Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

 

SINTESI DI:

Decisione 93/98/CEE — approvazione a nome della Comunità europea della convenzione di Basilea

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI E DELLA CONVENZIONE?

La decisione approva a nome cella Comunità economica europea (oggi UE) la convenzione di Basilea.

La convenzione costituisce l’accordo più completo in materia ambientale globale riguardante i rifiuti pericolosi e altri rifiuti. Essa punta a proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti avversi risultanti dalla generazione, dai movimenti transfrontalieri (attraverso i confini) e dalla gestione di rifiuti pericolosi e altri rifiuti.

La convenzione regola i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e altri rifiuti e richiede alle parti di garantire la gestione e lo smaltimento di tali rifiuti con modalità sane dal punto di vista ambientale.

Le parti si impegnano altresì a:

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La convenzione contiene otto allegati:

Obblighi generali previsti dalla convenzione

Le parti si impegnano a:

Le parti possono imporre requisiti supplementari che siano coerenti con la convenzione

Procedure di notifica

La convenzione introduce procedure di notifica relativamente a:

Spedizioni illegali

In caso di rifiuti esportati illegalmente, le parti firmatarie della convenzione hanno l’obbligo di re-importarli.

Gestione ambientale corretta

Le parti concordano di collaborare per l’adozione di pratiche corrette per la gestione ambientale di rifiuti pericolosi e altri rifiuti.

Risoluzione delle controversie

Le parti si impegnano a risolvere eventuali controversie attraverso modalità di negoziazione pacifiche di loro scelta. Se non viene individuata una soluzione, la controversia viene sottoposta alla Corte internazionale di giustizia o a un collegio arbitrale composto da tre parti.

Segreteria

La segreteria facilita la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra le parti.

Sviluppo di capacità

I centri regionali o subregionali di tutto il mondo forniscono attività di formazione e di sviluppo delle capacità.

Esecuzione della legislazione

La convenzione è stata integrata nel diritto dell’UE tramite il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e i successivi emendamenti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E LA CONVENZIONE?

La decisione è stata applicata dal 1 febbraio 1993. L’accordo si applica dall’8 maggio 1994.

CONTESTO

L’UE, oltre agli Stati membri, è parte nella convenzione. L’UE ha ratificato la modifica del divieto che impedisce l’esportazione di rifiuti verso paesi non membri dell’OCSE, sebbene tale emendamento non sia ancora entrato in vigore a livello internazionale.

La convenzione è stata negoziata sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ed è stata adottata nel 1989.

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Smaltimento: comprende operazioni risultanti dallo smaltimento finale e operazioni che possono condurre al recupero di risorse, al riciclaggio, rigenerazione, riuso diretto o usi alternativi.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 93/98/CE del Consiglio, del 1 febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).

Rettifica della decisione 93/98/CEE del Consiglio del 1 febbraio 1993 sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 74 del 17.3.1994, pag. 52).

Convenzione di Basilea Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (EC) n. 1013/2006 sono state integrate nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

Ultimo aggiornamento: 15.03.2018