ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 81E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
31 marzo 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   (Comunicazioni)

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

SESSIONE 2003 — 2004

 

Mercoledì 8 ottobre 2003

2004/C 081E/1

PROCESSO VERBALE

1

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Ripresa della sessione

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Benvenuto

Composizione del Parlamento

Presentazione di documenti

Storno di stanziamenti

Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento

Ordine del giorno

Benvenuto

Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Verso la piena integrazione della cooperazione con i paesi ACP nel bilancio dell'UE (comunicazione della Commissione)

Regolamentazione di mercato e regole di concorrenza per i liberi professionisti (Interrogazione orale con discussione)

Preparazione del Consiglio europeo (Bruxelles, 16/17 ottobre 2003) (dichiarazioni seguite da discussione)

Accordo interistituzionale Legiferare meglio — Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria (discussione)

Politica spaziale europea (discussione)

Controllo delle concentrazioni tra imprese * (discussione)

Gallerie della rete stradale transeuropea (requisiti minimi di sicurezza) ***I (discussione)

Pesca: accordi di partenariato con paesi terzi (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

ELENCO DEI PRESENTI

15

 

Giovedì 9 ottobre 2003

2004/C 081E/2

TESTI APPROVATI

17

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della seduta

Dichiarazioni scritte (articolo 51 del regolamento)

Medio Oriente (dichiarazioni seguite da discussione)

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Composizione del Parlamento

Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare

Presentazione di documenti

TURNO DI VOTAZIONI

Veicoli a motore: dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Mercati del latte conservato e del latte alimentare * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Regolamento n. 79/65/CEE (rete d'informazione contabile agricola) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Mobilizzazione del fondo di solidarietà dell'Unione (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2003 (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Gallerie della rete stradale transeuropea (requisiti minimi di sicurezza) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Accordo interistituzionale Legiferare meglio (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Politica spaziale europea (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Controllo delle concentrazioni tra imprese * (votazione)

Trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree nel caso di voli transatlantici (votazione)

Difficoltà incontrate dall'apicoltura europea (votazione)

Pesca: accordi di partenariato con paesi terzi (votazione)

Dichiarazioni di voto

Correzioni di voto

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

Competenza delle commissioni

Comunicazione delle posizioni comuni del Consiglio

Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Calendario delle prossime sedute

Interruzione della sessione

ELENCO DEI PRESENTI

25

ALLEGATO 1

27

ALLEGATO II

33

TESTI APPROVATI

42

P5_TA(2003)0419Veicoli a motore: dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (COM(2003) 350 — C5-0272/2003 — 2003/0122(COD))

42

P5_TA(2003)0420Mercati del latte conservato e del latte alimentare *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (COM(2003) 372 — C5-0324/2003 — 2003/0144(CNS))

42

P5_TA(2003)0421Istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (COM(2003) 472 — C5-0437/2003 — 2003/0183(CNS))

43

P5_TA(2003)0422Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (8478/1/2003 — C5-0278/2003 — 2002/0014(COD))

44

P5_TC2-COD(2002)0014Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 9 ottobre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari

44

ALLEGATO I

52

ALLEGATO II

52

P5_TA(2003)0423Mobilizzazione del fondo di solidarietà dell'UERisoluzione del Parlamento europeo sulle proposte di decisione della Commissione relative alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà UE conformemente al punto 3 dell'Accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (COM(2003) 431 — C5-0323/2003 — 2003/0166(ACI) e COM(2003) 529 — C5-0418/2003 — 2003/0206(ACI))

56

ALLEGATO IDECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2003 relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà UE, conformemente al punto 3 dell'Accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (danni causati dal naufragio della petroliera Prestige, dal terremoto in Molise e nelle Puglie e dall'eruzione dell'Etna)

57

ALLEGATO IIDECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2003 relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà UE, conformemente al punto 3 dell'Accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (incendi in Portogallo)

58

P5_TA(2003)0424Bilancio rettificativo n. 5/2003Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2003 dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (13014/2003 — C5-0449/2003 — 2003/2144(BUD) e 2003/2181(BUD))

59

P5_TA(2003)0425Gallerie della rete stradale transeuropea (requisiti minimi di sicurezza) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (COM(2002) 769 — C5-0635/2002 — 2002/0309(COD))

60

P5_TC1-COD(2002)0309Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 ottobre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

61

ALLEGATO IMISURE

68

ALLEGATO IIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO, DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA, MESSA IN ESERCIZIO DI UNA GALLERIA, MODIFICHE ED ESERCITAZIONI PERIODICHE

76

ALLEGATO IIISEGNALETICA STRADALE PER LE GALLERIE

79

P5_TA(2003)0426Accordo interistituzionale Legiferare meglioDecisione del Parlamento europeo sulla stipula dell'accordo interistituzionale Legiferare meglio fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (2003/2131(ACI))

84

ALLEGATOACCORDO INTERISTITUZIONALE LEGIFERARE MEGLIO

84

P5_TA(2003)0427Politica spaziale europeaRisoluzione del Parlamento europeo sulla politica spaziale europea — Libro verde (2003/2092(INI))

90

P5_TA(2003)0428Concentrazioni tra imprese *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese: Regolamento comunitario sulle concentrazioni (COM(2002) 711 — C5-0005/2003 — 2002/0296(CNS))

94

P5_TA(2003)0429Trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlanticiRisoluzione del Parlamento europeo sul trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici: stato dei negoziati con gli Stati Uniti

105

P5_TA(2003)0430Difficoltà incontrate dall'apicoltura europeaRisoluzione del Parlamento europeo sulle difficoltà incontrate dall'apicoltura europea

107

P5_TA(2003)0431Pesca: accordi di partenariato con i paesi terziRisoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione relativa ad un quadro integrato applicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca (COM(2002) 637 — 2003/2034(INI))

109

IT

 


I (Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2003 — 2004

Mercoledì 8 ottobre 2003

31.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 81/1


PROCESSO VERBALE

(2004/C 81 E/01)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1.   Ripresa della sessione

La seduta è aperta alle 15.00.

2.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Colette Flesch ha fatto sapere che aveva voluto votare contro l'emendamento 1 alla relazione Jean Lambert (A5-0226/2003), posta in votazione il 3 settembre 2003.

Giorgio Calò ha fatto sapere che aveva voluto votare a favore dell'emendamento 23 alla relazione José María Gil-Robles Gil-Delgado, Dimitris Tsatsos (A5-0299/2003), posta in votazione il 24 settembre 2003.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, al Dott. Jong-Wook Lee, recentemente eletto Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, presente in tribuna d'onore.

4.   Composizione del Parlamento

Kathleen Van Brempt ha comunicato al Parlamento la sua nomina a Segretario di Stato in seno al governo belga.

Poiché, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento del Parlamento e dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, tale funzione è incompatibile con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo, quest'ultimo constata la vacanza con decorrenza 29 settembre 2003, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, di tale Atto.

Le competenti autorità belghe hanno comunicato la nomina di Saïd El Hadraoui in sostituzione di Kathleen Van Brempt, come deputato al Parlamento, con decorrenza 7 ottobre 2003.

Le competenti autorità olandesi hanno comunicato la nomina di Cornelis Bremmer in sostituzione di Hanja Maij Weggen, come deputato al Parlamento, con decorrenza 1o ottobre 2003.

Il Presidente ricorda le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento.

Arlindo Cunha ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da membro del Parlamento, con decorrenza 1o ottobre 2003.

Ai sensi dell'articolo 8 del proprio regolamento e dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il Parlamento constata tale vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

Le competenti autorità cipriote hanno comunicato la nomina di Eleni Theocharous in sostituzione di Demetris Syllouris, come osservatore al Parlamento, con decorrenza 6 ottobre 2003.

5.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2003) 566 — C5-0424/2003 — 2003/0222(COD))

deferimento

merito: RETT

base giuridica:

articolo 80, paragrafo 2, trattato CE

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (COM(2003) 421 — C5-0429/2003 — 2002/0189(CNS))

deferimento

merito: PECH

base giuridica:

Articolo 37 trattato CE

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (versione oggetto di rifusione) (COM(2003) 483 — C5-0436/2003 — 2003/0185(CNS))

deferimento

merito: LIBE

 

parere: EMPL, CULT, FEMM

base giuridica:

articolo 13, paragrafo 1, trattato CE, e articoli 284 e 308 trattato CE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento (COM(2003) 550 — C5-0447/2003 — 2003/0210(COD))

deferimento

merito: ENVI

 

parere: ITRE, AGRI

base giuridica:

articolo 175, paragrafo 1, trattato CE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (COM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD))

deferimento

merito: JURI

 

parere: RETT

base giuridica:

articolo 71, paragrafo 1, trattato CE

Progetto di bilancio rettificativo n. 5 per l'esercizio 2003 — Sezione III — Commissione (13014/2003 — C5-0449/2003 — 2003/2144(BUD))

deferimento

merito: BUDG

 

parere: TUTTE

base giuridica:

Articolo 272 trattato CE, Articolo 177 EURATOM

Progetto di decisione del Consiglio recante modifica del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia al fine di stabilire le condizioni e i limiti per il riesame da parte della Corte di giustizia delle decisioni emesse dal Tribunale di primo grado (12464/2003 — C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS))

deferimento

merito: JURI

base giuridica:

articolo 225 paragrafi 2 e 3 e articolo 245, secondo comma, trattato CE

Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 21/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (C5-0451/2003 — C5-0451/2003 — 2003/2169(GBD))

deferimento

merito: BUDG

base giuridica:

Articolo 274 trattato CE

Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 22/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (C5-0452/2003 — 2003/2170(GBD))

deferimento

merito: BUDG

base giuridica:

Articolo 274 trattato CE

Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 23/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (C5-0453/2003 — 2003/2177(GBD))

deferimento

merito: BUDG

base giuridica:

Articolo 274 trattato CE

Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 26/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (C5-0454/2003 — 2003/2176(GBD))

deferimento

merito: BUDG

base giuridica:

Articolo 274 trattato CE

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per il risanamento e la ricostruzione dell'Iraq in conformità del punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 (COM(2003) 576 — C5-0455/2003 — 2003/0225(COD))

deferimento

merito: BUDG

 

parere: AFET

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti da motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (versione rifusa) (COM(2003) 522 — C5-0456/2003 — 2003/0205(COD))

deferimento

merito: ENVI

 

parere: ITRE

base giuridica:

Articolo 95 trattato CE

Proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004 (COM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS))

deferimento

merito: PECH

 

parere: BUDG, DEVE

base giuridica:

Articoli 37 e 300, paragrafi 2 e 3, primo comma, trattato CE

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 2004/05 (COM(2003) 552 — C5-0459/2003 — 2003/0212(CNS))

deferimento

merito: AGRI

 

parere: BUDG

base giuridica:

Articolo 37 trattato CE

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(2003) 562 — C5-0460/2003 — 2003/0216(CNS))

deferimento

merito: AGRI

 

parere: BUDG

base giuridica:

Articoli 37 e 300, paragrafi 2 e 3, trattato CE

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del che istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2003) 558 — C5-0466/2003 — 2003/0217(CNS))

deferimento

merito: LIBE

base giuridica:

Articolo 62 trattato CE

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM(2003) 558 — C5-0467/2003 — 2003/0218(CNS))

deferimento

merito: LIBE

base giuridica:

Articolo 63 trattato CE

2)

dalle commissioni parlamentari

2.1)

relazioni:

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la cooperazione della Comunità con i paesi dell'America latina e dell'Asia e recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 2258/96 (COM(2002) 340 — C5-0368/2002 — 2002/0139(COD)) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Relatore: Sanders-ten Holte

(A5-0312/2003).

Relazione sulla stipula dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (I5-0017/2003 — C5-0407/2003 — 2003/2131(ACI)) — commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Frassoni

(A5-0313/2003).

Relazione sulla proposta di decisione relativa alla mobilitazione del fondo di solidarietà UE, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 7 novembre 2002, sul finanziamento del fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (COM(2003) 431 — C5-0323/2003 — 2003/0166(ACI) e COM(2003) 529 — C5-0418/2003 — 2003/0206(ACI)) — commissione per i bilanci.

Relatore: Colom i Naval

(A5-0315/2003).

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2003 dell'Unione europea per l'esercizio 2003, (13014/2003 — C5-0449/2003 — 2003/2144(BUD) e 2003/2181(BUD)); Sezione III — Commissione — commissione per i bilanci.

Relatore: Färm

(A5-0316/2003).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (COM(2003) 372 — C5-0324/2003 — 2003/0144(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Daul

(A5-0317/2003)

(Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1 del regolamento).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (COM(2003) 472 — C5-0437/2003 — 2003/0183(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Daul

(A5-0318/2003)

(Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1, del regolamento).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche (COM(2003) 242 — C5-0222/2003 — 2003/0095(COD)) — commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Lulling

(A5-0320/2003).

* Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE e autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta ai prodotti del tabacco immessi al consumo in Corsica (COM(2003) 186 — C5-0197/2003 — 2003/0075(CNS)) — commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: John Purvis

(A5-0322/2003).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2003) 219 — C5-0191/2003 — 2003/0084(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Florenz

(A5-0324/2003).

Relazione sulla politica industriale in un'Europa allargata (COM(2002) 714 — C5-0153/2003 — 2003/2063(INI)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Zrihen Zaari

(A5-0328/2003).

2.2)

raccomandazioni per la seconda lettura:

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-Learning) (8642/1/2003 — C5-0293/2003 — 2002/0303(COD)) — commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Mauro

(A5-0314/2003).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (8556/2/2003 — C5-0298/2003 — 2002/0023(COD)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Ainardi

(A5-0321/2003).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (Regolamento sull'agenzia) (8558/2/2003 — C5-0296/2003 — 2002/0024(COD)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Savary

(A5-0323/2003).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (8557/2/2003 — C5-0297/2003 — 2002/0022(COD)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Sterckx

(A5-0325/2003).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (8011/3/2003 — C5-0295/2003 — 2002/0025(COD)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Jarzembowski

(A5-0327/2003).

3)

dai deputati

3.1)

proposte di risoluzione (articolo 48 del regolamento)

Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, sulla crisi occupazionale dell'ALCATEL Italia (B5-0406/2003).

deferimento

merito: EMPL

Salvador Garriga Polledo, sulla creazione del Consiglio europeo della ricerca (B5-0408/2003).

deferimento

merito: ITRE

3.2)

proposte di raccomandazione (articolo 49 del regolamento):

Anna Terrón i Cusí e Gerhard Schmid, a nome del gruppo PSE, sulle misure da adottare rispetto al rischio di attentati con agenti biologici e chimici (B5-0407/2003).

deferimento

merito: LIBE

6.   Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 21/2003 (C5-0413/2003 — SEC(2003) 941).

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, lo storno secondo la seguente ripartizione:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B0-40 — Stanziamenti accantonati

 

 

— Articolo B5-306 — Informatizzazione delle accise (EMCS)

SI

-3 000 000 EUR

 

SP

-1 000 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B5-30 — Azioni strategiche di attuazione

 

 

— Articolo B5-306 — Informatizzazione delle accise (EMCS)

SI

3 000 000 EUR

 

SP

1 000 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 22/2003 (C5-0414/2003 — SEC(2003) 940).

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, lo storno secondo la seguente ripartizione:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B2-16 — Azioni innovatrici e assistenza tecnica

 

 

— Articolo B2-164 — Completamento dei programmi precedenti

SP

- 189 051 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B2-60 — Altri interventi di carattere regionale

 

 

— Articolo B2-602 — Completamento delle altre azioni di carattere regionale

SP

189 051 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 23/2003 (C5-0388/2003 — SEC(2003) 993).

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, lo storno secondo la seguente ripartizione:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B0-40 — Stanziamenti accantonati

 

 

— Articolo B2-707 — Programma Marco Polo

SI

-15 000 000 EUR

— Articolo B4-106 — Programma «Energia intelligente per l'Europa» (2003-2006)

SI

-47 360 000 EUR

Articolo B4-106A — «Energia intelligente per l'Europa» (2003-2006) — Spese di gestione amministrativa

SI

- 640 000 EUR

 

SP

- 192 000 EUR

Articolo B5-820 — Programmi di formazione, di scambi e di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni

SI

-4 000 000 EUR

 

SP

-4 000 000 EUR

Articolo B5-821 — Azione contro le informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet

SI

-6 400 000 EUR

Articolo B7-841 — Programma «Energia intelligente per l'Europa»: capitolo esterno — Coopener

SI

-1 970 000 EUR

Articolo B7-841A — Programma «Energia intelligente per l'Europa»: capitolo esterno — Coopener — Spese di gestione amministrativa

SI

-30 000 EUR

 

SP

-30 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B2-70 — Trasporti

 

 

— Articolo B2-707 — Programma Marco Polo

SI

15 000 000 EUR

Capitolo B4-10 — Politica energetica

 

 

— Articolo B4-106 — Programma «Energia intelligente per l'Europa» (2003-2006)

SI

47 360 000 EUR

Articolo B4-106A — «Energia intelligente per l'Europa» (2003-2006) — Spese di gestione amministrativa

SI

640 000 EUR

 

SP

192 000 EUR

Capitolo B5-82 — Cooperazione giudiziaria e di polizia — lotta contro la criminalità

 

 

Articolo B5-820 — Programmi di formazione, di scambi e di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni

SI

4 000 000 EUR

 

SP

4 000 000 EUR

Articolo B5-821 — Azione contro le informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet

SI

6 400 000 EUR

Capitolo B7-84 — Aspetti esterni della politica dei trasporti e dell'energia

 

 

Articolo B7-841 — Programma «Energia intelligente per l'Europa»: capitolo esterno — Coopener

SI

1 970 000 EUR

Articolo B7-841A — Programma «Energia intelligente per l'Europa»: capitolo esterno — Coopener — Spese di gestione amministrativa

SI

30 000 EUR

 

SP

30 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 26/2003 (C5-0387/2003 — SEC(2003) 1002).

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, lo storno secondo la seguente ripartizione:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B6-61 — Spese operative — integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca

 

 

Articolo B6-613 — Nanotecnologie, materiali intelligenti e nuovi processi di produzione

Pagamenti

-9 000 000 EUR

— Articolo B6-615 — Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari

Pagamenti

-9 200 000 EUR

— Articolo B6-617 — Cittadini e governance nella società della conoscenza

Pagamenti

-5 600 000 EUR

— Articolo B6-619 — Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca

Voce B6-6192 — Sostegno a favore dello sviluppo coerente delle politiche

Pagamenti

-1 300 000 EUR

Capitolo B6-62 — Spese operative — strutturare lo spazio europeo della ricerca

 

 

— Articolo B6-622 — Risorse umane

Pagamenti

-26 940 000 EUR

— Articolo B6-623 — Infrastrutture di ricerca

Pagamenti

-8 400 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B2-90 — Azioni di sostegno alla politica comune della pesca

 

 

Articolo B2-904 — Supporto alla gestione delle risorse alieutiche e potenziamento della ricerca (raccolta dei dati di base e miglioramento dei pareri scientifici)

Pagamenti

6 740 000 EUR

Capitolo B6-61 — Spese operative — integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca

 

 

— Articolo B6-616 — Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi

Pagamenti

13 500 000 EUR

Articolo B6-618 — Attività specifiche concernenti un settore di ricerca più ampio

 

 

Voce B6-6181 — Sostegno alle politiche e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche

Pagamenti

3 400 000 EUR

— Articolo B6-619 — Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca

 

 

— Voce B6-6191 — Sostegno destinato al coordinamento delle attività

Pagamenti

27 100 000 EUR

Capitolo B6-62 — Spese operative — strutturare lo spazio europeo della ricerca

 

 

— Articolo B6-624 — Scienza e società

Pagamenti

1 900 000 EUR

Capitolo B6-63 — Spese operative — attività di ricerca e azioni di formazione nell'ambito del trattato Euratom

 

 

— Articolo B6-631 — Aree tematiche prioritarie di ricerca

 

 

— Voce B6-6312 — Gestione dei residui radioattivi

Pagamenti

3 600 000 EUR

— Voce B6-6313 — Radioprotezione

Pagamenti

2 100 000 EUR

Articolo B6-632 — Altre attività nel campo delle tecnologie e della sicurezza nucleari

Pagamenti

2 100 000 EUR

7.   Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento

La comunicazione della Commissione sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo è stata distribuita:

risoluzione del Parlamento europeo in vista della riunione a livello ministeriale dell'Agenzia spaziale europea (ASE) (P5_TA(2003) 0217).

8.   Ordine del giorno

L'ordine dei lavori è stato fissato (processo verbale del 22 settembre 2003, punto 13).

Interviene Klaus-Heiner Lehne, il quale chiede che la discussione sull'interrogazione orale sulle regolamentazioni di mercato e le norme di concorrenza per i liberi professionisti (B5-0278/2003) sia conclusa con la presentazione di proposte di risoluzione.

Il Parlamento approva la richiesta.

Il Presidente comunica che la votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata.

Termini di presentazione:

proposta di risoluzione: giovedì 16 ottobre alle 12.00

emendamenti e proposta di risoluzione comune: lunedì 20 ottobre alle 19.00

Un corrigendum all'ordine del giorno delle sedute dell'8 e 9 ottobre 2003 è stato distribuito (PE 334.423/OJ/COR).

Modifiche proposte:

mercoledì

la comunicazione della Commissione «Verso la piena integrazione della cooperazione con i paesi ACP nel bilancio dell'Unione europea»(punto 46 dell'OJ) sarà fatta daMichaele Schreyer.

le relazioni Göran Färm (A5-0316/2003) (punto 77) e Joan Colom i Naval (A5-0315/2003) (punto 78), approvate sulla base dell'articolo 110 bis del regolamento, sono iscritte senza discussione al turno di votazioni di giovedì;

giovedì

le relazioni Joseph Daul sul latte destinato al consumo umano (A5-0317/2003) e sulla rete di informazione contabile agricola (A5-0318/2003), approvate dalla commissione AGRI sulla base dell'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento, sono iscritte al turno di votazioni di giovedì.

*

* *

L'ordine del giorno è così fissato.

9.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, ai membri della commissione per gli affari costituzionali del Parlamenteo svedese e, in particolare, al suo presidente, Gunnar Hökmark, e al suo vicepresidente, Göran Magnusson, presenti in tribuna d'onore.

10.   Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Intervengono, ai sensi dell'articolo 121 bis del regolamento, per interventi di un minuto volti a richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Richard Howitt, Ian Stewart Hudghton, Efstratios Korakas, Giorgio Lisi, Nuala Ahern, Linda McAvan, Myrsini Zorba, Carlos Lage e Juan Manuel Ferrández Lezaun.

11.   «Verso la piena integrazione della cooperazione con i paesi ACP nel bilancio dell'UE»(comunicazione della Commissione)

Comunicazione della Commissione: «Verso la piena integrazione della cooperazione con i paesi ACP nel bilancio dell'UE».

Michaele Schreyer (membro della Commissione) fa la comunicazione.

Interviene Glenys Kinnock per rivolgere una domanda a Michaele Schreyer alla quale quest'ultima risponde.

La discussione è chiusa.

(La seduta, sospesa alle15.40 in attesa dell'ora fissata per il prossimo punto all'ordine del giorno, è ripresa alle 16.10)

12.   Regolamentazione di mercato e regole di concorrenza per i liberi professionisti (Interrogazione orale con discussione)

Interrogazione orale presentata da Klaus-Heiner Lehne, Othmar Karas, Giuseppe Gargani e Stefano Zappalà, a nome del gruppo PPE-DE, alla Commissione, sulle regolamentazioni di mercato e le norme di concorrenza per i liberi professionisti (B5-0278/2003)

Klaus-Heiner Lehne svolge l'interrogazione orale.

Mario Monti (membro della Commissione) risponde all'interrogazione orale.

Intervengono Giuseppe Gargani, a nome del gruppo PPE-DE, Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Benedetto Della Vedova, non iscritto, Othmar Karas, Stefano Zappalà e Mario Monti.

Sono stati fissati i seguenti termini di presentazione:

proposte di risoluzione: giovedì 16 ottobre alle 12.00;

emendamenti e proposte di risoluzione comune: lunedì 20 ottobre alle 19.00.

13.   Preparazione del Consiglio europeo (Bruxelles, 16/17 ottobre 2003) (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla preparazione del Consiglio europeo (Bruxelles, 16 e 17 ottobre 2003).

Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio) e Romano Prodi (Presidente della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Interviene Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE.

PRESIDENZA: Guido PODESTÀ

Vicepresidente

Intervengono Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, Gerard Collins, a nome del gruppo UEN, Jens-Peter Bonde, a nome del gruppo EDD, Benedetto Della Vedova, non iscritto, Antonio Tajani e Johannes (Hannes) Swoboda.

PRESIDENZA: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono Andrew Nicholas Duff, Ilda Figueiredo, Johannes Voggenhuber, William Abitbol, Mario Borghezio, Margie Sudre, Anna Terrón i Cusí, Sarah Ludford, Georges Berthu, Arie M. Oostlander e Roberto Antonione.

La discussione è chiusa.

14.   Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» — Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria (discussione)

Relazione sulla conclusione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione [2003/2131(ACI)] — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Monica Frassoni

(A5-0313/2003)

Seconda relazione sulle comunicazioni della Commissione: «Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria» [COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Manuel Medina Ortega

(A5-0235/2003)

Monica Frassoni e Manuel Medina Ortega illustrano le loro relazioni.

Intervengono Philippe Busquin (membro della Commissione), Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio) e Giuseppe Gargani (relatore per parere della commissione JURI).

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

Intervengono Bert Doorn, a nome del gruppo PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, Nicholas Clegg, a nome del gruppo ELDR, Neil MacCormick, a nome del gruppo Verts/ALE, Ursula Schleicher, Margrietus J. van den Berg, Elizabeth Lynne, Avril Doyle, Ioannis Koukiadis, Lord Inglewood, Richard Corbett, Arlene McCarthy e Monica Frassoni.

Interviene Richard Corbett sull'organizzazione della discussione.

La discussione è chiusa.

Votazione: punti 16 e 17 del PV del 9.10.2003.

15.   Politica spaziale europea (discussione)

Relazione sulla politica spaziale europea — Libro verde [2003/2092(INI)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Guido Bodrato

(A5-0294/2003)

Guido Bodrato illustra la sua relazione.

Interviene Philippe Busquin (membro della Commissione).

Intervengono Brigitte Langenhagen, a nome del gruppo PPE-DE, Gilles Savary, a nome del gruppo PSE, Sylviane H. Ainardi, a nome del gruppo GUE/NGL, e Yves Piétrasanta, a nome del gruppo Verts/ALE.

(La seduta, sospesa alle 20.00, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: José PACHECO PEREIRA

Vicepresidente

Intervengono Rolf Linkohr, Konstantinos Alyssandrakis, Josu Ortuondo Larrea, Reino Paasilinna e Hans-Peter Martin e Philippe Busquin (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 18 del PV del 9.10.2003.

16.   Controllo delle concentrazioni tra imprese * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») [COM(2002) 711 — C5-0005/2003 — 2002/0296(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Benedetto Della Vedova

(A5-0257/2003)

Interviene Mario Monti (membro della Commissione).

Benedetto Della Vedova illustra la sua relazione.

Intervengono Bert Doorn (relatore per parere della commissione JURI), a nome del gruppo PPE-DE, Luis Berenguer Fuster, a nome del gruppo PSE, Olle Schmidt, a nome del gruppo ELDR, Wolfgang Ilgenfritz, non iscritto, Ieke van den Burg, Othmar Karas, Manuel António dos Santos, Thomas Mann e Mario Monti.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 19 del PV del 9.10.2003.

17.   Gallerie della rete stradale transeuropea (requisiti minimi di sicurezza) ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea [COM(2002) 769 — C5-0635/2002 — 2002/0309(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Reinhard Rack

(A5-0311/2003)

Interviene Mario Monti (membro della Commissione).

Reinhard Rack illustra la sua relazione.

Intervengono Georg Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, Helmuth Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, Erik Meijer, Dieter-Lebrecht Koch e Mario Monti.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 15 del PV del 9.10.2003.

18.   Pesca: accordi di partenariato con paesi terzi (discussione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione su un quadro integrato applicabile agli accordi di partenariato con paesi terzi nel settore della pesca [COM(2002) 637 — C5-0070/2003 — 2003/2034(INI)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Arlindo Cunha

(A5-0303/2003)

Daniel Varela Suanzes-Carpegna, in sostituzione del relatore, illustra la relazione.

Interviene Franz Fischler (membro della Commissione).

Intervengono Struan Stevenson (presidente della commissione PECH), il quale si sofferma, in particolare, sull'intervento fatto da Ian Stewart Hudghton questo pomeriggio (vedi punto 10), e parla poi a nome del gruppo PPE-DE, Carlos Lage, a nome del gruppo PSE, Elspeth Attwooll, a nome del gruppo ELDR, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Nigel Paul Farage, a nome del gruppo EDD, Dominique F.C. Souchet, non iscritto, Brigitte Langenhagen, Catherine Stihler e Franz Fischler

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 22 del PV del 9.10.2003.

19.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 334.423/OJJE).

20.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.20.

Julian Priestley

Segretario generale

Gérard Onesta

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Busk, Butel, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cossutta, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Decourrière, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Florenz, Folias, Formentini, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Gorostiaga Atxalandabaso, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Hatzidakis, Haug, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jöns, Jové Peres, Junker, Karas, Karlsson, Katiforis, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgantini, Morillon, Emilia Franziska Müller, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pannella, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santini, dos Santos, Sartori, Savary, Sbarbati, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Turchi, Turco, Turmes, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vattimo, Vidal-Quadras Roca, Vinci, Virrankoski, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Osservatori

Balsai István, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Beneš Miroslav, Brejc Mihael, Chrzanowski Zbigniew, Ciemniak Grażyna, Cilevičs Boriss, Didžiokas Gintaras, Ékes József, Falbr Richard, Fazakas Szabolcs, Fenech Antonio, Figel' Jan, Filipek Krzysztof, Gadzinowski Piotr, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Germič Ljubo, Grzebisz-Nowicka Zofia, Gurmai Zita, Gyürk András, Hegyi Gyula, Holáň Vilém, Horvat Franc, Jakič Roman, Kacin Jelko, Kamiński Michał Tomasz, Kāposts Andis, Kelemen András, Klich Bogdan, Klukowski Wacław, Kósa Kovács Magda, Kowalska Bronisława, Kreitzberg Peeter, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Lachnit Petr, Lepper Andrzej, Libicki Marcin, Lisak Janusz, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Macierewicz Antoni, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Maštálka Jiří, Matsakis Marios, Palečková Alena, Pasternak Agnieszka, Pieniążek Jerzy, Plokšto Artur, Podobnik Janez, Pospíšil Jiří, Protasiewicz Jacek, Pusz Sylwia, Rouček Libor, Rutkowski Krzysztof, Sefzig Luděk, Siekierski Czesław, Smorawiński Jerzy, Surján László, Szabó Zoltán, Szájer József, Szczygło Aleksander, Tomaka Jan, Vaculík Josef, Vadai Ágnes, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vėsaitė Birutė, Wenderlich Jerzy, Widuch Marek, Wiśniowska Genowefa, Žiak Rudolf.


Giovedì 9 ottobre 2003

31.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 81/17


TESTI APPROVATI

(2004/C 81 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.15.

2.   Dichiarazioni scritte (articolo 51 del regolamento)

La dichiarazione scritta n. 15/2003 non ha raccolto il numero di firme necessario e pertanto decade, a norma dell'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento.

3.   Medio Oriente (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e della Commissione: Medio Oriente.

Javier Solana (Alto rappresentante per la PESC) e Mario Monti (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Joan Vallvé, a nome del gruppo ELDR, Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, e Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

Intervengono Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, Gianfranco Dell'Alba, non iscritto, Gerardo Galeote Quecedo, Emilio Menéndez del Valle, Ole Andreasen, Roseline Vachetta, Luís Queiró, Ulla Margrethe Sandbæk, Bruno Gollnisch, Karl von Wogau, Richard Howitt, Alexandros Alavanos, Florence Kuntz, Dominique F.C. Souchet, Lennart Sacrédeus, Ioannis Souladakis, François Zimeray, Per Gahrton, Javier Solana,Mario Monti e Bruno Gollnisch.

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

4.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Richard Howitt ha comunicato di essere stato presente ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

5.   Composizione del Parlamento

Jorge Moreira da Silva ha reso nota per iscritto la sua nomina a Segretario di Stato del governo portoghese.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento, il Parlamento constata tale vacanza, con decorrenza 6 ottobre 2003, e ne informa lo Stato membro interessato.

6.   Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Su richiesta del gruppo PPE-DE, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

commissione AFCO: Cornelis Bremer;

Assemblea parlamentare paritetica dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (ACP-UE): Maria Martens;

Panayotis Demetriou è nominato osservatore alla commissione AFET;

Eleni Theocharous è nominata osservatore alla commissione LIBE.

7.   Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare

Marco Pannella ha trasmesso il 1o ottobre 2003 alla Presidenza una lettera in cui chiede l'intervento del Parlamento presso le competenti autorità italiane in difesa della sua immunità parlamentare nella procedura giudiziaria avviata presso il tribunale penale di Roma.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, la richiesta è stata deferita alla commissione competente, e cioè alla commissione JURI.

8.   Presentazione di documenti

E' stata presentata la seguente proposta di raccomandazione (articolo 49 del regolamento):

Sarah Ludford, a nome del gruppo ELDR, Anna Terrón i Cusí, a nome del gruppo PSE, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, e Marianne Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL, sul diritto dei prigionieri di Guantanamo a un processo equo (B5-0426/2003).

deferimento:

AFET

 

parere: LIBE

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

9.   Veicoli a motore: dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o a sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore [COM(2003) 350 — C5-0272/2003 — 2003/0122(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa (A5-0308/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0419).

10.   Mercati del latte conservato e del latte alimentare * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia [COM(2003) 0372 — C5-0324/2003 — 2003/0144(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Joseph Daul (A5-0317/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0420).

11.   Regolamento n. 79/65/CEE (rete d'informazione contabile agricola) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea [COM(2003) 472 — C5-0437/2003 — 2003/0183(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Joseph Daul (A5-0318/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0421).

12.   Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari [8478/1/2003 — C5-0278/2003 — 2002/0014(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Nelly Maes (A5-0301/2003)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO e EMENDAMENTI

Proclamati approvati (P5_TA(2003)0422).

Interventi sulla votazione:

Prima della votazione, il relatore ha fatto una dichiarazione sulla base dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

13.   Mobilizzazione del fondo di solidarietà dell'Unione (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulle proposte di decisione relative alla mobilizzazione del fondo di solidarietà UE, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 7 novembre 2002, sul finanziamento del fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio [COM(2003) 431 — C5-0323/2003 — 2003/0166(ACI)], [COM(2003) 529 — C5-0418/2003 — 2003/0206(ACI)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Joan Colom i Naval (A5-0315/2003)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE e PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0423).

14.   Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2003 (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2003 Sezione III, Commissione [13014/2003 — C5-0449/2003 — 2003/2144(BUD), 2003/2181(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Göran Färm (A5-0316/2003)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0424).

15.   Gallerie della rete stradale transeuropea (requisiti minimi di sicurezza) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea [COM(2002) 769 — C5-0635/2002 — 2002/0309(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Reinhard Rack (A5-0311/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0425).

16.   Accordo interistituzionale «Legiferare meglio»(articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla conclusione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione [2003/2131(ACI)] — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Monica Frassoni (A5-0313/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0426).

17.   Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Seconda Relazione sulle comunicazioni della Commissione: «Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria» [COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Manuel Medina Ortega (A5-0235/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il relatore, a nome del gruppo PSE, chiede il rinvio in commissione della relazione ai sensi dell'articolo 144, paragrafo 1, del regolamento.

Interviene Monica Frassoni in merito a tale richiesta.

Il Parlamento approva la richiesta.

18.   Politica spaziale europea (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla politica spaziale europea — Libro verde [2003/2092(INI)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Guido Bodrato (A5-0294/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0427).

19.   Controllo delle concentrazioni tra imprese * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») [COM(2002) 711 — C5-0005/2003 — 2002/0296(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Benedetto Della Vedova (A5-0257/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0428).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione(P5_TA(2003)0428).

Interventi sulla votazione:

Ieke van den Burg ha voluto, dopo la votazione dell'emendamento 40, presentare un emendamento orale allo stesso emendamento.

Il Presidente non ha accolto tale emendamento orale, in quanto il risultato della votazione sull'emendamento 40 era già stato proclamato.

20.   Trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree nel caso di voli transatlantici (votazione)

Proposta di risoluzione presentata da Johanna L.A. Boogerd-Quaak, a nome della commissione LIBE, sul trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree nel caso di voli transatlantici: stato delle negoziazioni con gli Stati Uniti (B5-0411/2003)

La discussione si è svolta il 23 septembre 2003(punto 27).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione(P5_TA(2003)0429).

21.   Difficoltà incontrate dall'apicoltura europea (votazione)

Proposta di risoluzione presentata da Astrid Lulling e Dominique F.C. Souchet, a nome della commissione AGRI, sulle difficoltà incontrate dall'apicoltura europea (B5-0410/2003)

La discussione si è svolta il 25 settembre 2003(punto 22).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0430).

22.   Pesca: accordi di partenariato con paesi terzi (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione su un quadro integrato applicabile agli accordi di partenariato con paesi terzi nel settore della pesca [COM(2002) 637 — C5-0070/2003 — 2003/2034(INI)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Arlindo Cunha (A5-0303/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0431).

Interventi sulla votazione:

Elspeth Attwooll ha presentato un emendamento orale all'emendamento 3.

*

* *

(Dalle 11.30 alle 12.10, il Parlamento, sotto la presidenza di Pat Cox, si riunisce in seduta solenne in occasione della visita di Vaira Vike-Freiberga, Presidente della Repubblica di Lettonia).

*

* *

23.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Joan Colom i Naval — A5-0315/2003: Sebastiano (Nello) Musumeci.

24.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Paolo Costa — A5-0308/2003

votazione unica

a favore: Marianne L.P. Thyssen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Gilles Savary, Arlene McCarthy e Christa Randzio-Plath

contro: Daniel J. Hannan, Caroline F. Jackson, James Nicholson e Charles Tannock

Relazione Bodrato — A5-0294/2003

votazione unica

a favore: Hélène Flautre, Arlene McCarthy, Gilles Savary, Marianne L.P. Thyssen e Mark Francis Watts

astensioni: Caroline F. Jackson, Roy Perry e Philip Claeys

Proposta di risoluzione — B5-0411/2003

risoluzione (insieme del testo)

a favore: Gianfranco Dell'Alba e Ilda Figueiredo

contro: Charles Tannock

Proposta di risoluzione — B5-0410/2003

emendamento 3

a favore: Danielle Darras, Gianfranco Dell'Alba, Philip Bushill-Matthews, Caroline F. Jackson e Olga Zrihen

Relazione Cunha — A5-0303/2003

paragrafo 1

a favore: Gianfranco Dell'Alba

*

* *

Christian Foldberg Rovsing ha dichiarato di non aver partecipato alla votazione sulla Relazione Bodrato — A5-0294/2003 — a causa di un interesse finanziario.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

25.   Competenza delle commissioni

La commissione PETI è competente per parere su:

Relazione sui progressi nell'attuazione della direttiva 75/442 CEE — Direttiva relativa ai rifiuti (COM(2003) 250 — C5-0409/2003 — 2003/2124(INI))

(Competente per il merito: ENVI)

Relazione sui progressi della direttiva 96/61/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (COM(2003) 354 — C5-0410/2003 — 2003/2125(INI)

(Competente per il merito: ENVI)

Immigrazione, integrazione e occupazione (COM(2003) 336 — C5-0382/2003 — 2003/2147(INI)

(Competente per il merito: EMPL)

La commissione CULT è competente per parere su:

Imposta sul valore aggiunto IVA: aliquote ridotte (modifica della direttiva 77/388/CEE) (COM(2003) 397 — C5-0359/2003 — 2003/0169(COD))

(Competente per il merito: ECON)

26.   Comunicazione delle posizioni comuni del Consiglio

Il Presidente comunica, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio le seguenti posizioni comuni, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione, su:

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui precursori di droghe (C5-0462/2003 — 2002/0217(COD) — 9732/1/2003 — SEC(2003) 1073 — 11228/1/2003)

deferimento

merito: LIBE

 

competente per parere in prima lettura: ENVI

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'agenzia europea dei medicinali (C5-0463/2003 — 2001/0252(COD) — 10949/2/2003 — SEC(2003) 1082 — 12155/1/2003)

deferimento

merito: ENVI

 

competente per parere in prima lettura: AGRI, BUDG, CONT, ITRE, JURI

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (C5-0464/2003 — 2001/0253(COD) — 10950/3/2003 — SEC(2003) 1082 — 12155/1/2003)

deferimento

merito: ENVI

 

competente per parere in prima lettura: AGRI, BUDG, CONT, ITRE, JURI

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (C5-0465/2003 — 2001/0254(COD) — 10951/3/2003 — SEC(2003) 1082 — 12155/1/2003)

deferimento

merito: ENVI

 

competente per parere in prima lettura: AGRI, BUDG, CONT, ITRE, JURI

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 10 ottobre 2003.

27.   Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

28.   Calendario delle prossime sedute

Le prossime sedute si terranno dal 20 al 23 ottobre 2003.

Interviene Rainer Wieland il quale, tornando sul suo intervento del 23 settembre 2003 a Strasburgo (punto 20 del PV del 23 settembre 2003), solleva il problema dell'accesso dei deputati agli edifici del Parlamento, in particolare in caso di manifestazioni nei pressi di tali edifici. Egli chiede che la questione venga deferita all'Ufficio di Presidenza (Il Presidente risponde che trasmetterà tali osservazioni al Collegio dei questori e al Presidente del Parlamento).

29.   Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 12.15.

Julian Priestley

Segretario generale

Pat Cox

Presidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Belder, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Camre, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cossutta, Paolo Costa, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Daul, Davies, Decourrière, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Robert J.E. Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Formentini, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgantini, Morillon, Emilia Franziska Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schleicher, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Osservatori

Bagó Zoltán, Balla Mihály, Bastys Mindaugas, Beneš Miroslav, Brejc Mihael, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Ciemniak Grażyna, Cilevičs Boriss, Didžiokas Gintaras, Ékes József, Falbr Richard, Fazakas Szabolcs, Fenech Antonio, Filipek Krzysztof, Gadzinowski Piotr, Gawłowski Andrzej, Germič Ljubo, Grzebisz-Nowicka Zofia, Gurmai Zita, Gyürk András, Hegyi Gyula, Holáň Vilém, Ilves Toomas Hendrik, Kacin Jelko, Kamiński Michał Tomasz, Kāposts Andis, Kelemen András, Klich Bogdan, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Kowalska Bronisława, Kreitzberg Peeter, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Lachnit Petr, Landsbergis Vytautas, Lepper Andrzej, Libicki Marcin, Lisak Janusz, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Macierewicz Antoni, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Matsakis Marios, Őry Csaba, Palečková Alena, Pasternak Agnieszka, Peterle Alojz, Pieniążek Jerzy, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Podobnik Janez, Pospíšil Jiří, Protasiewicz Jacek, Pusz Sylwia, Rouček Libor, Sefzig Luděk, Siekierski Czesław, Smorawiński Jerzy, Szabó Zoltán, Szájer József, Szczygło Aleksander, Tomaka Jan, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vėsaitė Birutė, Wenderlich Jerzy, Widuch Marek, Wiśniowska Genowefa, Žiak Rudolf.


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (...,...,...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (...,...,...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Veicoli a motore: dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi ***I

Relazione: COSTA (A5-0308/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

380, 23, 12

Richiesta di votazione per appello nominale:

PPE-DE: votazione finale

2.   Regolamento (CE) n. 2596/97 (latte destinato al consumo umano) *

Relazione: DAUL (A5-0317/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

3.   Regolamento n. 79/65/CEE (rete d'informazione contabile agricola) *

Relazione: DAUL (A5-0318/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: MAES (A5-0301/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

maggioranza qualificata

5.   Mobilizzazione del fondo di solidarietà dell'Unione

Relazione: COLOM I NAVAL (A5-0315/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

maggioranza qualificata

6.   Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2003

Relazione: FÄRM (A5-0316/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

maggioranza qualificata

7.   Gallerie della rete stradale transeuropea (requisiti minimi di sicurezza) ***I

Relazione: RACK (A5-0311/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Accordo interistituzionale «Legiferare meglio»

Relazione: FRASSONI (A5-0313/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

9.   Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria

Relazione: MEDINA ORTEGA (A5-0235/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

rinviata in commissione

art. 144,1

10.   Politica spaziale europea

Relazione: BODRATO (A5-0294/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

394, 41, 54

Richiesta di votazione per appello nominale:

PPE-DE: votazione finale

11.   Controllo delle concentrazioni tra imprese *

Relazione: DELLA VEDOVA (A5-0257/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-21

23-34

commissione

 

+

 

art. 2, § 1

37

PSE

VE

-

221, 256, 5

art. 8, § 2

38

PSE

 

-

 

art. 10, § 3

39

PSE

 

-

 

 

22

commissione

 

+

 

art. 11, § 6

40

PSE

 

-

 

art. 18, § 4

41

PSE

 

-

 

dopo il cons 20

42

ELDR

 

+

 

cons 33

35

PSE

 

-

 

cons 42

36

PSE

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

12.   Trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici

Proposta di risoluzione: B5-0411/2003

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione B5-0411/2003

(commissione LIBE)

§ 2

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 9

 

testo originale

vd

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

445, 31, 21

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

Verts/ALE: votazione finale

Richieste di votazione distinta

PSE: § 9

Richieste di votazione per parti separate

on. HEATON-HARRIS ea:

§ 2

prima parte:«chiede quindi alla Commissione... in particolare l'articolo 11»

seconda parte:«entro due mesi dall'adozione della presente risoluzione»

13.   Difficoltà incontrate dall'apicoltura europea

Proposta di risoluzione: B5-0410/2003

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione B5-0410/2003

(commissione AGRI)

dopo il § 11

3

GUE/NGL

AN

+

371, 72, 54

cons E

2

GUE/NGL

 

-

 

dopo il cons I

1/riv.

PPE-DE + PSE + Souchet

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL: em. 3

14.   Pesca: accordi di partenariato con paesi terzi

Relazione: CUNHA (A5-0303/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

 

testo originale

AN

+

423, 65, 12

dopo il § 4

2

ELDR

VE

+

277, 202, 7

§ 5

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 7

1

ELDR

 

-

 

 

§

testo originale

vd

+

 

§ 8

5

PSE

 

+

 

 

§

testo originale

vd

 

§ 11

3

ELDR

VE

+

257, 207, 38

modificato oralmente

 

§

testo originale

vd

 

§ 12

 

testo originale

vd

+

 

§ 19

 

testo originale

vd

+

 

cons A

 

testo originale

vd

+

 

cons B

 

testo originale

vd

+

 

cons H

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/AN

+

368,79,52

cons K

4

ELDR

 

+

 

 

§

testo originale

 

 

cons M

 

testo originale

vd

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

EDD: § 1, cons H [seconda parte], cons K [seconda parte]

Richieste di votazione distinta

ELDR: § 19

Verts/ALE: cons A, B, M, §§ 1, 7, 8, 11, 12

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE, EDD

cons H

prima parte:«considerando che l'UE... nel settore della pesca»

seconda parte:«tenendo ben presente... settore europeo della pesca»

Verts/ALE

§ 5

prima parte: insieme del testo tranne i termini «di preferenza»

seconda parte: tali termini

Varie

La on. Attwool, a nome del gruppo ELDR, ha proposto il seguente emendamento orale all'emendamento 3:

11. invita la Commissione... che tenga in considerazione le eventuali ricadute sul bilancio dovute ad eventuali aumenti del numero degli accordi nel prossimo futuro e l'equa condivisione dei costi...;

Il Presidente ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale, che è stato accolto.


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Costa A5-0308/2003

Favorevoli: 380

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Böge, von Boetticher, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Marinos, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carraro, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Poignant, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 23

EDD: Farage

PPE-DE: Arvidsson, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Grönfeldt Bergman, Harbour, Helmer, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Perry, Provan, Purvis, Stenmarck, Stevenson, Wachtmeister

Astensioni: 12

EDD: Abitbol

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Stirbois

PPE-DE: Kratsa-Tsagaropoulou, Langenhagen, Posselt, Rübig

2.   Relazione Bodrato A5-0294/2003

Favorevoli: 394

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Caudron, Cossutta, Fraisse, Herzog

NI: Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Hyland, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen

Contrari: 41

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Sandbæk

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Blak, Bordes, Cauquil, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Korakas, Laguiller, Manisco, Meijer, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vinci

NI: Claeys

PPE-DE: Perry, Sacrédeus

Verts/ALE: Flautre, Gahrton, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Nogueira Román, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 54

EDD: Abitbol, Kuntz

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Puerta, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Cappato, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois, Turco

PPE-DE: Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Corrie, Deva, Dover, Elles, Hannan, Harbour, Helmer, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock

UEN: Caullery, Marchiani, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Auroi

3.   B5-0411/2003 — Trasferimento di dati personali

Favorevoli: 445

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carraro, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 31

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Farage

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: de La Perriere

PPE-DE: Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy

Astensioni: 21

EDD: Abitbol, Kuntz

GUE/NGL: Alavanos, Figueiredo

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Elles, Inglewood, Niebler, Radwan

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, McKenna

4.   B5-0410/2003 — Apicoltura

Favorevoli: 371

EDD: Abitbol, Kuntz

ELDR: Nordmann, Plooij-van Gorsel

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: MacCormick

Contrari: 72

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

PPE-DE: Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Gargani, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Stevenson

Verts/ALE: Breyer

Astensioni: 54

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

NI: Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois, Turco

PSE: Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

5.   Relazione Cunha A5-0303/2003

Favorevoli: 423

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lehne, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Celli, Jonckheer, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Staes, Turmes

Contrari: 65

EDD: Andersen, Bonde, Farage, Sandbæk

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

PPE-DE: Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Purvis, Scallon, Tannock

PSE: Lund

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 12

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Turco

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

6.   Relazione Cunha A5-0303/2003

Favorevoli: 368

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Manders

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Camisón Asensio, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Darras, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Lagendijk, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Schroedter, Voggenhuber

Contrari: 79

EDD: Andersen, Bonde, Farage, Sandbæk

ELDR: Vallvé, Virrankoski

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

PPE-DE: Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stockton, Sturdy, Tannock

PSE: Lund

UEN: Angelilli, Musumeci

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 52

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Kronberger, Turco


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2003)0419

Veicoli a motore: dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (COM(2003) 350 — C5-0272/2003 — 2003/0122(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 350) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0272/2003),

visti l'articolo 67 e l'articolo 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0308/2003),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

P5_TA(2003)0420

Mercati del latte conservato e del latte alimentare *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (COM(2003) 372 — C5-0324/2003 — 2003/0144(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 372) (1),

visto l'articolo 149, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0324/2003),

visti gli articoli 67 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0317/2003),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0421

Istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (COM(2003) 472 — C5-0437/2003 — 2003/0183(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 472) (1),

visto l'articolo 37, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0437/2003),

visti l'articolo 67 e l'articolo 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0318/2003),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0422

Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (8478/1/2003 — C5-0278/2003 — 2002/0014(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (8478/1/2003 — C5-0278/2003) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 8) (3),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 664) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0301/2003),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 233 E del 30.9.2003, pag. 12.

(2)  Testi approvati del 3.9.2002, P5_TA(2002)0395.

(3)  GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 351.

(4)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2002)0014

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 9 ottobre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nella risoluzione adottata il 15 febbraio 1996 sulla catastrofe aerea sopravvenuta al largo della Repubblica Dominicana  (4) , il Parlamento europeo ha evidenziato la necessità di un più robusto intervento comunitario e di una strategia comunitaria volta ad accrescere la sicurezza dei cittadini che viaggiano in aereo o vivono nelle vicinanze degli aeroporti.

(2)

La Commissione ha presentato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale definisce una strategia comunitaria per il rafforzamento della sicurezza aerea.

(3)

Tale comunicazione indica chiaramente che una maggior sicurezza può essere garantita accertando che gli aeromobili ottemperino rigorosamente alle norme internazionali di sicurezza contenute negli allegati alla convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (nel prosieguo «convenzione di Chicago»).

(4)

Per porre in essere e mantenere un alto livello uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa, occorrerebbe adottare un approccio armonizzato all'effettiva applicazione di norme internazionali di sicurezza all'interno della Comunità. A tal fine è necessario armonizzare le regole e le procedure che disciplinano le ispezioni a terra degli aeromobili dei paesi terzi, che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri.

(5)

Un approccio armonizzato degli Stati membri in merito all'effettiva applicazione delle norme internazionali di sicurezza permetterà di evitare distorsioni della concorrenza. Una posizione comune rispetto agli aeromobili di paesi terzi che risultino non conformi alle norme di sicurezza internazionali, avvantaggerà gli Stati membri.

(6)

Gli aeromobili che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri dovrebbero essere oggetto di ispezione se si sospetta che non siano conformi alle norme internazionali di sicurezza.

(7)

Sono consentite ispezioni da effettuarsi secondo una procedura a campione anche allorché non sussiste uno specifico sospetto, a condizione che siano rispettati la normativa comunitaria e il diritto internazionale. In particolare le ispezioni dovrebbero avvenire senza discriminazioni.

(8)

La frequenza delle ispezioni potrebbe essere aumentata in particolare sugli aeromobili sui quali in passato siano state già constatate frequenti anomalie o sugli aeromobili appartenenti a compagnie aeree i cui veicoli abbiano ripetutamente attirato l'attenzione.

(9)

Le informazioni raccolte nei diversi Stati membri dovrebbero essere messe a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione per garantire che il monitoraggio della conformità degli aeromobili di paesi terzi alle norme internazionali di sicurezza si svolga in modo ottimale.

(10)

Per questi motivi è necessario istituire a livello comunitario una procedura di valutazione degli aeromobili di paesi terzi e instaurare i relativi meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri ai fini dello scambio di informazioni.

(11)

Tenuto conto della particolare sensibilità delle informazioni sulla sicurezza è opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie in base al diritto nazionale per garantire la debita riservatezza delle informazioni da essi ricevute.

(12)

Fermo restando il diritto del pubblico ad accedere ai documenti della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5), la Commissione dovrebbe adottare misure atte a garantire la diffusione di tali informazioni e delle relative condizioni alle parti interessate.

(13)

Qualsiasi aeromobile per il quale sono necessari interventi correttivi dovrebbe, se le carenze identificate mettono palesemente a rischio la sicurezza, essere bloccato a terra fintantoché non siano stati realizzati gli interventi necessari per rettificare la mancanza di conformità alle norme internazionali di sicurezza.

(14)

Tenuto conto delle strutture disponibili nell'aeroporto ove avviene l'ispezione, l'autorità competente può vedersi costretta ad autorizzare l'aeromobile a trasferirsi in un altro aeroporto appropriato, purché il trasferimento possa avvenire in condizioni di sicurezza.

(15)

Per poter assolvere i suoi compiti a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (6).

(16)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(17)

La Commissione dovrebbe mettere a disposizione del comitato di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 statistiche e informazioni raccolte in conformità di altre misure comunitarie, quando riguardino eventi specifici che potrebbero essere rivelatori di carenze che costituiscono una minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

(18)

È necessario tenere conto della cooperazione e dello scambio d'informazioni che avvengono nell'ambito delle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA) e della Conferenza europea dell'aviazione civile (European Civil Aviation Conference — ECAC). Si dovrebbe inoltre fare il più ampio uso delle conoscenze esistenti in tema di procedure di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA).

(19)

Si dovrebbe tener conto del ruolo dell'Agenzia europea della sicurezza aerea (EASA) nelle politiche relative alla sicurezza aerea e compresa l'introduzione di procedure volte a stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa.

(20)

Il 2 dicembre 1987 a Londra il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei rispettivi ministri degli Affari esteri, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi non hanno ancora cominciato a produrre i loro effetti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo di applicazione e obiettivo

1.   Nel quadro della strategia globale della Comunità mirante a stabilire e a mantenere un elevato ed uniforme livello di sicurezza dell'aviazione civile in Europa, la presente direttiva introduce un approccio armonizzato all'efficace applicazione delle norme internazionali di sicurezza all'interno della Comunità mediante l'armonizzazione delle norme e delle procedure per le ispezioni a terra di aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri.

2.   La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di effettuare ispezioni non contemplate dalla presente direttiva e di procedere a fermi, stabilire divieti o imporre condizioni su qualsiasi aeromobile atterri nei loro aeroporti in conformità del diritto comunitario e internazionale.

3.   Gli aeromobili di Stato, come definiti nella convenzione di Chicago e gli aeromobili che hanno un peso massimo al decollo inferiore a 5 700 kg e che non effettuano trasporti aerei di natura commerciale non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

4.   L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.

5.   L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi di cui alla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«fermo»: il divieto ufficiale imposto ad un aeromobile di lasciare un aeroporto e l'adozione delle misure a tal fine necessarie;

b)

«norme internazionali di sicurezza»: le norme di sicurezza contenute nella convenzione di Chicago e nei suoi allegati, in vigore alla data dell'ispezione;

c)

«ispezione a terra»: l'esame di un aeromobile di paesi terzi, effettuato conformemente all'allegato II;

d)

«aeromobile di paesi terzi»: un aeromobile il cui impiego o la cui gestione non è soggetta al controllo delle autorità competenti di uno Stato membro.

Articolo 3

Raccolta di informazioni

Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a raccogliere tutte le informazioni utili per il conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 1, tra cui:

a)

importanti informazioni in materia di sicurezza, ricavate in particolare da:

rapporti dei piloti,

rapporti delle organizzazioni di manutenzione,

rapporti sugli incidenti,

altri organismi, indipendenti dalle autorità competenti degli Stati membri,

reclami;

b)

informazioni sulle azioni intraprese in seguito ad un'ispezione a terra, fra cui:

fermo dell'aeromobile,

divieto di ingresso nello Stato membro interessato, per l'aeromobile o l'operatore,

interventi correttivi necessari,

contatti con l'autorità competente dell'operatore;

c)

informazioni complementari sull'operatore, ad esempio:

interventi correttivi realizzati,

ricorrenza delle anomalie.

Queste informazioni sono registrate in un rapporto stilato su di un formulario-tipo che contiene gli elementi indicati, riportato nell'allegato I.

Articolo 4

Ispezione a terra

1.   Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che gli aeromobili di paesi terzi che si sospetta non rispettino le norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, siano sottoposti ad ispezione a terra. Le autorità competenti attuano le procedure previste con particolare sollecitudine nel caso in cui:

le informazioni disponibili lascino presumere scarsa manutenzione o evidenti danni o difetti;

siano state segnalate manovre anomale dopo l'ingresso nello spazio aereo di uno Stato membro, tali da sollevare serie preoccupazioni per la sicurezza;

una precedente ispezione a terra abbia rivelato carenze tali da far sorgere seri dubbi circa la conformità dell'aeromobile alle norme internazionali di sicurezza e lo Stato membro tema che le carenze non siano state corrette;

le informazioni disponibili dimostrino che le autorità competenti del paese di immatricolazione potrebbero non esercitare un corretto controllo della sicurezza; oppure

le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 3 lascino presumere che l'operatore possa avere problemi ovvero una precedente ispezione a terra di un aeromobile usato dallo stesso operatore abbia rivelato carenze.

2.   Gli Stati membri possono stabilire regole per la conduzione delle ispezioni a terra secondo una procedura di controllo a campione anche quando non sussistano particolari sospetti, a condizione che dette regole siano conformi al diritto comunitario e internazionale. La procedura è messa in atto in modo non discriminatorio.

3.   Gli Stati membri garantiscono che siano effettivamente realizzate le opportune ispezioni a terra e le altre misure di sorveglianza di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

4.   L'ispezione a terra è effettuata conformemente alla procedura indicata nell'allegato II; il relativo rapporto è stilato usando un formulario di ispezione a terra che contenga almeno gli elementi indicati nel formulario accluso all'allegato II. Conclusa l'ispezione a terra, il comandante dell'aeromobile o un rappresentante dell'operatore dell'aeromobile è informato dei risultati delle ispezioni a terra e, se sono stati constatati difetti rilevanti, il rapporto è inviato all'operatore dell'aeromobile ed alle autorità competenti interessate.

5.   Nell'effettuare l'ispezione a terra ai sensi della presente direttiva, le autorità competenti interessate cercano in ogni modo di limitare entro margini ragionevoli eventuali ritardi imposti all'aeromobile ispezionato.

Articolo 5

Scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni in loro possesso. Siffatte informazioni comprendono, a richiesta di un'autorità competente, un elenco degli aeroporti degli Stati membri interessati che sono aperti al traffico internazionale con indicazione per anno civile del numero di ispezioni a terra effettuate e il numero di movimenti di aeromobili di paesi terzi in ciascun aeroporto di detto elenco.

2.   Tutti i rapporti di cui all'articolo 3 ed i rapporti di ispezione a terra di cui all'articolo 4, paragrafo 4, sono immediatamente trasmessi all'Agenzia europea della sicurezza aerea (EASA), alla Commissione e, dietro loro richiesta, alle autorità competenti degli Stati membri.

3.   Qualsiasi rapporto che indichi l'esistenza di una potenziale minaccia per la sicurezza o qualsiasi rapporto di ispezione a terra secondo cui un aeromobile potrebbe costituire una potenziale minaccia per la sicurezza, in quanto non conforme alle norme internazionali di sicurezza, è immediatamente comunicato alle autorità competenti di tutti gli Stati membri ed alla Commissione.

Articolo 6

Protezione e diffusione delle informazioni

1.   In conformità delle rispettive legislazioni nazionali gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare un'adeguata riservatezza delle informazioni da loro ottenute in applicazione dell'articolo 5. Essi utilizzano tali informazioni esclusivamente ai fini della presente direttiva.

2.   La Commissione pubblica annualmente, una relazione sulle informazioni aggregate, accessibile al pubblico e alle industrie interessate e contenente un'analisi di tutte le informazioni ricevute a titolo dell'articolo 5. Tale analisi è formulata in maniera semplice, facilmente comprensibile e priva di ambiguità e indica se determinati tipi di aeromobili e specifici operatori, Stati di immatricolazione degli aeromobili o Stati responsabili dell'esercizio degli aeromobili presentino un rischio accresciuto per la sicurezza dei passeggeri. Nell'analisi la fonte delle informazioni non è menzionata.

3.   Fatto salvo il diritto del pubblico di avere accesso ai documenti della Commissione, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione adotta di propria iniziativa e in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2 misure per la diffusione alle parti interessate delle informazioni di cui al paragrafo 1 e delle relative condizioni. Dette misure, che possono essere generali o specifiche, si basano sulla necessità di:

fornire a persone e organizzazioni le informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza dell'aviazione civile;

limitare la diffusione delle informazioni a quanto strettamente necessario per i fini degli utenti, così da assicurare l'adeguata riservatezza di dette informazioni.

4.   Qualora le informazioni riguardanti le carenze degli aeromobili vengono fornite volontariamente, la relazione sull'ispezione di terra di cui all'articolo 4, paragrafo 4 non ne identifica la fonte.

Articolo 7

Fermo di un aeromobile

1.   Quando la mancanza di conformità alle norme internazionali di sicurezza comporta un evidente rischio per la sicurezza di volo, l'operatore dell'aeromobile dovrebbe prendere misure per rettificare le carenze prima del decollo. Se non è certa che un'azione correttiva verrà effettuata prima del decollo, l'autorità competente che effettua l'ispezione a terra dispone il fermo dell'aeromobile fino a quando il rischio non è stato eliminato, e informa immediatamente le autorità competenti dell'operatore interessato e dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile.

2.   L'autorità competente dello Stato membro che effettua l'ispezione a terra può, di concerto con lo Stato responsabile dell'esercizio dell'aeromobile interessato o con lo Stato di immatricolazione dell'aeromobile, fissare le opportune condizioni alle quali l'aeromobile può essere autorizzato a volare in sicurezza fino all'aeroporto dove possono aver luogo le riparazioni. Se la carenza incide sulla validità del certificato di navigabilità dell'aeromobile, il fermo può essere revocato soltanto se l'operatore ottiene il permesso dello Stato o degli Stati che saranno sorvolati durante il volo in questione.

Articolo 8

Rafforzamento della sicurezza e misure di attuazione

1.   Gli Stati membri informano la Commissione delle misure operative adottate per attuare le prescrizioni degli articoli 3, 4 e 5.

2.   Sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1 la Commissione, e conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può adottare opportune misure per agevolare l'applicazione degli articoli 3, 4 e 5, provvedendo ad esempio a:

redigere l'elenco delle informazioni da raccogliere;

specificare il contenuto delle ispezioni a terra e le relative procedure;

stabilire il formato per l'archiviazione e la diffusione delle informazioni;

costituire o sostenere organismi idonei a gestire gli strumenti necessari per la raccolta e lo scambio delle informazioni.

3.   Sulla base delle informazioni ricevute a norma degli articoli 3, 4 e 5, e conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può essere adottata una decisione che stabilisce le opportune modalità di svolgimento dell'ispezione a terra e le altre misure di sorveglianza, in particolare le misure applicabili ad un operatore specifico o agli operatori di un paese terzo specifico, in attesa dell'adozione da parte delle autorità competenti di tale paese terzo di misure correttive soddisfacenti.

4.   La Commissione può adottare tutte le misure necessarie per cooperare con i paesi terzi ed offrire loro assistenza al fine di migliorarne le capacità di controllo della sicurezza dell'aviazione.

Articolo 9

Divieti o condizioni per l'esercizio dell'attività

Se uno Stato membro decide di vietare l'uso dei propri aeroporti ad un operatore specifico o agli operatori di uno specifico paese terzo o di vincolarne le operazioni a determinate condizioni, in attesa dell'adozione, da parte dell'autorità competente di tale paese terzo, di misure correttive soddisfacenti:

a)

lo Stato membro notifica alla Commissione le misure prese; la Commissione trasmette le informazioni agli altri Stati membri;

b)

la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, può formulare le raccomandazioni e prendere le misure che ritiene necessarie, e può, inoltre, prevedere l'estensione all'intero territorio comunitario delle misure menzionate alla lettera a).

Articolo 10

Procedura decisionale

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91.

2.   Nei casi in cui é fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

5.   Il comitato può essere inoltre consultato dalla Commissione in merito a qualsiasi altra questione relativa all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 11

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente a... (8). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12

Modificazione degli allegati

Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2

Articolo 13

Relazione

Entro il... (9) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 9 prestando particolare attenzione agli sviluppi nella Comunità e nei consessi internazionali. La relazione può essere accompagnata da proposte di modifica della direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a..., addì...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 351.

(2)  GU C 241 del 7.10.2002, pag. 33.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione comune del Consiglio del 13 giugno 2003 (GU C 233 E del 30.9.2003, pag. 12) e posizione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2003.

(4)  GU C 65 del 4.3.1996, pag. 172.

(5)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(6)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 47).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)   Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(9)   Quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

I.   L'ispezione a terra dovrebbe riguardare tutti o alcuni, a seconda del tempo a disposizione, degli aspetti indicati di seguito.

1.

Verifica della disponibilità e della validità dei documenti necessari per i voli internazionali, quali: certificato di immatricolazione, giornale di bordo, certificato di navigabilità, licenze dell'equipaggio, licenza radio, elenco dei passeggeri e delle merci.

2.

Verifica della conformità della composizione e delle qualifiche dell'equipaggio ai requisiti dell'allegato 1 e dell'allegato 6 della convenzione di Chicago (allegati ICAO).

3.

Verifica della documentazione operativa (dati di volo, piano di volo operativo, quaderno tecnico di bordo) e di preparazione del volo, necessaria per dimostrare che il volo è preparato conformemente all'allegato 6 della convenzione ICAO.

4.

Verifica della presenza a bordo degli elementi richiesti per la navigazione internazionale e del loro stato, conformemente all'allegato 6 della Convenzione ICAO:

certificato di operatore aereo,

certificato sulle emissioni acustiche e gassose,

manuale operativo (compresa la lista degli equipaggiamenti minimi) e manuale di volo,

equipaggiamenti di sicurezza,

equipaggiamenti di sicurezza in cabina,

equipaggiamenti necessari per lo specifico volo considerato, comprese le apparecchiature di radiocomunicazione e di radionavigazione

registratori dei dati di volo.

5.

Verifica dell'ininterrotta conformità delle condizioni dell'aeromobile e delle sue apparecchiature (compresi i danni e le riparazioni) alle norme dell'allegato 8 della convenzione ICAO.

II.   Dopo l'ispezione a terra, deve essere redatto un rapporto in cui figurino le informazioni standard generali di seguito indicate, nonché un elenco degli elementi controllati, da cui risultino le carenze rilevate per ciascuno di essi corredate da eventuali osservazioni.

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Autorità aeronautica nazionale (Designazione)

(STATO)

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P5_TA(2003)0423

Mobilizzazione del fondo di solidarietà dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo sulle proposte di decisione della Commissione relative alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà UE conformemente al punto 3 dell'Accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (COM(2003) 431 — C5-0323/2003 — 2003/0166(ACI) e COM(2003) 529 — C5-0418/2003 — 2003/0206(ACI))

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione (COM(2003) 431 — C5-0323/2003),

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione (COM(2003) 529 — C5-0418/2003),

visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commisisone sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (1),

visto l'Accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (2),

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (3),

vista la sua posizione del 10 ottobre 2002 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (4),

visti i risultati del trilogo del 23 settembre 2003,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0315/2003),

A.

considerando che l'Unione europea ha istituito gli appositi strumenti istituzionali e di bilancio per indennizzare le vittime dei danni causati da disastri naturali di grande entità,

B.

considerando che l'Italia e la Spagna hanno richiesto che vengano coperti i danni causati dal naufragio della petroliera Prestige, da un terremoto in Molise e nelle Puglie e dall'eruzione dell'Etna alla fine del 2002,

C.

considerando che il Portogallo ha presentato una richiesta perché vengano coperti i danni causati dagli incendi dovuti all'eccezionale siccità dell'estate 2003,

1.

chiede alla Commissione di presentare una succinta valutazione quantitativa e qualitativa dei primi interventi del Fondo e in particolare dei criteri di applicazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2012/2002, che consenta al Parlamento di valutare il suo funzionamento;

2.

constata che i danni causati dalle catastrofi naturali avrebbero potuto essere evitati, in tutto o in parte, e dovrebbero rappresentare un incentivo per sviluppare e attuare politiche di prevenzione e norme adeguate per la conservazione e la corretta utilizzazione del territorio;

Per quanto riguarda i danni causati dal naufragio della petroliera Prestige, dal terremoto in Molise e nelle Puglie e dall'eruzione dell'Etna (COM(2003) 431)

3.

si chiede se i lunghi termini per la presentazione di talune richieste di aiuto siano dovuti ad un'eccessiva complessità delle disposizioni del regolamento del Fondo o ad un cattivo coordinamento tra le amministrazioni nazionali e quella comunitaria; chiede pertanto alla Commissione di dare informazioni su questi sfasamenti temporali;

Per quanto riguarda gli incendi in Portogallo (COM(2003) 529)

4.

chiede alla Commissione di dare informazioni sull'impiego degli aiuti comunitari esistenti per la protezione delle foreste comunitarie;

5.

chiede al Consiglio di accettare le richieste del Parlamento europeo concernenti il programma Forest Focus attualmente oggetto di procedura di conciliazione;

*

* *

6.

approva le decisioni allegate alla presente risoluzione sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà UE, conformemente al punto 3 del succitato Accordo interistituzionale del 7 novembre 2002;

7.

incarica il Presidente di trasmettere la presente risoluzione, inclusi gli allegati, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 172 del 18.6.1999.

(2)  GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

(3)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(4)  P5_TA(2002)0464.

ALLEGATO I

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2003 relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà UE, conformemente al punto 3 dell'Accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (danni causati dal naufragio della petroliera Prestige, dal terremoto in Molise e nelle Puglie e dall'eruzione dell'Etna)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del fondo di solidarietà dell'Unione europea, che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (1), in particolare il punto 3,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea ha creato un fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2)

L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede le modalità per mobilitare gli stanziamento del fondo.

(4)

I danni causati dal naufragio della Prestige, dal terremoto in Molise e nelle Puglie e dell'eruzione dell'Etna adempiono alle condizioni previste per la mobilizzazione del Fondo,

DECIDONO:

Articolo 1

Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilizzato per fornire l'importo di 56 250 000 EUR in stanziamento di impegno.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

ALLEGATO II

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2003 relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà UE, conformemente al punto 3 dell'Accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (incendi in Portogallo)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del fondo di solidarietà dell'Unione europea, che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (1), in particolare il punto 3,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea ha creato un fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2)

Il 13 agosto 2003 il Portogallo ha presentato una richiesta perchè vengano coperti i danni causati dagli incendi.

(3)

L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

(4)

La catastrofe causata dagli incendi in Portogallo adempie alle condizioni previste per la mobilizzazione del Fondo,

DECIDONO:

Articolo 1

Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilizzato per fornire l'importo di 48 539 000 EUR in stanziamenti di impegno.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

P5_TA(2003)0424

Bilancio rettificativo n. 5/2003

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2003 dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (13014/2003 — C5-0449/2003 — 2003/2144(BUD) e 2003/2181(BUD))

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e in particolare gli articoli 37 e 38 dello stesso,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, quale adottato in via definitiva il 19 dicembre 2002 (2),

visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3),

visto l'Accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4),

visti i progetti preliminari di bilancio rettificativo n. 5/2003 e n. 6/2003 dell'Unione europea per l'esercizio 2003, presentati dalla Commissione rispettivamente il 30 luglio 2003 e il 25 settembre 2003 (SEC(2003) 886 e SEC(2003) 1059),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2003 dell'Unione europea per l'esercizio 2003, stabilito dal Consiglio il 7 ottobre 2003 (13014/2003 — C5-0449/2003),

viste le decisioni adottate il 9 ottobre 2003 (5) dal Parlamento europeo e dal Consiglio di mobilitare il meccanismo di flessibilità relativo al Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo pari a rispettivamente 56,25 milioni di EUR e 48,539 milioni di EUR,

visti l'articolo 92 e l'Allegato IV al suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0316/2003),

A.

considerando che l'Unione europea dovrebbe manifestare la propria solidarietà contribuendo all'indennizzo dei danni causati dall'affondamento della petroliera Prestige dal terremoto in Molise e nelle Puglie, dall'eruzione dell'Etna alla fine del 2002 e dagli incendi forestali verificatisi in Portogallo nel 2003,

B.

considerando che le risorse di bilancio adeguate sono state mobilitate in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il fondo di solidarietà dell'Unione europea (6) Fondo di solidarietà dell'Unione europea e di quelle del precitato Accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 relativo al suo finanziamento,

C.

considerando che l'obiettivo del bilancio rettificativo n. 5/2003 è quello di iscrivere ufficialmente tali risorse al bilancio 2003,

1.

si compiace del bilancio rettificativo n. 5/2003, volto a iscrivere senza indugi al bilancio 2003 le risorse mobilitate a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per assistere quanti sono stati colpiti da tali catastrofi naturali;

2.

osserva con soddisfazione che il bilancio rettificativo n. 5/2003 è stato adottato nel quadro di una sola lettura (e che le Istituzioni europee hanno deciso di riunire in una sola le due procedure previste all'inizio) e che ciò ha consentito di assistere nel modo più rapido possibile i paesi e le regioni colpiti, utilizzando le risorse del bilancio comunitario, dopo la presentazione delle richieste;

3.

approva senza presentare emendamenti il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2003;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002.

(2)  GU L 54 del 28.2.2003.

(3)  GU C 172 del 18.6.1999.

(4)  GU C 283 del 20.11.2002, pag 1.

(5)  P5_TA-PROV(2003)0423.

(6)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

P5_TA(2003)0425

Gallerie della rete stradale transeuropea (requisiti minimi di sicurezza) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (COM(2002) 769 — C5-0635/2002 — 2002/0309(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 769) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0635/2002),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0311/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella GU.

P5_TC1-COD(2002)0309

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 ottobre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle Regioni (3),

in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

Nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (5), la Commissione preannuncia la presentazione di requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

(2)

Il sistema di trasporto, ed in particolare la rete di trasporto transeuropea definita nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa agli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (6) ha una funzione di importanza fondamentale da svolgere a sostegno dell'integrazione europea ed a garanzia di un'elevata qualità della vita per i cittadini europei. La Commissione europea ha il dovere di garantire un livello elevato, uniforme e costante di sicurezza, di servizi e di facilità d'uso per gli utenti sulla rete stradale transeuropea.

(3)

Le gallerie di lunghezza superiore a 500 m sono infrastrutture importanti che facilitano la comunicazione fra le grandi regioni d'Europa e svolgono un ruolo determinante per il funzionamento e lo sviluppo delle economie regionali.

(4)

Il Consiglio europeo ha più volte sottolineato — in particolare il 14 e 15 dicembre 2001 a Laeken — l'urgenza di misure atte a migliorare la sicurezza nelle gallerie.

(5)

Il 30 novembre 2001 i Ministri dei Trasporti di Austria, Francia, Germania, Italia e Svizzera si sono riuniti a Zurigo ed hanno adottato una dichiarazione comune che raccomanda che le normative nazionali vengano allineate sui requisiti armonizzati più recenti allo scopo di rafforzare la sicurezza nelle gallerie lunghe.

(6)

Poiché gli scopi dell'azione proposta, il conseguimento di un livello appropriato di sicurezza comune nelle gallerie della rete stradale transeuropea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo del livello dell'armonizzazione necessaria, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza del principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo.

(7)

I sinistri verificatisi recentemente nelle gallerie stradali sottolineano l'importanza di queste infrastrutture sul piano umano, economico e culturale.

(8)

Alcune gallerie stradali europee, che sono entrate in servizio in anni lontani, erano state progettate in un'epoca in cui le possibilità tecniche e le condizioni di trasporto erano molto diverse da quelle attuali. Oggi si rilevano pertanto livelli di sicurezza disomogenei che devono essere migliorati.

(9)

La sicurezza in galleria impone una serie di misure inerenti, tra l'altro, alla geometria e alle caratteristiche progettuali del traforo, alle installazioni di sicurezza, compresa la segnaletica, la gestione del traffico, la formazione dei servizi di pronto intervento, la gestione degli incidenti, le informazioni da comunicare agli utenti in ordine al comportamento da seguire in galleria, nonché una migliore comunicazione fra le autorità competenti ed i servizi di intervento, quali la polizia, i pompieri e le squadre di soccorso.

(10)

Come già evidenziato dai lavori della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), il comportamento degli utenti è un elemento decisivo ai fini della sicurezza delle gallerie. Questo aspetto è trattato in misura limitata dalla presente direttiva in quanto è o sarà oggetto di altre regolamentazioni a livello europeo, in particolare la direttiva 2003/59/CE (7).

(11)

Per definire un approccio equilibrato e in considerazione del costo elevato delle misure prospettate, è opportuno stabilire gli equipaggiamenti minimi di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche tipiche e del volume di traffico previsto di ciascuna galleria. A tal fine è opportuno definire una gerarchia delle classi di equipaggiamento.

(12)

Organismi internazionali come la World Road Association (AIPCR) e l'UNECE hanno da tempo formulato preziose raccomandazioni per contribuire a migliorare ed armonizzare la normativa in materia di circolazione e equipaggiamento di sicurezza nelle gallerie stradali. Tuttavia, dato che queste raccomandazioni non sono strumenti vincolanti, le loro potenzialità potranno esplicarsi pienamente soltanto emanando provvedimenti legislativi che rendano obbligatori i requisiti che esse individuano.

(13)

Per mantenere un elevato livello di sicurezza è necessaria una manutenzione adeguata delle installazioni di sicurezza presenti nelle gallerie. È opportuno organizzare in modo sistematico lo scambio di informazioni sulle moderne tecniche di sicurezza e sui dati relativi agli incidenti/eventi tra Stati membri.

(14)

Per fare in modo che le prescrizioni della presente direttiva vengano applicate correttamente dai responsabili delle gallerie, gli Stati membri devono designare una o più autorità a livello nazionale, regionale o locale che verificano il rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente direttiva e sono pertanto responsabili della sicurezza nelle gallerie.

(15)

Per l'attuazione della presente direttiva occorre predisporre un calendario flessibile e progressivo. Tale calendario consentirà di realizzare lavori più urgenti senza provocare perturbazioni gravi nel sistema dei trasporti né strozzature nel calendario dei lavori pubblici negli Stati membri.

(16)

Il costo dei lavori di rinnovo nelle gallerie esistenti varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, soprattutto per ragioni geografiche; agli Stati membri deve essere consentito di scaglionare nel tempo i lavori di rinnovo necessari per conformarsi ai requisiti della presente direttiva laddove la densità delle gallerie sul loro territorio superi di molto la media europea.

(17)

Occorre verificare in che misura gli adeguamenti strutturali richiesti dalla presente direttiva per le gallerie in questione della rete stradale transeuropea possano essere considerati ammissibili al finanziamento supplementare delle reti TEN. Al riguardo dovrebbero essere utilizzate anche le entrate provenienti dai pedaggi.

(18)

Per le gallerie già in esercizio o per le gallerie che non siano state ancora aperte al pubblico nei 18 mesi successivi l'entrata in vigore della presente direttiva è consentito agli Stati membri di accettare l'adozione di misure di riduzione del rischio in alternativa all'applicazione dei requisiti prescritti dalla presente direttiva, qualora le caratteristiche di una galleria non consentano di realizzare soluzioni strutturali a costi ragionevoli.

(19)

In vista dell'imminente allargamento della Comunità, è opportuno procedere a una rapida applicazione della presente direttiva nei paesi candidati.

(20)

È necessario un ulteriore progresso tecnico per migliorare la sicurezza nelle gallerie. Deve essere istituita una procedura che consenta alla Commissione di adeguare i requisiti della presente direttiva al progresso tecnico. Alla stessa procedura dovrà farsi ricorso per adottare un metodo armonizzato di analisi dei rischi.

(21)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate nell'osservanza della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(22)

Gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sulle misure che intendono adottare per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, allo scopo di rendere possibile la sincronizzazione dei lavori su scala comunitaria e, in tal modo, ridurre le perturbazioni del traffico,

(23)

Si incoraggiano gli Stati membri ad applicare norme di sicurezza equivalenti per le gallerie stradali site sul loro territorio, che non sono parte integrante della rete stradale transeuropea e che quindi non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva mira al conseguimento di un livello appropriato di sicurezza comune nelle gallerie della rete stradale transeuropea.

2.    La presente direttiva si applica a tutte le gallerie della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 m, siano esse già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva i seguenti termini sono così definiti:

1)

«rete stradale transeuropea»: la rete stradale definita alla sezione 2 dell'allegato I della decisione n. 1692/96/CE ed illustrata da carte geografiche. Tali carte geografiche si riferiscono alle corrispondenti sezioni menzionate nell'articolato e/o nell'allegato II di tale decisione;

2)

« servizi di pronto intervento»: tutti i servizi locali, pubblici o privati, o prestati dal personale di servizio, che intervengono in caso di incidente, compresi i servizi di polizia, i pompieri e le squadre di soccorso.

Articolo 3

Misure di sicurezza

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le gallerie situate nel loro territorio soddisfino i requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato I. Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alla sicurezza dei disabili. Chi utilizza la sedia a rotelle dovrebbe, in particolare, essere in grado di varcare la prima porta in direzione di un'uscita di emergenza.

2.   Qualora determinati requisiti strutturali di cui all'allegato I possano essere soddisfatti unicamente tramite soluzioni tecniche che risultano notevolmente più onerose della costruzione di nuove gallerie dalle caratteristiche equivalenti e qualora le misure alternative assicurino una protezione equivalente o migliore, l'autorità amministrativa, di cui all'articolo 4, può accettare la realizzazione di misure di riduzione dei rischi come soluzione alternativa all'applicazione di tali requisiti. L'efficacia di tali misure deve dimostrarsi mediante un'analisi dei rischi effettuata in conformità delle disposizioni dell'articolo 13. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure di riduzione dei rischi che accettano come soluzione alternativa e motivano la loro decisione. Il presente paragrafo non si applica alle gallerie che si trovano allo stato di progetto quali definite all'articolo 9.

3.   Gli Stati membri possono prescrivere requisiti più severi sempre che questi non siano in contrasto con quelli prescritti dalla presente direttiva.

Articolo 4

Autorità amministrativa

1.   Gli Stati membri designano una o più autorità amministrative, nel seguito denominate «l'autorità amministrativa», la quale si accerta che siano rispettati tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria ed in particolare che siano osservate le disposizioni della presente direttiva e funge da interlocutore per la Commissione e gli altri Stati membri.

2.   L'autorità amministrativa può essere istituita a livello nazionale, regionale o locale.

3.    Tutte le gallerie situate sul territorio di un solo Stato membro sono soggette alla responsabilità di una sola autorità amministrativa. Per le gallerie situate sul territorio di due Stati membri, ciascuno di questi può designare un'autorità amministrativa. In tal caso, è necessario elaborare un protocollo di cooperazione tra le due autorità amministrative.

4.   L'autorità amministrativa prende le misure necessarie per garantire la conformità di tutte le gallerie rientranti nel suo settore di competenza alle disposizioni della presente direttiva.

5.   Per l'entrata in servizio di una nuova galleria o per la ricostruzione di una galleria esistente è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'autorità amministrativa.

6.   L'autorità amministrativa è autorizzata a sospendere o a limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati. Essa specifica a quali condizioni possano essere ristabilite condizioni di traffico normali. Quando viene designato come autorità amministrativa un organo preesistente, questo può continuare ad esercitare le responsabilità di cui era investito in precedenza a condizione di conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 5

Organo di ispezione

1.    Gli Stati membri provvedono a che le ispezioni, le valutazioni e i collaudi vengano eseguiti da enti di ispezione. Questa funzione può essere esercitata dalla autorità amministrativa. L'ente che effettua le ispezioni, le valutazioni e i collaudi deve disporre di un elevato livello di competenza e di qualità procedurale e deve essere funzionalmente indipendente dal responsabile della galleria .

2.     Per le gallerie situate sul territorio di due Stati membri, gli Stati membri nominano organi di controllo comuni che assolvano ai compiti previsti al paragrafo 1.

Articolo 6

Responsabile della galleria

1.   Per ciascuna galleria l'autorità amministrativa riconosce un solo responsabile di galleria. Esso è l'organismo pubblico o privato responsabile della sicurezza della galleria. Specificatamente è responsabile della progettazione, della realizzazione, del collaudo e dell'esercizio della galleria. Può occuparsi direttamente della gestione della galleria oppure affidarla a terzi, ma conserva in ogni momento la responsabilità piena e definitiva delle attività summenzionate, a prescindere dalle modalità di esecuzione.

Per le gallerie situate sul territorio di due Stati membri, le due autorità amministrative riconoscono un unico responsabile di galleria.

2.   Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verificano in una galleria il responsabile della galleria deve redigere una relazione esplicativa corredata del parere del coordinatore della sicurezza di cui all'articolo 7 . La relazione è trasmessa all'autorità amministrativa e ai servizi di pronto intervento entro e non oltre due mesi dalla data in cui si è prodotto l'incidente o l'evento.

Articolo 7

Coordinatore della sicurezza

1.   Per ciascuna galleria il responsabile della galleria designa un coordinatore della sicurezza che, sotto il suo controllo, sovraintende e coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Il coordinatore della sicurezza assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento. Il coordinatore della sicurezza può essere un membro del personale della galleria ed essere competente per più gallerie in una regione determinata.

2.   Il coordinatore della sicurezza partecipa:

a)

all'organizzazione dei piani operativi;

b)

alla definizione dei piani di sicurezza;

c)

alla definizione dei requisiti di equipaggiamento in rapporto sia alle gallerie nuove sia alla modernizzazione delle gallerie esistenti;

d)

partecipa alla formazione del personale di esercizio e dei servizi di pronto intervento e all'organizzazione di esercitazioni a intervalli regolari.

Articolo 8

Notifica dell'autorità amministrativa e dell'organo di ispezione

Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità amministrativa e dell'organo di ispezione entro ... (9) . Nel caso di modifiche di tali dati, essi ne informano la Commissione entro tre mesi. Se necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni complementari su tali organismi.

Articolo 9

Gallerie in fase di progetto

1.   Tutte le gallerie il cui progetto non sia stato approvato dall'autorità amministrativa entro ... (9) sono soggette alle disposizioni della direttiva stessa.

2.   La galleria entra in servizio secondo la procedura di cui all'allegato II.

Articolo 10

Gallerie non ancora aperte al traffico

1.   Nel caso di gallerie che non sono state aperte al traffico pubblico entro ... (9) , l'autorità amministrativa ne analizza la conformità con i requisiti prescritti dalla direttiva.

2.   Se accerta che una galleria non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'autorità amministrativa comunica al responsabile della galleria che devono essere prese le misure necessarie per elevare il livello di sicurezza .

3.   In tal caso la galleria è rimessa in servizio secondo la procedura di cui all'allegato II.

Articolo 11

Gallerie già in esercizio

1.   Nel caso di gallerie che sono state aperte al traffico pubblico entro ... (10) l'autorità amministrativa dispone di 18 mesi per valutare la conformità della galleria ai requisiti dell' allegato I .

2.   Il responsabile della galleria propone, se necessario, all'autorità amministrativa un piano per adeguare la galleria alle disposizioni della presente direttiva.

3.   L'autorità amministrativa approva gli interventi correttivi o ne chiede la modifica.

4.   Successivamente, la galleria è rimessa in servizio secondo la procedura di cui all'allegato II.

5.   Entro ... (11) gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che descrive come essi prevedono di conformarsi ai requisiti della direttiva, le misure in progetto e, se del caso, le conseguenze dell'apertura o della chiusura delle principali strade di accesso alle gallerie. Per ridurre al minimo le perturbazioni del traffico a livello europeo, la Commissione può fare osservazioni in merito al calendario dei lavori mediante i quali si intende garantire la conformità delle gallerie ai requisiti della presente direttiva.

6.   I lavori di riadeguamento delle gallerie devono essere realizzati secondo un calendario non superiore a dieci anni. Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, almeno il 10% di tutte le gallerie in esercizio presenti in ciascuno Stato membro devono essere conformi ai requisiti della presente direttiva, il 50% di tutte le gallerie in esercizio devono essere conformi entro sei anni e il 100% deve esserlo entro dieci anni.

7.   Quando la lunghezza totale del traforo delle gallerie attualmente esistenti diviso per la lunghezza totale della parte della rete stradale transeuropea situata sul loro territorio supera la media europea, gli Stati membri possono prolungare del 50% i periodi previsti al paragrafo precedente.

Articolo 12

Ispezioni periodiche

1.    L'autorità amministrativa provvede alle ispezioni periodiche onde garantire che tutte le gallerie contemplate dalla presente direttiva siano conformi alle sue disposizioni. Una prima ispezione di queste gallerie deve avvenire entro ... (12) .

2.   Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una determinata galleria non deve superare i cinque anni.

3.   Qualora, sulla base dei risultati dell'ispezione , constati che una galleria non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'autorità amministrativa comunica al responsabile della galleria che occorre prendere provvedimenti per elevare il livello di sicurezza della galleria .

4.   Terminati i lavori di riadeguamento, la galleria viene rimessa in servizio secondo la procedura prevista all'allegato II.

Articolo 13

Analisi dei rischi

1.   A richiesta dell'autorità amministrativa e sotto la responsabilità di quest'ultima viene effettuata un'analisi dei rischi a cura di un organismo indipendente dal responsabile della galleria . L'analisi di cui trattasi è un'analisi dei rischi di una galleria determinata che deve tener conto di tutti i fattori inerenti le sue caratteristiche progettuali e delle condizioni del traffico che incidono sulla sicurezza, e segnatamente le caratteristiche ed il tipo di traffico, la lunghezza e la geometria del traforo, nonché il numero previsto di mezzi pesanti in transito giornaliero.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale venga utilizzata una metodologia analitica e ben definita, corrispondente alle migliori pratiche disponibili e informano la Commissione e gli altri Stati membri della metodologia applicata.

3.   Entro ... (13) la Commissione presenta una relazione sulle pratiche seguite negli Stati membri. Se necessario, la Commissione presenta proposte ai fini dell'adozione di una metodologia dell'analisi dei rischi comune ed armonizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 14

Deroghe per innovazioni tecniche

1.   Sulla base di una domanda debitamente documentata del responsabile della galleria, l'autorità amministrativa può accordare deroghe ai requisiti prescritti dalla presente direttiva allo scopo di consentire l'installazione di equipaggiamenti di sicurezza innovativi o l'utilizzo di procedure di sicurezza innovative atte a fornire un livello migliore o equivalente di protezione e il cui rapporto costi/benefici è migliore rispetto a quello delle tecnologie attuali prescritte dalla presente direttiva.

2.   Se l'autorità amministrativa intende concedere la deroga, lo Stato membro trasmette previamente alla Commissione una domanda di deroga comprendente la richiesta del responsabile della galleria e il parere dell'organo di ispezione.

3.   La Commissione risponde alla domanda presentata dallo Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. In caso di decisione negativa l'autorità amministrativa non concede la deroga.

Articolo 15

Adeguamento al progresso tecnico

La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 16

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della decisione stessa.

3.   Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (14) . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a..., il...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU ...

(2)   GU C 220 del 16.9.2003, pag. 26 .

(3)  GU ...

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2003.

(5)  Libro bianco della Commissione del 12 settembre 2001«La politica europea del trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» COM(2001) 370.

(6)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1).

(7)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10/9/2003, pag. 4).

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(10)  18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(11)  Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(12)  Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(13)  Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(14)  18 mesi dalla data della pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ALLEGATO I

MISURE

1.    Misure infrastrutturali

L'allegato contiene le esigenze minime di sicurezza per le gallerie sulla rete stradale transeuropea di più di 500 m di lunghezza.

1.1.    Parametri di sicurezza

1.1.1.

Se necessario, viene svolta un'analisi di rischio, conformemente all'articolo 13, tenendo conto dei seguenti parametri di sicurezza:

lunghezza della galleria

numero di canne

numero di corsie

geometria della sezione trasversale

allineamento verticale e orizzontale e, in ogni caso, quando la pendenza massima di una galleria è superiore al 3 %

tipo di costruzione

traffico unidirezionale e bidirezionale

volume di traffico per canna (compresa la distribuzione temporale)

rischio di congestione (quotidiana e stagionale)

tempi di intervento dei servizi di emergenza

presenza e percentuale di veicoli da trasporto pesante e in ogni caso qualora il numero di veicoli da trasporto pesante oltre 3,5 t superi il 15% del volume di traffico medio annuo giornaliero

presenza, percentuale e tipo di traffico di merci pericolose

caratteristiche delle vie di accesso

larghezza delle corsie — in particolare qualora sia inferiore a 3,5 m.

L'analisi di rischio stabilisce se sono necessarie misure addizionali di sicurezza e/o attrezzature supplementari per assicurare un elevato livello di sicurezza delle gallerie.

1.1.2.

Per «volume di traffico» si intende la media giornaliera di traffico per ogni corsia della galleria, calcolata all'inizio di ogni anno su un periodo successivo triennale. Ai fini della determinazione del volume di traffico, ogni veicolo a motore viene considerato come un'unità.

1.2.   Numero di canne e di corsie

1.2.1.

I principali criteri per decidere se costruire una galleria a canna unica o a due canne sono il volume di traffico previsto e la sicurezza, tenendo conto di aspetti come la percentuale dei veicoli da trasporto pesante, la pendenza e la lunghezza.

1.2.2.

In ogni caso, per le gallerie in fase di progettazione, se una previsione a 15 anni indica che il volume di traffico quotidiano supererà i 10 000 veicoli per corsia, quando questo valore verrà superato deve essere in funzione una galleria a doppia canna con traffico unidirezionale.

1.2.3.

Senza tener conto della corsia di emergenza, deve essere mantenuto lo stesso numero di corsie per il traffico normale all'interno e all'esterno della galleria. Eventuali cambiamenti del numero di corsie avvengono ad una distanza sufficiente prima del portale della galleria; tale distanza equivale almeno alla distanza percorsa in 10 secondi da una vettura che viaggi alla velocità massima consentita. Qualora tale distanza non possa essere rispettata a causa delle condizioni geografiche, vengono adottate misure addizionali e/o rafforzate per aumentare la sicurezza.

1.3.    Gallerie in pendenza

1.3.1.

Nelle nuove gallerie non sono permesse pendenze longitudinali superiori al 5%, a meno che non sia geograficamente possibile alcun'altra soluzione .

1.3.2.

Nelle gallerie con pendenze superiori al 3% vengono adottate misure addizionali e/o rafforzate per aumentare la sicurezza.

1.4.    Vie di fuga e uscite di emergenza

1.4.1.

Nelle nuove gallerie senza corsia di emergenza, sono previste vie di fuga da utilizzare da parte degli utenti della galleria in caso di guasto o di incidente.

1.4.2.

Nelle gallerie esistenti, prive di corsia di emergenza e di una via di fuga, sono adottate misure di sicurezza addizionali e/o rafforzate .

1.4.3.

Le uscite di emergenza sono costruite in modo da poter essere utilizzate dagli utenti per uscire dalla galleria senza i loro veicoli e raggiungere un luogo sicuro in caso di incidente o incendio, e in modo tale che i servizi di emergenza possano entrare a piedi nella galleria, tramite:

uscite dirette dalla galleria verso l'esterno

collegamenti incrociati tra gallerie a due canne

uscite verso una galleria di emergenza

ripari con una via di fuga separata dalla canna della galleria.

1.4.4.

Non devono essere costruiti ripari senza un'uscita che porti alle vie di fuga verso l'esterno.

1.4.5.

Qualora vi siano uscite di emergenza, la distanza tra due uscite di emergenza non può superare i 500 m.

1.4.6.

Le uscite di emergenza devono essere previste se sulla base dell'estensione e della velocità di diffusione del fumo alle condizioni locali si dimostra, mediante un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 13, che la ventilazione e le altre misure di sicurezza non sono sufficienti per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

1.4.7.

In ogni caso, nelle gallerie nuove sono previste uscite di emergenza qualora il volume di traffico sia superiore a 2 000 autoveicoli per corsia.

1.4.8.

Nelle gallerie esistenti lunghe oltre 1 000 m, con traffico superiore a 2 000 veicoli per corsia, vengono valutate la fattibilità e l'efficacia della costruzione di nuove uscite di emergenza.

1.4.9.

Misure idonee, come porte dietro l'uscita di emergenza, impediscono la propagazione del fumo e del calore nelle vie di fuga, in modo che gli utenti della galleria possano raggiungere con sicurezza l'esterno e i servizi di emergenza possano accedere alla galleria.

1.5.    Passaggi di emergenza per servizi di emergenza

1.5.1.

Nelle gallerie a due canne, almeno ogni 1 500 m è prevista la costruzione di un collegamento incrociato ad uso dei servizi di emergenza .

1.5.2.

Se possibile dal punto di vista geografico, occorre predisporre l'attraversamento dello spartitraffico davanti ad ogni portale delle gallerie a due o più canne. Questa misura permette ai servizi di emergenza di avere un accesso immediato a ogni canna .

1.6.    Piazzole di sosta

1.6.1.

Per le nuove gallerie bidirezionali lunghe oltre 1 500 m e con un traffico superiore ai 2 000 veicoli per corsia, sono previste piazzole di sosta a distanze non superiori ai 1 000 m, se non esistono corsie di emergenza.

1.6.2.

Nelle gallerie bidirezionali esistenti lunghe oltre 1 500 m e con un traffico superiore ai 2 000 veicoli per corsia, che non hanno corsie di emergenza, deve essere valutata la fattibilità e l'efficacia della creazione di piazzole di sosta.

1.6.3.

Nelle piazzole di sosta deve essere prevista una stazione di emergenza.

1.7.    Drenaggio

1.7.1.

Il drenaggio di liquidi infiammabili e tossici deve avvenire mediante canaletti di drenaggio opportunamente progettati o altre misure all'interno delle sezioni trasversali della galleria in cui il trasporto di merci pericolose è permesso. Inoltre, questo sistema di drenaggio deve essere progettato e mantenuto per impedire gli incendi e la diffusione di liquidi tossici e infiammabili all'interno di una canna e tra canne .

1.7.2.

Se nelle gallerie esistenti non sarà possibile rispettare tale esigenza, se ne terrà conto al momento di decidere se permettere il trasporto di merci pericolose, a norma del punto 2.7 .

1.8.    Resistenza al fuoco delle strutture

La principale struttura di tutte le gallerie in cui un crollo localizzato può avere conseguenze catastrofiche, ad esempio gallerie subacquee o gallerie che possono provocare il collasso di importanti strutture limitrofe, deve avere un livello sufficiente di resistenza al fuoco .

1.9.    Illuminazione

1.9.1.

Nelle gallerie con un volume di traffico superiore ai 2 000 veicoli per corsia, è prevista una normale illuminazione permanente, in modo da assicurare una visibilità sufficiente per gli utenti. Laddove non esista illuminazione normale permanente, per garantire la sicurezza sono adottate misure come segnalazioni in merito all'utilizzazione dei fari, limiti di velocità o segnali luminosi .

1.9.2.

Nelle gallerie illuminate è prevista un'illuminazione di sicurezza per permettere una visibilità minima per gli utenti del tunnel in caso di interruzione della corrente elettrica.

1.9.3.

Nelle gallerie illuminate, una luce di evacuazione ad altezza non superiore a 1,5 m indicherà agli utenti il percorso per abbandonare la galleria a piedi in caso di emergenza.

1.10.    Ventilazione

1.10.1.

La progettazione, la costruzione e il funzionamento del sistema di ventilazione deve tenere conto:

del controllo delle sostanze inquinanti emesse dai veicoli stradali in condizioni di traffico normale e di punta

del controllo delle sostanze inquinanti emesse dai veicoli stradali nel caso in cui il traffico venga bloccato a causa di un incidente o di un infortunio

del controllo del calore e del fumo in caso di incendio.

1.10.2.

Un sistema di ventilazione meccanica viene installato in tutte le gallerie lunghe oltre 1 000 m e con un volume di traffico superiore a 2 000 veicoli per corsia.

1.10.3.

Nelle gallerie con traffico bidirezionale e/o unidirezionale congestionato, la ventilazione longitudinale deve essere utilizzata soltanto se un'analisi di rischio, a norma dell'articolo 13, dimostra che è accettabile e/o sono adottate misure specifiche come una migliore gestione del traffico, minori distanze tra le uscite di emergenza e scarichi intervallati per il fumo.

1.10.4.

I sistemi di ventilazione trasversali o semitrasversali sono utilizzati nelle gallerie in cui è necessario un sistema meccanico di ventilazione e non è consentito un sistema longitudinale, a norma del punto 1.10.3. Con questi sistemi, è possibile eliminare il fumo in caso di incendio.

1.10.5.

Per le gallerie con traffico bidirezionale lunghe oltre 3 000 m e con un centro di controllo e ventilazione trasversale e/o semitrasversale, sono adottate le seguenti misure minime per quanto riguarda la ventilazione:

installazione di valvole di scarico per l'aria e il fumo che possano essere operate separatamente o a gruppi

la velocità longitudinale dell'aria è controllata costantemente e il funzionamento del sistema di ventilazione (valvole, ventole, ecc.) deve essere adattato di conseguenza.

1.11.    Stazioni di emergenza (uscite di sicurezza)

1.11.1.

Le stazioni di emergenza possono consistere in un box installato sul muro laterale o, preferibilmente, in un vano nel muro laterale. Sono attrezzate con almeno un telefono di emergenza e due estintori.

1.11.2.

Per le gallerie esistenti, le stazioni di emergenza sono installate al portale e all'interno a intervalli non superiori ai 250 m. Se le stazioni di emergenza sono situate a intervalli superiori ai 150 m, sono adottate misure addizionali e/o rafforzate per aumentare la sicurezza.

1.11.3.

Per le nuove gallerie, le stazioni di emergenza sono installate all'ingresso e all'interno a intervalli non superiori ai 150 m.

1.12.    Riserva idrica

1.12.1.

In tutte le gallerie è prevista una riserva idrica nonché idranti agli ingressi e all'interno, a intervalli non superiori ai 150 m. Se non è disponibile una riserva idrica, è obbligatorio verificare che acqua sufficiente venga fornita con altri mezzi.

1.12.2.

Nelle gallerie esistenti non sono permessi intervalli superiori ai 250 m.

1.13.    Segnaletica stradale

Per tutte le attrezzature di sicurezza previste per gli utenti delle gallerie viene utilizzata una segnaletica specifica. I segnali, i pannelli e i pittogrammi utilizzati nelle gallerie sono specificati all'allegato III.

1.14    Centro di controllo

1.14.1.

Per tutte le gallerie lunghe oltre 3 000 m e con un volume di traffico superiore ai 2 000 veicoli per corsia è previsto un centro di controllo.

1.14.2.

La sorveglianza di più gallerie può essere centralizzata in un unico centro di controllo.

1.15.     Sistemi di monitoraggio

1.15.1.

In tutte le gallerie dotate di un centro di controllo devono essere installati videosistemi di monitoraggio e un sistema in grado di segnalare automaticamente i problemi del traffico (come i veicoli fermi) e/o gli incendi.

1.15.2.

In tutte le gallerie senza centro di controllo e di lunghezza superiore ai 1 000 m sono installati sistemi di rilevazione automatica degli incendi.

1.16.     Installazioni per la chiusura delle gallerie

1.16.1.

In tutte le gallerie lunghe oltre 1 000 m sono installati semafori agli imbocchi per poter chiudere la galleria in caso di emergenza. Per garantire la debita osservanza, si possono installare altri dispositivi, ad esempio pannelli a messaggio variabile e barriere.

1.16.2.

All'interno di tutte le gallerie lunghe oltre 2 000 m, con un centro di controllo e un volume di traffico superiore ai 2 000 veicoli per corsia, si raccomanda di disporre le installazioni per arrestare i veicoli, in caso di emergenza, a intervalli non superiori ai 1 000 m. Le installazioni comprendono i semafori ed eventualmente altri dispositivi, ad esempio altoparlanti, pannelli a messaggio variabile e barriere.

1.17.     Sistemi di comunicazione

1.17.1.

Impianti per la ritrasmissione radio sono installati per il servizio di emergenza in tutte le gallerie lunghe oltre 1 000 m, con un volume di traffico superiore ai 2 000 veicoli per corsia.

1.17.2.

Se esiste un centro di controllo, si devono poter interrompere le trasmissioni radio degli eventuali canali riservati all'uso della galleria, per diffondere messaggi di emergenza.

1.17.3.

Rifugi e altre strutture, dove gli utenti in fuga dalle gallerie restano in attesa prima di raggiungere l'esterno, sono dotati di altoparlanti per informare l'utenza.

1.18.     Fornitura di elettricità e circuiti elettrici

1.18.1.

Tutte le gallerie sono rifornite di energia elettrica di emergenza per far funzionare gli impianti di sicurezza fino all'evacuazione di tutti gli utenti.

1.18.2.

I circuiti elettrici, di misurazione e di controllo, sono progettati in modo che un guasto locale, dovuto ad esempio a un incendio, non coinvolga i circuiti non interessati.

1.19.     Resistenza al fuoco degli impianti

Il livello di resistenza al fuoco di tutti gli impianti delle gallerie tiene conto delle possibilità tecnologiche e mira a mantenere le necessarie funzioni di sicurezza in caso di incendio.

1.20.     Tabella riguardante la dotazione minima

La dotazione minima figura nella seguente tabella.

TABELLA DELLA DOTAZIONE MINIMA

Categoria dell'impianto

Tipo di impianto

Volume del traffico

Lunghezza della galleria

Osservazioni

Misure strutturali

vie di fuga (corridoi)

superiore a 2 000 veicoli/giorno/corsia

 

solo per le nuove gallerie se non esistono corsie di emergenza

piazzole

superiore a 2 000 veicoli/giorno/corsia

per le attuali gallerie lunghe oltre 1 000 m

almeno ogni 500 m

passaggi di emergenza per i veicoli dei servizi di emergenza

 

per le nuove gallerie a doppia corsia lunghe oltre 2 000 m

almeno ogni 1 500 m

piazzole di sosta

superiore a 2 000 veicoli/giorno/corsia

per le nuove gallerie lunghe oltre 1500 m

almeno ogni 1 000 m

resistenza al fuoco della struttura

 

 

quando guasti locali possono causare disastri

Illuminazione

illuminazione normale

superiore a 2 000 veicoli/giorno/corsia

 

 

illuminazione di sicurezza

superiore a 2 000 veicoli/giorno/corsia

 

 

illuminazione di evacuazione

superiore a 2 000 veicoli/giorno/corsia

 

 

Ventilazione

 

superiore a 2 000 veicoli/giorno/corsia

per gallerie lunghe oltre 1 000 m

 

Ventilazione semitrasversale

 

superiore a 2 000 veicoli/giorno/corsia

per le gallerie bidirezionali lunghe oltre 3 000 m

 

Stazioni di emergenza

telefono di emergenza

superiore a 2 000 veicoli/giorno/corsia

 

almeno ogni 150 m (eccezioni)

estintori

superiore a 2 000 veicoli/giorno/corsia

 

almeno ogni 150 m (eccezioni)

dispositivi di allarme manuali

 

 

 

Alimentazione d'acqua

 

superiore a 2 000 veicoli/giorno/corsia

per gallerie lunghe oltre 1000 m

almeno ogni 150m (eccezioni)

Centro di controllo

 

superiore a 2 000 veicoli/giorno/corsia

per gallerie lunghe oltre 3 000 m

 

Sistemi di monitoraggio

televisori a circuito chiuso CCTV

 

 

solo per le gallerie con un centro di controllo

rilevamento automatico di incidenti

 

 

per le gallerie senza centro di controllo

sistemi di rilevamento di incendi

 

 

per le gallerie senza centro di controllo

Attrezzature per la chiusura della galleria

fuori della galleria

 

solo per le gallerie lunghe oltre 1000 m

 

dispositivi per arrestare i veicoli nella galleria

raccomandato oltre 2 000 veicoli/giorno/corsia

per gallerie lunghe oltre 2 000 m

solo per le gallerie con un centro di controllo

pannelli a messaggio variabile

raccomandato oltre 2 000 veicoli/giorno/corsia

 

solo per gallerie lunghe oltre 1 000 m

Sistemi di comunicazione

ritrasmissione radio

superiore a 2 000 veicoli/giorno/corsia

per gallerie lunghe oltre 2 000 m

 

Alimentazione elettrica

 

superiore a 2000 veicoli/giorno/corsia

 

 

Resistenza al fuoco degli impianti

 

superiore a 2000 veicoli/giorno/corsia

 

 

2.   Misure riguardanti l'esercizio

2.1.     Strumenti operativi

L'operazione è organizzata e dispone di mezzi appropriati per garantire la continuità e la sicurezza del traffico attraverso la galleria. Il personale coinvolto nell'operazione e i servizi di emergenza ricevono un'adeguata formazione iniziale e continua.

2.2.     Pianificazione in caso di emergenza

Per far fronte all'emergenza sono disponibili piani per tutte le gallerie. Nelle gallerie che hanno inizio e finiscono in Stati membri diversi, un unico piano di emergenza binazionale coinvolge i due paesi.

2.3.   Ruolo dell'autorità amministrativa

A livello organizzativo, per coordinare e controllare la gestione degli incidenti nelle gallerie stradali l'autorità amministrativa assume l'elaborazione dei requisiti per l'ispezione delle gallerie in materia di sicurezza.

2.4.    Lavori nelle gallerie

2.4.1.

La chiusura completa o parziale di corsie per lavori di costruzione o manutenzione programmati in anticipo inizia e termina sempre all'esterno della galleria.

2.4.2.

La chiusura di corsie viene indicata prima dell'imbocco della galleria.

2.5.   Gestione degli incidenti

2.5.1.

In caso di incidente grave, il responsabile della galleria chiude immediatamente la galleria (tutte le canne). Questa operazione avviene attivando contemporaneamente non soltanto i dispositivi di cui sopra collocati prima dell'imbocco, ma anche tramite pannelli a messaggio variabile, semafori e barriere meccaniche all'interno della galleria, ove presenti, in modo che tutto il traffico sia bloccato quanto prima all'interno e all'esterno della galleria.

2.5.2.

In occasione di esercitazioni periodiche deve essere misurato il tempo di intervento dei servizi di emergenza in caso di incidente in galleria, che deve essere ridotto al minimo, tenendo conto delle realtà locali. Occorre osservarne l'evoluzione ed elaborare, per quanto possibile, proposte per ridurlo.

2.6.   Attività del centro di controllo

2.6.1.

Qualora sia previsto un centro di controllo, il centro di controllo unico deve controllare la situazione in qualsiasi momento , comprese le gallerie che iniziano e finiscono in Stati membri diversi.

2.6.2.

In particolare, le distanze tra i veicoli e la loro velocità all'interno delle gallerie devono essere sottoposte a maggiori controlli per consentire uno scorrimento regolare del traffico e garantire una maggiore sicurezza nelle gallerie.

2.6.3.

Il traffico viene gestito in modo che dopo l'incidente i veicoli non rimasti coinvolti e bloccati possano uscire rapidamente dalla galleria.

2.7.   Chiusura della galleria

2.7.1.

In caso di chiusura della galleria (a breve o lungo termine), gli Stati membri informano gli utenti sui migliori itinerari alternativi tramite sistemi informativi di facile accesso.

2.7.2.

Gli itinerari alternativi fanno parte dei piani di emergenza sistematici e devono essere finalizzati a mantenere quanto più possibile scorrevole il traffico nonché a minimizzare gli effetti secondari sulla sicurezza nelle zone limitrofe.

2.7.3.

In caso di incidente in una galleria a doppia canna, il traffico viene bloccato e deviato in entrambe le canne in modo che quella in cui non si è verificato l'incidente possa essere usata come via di fuga e di soccorso.

2.8.   Trasporto di merci pericolose

2.8.1.

Gli Stati membri e le loro autorità amministrative applicano le seguenti misure per l'accesso alle gallerie di veicoli che trasportano merci pericolose:

posizionano segnali agli imbocchi delle gallerie e all'ultima uscita possibile prima della galleria con l'indicazione dei gruppi di merci pericolose proibite/consentite;

eseguono un'analisi dei rischi in linea con l'articolo 13 prima di stabilire i requisiti della galleria in materia di merci pericolose;

prendono in considerazione su base individuale misure atte a ridurre i rischi legati al trasporto di merci pericolose nelle gallerie, quali la presentazione di una dichiarazione prima dell'ingresso o un servizio di scorta; questo intervento può richiedere la formazione di convogli e l'uso di veicoli di accompagnamento per il trasporto di determinati tipi di merci particolarmente pericolose;

migliorano la gestione del traffico per il trasporto di merci pericolose, per esempio installando sistemi di rilevamento automatico.

2.9.   Sorpassi nelle gallerie

Si esegue un'analisi dei rischi per decidere se i mezzi pesanti debbano poter effettuare sorpassi nelle gallerie.

2.10   Distanza tra i veicoli

Gli utenti della strada mantengono una distanza minima di 50 m per le autovetture e di 100 m per i veicoli pesanti, alla velocità massima consentita, dal veicolo che li precede.

2.10.1.

In caso di arresto del traffico all'interno di una galleria viene rispettata almeno la metà delle distanze indicate sopra.

2.11.     Politica dei trasporti

Si invitano in generale gli Stati membri a mettere le misure di gestione del traffico, in forma alternativa e cumulativa, al servizio della sicurezza delle gallerie.

2.12.     Deroghe

L'autorità amministrativa può concedere una deroga alle disposizioni per le gallerie rientranti nelle reti stradali urbane, in particolare per quanto riguarda la chiusura di corsie all'esterno della galleria e la distanza fra i veicoli.

3.   Misure riguardanti i veicoli all'interno di gallerie stradali

3.1.

Tutti i veicoli pesanti, gli autobus e i pullman che attraversano gallerie stradali devono essere dotati di estintori.

3.2.

Gli Stati membri svolgono controlli casuali per garantire il rispetto di dette norme.

4.   Misure finalizzate a informare gli utenti della strada sul comportamento da adottare

4.1.   Campagne di informazione

4.1.1.

Gli Stati membri organizzano periodicamente campagne di informazione riguardanti la sicurezza nelle gallerie, realizzate in collaborazione con le parti interessate sulla base del lavoro armonizzato delle organizzazioni internazionali.

4.1.2.

Le campagne di informazione pubblicizzano il comportamento corretto che gli utenti della strada devono adottare quando si avvicinano alle gallerie e le attraversano, soprattutto con riferimento a guasti dei veicoli, congestione, incidenti e incendi. Le informazioni sulle attrezzature di sicurezza disponibili e sul corretto comportamento degli utenti della strada in galleria vengono esposte nelle aree di servizio prima delle gallerie e agli imbocchi delle stesse quando il traffico viene fermato (per esempio nelle stazioni di pedaggio).

4.2.   Comunicazioni

4.2.1.

Le gallerie sono attrezzate in modo da garantire la continuità del funzionamento degli impianti di comunicazione a bordo dei veicoli (per es. radio, sistemi di navigazione e posizionamento, telefoni cellulari).

4.2.2.

Quando un utente chiama da una galleria il numero di emergenza 112 con un telefono cellulare, le informazioni sono messe immediatamente a disposizione dell'operatore della galleria e dei servizi di emergenza.

ALLEGATO II

APPROVAZIONE DEL PROGETTO, DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA, MESSA IN ESERCIZIO DI UNA GALLERIA, MODIFICHE ED ESERCITAZIONI PERIODICHE

1.   Approvazione del progetto

Le disposizioni della presente direttiva si applicano a partire dalla fase preliminare di progettazione.

Il responsabile della galleria si consulta con il coordinatore della sicurezza durante la fase di progettazione di una struttura. Dopo aver ricevuto un parere positivo da quest'ultimo, il responsabile della galleria presenta il progetto all'autorità amministrativa per approvazione.

L'autorità amministrativa può consultare l'organismo di controllo.

Se conforme, il progetto viene approvato dall'autorità amministrativa, che informa il responsabile della galleria della sua decisione.

2.   Documentazione di sicurezza

Il responsabile della galleria conserva sempre la documentazione di sicurezza per ogni galleria e ne fornisce una copia al coordinatore della sicurezza.

La documentazione di sicurezza include le misure preventive e di salvaguardia necessarie per garantire la sicurezza delle persone, tenendo presente la natura del percorso, inclusi i percorsi accessibili per le persone con mobilità ridotta, compresi i disabili, la configurazione della struttura, l'area circostante, la natura del traffico e la possibilità di intervento da parte di servizi di emergenza esterni.

In fase di progettazione, la documentazione di sicurezza relativa a una galleria include:

una descrizione della struttura progettata e del relativo accesso, corredata dei progetti necessari per comprenderne la progettazione e le disposizioni operative previste

uno studio sulle previsioni del traffico che specifichi e giustifichi le condizioni previste per il trasporto di merci pericolose, corredato di un'analisi comparativa dei rischi derivanti da diverse possibili soluzioni per l'esecuzione di questo tipo di trasporto

un'indagine specifica sui rischi che descriva tutti gli incidenti che possono verificarsi durante l'esercizio e la natura nonché l'ampiezza delle possibili conseguenze; questa indagine deve specificare e convalidare misure per ridurre la probabilità di incidenti e delle loro conseguenze

un parere in merito alla sicurezza da parte di un esperto o di un'organizzazione specializzata nel settore.

Per una galleria in costruzione, la documentazione di sicurezza include anche le eventuali misure previste per garantire la sicurezza dei lavoratori nel cantiere.

La documentazione di sicurezza per una galleria in esercizio include:

una descrizione della galleria costruita e del relativo accesso, corredata dei progetti necessari per comprenderne la progettazione e le disposizioni operative previste;

un'analisi del traffico esistente e dei cambiamenti prevedibili, incluse le condizioni applicabili al trasporto di merci pericolose;

un'indagine specifica sui rischi che descriva tutti gli incidenti che possono verificarsi durante l'esercizio e la natura nonché l'ampiezza delle possibili conseguenze; questa indagine deve specificare e convalidare misure per ridurre la probabilità di incidenti e le loro conseguenze;

una descrizione dell'organizzazione, delle risorse umane e materiali nonché delle istruzioni specificate dal responsabile della galleria per garantire il funzionamento e la manutenzione della galleria

un piano di azione e di sicurezza che includa le procedure di salvataggio di emergenza per le persone con mobilità ridotta, compresi i disabili, elaborato in collaborazione con i servizi di emergenza

una descrizione del sistema di controllo permanente sull'esperienza con cui incidenti gravi possono essere registrati e analizzati

una relazione e un'analisi sugli incidenti significativi

un elenco delle esercitazioni di sicurezza svolte e un'analisi delle lezioni tratte in merito.

3.   Messa in servizio

L'apertura di una galleria al traffico è subordinata all'autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa (messa in servizio) in linea con la seguente procedura.

Detta procedura si applica anche all'apertura al traffico di una galleria dopo qualsiasi modifica rilevante apportata alla costruzione o al suo funzionamento o qualsiasi intervento significativo di modifica della galleria che possa alterare in misura considerevole le componenti fondamentali della documentazione di sicurezza.

A tal fine il responsabile della galleria redige una documentazione completa di sicurezza che include:

una descrizione della galleria costruita e del relativo accesso, corredata dei progetti necessari per comprenderne la progettazione e le disposizioni operative;

un'indagine aggiornata sulle previsioni del traffico

un'indagine specifica sui rischi che descriva tutti gli incidenti che possono verificarsi durante l'esercizio e la natura nonché l'ampiezza delle possibili conseguenze; questa indagine deve specificare e convalidare misure atte a ridurre la probabilità di incidenti e le loro conseguenze

una descrizione dell'organizzazione, delle risorse umane e materiali nonché delle istruzioni specificate dal responsabile della galleria per garantire il funzionamento e la manutenzione della galleria

un piano di azione e di sicurezza elaborato in collaborazione con i servizi di emergenza

una descrizione del sistema di controllo permanente sull'esperienza con cui gli incidenti gravi possono essere registrati e analizzati

un'analisi elaborata da un esperto o da un'organizzazione specializzata nel settore della sicurezza delle gallerie stradali che approva le misure incluse nella documentazione in merito ai requisiti di sicurezza.

Il responsabile della galleria trasmette detta documentazione al coordinatore della sicurezza, che fornisce un parere sull'apertura della galleria al traffico.

Il responsabile della galleria inoltra la documentazione con il parere del coordinatore della sicurezza all'autorità amministrativa, che può decidere di consultare l'organismo di controllo. Una volta ricevuti i commenti dell'organismo di controllo, l'autorità amministrativa decide se autorizzare l'apertura della galleria al pubblico o imporre restrizioni all'apertura, e notifica il responsabile della galleria. Una copia della decisione viene inviata ai servizi di emergenza.

4.   Modifiche

Il responsabile della galleria informa il coordinatore della sicurezza di qualsiasi modifica apportata alla costruzione e al funzionamento che possa riguardare le componenti fondamentali della documentazione di sicurezza. Inoltre, prima di qualsiasi intervento di modifica, fornisce al coordinatore della sicurezza la relativa documentazione descrittiva.

Il coordinatore della sicurezza esamina le conseguenze della modifica e in ogni caso notifica le sue conclusioni al responsabile della galleria, inviandone copia ai servizi di emergenza e all'autorità amministrativa .

Se necessario, l'autorità amministrativa può chiedere al responsabile della galleria di rimettere in servizio la galleria in conformità con la procedura indicata al punto 3 del paragrafo «Messa in servizio ».

5.   Esercitazioni periodiche

Almeno una volta all'anno, il responsabile della galleria, in collaborazione con il coordinatore della sicurezza, organizza esercitazioni periodiche per il personale della galleria e i servizi di emergenza.

Le esercitazioni:

Devono essere quanto più possibile realistiche e devono corrispondere a scenari di incidente definiti

Devono fornire risultati chiari

Devono essere svolte in collaborazione con esperti dei servizi di manutenzione e di emergenza per prevenire danni alla galleria e ridurre al minimo le ripercussioni sul traffico

Possono svolgersi in parte anche sotto forma di simulazioni a tavolino o al computer per ottenere risultati complementari.

Il coordinatore della sicurezza soprintende alle esercitazioni, redige una relazione e presenta al responsabile della galleria proposte appropriate, se necessario, in merito a ulteriori azioni.

ALLEGATO III

SEGNALETICA STRADALE PER LE GALLERIE

1.   Requisiti generali

Salvo indicazione contraria, i segnali stradali citati nella presente sezione sono descritti nella Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale.

1.1. Le vie di fuga e gli impianti di sicurezza nelle gallerie elencati di seguito sono indicati tramite segnali stradali:

Uscite di sicurezza (stazioni di emergenza): lo stesso segnale viene usato all'ingresso di uscite verso l'esterno, gallerie di collegamento con l'altra canna della galleria o con una galleria di sicurezza;

Vie di fuga verso uscite di sicurezza: le due uscite di sicurezza più vicine sono indicate sulle pareti laterali, a una distanza non superiore a 25 m e a un'altezza compresa tra 1,1 e 1,5 m dal suolo, con indicazione delle relative distanze;

Nicchie di sicurezza: viene indicata la presenza di un telefono di emergenza e di un estintore a meno di 150 m;

Piazzole: almeno ogni 1 000 m; sono segnalate sistematicamente in anticipo; le piazzole devono disporre per definizione di un telefono di emergenza e di almeno due estintori;

Frequenze radio: il segnale è collocato all'ingresso delle gallerie e ogni 1 000 all'interno delle gallerie lunghe.

1.2. Tutti questi segnali sono progettati e posizionati in modo da essere chiaramente visibili a tutti gli automobilisti in avvicinamento e sono illuminati (o accesi) in permanenza.

2.   Descrizione di segnali, pannelli e pittogrammi

I segnali e i materiali utilizzati devono essere conformi alle seguenti norme specifiche.

2.1. Segnaletica verticale

La segnaletica verticale obbligatoria nella zona di preavviso prima dell'ingresso di una galleria include:

Il segnale «Galleria», come descritto nella Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale (segnale E, 11a); questo segnale implica l'uso di luci anabbaglianti e include anche un pannello integrativo con l'indicazione della lunghezza e del nome della galleria, in particolare per quelle lunghe oltre 1 000 m

Il limite massimo di velocità specifico (segnale C, 14) all'interno della galleria

Il segnale «Divieto di sorpasso» (C, 13 a/C, 13 aa/C, 13 ab per tutti i veicoli o C, 13 b/C, 13 ba/C, 13 bb per i veicoli pesanti), ove necessario

Se necessario, altri segnali supplementari quali quelli che vietano l'accesso a veicoli che trasportano merci pericolose (C, 3 h) o determinate merci pericolose (C, 3m o C, 3 n).

La segnaletica verticale obbligatoria all'interno della galleria include:

Il segnale «Limite massimo di velocità» (C, 14) ogni 500 m, in caso di gallerie lunghe oltre 1 000 m;

Ove opportuno, il segnale «Divieto di sorpasso» (C, 13 a/C, 13 aa/C, 13 ab per tutti i veicoli o C, 13 b/C, 13 ba/C, 13 bb per i veicoli pesanti) ogni 500 m, in caso di gallerie lunghe oltre 1 000 m.

Superata la galleria, la segnaletica verticale obbligatoria include:

Il segnale (E, 11 b «fine galleria») e segnali adeguati che revocano il limite di velocità (C, 17 b) o divieti (C, 17 c «fine del divieto di sorpasso» o C, 17 d «fine del divieto di sorpasso per i veicoli pesanti»).

Per la segnaletica verticale si usano materiali ad alta visibilità e di ottima qualità retroriflettente:

I segnali all'interno delle gallerie devono essere costruiti con materiali dotati della massima retroflessione e devono essere illuminati in permanenza internamente o esternamente per garantire la massima visibilità di giorno e di notte

I materiali usati all'interno delle gallerie e nelle zone di preavviso devono avere la massima riflet-tività, specificata nelle norme nazionali di ogni paese, grazie all'uso della tecnologia a microcubi per rivestimenti retroriflettenti di elevata capacità che garantiscono la visibilità notturna in caso di mancanza di corrente elettrica.

2.2. Segnaletica orizzontale

Una delimitazione orizzontale deve essere usata al bordo della strada (strisce di margine) a una distanza compresa tra 10 e 20 cm dal bordo della carreggiata. La linea deve avere un'ampiezza di 25 cm . Le linee centrali devono avere un'ampiezza minima di 15 cm.

In caso di gallerie bidirezionali, inserti stradali catarifrangenti («occhi di gatto») devono essere usati su entrambi i lati della linea mediana (singola o doppia) che separa le due direzioni di marcia a una distanza compresa tra 10 e 15 cm dal bordo esterno di ogni linea.

Gli inserti stradali catarifrangenti, conformemente alla legislazione nazionale in materia di altezza massima e dimensioni, devono essere posizionati a una distanza massima di 20 m. Se la galleria è in curva, la distanza deve essere ridotta fino a 8 metri per i primi 10 catarifrangenti dall'imbocco della galleria.

Per la segnaletica orizzontale devono essere usati materiali catarifrangenti di ottima qualità e alta visibilità:

La segnaletica orizzontale deve essere della massima qualità per garantire la visibilità diurna e notturna

La segnaletica orizzontale deve assicurare le massima visibilità possibile in caso di superficie stradale bagnata

Gli inserti stradali catarifrangenti devono essere della massima qualità per garantire la massima visibilità di notte.

2.3. Pannelli a messaggio variabile

Nelle gallerie con sorveglianza devono essere usati segnali a messaggio variabile all'ingresso dell'infrastruttura e, se possibile, prima dell'imbocco, per visualizzare messaggi specifici in caso di incidente all'interno della galleria o per bloccare il traffico all'esterno in caso di emergenza.

Nelle gallerie lunghe, questi dispositivi sono presenti anche all'interno.

I segnali e i pittogrammi usati sui pannelli a messaggio variabile nelle gallerie devono essere armonizzati.

2.4. Segnali, pannelli e pittogrammi per indicare gli impianti presenti

Pannello descrittivo

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Nicchie di sicurezza (stazioni di emergenza)

Le nicchie di sicurezza sono progettate per mettere a disposizione degli utenti della strada diverse attrezzature di sicurezza, in particolare telefoni di emergenza ed estintori, ma non per proteggerli dagli effetti di un incendio. L'attrezzatura disponibile viene indicata tramite segnali quali:

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Nelle nicchie di sicurezza deve essere affisso un cartello recante un testo facilmente leggibile, scritto in diverse lingue, per indicare che la nicchia di sicurezza non assicura protezione in caso di incendio. Un esempio è riportato di seguito:

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Uscite di emergenza

I segnali per indicare le uscite di emergenza devono essere conformi ai pittogrammi proposti dalla norma ISO 6309 o dalla norma CEN EN 12899 di gennaio 2001. Lo sfondo è verde. Alcuni esempi sono riportati di seguito:

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È inoltre necessario indicare sulle pareti laterali della galleria le due uscite più vicine, ogni 25 m circa, a un'altezza compresa tra 1,1 e 1,5 metri dal suolo. Alcuni esempi sono riportati di seguito:

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Pittogrammi per segnaletica a messaggio variabile

I segnali e i pittogrammi mostrati di seguito non sono ancora stati adottati negli strumenti giuridici internazionali.

Osservare i semafori e i segnali (i segnali possono cambiare all'interno della galleria)

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P5_TA(2003)0426

Accordo interistituzionale «Legiferare meglio»

Decisione del Parlamento europeo sulla stipula dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (2003/2131(ACI))

Il Parlamento europeo,

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 5 giugno 2003,

vista la lettera del suo Presidente del 17 giugno 2003,

visto il progetto di accordo interistituzionale «Legiferare meglio» fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione,

visto l'articolo 54, paragrafo 1, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0313/2003),

1.

ritiene che si debba impegnare a non accettare l'adozione di atti legislativi che richiedano l'attuazione di misure d'applicazione prese nell'ambito della coregolamentazione e che non implichino esplicitamente le disposizioni relative al controllo e all'avocazione di cui al punto 18 dell'accordo;

2.

si riserva il diritto di presentare un ricorso alla Corte di Giustizia, in applicazione dell'articolo 230, commi 2 e 3 del Trattato, contro una norma giuridica adottata nell'ambito della procedura di autoregolamentazione che leda le prerogative dell'autorità legislativa e metta quindi in discussione quelle del Parlamento;

3.

approva la stipula dell'accordo riportato in allegato;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere, per conoscenza, la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

ACCORDO INTERISTITUZIONALE «LEGIFERARE MEGLIO»

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 5, ed il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato stesso,

visto il trattato sull'Unione europea,

ricordando la dichiarazione n. 18 relativa ai costi stimati derivanti dalla proposte della Commissione e la dichiarazione n. 19 relativa all'applicazione del diritto comunitario, allegate all'atto finale di Maastricht,

ricordando gli accordi interistituzionali del 25 ottobre 1993 sulle procedure per l'attuazione del principio di sussidiarietà (1), del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2), del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (3) e del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (4),

preso atto delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo riunito a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 e a Bruxelles il 20 e 21 marzo 2003,

sottolineando che il presente accordo lascia impregiudicati i risultati della Conferenza intergovernativa che si terrà in seguito alla Convenzione sull'avvenire dell'Europa,

ADOTTANO IL PRESENTE ACCORDO:

Impegni e obiettivi comuni

1.

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee convengono di migliorare la qualità della legislazione attraverso una serie di iniziative e di procedure definite nel presente accordo interistituzionale.

2.

Ricordando l'importanza da esse attribuita al metodo comunitario, le tre istituzioni concordano, nell'esercizio dei poteri loro conferiti e nel rispetto delle procedure previsti dal trattato, di osservare determinati principi generali come la legittimità democratica, la sussidiarietà, la proporzionalità e la certezza del diritto. Convengono inoltre di promuovere la semplicità, la chiarezza e la coerenza nella redazione dei testi legislativi nonché la massima trasparenza nell'iter legislativo.

Esse invitano gli Stati membri a effettuare un recepimento corretto, rapido e tempestivo del diritto comunitario nella legislazione nazionale, in conformità delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo in occasione delle riunioni di Stoccolma, Barcellona e Siviglia.

Migliore coordinamento nell'iter legislativo

3.

Le tre istituzioni concordano di pervenire a un migliore coordinamento generale della loro attività legislativa, base essenziale per una legislazione migliore nell'Unione europea.

4.

Le tre istituzioni concordano di coordinare meglio i loro lavori preparatori e legislativi nel quadro della procedura di codecisione, assicurando loro un'adeguata pubblicità.

Il Consiglio informa in tempo utile il Parlamento europeo in merito al progetto di programma strategico pluriennale che raccomanda all'adozione del Consiglio europeo. Le tre istituzioni si comunicano i rispettivi calendari legislativi annuali allo scopo di concordare una programmazione annuale comune.

In particolare, il Parlamento europeo e il Consiglio si sforzano di stabilire, per ogni proposta legislativa, un calendario indicativo delle diverse fasi fino all'approvazione finale della proposta stessa.

Nella misura in cui la programmazione pluriennale comporti incidenze interistituzionali, le tre istituzioni provvedono a cooperare mediante le vie appropriate.

Il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione contiene, per quanto possibile, indicazioni riguardanti la scelta degli strumenti legislativi e la base giuridica prevista per ciascuna proposta.

5.

A fini di una maggiore efficacia, le tre istituzioni assicurano per quanto possibile una migliore sincronizzazione del trattamento dei fascicoli comuni a livello degli organi preparatori (5) di ciascun ramo dell'autorità legislativa (6).

6.

Le tre istituzioni si tengono informate reciprocamente, nell'intero iter legislativo e in modo permanente, sui rispettivi lavori. Tale trasmissione di informazioni segue procedure appropriate, in particolare attraverso il dialogo delle commissioni e della seduta plenaria del Parlamento europeo con la presidenza del Consiglio e la Commissione.

7.

La Commissione riferisce annualmente sulla situazione delle sue proposte legislative.

8.

La Commissione fa sì che in linea di massima i suoi membri assistano alle discussioni delle commissioni parlamentari e ai dibattiti in seduta plenaria riguardanti le proposte legislative di cui sono responsabili.

Il Consiglio proseguirà la prassi che consiste nell'intrattenere contatti intensi con il Parlamento europeo tramite una regolare partecipazione ai dibattiti in seduta plenaria, per quanto possibile attraverso i ministri interessati. Il Consiglio si sforza di partecipare anche in modo regolare ai lavori delle commissioni parlamentari e alle altre riunioni, di preferenza a livello ministeriale o a un livello appropriato.

9.

La Commissione tiene conto delle richieste del Parlamento europeo o del Consiglio, comunicate sulla base dell'articolo 192 o dell'articolo 208 del trattato CE relativamente alla presentazione di proposte legislative. Essa fornisce risposte rapide e appropriate alle commissioni parlamentari competenti e agli organi preparatori del Consiglio.

Maggiore trasparenza e accessibilità

10.

Le tre istituzioni confermano l'importanza che conferiscono al rafforzamento della trasparenza e dell'informazione dei cittadini nell'intero corso dei loro lavori legislativi tenendo conto del rispettivo regolamento interno. Esse assicurano in particolare la massima divulgazione delle discussioni pubbliche a livello politico con il ricorso sistematico alla nuove tecnologie della comunicazione, quali, tra l'altro, la ritrasmissione via satellite e il video streaming su Internet. Le tre istituzioni provvedono altresì ad ampliare l'accesso del pubblico a EUR-Lex.

11.

Le tre istituzioni tengono una conferenza stampa congiunta per annunciare l'esito positivo del procedimento di codecisione, non appena siano pervenute ad un accordo, in prima lettura, in seconda lettura o dopo la conciliazione.

Scelta dello strumento legislativo e base giuridica

12.

La Commissione illustra e motiva dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio la scelta dello strumento legislativo, se possibile nel quadro del suo programma di lavoro annuale o delle consuete procedure di dialogo e, in ogni caso, nelle relazioni che accompagnano le sue iniziative. Essa esamina altresì ogni domanda dell'autorità legislativa a tale riguardo e tiene in conto i risultati delle consultazioni da essa eventualmente tenute prima della presentazione delle sue proposte.

Essa prende cura che l'intervento normativo che essa propone sia quanto più semplice possibile, in coerenza con un adeguato conseguimento dell'obiettivo prefisso e con la necessità di un'efficace esecuzione.

13.

Le tre istituzioni ricordano la definizione della direttiva (articolo 249 del trattato CE) nonché le pertinenti disposizioni del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Nelle proposte di direttiva la Commissione ha cura di rispettare un equilibrio adeguato tra i principi generali e le disposizioni dettagliate, in modo da evitare un eccessivo ricorso alle misure di esecuzione comunitarie.

14.

La Commissione fornisce una motivazione chiara ed esaustiva per la base giuridica prevista per ogni proposta. In caso di modifica della base giuridica successiva alla presentazione della proposta della Commissione, il Parlamento europeo è debitamente riconsultato dall'istituzione interessata nel pieno rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

15.

Nella relazione che accompagna le proposte la Commissione indica in tutti i casi le disposizioni giuridiche vigenti a livello comunitario nel settore in questione. In tale relazione la Commissione giustifica inoltre le misure proposte con riferimento ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Essa rende conto altresì della portata e dei risultati delle consultazioni preliminari da essa svolte nonché delle analisi degli effetti da essa effettuate.

Utilizzazione di metodi di regolamentazione alternativi

16.

Le tre istituzioni ricordano che la Comunità legifera solo nella misura necessaria, conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Esse riconoscono l'utilità di ricorrere, ove opportuno, qualora il trattato CE non prescriva specificamente il ricorso a un determinato strumento legislativo, a meccanismi di regolamentazione alternativi.

17.

La Commissione fa sì che il ricorso ai meccanismi di coregolamentazione e di autoregolamentazione sia sempre conforme al diritto comunitario e rispetti i criteri della trasparenza (con particolare riguardo alla pubblicità degli accordi) e della rappresentatività delle parti interessate. Esso deve inoltre rappresentare un valore aggiunto per l'interesse generale. Tali meccanismi non si applicano se sono in gioco i diritti fondamentali o scelte politiche importanti, oppure nelle situazioni in cui le regole devono essere applicate uniformemente in tutti gli Stati membri. Essi devono assicurare una regolamentazione rapida e flessibile che non incida sui principi di concorrenza né sull'unicità del mercato interno.

La coregolamentazione

18.

Si intende per coregolamentazione il meccanismo mediante il quale un atto legislativo comunitario conferisce la realizzazione degli obiettivi definiti dall'autorità legislativa ai soggetti interessati riconosciuti in un determinato settore (in particolare agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni).

Si può ricorrere a un tale meccanismo sulla base di criteri definiti nell'atto legislativo per assicurare che la legislazione sia adeguata ai problemi e ai settori interessati, alleggerire il lavoro legislativo concentrandolo sugli aspetti essenziali e beneficiare dell'esperienza dei soggetti interessati.

19.

L'atto legislativo deve rispettare il principio di proporzionalità definito dal trattato CE. Gli accordi tra le parti sociali devono rispettare le disposizioni previste agli articoli 138 e 139 del trattato CE. Nella relazione che accompagna le proposte la Commissione illustra all'autorità legislativa competente le ragioni per cui essa propone di ricorrere a tale meccanismo.

20.

Nel contesto definito dall'atto legislativo di base, i soggetti interessati dall'atto legislativo possono concludere accordi autonomi per stabilirne le modalità.

I progetti di accordo sono trasmessi dalla Commissione all'autorità legislativa. Nel quadro delle sue responsabilità, la Commissione esamina la conformità di detti progetti di accordo con il diritto comunitario (e in particolare con l'atto legislativo di base).

L'atto legislativo di base può, segnatamente su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, caso per caso e in funzione dell'argomento, prevedere un periodo di due mesi a decorrere dalla comunicazione del progetto di accordo. Nel corso di tale periodo ognuna delle istituzioni potrà suggerire modificazioni se ritiene che il progetto di accordo non risponda agli obiettivi definiti dall'autorità legislativa, oppure opporsi all'entrata in vigore di quest'ultimo e, eventualmente, chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto legislativo.

21.

L'atto legislativo che serve come base al meccanismo di coregolamentazione indica l'ampiezza possibile della coregolamentazione nel settore interessato. L'autorità legislativa competente definisce in detto atto misure appropriate per la verifica dell'applicazione, con riguardo all'ipotesi dell'inosservanza dell'accordo ad opera di una o più parti o dell'insuccesso dell'accordo stesso. Tali misure possono consistere, ad esempio, nel prevedere un'informazione regolare dell'autorità legislativa da parte della Commissione in merito alla verifica dell'applicazione o una clausola di revisione secondo cui la Commissione riferisce alla scadenza di un determinato termine proponendo, se del caso, la modificazione dell'atto legislativo o qualsiasi altra misura legislativa idonea.

L'autoregolamentazione

22.

Per autoregolamentazione si intende la possibilità lasciata agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni, di adottare tra di loro e per sé stessi orientamenti comuni a livello europeo (in particolare codici di condotta o accordi settoriali).

In linea generale, tali iniziative autonome non presuppongono una presa di posizione da parte delle istituzioni, specialmente quando intervengono in settori non rientranti nell'ambito dei trattati o in cui l'Unione non ha ancora legiferato. Nel quadro delle proprie responsabilità la Commissione esamina le prassi di autoregolamentazione onde verificarne la conformità con le disposizioni del trattato CE.

23.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sulle prassi di autoregolamentazione da essa considerate, da un lato, compatibili con la realizzazione degli obiettivi del trattato CE e con le sue disposizioni e, dall'altro, adeguate sotto il profilo della rappresentatività dei soggetti interessati, dell'ambito d'applicazione settoriale e geografico e del valore aggiunto degli impegni assunti. Essa esamina comunque la possibilità di presentare una proposta di atto legislativo, in particolare su richiesta dell'autorità legislativa competente oppure in caso di inosservanza di tali prassi.

Provvedimenti di applicazione (procedura dei comitati)

24.

Le tre istituzioni sottolineano il ruolo importante svolto dai provvedimenti di applicazione nella legislazione. Esse sottolineano inoltre i risultati della Convenzione sull'avvenire dell'Europa relativi alla fissazione delle modalità dell'esercizio da parte della Commissione delle competenze di esecuzione che le sono conferite.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che hanno avviato l'esame, nel rispetto delle rispettive competenze, della proposta adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2002 e mirante a modificare la decisione 1999/468/CE del Consiglio (7).

Miglioramento della qualità della legislazione

25.

Le tre istituzioni, ciascuna nell'esercizio delle rispettive competenze, assicurano la qualità della legislazione, vale a dire la chiarezza, la semplicità e l'efficacia. Esse riconoscono che un più efficace procedimento di consultazione prelegislativa e un maggiore ricorso alle analisi degli effetti, sia a priori che a posteriori, contribuiscono al conseguimento di tale obiettivo. Esse sono altresì determinate a applicare pienamente l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria.

(a)   Consultazione prelegislativa

26.

Durante il periodo che precede la presentazione delle proposte legislative, la Commissione svolge, dopo averne informato il Parlamento europeo e il Consiglio, consultazioni quanto più complete possibili rendendone pubblici i risultati. In alcuni casi, ove lo ritenga opportuno, la Commissione può presentare un documento di consultazione prelegislativa, sul quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di esprimere un parere.

(b)   Analisi degli effetti

27.

Conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nelle proposte legislative la Commissione tiene debitamente conto delle conseguenze finanziarie o amministrative che dalle stesse derivano in particolare per l'Unione e gli Stati membri. Inoltre le tre istituzioni, ognuna per quanto la riguarda, tengono conto dell'obiettivo di assicurare un'adeguata e efficace applicazione negli Stati membri.

28.

Le tre istituzioni concordano nel riconoscere l'apporto positivo fornito dalle analisi degli effetti per il miglioramento della qualità della legislazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda il suo campo di applicazione e il suo contenuto.

29.

La Commissione proseguirà l'attuazione del processo integrato di analisi preliminare degli effetti per i principali progetti legislativi, integrando in un'unica valutazione le analisi degli effetti relativi in particolare agli aspetti economici, sociali e ambientali. I risultati di tali analisi saranno messi integralmente e liberamente a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e del pubblico. Nella relazione che accompagna le proposte la Commissione indicherà gli elementi dell'analisi degli effetti che le hanno influenzate.

30.

Nei casi in cui si applica la procedura di codecisione, il Parlamento europeo e il Consiglio potranno, sulla base di criteri e procedure definiti in comune, far procedere ad analisi preliminari degli effetti in vista dell'adozione di eventuali emendamenti di merito sia in prima lettura, sia nella fase di conciliazione. Dopo l'adozione del presente accordo le tre istituzioni provvederanno quanto prima a tracciare un bilancio delle rispettive esperienze e esamineranno la possibilità di definire una metodologia comune.

(c)   Coerenza dei testi

31.

Il Parlamento europeo e il Consiglio adotteranno tutte le disposizioni atte a migliorare l'esame approfondito da parte dei rispettivi servizi dei testi adottati in codecisione, al fine di evitare inesattezze o incoerenze nella formulazione. A tal fine le istituzioni potranno concordare la previsione di un breve termine per lo svolgimento di tale verifica giuridica nella fase precedente l'adozione finale dell'atto.

Miglioramento del recepimento e dell'applicazione

32.

Le tre istituzioni sottolineano l'importanza del rispetto da parte degli Stati membri dell'articolo 10 del trattato CE, invitano gli Stati membri a curare il recepimento corretto, rapido e tempestivo del diritto comunitario nella legislazione nazionale e ritengono che un siffatto recepimento sia indispensabile per l'applicazione coerente ed efficace di tale legislazione da parte degli organi giurisdizionali, delle amministrazioni pubbliche, dei cittadini e degli operatori economici e sociali.

33.

Le tre istituzioni fanno in modo che tutte le direttive prevedano un termine vincolante per il recepimento delle loro disposizioni nel diritto nazionale. Nelle direttive esse prevedono un termine di recepimento quanto più breve possibile che non superi, di regola, i due anni. Le tre istituzioni auspicano che gli Stati membri esplichino sforzi molto più determinati quanto al recepimento delle direttive entro i termini prefissi. A tale riguardo il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto dell'intendimento della Commissione di rafforzare la cooperazione con gli Stati membri.

Le tre istituzioni ricordano che il trattato CE attribuisce alla Commissione la possibilità di avviare un procedimento per infrazione qualora uno Stato membro non rispetti i termini per il recepimento; il Parlamento europeo ed il Consiglio prendono atto degli impegni assunti dalla Commissione in materia (8).

34.

La Commissione redige relazioni annuali sul recepimento delle direttive nei singoli Stati membri, corredate di tabelle che indicano le percentuali di recepimento. Tali relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e messe a disposizione del pubblico.

Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento. Esso invita gli Stati membri, che non vi abbiano ancora provveduto, a designare quanto prima un coordinatore competente per il recepimento.

Semplificazione e riduzione del volume della legislazione

35.

Allo scopo di agevolare l'applicazione e accrescere la leggibilità della legislazione comunitaria, le tre istituzioni convengono di avviare, da un lato, un aggiornamento e una riduzione del suo volume e, dall'altro, una importante semplificazione della legislazione vigente. A tal fine esse si basano sul programma pluriennale della Commissione.

L'aggiornamento e la riduzione del volume della legislazione sono effettuati tra l'altro tramite l'abrogazione degli atti non più applicati nonché la codificazione o la rifusione degli altri atti.

La semplificazione legislativa mira a migliorare e adeguare la legislazione modificando o sostituendo atti e disposizioni troppo macchinosi e troppo complessi ai fini dell'applicazione. Tale azione viene effettuata mediante la rifusione degli atti vigenti oppure tramite nuove proposte legislative, preservando nel contempo il contenuto delle politiche comunitarie. In tale contesto la Commissione seleziona i settori del diritto attuale che possono essere semplificati, sulla base di criteri definiti previa consultazione dell'autorità legislativa.

36.

Entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, il Parlamento e il Consiglio, ai quali spetta in quanto autorità legislativa adottare in via definitiva le proposte di atti semplificati, dovrebbero, da parte loro, modificare i propri metodi di lavoro istituendo, ad esempio strutture ad hoc incaricate specificamente della semplificazione legislativa.

Attuazione e verifica dell'accordo interistituzionale

37.

L'attuazione del presente accordo è seguita dal gruppo tecnico di alto livello per la cooperazione interistituzionale.

38.

Le tre istituzioni adottano le misure necessarie per mettere a disposizione dei propri servizi competenti mezzi e risorse adeguati ai fini dell'applicazione appropriata del presente accordo.


(1)  GU C 329 del 6.12.1993, pag. 135.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

(3)  GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

(4)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(5)  Commissione parlamentare nell'ambito del Parlamento europeo, gruppo di lavoro e Comitato dei rappresentanti permanenti nell'ambito del Consiglio.

(6)  Ai fini del presente accordo, la locuzione «autorità legislativa» designa solo il Parlamento europeo ed il Consiglio.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  Comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2002 sul miglioramento nel controllo del diritto comunitario, COM(2002) 725 def., pagg. 20 e 21.

P5_TA(2003)0427

Politica spaziale europea

Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica spaziale europea — Libro verde (2003/2092(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione sulla politica spaziale europea (COM(2003) 17),

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,

visto il progetto di trattato costituzionale della Convenzione europea adottato il 13 giugno 2003,

visto l'accordo raggiunto tra gli Stati membri dell'ESA nel corso della riunione interministeriale del 26 maggio 2003,

vista la risoluzione del Consiglio del 13 maggio 2003 sullo sviluppo di una politica globale europea dello spazio (1)

vista la comunicazione della Commissione «Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa» (COM(2003) 226),

vista la comunicazione della Commissione sulla politica industriale in un'Europa allargata (COM(2002) 714),

visto il sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (2),

viste le sue risoluzioni del 17 gennaio 2002 (3), 3 ottobre 2001 (4) e 7 febbraio 2002 (5),

vista la risoluzione 49/74 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata il 15 dicembre 1994, sulla prevenzione di una corsa agli armamenti nello spazio, e in particolare il suo articolo 4,

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0294/2003),

A.

considerando che lo spazio è strategico per l'Europa, in particolare per la sua sicurezza e la sua indipendenza di accesso alle informazioni, indispensabili allo sviluppo scientifico e all'adozione di decisioni politiche e che l'asset spaziale è fondamentale per raggiungere gli obiettivi posti dall'economia della conoscenza, anche per le ricadute scientifiche, tecnologiche ed industriali che determina in un quadro che deve fare riferimento all'Unione allargata,

B.

considerando che il settore spaziale, nel suo complesso, non è abbastanza redditizio per farne un'industria potente, che investe e che innova, capace di realizzare l'importanza strategica che la Commissione gli attribuisce; ritenendo opportuno che la Commissione proceda ad un'analisi più accurata di tale valore marginale, in considerazione degli effetti che ciò può avere sulla posizione europea nel contesto mondiale, e invitandola ad adottare di conseguenza misure adeguate,

C.

considerando che l'Europa dispone di un patrimonio di eccellenza nella ricerca e nella capacità produttiva in quasi tutti i filoni di attività spaziali, specie per merito dell'ESA , delle agenzie nazionali e della sua industria,

D.

considerando che lo spazio continuerà a rappresentare una leva decisiva a supporto della cooperazione politica e tecnologica, e che la cooperazione internazionale viene attuata sulla base delle risorse e delle competenze che si è in grado di apportare,

E.

considerando che le prospettive del settore spaziale europeo sono state messe a rischio da un rallentamento del programmi della Stazione Spaziale Internazionale, da una flessione della domanda di satelliti per il settore delle telecomunicazioni e da una situazione di penuria della domanda istituzionale e di forte concorrenza internazionale sbilanciata nei lanciatori,

F.

considerando che l'apporto diretto ed indiretto del settore pubblico resterà decisivo per lo sviluppo di programmi spaziali, poiché gli investimenti nelle infrastrutture di base (in particolare satelliti scientifici, di navigazione, meteorologici e di osservazione), nei lanciatori e in particolare nei voli con persone a bordo sono comunque sostenuti dalla domanda pubblica,

G.

considerando il divario crescente tra Stati Uniti ed Europa in materia di bilanci pubblici destinati alla politica spaziale, a prescindere dal fatto che questi bilanci pubblici siano civili o militari,

H.

considerando che, nel suo articolo III-155, la Convenzione ha riconosciuto un ruolo specifico alla politica spaziale europea, prefigurando così una base giuridica per una impostazione «comunitaria» che consoliderà la strategia avviata con il programma Galileo,

I.

considerando che l'Agenzia europea per l'armamento e la ricerca strategica prevista dall'art. III-212 della Convenzione potrà implementare la cooperazione strutturata tra gli Stati membri nel settore della tecnologia della difesa, contribuendo alla creazione di un ambiente favorevole ad una industria europea più competitiva, in particolare nel settore spaziale, in collaborazione con l'ESA per quanta riguarda la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la crescita dell'offerta industriale e l'indipendenza dell'Europa nelle tecnologie strategiche,

J.

considerando che lo spazio non dovrebbe essere utilizzato per l'impiego di armi di aggressione, conformemente dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla prevenzione di una corsa agli armamenti nello spazio, ed in particolare al suo articolo 4,

K.

considerando che l'impulso delineato dal Libro verde alla politica spaziale europea ripropone la necessità che la Commissione ridefinisca i rapporti tra Unione europea ed ESA nel riconoscimento:

del ruolo che spetta all'ESA come agenzia che progetta e gestisce azioni intergovernative e nella prospettiva di dare esecuzione a compiti delegati dall'Unione europea, continuando a far crescere un'offerta aggiornata di tecnologie e di competenze scientifiche ed industriali,

ma anche del ruolo che spetta all'Unione europea nel campo dei negoziati internazionali, della normazione e della sicurezza, e per iniziative comuni che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo interprete delle esigenze e delle politiche dell'Unione al servizio dei cittadini europei,

L.

considerando la proposta di accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea, che costituisce una nuova importante tappa verso la cooperazione tra la CE e l'ASE per promuovere l'utilizzazione pacifica dello spazio, riconoscendo che le parti dispongono di forze complementari che si rafforzano reciprocamente evitando la duplicazione degli sforzi, raccordando così la domanda e l'offerta di sistemi spaziali nell'ambito di un partenariato strategico,

1.

si compiace dell'impegno profuso dalla Commissione europea dal 1999 per avviare una riflessione sulla definizione progressiva di una politica spaziale comunitaria; si compiace in particolare della celerità con la quale la Commissione europea ha risposto alle richieste del Parlamento europeo (risoluzione del 17 gennaio 2002) pubblicando il Libro verde; aspetta con impazienza la pubblicazione dei risultati delle consultazioni svolte in base al Libro verde e la pubblicazione del Libro bianco prevista entro la fine del 2003;

2.

si compiace che il progetto di Convenzione europea riconosca all'Unione europea, all'art. III-155, un ruolo specifico nella politica spaziale, e la possibilità di promuovere iniziative comuni per sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio; e incita vigorosamente la Conferenza intergovernativa a mantenere tale proposta;

3.

conferma la necessità che l'Europa rivesta un ruolo da protagonista sulla scena internazionale e sia in grado di accedere in modo indipendente allo spazio e di sviluppare le tecnologie adeguate, coinvolgendo in modo attivo i paesi che hanno aderito all'Unione europea; sottolinea, a tal riguardo, che l'indipendenza di accesso allo spazio per l'Europa si inserisce a pieno titolo nel processo di Lisbona volto a fare dell'Europa la zona più competitiva al mondo, attraverso la gestione e lo sviluppo di un alto livello di competenza industriale e tecnologica;

4.

sottolinea il pericolo che la crisi senza precedenti che colpisce il settore spaziale pregiudichi l'asset delle industrie dello spazio, accentuando la distorsione già esistente nel mercato mondiale;

5.

si rallegra delle decisioni assunte dal Consiglio dell'ESA in merito ad Ariane ed alla riorganizzazione della filiera spaziale europea;

6.

si rallegra per l'accordo raggiunto in merito al programma di navigazione satellitare Galileo, richiamando comunque la Commissione sulle scadenze previste, data l'importanza del programma Galileo per la sicurezza dei cittadini, il miglioramento della gestione dello spazio aereo e l'effettiva instaurazione di un cielo unico europeo, i trasporti terrestri (soprattutto le sue future applicazioni come le tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture, i limiti di velocità, la localizzazione satellitare, ecc.) e la politica ambientale e territoriale; esorta l'industria a sviluppare al più presto servizi concreti per l'utilizzazione del programma Galileo onde assumere la sua coresponsabilità nella riuscita del progetto;

7.

sottolinea l'interesse di utilizzare le tecnologie satellitari e le loro applicazioni marittime onde rafforzare il rispetto delle norme in materia di sicurezza marittima a partire da attrezzature navali come l'AIS (Automated Identification System), ad esempio la sorveglianza in alto mare e lungo le acque costiere, l'individuazione dell'inquinamento, il posizionamento delle navi;

8.

sollecita la Commissione ad accelerare l'iniziativa GMES, a promuovere e organizzare la domanda dei servizi di osservazione satellitare del territorio orientando e integrando le offerte di dati satellitari per l'ambiente e la sicurezza, affinché l'Europa abbia una propria strategia, un proprio ente gestore e i propri strumenti (strumenti in materia di osservazione, di meteorologia, di telecomunicazioni robuste, di raccolta dati, di previsione, di analisi, di chiamate d'emergenza, ecc.), visto anche il crescente interesse a livello internazionale;

9.

ritiene che lo sviluppo delle telecomunicazioni siano esse terrestri o satellitari — possa essere incentivato (anche con il ricorso ai fondi strutturali) nei Paesi aderenti all'UE. Ritiene in particolare che le telecomunicazioni satellitari possano essere uno strumento molto utile per superare l'esclusione nella società dell'informazione (digital divide) e chiede agli Stati membri e alla Commissione di continuare ad investire risorse particolarmente nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea e della politica di collaborazione dell'Unione con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo;

10.

chiede alla Commissione di approfondire l'analisi sulle politiche comuni (trasporti, ricerca e tecnologia, agricoltura, ambiente e sicurezza) che sono supportate dalla politica spaziale e che costituiscono i capitoli fondamentali della domanda pubblica, perché non si può ignorare che in tutto il mondo gli investimenti nella politica spaziale richiedono finanziamenti pubblici ma che tale processo potrebbe essere rafforzato coinvolgendo il settore privato; ritiene in particolare, che la Commissione debba valutare il potenziale offerto da concetti spaziali innovatori e meno costosi attraverso l'assegnazione di un premio come quello offerto negli USA per la riuscita di un volo passeggeri suborbitale;

11.

richiama l'importanza della cooperazione internazionale, soprattutto per la ricerca per l'assistenza (ai veicoli spaziali) in orbita e per i voli interplanetari, ritenendo fondamentale per l'Unione europea sviluppare la cooperazione tecnico-scientifica ed economica nella politica spaziale con Usa, Russia (e Ucraina), Cina e Giappone; ritiene che i paesi in via di sviluppo debbano essere coinvolti, a tempo debito, in tale cooperazione;

con gli Stati Uniti, è importante sostenere e rilanciare l'attività e i progetti della Stazione Spaziale Internazionale, così da sviluppare la conoscenza scientifica della terra e dello spazio, rafforzando il peso dell'Europa all'interno della Stazione Spaziale Internazionale per riflettere le capacità tecnologico-industriali e le ambizioni dell'Unione europea.

con la Russia, l'Unione europea deve impegnarsi nell'impianto del sistema Soyuz alla base europea di Kourou con la prospettiva di disporre anche di una capsula abitata che potrebbe aprire all'Europa la prospettiva di essere partner a pieno titolo in progetti internazionali di voli con persone a bordo;

nel contesto della collaborazione internazionale più aperta, va incentivato lo sforzo della conoscenza e dell'esplorazione di Marte, il pianeta più vicino alla Terra e più ricco di suggestioni, capace di catturare non solo l'interesse scientifico degli addetti ai lavori ma anche la curiosità e il desiderio di sapere di collettività di cittadini molto più larghe;

12.

sottolinea che, negli accordi internazionali, la qualità della collaborazione è caratterizzata dalle competenze scientifico-tecnologiche che si è in grado di apportare e dalla consistenza delle risorse che si possono mobilizzare;

13.

ribadisce la necessità di rimuovere gli ostacoli e le barriere commerciali che impediscono alle imprese europee l'accesso al mercato e la libera esportazione di prodotti con componentistica USA, ritenendo che solo attraverso una vera liberalizzazione del mercato si potrà sviluppare una piena cooperazione Unione europea — USA;

14.

esprime preoccupazione per il fatto che parecchie tecnologie spaziali molto importanti sono sviluppate e di fatto esistono unicamente negli Stati Uniti d'America, ciò che accresce ulteriormente la dipendenza da queste tecnologie americane; chiede pertanto alla Commissione di ricercare, in collaborazione con il settore, misure adeguate per dare una risposta a tale problema;

15.

si compiace per la proposta della Commissione al Consiglio relativa all'accordo quadro che ridefinisce il ruolo che spetta all'Esa nella politica spaziale, in presenza di un programma spaziale europeo (di cui Galileo è il primo esempio) affrontando il problema delle diverse competenze, riconoscendo i risultati positivi dell'ESA nell'organizzare la ricerca e l'offerta tecnologica ed industriale europea in vista dell'integrazione progressiva delle competenze tecniche sviluppate in Europa sia dall'ESA sia dalle agenzie nazionali in una rete di centri al servizio dei programmi europei; chiede alla Commissione di precisare in tale contesto la domanda istituzionale nei diversi settori politici dell'Unione;

16.

invita la Commissione ad instaurare la necessaria cooperazione internazionale per sviluppare servizi in orbita e chiede inoltre all'ESA di stabilire, in via prioritaria, un programma di ricerca, sviluppo e dimostrazione sui servizi in orbita, dato il vantaggio strategico potenziale che essi presentano per il settore spaziale europeo;

17.

ritiene che l'orientamento della Convenzione per una Agenzia europea per l'armamento e la ricerca strategica, aperta a tutti gli Stati membri secondo il metodo della cooperazione strutturata, potrà contribuire all'implementazione dell'asset industriale e tecnologico dello spazio in collaborazione con l'ESA, secondo il criterio della non duplicazione delle competenze e delle organizzazioni; sottolinea il carattere duale delle attività spaziali e la necessità di trarre profitto dalle sinergie tra le attività spaziali civili e militari, al fine di ridurre i costi della ricerca e migliorare la competitività dei lanci commerciali; incoraggia lo sviluppo delle attività della nuova agenzia tenendo presente la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (Prevenzione di una corsa agli armamenti nello spazio);

18.

ricorda l'importanza dell'utilizzazione militare dei sistemi satellitari per la condotta di operazioni di mantenimento della pace;

19.

chiede alla Commissione e agli Stati membri che, nella definizione delle politiche volte ad incentivare la ricerca e gli investimenti nelle tecnologie più avanzate e nell'elaborazione del prossimo Programma quadro per la ricerca, sia dedicata particolare attenzione al settore spaziale per il ruolo strategico che svolge in funzione della varietà dell'industria, compresa la futura industria del turismo spaziale; chiede altresì che in esso sia mantenuta la quota garantita di partecipazione delle PMI anche nel settore spaziale e che siano incoraggiate le iniziative di supporto ad esse dedicate, quali gli Incubatori di imprese e i fondi di investimento e di supporto per l'avvio di nuove imprese innovanti (Start-up);

20.

afferma la necessità di conservare una linea di bilancio «Aeronautica e spazio» nei futuri bilanci «Ricerca» dell'Unione secondo le priorità definite al paragrafo precedente; ritiene comunque che ciò non dovrebbe arrecare pregiudizio all'iscrizione di una linea di bilancio specifica «Spazio» destinata al finanziamento di programmi europei definiti sia sul piano civile che militare;

21.

chiede che riconoscendo il ruolo pionieristico svolto dalla scienza spaziale europea venga accordata maggiore attenzione alla qualificazione delle risorse umane e sia garantito alla ricerca di base un supporto più forte e continuo, anche al fine di creare e garantire posti di lavoro a lungo termine e di suscitare nei giovani un nuovo interesse alle professioni scientifiche e ingegneristiche;

22.

ribadisce la proposta più volte avanzata di convocare una Conferenza spaziale europea nel 2005 per ampliare e approfondire le modalità di funzionamento dell'Europa in tale settore;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.


(1)  GU C 149 del 26.6.2003, pag. 10.

(2)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(3)  GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 66.

(4)  GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 60.

(5)   GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 206.

P5_TA(2003)0428

Concentrazioni tra imprese *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese: «Regolamento comunitario sulle concentrazioni» (COM(2002) 711 — C5-0005/2003 — 2002/0296(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 711) (1),

visti gli articoli 83 e 308 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0005/2003),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2002 sul Libro verde della Commissione sulla revisione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (2),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0257/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 12

(12) La Commissione deve avere la facoltà di rinviare ad uno Stato membro le concentrazioni che incidono in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto. Quando la concentrazione incide su un simile mercato che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione deve essere tenuta a rinviare il caso , interamente o in parte, allo Stato membro interessato, su sua richiesta.

(12) La Commissione deve avere la facoltà di rinviare ad uno Stato membro le concentrazioni che incidono in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto. Quando la concentrazione incide su un simile mercato che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione deve essere tenuta a rinviare il caso allo Stato membro interessato, su sua richiesta. In caso di rinvio di una concentrazione ad uno Stato membro, allo scopo di rendere più omogeneo ed efficace il funzionamento del controllo sulle concentrazioni, laddove queste fossero state originariamente notificate alla Commissione, l'applicazione della legislazione nazionale sul controllo delle fusioni non dovrebbe conseguire soluzioni in evidente contrasto con le decisioni cui si giungerebbe a norma del presente regolamento.

Emendamento 2

Considerando 20

(20) Per garantire che nel mercato comune viga un regime di concorrenza non falsata, che funzioni conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, il presente regolamento deve consentire un controllo efficace di tutte le concentrazioni sotto il profilo dei loro effetti sulla struttura della concorrenza nella Comunità. Esso deve pertanto sancire il principio secondo cui le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune. A prescindere dalla struttura dei mercati rilevanti interessati dalla concentrazione o dal modo in cui il potere economico venga manifestato o esercitato, la posizione dominante va definita in modo da rispecchiare un notevole livello di potere economico detenuto da una o più imprese.

(20) Il presente regolamento deve sancire il principio secondo cui le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

Emendamento 42

Considerando 20 bis (nuovo)

 

(20 bis) In vari mercati il ritmo di cambiamento si è intensificato a causa dello sviluppo della tecnica, dell'integrazione economica e della globalizzazione. E' pertanto necessario adottare una prospettiva più dinamica nell'approvazione delle concentrazioni. Queste procedure dinamiche dovrebbero essere prese in considerazione nella determinazione del mercato interessato. Una definizione statica costituisce un rischio che potrebbe condurre ad un'interpretazione eccessivamente restrittiva dalle conseguenze estremamente negative. L'approvazione di una concentrazione dovrebbe mirare a testare l'impatto duraturo della concentrazione sulla concorrenza tenendo presenti le conseguenze nel lungo termine.

Emendamento 3

Considerando 21

(21) Date le conseguenze che le concentrazioni possono avere nelle strutture di mercato oligopolistiche, è ancor più necessario mantenere una concorrenza effettiva in tali mercati. Molti mercati oligopolistici presentano una concorrenza vivace. Tuttavia, in determinate circostanze, l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali che le imprese partecipanti alla concentrazione esercitano l'una sull'altra e la riduzione della pressione concorrenziale sui concorrenti rimanenti possono, specie in tali mercati, pregiudicare la concorrenza, a meno che questi effetti vengano contrastati dalla reazione dei concorrenti, dei clienti o dei consumatori. A tal fine la nozione di posizione dominante ai sensi del presente regolamento deve quindi ricomprendere le situazioni in cui, a causa della struttura oligopolistica del mercato rilevante e della conseguente interdipendenza delle diverse imprese operanti in tale mercato, una o più imprese deterrebbero il potere economico di influire in modo sensibile e duraturo sui parametri della concorrenza, in particolare su prezzi, sulla produzione, sulla qualità del prodotto, sulla distribuzione o sull'innovazione, anche in assenza di coordinamento tra i membri dell'oligopolio. Nel compiere tale valutazione, va tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei mercati in esame, quali l'esistenza di vincoli di capacità, il grado di differenziazione dei prodotti o il funzionamento del processo di aggiudicazione dei contratti mediante gara. Vanno anche prese in considerazione, tra l'altro, le probabili reazioni dei concorrenti effettivi e potenziali, come pure dei clienti, e gli eventuali guadagni di efficienza prodotti dalla concentrazione.

soppresso

Emendamento 4

Considerando 27

(27) La Commissione deve essere incaricata di prendere tutte le decisioni intese a stabilire se le concentrazioni di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune, nonché le decisioni intese a ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione di una concentrazione che sia stata dichiarata incompatibile con il mercato comune.

(27) La Commissione deve essere incaricata di prendere tutte le decisioni intese a stabilire se le concentrazioni di dimensioni comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune, nonché le decisioni intese a ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione di una concentrazione che sia stata dichiarata incompatibile con il mercato comune , purché tali decisioni siano proporzionate all'effetto anticompetitivo della concentrazione .

Emendamento 5

Considerando 34

(34) Per poter valutare adeguatamente le concentrazioni, la Commissione deve disporre del potere di esigere tutte le informazioni e di svolgere tutte le ispezioni necessarie in tutta la Comunità. A tal fine, allo scopo di tutelare efficacemente la concorrenza, occorre ampliare i poteri d'indagine della Commissione. La Commissione deve in particolare avere la facoltà di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni. Nel corso delle ispezioni, gli agenti incaricati dalla Commissione devono poter apporre sigilli per il tempo necessario per l'ispezione stessa, di norma non più di 72 ore, e chiedere qualsiasi informazione in relazione all'oggetto e allo scopo dell'ispezione stessa. Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia, è inoltre utile fissare la portata del controllo che l'autorità giudiziaria nazionale può esercitare quando autorizza, come previsto dalla legislazione nazionale e quale misura precauzionale, il ricorso alla forza pubblica allo scopo di sormontare l'eventuale opposizione di un'impresa a un'ispezione ordinata mediante decisione della Commissione. Dalla giurisprudenza si evince che l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione ulteriori informazioni che le sono necessarie per esercitare il suo controllo e senza le quali potrebbe rifiutare la sua autorizzazione; la giurisprudenza conferma inoltre la competenza dei giudici nazionali a vigilare sull'applicazione delle disposizioni nazionali che disciplinano il ricorso a misure coercitive. Le autorità competenti degli Stati membri devono prestare la loro attiva collaborazione all'esercizio dei poteri d'indagine della Commissione.

(34) Per poter valutare adeguatamente le concentrazioni, la Commissione deve disporre del potere di esigere tutte le informazioni e di svolgere tutte le ispezioni necessarie in tutta la Comunità. Tuttavia le comunicazioni tra imprese o associazioni di imprese e consulenti legali interni o esterni con cui viene fornita o chiesta consulenza giuridica devono godere del diritto alla riservatezza, a condizione che il consulente legale sia adeguatamente qualificato e sia soggetto a norme appropriate di etica e disciplina professionali stabilite e applicate nell'interesse generale dall'associazione professionale cui egli appartiene. La Commissione può chiedere ad un rappresentante dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte, a condizione che tale rappresentante sia stato informato del fatto che non è tenuto a rispondere e che ha diritto ad essere assistito da un legale.

Emendamento 6

Considerando 35

(35) Nell'ottemperare alle decisioni della Commissione, le imprese e persone interessate non possono essere costrette ad ammettere di aver commesso delle infrazioni, ma sono in ogni caso tenute a rispondere a quesiti concreti e a fornire documenti , anche se tali informazioni possono essere utilizzate per accertare, a loro carico o a carico di altri, l'esistenza di un'infrazione.

(35) Nell'ottemperare alle decisioni della Commissione, le imprese e persone interessate non possono essere costrette ad ammettere di aver commesso delle infrazioni, sono tenute a rispondere a quesiti concreti e a fornire documenti se tali informazioni possono essere utilizzate per accertare, a loro carico o a carico di altri, l'esistenza di un'infrazione.

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 2

2. Ai fini del presente regolamento si considera che una o più imprese detengano una posizione dominante qualora abbiano, coordinandosi o meno, il potere economico di influire in modo sensibile e duraturo sui parametri della concorrenza, in particolare sui prezzi, sulla produzione, sulla qualità del prodotto, sulla distribuzione o sull'innovazione, o di precludere sensibilmente la concorrenza.

soppresso

Emendamento 8

Articolo 3, paragrafo 4

4. Due o più operazioni che sono l'una condizione dell'altra o sono così strettamente collegate che il loro fondamento economico ne giustifica il trattamento come un'operazione unica sono considerate come un'unica concentrazione che si produce alla data dell'ultima operazione, a condizione che l'operazione nel suo insieme sia conforme alla definizione del paragrafo 1.

4. Due o più operazioni che sono l'una condizione dell'altra sono considerate come un'unica concentrazione che si produce alla data dell'ultima operazione, a condizione che l'operazione nel suo insieme sia conforme alla definizione del paragrafo 1.

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 4

4. Prima di notificare una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, le imprese o le persone di cui al paragrafo 2 possono informare la Commissione, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato all'interno di uno Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e che dovrebbe quindi essere esaminata, interamente o in parte, dallo Stato membro in questione.

4. Prima di notificare una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, le imprese o le persone di cui al paragrafo 2 possono informare la Commissione, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione ha effetti significativi sulla concorrenza in un mercato all'interno di uno Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e che dovrebbe quindi essere esaminata, interamente o in parte, dallo Stato membro in questione.

La Commissione trasmette senza indugio la richiesta a tutti gli Stati membri. Lo Stato membro interessato, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, esprime il suo consenso o il suo rifiuto in merito al rinvio della concentrazione. Se lo Stato membro non prende posizione entro tale termine, si considera che abbia espresso il suo consenso.

La Commissione trasmette senza indugio la richiesta a tutti gli Stati membri. Lo Stato membro interessato, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, esprime il suo consenso o il suo rifiuto in merito al rinvio della concentrazione. Se lo Stato membro non prende posizione entro tale termine, si considera che abbia espresso il suo consenso.

A meno che lo Stato membro non esprima il suo rifiuto, la Commissione, se ritiene che un simile mercato distinto esista effettivamente e che la concentrazione inciderà su di esso , può decidere di rinviare il caso , interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

A meno che lo Stato membro non esprima il suo rifiuto, la Commissione, se ritiene che un simile mercato distinto esista effettivamente e che la concentrazione avrà effetti significativi sulla concorrenza in tale mercato distinto , può decidere di rinviare il caso alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

La decisione di rinviare o meno il caso è presa entro 20 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta motivata da parte della Commissione. La Commissione informa della sua decisione gli altri Stati membri e le imprese interessate. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia adottato una decisione di rinvio del caso come chiesto dalle persone o imprese interessate.

La decisione di rinviare o meno il caso è presa entro 20 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta motivata da parte della Commissione. La Commissione informa della sua decisione gli altri Stati membri e le imprese interessate. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia adottato una decisione di rinvio del caso come chiesto dalle persone o imprese interessate.

Se la Commissione decide di rinviare il caso interamente alle autorità competenti dello Stato membro interessato, non si procede alla notificazione di cui al paragrafo 1.

Se la Commissione decide di rinviare il caso alle autorità competenti dello Stato membro interessato, non si procede alla notificazione di cui al paragrafo 1.

Si applicano con gli opportuni adeguamenti i paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9.

Si applicano con gli opportuni adeguamenti i paragrafi da 6 a 9 bis dell'articolo 9.

Emendamento 10

Articolo 4, paragrafo 5, commi 1, 2 e 3

5. Con riferimento ad una concentrazione che non avrebbe dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, le persone o imprese interessate, prima di notificarla alle autorità competenti di uno o più Stati membri, possono informare la Commissione, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione produce effetti transfrontalieri significativi e che dovrebbe quindi essere esaminata dalla Commissione.

5. Con riferimento ad una concentrazione che non avrebbe dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, le persone o imprese interessate, prima di notificarla alle autorità competenti di uno o più Stati membri, possono informare la Commissione, presentando una richiesta motivata, che in almeno tre Stati membri il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore al 10% del fatturato totale realizzato nella Comunità dall'insieme delle imprese interessate, o che la concentrazione è soggetta a norme nazionali sul controllo delle concentrazioni di diversi Stati membri, o che la concentrazione produce per altre ragioni effetti transfrontalieri significativi e che dovrebbe quindi essere esaminata dalla Commissione.

La Commissione trasmette senza indugio la richiesta a tutti gli Stati membri.

La Commissione trasmette senza indugio la richiesta a tutti gli Stati membri.

Lo Stato o gli Stati membri interessati, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, decidono se chiedere o meno alla Commissione di esaminare la concentrazione. Se uno Stato membro non prende alcuna decisione entro il suddetto periodo di 10 giorni lavorativi, si considera che abbia deciso di fare tale richiesta alla Commissione. La concentrazione non viene notificata allo o agli Stati membri interessati prima che sia stato deciso se accogliere o no la richiesta.

Lo Stato o gli Stati membri interessati, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, decidono se chiedere o meno alla Commissione di esaminare la concentrazione. Se uno Stato membro non prende alcuna decisione entro il suddetto periodo di 5 giorni lavorativi, si considera che abbia deciso di fare tale richiesta alla Commissione. La concentrazione non viene notificata allo o agli Stati membri interessati prima che sia stato deciso se accogliere o no la richiesta.

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. L'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 1, non si applicano alle concentrazioni allorché le imprese interessate hanno presentato una richiesta di rinvio prima della notificazione a norma del presente articolo.

Emendamento 12

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), comma 2

Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

La decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

Emendamento 13

Articolo 7, paragrafo 4

4. La Commissione può definire mediante regolamento delle categorie di concentrazioni per le quali si considera concessa d'ufficio una deroga, ai sensi del paragrafo 3, agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché la concentrazione venga notificata e siano soddisfatte le altre condizioni precisate nel regolamento in questione. Tali categorie possono comprendere solo concentrazioni che, di norma, non danno luogo ad una combinazione di posizioni di mercato atta a suscitare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza.

soppresso

Emendamento 14

Articolo 8, paragrafo 4, comma 2

La Commissione può ordinare qualsiasi opportuna misura per assicurare che le imprese smembrino la concentrazione o prendano altri provvedimenti di ripristino della situazione anteriore come ordinato nella sua decisione.

La Commissione può ordinare qualsiasi opportuna misura per assicurare che le imprese smembrino la concentrazione o prendano altri provvedimenti di ripristino della situazione anteriore come ordinato nella sua decisione , purché questa sia proporzionata all'effetto anticompetitivo della concentrazione .

Emendamento 15

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

a)

incide in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, o

a)

rischia di creare o rafforzare una posizione dominante da cui può risultare che una concorrenza effettiva sarà ostacolata in misura significativa in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, o

Emendamento 16

Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. La comunicazione degli Stati membri, di cui al paragrafo 2, è accompagnata da una motivazione che specifica quali disposizioni nazionali sulla concentrazione diano adito alla supposizione che la concentrazione perturberebbe notevolmente la concorrenza su un mercato in tale Stato membro e quali misure effettive le autorità della concorrenza di tale Stato membro pensino di adottare nel caso di un rinvio.

Emendamenti 17 e 18

Articolo 9, paragrafo 3

3. Se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto esista :

a)

tratta essa stessa il caso conformemente al presente regolamento; o

b)

rinvia il caso , interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

3. Se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano :

a)

tratta essa stessa il caso conformemente al presente regolamento; o

b)

rinvia il caso alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato. Il rinvio è tuttavia possibile solo se l'operazione di concentrazione è soggetta alla procedura semplificata.

Se al contrario ritiene che tale mercato distinto non esista la Commissione prende una decisione al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato e provvede a trattare essa stessa il caso conformemente al presente regolamento.

Se al contrario ritiene che tale mercato distinto non esista o che non sia minacciato la Commissione prende una decisione al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato e provvede a trattare essa stessa il caso conformemente al presente regolamento.

Se uno Stato membro informa la Commissione, a norma del paragrafo 2, lettera b), che una concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione rinvia tutto il caso o la parte di esso riguardante detto mercato distinto, se essa ritiene che un tale mercato distinto è interessato.

Se uno Stato membro informa la Commissione, a norma del paragrafo 2 lettera b), che una concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione rinvia il caso se essa ritiene che un tale mercato distinto è interessato.

Emendamento 19

Articolo 9, paragrafi da 4 a 8

4. La decisione relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio a norma del paragrafo 3 interviene:

a)

di norma entro il termine previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma , se la Commissione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non ha avviato un procedimento; o

b)

entro il termine di 65 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, se la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), senza intraprendere i passi preliminari per predisporre l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2, 3 o 4, per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione.

4. La decisione relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio a norma del paragrafo 3 interviene:

a)

di norma entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione , se la Commissione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non ha avviato un procedimento; o

b)

entro il termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, se la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), senza intraprendere i passi preliminari per predisporre l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2, 3 o 4, per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione.

5. Se, entro il termine di 65 giorni lavorativi di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione, nonostante un sollecito da parte dello Stato membro interessato, non ha preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio ai sensi del paragrafo 3, né ha intrapreso i passi preliminari di cui al paragrafo 4, lettera b), si considera che essa abbia deciso di rinviare il caso allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b).

5. Se, entro il termine di 30 giorni lavorativi di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione, nonostante un sollecito da parte dello Stato membro interessato, non ha preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio ai sensi del paragrafo 3, né ha intrapreso i passi preliminari di cui al paragrafo 4, lettera b), si considera che essa abbia deciso di rinviare il caso allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b).

6. La pubblicazione delle relazioni o l'annuncio delle conclusioni dell'esame dell'operazione in questione da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato interviene al più tardi 90 giorni lavorativi dopo il rinvio da parte della Commissione.

6. La pubblicazione delle relazioni o l'annuncio delle conclusioni dell'esame dell'operazione in questione da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato interviene al più tardi 90 giorni lavorativi dopo il rinvio da parte della Commissione.

7. Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristriche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.

7. Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristriche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.

8. Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva nel mercato interessato.

8. Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva nel mercato interessato ed è tenuto ad assicurare la coerenza di tali misure con le eventuali misure adottate dalla Commissione o da un altro Stato membro .

Emendamento 20

Articolo 9, paragrafo 9 bis (nuovo)

 

9 bis. Allorché le imprese interessate hanno già presentato una richiesta di rinvio prima della notificazione a norma dell'articolo 4, la decisione relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio a norma del paragrafo 3 del presente articolo interviene:

a)

entro il termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, se la Commissione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non ha avviato un procedimento;

b)

entro il termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, alle condizioni previste dal paragrafo 4, lettera b), del presente articolo.

Decorso il termine previsto dal comma precedente, lettera b), si osserva quanto previsto al paragrafo 5.

Emendamento 21

Articolo 9, paragrafo 9 ter (nuovo)

 

9 ter. L'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza da parte di uno Stato membro a norma del presente articolo non può portare a decisioni che siano in evidente contrasto con quanto previsto dal presente regolamento, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 3.

Emendamento 22

Articolo 10, paragrafo 3, comma 2

In qualsiasi momento dopo l'avvio del procedimento, i termini di cui al primo comma possono essere prorogati dalla Commissione con il consenso delle parti notificanti. I termini di cui al primo comma sono inoltre prorogati se le parti notificanti presentano una richiesta in tal senso entro 15 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Le parti notificanti possono presentare una sola richiesta in tal senso. La durata totale di qualsiasi proroga o insieme di proroghe concesse a norma del presente paragrafo non può superare i 20 giorni lavorativi.

In qualsiasi momento dopo l'avvio del procedimento, i termini di cui al primo comma possono essere prorogati dalla Commissione con il consenso delle parti notificanti. I termini di cui al primo comma sono inoltre prorogati se le parti notificanti presentano una richiesta in tal senso entro 15 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Le parti notificanti possono presentare una sola richiesta in tal senso. La durata totale di qualsiasi proroga o insieme di proroghe concesse a norma del presente paragrafo non può superare i 20 giorni lavorativi o i 5 giorni lavorativi se le imprese interessate offrono di assumere impegni, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, a meno che tali impegni siano stati proposti prima di 55 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento.

Emendamento 23

Articolo 11, paragrafo 7, comma 1

7. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta per raccogliere informazioni relative all'oggetto di un'indagine. All'inizio dell'audizione, che può avvenire per telefono o mediante altri mezzi elettronici, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo del colloquio, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14 nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti .

7. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona autorizzata dalla direzione dell'impresa che vi acconsenta per raccogliere informazioni relative all'oggetto di un'indagine , a condizione che tale persona sia stata previamente informata del suo diritto di rifiutare di fornire informazioni e del diritto all'assistenza di un avvocato .

Emendamento 24

Articolo 11, paragrafo 7 bis (nuovo)

 

7 bis. In relazione alle informazioni richieste dalla Commissione a fini istruttori a norma del presente articolo, le persone fisiche o giuridiche interessate sono previamente informate del loro diritto a non rispondere e a non effettuare dichiarazioni autoincriminanti.

Qualora una persona renda dichiarazioni dalle quali possa essere accertata a suo carico l'esistenza di un'infrazione, le verrà riconosciuto il diritto all'assistenza legale.

Emendamento 25

Articolo 13, paragrafo 1

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutte le ispezioni necessarie presso le imprese e associazioni di imprese.

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutte le ispezioni necessarie presso le imprese e associazioni di imprese. Le comunicazioni tra imprese o associazioni di imprese e consulenti legali interni o esterni con cui viene fornita o chiesta consulenza giuridica devono godere del diritto alla riservatezza, a condizione che il consulente legale sia adeguatamente qualificato e sia soggetto a norme appropriate di etica e disciplina professionali stabilite e applicate nell'interesse generale dall'associazione professionale cui egli appartiene.

Emendamento 26

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

b)

esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda , su qualsiasi forma di supporto;

b)

controllare i libri e qualsiasi altro documento aziendale , su qualsiasi forma di supporto , trattenendoli, se necessario, per cinque giorni lavorativi al massimo ;

Emendamento 27

Articolo 13, paragrafo 2, lettera d)

d)

apporre sigilli su tutti i locali, libri e documenti aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento;

soppresso

Emendamento 28

Articolo 13, paragrafo 2, lettera e)

e)

chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.

soppresso

Emendamento 29

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

b)

forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo11, paragrafo 2, o nel corso di un'audizione a norma dell'articolo 11, paragrafo 7;

b)

forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo11, paragrafo 2, o nel corso di un'audizione a norma dell'articolo 11, paragrafo 7 , a condizione che si osservi quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 7 bis ;

Emendamento 30

Articolo 14, paragrafo 1, lettera e), trattini 2 e 3

omettano di correggere entro il termine fissato dalla Commissione una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un loro dipendente o

non forniscano o si rifiutino di fornire una risposta completa su fatti inerenti all'oggetto e allo scopo di un'ispezione ordinata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4;

soppresso

Emendamento 31

Articolo 14, paragrafo 1, lettera f)

f)

siano stati infranti i sigilli apposti dagli agenti e dalle persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d).

soppresso

Emendamento 32

Articolo 22, paragrafo 3

3. Se tutti gli Stati membri che sarebbero competenti per esaminare la concentrazione a norma della rispettiva legislazione nazionale sulla concorrenza, o almeno tre di essi, chiedono alla Commissione di esaminare l'operazione, si considera che la concentrazione abbia dimensione comunitaria e si procede alla sua notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 4.

3. Se tutti gli Stati membri che sarebbero competenti per esaminare la concentrazione a norma della rispettiva legislazione nazionale sulla concorrenza, o almeno tre di essi, chiedono espressamente alla Commissione di esaminare l'operazione, si considera che la concentrazione abbia dimensione comunitaria e si procede alla sua notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 4.

Emendamento 33

Articolo 22, paragrafo 4, comma 3

Lo Stato o gli Stati membri che hanno presentato la richiesta alla Commissione si astengono dall'applicare alla concentrazione la loro legislazione nazionale sulla concorrenza.

Gli Stati membri si astengono dall'applicare alla concentrazione la loro legislazione nazionale sulla concorrenza.

Emendamento 34

Articolo 22, paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis. Viene osservato quanto previsto all'articolo 9, paragrafo 9 ter.


(1)  GU C 20 del 28.1.2003, pag. 4.

(2)  P5_TA(2002)0369.

P5_TA(2003)0429

Trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici

Risoluzione del Parlamento europeo sul trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici: stato dei negoziati con gli Stati Uniti

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 42, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando la sua risoluzione del 13 marzo 2003 sulla trasmissione di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici (1),

B.

considerando che, dopo l'11 settembre 2001, gli USA hanno attuato differenti misure volte a rafforzare i controlli alle proprie frontiere; rilevando, in particolare, che dal 1o ottobre 2003 soltanto i passeggeri provvisti di un «passaporto leggibile a macchina» possono entrare senza visto e che nel prossimo futuro i passeggeri dovranno presentare un passaporto contenente dati biometrici,

C.

considerando le verifiche svolte dalla Commissione nel corso degli ultimi mesi, sia a livello amministrativo che politico, al fine di accertare se le misure adottate e previste dalle autorità statunitensi garantiscono un'adeguata protezione dei dati, in conformità delle disposizioni della direttiva 95/46/ CE (2) nonché dei principi sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

D.

considerando le informazioni fornite dalla Commissione e il fatto che attualmente non è possibile ritenere adeguata la protezioni dei dati assicurata dalle autorità statunitensi perché:

a)

l'obiettivo che giustificherebbe l'acquisizione e la conservazione dei dati permane oscuro e non è limitato alla lotta contro il terrorismo; di conseguenza, sussiste il rischio che i dati possano essere utilizzati per altri scopi, ivi compreso il loro trasferimento ad altri servizi dell'amministrazione statunitense oppure a terzi,

b)

il numero di dati richiesti (39 elementi diversi del codice di prenotazione del passeggero) appare eccessivo ed è in ogni caso sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito,

c)

la conservazione dei dati (6/7 anni) appare ingiustificata, in particolare rispetto ai dati riguardanti persone che non costituiscono una minaccia per la sicurezza del paese (3),

d)

le iniziative previste dall'amministrazione statunitense non solo appaiono insufficienti, ma non rappresentano neppure un obbligo, né possono essere invocate in tribunale dall'Unione europea o dai passeggeri ai quali, oltretutto, non vengono offerti altri strumenti efficaci di ricorso extragiudiziale presso autorità indipendenti,

E.

convinto dell'urgente necessità di fornire quanto prima possibile ai passeggeri, alle compagnie aeree e ai sistemi di prenotazione indicazioni chiare sulle misure da adottare a fronte delle richieste delle autorità statunitensi,

F.

tenendo conto dell'articolo 232 del trattato CE che prevede la possibilità che il Parlamento europeo adisca la Corte di giustizia quando, in violazione del trattato, si sia omesso di agire,

G.

considerando le raccomandazioni espresse dalla Conferenza internazionale dei Garanti per la protezione dei dati e della riservatezza (Sydney, 10-12 settembre 2003) in cui si propone che il trasferimento internazionale dei dati sia effettuato nel quadro di accordi internazionali che definiscano:

a)

le condizioni necessarie per assicurare la protezione dei dati,

b)

obiettivi chiari che giustificano la raccolta dei dati,

c)

un numero di dati specifico e non eccessivo,

d)

limiti severi per il periodo di archiviazione,

e)

informazione adeguata delle persone interessate,

f)

dispositivi per rettificare eventuali errori, nonché autorità di controllo indipendenti,

1.

si compiace in linea di principio che il dialogo con gli USA avvenga al massimo livello politico; invita tuttavia la Commissione a garantire una genuina cooperazione tra i commissari interessati, in particolare la sig.ra de Palacio, e i sigg. Bolkestein, Vitorino e Patten, in modo che tutti gli aspetti dei negoziati con gli USA vengano coperti integralmente;

2.

chiede alla Commissione, ai sensi dell'articolo 232 del trattato CE, di prendere le misure appropriate per far rispettare il regolamento (CEE) n. 2299/89, in particolare l'articolo 11, entro due mesi dall'adozione della presente risoluzione;

3.

invita pertanto la Commissione

a)

a determinare immediatamente, entro i limiti fissati dal gruppo di lavoro istituito ai sensi della direttiva 95/46/CE, quali dati possano essere legittimamente trasferiti a terzi dalle compagnie aeree e/o dai sistemi computerizzati d'informazione e a quali condizioni, purché:

non sussistano discriminazioni nei confronti di passeggeri non statunitensi e i dati non siano conservati oltre la durata del soggiorno del passeggero sul territorio degli Stati Uniti,

i passeggeri siano informati in modo esauriente ed accurato prima dell'acquisto del biglietto e diano il proprio consenso informato in merito al trasferimento di tali dati agli Stati Uniti;

i passeggeri abbiano accesso ad una rapida ed efficace procedura di ricorso, nell'eventualità che sorgano dei problemi;

b)

a vietare alle compagnie aeree e ai sistemi computerizzati d'informazione ogni accesso e/o trasferimento se non è conforme ai principi stabiliti nel punto (a) o se essi violano in maniera evidente gli obblighi derivanti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CEE) n. 2299/89,

c)

ad avviare immediatamente negoziati su un accordo internazionale, nel quadro della base giuridica appropriata (articolo 300 del trattato CE) e nel dovuto rispetto della legislazione comunitaria (direttiva 95/46/CE),

d)

a valutare la cooperazione tra le forze di polizia dell'UE e degli USA nella lotta contro il terrorismo e la grave criminalità, dal punto di vista dell'efficacia e del rispetto dei diritti fondamentali e, inoltre, ad esaminare la compatibilità tra i due obiettivi in parola;

e)

ad esaminare la compatibilità con la direttiva 95/46/CE di qualsiasi altro progetto, quale l'introduzione nei passaporti UE di piastrine elettroniche sulle quali possono essere immagazzinati, in modo facilmente accessibile, dati biometrici e di altro tipo;

f)

a prendere le iniziative necessarie per agevolare l'applicazione di sistemi filtro computerizzati per controllare l'accesso ai dati dei passeggeri, quale il «Secured Short-Term PNR-Store», un progetto sviluppato dalle Austrian Airlines e dall'Autorità austriaca per la protezione dei dati e sostenuto dagli altri membri dell'Associazione delle compagnie aeree europee;

4.

sollecita la creazione di un gruppo di contatto diretto tra i deputati del Parlamento europeo e i membri del Congresso USA, perché scambino informazioni e discutano la strategia su temi attuali e futuri;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Congresso degli Stati Uniti.


(1)  P5_TA(2003)0097.

(2)  GU L 281 del 29.11.1995, pag. 31.

(3)  (Nota: ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ai sistemi telematici di prenotazione, quale emendato dal regolamento (CE) n. 323/1999 (GU L 40 del 13.2.1999, pag. 1), i dati personali devono essere cancellati dalla rete entro 72 ore dal completamento della prenotazione (cioè l'arrivo del volo) e possono essere archiviati per un massimo di tre anni e l'accesso ai dati è consentito solo in caso di controversie sulla fatturazione).

P5_TA(2003)0430

Difficoltà incontrate dall'apicoltura europea

Risoluzione del Parlamento europeo sulle difficoltà incontrate dall'apicoltura europea

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2001 sulla relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele (1),

vista la sua risoluzione del 30 maggio 2002 sulla relazione della Commissione relativa alla valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari (2), in particolare il punto 20,

vista la sua risoluzione del 27 marzo 2003 in vista di una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi (3), in particolare i punti 38 e 39,

vista l'interrogazione scritta E-1578/02 sul controllo della situazione nel settore dell'apicoltura nell'Unione europea,

vista l'interrogazione scritta P-1804/02 sulle azioni urgenti a favore dell'apicoltura,

vista l'interrogazione orale H-0892/02 sulla situazione allarmante del settore apicolo europeo,

A.

considerando che l'apicoltura europea è da sempre soggetta a vincoli climatici, alla presenza di malattie (tra cui la varroasi da 25 anni a questa parte) e a condizionamenti di mercato assai severi,

B.

considerando che gli apicoltori devono far fronte da alcuni anni a gravi problemi connessi alla perdita del loro patrimonio apicolo (fino ad oltre l'80 %) e a un raccolto di miele in forte diminuzione con conseguente significativa perdita di reddito,

C.

considerando che queste importanti perdite di patrimonio apicolo non cessano di aggravarsi di anno in anno,

D.

considerando che questi problemi di depauperamento presentano gli stessi sintomi in svariati paesi dell'Unione europea,

E.

considerando che si osserva una sincronizzazione geografica e temporale dell'emergere di tali sintomi con lo sviluppo di una resistenza alle varroasi e, parallelamente, la recrudescenza di infezioni secondarie (ad esempio, virosi e piroplasmi),

F.

considerando che tali sintomi si sono acuiti nel recente passato, che taluni sono nuovi e dunque difficilmente gestibili dagli apicoltori,

G.

considerando che gli agricoltori di talune regioni dell'UE ritengono che vi potrebbe essere una relazione di causa/effetto tra tali sintomi e i pesticidi utilizzati nel trattamento delle sementi,

H.

considerando che i prodotti fitosanitari sono soggetti a protocolli di omologazione, che tali protocolli devono comprendere sperimentazioni sulle arnie, effettuate in collaborazione con specialisti in apicoltura, e analisi riguardanti eventuali residui nei prodotti alimentari,

I.

considerando che occorre evitare ad ogni costo che gli agricoltori si trovino ancora una volta a dover far fronte a una contaminazione alimentare di cui non sarebbero responsabili, ma di cui sarebbero le prime vittime,

J.

considerando che la salute delle api domestiche non è soltanto un tema di preoccupazione per gli apicoltori, ma è altresì rivelatrice dello stato dell'ambiente in generale e della fauna impollinatrice in particolare,

K.

considerando che l'apicoltura europea ha bisogno che un forte sostegno sia accordato allo sviluppo di misure apicole appropriate al fine di sormontare le attuali difficoltà e a migliorare la salute delle api a lungo termine,

L.

considerando che un innalzamento delle norme di qualità del miele rafforzerebbe la competitività dell'apicoltura europea,

1.

chiede l'adozione di misure preventive per quanto riguarda l'utilizzazione delle nuove generazioni di prodotti neurotossici rimanenti;

2.

chiede alla Commissione di realizzare un'analisi multifattoriale destinata a individuare i fattori chiave, vale a dire: le malattie delle api, le pratiche apicole, le pratiche agricole, i prodotti fitosanitari, le condizioni climatiche, ecc, che influiscono sulla salute delle api;

3.

chiede il sostegno di buone pratiche apicole attraverso direttive e programmi di formazione allo scopo di rafforzare a lungo termine la salute delle api e la qualità del miele europeo;

4.

chiede alla Commissione di istituire un comitato di esperti specializzati in apicoltura riconosciuto a livello internazionale;

5.

chiede una rappresentanza significativa degli apicoltori europei in seno a tale comitato;

6.

chiede alla Commissione di definire le competenze di tale comitato, per quanto riguarda tra l'altro l'elaborazione di pratiche apicole e il futuro adeguamento dei protocolli di omologazione dei prodotti fitosanitari ai problemi attinenti alla salute delle arnie e alla contaminazione alimentare;

7.

invita la Commissione a istituire una collaborazione europea in materia di ricerca per l'analisi multifattoriale approfondita della salute delle api;

8.

propone lo sviluppo di misure volte alla promozione delle api e di altri insetti impollinatori nelle regioni agricole;

9.

insiste affinché sia trovata rapidamente una soluzione in grado di indennizzare gli apicoltori che subiscono perdite importanti del patrimonio apicolo e per aiutarli a ricostituirlo;

10.

ritiene probabile che la mortalità delle api sia rivelatrice di problemi dalle molteplici origini nell'attuale apicoltura ed è preoccupato per la perdita di biodiversità, provocata da questa distruzione d'insetti, soprattutto di insetti impollinatori;

11.

chiede che vengano definiti i criteri atti a assicurare il controllo dell'attuale situazione e dell'evoluzione dell'apicoltura europea in generale e della salute delle api in particolare;

12.

esprime la propria preoccupazione per le conseguenze che l'apicoltura subirà a causa dei gravi incendi forestali dell'estate 2003, specialmente in Portogallo; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione dei danni diretti e indiretti per il settore connessi agli incendi forestali e di presentare le necessarie misure comunitarie di sostegno; ritiene che il settore debba essere inserito nella strategia di prevenzione degli incendi forestali;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.


(1)  GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 327.

(2)  GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 173.

(3)  P5_TA(2003)0128.

P5_TA(2003)0431

Pesca: accordi di partenariato con i paesi terzi

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione relativa ad un quadro integrato applicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca (COM(2002) 637 — 2003/2034(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 637),

viste le conclusioni del Consiglio «Pesca» del 30 ottobre 1997,

vista la sua risoluzione del 6 novembre 1997 sulla politica comune della pesca dopo l'anno 2002 (1),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente la partecipazione della Comunità europea alle organizzazioni regionali per la pesca (ORP),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 sulla comunicazione della Commissione sulla pesca e la riduzione della povertà (2),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2002 sul Libro verde della Commissione sul futuro della politica comune della pesca (3),

viste le sue risoluzioni del 20 novembre 2002 sulla comunicazione della Commissione relativa ad un piano d'azione comunitario volto a eradicare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (4) e sulla comunicazione della Commissione relativa alla riforma della politica comune della pesca (calendario) (5),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2003 sulla pesca nelle acque internazionali nel quadro dell'azione esterna della politica comune della pesca (6),

visto l'impegno assunto nel corso del vertice di Johannesburg del 2002 a favore della rigenerazione degli stock ittici entro il 2015,

visti l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0303/2003),

A.

considerando che gli accordi internazionali rappresentano un aspetto fondamentale dell'attività di pesca comunitaria, in quanto essi impiegano direttamente 30 000 persone e danno vita ad una formidabile attività economica in settori fortemente dipendenti dalla pesca,

B.

considerando che, malgrado le difficoltà che implicano la conclusione e il rinnovo degli accordi con i paesi terzi, tali accordi rivestono un'importanza economica fondamentale per il mantenimento dell'occupazione nelle regioni periferiche e ultraperiferiche dell'Unione europea che dipendono da tale settore e che, in termini occupazionali, offrono poche alternative a tale attività,

C.

considerando che l'Unione europea importa una notevole quantità di prodotti della pesca da paesi terzi per approvvigionare il proprio mercato e che le catture della flotta comunitaria sono nettamente inferiori al consumo interno dell'Unione europea,

D.

considerando che l'attività di pesca effettuata dai pescherecci d'altura, compresi quelli comunitari, nelle acque dei paesi terzi, dovrebbe svolgersi sulla base di uno sfruttamento razionale e responsabile, in armonia con le disposizioni previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con l'Accordo sugli stock ittici transzonali e su quelli altamente migratori e con il codice di condotta della FAO per una pesca responsabile,

E.

considerando che una parte significativa degli accordi internazionali di pesca dell'Unione europea viene conclusa con paesi in via di sviluppo, e considerando che sarebbe opportuno riconoscere che le relazioni esterne nel quadro della politica comune della pesca dovrebbero essere compatibili con i principi di sviluppo dell'Unione di cui al titolo XX del trattato e dovrebbero rispettare gli interessi del settore della pesca di tali paesi in via di sviluppo,

F.

considerando che è necessario garantire la coerenza, la complementarità e il coordinamento della politica comune della pesca (PCP) al pari delle politiche di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea e che entrambi gli aspetti devono rispondere ai principi di uno sviluppo sostenibile, contribuendo nello stesso tempo a ridurre la povertà in detti paesi,

G.

considerando che l'UE ha aderito a due obiettivi: uno generale volto ad assicurare il carattere sostenibile della pesca mondiale, definito nel corso del Vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, e uno specifico inteso a mantenere o ristabilire gli stock a livelli che possano produrre uno sfruttamento massimo sostenibile, tutto ciò allo scopo di raggiungere tali obiettivi per gli stock maggiormente sfruttati, in maniera urgente e, ove possibile, entro il 2015,

H.

considerando che l'UE ha fatto suo anche l'obiettivo generale della PCP, garantire cioè la gestione sostenibile delle risorse di pesca sotto il profilo economico, sociale e ambientale, anche al di fuori delle acque comunitarie e segnatamente nell'ambito degli Accordi di partenariato conclusi con i paesi terzi nel settore della pesca, tenendo ben presente che il legittimo obiettivo della PCP è quello di mantenere la presenza europea nel settore della pesca d'altura e di proteggere gli interessi del settore europeo della pesca,

I.

considerando che l'UE, in quanto membro della FAO, ha aderito al codice di condotta per una pesca responsabile, i cui principi non sono ancora rispettati nella loro totalità,

J.

considerando che il sistema di acquisto dei diritti di pesca in cambio di contributi finanziari si fonda su una base commerciale,

K.

considerando che il costo degli accordi di pesca dovrebbe essere condiviso equamente tra la Comunità e gli armatori quale contropartita dei diritti di pesca, a prescindere dal paese terzo con cui è stato concluso l'accordo, tenendo presente che i contributi comunitari andrebbero considerati alla stregua di contributi per accordi commerciali e di aiuti allo sviluppo,

L.

considerando che, all'interno del bilancio della politica comune della pesca, la voce relativa agli accordi internazionali di pesca è scesa da 278,5 milioni di euro nel 1996 a meno di 200 milioni nel 2003 e che non è previsto alcun aumento per il 2004; considerando che la Commissione intende incrementare l'attuale numero di accordi di pesca mentre è in costante aumento il costo del rinnovo dei protocolli,

M.

considerando l'importante ruolo svolto dalle società miste e dalle associazioni temporanee di imprese per quanto riguarda l'approvvigionamento del mercato comunitario e lo sviluppo della cooperazione tra i settori della pesca comunitaria e dei paesi terzi,

N.

considerando che le organizzazioni regionali per la pesca rappresentano potenzialmente il più efficace strumento di gestione responsabile della pesca a livello regionale ed uno dei mezzi migliori per combattere fenomeni indesiderabili quali la pesca di frodo o la pesca effettuata con navi battenti bandiere di comodo,

O.

considerando che è suo diritto democratico l'essere informato e adeguatamente partecipe della stipulazione di nuovi accordi, del rinnovo di quelli esistenti e della loro attuazione, al pari degli interventi mirati per lo sviluppo dell'industria locale della pesca,

P.

considerando che è indispensabile, per quanto riguarda gli accordi di pesca con i paesi terzi, trovare un equilibrio accettabile tra il rispetto della sovranità degli Stati costieri e la possibilità di effettuare controlli,

1.

sottolinea l'importanza socioeconomica degli accordi di pesca per tale settore all'interno della Comunità e, per questo motivo, insiste sulla necessità di rafforzare la dimensione esterna della PCP in quanto misura essenziale per poter colmare il deficit commerciale e salvaguardare l'occupazione diretta e indiretta nel settore della pesca e nei settori correlati;

2.

plaude alla proposta della Commissione e al suo obiettivo volto ad integrare meglio gli elementi ambientali e di sviluppo nelle relazioni esterne della PCP ed insiste affinché gli accordi, benché di natura commerciale, rispettino lo sviluppo sostenibile dell'industria della pesca nei paesi in via di sviluppo interessati;

3.

appoggia la proposta della Commissione che intende convertire gradualmente gli accordi bilaterali basati sull'accesso in accordi di partenariato in grado di contribuire allo sviluppo di una pesca responsabile nel reciproco interesse delle parti in causa;

4.

rimarca il fatto che spetta esclusivamente al paese beneficiario decidere come spendere i contributi ricevuti dall'UE quale contropartita per la concessione dei diritti di pesca, pur appoggiando l'approccio della Commissione che prevede che parte dei contributi finanziari siano utilizzati per lo sviluppo dell'industria locale della pesca e chiede, a tale riguardo, una separazione netta tra la contropartita pagata per l'accesso, i suddetti contributi ed ogni più generico aiuto allo sviluppo facente parte dell'accordo (misure mirate);

5.

esorta la Commissione ad avviare negoziati per il rinnovo di accordi di partenariato nel settore della pesca vincolati alla presentazione di prove soddisfacenti che gli importi corrisposti nell'ambito dei precedenti accordi per misure mirate siano stati spesi come previsto;

6.

rileva che il livello delle possibilità di pesca va, di preferenza, basato su dati scientifici affidabili o, in loro assenza, su un approccio di cautela e sottolinea che non si deve raggiungere alcun accordo in relazione all'accesso a riserve già pienamente sfruttate o a rischio di sovrasfruttamento;

7.

sollecita la Commissione a continuare ad effettuare valutazioni d'impatto sulla sostenibilità degli accordi di partenariato nel settore della pesca e a destinare a tale scopo risorse finanziarie adeguate;

8.

invita l'Unione europea a perseguire lo sviluppo di una politica attiva volta alla conclusione di accordi di pesca internazionali di natura commerciale con i paesi in via di sviluppo basati su interessi e benefici reciproci e con l'obiettivo di contribuire al mantenimento dell'occupazione e alla fornitura di pesce all'interno dell'UE, nonché allo sviluppo sociale ed economico del settore della pesca e delle industrie correlate nei paesi terzi;

9.

ribadisce che la politica di cooperazione allo sviluppo consiste, in questo capitolo, nell'incoraggiare le capacità dei paesi in via di sviluppo di sfruttare le proprie risorse di pesca, incrementare il valore aggiunto locale e ottenere prezzi equi per i diritti di accesso dell'Unione europea alle loro ZEE da parte di flotte straniere, pur rispettando la tutela degli interessi del settore europeo della pesca;

10.

insiste affinché tutti questi accordi contengano misure volte a proteggere le attività di pesca indigene e l'accesso sia subordinato all'impiego di metodi di pesca selettivi;

11.

esorta la Commissione, al fine di promuovere la pesca sostenibile, a chiedere ai paesi terzi interessati di applicare a tutte le flotte di pesca d'altura degli altri paesi che operano nelle acque del paese in questione le stesse disposizioni previste per la flotta comunitaria, nel rispetto degli impegni assunti negli accordi multilaterali, segnatamente quello di combattere la pesca illegale;

12.

invita la Commissione a redigere un capitolo di bilancio improntato ad una sana gestione finanziaria in materia di finanziamento degli accordi di pesca che tenga in considerazione le eventuali ricadute sul bilancio dovute ad eventuali aumenti del numero degli accordi nel prossimo futuro e l'equa condivisione dei costi tra la Comunità e gli armatori per il pagamento dei diritti di pesca, a prescindere dal paese terzo con cui è stato concluso l'accordo, tenendo presente che i contributi comunitari andrebbero considerati alla stregua di contributi per accordi commerciali e di aiuti allo sviluppo;

13.

invita la Commissione a promuovere la costituzione di imprese miste che abbiano un accesso preferenziale al mercato comunitario nonché di associazioni temporanee di imprese e a stabilire un quadro normativo adeguato affinché esse possano realizzare i propri obiettivi di approvvigionare il mercato comunitario e di promuovere la cooperazione tra i settori della pesca comunitari e dei paesi terzi;

14.

chiede l'adozione di misure atte ad evitare che la pesca tradizionale praticata dalle comunità costiere venga sostituita da altre pratiche improprie;

15.

chiede la partecipazione delle organizzazioni delle popolazioni locali ispirate a forme associative tradizionali e invita a non trascurare il ruolo delle donne nelle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

16.

propone di incoraggiare, a livello locale nei paesi ACP, il trasferimento di tecnologie e gli apporti scientifici, o di altra natura, al fine di favorire gli investimenti;

17.

chiede l'introduzione di misure adeguate che agevolino il rispetto delle condizioni degli accordi nell'ottica di un loro rinnovo;

18.

chiede alla Commissione di includere nei protocolli degli accordi la clausola sociale adottata il 19 dicembre 2001 nella riunione plenaria del Comitato di dialogo sociale settoriale «Pesca marittima», al fine di riconoscere a tutti i marinai imbarcati su pescherecci dell'Unione europea la libertà di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva, l'eliminazione delle discriminazioni, un'equa retribuzione, nonché condizioni di vita e di lavoro simili a quelle dei marinai dell'Unione europea;

19.

ritiene che le organizzazioni regionali per la pesca svolgano un ruolo molto importante nella gestione di tale settore ed esorta la Commissione a coinvolgerle attivamente nelle relazioni con i paesi terzi con i quali sono stati conclusi accordi di pesca e a garantire adeguate risorse umane e materiali nell'interesse del settore della pesca comunitario;

20.

chiede alla Commissione, al momento di avviare le trattative per nuovi accordi o per il rinnovo di quelli esistenti, di tener conto dei diritti legittimi degli Stati membri che hanno manifestato il loro interesse a partecipare agli accordi in questione, e di applicare gli stessi principi e le stesse disposizioni a tutti i tipi di accordi di pesca, segnatamente in materia di disposizioni finanziarie e di trasferimento di diritti di pesca puntuali e temporanei non utilizzati da taluni Stati membri;

21.

esorta vivamente la Commissione a informare il Parlamento sul mandato negoziale conferitole dal Consiglio;

22.

esorta la Commissione a tenere la commissione competente costantemente aggiornata sui preparativi di negoziati o sui negoziati in corso e a presentare al Parlamento relazioni annuali sullo stato di attuazione degli accordi e sull'utilizzo dei fondi per gli interventi mirati, nonché relazioni di valutazione standardizzate che rispondano ai requisiti definiti dal Consiglio «Pesca» dell'ottobre 1997, al fine di rispettare le responsabilità della Commissione dinanzi al Parlamento;

23.

invita la Commissione a fare in modo che l'aiuto all'attuazione, da parte dei paesi terzi, del piano d'azione internazionale della FAO per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, costituisca una delle priorità principali all'atto della conclusione di futuri accordi con paesi terzi;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.


(1)  GU C 358 del 24.11.1997, pag. 43.

(2)  GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 353.

(3)  GU C 271 del 7.11.2002, pag. 401.

(4)  P5_TA(2002)0546.

(5)  P5_TA(2002)0555.

(6)  P5_TA(2003)0026.