Pagamento unico per azienda

Dopo la riforma del 2003, la politica agricola comune (PAC) deve adeguarsi alle nuove sfide dell’agricoltura europea, come i cambiamenti climatici, la gestione idrica o la protezione della biodiversità. L’obiettivo del presente regolamento è semplificare e modernizzare la PAC. In tale ottica, si andrà progressivamente ad eliminare gli aiuti accoppiati (aiuti legati alla produzione) integrandoli nel regime di pagamento unico. Gli adeguamenti previsti permettono inoltre agli agricoltori europei di prendere atto delle tendenze del mercato per orientare la loro produzione e contribuiscono allo sviluppo rurale.

ATTO

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

A seguito della riforma della politica agricola comune (PAC) avvenuta nel giugno 2003, gli aiuti legati alla produzione sono stati progressivamente eliminati e integrati nel regime di pagamento unico, il regime di pagamenti diretti di cui beneficiano gli agricoltori europei. Il presente regolamento prosegue questa riforma.

I pagamenti diretti sono aiuti concessi direttamente agli agricoltori nel quadro di uno dei regimi di sostegno enumerati all’allegato I del regolamento. Alcuni di questi aiuti sono ancora direttamente legati alla produzione, ma la maggior parte degli aiuti diretti è disaccoppiata e viene concessa a titolo del regime di sostegno al reddito, denominato «regime di pagamento unico». Nel quadro di tale regime, gli aiuti concessi agli agricoltori non sono legati alla loro produzione.

L’obiettivo del presente regolamento è integrare progressivamente gli aiuti accoppiati alla produzione nel regime di pagamento unico.

PAGAMENTI DIRETTI

Condizionalità

Gli aiuti diretti sono soggetti al principio di «condizionalità», secondo il quale gli agricoltori devono soddisfare un certo numero di requisiti per poter beneficiare dei pagamenti. Tali requisiti riguardano tre settori:

Gli agricoltori che non rispettano tali requisiti sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto.

Modulazione

La modulazione è un sistema di riduzione obbligatoria e progressiva dei pagamenti diretti. I pagamenti diretti di importo superiore a 5 000 EUR sono quindi ridotti di anno in anno in base a una certa percentuale, che nel 2012 raggiungerà il 10 %.

Gli importi corrispondenti sono trasferiti verso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per rafforzare i programmi di sviluppo rurale, in particolare per le misure in relazione con i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione idrica e la biodiversità. Il sistema di modulazione non si applica alle regioni ultraperiferiche né alle isole del Mar Egeo né agli Stati membri soggetti al «phasing in».

Consulenza aziendale

Gli agricoltori possono partecipare al sistema di consulenza aziendale istituito dagli Stati membri per consigliare gli agricoltori per quanto riguarda il rispetto dei requisiti regolamentari in materia di gestione e delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)

Ogni Stato membro deve istituire un sistema integrato di gestione e di controllo che consenta di migliorare l’efficacia e il controllo del sostegno concesso agli operatori agricoli da parte dell’UE. Mediante tale sistema informatizzato, lo Stato membro è in grado di trattare le domande di aiuto, di ottenere la garanzia, attraverso controlli amministrativi e controlli in loco, che i pagamenti siano stati effettuati correttamente, di prevenire e gestire eventuali irregolarità e di recuperare gli importi indebiti.

Modalità di pagamento

I pagamenti sono effettuati integralmente ai beneficiari, in una o due rate all'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo. La Commissione può autorizzare anticipi. Non hanno diritto ai pagamenti gli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni per beneficiarne.

REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Il regime di pagamento unico assegna aiuti agli agricoltori indipendentemente dalla loro produzione. Questo regime di sostegno ha come obiettivo principale quello di garantire una maggiore stabilità del reddito degli agricoltori. Questi ultimi ricevono ormai lo stesso importo di sostegno indipendentemente dalla loro produzione, il che consente loro di produrre in base alla domanda del mercato. Il regime di pagamento unico si prefigge inoltre di migliorare la competitività e la sostenibilità dell'agricoltura.

Massimali nazionali

Per ciascuno Stato membro la Commissione pubblica ogni anno in un regolamento i massimali di bilancio del regime di pagamento unico.

Riserva nazionale

Gli Stati membri costituiscono una riserva nazionale per concedere diritti all’aiuto ai nuovi agricoltori e a quelli che si trovano in una situazione considerata particolare, oltre che per calcolare i diritti per gli agricoltori di zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo.

Diritti all’aiuto

Per beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori devono avere preventivamente ottenuto il diritto all’aiuto, che essi devono dichiarare con gli ettari ammissibili. I diritti all’aiuto possono essere trasferiti da un agricoltore a un altro a determinate condizioni.

Attuazione storica

Nel «modello storico» i diritti sono calcolati sulla base dell’importo dei pagamenti diretti che ogni agricoltore ha ricevuto nel corso di un determinato periodo di riferimento (generalmente gli anni 2000, 2001 e 2002; altre opzioni di calcolo sono possibili in casi specifici o quando si tratta di ulteriori integrazioni). Pertanto, ciascuno diritto al pagamento viene calcolato dividendo l’importo di riferimento con il numero di ettari che ha dato luogo al diritto agli aiuti ricevuti.

Attuazione a livello regionale

Gli Stati membri hanno facoltà di regionalizzare il regime dei pagamenti. In questo caso sono fissati dei massimali regionali, il cui importo è ripartito tra gli agricoltori della regione. Il valore dei loro diritti si ottiene dividendo la dotazione finanziaria con il numero di ettari dichiarati nel primo anno di applicazione del regime. Tutti i diritti all’aiuto in una stessa regione hanno lo stesso valore unitario.

Attuazione parziale

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di ricorrere a un'attuazione parziale del sistema di pagamento unico. In questo caso essi conservano una parte dell'aiuto accoppiato e la versano agli agricoltori sotto forma di pagamento supplementare e in funzione della produzione. Queste possibilità decadranno nel 2012, tranne che per gli ovini/caprini e le vacche nutrici, due produzioni che possono rivelarsi fondamentali per evitare l’abbandono dei terreni in alcune regioni.

CONTESTO

Il presente regolamento si inserisce nel contesto dello «stato di salute» della politica agricola comune dopo la riforma del 2003. Da allora la PAC si è nettamente orientata sulla strada della semplificazione facendo passare la maggior parte dei pagamenti diretti agli agricoltori nel regime di pagamento unico. Forte dell’esperienza acquisita dall’introduzione del RPU, la Commissione estende la semplificazione della PAC nel campo della condizionalità e in quello degli aiuti accoppiati esistenti.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 73/2009

1.2.2009

-

GU L 30, 31.1.2009

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1250/2009

22.12.2009

-

GU L 338, 19.12.2009

Ultima modifica: 06.05.2011