Lotta contro il terrorismo - definizione dei reatri di terrorismo e sostegno alle vittime
SINTESI DI:
Direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
Essa è volta ad adattare le leggi dell’UE sulla lotta contro il terrorismo alla luce dell’evolversi delle minacce terroristiche e a prendere in considerazione la natura internazionale del terrorismo.
La direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle relative sanzioni in questo ambito.
Essa introduce inoltre misure di protezione, sostegno e assistenza alle vittime.
Sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI come pietra angolare della risposta della giustizia penale degli Stati membri per combattere il terrorismo, e che modifica la decisione 2005/671/GAI concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici.
PUNTI CHIAVE
Definizione dei reati di terrorismo
La direttiva stabilisce un elenco esaustivo dei reati gravi che gli Stati membri sono tenuti a classificare come reati gravi di terrorismo nelle rispettive legislazioni nazionali quando vengono commessi per, o quando sussista una minaccia che vengano commessi per un particolare scopo terroristico.
Gli scopi terroristici vengono descritti come segue:
Reati riconducibili
L’elenco degli atti terroristici che gli Stati membri sono tenuti a punire come reati, anche se il reato di terrorismo non è stato effettivamente commesso, comprende inoltre:
Disposizioni generali
Esse comprendono:
Sostegno alle vittime
DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva si applica dal 20 aprile 2017. I paesi dell’UE hanno l’obbligo di incorporarla nella legislazione nazionale entro l’8 settembre 2018.
CONTESTO
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88, 31.3.2017, pagg. 6-21)
DOCUMENTI COLLEGATI
Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea - Titolo I - Disposizioni comuni - Articolo 6 (ex articolo 6 TUE) (GU C 202, 7.6.2016, pag.19)
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pagg. 39-50)
Le successive modifiche alla direttiva 2014/42/UE sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pagg. 8-14)
Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pagg. 22-24)
Si veda la versione consolidata.
Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pagg. 3-7)
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 20.02.2018