Commercializzazione degli animali di razza

L'Unione europea (UE) stabilisce regole armonizzate per la commercializzazione di animali di razza, le cui norme in campo zootecnico non sono state ancora oggetto di regolamentazione comunitaria.

ATTO

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE.

SINTESI

La direttiva disciplina il commercio di animali di razza, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni, diversi da quelli degli animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.

Ai fini della presente direttiva, si intende per animali di razza ogni animale d'allevamento i cui scambi non siano ancora stati oggetto di regolamentazione comunitaria zootecnica più specifica e che sia iscritto oppure registrato in un registro o in un libro genealogico tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta.

Gli Stati membri provvedono affinché la commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, non sia vietata, limitata od ostacolata per motivi di carattere zootecnico o genealogico.

Inoltre, essi devono garantire che siano stabiliti in modo non discriminatorio:

Fino all'applicazione di una regolamentazione comunitaria in materia, le condizioni applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, non devono essere più favorevoli di quelle vigenti negli scambi intracomunitari.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 91/174/CEE

3.4.1991

1.1.1992

GU L 85 del 5.4.1991

ATTI COLLEGATI

Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [Gazzetta ufficiale L 224 del 18.8.1990].

Tale direttiva elimina i controlli veterinari e zootecnici alle frontiere interne della Comunità. Parallelamente rafforza i controlli da effettuare alla partenza e nei luoghi di destinazione.

Ultima modifica: 03.02.2011