Regolamento Dublino II
Il regolamento è volto a individuare il più rapidamente possibile lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d'asilo e a prevenire l'abuso delle procedure d'asilo.
ATTO
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.
SINTESI
Il regolamento si basa sul principio che un solo Stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo. L’obiettivo è infatti quello di evitare che i richiedenti asilo siano inviati da un paese all’altro, ma anche di prevenire l’abuso del sistema con la presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona.
Sono pertanto definiti determinati criteri obiettivi e gerarchizzati in modo da individuare, per ciascuna domanda di asilo, lo Stato membro competente.
Criteri
I criteri enunciati devono essere applicati nell'ordine di presentazione. Essi sono applicati sulla base della situazione esistente quando il richiedente asilo ha presentato la sua domanda a uno Stato membro.
Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel migliore interesse del minore. In mancanza di un familiare, è competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo.
Per i maggiorenni, se un familiare del richiedente risiede già in qualità di rifugiato in uno Stato membro, o se la domanda di questa persona è in corso, detto Stato membro è competente per l’esame della domanda d'asilo, sempre che l'interessato lo desideri.
Inoltre le domande d'asilo presentate simultaneamente o in date ravvicinate da diversi familiari possono essere oggetto di un esame congiunto.
Lo Stato membro che ha rilasciato al richiedente asilo un permesso di soggiorno o un visto valido è competente per l’esame della domanda d'asilo. Se il richiedente è titolare di più permessi o visti, è considerato competente, ai fini dell’esame, lo Stato che ha rilasciato il documento che conferisce il diritto di soggiorno più lungo.
La stessa regola vale quando il richiedente asilo è titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi e non abbia lasciato i territori degli Stati membri.
Se il richiedente asilo ha varcato illegalmente le frontiere di uno Stato membro, quest'ultimo è competente per l’esame della sua domanda di asilo. Questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.
Quando il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo continuato di almeno 5 mesi in uno Stato membro prima di presentare la domanda d'asilo, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo. Se il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo di almeno 5 mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ciò si è verificato per l'ultima volta è competente per l'esame della domanda d'asilo.
Se un cittadino di un paese terzo richiede asilo in uno Stato membro in cui non è sottoposto all'obbligo di visto, l'esame della domanda d'asilo compete a tale Stato membro.
Quando la domanda d'asilo è presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.
Eccezioni
Quando nessuno Stato membro può essere designato sulla base dei criteri enumerati. In tali casi, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.
Su richiesta di uno Stato membro, qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente, accettare di esaminare una domanda d’asilo per ragioni umanitarie, fondate in parte su motivi familiari o culturali (a condizione che le persone interessate vi acconsentano).
Obbligo di prendere a carico un richiedente asilo
Lo Stato membro competente per la domanda di asilo deve prendersi carico del richiedente e trattare la domanda.
Se uno Stato membro presso cui è stata presentata una domanda di asilo, ritiene che un altro Stato membro sia competente, esso può interpellare tale Stato membro affinché prenda a carico la domanda. La domanda di presa o ripresa a carico dovrà indicare ogni elemento che permette allo Stato richiesto di determinare se è effettivamente competente. Quando lo Stato richiesto accetta di prendere a carico o riprendere a carico il richiedente asilo, lo Stato nel quale la domanda d’asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo una decisione motivata relativa all’inammissibilità della sua domanda in tale Stato membro indicando l'obbligo di trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente.
Contesto
Il regolamento Dublino II sostituisce la convenzione di Dublino del 1990 che fissava i criteri relativi al paese competente per trattare una domanda di asilo. Tutti gli Stati membri dell’UE applicano il regolamento compresa la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 343/2003 |
17.3.2003 |
- |
GU L 50 del 25.2.2003 |
ATTI COLLEGATI
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) [COM(2008) 820 def./2 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La proposta di modifica del regolamento Dublino II intende migliorare l'efficienza del sistema e fare in modo che le esigenze dei richiedenti protezione internazionale siano affrontate globalmente nell'ambito della procedura di determinazione della competenza. Inoltre, in linea con il Piano strategico sull'asilo, la proposta è finalizzata a fronteggiare le situazioni di particolare pressione in cui versano i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri, ma anche le situazioni in cui è carente il livello di protezione dei richiedenti protezione internazionale.
Procedura di codecisione (COD/2008/0243)
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del sistema di Dublino [COM(2007) 299 def. – Gazzetta ufficiale C 191 del 17.8.2007]. Nel complesso, la Commissione dichiara che gli obiettivi del sistema di Dublino sono stati raggiunti. In mancanza di dati precisi provenienti dagli Stati membri, la Commissione precisa di non essere stata in grado di valutare il costo del sistema. Essa aggiunge che alcuni problemi persistono tanto a livello dell'applicazione quanto a livello dell'efficacia del sistema.
Ultima modifica: 18.11.2011