Il sistema dell’Unione europea per lo scambio di dati marittimi
Questa legge dell’Unione europea (UE) istituisce un sistema di monitoraggio del traffico navale e di scambio di informazioni. L’intento è quello di migliorare la sicurezza marittima, la sicurezza portuale e marittima, la protezione ambientale e la preparazione all’inquinamento. La legge permette inoltre lo scambio e la condivisione di informazioni aggiuntive per consentire un traffico e un trasporto marittimi efficienti.
ATTO
Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.
SINTESI
Questa legge dell’Unione europea (UE) istituisce un sistema di monitoraggio del traffico navale e di scambio di informazioni. L’intento è quello di migliorare la sicurezza marittima, la sicurezza portuale e marittima, la protezione ambientale e la preparazione all’inquinamento. La legge permette inoltre lo scambio e la condivisione di informazioni aggiuntive per consentire un traffico e un trasporto marittimi efficienti.
CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?
Istituisce un sistema concepito per monitorare le acque e le coste europee (sorveglianza e conoscenza della situazione marittima, ossia le posizioni delle navi), supportando i paesi dell’UE nelle loro operazioni.
Al fine di aumentare la conoscenza della situazione nel settore marittimo e di fornire soluzioni su misura alle autorità, la legge è stata modificata dalla direttiva 2014/100/UE della Commissione. Ciò consente di integrare le informazioni raccolte e scambiate con il sistema dell’UE per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet o SSN) con i dati provenienti dagli altri sistemi di monitoraggio e tracciamento dell’UE, come ad esempio CleanSeaNet, e dai sistemi esterni (ad esempio, sistemi satellitari di identificazione automatica o AIS).
Questa direttiva stabilisce le responsabilità dei paesi, delle autorità marittime, degli spedizionieri/caricatori, degli operatori marittimi e dei comandanti di navi dell’UE.
PUNTI CHIAVE
Sono interessate tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, che trasportino o meno merci pericolose, fatta eccezione per:
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navi da guerra;
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navi da pesca, navi tradizionali e imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
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bunker inferiori a 1 000 tonnellate.
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Requisiti per gli operatori marittimi diretti ai porti dell’UE
Devono notificare determinate informazioni (identificazione della nave, numero totale di persone a bordo, porto di destinazione, orario stimato di arrivo ecc.) attraverso un’interfaccia unica nazionale marittima (dal 1o giugno 2015).
Impianti e installazioni
Le navi che fanno scalo in un porto di un paese dell’UE devono essere dotate di:
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un sistema di identificazione automatica;
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un registratore dei dati di viaggio (sistema VDR o «scatola nera») per facilitare le indagini a seguito di sinistri.
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I paesi appartenenti all’UE e allo Spazio economico europeo (SEE) devono disporre di ricevitori AIS e devono collegare l’interfaccia unica nazionale/il sistema SSN nazionale con il sistema SSN centrale.
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Merci pericolose o inquinanti a bordo delle navi
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Prima di imbarcare merci di questo tipo, gli spedizionieri/caricatori devono dichiararli all’esercente.
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L’esercente, l’agente o il comandante della nave deve notificare anche informazioni generali, come l’identificazione della nave e le informazioni fornite dallo spedizioniere/caricatore, all’autorità competente.
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Monitoraggio delle navi a rischio ed intervento in caso di incidenti in mare
Le autorità devono informare i paesi dell'UE interessati nel caso in cui ricevano segnalazioni di imbarcazioni:
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che sono rimaste coinvolte in incidenti in mare;
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che hanno violato gli obblighi di notificazione e di rapportazione;
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che hanno scaricato volontariamente sostanze inquinanti;
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alle quali è stato rifiutato l’accesso ai porti.
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Il comandante della nave deve immediatamente segnalare:
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qualsiasi incidente che pregiudichi la sicurezza della nave;
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qualsiasi incidente che comprometta la sicurezza della navigazione;
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qualsiasi situazione atta a provocare un inquinamento delle acque o del litorale di un paese dell’UE;
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qualsiasi perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli alla deriva.
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Luoghi di rifugio
Tutti i paesi UE/SEE devono elaborare piani per accogliere le navi in pericolo in luoghi di rifugio. Devono inoltre incontrarsi regolarmente per condividere le esperienze e intraprendere misure congiunte volte a migliorare la situazione.
Conformità
I paesi dell’UE devono verificare il funzionamento dei propri sistemi di informazione e introdurre un sistema di sanzioni pecuniarie quale deterrente contro la mancata osservanza dei requisiti imposta dalla direttiva.
Gestione
Il sistema è sviluppato e gestito dalla Commissione europea e dai paesi UE/SEE. L’Agenzia europea per la sicurezza marittima è responsabile per il suo funzionamento tecnico.
CONTESTO
Questa direttiva è parte integrante della politica di sicurezza marittima dell’UE. Oltre a mantenere la sicurezza e la sostenibilità, il sistema e la piattaforma sono fondamentali per creare un’area marittima europea unica senza barriere: lo spazio europeo per il trasporto marittimo.
Maggiori informazioni sono disponibili presso:
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il sito web dedicato al settore marittimo della Commissione europea;
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il sito web dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima.
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RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2002/59/CE |
5.8.2002 |
5.2.2004 |
Atti modificatori |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2009/17/CE |
31.5.2009 |
31.11.2010 |
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Direttiva 2011/15/UE della Commissione |
16.3.2011 |
16.3.2012 |
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Direttiva 2014/100/UE della Commissione |
18.11.2014 |
18.11.2015 |
Ultima modifica: 23.04.2015