Mercato interno e aiuti di Stato — servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
- Noto come regolamento sugli obblighi di servizio pubblico (OSP), stabilisce le condizioni alle quali agli operatori del trasporto possono essere riconosciuti compensazione o diritti di esclusiva da parte dell’autorità pubblica per fornire servizi di trasporto pubblico di interesse generale, ma che altrimenti non sarebbero gestibili secondo la logica commerciale. Definendo obblighi per il servizio pubblico, le autorità mirano a garantire che i passeggeri possano accedere a servizi di trasporto pubblico di passeggeri che siano sicuri, efficienti, attraenti e di alta qualità.
- Esso abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. È stato modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) 2016/2338.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento degli OSP stabilisce:
- l’obbligo per le autorità di concludere contratti di servizio pubblico quando
- concedono diritti di esclusiva che autorizzano un operatore del trasporto pubblico a fornire determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una determinata linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore e/o
- erogano una compensazione agli operatori del trasporto pubblico per coprire le spese sostenute per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico;
- regole sulle modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico;
- regole su come calcolare l’importo della compensazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al trasporto pubblico di passeggeri con autobus o su rotaia. Gli Stati membri possono comunque applicarlo anche al trasporto pubblico di passeggeri per vie navigabili interne e in acque marine nazionali.
Contratti di servizio pubblico e norme generali
- L’autorità competente per una determinata zona deve stipulare un contratto di servizio pubblico che garantisca a un operatore un diritto di esclusiva e/o una compensazione in cambio della fornitura di OSP.
- L’obbligo di applicare tariffe massime per tutte o talune categorie di passeggeri può essere imposto anche mediante regole generali, che si applicano a tutti gli operatori senza discriminazioni.
- L’autorità concede un risarcimento per compensare l’impatto degli obblighi di servizio pubblico sui costi e sui ricavi dell’operatore.
- I contratti di servizio pubblico (e le regole generali) definiscono:
- gli oneri di servizio pubblico che devono essere assolti;
- le regole per il calcolo della compensazione e la natura e l’ambito dei diritti di esclusiva;
- la necessità di evitare una compensazione eccessiva;
- le modalità di ripartizione dei costi connessi alla fornitura di servizi (spese per il personale, per l’energia, gli oneri per le infrastrutture, la manutenzione dei veicoli, il materiale rotabile, ecc.);
- le modalità di ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio (che possono essere trattenuti dall’operatore, riversati all’autorità competente o ripartiti fra di loro).
- La durata dei contratti di servizio pubblico non deve essere superiore a dieci anni per i servizi di trasporto con autobus e a 15 anni per i servizi di trasporto per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia.
Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico
- I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati conformemente alle norme previste nel presente regolamento. Tuttavia, per l’assegnazione di determinati servizi di trasporto di passeggeri in autobus o tram, si applicano le procedure di appalto pubblico delle direttive 2014/25/CE (si veda la sintesi Appalti pubblici — norme per i settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali) e 2014/24/CE (si veda la sintesi Appalti pubblici: stabilire regole di base chiare).
- Come regola generale, le autorità competenti assegnano contratti di servizio pubblico tramite procedure di gara trasparenti e non discriminatorie.
- Tuttavia, l’obbligo di aggiudicare appalti mediante una equa procedura di gara non si applica:
- qualora l’autorità locale fornisca essa stessa i servizi pubblici di trasporto pubblico o li affidi a un operatore interno per il trasporto (un soggetto distinto sul quale l’autorità locale esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi);
- se il volume del contratto è di modesta entità
- valore medio annuo stimato inferiore a 1 000 000 EUR o
- meno di 300 000 chilometri di servizi di trasporto pubblico di passeggeri;
- qualora vengano presi provvedimenti di emergenza e se i contratti vengono imposti in risposta a interruzioni o rischio di interruzioni del servizio.
Contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario
Il regolamento (UE) 2016/2338 ha modificato il presente regolamento introducendo il principio di aggiudicazione competitiva anche per gli appalti di servizio pubblico nel settore ferroviario, che era stato precedentemente escluso. Sono stati concessi lunghi periodi di transizione, per consentire alle autorità e agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni.
L’aggiudicazione diretta di contratti ferroviari rimane possibile in circostanze eccezionali e ben definite, in particolare quando:
- è giustificata dalle caratteristiche strutturali e geografiche del mercato e della rete interessati (dimensione, caratteristiche della domanda, complessità della rete, isolamento tecnico e geografico, tipo di servizi); e
- tale contratto si traduca in un miglioramento della qualità dei servizi o dell’efficienza in termini di costi, o di entrambi, rispetto al contratto di servizio pubblico aggiudicato in precedenza;
- il volume del contratto è di modesta entità
- il valore annuo medio stimato è inferiore a 7 500 000 EUR l’anno oppure
- inferiore a 500 000 chilometri l’anno.
Periodo di transizione
Le assegnazioni incondizionate e dirette di contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario non saranno più possibili a partire dal 25 dicembre 2023.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è applicato a partire dal 3 dicembre 2009, ad eccezione dell’articolo 5 sull’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico, che si applica dal 3 dicembre 2019.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 1370/2007 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
Si veda la versione consolidata.
Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 92 del 29.3.2014, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 01.10.2019