Cacao e cioccolato
L’Unione europea (UE) definisce una serie di norme comuni specifiche per i prodotti di cacao e di cioccolato, a complemento della legislazione sull’alimentazione applicabile. Queste regole riguardano la composizione, i nomi dei prodotti, l’etichettatura e la presentazione.
ATTO
Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
La presente direttiva armonizza l’etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, e fornisce le definizioni di tali prodotti per permettere al consumatore di compiere una scelta consapevole. La direttiva si applica, fatte salve le disposizioni generali, all’etichettatura dei prodotti alimentari.
Prodotti interessati
La presente direttiva si applica ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana specificati nell’allegato I.
Composizione
La direttiva stabilisce la composizione dei prodotti di cacao e di cioccolato. Per alcuni prodotti, determina anche la percentuale minima di burro di cacao per certi prodotti e la possibilità di utilizzare una quantità di grassi vegetali diversi dal burro di cacao, non superiore al 5 % del prodotto finito. I grassi vegetali utilizzati (diversi dal burro di cacao) sono elencati nell’allegato II della direttiva.
Etichettatura
Solo i prodotti realizzati secondo le norme di composizione stabilite dalla presente direttiva possono essere commercializzati con una delle denominazioni seguenti (cfr. allegato I della direttiva):
L’etichettatura del cacao e del cioccolato può contenere altre voci. Ad esempio, l’etichettatura dei prodotti di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao deve presentare la dicitura contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao nello stesso campo visivo dell’elenco degli ingredienti, ben distinta da questo.
L’etichettatura del cioccolato in polvere, del cacao dolce, così come del cioccolato, del cioccolato al latte, del cioccolato comune al latte, del chocolate a la tazaechocolate familiar a la taza deve indicare il contenuto di sostanza secca totale di cacao. Inoltre, il cacao e il cioccolato in polvere, magri o sgrassati, devono dichiarare il contenuto di burro di cacao.
RIFERIMENTI
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 2000/36/CE |
3.8.2000 |
- |
GU L 197 del 3.8.2000 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Regolamento (CE) n. 1137/2008 |
11.12.2008 |
- |
GU L 311 del 21.11.2008 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2000/36/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 1021/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica delle direttive 1999/4/CE e 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione. [Gazzetta ufficiale L 287 del 29.10.2013].
Ultima modifica: 20.05.2014