Informare il lavoratore delle condizioni di lavoro

Nell’Unione europea (UE), è previsto un obbligo generale in base al quale ogni datore di lavoro deve fornire al lavoratore un documento contenente informazioni sugli elementi essenziali del contratto e del rapporto di lavoro.

ATTO

Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

SINTESI

Nell’Unione europea (UE), è previsto un obbligo generale in base al quale ogni datore di lavoro deve fornire al lavoratore un documento contenente informazioni sugli elementi essenziali del contratto e del rapporto di lavoro.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Garantisce che i datori di lavoro forniscano ai lavoratori dipendenti alcune informazioni essenziali, come ad esempio:

La direttiva non si applica ai lavoratori dipendenti con un contratto inferiore a un mese o con una settimana lavorativa inferiore alle 8 ore.

PUNTI CHIAVE

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un documento contenente le informazioni richieste entro due mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.

Le leggi nazionali di ciascun paese dell’UE stabiliranno se esiste un contratto di lavoro e, in caso affermativo, quali sono i termini di tale contratto. Pertanto, la definizione dei termini «lavoratore», «contratto» e «rapporto di lavoro» sono lasciate alla legislazione nazionale.

Qualora un datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare in un altro paese dell’UE («lavoratore espatriato»), deve fornire a tale lavoratore il documento contenente le informazioni necessarie prima della partenza. Tale documento deve esporre alcune informazioni supplementari, come ad esempio la valuta di pagamento e la durata del rapporto di lavoro. Queste disposizioni non si applicano se la durata del lavoro al di fuori del paese non supera un mese.

Qualsiasi modifica delle circostanze deve formare oggetto di un documento scritto che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore entro un mese dalla data di entrata in vigore della modifica.

La direttiva non impedisce ai paesi dell’UE di introdurre disposizioni legislative più favorevoli al lavoratore.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Dal 30 giugno 1993.

CONTESTO

Nuove forme di lavoro hanno determinato una moltiplicazione dei tipi di rapporto di lavoro. La direttiva mira a fornire ai lavoratori dipendenti una maggiore protezione per evitare l’indeterminatezza dei termini del rapporto di lavoro e una maggiore trasparenza nel mercato del lavoro.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina relativa alle « Condizioni di lavoro - Condizioni di lavoro individuali sul sito Internet della Commissione europea ».

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 91/533/CEE

28.10.1991

30.6.1993

GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32-35

ATTI COLLEGATI

Decisione 2014/51/UEdel Consiglio, del 28 gennaio 2014, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, la Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 189) (GU L 32 dell’1.2.2014, pag. 32).

Ultimo aggiornamento: 23.07.2015