Incenerimento dei rifiuti

L’Unione europea (UE) dispone misure intese a prevenire o ridurre l'inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del terreno provocato dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti e i relativi rischi per la salute umana. Tali misure impongono in particolare l’ottenimento di un’autorizzazione per gli impianti di incenerimento o di coincenerimento e limiti per le emissioni di taluni inquinanti scaricati nell'atmosfera e nell'acqua.

ATTO

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

L’incenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi può comportare emissioni di inquinanti nell'atmosfera, nell'acqua e nel terreno, che provocano danni alla salute umana. Per limitare tali rischi l’Unione europea (UE) impone rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche per gli impianti di incenerimento * e di coincenerimento * dei rifiuti.

Impianti

La presente direttiva si applica non soltanto agli impianti destinati all’incenerimento dei rifiuti solidi o liquidi, ma anche agli impianti di coincenerimento.

Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva gli impianti sperimentali volti a migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all’anno, nonché gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:

Autorizzazioni

Tutti gli impianti di incenerimento o di coincenerimento devono possedere un’autorizzazione per svolgere l’attività. L'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità competente a determinate condizioni definite nella presente direttiva. L’autorizzazione elenca esplicitamente le categorie e le quantità di rifiuti che possono essere trattati, indica la capacità di incenerimento o di coincenerimento dell'impianto e specifica le procedure di campionamento e misurazione degli inquinanti atmosferici e delle acque utilizzati.

Consegna e ricezione dei rifiuti

Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare gli effetti negativi sull'ambiente e i rischi per la salute umana.

Inoltre, prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore dell’impianto deve disporre dei dati di carattere amministrativo sul processo produttivo, sulla composizione fisica e chimica dei rifiuti e sulle loro caratteristiche di pericolosità.

Condizioni di esercizio

Per garantire la combustione completa dei rifiuti, la direttiva stabilisce l'obbligo per tutti gli impianti di mantenere il gas derivante dall'incenerimento e dal coincenerimento ad una temperatura minima di 850 °C per almeno 2 secondi. Se sono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 % di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura è portata ad almeno 1100 °C per almeno due secondi.

L’energia termica generata dal processo di incenerimento deve essere recuperata nella misura del possibile.

Valori limite di emissione nell’atmosfera

I valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento sono indicati nell’allegato V della direttiva. Essi concernono i metalli pesanti, le diossine e i furani, il monossido di carbonio (CO), le polveri, il carbonio organico totale (COT), il cloruro di idrogeno (HCL), il fluoruro di idrogeno (HF), il biossido di zolfo (SO2) e gli ossidi di azoto (NO e NO2).

La determinazione dei valori limite delle emissioni atmosferiche per gli impianti di coincenerimento è indicata nell’allegato II. Sono ivi previste anche disposizioni speciali per i forni a cemento e per gli impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti.

Evacuazione di acque provenienti dalla depurazione dei gas di scarico

Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento devono possedere un’autorizzazione a scaricare le acque reflue provenienti dal processo di depurazione dei gas di scarico. Tale autorizzazione deve garantire che siano rispettati i valori limite di emissione stabiliti dall’allegato IV della direttiva.

Residui

I residui del processo di incenerimento o di coincenerimento devono essere ridotti al minimo e riciclati per quanto possibile. Nel trasporto dei residui secchi devono essere prese le opportune precauzioni per evitarne la dispersione nell'ambiente. Devono essere effettuate prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui.

Controllo e sorveglianza

La direttiva prevede l'installazione obbligatoria di sistemi di misura che permettano di tenere sotto controllo i parametri di esercizio e le emissioni pertinenti. Le emissioni nell’atmosfera e nelle acque sono misurate costantemente o periodicamente a norma dell’articolo 11 e dell’allegato III della direttiva.

Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico

Le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento sono accessibili al pubblico, affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente.

Gli impianti aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l'ora sono tenuti a fornire all'autorità una relazione annua relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto. L'autorità competente redige e rende accessibile al pubblico un elenco degli impianti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora.

Relazioni di applicazione

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2008, una relazione sull'applicazione della direttiva, sui progressi registrati dalle tecniche di controllo delle emissioni e sull'esperienza acquisita nella gestione dei rifiuti. Tale relazione è stata inclusa nella comunicazione COM(2007) 843 def.

Saranno redatte anche altre relazioni sull'applicazione della direttiva.

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione alle disposizioni della direttiva.

Contesto

La presente direttiva intende integrare nella legislazione esistente i progressi tecnici in materia di controllo delle emissioni dei processi di incenerimento, nonché garantire il rispetto degli impegni internazionali presi dalla Comunità in materia di riduzione dell’inquinamento, in particolare gli impegni riguardanti la fissazione di valori limite di emissione di diossine, mercurio e particolato provenienti dall’incenerimento dei rifiuti. La direttiva si basa su un approccio integrato: ai valori limite aggiornati per le emissioni atmosferiche vanno ad aggiungersi dei valori limite per gli scarichi nelle acque.

Termini chiave dell’atto

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2000/76/CE

28.12.2000

28.12.2002

GU L 332 del 28.12.2000

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1137/2008

11.12.2008

-

GU L 311 del 21.11.2008

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2000/76/CE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). [Gazzetta ufficiale L 334 del 17.12.2010].

Decisione 2006/329/CE della Commissione, del 20 febbraio 2006, relativa al questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti [Gazzetta ufficiale L 121 del 6.5.2006].

See also

Ultima modifica: 27.10.2011