Cosmetici più sicuri per i cittadini europei
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
- Migliora la sicurezza dei prodotti cosmetici venduti nell’UE rinforzando i requisiti di sicurezza.
- Semplifica le procedure per le aziende e le autorità competenti nel settore.
- Aggiorna le norme per tenere conto degli ultimi sviluppi tecnologici, compreso il possibile uso di nanomateriali.
- Mantiene il divieto di sperimentazioni animali in vigore.
PUNTI CHIAVE
- Ulteriori requisiti per il fabbricante, tra cui la compilazione della relazione sulla sicurezza prima dell’immissione sul mercato.
- Nuovo concetto di «persona responsabile» per ciascun prodotto:
- Le aziende possono vendere prodotti cosmetici nell’Unione europea solo se una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile»;
- la persona responsabile deve garantire che il prodotto rispetti tutti i requisiti di sicurezza pertinenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1223/2009.
- La burocrazia per i produttori è stata ridotta, in quanto devono registrare i loro prodotti solo una volta, tramite il Portale di notifica dei prodotti cosmetici dell’UE.
- Nuovo requisito di notifica di effetti indesiderabili gravi:
- i responsabili e i distributori sono tenuti a notificare tali effetti alle rispettive autorità nazionali;
- le autorità nazionali devono quindi condividere queste informazioni, insieme con qualsiasi altra ricevuta da altre fonti (utenti, operatori sanitari), con i loro omologhi di altri Stati membri dell’UE.
- L’imballaggio deve riportare una serie di informazioni, tra cui il nome e l’indirizzo della persona responsabile, il contenuto, le precauzioni per l’impiego e l’elenco degli ingredienti.
- Nuove norme per l’uso di nanomateriali.
- Elenchi di sostanze vietate, limitate o autorizzate per l’uso in prodotti cosmetici.
- I distributori devono verificare che l’etichettatura, inclusa la data di scadenza e i requisiti linguistici, siano conformi.
- I punti principali del regolamento sono sintetizzati in questa infografica. Il regolamento ha abrogato e sostituito la direttiva 76/768/CEE.
- Gli allegati al regolamento sono stati modificati in molte occasioni. Le modifiche sono state integrate nella versione consolidata del regolamento.
- Inoltre, poiché in alcuni casi è difficile distinguere tra dispositivi medici e prodotti cosmetici, l’articolo 119 del regolamento (UE) 2017/745 (si veda la sintesi) modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 che introduce la possibilità di adottare una decisione a livello di Unione sullo status normativo di un prodotto. A partire dal 26 maggio 2021, la Commissione europea può, su richiesta di uno Stato membro o di sua propria iniziativa, decidere se uno specifico prodotto o gruppo di prodotti rientra nella definizione di «prodotto cosmetico».
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
È applicato a partire dall’11 luglio 2013.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 1223/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (rifusione) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1223/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla messa a punto, sulla convalida e sulla legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (2018) [COM(2019) 479 final, del 15.10.2019].
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Riesame del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici per quanto riguarda le sostanze alteranti il sistema endocrino [COM/2018/739 final del 7.11.2018].
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle dichiarazioni relative al prodotto formulate in base ai criteri comuni nel settore dei cosmetici [COM(2016) 580 final, del 19.9.2016].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul divieto della sperimentazione animale e di immissione sul mercato e sullo stato dei metodi alternativi nel settore dei prodotti cosmetici [COM(2013) 135 final, dell’11.3.2013].
Ultimo aggiornamento: 18.05.2021