Il regolamento (UE) 2024/982 (regolamento Prüm II) mira a migliorare, ottimizzare e facilitare lo scambio di dati per la cooperazione di polizia. Colma le lacune in materia di informazione e rafforza la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione dei reati nell’Unione europea (Unione), promuovendo la sicurezza per ogni singola persona in Europa.
PUNTI CHIAVE
Un approccio strutturato alla consultazione e allo scambio automatizzato di dati intende garantire un quadro completo, sicuro ed efficiente per lo scambio di informazioni per la cooperazione di polizia in tutta l’Unione, enfatizzando la protezione dei dati.
Profili DNA e dati relativi alle impronte digitali
Gli Stati membri dell’UE devono mettere a disposizione i profili DNA e i dati relativi alle impronte digitali delle rispettive banche dati penali nazionali per la ricerca automatizzata da parte di altri Stati membri e dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), per le indagini sui reati (dati DNA) e per la prevenzione, l’individuazione e l’indagine di reati (dati dattiloscopici).
Gli Stati membri, attraverso i loro punti di contatto nazionali, conducono consultazioni automatizzate confrontando i profili DNA archiviati nelle rispettive banche dati DNA con i profili archiviati nelle banche dati di ogni altro Stato membro e nei dati Europol. Lo stesso processo si applica ai dati dattiloscopici.
Le consultazioni devono essere condotte solo in singoli casi, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro richiedente.
Per confermare le corrispondenze, è necessario un esame manuale da parte di personale qualificato.
Vengono introdotte misure per garantire la riservatezza, l’integrità e la cifratura dei dati.
Gli Stati membri devono rendere disponibili i dati di immatricolazione dei veicoli nazionali agli altri Stati membri e all’Europol per prevenire, individuare e indagare sui reati.
Gli Stati membri, attraverso i punti di contatto nazionali, e l’Europol effettuano consultazioni automatizzate nel contesto di casi individuali e conformemente al quadro giuridico dello Stato membro richiedente.
Le consultazioni utilizzano numeri di telaio, numeri di immatricolazione del veicolo o dati relativi al proprietario (persone indagate o condannate).
Gli Stati membri devono rendere disponibili le immagini del volto delle persone indagate e condannate e, ove consentito dal diritto nazionale, delle vittime presenti nelle loro banche dati penali nazionali, per la consultazione automatizzata da parte di altri Stati membri e dell’Europol.
Le consultazioni automatizzate da parte degli Stati membri e dell’Europol possono essere effettuate per prevenire, individuare e indagare su reati penali punibili con almeno un anno di reclusione ai sensi della legislazione dello Stato membro richiedente.
Le consultazioni devono essere condotte solo nel contesto di casi individuali e conformemente al quadro giuridico dello Stato membro richiedente.
È vietata la profilazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 (si veda la sintesi).
Per confermare le corrispondenze, è necessario un esame manuale da parte di personale qualificato.
La Commissione stabilisce norme minime di qualità per le immagini del volto e le riesamina in caso di rischio elevato di false corrispondenze.
Casellari giudiziali
La partecipazione allo scambio automatizzato dei casellari giudiziali è facoltativa.
I casellari giudiziali sono dati anagrafici di persone indagate e condannate, pseudonimizzati per la protezione dei dati.
Sono previste consultazioni per prevenire, individuare e indagare su reati punibili con almeno un anno di reclusione ai sensi della legge dello Stato membro richiedente.
Le consultazioni vengono condotte in conformità al diritto nazionale degli Stati membri richiedenti e solo nel contesto di casi individuali.
Persone scomparse e resti umani non identificati
Le consultazioni automatizzate per la ricerca di persone scomparse e l’identificazione di resti umani sono consentite nell’ambito di indagini penali o per motivi umanitari.
Le autorità nazionali devono essere designate e le procedure stabilite da misure legislative.
Punti di contatto nazionali
Vengono designati punti di contatto nazionali per lo scambio dei dati.
Le giustificazioni delle interrogazioni vengono registrate e possono essere utilizzate per valutare la proporzionalità, la necessità e la protezione dei dati.
Viene utilizzato lo standard del formato universale dei messaggi per lo scambio di dati e lo sviluppo del sistema, ove possibile.
L’agenzia è responsabile del trattamento dei dati personali attraverso il router e conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati effettuati.
Indice europeo dei casellari giudiziali
Il regolamento istituisce l’indice europeo dei casellari giudiziali (EPRIS) per l’interrogazione dei casellari giudiziari nazionali.
L’EPRIS gestisce la trasmissione e l’invio dei dati dell’interrogazione ai casellari giudiziali nazionali, con risposte immediate e automatizzate da parte degli Stati membri.
L’EPRIS invia i risultati della corrispondenza.
Tutte le ricerche sono interamente registrate dagli Stati membri partecipanti e dall’Europol e utilizzate per la raccolta di statistiche, il monitoraggio della protezione dei dati e la sicurezza dei dati.
Europol è responsabile dello sviluppo e della gestione tecnica dell’EPRIS.
Scambi di follow-up
I dati identificativi di base devono essere scambiati attraverso il router entro 48 ore dalla conferma di una corrispondenza relativa ai dati biometrici, a meno che l’autorizzazione giudiziaria richieda un arco temporale più lungo.
Europol
Europol può interrogare le banche dati degli Stati membri utilizzando i dati ricevuti da paesi terzi.
Gli Stati membri possono accedere ai dati biometrici forniti da paesi terzi e conservati da Europol.
Le misure di follow-up e gli scambi di dati sono regolati per garantire il rispetto delle norme giuridiche.
Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Prüm II) (GU L, 2024/982, )
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del , pag. 27).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/817 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del , pag. 85).
Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del , pag. 99).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del , pag. 89).
Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del , pag. 53).
Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del , sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del , pag. 1).
Decisione del Consiglio 2008/616/GAI, del , relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del , pag. 12).