Prodotti da costruzione

La direttiva «Prodotti da costruzione» mira a garantire la libera circolazione dell'insieme dei prodotti da costruzione nell'Unione. Ciò si otterrà fornendo un linguaggio tecnico comune, costituito da norme armonizzate e omologazioni tecniche europee, che i costruttori potranno utilizzare per descrivere le prestazioni dei prodotti da essi commercializzati. .

ATTO

Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Campo d'applicazione

La direttiva 89/106/CEE si applica ai prodotti da costruzione definiti quali prodotti destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione.

Requisiti essenziali delle costruzioni

I prodotti da costruzione devono essere immessi sul mercato descrivendo le loro prestazioni in relazione a un determinato numero di caratteristiche che influiscono sui requisiti essenziali delle costruzioni. A tale riguardo, essi devono consentire la costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d'incendio, d'igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia di energia e di isolamento termico. Tali requisiti essenziali sono definiti nell'allegato I della direttiva.

I requisiti essenziali sono precisati in prima istanza da documenti interpretativi elaborati da comitati tecnici e poi sviluppati mediante specifiche tecniche che possono basarsi su:

Laddove non esistano né una norma europea né un benestare tecnico, i prodotti possono continuare ad essere valutati ed immessi sul mercato in base alle disposizioni nazionali esistenti.

Apposizione del Marchio "CE"

Possono beneficiare del marchio "CE" esclusivamente i prodotti da costruzione conformi alle norme nazionali in cui sono state recepite le norme armonizzate, a un benestare tecnico europeo o, in mancanza, alle specifiche tecniche nazionali, autorizzate dal Comitato permanente per la costruzione.

Attestato di conformità

Spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità attestare, con i propri mezzi o tramite un organismo autorizzato di certificazione, che i loro prodotti sono conformi ai requisiti di una specificazione tecnica secondo le procedure di conformità menzionate nella direttiva. Tali procedure devono essere precisate su decisione della Commissione, previo parere favorevole del comitato permanente per la costruzione, conformemente alle caratteristiche particolari di un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, ecc.

Clausola di salvaguardia

I prodotti dichiarati conformi alla direttiva, ma che presentano un pericolo per la sicurezza e la salute, possono essere temporaneamente ritirati dal mercato dagli Stati membri. Qualora il pericolo sia dovuto a specificazioni tecniche, all'applicazione o a lacune delle stesse, la Commissione deciderà, previa consultazione del comitato permanente per la costruzione, se la specificazione tecnica europea o nazionale deve continuare o meno a beneficiare della presunzione di conformità.

Allegati

Gli allegati della direttiva contengono informazioni dettagliate in materia di:

Termini chiave dell'atto

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 89/106/CE

27.12.1988

27.6.1991

GU L 40 dell'11.2.1989

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 93/68/CEE

2.8.1993

2.8.1993

GU L 220 del 30.8.1993

Regolamento (CE) n. 1882/2003

20.11.2003

-

GU L 284 del 31.10.2003

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione [COM(2008) 311 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Questa proposta intende sostituire la direttiva 89/106/CEE del Consiglio con un regolamento recante disposizioni semplificate sui prodotti da costruzione. Si tratta in particolare di chiarire il significato specifico del marchio “CE” e di definire criteri più rigorosi per la designazione degli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) nell’ottica di accrescere la credibilità del sistema.

La proposta mira altresì a ridurre l’onere amministrativo delle imprese, soprattutto delle microimprese, per ottenere il marchio “CE”. Essa delinea gli obblighi degli operatori economici per quanto concerne in particolare la redazione della documentazione tecnica.

La proposta mira inoltre a garantire informazioni affidabili e precise sulle prestazioni dei prodotti da costruzione, migliorando la credibilità delle norme, ma anche definendo nuovi criteri più rigorosi per gli organismi notificati e rafforzando la vigilanza del mercato.

L’obiettivo principale è contribuire ad armonizzare il mercato interno, favorendo al contempo una politica industriale sostenibile.

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione [Gazzetta ufficiale C 290 del 4.12.2007].

See also

Per ulteriori informazioni consultare il sistema d’informazione NANDO della Commissione europea.

Ultima modifica: 19.03.2009