Assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea

Atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELL’ATTO?

La convenzione punta a incoraggiare e facilitare l’assistenza tra le autorità giudiziarie, di polizia e delle dogane, in materia penale e a rendere più efficace e più rapida la cooperazione in materia penale. Essa completa l’applicazione della convenzione del Consiglio d’Europa sull’assistenza giudiziaria in materia penale, del 1959, e il suo protocollo del 1978.

L’atto approva la convenzione per conto dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Richieste di assistenza

Forme particolari di assistenza

Intercettazione di telecomunicazioni

Disposizioni speciali per alcuni Stati membri

Sono previste disposizioni particolari per:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO L’ATTO E LA CONVENZIONE?

La convenzione è entrata in vigore il 23 agosto 2005.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Consegna sorvegliata: la tecnica di permettere l’esecuzione di consegne illegali o sospette dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto la vigilanza delle loro autorità competenti, al fine di compiere indagini su un reato e identificare le persone coinvolte nel compimento dello stesso.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea - Dichiarazione del Consiglio relativa all’articolo 10, paragrafo 9 - Dichiarazione del Regno Unito (1) relativa all’articolo 20 (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3).

Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea. (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Protocollo stabilito dal Consiglio a norma all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2).

Comunicazione del segretario generale del Consiglio dell’Unione europea a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, della convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 24).

Ultimo aggiornamento: 10.09.2018



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.