Assistenza medica a bordo delle navi
Le navi in grado di navigare in mare sono posti di lavoro che presentano elevati rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori a bordo, a causa del loro isolamento geografico. Le navi devono essere dotate dei mezzi adeguati, regolarmente controllati, in modo che i lavoratori possano ottenere l’assistenza medica necessaria in mare.
ATTO
Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi
SINTESI
Le navi in grado di navigare in mare sono posti di lavoro che presentano elevati rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori a bordo, a causa del loro isolamento geografico. Le navi devono essere dotate dei mezzi adeguati, regolarmente controllati, in modo che i lavoratori possano ottenere l’assistenza medica necessaria in mare.
CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?
Mira a garantire l’attuazione di sistemi sanitari e di sicurezza minimi al fine di migliorare l’assistenza medica a bordo delle navi.
PUNTI CHIAVE
Ogni paese dell’Unione europea (UE) deve garantire che le navi registrate sotto la propria giurisdizione o battente la propria bandiera abbiano a bordo una dotazione medica. I requisiti dettagliati dipendono dalla categoria della nave e da quanto elencato negli allegati alla direttiva. Inoltre:
Tutte le navi che trasportano sostanze pericolose devono disporre degli antidoti adeguati. Le navi del tipo trasbordatore dispongono a bordo di un minimo di antidoti (di cui all’allegato II della direttiva), considerato che l’eventualità del trasporto di materie pericolose può non essere nota con anticipo, a meno che la traversata abbia una durata inferiore a due ore su una linea regolare. Tutti gli antidoti disponibili devono essere indicati in un documento di controllo.
L’armatore è responsabile della fornitura della dotazione medica. Il capitano, o un rappresentante delegato, è responsabile della gestione della dotazione medica, che deve essere mantenuta in buono stato e completata sistematicamente a spese esclusivamente dell’armatore.
La dotazione medica deve essere accompagnata dalle istruzioni relative alle modalità di impiego, comprese le informazioni relative all’impiego degli antidoti richiesti.
La formazione professionale marittima deve comprendere una formazione di base relativa alle misure di primo soccorso da adottare in caso di infortunio o di emergenza medica comportante pericolo di vita. Il capitano, o il lavoratore da questo delegato all’uso della dotazione medica, deve ricevere una formazione specifica almeno ogni cinque anni.
Devono essere designati dei centri destinati a fornire gratuitamente ai lavoratori assistenza medica via radio, anche da parte di medici che abbiano ricevuto una formazione in merito alle particolari condizioni che regnano a bordo delle navi.
I paesi dell’UE devono garantire lo svolgimento di ispezioni annuali volte a controllare che la dotazione medica sia conforme alla direttiva.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 10 aprile 1992.
CONTESTO
In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 92/29/CEE |
10.4.1994 |
31.12.1994 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (CE) n. 1882/2003 |
20.11.2003 |
- |
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Direttiva 2007/30/CE |
28.6.2007 |
31.12.2012 |
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Regolamento (CE) n. 1137/2008 |
11.12.2008 |
- |
Le modifiche successive alla direttiva 92/29/CEE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 08.05.2020