Decisione 2011/101/PESC, misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
Per prevenire la repressione interna nello Zimbabwe, la decisione e il regolamento vietano:
Misure restrittive
La decisione e il regolamento impongono misure restrittive nei confronti di singoli membri del governo dello Zimbabwe e di tutte le persone ad essi associate le cui attività costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe.
La decisione prevede deroghe specifiche a tali misure.
Misure appropriate
Oltre alle misure di cui sopra, l’Unione europea (Unione) ha imposto «misure appropriate» nei confronti dello Zimbabwe tra il 2002 e il 2014. Tali misure prevedevano:
Queste ultime misure sono state revocate nel novembre 2014, con il rinnovato impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri nel dialogo politico con il governo dello Zimbabwe e la ripresa della cooperazione bilaterale allo sviluppo dell’Unione.
Le basi giuridiche di queste sanzioni dell’Unione sono l’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, per la decisione e l’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per il regolamento.
Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
Le successive modifiche alla decisione 2011/101/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche in materia di politica estera e di sicurezza comune — Capitolo 2 — Disposizioni specifiche in materia di politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — articolo 29 (ex articolo 15 TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).
Ultimo aggiornamento: 05.10.2020