Approvvigionamento responsabile di minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Il regolamento dell’Unione europea (Unione) ha lo scopo di:
- garantire che gli importatori dell’Unione di stagno, tungsteno, tantalio e oro (3TG) soddisfino le norme internazionali sull’approvvigionamento responsabile stabilite dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
- garantire che l’approvvigionamento di 3TG da parte di fonderie e raffinerie* a livello globale e dell’Unione avvenga in modo responsabile;
- interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali;
- contribuire a porre fine agli abusi verso le popolazioni locali, compresi i lavoratori delle miniere, e sostenere lo sviluppo locale.
PUNTI CHIAVE
- In aree politicamente instabili, il commercio dei minerali quali i 3TG può essere utilizzato per finanziare gruppi armati, generare lavoro forzato e altri abusi dei diritti umani, sostenere la corruzione e il riciclaggio di denaro.
- I minerali dei conflitti vengono poi utilizzati in prodotti di uso quotidiano quali telefoni cellulari, automobile, gioielli.
Dovere di diligenza
- Il termine dovere di diligenza significa agire con ragionevole cura indagando sull’argomento prima di prendere una decisione. Si tratta di un processo costante, proattivo e reattivo, attraverso il quale le aziende mettono in atto sistemi e processi per identificare, gestire o denunciare i rischi presenti lungo la loro catena di approvvigionamento.
- Nel caso dei minerali interessati dal regolamento, significa che le aziende devono verificare che ciò che acquistano sia prodotto in modo responsabile e non contribuisca ad alimentare i conflitti o altre attività illecite connesse.
- Le aziende che attuano il dovere di diligenza devono inizialmente verificare quanto è rischioso l’approvvigionamento di materie prime provenienti da zone fragili o interessate da conflitti. Esse valutano la probabilità che tali materie prime possano finanziare conflitti, lavoro forzato o altri rischi come definiti nel regolamento. Verificando la loro catena di approvvigionamento, esse possono assicurarsi di gestire tali rischi in modo responsabile.
- Il regolamento si basa sulle Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per l’approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio del 2011, che rappresentano il parametro di riferimento internazionale per il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, e sulla comunicazione congiunta «L’approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio — Verso un approccio integrato dell’Unione» del 2014.
In base al regolamento, gli importatori di minerali dell’Unione devono:
- individuare e valutare i rischi nella loro catena di approvvigionamento minerario;
- attuare una strategia per far fronte a tali rischi;
- ottenere un audit di un soggetto terzo indipendente sul dovere di diligenza della catena di approvvigionamento;
- Elaborare una relazione annuale sulle proprie politiche e pratiche di approvvigionamento responsabile.
Le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione devono condurre verifiche che garantiscano che gli importatori dell’Unione di minerali e metalli agiscano nel rispetto dei loro obblighi di dovere di diligenza.
Regimi per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento
- I governi, le associazioni settoriali e altri gruppi di organizzazioni interessate che attuano regimi sul dovere di diligenza possono presentare domanda presso la Commissione affinché i loro regimi siano riconosciuti dalla Commissione come conformi al regolamento. Un atto delegato, il regolamento delegato (UE) 2019/429, stabilisce la metodologia e i criteri che consentono alla Commissione di valutare se i regimi per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento relativi ai 3TG soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2017/821 e di riconoscere tali regimi.
- La Commissione istituirà un registro di regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su interne, e un elenco delle fonderie e raffinerie responsabili globali.
Orientamenti
In consultazione con il Servizio europeo per l’azione esterna e l’OCSE, la Commissione ha redatto linee guida non vincolanti per gli operatori economici che spiegano come applicare al meglio i criteri per l’identificazione delle aree di conflitto e ad alto rischio. La raccomandazione (UE) 2018/1149 fornisce nel suo allegato orientamenti non vincolanti per l’individuazione delle zone di conflitto e ad alto rischio e di altri rischi della catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Riesame
Entro il 1o gennaio 2023 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesaminerà il funzionamento e l’efficacia e l’impatto del nuovo sistema, e propone nuove misure volte ad assicurare la continuità della catena di approvvigionamento responsabile dei minerali a livello globale.
Modifica al regolamento (UE) 2017/821
Il regolamento delegato (UE) 2020/1588 modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2017/821 fissando soglie di volume per minerali e concentrati di tantalio o niobio, minerali e concentrati di oro, ossidi e idrossidi di stagno e tantalati e carburi di tantalio.
A PARTIRE DA QUANDO ENTRA IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 1 gennaio 2021.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Fonderie e raffinerie. Ogni persona fisica o giuridica che svolge forme di metallurgia estrattiva che comprendono le fasi della trasformazione finalizzata a produrre il metallo a partire da un minerale.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/821 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento delegato (UE) 2019/429 della Commissione, dell’11 gennaio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 59).
Raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione, del 10 agosto 2018, relativa agli orientamenti non vincolanti per l’individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 94).
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio — Approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio: Verso un approccio integrato dell’UE [JOIN(2014) 8 final del 5.3.2014].
Valutazione del documento di lavoro dei servizi della Commissione Parte I (Valutazione d’impatto) che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema dell’Unione per l’autocertificazione della dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tantalio e tungsteno, i loro minerali e l’oro provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio [SWD(2014) 53 final del 5.3.2014].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - L’iniziativa materie prime: rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa [COM(2008) 699 final del 4.11.2008].
Ultimo aggiornamento: 19.10.2021