Norme di etichettatura dell’Unione europea per il miele
L’Unione europea (UE) definisce norme specifiche per il miele a completamento delle norme sugli alimenti.
ATTO
Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele.
SINTESI
L’Unione europea (UE) definisce norme specifiche per il miele a completamento delle norme sugli alimenti.
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Oltre a norme sulla composizione e la definizione del miele, specifica i tipi di prodotti del miele che possono essere venduti con determinate denominazioni e le norme sull’etichettatura, la presentazione e le informazioni sull’origine.
PUNTI CHIAVE
La direttiva completa le norme generali dell’Unione sull’etichettatura alimentare, stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011. Le informazioni essenziali per i consumatori devono essere presenti sulle etichette e, in particolare, le etichette devono contenere il paese d’origine del miele e le denominazioni del prodotto, come stabilito nell’allegato I.
Definizione
Il miele è una sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano sulle piante che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare.
Composizione
Il miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, deve rispettare i criteri di composizione stabiliti nell’allegato II della direttiva.
La direttiva 2014/63/UE chiarisce che il polline è un componente naturale, piuttosto che un ingrediente del miele.
Etichette
La direttiva 2014/63/UE chiarisce inoltre i requisiti per l’etichettatura qualora il miele sia originario di più di un paese dell’UE o di un paese terzo. In tali casi, l’indicatore del paese d’origine può essere sostituito da una delle seguenti indicazioni, a seconda del caso:
In determinati casi, queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita «miele» (a eccezione del «miele filtrato», del «miele di favo», del «del miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele» e del «miele per uso industriale»).
Le informazioni sull’origine regionale, territoriale o topografica, sull’origine floreale o vegetale, oppure su criteri di qualità specifici possono completare tale etichettatura (a eccezione del «miele filtrato» e del «miele per uso industriale»).
La direttiva 2014/63/UE consente alla Commissione europea di adottare ulteriori norme (atti delegati) che stabiliscono due parametri per il criterio di «principalmente» per quanto concerne l’origine floreale o vegetale del miele e per il contenuto minimo di polline del miele filtrato in seguito all’estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva 2001/110/CE si applica a decorrere dal 1o febbraio 2002. La direttiva 2014/63/UE si applica a decorrere dal 23 giugno 2014. Il miele per la vendita o etichettato prima del 24 giugno 2015 può continuare a essere venduto fino all’esaurimento delle scorte.
TERMINI CHIAVE
Miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini.
Miele di favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti o di sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d’api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi.
Miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo.
Miele per uso industriale: la menzione «unicamente ad uso culinario» deve essere riportata in immediata prossimità della denominazione del prodotto.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2001/110/CE |
1.2.2002 |
31.7.2003 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2014/63/UE |
23.6.2014 |
24.6.2015 |
ATTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18-63).
Ultimo aggiornamento: 20.02.2015