Marchio di qualità ecologica

Il marchio di qualità ecologica ha lo scopo di promuovere i prodotti, che presentano un minore impatto sull'ambiente rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.

SINTESI

Il sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica, o Ecolabel, mira a:

Dal campo di applicazione del regolamento sono esclusi:

Il marchio di qualità ecologica può essere assegnato ai prodotti disponibili nella Comunità che rispettano determinati requisiti ambientali e i criteri del marchio di qualità ecologica;

I requisiti ambientali sono definiti in funzione della matrice di valutazione dell'allegato I del regolamento e sono soggetti ai requisiti metodologici dell'allegato II. Il marchio può essere assegnato a un prodotto che contribuisce significativamente a migliorare aspetti ecologici essenziali (ovvero l’interazione con l’ambiente, soprattutto l’uso di energie e di risorse naturali nel corso del ciclo di vita del prodotto).

Assegnazione del marchio

I criteri del marchio di qualità ecologica sono definiti per categorie di prodotti e sono basati su:

Essi sono stabiliti, valutati e riesaminati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

I prodotti devono rispettare le condizioni seguenti:

Domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica europeo:

Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un importo. Anche l'uso del marchio è subordinato al pagamento di un diritto annuo da parte dell'utilizzatore.

Qualsiasi prodotto cui è assegnato il marchio di qualità ecologica può essere riconosciuto dal logo che rappresenta una margherita, quale descritto nell'allegato III del regolamento.

La Commissione e gli Stati membri incoraggiano l'uso del marchio di qualità ecologica organizzando campagne di sensibilizzazione e di informazione. Essi assicurano il coordinamento tra il sistema comunitario e i sistemi nazionali esistenti.

Contesto

Il presente regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, al fine di migliorare il funzionamento del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n 1980/2000

24.09.2000

-

GU L 237 del 21.9.2000

ATTI COLLEGATI

Decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità [Gazzetta ufficiale L 293 del 22.11.2000].

Essa stabilisce l'importo minimo e massimo dei diritti e le loro riduzioni in determinati casi.

Versione consolidata

Decisione 2000/729/CEE della Commissione, del 10 novembre 2000, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica [Gazzetta ufficiale L 293 del 22.11.2000]. Questa decisione stabilisce che il contratto tra l'organismo competente e il richiedente deve conformarsi al modello figurante nell'allegato della presente decisione. La decisione 93/517/CE concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica è abrogata dal presente provvedimento.

Decisione 2000/730/CEdella Commissione, del 10 novembre 2000, che istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno [Gazzetta ufficiale L 293 del 22.11.2000].

Decisione 2000/731/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [Gazzetta ufficiale L 293 del 22.11.2000].

Decisioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica

Decisione 2009/607/CE della Commissione (coperture dure).Decisione 2009/598/CE della Commissione (materassi).Decisione 2009/578/CE della Commissione (servizi di ricettività turistica).Decisione 2009/568/CE della Commissione (carta igienica, carta da cucina e altri prodotti di carta assorbente ad uso domestico).Decisione 2009/567/CE della Commissione (prodotti tessili).Decisione 2009/564/CE della Commissione (servizi di camping).Decisione 2009/563/CE della Commissione (articoli calzaturieri).Decisione 2009/544/CE della Commissione (prodotti vernicianti per interni).Decisione 2009/543/CE della Commissione (prodotti vernicianti per esterni).Decisione 2009/300/CE della Commissione (televisori).Decisione 2001/689/CE della Commissione (lavastoviglie). Proroga: Decisione 2007/457/CE

Versione consolidata

Decisione 2002/741/CE della Commissione (carta per copia e carta grafica) Proroga: Decisione 2007/457/CE

Versione codificata

Decisione 2002/747/CE (lampade elettriche). Proroga: Decisione 2008/63/CE

Versione consolidata

Decisione 2003/31/CE (detersivi per lavastoviglie).

Proroga: Decisione 2008/889/CE

Versione consolidata

Decisione 2003/200/CE (detersivi per bucato). Proroga: Decisione 2008/63/CE

Versione consolidata

Decisione 2003/240/CE (lavatrici). Proroga: Decisione 2000/45/CE

Decisione 2004/669/CE (frigoriferi). Proroga: Decisione 2007/207/CE

Decisione 2005/341/CE (personal computer). Proroga: Decisione 2008/962/CE

Versione codificata

Decisione 2005/342/CE (detergenti per stoviglie a mano). Proroga: Decisione 2008/889/CE

Versione codificata

Decisione 2005/343/CE (computer portatili). Proroga: Decisione 2008/962/CE Versione codificata

Decisione 2005/344/CE (detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari). Proroga: Decisione 2008/889/CE

Versione codificata

Decisione 2005/360/CE (lubrificanti).

Proroga: Decisione 2008/889/CE

Versione codificata

Decisione 2006/799/CE (ammendanti del suolo).Decisione 2007/64/CE (substrati di coltivazione).Decisione 2007/506/CE (saponi, shampoo e balsami per capelli).Decisione 2007/742/CE (pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas).

Ultima modifica: 02.12.2009