Doppio standard qualitativo dei prodotti: il caso specifico degli alimenti
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DI QUESTA COMUNICAZIONE?
PUNTI CHIAVE
La Commissione europea ha ricevuto reclami da parte dei consumatori di diversi Stati membri, secondo i quali la qualità di alcuni prodotti alimentari sarebbe inferiore nel loro paese rispetto a prodotti apparentemente identici venduti dalla stessa azienda alimentare con lo stesso marchio in altri Stati membri.
La libera circolazione delle merci nell’Unione europea non significa necessariamente che ogni prodotto debba essere identico in ogni angolo del mercato unico. Tuttavia,può essere fonte di preoccupazione il fatto che prodotti della stessa marca aventi composizioni diverse siano commercializzati in un modo che potrebbe indurre in errore il consumatore.
Vista l’importanza della questione, la Commissione ha intrapreso azioni decise per ripristinare la fiducia dei cittadini e la fiducia nel mercato unico.
L’azione si articola in due direzioni:
A questo scopo la Commissione ha emesso una comunicazione interpretativa che riconosce alle aziende alimentari il diritto di modificare la composizione dei loro prodotti per adattarli meglio, ad esempio, alle preferenze dei consumatori locali o a differenze legate alla disponibilità geografica e/o stagionale, purché siano rispettati tutti i requisiti di legge imposti dalle disposizioni comunitarie sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza alimentare. Soprattutto, i consumatori non devono essere indotti a credere che prodotti commercializzati con lo stesso marchio o confezionati con imballaggi uguali o molto simili siano gli stessi in tutte le aree del mercato unico se non è vero. La comunicazione spiega tale ragionamento e chiarisce il modo in cui le autorità nazionali per la protezione dei consumatori e alla sicurezza alimentare possono utilizzare la legislazione europea esistente per affrontare il problema delle differenze di qualità dei prodotti.
Nell’indagare sui potenziali casi di doppio standard qualitativo dei prodotti, le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge dovranno per prima cosa valutare la conformità di un prodotto alimentare con le leggi europee sugli alimenti.
Regolamento sulla legislazione alimentare generale
Il regolamento generale sulla legislazione alimentare mira a garantire che siano immessi sul mercato dell’UE solo prodotti alimentari sicuri e che i consumatori siano correttamente informati e non siano indotti in errore per quanto riguarda la composizione e le caratteristiche dei prodotti alimentari messi in vendita.
Regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti
Secondo il regolamento sull’etichettatura dei prodotti alimentari, le informazioni riportate su un prodotto alimentare non devono indurre in errore:
Tale regolamento stabilisce inoltre un elenco dei requisiti delle informazioni obbligatorie sugli alimenti che devono essere fornite al consumatore in un formato chiaro, preciso e facilmente comprensibile.
Dopo aver valutato se le aziende alimentari sono conformi alla legislazione dell’UE sugli alimenti, le autorità incaricate dell’applicazione della legge devono, in una fase successiva, indagare se le loro pratiche commerciali relative ai loro prodotti alimentari sono anch’esse conformi con la legislazione sulla protezione dei consumatori.
Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (UCPD)
Una pratica commerciale è in violazione dell’UCPD se:
Se le pratiche commerciali sleali influenzano o sono idonee a influenzare i consumatori in uno o più Stati membri a parte lo Stato membro in cui l’azienda alimentare ha la sua sede, le autorità competenti nazionali per la protezione dei consumatori dovranno coordinare il loro lavoro con le controparti negli altri Stati membri in base a quanto previsto dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori. Il presente regolamento stabilisce chiari obblighi di assistenza reciproca tra le autorità competenti per assicurarsi che le autorità dello Stato membro in cui l’azienda alimentare si è stabilito adottino le misure necessarie a porre fine a violazioni delle leggi europee sui consumatori.
Oltre a queste indicazioni, la Commissione ha incaricato il servizio scientifico interno, il Centro comune di ricerca, di sviluppare e attuare un approccio di prova armonizzato, offrendo un fondo di un milione di euro agli Stati membri nell’ambito del programma consumatori per lo sviluppo di capacità di applicazione delle leggi.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti – Il caso specifico degli alimenti (GU C 327 del 29.9.2017, pag. 1).
DOCUMENTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
Successive modifiche al regolamento (UE) n. 1169/2011 sono state inserite nel testo originario. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.
Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 09.01.2018