Mercato interno dell'energia elettrica

SINTESI DI:

Direttiva 2009/72/CE: norme per il mercato dell’energia elettrica dell'UE

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Norme di organizzazione del settore

Le norme di organizzazione del settore sono finalizzate alla realizzazione di un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale.

I paesi dell'UE possono imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica.

I paesi dell'UE devono provvedere affinché tutti i clienti usufruiscano del diritto di scegliere il loro fornitore di energia elettrica e di cambiarlo facilmente con l'aiuto del proprio operatore entro un termine massimo di tre settimane. Essi devono inoltre provvedere affinché i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo.

I fornitori di energia elettrica sono tenuti ad informare i clienti finali in merito a:

I paesi dell'UE devono garantire che sia predisposto un meccanismo indipendente quale un Mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori ai fini di un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Inoltre i paesi dell'UE garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Essi devono definire criteri tecnici di sicurezza al fine di poter garantire l'integrazione dei propri mercati nazionali a uno o più livelli regionali. Le autorità di regolamentazione nazionali cooperano con l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia per garantire la compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni.

Generazione

I paesi dell'UE devono definire i criteri di costruzione degli impianti di generazione sul proprio territorio tenendo conto di elementi quali:

Gestione del sistema di trasmissione

A decorrere dal 3 marzo 2012, i paesi dell'UE dovevano separare i sistemi di trasmissione dai gestori dei sistemi di trasmissione.

Prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione deve essere certificata. L'elenco dei gestori di sistemi di trasmissione designati dai paesi dell'UE deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

Gestione del sistema di distribuzione

I paesi dell'UE devono designare o imporre alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare i gestori del sistema di distribuzione.

I gestori del sistema di distribuzione sono tenuti principalmente a:

Gli Stati membri possono istituire un sistema di distribuzione chiuso che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato.

Separazione e trasparenza della contabilità

I paesi dell'UE o qualsiasi autorità competente hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche, ma devono mantenere la riservatezza di talune informazioni.

Le imprese elettriche devono tenere conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione.

Organizzazione dell'accesso al sistema

I paesi dell'UE devono garantire l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione. Le tariffe basate su questo sistema sono pubblicate.

I paesi dell'UE devono stabilire inoltre i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Autorità nazionali di regolamentazione

Ciascun paese dell'UE deve designare un’autorità nazionale di regolamentazione a livello nazionale. Tale autorità deve essere indipendente ed esercitare i suoi poteri con imparzialità. Tra i vari compiti l'autorità deve:

Mercati al dettaglio

Devono essere definiti gli accordi contrattuali, gli impegni nei confronti dei clienti, le norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti.

I clienti non civili possono stipulare contratti con più fornitori per volta.

Deroghe

In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia e quando è minacciata la sicurezza delle persone, un paese dell'UE può adottare le necessarie misure di salvaguardia. Anche in caso di problemi nella gestione di sistemi isolati, possono essere previste delle deroghe.

La direttiva 2009/72/CE ha abrogato la direttiva 2003/54/CE a decorrere dal 3 marzo 2011.

Misurazione intelligente: stato di avanzamento

Nel 2012, la Commissione europea ha adottato la raccomandazione 2012/148/UE, che stabiliva avvertimenti dettagliati su:

Ai sensi della direttiva 2009/72/CE, nel 2012 i paesi dell'UE hanno presentato alla Commissione una relazione sui risultati delle loro analisi sui costi e i benefici dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligente. I risultati di tale esercizio di analisi comparativa sono stati pubblicati nel 2014 in una relazione della Commissione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva si applica a decorrere dal 3 settembre 2009. I paesi dell'UE dovevano integrarla nel diritto nazionale entro il 3 marzo 2011.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda la pagina relativa alla Normativa sul mercato sul sito Internet della Commissione europea

ATTO

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55-93)

ATTI COLLEGATI

Raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012,sui preparativi per l’introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti (GU L 73 del 13.3.2012, pag. 9-22)

Relazione della Commissione: Analisi comparativa dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti nell'UE-27 in particolare nel settore dell'elettricità [COM(2014) 356 final del 17.6.2014]

Ultimo aggiornamento: 08.05.2016