Il sistema giurisdizionale dell'Unione europea: Corte di giustizia e Tribunale di primo grado

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno dovuto affrontare un forte aumento del numero di cause e un sovraccarico di lavoro, con conseguenti difficoltà nello svolgere la loro missione con rapidità ed efficacia. Di fronte a questa situazione e all'allargamento dell'Unione a 27 Stati membri, il trattato di Nizza ha adottato importanti provvedimenti per migliorare il funzionamento del sistema giurisdizionale dell'Unione europea (UE).

Queste riforme riguardano soprattutto la composizione della Corte e del tribunale, la ripartizione delle competenze tra le due istanze (rafforzamento delle attribuzioni affidate al tribunale), le modalità di adozione del loro statuto e del regolamento di procedura nonché il trattamento delle cause relative ai titoli comunitari di proprietà industriale.

Le disposizioni del trattato di Nizza relative al sistema giurisdizionale sono numerose: esse sono contenute in nove articoli principali, in un protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia e del tribunale nonché in cinque dichiarazioni.

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (CdGCE)

La Corte è composta da un numero di giudici corrispondente al numero di Stati membri. Gli avvocati generali restano otto ma il Consiglio può sempre aumentare questo numero con votazione all'unanimità.

Per adeguare l'organizzazione interna della Corte all'aumento del numero dei giudici a seguito dell'allargamento, il trattato di Nizza ne ha modificato lo statuto. Pertanto, per mantenere l'efficacia della giurisdizione e la coerenza della propria giurisprudenza, la Corte potrà riunirsi a "sezioni riunite" di undici giudici (fra cui il presidente della Corte e i presidenti delle sezioni a cinque giudici). Tale formazione si occuperà di norma degli affari trattati in precedenza dall'assemblea plenaria.

Per quanto riguarda la sfera di competenze della Corte, con il nuovo articolo 229A del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), il trattato di Nizza introduce una base giuridica che permette al Consiglio, su delibera all'unanimità, di attribuirsi la competenza per decidere su controversie relative a titoli di proprietà industriale. Tale disposizione riguarda soprattutto i contenziosi tra privati, nei quali sarà coinvolto il futuro brevetto comunitario. Questa decisione del Consiglio entrerà in vigore soltanto dopo essere stata ratificata dagli Stati membri.

Inoltre, il trattato di Nizza ha esteso il diritto del Parlamento europeo di adire la Corte (articolo 230 CE). D'ora in poi, esso può adire la Corte come le altre istituzioni.

Infine, il trattato ha regolato alcune questioni nello statuto della Corte (ad es. ripartizione delle competenze), garantendo così una maggiore elasticità nell'adattare il sistema giurisdizionale alle situazioni future. Esso ha reso possibile una modifica dello statuto su istanza della Corte o della Commissione purché venga mantenuta l'unanimità. In compenso, il Consiglio d'ora in poi può approvare a maggioranza qualificata il regolamento di procedura della Corte e del tribunale.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (TPGCE)

Le principali disposizioni relative al Tribunale di primo grado, finora contenute nella decisione che lo istituisce, d'ora in poi si troveranno negli articoli 210, 220, 224, 225, 225A del trattato CE.

Il trattato di Nizza precisa che il Tribunale di primo grado deve contare almeno un giudice per Stato membro. Il Tribunale ha il compito di fissare il numero esatto dei suoi giudici (articolo 224 CE).

Per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze, il trattato di Nizza ha permesso di allargare le competenze del tribunale. In linea di principio, il tribunale resta la giurisdizione competente per i ricorsi diretti, eccetto per quelli che lo statuto della Corte affida alla Corte stessa. Le decisioni del tribunale possono essere oggetto di un riesame da parte della Corte in caso di seria minaccia all'unità o alla coerenza del diritto dell'Unione. Inoltre, nonostante la Corte di giustizia conservi normalmente la competenza per conoscere delle domande pregiudiziali, lo statuto potrà affidare al tribunale la competenza pregiudiziale in alcune materie specifiche.

Il nuovo trattato prevede anche che il Consiglio possa istituire camere giurisdizionali specializzate incaricate di conoscere in prima istanza talune categorie di ricorso in materie specifiche. Così, la dichiarazione n° 16 allegata al trattato richiede alla Corte e alla Commissione di preparare un progetto di decisione per creare tale camera giurisdizionale, che sarà competente per le controversie in materia di pubblica amministrazione (articolo 236 CE).

In linea generale, come nel caso della Corte, il trattato ha introdotto una maggiore elasticità per un futuro adattamento del sistema giurisdizionale. Esso ha disciplinato le questioni della composizione e dell'attribuzione delle competenze nello statuto del tribunale, che può essere modificato dal Consiglio senza necessità di una revisione del trattato secondo la procedura solenne. Come per la Corte, l'approvazione del regolamento di procedura del tribunale da parte del Consiglio, non avviene più all'unanimità ma a maggioranza qualificata.

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA LA CORTE E IL TRIBUNALE

Il trattato fissa la ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado ma precisa che sarà lo statuto delle due istituzioni a delimitare tali competenze (articolo 225 CE).

Il Tribunale di primo grado diventa il giudice di diritto comune per tutti i ricorsi diretti, in particolare i ricorsi per incompetenza (articolo 230 CE), per omissione (articolo 232 CE), per responsabilità (articolo 235 CE), ad eccezione di quelli che saranno attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserverà alla Corte.

La Corte di giustizia, come organo giurisdizionale supremo dell'Unione, conserva la competenza per gli altri ricorsi contenziosi relativi alle questioni essenziali per l'ordine comunitario ed esercita questa missione con la procedura delle domande pregiudiziali che gli sono poste dalle giurisdizioni nazionali. Le disposizioni del trattato prevedono tuttavia che lo statuto potrà affidare al tribunale la competenza pregiudiziale in alcune materie specifiche

Per chiarire i dettagli di questa ripartizione, la dichiarazione n°12 allegata al trattato richiede alla Corte e alla Commissione di procedere al più presto a un esame globale della ripartizione delle competenze, perché si possano esaminare proposte adeguate fin dall'entrata in vigore del trattato di Nizza.

TABELLA RIASSUNTIVA

Articoli

Argomento

Trattato CE

220 a 225A - 229A e 230

Corte di giustizia

210, 220, 224, 225 e 225A

Tribunale

Trattato di Nizza - protocollo

Protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia e del tribunale

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Trattato di Nizza - dichiarazioni dal n° 12 al 17

Ripartizione delle competenze, procedura di riesame, trattamento delle controversie tra la Comunità e i suoi agenti, contenzioso relativo ai titoli di proprietà intellettuale

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Ultima modifica: 13.09.2007