Approvvigionamento responsabile di minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Il regolamento dell’UE ha lo scopo di:
PUNTI CHIAVE
In aree politicamente instabili, il commercio dei minerali quali lo stagno, il tungsteno, il tantalio e l’oro possono essere utilizzati per finanziare gruppi armati, generare lavoro forzato e altri abusi dei diritti umani, sostenere la corruzione e il riciclaggio di denaro.
I cosiddetti minerali dei conflitti vengono poi utilizzati in prodotti di uso quotidiano quali telefoni cellulari, automobile, gioielli.
Dovere di diligenza
Il termine dovere di diligenza significa agire con ragionevole cura e indagando sull’argomento prima di prendere una decisione. Si tratta di un processo costante, proattivo e reattivo, attraverso il quale le aziende mettono in atto sistemi e processi per identificare, gestire o denunciare i rischi presenti lungo la loro catena di approvvigionamento.
Nel caso dei minerali interessati dal regolamento, significa che le aziende devono verificare che ciò che acquistano sia prodotto in modo responsabile e non contribuisca ad alimentare i conflitti o altre attività illecite connesse.
Le aziende che attuano il dovere di diligenza devono per prima cosa verificare quanto è rischioso l’approvvigionamento di materie prime provenienti da zone fragili o interessate da conflitti. Esse valutano la probabilità che tali materie prime possano finanziare conflitti, lavoro forzato o altri rischi come definiti nel regolamento. Verificando la loro catena di approvvigionamento, esse possono quindi assicurarsi di gestire tali rischi in modo responsabile.
Il regolamento si basa sulle Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza del 2011, che rappresentano il parametro di riferimento per il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, e sulla comunicazione congiunta «L’approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio: Verso un approccio integrato dell’UE» del 2014.
In base al regolamento, gli importatori di minerali nell’UE devono:
Le autorità competenti degli Stati membri devono condurre verifiche che garantiscano che gli importatori dell’UE di minerali e metalli agiscono nel rispetto dei loro obblighi di dovere di diligenza.
Regimi per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento
I governi, le associazioni settoriali e altri gruppi di organizzazioni interessate che attuano regimi sul dovere di diligenza possono presentare domanda presso la Commissione affinché i loro regimi siano riconosciuti dalla Commissione come conformi al regolamento.
La Commissione istituisce un registro di regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su interne, e un elenco delle fonderie e raffinerie responsabili globali.
Orientamenti
In consultazione con il Servizio europeo per l’azione esterna e l’OCSE, la Commissione predispone un manuale per gli operatori economici contenente informazioni per l’individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio.
Riesame
Entro il 1o gennaio 2023 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina il funzionamento e l’efficacia del nuovo sistema, nonché del suo impatto, e propone nuove misure volte ad assicurare la continuità della catena di approvvigionamento responsabile dei minerali a livello globale.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?
Gli importatori dell’UE devono conformarsi agli obblighi stabiliti dal regolamento a partire dal 1o gennaio 2021, ma la Commissione europea incoraggia tutte aziende interessate dal regolamento affinché avviino l’applicazione del dovere di diligenza prima di tale data.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130, del 19.5.2017, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio — Approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio: Verso un approccio integrato dell’UE JOIN(2014) 8 final del 5.3.2014.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — L’iniziativa materie prime: rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa COM(2008) 699 final del 4.11.2008.
Ultimo aggiornamento: 07.12.2017