Accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo*
SINTESI DI:
Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’UE e il Kosovo
Decisione (UE) 2016/342 relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’UE e il Kosovo
Decisione (UE) 2015/1988 relativa alla firma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’UE e il Kosovo
QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI E DELL’ACCORDO?
Le decisioni segnano la firma e la conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) dell’Unione europea (UE) con il Kosovo.
L’accordo non costituisce il riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell’UE o dei singoli Stati membri.
Gli obiettivi dell’accordo sono:
- aiutare il Kosovo a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;
- contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale del Kosovo e stabilizzare la regione;
- fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra l’UE e il Kosovo;
- sostenere gli sforzi del Kosovo volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale anche attraverso l’avvicinamento della sua legislazione a quella dell’UE;
- sostenere le iniziative del Kosovo volte a completare la transizione verso l’economia di mercato;
- promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra l’UE e il Kosovo:
- incentivare la cooperazione regionale.
PUNTI CHIAVE
L’ASA comprende 10 punti.
1.
Principi generaliL’accordo si basa su una serie di principi essenziali. Il Kosovo si impegna a:
- rispettare i principi democratici e i diritti umani, i principi del diritto internazionale, lo stato di diritto nonché i principi dell’economia di mercato;
- aderire al diritto internazionale e agli strumenti internazionali;
- promuovere il miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni con la Serbia e della cooperazione efficace con la missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, per tutto il tempo in cui questa sarà presente;
- collaborare con il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia e il suo meccanismo residuale e a cooperare a tutte le altre indagini e azioni penali condotte in ambito internazionale e a rispettare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale;
- continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato nella regione.
2.
Dialogo politicoViene ulteriormente intensificato il dialogo politico tra le parti. Esso mira in particolare a promuovere:
- la partecipazione del Kosovo alla comunità democratica internazionale, se le circostanze oggettive lo permettono;
- la prospettiva europea del Kosovo e la graduale armonizzazione (ravvicinamento) con l’UE;
- una progressiva convergenza con determinate misure di politica estera e di sicurezza comune adottate dall’UE;
- una cooperazione regionale efficace, inclusiva e rappresentativa e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali;
- il processo di normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Il Kosovo è impegnato con continuità per un miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni con la Serbia.
3.
Cooperazione regionaleIl Kosovo intraprende una serie di azioni. L’UE, attraverso strumenti adeguati, può sostenere questi sforzi, che comprendono:
- l’attuazione dell’Accordo centroeuropeo di libero scambio;
- perseguire la cooperazione con i paesi che hanno già firmato un ASA con l’UE al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale;
- perseguire la cooperazione bilaterale e regionale con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo;
- promuovere la cooperazione e concludere, ove possibile, convenzioni di cooperazione con i paesi candidati all’adesione all’UE che non rientrano nel PSA.
4.
Libera circolazione delle merci- Le due parti si impegnano per istituire progressivamente una zona di libero scambio bilaterale nel corso di un periodo non superiore a dieci anni.
- L’accordo stabilisce un processo di riduzione ed eliminazione delle tariffe doganali e delle aliquote sui prodotti provenienti dall’UE e dal Kosovo.
5.
Circolazione dei lavoratori, insediamento, prestazione di servizi e movimento di capitali- Le società (comprese le consociate e le filiali) con sede legale nel territorio di una delle parti potranno avviare attività sul territorio dell’altra parte alle stesse condizioni delle società stabilite su quel territorio.
- Una società dell’UE stabilita nel territorio del Kosovo o una società del Kosovo stabilita nell’UE ha il diritto, in talune condizioni, di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali lavoratori che sono rispettivamente cittadini dell’UE o del Kosovo.
- Le due parti si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente alle loro società o ai loro cittadini di prestare servizi nel territorio dell’altra parte.
- Tutti i pagamenti e bonifici sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra l’UE e il Kosovo deve essere autorizzato in moneta liberamente convertibile.
6.
Allineamento delle legislazioni del paese a quella dell’UE- Il Kosovo si adopera per rendere progressivamente compatibili con l’acquis dell’UE la propria normativa esistente e la propria legislazione futura e ne garantisce la corretta attuazione applicazione.
- In un primo tempo, ciò riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali del diritto dell’UE relativi al mercato interno, in materia di libertà, sicurezza e giustizia e nei settori legati agli scambi.
- Entrambe le parti sono tenute al rispetto delle regole della concorrenza, basate sul diritto dell’UE, in relazione ad azioni che possano influenzare gli scambi tra le due parti.
7.
Libertà, sicurezza e giustiziaL’accordo attribuisce un’importanza particolare al consolidamento dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell’amministrazione in generale e, in particolare, nel campo dell’applicazione della legge e dell’amministrazione della giustizia.
La cooperazione mira in particolare a:
- rafforzare l’indipendenza, l’imparzialità e la responsabilità del sistema giudiziario del Kosovo e a migliorarne l’efficienza;
- sviluppare strutture adeguate per polizia, procuratori e magistrati e per gli altri organi giudiziari e organismi incaricati per
- prepararli adeguatamente a una cooperazione in materia civile, commerciale e penale e
- per metterli nelle condizioni di prevenire, indagare, perseguire e giudicare efficacemente casi che riguardano la criminalità organizzata, la corruzione e il terrorismo.
8.
Politiche di cooperazioneL’UE e il Kosovo instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita del Kosovo.
9.
Cooperazione finanziariaPer conseguire gli obiettivi del presente accordo il Kosovo può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell’UE sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.
L’assistenza finanziaria dell’UE è subordinata alla realizzazione di ulteriori progressi in materia di conformità ai criteri di Copenaghen.
10.
VigilanzaÈ istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l’applicazione e l’esecuzione dell’ASA.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito nello svolgimento delle proprie funzioni da un comitato di stabilizzazione e associazione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E L’ACCORDO?
La decisione si applica dal venerdì 12 febbraio 2016 e l’accordo è entrato in vigore il venerdì 1 aprile 2016.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo*, dall’altro (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3).
Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall’altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1).
Decisione (UE) 2015/1988 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall’altra (GU L 290 del 6.11.2015, pag. 4).
DOCUMENTI CORRELATI
Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Kosovo* Relazione 2018 — che accompagna il documento Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell’UE (SWD(2018) 156 final del 17.4.2018).
Informazioni sull’entrata in vigore dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo*, dall’altro (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77, del 15.3.2014, pagg. 11-26).
Ultimo aggiornamento: 22.03.2018