Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono

 

SINTESI DI:

Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono

Decisione 88/540/CEE relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

PUNTI CHIAVE

Come obbligo generale, le parti devono adottare le misure appropriate per proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti negativi derivanti o che potrebbero derivare da attività umane che modificano o che possono modificare lo strato di ozono. In particolare, sulla base di considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti, le parti devono:

La ricerca sullo strato di ozono e le valutazioni scientifiche che coinvolgono le parti, direttamente o all’interno di organismi internazionali, si concentrano su:

Inoltre, le parti sono tenute a:

La Conferenza delle parti (in cui tutti i paesi firmatari sono rappresentati e hanno diritto di voto):

Dopo che la convenzione è rimasta in vigore per quattro anni, una parte può annunciare la propria intenzione di uscire. Ciò ha effetto un anno più tardi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA CONVENZIONE E LA DECISIONE?

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Strato di ozono: lo strato di ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite del pianeta.
Parte: uno Stato che ha ratificato la convenzione.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 10).

Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1005/2009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono — Dichiarazione della Comunità economica europea (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 21).

Decisione 82/795/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1982, sul rafforzamento delle misure precauzionali riguardanti i clorofluorocarburi nell’ambiente (GU L 329 del 25.11.1982, pag. 29).

Decisione del Consiglio 80/372/CEE del 26 marzo 1980, relativa ai clorofluorocarburi nell’ambiente (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 45).

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

Ultimo aggiornamento: 12.12.2019