Patrocinio gratuito nei procedimenti penali

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2016/1919 che garantisce il patrocinio gratuito a indagati e imputati nei procedimenti penali

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA DIRETTIVA?

Essa stabilisce una serie di norme minime comuni riguardanti il diritto al patrocinio gratuito* nei procedimenti penali interni all’UE.

Definisce chiaramente i criteri per l’assegnazione del patrocinio gratuito, le norme di qualità e i rimedi in caso di violazione.

Integra le regole dell’UE sul diritto di avvalersi di un difensore e sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati di reato e non incide sui diritti che esse definiscono.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Le norme si applicano ai soggetti descritti di seguito:

Le regole si applicano a tutti i cittadini e a tutti i paesi dell’UE eccetto la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito (1).

Diritto al patrocinio gratuito nei procedimenti penali

I paesi dell’UE:

Diritto al patrocinio gratuito nei procedimenti di MAE

Le persone ricercate* hanno diritto a ricevere il patrocinio gratuito:

Questo diritto può essere soggetto a una valutazione dei mezzi basata sugli stessi criteri dei procedimenti penali.

Decisione, ricorso e persone vulnerabili

Indagati, imputati e ricercati devono:

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Essa è in vigore dal 24 novembre 2016 e diventerà legge nei paesi dell’UE entro il 5 maggio 2019.

CONTESTO

Questa direttiva è la sesta e ultima di un pacchetto di strumenti legali adottato in linea con la tabella di marcia dell’UE, volta a consolidare i diritti procedurali delle persone indagate o imputate in procedimenti penali e pubblicata nel 2009.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Patrocinio gratuito: ai fini della presente direttiva, il finanziamento offerto da un paese dell’UE per fornire un avvocato a coloro che non possiedono le risorse per coprire le spese processuali.
Paese di esecuzione: nel contesto di un mandato di arresto, il paese al quale un altro paese ha richiesto di arrestare e consegnare una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena detentiva.
Persone ricercate: nel contesto di un mandato di arresto, le persone ricercate ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena detentiva e per le quali un altro paese abbia richiesto l’arresto e la consegna.
Paese di emissione: nel contesto di un mandato di arresto, il paese che chiede a un altro paese di arrestare e consegnare una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena detentiva.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sul patrocinio gratuito a indagati e imputati in procedimenti penali e per i procedimenti di esecuzione di un mandato d’arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

I successivi emendamenti alla direttiva (UE) 2016/1919 sono stati incorporati nel documento originale. Questa versione consolidata ha unicamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Titolo VI — Giustizia Articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 403).

Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 14.05.2018



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.