Uso degli additivi nell’alimentazione animale

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso stabilisce una procedura uniforme per l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale* nonché regole per l’etichettatura, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di tali sostanze.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli additivi per mangimi e alle premiscele*. Esso non si applica:

Aspetti generali

Solo gli additivi autorizzati possono essere immessi sul mercato e utilizzati. Le autorizzazioni vengono concesse per specifiche specie animali o categorie di specie animali e per specifiche condizioni di utilizzo.

Gli additivi possono essere classificati come segue:

Queste categorie sono anch’esse suddivise in gruppi funzionali in base alle principali funzioni degli additivi.

Antibiotici, diversi dai coccidiostatici o dagli istomonostatici, non sono additivi per mangimi.

Tipologie di autorizzazione

Sono previste due tipologie di autorizzazioni:

Le autorizzazioni sono valide per un periodo di 10 anni in tutto lo Spazio economico europeo (SEE) Esse sono rinnovabili per periodi di 10 anni. Le domande di rinnovo devono essere inviate alla Commissione europea almeno un anno prima della data di scadenza. La procedura per il rinnovo è indicata nel regolamento.

Il regolamento stabilisce inoltre la procedura per la modifica, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

Procedura d’autorizzazione

Registro comunitario

La Commissione istituisce e tiene aggiornato un Registro comunitario degli additivi per mangimi, che viene regolarmente aggiornato e che rimanda al relativo regolamento di autorizzazione. Tali disposizioni contengono i requisiti specifici per l’immissione degli additivi sul mercato.

Esso si compone di due parti:

Il registro ha solo uno scopo informativo e non sostituisce gli atti giuridici dell’Unione.

Etichettatura

Gli additivi devono essere etichettati in maniera evidente, chiara e indelebile. L’etichetta deve recare le seguenti informazioni:

Il regolamento fissa inoltre i requisiti per l’etichettatura delle premiscele di additivi per mangimi.

Da quando si applica il regolamento?

È in vigore dal 18 ottobre 2004.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Additivi per mangimi: sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e dalle premiscele che sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all’acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più tra le funzioni seguenti:
Premiscele: miscele di additivi per mangimi o miscele di uno più additivi per mangimi con materie prime per mangimi o acqua, utilizzate come supporto, non destinate ad essere somministrate direttamente agli animali.
Coadiuvanti tecnologici: tutte le sostanze non consumate direttamente, utilizzate deliberatamente nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime per mangimi per conseguire un determinato obiettivo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione. Ciò può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale (a condizione che questi residui non abbiano un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state integrate nel documento originale. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) N. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133, del 22.5.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 27.03.2021