Misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche

Sono previste misure specifiche a sostegno dell'agricoltura delle regioni ultraperiferiche (RUP) dell'Unione europea (UE). Tale sostegno è inteso a ovviare alle difficoltà legate alla particolare situazione geografica di tali regioni.

ATTO

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Le regioni ultraperiferiche (RUP) sono enumerate all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’UE:

Queste regioni sono dette «ultraperiferiche» per via della loro lontananza geografica dall’Europa. Le RUP sono generalmente territori con una superficie ridotta ed esposti a climi difficili. Tutti questi fattori rappresentano un ulteriore impedimento allo sviluppo agricolo delle RUP.

Il presente regolamento prevede quindi misure specifiche per le RUP nel settore agricolo. L’obiettivo è ovviare ai costi aggiuntivi legati all’approvvigionamento e all’attività agricola di queste regioni.

Regime specifico di approvvigionamento

Taluni prodotti agricoli (elencati nell'allegato I del trattato), considerati essenziali al consumo umano e animale o alla fabbricazione di altri prodotti, sono disciplinati da un regime specifico di approvvigionamento (RSA). Tale regime prevede che quantità limitate di tali prodotti possono essere introdotte dall’UE mediante la concessione di un aiuto che copra una parte dei costi aggiuntivi dovuti all'ultraperifericità o da paesi terzi senza imposizione di alcun diritto di importazione.

Le quantità massime dei prodotti previsti dall’RSA sono stabilite attraverso un bilancio previsionale di approvvigionamento, istituito dagli Stati membri e in seguito approvato dalla Commissione.

I prodotti che beneficiano di questo regime possono essere esportati soltanto dopo il pagamento dei dazi all'importazione o il rimborso degli aiuti percepiti a titolo dello stesso regime. Tale condizione non si applica ai prodotti scambiati tra i dipartimenti francesi d'oltremare, né ai prodotti trasformati nelle regioni ultraperiferiche che utilizzano prodotti che hanno beneficiato del regime specifico, i quali:

Nel quadro del regime specifico d'approvvigionamento, non è riscosso alcun dazio all'importazione su taluni tipi di zucchero introdotti a Madera e nelle Isole Canarie nonché su taluni prodotti del settore del riso introdotti nella Riunione. Viene inoltre versato un aiuto per l'approvvigionamento delle Isole Canarie per le preparazioni a base di latte non riportate nell'allegato I del trattato.

Sostegno alle produzioni agricole locali

I programmi comunitari di sostegno favoriscono le produzioni agricole locali. Essi sono elaborati dalle autorità competenti designate dagli Stati membri interessati. La loro elaborazione deve tener conto della legislazione e delle politiche europee.

I programmi comunitari di sostegno devono indicare:

Dotazione finanziaria annuale

Il regime specifico d'approvvigionamento e le misure a favore delle produzioni agricole locali beneficiano annualmente della seguente dotazione finanziaria (in milioni di euro):

Esercizio 2007

Esercizio 2008

Esercizio 2009

Esercizio 2010

Esercizio 2011 e successivi

Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM)

126,6

262,6

269,4

273,0

278,41

Azzorre e Madera

77,9

86,98

87,08

87,18

106,21

Isole Canarie

127,3

268,4

268,4

268,4

268,42

Per il regime specifico di approvvigionamento, i finanziamenti non devono superare i seguenti importi:

Misure di accompagnamento

Oltre al regime specifico di approvvigionamento e ai programmi comunitari di sostegno, il presente regolamento introduce anche altri tipi di misure derogatorie a favore dello sviluppo agricolo delle RUP.

In primo luogo, il regolamento prevede la possibilità di aumentare l’aiuto finanziario europeo destinato alle RUP nell’ambito della politica agricola comune. In tal modo, le RUP beneficiano di deroghe relativamente agli importi massimi finanziabili a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il regolamento prevede inoltre la possibilità per gli Stati membri di accordare aiuti di Stato per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato. Questi aiuti di Stato restano tuttavia subordinati a un’autorizzazione della Commissione.

Oltre a ciò, la Francia e il Portogallo possono presentare alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (escluse le banane), nelle loro rispettive RUP. L'UE contribuisce quindi al finanziamento di questi programmi sulla base di un’analisi tecnica delle situazioni regionali, fino al 60 % delle spese ammissibili nei DOM e al 75 % nelle Azzorre e a Madera.

Infine, il presente regolamento stabilisce delle deroghe e delle esenzioni specifiche per le regioni ultraperiferiche in quattro settori:

Contesto

L’agricoltura delle regioni ultraperiferiche beneficia del regime POSEI (programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità), dal 1991 per i DOM francesi (POSEIDOM) e dal 1992 per le isole Canarie (POSEICAN), le Azzorre e Madera (POSEIMA). L’obiettivo del regime POSEI consisteva nel considerare gli svantaggi geografici ed economici di queste regioni.

Il presente regolamento riforma quindi il regime POSEI con l’abrogazione dei regolamenti n. 1452/2001, n. 1453/2001 e n. 1454/2001.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 247/2006

15.2.2006

-

GU L 42, 14.2.2006

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 318/2006

3.3.2006

GU L 58, 28.2.2006

Regolamento (CE) n. 2013/2006

1.1.2007

-

GU L 384, 29.12.2006

Regolamento (CE) n. 1276/2007

31.10.2007

-

GU L 284, 30.10.2007

Regolamento (CE) n. 674/2008

24.7.2008

-

GU L 189, 17.7.2008

Regolamento (CE) n. 72/2009

1.2.2009

-

GU L 30, 31.1.2009

Regolamento (CE) n. 73/2009

1.2.2009

-

GU L 30, 31.1.2009

Regolamento (CE) n. 641/2010

24.7.2010

-

GU L 194, 24.7.2010

Le successive modifiche e correzioni al regolamento (CE) n. 247/2006 sono state integrate al testo base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Modalità d’applicazione

Regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione [Gazzetta ufficiale L 145 del 31.5.2006].

Cfr. versione consolidata

Sostegno comunitario per la lotta contro gli organismi nocivi

Decisione 2007/609/CE della Commissione, del 10 settembre 2007, sulla definizione delle misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario nell’ambito dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera [Gazzetta ufficiale L 242 del 15.9.2007].

Decisione 2009/126/CE della Commissione, del 13 febbraio 2009, relativa al contributo finanziario della Comunità a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2009 [Gazzetta ufficiale L 44 del 14.2.2009].

Trasmissione di informazioni

Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo [Gazzetta ufficiale L 228 dell'1.9.2009].

Ultima modifica: 12.11.2010