OMC: accordo sul commercio delle merci

 

SINTESI DI:

Decisione del Consiglio 94/800/CE relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) — Aspetti relativi al commercio delle merci

Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELL’ACCORDO?

La decisione approva per conto della Comunità europea (oggi l’Unione europea — UE) l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

PUNTI CHIAVE

L’accordo multilaterale sul commercio di beni comprende il GATT 1994 (accordo generale sulle tariffe e il commercio) e 13 accordi settoriali. Questi includono 4 campi:

ACCESSO AI MERCATI

Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994)

Protocollo di Marrakech

Il protocollo di Marrakech allegato al GATT del 1994 è lo strumento giuridico che integra in esso gli elenchi di concessioni e di impegni relativi alle merci negoziati nel corso dell’Uruguay Round e ne stabilisce l’autenticità e le modalità di attuazione.

Prodotti industriali

Prodotti agricoli

Tessili e abbigliamento

Misure relative agli investimenti nel settore degli scambi (MIS)

NORME RELATIVE ALLE MISURE NON TARIFFARIE

Ostacoli tecnici al commercio

Misure sanitarie e fitosanitarie

AMMINISTRAZIONE DOGANALE E COMMERCIALE

Valutazione in dogana

Ispezione prima della spedizione

Norme d’origine

Procedure riguardanti le licenze d’importazione

Facilitazione commerciale

L’accordo sulla facilitazione degli scambi mira a facilitare il movimento, la liberazione e la liquidazione delle merci, comprese le merci in transito, mediante un’efficace cooperazione tra le dogane e altre autorità competenti in materia di agevolazioni commerciali.

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

Misure antidumping

Sovvenzioni e misure compensative

Salvaguardia

ACCORDI PLURILATERALI

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E L’ACCORDO?

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda: «L’UE e l’OMC» (Commissione europea).

* TERMINI CHIAVE

Misure antidumping: misure, ad es. dazi specifici, applicati alle importazioni nell’UE di «prodotti in dumping», vale a dire i prodotti esportati nell’UE a un prezzo inferiore al loro prezzo interno.
Misure compensative: misure, ad es. dazi compensativi (che neutralizzano gli effetti negativi delle sovvenzioni) imposti dall’UE alle importazioni oggetto di sovvenzioni e che danneggiano quindi l’industria dell’UE che produce lo stesso prodotto.
Misure di salvaguardia: queste misure sono introdotte quando un’inchiesta della Commissione europea conclude che le importazioni sono aumentate tanto da causare (o minacciare di provocare) danni gravi ai produttori dell’UE. Esse sono misure temporanee, come le quote, applicate alle importazioni per offrire ai tempi dell’industria comunitaria i cambiamenti necessari.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 94/800/CE Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pagg. 1-2)

Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) — Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU L 336 del 23.12.1994, pagg. 3-10)

Ultimo aggiornamento: 18.04.2017