Fondo di solidarietà dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Condizioni d’intervento

Prevenzione delle catastrofi e strategie di gestione dei rischi

Le nuove norme incoraggiano i paesi dell’Unione a mettere in essere strategie di prevenzione delle catastrofi e gestione dei rischi, richiedendo la presentazione di relazioni prima e dopo le domande. I paesi colpiti rischiano la riduzione o il rifiuto degli aiuti qualora infrangano ripetutamente gli obblighi relativi all’attuazione della legislazione dell’Unione in materia di prevenzione dei rischi di catastrofe.

I paesi ammissibili

L’FSUE copre i paesi dell’Unione e i paesi con cui sono in corso i negoziati di adesione all’Unione stessa.

A che cosa serve l’FSUE?

Procedura per la domanda d’intervento

Budget

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2012/2002 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 25.05.2020