Codice dei visti
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Procedure e condizioni per il rilascio dei visti
Il paese dell’UE competente per l’esame di una domanda di visto è lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica o la principale destinazione del viaggio. Qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato competente è lo Stato del primo ingresso nell’area Schengen.
Domande
Un visto uniforme (valido per tutta l’area Schengen) può essere rilasciato per molteplici ingressi con un periodo di validità non superiore a 5 anni.
I visti con validità territoriale limitata (limitato a particolari Stati membri) sono rilasciati eccezionalmente nei casi in cui il richiedente non soddisfa le condizioni di ingresso, per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o per obblighi internazionali così come in situazioni in cui altri paesi Schengen consultati si oppongono al rilascio del visto.
Ricevibilità
Dopo aver verificato se la domanda è ricevibile (cioè se è stata presentata seguendo le regole), l’autorità competente deve:
Se la domanda è irricevibile, l’autorità:
Visti di transito aeroportuale
Visti per molteplici ingressi
I visti per molteplici ingressi con validità prolungata possono essere rilasciati per uno, due o molteplici ingressi. Il codice dei visti stabilisce norme sul rilascio di visti per ingressi multipli con una durata di validità progressivamente più lunga:
Non si tiene conto dei visti di transito aeroportuale e dei visti limitati a particolari Paesi nel prendere decisioni sul rilascio di visti per molteplici ingressi a validità prolungata.
Visti rilasciati alle frontiere esterne
Eccezionalmente, alle frontiere esterne dello Stato Schengen di destinazione, è possibile presentare la domanda per un visto per un soggiorno massimo di quindici giorni o per coprire il tempo necessario per il transito.
Decisioni sulle richieste di visto
Cooperazione per la riammissione
Modifiche e abrogazioni
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
È in vigore dal 5 aprile 2010.
CONTESTO
Si veda anche:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 810/2009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).
Regolamento (CE) N. 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13).
Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra paesi dell’UE sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2020