Garantire l’igiene degli alimenti di origine animale
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. È un obiettivo fondamentale del pacchetto igiene della legislazione dell’Unione europea relativa ai prodotti alimentari del 2004.
ATTO
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
SINTESI
Il presente regolamento è volto a garantire un alto livello di sicurezza alimentare e di salute pubblica. Integra il regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le cui disposizioni si riferiscono principalmente al riconoscimento degli operatori del settore.
Le disposizioni del regolamento si applicano ai prodotti di origine animale trasformati o non trasformati. Non riguardano, salvo indicazione contraria, gli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.
I paesi dell’Unione europea (UE) devono registrare e qualora necessario procedere al riconoscimento degli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale.
Approccio settoriale
Il regolamento stabilisce norme per gli alimenti di origine animale e si rivolge ai seguenti settori principali: carni, molluschi, pesce e latte. In linea con i metodi di produzione tradizionali, il regolamento abilita le autorità alimentari nazionali a concedere speciali deroghe per le regole in materia di igiene in ciascun settore.
Per il settore delle carni, le presenti disposizioni si applicano, per esempio, ai macelli, al sezionamento e al disosso, alla bollatura sanitaria, al trasporto e alla stagionatura. Per quanto riguarda la selvaggina selvatica, i cacciatori devono seguire corsi di formazione in materia di igiene e sanità.
Le disposizioni relative ai molluschi e ai prodotti della pesca riguardano tutti gli aspetti dalla produzione alla raccolta, oltre alle attrezzature, al trattamento e al trasporto.
Carni
Questo settore comprende: ungulati domestici (specie bovine, ovine e caprine); pollame e lagomorfi (volatili d’allevamento/conigli, lepri e roditori); selvaggina d’allevamento; selvaggina selvatica, carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente (CSM); e prodotti a base di carne.
Altri settori:
Nel maggio 2013, la Commissione europea ha adottato delle proposte per un pacchetto di misure, per migliorare ulteriormente la salute e la sicurezza della catena agroalimentare.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (CE) n. 853/2004 |
20.5.2004 |
- |
GU L 139 del 30.4.2004 |
Atto/i modificatore/i |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (CE) n. 219/2009 |
20.4.2009 |
- |
GU L 87 del 31.3.2009 |
Successivi emendamenti e correzioni al regolamento (CE) n. 853/2004 sono stati inclusi nel testo di base. La presente versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005).
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004).
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139, 30.4.2004).
Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004).
Ultima modifica: 18.05.2014