Accordo UE-Stati Uniti in materia di assicurazione e riassicurazione
SINTESI DI:
Accordo bilaterale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione
Decisione (UE) 2017/1792 — relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo bilaterale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione
Decisione (UE) 2018/539 — relativa alla conclusione dell’accordo bilaterale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione
QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?
- L’accordo mira a:
- rafforzare la certezza del diritto e garantire parità di condizioni per assicuratori e riassicuratori* che operano nell’UE e negli Stati Uniti;
- migliorare la tutela dei contraenti di polizze di assicurazione e degli altri consumatori;
- promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni riservate tra le autorità di vigilanza su entrambe le sponde dell’atlantico.
- La decisione (UE) 2017/1792 del Consiglio approva la firma dell’UE dell’accordo bilaterale. La decisione (UE) 2018/539 del Consiglio approva l’accordo stesso.
PUNTI CHIAVE
L’accordo:
- elimina i requisiti di presenza locale, di garanzie reali* o requisiti simili per l’impresa («riassicuratore cessionario») che non abbia la sede nella stessa giurisdizione dell’assicuratore originale («assicuratore cedente»);
- specifica che per beneficiare della parità di trattamento, un riassicuratore cessionario deve rispettare determinate condizioni di condotta finanziaria e di mercato, quali
- mantenere almeno 226 milioni di EUR, se l’assicuratore cedente ha la sede nell’UE, ovvero 250 milioni di dollari USA, se l’assicuratore cedente ha il domicilio negli Stati Uniti;
- mantenere un determinato coefficiente di solvibilità;
- fornire la documentazione alle autorità dello Stato ospitante quando richiesta; e
- pagare tempestivamente gli indennizzi previsti dal contratto di assicurazione;
- definisce la procedura che l’autorità ospitante deve seguire se desidera imporre delle condizioni perché ritiene che un riassicuratore cessionario non soddisfi più tutti i requisiti elencati;
- conferma che la vigilanza di un’impresa di riassicurazione competa alle autorità della giurisdizione in cui ha sede l’impresa madre, sebbene le autorità ospitanti possano essere coinvolte in determinate circostanze;
- incoraggia le autorità di vigilanza dell’UE e degli Stati Uniti allo scambio di informazioni nel rispetto della riservatezza — un allegato specifica le disposizioni sugli scambi;
- istituisce un comitato congiunto composto da rappresentanti dell’UE e degli Stati Uniti che si riuniscono periodicamente e supervisionano sull’attuazione dell’accordo;
- consente a ciascuna delle parti, dopo aver consultato l’altra parte, di denunciare l’accordo, purché vengano seguite determinate procedure.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
L’accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2018, sebbene fosse stato applicato in via provvisoria a partire dal 7 novembre 2017.
CONTESTO
- Le imprese di assicurazione sottoscrivono spesso una riassicurazione per attenuare i rischi, specialmente quando si trovano ad affrontare gravi disastri ambientali o di altra natura. Il riassicuratore, a fronte di un premio, paga una quota degli eventuali indennizzi a carico dell’assicuratore originale.
- L’UE e gli Stati Uniti sono i principali partner commerciali nei servizi di riassicurazione. Tuttavia, le leggi statali sulle assicurazioni negli Stati Uniti richiedevano ai riassicuratori non statunitensi, ad eccezione di quelli con sede in Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito, di fornire una garanzia reale del 100 % per i rischi coinvolti, un deterrente significativo per molte imprese dell’UE.
- L’armonizzazione delle assicurazioni dell’UE attraverso la direttiva solvibilità II (Direttiva 2009/138/CE — si veda la sintesi) ha aperto la strada nel 2015 ai negoziati con gli Stati Uniti in materia di assicurazione e riassicurazione. Questi sono stati completati nel gennaio 2017.
- Per maggiori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Riassicuratore: un’impresa che fornisce protezione finanziaria alle imprese di assicurazione.
Garanzia reale: attività quali liquidità e lettere di credito.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo bilaterale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 4).
Decisione (UE) 2017/1792 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo bilaterale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 1).
Le successive modifiche alla decisione (UE) 2017/1792 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
Decisione (UE) 2018/539 del Consiglio, del 20 marzo 2018, relativa alla conclusione dell’accordo bilaterale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 36).
DOCUMENTI CORRELATI
Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo bilaterale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione (GU L 91 del 9.4.2018, pag. 1).
Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo bilaterale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione (GU L 288, del 7.11.2017, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 28.09.2020