Ripartizione delle competenze in seno all’Unione europea
SINTESI
L’Unione europea (UE) ha solo le competenze conferitele dai trattati (principio di attribuzione). Ai sensi di tale principio, l’Unione può agire solo entro i limiti delle competenze conferitele dai paesi dell’UE nei trattati, al fine di raggiungere gli obiettivi ivi contenuti. Le competenze non attribuite all’Unione nei trattati restano di prerogativa dei paesi dell’UE. Il trattato di Lisbona chiarisce la ripartizione delle competenze fra l’Unione e i paesi dell’UE. Tali competenze si dividono in tre grandi categorie:
I tre grandi tipi di competenze
Competenze esclusive (articolo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o TFUE): settori in cui solo l’UE può legiferare e adottare atti vincolanti. I paesi dell’UE possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione a rendere esecutivi tali atti. L’UE ha competenza esclusiva nei settori seguenti:
Competenze concorrenti (articolo 4 del TFUE): l’Unione e i paesi dell’UE possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. I paesi dell’UE esercitano la propria competenza laddove l’Unione non la esercita o abbia deciso di non esercitarla. La competenza concorrente fra l’Unione e i paesi dell’UE si applica nei seguenti settori:
Competenze di sostegno (articolo 6 del TFUE): l’Unione può solamente sostenere, coordinare o completare l’azione dei paesi dell’UE. Gli atti dell’Unione giuridicamente vincolanti non devono richiedere l’armonizzazione delle leggi o dei regolamenti dei paesi dell’UE. Le competenze di sostegno si riferiscono ai seguenti settori strategici:
Competenze particolari
L’Unione può adottare misure per garantire che i paesi dell’UE coordinino le proprie politiche economiche, sociali e occupazionali a livello comunitario.
La politica estera e di sicurezza comune dell’UE è caratterizzata da aspetti istituzionali specifici, quali la partecipazione limitata del Parlamento europeo e della Commissione europea nel procedimento decisionale e l’esclusione di qualsiasi attività legislativa. Tale politica è definita e attuata dal Consiglio europeo (formato dai capi di Stato e di governo dei paesi dell’UE) e dal Consiglio (formato da rappresentanti di ogni paese dell’UE a livello ministeriale). Il presidente del Consiglio europeo e l’alto rappresentante dell’Unione per la politica estera e di sicurezza rappresentano l’UE in materia di politica estera e di sicurezza comune.
Esercizio delle competenze
L’esercizio delle competenze dell’UE è soggetto a due principi fondamentali stabiliti nell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea:
Ultimo aggiornamento: 26.01.2016