all'informazione, realizzate nell'ambito di programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di produttori olivicoli riconosciute e dall'inter professione .

Emendamento 23

Considerando 15 bis (nuovo)

 

(15 bis) Il regolamento (CE) n. 1638/98 (2) ha introdotto un regime transitorio in attesa di disporre di dati affidabili relativi ai volumi di produzione nell'Unione europea prima di procedere ad una riforma definitiva del settore. Il presente regolamento deve vegliare a non perpetuare le discriminazioni che hanno potuto verificarsi a seguito dell'introduzione, nel 1998, di quote di produzione basate su stime provvisorie.

Emendamento 24

Considerando 16

(16) L'attuale regime di sostegno per l'olio di oliva giunge a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2003/04. Data la necessità di garantire la continuità del versamento degli aiuti al reddito degli olivicoltori, è opportuno escludere la possibilità di rinviare l'integrazione di questo settore nel regime di pagamento unico.

soppresso

Emendamento 25

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis) L'assenza di rapporto tra la produzione europea di tabacco e la politica anti fumo dell'Unione Europea è stata riconosciuta dalla Commissione stessa, com'è stata riconosciuta la grande capacità del tabacco greggio di generare occupazione con aiuti inferiori, per addetto, di quelli relativi a qualunque altro prodotto agricolo.

Emendamento 26

Considerando 17

(17) Per evitare effetti devastanti sulla produzione e sulle economie locali e permettere l'adattamento del prezzo di mercato alle nuove condizioni, occorre procedere ad un graduale disaccoppiamento del regime attuale di sostegno ai produttori di tabacco greggio e ad un'integ razione progressiva nel regime di pagamento unico. Pertanto è opportuno procedere alla fissazione del diritto al pagamento per ettaro nel quadro del nuovo regime in tre tappe: la prima tappa inizierà con l'anno civile 2005 e l'ultima terminerà entro l'inizio dell'anno civile 2007.

(17) Per evitare effetti devastanti sulla produzione e sulle economie locali, permettere l'adattamento del prezzo di mercato alle nuove condizioni e preservare l'occupazione , occorre procedere ad un parziale disaccoppiamento del regime attuale di sostegno ai produttori di tabacco greggio. È opportuno trasferire al regime di pagamento unico il 30 % del pagamento, per poter rispondere a situazioni specifiche con la necessaria flessibilità.

Emendamento 27

Considerando 17 bis (nuovo)

 

(17 bis) In previsione dei possibili disagi socio-economici conseguenti all'entrata in vigore della nuova regolamentazione, in determinate zone di produzione fortemente dipendenti dalla coltura del tabacco, si ritiene utile prevedere il finanziamento di misure specifiche con una parte degli importi generati dalla modulazione.

Emendamento 28

Considerando 17 ter (nuovo)

 

(17 ter) Deve essere tenuto debito conto del fatto che la coltura del tabacco in alcune regioni sfavorite rappresenta l'unica attività in grado di garantire occupazione alla popolazione rurale, e in particolare a un grande numero di donne, assicurando un'entrata minima all'unità familiare, e che essa è di grande importanza economica e sociale.

Emendamento 29

Considerando 17 quater (nuovo)

 

(17 quater) Risulta estremamente difficile garantire alternative economiche in grado di generare un'analoga occupazione a quella della produzione di tabacco.

Emendamento 30

Considerando 17 quinquies (nuovo)

 

(17 quinquies) Le produzioni del tabacco sono fonte irrinunciabile di occupazione e reddito per delle zone che spesso sono tra le più difficili ed in ritardo di sviluppo d'Europa. L'importanza dei livelli occupazionali sono garantiti non solo dall'attività agricola derivante dalla coltivazione del tabacco ma anche dall'industr ia di prima trasformazione e dell'indotto specifico che, in taluni sistemi locali rappresentano l'unica attività industriale esistente. Inoltre, i rilevanti investimenti effettuati nell'intero comparto hanno portato il tabacco europeo ad essere apprezzato sul mercato mondiale.

Emendamento 31

Considerando 18

(18) L'aiuto al reddito dei produttori di tabacco attualmente è versato sotto forma di un premio in base alle quantità di tabacco prodotte. Per stabilire il diritto al pagamento, il calcolo dell'impor to di riferimento è suddiviso in tre scaglioni quantitativi di tabacco che ha dato luogo al pagamento nel corso del periodo di riferimento 2000-2002. Per le prime 3,5 tonnellate è opportuno prevedere il trasferimento integrale del pagamento nel regime di pagamento unico. Da 3,5 tonnellate a 10 tonnellate, è opportuno trasferire nel regime di pagamento unico il 75 % del pagamento. Oltre le 10 tonnellate, è opportuno trasferire 1/6 del pagamento nel 2005, 1/3 nel 2006 e il 45 % partire dal 2007.

soppresso

Emendamento 32

Considerando 19

(19) Questo metodo consentirà ai piccoli produttori di ricevere fin dall'inizio una cospicua parte dei loro redditi sotto forma di pagamento unico. Per le aziende tabacchicole di dimensioni più ampie, è opportuno prevedere un periodo transitorio nel corso del quale l'aiuto resterà in parte accoppiato.

(19) In considerazione della diversità tra Stati membri produttori e tra le stesse regioni produttrici, é necessario che la parte dell'aiuto non ricompresa nel pagamento unico sia utilizzata dagli Stati membri per misure destinate al mantenimento della produzione nelle zone dove esso é indispensabile per delle obiettive motivazioni di carattere economico e sociale. Inoltre gli Stati membri potranno utilizzare un ammontare, non superiore al 10 % della parte dell'aiuto non ricompresa nel pagamento unico, per misure volte al miglioramento della qualità della coltura, per il tramite delle associazioni di produttori riconosciute, così come per politiche di ristrutturazione e di riconversione del settore.

Emendamento 33

Considerando 20

(20) Il rinvio dell'integ razione del regime di sostegno del tabacco nel regime di pagamento unico è incompatibile con l'idea e con i principi ispiratori del nuovo regime, che sarà attuato in fasi progressive; è quindi opportuno escludere la possibilità di un tale rinvio.

soppresso

Emendamento 34

Considerando 22

(22) Per quanto riguarda il premio che continuerà ad essere versato per la produzione di tabacco nel corso delle campagne 2005 e 2006, è opportuno trasferire al Fondo comunitario per il tabacco un importo pari al 4 % nel primo anno e al 5 % nel secondo anno, da destinare al finanziamento di azioni di informazione destinate a sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco.

soppresso

Emendamento 35

Considerando 23

(23) La piena integrazione del luppolo nel regime di pagamento unico permette ai produttori di luppolo di percepire un reddito stabile. Gli agricoltori potranno decidere liberamente se continuare o abbandonare la coltura del luppolo, per motivi connessi alle condizioni del mercato o per motivi strutturali, senza rischiare di perdere ogni reddito.

(23) La piena integrazione del luppolo nel regime di pagamento unico permette ai produttori di luppolo di percepire un reddito stabile. Gli agricoltori potranno decidere liberamente se continuare o abbandonare la coltura del luppolo, per motivi connessi alle condizioni del mercato o per motivi strutturali, senza rischiare di perdere ogni reddito. La validità economica della cultura del luppolo dipende tuttavia in molti casi dal mantenimento delle prestazioni delle associazioni riconosciute di produttori. Pertanto, il finanziamento di tali associazioni dovrebbe essere possibile nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 36

Considerando 24

(24) Per tener conto di situazione particolari del mercato o di implicazioni regionali, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di conservare una certa percentuale dell'aiuto disaccoppiato per sostenere la produzione di luppolo attraverso la concessione di un aiuto per superficie.

(24) Per tener conto di situazioni particolari del mercato o di implicazioni regionali, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di conservare una certa percentuale dell'aiuto disaccoppiato. In tal caso gli Stati membri possono assegnare, parzialmente o integralmente, detta trattenuta alle associazioni riconosciute di produttori al fine di assicurare l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (3) oppure assegnare la stessa ai titolari d'azienda per sostenere la produzione di luppolo attraverso la concessione di un aiuto per superficie.

Emendamento 37

Considerando 25

(25) Il disaccoppiamento dell'aiuto per il cotone e il tabacco greggio potrà richiedere azioni intese alla ristrutturazione. È opportuno concedere un sostegno supplementare della Comunità alle regioni di produzione interessate attraverso il trasferimento di stanziamenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. Tale sostegno supplementare sarà utilizzato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(25) Per quanto concerne il tabacco, è opportuno che gli aiuti accoppiati, non richiesti dai produttori, siano destinati definitivamente alla dotazione finanziaria nazionale degli Stati membri. Questi ultimi dovranno destinare tali importi a programmi pluriennali specifici di ristrutturazione e riconversione a favore delle regioni di produzione interessate al fine di mantenere i livelli d'occupazione. Ciascuno Stato membro può tuttavia decidere il trasferimento di importi equivalenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. In tal caso, tale sostegno supplementare sarà utilizzato, in queste stesse regioni , secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Emendamento 38

ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)

Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

1 bis)

All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

« 4 bis.     Una deroga al secondo comma del paragrafo 3 é ugualmente prevista per il tabacco. Questa viene applicata allorquando in una determinata zona di produzione, così come riconosciuta all'allegato 2 del regolamento (CE) n. 2848/98, la produzione del tabacco rappresenta almeno il 20 % della Produzione Lorda Vendibile delle colture industriali per il periodo 2000-2002. In questo caso, gli importi resi disponibili grazie alla modulazione in tale Stato membro sono riassegnati, almeno per il 90 % a detto Stato membro sino al 2013 compreso.

In tal caso, fatta salva la possibilità di cui all'ar t. 69, almeno il 10 % dell'importo assegnato allo Stato membro interessato è reso disponibile per misure specificamente volte alla salvaguardia dell'occupazione ed alle conseguenti azioni di ristrutturazione della filiera tabacchicola, nelle regioni di produzione del tabacco. »

Emendamento 39

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 19, paragrafo 1, comma 2 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000 e, per gli aiuti concessi in virtù del Titolo IV, Capitolo 15, a partire dal 1o maggio 1998.

Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000 e, per gli aiuti concessi in virtù del Titolo IV, Capitolo 15, a partire dal 1o maggio 1998, nel quale già è previsto un meccanismo per differenziare gli alberi ammissibili e non ammissibili .

Emendamento 40

ARTICOLO 1, PUNTO 4 bis (nuovo)

Articolo 25, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

4 bis)

All'ar ticolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« (1)     A tal fine gli Stati membri effettuano i controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli olivicoltori degli obblighi di cui al capitolo 1 e si avvalgono, per il settore olivicolo, delle organizzazioni di produttori riconosciute. »

Emendamento 41

ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 51, lettera c) bis (nuova) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

cbis)

delle colture di seminativi, per gli agricoltori che hanno diritto all'aiuto disaccoppiato per le colture arboree.

Emendamento 42

ARTICOLO 1, PUNTO 11

Articolo 69 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Nel caso dei pagamenti per il luppolo, gli Stati membri possono trattenere fino al 25 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41, corrispondente ai pagamenti per superficie e all'aiuto per la messa a riposo temporanea per il luppolo, di cui all'allegato VI.

(1) Nel caso dei pagamenti per il luppolo, gli Stati membri possono trattenere fino al 25 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41, corrispondente ai pagamenti per superficie e all'aiuto per la messa a riposo temporanea e l'estir pazione per il luppolo, di cui all'allegato VI.

 

(2) In tal caso gli Stati membri possono:

 

a)

assegnare la quota di cui al paragrafo 1 (la trattenuta) parzialmente o integralmente alle associazioni riconosciute di produttori al fine di assicurare l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, oppure

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua , su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

b)

nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, su base annua, concedere un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso per ettaro agli agricoltori che producono luppolo, fino a un livello massimo del 25 % dei pagamenti per ettaro di cui all'allegato VI, da erogare alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 17.

Il pagamento supplementare è concesso per ettaro agli agricoltori che producono luppolo, fino a un livello massimo del 25 % dei pagamenti per ettaro di cui all'allegato VI, da erogare alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 17.

Emendamento 43

ARTICOLO 1, PUNTO 12, LETTERA a)

Articolo 71, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

a)

al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

« Il periodo transitorio di cui al primo comma non si applica per il cotone, l'olio di oliva e le olive da tavola e il tabacco. »

Soppresso

Emendamento 44

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 ter, paragrafo 1 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate e coltivata almeno fino all'apertura delle capsule in condizioni di crescita normali .

1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate; inoltre, occorre dimostrare che la produzione di cotone greggio è stata consegnata ad un'impresa di sgranatura rispettando le condizioni qualitative e quantitative determinate dallo Stato membro.

Tuttavia, se il cotone non ha raggiunto la fase dell'apertura delle capsule a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute come tali dallo Stato membro, le superfici investite a cotone rimangono ammissibili all'aiuto purché non siano state utilizzate fino al momento dell'apertura delle capsule a scopi diversi dalla produzione di cotone.

 

Emendamento 45

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 quater, paragrafi 1 e 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

1. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:

1. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:

— Grecia: 594 euro

— Grecia: 1 303 euro

— Spagna: 898 euro

— Spagna: 2 082 euro

— Portogallo: 556 euro .

— Portogallo: 1 555 euro

2. È istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:

2. È istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:

— Grecia: 340 000 ettari

— Grecia: 380 000 ettari

— Spagna: 85 000 ettari

— Spagna: 90 000 ettari

— Portogallo: 360 ettari .

— Portogallo: 360 ettari .

Emendamento 46

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 quater, paragrafo 3 bis (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

3 bis. La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il mese di gennaio 2006, un'analisi di impatto, eventualmente corredata di una proposta di adattamento della percentuale destinata all'aiuto per ettaro, stabilita al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 47

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 quinquies, titolo (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

Organizzazioni di produttori riconosciute

Emendamento 48

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 quinquies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

1. Ai fini del presente capitolo, per «organizzazione interprofessionale riconosciuta» si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura allo scopo, in particolare, di garantire l'approvvigionamento dell'impresa di sgranatura in cotone non sgranato di qualità soddisfacente. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

1. Ai fini del presente capitolo, per «organizzazione di produttori riconosciuta» si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone allo scopo, in particolare, di garantire l'approvvigionamento di una o più imprese di sgranatura in cotone non sgranato di qualità soddisfacente. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

2. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta è finanziata dai suoi membri.

2. L'organizzazione di produttori riconosciuta è finanziata dai suoi membri.

Emendamento 49

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 sexies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Differenziazione dell'aiuto da parte delle organizzazioni interprofessionali riconosciute

Differenziazione dell'aiuto da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute

Emendamento 51

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 septies, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

2. Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 143 quater, maggiorato di 10 euro. Tuttavia, in caso di differenziazione, l'aiuto è erogato per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 143 quater, adattato in applicazione dell'articolo 143 sexies, paragrafo 1. L'importo adattato è maggiorato di 10 euro.

2. Gli agricoltori membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 143 quater, maggiorato di 10 euro. Tuttavia, in caso di differenziazione, l'aiuto è erogato per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 143 quater, adattato in applicazione dell'articolo 143 sexies, paragrafo 1. L'importo adattato è maggiorato di 10 euro.

Emendamento 52

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Capitolo 15, titolo (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

AIUTO PER GLI OLIVETI

AIUTO PER GLI OLIVETI E LA QUALITÀ

Emendamento 53

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 octies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Alle condizioni specificate nel presente capitolo, è concesso un aiuto agli agricoltori quale contributo per la manutenzione di oliveti di particolare valore sociale e ambientale.

Alle condizioni specificate nel presente capitolo, è concesso un aiuto agli agricoltori quale contributo per la manutenzione di oliveti di particolare valore socioeconomico e ambientale e per azioni di miglioramento della qualità . Da un punto di vista operativo, questo aiuto è gestito dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni o da organizzazioni interprofessionali.

Emendamento 54

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 nonies, lettere c) e d) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

c)

il numero di alberi di olivo presenti nell'oliveto non differisce di oltre il 10 % dal numero registrato alla data del 1o gennaio 2005 nel sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

c)

il numero di alberi di olivo presenti nell'oliveto non è inferiore all'80 % del numero di alberi registrato alla data del 1o gennaio 2005 nel sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

d)

l'oliveto presenta le caratteristiche proprie della categoria di oliveti per la quale è richiesto l'aiuto;

d)

l'oliveto presenta le caratteristiche proprie della categoria di oliveti per la quale è richiesto l'aiuto e/o sono in corso interventi di miglioramento della qualità;

Emendamento 55

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 nonies bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

Articolo 143 nonies bis

Buone pratiche agronomiche

Data la specificità della coltivazione arborea, gli Stati membri elaborano pratiche agronomiche adeguate da rispettare ai sensi dell'allegato IV;

Emendamento 56

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 decies, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

2. Nel limite degli importi massimi stabiliti al paragrafo 3 e previa deduzione dell'importo trattenuto a norma del paragrafo 4, gli Stati membri fissano un aiuto per ettaro SIG olivi per cinque categorie al massimo di superfici olivicole. Essi definiscono tali categorie tenendo conto di un quadro comune di criteri ambientali e sociali , connessi in particolare ai paesaggi e alle tradizioni sociali, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto è riservata un'attenzione particolare al mantenimento degli oliveti nelle zone marginali.

2. Nel limite degli importi massimi stabiliti al paragrafo 3 e previa deduzione dell'importo trattenuto a norma del paragrafo 4, gli Stati membri fissano un aiuto per ettaro SIG olivi per cinque categorie al massimo di superfici olivicole. Essi definiscono tali categorie tenendo conto di un quadro comune di azioni di miglioramento qualitativo (DOP, IGP, Biologico, raccolta a mano) e di criteri ambientali e socioeconomici , connessi in particolare ai paesaggi e alle tradizioni sociali, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto è riservata un'attenzione particolare al mantenimento degli oliveti nelle zone marginali, nelle zone in cui l'olivicoltura ha un'impor tanza particolare dal punto di vista economico e in zone di montagna o in pendenza.

Emendamento 57

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 decies, paragrafo 3, comma 1, tabella (regolamento (CE) n. 1782/2003)

milioni di EUR

Francia

1,20

Grecia

208,14

Italia

272,05

Spagna

404,45

Portogallo

15,46

milioni di EUR

Francia

pm

Grecia

pm

Italia

pm

Spagna

pm

Portogallo

pm

Emendamento 58

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 decies, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Gli Stati membri ripartiscono il proprio importo massimo tra le varie categorie in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Per ciascuna categoria, l'aiuto per ettaro SIG olivi può essere pari al massimo alle spese di manutenzione, escluse le spese di raccolta.

Gli Stati membri ripartiscono il proprio importo massimo tra le varie categorie in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Per ciascuna categoria, l'aiuto per ettaro SIG olivi può essere pari al massimo alle spese di manutenzione, escluse le spese di raccolta (ma non quelle relative alla raccolta manuale). Se del caso, gli Stati membri ricorrono alla regionalizzazione di questi massimali nazionali. Essi prendono allora come base di calcolo gli aiuti percepiti in una stessa regione nel corso del periodo di riferimento. In accordo con gli Stati membri, l'amministrazione di tali aiuti viene affidata alle organizzazioni di produttori, alle loro associazioni o alle organizzazioni interprofessionali. Questi fondi rendono inoltre possibili interventi di stabilizzazione del mercato e di valorizzazione della produzione.

Emendamento 59

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 decies, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

L'intero massimale nazionale dell'aiuto accoppiato all'oliveto deve essere ripartito fra gli olivicoltori che rispetteranno i criteri ambientale, socioeconomico, sviluppo qualitativo e azioni orientate alla stabilizzazione del mercato, anche se l'aiuto individuale dovesse risultare superiore all'aiuto precedentemente percepito quale 40 % dell'integ razione nel periodo di riferimento.

Emendamento 60

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 decies, paragrafo 4 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

4. Gli Stati membri possono trattenere fino al 10 % degli importi di cui al paragrafo 3 per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n..../... del Consiglio (4) [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola].

4. Grazie a questa misura, viene garantito il finanziamento comunitario dei programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di produttori, associazioni o organizzazioni interprofessionali riconosciute, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n..../... del Consiglio (4) [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola].

Emendamento 61

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 decies, paragrafo 4 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

4 bis. Nell'ambito del massimale nazionale, gli Stati membri possono creare una riserva destinata ad incentivare i giovani olivicoltori che iniziano l'attività e che non hanno diritto agli aiuti in quanto non erano in attività nel periodo di riferimento.

Emendamento 62

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Capitolo 16, titolo (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

PREMIO PER IL TABACCO

AIUTO AL TABACCO

Emendamento 63

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 undecies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Per le campagne 2005 e 2006, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco di cui al codice NC 2401 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Agli agricoltori viene concesso un aiuto sotto forma di dotazione finanziaria assegnata agli Stati membri per garantire il mantenimento e la ristrutturazione della produzione di tabacco in tutte le zone dove il mantenimento di questa attività è indispensabile ai fini della conservazione del tessuto rurale e per motivazioni di carattere economico, sociale e ambientale.

Emendamento 64

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 duodecies, alinea 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Nei limiti degli importi massimi fissati all'articolo 143 terdecies, paragrafo 1, è concesso un aiuto a ciascun produttore per la parte della sua produzione che supera le 10 tonnellate rispetto alla media dei quantitativi per i quali aveva beneficiato di un premio per il tabacco nel corso degli anni civili 2000, 2001 e 2002. Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

Nei limiti degli importi massimi fissati all'articolo 143 terdecies, paragrafo 1, è concesso un aiuto a ciascun produttore nel rispetto della media delle quote assegnate negli anni civili 2000, 2001 e 2002 e sulla base di quanto previsto dall'allegato I del regolamento (CE) n. 660/1999 (4). Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

Emendamento 65

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 duodecies, lettere c bis) e c ter) (nuove) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

c bis)

stipula di un contratto di coltivazione fra un'industr ia di trasformazione riconosciuta ed una associazione dei produttori riconosciuta secondo il regolamento (CE) n. 2848/98, relativa consegna del prodotto ed esecuzione completa del contratto secondo i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione;

 

c ter)

miglioramento della qualità della produzione di tabacco, in particolare dal punto di vista della sua incidenza sulla sanità pubblica, anche sulla base e sul rispetto di accordi interprofessionali e di adozione di disciplinari di produzione.

Emendamento 66

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articulo 143 duodecies, commi 1 bis e 1 ter (nuovi) (Regolamento CE n. 1782/2003)

 

Qualora alcuni gruppi varietali siano esposti a condizioni di mercato particolarmente sfavorevoli, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un «programma di riscatto di quote» per agevolare una ulteriore riconversione dei produttori che a titolo individuale e su base volontaria intendano abbandonare l'attività del settore. L'impor to destinato a finanziare tale programma è pari all'aiuto previsto per ciascun produttore dall'ar t.143 duodecies. Esso viene ripartito per tante annualità definite a partire dall'anno di adesione al programma di riscatto da parte del produttore, fino al 31 dicembre 2013 e comunque fino ad un massimo di 5 annualità.

 

Su questi importi gli Stati membri possono operare una ritenuta del 10 % da destinare a misure di ristrutturazione e di riconversione volte a salvaguardare i livelli occupazionali nel settore agricolo delle regioni interessate.

Emendamento 67

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 terdecies, paragrafo 1 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

1. L'importo massimo dell'aiuto totale, inclusi gli importi da trasferire al Fondo comunitario per il tabacco di cui all'ar ticolo 143 quaterdecies , è fissato come segue:

1. L'importo massimo dell'aiuto totale è fissato come segue:

milioni di euro

 

2005

2006

Belgio

0,171

0,085

Germania

11,620

5,810

Grecia

1,383

0,692

Spagna

38,141

19,070

Francia

8,594

4,297

Italia

109,350

54,675

Austria

0

0

Portogallo

8,458

4,229

milioni di euro

Belgio

2,77

Germania

24,88

Grecia

259,41

Spagna

80,29

Francia

56,25

Italia

232,28

Austria

0,71

Portogallo

11,77

Emendamento 68

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 terdecies, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

2. L'aiuto concesso all'ag ricoltore è calcolato moltiplicando il numero di chilogrammi di tabacco ammissibile al beneficio dell'aiuto, definito all'ar ticolo 143 duodecies per l'impor to medio per chilogrammo dei premi erogati per il tabacco negli anni civili 2000, 2001 e 2002 in applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92. L'impor to calcolato è moltiplicato per il coefficiente di 2/3 per la campagna di raccolta 2005 e di 1/3 per la campagna di raccolta 2006 ed è quindi diminuito dell'impor to corrispondente indicato nell'ar ticolo 143 quaterdecies.

2. Su questi importi gli Stati membri possono operare una ritenuta massima del 10 % da destinare a misure di miglioramento qualitativo e commerciale della produzione per il tramite delle associazioni di produttori riconosciute, nonché a misure di ristrutturazione e di riconversione nelle regioni produttrici di tabacco.

 

I criteri da applicare per questa ritenuta saranno determinati conformemente alla procedura fissata dall'ar t. 144, paragrafo 2.

 

A partire dal 2006 dovrà essere applicato un programma generale pluriennale inteso alla ristrutturazione e alla riconversione del settore del tabacco nelle regioni di produzione che beneficiano di aiuti comunitari, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Questo programma sarà finanziato, nel quadro delle prospettive finanziarie 2006-2013, dal nuovo Fondo strutturale per lo sviluppo rurale proposto dalla Commissione. Il finanziamento di tale programma si aggiungerà al finanziamento dell'organizzazione comune del mercato del tabacco, che resta in vigore nelle regioni di produzione di tabacco dell'Unione europea.

Emendamento 69

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 quaterdecies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Articolo 143 quaterdecies

Trasferimento al Fondo comunitario per il tabacco

Un importo pari al 4 % per l'anno civile 2005 e al 5 % per l'anno civile 2006 dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario per il tabacco previsto dall'ar ticolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

soppresso

Emendamento 70

ARTICOLO 1, PUNTO 14

Articolo 143 septdecies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Articolo 143 septdecies

Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone

A partire dal 2006, un importo pari a 103 milioni di euro, ottenuto dalla spesa media sostenuta per il cotone negli anni 2000, 2001 2002, è assegnato, quale sostegno comunitario supplementare per anno civile, all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di cotone nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

soppresso

Emendamento 71

ARTICOLO 1, PUNTO 14

Articolo 143 octodecies (regolamento (CE) n. 1782/2003)

A partire dal 2006, un importo fissato in base all'aiuto totale medio erogato per il tabacco sovvenzionato nel periodo di riferimento triennale, è assegnato , quale sostegno comunitario supplementare per anno civile, all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999. Tale importo è fissato come segue:

L'impor to degli aiuti accoppiati a favore del tabacco non richiesti dai produttori è assegnato in via definitiva alla dotazione finanziaria nazionale degli Stati membri. Questi ultimi dovranno destinare tali importi a programmi pluriennali specifici di ristrutturazione e riconversione a favore delle regioni di produzione interessate al fine di mantenere i livelli d'occupazione. Ciascuno Stato membro può tuttavia decidere il trasferimento di importi equivalenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. In tal caso occorre che tale aiuto supplementare venga utilizzato, in queste stesse regioni , quale sostegno comunitario supplementare per anno civile, all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

98 milioni di euro per l'anno civile 2005;

147 milioni di euro per l'anno civile 2006;

205 milioni di euro a partire dall'anno civile 2007.

 

Emendamento 72

ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 145, lettera r), trattino 2 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

alle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in particolare al loro finanziamento e al sistema di sanzioni e di controllo.

alle organizzazioni di produttori riconosciute, in particolare al sistema di sanzioni e di controllo.

Emendamento 73

ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 145, lettera s) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

s)

agli adattamenti degli importi indicati nell'ar ticolo 143 octodecies che potrebbero rivelarsi necessari per tener conto delle modifiche di bilancio connesse ai diritti fissati in applicazione dell'ar ticolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

soppressa

Emendamento 74

ARTICOLO 1, PUNTO 17

Articolo 153, paragrafo 4 bis (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

4 bis. Il regolamento (CE) n. 1051/2001 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2004/05.

4 bis. Il regolamento (CE) n. 1051/2001 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2004/05 e, se del caso, durante il periodo transitorio di cui all'ar ticolo 71, paragrafo 1.

Emendamento 75

ARTICOLO 1, PUNTO 18

Articolo 155 ter (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

18)

È inserito il seguente articolo:

« Articolo 155 bis

Entro il 31 dicembre 2009, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento riguardo ai settori del cotone, dell'olio di oliva, delle olive da tavola e degli oliveti, del tabacco e del luppolo, corredata, se del caso, di proposte legislative. »

soppresso

Emendamento 76

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 156, paragrafo 2, lettera g) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

g)

Il titolo IV, capitolo 14, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005 per il cotone seminato partire da tale data.

g)

Il titolo IV, capitolo 14, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007 per il cotone seminato partire da tale data.

Emendamento 77

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 156, paragrafo 2, lettera h) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

h)

Il titolo IV, capitolo 15 si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005 .

h)

Il titolo IV, capitolo 15 si applica a decorrere dalla prima campagna di applicazione del regime di pagamento unico in ciascuno Stato membro.

Emendamento 78

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 156, paragrafo 2, lettera i) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

i)

Il titolo quarto, capitolo 16 si applica dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 .

i)

Il titolo IV, capitolo 16 si applica a decorrere dalla prima campagna di applicazione del regime di pagamento unico in ciascuno Stato membro.

Emendamento 79

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

Periodo transitorio facoltativo

Quando giustificato da condizioni agricole specifiche, gli Stati membri possono decidere, entro il 1o agosto 2004, di applicare il regime di pagamento unico all'olio di oliva, alle olive da tavola e al tabacco dopo un periodo transitorio che avrà termine il 31 dicembre 2005 o il 31 dicembre 2006.

Qualora uno Stato membro decida di applicare il regime di pagamento unico prima della conclusione del periodo transitorio, esso deve prendere tale decisione entro il 1o agosto dell'anno civile precedente l'anno civile nel quale intende applicare il regime di pagamento unico.

Emendamento 80

ALLEGATO, PUNTO 1

Allegato I, asterisco 1 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

(*)

A decorrere dal 1o gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell'allegato VI sono inclusi nell'allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati e del cotone.

(*)

A decorrere dal 1o gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell'allegato VI sono inclusi nell'allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati. Ciò si applica al cotone a partire dal 1o gennaio 2007, in base al disposto dell'ar ticolo 156 bis, paragrafo 2, lettera g).

Emendamento 81

ALLEGATO, PUNTO 2

Allegato II, Tabella, Righe «Grecia, Spagna, Portogallo» (regolamento (CE) n. 1782/2003)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Grecia

45,4

60,6

75,7

75,7

75,7

75,7

75,7

75,7

Spagna

56,9

76,5

95,5

95,5

95,5

95,5

95,5

95,5

Portogallo

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Grecia

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Spagna

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Portogallo

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Emendamento 82

ALLEGATO PUNTO 4

Allegato VI, Riga «Luppolo» (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Luppolo

Luppolo

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71

Aiuto alla superficie

Aiuto alla superficie

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1098/98

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1098/98

Aiuto per la messa a riposo temporanea

Aiuto per la messa a riposo temporanea e/o l'estir pazione

Emendamento 83

ALLEGATO, PUNTO 5

Allegato VII, Parte G (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Se un agricoltore ha dichiarato una superficie seminata a cotone, gli Stati membri calcolano l'importo da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, su cui è stato prodotto cotone che ha beneficiato dell'aiuto a norma del paragrafo 3 del Protocollo n. 4 concernente il cotone in ciascuno degli anni del periodo di riferimento, per i seguenti importi per ettaro:

795 euro per la Grecia,

1 286 euro per la Spagna

1 022 euro per il Portogallo.

Se un agricoltore ha dichiarato una superficie seminata a cotone, gli Stati membri calcolano l'importo da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, su cui è stato prodotto cotone che ha beneficiato dell'aiuto a norma del paragrafo 3 del Protocollo n. 4 concernente il cotone in ciascuno degli anni del periodo di riferimento, per gli importi per ettaro determinati da tali Stati membri in funzione dell'aiuto per superficie da essi stabilito in virtù dell'ar ticolo 143 quater, paragrafo 1:

326 euro per la Grecia,

520 euro per la Spagna

389 euro per il Portogallo.

Emendamento 84

ALLEGATO, PUNTO 5

Allegato VII, Parte H, comma 1 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Se un agricoltore ha beneficiato dell'aiuto alla produzione di olio di oliva, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per le quali è stato concesso tale pagamento nel corso del periodo di riferimento (ossia in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/02 e 2002/03, rispettivamente) per il corrispondente importo unitario dell'aiuto, espresso in euro/t, fissato dai regolamenti (CE) n. 1271/2002, (CE) n. 1221/2003 e (CE) n. 1794/2003 della Commissione, moltiplicato per il coefficiente 0,6.

Se un agricoltore ha beneficiato dell'aiuto alla produzione di olio di oliva, l'importo individuale è calcolato in funzione di due possibili opzioni, che gli Stati membri selezionano in base alle loro specificità nazionali.

 

a)

moltiplicando il numero di tonnellate per le quali è stato concesso tale pagamento nel corso del periodo quadriennale di riferimento (ossia in ciascuna delle campagne di commercializzazione 1999/2000 , 2000/2001, 2001/02 e 2002/03, rispettivamente) per il corrispondente importo unitario dell'aiuto, espresso in euro/t, fissato dai regolamenti (CE) n. 1271/2002, (CE) n. 1221/2003 e (CE) n. 1794/2003 della Commissione, moltiplicato per il coefficiente 0,6 (salvo eventuali decisioni nazionali di aumentare tale coefficiente).

 

b)

suddividendo l'ammontare complessivo degli aiuti percepiti in una zona omogenea (con riferimento alle rese medie espresse in tonnellate nel quadriennio 1999-2002) per il numero di ettari SIG in capo al singolo olivicoltore (fino al 1 maggio 1998), così come determinato in base al presente regolamento, infine moltiplicato per il coefficiente 0.6 (salvo eventuali decisioni nazionali di aumentare tale coefficiente) .

Tale coefficiente non si applica agli agricoltori il cui numero medio di ettari SIG olivi nel corso del periodo di riferimento, escluso il numero di ettari SIG olivi corrispondente ad impianti supplementari realizzati dopo il 1o maggio 1998, che non rientrano in un programma approvato, sia inferiore a 0,3 . Il numero di ettari SIG olivi è calcolato in base ad un metodo comune da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, e in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti.

Tale coefficiente non si applica agli agricoltori il cui numero medio di ettari SIG olivi nel corso del periodo di riferimento, escluso il numero di ettari SIG olivi corrispondente ad impianti supplementari realizzati dopo il 1o maggio 1998, che non rientrano in un programma approvato, sia inferiore a 0,5 . Il numero di ettari SIG olivi è calcolato in base ad un metodo comune da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, e in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti.

 

Nel caso di oliveti piantati prima del 1o maggio '98 e di oliveti piantati successivamente ma entro un programma autorizzato da parte della Commissione, che non sono entrati in produzione nel periodo di riferimento, l'ammontare dell'aiuto unico disaccoppiato si determina prendendo a riferimento le rese medie produttive delle zone omogenee entro le quali si trovano gli uliveti sopra richiamati.

Emendamento 85

ALLEGATO, PUNTO 5

Allegato VII, Parte I, commi da 1 a 3 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Se l'ag ricoltore ha percepito un premio per il tabacco greggio , l'importo di riferimento è calcolato come segue:

L'importo di riferimento, per beneficiare del regime di pagamento unico, è ottenuto moltiplicando il numero di chilogrammi corrispondente a ciascun gruppo di varietà per l'importo medio ponderato dell'aiuto concesso per kg nel corso del periodo di riferimento triennale, tenuto conto del quantitativo totale di tabacco greggio per l'insieme dei gruppi di varietà, moltiplicato per un coefficiente di 0,3.

Il numero complessivo medio di kg di tabacco greggio per il quale è stato concesso tale pagamento nel corso del periodo di riferimento è suddiviso in tre gruppi di quantità, come segue:

quantitativi inferiori o pari a 3,5 tonnellate;

quantitativi superiori a 3,5 tonnellate, ma inferiori o uguali a 10 tonnellate;

quantitativi superiori a 10 tonnellate.

 

L'impor to da includere nell'impor to di riferimento corrisponde alla somma di tre importi, ottenuti moltiplicando il numero di chilogrammi corrispondente a ciascuno dei tre gruppi di quantitativi di cui sopra per l'impor to medio ponderato dell'aiuto concesso per kg nel corso del periodo di riferimento triennale, tenendo conto del quantitativo totale di tabacco greggio per l'insieme dei gruppi di varietà. Prima di sommarli tra loro, ciascuno di questi tre importi è adattato mediante l'applicazione del coefficiente stabilito per il corrispondente gruppo di quantitativi, come segue:

un coefficiente di 1,0 per i quantitativi inferiori o pari a 3,5 tonnellate;

un coefficiente di 0,75 per i quantitativi superiori a 3,5 tonnellate, ma inferiori o uguali a 10 tonnellate;

per i quantitativi superiori a 10 tonnellate, un coefficiente di 1/6 per l'anno civile 2005, un coefficiente di 1/3 per l'anno civile 2006 e un coefficiente del 45 % per l'anno civile 2007 e per gli anni civili successivi.

 

Emendamento 86

ALLEGATO, PUNTO 5

Allegato VII, Parte J (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Se l'agricoltore ha beneficiato di un aiuto per superficie per il luppolo o di un aiuto per la messa a riposo temporanea, gli Stati membri calcolano gli importi da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, per i quali è stato concesso il pagamento, in ciascuno degli anni del periodo di riferimento rispettivamente, per l'importo di 480 euro per ettaro.

Se l'agricoltore ha beneficiato di un aiuto per superficie per il luppolo o di un aiuto per la messa a riposo temporanea e/o l'estir pazione , gli Stati membri calcolano gli importi da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, per i quali è stato concesso il pagamento, in ciascuno degli anni del periodo di riferimento rispettivamente, per l'importo di 480 euro per ettaro.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)   GU L 210 del 28.7.98, pag. 32.

(3)   GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.

(4)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

P5_TA(2004)0165

OCM nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (COM(2003) 698 — C5-0598/2003 — 2003/0279(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 698) (1),

visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0598/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ed il parere della commissione per i bilanci (A5-0106/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4

(4) È necessario adattare la campagna di commercializzazione al ciclo di produzione di tutte le varietà di olive e allinearla, a fini di armonizzazione e semplificazione, alla campagna di commercializzazione di altri prodotti agricoli.

Soppresso

Emendamento 2

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Altrettanto importanti per l'equilibr io e la trasparenza del mercato sono il divieto di miscele di oli di oliva con altri oli da materie grasse e la designazione obbligatoria dell'or igine dell'olio, da determinarsi in base al luogo di origine della pianta e al luogo di raccolta delle olive.

Emendamento 3

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) Al fine di garantire la protezione dei consumatori e la trasparenza del mercato è necessario vietare l'utilizzazione del termine «olio di oliva» e di altri riferimenti o immagini che evochino tale prodotto, l'olivo o parti di esso nelle etichette o nelle informazioni al consumatore presenti su tutte le materie grasse, comprese le sostanze spalmabili nella cui composizione siano presenti materie grasse diverse da quelle derivate dal frutto dell'olivo.

Emendamento 4

Considerando 9

(9) Il regime di aiuti ai contratti di ammasso privato è considerato uno strumento efficace per la regolazione dell'offerta di olio di oliva, in grado di fungere da rete di sicurezza in caso di gravi perturbazioni del mercato.

(9) Il regime automatico di aiuti ai contratti di ammasso privato è considerato uno strumento efficace per la regolazione dell'offerta di olio di oliva, in grado di fungere da rete di sicurezza in caso di gravi perturbazioni del mercato.

Emendamento 5

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis) Le restituzioni a favore dell'olio di oliva utilizzato per la produzione di determinate conserve costituiscono uno strumento efficace di regolazione del mercato dell'olio di oliva, in quanto vanno a complemento del meccanismo di ammasso privato e sono concesse per facilitare la vendita dell'olio di oliva all'industr ia conserviera.

Emendamento 6

Considerando 10

(10) Occorre incoraggiare e inquadrare in un programma comunitario la partecipazione degli operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola agli sforzi intrapresi per migliorare e garantire la qualità di tali prodotti e per accrescere in tal modo l'interesse dei consumatori e mantenere l'equilibrio del mercato.

(10) Occorre incoraggiare e inquadrare in un programma comunitario la partecipazione dei produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola agli sforzi intrapresi per migliorare e garantire la qualità di tali prodotti e per accrescere in tal modo l'interesse dei consumatori e mantenere l'equilibrio del mercato.

Emendamento 7

Considerando 11

(11) Per incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola è necessario un finanziamento comunitario, costituito dalla percentuale degli aiuti che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere a norma dell'articolo 143 decies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il finanziamento comunitario deve essere concesso in base alle priorità attribuite alle attività intraprese nell'ambito dei suddetti programmi di attività.

(11) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola nonché per la promozione di tali prodotti e per la stabilizzazione del mercato è necessario un finanziamento comunitario, costituito dalla percentuale degli aiuti che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere a norma dell'articolo 143 decies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il finanziamento comunitario deve essere concesso in base alle priorità attribuite alle attività intraprese nell'ambito dei suddetti programmi di attività.

Emendamento 8

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis) Le attività di controllo sulla concessione degli aiuti, la corrispondenza tra le indicazioni dell'e tichetta e il contenuto della bottiglia, il controllo delle importazioni, la lotta contro le frodi e le sofisticazioni nonché le altre attività di controllo dovranno continuare ad essere competenza delle amministrazioni degli Stati membri di concerto con le strutture comunitarie.

Emendamento 9

Considerando 14

(14) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nel quadro degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è fissata nella tariffa doganale comune. Tuttavia, la Commissione deve avere la possibilità di sospendere parzialmente o interamente tali dazi al fine di assicurare un adeguato approvvigionamento di olio di oliva nel mercato interno.

(14) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nel quadro degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è fissata nella tariffa doganale comune.

Emendamento 10

Considerando 15

(15) Nella misura necessaria al buon funzionamento del regime, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare e, qualora la situazione del mercato lo richieda, di vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo mediante l'adozione di misure armonizzate.

Soppresso

Emendamento 11

Considerando 19

(19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Soppresso

Emendamento 12

Considerando 20

(20) Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare le misure necessarie nei casi di emergenza.

Soppresso

Emendamento 13

Articolo 2

La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 ha inizio il 1o luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Tuttavia la campagna di commercializzazione 2004/2005 ha inizio il 1o novembre 2004 .

La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 ha inizio il 1o novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Emendamento 14

Articolo 4 bis (nuovo)

 

Articolo 4 bis

Sono vietate la produzione e la commercializzazione di miscele di qualunque tipo di materia grassa con oli d'oliva.

Emendamento 15

Articolo 4 ter (nuovo)

 

Articolo 4 ter

È vietata l'utilizzazione del termine «olio d'oliva» e di ogni altro riferimento o immagine che evochi tale prodotto, l'olivo o qualunque parte di esso nelle etichette o nelle informazioni al consumatore relative ai prodotti derivati da qualunque miscela di grassi vegetali, comprese le materie grasse spalmabili nella cui composizione siano presenti materie grasse diverse da quelle derivate dal frutto dell'olivo.

Emendamento 16

Articolo 5, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

 

E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'or igine degli oli di oliva vergini ed extravergini. L'or igine è determinata dal paese di raccolta delle olive utilizzate per la premitura.

Emendamento 17

Capo II, Sezione 2, Titolo

Perturbazione del mercato

Misure relative al mercato

Emendamento 18

Articolo 6, paragrafo 1, comma 1

1. Per regolarizzare il mercato in caso di grave perturbazione dello stesso in alcune regioni della Comunità, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'ar ticolo 18, paragrafo 2, di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e che siano stati riconosciuti dagli Stati membri a concludere contratti per l'ammasso dell'olio di oliva da essi posto in commercio.

1. Per regolarizzare il mercato in caso di grave perturbazione dello stesso in alcune regioni della Comunità, gli organismi che offrano sufficienti garanzie e che siano stati riconosciuti dagli Stati membri possono decidere di concludere contratti per l' ammasso dell'olio di oliva da essi posto in commercio

Emendamento 19

Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate, tra l'altro , quando il prezzo medio registrato sul mercato durante un periodo rappresentativo è inferiore a:

1 779 euro/tonnellata per l'olio extra vergine di oliva;

1 710 euro/tonnellata per l'olio vergine di oliva;

1 487 euro/tonnellata per l'olio di oliva lampante avente un grado di acidità libera pari a 3; l'importo è ridotto di 36,70 euro/tonnellata per ogni ulteriore grado di acidità.

Le misure di cui al primo comma sono attuate quando il prezzo medio registrato sul mercato durante un periodo rappresentativo è inferiore a:

2 000 euro/tonnellata per l'olio extra vergine di oliva;

1 931 euro/tonnellata per l'olio vergine di oliva;

1 744,70 euro/tonnellata per l'olio di oliva lampante avente un grado di acidità libera pari a 2; l'importo è ridotto di 36,70 euro/tonnellata per ogni ulteriore grado di acidità.

Emendamento 20

Articolo 6, paragrafo 2

2. Per l'esecuzione dei contratti di cui al paragrafo 1 può essere concesso un aiuto mediante gara.

2. Per l'esecuzione dei contratti di cui al paragrafo 1 è concesso un aiuto mediante gara.

Emendamento 21

Articolo 6 bis (nuovo)

 

Articolo 6 bis

1. L'olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesci del codice NC 1604, ad eccezione della sottovoce 1604 30, di conserve di crostacei e molluschi del codice NC 1605 e di conserve di ortaggi e legumi dei codici NC 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, beneficia di un regime di restituzione alla produzione.

2. L'impor to della restituzione è fissato sulla base della differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario. A tal fine sono presi in considerazione:

l'onere all'impor tazione applicabile all'olio di oliva della sottovoce NC 1509 90 00 durante un periodo di riferimento;

gli elementi stabiliti al momento della fissazione delle restituzioni all'espor tazione applicabili per gli oli di oliva della sottovoce NC 1509 90 00 durante un periodo di riferimento.

3. La restituzione fissata precedentemente è mantenuta quando la differenza tra tale restituzione e la nuova non supera un importo da determinare.

4. Il diritto alla restituzione è acquisito al momento dell'utilizzazione dell'olio nella fabbricazione di conserve. Gli Stati membri garantiscono, attraverso un regime di controllo, che la restituzione venga accordata solo per l'olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di cui al paragrafo 1.

5. La restituzione alla produzione è fissata ogni due mesi dalla Commissione.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, segnatamente quelle relative al regime di controllo di cui al paragrafo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'ar ticolo 18.

Emendamento 22

Articolo 7, paragrafo 1

1. Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute e le loro unioni .

1. Le organizzazioni dei produttori e le loro unioni comprendono le organizzazioni dei produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute.

Emendamento 23

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

a)

sorveglianza e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

a)

stabilizzazione del mercato interno, mediante apposite misure, e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola tenuto conto dell'influenza delle variazioni dei livelli di produzione e dell'offerta disponibile sul mercato mondiale;

Emendamento 24

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d)

d)

sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, e in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autor ità delle amministrazioni nazionali ;

d)

sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

Emendamento 25

Articolo 8, paragrago 1, lettera e bis (nuova)

 

e bis)

piani operativi per la ristrutturazione degli impianti olivicoli;

Emendamento 26

Articolo 8, paragrafo 1, lettera e ter) (nuova)

 

e ter)

realizzazione di azioni per la promozione dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Emendamento 27

Articolo 8, paragrafo 2, comma 1, trattino 3

75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre Stati membri o paesi terzi non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 1, e fino ad un massimo del 50 % per le altre attività in questi settori .

100 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre Stati membri o paesi terzi non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 1.

Emendamento 28

Articolo 8, paragrafo 2, comma 1, trattino 3 bis (nuovo)

 

— 50 % per le attività di cui al paragrafo 1, lettera e bis).

Emendamento 44

Sezione 3 bis, articolo 9 bis (nuovo)

 

SEZIONE 3 bis

CONTROLLI

Articolo 9 bis

Le attività di controllo amministrativo sulla concessione degli aiuti agli olivicoltori, la sorveglianza sul mercato, la verifica del divieto di miscele, la lotta alle frodi e la verifica della corrispondenza fra dichiarazioni in etichetta e contenuto restano di competenza delle agenzie nazionali di controllo attualmente attive nel settore olivicolo in stretto coordinamento fra loro e le autorità comunitarie competenti.

Le citate agenzie di controllo possono comunque esercitare funzioni e/o svolgere attività aggiuntive nel comparto agroalimentare, anche in settori diversi da quello dell'olio di oliva, su richiesta della Commissione e/o delle amministrazioni dello Stato membro. La Commissione non partecipa al finanziamento delle spese sostenute dalle agenzie di controllo per lo svolgimento di tali funzioni e/o attività aggiuntive, fatte salve quelle relative a incarichi affidati dalla Commissione stessa.

Fra le attività degli organismi nazionali di controllo rientra il controllo dei programmi di attività delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo.

Emendamento 30

Articolo 11, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1, qualora il prezzo di mercato dell'olio di oliva nella Comunità superi di 1,6 volte i prezzi medi stabiliti all'ar ticolo 6, paragrafo 1, secondo comma per un periodo di almeno tre mesi, per assicurare al mercato comunitario un adeguato approvvigionamento di olio di oliva attraverso l'impor tazione da paesi terzi può essere deciso, secondo la procedura di cui all'ar ticolo 18, paragrafo 2:

di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione all'olio di oliva dei dazi della tariffa doganale comune, stabilendone le modalità;

di aprire un contingente di importazione di olio di oliva ad un'aliquota ridotta dei dazi della tariffa doganale comune, stabilendo le modalità di gestione di tale contingente.

Tali misure si applicano per il periodo minimo strettamente necessario, che non può in ogni caso superare il termine della campagna di commercializzazione in questione.

soppresso

Emendamento 31

Articolo 13

Articolo 13

Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti elencati all'ar ticolo 1, lettere a) e b) può essere vietato totalmente o parzialmente secondo la procedura di cui all'ar ticolo 18, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 32

Articolo 19

Articolo 19

I provvedimenti necessari e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottati secondo la procedura di cui all'ar ticolo 18.

Tali provvedimenti possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura e per il periodo strettamente necessari.

soppresso

Emendamenti 33 e 43

Articolo 21

1. Il regolamento (CEE) n. 136/66 e i regolamenti (CEE) n. 154/75, (CEE) n. 2754/78, (CEE) n. 3519/83, (CEE) n. 2261/84, (CEE) 2262/84 , (CEE) n. 3067/85, (CEE) n. 1332/92, (CEE) n. 2159/92, (CEE) n. 3815/92, (CE) n. 1255/96, (CE) n. 1414/97, (CE) n. 1638/98 e (CE) n. 1873/2002 sono abrogati.

1. Il regolamento (CEE) n. 136/66 e i regolamenti (CEE) n. 154/75, (CEE) n. 2754/78, (CEE) n. 3519/83, (CEE) n. 2261/84, (CEE) n. 3067/85, (CEE) n. 1332/92, (CEE) n. 2159/92, (CEE) n. 3815/92, (CE) n. 1255/96, (CE) n. 1414/97, (CE) n. 1638/98 e (CE) n. 1873/2002 sono abrogati.

Tuttavia, l e disposizioni necessarie per la gestione e il controllo degli aiuti alla produzione rimangono applicabili ai fini della gestione e del controllo degli aiuti alla produzione relativi alle campagne di commercializzazione anteriori alla campagna 2003/2004 .

Tuttavia, essi continuano, se del caso, ad essere applicati durante il periodo transitorio contemplato all'ar ticolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Misure transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'ar ticolo 18, paragrafo 2 .

2. Il regolamento (CEE) n. 136/66 è modificato nel modo seguente:

a)

all'ar ticolo 4, paragrafo 2, i termini «Per le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004» sono sostituiti dai termini «Sino allo scadere del periodo transitorio contemplato all'ar ticolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003»;

b)

all'ar ticolo 5, paragrafo 2, i termini «Per le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004» sono sostituiti dai termini «Sino allo scadere del periodo transitorio contemplato all'ar ticolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003»:

c)

all'ar ticolo 5, paragrafo 9, secondo comma, i termini «Per le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004» sono sostituiti dai termini «Sino allo scadere del periodo transitorio contemplato all'ar ticolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003»;

d)

all'ar ticolo 20 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, i termini «Per le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004» sono sostituiti dai termini «Sino allo scadere del periodo transitorio contemplato all'ar ticolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003».

Emendamento 34

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Articolo 22 bis

Il regolamento (CE) n. 1638/98 è modificato come segue:

1. all'ar ticolo 2

a)

al paragrafo 1, i termini «le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004» sono sostituiti dai termini «le campagne di commercializzazione 1998/99 e successive».

b)

al paragrafo 2, secondo comma, i termini «le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004» sono sostituiti dai termini «le campagne di commercializzazione 1998/99 e successive».

c)

al paragrafo 4 i termini «le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004» sono sostituiti dai termini «le campagne di commercializzazione 1998/99 e successive».

2. All'ar ticolo 3, paragrafo 2, i termini «al fine di sostituire, a decorrere dal 1o novembre 2004, quella istituita dal regolamento n. 136/66/CEE.» sono soppressi.

3. All'ar ticolo 5, primo comma i termini «con effetto dal 1o novembre 2004» sono sostituiti dai termini «allo scadere del periodo transitorio contemplato all'ar ticolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003».

Emendamento 35

Articolo 22 ter (nuovo)

 

Articolo 22 ter

Il regolamento (CEE) n. 2262/84 è modificato come segue:

All'ar ticolo 1, paragrafo 5, quinto comma, i termini «per un periodo di sei anni a decorrere dalla campagna 1999/2000» sono sostituiti dai termini «fino al termine della campagna di commercializzazione 2006/2007».

Emendamento 36

Articolo 23, comma 2

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005 .

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 .

Emendamento 37

Allegato 1, punto 1, comma 1

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica ( ad eccezione di quelle attività enzimatiche naturalmente presenti nell'oliva ), o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Emendamento 38

Allegato I, Punto 2, titolo

OLIO DI OLIVA RAFFINATO

OLIO DI OLIVA RETTIFICATO

Emendamento 39

Allegato I, Punto 3, titolo

OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RETTIFICATI E OLI DI OLIVA VERGINI


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0166

Numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare

Decisione del Parlamento europeo sul numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare

Il Parlamento europeo,

visto gli articoli 168 e 170 del suo regolamento,

visti gli obiettivi del trattato sull'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune,

visti gli accordi di associazione e di cooperazione, nonché gli altri accordi conclusi dall'Unione con i paesi non membri dell'UE,

visto l'accordo di partenariato ACP-UE, siglato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed entrato in vigore il 1o aprile 2003,

vista la dichiarazione del 12 settembre 2003 adottata alla sessione di Cancún della Conferenza parlamentare sull'OMC,

vista la raccomandazione del Forum parlamentare euromediterraneo sull'istituzione di una Assemblea parlamentare euromediterranea, adottata a Napoli il 2 dicembre 2003,

desideroso di contribuire, mediante un dialogo interparlamentare ininterrotto, al potenziamento della democrazia parlamentare,

1.

fissa come segue il numero delle delegazioni e il loro raggruppamento regionale:

a)

Europa, Balcani occidentali e il Mediterraneo

Delegazioni alla

commissione parlamentare mista Unione europea — Romania

commissione parlamentare mista Unione europea — Bulgaria

commissione parlamentare mista Unione europea — Croazia

commissione parlamentare mista Unione europea — ex Repubblica iugoslava di Macedonia

commissione parlamentare mista Unione europea — Turchia

Delegazione per le relazioni con la Svizzera, l'Islanda e la Norvegia e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE)

Delegazione per le relazioni con l'Albania, la Bosnia — Erzegovina, e la Serbia e il Montenegro (compreso il Kossovo)

b)

Comunità di Stati indipendenti e Mongolia

Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia,

Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Ucraina

Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Moldavia

Delegazione per le relazioni con la Bielorussia

Delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e per le relazioni con il Tadgikistan, il Turkmenistan e la Mongolia

c)

Caucaso meridionale

Delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Armenia, UE-Azerbaijan e UE-Georgia

d)

Maghreb, Mashrak, Israele, Palestina, Iran e gli Stati del Golfo, compreso lo Yemen

Delegazioni per le relazioni con

Israele

il Consiglio legislativo palestinese

i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo (compresa la Libia)

i paesi del Mashrak

gli Stati del Golfo, compreso lo Yemen

l'Iran (1)

e)

Americhe

Delegazioni per le relazioni con

gli Stati Uniti

il Canada

i paesi dell'America centrale

Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Messico

Delegazioni per le relazioni con

i paesi della Comunità andina

Mercosur

Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile,

f)

Asia  (2) /Pacifico

Delegazioni per le relazioni con

il Giappone

la Repubblica popolare cinese

i paesi dell'Asia del Sud e l'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del Sud (SAARC)

i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)

la Penisola coreana

l'Australia e la Nuova Zelanda

g)

Africa

Delegazione per le relazioni con il Sudafrica

h)

Organizzazioni parlamentari internazionali

Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Delegazione all'Assemblea parlamentare Euromediterranea

Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO (3)

2.

decide che gli Uffici di presidenza delle delegazioni appartenenti allo stesso raggruppamento regionale si riuniscano congiuntamente, in quanto organi di coordinamento, affinché le tematiche e le problematiche politiche che interessano l'insieme di una regione possano essere trattate in modo transnazionale e con coerenza, e che, quando le questioni considerate sono di reciproco interesse, l'Ufficio di presidenza della delegazione per le relazioni con il Sudafrica si riunisca congiuntamente all'Ufficio di presidenza della delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE;

3.

tenendo conto degli obiettivi di cui alla dichiarazione di Barcellona e alla decisione di istituire una Assemblea parlamentare Euromediterranea, decisione adottata a Napoli il 2 dicembre 2003, decide che i membri delle delegazioni e delle commissioni parlamentari miste mediterranee si riuniscano congiuntamente, insieme alla delegazione del Parlamento, in seno Assemblea parlamentare Euromediterranea. Al momento di proporre i membri all'Assemblea parlamentare Euromediterranea, i gruppi politici terranno conto della composizione degli Uffici di presidenza delle delegazioni per i paesi del Maghreb, i paesi del Mashrak, la Turchia, Israele, il Consiglio legislativo palestinese, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Albania, la Bosnia-Erzegovina e la Serbia e il Montenegro;

4.

decide che la dimensione parlamentare dell'OMC sarà di competenza della commissione per il commercio internazionale,

5.

decide che la Conferenza dei presidenti di delegazione elabori un progetto di calendario annuale e che, previa consultazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo, la Conferenza dei presidenti approvi il progetto di calendario annuale; tuttavia, la Conferenza dei presidenti, per far fronte a particolari eventi politici, può decidere di autorizzare riunioni supplementari;

6.

decide che i gruppi politici e i deputati non iscritti designeranno, per ogni tipo di delegazione, un numero di supplenti permanenti che non potrà superare il numero dei membri titolari che rappresentano i gruppi o i deputati non iscritti;

7.

decide di potenziare la cooperazione con le commissioni interessate dall'attività di delegazione, nonché la loro consultazione, organizzando riunioni congiunte tra tali organi nei luoghi abituali di lavoro;

8.

farà in modo, nella prassi, che uno o due relatori di commissioni partecipino ai lavori delle delegazioni, delle commissioni di cooperazione parlamentare e delle commissioni parlamentari miste e decide che il Presidente, su richiesta congiunta dei presidenti della delegazione e della commissione interessate, autorizzino tali missioni;

9.

incarica la Conferenza dei presidenti di adeguare di conseguenza le disposizioni di esecuzione relative alle attività delle delegazioni e delle commissioni parlamentari miste su proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione (attuale articolo 168, paragrafo 5 del regolamento), tenendo conto del fatto che, in considerazione delle restrizioni di bilancio esistenti, sarà il presidente di ogni delegazione che deciderà, sulla base di un limite prestabilito, il numero dei membri che viaggeranno con ogni delegazione o gruppo di lavoro, tenuto conto dell'attività sviluppata da ogni membro nella delegazione, nonché dal loro livello di assistenza, dalla frequenza della loro partecipazione, dell'interesse manifestato, ecc.;

10.

decide che la presente decisione entrerà in vigore il primo giorno della prima tornata della sesta legislatura;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Per quanto concerne l'Iran, la delegazione sarà costituita, ma avvierà il proprio lavoro bilaterale solo dopo un'ulteriore decisione di principio della Conferenza dei presidenti.

(2)  Per quanto riguarda l'Iraq e l'Afganistan, la commissione per gli affari esteri presenterà proposte per l'invio di delegazioni ad hoc, quando opportuno. Il Parlamento europeo esaminerà la creazione di delegazioni permanenti con l'Iraq e l'Afganistan una volta istituite la strutture parlamentari.

(3)  (che consisterà essenzialmente di membri della commissione per gli affari esteri e della sua sottocommissione per la sicurezza e la difesa)

P5_TA(2004)0167

Parità di genere

Risoluzione del Parlamento europeo sulle politiche dell'Unione europea sulla parità di genere

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 42, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che l'8 marzo si celebra la Giornata internazionale delle donne,

1.

esprime oggi, Giornata internazionale delle donne, la sua solidarietà con tutte le donne che ancora non possono godere dei loro diritti fondamentali, che tuttora soffrono per l'oppressione all'interno e al di fuori della famiglia, che sono private della loro dignità di essere umano, che sono, più degli uomini, vittime di violenza, stupro, mutilazioni sessuali, tratta e sfruttamento sessuale ed altre gravi forme di discriminazione;

2.

sostiene tutti i gruppi di donne e le singole donne che, spesso rischiando persecuzioni, si adoperano per promuovere i diritti della donna in tutte le loro forme e rivolge loro un appello affinché continuino la loro a favore di un mondo migliore e più umano e della piena parità per tutti;

3.

riconosce che l'Unione europea ha svolto un ruolo politico essenziale nel corso degli ultimi 30 anni nel promuovere la parità tra le donne e gli uomini dando in tal modo un esempio per altri paesi e invita pertanto il Consiglio ad assumere un'iniziativa a livello delle Nazioni Unite per organizzare una Conferenza di Pechino + 10;

4.

deplora che alcuni Stati membri, pur avendo recepito tutte le direttive in materia di «genere» nei loro rispettivi ordinamenti, siano restii ad introdurre le necessarie misure di sostegno per realizzare una vera parità tra le donne e gli uomini nella vita quotidiana, come sottolineato dalla prima relazione annuale della Commissione sulle disparità di genere che conferma le ineguaglianze tuttora esistenti tra le donne e gli uomini;

5.

è deluso che gli Stati membri non abbiano dato un seguito adeguato alle raccomandazioni del Consiglio sulla parità di genere e che le decisioni adottate ai Consigli europei di Lisbona e Barcellona, circa una migliore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la qualità e la quantità dei servizi di custodia dei bambini, non siano state seguite da politiche adeguate a livello europeo e nazionale;

6.

invita il Consiglio a tener fede alla sua decisione adottata in occasione della riunione del Consiglio europeo svoltosi a Nizza dal 7 al 10 dicembre 2000 in merito alla necessità di una nuova direttiva basata sull'articolo 13 del trattato concernente le discriminazioni di genere al di fuori della sfera lavorativa e della formazione professionale e a procedere quanto prima all'approvazione di una direttiva in materia tenendo pienamente conto delle osservazioni di questo Parlamento;

7.

rivolge un appello a tutti i 25 Stati membri dopo il 1o maggio 2004 ad indicare una lista di tre candidati di entrambi i sessi per la nomina del loro Commissario, come deciso dalla Convenzione europea;

8.

rileva che nella storia dell'Unione europea la carica di Presidente della Commissione non è mai stata occupata da una donna; chiede agli Stati membri di adoperarsi attivamente, nella loro ricerca di un Presidente di tale istituzione, per cercare candidati donne a tale incarico, soprattutto ora che l'Unione europea entra in una nuova e storica fase della sua esistenza;

9.

chiede al prossimo Presidente della Commissione, anche qualora fosse un uomo, di includere tra le principali competenze di uno dei suoi Commissari i diritti delle donne e le pari opportunità e di provvedere affinché tale Commissario riceva un organico e mezzi finanziari adeguati per svolgere il suo compito, preferibilmente sotto forma di una nuova DG per i diritti delle donne da istituirsi;

10.

chiede al Consiglio nell'ambito della sua politica estera, di sviluppo e di aiuti di assicurare che i diritti delle donne siano rispettati in particolare nei paesi in cui sono in corso cambiamenti costituzionali quali l'Afghanistan e l'Iraq;

11.

chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di iscrivere i diritti delle donne e la parità di genere al primo posto della loro Agenda politica e rileva che nei nuovi Stati membri dovrebbero essere esplicati sforzi ulteriori per invertire l'attuale tendenza di declino nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica;

12.

rivolge, con l'avvicinarsi delle elezioni europee, un ultimo appello a tutti i leader dei partiti politici dell'Unione europea e dei paesi in via di adesione affinché rispettino la parità di genere ed elaborino liste equilibrate sotto il profilo del genere per le prossime elezioni al Parlamento;

13.

chiede alla Commissione di accelerare gli sforzi tesi alla creazione di un Istituto europeo del Genere, come richiesto da questo Parlamento;

14.

chiede al Consiglio e alla Commissione di dichiarare il 2006 Anno europeo contro la violenza ai danni delle donne;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite e ai governi degli Stati membri e degli Stati in via di adesione.

P5_TA(2004)0168

Diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processo

Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sul diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processo (2003/2229(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Sarah Ludford a nome del gruppo ELDR, da Anna Terrón i Cusí a nome del gruppo PSE, da Monica Frassoni a nome del gruppo Verts/ALE e da Marianne Eriksson a nome del gruppo GUE/NGL (B5-0426/2003),

visto il progetto di trattato in data 18 luglio 2003, elaborato dalla Convenzione europea, che istituisce una Costituzione per l'Europa,

viste la Dichiarazione transatlantica del 1990 sulle relazioni UE/US e la Nuova Agenda transatlantica del 1995 (NTA),

vista la Dichiarazione del Consiglio europeo sulle relazioni transatlantiche allegata alle conclusioni della Presidenza della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 12 dicembre 2003,

viste le conclusioni e il Piano d'azione della riunione straordinaria del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 21 settembre 2001 (1), la dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea e del Presidente della Commissione sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e la lotta contro il terrorismo resa al Consiglio europeo informale di Gand il 19 ottobre 2001 (2),

viste le linee guida dell'UE in materia di tortura e pena capitale e le linee guida dell'UE sui bambini coinvolti nei conflitti armati, adottate dal Consiglio affari generali nel dicembre 2003,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU nn. 1368 (2001), adottata dal Consiglio di sicurezza alla sua 4370a riunione, il 12 settembre 2001 (3), 1269 (1999), adottata dal Consiglio di sicurezza alla sua 4053a riunione, il 19 ottobre 1999 (4), in cui si condannano tutti gli atti di terrorismo, a prescindere dai moventi, da dove tali atti sono perpetrati e da chi li commetta, e in cui si ribadisce che debellare il terrorismo internazionale, compreso quello in cui sono coinvolti Stati nazionali, rappresenta un contributo essenziale al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e 1373 (2001), adottata dal Consiglio di sicurezza alla sua 4385a riunione, il 28 settembre 2001 (5),

viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata e proclamata con la risoluzione dell'Assemblea generale n. 217 A (III) del 10 dicembre 1948 (6), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (7) e la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (8),

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,

viste la terza Convenzione di Ginevra concernente il trattamento dei prigionieri di guerra e la quarta Convenzione di Ginevra concernente la protezione dei civili in tempo di guerra, entrambe adottate il 12 agosto 1949; visto infine il primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, concernente la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, adottato l'8 giugno 1977,

vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963,

viste le Norme minime per il trattamento dei detenuti adottate dal primo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei rei tenutosi a Ginevra nel 1955 e approvato dal Consiglio economico e sociale con la risoluzione 663 C del 31 luglio 1957 e la risoluzione 2076 del 13 maggio 1977,

visto l'insieme dei principi a tutela di coloro che si trovano in qualsivoglia forma di detenzione o prigionia del 9 dicembre 1988,

visti la Convenzione sui diritti del Fanciullo quale adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel novembre 1989 e il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del Fanciullo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati quale adottato dall'Assemblea generale dell'ONU nel maggio 2000,

vista la Convenzione sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951,

vista la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1984,

viste le sue risoluzioni del 17 maggio 2001 sullo stato di avanzamento del dialogo transatlantico (9); del 13 dicembre 2001 sulla cooperazione giudiziaria tra l'UE e gli Stati Uniti in materia di lotta al terrorismo (10); del 7 febbraio 2002 sui detenuti della Baia di Guantanamo (11); del 15 maggio 2002 sul rafforzamento delle relazioni transatlantiche imperniate sulla strategia e il conseguimento dei risultati (12); del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (13); del 19 giugno 2003 sul rinnovo delle relazioni transatlantiche per il Terzo millennio (14); del 4 dicembre 2003 sull'approntamento del Consiglio europeo di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2003 (15) e la sua raccomandazione del 3 giugno 2003 al Consiglio sugli accordi tra UE e USA in materia di cooperazione giudiziaria penale e di estradizione (16),

visti i risultati dell'audizione su Guantanamo: Diritto a un equo processo, tenutasi a Bruxelles il 30 settembre 2003,

visti l'articolo 49, paragrafo 3 e l'articolo 104 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0107/2004),

A.

considerando che gli Stati Uniti d'America e gli Stati membri dell'Unione europea hanno più volte ribadito il loro attaccamento ai valori democratici che costituiscono le basi della comunità e della solidarietà transatlantiche: libertà, democrazia, stato di diritto e diritti dell'uomo,

B.

considerando che l'operazione militare americana in Afghanistan è una conseguenza degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e che tale operazione ha goduto di un ampio sostegno in seno alla comunità internazionale,

C.

considerando che la maggior parte dei prigionieri della baia di Guantanamo è stata arrestata nel corso del conflitto in Afganistan, però un numero imprecisato di detenuti è stato trasferito nella base navale senza aver alcun collegamento con il conflitto afgano, per esempio dalla Bosnia Erzegovina o dall'Iraq;

D.

considerando che, dal gennaio 2002, circa 660 prigionieri provenienti da circa 40 paesi sono stati innanzitutto trasferiti al campo X-Ray e poi al campo Delta della base navale di Guantanamo, in entrambi i casi privati di qualsiasi diritto di ricorrere in giustizia,

E.

considerando che circa venti prigionieri della base di Guantanamo sono cittadini di uno Stato membro UE ed hanno pertanto diritto alla tutela consolare da parte dei rispettivi Stati di cittadinanza, mentre numerosi altri sono residenti legali da lungo tempo nella UE e dovrebbero anch'essi usufruire dell'assistenza consolare,

F.

considerando che i prigionieri europei sono anche cittadini dell'Unione europea e che, a norma dell'articolo 20 del trattato CE, hanno il diritto alla protezione consolare da tutti gli Stati UE,

G.

considerando che l'amministrazione statunitense si rifiuta di concedere ai detenuti di Guantanamo il diritto di adire i tribunali statunitensi, e che la Corte suprema degli Stati Uniti sta attualmente esaminando il problema se la base di Guantanamo rientri o meno nel territorio degli Stati Uniti e se i detenuti, come i cittadini americani, debbano o no godere delle garanzie previste dalla Costituzione degli Stati Uniti; considerando inoltre che i detenuti di Guantanamo sono privati delle tutele previste dalle norme internazionali in materia di diritti umani e dal diritto umanitario internazionale,

H.

considerando che le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e l'opinione pubblica si inquietano sempre di più per le condizioni di detenzione nella base navale di Guantanamo nonché per lo stato psicofisico dei detenuti e hanno chiesto che questi reclusi vengano trattati secondo i principi dello stato di diritto, indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla loro origine,

I.

considerando che la lotta contro il terrorismo non può essere condotta a scapito di valori fondamentali, consolidati e condivisi da tutti, come il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto,

J.

considerando che gli Stati Uniti e gli Stati membri sono firmatari della Terza Convenzione di Ginevra (concernente il trattamento dei prigionieri di guerra) e della Quarta Convenzione di Ginevra concernente la protezione dei civili in tempo di guerra, che il primo protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra concernente la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali fa parte del diritto consuetudinario internazionale e che gli Stati Uniti sono parte contraente della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici; che questi strumenti costituiscono il quadro giuridico pertinente per determinare se la detenzione dei prigionieri a Guantanamo possa o meno essere considerata arbitraria,

K.

considerando che né il decreto militare del Presidente Bush del 13 novembre 2001 sulla detenzione, il trattamento e il giudizio di taluni cittadini non americani nella lotta contro il terrorismo, né i successivi decreti del ministero della difesa sui tribunali militari possono essere considerati come un quadro adeguato per l'applicazione delle disposizioni del diritto internazionale nell'ambito della procedura e del giudizio equo previsti,

L.

considerando che ogni detenuto dovrebbe essere processato senza ritardi ingiustificati in un dibattimento equo e pubblico da un tribunale competente, indipendente ed imparziale,

1.

rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

Per quanto concerne lo status giuridico dei detenuti di Guantanamo

a)

chiedere alle autorità statunitensi di porre immediatamente fine all'attuale vuoto giuridico in cui sono stati collocati i detenuti dopo il loro arrivo a Guantanamo e di garantire un accesso immediato alla giustizia al fine di determinare lo status di ciascun singolo detenuto analizzando ogni singolo caso, formulando a suo carico accuse a norma della terza e della quarta convenzione di Ginevra e del patto internazionale sui diritti civili e politici (segnatamente articoli 9 e 14) oppure procedendo alla loro immediata liberazione, e di garantire a coloro che sono accusati di crimini di guerra un processo equo in conformità con il diritto internazionale umanitario e nel pieno rispetto degli strumenti internazionali vigenti in materia di diritti dell'uomo;

b)

deplora che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non abbia ancora istituito un tribunale penale internazionale ad hoc, che nella fattispecie rappresenterebbe la soluzione più opportuna;

c)

esorta l'amministrazione statunitense a confermare che i «tribunali militari ad hoc» istituiti con il precitato decreto militare del 13 novembre 2001 e i successivi decreti del ministero della difesa rispetteranno, in quanto «giurisdizione competente», tutti i criteri previsti dal diritto internazionale ai sensi dell'articolo 5 della Terza convenzione di Ginevra e dell'articolo 14 della Convenzione internazionale dell'ONU sui diritti civili e politici;

d)

sostiene pertanto che qualsiasi processo non conforme alle norme della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici concernenti l'equo processo costituirebbe una trasgressione e violazione diretta del diritto internazionale;

e)

chiede alle autorità statunitensi di accordare ai rappresentanti ufficiali degli Stati nazionali, alle pertinenti istituzioni internazionali, ai familiari dei detenuti e a osservatori indipendenti un accesso adeguato ai luoghi di detenzione e di autorizzarli a comunicare liberamente, in conformità del principio del processo equo, con i prigionieri, nonché a concedere loro di assistere in qualità di osservatori a tutti i procedimenti dei tribunali militari contro i detenuti;

f)

invita tutti gli Stati che hanno cittadini detenuti a Guantanamo a prendere le misure del caso in conformità della Convenzione di Ginevra;

g)

invita gli Stati membri e la Commissione ad attuare misure a livello UE mediante un'azione concertata delle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Commissione (articolo 20 del TUE), contattando le autorità USA al più alto livello;

h)

pone rimedio al fatto che il Consiglio non abbia discusso né deciso in merito alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di un ricorso «amicus curiae» presso la Corte suprema degli USA chiedendo un'interpretazione della legge USA per tutti i 660 prigionieri che sia conforme all'articolo 9 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici;

i)

insiste affinché l'amministrazione USA accordi la garanzia dell'«habeas corpus» e di un processo equo a tutti i prigionieri, a prescindere dal luogo di arresto, in base ai poteri esecutivi assunti, e renda noti i nomi dei prigionieri alle loro famiglie e ai loro rappresentanti legali;

j)

prende atto con soddisfazione che le autorità americane hanno liberato un prigioniero spagnolo di Guantanamo perché sia processato in Spagna; condividere l'auspicio che si tratti di un segnale di un cambiamento nella politica delle autorità americane nei confronti di tutti i detenuti;

Per quanto concerne le eventuali ripercussioni sul partenariato tra Unione europea e Stati Uniti

k)

condivide il parere secondo cui le relazioni transatlantiche sono inestimabili e potrebbero costituire una forza formidabile a favore del bene nel mondo, come ha dichiarato il Consiglio europeo, a condizione che i diritti fondamentali dell'uomo — quali il diritto a un processo equo e il divieto di qualsiasi detenzione arbitraria — siano chiaramente rispettati come universali e non negoziabili e continuino a costituire il fondamento dei valori condivisi e dell'interesse comune che l'Unione europea e gli Stati Uniti preservano;

l)

rammenta che la sicurezza è un concetto collettivo onnicomprensivo che esige un approccio multilaterale e che i trattati internazionali costituiscono gli elementi fondamentali sui quali debbono poggiare un tale quadro multilaterale per la sicurezza dell'umanità e un partenariato transatlantico rinnovato;

m)

invita nuovamente la presidenza del Consiglio a sollevare presso le autorità USA la questione del diritto dei prigionieri detenuti a Guantanamo ad un processo equo e ad inserire tale questione nell'agenda del prossimo vertice Unione europea — Stati Uniti;

n)

prima del vertice UE-USA del giugno 2004, definisce, con il sostegno della Commissione, una strategia concertata che consista in una posizione comune (articolo 15 del trattato UE) e nelle necessarie azioni comuni (articolo 14 del trattato UE) dell'UE e dei suoi Stati membri, che rifletta anche i pareri formulati dal Parlamento europeo;

o)

raccomanda all'imminente vertice UE-USA la creazione di un quadro di cooperazione a lungo termine e il lancio di un piano d'azione comune per la lotta contro il terrorismo, sottolineando che il terrorismo internazionale dev'essere combattuto con determinazione, non soltanto con mezzi militari ma anche affrontando alla radice i principali problemi politici, sociali, economici ed ecologici del mondo d'oggi;

p)

invita gli Stati Uniti a rispettare integralmente i loro obblighi in materia di diritto internazionale umanitario e di diritti dell'uomo per quanto riguarda la corretta determinazione dello status di combattente, il trattamento dei minori, l'abolizione della pena di morte e la garanzia di un buon trattamento dei prigionieri di guerra sulla scorta dei recenti conflitti; in particolare, esorta nuovamente gli Stati Uniti ad abolire la pena di morte e ad aderire allo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale;

q)

invita gli Stati Uniti a rispettare i loro obblighi ai sensi della precitata Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il cui articolo 3 vieta l'espulsione, il respingimento o l'estradizione di una persona verso paesi in cui vi sono seri motivi di ritenere che rischi di essere sottoposta a tortura;

*

* *

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti d'America.


(1)  http://ue.eu.int/pressData/en/ec/140.en.pdf.

(2)  http://ue.eu.int/pressData/en/ec/ACF7BE.pdf.

(3)  http://www.un.org/Docs/scres/2001/res1368e.pdf.

(4)  http://www.un.org/Docs/scres/1999/99sc1269.htm.

(5)  http://www.un.org/Docs/scres/2001/res1373e.pdf.

(6)  http://www.un.org/Overview/rights.html.

(7)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(8)  http://conventions.coe.int/treaty.

(9)  GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 359.

(10)  GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 288.

(11)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 353.

(12)  GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 392.

(13)  P5_TA (2003)0376.

(14)  P5_TA (2003)0291.

(15)  P5_TA(2003)0548.

(16)  P5_TA(2003)0239.


Giovedì 11 marzo 2004

28.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 102/645


PROCESSO VERBALE

(2004/C 102 E/01)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 10.05.

2.   Dichiarazione della Presidenza

Il Presidente fa una dichiarazione con la quale condanna con forza l'attentato terrorista che ha avuto luogo stamattina a Madrid in tre stazioni ferroviarie della città e che ha provocato decine di vittime e numerosi feriti. Egli esprime, a nome del Parlamento, le condoglianze ai familiari delle vittime e, per il tramite di S.M. il Re di Spagna, al popolo spagnolo e alle autorità madrilene. Comunica di avere dato disposizioni affinché la bandiera spagnola e quella europea siano esposte a mezz'asta.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

PRESIDENZA: Catherine LALUMIÈRE

Vicepresidente

3.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di storno di stanziamenti DEC3/2004 — sezione III — Commissione — Titoli 04, 15, 31 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (SEC(2004) 286 — C5-0119/2004 — 2004/2018(GBD))

deferimento

merito: BUDG

base giuridica:

Articolo 274 trattato CE

Proposta di storno di stanziamenti DEC4/2004 — sezione III — Commissione — Titoli 07, 09, 31 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (SEC(2004) 256 — C5-0120/2004 — 2004/2019(GBD))

deferimento

merito: BUDG

base giuridica:

Articolo 274 trattato CE

Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti DEC1/2004 — sezione III — Commissione — Titolo 17 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (C5-0121/2004 — 2004/2014(GBD))

deferimento

merito: BUDG

base giuridica:

Articolo 274 trattato CE

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (COM(2004) 104 — C5-0122/2004 — 2004/0038(CNS))

deferimento

merito: CONT

 

parere: BUDG, LIBE, JURI

base giuridica:

Articolo 203 trattato Euratom

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni rifiuti (COM(2004) 172 — C5-0123/2004 — 2003/0139(COD))

deferimento

merito: ENVI

base giuridica:

Articolo 175, paragrafo 1, trattato CE

Proposta di storno di stanziamenti DEC5/2004 — sezione III — Commissione — Titoli 01, 03, 05, 13, 25, 27 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (SEC(2004) 302 — C5-0125/2004 — 2004/2024(GBD))

deferimento

merito: BUDG

base giuridica:

Articolo 274 trattato CE

2)

dal Comitato di conciliazione

Progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione sulla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (PE-CONS 3622/2004 — C5-0079/2004 — 2002/0021(COD))

4.   Sicurezza sociale per i lavoratori e i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [COM(2003) 468 — C5-0368/2003 — 2003/0184(COD)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Marie-Hélène Gillig

(A5-0058/2004)

Interviene Pedro Solbes Mira (membro della Commissione).

Marie-Hélène Gillig illustra la sua relazione.

Intervengono Miet Smet, a nome del gruppo PPE-DE, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, Barbara Weiler, a nome del gruppo PSE, Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Marie-Thérèse Hermange, Anne E.M. Van Lancker, Olle Schmidt, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Ieke van den Burg, Avril Doyle, Jan Andersson, Manuel Pérez Álvarez e Pedro Solbes Mira.

PRESIDENZA: Renzo IMBENI

Vicepresidente

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.1.

5.   Assistenza sanitaria e assistenza agli anziani (discussione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Proposta di relazione comune su «Servizi sanitari e assistenza agli anziani: strategie nazionali di sostegno per assicurare un livello elevato di protezione sociale» [COM(2002) 774 — C5-0408/2003 — 2003/2134(INI)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Karin Jöns

(A5-0098/2004)

Karin Jöns illustra la sua relazione.

Interviene Pedro Solbes Mira (membro della Commissione).

Intervengono Giacomo Santini, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE, Elizabeth Lynne, a nome del gruppo ELDR, Herman Schmid, a nome del gruppo GUE/NGL, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Othmar Karas, Ieke van den Burg, Gérard Caudron, Catherine Stihler, Ilda Figueiredo, Philip Bushill-Matthews, Erik Meijer, Manuel Pérez Álvarez e Pedro Solbes Mira.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.10.

PRESIDENZA: David W. MARTIN

Vicepresidente

Intervengono: Johannes (Hannes) Swoboda, il quale segnala che alcuni articoli giornalistici in Germania fanno menzione di irregolarità che sarebbero state commesse negli elenchi di firme che servono a formare le liste di presenza; egli chiede che sia fatta piena luce su tale questione e che i deputati ne siano informati (il Presidente gli risponde che i questori sono stati incaricati di compiere un'indagine approfondita i cui risultati saranno accessibili a tutti), Othmar Karas e Hartmut Nassauer, che sostengono questo intervento; quest'ultimo desidera inoltre sapere come i giornalisti disponevano di taluni documenti.

6.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

6.1.   Adattamenti dei trattati a seguito della riforma della politica agricola comune * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune [COM(2003) 643 — C5-0525/2003 — 2003/0253(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Lutz Goepel

(A5-0084/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0169)

6.2.   Protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali da parte di fornitori di servizi di trasporto aereo non comunitari ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea [14141/1/2003 — C5-0018/2004 — 2002/0067(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Nicholas Clegg

(A5-0064/2004).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0170)

6.3.   Vettori aerei ed esercenti di aeromobili (assicurazioni) ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili [13910/1/2003 — C5-0012/2004 — 2002/0234(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: James Nicholson

(A5-0088/2004).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0171)

6.4.   Erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) [14816/1/2003 — C5-0017/2004 — 2003/0147(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Imelda Mary Read

(A5-0124/2004).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0172)

6.5.   Rete transeuropea dei trasporti ***I (votazione)

Relazione sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti [COM(2003) 564 — C5-0485/2003 — 2001/0229(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Philip Charles Bradbourn

(A5-0110/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0173)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0173)

Interventi sulla votazione:

Gerard Collins ha presentato un emendamento orale all'emendamento 22.

6.6.   Sicurezza dell'aviazione civile ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile [COM(2003) 566 — C5-0424/2003 — 2003/0222(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Jan Dhaene

(A5-0061/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0174)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0174)

7.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del Parlamento dell'Uzbekistan, guidata da Erkin Vakhidov, presidente della commissione per gli affari internazionali e le relazioni interparlamentari del parlamento uzbeko, presente in tribuna d'onore.

8.   Turno di votazioni

(seguito)

8.1.   Sicurezza sociale per i lavoratori e i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [COM(2003) 468 — C5-0368/2003 — 2003/0184(COD)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Marie-Hélène Gillig

(A5-0058/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0175)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0175)

Interventi sulla votazione:

Ria G.H.C. Oomen-Ruijten ha presentato, a nome del gruppo PPE-DE, un emendamento orale agli emendamenti 5 e 7; poiché più di 32 deputati si sono opposti alla presa in considerazione di tale emendamento, esso non è stato accolto.

Il relatore ha presentato un emendamento orale volto a inserire un nuovo considerando 6 bis alla proposta della Commissione. Pedro Solbes Mira (membro della Commissione) ha fatto conoscere la posizione della Commissione sull'emendamento orale.

8.2.   IVA nel settore postale * (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale [COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Olle Schmidt

(A5-0122/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0176)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0176)

8.3.   Accordo di cooperazione scientifica e tecnica CE/Israele * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele [COM(2003) 568 — C5-0478/2003 — 2003/0220(CNS)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

(A5-0115/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0177)

8.4.   Preparazione del Consiglio europeo (Bruxelles, 25/26 marzo 2004) (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0117/2004, B5-0118/2004, B5-0119/2004 e B5-0120/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B5-0117/2004

Reiezione

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0118/2004

(in sostituzione delle B5-0118/2004, B5-0119/2004 e B5-0120/2004):

presentata da

Elmar Brok e Othmar Karas, a nome del gruppo PPE-DE,

Enrique Barón Crespo, Klaus Hänsch, Giorgio Napolitano e Richard Corbett, a nome del gruppo PSE,

Andrew Nicholas Duff, a nome del gruppo ELDR

Approvazione (P5_TA(2004)0178)

8.5.   sui progressi nell'applicazione dello Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (2003) (votazione)

Proposta di risoluzione presentata da José Ribeiro e Castro, a nome della commissione LIBE, sui progressi compiuti nel 2003 in ordine alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) (articoli 2 e 39 del trattato UE) (B5-0148/2004)

La discussione si è svolta mercoledì 11 febbraio 2004(punto 2 del PV dell'11 febbraio 2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto11)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0179)

Interventi sulla votazione:

Jorge Salvador Hernández Mollar, a nome del gruppo PPE-DE, e José Ribeiro e Castro, autore della proposta di risoluzione a nome della commissione LIBE, hanno presentato un emendamento orale al paragrafo 4. Marco Cappato, Anna Terrón i Cusí e José Ribeiro e Castro sono in seguito intervenuti sull'emendamento orale.

8.6.   Nuovi Stati membri (relazione di valutazione globale) (votazione)

Relazione sulla relazione di valutazione globale della Commissione europea in merito al livello di preparazione all'adesione all'UE della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia [COM(2003) 675 — C5-0532/2003 — 2003/2201(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Elmar Brok

(A5-0111/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0180)

8.7.   Progressi compiuti dalla Bulgaria per soddisfare i criteri di adesione (votazione)

Relazione sui progressi compiuti dalla Bulgaria per soddisfare i criteri di adesione [COM(2003) 676 — C5-0533/2003 — 2003/2202(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Geoffrey Van Orden

(A5-0105/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0181)

8.8.   Progressi realizzati dalla Romania per soddisfare i criteri di adesione (votazione)

Relazione sui progressi compiuti dalla Romania per soddisfare i criteri di adesione [COM(2003) 676 — C5-0534/2003 — 2003/2203(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Nicholson of Winterbourne

(A5-0103/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0182)

Interventi sulla votazione:

Nicholson of Winterbourne, relatore, ha raccomandato la reiezione della prima parte del paragrafo 11; per questo motivo Jo Leinen, a nome del gruppo PSE, ha ritirato l'emendamento 2. Guido Podestà, a nome del gruppo PPE-DE, ha tuttavia mantenuto l'emendamento 13.

8.9.   Strategia per il mercato interno: priorità 2003-2006 (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Strategia per il mercato interno: Priorità 2003-2006 [COM(2003) 238 — C5-0379/2003 — 2003/2149(INI)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Bill Miller

(A5-0116/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 15)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0183)

Interventi sulla votazione:

Neil MacCormick ha ritirato l'emendamento 14 che aveva presentato a nome del gruppo Verts/ALE, ma il gruppo PSE lo ha ripresentato a proprio nome.

Toine Manders, a nome del gruppo ELDR, ha chiesto che l'emendamento 12 sia considerato come aggiunta al paragrafo 33, richiesta alla quale il relatore si è opposto.

8.10.   Assistenza sanitaria e assistenza agli anziani (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Proposta di relazione comune su «Servizi sanitari e assistenza agli anziani: strategie nazionali di sostegno per assicurare un livello elevato di protezione sociale» [COM(2002) 774 — C5-0408/2003 — 2003/2134(INI)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Karin Jöns

(A5-0098/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 16)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0184)

9.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Gillig — A5-0058/2004

Ria G.H.C. Oomen-Ruijten

10.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Bradbourn — A5-0110/2004

emendamento 20, prima parte

a favore: Charlotte Cederschiöld

contro: Herman Vermeer

emendamento 20, seconda parte

a favore: Francis Wurtz e Sylviane H. Ainardi

emendamento 39

contro: Giovanni Procacci

Relazione Gillig — A5-0058/2004

emendamento 4S/8S

contro: Johan Van Hecke

emendamento 5S/7S

contro: Johan Van Hecke, Avril Doyle

astensione: Hans-Peter Martin

Relazione Olle Schmidt — A5-0122/2004

emendamento 12

a favore: Claude Turmes

contro: Béatrice Patrie, Olga Zrihen

Relazione Quisthoudt-Rowohl — A5-0115/2004

emendamento 2

contro: Erika Mann, Marco Cappato

Consiglio europeo (CIG)

B5-0117/2004

astensione: Hans-Peter Martin

RC-B5-0118/2004

paragrafo A

astensione: Martin Schulz

emendamento 3

a favore: Glyn Ford

Progressi nell'applicazione dello Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (2003) — B5-0148/2004

paragrafo 4

a favore: José María Gil-Robles Gil-Delgado, Ilka Schröder

Relazione Brok — A5-0111/2004

paragrafo 64, prima parte

a favore: Avril Doyle, Véronique Mathieu, Yves Butel

paragrafo 64, seconda parte

contro: Véronique Mathieu, Yves Butel, Elizabeth Montfort, Isabelle Caullery, Jean Saint-Josse

risoluzione (insieme del testo)

a favore: Alexander Radwan

Relazione Van Orden — A5-0105/2004

emendamento 2

a favore: Paul Rübig

Relazione Miller — A5-0116/2004

emendamento 2

a favore: Bent Hindrup Andersen, Ulla Margrethe Sandbæk e Jens-Peter Bonde

contro: Piia-Noora Kauppi

emendamento 9, prima parte

a favore: Rainer Wieland

emendamento 16, seconda parte

contro: Bent Hindrup Andersen, Ulla Margrethe Sandbæk e Jens-Peter Bonde

paragrafo 10, terza parte

contro: Nicole Thomas-Mauro

emendamento 12

a favore: Claude Turmes

paragrafo 30

a favore: Neil MacCormick

risoluzione (insieme del testo)

a favore: Christine De Veyrac, Hans Udo Bullmann, José Ribeiro e Castro

Relazione Jöns — A5-0098/2004

emendamento 2S/5S

a favore: Claude Turmes

contro: Marie-Hélène Descamps

(La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

11.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Interviene Glyn Ford, il quale protesta contro il fatto che il Presidente abbia dichiarato irricevibile, con lettera del 9 marzo 2004, una dichiarazione scritta — presentata dall'oratore — sulla Ferrero Spa. Chiede che la commissione competente sia investita della questione (il Presidente prende atto della richiesta).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

12.   Haiti (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: Haiti

Pedro Solbes Mira (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono John Bowis, a nome del gruppo PPE-DE, Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, Georges Berthu, non iscritto, e Pedro Solbes Mira.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Charles Pasqua e Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, sulla situazione a Haiti (B5-0122/2004)

John Alexander Corrie, a nome del gruppo PPE-DE, su Haiti (B5-0124/2004)

Margrietus J. van den Berg e Karin Junker, a nome del gruppo PSE, sulla situazione ad Haiti (B5-0125/2004)

Marie Anne Isler Béguin, Didier Rod, Inger Schörling e Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione a Haiti (B5-0130/2004)

Yasmine Boudjenah e Pedro Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione ad Haiti (B5-0131/2004)

Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, su Haiti (B5-0133/2004)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 17.4.

13.   Conseguenze per l'ambiente marino di sonar attivi a bassa frequenza (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: Conseguenze per l'ambiente marino di sonar attivi a bassa frequenza

Pedro Solbes Mira (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Eija-Riitta Anneli Korhola, a nome del gruppo PPE-DE, Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Marie-Françoise Duthu, a nome del gruppo Verts/ALE, e Pedro Solbes Mira.

La discussione è chiusa.

DISCUSSIONE SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO

(Per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione vedi il PV di martedì 9 febbraio 2004, punto 3)

14.   Ucraina (discussione)

Proposte di risoluzione B5-0129/2004, B5-0132/2004, B5-0135/2004, B5-0137/2004, B5-0139/2004, B5-0141/2004 e B5-0143/2004

Charles Tannock, Marie Anne Isler Béguin, Bastiaan Belder e Glyn Ford (in sostituzione dell'autore) illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, e Lennart Sacrédeus.

Samuli Pohjamo illustra una proposta di risoluzione.

Interviene Pedro Solbes Mira (membro della Commissione)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 17.1.

15.   Venezuela (discussione)

Proposte di risoluzione B5-0123/2004, B5-0126/2004, B5-0128/2004, B5-0136/2004 e B5-0147/2004

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manuel Medina Ortega e Erik Meijer (in sostituzione dell'autore) illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Glyn Ford, a nome del gruppo PSE e Ioannis Patakis, a nome del gruppo GUE/NGL, e Pedro Solbes Mira (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 17.2.

16.   Myanmar (discussione)

Proposte di risoluzione B5-0127/2004, B5-0134/2004, B5-0138/2004, B5-0140/2004 e B5-0146/2004

Ulla Margrethe Sandbæk, Glyn Ford (in sostituzione dell'autore), Nirj Deva e Marie Anne Isler Béguin (in sostituzione dell'autore) illustrano le proposte di risoluzione.

Interviene Pedro Solbes Mira (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 17.3.

FINE DELLA DISCUSSIONE SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO

17.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

17.1.   Ucraina (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0129/2004, B5-0132/2004, B5-0135/2004, B5-0137/2004, B5-0141/2004 e B5-0143/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 17)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0129/2004

(in sostituzione delle B5-0129/2004, B5-0132/2004, B5-0135/2004, B5-0139/2004 e B5-0141/2004):

presentata da

Charles Tannock, Gabriele Stauner e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE,

Margrietus J. van den Berg e Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE,

Bob van den Bos, Paavo Väyrynen e Samuli Pohjamo, a nome del gruppo ELDR,

Elisabeth Schroedter e Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE,

Luigi Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL,

Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD.

Approvazione (P5_TA(2004)0185)

(La proposta di risoluzione B5-0137/2004 decade)

17.2.   Venezuela (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0123/2004, B5-0126/2004, B5-0128/2004, B5-0136/2004, B5-0144/2004 e B5-0147/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 18)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0123/2004

(in sostituzione delle B5-0123/2004, B5-0126/2004 e B5-0147/2004)

presentata da

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra e Fernando Fernández Martín, a nome del gruppo PPE-DE,

Rolf Linkohr, Manuel Medina Ortega e Giovanni Pittella, a nome del gruppo PSE,

Luís Queiró, a nome del gruppo UEN.

Approvazione (P5_TA(2004)0186)

(Le proposte di risoluzione B5-0128/2004, B5-0136/2004 e B5-0144/2004 decadono)

17.3.   Birmania (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0127/2004, B5-0134/2004, B5-0138/2004, B5-0140/2004, B5-0145/2004 e B5-0146/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 19)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0127/2004

(in sostituzione delle B5-0127/2004, B5-0134/2004, B5-0138/2004, B5-0140/2004, B5-0145/2004 e B5-0146/2004)

presentata da

Geoffrey Van Orden, Philip Bushill-Matthews, Bernd Posselt, Thomas Mann, John Walls Cushnahan e Cees Bremmer, a nome del gruppo PPE-DE,

Glenys Kinnock e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE,

Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR,

Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE,

Luisa Morgantini e Marianne Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL,

Ulla Margrethe Sandbæk, a nome del gruppo EDD.

Approvazione (P5_TA(2004)0187)

17.4.   Haiti (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0122/2004, B5-0124/2004, B5-0125/2004, B5-0130/2004, B5-0131/2004 e B5-0133/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 20)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0122/2004

(in sostituzione delle B5-0122/2004, B5-0124/2004, B5-0125/2004, B5-0130/2004, B5-0131/2004 e B5-0133/2004)

presentata da

John Bowis e John Alexander Corrie, a nome del gruppo PPE-DE,

Margrietus J. van den Berg e Karin Junker, a nome del gruppo PSE,

Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR,

Marie Anne Isler Béguin, Didier Rod, Inger Schörling e Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE,

Yasmine Boudjenah, a nome del gruppo GUE/NGL,

Charles Pasqua e Luís Queiró, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P5_TA(2004)0188)

18.   Verifica dei poteri

Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di dichiarare valido il mandato di Sérgio Ribeiro.

19.   Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Su richiesta del gruppo PSE, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

commissione BUDG: María del Carmen Ortiz Rivas

Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese: María del Carmen Ortiz Rivas

20.   Decisioni relative ad alcuni documenti

Competenza delle commissioni

La commissione BUDG è competente per parere su:

Terza relazione di coesione: Fondi strutturali dopo il 2005 (COM(2004) 107 — C5-0092/2004 — 2004/2005(INI))

(competente per il merito: RETT)

La commissione ITRE è competente per parere su:

Prodotti alimentari: indicazioni nutrizionali e sulla salute (COM(2003) 424 — C5-0329/2003 — 2003/0165(COD))

(competente per il merito: ENVI)

Cooperazione tra le commissioni parlamentari

L'articolo 162 bis del regolamento è applicato alle seguenti relazioni:

Della commissione FEMM:

Accesso/fornitura di beni e servizi: principio di parità di trattamento tra donne e uomini (COM(2003) 657 — C5-0654/2003 — 2003/0265(CNS))

Procedura in base all'articolo 162 bis per FEMM e JURI

(In seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 4 marzo 2004)

Della commissione CULT:

Quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (COM(2003) 796 — C5-0648/2003 — 2003/0307(COD))

Procedura in base all'articolo 162 bis per CULT e EMPL

(In seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 4 marzo 2004)

Decisione di elaborare una relazione (articolo 47, paragrafo 1, del regolamento)

commissione ECON:

Raccomandazione della Commissione sui grandi orientamenti delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità per il 2004 (2004/2020(INI))

(Competente per parere: EMPL)

(In seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 marzo 2004)

Decisione di presentare una proposta di risoluzione (articolo 88, paragrafo 2, del regolamento)

commissione LIBE:

Livello di protezione assicurata dagli Stati Uniti ai dati personali dei passeggeri degli aerei (PNR) (I5-0001/2004 — C5-0124/2004 — 2004/2011(INI))

Modifica di un titolo di relazione già autorizzata dalla Conferenza dei presidenti

commissione BUDG:

«Costruire il nostro avvenire comune: Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» (COM(2004) 101 — C5-0089/2004 — 2004/2006(INI))

(PV del 29 gennaio 2004)

(Titolo precedente: Quadro politico globale per le prossime prospettive finanziarie dopo il 2006)

21.   Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51 del regolamento)

Numero di firme raccolte dalle dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51, paragrafo 3, del regolamento):

N. Documento

Primo firmatario

Firme

1/2004

Richard Howitt, Mario Mantovani, Elizabeth Lynne, Patricia McKenna e Ilda Figueiredo

240

2/2004

Marie Anne Isler Béguin

29

3/2004

Philip Claeys e Koenraad Dillen

17

4/2004

Hiltrud Breyer, Alexander de Roo, Marie Anne Isler Béguin, Paul A.A.J.G. Lannoye e Caroline Lucas

33

5/2004

Claude Moraes, Stephen Hughes, Imelda Mary Read, Marie-Hélène Gillig e Alejandro Cercas

43

6/2004

Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford, Johannes (Hannes) Swoboda e Nelly Maes

38

7/2004

Ward Beysen

6

8/2004

Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno Gollnisch e Mario Borghezio

9

9/2004

Marie Anne Isler Béguin e Jean Lambert

17

10/2004

Mario Borghezio

5

11/2004

Marie-Thérèse Hermange, Marie-Hélène Gillig, Joseph Daul, Giorgio Lisi e Georges Garot

73

12/2004

Thierry Cornillet, Monica Frassoni, Jo Leinen, Mariotto Segni e Diana Wallis

107

13/2004

Gary Titley, Richard Corbett, Martin Schulz e Olivier Duhamel

31

14/2004

Robert J.E. Evans, Alima Boumediene-Thiery, Neena Gill e Olle Schmidt

30

15/2004

Philip Bushill-Matthews, Bashir Khanbhai e Nirj Deva

15

17/2004

Glenys Kinnock, Michael Gahler, Johan Van Hecke, Nelly Maes e Pernille Frahm

36

18/2004

Anne E.M. Van Lancker, Jan Dhaene, Saïd El Khadraoui e Nelly Maes

16

22.   Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

23.   Calendario delle prossime sedute

Le prossime sedute si terranno dal 29 marzo 2004 al 1o aprile 2004.

24.   Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 16.35.

Julian Priestley

Segretario generale

Pat Cox

Presidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Blak, Blokland, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Candal, Cappato, Cardoso, Carnero González, Carrilho, Casaca, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Cox, Crowley, van Dam, Dary, Daul, Davies, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dillen, Di Pietro, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flesch, Ford, Foster, Fourtou, Fraisse, Frassoni, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, Garot, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hume, Hyland, Iivari, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jöns, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Myller, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortiz Rivas, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stenmarck, Stenzel, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zacharakis, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Osservatori

Bagó, Bastys, Biela, Chronowski, Cybulski, Czinege, Drzęźla, Ékes, Fazakas, Galażewski, Germič, Genowefa Grabowska, Grzyb, Holáň, Ilves, Kelemen, Klopotek, Klukowski, Konečná, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Lachnit, Litwiniec, Lydeka, Maldeikis, Manninger, Matsakis, Őry, Palečková, Pasternak, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Pospíšil, Janno Reiljan, Sefzig, Surján, Szabó, Szájer, Szczyglo, Szent-Iványi, Tabajdi, Tomczak, Vaculík, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wittbrodt, Żenkiewicz


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Adattamenti dei trattati a seguito della riforma della politica agricola comune *

Relazione: GOEPEL (A5-0084/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

345,7,29

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione unica

2.   Protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali di prestatari di trasporto aereo non comunitari ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: CLEGG (A5-0064/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

1

commissione

 

+

 

3.   Vettori aerei ed esercenti di aeromobili (assicurazioni) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: NICHOLSON (A5-0088/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

art. 2

2

PPE-DE

 

+

 

1

commissione

 

 

4.   Erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: READ (A5-0124/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-3

commissione

 

+

 

5.   Rete transeuropea di trasporto ***I

Relazione: BRADBOURN (A5-0110/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

2-5

9-10

12-13

15-17

25

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

1

commissione

vd

+

 

6

commissione

vd/VE

+

218,184,5

8

commissione

vd

+

 

11

commissione

vd

+

 

14

commissione

vd/VE

+

264,154,1

18

commissione

vd

+

 

19

commissione

vs/AN

 

 

1

+

406,20,8

2

+

338,70,17

3

209,221,5

21

commissione

vd

+

 

22

commissione

vs

 

 

1

+

modificato oralmente

2

+

 

3

+

 

24

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

26

commissione

vd/VE

+

237,187,3

art. 3

35

Verts/ALE

 

 

art 12 bis, § da 1 a 4

7

commissione

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

232,198,2

3

+

 

4

 

5

+

 

6/VE

+

225,208,3

7

+

 

46 pc

PSE

 

data

46 pc

PSE

 

aggiunto

art 12 bis, § 5

28

Verts/ALE

 

 

art 17 bis, § 4, lettera a)

36

Verts/ALE

VE

102,318,7

art. 18

29

Verts/ALE

 

 

art. 19, § 1, lettera f)

37 =

44 =

Verts+GUE+ea PSE

 

+

 

art. 19, § 1, dopo la lettera f)

38

Verts/ALE

 

+

 

art. 19, dopo il § 2

30

Verts/ALE

 

 

allegato 3, progetto n. 1

39/riv. S =

45 S =

Verts + GUE + ea PSE

AN

+

231,198,17

allegato 3, progetto n. 7

40 S

Verts/ALE

AN

74,354,7

allegato 3, progetto n. 12

47

PSE

 

 

allegato 3, progetto n. 16

27

CAMISÓN ea

 

R

 

20

commissione

vs/AN

 

 

1

+

348,72,8

2

184,238,11

allegato 3, progetto n. 21

32

Verts/ALE

AN

49,373,16

allegato 3, progetto n. 25

41

Verts/ALE

AN

52,385,2

23

commissione

 

+

 

dopo il cons. 4

31

Verts/ALE

 

 

cons. 8

33/riv =

42 =

Verts + GUE + ea PSE

 

+

 

dopo il cons. 9

34 =

43 =

Verts + GUE PSE

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 27 è stato ritirato

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm. 19, 20, 39/45

Verts/ALE em. 32, 39, 45, 40, 41

GUE/NGL em. 32

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 19

prima parte:«introduzione + trattini 1 e 2»

seconda parte: trattino 3

em. 20

prima parte:«introduzione + trattino 1»

seconda parte: trattino 2

em. 24

prima parte: introduzione e trattini 1 e 2 tranne i termini «Mar nero»

seconda parte:«Mar Nero»

terza parte: trattino 3

PSE

em. 7

prima parte: paragrafo 1

seconda parte: paragrafo 2

terza parte: paragrafo 2 bis

quarta parte: paragrafo 3

quinta parte: paragrafo 3 bis

sesta parte: paragrafo 4

settima parte: paragrafo 4 bis

ELDR

em. 19

prima parte:

insieme del testo tranne i termini: «Maribor-Graz» (2 volte) e «asse ferroviario Marseille-Torino ...(2015)»

seconda parte:«Maribor-Graz» (2 volte)

terza parte:«asse ferroviario Marseille-Torino ...(2015)»

UEN

em. 22

prima parte: insieme del paragrafo, tranne i trattini 2 e 3

seconda parte: trattino 2

terza parte: trattino 3

Richieste di votazione distinta

PPE-DE emm. 14, 18, 26

PSE emm. 6, 8

ELDR emm. 20, 21, 26

Verts/ALE emm. 1, 11

Varie

Gerard Collins ha presentato un emendamento orale all'emendamento 22, trattino 2, volto ad aggiungere un riferimento al Mar d'Irlanda

6.   Sicurezza dell'aviazione civile *

Relazione: DHAENE (A5-0061/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: proposta legislativa

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

7.   Sicurezza sociale per i lavoratori e i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ***I

Relazione: GILLIG (A5-0058/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Considerando 6 bis

 

relatore

 

+

em. orale

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-3

commissione

 

+

 

allegato 2 bis, Paesi Bassi, lettera a)

4 S = 8 S =

PPE-DE: ELDR

AN

45,374,19

allegato 2 bis, Paesi Bassi, lettera b)

5 S = 7 S =

PPE-DE: ELDR

AN

48,369,22

allegato 2 bis Svezia

9

ELDR

 

 

10

ELDR

 

 

11

ELDR

 

 

12

ELDR

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 6 è stato annullato

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm. 4S/8S, 5S/7S

Varie

Il gruppo PPE-DE ha proposto un emendamento orale agli emendamenti 5S/7S

La relatrice ha proposto un emendamento orale volto ad aggiungere il seguente nuovo considerando 6 bis alla proposta della Commissione: «6 bis. La Commissione potrebbe invitare gli Stati membri per i quali alcune persone assicurate rischiano di essere lese a prevedere soluzioni bilaterali e a proporre un periodo di transizione»,

8.   IVA nel settore postale *

Seconda relazione Olle SCHMIDT (A5-0122/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di reiezione

12

PSE

AN

184,240,12

insieme del testo

2-5

8

ELDR + PPE-DE

VE

+

286,127,8

1

ELDR + PPE-DE

vd

+

 

6

ELDR + PPE-DE

vd

+

 

7

ELDR + PPE-DE

vd

+

 

9

ELDR + PPE-DE

vd

+

 

10

ELDR + PPE-DE

vd

+

 

11

ELDR + PPE-DE

vd

+

 

cons. 7

13

PPE-DE

VE

+

232,160,26

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

PSE em. 12

Richieste di votazione distinta

PSE emm. 1, 6, 9, 7, 10, 11

9.   Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/Israele *

Relazione: QUISTHOUDT-ROWOHL (A5-0115/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

1

Verts/ALE + ea

VE

189,223,12

2

Verts/ALE + ea

AN

56,358,14

votazione: risoluzione legislativa (insieme)

 

+

 

L'emendamento 3 è stato dichiarato irricevibile conformemente alle disposizioni degli articoli 97, paragrafo 7 e 140, paragrafo 3 del regolamento.

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL em. 2

10.   Consiglio europeo (CIG)

Proposte di risoluzione: B5-0117, B5-0118,B5- 0119, B5-0120/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione dei gruppi politici

B5-0117/2004

 

Verts/ALE

AN

56,363,2

proposta di risoluzione comune RC5-0118/2004

PPE-DE, PSE, ELDR

§ 1

 

testo originale

AN

+

354,70,17

§ 3

1

PSE

 

R

 

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

92,326,8

dopo il § 3

3

BERÈS ea

AN

139,251,45

§ 4

2

PSE

 

R

 

§

testo originale

vd/VE

115,208,98

cons A

 

testo originale

AN

+

341,77,14

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

341,78,12

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0118/2004

 

PSE

 

 

B5-0119/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0120/2004

 

ELDR

 

 

Richieste di votazione per appello nominale

ELDR votazione finale della PRC

Verts/ALE votazione finale della B5-0117/2004

on. HEATON-HARRIS ea: cons. A, § 1 della PRC

BÉRES ea em. 3

Richieste di votazione distinta

PPE-DE § 4

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 3

prima parte:«rivolge un solenne appello ... equilibri fondamentali»

seconda parte:«come alcune proposte ... rischiano di fare»

11.   Progressi nell'applicazione dello Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (2003)

Proposta di risoluzione: B5-0148/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione B5-0148/2004

(commissione LIBE)

dopo il § 2

1

GUE/NGL

VE

+

241,183,3

2

GUE/NGL

VE

+

228,191,1

§ 4

 

testo originale

AN

+

modificato oralmente

381,15,28

§ 7

3

GUE/NGL

VE

195,230,1

7

PSE

 

 

§ 13

4 S

GUE/NGL

 

 

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

 

§ 14

14

PSE

VE

+

219,201,5

§ 16

8

PSE

VE

208,208,7

§ 18

5 S

GUE/NGL

 

+

 

§ 21

9

PSE

 

+

 

§ 24

6 S

GUE/NGL

 

 

dopo il § 24

10

PSE

 

+

 

11

PSE

 

+

 

§ 32

 

testo originale

vd

+

 

§ 37

 

testo originale

vd

+

 

§ 41

12

PSE

 

+

 

§ 48

13

PSE

 

+

 

§ 63

 

testo originale

vd

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

326,83,21

Richieste di votazione distinta

PPE-DE § 63

PSE § 63

Verts/ALE §§ 32, 37

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PSE, ELDR

§ 13

prima parte:«chiede alla Commissione ... strumenti giuridici adeguati»

seconda parte:«che disciplinino ... del territotio dell'Unione europea»

Varie

Salvador Hernandez Mollar (PPE-DE) e José Ribeiro e Castro (autore della proposta di risoluzione a nome della commissione LIBE) hanno presentato un emendamento orale al § 4 volto a sostituire la data dell'«11 settembre» con quella dell'«11 mars».

12.   Nuovi Stati membri (relazione di valutazione globale)

Relazione: BROK (A5-0111/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 10

21

ELDR

AN

99,311,10

§ 16

27

ELDR

AN

+

282,136,7

dopo il § 23

13

Verts/ALE

 

R

 

§ 33

14

Verts/ALE

 

+

 

§ 36

11

PPE-DE

 

 

§ 40

6

PPE-DE

VE

+

221,194,4

§ 59

22S

ELDR

 

 

§ 60

23

ELDR

 

+

 

§ 61

24

ELDR

vs

 

 

1

 

2

 

3

 

§ 63

25

ELDR

vs

 

 

1

 

2

 

§ 64

 

testo originale

vs/AN

 

 

1

+

403,9,8

2

+

351,24,29

§ 65

1

PPE-DE

 

+

 

§ 74

9

PPE-DE

VE

179,228,12

§ 100

28/riv.

UEN

 

+

 

§ 103

7

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo il § 109

16

Verts/ALE

 

+

 

dopo il § 111

15

Verts/ALE + GUE/NGL

AN

199,214,7

§ 112

26

ELDR

VE

181,226,5

§ 113

2

PPE-DE

 

+

 

§ 120

3

PPE-DE

 

+

 

§ 126

12S

EDD

AN

185,233,3

4

PPE-DE

 

 

§

testo originale

vd

+

 

dopo il § 126

17

Verts/ALE

vs/AN

 

 

1

195,215,6

2

188,218,7

18

Verts/ALE

 

R

 

§ 127

5

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 139

19

Verts/ALE

 

+

 

10

PSE

 

+

 

dopo il § 139

20

Verts/ALE

VE

112,294,8

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

382,17,14

L'emendamento 8 è annullato

Richieste di votazione per appello nominale

ELDR emm. 21, 27

Verts/ALE emm. 15, 17, 18

UEN em 12S

EDD § 64 [parti 1 e 2], votazione finale

Richieste di votazione distinta

UEN § 126

Richieste di votazione per parti separate

PSE

em. 17

prima parte:«incoraggia il governo polacco ... parità di trattamento»

seconda parte:«esorta altresì il governo polacco ... sul mercato del lavoro»

em. 7

prima parte: insieme del testo tranne i termini «e ritiene che questo ... a suffragio diretto»

seconda parte: tali termini

ELDR

em. 5

prima parte: insieme del testo tranne la soppressione

seconda parte: la soppressione

Verts/ALE

em. 24

prima parte:«accoglie con favore ... 2003 (soppressione)»

seconda parte:«esorta la popolazione greco cipriota ... una volontà analoga»

terza parte: «invita sia la Turchia ... prima dell'adesione»

em. 25

prima parte:«condivide pienamente ... l'importanza della questione»

seconda parte:«(soppressione)»

EDD

§ 64

prima parte: insieme del testo tranne i termini «e a riconoscere il turco come lingua ufficiale»

seconda parte: tali termini

Varie

Il gruppo Verts/ALE ha ritirato i suoi emendamenti nn. 13 e 18.

13.   Progressi realizzati dalla Bulgaria per soddisfare i ciriteri di adesione

Relazione: VAN ORDEN (A5-0105/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 19

1

Verts/ALE

VE

+

222,178,4

§ 30

2

Verts/ALE

AN

+

237,168,10

§

testo originale

 

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE em. 2

14.   Progressi realizzati dalla Romania per soddisfare i ciriteri di adesione

Relazione: NICHOLSON OF WINTERBOURNE (A5-0103/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

1

PSE

 

+

 

12

PPE-DE

 

 

9S

Verts/ALE

 

+

 

§ 8

4

PPE-DE

 

+

 

§ 10

10

Verts/ALE

 

+

 

§ 11

2S

PSEPPE-DE

 

R

 

13S

PSEPPE-DE

VE

+

181,111,105

§

testo originale

vs

 

 

 

 

 

 

§ 17

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

194,202,4

§ 18

 

testo originale

vd/VE

+

230,168,3

§ 19

3

PSE

 

+

 

dopo il § 20

11

Verts/ALE

 

+

 

§ 30

5

EDD

 

+

 

§ 31

6

EDD

 

+

 

§ 32

7

EDD

 

+

 

dopo il § 34

8

EDD

 

+

 

§ 40

14

PPE-DE

VE

+

219,171,10

§ 41

15

PPE-DE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

374,10,29

Richieste di votazione per appello nominale

PSE votazione finale

ELDR votazione finale

Richieste di votazione distinta

PSE § 18

Richieste di votazione per parti separate

PSE

§ 17

prima parte:«sottolinea l'importanza ... proprietà delle chiese»

seconda parte:«e a sviluppare ... della minoranza Csango»

ELDR

§ 11

prima parte: insieme del testo tranne i termini «le istituzioni dell'Unione europea ... dispone di prove secondo cui»

seconda parte: tali termini

15.   Strategia per il mercato interno

Relazione: MILLER (A5-0116/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

prima del § 1

2

PSE

AN

197,202,5

§ 1

17

GUE/NGL

 

 

dopo il § 2

9

PSE

vs

 

 

1/AN

+

241,158,6

2/AN

+

356,32,14

dopo il § 3

3

PSE

AN

191,203,16

16

GUE/NGL

vs

 

 

1/AN

+

201,161,46

2/AN

125,228,47

§ 4

 

testo originale

vd

+

 

§ 5

 

testo originale

vd

+

 

§ 8

8

PSE

AN

+

201,195,8

§

testo originale

AN

 

§ 9

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo il § 9

4

PSE

AN

192,201,12

§ 10

14S

Verts/ALE

AN

195,199,3

7

PSE

AN

197,202,2

18

GUE/NGL

AN

188,209,5

§

testo originale

vs

 

 

1/VE

+

202,187,4

2/AN

+

196,189,4

3/AN

20,376,1

dopo il § 10

1

PPE-DE

AN

 

13

Verts/ALE

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

20

GUE/NGL

AN

191,196,8

§ 19

15

Verts/ALE

 

+

 

§ 22

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 27

21

GUE/NGL

AN

183,205,4

§ 30

 

testo originale

AN

+

358,10,25

§ 33

12

PSE

AN

177,199,9

§

testo originale

vd/VE

+

201,174,4

§ 35

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 38

22

GUE/NGL

 

 

§ 40

19

GUE/NGL

VE

64,305,3

cons D

5

PSE

 

+

 

cons. G

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

cons H

6

PSE

 

 

dopo il cons. H

10

PSE

AN

169,192,12

11

PSE

AN

179,196,2

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

265,68,48

Richieste di votazione per appello nominale

PSE em. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16

Verts/ALE §§ 8, 10, 30, emm. 1, 7, 9, 21

GUE/NGL § 10 [parti 2 e 3], emm. 14S, 18, 20, em 16, votazione finale

EDD § 10 [parte 3]

Richieste di votazione distinta

PSE §§ 4, 5

Verts/ALE § 33

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 13

prima parte:«insiste sul fatto ... la recente sentenza Altmark»

seconda parte:«deplora che ... servizi d'interesse economico generale»

ELDR

em. 9

prima parte:«respinge i tentativi ... direttiva settoriale del mercato unico»

seconda parte:«ritiene che non si dovrebbe ... e requisiti di efficienza»

Verts/ALE

§ 9

prima parte: insieme del testo tranne i termini «la dimensione sociale ... che, di converso»,

seconda parte: tali termini

§ 22

prima parte:«fa presente che il completamento ... connesse con il mercato interno»

seconda parte:«ritiene che tutti gli Stati membri ... relative al mercato interno»

§ 35

prima parte: insieme del testo tranne i termini «rileva l'importanza ... e della proprietà intellettuale, ma»

seconda parte: tali termini

GUE/NGL, EDD

em. 16

prima parte:«ritiene che ... mercato interno»

seconda parte:«ma debba ... servizio pubblico europeo»

PPE-DE, PSE

G

prima parte:«considerando che il Piano d'azione per il mercato interno» e «è un elemento essenziale ... le parti sociali»

seconda parte:«deve essere suffragato ... mercati del lavoro, che»

terza parte:«ovvero datori di lavoro e sindacati»

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, EDD

§ 10

prima parte:«rileva che l'apertura ... alla diminuzione dei prezzi»

seconda parte:«accoglie con favore ... obblighi del servizio universale» tranne i termini «(segnatamente acqua e servizi postali)»

terza parte: i termini «(segnatamente acqua e servizi postali)»

Varie

Il gruppo ELDR ha chiesto che l'emendamento 12 sia considerato come aggiuntivo al paragrafo 33

16.   Assistenza sanitaria e assistenza agli anziani

Relazione: JÖNS (A5-0098/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 11

4

GUE/NGL

 

 

§ 23

2 S = 5 S =

Verts/ALE GUE/NGL

AN

65,257,3

6

GUE/NGL

AN

61,271,3

dopo il § 23

1

Verts/ALE

 

 

§ 37

3 S

PPE-DE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

L'emendamento 7 è stato annullato.

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE em. 2S

GUE/NGL emm. 2S/5S, 6

17.   Ucraina

Proposte di risoluzione: B5-0129, 0132, 0135, 0137, 0139, 0141 et 0143/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione comune RC5-0129/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, EDD)

dopo il § 5

2

PPE-DE

 

+

 

§ 7

1

UEN

VE

+

32,20,8 aggiunta

dopo il § 10

3

PPE-DE

VE

+

38,22,0

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

59,0,2

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0129/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0132/2004

 

EDD

 

 

B5-0135/2004

 

ELDR

 

 

B5-0137/2004

 

UEN

 

 

B5-0139/2004

 

PSE

 

 

B5-0141/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0143/2004

 

GUE/NGL

 

 

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale della PRC

Varie

Il gruppo PPE-DE ha proposto, con l'accordo del suo autore, che l'emendamento 1 sia considerato come aggiuntivo.

18.   Venezuela

Proposte di risoluzione: B5-0123, 0126, 0128, 0136, 0144 et 0147/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione comune RC5-0123/2004 (PPE-DE, PSE, UEN)

§ 1

5

GUE/NGL + Verts/ALE

 

 

§ 2

6

GUE/NGL + Verts/ALE

 

 

dopo il § 2

7

GUE/NGL + Verts/ALE

AN

15,45,1

§ 3

8

GUE/NGL + Verts/ALE

 

 

§ 5

9

GUE/NGL + Verts/ALE

 

 

dopo il § 5

10

GUE/NGL + Verts/ALE

 

 

11

GUE/NGL + Verts/ALE

 

 

14

ELDR

 

 

15

ELDR

 

 

§ 6

12

GUE/NGL + Verts/ALE

 

 

dopo il visto 4

1

GUE/NGL + Verts/ALE

 

 

cons. B

2

GUE/NGL + Verts/ALE

 

 

cons D

3

GUE/NGL + Verts/ALE

 

 

cons. E

4

GUE/NGL + Verts/ALE

 

 

dopo il cons. E

13

ELDR

 

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0123/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0126/2004

 

PSE

 

 

B5-0128/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0136/2004

 

ELDR

 

 

B5-0144/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0147/2004

 

UEN

 

 

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL em. 7

19.   Birmania

Proposte di risoluzione: B5-0127, 0134, 0138, 0140, 0145 et 0146/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione comune RC5-0127/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, EDD)

§ 9

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/AN

20,42,1

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0127/2004

 

EDD

 

 

B5-0134/2004

 

ELDR

 

 

B5-0138/2004

 

PSE

 

 

B5-0140/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0145/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0146/2004

 

Verts/ALE

 

 

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE § 9 [parte 2] della PRC

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE, UEN

§ 9 della PRC

prima parte:«insiste sulla necessità di rafforzare ... pietre preziose e legname»

seconda parte:«divieto per privati e enti ... finanziarie internazionali»

20.   Haiti

Proposte di risoluzione: B5-0122, 0124, 0125, 0130, 0131 et 0133/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione comune RC5-0122/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0122/2004

 

UEN

 

 

B5-0124/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0125/2004

 

PSE

 

 

B5-0130/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0131/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0133/2004

 

ELDR

 

 


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Goepel A5-0084/2004

Risoluzione

Favorevoli: 345

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Beysen, Hager, Kronberger

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Corbett, Dehousse, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Fitzsimons, Hyland, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 7

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Fiebiger, Figueiredo, Ribeiro

NI: Garaud

Astensioni: 29

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Manisco, Modrow, Morgantini, Patakis, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco

UEN: Camre

Verts/ALE: Schörling

Relazione Bradbourn A5-0110/2004

Emendamento 19, prima parte

Favorevoli: 406

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 20

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

PPE-DE: Lulling, Oomen-Ruijten

UEN: Berlato, Collins, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Celli

Astensioni: 8

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Martinez

PSE: Lund

Relazione Bradbourn A5-0110/2004

Emendamento 19, seconda parte

Favorevoli: 338

ELDR: Flesch

GUE/NGL: Blak, Caudron, Dary, Fraisse, Herzog

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Hager, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 70

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Figueiredo, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Vatanen

UEN: Berlato, Collins, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensioni: 17

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Fiebiger

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Martinez, Souchet

PSE: Lund

Relazione Bradbourn A5-0110/2004

Emendamento 19, terza parte

Favorevoli: 209

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Costa Paolo, Di Pietro, Flesch, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Caudron, Dary, Fraisse, Herzog, Ribeiro, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Bartolozzi, Bourlanges, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Fourtou, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Grosch, Grossetête, Hermange, Karas, Lamassoure, Langenhagen, Lisi, Lulling, Mauro, Mennitti, Menrad, Musotto, Nisticò, Oomen-Ruijten, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Rack, Rübig, Santini, Schierhuber, Smet, Stenzel, Sudre, Thyssen, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Fitzsimons, Hyland, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Contrari: 221

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Corrie, Deva, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Foster, Gahler, Galeote Quecedo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Liese, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Collins, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 5

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

NI: Borghezio

PSE: Lund

Relazione Bradbourn A5-0110/2004

Emendamenti 39/riv.+45

Favorevoli: 231

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Lynne, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Plooij-van Gorsel, Schmidt, Thors, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martin Hans-Peter, Turco

PPE-DE: Bowis, Bremmer, Grosch, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 198

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Costa Paolo, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Maaten, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Hager, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Goebbels

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 17

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Monsonís Domingo, Rousseaux

NI: Borghezio, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Martinez, Pannella

PPE-DE: Jean-Pierre

PSE: Lund

Relazione Bradbourn A5-0110/2004

Emendamento 40

Favorevoli: 74

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Clegg, Davies, Duff, Lynne, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Plooij-van Gorsel, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Marinho

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 354

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Costa Paolo, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Manisco, Patakis

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Della Vedova, Garaud, Hager, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Karas, Kastler, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 7

GUE/NGL: Herzog

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Dupuis, Martinez

PSE: Lund

Relazione Bradbourn A5-0110/2004

Emendamento 20, prima parte

Favorevoli: 348

ELDR: Väyrynen, Van Hecke, Vermeer

GUE/NGL: Dary, Fraisse, Herzog

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Fitzsimons, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 72

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Vallvé, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Oomen-Ruijten, Pronk, Vidal-Quadras Roca

UEN: Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Astensioni: 8

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

NI: Claeys, Dillen, Martinez

PSE: Lund

UEN: Camre

Relazione Bradbourn A5-0110/2004

Emendamento 20, seconda parte

Favorevoli: 184

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Dary, Fraisse, Herzog

NI: Berthu, Garaud, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Brunetta, Camisón Asensio, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hermange, Hernández Mollar, Karas, Lisi, Mauro, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pérez Álvarez, Pirker, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Rack, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Stenzel, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Evans Jillian, Hudghton, MacCormick, Wyn

Contrari: 238

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Banotti, Bastos, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Foster, Fourtou, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Poettering, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Vatanen, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Ferrández Lezaun, Isler Béguin, Lagendijk, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 11

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

NI: Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Martinez

PSE: Lund

UEN: Camre

Relazione Bradbourn A5-0110/2004

Emendamento 32

Favorevoli: 49

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Herzog, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: De Veyrac, Hortefeux, Jean-Pierre, Wijkman

PSE: Goebbels, Marinho, Read

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 373

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Manisco, Morgantini

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 16

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Koulourianos, Modrow, Patakis, Ribeiro, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Borghezio

Relazione Bradbourn A5-0110/2004

Emendamento 41

Favorevoli: 52

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Goebbels

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 385

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Manisco, Modrow, Morgantini, Patakis, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Claeys, Dillen, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 2

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Lund

Relazione Gillig A5-0058/2004

Emendamenti 4 e 8

Favorevoli: 45

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Duff, Dybkjær, Flesch, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Borghezio

PPE-DE: Bartolozzi, Ebner, Fatuzzo, Konrad, Mann Thomas, Marques, Mayer Hans-Peter, Mennitti, Menrad, Musotto, Oomen-Ruijten, Pronk, van Velzen

PSE: O'Toole, Randzio-Plath

Contrari: 374

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, De Clercq, Di Pietro, Maaten, Manders, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Plooij-van Gorsel, Procacci, Riis-Jørgensen, Sørensen, Thors, Vermeer

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 19

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Martinez, Pannella, Turco

PPE-DE: Hortefeux, Jean-Pierre

PSE: Goebbels, Schmid Gerhard

Relazione Gillig A5-0058/2004

Emendamenti 5 e 7

Favorevoli: 48

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Duff, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Borghezio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Doyle, Fatuzzo, Liese, Mann Thomas, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pronk, Schleicher, Schwaiger, van Velzen

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Lagendijk, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea, Rühle, Turmes

Contrari: 369

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Maaten, Manders, Mulder, Plooij-van Gorsel, Procacci, Riis-Jørgensen, Sørensen, Vermeer

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lisi, Lulling, McCartin, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, MacCormick, Messner, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 22

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Dybkjær, Paulsen, Schmidt

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Martinez, Pannella, Turco

PPE-DE: Schröder Jürgen, Sommer

PSE: Goebbels

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

Seconda relazione Schmidt A5-0122/2004

Emendamento 12

Favorevoli: 184

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Lynne

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Koulourianos, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hortefeux, Inglewood, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Villiers

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Duhamel, Duin, Ettl, Fava, Ford, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland

Verts/ALE: Ahern, Evans Jillian, Hudghton, MacCormick, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 240

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Flesch, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Berès, De Keyser, Désir, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Karlsson, Lalumière, Poignant, Rocard, Roure, Sandberg-Fries, Savary, Theorin, Van Lancker

UEN: Berlato, Caullery, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori

Astensioni: 12

ELDR: Attwooll, Clegg, Davies, Duff, Newton Dunn, Wallis, Watson

GUE/NGL: Krarup

NI: Borghezio, Kronberger

PPE-DE: Konrad

Verts/ALE: Flautre

Relazione Quisthoudt-Rowohl A5-0115/2004

Emendamento 2

Favorevoli: 56

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Banotti, McCartin

PSE: De Rossa, Dhaene, Ford, Guy-Quint, Lund, Marinho, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Poos

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 358

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Caudron, Dary, Fraisse, Herzog, Schröder Ilka

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer, Cohn-Bendit, Rühle, Voggenhuber

Astensioni: 14

EDD: Bernié, Saint-Josse

NI: Cappato, Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Doyle

PSE: Dehousse, El Khadraoui, Mann Erika, Schmid Gerhard, Van Lancker

Verts/ALE: Onesta, Schörling

B5-0117/2004 — Consiglio europeo

Risoluzione

Favorevoli: 56

ELDR: Virrankoski

GUE/NGL: Fraisse, Morgantini

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Hieronymi

PSE: Berès, Campos, De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Izquierdo Collado, Lalumière, Marinho, Napolitano, Patrie, Poignant, Rocard, Roure, Savary

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 363

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Rossa, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 2

PSE: Dehousse, Myller

B5-0118/2004 — RC — Consiglio europeo

Paragrafo 1

Favorevoli: 354

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Hager, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 70

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Monsonís Domingo

GUE/NGL: Alyssandrakis, Fiebiger, Krarup, Manisco, Meijer, Morgantini, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Konrad, Nicholson, Niebler, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Villiers

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 17

ELDR: Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Figueiredo, Herzog, Koulourianos, Modrow, Ribeiro, Wurtz

NI: Berthu, Martin Hans-Peter, Souchet

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Schörling

B5-0118/2004 — RC — Consiglio europeo

Emendamento 3

Favorevoli: 139

GUE/NGL: Caudron, Dary, Fraisse, Herzog

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Grosch, Wijkman

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lavarra, Leinen, Malliori, Mann Erika, Marinho, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, dos Santos, Savary, Schulz, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 251

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Krarup, Manisco, Meijer, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Hager, de La Perriere, Martinez, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Corbett, Ford, Hänsch, Lund, Martin David W., Poos, Theorin

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 45

EDD: Esclopé

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Koulourianos, Modrow, Ribeiro, Wurtz

NI: Bonino, Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Andersson, Bösch, Bowe, Färm, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Lage, McAvan, McNally, Medina Ortega, Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Roth-Behrendt, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Swoboda, Titley, Volcic, Watts, Whitehead, Wynn

Verts/ALE: MacCormick

B5-0118/2004 — RC — Consiglio europeo

Considerando A

Favorevoli: 341

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Nobilia, Poli Bortone

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 77

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Väyrynen

GUE/NGL: Alyssandrakis, Caudron, Dary, Fiebiger, Figueiredo, Krarup, Manisco, Meijer, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de La Perriere, Martinez, Souchet

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Villiers

PSE: Dehousse, Theorin

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 14

ELDR: Thors

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Di Lello Finuoli, Koulourianos, Modrow, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PSE: Lund

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Rod, Turmes

B5-0118/2004 — RC — Consiglio europeo

Risoluzione

Favorevoli: 341

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

NI: Beysen, Borghezio, Hager, Kronberger

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 78

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Martinez, Souchet, Varaut

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Villiers

PSE: Dehousse, Lund, Theorin

UEN: Camre, Caullery, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Duthu

Astensioni: 12

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Rod, Schörling, Turmes

B5-0148/2004 — Spazio di libertà

Paragrafo 4, seconda parte

Favorevoli: 381

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Dell'Alba, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 15

GUE/NGL: Ainardi, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Martinez, Souchet

PPE-DE: Mayer Hans-Peter

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni

Astensioni: 28

EDD: Butel, Esclopé

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Koulourianos, Krarup, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella

PPE-DE: Posselt

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Maes, Messner, Onesta, Rod, Turmes

B5-0148/2004 — Spazio di libertà

Risoluzione

Favorevoli: 326

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Caudron, Dary, Fraisse, Herzog, Meijer

NI: Beysen, Borghezio, Hager, Kronberger

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Breyer, Celli, Ferrández Lezaun, Sörensen

Contrari: 83

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Krarup, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Villiers

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 21

EDD: Belder, Blokland, van Dam

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Koulourianos, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Lund

UEN: Thomas-Mauro

Verts/ALE: Bouwman

Relazione Brok A5-0111/2004

Emendamento 21

Favorevoli: 99

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Grosch, Vatanen

PSE: Ford

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 311

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Astensioni: 10

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Krarup, Patakis

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Ceyhun, Schmid Gerhard

Verts/ALE: Schörling

Relazione Brok A5-0111/2004

Emendamento 27

Favorevoli: 282

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 136

NI: Borghezio

PPE-DE: De Veyrac, Mennitti, Rübig

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Crowley

Astensioni: 7

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Martinez

PSE: Ceyhun, Schmid Gerhard

Relazione Brok A5-0111/2004

Paragrafo 64, prima parte

Favorevoli: 403

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martinez, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 9

EDD: Bernié

NI: Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Pomés Ruiz

PSE: Marinho

UEN: Poli Bortone

Astensioni: 8

EDD: Abitbol, Butel, Mathieu

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Berthu, Martin Hans-Peter, Souchet

Relazione Brok A5-0111/2004

Paragrafo 64, seconda parte

Favorevoli: 351

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Dary, Patakis

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 24

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Saint-Josse

GUE/NGL: Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Garaud, de La Perriere, Souchet, Varaut

PSE: Marinho

UEN: Camre, Muscardini, Mussa, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 29

EDD: Butel, Esclopé, Mathieu

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Meijer, Modrow, Ribeiro, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Callanan, Foster, Heaton-Harris, Helmer, Nicholson, Parish, Purvis, Stockton, Sturdy, Tannock

Verts/ALE: Maes

Relazione Brok A5-0111/2004

Emendamento 15

Favorevoli: 199

EDD: Belder, Blokland, Butel, Esclopé, Mathieu

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Sacrédeus, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 214

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Hager, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 7

EDD: Bernié

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Martin Hans-Peter, Martinez

PSE: Ceyhun

Relazione Brok A5-0111/2004

Emendamento 12

Favorevoli: 185

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Campos, Ford, Junker, Leinen, Marinho

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 233

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Kauppi, Laschet, Matikainen-Kallström, Pomés Ruiz, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 3

NI: Beysen, Martin Hans-Peter

PSE: Dehousse

Relazione Brok A5-0111/2004

Emendamento 17, prima parte

Favorevoli: 195

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Thors, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Bayona de Perogordo, Deprez

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 215

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Hager, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Cercas

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 6

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez

Relazione Brok A5-0111/2004

Emendamento 17, seconda parte

Favorevoli: 188

EDD: Andersen, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: van den Bos, Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: McCartin, Pronk

PSE: Andersson, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 218

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Hager, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Cercas, Cerdeira Morterero, Fruteau, Honeyball, Kindermann, Poignant, Rothley, Savary, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 7

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez

Relazione Brok A5-0111/2004

Risoluzione

Favorevoli: 382

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Meijer, Modrow, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Zorba

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 17

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Claeys, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez, Varaut

PPE-DE: Hortefeux, Posselt, Radwan

UEN: Fitzsimons

Astensioni: 14

ELDR: Duff

GUE/NGL: Ainardi, Krarup, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Helmer, Rübig

PSE: Dehousse, Zrihen

Verts/ALE: Rod

Relazione Van Orden A5-0105/2004

Emendamento 2

Favorevoli: 237

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martin Hans-Peter, Martinez, Pannella, Turco

PPE-DE: Banotti, Doyle, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Rübig, Schierhuber, Stenzel, Trakatellis, Wijkman, Zacharakis

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 168

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Saint-Josse

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Herzog

NI: Beysen, Garaud, Hager

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Dehousse

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 10

EDD: Abitbol, Bernié

GUE/NGL: Alyssandrakis, Caudron, Patakis, Wurtz

NI: de La Perriere, Varaut

PSE: Miller, Watts

Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0103/2004

Risoluzione

Favorevoli: 374

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Herzog, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 10

EDD: Abitbol, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Fiebiger, Patakis

UEN: Camre

Verts/ALE: Messner

Astensioni: 29

EDD: Bernié

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Di Lello Finuoli, Fraisse, Koulourianos, Krarup, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Martinez, Varaut

PPE-DE: Podestà

PSE: Casaca

UEN: Berlato, Caullery, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Rod

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 2

Favorevoli: 197

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Procacci, Vallvé, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Kronberger, Martinez

PPE-DE: Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Grosch, Kauppi, Lamassoure, Lulling

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Muscardini, Mussa, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 202

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Butel, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 5

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Sacrédeus, Wijkman

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 9, prima parte

Favorevoli: 241

EDD: Andersen, Bonde, Butel, Sandbæk

ELDR: Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Garaud

PPE-DE: Bartolozzi, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brunetta, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Gahler, Glase, Grosch, Hieronymi, Karas, Kastler, Klaß, Koch, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Mann Thomas, Martens, Mayer Hans-Peter, Mennitti, Menrad, Musotto, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Podestà, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, van Velzen, Wuermeling, Zimmerling

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Muscardini, Mussa, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 158

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, McCartin, Marques, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nicholson, Ojeda Sanz, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Purvis, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zacharakis, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 6

NI: Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: Wijkman

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 9, seconda parte

Favorevoli: 356

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Wurtz

NI: Beysen, Borghezio, Hager, Kronberger

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Muscardini, Mussa, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 32

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu

GUE/NGL: Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Camisón Asensio, Grönfeldt Bergman, van Velzen, Wachtmeister

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 14

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis, Schröder Ilka

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 3

Favorevoli: 191

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Davies, Di Pietro

GUE/NGL: Dary, Fraisse, Herzog, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Borghezio, Kronberger

PPE-DE: Fiori, Grosch, Karas, Pomés Ruiz, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Schleicher, Thyssen, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 203

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Hager, de La Perriere, Martinez, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 16

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Koulourianos, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 16, prima parte

Favorevoli: 201

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martinez

PPE-DE: Sacrédeus, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Muscardini, Mussa, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 161

ELDR: Manders, Plooij-van Gorsel

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre

Astensioni: 46

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Garaud, Martin Hans-Peter, Varaut

PPE-DE: Grosch

UEN: Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 16, seconda parte

Favorevoli: 125

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gill, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Flautre, Rod, Turmes

Contrari: 228

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Hager, de La Perriere, Martinez, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Bösch, Ceyhun, Duin, Ettl, Gebhardt, Gillig, Görlach, Haug, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Mann Erika, Miranda de Lage, Müller, Piecyk, Prets, Rapkay, Roth-Behrendt, Scheele, Stockmann

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Breyer, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Isler Béguin, MacCormick, Messner, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn

Astensioni: 47

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Schmid Herman, Schröder Ilka

NI: Borghezio, Kronberger, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Mendiluce Pereiro, Schmid Gerhard

UEN: Fitzsimons, Hyland

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Voggenhuber

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 8

Favorevoli: 201

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martinez

PPE-DE: Bartolozzi, Brunetta, Fatuzzo, Oomen-Ruijten, Santini, Stenmarck

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 195

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 8

EDD: Abitbol

NI: Borghezio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Sacrédeus, Wijkman

UEN: Berlato, Mussa, Turchi

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 4

Favorevoli: 192

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Camisón Asensio, Grosch, Lamassoure, Oomen-Ruijten, Thyssen

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 201

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ribeiro e Castro

Astensioni: 12

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Alyssandrakis, Morgantini, Patakis

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Martinez

UEN: Berlato, Mussa, Thomas-Mauro, Turchi

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 14

Favorevoli: 195

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martinez

PPE-DE: Galeote Quecedo, Grosch, Thyssen

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 199

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 3

EDD: Abitbol

NI: Martin Hans-Peter

UEN: Berlato

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 7

Favorevoli: 197

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Brunetta, Ebner, Fatuzzo, Fiori, Grosch, Karas, Lisi, Pronk, Santini, Thyssen

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 202

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 2

ELDR: Van Hecke

NI: Martin Hans-Peter

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 18

Favorevoli: 188

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martinez

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 209

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Rapkay

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensioni: 5

EDD: Abitbol

NI: Borghezio, Garaud, Martin Hans-Peter

UEN: Thomas-Mauro

Relazione Miller A5-0116/2004

Paragrafo 10, seconda parte

Favorevoli: 196

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Clegg, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Marinho

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 189

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martinez

PPE-DE: Grosch, Lamassoure, Oomen-Ruijten, Pronk, Thyssen

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 4

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Martin Hans-Peter

Relazione Miller A5-0116/2004

Paragrafo 10, terza parte

Favorevoli: 20

ELDR: Van Hecke

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Podestà, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Cercas, Marinho

UEN: Berlato, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Contrari: 376

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 1

NI: Martin Hans-Peter

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 20

Favorevoli: 191

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martinez

PPE-DE: Lamassoure, Lulling, Vatanen

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Turchi

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 196

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 8

NI: Claeys, Dillen, Dupuis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Sacrédeus, Wijkman

UEN: Berlato, Mussa

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 21

Favorevoli: 183

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez

PPE-DE: Lulling

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 205

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, de La Perriere, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 4

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Martin Hans-Peter

Relazione Miller A5-0116/2004

Paragrafo 30

Favorevoli: 358

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Martinez

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 10

EDD: Belder, Blokland, van Dam

PPE-DE: Bourlanges, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Crowley

Verts/ALE: Evans Jillian, MacCormick

Astensioni: 25

EDD: Abitbol, Mathieu

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Turco

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 12

Favorevoli: 177

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Lulling, Sacrédeus

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 199

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 9

ELDR: van den Bos, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 10

Favorevoli: 169

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 192

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Breyer

Astensioni: 12

EDD: Bonde, Sandbæk

ELDR: Thors, Van Hecke

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Martin Hans-Peter, Martinez

Relazione Miller A5-0116/2004

Emendamento 11

Favorevoli: 179

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Di Pietro, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Grosch, Thyssen

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 196

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, de La Perriere, Martinez, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Krehl

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 2

EDD: Mathieu

NI: Martin Hans-Peter

Relazione Miller A5-0116/2004

Risoluzione

Favorevoli: 265

EDD: Belder, Blokland

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bowe, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, De Rossa, Ford, Gill, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuhne, Lage, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothley, dos Santos, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Thomas-Mauro

Contrari: 68

EDD: Abitbol, Mathieu

GUE/NGL: Alyssandrakis, Fiebiger, Krarup, Meijer, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Borghezio, Dillen, Garaud, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: De Veyrac, Hortefeux, Podestà

PSE: Bullmann, Ceyhun, Dehousse, Duin, Gillig, Görlach, Guy-Quint, Hazan, Imbeni, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lund, Paciotti, Poos, Roure, Sacconi, Vairinhos, Volcic, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 48

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Monsonís Domingo

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Modrow, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Andersson, Berès, Bösch, van den Burg, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fruteau, Garot, Goebbels, Hedkvist Petersen, Lalumière, Mann Erika, Mendiluce Pereiro, Myller, Patrie, Poignant, Rothe, Savary, Scheele, Van Lancker

Verts/ALE: Evans Jillian, MacCormick, Maes, Wyn

Relazione Jöns A5-0098/2004

Emendamenti 2 e 5

Favorevoli: 65

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Patakis, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: Descamps, Fatuzzo

PSE: Andersson, Cercas, Färm, Lund, Myller, Paciotti

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 257

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Calò, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Karas, Kauppi, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Ford, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Staes

Astensioni: 3

NI: Cappato

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Schörling

Relazione Jöns A5-0098/2004

Emendamento 6

Favorevoli: 61

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Koulourianos, Meijer, Modrow, Patakis, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez

PPE-DE: Ebner, Fatuzzo, Marques

PSE: Aparicio Sánchez, Cercas, Dehousse, Lund, Mendiluce Pereiro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 271

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Andersson, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 3

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Thyssen

UEN: Camre

B5-0129/2004 — RC — Ucraina

Risoluzione

Favorevoli: 59

EDD: Belder, van Dam, Sandbæk

ELDR: Manders, Newton Dunn, Pohjamo

GUE/NGL: Bakopoulos, Caudron, Koulourianos, Meijer

NI: Berthu, Beysen

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Bowis, Camisón Asensio, Daul, Deva, Fourtou, Gahler, Goepel, Grossetête, Karas, Langen, Mayer Hans-Peter, Menrad, Nassauer, Ojeda Sanz, Oostlander, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Posselt, Purvis, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder Jürgen, Schwaiger, Stenmarck, Tannock, Zimmerling

PSE: Carnero González, Ettl, Ford, Gillig, Katiforis, Kindermann, Lage, McNally, Mastorakis, Medina Ortega

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Breyer, Duthu, Ferrández Lezaun, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Onesta

Astensioni: 2

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Dehousse

B5-0123/2004 — RC — Venezuela

Emendamento 7

Favorevoli: 15

EDD: Sandbæk

ELDR: Newton Dunn, Pohjamo

GUE/NGL: Bakopoulos, Caudron, Koulourianos, Meijer, Patakis

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

Verts/ALE: Breyer, Duthu, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Onesta

Contrari: 45

EDD: Belder, van Dam

NI: Berthu, Beysen

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Bowis, Camisón Asensio, Daul, Deva, Fourtou, Gahler, Goepel, Grossetête, Karas, Langen, Mayer Hans-Peter, Menrad, Ojeda Sanz, Oostlander, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Posselt, Purvis, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder Jürgen, Schwaiger, Stenmarck, Tannock, Zimmerling

PSE: Carnero González, Dehousse, Ettl, Ford, Gillig, Katiforis, Kindermann, Lage, McNally, Mastorakis, Medina Ortega

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

Astensioni: 1

ELDR: Manders

B5-0127/2004 — RC — Birmania

Paragrafo 9, seconda parte

Favorevoli: 20

EDD: Belder, van Dam

GUE/NGL: Bakopoulos, Caudron, Koulourianos, Meijer, Patakis

PPE-DE: Posselt, Sacrédeus

PSE: Carnero González, Dehousse, Ettl, Ford, Gillig, Katiforis, Kindermann, Lage, McNally, Mastorakis, Medina Ortega

Contrari: 42

EDD: Sandbæk

ELDR: Manders, Newton Dunn, Pohjamo

NI: Berthu, Beysen

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Bowis, Camisón Asensio, Daul, Deva, Fourtou, Gahler, Goepel, Grossetête, Karas, Langen, Mayer Hans-Peter, Menrad, Nassauer, Ojeda Sanz, Oostlander, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Purvis, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Tannock, Zimmerling

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Breyer, Duthu, Ferrández Lezaun, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Onesta

Astensioni: 1

NI: Gorostiaga Atxalandabaso


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2004)0169

Adattamenti dei trattati a seguito della riforma della politica agricola comune *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune (COM(2003) 643 — C5-0525/2003 — 2003/0253(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 643) (1),

visto l'articolo 23 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0525/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A5-0084/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0170

Protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali da parte di fornitori di servizi di trasporto aereo non comunitari ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea (14141/1/2003 — C5-0018/2004 — 2002/0067(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (14141/1/2003 — C5-0018/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 110) (3),

vista la proposta modificata (COM(2003) 228) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0064/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 75.

(3)  GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 285.

(4)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2002)0067

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

Considerando quanto segue:

(1)

La posizione concorrenziale dei vettori aerei comunitari nella prestazione dei servizi di trasporto aereo da, attraverso e verso la Comunità potrebbe essere compromessa da pratiche sleali e discriminatorie poste in essere da vettori aerei non comunitari che prestano servizi simili di trasporto aereo.

(2)

Queste pratiche sleali e discriminatorie possono derivare da sovvenzioni o da altre forme di aiuto concesse da un governo, da un ente regionale o da un altro organismo pubblico di uno Stato non membro della Comunità o da pratiche tariffarie attuate da un vettore aereo non comunitario che beneficia di vantaggi non commerciali.

(3)

È necessario definire le misure di riparazione da adottare relativamente a tali pratiche sleali.

(4)

All'interno della Comunità esistono regole rigorose concernenti la concessione di aiuti di stato ai vettori aerei, ed è necessario adottare uno strumento che offra protezione contro vettori aerei non comunitari che beneficino di sovvenzioni o contro vettori che ricevono altri benefici dai governi, per far sì che i vettori aerei comunitari non siano posti in una situazione concorrenziale svantaggiosa e non subiscano danni.

(5)

Il presente regolamento non è destinato a sostituirsi agli accordi in materia di servizi aerei conclusi con i paesi terzi che possano essere utilizzati per trattare in modo efficace i problemi relativi alle pratiche oggetto del presente regolamento: laddove esista, a livello degli Stati membri, uno strumento giuridico che consenta di trovare, entro un limite di tempo ragionevole, una risposta soddisfacente a tali problemi, esso prevarrebbe sul presente regolamento per tale periodo.

(6)

È opportuno che la Comunità sia in grado di assumere iniziative per porre rimedio a tali pratiche sleali derivanti dalle sovvenzioni concesse dal governo di un paese non membro della Comunità. È altresì opportuno che la Comunità sia in grado di assumere le iniziative necessarie per lottare contro le pratiche tariffarie sleali.

(7)

È opportuno precisare in quali circostanze si consideri esistente una sovvenzione e in base a quali principi essa possa essere passibile di misure compensative, in particolare se la sovvenzione sia concessa a talune imprese o settori o sia subordinata alla prestazione di servizi aerei ai paesi terzi.

(8)

Nell'accertare l'esistenza di una sovvenzione è necessario dimostrare che vi sia stato il contributo finanziario di un governo, di un ente regionale o di un altro organismo pubblico mediante trasferimento di fondi o che debiti di qualsiasi natura rappresentanti entrate pubbliche siano stati oggetto di rinuncia o di mancata riscossione, e che l'impresa beneficiaria ne abbia tratto un vantaggio.

(9)

È opportuno precisare in quali circostanze si consideri esistente una pratica tariffaria sleale. Un esame delle pratiche tariffarie di un vettore aereo di un paese terzo dovrebbe essere limitato al numero ridotto di casi in cui il vettore aereo beneficia di vantaggi non commerciali che non possono essere chiaramente identificati come sovvenzioni.

(10)

È opportuno chiarire che si può ritenere che sussista una pratica tariffaria sleale solo quando essa è chiaramente distinguibile rispetto alle normali pratiche concorrenziali. La Commissione dovrebbe sviluppare una metodologia dettagliata per stabilire l'esistenza di pratiche tariffarie sleali.

(11)

È inoltre opportuno stabilire indirizzi chiari e particolareggiati in relazione ai fattori che possono contribuire a determinare se servizi sovvenzionati o offerti a prezzi sleali da parte dei vettori aerei non comunitari abbiano causato o minaccino di causare pregiudizio. Per dimostrare che le pratiche tariffarie relative alla prestazione di tali servizi di trasporto aereo causano un pregiudizio all' industria comunitaria, è opportuno tener conto dell'incidenza di altri fattori e dovrebbero essere presi in considerazione tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti e conosciuti che abbiano un'incidenza sulla situazione di tale industria e, in particolare, le condizioni di mercato che prevalgono nella Comunità.

(12)

È fondamentale definire i termini «vettore aereo comunitario», «industria comunitaria» e «servizi di trasporto aereo simili».

(13)

È necessario specificare quali soggetti siano legittimati a presentare le denunce e le informazioni che la denuncia dovrebbe contenere. Una denuncia dovrebbe essere respinta, qualora manchino prove sufficienti dell'esistenza di un pregiudizio per procedere.

(14)

È opportuno stabilire la procedura da seguire nelle indagini relative al ricorso a pratiche sleali da parte di vettori aerei non comunitari. Tale procedura dovrebbe essere soggetta a limiti temporali.

(15)

È necessario stabilire le modalità secondo cui alle parti interessate viene comunicato quali siano le informazioni richieste dalle autorità. È opportuno che alle parti interessate siano offerte ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i propri interessi. È inoltre necessario stabilire le norme sostanziali e procedurali da osservare durante l'indagine e, in particolare, quelle secondo cui le parti interessate devono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini specificati, se tali osservazioni e informazioni debbano essere presi in considerazione. Nel rispetto della riservatezza commerciale, è necessario consentire alle parti interessate l'accesso a tutte le informazioni inerenti all'indagine che siano rilevanti per la tutela dei loro interessi. È necessario stabilire che, nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente, possano essere utilizzate ai fini delle risultanze altre informazioni e che queste possano essere meno favorevoli di quelle disponibili nell'ipotesi di collaborazione.

(16)

È necessario stabilire le modalità secondo cui possono essere imposte misure provvisorie. In tutti i casi tali misure possono essere imposte dalla Commissione solo per un periodo di sei mesi.

(17)

È opportuno che le indagini o i procedimenti vengano chiusi quando non vi è necessità di imporre alcuna misura, ad esempio quando risulti che l'importo della sovvenzione è minimo o il livello delle tariffe sleali o il pregiudizio sono trascurabili. È inoltre opportuno che il procedimento venga chiuso solo con decisione debitamente motivata. È opportuno anche che le misure siano inferiori all'importo delle sovvenzioni compensabili o al livello delle tariffe sleali, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio.

(18)

È necessario disporre che il livello delle misure non dovrebbe essere superiore all'importo delle sovvenzioni o dei vantaggi non commerciali conferiti secondo i casi o all'importo corrispondente al pregiudizio arrecato, se inferiore.

(19)

È necessario disporre che le misure restino in vigore solo fino al momento in cui risultino necessarie per controbilanciare le sovvenzioni o le pratiche tariffarie sleali che causano un pregiudizio.

(20)

Nell'imposizione di misure si dovrebbe dare la preferenza ai dazi. Qualora tali dazi dovessero rivelarsi inadeguati è possibile ricorrere ad altre misure.

(21)

È necessario stabilire le procedure per l'accettazione di impegni idonei ad eliminare o controbilanciare le sovvenzioni compensabili o le pratiche tariffarie sleali e il pregiudizio arrecato, in alternativa all'imposizione di misure provvisorie o definitive. È inoltre opportuno specificare le conseguenze della violazione degli impegni assunti o il recesso da essi.

(22)

È necessario prevedere la possibilità di riesaminare le misure imposte in presenza di un cambiamento delle circostanze sufficientemente dimostrato.

(23)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(24)

La forma e il livello delle misure e l'esecuzione delle stesse dovrebbero essere definite dettagliatamente da un regolamento recante imposizione delle medesime.

(25)

È necessario assicurare che le misure adottate ai sensi del presente regolamento corrispondano pienamente agli interessi della Comunità. La valutazione dell'interesse della Comunità comporta l'individuazione di qualsiasi valido motivo che induca alla chiara conclusione che l'adozione di misure non sarebbe nell'interesse generale della Comunità. Siffatto valido motivo potrebbe, ad esempio, comprendere casi in cui lo svantaggio per i consumatori o per altri interessati fosse chiaramente sproporzionato agli eventuali vantaggi assicurati all'industria comunitaria dall'imposizione di misure.

(26)

Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire la protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che causano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

1.   Il presente regolamento stabilisce la procedura da seguire per assicurare protezione avverso le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea, nella misura in cui esse causano un pregiudizio all'industria comunitaria.

2.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione preliminare di eventuali disposizioni particolari contenute in accordi in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri con paesi non membri della Comunità europea.

3.   Il presente regolamento non osta all'applicazione di eventuali disposizioni particolari contemplate da accordi conclusi tra la Comunità e paesi non membri della Comunità europea.

Articolo 2

Principi

Può essere imposta una misura di riparazione allo scopo di controbilanciare:

1)

una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, a un vettore aereo non comunitario, oppure

2)

pratiche tariffarie sleali poste in essere da vettori aerei non comunitari,

nella fornitura di servizi aerei su una o più rotte da e verso la Comunità, che causano un pregiudizio all'industria comunitaria.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«pregiudizio», un pregiudizio grave o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell'industria comunitaria, accertato in base all'articolo 6;

b)

«industria comunitaria», il complesso dei vettori aerei comunitari che forniscono servizi di trasporto aereo simili o i vettori comunitari che, collettivamente considerati, rappresentano la maggioranza dell'offerta comunitaria globale di questi servizi;

c)

«vettore aereo comunitario», il vettore aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro in forza del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (5);

d)

«servizi di trasporto aereo simili», i servizi di trasporto aereo forniti sulla stessa rotta o sulle stesse rotte dei servizi aerei in questione, ovvero i servizi di trasporto aereo forniti su una o più rotte che presentano caratteristiche molto somiglianti alla rotta o alle rotte sulle quali viene prestato il servizio di trasporto aereo in questione.

Articolo 4

Sovvenzioni

1.   Vi è sovvenzione qualora:

a)

il governo o un ente regionale o un altro organismo pubblico di un paese non membro della Comunità europea concede un contributo finanziario, vale a dire quando:

i)

provvedimenti del governo, di un ente regionale o di un altro organismo pubblico comportino il trasferimento diretto di fondi, ad esempio sotto forma di sovvenzioni, prestiti o iniezioni di capitale, potenziali trasferimenti diretti di fondi alla società o la presa a carico di passivi della società, quali ad esempio garanzie su prestiti;

ii)

il governo o un ente regionale o un altro organismo pubblico rinunci ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuota;

iii)

il governo o un ente regionale o un altro organismo pubblico fornisca beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquisti beni o servizi;

iv)

il governo o un ente regionale o un altro organismo pubblico effettui versamenti ad un meccanismo di finanziamento o incarichi o dia ordine ad un ente privato di espletare una o più delle funzioni di cui ai punti i), ii) e iii) che di norma sono di sua competenza e l'attività svolta non differisca in sostanza dalla consueta prassi dei governi;

b)

e venga in tal modo conferito un vantaggio.

2.   Le sovvenzioni sono soggette a misure di riparazione soltanto quando siano specifiche, di diritto o di fatto, per una impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie rientrante nella competenza dell'autorità concedente.

Articolo 5

Pratiche tariffarie sleali

1.   Vi è pratica tariffaria sleale su un determinato servizio di trasporto aereo a destinazione delle Comunità o proveniente dalla stessa quando vettori aerei non comunitari:

beneficiano di vantaggi non commerciali, e

praticano tariffe sufficientemente inferiori a quelle offerte dai vettori comunitari concorrenti da causare un pregiudizio.

Tali pratiche devono essere chiaramente distinguibili rispetto alle normali pratiche tariffarie concorrenziali.

2.   Nel raffronto delle tariffe aeree si tiene conto dei seguenti elementi:

a)

il prezzo effettivo al quale vengono offerti in vendita i biglietti;

b)

il numero di posti proposto a un prezzo che si presume sleale rispetto al totale dei posti disponibili sull'aereo;

c)

le restrizioni e le condizioni connesse ai biglietti venduti a un prezzo che si presume sleale;

d)

il livello di servizio proposto da tutti i vettori aerei che forniscono il servizio di trasporto aereo simile in questione;

e)

i costi effettivi del vettore aereo non comunitario che fornisce i servizi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto; e

f)

la situazione, per quanto riguarda le lettere da a) ad e), su rotte comparabili.

3.   La Commissione sviluppa, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3, una metodologia dettagliata per stabilire l'esistenza di pratiche tariffarie sleali, che tenga conto tra l'altro del modo in cui sono valutati nel contesto specifico del settore dei trasporti aerei le normali pratiche tariffarie concorrenziali, i costi effettivi e i ragionevoli margini di profitto.

Articolo 6

Accertamento del pregiudizio

1.   L'accertamento dell'esistenza di un pregiudizio si fonda su elementi di prova positivi e implica un esame obiettivo:

a)

del livello dei prezzi praticati sui servizi di trasporto aereo in questione e dell'incidenza esercitata da tali servizi di trasporto aereo sulle tariffe praticate dai vettori aerei comunitari, e

b)

dell'incidenza di tali servizi di trasporto aereo sull'industria comunitaria, quale risulta dall'andamento tendenziale di vari indicatori economici, come il numero dei voli, l'utilizzo della capacità, le prenotazioni dei passeggeri, la quota di mercato, gli utili, la redditività dell'investimento, il livello degli investimenti e i livelli occupazionali.

Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

2.   Deve essere dimostrato, con l'ausilio di tutti gli elementi di prova positivi presentati a norma del paragrafo 1, che i servizi di trasporto aereo in questione causano un pregiudizio ai sensi del presente regolamento.

3.   Oltre ai servizi di trasporto aereo in questione sono esaminati fattori noti che contemporaneamente causano un pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che il pregiudizio dovuto a tali altri fattori sia attribuito ai servizi di trasporto aereo in questione.

4.   L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio è accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile e imminente.

Articolo 7

Apertura del procedimento

1.   Un'indagine ai sensi del presente regolamento è aperta in seguito alla presentazione di una denuncia scritta in nome dell'industria comunitaria presentata da persone fisiche o giuridiche o da associazioni, oppure per iniziativa della Commissione, qualora esistano prove sufficienti dell'esistenza di sovvenzioni (compreso, se possibile, il loro importo) o di pratiche tariffarie sleali compensabili ai sensi del presente regolamento, dell'esistenza di un pregiudizio e di un nesso causale tra i servizi di trasporto aereo che si presumono sovvenzionati e l'asserito pregiudizio.

2.   Quando esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, avvia il procedimento entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora la questione sia discussa nell'ambito di un accordo bilaterale dallo Stato membro interessato, il termine di 45 giorni è prorogato su richiesta dello Stato membro, per un periodo massimo di 30 giorni. Qualunque ulteriore proroga del termine è decisa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Se gli elementi di prova addotti risultano insufficienti, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, ne informa il denunziante entro 45 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata.

3.   L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'indagine, ne indica l'ambito di applicazione, i servizi di trasporto aereo sulle rotte interessate, i paesi nei quali i governi avrebbero concesso le sovvenzioni o rilascia le licenze ai vettori aerei che avrebbero posto in essere le pratiche tariffarie sleali; indica inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, presentare le proprie osservazioni scritte e fornire informazioni, se tali informazioni devono essere prese in considerazione nel corso dell'indagine. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione.

4.   La Commissione informa i vettori aerei che forniscono i servizi di trasporto in questione, il governo interessato e i denunzianti dell'avvenuta apertura del procedimento.

5.   In qualsiasi momento, la Commissione può invitare il governo del paese terzo interessato a partecipare a consultazioni, allo scopo di chiarire la situazione con riferimento alle questioni di cui al paragrafo 2 e di pervenire ad una soluzione concordata. Se del caso la Commissione associa a tali consultazioni gli Stati membri interessati. Qualora siano già in corso consultazioni tra uno Stato membro e il governo del paese terzo interessato, la Commissione contatta preliminarmente detto Stato membro.

Articolo 8

Indagine

1.   Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione avvia l'indagine, la quale riguarda sia le sovvenzioni o le pratiche tariffarie sleali nei servizi di trasporto aereo prestati dai vettori aerei non comunitari su talune rotte sia il pregiudizio. L'indagine è effettuata rapidamente e si conclude di norma entro nove mesi dall'apertura del procedimento, eccetto nelle seguenti circostanze in cui può essere prorogata:

se i negoziati con il governo del paese terzo interessato hanno registrato progressi tali da far apparire imminente una soluzione soddisfacente per quanto riguarda la denuncia; o

se è necessario ulteriore tempo per arrivare a una soluzione rispondente all'interesse della Comunità.

2.   Le parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura del procedimento sono ascoltate, a condizione che abbiano presentato entro il termine prescritto una richiesta di essere sentite nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

3.   Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini prescritti, oppure ostacoli gravemente l'indagine, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, sulla base dei dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Articolo 9

Misure di riparazione

Le misure di riparazione, provvisorie o definitive, assumono di preferenza la forma di dazi imposti al vettore non comunitario in questione.

Articolo 10

Misure provvisorie

1.   Possono essere imposte misure provvisorie qualora sia stato accertato a titolo provvisorio che i vettori aerei non comunitari interessati beneficiano di sovvenzioni o pongono in essere pratiche tariffarie sleali e che da esse deriva un pregiudizio per l'industria comunitaria, e che l'interesse della Comunità richiede un intervento per prevenire un ulteriore pregiudizio.

2.   Le misure provvisorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Esse sono imposte per un periodo massimo di sei mesi.

Articolo 11

Chiusura del procedimento senza l'imposizione di misure

1.   In caso di ritiro della denuncia o qualora si sia ottenuto un rimedio soddisfacente nell'ambito di un accordo in materia di servizi aerei tra uno Stato membro e il paese terzo interessato, il procedimento può essere chiuso dalla Commissione, a meno che la chiusura non sia contraria all'interesse della Comunità.

2.   Qualora non siano necessarie misure di riparazione, il procedimento è chiuso secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La decisione che chiude il procedimento è debitamente motivata.

Articolo 12

Misure definitive

1.   Quando dall'accertamento definitivo dei fatti si desume l'esistenza di sovvenzioni o di pratiche tariffarie sleali e del conseguente pregiudizio da esse causato e quando l'interesse della Comunità richiede un intervento a norma dell'articolo 16, è imposta una misura definitiva secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

2.   Il livello delle misure imposte per controbilanciare le sovvenzioni non supera l'importo delle sovvenzioni, calcolate in base al vantaggio conferito all'impresa beneficiaria, di cui i vettori non comunitari hanno provatamente beneficiato, e dovrebbe essere inferiore all'importo totale delle sovvenzioni se tale minore importo è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

3.   Il livello delle misure imposte per controbilanciare le pratiche tariffarie sleali che beneficiano di un vantaggio non commerciale non supera la differenza fra le tariffe applicate dal vettore non comunitario interessato e la tariffa offerta dal vettore aereo comunitario concorrente in questione, ma dovrebbe essere inferiore a tale differenza se tale livello inferiore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. In ogni caso il livello delle misure non dovrebbe eccedere il valore del vantaggio non commerciale accordato al vettore non comunitario.

4.   È imposta una misura di importo adeguato per ogni caso, su base non discriminatoria, per i servizi di trasporto aereo prestati da tutti i vettori aerei non comunitari che abbiano provatamente beneficiato di sovvenzioni o che siano impegnate in pratiche tariffarie sleali sulle rispettive rotte, ad eccezione dei servizi aerei prestati dai vettori aerei non comunitari i cui impegni siano stati accettati ai sensi del presente regolamento.

5.   Le misure restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per contrastare gli effetti delle sovvenzioni o delle pratiche tariffarie sleali che causano pregiudizio.

Articolo 13

Impegni

1.   Le indagini possono essere chiuse senza l'imposizione di misure provvisorie o definitive quando sono presentati impegni volontari soddisfacenti in base ai quali:

a)

il governo che concede la sovvenzione o il vantaggio non commerciale accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o il vantaggio non commerciale, ovvero di adottare altre misure relative ai loro effetti; oppure

b)

il vettore aereo non comunitario si impegna a modificare i suoi prezzi o a cessare la prestazione dei servizi di trasporto aereo sulla rotta in questione così da eliminare gli effetti pregiudizievoli della sovvenzione o del vantaggio non commerciale.

2.   Gli impegni sono accettati secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3.   In caso di violazione o di recesso da impegni ad opera di una delle parti, è imposta una misura definitiva ai sensi dell'articolo 12, in base ai fatti accertati nel corso dell'indagine nel cui ambito è stato accettato l'impegno, sempreché l'indagine sia stata conclusa con l'accertamento definitivo dell'esistenza delle sovvenzioni e il vettore aereo non comunitario interessato o il governo che ha concesso la sovvenzione, nei casi diversi dal recesso dall'impegno da parte del vettore aereo non comunitario o di tale governo, abbiano avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Articolo 14

Riesame

1.   Se le circostanze lo giustificano, può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere le misure nella loro forma iniziale, per iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che siano trascorse almeno due stagioni IATA consecutive dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi vettore aereo non comunitario soggetto alle misure o di qualsiasi vettore aereo comunitario.

2.   La Commissione inizia il riesame di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Al riesame di cui al paragrafo 1 si applicano le pertinenti disposizioni degli articoli 7 e 8. Il riesame valuta se continuino a sussistere sovvenzioni o pratiche tariffarie sleali, e/o il pregiudizio da esse causato, e determina nuovamente nel contempo se l'interesse comunitario richieda la prosecuzione dell'intervento. Quando il riesame ne dimostra la necessità, le misure sono abrogate, modificate o mantenute, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 15

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (6) (in seguito denominato «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Interesse della Comunità

Per decidere a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 2 e dell'articolo 12, paragrafo 1 se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità o se le misure debbano essere mantenute a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, è opportuno valutare i diversi interessi nel loro complesso. Si può decidere di non applicare alcuna misura qualora si possa chiaramente concludere che la loro applicazione non è nell'interesse della Comunità.

Articolo 17

Disposizioni generali

1.   Le misure di riparazione provvisorie o definitive sono imposte con regolamento ed eseguite dagli Stati membri secondo la forma, i livelli specificati e gli altri criteri stabiliti nel regolamento che impone tali misure. Qualora vengano imposte misure diverse dai dazi, il regolamento definisce la forma precisa di tali misure nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

2.   I regolamenti che impongono misure di riparazione provvisorie o definitive, nonché i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che sospendono o chiudono le indagini o i procedimenti, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 285.

(2)  GU C 61 del 14.3.2003, pag. 29.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2003 (GU C 38E del 12.2.2004, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 18 dicembre 2003 (GU C 66E del 16.3.2004, pag. 14) e posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(6)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

P5_TA(2004)0171

Vettori aerei ed esercenti di aeromobili (assicurazioni) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (13910/1/2003 — C5-0012/2004 — 2002/0234(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (13910/1/2003 — C5-0012/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 521) (3),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 454) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0088/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi approvati del 13.5.2003, P5_TA(2003)0203.

(3)  GU C 20 E del 28.1.2003, p. 193.

(4)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2002)0234

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro della politica comune dei trasporti, e per tutelare più efficacemente i consumatori, è importante garantire un livello assicurativo minimo adeguato per coprire la responsabilità dei vettori aerei in relazione ai passeggeri, al bagaglio, alle merci e ai terzi.

(2)

Nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno stabilire all'interno della Comunità requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei comunitari.

(3)

È necessaria un'azione comune per garantire che detti requisiti si applichino anche ai vettori aerei di paesi terzi in modo da instaurare parità di condizioni tra essi ed i vettori aerei comunitari.

(4)

Nella sua comunicazione del 10 ottobre 2001 relativa alle ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei, la Commissione ha comunicato l'intenzione di esaminare gli importi e le condizioni di assicurazione prescritti ai fini della concessione delle licenze di esercizio da parte degli Stati membri, con l'obbiettivo di garantire un approccio armonizzato. Inoltre nella successiva comunicazione del 2 luglio 2002 relativa alle assicurazioni nel settore del trasporto aereo a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, la Commissione ha affermato che avrebbe continuato a seguire gli sviluppi nel mercato dell'assicurazione del trasporto aereo nella prospettiva di una revisione degli importi assicurati e dei requisiti assicurativi prescritti per la concessione delle licenze di esercizio da parte degli Stati membri.

(5)

Con la decisione 2001/539/CE del Consiglio del 5 aprile 2001 (4) la Comunità ha concluso la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa il 28 maggio 1999 a Montreal («Convenzione di Montreal»), la quale stabilisce nuove norme in materia di responsabilità nel trasporto aereo internazionale di persone, bagagli e merci. Tali norme dovranno infine sostituire quelle della Convenzione di Varsavia del 1929 e delle sue successive modificazioni.

(6)

L'articolo 50 della convenzione di Montreal dispone che le parti provvedano affinché i vettori aerei stipulino contratti di assicurazione idonei a coprire la loro responsabilità derivante dalla convenzione. La convenzione di Varsavia del 1929 e le sue successive modificazioni continueranno ad esistere accanto alla convenzione di Montreal per un periodo indeterminato. Entrambe le convenzioni prevedono la possibilità di una responsabilità illimitata.

(7)

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (5), prescrive che i vettori aerei siano assicurati in materia di responsabilità in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci, la posta e i terzi, senza peraltro specificare gli importi minimi da assicurare e le condizioni di assicurazione.

(8)

Occorre tenere conto del fatto che la Conferenza europea dell'aviazione civile ha adottato, in data 13 dicembre 2000, la risoluzione ECAC/25-1 sui livelli minimi di copertura assicurativa per la responsabilità verso i passeggeri e i terzi, modificata il 27 novembre 2002.

(9)

È necessario definire requisiti minimi in materia di copertura assicurativa per i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi applicabili sia ai vettori aerei che agli esercenti di aeromobili che effettuano voli all'interno del territorio di uno Stato membro, incluse le acque territoriali o a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.

(10)

Dovrebbero avere l'obbligo dell'assicurazione i vettori aerei muniti di una valida licenza di esercizio e, nel caso dei vettori aerei comunitari, di una valida licenza di esercizio rilasciata conformemente al regolamento (CEE) n. 2407/92. L'assenza o la scadenza di siffatta licenza non esime l'impresa dal rispetto di tale obbligo.

(11)

La convenzione di Montreal specificamente disciplina la responsabilità in relazione ai passeggeri, ai bagagli e alle merci, mentre la responsabilità per la posta è soggetta, conformemente all'articolo 2 di tale convenzione, alle norme applicabili alla relazione tra i vettori e le amministrazioni postali. Nella Comunità l'assicurazione per siffatta responsabilità è sufficientemente disciplinata dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92.

(12)

L'assicurazione obbligatoria non dovrebbe essere prevista per gli aeromobili di Stato e per determinati altri tipi di aeromobile.

(13)

Occorrerebbe prevedere una copertura assicurativa minima nei casi in cui un vettore aereo o un esercente di aeromobili è responsabile nei confronti di passeggeri, bagagli, merci e terzi conformemente alle norme delle convenzioni internazionali, del diritto comunitario o del diritto nazionale, senza interferenze in tali norme.

(14)

L'assicurazione dovrebbe coprire la responsabilità specifica in materia di trasporto aereo per passeggeri, bagagli, merci e terzi. Per quanto concerne i passeggeri, i bagagli e le merci, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte e le lesioni personali provocate da incidenti e per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di bagagli e merci. Per quanto concerne i terzi, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte, le lesioni personali e i danni ai beni provocati da incidenti.

(15)

Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che richieda una doppia assicurazione. Per quanto il vettore contraente e il vettore effettivo ai sensi dell'articolo 39 della convenzione di Montreal possano essere tenuti responsabili per il medesimo danno, gli Stati membri possono stabilire specifiche misure al fine di evitare la doppia assicurazione.

(16)

Nonostante gli aggregati costituiscano una pratica di mercato che può consentire l'assicurabilità, in particolare per i rischi di guerra e terrorismo, in quanto permette agli assicuratori un maggior controllo delle loro responsabilità, tale pratica non esime i vettori aerei o gli esercenti di aeromobili dall'obbligo di rispettare i requisiti assicurativi minimi se si raggiunge l'aggregato stabilito dal contratto di assicurazione.

(17)

È necessario prescrivere che i vettori aerei dimostrino il costante rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento in materia di copertura assicurativa. Per quanto concerne i vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione della prova della copertura assicurativa in uno Stato membro dovrebbe essere valida per tutti gli Stati membri, poiché tale assicurazione è stipulata con un'impresa autorizzata al riguardo ai sensi del diritto applicabile.

(18)

Per quanto concerne i sorvoli del territorio di uno Stato membro effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, ciascuno Stato membro sorvolato ha la facoltà, conformemente al diritto internazionale, di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento, ad esempio effettuando controlli a campione.

(19)

Decorso un determinato periodo di tempo, è opportuno procedere alla revisione dei requisiti assicurativi minimi.

(20)

È opportuno che le procedure per il monitoraggio dell'applicazione dei requisiti assicurativi minimi siano trasparenti e non discriminatorie e che non pregiudichino in alcun modo la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(21)

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(22)

Qualora siano necessarie ulteriori disposizioni volte a stabilire un'assicurazione adeguata che copra la responsabilità specifica dei trasporti aerei su aspetti che non sono contemplati nel presente regolamento, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare siffatti provvedimenti.

(23)

Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei Ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.

(24)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di requisiti assicurativi minimi che può contribuire al conseguimento degli obiettivi del mercato interno del trasporto aereo riducendo le distorsioni di concorrenza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili in relazione all'assicurazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei terzi.

2.   In relazione al trasporto della posta i requisiti assicurativi sono quelli fissati nel regolamento (CEE) n. 2407/92 e nel diritto nazionale degli Stati membri.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all'interno del territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato, a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 3, lettera b) della convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

b)

agli aeromobili con un MTOM inferiore a 20 kg.;

c)

alle macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi parapendii e deltaplani entrambi a motore);

d)

ai palloni frenati (ancorati al suolo);

e)

ai cervi volanti;

f)

ai paracadute (compresi i paracadute ascensionali).

g)

agli aeromobili inclusi gli alianti, con un MTON inferiore a 500 kg, e agli ultraleggeri che

sono utilizzati per scopi non commerciali, oppure

sono utilizzati per corsi di pilotaggio a livello locale senza attraversamento delle frontiere internazionali,

nella misura in cui ciò riguarda gli obblighi assicurativi previsti dal presente regolamento relativamente ai rischi di guerra e terrorismo.

3.   Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.

4.   L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai Ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I Governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«vettore aereo», un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza d'esercizio;

b)

«vettore aereo comunitario», un vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento (CEE) n. 2407/92;

c)

«esercente di aeromobili», una persona o organismo che pur non essendo un vettore aereo ha la reale continuativa disponibilità dell'utilizzo o dell'esercizio dell'aeromobile; la persona fisica o giuridica a nome della quale è immatricolato l'aeromobile si presume sia l'esercente, a meno che tale persona non possa dimostrare che l'utilizzatore è un'altra persona;

d)

«volo»

per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco;

per quanto riguarda le merci e i bagagli registrati, il periodo di trasporto dei bagagli e delle merci dal momento in cui i bagagli o le merci sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato;

per quanto riguarda i terzi, l'utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui esso è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre la movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, particolarmente mediante correnti d'aria;

e)

«DSP», i diritti speciali di prelievo così come definiti dal Fondo monetario internazionale;

f)

«MTOM», la massa massima al decollo, che corrisponde a un totale certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile quale figura nel certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile;

g)

«passeggero», ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell'esercente dell'aeromobile, esclusi i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;

h)

«terzo», ogni persona fisica o giuridica, esclusi i passeggeri e i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;

i)

«operazione commerciale», operazione eseguita a fronte di un corrispettivo e/o un nolo.

Articolo 4

Norme fondamentali in materia di assicurazione

1.   I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 sono assicurati ai sensi del presente regolamento in materia di responsabilità specifica nei trasporti aerei per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi. I rischi assicurati includono atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.

2.   I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili assicurano una copertura assicurativa minima per ciascun volo, sia che essi dispongano dell'aeromobile in quanto di loro proprietà sia che ne dispongano in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio, o attraverso operazioni in comune o in franchising, codici condivisi (code sharing) o per qualsiasi altro accordo della stessa natura.

3.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di responsabilità derivanti da

convenzioni internazionali delle quali sono parte gli Stati membri e/o la Comunità;

il diritto comunitario, e

il diritto nazionale degli Stati membri.

Articolo 5

Rispetto degli obblighi

1.   I vettori aerei e, quando richiesto, gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 dimostrano di rispettare i requisiti assicurativi minimi stabiliti dal presente regolamento depositando presso le autorità competenti dello Stato membro interessato un certificato di assicurazione o fornendo un'altra prova di un'assicurazione valida.

2.   Ai fini del presente articolo per Stato membro interessato si intende lo Stato membro che ha rilasciato la licenza d'esercizio al vettore aereo comunitario o lo Stato membro in cui è immatricolato l'aeromobile dell'esercente di aeromobili. Per i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano un aeromobile immatricolato al di fuori della Comunità, per Stato membro interessato si intende lo Stato membro verso il quale o dal quale sono effettuati i voli.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri il cui territorio è sorvolato possono esigere che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 forniscano la prova di una valida copertura assicurativa ai sensi del presente regolamento.

4.   Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione della prova della copertura assicurativa nello Stato membro di cui al paragrafo 2 è sufficiente per tutti gli Stati membri, fatta salva l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 6.

5.   In casi eccezionali di carenze del mercato delle assicurazioni la Commissione può determinare conformemente alla procedura stabilita all'articolo 9, paragrafo 2, le misure appropriate per l'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 6

Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci

1.   Per la responsabilità riguardo ai passeggeri, la copertura assicurativa minima ammonta a 250 000 DSP per passeggero. Tuttavia, per le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOM pari o inferiore a 2 700 kg gli Stati membri possono stabilire un livello di copertura assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia almeno pari a 100 000 DSP per passeggero.

2.   Per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima ammonta a 1 000 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali.

3.   Per la responsabilità riguardo alle merci, la copertura assicurativa minima ammonta a 17 DSP per chilogrammo nelle operazioni commerciali.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano per quanto riguarda i voli sopra il territorio degli Stati membri effettuati da vettori aerei non comunitari e da esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non implichino un atterraggio in tale territorio o un decollo dallo stesso.

5.   Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2 nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità.

Articolo 7

Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi

1.   Per quanto riguarda la responsabilità verso i terzi, la copertura assicurativa minima per incidente per ciascun aeromobile ammonta a:

Categoria

MTOM

(kg)

Copertura minima

(milioni di DSP)

1

< 500

0,75

2

< 1 000

1,5

3

< 2 700

3

4

< 6 000

7

5

< 12 000

18

6

< 25 000

80

7

< 50 000

150

8

< 200 000

300

9

< 500 000

500

10

≥ 500 000

700

Se, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa per danni a terzi derivanti da rischi di guerra o terrorismo non fosse disponibile per qualsiasi vettore aereo o esercente di aeromobile su base di incidente, tale vettore o esercente di aeromobile può soddisfare il suo obbligo di assicurare tali rischi mediante assicurazione su base aggregata. La Commissione segue da vicino l'applicazione di questa disposizione per assicurare che tale aggregato sia almeno equivalente all'importo pertinente che figura nella tabella.

2.   Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità.

Articolo 8

Applicazione e sanzioni

1.   Gli Stati membri assicurano che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 rispettino il presente regolamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 7, per quanto concerne i sorvoli effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, e per quanto riguarda gli scali tecnici effettuati negli Stati membri da tali aeromobili, lo Stato membro interessato ha la facoltà di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento.

3.   Gli Stati membri, se necessario, possono chiedere prove supplementari al vettore aereo, all'esercente dell'aeromobile o all'assicuratore interessato.

4.   Le sanzioni per le violazioni del presente regolamento sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

5.   Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari, dette sanzioni possono includere il ritiro della licenza di esercizio, tenuto conto e ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.

6.   Per quanto riguarda i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, le sanzioni possono includere il divieto di atterraggio nel territorio di uno Stato membro.

7.   Gli Stati membri, ove ritengano che non siano soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento, vietano il decollo a un aeromobile finché il vettore aereo o l'esercente dell'aeromobile interessato non abbia presentato la prova di un'adeguata copertura assicurativa a norma del presente regolamento.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (7).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il comitato può inoltre essere consultato dalla Commissione in relazione ad ogni altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Relazione e cooperazione

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro ... (8).

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta, informazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 193.

(2)  GU C 95 del 23.4.2003, pag. 16.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 (GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 40) e posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004.

(4)  GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38.

(5)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

P5_TA(2004)0172

Erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (14816/1/2003 — C5-0017/2004 — 2003/0147(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (14816/1/2003 — C5-0017/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 406) (3),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004) 13) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0124/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi approvati del 18.11.2003, P5_TA(2003) 0494.

(3)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(4)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2003)0147

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 154 del trattato, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 14 e 158 e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee.

(2)

La creazione di condizioni favorevoli alla mobilità delle imprese e dei cittadini attraverso le frontiere europee contribuisce direttamente all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.

(3)

A norma dell'articolo 157 del trattato, la Comunità e gli Stati membri devono assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria della Comunità.

(4)

Con le decisioni n. 1719/1999/CE (4) e n. 1720/1999/CE (5) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di azioni, di misure orizzontali e di orientamenti, che comprendono l'identificazione di progetti di interesse comune relativi alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati tra le amministrazioni (IDA). Poiché il periodo di validità di tali decisioni scadrà il 31 dicembre 2004, è necessario prevedere un quadro per il seguito del programma IDA istituito dalle suddette decisioni.

(5)

Il programma IDAbc si baserà sui risultati positivi conseguiti dai precedenti programmi IDA che hanno migliorato l'efficacia della cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni pubbliche.

(6)

Nell'istituire e nell'attuare il programma IDAbc, che è il seguito dei precedenti programmi IDA, occorrerebbe tenere nel dovuto conto i risultati già ottenuti da tali programmi.

(7)

I lavori portati a termine nell'ambito del programma IDAbc costituiranno probabilmente la base dei lavori ulteriori. Ciò comporterà che, tenuto conto anche della rapidità dei cambiamenti tecnologici, il programma dovrà essere adattabile agli sviluppi futuri.

(8)

Le conclusioni adottate dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 stabiliscono come obiettivo dell'Unione europea quello di diventare, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di svilupparsi in modo sostenibile, di accrescere la quantità e la qualità dell'occupazione e di rafforzare la coesione sociale.

(9)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2003 ha posto in rilievo l'importanza per l'Europa dei collegamenti telematici ai fini del rafforzamento del mercato interno e ha sottolineato il ruolo essenziale che le comunicazioni elettroniche svolgono nello stimolare la crescita, la competitività e l'occupazione nell'Unione europea, nonché la necessità di potenziare questo strumento per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona. A questo scopo, è opportuno sostenere e promuovere l'istituzione e lo sviluppo di servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche.

(10)

L'eliminazione degli ostacoli alle comunicazioni elettroniche tra le amministrazioni pubbliche di ogni livello e tra queste e le imprese e i cittadini contribuisce a migliorare le condizioni in cui le imprese operano, riducendo i gravami amministrativi e burocratici, e può indurre le imprese e i cittadini dell'Unione europea a profittare dei benefici della società dell'informazione e ad interagire elettronicamente con le amministrazioni pubbliche.

(11)

Il miglioramento dei servizi di governo elettronico consente alle imprese e ai cittadini di interagire con le amministrazioni pubbliche senza particolari competenze nel campo della tecnologia dell'informazione o senza una conoscenza preliminare dell'organizzazione e del funzionamento di un'amministrazione pubblica.

(12)

La creazione di reti telematiche transeuropee per lo scambio di informazioni tra amministrazioni pubbliche, istituzioni comunitarie e altre entità, quali le agenzie, le organizzazioni e i servizi europei preposti a promuovere gli interessi della Comunità, non dovrebbe quindi essere considerata un fine, bensì un mezzo, grazie al quale è possibile erogare a livello paneuropeo servizi interoperabili informativi e interattivi di governo elettronico, sfruttando ed estendendo ai cittadini e alle imprese i vantaggi risultanti dalla cooperazione tra le amministrazioni pubbliche in Europa.

(13)

La Commissione intraprende e, se del caso, aggiorna, esaurienti consultazioni con le parti interessate, nell'ottica di realizzare uno studio, riguardante tutti i pertinenti settori e incentrato in particolare sulle richieste delle imprese e dei cittadini e sui vantaggi che questi potrebbero ricavarne, onde stilare un elenco di servizi paneuropei di governo elettronico per i quali esiste una domanda e che sono vantaggiosi, da realizzare nel periodo di validità della presente decisione.

(14)

Servizi paneuropei di governo elettronico consentono alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini di stabilire migliori rapporti con le amministrazioni pubbliche di altri paesi. L'erogazione di tali servizi presuppone l'esistenza di sistemi di informazione e di comunicazione efficienti ed interoperabili tra le amministrazioni pubbliche nonché di processi amministrativi interoperabili «front office» e «back office» al fine di scambiare in modo sicuro, comprendere ed elaborare l'informazione del settore pubblico in tutta Europa.

(15)

Per l'erogazione di servizi paneuropei di governo elettronico è necessario tenere conto in particolare delle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela delle vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (7).

(16)

È importante che l'azione svolta a sostegno del governo elettronico dalle amministrazioni nazionali tenga in considerazione le priorità dell'Unione europea.

(17)

È essenziale utilizzare nella massima misura possibile norme o specifiche pubbliche o aperte per lo scambio di informazioni e l'integrazione dei servizi, in modo da assicurare la piena interoperabilità e quindi accrescere i benefici dei servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche transeuropee.

(18)

La creazione di servizi paneuropei di governo elettronico e delle relative reti telematiche di cui la Comunità è un utente o un fruitore spetta alla Comunità e agli Stati membri.

(19)

È essenziale assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Comunità e, ove necessario, tra le istituzioni della Comunità e le parti interessate.

(20)

Le azioni svolte a livello comunitario dovrebbero stimolare lo sviluppo riuscito di servizi di governo elettronico a livello paneuropeo e le relative misure necessarie a tutti i livelli appropriati, tenendo nel debito conto le diversità linguistiche della Comunità.

(21)

Occorrerebbe incoraggiare la partecipazione di tutti gli Stati membri alle azioni a sostegno dei servizi paneuropei di governo elettronico erogati dalle amministrazioni pubbliche alle imprese e ai cittadini. Possono peraltro essere avviate azioni che coinvolgano vari Stati membri e gli Stati membri non partecipanti dovrebbero essere incoraggiati a partecipare in una fase successiva.

(22)

Occorrerebbe garantire uno scambio fecondo con le pertinenti iniziative nazionali, regionali e locali e l'erogazione di servizi di governo elettronico negli Stati membri.

(23)

Il piano d'azione «eEurope» 2005, approvato dal Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002, in particolare il capitolo sul governo elettronico, sottolinea l'importanza del programma IDA nel promuovere l'istituzione di servizi paneuropei di governo elettronico a sostegno di attività transfrontaliere, che completano e inquadrano le iniziative di governo elettronico prese a tutti i livelli appropriati.

(24)

Per utilizzare in modo efficiente le risorse finanziarie della Comunità, è necessario ripartire in modo equo i costi dei servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche tra gli Stati membri e la Comunità.

(25)

Il modo migliore per porre la creazione e il funzionamento di servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche sotto l'insegna della produttività, della rispondenza e della flessibilità consiste nel seguire una strategia orientata verso il mercato, scegliendo quindi i fornitori tra una pluralità di offerenti in concorrenza ed assicurando, se del caso, la sostenibilità operativa e finanziaria delle misure.

(26)

I servizi paneuropei di governo elettronico dovrebbero svilupparsi nel contesto di specifici progetti di interesse comune e di specifiche misure orizzontali. Occorrerebbe attuare altre misure orizzontali a sostegno dell'erogazione interoperabile di tali servizi, creando o potenziando servizi di infrastruttura.

(27)

È opportuno di conseguenza ammettere la partecipazione al programma IDAbc anche dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati e dovrebbe essere incoraggiata la cooperazione con altri paesi terzi. Altre entità internazionali possono partecipare, a proprie spese, all'attuazione dei progetti di interesse comune e delle misure orizzontali.

(28)

Al fine di garantire una sana gestione delle risorse finanziarie dell'Unione europea ed evitare l'inutile moltiplicazione di apparecchiature, la ripetizione delle indagini e la diversità dei metodi, dovrebbe essere possibile utilizzare i servizi creati nell'ambito del programma IDA o del programma IDAbc nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, ai sensi dei titoli V e VI del trattato sull'Unione europea.

(29)

Poiché la creazione di servizi paneuropei di governo elettronico è un obiettivo che non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri e può, dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui all'articolo succitato, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(30)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(31)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (9),

DECIDONO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione istituisce, per il periodo 2005-2009, un programma per l'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche europee, alle istituzioni comunitarie e ad altre entità, nonché alle imprese e ai cittadini europei (in seguito denominato «programma IDAbc»).

Articolo 2

Obiettivo

1.   L'obiettivo del programma IDAbc è quello di individuare, sostenere e promuovere lo sviluppo e la creazione di servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche interoperabili, fornendo agli Stati membri e alla Comunità un ausilio per attuare, nelle rispettive sfere di competenza, le politiche e le attività comunitarie, ottenendo vantaggi sostanziali per le amministrazioni pubbliche, le imprese e i cittadini.

2.   Il programma si prefigge inoltre i seguenti obiettivi:

a)

permettere uno scambio efficace e sicuro di informazioni tra le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli appropriati, nonché tra tali amministrazioni e le istituzioni comunitarie od eventualmente altre entità;

b)

estendere i benefici dello scambio di informazioni di cui alla lettera a) al fine di facilitare l'erogazione di servizi alle imprese e ai cittadini tenendo conto delle loro esigenze;

c)

fornire un ausilio al processo di formazione delle decisioni nella Comunità e facilitare la comunicazione tra le istituzioni comunitarie sviluppando il relativo quadro strategico a livello paneuropeo;

d)

pervenire all'interoperabilità tra i diversi settori di intervento e al loro interno e, ove opportuno, con le imprese e i cittadini, in particolare sulla base di un quadro europeo di interoperabilità;

e)

contribuire agli sforzi delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e della Comunità in termini di semplificazione delle operazioni, accelerazione delle realizzazioni, sicurezza, efficienza, trasparenza, cultura del servizio e rispondenza;

f)

promuovere la diffusione delle buone pratiche e incoraggiare lo sviluppo di soluzioni telematiche innovative nelle amministrazioni pubbliche.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione, s'intende per:

a)

«rete telematica»: un sistema complessivo di comunicazione di dati, comprendente l'infrastruttura e i collegamenti fisici nonché i servizi e gli strati d'applicazione connessi, che consente lo scambio di informazioni per via elettronica tra le amministrazioni pubbliche e al loro interno, come pure tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini e le imprese;

b)

«servizi paneuropei di governo elettronico»: servizi informativi e interattivi transfrontalieri del settore pubblico, settoriali o orizzontali, ovvero di natura transettoriale, erogati dalle amministrazioni pubbliche europee alle amministrazioni pubbliche europee, alle imprese e alle loro associazioni e ai cittadini e alle loro associazioni per mezzo di reti telematiche transeuropee interoperabili;

c)

«progetto di interesse comune»: un progetto, nei settori d'intervento specificati nell'allegato I, intrapreso o proseguito a titolo della presente decisione e concernente la creazione o il potenziamento di servizi paneuropei di governo elettronico;

d)

«servizi di infrastruttura»: servizi erogati per rispondere a esigenze generali comprendenti soluzioni tecnologiche e di software, tra cui un quadro europeo di interoperabilità, sicurezza, middleware e servizi di rete. I servizi di infrastruttura costituiscono la base dell'erogazione di servizi paneuropei di governo elettronico;

e)

«misura orizzontale»: un'azione, come specificato nell'allegato II, intrapresa o proseguita a titolo della presente decisione e concernente la creazione o il potenziamento di servizi paneuropei di governo elettronico orizzontali, di servizi di infrastruttura o attività strategiche e di sostegno;

f)

«interoperabilità»: la capacità dei sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e dei processi aziendali che su di essi si basano di scambiare dati e consentire la condivisione di informazioni e conoscenze.

Articolo 4

Progetti di interesse comune

Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, la Comunità, in cooperazione con gli Stati membri attua i progetti di interesse comune specificati nel programma di lavoro «staffetta» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo i principi di cui agli articoli 6 e 7.

I progetti di interesse comune, nella misura del possibile, utilizzano i servizi paneuropei di governo elettronico orizzontali e i servizi di infrastruttura e contribuiscono all'ulteriore sviluppo di tali servizi.

Articolo 5

Misure orizzontali

1.   Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, la Comunità, in cooperazione con gli Stati membri, adotta, a sostegno dei progetti di interesse comune, le misure orizzontali di cui all'allegato II specificate nel programma di lavoro «staffetta» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo i principi di cui agli articoli 6 e 7.

2.   Le misure orizzontali forniscono, mantengono e promuovono servizi di infrastruttura per le amministrazioni pubbliche nella Comunità sulla base di una politica di mantenimento e di accesso definita nell'ambito del programma IDABC. Esse prevedono altresì la gestione dei servizi paneuropei di governo elettronico orizzontali e istituiscono attività strategiche e di sostegno per promuovere servizi paneuropei di governo elettronico, eseguire l'analisi strategica dei relativi sviluppi nella Comunità e negli Stati membri ed assicurare la gestione del programma e la diffusione delle buone pratiche.

3.   Per poter identificare le misure orizzontali da adottare, la Comunità stabilisce una descrizione dei servizi paneuropei di governo elettronico orizzontali e dei servizi di infrastruttura. La descrizione comprende aspetti quali la gestione necessaria, l'organizzazione, le responsabilità connesse e la partecipazione ai costi, nonché una strategia da utilizzare nello sviluppo e nell'attuazione dei servizi paneuropei di governo elettronico orizzontali e dei servizi di infrastruttura. La strategia è basata sulla valutazione dei requisiti del progetto. La descrizione è riveduta annualmente.

Articolo 6

Principi di attuazione

1.   Nell'attuazione dei progetti di interesse comune e delle misure orizzontali si applicano i principi enunciati nei paragrafi da 2 a 10.

2.   La presente decisione costituisce la base giuridica per l'attuazione delle misure orizzontali.

3.   L'attuazione di un progetto richiede una base giuridica settoriale. Ai fini della presente decisione, un progetto è considerato conforme a tale requisito quando fornisce un contributo all'erogazione di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese o ai cittadini nell'ambito dell'attuazione di una base giuridica settoriale o di qualsiasi altra base giuridica pertinente.

Il presente paragrafo non si applica ai progetti di interesse comune che forniscono un contributo all'erogazione di servizi di governo elettronico tra le istituzioni comunitarie e le agenzie europee.

4.   È incoraggiata la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri ad un progetto a sostegno dei servizi paneuropei di governo elettronico erogati dalle amministrazioni pubbliche alle imprese e alle loro associazioni o dalle amministrazioni pubbliche ai cittadini e alle loro associazioni.

5.   I progetti di interesse comune e le misure orizzontali comprendono tutte le azioni necessarie per creare o potenziare servizi paneuropei di governo elettronico.

6.   I progetti di interesse comune e le misure orizzontali comprendono, ove opportuno, una fase preparatoria.

Essi prevedono una fase di fattibilità, una fase di sviluppo e convalida e una fase di attuazione, da attuare a norma dell'articolo 7

Il presente paragrafo non si applica alle attività strategiche e di sostegno di cui all'allegato II, parte C.

7.   Si tiene conto, ove opportuno, dei risultati ottenuti da altre attività pertinenti svolte dalla Comunità e dagli Stati membri, in particolare dai programmi della Comunità di ricerca e sviluppo tecnologico e da altri programmi e politiche della Comunità quali eTEN (10), eContent (11), eInclusion (12), eLearning (13) e MODINIS (14), nella definizione di progetti di interesse comune e di misure orizzontali, al fine di evitare doppioni e di accelerare lo sviluppo di servizi di governo elettronico. Si tiene conto anche dei progetti in fase di progettazione o di sviluppo.

8.   I progetti di interesse comune o le misure orizzontali sono definiti tecnicamente con riferimento alle norme europee o alle specifiche pubbliche o aperte relative allo scambio di informazioni e all'integrazione dei servizi e sono conformi ai servizi di infrastruttura, ove opportuno, per garantire l'interoperabilità e l'accessibilità tra i sistemi nazionali e quelli comunitari e tra i settori amministrativi e al loro interno, come pure con le imprese e i cittadini.

9.   I progetti di interesse comune e le misure orizzontali tengono conto, ove opportuno, del quadro europeo di interoperabilità fornito, mantenuto e promosso dal programma IDABC.

10.   Un esame post-attuazione di ogni progetto di interesse comune o misura orizzontale è effettuato entro un anno dalla fine della fase di attuazione.

L'esame comprende un'analisi dei costi e dei benefici.

Nel caso dei progetti di interesse comune l'esame è effettuato in coordinamento con gli Stati membri conformemente alle regole della politica settoriale e presentato al comitato settoriale competente.

Le conclusioni e le raccomandazioni formulate in seguito all'esame dei progetti di interesse comune sono presentate al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1) per informazione.

Nel caso delle misure orizzontali l'esame è effettuato nell'ambito del comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 7

Altri principi

1.   In aggiunta ai principi di cui all'articolo 6, si applicano i principi enunciati nei paragrafi da 2 a 8.

2.   La fase preparatoria si conclude con la stesura di una relazione preparatoria che stabilisce gli obiettivi, l'ambito e le motivazioni del progetto di interesse comune o della misura orizzontale e, in particolare, i costi e i benefici previsti, nonché l'ottenimento dell'impegno e dell'intesa necessari da parte dei partecipanti per mezzo di appropriate consultazioni, compresa un'indicazione del comitato competente a seguire l'attuazione del progetto o della misura.

3.   La fase di fattibilità si conclude con la definizione di un piano complessivo di attuazione comprendente le fasi di sviluppo e di attuazione e le informazioni contenute nella relazione preparatoria e:

a)

la descrizione dello sviluppo organizzativo programmato e, se del caso, della riconfigurazione delle procedure di lavoro;

b)

gli obiettivi, la funzionalità, i partecipanti e le tecniche impiegate;

c)

le misure volte a facilitare la comunicazione multilingue;

d)

le misure atte a garantire la sicurezza e la protezione dei dati;

e)

l'attribuzione dei ruoli alla Comunità e agli Stati membri;

f)

il preventivo di spesa dettagliato e la descrizione dei benefici previsti, con l'indicazione dei criteri per la valutazione dei benefici ottenuti oltre la fase di attuazione ed un'analisi dettagliata della remunerazione dell'investimento e degli obiettivi intermedi da raggiungere;

g)

uno schema che definisca una suddivisione equa tra la Comunità e gli Stati membri, ed eventualmente altre entità, dei costi di esercizio e di mantenimento dei servizi paneuropei di governo elettronico e di infrastruttura a conclusione della fase di attuazione.

4.   Durante la fase di sviluppo e di convalida, la soluzione proposta può, se del caso, essere applicata, sperimentata, valutata e monitorata su scala ridotta e i risultati sono utilizzati per modificare di conseguenza il piano complessivo di attuazione.

5.   Durante la fase di attuazione, i servizi pienamente funzionali interessati sono stabiliti conformemente al piano complessivo di attuazione.

6.   La relazione preparatoria e il piano complessivo di attuazione sono stabiliti utilizzando i metodi predisposti nell'ambito delle attività di sostegno del programma IDABC.

7.   L'avvio e l'attuazione di un progetto di interesse comune, la definizione delle sue fasi e la stesura delle relazioni preparatorie e dei piani complessivi di attuazione hanno luogo e sono controllati dalla Commissione secondo la pertinente procedura di comitato settoriale.

Quando non si applica la procedura di comitato settoriale, la Comunità e gli Stati membri istituiscono gruppi di esperti per esaminare tutte le problematiche pertinenti.

Le conclusioni raggiunte dai comitati settoriali e, se del caso, dai gruppi di esperti sono comunicate dalla Commissione al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

8.   L'avvio e l'attuazione di misure orizzontali, la definizione delle sue fasi e la stesura delle relazioni preparatorie e dei piani complessivi di attuazione hanno luogo e sono controllate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Procedura di attuazione

1.   La Commissione mette a punto un programma di lavoro «staffetta» che copra l'intero periodo di validità della presente decisione per l'attuazione di progetti di interesse comune e di misure orizzontali. La Commissione approva il programma di lavoro e, almeno una volta all'anno, le eventuali modifiche, tenendo conto, se del caso, della ripartizione di bilancio per progetto di interesse comune e per misure orizzontali.

La procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, si applica per quanto attiene all'adozione, da parte della Commissione, del programma di lavoro «staffetta» e di ogni sua eventuale modifica.

2.   Per ogni progetto di interesse comune e per ogni misura orizzontale il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 comprende, ove opportuno:

a)

una descrizione degli obiettivi, dell'ambito di applicazione, delle motivazioni, dei beneficiari potenziali, delle funzionalità e delle tecniche impiegate;

b)

una presentazione dettagliata del consuntivo di spesa e degli obiettivi intermedi raggiunti, nonché dei costi e dei benefici previsti e degli obiettivi intermedi da raggiungere;

c)

un'indicazione precisa dei servizi orizzontali paneuropei di governo elettronico e di infrastruttura da utilizzare.

Articolo 9

Disposizioni di bilancio

1.   Senza pregiudizio dell'articolo 8, la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, si applica per quanto riguarda l'adozione, da parte della Commissione, del bilancio di ogni progetto di interesse comune o misura orizzontale in modo da coprire, nel rispetto delle regole applicabili in materia di bilancio, il programma di lavoro «staffetta» e ogni sua eventuale modifica, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

2.   I fondi sono erogati in base al raggiungimento di specifici obiettivi intermedi, secondo la procedura applicabile al comitato settoriale competente per i progetti di interesse comune e al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1 per le misure orizzontali. Per l'avvio della fase preparatoria, l'obiettivo intermedio è l'inclusione nel programma di lavoro «staffetta» del progetto di interesse comune o della misura orizzontale da attuare. Per l'avvio della fase di fattibilità, l'obiettivo intermedio è la relazione preparatoria. Per l'avvio della successiva fase di sviluppo e di convalida, l'obiettivo intermedio è il piano complessivo di attuazione. Gli obiettivi intermedi da raggiungere durante la fase di sviluppo e di convalida e la fase di attuazione sono integrati nel programma di lavoro «staffetta» come indicato nell'articolo 8.

3.   La procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2 si applica anche per quanto riguarda le proposte di incremento del bilancio per un importo superiore a 100 000 EUR per progetto di interesse comune o misura orizzontale in un anno.

4.   Il programma è attuato sulla base delle norme che regolano le gare pubbliche d'appalto. Il capitolato d'oneri delle gare indette è stabilito, per i contratti di valore superiore a 500 000 EUR, in coordinamento con gli Stati membri nell'ambito del comitato settoriale competente o del comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 10

Contributo finanziario della Comunità

1.   La Comunità sostiene i costi relativi all'attuazione dei progetti di interesse comune e delle misure orizzontali in misura proporzionale al proprio interesse.

2.   Il contributo finanziario della Comunità per ogni progetto di interesse comune o misura orizzontale è determinato secondo le modalità indicate nei paragrafi da 3 a 7.

3.   L'erogazione di un contributo della Comunità per un progetto di interesse comune o una misura orizzontale è subordinata alla presentazione di piani concreti di finanziamento dei costi di mantenimento e di esercizio della fase post-attuazione, con una chiara attribuzione dei ruoli alla Comunità e agli Stati membri o ad altre entità.

4.   Nelle fasi preparatoria e di fattibilità il contributo della Comunità può coprire il costo totale degli studi necessari.

5.   Nella fase di sviluppo e di convalida e nella fase di attuazione la Comunità sostiene il costo dei compiti che le sono attribuiti nel piano complessivo di attuazione del progetto di interesse comune o della misura orizzontale in questione.

6.   Il finanziamento da parte della Comunità di un progetto di interesse comune o di una misura orizzontale concernente l'erogazione e il mantenimento di servizi di infrastruttura cessa, di norma, al più tardi quattro anni dopo l'inizio della fase preparatoria.

7.   Le risorse finanziarie previste dalla presente decisione non sono assegnate a progetti di interesse comune e a misure orizzontali o a fasi di progetti di interesse comune e misure orizzontali che fruiscono di un finanziamento proveniente da un'altra fonte comunitaria.

8.   Entro il 31 dicembre 2006 meccanismi destinati a garantire la sostenibilità finanziaria e operativa dei servizi di infrastruttura, se del caso, sono definiti e concordati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 11

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato dei servizi paneuropei di governo elettronico (COPEGS)».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il COPEGS adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Relazione annuale

La Commissione riferisce annualmente al COPEGS sull'attuazione della presente decisione.

Articolo 13

Valutazione

1.   La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, effettua una valutazione finale dell'attuazione della presente decisione al termine del programma.

2.   Inoltre, la Commissione effettua, in coordinamento con gli Stati membri, un valutazione dell'attuazione della presente decisione entro il primo semestre del 2006. Tale valutazione riguarda altresì l'efficacia e l'efficienza delle attività IDABC e comprende una stima quantitativa e qualitativa delle prestazioni rispetto al programma di lavoro. Nel contesto della suddetta valutazione la Commissione riferisce sulla coerenza dell'importo per il 2007-2009 con le prospettive finanziarie. Se del caso la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007-2009 al fine di assicurare la conformità degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie.

3.   Le valutazioni accertano lo stato di avanzamento dei progetti di interesse comune e delle misure orizzontali di cui agli allegati I e II e, in particolare, come sono sviluppati, attuati e utilizzati i previsti servizi paneuropei di governo elettronico.

Le valutazioni prendono inoltre in esame, tenendo conto delle spese sostenute dalla Comunità, i benefici arrecati alla Comunità dai servizi paneuropei di governo elettronico e di infrastruttura per il progresso delle politiche comuni e della cooperazione tra le istituzioni per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini, indicano in quali settori sono possibili miglioramenti e verificano le sinergie con altre attività della Comunità nel campo dei servizi paneuropei di governo elettronico e di infrastruttura.

4.   La Commissione presenta i risultati delle valutazioni quantitative e qualitative al Parlamento europeo e al Consiglio, con eventuali proposte di modifica della presente decisione. I risultati sono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea per gli anni 2007 e 2010 rispettivamente.

Articolo 14

Cooperazione internazionale

1.   È ammessa la partecipazione al programma IDABC, nell'ambito dei rispettivi accordi con la Comunità, dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati.

2.   È incoraggiata la cooperazione con altri paesi terzi nell'attuazione dei progetti di interesse comune e delle misure orizzontali. È incoraggiata in particolar modo la cooperazione con le amministrazioni pubbliche dei paesi mediterranei, dei Balcani e dell'Europa orientale. Particolare attenzione è rivolta inoltre alla cooperazione internazionale a sostegno dello sviluppo e della cooperazione economica. I relativi costi non sono coperti dal programma IDABC.

3.   Le organizzazioni o altre entità internazionali possono partecipare, a proprie spese, all'attuazione dei progetti di interesse comune e delle misure orizzontali.

Articolo 15

Altre reti

1.   Per quanto riguarda la creazione o il potenziamento di altre reti che non rientrano nei progetti di interesse comune o nelle misure orizzontali (in seguito denominate «altre reti»), gli Stati membri e la Comunità, ai sensi delle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria che disciplinano la realizzazione di tali reti, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, i servizi orizzontali paneuropei di governo elettronico e di infrastruttura erogati dalla Comunità nell'ambito della presente decisione possono essere utilizzati da altre reti.

3.   Ciascuna delle altre reti è definita tecnicamente con riferimento alle norme europee o alle specifiche pubbliche o aperte relative allo scambio di informazioni e all'integrazione dei servizi, per garantire l'interoperabilità tra sistemi nazionali e comunitari e al loro interno tra i settori amministrativi, come pure con le imprese e i cittadini.

4.   Entro il 31 ottobre 2005, e in seguito con cadenza annuale, la Commissione presenta al COPEGS una relazione sull'attuazione dei paragrafi da 1 a 5. In tale relazione la Commissione specifica le eventuali esigenze degli utenti o eventuali altre ragioni che impediscono ad altre reti di utilizzare i servizi di cui al paragrafo 2 ed esamina la possibilità di modificare tali servizi per estenderne l'uso.

5.   I servizi orizzontali paneuropei di governo elettronico e di infrastruttura creati nella Comunità nell'ambito del programma IDA o del programma IDAbc possono essere utilizzati dal Consiglio ai fini della creazione o del potenziamento di attività nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, rispettivamente ai sensi dei titoli V e VI del trattato sull'Unione europea.

Una decisione circa l'uso di tali servizi può essere adottata e finanziata ai sensi dei titoli V e VI di detto trattato.

Articolo 16

Quadro finanziario

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione comunitaria prevista dalla presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 è pari a 148,7 milioni di EUR di cui 59,1 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006 l'importo è considerato confermato se è coerente, per questa fase, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che ha inizio nel 2007.

2.   Gli stanziamenti annuali per il periodo dal 2005 al 2009 sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2009.

Fatto a ..., addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 83.

(2)  GU C 73 del 23.3.2004, pag. 72.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 dicembre 2003 (GU C 66 E del 16.3.2004, pag. 22) e posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004.

(4)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 2046/2002/CE (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4).

(5)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione n. 2045/2002/CE (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 1).

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata del regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(10)  GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12.

(11)  GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32.

(12)  GU L ...

(13)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

(14)  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1.

ALLEGATO I

Progetti di interesse comune: settori di intervento

I progetti di interesse comune che rientrano nel programma IDABC riguardano in particolare i seguenti settori:

A.   IN LINEA GENERALE

1.

Politiche e attività comunitarie (sezione B), scambio di informazioni tra istituzioni (sezione C), cooperazione internazionale (sezione D) e altre reti (sezione E).

2.

Funzionamento delle agenzie e degli organismi europei e sostegno del quadro giuridico derivante dalla creazione delle agenzie europee.

3.

Politiche relative alla libera circolazione delle persone, in particolare a sostegno dell'erogazione di servizi di uguale livello ai cittadini e alle imprese dei diversi Stati membri.

4.

Azioni che, nel quadro delle politiche e delle attività della Comunità e in circostanze impreviste, sono necessarie con urgenza per appoggiare l'azione della Comunità e degli Stati membri.

B.   POLITICHE E ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ

1.

Politica economica e monetaria.

2.

Rafforzamento dell'«acquis communautaire» a seguito dell'allargamento dell'Unione europea.

3.

Politiche regionali e di coesione, in particolare per facilitare la raccolta, la gestione e la diffusione di informazioni concernenti l'attuazione delle politiche regionali e di coesione a livello delle amministrazioni pubbliche centrali e regionali.

4.

Finanziamento comunitario, in particolare per creare un'interfaccia con le basi dati della Commissione per facilitare l'accesso di organizzazioni europee, in particolare le PMI, alle fonti di finanziamento comunitario.

5.

Statistiche, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di informazioni statistiche, nonché statistiche a sostegno del governo elettronico, per valutare l'interoperabilità tra i sistemi e la loro efficienza come parametro per misurare la riuscita.

6.

Pubblicazione di documenti ufficiali e gestione dei servizi ufficiali di informazione.

7.

Settori dell'agricoltura e della pesca, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla gestione dei mercati e delle strutture agricole, una più efficace gestione finanziaria, lo scambio di dati contabili sulle aziende agricole tra organismi nazionali e la Commissione e la lotta contro le frodi.

8.

Settori dell'industria e dei servizi, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le amministrazioni pubbliche responsabili delle questioni attinenti alla competitività delle imprese, e tra tali amministrazioni pubbliche e le federazioni industriali.

9.

Politica della concorrenza, in particolare grazie al potenziamento dello scambio di dati elettronici con le amministrative nazionali per facilitare le procedure di informazione e di consultazione.

10.

Istruzione, cultura e settore audiovisivo, in particolare per lo scambio di informazioni riguardanti questioni di contenuto su reti aperte e per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione dei nuovi servizi audiovisivi e informativi.

11.

Settore dei trasporti, in particolare per promuovere lo scambio di dati riguardanti i conducenti, i veicoli, le navi e gli operatori dei trasporti.

12.

Turismo, ambiente, protezione dei consumatori e della salute pubblica; appalti pubblici.

13.

Politica della ricerca, in particolare per facilitare la raccolta, la gestione e la diffusione di informazioni relative all'attuazione di politiche della ricerca coordinate al livello delle amministrazioni pubbliche nazionali.

14.

Contributi agli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, in particolare il capitolo sul governo elettronico e la sicurezza, finalizzato ad arrecare vantaggi alle imprese e ai cittadini.

15.

Politica dell'immigrazione, in particolare attraverso il potenziamento dello scambio di dati elettronici con le amministrazioni pubbliche nazionali per facilitare le procedure di informazione e di consultazione.

16.

Cooperazione tra le autorità giudiziarie.

17.

Sistemi di informazione che consentano la partecipazione dei parlamenti nazionali e della società civile al processo legislativo.

18.

Controllo dell'applicazione della normativa comunitaria negli Stati membri e scambio di informazioni tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie.

C.   SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE ISTITUZIONI

Scambio di informazioni tra le istituzioni, in particolare:

1.

a sostegno del processo di formazione delle decisioni della Comunità e delle interrogazioni parlamentari;

2.

per la creazione dei necessari collegamenti telematici tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio (compresi il sito della presidenza in carica dell'Unione europea, le rappresentanze permanenti degli Stati membri e i ministeri nazionali con i quali esistono rapporti di cooperazione) e le altre istituzioni comunitarie;

3.

per favorire il multilinguismo negli scambi di informazioni tra le istituzioni, i mezzi di gestione del flusso di lavoro della traduzione e gli strumenti di sostegno alla traduzione, lo sviluppo e la messa in comune di risorse multilingue e l'organizzazione dell'accesso comune a tali risorse;

4.

per la messa in comune di documenti tra le agenzie e gli organismi europei e le istituzioni comunitarie.

D.   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Estensione di progetti di interesse comune a paesi terzi, compresi i paesi candidati, e ad organizzazioni internazionali, con particolare attenzione per le iniziative per lo sviluppo e la cooperazione economica.

E.   ALTRE RETI

I progetti di interesse comune finanziati in precedenza dal programma IDA e che ora fruiscono di un proprio finanziamento comunitario, tuttavia, rientrano nella categoria «altre reti» di cui all'articolo 14 della presente decisione.

ALLEGATO II

Misure orizzontali

Le misure orizzontali adottate nel quadro del programma IDABC riguardano in particolare:

A.   I SERVIZI ORIZZONTALI PANEUROPEI DI GOVERNO ELETTRONICO E DI INFRASTRUTTURA

Misure orizzontali adottate per avviare, permettere e gestire la prestazione di servizi orizzontali paneuropei di governo elettronico, inclusi gli aspetti organizzativi e di coordinamento quali:

a)

un portale per fornire alle imprese e ai cittadini l'accesso alle informazioni online di carattere paneuropeo e multilingue e ai servizi interattivi;

b)

un unico punto di accesso, ad esempio ai servizi di informazione giuridica online negli Stati membri;

c)

applicazione interattiva per la raccolta delle opinioni e dell'esperienza delle parti interessate su questioni di pubblico interesse e sul funzionamento delle politiche comunitarie;

B.   SERVIZI DI INFRASTRUTTURA

Misure orizzontali adottate per fornire e mantenere soluzioni tecnologiche di software come servizi che offrono funzionalità specifiche connesse alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dalle comunicazioni alle norme definite. Le soluzioni tecnologiche e di software comprendono i servizi di rete, il «middleware», la sicurezza e indirizzi, quali:

a)

una piattaforma di comunicazione sicura e affidabile per lo scambio di dati tra le pubbliche amministrazioni;

b)

un sistema sicuro e affidabile per la gestione di flussi di dati interconnessi con diversi flussi di lavoro;

c)

strumenti comuni per la gestione di siti e portali web multilingue in cooperazione;

d)

accreditamento di piattaforme ai fini del trattamento di informazioni classificate;

e)

definizione e attuazione di una politica di autenticazione per reti e progetti di interesse comune;

f)

studi sulla sicurezza e analisi dei rischi a sostegno di reti o altri servizi di infrastruttura;

g)

meccanismi destinati a creare fiducia tra le autorità di certificazione e permettere l'uso di certificati elettronici nei servizi paneuropei di governo elettronico;

h)

servizi di identificazione, autorizzazione, autenticazione e non disconoscimento per progetti di interesse comune;

i)

un quadro comune per la condivisione e lo scambio di informazioni e di conoscenze tra le amministrazioni pubbliche europee e con le imprese e i cittadini, compresi gli orientamenti per l'architettura dei servizi;

j)

specifica di vocabolari XML, schemi e prestazioni XML connesse a sostegno dello scambio di dati nelle reti;

k)

requisiti di modello funzionali e non funzionali per la gestione di registrazioni elettroniche nelle amministrazioni pubbliche;

l)

un quadro di metadati per l'informazione del settore pubblico in applicazioni paneuropee;

m)

confronto di norme di scambio aperto al fine di stabilire una politica dei formati aperti;

n)

specifiche comuni e servizi di infrastruttura che facilitino l'espletamento per via elettronica delle gare d'appalto in tutta Europa;

o)

sistemi di traduzione automatica e altri strumenti multilingue, tra cui dizionari, tesauri e sistemi di classificazione, per favorire il multilinguismo;

p)

applicazioni destinate a favorire la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche;

q)

applicazioni destinate a favorire l'accesso ai servizi tramite una pluralità di canali;

r)

strumenti software cosiddetto «open source» ed azioni per facilitare lo scambio di esperienze tra le amministrazioni pubbliche e l'adozione di soluzioni da parte di queste ultime;

C.   ATTIVITÀ STRATEGICHE E DI SOSTEGNO

1.

Attività strategiche a sostegno della valutazione e della promozione dei servizi paneuropei di governo elettronico, quali:

a)

analisi delle strategie di governo elettronico e di gestione dell'informazione applicate in Europa;

b)

organizzazione di manifestazioni di informazione e sensibilizzazione che coinvolgano le parti interessate;

c)

promozione della creazione di servizi paneuropei di governo elettronico, con particolare attenzione ai servizi alle imprese e ai cittadini.

2.

Attività di sostegno per la gestione del programma, miranti a monitorare e migliorare l'efficacia del programma, quali:

a)

garanzia e controllo della qualità per migliorare la definizione degli obiettivi del progetto, la sua esecuzione e i suoi risultati;

b)

valutazione del programma e analisi dei costi e dei benefici di specifici progetti di interesse comune e misure orizzontali.

3.

Attività di sostegno per la diffusione di buone pratiche nell'applicazione delle tecnologie dell'informazione alle amministrazioni pubbliche, quali:

a)

relazioni, siti web, conferenze e, in generale, iniziative rivolte al pubblico;

b)

monitoraggio, analisi e diffusione tramite siti web delle iniziative e delle migliori pratiche relative ad azioni di governo elettronico a livello nazionale, comunitario e internazionale;

c)

promozione della diffusione delle migliori pratiche, ad esempio nell'uso del cosiddetto software «open source» da parte delle amministrazioni pubbliche.

P5_TA(2004)0173

Rete transeuropea dei trasporti ***I

Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(2003) 564 — C5-0485/2003 — 2001/0229(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta recante modifica alla proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 564) (1),

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 544) (2),

vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 542) (3),

vista la sua posizione nella prima lettura del 30 maggio 2002 (4),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0485/2003),

visti gli articoli 67 e 71, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0110/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 362 E del 18.12.2001, pag. 205.

(3)  GU C 20 E del 28.1.2003, p. 274.

(4)  GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 130.

P5_TC1-COD(2001)0229

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. .../2004/CE recante modifica alla decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (nuova consultazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1692/96/CE  (5) ha stabilito gli orientamenti comunitari per la rete transeuropea dei trasporti, individuando i progetti di interesse comune la cui realizzazione deve contribuire allo sviluppo della rete ed elencando all'allegato III i progetti specifici ai quali i Consigli europei di Essen nel 1994 e di Dublino nel 1996 hanno attribuito particolare importanza.

(2)

Il prossimo allargamento dell'Unione europea, l'obiettivo di promuovere un riequilibrio tra i modi di trasporto e una rete infrastrutturale adeguata alle crescenti esigenze, nonché i tempi di realizzazione di determinati progetti talora superiori a dieci anni impongono il riesame dell'elenco di progetti di cui all'allegato III della decisione n. 1692/96/CE.

(3)

Il 2 ottobre 2001 la Commissione ha proposto di modificare la decisione n. 1692/96/CE sostituendo l'allegato III di tale decisione con un elenco di progetti prioritari che comprende i progetti specifici non terminati ai quali i Consigli europei di Essen e di Dublino hanno attribuito particolare importanza nonché sei nuovi progetti.

(4)

Nella relazione presentata alla Commissione il 30 giugno 2003, il gruppo ad alto livello sulla rete transeuropea dei trasporti (nel prosieguo: «il gruppo ad alto livello») ha individuato un numero limitato di progetti prioritari, applicando una metodologia basata su criteri quali l'esame della loro redditività economica potenziale, del grado di impegno degli Stati membri interessati a rispettare un calendario prefissato, del loro impatto sulla mobilità di beni e persone tra Stati membri, la coesione e lo sviluppo sostenibile. I progetti prioritari identificati dal gruppo ad alto livello includono i progetti proposti dalla Commissione il 2 ottobre 2001 e alcuni nuovi progetti, compresi quelli nei nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione il 1o maggio 2004.

(5)

Occorre estendere in modo limitato l'elenco dei progetti prioritari, dichiararli di interesse europeo e attuare meccanismi che promuovano il coordinamento tra Stati membri per consentire la realizzazione di detti progetti entro le scadenze desiderate.

(6)

È opportuno che la Comunità concentri le proprie risorse verso il potenziamento delle infrastrutture di base prima di procedere alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali che comportano un elevato impatto economico e ambientale.

(7)

È opportuno istituire meccanismi di sostegno allo sviluppo di autostrade del mare tra Stati membri per ridurre la congestione stradale e migliorare l'accessibilità dei paesi periferici o insulari. L'introduzione di tali meccanismi, inquadrati tra l'altro da procedure di appalto, deve essere trasparente e orientata al fabbisogno, e non pregiudica le regole comunitarie in materia di concorrenza e di appalti pubblici.

(8)

Occorre prevedere per il finanziamento dei progetti prioritari che rafforzano la coesione territoriale anche l'utilizzo dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (SSPA).

(9)

È necessario rafforzare, sulla base della responsabilità individuale degli Stati membri , il coordinamento tra gli Stati che partecipano a progetti concernenti lo stesso asse per migliorare la redditività degli investimenti e facilitare la sincronizzazione e la copertura finanziaria.

(10)

Il sostegno allo sviluppo delle autostrade del mare dovrebbe essere considerato complementare alla fornitura di un aiuto comunitario come incentivo allo sviluppo di operazioni di trasporto marittimo a corto raggio nell'ambito del programma Marco Polo istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Programma Marco Polo) (6). Tuttavia, la concessione di un'assistenza finanziaria comunitaria a titolo dei due strumenti non dovrebbe essere cumulativa.

(11)

Lo sviluppo dei progetti prioritari sarà soggetto ad una valutazione ambientale strategica in conformità delle disposizioni della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (7), e sarà pienamente compatibile con i requisiti della pertinente legislazione comunitaria in materia ambientale, comprese la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (8), la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (9), e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (10). Una metodologia di analisi costi/benefici per le reti transeuropee dei trasporti dovrebbe essere concordata e applicata a tutti i progetti da inserire nell'allegato III della decisione n.1692/96/CE. Il bilancio a posteriori dei progetti prioritari agevolerà le revisioni future degli orientamenti e dell'elenco dei progetti prioritari e contribuirà a migliorare i metodi di valutazione preliminare praticati dagli Stati membri.

(12)

La compartimentazione tra Stati membri delle procedure nazionali relative alla valutazione degli impatti ambientali e socioeconomici di un progetto può rivelarsi inadatta alla dimensione transnazionale dei progetti dichiarati di interesse europeo. Per rimediarvi, occorre definire, oltre a metodi comuni di valutazione, procedure coordinate di valutazione e di consultazione dell'opinione pubblica o procedure di inchiesta transnazionale che riguardino i diversi Stati membri interessati e analizzino gli aspetti socioeconomici e ambientali. Queste procedure coordinate o di inchiesta transnazionale non devono incidere sugli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di protezione dell'ambiente.

(13)

Tutti i progetti relativi alle reti transeuropee in tutti i paesi dovrebbero essere sottoposti alla valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, prima di essere finanziati dalla Comunità.

(14)

La Commissione ha realizzato un'analisi di impatto delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello. I risultati mostrano che la realizzazione dei progetti individuati dal gruppo, combinata con diverse misure della politica comune dei trasporti, come la tariffazione per l'uso delle infrastrutture e l'apertura alla concorrenza del trasporto ferroviario di merci, apporterebbe notevoli vantaggi in termini di risparmio di tempo, riduzione delle emissioni e della congestione, miglioramento dell'accessibilità dei paesi periferici e dei nuovi Stati membri nonché di benessere collettivo.

(15)

È pertanto necessario modificare la decisione n. 1692/96/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 1692/96/CE è così modificata:

1)

All'articolo 2, paragrafo 1, la data «2010» è sostituita dalla data «2020».

2)

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le infrastrutture dei trasporti comprendono reti stradali, ferrovie e vie navigabili, autostrade del mare, porti di navigazione marittima e interna, aeroporti e altri punti di interconnessione tra le reti modali.»

3)

È aggiunto l'articolo 12 bis seguente:

«Articolo 12 bis

Autostrade del mare

1.   La rete transeuropea delle autostrade del mare intende concentrare i flussi di merci su alcuni itinerari marittimi in modo da stabilire nuovi collegamenti marittimi redditizi, regolari e frequenti per il trasporto di merci tra Stati membri onde ridurre la congestione stradale e migliorare il collegamento delle regioni e degli Stati insulari e periferici.

2.   La rete transeuropea delle autostrade del mare si compone di misure infrastrutturali generali concernenti almeno due porti situati in due Stati membri diversi. Queste misure infrastrutturali generali comprendono inoltre le apparecchiature portuali, sistemi elettronici di gestione logistica e procedure amministrative e doganali, nonché infrastrutture di accesso diretto, terrestre e marittimo ai porti, tra cui l'accesso durante l'inverno, utilizzate dai collegamenti di cui al paragrafo 1.

3.     Idrovie o canali che collegano due autostrade del mare europee e contribuiscono notevolmente a ridurre gli itinerari marittimi, aumentando l'efficienza e il risparmio di tempo nei trasporti marittimi, fanno parte della rete transeuropea delle autostrade del mare.

4.   I progetti di interesse comune della rete transeuropea delle autostrade del mare sono proposti da almeno due Stati membri. I progetti proposti associano il settore pubblico e quello privato secondo forme che permettono, prima della concessione degli aiuti dei bilanci nazionali, integrati eventualmente dalle sovvenzioni della Comunità, la messa in concorrenza secondo una delle seguenti modalità:

a)

tramite inviti pubblici a presentare proposte, organizzati congiuntamente dagli Stati membri interessati per stabilire nuovi collegamenti a partire dal porto della categoria A di cui all'articolo 12, paragrafo 2, che essi selezionano preventivamente all'interno di ogni regione marittima definita al progetto n. 21 dell'allegato III;

b)

quando l'ubicazione dei porti è simile, tramite inviti pubblici a presentare proposte, organizzati congiuntamente dagli Stati membri interessati e rivolti a consorzi che riuniscono compagnie marittime e porti, situati in una delle regioni marittime definite al progetto n. 21 dell'allegato III.

5.     I progetti di interesse comune della rete transeuropea delle autostrade del mare possono comprendere anche attività che procurano vantaggi più ampi e non sono legate a determinati porti, come le attività delle rompighiaccio, le operazioni di dragaggio ed i sistemi di informazione, compresi quelli di gestione del traffico e di trasmissione informatizzata di dati.

6.   I progetti di interesse comune concernono le misure infrastrutturali generali della rete delle autostrade del mare e possono includere, eventualmente, un'iniezione di capitali conformemente ai criteri del programma “Marco Polo”

7.     La Commissione pubblica un quadro di intervento finanziario preciso, allegato agli orientamenti comunitari, indicando la natura delle spese ammissibili in termini di dotazioni, infrastrutture e aiuti all'avviamento, e le modalità di intervento delle diverse fonti di finanziamento comunitario: bilancio RTE, FESR, Fondi di coesione.

8.   I progetti di interesse comune sono sottoposti alla Commissione per approvazione.»

4)

È aggiunta la seguente sezione 10 bis:

«SEZIONE 10 bis

COORDINAMENTO TRA STATI MEMBRI

Articolo 17 bis

Coordinatore europeo

1.   Per facilitare l'attuazione coordinata di alcuni progetti o sezioni di progetti tra quelli dichiarati di interesse europeo in forza dell'articolo 19 bis, la Commissione può designare, su richiesta degli Stati membri interessati, e previa consultazione del Parlamento europeo , una personalità, denominata “coordinatore europeo”. Il coordinatore agisce in nome e per conto della Commissione. In generale, la sua missione riguarda un progetto ma, se necessario, può essere estesa ad altri progetti situati sullo stesso asse.

2.   Il coordinatore europeo è scelto in funzione della sua esperienza nell'ambito delle istituzioni europee e della sua conoscenza delle questioni relative al finanziamento e alla valutazione socioeconomica e ambientale dei grandi progetti.

3.   La decisione della Commissione sulla nomina del coordinatore europeo precisa le modalità di esercizio delle sue funzioni.

4.   Il coordinatore europeo:

a)

promuove metodi comuni di valutazione dei progetti, consiglia i promotori di progetti in merito alla copertura finanziaria dei progetti, contatta gli investitori privati potenziali e può fornire il suo parere su questioni relative al funzionamento delle reti;

b)

redige ogni anno una relazione all'attenzione del Parlamento europeo e della Commissione sui progressi compiuti nella realizzazione dei progetti di cui è responsabile, sui nuovi sviluppi della regolamentazione o di altro tipo suscettibili di influire sulle caratteristiche dei progetti, nonché sulle difficoltà e sugli eventuali ostacoli suscettibili di provocare un ritardo significativo rispetto alle date indicate nell'allegato III;

c)

operando in stretta cooperazione con le autorità degli Stati membri interessati e fatte salve le procedure applicabili nel quadro del diritto nazionale , contribuisce al dialogo, in particolare con le autorità regionali e locali nonché con gli operatori, gli utilizzatori dei trasporti, i rappresentanti della società civile, onde conoscere meglio la domanda di trasporto, le limitazioni e i parametri di servizio necessari per ottimizzare l'uso delle infrastrutture finanziate.

5.   Gli Stati membri interessati cooperano con il coordinatore europeo e gli forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni di cui al paragrafo 4.

6.   La Commissione può chiedere il parere del coordinatore europeo al momento dell'istruzione delle domande di finanziamento comunitario concernenti i progetti o gruppi di progetti cui è preposto.»

5)

All'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti dei piani e dei programmi nazionali che essi elaborano ai fini dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, in particolare per i progetti dichiarati di interesse europeo di cui all'articolo 19 bis, nonché i piani e programmi nazionali adottati. Successivamente alla loro adozione, gli Stati membri trasmettono i piani e i programmi nazionali alla Commissione per informazione.»

6)

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Progetti prioritari

1.   I progetti prioritari sono progetti di interesse comune contemplati all'articolo 7 il cui esame permette di verificare che essi:

a)

mirino a riassorbire una strozzatura o a completare una parte mancante su un grande asse della rete transeuropea, in particolare i progetti che attraversano barriere naturali;

b)

siano di dimensioni tali che una pianificazione a lungo termine e a livello europeo apporta un valore aggiunto importante;

c)

comportino, a livello del progetto complessivo, una redditività socioeconomica potenziale e altri vantaggi socioeconomici, nonché l'impegno degli Stati membri interessati a realizzare gli studi e le procedure di valutazione in tempo utile per ultimare i lavori entro una data concordata in precedenza;

d)

apportino un valore aggiunto importante per agevolare la mobilità di merci e persone tra Stati membri, promuovendo anche l'interoperabilità delle reti nazionali;

e)

contribuiscano alla coesione territoriale dell'Unione europea integrando le reti dei nuovi Stati membri e migliorando le connessioni con le regioni periferiche e insulari, segnatamente comprendendo gli aeroporti e i servizi ancillari regionali ;

f)

contribuiscano allo sviluppo sostenibile dei trasporti, migliorando la sicurezza e riducendo l'impatto ambientale dei trasporti, promovendo in particolare un trasferimento modale verso la ferrovia, il trasporto intermodale, le vie navigabili interne e il trasporto marittimo, nella misura in cui detti progetti rispettino pienamente i requisiti della legislazione comunitaria in materia ambientale ;

g)

promuovano lo sviluppo della navigazione interna sostenibile conformemente ai requisiti della pertinente legislazione comunitaria in materia ambientale, in particolare della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (11) e conformemente agli orientamenti per la navigazione sostenibile elaborati a livello internazionale.

2.   I progetti prioritari il cui inizio dei lavori è previsto entro il 2010, le loro sezioni e le date di completamento dei lavori concordate di cui al paragrafo 1, lettera c), sono indicati all'allegato III.

3.    Ogni tre anni, a partire dall'entrata in vigore della decisione n. .../2004/CE , la Commissione presenta un bilancio dello stato di avanzamento dei progetti prioritari e del livello di impegno dei diversi partner finanziari interessati. Essa propone, se necessario, di modificare l'elenco dei progetti prioritari indicati all'allegato III in conformità con il paragrafo 1 e trasmette la proposta al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato .

7)

È aggiunto l'articolo 19 bis seguente:

«Articolo 19 bis

Dichiarazione di interesse europeo

1.   I progetti prioritari indicati all'allegato III sono dichiarati di interesse europeo. All'atto di programmare le proprie necessità finanziarie la Commissione accorda priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo. Nelle aree sottodotate infrastrutturalmente, la Commissione può anche presentare una proposta volta a dichiarare di interesse europeo anche le infrastrutture ferroviarie di adduzione ai progetti prioritari indicati all'allegato III. Tale dichiarazione avviene soltanto secondo la procedura fissata nel trattato e gli atti giuridici su di esso fondati. Fissare arbitrariamente delle priorità nel quadro dei progetti prioritari indicati all'allegato III dovrebbe ritenersi inammissibile.

2.   Al momento della presentazione di progetti nel quadro del Fondo di coesione, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1164/94 (12), gli Stati membri accordano adeguata priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo.

3.   Al momento della presentazione di progetti nel quadro del bilancio riservato alle reti transeuropee, conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2236/95 (13), gli Stati membri accordano adeguata priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo.

4.   La Commissione sollecita gli Stati membri a tener conto dei progetti dichiarati di interesse comune quando elaborano la programmazione dei fondi strutturali, in particolare nelle regioni che rientrano nell'Obiettivo 1.

5.   La Commissione provvede affinché i paesi beneficiari dello strumento strutturale di preadesione, al momento della presentazione dei loro progetti nel quadro di questo strumento e conformemente agli articoli 2 e 7 del regolamento (CE) n. 1267/1999 (14), accordino adeguata priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo.

6.     La Commissione può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio di far avanzare prioritariamente una parte dei progetti che figurano nell'allegato III al fine di perseguire obiettivi intesi a stimolare la crescita e a contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale nonché all'intermodalità in seno all'Unione europea. Tali progetti possono allora beneficiare di un trattamento prioritario nel quadro degli strumenti finanziari comunitari.

7.   Se risulta che l'avvio dei lavori di uno dei progetti dichiarati di interesse europeo ha o avrà un ritardo significativo rispetto alla scadenza del 2010, la Commissione chiede agli Stati membri interessati di fornire entro tre mesi le ragioni di detto ritardo. Dopo aver ricevuto ed esaminato la risposta degli Stati membri interessati, nel rispetto del principio di proporzionalità la Commissione può decidere, previa consultazione del Parlamento europeo , di ritirare la qualifica di progetto dichiarato di interesse europeo per proteggere gli interessi finanziari della Comunità.

8.   Cinque anni dopo il completamento di un progetto dichiarato di interesse europeo o di una delle sue sezioni, gli Stati membri interessati elaborano un bilancio degli effetti socioeconomici e ambientali dell'opera, includendo gli effetti sugli scambi e sulla libera circolazione delle persone e delle merci tra Stati membri, sulla coesione territoriale e sullo sviluppo sostenibile. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati di detto bilancio.

9.   Quando un progetto è dichiarato di interesse europeo, gli Stati membri interessati definiscono, per ogni sezione del progetto interessato, procedure coordinate di valutazione e di consultazione dell'opinione pubblica prima del rilascio delle autorizzazioni a costruire.

10.   Quando un progetto dichiarato di interesse europeo comprende una sezione transfrontaliera indivisibile dal punto di vista tecnico e finanziario, i due Stati membri interessati eseguono un'inchiesta transnazionale per valutare la sezione transfrontaliera in questione e per consultare l'opinione pubblica prima del rilascio delle autorizzazioni a costruire.

11.   Le procedure coordinate o di inchiesta transnazionale di cui ai paragrafi 9 e 10 non incidono sugli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di protezione dell'ambiente, in particolare in merito alla valutazione dell'impatto ambientale. Gli Stati membri interessati informano il Parlamento europeo e la Commissione dell'avvio e del risultato di dette procedure coordinate o dell'inchiesta transnazionale.

12.     Se le procedure di valutazione e di inchiesta di cui ai paragrafi 9, 10 e 11 dimostrano che il progetto o i progetti in questione probabilmente avranno effetti indesiderati sul piano sociale, economico o ambientale, gli Stati membri si consultano con la Commissione per trovare il modo di alleviare tali effetti, esaminando anche la possibilità di ritirare il progetto o i progetti dall'elenco dei progetti prioritari.

8)

L'allegato III è così modificato:

a)

il titolo è sostituito con «Progetti prioritari il cui inizio dei lavori è previsto entro il 2010».

b)

il contenuto è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C...

(2)  GU C...

(3)  GU C...

(4)  Posizione del Parlamento europeo dell'11.3.2004.

(5)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1 ).

(6)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1.

(7)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

(8)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(9)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(10)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(11)   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).»

(12)  Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 62).

(13)  Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1267/1999, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1

ALLEGATO

Oltre ai progetti prioritari inclusi nella proposta della Commissione nell'ottobre 2001 (1) e approvati dal Parlamento europeo in prima lettura il 30 maggio 2002, l'elenco comprende anche i seguenti nuovi progetti prioritari :

Estensione del progetto n. 3 sull'asse ferroviario ad alta velocità del sud-est dell'Europa

Lisboa/Porto-Madrid (2011)

Dax-Bordeaux (2020)

Bordeaux-Tours (2015)

Estensione del progetto n. 6 sull'asse ferroviario Lyon-Trieste- Divaca /Koper-Ljubljana- Maribor-Graz- Budapest-frontiera ucraina (2)

Venezia — Ronchi sud — Trieste/Koper — Divaca — Ljubljana (2015);

Ljubljana- Maribor-Graz- Budapest (2015)

Estensione del progetto n. 7 sull'asse autostradale Igoumenitsa/Patra-Athina-Sofia-Budapest

Autostrada Sofia-Kulata-frontiera Grecia/Bulgaria (2010), sezione transfrontaliera

Autostrada Nadlac-Sibiu-(sezione verso Bucuresti e Constanta) (2007)

Estensione del progetto n. 16 sull'asse ferroviario merci Sines- Algeciras -Madrid-Paris

Linea ferroviaria Sines-Badajoz /Algeciras-Bobadilla (2010)

Estensione del progetto n. 17: Asse ferroviario Paris-Strasbourg-Stuttgart-Wien-Bratislava

Strasbourg-Stuttgart (2015) con il ponte di Kehl come sezione transfrontaliera

Wien-Bratislava (2010), sezione transfrontaliera

Estensione del progetto n. 18: Asse fluviale Reno-Meno-Danubio (3)

Reno-Mosa (2019) con la chiusa di Lanay come tratta transfrontaliera

Interventi per migliorare la navigabilità tra Straubing e Vilshofen (2013)

Wien-Bratislava (2015) sezione transfrontaliera

Palkovicovo-Mohàcs (2014)

Strozzature in Romania e Bulgaria (2011)

Estensione del progetto n. 20: Asse ferroviario del Fehmarn Belt

Linea ferroviaria di accesso alla Danimarca a partire dall'Öresund (2015)

Linea ferroviaria di accesso in Germania a partire da Hannover (2015)

Linea ferroviaria Hannover-Hamburg/Bremen (2015)

Progetto n. 21 (nuovo): Autostrade del mare

Progetti di interesse comune di cui all'articolo 12 bis e concernenti una delle autostrade del mare seguenti:

Autostrada del mar Baltico (che collega gli Stati membri del mar Baltico tra loro nonché a quelli dell'Europa centrale e occidentale, incluso il passaggio attraverso il canale tra il Mare del Nord e il mar Baltico (Nord-Ostsee-Kanal) ) (2010)

Autostrada del mare del Mare del Nord e del Mare d'Irlanda (2010)

Autostrada del mare dell'Atlantico (2010)

Autostrada del mare dell'Europa sudorientale (che collega il mare Adriatico al mar Ionio e al Mediterraneo orientale per includere Cipro) (2010)

Autostrada del mare dell'Europa sudoccidentale (Mediterraneo occidentale), che collega Spagna, Francia, Italia, compresa Malta, e che collega l'Autostrada del mare dell'Europa sudorientale (4) (2010)

La Commissione, entro un anno, definisce e pubblica un elenco di progetti specifici in merito ai quali avviare i lavori durante il periodo di programmazione attuale, per ciascuno dei mari interessati.

Progetto n. 22: Asse ferroviario Athina-Sofia-Budapest-Wien-Praha-Nürnberg/Dresden (5)

Linea ferroviaria frontiera greco-bulgara-Kulata-Sofia-Vidin/Calafat (2015)

Linea ferroviaria Curtici-Brasov (verso Bucuresti e Constantcedila) (2010)

Linea ferroviaria Budapest-Wien (2010), tratta transfrontaliera

Linea ferroviaria Brno-Praha-Nürnberg (2010), con Nürnberg-Praha come tratta transfrontaliera

Progetto n. 23: Asse ferroviario Gdańsk-Warszawa-Brno/Brastislava-Wien (6)

Linea ferroviaria Gdańsk-Warszawa-Katowice (2015)

Linea ferroviaria Katowice-Brno-Břeclav (2010)

Linea Katowice-Žilina-Nove Mesto n.V. (2010)

Progetto n. 24: Asse ferroviario Lyon/Genova-Basel-Duisburg-Rotterdam/ Antwerpen

Lyon-Mulhouse-Müllheim (con Mulhouse-Müllheim come tratta transfrontaliera (7)) (2018)

Genova-Milano/Novara

Basel-Karlsruhe (2015)

Frankfurt-Mannheim (2012)

Duisburg-Emmerich (2009) (8)

«Ferrovia del Reno» Rheidt-Antwerpen (2010)

Progetto n. 25: Itinerario autostradale Gdańsk-Brno/Brastislava-Wien (9)

Autostrada Gdańsk-Katowice (2010)

Katowice-Brno- Wien-Bratislava/Žilina-Budapest-Ivandarda

Autostrada Brno-Wien (2009), sezione transfrontaliera

Progetto n. 26: Asse ferroviario/stradale Irlanda/Regno Unito/Europa continentale

Corridoio stradale/ferroviario che collega Dublin con il Nord (Belfast-Larne) e con il Sud (Cork) (2010) (10)

Corridoio stradale/ferroviario Hull-Liverpool (2015)

Linea ferroviaria Felixstowe-Nuneaton (2011)

Linea ferroviaria Crewe-Holyhead (2008)

Progetto n. 27: «Rail Baltica»: asse ferroviario Warsaw — Kaunas — Riga — Tallinn

Warsaw — Kaunas (2010)

Kaunas — Riga (2014)

Riga — Tallinn (2016)

Progetto n. 28 : «Eurocaprail» sull'asse ferroviario Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg

Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg (2012)

Progetto n. 29 : asse ferroviario del corridoio intermodale ionico/adriatico /Mar Nero («Corridoio VIII»):

Kozani-Kalambaka-Igoumenitsa (2012)

Ioannina-Antirrio-Rio-Kalamata (2014)

Bari-Durazzo-Sofia-Varna/Burgas (Mar Nero) (2020)

Tra parentesi figura la data convenuta in precedenza di completamento dei lavori. Le date di completamento dei lavori dei progetti da 1 a 20 e il dettaglio delle sezioni sono quelli indicati nel rapporto del Gruppo ad alto livello, quando questi ultimi sono stati effettivamente individuati.

Progetto n. 30: navigazione fluviale Senna-Schelda

miglioramento della navigabilità Deulemont-Gent (2012)

canale Compiègne-Cambrai (2012)

Progetto n. 31: collegamento ferroviario Praha-Linz-Ljubljana

Collegamento ferroviario Praha-České Budějovice (2010)-Linz (2016)

Collegamento ferroviario Linz-Graz-Ljubljana-Zagreb (2016)

Collegamento ferroviario Wien-Graz-Ljubljana/Villach-Koper-Trieste (2018)


(1)  COM(2001) 544.

(2)  Parti di questo asse corrispondono al corridoio paneuropeo V.

(3)  Una parte di questo asse corrisponde alla definizione del corridoio paneuropeo VII.

(4)  Anche verso il mar Nero.

(5)  Questo asse principale corrisponde alla definizione del corridoio paneuropeo IV.

(6)  Questo asse principale corrisponde alla definizione del corridoio paneuropeo VI.

(7)  Comprendente il TGV Reno-Rodano, senza il ramo ovest.

(8)  Il progetto n. 5 (Linea Betuwe) collega Rotterdam a Emmerich.

(9)  Questo asse principale corrisponde alla definizione del corridoio paneuropeo VI.

(10)  Comprendente il progetto n. 13 di Essen: collegamento stradale Irlanda/Regno Unito/Benelux.

P5_TA(2004)0174

Sicurezza dell'aviazione civile ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2003) 566 — C5-0424/2003 — 2003/0222(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 566) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0424/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0061/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0175

Sicurezza sociale per i lavoratori e i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(2003) 468 — C5-0368/2003 — 2003/0184(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 468) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0368/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0058/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0184

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Talune modifiche devono essere apportate al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (4) e al regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (5) per tener conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, facilitare l'applicazione di detti regolamenti e riflettere i cambiamenti intervenuti nella legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

(2)

Per tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza, occorre trarre le conseguenze dalle sentenze pronunciate in particolare nella causa Duchon (6) e nella causa Office national de l'emploi  (7).

(3)

Le sentenze Jauch e Leclere e Deaconescu  (8), concernenti la qualifica delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo, necessitano, per motivi di certezza del diritto, che i due criteri cumulativi da prendere in considerazione siano precisati affinché tali prestazioni possano validamente figurare nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Su questa base, è opportuno rivedere l'allegato tenendo conto anche delle modifiche legislative intervenute negli Stati membri e riguardanti questo tipo di prestazioni che formano oggetto di un coordinamento specifico data la loro natura mista. Inoltre, occorre precisare le disposizioni transitorie relative alla prestazione che ha formato oggetto della sentenza Jauch precitata, per tutelare i diritti dei beneficiari.

(4)

Sulla base della giurisprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento e le disposizioni delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, e in particolare la sentenza Rönfeldt (9), è necessario rivedere l'allegato III del regolamento (CEE) n. 1408/71. Infatti, le iscrizioni nella parte A dell'allegato III si giustificano solo in due ipotesi: se siano più favorevoli per i lavoratori migranti o se riguardino situazioni specifiche ed eccezionali, il più volte delle legate a circostanze storiche. Inoltre, non è necessario inserire iscrizioni nella parte B tranne quando situazioni eccezionali e obiettive giustificano una deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e agli articoli 12, 39 e 42 del trattato (10).

(5)

Per facilitare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 occorre prevedere talune disposizioni riguardanti da un lato i funzionari o membri del personale assimilato e dall'altro il personale per il trasporto via terra o navigante di imprese di trasporti internazionali di passeggeri o merci per via ferroviaria, stradale, aerea o di navigazione interna, nonchè precisare le modalità di determinazione dell'importo medio da prendere in considerazione nel quadro dell'articolo 23 di detto regolamento.

(6)

Per ristabilire, su richiesta degli Stati membri le cui istituzioni sono competenti per le prestazioni di malattia, un parallelismo nel trattamento dei titolari di pensione vecchi lavoratori migranti che ricevono rendite e pensioni versate dalle istituzioni di altri Stati membri e dei titolari di pensione di lavoratore sedentario che ricevono l'integralità di questi stessi redditi da parte delle sole istituzioni del loro Stato di residenza, occorre precisare il testo dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 per indicare che il calcolo dei contributi di sicurezza sociale per l'assicurazione malattia può essere effettuato tenendo conto dell'insieme delle pensioni o rendite versate agli assicurati, quando lo prevede la legislazione dello Stato competente. Tuttavia sono presi in considerazione per questo calcolo i soli importi effettivi delle pensioni o rendite corrisposti dalle istituzioni di altri Stati membri, cioè importi netti, che tengono conto di ogni prelievo che avrebbe già gravato su questi importi nello Stato membro dell'istituzione che li eroga.

(7)

La Commissione potrebbe invitare gli Stati membri per i quali alcune persone assicurate rischiano di essere lese a prevedere soluzioni bilaterali e a proporre un periodo di transizione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1)

All'articolo 4, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.   Le disposizioni del presente articolo si applicano a prestazioni in denaro speciali non contributive corrisposte nell'ambito della legislazione che, a motivo del suo obiettivo personale, obiettivi e/o condizioni per avere il diritto presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1 che dell'assistenza sociale.

Le prestazioni in denaro speciali non contributive sono prestazioni:

a)

intese a fornire:

i)

copertura supplementare, sostitutiva o ausiliaria contro i rischi coperti dai settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e che garantiscono alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza in considerazione della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, o

ii)

unicamente una protezione specifica per i disabili, strettamente collegata con l'ambiente sociale della persona nello Stato membro interessato

e

b)

il cui finanziamento proviene esclusivamente da imposte obbligatorie destinate a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e il calcolo delle prestazioni sono indipendenti da qualsiasi contributo riguardante il beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse per integrare una prestazione contributiva non sono considerate prestazioni contributive soltanto per questo motivo,

e

c)

elencate nell'allegato IIa.»

2)

L'articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 bis

Prolungamento del periodo di riferimento

Se la legislazione di uno Stato membro subordina il riconoscimento del diritto a una prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo durante un periodo determinato, precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento) e dispone che i periodi durante i quali sono state erogate prestazioni a norma della legislazione dello Stato membro o i periodi dedicati all'educazione dei figli nel territorio dello Stato membro prolungano il periodo di riferimento, i periodi nel corso dei quali pensioni d'invalidità o di vecchiaia o prestazioni di malattia, di disoccupazione o infortunio sul lavoro sono state erogate a norma della legislazione di un altro Stato membro e i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio di un altro Stato membro prolungano anche detto periodo di riferimento.»

3)

All'articolo 10 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le disposizioni dell'articolo 10 e del titolo III non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis. Le persone cui si applica il presente regolamento beneficiano di queste prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.»

4)

All'articolo 23, è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento definito e che questo periodo corrisponda eventualmente, nella totalità o in parte, a periodi compiuti dall'interessato sotto la legislazione di uno o più altri Stati membri.»

5)

All'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita, per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità da essa dovuta in virtù degli articoli 27, 28, 28bis, 29, 31 e 32, è autorizzata ad operare tali trattenute, calcolate secondo detta legislazione, sulle pensioni o rendite dovute dalla medesima o da un altro Stato membro. Tale istituzione tiene conto degli importi effettivi delle pensioni o rendite erogati dagli altri Stati membri.»

6)

All'articolo 35, il paragrafo 2 è soppresso.

7)

All'articolo 69, il paragrafo 4 è soppresso.

8)

Sono inseriti i seguenti articoli 95 septies e 95 octies:

«Articolo 95 septies

Disposizioni transitorie relative all'allegato II, sezione I, rubrica “C. GERMANIA”

1.   L'allegato II, sezione I, rubrica “C. GERMANIA”, modificata dal regolamento ...[il presente regolamento] non apre alcun diritto per il periodo anteriore al 1o gennaio 2004.

2.   Ogni periodo di assicurazione nonché, eventualmente, di occupazione, di attività subordinata o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro entro il 1o gennaio 2004 è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

3.   Con riserva delle disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce a un'eventualità realizzata prima del 1o gennaio 2004.

4.   Ogni prestazione non liquidata o sospesa a motivo della nazionalità o della residenza dell'interessato è, su richiesta di quest'ultimo, liquidata o ripristinata dal 1o gennaio 2004, a condizione che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a un regolamento in capitale.

5.   I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima del 1o gennaio 2004, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riveduti su richiesta, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche alle altre prestazioni previste dall'articolo 78.

6.   Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro due anni dal 1o gennaio 2004, i diritti derivanti dal presente regolamento sono acquisiti a partire da tale data, senza che le disposizioni della legislazione di qualsiasi Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alle persone interessate.

7.   Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni successivi al 1o gennaio 2004, i diritti non passibili di decadenza o non prescritti sono acquisiti a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ogni Stato membro.

Articolo 95 octies

Disposizioni transitorie riguardanti la soppressione dell'iscrizione all'allegato II bis dell'assegno di assistenza austriaco

Nel caso delle richieste di assegni di assistenza (Pflegegeld) ai sensi della legge federale austriaca sull'assegno di assistenza (Bundespflegegeldgesetz) presentate entro l'8 marzo 2001 in virtù dell'articolo 10bis, paragrafo 3, del presente regolamento, questa disposizione continua ad applicarsi per tutto il tempo in cui il beneficiario dell'assegno di assistenza continua a risiedere in Austria dopo l'8 marzo 2001.»

9)

Gli allegati II, IIbis, III, IV e VI sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1)

All'articolo 4 è soppresso il paragrafo 11.

2)

È inserito il seguente articolo 10 quater:

«Articolo 10 quater

Formalità previste in caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, punto d), del regolamento per i funzionari e il personale assimilato.

Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, punto d), l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione, rilascia un certificato in cui si attesta che il funzionario o membro del personale assimilato è soggetto alla sua legislazione»

3)

L'articolo 12 bis è modificato come segue:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Norme applicabili alle persone di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 14 quater del regolamento che svolgono normalmente un'attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri»

b)

La frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4, e dell'articolo 14 quater del regolamento, si applicano le seguenti norme:»

c)

E' aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Se, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, punto a) del regolamento, una persona che fa parte del personale di trasporto su strada o del personale navigante di un'impresa che effettua trasporti internazionali è soggetta alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio si trova, a seconda dei casi, sia la sede dell'impresa, sia la succursale o la rappresentanza permanente che la occupa, sia il luogo in cui risiede ed è prevalentemente occupata, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato interessato le rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetta alla sua legislazione»

4)

L'articolo 32bis è soppresso.

5)

Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1, punto 8), del presente regolamento, relativo all'articolo 95 septies del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica a partire dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stato membro.

Fatto a ..., addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C del ..., pag. ....

(2)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 118 .

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004.

(4)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).

(5)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004.

(6)  Sentenza 18 aprile 2002, causa C-290/00, Duchon, Racc. pag. I-3567.

(7)  Sentenza 13 giugno 1996, causa C-170/95, Office national de l'emploi, Racc. pag. I-2921.

(8)  Sentenze 8 marzo 2001, causa C-215/99, Jauch, Racc. pag. I-1901, e 31 maggio 2001, causa C-43/99, Leclere e Deaconescu, Racc. pag. I-4265.

(9)  Sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, Racc. pag. I-323, il cui principio è stato costantemente utilizzato in seguito soprattutto nella sentenza 9 novembre 1995, causa C-475/93, Thévenon, Racc. pag. I-3813; sentenza 9 novembre 2000, causa C-75/99, Thelen, Racc. pag. I-9399 e sentenza 5 febbraio 2002, causa C-277/99, Kaske, Racc. pag. I-1261.

(10)

Sentenze 30 aprile 1996, causa C-214/94, Boukalfa, Racc. pag. I-2253;

Sentenze 30 aprile 1996, causa C-214/94, Boukalfa, Racc. pag. I-2253;

30 aprile 1996, causa C-308/96, Cabanis-Issarte, Racc. pag. I-2097 e

(10)

Sentenze 30 aprile 1996, causa C-214/94, Boukalfa, Racc. pag. I-2253;

30 aprile 1996, causa C-308/96, Cabanis-Issarte, Racc. pag. I-2097 e

Sentenze 30 aprile 1996, causa C-214/94, Boukalfa, Racc. pag. I-2253;

30 aprile 1996, causa C-308/96, Cabanis-Issarte, Racc. pag. I-2097 e

15 gennaio 2002, causa C-55/2000, Gottardo, Racc. pag. I-413.

(10)  

Sentenze 30 aprile 1996, causa C-214/94, Boukalfa, Racc. pag. I-2253;

30 aprile 1996, causa C-308/96, Cabanis-Issarte, Racc. pag. I-2097 e

15 gennaio 2002, causa C-55/2000, Gottardo, Racc. pag. I-413.

ALLEGATO I

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come segue:

1)

L'allegato II è modificato come segue:

a)

Alla sezione I, sotto la rubrica «C. GERMANIA», il testo è sostituito dalla menzione «Senza oggetto».

b)

La sezione II è modificata come segue:

i)

Sotto la rubrica «D. SPAGNA» la menzione «Senza oggetto» è sostituita da:

«Assegni di nascita (prestazioni in natura sotto forma di pagamento unico per la nascita del terzo figlio e dei figli successivi e prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico in caso di nascita multipla)»

ii)

Sotto la rubrica «M. FINLANDIA» il testo è sostituito dal seguente:

«L'assegno globale di maternità, l'assegno forfettario di maternità e l'aiuto sotto forma di importo forfettario destinato a compensare il costo dell'adozione internazionale, in applicazione della legge sugli assegni di maternità.»

c)

Alla sezione III, rubrica «C. GERMANIA», il punto b) è soppresso

2)

L'allegato II bis è sostituito dal seguente:

«Allegato II bis

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

(Articolo 10 bis)

A.   BELGIO

a)

L'assegno di sostituzione dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);

b)

il reddito garantito agli anziani (legge del 1o aprile 1969).

B.   DANIMARCA

Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

C.   GERMANIA

Le prestazioni dovute ai sensi della legge che istituisce un'assicurazione di base commisurata alle risorse per le persone anziane o nell'incapacità di guadagnarsi i mezzi di sussistenza.

D.   SPAGNA

a)

La garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);

b)

le prestazioni in denaro di assistenza agli anziani e agli invalidi incapaci di lavorare (regiodecreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981);

c)

le pensioni d'invalidità e di collocamento a riposo, di tipo non contributivo, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 38 del testo riveduto della legge generale sulla sicurezza sociale approvato con regio-decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994;

d)

l'assegno di mobilità per compensare le spese di trasporto.

E.   FRANCIA

a)

L'assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà (legge del 30 giugno 1956);

b)

l'assegno agli adulti con disabilità (legge del 30 giugno 1975);

c)

l'assegno speciale (legge del 10 luglio 1952).

F.   GRECIA

Le prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).

G.   IRLANDA

a)

Assistenza disoccupazione (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, terza parte, capitolo 2);

b)

pensioni di vecchiaia (non contributive) (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, terza parte, capitolo 4);

c)

pensioni di vedova e di vedovo (non contributive) (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, terza parte, capitolo 6, modificato dalla quinta parte del Social Welfare 1997);

d)

assegno d'invalidità (Social Welfare Act 1996, quarta parte);

e)

assegno di mobilità (Mobility allowance).

H.   ITALIA

a)

Le pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

b)

le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati e invalidi civili (legge n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);

c)

le pensioni e indennità ai sordomuti (legge n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

d)

le pensioni e le indennità ai ciechi civili (legge n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

e)

l'integrazione alla pensione minima (legge n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

f)

l'integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

g)

l'assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);

h)

l'integrazione sociale.

I.   LUSSEMBURGO

Nulla.

J.   PAESI BASSI

a)

Prestazioni d'incapacità per i giovani disabili (legge del 24 aprile 1997).

b)

Legge sulla concessione di supplementi a concorrenza del reddito minimo sociale appropriato ai beneficiari della legge sull'assicurazione di disoccupazione, della legge sull'assicurazione malattia, della legge relativa all'assicurazione incapacità di lavoro degli autonomi, della legge relativa all'assicurazione incapacità dei giovani con disabilità, della legge sull'assicurazione incapacità di lavoro e della legge sull'assicurazione incapacità di lavoro dei militari (legge sui supplementi concessi ai destinatari di prestazioni sociali del 6 novembre 1986).

K.   AUSTRIA

L'integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale — ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio — GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori — BSVG).

L.   PORTOGALLO

a)

La pensione sociale di vecchiaia e invalidità (non contributiva) (decreto-legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);

b)

la pensione di vedovanza non contributiva (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981).

M.   FINLANDIA

a)

Assegno d'invalidità (legge sugli assegni d'invalidità 124/88);

b)

indennità di alloggio per pensionati (legge sulle indennità di alloggio per pensionati, 591/78);

c)

assegno per l'occupazione (legge sull'assegno per l'occupazione 1542/93).

N.   SVEZIA

a)

Supplemento abitativo per i pensionati (legge 1994: 308);

b)

assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001:853).

O.   REGNO UNITO

a)

Il credito di pensione;

b)

assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito (Jobseekers Act 1995, 28 giugno 1995, sezioni I, (2) (d) (ii) e 3, e Jobseekers (Nothern Ireland), Order 1995, 18 ottobre 1995, articoli 3 (2) (d) (ii) e 5);

c)

l'aiuto al reddito (Income support). »

3)

L'allegato III è modificato come segue:

a)

Nella parte A, i seguenti punti sono soppressi:

I punti 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 27, 29 lettere a) e b), 30 lettere a) e c), 31, 32, 35 lettere a), b), c), d), e), f), g), 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152 e 153.

b)

Nella parte B tutte le menzioni sono soppresse.

4)

All'allegato IV, la sezione B è modificata come segue:

a)

Sotto la rubrica «C. GERMANIA», il testo è sostituito dal seguente:

«Assicurazione vecchiaia degli agricoltori (Alterssicherung der Landwirte)»

b)

«Sotto la rubrica “H. ITALIA” il testo è sostituito dal seguente:

Assicurazione pensioni per:

medici

farmacisti

veterinari

infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia

ingegneri ed architetti

geometri

avvocati

dottori commercialisti

ragionieri e periti commerciali

consulenti del lavoro

notai

spedizionieri doganali

biologi

agrotecnici e periti agrari

agenti e rappresentanti di commercio

giornalisti

periti industriali

attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi»

5)

L'allegato VI è modificato come segue:

a)

Sotto la rubrica «B. DANIMARCA»al punto 6 il punto b) è soppresso.

b)

Sotto la rubrica «C. GERMANIA» i punti 3, 11 e 17 sono soppressi.

c)

Sotto la rubrica «E. FRANCIA» al punto 7 i termini «e l'assegno parentale d'istruzione» sono soppressi.

d)

Sotto la rubrica «G. IRLANDA» i punti 5 e 11 sono soppressi.

e)

Sotto la rubrica «O. REGNO UNITO» il testo è modificato come segue:

i)

Al punto 2b), i punti i) e ii) sono sostituiti dal testo seguente:

«i)

un coniuge o ex coniuge in cui la richiesta sia presentata da:

una donna coniugata, o

una persona il cui matrimonio sia cessato per cause diverse dalla morte del coniuge,

o

ii)

un ex coniuge, in cui la richiesta sia presentata da:

un vedovo che immediatamente prima dell'età pensionabile non beneficiava di una prestazione di superstite; o

una vedova che immediatamente prima dell'età pensionabile non beneficiava di una prestazione di madre vedova, prestazione di superstite o pensione di reversibilità o che ha unicamente diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 46(2) del regolamento e per questo motivo “pensione di vedova connessa con l'età” significa una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità con la sezione 39(4) del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale)

ii)

Il punto 22 è soppresso.»

ALLEGATO II

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue:

1)

All'allegato 4, sotto la rubrica «C. GERMANIA» è aggiunto il seguente punto:

«9. Casse di istituzioni di previdenza professionale:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln»

2)

L'allegato 11 è soppresso.

P5_TA(2004)0176

IVA nel settore postale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale (COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 234) (1),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0227/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0467/2003),

vista la seconda relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0122/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Al fine di evitare aumenti dei prezzi, o almeno di ridurli al minimo, gli Stati membri applicano aliquote fiscali ridotte ai servizi postali.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 5 ter (nuovo)

 

(5 ter) Gli Stati membri che, al 1 gennaio 2003, hanno applicato un'aliquota super ridotta ad un gruppo di beni e servizi possono applicare tale aliquota super ridotta ai servizi postali.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 5 quater (nuovo)

 

(5 quater) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le associazioni e le organizzazioni benefiche non siano confrontate ad oneri finanziari supplementari a seguito della presente direttiva, ad esempio adottando disposizioni speciali in materia di meccanismi di rimborso.

Emendamento 13

CONSIDERANDO 7

(7) Affinché gli operatori postali dispongano di un regime di contabilizzazione semplificato e più efficace, deve essere possibile trattare i francobolli come beni, ma ignorarli ai fini fiscali quando i frncobolli forniti sono finalizzati all'ottenimento di servizi postali.

(7) Affinché gli operatori postali dispongano di un regime di contabilizzazione semplificato e più efficace, deve essere possibile trattare i francobolli come beni, ma ignorarli ai fini fiscali quando i frncobolli forniti sono finalizzati all'ottenimento di servizi postali. Lo stesso regime si applica alla fornitura di francobolli per finalità filateliche, qualora questi possano essere utilizzati anche come prove di pagamento anticipato dei servizi postali.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 9 bis (nuovo)

 

(9 bis) Al fine di consentire agli operatori postali di adeguare i propri sistemi, agli Stati membri deve essere concesso tempo sufficiente per far entrare in vigore le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari al rispetto della presente direttiva.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 10 bis (nuovo)

 

(10 bis) La Commissione esamina il funzionamento e l'impatto delle aliquote ridotte nelle relazioni previste agli articoli 7 e 23 della direttiva 97/67/CE (modificata dalla direttiva 2002/39/CE).

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 9, paragrafo 2 bis, comma 1 (Direttiva 77/388/CEE)

2 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera b), i servizi postali normalizzati concernenti buste o pacchi indirizzati, di peso individuale non superiore a 2 kg, contenenti corrispondenza ordinaria, pubblicità diretta per corrispondenza, libri, cataloghi, quotidiani o riviste si considerano prestati all'interno del paese in cui ha inizio il trasporto, tranne nel caso in cui la raccolta e la consegna sono pagate dal destinatario, nel qual caso il servizio si considera prestato nel luogo della consegna.

2 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera b), i servizi postali normalizzati concernenti buste o pacchi indirizzati, di peso individuale non superiore a 10 kg, contenenti corrispondenza ordinaria, pubblicità diretta per corrispondenza, libri, cataloghi, quotidiani o riviste si considerano prestati all'interno del paese in cui ha inizio il trasporto, tranne nel caso in cui la raccolta e la consegna sono pagate dal destinatario, nel qual caso il servizio si considera prestato nel luogo della consegna.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)

Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo) (Direttiva 77/388/CEE)

 

(1 bis) All'ar ticolo 12, è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«Gli Stati membri applicano aliquote ridotte ai servizi postali.»

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 1 ter (nuovo)

Articolo 12, paragrafo 4 bis (nuovo) (Direttiva 77/388/CEE)

 

(1 ter) All'ar ticolo 12, è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«Gli Stati membri che, al 1 gennaio 2003, hanno applicato un'aliquota super ridotta ad un gruppo di beni e servizi possono applicare tale aliquota super ridotta ai servizi postali».

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 15, paragrafo 13 (Direttiva 77/388/CEE)

13. le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all'articolo 13 e le prestazioni di servizi postali normalizzati concernenti buste o pacchi indirizzati, di peso individuale non superiore a 2 kg, contenenti corrispondenza ordinaria, pubblicità diretta per corrispondenza, libri, cataloghi, quotidiani o riviste, qualora dette prestazioni siano direttamente connesse all'esportazione di beni o all'importazione di beni che beneficiano delle disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 3 o all'articolo 16, paragrafo 1, parte A.

13. le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all'articolo 13 e le prestazioni di servizi postali normalizzati concernenti buste o pacchi indirizzati, di peso individuale non superiore a 10 kg, contenenti corrispondenza ordinaria, pubblicità diretta per corrispondenza, libri, cataloghi, quotidiani o riviste, qualora dette prestazioni siano direttamente connesse all'esportazione di beni o all'importazione di beni che beneficiano delle disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 3 o all'articolo 16, paragrafo 1, parte A.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Allegato H, paragrafo 18 (Direttiva 77/388/CEE)

18. Servizi postali normalizzati concernenti buste o pacchi indirizzati di corrispondenza ordinaria, pubblicità diretta per corrispondenza, libri, cataloghi, quotidiani o riviste, laddove il peso individuale degli invii non superi 2 kg, peso fissato come massimo per potere usufruire di questa opzione.

18. Servizi postali normalizzati concernenti buste o pacchi indirizzati di corrispondenza ordinaria, pubblicità diretta per corrispondenza, libri, cataloghi, quotidiani o riviste, laddove il peso individuale degli invii non superi 10 kg, peso fissato come massimo per potere usufruire di questa opzione.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 2007 . Essi ne informano immediatamente la Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0177

Accordo di cooperazione scientifica e tecnica CE/Israele *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (COM(2003) 568 — C5-0478/2003 — 2003/0220(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 568) (1),

visti l'articolo 170 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0478/2003),

visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0115/2004),

1.

approva la proposta di decisone del Consiglio e la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e allo Stato di Israele.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0178

Consiglio europeo (CIG)

Risoluzione del Parlament europeo sulla preparazione del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, elaborato dalla Convenzione europea (1),

viste le sue risoluzioni del 24 settembre 2003 (2), 4 dicembre 2003 (3), 18 dicembre 2003 (4) e 29 gennaio 2004 (5),

viste la riunione del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004 e le elezioni del Parlamento europeo del 10-13 giugno 2004,

visto l'articolo 37, paragrafo 2 del suo regolamento,

A.

considerando che in seno alla Conferenza intergovernativa è già stato raggiunto un accordo sostanziale sul progetto di costituzione elaborato dalla Convenzione europea,

1.

invita tutti i membri del Consiglio europeo a dare prova della flessibilità inevitabilmente necessaria per evitare una situazione di stallo a livello di Conferenza intergovernativa;

2.

avverte che è improbabile che si raggiunga più facilmente in futuro un accordo sui problemi in sospeso a livello di Conferenza intergovernativa;

3.

rivolge un solenne appello al Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004 affinché decida l'immediata ripresa della Conferenza intergovernativa, al fine di raggiungere una conclusione, sulla base del progetto di trattato costituzionale presentato dalla Convenzione europea, entro il 1o maggio 2004 e senza alterarne gli equilibri fondamentali (6);

4.

invita la Presidenza irlandese ad adottare tutte le misure necessarie a uscire dall'attuale situazione di stallo e appoggia pienamente qualunque iniziativa che consentirebbe una conclusione positiva della Conferenza intergovernativa;

5.

ritiene che, qualora non venisse raggiunto un accordo costituzionale, il processo di integrazione verrebbe compromesso e l'Unione non sarebbe in grado di contemplare ulteriori ampliamenti con una conseguente gravissima perdita di solidarietà e legittimità;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi di prossima adesione.


(1)  GU C 169 del 18.7.2003, pag. 1.

(2)  P5_TA(2003)0407.

(3)  P5_TA(2003)0549.

(4)  P5_TA(2003)0593.

(5)  P5_TA(2004)0052.

(6)  in particolare CIG 60/03.

P5_TA(2004)0179

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (2003)

Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi compiuti nel 2003 in ordine alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) (articoli 2 e 39 del trattato UE)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea e in particolare, da un lato, l'articolo 2, quarto trattino, il quale sancisce che uno dei suoi principali obiettivi consiste nel conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima, nonché, dall'altro, l'articolo 39, paragrafo 3, il quale stabilisce che il Parlamento europeo procede ogni anno a un dibattito sui progressi compiuti verso la creazione di detto spazio,

visto l'articolo 61, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea, che stabilisce, da un lato, un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam per la piena attuazione della libera circolazione delle persone, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, e istituisce, dall'altro, un collegamento diretto tra le misure che devono essere adottate per la sua creazione e le misure specifiche volte a prevenire e combattere la criminalità a norma dell'articolo 31, lettera e) del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 4 del protocollo 4 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e l'articolo 19, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali,

visto il Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore di attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (noto come «Piano d'azione di Vienna») (1),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo straordinario di Tampere, svoltosi il 15 e 16 ottobre 1999 al fine di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea,

viste le conclusioni delle rispettive Presidenze dei Consigli europei tenutisi a Vienna l'11 e 12 dicembre 1998, a Santa Maria da Feira il 19 e 20 giugno 2000, a Nizza dal 7 al 9 dicembre 2000, a Laeken il 14 e 15 dicembre 2001, a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002, a Salonicco il 19 e 20 giugno 2003 e a Bruxelles il 16 e 17 ottobre 2003,

viste le nuove disposizioni del trattato di Nizza,

visti i trattati di adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri, sottoscritti il 16 aprile 2003 ad Atene, che entreranno in vigore il 1o maggio 2004 e mediante i quali tali Stati accettano l'«acquis» comunitario e in particolare le disposizioni contenute nei rispettivi capitoli 24 concernenti la giustizia e gli affari interni,

visto il progetto di trattato costituzionale elaborato dalla Convenzione europea e l'evoluzione propugnata in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

visto il quadro di valutazione («scoreboard») della Commissione del 30 dicembre 2003, in cui si analizzano i progressi compiuti a livello di adozione delle misure necessarie e il rispetto dei termini stabiliti dal trattato di Amsterdam, dal Piano d'azione di Vienna e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere per la creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea,

viste le dichiarazioni rese dalla Presidenza del Consiglio e della Commissione nel corso della discussione svoltasi durante la tornata di febbraio 2004, in risposta alle interrogazioni orali presentate dalla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni,

visto l'articolo 42, paragrafo 5 del suo regolamento,

A.

tenendo conto che il prossimo 1o maggio 2004 scadrà il periodo di cinque anni fissato dal trattato di Amsterdam per la creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione e che inoltre alla stessa data entreranno in vigore, da un lato, il trattato di adesione per dieci nuovi Stati membri e dall'altro alcune disposizioni del trattato di Nizza che rafforzano le competenze dell'Unione ai fini della costruzione di tale spazio,

B.

considerando il testo del progetto di trattato costituzionale elaborato dalla Convenzione europea, che prevede un importante consolidamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG), e su cui pertanto si concentrano varie aspettative per il prossimo futuro,

C.

dichiarando che occorre pertanto effettuare una valutazione generale delle misure adottate durante tutto il periodo trascorso dal maggio 1999 fino ad oggi, allo scopo di comprovare in quale misura i termini fissati dal trattato di Amsterdam e gli obiettivi stabiliti a Tampere e aggiornati nei successivi Consigli europei siano stati rispettati per la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea, senza dimenticare un concreto riferimento ai progressi registrati nel corso del 2003 e prendendo inoltre in considerazione la preparazione di un nuovo programma quinquennale che tenga conto delle nuove sfide a cui l'Unione si trova di fronte,

I.   VALUTAZIONE DELLA CREAZIONE DELL'SLSG PER QUANTO RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO SENZA FRONTIERE INTERNE BASATO SUL RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO

a)   per quanto concerne la tutela dei diritti fondamentali, il rispetto della vita privata, in particolare la protezione dei dati di carattere personale, e la lotta contro ogni forma di discriminazione

1.

deplora che il Consiglio non sia stato in grado di raggiungere un accordo sull'adozione di una legislazione organica in materia di protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro, che offra garanzie equivalenti a quelle della direttiva 95/46/CE (2) per quanto riguarda il primo pilastro dell'Unione; chiede alla Commissione di proporre uno strumento giuridico a tal fine; chiede inoltre al Consiglio di adottare il suddetto strumento giuridico in via prioritaria e urgente;

2.

fa presente che la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dei cittadini europei ai sensi dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e deplora che la Commissione abbia consentito il trasferimento ad agenzie di sicurezza degli USA dei dati personali dei cittadini europei che viaggiano verso gli Stati Uniti senza adeguate garanzie di rispetto del loro diritto fondamentale alla riservatezza di tali dati;

3.

esprime la sua preoccupazione per gli enormi rischi, per i diritti fondamentali, risultanti dall'inclusione di dati biometrici nei documenti di identità e chiede che qualsiasi sviluppo relativo al SIS ottemperi pienamente alla direttiva 95/46/CE;

4.

deplora l'accordo tra gli Stati Uniti e la Commissione relativo alla trasmissione di dati personali dei passeggeri dei trasporti aerei;

5.

ricorda al Consiglio la necessità di approvare la proposta della Commissione, del novembre 2001, concernente una decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia, sulla quale il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione il 4 luglio 2002 (3);

6.

esprime sostegno e solidarietà alle vittime del terrorismo e alle loro famiglie nonché alle organizzazioni e collettività che le sostengono; raccomanda pertanto che l'Unione europea adotti l'iniziativa a livello mondiale di istituire una giornata internazionale delle vittime del terrorismo e, in tal senso, esorta la Commissione a presentare al Consiglio GAI la proposta di fissare sin d'ora una giornata europea in memoria e ricordo delle vittime del terrorismo, proponendo per la sua celebrazione la data dell'11 marzo;

7.

chiede che qualunque sviluppo del SIS sia effettuato nel pieno rispetto della direttiva 95/46/CE;

b)   per quanto concerne la libera circolazione dei cittadini in uno spazio interno senza frontiere

8.

ritiene di fondamentale importanza la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri, presentata per la prima volta dalla Commissione il 23 maggio 2001, allo scopo di incorporare nella legislazione comunitaria la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, così come di unire in un solo testo il diritto di accesso e di residenza dei cittadini dell'Unione europea che attualmente si trova disperso in un complesso arsenale legislativo, composto da due regolamenti e nove direttive; prende atto della posizione comune del Consiglio e gli chiede di adottare la direttiva tenendo conto delle posizioni manifestate dal Parlamento europeo;

c)   per quanto concerne la gestione delle frontiere esterne

9.

chiede alla Commissione di presentare proposte concernenti l'istituzione di una politica comune di gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione, finanziata con risorse comunitarie, e al Consiglio di approvare quanto prima tali proposte;

10.

accoglie con soddisfazione l'accordo raggiunto dal Consiglio dei ministri GAI del 27 novembre 2003 sul progetto di conclusioni del Consiglio relative ai principali elementi della proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione, sulla creazione di un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, come è stato chiesto ai Consigli europei di Tampere del 1999, di Laeken del 2001, di Siviglia del 2002, di Salonicco nel 2003 e di Bruxelles dell'ottobre 2003, anche se il controllo dell'entrata di cittadini provenienti da paesi terzi e la stessa gestione delle frontiere esterne dell'Unione sono tuttora di competenza dei vari Stati membri;

II.   VALUTAZIONE DELL'SLSG PER QUANTO RIGUARDA LA POLITICA IN MATERIA DI ASILO E DI IMMIGRAZIONE

d)   per quanto concerne la politica in materia di asilo

11.

si compiace del fatto che la Commissione abbia presentato alle scadenze previste tutte le proposte legislative necessarie per l'applicazione della prima fase di una politica comune di asilo, che ha richiesto l'avvio di un regime di protezione temporanea, la creazione di un fondo europeo per i rifugiati, l'adozione di una direttiva sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, l'adozione di un regolamento, destinato a sostituire la Convenzione di Dublino, che fissa qual è lo Stato responsabile dell'esame delle domande di asilo e, infine, l'istituzione del sistema Eurodac mediante l'adozione di un regolamento, per l'identificazione dei richiedenti asilo tramite la comparazione delle impronte digitali;

12.

deplora i ripetuti ritardi, la cui responsabilità è imputabile soprattutto al Consiglio, e il mancato rispetto delle scadenze fissate per l'istituzione della prima fase di un sistema europeo comune di asilo, come previsto dal trattato di Amsterdam e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 e ribadito dai Consigli europei di Laeken del 2001, di Siviglia del 2002 e di Salonicco del 2003;

13.

chiede al Consiglio di adottare senza indugio i due atti essenziali che mancano per completare la prima fase del regime comune europeo in materia di asilo tenendo conto della posizione del Parlamento europeo:

i)

la proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

ii)

la proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime da applicarsi da parte degli Stati membri per il riconoscimento e lo status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale a cittadini di paesi terzi ed apolidi;

14.

chiede il divieto di qualunque espulsione collettiva;

15.

chiede alla Commissione e al Consiglio di prestare particolare attenzione agli aspetti esterni della politica di asilo tenendo conto della recente evoluzione dei regimi di protezione a livello mondiale e quindi ritiene opportuno adottare nuove impostazioni complementari per i sistemi di asilo attuali mediante l'adozione degli strumenti giuridici opportuni;

16.

chiede che i suddetti progetti costituiscano una normativa ambiziosa suscettibile di offrire un plusvalore europeo in termini tanto di efficacia quanto di rispetto degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia;

17.

accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di mantenere il Fondo europeo per i rifugiati oltre il 2004 con una dotazione di 670 milioni di euro per il periodo 2005-2010;

e)   per quanto concerne la politica in materia d'immigrazione

18.

deplora che il Consiglio non sia in grado di stabilire una linea coerente per la gestione di una politica complessiva dell'immigrazione all'altezza delle sfide del XXI secolo che preveda canali di ingresso, politiche di integrazione e rapporti con i paesi terzi volti a trasformare l'immigrazione in un fattore positivo sia per i paesi di provenienza che per quelli di destinazione; accoglie favorevolmente e con soddisfazione l'adozione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, sullo statuto dei cittadini di paesi terzi residenti a lungo termine (4) al fine di agevolarne l'ointegrazione quale elemento chiave della coesione economica e sociale, e della direttiva sul ricongiungimento familiare, che costituiscono le prime norme adottate dalla Comunità europea nell'ambito dell'immigrazione legale, pur auspicando una limitazione inferiore a quella risultante dai negoziati in seno al Consiglio; deplora ancor più che il Consiglio non sia neppure in grado di approvare le misure già proposte in tema di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro, di studio e formazione;

19.

sprona quindi il Consiglio, al fine di istituire una politica comune in materia d'immigrazione, ad accelerare, tenendo conto della posizione del Parlamento europeo in materia, i propri lavori, onde adottare le proposte presentate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) del TCE relative:

i)

alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo;

ii)

alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato;

iii)

ai criteri e alle modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (5);

f)   per quanto concerne le misure volte a garantire un'integrazione armoniosa degli immigrati legali nelle società dell'UE e un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi

20.

ricorda la necessità di sviluppare a livello dell'Unione europea una politica globale e multidimensionale sull'integrazione dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente sul suo territorio, riconoscendoli al fine di concedere loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea, come sottolineato nelle conclusioni dei Consigli europei di Tampere e di Salonicco, e dando la priorità alla partecipazione alla vita politica su scala locale;

21.

chiede ai governi degli Stati membri di mettere a punto, da un lato, le relative politiche di integrazione nell'ambito di un quadro comunitario coerente e, dall'altro, di adottare le misure necessarie a promuovere la comprensione dell'immigrazione e dell'integrazione quali fattori positivi per l'economia e la crescita economica, nonché elementi di arricchimento culturale;

g)   per quanto concerne la cooperazione e l'associazione con i paesi di origine e di transito degli immigrati e gli accordi di rimpatrio

22.

chiede che, conformemente alle conclusioni dei Consigli europei di Tampere, Siviglia e Salonicco, l'Unione europea dia la priorità all'esame dei fenomeni migratori da un punto di vista integrale, globale ed equilibrato, differenziandone gli elementi in funzione della situazione in termini economici, politici e sociali e di rispetto dei diritti umani registrata nelle varie regioni e in ogni paese associato, cercando di far fronte alle cause profonde dell'immigrazione mediante l'incremento degli scambi commerciali, l'aiuto allo sviluppo e la prevenzione di conflitti e, infine, integrando la politica dei flussi migratori nella politica estera dell'Unione europea;

23.

chiede alla Commissione di presentare una relazione sulle priorità di una politica comune in materia di rimpatrio degli immigrati illegali nonché sulle misure che dovrebbero essere adottate per assicurare che nessuno sia rimpatriato in una situazione di pericolo;

24.

si compiace con la Commissione per la presentazione nel giugno 2003 di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di assistenza tecnica e finanziaria a favore dei paesi terzi nei settori dell'asilo e dell'emigrazione, che, nell'ambito della linea di bilancio B7-667, prevede un programma pluriennale di cinque anni (2004-2008), con una dotazione di 250 milioni di euro, allo scopo di fornire risposte specifiche e complementari alle necessità sperimentate dai paesi terzi di origine e di transito nei loro sforzi per garantire una migliore gestione dei flussi migratori sotto tutti gli aspetti e dimensioni, compresi quelli che si riferiscono alla protezione internazionale;

25.

appoggia la conclusione degli accordi di riammissione con Hong Kong, Macao e Sri Lanka, e invita la Commissione ad accelerare e a promuovere i negoziati in corso per gli accordi di riammissione con Albania, Russia, Marocco, Ucraina, Turchia, Cina, Pakistan e Algeria;

h)   per quanto concerne la lotta alla tratta di esseri umani

26.

insiste sull'importanza di una pronta attuazione degli impegni adottati nel quadro della Dichiarazione di Bruxelles dalla Conferenza europea sulla prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani;

III.   VALUTAZIONE DELL'SLSG PER QUANTO RIGUARDA LA GIUSTIZIA CIVILE

i)   per quanto concerne l'adozione di norme in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nonché di promozione della compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri sui conflitti di legislazione e di giurisdizione, e la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri

27.

esprime la propria soddisfazione per l'adozione di sei regolamenti dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale relativi alle questioni che, conformemente all'articolo 65 del TCE, hanno incidenza transfrontaliera, e concretamente: in materia di procedure fallimentari; in materia di competenza giudiziaria, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ex «Bruxelles I»); in materia matrimoniale e di responsabilità parentale per i figli minori (ex «Bruxelles II»); in materia di cooperazione tra le giurisdizioni degli Stati membri nell'ambito dell'ottenimento di prove in materia civile e commerciale; in materia di notifica negli Stati membri degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale; in materia di responsabilità parentale e questioni matrimoniali;

28.

si compiace con gli Stati membri dell'Unione che hanno ratificato la Convenzione dell'Aia del 1996 sulla responsabilità parentale;

29.

esorta il Consiglio ad adottare urgentemente la proposta di direttiva relativa alle norme minime concernenti il risarcimento delle vittime della criminalità che garantisca alle medesime un indennizzo per i danni subiti;

30.

chiede alla Comunità europea e agli Stati membri, al momento di legiferare, di prestare una particolare attenzione onde evitare il rischio di potenziali incoerenze che possono verificarsi se vengono creati due regimi giuridici differenti, uno per l'Unione nei casi in cui esista un elemento di carattere transfrontaliero, e un altro costituito da norme nazionali diverse che si applicano ai casi nazionali senza elementi transfrontalieri;

31.

esorta la Comunità europea a ravvicinare la legislazione degli Stati membri in materia di modalità alternative di soluzione dei conflitti nell'ambito del diritto civile e commerciale («ADR») mediante procedure extragiudiziarie di soluzione dei conflitti applicate da un mediatore, quale un terzo imparziale;

IV.   VALUTAZIONE DELL'SLSG PER QUANTO RIGUARDA LA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

j)   per quanto concerne la lotta contro la criminalità e il ravvicinamento del diritto penale sostanziale

32.

sostiene i progressi compiuti in materia di ravvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri e si compiace per l'adozione da parte dell'Unione europea di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle pene nei settori del riciclaggio di capitali, della protezione contro la falsificazione delle monete e dell'euro, contro la contraffazione di mezzi di pagamento, il terrorismo, la tratta di esseri umani, la protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, la corruzione nel settore privato, la confisca dei proventi di reato e la cibercriminalità;

33.

deplora il blocco, a livello del Consiglio, del processo di adozione della decisione quadro relativa alla prevenzione e alla repressione del traffico di organi e tessuti umani, risultante da un'iniziativa della Repubblica ellenica e sulla quale il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione il 23 ottobre 2003 (6); raccomanda la sua approvazione definitiva al più presto possibile, date l'importanza e la gravità della materia;

34.

raccomanda un'articolazione il più possibile stretta in materia di politica sulla droga, compreso il continuo avanzamento nell'adozione di posizioni minime comuni nell'intera UE e nell'intero spazio di Schengen, in conformità della decisione quadro relativa all'introduzione di disposizioni minime concernenti gli elementi costitutivi delle infrazioni penali e delle sanzioni applicabili in materia di droga convenuta dal Consiglio GAI del 26 novembre 2003, nonché una più efficace cooperazione in sede di lotta al traffico di droga;

k)   per quanto concerne la tutela dei diritti individuali, il ravvicinamento delle norme di diritto processuale penale, la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco

35.

constata che, nell'ambito del diritto processuale penale, l'Unione europea ha soltanto adottato due decisioni quadro in questa materia: una sullo statuto delle vittime nel contesto del processo penale e l'altra sulla confisca dei proventi di reato;

36.

si compiace per l'adozione, da parte del Consiglio, della decisione quadro 2002/584/GAI (7) sul mandato d'arresto europeo e sulle procedure di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione che scandisce un progresso estremamente importante, in quanto sostituisce i quindici meccanismi di estradizione; deplora che sette Stati membri non abbiano rispettato il termine per l'esecuzione del 31 dicembre 2003, previsto all'articolo 34, paragrafo 1 della detta decisione quadro; prende atto con compiacimento della dichiarazione della Commissione e del Consiglio secondo cui tale ritardo sarà interamente colmato entro il 31 marzo di quest'anno, per quanto riguarda gli attuali Stati membri, e tutti i dieci Stati dell'allargamento si integreranno a loro volta pienamente nello stesso quadro a decorrere dalla data di adesione, ossia a partire dal 1o maggio 2004; esorta questi ultimi a provvedere rapidamente alla trasposizione della direttiva;

37.

ricorda che il cardine della cooperazione giudiziaria penale è il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie; auspica che siano adottate altre misure di reciproco riconoscimento che facilitino la cooperazione giudiziaria penale — come il mandato europeo di ottenimento delle prove —, essenziale per la prevenzione e la repressione della criminalità in uno spazio senza frontiere interne;

38.

raccomanda che l'entrata in vigore del mandato di arresto europeo non porti a trascurare le garanzie processuali penali e la tutela dei diritti dei sospetti e degli imputati;

39.

ricorda che dal gennaio 2003 e dal gennaio 2004 tutti gli Stati membri dovrebbero avere incluso nei propri ordinamenti giuridici la definizione europea di delitto di terrorismo, prevedendone le corrispondenti sanzioni nonché il mandato d'arresto europeo; esorta pertanto gli Stati membri che ancora non abbiano provveduto a farlo ad adottare le norme necessarie affinché entrambi gli strumenti chiave della lotta contro il terrorismo siano applicati immediatamente;

40.

chiede al Consiglio di accelerare i negoziati che porteranno all'adozione di una decisione quadro sull'applicazione del principio «ne bis in idem»;

41.

chiede alla Commissione di presentare una proposta di decisione quadro sulle garanzie processuali per le persone sospettate, accusate, processate o condannate per reati nell'Unione europea, destinata a garantire il rispetto e la tutela dei diritti individuali e a creare la necessaria fiducia reciproca tra i vari sistemi giuridici degli Stati membri;

42.

invita gli Stati membri, conformemente al proprio dovere di lealtà, a evitare di recepire in modo tardivo, incompleto o incorretto le decisioni quadro nel diritto nazionale, così come ad adottare tutte le misure necessarie allo scopo di permettere ai meccanismi e agenzie creati nel contesto dell'Unione di svolgere efficacemente i propri compiti; in caso contrario si produrrebbero divergenze che porrebbero in pericolo l'applicazione del diritto, creerebbero disuguaglianze tra i detenuti e i condannati, chiamerebbero in causa la nozione dell'SLSG, così come la stessa dinamica del principio del riconoscimento reciproco;

l)   per quanto concerne Europol e la cooperazione europea di polizia

43.

si compiace dell'integrazione dell'«acquis» di Schengen nei trattati e della sua «comunitarizzazione», che ha consentito un miglior coordinamento tra i servizi giudiziari e di polizia degli Stati membri nella loro lotta contro la criminalità organizzata, e chiede all'Unione europea di procedere rapidamente con la creazione del nuovo sistema d'informazione Schengen (SIS II), a condizione che sia rispettato il diritto dei cittadini europei alla protezione dei dati personali;

44.

è assolutamente sicuro che, al livello dell'Unione europea, sia necessario adottare nuove misure legislative e non legislative per rafforzare l'attuale contesto comune in materia di cooperazione di polizia allo scopo di migliorare significativamente l'efficacia della cooperazione tra i servizi di tutela dell'ordine degli Stati membri in materia di prevenzione delle gravi forme di criminalità e di terrorismo e di lotta contro tali fenomeni;

45.

esorta l'Unione europea ad adottare uno strumento legislativo adeguato all'attuale livello di sviluppo dell'Unione nell'ambito della cooperazione di polizia che sostituisca, in tutto o in parte, la Convenzione Europol, che sia capace di adattarsi rapidamente alle nuove realtà attraverso una procedura giuridica meno complessa e farraginosa, e che preveda un controllo giurisdizionale e democratico su scala comunitaria;

m)   per quanto concerne Eurojust

46.

si compiace per l'approvazione da parte del Consiglio, il 28 febbraio 2002, della decisione con cui viene creata l'unità di cooperazione giudiziaria Eurojust, e chiede agli Stati membri di sensibilizzare le rispettive magistrature nei confronti della necessità di ricorrere sistematicamente ai servizi di Eurojust nei casi previsti e che rientrano nell'ambito delle sue competenze;

47.

deplora che del progetto di accordo in corso fra Europol e Eurojust il Parlamento europeo non sia stato neppure informato e sottolinea l'importanza di progredire in questi settori verso un'adeguata tutela dei diritti dei cittadini da parte della Corte di giustizia, ai fini di un maggior rispetto del principio democratico e in linea con la comunitarizzazione di Europol ed Eurojust;

V.   LE PRIORITA' ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DELL'SLSG

48.

si compiace per l'adozione, da parte del Consiglio europeo (Santa Maria de Feira, 19 e 20 giugno 2000), della relazione elaborata dal Consiglio e dalla Commissione sulle priorità esterne dell'Unione europea nell'ambito della giustizia e degli affari interni, che dovrebbero essere integrate nella strategia globale dell'Unione;

49.

chiede alla Commissione e al Consiglio di continuare a sviluppare gli accordi di stabilizzazione e di associazione con i paesi della regione dei Balcani occidentali in materia di lotta contro la criminalità organizzata, potere giudiziario, lotta contro la droga, gestione delle frontiere e immigrazione;

50.

invita la Commissione e il Consiglio a continuare a sviluppare la dimensione giustizia e affari interni nelle loro relazioni esterne;

51.

constata e approva che, sul piano internazionale, l'azione dell'Unione europea sia strettamente integrata con quella delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, che ha permesso la firma della Convenzione ONU contro la criminalità internazionale organizzata (e dei suoi tre protocolli aggiuntivi relativi alla tratta degli esseri umani, al traffico illecito di immigranti e al traffico illegale di armi da fuoco), così come la partecipazione all'adozione della Convenzione ONU sulla corruzione e della Convenzione del Consiglio d'Europa in materia di lotta contro la cibercriminalità;

VI.   PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL'SLSG

n)   in generale

52.

constata che, sebbene globalmente si siano compiuti notevolissimi progressi in ordine alla creazione di alcuni ambiti dell'SLSG, alcuni obiettivi sono stati conseguiti senza rispettare i termini stabiliti a Tampere, mentre altri obiettivi già definiti rimangono ancora da raggiungere; segnala che i risultati più spettacolari sono stati registrati, in larga misura, a causa della pressione dell'opinione pubblica e degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001;

53.

raccomanda al Consiglio che, già nel corso della Presidenza olandese durante il secondo semestre di quest'anno, o al più tardi durante quella lussemburghese nel primo semestre del 2005, sia convocato un nuovo vertice del Consiglio europeo dedicato alla creazione dell'SLSG (Tampere II); questo nuovo Consiglio europeo di Tampere II dovrà:

a)

effettuare seriamente e in modo trasparente un bilancio politico dell'SLSG nel periodo 1999-2004, accertandone i successi e i progressi, nonché i ritardi e gli insuccessi;

b)

dare immediato impulso alle tematiche ancora pendenti;

c)

elaborare una nuova agenda conforme alle esigenze che l'Unione europea ha tuttora in tale ambito, definendo con franchezza politica e ottica strategica un nuovo programma realistico a medio termine (2005-2009);

54.

attribuisce la massima rilevanza, ai fini di un migliore e più intenso sviluppo dell'SLSG, al rafforzamento del dialogo regolare con i parlamenti nazionali in merito ai temi in discussione e alle proposte all'esame; raccomanda che, a partire dalla prossima legislatura, la commissione per le libertà pubbliche, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo adotti una procedura di audizione e di cooperazione regolare con i parlamenti nazionali, analoga a quella attualmente seguita dalla commissione per gli affari costituzionali;

55.

deplora il persistere di un livello inaccettabilmente basso di legittimità democratica, dovuto al fatto che in materia di giustizia e affari interni il Parlamento viene consultato solo formalmente, mentre il Consiglio, quantunque tecnicamente rispetti gli obblighi derivatigli dal trattato di consultare il Parlamento europeo, spesso lo faccia secondo modalità che equivalgono a una richiesta di sottoscrivere accordi politici già raggiunti;

o)   per quanto concerne la politica in materia di informazione

56.

chiede alla Commissione e al Consiglio di realizzare campagne d'informazione e pubblicare «guide e schede informative multilingui» sulla cooperazione giudiziaria in seno all'Unione, dirette tanto al pubblico in generale quanto ad avvocati, giudici, procuratori, funzionari e agenti specializzati;

57.

chiede alla Commissione di sviluppare e migliorare i sistemi d'informazione permanente per mezzo di pagine specializzate su Internet che contengano schede informative su tutte le questioni essenziali connesse alla creazione dell'SLSG a livello tanto degli Stati membri, quanto dell'Unione e internazionale, e ciò in tutte le lingue comunitarie; ritiene che questa debba costituire una delle priorità nell'ambito dei programmi e dei piani d'azione e-Europa;

p)   per quanto concerne l'ampliamento dell'Unione

58.

chiede che i settori giustizia e affari interni siano rapidamente integrati nelle altre politiche dell'Unione e che sia completata la creazione dell'SLSG, come previsto dal Consiglio europeo di Tampere, segnatamente allo scopo di consentirne una fruizione ottimale ai dieci nuovi Stati membri dell'Unione;

59.

chiede alla Commissione di controllare l'applicazione dell'«acquis» comunitario nei paesi candidati all'adesione, in particolare nell'ambito della giustizia e degli affari interni, e l'applicazione del meccanismo di Schengen e dell'«acquis» pertinente in sede di controllo delle frontiere esterne;

60.

si compiace dello svolgimento dei negoziati del capitolo 24 «Giustizia e affari interni» con la Bulgaria e la Romania, così come del consolidamento delle relazioni con Turchia e Croazia in questo campo;

q)   per quanto concerne il consolidamento dei risultati ottenuti nella creazione dell'SLSG

61.

raccomanda che entro la fine del 2004 si adottino tutte le misure in ritardo, relative ad obiettivi e calendari già definiti;

62.

ritiene che la costruzione e il consolidamento di una genuina fiducia reciproca tra i sistemi giuridici nazionali dipendano dall'esistenza e dall'efficacia di un sistema, nel quadro dell'Unione europea, che garantisca la corretta applicazione sul piano locale, da parte delle autorità degli Stati membri, della legislazione comunitaria e dal fatto che la pratica nazionale sia in totale conformità con le norme comuni condivise;

63.

ritiene che sia opportuno istituire strumenti giuridici adeguati per garantire che gli Stati membri rispettino i loro obblighi nell'ambito dell'SLSG, anche in relazione alla legislazione adottata in conformità del titolo VI del TUE, alla sua integrazione negli ordinamenti nazionali e alla sua rispettiva applicazione; ricorda che attualmente, per quanto riguarda le materie del primo pilastro (titolo IV del TCE), si applicano le procedure per violazione previste agli articoli 226 e 227 del TCE;

64.

ritiene che, al fine di far fronte al deficit nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, debbano essere istituiti una cultura e un processo di revisione fra pari e di reciproca sorveglianza che coinvolga tutti gli Stati membri;

65.

ritiene che la creazione e lo sviluppo dell'SLSG, in quanto spazio senza frontiere interne basato sul rispetto dei diritti dell'uomo, sia una realizzazione fondamentale dell'Unione europea quale «spazio del cittadino» e non solo delle istituzioni e dei sistemi nonché un'espressione qualificata della cittadinanza europea, sancita agli articoli 17 e seguenti del trattato CE;

r)   per quanto concerne la necessaria ridefinizione istituzionale e normativa dell'SLSG e la ripresa del trattato costituzionale

66.

deplora la situazione in cui si trova l'Unione europea dopo il Consiglio europeo di Bruxelles del 13 dicembre 2003, che ha visto interrompersi il processo di adozione di un trattato costituzionale sulla base del progetto elaborato dalla Convenzione europea, in cui si prevedevano importantissimi sviluppi in ordine all'SLSG;

67.

ritiene necessario per lo sviluppo dell'SLSG l'adozione del progetto di trattato costituzionale, segnatamente per quanto attiene ai seguenti punti principali:

i)

integrare nel testo del trattato costituzionale la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, per assicurarne il rispetto in tutti i settori di attività dell'Unione;

ii)

porre fine alla struttura dei pilastri;

iii)

aumentare le decisioni adottate a maggioranza qualificata e in regime di codecisione con il Parlamento europeo, quale elemento indispensabile per rafforzare la legittimità democratica di decisioni, che, nell'ambito dell'SLSG, hanno così tante e così sensibili ripercussioni sulla vita e sui diritti dei cittadini;

iv)

rafforzare il diritto d'iniziativa della Commissione, fatto salvo quello degli Stati membri nei settori della cooperazione giudiziaria, di polizia e in materia penale;

v)

estendere il metodo comunitario anche alla cooperazione giudiziaria, penale e di polizia e rendere perciò più democratico ed efficace il processo decisionale in questo settore;

vi)

prevedere l'istituzione di un Procuratore europeo per la repressione delle frodi comunitarie e di altri gravi delitti transnazionali;

vii)

rafforzare il ruolo e la partecipazione dei parlamenti nazionali segnatamente nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà, nella valutazione reciproca dell'attuazione delle politiche dell'Unione e nel controllo parlamentare di Europol e di Eurojust;

viii)

ampliare le competenze della Corte di giustizia;

ix)

precisare e definire il regime di diritti fondamentali dell'Unione europea, anche in relazione con la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

68.

sostiene che detti obiettivi devono essere conseguiti attraverso la ripresa del progetto di Convenzione, ma ricorda che i trattati in vigore contengono già disposizioni che consentono di progredire in molti di questi ambiti fondamentali, e afferma che, se del caso, occorre applicarle a tale scopo;

s)   per quanto concerne la questione del bilancio

69.

respinge la deplorevole iniziativa di Germania, Austria, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito, che recentemente hanno inviato una lettera alla Commissione con cui esigevano una riduzione significativa del bilancio comunitario nelle prossime prospettive finanziarie dell'UE per il periodo 2007-2013; ricorda l'avvertimento formulato dal Presidente della Commissione europea, Romano Prodi, secondo il quale, se così fosse, la Commissione non potrebbe svolgere il proprio lavoro nei settori della giustizia e degli affari interni, tra altre importanti politiche e responsabilità;

*

* *

70.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3)  GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 558.

(4)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(5)  GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

(6)  P5_TA(2003)0457.

(7)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

P5_TA(2004)0180

Nuovi Stati membri (relazione di valutazione globale)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione di valutazione globale della Commissione europea in merito al livello di preparazione all'adesione all'UE della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (COM (2003) 675 — C5-0532/2003 — 2003/2201(INI))

Il Parlamento europeo,

viste le domande di adesione all'Unione europea presentate dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Estonia, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,

vista la relazione di valutazione globale della Commissione in merito al livello di preparazione all'adesione all'UE della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (COM (2003) 675 — C5-0532/2003),

viste tutte le sue precedenti risoluzioni e relazioni successive all'avvio del processo di ampliamento e le relazioni periodiche della commissione,

visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0111/2004),

A.

considerando che i progressi effettuati dai paesi candidati dell'Europa centro-orientale durante il processo di trasformazione devono essere proseguiti affinché questi paesi traggano vantaggio dall'adesione all'UE,

B.

considerando che dal 1o maggio 2003 i rappresentanti dei parlamenti dei nuovi Stati membri sono osservatori attivi in seno al Parlamento europeo,

C.

considerando che i nuovi Stati membri hanno già partecipato pienamente alla Convenzione e partecipano alla Conferenza intergovernativa,

I dieci paesi candidati

1.

si compiace della firma del trattato di adesione e della imminente adesione dei dieci nuovi Stati membri il 1o maggio 2004; invita i parlamenti degli attuali e dei futuri Stati membri interessati a ratificare il trattato di adesione al più presto;

2.

si compiace del sostegno all'adesione, in taluni casi schiacciante, dimostrato dal pubblico, che si è concretizzato nel risultato dei referendum nei nuovi Stati membri;

3.

sottolinea che lo sforzo di creare un trattato costituzionale era ed è volto a creare un quadro inteso a garantire un efficace funzionamento dell'Unione ampliata ed eventualmente contribuire al consolidamento della pace e della democrazia; è preoccupato per il fallimento del Vertice di Bruxelles ed invita gli attuali e i futuri Stati membri a sgombrare la strada per l'adozione della costituzione sulla base della Convenzione prima del 1o maggio 2004;

4.

insiste sul fatto che l'Unione a Venticinque deve tentare di parlare ad una voce nella politica mondiale, considerate le sfide globali;

5.

si richiama ai nuovi e ai vecchi Stati membri affinché colgano l'occasione dell'ampliamento per rafforzare il senso di responsabilità comune nel plasmare l'attuale e futura Unione, dove l'interesse generale dovrebbe sempre prevalere sull'interesse nazionale di un unico Stato membro;

6.

osserva che la prospettiva dell'adesione all'Unione europea, legata alla necessità di rispettare i requisiti politici ed economici, ha costituito una potente forza propulsiva per il cambiamento in tutti i paesi che dovranno aderire nel maggio 2004, mobilitando i soggetti politici ed economici a effettuare le riforme in proporzioni tuttora impressionanti; sollecita i futuri Stati membri a non diminuire i loro sforzi per perseguire il loro obiettivo di rispettare pienamente i criteri europei al momento dell'adesione in settori ritenuti particolarmente sensibili (ad esempio i Rom);

7.

confida sulla disponibilità e la capacità dei futuri Stati membri di soddisfare gli impegni assunti e di ovviare alle restanti carenze identificate dalla Commissione nelle sue relazioni di valutazione; riconosce che seri problemi sono stati evidenziati dalla Commissione solo nel 3 % del processo legislativo e che in tutti gli altri settori i nuovi Stati membri avranno applicato adeguatamente l'acquis al momento dell'adesione, ma che esiste tuttora un profondo divario per quanto riguarda la relativa trasposizione e applicazione in importanti settori;

8.

è preoccupato del fatto che taluni dei nuovi paesi hanno avuto seri problemi di attuazione degli interventi previsti dal Sapard, il che ha comportato ritardi nello stanziamento dei fondi e, in taluni casi, non è iniziato prima del 2003 a causa di impedimenti burocratici; reputa che dovrebbe essere possibile trasferire nel prossimo bilancio, in una fase transitoria, il denaro destinato allo sviluppo rurale che non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio di bilancio;

9.

auspica che la partecipazione dei nuovi Stati membri alla politica agricola comune consenta un'evoluzione favorevole delle regioni rurali, capace di promuovere il benessere e la qualità della vita; invita la Commissione a prendere iniziative atte ad impedire problemi sociali quali lo spopolamento delle zone rurali e un aumento della disoccupazione; sottolinea l'importanza dell'agricoltura di semi-sussistenza nonché la necessità di sostenere le aziende che la praticano;

10.

confida nel fatto che la Commissione, in quanto custode dei trattati, manterrà la pressione sugli Stati membri vecchi e nuovi affinché si adeguino al nuovo ambiente giuridico anche dopo l'adesione; sottolinea che, in una Unione europea basata su valori condivisi e sui diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, il rispetto per le libertà e i diritti civili è una questione di comune interesse;

11.

chiede la protezione dello straordinario patrimonio ambientale dei paesi candidati attraverso la piena e tempestiva applicazione della normativa ambientale UE e l'integrazione dell'ambiente in tutte le politiche settoriali dell'UE; ribadisce che l'utilizzo dei fondi UE per lo sviluppo delle infrastrutture dei paesi candidati deve essere compatibile con la normativa ambientale UE;

12.

sottolinea l'importanza del rispetto della normativa ambientale esistente, soprattutto la valutazione dell'impatto ambientale per le proposte reti transeuropee di trasporto;

13.

condivide l'opinione della Commissione secondo la quale l'applicazione dell'acquis comunitario nei settori degli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e la protezione ambientale costituisce un requisito di base per ottenere le risorse dei Fondi strutturali ed evidenzia che i paesi candidati interessati devono effettuare la valutazione di impatto ambientale strategica per il documento di programmazione e garantire la compatibilità con Natura 2000;

14.

rileva che i consumatori degli attuali paesi membri dell'UE sono particolarmente preoccupati per la sicurezza degli alimenti provenienti dai nuovi Stati membri che entrano nel mercato comune; evidenzia le persistenti carenze nel controllo veterinario di alcuni paesi; ricorda l'obbligo della Commissione di adottare misure per arrestare la vendita o l'esportazione di prodotti alimentari di una certa regione o di un certo Stato membro in caso di minaccia alla sicurezza alimentare;

15.

invita gli Stati membri che hanno introdotto accordi transitori per la libertà di circolazione ad esaminare attentamente gli effettivi modelli migratori a seguito dell'ampliamento e ad abolire quanto prima tali barriere alla libera circolazione;

16.

ribadisce la possibilità di applicare le attuali misure di salvaguardia nonché le nuove clausole contenute nel trattato di adesione che devono garantire in funzionamento del mercato interno e la protezione dei cittadini dell'Unione europea; sottolinea che le «clausole di salvaguardia» dovrebbero essere intese come strumento per limitare l'eventuale rischio di perturbazione del mercato interno e non come un segno di sfiducia nei confronti dei futuri membri; ribadisce la sua richiesta di essere pienamente associato alla procedura per la per l'applicazione delle «clausole di salvaguardia» che dovrebbero essere applicate in seguito ad una decisione adottata a maggioranza qualificata del Consiglio e al parere conforme del Parlamento europeo; invita la Commissione a informarlo sulle clausole di salvaguardia che intende applicare, prima dell'adesione del 1o maggio 2004;

17.

ricorda che la corretta applicazione dell'acquis UE, sostenuta da un'adeguata gestione amministrativa e da un sistema giudiziario efficiente e indipendente, costituisce una condizione necessaria per beneficiare pienamente dei vantaggi dell'adesione all'UE; sottolinea l'importanza di un corretto funzionamento dei sistemi per garantire la distribuzione dei fondi UE ed avverte che alcuni paesi non hanno ancora adottato tutti i passi necessari;

18.

constata purtroppo che grandi problemi restano insoluti; al riguardo è preoccupato per il fatto che l'amministrazione centrale e altri settori dell'amministrazione pubblica di molti paesi non siano in grado di garantire un'attuazione corretta del diritto comunitario, anche per quanto riguarda l'erogazione delle sovvenzioni all'agricoltura; ritiene che la corruzione diffusa nel settore pubblico susciti al riguardo preoccupazioni particolarmente gravi;

19.

è preoccupato per gli scarsi progressi compiuti da alcuni paesi aderenti per quanto riguarda la normativa veterinaria, soprattutto in materia di prevenzione del rischio BSE e trattamento delle interiora animali; insiste sul fatto che sono necessari urgenti progressi per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti; invita la Commissione ad applicare lo stesso livello di flessibilità nei vecchi e nei nuovi Stati membri per quanto riguarda le norme igieniche per la commercializzazione diretta o locale e la trasformazione tradizionale degli alimenti, a distinguere tra requisiti in materia di igiene che migliorano la sanità pubblica ed esigenze infrastrutturali di trasformazione industriale dei prodotti alimentari e a tener conto dei mercati locali e regionali, dell'occupazione e delle preferenze alimentari dei produttori e dei consumatori delle rispettive regioni;

20.

invita i nuovi Stati membri ad integrare in misura ancor maggiore la società civile nella vita politica e socioeconomica, tenendo presente che si tratta di un fattore essenziale per conseguire una piena maturità democratica;

21.

osserva che, parallelamente ai loro impressionanti successi economici, alcuni nuovi Stati membri hanno altresì sperimentato un notevole aumento della disoccupazione, della disuguaglianza e dell'esclusione sociale; insiste sul fatto che questi problemi saranno ulteriormente affrontati e che la situazione dovrebbe migliorare gradualmente attraverso sostenuti investimenti nelle politiche sociali ed economiche, nell'istruzione e nella sanità;

22.

sottolinea l'importanza di efficaci sistemi per vigilare sull'effettiva applicazione dell'attuale acquis, soprattutto nel settore del mercato del lavoro e della sicurezza sul posto di lavoro; sostiene il ruolo delle parti sociali nella garanzia di un'effettiva applicazione al riguardo;

23.

invita i nuovi Stati membri ad affrontare la crescente segmentazione del proprio mercato del lavoro che si evince dall'esistenza di importanti carenze e scompensi in materia di competenze nonché dalle crescenti disparità delle prestazioni del mercato del lavoro tra persone con elevate e persone con scarse competenze;

24.

chiede ulteriori investimenti per il miglioramento della qualità e della reattività dei sistemi scolastici e di formazione alle esigenze delle imprese e dei singoli; chiede di ampliare l'accesso per tutti alle opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, soprattutto promuovendo la partecipazione alla for- mazione sul luogo di lavoro e attraverso interventi mirati volti a rafforzare l'impiegabilità delle categorie vulnerabili che affrontano il rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

25.

invita i nuovi Stati membri a ravvisare nella costruzione di un'infrastruttura paneuropea (trasporti, energia, ecc.) non soltanto un notevole contributo al proprio sviluppo bensì anche un rilevante sostegno alla coesione paneuropea;

26.

ribadisce che in alcuni nuovi e vecchi Stati membri saranno necessari ulteriori sforzi per garantire che tutti siano in grado di raccogliere i benefici delle varie dimensioni dell'adesione UE; sollecita i nuovi Stati membri ad affrontare con urgenza le crescenti disparità regionali nei loro territori;

27.

incoraggia i cittadini dei nuovi Stati membri a partecipare attivamente alle prossime elezioni al Parlamento europeo che saranno le prime elezioni comuni nella storia della nuova Unione ampliata; invita le autorità dei nuovi Stati membri a definire un quadro giuridico che sia conforme alle norme dell'Unione europea e garantisca a tutti i cittadini pari diritti a partecipare a tali elezioni; invita le istituzioni dell'Unione europea e le autorità dei nuovi Stati membri a garantire una sufficiente e pertinente informazione e comunicazione con i cittadini al fine di migliorare la legittimità democratica dell'UE; i nuovi Stati membri dovrebbero inoltre cogliere questa occasione per rilanciare il pubblico dibattito sul futuro assetto dell'Unione ampliata e il ruolo dei suoi nuovi membri;

28.

sostiene i governi di tutti i paesi interessati a proseguire una politica duratura ed intensiva che affronti i problemi delle minoranze (specialmente i Rom) ai fini di una loro integrazione sociale; invita la Commissione a compiere maggiori sforzi organizzativi e finanziari onde potenziare i corrispondenti sforzi dei vecchi e nuovi Stati membri e fare dell'integrazione dei Rom uno dei principali obiettivi della politica europea dei prossimi anni per la tutela delle minoranze;

29.

chiede a tutti i nuovi Stati membri di fare in modo che l'acquis UE antidiscriminazione sia pienamente recepito e attuato nella loro legislazione, compresa una piena e corretta trasposizione delle disposizioni riguardanti soluzioni ragionevoli per i disabili come previsto dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), e di garantire che sia abrogata la normativa discriminatoria, ad esempio contro gli omosessuali;

30.

incoraggia in materia di previdenza sociale i paesi aderenti a continuare i loro sforzi tenendo segnatamente conto dei lavoratori atipici e delle varie forme che rivestono la discriminazione delle donne e la loro emarginazione sociale: donne immigranti, donne facenti parte di minoranze etniche, donne delle zone rurali o regioni remote nonché le famiglie con un solo genitore;

31.

sostiene i nuovi Stati membri nella loro lotta contro la corruzione e ricorda a tutti loro che la corruzione priva le società dai benefici di una efficiente distribuzione delle spesso scarse, ma sempre limitate risorse pubbliche e intacca la fiducia nella pubblica amministrazione;

32.

invita la Corte dei conti a rivolgere una particolare attenzione ai nuovi Stati membri nell'ambito dei suoi lavori sui sistemi di calcolo, di inoltro e di controllo delle tre risorse proprie del bilancio comunitario;

33.

insiste sulla necessità di migliorare ulteriormente la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione ampliata combattendo efficacemente il traffico illegale e la criminalità organizzata e di preparare la rapida realizzazione dei criteri Schengen come condizione per la libera circolazione, e, al contempo, sulla necessità di tenere debitamente conto delle tradizionali relazioni culturali ed economiche transfrontaliere tra popolazioni confinanti nonché di garantire il pieno rispetto della procedura d'asilo secondo la Convenzione di Ginevra e i suoi protocolli;

34.

sostiene l'importanza della strategia globale UE «Europa ampliata — Prossimità» nei confronti dei paesi che rimarranno fuori dall'Unione ampliata e conta sul fatto che i nuovi Stati membri contribuiranno attivamente a gettare «ponti» e a ricercare la reciproca comprensione e cooperazione; sottolinea l'importanza della dimensione nordica nelle regioni settentrionali;

35.

rileva che le relazioni tra la Lettonia, l'Estonia e la Russia, nonostante vari positivi mutamenti, sono ancora contrassegnate da tensioni e che il trattato sulle frontiere che costituisce un elemento essenziale della normalizzazione delle relazioni, non è stato ancora firmato per il rifiuto della Russia; ritiene che, in quanto nuovi membri dell'UE, la Lettonia e l'Estonia si impegneranno con la Russia in uno spirito di reciproca comprensione e relazioni di buon vicinato per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera in un'ampia gamma di questioni fra cui i contatti interpersonali; conferma che l'accordo di partenariato e cooperazione UE-Russia deve applicarsi senza distinzione a tutti gli Stati membri, compresi i nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea il 1o maggio 2004 ed auspica un'applicazione tempestiva dei necessari adeguamenti tecnici;

36.

ricorda che è necessario l'accordo di partenariato e cooperazione UE-Russia sia esteso ai dieci nuovi Stati membri; a tal fine, invita la Commissione a proseguire i negoziati con la Russia e ad informare regolarmente il Parlamento europeo su tutti gli sviluppi del settore; esprime la propria preoccupazione sugli irrisolti problemi frontalieri tra alcuni dei paesi candidati e la Russia, dovuti al rifiuto russo di firmare e ratificare i trattati relativi alle frontiere;

Repubblica ceca

37.

riconosce i risultati positivi conseguiti dalla Repubblica ceca nella trasformazione della sua politica, della sua economia e della sua società negli ultimi anni, che ha preparato il paese all'adesione all'Unione europea;

38.

accoglie con favore la buona performance macroeconomica della Repubblica ceca, in particolare la crescita reale del PIL pari al 2 % nel 2002 e al 2,1 % nel primo semestre del 2003, nonché la leggera riduzione del tasso di disoccupazione che è passato dall'8 % nel 2001 al 7,6 % nel primo semestre del 2003;

39.

sostiene il governo negli sforzi volti a migliorare le condizioni di vita dei Rom e a lottare contro la loro esclusione sociale e la discriminazione in tutti i settori; sottolinea che tali sforzi devono essere portati avanti ancora per molti anni; invita l'amministrazione a utilizzare pienamente tutte le risorse concesse dall'Unione europea a tal fine;

40.

è preoccupato per il traffico di esseri umani e in particolare il supposto traffico di bambini al confine tra la Repubblica ceca e la Germania; invita il governo ceco a sostenere programmi che prevedano uno speciale aiuto alle vittime e la creazione di strumenti di tutela, nonché una formazione all'interno della polizia e delle guardie di frontiera per una maggiore sensibilizzazione sulla questione del traffico di esseri umani; invita i paesi interessati a rafforzare la propria cooperazione transfrontaliera sulla base di INTERREG, in modo da promuovere programmi comuni di prevenzione e sviluppare ulteriori piani di azione sociale;

41.

rivolge un appello al Parlamento della Repubblica ceca affinché ratifichi lo statuto di Roma sul Tribunale penale internazionale quale caratteristica comunitaria contestuale alla civiltà giuridica dell'UE;

42.

si compiace del fatto che la Repubblica ceca sia generalmente riuscita a completare la trasposizione della legislazione comunitaria in modo da poter applicare l'acquis UE a partire dalla data dell'adesione; invita tuttavia la Repubblica ceca a realizzare le ulteriori armonizzazioni necessarie, in particolare per quanto concerne la libera circolazione delle merci per i prodotti alimentari e le misure di lotta contro il riciclaggio di denaro;

43.

esorta la Repubblica ceca a procedere tempestivamente alle armonizzazioni giuridiche necessarie nel settore del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali in campo sanitario, nonché nel settore del controllo finanziario dei Fondi regionali e strutturali; si preoccupa per il fatto che la mancata formazione soprattutto degli operatori locali della Repubblica ceca incida sulla qualità dei progetti; presume che la modifica della legge sugli appalti pubblici sarà presto approvata;

44.

è preoccupato per il giudizio della Commissione, secondo cui la Repubblica ceca non è ancora in grado di applicare integralmente l'acquis nel settore agricolo per quanto riguarda gli standard delle aziende di trasformazione, e invita la Repubblica ceca a trovare quanto prima dei rimedi onde evitare di mettere in pericolo i consumatori europei;

45.

ribadisce le sue richieste di essere pienamente informato dalla Commissione sull'attuazione dell'accordo Melk del 29 novembre 2001 per quanto riguarda la centrale nucleare di Temelin;

46.

invita la Repubblica ceca, alla luce delle esperienze acquisite a seguito delle inondazioni dell'estate 2002, a ripensare i progetti dei bacini idroelettrici sui tratti superiori dell'Elba; appoggia la richiesta della Commissione che tale progetto sia sottoposto ad una valutazione di impatto ambientale elaborando alternative intermodali;

Estonia

47.

sottolinea la determinazione e la continuità degli sforzi compiuti dalle autorità estoni nell'effettuare i preparativi all'adesione durante l'intero periodo di transizione che sono ormai pressoché completati, per consentire all'Estonia di diventare membro dell'UE al 1o maggio 2004; sostiene le raccomandazioni della relazione di valutazione della Commissione in merito alla necessità di ovviare urgentemente alle restanti carenze, soprattutto in settori come il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, la legislazione sul lavoro e la parità di trattamento fra donne e uomini;

48.

si compiace con l'Estonia per il buon risultato del suo referendum per l'adesione all'UE svoltosi il 14 settembre 2003, il quale evidenzia un forte sostegno pubblico nonostante diffuse preoccupazioni sui possibili svantaggi dell'adesione; ritiene che questo appoggio alla politica orientata sull'UE sia essenziale per compiere ulteriori sforzi al fine di conseguire condizioni di vita equivalenti a quelle esistenti negli attuali Stati membri ed estendere i benefici dello sviluppo economico a tutti i settori della società;

49.

invita le autorità estoni a procedere con urgenza al recepimento della legislazione UE nel settore della parità di trattamento tra donne e uomini e a garantirne l'efficace attuazione, al fine di affrontare questo importante problema; ricorda che la parità di genere dovrebbe essere considerata come una questione di principio democratico nella vita politica, civile ed economica a livello locale, regionale e nazionale e come parte della Carta UE dei diritti fondamentali che deve essere rispettata da tutti gli Stati membri;

50.

si compiace con l'Estonia per i solidi risultati economici contrassegnati da elevati tassi di crescita costanti (6 % del PIL nel 2002) con buone previsioni a medio termine, cospicui investimenti esteri diretti, un tasso di inflazione relativamente basso; ritiene che il disavanzo delle partite correnti costituisca motivo di preoccupazione, ma confida nel fatto che le autorità estoni affronteranno il problema con misure adeguate quali una più rigorosa politica fiscale;

51.

sostiene gli importanti progetti infrastrutturali transeuropei come la «Ferrovia Baltica» che dovrebbero avere un importante impatto sull'ulteriore modernizzazione dell'Estonia e ne agevolerebbe l'integrazione nel mercato unico; prende atto della disponibilità della Commissione a concedere assistenza finanziaria e tecnica per aiutare l'Estonia a realizzare questo progetto non appena saranno soddisfatte le necessarie condizioni;

52.

si compiace delle misure adottate dalla Commissione, parallelamente al processo di adesione, nel quadro dell'accordo Europa, per liberalizzare gli scambi in settori importanti come i prodotti agricoli e della pesca nonché i prodotti agricoli trasformati, al fine di facilitare l'integrazione dell'Estonia nel mercato unico;

53.

invita le autorità estoni a rafforzare il quadro strategico per lo sviluppo regionale e a sostenere queste politiche con efficaci strumenti a livello regionale, al fine di ridurre le attuali disparità regionali (regione di Ida-Viru); ritiene che il successo in questo settore sia essenziale per salvaguardare la coesione socioeconomica e promuovere lo sviluppo sostenibile;

54.

osserva che il programma governativo di integrazione delle minoranze nella società estone comporta risultati positivi; rileva tuttavia che il numero degli apolidi (circa 165 000 secondo il Consiglio estone sulla cittadinanza e la migrazione) costituisce tuttora una questione che richiede ulteriori sforzi e un incoraggiamento delle autorità estoni nonché un interesse e una motivazione maggiori da parte degli apolidi;

55.

rileva che, per quanto riguarda il settore energetico, la sicurezza delle forniture petrolifere sembra essere garantita nel rispetto dell'acquis; sottolinea gli sforzi compiuti ristrutturando il settore dello scisto bituminoso, ma rileva anche in generale, per quanto riguarda la competitività del mercato energetico, che l'Estonia deve compiere ulteriori sforzi per garantire la liberalizzazione dei settori dell'elettricità e del gas entro la fine del 2008, in linea con l'accordo transitorio che prevede di attuare le disposizioni di apertura del mercato della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (2);

56.

auspica che l'Estonia svolga un ruolo importante nel sostenere le politiche UE nel quadro della strategia «Europa ampliata — Prossimità» e che l'UE tragga vantaggio dalla comprensione e dall'esperienza dell'Estonia nelle relazioni con la Russia, l'Ucraina, la Moldavia e la Bielorussia; ritiene essenziale per la stabilità politica della regione evitare nuove divisioni in Europa dopo l'ampliamento e rafforzare la cooperazione regionale nello spirito di un autentico partenariato;

Cipro

57.

constata che in base al trattato di adesione, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, l'intera isola di Cipro diverrà membro dell'Unione il 1o maggio 2004, ma che l'applicazione dell'acquis comunitario sarà sospesa nella parte settentrionale dell'isola fino a quando sarà stata trovata una soluzione politica;

58.

ribadisce che lo scopo dell'Unione europea è quello di garantire l'adesione dell'intera isola; constata con soddisfazione la ripresa dei negoziati il 10 febbraio 2004 a New York, sotto gli auspici del Segretario generale delle Nazioni Unite, e il fatto che quest'ultimo abbia definito per entrambe le parti un programma rigoroso per giungere ad una soluzione definitiva prima del 1o maggio 2004;

59.

ricorda che nel luglio 2003 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha indicato il leader dei ciprioti turchi, Rauf Denktas, come responsabile del fallimento dei negoziati condotti sotto l'egida delle Nazioni Unite; segnala che la posizione intransigente del sig. Denktas è condivisa da alcuni ambienti turchi, mentre altri si sono dichiarati disposti ad accettare il «piano Annan» come base dei negoziati;

60.

invita i ciprioti greci, nell'imminenza dell'adesione all'UE, a dar prova della loro buona fede (in linea altresì con l'iniziativa Balladur relativa al governo cipriota) nonché il leader dei ciprioti turchi ad impegnarsi appieno nei negoziati sulla base concordata del piano delle Nazioni Unite presentato dal Segretario Generale Annan, al fine di pervenire a una soluzione definitiva della questione cipriota prima dell'adesione all'Unione europea, piano che prevede la creazione di uno Stato federale, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, composto di due parti e dotato di una personalità internazionale unica;

61.

sottolinea che la posizione del sig. Denktas non è condivisa dalla stragrande maggioranza della popolazione originaria turco-cipriota che è favorevole all'adesione all'UE di un'isola riunificata; constata che, in occasione della consultazione elettorale del 14 dicembre 2003, la maggioranza degli elettori si è espressa a favore dei partiti di opposizione, sebbene la loro vittoria non comporti la detenzione della maggioranza dei seggi a causa del sistema elettorale e della rapida concessione della cittadinanza a coloni provenienti dalla Turchia; invita la Turchia a cogliere questa opportunità e a impegnarsi a fondo per il raggiungimento di un accordo prima dell'adesione;

62.

esprime preoccupazione per le informazioni relative all'intimidazione della stampa nella parte settentrionale dell'isola e invita le autorità competenti a garantire l'incolumità dei giornalisti e a fare in modo che i principi del diritto di libera espressione e dello Stato di diritto siano tutelati in particolare nel periodo elettorale; si impegna ad approfondire i propri contatti con i partiti politici, la società civile e i media turco-ciprioti;

63.

condivide pienamente la valutazione politica della Commissione, secondo la quale l'assenza di un accordo su Cipro potrebbe divenire un serio ostacolo alle aspirazioni europee della Turchia; sottolinea che, sebbene la soluzione della questione cipriota non costituisca una condizione per l'adesione della Turchia, essa rappresenta un serio ostacolo sulla strada verso l'adesione e un test politico della volontà europea della Turchia; auspica che le autorità politiche turche comprendano pienamente l'importanza della questione, visto che è difficile immaginare che la Turchia possa aderire a un'Unione della quale non riconosce uno Stato membro, di cui occupa militarmente una parte del territorio, di cui boicotta le navi a al quale vieta l'accesso al suo spazio aereo;

64.

rileva che l'UE è disposta, nel caso di una soluzione al problema della divisione dell'isola, a convocare una conferenza internazionale di donatori, a fornire un sostegno addizionale di più di 300 milioni di euro ed a riconoscere il turco come lingua ufficiale; auspica che venga concluso un accordo in tempo perché le elezioni del Parlamento europeo possano essere organizzate nella parte settentrionale dell'isola il 10-13 giugno 2004;

65.

invita la Commissione seguire da vicino la procedura dei negoziati e sostenere attivamente gli attuali intensi sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, al fine di trovare una soluzione accettabile e funzionale;

66.

invita il governo e la Camera dei rappresentanti della Repubblica di Cipro a prestare immediatamente attenzione ai due problemi nel settore dell'agricoltura, vale a dire la creazione di un organismo pagatore e di un meccanismo per l'applicazione degli scambi; sottolinea che, per quanto concerne l'Agenzia per i pagamenti, è decisamente nell'interesse di Cipro disporre di un sistema creato per pagare gli agricoltori al momento dell'adesione;

67.

invita Cipro a portare avanti i suoi sforzi nel settore dei trasporti per quanto riguarda la sorveglianza della sicurezza marittima;

68.

constata inoltre con soddisfazione che la Commissione certifica che Cipro ha raggiunto un elevato livello di recepimento dell'acquis nella maggior parte dei settori e incoraggia le autorità competenti a non rallentare gli sforzi di preparazione all'adesione;

Lettonia

69.

accoglie con favore le attuali riforme compiute dalle autorità lettoni volte a ristrutturare e a rafforzare la capacità amministrativa, il che dovrebbe migliorare il coordinamento, la trasparenza e la responsabilità degli interventi amministrativi; ritiene però che sia estremamente importante rafforzare ulteriormente l'amministrazione pubblica, garantendo in particolare un nuovo sistema retributivo volto ad assicurare una remunerazione competitiva nel settore pubblico; richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di accelerare l'attuazione della riforma amministrativa territoriale avviata nel 1998;

70.

è preoccupato per il persistente livello elevato di corruzione che continua ad offuscare l'immagine internazionale del paese e la fiducia all'interno; sostiene quindi pienamente i solidi impegni assunti dall'attuale governo di rafforzare l'efficacia delle misure anticorruzione, anche nel settore degli appalti pubblici, attraverso una nuova strategia messa a punto dal recentemente costituito ufficio di prevenzione e lotta contro la corruzione, in cooperazione con le istituzioni governative e le ONG; ritiene che l'attività di questo ufficio, in particolare le sue prime indagini sui casi di corruzione ad alto livello comprese le violazioni della legge sul finanziamento dei partiti politici, costituisca un positivo passo in avanti; è comunque preoccupato per la mancanza di controllo democratico su questo ufficio, che è sotto il controllo del primo ministro; ritiene che, per essere efficace, la lotta contro la corruzione debba essere accompagnata da sforzi per costruire una buona cultura della pubblica amministrazione, affinché il rispetto per la legge e le normative sia appoggiato dai singoli, applicando criteri etici di comportamento nella pratica quotidiana;

71.

si compiace della riforma dell'amministrazione giudiziaria volta a chiarire le competenze giuridiche nonché a semplificare le procedure giudiziarie; sottolinea in particolare il sostanziale miglioramento delle condizioni detentive dei detenuti minorenni, i requisiti in materia di qualifiche, il sistema retributivo e le garanzie sociali dei giudici che costituiscono un passo positivo nella giusta direzione; ritiene estremamente importante migliorare l'accesso dei cittadini al patrocinio giuridico nonché promuoverlo; è preoccupato per le lunghe indagini preprocessuali, per il sovraffollamento delle carceri e la scarsa priorità assegnata alle indagini sul traffico di esseri umani; accoglie quindi con favore l'elaborazione della strategia nazionale per la lotta al traffico di esseri umani completata il 1o novembre 2003 ed invita il gabinetto dei ministri ad adottarla senza ulteriore indugio;

72.

è preoccupato per la situazione della persone che, in Lettonia, sono vittime della povertà e dell'esclusione sociale e che, pur abitando da tempo il paese, non hanno uno status chiaro a causa delle modifiche alla normativa sulla cittadinanza e sono trattenute senza alcun accesso al gratuito patrocinio nel centro di raccolta di Olaine che è simile ad una prigione; sollecita quindi le autorità lettoni a concedere immediatamente a queste persone lo status di residenti e a compiere sforzi per integrarle nella società lettone; invita le autorità lettoni ad adottare decisioni umane nel settore della politica di asilo e della migrazione basate sulla Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

73.

riconosce che le politiche in materia di cittadinanza, lingua e istruzione nel loro quadro giuridico sono state portate in linea con i criteri internazionali; sollecita comunque le autorità lettoni a garantire un'istruzione bilingue fino all'età scolastica compresi gli esami finali in base alle attuali norme che prevedono il 60 % della lingua nazionale e il 40 % della lingua di minoranza e sottolinea la necessità di mantenere un ulteriore adeguato ambito di applicazione per l'insegnamento della lingua di minoranza; ritiene che un'applicazione flessibile della normativa sull'istruzione possa contribuire ad un'integrazione sociale ed economica della minoranza russa nella società lettone e promuovere il dialogo al fine di allentare le tensioni con tale minoranza che rappresenta una parte significativa della popolazione;

74.

è soddisfatto per l'aumento del tasso di naturalizzazioni nel 2003, il quale è principalmente dovuto alla campagna per il referendum sull'adesione all'UE, anche se il processo di naturalizzazione dei non cittadini procede in modo eccessivamente lento; invita pertanto le autorità lettoni a promuovere questo processo e ritiene che prevedere requisiti linguistici minimi per gli anziani potrebbe contribuire a tale processo; incoraggia le autorità lettoni a superare l'attuale divario nella società e a favorire un'autentica integrazione dei «non cittadini» garantendo pari opportunità di concorrenza nell'istruzione e nel lavoro; propone alle autorità lettoni di prevedere la possibilità di offrire ai non cittadini che risiedano da lungo tempo di prendere parte alle elezioni locali di autogoverno; si compiace del costante dialogo tra i rappresentanti del governo e la società civile per quanto riguarda la ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali nonché della costituzione di una sottocommissione specifica sull'integrazione sociale all'interno della commissione per i diritti dell'uomo della Saeima; raccomanda alle autorità lettoni di ratificare rapidamente la Convenzione quadro;

75.

riconosce i notevoli sforzi compiuti dal ministero dell'agricoltura per colmare le residue lacune prima dell'adesione; invita tuttavia le autorità lettoni a garantire che siano adottate tutte le necessarie misure per finalizzare le procedure nazionali al fine di garantire il pieno funzionamento di un'agenzia erogatrice che realizzerà i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE;

76.

invita le autorità lettoni a migliorare ulteriormente il quadro strategico per lo sviluppo regionale e a sostenere queste politiche con efficaci strumenti a livello centrale e regionale tenendo presente che il successo in questo settore è indispensabile per la coesione socioeconomica e lo sviluppo sostenibile; ritiene importante tenere in seria considerazione i preparativi per la gestione del fondo sociale europeo nonché tutti i fondi strutturali; ritiene che, prima che queste politiche portino risultati e i fondi siano destinati, sarebbe opportuno creare opportunità alternative di occupazione nelle regioni agricole meno sviluppate e nelle ex regioni industriali e utilizzare i meccanismi di ridistribuzione per evitare crescenti disparità di reddito; sottolinea la necessità di proseguire l'organizzazione della formazione connessa ai partner locali e regionali, sociali e ambientali, per rafforzarne la capacità di partecipare al comitato di sorveglianza per l'attuazione dei Fondi strutturali;

77.

rileva che, soprattutto nelle zone rurali, il tasso di disoccupazione rimane ad un livello assai elevato e deplora che le statistiche della Commissione presentate dalla Lettonia per l'obiettivo 1 considerino la Lettonia nel suo insieme e non riflettano la grave disparità regionale della disoccupazione; tenendo presente che il principale problema delle regioni è la mancanza delle opportunità di lavoro, invita quindi la Commissione a riservare particolare attenzione alle regioni più svantaggiate, come ad esempio la regione di Latgale, e ad incoraggiare il governo lettone a concentrarsi su misure volte ad affrontare la disoccupazione, l'esclusione sociale, la povertà e la disuguaglianza nel quadro del documento unico di programmazione attraverso i fondi strutturali; ritiene che gli investimenti nei progetti assistenziali siano necessari per salvaguardare la coesione socioeconomica e consentire ai settori più poveri della società lettone di beneficiare dello sviluppo economico;

78.

chiede alla Lettonia di impegnarsi maggiormente per l'integrazione delle minoranze etniche; si rammarica delle carenze nel dialogo sociale bilaterale autonomo fra rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori e dell'assenza di contratti collettivi; sollecita la Lettonia a trasporre la normativa sull'orario di lavoro in taluni settori;

79.

sostiene che le realizzazioni concernenti gli standard in materia di igiene alimentare servono soltanto per proteggere i consumatori e per assicurare che gli alimenti siano di buona qualità; essi non dovrebbero essere all'origine di una concentrazione strutturale deliberata dell'industria alimentare, la quale attualmente provoca disoccupazione addizionale nelle regioni rurali; incoraggia il governo lettone a fare uso dei programmi di sviluppo rurale per diversificare la produzione e per sostenere una produzione alimentare decentrata di alta qualità;

80.

approva la decisione della Commissione di inserire i progetti infrastrutturali, come la «Ferrovia baltica» nell'elenco prioritario in modo da promuovere un'ulteriore modernizzazione della Lettonia;

81.

ricorda che la libertà di espressione di tutti i cittadini e, in particolare, dei parlamentari deve essere garantita al di là di ogni sospetto in tutti i paesi candidati, e che i parlamentari devono rimanere al riparo da ogni rappresaglia per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni; sottolinea a tale riguardo le sue preoccupazioni circa il recente tentativo del parlamento lettone di revocare ad uno dei suoi membri il mandato di osservatore presso il PE;

Lituania

82.

si compiace dello schiacciante sostegno pubblico nel referendum per l'adesione (91 % a favore con una partecipazione del 64 %) il quale conferma l'attrattività del progetto europeo per la società lituana e ne dimostra la disponibilità a contribuire al suo ulteriore sviluppo;

83.

riconosce con soddisfazione l'enorme progresso compiuto dalla Lituania durante gli ultimi tre anni nel settore economico; partita come uno dei paesi candidati con lo sviluppo più lento, la Lituania si è trasformata in una delle economie europee più dinamiche con un tasso di crescita elevatissimo (9,4 % del PIL nel primo trimestre del 2003), un ridotto tasso di inflazione ed un importante volume di investimenti esteri diretti;

84.

rileva che, secondo la relazione di valutazione, la Lituania ha raggiunto un elevato livello di allineamento con l'acquis in gran parte dei settori strategici ed è riuscita, in larga misura, a soddisfare i propri impegni per cui è in testa a dieci paesi candidati; confida nel fatto che soddisferà i requisiti UE negli altri settori prima della data di adesione; ricorda quindi che occorre riservare una speciale ed urgente attenzione ai problemi irrisolti individuati dalla relazione di valutazione (fra l'altro nel settore della pesca, per quanto riguarda l'ispezione e il controllo in relazione alla gestione delle risorse e della flotta e i problemi di reciproco riconoscimento delle qualifiche);

85.

ritiene che la lotta contro la corruzione debba continuare ad ottenere elevata priorità; riconosce che il quadro giuridico e l'assetto istituzionale è in via di rafforzamento ma che sono necessari ulteriori sforzi per affrontare la corruzione in modo sistematico ed efficiente garantendo un'adeguata prevenzione ed ampliando il senso civico di responsabilità fra i soggetti economici e politici;

86.

incoraggia le autorità lituane ad affrontare ulteriormente il problema dell'elevata e costante disoccupazione, applicando politiche attive sul mercato del lavoro, a perseguire le riforme pensionistiche e sanitarie e tentare di ovviare al deficit della previdenza sociale, tenendo presente che questi settori sono particolarmente importanti per il benessere dei cittadini lituani;

87.

prende atto del livello soddisfacente di integrazione delle minoranze in Lituania che costituisce un importante fattore di coesione sociale e stabilità politica;

88.

sottolinea l'importanza di adeguati preparativi per l'efficace uso dei fondi strutturali, il che darebbe un ulteriore impulso alla crescita economica della Lituania, contribuirebbe a creare nuovi posti di lavoro e andrebbe a beneficio sia delle imprese che degli individui (istruzione, formazione professionale, ecc.); approva la fase avanzata in cui si trova il documento unico di programmazione che dovrebbe contribuire ad evitare l'accumulo di ritardi nell'attuazione dei fondi strutturali nel primo anno dopo l'adesione;

89.

si compiace delle relazioni di buon vicinato con la Russia e della ratifica dell'accordo del 1997 sulle frontiere tra la Russia e la Lituania nonché dell'accordo di riammissione recentemente concluso; prende atto dell'efficace funzionamento del transito delle persone sul territorio della Lituania da e per Kaliningrad;

90.

sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza alle frontiere lituane che diventeranno la frontiera esterna dell'Unione ampliata; invita le autorità lituane a proseguire la lotta contro il traffico illegale e il crimine organizzato adottando energiche misure per indagare i crimini e punire i colpevoli; invita a dedicare speciale attenzione alla linea di frontiera Kaliningrad-Lituania dove la situazione è particolarmente fragile, come dimostrato dal recente caso di corruzione che ha visto implicati alcuni alti funzionari doganali e di frontiera;

91.

è consapevole della preoccupazione della Lituania per quanto riguarda lo sfruttamento del petrolio da parte della società russa Lukoil nel Mar Baltico (giacimento di Kravcovskoye), a 22 chilometri dal cordone dunare della Curonia figurante nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO; invita quindi le parti interessate a compiere uno sforzo comune per garantire la sicurezza delle operazioni e minimizzare il rischio di inquinamento in questa regione particolarmente vulnerabile;

92.

sostiene gli importanti progetti infrastrutturali della «Ferrovia Baltica» e della rete elettrica Lituania-Polonia che potrebbero avere un importante impatto sull'ulteriore modernizzazione della Lituania e faciliterebbero l'integrazione della Lituania nel sistema energetico europeo; si compiace della decisione della Commissione di includerli nell'elenco prioritario' ed invita la Commissione a fornire assistenza finanziaria e tecnica per aiutare la Lituania a realizzare questi progetti purché siano rispettate tutte le necessarie condizioni;

93.

prende atto dei recenti progressi compiuti dalla Lituania in vari settori della sicurezza nucleare, compreso tra l'altro i suoi preparativi per la chiusura e lo smantellamento dell'impianto nucleare di Ignalina, i miglioramenti in materia di sicurezza, la nuova legge sulle garanzie sociali; ricorda l'impegno assunto dalla Lituania, su richiesta dell'UE, di chiudere l'Unità 1 dell'impianto di Ignalina prima del 2005 e l'Unità 2 entro il 2002 con l'aiuto finanziario dell'UE; a tale proposito si aspetta che la Commissione soddisfi il suo impegno nei confronti della Lituania nel modo più apprezzabile per entrambe le parti interessate;

94.

si compiace del ruolo attivo e positivo della Lituania nel rafforzare la cooperazione con i vicini dell'Est Europa dell'Unione ampliata, sostenendo in tal modo la politica UE «Europa ampliata — Prossimità» che riveste particolare importanza per salvaguardare gli attuali vincoli economici e culturali fra paesi confinanti e garantire la stabilità dell'intera regione; prende atto delle varie iniziative delle autorità lituane nel quadro della cooperazione regionale e della loro disponibilità a cooperare strettamente con i paesi del Caucaso meridionale condividendo le esperienze e i risultati nei settori economico, politico e della sicurezza;

Ungheria

95.

si compiace della continuità degli sforzi e del ritmo sostenuto dei preparativi per l'adesione all'Unione europea e prende atto della determinazione delle autorità ungheresi a soddisfare tutti gli impegni in tempo utile; condivide le conclusioni della relazione di valutazione della Commissione europea relative all'individuazione dei problemi che rimangono da risolvere prima del 1o maggio 2004 e insiste in particolare sull'urgenza di porre rimedio alle lacune nel settore dell'agricoltura per quanto riguarda la creazione di un organismo pagatore, del sistema integrato di gestione e di controllo e di misure a favore dello sviluppo rurale, nonché di garantire il rispetto dei necessari standard fitosanitari negli stabilimenti agroalimentari;

96.

constata che le prestazioni dell'economia ungherese, che figurano tra le più dinamiche della regione nell'intero periodo di transizione, si sono leggermente indebolite nel corso dell'ultimo anno (con un tasso di crescita pari a circa il 2,9 % nel terzo trimestre del 2003 contro il 3,3 % nel 2002), e che il deficit fiscale e commerciale vanno affrontati; prende atto con soddisfazione che il progetto di bilancio impone un maggiore rigore finanziario, accompagnato da riduzioni importanti delle spese legate alla gestione amministrativa (riduzione del servizio pubblico) e da nuove misure fiscali;

97.

sottolinea le misure adottate dalle autorità ungheresi per rafforzare la capacità giudiziaria, invitando tali autorità a garantire risorse finanziarie sufficienti e l'applicazione di procedure di selezione dei giudici secondo criteri chiari e standardizzati, che garantiscano il massimo grado di trasparenza indispensabile per promuovere la creazione del corpo professionale di giudici; si compiace dell'approvazione, il 20 ottobre 2003, di una legge volta a migliorare l'assistenza giuridica;

98.

mette in rilievo l'emendamento alla «Status law» sulle agevolazioni accordate ai cittadini dei paesi limitrofi di origine ungherese, adottato nel giugno 2003, che rende più flessibili le disposizioni iniziali considerate come discriminatorie controverse e inaccettabili dalla Romania e dalla Slovacchia, in particolare per quanto concerne gli effetti extra-territoriali della legge; accoglie con favore l'accordo raggiunto e incoraggia l'intensificazione del dialogo tra le parti interessate al fine di risolvere tutte le questioni in sospeso per giungere prossimamente alla firma dell'accordo globale tra l'Ungheria e i paesi vicini; invita le autorità ungheresi a garantire che le legislazioni secondarie siano applicate correttamente; sottolinea l'importanza di preservare e di consolidare le relazioni di buon vicinato con i paesi vicini dell'Ungheria, che costituiscono un fattore essenziale di stabilità nella regione;

99.

si compiace dell'approvazione della legge antidiscriminazione e della nomina di un ministro incaricato di tale questione; ritiene che, per essere efficaci, le misure di lotta contro la discriminazione, l'intolleranza e l'esclusione (in particolare per quanto riguarda la minoranza Rom) devono essere accompagnate dall'applicazione del metodo già proposto dal Parlamento europeo per promuovere, nel quadro generale delle politiche sociali e di sviluppo, un crescente coinvolgimento delle popolazioni interessate nella programmazione, nell'esecuzione e nella valutazione dei progetti e delle misure concrete di sostegno alla loro integrazione;

100.

si attende che la riforma dell'assistenza sanitaria permetterà di conciliare il perseguimento di una maggiore efficacia e di una migliore gestione dei servizi sanitari con le legittime aspettative dei cittadini di avere accesso a un adeguato livello di assistenza; prende atto delle numerose misure adottate nel frattempo per lo sviluppo dell'assistenza a domicilio e delle strutture ambulatoriali per i pazienti esterni nonché per la promozione delle assicurazioni private contro le malattie e dei programmi per l'assistenza infermieristica;

101.

evidenzia la presa di posizione dell'Ungheria a favore del rafforzamento della PESC e confida che l'Ungheria contribuirà attivamente al suo sviluppo; ritiene che l'esperienza maturata dall'Ungheria nelle relazioni con i paesi dei Balcani sarà particolarmente utile al fine di ancorare tale regione all'Unione europea;

102.

prende atto dei miglioramenti del quadro giuridico per quanto riguarda la lotta al crimine organizzato ed economico e dei progressi nella lotta contro il riciclaggio di capitali, nonché della messa in atto del programma anticorruzione e di tutta una serie di misure (tra cui la «tasca trasparente», programma adottato nell'aprile 2003) per garantire maggiore trasparenza e controllo nella gestione dei fondi pubblici; sottolinea tuttavia la gravità della corruzione che sfocia nello storno di fondi pubblici e auspica che le autorità competenti adottino tutte le misure necessarie per investigare e chiarire la materia;

103.

invita i cittadini ungheresi a partecipare attivamente alle elezioni del Parlamento europeo, mediante le quali l'Ungheria eleggerà per la prima volta i suoi rappresentanti in seno a questa Assemblea; esprime la propria preoccupazione sulla proposta recente di avere una lista elettorale comune dei partiti parlamentari alle elezioni europee e ritiene che questo è contro il principio basilare delle elezioni democratiche al Parlamento europeo e al diritto dei cittadini europei di eleggere i loro rappresentanti a suffragio diretto; incoraggia le autorità ungheresi ad accrescere ulteriormente il contributo estremamente positivo dell'Ungheria e dei suoi rappresentanti al processo costituzionale della Convenzione e al dibattito sul futuro dell'Europa impegnando i suoi cittadini nel processo politico europeo;

Malta

104.

si compiace del fatto che, come indicano i risultati inequivocabili del referendum e delle elezioni legislative, attualmente tutti i partiti sostengano senza riserve l'adesione di Malta all'Unione europea; ritiene che una siffatta unità politica possa contribuire alla buona riuscita dell'integrazione nell'Unione europea per tutte le pari interessate;

105.

accoglie con soddisfazione il fatto che il governo maltese sia riuscito, in condizioni politiche difficili, a trasporre l'acquis comunitario in quasi tutti i settori;

106.

incoraggia Malta a sostenere gli sforzi per essere pienamente preparata ad assumere gli obblighi dell'appartenenza all'UE al momento dell'adesione;

107.

rileva che Malta ha completato gran parte dei preparativi nel settore del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

108.

accoglie con favore il fatto che Malta soddisfi la maggior parte dei suoi impegni in materia di aiuti di Stato e incoraggia il governo ad adottare misure tempestive anche per quanto concerne la ristrutturazione dei cantieri navali, affinché gli impegni rimanenti possano essere rispettati al momento dell'adesione;

109.

sostiene il governo maltese nei suoi sforzi di soddisfare i requisiti del trattato per quanto riguarda le politiche agricole e, in particolare, nel settore della sanità pubblica nell'industria di trasformazione, dell'agenzia di pagamento e del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);

110.

invita le autorità maltesi ad accelerare l'esame delle domande di asilo in modo da rispettare pienamente l'acquis; invita anche la Commissione ad appoggiare ulteriormente Malta nelle sue iniziative volte a potenziare la propria capacità amministrativa, anche in termini di risorse umane, ai fini della procedura d'asilo fino al momento dell'adesione e più tardi nel quadro del fondo transitorio;

111.

si compiace che Malta soddisfi la maggior parte dei suoi impegni nel settore dell'ambiente e si aspetta che siano portate avanti le riforme nel settore della gestione dei rifiuti, della protezione dell'ambiente e della qualità dell'aria e dell'acqua;

112.

si augura che dopo l'adesione siano completamente recepite ed attuate le disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3) ai fini della protezione delle specie fatte salve talune norme transitorie;

113.

ribadisce la propria raccomandazione secondo la quale Malta dovrebbe ottenere 6 seggi all'interno del Parlamento europeo, il che sarebbe proporzionale alla popolazione del paese;

Polonia

114.

prende atto della volontà e della determinazione del governo polacco a mettere in atto tutti gli sforzi necessari per porre rimedio alle carenze individuate nella relazione di valutazione globale, al fine di rispettare gli impegni assunti in occasione dei negoziati e di essere pronto per l'adesione il 1o maggio 2004; constata che i ritardi in taluni settori (per esempio l'audiovisivo) possono essere riassorbiti in tempi brevi in considerazione dei progressi realizzati dalla conclusione della relazione della Commissione;

115.

reputa indispensabile il proseguimento del processo di risanamento e di ammodernamento; riconosce tuttavia la difficoltà delle scelte alle quali sono confronti i responsabili politici, al fine di conciliare le rivendicazioni dei lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro a causa delle ristrutturazioni e della cessazione di attività delle imprese, con la sostenibilità economica di settori molto sensibili quali la siderurgia o l'industria mineraria;

116.

auspica una maggiore tutela per gli investitori stranieri;

117.

invita le autorità polacche ad agire diligentemente per recepire quanto prima le parti rimanenti dell'acquis relativo al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, in modo tale da permettere l'armonizzazione della legislazione nel settore della libera circolazione delle persone, che è necessaria per consentire ai rappresentanti delle professioni interessate di beneficiare delle opportunità di impiego sul mercato europeo;

118.

prende atto dell'importante riforma delle finanze pubbliche che si è dimostrata necessaria per ridurre il deficit e per risanare il sistema finanziario attraverso la razionalizzazione delle spese pubbliche e delle imposte nonché per preparare le finanze pubbliche all'adesione; a tale riguardo, riconosce lo sforzo accresciuto delle fasce particolarmente vulnerabili della società polacca che devono far fronte alle ripercussioni immediate di questa riforma sulle prestazioni sociali (pensioni di vecchiaia e di anzianità, indennità);

119.

rileva con soddisfazione un netto miglioramento degli indicatori macroeconomici nel secondo semestre del 2003 rispetto agli ultimi due anni, con un aumento del tasso di crescita pari al 3,8 % del PIL, generato da un'impennata delle esportazioni e da un leggero recupero della domanda interna; auspica che questa ripresa, una volta consolidata, contribuirà a ridurre il tasso di disoccupazione che rimane preoccupante ed esige costanti sforzi congiunti da parte del governo, delle autorità regionali e locali e dell'insieme dei soggetti economici e sociali; rileva con preoccupazione che nelle regioni più povere della Polonia ben modesti risultano i cofinanziamenti a livello locale onde attuare, con la necessaria intensità, sostenibili strategie di sviluppo;

120.

esprime preoccupazione per i ritardi nella creazione degli organismi pagatori (l'Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura, ARMA) e del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) il cui corretto funzionamento è una condizione indispensabile per assicurare i pagamenti diretti agli agricoltori; constata che il grado di complessità delle procedure richiede una maggiore assistenza tecnica da parte della Commissione, abbinata agli sforzi delle autorità polacche che, conformemente alla decisione del governo del 6 novembre 2003, rafforzeranno in misura significativa il numero e le qualifiche del personale occupato in questo settore; insiste che la politica d'informazione e il coinvolgimento della società civile nelle misure di sviluppo rurale debbano essere sostanzialmente migliorate allo scopo di stabilizzare l'economia rurale e di evitare una ulteriore massiccia disoccupazione nelle regioni rurali; invita il governo polacco a attuare pienamente le misure agroambientali e a sostenere i gruppi di azione locale di tipo LEADER nei loro sforzi di integrazione dello sviluppo rurale;

121.

si compiace delle misure adottate dalla Polonia al fine di accrescere la sicurezza alla frontiera orientale grazie all'aumento del numero degli addetti al miglioramento dei mezzi di gestione e di controllo così come al rispetto delle norme in materia di visti per quanto riguarda i suoi vicini orientali a partire dal 1o luglio 2003 in modo da permettere una procedura semplificata per gli abitanti delle regioni frontaliere; sottolinea, a tale riguardo, l'opportunità di proseguire con le iniziative adottate dalla diplomazia polacca allo scopo di preservare le relazioni di buon vicinato e i legami economici e culturali con i vicini dell'Est, che dovrebbero essere sostenuti dall'Unione; sottolinea pertanto la necessità di istituire un programma transfrontaliero nell'ambito del processo di riforma di TACIS e utilizzando gli strumenti di vicinanza; richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di decentralizzare il programma INTERREG verso le regioni transfrontaliere;

122.

plaude all'intesa raggiunta fra i governi polacco e ucraino diretta a sostenere il progetto di prolungare fino alla Polonia l'oleodotto Odessa-Brody;

123.

osserva con preoccupazione che il fenomeno della corruzione continua a interessare i diversi settori dell'attività economica e politica, sia a livello nazionale che locale, causando una perdita di prestigio della classe politica e un forte malessere sociale; ritiene che la lotta contro la corruzione, che figura tra le priorità del governo polacco, debba essere portata avanti con fermezza, nel rispetto della legge e con i mezzi che le sono propri;

124.

reputa importante migliorare l'efficacia dell'apparato giudiziario; accoglie con favore, a tale riguardo, l'adozione di leggi relative alle modifiche del codice di procedura penale e del codice di procedura civile (entrate in vigore rispettivamente il 1o luglio 2003 e il 14 agosto 2003), volte da un lato a semplificare e ad accelerare le procedure, il che dovrebbe permettere di ridurre l'arretrato dei processi in corso, e, dall'altro lato, a garantire un'esecuzione soddisfacente delle sentenze; insiste sulla necessità di migliorare l'assistenza giudiziaria ai cittadini;

125.

ribadisce la sua raccomandazione concernente l'effettiva creazione di un servizio pubblico professionale ed efficace, al servizio dei cittadini, in grado di assumere le funzioni che incombono all'amministrazione pubblica moderna e di garantire un buon coordinamento interministeriale; constata che il numero dei funzionari assunti tramite concorso rimane molto limitato (circa l'1 % del totale dei dipendenti) e che la legge sulla funzione pubblica, adottata nel 1999 e conforme alle norme dell'Unione europea, non è applicata in maniera soddisfacente; incoraggia le autorità polacche ad adottare una legislazione orizzontale che permetta di armonizzare tutti gli aspetti del funzionamento della funzione pubblica;

126.

prende atto del progetto di riforma del sistema di assistenza sanitaria il cui funzionamento, nel corso di questi ultimi anni, è stato oggetto di aspre critiche e di preoccupazioni in seno alla società polacca; auspica che la nuova riforma permetterà di conciliare un adeguato livello di assistenza sanitaria nell'interesse dei pazienti con le esigenze di buona gestione economica;

127.

approva l'iniziativa di presentare un progetto di legge sui diritti riproduttivi; sottolinea inoltre l'importanza delle recenti proposte normative sulle partnership registrate quale passo avanti contro la discriminazione a causa dell'orientamento sessuale;

128.

prende atto della legge elettorale per le elezioni del Parlamento europeo, che è stato firmato dal Presidente il 13 febbraio 2004; incoraggia le autorità e gli organismi non governativi a rilanciare la campagna d'informazione e di mobilitazione degli elettori polacchi, al fine di preparare nel modo migliore possibile questo primo appuntamento storico alle urne, dopo l'adesione della Polonia all'Unione europea;

Slovenia

129.

accoglie con favore i notevoli progressi economici della Slovenia e in particolare la crescita reale del PIL pari al 3,2 % nel 2002 e al 2,6 % nel 2003; è preoccupato della crescita del tasso di disoccupazione dal 6,0 % del 2002 al 6,8 % nel 2003; constata che l'economia di mercato funziona, e che la Slovenia ha eliminato le restrizioni agli investimenti stranieri diretti; ritiene che alla competitività dell'economia, il governo dovrebbe arrivare attraverso alcune riforme strutturali, attraverso la privatizzazione del settore finanziario, compresa la privatizzazione degli istituti di assicurazione; ricorda che, secondo le informazioni fornite dalla Commissione europea, la Slovenia è il paese, tra i dieci candidati, che ha meno inadempienze;

130.

si rallegra del fatto che la Slovenia abbia adeguato quasi tutta la sua legislazione in modo da soddisfare l'acquis dell'Unione europea sin dalla data di accesso; ricorda alla Slovenia che, per poter accedere a tutti i benefici derivanti dai Fondi strutturali europei e regionali, deve assicurare il rispetto delle regole europee in materia di appalti; osserva però che va accelerato il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali nel capitolo del libero movimento delle persone, in alcuni settori specifici; approva il fatto che siano state recentemente adottate le leggi in materia di cure sanitarie che recepiscono la legislazione comunitaria sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali;

131.

tiene presente che il Parlamento sloveno discute l'adeguamento di alcuni problemi non ancora allineati nel dibattito destinato ai cambiamenti costituzionali e che, fra i temi in discussione, figurano anche le pensioni, le pari opportunità, la suddivisione territoriale e alcune misure supplementari nel campo giudiziario;

132.

ricorda che la legge sul funzionamento della pubblica amministrazione è entrata in vigore pochi mesi fa ed è prematuro vederne gli effetti positivi; saluta il fatto che essa si riprometta di diminuire il numero dei funzionari nominati ai loro posti per motivi politici e che un consiglio del servizio pubblico di dodici membri garantisca la selezione politicamente imparziale degli alti funzionari; sostiene la Slovenia nei suoi sforzi volti a rafforzare le capacità del sistema giudiziario anche per combattere l'accumulo di cause in numerosi tribunali;

133.

constata, secondo studi ufficiali, che il cittadino medio non partecipa alla prassi corruttiva, ma il fenomeno è più rilevante a livelli alti; evidenzia che il processo di privatizzazione ha creato una serie di questioni difficilmente redimibili e che la Slovenia è più vicina al profilo sociologico dei paesi sviluppati che non alla corruzione assai diffusa nei paesi in via di transizione;

134.

nota che l'inflazione resta una delle preoccupazioni del governo e che, dall'7,2 % del 2002, è stata abbassata al 5,6 % del 2003; saluta il fatto che il governo si sia fissato come obiettivo di portarla al punto da poter entrare nella zona euro; ricorda che, per allineare la Slovenia ai paesi dell'Unione europea, è necessaria una maggiore competitività dell'economia, da raggiungere soltanto con un rilancio della privatizzazione e la piena applicazione delle riforme definite dall'acquis europeo;

135.

chiede di proseguire gli sforzi per realizzare la legge sui trasporti ferroviari, comprese le reti transeuropee; chiede altresì che, nella politica estera e di sicurezza comune e con le strutture esistenti, il paese partecipi al dialogo e si allinei alle dichiarazioni, sanzioni e misure restrittive dell'Unione europea;

136.

constata che uno dei principali problemi nelle relazioni con la Croazia è che la Croazia ha dichiarato unilateralmente una zona ecologica nel mar Adriatico, dichiarazione che è contraria alla posizione della Commissione europea; ritiene che sia necessario raggiungere prima un accordo su tutte le questioni con tutte le parti interessate e poi definire tale zona; rileva che è nell'interesse di tutte le parti di trovare una soluzione reciprocamente accettabile;

Slovacchia

137.

si compiace della perdurante riforma del settore giudiziario e ne sostiene i principali obiettivi, cioè ridurre il pesante carico di lavoro dei giudici assumendo funzionari della Corte suprema, applicando sistemi di gestione delle cause, rafforzando la formazione e la lotta contro la corruzione nel settore giudiziario; riconosce i primi risultati positivi di questa riforma a lungo termine; sostiene l'opinione secondo la quale l'effettiva attuazione del quadro legale ed amministrativo dell'UE continuerà a richiedere ulteriori sforzi per vari anni;

138.

invita la Commissione ad esaminare in quale misura la legge slovacca sulla registrazione delle comunità religiose sia in contrasto con le convenzioni internazionali in materia di libertà fondamentali;

139.

ricorda le più recenti relazioni di Transparency International e invita il governo a continuare a lottare contro la corruzione in via prioritaria; si compiace del fatto che la recente legislazione ha portato a vari processi di alto profilo, cosa che dovrebbe agevolare ulteriori sforzi nella lotta contro la corruzione; auspica la rapida approvazione delle leggi concernenti le proprietà acquistate illegalmente e i conflitti d'interesse, che sono entrambe all'esame del Parlamento;

140.

esorta il governo a migliorare le condizioni di vita economiche e sociali dei Rom in modo rapido e duraturo e a lottare contro l'esclusione sociale e la diffusa discriminazione nel settore dell'istruzione, dell'occupazione, della giustizia penale e dell'accesso ai servizi pubblici; rileva che tutti i livelli dell'amministrazione devono compiere sforzi per attuare strategie e piani di azione; sottolinea che tali sforzi devono essere proseguiti per vari anni a venire; invita l'amministrazione a sforzarsi per utilizzare appieno tutti i mezzi proposti dall'UE; sollecita il governo a rafforzare l'attuazione dei piani presentati al Parlamento europeo; sostiene la raccomandazione del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa concernente alcuni aspetti di diritto e di prassi relativi alla sterilizzazione delle donne nella Repubblica slovacca; si compiace per le modifiche proposte alla legislazione concernente la sterilizzazione;

141.

plaude alla cooperazione costruttiva fra la rappresentanza politica della minoranza ungherese e i loro partner nella coalizione governativa che ha comportato miglioramenti della situazione della minoranza ungherese per cui quest'ultima si è vista accogliere la sua richiesta di avere un proprio istituto di studi superiori grazie alla fondazione nella città Komárno dell'Università János-Selye di lingua ungherese;

142.

si compiace dei risultati macroeconomici in costante miglioramento della Slovacchia, soprattutto della crescita reale del PIL del 4,4 % nel 2002 e ancora del 3,9 % nei primi tre trimestri del 2003 nonché della leggera riduzione della disoccupazione che è passata dal 18,6 % nel 2002 al 17,5 % nei primi tre trimestri del 2003; è categorico per quanto riguarda il fatto che la crescita economica deve andare a beneficio dell'intera popolazione ed invita il governo slovacco a proseguire la lotta contro la disoccupazione e i suoi sforzi volti a ridurre le disparità regionali; invita il governo a fare in modo che non sia solo la parte più vulnerabile della società ad accollarsi l'onere della riforma;

143.

si compiace della costante riforma della pubblica amministrazione in Slovacchia ed invita il governo ad attuarla al più presto possibile;

144.

si compiace del fatto che la Slovacchia abbia varato tutta la legislazione destinata ad applicare l'acquis UE sin dal momento dell'adesione; è tuttavia preoccupato per i quattro settori problematici evidenziati dalla Commissione e sollecita il governo ad affrontarli prima del 1o maggio 2004;

145.

invita la Slovacchia a fare in modo di soddisfare le condizioni che ha accettato nei negoziati di adesione al fine di beneficiare di un periodo transitorio durante il quale dovranno essere concesse agevolazioni fiscali solo ad una particolare azienda nel settore siderurgico fino al massimo al 2009; rileva che la condizione sottesa riguarda le limitazioni della produzione e ricorda al governo slovacco che il settore siderurgico è un settore particolarmente sensibile per i produttori di altri paesi;

146.

si rallegra del fatto che è stata adottata la base giuridica per la costituzione della agenzia di pagamento per i fondi agricoli ed invita la Slovacchia a rendere operativa e pienamente funzionante l'agenzia al più presto possibile; ritiene in particolare che la mancata costituzione e operatività dell'agenzia al momento dell'adesione potrebbe pregiudicare seriamente gli agricoltori slovacchi; chiede alla Slovacchia di realizzare il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e di migliorare la protezione della salute pubblica negli stabilimenti agroalimentari, il che — come in altri nuovi Stati membri — costituisce una grave preoccupazione per l'UE;

147.

ricorda alla Slovacchia che esistono tuttora alcuni problemi nel settore delle azioni previste dai fondi strutturali e di coesione, soprattutto nel settore dell'assegnazione dei compiti e del coordinamento delle strutture istituzionali a livello centrale e regionale e nel settore della gestione e del controllo finanziario e che il mancato conseguimento dei necessari criteri costringerebbe la Commissione a bloccare i fondi destinati alla Slovacchia;

148.

si compiace delle misure adottate dal governo slovacco per migliorare la protezione delle frontiere orientali del paese e invita ad aumentare ancora la sicurezza sulla frontiera Slovacchia-Ucraina, quale chiave per la riuscita integrazione della Slovacchia nell'accordo di Schengen;

*

* *

149.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei futuri nuovi Stati membri.


(1)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(2)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(3)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

P5_TA(2004)0181

Progressi compiuti dalla Bulgaria per soddisfare i criteri di adesione

Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi della Bulgaria verso l'adesione (COM(2003) 676 — C5-0533/2003 — 2003/2202(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale 2003 della Commissione sui progressi della Bulgaria verso l'adesione e il documento di strategia (COM(2003) 676 — C5-0533/2003),

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002, del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 e del Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003,

viste le proprie risoluzioni dall'inizio della procedura di adesione,

visti l'articolo 47, paragrafo 1 e l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0105/2004),

A.

considerando che la Bulgaria partecipa al processo di allargamento globale e irreversibile che è in corso,

B.

considerando che la Bulgaria ha già realizzato notevoli progressi sulla via dell'adesione, e che si avvia dunque verso la realizzazione della sua ambizione di concludere positivamente i negoziati del 2004 in vista dell'adesione nel 2007,

C.

considerando che sussistono ancora un certo numero di problemi importanti da risolvere e di riforme da realizzare,

D.

considerando che il processo di adesione deve basarsi sul principio dei «meriti propri»,

E.

considerando la scarsa partecipazione alle elezioni municipali organizzate il 26 ottobre 2003 in 263 città della Bulgaria, e che i risultati di questo scrutinio non si traducono in un chiaro sostegno ad alcun partito politico,

Situazione politica e criteri

1.

si congratula con la Bulgaria per essere pervenuta a concludere provvisoriamente 26 dei 31 capitoli dei negoziati; chiede alla Commissione, alla Presidenza e agli Stati membri di presentare in tempo utile delle proposte che permettano alla Bulgaria di concludere i negoziati all'inizio del 2004; esprime l'auspicio che l'Unione europea e la Bulgaria trovino una soluzione equa ai problemi finanziari che sono ora al centro dei tre capitoli restanti; rileva che le discussioni inerenti le future riforme politiche e le nuove prospettive finanziarie non devono né ostacolare né pregiudicare la conclusione dei negoziati condotti con la Bulgaria; sottolinea il significato simbolico di una conclusione dei negoziati parallela all'adesione all'Unione dei dieci nuovi Stati membri;

2.

esprime particolare apprezzamento per la riforma costituzionale, catalizzatore importante nella realizzazione di riforme amministrative e giudiziarie sostanziali; sostiene il governo nel suo tentativo di prendere tutte le misure amministrative e legislative necessarie per accelerare i progressi in questi settori; sottolinea che questo deve portare alla realizzazione di un sistema efficace, in grado di esprimere sentenze eque e fondate sul diritto; ricorda alla Bulgaria che un sistema giudiziario e amministrativo affidabile contribuirà anche al progresso economico e incoraggerà gli investimenti esteri;

3.

sottolinea i passi positivi compiuti nell'adottare provvedimenti legislativi contro la corruzione; chiede che siano adottate misure ancora più sistematiche contro la frode e la corruzione e si augura che ulteriori progressi siano compiuti nell'attuazione e applicazione delle misure anticorruzione;

4.

si compiace del miglioramento del quadro giuridico per la protezione infantile in Bulgaria, ma si augura di poter constatare un miglioramento sensibile nelle condizioni di vita dei bambini accolti in istituzioni; sostiene lo sviluppo di forme alternative di accoglienza dei bambini quali l'affidamento; esprime il suo sostegno quindi al piano di de-istuzionalizzazione; si congratula per l'accento posto sulla nuova politica di aiuto alle famiglie volta a permettere loro di allevare i propri bambini, così come per la decisione di aggiungere personale comunitario appositamente addestrato all'attuale corpo degli assistenti sociali;

5.

esprime preoccupazione alla prospettiva che l'Agenzia di Stato per la protezione dell'infanzia venga chiusa nella primavera del 2004 e confida che le sue funzioni saranno riprese e rafforzate dal ministero competente;

6.

esprime preoccupazione per il grande numero di bambini dati in adozione internazionale, il 90 % dei quali sono di origine Rom; insiste affinché si ricorra all'adozione internazionale come ultima risorsa e si dia priorità al benessere dei bambini da adottare e non al vantaggio che può derivarne alle famiglie, alle istituzioni o agli intermediari; insiste affinché il governo bulgaro adotti misure urgenti per risolvere tale situazione;

7.

riconosce che una percentuale importante dei bambini assistiti appartiene alla comunità Rom, e che è necessaria un'azione più efficace e più risoluta per superare le barriere tra questa comunità e la società in generale; considera che questo problema va al di là della discriminazione e che si tratta, in effetti, di un processo reciproco; prende atto del nuovo programma di azione del governo in favore dei Rom, che dispone di una dotazione considerevole; incoraggia il governo a perseverare nella sua azione per promuovere l'integrazione della comunità Rom nella società bulgara; chiede alle autorità bulgare e alla Commissione di concentrare i loro sforzi su programmi concreti che apportino miglioramenti sensibili, specialmente per quanto concerne l'educazione delle donne Rom in materia di pianificazione delle nascite e benessere dei bambini, nonché sull'apprendimento della lingua bulgara nelle comunità Rom; accoglie favorevolmente la pratica recentemente adottata di reclutare dei Rom nella polizia e invita il governo a continuare su questa strada; contemporaneamente, chiede ai rappresentanti della comunità Rom di identificare i problemi sociali e strutturali derivanti dallo stile di vita di questa comunità e di partecipare alla realizzazione di misure che apportino cambiamenti in seno a questa comunità per facilitare l'integrazione dei Rom nella società bulgara;

8.

invita il governo a migliorare ulteriormente le cure e l'assistenza ai portatori di handicap mentali o fisici; constata che la situazione finanziaria dei disabili ha cominciato a migliorare in seguito all'attribuzione di un reddito minimo garantito; esprime la sua preoccupazione che i bambini handicappati siano poco preparati a vivere in società dopo essere stati educati in istituti speciali; chiede che la formazione professionale sia potenziata e meglio adattata ai bambini «diversamente abili» per prepararli ad un'attività lavorativa; è consapevole del fatto che la situazione concreta potrebbe richiedere stanziamenti addizionali;

9.

plaude all'adozione, da parte della Bulgaria, di una normativa esaustiva contro le discriminazioni destinata a trasporre l'acquis dell'Unione in questo campo, che preveda di disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne e di lotta alle discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;

10.

esprime la propria costernazione per il perseverare della tratta di esseri umani; prende atto della nuova legge del maggio 2003 sulla lotta contro il traffico illegale di esseri umani e chiede che questa sia applicata con rigore in tutto il paese;

11.

esprime la propria preoccupazione per i risultati di alcune inchieste attestanti un gran numero di casi penali in cui sarebbe mancato l'avvocato della difesa in primo grado, mentre l'accesso alla difesa dovrebbe essere garantito a tutti; chiede con urgenza un miglioramento del sistema dell'assistenza legale;

12.

chiede alla Commissione di verificare la compatibilità della legge sulle denominazioni (in vigore dal 1o gennaio 2003) con le convenzioni internazionali sulle libertà fondamentali;

Problemi economici

13.

si congratula con la Bulgaria per il funzionamento della sua economia di mercato; incoraggia il governo a proseguire nel suo programma di riforma economica, che assicura la stabilità macroeconomica in un contesto difficile; accoglie favorevolmente l'accresciuta importanza del settore privato come principale motore di crescita; si preoccupa che ogni ritardo o annullamento delle procedure di privatizzazione possa portare ad una riduzione degli investimenti esteri diretti in Bulgaria; riconosce che la Bulgaria ha progredito nelle riforme strutturali e che deve proseguire sulla via del progresso per affrontare la concorrenza e le forze di mercato in seno all'Unione europea in un futuro prossimo;

14.

si compiace per la continua crescita del PIL, che ha raggiunto il 4,8 % nel 2002, pur in un contesto economico mondiale sfavorevole; si compiace altresì per il costante calo dell'inflazione, ridotta dal 7,4 % nel 2001 al 5,8 % nel 2002; esprime la speranza che la forte crescita registrata a Sofia e dintorni si possa estendere all'insieme del paese; esprime la propria ammirazione per la rigorosa posizione di bilancio della Bulgaria, che ha permesso di evitare un aggravarsi del deficit delle partite correnti e di compiere progressi nella riduzione del debito;

15.

si compiace dei risultati ottenuti dalla Bulgaria nella modernizzazione dell'amministrazione fiscale e nella riduzione del tasso di disoccupazione, ridotto al 12,9 % nell'ottobre 2003 e che si prevede in discesa; raccomanda al governo di concentrare i suoi sforzi sulla formazione professionale e i programmi di creazione di posti di lavoro e di vegliare a che la popolazione del paese tragga profitto dal miglioramento della situazione economica e a che le disparità regionali siano ridotte;

16.

esprime preoccupazione per la riduzione della popolazione bulgara a causa di un'emigrazione netta e, in particolare, dei giovani professionisti bulgari; fa rilevare che se la Bulgaria riuscirà a trattenere una manodopera flessibile e ben formata, potrà proseguire sulla via della crescita economica; chiede all'amministrazione di affrontare i problemi posti dal ritardo nel miglioramento del tenore di vita generale e di proporre misure volte ad incentivare la permanenza nel paese dei giovani laureati;

Criteri dell'acquis

17.

si congratula dei continui progressi realizzati dalla Bulgaria nella trasposizione dell'acquis; prende nota della valutazione della Commissione, secondo la quale si realizzano continui progressi relativamente ai restanti capitoli dell'acquis;

18.

chiede alla Bulgaria di abolire l'obbligo per i cittadini dell'Unione di disporre di un permesso di soggiorno permanente per esercitare attività economiche in Bulgaria, ai sensi delle disposizioni sulla libera prestazione dei servizi; prende atto del fatto che un progetto di legge è stato già presentato al Parlamento dal governo bulgaro per disciplinare la materia;

19.

esprime le sue congratulazioni per gli sforzi del governo volti a rafforzare l'amministrazione, specialmente per l'adozione delle recenti modifiche della legge relativa alla funzione pubblica; ribadisce che un'amministrazione riformata e rafforzata è non soltanto la condizione per migliorare le possibilità di applicare l'acquis e di gestire le risorse finanziarie comunitarie con efficacia, ma anche per rafforzare la capacità amministrativa e la competenza in materia di aiuti pubblici, per migliorare la qualità delle decisioni relative agli aiuti pubblici e per assicurare una cooperazione più efficace tra la Commissione per la concorrenza e il Ministero delle finanze, nonché per migliorare la fiducia generale del pubblico nei confronti del funzionamento del governo;

20.

ricorda che la Bulgaria è l'unico paese candidato a non aver definito meccanismi di attuazione in materia di pari opportunità e che tali meccanismi istituzionali rimangono una condizione irrinunciabile per la trasposizione dell'acquis dell'UE; si aspetta che la Bulgaria segua con attenzione le situazione specifica delle donne Rom, soggette ad una duplice discriminazione: sulla base del sesso e sulla base dell'appartenenza ad una minoranza; invita la Commissione ad integrare tali fattori nella sua analisi dei criteri politici;

21.

chiede che il buon rendimento delle istituzioni amministrative competenti per la sicurezza marittima continui a costituire una priorità e che vengano proseguiti gli sforzi volti a permettere alla Bulgaria di realizzare l'obiettivo di ritirare la sua bandiera dalla lista nera di Parigi;

22.

esprime la propria soddisfazione per la soluzione della maggior parte dei problemi non finanziari del capitolo relativo all'agricoltura; sostiene il governo nelle politiche di riforma in questo settore; sottolinea che l'attuazione di un sistema di meccanismi di aiuto agli agricoltori come l'Organizzazione comune dei mercati deve essere proseguito; riconosce che dei progressi concreti devono ancora essere realizzati nella ristrutturazione di questo settore a forte intensità di manodopera, attraverso la piena utilizzazione delle risorse destinate allo sviluppo rurale nel quadro di SAPARD ed elaborando politiche da finanziare, dopo l'adesione, nel quadro della sezione Orientamento del FEAOG; auspica che, d'altro canto, un sostegno migliore sia offerto ai piccoli agricoltori, segnatamente in materia di formazione e di servizi bancari fondamentali;

23.

rileva che nell'ambito del programma PHARE sono stati assegnati 1,5 miliardi di euro alla Bulgaria nel periodo compreso fra il 1992 e il 2003 e ne sono stati previsti 257,3 milioni per il 2004; nell'ambito del programma SAPARD sono stati assegnati 56,1 milioni di euro alla Bulgaria nel 2003 e ne sono stati previsti 58,3 milioni per il 2004; nell'ambito del programma ISPA sono stati stanziati 110 milioni di euro nel 2003 e ne saranno ripartiti 451,2 milioni fra Bulgaria e Romania nel 2004; esprime preoccupazione per il fatto che gran parte di tali aiuti di preadesione andrà perduta se il tasso di assorbimento non registrerà un notevole incremento, in particolar modo per quel che concerne il programma SAPARD, per il quale nel 2003 è stato impiegato soltanto il 33 % dei fondi; si compiace dei progressi fatti registrare dalla capacità amministrativa del paese in merito alla pianificazione, gestione e controllo degli aiuti di preadesione della Comunità; sottolinea la necessità di proseguire in questa direzione;

24.

ritiene che il lavoro volto all'introduzione di standard e norme in materia di salute animale e vegetale nonché per quanto riguarda la sicurezza alimentare si sia sviluppato in una direzione positiva; guarda tuttavia con preoccupazione alle carenze constatate a livello di controlli sulle TSE e sui prodotti di origine animale;

25.

è preoccupato per il fatto che le regole in materia di trasporto degli animali non soddisfino gli standard della UE; rivolge un appello alla Bulgaria affinché adotti misure celeri ed efficaci capaci di ridurre le sofferenze degli animali;

26.

riconosce che sforzi considerevoli sono ancora necessari nel campo della politica regionale ai livelli centrale e locale, specialmente per rinforzarne le strutture e delimitarne chiaramente le competenze;

27.

invita la Bulgaria a garantire un'efficace trasposizione ed esecuzione della normativa comunitaria in materia di ambiente; esorta la Commissione a porre maggiormente l'accento sullo sviluppo di capacità in campo ambientale;

28.

auspica che la Commissione prenda le misure necessarie perché i progetti infrastrutturali prioritari finanziati dall'Unione europea e avviati dal governo bulgaro rispettino pienamente la normativa dell'Unione europea in materia di ambiente e la Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa; incoraggia inoltre le autorità bulgare a prendere seriamente in considerazione — nella costruzione dell'autostrada di Struma — un'alternativa che permetta di preservare il sito delle Gole del Kresna;

29.

esprime soddisfazione per la chiusura provvisoria del capitolo relativo alla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, che equivale a riconoscere i progressi raggiunti dalla Bulgaria in questi campi, e invita la Bulgaria a proseguire gli sforzi per instaurare un sistema giudiziario efficace e degno di fiducia;

30.

esprime la sua soddisfazione per il rafforzamento del dialogo politico strutturato fra l'Unione europea e la Bulgaria nel corso della fase di preadesione; riafferma l'importanza di continuare la collaborazione tra il parlamento bulgaro e i parlamenti nazionali degli Stati membri;

31.

sottolinea l'importanza di adottare norme di sicurezza rigorose per le centrali nucleari e decide che debbano essere chiusi i reattori che non soddisfano i requisiti di sicurezza; accoglie con favore i notevoli investimenti realizzati al fine di migliorare la sicurezza della centrale di Kozloduy; è del parere che il Consiglio e la Commissione debbano analizzare la relazione del Consiglio paritetico di controllo di sicurezza, tenutosi dal 16 al 19 novembre 2003 a Zozloduy 3 e 4; invita la Bulgaria a rispettare i suoi impegni in materia di sicurezza nucleare, segnatamente per quanto riguarda la chiusura della centrale nucleare di Kozloduy ed auspica che il Consiglio e la Commissione prevedano la possibilità di una ulteriore assistenza finanziaria a sostegno della chiusura e dello smantellamento delle unità in questione; invita a prendere misure che permettano alla Bulgaria di mantenere e sviluppare le sue fonti energetiche per far fronte al suo fabbisogno futuro;

32.

esprime la propria soddisfazione per la prospettiva dell'adesione alla NATO della Bulgaria nel secondo semestre 2004, e per la Presidenza in esercizio dell'OCSE nell'anno in corso; vede nella Bulgaria un importante pilastro di stabilità nell'Europa sudorientale;

33.

osserva che i negoziati di adesione con la Bulgaria procedono senza problemi rilevanti e secondo i tempi previsti; ribadisce che l'adesione della Bulgaria all'UE non dovrebbe essere necessariamente collegata a quella di altri paesi candidati;

*

* *

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Bulgaria.

P5_TA(2004)0182

Progressi realizzati dalla Romania per soddisfare i criteri di adesione

Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi realizzati dalla Romania in vista dell'adesione (COM(2003) 676 — C5-0534/2003 — 2003/2203(INI))

Il Parlamento europeo,

visti il documento di strategia e la relazione periodica 2003 della Commissione sui progressi realizzati dalla Romania in vista dell'adesione (COM(2003) 676) — C5-0534/2003),

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 e del Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003,

viste tutte le sue risoluzioni dall'inizio della procedura di adesione,

visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0103/2004),

A.

considerando che la Romania ha compiuto notevoli sforzi sulla via dell'adesione all'Unione europea,

B.

considerando che la valutazione della Romania è subordinata al rigoroso rispetto dei criteri di Copenaghen e delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 nonché al principio di un'impostazione differenziata,

C.

considerando che la Romania ha contribuito in modo cooperativo ai lavori della Convenzione europea e partecipa anche alla CIG,

Situazione politica e criteri

1.

ritiene che, malgrado i progressi fatti registrare in vari campi, la Romania abbia attualmente serie difficoltà a soddisfare i criteri di Copenaghen; ritiene che non sia possibile che i negoziati di adesione si concludano alla fine del 2004 e che la Romania divenga membro dell'Unione nel 2007 a meno che il Paese non provveda ad attuare pienamente i seguenti punti:

adottare misure anticorruzione, in particolare affrontando il problema della corruzione a livello politico e applicando le leggi contro la corruzione,

garantire l'indipendenza e il funzionamento della magistratura, in particolare limitando i poteri del ministero della Giustizia e assicurando maggiori risorse all'apparato giudiziario,

garantire la libertà dei media, in particolare assumendo iniziative risolute per far cessare gli attacchi e le intimidazioni contro i giornalisti e ponendo un freno al controllo economico dei media, che ha portato all'autocensura,

adottare misure per far cessare i maltrattamenti nei posti di polizia, sulla base della relazione pubblicata nel 2002 del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa sulle condizioni nelle stazioni di polizia,

2.

invita la Commissione a sviluppare insieme al governo rumeno piani d'azione accompagnati da chiari parametri di riferimento per queste riforme, al fine di poter meglio valutare i progressi compiuti;

3.

prende atto della riforma costituzionale, in particolare dei cambiamenti che possono rafforzare il ruolo del parlamento nell'adozione di decisioni legislative; esige che il governo si astenga dal ricorrere a ordinanze d'urgenza e utilizzi invece i normali iter legislativi parlamentari, che prevedono una consultazione, un'autentica discussione e un effettivo controllo parlamentare; invita il Parlamento rumeno a dotarsi degli strumenti finanziari necessari per assumere personale sufficiente e giuridicamente qualificato per la ricerca parlamentare e di personale ausiliario per i partiti parlamentari ai fini di prestare maggiore attenzione alla qualità della legislazione;

4.

si compiace del fatto che il potere esecutivo abbia adottato misure giuridiche per migliorare la trasparenza del processo di definizione delle politiche e per coinvolgere le parti interessate della società in tale processo; invita comunque le autorità a mettere effettivamente in atto queste leggi e a rendere le procedure più trasparenti;

5.

si compiace della strategia di riforme del sistema giudiziario e del piano d'azione attuati dal governo rumeno e invita la Romania a prevedere risorse umane e finanziarie sufficienti per attuare efficacemente tali iniziative; sollecita altresì il rafforzamento dell'indipendenza e della professionalità degli organi giudiziari i cui agenti dovrebbero poter usufruire di congrui corsi di aggiornamento; sollecita il governo a rafforzare il Consiglio superiore della Magistratura e a togliere al Procuratore generale la possibilità di presentare ricorsi straordinari in questioni penali e a formalizzare piuttosto un sistema coerente di possibilità di appello;

6.

si compiace del rafforzamento dell'indipendenza dei membri della Corte dei Conti conseguito nell'ottobre 2003 tramite una modifica costituzionale; si compiace altresì del potenziamento del personale della Corte dei Conti; sollecita adeguati corsi di formazione per il personale della Corte dei Conti ai fini del conseguimento di standard di controllo riconosciuti a livello internazionale nonché dell'acquis comunitario; raccomanda al Parlamento rumeno di introdurre una procedura formale per l'esame dei risultati delle verifiche effettuate dalla Corte dei Conti; invita la Commissione a seguire l'evoluzione della Corte dei Conti verso un'autorità di controllo indipendente ed esterna e a fornire, eventualmente, assistenza amministrativa e tecnica;

7.

sostiene l'impegno della Romania volto a sradicare l'alto livello di corruzione nello Stato e nella società; invita pressantemente il governo rumeno ad avvalersi dell'accordo di cooperazione concluso con Europol il 13 maggio 2003 per impostare con efficacia la lotta alla corruzione; considera le dimissioni di tre ministri il 20 ottobre 2003 un segnale che sta a indicare che questa questione è presa sul serio ai massimi livelli dello Stato; si mostra tuttavia preoccupato in generale per il fatto che i servizi dell'amministrazione competente in materia di corruzione appaiano troppo passivi quando indagano tali casi; riconosce l'esistenza di un quadro giuridico volto a combattere la corruzione e invita le autorità rumene a focalizzare l'attenzione sull'attuazione della legislazione esistente; a tale rispetto invita caldamente il governo ad aumentare ulteriormente l'organigramma dell'Ufficio nazionale di lotta contro la corruzione (NAPO) assumendo in modo permanente tutti i pubblici ministeri, invece di distaccarli da altri organismi governativi; invita il governo ad offrire formazione supplementare a tutto il personale oltre a rafforzarne l'indipendenza operativa, in particolare sopprimendo la responsabilità delle persone di nomina politica e dei politici per decidere sull'avvio delle indagini in materia di corruzione; rileva che innanzitutto è necessaria la volontà politica di sradicare la corruzione quale conditio sine qua non di un cambiamento di mentalità;

8.

invita il governo rumeno a garantire l'indipendenza dei mass media e ad adoperarsi per rintracciare gli autori di attacchi fisici ai giornalisti; incoraggia l'iniziativa volta a creare una federazione dei sindacati dei giornalisti;

9.

chiede alla Commissione di compiere uno studio sulle condizioni di lavoro e la sicurezza dei giornalisti in Romania per valutare il grado di libertà della stampa;

10.

accoglie favorevolmente le misure adottate dalla Romania per quanto riguarda le condizioni materiali delle istituzioni di assistenza e la strategia nazionale relativa alla protezione del fanciullo; chiede che si sviluppino ulteriormente i servizi di sostegno alternativi a favore dei bambini con esigenze particolari; ritiene primordiale creare un sistema efficace di tutela infantile che protegga i diritti del bambino e si concentri unicamente sugli interessi dell'infanzia e la cui attività non sia viziata dalla corruzione; esorta il governo romeno a proseguire il processo di riforma in conformità degli orientamenti della Commissione; riconosce il diritto delle famiglie interessate dalla moratoria di ricevere una risposta alle loro richieste; ritiene che la mancata risposta entro 3 anni costituisca una violazione dei più basilari diritti umani;

11.

riconosce che nel contempo non è stata prestata sufficiente attenzione ai servizi collettivi per gli adulti disabili; invita le autorità rumene a dedicare maggiore attenzione alla preparazione delle persone disabili ad una vita indipendente in seno alla collettività e a garntire un sostegno adeguato per la promozione dell'integrazione sociale di dette persone, promuovendo una politica coerente in materia di integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità, sviluppata in stretta partnership con le organizzazioni rappresentative delle persone disabili;

12.

plaude alla decisione della Romania di non ratificare l'accordo bilaterale con gli USA sulla non estradizione dei cittadini statunitensi al Tribunale penale internazionale, nonché della decisione del parlamento rumeno di attendere una soluzione comune tra l'Unione europea e gli USA prima di compiere altri passi;

13.

prende atto del fatto che il governo rumeno ha autorizzato la pubblicazione di una relazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa; chiede al governo di adottare misure convincenti sulle principali constatazioni relative al fatto che le persone arrestate sono spesso informate male circa i propri diritti, hanno difficoltà ad ottenere consulenze giuridiche e sono spesso vittime di maltrattamenti di diversi tipi; invita il governo ad autorizzare senza indugio la pubblicazione di due relazioni del Consiglio d'Europa sui minori trattenuti da pubbliche autorità e presso posti di polizia, carceri e ospedali psichiatrici;

14.

spera che il processo di preadesione vada a vantaggio della fascia più povera della società rumena che non dispone, in molte zone, delle più semplici comodità, come acqua corrente e gabinetti; invita la Commissione ad analizzare attentamente le statistiche sanitarie delle Nazioni Unite e dell'OMS e ad apportare il suo sostegno alle misure volte a migliorare le condizioni di vita in Romania;

15.

sostiene il governo rumeno nell'attuazione della strategia a favore dei Rom e chiede un periodico monitoraggio dei risultati e che i dati raccolti consentano l'adozione di ulteriori risoluti provvedimenti contestuali alla strategia volta a risolvere i problemi dei Rom, in particolare la loro evidente mancanza di integrazione nella società e le condizioni di vita per lo più catastrofiche;

16.

sottolinea l'importanza di una coesistenza pacifica con le minoranze, e a tal fine invita il governo a risolvere le questioni relative ai diritti di proprietà delle chiese;

17.

auspica che il governo assuma iniziative per consentire alla minoranza ungherese che vive in Romania di usare la propria lingua nelle scuole e nelle università;

18.

ricorda i casi di matrimoni fra bambini, in particolare all'interno delle minoranze Rom, e sottolinea che si tratta di una pratica manifestamente incompatibile con la concezione moderna dei diritti dell'uomo e delle norme sociali; rivolge un appello alle autorità rumene affinché continuino ad occuparsi della problematica della criminalità organizzata con specifico riferimento alla tratta di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale ed invita gli Stati membri dell'UE, la Romania e i paesi del sud-est europeo, sulla base delle iniziative regionali già in atto, a coordinare le loro normative e misure di polizia finalizzate al contenimento dei traffici illegali in modo che agli autori degli stessi sia comminata dappertutto la stessa pena indipendentemente dallo Stato in cui sono catturati; invita altresì il governo ad esaminare ulteriori provvedimenti tesi ad aumentare l'efficienza della polizia ed a combattere l'inopportuno impiego della forza da parte della stessa nei confronti dei sospetti;

19.

rileva con preoccupazione che la Romania continua ad essere gravemente colpita dal fenomeno della tratta di esseri umani come paese d'origine, di transito e di destinazione delle vittime, malgrado la legge del 2001 per la lotta contro la tratta di esseri umani, che definisce il profilo penale di tale tratta e prevede assistenza e protezione per le vittime; rileva l'insufficienza di risorse e di personale del sistema giudiziario e invita le autorità, in cooperazione con la Commissione e le ONG, ad intensificare le campagne d'informazione rivolte soprattutto alle potenziali vittime della tratta;

20.

esprime preoccupazione per la legge relativa ai partiti politici che costituisce un vero ostacolo per i partiti piccoli e regionali; ritiene che la libertà di associazione faccia anch'essa parte dei criteri di Copenaghen;

Criteri economici

21.

si congratula con la Romania per i progressi compiuti in materia di raggiungimento della stabilità macroeconomica nel contesto della notevole crescita del suo PIL nel 2002 e nel primo semestre 2003; si aspetta che questi aumenti siano investiti nel proseguimento della modernizzazione dell'economia onde migliorare la competitività del paese e la sua capacità di far fronte alle pressioni in seno al mercato unico; è comunque preoccupato per le disparità regionali di reddito che continuano ad aumentare, considerato che il livello del PIL pro capite a Bucarest è quasi il triplo rispetto a quello della regione più povera; invita il governo a concentrare la sua attenzione in particolare sulle regioni più arretrate dal punto di vista economico;

22.

ricorda che la povertà è un problema enorme in Romania (fino al 30 % della popolazione ne è colpita) e che il sistema di protezione sociale è del tutto inadeguato per le famiglie con tre o più figli; è fermamente convinto dell'opportunità di sviluppare quanto prima una strategia nazionale integrata di promozione dell'inclusione sociale; chiede al governo rumeno di assicurare nel frattempo il finanziamento delle strategie e delle iniziative locali; si rammarica del fatto che si siano compiuti progressi modesti nella riforma del sistema pensionistico;

23.

plaude al fatto che l'economia rumena si stia avvicinando allo status di economia di mercato funzionante e invita la Romania a proseguire più energicamente il suo programma di riforme strutturali per essere presto in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali nell'Unione;

24.

dà il suo sostegno alle autorità rumene nel loro impegno per completare il programma di privatizzazione; invita il governo rumeno a rafforzare la disciplina finanziaria nelle imprese non tollerando più i differimenti nel bilancio e alle imprese del settore dell'energia; è preoccupato per il fatto che molte imprese economicamente non valide possano ancora sopravvivere e impediscano ai meccanismi del mercato di seguire il proprio corso; invita il governo a continuare con la ristrutturazione o la chiusura di tali imprese; spera che la strategia di riforma giudiziaria aumenterà la sicurezza giuridica reale degli investitori e continuerà a migliorare il clima economico generale;

25.

si congratula con la Romania per l'accordo di conferma concluso con l'FMI e plaude all'impegno rumeno per sottoscrivere un accordo di precauzione con l'FMI nell'ambito di una cooperazione continua;

26.

ritiene che, malgrado i progressi fatti registrare dalle autorità rumene nel chiudere provvisoriamente 22 dei 31 capitoli dei negoziati sull'adesione, sia necessario uno sforzo concertato per due problemi strutturali endemici: lo sradicamento della corruzione che investe tutti gli aspetti della società e un'attuazione seria della riforma strutturale;

27.

ritiene che la strada che porterà la Romania all'adesione sia piuttosto difficile in parte a causa del tardivo inizio della privatizzazione e della ristrutturazione delle imprese pubbliche e in parte perché il mondo degli affari non è né idoneo a generare attività commerciali a livello locale, né capace di attirare investimenti esteri diretti; sottolinea che in tale contesto occorre pertanto sostenere urgentemente due priorità: la ristrutturazione dei settori chiave come quelli energetico, minerario e dei trasporti e l'introduzione di un meccanismo di tariffazione per il gas naturale che rifletta i costi a breve e a lungo termine;

Criteri dell'acquis

28.

plaude al fatto che la Romania registri complessivamente notevoli progressi in materia di allineamento sull'acquis comunitario nella maggior parte dei settori e che si sia già provvisoriamente chiuso l'esame di 22 capitoli dei negoziati; chiede tuttavia al governo rumeno di vegliare affinché tutti i testi legislativi contribuiscano a trasporre l'acquis comunitario; invita la Romania a concentrare il proprio impegno in materia di allineamento legislativo in particolare per quanto riguarda la libera circolazione dei servizi, la politica di concorrenza, la pesca, gli aspetti fiscali e la politica regionale;

29.

invita il governo rumeno a proseguire l'allineamento nel settore dell'agricoltura, a fare della riforma strutturale dell'agricoltura la propria priorità principale e a tentare di attuare una politica di sviluppo rurale che contribuisca a offrire altre possibilità di occupazione ai numerosi piccoli agricoltori che praticano l'agricoltura di sussistenza;

30.

rileva che nell'ambito del programma PHARE 2,286 miliardi di euro sono stati destinati alla Romania nel periodo compreso fra il 1992 e il 2003 e che 356,9 milioni sono stati previsti per il 2004; nell'ambito del programma SAPARD 162,2 milioni di euro sono stati destinati alla Romania nel 2003 e 168,4 milioni sono stati previsti per il 2004; nell'ambito del programma ISPA nel 2003 sono stati stanziati 255,1 milioni di euro e nel 2004 451,2 milioni saranno distribuiti a Bulgaria e Romania; è preoccupato perché parti considerevoli di tali aiuti di preadesione andranno perse nel caso in cui la velocità di assorbimento non registrasse un notevole incremento, in particolar modo per quel che concerne il programma SAPARD, in relazione al quale è stato utilizzato soltanto il 33 % dei fondi nel 2003; si compiace dei progressi realizzati dal paese per quanto concerne la sua capacità amministrativa in materia di pianificazione, gestione e controllo degli aiuti di preadesione della Comunità; sottolinea la necessità di proseguire in questa direzione per realizzare un miglioramento della programmazione, dell'esecuzione e della gestione e controllo finanziari dei fondi europei;

31.

ricorda alla Romania che la credibilità dei suoi impegni negoziali è subordinata in particolare a una riforma amministrativa profonda; chiede quindi al governo rumeno di raddoppiare il proprio impegno per sviluppare la capacità amministrativa in tutti i settori del diritto; chiede in particolare al Primo ministro di dare forti impulsi politici in tale settore onde preparare la Romania ad essere in grado di applicare la legislazione dell'Unione europea; il risultato di tali sforzi dovrebbe essere in particolare un chiarimento del ruolo dei livelli regionali dell'amministrazione e il rafforzamento della cooperazione interministeriale; invita il governo rumeno a porre in particolare l'accento su una migliore attuazione e applicazione in materia di concorrenza, di diritto societario, di agricoltura, di pesca, di trasporti e di giustizia e affari interni;

32.

invita la Romania ad aumentare in modo considerevole il suo allineamento legislativo nel settore della politica regionale e degli strumenti strutturali e a fare ulteriori sforzi per disporre della necessaria infrastruttura amministrativa a tutti i livelli per attuare i fondi regionali e strutturali; ricorda a questo paese che gli è indispensabile disporre degli strumenti operativi per poter usufruire dei notevoli fondi dopo l'adesione ma anche per usufruire dei finanziamenti di preadesione prima dell'adesione;

33.

lamenta l'assenza di progressi nella trasposizione della legislazione orizzontale in campo ambientale; sollecita le autorità rumene ad assicurare che la protezione dell'ambiente sia integrata in tutti i settori pertinenti, migliorando così il livello della sanità pubblica e la qualità della vita;

34.

è preoccupato per le informazioni secondo le quali il governo romeno avrebbe concesso un appalto per la costruzione di un'autostrada senza avere indetto l'apposita gara, in violazione dell'acquis dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e dei principi dell'economia di mercato; invita la Commissione a condurre un'inchiesta approfondita su questo problema e a riferire in merito al Parlamento europeo;

35.

ribadisce che un migliore funzionamento delle istituzioni amministrative responsabili della sicurezza marittima deve continuare a costituire una priorità e che andrebbero sostenuti gli sforzi volti a far sì che la Romania realizzi entro la data dell'adesione l'obiettivo di cancellare la bandiera romena dalla lista nera di navi di Parigi;

36.

chiede alla Romania di aumentare notevolmente la sua capacità amministrativa nel settore dell'ambiente, nel quale l'allineamento legislativo è relativamente avanzato ma ove l'attuazione resta insufficiente; in particolare richiama l'attenzione sul progetto minerario aurifero di Rosia Montana ed esige che le valutazioni d'impatto ambientale siano svolte in modo accurato per valutare i rischi che l'impresa implica, soprattutto per quanto riguarda la potenziale contaminazione da cianuro ed il risanamento dopo la chiusura;

37.

si attende che i progetti avviati dalle autorità rumene prima dell'adesione non pregiudichino l'efficacia della legislazione ambientale dell'Unione europea al momento dell'adesione del paese all'Unione;

38.

constata con rammarico che lo stato generale della sanità nel Paese resta ampiamente peggiore rispetto alla media dell'Unione europea, malgrado i progressi compiuti per quanto riguarda la legislazione vigente in materia di sanità pubblica; invita la Commissione ad intensificare il suo lavoro di preparazione e a sollecitare un miglioramento degli standard, della formazione e delle capacità di laboratorio;

39.

ritiene che la situazione in campo veterinario e sul piano della sicurezza alimentare sia in generale allarmante; è particolarmente preoccupato per le carenze o addirittura la mancata effettuazione di esami patologici sugli animali trovati morti e per l'insufficiente adeguamento delle aziende di trasformazione alle norme dell'Unione europea;

40.

rileva che il tasso di assorbimento dei fondi durante il periodo in esame è leggermente migliorato, tuttavia la capacità generale di programmazione, di gestione operativa e di controllo finanziario resta insufficiente; ritiene che tale situazione sia preoccupante visto che la Romania dovrà gestire fondi sempre maggiori nel corso dei prossimi anni nell'ambito della strategia di preadesione, nonché notevoli fondi dopo l'adesione e sottolinea la necessità di ulteriori miglioramenti in questo campo; rileva che in caso di non comprovata capacità di assorbimento una parte degli aiuti finanziari dell'Unione europea potrebbe andare perduta;

41.

prende atto dello scambio di lettere tra il Primo ministro romeno e la Commissione; invita la Commissione a effettuare un'analisi dettagliata e un monitoraggio costante dei problemi indicati nella presente risoluzione e a riferire in merito al Parlamento; raccomanda pertanto alla Commissione e al Consiglio di riorientare, nel quadro del calendario stabilito al Consiglio europeo del dicembre 2003, la strategia di adesione con la Romania, per sostenere il paese ai fini del conseguimento della piena instaurazione dello Stato di diritto, che costituisce il più importante tra i criteri politici di Copenaghen; invita la Commissione a istituire con urgenza un piano per un monitoraggio rafforzato ed efficace dell'applicazione delle parti dell'acquis già adottate dalla Romania, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni, completato da chiari parametri di riferimento, dall'introduzione di revisioni periodiche e dall'assistenza nella lotta contro la corruzione; chiede inoltre al governo romeno di rispettare pienamente i diritti dell'uomo;

42.

rammenta alle autorità romene che, ai sensi dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, il parere conforme del Parlamento europeo rappresenta una condizione preliminare per l'adesione della Romania;

*

* *

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Romania.

P5_TA(2004)0183

Strategia per il mercato interno, Priorità 2003-2006

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia per il mercato interno — Priorità 2003-2006» (COM(2003) 238 — C5-0379/2003 — 2003/2149(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia per il mercato interno — Priorità 2003-2006» (COM(2003) 238 — C5-0379/2003),

vista la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sul funzionamento della direttiva 98/34/CE negli anni 1999-2001 (COM(2003) 200),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul quadro di valutazione del mercato interno (SEC(2003) 224),

vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2003 sulla comunicazione della Commissione «2002 — Revisione della strategia per il mercato interno — Mantenere l'impegno preso» (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto l'articolo 14 del trattato CE,

visti l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0116/2004),

A.

considerando che la necessità di tener conto dei disabili in fase di elaborazione della normativa inerente al mercato interno è sancita dalla Dichiarazione 22 allegata al trattato di Amsterdam; che un crescente numero di disposizioni legislative e regolamentari a livello nazionale ed europeo stabiliscono requisiti in materia di accessibilità e di progettazione per tutti; considerando che in questo settore è necessario un approccio strutturato e coordinato;

B.

considerando che il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 si è impegnato a trasformare l'Europa nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale; che obiettivi e finalità sono stati definiti nel 2000, per cui è giunto il momento di riflettere sui progressi compiuti e valutare se sia necessario aggiornare e rivedere tali obiettivi e finalità,

C.

considerando che il Consiglio europeo ha posto l'accento sul completamento del mercato interno come priorità per conseguire gli obiettivi di Lisbona,

D.

considerando che è stato anche fatto riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, la quale comprende il miglioramento delle capacità professionali, la promozione dell'accesso alla conoscenza e all'opportunità, la lotta contro la disoccupazione e lo sviluppo di azioni prioritarie a favore dei gruppi minoritari, dei bambini, degli anziani e dei disabili,

E.

considerando che il completamento del mercato interno sarà indubbiamente uno dei principali fattori che aiuteranno l'Unione a realizzare condizioni di piena occupazione,

F.

considerando che, secondo la Commissione, si ritiene che il programma attuale relativo al mercato interno avrebbe fornito, nei primi dieci anni di funzionamento, 2,5 milioni di posti di lavoro supplementari e circa 900 miliardi di euro di ricchezza supplementare; considerando che il programma d'azione 2003-2006 promette ulteriori vantaggi in termini di benessere e di occupazione purché siano attuate misure di accompagnamento nel settore della politica sociale e dell'occupazione;

G.

considerando che il Piano d'azione per il mercato interno deve essere suffragato dalla strategia europea per l'occupazione a favore di una riforma strutturale dei mercati del lavoro, che è un elemento imprescindibile per la creazione di posti di lavoro più numerosi e migliori e deve coinvolgere le parti sociali, ovvero datori di lavoro e sindacati,

H.

considerando che — come ha ammesso la Commissione stessa — il ritmo lento della liberalizzazione e della riforma strutturale mina la competitività globale dell'Unione perché gli scambi intracomunitari ristagnano, la convergenza dei prezzi si è bloccata e gli investimenti diretti esteri sono in diminuzione,

1.

condivide senza riserve le priorità della strategia per il mercato interno 2003-2006 esposte dalla Commissione; plaude al quadro politico proposto in quanto equilibrato e realizzabile; approva l'accento posto sul rafforzamento delle «fondamenta del mercato interno»;

2.

rileva con soddisfazione che questa strategia riflette un gran numero di suggerimenti formulati nell'ultima relazione del Parlamento sulla strategia per il mercato interno;

3.

respinge i tentativi di fare disciplinare le acque e i servizi di smaltimento e dei rifiuti da una direttiva settoriale del mercato unico; ritiene che non si dovrebbe realizzare la liberalizzazione dell'approvvigionamento idrico (compreso lo smaltimento delle acque reflue) in vista delle caratteristiche spiccatamente regionali del settore e delle responsabilità a livello locale in materia di approvvigionamento di acque potabili e di vari altri aspetti relativi all'acqua potabile; chiede tuttavia, senza arrivare alla liberalizzazione, che l'approvvigionamento idrico venga «ammodernato» secondo principi economici, standard qualitativi e ambientali e requisiti di efficienza;

4.

approva l'alta priorità data dalla Commissione al rafforzamento degli «elementi di base» del mercato interno e sottoscrive con fermezza il pacchetto di azioni volte a risolvere la mancata trasposizione e la mancata attuazione di molte direttive in materia di mercato interno da parte degli Stati membri; plaude alle nuove iniziative come il progetto SOLVIT;

5.

ritiene che, essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non debba essere assoggettata alle norme del mercato interno;

6.

condivide l'opinione della Commissione secondo la quale il reciproco riconoscimento è la chiave di volta del mercato interno e riconosce la necessità di svolgere azioni per migliorare la trasparenza nei casi in cui è controverso il reciproco riconoscimento; ritiene che un nuovo regolamento volto a definire principi chiave potrebbe svolgere un ruolo importante in risposta alle frustrazioni espresse da molte società, in particolare le PMI;

7.

ritiene che le direttive elaborate nel quadro della «nuova impostazione» abbiano contribuito molto all'evoluzione del mercato interno; sottoscrive le riforme per migliorare la coerenza, l'attuazione, le procedure di certificazione e di sorveglianza;

8.

sottolinea la necessità di una coerente e corretta applicazione del marchio CE in modo da fornire sicurezza ai consumatori nelle loro decisioni di acquisto; invita la Commissione a vegliare affinché si intensifichi la cooperazione tra Stati membri per combattere l'uso fraudolento di questo marchio;

9.

chiede agli Stati membri di sostenere attivamente i lavori del Consiglio «concorrenza» nel riesaminare gli ostacoli ad un miglioramento della concorrenza e di incentrare la propria attività sul completamento del mercato interno;

10.

si chiede, alla luce dell'esperienza in materia di liberalizzazione dei settori elettrico e ferroviario e tenendo conto del rallentamento dell'economia, se questo esperimento dovrebbe essere esteso ulteriormente in mancanza di vantaggi evidenti e sicuramente non nel settore dell'approvvigionamento idrico e del trattamento delle acque in quanto tende a distogliere l'attenzione dai problemi reali e potrebbe mettere in pericolo la sicurezza degli approvvigionamenti;

11.

ribadisce che la dimensione sociale della strategia per il mercato interno dovrebbe essere sviluppata con l'intento di rafforzare piuttosto che di ostacolare l'effettivo ed efficace funzionamento del mercato interno; che, di converso, il mercato interno dovrebbe rafforzare la dimensione sociale grazie alla creazione di maggiori e migliori posti di lavoro, al benessere e alla coesione sociale;

12.

rileva che l'apertura del mercato alle industrie di rete ha fornito importanti vantaggi ai consumatori e alle imprese, grazie ad un aumento della concorrenza, delle possibilità di scelta, dell'innovazione tecnologica e alla diminuzione dei prezzi; accoglie con favore le proposte di continuare la liberalizzazione e l'apertura dei mercati in altri settori, ma rispettando sempre gli obblighi del servizio universale;

13.

insiste sul fatto che la liberalizzazione dei servizi dovrebbe procedere soltanto in un modo ragionevole e flessibile che tenga adeguatamente conto delle realtà, ad esempio, delle parti più remote dell'Unione; approva il potenziale di flessibilità per quanto riguarda i servizi locali di trasporto, come risulta dalla recente sentenza Altmark; deplora che la Commissione non dia prova di sufficiente flessibilità per quanto riguarda i servizi di traghetto interni nell'ambito degli Stati membri dove gli obblighi di servizio pubblico vengono applicati a tali servizi d'interesse economico generale;

14.

accoglie con favore la continuazione dell'analisi comparativa dei servizi liberalizzati; invita la Commissione ad assicurare che le analisi comparative siano basate su un ampia gamma di criteri che includano la protezione dei diversi gruppi di consumatori, la concentrazione dei poteri di mercato, l'impatto diretto ed indiretto sull'occupazione e l'ambiente; invita la Commissione a consultare attivamente le organizzazioni sociali ed ambientali, le associazioni dei consumatori e le parti sociali interessati per il tramite dei comitati per il dialogo sociale e settoriale dell'UE esistenti in settori come le telecomunicazioni, i servizi postali, l'elettricità e i trasporti, al momento di elaborare i parametri di riferimento;

15.

ritiene che la pressione da pari a pari, la politica di concorrenza e l'analisi comparativa siano strumenti efficaci per proseguire nel completamento del mercato interno e per rafforzare la competitività dell'UE sul mercato mondiale;

16.

aggiunge che i continui inadempimenti degli Stati membri nell'ottemperare agli obblighi ad essi incombenti nel mercato interno aggravano le difficoltà economiche attuali e alimentano la disillusione del mondo dell'industria e dei semplici cittadini nei confronti dell'Unione europea;

17.

critica severamente gli Stati membri per aver permesso un ulteriore aumento del deficit di recepimento, ritiene che il sistema di «naming and shaming» che utilizza il quadro di valutazione del mercato interno sia insufficiente e invita la Commissione a presentare nuovi piani per un esame rapido ed efficace dei casi di violazione delle norme, in particolare attraverso un approccio più sistematico all'imposizione di ammende agli Stati membri che non ottemperano ai loro obblighi e l'introduzione di una procedura rapida per il ricorso al Tribunale di primo grado;

18.

incoraggia gli Stati membri a diminuire almeno del 50 %, entro il 2006, le violazioni delle norme sul mercato interno; si compiace delle proposte volte a migliorare la coerenza e la velocità del recepimento di misure in materia di mercato interno; gradirebbe un maggiore impegno dei parlamenti degli Stati membri nell'affrontare i problemi di «cosmesi» normativa («gold-plating»);

19.

ricorda che gli Stati membri che registrano ritardi nel recepimento della legislazione comunitaria e agiscono in violazione delle norme comunitarie causano un danno economico agli altri Stati membri offuscando così le prospettive occupazionali; sollecita la Commissione a sviluppare strumenti più vincolanti che applichino sanzioni più severe e meno tardive agli Stati membri inadempienti;

20.

constata che le incoerenze nelle legislazioni nazionali, assieme al mancato rispetto del principio del riconoscimento reciproco, costituiscono un grave problema per la fornitura di beni e di servizi al di là delle frontiere; invita gli Stati membri a dar prova di maggiore disponibilità ad impegnarsi nella cooperazione amministrativa al fine di attenuare questo problema;

21.

manifesta a tale riguardo il proprio fermo sostegno al programma SOLVIT, ma deplora che gli Stati membri non abbiano stanziato risorse sufficienti per questo utile strumento;

22.

ribadisce l'importanza, alla luce della sua recente approvazione del pacchetto sugli appalti pubblici, di introdurre tempestivamente queste riforme, affinché i benefici derivanti da appalti più efficienti e efficaci possano andare a vantaggio dei cittadini realizzando la miglior soluzione in termini di qualità e di prezzo;

23.

invita la Commissione a elaborare orientamenti e strumenti di attuazione sulle nuove norme relative ai pubblici appalti, in particolare per quanto concerne l'integrazione di considerazioni sociali ed ambientali;

24.

invita gli Stati membri attuali e futuri a compiere tutti gli sforzi possibili per colmare il deficit d'informazione, affinché tutti i cittadini dell'Unione possano accedere a informazioni adeguate che permettano loro di trarre pienamente beneficio dal mercato interno, favorendo in particolare l'assistenza all'integrazione duratura di giovani lavoratori;

25.

fa presente che il completamento del mercato interno è una responsabilità condivisa dagli Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento; invita gli Stati membri a incentrare maggiormente le discussioni e decisioni politiche nazionali su questioni connesse con il mercato interno; ritiene che tutti gli Stati membri dovrebbero avere un «ufficio per il mercato interno» chiaramente identificato come punto focale di tutte le loro attività relative al mercato interno;

26.

sottolinea l'importanza di estendere i vantaggi del mercato interno ai paesi aderenti; nota che esistono rischi potenziali di frammentazione del mercato se le disposizioni sul mercato interno non vengono rapidamente promulgate; esprime il proprio compiacimento per le proposte di assistere i paesi candidati all'adesione a trasporre e mettere in pratica l'acquis «mercato interno»;

27.

approva l'insistenza della Commissione sulla cooperazione amministrativa fra Stati membri attuali e futuri e sollecita la Commissione e gli Stati membri attuali e futuri ad accelerare questa cooperazione per garantire la piena e coerente attuazione del mercato interno;

28.

sollecita coordinamento e cooperazione anche all'interno della Commissione così da garantire il coinvolgimento di altre direzioni generali interessate e che la protezione sociale, ambientale e dei consumatori sia integrata piuttosto che ignorata nelle proposte della direzione generale «mercato interno»;

29.

accoglie con favore l'accento posto sulla necessità di formare i funzionari pubblici in merito all'applicazione e al monitoraggio delle norme relative al mercato interno;

30.

è del parere che il Parlamento, la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni dei datori di lavoro e delle imprese nonché i sindacati, dovrebbero operare di concerto per promuovere i vantaggi del mercato interno e incoraggiare le imprese a trarre vantaggio dalle opportunità che esso offre;

31.

accoglie con favore le proposte della Commissione nel settore della normalizzazione e del riconoscimento reciproco e invita la Commissione a sviluppare, di concerto con gli organi di normalizzazione e le parti interessate, norme comuni per l'integrazione dei requisiti di progettazione per tutti che agevolano l'accesso dei disabili alla progettazione del prodotto;

32.

esorta la Commissione a intraprendere uno studio sulla «cosmesi» normativa («gold-plating») della legislazione comunitaria, sugli eccessivi oneri burocratici e sui costi della mancata applicazione del riconoscimento reciproco e dei requisiti in materia di test e di certificazioni a livello locale; sottolinea che una valutazione degli effetti a livello europeo può rivestire un ruolo importante nel ridurre gli oneri amministrativi causati dalla normativa comunitaria;

33.

invita la Commissione a valutare l'impatto dei partenariati pubblico-privati (PPP) sulla responsabilità democratica delle autorità pubbliche per la fornitura di servizi pubblici e la praticabilità a lungo termine dei PPP, nonché a valutare le conseguenze sociali per i lavoratori e gli utenti e a consultarsi con le organizzazioni societarie interessate, incluse le parti sociali, per il tramite delle strutture settoriali ed intersettoriali di dialogo sociale;

34.

accoglie con favore l'accento posto sul miglioramento del clima imprenditoriale, in particolare nel campo della riforma regolamentare; saluta l'intenzione della Commissione di approvare la proposta del Parlamento relativa ad un «test di compatibilità» del mercato interno; condivide le nuove proposte per la messa a punto degli indicatori atti a misurare i progressi compiuti verso un quadro regolamentare di maggiore qualità;

35.

ribadisce la sua richiesta alla Commissione di intensificare il lavoro volto a semplificare l'oneroso sistema dell'IVA e a garantire che il suo reale impatto sulle imprese, in particolare sulle PMI, sia valutato in modo più approfondito nell'ambito della presentazione di nuove proposte di legislazione;

36.

sottolinea che la deregolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi della normativa comunitaria ed una severa analisi costi/benefici della legislazione rappresentano una condizione imprescindibile per conseguire gli obiettivi di Lisbona; osserva che la valutazione dell'impatto della normativa UE sulle imprese e degli aspetti economici della sussidiarietà e proporzionalità risulta attualmente insoddisfacente; chiede alla Commissione di istituire un gruppo consultivo indipendente per valutare l'impatto della regolamentazione UE sulle imprese;

37.

sottolinea la necessità di creare un miglior quadro giuridico per i diritti della proprietà intellettuale nel mercato interno; nutre preoccupazione sul fatto che il brevetto europeo continui a non essere operativo e che persistono incertezze per gli investitori nello sviluppo di strumenti digitali; attende la prevista comunicazione sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi; attira l'attenzione della Commissione sulla recente relazione del Parlamento sull'argomento;

38.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di migliorare il profilo del mercato interno a livello internazionale e di concludere accordi di partenariato, cooperazione ed associazione con altri paesi; rileva l'importanza di una collaborazione molto stretta con gli USA, in particolare nei settori dei mercati finanziari, del governo societario, della protezione dei dati e della proprietà intellettuale, ma riconosce l'importanza di una promozione del modello sociale europeo quale elemento di rafforzamento del profilo internazionale del mercato interno;

39.

è preoccupato per quanto è emerso dagli studi del mercato interno per la mancanza di conoscenza dei diritti del mercato interno mostrata dai cittadini e dagli imprenditori; chiede alla Commissione di intensificare il suo impegno per promuovere il mercato interno e di lavorare di stretto concerto con le organizzazioni imprenditoriali, specialmente quelle che rappresentano le PMI;

40.

sottolinea che norme incoerenti in materia di protezione dei dati e restrizioni alla trasmissione dei dati costituiscono un grave ostacolo allo sviluppo del mercato interno; invita la Commissione e gli Stati membri a trovare rapidamente un accordo su un modello di contratto per la trasmissione dei dati e sul recepimento della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3);

41.

rileva che delle quattro libertà del mercato interno la libera circolazione dei lavoratori è quella meno sviluppata e che scarsa è l'ambizione per quanto concerne l'aumento della mobilità della forza lavoro nell'UE allargata in condizioni di buona qualità, sebbene si tratti di una risposta chiave all'invecchiamento della popolazione europea;

42.

invita la Commissione a rafforzare le reti EURES, a organizzarle quale effettivo servizio di collocamento transfrontaliero, a promuovere un chiaro collegamento con un meccanismo per la soluzione dei problemi rapido e accessibile, il SOLVIT, cui i cittadini e le imprese possano ricorrere, e a stimolare le attività del SOLVIT nel settore dei problemi connessi alla mobilità transfrontaliera della forza lavoro (ad esempio qualifiche o sicurezza sociale);

43.

concorda sul fatto che è altamente auspicabile l'attuazione completa e tempestiva della direttiva sui fondi pensione, dato che il consentire a società multinazionali di gestire singoli fondi pensione che coprano tutta l'UE agevolerà la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, rafforzando così un elemento importante della dimensione sociale;

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  P5_TA(2003)0058.

(2)  GU C 234 del 30.9.2003, pag. 55.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

P5_TA(2004)0184

Assistenza sanitaria e assistenza agli anziani

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relativa alla proposta di relazione comune su «Servizi sanitari e assistenza agli anziani: strategie nazionali di sostegno per assicurare un livello elevato di protezione sociale» (COM(2002) 774 — C5-0408/2003 — 2003/2134(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 774) — C5-0408/2003),

vista la relazione comune della Commissione e del Consiglio sulle strategie di sostegno nazionali per l'avvenire dei servizi sanitari e dell'assistenza agli anziani, approvata nelle sessioni del 6 e 7 marzo 2003 sia dal Consiglio «Occupazione, politica sociale, sanità e protezione dei consumatori» che dal Consiglio «Economia e finanze»,

viste le conclusioni del Consiglio europeo riunito il 20 e 21 marzo 2003 a Bruxelles, nonché le conclusioni dei precedenti Consigli europei di Lisbona, Göteborg e Barcellona, in materia di servizi sanitari e assistenza a lungo termine agli anziani,

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2003 sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Il futuro dei servizi sanitari e dell'assistenza agli anziani: Garantire accessibilità, qualità e sostenibilità finanziaria» (1),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2000 sulla comunicazione della Commissione concernente una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale (2),

vista la raccomandazione 92/442/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale (3),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2000 sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Verso un'Europa di tutte le età — Promuovere la prosperità e la solidarietà fra le generazioni» (4),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «La risposta dell'Europa all'invecchiamento della popolazione mondiale — Promuovere il progresso economico e sociale in un mondo che invecchia — Un contributo della Commissione europea alla seconda assemblea mondiale sull'invecchiamento» (COM(2002) 143),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 1999 sulla comunicazione della Commissione concernente la situazione della salute delle donne nella Comunità europea (5),

vista la sua risoluzione del 16 novembre 2000 sull'assicurazione malattia integrativa (6),

viste le conclusioni del Consiglio «Sanità» del 19 luglio 2002 (7) sulla mobilità dei pazienti e la relazione del processo di riflessione ad alto livello sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea, dell'8 dicembre 2003,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Potenziare la dimensione sociale della strategia di Lisbona: razionalizzare il coordinamento aperto nel settore della protezione sociale» (COM(2003) 261),

visti il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (8) e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (9), che ne stabilisce le modalità di applicazione, attualmente oggetto di revisione,

vista la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (10)

visti la Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali, l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 7 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici nonché la .Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

visti l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0098/2004),

A.

considerando che i sistemi sanitari nell'Unione europea si basano sui principi di solidarietà, equità e universalità al fine di garantire a chiunque sia malato o non autonomo un'assistenza di qualità elevata e rispondente ai bisogni, a prescindere dal reddito, dal patrimonio e dall'età,

B.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale, culturale e lavorativa, nonché il diritto di ogni individuo ad avere accesso all'assistenza sanitaria e alle cure mediche,

C.

considerando che la prevenzione costituisce un elemento centrale di una politica sanitaria a lungo raggio e che misure sistematiche di prevenzione aumentano la speranza di vita, riducono le differenze sociali nelle attese in campo sanitario, impediscono la diffusione di patologie croniche e che quindi diventa possibile risparmiare costi di terapie,

D.

considerando che i sistemi sanitari nell'Unione si trovano a dover affrontare sfide comuni, a seguito del progresso delle tecnologie mediche, dell'evoluzione demografica e della crescente domanda di servizi sanitari e di medicinali,

E.

considerando che la strategia e il programma d'azione della Comunità europea in materia di sanità pubblica (2003-2008) offrono un approccio integrato alle politiche della sanità e all'assistenza sanitaria basato, tra le altre cose, sulla promozione della salute e sulla prevenzione primaria, sull'eliminazione delle fonti di rischio per la salute, sull'inclusione di un elevato livello di protezione della salute nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche settoriali e sul superamento delle disuguaglianze in quanto fonte di problemi di salute,

F.

considerando che, sebbene l'organizzazione e il finanziamento dei sistemi sanitari continuino a rientrare nelle competenze degli Stati membri, occorre potenziare con urgenza la cooperazione nel settore dell'assistenza sanitaria e delle cure di lunga durata, per poter sostenere con efficacia gli Stati membri impegnati nelle riforme, attraverso uno scambio strutturato di informazioni, esperienze e prassi consolidate,

G.

considerando che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, si verificherà un aumento della mobilità dei pazienti e del ricorso a prestazioni sanitarie transfrontaliere e che tale evoluzione, associata al consolidamento del mercato interno, avrà sempre maggiori ripercussioni sui sistemi sanitari nazionali, i cui fondamenti e obiettivi non dovranno essere compromessi,

H.

considerando che la Corte di giustizia a più riprese ha riconosciuto il diritto dei pazienti, pur operando una distinzione tra cure ospedaliere e non, di beneficiare di un rimborso nel caso di cure mediche dispensate in un altro Stato membro ed ha così favorito l'esercizio di questo diritto ad alcune condizioni volte in particolare a garantire l'equilibrio finanziario e la sicurezza sociale, sempre con l'obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela della salute (11),

I.

considerando che la promozione di un elevato livello di protezione sociale è un obiettivo permanente dell'Unione e che una cooperazione più efficace nel settore dell'assistenza sanitaria e delle cure di lunga durata contribuisce ad una modernizzazione sostenibile del modello sociale europeo e ad una maggiore coesione sociale,

J.

considerando che l'assistenza sanitaria e le cure di lunga durata sono servizi d'interesse generale per i quali occorre privilegiare il principio della solidarietà,

K.

considerando che, a seguito dell'invecchiamento della popolazione, si dovranno fare i conti con un numero molto più elevato di persone anziane, il che comporterà un aumento delle malattie croniche, come il morbo di Alzheimer o altre forme di demenza, che non richiedono necessariamente cure mediche intensive, ma un'assistenza prolungata molto impegnativa e che pertanto in futuro acquisterà rilevanza anche la medicina palliativa,

L.

considerando che l'assistenza a lungo termine costituisce un notevole rischio sociale per gli assistiti e/o i loro familiari e che in non pochi Stati membri gli appositi meccanismi di protezione sociale o sono relativamente recenti ovvero si trovano soltanto in fase di predisposizione,

M.

considerando che l'assistenza domiciliare prestata da un servizio professionale di assistenza mobile, da un familiare o da un'altra persona, oltre a consentire all'assistito di rimanere a casa propria, ha il vantaggio di essere fornita da persone con le quali egli ha un rapporto di familiarità; che questa forma di assistenza di lunga durata è relativamente economica ma che occorre garantire un adeguato sostegno sociale e formativo, finanziario e psicologico nonché un sistema per dare temporaneamente il cambio ai familiari e ai vicini che prestano assistenza, oltre alla disponibilità di servizi di assistenza mobili,

N.

considerando che le donne che lavorano sono spesso gravate da un doppio onere a motivo dell'attività di cura e di assistenza dei propri familiari prestata oltre all'attività lavorativa e che la cura e l'assistenza delle persone che ne hanno bisogno comportano un grande impegno di natura fisica e psichica,

O.

considerando che le donne nell'UE raggiungono, secondo uno studio del 2000, una quota del 63 % nella fascia d'età compresa tra i 75 e gli 84 anni e una quota del 72 % nella fascia d'età oltre gli 85 anni, ragion per cui saranno in particolare le donne, in veste di prestatrici e poi di beneficiarie di cure ed assistenza, a essere interessate, a lungo termine, dai problemi legati all'assistenza sanitaria e alle cure di lunga durata,

P.

riconoscendo che i cambiamenti nella composizione del nucleo familiare potrebbero rendere questa forma di assistenza da parte della famiglia meno possibile in futuro,

Q.

considerando che la disponibilità di assistenza professionale sta diventando sempre più importante perché in futuro le persone dipendenti avranno meno familiari che oltretutto spesso vivono lontano o svolgono un'attività lavorativa,

R.

considerando che il settore socio-sanitario e di cura rappresenta uno dei più importanti settori occupazionali e con forte crescita nell'Unione europea,

S.

considerando che l'utilizzo di letti gabbia negli istituti psichiatrici e nelle case di cura è riconosciuto come una contravvenzione diretta delle norme internazionali in materia di cure alle persone con problemi di salute mentale e/o disabilità intellettuali,

T.

considerando che il problema può essere più grave nelle zone rurali e di montagna, in cui un numero maggiore di anziani può scegliere di vivere,

1.

si compiace della cooperazione avviata tra gli Stati membri nel settore dell'assistenza sanitaria e delle cure di lunga durata; conferma il proprio sostegno ai tre obiettivi principali, vale a dire accesso all'assistenza per tutti, indipendentemente dal livello di reddito o di ricchezza, grado elevato di qualità e sostenibilità finanziaria;

2.

invita la Commissione e gli Stati membri a tenere maggiormente conto dell'importanza della prevenzione e della promozione sanitaria al momento della definizione degli obiettivi e degli indicatori comuni;

3.

sottolinea che i grandi «killer» (come il cancro e le malattie cardiovascolari), insieme alle gravi malattie menomanti (quali i disturbi muscolo-scheletrici e altre affezioni croniche collegate al lavoro, i problemi di salute risultanti da diete poco sane, droghe, degrado ambientale e attività fisica ridotta) potrebbero essere notevolmente ridotti mediante politiche di prevenzione intersettoriali e il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro;

4.

rileva che, stante il crescente aumento delle malattie molto diffuse occorre annettere alla prevenzione ed alla promozione sanitaria la stessa rilevanza riconosciuta alla terapia ed alla riabilitazione visto che senza una maggiore prevenzione e promozione sanitaria la medicina curativa non sarà in grado di far fronte al crescente numero di affezioni; ritiene che per giungere alla sostenibilità finanziaria sia necessario esaminare a fondo l'enorme potenziale di riduzione dei costi delle strategie preventive invece di limitarsi ad operare tagli nei sistemi sanitari degli Stati membri; sollecita lo sviluppo delle offerte di prevenzione per le scuole, le aziende e l'intera popolazione nonché l'introduzione di programmi nazionali di prevenzione delle malattie a larga diffusione;

5.

si compiace del potenziamento della dimensione sociale nell'ambito del processo di Lisbona; ritiene che la creazione di un quadro integrato e un coordinamento più funzionale nel settore della protezione sociale diano la possibilità di mettere in evidenza l'importanza socioeconomica della dimensione sociale della protezione in quanto tale, rispetto al coordinamento delle politiche economiche e occupazionali;

6.

sollecita gli Stati membri e i paesi di prossima adesione a rafforzare le proprie istituzioni di cura e di assistenza, pubbliche e private, attraverso l'utilizzazione dell'intera offerta disponibile nello Stato di origine, anche in considerazione del fatto che, pur in presenza di una crescente mobilità delle persone e quindi dei pazienti all'interno dell'UE, esistono ampie fasce della popolazione di ciascun Stato UE che per ragioni economiche, fisiche e generazionali sono costrette a dover far riferimento solo alla disponibilità ed efficienza dei propri sistemi nazionali;

7.

si compiace del fatto che il Consiglio abbia deciso di potenziare la cooperazione, lo scambio di informazioni ed esperienze e l'individuazione delle migliori prassi nazionali nel settore dell'assistenza sanitaria e di lunga durata; chiede che la Commissione presenti nella primavera 2004 proposte per ulteriori interventi, che il Consiglio, nel quadro del Consiglio europeo del giugno 2004, decida in linea di principio l'applicazione del metodo di coordinamento aperto ed un calendario concreto e che gli Stati membri definiscano obiettivi e indicatori comuni in vista del Consiglio europeo della primavera 2006; invita la Commissione, il Consiglio e il Comitato per la protezione sociale ad informare il Parlamento europeo in merito alle loro proposte;

8.

sollecita gli Stati membri e la Commissione a considerare l'abolizione delle disparità dello stato di salute come un obiettivo a lungo termine che comprenda sia il trattamento delle disparità legate alla condizione socioeconomica, al sesso e all'età, sia l'accesso equo ad una assistenza sanitaria e a cure di lunga durata di alto livello; esorta la Commissione e gli Stati membri a coordinare tale azione con le politiche antidiscriminatorie cui avevano aderito nel 2000, in particolare per quanto riguarda la discriminazione basata sull'età nell'accesso alla sanità;

9.

sottolinea la necessità di avviare progetti di ricerca su talune malattie e disturbi medici e di diffondere le informazioni risultanti in tutta l'UE; invita la Commissione a potenziare lo scambio di informazioni nel settore della salute;

10.

sottolinea che la sanità e l'assistenza rappresentano obiettivi sociali, ovvero un servizio a persone bisognose che non si può paragonare ad un bene in vendita;

11.

ricorda che gli Stati membri stanno aumentando la parte dei costi sanitari a carico dei pazienti ma si aspetta che tale sistema continui a fornire ai gruppi meno favoriti un'assistenza sanitaria adeguata;

12.

invita gli Stati membri a prendere disposizioni affinché il cattivo stato di salute non porti all'impoverimento e un reddito basso non limiti l'accesso all'assistenza sanitaria;

13.

sottolinea la necessità di una ripartizione equilibrata sul territorio delle strutture per l'assistenza sanitaria e le cure di lunga durata, tra centri urbani e rurali nonché tra ragioni ricche e povere; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi affinché in futuro e soprattutto nelle zone dell'obiettivo 1, i contributi a titolo dei Fondi strutturali ed altri strumenti di sostegno comunitari opportuni siano impiegati in misura maggiore per investimenti nell'infrastruttura dell'assistenza sanitaria e le cure di lunga durata nonché per la formazione e il perfezionamento professionale del personale sanitario e assistenziale;

14.

esprime preoccupazione per il fatto che in tutti gli Stati membri si registri — pur se in misura diversa — una crescente carenza di medici e di personale paramedico e assistenziale ben preparati; invita espressamente gli Stati membri a intraprendere sforzi mirati per migliorare la qualità del lavoro, rendere queste professioni più attraenti ed eliminare le attuali strozzature nel personale; sottolinea la necessità di promuovere la formazione ed il perfezionamento del personale volontario e di quello già qualificato impiegato in tale settore; sottolinea nel contesto che gli attuali Stati membri dovrebbero offrire gli stessi standard in materia di qualità del lavoro, qualifiche professionali e retribuzione al momento di assumere personale medico e assistenziale proveniente dai nuovi Stati membri nonché cercare di limitare le assunzioni di personale proveniente da paesi terzi meno ricchi, in modo da non contribuire a peggiorarne la situazione;

15.

fa notare agli Stati membri che, nell'attuare le loro politiche di protezione e inclusione sociale, occorre attribuire il medesimo riconoscimento sia alle responsabilità dei lavoratori nei confronti delle persone anziane non autonome che nei confronti dei bambini a carico;

16.

esprime preoccupazione per il fatto che in un numero piuttosto elevato di Stati membri sussistono tempi d'attesa eccessivi per il trattamento di determinate patologie acute e non; invita tali Stati membri ad adoperarsi per ridurre detti tempi;

17.

ritiene che un sistema sanitario e di assistenza finanziato sulla base della solidarietà debba essere caratterizzato da qualità, diversità e libertà di scelta;

18.

segnala il rischio che l'obiettivo della sostenibilità finanziaria sia sopravvalutato rispetto ai costi dell'accessibilità e della qualità; evidenzia che le anticipazioni sul prevedibile aumento dei costi sono molto complesse e dipendono fortemente dalle premesse adottate inizialmente;

19.

sottolinea che il miglioramento della qualità e della trasparenza per quanto riguarda la l'assistenza sanitaria e le cure di lunga durata dovrebbero coprire tutti gli elementi della «catena della politica sanitaria », dalla promozione della buona salute, alla prevenzione, alle cure mediche, all'assistenza e alla rieducazione;

20.

sottolinea che la sostenibilità finanziaria presuppone un utilizzo ottimale delle risorse disponibili; rileva che tale obiettivo si può raggiungere solo rendendo più trasparente la qualità dell'assistenza sanitaria e solo se gli Stati membri introducono programmi sistematici di garanzia della qualità e protocolli di cura basati sull'evidenza e se impiegano i finanziamenti pubblici solo per prodotti e tecnologie mediche di comprovata utilità;

21.

invita la Commissione ad organizzare uno scambio di esperienze sulla tematica dell'informazione e dei diritti dei pazienti, a concordare criteri comuni fra gli Stati membri e una Carta europea dei diritti del paziente; invita gli Stati membri ad adottare una legge sui pazienti ovvero una carta dei pazienti che riconosca agli stessi i seguenti diritti:

il diritto ad un'assistenza medica adeguata e qualificata da parte di personale qualificato;

il diritto ad un'informazione comprensibile, pertinente e congrua nonché alla consulenza da parte del medico,

il diritto all'autodeterminazione previa ampia informazione;

il diritto alla documentazione terapeutica nonché alla consultazione della documentazione da parte del paziente;

il diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati;

il diritto all'inoltro di reclami;

il diritto a non essere sottoposto a osservazione o sperimentazione medica senza la sua autorizzazione preventiva;

22.

invita gli Stati membri e la Commissione ad associare maggiormente le organizzazioni dei pazienti alle decisioni sanitarie, sostenendo congruamente le loro attività;

23.

ritiene che il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, accessibilità e qualità dei servizi sanitari richieda, fra l'altro, la creazione di un mercato interno dei servizi e dei prodotti sanitari che offra, in primo luogo, garanzie di servizi sanitari di elevata qualità accessibili e sostenibili finanziariamente per tutti tenendo conto della redditività e della capacità finanziaria dei sistemi negli Stati membri, che garantisca la libera circolazione dei cittadini e l'accesso ai servizi in tutti i paesi dell'Unione e che sia compatibile con i principi sopra esposti dei sistemi sanitari nazionali e non metta a repentaglio gli obiettivi di politica sanitaria degli Stati membri;

24.

esorta gli Stati membri a dare priorità al potenziamento delle capacità e alla garanzia della qualità dell'assistenza di lunga durata; invita gli Stati membri a:

a)

predisporre una più ampia ripartizione dei rischi dell'assistenza di lunga durata, mediante la messa a disposizione diretta dell'assistenza a domicilio, compreso un sistema per dare il cambio ai familiari che assicurano l'assistenza, o di opportune strutture ovvero attraverso strumenti assicurativi solidali;

b)

assicurare alle persone anziane l'accesso a cure preventive, fisioterapia, riabilitazione e altri servizi idonei a garantire loro autonomia il più a lungo possibile, a migliorare la loro qualità di vita e a prevenire le malattie; rispettare il diritto all'autodeterminazione delle persone anziane poiché è comprovata la grande rilevanza che ciò riveste per la riabilitazione mentale;

c)

integrare meglio l'assistenza sanitaria e le cure di lunga durata delle persone anziane, intensificare la ricerca nel settore della gerontologia onde contrastare la disparità di livelli negli Stati membri dell'UE, trasferire le strutture di riabilitazione geriatrica e postacuta al di fuori degli ospedali, adottare misure mirate a sostegno dell'assistenza a domicilio e istituire servizi sanitari specializzati nelle malattie riconducibili all'età;

d)

definire livelli adeguati per l'assistenza domiciliare e di lunga durata e svolgere controlli di qualità in misura sufficiente;

e)

predisporre appositi programmi finalizzati alla promozione della ricerca nel settore della medicina palliativa;

f)

ottemperare agli obblighi delle normative internazionali, che si sono assunti nel settore dell'assistenza alle persone con problemi di salute mentale e/o disabilità intellettuali; continuare nel loro impegno di proibire l'utilizzo di letti gabbia quale misura limitativa, forma di punizione o a qualsiasi altro fine;

25.

sottolinea che occorre procedere con molta attenzione nella definizione di indicatori e nell'interpretazione dei risultati e tener conto delle differenze esistenti tra i sistemi sanitari; esorta piuttosto a creare indicatori idonei a misurare l'accesso equo, la qualità dell'assistenza e l'efficienza;

26.

invita gli Stati membri e la Commissione a provvedere, in particolare tramite il programma di azione sanitaria, ad un'armonizzazione del rilevamento dei dati nonché ad un miglioramento degli stessi consentendo altresì ai cittadini ed ai prestatori di servizi l'accesso alle informazioni sull'assistenza sanitaria e le politiche sanitarie di altri Stati membri e ciò tramite il portale sanitario dell'UE attualmente in allestimento;

27.

esprime preoccupazione per le notevoli disparità esistenti tra gli attuali Stati membri e la grande maggioranza dei paesi in via di adesione per quanto riguarda lo stato di salute della popolazione nonché l'accesso, la qualità e le risorse impiegate nel settore dell'assistenza sanitaria e delle cure di lunga durata; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere, con l'ausilio del programma d'azione sanitaria e di altri strumenti idonei, gli sforzi dei nuovi Stati membri per migliorare l'assistenza sanitaria e le cure di lunga durata;

28.

plaude alla relazione conclusiva del «processo di riflessione ad alto livello sulla mobilità dei pazienti e sullo sviluppo dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea»; invita la Commissione a presentare proposte più concrete corredate da uno scadenzario sulla base delle 19 raccomandazioni per un'azione comune a livello dell'UE;

29.

invita la Commissione a procedere ad una rassegna generale sulla mobilità dei pazienti nonché ad uno studio sulle esperienze sinora maturate nelle regioni frontaliere;

30.

invita la Commissione ad esaminare, di concerto con gli Stati membri, le modalità per potenziare, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la certezza giuridica dei pazienti in ordine alla possibilità per gli stessi di avvalersi delle prestazioni sanitarie in un altro Stato membro, avendo cura di presentare congrue proposte in materia;

31.

appoggia l'allestimento di una rete di centri europei di riferimento per le malattie che conglobi risorse o conoscenze scientifiche; invita la Commissione a procedere ad un inventario dei potenziali centri di riferimento e a presentare una proposta sull'accesso, l'accreditamento ed il finanziamento di futuri centri di riferimento dell'UE;

32.

ritiene che la Commissione dovrebbe proporre, ai fini di un migliore utilizzo comune delle capacità disponibili nelle regioni frontaliere o, in caso di strozzature, lo scambio delle informazioni all'uopo necessarie nonché un contesto chiaro e trasparente per l'acquisto transfrontaliero di prestazioni sanitarie, comprensivo di norme sulle questioni dell'accesso, della qualità e dei costi;

33.

sottolinea che la telematica può recare un notevole contributo al miglioramento dell'efficienza e della qualità; rileva che finora gli Stati membri si sono soltanto in parte avvalsi delle sue potenzialità; invita la Commissione ad intensificare i suoi sforzi provvedendo ad un migliore coordinamento delle iniziative e programmi in atto;

34.

sottolinea la necessità per gli Stati membri di vagliare maggiormente l'efficienza, l'utilità e la redditività dei progressi compiuti in campo medico e tecnologico; invita la Commissione ad esaminare la possibilità di un collegamento in rete e di un coordinamento delle valutazioni compiute negli Stati membri in ordine alle tecnologie sanitarie e agli orientamenti medici;

35.

invita la Commissione e gli Stati membri a tener debitamente conto, in tutte le azioni sanitarie, degli aspetti specificamente femminili; invita altresì la Commissione a presentare una nuova relazione sulle condizioni sanitarie delle donne nell'Unione europea;

36.

invita gli Stati membri, in presenza di lunghe liste d'attesa e qualora un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia per il paziente non possa essere ottenuto sul territorio nazionale in tempo utile (anche in caso di cure ospedaliere), a cooperare strettamente affinché si possa comunque assicurare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del mantenimento dell'equilibrio dei sistemi nazionali e dell'equilibrio finanziario, un elevato livello di tutela della salute e di sicurezza sociale di tutti i cittadini dell'Unione europea;

37.

mette in guardia da un approccio esclusivamente individuale alla mobilità dei pazienti e all'assistenza sanitaria transfrontaliera, quale attualmente risulta, sulla base delle sentenze della Corte di giustizia, nelle proposte della Commissione europea relative ad una direttiva sul mercato interno dei servizi; invita la Commissione a presentare proposte più ampie e ponderate onde proteggere maggiormente i sistemi sanitari nazionali da eventuali effetti negativi del mercato interno e pertanto salvaguardare il carattere sociale e solidale dei sistemi di assistenza sanitaria;

38.

ritiene che per tutelare in misura più adeguata i diritti dei pazienti occorra stabilire a livello europeo criteri più trasparenti onde garantire la qualità, l'accessibilità e la convenienza economica dell'assistenza sanitaria;

39.

constata che, quantunque circoscritta, la domanda di assistenza transfrontaliera diventa sempre più rilevante per talune categorie e regioni; invita gli Stati membri ad addivenire insieme agli assicuratori, agli operatori, alle associazioni dei pazienti ed altri interessati, ad intese pratiche in modo da consentire un certo margine di manovra nel reperimento di soluzioni regionali;

40.

invita la Commissione, contestualmente alla relazione conclusiva del «processo di riflessione ad alto livello sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi nell'assistenza sanitaria nell'UE» a sottoporre a disamina l'impatto delle norme inerenti al mercato interno europeo sulla politica sanitaria degli Stati membri; invita inoltre la Commissione a predisporre un meccanismo permanente a livello dell'UE teso a coadiuvare la cooperazione europea nel settore dell'assistenza sanitaria nonché a monitorare le incidenze della normativa dell'UE sui sistemi sanitari nazionali;

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al comitato per la protezione sociale e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 269.

(2)  GU C 339 del 29.11.2000, pag. 154.

(3)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 49.

(4)  GU C 232 del 17.8.2001, pag. 381.

(5)  GU C 175 del 21.6.1999, pag.68.

(6)  GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 339.

(7)  GU C 183 dell'1.8.2002, pag. 1.

(8)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1).

(9)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(10)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

(11)  Nella sentenza Müller-Fauré-van Riet (Causa C-385/99 del 13 maggio 2003, Raccolta 2003, I 4509) la Corte si è pronunciata sulla questione dell'autorizzazione al rimborso nel caso di cure prestate in un altro Stato membro. Tale sentenza fa seguito ad una serie di altre sentenze rese dalla Corte su tale argomento dal 1998 . Va ricordato che la Corte si è nuovamente pronunciata al riguardo nella causa Inizan.

La sentenza Kohll, causa C-158/96 del 28.4.98, Raccolta 1998, pag. I-1931, Sentenza Decker, causa C-120/95 del 28.4.98, Raccolta 1998 pag. I-1831, Sentenza Smits e Peerbooms, causa C-157/99 del 12.7.01, Raccolta 2001 pag. I-5473, Setenza Vanbraekel, causa C-368/98 del 12.07.01, Raccolta 2001 pag. I-5363. La Causa Patricia Inizan/Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine, causa C-56/01 del 23.10.03 (non ancora pubblicata). E' alla luce dell'insieme di questa giurisprudenza che devono essere considerati i quesiti posti alla Commissione.

P5_TA(2004)0185

Ucraina

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Ucraina

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e l'Ucraina (1), che è entrato in vigore il 1o marzo 1998,

vista la strategia comune dell'Unione europea sull'Ucraina (2), adottata dal Consiglio europeo di Helsinki l'11 dicembre 1999,

vista la Dichiarazione comune del Vertice Ucraina-Unione europea del 7 ottobre 2003,

vista la Dichiarazione della Presidenza a nome dell'UE sulle proposte di modifica della Costituzione dell'Ucraina del 29 gennaio 2004,

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla crisi politica in Ucraina, approvata il 29 gennaio 2004,

viste la Dichiarazione finale e le raccomandazioni della Commissione parlamentare di cooperazione UE-Ucraina del 16-17 febbraio 2004,

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2003 (3) sull'Europa ampliata,

visto l'articolo 50, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la politica UE «Europa ampliata-prossimità» riconosce l'importanza dell'Ucraina come un paese che ha profondi vincoli storici, culturali ed economici con gli Stati membri dell'UE;

B.

considerando che la Commissione sta attualmente preparando il piano di azione che dovrebbe essere pronto nella primavera del 2004 e dovrebbe contenere proposte volte ad incoraggiare le riforme politiche e istituzionali che consentiranno all'Ucraina di integrare progressivamente le politiche e i programmi UE,

C.

rilevando che un'autentica ed equilibrata partnership può svilupparsi solo sulla base di comuni valori condivisi, in particolare per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e civili,

D.

considerando che le carenti condizioni delle carceri, la detenzione arbitraria e l'eccessiva durata dei periodi di carcerazione preventiva in Ucraina continuano a costituire dei gravi problemi,

E.

considerando che la libertà di espressione in Ucraina sta subendo un'ulteriore minaccia e che si registra un numero crescente di gravi violazioni contro i mezzi di informazione e i giornalisti indipendenti, come le pressioni dirette e l'intervento dei servizi ufficiali contro certi mezzi di informazione, le azioni arbitrarie di carattere amministrativo e legale contro le stazioni televisive e altre voci dei media, nonché le molestie e la violenza nei confronti dei giornalisti,

F.

considerando che di recente la nuova gestione della radio privata Dovira ha bloccato le trasmissioni di Radio Liberty, il principale giornale dell'opposizione Silsky Visti è stato citato in giudizio e le autorità hanno lanciato una campagna contro la Fifth Channel, suscitando quindi paure dell'opposizione in merito a un'ulteriore interferenza del governo nella libertà della stampa,

G.

considerando che le recenti modifiche costituzionali, aventi un serio impatto sulle istituzioni democratiche dell'Ucraina, sono state parzialmente emendate dal parlamento ucraino dopo che l'opposizione aveva chiesto l'annullamento di un precedente voto parlamentare irregolare,

H.

considerando che la pronuncia della Corte costituzionale sulle recenti riforme costituzionali ha dimostrato la vulnerabilità dell'indipendenza del potere giudiziario in Ucraina,

1.

invita le autorità ucraine a migliorare le condizioni delle carceri, a porre fine alla detenzione arbitraria e all'eccessiva lunghezza dei periodi di carcerazione preventiva;

2.

invita il governo dell'Ucraina a rispettare la libertà di espressione e ad adottare misure sostenute ed efficaci per prevenire e sanzionare gli interventi contro i mezzi di informazione liberi e indipendenti, le azioni arbitrarie di carattere amministrativo e legale contro le stazioni televisive ed altre voci dei media, nonché le molestie e la violenza nei confronti dei giornalisti;

3.

esprime la propria preoccupazione per la recente chiusura del quotidiano Silsky Visti, per l'azione di disturbo delle trasmissioni di Radio Liberty e per la campagna contro la Fifth Channel;

4.

invita il governo dell'Ucraina a chiarire le voci secondo le quali i suoi servizi segreti sono stati incaricati di spiare i giornalisti, nonché esponenti politici ucraini e stranieri nei rispettivi paesi d'origine, per scoraggiarli, se necessario, dal continuare ad occuparsi di problemi di diritti dell'uomo in Ucraina;

5.

invita il governo ucraino a compiere ogni sforzo per chiarire le sospette circostanze riguardanti la morte del giornalista Yuri Cecik e di altri giornalisti di primo piano che sono stati vittime di incidenti stradali o sono morti in strane circostanze;

6.

invita il governo dell'Ucraina a combattere il presunto traffico illegale di organi, parti di organi e tessuti umani, ma anche il traffico illegale di esseri umani, specialmente bambini;

7.

prende atto del fatto che il parlamento ucraino ha respinto parte del progetto di legge sulle modifiche alla Costituzione dell'Ucraina e degli sforzi dell'opposizione al riguardo;

8.

ritiene che la legittimità della modifica alla Costituzione debba derivare da un autentico sostegno pubblico ai suoi obiettivi e incoraggia l'Ucraina a rispondere positivamente all'offerta della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) in merito ad un'ulteriore cooperazione nel settore delle riforme costituzionali;

9.

ricorda che rientra nel potere sovrano delle autorità ucraine — come in quello delle corrispondenti autorità di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea — proporre alla rappresentanza nazionale una riforma costituzionale che risponda ai requisiti giuridici in vigore e persegua un obiettivo di razionalizzazione e trasparenza dei servizi dello Stato, dal momento che l'eventuale adozione non ha come conseguenza pratica l'impossibilità di qualsiasi alternativa politica reale al vertice dello Stato e alla testa del governo;

10.

sollecita la Commissione ad accelerare i programmi di TACIS — democrazia in modo da rafforzare la società civile e i mezzi di informazione indipendenti e sostenere il consolidamento delle istituzioni democratiche;

11.

esorta il Consiglio e la Commissione a controllare attentamente la situazione in Ucraina, a prendere parte attiva nella corsa alle elezioni presidenziali del prossimo autunno, nonché a sostenere un'azione comune con l'OSCE/ODHIR e il Consiglio d'Europa;

12.

chiede alle autorità ucraine di impegnarsi formalmente a tenere le prossime elezioni presidenziali di ottobre in condizioni di massima trasparenza;

13.

ricorda il chiaro invito a monitorare le elezioni presidenziali di ottobre, comunicato personalmente dal Presidente dell'Ucraina a deputati che hanno partecipato alla recente riunione della delegazione per le relazioni con l'Ucraina svoltasi a Kiev;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al Segretario generale dell'OSCE/ODHIR, nonché al governo e al parlamento dell'Ucraina.


(1)  GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

(2)  GU L 331 del 23.12.1999, pag. 1.

(3)  P5_TA(2003)0520.

P5_TA(2004)0186

Venezuela

Risoluzione del Parlamento europeo sul Venezuela

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, e in particolare quella del 13 febbraio 2003 (1) e quella del 15 maggio 2002 sul secondo Vertice Unione europea-America latina e Caraibi (2),

viste le dichiarazioni del Presidenza del Consiglio del 23 febbraio e del 4 marzo 2004,

vista la risoluzione n. 040302-131 del Consiglio nazionale elettorale del Venezuela (CNE),

visto il comunicato emesso dalla missione dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) in merito alla relazione preliminare sul processo di verifica delle firme,

visto l'articolo 50, paragrafo 56 del suo regolamento,

A.

considerando la risoluzione con cui il Consiglio nazionale elettorale ha respinto 143 930 firme per incompatibilità con il registro elettorale e 233.573 firme per presunti errori nel processo di raccolta, ed «espresso obiezioni» a 876 017 firme aventi una calligrafia simile, considerando valide solo 1 832 493 delle 3 086 013 firme presentate per convocare un referendum abrogativo nazionale,

B.

considerando che il numero richiesto di firme per convocare tale referendum è di 2 436 083 firme, quantità ampiamente superata dalla totalità delle firme presentate,

C.

considerando che tale risoluzione ha generato negli ultimi giorni in Venezuela un'ondata di proteste e conflitti, nel corso dei quali vari cittadini hanno perso la vita e numerosi altri sono rimasti feriti,

D.

considerando altresì le dilazioni prodottesi quanto alla pubblicazione dei risultati sul processo di raccolta di firme, inizialmente prevista per il 13 febbraio, poi ritardata e ora rinviata al 29 febbraio, e considerando inoltre che essa ha carattere esclusivamente provvisorio, data la decisione di «riconsiderare» un determinato numero di firme,

E.

considerando che la missione di osservazione dell'OSA e gli osservatori del Centro Carter non condividono la decisione adottata a maggioranza risicata dal Consiglio nazionale elettorale,

F.

considerando che le decisioni del CNE devono attenersi allo spirito degli accordi raggiunti il 29 maggio 2003 tra il governo e il Coordinamento democratico, con il sostegno del Segretario generale dell'OSA, in consonanza con la risoluzione n. 833 del Consiglio permanente di tale organizzazione, e rispettare in ogni caso i diritti dei cittadini, sanciti nella Costituzione della Repubblica bolivariana del Venezuela,

1.

respinge totalmente gli atti di violenza, deplora profondamente la perdita di vite umane ed esprime le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime;

2.

rivolge un appello alla calma e alla moderazione, riconosce il diritto dei cittadini di manifestare nell'alveo della legalità costituzionale e chiede alle autorità di mantenere le azioni volte a ristabilire l'ordine nel quadro del rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;

3.

chiede al Consiglio nazionale elettorale di accettare e adottare senza indugio le raccomandazioni della missione d'osservazione dell'OSA e del Centro Carter riguardo alla relazione preliminare sul processo di verifica delle firme;

4.

ribadisce il proprio sostegno agli impegni contratti dal governo e dal Coordinamento democratico negli accordi del 29 maggio 2003, che offrivano una soluzione pacifica, basata sul dialogo, democratica, costituzionale ed elettorale alla crisi, e riconosce agli stessi piena validità;

5.

esprime preoccupazione per il fatto che la situazione attuale, ben lungi dallo svolgersi nel quadro dei citati accordi, si stia allontanando dagli stessi, e in ogni caso dalla soluzione prevista dal tavolo dei negoziati e dal gruppo di paesi amici nonché dalla Commissione internazionale tripartita;

6.

condivide pienamente i termini della dichiarazione del 23 febbraio e 4 marzo 2004 della Presidenza irlandese sul Venezuela, paese che accoglie numerose comunità di emigranti, alcune delle quali originarie di Stati membri dell'UE,

7.

esorta la Commissione, che sta prestando un aiuto importante nel quadro dell'assistenza tecnica per l'applicazione degli accordi a vigilare, in coordinamento con la missione dell'OSA e con gli osservatori del Centro Carter, sul corretto funzionamento degli accordi summenzionati e sulla totale trasparenza delle loro procedure;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al gruppo di paesi amici e al Segretario generale dell'OSA.


(1)  GU C 43 E del 19.2.2004, pag. 368.

(2)  GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 389.

P5_TA(2004)0187

Birmania (rinnovo delle sanzioni nel mese di aprile)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Birmania/Myanmar

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzione sulla Birmania, in particolare quelle dell'11 aprile 2002 (1), del 13 marzo 2003 (2), del 5 giugno 2003 (3) e del 4 settembre 2003 (4),

vista la posizione comune del Consiglio 96/635/PESC, del 28 ottobre 1996, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla Birmania/Myanmar (5), così come rinnovata e ampliata dalla posizione comune 2003/297/PESC del Consiglio, del 28 aprile 2003, sulla Birmania/Myanmar (6),

vista la riunione del Consiglio «Relazioni esterne» del 16 giugno 2003, che ha anticipato l'applicazione delle sanzioni rafforzate,

vista la Dichiarazione della Presidenza del 20 gennaio 2004, per conto dell'Unione europea, sull'elenco UE aggiornato delle persone soggette al divieto di visto e al congelamento dei beni,

visto il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar (7),

visto il regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio (8),

visto l'articolo 50, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando la necessità di rivedere e prorogare entro il 29 aprile 2004 le sanzioni mirate dell'UE contro il regime militare birmano (il Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo — SPDC),

B.

considerando che il 20 gennaio 2004 la Presidenza dell'Unione ha annunciato che l'elenco UE aggiornato delle persone soggette al divieto di visto e al congelamento dei beni nei confronti dell'SPDC era stato aggiornato in seguito a un rimpasto di governo,

C.

considerando che il 16 giugno 2003 il Consiglio ha deciso di anticipare l'applicazione delle sanzioni rafforzate contro l'SPDC, la cui entrata in vigore era originariamente prevista per l'ottobre 2003, a seguito della detenzione di Daw Aung San Suu Kyi e di altri leader dell'NLD; considerando che il Consiglio ha deciso di tenere sotto controllo l'ulteriore sviluppo della situazione in Birmania/Myanmar, ribadendo il proprio impegno a reagire in modo proporzionato agli sviluppi della situazione,

D.

considerando che Aung San Suu Kyi era detenuta fino al settembre 2003 e che successivamente è stata confinata agli arresti domiciliari, in cui si trova a tutt'oggi senza il diritto di utilizzare il telefono e senza poter ricevere visite in assenza del permesso del governo,

E.

considerando che in Birmania/Myanmar altri 1350 prigionieri politici si trovano ancora in stato di detenzione e che il governo birmano continua a negare ai detenuti un'adeguata assistenza medica,

F.

considerando che il 30 agosto 2003 il Primo ministro birmano, il generale Khin Nyunt, ha annunciato un programma in sette punti con una convenzione costituzionale che dovrebbe culminare in elezioni libere ed eque,

G.

considerando che l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Birmania/Myanmar, Razali Ismail, si è incontrato più volte, la scorsa settimana, nel paese, con Daw Aung San Suu Kyi, il generale Khin Nyunt ed esponenti delle diverse etnie,

H.

considerando la dichiarazione ufficiale di Amnesty International sulla Birmania/Myanmar del 22 dicembre 2003,

I.

considerando il rapporto del Relatore speciale della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 5 gennaio 2004, riguardo alla situazione dei diritti dell'uomo in Birmania/Myanmar,

J.

considerando che, rientrato a Kuala Lumpur, Razali Ismail ha affermato che la liberazione di Daw Aung San Suu Kyi e di altri leader dell'NLD costituisce la premessa fondamentaleper l'avvio di un qualsiasi dialogo con il regime,

K.

considerando che Razali Ismail ha incontrato nel febbraio 2004 i dirigenti dell'SPDC in Thailandia e che in tale occasione il ministro degli Esteri Win Aung gli ha assicurato che l'SPDC intende avviare quest'anno il dialogo con le diverse parti,

L.

considerando che nel gennaio 2004 il Relatore speciale della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ha dichiarato, sulla situazione dei diritti dell'uomo in Birmania/Myanmar, che tra gli imperativi più urgenti attualmente vi è l'abolizione di tutte le restrizioni ancora in vigore alla libertà di espressione, di circolazione, di informazione, di riunione e di associazione, l'abrogazione della relativa legislazione sulla «sicurezza», nonché l'apertura e la riapertura degli uffici di tutti partiti politici sull'intero territorio del paese,

M.

considerando che i cittadini birmani sono soggetti a violazioni dei diritti dell'uomo, tra cui il lavoro forzato, la persecuzione dei dissidenti, la coscrizione dei bambini-soldato, le violenze sessuali da parte delle truppe governative nei confronti di donne e bambini appartenenti alle minoranze etniche, nonché lo sfollamento coatto,

N.

considerando che l'NLD ha invocato l'imposizione di sanzioni agli investimenti contro la Birmania/Myanmar,

O.

considerando che gli Stati membri dell'Unione europea restano tra i principali investitori e partner commerciali della Birmania/Myanmar,

P.

considerando le segnalazioni secondo i cui i leader dell'Associazione degli Stati del Sudest asiatico (ASEAN) — di cui la Birmania/Myanmar è uno Stato membro e di cui dovrebbe assumere la presidenza nel 2006 — avrebbero invitato la Birmania/Myanmar a partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri dell'ASEM («Asia-Europe Meeting») prevista per l'aprile 2004 in Irlanda e al vertice dell'ASEM dell'ottobre 2004 in Vietnam,

1.

chiede l'immediata e incondizionata liberazione di Daw Aung San Suu Kyi e di tutte le persone detenute o agli arresti domiciliari dal maggio 2003 e ritiene che il rilascio di tutti prigionieri politici costituirebbe un importante passo avanti ai fini del ripristino della democrazia in Birmania/Myanmar;

2.

chiede l'immediata riapertura di tutti gli uffici dell'NLD chiusi nel maggio 2003;

3.

insiste sulla necessità che l'SPDC abbandoni il controllo sul potere e che i risultati delle ultime elezioni siano pienamente rispettati;

4.

esorta l'SPDC ad avviare immediatamente un dialogo concreto con l'NLD e i gruppi etnici onde favorire il ritorno alla democrazia e al rispetto dei diritti dell'uomo, tra cui i diritti delle minoranze etniche, in Birmania/Myanmar;

5.

chiede la revisione, sotto l'egida della comunità internazionale, del proposto programma di riforme, onde assicurare che l'eventuale convenzione costituzionale sia fondata su principi democratici e che nell'ambito di tale processo si garantisca il pieno rispetto dei risultati delle ultime elezioni;

6.

insiste sulla necessità di dare attuazione alle raccomandazioni del Relatore speciale delle Nazioni Unite;

7.

ribadisce il proprio impegno e il pieno sostegno per le riforme democratiche, giudiziarie e politiche in Birmania/Myanmar;

8.

invita il Consiglio e la Commissione a dare prova della propria responsabilità, in collaborazione con le Nazioni Unite, ad apportare un contributo per agevolare il processo di riconciliazione nazionale in Birmania/Myanmar;

9.

insiste sulla necessità di rafforzare la posizione comune dell'Unione europea sulla Birmania/Myanmar, affinché possa entrare in vigore qualora l'attuale regime non abbia compiuto progressi tangibili verso il ripristino della democrazia nel paese; la posizione comune dovrebbe prevedere le seguenti misure: divieto per le persone fisiche e giuridiche di investire in Birmania/Myanmar; divieto di importazione di beni e servizi forniti da imprese di proprietà dei militari, del personale militare e dei loro associati; divieto di importazione di beni di importanza strategica forniti dai settori dell'economia birmana che formano oggetto di monopolio, quali ad esempio pietre preziose e legname;

10.

propone che tali misure siano incorporate nella posizione comune all'atto della sua revisione prevista per l'aprile 2004 ma ritiene che il Consiglio debba procedere a un riesame della situazione nel giugno 2004 e quindi dare attuazione alle suddette misure qualora non abbia avuto luogo un dialogo tripartito tra l'NLD, gli esponenti delle minoranze etniche e le autorità birmane o non sia stato compiuto alcun progresso tangibile ai fini del cambiamento della situazione politica;

11.

sottolinea l'importanza di definire una forte posizione comune sulla Birmania/Myanmar successivamente all'allargamento dell'Unione;

12.

esorta tutti gli Stati membri ad attuare pienamente e senza indugio le sanzioni adottate;

13.

invita le Nazioni Unite a imporre sanzioni mirate alla Birmania/Myanmar e chiede al Consiglio di sicurezza di affrontare con urgenza la situazione in tale paese;

14.

invita i paesi dell'ASEAN ad esercitare una maggiore pressione sull'SPDC per l'immediata liberazione di Daw Aung San Suu Kyi e di altri membri dell'NLD e ad adottare provvedimenti concreti per esercitare la propria influenza sul regime birmano affinché realizzi il cambiamento democratico; invita inoltre tali paesi a negare alla Birmania/Myanmar la presidenza dell'ASEAN nel 2006;

15.

insiste sulla necessità che la Birmania/Myanmar non partecipi alla riunione dell'ASEM prevista per l'aprile 2004 nella Repubblica d'Irlanda e che il paese asiatico non possa aderire all'ASEM in assenza di un cambiamento politico irreversibile verso la democrazia;

16.

deplora che il governo della Repubblica d'Irlanda, subito dopo aver assunto la Presidenza del Consiglio, abbia deciso il 10 febbraio 2004 di instaurare relazioni diplomatiche con la Birmania/Myanmar mediante un ambasciatore non residente;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri dell'ASEAN e dell'ASEM, a Daw Aung San Suu Kyi e agli esponenti dell'NLD e delle minoranze etniche, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'SPDC e all'inviato speciale delle Nazioni Unite, Razali Ismail.


(1)  GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 681.

(2)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 420.

(3)  P5_TA(2003)0272.

(4)  P5_TA(2003)0385.

(5)  GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1.

(6)  GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36.

(7)  GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8.

(8)  GU L 122 del 24.5.2000, pag 29.

P5_TA(2004)0188

Haiti

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione a Haiti

Il Parlamento europeo,

vista la risoluzione 1529 adottata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, in cui si decide di inviare una forza interinale in attesa dello spiegamento di una missione di caschi blu 90 giorni dopo,

vista la dichiarazione dei capi di governo CARICOM del 3 marzo 2004 a conclusione di una sessione di emergenza sulla situazione ad Haiti,

visto il rinnovo, nel gennaio 2003, della parziale sospensione della cooperazione dell'UE con Haiti,

viste le sue precedenti risoluzioni al riguardo,

visto l'articolo 37, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le proteste contro il governo sono diventate sempre più forti e violente portando al controllo dell'intero paese da parte di un movimento armato di ribelli e causando la morte e il ferimento di centinaia di civili,

B.

considerando che il secondo mandato del presidente Aristide è stato caratterizzato da crisi, compreso un tentativo di colpo di stato nel luglio 2001, e che l'opposizione politica gli ha chiesto di dimettersi quale condizione per partecipare alle elezioni legislative,

C.

considerando che la situazione politica insurrezionale è sfociata nelle dimissioni forzate del Presidente Jean-Bertrand Aristide,

D.

considerando che il presidente della Corte Suprema, Boniface Alexandre, garantisce la presidenza ad interim, come prevede la Costituzione di Haiti,

E.

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di autorizzare lo spiegamento di una forza multinazionale provvisoria ad Haiti per tre mesi al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità, di agevolare l'assistenza umanitaria e di assistere la polizia e la guardia costiera haitiane nel mantenimento del diritto e dell'ordine e nella tutela dei diritti umani,

F.

considerando che vi è un certo disagio in merito alla caduta e alla partenza da Haiti del suo Presidente democraticamente eletto, Jean-Bertrand Aristide, e soprattutto le riserve espresse dalla CARICOM in merito alle condizioni delle dimissioni forzate del Presidente Aristide,

G.

considerando che il piano d'azione CARICOM, sostenuto dall'Unione europea, si basava sui precetti del governo condiviso, vincolando sia il Presidente Aristide che la legittima opposizione ad impegni specifici,

H.

considerando che l'elezione del Presidente Aristide nell'ottobre 2000 è avvenuta senza la partecipazione delle forze politiche dell'opposizione, che intendevano protestare contro il computo dei voti in occasione delle elezioni legislative del maggio 2000, e che da allora la situazione politica era rimasta bloccata nonostante i vari tentativi di mediazione,

I.

considerando che la polizia nazionale e il sistema giudiziario non sono stati in grado di far rispettare lo Stato di diritto,

J.

considerando la creazione di un comitato tripartito per preparare il periodo di transizione dopo la partenza del presidente Aristide,

K.

considerando che è stato istituito un consiglio di sette «saggi» con il compito di presentare un nuovo primo ministro al presidente haitiano ad interim e di essere consultato nella scelta dei membri del futuro governo provvisorio,

L.

considerando che gli insorti e le milizie devono essere tutti disarmati per porre fine ai diffusi saccheggi e alle ritorsioni omicide,

1.

deplora che tutte le forze vitali del paese non siano riuscite a trovare una soluzione politica, pacifica e negoziata, a causa dell'incapacità di tutti i partiti politici di risolvere il contenzioso relativo alle elezioni legislative del 2000 in maniera pacifica, democratica e nel rispetto dello stato di diritto;

2.

deplora il fatto che l'intervento delle forze internazionali non sia avvenuto prima, come pretendeva la CARICOM, per porre fine alla spirale di violenza;

3.

si compiace per la creazione del comitato tripartito di transizione e del consiglio dei sette «saggi», che rispecchiano la diversità della società haitiana, al fine di pervenire ad una soluzione pacifica della crisi che sconvolge il paese;

4.

chiede la creazione di un governo provvisorio ad ampia base di unità nazionale;

5.

si appella alla riconciliazione nazionale e chiede alle autorità di transizione di prevedere la convocazione di una «conferenza nazionale» per discutere del futuro del paese e ricercare il consenso per l'azione futura;

6.

chiede alle autorità di transizione di costituire una «commissione elettorale» indipendente e rappresentativa;

7.

chiede che tutte le parti in conflitto ad Haiti cessino di ricorrere ai mezzi violenti e ribadisce che tutte le parti devono rispettare il diritto internazionale, anche per quanto riguarda i diritti dell'uomo, e che vi sia responsabilità individuale e nessuna impunità per i responsabili di violazioni;

8.

invita le autorità di transizione, con l'aiuto delle forze internazionali, a sciogliere tutte le organizzazioni armate non costituzionali, ad obbligarle a deporre le armi, a porre fine alla corruzione e ad intensificare la lotta contro il traffico di droga con l'aiuto delle agenzie internazionali specializzate;

9.

chiede un'indagine imparziale in merito alle presunte violazioni dei diritti umani e che le persone condannate per violazione di tali diritti siano tradotte in giudizio; chiede in tale ambito l'istituzione di una commissione «verità e riconciliazione»;

10.

propone la creazione di un «Alto commissariato per i diritti dell'uomo» incaricato di vigilare in modo indipendente sul loro rispetto;

11.

chiede che la forza multinazionale interinale, costituita da militari francesi, americani e canadesi, sia rapidamente sostituita dai caschi blu delle Nazioni Unite alla data prevista dal Consiglio di sicurezza;

12.

si compiace del finanziamento d'emergenza di 1,8 milioni di euro predisposto dalla Commissione, ma chiede un incremento dell'aiuto UE e internazionale, onde poter non solo affrontare le esigenze umanitarie ma anche fornire aiuti a lungo termine per la ricostruzione del sistema giuridico, della polizia nazionale e delle forze di sicurezza, basandosi sul rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto;

13.

deplora e condanna il proseguimento della violenza che causa nuove vittime, in particolare la morte del giornalista spagnolo Ricardo Ortega, deceduto nell'adempimento del suo mestiere di fotografo giornalista,

14.

chiede alla Commissione di intensificare il suo aiuto sul piano umanitario e sanitario, in particolare rispondendo agli appelli della Croce Rossa internazionale e fornendo un'assistenza specifica alle vittime delle violenze;

15.

auspica il ripristino della piena e totale cooperazione con Haiti non appena saranno soddisfatte le condizioni;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio ACP, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP/UE, al Segretario generale dell'ONU, all'Organizzazione degli Stati americani, alla CARICOM, al Presidente ad interim e al comitato tripartito haitiano.