Alimenti e mangimi geneticamente modificati
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 1829/2003 sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati
SINTESI
CHE COSA FA QUESTO REGOLAMENTO?
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Stabilisce le norme relative alle modalità secondo le quali gli organismi geneticamente modificati (OGM) vengono autorizzati e sottoposti a vigilanza, nonché all’etichettatura degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.
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Esso intende tutelare:
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PUNTI CHIAVE
Il regolamento si applica:
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agli OGM utilizzati negli alimenti e nei mangimi per animali;
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agli alimenti e ai mangimi per animali che contengono OGM;
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agli alimenti e ai mangimi realizzati con oppure contenentiingredienti preparati utilizzando OGM.
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Presentazione della domanda di autorizzazione
1. | I produttori presentano un’unica domanda che copre tutti gli utilizzi: alimenti, mangimi per animali e coltivazione. |
2. | Entro due settimane l’autorità competente nel paese dell’Unione europea (UE) interessato conferma la ricezione e informa l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). |
3. | L’EFSA ha sei mesi per valutare la domanda. |
Gestione del rischio
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La Commissione europea è responsabile per la gestione del rischio.
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Sulla base della valutazione dell’EFSA, la Commissione redige una proposta di accettazione o di respingimento della domanda.
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La proposta viene quindi inviata al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
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Se il comitato accoglie la proposta, la Commissione la adotterà . In caso contrario, il Consiglio valuterà il progetto di decisione e deciderà se la Commissione debba o meno adottarla.
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Etichettatura
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Gli alimenti e i mangimi per animali che contengono OGM devono essere etichettati chiaramente.
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Tuttavia, se un alimento o un mangime contiene una concentrazione di OGM inferiore allo 0,9 %, non è necessario etichettarlo, a condizione che l’OGM contenuto risulti tecnicamente inevitabile.
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CONTESTO
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TERMINE CHIAVE
* Organismo geneticamente modificato: un organismo il cui materiale genetico sia stato alterato attraverso l’ingegneria genetica al fine di introdurre geni normalmente assenti.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pagg. 1-23)
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1829/2003 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006 (GU L 157 dell’8.6.2013, pagg. 1-48)
Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GU L 68 del 13.3.2015, pagg. 1-8)
Ultimo aggiornamento: 24.11.2015