Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi

L' Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi (EUMC) messo in vigora in 1997, è stato sostituito in 2007 dall' Agencia dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La missione dell'EUMC era di fornire alla Comunità e ai suoi Stati membri dati obiettivi, affidabili e comparabili sui fenomeni del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo a livello europeo, che potevano aiutarli, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, ad adottare o definire i loro interventi.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia [Cfr atti modificativi].

SINTESI

La sede dell' Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi (EN) è stata fissata a Vienna (cfr. la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 2 giugno 1997, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale C 194 del 25.06.1997).

L'Osservatorio studia l'ampiezza e l'evoluzione dei fenomeni e delle manifestazioni di razzismo, di xenofobia e di antisemitismo, analizzando le loro cause, le conseguenze e gli effetti ed esaminando gli esempi di buone prassi. A tal fine, l'Osservatorio raccoglie, registra e analizza i dati raccolti presso i centri di ricerca, gli Stati membri, le istituzioni comunitarie, le organizzazioni non governative o gli organismi internazionali. È inoltre incaricato di creare e di coordinare una "rete europea di informazione sul razzismo e la xenofobia" (RAXEN).

Al fine di evitare inutili duplicazioni, nella propria attività l'Osservatorio tiene conto del lavoro già svolto dalle istituzioni comunitarie e da altre organizzazioni internazionali competenti, in particolare dal Consiglio d'Europa.

L'Osservatorio, nella sua attività di raccolta di dati sui fenomeni razzisti e xenofobi, si interessa in particolare ai seguenti settori:

L'Osservatorio, che è dotato di personalità giuridica, coopera con le organizzazioni degli Stati membri e con le organizzazioni internazionali, governative o non governative, che si occupano del fenomeno del razzismo o della xenofobia. L'Osservatorio coordina le sue attività con quelle del Consiglio d'Europa nell'ambito di un accordo stipulato fra la Comunità e quest'ultimo. I dati trasmessi all'Osservatorio possono essere utilizzati solo ai fini indicati e alle condizioni stabilite dal servizio che li trasmette. Il loro livello di protezione sarà equivalente a quello risultante dalle disposizioni della direttiva 95/46/CE. D'altro canto, gli Stati membri non sono tenuti a fornire informazioni classificate come confidenziali nel diritto nazionale.

Il consiglio d'amministrazione dell'Osservatorio è formato da un membro indipendente designato da ciascuno Stato membro, da un membro indipendente designato dal Parlamento europeo, da un membro indipendente designato dal Consiglio d'Europa e da un rappresentante della Commissione. Il consiglio d'amministrazione elabora il programma annuale di attività, il progetto di bilancio e i bilancio definitivo annuale dell' Osservatorio, adotta la relazione annuale sulla situazione in quando riguarda il razzismo e la xenofobia nella Communità, la relazione annuale sulle attività dell'Osservatorio nonché le conclusioni e le raccomandazioni.

L'ufficio di presidenza, organo di controllo delle attività dell'Osservatorio, è formato dal presidente del consiglio d'amministrazione, dal suo vicepresidente e da un massimo di tre altri membri del consiglio, tra i quali il rappresentante designato dal Consiglio d'Europa e il rappresentante della Commissione.

Il consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, nomina un direttore responsabile per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio; egli ne è anche il rappresentante legale.

Il personale dell'Osservatorio è soggetto ai regolamenti e alle norme applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

Il bilancio dell'Osservatorio è coperto da un contributo comunitario (linea di bilancio), dagli importi percepiti in pagamento di servizi resi, da eventuali contributi finanziari erogati dalle organizzazioni con cui l'Osservatorio coopera e tutto contributo volontario degli Stati membri . Nell'ambito delle sue attività, l'Osservatorio può sostenere spese di funzionamento, le spese administrative e d'infrastruttura,il pagamento del personale e le spese relative ai contratti stipulati con le istituzioni o organismi che fanno parte della rete Raxen nonché con terzi.

Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione invia al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione delle attività dell'Osservatorio comprendente eventualmente proposte volte ad adeguare o ampliare i suoi compiti, in particolare in funzione dell'evoluzione delle competenze della Comunità nel settore del razzismo e della xenofobia.

Questo regolamento é stato abrogato il 1o Marzo 2007 dal regolamento (CE) n 168/2007 che riguarda la creazione d'un' Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1035/97

3.6.1997

-

Gazzetta ufficiale L 151 del 10.6.1997

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1652/2003

1.10.2003

-

Gazzetta ufficiale L 245 del 29.9.2003

ATTI CONNESSI

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle attività dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e proposte di rifusione del regolamento (CE) 1035/97 del Consiglio [COM(2003) 483 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. La presente comunicazione tiene conto dei risultati della valutazione esterna dell'Osservatorio effettuata dal Centre for Strategy and Evaluation Services. L'obiettivo di tale valutazione esterna era di avere un parere indipendente sull'efficacia dell'Osservatorio, dalla sua istituzione fino alla fine del 2001, rispetto agli obiettivi fissati dal suo regolamento.

Nonostante i progressi considerevoli in termini di oggettività e affidabilità dei dati, l'obiettivo della comparabilità tra le situazioni dei diversi Stati membri è lungi dall'essere raggiunto. La fornitura di dati nazionali risulta insufficiente e ciò impedisce di trarre conclusioni quanto all'efficacia delle diverse politiche e pratiche in materia di lotta contro il razzismo.

I valutatori riscontrano risultati analoghi per quanto riguarda la gestione finanziaria e la gestione del personale. Dal canto suo, la Commissione ritiene che la valutazione esterna abbia portato ad un utile esame delle performance dell'Osservatorio e che vi siano ancora dei punti che devono essere affrontati. Essa riconosce che l'Osservatorio ha realizzato dei progressi notevoli dotandosi di risorse umane ed attrezzature adeguate. Tuttavia, ritiene che esso debba concentrarsi maggiormente sul suo ruolo di organo incaricato della raccolta di dati e apportare dei miglioramenti in termini di qualità e di valore.

Dal momento che la lotta contro il razzismo è una responsabilità condivisa e che per riuscire a comparare i dati è necessaria un'intensa cooperazione dell'Osservatorio con le autorità degli Stati membri, la Commissione propone una rifusione del regolamento. Nel 2004, la Commissione ha ritirato la proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulle attività dell'Osservatorio dei fenomeni razzisti e xenofobi [COM(2000) 625 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. Nella relazione la Commissione illustra il contesto in cui è stato istituito l'Osservatorio e il suo quadro giuridico, spiega nel dettaglio quali siano le risorse umane e finanziarie messe a disposizione dell'Osservatorio e presenta il programma di attività e i suoi primi sviluppi.

Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una stretta cooperazione tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa [Gazzetta ufficiale L 44 del 18.02.1999]. L'accordo prevede l'istituzione di contatti regolari tra il direttore dell'Osservatorio e il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, in particolare il Segretariato della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI).

L'Osservatorio e l'ECRI garantiscono di mettere reciprocamente a disposizione le informazioni e i dati raccolti nel quadro delle loro attività, ad eccezione di quelli confidenziali. Garantiscono inoltre reciprocamente la più ampia diffusione dei risultati dei rispettivi lavori.

Inoltre l'Osservatorio e l'ECRI si consultano al fine di coordinare le loro attività e di rendere i loro programmi di lavoro complementari. Essi possono svolgere attività congiunte e/o complementari su materie d'interesse comune.

L'accordo è stato firmato il 12 febbraio 1999, a Strasburgo.

Accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una stretta cooperazione tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa [Gazzetta ufficiale L 44 del 18.02.1999].

Ultima modifica: 08.06.2007