Uso di attrezzature di protezione individuale

 

SINTESI DELLA:

Direttiva 89/656/CEE — prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva stabilisce i requisiti per la valutazione, scelta e uso corretto di dispositivi di protezione individuale (DPI)* durante il lavoro. La priorità deve essere data alle misure di protezione collettiva.

PUNTI CHIAVE

Obblighi dei datori di lavoro

Un’attrezzatura di protezione individuale deve essere conforme alle relative disposizioni comunitarie concernenti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità (cfr. Il regolamento (UE) 2016/425 — Garantire la sicurezza dei dispositivi di protezione individuale per gli utilizzatori) e alle condizioni stabilite nella presente direttiva. Il datore di lavoro deve fornire le attrezzature di protezione individuale a titolo gratuito e assicurarne il buon funzionamento e le condizioni igieniche.

Valutazione dei DPI

Prima di scegliere un’attrezzatura di protezione individuale, il datore di lavoro deve procedere a un esame per valutare in quale misura essa risponda alle condizioni stabilite nella direttiva. Ciò comprende l’analisi dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, nonchè la definizione e la valutazione delle caratteristiche dell’attrezzatura prescritte dalla direttiva.

Norme per l’uso

I paesi dell’UE devono introdurre norme generali sull’uso dei DPI e/o prevedere casi e situazioni in cui i datori di lavoro sono tenuti a fornire tali attrezzature. È necessaria una consultazione preventiva con le organizzazioni di categoria e dei lavoratori. Gli allegati delle direttive contengono le informazione per redigere queste norme:

Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

I lavoratori devono essere informati delle misure che saranno adottate. Vi dovranno essere consultazioni e partecipazione sulle questioni contemplate da questa direttiva.

Come richiesto dalla direttiva 89/391/CEE, è compito della Commissione europea, assistita da un comitato composto dai rappresentanti dai paesi della UE, adottare degli adattamenti tecnici agli allegati.

Relazione di valutazione

Nel 2017 è stata pubblicata una valutazione sull’attuazione pratica della direttiva.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal 12 dicembre 1989 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 31 dicembre 1992.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Dispositivi di protezione individuale: dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza. Alcune cose sono escluse dalla definizione, quali le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio, e i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione. Tali attrezzature devono essere impiegate quando i rischi esistenti non possono essere sufficientemente evitati da mezzi tecnici di protezione collettiva o procedure di organizzazione del lavoro.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).

Modifiche successive alla direttiva 89/656/CEE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTO CORRELATO

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Cfr. la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 26.11.2018