Tutela della salute e dell’ambiente dagli inquinanti organici persistenti

 

SINTESI DI:

Regolamento (Unione) n. 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

I POP sono sostanze chimiche pericolose che possono attraversare le frontiere internazionali, vengono spesso rilevate lontano dal luogo di rilascio, persistono nell’ambiente, sono bioaccumulabili* e presentano un rischio per la salute umana e per l’ambiente.

Controllo della fabbricazione, dell’immissione in commercio* e dell’uso

Deroghe

Riduzione, minimizzazione ed eliminazione

Gli Stati membri devono:

Rifiuti

Piani di attuazione, monitoraggio e comunicazioni

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Bioaccumulabili. Capacità di concentrarsi nel corpo degli esseri viventi.
Immissione in commercio. L’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. Anche l’importazione è considerata un’immissione in commercio.
Articolo. Un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.
Recupero dei rifiuti. Definito nella direttiva quadro sui rifiuti come qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (Unione) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

Le successive modifiche al regolamento (Unione) 2019/1021 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (Unione) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (Unione) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 24).

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione sul ricorso al principio di precauzione (COM(2000) 1 final, del 2.2.2000).

Protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37).

Ultimo aggiornamento: 24.04.2023