Codice dei visti

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Procedure e condizioni per il rilascio dei visti

Lo Stato membro dell’Unione europea (Unione) competente per l’esame di una domanda di visto è lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica o la principale destinazione del viaggio. Qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato competente è lo Stato del primo ingresso nell’area Schengen.

Domande

Un visto uniforme (valido per tutta l’area Schengen) può essere rilasciato per molteplici ingressi con un periodo di validità non superiore a 5 anni.

I visti con validità territoriale limitata (limitati a particolari Stati membri) sono rilasciati eccezionalmente, per motivi umanitari o di interesse nazionale o per obblighi internazionali, nei casi in cui il richiedente non soddisfa le condizioni di ingresso o in situazioni in cui altri paesi Schengen consultati si oppongono al rilascio del visto.

Ricevibilità

Dopo aver verificato se la domanda è ricevibile (cioè se è stata presentata seguendo le regole), l’autorità competente deve:

In base al regolamento (UE) 2021/1134, verranno rafforzati i controlli dei precedenti personali dei richiedenti intrapresi prima dell’adozione di una decisione sulla concessione del visto. Vengono definite le regole e le procedure per le interrogazioni delle banche di dati sensibili e non sensibili dell’Unione contenenti informazioni sulla sicurezza e la migrazione. Una volta entrate in vigore, gli Stati membri sono tenuti a rilevare gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti un’immagine del volto e impronte delle dieci dita (per la registrazione nel VIS) e, al momento della presentazione della prima domanda e successivamente almeno ogni 59 mesi, il richiedente deve presentarsi di persona.

Se la domanda è irricevibile, l’autorità:

Visti di transito aeroportuale

Visti per molteplici ingressi

I visti per molteplici ingressi con validità prolungata possono essere rilasciati per uno, due o molteplici ingressi. Il codice dei visti stabilisce norme sul rilascio di visti per ingressi multipli con una durata di validità progressivamente più lunga:

Non si tiene conto dei visti di transito aeroportuale e dei visti limitati a particolari paesi nel prendere decisioni sul rilascio di visti per molteplici ingressi con validità prolungata.

Visti rilasciati alle frontiere esterne

Decisioni sulle richieste di visto

Cooperazione per la riammissione

Rispetto per la dignità umana e i diritti fondamentali

Il regolamento di modifica (UE) 2021/1134 introduce inoltre disposizioni secondo cui il personale delle autorità consolari e centrali degli Stati membri deve rispettare pienamente la dignità umana e i diritti e i principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione nell’esercizio delle sue funzioni. Non può operare discriminazioni in ragione del sesso, della razza o dell’origine etnica, della religione o delle convinzioni, della disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.

Modifiche e abrogazioni

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 810/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13).

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 11.11.2021