Diritto d’autore e diritti connessi: durata di protezione

 

SINTESI DI:

Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Mira ad armonizzare la durata di protezione del diritto d’autore* e di alcuni diritti connessi*.

Essa codifica e abroga la direttiva 93/98/CEE che armonizzava la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

PUNTI CHIAVE

La durata di protezione del diritto d’autore per un’opera letteraria o artistica è fissato a 70 anni da:

La durata di protezione per un film o un’opera audiovisiva è fissata a 70 anni dopo la morte dell’ultimo sopravvissuto tra i seguenti:

La direttiva è stata modificata dalla direttiva 2011/77/UE che ha esteso la durata della tutela per le registrazioni musicali. Questo perché gli artisti spesso iniziano la loro carriera in giovane età, e il termine di 50 anni per le fissazioni delle esecuzioni, come le registrazioni, era insufficiente a proteggere le loro esecuzioni per tutta la durata della loro vita. Perciò essa estende i diritti degli artisti e dei produttori di fonogrammi sulle registrazioni musicali da 50 a 70 anni.

La direttiva 2011/77/UE armonizza anche il modo di calcolare la durata di protezione per le canzoni e altre composizioni musicali con le parole, create da diversi autori. La durata di protezione scade 70 anni dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta (cioè dell’autore dei testi o del compositore della musica).

Diritti connessi

La durata di protezione dei diritti connessi (produttori cinematografici e organismi di radiodiffusione) è di 50 anni. Questa è calcolata caso per caso dalla data dell’esecuzione, dalla pubblicazione o dalla comunicazione della sua fissazione. La durata di protezione degli artisti e dei produttori di fonogrammi è stata estesa a 70 anni dalla direttiva 2011/77/UE.

Calcolo della durata

La durata di protezione inizia contemporaneamente in tutti i paesi dell’UE. Viene calcolata a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo all’evento che l’ha generata.

Protezione di opere provenienti da paesi non appartenenti all’UE

Se l’opera è originaria di un paese non UE e l’autore non è un cittadino dell’UE, la protezione concessa nell’UE termina nella data ultima di protezione nel paese di origine, ma non deve superare il termine stabilito nell’UE.

Notifica

I paesi dell’UE devono comunicare immediatamente alla Commissione europea qualsiasi piano per nuovi diritti connessi.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 16 gennaio 2007.

La direttiva 2006/116/CE codifica e sostituisce la direttiva 93/98/CEE del Consiglio, che doveva entrare in vigore nei paesi dell’UE entro il 1995.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Diritto d’autore: tutela gli interessi dei creatori dando loro diritti di proprietà sulle loro creazioni o opere.
Diritti connessi: tutelano gli interessi giuridici di persone e organismi che:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12).

Le successive modifiche alla direttiva 2006/116/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 11.01.2019