Etichettatura dei prodotti alimentari

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Responsabilità di informare

Informazioni obbligatorie

La Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, che si basa sull’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che stabilisce le norme dettagliate per l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un prodotto alimentare. Il presente regolamento, in vigore dal 1o aprile 2020, richiede che il paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario siano indicati sull’etichetta in caso questo non corrisponda al paese di origine o al luogo di provenienza forniti per il prodotto alimentare. Stabilisce altresì le norme relative alla dimensione minima del carattere e al posizionamento di tale etichetta.

Nel 2018, la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa alle domande e risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 per coadiuvare gli operatori del settore alimentare e le autorità nazionali nell’applicazione del regolamento.

Nel 2020, la Commissione ha pubblicato una comunicazione riportante gli orientamenti per gli operatori del settore alimentare e le autorità nazionali in merito all’applicazione delle norme relative all’etichettatura quando il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare sono indicati e non corrispondono a quello del loro ingrediente primario, al paese di origine o al luogo di provenienza.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 13 dicembre 2014, a eccezione dell’introduzione di una dichiarazione nutrizionale (dal 13 dicembre 2016) e dei requisiti specifici concernenti la designazione della «carne macinata» (1o gennaio 2014) e l’indicazione dell’ingrediente primario (1o aprile 2020).

CONTESTO

La libera circolazione di alimenti sicuri e sani nell’Unione costituisce un grande vantaggio per la salute pubblica e il benessere e rappresenta una caratteristica essenziale del mercato unico. Oltre a garantire un elevato livello di tutela della salute, il diritto dell’Unione garantisce che i consumatori dispongano di informazioni adeguate per compiere scelte informate per quanto riguarda i prodotti alimentari che acquistano e mangiano.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1169/2011 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (GU C 32 del 31.1.2020, pag. 1).

Comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU C 196, dell’8.6.2018, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento (GU L 131 del 29.5.2018, pag. 8).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 24.11.2021