Banconote in euro: tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro

La presente decisione della Banca centrale europea (BCE) stabilisce i tagli delle banconote in euro e le loro specifiche tecniche. La riproduzione delle banconote deve rispettare alcune condizioni e qualsiasi riproduzione che il pubblico può confondere con una banconota autentica è illecita. In caso di danneggiamento o di mutilazione di banconote in euro, la decisione stabilisce le condizioni di sostituzione.

ATTO

Decisione della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2003/4).

SINTESI

Con la presente decisione, la Banca centrale europea stabilisce le regole relative alle specifiche tecniche delle banconote in euro. Inoltre, si precisa in quali casi è autorizzata la riproduzione di banconote e le condizioni per la sostituzione di banconote danneggiate.

Tale decisione riguarda solamente le banconote in euro. Le norme relative alle specifiche tecniche delle monete metalliche in euro sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 975/98.

Tagli e caratteristiche tecniche delle banconote in euro

La prima serie di banconote emesse in euro comprende sette tagli: 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro e 500 euro.

Le caratteristiche tecniche di queste banconote sono:

Banconota da 5 euro

Banconota da 10 euro

Banconota da 20 euro

Banconota da 50 euro

Banconota da 100 euro

Banconota da 200 euro

Banconota da 500 euro

I motivi rappresentati sull’altro lato delle banconote sono: il simbolo dell’Unione europea, il nome della moneta in alfabeto latino e greco e le differenti varianti dell’acronimo della Banca centrale europea nelle lingue ufficiali dell’euro.

Riproduzione di banconote in euro senza rischio di confusione per il pubblico

La decisione autorizza la riproduzione intera o parziale di una banconota specifica in alcuni casi, a condizione che non ci sia alcun rischio di confusione da parte del pubblico con le banconote in euro autentiche. Sono considerate lecite:

Le riproduzioni che il pubblico rischia di confondere con banconote in euro autentiche sono vietate. La decisione stabilisce una serie di criteri rigorosi per le riproduzioni intangibili disponibili su alcuni siti internet, poiché la stampa su carta di queste riproduzioni potrebbe essere confusa con banconote autentiche.

Sostituzione di monete e banconote in euro mutilate o danneggiate

Le banche centrali nazionali (BCN) sostituiscono le banconote in euro mutilate o danneggiate quando viene presentata più della metà della banconota oppure la metà o anche di meno nel caso in cui il richiedente possa provare che la parte mancante è andata distrutta. Inoltre, la sostituzione di banconote mutilate o danneggiate deve rispondere alle seguenti condizioni:

Qualora le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che le banconote in euro siano state intenzionalmente mutilate o danneggiate, le BCN stesse rifiutano la sostituzione e le trattengono al fine di evitare il loro rientro in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione ad altra BCN. Le BCN agiscono allo stesso modo nei casi in cui esse abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che sia stato commesso un reato. In questo caso le presentano alle autorità competenti per dare inizio o contribuire a un'indagine penale già in corso. Le banconote in euro sono restituite al richiedente al termine dell'indagine, salvo decisione contraria delle autorità competenti e pertanto sono da considerarsi idonee alla sostituzione.

Tuttavia, le BCN sostituiscono le banconote in euro mutilate o danneggiate se ritengono che i richiedenti siano in buona fede, ovvero se i richiedenti stessi possano provare di essere in buona fede. Le banconote in euro che riportino un grado di mutilazione o danneggiamento modesto, perché recano ad esempio annotazioni o numeri, non saranno in linea di principio considerate intenzionalmente mutilate o danneggiate.

Ritiro di banconote in euro

La decisione prevede che il ritiro di un tipo o di una serie di banconote in euro sia regolata da una decisione del consiglio direttivo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e da altri mezzi di comunicazione per informare il pubblico.

Sostituire le decisioni precedenti

La decisione BCE/2003/4 abroga le decisioni precedenti BCE/2001/7 e BCE/2001/14. I riferimenti alle decisioni BCE/1998/6, BCE/1999/2 e BCE/2001/14 si intendono come riferimenti alla presente decisione.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione BCE/2003/4

26.3.2003

-

GU L 78, 25.3.2003

ATTI COLLEGATI

Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro [Gazzetta ufficiale L 78 del 25.3.2003].

Il presente indirizzo precisa le misure applicabili alle riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro.

Decisione della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14) Gazzetta ufficiale L 267 del 09/10/2010 BCE/2010/14 [Gazzetta ufficiale L 267 del 9.10.2010].

La presente decisione precisa le regole che devono rispettare i professionisti incaricati del controllo dell’autenticità e dell’idoneità delle banconote in euro e del loro ricircolo. Tali norme sono stabilite dalla Banca centrale europea e riguardano in particolare le apparecchiature utilizzate per il controllo dell’autenticità e il ricircolo delle banconote. Inoltre, solamente le banconote in buono stato possono essere messe in circolazione. Le banconote che si sospetta siano false devono essere consegnate alle autorità nazionali competenti.

See also

Per maggiori informazioni potete consultare i seguenti siti internet:

Ultima modifica: 11.02.2011