Accordi di ricerca e di sviluppo

1) OBIETTIVO

Incoraggiare la cooperazione tra imprese nel campo della ricerca e sviluppo conservando la concorrenza effettiva all'interno del mercato comune.

2) ATTO

Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo [Gazzetta ufficiale L 304 del 5.12.2000].

3) SINTESI

Accordi di ricerca e di sviluppo (R&S)

Un accordo di ricerca e di sviluppo (R&S) può avere per oggetto l'acquisizione di know-how relativo a prodotti e processi e la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, inclusi la produzione sperimentale di prodotti o processi, la realizzazione degli impianti necessari e l'ottenimento dei relativi diritti di proprietà immateriale.

Contesto

Il suddetto regolamento deve essere interpretato alla luce del regolamento n. 2821/71 che conferisce alla Commissione il potere di esentare talune categorie di accordi, nel rispetto dell' articolo 81 paragrafo 3 del trattato CE. È inteso a sostituire il regolamento n. 481/85 del 16 dicembre 1984, scaduto il 31 dicembre 2000.

Questo nuovo regolamento d'esenzione per categoria si discosta dalla linea tradizionale dei regolamenti d'esenzione - basati su un elenco di clausole che beneficiano di una deroga esplicita - optando per una strategia basata sull'esenzione generale di tutte le condizioni contenute negli accordi di R&S conclusi dalle imprese, con alcune eccezioni. Quest'impostazione s'inserisce nel processo di semplificazione e di chiarificazione della normativa avviato dalla Commissione nel 1997.

Campo di applicazione

Considerando che la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo contribuisce, in genere, a promuovere lo scambio del know-how e delle tecnologie, a promuovere il progresso tecnico ed economico, a razionalizzare la fabbricazione dei prodotti o l'utilizzo dei processi proprio a vantaggio dei consumatori, il suddetto regolamento non esonera unicamente gli accordi aventi per oggetto principale la ricerca e lo sviluppo, ma anche qualsiasi accordo direttamente connesso e necessario per la realizzazione di una cooperazione di ricerca e sviluppo, a condizione che la quota di mercato aggregata delle parti non superi il 25% del mercato interessato.

Il suddetto regolamento non deve invece essere applicato agli accordi che non sono indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi precedentemente menzionati. Taluni gravi restrizioni della concorrenza (quali la fissazione dei prezzi, la limitazione della produzione ed altre) restano vietate in linea generale.

La Commissione si riserva il diritto di revocare eventualmente l'esenzione accordata in forza del suddetto regolamento.

Accordi cui si applica il regime d'esenzione

Beneficiano di un'esenzione gli accordi conclusi tra due o più imprese, aventi una quota di mercato aggregata inferiore al 25 % del mercato, per lo svolgimento delle seguenti attività:

Gli accordi cui si applica l'esenzione devono soddisfare le seguenti condizioni:

L'esenzione si applica per l'intera durata dell'attività di ricerca e sviluppo, salvo qualora l'accordo preveda unicamente lo sfruttamento in comune dei risultati. In tal caso, l'esenzione si applica per un periodo di sette anni a decorrere dalla data in cui i prodotti sono per la prima volta messi in commercio.

La quota di mercato è calcolata sulla base del volume delle vendite sul mercato o della stima delle vendite rispetto ai dati relativi all'anno civile precedente. Se la quota di mercato supera successivamente il livello del 25 % senza tuttavia eccedere il 30 %, l'esenzione continua ad applicarsi per due anni. Se invece si supera il limite del 30 %, l'esenzione si applica ancora solo un anno.

Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

L'esenzione non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, hanno per oggetto quanto segue:

Revoca

La Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2821/71, a norma dello stesso, qualora constati che:

Durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 30 giugno 2002, il presente regolamento non si applica agli accordi già in vigore al 31 dicembre 2000 che soddisfano le condizioni di esenzione previste dal regolamento (CEE) n. 418/85.

Atto

Datadi entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Regolamento 2659/2000/CE

1.1.2001

31.12.2010

4) disposizioni di applicazione

5) altri lavori

Ultima modifica: 07.03.2007