Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo

 

SINTESI DI:

Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento (Convenzione di Barcellona)

Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona modificata)

Protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (Protocollo scarichi)

Decisione 77/585/CEE relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili

Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo contro l’inquinamento di origine tellurica (Protocollo sulle fonti di inquinamento terrestri)

Modifiche al protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica

Decisione 1999/801/CE relativa all’accettazione delle modifiche al protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica

Decisione 83/101/CE relativa alla conclusione del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica

Protocollo sulle Aree Specialmente Protette e sulla Diversità Biologica nel Mediterraneo (Protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica)

Decisione 84/132/CEE concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo

Decisione 1999/800/CE relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all’accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona)

Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo (Protocollo sulla prevenzione e sulle emergenze)

Decisione 2004/575/CE, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo

Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere)

Decisione 2010/631/UE relativa alla conclusione del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo

Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante dalle attività di esplorazione e sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo (Protocollo offshore)

Decisione 2013/5/UE sull’adesione dell’Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE, DELLE DECISIONI E DEI PROTOCOLLI?

PUNTI CHIAVE

La Convenzione di Barcellona

Gli obiettivi della convenzione sono:

Le parti contraenti della convenzione si impegnano a:

La convenzione è stata modificata nel 1995. Le modifiche principali riguardano:

Vi sono sette protocolli allegati alla convenzione

Protocollo scarichi

Protocollo sulla prevenzione e sulle emergenze

Protocollo sulle fonti di inquinamento terrestri

Protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica

Protocollo offshore

Protocollo sui rifiuti pericolosi

Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo

L’Unione è una parte contraente in tutti i protocolli di cui sopra, eccetto il Protocollo rifiuti pericolosi.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Buono stato ecologico: definito nella direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (Direttiva 2008/56/CE — si veda la sintesi) come lo stato ecologico delle acque marine tale per cui a) queste preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari e oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e b) l’utilizzo dell’ambiente marino resta a un livello sostenibile, salvaguardando il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future.
Gestione integrata delle zone costiere: processo dinamico per la gestione e l’uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli usi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento (Convenzione di Barcellona) (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 3).

Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona modificata)

Protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 12).

Decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1).

Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo contro l’inquinamento di origine tellurica (GU L 67 del 12.3.1983, pag. 3).

Modifiche al protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 20).

Decisione 1999/801/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa all’accettazione delle modifiche al protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica (Convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18).

Decisione 83/101/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1983, relativa alla conclusione del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica (GU L 67 del 12.3.1983, pag. 1).

Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica nel Mediterraneo (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 3).

Decisione 84/132/CEE del Consiglio, del 1o marzo 1984, concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo (GU L 68 del 10.3.1984, pag. 36).

Decisione 1999/800/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all’accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1).

Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 41).

Decisione 2004/575/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 40).

Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (GU L 34 del 4.2.2009, pag. 19).

Decisione 2010/631/UE del Consiglio, del 13 settembre 2010, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 1).

Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 15).

Decisione 2013/5/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2012, sull’adesione dell’Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 13).

DOCUMENTI CORRELATI

Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (Convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo) (GU L 187 del 6.7.2013, pag. 1).

Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo) (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 1)

Ultimo aggiornamento: 30.06.2020